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	<title>30/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2004 n.1717</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-3-2004-n-1717/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-3-2004-n-1717/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2004 n.1717</a></p>
<p>Pres. Giovannini – Est. Maruotti s.p.a. Azienda Energetica Metropolitana Torino (Avv.ti Molè e Salonico) c/ Autorità per l’energia elettrica ed il gas (Avvocatura dello Stato) ogni atto dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia ricade nell&#8217;ambito applicativo del rito speciale di cui all&#8217;art. 23 bis della l. 1034/71 1. Processo amministrativo – appello –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-3-2004-n-1717/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2004 n.1717</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-3-2004-n-1717/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2004 n.1717</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini – Est. Maruotti<br /> s.p.a. Azienda Energetica Metropolitana Torino (Avv.ti Molè e Salonico) c/ Autorità per l’energia elettrica ed il gas (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>ogni atto dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia ricade nell&#8217;ambito applicativo del rito speciale di cui all&#8217;art. 23 bis della l. 1034/71</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – appello – termine per il deposito del ricorso – art. 23 bis l. 1034/71 – deve intendersi ridotto alla metà – atti della Autorità per l’energia elettrica ed il gas imputabili ad organo monocratico – applicabilità della dimidiazione &#8211; presupposti per la concessione dell’errore scusabile – sussistenza</p>
<p>2. Atto amministrativo – incompetenza &#8211; Autorità per l’energia elettrica ed il gas – fissazione di criteri per fatturazione di corrispettivi per trasporto dell’energia elettrica – sussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La riduzione alla metà dei termini processuali, disposta dall’art. 23 bis, l. 1034/71, non riguarda unicamente l’impugnazione dei provvedimenti della Autorità per l’energia elettrica ed il gas nella sua composizione di organo collegiale costituito dal presidente e da due membri (ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995), ma anche gli atti emessi da altri organi della medesima Autorità. Tuttavia, avendo il dato testuale dell’art. 23 bis, comma 2, dato luogo ad obiettive difficoltà interpretative, superate solo con la decisione della Adunanza Plenaria n. 5 del 2002, sussistono nella specie i presupposti per concedere il beneficio dell’errore scusabile.</p>
<p>2. Ove una delibera collegiale dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas abbia dato mandato al Direttore per acquisire elementi istruttori, l’atto del Direttore che fissi uno stabile criterio da porre a base delle richiesta di pagamento per l’energia distribuita è viziato da incompetenza relativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ogni atto dell’Autorità per l’energia ricade nell’ambito applicativo del rito speciale di cui all’art. 23 bis della l. 1034/71</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></center><br />
N.1717/04 Reg.Dec.<br />
N. 7821 Reg.Ric.<br />
ANNO   2003<br />
Disp.vo 129/2004</p>
<p><center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionaleSezione Sesta</b></center></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</b></center></p>
<p>sul ricorso in appello n. 7821 del 2003, proposto dalla<br />
<b>s.p.a. Azienda Energetica Metropolitana Torino </b> , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Molè e Tommaso Salonico, presso il cui studio è domiciliato in Roma, alla piazza di Monte Citorio n. 115;</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>l’<b>Autorità per l’energia elettrica ed il gas</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>nonché contro</p>
<p>la <b> s.p.a. Gestore della Rete di trasmissione nazionale</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Pinnarò, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Bocca di Leone, n. 78;</p>
<p>per la riforma</p>
<p>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, 3 giugno 2003, n. 2433, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 4131 del 2001;</p>
<p>Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Autorità per l’energia elettrica ed il gas, depositato in data 4 settembre 2003 e integrato con una memoria depositata in data 15 settembre 2004;<br />
Vista la memoria di costituzione della s.p.a. Gestore della rete di trasmissione nazionale, depositata in data 19 settembre 2003 e integrata con una memoria depositata in data 6 febbraio 2004;<br />
Viste le memorie depositate dall’appellante in data 19 settembre 2003 e 11 febbraio 2004;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;</p>
<p>Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004;<br />
Uditi gli avvocati Marcello Molè e Tommaso Salonico per l’appellante e l’avvocato Maurizio Pinnarò per la società appellata;<br />
Considerato che &#8211; ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, come modificata dalla legge n. 205 del 2000 – è stato già depositato il dispositivo della decisione, cui segue il deposito della presente sentenza;<br />
Considerato in fatto e in diritto quanto segue</p>
<p><center><b>Premesso in fatto</b></center></p>
<p>1. Con l’atto n. PB/M01/2244/gb-cp di data 25 giugno 2001, il Direttore dell’area elettricità della Autorità per l’energia elettrica e il gas ha trasmesso alla s.p.a. Gestore della rete di trasmissione nazionale alcune determinazioni riguardanti la “fatturazione in acconto per l’anno 2000 e per il primo semestre 2001 dei corrispettivi per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica prodotta da impianti di generazione direttamente connessi alla rete di distribuzione e destinata ai clienti del mercato vincolato”.<br />
Col ricorso di primo grado n. 4131 del 2001, proposto al TAR per la Lombardia, la s.p.a. Azienda energetica metropolitana (quale concessionaria del servizio di distribuzione dell’energia elettrica nel Comune di Torino) ha impugnato l’atto di data 25 giugno 2001 e ne ha chiesto l’annullamento per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Il TAR, con la sentenza n. 2433 del 2003, ha dichiarato d’ufficio la irricevibilità del ricorso, perché depositato oltre il termine di 15 giorni, previsto dall’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, come introdotto dalla legge n. 205 del 2000.</p>
<p>2. Col gravame in esame, la società originaria ricorrente ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia dichiarato ricevibile e sia accolto, perché fondato.<br />
L’appellante ha altresì depositato memorie, con cui ha insistito nelle già formulate conclusioni ed ha sottolineato come sussistano i presupposti per la concessione del beneficio dell’errore scusabile, in ordine alla ricevibilità del ricorso di primo grado.<br />
Nel corso del giudizio, si sono costituite in giudizio l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e la s.p.a. Gestore della rete di trasmissione nazionale, che – con distinte memorie &#8211; hanno controdedotto ed hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata e in ogni caso la reiezione del ricorso di primo grado.</p>
<p><center><b>Considerato in diritto</b></center></p>
<p>1. Col provvedimento impugnato in primo grado (n. PB/M01/2244/gb-cp del 25 giugno 2001), il Direttore dell’area elettricità della Autorità per l’energia elettrica e il gas ha comunicato alla s.p.a. Gestore della rete di trasmissione nazionale alcune prescrizioni riguardanti la “fatturazione in acconto per l’anno 2000 e per il primo semestre 2001” dei corrispettivi per il trasporto “dell’energia elettrica prodotta da impianti di generazione direttamente connessi alla rete di distribuzione e destinata ai clienti del mercato vincolato”.<br />
L’odierna appellante – quale concessionaria del servizio di distribuzione dell’energia elettrica nel Comune di Torino – ha impugnato tale atto innanzi al TAR per la Lombardia, Sede di Milano.<br />
Con la sentenza impugnata, il TAR per la Lombardia ha dichiarato d’ufficio irricevibile il ricorso e, in particolare:<br />
<br />&#8211; ha rilevato l’applicabilità dell’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, come introdotto dalla legge n. 205 del 2000, in relazione alla riduzione alla metà del termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso;<br />
