<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>30/12/2019 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/30-12-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/30-12-2019/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Dec 2019 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>30/12/2019 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/30-12-2019/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2019 n.6188</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-30-12-2019-n-6188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-30-12-2019-n-6188/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-30-12-2019-n-6188/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2019 n.6188</a></p>
<p>Anna Pappalardo, Presidente, Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS, con sede in Cellole (CE), alla Vis Stazione s.n.c., in persona del legale rappresentante, Rotondi Bruno, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pasquale Iannccilli contro MINISTERO DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-30-12-2019-n-6188/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2019 n.6188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-30-12-2019-n-6188/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2019 n.6188</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Anna Pappalardo, Presidente, Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS, con sede in Cellole (CE), alla Vis Stazione s.n.c., in persona del legale rappresentante, Rotondi Bruno, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pasquale Iannccilli contro MINISTERO DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli</span></p>
<hr />
<p>Qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall&#8217;acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contributi pubblici &#8211; concessione &#8211; erogazione o ripetizione del contributo- giurisdizione &#8211; giudice ordinario- va affermata <br /> 2. Contributi &#8211; sovvenzioni pubbliche &#8211; fasi procedimentali &#8211; valutazione comparativa della domanda di concessione &#8211; discrezionalità  della p.A. &#8211; va riconosciuta &#8211; fase successiva &#8211; diritto soggettivo perfetto del privato &#8211; sussiste &#8211; controversie Â giurisdizione dell&#8217;AGO &#8211; va affermata.<br /> </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall&#8217;acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purchè essi si fondino sull&#8217;inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all&#8217;inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.</p>
<p> 2.  Circa i Â contributi e le sovvenzioni pubbliche, vi è la necessità  di distinguere la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, nella quale la legge &#8211; salvi i casi in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione &#8211; attribuisce alla P.A. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all&#8217;interesse primario, con apprezzamento discrezionale, da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione ed all&#8217;inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. Tale regola può soffrire deroghe, ad esempio nei casi in cui la mancata erogazione (o il ritiro/ revoca di essa) consegua all&#8217;esercizio di poteri di carattere autoritativo, espressione di autotutela della pubblica amministrazione, sia per vizi di legittimità , sia per contrasto, originario o sopravvenuto, con l&#8217;interesse pubblico, ma resta tuttavia, in ogni caso, attribuita alla cognizione del giudice ordinario ogni fattispecie che prenda le mosse, tra l&#8217;altro, dall&#8217;accertato inadempimento alle condizioni imposte in sede di erogazione del contributo, una volta che il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge ed alla P.A. sia demandato soltanto il compito di verificare l&#8217;effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza poter procedere ad apprezzamenti discrezionali di sorta circa l&#8217;an, il quid e il quomodo dell&#8217;erogazione, nonchè ogni fattispecie che riguardi la revoca della giù  concessa agevolazione per ragioni non attinenti a vizi dell&#8217;atto amministrativo, bensì a comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa dell&#8217;intervento agevolato, essendo conclusivamente da ribadire che nella controversia vedente sulla legittimità  della revoca di un finanziamento pubblico ad un soggetto privato, determinata dall&#8217;inadempimento, imputabile al beneficiario, delle prescrizioni indicate nell&#8217;atto concessorio, la giurisdizione del G. O. deve essere ravvisata tutte le volte che la contestazione faccia esclusivamente richiamo alle inadempienze del percettore senza in alcun modo coinvolgere il legittimo esercizio dell&#8217;apprezzamento discrezionale circa l&#8217;an, il quid ed il quomodo dell&#8217;erogazione.Â </em></p>
<p> </p></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 30/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 06188/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 03998/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3998 del 2016, proposto da I.C.I. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY S.P.A., con sede in Cellole (CE), alla Vis Stazione s.n.c., in persona del legale rappresentante, Rotondi Bruno, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pasquale Iannccilli, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Sbrescia in Napoli, alla via Cuma, n. 28 al Borgo Santa Lucia e con il seguente recapito digitale: pasquale.iannuccilli@avvocatismcv.it ;  </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">MINISTERO DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede, alla Via Diaz, n. 11 domicilia per legge e con il seguente recapito digitale:Â ads.na@mailcert.avvocaturastato.it; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensione</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Direzione Generale per gli incentivi alle imprese &#8211; Direzione VII &#8211; Interventi per ricerca e sviluppo, n. 0001659 del 18/03/2016 con il quale sono state revocate le agevolazioni pari ad E. 1.547.052,00 di finanziamento agevolato del programma di sviluppo precompetitivo, relative al progetto PIA Innovazione 1° Bando n. E01/0415/P, concesse in via definitiva con il decreto n. VIII-13/0127535 del 17/07/2013 a ICI-International Chemical Industry spa e, per l&#8217;effetto, è stato disposto il recupero delle somme relative al finanziamento erogato al netto degli importi giù  rimborsati, calcolati alla data del 10.03.16 pari ad E. 1.591.426,94. Detto decreto è stato comunicato ad ICI a mezzo pec in data 18/03/16 e trasmessa con racc. a.r. officiata dalla Banca Intesa Sanpaolo pervenuta il 30/03/16.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Attività  Produttive;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le produzioni delle parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;ordinanza n. 1540 del 28 settembre 2016 di questa Sezione;</p>
