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	<title>30/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-560/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-560/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.560</a></p>
<p>Pres. L. Tosti; Est. M. Lensi R.V. (avv. M. Massa) c. COMUNE DI SANLURI (avv. G.M. Lauro) sulla necessità di riconoscere la qualifica conduttore di macchine operatrici complesse alle sole figure professionali in possesso di un&#8217;abilitazione specifica Pubblico impiego – Inquadramento – Profili professionali &#8211; Conduttore macchine operatrici complesse –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-560/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-560/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.560</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti; Est. M. Lensi<br /> R.V. (avv. M. Massa) c. COMUNE DI SANLURI (avv. G.M. Lauro)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di riconoscere la qualifica conduttore di macchine operatrici complesse alle sole figure professionali in possesso di un&#8217;abilitazione specifica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Inquadramento – Profili professionali &#8211; Conduttore macchine operatrici complesse – Caratteri</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La figura professionale di conduttore di macchine operatrici complesse, menzionata nell&#8217;ambito dell&#8217;all. A al D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 e che dà diritto, ai sensi dell’art. 34, comma 1, D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, all’inquadramento nella quinta qualifica funzionale, con decorrenza dal 1° ottobre 1990, è genericamente collegata alla utilizzazione di macchinari rotabili che, per la loro specialità, impongono conoscenze particolari, tali da dover essere verificate nell&#8217;ambito di un procedimento amministrativo di abilitazione destinato a concludersi con il rilascio di specifica autorizzazione; ne deriva che in tanto può individuarsi una macchina operatrice complessa in quanto per la sua utilizzazione sia richiesto il possesso, da parte dell&#8217;operatore, di un particolare titolo abilitativo. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. T.A.R. SARDEGNA &#8211; Sentenza 20 settembre 2004 n. 1329 e 3 agosto 2004 n. 1282; T.A.R. LAZIO – Roma – SEZIONE II &#8211; Sentenza 19 ottobre 1994 n. 1295.Il ricorrente impugnava l’inquadramento nella quarta qualifica funzionale, sostenendo di avere titolo alla superiore qualifica funzionale, in base all’art. 34, comma 1, D.P.R. n. 333 del 3 agosto 1990 (e all’allegata tabella 2), che prevede che il profilo professionale di &#8220;conduttore macchine operatrici complesse&#8221; deve essere inquadrato nella quinta qualifica funzionale, con decorrenza dal 1° ottobre 1990. <br />
Secondo il ricorrente, i mezzi da lui utilizzati in costanza di rapporto di lavoro (il Graeder, la pala meccanica e i mezzi di nettezza urbana) rientrano tra le macchine operatrici complesse; quanto alla specifica abilitazione richiesta, assumeva il ricorrente che per condurre detti mezzi è necessaria la patente C, che è l&#8217;unico specifico titolo abitativo richiesto dall’ordinamento per condurre macchine operatrici complesse.<br />
Il Collegio, enunciando il principio di cui in massima, ritiene insussistente le condizioni per il favorevole inquadramento, escludendo che i mezzi ed i macchinari condotti dal ricorrente fossero qualificabili “complessi” ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 1 D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333 nonché che fosse sufficiente, ai fini della dimostrazione dell’abilitazione alla conduzione di macchinari rotabili complessi, il mero possesso della patente di guida di categoria &#8220;C&#8221; in capo al ricorrente. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b><br />
</b>ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul <b>ricorso n. 905/1992</b>, proposto dal</p>
<p>Signor <B>R V</B>., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Massimo Massa, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <B>COMUNE DI SANLURI</B>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Giovanni M. Lauro, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della delibera consiliare n. 18 del 12 marzo 1992, che ha disposto il recepimento del D.P.R. n. 333 del 3 agosto 1990 relativamente ai passaggi di qualifica del personale, per la parte in cui assegna al ricorrente la quarta qualifica funzionale; nonché, per quanto possa occorrere, della delibera del consiglio comunale n. 6 del 30 gennaio 1992, che ha approvato la nuova pianta organica dell&#8217;ente, nei limiti di cui al ricorso.<br />
<BR><br />
VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione comunale resistente;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 21 febbraio 2007 il Consigliere Marco Lensi;<br />
UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.<br />
Il ricorrente presta servizio alle dipendenze del Comune di Sanluri dal 14 novembre 1983, inquadrato nella quarta qualifica.<br />
Le mansioni attribuitegli formalmente sono le seguenti: &#8220;Conduzione e manutenzione ordinaria di macchine operatrici (Graeder &#8211; Pala meccanica &#8211; Escavatore) e degli automezzi di nettezza urbana &#8211; Coordinatore di eventuale squadra di addetti di qualifiche inferiori con responsabilità delle prestazioni svolte, sia direttamente sia tramite il personale coordinato, e dei mezzi affidati&#8221;.<br />
Sostiene il ricorrente che tale profilo professionale è riconducibile a quello di &#8220;Conduttore di macchine operatrici complesse&#8221;, il quale, assieme anche al &#8220;conduttore di automezzi pesanti e/o complessi&#8221; e al &#8220;conduttore di scuolabus&#8221;, era inquadrato dal D.P.R. n. 347/1983 e dal D.P.R. n. 268/1988 nella quarta qualifica.<br />
Il D.P.R. n. 333 del 3 agosto 1990 all&#8217;articolo 34 comma 1° e all’allegata tabella 2 prevede che il profilo professionale di &#8220;conduttore macchine operatrici complesse&#8221; venga inquadrato nella quinta qualifica funzionale, con decorrenza dal 1° ottobre 1990.<br />
Sostiene il ricorrente che mezzi come il Graeder, la pala meccanica e i mezzi di nettezza urbana rientrano tra le macchine operatrici complesse e che, quanto alla specifica abilitazione richiesta, per condurre detti mezzi è necessaria la patente C, che è l&#8217;unico specifico titolo abitativo richiesto dal nostro ordinamento per condurre macchine operatrici complesse. Ciò stante deve essere riconosciuta in favore del ricorrente la quinta qualifica, con effetti dal 1° ottobre 1990.<br />
Sostiene il ricorrente che illegittimamente con la delibera consiliare n. 18 del 12 marzo 1992, che ha disposto il recepimento del D.P.R. n. 333 del 3 agosto 1990 relativamente ai passaggi di qualifica del personale, è stata assegnata al ricorrente la quarta qualifica funzionale anziché la quinta qualifica.<br />
Il ricorrente lamenta pertanto la violazione dell&#8217;articolo 34 comma 1° e della tabella 2 del D.P.R. n. 333/1990.<br />
Si lamenta altresì il vizio di eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della mancata motivazione.<br />
Il ricorrente impugna altresì, per quanto possa occorrere, la delibera del consiglio comunale n. 6 del 30 gennaio 1992, che ha approvato la nuova pianta organica dell&#8217;ente, per la parte in cui non prevede specificamente un posto di &#8220;conduttore di macchine operatrici complesse&#8221; ma solo tre posti di &#8220;conduttore di mezzi meccanici e di N.U.&#8221;.<br />
Conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione comunale intimata, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2007, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento della delibera consiliare n. 18 del 12 marzo 1992, che ha disposto il recepimento del D.P.R. n. 333 del 3 agosto 1990 relativamente ai passaggi di qualifica del personale, per la parte in cui assegna al ricorrente la quarta qualifica funzionale; nonché, per quanto possa occorrere, della delibera del consiglio comunale n. 6 del 30 gennaio 1992, che ha approvato la nuova pianta organica dell&#8217;ente, per la parte in cui non prevede specificamente un posto di &#8220;conduttore di macchine operatrici complesse&#8221; ma solo tre posti di &#8220;conduttore di mezzi meccanici e di N.U.&#8221;.<br />
Il ricorso deve essere respinto.<br />
Infondate risultano infatti le censure di violazione dell&#8217;articolo 34, 1° comma e della Tabella 2 del D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333, nonché le censure di eccesso di potere mosse dal ricorrente. <br />
Premesso che il ricorrente era stato in precedenza inquadrato, ex D.P.R. n. 347/83, nella quarta qualifica funzionale con le mansioni di &#8220;Conduzione e manutenzione ordinaria di macchine operatrici (Graeder &#8211; Pala meccanica &#8211; Escavatore) e degli automezzi di nettezza urbana &#8211; Coordinatore di eventuale squadra di addetti di qualifiche inferiori con responsabilità delle prestazioni svolte, sia direttamente sia tramite il personale coordinato, e dei mezzi affidati&#8221;, ritiene il Collegio che il profilo di &#8220;Conduttore di macchine operatrici complesse&#8221; di quinta qualifica funzionale ex D.P.R. n. 333/90, possa essere riconosciuto esclusivamente in favore dei soggetti adibiti alla conduzione di &#8220;macchine operatrici complesse che richiedono una specifica abilitazione e patente&#8221;, come &#8211; del resto &#8211; espressamente previsto nell&#8217;allegato A del D.P.R. n. 347/1983, nella declaratoria relativa alla quarta qualifica funzionale, relativamente alle funzioni demandate agli operatori ricompresi nell&#8217;aria tecnico-manutentiva.<br />
Deve infatti ritenersi che la figura professionale di &#8220;Conduttore di macchine operatrici complesse&#8221; debba essere riferita a macchinari rotabili che per la loro specialità impongono conoscenze particolari tali da dover essere verificate nell&#8217;ambito di un procedimento amministrativo di abilitazione con conseguente provvedimento di autorizzazione (patente), per cui, essendo necessario il rilascio di specifica autorizzazione o abilitazione, non può ritenersi, a tal fine, sufficiente il solo possesso della patente di guida di categoria &#8220;C&#8221;, come nel caso di specie.<br />
Tale interpretazione della norma in questione risulta, altresì, recepita dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui &#8220;la figura professionale di conduttore di macchine operatrici, menzionata nell&#8217;ambito dell&#8217;all. A al D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, è genericamente collegata alla utilizzazione di macchinari rotabili che per la loro specialità impongono conoscenze particolari, tali da dover essere verificate nell&#8217;ambito di un procedimento amministrativo di abilitazione destinato a concludersi con il rilascio di specifica autorizzazione; ne deriva che in tanto può individuarsi una macchina operatrice complessa in quanto per la sua utilizzazione sia richiesto il possesso, da parte dell&#8217;operatore, di un particolare titolo abilitativo ( cfr. T.A.R. Sardegna n. 1329 del 20 settembre 2004 e n. 1282 del 3 agosto 2004; T.A.R. Lazio &#8211; Roma, seconda sez., n. 1295 del 19 ottobre 1994). <br />
Il Collegio ritiene di dovere ribadire, anche nel caso di specie, il citato orientamento giurisprudenziale, per cui, disattese le contrarie argomentazioni del ricorrente, il ricorso deve essere respinto perché infondato.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
respinge</b> il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 febbraio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Lucia Tosti, 		Presidente;<br />	<br />
Rosa Panunzio, 	Consigliere;<br />	<br />
Marco Lensi, 		Consigliere estensore.<br />	<br />
<b><br />
Depositata in segreteria oggi:30/03/2007</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-560/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.567</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-567/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-567/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.567</a></p>