&#8211; ha constatato che il ricorso è stato notificato in data 14 novembre 2001 e poi depositato in data 13 dicembre 2001, dunque oltre la scadenza del termine ridotto di quindici giorni.</p>
<p>2. Col primo motivo del gravame, preliminarmente la società originaria ricorrente ha dedotto che la riduzione dei termini, disposta dal richiamato art. 23 bis, riguarderebbe unicamente l’impugnazione dei provvedimenti della Autorità nella sua composizione di “organo collegiale costituito dal presidente e da due membri” (ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995), e non anche degli atti emessi da altri organi della medesima Autorità.</p>
<p>3. Ritiene la Sezione che tale censura sia infondata e vada respinta.<br />
Il comma 2 dell’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, per il quale “i termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso”, si applica in tutte le ipotesi previste dal precedente comma 1 e, in particolare, per i giudizi amministrativi aventi ad oggetto “i provvedimenti amministrativi adottati dalle autorità amministrative indipendenti” (lett. d).<br />
Con questa disposizione, il legislatore – in considerazione della rilevanza degli interessi coinvolti &#8211; si è riferito ai provvedimenti emessi da tali autorità, senza operare alcuna distinzione: di essa, non può pertanto essere data una interpretazione restrittiva, basata o sugli effetti generali o meno del provvedimento o sulla natura dell’organo che lo ha emesso.</p>
<p>4. Col primo motivo, in subordine la società appellante ha dedotto che sussistono i presupposti per concedere il beneficio dell’errore scusabile, poiché – in presenza di una giurisprudenza ancora non univoca – soltanto la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 31 maggio 2002 ha chiarito che la regola della cd dimidiazione del termine si applica anche a quello di deposito dell’atto di appello, con argomentazioni rilevanti per dedurre che la riduzione riguarda anche il deposito del ricorso giurisdizionale di primo grado.</p>
<p>5. Ritiene la Sezione che tale censura sia fondata e che sussistano i presupposti per concedere il beneficio dell’errore scusabile.<br />
Infatti, il dato testuale del sopra riportato art. 23 bis, comma 2, ha dato luogo ad obiettive difficoltà interpretative, superate solo con la decisione della Adunanza Plenaria n. 5 del 2002, che ha osservato come la regola del dimezzamento dei termini si applichi anche a quelli di deposito del ricorso di primo grado e dell’atto di appello.<br />
In ragione di tali difficoltà interpretative, la stessa Adunanza Plenaria – nel caso sottoposto alla sua valutazione – ha rilevato la sussistenza dei presupposti per concedere il beneficio dell’errore scusabile.<br />
Identiche ragioni inducono la Sezione a ritenere sussistenti i presupposti per concedere nella specie il beneficio dell’errore scusabile, poiché la fase di deposito del ricorso di primo grado risale ad un’epoca antecedente al deposito della decisione della Adunanza Plenaria.</p>
<p>6. Poiché l’erronea declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado non rientra tra le ipotesi in cui la legge prevede l’annullamento con rinvio della sentenza del TAR (Sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3337), deve passarsi all’esame del ricorso originario.</p>
<p>7. Ha carattere preliminare l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, formulata dalla società appellata poiché l’atto impugnato – di data 25 giugno 2001 – avrebbe natura sostanzialmente confermativa di precedenti atti di data 20 settembre 2000 e 10 maggio 2001.<br />
Tale eccezione va respinta, per un duplice ordine di ragioni.<br />
In primo luogo, tali atti hanno riguardato l’ambito dei diritti e degli obblighi delle parti, relativi alle modalità di fatturazione dei corrispettivi per il trasporto sulla rete dell’energia elettrica.<br />
Pertanto, anche se l’oggetto della contestazione è la legittimità dei criteri da seguire per effettuare la fatturazione, risulta ammissibile la contestazione dell’atto con cui l’Autorità – nel ‘precisare’ i medesimi criteri – ha dato indicazioni alla società che gestisce la rete, per la quantificazione dei relativi importi.<br />
In secondo luogo, l’atto di data 25 giugno 2001 non ha un carattere meramente confermativo degli atti precedenti, poiché:<br />
&#8211; la nota del 20 settembre 2000 ha una rilevanza interlocutoria, poiché ha dato atto della apertura di una indagine conoscitiva da parte della Autorità (con la delibera collegiale n. 139 del 2000) ed ha indicato, per la fatturazione per l’anno 2000, i cri<br />
&#8211; la nota del 10 maggio 2001, ha rilevato che alla data del 31 dicembre 2000 in molti punti di connessione tra le reti non erano stati installati o “complessi di misura” e ha indicato analoghi criteri “con esclusivo riferimento al primo semestre dell’anno<br />
&#8211; la contestata nota di data 25 giugno 2001 – senza formulare una riserva sulle determinazioni finali e conseguenti alla indagine conoscitiva – ha definito il concreto criterio da applicare, basato sulla mancata installazione dei “complessi di misura” nel<br />
Sul piano sostanziale, la medesima nota del 25 giugno 2001 ha così indicato il criterio applicabile per determinare la quantità di energia elettrica da considerare ‘imponibile’ per quantificare il corrispettivo per il trasporto sulla rete dell’energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato (comprendendovi le quantità di energia direttamente prodotte e distribuite dalla interessata) e, sotto tale profilo, contiene un proprio autonomo contenuto lesivo.</p>
<p>8. Passando all’esame del ricorso originario, per il suo carattere preliminare, va esaminata la censura &#8211; riproposta nel gravame &#8211; di incompetenza del Direttore dell’area elettricità della Autorità per l’energia elettrica e il gas.<br />
Secondo l’assunto, il provvedimento impugnato ha natura tariffaria, perché ha modificato la determinazione del corrispettivo da pagare per l’accesso e l’uso della rete di trasmissione nazionale e, pertanto, rientrava nell’ambito delle competenze dell’Autorità, da intendere quale collegio &#8211; costituito dal Presidente e dai due membri – ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995.<br />
A tale censura, le parti appellate hanno replicato che:<br />
<br />&#8211; con la delibera n. 205 del 1999, l’Autorità ha definito le tariffe di cessione dell’energia elettrica alle imprese distributrici, per l’integrazione della precedente delibera n. 13 del 1999 e per la definizione dell’ulteriore componente di ricavo concernente l’energia prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, stabilendo – tra l’altro &#8211; il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso per l’anno 2000;<br />
&#8211; con la delibera n. 139 del 2000, l’Autorità – anche se la precedente regolamentazione era completa ed esaustiva – ha preso in considerazione i “gruppi di misura”, avviando una istruttoria conoscitiva e dando “mandato” “al direttore dell’Area elettricità<br />
&#8211; la competenza del Direttore va ravvisata in base all’art. 2, comma 10, della legge n. 481 del 1995, dal dispositivo della delibera n. 139 del 2000, dall’art. 11 e dall’art. 12, comma 2, dell’allegato A della delibera n. 26 del 2001;<br />
&#8211; il provvedimento impugnato ha disposto la fatturazione “in acconto”, e dunque soggetta a conguaglio “in un senso o nell’altro”, in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Autorità con la delibera n. 26 del 2001.</p>
<p>9. Ritiene al riguardo la Sezione che risulta fondata la censura di incompetenza della Autorità emanante.<br />
Con la delibera collegiale n. 139 del 2000, l’Autorità – nel dare mandato al Direttore dell’area elettricità di condurre ogni attività necessaria per attuare il suo dispositivo – ha fatto riferimento alle “informazioni relative all’oggetto dell’istruttoria conoscitiva, ivi compresa la richiesta di dati o di documenti ai soggetti interessati”.<br />
Attenendosi al mandato ricevuto, le sopra richiamate note di data 20 settembre 2000 e 10 maggio 2001 hanno rilevato come le indicazioni trasmesse al gestore della rete – fondate su un criterio provvisorio e convenzionale &#8211; fossero rilevanti “in attesa della chiusura dell’istruttoria conoscitiva” “e degli eventuali conseguenti provvedimenti”.<br />
