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	<title>30/12/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/12/2009 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.1373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-30-12-2009-n-1373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-30-12-2009-n-1373/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.1373</a></p>
<p>Italo Vitellio – Presidente, Salvatore Gatto Costantino – Estensore. Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (avv.ti G. Musolino e G.Vizzari) c. Inps &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e altro (avv.ti A. Laganà, E. Lanzetta e Giuseppe Mascianà). sull&#8217;inesistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda intesa ad ottenere la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-30-12-2009-n-1373/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.1373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-30-12-2009-n-1373/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.1373</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Italo Vitellio – Presidente, Salvatore Gatto Costantino – Estensore. Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (avv.ti G. Musolino e G.Vizzari) c.<br /> Inps &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e altro (avv.ti A. Laganà, E. Lanzetta e Giuseppe Mascianà).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inesistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda intesa ad ottenere la riforma degli atti con i quali l&#8217;INPS ha escluso, nell&#8217;ambito del piano straordinario di verifica del possesso delle condizioni di invalidità, il medico rappresentante dell&#8217;ANMIC dalle apposite Commissioni provinciali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Persona fisica e diritti della personalità – Diritti fondamentali – Soggetti invalidi – Comportamento discriminatorio tenuto da una p.a. – Pronuncia inibitoria – Domanda – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste. 	</p>
<p>2. Persona fisica e diritti della personalità – Diritti fondamentali – Invalidi – Possesso delle condizioni di invalidità – Piano straordinario di verifica – Commissioni provinciali – Esclusione del medico rappresentante dell’ANMIC – Atti adottati dall’INPS – Riforma – Domanda – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda intesa ad ottenere una pronuncia inibitoria del comportamento discriminatorio tenuto da una p.a. nei confronti dei soggetti invalidi e del conseguente risarcimento del danno, ex art. 3, l. 1 marzo 2006 n.67.	</p>
<p>2. Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda intesa ad ottenere la riforma degli atti con i quali l’INPS ha dato attuazione al piano straordinario di verifica del possesso delle condizioni di invalidità di cui all’art. 80, d.l. n.112 del 2008, convertito in l. n.113 del 2008, nella parte in cui ha escluso dalle apposite Commissioni provinciali il medico rappresentante dell’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 619 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Musolino, Giorgio Vizzari, con domicilio eletto presso Giovanni Musolino Avv. in Reggio Calabria, via Locri N. 1/A; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Inps &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -Roma</b>-, rappresentato e difeso dagli avv. Angela Lagana&#8217;, Elisabetta Lanzetta, Giuseppe Masciana&#8217;, con domicilio eletto presso Elisabetta Lanzetta Avv. in Reggio Calabria, Ufficio Legale Inps; Inps &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -Reggio Calabria-, <b>Commissione Medica Superiore C/ Centro Medico Legale I.N.P.S. di R.C.</b>, <b>Commissione Medica Superiore C/ Coordinamento Generale Medico Legale I.N.P.S. -Roma</b>-; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>(con il ricorso) della Circolare INPS n. 26 del 23 febbraio 2009 e di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti emessi dall’INPS sia pure di data e numero sconosciuti con i quali sono state istituite le sottocommissioni della Commissione Medica Superiore decentrate presso il locale centro medico legale INPS della Provincia di Reggio Calabria al fine di procedere alle verifiche accertative “straordinarie” (ex art. 80 del Dl 25.06.2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, nr. 113) nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, nella parte in cui illegittimamente non è stata prevista all’interno di ogni sottocommissione medica di verifica la presenza di un medico nominato dalla ricorrente ANMIC, quale componente necessario per il loro funzionamento;<br />	<br />
di tutti i suddetti provvedimenti e/o dell’inerzia mantenuta dalle amministrazioni resistenti, quali atti e comportamenti lesivi degli interessi degli invalidi civili della Provincia di Reggio Calabria, nonché discriminatori nei confronti degli stessi invalidi, ai sensi dell’art. 4, comma 2, 3 della l. 1 marzo 2006, n. 67;<br />	<br />
del Verbale di verifica disposto su un invalido civile residente nella Provincia di Reggio Calabria, datato 21.08.2009, emesso dalla Commissione Medico Superiore decentrata presso il locale centro medico legale INPS della Provincia di Reggio Calabria nonché degli ulteriori verbali di verifica, atti e provvedimenti (ancorché sconosciuti alla ricorrente) compiuti dalla stessa commissione decentrata e/o da tutte le altre sottocommissioni, in quanto tutti atti e provvedimenti viziati dall’illegittima composizione della commissione Superiore o da sue sottocommissioni per i motivi di seguito specificati;<br />	<br />
di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi con quelli qui impugnati;<br />	<br />
nonché per ottenere<br />	<br />
l’immediato ordine all’INPS, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 1 marzo 2006, nr. 67, di cessare il comportamento, la condotta e/o l’attività discriminatoria perpetrati ai danni degli invalidi civili della Provincia di Reggio Calabria, unitamente all’ordine di adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione in essere, in particolar modo tramite l’ordine allo stesso istituto previdenziale resistente ad integrare con i sanitari nominati in rappresentanza dell’ANMIC di Reggio Calabria le sottocommissioni di verifica operanti presso il Centro medico legale dell’INPS di Reggio Calabria e deputate al piano di verifica straordinario disposto con il citato art. 80 DL 112/08 conv. in l. 113/2008;<br />	<br />
e per la condanna <br />	<br />
dell’INPS, sempre ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge 67/2006, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli invalidi civili della Provincia di Reggio Calabria e della deducente associazione, per aver le Sottocommissioni di Reggio Calabria proceduto alle verifiche in carenza del medico nominato dall’ANMIC, e quantificato nella somma minima di un milione di euro, da devolvere, da parte dello stesso istituto che espleta anche la funzione erogatoria delle provvidenze assistenziali, nella prima mensilità utile, suddivisa equamente, a favore degli invalidi civili della Provincia di Reggio Calabria percettori di assegno di invalidità, pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento;<br />	<br />
( con motivi aggiunti) <br />	<br />
del Verbale di verifica datato 05.11.2009, disposto su un invalido civile residente nella Provincia di Reggio Calabria, emesso dalla Commissione Medica Superiore istituita presso il locale centro medico legale dell’INPS di Reggio Calabria e di tutti gli stessi atti già oggetto di ricorso principale, con la richiesta di condanna dell’INPS all’ordine di cessazione del comportamento discriminatorio nei confronti dell’ANMIC e degli invalidi civili della Provincia di Reggio Calabria, ed al risarcimento del danno, come già richiesto con il ricorso introduttivo.<br />	<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Inps &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -Roma-;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000, circa la completezza e la regolarità del contraddittorio e della istruttoria;<br />	<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con l’odierno ricorso, l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), impugna gli atti con i quali sono state istituite la commissioni di verifica delle condizioni di invalidità civile, finalizzate all’attuazione al piano straordinario di controllo di cui all’art. art. 80 del decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 113, senza assicurare la loro integrazione con un medico rappresentante della stessa ANMIC.<br />	<br />
Chiede altresì che si ordini all’INPS la cessazione della condotta discriminatoria nei confronti degli invalidi rappresentati dall’Associazione e la condanna al risarcimento del danno, il tutto ai sensi dell’art. 3 della l. 67/2006.<br />	<br />
Si è costituito l’INPS, che resiste al ricorso, di cui chiede il rigetto per inammissibilità ed infondatezza.<br />	<br />
L’INPS ha anche proposto regolamento di competenza territoriale, in favore del TAR del Lazio, in relazione all’avvenuta impugnazione della Circolare nr. 26 del 23 febbraio 2009, che dispone in ordine alla materia controversa relativamente a tutto il territorio nazionale.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 4 novembre 2009 è stata respinta la domanda cautelare, con ordinanza nr. 391/2009.<br />	<br />
L’ANMIC ha rinunciato al gravame contro la Circolare nr. 26/2009 ed ha proposto motivi aggiunti, contro un verbale di verifica della permanenza delle condizioni di invalidità a carico di un proprio rappresentato, che sono affidati alle medesime censure di ricorso.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2009, la causa è stata chiamata in decisione sia ai fini della trattazione del regolamento di competenza, sia ai fini della trattazione della ulteriore domanda cautelare introdotta con i motivi aggiunti. <br />	<br />
