<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>30/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/30-3-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/30-3-2012/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>30/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/30-3-2012/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.439</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-439/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-439/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-439/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.439</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini del riesame, la nota con la quale l’Azienda lombarda edilizia residenziale (ALER) ha comunicato l’esclusione della ricorrente dalla gara per manutenzione verde, piantagioni e sgombero neve, in quanto la determinazione di esclusione si basa su un giudizio di anomalia che in parte valorizza dati non corrispondenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-439/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-439/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.439</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini del riesame, la nota con la quale l’Azienda lombarda edilizia residenziale (ALER) ha comunicato l’esclusione della ricorrente dalla gara per manutenzione verde, piantagioni e sgombero neve, in quanto la determinazione di esclusione si basa su un giudizio di anomalia che in parte valorizza dati non corrispondenti alle risultanze documentali (ad esempio la periodicità della rasatura dei tappeti erbosi e il costo della concimazione), in parte non considera le giustificazioni che sono state fornite nel corso del contraddittorio, infine non argomenta in modo puntuale in ordine alle lacune ravvisate e alla loro incidenza sull’offerta complessivamente considerata; Ritenuto che la fase di svolgimento della gara e l’esigenza di tutela cautelare impongano di ordinare all’amministrazione di riesaminare le determinazioni gravate, effettuando ex novo ed integralmente la valutazione di anomalia dell’offerta della ricorrente nel rispetto dei criteri esposti in motivazione e garantendo il contraddittorio con l’impresa interessata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00439/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00620/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 620 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Floricoltura Bianchini Mario</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del r.t.i. costituendo con <b>Centro Verde s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Zoppolato, presso il cui studio ha eletto domicilio in Milano, via Dante n. 16;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.L.E.R. &#8211; Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Grazia Capilli, presso il cui studio ha eletto domicilio, in Milano viale Romagna n. 26; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Santamaria s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
-della nota datata 08.02.2012 con la quale ALER ha comunicato l’esclusione di Floricoltura Bianchini Mario;<br />	<br />
-del verbale del 03.02.2012 nella parte in cui dispone l’esclusione di Floricoltura Bianchini Mario e l’assegnazione del servizio a Santamaria s.r.l.;<br />	<br />
-del provvedimento n. 11/1017 di nomina della Commissione per la verifica delle offerte anomale;<br />	<br />
-dei verbali della Commissione per la verifica delle offerte anomale datati 20.12.2012 e 28.12.2012<br />	<br />
-dell’eventuale aggiudicazione definitiva e dell’eventuale contratto se stipulato;<br />	<br />
-di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;	</p>
<p>nonché per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Aler &#8211; Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Designato relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuta la sussistenza dei presupposti per concedere la tutela cautelare, in quanto la determinazione di esclusione si basa su un giudizio di anomalia che in parte valorizza dati non corrispondenti alle risultanze documentali (ad esempio la periodicità della rasatura dei tappeti erbosi e il costo della concimazione), in parte non considera le giustificazioni che sono state fornite nel corso del contraddittorio, infine non argomenta in modo puntuale in ordine alle lacune ravvisate e alla loro incidenza sull’offerta complessivamente considerata;<br />	<br />
Ritenuto che la fase di svolgimento della gara e l’esigenza di tutela cautelare impongano di ordinare all’amministrazione di riesaminare le determinazioni gravate, effettuando ex novo ed integralmente la valutazione di anomalia dell’offerta della ricorrente nel rispetto dei criteri esposti in motivazione e garantendo il contraddittorio con l’impresa interessata;<br />	<br />
Ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare contenuta nel ricorso e per l’effetto sospende le determinazioni gravate ordinando all’amministrazione di riesaminare le valutazioni espresse effettuando ex novo ed integralmente la valutazione di anomalia dell’offerta della ricorrente nel rispetto dei criteri esposti in motivazione e garantendo il contraddittorio con l’impresa interessata.	</p>
<p>Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 21 giugno 2012, ad ore di rito.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Silvana Bini, Primo Referendario<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 30/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-439/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1169</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1169/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1169/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1169/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1169</a></p>
<p>Va sospesa, con decreto, l’ordinanza comunale con la quale è stata disposta la chiusura per cinque giorni dell&#8217;attività di vendita di prodotti alimentari esercitata nel complesso commerciale sito in Castelnuovo di porto, via Flaminia Considerato che, con l’impugnata ordinanza, è stata disposta la chiusura dell’attività di vendita della ricorrente per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1169/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1169</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1169/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1169</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, con decreto, l’ordinanza comunale con la quale è stata disposta la chiusura per cinque giorni dell&#8217;attività di vendita di prodotti alimentari esercitata nel complesso commerciale sito in Castelnuovo di porto, via Flaminia Considerato che, con l’impugnata ordinanza, è stata disposta la chiusura dell’attività di vendita della ricorrente per 5 giorni e che, pertanto, il periodo indicato si concluderebbe prima della prossima camera di consiglio della sezione; Considerato che, sotto il limitato aspetto del pregiudizio grave ed irreparabile, si ritiene che sussistano i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare monocratica nelle more della trattazione collegiale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01169/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02362/2012 REG.RIC.	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>Il Consigliere delegato	</p>
<p>ha pronunciato il presente	</p>
<p align=center><b>DECRETO</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2362 del 2012, proposto dalla:<br />
società Emmepiù s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Berruti, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Flaminia n. 135; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Castelnuovo di Porto</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
ORDINANZA N. 5/2012 DELL&#8217;8.03.2012 CON LA QUALE È STATA DISPOSTA LA CHIUSURA PER CINQUE GIORNI DELL&#8217;ATTIVITÀ DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ESERCITATA NEL COMPLESSO COMMERCIALE SITO IN CASTELNUOVO DI PORTO, VIA FLAMINIA KM 27+300	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Considerato che, con l’impugnata ordinanza, è stata disposta la chiusura dell’attività di vendita della ricorrente per 5 giorni a decorrere dall’1.4.2012 e che, pertanto, il periodo indicato si concluderebbe prima della prossima camera di consiglio della sezione, fissata per il giorno 11.4.2012 ;<br />	<br />
Considerato che, sotto il limitato aspetto del pregiudizio grave ed irreparabile, si ritiene che sussistano i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare monocratica nelle more della trattazione collegiale; 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l’istanza nelle more della trattazione collegiale e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 26.4.2012, ore di rito.	</p>
<p>Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma il giorno 30 marzo 2012.	</p>
<p>Il Consigliere delegato<br /> <br />
Maria Cristina Quiligotti 	</p>
<p>DEPOSITATO IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1169/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1169</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1294/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1294</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso la nota del Dirigente Servizio Accreditamenti e Programmazione sanitaria della Regione Puglia con la quale è stata respinta la richiesta di accreditamento istituzionale presentata dalla ricorrente, nonche&#8217; avverso i provvedimenti dell’ASL Lecce che hanno comunicato alla Regione Puglia che il fabbisogno residuo disponibile di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso la nota del Dirigente Servizio Accreditamenti e Programmazione sanitaria della Regione Puglia con la quale è stata respinta la richiesta di accreditamento istituzionale presentata dalla ricorrente, nonche&#8217; avverso i provvedimenti dell’ASL Lecce che hanno comunicato alla Regione Puglia che il fabbisogno residuo disponibile di posti letto in strutture tipizzate quali la ricorrente è pari a n. 1 posto letto; tenuto conto che l’accreditamento della ricorrente risultava sospeso sin dal 2003; che la indicata sospensione dell’accreditamento può incidere, ai sensi della l. reg. n. 3 del 2006 e del relativo Regolamento, anche sulla questione della determinazione dei posti letto che ha determinato la reiezione della domanda di accreditamento istituzionale presentata dall’appellante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01294/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01277/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2012, proposto dalla:<br />	<br />
