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	<title>30/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.7697</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-30-4-2004-n-7697/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-30-4-2004-n-7697/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.7697</a></p>
<p>Pres. Monteleone, Est. Russo Giuseppe D’Amore (Avv. Francesco Fierro) contro Comune di Rocca d’Evandro (Avv. Giovanni Marrocco) sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art.2697 c.c. al giudizio amministrativo e sui limiti del potere istruttorio del giudice 1. Edilizia ed urbanistica – Vie vicinali pubbliche – Requisiti – Individuazione 2. Giustizia Amministrativa – Giudizio amministrativo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-30-4-2004-n-7697/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.7697</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-30-4-2004-n-7697/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.7697</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monteleone, Est. Russo<br /> Giuseppe D’Amore (Avv. Francesco Fierro) contro Comune di Rocca d’Evandro (Avv. Giovanni Marrocco)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art.2697 c.c. al giudizio amministrativo e sui limiti del potere istruttorio del giudice</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Vie vicinali pubbliche – Requisiti – Individuazione<br />
2. Giustizia Amministrativa – Giudizio amministrativo – Principio dell’onere della prova – Applicabilità – Conseguenze – Mancata prova dei fatti dedotti nel ricorso – Esercizio dei poteri istruttori dal parte del giudice – Impossibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell’inclusione nella categoria delle vie vicinali pubbliche sono necessari i tre requisiti di: a) passaggio esercitato iuris servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale; b) concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, esigenze di generale interesse; c) titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile (1)<br />
2. Nel processo amministrativo vige il principio dell&#8217;onere della prova posto dall&#8217;art. 2697 c.c. ed i poteri istruttori del giudice amministrativo possono essere esercitati solo in ragione dell&#8217;incompletezza dell&#8217;istruttoria, ma non anche in totale mancanza di essa (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 11 aprile 2003, n. 1385; T.a.r. Lombardia, sez. Brescia, 07-09-1999, n. 769; Cass., sez. I, 02-11-1998, n. 10932; Cass., sez. II, 12-07-1991, n. 7718.<br />
(2) Cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 11 marzo 2003, n. 1820.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sull’applicabilità dell’art.2697 c.c. al giudizio amministrativo e sui limiti del potere istruttorio del giudice</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania,<br />
sez. IV^ di Napoli</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Nicolò Monteleone 			Presidente;<br />
Dante D’Alessio			Componente;<br />
Maria Ada Russo 			Componente rel.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1128/1999 proposto da</p>
<p><b>D’AMORE Giuseppe</b>,rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Fierro ed elettivamente domiciliato in  Pomigliano d’Arco, alla via Cantone n. 125;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Rocca d’Evandro</b>, in persona del Sindaco p.t.,rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Marrocco ed elettivamente domiciliato in  Napoli, Piazza S. Erasmo n. 16;<br />
&#8211; <b>Regione Campania</b>, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. Agostino Grimaldi ed elettivamente domiciliata in Napoli, Via S. Lucia n. 81;<br />
per l’annullamento<br />1)delle delibere di Giunta municipale di Rocca d’Evandro n. 131/1996, 47/1997 e 103/1997;<br />
2)del provvedimento del Presidente della Regione Campania n. 15672 del 13.6.1997;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta nella pubblica udienza del 25.2.2004 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>RITENUTO IN FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente è proprietario di un caseggiato sito nel comune di Rocca d’Evandro.<br />Con il ricorso l’interessato prospetta i vizi di:<br />1) violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere;<br />2) violazione e falsa applicazione di legge, falsa rappresentazione dei fatti; eccesso di potere;<br />3) inopportunità dei citati provvedimenti e danno grave alla proprietà del ricorrente; eccesso di potere.<br />
In data 3.3.1999 si è costituito il comune resistente che ha eccepito:<br />a) inammissibilità per tardività in quanto le delibere impugnate sono state pubblicate all’Albo pretorio (cfr.in data 10.6.1996; 24.2.1997; e 22.4.1997) mentre il ricorso è stato notificato in data 21.1.1999;<br />b) infondatezza nel merito.<br /> In data 18.2.2004 si è costituita la Regione Campania che ha sostenuto:<br />a) tardività del ricorso proposto oltre il termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione del provvedimento regionale sul BURC n. 42 dell’8.9.1997;<br />b) carenza di legittimazione passiva in quanto il decreto con il quale il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla classificazione delle strade è atto dovuto e ha natura dichiarativa e non costitutiva.<br />All’udienza del 25 febbraio 2004 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>CONSIDERATO IN DIRITTO</b></p>
<p>La controversia riguarda le delibere di Giunta municipale di Rocca d’Evandro con le quali è stato approvato lo stradario comunale (cfr., deliberazione di GM n. 131/1996), sono state escluse le strade indicate ai punti 5 e 6 della Legenda (cfr., deliberazione di GM n. 47/1997) ed è stata classificata la rete viaria comunale secondo quanto previsto dall’art. 2 del codice della strada (cfr., deliberazione di GM n. 103 del 1997). Infine, è impugnato anche il provvedimento del Presidente della Regione Campania n. 15672 del 13.6.1997 con cui le strade indicate in premessa sono state classificate strade comunali e, in particolare, &#8220;la via S. Tommaso (da Prov. per Camino a Prov. per Centro storico, Km 0,25) è stata ricompresa nelle strade comunali locali (art. 2, 2° comma, lett. F)&#8221;.<br />Il ricorso è infondato e, per questo, può prescindersi dall’esame delle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dai resistenti.<br />1)-2). con i primi motivi di ricorso sono prospettati i vizi di: violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere;  falsa rappresentazione dei fatti; eccesso di potere; in particolare, lo stato dei luoghi sussisterebbe da tempo immemorabile e non vertendosi in ipotesi di classificazione di strada esistente ma in ipotesi di realizzazione di nuova strada, il comune avrebbe dovuto iniziare procedimento espropriativo.<br />
Le censure sono infondate in quanto, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall’interessato, non occorreva alcun procedimento espropriativo.<br />In proposito, da un lato è vero che la giurisprudenza (Cons. Giust. Amm.va Reg. siciliana n. 72 del 12.2.2001) ha affermato che la procedura di classificazione delle strade non può essere usata per espropriare le strade vicinali private e farle diventare di proprietà comunale.<br />Tuttavia, nel caso di specie si versa in una  ipotesi diversa trattandosi di strada vicinale pubblica.<br />Al riguardo, ad avviso del Collegio, sussistono (ai fini dell’inclusione nella categoria delle vie vicinali pubbliche) i tre requisiti di: a) passaggio esercitato iuris servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale; b) concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, esigenze di generale interesse; c) titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile (cfr., T.A.R. Toscana, sez. III, 11 aprile 2003, n. 1385; T.a.r. Lombardia, sez. Brescia, 07-09-1999, n. 769; Cass., sez. I, 02-11-1998, n. 10932; Cass., sez. II, 12-07-1991, n. 7718).<br />In base alla documentazione depositata in giudizio il comune resistente ha chiarito che:<br />a) la &#8220;strada indicata nello stradario comunale approvato con le impugnate delibere è una antica strada vicinale pubblica denominata strada S. Tommaso che si diparte dalla località S. Sebastiano e si ricollega alla provinciale per il Centro storico&#8221;;<br />b) lo stesso ricorrente ne riconosce l’esistenza (cfr. nota in data 18.11.1994 relativa all’intenzione di acquistare il suolo relativo alla citata strada); c)peraltro, il ricorrente aveva pure realizzato abusivamente una gradinata in calcestruzzo cementizia ed alcuni muretti in pietra (cfr. accertamenti VV.UU. in data 22.12.1994 e ordine di ripristino in data 4.1.1995).<br />3) con altri motivi di ricorso l’interessato prospetta le censure di: inopportunità dei citati provvedimenti e danno grave alla proprietà del ricorrente; eccesso di potere; in particolare, si lamentano &#8220;sperpero di denaro pubblico, incorporamento di aree di proprietà del ricorrente, distruzione di selva secolare; eliminazione dell’aia di pertinenza del caseggiato del ricorrente e passaggio di estranei a ridosso della sua casa; nessuna utilità pubblica&#8221;.<br />Anche questi vizi sono destituiti di fondamento considerato anche che il ricorrente si è limitato ad affermazioni generiche e non documentate.<br />
In proposito, è principio consolidato in giurisprudenza che il giudice amministrativo deve rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, ove risulti generica e priva quanto meno di un principio di prova in ordine a quanto dedotto in ricorso.<br />In sostanza, come chiarito dalla giurisprudenza più recente (cfr., T.A.R. Lazio, sez. III, 11 marzo 2003, n. 1820),  nel processo amministrativo vige il principio dell&#8217;onere della prova posto dall&#8217;art. 2697 c.c. ed i poteri istruttori del giudice amministrativo possono essere esercitati solo in ragione dell&#8217;incompletezza dell&#8217;istruttoria, ma non anche in totale mancanza di essa.<br />
Nel caso di specie, considerato che, come si è detto,  la via  S. Tommaso è collegata con una via pubblica (provinciale per il centro storico)  ed è pertanto idonea a soddisfare esigenze di interesse generale, si ritengono pienamente sufficienti gli elementi forniti dal comune (e non smentiti dal ricorrente) che, pertanto, danno pieno sostegno all’iter logico e all’operato dell’amministrazione.<br />In considerazione di quanto esposto il ricorso deve essere respinto.<br />Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe n. 1128/1999.Condanna il ricorrente soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 1000,00 (mille) a favore del Comune di Rocca d’Evandro e in  € 1000,00 (mille) a favore della Regione Campania.<br />Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2004.</p>
<p>PRESIDENTE  Nicolò Monteleone<br />
ESTENSORE  Maria Ada Russo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-30-4-2004-n-7697/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.7697</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.719</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-4-2004-n-719/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-4-2004-n-719/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.719</a></p>
<p>Pres. Giuseppe Calvo &#8211; Est. Paolo Lotti Carla Capra (avv. Dotta) c. Comune di Torino (avv.ti Cisari e Miravalle) in caso di caduta da cavallo sul lavoro, è responsabile il datore di lavoro P.A. se non ha sottoposto il dipendente a visita preliminare e non ha stipulato opportuna assicurazione? 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-4-2004-n-719/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.719</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-4-2004-n-719/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.719</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giuseppe Calvo &#8211; Est. Paolo Lotti<br /> Carla Capra (avv. Dotta) c. Comune di Torino (avv.ti Cisari e Miravalle)</span></p>
<hr />
<p>in caso di caduta da cavallo sul lavoro, è responsabile il datore di lavoro P.A. se non ha sottoposto il dipendente a visita preliminare e non ha stipulato opportuna assicurazione?</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. – Infortunio sul lavoro – Colpa del datore di lavoro – Onere della prova</p>
<p>2. Rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. – Infortunio sul lavoro – Nesso causale tra negligenza e danno –  Servizio volontariamente assunto dal lavoratore – Idoneità ad eludere il nesso causale – Esclusione</p>
<p>3. Responsabilità civile – Compensatio lucri cum damno – Presupposti<br />
4. Responsabilità civile – Danno biologico – Criteri di liquidazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La verificazione di un sinistro sul luogo di lavoro, non è di per sé sola sufficiente a far ricadere a carico della P.A. l&#8217;onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l&#8217;evento, poiché la prova liberatoria dell&#8217;imprenditore presuppone la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno subito che del rapporto di causalità fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza e il danno predetto.</p>