La causa, previe le consuete ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio circa la regolarità e completezza del contraddittorio e della istruttoria, è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 21 e 26 della l. 1034/71.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’odierno giudizio è proposto dall’ANMIC per ottenere la riforma dei provvedimenti, sconosciuti, con i quali l’INPS ha costituito, senza il rappresentante dell’Associazione, le commissioni per la verifica straordinaria del possesso dei requisiti di invalidità in capo ai percettori di trattamenti connessi a tale status e per ottenere la conseguente condanna dello stesso INPS a cessare l’attività discriminatoria nei confronti dei portatori di invalidità civile, che l’ANMIC rappresenta statutariamente, oltre al risarcimento del danno.<br />	<br />
I) Preliminarmente si deve dare atto che è improcedibile il regolamento di competenza, in quanto l’ANMIC ha rinunciato al gravame relativamente all’impugnazione della Circolare INPS nr. 26/2009 (in relazione al quale il regolamento era stato proposto) e la difesa dell’INPS, durante la discussione in camera di consiglio, ne ha preso atto.<br />	<br />
II) Il Collegio prende in esame la preliminare eccezione, sollevata dalla difesa dell’INPS, circa la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di parte ricorrente e la riconosce fondata, perché la situazione giuridica di cui l’ANMIC è titolare e della quale chiede tutela nella odierna sede, ha piena consistenza di diritto soggettivo, e rientra nella cognizione del giudice ordinario. <br />	<br />
II bis) In primo luogo, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda intesa ad ottenere una pronuncia inibitoria del comportamento discriminatorio tenuto da una Pubblica Amministrazione nei confronti dei soggetti invalidi e del conseguente risarcimento del danno, ex art. 3 della legge 67/2006, perché a tali fini, la medesima disposizione espressamente prevede che la tutela giurisdizionale avverso tale genere di comportamenti ed in ordine al risarcimento del danno si effettua ai sensi dell&#8217;articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dunque radica in materia la giurisdizione del giudice ordinario.<br />	<br />
III) Non sussiste, inoltre, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda intesa ad ottenere la riforma degli atti con i quali l’INPS ha dato attuazione al piano straordinario di verifica del possesso delle condizioni di invalidità di cui all’art. 80 DL 112/08 conv. in l. 113/2008, nella parte in cui ha escluso dalle apposite Commissioni provinciali il medico rappresentante dell’ANMIC (e nella parte, consequenziale, in cui le commissioni asseritamente composte in maniera illegittima hanno proceduto alla verifica in capo ad alcuni invalidi che l’ANMIC rappresenta), per due distinti ordini di ragioni.<br />	<br />
III bis) Un primo ordine di argomenti deriva dall’esame della domanda alla luce della disciplina di cui alla menzionata legge 67/2006.<br />	<br />
Infatti, la facoltà di integrazione da parte dell’ANMIC, delle Commissioni provinciali dell’INPS preordinate all’accertamento della sussistenza dei requisiti individuali di invalidità in capo ai percettori dei relativi benefici di legge, della quale in questa sede parte ricorrente lamenta la lesione, è strumento di garanzia direttamente preordinato ad assicurare il rispetto, da parte della PA, degli obblighi di non discriminazione dei soggetti in condizioni di difficoltà che la legge 67/2006 contempla dettagliatamente ed articolatamente, fornendo pratica attuazione ai precetti costituzionali di solidarietà ed eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.). In altri termini, come sarà meglio illustrato nel prosieguo, l’ANMIC (come le altre persone giuridiche tipicamente individuate dal legislatore) ha titolo a partecipare alle funzioni di controllo ed accertamento dell’INPS, perché è istituita per assicurare, nell’esercizio dei poteri propri di quest’ultimo, il rispetto della piena parità di trattamento tra disabili e soggetti non in condizioni di svantaggio, mediante una forma di rappresentanza legale degli interessi in forma associata. <br />	<br />
Ne consegue che la cognizione sulla controversia insorta in ordine al mancato rispetto di tale facoltà da parte dell’INPS, ha ad oggetto l’accertamento dell’elemento oggettivo di una fattispecie illecita appartenente al novero di quelle contro le quali la legge 67/2006 appresta tutela risarcitoria, in forma specifica e per equivalente, ossia l’accertamento della sussistenza di una condotta discriminatoria, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del menzionato art. 3 della l. 67/2006.<br />	<br />
Ciò, peraltro, è confermato dalla circostanza che le domande di risarcimento e di condanna alla cessazione della condotta discriminatoria sono proposte in stretta connessione all’accertamento dell’illegittimità della composizione delle commissioni: quest’ultimo, è privo di autonoma utilità per la ricorrente, che, infatti, qualifica la mancata integrazione delle commissioni come un comportamento discriminante dell’INPS, costituente, sotto il profilo della causa petendi, l’equivalente del comportamento lesivo e “contra ius”, che, nello schema generale dell’illecito aquiliano, è uno degli elementi della responsabilità che obbliga al risarcimento.<br />	<br />
In altri termini, ed in base al chiaro disposto di cui alla legge 67/2006, l’accertamento delle cause della condotta discriminatoria e la conseguente condanna all’esecuzione di un ordine impartito dal giudice, volto ad interrompere tale condotta e ripristinare, anche mediante risarcimento del danno, la piena situazione di eguaglianza dei soggetti disabili, costituiscono una fattispecie unitaria, strettamente connessa nelle sue componenti di accertamento e ripristino, che, di conseguenza, non possono essere artificiosamente separate a meno di voler scindere l’effetto demolitorio della tutela (oggetto della domanda di annullamento), da quello conformativo (che si sostanzia nella necessaria integrazione delle commissioni con il rappresentante ANMIC) che pure vi sarebbe normalmente connesso, cosa che, però, appare al Collegio inaccettabile perché implica per la medesima situazione di fatto l’intervento di due diverse autorità giurisdizionali con evidente aggravamento processuale e conseguente deficit di tutela (all’annullamento disposto dal giudice amministrativo non potrebbe far seguito l’integrazione, in quanto quest’ultima andrebbe ordinata dal giudice ordinario). <br />	<br />
Pertanto, la odierna domanda di annullamento delle commissioni INPS costituite senza il rappresentante ANMIC è da qualificarsi come una pretesa strumentale al diritto soggettivo dell’Associazione, di cui quest’ultima è titolare ex lege in favore dei propri rappresentati, a reagire contro un comportamento di natura discriminatoria ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 67/2006 e, come tale, rientra nella cognizione del giudice ordinario. <br />	<br />
III ter) Peraltro, la posizione dell’ANMIC va qualificata come avente consistenza di diritto soggettivo anche sotto diverso profilo.<br />	<br />
In ordine al tema della organizzazione della PA, la giurisprudenza amministrativa ordinariamente riconosce la propria giurisdizione sulle questioni inerenti la composizione di organi deputati all’espletamento di attività o all’esercizio di poteri amministrativi o di gestione, ravvisando in detta attività (come correttamente sostiene la difesa di parte ricorrente) l’esercizio di poteri discrezionali di autorganizzazione a fronte dei quali gli interessati sono titolari di interessi legittimi.<br />	<br />
Ma ciò accade sempre quando la istituzione o la composizione dell’organo è, nella previsione della legge, ed in forza del principio dei tipicità, oggetto dell’esercizio di potestà discrezionale della PA, nell’an o anche solo nel quomodo, relativamente alla scelta dei soggetti esterni da cooptare in seno a tali organi: si pensi, esemplificativamente, ad organismi quali il comitato portuale di cui all’art. 9 della l. 84/94 (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 06 maggio 2009 , n. 4640), le commissioni aggiudicatrici di gara (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 10 aprile 2009 , n. 477), la commissione edilizia (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 29 ottobre 2008 , n. 1866), la commissione di concorso per i pubblici impieghi (T.A.R. Abruzzo L&#8217;Aquila, sez. I, 22 settembre 2008 , n. 1115) o per la valutazione necessaria alla copertura di un posto di professore universitario (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 21 febbraio 2008 , n. 311) e così via. In tal senso, questo stesso TAR ha ritenuto la propria giurisdizione in numerose controversie relative alla costituzione di organi INPS o della Camera di Commercio, nelle quali si faceva questione di interessi legittimi inerenti la rappresentatività di enti o associazioni di categoria, ai fini della partecipazione ad essi (TAR Reggio Calabria, Sent. nn. 540/04, 2056/05, 76/07, 494/09).<br />	<br />
Tale giurisprudenza, però, non può trovare applicazione alla fattispecie sottoposta all’odierno esame del Tribunale, perché, in questo caso, la costituzione delle Commissioni INPS per l’accertamento e verifica della permanenza delle condizioni mediche di invalidità o disabilità nei soggetti fruitori di particolari benefici pubblici, relativamente alla integrazione da parte dell’ANMIC (o delle altre associazioni ed enti di tutela di categoria individuate dalla legge) con un sanitario di fiducia è oggetto di una esplicita previsione di legge che individua direttamente l’Associazione come avente titolo alla partecipazione alle funzioni proprie delle predette commissioni, senza che a tali fini, sia richiesta alcuna attività discrezionale o di autorganizzazione da parte dell’INPS.<br />	<br />