Invece, l’impugnata nota del 25 giugno 2001 non ha espressamente richiamato tale riserva e, in quanto tale, ha fissato uno stabile criterio (basato sulla fatturazione anche per la parte di energia prodotta dagli impianti delle imprese e direttamente immessa nella rete di produzione), malgrado la mancata chiusura della indagine conoscitiva.<br />
In altri termini, essa non ha disposto l’acquisizione di informazioni, dati o documenti, e – richiamando le due precedenti note aventi natura interlocutoria &#8211; ha ribadito senza riserve il criterio da porre a base della richiesta di pagamento per l’energia distribuita,  anche se non prelevata dalla rete del Gestore della rete nazionale, con ciò concludendo sotto tale aspetto l’indagine conoscitiva attivata nella sede collegiale e che, in assenza di una diversa ed espressa determinazione, doveva concludersi nella medesima sede.<br />
Sotto tale aspetto, dalla documentazione non risulta che l’atto impugnato sia stato preceduto dalla formale conclusione alla indagine conoscitiva già avviata, sia perché ciò non emerge dalle note del Direttore del 20 settembre 2000 e del 10 maggio e 25 giugno 2001, sia perché – presumibilmente – l’atto conclusivo si sarebbe basato su una specifica motivazione.<br />
Neppure risultano condivisibili le argomentazioni difensive contenute nella memoria conclusiva della Autorità (secondo la quale il Direttore dell’area elettricità sarebbe stato delegato “a porre una disciplina transitoria”, ovvero ‘costretto’ “a indicare una sorta di disciplina transitoria”: v. pp. 8 e 12), poiché la delibera n. 139 del 2000 non ha conferito l’incarico di chiudere formalmente l’indagine conoscitiva, né, tanto meno, quello di fissare il criterio di fatturazione, integrativo di quelli già enunciati, retroattivamente per i prelievi già effettuati di energia elettrica.<br />
Pertanto, il Direttore non poteva determinare le definitive conseguenze dei dedotti mancati adempimenti – da parte dei distributori – dell’obbligo di installare i “complessi di misura”.</p>
<p>10. Per le ragioni che precedono, in tali limiti l’appello è fondato e va accolto, sicché, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va accolto e va annullato per incompetenza il provvedimento impugnato (con assorbimento delle residue censure), salvi gli ulteriori provvedimenti della Autorità amministrativa.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.</p>
<p><center><b>Per questi motivi </b></center><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando sull’appello n. 7821 del 2003:<br />
&#8211; accoglie il primo motivo e, previa concessione del beneficio dell’errore scusabile, dichiara ricevibile il ricorso di primo grado n. 4131 del 2001;<br />
&#8211; accoglie il motivo con cui è stata dedotta la incompetenza della autorità emanante ed annulla il provvedimento n. PB-M01-2244-gb-cp del 25 giugno 2001, emesso dal Direttore dell’area elettricità della Autorità per l’energia elettrica ed il gas, salvi gl<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 17 febbraio 2004, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:<br />
Giorgio GIOVANNINI				Presidente<br />	<br />
Luigi MARUOTTI					Consigliere Est.<br />	<br />
Giuseppe ROMEO					Consigliere<br />	<br />
Francesco D’OTTAVI				Consigliere<br />	<br />
Domenico CAFINI					Consigliere</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2004 n.1718</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-3-2004-n-1718/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-3-2004-n-1718/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2004 n.1718</a></p>
<p>Pres. Santoro – Est. Volpe Baldini Costruzioni Meccaniche s.r.l. (Avv. Palma) c/ Ministero delle Attività Produttive (Avvocatura dello Stato) ai fini del godimento di un contributo per l&#8217;imprenditoria, la ditta individuale e la società che alla prima sia succeduta costituiscono un unico soggetto imprenditoriale Industria e commercio – contributi e</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro – Est. Volpe<br /> Baldini Costruzioni Meccaniche s.r.l. (Avv. Palma) c/ Ministero delle Attività Produttive (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>ai fini del godimento di un contributo per l&#8217;imprenditoria, la ditta individuale e la società che alla prima sia succeduta costituiscono un unico soggetto imprenditoriale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio – contributi e finanziamenti – agevolazioni ex l. 219 del 1981 – decadenza – avvio attività produttiva in data successiva ad evento sismico – da parte di società succeduta a ditta individuale svolgente la medesima attività – illegittimità – ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento di decadenza dal contributo previsto dalla l. 219 del 1981 per i danni subiti dalle imprese a causa del terremoto verificatosi in Campania del novembre 1980 e del febbraio 1981, motivato sulla considerazione che la società richiedente abbia iniziato la propria attività successivamente al verificarsi del sisma, ma allorché sia dimostrato che la medesima attività era svolta da ditta individuale dante causa della persona giuridica, in quanto tali due imprese devono considerarsi come un unico soggetto imprenditoriale, dovendo pertanto trovare applicazione l’art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 76/1990, secondo cui “il contributo di cui ai precedenti commi può essere concesso anche in favore di imprenditori che rilevino aziende, danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano cessato l&#8217;attività nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1980 e il 31 maggio 1986, a condizione che le domande di contributo siano state presentate nei termini di legge”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ai fini del godimento di un contributo per l’imprenditoria, la ditta individuale e la società che alla prima sia succeduta costituiscono un unico soggetto imprenditoriale</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></center></p>
<p>N.1718/04 Reg.Dec.<br />
N. 8123 Reg.Ric.<br />
ANNO   2003</p>
<p><center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />Sezione Sesta</b></center></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</b></center></p>
<p>sul ricorso in appello n. 8123/03, proposto da:</p>
<p><b> BALDINI COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Palma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del notaio Edmondo Capecelatro in Roma, via E. Quirino Visconti, n. 99;</p>
<p><center>contro</center></p>
<p><b>MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO (ORA MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE) </b> , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>per l’annullamento parziale<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III ter, 20 marzo 2003, n. 2395;</p>
<p>visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle attività produttive;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore all’udienza pubblica del 10 febbraio 2004 il consigliere Carmine Volpe, e uditi altresì l’avv. A. Palma per l’appellante e l’avv. dello Stato C. Aiello per il Ministero appellato;<br />
ritenuto e considerato quanto segue.</p>
<p><center><b>FATTO</b></center></p>
<p>Il primo giudice ha in parte respinto e in parte accolto il ricorso proposto dalla Baldini Costruzioni Meccaniche s.r.l. avverso i seguenti provvedimenti del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ora Ministero delle attività produttive:<br />
a) decreto del direttore generale della produzione industriale 14 febbraio 1997, n. 21/GST/MICA, comunicato con nota della direzione generale della produzione industriale &#8211; G.S.T. &#8211; Opere private 12 marzo 1997, n. 215.239, con cui si è dichiarata la decadenza della società stessa dai benefici previsti dall’art. 27 del d.lgs. 30 settembre 1990, n. 76 (già art. 21 del d.l. 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 maggio 1981, n. 219);<br />
b) parere del consulente giuridico in data 1 febbraio 1996, confermato il 28 novembre 1986;<br />
c) ogni atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, tra cui la relazione della struttura 5 febbraio 1997, n. 214.528, la nota del capo di gabinetto 30 maggio 1995, n. 1479 e la nota della direzione generale della produzione industriale n. 21SAP8 menzionate nel decreto indicato sub a);<br />
