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	<title>30/3/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/3/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2015 n.4713</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-30-3-2015-n-4713/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-30-3-2015-n-4713/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2015 n.4713</a></p>
<p>Pres. Filoreto D&#8217;Agostino, est. Roberto Caponigro Consorzio Veneto Cooperativo S.c.p.a. (Avv.ti Alfredo Piscitelli e Michela Reggio D&#8217;Aci) c. Roma Capitale (Avv. Luigi D&#8217;Ottavi) sull&#8217;affidamento dell&#8217;appalto per la progettazione esecutiva e per l&#8217;esecuzione dei lavori relativi ad un edificio storico vincolato 1. Contratti con la P.A.- Appalto di progettazione esecutiva ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-30-3-2015-n-4713/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2015 n.4713</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-30-3-2015-n-4713/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2015 n.4713</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Filoreto D&#8217;Agostino, est. Roberto Caponigro<br /> Consorzio Veneto Cooperativo S.c.p.a. (Avv.ti Alfredo Piscitelli e Michela Reggio D&#8217;Aci) c. Roma Capitale (Avv. Luigi D&#8217;Ottavi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;affidamento dell&#8217;appalto per la progettazione esecutiva e per l&#8217;esecuzione dei lavori relativi ad un edificio storico vincolato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti con la P.A.- Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di opere – Bene storico vincolato &#8211;  Impresa concorrente &#8211; Servizi antecedenti all’entrata in vigore del DM 143/2013 &#8211;  Categorie I/d L.n.143/49 e I/b del DM 18.11.1971 complessità 1.20 – Categorie ID Opere E.13 complessità 1.20 DM 143/2013 – Equivalenza – Sussiste – Fattispecie</p>
<p>2.  Contratti con la P.A.- Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di opere – Stesura del progetto esecutivo – Bene storico vincolato – Ingegneri – Attività – Possibilità – Sussiste &#8211; Contrasto con l’art. 52 R.D. n. 2537/1925 – Non sussiste</p>
<p>3. Contratti con la P.A.- Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di opere – Clausole ambigue – Requisiti di partecipazione &#8211; Soccorso istruttorio – Stazione Appaltante – Possibilità – Sussiste – Ragioni – Impresa &#8211; Esclusione &#8211;  Illegittimità – Sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.   Ai fini dell’affidamento di un appalto pubblico di progettazione esecutiva ed esecuzione di opere,  i servizi prestati da un’impresa concorrente, antecedentemente all’entrata in vigore del DM 143/2013, che abbiano le categorie  I/d della legge 143/49 o I/b del DM 18 novembre 1971 e grado di complessità 1.20, sono equiparabili a quelli con categoria Edilizia &#8211; ID Opere E13 e grado di complessità 1.20 di cui al DM 143 del 2013.(Nel caso di specie, il TAR Lazio, rilevato che l’impresa ricorrente ha maturato il requisito tecnico richiesto dal bando  a mezzo dell’esecuzione di opere con categorie I/d  della l. n. 143 del 1999 e 1/b del DM 18.11.1971, e grado di complessità 1.20, prima dell’entrata in vigore del DM 143/3, del tutto assimilabili, alla luce di quanto innanzi dedotto, a quelle con categoria Edilizia &#8211; ID Opere E13 e grado di complessità 1.20 ex DM 143 del 2013, ha ritenuto illegittima la sua esclusione ed ha accolto il ricorso) </p>
<p>2. In materia di contratti con la P.A., in caso di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di opere su bene storico vincolato, la stesura del progetto esecutivo, consistente nell’ingegnerizzazione del progetto definitivo, ben può essere affidata ad un ingegnere, senza alcun contrasto con la previsione di cui all’articolo 52, comma 2, del richiamato R.D. n. 2537 del 1925 (1).</p>
<p>3. In materia di appalti pubblici, nell’ipotesi di disciplina di gara poco chiara su alcuno dei requisiti di partecipazione, la Stazione Appaltante non può escludere sic et simpliciter un’impresa concorrente,  ma è tenuta ad attivare la procedura del soccorso istruttorio ex D.Lgs.n.163/2006 per consentire all’impresa la successiva integrazione documentale. (Nel caso di specie, il TAR Lazio ha ritenuto che la Stazione Appaltante,  ove ritenesse necessaria la presenza di un architetto nel gruppo di progettazione, a fronte di una disciplina di gara sul punto poco intelligibile, non avrebbe dovuto escludere il Consorzio ricorrente, ma attivare il soccorso istruttorio per consentire l’eventuale successiva integrazione documentale, ed ha pertanto accolto il ricorso)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr: Cons. Stato, VI, 9 gennaio 2014, n. 21</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 16827 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Consorzio Veneto Cooperativo S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Piscitelli e Michela Reggio D&#8217;Aci con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michela Reggio D&#8217;Aci in Roma, Via degli Scipioni, 288; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi D&#8217;Ottavi, domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del verbale di verifica dei requisiti ex art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006 del 19 novembre 2014 della Commissione, relativo all’appalto concernente il Museo della Civiltà Romana avente ad oggetto la procedura per l’affidamento dell’appalto per la progettazione esecutiva e per l&#8217;esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture, adeguamento alle normative per la prevenzione incendi, per gli impianti elettrici e per il superamento delle barriere architettoniche, con il quale la Commissione ha ritenuto la ricorrenza di esito negativo della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis in capo ai progettisti indicati da CoVeCo;<br />
della successiva esclusione di CoVeCo dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 79, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006 di cui alla nota di Roma Capitale del 21 novembre 2014;<br />
di ogni altro atto antecedente, successivo o comunque connesso<br />
nonché per l’annullamento, quanto ai motivi aggiunti,<br />
della nota 22 dicembre 2014, con cui Roma Capitale ha confermato le verifiche tecniche riportate nel verbale del 18 novembre 2014;<br />
della determina dirigenziale n. 810 dell’11 dicembre 2014, con cui l’amministrazione ha proceduto all’esclusione dalla gara di CoVeCo ed alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria pronunciata in suo favore con verbale di aggiudicazione di procedura aperta del 29 luglio 2014 nonché ha disposto di procedere all’incameramento del deposito cauzionale provvisorio presentato da CoVeCo per la partecipazione alla gara.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 marzo 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina ai BB.CC. Direzione Tecnico Territoriale U.O. Monumenti di Roma, con bando di gara in pubblicazione dal 31 marzo 2014 al 12 maggio 2014, ha indetto gara mediante procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture, adeguamento alle normative per la prevenzione incendi, per gli impianti elettrici e per il superamento delle barriere architettoniche relativamente al Museo della Civiltà Romana.<br />
Il progetto definitivo, ai sensi dell’art. 55 d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’art. 112 d.lgs. n. 163 del 2006, è stato validato dalla Sovrintendenza Capitolina in data 29 novembre 2013.<br />
Roma Capitale, con nota del 21 novembre 2014, ha comunicato al concorrente CoVeCo, individuato quale provvisoriamente primo in graduatoria, la sua esclusione dalla procedura per i seguenti motivi, di cui al verbale del 18 novembre 2014: “ … 1) l’assenza di servizi compresi nella categoria E.13 richiesta dal bando, nella sua corrispondenza con la Id come definitiva nella tabella Z-1 allegata al D.M. 143/2013; 2) l’individuazione di tre ingegneri quali progettisti per l’appalto in oggetto, relativo ad un edificio storico vincolato con Decreto, ai sensi del Codice dei beni Culturali (Museo della Civiltà Romana), in contrasto con il R.D. n. 2537/1925; 3) la documentazione comprovante i servizi svolti, non rispondente alla sez. 7 del Disciplinare di gara”.<br />
La stazione appaltante ha altresì provveduto alla segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con nota del 27 novembre 2014.<br />
La CoVeCo ha proposto il presente ricorso, articolando i seguenti motivi di impugnativa:<br />
<i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 90 d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 8, comma 2, D.M. n. 143 del 2013 in relazione alla l. n. 143 del 1949. Violazione e falsa applicazione della lex di gara. Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonché per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dei motivi posti a fondamento della comunicata esclusione dalla procedura di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 R.D. n. 2537 del 1925. Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 d.lgs. n. 163 del 2006.</i><br />
Le ragioni dell’esclusione di CoVeCO sono contenute nel verbale del 18 novembre 2014.<br />
Il primo assunto riposa nella “assenza di servizi compresi nella categoria E.13 richiesta dal bando, nella sua corrispondenza con la Id come definita nella tabella Z1 allegata al D.M. 143/13”.<br />
La ricorrente premette che i quattro servizi professionale svolti dalla T.H.EMA Srl erano già stati dichiarati in sede di partecipazione alla gara ed, evidentemente, valutati positivamente dalla Commissione rispetto ai requisiti di capacità tecnica richiesti dal bando di gara per i progettisti, tanto che, a differenza di quanto avvenuto per altri concorrenti, per la ricorrente non è stato adottato alcun provvedimento di non ammissione alla gara, essendo anzi stata dichiarata prima classificata nella graduatoria provvisoria. CoVeCo premette anche che il servizio professionale afferente all’Istituto Oncologico Europeo Day Center non avrebbe riguardato un intervento di mero “ampliamento di un parcheggio interrato ed opere annesse”, ma, più estesamente, “ampliamento, nuovo parcheggio interrato ed opere annesse”.<br />
Il motivo di esclusione di cui al verbale del 18 novembre 2014 avrebbe omesso di considerare la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 8 D.M. n. 143 del 2013, in ragione del quale, per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata, ovvero alla mera corrispondenza tra ciascun “ID Opere” di cui alla terza colonna della tavola Z-1, con le rispettive classi e categorie previste dalla legge n. 143 del 1949, di cui alla colonna successiva.<br />
Allo specifico “ID Opere” contraddistinto dal codice alfanumerico “E.13” sarebbero riconducibili tutte le prestazioni professionali svolte, in data antecedente all’entrata in vigore del D.M. 143/13, con riferimento a qualsivoglia opera compresa nell’elenco di cui alla classe I categoria d) della legge 143/49.<br />
Il DM 143/13 avrebbe istituito una mera relazione di corrispondenza del nuovo criterio di classificazione basato sulla “ID Opere” con la sola classe e categoria alla quale l’opera appartiene e non anche con la specifica tipologia di quest’ultima.<br />
Parimenti priva di pregio dovrebbe ritenersi l’ulteriore rilievo contenuto nel verbale della seduta del 18 novembre 2014 secondo cui i servizi svolti dai progettisti individuati dal Consorzio rientrano nella categoria Ic e non nella Id, tanto che la richiamata tavola Z-1 allegata al DM n. 143/13, laddove istituisce le relazioni di corrispondenza dei differenti “ID Opere” con le classi e le categorie di cui alla legge n. 143/49, associa espressamente i “poliambulatori, ospedali, istituti di ricerca, centri di riabilitazione … “ alla classe I categoria d) della legge n. 143/49.<br />
Alla luce della corretta classificazione delle strutture ospedaliere entro la classe I categoria d della legge 143/49, la somma degli importi dei lavori effettuati presso l’Istituto Oncologico Europeo di Milano e presso il presidio ospedaliero San Salvatore a L’Aquila permetterebbero di soddisfare ampiamente gli importi minimi richiesti dal bando, ma anche gli ulteriori interventi, effettuati a Milano (complesso immobiliare di Corso Como) e ad Ozzano dell’Emilia (conversione di casa protetta in edificio residenziale), sarebbero stati erroneamente ricondotti dalla stazione appaltante nell’alveo delle opere di cui alla cat. 1c anziché 1d, come emergerebbe dalle loro oggettive caratteristiche di palazzi signorili ovvero di rilevante importanza tecnica ed architettonica.<br />