<b>Sorgente S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Manzi, con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri n. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Puglia</b> e <b>l’Azienda Sanitaria Locale Lecce</b>; non costituite.	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Villa Giulia S.r.l.</b>, non costituita; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. per la PUGLIA, Sede di Bari, Sezione II, n. 27 del 2012, resa tra le parti, concernente il diniego di accreditamento istituzionale dell’appellante.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2012 il Cons. Dante D&#8217;Alessio e uditi per le parti l’avvocato Andrea Manzi;	</p>
<p>Considerato che l’appello non risulta, ad un primo sommario esame, assistito da sufficienti elementi di fondatezza tenuto conto che l’accreditamento del C.R.A.P. Comunità Sangiorgio di Presicce risultava, come rilevato anche dal T.A.R., sospeso sin dal 2003 e tale circostanza non appare contraddetta dalla documentazione depositata in giudizio dall’appellante;<br />	<br />
Ritenuto che la indicata sospensione dell’accreditamento può incidere, ai sensi della l. reg. n. 3 del 2006 e del relativo Regolamento, anche sulla questione della determinazione dei posti letto che ha determinato la reiezione della domanda di accreditamento istituzionale presentata dall’appellante;<br />	<br />
Ritenuto che, in ogni caso, le questioni sollevate possono essere esaminate più compiutamente nel merito davanti al competente T.A.R. e che l’interessata può chiedere una sollecita fissazione dell’udienza di trattazione.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1277/2012).	</p>
<p>Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vincenzo Neri, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1288</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1288/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1288/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1288/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1288</a></p>
<p>Vanno sospesi il bando, disciplinare, capitolato ed i rispettivi allegati con cui la A.S.L. Bari ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta più bassa, per l’affidamento triennale, più eventuale proroga di dodici mesi, di una fornitura di un sistema di prelievo sottovuoto per un valore stimato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1288/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1288</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1288/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1288</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi il bando, disciplinare, capitolato ed i rispettivi allegati con cui la A.S.L. Bari ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta più bassa, per l’affidamento triennale, più eventuale proroga di dodici mesi, di una fornitura di un sistema di prelievo sottovuoto per un valore stimato dell’appalto di €. 3.203.484; in primo grado si era ritenuto che la ricorrente avesse impugnato anche il verbale di gara del 27.10.2011 (seduta nel corso della quale risultano presenti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti) e la nota del 24.10.2011 (atti, contenenti il giudizio di equivalenza delle offerte proposte rispettivamente da controinteressata e ricorrente), con dubbi in ordine alla tempestività del ricorso principale di Becton (notificato in data 23.12.2011); in appello non sono apparsi condivisibili i motivi di intempestività asseriti sia pure in forma dubitativa dal T.A.R., versandosi invero nella fattispecie di atti endoprocedimentali; ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare e che frattanto la fornitura di cui trattasi debba essere proseguita dall’attuale appellante in atto affidatario. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01288/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01798/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1798 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Becton Dickinson Italia S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Flavio Lorusso e Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso avv. Giuliano Di Pardo in Roma, piazza Barberini 52;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ASL BA &#8211; Azienda Sanitaria Locale di Bari</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Teknolab S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso avv. Andrea Botti in Roma, via Monte Santo n.25; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA – BARI- SEZIONE I n. 00125/2012, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO TRIENNALE DI FORNITURE OSPEDALIERE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di controricorso e di costituzione in giudizio della Teknolab S.r.l.;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del 30 marzo 2012 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati Di Pardo, Lorusso e Mastroviti;	</p>
<p>Ritenuto che, ad avviso della Sezione, non appaiono condivisibili i motivi di intempestività asseriti sia pure in forma dubitativa dal T.A.R., versandosi invero nella fattispecie di atti endoprocedimentali, e che quindi anche i vari profili di merito dedotti dalle parti possano essere all’occasione meritevoli di esame nell’udienza di merito che risulta già stabilita;<br />	<br />
ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare e che frattanto la fornitura di cui trattasi debba essere proseguita dall’attuale appellante in atto affidatario;<br />	<br />
ritenuto altresì di disporre la compensazione delle spese del grado.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello cautelare, come in epigrafe proposto (Ricorso numero 1798/2012), lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar in relazione all’udienza di merito già fissata.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Vincenzo Neri, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1288/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1288</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-451/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-451/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.451</a></p>
<p>Va sospesa la delibera del Direttore Generale con la quale l’Azienda Ospedaliera di Pavia ha aggiudicato in via definitiva ad un’ ATI l’appalto per il servizio di energia e manutenzione immobili di proprietà o nelle disponibilità dell’azienda; Considerato che il mancato possesso della qualificazione nella categoria OG6 (categoria a qualificazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-451/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-451/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la delibera del Direttore Generale con la quale l’Azienda Ospedaliera di Pavia ha aggiudicato in via definitiva ad un’ ATI l’appalto per il servizio di energia e manutenzione immobili di proprietà o nelle disponibilità dell’azienda; Considerato che il mancato possesso della qualificazione nella categoria OG6 (categoria a qualificazione necessaria per lo svolgimento di lavori afferenti alle condutture idriche e fognarie) da parte delle imprese partecipanti all’ATI aggiudicataria, imponeva il subappalto di dette lavorazioni; e quindi la dichiarazione, già in sede d’offerta, della volontà di procedere con il subappalto. Ritenuto che nelle dichiarazioni rese in sede d’offerta dall’ATI aggiudicataria non sia stata espressa la volontà di subappaltare le suddette lavorazioni (in tal senso non vale richiamare la dichiarazione concernente le “opere stradali e sistemazioni esterne”, trattandosi di dicitura generica e non attinente ai lavori che riguardano le condutture idriche e fognarie); Ritenuto pertanto che il ricorso sia assistito da sufficiente fumus; Ritenuto che il mancato accoglimento dell’istanza cautelare determinerebbe l’Amministrazione intimata a procedere con la stipulazione del contratto; e quindi metterebbe a rischio la possibilità della ricorrente di aggiudicarsi l’appalto; Ritenuto quindi sussistente l’elemento del periculum. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00451/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00634/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 634 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>OLICAR SPA</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giorgia Inara Marin, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Milano, Via Sulmona n. 11/4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ASL 312 &#8211; A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Vincenzo Avolio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Viale Gian Galeazzo n. 16; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>ANTAS Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesto Stajano e Giovanni Caputi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ettore Bonaccorsi in Milano, via della Moscova n. 3;<br /> <br />
<b>SCLAVI COSTRUZIONI GENERALI SRL</b>, in persona del legale rappresentante p.t. ,<br /> <br />
<b>CARBOTERMO SPA</b>, in persona del legale rappresentante p.t.	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della deliberazione del Direttore Generale n. 46 del 27/01/2012, comunicata alla ricorrente con raccomandata a/r, anticipata a mezzo telefax, in data 31/01/2012, con la quale l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia ha aggiudicato in via definitiva all’ATI ANTAS s.r.l., SCLAVI Costruzioni Generali s.r.l. e CARBOTERMO s.p.a. l’appalto per il servizio di energia e manutenzione immobili di proprietà o nelle disponibilità dell’azienda;<br /> <br />
della deliberazione del Direttore Generale n.721 del 16/12/2011 di aggiudicazione provvisoria del servizio di energia e manutenzione immobili di proprietà e nelle disponibilità dell&#8217;Azienda;<br />	<br />
delle operazioni demandate all&#8217;U.O.C. risorse strumentali di verifica;<br />	<br />
di tutti gli atti connessi.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 312 &#8211; A.S.L. della Provincia di Pavia, di Antas Srl, di Scalvi Costruzioni Generali s.r.l. e di Carbotermo s.p.a.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il mancato possesso della qualificazione nella categoria OG6 (categoria a qualificazione necessaria per lo svolgimento di lavori afferenti alle condutture idriche e fognarie) da parte delle imprese partecipanti all’ATI aggiudicataria, imponeva il subappalto di dette lavorazioni; e quindi la dichiarazione, già in sede d’offerta, della volontà di procedere con il subappalto.<br />	<br />
Ritenuto che nelle dichiarazioni rese in sede d’offerta dall’ATI aggiudicataria non sia stata espressa la volontà di subappaltare le suddette lavorazioni (in tal senso non vale richiamare la dichiarazione concernente le “opere stradali e sistemazioni esterne”, trattandosi di dicitura generica e non attinente ai lavori che riguardano le condutture idriche e fognarie);<br />	<br />
Ritenuto pertanto che il ricorso sia assistito da sufficiente fumus;<br />	<br />
Ritenuto che il mancato accoglimento dell’istanza cautelare determinerebbe l’Amministrazione intimata a procedere con la stipulazione del contratto; e quindi metterebbe a rischio la possibilità della ricorrente di aggiudicarsi l’appalto;<br />	<br />