<p>2.	Non è idoneo ad escludere il nesso causale tra la mancata adozione di misure di sicurezza ed il danno subito dal lavoratore, il fatto che il servizio durante il quale egli si è cagionato il danno fosse stato volontariamente assunto dallo stesso lavoratore.																																																																																												</p>
<p>3.	Affinché possa applicarsi il principio della compensatio lucri cum  damno è necessario che il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno.																																																																																												</p>
<p>4. La liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice con ricorso al metodo equitativo anche attraverso l&#8217;applicazione di criteri predeterminati e standardizzati come le cosiddette &#8220;tabelle&#8221; elaborate da alcuni uffici giudiziari. Tali tabelle, peraltro, non rientrano nelle nozioni di fatto di comune esperienza di cui all&#8217;art. 115, comma 2, c.p.c., né sono canonizzate in norme di diritto, appartenenti necessariamente alla conoscenza del giudice; ne consegue che il giudice può anche utilizzarle come parametro indicativo, non certo cogente per procedere alla liquidazione suddetta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In caso di caduta da cavallo sul lavoro, è responsabile il datore di  lavoro P.A. se non ha sottoposto il dipendente a visita preliminare e non ha stipulato opportuna assicurazione?</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Assumeva la ricorrente di essere dipendente del Comune di Torino, con la qualifica di agente di polizia municipale dal 2 agosto 1982, ammessa ad un corso di addestramento, su propria domanda, per effettuare il servizio di reparto ippomontato. Nell&#8217;ambito ditale corso di addestramento, in data 28  ottobre 1988, la ricorrente cadeva dal cavallo, procurandosi lesioni  personali, che davano luogo al riconoscimento da parte dell&#8217;Inail di una  rendita vitalizia per infortunio occorso sul lavoro. La ricorrente, dopo aver promosso il ricorso innanzi al Pretore di Torino, in finzione il giudice del lavoro, per il risarcimento del danno biologico conseguenza all&#8217;infortunio, che veniva ritenuto inammissibile per carenza di giurisdizione (sentenza n. 6610 del 1993), aveva presentato l&#8217;odierno ricorso contro il Comune di Torino nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul rapporto di pubblico impiego.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune intimato con relativa memoria, chiedendo il rigetto del ricorso. Con la sentenza di questa sezione n. 81 del 2 febbraio 1996, il ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Con la decisione del Consiglio di Stato ? V Sezione ? n. 5414 del 9 ottobre 2002, in sede di appello, veniva annullata la suddetta sentenza, affermata la giurisdizione del giudice amministrativo e rinviata a questo TAR la controversia, in applicazione dell&#8217;articolo 35 della legge n. 1034/1971.<br />
Nell&#8217;udienza del 19 febbraio 2003 il ricorso veniva discusso e con ordinanza   istruttoria di questa sezione, n. 11 del 24 marzo 2003, venivano richiesti i documentati chiarimenti al Comune di Torino, il quale ottemperava alla suddetta ordinanza in data 9 maggio 2003.<br />
Con ordinanza di questa sezione, n. 29 del 13 giugno 2003 venivano ammesse le prove testimoniali richieste, nei limiti di cui all&#8217;ordinanza medesima. I testi venivano escussi, come da verbali 25 giugno 2003 e 22 ottobre 2003.   Con ordinanza di questa sezione, n. 46 del 5 novembre 2003, veniva nominato consulente tecnico il dott. Bruno Gian Luca. All&#8217;udienza del 19 novembre 2003 venivano formulati al CTU i quesiti e la successiva relazione peritale del CTU, doff. Bruno, veniva depositata in data 13.1.2004.<br />
 Le parti si scambiavano memorie difensive e, all&#8217;udienza del 17.3.2004, il ricorso veniva posto in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>Il ricorso è parzialmente fondato.<br />
Al riguardo, secondo la giurisprudenza, il carattere contrattuale dell&#8217;illecito e l&#8217;operatività della presunzione di colpa stabilita dall&#8217;art. 1218 c.c. non escludono che la responsabilità ai sensi dell&#8217;art. 2087 c.c. (che non configura un caso di responsabilità oggettiva) in tanto possa essere affermata, in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche.  Ne consegue che la verificazione del sinistro non è di per sé sola sufficiente  per far scattare a carico dell&#8217;imprenditore (o P.A.) l&#8217;onere probatorio di aver<br />
 adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l&#8217;evento, la prova liberatoria dell&#8217;imprenditore presupponendo la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno subito che del rapporto di causalità fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche) e il danno predetto (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 7 agosto 1998, n. 7792).<br />
 Nel caso di specie, tuttavia, la dimostrazione, da parte del lavoratore, del danno subito è stata raggiunta, come risulta dalla relazione del CTU dott. Gian Luca Bruno in data 15 dicembre 2003, nella quale, così, si afferma: &#8220;Nell&#8217;evento traumatico avvenuto il 28.10.1988&#8221;, la ricorrente Capra Carla &#8220;riportò una frattura di Li, trattata con crociera per 90 giorni e successivamente con un busto in tela armata&#8221; ed, ancora, &#8220;Residua un danno biologico quantificabile nella misura del 10% (dieci per cento), non incidente su attività lavorativa.<br />
 L&#8217;inabilità temporanea biologica è valutabile in 3 giorni a totale, 90 giorni a parziale massima e 40 giorni a minima.<br />
Sulle predette conclusioni si sono resi in accordo il consulente di Parte attrice Dott. Pollen ed il consulente di Parte convenuta Dott. Chiodo&#8221;.<br />
Pertanto, l&#8217;esistenza e l&#8217;entità del danno appaiono definitivamente accertati.<br />
Per quanto riguarda il rapporto di causalità fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche) e il danno predetto occorre osservare che, sotto questo profilo, di nessun rilievo è il fatto che il servizio attivo a cavallo, e il conseguente corso di addestramento, fossero stati effettuati dalla ricorrente sulla base di una domanda da lei medesima presentata. Tale servizio, infatti, rientrava pur sempre tra quelli assunti dal Comune dal quale la ricorrente era dipendente, a nulla rilevando in alcun modo il fatto che al servizio medesimo la dipendente fosse stata assegnata obbligatoriamente o volontariamente.   Peraltro, dall&#8217;esame della documentazione depositata in atti, e dall&#8217;esame delle prove testimoniali, risulta, in effetti, che la ricorrente era stata avviata a tale servizio, notoriamente più rischioso della mera attività d&#8217;ufficio, senza  alcuna visita medica preliminare, e senza che venisse conclusa una polizza assicurativa per sollevare l&#8217;amministrazione dagli inevitabili rischi che l&#8217;attività di equitazione notoriamente comporta.<br />
Tali elementi contraddistinguono una colpa del datore di lavoro che non ha osservato delle elementari norme di sicurezza a tutela del lavoratore.<br /> Pertanto, alla luce di tali considerazioni, deve essere ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l&#8217;omissione della Pubblica Amministrazione, che non ha adottato le suesposte misure cautelative, e il danno che ne è conseguito alla  ricorrente.   Per quanto riguarda la quantificazione del danno, occorre osservare che nessuna influenza ha la rendita mail che è stata assegnata alla ricorrente. Perché, infatti, possa applicarsi il principio della compensatio lucri cum  damno è necessario che il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno. Ne consegue che dall&#8217;importo liquidato a titolo di risarcimento del danno alla persona  (patrimoniale o biologico) non può essere detratto quanto già percepito dal  danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, oppure a titolo  di assegni, di equo indennizzo, o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte od all&#8217;invalidità (nella specie, indennità di accompagnamento): tali erogazioni infatti si fondano su un titolo diverso rispetto all&#8217;atto illecito e non hanno finalità risarcitorie (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2001, n. 10291).  In ordine alla quantificazione del danno, il Collegio osserva che la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice con ricorso al metodo equitativo anche attraverso l&#8217;applicazione di criteri predeterminati e standardizzati come le cosiddette &#8220;tabelle&#8221; elaborate da alcuni uffici giudiziari.<br />
Tali tabelle, peraltro, non rientrano nelle nozioni di fatto di comune esperienza di cui all&#8217;art. 115, comma 2, c.p.c., né sono canonizzate in norme di diritto, appartenenti necessariamente alla conoscenza del giudice; ne consegue che il giudice può anche utilizzarle come parametro indicativo, non certo cogente per procedere alla liquidazione suddetta.<br />
Nel caso concreto, sulla base delle suddette tabelle, adottate dal Tribunale di Torino, il Collegio ritiene di poter liquidare a favore della ricorrente, a titolo di danno biologico, euro 1.200,00 a punto per 10 punti di invalidità, così come determinato dal CTU, per un totale di 12.000,00 euro; oltre a euro 10 al giorno per IPP per 130 giorni (per un totale di 1.300,00 euro) ed curo 20 al giorno per ITT per 3 giorni, per un totale di 60,00 euro, oltre al danno morale liquidabile, nel caso concreto, in euro 520,00.<br />
Somme da intendersi già rivalutate e sulle quali decorrono gli interessi dal giorno della liquidazione coincidente con la pubblicazione della presente sentenza, al saldo.<br />
Le spese di lite devono essere compensate parzialmente, al 50%, in considerazione dell&#8217;accoglimento soltanto parziale del ricorso (che prospettava un&#8217;invalidità del 16%), condannando il Comune convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, del restante 50%, così come liquidato in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, II sezione,  accoglie in parte il ricorso, in epigrafe indicato e, per l&#8217;effetto, condanna il Comune di Torino al risarcimento, in favore della ricorrente, delle somme di euro 12.000,00 a titolo di danno biologico; euro  1.300,00 per ipp; euro 60,00 per itt; euro 520,00 per danno morale, oltre interessi dal dovuto al saldo.<br /> Condanna il comune di Torino al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite in ragione del 50%, liquidate in euro 1.500,00, oltre iva e cpa, compensando, tra le parti, la restante parte.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17.3.2004.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.726</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-4-2004-n-726/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Giuseppe Calvo &#8211; Est. Paolo Lotti Nicodemi Maria (avv. Carapelle) c. CONI (avv. Angeletti, Ludogoroff) non bastano documenti manoscritti dal prestatore di lavoro e ricevute di pagamento per sostenere il rapporto di lavoro subordinato di fatto &#8211; anche se i documenti attestano un rapporto regolare di più di un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-4-2004-n-726/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.726</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-4-2004-n-726/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.726</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giuseppe Calvo &#8211; Est. Paolo Lotti<br /> Nicodemi Maria (avv. Carapelle) c. CONI (avv. Angeletti, Ludogoroff)</span></p>
<hr />
<p>non bastano documenti manoscritti dal prestatore di lavoro e ricevute di pagamento per sostenere il rapporto di lavoro subordinato di fatto &#8211; anche se i documenti attestano un rapporto regolare di più di un decennio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzione – Pubblico concorso o procedura selettiva previste alternativamente dalla legge – Necessità</p>
<p>2. Rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. – Rapporto di lavoro subordinato di fatto – Prova</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il rapporto di pubblico impiego nasce solo a seguito dello svolgimento delle procedure previste dalla legge, in favore di coloro che siano stati selezionati attraverso l&#8217;esperimento concorsuale, e non attraverso una semplice manifestazione di volontà contrattuale (Nella specie, la Corte ha escluso che un rapporto di lavoro di fatto potesse comportare la costituzione di un rapporto di impiego con la P.A.)																																																																																												</p>