Più precisamente, la presenza di un medico che rappresenti l’Associazione ricorrente sia presso la Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile, sia presso le sue articolazioni periferiche, è prevista dal legislatore, ex art. art. 3, comma 3, della legge 26.07.1988 n. 291, ed altresì ai sensi dell’ art. 6 comma 3 del decreto del Ministero del Tesoro 5 agosto 1991 n. 387 (il comma 3 dell’art. 3 legge 26.07.1988 n. 291 dispone che “La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell&#8217;Unione italiana ciechi, dell&#8217;Ente nazionale per la protezione e l&#8217;assistenza ai sordomuti, dell&#8217;Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell&#8217;Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie”; l’art. 6 comma 3 del decreto del Ministero del Tesoro 5 agosto 1991 n. 387 prevede che: “La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell&#8217;Unione italiana ciechi, dell&#8217;Ente nazionale per la protezione e l&#8217;assistenza ai sordomuti, dell&#8217;Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell&#8217;Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie”).<br />	<br />
Tali organi, che possiedono, tra l’altro, la competenza generale alla verifica del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile (comma 3 bis dell’art. 4 del decreto legge 20.06.1996 n. 323, conv. in l. 8 agosto 1996, n. 425,, a norma del quale “La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla commissione medica superiore di invalidità civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile”) e che, in tale veste, sono transitati alle dipendenze dell’INPS per effetto del trasferimento delle competenze dallo Stato operato ex art. 10 del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248 (che, a sua volta, ha confermato espressamente, al comma 2, la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell&#8217;Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell&#8217;Unione italiana dei ciechi e dell&#8217;Ente nazionale per la protezione e l&#8217;assistenza dei sordomuti) sono competenti anche ad attuare il piano straordinario di controllo di cui all’art. 80 del DL 112/08 conv. in l. 113/2008, in quanto, considerate le loro specificità, sono stati individuati a tale scopo dal DM attuativo del 29.01.2009 (il quale dispone all’art. 1 comma 3, che la permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile, viene accertata dalla Commissione Medica Superiore, ovvero, su delega di questa, dalle Commissioni Mediche di verifica provinciali di invalidità civile istituite presso l’INPS).<br />	<br />
In materia di composizione e disciplina degli organi della PA, dunque, e secondo il principio di tipicità, va ritenuto che se è la legge ad individuare direttamente il soggetto che deve partecipare alle funzioni di un determinato organo amministrativo, senza prevedere alcuna condizione a tale partecipazione, né altri adempimenti aventi natura discrezionale a beneficio della PA presso la quale è costituito l’organo, il soggetto individuato ha un vero e proprio “diritto” di partecipare a tutte quelle attività dell’organo che presuppongono la sua presenza e l’Amministrazione titolare della funzione è in una posizione di dovere, ossia di obbligo di garantire l’esercizio del diritto, tenuta, in tale veste, a dare esecuzione al precetto normativo con atti vincolati (dovendosi qualificare come tali gli atti di nomina dei soggetti indicati dall’Associazione avente titolo); mentre, laddove la legge demandi alla PA la scelta di organismi da cooptare nel funzionamento di un determinato organo, prevedendo modalità e criteri per la selezione di questi ultimi, allora essa regola l’esercizio del potere che è all’uopo costituito in capo alla PA e la posizione degli aspiranti alla partecipazione è di interesse legittimo.<br />	<br />
La fattispecie all’odierno esame del Collegio, rientra, palesemente, nella prima delle due ipotesi appena considerate, e dunque per tale ragione non si può che riconoscere alla pretesa della odierna ricorrente natura di diritto soggettivo, così come, peraltro, confermato anche dalla lettera della legge e dalla qualificazione sostanziale della domanda di parte ricorrente.<br />	<br />
Sotto il primo profilo, nelle norme in esame il legislatore utilizza il verbo all’indicativo, conferendo alla norma un evidente effetto immediatamente precettivo e cogente.<br />	<br />
Sotto il secondo aspetto, depone in favore della qualificazione in termini di diritto soggettivo della pretesa azionata l’analisi sostanziale della domanda introdotta in giudizio, posto che la “res dubia” sostanziale, derivante sia dal petitum che dalla causa petendi e dalle difese ed eccezioni di parte resistente, è di accertare il contenuto ed i limiti del rapporto costituito ex lege tra ANMIC ed INPS: ossia se, in assenza di una qualsiasi previsione circa la composizione delle commissioni di controllo nella specifica disciplina del piano straordinario, queste ultime devono o meno essere integrate dall’ANMIC, il che equivale, in altri termini, a controvertere su quali siano i limiti effettivi della facoltà di integrazione riconosciuta all’ANMIC dalla legge (se, cioè, essa si estenda a qualsiasi attività delle predette commissioni, comprese quelle di cui al citato art. 80, o si eserciti solo in relazione alle attività “ordinarie”).<br />	<br />
A tale proposito, invero, si osserva che la domanda di parte ricorrente, volta all’”annullamento” delle commissioni implicherebbe, se accolta, non già l’effetto di obbligare l’INPS alla riedizione del potere, ma, in via immediata e diretta, il riconoscimento del bene della vita desiderato, “sub specie” di ordine di integrazione rivolto all’INPS da parte del giudice (che, non a caso, è espressamente richiesto dalla ricorrente, con evidente conferma, ancora una volta, della inscindibile unitarietà della fattispecie dedotta e della conseguente necessaria attrazione della cognizione sulla domanda di annullamento alla giurisdizione del giudice ordinario che è competente, ex lege, a conoscere della domanda di condanna all’integrazione delle commissioni da parte dell’INPS, in quanto risarcimento in forma specifica volto al ripristino della discriminazione operata dal comportamento della PA).<br />	<br />
Per tutte queste ragioni, dunque, va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda in esame, in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 della l. 69/2009.<br />	<br />
La particolarità della fattispecie ed il particolare valore sociale della controversia costituiscono eque ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, dichiara improcedibile il regolamento di competenza proposto nel giudizio in epigrafe e dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda proposta con il ricorso e con i motivi aggiunti, declinandola in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 della l. 69/2009.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa e manda alla segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.<br />	<br />
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Italo Vitellio, Presidente<br />	<br />
Caterina Criscenti, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Gatto Costantino, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/12/2009</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2677/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2677/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2677</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Rovellizbr> L. M., M. A., P. S. (avv. A. Mariani) c/ Ministero della Difesa (Avv. Distr. St.) e nei confronti di B. (n.c.) sui presupposti per la concessione dell&#8217;indennità di &#8220;supercampagna&#8221; Militare e militarizzato – Stipendi, assegni e indennità – Indennità d’impiego operativo – Indennità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2677/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2677/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Rovellizbr> L. M., M. A., P. S. (avv. A. Mariani)  c/ Ministero della Difesa (Avv. Distr. St.) e  nei confronti di B. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la concessione dell&#8217;indennità di &ldquo;supercampagna&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Stipendi, assegni e indennità – Indennità d’impiego operativo – Indennità cd. di supercampagna – Spettanza – Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di indennità spettanti a personale delle FF.AA., gli incrementi percentuali previsti dall&#8217;art. 4 co. 2, D.P.R. 10 maggio 1996 n. 360 (che prendono il nome di indennità di &#8221; supercampagna &#8220;) non ricevono applicazione generalizzata ed indifferenziata nei confronti di tutto il personale militare destinatario dell&#8217; indennità di campagna (di cui all&#8217;art. 3 co. 1, L. 23 marzo 1983 n. 78), ma un&#8217;applicazione particolare e limitata solo in favore di quel personale in servizio presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo, peraltro nei limiti del contingente numerico annualmente determinato con decreto interministeriale (nella specie, il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego dell’indennità di “supercampagna” opposto ad alcuni militari addetti a servizi di supporto all’attività del 30° Stormo dell’Aeronautica Militare – aeroporto di Elmas)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
SENTENZA</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 117 del 2002, proposto da:<br />
<B>L. M., M. A.</B>, P. S., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Alessandro Mariani, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Scano n. 27; 	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero della Difesa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; </p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>B. E.</B>; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del diritto alla percezione, a decorrere dal 01.01.1999 dell’indennità di impiego operativo nella misura percentuale del 135% dell’indennità di impiego operativo di base (legge n. 78 del 23 marzo 1983 e d.P.R. n. 360 del 10 maggio 1996);</p>
<p align=center>nonché in via subordinata<br />	<br />