Ritenuto quindi sussistente l’elemento del periculum;<br /> <br />
Ritenuto che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio relative alla presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 31 ottobre 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Dario Simeoli, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-451/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.237</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-237/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-237/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-237/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.237</a></p>
<p>Va sospesa la determinazione del Settore Area amministrativa dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca, con la quale sono stati approvati i verbali di gara relativi alla procedura per l’affidamento della “progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per rigenerazione urbana da eseguirsi in piu’ comuni e disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto Ritenuto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-237/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.237</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-237/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.237</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determinazione del Settore Area amministrativa dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca, con la quale sono stati approvati i verbali di gara relativi alla procedura per l’affidamento della “progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per rigenerazione urbana da eseguirsi in piu’ comuni e disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto Ritenuto che &#8211; per esigenze di economicità del giudizio, trattandosi di medesima gara e in ragione della interconnessione tra le posizioni delle parti, sia opportuno disporre la riunione dei giudizi già in sede cautelare; &#8211; i profili di illegittimità dedotti con i ricorsi principali e con i ricorsi incidentali meritino un approfondimento proprio della sede di merito; &#8211; di dovere comunque riservare al Collegio la valutazione “re adhuc integra” del merito della causa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00237/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00319/2012 REG.RIC.<br />	<br />
N. 00321/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 319 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Ditta Indino Cesare e Ieci Impianti srl</b>, rappresentate e difese dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, elettivamente domiciliate presso lo studio del primo, in Lecce, via 95 Rgt. Fanteria, 9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Unione dei Comuni Terra di Leuca Bis</b>, non costituita; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Edil Costruzioni srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Quinto e Luigi Quinto, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Lecce, via Garibaldi, 43; 	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 321 del 2012, proposto da:<br /> <br />
<b>Alfa Impianti snc</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Danilo D’Arpa, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, via Manzoni, 32/D; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Unione dei Comuni Terra di Leuca Bis</b>, non costituita; 	</p>
<p>nei confronti di	</p>
<p><b>Edil Costruzioni srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Quinto e Pietro Quinto, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Lecce, via Garibaldi, 43;<br />	<br />
<b>ditta Indino Cesare e Ieci Impianti srl</b>, rappresentate e difese dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9; 	</p>
<p>per l’annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
A) quanto al ricorso n. 319 del 2012:<br />	<br />
&#8211; della determinazione del Settore Area amministrativa dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca Bis n. 5 del 24 gennaio 2012 (proc. n. 52), con la quale sono stati approvati i verbali di gara relativi alla procedura per l’affidamento della “progettazione ese<br />
&#8211; della nota proc. n. 58 del 24 gennaio 2012, a firma del RUP di comunicazione alla ricorrente della determinazione n. 5 del 24 gennaio 2012;<br />	<br />
&#8211; delle determinazioni della commissione di gara di ammissione della Società Edil Costruzioni srl alla procedura di gara de qua e di valutazione dell’offerta tecnica, dell’offerta tempo e dell’offerta economica presentate dalla medesima, nonché dei relati<br />
&#8211; in subordine: di tutti gli atti della procedura di gara, dei relativi verbali e delle determinazioni conseguenti per le ragioni espresse in narrativa, nonché del bando e del disciplinare di gara nelle parti censurate in narrativa;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso c/o consequenziale, ancorché non conosciuto;	</p>
<p>per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato con Edil Costruzioni srl;<br />	<br />
per la condanna a disporre il subentro delle ricorrenti nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto;	</p>
<p>nonché, in subordine, per la condanna all’adozione delle misure idonee a tutelare le situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio dalle ricorrenti, ivi compresa la rinnovazione integrale della procedura di gara di cui trattasi, previa declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, con Edil Costruzioni Srl;	</p>
<p>B) quanto al ricorso n. 321 del 2012:<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 58 del 24 gennaio 2012 a firma del RUP di comunicazione aggiudicazione definitiva;<br />	<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale del Settore Area Amministrativa n. 5 del 24 gennaio 2012 a firma del RUP;	</p>
<p>&#8211; ove occorra:<br />	<br />
a. della nota prot. n. 18 del 12 gennaio 2012 a firma del RUP di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria in favore di Edil Costruzioni srl e dell’avviando procedimento di verifica, in capo alla prima e alla seconda classificata, dei requisiti generali, nonché di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa dichiarati in gara;<br />	<br />
b. dell’aggiudicazione provvisoria disposta in favore di Edil Costruzioni srl;	</p>
<p>&#8211; dei verbali di gara tutti e della nota prot. n. 436 del 7 luglio 2011, a firma del RUP;<br />	<br />
&#8211; del silenzio-diniego serbato dalla S.A. sulla nota 21 novembre 2011, a firma della ditta ricorrente;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento e/o nota e/o verbale nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, coevo e/o consequenziale;<br />	<br />
&#8211; del contratto ove nelle more stipulato;	</p>
<p>nonché per il risarcimento del danno per equivalente monetario;	</p>
<p>Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della ditta Indino Cesare e della Ieci Impianti srl;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio e i ricorsi incidentali proposti dalla controinteressata Edil Costruzioni Srl;<br />	<br />
Viste le domande di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentate in via incidentale dalle parti ricorrenti;<br />	<br />
Visti gli artt. 55 e 119 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per l’avv. Sticchi Damiani per la Ditta Indino Cesare e la Ieci Impianti srl, l’avv. D&#8217;arpa per la Alfa Impianti snc e l’avv. Quinto L. per la controinteressata Edil Costruzioni srl;	</p>
<p>Ritenuto che:<br />	<br />
&#8211; per esigenze di economicità del giudizio, trattandosi di medesima gara e in ragione della interconnessione tra le posizioni delle parti, sia opportuno disporre la riunione dei giudizi già in sede cautelare;<br />	<br />
&#8211; i profili di illegittimità dedotti con i ricorsi principali e con i ricorsi incidentali meritino un approfondimento proprio della sede di merito;<br />	<br />
&#8211; di dovere comunque riservare al Collegio la valutazione “re adhuc integra” del merito della causa;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza accoglie e per l’effetto:<br />	<br />
a) dispone la riunione dei ricorsi n. 319/2012 e n. 321/2012;<br />	<br />
b) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;<br />	<br />
c) fissa per la trattazione di merito dei ricorsi l’udienza pubblica del 3 maggio 2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Consigliere<br />	<br />
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-237/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.237</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2012 n.3062</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-30-3-2012-n-3062/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-30-3-2012-n-3062/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-30-3-2012-n-3062/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2012 n.3062</a></p>
<p>Pres. Pugliese &#8211; Est. Caminiti Fallimento Lido delle Salzare Srl (Avv. P. Stella Richter) c/ Comune di Ardea (Avv. R. Lavitola, G. Massafra) provvedimenti a seguito di attività edilizia in forza della CE annullata 1. Atto di autotutela – Permesso di costruire &#8211; Annullamento –Demolizione – Presupposto &#8211; Impossibilità rimozione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-30-3-2012-n-3062/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2012 n.3062</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-30-3-2012-n-3062/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2012 n.3062</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese &#8211; Est. Caminiti<br /> Fallimento Lido delle Salzare Srl (Avv. P. Stella Richter) c/ Comune di Ardea (Avv. R. Lavitola, G. Massafra)</span></p>
<hr />
<p>provvedimenti a seguito di attività edilizia in forza della CE annullata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Atto di autotutela – Permesso di costruire &#8211; Annullamento –Demolizione – Presupposto &#8211; Impossibilità rimozione vizi procedure – Impossibilità restituzione in pristino.	</p>
<p>2. Atto di autotutela – Permesso di costruire – Pluralità corpi di fabbrica -Annullamento parziale – Inammissibilità – Ragioni – Modifica progetto. 	</p>
<p>3. Atto di autotutela – Annullamento – Ordine di demolizione – Inottemperanza – Acquisizione – Procedimento vincolato.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia urbanistico edilizia, l’art.38 del DPR n. 380 del 2001 prevede l’applicazione di sanzione pecuniaria rispetto a quella più grave della demolizione di cui all’art.31 in caso di annullamento del permesso di costruire ove però sia accertata con motivata valutazione l’impossibilità di rimuovere i vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino dell’opera edilizia.	</p>