d) nota ministeriale 21 maggio 2002 n. 1-015-664, successivamente comunicata alla ricorrente dalla Commercial Union Insurance s.p.a., avente ad oggetto la trasmissione della documentazione per l’escussione della polizza fideiussoria n. 243.486399.05 (atto impugnato con motivi aggiunti notificati il 19/20 luglio 2002).<br />
L’accoglimento era limitato all’impugnazione della nota indicata sub d), che veniva conseguentemente annullata.</p>
<p>La sentenza viene appellata dalla Baldini Costruzioni Meccaniche s.r.l. per i seguenti motivi:</p>
<p>1) error in iudicando; violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 del c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.l. n. 75/1981, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 219/1981; omessa motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni; motivazione insufficiente, incongrua non pertinente; violazione del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della cost.); irragionevolezza; difetto di motivazione.<br />
Si premette che, all’epoca del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, la detta società era già regolarmente costituita e iscritta alla Camera di commercio di Salerno, anche se nello stabilimento danneggiato esercitava ancora l’attività di costruzioni meccaniche la ditta individuale Baldini Giovanni; la quale, il 30 aprile 1982, era stata rilevata dalla Baldini Costruzioni Meccaniche s.r.l., con conseguente prosecuzione dell’attività dal 1° maggio 1982. Si sostiene, quindi, che si sarebbe trattato di un unico soggetto e che la circostanza per la quale la ditta individuale Baldini Giovanni aveva continuato ad esistere sarebbe stata irrilevante, in quanto l’azienda era stata rilevata dalla detta società in epoca precedente al terremoto;</p>
<p>2) error in iudicando; error in procedendo; violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 del c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.l. n. 75/1981, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 219/1981; violazione del principio di buona fede sotto molteplici profili, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1337, 1366 e 1375 del c.c.; omessa motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni; motivazione insufficiente, incongrua non pertinente; violazione del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della cost.); irragionevolezza; difetto di motivazione.<br />
Si sostiene che l’impugnato provvedimento di decadenza sarebbe affetto da carenza assoluta di potere. Si deduce, inoltre, che il comportamento dell’amministrazione avrebbe violato il principio di buona fede, data la sussistenza di esigenze di tutela dell’affidamento, poiché la società ricorrente aveva avuto un congruo anticipo, il progetto esecutivo delle opere era stato approvato ed il collaudo finale era intervenuto positivamente.<br />
La società appellante riporta poi i motivi del ricorso di primo grado, del seguente tenore:</p>
<p>3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 del c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.l. n. 75/1981, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 219/1981; omessa motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni; motivazione insufficiente, incongrua non pertinente; violazione del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della cost.); irragionevolezza; difetto di motivazione;</p>
<p>4) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.l. n. 75/1981, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 219/1981; eccesso di potere per falso presupposto; travisamento di fatti; carente istruttoria; manifesta ingiustizia; carenza di motivazione ovvero motivazione perplessa e contraddittoria; difetto di motivazione;</p>
<p>5) ulteriore violazione dell’art. 21 del d.l. n. 75/1981, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 219/1981; eccesso di potere per sviamento; mancata ponderazione degli interessi pubblici coinvolti; violazione del principio di buona fede e dell’affidamento; omessa motivazione; difetto di motivazione.</p>
<p>Il Ministero delle attività produttive si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso in appello.<br />
Entrambi le parti (il Ministero appellato in numero di due) hanno presentato memorie, con le quali hanno ulteriormente illustrato le rispettive difese.</p>
<p><center><b>DIRITTO</b></center></p>
<p>1. Il ricorso in appello è fondato.<br />
La Baldini Costruzioni Meccaniche s.r.l. denuncia l’illegittimità del decreto del direttore generale della produzione industriale del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 14 febbraio 1997, n. 21/GST/MICA, con cui si è dichiarata la decadenza della stessa dai benefici previsti dall’art. 27 del d.lgs. 30 settembre 1990, n. 76 (già art. 21 del d.l. 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 maggio 1981, n. 219) per danni subiti a causa del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 nello stabilimento sito in Nocera Inferiore. Con il detto decreto, inoltre, si sono revocati i d.m. 5 settembre 1985 (di determinazione provvisoria dell’importo dell’investimento ammesso a contributo), 9 luglio 1986 (di autorizzazione all’erogazione dell’acconto di lire 927.000.000) e 3 aprile 1990 (del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di approvazione del progetto esecutivo degli interventi di delocalizzazione dello stabilimento della detta società), nonché 21 dicembre 1987 e 4 novembre 1993 (della Presidenza del Consiglio dei ministri, di nomina della commissione di collaudo), e si è disposta la restituzione della somma di lire 2.517.123.989 e l’escussione della polizza fideiussoria.</p>
<p>2. La decadenza dal contributo concesso veniva disposta sulla base della mancanza dei presupposti per il mantenimento in capo alla Baldini Costruzioni Meccaniche s.r.l. dei benefici previsti dal citato art. 27, “in quanto la ditta ha iniziato l’attività produttiva in data successiva all’evento sismico del novembre 1980”. Ciò sulla base di un parere reso dal consulente giuridico avv. Vittorio Russo con nota in data 1 febbraio 1996, confermato con nota del 28 novembre 1986, che evidenziava la “posteriorità dell’attività industriale della predetta società, rispetto agli eventi sismici del 23 novembre 1981” e la coesistenza tra la ditta individuale e la società; elemento questo che escludeva la trasformazione o la successione e la continuità della Baldini Costruzioni Meccaniche s.r.l. rispetto alla ditta individuale Baldini Giovanni, la quale solo il 4 giugno 1996 aveva trasferito i beni alla detta società.</p>
<p>3. La sezione ritiene di evidenziare preliminarmente alcuni elementi in fatto.<br />
Il contributo era stato richiesto, in data 27 dicembre 1982, dalla Baldini Costruzioni Meccaniche s.r.l..<br />
Amministratore unico della società era Baldini Franco, figlio di Giovanni, e la società era stata costituita l’11 dicembre 1979 &#8211; e quindi in epoca precedente al terremoto del novembre 1980 &#8211; tra i signori Baldini Franco e Giovanni; quest’ultimo titolare della ditta individuale Baldini Giovanni. La società era iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno il 26 marzo 1980.<br />
Con contratto in data 30 aprile 1980 (con firme autenticate il 3 maggio 1980), la ditta individuale Baldini Giovanni aveva concesso in comodato gratuito, per la durata di nove anni, alla Baldini Costruzioni Meccaniche s.r.l. lo stabilimento, i macchinari, gli impianti e le attrezzature in dotazione dell’officina meccanica della ditta individuale medesima, siti in Nocera Inferiore alla via Cicalesi, n. 133. Ciò al fine di consentirne alla società l’uso nella continuazione dell’attività dell’officina meccanica della ditta individuale.<br />
Dalla documentazione in atti risulta che la Baldini Costruzioni Meccaniche s.r.l. aveva iniziato la propria attività in epoca successiva al terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981; e precisamente il 1° maggio 1982 [nota dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), sede di Nocera inferiore, 17 settembre 1985, n. 7202242311] o il 30 settembre 1982 (certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno n. 000035/00045 in data 26 febbraio 1986).<br />
La società tuttavia, alla data del terremoto, era già esistente ed aveva l’uso dello stabilimento in virtù di contratto di comodato. Inoltre, dalla citata nota dell’I.N.P.S., risulta che la stessa, nel periodo 1° novembre 1979/31 ottobre 1980, aveva denunciato diciannove dipendenti in media.</p>
