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	<title>30/12/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/12/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2016 n.6035</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-30-12-2016-n-6035/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-30-12-2016-n-6035/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2016 n.6035</a></p>
<p>Pres. Scudeller Est. Buonauro Sui requisiti di un’ordinanza contingibile ed urgenza in tema di inquinamento acustico. 1.&#160;&#160; &#160;Ordinanza contingibile ed urgente – proporzionalità azione amministrativa – inquinamento acustico 1.&#160;&#160; &#160;Alla stregua del nuovo quadro normativo regionale, il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti deve essere gestito avuto riguardo agli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-30-12-2016-n-6035/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2016 n.6035</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-30-12-2016-n-6035/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2016 n.6035</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scudeller Est. Buonauro</span></p>
<hr />
<p>Sui requisiti di un’ordinanza contingibile ed urgenza in tema di inquinamento acustico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ordinanza contingibile ed urgente – proporzionalità azione amministrativa – inquinamento acustico</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Alla stregua del nuovo quadro normativo regionale, il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti deve essere gestito avuto riguardo agli ambiti territoriali ottimali.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Testo integrale della sentenza<br />
&nbsp;<br />
Pubblicato il 30/12/2016<br />
<strong>N. 06035/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04375/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:/Users/user/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_f/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 4375 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Società Beneventana Conglomerati, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marcello Fortunato C.F. FRTMCL68P14H703J, con domicilio eletto presso Biagio Matera in Napoli, via Duomo N.61;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Airola in Persona del Sindaco P.T., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Silvio Riviezzo C.F. RVZSLV54S11A110X, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, p.zza Municipio,64 c/o Tar Campania;&nbsp;<br />
Arpac, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Uccello C.F. CCLCST70P62F839T, Carla D&#8217;Alterio C.F. DLTCRL79E52F839Q, con domicilio eletto presso Cristina Uccello in Napoli, via Vic.S.Maria del Pianto C.P.T.1;&nbsp;<br />
Regione Campania in Persona del Presidente P.T. non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Andrea Caccavale, Antonio Caccavale, Pasquale Vigliotta non costituiti in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
dell&#8217;ordinanza n.34 del 28.08.2015 notificata il successivo 01.09.2015 con la quale il Sindaco del Comune di Airola ha ordinato alla Società ricorrente l&#8217;immediata sospensione dell&#8217;attività sulla base di presunte emissioni sonore eccedenti i limiti di legge e di tutti gli altri atti connessi e consequenziale;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Airola in Persona del Sindaco P.T. e di Arpac;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Sindaco del Comune di Airola ha imposto alla società ricorrente la sospensione immediata dell&#8217;attività svolta &#727; consistente nella produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, nonché di prodotti derivati dalla frantumazione delle pietre calcaree &#727; per via delle emissioni sonore sprigionate oltre il limite consentito dalla normativa di settore. L&#8217;atto, inoltre, è volto ad intimare alla società l&#8217;adozione di ogni accorgimento necessario ad adeguare le emissioni rumorose ai parametri di legge.<br />
Si tratta di un&#8217;ordinanza contingibile ed urgente, adottata ai sensi dell&#8217;art. 50, co. 5, del d.lgs. 267 del 2000 e dell&#8217;art. 9, co. 1, della L. 447 del 1999.<br />
Invero, la deliberazione sindacale si colloca in una vicenda giuridica più articolata: essa interviene a seguito di una pronunzia giurisdizionale, la sent. 3392/2015 con cui il TAR Campania &#8211; Napoli ha annullato una precedente analoga ordinanza per incompetenza del Responsabile del Servizio.<br />
La società Ben. Con. ha dedotto, a sostegno della propria domanda, una serie di motivi, così sintetizzabili:<br />
&#8211; Carenza di potere, trovandosi l&#8217;impianto di frantumazione ricompreso in gran parte nel Comune di Arpaia, non in quello di Airola.<br />