<p style="text-align: justify;">Uditi &#8211; Relatore alla pubblica udienza del 26 novembre 2019 il dott. Vincenzo Cernese &#8211; i difensori della parti, come da verbale di udienza;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso, notificato il 15.07.2016 e depositato il 14.09.2016, la società  I.c.i. International Chemical Industry S.p.a., in persona del legale rappresentante, Rotondi Bruno, premette che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in data 23/07/2002 aveva presentato domanda di agevolazione n. E01/0415/P 81213-12 relativa al Bando 1° PIA Innovazione per un programma di sviluppo precompetitivo, comprendente attività  non preponderanti di ricerca industriale nell&#8217;ambito della propria unità  locale in Cellole (CE) e per un successivo programma di industrializzazione nell&#8217;ambito della propria unità  produttiva ubicata in Cellole (CE)</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con decreto n. 127.534 del 05/08/2003 il Ministero delle Attività  Produttive, relativamente alla domanda di cui sopra, concedeva alla ICI;</p>
<p style="text-align: justify;">a) un finanziamento agevolato per l&#8217;importo di E. 1.547.052,00 pari al 60% del totale dei costi agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo.</p>
<p style="text-align: justify;">b) un contributo in conto capitale per il programma di sviluppo precompetitivo nell&#8217;importo di €. 1.031.368,00, di cui €. 499.595,00 quale integrazione del finanziamento agevolato di cui appunto a) per raggiungere la percentuale di ESL come prevista dalla normativa del FIT ed €. 531.773,00 nel limite del 25% di ESL del totale dei costi agevolabili;</p>
<p style="text-align: justify;">c) un contributo in conto impianti per l&#8217;importo di €. 2.1-03.198,00 pari alla misura massima consentita per dimensione dell&#8217;impresa ed ubicazione produttiva per il programma di industrializzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non avendo la I.C.I. pagato le rate del finanziamento agevolato alle scadenze del 05/08/2007 e al 05/08/2011, pari a n. 5 rate annuali da 146.697,27 ciascuna, per un totale di 733.486,35, il Ministero, con comunicazione del 31/01/2012, comunicava la revoca dei suddetti benefici.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dopo la sospensione della predetta revoca accordata dal Ministero condizionata al pagamento dell&#8217;importo, pari ad 823.000,00, nonchè al pagamento delle rate scadute in data 02/08/2013 e 03.08.2012, il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 17/07/2013 emetteva nuovo decreto n. VIII/13/0127535, per lo stesso titolo, ed erogava un finanziamento agevolato di € 1.547.052,00, un contributo integrativo in conto capitale di € 499.595,00 ed un contributo maggiorativo alla spesa di € 531.773,00, determinandosi, altresì, un nuovo piano di restituzione che prevedeva pagamenti dal 05/08/2014 al 05/08/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso e preso atto che, a seguito del mancato pagamento, per factum principis, delle due rate scadenti il 05/08/2014 di € 197.506,75 e il 05/08/2015 di € 197.741,14, in data 25/11/15 era stato trasmesso a mezzo pec l&#8217;avviso di avvio del procedimento di revoca, con invito al pagamento e/o a controdeduzioni entro 30 giorni e, successivamente, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Direzione Generale per gli incentivi alle imprese &#8211; Direzione VII &#8211; Interventi per ricerca e sviluppo, n. 0001659 del 18/03/2016 in epigrafe erano state revocate le agevolazioni pari ad E. 1.547.052,00 di finanziamento agevolato del programma di sviluppo precompetitivo, relative al progetto PIA Innovazione 1° Bando n. E01/0415/P, concesse in via definitiva con il decreto n. VIII-13/0127535 del 17/07/2013 e, per l&#8217;effetto, disposto il recupero delle somme relative al finanziamento erogato al netto degli importi giù  rimborsati, calcolati alla data del 10.03.16 pari ad E. 1.591.426,94 la I.C.I.-International Chemical Industry spa, nella spiegata qualità , impugnava, innanzi a questo Tribunale, il suddetto decreto.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istanza cautelare era respinta da questa Sezione con l&#8217;ordinanza in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva in giudizio l&#8217;intimato Ministero, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, chiedendone il rigetto, perchè infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Alla pubblica udienza del 26 novembre 2019 il ricorso era ritenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">In rito &#8211; condividendosi, sul punto, l&#8217;eccezione sollevata dalla difesa erariale &#8211; il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impugnato decreto trae fondamento sulla duplice considerazione che l&#8217;impresa beneficiaria risulta morosa per oltre un anno relativamente al rimborso delle rate di finanziamento concesso e che, pertanto, in ragione della morosità  ultrannuale, sonò maturate le cause di revoca, limitatamente al finanziamento agevolato del programma di sviluppo precompetitivo, previste dal punto 13.1, lettera g) della Circolare esplicativa n. 1034240 dell&#8217;11/05/2001 in combinato disposto con il punto 10.12, lettera g) della Circolare PIA Innovazione n. 1167509 del 28/11/2001, nonchè ai sensi del combinato disposto delle Circolari MiSE 23/04/2009 e 21/10/2010; &#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Giù  in sede cautelare questa Sezione, con l&#8217;ordinanza in epigrafe, aveva respinto l&#8217;istanza cautelare considerando che: &lt;&lt; la revoca delle agevolazioni finanziarie di cui in epigrafe e la relativa richiesta di restituzione delle somme giù  erogate, nascono dal mancato pagamento da parte della società  ricorrente di cinque rate annuali di rimborso del contributo alle scadenze dal 5 agosto 2007 al 5 agosto 2011, ed è, pertanto, riconducibile ad un inadempimento agli obblighi attinenti alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale di finanziamento &gt;&gt; concludendo che &lt;&lt; sulla base degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità  (Cass. Sez. Un., ordinanza 25 gennaio 2013, n. 1776) e del Consiglio di Stato (Ad. plen. 29 gennaio 2014, n. 6 e 29 luglio 2013, n. 13) non sembra sussistere, per la fattispecie in esame, la giurisdizione del giudice adito &gt;&gt;-</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;odierna controversia riguarda infatti la contestazione di inadempimento a carico della Società  beneficiaria rispetto a quanto convenuto nel programma relativo alle agevolazioni finanziarie riconosciute.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Nel caso specifico, come sopra illustrato, neanche dopo il piano di restituzione del debito la I.c.i. S.p.a. è stata in grado di assolvere agli impegni di restituzione assunti, limitandosi, al riguardo, ad invocare il factum principis.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, la contestata revoca trova la sua ratio nell&#8217;inadempimento nel quale sarebbe incorso la Società  ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- In materia di contributi pubblici, l&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 29 gennaio 2014 n. 6 ha chiarito i criteri di riparto tra giurisdizione [cfr., in particolare, punto 8 della sentenza, secondo cui: &#8220;qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall&#8217;acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purchè essi si fondino sull&#8217;inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all&#8217;inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass., Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776)&#8221;].</p>