Il secondo assunto sulla cui base la stazione appaltante ha escluso la sussistenza in capo ai progettisti indicati da CoVeCo dei requisiti previsti dall’art. 7 del disciplinare, si porrebbe in contrasto con le disposizioni della lex specialis ove si consideri che né nel bando né nel disciplinare si farebbe menzione della necessità che la progettazione degli interventi oggetto della procedura di gara fosse da riservare alla competenza di un architetto, tanto che la stessa Commissione, in sede di esame delle dichiarazioni dei progettisti, dalle quali risultava univocamente la loro qualifica di ingegneri, non avrebbe sollevato alcuna eccezione.<br />
Inoltre, il bando, alla sezione III punto 2 sub 5, ha assegnato alle prestazioni inerenti la progettazione di tutte le opere di manutenzione straordinaria di carattere edilizio presso il Museo della Civiltà Romana l’ID Opere contraddistinto dal codice alfanumerico “E.13” nella tavola Z-1 allegata al DM n. 143/2013 anziché, come sarebbe stato logico se in ragione dell’esistenza di un vincolo sull’edificio la progettazione dovesse essere affidata ad un architetto, l’apposito ID Opere “E-22”,<br />
La fase più rilevante di “aggiornamento di alcuni elaborati costituenti il progetto definitivo redatto da RpR e la redazione di nuovi” nonché la stessa direzione lavori sarebbero state rimesse dalla stazione appaltante addirittura ad un perito industriale.<br />
Ogni aspetto della progettazione, anche il più minuto, eventualmente suscettibile di implicare valutazioni e scelte in cui possa venire in considerazione la particolare professionalità di un laureato in architettura sarebbe stato curato e definito in seno al progetto definitivo messo a punto dalla stazione appaltante, per cui la THEMA Srl, ovvero la società di ingegneria proposta da CoVeCo per la progettazione esecutiva, avrebbe dovuto limitarsi alla redazione del progetto esecutivo recependo le prescrizioni e le indicazioni provenienti dall’amministrazione comunale.<br />
D’altra parte, gli interventi che caratterizzano l’appalto riguardano non solo la manutenzione straordinaria delle coperture, ma anche e più estesamente opere di adeguamento alle normative per la prevenzione incendi.<br />
Con riferimento all’ultimo motivo di esclusione, vi sarebbe una vasta gamma di tipologie di documenti ritenute equipollenti ai fini della dimostrazione dell’affidamento dei servizi; ad ogni buon conto ben avrebbe potuto essere attivato il meccanismo del soccorso istruttorio di cui all’art. 46 d.lgs. n. 163 del 2006.<br />
Con motivi aggiunti, la Società ricorrente ha impugnato, deducendone la illegittimità in via derivata per gli stessi motivi proposti nell’atto introduttivo del giudizio, la determinazione dirigenziale n. 810 dell’11 dicembre 2014, con cui Roma Capitale ha escluso dalla gara CoVeCo S.c.p.a., ha revocato l’aggiudicazione provvisoria pronunciata in suo favore con verbale di aggiudicazione del 29 luglio 2014 ed ha disposto di procedere all’incameramento del deposito cauzionale provvisorio.<br />
L’amministrazione comunale resistente ha analiticamente contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.<br />
Le parti hanno depositato altre memorie a sostegno ed illustrazione delle rispettive ragioni.<br />
Con ordinanza 5 febbraio 2015, n. 530 &#8211; “considerato che, ad una prima delibazione, l’impugnazione dell’atto di esclusione non appare assistita da adeguato fumus boni iuris in quanto la lex specialis di gara (paragrafo III.2.3, n. 5, del bando e sezione 5, lett. l, del disciplinare) ha specificamente chiesto, tra i requisiti di capacità tecnica, l’aver eseguito prestazioni edilizie con destinazioni funzionali diverse da quelle realizzate e fatte valere dal Consorzio ricorrente; rilevato altresì che le cause per le quali è stata disposta l’esclusione avrebbero potuto essere rilevate prima dell’effettuazione dei controlli ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006, sicché non appare applicabile il disposto di cui al secondo comma di tale articolo laddove prevede l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza” – questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare per quanto attiene all’esclusione del Consorzio ricorrente dalla gara ed ha accolto l’istanza cautelare per quanto attiene all’incameramento del deposito cauzionale provvisorio e, per l’effetto, ha sospeso in parte qua la determina dirigenziale n. 810 dell’11 dicembre 2014 impugnata con i motivi aggiunti.<br />
All’udienza pubblica del 18 marzo 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Nel verbale di verifica dei requisiti ex art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006 in data 18 novembre 2014, è indicato che:<br />
i servizi svolti dai professionisti individuati dal Consorzio (ampliamento di un parcheggio interrato ed opere annesse dell’Ospedale Oncologico Europeo in Milano; realizzazione di un corpo dell’Ospedale San Salvatore in L’Aquila; realizzazione di un nuovo complesso denominato “Garibaldi Corso Como” in Milano; ampliamento, cambio di destinazione d’uso e adeguamento sismico di fabbricato esistente e nuova funzione residenziale in Ozzano dell’Emilia) non rientrano nella categoria EDILIZA, destinazione funzionale “Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto), ID Opere E.13 richiesta al punto 5) del paragrafo III.2.3 del bando di gara, come alla tabella Z-1 allegata al DM 143/2103, la cui identificazione delle opere è la seguente: “Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d’Arte, Discoteca, Studio radiofonico e televisivo o di produzione cinematografica, Opere cimiteriali di tipo monumentali, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese”;<br />
inoltre, anche in relazione alla distinzione delle categorie di progettazione di cui alla legge 2 marzo 1949 n. 143, i servizi svolti dai progettisti individuati dal Consorzio rientrano nella categoria Ic e non nella Id;<br />
l’oggetto dell’appalto è l’edificio sede del Museo della Civiltà Romana, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela del d.lgs. n. 490 del 1999 con decreto del Soprintendente Regionale del Lazio del 29 marzo 2004 e l’art. 52 R.D. n. 2537 del 1925 afferma come siano di esclusiva spettanza della professione degli architetti le “opere di edilizia che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge n. 364 del 1909 per l’antichità e le belle arti”;<br />
non è stata presentata documentazione rilasciata da enti pubblici o privati attestanti l’avvenuto affidamento dei servizi, ai sensi del punto 4, sez. 7, del disciplinare di gara, dalla quale si evincano le classi e le categorie previste, ma, essendo autonomamente sufficienti le cause di esclusione descritte ai due punti precedenti, non si ritiene procedere alla richiesta di ulteriore documentazione ai committenti, a comprova dei servizi svolti dai professionisti.<br />
Con nota del 21 novembre 2014, impugnata con l’atto introduttivo del giudizio, Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina, Direzione Tecnico Territoriale &#8211; a seguito del controllo del possesso dei requisiti previsti alla sez. 7 del disciplinare, relativi ai progettisti individuati in sede di gara &#8211; ha comunicato a CO.VE.CO. Scpa la sua esclusione per i motivi, di cui al verbale del 18 novembre 2014, così sintetizzati:<br />
l’assenza di servizi compresi nella categoria E.13 richiesti dal bando, nella sua corrispondenza con la Id come definita nella tabella Z-1 allegata al D.M. 143/2013;<br />
l’individuazione di tre ingegneri quali progettisti per l’appalto in oggetto, relativo ad un edificio storico vincolato con Decreto, ai sensi del Codice dei Beni Culturali (Museo della Civiltà Romana), in contrasto con il R.D. n. 2357/1925;<br />
la documentazione comprovante i servizi svolti, non rispondente alla sez. 7 del disciplinare di gara.<br />
Con determinazione dirigenziale n. 810 dell’11 dicembre 2014, impugnata con motivi aggiunti, Roma Capitale ha escluso dalla gara il Consorzio Veneto Cooperativo per le suddette motivazioni, meglio specificate nel verbale in data 18 novembre 2014, parte integrante della determinazione stessa, ha revocato l’aggiudicazione provvisoria ed ha proceduto all’incameramento del deposito cauzionale provvisorio presentato dal Consorzio.<br />
2. Il Collegio, melius re perpensa, ritiene che il ricorso sia fondato non solo con riferimento alla escussione del deposito cauzionale provvisorio, ma anche con riferimento all’esclusione del Consorzio ricorrente dalla gara.<br />
2.1 In primo luogo, occorre osservare che le ragioni a base dell’esclusione dalla gara del Consorzio Veneto Cooperativo sono solo le prime due riportate nel provvedimento in quanto, dal richiamato verbale del 18 novembre 2014, costituente parte integrante del provvedimento di esclusione n. 810 dell’11 dicembre 2014, la stazione appaltante, nel rilevare che non è stata presentata documentazione rilasciata da enti pubblici o privati attestanti l’avvenuto affidamento dei servizi dalla quale si evincano le classi e le categorie previste, ha posto in rilievo che, essendo autonomamente sufficienti le cause di esclusione descritte ai due punti precedenti del verbale, non ha ritenuto di procedere alla richiesta di ulteriore documentazione ai committenti, a comprova dei servizi svolti dai professionisti.<br />
Pertanto, a prescindere dalla fondatezza o meno della specifica doglianza proposta dal Consorzio ricorrente, l’amministrazione ha in maniera inequivoca rappresentato che, in assenza delle altre cause di esclusione, si sarebbe avvalsa del c.d. soccorso istruttorio attraverso la richiesta di ulteriore documentazione, sicché, ove fondate le censure relative alle prime due cause di esclusione, il provvedimento impugnato si rivelerebbe comunque illegittimo, dovendo la stazione appaltante, ove continui a ritenere non sufficiente la documentazione presentata, procedere alla richiesta di ulteriore documentazione a comprova dei servizi svolti dai professionisti.<br />
2.2 La censura afferente al primo motivo di esclusione è fondata.<br />
L’appalto ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture, adeguamento alle normative per la prevenzione incendi, per gli impianti elettrici e per il superamento delle barriere architettoniche.<br />
Il valore delle opere è stato calcolato in € 519.589,49 per le opere edilizie ed in € 1.404.981,54 per gli impianti, con un evidente maggior rilievo quantitativo, quindi, per le opere impiantistiche.<br />
Il punto III.2.3 del bando, in ordine alla capacità tecnica, prevede, tra l’altro, l’avere eseguito negli ultimi 10 anni servizi di cui all’art. 252 d.P.R. n. 207 del 2010, relativi a prestazioni concernenti lavori che attengono alle seguenti categorie di opere, come specificato nella tavola Z – 1 allegata al decreto ministeriale 31 ottobre 2013 n. 143 e precisamente: Categoria EDILIZIA, destinazione funzionale Cultura, Vita sociale, Sport, Culto, ID opere E.13 (per la progettazione di tutte le opere di manutenzione straordinaria di carattere edilizio) e categoria IMPIANTI, destinazione funzionale Impianti elettrici e Speciali a servizio delle costruzioni, ID opere IA 03 (per la progettazione dell’impianto di illuminazione ed elettrico) corrispondenti rispettivamente alle classi Id e IIIc della legge 143 del 1949 per un importo totale non inferiore ad € 1.588.768,47 (rectius: € 1.039.178,98) per la categoria EDILIZIA ID opere E.13 e ad € 4.214.944.62 (rectius: € 2.809.963,08) per la categoria IMPIANTI ID opere IA 03.<br />
Analoga previsione è contenuta nella Sezione 5, punto 5.3, lett. l), del disciplinare di gara.<br />
La Società di ingegneria T.H.E.MA. Srl individuata dal Consorzio ricorrente ha dichiarato di avere svolto i seguenti lavori:<br />
da gennaio 2004 a novembre 2009 presso l’Istituto Oncologico Europeo Day Center “ampliamento nuovo parcheggio interrato ed opere annesse” per un valore complessivo delle opere di € 54.390.185,26, di cui € 20.308.786,85 per la categoria Id ed € 8.320.814,71 per la categoria IIIc;<br />