<p>Pres. L. Tosti; Est. R. Panunzio M. G. (avv. A. M. Lei) c IACP di Sassari (avv. G. Masala) e nei confronti di S. F. (n. c.) sui presupposti per l&#8217;attribuzione a favore dei pubblici dipendenti del L.E.D. ex artt. 35 e 36 D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333 Pubblico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-567/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-567/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.567</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti; Est. R. Panunzio<br /> M. G. (avv. A. M. Lei) c IACP di Sassari (avv. G. Masala) e nei confronti di S. F. (n. c.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;attribuzione a favore dei pubblici dipendenti del L.E.D. ex artt. 35 e 36 D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Stipendi, assegni ed indennità – L.E.D. – Spettanza – Presupposti – Riconoscimento del servizio anche ai fini giuridici – Necessità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell&#8217;attribuzione ai pubblici dipendenti del livello economico differenziato previsto dagli artt. 35 e 36 D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333, il servizio rilevante è solo quello svolto in posizione di ruolo presso la stessa Amministrazione (1), o anche, il servizio che sia stato, comunque, riconosciuto non solo ai fini economici, ma anche giuridici. (2) L’istituto in questione, finalizzato alla monetizzazione della professionalità, costituisce una maggiorazione retributiva conferita a dipendenti, senza determinare l&#8217;istituzione di nuove posizioni funzionali di lavoro, giacché si risolve nell&#8217;attribuzione di un incremento stipendiale correlato non ad un mutamento di mansioni, ma al riconosciuto possesso da parte di taluni dipendenti, in comparazione con i pari grado, di una maggiore produttività ed impegno professionale (3). Devono, pertanto, nella valutazione dei titoli di servizio, essere computati solo ed esclusivamente quei servizi che sono stati riconosciuti al dipendente cumulativamente sia ai fini economici che ai fini giuridici, in quanto il riconoscimento “ai soli fini economici” di un servizio non comporta alcuna valutazione in termini di professionalità e di impegno dispiegato dal dipendente, ma comporta solo il computo di un periodo lavorativo ai fini di un aumento della retribuzione attuale e differita.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. in motivazione: TAR CAMPANIA – NAPLI &#8211; Sentenza 11 febbraio 2003, n. 766, in relazione ai giovani assunti ex L. n. 285/1977; e TAR PUGLIA – LECCE – SEZIONE II – Sentenza 6 novembre 1999, n. 747, in relazione a lavoro dipendente svolto in virtù di convenzioni<br />
(2) Il Collegio include tra i servizi valutabili ai fini dell’attribuzione del L.E.D. quelli che siano stati, comunque, riconosciuti dall’Amministrazione, sia ai fini economici, che giuridici. <br />
Secondo T.A.R. CALABRIA CATANZARO, Sezione II – Sentenza 8 ottobre 2002, n. 2323, Foro amm. TAR 2002, 3394 (s.m.) il livello economico differenziato, istituito dall&#8217;art. 35, d.P.R. 3 agosto 1990 n. 333, recepito per la regione Calabria con la l. reg. 5 maggio 1990, n. 30 è un beneficio retributivo previsto per una parte dei dipendenti degli enti locali appartenenti alle qualifiche professionali comprese tra la prima e la settima. Detto emolumento è concretamente attribuito sulla base di una procedura selettiva paraconcorsuale fondata su titoli (culturali, professionali e di servizio), cui è ammesso a partecipare chi è in possesso del requisito dell&#8217;anzianità dell&#8217;effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica, alla data del 31 dicembre dell&#8217;anno precedente a quello della selezione (art. 36 d.P.R. cit.); pertanto, alla luce di tale dettato normativo, il richiamo al servizio prestato deve intendersi effettuato nel senso che deve essere valutato esclusivamente quello effettivamente svolto nella qualifica, con esclusione di ogni estensione a quello prestato eventualmente in posizione non di ruolo, poiché prestato sotto altra forma e precedentemente rispetto alla data dell&#8217;immissione in servizio fissata nell&#8217;atto di inquadramento del dipendente nella qualifica.<br />
(3) Cfr. in termini, citata in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 10 luglio 2002 n. 3863.<br />
Secondo T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 11 marzo 2004, n. 586, in Foro amm., T.A.R. 2004, 880 (s.m.) appartiene al Giudice ordinario la giurisdizione sull&#8217;attribuzione, in tema di pubblico impiego, del Livello Economico Differenziato, posto che detta procedura non può assimilarsi al concorso interno, in quanto si risolve nella valorizzazione della professionalità acquisita e non nell&#8217;attribuzione di nuove e diverse mansioni, riconducibili a funzioni superiori e/o posizioni contrattuali diverse. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA		</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul <b>ricorso n. 561/95</b> proposto da</p>
<p><B>M. G.</B>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Maria Lei, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Carrara n. 4, presso lo studio Trullu;<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
lo <B>IACP DI SASSARI</B>, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Masala, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>di <B>S. F.</B>, non costituita in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della delibera del Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Sassari n. 322 del 23/12/1994, avente ad oggetto &#8220;Riadozione delibera n. 7 del 21/1/1994 relativa all’attribuzione dei L.E.D.” limitatamente alla posizione della ragioniera Sotgiu.<br />
<BR><br />
VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 21 febbraio 2007  il consigliere Rosa Panunzio;<br />
UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La ricorrente presta servizio di ruolo presso lo IACP di Sassari ed è  inquadrata nella settima qualifica funzionale, come la controinteressata Sotgiu Francesca.<br />
Con la delibera n. 118 del 27 maggio 1992, il Consiglio di amministrazione dell&#8217;Istituto ha dato applicazione alle previsioni normative di cui agli articoli 35 e 36 del D.P.R. 333/1990 ed ha approvato i criteri per l&#8217;attribuzione al proprio personale dei livelli economici differenziati di professionalità (LED).<br />
Il Consiglio di amministrazione dell&#8217;Istituto ha, quindi, istituito una apposita commissione, denominata &#8220;Nucleo di valutazione”, alla quale è stato affidato l&#8217;incarico di valutare i titoli del personale e, conseguentemente, di predisporre le graduatorie per l&#8217;attribuzione dei livelli economici differenziati agli aventi diritto. Sempre con la delibera n. 118/92 il Consiglio di amministrazione ha approvato il regolamento, che, nella Tabella A, nota I –servizio &#8211; al punto A, prevede che, per l&#8217;attribuzione del punteggio per titoli di servizio, la valutazione del servizio prestato dev&#8217;essere limitata a quello &#8220;formalmente riconosciuto dall&#8217;Ente sia ai fini economici che giuridici&#8221;.<br />
Il Nucleo di valutazione ha ritenuto di considerare anche il servizio che il personale dell’Istituto aveva prestato nel periodo antecedente all&#8217;immissione nei ruoli dell’Istituto, anche se lo stesso era stato riconosciuto ai soli fini della progressione economica.<br />
Tale decisione del Nucleo di valutazione è stata ratificata dal Consiglio di amministrazione dell&#8217;Istituto, con delibera n. 7 del 21/1/1994, ma tale provvedimento è stato annullato dalla Giunta regionale il 21/6/1994.<br />
 Il Consiglio di amministrazione ha, quindi, adottato una nuova delibera, la n. 322 del 23/12/1994, con la quale ha confermato l&#8217;attribuzione alla controinteressata di complessivi punti 29,55, grazie al riconoscimento di punti 1,40 per il servizio prestato prima dell&#8217;immissione in ruolo.<br />
Contro tale atto propone, l&#8217;interessata, ricorso giurisdizionale deducendo i seguenti motivi di censura:<br />
1) violazione dei principi generali dell&#8217;ordinamento in materia di pubblico impiego; il servizio prestato a titolo precario e a tempo determinato, prima dell&#8217;immissione in ruolo non può essere fatto valere per conseguire modifiche migliorative della propria qualifica funzionale.<br />
2) Eccesso di potere per violazione delle disposizioni regolamentari adottate dal Consiglio di amministrazione dell&#8217;Istituto con delibera n. 118/92; nel regolamento che definisce i criteri per l&#8217;attribuzione dei livelli economici differenziati di professionalità, nella Tabella A, nota I – Servizio &#8211; al punto A è stabilito che la valutazione del servizio prestato dev&#8217;essere limitata al servizio &#8220;formalmente riconosciuto dall&#8217;ente sia ai fini economici che giuridici&#8221;. Le locuzioni &#8220;sia&#8230; che&#8221; hanno un valore congiuntivo e non alternativo, viceversa l&#8217;ente ha ritenuto di potere interpretare la predetta dicitura nel senso che siano valutabili, singolarmente, sia il servizio riconosciuto ai soli fini economici sia quello riconosciuto ai fini giuridici.<br />
3) Eccesso di potere per violazione delle disposizioni di cui all&#8217;art.  42 del regolamento organico dell’Istituto; la norma prevede che il servizio prestato prima dell&#8217;immissione in ruolo possa essere valutato ai soli fini economici e non anche a quelli giuridici, come invece è accaduto nella predisposizione della graduatoria impugnata.<br />
4) eccesso di potere per contraddittorietà manifesta; in precedenza l’Istituto ha sempre disposto che al servizio prestato prima dell&#8217;immissione in ruolo non potesse essere riconosciuto alcun valore sotto il profilo giuridico.<br />
5) eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione; il provvedimento impugnato non contiene alcuna motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato la Commissione a non applicare il principio secondo il quale il servizio prestato prima dell&#8217;immissione in ruolo produce i suoi effetti ai soli fini economici e non anche a quelli giuridici.<br />
6) eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità; alcuni componenti il Nucleo di valutazione, pur trovandosi nella stessa posizione della ricorrente, hanno espresso il proprio parere favorevole alla tesi secondo cui il servizio prestato prima dell&#8217;immissione in ruolo può essere legittimamente valutato per l&#8217;attribuzione del punteggio relativo al computo dell&#8217;anzianità di servizio.<br />
7) eccesso di potere per sviamento dall&#8217;interesse pubblico; la partecipazione di soggetti che si trovano nella stessa posizione della ricorrente ai lavori della commissione di valutazione ha condizionato i lavori della stessa, ed ha fatto prevalere l&#8217;interesse privato sull’interesse pubblico, in quanto gli stessi hanno espresso la propria opinione in merito ad una questione che li riguardava in prima persona.<br />
8) violazione delle disposizioni di cui all&#8217;art. 3, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241; né il Nucleo di valutazione né il Consiglio di amministrazione hanno motivato la mancata presa in considerazione del ricorso in opposizione che la ricorrente aveva, a suo tempo, presentato.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione intimata che, per il tramite del proprio difensore, eccepisce pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnativa della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 7 del 21.01.1994, della quale la delibera impugnata sarebbe meramente confermativa, nel merito, controdeduce alle tesi esposte in ricorso e ne chiede il rigetto, con vittoria di spese. <br />
Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2007, presenti i difensori delle le parti, la causa è stata assunta in decisione dal Tribunale.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La ricorrente è stata collocata in graduatoria in una posizione deteriore rispetto alla controinteressata, pertanto il presente giudizio verte sulla valutabilità del servizio prestato fuori ruolo a tempo determinato da quest&#8217;ultima, ai fini dell’assegnazione del punteggio utile per l’attribuzione del livello economico differenziato di professionalità (LED), nell’ambito della graduatoria predisposta dal “Nucleo di valutazione”, nominato dall’Istituto intimato. <br />
Si esamina, in quanto pregiudiziale, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa della delibera n. 7 del 21.1.1994, con la quale il Consiglio di amministrazione dell’Istituto aveva approvato, per la prima volta, la graduatoria oggi contestata.<br />