&#8211; Insussistenza dei presupposti previsti dall&#8217;art. 50, co. 5, del d.lgs 267/2000, non solo per la mancanza dell&#8217;urgenza e dell&#8217;imprevedibilità, ma ancor prima per lo sforamento di &#8220;materia&#8221; (sanità e igiene pubblica).<br />
&#8211; L&#8217;ordinanza si fonderebbe su una presunzione erronea circa la statuizione del TAR in ordine alla validità dell&#8217;accertamento effettuato dall&#8217;ARPAC.<br />
&#8211; Inadeguatezza (anzi illegittimità) del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune, su cui sono parametrate le valutazioni dell&#8217;ARPAC, per la mancata previsione di una fascia di decadimento acustico, di una zona-cuscinetto, richiesta dall&#8217;art. 4, co. 1, l<br />
&#8211; Violazione degli artt.7 ss. della L. 241/1990, formalmente rispettati, ma nella sostanza disattesi dacché la società Ben. Con. non sarebbe stata effettivamente posta nella condizione di &#8220;contraddire&#8221; in sede di istruttoria.<br />
&#8211; Dubitabilità dei rilievi ARPAC per la presenza di numerose sorgenti sonore, fra loro concorrenti nella determinazione dell&#8217;inquinamento acustico (strada, stazione ferroviaria, ecc.).<br />
&#8211; Violazione ulteriore della L. 447 del 1995 laddove l&#8217;amministrazione comunale, a fronte di una ben definita situazione fattuale (contatto diretto di aree connotate da un notevole divario di emissioni acustiche consentite), avrebbe dovuto adottare, più o<br />
Nel costituirsi in resistenza, il Comune di Airola ha eccepito l&#8217;infondatezza del ricorso, difendendo la legittimità dell&#8217;ordinanza sindacale e chiedendo il rigetto della domanda attorea.<br />
Anche l&#8217;ARPAC si è costituita in giudizio, chiedendo la propria estromissione dal giudizio e concludendo comunque per il rigetto del ricorso.<br />
All’udienza del 20.12.2016 sulle conclusioni delle parti presenti la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare la richiesta di estromissione formulata dall’A.r.p.a.c. – Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Campania. La richiesta, come già condivisibilmente statuito da questa Sezione nel richiamato precedente, non può trovare accoglimento, atteso che “il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base dell’indagine fonometrica eseguita dall’A.r.p.a.c. (peraltro, espressamente impugnata dalla ricorrente). Ne consegue che l’A.r.p.a.c. non può considerarsi estranea all’esito del presente giudizio, avendo contribuito alla istruttoria che ha portato alla adozione del provvedimento gravato”.<br />
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.<br />
Meritevole di condivisione si presenta la complessiva doglianza di insufficiente motivazione e carenza istruttoria riguardo a due significativi rilievi.<br />
Per un verso, come già emerso in sede cautelare, viene in rilievo un profilo di deficit giustificativo dell’impugnato provvedimento in relazione al canone decisionale della proporzionalità dell’azione amministrativa, atteso che, in presenza di una complessa situazione fattuale diacronicamente connotata da peculiari vicende di modificazione dell’assetto edilizio-urbanistico, viene direttamente imposta l’impattante misura della immediata sospensione dell’attività industriale senza alcuna valutazione in ordine alla concreta percorribilità di progressive e graduali forme di bilanciata riduzione del segnalato fenomeno.<br />
Per altro verso ed in riferimento al tipo di provvedimento, l&#8217;atto adottato dal Sindaco è un&#8217;ordinanza contingibile ed urgente emessa alla stregua dell&#8217;art. 50, co. 5, del d.lgs. 267/2000 e dell&#8217;art. 9, co. 1, della legge 447/1995. La normativa di settore è al riguardo eloquente; essa, infatti, sancisce esplicitamente che in presenza di una situazione di eccezionale necessità ed urgenza, legata all&#8217;inquinamento acustico, il sindaco, per salvaguardare la salute pubblica o l&#8217;ambiente, può disporre il ricorso a speciali forme di contenimento e addirittura di abbattimento delle emissioni sonore, compresa l&#8217;inibitoria, parziale o totale, di una determinata attività. Nell&#8217;intento del legislatore, in armonia con la &#8220;categoria generale&#8221; di appartenenza, la misura ex art. 9 dev&#8217;essere connotata da temporaneità, per cui la sua efficacia è provvisoria, potendo al massimo persistere finché il pericolo (imprevedibile) non sia cessato: il termine, anche quando non venga indicato nell&#8217;ordinanza sotto la forma di una data certa, può comunque ritenersi individuato implicitamente nel superamento della situazione eccezionale.<br />