<p>2.	La qualificazione formale data dalle parti al rapporto di lavoro non è di per sé determinante per la sua qualificazione, dovendo attribuirsi una rilevanza prevalente agli elementi sostanziali dello stesso, salvo il caso di assoluta incertezza di questi ultimi. Incombe sulla parte ricorrente l’onere della prova circa la sussistenza di tali elementi, vale a dire la non provvisorietà della prestazione, il rispetto di un preciso orario di lavoro, uno stabile ed organico inserimento nell&#8217;apparato amministrativo dell&#8217;ente, la subordinazione gerarchica (Nella specie, la Corte ha ritenuto inidonei a provare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto, alcuni documenti manoscritti dallo stesso ricorrente riportanti, giorno per giorno, le ore di lavoro svolte)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non bastano documenti manoscritti dal prestatore di lavoro e ricevute di pagamento per sostenere il rapporto di lavoro subordinato di fatto (anche se i documenti attestano un rapporto regolare di più di  un decennio) </span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Riferisce la ricorrente di aver prestato la propria attività lavorativa presso la sede del Comitato Provinciale del C.O.N.I. di Torino dal 1° novembre 1976 al 31 ottobre 1989, svolgendo mansioni di telefonista e segretaria, inizialmente con un impegno limitato ad alcune ore della giornata e successivamente, dal i marzo 1977 al 30 settembre 1989 con un impegno di sette ore giornaliere dal lunedì al venerdì e tre ore il sabato mattina, e, dall&#8217;i ottobre 1989 al 31 ottobre 1989, di sei ore settimanali.<br />
Durante tutto tale periodo, e fino alla data di risoluzione del rapporto, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la suddetta attività veniva resa secondo modalità tali da integrare la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, essendo l&#8217;interessata tenuta al rispetto di un orario di lavoro predeterminato e svolgendo tutti gli incarichi che di volta in volta le venivano conferiti dal Presidente del Comitato Provinciale del C.O.N.I. di Torino. Per il lavoro svolto, formalmente qualificato come prestazione d&#8217;opera ex art. 2222 cod. civ., la ricorrente, dall&#8217;inizio del rapporto lavorativo e fino all&#8217;agosto Iel 1983 veniva retribuita per le ore effettivamente prestate, con una paga oraria iniziale di lire 1.000 l&#8217;ora, successivamente aumentata fino a raggiungere le 2500 lire l&#8217;ora nell&#8217;agosto del 1983. Dal mese di settembre 1983 e fino al settembre 1989, il compenso veniva invece fissato su base mensile, per un importo di lire 500.000. La ricorrente riferisce di vantare, pertanto, nei confronti del CONI, cospicue differenze retributive, da determinarsi con riferimento al IV livello del contratto di lavoro del settore del parastato, ed inoltre il diritto alla retribuzione delle ferie, alla tredicesima mensilità, festività, indennità di mancato preavviso e TFR. Con ricorso depositato presso la Pretura di Torino in data 29.11.89, la ricorrente chiedeva la condanna del CONI al pagamento in suo favore della somma di lire 93.644.372, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in relazione all&#8217;accertando rapporto di lavoro subordinato, ma il Pretore di Torino, con sentenza in data 10 maggio 1990, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Per l&#8217;accertamento del rapporto di pubblico impiego con l&#8217;Amministrazione intimata ricorre la sig.ra Nicodemi, affidando l&#8217;accoglimento del gravame ai motivi che seguono:<br />&#8211; Sussistenza degli indici rivelatori per la qualificazione del rapporto lavorativo della ricorrente come impiego pubblico. Ad avviso di parte ricorrente, il rapporto intercorso con il CONI presenterebbe tutti gli indici rivelatori del rapporto di lavoroLa prestazione lavorativa, inoltre, avrebbe rivestito il carattere della continuità, essendosi protratta per oltre dodici anni.<br />
&#8211; Sussistenza, in subordine, dei presupposti per la qualificazione del rapporto lavorativo come rapporto di mero fatto, con conseguente condanna dell&#8217;amministrazione, ex art. 2041 cod. civ., a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive per l&#8217;<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione intimata opponendosi all&#8217;accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>Con il ricorso in esame la ricorrente Sig.ra Nicodemi ha domandato il riconoscimento del proprio diritto alle differenze retributive, da determinarsi con riferimento al IV livello del contratto di lavoro del settore del parastato, ed inoltre del diritto alla retribuzione delle ferie, alla tredicesima mensilità,festività, indennità di mancato preavviso e TFR, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra la stessa ed il Comitato Provinciale del CONI di Torino dal 1.11.1976 al 31.10.1989, e ciò sull&#8217;assunto dell&#8217;esistenza, nel periodo in questione, di un rapporto di pubblico impiego, nonostante la mancanza di un formale atto di nomina. La ricorrente ha richiesto in subordine l&#8217;accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di fatto, con conseguente condanna dell&#8217;amministrazione, ex art. 2041 cod. civ., a corrisponderle le differenze retributive per l&#8217;attività lavorativa prestata, differenze da determinarsi alla stregua della retribuzione goduta dal personale di IV qualifica del settore del parastato. Osserva in via preliminare il Collegio che, secondo il principio enunciato dall&#8217;art. 97 della Costituzione e ribadito dall&#8217;art. 3 del T.U. degli impiegati civili dello Stato, ed oggi dall&#8217;art. 35 del D.lvo n. 165/2001, l&#8217;ammissione agli impieghi nella pubblica amministrazione avviene, a pena di nullità della relativa assunzione, mediante pubblico concorso o comunque attraverso apposite procedure selettive, fatti salvi i casi in cui è ammessa la chiamata diretta (ad esempio per le categorie protette). Si può, pertanto, affermare che il rapporto di pubblico impiego nasce solo a seguito dello svolgimento delle procedure previste dalla legge, in favore di coloro che siano stati selezionati attraverso l&#8217;esperimento concorsuale, e non attraverso una semplice manifestazione di volontà contrattuale (Consiglio di Stato, sez. V, 3 luglio 1995, n. 995; id., sez. IV, 16 febbraio 1998, n. 282; TAR Piemonte, sez. lI, 19 novembre 1998, n. 444; id., sez. II, 7 luglio 2001, n. 1465). In altri termini, nel caso in cui la Pubblica amministrazione intenda instaurare un rapporto di lavoro in assenza del prescritto concorso ? richiesto dal principio generale sopra espresso e, per il caso che ne occupa, anche dall&#8217;art. 5, comma 1, della 1. 20 marzo 1975, n. 70 ? non è configurabile un rapporto di pubblico impiego. Le considerazioni che precedono non possono che condurre al rigetto del capo della domanda tendente al riconoscimento formale del rapporto d&#8217;impiego con l&#8217;Amministrazione resistente.<br />
Peraltro, il Collegio deve rilevare che, in subordine al predetto capo di domanda, la sig.ra Nicodemi ha proposto anche un&#8217;azione di accertamento tendente al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato in via di fatto, nullo ai fini della costituzione del rapporto d&#8217;impiego pubblico, ma rilevante agli effetti meramente economici, vale a dire ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione corrispondente a quella che le sarebbe spettata per l&#8217;effettivo svolgimento delle mansioni di impiegata di IV q.f. ai sensi del CCNL di competenza.<br />
L&#8217;assunto non è condivisibile, avuto riguardo alle risultanze della documentazione in atti.<br />
Osserva il Collegio che la giurisprudenza, se pur riconosce che la diversa qualificazione formale data al rapporto dalle parti non è di per sé determinante, nel senso di escludere l&#8217;esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in via di fatto, dovendo attribuirsi una prevalenza agli elementi sostanziali dello stesso, esclude in ogni caso che tale rapporto possa configurarsi allorché facciano difetto quelli che di esso costituiscono gli elementi qualificanti, vale a dire la non provvisorietà della prestazione, il rispetto di un preciso orario di lavoro, uno stabile ed organico inserimento nell&#8217;apparato amministrativo dell&#8217;ente, la subordinazione gerarchica (cfr. Consiglio di Stato, VI, 31 agosto 2001, n. 4585; id., 15 maggio 2002, n. 2681; sez. VI, 14 ottobre 2003, n. 6267).<br />
Nel rapporto di lavoro per cui è causa difettano tali elementi rivelatori del rapporto di lavoro subordinato, non essendo possibile evincerne alcuno dalla documentazione prodotta dalla ricorrente.<br />
Ed invero, in punto di fatto, deve osservarsi che la ricorrente ha prodotto in atti (doc. 1) la documentazione delle ore lavorative svolte negli anni 1976 ? 1983, ma tale assenta documentazione consiste in fogli manoscritti, con l&#8217;indicazione del mese, dei giorni e di numeri che presumibilmente dovrebbero indicare l&#8217;orario di inizio e fine della prestazione giornaliera: tale documentazione, tuttavia, non è in alcun modo assimilabile o comunque riconducibile all&#8217;esistenza di un registro delle presenze, non recando alcuna intestazione del CONI, né risultando tali fogli timbrati o vidimati dell&#8217;ente; anche le matrici degli assegni circolari prodotte non provano la causale del pagamento. Non risulta, infine, che l&#8217;Amministrazione abbia emesso alcuna determinazione, in senso negativo o positivo, in ordine alle eventuali assenze, ferie, permessi. Sicché, conclusivamente, le affermazioni di parte ricorrente non sono assistite da alcun elemento di prova. La difesa del CONI ha evidenziato che le parti hanno qualificato e dato vita ad un rapporto di collaborazione libero professionale, senza vincolo di subordinazione, e che mai vi fu la volontà dell&#8217;Ente di inserire la ricorrente nella propria organizzazione. considerato che si trattava di prestazioni saltuarie ed occasionali di lavoro autonomo, e quindi di incarichi di carattere assolutamente precario, che non potevano comportare né&#8217; l&#8217;inserimento nell&#8217;apparato amministrativo dell&#8217;Ente né l&#8217;osservanza dell&#8217;ordinario orario di servizio dei dipendenti dello stesso. In effetti, l&#8217;unico dato testuale di rIferimento è costituito dalle ricevute dei compensi percepiti dalla ricorrente, depositate dall&#8217;amministrazione e sottoscritte dalla ricorrente stessa, dalle quali risulta che il rapporto in questione era un rapporto di lavoro autonomo. D&#8217;altra parte, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che qualora gli indici rivelatori del rapporto di lavoro subordinato non siano univoci o concordanti, potendo connotare anche prestazioni di lavoro autonomo, e, più in generale, quando vi sia dubbio tra più possibili qualificazioni giuridiche del rapporto controverso, l&#8217;interprete deve fare esclusivo riferimento al dato testuale evincibile dal contratto stipulato tra il privato e la Pubblica Amministrazione, dando prevalenza alla qualificazione espressamente e concordemente voluta dalle parti (Tar Lazio, sez. II, 17 luglio 2003, n. 6323; C.G.A.R.S, 29 ottobre 2003, n. 350). Nel caso in esame, pertanto, non sono ravvisabili risolutivi indici rivelatori di un rapporto di pubblico impiego in via di fatto.<br />
Sarebbe possibile addivenire ad una diversa qualificazione, nel senso sostenuto dalla ricorrente, solo ove venisse dimostrato che, nel suo concreto svolgimento, si siano di fatto realizzati quegli elementi sostanziali &#8211; in particolare, subordinazione gerarchica, orario prestabilito organico inserimento nella struttura amministrativa dell&#8217;Ente &#8211; alla cui esistenza rimane fondamentalmente legata la configurabilità di un rapporto di impiego. Ma al riguardo, come già visto, non viene fornita alcuna idonea prova dalla ricorrente, né utili elementi in tal senso è dato ricavare dalla documentazione in atti.<br />
Né in contrario, ai fini della qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato, potrebbe rilevare la circostanza che la prestazione venga svolta secondo un orario prestabilito ed in base alle direttive dell&#8217;Amministrazione, ben potendo essere tale prestazione opportunamente coordinata con le prestazioni di altri professionisti, né la previsione di un corrispettivo mensile predeterminato e dell&#8217;assoggettamento dello stesso alle ritenute previdenziali ed assistenziali, essendo, tutti questi, elementi ben compatibili con un rapporto di c.d. para subordinazione, di per sé non riconducibile alla categoria del rapporto di lavoro subordinato. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto altresì del capo della domanda tendente al riconoscimento del rapporto d&#8217;impiego in via di fatto con l&#8217;Amministrazione resistente. Dall&#8217;infondatezza delle domande azionate discende altresì il rigetto della domanda di condanna del CONI al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive richieste. Deve peraltro osservarsi che, quanto alla ritenuta applicabilità dell&#8217;art. 2041 cod. civ. per il riconoscimento delle differenze retributive richieste in ipotesi di accertamento del rapporto di lavoro in via di fatto, la domanda è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, dovendo in tal caso l&#8217;interessato esperire davanti al giudice ordinario un&#8217;azione di arricchimento indebito nei confronti della pubblica amministrazione e non potendo, pertanto, richiedere alcunché a titolo di retribuzione.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve pertanto essere respinto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte II &#8211; Sezione &#8211; respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2003.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-4-2004-n-726/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.726</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.743</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-4-2004-n-743/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-4-2004-n-743/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.743</a></p>