Assume, l’amministrazione intimata, che la delibera n. 322 del 23.12.2004 impugnata è meramente confermativa della precedente, pertanto il primo atto di approvazione della graduatoria avrebbe dovuto essere impugnato nei termini.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
La prima delibera del Consiglio di amministrazione, di ratifica dell’operato del Nucleo di valutazione, n. 7 del 21.01.1994, è stata annullata dalla Giunta Regionale in data 21.6.1994, con la seguente motivazione: “<i>Il servizio valutabile è tutto quello formalmente riconosciuto dall&#8217;Ente sia ai fini economici che giuridici e quindi appare legittima esclusivamente l&#8217;attribuzione del punteggio per il servizio il cui riconoscimento sia stato effettuato ad un tempo agli effetti economici e giuridici&#8221;. <br />
</i>A seguito di tale annullamento, l’Istituto intimato ha emanato un secondo provvedimento, con motivazione più articolata, confermando la precedente determinazione.<br />
Tale situazione comporta che la prima delibera non dovesse essere impugnata, per due ordini di ragioni: a) perché era già stata annullata in sede di controllo da parte della Regione e, b) perché, comunque, vi è stata una nuova e più approfondita valutazione delle ragioni giuridiche poste a fondamento del secondo atto adottato, il ché comporta che quest&#8217;ultimo, sulla base della costante e consolidata giurisprudenza, non possa ritenersi “meramente confermativo” del precedente.<br />
Superata l’eccezione pregiudiziale, si passa all’esame del merito della causa.<br />
Con l&#8217;art. 35 del D.P.R. n. 333 del 1990 è stato istituito per il personale dipendente dagli Enti locali l&#8217;istituto del livello economico differenziato di professionalità (LED), riservato alle figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese tra la prima e la settima.<br />
Detto beneficio consiste in una maggiorazione stipendiale attribuita ad un numero limitato di dipendenti, determinato nella misura percentuale indicata dal quarto comma del medesimo art. 35, in rapporto alla dotazione organica complessiva di ciascuna qualifica.<br />
Al fine di individuare i dipendenti beneficiari di tale incremento stipendiale, l&#8217;art. 36 ha previsto una procedura selettiva tra coloro che siano in possesso di una anzianità minima triennale di servizio nella qualifica, con esclusione delle categorie di personale indicate al quinto comma del precedente art. 35 destinatarie di benefici di altra natura.<br />
Detta selezione viene compiuta mediante la valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio posseduti dagli interessati in relazione alla qualifica di riferimento, secondo criteri obiettivi e predeterminati stabiliti in sede di contrattazione decentrata.<br />
L’Istituto Autonomo Case Popolari di Sassari ha recepito tale istituto nel proprio ordinamento e, con il regolamento approvato con delibera n. 118 del 1992, ha stabilito le modalità applicative del beneficio; nella tabella A, nota I – servizio- ha chiarito che, per l’attribuzione del punteggio per titoli di servizio, la valutazione del servizio prestato deve essere limitata al servizio “<i>formalmente riconosciuto dall’Ente sia ai fini economici che giuridici”.</i><b> </b><br />
Il Collegio precisa che il regolamento non è stato prodotto in giudizio, ma che l’espressione sopra riportata è contenuta nel ricorso, fra virgolette, ed è stata testualmente confermata dalla controparte.<br />
La circostanza è rilevante perché dall’interpretazione di tale prescrizione discende la decisione della presente controversia.<br />
Mentre la ricorrente ritiene, con il secondo mezzo, che tale formulazione intenda dare rilevanza solo al servizio riconosciuto cumulativamente sia a fini economici che giuridici, l’amministrazione  considera i due profili alternativamente e, quindi, ha attribuito ai concorrenti &#8211; in generale &#8211; il relativo punteggio, in presenza dell’uno o dell’altro riconoscimento, e &#8211; in particolare &#8211; alla controinteressata ha attribuito il punteggio di 1,.40 punti per il servizio prestato prima dell’immissione nei ruoli, a tempo determinato presso lo stesso Istituto. Tale servizio gli era stato riconosciuto con delibera n. 226 del 30.6.1982 (non depositata in giudizio, ma non contestata dalla controparte) del Consiglio di amministrazione dello IACP “<i>ai soli fini della progressione economica”.<br />
</i>Ritiene il Collegio che sia da accogliere la tesi della ricorrente alla stregua delle seguenti considerazioni.<br />
La giurisprudenza diverse volte si è espressa in materia sostenendo, con orientamento condiviso da questo Tribunale, che, ai fini dell&#8217;attribuzione ai pubblici dipendenti del livello economico differenziato previsto dagli artt. 35 e 36 D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333, il servizio rilevante è solo quello svolto in posizione di ruolo presso la stessa Amministrazione (cfr. in termini: Tar Campania Napoli n. 766 &#8211; 11 febbraio 2003, in relazione ai giovani assunti ex 285/1977 e Tar Puglia Lecce, II sez., n. 747 &#8211; 6 novembre 1999, in relazione a lavoro dipendente svolto in virtù di convenzioni), o anche, aggiunge il Collegio, il servizio che sia stato, comunque, riconosciuto <i>non solo ai fini economici, ma anche giuridici.<br />
</i>L’istituto in questione, finalizzato alla monetizzazione della professionalità, costituisce una maggiorazione retributiva conferita a dipendenti, senza determinare l&#8217;istituzione di nuove posizioni funzionali di lavoro, giacché si risolve nell&#8217;attribuzione di un incremento stipendiale correlato non ad un mutamento di mansioni, ma al riconosciuto possesso da parte di taluni dipendenti, in comparazione con i pari grado, di una maggiore produttività ed impegno professionale (cfr. in termini: CdS, sez. VI, n. 3863 &#8211; 10 luglio 2002). Devono, pertanto, nella valutazione dei titoli di servizio, essere computati solo ed esclusivamente quei servizi che sono stati riconosciuti al dipendente cumulativamente sia ai fini economici che ai fini giuridici, in quanto il riconoscimento “ai soli fini economici” di un servizio non comporta alcuna valutazione in termini di professionalità e di impegno dispiegato dal dipendente, ma comporta solo il computo di un periodo lavorativo ai fini di un aumento della retribuzione attuale e differita. <br />
Conclusivamente, ad avviso del Collegio, la formula del regolamento dell’Istituto sopra riportata deve essere interpretata in tale senso, non essendo conforme ai principi generali che, per un miglioramento economico basato soprattutto sulla professionalità acquisita nel tempo dal pubblico dipendente, possa ritenersi valutabile un servizio fuori ruolo riconosciuto, dalla stessa amministrazione, limitatamente agli effetti della progressione economica. <br />
Alla stregua delle considerazioni svolte ed assorbiti gli ulteriori motivi di censura, il ricorso è accolto, per l’effetto deve essere annullata la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’IACP di Sassari n. 322 del 23/12/1994, limitatamente all&#8217;attribuzione alla ragioniera Sotgiu Francesca di 1,40 punti, per il servizio prestato prima dell&#8217;immissione nei ruoli dell’Istituto stesso e già riconosciuto dall’amministrazione ai soli fini economici.<br />
Sussistono giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Accoglie</b> il ricorso indicato in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla la delibera del Consiglio di amministrazione dell&#8217;Istituto Autonomo Case Popolari di Sassari n. 322 del 23/12/1994, limitatamente all&#8217;attribuzione alla rag. Francesca Sotgiu di 1,40 punti, per il servizio prestato prima dell&#8217;immissione nei ruoli dell’Istituto stesso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 febbraio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Lucia Tosti, 		Presidente;<br />	<br />
Rosa Panunzio, 	Consigliere – estensore;<br />	<br />
Francesco Scano, 	Consigliere.</p>
<p><b>Depositata in segreteria oggi: 30/03/2007<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-567/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.586</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-3-2007-n-586/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-3-2007-n-586/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-3-2007-n-586/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.586</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio C.B. 21 (avv.ti M. Barberio e S. Porcu) c REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (avv. T. Ledda) e nei confronti della FONDAZIONE C. (avv.ti prof.ri F. Ancora, S. Gattamelata ed avv. F. Macis) e della SOC. COOP. SOCIALE A R.L. “LA C.” (n.c.) sull&#8217;illegittimità della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-3-2007-n-586/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-3-2007-n-586/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.586</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio<br /> C.B. 21 (avv.ti M. Barberio e S. Porcu) c REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (avv. T. Ledda) e nei confronti della FONDAZIONE C. (avv.ti prof.ri F. Ancora, S. Gattamelata ed avv. F. Macis) e della SOC. COOP. SOCIALE A R.L. “LA C.” (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della clausola del bando di gara che impone che i prestatori del servizio siano scelti tra soggetti titolari di esperienza maturata nell&#8217;ambito della Regione committente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Ammissione – Requisiti – Clausola – Restrizione discriminatoria – Illegittimità &#8211; Quando ricorre</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la clausola di un disciplinare di gara per l’affidamento servizio di assistenza tecnica all’elaborazione, attuazione, e verifica dei piani locali unitari dei servizi alla persona e alla attivazione e gestione degli osservatori provinciali delle politiche sociali, che impone di scegliere i componenti di un gruppo di lavoro tra soggetti che abbiano maturato esperienza e attività nell’ambito della Regione. Ed infatti, l’art. 49 (ex 59) del trattato CEE, che garantisce la libera prestazione dei servizi nell’ambito della comunità e vieta le restrizioni discriminatorie ivi elencate, deve essere inteso in senso sostanziale e non meramente formale, con la conseguenza che violano il divieto in parola non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza del prestatore del servizio, ma altresì quelle dissimulate che, sebbene fondate su criteri in apparenza neutri, conducono, nella pratica applicazione, allo stesso risultato. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. in motivazione CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA’ EUROPEA &#8211; Sentenza 3 febbraio 1982, in cause riunite C-62/81 e C- 63/81; IDEM 5 dicembre 1989 in causa C-3/88; IDEM 3 giugno 1992 in causa C-360/89. <br />
Nella specie, il Collegio respinge l’eccezione della Regione, che aveva inteso rinvenire il fondamento della clausola escludente nell’art. 38, comma 2, lett. c), della L. R. 23 dicembre 2005 n. 23, il quale, ai fini della individuazione dei soggetti erogatori degli interventi e delle prestazioni integranti servizi alla persona, richiede all’Amministrazione di valutare, tra gli altri elementi, “la conoscenza dei problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità.”.<br />
Il Collegio evidenzia che, la norma in questione, “che in ogni caso non autorizza l’introduzione di una clausola di esclusione, si limita a disporre che siano oggetto di valutazione le sfere di conoscenza ivi previste, senza imporre che la competenza richiesta debba, necessariamente, essere acquisita attraverso esperienze e attività maturate nell’ambito del territorio regionale. La clausola in questione, in definitiva, finisce con il determinare un vantaggio del tutto svincolato dalle caratteristiche strutturali delle imprese, dalla loro efficienza e dalle loro capacità di rendere il servizio, in violazione dei principi che reggono il mercato concorrenziale. (cfr., su fattispecie, analoghe, Cons. Stato, V Sez., 28/12/1994 n°1616 e 19/4/2005 n°1800 e, da ultimo, Corte Cost. 22/12/2006 n°440).”. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA		<br />	
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul <b>ricorso n° 844/06</b> proposto dal</p>