Nel caso in esame, le emissioni sonore della società Ben. Con. superano sia la soglia prevista per il perimetro abitativo (zona-aree protette, nel piano comunale di zonizzazione acustica), sia quella predisposta per la zona in cui lo stabilimento è collocato (zona-aree industriali nel predetto piano). Ora, se il secondo rilievo fotografa la sussistenza di un comportamento, da parte dell&#8217;azienda, non conforme alle prescrizioni comunali, la prima constatazione impone una valutazione più complessa. In questo caso il discorso sullo sforamento del limite massimo consentito e del valore differenziale di immissione non può non involgere il problema della totale assenza di una zona-cuscinetto, in grado di attutire i suoni nel passaggio ad un&#8217;area particolarmente &#8220;sensibile&#8221;, qual è quella deputata all&#8217;insediamento urbano.<br />
Si assiste dunque ad una carenza strutturale, dal momento che il piano di zonizzazione del Comune di Airola, in violazione dell&#8217;art. 4 della legge quadro sull&#8217;inquinamento acustico, non prevede alcuna fascia intermedia di decadimento acustico; deve pertanto escludersi che, a fronte di un tale quadro fattuale, possa ricorrere effettivamente una situazione eccezionale, imprevedibile, a cui far fronte con lo strumento, straordinario, dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente. In altre parole, per quanto i macchinari adoperati dalla Ben. Con. s.r.l. possano dirsi obsoleti, non appare corretto il ricorso ad un potere extra ordinem per neutralizzare un fenomeno di inquinamento acustico scaturito in (larga) parte da un&#8217;inadempienza della stessa amministrazione, un fenomeno pertanto prevedibile. In tal senso emerge il profilo di carenza istruttoria e motivazionale nell’atto de quo laddove manca ogni riferimento all’omessa considerazione circa la predisposizione di un piano di risanamento di più ampio respiro, in linea con l&#8217;art. 4, co. 1, lettera a, della L. 447 del 1995, piuttosto che adottare una misura di definitiva inibizione dell’attività in quesitone.<br />
Per tali ragioni il ricorso va accolto con annullamento dell’atto impugnato, fatte salve le future ed ulteriori determinazioni amministrative al riguardo, le quali peraltro dovranno comunque tener conto del contestato profilo giuridico-fattuale per cui parte dell’opificio (e segnatamente l’impianto di frantumazione) ricade sul territorio del comune di Arpaia.<br />
Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Santino Scudeller, Presidente<br />
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore<br />
Paolo Marotta, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Carlo Buonauro</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Santino Scudeller</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-30-12-2016-n-6035/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2016 n.6035</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2016 n.1848</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-30-12-2016-n-1848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-30-12-2016-n-1848/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-30-12-2016-n-1848/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2016 n.1848</a></p>
<p>Pres. G. Adamo, est. M. Colagrande Sull’obbligo di restituzione delle somme percepite a titolo di retribuzione dal dipende pubblico in congedo per motivi familiari 1. Giurisdizione e competenza- Pubblico impiego – Militari &#8211; Controversia avendo ad oggetto il provvedimento di accertamento dei presupposti dell’obbligo di versamento dei compensi “esterni” percepiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-30-12-2016-n-1848/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2016 n.1848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-30-12-2016-n-1848/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2016 n.1848</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Adamo, est. M. Colagrande</span></p>
<hr />
<p>Sull’obbligo di restituzione delle somme percepite a titolo di retribuzione dal dipende pubblico in congedo per motivi familiari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Giurisdizione e competenza- Pubblico impiego – Militari &#8211; Controversia avendo ad oggetto il provvedimento di accertamento dei presupposti dell’obbligo di versamento dei compensi “esterni” percepiti dal dipendente pubblico – Giurisdizione – Giudice amministrativo – Spetta</p>
<p>2. Pubblico impiego &#8211; Ai sensi dell’art. 53 co.7 D.Lgs.n. 165/2001 s.m.i &#8211; Compensi percepiti per incarichi retribuiti nel periodo di congedo – Amministrazione &#8211; Spettano</p></div>
<p>&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>1. &nbsp;In materia di pubblico impiego del personale militare, la controversia, avente ad oggetto il provvedimento di accertamento dei presupposti dell’obbligo di versamento dei compensi aliunde percepiti dal dipendente pubblico, resta attratta alla giurisdizione amministrativa ex art. 3 ed art. 63, comma 4 del d.lg. n. 165/2001, stante il regime pubblicistico del rapporto di impiego in questione.</p>