<p style="text-align: justify;">In questo senso, si sono espresse costantemente anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. ex multis ordinanza, 17 febbraio 2016, n. 3057), secondo la quale:</p>
<p style="text-align: justify;">&quot;con specifico riferimento alla materia riguardante contributi e sovvenzioni pubbliche, costituisce ormai ius receptum (v. tra le altre nn. 15867 del 2011, 150 del 2013 e da ultimo 25211 del 2015) la necessità  di distinguere la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, nella quale la legge &#8211; salvi i casi in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione &#8211; attribuisce alla P.A. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all&#8217;interesse primario, con apprezzamento discrezionale, da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione ed all&#8217;inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione&#8221;&#038;.&quot;è vero che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che tale regola può soffrire deroghe, ad esempio nei casi in cui la mancata erogazione (o il ritiro/ revoca di essa) consegua all&#8217;esercizio di poteri di carattere autoritativo, espressione di autotutela della pubblica amministrazione, sia per vizi dà­ legittimità , sia per contrasto, originario o sopravvenuto, con l&#8217;interesse pubblico&quot;, ma &quot;resta tuttavia, in ogni caso, attribuita alla cognizione del giudice ordinario ogni fattispecie che prenda le mosse, tra l&#8217;altro, dall&#8217;accertato inadempimento alle condizioni imposte in sede di erogazione del contributo, una volta che il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge ed alla P.A. sia demandato soltanto il compito di verificare l&#8217;effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza poter procedere ad apprezzamenti discrezionali di sorta circa l&#8217;an, il quid e il quomodo dell&#8217;erogazione, nonchè ogni fattispecie che riguardi la revoca della giù  concessa agevolazione per ragioni non attinenti a vizi dell&#8217;atto amministrativo, bensì, come si assume nella specie, a comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa dell&#8217;intervento agevolato (cfr. sul punto SS.UU. n. 15941 del 2014), essendo conclusivamente da ribadire che nella controversia vedente sulla legittimità  della revoca di un finanziamento pubblico ad un soggetto privato, determinata dall&#8217;inadempimento, imputabile al beneficiario, delle prescrizioni indicate nell&#8217;atto concessorio, la giurisdizione del G. O. deve essere ravvisata tutte le volte che la contestazione faccia esclusivamente richiamo alle inadempienze del percettore senza in alcun modo coinvolgere il legittimo esercizio dell&#8217;apprezzamento discrezionale circa l&#8217;an, il quid ed il quomodo dell&#8217;erogazione (in tal senso v. anche su n. 1776 del 2013 nonchè la giù  citata su n. 25211 del 2015)&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- In adesione a questi criteri, si è espressa questa Sezione in casi analoghi all&#8217;odierna controversia (cfr., ex multis, le sentenze del 18 maggio 2016, n. 2554; 5 febbraio 2016, n. 673; 13 febbraio 2017, n. 847; 18 gennaio 2017, n. 423).</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poichè la pretesa, in quanto volta alla conservazione integrale del beneficio, attiene ad una posizione di diritto soggettivo, sottoposta al sindacato del giudice ordinario, innanzi al quale l&#8217;odierna domanda può essere riproposta, secondo le regole dettate dall&#8217;art. 11 cod. proc. amm.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- La pronuncia di inammissibilità  esime il Collegio dall&#8217;esame delle questioni di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">7.- Sussistono eccezionali ragioni, tenuto conto della natura in rito della pronuncia, per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese del giudizio, salvo il contributo unificato che rimane a carico della Società  ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia in esame nella giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, salvo il costo del contributo unificato che rimane a carico della Società  ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-30-12-2019-n-6188/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2019 n.6188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2019 n.1099</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-30-12-2019-n-1099/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-30-12-2019-n-1099/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-30-12-2019-n-1099/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2019 n.1099</a></p>
<p>Rosanna De Nictolis, Presidente, Marco Buricelli, Consigliere, Estensore; PARTI: Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo (UTG) di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo c. OMISSIS &#8211; OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-30-12-2019-n-1099/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2019 n.1099</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-30-12-2019-n-1099/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2019 n.1099</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosanna De Nictolis, Presidente, Marco Buricelli, Consigliere, Estensore; PARTI:  Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo (UTG) di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo c. OMISSIS &#8211; OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Frontoni e Antonio Pugliese; la OMISSIS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi; la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo ed Enna, non costituitasi in giudizio.</span></p>
<hr />
<p>Interdittiva antimafia: l&#8217; applicabilità  del  parametro probatorio dell&#8217; &quot;oltre ogni ragionevole dubbio&quot; vÃ  escluso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Criminalità  &#8211; Interdittiva antimafia &#8211; rapporti parentali &#8211; rilievo &#8211; limiti.<br /> 2.- Criminalità  &#8211; interdittiva antimafia &#8211; parametro probatorio dell&#8217; &#8220;oltre ogni ragionevole dubbio&#8221; &#8211; applicabilità  &#8211; va escluso.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. I rapporti parentali non valgono di per sì© soli a integrare un sintomo di legame con la criminalità  organizzata di stampo mafioso, ma vanno &#8220;uniti&#8221; ad (altri) elementi indiziari significativi per poter legittimamente considerare sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare scelte o indirizzi della impresa interessata, e fondare così l&#8217;adozione di una misura interdittiva.