<p><B>C. B. 21</B>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu, presso il cui studio, in Cagliari, via Garibaldi n°105, è elettivamente domiciliato;   <br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la <B>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</B>, in persona del Presidente della Regione, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Ledda, dell’ufficio legale dell’ente, presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n°69, è elettivamente domiciliata;<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della <B>FONDAZIONE C.,</B> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv.ti prof.ri Felice Ancora e Stefano Gattamelata, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Francesco Macis, in Cagliari, via Rossini n°61;</p>
<p>della <B>SOC. COOP. SOCIALE A R.L. “LA C.</B>” e della soc. coop. sociale “Passaparola”, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, non costituite in giudizio; <b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>a) del provvedimento con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha escluso il Consorzio Battelle 21 dalla procedura aperta bandita per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica all’elaborazione, attuazione, e verifica dei piani locali unitari dei servizi alla persona e alla attivazione e gestione degli osservatori provinciali delle politiche sociali;<br />
b) del bando di gara e del relativo capitolato d’oneri afferenti alla detta procedura concorsuale;<br />
c) della determinazione 26/6/2006 n°696 con cui il Direttore del Servizio Programmazione Sociale dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità ha approvato bando e capitolato d’oneri sopra citati;<br />
d) della nota 20/6/2006 n°5194 con cui l’Autorità di gestione del POR Sardegna ha dato il parere di coerenza su bando e capitolato d’oneri menzionati;<br />
e) della determinazione 5/2/2007 n° 903/Det/36, cui l’anzidetto Direttore ha disposto l’aggiudicazione definitiva della gara di che trattasi in favore dell’ATI capeggiata dalla Fondazione Censis;<br />
f) della nota 7/11/2006 con cui il Presidente della Commissione esaminatrice ha trasmesso gli atti di gara nonché di tutti i verbali di gara;<br />
g) della nota del Direttore del Servizio Programmazione Sociale dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità 9/2/2007 n°1/PE/VI.3.3.<br />
<b></p>
<p align=center>
e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’amministrazione regionale al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della Fondazione Censis.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 21/3/2007 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, gli avvocati delle parti come da separato verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consorzio Battelle 21 ha presentato domanda di partecipazione alla procedura aperta bandita dalla Regione Autonoma della Sardegna per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica all’elaborazione, attuazione, e verifica dei piani locali unitari dei servizi alla persona e alla attivazione e gestione degli osservatori provinciali delle politiche sociali.<br />
In sede di valutazione dell’offerta il detto concorrente è stato, tuttavia, escluso dalla gara, in quanto uno degli otto componenti del gruppo di lavoro previsto dall’art. 15 del capitolato d’oneri, non risultava “aver maturato esperienza e attività nell’ambito della Regione Sardegna”.<br />
Ritenendo provvedimento di esclusione ed altri atti della procedura meglio indicati in epigrafe sotto le lettere a), b), c) e d), illegittimi, il Consorzio Battelle 21 li ha impugnati chiedendone l’annullamento e domandando, inoltre, la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni.<br />
Questi i motivi dedotti.<br />
1) L’art. 15 del capitolato d’oneri, stabiliva, a pena di esclusione, che per ogni lotto il previsto gruppo di lavoro, dovesse essere, tra l’altro, costituito, da almeno “cinque esperti con almeno 3 anni di esperienza in progettazione di modelli di sviluppo locale, programmazione partecipata, progettazione, monitoraggio e valutazione di interventi sociali”,  prevedendo, inoltre, che i suddetti componenti dovessero “aver maturato esperienza e attività nell’ambito della Regione Sardegna”.  <br />
Il Consorzio ricorrente è stato escluso perché uno dei cinque componenti del gruppo, pur in possesso di una consistente esperienza, anche internazionale, non aveva maturato quest’ultima in Sardegna.<br />
L’interpretazione della prescrizione del capitolato fatta propria dall’amministrazione regionale non è, però, corretta, in quanto, a ben vedere, solo il numero minimo di componenti e la loro esperienza nel particolare settore indicato dalla previsione era richiesto a pena di esclusione. <br />
2) La contestata esclusione sarebbe viziata anche laddove fosse corretta l’interpretazione della clausola del capitolato seguita dall’amministrazione regionale.<br />
In tal caso sarebbe, infatti, viziata la clausola stessa.<br />
Così intesa la prescrizione introdurrebbe, invero, un’ingiustificata differenziazione tra soggetti, con identica professionalità, basata soltanto sul luogo di acquisizione di quest’ultima. La previsione si porrebbe in contrasto sia con l’art. 49 del Trattato dell’Unione Europea, sia con l’art. 41 cost. che tutela la libertà di iniziativa. <br />
Nelle more del giudizio l’amministrazione regionale ha aggiudicato l’appalto all’ATI costituita fra la Fondazione Censis, la cooperativa sociale “Passaparola” e la cooperativa sociale “La Clessidra”.<br />
Ritenendo provvedimento di aggiudicazione ed ulteriori atti del procedimento meglio indicati in epigrafe sotto le lettere e), f) e g), illegittimi il Consorzio Battelle 21 li ha impugnati con motivi aggiunti con i quali ha esteso ad essi le medesime censure già dedotte col ricorso introduttivo.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 21/3/2007 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
In via pregiudiziale va affrontata la questione di rito sollevata dalla controinteressata.<br />
Sostiene quest’ultima che il ricorso, sarebbe tardivo, posto che il capitolato d’oneri, prevedendo all’art. 15 una causa di esclusione in relazione ad un requisito non posseduto dal ricorrente, era immediatamente lesivo e doveva essere, quindi, tempestivamente impugnato.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Occorre premettere che, nel dettare norme sulle modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, l’art. 66 del D. Lgs. 12/4/2006 n° 163, al comma 8, stabilisce che “Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”.<br />
Nel caso di specie, come emerge dagli atti depositati in giudizio, il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 25/7/2006. <br />
Ne consegue che, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, il ricorso, notificato in data 21/10/2006, deve considerarsi tempestivo. <br />
E’ appena il caso di aggiungere che in ogni caso, anche laddove fondata, l’eccezione avrebbe precluso unicamente l’esame del secondo motivo, ma non dell’intero ricorso.<br />
Il gravame può essere, quindi, affrontato nel merito, partendo dall’esame della domanda impugnatoria. <br />
Il primo motivo è infondato.<br />
L’art. 15 del capitolato speciale d’appalto stabiliva espressamente che per ogni lotto, il previsto gruppo di lavoro dovesse “essere costituito, al minimo e a pena di esclusione, dalle seguenti professionalità:<br />
“1) 1 esperto con almeno 10 anni di esperienza in attività di programmazione sociale e di ricerca valutativa di cui almeno 3 in attività di supporto inerenti l’oggetto del presente bando, cui affidare il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro;<br />
2) 2 esperti con almeno 5 anni di esperienza in metodologia della ricerca sociale e analisi statistica;<br />
3) 5 esperti con almeno 3 anni di esperienza in progettazione di modelli di sviluppo locale, programmazione partecipata, progettazione, monitoraggio e valutazione di interventi sociali.<br />
I componenti il gruppo di lavoro di cui ai punti 2) e 3) dovranno assicurare la presenza minima per almeno 3 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. Tutti i componenti il gruppo di lavoro dovranno comunque prestare la propria attività secondo le necessità e in funzione del corretto espletamento del servizio, anche sulla base di specifiche necessità espresse dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende USL e dalla Regione.<br />
I componenti il gruppo di lavoro di cui al punto 3 devono aver maturato esperienza e attività nell’ambito della Regione Sardegna …”.<br />
Dal tenore letterale della trascritta clausola di capitolato emerge con sufficiente chiarezza, come anche la prescrizione che impone di reperire i componenti del gruppo di lavoro di cui al punto 3) fra soggetti con esperienza maturata in ambito regionale, assuma, nel contesto della disposizione in parola, valore essenziale.<br />
Diversamente da quanto il ricorrente consorzio sostiene, nessun elemento, né letterale né logico, può indurre a ritenere che la sanzione dell’esclusione debba riferirsi soltanto al numero di componenti ed al tipo di professionalità da questi posseduta.<br />
Deve, pertanto, ritenersi che la Commissione di gara abbia  correttamente interpretato la detta clausola di capitolato.  <br />
Merita, invece accoglimento il secondo motivo di gravame, con cui il Consorzio Battelle 21 lamenta l’illegittimità della previsione che impone di scegliere i componenti del gruppo di lavoro tra soggetti che abbiano “maturato esperienza e attività nell’ambito della Regione Sardegna”. <br />
Così come sostenuto dal ricorrente, tale prescrizione si pone in contrasto con la norma di cui all’art. 49 (ex 59) del trattato CEE che garantisce la libera prestazione dei servizi nell’ambito della comunità. <br />
Ed invero, in base ad un&#8217;ormai consolidato orientamento giurisprudenziale il divieto di restrizioni discriminatorie di cui alla citata disposizione deve essere inteso in senso sostanziale e non meramente formale. Ciò implica che violano il divieto in parola non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza del prestatore del servizio, ma altresì quelle dissimulate che, sebbene fondate su criteri in apparenza neutri, conducono, nella pratica applicazione, allo stesso risultato (cfr. Corte Giust. C. E. 3/2/1982, in cause riunite C-62/81 e C- 63/81, 5/12/1989 in causa C-3/88 e 3/6/1992 in causa C-360/89).<br />
Alla luce dei richiamati principi non è dubbio che la contestata regola di gara, posta dall&#8217;art. 15 del capitolato speciale d&#8217;appalto, violi, ancorchè dissimulatamente, il divieto di discriminazione, posto che, senza alcuna plausibile ragione, agevola i prestatori di servizio localizzati in Sardegna o che, comunque, abbiano con essa uno stabile collegamento, essendo evidentemente facilitati gli operatori sardi nel reperire personale che abbia maturato esperienza lavorativa nell’isola.<br />
Sostiene, al riguardo, la resistente amministrazione regionale che la richiesta troverebbe la sua giustificazione nella norma contenuta nell’art. 38, comma 2, lett. c), della L. R. 23/12/2005 n°23, in base al quale “Ai fini della individuazione dei soggetti erogatori degli interventi e delle prestazioni di cui alla presente legge, sono oggetto di valutazione i seguenti elementi:<br />
a) …<br />
b)…<br />
c) la conoscenza dei problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità”.<br />
L’argomentazione non può essere condivisa.<br />
La norma, che in ogni caso non autorizza l’introduzione di una clausola di esclusione, si limita a disporre che siano oggetto di valutazione le sfere di conoscenza ivi previste, senza imporre che la competenza richiesta debba, necessariamente, essere acquisita attraverso esperienze e attività maturate nell’ambito del territorio regionale. <br />
La clausola in questione, in definitiva, finisce con il determinare un vantaggio del tutto svincolato dalle caratteristiche strutturali delle imprese, dalla loro efficienza e dalle loro capacità di rendere il servizio, in violazione dei principi che reggono il mercato concorrenziale (cfr., su fattispecie, analoghe, Cons. Stato, V Sez., 28/12/1994 n°1616 e 19/4/2005 n°1800 e, da ultimo, Corte Cost. 22/12/2006 n°440).<br />
Sotto il profilo impugnatorio il ricorso va, dunque, accolto.<br />
La domanda risarcitoria va, invece, dichiarata inammissibile per genericità.<br />