per l’annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della nota prot. n. SQA – 110/5156/F3 – 2 del 22.02.2001 e dei relativi provvedimenti ivi richiamati (tra cui la nota SMD 114/2/006/4520.1 del 4.01.01). <br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 novembre 2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I ricorrenti, sono militari in servizio presso il Gruppo autotrasporti – sezione gruppi elettrogeni del Comando 30° Stormo dell’aeronautica militare – aeroporto di Elmas con categoria “assistenti tecnici genio elettronici”. Il Comando 30° stormo di Elmas è stato individuato tra i destinatari della maggiorazione del 135% della misura percentuale dell’indennità di impiego operativo di campagna.<br />	<br />
Affermano i ricorrenti, che in data successiva al 12 novembre 2001, sono venuti a conoscenza che lo Stato Maggiore nel riconoscere la maggiorazione al personale in servizio presso alcune articolazioni del supporto operativo, aveva escluso il personale in servizio presso il Gruppo autotrasporti.<br />	<br />
Hanno proposto quindi ricorso deducendo i seguenti motivi in diritto:<br />	<br />
violazione di legge ed eccesso di potere, errata e falsa applicazione artt. 3, 36 e 97 Costituzione, art. 4 d.P.R. n. 360 del 10.05.1996, disparità di trattamento, contraddittorietà e illogicità;<br />	<br />
violazione di legge ed eccesso di potere (art. 3 L. 241 del 1990, errata e falsa rappresentazione della realtà, contraddittorietà in atti).<br />	<br />
Concludevano per l’accoglimento del ricorso con conseguente accertamento del diritto alla percezione, a decorrere dal 01.01.1999 dell’indennità di impiego operativo nella misura percentuale del 135% dell’indennità di impiego operativo di base (legge n. 78 del 23 marzo 1983 e d.P.R. n. 360 del 10 maggio 1996);<br />	<br />
in via subordinata per l’annullamento della nota prot. n. SQA – 110/5156/F3 – 2 del 22.02.2001 e dei relativi provvedimenti ivi richiamati (tra cui la nota SMD 114/2/006/4520.1 del 4.01.01), con vittoria di spese e competenze. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. <br />	<br />
I ricorrenti partono dall’erroneo presupposto che spetterebbe loro l’indennità di “supercampagna” in quanto addetti a servizi di supporto all’attività del 30° Stormo dell’Aeronautica Militare – aeroporto di Elmas. <br />	<br />
L’assunto, ribadisce il Collegio, è palesemente infondato.<br />	<br />
Giova partire dal quadro normativo di riferimento.<br />	<br />
L’ indennità di campagna è stata istituita dall&#8217;articolo 3 della legge 23 marzo 1983 n. 78, che ne ha previsto l&#8217;attribuzione, nella misura del 115 per cento dell&#8217;indennità di impiego operativo di base (di cui all&#8217;art. 2 della stessa legge), agli ufficiali e ai sottufficiali dell&#8217;Esercito, della Marina e dell&#8217;Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna ivi indicati (corpi d&#8217;armata, divisioni, brigate e aerobrigate, stormi e reparti di volo, gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo, reparti elicotteri e reparti antisom, reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati, reparti intercettori teleguidati (IT), comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere, unità di controllo operativo e unità di scoperta, centrali e centri operativi in sede protetta, unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna).<br />	<br />
L&#8217;articolo 5 comma 9 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 ha poi stabilito che “l&#8217;indennità di cui all&#8217;art. 3, comma 1, della legge n. 78 del 1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3”.<br />	<br />
Il successivo d.P.R. 10 maggio 1996 n. 360, ha stabilito che “al personale di cui all&#8217;articolo 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità di campagna, impiegati nell&#8217;ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, è attribuita l&#8217;indennità mensile prevista dall&#8217;articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, così come rivalutata dall&#8217;articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. Tale indennità non è cumulabile con l&#8217;indennità supplementare di prontezza operativa di cui all&#8217;articolo 8, comma 2, della predetta legge 23 marzo 1983, n. 78. Con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista”. <br />	<br />
Lo Stato Maggiore della Difesa, al momento di individuare le articolazioni da inserire nell’elenco delle Unità ad elevato livello operativo, sulla base delle esigenze espresse dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica, non ha incluso quella di appartenenza dei ricorrenti. <br />	<br />
Tale scelta non è sindacabile da questo Giudice al di fuori dei casi di manifesta illogicità, o abnormità che nella fattispecie non è dato ravvisare. <br />	<br />
E’ pacifico infatti che gli incrementi percentuali previsti dall&#8217;art. 4 comma 2 d.P.R. n. 360 del 1996 (che prendono il nome di indennità di &#8221; supercampagna &#8220;) non ricevono applicazione generalizzata ed indifferenziata nei confronti di tutto il personale militare destinatario dell&#8217; indennità di campagna (di cui all&#8217;art. 3 comma 1 l. n. 78 del 1983), ma un&#8217;applicazione particolare e limitata solo in favore di quel personale in servizio presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo, peraltro nei limiti del contingente numerico annualmente determinato con decreto interministeriale (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 25 febbraio 2005 , n. 1252).<br />	<br />
Non ha errato quindi l’Amministrazione nel non corrispondere il trattamento economico richiesto in quanto palesemente non spettante ai ricorrenti. <br />	<br />
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore</p>
<p><b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2677/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2679</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2679/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2679/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2679/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2679</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Rovelli L. P. di F. G. &#038; C. S.a.s. (avv.ti L. Casu, M. Torre e Dott.ssa M. Casu Ponticelli) c/ Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze e Urbanistica (avv.ti G. Campus, L. Picco); Direttore Servizio Demanio e Patrimonio Regione Sarda, Assessorato Regionale</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Rovelli<br /> L. P. di F. G. &#038; C. S.a.s. (avv.ti L. Casu, M. Torre e Dott.ssa M. Casu Ponticelli) c/ Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze e Urbanistica (avv.ti G. Campus, L. Picco); Direttore Servizio Demanio e Patrimonio Regione Sarda, Assessorato Regionale Pubblica Istruzione, Bb.Cc.,I.S.S., Comune di Alghero; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla portata del c.d. diritto di insistenza previsto dall&#8217;art. 37 cod.nav.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni e concessioni – Diritto di insistenza – Art. 37, co. 2, cod. nav. – Natura sussidiaria –Riflessi sulla posizione del concessionario aspirante al rinnovo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il principio sancito dall&#8217;art. 37, comma 2, cod. nav. secondo il quale in caso di rinnovo di una concessione di area appartenente al demanio marittimo deve essere data la preferenza al precedente concessionario (c.d. diritto di insistenza), ha carattere sussidiario rispetto al criterio generale e principale, contemplato nel comma 1 dello stesso art. 37, cioè quello della più proficua utilizzazione della concessione demaniale e del migliore uso della stessa nel pubblico interesse. Il concessionario di un bene demaniale non vanta alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, il cui diniego, nei limiti ordinari della ragionevolezza e della logicità dell&#8217;agire amministrativo, non necessita di ulteriore motivazione (essendo parificabile al rigetto di un&#8217;ordinaria istanza di concessione) né implica alcun “diritto di insistenza”, qualora l’Amministrazione non intenda sostituire al precedente un nuovo concessionario o se, volendo farlo, provveda previo esperimento di un procedura ad evidenza pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
SENTENZA<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 905 del 2003, proposto da:<br />
<b>L. P. di F. G. &#038; C. S.a.s.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Lia Casu, Michele Torre, con domicilio eletto presso Dott.ssa Margherita Casu Ponticelli in Cagliari, via La Vega n. 11; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze e Urbanistica</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Graziano Campus, Laura Picco, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69; <b>Direttore Servizio Demanio e Patrimonio Regione Sarda, Assessorato Regionale Pubblica Istruzione, Bb.Cc.,I.S.S., Comune di Alghero; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della determinazione del direttore del servizio demanio e patrimonio R.A.S. assessorato enti locali finanze e urbanistica in data 19 febbraio 2003 notificata in data 8 maggio 2003, nonché di tutti gli atti prodromici e consequenziali comunque connessi;<br />	<br />
del verbale della conferenza di servizi tenutasi ad Alghero il 13.12.2002 quale parte integrante e sostanziale della determinazione impugnata;<br />	<br />
della relazione tecnica – pratica Lido Park – Alghero servizio demanio e patrimonio R.A.S. assessorato enti locali finanze e urbanistica;<br />	<br />
della relazione pratica Lido Park del servizio demanio e patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato Enti locali;<br />	<br />
della nota della Regione autonoma della Sardegna assessorato pubblica istruzione ufficio tutela paesaggio Sassari in data 26 giugno 1995;<br />	<br />
della nota della Regione autonoma della Sardegna assessorato pubblica istruzione ufficio tutela paesaggio Sassari in data 25 luglio 1996;<br />	<br />
della deliberazione della giunta della regione autonoma della Sardegna 4/49 dell’8.2.1994 e 12/28 del 19.04.1994;<br />	<br />
degli atti 7113 del 26.6.1995 e 10559 del 25.7.1996 servizio tutela paesaggio;<br />	<br />