<p>4. La sezione ritiene che il primo giudice abbia errato nel confermare l’insussistenza, da parte della Baldini Costruzioni Meccaniche s.r.l., dei requisiti previsti dalla legge per potere fruire dei benefici di cui trattasi.<br />
La circostanza per la quale la ditta individuale Baldini Giovanni non si fosse estinta non impedisce di considerare che si è trattato, nella specie, di un unico soggetto imprenditoriale, di tipo familiare, costituito prima dalla ditta individuale e dopo dalla società &#8211; nella citata nota dell’I.N.P.S. viene detto, tra l’altro, che fino al 30 aprile 1982 “in luogo della SRL (data inizio attività 01.05.82) ha operato la ditta Individuale BALDINI GIOVANNI matr. n° 7200533257” &#8211; e di un unico stabilimento industriale; danneggiato a seguito del sisma e già in uso esclusivo della società stessa al momento del terremoto. Deve poi rilevarsi che il personale già in servizio presso la suddetta ditta individuale è passato senza soluzione di continuità alle dipendenze della Baldini Costruzioni Meccaniche s.r.l. e che la ditta non ha mai presentato per la stessa causale domanda al fine di conseguire i contributi di cui trattasi.<br />
Il decreto in data 14 febbraio 1997, impugnato in primo grado, risulta quindi emesso in violazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 76/1990, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.<br />
L’articolo prevede, al comma 1 (già art. 21, comma 1, del d.l. n. 75/1981, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 219/1981), che “Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni di cui all&#8217;art. 1 è concesso, in base a domanda presentata entro il 31 dicembre 1982, un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari allo svolgimento della attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito del sisma”.<br />
Il citato art. 27, al comma 3, prescrive poi che “Il contributo di cui ai precedenti commi deve intendersi commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per l&#8217;attività di riparazione o ricostruzione degli stabilimenti, nonché al miglioramento ed adeguamento funzionale degli stabilimenti stessi”.<br />
La normativa citata attribuisce alle imprese industriali un contributo sulle spese necessarie alla riparazione o alla ricostruzione degli stabilimenti e delle loro attrezzature distrutti o danneggiati a seguito degli eventi sismici considerati. Nella specie, al momento del terremoto che ha causato i danni allo stabilimento, quest’ultimo era in uso della Baldini Costruzioni Meccaniche s.r.l..<br />
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di decadenza del contributo che, invece, era stato dalla medesima richiesto e legittimamente attribuitole. <br />Nella fattispecie per cui è causa, infatti, al momento del terremoto, l’azienda era già in uso della detta società e quindi dalla stessa era stata già rilevata. E, comunque, poiché dalla documentazione in atti risulta che la Baldini Costruzioni Meccaniche s.r.l. aveva iniziato la propria attività al più tardi il 30 settembre 1982, andava applicato l’art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 76/1990, secondo cui “Il contributo di cui ai precedenti commi può essere concesso anche in favore di imprenditori che rilevino aziende, danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano cessato l&#8217;attività nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1980 e il 31 maggio 1986, a condizione che le domande di contributo siano state presentate nei termini di legge”.</p>
<p>5. Pertanto, il ricorso in appello deve essere accolto, con l’assorbimento delle altre censure dedotte; in parziale riforma della sentenza impugnata, va accolto del tutto il ricorso di primo grado ed annullato l’impugnato decreto di decadenza. Le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensati.</p>
<p><center><b>Per questi motivi </b></center><br />
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta:<br />
a) accoglie il ricorso in appello;<br />
b) in riforma della sentenza impugnata, accoglie del tutto il ricorso di primo grado ed annulla l’impugnato decreto di decadenza;<br />
c) compensa tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio;<br />
d) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 10 febbraio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Sergio SANTORO					Presidente f.f.<br />	<br />
Carmine VOLPE					Consigliere Est.<br />	<br />
Giuseppe MINICONE				Consigliere<br />	<br />
Lanfranco BALUCANI				Consigliere<br />	<br />
Rosanna DE NICTOLIS				Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-3-2004-n-1718/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2004 n.1718</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2004 n.2955</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-30-3-2004-n-2955/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-30-3-2004-n-2955/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-30-3-2004-n-2955/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2004 n.2955</a></p>
<p>Pres. f.f. ed est. Amadio; UNISYS ITALIA S.p.A. (Avv.. de Tilla) c. Ministero Politiche Sociali. in materia di appalti l&#8217;atto intermedio della formazione della volontà dell&#8217;ente, deve essere impugnato al momento dell&#8217;adozione dell&#8217;atto finale Contratti della pubblica amministrazione – Aggiudicazione della gara – Impugnazione dell’atto di aggiudicazione della gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-30-3-2004-n-2955/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2004 n.2955</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-30-3-2004-n-2955/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2004 n.2955</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. f.f. ed est. Amadio; UNISYS ITALIA S.p.A. (Avv.. de Tilla) c. Ministero Politiche Sociali.</span></p>
<hr />
<p>in materia di appalti l&#8217;atto intermedio della formazione della volontà dell&#8217;ente, deve essere impugnato al momento dell&#8217;adozione dell&#8217;atto finale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Aggiudicazione della gara – Impugnazione dell’atto di aggiudicazione della gara – Natura giuridica di atto intermedio della formazione della volontà dell’ente – Necessità di impugnare previamente l’atto intermedio di ammissione delle imprese – Esclusione</p>
<p>Contratti della pubblica amministrazione – Aggiudicazione della gara – Partecipazione alla medesima gara di due imprese partecipate da una terza impresa – Violazione dei principi di libera concorrenza tra i partecipanti alle gare, nonché dei principi di assoluta segretezza delle singole offerte e di trasparenza per le procedure concorsuali – Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>A differenza dell’impugnativa proposta avverso l’esclusione dalla gara che non può essere posposta all’esito del procedimento di aggiudicazione, quando si deduce l’illegittimità di un atto intermedio della formazione della volontà dell’ente, l’impugnativa resta posposta al momento dell’adozione dell’atto finale.</p>
<p>Non è possibile procedere all’automatica esclusione di soggetti partecipanti alla gara senza verificare quale sia la reciproca influenza esercitata dalle rispettive imprese e, quindi, la reale possibilità di violare i principi di libera concorrenza, assoluta segretezza delle offerte e di trasparenza delle procedure concorsuali. Tale assunto, a cui si è giunti attraverso un elaborato dibattito dottrinale e giurisprudenziale, obbliga a ponderare se il rapporto esistente tra le imprese concorrenti sia un rapporto di controllo ovvero di appartenenza o di mero collegamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In materia di appalti l’atto intermedio della formazione della volontà dell’ente, deve essere impugnato al momento dell’adozione dell’atto finale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE III-Bis </b></p>
<p>composto dai signori: Giulio AMADIO Presidente f.f.; Domenico LUNDINI Consigliere; Francesco ARZILLO Consigliere; ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 7537/03 proposto da<br />
<b>APRI s.p.a</b>., in persona dell’amministratore delegato prof. Luciano Monti e da UNISYS ITALIA s.p.a., in persona dell’amministratore delegato dott. Vittorio Lusvarghi, rappresentate e difese dall’avv. Roberto de Tilla, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, via A. Sogliano n. 52;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso (ex lege) dall’Avvocatura Generale dello Stato (avv. Giustina Noviello) presso i cui Uffici é domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; del <b>R.T.I. composto dalla CONSEDIN s.p.a., </b>in persona dell’amministratore delegato dott. Carlo Cullmann, dalla SIEMENS INFORMATICA s.p.a., in persona del direttore amministrativo sig. Karlheinz Wessely e del procuratore dott. Gaetano Innante, e d</p>