E’, infatti, pacifico che il proponente sia tenuto ad allegare puntualmente i danni sofferti a causa del fatto illecito altrui di cui chiede il ristoro, senza che l’inosservanza dell’onere processuale in questione possa essere supplita dalla avanzata richiesta di consulenza tecnica, utile soltanto ai fini della quantificazione di danni già certi nell’an.<br />
Nel caso di specie il ricorrente consorzio si è limitato a chiedere il risarcimento dei danni subiti, senza ulteriore specificazione e ciò, giusta quanto sopra rilevato, osta all’esame nel merito della domanda. <br />
Le spese seguono la parziale soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei confronti dell’amministrazione resistente, mentre possono essere compensate nei confronti della controinteressata.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I</p>
<p></p>
<p align=justify>
Accoglie</b> la domanda impugnatoria proposta col ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.<br />
Dichiara <b>inammissibile</b> la domanda risarcitoria parimenti proposta col medesimo ricorso.<br />
Condanna l&#8217;amministrazione intimata al pagamento di parte delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 3.000/00 oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge. Compensa le dette spese nei confronti della controinteressata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 21/3/2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: </p>
<p>Paolo Numerico,		Presidente;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri,	Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio,		Consigliere – estensore.<br />	<br />
<b><br />
Depositata in segreteria oggi: 30/03/2007<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-3-2007-n-586/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.442</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-30-3-2007-n-442/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-30-3-2007-n-442/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-30-3-2007-n-442/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.442</a></p>
<p>Ric. Carpera contro il ANAS s.p.a. – Pres. Sammarco, Est. Daniele. motivazione di variante di tracciato stradale Variante di tracciato stradale – Localizzazione – Caratteri della motivazione. In tema di variante di tracciato stradale, l’onere di motivazione è particolarmente attenuato (trattandosi di individuare il tracciato più adeguato per superare l’agglomerato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-30-3-2007-n-442/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.442</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-30-3-2007-n-442/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.442</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ric. Carpera contro il ANAS s.p.a. – Pres. Sammarco, Est. Daniele.</span></p>
<hr />
<p>motivazione di variante di tracciato stradale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Variante di tracciato stradale – Localizzazione – Caratteri della motivazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di variante di tracciato stradale, l’onere di motivazione è particolarmente attenuato (trattandosi di individuare il tracciato più adeguato per superare l’agglomerato urbano in alternativa all’asse viario già esistente, fermi restando i relativi punti di allaccio) e deve ritenersi assolto con pur sintetiche considerazioni espresse nella relazione tecnico-illustrativa al progetto preliminare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p></i></b></p>
<p></p>
<p align=justify>
ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 813 del 2003, proposto da: <br />
<b>CARPERA Assalle, CARPERA Vanessa, PELAGALLI Teresa, CARPERA Alessia, CARPERA Lucilla, NARDI Ubaldo e NARDI Benedetto</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ranieri Felici e Antonella Bedetti, elettivamente domiciliati in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	la <b>s.p.a. ANAS – ENTE NAZIONALE STRADE</b> con sede in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, è domiciliato ex lege;</p>
<p>
&#8211;	 il <b>MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI</b>, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
<br />
&#8211;	 il <b>MINISTERO dell’INTERNO</b>, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
<br />
&#8211;	l’<b>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di MACERATA</b>, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
<br />
&#8211;	la <b>PREFETTURA di MACERATA</b>, in persona del Prefetto pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
<br />
&#8211;	il <b>COMUNE di MACERATA</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>
per l&#8217;annullamento<br />
del progetto definitivo dei lavori per la realizzazione della variante di Villa Potenza alla S.S. n. 77 della “Val di Chienti”, tra il km. 94+850 e il km. 95+600, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.</p>
<p>Visti il ricorso con i relativi allegati ed i motivi aggiunti;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della s.p.a. ANAS;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21/06/2006, il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1.- Con atto notificato il 10.10.2003, depositato il 22.10.2003, il sig. Carpera Assalle ed altri sei consorti in lite (in epigrafe indicati) comproprietari, insieme ad altri, di un appezzamento di terreno sito in Comune di Macerata – località Villa Potenza – distinto in catasto al foglio n. 18 con le particelle nn.66-67-78-90-95-97 ed al foglio n. 25 con le particelle nn.17-35-38-39-40-41-46-47-48-50-51-52-71-204-234-235-237-308-309-310-311-319-320-321-45-85-185-186-69-70, per una superficie complessiva di mq. 372.640, hanno impugnato il progetto definitivo dei lavori per la realizzazione della variante di Villa Potenza alla S.S. n. 77 della “Val di Chienti”, tra il km. 94+850 e il km. 95+600, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente, deducendone l’illegittimità per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge sotto molteplici profili, integrati ed ampliati mediante la proposizione di tre distinti atti di motivi aggiunti.<br />
Costituitasi in giudizio la s.p.a. ANAS, ha dedotto la infondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, concludendo per la reiezione.<br />
2.- Con il primo motivo e con parte del secondo i ricorrenti (che reiterano tali argomentazioni anche nei motivi aggiunti) si dolgono della inesistenza del progetto preliminare dell’opera e della sua mancata approvazione, nonché della omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241.<br />
Tali censure sono infondate.<br />
2.1.- Per quanto concerne il progetto preliminare, esso è stato approvato con disposizione compartimentale del Capo Compartimento dell’ANAS n. 4531 del 31.3.2003 ed i suoi elaborati sono stati depositati in giudizio dall’ANAS in data 3.9.2004. Il progetto è comprensivo di tutti gli elaborati menzionati dall’art. 18 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, fatta eccezione per la relazione illustrativa e la relazione tecnica che sono state accorpate e ricomprese in un unico atto, ma tanto non può essere ritenuto illegittimo, avuto riguardo alla tipologia ed all’entità dell’intervento.<br />
2.2.- Per quanto concerne la comunicazione di avvio del procedimento, l’effetto pregiudizievole che impone tale onere consegue, “ope legis”, alla sola approvazione del progetto definitivo delle opere da realizzare, come stabilisce l’art. 14, comma 13, della L. 11 febbrai 1994, n. 109, e non si verifica con l’approvazione del solo progetto preliminare (Cons. St., Sez. IV, 14 dicembre 2002, n. 6917). Nella fattispecie, la comunicazione di avvio del procedimento è stata effettuata con atto in data 16.2.1994 prot. n. 1774 e successivamente rinnovata (a seguito dell’aggiornamento degli elaborati progettuali) con atto in data 24.6.2004 prot. n. 8658, mentre il progetto definitivo è stato approvato, ai fini della declaratoria della pubblica utilità dell’opera, con disposizione compartimentale del Capo Compartimento dell’ANAS n. 10983 del 6.8.2004, sicché la censura non può trovare accoglimento.<br />
3.- Con ulteriore profilo del primo motivo dell’atto introduttivo (reiterando tali argomentazioni con i motivi aggiunti) i ricorrenti si dolgono della mancata acquisizione dell’intesa Stato – Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ai fini della declaratoria della compatibilità urbanistica dell’opera.<br />
La censura è infondata, poiché dalla documentazione in atti si evince che tale intesa è intervenuta (a seguito di parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Regione Marche con deliberazione della Giunta regionale 8.7.2003 n. 961) ed è stata acclarata con decreto del Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche delle Marche prot. n. 3525/170UT del 4.9.2003.<br />
4.- Con il secondo motivo del ricorso introduttivo (reiterando tali argomentazioni con il terzo atto di motivi aggiunti) i ricorrenti contestano la legittimità della localizzazione dell’opera, sia per carenza di motivazione che per omessa valutazione di eventuali soluzioni alternative.<br />
La censura è infondata. Si deve considerare, in proposito, che nella fattispecie non si tratta della realizzazione – ad esempio – di un plesso scolastico o di un ospedale, opere suscettibili in linea di principio di diverse e molteplici possibilità di ubicazione, ma della variante ad un tracciato stradale, imposta dalla necessità di ridurre l’intenso traffico, ed il conseguente inquinamento ambientale, nella frazione di Villa Potenza del Comune di Macerata. In questo contesto è evidente che l’onere di motivazione è particolarmente attenuato (trattandosi di individuare il tracciato più adeguato per superare l’agglomerato urbano in alternativa all’asse viario già esistente, fermi restando i relativi punti di allaccio) e deve ritenersi assolto con le pur sintetiche considerazioni espresse a pag. 5 della relazione tecnico – illustrativa al progetto preliminare, con cui si dà atto della necessità di scegliere un tracciato che, sviluppandosi ad est della frazione, annulli ogni possibilità di commistione tra l’area urbana e la viabilità di attraversamento, prendendo in considerazione i punti d’intersezione con la viabilità esistente. Aggiungasi che nessuna illegittimità è ravvisabile nella circostanza che la localizzazione prescelta sia pressoché identica a quella del precedente progetto, annullato da questo T.A.R. con sentenza 6 aprile 2001, n. 347, confermata dal Consiglio di Stato (Sez. IV) con decisione 10 gennaio 2002, n. 112, poiché in occasione di quel contenzioso il progetto non fu ritenuto illegittimo in ragione della localizzazione.<br />
5.- Con il terzo motivo del ricorso introduttivo (reiterando tali argomentazioni con il primo ed il secondo atto di motivi aggiunti) sono dedotti la violazione degli artt. 5, 6 e 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e delle corrispondenti disposizioni vigenti nella Regione Marche, nonché il vizio di eccesso di potere sotto vari profili, in riferimento alla determinazione regionale di escludere dalla procedura di V.I.A. l’opera in argomento, ancorché detta valutazione fosse stata espressamente richiesta dall’ANAS.<br />
La censura è infondata. Osserva il Collegio che l’art. 1, comma 6 del D.P.R. 12 aprile 1996, all’epoca vigente, disponeva che “per i progetti elencati nell&#8217;allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, l&#8217;autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all&#8217;art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell&#8217;allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale”.<br />