<p>Pres. Giuseppe Calvo &#8211; Est. Giuseppe Leggio Kier Saad Hamed Mohamed (avv. Barbero e Garellis) c. Questura di Cuneo (avv. Stato) non è ammissibile la conversione o rinnovazione del permesso di giustizia ad altro titolo 1. Concessioni amministrative – Permesso di soggiorno per motivi di giustizia – Presupposti per il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-4-2004-n-743/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.743</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giuseppe Calvo &#8211; Est. Giuseppe Leggio<br /> Kier Saad Hamed Mohamed (avv. Barbero e Garellis) c. Questura di Cuneo (avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>non è ammissibile la conversione o rinnovazione del permesso di giustizia ad altro titolo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concessioni amministrative – Permesso di soggiorno per motivi di giustizia – Presupposti per il rilascio</p>
<p>2. Concessioni amministrative – Permesso di soggiorno per motivi di giustizia – Convertibilità – Impossibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia, istituto strettamente connesso al diritto di difesa, non consegue automaticamente alla pendenza di un procedimento penale. Esso viene a connotarsi come un provvedimento di natura eccezionale, emanabile solo in presenza di documentate esigenze che rendano necessaria, a fini di giustizia, la permanenza dello straniero in Italia.																																																																																												</p>
<p>2.	In virtù della sua natura eccezionale, e per la tipicità del fine perseguito, il permesso di  soggiorno per motivi di giustizia non può essere né convertito né rinnovato ad altro titolo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non è ammissibile la conversione o rinnovazione del permesso di giustizia ad altro titolo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Riferisce il ricorrente, cittadino egiziano, di essere in Italia dal 1981 e di essere stato titolare di permessi di soggiorno annuali per motivi di lavoro dal 1981 al 1987, rilasciati dalla Questura di Milano.<br />
Successivamente detenuto presso la Casa circondariale. di Cuneo, in data 30.6.2000 otteneva un permesso di soggiorno per motivi di giustizia con validità fino al 25.3.2001, al fine di accedere al lavoro esterno che lo stesso svolgeva presso il comune di Cuneo in qualità di operaio addetto alla manutenzione del verde pubblico.<br />
In data 7.3.2001 presentava istanza per ottenere il rinnovo di tale permesso di soggiorno, con richiesta di commutazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.<br />
Il Questore di, Cuneo, in data 25 maggio 2001, adottava nei confronti dello straniero il decreto di diniego di rinnovocommutazione del permesso di soggiorno per motivi di giustizia, quivi impugnato. Avverso tale atto proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare. Lamentava il ricorrente l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto per eccesso di potere per carenza di istruttoria e per travisamento dei fatti.<br />
In particolare, l&#8217;Amministrazione avrebbe erroneamente fondato il proprio diniego sulla presunta circostanza che il ricorrente non fosse mai stato titolare di permesso di soggiorno diverso da quello per motivi di giustizia, laddove un&#8217;adeguata istruttoria avrebbe consentito di verificare che il ricorrente aveva fruito di permessi di soggiorno per motivi di lavoro dal 1981 al 1987.<br />
Si costituiva in giudizio l&#8217;Amministrazione dell&#8217;Interno, che chiedeva il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, depositando una relazione nella Questura di Cuneo sulla vicenda.<br />
Alla camera di consiglio dÌ 3 luglio 2002, con ordinanza di questa Sezione n. 644/02, veniva rigettata l&#8217;istanza cautelare.<br />
All&#8217;udienza pubblica del 4 febbraio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>Con il ricorso in decisione è stato impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di giustizia di cui il ricorrente, KIER Saad Hamed Mohamed, già titolare di analogo permesso, aveva chiesto la commutazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.<br />
Le ragioni del diniego consistevano nel fatto che erano venute meno le esigenze che avevano determinato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia; il ricorrente, inoltre, non risultava essere mai stato titolare di permesso di soggiorno diverso da quello per motivi di giustizia.<br />
Con un unico motivo di ricorso il ricorrente ha censurato l&#8217;impugnato diniego per eccesso di potere per carenza di istruttoria, e per travisamento dei fatti.<br />
A suo avviso, infatti, il Questore si sarebbe erroneamente basato sulle circostanze indicate sopra come poste a base del diniego, atteso che un&#8217;adeguata istruttoria avrebbe evidenziato che lo stesso era stato titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro dal 1981 al 1987.<br />
Il ricorso è infondato. Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia è previsto dall&#8217;art. 5, comma 2, art. 4 co.1, D.lgs. n. 286/1998 fra quelli per i quali la fonte regolamentare &#8220;può&#8221; prevedere speciali modalità di rilascio. Poiché dette &#8220;speciali modalità di rilascio&#8221; non sono state ad oggi ancora disciplinate dal regolamento di attuazione &#8211; DPR n. 394/99 &#8211; la giurisprudenza ha ritenuto che tali permessi possano essere rilasciati solo nelle forme ordinarie (cfr. TAR Friuli – sez. V°, sent. n. 903/2001), mentre non possono esservi dubbi che i &#8220;motivi di giustizia&#8221; rientrino fra quelli per i quali è legittimo (e, dandosene i presupposti, doveroso) rilasciare il permesso di soggiorno (TAR Umbria, 5 maggio 2003, n. 326).<br />
L&#8217;istituto è strettamente connesso al diritto di difesa, rappresentando un rafforzamento delle garanzie connesse all&#8217;esercizio di tale diritto da parte dello straniero, come è dimostrato dal fatto che il rilascio ditale titolo di soggiorno non è una conseguenza automatica della pendenza di un procedimento penale, ma una possibilità eventuale accordata all&#8217;imputato, allorché la sua presenza sia da ritenersi necessaria per l&#8217;esercizio del diritto di difesa, in base alle discrezionali valutazioni dell&#8217;Autorità di Polizia, da adottarsi, ove del caso, di concerto con l&#8217;Autorità Giudiziaria.<br />
Diversamente opinando, si perverrebbe all&#8217;irrazionale risultato di concedere il permesso di soggiorno a qualsiasi clandestino, purché penda un qualsivoglia procedimento penale a suo carico, rischiando così, in altri termini, di trasformare un istituto connesso al diritto di difesa, in un&#8217;agevolazione per i criminali.<br />
Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia viene dunque a connotarsi come un provvedimento di natura eccezionale, emanabile solo in presenza di documentate esigenze che rendano necessaria, a fini di giustizia, la permanenza dello straniero in Italia; ed invero, tale titolo di soggiorno, proprio per la sua natura eccezionale e per la tipicità del fine perseguito, non potrebbe essere né convertito né rinnovato ad altro titolo.<br />
Del resto, anche l&#8217;istituto della conversione del permesso di soggiorno è a sua volta di natura eccezionale, come si deduce, argomentando a contrario; dall&#8217;espressa previsione normativa delle singole fattispecie di convertibilità, fra le quali non rientra quella qui all&#8217;esame (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998 e art. 14 D.P.R. n. 394/99).<br />
Detta normativa non è quindi suscettibile di applicazione analogica, come del resto la maggior parte delle norme in materia di ammissione degli stranieri nel territorio dello Stato, poiché il pericolo di facili elusioni rende indispensabile una disciplina chiara ed obiettiva.<br />
Ciò posto, occorre anche rimarcare che in ogni caso il ricorrente non avrebbe potuto ottenere il permesso di soggiorno poiché, come correttamente evidenziato dall&#8217;Amministrazione resistente, il ricorrente non ha mai usufruito di permessi di soggiorno a titolo diverso dai motivi di giustizia, fin dal 4 dicembre 1989, come risulta dalla nota della Questura di Milano del 29.9.2000.<br />
Considerato tutto quanto precede, non v&#8217;era dunque alcuna possibilità di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, con commutazione da motivi di giustizia a motivi di lavoro, legittimamente denegato dall&#8217;Autorità di Polizia con l&#8217;atto impugnato.<br />
La circostanza, infine, che il ricorrente sia titolare di un contratto di lavoro non rileva ai fini del presente gravame, giacché estranea rispetto all&#8217;istanza rigettata. Essa, tuttavia, ben può essere fatta valere, ove del caso, nei modi di legge ed essere valutata dalla competente Autorità.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve dunque essere respinto.<br />
Sussistono motivi sufficienti per compensare fra le parti le spese del processo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2° Sezione &#8211; respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-4-2004-n-743/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.740</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-4-2004-n-740/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.740</a></p>
<p>Pres. Calvo – Rel. Lotti Colombo Sergio (avv.ti Luciano Gualdi e Giorgio Santilli) CONTRO il Comune di Cannero Riviera (non costituitosi in giudizio) e nei confronti di Chiarito Michele (non costituitosi in giudizio) ricorre lo sviamento di potere dalla causa tipica nell&#8217;atto del Comune che risolve una potenziale controversia fra</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-4-2004-n-740/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.740</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-4-2004-n-740/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.740</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Rel. Lotti<BR> Colombo Sergio (avv.ti Luciano Gualdi e Giorgio Santilli) CONTRO il Comune di Cannero Riviera (non costituitosi in giudizio) e nei confronti di Chiarito Michele (non costituitosi in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>ricorre lo sviamento di potere dalla causa tipica nell&#8217;atto del Comune che risolve una potenziale controversia fra privati in carenza di interessi pubblicistici da ponderare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atti amministrativi – Controversia fra privati risolta con un provvedimento del Comune – Eccesso di potere – Sviamento di potere dalla causa tipica – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste un vizio di eccesso di potere per sviamento della causa tipica nel caso in cui l’Amministrazione emetta un provvedimento   finalizzato a dirimere una controversia privata da azionarsi davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ai sensi dell’art. 844 cod. proc. civ. invece che alla cura di pubblici interessi</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ricorre lo sviamento di potere dalla causa tipica nell’atto del Comune che risolve una potenziale controversia fra privati in carenza di interessi pubblicistici da ponderare</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n.	740 Anno	2004<br />	<br />
R.g. n.	1573 Anno	1996																																																																																											</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
2^ Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1573/1996 proposto da</p>
<p><b>Colombo Sergio</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciano Gualdi e Giorgio Santilli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Sacchi n. 44,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Cannero Riviera</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio,<br />
e nei confronti di</p>
<p><b>Chiarito Michele</b>, non costituitosi in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
dell’ordine del Sindaco di Cannero Riviera n. 430-96 del 8.5.1996, che impone l’adeguamento dell’impianto individuale di riscaldamento all’art. 38 del Regolamento Edilizio.</p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />
Vista l’ordinanza cautelare n. 614 del 4.9.1996;<br />
Relatore, all’udienza del 17.3.2004, il Referendario dott. Paolo Lotti e udito l’avv. Redi, su delega dell’avv. Santilli, per il ricorrente.</p>
<p align=center><b>ESPOSIZIONE IN FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 11.7.1996 e depositato in data 22.7.1996, il ricorrente impugnava l’ordine del Sindaco di Cannero Riviera n. 430-96 del 8.5.1996, che imponeva l’adeguamento dell’impianto individuale di riscaldamento all’art. 38 del Regolamento Edilizio.<br />
Tale atto della Pubblica Amministrazione veniva impugnato, previa sospensione, con il favore delle spese, per i seguenti motivi:<br />
1 –	Sviamento di potere ed abuso, poiché il Comune è intervenuto esercitando una potestà pubblica per risolvere una controversia meramente privatistica.<br />	<br />
2 –	Difetto d’istruttoria, poiché l’ordine impugnato si è basato su due note del responsabile USL che si basano, a loro volta, su testimonianze verbali del sig. Chiarito Michele.<br />	<br />