<p>2. In sede di autotutela, l&#8217;Amministrazione non ha la possibilità di disporre l&#8217;annullamento parziale di un permesso di costruire volto alla realizzazione di un complesso immobiliare comprendente più corpi di fabbrica diversi e funzionalmente collegati, non avendo alcun potere di rielaborare il progetto, trattandosi di valutazioni e di scelte rimesse in via esclusiva all&#8217;autonomia privata (1). L’annullamento d&#8217;ufficio esclude qualsiasi valutazione di carattere discrezionale sulle possibilità tecniche di modificazione del progetto di costruzione. 	</p>
<p>3. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione ed è un atto dovuto, avente natura vincolata, che opera automaticamente a fronte del consolidarsi dell’effetto dell’ordinanza di demolizione e dell’inottemperanza (2). 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) cfr.Cons.Stato, sez. IV, 5 febbraio 1998, n. 198; idem, 31 luglio 2007, n. 4256.<br />	<br />
(2) cfr. Tar Campania, Napoli, sez. VII, 14 gennaio 2011, n. 164; Tar Lazio, Roma, sez. I, 7 marzo 2011, n. 2031.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso RG n.7863 del 2005, proposto dal FALLIMENTO Lido delle Salzare Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, v.le G. Mazzini, 11;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il COMUNE di ARDEA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Lavitola, Gianfranco Massafra, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, v.le Giulio Cesare, 71; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza n.305 in data 8 luglio 2005, notificata in data 19 luglio 2005, con cui il Comune di Ardea ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime su cui insiste il fabbricato- di cui alla concessione edilizia n. 382/89, annullata con sentenza del Tar Lazio n. 10236/02 – censita in Catasto al Foglio 51, p.lle31 (ora 31,1031 e 146) e per accessione il fabbricato e le opere pertinenziali sulla stessa area realizzate, con trascrizione del provvedimento nei pubblici registri e immissione in possesso degli immobili da parte dell’Amministrazione comunale nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ardea;<br />	<br />
Viste l’ordinanza n. 5819/2005 con cui è stata accolta la suindicata domanda di sospensione del provvedimento impugnato e la sentenza non definitiva n. 4365/2011, con la quale, tra l’altro, sono stati disposti incombenti istruttori;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il Fallimento Lido delle Salzare srl rappresenta che, con provvedimento prot. n. 24702 del 1°agosto 1997, il Comune di Ardea ha annullato la concessione edilizia n. 382 del 1989 e la successiva variante del 27 luglio 1990, rilasciate alla società Lido delle Salzare Srl per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero, rilevando la sussistenza di vincolo ex artt.1,3 e 21 della legge n. 1089 del 1939, imposto con DM 29 marzo 1980, notificato ai precedenti proprietari e trascritto in Conservatoria, con effetti anche nei confronti della società subentrata e di vincolo di uso civico nonché l’illegittimità della concessione edilizia a suo tempo rilasciata, essendo interesse pubblico il ripristino della legalità violata e il rispetto delle disposizioni vincolistiche. <br />	<br />
Con ricorso RG 13083/97 la società Lido delle Salzare srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale detto provvedimento di autotutela (prot. n. 24702/1997) chiedendone anche la sospensione degli effetti, che è stata accolta con ordinanza n.2497/97 limitatamente alla determinazione demolitoria del complesso edilizio nel frattempo realizzato.<br />	<br />
Nelle more del giudizio è intervenuto il fallimento della società ricorrente e il ricorso è stato riassunto dalla Curatela del fallimento. Con sentenza n. 10236/2002 pronunciata da questa sezione il ricorso è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile e la sentenza è stata confermata in appello.<br />	<br />
In seguito con ordinanza n. 305 dell’8 luglio 2005 il Comune di Ardea ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime su cui insiste il fabbricato di cui alla concessione edilizia n. 382/89, annullata con sentenza del Tar Lazio n. 10236/02, e l’accessione del fabbricato e delle opere pertinenziali realizzate sulla stessa area, con trascrizione del fabbricato nei pubblici registri ed immissione nel possesso da parte dell’Amministrazione comunale.<br />	<br />
Avverso detta ordinanza n.305/2005 è stato proposto ricorso denunciando i seguenti motivi :<br />	<br />
<i>1) Violazione di legge con riferimento agli artt. 31 e 38 del DPR 6 giugno 2001, n. 380: omessa e/o carente motivazione, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche</i>, in quanto la disciplina applicabile al caso <i>de quo</i> non sarebbe quella di cui all’art.31 del Dpr n. 380 del 2001, come richiamato dall’Amministrazione, bensì quella del successivo art.38, disciplinante l’ipotesi degli interventi eseguiti in base a permesso annullato, come nella specie, per la quale sarebbe applicabile una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere eseguite. In ogni caso l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non sarebbe praticabile perché l’istituto presupporrebbe che l’intero organismo edilizio fosse abusivo, mentre l’opera insisterebbe solo in parte sull’area per la quale si controverte dell’esistenza e opponibilità del vincolo.<br />	<br />
<i>2) Violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili di illegittimità derivata</i>, posto che il provvedimento sarebbe viziato per gli stessi motivi già posti a base del ricorso RG 13083/97 e per le ragioni sollevate in appello, che sono espressamente richiamate nel ricorso in esame.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Ardea per resistere al ricorso ed ha controdedotto alle censure attoree sulla base di argomentati profili di infondatezza delle stesse.<br />	<br />
Con ordinanza n. 5819/2005, pronunciata nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2005, è stata accolta la suindicata domanda di sospensione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
In seguito, parte ricorrente ha depositato memoria difensiva insistendo per l’accoglimento del gravame, atteso che nella specie non troverebbe applicazione la sanzione della demolizione e dell’acquisizione gratuita, ma solo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, trovando applicazione il predetto art. 38 del DPR n. 380 del 2001, con l’acquisizione gratuita solo delle parti abusive e non dell’intero organismo edilizio.<br />	<br />
Con sentenza non definitiva n. 4365/2011 sono stati disposti, tra l’altro, adempimenti istruttori.<br />	<br />
Successivamente, il Comune ha ottemperato all’adempimento disposto con la predetta decisione, documentando ulteriormente la propria posizione difensiva.<br />	<br />
Infine, in prossimità dell’udienza pubblica, le parti hanno rispettivamente replicato alle memorie avversarie.<br />	<br />
All’odierna pubblica udienza la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
2. In via preliminare, al fine di perimetrare l’oggetto del giudizio e prima della disamina delle censure di merito, appare opportuno evidenziare alcune questioni legate al contenzioso in atto con riferimento anche ad analoghi ricorsi all’esame dell’odierna udienza, vertenti sui medesimi atti impugnati, e ai pregiudiziali rilievi già decisi da questo Tribunale e dal Giudice di appello.<br />	<br />
Il Collegio osserva innanzitutto che con sentenza del Cons. Stato, sez. V, n. 6732/2007, passata in giudicato, è stato respinto il ricorso del Fallimento Lido delle Salzare (i cui motivi di censura sono stati anche fatti propri da parte ricorrente e trascritti nel ricorso in esame) per la riforma della sentenza Tar Lazio, sez. II bis, n. 10236/2002: le argomentazioni in relazione alla regolarità del vincolo e della relativa notificazione alla proprietaria originaria (in data 4.5.1980, effettuata a persona idonea diversa dalla destinataria, la quale, tra l’altro, non ha contestato l’asserita irritualità) sono state ritenute sufficienti a superare le censure della parte appellante ( il vincolo era comunque individuabile sia pur trascritto nel catasto in cui l’immobile al quale si riferiva risultava iscritto, ossia negli atti censuari del Comune di Pomezia non esistendo all’epoca della pronuncia del Tar atti censuari autonomi del Comune di Ardea, come confermato anche dal Trib.Civ. Roma sent. II, n. 1705 del 22.1.2007, adito dal Fallimento Lido delle Salzare per la dichiarazione di inopponibilità al medesimo del vincolo archeologico).<br />	<br />
Dall’esito dei predetti giudizi ne è derivata la definitiva pronuncia della legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela della CE n. 382/89 (D.D. n. 24702 del 1.8.1997) e della successiva variante nonché dell’ordinanza di demolizione delle opere realizzate in forza della CE annullata (D.D. n. 330/97) nonché del conseguente provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale (provvedimento quest’ultimo impugnato con il ricorso in esame).<br />	<br />
La tesi dell’inopponibilità del vincolo archeologico alla parte ricorrente appare, pertanto, superata dal <i>dictum</i> delle sentenze soprarichiamate. Tali decisioni, infatti, sono idonee ad acquistare autorità di giudicato opponibile a tutti gli aventi causa ossia alla società acquirente del terreno su cui è apposto il vincolo e ad eventuali soggetti terzi acquirenti degli appartamenti realizzati sullo stesso, in quanto il limite edificatorio non può esistere per taluni e non esistere per altri.<br />	<br />
A seguito del giudicato del giudice amministrativo si determina pertanto l&#8217;obbligo della P.A. di adottare le determinazioni consequenziali.<br />	<br />
2.1. Tanto premesso, il Collegio passa all’esame dei dedotti profili di illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso in questione ossia dell’ordinanza n. 305/2005 di acquisizione dell’area di sedime, sulla quale insiste il fabbricato realizzato sulla base della C.E n. 382/89, poi annullata.<br />	<br />
L’ordinanza di acquisizione, secondo parte ricorrente, sarebbe illegittima perché avrebbe quale presupposto l’art.31 del DPR n. 380 del 2001, con la previsione conseguente dell’ordine di demolizione delle opere, anziché il successivo art.38 che disciplina gli interventi eseguiti in base a permessi edilizi poi annullati, con la previsione invece dell’applicazione di una sanzione pecuniaria.<br />	<br />
Inoltre, la gratuita acquisizione al patrimonio comunale dell’intero compendio non sarebbe praticabile, sulla base del presupposto dell’abusività dell’intero organismo edilizio, mentre secondo il ricorrente l’opera realizzata insisterebbe solo in parte sull’area vincolata.<br />	<br />