<p>&#8211; della <b>IBM ITALIA s.p.a</b>, in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con SISTEMI INFORMATIVI s.p.a., COGEA s.p.a., GFI OIS s.p.a., in persona del legale rappresentante avv. Cristina Cabella e della SISTEMI INFORMATIVI s.p.a., in proprio e<br />
per l’annullamento,<br />previa sospensione dell’efficacia, dell’atto di aggiudicazione a favore del costituendo R.T.I. Consedin s.p.a., Siemens Informatica s.p.a., SDI s.r.l., della gara per l’affidamento di un servizio di assistenza tecnico informatica e consulenziale all’UCOFPL per l’attuazione del programma di iniziativa comunitaria EQUAL, programmazione 2000- 2006.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché delle società controinteressate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 19 gennaio 2004 il relatore dott. Giulio Amadio e uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>In data 28 novembre 2002 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio Centrale Orientamento e Formazione Professionale Lavoratori pubblicava un bando di gara avente ad oggetto il servizio di assistenza tecnico-informatica e consulenziale a sostegno organizzativo e procedurale al Ministero per la gestione del Programma di iniziativa comunitaria EQUAL programmazione 2000-2006.<br />
Il servizio consisteva nell’assistenza tecnico-informatica e gestionale procedurale, onnicomprensivo di risorse specialistiche, strumentali e logistiche a sostegno organizzativo e gestionale dell’UCOFPL per tutte le attività contabili, amministrative, procedurali e gestionali connesse all’attuazione dell’Iniziativa comunitaria Equal, per un quinquennio, utilizzando e aggiornando il sistema informativo in esercizio, assistendo l’UCOFPL anche nell’interazione del sistema con gli altri sistemi informativi presenti presso l’UCOFPL o di altre Amministrazioni e supportando l’UCOFPL dal punto di vista consulenziale.<br />
Nel bando era stabilito come metodo per la scelta del contraente il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, assegnando un punteggio massimo di 80 punti all’offerta tecnica e un punteggio massimo di 20 punti al prezzo (con la previsione di un valore massimo a base d’asta parti a euro 12.180.000,00 IVA esclusa).<br />
Durante la seduta pubblica della Commissione di aggiudicazione del 23 gennaio 2003 – cui partecipava in rappresentanza delle ricorrenti la sig.ra Giuliana Vulterini – i commissari rilevavano che la Siemens Informativa S.p.A. (mandante del costituendo raggruppamento con Consedin) e la Finsiel S.p.A. (mandataria del costituendo raggruppamento con CSI Management S.r.l. ed Eustema S.p.A.) risultavano annoverare entrambe una partecipazione societaria del gruppo Telecom S.p.A.<br />La Commissione, una volta riscontrata l’indipendenza delle due società anche attraverso la mancanza di intreccio negli organi di rappresentanza, gestione o controllo, ammetteva i due raggruppamenti alle fasi successive della gara.<br />
Nella seduta pubblica del 9 aprile 2003, la Commissione di aggiudicazione visionava le offerte relative al prezzo e formava la graduatoria finale, dichiarando quale aggiudicatario il raggruppamento Consedin S.p.A. – Siemens Informatica S.p.A. – SDI S.r.l., con punteggio finale di 97 punti su 100 e quale secondo classificato il raggruppamento IBM Italia S.p.A. – Sistemi Informativi S.p.A. – Cogea S.r.l. – GFI OIS S.p.A. Terza si classificava l’offerta presentata dalle odierne ricorrenti.<br />
Alla suddetta seduta pubblica partecipava in rappresentanza delle ricorrenti la Dr.ssa Prestinicola.<br />
L’8 luglio 2003, la società Apri S.p.A. e la società Unisys Italia S.p.A. notificavano ricorso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alla Consedin S.p.A., alla Siemens Informatica S.p.A., alla Sdi S.r.l., alla Ibm Italia S.p.A., alla Sistemi Informativi S.p.A., alla Cogea S.r.l. e alla Gfi Ois S.p.A.</p>
<p>Con essa invocavano una pronuncia giudiziale di annullamento del provvedimento di aggiudicazione e degli atti presupposti per i seguenti motivi:<br />
1)	violazione e falsa applicazione del D.L.vo 17.3.1995 n. 157 e della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi; eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti;<br />	<br />
2)	violazione del bando di gara e travisamento dei fatti, con riguardo all’offerta del R.T.I. con capofila la soc. IBM;<br />
3)	illegittimità derivata; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti: dall’esclusione dalla gara dei primi due concorrenti discenderebbe, in via automatica, il diritto delle ricorrenti a conseguire l’aggiudicazione del servizio.																																																																																												</p>
<p>Resistono al ricorso il Ministero intimato, i R.T.I, con capofila la soc. IBM ed il R.T.I           aggiudicatario: il primo raggruppamento chiede il rigetto del ricorso nella parte in cui investe la legittimità della propria offerta; il secondo fa valere, in rito, la tardività del gravame e, nel merito, la sua assoluta infondatezza. Conclude per il rigetto anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.<br />
           Alla pubblica udienza odierna la causa, sentite le parti, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>La difesa del R.T.I. aggiudicatario sostiene che il ricorso è tardivo in quanto avrebbe dovuto essere notificato nel termine di legge a decorrere non dal provvedimento di aggiudicazione ma dall’ammissione dei due raggruppamenti di imprese in situazione di contestata legittimità effettuata dalla Commissione nella riunione in data 9 aprile 2003.<br />
L’assunto non è condivisibile.<br />
Atto impugnato è il verbale di aggiudicazione della gara il quale reca la data del 14 maggio 2003 ed è da tale data che decorre il termine per proporne l’annullamento.<br />
Altro e diverso discorso è che ad avviso della difesa dei controinteressati le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare non l’atto finale di aggiudicazione della gara del 14 maggio 2003 ma l’atto intermedio di ammissione delle imprese in questione adottato dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 9 aprile 2003.<br />
Tuttavia è principio riconosciuto che gli atti intermedi di formazione della volontà espressa nell’atto finale intanto sono suscettibili di autonoma impugnazione in quanto immediatamente lesivi della posizione del ricorrente a carattere definitivo, ed il soggetto che si assume leso non ha quindi altro rimedio che quello dell’impugnativa immediata: è il caso tipico dell’impugnativa dell’esclusione dalla gara che non può essere posposta all’esito del procedimento di aggiudicazione. Quando invece si deduce l’illegittimità di un atto intermedio della formazione della volontà dell’ente, l’impugnativa resta posposta al momento dell’adozione dell’atto finale ai fini della necessaria ed imprescindibile verifica dell’influenza dell’atto intermedio che si assume illegittimo, sull’interesse a ricorrere della parte che riceva un pregiudizio. In materia di appalti tale principio risulta normalmente applicato allo stesso bando di gara la cui impugnativa resta differita all’esito della procedura di aggiudicazione allorquando una clausola abbia influito in maniera determinante sulla mancata aggiudicazione al soggetto che ne deduce l’illegittimità: come pure agli atti intermedi formativi della volontà quali ad esempio la valutazione delle anomalie, la richiesta di integrazioni, la contestazione di requisiti quando non portino all’esclusione immediata. Occorre infatti verificare in concreto l’interesse del ricorrente ad impugnare l’atto intermedio della formazione della volontà dell’ente ed a tale scopo non può prescindersi dalla verifica del risultato finale concreto della gara.<br />
Con il primo motivo le ricorrenti sostengono che la partecipazione alla medesima gara di due imprese partecipate da una terza impresa, costituirebbe automatico motivo di esclusione di entrambe per violazione dei principi di libera concorrenza tra i partecipanti alle gare, dei principi di assoluta segretezza delle singole offerte e di trasparenza delle procedure concorsuali.<br />