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>In altri termini, i legami parentali, in sì© considerati, non possono essere apprezzati quali elementi in grado di sostenere in maniera autonoma una interdittiva antimafia, e possono assumere rilievo soltanto ove emerga una concreta verosimiglianza dell&#8217;ipotesi di controllo o di condizionamento sull&#8217;impresa da parte del soggetto unito da tali legami al responsabile dell&#8217;impresa stessa; o, comunque, qualora risulti un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell&#8217;oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare costituiscono strumenti volti a diluire e mascherare l&#8217;infiltrazione mafiosa nella impresa considerata.</em><br /> <em>Il rapporto parentale, di coniugio o di affinità  rileva dunque nella misura in cui lo si associ ad altri elementi indiziari significativi.</em><br /> </div>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere vagliato secondo un ragionamento di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, come invece tipicamente accade per l&#8217;accertamento diretto ad affermare la responsabilità  penale; tale valutazione implica invece una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, basato su indizi tali da far ritenere &#8220;più¹ probabile che non&#8221;, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa.</em><br /> <em>In particolare, i provvedimenti prefettizi interdittivi possano essere adeguatamente motivati con riferimento a riscontri che danno vita a valutazioni &quot;espressione di ampia discrezionalità &quot; valutabili in termini di ragionevolezza in relazione ai fatti accertati e che non devono necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull&#8217;esistenza della contiguità  dell&#8217;impresa con organizzazioni malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell&#8217;attività  di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergono sufficienti elementi di pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell&#8217;attività  imprenditoriale della criminalità  organizzata</em>.<br /> <em>Il sistema del codice antimafia, peraltro, non richiede nè la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la infiltrazione sia in atto, nè in quale misura essa condizioni le scelte dell&#8217;impresa.</em><br /> <em>Va, quindi, ribadita l&#8217;estraneità , al sistema delle informazioni antimafia, di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là  di ogni ragionevole dubbio, poichè simile logica, propria del giudizio penale, vanificherebbe la finalità  anticipatoria della informativa antimafia, che è quella di prevenire un grave pericolo, e non giù  quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 30/12/2019<br /> <strong>N. 01099/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00501/2019 REG.RIC.</strong><br /> <strong>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</strong><br /> <strong>Sezione giurisdizionale</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 501 del 2019, proposto dalla Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo (UTG) di Palermo, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge in Palermo, via Villareale, 6;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; il -OMISSIS- &#8211; -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Frontoni e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Lucia Di Salvo in Palermo, via Notarbartolo, 5; &#8211; la -OMISSIS-in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Salvatore Raimondi in Palermo, via G. Abela, 10; &#8211; la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo ed Enna, non costituitasi in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del TAR Sicilia &#8211; sezione prima &#8211; n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente informazione antimafia interdittiva;<br /> Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- e della -OMISSIS-;<br /> Viste le memorie del -OMISSIS- e di -OMISSIS- a sostegno delle rispettive difese;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 dicembre 2019 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti l&#8217;avv. dello Stato Pierfrancesco La Spina e gli avvocati Salvatore Raimondi e Lucia Di Salvo, quest&#8217;ultima su delega dell&#8217;avv. Massimo Frontoni;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1.Viene in decisione il ricorso in appello con il quale la Prefettura &#8211; UTG di Palermo, ha impugnato la sentenza della prima sezione del TAR della Sicilia, n. -OMISSIS-, chiedendone la riforma.<br /> Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso presentato dalla società  -OMISSIS- &#8211; -OMISSIS-,Â <em>esistente da oltre 40 anni e specializzata nella produzione di manufatti in cemento e di prodotti legati all&#8217;edilizia e all&#8217;agricoltura</em>, rivolto all&#8217;annullamento dei seguenti atti e provvedimenti:<br /> 1) nota della Prefettura di Palermo, Area I &#8211; Ordine e Sicurezza Pubblica, -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, con la quale, con riferimento alla richiesta della ricorrente in primo grado diretta a ottenere l&#8217;iscrizione nella White List, si comunica che la società  in epigrafe risulta destinataria della informazione antimafia interdittiva n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emessa dalla Prefettura medesima, e inoltre si comunica <em>ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 10 bis della legge 241/90</em>Â il preavviso di diniego in ordine alla richiesta suddetta;<br /> 2) informazione antimafia interdittiva n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura di Palermo, con la quale si stabilisce che la ricorrente <em>è interdetta ai sensi degli artt. 84 e 91, comma 6, del D.</em>Â <em>Lgs. n. 159/2011</em>;<br /> 3) decreto del Prefetto di Palermo n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante diniego di iscrizione della ricorrente in primo grado <em>nell&#8217;elenco dei fornitori prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all&#8217;art. 1, comma 52, della l. n. 190/2012 (c. d. White List)</em>;<br /> 4) nota del -OMISSIS- del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, con la quale si comunica alla ricorrente la risoluzione di diritto della convenzione in conto energia n. -OMISSIS- a partire dal 26.7.2017, e la risoluzione di diritto della convenzione -OMISSIS- al 30.9.2017 e quindi la contestuale fuoriuscita dal contratto di dispacciamento del -OMISSIS-;<br /> 5) nota della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Palermo &#8211; Enna, del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, con la quale si comunica alla ricorrente che <em>il Commissario Straordinario per l&#8217;Artigianato di Palermo Enna, nella seduta del -OMISSIS-, vista la nota della Prefettura di Palermo del -OMISSIS-, ha disposto la cancellazione d&#8217;ufficio di codesta impresa dall&#8217;Albo Imprese Artigiane di Palermo con decorrenza dal -OMISSIS-</em>;<br /> 6) verbale della seduta del -OMISSIS-, nel corso della quale il Commissario straordinario per l&#8217;Artigianato di Palermo &#8211; Enna, vista la nota della Prefettura di Palermo del -OMISSIS-, ha disposto la cancellazione d&#8217;ufficio della ricorrente dall&#8217;Albo Imprese Artigiane di Palermo.<br /> Esigenze di sintesi (arg. ex art. 3, comma 2, del c.p.a.) esimono il collegio dal ripercorrere in dettaglio l&#8217;intera vicenda, amministrativa e processuale, per la quale è controversia.