3 –	Contraddittorietà e, di nuovo, eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto, precedentemente il Comune ha rilasciato la concessione edilizia e l’abitabilità relativa a tutti gli appartamenti del condominio pur avendo ciascun appartamento un sistema di riscaldamento analogo a quello di cui ora si chiede l’adeguamento; inoltre, eccesso di potere per difetto d’istruttoria sotto altro profilo, poiché tutti i condomini dello stabile nel quale è ricompreso l’appartamento del ricorrente, è privo di canna fumaria; pertanto non è possibile ordinare ad un unico condomino l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento nel senso di imporre l’installazione di una canna fumaria.<br />	<br />
4 –	Erronea applicazione dell’art. 38 del R.E. che è stato formulato con esclusivo riguardo ai vecchi focolari e stufe, e non può riguardare i nuovi impianti di riscaldamento.<br />	<br />
5 –	Violazione di legge ed indeterminatezza poiché non sono state specificate, nell’ordine impugnato le normative vigenti di sicurezza alle quali il ricorrente doveva attenersi.<br />	<br />
6 –	Violazione della legge 241/90 per assenza dell’avviso di avvio del procedimento.<br />	<br />
7 –	Eccesso di potere per violazione del principio di tipicità degli atti sanzionatori, in quanto l’ordine adottato non rientra tra i “tipi” previsti dall’ordinamento.<br />	<br />
Con ordinanza cautelare n. 614 del 4.9.1996 questa sezione rigettava la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
All’udienza del 17.3.2004, il ricorso veniva posto in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>Il ricorso è fondato e merita accoglimento.<br />
In effetti, con riferimento al primo dei motivi di ricorso, si deve evidenziare che l’ordine del Sindaco di Cannero Riviera n. 430-96 del 8.5.1996, che impone l’adeguamento dell’impianto individuale di riscaldamento all’art. 38 del Regolamento Edilizio, finisce, a tutti gli effetti, per risolvere una controversia meramente privatistica.<br />
Ciò può essere agevolmente desunto dal fatto che la questione oggetto dell’ordinanza costituisce problema relativo ad una pretesa illegittima immissione, nel senso civilistico di cui all’art. 844 c.c., di fumi provenienti dall’impianto di riscaldamento di un appartamento di un condominio, di proprietà del ricorrente, e incidenti su altro appartamento del medesimo condominio (quello del Chiarito, cui è stato anche notificato il ricorso) e, quindi, una questione interamente ricadente, come detto, nella disciplina civilistica delle immissioni.<br />
Inoltre, deve essere considerato che il provvedimento comunale impugnato è stato adottato su impulso dello stesso Chiarito (si veda l’esposto citato nel documento 5 produzioni ricorrente), ed è stato adottato sulla base di due note del responsabile USL che si basano, a loro volta, su testimonianze verbali del medesimo sig. Chiarito Michele.<br />
Infine, il fatto che il Comune sia intervenuto esercitando una potestà pubblica per risolvere una controversia meramente privatistica, come deduce il ricorrente, si evince dalla circostanza che l’ordine ha riguardato il singolo condomino e non l’intero condominio, nel quale, come risulta dalla concessione in atti e dalla licenza di abitabilità, tutti gli appartamenti presentavano l’identico impianto di riscaldamento e di esalazione dei fumi.<br />
Sul piano giuridico, tutti questi elementi, che sono stati evidenziati dal ricorrente in relazione al primo motivo di ricorso, sono sintomatici e si traducono in un vizio di legittimità dell&#8217;ordine impugnato in termini di eccesso di potere per sviamento della causa tipica, poiché, nel caso di specie, invece di provvedere in ordine alla salute pubblica, l’Amministrazione si è occupata di dirimere una controversia privata che il predetto Chiarito avrebbe dovuto azionare, ai sensi dell’art. 844 c.c., avanti all’Autorità giudiziaria.<br />
In ogni caso, appare fondato anche il secondo motivo di ricorso, poiché l’ordine impugnato si è basato esclusivamente su due note del responsabile USL che si sono basate, a loro volta, su testimonianze verbali del sig. Chiarito Michele e su valutazioni del verbalizzante prive del benché minimo riscontro tecnico (ad es. una prova dei fumi).<br />
Poiché non sono stati compiuti gli ulteriori, doverosi accertamenti tecnici, necessari al fine dell’adozione di un provvedimento come quello in esame, che si occupa, appunto, dell’adeguamento tecnico di un impianto di riscaldamento, viene in evidenza il denunciato vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria.<br />
Inoltre, viene manifestamente in rilievo un ulteriore vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria sotto altro profilo, denunciato sub 3 nei motivi di ricorso, poiché pressoché tutti i condomini dello stabile nel quale è ricompreso l’appartamento del ricorrente, sono privi di canna fumaria, come può agevolmente dedursi dalla concessione e dalla licenza di abitabilità prodotte dal ricorrente.<br />
Inoltre, non è possibile ordinare ad un unico condomino l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento nel senso di imporre l’installazione di una canna fumaria che andrebbe ad incidere sul condominio stesso, coinvolgendo, pertanto, le proprietà comuni degli altri condomini.<br />
La mancata considerazione di tali due ulteriori profili evidenziano il denunciato vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria.<br />
Infine, appare fondata anche la denunciata erronea applicazione dell’art. 38 del R.E. che è stato formulato sub 4; tale norma, effettivamente, riguarda le canne fumarie dei focolari e delle stufe a legna e non prende in considerazione i nuovi, e radicalmente più moderni, impianti di riscaldamento.<br />
Tali considerazioni rendono superfluo l’esame degli ulteriori motivi di doglianza, di carattere meramente formale (si veda i motivi sub 5 e 6) oppure riassorbiti nella censura di eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica (censura sub 7).<br />
Per i motivi che si sono esposti il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato.<br />
Le spese di lite devono essere compensate, sussistendo giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, II Sezione,<br />
ACCOGLIE il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto,<br />
ANNULLA il provvedimento impugnato.<br />
COMPENSA, tra le parti, le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 17.3.2004, con l’intervento dei signori magistrati:</p>
<p>Giuseppe	CALVO	Presidente<br />	<br />
Paolo	LOTTI	Referendario, estensore<br />	<br />
Antonio	PLAISANT	Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-4-2004-n-740/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.740</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Ordinanza &#8211; 30/4/2004 n.8319</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-ordinanza-30-4-2004-n-8319/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-ordinanza-30-4-2004-n-8319/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Ordinanza &#8211; 30/4/2004 n.8319</a></p>
<p>Enrico Altieri &#8211; Presidente Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avvocatura generale dello Stato) contro Cassa di risparmio di Firenze spa (avv. prof. Pasquale Russo) e Fondazione cassa di risparmio di San Miniato e Cassa di risparmio di San Miniato (avv.ti Franco Gallo ed Adriano Rossi) 1. Tributi erariali diretti &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-ordinanza-30-4-2004-n-8319/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Ordinanza &#8211; 30/4/2004 n.8319</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-ordinanza-30-4-2004-n-8319/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Ordinanza &#8211; 30/4/2004 n.8319</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Enrico Altieri &#8211; Presidente<br /> Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avvocatura generale dello Stato) contro Cassa di risparmio di Firenze spa (avv. prof. Pasquale Russo) e Fondazione cassa di risparmio di San Miniato e Cassa di risparmio di San Miniato (avv.ti Franco Gallo ed Adriano Rossi)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Tributi erariali diretti &#8211; imposta sui redditi distribuiti<br />
       dalle societa&#8217; a soggetti nei confronti dei quali non si<br />
       applica l&#8217;imposta complementare o l&#8217;imposta sulle societa&#8217; ed<br />
       ai possessori di azioni al portatore emesse nelle regioni a<br />
       statuto speciale (imposta cedolare) (tributi anteriori alla<br />
       riforma del 1972) &#8211;<br />
       Fondazioni bancarie &#8211; Regime delle agevolazione tributarie &#8211; Relative<br />
       all&#8217;esonero della ritenuta sugli utili e IRPEG -Fondamento &#8211;<br />
       Contrasto con norme e principi del Trattato CE &#8211; Affermazione &#8211;<br />
       Fattispecie relativa a pregiudiziale comunitaria.</p>
<p>       2.Comunita&#8217; europea &#8211; giudice nazionale &#8211; rimessione degli atti<br />
       &#8211; in genere &#8211;<br />
       Fondazioni bancarie &#8211; Regime delle agevolazione tributarie &#8211; Relative<br />
       all&#8217;esonero della ritenuta sugli utili e IRPEG -Fondamento &#8211;<br />
       Contrasto con norme e principi del Trattato CE &#8211; Affermazione &#8211;<br />
       Fattispecie relativa a pregiudiziale comunitaria.</p>
<p>       3. Comunita&#8217; europea &#8211; giudice nazionale &#8211; in genere &#8211;<br />
       Verifica della compatibilita&#8217; del diritto interno con quello<br />
       comunitario &#8211; E verifica della validita&#8217; delle decisioni della<br />
       Commissione CE &#8211; In materia di Agevolazioni tributarie in favore<br />
       delleFondazioni bancarie &#8211;  Potere-dovere del giudice nazionale &#8211; Nel<br />
       giudizio di Cassazioen &#8211; Affermazione- Fondamento.</p>
<p>      4. Impugnazioni civili &#8211; cassazione (ricorso per) &#8211; in genere &#8211;<br />
       Verifica della compatibilita&#8217; del diritto interno con quello<br />
       comunitario &#8211; E verifica della validita&#8217; delle decisioni della<br />
       Commissione CE &#8211; In materia di Agevolazioni tributarie in favore<br />
       delleFondazioni bancarie &#8211;  Potere-dovere del giudice nazionale &#8211; Nel<br />
       giudizio di Cassazioen &#8211; Affermazione- Fondamento.</p>
<p>5. Tributi erariali diretti &#8211; imposta sui redditi distribuiti<br />
       dalle societa&#8217; a soggetti nei confronti dei quali non si<br />
       applica l&#8217;imposta complementare o l&#8217;imposta sulle societa&#8217; ed<br />
       ai possessori di azioni al portatore emesse nelle regioni a<br />
       statuto speciale (imposta cedolare) (tributi anteriori alla<br />
       riforma del 1972) &#8211;<br />
       Rimessione della causa alla Corte di Giustizia CE &#8211; Per  valutare la<br />
       compatibilita&#8217; tra la disciplina agevolativa fiscale estesa alle<br />
       Fondazioni Bancarie &#8211; E la Legittimita&#8217; della decisione della<br />
       Commissione CE del 22 agosto 2002 &#8211; Fondamento.</p>
<p>       6. Comunita&#8217; europea &#8211; giudice nazionale &#8211; rimessione degli atti<br />
       &#8211; in genere &#8211;<br />
       Alla Corte di Giustizia CE &#8211; Per  valutare la compatibilita&#8217; tra la<br />
       disciplina agevolativa fiscale estesa alle Fondazioni Bancarie &#8211; E la<br />
       Legittimita&#8217; della decisione dellaCommissione CE del 22 agosto 2002 &#8211;<br />
       Fondamento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;agevolazione di cui all&#8217;art. 10-bis della legge n. 1745 del 1962,<br />
la quale comporta un esonero dalla ritenuta a titolo d&#8217;imposta sugli<br />
utili derivanti dalle partecipazioni societarie possedute, correlata<br />
con quella di cui all&#8217;art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, che<br />
riconosce il beneficio della riduzione alla meta&#8217; dell&#8217;aliquota<br />
IRPEG, attribuita anche alle Fondazioni bancarie in base alla legge<br />
n. 461 del 1998 e, specificamente, all&#8217;art. 12 del D. Lgs. n. 153 del<br />
1999 (che ha espressamente<br />
esteso l&#8217;agevolazione IRPEG a tali enti) e, nel periodo anteriore<br />
all&#8217;entrata in vigore del D. Lgs. n. 153 del 1999, in via<br />
interpretativa, sulla base dell&#8217;affermata natura non commerciale di<br />
tali enti, si pone in contrasto con le norme e i principi del<br />
Trattato CE, in materia di concorrenza, con riguardo alla disciplina<br />
degli aiuti di Stato (artt. 87 e 88), in relazione al principio di<br />
non discriminazione, e con riguardo alla liberta&#8217; di stabilimento e<br />
circolazione dei capitali (artt. 12, 43 e ss., 56 e ss.) (Sulla base<br />
di tale principio la Corte ha disposto di sottoporre alla Corte di<br />
Giustizia CE, in via pregiudiziale, le questioni di interpretazione<br />
del diritto comunitario e di validita&#8217; della decisione della<br />
Commissione CE del 22 agosto 2002, nella C-54/b, che aveva escluso<br />
che tale disciplina fiscale agevolativa comportasse la violazione<br />
delle regole riguardanti gli aiuti di Stato).</p>
<p>2. La compatibilita&#8217; del regime fiscale agevolativo stabilito in favore<br />
delle Fondazioni bancarie e la validita&#8217; della decisione della<br />