La censura non è fondata in quanto &#8211; in disparte i profili di inammissibilità della stessa attesa la mancata contestazione dei rilievi sulla acquisizione dell’area e del complesso edificato in sede di impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 330/97 (in quanto il disposto dell’acquisizione è ivi contenuto) in occasione del ricorso poi respinto con la sentenza n. 10326/2002 , e non già nella successiva fase esecutiva della determinazione &#8211; comunque rilevano anche gli evidenti profili di infondatezza già evidenziati con riferimento ai presupposti provvedimenti adottati dal Comune.<br />	<br />
Va rilevato, altresì, che l’art.38 del DPR n. 380 del 2001, che secondo parte ricorrente sarebbe applicabile, prevede l’applicazione di sanzione pecuniaria rispetto a quella più grave della demolizione di cui all’art.31 in caso di annullamento del permesso di costruire ove però sia accertata con motivata valutazione l’impossibilità di rimuovere i vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino dell’opera edilizia. Nella specie, i vizi della concessione edilizia poi annullata non riguardano la procedura amministrativa, ma attengono a profili rilevanti che incidono sulla possibilità stessa di edificare (tra l’altro, sussistenza di vincolo archeologico e di uso civico) a fronte dei quali l’Amministrazione ha l’obbligo di intervenire sulle edificazioni con attività di repressione. Peraltro, la questione della regolarità del vincolo costituisce ormai cosa giudicata, a seguito delle intervenute decisioni soprarichiamate ed è opponibile anche alla parte ricorrente.<br />	<br />
Inoltre, con riferimento all’atto impugnato occorre evidenziare che l’acquisizione al patrimonio investe l’intero complesso edilizio e l’area interessata ed è prevista unitamente alla demolizione adottata a seguito di atto di autotutela che ha annullato il precedente provvedimento autorizzatorio. Tale provvedimento di annullamento della C.E. &#8211; come già evidenziato nelle richiamate decisioni passate in giudicato &#8211; non può che essere totale, posto che non è configurabile, in sede di autotutela, un annullamento parziale delle concessioni edilizie, trattandosi di provvedimenti non frazionabili, tenuto conto che l&#8217; annullamento d&#8217;ufficio esclude qualsiasi valutazione di carattere discrezionale sulle possibilità tecniche di modificazione del progetto di costruzione. Al riguardo, non appaiono convincenti le argomentazioni di parte ricorrente atteso che, in sede di autotutela, l&#8217;Amministrazione non ha la possibilità di disporre l&#8217;annullamento parziale di un permesso di costruire volto alla realizzazione di un complesso immobiliare comprendente più corpi di fabbrica diversi e funzionalmente collegati, non avendo alcun potere di rielaborare il progetto, trattandosi di valutazioni e di scelte rimesse in via esclusiva all&#8217;autonomia privata (cfr.Cons.Stato, sez. IV, 5 febbraio 1998, n. 198; idem, 31 luglio 2007, n. 4256). Inoltre non risulta dimostrata l’asserita scindibilità del progetto e della costruzione e la possibilità tecnica della separazione delle porzioni di fabbricato, come anche rilevato da questo Giudice con la sentenza n. 10236/2002, confermata dal Cons. di Stato, sez. V, n. 6732/2007. Conseguentemente, anche l’ordine di demolizione e gli obblighi connessi di acquisizione al patrimonio non possono avere per oggetto limitazioni e riguardano, quindi, legittimamente l’intero complesso edificio.<br />	<br />
D’altra parte l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione ed è un atto dovuto, avente natura vincolata, che opera automaticamente a fronte del consolidarsi dell’effetto dell’ordinanza di demolizione e dell’inottemperanza (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. VII, 14 gennaio 2011, n. 164; Tar Lazio, Roma, sez. I, 7 marzo 2011, n. 2031).<br />	<br />
Sulla base delle precedenti considerazioni il ricorso in quanto infondato va respinto.<br />	<br />
Il complessivo contenzioso tra le parti e le ragioni delle questioni suggeriscono di disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere<br />	<br />
Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-30-3-2012-n-3062/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2012 n.3062</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2012 n.3048</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-30-3-2012-n-3048/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-30-3-2012-n-3048/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-30-3-2012-n-3048/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2012 n.3048</a></p>
<p>Pres. Riggio – Est. Ferrari Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e Unione delle Province Italiane (UPI) (Avv.ti V. Cerulli Irelli, H. Bonura e M. Di Giandomenico) c/ Istituto Nazionale di Statistica, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’economia e delle finanze (Avvocatura generale dello Stato) sulla sospensione feriale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-30-3-2012-n-3048/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2012 n.3048</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-30-3-2012-n-3048/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2012 n.3048</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio – Est. Ferrari<br /> Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e Unione delle Province Italiane (UPI) (Avv.ti V. Cerulli Irelli, H. Bonura e M. Di Giandomenico) c/ Istituto Nazionale di Statistica, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’economia e delle finanze (Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla sospensione feriale nel procedimento cautelare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Procedimento cautelare &#8211; Sospensione feriale – Art. 54, comma 3 c.p.a.	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Art. 43, comma 1 c.p.a. – Atto di motivi aggiunti – Connessione con atto introduttivo del giudizio &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 54, comma 3, c.p.a., nel momento in cui pone un’eccezione alla sospensione feriale nel procedimento cautelare, facoltizza il ricorrente a scegliere se avvalersi o non della sospensione feriale, con la sola conseguenza che se lo stesso propone anche istanza cautelare, il processo potrà essere trattato durante la sospensione dei termini. 	</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 43, comma 1, c.p.a., la connessione con l’impugnazione esperita con l’atto introduttivo del giudizio costituisce il presupposto per proporre, in seno ad un giudizio già instaurato, motivi aggiunti avverso un provvedimento diverso da quello già gravato con l’atto introduttivo del giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Quater)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10062 del 2010, proposto dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e dall’Unione delle Province Italiane (UPI), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Harald Bonura e Mariangela Di Giandomenico e con questi elettivamente domiciliate in Roma, Via Dora n. 1, presso lo studio dell’avv. Cerulli Irelli, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>l’Istituto Nazionale di Statistica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’immissione delle associazioni ricorrenti nell&#8217;elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, terzo comma, L. 31 dicembre 2009 n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2010, nella parte in cui include l’ANCI e l’UPI nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, nonché<br />	<br />
quanto all’atto di motivi aggiunti, per l’annullamento<br />	<br />
dell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, terzo comma, L. 31 dicembre 2009 n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 2011, nella parte in cui include l’ANCI e l’UPI nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, </p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati; <br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale di Statistica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze;<br />	<br />
Visto l’atto di motivi aggiunti, notificato il 28 novembre 2011 e depositato il successivo 12 dicembre;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 28 marzo 2012 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />	<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con ricorso notificato in data 8 novembre 2010 e depositato il successivo 22 novembre 2010 l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l’Unione delle Province Italiane (UPI) hanno impugnato l’Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, terzo comma, L. 31 dicembre 2009 n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2010.<br />	<br />
2. Avverso il predetto Elenco, nella parte in cui la include nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, parte ricorrente è insorta deducendo:<br />	<br />
a) Violazione dell’artt. 1 e 3, l. n. 196 del 2009, del regolamento UE n. 2223 del 1996, SEC95–Sistema Europeo dei Conti e del Manuale del SEC95 sul disavanzo e sul debito pubblico &#8211; Difetto di istruttoria &#8211; Irragionevolezza e illogicità manifesta – Disparità di trattamento – Eccesso di potere per sviamento. <br />	<br />
L’ANCI e l’UPI non sono controllate e finanziate in prevalenza da Amministrazioni centrali, essendo gli associati che concorrono alla formazione del rispettivo fondo comune. Non sono dunque amministrazioni centrali, amministrazioni pubbliche o unità istituzionali, con conseguente illegittimità della loro inclusione nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato.<br />	<br />
L’inclusione nel predetto elenco non è coerente neanche con le disposizioni comunitarie (il cd. SEC 95) che disciplinano i criteri di classificazione delle Amministrazioni pubbliche.<br />	<br />
b) Violazione artt. 2, 3, 18, 21, 35, 36, 39, 114, 118 e 119 Cost. – Irragionevolezza e illogicità manifesta – Violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza – Contraddittorietà.<br />	<br />
In subordine, illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2 e 3, l. n. 196 del 2009; 6, commi 3, 7-9, 12-14 e 21; 9, commi 1-4, d.l. n. 112 del 2008, per violazione degli artt. 2, 3, 18, 21, 35, 36, 39, 114, 118 e 119 Cost.<br />	<br />
Un’interpretazione della normativa che prevedesse l’iscrizione anche dell’ANCI e dell’UPI tra le amministrazioni da includere nell’elenco Istat sarebbe chiaramente incostituzionale.<br />	<br />
3. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 28 novembre 2011 e depositato il successivo 12 dicembre è stato impugnato l’Elenco 2011 delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, terzo comma, L. 31 dicembre 2009 n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 2011, nella parte in cui include l’ANCI e l’UPI nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato. <br />	<br />
Avverso detta inclusione parte ricorrente propone gli stessi motivi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio per contestare l’inclusione nell’Elenco del 2010.<br />	<br />