A sostegno di tale impostazione richiamano – per analogia – la disposizione di cui all’art. 10, comma 1-bis, della legge quadro in materia di lavori pubblici.<br />
La fattispecie giuridica oggetto delle censure in discorso, è stata oggetto di un elaborato dibattito dottrinale e giurisprudenziale che è giunto a conclusioni opposte a quelle accennate dalle ricorrenti, escludendo che si possa procedere all’automatica esclusione dei soggetti partecipanti alla gara senza, invece, verificare quale sia la reciproca influenza esercitata e, quindi, la reale possibilità di violare i principi richiamati dalle stessi ricorrenti.<br />
In concreto il rapporto esistente tra la Siemens Informatica S.p.A. e la Finsiel S.p.A. non è un rapporto di controllo, bensì un rapporto di appartenenza ad un medesimo gruppo e, quindi, pur volendolo immaginare nella misura più stringente possibile, si tratterebbe di un rapporto di collegamento.<br />
Il capitale sociale della Siemens Informatica è, infatti, stato sottoscritto dalla Telecom Italia S.p.A. nella misura del 49% (il restante 51% appartiene ad una diversa società), mentre per quanto riguarda la Finsiel, Telecom Italia S.p.A. possiede la maggioranza del capitale sociale.<br />
Nessun rapporto diretto esiste, invece, tra la Siemens Informatica e la Finsiel. Infatti a termini dell’art. 2359 c.c.: “Sono considerate società controllate: 1) le società di cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”.<br />
Nessuna di questa circostanze si ravvisa nel rapporto esistente tra la Siemens Informatica e la Finsiel.<br />
Da ciò deriva, altresì, l’inapplicabilità, neppure in via analogica, dell’art. 10, comma 1-bis della legge n. 109/94 dal momento che lo stesso circoscrive la sua operatività ai soli casi di “imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile”.<br />
E’ nell’ambito del concetto di gruppo di imprese che deve essere inserito il rapporto esistente tra la Siemens Informatica e la Finsiel.<br />
Nell’ambito del collegamento di imprese, ed in particolare in circostanze analoghe a quelle oggetto del ricorso in esame, laddove partecipano alla stessa gara due imprese di uno stesso gruppo, si è formato un orientamento giurisprudienziale secondo il quale “è illegittima l’esclusione dalla gara per l’aggiudicazione di una appalto della pubblica Amministrazione di società collegate e solo perché collegate, atteso che il gruppo non costituisce un soggetto (o comunque un centro di interessi) autonomo rispetto alle società collegate, le quali mantengono la loro piena autonomia e indipendenza sul piano giuridico” (Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 1999 n. 16).<br />
Sarà soltanto la valutazione del caso di specie che potrà condurre alla esclusione delle offerte dal momento che “il collegamento tra imprese suscettibile di ricondurre due o più offerte a un unico centro decisionale, con conseguente automatica violazione del principio di segretezza delle offerte, si può verificare solo quando tra le imprese concorrenti vi sia una situazione di influenza dominante di una sull’altra o perché esiste un controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o perché la comunanza di interessi è ravvisabile in una situazione di intreccio degli organi amministrativi e di rappresentanza che faccia ritenere plausibili una reciproca conoscenza o un condizionamento delle rispettive offerte” (Cons. Stato, Sez. I, 28 febbraio 2000 n. 1056; Cons. Stato, Sez. V, 1 luglio 2002, n. 3601; Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2002, n. 685; Cons. Stato, Sez. V, 24 dicembre 2001, n. 6372; Cons. Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2001 n. 6424; Cons. Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2000 n. 1056).<br />
L’elemento caratterizzante della situazione di intreccio tra organi, per assumere carattere invalidante, deve essere riconoscibile in quanto individuata attraverso elementi oggettivi (TAR Molise, 6 maggio 2000, n. 116; TAR Liguria, Sez. II, 13 novembre 1998, n. 799).<br />
Corretto è stato quindi il comportamento tenuto dalla Commissione di aggiudicazione che ha riscontrato che nessuno degli amministratori delle due società coincideva e che, quindi, i due centri decisionali dovessero essere considerati completamente indipendenti.<br />
A queste stesse conclusioni è giunta l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Atto di regolazione n. 27/2000 del 9 giugno 2000 Q/130) dopo un’attenta ricostruzione delle vicende di società controllate e collegate che partecipano ad appalti di lavori pubblici.<br />
Qualora infatti ad una medesima gara partecipino due società collegate dall’appartenenza ad un medesimo gruppo, l’Autorità ha affermato che “il Consiglio di Stato, nella recente pronuncia della Sezione IV, 12 gennaio 1999, n. 16, ha ritenuto che un’ipotesi di collegamento societario, individuata concretamente ai sensi dell’art. 2359 c.c., non sia di per sé idonea a concretizzare quegli effetti distorsivi e pertanto atti ad inficiare il buon esito della procedura di gara. Ciò in quanto, in presenza di un gruppo, le società che di esso fanno parte mantengono la piena indipendenza ed autonomia sul piano giuridico. Il gruppo non implica il formarsi di una soggettività distinta, soggettività che permane in capo a ciascuna impresa.<br />
Un orientamento della giurisprudenza meno recente ma comunque ancora attuale, pone come condizione a garanzia della par condicio e della segretezza delle offerte, che “le offerte dei diversi concorrenti non siano riconducibili ad uno stesso centro decisionale”.<br />
In proposito, la giurisprudenza indicata ha identificato due ipotesi in cui, in presenza di uno stato di fatto, desumibile in via documentale, ci si troverà di fronte non già ad una situazione di collegamento o rapporto di dominio, ma ad un legale tale da far ritenere la sussistenza di una base comune tra soggetti che presentano l’offerta.</p>
<p>Le ipotesi sono le seguenti:<br />
a)	il caso in cui la determinazione dell’offerta rientri nella competenza di diversi soggetti, tutti dotati del potere di rappresentanza disgiunta di una società , uno dei quali sia anche amministratore o legale rappresentante di altra società concorrente;<br />	<br />
b)	la seconda ipotesi deriva dalla prima e riguarda il caso di intreccio di organi amministrativi, di rappresentanza e tecnici tale da far si che il soggetto firmatario dell’offerta condivida detto potere con un altro soggetto legittimato a firmare l’offerta per altra Società.																																																																																												</p>
<p>Appare evidente come l’identificazione delle due   fattispecie concrete e la conseguente valutazione circa l’opportunità di operare l’esclusione delle offerte presentate da imprese per le quali ricorrano le fattispecie stesse, scaturisca dall’analisi del caso di specie e non dalla verifica della ricorrenza di una specifica ipotesi normativa (controllo e/o collegamento) così come definita dal Codice Civile”.<br />
Dopo aver ribadito, inoltre, che le disposizioni contenute nell’art. 10, comma 1-bis della legge quadro sui lavori pubblici pongono il divieto di partecipazione solo per quelle imprese che si trovino tra loro in situazioni di controllo e non di collegamento, conclude affermando che sarebbe da ritenere “illegittima la clausola dei bandi che contenga il divieto di partecipazione delle imprese collegate in quanto il collegamento come fenomeno di tipo organizzativo, non è astrattamente idoneo ad alterare gli equilibri della procedura”.<br />
Alla luce di tali considerazioni – che il Collegio condivide – le offerte promananti alla Siemens Informatica e dalla Finsiel, non possono essere considerate frutto di un medesimo potere decisionale dal momento che non è dato riscontrare nessun intreccio gestionale che possa portare a tali conclusioni, e inoltre la natura stessa dello specifico collegamento non potrebbe produrre una decisione concordata capace di viziare l’andamento della gara.<br />
Si tratta, infatti, non già di un collegamento determinato da un’influenza diretta di una società sull’altra attraverso il possesso di una quota del pacchetto azionario (anche se di minoranza), ma soltanto di un collegamento indiretto legato al fatto che un terzo soggetto possiede un pacchetto azionario (per di più di minoranza nel caso di Siemens Informatica) di entrambe le società. Non si comprende come, quindi, si sarebbe potuta realizzare la turbativa dal momento che diversi sono i soggetti deputati ad assumere le decisioni delle società e manca il soggetto capace di influenzare direttamente entrambe; la Telecom Italia, infatti, essendo titolare di un pacchetto azionario di minoranza della Siemens Informatica non avrebbe in alcun modo potuto imporre una determinata decisione in relazione alla gara, capace di coordinarsi con l’offerta presentata dalla Finsiel.<br />