da settembre 2006 a giugno 2007 riconversione di un edificio da uso casa protetta ed edificio residenziale e contestuale adeguamento sismico (zona II) per un valore complessivo delle opere di € 4.950.000,00, di cui € 2.750.000,00 per la categoria Id ed € 230.000,00 per la categoria IIIc;<br />
da febbraio 2011 a febbraio 2013 complesso immobiliare denominato “Garibaldi Corso Como” per un valore complessivo delle opere di € 26.630.566,01, di cui € 12.497.724,63 per la categoria Id ed € 1.720.334,56 per la categoria IIIc;<br />
da aprile 2012 a novembre 2012 presso l’Ospedale San Salvatore (corpo Delta 8) per un valore complessivo delle opere di € 3.751.117,72, di cui € 1.324.109,57 per la categoria Id ed € 685.428,90 per la categoria IIIc.<br />
Il requisito previsto dalla lex specialis è indubbiamente relativo, come detto, alla categoria EDILIZIA, destinazione funzionale Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto, ID opere E 13, ma la stessa disciplina di gara indica che i lavori devono attenere alle dette categorie di opere come specificato nella tabella Z – 1 allegata al decreto ministeriale 31 ottobre 2013 n. 143.<br />
L’art. 8 del DM n. 143 del 2013 prevede che la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al precedente decreto è stabilita nella tavola Z 1 allegata, tenendo conto della categoria d’opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera.<br />
Il secondo comma dispone che, per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z 1 allegata.<br />
La tavola Z 1 per la categoria EDILIZIA, alla destinazione funzionale Cultura, Vita Sociale, Sport Culto ID opere E.13, indica come corrispondenze classi e categorie I/d della legge 143/99 e I/b del DM 18 novembre 1971 con grado di complessità 1.20.<br />
Pertanto, occorre ritenere che i servizi prestati antecedentemente all’entrata in vigore del DM 143 del 2013 che abbiano le categorie I/d della legge 143/49 e I/b del DM 18 novembre 1971 con grado di complessità 1.20 siano idonei a comprovare il requisito relativo alla ID Opere E.13 grado di complessità 1.20 richiesto da un bando pubblicato successivamente all’entrata in vigore del DM 143 del 2013.<br />
Ebbene, nel caso di specie, il professionista indicato dal Consorzio ha svolto per un valore complessivo Id ampiamente superiore a quello richiesto dalla lex specialis di gara servizi presso l’Istituto Oncologico Europeo in Milano e presso l’Ospedale San Salvatore in L’Aquila prima dell’entrata in vigore del DM 143 del 2013 (21 dicembre 2013).<br />
Tali prestazioni – che per l’Istituto Oncologico Europeo non avrebbero riguardato un intervento di mero “ampliamento di un parcheggio interrato ed opere annesse”, ma, più estesamente, “ampliamento, nuovo parcheggio interratto ed opere annesse” &#8211; devono essere ricomprese nell’attuale categoria EDILIZIA E.10 che, nell’ambito della destinazione funzionale Sanità, Istruzione e Ricerca, identifica le opere “Poliambulatori, Ospedali, Istituti di Ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria” con categorie I/d (l. n. 143 del 1999) e 1/b (DM 18.11.1971) e grado di complessità 1.20.<br />
La contestuale presenza delle corrispondenze tra i lavori effettuati, almeno con riferimento a quelli afferenti al settore ospedaliero, e quelli da effettuare, tutti relativi alle categorie 1/d e 1/b ed aventi un identico grado di complessità delle lavorazioni, coefficiente 1.20, determina che il Consorzio ricorrente, in ragione dell’art. 8, comma 2, DM n. 143 del 2013, abbia soddisfatto i requisiti tecnici richiesti dalla lex specialis di gara.<br />
Tanto basta, anche a prescindere dalla valutazione degli altri servizi prestati dalla progettista THEMA Srl, per ritenere illegittimo il primo motivo di esclusione di cui al verbale del 18 novembre 2014 come riportato della determinazione dirigenziale n. 810 dell’11 dicembre 2014.<br />
2.3 Il secondo motivo di esclusione, con cui la stazione appaltante ha rappresentato che i progetti di intervento su beni vincolati devono essere sottoscritti da un architetto, è parimenti illegittimo.<br />
In primo luogo, deve essere condivisa l’osservazione della parte ricorrente secondo cui la lex specialis, costituita nel caso di specie dal bando e dal disciplinare di gara, non indica la necessità che la progettazione degli interventi oggetto della procedura di gara sia riservata alla competenza di un architetto.<br />
L’amministrazione resistente, nella propria memoria, ha fatto presente che se è vero che nel bando di gara non è espressamente menzionata la necessità della presenza di un architetto nel gruppo di progettazione, è altrettanto vero, come compreso da tutti gli altri concorrenti, che negli elaborati di progetto l’impresa ha dichiarato di avere esaminato, tra gli altri, il documento RE.02 costituente parte della lex specialis, ove si legge chiaramente che in riferimento al museo “poiché la sua architettura è caratteristica dell’epoca, esso è stato sottoposto a vincolo conservativo dalla normativa urbanistica e di tutela”. Inoltre, ha soggiunto Roma Capitale, per la prevenzione incendi è stato classificato al n. 72 dell’elenco attività di cui all’art. 1 d.P.R. 151/2011 secondo la seguente descrizione: “edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente allegato”.<br />
Di talché, l’amministrazione ha sostenuto che la composizione del gruppo di lavoro, cui affidare la progettazione, sarebbe assoggettata ai dettami del R.D. 2537/1925.<br />
Il Collegio ritiene che la disciplina di gara non possa ritenersi senz’altro eterointegrata dalla previsione di cui all’art. 52, comma 2, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, secondo cui le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla legge n. 364 del 1909, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto.<br />
La norma, infatti, prosegue disponendo che “la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”.<br />
Ne consegue che non è in discussione la qualificazione in termini di edificio sottoposto a tutela del Museo della Civiltà Romana quanto se l’oggetto dell’appalto concerne “opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909 n. 364, per l’antichità e le belle arti”, nel qual caso sarebbe necessaria la presenza di un architetto, ovvero se riguarda “la parte tecnica”, che può essere compiuta anche dall’ingegnere.<br />
La giurisprudenza, peraltro, ha precisato che i concetti di opera di edilizia civile su bene culturale e di opera di edilizia civile di rilevante carattere artistico, ai quali si attaglierebbe la norma di cui all’art. 52, comma 2, R.D. n. 2537 del 1925, sono diversi (TAR Lombardia, Milano, I, 24 luglio 2014, n. 2016).<br />
La stazione appaltante non ha dimostrato che le opere oggetto dell’appalto presentano un rilevante carattere artistico e, in senso contrario, sembrerebbe deporre che il valore delle opere di impiantistica sono nettamente superiori al valore delle opere civili.<br />
Inoltre, parte ricorrente &#8211; nel ribadire che la gara ha ad oggetto la sola redazione del progetto esecutivo, il che postula il già avvenuto approntamento del progetto definitivo, in forza del quale ogni profilo progettuale è stato ormai definito in toto &#8211; rileva, senza essere specificamente smentita dall’amministrazione resistente, che la documentazione di gara e, soprattutto, l’elaborato tecnico “Capitolato prestazionale relativo alla manutenzione ed adeguamento alla normativa del Museo della Civiltà Romana” permettono di cogliere come siano state effettuate a monte tutte le scelte progettuali, le modalità operative concernenti l’esecuzione delle opere edili nonché le scelte attinenti all’individuazione di tutti i materiali.<br />
La stesura del progetto esecutivo, quindi, si presenta come la ingegnerizzazione del progetto definitivo, in modo tale che la relativa attività può essere demandata anche ad ingegneri, senza alcun contrasto con la previsione di cui all’articolo 52, comma 2, del richiamato R.D. n. 2537 del 1925 (cfr. Cons. Stato, VI, 9 gennaio 2014, n. 21).<br />
D’altra parte, così come correttamente rilevato dal Consorzio, se fosse stato necessario affidare le opere ad un architetto, la stazione appaltante molto più propriamente avrebbe dovuto indicare tra i requisiti di capacità tecnica l’avere svolto lavorazioni con ID Opere E.22 identificate come “Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza”.<br />
Da ultimo, giova ancora osservare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 25 febbraio 2014 ha rappresentato come il soccorso istruttorio disciplinato dal codice dei contratti pubblici si sostanzia anche nella interpretazione di clausole ambigue onde favorire la massima partecipazione alle gare e, conseguentemente, nella possibilità di consentire, unicamente per questo limitato caso e nel rispetto della par condicio, la successiva integrazione documentale.<br />
Pertanto, ove ritenuta necessaria la presenza di un architetto nel gruppo di progettazione, a fronte di una disciplina di gara sul punto poco intelligibile, la stazione appaltante non avrebbe potuto sic et simpliciter escludere il Consorzio ricorrente, ma avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentire l’eventuale successiva integrazione documentale.<br />
3. Sulla base di tutte le considerazioni svolte, il ricorso è fondato e va di conseguenza accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.<br />
4. Le spese del giudizio, considerata la particolare complessità in fatto ed in diritto della controversia e la parziale novità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Filoreto D&#8217;Agostino, Presidente<br />
Silvia Martino, Consigliere<br />
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/03/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-30-3-2015-n-4713/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2015 n.4713</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Deliberazione &#8211; 30/3/2015 n.136</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-deliberazione-30-3-2015-n-136/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Relazioni annuali sull&#8217;esito del controllo che gli uffici di controllo e le ragionerie territoriali trasmettono alle amministrazioni interessate e alla Corte dei conti:Natura del giudizio relativo alle relazioni che predispongono in merito alle principali irregolarità riscontrate nell’esercizio del controllo preventivo e successivo sulle amministrazioni. Controllo successivo di regolarità amministrativa e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-deliberazione-30-3-2015-n-136/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Deliberazione &#8211; 30/3/2015 n.136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-deliberazione-30-3-2015-n-136/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Deliberazione &#8211; 30/3/2015 n.136</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Relazioni annuali sull&#8217;esito del controllo che gli uffici di controllo e le ragionerie territoriali trasmettono alle amministrazioni  interessate e alla Corte dei conti:Natura del giudizio relativo alle relazioni che predispongono in merito alle principali irregolarità riscontrate nell’esercizio del controllo preventivo e successivo sulle amministrazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ex art. 18, comma 2, d. lgs. n. 123/11.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Con la delibera in rassegna, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia affronta, per la prima volta in sede regionale, la natura del giudizio connesso all’invio, su base annuale, da parte delle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, della relazione sintetica sulle principali irregolarità riscontrate nell&#8217;esercizio del controllo preventivo e successivo relativo all&#8217;anno precedente, con una elencazione dei casi in cui non è stato apposto il visto di regolarità, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D. Lgs. n. 123/11.<br />