Commissione CE del 22 agosto 2002, che l&#8217;ha affermata, devono essere<br />
verificate, anche d&#8217;ufficio, da parte della Corte di Cassazione.<br />
Infatti, il carattere del giudizio di cassazione non<br />
impedisce che venga applicato il diritto comunitario nella sua<br />
interezza, indipendentemente da specifiche domande proposte nel<br />
giudizio di merito o introdotte con i motivi di ricorso e, al pari<br />
delle questioni di legittimita&#8217; costituzionale o del cd. , con l&#8217;osservanza del solo limite dell&#8217;avvenuta<br />
definizione del rapporto controverso (Nell&#8217;enunciare tale principio,<br />
la Corte ha affermato che, in tema di aiuti di Stato illegali o<br />
incompatibili, tale controllo e&#8217; reso necessario dal dovere di<br />
disapplicazione delle misure di diritto interno contrastanti con il<br />
diritto comunitario, fino ad assumere, se del caso, provvedimenti<br />
provvisori).</p>
<p>3. In relazione al sistema agevolativo nazionale italiano (esonero dalla<br />
ritenuta a titolo d&#8217;imposta sugli utili derivanti dalle<br />
partecipazione societarie possedute e riduzione alla meta&#8217;<br />
dell&#8217;aliquota IRPEG), esteso dall&#8217;art. 12 D. Lgs. n. 153 del 1999<br />
alle Fondazioni bancarie, ma applicato anche in via retroattiva,<br />
vanno poste alla Corte di Giustizia CE le domande pregiudiziali<br />
tendenti ad accertare se le Fondazioni bancarie italiane, per essere<br />
titolari di partecipazioni di controllo di societa&#8217; bancarie, in<br />
relazione ad una quota assai rilevante che tali soggetti hanno sul<br />
mercato, e potendo destinare il ricavato della dismissione di tali<br />
partecipazioni all&#8217;acquisto in imprese non bancarie, anche per<br />
perseguire la finalita&#8217; <>, siano<br />
sottoposte alla disciplina comunitaria della concorrenza, da un lato,<br />
e a quella stabilita in materia di aiuti di Stato, da un altro. E,<br />
nel caso di risposta affermativa di tale quesito, se sia valida,<br />
sotto il profilo della legittimita&#8217; e della sufficienza della<br />
motivazione, la decisione della Commissione CE del 22 agosto, con la<br />
quale e&#8217; stata ritenuta inapplicabile alle Fondazioni, per il sistema<br />
agevolativo menzionato, la disciplina comunitaria sugli aiuti di<br />
Stato.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del Prof. Duccio M. Traina <a href="/ga/id/2004/5/1517/d">&#8220;Le agevolazioni fiscali alle fondazioni bancarie tornano all&#8217;esame della Comunità Europea&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/4055_8319.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-ordinanza-30-4-2004-n-8319/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Ordinanza &#8211; 30/4/2004 n.8319</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.568</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-30-4-2004-n-568/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-30-4-2004-n-568/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-30-4-2004-n-568/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.568</a></p>
<p>SANTO BALBA Presidente PHARMACIA ITALIA S.P.A. (AVV. VAIANO PAOLO e AVV. GUALTIERI CESIDIO) contro AZIENDA SANITARIA LOCALE N.4 L&#8217;AQUILA (AVV. COLAGRANDE ROBERTO) sull&#8217;incidenza sostanziale e processuale delle norme di cui al D.Lgs. n. 231/02 sui termini di pagamento e decorrenza interessi nelle transazioni commerciali rispetto alle previsioni del capitolato speciale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-30-4-2004-n-568/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-30-4-2004-n-568/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.568</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">SANTO BALBA Presidente<br /> PHARMACIA ITALIA S.P.A. (AVV. VAIANO PAOLO e AVV. GUALTIERI CESIDIO) contro AZIENDA SANITARIA LOCALE N.4 L&#8217;AQUILA  (AVV. COLAGRANDE ROBERTO)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;incidenza sostanziale e processuale delle norme di cui al D.Lgs. n. 231/02 sui termini di pagamento e decorrenza interessi nelle transazioni commerciali rispetto alle previsioni del capitolato speciale dell&#8217;appalto di fornitura indetto dalla P.A) con commento (anche sulle sentenze del T.A.R. Piemonte nn.4 e 250/2004 e T.A.R. Toscana n. 30/2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – bando e lettera di invito &#8211; appalto pubblico di forniture – rispetto formalità partecipazione &#8211; preventiva accettazione capitolato speciale e schema contratto a pena di esclusione – immediata lesività – immediata decorrenza termini impugnazione – irrilevanza successivo provvedimento esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Quando la lettera di invito riconnette chiaramente la sanzione della esclusione al mancato rispetto di tutte le formalità previste per la partecipazione alla gara o alla modifica od omissione delle condizioni contenute nello schema tipo quali la prescritta dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le clausole dello schema di contratto, si configura una lesione immediata per la concorrente che, non intendendo aderirvi nella prospettiva negoziale ritenuta pregiudizievole, non vi si conforma neppure in sede di partecipazione alla gara. In tal caso, la tempestività dell’impugnazione va valutata con riguardo alla piena conoscenza della previsione della lex specialis dalla quale la concorrente ha inteso discostarsi e non già con riguardo al provvedimento di esclusione nel frattempo adottato che si atteggia quale evento previsto, prevedibile e, comunque, inevitabile nella vigenza della lex specialis della quale rappresenta la mera attuazione</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Sul tema vedi anche: T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO &#8211; SEZIONE II &#8211; <a href="/ga/id/2004/2/3936/g">Sentenza 14 febbraio 2004 n. 250</a>, T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO &#8211; SEZIONE II &#8211; <a href="/ga/id/2004/5/3937/g">Sentenza 5 gennaio 2004 n. 4</a> e TAR TOSCANA – FIRENZE – SEZIONE II – <a href="/ga/id/2004/5/3938/g">Sentenza 15 gennaio 2004 n. 402</a> sulle quali si sviluppa il commento dell&#8217;Avv. Roberto Colagrande <a href="/ga/id/2004/5/1520/d">&#8220;Il limite della valenza negoziale delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/02 rispetto alla pretesa illegittimità delle clausole della lex specialis in materia di pagamenti di pubbliche forniture&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sull’incidenza sostanziale e processuale delle norme di cui al D.Lgs. n. 231/02 sui termini di pagamento e decorrenza interessi nelle transazioni commerciali rispetto alle previsioni del capitolato speciale dell’appalto di fornitura indetto dalla P.A</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze:  568/2004<br />
Registro Generale: 117/2004</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L&#8217;ABRUZZO<br />L’AQUILA</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: SANTO BALBA Presidente; LUCIANO RASOLA Cons. relatore; MARIA LUISA DE LEONI Cons. ha pronunciato la seguente<br />
sentenza breve ex art.26 L.1034/1971 e successive modifiche e integrazioni nella Camera di Consiglio  del 17 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 117/2004  proposto da:</p>
<p><b>PHARMACIA ITALIA S.P.A.</b> rappresentato e difeso da: AVV. VAIANO PAOLO AVV. GUALTIERI CESIDIO con domicilio eletto in L&#8217;AQUILA  VIA PAGANICA N.66 (N.I.) presso AVV. GUALTIERI CESIDIO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE N.4 L&#8217;AQUILA</b>  rappresentato e difeso da: AVV. COLAGRANDE ROBERTO con domicilio eletto in L&#8217;AQUILA VIA VERDI 18 presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, <br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento, prot. 198, in data 19.1.2004, con cui la ASL n. 4 L’Aquila ha escluso la ricorrente dalla licitazione privata indetta per l’acquisto di lenti intraoculari per non aver accettato incondizionatamente i termini di pagamento previsti dall’art. 11 del contratto; di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Udito il relatore Cons. LUCIANO RASOLA  e uditi altresì  i difensori delle parti costituite come da verbale, anche in relazione alla possibilità di definire il merito del ricorso;<br />
Visto l’art. 26 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla L.205/2000 e ritenuto di definire il giudizio con sentenza breve;</p>
<p>Ritenuto che il ricorso è irricevibile per le seguenti ragioni.<br />
Deve rilevarsi in primis che il disciplinare di gara, per quanto concerne il pagamento delle fatture, prevede un termine di gran lunga più ampio di quello legale (180 giorni rispetto ai 30 giorni di cui all’art. 4 del D. L.vo 9-10-2002, n. 231), mentre la lettera di invito chiaramente riconnette la sanzione della esclusione al mancato rispetto di tutte le formalità previste per la partecipazione alla gara o alla modifica od omissione delle condizioni contenute nello schema tipo.<br />
Siffatte previsioni, per la loro natura tassativa, da una parte escludono la possibilità di accordi derogatori, che presuppongono la libera manifestazione del consenso da parte delle imprese partecipanti (accordi da escludere anche in sede contrattuale, da parte dell’impresa aggiudicataria, sia perché non previsti, sia per la conseguente violazione del principio della par condicio), dall’altra si configurano quali clausole immediatamente lesive per la ditta che, pur partecipando, abbia inteso di non conformarsi al termine di pagamento delle fatture e che doveva attendersi l’esclusione dalla gara, così come, nella specie, puntualmente verificatosi.<br />
Da ciò consegue che il ricorso andava notificato avendo riguardo non già alla data del 19-1-2004 della intervenuta esclusione, ma alla data del ricevimento della lettera di invito e dell’allegato capitolato speciale, risalente al 10-12-2003; il ricorso andava notificato dunque l’8-2-2004 avverso la lex specialis di gara, che la stessa Ditta afferma di voler impugnare nel formulare l’offerta condizionata, mentre la notifica risulta tardivamente proposta il 14-2-2004.<br />
Per tali ragioni va dichiarata la irricevibilità del ricorso.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO<br />
IL  30/04/04</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-30-4-2004-n-568/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.203</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-30-4-2004-n-203/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-30-4-2004-n-203/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-30-4-2004-n-203/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.203</a></p>
<p>Pres. Lignani; Est. Lignani Tamburi contro Agenzia regionale per l’Ambiente della Regione Umbria (A.R.P.A.); Prisco; Neri. sul valore legale dei titoli di studio nei concorsi pubblici alla luce delle nuove norme sull&#8217;autonomia universitaria Concorso a impiego pubblico- Ammissione- Requisiti – Titolo di studio – Equipollenza – Riconoscimento- Previsione di una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-30-4-2004-n-203/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.203</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-30-4-2004-n-203/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.203</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lignani; Est. Lignani<br /> Tamburi contro Agenzia regionale per l’Ambiente della Regione Umbria (A.R.P.A.); Prisco; Neri.</span></p>
<hr />
<p>sul valore legale dei titoli di studio nei concorsi pubblici alla luce delle nuove norme sull&#8217;autonomia universitaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso a impiego pubblico- Ammissione- Requisiti – Titolo di studio – Equipollenza – Riconoscimento- Previsione di una norma di legge – Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’impianto concettuale e giurisprudenziale, ormai consolidato, relativo al valore legale dei titoli di laurea ed alle loro equipollenze, non è più adeguato al sistema normativo vigente, allorché la materia è stata interamente delegificato per effetto delle norme sulla autonomia universitaria.Il bando di concorso, allorché richiama e fa salve le equipollenze stabilite dalla legge, va interpretato come riferito non tanto alla legge in senso tecnico, quanto a qualunque fonte normativa o paranormativa che l’autorità emanante sia tenuta ad applicare( d.m.3 novembre 1999, n.509; decreti ministeriali 4 agosto e 28 novembre 2000).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota della Dott.ssa Annalisa Giusti <a href="/ga/id/2004/6/1541/d">&#8220;Le equipollenze fra titoli di studio reinterpretate alla luce delle nuove norme sull’autonomia universitaria. La soluzione del Tar Umbria&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul valore legale dei titoli di studio nei concorsi pubblici alla luce delle nuove norme sull&#8217;autonomia universitaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria </b></p>
<p>ha  pronunciato  la   seguente</p>
<p align=center><b>sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n., 3/2004, proposto<br />