Nella fattispecie, il progetto preliminare dell’opera è stato sottoposto all’esame della conferenza dei servizi, che rilevate le caratteristiche dell’intervento e preso atto che con esso veniva sostanzialmente riproposto il tracciato del precedente progetto (annullato da questo T.A.R.) in ordine al quale era già intervenuta una dichiarazione di compatibilità paesistico – ambientale da parte della Regione Marche (con deliberazione della Giunta regionale 21.4.1997 n. 989) ha ritenuto, formulando alcune prescrizioni, di escludere il progetto stesso dalla procedura di V.I.A.. Conseguentemente il Dirigente del Servizio progettazione OO.PP., V.I.A. – attività estrattive della Regione Marche, con decreto 27.3.2003 n. 6, ha escluso l’opera dalla procedura di V.I.A. ed ha rilasciato il giudizio di compatibilità paesistico – ambientale ai sensi dell’art. 63-ter delle N.T.A. del P.P.A.R. e l’autorizzazione paesistico – ambientale ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Il Collegio ritiene che l’iter procedimentale sopra descritto si sottragga alle censure dedotte con l’atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti, atteso che proprio l’art. 1 del D.P.R. 12 aprile 1996, per i progetti che non ricadono in aree naturali protette (come definite dalla L. 6 dicembre 1991, n. 394) consente all’autorità competente, sulla base degli elementi indicati nell’allegato D, e valutate le caratteristiche dell’opera, di stabilire se effettuare o meno la procedura di V.I.A.; e nella fattispecie tale necessità è stata esclusa con determinazione che non può essere ritenuta illogica, avuto riguardo alle risultanze dell’istruttoria da cui non sono emersi aspetti di particolare impatto ambientale, e ferme restando le ulteriori prescrizioni formulate dalla conferenza dei servizi, a cui è stata data ottemperanza da parte dell’ANAS in sede di redazione del progetto definitivo.<br />
6.- Con il quarto ed il quinto motivo del ricorso introduttivo (reiterando tali argomentazioni con il secondo atto di motivi aggiunti) è dedotta la nullità (recte: la illegittimità) dell’intera procedura, in riferimento alla inesistenza o comunque inadeguatezza della progettazione definitiva, con particolare riferimento alle indagini geologiche ed idrogeologiche.<br />
Le censure sono infondate. Dalla documentazione in atti si evince che il progetto definitivo è comprensivo di tutti gli elaborati menzionati dall’art. 25 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e che alcune lacune, già evidenziate dai ricorrenti con l’atto introduttivo del presente giudizio, sono state eliminate in sede di aggiornamento del progetto stesso, effettuato in data 9.6.2004; tale aggiornamento non ha comportato modifiche delle caratteristiche dell’opera (cioè del tracciato dell’asse viario da realizzare) ma unicamente l’approfondimento di determinati aspetti (come la relazione tecnico-descrittiva, ed i profili geologici ed idrogeologici) e non può essere ritenuto illegittimo, poiché l’adeguamento degli elaborati progettuali è intervenuto prima dell’approvazione del progetto stesso, disposta con disposizione compartimentale del Capo Compartimento dell’ANAS n. 10983 del 6.8.2004. Aggiungasi che, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, il progetto contiene un sufficiente (in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare, che consiste in un tracciato stradale che insiste su area pianeggiante) approfondimento degli aspetti geologici ed idrogeologici, come si evince dalle relative relazioni versate in atti, compreso l’aggiornamento effettuato in data 9.6.2004.<br />
7.- Con il sesto motivo del ricorso introduttivo sono dedotti la violazione della L. 13 maggio 1965, n. 421, della L. 10 dicembre 1981, n. 741, degli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, degli artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, dell’art. 1, comma 5, della L. 3 gennaio 1978 n. 1, nonché il vizio di eccesso di potere sotto vari profili, in relazione alla circostanza che sia il progetto preliminare che quello definitivo dell’opera pubblica in argomento non sono stati approvati dal Consiglio di amministrazione dell’ANAS.<br />
La censura è infondata. Osserva il Collegio che per effetto dell’art. 7 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, conv. in L. 8 agosto 2002, n. 178, l’Ente nazionale per le strade ANAS è stato trasformato in società per azioni con la denominazione di: «ANAS Società per azioni &#8211; anche ANAS». Il comma 2 di detta norma ha attribuito in concessione alla s.p.a. ANAS una serie di compiti, ivi specificamente indicati, fra cui l’approvazione dei progetti di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143; tale attribuzione di compiti, peraltro, è stata disposta genericamente nei confronti della s.p.a. ANAS, sicché ai fini della ripartizione interna delle competenze fra gli organi della società (cioè dell’individuazione dell’organo competente ad assumere un determinato atto) occorre fare riferimento alle disposizioni dello statuto. E proprio in virtù di dette disposizioni il Presidente del Consiglio di amministrazione della s.p.a. ANAS, con procura notarile in data 27.1.2003 repertorio 66196 rogito 13095, ha attribuito all’ing. Oriele Fagioli, quale Capo del “Compartimento della Viabilità per le Marche”, il potere di approvare i progetti di massima, esecutivi e definitivi di lavori da appaltare o affidati in appalto dalla società e connesse variazioni, fino all’importo di € 1.550.000,00 per ogni operazione. Ne deriva che l’approvazione da parte del suddetto funzionario (e non da parte del Consiglio di amministrazione della società) del progetto preliminare e di quello definitivo dell’opera pubblica in argomento, effettuata rispettivamente in data 31.3.2003 e in data 6.8.2004, deve essere ritenuta legittima.<br />
8.- Residuano quindi alla disamina le censure di violazione di legge ed eccesso di potere dedotte con il terzo atto di motivi aggiunti, con le quali i ricorrenti (oltre a reiterare argomentazioni già formulate con i precedenti atti del giudizio, che il Collegio ha riconosciuto infondate) assumono, in sintesi, l’illegittimità della revisione del progetto definitivo, effettuata dall’ANAS in data 9.6.2004, poiché intervenuta successivamente alla formale approvazione del progetto stesso, e la illegittimità di tutti i pareri intervenuti, anche ai fini della localizzazione dell’intervento, della valutazione della sua compatibilità paesistico – ambientale e dell’intesa Stato – regione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in quanto riferiti ad un progetto diverso da quello poi approvato, e comunque giunto ad un livello di approfondimento tale da non poter essere qualificato come progetto definitivo.<br />
Anche tali ulteriori argomentazioni sono destituite di fondamento.<br />
8.1.- L’approvazione del progetto definitivo, ai fini della declaratoria della pubblica utilità dell’opera, è stata effettuata con disposizione compartimentale del Capo Compartimento dell’ANAS n. 10983 del 6.8.2004, sicché nessuna illegittimità è ravvisabile nella circostanza che alcuni degli elaborati da cui il progetto stesso è composto siano stati revisionati ed aggiornati in precedenza (e precisamente in data 9.6.2004).<br />
8.2.- Aggiungasi che, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, l’aggiornamento e la revisione di alcuni degli elaborati progettuali non hanno comportato alcuna modifica delle caratteristiche dell’opera e della sua localizzazione (cioè del tracciato stradale già individuato in sede di progetto preliminare), ma unicamente l’approfondimento di determinati aspetti (con particolare riferimento alla relazione tecnico – illustrativa ed alle problematiche idrogeologiche) e l’adeguamento ad alcune prescrizioni formulate dalla conferenza dei servizi, che era stata convocata allo scopo di verificare la necessità o meno di assoggettare il progetto alla procedura di V.I.A.. In definitiva si deve ritenere che tutti i pareri e le valutazioni relative alla localizzazione ed alla compatibilità urbanistica ed ambientale sono intervenuti quando le caratteristiche costruttive dell’opera ed i lavori da realizzare erano stati già individuati (in riferimento al tracciato stradale da realizzare) sicché nessun rilievo può attribuirsi al fatto che alcuni degli elaborati di cui è composto il progetto definitivo siano stati successivamente oggetto di revisione.<br />
9.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso in esame ed i successivi motivi aggiunti sono da valutare infondati e vanno, dunque, respinti.<br />
10.- Si ravvisano tuttavia ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.424</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-30-3-2007-n-424/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-30-3-2007-n-424/</guid>

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<p>Pres. Sammarco, Est. Manzi. Ric. Hossain Zahid contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Ancona – straniero non rientrato tempestivamente in Italia e rinnovo del permesso di soggiorno Cittadino straniero – Rientro nel Paese di provenienza – Successiva domanda di rinnovo del permesso di soggiorno – Diniego per decorrenza</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-30-3-2007-n-424/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.424</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Manzi.<br /> Ric. Hossain Zahid contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Ancona –</span></p>
<hr />
<p>straniero non rientrato tempestivamente in Italia e rinnovo del permesso di soggiorno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Cittadino straniero – Rientro nel Paese di provenienza – Successiva domanda di rinnovo del permesso di soggiorno – Diniego per decorrenza del termine ex Art. 13, comma 4, del D.P.R. n° 394/1999 – Omessa valutazione di elementi integranti gravi motivi di impedimento al rientro in Italia – Illegittimità del diniego.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve essere annullato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sulla ingiustificata permanenza nel territorio di provenienza per un periodo superiore a quello previsto dall’art. 13 c. 4 D.P.R. 394/99, qualora tale permanenza sia stata causata da gravi motivi, come nella specie la morte di entrambi i genitori, che hanno impedito allo straniero di rientrare in Italia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
<i>(Sezione Prima)<br />
</i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n.1108 del 2005 proposto da <br />
<b>HOSSAIN Zahid</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Consuelo Feroci ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	il <b>MINISTERO degli INTERNI,</b> in persona del Ministro pro-tempore;<br />	<br />
&#8211; la <b>QUESTURA di ANCONA</b>, in persona del Questore pro-tempore;<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio sono per legge domiciliati; <br />
&#8211;	<br />	<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del decreto notificato il 12.10.2005 con cui la Questura di Ancona ha respinto la domanda del ricorrente per il rinnovo del permesso di soggiorno;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero e della Questura intimati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 7 marzo 2007, il Cons. Luigi Ranalli ed uditi i difensori delle parti, come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Hossain Zahid, cittadino del Bangladesh, titolare del permesso di soggiorno rilasciato il 14.6.2000 e con scadenza al 22.6.2004, ne ha chiesto il rinnovo alla Questura di Ancona che, però, con decreto del 10.8.2005 ha respinto la domanda in quanto:<br />
&#8211; dal passaporto risulta che il richiedente è rientrato nel territorio d’origine il 3.8.2001 e lo ha lasciato il 16.6.2004, interrompendo, quindi, la permanenza nel territorio italiano per un periodo superiore a quello stabilito dall’art. 13, IV comma, de<br />
&#8211; la dichiarazione resa dal fratello del richiedente, con cui si attesta la sua permanenza in patria durante la malattia dei genitori, entrambi deceduti l’1.4.2002 (madre) ed il 27.8.2003 (padre), a parte la mancata legalizzazione, non prova l’effettiva s<br />
Il diniego è stato impugnato da Hossain Zahid con il ricorso in epigrafe indicato, notificato il 7.12.2005 e depositato 27 successivo, deducendosi:<br />
&#8211; l’erronea valutazione dei presupposti, in quanto sussistono ampiamente i gravi motivi a giustificazione del ritardato reingresso in Italia, perché il ricorrente, dopo la morte del padre, ha dovuto provvedere ad una difficoltosa divisione dell’eredità co<br />
&#8211; il difetto di adeguata istruttoria e sviamento, in quanto la Questura non ha tenuto conto che il ricorrente aveva già trascorso undici anni nel territorio italiano e che ben poteva ottenere il rilascio della carta di soggiorno, mentre il diniego del rin<br />
&#8211; la violazione degli art. 1 e 7 della legge n.241/1990 perché è stata omessa la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento di diniego e perché il procedimento si è concluso con notevole ritardo, malgrado il ricorrente si sia personalmente attiv<br />