La previsione normativa ora richiamata, nel prevedere l’invio della predetta relazione, non chiarisce la tipologia di controllo intestato alla competente Sezione regionale di controllo. Nella pronuncia in evidenza, viene, in primo luogo, riconosciuto precipuo rilievo alla sedes materiae della suddetta previsione – che si colloca nel Capo II, rubricato “Controllo successivo”, del Titolo II, concernente il “Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti delle amministrazioni statali”, del decreto legislativo n. 123 del 2011 –, con la conseguenza che l’invio di detta relazione si rivela funzionale ad un peculiare controllo successivo, che ha come parametro la legge, sull’attività di controllo svolta dalla Ragioneria territoriale sugli atti delle amministrazioni statali.<br />
Sul piano sistematico la ricostruzione proposta appare trovare immediata conferma nell’ermeneusi sistematica dei due capi, uno avente ad oggetto i controlli preventivi e l’altro i controlli successivi, di cui si compone il predetto Titolo II del decreto legislativo n. 123 del 2011. Si tratta di controlli che, in entrambi i casi, vedono il coinvolgimento sia delle Ragionerie territoriali sia della Corte: è così evidente che, con i primi due commi dell’art. 18, il legislatore abbia voluto individuare un momento di raccordo istituzionale, volto all’applicazione obiettiva della legge, nell’esercizio delle funzioni intestate ai diversi uffici di controllo; e ciò nella forma del controllo successivo, effettuato ad opera della Corte dei conti, sulla complessiva attività svolta dall’ufficio territoriale di controllo.<br />
La relativa pronuncia, come nel caso in esame, può comportare l’accertamento di irregolarità nella gestione dell’Ente oggetto della relazione, con l’indicazione dei principi cui nella successiva attività deve attenersi la predetta Amministrazione. Nella specie la Sezione ha accertato diverse irregolarità emerse nell’attività posta in essere dagli uffici scolastici della Provincia di Bergamo ed, in particolare, un’erronea applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp; &nbsp; Lombardia/136/2015/GEST</p>
<p>&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
CORTE DEI CONTI<br />
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA<br />
LOMBARDIA</p>
<p>composta dai magistrati:<br />
dott.ssa Simonetta Rosa&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br />
dott. Gianluca Braghò&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Primo referendario<br />
dott.ssa Laura De Rentiis&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Primo referendario<br />
dott. Donato Centrone&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Referendario<br />
dott. Andrea Luberti&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Referendario<br />
dott. Paolo Bertozzi&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Referendario<br />
dott. Cristian Pettinari&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Referendario relatore<br />
dott. Giovanni Guida&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Referendario<br />
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro&nbsp;&nbsp; &nbsp;Referendario<br />
nell’adunanza del giorno 11 dicembre 2014,<br />
nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015<br />
e nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015<br />
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;<br />
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;<br />
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;<br />
visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con delibera delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, come successivamente modificato ed integrato;<br />
visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, art. 19;&nbsp;<br />
vista la relazione sulle irregolarità riscontrate nell’esercizio 2013, ex art. 18 del decreto legislativo n. 123 del 2011, dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Bergamo (prot. n. 9940 del 28 febbraio 2014), pervenuta alla Sezione in data 4 marzo 2014 (prot. C.C. 0002483 del 4 marzo 2014);<br />
visto l’atto istruttorio prot. C.C. n. 2988 del 10 marzo 2014;<br />
vista la risposta della Ragioneria territoriale prot. C.C. n. 3951 del 27 marzo 2014;<br />
vista la nota istruttoria prot. C.C. n. 4440 del 7 aprile 2014, con cui si è rilevato che, nel corso dell’istruttoria, stava trovando conferma, tra l’altro, la sussistenza di irregolarità relative a contratti a tempo indeterminato stipulati per il personale scolastico;<br />
vista la documentazione inviata, relativa ai fatti indicati nella relazione sulle irregolarità riscontrate dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Bergamo (nota prot. 5991 del 9 maggio 2014);<br />
vista la nota istruttoria prot. 6936 del 26 maggio 2014, inoltrata – ex art. 3, comma 8, della legge n. 20 del 1994 – all’Ufficio X dell’U.S.R.;<br />
vista la nota dell’amministrazione scolastica prot. 140-U del 30 maggio 2014, prot. C.C. n. 7427 del giorno 11 giugno 2014;<br />
vista la relazione prot. n. 43306771 del 25 novembre 2014 con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento alla Sezione delle questioni concernenti: a) le irregolarità derivanti dall’utilizzo, nelle domande, di mendaci dichiarazioni (sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000) da parte degli assunti in ruolo in riferimento ai propri precedenti penali, nonché b) le irregolarità connesse alle conseguenti decisioni dell’Ufficio X dell’U.S.R. il quale, invece di applicare l’art. 75 del medesimo testo unico (che prevede la decadenza dai benefici ottenuti tramite la dichiarazione mendace), si è limitato al riguardo ad irrogare sanzioni disciplinari;<br />
vista la nota prot. n. 43323347 del 26 novembre 2014, con la quale il Consigliere delegato ha chiesto il deferimento della questione alla sede collegiale;<br />
vista l’ordinanza n. 387 del giorno 26 novembre 2014 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza del giorno 11 dicembre 2014;<br />
vista la nota prot. n. 17301 del 27 novembre 2014 della Segreteria della Sezione con la quale la predetta ordinanza, la nota del Consigliere delegato e la relazione di deferimento sono state trasmesse tramite posta elettronica certificata alla Ragioneria territoriale dello Stato di Bergamo ed all’Ufficio X dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia;<br />
intervenuti alla fissata adunanza, in rappresentanza della Ragioneria territoriale dello Stato di Bergamo, il Dirigente Ofelia Palmisani e, in rappresentanza dell’Ufficio X – Bergamo – dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, il Dirigente Graziani Patrizia;<br />
udito il Magistrato relatore dott. Cristian Pettinari.<br />
Premesso in<br />
FATTO<br />
1.- In data 4 marzo 2014 veniva inviata al controllo successivo di conformità a legge da parte di questa Sezione regionale di controllo la relazione sulle irregolarità riscontrate nell’esercizio 2013 dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Bergamo (prot. n. 9940 del 28 febbraio 2014; prot. C.C. 0002483 del 4 marzo 2014).<br />
In detta relazione, sottoposta a questo Ufficio ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo n. 123 del 2011, si rilevano, tra l’altro, “gravi irregolarità” relativamente a “numerosi contratti a tempo indeterminato” stipulati per il personale scolastico. In particolare, nella propria relazione, la Ragioneria territoriale dà atto, fra l’altro, di aver riscontrato quanto segue: a) “false dichiarazioni” degli assunti circa i propri precedenti penali, emersi a seguito dell’acquisizione della documentazione in originale ad opera dell’ufficio; b) il mancato controllo ad opera degli istituti scolastici delle autocertificazioni presentate; c) la “mancata trasmissione” – che ha determinato &nbsp;“osservazioni impeditive” del relazionante ufficio – “degli atti alla Procura della Repubblica per la rilevata falsità delle dichiarazioni rese e la mancata risoluzione dei contratti” già stipulati; d) l’assunzione in ruolo di alcuni soggetti operata in dipendenza del mancato tempestivo rilievo delle pregresse condanne.&nbsp;<br />
2.- Nel corso dell’istruttoria, si invitava la Ragioneria territoriale a dare notizia all’Ufficio di controllo delle denunce presentate, in relazione ai fatti de quibus, alla competente Procura della Repubblica ed alla Procura contabile (atto istruttorio prot. C.C. n. 2988 del 10 marzo 2014).<br />
Tale prima richiesta istruttoria veniva evasa con nota prot. C.C. n. 3951 del 27 marzo 2014.<br />
A questa seguiva una seconda nota istruttoria (prot. n. 4440 del 7 aprile 2014), con cui si rilevava che, nel corso dell’istruttoria, stava trovando conferma, tra l’altro, la sussistenza di irregolarità relative a contratti a tempo indeterminato stipulati per il personale scolastico. In particolare, si è al riguardo riscontrato l’utilizzo di mendaci dichiarazioni (sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000) da parte degli assunti in ruolo in riferimento ai propri precedenti penali, nonché il mancato controllo – ad opera degli istituti scolastici – delle autocertificazioni presentate. In relazione a tali fattispecie è emerso altresì che l’Ufficio X dell’U.S.R., invece di applicare l’art. 75 del medesimo testo unico (che prevede la decadenza dai benefici ottenuti tramite la dichiarazione mendace), si è limitato ad irrogare sanzioni disciplinari.<br />
Si acquisiva dunque la documentazione relativa ai fatti indicati nella relazione sulle irregolarità riscontrate dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Bergamo (nota prot. 5991 del 9 maggio 2014).<br />
Analoga richiesta istruttoria veniva inoltrata – ex art. 3, comma 8, della legge n. 20 del 1994 – all’Ufficio X dell’U.S.R. (nota istruttoria prot. 6936 del 26 maggio 2014).<br />
L’Amministrazione scolastica, nell’ambito dell’istruttoria in oggetto, provvedeva a circostanziare dettagliatamente le fattispecie occorse con nota prot. 140-U del 30 maggio 2014, prot. C.C. n. 7427 del giorno 11 giugno 2014, dove altresì giustificava il proprio operato e la scelta dell’utilizzo dello strumento disciplinare, fra l’altro, sulla base della mancata indicazione delle condanne nel certificato del casellario giudiziario – circostanza questa che avrebbe indotto in errore i dichiaranti – e dei titoli di reato ascritti ai dichiaranti medesimi (reati che non avrebbero determinato, secondo l’U.S.P., l’“automatica cessazione” del rapporto di lavoro).<br />
3.- Il Magistrato istruttore, con relazione del 25 novembre 2014, ha chiesto – impregiudicati gli ulteriori aspetti emergenti dalla relazione dell’ufficio territoriale di controllo – il deferimento alla Sezione delle questioni concernenti: a) le irregolarità, relative a contratti a tempo indeterminato stipulati per il personale scolastico, derivanti dall’utilizzo, nelle domande, di mendaci dichiarazioni (sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000) da parte degli assunti in ruolo in riferimento ai propri precedenti penali, nonché b) le irregolarità connesse alle conseguenti decisioni dell’Ufficio X dell’U.S.R. il quale, invece di applicare l’art. 75 del medesimo testo unico (che prevede la decadenza dai benefici ottenuti tramite la dichiarazione mendace), si è limitato al riguardo ad irrogare sanzioni disciplinari.<br />
Il Consigliere delegato, concordando con la relazione del Magistrato istruttore, ha chiesto, con nota del 26 novembre 2014, il deferimento della questione alla Sezione per una valutazione della stessa in sede collegiale.<br />
4.- Con ordinanza n. 387 del 26 novembre 2014, il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza del giorno 11 dicembre 2014.<br />
5.- All’adunanza sono intervenuti, in rappresentanza della Ragioneria territoriale dello Stato di Bergamo, il Dirigente Ofelia Palmisani e, in rappresentanza dell’Ufficio X – Bergamo – dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, il Dirigente Graziani Patrizia.<br />
5.1.- Svolta la relazione del Magistrato istruttore, ha preso la parola il rappresentante dell’amministrazione scolastica che ha rilevato, in relazione alle fattispecie specifiche emerse in istruttoria, la vetustà dei precedenti penali non dichiarati, la mancanza di gravità delle fattispecie di reato riscontrate e l’equivocità del modulo in uso all’amministrazione scolastica, che fa riferimento ai precedenti penali risultanti dal casellario giudiziario; ha dunque dato atto della propria opzione per l’utilizzo dello strumento disciplinare ed ha specificato che nei casi di reati contro la pubblica amministrazione procede comunque alla sospensione immediata del reo. Ha quindi depositato in Adunanza una relazione (prot. MIUR AOO USPBG R.U. 14675 del 10 dicembre 2014) ed i relativi allegati, consistenti in due pareri resi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia (rispettivamente prot. n. 34071 consultivo 2604/2011 e prot. n. 4997 consultivo 2604/2011).<br />