delle direttive per la formazione e redazione del PUL. <br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna, dell’Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze e Urbanistica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone la società ricorrente, di essere titolare della concessione demaniale per l’uso di un tratto di arenile di mq. 1800 sito in località Cuguttu in Comune di Alghero. <br />	<br />
Nella sua forma originaria di società di persone, otteneva in data 27.04.1988 la concessione demaniale n. 98 di rep. a firma del Capitano di Fregata Enrico Devercelli. Con nota del 12 marzo 1996, richiedeva la volturazione degli ordini di introito con sostituzione della concessione provvisoria.<br />	<br />
Con nota del 3.2.1997 la Regione rigettava la domanda.<br />	<br />
Il provvedimento veniva impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale che accoglieva il ricorso con sentenza n. 1422 del 1998.<br />	<br />
Secondo l’esposizione della ricorrente, il giudicato formatosi sulla sentenza 1422/1998 è stato ignorato e poi completamente disatteso con i provvedimenti impugnati con il presente ricorso, con il quale vengono articolati i seguenti motivi in diritto (la numerazione indicata dalla ricorrente arriva al n. 19 omettendo però i numeri 13 e 17):<br />	<br />
eccesso di potere, errore di fatto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità;<br />	<br />
eccesso di potere, errore di fatto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità, sotto diverso profilo;<br />	<br />
violazione di legge, art. 3 L. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto e vizio di motivazione;<br />	<br />
eccesso di potere, violazione e vizi del procedimento, distinzione tra rinnovo e nuova concessione;<br />	<br />
eccesso di potere, violazione e vizi del procedimento con riferimento alla convocazione della conferenza di servizi, violazione di legge art. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater L. 241 del 1990, eccesso di potere, contrarietà con atti della medesima amministrazione, disapplicazione determinazione 2081/D del 28.12.2001 stesso assessorato della Regione Sardegna;<br />	<br />
eccesso di potere, insufficiente motivazione, contraddittorietà, illogicità perplessità;<br />	<br />
eccesso di potere, contraddittorietà, illogicità, omessa motivazione;<br />	<br />
violazione di legge sub specie art. 7 L. 241 del 1990, mancata comunicazione avvio del procedimento;<br />	<br />
eccesso di potere, contraddittorietà, illogicità;<br />	<br />
eccesso di potere, contraddittorietà, illogicità sotto diverso profilo;<br />	<br />
violazione di legge sub specie art. 37 Codice della navigazione diritto di insistenza del concessionario, assenza di domande concorrenti;<br />	<br />
eccesso di potere per sviamento;<br />	<br />
eccesso di potere per vizi del procedimento e per contraddittorietà tra più atti, violazione di legge sub specie art. 10 reg. nav. mar.;<br />	<br />
eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità;<br />	<br />
eccesso di potere per ingiustizia manifesta;<br />	<br />
eccesso di potere per contraddittorietà, violazione di legge;<br />	<br />
violazione di legge, sub specie art. 3 L. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto e vizio di motivazione.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.<br />	<br />
Si costituiva la Regione autonoma della Sardegna contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 15 luglio 2003 la domanda cautelare veniva rigettata con ordinanza n. 375/2003. <br />	<br />
In data 8 aprile 2009 si costituiva il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
In data 10.09.2009 la difesa della ricorrente depositava memoria.<br />	<br />
Alla udienza pubblica del 7.10.2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, volta a rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva.<br />	<br />
L’eccezione è fondata.<br />	<br />
Risulta che il Ministero intimato ha partecipato in data 13.12.2002 alla conferenza di servizi convocata dalla Regione Sardegna, non avendo altro ruolo al di fuori di quello di aver espresso la precisazione che, nel caso in cui fosse stato rilasciato il titolo concessorio, avrebbe provveduto ad emettere un parere limitatamente agli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, posto che le competenze per il rilascio di concessioni demaniali erano state attribuite all’Amministrazione regionale.<br />	<br />
Alcun atto lesivo è stato quindi adottato dal Ministero intimato che deve pertanto essere estromesso dal presente giudizio. <br />	<br />
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
La vicenda controversa può essere così riassunta.<br />	<br />
La ricorrente, articola numerose censure; in sintesi afferma: <br />	<br />
che la determinazione 172/D richiama atti amministrativi già oggetto di sentenza di questo T.a.r. n. 1422 del 1998, passata in giudicato;<br />	<br />
che la predetta determinazione fornirebbe una travisata interpretazione della citata sentenza oltre ad essere carente di motivazione;<br />	<br />
che il procedimento dovrebbe essere inquadrato nell’ottica di un mero aggiornamento e rettifica della concessione provvisoria e sollecito del rilascio della concessione quadriennale sempre intesa quale rinnovo della precedente concessione e non quale rilascio di un nuovo titolo;<br />	<br />
non sarebbe stata necessaria la convocazione di una conferenza di servizi essendo valida e operante una concessione rilasciata nel 1994 che sarebbe stata provvisoria solo in via nominale, ma di fatto senza limitazione temporale; i pareri di altre amministrazioni sarebbero quindi stati inutili essendosi già perfezionato il rinnovo ed essendo il rilascio della concessione quadriennale una mera formalità e comunque un atto dovuto; <br />	<br />
che, ove si volesse considerare il provvedimento impugnato 172/D come una revoca della concessione, solo nominalmente provvisoria, si dovrebbe rilevare un vizio derivante dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento;<br />	<br />
risulterebbe una insanabile incongruenza tra la relazione allegata alla determinazione 172/D e lo stesso provvedimento;<br />	<br />
data l’assenza di domande concorrenti, nel caso di specie non si poneva neanche il problema dell’esame di ragioni di preferenza.<br />	<br />
Nessuna delle censure dedotte dalla ricorrente coglie nel segno. <br />	<br />
L’esame degli atti di causa consente di rilevare che:<br />	<br />
la concessione del 1994 era provvisoria come risulta espressamente dalla deliberazione della giunta regionale n. 12/28 del 19.04.1994, che faceva riferimento alla necessità di “procedere con urgenza al rinnovo delle concessioni demaniali marittime per l’anno 1994 per consentire ai concessionari di poter occupare subito l’arenile e/o il manufatto demaniale ed organizzare in tempo l’attività balneare per la prossima stagione estiva”; la delibera quindi, consentiva il rilascio di concessioni provvisorie in favore dei concessionari che avevano richiesto il rinnovo per l’anno 1994;<br />	<br />
la sentenza del T.a.r. n. 1422 del 1998 non poteva determinare ex se, senza la mediazione della successiva attività amministrativa, il rilascio della concessione. <br />	<br />
Il Collegio ricorda che la concessione provvisoria prevista dall&#8217;art. 10 reg. nav. mar. rappresenta un atto che risponde a requisiti di urgenza, nel precipuo interesse dell&#8217;amministrazione, ed è quindi caratterizzato da requisiti formali minimi, essendo dichiaratamente uno strumento ponte, finalizzato a permettere una gestione provvisoria del bene demaniale nelle more del completamento del procedimento concessorio vero e proprio nel quale si inserisce la concessione provvisoria come subprocedimento eventuale.<br />	<br />
L’Amministrazione regionale, stante la peculiarità della vicenda, e considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si era perfezionato alcun procedimento di rinnovo, ha correttamente convocato una conferenza di servizi istruttoria nella quale sono stati espressi motivati pareri negativi al rilascio del titolo.<br />	<br />
Il principio sancito dall&#8217;art. 37, comma 2, cod. nav. secondo il quale in caso di rinnovo di una concessione di area appartenente al demanio marittimo deve essere data la preferenza al precedente concessionario (c.d. diritto di insistenza), ha carattere sussidiario rispetto al criterio generale e principale, contemplato nel comma 1 dello stesso art. 37, cioè quello della più proficua utilizzazione della concessione demaniale e del migliore uso della stessa nel pubblico interesse. Il concessionario di un bene demaniale non vanta alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, il cui diniego, nei limiti ordinari della ragionevolezza e della logicità dell&#8217;agire amministrativo, non necessita di ulteriore motivazione (essendo parificabile al rigetto di un&#8217;ordinaria istanza di concessione) né implica alcun “diritto di insistenza”, qualora l’Amministrazione non intenda sostituire al precedente un nuovo concessionario o se, volendo farlo, provveda previo esperimento di un procedura ad evidenza pubblica. <br />	<br />
Il provvedimento impugnato, pertanto, non si pone in conflitto con il giudicato di cui alla sentenza di questo Tribunale Amministrativo regionale n. 1422 del 1998 in quanto, proprio conformemente alle statuizioni della sentenza, motiva diffusamente sulle ragioni che hanno indotto a negare il rilascio del titolo.<br />	<br />
In definitiva, per le ragioni esposte appaiono del tutto infondati primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, nono, decimo, undicesimo, quattordicesimo e quindicesimo motivo di ricorso.<br />	<br />
Il Collegio osserva che non esistono i motivi 13 e 17 in quanto il ricorso non reca una numerazione progressiva e salta i numeri appena indicati. <br />	<br />
Sono inammissibili per assoluta genericità i motivi indicati ai numeri 12 e 16 del ricorso. <br />	<br />
E’ infondato il motivo n. 8 in quanto il provvedimento impugnato non costituisce affatto una revoca, bensì un diniego relativo ad un procedimento ancora pendente e riesaminato anche a seguito della più volte citata sentenza del T.a.r.. <br />	<br />