dall&#8217;ing.<b> Pierluigi TAMBURI</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabrizio Figorilli con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Bontempi, 1</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.R.P.A. &#8211; Agenzia Regionale per l&#8217;Ambiente della Regione Umbria</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Tarantini, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Baglioni, 10</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>1)	<b>dr. Giuseppe PRISCO</b>, nella qualità   di dirigente dell &#8216;A.R.P.A. non costituito																																																																																												</p>
<p>2)	<b>ing. Nicola NERI</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Patrizia Bececco con domicilio eletto presso la stessa in Perugia, via Baglioni, 10 (studio avv. Tarantini)																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
a)	del bando di concorso per l&#8217;attribuzione di 1 posto di &#8220;collaboratore<br />
tecnico professionale esperto &#8211; categoria D super &#8211; depurazione e acque<br />
superficiali&#8221; pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria sez.<br />
avvisi e concorsi, n. 41 del 7 ottobre 2003;<br />
b)	della comunicazione dell&#8217;avvenuta esclusione dal concorso, in data 27<br />
novembre 2003, prot. 7403, a firma del dirigente dr. Prisco;<br />
c)	della determinazione di esclusione del Direttore Generale, n. 598 del 25<br />
novembre 2003;<br />
d)	di tutti gli altri atti presupposti, connessi e collegati.																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;A.R.P.A. e quello del controinteressato Neri;<br />
Viste le memorie e gli atti tutti del giudizio;<br />
Data per letta, all&#8217;udienza del 21 aprile 2004, la relazione del Presidente Lignani e udite le parti come da verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1.	L&#8217;A.R.P.A.   &#8211;  Agenzia  Regionale per l&#8217;Ambiente  della<br />
Regione Umbria, ha pubblicato il 7 ottobre 2003 un concorso per la<br />
copertura di vari posti; fra gli altri, un posto di &#8220;collaboratore tecnico<br />
professionale   esperto   &#8211;   categoria   D   super   &#8211;   depurazione   e   acque superficiali&#8221;.<br />
Il titolo di studio richiesto era, in alternativa, la «laurea in ingegneria civile indirizzo idraulico» o «in ingegneria ambientale». Inoltre il bando disponeva che «valgono le equipollenze stabilite dalla legge».</p>
<p>2.	Ha presentato domanda di partecipazione al concorso, fra<br />
gli altri, l&#8217;attuale ricorrente, ing. Tamburi, laureato nel  1996 presso<br />
l&#8217;Università  degli Studi di Perugia in «ingegneria civile per la difesa del<br />
suolo e pianificazione territoriale».<br />
Il richiedente è stato escluso dal concorso con la motivazione che il suo titolo di studio non corrisponde ad alcuno dei due alternativamente richiesti, e non è dichiarato per legge equipollente all&#8217;uno o all&#8217;altro di essi.</p>
<p>3.	L&#8217;interessato   impugna   il   provvedimento   di   esclusione,<br />
nonché, per quanto di ragione, il bando.<br />
11 ricorrente deduce, in sostanza, che il suo titolo eli studio, al di là della diversa denominazione, si identifica con quelli indicati nel bando, per quanto attiene ai piani di studio, o comunque .presenta affinità tali da non potere non essere considerato equipollente.<br />
Resistono al ricorso l&#8217;A.R.P.A. ed un controinteressato. Entrambi contestano argomentatamene la fondatezza del ricorso.</p>
<p>4.	Il Collegio osserva che la problematica relativa al valore<br />
legale dei titoli di laurea ed alle loro equipollenze non può più essere<br />
affrontata riferendosi ad un impianto concettuale e giurisprudenziale ben<br />
noto e consolidato ma ormai non più adeguato al sistema normativo<br />
vigente.<br />
Ed invero, tutti i princìpi giurisprudenziali consolidati in questa materia si inscrivono in un sistema normativo che si potrebbe chiamare della &#8220;tipicità&#8221; del titoli di laurea. Era un sistema nel quale (a) i corsi e titoli di laurea erano relativamente pochi e ben differenziati fra loro; (b) erano tipizzati e definiti per legge; (e) le loro denominazioni erano, a loro volta, tipiche, invariabili ed inconfondibili; (d) altrettanto tipici, separati e ben definiti erano i campi dei rispettivi esercizi professionali.<br />
Sicché, ad esempio, se un soggetto conseguiva una laurea denominata &#8220;chimica&#8221;, erano di comune dominio, da un lato, il riferimento al corrispondente corso di laurea tipizzalo e definito dalla legge; e, dall&#8217;altro, il tipo di attività professionale cui quel titolo dava accesso. Ed era naturale, pertanto, che se un bando di concorso richiedeva la laurea in &#8220;chimica&#8221; tutti comprendessero che altre lauree (fisica, biologia, etc.) non fossero utili, a meno che non vi fosse un&#8217;apposita disposizione derogatoria che stabilisse l&#8217;equipollenza ai fini di quella determinata posizione lavorativa. Altrettanto naturale era che fosse la legge la fonte alla quale rivolgersi per sapere se, ed a quali fini, un titolo di laurea fosse considerato &#8211; a titolo di eccezione &#8211; &#8220;equipollente&#8221; ad un altro.</p>
<p>5. Attualmente, invece, la materia è interamente delegificata, per effetto delle norme sull&#8217;autonomia delle università, e in particolare della legge n. 341/1990, nonché dell&#8217;art. 17, commi 95-119, della legge n. 127/1997, e del regolamento emanato con d.m. 3 novembre 1999, n. 509.<br />
Quando l&#8217;A.R.P.A., bandendo il concorso de qua, ha richiesto, in alternativa, la «laurea in ingegneria civile indirizzo idraulico» o «in ingegneria ambientale», agiva evidentemente nella presupposizione che si trattasse di titoli di laurea tipizzati e definiti per legge o comunque da^ una qualche fonte normativa.<br />
Ma, in realtà, non esiste una fonte normativa che tipizzi e defi-nisca la laurea in «ingegneria civile indirizzo idraulico», né quella in «ingegneria ambientale».<br />
Tanto è vero che le parti resistenti, sollecitate dal Collegio, in una precedente udienza, a indicare tale fonte (circostanza di cui danno atto nelle rispettive memorie), non sono state in grado di farlo. Si sono limitate, invece, ad indicare le fonti che attribuiscono alle università il potere di istituire corsi di laurea non preventivamente tipizzati da alcuna norma.<br />
6. In realtà, cièche attualmente è tipizzato (e non dalla legge, e neppure da un regolamento, ma da semplici atti paranormativi o amministrativi generali, non rivestiti delle forme di cui all&#8217;art. 17, legge n. 400/1988) non sono le lauree, ma le &#8220;classi&#8221; di lauree.<br />
La tipizzazione delle lauree per &#8220;classi&#8221; è stata disposta dal d.m. 3 novembre 1999, n. 509 (atto regolamentare) concernente l&#8217;autonomia didattica delle Università; ed è stata attuata dai decreti ministeriali (atti amministrativi) del 4 agosto 2000 e del 28 novembre 2000, rispettivamente per le lauree di primo livello (in sigla: L) e per quelle di_ secondo livello ossia specialistiche (in sigla: LS).<br />
Ciascun Ateneo ha facoltà di istituire, all&#8217;interno di una medesima classe, più corsi di laurea, variamente denominati, a condizione che rispetti le caratteristiche essenziali proprie della classe, e che la denominazione del corso di laurea «corrisponda agli obiettivi specifici del corso stesso».</p>
<p>7. Da tutto ciò consegue che non avrebbe senso (e non sarebbe comunque legittimo) rendere discriminante, ai fini dell&#8217;ammissione ad un concorso pubblico, la denominazione del corso di laurea.<br />
La denominazione, infatti, è frutto di una libera scelta del singolo Ateneo: sicché è perfettamente possibile che due Atenei usino la stessa denominazione per indicare corsi di studi relativamente differenziati, oppure usino denominazioni diverse per indicare il medesimo corso di studi.<br />
D&#8217;altra parte, anche nell&#8217;ambito di un singolo Ateneo, l&#8217;eventuale istituzione di una pluralità di corsi di laurea appartenenti alla medesima &#8220;classe&#8221; non da vita ad altrettante lauree sostanzialmente diverse l&#8217;una dall&#8217;altra, ma a semplici varianti di un titolo sostanzialmente unitario. La differenza fra una laurea e l&#8217;altra, entro la medesima classe, non è maggiore di quella (giuridicamente irrilevante) che, nel sistemar previgente, poteva risultare de facto per la circostanza che due studenti conseguissero in sedi diverse la stessa laurea oppure si giovassero della possibilità di &#8220;personalizzare&#8221; il piano di studi.<br />
Logica conseguenza di tutto questo è che nell&#8217;attuale ordinamento la denominazione della laurea non ha, di per sé, rilevanza giuridica; l&#8217;ha, invece, la &#8220;classe&#8221;.</p>
<p>8.	Ed infatti, il regolamento emanato con d.m. n. 509/1999,<br />
all&#8217;art. 4, comma 3, dispone: «1 titoli conseguiti al termine dei corsi di<br />
studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico<br />
valore legale».<br />
Il problema dell&#8217;equipollenza potrà porsi, dunque, solo fra classe e classe: tra le lauree appartenenti alla stessa classe, non si deve parlare tanto di equipollenza, quanto di indifferenza, o se si preferisce di irrilevanza giuridica delle differenze.</p>
<p>9.	Tornando ora all&#8217;esame della fattispecie concreta,  ci  si<br />
chiede  dunque  se  i   due   titoli   indicati   (come   alternativi)  nel   bando dell&#8217;A.R.P.A., «laurea in ingegneria civile indirizzo idraulico» e «laurea<br />
in ingegneria ambientale», appartengano alla medesima classe del titolo<br />
presentato dal ricorrente, che è «ingegneria civile per la difesa del suolo e<br />
pianificazione territoriale».<br />
Posta la questione in questi termini, si osserva che il d.m. 4 agosto 2000, che tipizza e definisce le classi delle lauree di primo livello (L), elenca come classe 8 quella delle lauree in «ingegneria civile e ambientale».<br />
Sembra evidente che tutte e tre le lauree di cui si discute, «ingegneria civile indirizzo idraulico», «ingegneria ambientale» e «ingegneria civile per la difesa del suolo e pianificazione territoriale» vadano ricondotte a questa classe. Di certo nessuna delle tre è riconducibile alle altre due classi del settore ingegneristico che sono «ingegneria dell&#8217;informazione» (9) e «ingegneria industriale» (10).<br />
Quanto alle lauree specialistiche, invece, il d.m. 28 novembre 2000 scinde la classe &#8220;ingegneria civile&#8221; (28/S) dalla classe &#8220;ingegneria per l&#8217;ambiente e il territorio&#8221; (38/S). Ciò comporta che le lauree dell&#8217;una non sono di diritto equivalenti a quelle dell&#8217;altra.<br />
Nel caso presente, a quanto pare l&#8217;A.R.P.A. non ha richiesto lauree specialistiche. Tuttavia, quand&#8217;anche si volesse ritenere che con le espressioni «ingegneria civile indirizzo idraulico» e «ingegneria ambientale» l&#8217;A.R.P.A. abbia voluto intendere lauree specialistiche rispettivamente della classe 28/S e della classe 38/S, il risultato, ai fini della presente controversia, non cambierebbe.<br />
Fermo restando, infatti, che trattandosi di lauree appartenenti a classi diverse non sarebbe applicabile la regola dell&#8217;equivalenza stabilita dal d.m. n. 509/1999, art. 4, comma 3, resterebbe il fatto che le due lauree sono indicate nel bando come alternative, ossia come fungibili, ai fini del concorso.<br />
La laurea posseduta dal ricorrente, in quanto conseguita con il vecchio ordinamento, è equiparata alle lauree specialistiche dalle norme transitorie di cui al d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328. Si potrebbe forse discutere se sia ascrivibile alla classe 28/S o alla classe 38/S, ma è superfluo affrontare tale questione dal momento che l&#8217;A.R.P.A. considera le due classi come equivalenti ai propri fini.</p>
<p>10.	Si può notare inoltre che il d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328,<br />
recante la disciplina dei requisiti per l&#8217;ammissione agli esami di Stato per<br />
l&#8217;esercizio di talune professioni, all&#8217;art. 45 prevede che l&#8217;albo degli inge<br />
gneri si divida in tre settori, rispettivamente «civile e ambientale», «indu<br />
striale» e «dell&#8217;informazione» (ciascuno dei quali diviso in sezione A e B<br />
corrispondenti ai due livelli di laurea).<br />
Ciò comprova ulteriormente che anche ai fini professionali non esiste la figura dell&#8217;ingegnere ambientale distinta da quella dell&#8217;ingegnere civile, ma esiste una unica figura che è quella dell'&#8221;ingegnere civile e ambientale&#8221; (eventualmente con la qualifica di iunior se iscritto nella sezione B) abilitato indifferentemente per l&#8217;area civile e quella ambientale.</p>
<p>11.	Fermo    restando   tutto    quanto   sinora   detto    riguardo<br />
all&#8217;equivalenza delle lauree appartenenti alla medesima classe, non si può<br />
negare all&#8217;ente che bandisce un concorso la facoltà  di stabilire requisiti<br />
aggiuntivi specifici,  sì   da  restringere l&#8217;accesso  ai  candidati  con  una<br />
formazione altamente specializzata.<br />