<br /> Pare sufficiente rammentare che dall&#8217;esame della interdittiva prefettizia antimafia del -OMISSIS-, che costituisce il provvedimento impugnato in via principale dinanzi al TAR di Palermo, si ricava (v. in particolare pag. 9 della informativa) che il pericolo di condizionamento mafioso della società  -OMISSIS- ricollegabile alla c. d. contiguità  compiacente dei coniugi -OMISSIS- &#8211; rispettivamente, il -OMISSIS-, legale rappresentante della società , socio lavorante nella società  dal 2012, e la -OMISSIS-, legati a &#8220;cosa nostra&#8221; &#8211; , intestatari fittizi di taluni beni riconducibili ad aziende del &#8220;-OMISSIS-&#8220;.<br /> Più¹ in particolare, nella interdittiva si legge che:<br /> &#8211; -OMISSIS-, appartenente alla nota &#8220;famiglia&#8221; dei -OMISSIS-;<br /> &#8211; lo stesso -OMISSIS-<em>terzo interveniente</em>, unitamente alla coniuge, in relazione al procedimento definito con il provvedimento di sequestro dei beni n. -OMISSIS-, emesso dal Tribunale di Palermo &#8211; sezione misure di prevenzione, a carico dei fratelli -OMISSIS-, dato che tale provvedimento di sequestro riguarda anche beni (si tratta, per quanto riguarda il -OMISSIS-di alcuni terreni agricoli siti in -OMISSIS-, di due autovetture e di un rapporto bancario cointestato) intestati formalmente ad -OMISSIS- (e altri a S. -OMISSIS-), ritenuti prestanome della famiglia -OMISSIS- (v. pagine 152 e 159 del decreto citato);<br /> &#8211; in presenza di una s.n.c quale quella in argomento, iscritta nel registro delle imprese con l&#8217;annotazione di &#8220;impresa artigiana&#8221;, su base sociale esclusivamente familiare, nella quale il predetto -OMISSIS-coniuge convivente di -OMISSIS- S., riveste la carica di socio lavorante, e in cui il padre -OMISSIS- ricopre la carica di socio amministratore,Â <em>non pare illogico presumere che tali vincoli familiari, di significativa rilevanza, costituiscano il tessuto stesso della vita della società  medesima e che, quindi, è possibile ritenere o, comunque, non si può fondatamente escludere, sulla base della regola causale del &#8220;più¹ probabile che non&#8221;, che il predetto -OMISSIS- &#8211; giù  considerato dall&#8217;Autorità  Giudiziaria, nel &#038; provvedimento di sequestro del -OMISSIS-, prestanome di beni riconducibili alla famiglia -OMISSIS-, unitamente alla propria moglie -OMISSIS- -OMISSIS-, possa ritenersi soggetto compiacente agli interessi economici imprenditoriali riconducibili al suocero C. -OMISSIS-, a cui è stata preclusa ogni attività  imprenditoriale, in virtà¹ della specifica misura di prevenzione patrimoniale allo stesso irrogata e che, quindi, la società  in argomento possa essere avvinta dallo stesso coacervo di elementi indiziari, sintomatici di illiceità  e di riferibilità  agli interessi della famiglia -OMISSIS-&#038; il pericolo di condizionamento mafioso della (-OMISSIS- di -OMISSIS- &amp; C&#8221; risulta sufficientemente acclarato per la compiacenza dei citati coniugi -OMISSIS-/-OMISSIS-, nell&#8217;intestazione fittizia di beni, dichiarata dall&#8217;Autorità  Giudiziaria che, nel predetto provvedimento di sequestro, ha, peraltro evidenziato come le aziende dei -OMISSIS-, la cui gestione deve considerarsi a matrice unitaria (benchè formalmente intestate a persone fisiche diverse), sono state partecipi e inserite nel sistema di spartizione degli appalti controllato da &#8220;cosa nostra&#8221; ove rivestivano un ruolo di primo piano &#038;e come &#038;matura&#038; nei -OMISSIS- l&#8217;idea&#038;di cedere fittiziamente a &#8220;prestanome&#8221; le loro aziende, al fine di liberarsi&#038; della &#8220;pastura&#8221;, ovvero dei legami con esponenti della criminalità  organizzata di tipo mafioso che, secondo le conclusioni degli organi di polizia, condizionavano le loro imprese ponendo&#038;un vincolo ostativo alla partecipazione agli appalti pubblici&#038;le sopradescritte evidenze investigative e giudiziarie, poste a fondamento dell&#8217;impianto motivazionale del presente provvedimento, rivelano, per il loro valore oggettivo e sintomatico, la sussistenza di una situazione di concreto rischio di condizionamento della criminalità  organizzata mafiosa nelle scelte e negli indirizzi della società  in argomento&#038;&#8221;</em>.<br /> In seguito alla interdittiva sopra riassunta, e al consequenziale rigetto della istanza diretta a ottenere l&#8217;iscrizione nella <em>white list</em>, con nota del -OMISSIS- la -OMISSIS- ha comunicato alla -OMISSIS- la risoluzione di diritto delle convenzioni ivi specificate, e con nota del -OMISSIS- la CCIAA di Palermo &#8211; Enna ha comunicato l&#8217;avvenuta cancellazione d&#8217;ufficio della impresa dall&#8217;albo delle imprese artigiane di Palermo, con decorrenza dal -OMISSIS-.<br /> Avverso tali provvedimenti la -OMISSIS- ha proposto ricorso dinanzi al TAR di Palermo con due articolati motivi, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.<br /> Nella resistenza di Prefettura, -OMISSIS- e CCIAA, le quali ultime hanno evidenziato il carattere vincolato rispettivamente delle risoluzioni delle convenzioni e della cancellazione dall&#8217;albo delle imprese artigiane, che Gestore e Camera di commercio erano tenuti a porre in essere per effetto della interdittiva, il TAR ha accolto il ricorso considerando fondati i vizi di eccesso di potere e di carenza di motivazione e, per l&#8217;effetto, ha annullato gli atti impugnati, compensando le spese.<br /> Il giudice di primo grado ha, in sintesi, e per quanto più¹ rileva in questo grado di appello, preso le mosse dall&#8217;assunto per cui l&#8217;informativa antimafia si fonda quasi esclusivamente sulla circostanza che il socio lavorante -OMISSIS- coniugato con S. -OMISSIS-, nei confronti dei quali il Tribunale di Palermo &#8211; sezione m. p., ha adottato un provvedimento di sequestro in data -OMISSIS- (v. p. 3.1. sent. ; al p. 4. sent. viene menzionata giurisprudenza di appello del Consiglio di Stato e di questo CGA sulla insufficienza del mero legame di parentela per giustificare l&#8217;adozione di una informativa antimafia).<br /> Pur prescindendo dalla questione attinente alla sostanziale irrilevanza, rispetto alla fondatezza delle conclusioni tratte dalla Prefettura, del decreto di sequestro del -OMISSIS- (v. pagine 152 e 159), stante il modesto valore dei beni &#8211; principalmente, piccoli appezzamenti di terreno agricolo &#8211; oggetto del sequestro e intestati (fittiziamente, in base alle risultanze investigative e giudiziarie) al -OMISSIS-a giudizio del TAR la Prefettura, nella informativa, avrebbe omesso di valutare svariate circostanze, puntualmente specificate in sentenza, al p. 3.1. e seguenti, sicchè, in definitiva (v. p. 3.6. sent.), il provvedimento antimafia interdittivo sembra basarsi soltanto sul rapporto di coniugio tra il -OMISSIS- e la -OMISSIS-, laddove, secondo una &#8220;larghissima giurisprudenza&#8221; amministrativa, che il giudice di primo grado richiama al p. 4. , il mero rapporto di parentela è, di suo, e come detto, irrilevante per giustificare l&#8217;adozione di una interdittiva antimafia.<br /> L&#8217;annullamento della informativa impugnata comporta il travolgimento, per invalidità  derivata, dei provvedimenti, aventi carattere vincolato, adottati dalla -OMISSIS- e dalla Camera di commercio.