4. Si sono costituiti in giudizio l’Istituto Nazionale di Statistica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze, che hanno preliminarmente eccepito la tardività del ricorso mentre nel merito ne hanno sostenuto l&#8217;infondatezza.<br />	<br />
5. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.<br />	<br />
6. Con ordinanza n. 116 del 13 gennaio 2011 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.<br />	<br />
7. All’udienza del 28 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Come si è detto in narrativa, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l’Unione delle Province Italiane (UPI) hanno impugnato l’Elenco ISTAT, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2010 n. 171, recante l’indicazione delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009 n. 196. Ne chiedono l’annullamento nella parte in cui illegittimamente le inseriscono fra le suddette Amministrazioni nonostante non rientrino tra le “amministrazioni centrali, amministrazioni pubbliche o unità istituzionali”, che provvedono in misura assolutamente prevalente con proprie entrate alla copertura dei costi afferenti l’attività svolta, fruendo di contributi pubblici. <br />	<br />
Analogamente e deducendo gli stessi profili di illegittimità, con atto di motivi aggiunti hanno impugnato la loro inclusione nell’Elenco ISTAT del 2011.<br />	<br />
2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di tardività del ricorso atteso che il dies a quo per computare la decorrenza dei sessanta giorni, al termine del periodo di sospensione feriale, inizia a decorrere il 16 settembre, ferma la facoltà di un&#8217;impugnativa più tempestiva, finalizzata alla richiesta e al conseguimento di una più immediata misura cautelare (Tar Napoli, sez. VIII, 21 aprile 2009, n. 2073). In altri termini, l’art. 5, L. n. 742 del 1969 (e, ora, l’art. 54, comma 3, c.p.a.), nel momento in cui pone un’eccezione alla sospensione feriale nel procedimento cautelare, facoltizza in buona sostanza il ricorrente a scegliere se avvalersi o non della sospensione feriale, con la sola conseguenza che se lo stesso propone anche istanza cautelare, il processo potrà essere trattato durante la sospensione dei termini (Tar Basilicata 8 febbraio 2012, n. 98; Tar Napoli, sez. V, 4 marzo 2008, n. 1073).<br />	<br />
3. E’ parimenti priva di pregio l’eccezione di inammissibilità dell’atto di motivi aggiunti, rivolto all’annullamento dell’inclusione nell’elenco ISTAT 2011, essendo evidente la connessione con l’impugnazione esperita con l’atto introduttivo del giudizio (inclusione nell’Elenco 2010), connessione che, ai sensi dell’art. 43, comma 1, c.p.a., costituisce il presupposto per proporre, in seno ad un giudizio già instaurato, motivi aggiunti avverso un provvedimento diverso da quello già gravato con l’atto introduttivo del giudizio. In altri termini, il codice del processo amministrativo ha previsto la possibile autonomia delle impugnative proposte, che risponde ad esigenze di economia processuale, essendo alternativo alla riunione di due distinti ricorsi eventualmente proposti separatamente – ed ha rimesso al ricorrente la scelta se gravare con motivi aggiunti, anziché con autonomo ricorso, i provvedimenti sopravvenuti, purché connessi con l’oggetto del giudizio pendente (Tar Napoli, sez. VII, 5 maggio 2011, n. 2459). Il legislatore del codice ha dunque consentito che due autonomi giudizi (e tale è anche l’atto di motivi aggiunti, sul quale è versato il contributo unificato), legati tra loro da connessione, siano già inseriti in uno stesso fascicolo di causa, senza attendere che tale riunione venga decisa dal Collegio giudicante.<br />	<br />
Sull’esistenza di tale connessione nel caso all’esame del Collegio non è possibile dubitare atteso che, pur essendo nota l’autonomia che sussiste tra i procedimenti di inclusione, ogni anno, nell’Elenco ISTAT, avendo tale Elenco valenza annuale, (Tar Lazio, sez. III quater, 12 luglio 2011, n. 6205), è palese ed incontestabile l’identità del petitum e della causa petendi, seppure riferiti a due provvedimenti distinti. Prova ne è proprio la produzione difensiva, sia di parte ricorrente che dell’Amministrazione resistente, identica per l’atto introduttivo e per i motivi aggiunti. <br />	<br />
4. Ancora in via preliminare preme al Collegio chiarire l’ambito di operatività del proprio sindacato, non essendo assecondabile la tesi dell’Amministrazione resistente secondo cui l’attività da essa svolta sarebbe connotata da discrezionalità tecnica, in quanto “espressione di valutazioni tecniche basate su regole scientifiche ed applicazione da parte dell’ISTAT di cognizioni pertinenti al sapere specialistico”, come tale sottratta al sindacato del giudice amministrativo, non potendo detto giudice sindacare la logicità dei presupposti che hanno indotto l’ISTAT a concludere nel senso della necessità di includere parte ricorrente nell’elenco in questione. <br />	<br />
Il Collegio aderisce alla giurisprudenza ormai consolidata del giudice amministrativo per la quale anche i provvedimenti espressione di esercizio di discrezionalità tecnica sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo ove vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti (Cons. St., sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7262; Tar Lazio, sez. I, 30 settembre 2010, n. 32618); <br />	<br />
5. Passando al merito, e al fine di ricondurre la materia del contendere nei suoi esatti termini, alcune preliminari precisazioni s’impongono. <br />	<br />
Alla compilazione del contestato elenco l’ISTAT ha provveduto assumendo come norme classificatorie e definitorie quelle proprie del sistema statistico comunitario; in esso ha quindi ricomprese le “unità istituzionali”, cioè i soggetti che ha riscontrato essere in possesso dei requisiti richiesti, per tale qualificazione, dal Regolamento UE n. 2223/96-SEC95. Il modus procedendi dell’Istituto è stato convalidato a livello legislativo dall’art. 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009 n. 196, che definisce il proprio “ambito di riferimento” con richiamo agli “enti e agli altri soggetti” individuati dall’ISTAT come Amministrazioni pubbliche “sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari”. Il successivo comma 3 affida a detto Istituto anche il compito di provvedere annualmente all’aggiornamento del suo elenco. Nell’art. 6 del successivo D.L. 31 maggio 2010 n. 78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, è ripetuto il richiamo – come destinatari dei provvedimenti intesi a ridurre il costo complessivo della Pubblica amministrazione e la sua incidenza sul bilancio dello Stato – ai soggetti individuati dall’ISTAT ai sensi del cit. art. 1, comma 3, L. n. 196 del 2009. <br />	<br />
Le classificazioni dell’Istituto hanno quindi copertura legislativa in quanto assunte dal legislatore come termine di riferimento per il controllo della spesa pubblica nel settore della Pubblica amministrazione e per il suo contenimento.<br />	<br />
6. Nella redazione e nell’aggiornamento del suo elenco l’ISTAT ha espressamente dichiarato di voler utilizzare le classificazioni e la metodologia del SEC95, e a questo riguardo un’ulteriore precisazione s’impone. <br />	<br />
La preoccupazione della CE, esplicitata con richiamo alle possibilità che le offre l’art. 6 del Regolamento (CE) n. 223 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, è di mettere in grado la Commissione (Eurostat) di disporre di un “sistema statistico europeo” e, quindi, di produrre “statistiche europee secondo principi statistici e norme prestabiliti”, che le consentano di controllare la spesa pubblica negli Stati membri e, quindi, di conoscere l’effettiva realtà economica di ciascun paese. Ha ritenuto che questo obiettivo è realizzabile ove gli Stati membri, in sede di trasmissione dei dati ad essa necessari per la verifica dei conti nazionali e dei rapporti di ciascuno di essi con le altre economie, utilizzino un vocabolario o linguaggio comune, che preveda identiche metodologie, classificazioni e nomenclature, ma solo nei rapporti diretti fra Comunità e Stati membri. <br />	<br />
A ciò ha provveduto con il cit. SEC95, le cui classificazioni esauriscono la loro funzione nei suddetti rapporti, lasciando quindi completamente liberi i singoli Stati di conservare, nei rapporti interni, le proprie metodologie, nomenclature e classificazioni. Lo riconosce espressamente il Regolamento UE n. 2223 del 1996, che all’art. 1, comma 3, afferma che nessuno Stato membro è obbligato “ad elaborare, per le proprie esigenze, i conti in base al SEC95”. <br />	<br />
L’opzione per la disciplina statistica comunitaria, nelle sue diverse articolazioni (criteri, definizione e terminologia), anche per i rapporti interni è quindi rimessa alla libera scelta del singolo Stato che peraltro, ove formalizzata con le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico, lo vincola sia nel modus procedendi che negli effetti.<br />	<br />
7. La scelta del legislatore nazionale è stata nel senso di recepire integralmente il sistema statistico europeo nell’individuazione dei soggetti la cui attività comporta per la Pubblica amministrazione un costo che si riflette pesantemente sul bilancio complessivo dello Stato e sui quali è quindi necessario intervenire con misure restrittive diversamente quantificate, e ciò a prescindere dalla loro natura giuridica (persona giuridica pubblica o privata) e dalle modalità previste per la nomina degli organi rappresentativi e di governo. <br />	<br />
Il criterio di identificazione (id est la nomenclatura utilizzata) comune a tutti i settori di attività, e quindi anche a quello della Pubblica amministrazione, è quello comunitario di “unità istituzionale”, inteso come centro elementare di decisione economica caratterizzato da uniformità di comportamento e da autonomia decisionale nell’esercizio della propria funzione principale.<br />	<br />
La necessità di fare riferimento, agli effetti classificatori, agli “attuali indirizzi comunitari” è stata espressamente dichiarata anche dal Consiglio di Stato, sez. VI, con l’ordinanza 16 luglio 2008 n. 3695.<br />	<br />
8. Nel settore della Pubblica amministrazione il SEC95 (prg. 2.69) riconosce la qualifica di “unità istituzionale”: a) agli “organismi pubblici”, che gestiscono e finanziano un insieme di attività principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita; b) alle “istituzioni senza scopo di lucro” dotate di personalità giuridica che, come i primi, agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, ma per esse alla duplice condizione che “siano controllate e finanziate in prevalenza da Amministrazioni pubbliche”, sì da incidere in modo significativo sul disavanzo e sul debito pubblico, situazione quest’ultima ritenuta ricorrente nel caso in cui i ricavi per proprie prestazioni di servizi, in condizioni di mercato, non riescono a coprire una quota superiore al 50% dei costi di produzione. Donde la necessità di un continuo intervento pubblico, realizzato mediante contributi non necessariamente statali, per assicurare il pareggio di bilancio. <br />	<br />