<p>2. In materia di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 53 co.7 D.Lgs.n. 165/2001 s.m.i., se il versamento alla casse pubbliche dei compensi percepiti per incarichi retribuiti non autorizzati serve a compensare l’Amministrazione, cui è stato precluso di valutare se autorizzare o non autorizzare detti incarichi, perché inevitabilmente sottraggono le energie lavorative del dipendente, a maggior ragione la disposizione dovrà essere applicata quando la P.A., senza spazio per valutazioni discrezionali, abbia dovuto accordare il congedo per la cura di un interesse prevalente, ma il dipendente abbia impiegato il suo tempo e le sue energie per un suo interesse privato, non meritevole di analoga tutela, anzi, incompatibile con lo status di dipendente pubblico. (Nel caso di specie, alla luce di tale normativa, il TAR adito ha dichiarato esente da censure il provvedimento con cui il Ministero resistente aveva chiesto la restituzione delle somme percepite dal ricorrente nel periodo di congedo parentale)</strong></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />
Lorenzo Leone, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luca Parillo C.F. PRLLCU68R02G541P, domiciliato&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari, piazza Massari, n. 6;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale è domiciliato in Bari, via Melo, n. 97;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
del provvedimento Prot. M-D.ABA002/24695, adottato il 10.12.13 dal Ministero della Difesa &#8211; Aeronautica Militare &#8211; Comando 36° Stormo &#8211; Servizio amministrativo, notificato in pari data, recante richiesta di restituzione delle somme percepite dal ricorrente per attività extraprofessionale, non autorizzata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 894 del d. lg. n. 66/10 e 53, comma 7 del d. lg. n. 165/01, in una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, di cui non si conoscono data di emissione, estremi e contenuto;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 novembre 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;<br />
Uditi per le parti i difensori, avv. Luca Parillo e avv. dello Stato Valter Campanile;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
Il ricorrente, Maggiore dell’Aeronautica militare dell’Esercito italiano, insorge avverso il provvedimento di recupero, disposto ai sensi dell’art. 53 comma 7 del d.lg. 165/2001, delle retribuzioni che ha percepito per la prestazione di attività lavorativa durante un periodo biennale – dal 23 agosto 2010 al 22 agosto 2012 &#8211; di congedo dal servizio richiesto per assistere due suoi familiari disabili.<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 7 del d.lg. n. 165/2001 – eccesso di potere.<br />
Ai sensi dell’art. 53 del d.lg. n. 165/2001, richiamato nel provvedimento, il Ministero della Difesa avrebbe dovuto procedere all’escussione del datore di lavoro e, solo se infruttuosa, il ricorrente.<br />
2) Sviamento ed eccesso di potere – illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 7 del d.lg. n. 165/2001 per violazione dell’art. 36 e dell’art. 97 della Costituzione.<br />
Fermo il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego, l’art. 53 del d.lg. 165/2001 sarebbe incostituzionale perché priva il lavoratore del corrispettivo della prestazione resa durante un periodo di legittima astensione dal servizio di appartenenza, anche se non risulta provato che l’Amministrazione datrice di lavoro abbia per questo subito alcun danno, risolvendosi l’automatica attribuzione di detto compenso alla p.a. in un arricchimento senza causa.<br />
3) Eccesso di potere per sviamento – difetto di motivazione – genericità ed incompletezza.<br />
Proprio una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 53 del d.lg. n. 165/2001 avrebbe imposto una motivazione più esplicita sulla causa giustificativa del recupero dei compensi di spettanza del ricorrente e sull’ammontare delle somme da corrispondere.<br />
Resiste l’Amministrazione intimata.<br />
Con ordinanza n. 855/2014 il Collegio ha rimesso la questione di costituzionalità dell’art.53 del d.lg. n. 165/2001 alla Corte costituzionale, la quale, con ordinanza n. 90/2015, l’ha dichiarata manifestamente inammissibile, prospettando profili di giurisdizione della Corte dei conti sulle questioni di merito già all’esame del giudice rimettente.<br />
All’udienza pubblica del 22 novembre 2016 il ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, in subordine, dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, mentre la difesa erariale ha eccepito la carenza di giurisdizione e, in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
La questione di giurisdizione deve essere risolta a favore del giudice amministrativo.<br />