Le offerte presentante sia dalla Siemens Informatica che dalla Finsiel sono inserite in un contesto di associazioni temporanee di imprese nelle quali la formazione delle stesse è rimessa alla decisione congiunta di numerosi soggetti che nulla hanno in comune con la Telecom Italia e, quindi, in alcun modo influenzabili dalla stessa. A ciò si aggiunga che, nel caso della Siemens Informatica, questa partecipa al raggruppamento soltanto quale mandante e con una quota di erogazione del servizio pari al 13,1% del totale<br />.<br />
Un ipotetico accordo delle due società, infatti, avrebbe potuto rilevare esclusivamente in sede di offerta economica onde evitare che l’offerta che si voleva favorire si collocasse nell’area di anomalia.<br />
Invece l’offerta presentata da Finsiel, non solo non ha favorito quella che si è aggiudicata il sevizio (che infatti è risultata talmente bassa da essere sottoposta ad un giudizio di congruità) ma è stata persino più elevata dell’altra, ad ulteriore dimostrazione della totale indipendenza dei due diversi centri decisionali.<br />
Né sarebbe comprensibile – a voler ritenere esistente l’accordo – che a vincere la gara sia stata la società meno interessata alla stessa, in quanto semplice mandataria e per di più con una percentuale di partecipazione molto bassa (13,1%). Se le due società si fossero proposte di incidere a loro favore nelle procedure di gara, lo avrebbero fatto a vantaggio di quella tre le due più interessata al servizio e più legata alla capo gruppo Telecom Italia S.p.A..<br />
Va esclusa, dunque, qualsiasi forma di turbativa della gara.<br />
In relazione, poi, al secondo motivo incentrato sulla lamentata discrasia tra offerta economica ed offerta tecnica della soc. I.B.M. (seconda in graduatoria) si osserva che l’interesse alla disamina della censura è venuto meno perché in forza dell’aggiudicazione è stato dato corso all’esecuzione del contratto, per cui l’eventuale variazione del punteggio attribuito alle ditte non aggiudicatarie si rileva sfornita di pratica utilità.<br />
Privo di pregio è, infine, il terzo motivo perché le considerazioni fin qui svolte escludono l’attribuibilità di qualsiasi situazione di vantaggio in capo alle ricorrenti o la possibilità di dar corso a qualsivoglia domanda risarcitoria a loro favore.<br />
Pertanto il ricorso va respinto, mentre le spese e gli onorari di lite possono essere compensati tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III bis – RESPINGE il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa spese ed onorari di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 19 gennaio 2004 in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Magistrati indicati in epigrafe.</p>
<p>Giulio AMADIO &#8211; Presidente f.f., Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-30-3-2004-n-2955/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2004 n.2955</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2004 n.1465</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-3-2004-n-1465/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-3-2004-n-1465/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-3-2004-n-1465/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2004 n.1465</a></p>
<p>Opere pubbliche – rapporti tra opera pubblica ed edifici circostanti &#8211; attivita&#8217; istruttoria cautelare – accertamenti di ordine statico su pericoli relativi alla realizzazione di opera pubblica interrata. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Ordinanza n. 2257 del 18 maggio 2004 Vedi anche: T.A.R. LIGURIA – GENOVA –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-3-2004-n-1465/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2004 n.1465</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-3-2004-n-1465/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2004 n.1465</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Opere pubbliche – rapporti tra opera pubblica ed edifici circostanti  &#8211;  attivita&#8217; istruttoria cautelare – accertamenti  di   ordine statico su pericoli  relativi alla realizzazione di opera pubblica interrata.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/5/4039/g">Ordinanza n. 2257 del 18 maggio 2004</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. LIGURIA – GENOVA – <a href="/ga/id/2004/5/4041/g">Ordinanza sospensiva del 13 novembre 2003 n. 719</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1465/2004<br />
Registro Generale: 491/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. e Rel. Stenio Riccio<br />
Cons. Dedi Rulli<br />Cons. Giuseppe Carinci<br />Cons. Carlo Deodato<br />
Cons. Sergio De Felice<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 30 Marzo 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LERTORA MARIA LERTORA GIOVANNI BATTISTA SANNAZZARO IMMACOLATA IN PR. E Q. LEG. RAPPR. PT “LA MELA” SAS </b>rappresentati e difesi da: Avv. ANTONINO BONGIORNO GALLEGRA Avv. RICCARDO MAOLI con domicilio eletto in Roma, VIA DEGLI SCIALOJA, 18 presso, FEDERICO MAZZETTI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MIN. INTERNO &#8211; COMANDO PROV.LE VV. FF. GENOVA</b> rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GEN. STATO MIN. <b>BENI E ATTIVITA&#8217; CULTURALI SOPR. B. A. PAES. LIGURIA </b>rappresentato e difeso da AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma,VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GEN. STATO MINISTERO <b>INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI &#8211; CAP. PORTO GENOVA</b> rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO <b>AGENZIA DEL DEMANIO</b> rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GEN. STATO <b>AGENZIA DELLE DOGANE</b> non costituitasi; <b>E.N.E.L. S.P.A.</b> non costituitasi; <b>RETE FERROVIARIA ITALIANA (R.F.I.)</b> non costituitasi; <b>BOTTARO IVO</b> non costituitosi; <b>COMUNE DI ZOAGLI</b> rappresentato e difeso da: Avv. GIOVANNI GERBI Avv. LUDOVICO VILLANI Avv. RENATO MOTTOLA con domicilio eletto in Roma, VIA ASIAGO N.8 presso LUDOVICO VILLANI<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LIGURIA &#8211; GENOVA &#8211; Sezione I, n. 719/2003, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PRG E DEL PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA con realizzazione di parcheggio interrato;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AGENZIA DEL DEMANIO COMUNE DI ZOAGLI MIN. INTERNO &#8211; COMANDO PROV. LE VV. FF. GENOVA MIN. BENI E ATTIVITA&#8217; CULTURALI SOPR. B. A. PAES. LIGURIA MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI &#8211; CAP. PORTO GENOVA<br />
Udito il Pres. e relatore Stenio Riccio e uditi, altresì, per le parti l’avv. Riccardo Maoli, l’avv. Giovanni Gerbi, l’avv. Renato Mottola e l’avv. Ludovico Villani;</p>
<p>Ritenuto che ai fini del decidere occorre disporre una verificazione al fine di accertare se, sulla base di dei rilievi svolti dai ricorrenti e dalla perizia tecnica depositata in giudizio esiste possibilità che il pericolo lamentato sia reale e che i danni previsti dagli stessi possano concretamente verificarsi.<br />
Per l’esecuzione della verificazione viene conferito incarico al Provveditorato delle Opere Pubbliche di Genova, che vi provvederà in contraddittorio con le parti in giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Ordina al Provveditorato delle Opere Pubbliche di Genova di provvedere all’esecuzione della verificazione di cui in motivazione, con onere di depositare presso la Segreteria di questa Sezione, apposita relazione sulle operazioni svolte e sugli accertamenti eseguiti, accompagnata dagli atti rilevanti allo scopo,entro il 10 maggio 2004.</p>
<p>Fissa la Camera di Consiglio del 18 maggio 2004 per il prosieguo della decisione sull’istanza di sospensione in argomento.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 30 Marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-3-2004-n-1465/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2004 n.1465</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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