Il raffronto è quindi fra costi complessivi ed entrate proprie, costituenti il corrispettivo economico del servizio reso a soggetti terzi. <br />	<br />
9. Ciò premesso, può passarsi all’esame delle censure proposte da parte ricorrente, la quale con il primo motivo esclude che sussistano i presupposti richiesti dal SEC95 per il suo inserimento nell’elenco ISTAT, vale a dire la sua soggezione al controllo di un’Amministrazione pubblica e l’insufficienza delle sue entrate a coprire in misura superiore al 50% la spesa complessiva sopportata per lo svolgimento della sua attività istituzionale, con conseguente necessità di un continuo e sostanzioso contributo pubblico per ottenere il pareggio di bilancio. <br />	<br />
Una volta definita la materia del contendere, risulta ininfluente, sotto il profilo della denunciata disparità di trattamento, che altre Associazioni in posizione asseritamente identica a quella della ricorrente non siano state ricomprese nell’elenco. Ed invero la censura sarebbe da respingere ove la ricorrente chiedesse di fruire del medesimo trattamento alle stesse illegittimamente riservato. Se invece la censura dovesse essere interpretata, come è ragionevole ritenere, nel senso che la denunciata esclusione è assolutamente legittima e si rivendicasse lo stesso trattamento, il problema si risolve – come correttamente impostato nelle succitate memorie – nella verifica in capo alla ricorrente dei medesimi presupposti che hanno indotto l’ISTAT ad escludere dall’elenco altre Associazioni.<br />	<br />
10. Principiando dal secondo presupposto, non c’è dubbio che parte ricorrente riceve contributi dall’esterno. Sul punto le stesse Anci e Upi sono d’accordo ma affermano che tali finanziamenti, che ricevono dagli Enti locali iscritti, sono volontari e non obbligatori, come invece richiesto dal SEC95, prg 2.68.<br />	<br />
Il Collegio, reiterando quanto già affermato nell’ordinanza di reiezione dell’istanza cautelare n. 116 del 13 gennaio 2011, non ritiene condivisibile tale conclusione atteso che volontaria è la partecipazione alle Associazioni rappresentative e non anche, una volta associati, il versamento del prescritto contributo a carico della finanza degli enti locali rappresentati. In altri termini, per gli Enti locali che hanno deciso di associarsi il versamento del contributo diventa obbligatorio. Non rileva la circostanza che, a monte, l’iscrizione è facoltativa perché naturalmente un problema di finanziamento è configurabile solo per i Comuni e le Province che hanno deciso di associarsi e per questi, si ripete, la contribuzione è obbligatoria.<br />	<br />
11. Quanto al “controllo pubblico”, la nozione comunitaria di “controllo” non s’identifica con quella recepita nel nostro ordinamento, e cioè innanzi tutto controllo sugli atti (in particolare sul bilancio di previsione e sul conto) da parte di un soggetto pubblico sopraordinato, ma si sostanzia nel potere giuridicamente riconosciuto ad un’Amministrazione pubblica di “determinare la politica generale e i programmi” della singola unità istituzionale, cioè di stabilire in via autonoma gli obiettivi che essa è chiamata a raggiungere e le modalità che deve seguire per realizzarli, con atti che in effetti sono di amministrazione attiva, e quindi non verificabili nella loro concreta esistenza con riferimento agli atti di controllo nel significato specifico e nella funzione ad essi assegnati dall’ordinamento nazionale. <br />	<br />
D’altro canto, l’uso improprio – alla luce di detto ordinamento – del termine “controllo” trova giustificazione nella necessità per il legislatore comunitario di fare ricorso ad una terminologia che, in larga approssimazione, ricomprenda situazioni che i legislatori nazionali identificano con termini specifici e diversi. E’ il caso, ricorrente negli atti di paternità comunitaria, della “domanda di giustizia”, locuzione che, con riferimento al nostro ordinamento, deve intendersi indifferentemente riferita all’azione giudiziaria, al ricorso giurisdizionale, all’intervento in giudizio, all’opposizione di terzo, al ricorso amministrativo (ordinario e straordinario), ecc., ciascuno soggetto ad una disciplina diversa. <br />	<br />
E’ ancora il caso del cd. “operatore economico”, anch’esso figura di paternità comunitaria, che nella materia dei contratti pubblici ricomprende l’imprenditore (persona fisica e giuridica), il fornitore e il prestatore di servizi, il raggruppamento temporaneo d’imprese, i consorzi, gli enti pubblici, ecc., in quanto tutti concorrenti ed aspiranti all’aggiudicazione di un appalto con la Pubblica amministrazione. Anche a detta locuzione l’art. 1 della direttiva 2004/18/CE assegna un valore solo esemplificativo (“….è utilizzato unicamente per semplificare il testo”), con la conseguenza che ciò che conta non è la terminologia utilizzata dal legislatore comunitario, ma il contenuto e la funzione che ad essa lo stesso assegna e che nel caso in esame sono chiarissimi. <br />	<br />
12. In sostanza, ciò che il SEC95 richiede, perché possa ritenersi che un’Amministrazione pubblica esercita il controllo su un’unità istituzionale, è che essa sia in grado di “influenzarne la gestione, indipendentemente dalla supervisione generale esercitata su tutte le unità analoghe”. <br />	<br />
Tale condizione ricorre nel caso in esame.<br />	<br />
Il controllo sull’Anci è esercitato, collettivamente, dai Comuni ad essa associati, che si servono a questo fine di un organo appositamente istituito, l’Assemblea, alla quale partecipano tutti gli enti in regola con il pagamento dei contributi associativi e che costituisce lo strumento mediante il quale i Comuni si garantiscono il duplice obiettivo di una costante presenza fisica all’interno dell’Associazione e del completo governo della stessa. All’Assemblea lo Statuto (art. 7) affida infatti il compito di “dettare le linee d’indirizzo generali” dell’ANCI (quindi proprio il controllo come inteso dalla normativa comunitaria), di eleggere il Presidente dell’Anci e i membri del Consiglio nazionale. Analoga previsione è contenuta nell’art. 7 dello Statuto dell’Upi.<br />	<br />
12. Niente affatto assecondabile è l’affermazione delle ricorrenti, secondo cui la loro attività non avrebbe riflessi sulla spesa pubblica. <br />	<br />
E’ incontestabile che esse non svolgono un’attività da cui possono trarre un corrispettivo economico; non hanno quindi entrate proprie ma agiscono esclusivamente con i contributi versati dagli enti associati, che a loro volta vivono in larghissima misura di finanza derivata. In sostanza lo Stato (ergo, la collettività) finanzia i Comuni tenendo conto, fra le spese che essi sostengono, di quelle che sopportano per il mantenimento delle due Associazioni. La dipendenza di queste ultime dalla finanza pubblica è circostanza che non può essere messa in dubbio e che quindi giustifica ampiamente un intervento statale per porre ordine nel bilancio nazionale.<br />	<br />
13. Manifestamente infondata è la questione di legittimità degli artt. 1 commi 2 e 3, l. n. 196 del 2009 e 6 e 9, d.l. n. 112 del 2008, per contrasto con gli artt. 2, 3, 18, 21, 35, 36, 39, 97, 114, 118 3 119 Cost. <br />	<br />
L’illegittimità risiederebbe innanzi tutto nel fatto che le ricorrenti sarebbero costrette a limitare la propria spesa “entro parametri quantitativi assai penalizzanti e comunque predeterminati”; al che sembra agevole opporre che una spesa può essere responsabilmente affrontata solo se si dispone della relativa copertura finanziaria, che è l’elemento mancante che ha indotto, forse con ritardo, il Legislatore e l’Esecutivo ad intervenire per mettere ordine nel bilancio nazionale. <br />	<br />
La doglianza sarebbe comunque giustificabile se le ricorrenti disponessero di risorse proprie, costituenti legittimo corrispettivo economico di un’attività da esse svolta e fosse loro vietato di utilizzarle; diventa invece davvero incomprensibile quando è mossa da due soggetti che vivono utilizzando proventi altrui sui quali, relativamente sia all’an che al quantum, non hanno alcun diritto. <br />	<br />
Non pertinente è il richiamo alla “indebita compressione” che dagli impugnati provvedimenti riceverebbe “l’autonomia degli enti locali”, atteso che nel caso in esame si discute delle Associazioni, e non degli enti che di esse si servono come strumento di realizzazione dei loro obiettivi. <br />	<br />
Di non facile comprensione è l’affermazione secondo cui i tagli di spesa in oggetto “se applicati alle associazioni ricorrenti, sarebbero contraddittori rispetto alle finalità che le stesse norme prevedono, che è quella di ridurre le spese delle amministrazioni pubbliche”. A supporto di tale affermazione si adduce che nel caso delle due Associazioni ricorrenti i tagli andrebbero ad incidere “sull’attività associativa, che comporta risparmi di spese per le Amministrazioni locali, che si avvalgono dei servizi dalle stesse forniti”. <br />	<br />
Senonchè i risparmi di spese costituiscono mera affermazione, laddove il costo sopportato dagli enti locali e, in definitiva, dallo Stato per mantenere in vita le due Associazioni, è un fatto documentato e incontestato, sul quale ragioni di interesse pubblico, assolutamente prevalenti rispetto alle esigenze operative di ridotte entità di supporto, impongono di intervenire. <br />	<br />
E ciò a prescindere dal fatto che, anche alla luce del solo comune buon senso, non può dubitarsi della conformità a principi costituzionali della norma che, in un periodo di crisi economica che ha colpito il Paese, introduce restrizioni, in particolare a soggetti che beneficiano di contributi e finanziamenti pubblici, id est della collettività.<br />	<br />
14. L’ultima questione di legittimità costituzionale, dedotta nei riguardi dell’art. 6, comma 21, d.l. n. 78 del 2010, deve intendersi superata per effetto della novella introdotta dall’art. 2 comma 40 d.l. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2011 n. 10.<br />	<br />
15. Le ragioni che hanno indotto il Collegio a respingere i motivi dell’atto introduttivo del giudizio si estendono alle analoghe censure dedotte con il primo atto di motivi aggiunti, che deve dunque essere respinto.<br />	<br />
16. Il ricorso e i connessi motivi aggiunti devono pertanto essere respinti, ma la complessità della materia del contendere e l’impegno profuso dalle parti in causa nella difesa delle rispettive ragioni giustificano ampiamente l’integrale compensazione fra le stesse delle spese e degli onorari del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Italo Riggio, Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni, Consigliere<br />	<br />