La difesa dell’Amministrazione resistente, con memoria depositata il 2.1.2006, ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, all’uopo richiamando i motivi indicati nella relazione 23.12.2005 della Questura di Ancona, contestualmente depositata.<br />
Questo Tribunale, con ordinanza 10 gennaio 2006 n.17, ha accolto l’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971, n.1034.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>E’ impugnato il provvedimento 10.8.2005 con cui il Questore di Ancona ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno chiesto dal ricorrente, attesa la sua ingiustificata permanenza nel territorio di provenienza per un periodo ampiamente superiore a quello stabilito dall’art. 13, IV comma, del d.P.R. n.394/1999, ritenendo ciò affatto causato da gravi motivi, malgrado l’attestato del fratello sulla malattia dei genitori, poi entrambi deceduti.<br />
Considera il Collegio che la Questura non ha ritenuto determinante, al riguardo, l’inidoneità formale dell’attestato a causa della sua mancata legalizzazione della rappresentanza diplomatica e consolare italiana all’estero, né ha posto in dubbio l’effettività della malattia e del decesso dei genitori, ma ha ritenuto non dovuto a gravi e comprovati motivi il tempo trascorso (quasi un anno) prima del rientro in Italia dal decesso del padre, avvenuto il 27.8.2003.<br />
Ad avviso del Collegio, anche se si tratta di un periodo di tempo considerevole, è evidente che il decesso di entrambi i genitori a breve distanza di tempo l’uno dall’altro comporta notoriamente adempimenti di natura ereditaria che richiedono spesso la personale presenza degli eredi, soprattutto quanto si tratta di un figlio, e che questi adempimenti possono richiedere un tempo non necessariamente breve: in linea di principio, quindi, gli eventi che hanno colpito il ricorrente ben possono aver costituito un “grave” impedimento al suo tempestivo reingresso in Italia dopo la morte del padre, né, di contro, risulta che al ricorrente sia stata chiesta una più adeguata documentazione a dimostrazione dell’effettiva necessità di restare in patria per oltre un anno dopo la morte del padre o che l’Amministrazione abbia d’ufficio disposto accertamenti in merito.<br />
Il dedotto eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e motivazione risulta, quindi, fondato ed il ricorso deve essere accolto, restando assorbito l’esame degli altri motivi di gravame.<br />
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il decreto 10.8.2005 della Questura di Ancona.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-30-3-2007-n-424/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.424</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.7893</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-30-3-2007-n-7893/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Prestipino – Est. Altieri – PM. Sepe Tra.In (avv. Viciconte) c. Ministero delle Finanze poi Ministero dell’Economia e delle Finanze (n.c.), Agenzia delle Entrate (avv. Stato Irap e gestori del tpl: la Cassazione chiarisce il rilievo dei contributi per l&#8217;esercizio ai fini di determinazione della base imponibile 1. –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-30-3-2007-n-7893/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.7893</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Prestipino – Est. Altieri – PM. Sepe<br /> Tra.In (avv. Viciconte) c. Ministero delle Finanze poi Ministero dell’Economia e delle Finanze (n.c.), Agenzia delle Entrate (avv. Stato</span></p>
<hr />
<p>Irap e gestori del tpl: la Cassazione chiarisce il rilievo dei contributi per l&#8217;esercizio ai fini di determinazione della base imponibile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Fonti – Norma – Interpretazione autentica – Ricorrenza – Condizioni – Finalità – Chiarimento di norme preesistenti ovvero esclusione o enucleazione di un senso fra quelli ritenuti riconducibili alla norma interpretata.</p>
<p>2. – Imposte e Tasse – Esercenti trasporto pubblico – Irap – Determinazione base imponibile – Contributi ex lege per l’esercizio del tpl – Esclusione – Non ricorre – Eccezioni – Espressa dichiarazione di legge per contributi tipici.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La funzione di norma di interpretazione autentica va solo attribuita a quelle disposizioni aventi il fine di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata.</p>
<p>2. – A norma dell’art. 11, 3° co. del d.lgs. 24 luglio 1997 n° 446 come modificato dall’art. 1, 1° co. lett. h) del d.lgs. 30 dicembre 1999 n° 506, tutti i contributi erogati a norma di legge, compresi quelli esclusi dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi giusta l’art. 3, 1° co. del d.l. 9 dice,bre 1986 n° 833 (convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 6 febbraio 1987 n° 18) debbono essere inclusi, secondo quanto chiarito anche dall’art. 5, 3° co. della l. 27 dicembre 2002 n° 289 – nel calcolo per la determinazione della base imponibile i.r.a.p., salvo che si tratti di contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile i.r.a.p. non sia prevista dalle relative leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale o rispetto ai quali la legge regionale istitutiva abbia previsto espressamente la specifica correlazione a determinati componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini i.r.a.p.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/9942_9942.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-30-3-2007-n-7893/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.7893</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2007 n.301</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2007-n-301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2007-n-301/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2007-n-301/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2007 n.301</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di autorizzazione allo spostamento di una sede farmaceutica, diniego fondato su una ridefinizione dei limiti territoriali della sede. Il danno paventato, scaturente dall’acquisto di nuovi locali prima di chiedere l’autorizzazione al trasferimento della sede, e’ imputabile al ricorrente e risarcibile. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2007-n-301/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2007 n.301</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2007-n-301/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2007 n.301</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di autorizzazione allo spostamento di una sede farmaceutica, diniego fondato su una ridefinizione dei limiti territoriali della sede. Il danno paventato, scaturente dall’acquisto di nuovi locali prima di chiedere l’autorizzazione al trasferimento della sede, e’ imputabile al ricorrente e risarcibile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>TERZA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 301/2007<br />
Registro Generale: 2081/2006<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANGELA RADESI Presidente<br />  GIUSEPPE DI NUNZIO Cons., relatore<br />
RAFFAELE POTENZA Cons.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 29 Marzo 2007<br />
Visto il ricorso 2081/2006 proposto da:<br />
<b>FARMACIA “MATTEUCCI”</b>rappresentata e difesa da:CALVIERI CARLO &#8211; CHIERRONI VITTORIOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA DEI RONDINELLI 2pressoCHIERRONI VITTORIO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SAN MINIATO  </b>rappresentato e difeso da:BAGNOLI BARBARAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA PANDOLFINI 26presso FABBRI ALBERTO<br />
<b>AZIENDA U.S.L. N. 11 EMPOLI </b> rappresentato e difeso da:VOLPINI ROBERTA &#8211; APOLLONIO GIANFRANCOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA DE&#8217; CONTI 3pressoFARNETANI RICCARDO<br />
<b>DIPARTIMENTO FARMACEUTICO AZIENDA U.S.L. N. 11 </b> non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>FARMACIA DOTTOR AMERIGO CHELI</b><br />
non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento,<br />
previa sospensiva dell’esecuzione,<br />
della nota prot. n. 31740 nella parte in cui il sindaco di San miniato Sig. Angelo Frosini ha respinto la richiesta di trasferimento della sede farmaceutica n. 1 (di proprietà del ricorrente) dai locali posti in via IV Novembre a quelli di recente acquisiti dal ricorrente ed ubicati nello stesso capoluogo in località La Scala, via Tosco romagnola Est n. 888, così riducendo arbitrariamente, i limiti territoriali della stessa sede farmaceutica n. 1 (di competenza della Farmacia di cui è titolare il Dott. Giacobbe) a quelli che sarebbero, secondo l’errata interpretazione dell’Amministrazione, così definiti dalla Pianta Organica attualmente in vigore ed approvata con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 79 del 19 luglio 2005 ed individuati come segue: <<....territorio del capoluogo delimitato da Via Roma, Via Carducci (mezzeria), Via IV Novembre (mezzeria), Via San Ridolfo (mezzeria), Via Conti (mezzeria), Piazza della Repubblica (mezzeria), Via vittime del duomo (mezzeria) Via P. Rondoni (mezzeria), Via Matteotti (mezzeria) ...>>, per cui il trasferimento nei locali posti in Frazione La Scala via Tosco Romagnola Est n. 888 se assentita, sarebbe avvenuta fuori dal territorio di competenza della sede farmaceutica di competenza, e, per quanto occorrer possa, del parere richiamato dall’enunciata Delibera del Direttore U.O.C. Assistenza Farmaceutica Dr. Roberto Banfi che, ricostruendo in modo inopinatamente errato e riportato puntualmente nel deliberato del Comune, ritiene che la sede farmaceutica n. 1, di cui è titolare il ricorrente, non possa essere trasferita dai locali della stessa farmacia posti attualmente in via IV Novembre n. 2 alla Tosco Romagnola Est n. 888 lo c. La Scala, sul falso presupposto che il trasferimento avverrebbe fuori dal territorio della sede farmaceutica di competenza come confermato dal Comune di san Miniato;<br />
nonchè per l’accertamento al diritto<br />
del Dr. Giacobbe a trasferire la sede della propria farmacia da via IV Novembre ad altra parte del territorio posto nell’ambito della propria sede territoriale farmaceutica n. 1 ed in particolare nei nuovi locali dallo stesso acquisiti al civico n. 888 della via Tosco romagnola Est in loc. La Scala; e, per l’annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso con il presente procedimento ed allo stato non conosciuto.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI SAN MINIATO<br />
AZIENDA U.S.L. N. 11 EMPOLI<br />
Udito il relatore Cons. GIUSEPPE DI NUNZIO  e uditi, altresì, per le parti costituite gli avv.ti C. Calvieri, V. Chierroni, B.Bagnoli e G. Apollonio;<br />
Considerato che, a prescindere dall’eventuale fondatezza dei profili di inammissibilità, non è provato dalla parte ricorrente l’attuale emergenza, in fase interinale, di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal provvedimento impugnato, limitandosi la parte ricorrente a prospettare un danno addebitabile esclusivamente alla condotta tenuta dalla stessa, avendo incautamente acquistato dei nuovi locali ancor prima di richiedere le dovute autorizzazioni al trasferimento della sede.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 29 Marzo 2007</p>
<p>F.to Angela Radesi<br />
F.to Giuseppe Di Nunzio<br />
F.to Mara Vagnoli &#8211; Segretario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL   30 MARZO 2007</p>
<p>Firenze, lì 30 marzo 2007</p>
<p>Il Collaboratore di Cancelleria<br />
F.to Mara Vagnoli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2007-n-301/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2007 n.301</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.1333</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-1333/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Antonio Cavallari – Presidente, Silvana Bini – Estensore. Società Consortile Remida r.l. (avv. R.G. Marra) c. Comune di Manduria (avv. G. Pellegrino), Ristor’Art s.p.a. (avv. A. Gualtieri, D. Verbaro). all&#8217;appalto del servizio di refezione scolastica non si applicano le disposizioni relative alle modalità di pubblicazione dei bandi e ai relativi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-1333/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.1333</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Silvana Bini – Estensore.<br /> Società Consortile Remida r.l. (avv. R.G. Marra) c. Comune di Manduria (avv. G. Pellegrino), Ristor’Art s.p.a. (avv. A. Gualtieri, D. Verbaro).</span></p>