5.2.- Ha dunque preso la parola il rappresentante dell’ufficio territoriale di controllo, che ha riferito che i contratti d’impiego a tempo indeterminato – che contengono un’apposita clausola risolutiva espressa con riferimento alle false dichiarazione rese dal soggetto assunto in ruolo – vengono trasmessi con ritardo, non sempre corredati dalla necessaria documentazione (che viene inviata anche successivamente); ha altresì riferito che i controlli vengono effettuati a campione e che, alla data dell’udienza, sono emersi altri casi analoghi a quelli oggetto d’istruttoria.<br />
5.3.- Nella relazione depositata, l’ufficio territoriale del M.I.U.R., dopo aver ricostruito il quadro normativo che definisce l’autonomia scolastica e le connesse competenze assunzionali, da un lato, e le funzioni degli uffici digenziali non generali della regione nella medesima materia, dall’altro – &nbsp;ha riferito che tutto il personale assunto è tenuto, entro trenta giorni dall’assunzione “pena la decadenza dall’impiego” (termine tuttavia qualificato come non perentorio dall’amministrazione), all’esibizione dei documenti che dimostrino il diritto all’immissione in ruolo, definiti “documenti di rito”; questi, in particolare, si distinguono in generali, se attengono ai requisiti per l’ammissione al pubblico impiego, o specifici, se si riferiscono invece all’immissione nello specifico ruolo professionale, e sono sostituibili con una dichiarazione del soggetto interessato, secondo la disciplina ordinaria; fra essi rientra il certificato del casellario giudiziale.<br />
L’Amministrazione ha dunque riferito di svolgere “sistematici ed idonei controlli per tutto il personale neo immesso in ruolo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive”, tuttavia rilevando che: a) “i reati per i quali i dipendenti erano stati condannati non rientravano tra quelli per cui automaticamente era prevista l’espulsione dal rapporto di lavoro di pubblico impiego (decadenza dai benefici ex art. 75 del d.P.R. 445 del 2000)”; b) quand’anche detti soggetti “avessero presentato il certificato generale del Casellario giudiziale (…) non avrebbero subito problemi in quanto gli stessi certificati riportavano la dicitura nulla”; c) le dichiarazioni reticenti riscontrate non configurano comunque ipotesi di “invalidità insanabile” tali da richiedere l’applicazione dell’art. 127, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957.<br />
L’Amministrazione – anche sulla base dei due pareri dell’Avvocatura distrettuale citati, prodotti in Adunanza – ritiene dunque “opportuna e necessaria”, in definitiva, “una lettura equilibrata e combinata delle norme per valutare la gravità in ogni singolo caso” e considera lo strumento disciplinare idoneo a sanzionare la violazione dell’obbligo di dichiarazione fedele; rileva altresì che l’autonomia delle singole istituzioni scolastiche non sottopone “queste ultime ad alcuna sorta di controllo degli atti da loro emessi” da parte dell’ufficio territoriale del M.I.U.R. convocato in Adunanza; chiede dunque che venga rigettato “per infondatezza quanto esposto dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo”.<br />
5.4.- In ultimo si rileva che nei due pareri dell’Avvocatura prodotti – aventi ad oggetto evenienze strutturalmente analoghe, tuttavia riferite a fattispecie con evidenza diverse (si richiamano infatti, nei due testi, gli abrogati commi 1 e 2 dell’art. 58 T.U.E.L.) – si ritiene che “la conseguenza della risoluzione del contratto presupponga che si raggiunga la certezza circa l’intento doloso del dichiarante, che cioè egli abbia inteso celare all’amministrazione l’esistenza di circostanze che impedirebbero la costituzione del rapporto”, in particolare dovendosi al riguardo tener presente, ai fini dell’adozione delle misure sanzionatorie, se “la falsa dichiarazione sia stata sottoscritta inconsapevolmente utilizzando il modello di contratto predisposto dall’amministrazione”. La difesa erariale invita poi a tener presente gli effetti dell’eventuale intervenuta riabilitazione.<br />
Considerato in&nbsp;<br />
DIRITTO<br />
1.- La Sezione è chiamata a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 2011, sull’oggetto del deferimento, che, viste le relazioni del Magistrato istruttore e del Consigliere delegato, concerne le irregolarità – rilevate dalla Ragioneria territoriale e relative a contratti a tempo indeterminato stipulati per il personale scolastico – derivanti dall’utilizzo, nelle domande, di mendaci dichiarazioni (sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000) da parte degli assunti in ruolo in riferimento ai propri precedenti penali, nonché le irregolarità connesse alle conseguenti decisioni dell’Ufficio X dell’U.S.R. il quale, invece di applicare l’art. 75 del medesimo testo unico (che prevede la decadenza dai benefici ottenuti tramite la dichiarazione mendace), si è limitato al riguardo ad irrogare sanzioni disciplinari.<br />
Tale oggetto definisce l’ambito della presente deliberazione, rimanendo impregiudicati tutti gli ulteriori profili, anche relativi alla medesima relazione della Ragioneria territoriale dello Stato di Bergamo (prot. n. 9940 del 28 febbraio 2014, pervenuta alla Sezione in data 4 marzo 2014), su cui pure verte il presente giudizio.<br />
2.- Preliminarmente, si deve ricostruire la natura del giudizio di questa Corte delineato dall’art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 2011.<br />
Tale previsione legislativa stabilisce che gli uffici di controllo, entro il mese di febbraio di ciascun anno, trasmettano all’amministrazione interessata una relazione sintetica sulle principali irregolarità riscontrate nell&#8217;esercizio del controllo preventivo e successivo relativo all&#8217;anno precedente, con una elencazione dei casi in cui non è stato apposto il visto di regolarità (comma 1). La disciplina legislativa prevede altresì che tale relazione debba essere inviata anche alla Corte dei conti (comma 2), senza chiarire tuttavia le forme del controllo così instaurato.&nbsp;<br />
Come è reso palese da un’interpretazione logico-sistematica della disciplina riportata e, in particolare, dalla sedes materiae della suddetta previsione – che si colloca nel Capo II, rubricato “Controllo successivo”, del Titolo II, concernente il “Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti delle amministrazioni statali”, del decreto legislativo n. 123 del 2011 –, l’invio di detta relazione si rivela funzionale ad un peculiare controllo successivo, che ha come parametro la legge, sull’attività di controllo svolta dalla Ragioneria territoriale sugli atti delle amministrazioni statali. Tale ricostruzione – che si fonda sull’esigenza dell’applicazione obiettiva del diritto nel sistema dei controlli sugli atti adottati dalla pubblica amministrazione (cfr. Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 9/CONTR/2012), in attuazione ultima del principio di legalità sostanziale (v. Corte costituzionale, sentenze nn. 303 del 2003 e n. 115 del 2011) – trova in particolare conferma nell’ermeneusi sistematica dei due capi, uno avente ad oggetto i controlli preventivi e l’altro i controlli successivi, di cui si compone il predetto Titolo II del decreto legislativo n. 123 del 2011, controlli che in entrambi i casi vedono il coinvolgimento sia delle Ragionerie territoriali sia di questa Corte: è così evidente che, con i primi due commi dell’art. 18, il legislatore abbia voluto individuare un momento di raccordo istituzionale, volto all’applicazione obiettiva della legge, nell’esercizio delle funzioni intestate ai diversi uffici di controllo; e ciò nella forma del controllo successivo, effettuato ad opera di questa Corte, sulla complessiva attività svolta dall’ufficio territoriale di controllo.<br />
3.- Tanto premesso sulla natura del controllo in esame, si osserva, con specifico riferimento all’oggetto del presente deferimento, che la generalizzazione nei confronti della Pubblica Amministrazione dell’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, ex art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, e delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ex art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 – nel solco di un’evoluzione normativa che, nell’ottica della semplificazione, continua a perseguire l’obiettivo della sostituzione, con autodichiarazioni del soggetto interessato, degli atti frutto dell’esercizio di un pubblico potere certificativo e degli atti pubblicistici d’accertamento della conformità all’originale o di autentica (v. più di recente l’art. 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011) – si affianca inevitabilmente ad un sistema sanzionatorio idoneo a reprimere l’utilizzo scorretto delle dichiarazioni così rese dal privato, sistema che risulta invero funzionale, come tale, alla garanzia della veridicità di quanto da detto privato dichiarato: in altre parole, la tendenza all’ampliamento delle ipotesi d’utilizzo di tali dichiarazioni non può non esigere contestualmente un meccanismo sanzionatorio volto a disincentivare l’utilizzo di dichiarazioni non veritiere, ai fini della garanzia della complessiva affidabilità delle dichiarazioni stesse e, perciò, della realizzazione dell’obiettivo della semplificazione medesima.<br />
Al riguardo, il d.P.R. n. 445 del 2000 contiene, con riferimento alla formazione ed all’uso di dichiarazioni mendaci e di atti falsi, una specifica previsione di rilievo penale della condotta (art. 76, comma 1) e prevede altresì, a livello amministrativo, la decadenza dai benefici eventualmente &nbsp;conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75). La giurisprudenza amministrativa, interpretando detto art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, ha più volte rilevato che: a) la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni medesime; b) tale sanzione prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale risulta irrilevante il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante medesimo (v., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 27 aprile 2012, n. 2447; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. V, 11 novembre 2011, n. 5973; Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4896).<br />
È dunque a tali principi che l’Amministrazione deve rifarsi; tanto più che nella fattispecie, come riferito dall’ufficio territoriale di controllo, &nbsp;il precetto normativo trova conferma anche in un’apposita clausola risolutiva espressa inserita nel contratto d’impiego pubblico stipulato dai dichiaranti.<br />
È la mera dichiarazione non veritiera, intesa come fattispecie obiettivamente rilevante e storicamente definita nella sua materialità, a determinare la decadenza dai benefici ottenuti tramite la dichiarazione medesima, dovendosi valutare l’elemento psicologico del dichiarante, al più, al momento dell’irrogazione della sanzione contemplata dall’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, che però opera su un piano evidentemente diverso ed affianca, senza assorbire, la misura prevista dall’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000: infatti la descritta decadenza dai benefici conseguiti risponde alla diversa ratio di “sterilizzare”, con immediatezza, gli effetti delle dichiarazioni non veritiere, in modo da renderne in ogni caso svantaggioso l’utilizzo (indipendentemente dall’elemento psicologico dell’agente, che potrebbe anche condurre a qualificare diversamente la sua condotta sul – differente – piano penale).<br />