<br /> 2.La Prefettura &#8211; UTG di Palermo, ha proposto appello con un unico, articolato motivo.<br /> Nel dedurre <em>violazione e falsa applicazione degli articoli 84 e 91 del d. lgs. n. 159 del 2011</em>, l&#8217;Amministrazione appellante contesta al giudice di primo grado di avere sminuito il valore indiziario delle circostanze che caratterizzano la vicenda imprenditoriale dei -OMISSIS-, e di essere incorso in una erronea valutazione dei fatti e in violazione di legge.<br /> Si è in presenza di una impresa a base familiare. L&#8217;elemento qualificante della vicenda è il rapporto di coniugio tra il -OMISSIS- e la -OMISSIS- S., figlia del noto -OMISSIS- C., dei -OMISSIS-. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il rapporto di coniugio suddetto non può essere considerato un mero vincolo parentale, privo di rilevanza specifica per la disciplina antimafia, posto che i coniugi -OMISSIS- / -OMISSIS- risultano coinvolti, quali terzi intervenienti, nel procedimento giudiziario di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, definito con il decreto Trib. Palermo n. -OMISSIS- di sequestro, pronunciato nei confronti dei fratelli -OMISSIS-, referenti economici in &#8220;cosa nostra&#8221; della &#8220;famiglia&#8221; mafiosa di -OMISSIS-. La posizione di terzo interveniente nel procedimento di prevenzione antimafia non può essere considerata ininfluente ai fini dell&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza di un rischio di infiltrazione mafiosa. Il -OMISSIS-socio lavorante nella società , è &#8220;punto di contatto&#8221;, &#8220;testa di ponte&#8221; tra la impresa familiare e i -OMISSIS-. Lo stesso -OMISSIS-e la -OMISSIS- S., sono stati ritenuti intestatari fittizi di beni nella titolarità  effettiva dei fratelli -OMISSIS-, sì che, sulla base delle risultanze investigative, non può escludersi un pericolo di condizionamento nella società  -OMISSIS- di V. -OMISSIS- da parte dei -OMISSIS-, con rischio serio e concreto di esposizione della s.n.c. al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità  organizzata di stampo mafioso. Il fatto che in tale provvedimento di sequestro il -OMISSIS- compaia soltanto come &#8220;terzo interveniente&#8221; e che non sia mai stato imputato, e nemmeno indagato, per il reato di intestazione fittizia di beni; e la circostanza che nella interdittiva la Prefettura non spenda parole sul ruolo effettivo del -OMISSIS- nell&#8217;ambito della società , specie in ordine alla capacità  di determinare o condizionare gli orientamenti della impresa, non inficiano la informativa, in quanto l&#8217;autorità  amministrativa ha il compito di rilevare una mera situazione di rischio, essendo estranee, alla fattispecie del pericolo infiltrativo, le logiche dell&#8217;accertamento penalistico, e non richiedendo, il codice antimafia, di cui al d. lgs. n. 159 del 2011, la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la infiltrazione sia in atto, nè in quale misura essa condizioni le scelte della impresa. I fatti sintomatici descritti nel provvedimento antimafia, di significato indiziario apprezzabile, sono tali da giustificare, secondo ragionevolezza, e sulla base del criterio del &#8220;più¹ probabile che non&#8221;, la conclusione di rischio di permeabilità  mafiosa. Sembrerebbe profilarsi &#8211; conclude l&#8217;appellante &#8211; un contrasto tra la giurisprudenza del Consiglio di Stato che governa la materia (su cui v., da ultimo, sez. III, n. 758 del 2019) e i principi enunciati da questo CGA, e richiamati nella motivazione della sentenza appellata, sì che, per l&#8217;eventualità  in cui questo Consiglio consideri effettivamente esistente tale contrasto, l&#8217;appellante formula istanza di rimessione della questione di diritto alla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. L&#8217;appellante ha concluso domandando, in accoglimento dell&#8217;appello, di riformare la sentenza impugnata e di respingere l&#8217;originario ricorso della società .<br /> 3. Società , che si è costituita per resistere, svolgendo un&#8217;ampia difesa e concludendo per il rigetto dell&#8217;appello e delle domande della -OMISSIS- e per la conferma della sentenza di primo grado.<br /> 4. Anche il Gestore dei servizi energetici si è costituito, ha ribadito che a seguito della comunicazione della informativa antimafia la risoluzione delle convenzioni con la società , relative allo scambio di energia elettrica e al riconoscimento di tariffe incentivanti inerenti a un modesto impianto fotovoltaico avente potenza nominale di 19,80 kw, costituiva atto vincolato, e ha concluso per l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello della Prefettura.<br /> 5. L&#8217;istanza di misure cautelari è stata rinunciata; in prossimità  dell&#8217;udienza pubblica la ricorrente in primo grado e il -OMISSIS- hanno prodotto memorie, e all&#8217;udienza dell&#8217;11.12.2019 la causa è stata discussa ed è quindi passata in decisione.<br /> 6. L&#8217;appello non è fondato. La sentenza impugnata va confermata, sia pure con talune precisazioni da valere anche, eventualmente, a rettifica della motivazione svolta in sentenza.<br /> L&#8217;automatismo esistente tra informazione prefettizia interdittiva, risoluzione delle convenzioni con il -OMISSIS- e cancellazione dall&#8217;albo delle imprese artigiane di Palermo, essendo tali ultimi atti vincolati dalla valenza interdittiva della informativa, impone al collegio di concentrare l&#8217;attenzione sulla interdittiva antimafia e sulla motivazione posta dal TAR nella sentenza a sostegno della decisione di accoglimento del ricorso, in relazione ai profili di censura formulati con l&#8217;atto di appello. Preliminarmente e in fatto appare opportuno puntualizzare che, per giungere all&#8217;annullamento della interdittiva, il giudice di primo grado ha preso le mosse dall&#8217;assunto per cui il provvedimento antimafia si fonda <em>quasi esclusivamente</em>Â sul rapporto di coniugio tra il socio lavorante e la signora nominati sopra, ai paragrafi da 1. a 3. . Nella sentenza, dopo avere argomentato, ai paragrafi da 3.2. a 3.6. , sulla illegittima, omessa considerazione, da parte della Prefettura, di talune, significative circostanze, puntualmente indicate nella motivazione della decisione appellata, alla fine del paragrafo 3.6., e al par. 4., il TAR conclude nel senso che, in definitiva, l&#8217;interdittiva sembra basarsi <em>sul solo rapporto di coniugio</em>Â sopra specificato, quando è principio giurisprudenziale consolidato quello in forza del quale <em>il mero</em>Â <em>rapporto di parentela è in sì© irrilevante</em>Â <em>al fine di</em>Â <em>giustificare una informativa antimafia negativa adottata</em>Â <em>nei confronti di una impresa</em>.