<hr />
<p>all&#8217;appalto del servizio di refezione scolastica non si applicano le disposizioni relative alle modalità di pubblicazione dei bandi e ai relativi tempi posti dall&#8217;art 70, d.lg. n.163 del 2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Servizio di refezione scolastica – Applicazione solo di una parte del Codice dei contratti – Disposizioni relative alle modalità di pubblicazione dei bandi e ai relativi tempi posti dall’art 70, d.lg. 163 del 2006 – Non si applicano.<br />
2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Servizio di refezione scolastica – Termini per la presentazione delle offerte – E’ rimessa alla scelta della p.a. – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Per  gli appalti di servizi di cui all’allegato B) II del Codice dei contratti,  tra cui è espressamente contemplato il servizio di ristorazione, l’art 20, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, stabilisce che l’aggiudicazione è disciplinata esclusivamente dall’art 68 (specifiche tecniche), dall’art 65 (avviso sui risultati delle procedura di affidamento) e dall’art 225 (avvisi agli appalti aggiudicati); pertanto, in base a dette disposizioni la procedura di scelta del contraente per i contratti di refezione scolastica non è disciplinata da tutte le disposizioni del presente Codice, con la conseguenza che l’appalto in questione soggiace solo ad un nucleo minimo di regole, mentre non trovano applicazione le disposizioni relative alle modalità di pubblicazione dei bandi e ai relativi tempi posti dall’art 70.</p>
<p>2. In caso di appalto del servizio di refezione scolastica, è rimessa alla p.a. la scelta circa i termini per la presentazione delle offerte, scelta che, lungi dall’essere arbitraria, deve comunque essere effettuata seguendo i principi di cui all’art 27 del Codice dei contratti, che introduce per tutte le tipologie di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori forniture e servizi esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del presente Codice, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>REPUBBLICA  ITALIANA<b><br />
</b></p>
<p align=center>
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA PUGLIA <br />
LECCE </p>
<p>SECONDA SEZIONE  
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b>Registro Decis.:1333/07</b><br />
<b>		Registro Generale:	</b>1633/2006 <br />	<br />
<b></p>
<p></b>nelle persone dei Signori:</p>
<p><b>ANTONIO CAVALLARI Presidente  <br />
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref. </b><br />
<b>SILVANA BINI Ref. , relatore <br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>Visto il ricorso 1633/2006  proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>SOCIETA CONSORTILE REMIDA A RL
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentato e difeso da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>MARRA ROBERTO GUALTIERO </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in LECCE <br />
<i></p>
<p align=center>PIAZZA MAZZINI 72 <br />
presso<br />
MARRA ROBERTO GUALTIERO   <br />
</i><br />
<b>contro<br />
</b><i><br />
COMUNE DI MANDURIA   <br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
PELLEGRINO GIANLUIGI <br />
con domicilio eletto in LECCE <br />
VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16 <br />
presso la sua sede</p>
<p>
e nei confronti di <br />
RISTOR&#8217;ART SPA <br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
GUALTIERI ALFREDO <br />
VERBARO DEMETRIO <br />
con domicilio eletto in LECCE <br />
VIA F.SCO RUBICHI 23 <br />
presso<br />
SEGRETERIA TAR <br />
</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	del bando di gara indetto dal Comune di Manduria per l’affidamento del servizio di refezione scolastica delle scuole materne comunali per il quinquennio 2006/2011 nella parte in cui prevede come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 21.9.2006;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, in particolare del verbale n. 1 del 22.9.2006, del verbale n. 3 del 26.9.2006, della determina dirigenziale n. 744 del 6.10.2006;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p><i><P ALIGN=CENTER>COMUNE DI MANDURIA </p>
<p>RISTOR&#8217;ART SPA <br />
</i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>Udito nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2007 il relatore Ref. SILVANA BINI  e uditi gli Avv. Marra per la ricorrente, l’Avv. Gianluigi Pellegrino per l’Amministrazione intimata e l’Avv. Verbano per la controinteressata;</p>
<p>
Considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>la società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dall’Amministrazione Comunale di Manduria, per il servizio di refezione scolastica nel quinquennio 2006/2011. </p>
<p>Impugna in questa sede il bando di gara, nella parte in cui pone come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 21.9.2006 – alle ore 12.00 &#8211;  unitamente al provvedimento di esclusione dalla gara disposto dalla stazione appaltante, in quanto la sua offerta è pervenuta alle ore 12.40 del 21.9.2006.</p>
<p>
Nel ricorso sono dedotti i seguenti  motivi:<br />
&#8211;	Violazione art. 66 e art. 70 D. Lgs. 163/2006. Violazione delle garanzie di pubblicità. Difetto di istruttoria;<br />	<br />
&#8211;	Violazione art. 70, coma 10, D. lgs. 163/06. Irrazionalità dell’azione amministrativa;</p>
<p>Contesta parte ricorrente il mancato rispetto da parte dell’Amministrazione del termine di 52 giorni tra la data di trasmissione del bando di gara alla Commissione della Comunità Europea e il termine di ricezione delle offerte, come previsto nell’art 70 comma II del Codice dei Contratti, essendo il bando stato inviato l’11.8.2006 e il termine per la presentazione delle offerte fissato per il 21.9.06.<br />
I termini avrebbero dovuti essere maggiori, anche in applicazione al comma 10 del sopra citato art 70, in quanto le ditte partecipanti dovevano eseguire attività istruttorie complesse (sopralluoghi nelle diverse scuole comunali).</p>
<p>L’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria controinteressata hanno chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando le ragioni di urgenza all’espletamento della gara, in relazione alla tipologia del servizio.<br />
La difesa del Comune di Manduria nella memoria difensiva del 13.2.07 ha poi contestato la applicabilità nel caso di specie degli artt. 66 e 70 del D. Lvo 163/03, in quanto oggetto dell’appalto è un servizio di cui all’all. II B, per il quale l’art 20 prevede l’applicazione solo degli artt. 68, 65 e 225.</p>
<p>Il ricorso è infondato per i seguenti motivi.</p>
<p>La censura relativa alla violazione degli artt. 66 e 70 del D. Lvo 163/03 è infondata, in quanto dette disposizioni non trovano applicazione al caso in esame.<br />
Infatti, come rilevato dalla difesa dell’Amministrazione intimata, l’art 20 del D. Lvo 163/03 per gli appalti di servizi di cui all’allegato B) II – tra cui è espressamente contemplato il servizio di ristorazione &#8211; stabilisce che l’aggiudicazione è disciplinata esclusivamente dall’art 68 (specifiche tecniche), dall’art 65 (avviso sui risultati delle procedura di affidamento) e dall’art 225 (avvisi agli appalti aggiudicati).<br />
Pertanto in base a dette disposizioni la procedura di scelta del contraente per i contratti di refezione scolastica non è disciplinata da tutte le disposizioni del presente Codice; l’appalto in questione soggiace solo ad un nucleo minimo di regole, mentre non trovano applicazione le disposizioni relative alle modalità di pubblicazione dei bandi e ai relativi tempi posti dall’art 70.<br />
E’ rimessa quindi all’Amministrazione la scelta circa i termini per la presentazione delle offerte, scelta che, lungi dall’essere arbitraria, deve comunque essere effettuata seguendo i principi di cui all’art 27 dello stesso Codice, che introduce per tutte le tipologie di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori forniture e servizi esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del presente codice, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.</p>
<p>Deve quindi essere valutato, in questa sede, se la clausola del bando che pone come termine di presentazione il 21.9.06 sia conforme ai principi sopra richiamati, in considerazione del fatto che il bando è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. 159 del 23.8.06.<br />
Non avendo il Giudice Amministrativo,in questa sede, poteri sindacatori di merito, il riscontro della proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa deve svolgersi &#8211; in presenza della discrezionalità di cui gode l&#8217;Amministrazione &#8211; nell&#8217;apprezzamento delle situazioni di fatto e nella ponderazione dei contrapposti interessi pubblici e privati coinvolti e segnatamente, in ambito di termini tra la pubblicazione del bando e la presentazione dell’offerta, sulla congruità delle scadenze, in considerazione della attività che i partecipanti dovevano effettuare, per la predisposizione dell’offerta.<br />
Le norme del bando nel caso in esame sono, a giudizio del Collegio, rispettose dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, non limitando indebitamente l&#8217;accesso alla procedura né rendendo eccessivamente gravosa la partecipazione: infatti il lasso temporale di circa un mese tra la pubblicazione e la data di presentazione dell’offerta da un lato risponde all’esigenza dell’Amministrazione di attivare un servizio correlato all’anno scolastico, dall’altro permetteva alle imprese interessate di predisporre l’offerta. Si consideri infatti che potevano partecipare alla gara solo imprese già operanti nel settore della ristorazione scolastica, dal momento che il bando richiede per la partecipazione il fatturato nella ristorazione scolastica negli ultimi tre anni e che l’impresa avesse gestito un servizio per un numero di pasti pari a quello della gara de qua.</p>
<p>Né pare fondato il rilievo secondo cui l’Amministrazione si sarebbe autovincolata alle disposizioni del Codice e in particolare agli artt. 66 e 70, dal momento che nel bando viene specificato che il servizio di ristorazione scolastica è appaltato mediante asta pubblica, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006 e l’art 3 del Capitolato d’oneri dispone che la gara si svolgerà ai sensi dell’art 83 comma 1 del D.Lvo 163/06.<br />
Il richiamo al codice non implica necessariamente l’applicazione di tutte le disposizioni ivi contenute, dal momento che all’interno dello stesso codice sono previste deroghe alla disciplina ordinaria: il D.Lvo 163/06 introduce infatti una disciplina unitaria, prevedendo al suo interno regimi differenziati giustificati da ragioni oggettive e soggettive, ovvero prevedendo in alcuni casi l’applicazione solo di alcune disposizioni o principi generali (basti il richiamo ai contratti sotto soglia per i quali si applicano tutte le disposizioni previste per i sopra soglia fatte salve le eccezioni espressamente previste introdotte dagli artt. Da 121 a 125).<br />
Ciò d&#8217;altronde è conseguenza inevitabile della tecnica legislativa in forza della quale in un unico testo vengono unificate normative di rango diverso (comunitario, legislativo e regolamentare) e finalizzate a regolamentare vari settori.<br />
Quindi la circostanza che l’Amministrazione abbia richiamato globalmente il Codice non implica che si debbano applicare tutte le disposizioni, ma che la gara viene regolamentata dalla disciplina dettata dal Codice per quella tipologia di appalto.</p>
<p>Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di giudizio, sussistendone giusti motivi.</p>
<p>Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;</p>
<p>
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce respinge il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>
Spese compensaste.</p>
<p>
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14  marzo 2007</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari &#8211; Presidente</p>
<p>Dott.ssa Silvana Bini &#8211; Estensore</p>
<p>
Pubblicata il 30 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-1333/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.1333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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