Infatti la controversia, avendo ad oggetto il provvedimento di accertamento dei presupposti dell’obbligo di versamento dei compensi percepiti dal dipendente pubblico, resta attratta alla giurisdizione amministrativa&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 3 ed art. 63, comma 4 del d.lg. n. 165/2001, stante il regime pubblicistico del rapporto di impiego in questione.<br />
La giurisdizione contabile subentra, infatti, nella fase successiva del procedimento quando, accertato il credito della p.a., il debitore non abbia provveduto a soddisfarlo.<br />
Venendo al merito della questione risulta che il Maggiore Leone ha chiesto ed ottenuto un congedo di durata biennale per assistere la madre e la sorella, entrambe disabili, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della l. n. 53/2000, che vieta lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa durante il periodo di congedo.<br />
Non ricorre, pertanto, l’ipotesi disciplinata dall’art. 896 del d.lg. n. 66/2010, che consente lo svolgimento di incarichi retribuiti da parte del personale militare purché autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza, ma la violazione del divieto assoluto di attendere ad attività lavorativa durante il congedo per l’assistenza al familiare disabile, non derogabile neppure con l’autorizzazione del datore pubblico; ne sarebbe, in caso contrario, vanificata la finalità solidaristica e smentita la natura di atto vincolato che riveste il provvedimento di collocamento in congedo del lavoratore per tali finalità.<br />
Incontestato, dunque, il fatto che il ricorrente ha svolto attività lavorativa in violazione di detto divieto, deve stabilirsi se gli importi che egli ha percepito a titolo di retribuzione, siano&nbsp;<em>ex lege</em>&nbsp;attribuiti alla p.A. di appartenenza, in applicazione del comma 7 dell’art. 53 d.lg. n. 165/2001.<br />
Né conduce a conclusioni diverse il fatto che non si tratti, nel caso in decisione, di un incarico non soggetto ad autorizzazione, ma vietato in assoluto dall’art. 4 comma 2 della l. 53/2000.<br />
In generale, infatti, se il versamento alla casse pubbliche dei compensi percepiti per incarichi retribuiti non autorizzati serve a compensare l’Amministrazione, cui è stato precluso di valutare se autorizzare o non autorizzare detti incarichi, perché inevitabilmente sottraggono le energie lavorative del dipendente, a maggior ragione la disposizione dovrà essere applicata quando la p.a., senza spazio per valutazioni discrezionali, abbia dovuto accordare il congedo per la cura di un interesse prevalente, ma il dipendente abbia impiegato il suo tempo e le sue energie per un suo interesse privato, non meritevole di analoga tutela, anzi, incompatibile con lo&nbsp;<em>status</em>&nbsp;di dipendente pubblico.<br />
La violazione del divieto in rassegna resta pertanto chiaramente regolata dal comma 7 dell’art. 53 del d.lg. n. 165/2001, in quanto norma generale applicabile a tutti i dipendenti pubblici tenuti al rispetto del regime di esclusività del rapporto di lavoro, non avendo rilevanza il fatto che l’attività lavorativa svolta a titolo oneroso non fosse consentita perché oggetto di uno specifico divieto, come nel caso in decisione, o perché non autorizzata, in quanto, in entrambi i casi, l’Amministrazione di appartenenza ha subito una lesione della propria autonomia organizzativa, che esige una riparazione.<br />
Non può infine condividersi la tesi esposta nel ricorso secondo la quale il Ministero avrebbe dovuto recuperare presso il datore di lavoro del ricorrente le somme da questi maturate a titolo di retribuzione.<br />
In realtà la disposizione va interpretata nel senso che il compenso debba essere preventivamente richiesto all&#8217;ente erogante solo se non sia stato ancora pagato al dipendente.<br />
Infondato è infine l’addebito di genericità del provvedimento perché non indicherebbe l’ammontare delle somme da versare.<br />
L’importo risulta, infatti, chiaramente indicato nella relazione allegata alla nota n. 1657 del 10.9.2013 del Dipartimento della Funzione pubblica (all. 3 della nota di deposito in data 8.3.2014 dell’Avvocatura dello Stato).<br />
Il ricorso deve pertanto essere respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna il sig. Lorenzo Leone al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa in € 1000,00, oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppina Adamo, Presidente<br />
Flavia Risso, Referendario<br />
Maria Colagrande, Referendario, Estensore</p>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Maria Colagrande</strong></td>
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<td><strong>Giuseppina Adamo</strong></td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
Pubblicato il 30/12/2016<br />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-30-12-2016-n-1848/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2016 n.1848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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