Né al riguardo inducono a mutare orientamento le argomentazioni fornite dall’Amministrazione scolastica: a) non l’eventuale non menzione dei precedenti penali nel certificato del casellario giudiziale, dato che a1) questo profilo attiene al più alle modalità d’accertamento della non veridicità della dichiarazione e non ad una diversa qualificazione della fattispecie medesima e, comunque, a2) il beneficio della non menzione opera con riferimento alle iscrizioni nel certificato spedito a richiesta dei privati (art. 175 del codice penale), mentre l’Amministrazione può avvalersi, in materia, dei poteri d’acquisizione documentale di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 313 del 2002; b) non l’inapplicabilità alle dichiarazioni non veritiere dell’art. 127, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957, dato che b1) tale disposizione fa riferimento ad un sistema in cui l’Amministrazione doveva acquisire i certificati ed i documenti connessi alla propria attività (ed infatti si prevede espressamente che l&#8217;impiegato incorra nella decadenza dall&#8217;impiego medesimo quando sia stato accertato che esso sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi) e non al sistema, introdotto e generalizzato dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011, basato sulle autodichiarazioni dell’interessato, sistema quest’ultimo che ha un autonomo referente normativo, in chiave sanzionatoria, proprio nell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000.<br />
4.- Ai delineati principi devono dunque attenersi le Amministrazioni coinvolte.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia,<br />
ACCERTA<br />
le irregolarità emerse nell’esame della relazione dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Bergamo (prot. n. 9940 del 28 febbraio 2014, pervenuta alla Sezione in data 4 marzo 2014) e nella successiva istruttoria, nonché la mancata applicazione all’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, come indicato in parte motiva;<br />
DISPONE<br />
la trasmissione della presente deliberazione, per le determinazioni di competenza,<br />
a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;alle Amministrazioni convocate in Adunanza;<br />
b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza;<br />
c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca;<br />
d)&nbsp;&nbsp; &nbsp;alla Procura regionale della Corte dei conti.<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 26 marzo 2015.</p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Il Relatore &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il Presidente<br />
(dott. Cristian Pettinari)&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (dott.ssa Simonetta Rosa)</p>
<p>depositata in Segreteria in data<br />
30 marzo 2015<br />
il Funzionario preposto<br />
(dott.ssa Daniela Parisini)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2015 n.4713</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-30-3-2015-n-4713-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>1. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Servizi di progettazione &#8211; Requisiti &#8211; Classi e categorie di progettazione &#8211; Tabelle di corrispondenza &#8211; Opere edilizie &#8211; Classificazioni secondo la normativa ante D.M. 143/2013 &#8211; Art. 8 D.M. 143/2013 &#8211;&#160;COnseguenze 2.&#160;Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Servizi di progettazione &#8211; Beni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-30-3-2015-n-4713-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2015 n.4713</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-30-3-2015-n-4713-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2015 n.4713</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Servizi di progettazione &#8211; Requisiti &#8211; Classi e categorie di progettazione &#8211; Tabelle di corrispondenza &#8211; Opere edilizie &#8211; Classificazioni secondo la normativa ante D.M. 143/2013 &#8211; Art. 8 D.M. 143/2013 &#8211;&nbsp;COnseguenze</p>
<p>2.&nbsp;Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Servizi di progettazione &#8211; Beni culturali &#8211; &nbsp;Staff di progettazione &#8211; Architetto &#8211; Presenza &#8211; Necessità ex art. 52 R.D. 2537/1925 &#8211; Non sussiste &#8211; Ragioni&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>
1) L’art. 8 del DM n. 143 del 2013 prevede che la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al precedente decreto sulle tariffe professionali è stabilita nella tavola Z 1 allegata, tenendo conto della categoria d’opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera.&nbsp;Il secondo comma dispone che, per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z 1 allegata. Considerato che&nbsp;la tavola Z 1 per la categoria EDILIZIA, alla destinazione funzionale Cultura, Vita Sociale, Sport Culto ID opere E.13, indica come corrispondenze classi e categorie I/d della legge 143/99 e I/b del DM 18 novembre 1971 con grado di complessità 1.20, ne consegue&nbsp;che i servizi prestati antecedentemente all’entrata in vigore del DM 143 del 2013 che abbiano le categorie I/d della legge 143/49 e I/b del DM 18 novembre 1971 con grado di complessità 1.20 siano idonei a comprovare il requisito relativo alla ID Opere E.13 grado di complessità 1.20 richiesto da un bando pubblicato successivamente all’entrata in vigore del DM 143 del 2013.</p>
<p>2) In materia di affidamento di servizi di progettazione esecutiva relativa su edifici antichi di rilievo culturale, in carenza di specifiche disposizioni, una lex specialis non può ritenersi &nbsp;eterointegrata dall’art. 52, comma 2, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, secondo cui le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla legge n. 364 del 1909, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto. Da un lato infatti&nbsp;la norma prosegue disponendo che “la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere; dall&#8217;altro&nbsp;la stesura del progetto esecutivo, quindi, si presenta come la ingegnerizzazione del progetto definitivo, in modo tale che la relativa attività può essere demandata anche ad ingegneri, senza alcun contrasto con la previsione di cui all’articolo 52, comma 2, del richiamato R.D. n. 2537 del 1925 (1).&nbsp;Da ultimo, giova ancora osservare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 25 febbraio 2014 ha rappresentato come il soccorso istruttorio disciplinato dal codice dei contratti pubblici si sostanzia anche nella interpretazione di clausole ambigue onde favorire la massima partecipazione alle gare e, conseguentemente, nella possibilità di consentire, unicamente per questo limitato caso e nel rispetto della par condicio, la successiva integrazione documentale.&nbsp;Pertanto, ove ritenuta necessaria la presenza di un architetto nel gruppo di progettazione, a fronte di una disciplina di gara sul punto poco intelligibile, la stazione appaltante non avrebbe potuto sic et simpliciter escludere il concorrente, ma avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentire l’eventuale successiva integrazione documentale.</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, VI, 9 gennaio 2014, n. 21.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
N. 04713/2015 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 16827/2014 REG.RIC.</p>
<p>logo</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p>(Sezione Seconda)</p>
<p>ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 16827 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Consorzio Veneto Cooperativo S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Piscitelli e Michela Reggio D&#8217;Aci con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michela Reggio D&#8217;Aci in Roma, Via degli Scipioni, 288;&nbsp;<br />
contro<br />
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi D&#8217;Ottavi, domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;&nbsp;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
del verbale di verifica dei requisiti ex art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006 del 19 novembre 2014 della Commissione, relativo all’appalto concernente il Museo della Civiltà Romana avente ad oggetto la procedura per l’affidamento dell’appalto per la progettazione esecutiva e per l&#8217;esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture, adeguamento alle normative per la prevenzione incendi, per gli impianti elettrici e per il superamento delle barriere architettoniche, con il quale la Commissione ha ritenuto la ricorrenza di esito negativo della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis in capo ai progettisti indicati da CoVeCo;<br />
della successiva esclusione di CoVeCo dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 79, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006 di cui alla nota di Roma Capitale del 21 novembre 2014;<br />
di ogni altro atto antecedente, successivo o comunque connesso<br />
nonché per l’annullamento, quanto ai motivi aggiunti,<br />
della nota 22 dicembre 2014, con cui Roma Capitale ha confermato le verifiche tecniche riportate nel verbale del 18 novembre 2014;<br />
della determina dirigenziale n. 810 dell’11 dicembre 2014, con cui l’amministrazione ha proceduto all’esclusione dalla gara di CoVeCo ed alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria pronunciata in suo favore con verbale di aggiudicazione di procedura aperta del 29 luglio 2014 nonché ha disposto di procedere all’incameramento del deposito cauzionale provvisorio presentato da CoVeCo per la partecipazione alla gara.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 marzo 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>FATTO<br />
Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina ai BB.CC. Direzione Tecnico Territoriale U.O. Monumenti di Roma, con bando di gara in pubblicazione dal 31 marzo 2014 al 12 maggio 2014, ha indetto gara mediante procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture, adeguamento alle normative per la prevenzione incendi, per gli impianti elettrici e per il superamento delle barriere architettoniche relativamente al Museo della Civiltà Romana.<br />
Il progetto definitivo, ai sensi dell’art. 55 d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’art. 112 d.lgs. n. 163 del 2006, è stato validato dalla Sovrintendenza Capitolina in data 29 novembre 2013.<br />
Roma Capitale, con nota del 21 novembre 2014, ha comunicato al concorrente CoVeCo, individuato quale provvisoriamente primo in graduatoria, la sua esclusione dalla procedura per i seguenti motivi, di cui al verbale del 18 novembre 2014: “ … 1) l’assenza di servizi compresi nella categoria E.13 richiesta dal bando, nella sua corrispondenza con la Id come definitiva nella tabella Z-1 allegata al D.M. 143/2013; 2) l’individuazione di tre ingegneri quali progettisti per l’appalto in oggetto, relativo ad un edificio storico vincolato con Decreto, ai sensi del Codice dei beni Culturali (Museo della Civiltà Romana), in contrasto con il R.D. n. 2537/1925; 3) la documentazione comprovante i servizi svolti, non rispondente alla sez. 7 del Disciplinare di gara”.<br />
La stazione appaltante ha altresì provveduto alla segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con nota del 27 novembre 2014.<br />
La CoVeCo ha proposto il presente ricorso, articolando i seguenti motivi di impugnativa:<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 90 d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 8, comma 2, D.M. n. 143 del 2013 in relazione alla l. n. 143 del 1949. Violazione e falsa applicazione della lex di gara. Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonché per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dei motivi posti a fondamento della comunicata esclusione dalla procedura di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 R.D. n. 2537 del 1925. Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 d.lgs. n. 163 del 2006.<br />
Le ragioni dell’esclusione di CoVeCO sono contenute nel verbale del 18 novembre 2014.<br />
Il primo assunto riposa nella “assenza di servizi compresi nella categoria E.13 richiesta dal bando, nella sua corrispondenza con la Id come definita nella tabella Z1 allegata al D.M. 143/13”.<br />
La ricorrente premette che i quattro servizi professionale svolti dalla T.H.EMA Srl erano già stati dichiarati in sede di partecipazione alla gara ed, evidentemente, valutati positivamente dalla Commissione rispetto ai requisiti di capacità tecnica richiesti dal bando di gara per i progettisti, tanto che, a differenza di quanto avvenuto per altri concorrenti, per la ricorrente non è stato adottato alcun provvedimento di non ammissione alla gara, essendo anzi stata dichiarata prima classificata nella graduatoria provvisoria. CoVeCo premette anche che il servizio professionale afferente all’Istituto Oncologico Europeo Day Center non avrebbe riguardato un intervento di mero “ampliamento di un parcheggio interrato ed opere annesse”, ma, più estesamente, “ampliamento, nuovo parcheggio interrato ed opere annesse”.<br />