Il ricorso deve, in definitiva, essere respinto.<br />	<br />
La natura e la peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, previa estromissione dal giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore</p>
<p><b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2679/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2679</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2684</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2684/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2684/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2684/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2684</a></p>
<p>Pres. ff A. Maggio; Est. G. Rovelli Sindacato Nazionale Giornalai d&#8217;Italia Sinagi (avv.ti A. Ingianni, G. M. Lauro, C. Savona) c/ Comune di Assemini (n.c.) sul procedimento di adozione del piano di localizzazione dei punti vendita di cui al D. Lgs. 24 aprile 2001 n. 170 Commercio ed industria &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2684/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2684</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2684/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2684</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ff A. Maggio; Est. G. Rovelli<br /> Sindacato Nazionale Giornalai d&#8217;Italia Sinagi (avv.ti A. Ingianni, G. M. Lauro, C. Savona) c/ Comune di Assemini (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sul procedimento di adozione del piano di localizzazione dei punti vendita di cui al D. Lgs. 24 aprile 2001 n. 170</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Commercio ed industria &#8211; Autorizzazione commerciale – Piani di localizzazione dei punti vendita per la diffusione della stampa quotidiana e periodica – Adozione – Procedura di consultazione delle organizzazioni sindacali ex artt. 6, D. Lgs. 24 aprile 2001 n. 170 e 5, L.R.S. 15 luglio 1986 n. 49 &#8211; Omissione – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica che non sia stato preceduto, ex artt. 6, D. Lgs. 24 aprile 2001 n. 170, e 5, L.R.S. 15 luglio 1986 n. 49, dalla consultazione delle organizzazioni regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori e delle organizzazioni regionali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, ove presenti nell&#8217;Isola</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
SENTENZA</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2009, proposto da:<br />
<b>Sindacato Nazionale Giornalai d&#8217;Italia Sinagi</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Ingianni, Giovanni Maria Lauro, Cecilia Savona, con domicilio eletto presso Giovanni Maria Lauro in Cagliari, via Salaris n. 29; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Assemini</b> in persona del Sindaco p.t.; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del vigente piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica (redatto ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170) nella circoscrizione territoriale del Comune resistente nelle parti lesive nonché della deliberazione con la quale il Comune di Assemini ha approvato il piano medesimo; nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali.<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone il Sindacato ricorrente di essere venuto a conoscenza del fatto che nel Comune di Assemini è vigente il piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica, redatto ai sensi del d.lgs. 24 aprile 2001 n. 170.<br />	<br />
Il Piano, pur non conosciuto dal ricorrente nei contenuti, è stato impugnato per vizi che attengono al suo procedimento di approvazione. <br />	<br />
Lamenta infatti il Sinagi che gli atti impugnati sarebbero stati adottati in palese violazione di legge poiché l’Amministrazione, mancando di consultare preventivamente il Sindacato, avrebbe impedito allo stesso di perseguire i propri fini istituzionali di tutela degli interessi collettivi della categoria dei rivenditori.<br />	<br />
Gli atti sarebbero quindi censurabili per violazione dell’art. 5 L.R. 15.07.1986 n. 49 .<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 29.07.2009, questa Sezione adottava ordinanza n. 74/2009 con la quale venivano disposti incombenti istruttori.<br />	<br />
L’ordinanza non veniva eseguita dal Comune.<br />	<br />
Alla successiva camera di consiglio del 30.09.2009 veniva adottata nuova ordinanza n. 84/2009 con la quale si rinnovavano le statuizioni del precedente provvedimento non eseguito.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 4.11.2009, udito il difensore del Sindacato ricorrente e tenuto conto della documentazione depositata dal Comune in data 21.10.2009, in esecuzione dell’ordine di questo Giudice, il ricorso veniva trattenuto per la decisione in forma semplificata sussistendone i presupposti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato e merita accoglimento.<br />	<br />
Una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento è utile ai fini di una migliore comprensione della vicenda controversa che è, invero, di agevole soluzione. <br />	<br />
L’art. 5 della L.R. 49 del 1986 che disciplina l’attività di vendite di giornali e riviste stabilisce, tra l’altro, che i piani comunali sono adottati dai comuni sentite le organizzazioni regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori e delle organizzazioni regionali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori ove presenti nell&#8217;Isola, che devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Sindaco con unita la proposta di piano.<br />	<br />
Tale disposizione, non abrogata, non si pone in contrasto con le successive norme di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica di cui al d.lgs. n. 170 del 2001. Essa anzi prevede garanzie partecipative perfettamente sovrapponibili al sistema strutturato dal d.lgs. sopra citato che prevede all’art. 6 comma 1 lettera a) che:<br />	<br />
1. Le regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri:<br />	<br />
a) consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori”.<br />	<br />
Il Comune, in definitiva, deve formulare il Piano di localizzazione dei punti di vendita tenuto conto di tutti gli elementi relativi alla situazione di fatto esistente sul territorio indicati negli artt. 2 e 6, comma 1, lett. b, del suddetto Decreto legislativo e, consultate le associazioni di categoria più rappresentative indicate nella lett. a del comma 1, dell&#8217;art. 6, del medesimo Decreto legislativo. <br />	<br />
In sede di formazione di tale atto di pianificazione il Comune esercita il proprio potere discrezionale rispetto alla localizzazione delle strutture di rivendita ed ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni e proprio a tal fine deve acquisire e valutare gli elementi di fatto indicati dalla norma, nonché acquisire e valutare le considerazioni degli organismi rappresentativi di categoria.<br />	<br />
Nel caso che occupa il Collegio, la violazione di legge lamentata dal Sindacato ricorrente è palese, posto che il SI.NA.GI. non è stato consultato in sede di redazione del Piano di localizzazione, come risulta dalla stessa relazione del responsabile dell’area amministrativa del Comune e dagli atti allegati, acquisiti agli atti di causa in virtù dell’ordinanza istruttoria n. 84/2009 emessa da questa Sezione.<br />	<br />
Il Sindacato ricorrente, peraltro, aveva debitamente rappresentato al Comune di Assemini la questione della mancata consultazione chiedendo un intervento in autotutela.<br />	<br />
Il Comune non ha ritenuto di riscontrare l’istanza dell’odierno ricorrente, debitamente pervenuta all’Ente come risulta dalla ricevuta di ritorno della racc. a.r. depositata agli atti del giudizio (documento n. 6 allegato al ricorso).<br />	<br />
La violazione di legge è, in definitiva evidente (violazione dell’art. 6 d.lgs. 170 del 2001 e dell’art. 5 L.R. 49 del 1986).<br />	<br />
Trattandosi di violazione di carattere procedurale consistente nella mancata consultazione di un associazione di categoria che doveva essere obbligatoriamente interpellata, va precisato che la posizione della associazione deve essere considerata analogamente a quella di soggetto cui l’atto doveva essere comunicato individualmente.<br />	<br />
Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento. <br />	<br />
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione alle spese del presente giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 5.000/00 (cinquemila/00). <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Alessandro Maggio, Presidente FF<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore</p>
<p><b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2684/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2684</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2682</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2682/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Manca Cooperativa Sociale C. a r.l. (avv. R. Andria) c/ il Comune di Cagliari (avv. F. Frau) e nei confronti di Cooperativa Sociale P. a r.l., in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. con la Cooperativa Sociale V. a r.l. (avv. P. Franceschi) sulle norme del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2682/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2682</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2682/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2682</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Manca<br /> Cooperativa Sociale C. a r.l. (avv. R. Andria) c/ il Comune di Cagliari (avv. F. Frau) e nei confronti di Cooperativa Sociale P. a r.l., in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. con la Cooperativa Sociale V. a r.l. (avv. P. Franceschi)</span></p>
<hr />