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-30-3-2012-n-3048/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2012 n.3048</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-235/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-235/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.235</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avanzata da un controinteressato avverso il provvedimento del Comune che consente, con proroga di precedente provvedimento, attivita’ edilizia e non si pronuncia sull’obbligo di riduzione in pristino delle opere realizzate in violazione di prescrizioni sovrintendizie, Considerato che, ad un primo sommario esame, il provvedimento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-235/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-235/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avanzata da un controinteressato avverso il provvedimento del Comune che consente, con proroga di precedente provvedimento, attivita’ edilizia e non si pronuncia sull’obbligo di riduzione in pristino delle opere realizzate in violazione di prescrizioni sovrintendizie, Considerato che, ad un primo sommario esame, il provvedimento di proroga gravato non appare inficiato dai vizi formali e sostanziali dedotti; Valutato che il differimento del termine di scadenza di un titolo abilitativo già consolidato, a fronte di un edificio completamente realizzato allo stato rustico, non comporta alcun pregiudizio grave ed irreparabile in capo ai ricorrenti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00235/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00233/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 233 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Anna Maria Ruggieri</b>, <b>Caterina Ruggieri</b>, <b>Mario Ruggieri</b>, <b>Flora Schuller</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Gabriella Spata, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Lecce, via Zanardelli, 60;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Santa Cesarea Terme</b>, non costituito; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Rita Maria De Donatis</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;<br />	<br />
<b>Andrea Ruggieri Fazzi</b>, <b>Paola Ruggieri Fazzi</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Saverio Sticchi Damiani, Pier Luigi Portaluri e Tommaso Millefiori, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;<br />	<br />
<b>Vito Ruggieri Fazzi</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Saverio Sticchi Damiani, Pier Luigi Portaluri e Tommaso Millefiori, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9; 	</p>
<p>per l’annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del Responsabile 4° settore del Comune di Santa Cesarea Terme prot. n. 7983 del 9 dicembre 2011 e notificato in data 13 dicembre 2011;	</p>
<p>&#8211; di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare, ove occorra:<br />	<br />
&#8211; della nota dello stesso Responsabile 4° settore Servizio Assetto del territorio Ambiente prot. n. 5209 del 27 luglio 2011;	</p>
<p>per la declaratoria e l’accertamento:<br />	<br />
&#8211; della decadenza del P.C. n. 4 del 29 ottobre 2004 prot. n. 720/2004;<br />	<br />
&#8211; dell’obbligo di riduzione in pristino delle opere realizzate in violazione delle prescrizioni sovrintendizie di cui alla nota prot. n. 1854 del 25 marzo 2004;	</p>
<p>nonché per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi dai provvedimenti impugnati;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rita Maria De Donatis, di Andrea Ruggieri Fazzi, di Paola Ruggieri Fazzi e di Vito Ruggieri Fazzi;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi l’avv. Spata per i ricorrenti, l’avv. Sticchi Damiani E., in sostituzione dell’avv. Sticchi Damiani S., e l’avv. Mele, in sostituzione degli avv.ti Portaluri e Millefiori, per i controinteressati;	</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame, il provvedimento di proroga gravato non appare inficiato dai vizi formali e sostanziali dedotti;<br />	<br />
Valutato che il differimento del termine di scadenza di un titolo abilitativo già consolidato, a fronte di un edificio completamente realizzato allo stato rustico, non comporta alcun pregiudizio grave ed irreparabile in capo ai ricorrenti;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, non sussistenti i requisiti del “fumus boni iuris” nonché del “periculum in mora”;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza respinge l’istanza cautelare di cui in epigrafe.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Consigliere<br />	<br />
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-235/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1296</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1296/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1296/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1296/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1296</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare ai fini di un riesame della domanda della interessata alla luce dei motivi di appello, qualora si impugnino i Bandi di gara per l&#8217;assegnazione delle frequenze alle emittenti televisive locali della Regione Liguria e Toscana emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico. In primo grado l’istanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1296/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1296</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1296/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1296</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare ai fini di un riesame della domanda della interessata alla luce dei motivi di appello, qualora si impugnino i Bandi di gara per l&#8217;assegnazione delle frequenze alle emittenti televisive locali della Regione Liguria e Toscana emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico. In primo grado l’istanza cautelare era stata respinta considerando che la c.d “liberazione”, entro la data del 31.12.2012, delle frequenze della banda 790-862 MHz (canali dal 61 UHF al 69 UHF) si è resa necessaria per obiettive ed imprescindibili ragioni di carattere tecnico;- che l’Amministrazione ha avviato, mediante un apposito bando, una procedura concorsuale di gara per la riassegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nelle Regioni e nella Provincia interessate, prevedendo &#8211; come appare corretto &#8211; la predisposizione di una graduatoria dei soggetti abilitati alla diffusione radiotelevisiva in ambito locale; &#8211; che per la valutazione delle domande e per l’attribuzione dei punteggi, l’Amministrazione ha fissato alcuni criteri, stabilendo per ciascuno di essi il massimo valore assegnabile in termini numerici (voto); &#8211; che i quattro criteri stabiliti fanno riferimento ai seguenti elementi, ritenuti “valori” meritevoli di favorevole valutazione: 1) patrimonio del richiedente (id est: criterio della solidità patrimoniale); 2) numero dei dipendenti del richiedente (id est: criterio della dimensione dell’impresa); 3) copertura radioelettrica (id est: criterio della percentuale di popolazione raggiunta dal servizio); 4) storicità (id est: criterio dell’esperienza già maturata dal richiedente nell’esercizio del servizio); &#8211; che il predetto criterio di scelta (dei predetti valori) appare non illogico (rectius: basato su valutazioni non intrinsecamente illogiche o contraddittorie); e pertanto insindacabile, anche perché adottato nell’esercizio di discrezionalità tecnica; &#8211; che l’operazione di assegnazione del punteggio (con fissazione di “tetti massimi”) a ciascun criterio (nella specie: massimo 30 punti per il “patrimonio”; massimo 20 punti per il “numero dei dipendenti” impiegati; massimo 45 punti per la “copertura radioelettrica”; e massimo 5 punti per la “storicità”) si è concretata in un “atto di alta amministrazione” adottato nell’esercizio di un potere regolamentare esperito in conformità (e comunque non in contrasto) con le direttive ed i principii indicati nel “Piano di assegnazione delle frequenze”, atto a sua volta espressivo di un potere di regolazione del mercato direttamente riferibile alla discrezionalità tecnica ed alla sensibilità della competente Autorità Garante; e perciostesso anch’esso (a maggior ragione) insindacabile nel merito salvo che nel caso di errori obiettivi (errori di calcolo e nell’applicazione di tecniche mutuate di scienze esatte o di esse applicativi) che nella fattispecie non è dato riscontrare; &#8211; che la ricorrente ha partecipato alla procedura classificandosi in graduatoria in posizione non utile per conseguire (tutte) le assegnazioni richieste. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01296/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01811/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1811 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Tivuitalia S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Fausto Bernabei e Gaetano Giordano, con domicilio eletto presso Gaetano Giordano in Roma, via Costantino Morin n. 44;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>, in persona del Ministro p.t., il <b>Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione</b>, in persona del Capo Dipartimento p.t.;<br />
l&#8217;<b>Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni</b>, in persona del Presidente p.t.,<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Radiotelevisione di Campione S.p.a., Tele Monti Mare S.r.l., Primantenna S.r.l., O.G.P. Organizzazione Gestione Pubblicità S.r.l., S.T.V. S.r.l., Associazione CGS Televarazze, T.V.S. Televideosiena S.r.l., T.L.T. S.p.a., Entella Tv S.r.l., R.T.V. 38 S.p.a., Associazione Teleturchino, Associazione Teleradiopace TV, Associazione Pro Loco Masone, Canale Italia S.r.l., Canale Italia 2 S.r.l.</b>;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. per il LAZIO, Sede di Roma, Sezione II n. 309 del 2012, resa tra le parti, concernente l’assegnazione delle frequenze alle emittenti televisive locali della Regione Liguria.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato;<br />	<br />
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2012 il Cons. Dante D&#8217;Alessio e udito per l’appellante l’avvocato Bernabei;	</p>
<p>Considerato che l’appello, ad un primo sommario esame, non appare sprovvisto di elementi di fondatezza e che al danno prospettato può essere posto rimedio prevedendo un riesame della domanda della interessata alla luce dei motivi di appello.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1811/2012) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare ai fini del riesame della domanda dell’appellante.	</p>
<p>Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Dispone la compensazione fra le parti delle spese della fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vincenzo Neri, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1296/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1296</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