Per avvalersi di tale facoltà, tuttavia, nel quadro normativo attuale l&#8217;ente che bandisce il concorso non dovrebbe riferirsi ad un dato estrinseco ed accidentale come la denominazione della laurea: si è visto, infatti, che si tratta di un dato ingannevole, perché fra Ateneo ed Ateneo una stessa denominazione può corrispondere a percorsi formativi diversi, ovvero un medesimo percorso formativo può avere denominazioni diverse. L&#8217;ente dovrebbe, semmai, indicare specificamente i &#8220;crediti&#8221; che il candidato deve avere maturato (nel linguaggio tradizionale: gli esami superati).<br />
Peraltro, nel caso presente, come già detto, l&#8217;A.R.P.A. ha chiesto in alternativa due titoli diversi (ingegneria civile indirizzo idraulico e ingegneria ambientale). Su queste basi, per poter legittimamente escludere il ricorrente l&#8217;A.R.P.A. avrebbe dovuto dimostrare la compresenza di due elementi di fatto: a) che i due indirizzi richiesti dal bando, ancorché diversi, sono caratterizzati da un nucleo fondamentale (espresso in insegnamenti o esami o &#8220;crediti&#8221;) comune ad entrambi; b) che tale nucleo fondamentale, invece, non è presente nel corso di studi seguito dall&#8217;attuale ricorrente.<br />
Ma tale dimostrazione non è stata data, e anzi, per quanto possa rilevare, il ricorrente ha dimostrato che il suo corso di studi corrisponde sostanzialmente all&#8217;indirizzo ambientale.<br />
12.      Vi è di più.<br />
11 d.P.R. 20 maggio 1989, recante il nuovo ordinamento della facoltà di ingegnerìa (ora superato dai decreti ministeriali sopra citati) all&#8217;art. 7 conteneva norme transitorie intese a risolvere i problemi derivanti dalla soppressione di taluni indirizzi. Esso consentiva alle università, presso le quali erano attivati corsi di laurea non più rispondenti alle nuove denominazioni ufficiali, di chiedere la loro sostituzione sulla base delle seguenti corrispondenze indicative: il soppresso indirizzo &#8220;ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale&#8221; poteva essere sostituito con &#8220;ingegneria per l&#8217;ambiente e il territorio&#8221;, o, in alternativa, &#8220;ingegneria civile&#8221;; il soppresso indirizzo &#8220;ingegneria idraulica&#8221; poteva   essere   sostituito   con   &#8220;ingegneria   civile&#8221;,   o,   in   alternativa, &#8220;ingegneria per l&#8217;ambiente e il territorio&#8221;.<br />
Questi rilievi comprovano ulteriormente che la differenza fra i titoli richiesti dal bando e quello posseduto dal ricorrente è prevalentemente nominale, tanto da rendere poco pertinente il riferimento al concetto di &#8220;equipollenza&#8221; che, come già detto, presuppone titoli diversi nella sostanza e non solo nella denominazione.</p>
<p>13. Alla luce delle considerazioni sinora svolte, si deve concludere che il bando del concorso de quo, là dove richiama e fa salve le «equipollenze stabilite dalla legge» va interpretato come riferito non tanto alla legge in senso tecnico, quanto al sistema normativo complessivamente inteso, vale a dire quale risulta dall&#8217;insieme della normativa primaria e di quella secondaria e più in generale di qualunque fonte normativa o paranormativa che l&#8217;autorità emanante fosse tenuta ad applicare (così come, nella teoria dei vizi dell&#8217;atto amministrativo, con il termine «violazione di legge» s&#8217;intende anche la violazione di fonti sublegislative di qualunque livello).<br />
E, per le ragioni diffusamente esposte, il sistema normativo nel suo complesso permette di ritenere che fra i titoli richiesti dal bando e quello posseduto dall&#8217;interessato via sia un rapporto, più che di &#8220;equipollenza&#8221;, di pura e semplice identificazione.<br />
In conclusione, il ricorso va accolto, con annullamento, per quanto di ragione, degli atti impugnati.<br />
Le spese possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria accoglie il ricorso annullando, per quanto di ragione, gli atti impugnati. Spese compensate.<br />
Ordina  che  la  presente decisione venga  eseguita  dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia il 21 aprile 2004, dal Tribunale amministrativo regionale dell&#8217;Umbria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:<br />
1)	Avv. Pier Giorgio Lignani, Presidente, relatore<br />	<br />
2)	Avv. Annibale Ferrari<br />	<br />
3)	Dr. Pierfrancesco Ungari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-30-4-2004-n-203/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2004 n.203</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2004 n.1973</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-4-2004-n-1973/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-4-2004-n-1973/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2004 n.1973</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; piani &#8211; assegnazione suolo con diritto di superficie per costruzione autorimessa interrata – istanza di assegnazione area – diniego – tutela cautelare – accoglimento – procedimento cautelare &#8211; esecuzione della sospensiva &#8211; commissario ad acta – provvedimento di assegnazione del diritto di superficie – condanna al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-4-2004-n-1973/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2004 n.1973</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-4-2004-n-1973/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2004 n.1973</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; piani &#8211; assegnazione suolo con diritto di superficie per costruzione autorimessa interrata – istanza di assegnazione area – diniego – tutela cautelare – accoglimento – procedimento cautelare &#8211; esecuzione della sospensiva &#8211;  commissario ad acta – provvedimento di assegnazione del diritto di superficie – condanna al pagamento del compenso del Commissario ad acta.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.V – <a href="/ga/id/2004/5/3800/g">Ordinanza n. 4697 del 4 novembre 2003</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1973/2004<br />Registro Generale:2811/2000</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br /> Pres. Emidio Frascione<br /> Cons. Raffaele Carboni<br /> Cons. Paolo Buonvino<br /> Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Gabriele Carlotti Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 30 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>IMPRESA EDILE LATORRE COSIMO</b> rappresentato e difeso da: Avv. ANGELO VANTAGGIATO Avv. PIERO G. RELLEVA con domicilio eletto in Roma VIA GIUSEPPE PISANELLI, 2 presso ALBERTO ANGELETTI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI TARANTO</b> non costituitosi; <b>“CORSO ITALIA” S.R.L.</b> rappresentato e difeso da: Avv. CRISTINA LENOCI Avv. LUIGI CECINATO con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 presso GIAN MARCO GREZ<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE: Sezione I n. 449/2000, resa tra le parti, concernente ASSEGNAZIONE SUOLO CON DIRITTO DI SUPERFICIE PER REALIZZ. AUTORIMESSA INTERRATA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) “CORSO ITALIA” S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. Gabriele Carlotti e udito, altresì, per le parti l’avv. Angeletti su delega dell’avv. Vantaggiato;</p>
<p>Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 2126 del 2000, con la quale è stato accolto l’appello proposto dall’impresa edile Latorre avverso l’ordinanza cautelare del T.a.r. della Puglia – Lecce, sez. I, n. 449/2000, resa tra le parti, di reiezione della domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado;</p>
<p>Vista la successiva ordinanza della Sezione n. 5579 del 2000, con la quale – considerata la mancata esecuzione della suddetta ordinanza cautelare n. 2126/2000 – è stato ordinato al Comune di Taranto di provvedere sull’istanza dell’impresa Latorre entro il termine di sessanta giorni ed è stato inoltre nominato commissario ad acta, nell’ipotesi di persistente inerzia dell’Amministrazione civica, l’assessore regionale ai lavori pubblici, con facoltà di sub-delega;</p>
<p>Visto l’atto in data 17.6.2002, con il quale l’assessore ai lavori pubblici della Regione Puglia ha sub-delegato il funzionario Dott. Pantaleo Sallustio;</p>
<p>Vista l’ordinanza n. 1697 del 2003, con la quale è stato liquidato il compenso del commissario ad acta per l’opera fino ad allora prestata;</p>
<p>Vista l’ordinanza n. 4697 del 2003, con la quale si è disposto che, per completare l’esecuzione dell’ordinanza cautelare della Sezione n. 5579/2000, fosse adottato dal Comune di Taranto o, in mancanza, in via sostitutiva dal commissario ad acta già nominato, il provvedimento di assegnazione del diritto di superficie all’impresa edile Latorre;</p>
<p>Vista la nota del 19.1.2004, con la quale il ridetto commissario invitava il Comune di Taranto ad adottare il provvedimento sollecitato dalla Sezione;</p>
<p>Vista la determinazione del 12.2.2004, con la quale il commissario ad acta, preso atto della perdurante inerzia comunale, ha esercitato la potestà sostitutiva delegatagli, assegnando all’impresa edile Latorre il diritto di superficie sull’area comunale sita nel piano di zona “167” del predetto Comune, comprensorio n. 3, estesa per mq. 3.300 circa, catastalmente individuata con le particelle nn. 622 e 137 del fg. n. 253, per la realizzazione di un’autorimessa interrata, da destinare a pertinenza di immobili privati;</p>
<p>Vista la nota depositata il 19.2.2004, con la quale il commissario ad acta ha richiesto la liquidazione del compenso spettante per l’ulteriore opera prestata;<br />
Considerato che l’attività svolta dal commissario ad acta costituisce puntuale esecuzione di quanto disposto dalla Sezione con l’ordinanza n. 4697 del 2003;</p>
<p>Ritenuto che il compenso può esser liquidato in complessivi euro 3.701,59 (tremilasettecentouno/59), di cui euro 2643,99 per onorari ed euro 1.057,60 per rimborso spese, come da analitica nota redatta dal commissario ad acta, in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 1 d.m. Giustizia 30.5.2002;</p>
<p>Posto il pagamento di siffatto compenso a carico dell’Amministrazione comunale di Taranto;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Ordina al Comune di Taranto:<br />
&#8211; di liquidare al dott. Pantaleo Sallustio la somma di euro 3.701,59 (tremilasettecentouno/59) quale compenso ulteriore per l’attività dallo stesso svolta in qualità di commissario ad acta;<br />
&#8211; di eseguire senza indugio la presente ordinanza, che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione.<br />
Manda alla Segreteria per tutto quanto di competenza, ivi compresa la comunicazione del provvedimento alle parti ed al commissario sunnominato.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 30 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-4-2004-n-1973/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2004 n.1973</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2004 n.1972</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-4-2004-n-1972/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-4-2004-n-1972/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2004 n.1972</a></p>
<p>Demanio &#8211; autorizzazione e concessione – determinazione di rimozione immediata chiosco mobile per occupazione abusiva di suolo pubblico – tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva 15 marzo 2004 n. 1164 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:1972/2004Registro Generale:3638/2004 Il Consiglio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-4-2004-n-1972/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2004 n.1972</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-4-2004-n-1972/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2004 n.1972</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio &#8211; autorizzazione e concessione – determinazione di rimozione immediata chiosco mobile per occupazione abusiva di suolo pubblico – tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/5/3802/g">Ordinanza sospensiva 15 marzo 2004 n. 1164</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1972/2004<br />Registro Generale:3638/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br /> Pres. Emidio Frascione<br /> Cons. Raffaele Carboni<br /> Cons. Paolo Buonvino<br /> Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Gabriele Carlotti Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 30 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MISTERY S.N.C. DI MOLINARO ANTONIO E C.</b> rappresentato e difeso da: Avv. GIANFRANCO DI MEGLIO con domicilio eletto in Roma VIA INNOCENZO XI 8 presso GIANFRANCO DI MEGLIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ROMA</b> rappresentato e difeso da: Avv. CRISTINA MONTANARO con domicilio in Roma VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 presso AVVOCATURA COMUNALE DI ROMA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II TER n. 1164/2004, resa tra le parti, concernente RIMOZIONE IMMEDIATA OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) COMUNE DI ROMA<br />
Udito il relatore Cons. Gabriele Carlotti e uditi, altresì, per le parti, gli avv.ti Di Meglio e Brigato;<br />
Considerato che non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3638/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 30 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-4-2004-n-1972/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2004 n.1972</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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