<p>sulle norme del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 applicabili alle procedure di gara aventi ad oggetto l&#8217;affidamento di servizi sociali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Servizi sanitari e sociali – All. II B – Operatività esclusiva delle disposizioni indicate dall’art. 20, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 &#8211; Conseguenze &#8211; Omessa dichiarazione parti del servizio che saranno eseguite dagli operatori associati in R.T.I. – Irrilevanza	</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Gara – Offerta economicamente più vantaggiosa – Bando &#8211; Criteri e subcriteri di valutazione &#8211; Indicazione – Necessità – Carenza – Illegittimità	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Derivante da lesione di interessi legittimi – Determinazione del danno da inutile partecipazione a gara d’appalto &#8211; Ricorso a criteri di quantificazione equitativa – Impossibilità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Alla procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento di servizi sociali, rientranti nell’allegato II B del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), sono applicabili solo alcune disposizioni espressamente indicate nell’art. 20 del Codice (artt. 65, 68 e 228), tra le quali non figura l’art. 37, nella parte in cui prevede che nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio … che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti	</p>
<p>2. Negli appalti affidati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è illegittimo il bando di gara che non preveda, per ciascun criterio di valutazione prescelto, i sub &#8211; criteri e i sub &#8211; pesi o i sub – punteggi, ma si limiti ad individuare alcuni criteri del tutto generici, rinviando alla Commissione giudicatrice la relativa specificazione	</p>
<p>3. Deve essere respinta la domanda di risarcimento per equivalente da inutile partecipazione a gara d’appalto, laddove la ricorrente non abbia allegato alcun elemento probatorio che consenta di quantificare i relativi danni (nella specie, spese sopportate per la  partecipazione alla gara); in tal caso, neppure è possibile fare ricorso ad una quantificazione equitativa, ex art. 1226 c.c., ove non ricorra l’ulteriore presupposto richiesto dalla norma codicistica, vale a dire la relativa impossibilità di fornire la prova del danno da parte del ricorrente (il Collegio ha osservato che, nel caso concreto, gli elementi probatori rilevanti ai fini della determinazione del danno da inutile partecipazione a gara d’appalto rientrano nella sfera di disponibilità della ricorrente (danneggiata), la quale, pertanto, avrebbe agevolmente potuto allegarli e produrli in giudizio)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 148 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da </p>
<p><b>Cooperativa Sociale C. a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberta Andria, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Cagliari, via Gianturco n. 4; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Comune di Cagliari</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesca Frau, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune di Cagliari in Cagliari, via Roma n. 145; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Cooperativa Sociale P. a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. con la Cooperativa Sociale V. a r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Piero Franceschi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, via Sonnino n. 33; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
con il ricorso introduttivo:<br />	<br />
&#8211; della determinazione n. 473 del 29 ottobre 2008, con la quale il dirigente del Comune di Cagliari, Assessorato alle Politiche Sociali, ha aggiudicato la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione della Comunità Alloggio per minori si<br />
&#8211; dei verbali di gara n. 1 del 21 ottobre 2008, n. 2 del 23 ottobre 2008, n. 3 del 29 ottobre 2008;<br />	<br />
&#8211; della determinazione n. 373 del 16 settembre 2008, con il quale il dirigente del Comune di Cagliari, Assessorato alle Politiche Sociali, ha indetto la procedura negoziata;<br />	<br />
&#8211; del capitolato speciale per la gestione del servizio di cui trattasi;<br />	<br />
&#8211; dei criteri di valutazione dell’offerta come indicati nell’allegato A) al capitolato speciale;	</p>
<p align=center>nonché per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
-del silenzio rigetto del Comune di Cagliari sull’istanza di accesso agli atti del 10.12.2008, inoltrata in data 11.12.2008, avente per oggetto l’accesso e rilascio di copie della documentazione presentata dalle controinteressate nella procedura di affida<br />
&#8211; del provvedimento 12 gennaio 2009, prot. n. 5437, del Comune di Cagliari, Assessorato alle Politiche Sociali Servizi Socio Assistenziali ed Asili Nido, a firma del Dirigente, di accesso agli atti e rilascio copie di una parte della documentazione richie	</p>
<p align=center>nonché, per l’accertamento e la declaratoria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del diritto della ricorrente all’informazione, all’accesso ed alla copia dei documenti come richiesto con nota dell’11.12.2008 aventi ad oggetto tutti gli atti e documenti di gara e quelli della controinteressata nella procedura di affidamento del servizio di gestione della comunità alloggio per minori di Via Friuli n. 10 a Cagliari;<br />	<br />
con i motivi aggiunti, notificati il 6 marzo 2009 e depositati il successivo 14 marzo:<br />	<br />
&#8211; della determinazione del Dirigente del Comune di Cagliari, Servizi socio-assistenziali, n. 12 del 30 gennaio 2009.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Cooperativa Promozione a rl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21/10/2009 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – La società ricorrente ha partecipato alla procedura negoziata indetta dal Comune di Cagliari, per l’affidamento del servizio di gestione di una Comunità Alloggio per minori, sita in Cagliari, via Friuli n. 10, per il periodo di un anno, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione delle offerte delle imprese concorrenti, avvenuta nella seduta del 29 ottobre 2008, la commissione giudicatrice ha assegnato complessivamente 84,92 punti all’offerta dell’associazione temporanea di imprese costituita tra le cooperative “Promozione società cooperativa sociale” e “Voleare società cooperativa sociale” (dei quali 65 per la qualità tecnica dell’offerta); e 64,50 punti all’offerta della ricorrente (di cui 44,50 per la qualità tecnica). Nella stessa seduta la commissione ha disposto l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’A.T.I. controinteressata. Con la determinazione n. 473 del 29 ottobre 2008, il dirigente del Comune di Cagliari ha aggiudicato definitivamente, alla medesima A.T.I., il servizio di gestione oggetto della procedura negoziata.<br />	<br />
2. – Con il ricorso, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 2 febbraio 2009, e depositato il 13 febbraio 2009, la C.O.S.I. a r.l. chiede l’annullamento della suddetta aggiudicazione, nonché degli altri atti meglio indicati in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi:<br />	<br />
1) Violazione della legge di gara e dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, poiché l’offerta aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non conteneva l’indicazione delle quote di partecipazione all’A.T.I. delle due cooperative riunite. <br />	<br />
2) L’offerta aggiudicataria avrebbe dovuto esclusa in quanto sarebbe stato allegato un documento non previsto dalla legge di gara; da ciò anche il vizio di eccesso di potere per sviamento, atteso che tale ultronea allegazione avrebbe influito sui giudizi espressi dall’amministrazione e alterato la par condicio tra i concorrenti. Infine, pur in presenza di tali circostanze, la stazione appaltante non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla ammissione dell’offerta dell’A.T.I. controinteressata, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.;<br />	<br />
3) Violazione della <i>lex specialis</i> di gara, violazione dei criteri di valutazione di cui all’allegato A) del capitolato speciale, con riferimento alla attribuzione dei punteggi all’offerta della ricorrente. Invoca l’applicazione dell’art. 13 della legge regionale 14 aprile 2005, n. 7 (comma 11: “In attesa che si attivi il piano di riqualificazione professionale, vengono inclusi tra gli operatori che possono svolgere le mansioni di educatore, anche se non in possesso dei requisiti richiesti dall&#8217;articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 145 del 1990, gli educatori di ruolo e non di ruolo in possesso di diploma di scuola media superiore anche ad indirizzo non educativo che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno cinque anni di esperienza lavorativa nei servizi territoriali socio-assistenziali e/o sanitari pubblici e privati nello svolgimento delle funzioni di educatore nei settori sociale e sanitario.”), in base al quale sarebbe spettato un punteggio complessivo per le professionalità indicate per lo svolgimento del servizio pari a 18 punti anziché 12 .<br />	<br />
4) Violazione dell’art. 83, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, poiché la commissione di gara avrebbe introdotto sub-criteri di valutazione, il che avrebbe determinato l’attribuzione alla controinteressata di 14 punti.<br />	<br />
5) La ricorrente deduce, inoltre, con riferimento alla attribuzione dei punteggi per le offerte tecniche, diversi profili di eccesso di potere, segnatamente per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per manifesta ingiustizia, illogicità e contraddittorietà.<br />	<br />
6) L’amministrazione appaltante avrebbe dovuto rilevare la mancanza dei requisiti di partecipazione sia della Cooperativa Sociale Voleare, perché costituita solo nel giugno 2008 mentre il capitolato prescriveva almeno un biennio (negli ultimi cinque anni) di esperienza di gestione di servizi di comunità per minori; sia della Cooperativa Sociale Promozione.<br />	<br />