<br /> In proposito, questo collegio di appello reputa opportuno chiarire, anzitutto, e in punto di fatto, che, come emerge dal riassunto dei passaggi più¹ salienti della motivazione della informativa, e a differenza, in certa misura, di quanto ritenuto dal Tribunale, l&#8217;interdittiva adottata non si fonda esclusivamente, o quasi, sul semplice rapporto di coniugio tra il -OMISSIS- e la -OMISSIS- S., ossia sulla circostanza che il socio lavorante -OMISSIS-, dei &#8220;-OMISSIS-&#8220;, legati a &#8220;cosa nostra&#8221;. Il rapporto di coniugio anzidetto, e il legame parentale e di affinità  con il -OMISSIS- e il -OMISSIS- C., costituiscono sì elemento qualificante posto a base della interdittiva, ma non l&#8217;unico elemento su cui si fonda la misura emessa.<br /> Dagli atti si ricava infatti che, per l&#8217;autorità  emanante, il pericolo di condizionamento si basa sulla c. d. &#8220;contiguità  compiacente&#8221; dei due coniugi nella intestazione fittizia di taluni beni aziendali del &#8220;-OMISSIS-&#8220;, oltre che sulla posizione, non ininfluente, ai fini di causa, del -OMISSIS-quale terzo interveniente nel procedimento di prevenzione.<br /> Tale constatazione, tuttavia, come si dirà , non è di ostacolo al rigetto dell&#8217;appello erariale e alla conferma della sentenza di accoglimento impugnata.<br /> Al riguardo pare, inoltre, opportuno, rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa di appello sia di questo CGA e sia della III sezione del Consiglio di Stato (v.,Â <em>ex plurimis</em>, CGA, sentenze nn. 530 e 531 del 2015, 398 del 2016, 570 del 2017 e 713 del 2019; Cons. Stato, III, nn. 5480 e 5410 del 2018, e 455 del 2015), i rapporti parentali non valgono di per sì© soli a integrare un sintomo di legame con la criminalità  organizzata di stampo mafioso, ma vanno &#8220;uniti&#8221; ad (altri) elementi indiziari significativi per poter legittimamente considerare sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare scelte o indirizzi della impresa interessata, e fondare così l&#8217;adozione di una misura interdittiva: sì che, diversamente da quanto ritiene l&#8217;appellante nella parte conclusiva dell&#8217;atto di impugnazione, nella giurisprudenza amministrativa di appello non si profila nessun contrasto sul punto.<br /> I legami parentali, in sì© considerati, non possono essere apprezzati quali elementi in grado di sostenere in maniera autonoma una interdittiva antimafia, e possono assumere rilievo soltanto ove emerga una concreta verosimiglianza dell&#8217;ipotesi di controllo o di condizionamento sull&#8217;impresa da parte del soggetto unito da tali legami al responsabile dell&#8217;impresa stessa; o, comunque, qualora risulti un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell&#8217;oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare costituiscono strumenti volti a diluire e mascherare l&#8217;infiltrazione mafiosa nella impresa considerata.<br /> L&#8217;esistenza di rapporti di parentela, coniugio o affinità , con soggetti ritenuti in possibile contiguità  con la malavita organizzata, non è sufficiente da sola per sostenere l&#8217;ipotesi della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, dovendo quest&#8217;ultima basarsi anche su altri elementi, sia pure indiziari, tali nel loro complesso da fornire un fondamento oggettivo al giudizio di possibilità  che l&#8217;attività  d&#8217;impresa possa, anche in maniera indiziaria, agevolare le attività  criminali o esserne in qualche modo condizionata.<br /> Il rapporto parentale, di coniugio o di affinità  rileva dunque nella misura in cui lo si associ ad altri elementi indiziari significativi.<br /> Il pericolo di infiltrazione mafiosa dev&#8217;essere valutato secondo un ragionamento induttivo di carattere probabilistico fondato su un quadro indiziario contraddistinto da un attendibile grado di verosimiglianza.<br /> A tale riguardo, non appare superfluo nè rammentare che l&#8217;art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011 afferma che <em>le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo</em>Â <em>all&#8217;adozione dell&#8217;informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte</em>Â dagli elementi concreti indicati dalla disposizione stessa, e che il comma 6 dell&#8217;art. 91 del medesimo Codice antimafia dispone che <em>il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all&#8217;attività  delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l&#8217;attività  d&#8217;impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività  criminose o esserne in qualche modo condizionata&#038;</em>, sì che viene affidato al Prefetto l&#8217;apprezzamento degli indici sintomatici di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi delle società ; apprezzamento che perà² non sottrae alla verifica della sua ragionevolezza e adeguatezza in relazione agli elementi assunti a suo presupposto; e nè ribadire come il legame parentale con persona che abbia contaminazioni mafiose accertate non valga, di per sì©, a costituire indice sintomatico di un legame con la criminalità  organizzata di tipo mafioso.<br /> Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere vagliato secondo un ragionamento di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, come invece tipicamente accade per l&#8217;accertamento diretto ad affermare la responsabilità  penale; tale valutazione implica invece una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, basato su indizi tali da far ritenere &#8220;più¹ probabile che non&#8221;, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa.<br /> La più¹ recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. III, 2017, nn. 565, 1156, 1312, 1559, 1560, 1638 e 5623; ma v. anche la n. 1743 del 2016), richiamata da questo CGA con la sent. n. 333 del 2018,Â <em>ritiene che i provvedimenti prefettizi interdittivi possano essere adeguatamente motivati con riferimento a riscontri che danno vita a valutazioni &quot;espressione di ampia discrezionalità &quot; valutabili in termini di ragionevolezza in relazione ai fatti accertati e che non devono necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull&#8217;esistenza della contiguità  dell&#8217;impresa con organizzazioni malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell&#8217;attività  di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergono sufficienti elementi di pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell&#8217;attività  imprenditoriale della criminalità  organizzata</em>Â (ancora v. , di recente, Cons. St., III, sentenza n. 5623 del 2017).<br /> E che il sistema del codice antimafia non richieda nè la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la infiltrazione sia in atto, nè in quale misura essa condizioni le scelte dell&#8217;impresa, lo si desume, da ultimo, da Cons. Stato, III, nn. 758 e 6105 del 2019, alle quali si fa rinvio anche ai sensi degli articoli 60, 74 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., anche nella parte in cui, al p. 11.5. di tale ultima decisione, si rimarca, correttamente, come il criterio del &#8220;più¹ probabile che non&#8221; non sia stato mai smentito da questo CGA.