Il motivo di esclusione di cui al verbale del 18 novembre 2014 avrebbe omesso di considerare la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 8 D.M. n. 143 del 2013, in ragione del quale, per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata, ovvero alla mera corrispondenza tra ciascun “ID Opere” di cui alla terza colonna della tavola Z-1, con le rispettive classi e categorie previste dalla legge n. 143 del 1949, di cui alla colonna successiva.<br />
Allo specifico “ID Opere” contraddistinto dal codice alfanumerico “E.13” sarebbero riconducibili tutte le prestazioni professionali svolte, in data antecedente all’entrata in vigore del D.M. 143/13, con riferimento a qualsivoglia opera compresa nell’elenco di cui alla classe I categoria d) della legge 143/49.<br />
Il DM 143/13 avrebbe istituito una mera relazione di corrispondenza del nuovo criterio di classificazione basato sulla “ID Opere” con la sola classe e categoria alla quale l’opera appartiene e non anche con la specifica tipologia di quest’ultima.<br />
Parimenti priva di pregio dovrebbe ritenersi l’ulteriore rilievo contenuto nel verbale della seduta del 18 novembre 2014 secondo cui i servizi svolti dai progettisti individuati dal Consorzio rientrano nella categoria Ic e non nella Id, tanto che la richiamata tavola Z-1 allegata al DM n. 143/13, laddove istituisce le relazioni di corrispondenza dei differenti “ID Opere” con le classi e le categorie di cui alla legge n. 143/49, associa espressamente i “poliambulatori, ospedali, istituti di ricerca, centri di riabilitazione … “ alla classe I categoria d) della legge n. 143/49.<br />
Alla luce della corretta classificazione delle strutture ospedaliere entro la classe I categoria d della legge 143/49, la somma degli importi dei lavori effettuati presso l’Istituto Oncologico Europeo di Milano e presso il presidio ospedaliero San Salvatore a L’Aquila permetterebbero di soddisfare ampiamente gli importi minimi richiesti dal bando, ma anche gli ulteriori interventi, effettuati a Milano (complesso immobiliare di Corso Como) e ad Ozzano dell’Emilia (conversione di casa protetta in edificio residenziale), sarebbero stati erroneamente ricondotti dalla stazione appaltante nell’alveo delle opere di cui alla cat. 1c anziché 1d, come emergerebbe dalle loro oggettive caratteristiche di palazzi signorili ovvero di rilevante importanza tecnica ed architettonica.<br />
Il secondo assunto sulla cui base la stazione appaltante ha escluso la sussistenza in capo ai progettisti indicati da CoVeCo dei requisiti previsti dall’art. 7 del disciplinare, si porrebbe in contrasto con le disposizioni della lex specialis ove si consideri che né nel bando né nel disciplinare si farebbe menzione della necessità che la progettazione degli interventi oggetto della procedura di gara fosse da riservare alla competenza di un architetto, tanto che la stessa Commissione, in sede di esame delle dichiarazioni dei progettisti, dalle quali risultava univocamente la loro qualifica di ingegneri, non avrebbe sollevato alcuna eccezione.<br />
Inoltre, il bando, alla sezione III punto 2 sub 5, ha assegnato alle prestazioni inerenti la progettazione di tutte le opere di manutenzione straordinaria di carattere edilizio presso il Museo della Civiltà Romana l’ID Opere contraddistinto dal codice alfanumerico “E.13” nella tavola Z-1 allegata al DM n. 143/2013 anziché, come sarebbe stato logico se in ragione dell’esistenza di un vincolo sull’edificio la progettazione dovesse essere affidata ad un architetto, l’apposito ID Opere “E-22”,<br />
La fase più rilevante di “aggiornamento di alcuni elaborati costituenti il progetto definitivo redatto da RpR e la redazione di nuovi” nonché la stessa direzione lavori sarebbero state rimesse dalla stazione appaltante addirittura ad un perito industriale.<br />
Ogni aspetto della progettazione, anche il più minuto, eventualmente suscettibile di implicare valutazioni e scelte in cui possa venire in considerazione la particolare professionalità di un laureato in architettura sarebbe stato curato e definito in seno al progetto definitivo messo a punto dalla stazione appaltante, per cui la THEMA Srl, ovvero la società di ingegneria proposta da CoVeCo per la progettazione esecutiva, avrebbe dovuto limitarsi alla redazione del progetto esecutivo recependo le prescrizioni e le indicazioni provenienti dall’amministrazione comunale.<br />
D’altra parte, gli interventi che caratterizzano l’appalto riguardano non solo la manutenzione straordinaria delle coperture, ma anche e più estesamente opere di adeguamento alle normative per la prevenzione incendi.<br />
Con riferimento all’ultimo motivo di esclusione, vi sarebbe una vasta gamma di tipologie di documenti ritenute equipollenti ai fini della dimostrazione dell’affidamento dei servizi; ad ogni buon conto ben avrebbe potuto essere attivato il meccanismo del soccorso istruttorio di cui all’art. 46 d.lgs. n. 163 del 2006.<br />
Con motivi aggiunti, la Società ricorrente ha impugnato, deducendone la illegittimità in via derivata per gli stessi motivi proposti nell’atto introduttivo del giudizio, la determinazione dirigenziale n. 810 dell’11 dicembre 2014, con cui Roma Capitale ha escluso dalla gara CoVeCo S.c.p.a., ha revocato l’aggiudicazione provvisoria pronunciata in suo favore con verbale di aggiudicazione del 29 luglio 2014 ed ha disposto di procedere all’incameramento del deposito cauzionale provvisorio.<br />
L’amministrazione comunale resistente ha analiticamente contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.<br />
Le parti hanno depositato altre memorie a sostegno ed illustrazione delle rispettive ragioni.<br />
Con ordinanza 5 febbraio 2015, n. 530 &#8211; “considerato che, ad una prima delibazione, l’impugnazione dell’atto di esclusione non appare assistita da adeguato fumus boni iuris in quanto la lex specialis di gara (paragrafo III.2.3, n. 5, del bando e sezione 5, lett. l, del disciplinare) ha specificamente chiesto, tra i requisiti di capacità tecnica, l’aver eseguito prestazioni edilizie con destinazioni funzionali diverse da quelle realizzate e fatte valere dal Consorzio ricorrente; rilevato altresì che le cause per le quali è stata disposta l’esclusione avrebbero potuto essere rilevate prima dell’effettuazione dei controlli ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006, sicché non appare applicabile il disposto di cui al secondo comma di tale articolo laddove prevede l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza” – questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare per quanto attiene all’esclusione del Consorzio ricorrente dalla gara ed ha accolto l’istanza cautelare per quanto attiene all’incameramento del deposito cauzionale provvisorio e, per l’effetto, ha sospeso in parte qua la determina dirigenziale n. 810 dell’11 dicembre 2014 impugnata con i motivi aggiunti.<br />
All’udienza pubblica del 18 marzo 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Nel verbale di verifica dei requisiti ex art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006 in data 18 novembre 2014, è indicato che:<br />
i servizi svolti dai professionisti individuati dal Consorzio (ampliamento di un parcheggio interrato ed opere annesse dell’Ospedale Oncologico Europeo in Milano; realizzazione di un corpo dell’Ospedale San Salvatore in L’Aquila; realizzazione di un nuovo complesso denominato “Garibaldi Corso Como” in Milano; ampliamento, cambio di destinazione d’uso e adeguamento sismico di fabbricato esistente e nuova funzione residenziale in Ozzano dell’Emilia) non rientrano nella categoria EDILIZA, destinazione funzionale “Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto), ID Opere E.13 richiesta al punto 5) del paragrafo III.2.3 del bando di gara, come alla tabella Z-1 allegata al DM 143/2103, la cui identificazione delle opere è la seguente: “Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d’Arte, Discoteca, Studio radiofonico e televisivo o di produzione cinematografica, Opere cimiteriali di tipo monumentali, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese”;<br />
inoltre, anche in relazione alla distinzione delle categorie di progettazione di cui alla legge 2 marzo 1949 n. 143, i servizi svolti dai progettisti individuati dal Consorzio rientrano nella categoria Ic e non nella Id;<br />
l’oggetto dell’appalto è l’edificio sede del Museo della Civiltà Romana, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela del d.lgs. n. 490 del 1999 con decreto del Soprintendente Regionale del Lazio del 29 marzo 2004 e l’art. 52 R.D. n. 2537 del 1925 afferma come siano di esclusiva spettanza della professione degli architetti le “opere di edilizia che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge n. 364 del 1909 per l’antichità e le belle arti”;<br />
non è stata presentata documentazione rilasciata da enti pubblici o privati attestanti l’avvenuto affidamento dei servizi, ai sensi del punto 4, sez. 7, del disciplinare di gara, dalla quale si evincano le classi e le categorie previste, ma, essendo autonomamente sufficienti le cause di esclusione descritte ai due punti precedenti, non si ritiene procedere alla richiesta di ulteriore documentazione ai committenti, a comprova dei servizi svolti dai professionisti.<br />
Con nota del 21 novembre 2014, impugnata con l’atto introduttivo del giudizio, Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina, Direzione Tecnico Territoriale &#8211; a seguito del controllo del possesso dei requisiti previsti alla sez. 7 del disciplinare, relativi ai progettisti individuati in sede di gara &#8211; ha comunicato a CO.VE.CO. Scpa la sua esclusione per i motivi, di cui al verbale del 18 novembre 2014, così sintetizzati:<br />
l’assenza di servizi compresi nella categoria E.13 richiesti dal bando, nella sua corrispondenza con la Id come definita nella tabella Z-1 allegata al D.M. 143/2013;<br />
l’individuazione di tre ingegneri quali progettisti per l’appalto in oggetto, relativo ad un edificio storico vincolato con Decreto, ai sensi del Codice dei Beni Culturali (Museo della Civiltà Romana), in contrasto con il R.D. n. 2357/1925;<br />
la documentazione comprovante i servizi svolti, non rispondente alla sez. 7 del disciplinare di gara.<br />
Con determinazione dirigenziale n. 810 dell’11 dicembre 2014, impugnata con motivi aggiunti, Roma Capitale ha escluso dalla gara il Consorzio Veneto Cooperativo per le suddette motivazioni, meglio specificate nel verbale in data 18 novembre 2014, parte integrante della determinazione stessa, ha revocato l’aggiudicazione provvisoria ed ha proceduto all’incameramento del deposito cauzionale provvisorio presentato dal Consorzio.<br />
2. Il Collegio, melius re perpensa, ritiene che il ricorso sia fondato non solo con riferimento alla escussione del deposito cauzionale provvisorio, ma anche con riferimento all’esclusione del Consorzio ricorrente dalla gara.<br />
2.1 In primo luogo, occorre osservare che le ragioni a base dell’esclusione dalla gara del Consorzio Veneto Cooperativo sono solo le prime due riportate nel provvedimento in quanto, dal richiamato verbale del 18 novembre 2014, costituente parte integrante del provvedimento di esclusione n. 810 dell’11 dicembre 2014, la stazione appaltante, nel rilevare che non è stata presentata documentazione rilasciata da enti pubblici o privati attestanti l’avvenuto affidamento dei servizi dalla quale si evincano le classi e le categorie previste, ha posto in rilievo che, essendo autonomamente sufficienti le cause di esclusione descritte ai due punti precedenti del verbale, non ha ritenuto di procedere alla richiesta di ulteriore documentazione ai committenti, a comprova dei servizi svolti dai professionisti.<br />
Pertanto, a prescindere dalla fondatezza o meno della specifica doglianza proposta dal Consorzio ricorrente, l’amministrazione ha in maniera inequivoca rappresentato che, in assenza delle altre cause di esclusione, si sarebbe avvalsa del c.d. soccorso istruttorio attraverso la richiesta di ulteriore documentazione, sicché, ove fondate le censure relative alle prime due cause di esclusione, il provvedimento impugnato si rivelerebbe comunque illegittimo, dovendo la stazione appaltante, ove continui a ritenere non sufficiente la documentazione presentata, procedere alla richiesta di ulteriore documentazione a comprova dei servizi svolti dai professionisti.<br />
2.2 La censura afferente al primo motivo di esclusione è fondata.<br />
L’appalto ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture, adeguamento alle normative per la prevenzione incendi, per gli impianti elettrici e per il superamento delle barriere architettoniche.<br />
Il valore delle opere è stato calcolato in € 519.589,49 per le opere edilizie ed in € 1.404.981,54 per gli impianti, con un evidente maggior rilievo quantitativo, quindi, per le opere impiantistiche.<br />
Il punto III.2.3 del bando, in ordine alla capacità tecnica, prevede, tra l’altro, l’avere eseguito negli ultimi 10 anni servizi di cui all’art. 252 d.P.R. n. 207 del 2010, relativi a prestazioni concernenti lavori che attengono alle seguenti categorie di opere, come specificato nella tavola Z – 1 allegata al decreto ministeriale 31 ottobre 2013 n. 143 e precisamente: Categoria EDILIZIA, destinazione funzionale Cultura, Vita sociale, Sport, Culto, ID opere E.13 (per la progettazione di tutte le opere di manutenzione straordinaria di carattere edilizio) e categoria IMPIANTI, destinazione funzionale Impianti elettrici e Speciali a servizio delle costruzioni, ID opere IA 03 (per la progettazione dell’impianto di illuminazione ed elettrico) corrispondenti rispettivamente alle classi Id e IIIc della legge 143 del 1949 per un importo totale non inferiore ad € 1.588.768,47 (rectius: € 1.039.178,98) per la categoria EDILIZIA ID opere E.13 e ad € 4.214.944.62 (rectius: € 2.809.963,08) per la categoria IMPIANTI ID opere IA 03.<br />
Analoga previsione è contenuta nella Sezione 5, punto 5.3, lett. l), del disciplinare di gara.<br />
La Società di ingegneria T.H.E.MA. Srl individuata dal Consorzio ricorrente ha dichiarato di avere svolto i seguenti lavori:<br />
da gennaio 2004 a novembre 2009 presso l’Istituto Oncologico Europeo Day Center “ampliamento nuovo parcheggio interrato ed opere annesse” per un valore complessivo delle opere di € 54.390.185,26, di cui € 20.308.786,85 per la categoria Id ed € 8.320.814,71 per la categoria IIIc;<br />
da settembre 2006 a giugno 2007 riconversione di un edificio da uso casa protetta ed edificio residenziale e contestuale adeguamento sismico (zona II) per un valore complessivo delle opere di € 4.950.000,00, di cui € 2.750.000,00 per la categoria Id ed € 230.000,00 per la categoria IIIc;<br />
da febbraio 2011 a febbraio 2013 complesso immobiliare denominato “Garibaldi Corso Como” per un valore complessivo delle opere di € 26.630.566,01, di cui € 12.497.724,63 per la categoria Id ed € 1.720.334,56 per la categoria IIIc;<br />
da aprile 2012 a novembre 2012 presso l’Ospedale San Salvatore (corpo Delta 8) per un valore complessivo delle opere di € 3.751.117,72, di cui € 1.324.109,57 per la categoria Id ed € 685.428,90 per la categoria IIIc.<br />
Il requisito previsto dalla lex specialis è indubbiamente relativo, come detto, alla categoria EDILIZIA, destinazione funzionale Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto, ID opere E 13, ma la stessa disciplina di gara indica che i lavori devono attenere alle dette categorie di opere come specificato nella tabella Z – 1 allegata al decreto ministeriale 31 ottobre 2013 n. 143.<br />
L’art. 8 del DM n. 143 del 2013 prevede che la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al precedente decreto è stabilita nella tavola Z 1 allegata, tenendo conto della categoria d’opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera.<br />
Il secondo comma dispone che, per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z 1 allegata.<br />
La tavola Z 1 per la categoria EDILIZIA, alla destinazione funzionale Cultura, Vita Sociale, Sport Culto ID opere E.13, indica come corrispondenze classi e categorie I/d della legge 143/99 e I/b del DM 18 novembre 1971 con grado di complessità 1.20.<br />
Pertanto, occorre ritenere che i servizi prestati antecedentemente all’entrata in vigore del DM 143 del 2013 che abbiano le categorie I/d della legge 143/49 e I/b del DM 18 novembre 1971 con grado di complessità 1.20 siano idonei a comprovare il requisito relativo alla ID Opere E.13 grado di complessità 1.20 richiesto da un bando pubblicato successivamente all’entrata in vigore del DM 143 del 2013.<br />
Ebbene, nel caso di specie, il professionista indicato dal Consorzio ha svolto per un valore complessivo Id ampiamente superiore a quello richiesto dalla lex specialis di gara servizi presso l’Istituto Oncologico Europeo in Milano e presso l’Ospedale San Salvatore in L’Aquila prima dell’entrata in vigore del DM 143 del 2013 (21 dicembre 2013).<br />
Tali prestazioni – che per l’Istituto Oncologico Europeo non avrebbero riguardato un intervento di mero “ampliamento di un parcheggio interrato ed opere annesse”, ma, più estesamente, “ampliamento, nuovo parcheggio interratto ed opere annesse” &#8211; devono essere ricomprese nell’attuale categoria EDILIZIA E.10 che, nell’ambito della destinazione funzionale Sanità, Istruzione e Ricerca, identifica le opere “Poliambulatori, Ospedali, Istituti di Ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria” con categorie I/d (l. n. 143 del 1999) e 1/b (DM 18.11.1971) e grado di complessità 1.20.<br />
La contestuale presenza delle corrispondenze tra i lavori effettuati, almeno con riferimento a quelli afferenti al settore ospedaliero, e quelli da effettuare, tutti relativi alle categorie 1/d e 1/b ed aventi un identico grado di complessità delle lavorazioni, coefficiente 1.20, determina che il Consorzio ricorrente, in ragione dell’art. 8, comma 2, DM n. 143 del 2013, abbia soddisfatto i requisiti tecnici richiesti dalla lex specialis di gara.<br />
Tanto basta, anche a prescindere dalla valutazione degli altri servizi prestati dalla progettista THEMA Srl, per ritenere illegittimo il primo motivo di esclusione di cui al verbale del 18 novembre 2014 come riportato della determinazione dirigenziale n. 810 dell’11 dicembre 2014.<br />
2.3 Il secondo motivo di esclusione, con cui la stazione appaltante ha rappresentato che i progetti di intervento su beni vincolati devono essere sottoscritti da un architetto, è parimenti illegittimo.<br />
In primo luogo, deve essere condivisa l’osservazione della parte ricorrente secondo cui la lex specialis, costituita nel caso di specie dal bando e dal disciplinare di gara, non indica la necessità che la progettazione degli interventi oggetto della procedura di gara sia riservata alla competenza di un architetto.<br />
L’amministrazione resistente, nella propria memoria, ha fatto presente che se è vero che nel bando di gara non è espressamente menzionata la necessità della presenza di un architetto nel gruppo di progettazione, è altrettanto vero, come compreso da tutti gli altri concorrenti, che negli elaborati di progetto l’impresa ha dichiarato di avere esaminato, tra gli altri, il documento RE.02 costituente parte della lex specialis, ove si legge chiaramente che in riferimento al museo “poiché la sua architettura è caratteristica dell’epoca, esso è stato sottoposto a vincolo conservativo dalla normativa urbanistica e di tutela”. Inoltre, ha soggiunto Roma Capitale, per la prevenzione incendi è stato classificato al n. 72 dell’elenco attività di cui all’art. 1 d.P.R. 151/2011 secondo la seguente descrizione: “edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente allegato”.<br />
Di talché, l’amministrazione ha sostenuto che la composizione del gruppo di lavoro, cui affidare la progettazione, sarebbe assoggettata ai dettami del R.D. 2537/1925.<br />
Il Collegio ritiene che la disciplina di gara non possa ritenersi senz’altro eterointegrata dalla previsione di cui all’art. 52, comma 2, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, secondo cui le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla legge n. 364 del 1909, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto.<br />
La norma, infatti, prosegue disponendo che “la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”.<br />
Ne consegue che non è in discussione la qualificazione in termini di edificio sottoposto a tutela del Museo della Civiltà Romana quanto se l’oggetto dell’appalto concerne “opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909 n. 364, per l’antichità e le belle arti”, nel qual caso sarebbe necessaria la presenza di un architetto, ovvero se riguarda “la parte tecnica”, che può essere compiuta anche dall’ingegnere.<br />
La giurisprudenza, peraltro, ha precisato che i concetti di opera di edilizia civile su bene culturale e di opera di edilizia civile di rilevante carattere artistico, ai quali si attaglierebbe la norma di cui all’art. 52, comma 2, R.D. n. 2537 del 1925, sono diversi (TAR Lombardia, Milano, I, 24 luglio 2014, n. 2016).<br />
La stazione appaltante non ha dimostrato che le opere oggetto dell’appalto presentano un rilevante carattere artistico e, in senso contrario, sembrerebbe deporre che il valore delle opere di impiantistica sono nettamente superiori al valore delle opere civili.<br />
Inoltre, parte ricorrente &#8211; nel ribadire che la gara ha ad oggetto la sola redazione del progetto esecutivo, il che postula il già avvenuto approntamento del progetto definitivo, in forza del quale ogni profilo progettuale è stato ormai definito in toto &#8211; rileva, senza essere specificamente smentita dall’amministrazione resistente, che la documentazione di gara e, soprattutto, l’elaborato tecnico “Capitolato prestazionale relativo alla manutenzione ed adeguamento alla normativa del Museo della Civiltà Romana” permettono di cogliere come siano state effettuate a monte tutte le scelte progettuali, le modalità operative concernenti l’esecuzione delle opere edili nonché le scelte attinenti all’individuazione di tutti i materiali.<br />
La stesura del progetto esecutivo, quindi, si presenta come la ingegnerizzazione del progetto definitivo, in modo tale che la relativa attività può essere demandata anche ad ingegneri, senza alcun contrasto con la previsione di cui all’articolo 52, comma 2, del richiamato R.D. n. 2537 del 1925 (cfr. Cons. Stato, VI, 9 gennaio 2014, n. 21).<br />
D’altra parte, così come correttamente rilevato dal Consorzio, se fosse stato necessario affidare le opere ad un architetto, la stazione appaltante molto più propriamente avrebbe dovuto indicare tra i requisiti di capacità tecnica l’avere svolto lavorazioni con ID Opere E.22 identificate come “Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza”.<br />
Da ultimo, giova ancora osservare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 25 febbraio 2014 ha rappresentato come il soccorso istruttorio disciplinato dal codice dei contratti pubblici si sostanzia anche nella interpretazione di clausole ambigue onde favorire la massima partecipazione alle gare e, conseguentemente, nella possibilità di consentire, unicamente per questo limitato caso e nel rispetto della par condicio, la successiva integrazione documentale.<br />
Pertanto, ove ritenuta necessaria la presenza di un architetto nel gruppo di progettazione, a fronte di una disciplina di gara sul punto poco intelligibile, la stazione appaltante non avrebbe potuto sic et simpliciter escludere il Consorzio ricorrente, ma avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentire l’eventuale successiva integrazione documentale.<br />
3. Sulla base di tutte le considerazioni svolte, il ricorso è fondato e va di conseguenza accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.<br />
4. Le spese del giudizio, considerata la particolare complessità in fatto ed in diritto della controversia e la parziale novità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Filoreto D&#8217;Agostino,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br />
Silvia Martino,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Roberto Caponigro,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/03/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-30-3-2015-n-4713-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2015 n.4713</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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