<br /> Per un riepilogo dei principi in materia si può poi fare rinvio a Cons. Stato, III, n. 2343 del 2019, dal par. 1 in Diritto, anche laddove è ribadita l&#8217;estraneità , al sistema delle informazioni antimafia, di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là  di ogni ragionevole dubbio, poichè simile logica, propria del giudizio penale, vanificherebbe la finalità  anticipatoria della informativa antimafia, che è quella di prevenire un grave pericolo, e non giù  quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante; e a Cons. Stato, III, n. 6105 del 2019, dal par. 6., anche laddove, rispettivamente ai paragrafi 11.4. e 11.5., viene motivatamente posta in rilievo la insussistenza di punti di apprezzabile divergenza rispetto a talune sentenze di questo CGA, il quale in più¹ occasioni ha soltanto ritenuto, con sfumature differenziate rispetto a quanto statuito dalla III sezione del Consiglio di Stato, ma senza entrare in collisione con l&#8217;orientamento della III sezione, che vada perseguita l&#8217;esigenza di coniugare la regola del &#8220;più¹ probabile che non&#8221;, con un criterio di elevata o, quantomeno, adeguata attendibilità  della valutazione inerente al tentativo di infiltrazione, da fondare su elementi specifici.<br /> Ciù² premesso in termini generali, e guardando adesso più¹ da vicino la fattispecie per cui è causa, al fine di decidere il collegio non reputa indispensabile compiere una verifica diretta e puntuale sulla &#8220;intensità &#8221; del grado dimostrativo degli elementi sintomatici della infiltrazione mafiosa, posti a base della informativa adottata a carico della impresa -OMISSIS-, in un contesto in cui l&#8217;UTG ha ritenuto che, per aversi tentativo di infiltrazione mafiosa, o pericolo di condizionamento mafioso, potesse considerarsi sufficiente l&#8217;elemento ulteriore, rispetto al legame parentale, dato &#8211; si intende, ove sussistente &#8211; dalla c. d. &#8220;contiguità  compiacente&#8221; dei due coniugi nella intestazione fittizia di taluni dei beni aziendali del &#8220;-OMISSIS-&#8220;. Non si ritiene cioè indispensabile verificare se nella specie si ricada, o si fuoriesca, alla stregua del criterio, condiviso dalla giurisprudenza, del &#8220;più¹ probabile che non&#8221;, nell&#8217;area della inadeguatezza, e insufficiente concretezza, degli elementi assunti a presupposto della comunanza attuale di interessi economico &#8211; patrimoniali e del conseguente rischio di condizionamento mafioso, con il conseguente inserimento della fattispecie, o meno, &#8220;entro l&#8217;area della mera congettura, priva di appigli reali&#8221;, come sostiene l&#8217;appellata.<br /> In proposito, nel &#8220;collocare&#8221; le considerazioni generali esposte sopra entro la vicenda odierna, appare risolutivo osservare come bene, in sentenza (v. paragrafi 3. e 4.), a sostegno della decisione di accoglimento del ricorso &#8211; nella sostanza, per eccesso di potere per insufficiente istruttoria e motivazione &#8211; sia stato, in sintesi, posto in risalto che: nella interdittiva non viene in alcun modo messo in dubbio il ruolo di &#8220;dominus&#8221; dell&#8217;azienda del -OMISSIS-, socio fondatore e amministratore dell&#8217;impresa per 40 anni, incensurato e nei confronti del quale non viene mosso nessun appunto, in un contesto in cui non risulta che nè il titolare -OMISSIS-, e nè il figlio lavorante -OMISSIS-abbiano prestato attività  imprenditoriali in nessuna delle società  riconducibili ai -OMISSIS-; la storia della impresa è stata contrassegnata da stabilità  assoluta, a differenza di quanto accade perlomeno di norma nei casi di tentativi di infiltrazione mafiosa (ci si riferisce a vicende anomale nella struttura formale e/o nella gestione concreta della impresa come, ad esempio, la sostituzione del titolare; operazioni che, per i tempi e le modalità  con cui vengono poste in essere, possono denotare l&#8217;intento di dissimulare la permeabilità  mafiosa della impresa medesima e di eludere la normativa in materia: ma nel caso in esame, nessuna vicenda anomala di questo tipo, sintomatica di cointeressenze o di condiscendenze della impresa medesima, risulta essersi verificata); l&#8217;interdittiva nulla dice sul ruolo effettivo, all&#8217;interno della impresa, del -OMISSIS- , lavoratore dal 1988 e socio &#8211; lavorante dal 2012, dunque privo di compiti gestionali e di amministrazione; sulla capacità  effettiva di quest&#8217;ultimo di condizionare l&#8217;andamento della impresa; del resto, neppure nel decreto con cui nel 2015 il Trib. di Palermo &#8211; sezione m. p., aveva disposto la misura preventiva patrimoniale nei confronti dei -OMISSIS-, nulla si dice sul lavorante -OMISSIS- , il cui nome compare soltanto nella parte del provvedimento giurisdizionale che contiene l&#8217;elenco dei beni sequestrati (v. pagine 152 e 159: piccoli appezzamenti agricoli, due autovetture non di lusso e un conto corrente bancario cointestato che nel 2013 aveva un saldo attivo di circa 10.000 €); e il decreto del Tribunale si limita poi a indicare i soggetti intervenienti intestatari di beni immobili; ancora, non risulta scaturita, a carico del -OMISSIS-imputazione alcuna per il reato di intestazione fittizia di beni; in atti non viene indicata alcuna condotta rilevante diretta a comprovare che il -OMISSIS- abbia tentato di influenzare le scelte strategiche della impresa; nella interdittiva non viene spesa parola sulla capacità  del lavorante di condizionare gli indirizzi della impresa, ex art. 93, comma 4, del codice antimafia; infine, nè per il -OMISSIS- e nè per il -OMISSIS-vengono poste in evidenza eventuali frequentazioni controindicate (fatta eccezione per il rapporto tra genero e suocero), o cointeressenze economiche con soggetti o società  sospette (conf. par. 3.6. sent. ). Senza considerare che nella informativa non si cita un solo appalto nel quale risulterebbero coinvolti la -OMISSIS- e il -OMISSIS-.<br /> In questa situazione, perdono spessore le considerazioni svolte nell&#8217;atto di appello, anche sulla posizione del -OMISSIS- quale terzo interveniente nel procedimento di prevenzione.<br /> In conclusione, con la sentenza impugnata non sono state travisate, o anche solo sminuite, circostanze decisive, o rilevanti, ai fini del decidere, e nemmeno sono state interpretate in maniera erronea disposizioni del d. lgs. n. 159 del 2011, sì che l&#8217;appello va respinto e va confermata la sentenza impugnata, di annullamento dei provvedimenti specificati al par. 1., con riferimento, in particolare, alla informativa antimafia, ma anche alle risoluzioni delle convenzioni con il Gestore e alla cancellazione della -OMISSIS- dall&#8217;albo delle imprese artigiane, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Nondimeno, alcuni profili di complessità  della controversia e la delicatezza della materia del contendere sono tali da giustificare in via eccezionale la compensazione integrale tra le parti delle spese e dei compensi del grado del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando, per l&#8217;effetto, la sentenza impugnata.<br /> Spese del grado del giudizio compensate.<br /> Si dispone che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, si dispone che la segreteria proceda all&#8217;oscuramento delle generalità  e di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche contemplate in questo provvedimento giurisdizionale.<br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-30-12-2019-n-1099/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2019 n.1099</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