7) Con riferimento alle clausole del bando e del capitolato che hanno individuato i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 poiché tali criteri sarebbero caratterizzati da genericità e indeterminatezza e, in ogni caso, non prevedrebbero i sub-criteri e i sub-punteggi.<br />	<br />
8) Invalidità derivata della determinazione di aggiudicazione definitiva, indicata in epigrafe.<br />	<br />
3. &#8211; Con i motivi aggiunti, notificati il 6 marzo 2009 e depositati il successivo 14 marzo, la ricorrente estende l’impugnazione alla determinazione dirigenziale n. 12 del 30 gennaio 2009, riproponendo nei confronti di essa i medesimi vizi dedotti con il ricorso introduttivo.<br />	<br />
4. &#8211; Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 27 e 28 luglio 2009 e depositati il successivo 31 luglio, asseritamente giustificati dalla produzione documentale effettuata dall’amministrazione in adempimento all’ordinanza (n. 37 del 10 aprile 2009) con la quale questa Sezione ha accolto l’istanza di accesso formulata con il ricorso in esame, la ricorrente deduce quanto segue:<br />	<br />
1) Violazione della <i>lex specialis</i> di gara in quanto l’offerta della aggiudicataria non avrebbe previsto le prestazioni di cui all’art. 9, lettera A), del capitolato speciale di gara, nonché difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, con riguardo all’attività di gestione della struttura e cura degli spazi della Comunità di Via Friuli.<br />	<br />
2) Ribadisce altre doglianze, già proposte con il ricorso introduttivo.<br />	<br />
5. – Si è costituito in giudizio il Comune di Cagliari, chiedendo che il ricorso sia respinto.<br />	<br />
6. – Si è costituita la Cooperativa Promozione, anche in qualità di mandataria dell’A.T.I. aggiudicataria, chiedendo che il ricorso sia respinto. <br />	<br />
L’A.T.I. controinteressata ha proposto, altresì, ricorso incidentale, impugnando gli atti con i quali la commissione ha attribuito il punteggio all’offerta della ricorrente, per quanto concerne l’esame dei curriculum degli operatori e il punteggio per l’esperienza di servizio; nonché quelli relativi all’offerta dell’A.T.I. controinteressata, per il fatto che anche i propri operatori hanno subito decurtazioni dei punteggi che sarebbero loro spettati, lamentando la violazione del capitolato speciale di appalto, con riferimento ai criteri di valutazione, ed eccesso di potere.<br />	<br />
7. – All’udienza pubblica del 21 ottobre 2009, la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – Iniziando l’esame dal ricorso introduttivo, occorre dare atto che con ordinanza collegiale del 10 aprile 2009, n. 37, è stata accolta l’istanza incidentale di accesso agli atti, formulata dalla ricorrente.<br />	<br />
1.1. &#8211; Procedendo secondo l’articolazione dei motivi riformulata nella esposizione in fatto, occorre rilevare la infondatezza del primo motivo dedotto.<br />	<br />
In effetti, come esattamente osservato dalla difesa dell’A.T.I. controinteressata, poiché la procedura di gara di cui trattasi ha per oggetto l’affidamento di servizi sociali, rientranti nell’allegato II B del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), alla stessa sono applicabili solo alcune disposizioni espressamente indicate nell’art. 20 del Codice. Tra queste non figura l’art. 37 del Codice. Inoltre, la norma di all’art. 37, comma 4, del Codice, secondo cui “nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio … che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti”, si riferisce alla fase della aggiudicazione, e quindi opera in un ambito che, per gli appalti dei servizi sociali, è interamente governato dall’art. 20 cit. il quale testualmente prevede che “l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell&#8217;allegato II B è disciplinata esclusivamente dall&#8217;articolo 68 (specifiche tecniche), dall&#8217;articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall&#8217;articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).”.<br />	<br />
In questa prospettiva nessun rilievo può essere attribuito al riferimento all’art. 37 cit. contenuto nell’avviso di gara. Il richiamo è fatto nel contesto di una disposizione della lex specialis che individua i soggetti che avrebbero potuto partecipare alla procedura di gara, per cui (tenuto conto dei limiti normativi posti dal citato art. 20) deve essere restrittivamente interpretato come riguardante esclusivamente le norme che concernono le modalità di costituzione dei raggruppamenti temporanei.<br />	<br />
2. – Il secondo motivo è ugualmente infondato, sia perché la ricorrente non dimostra in qual modo la produzione di documenti non espressamente previsti dal bando abbia influito in sede di attribuzione dei punteggi; sia perché il disciplinare di gara non prevedeva alcuna sanzione espulsiva per l’ipotesi in questione.<br />	<br />
3. – In ordine logico, debbono essere vagliate, a questo punto, le censure sollevate dalla ricorrente, sia col ricorso introduttivo che con i motivi aggiunti, concernenti l’assegnazione dei punteggi alle due offerte in comparazione (sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’allegato A al capitolato speciale dì’appalto). Nel procedere, occorre muovere dalla premessa che il divario da colmare per la ricorrente, in termini di punti assegnati alla qualità tecnica, è pari a 20,50 punti (risultato della differenza tra i 65 punti dell’offerta dell’ATI aggiudicataria e i 44,50 dell’offerta della ricorrente). E ciò, evidentemente, al fine di stabilire se le diverse doglianze su questo aspetto superino la c.d. prova di resistenza, momento necessario per la verifica dell’interesse a ricorrere (il quale verrebbe meno se i motivi dedotti, pur in ipotesi fondati, non incidano sulla spettanza dell’aggiudicazione, vale a dire sull’interesse sostanziale tutelato dalla ricorrente in questa fase).<br />	<br />
3.1. &#8211; Sintetizzando la conclusione cui si perverrà, i motivi di cui trattasi sono in parte infondati e in parte inammissibili.<br />	<br />
3.2. – Per quanto concerne le illegittimità denunciate nella attribuzione dei punti relativi alla “qualità professionale degli operatori da impiegare nel servizio”, occorre rilevare la genericità delle contestazioni che investono i punteggi assegnati all’offerta dell’A.T.I. aggiudicataria, posto che né nel ricorso né nei motivi aggiunti sono indicate le ragioni specifiche, di fatto e di diritto, che dovrebbero sorreggere i vizi denunciati (si legga la pag. 12 del ricorso, in cui genericamente “si contesta … che gli operatori indicati dalla contro interessata avessero i requisiti ed i titoli professionali valutati …”).<br />	<br />
Alla medesima conclusione si deve giungere per le censure rivolte dalla ricorrente alla scelta della commissione giudicatrice di assegnare 14 punti all’A.T.I. controinteressata per le modalità di organizzazione dei servizi (si veda pag. 16 del ricorso introduttivo).<br />	<br />
Dalla rilevata genericità deriva la inammissibilità dei vizi suddetti.<br />	<br />
3.3. – Sempre nell’ambito della fase di attribuzione dei punteggi, la ricorrente ritiene insufficienti i 4 punti assegnati alla sua offerta per l’elemento della “capacità di autofinanziamento”, ed eccessivi i 15 punti attribuiti all’offerta della aggiudicataria. <br />	<br />
La doglianza è, tuttavia, infondata e debbono essere confermate le valutazioni effettuate dalla commissione, esplicitate nelle sintetiche motivazioni (risultanti dal verbale di gara n. 2 del 23 ottobre 2008). In effetti, mentre nel progetto tecnico della aggiudicataria il finanziamento oggetto della proposta veniva indicato anche attraverso gli estremi del contratto stipulato per l’erogazione, e quindi assumeva caratteri concreti e definiti, nell’offerta tecnica della ricorrente (si vedano pagg. 9 e 10 dell’elaborato tecnico per la gara d’appalto, doc. 15 di parte ricorrente) le proposte erano formulate in termini del tutto generici, per cui correttamente la commissione giudicatrice le ha ritenute “non determinabili con concretezza per quanto concerne la loro disponibilità” (verbale n. 2 citato) attribuendo solo 4 punti (sui 18 disponibili).<br />	<br />
3.4. – Da quanto sopra esposto, ne deriva, in primo luogo, che le censure della ricorrente non incidono sui punteggi assegnati all’offerta tecnica della controinteressata. In secondo luogo, ne deriva come conseguenza l’inammissibilità, per difetto di interesse a dedurli, dei vizi incentrati sulla asserita illegittimità dei punteggi relativi alla professionalità degli operatori della ricorrente. Infatti, come si è osservato introducendo il discorso, il loro eventuale accoglimento non determinerebbe l’assegnazione all’offerta della ricorrente di un punteggio superiore a quello dell’offerta dell’aggiudicataria. Da ciò l’irrilevanza del loro esame.<br />	<br />
4. – Dal rigetto dei motivi finora esaminati, contenuti nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, discende l’ulteriore conseguenza della inammissibilità del ricorso incidentale, per difetto di interesse, in quanto anch’esso incentrato sulla violazione dei criteri previsti dal disciplinare per la scelta dell’offerta più vantaggiosa.<br />	<br />
5. – Prima di passare all’analisi dei mezzi di gravame con i quali la ricorrente intende ottenere l’annullamento dell’intera procedura negoziata, va precisato che sono inammissibili o infondati anche i profili dedotti con il sesto motivo del ricorso, concernenti l’asserita mancanza dei requisiti di partecipazione in capo alle imprese componenti l’A.T.I. aggiudicataria.<br />	<br />
E infatti: da un lato, con riferimento alla Cooperativa Promozione, la censura è generica, e dunque inammissibile, perché non precisa per quali ragioni di fatto e di diritto non sussisterebbero i requisiti. Dall’altro lato, riferita alla Cooperativa Voleare, la censura è (più che infondata) irrilevante, posto che in caso di A.T.I. la regola di <i>lex specialis</i> prevedeva che <i>“i requisiti attestanti la capacità tecnica”</i> potessero essere posseduti dalla sola capofila, nel caso di specie dalla Cooperativa Promozione; e nei confronti di questa, come si è visto, la ricorrente non allega elementi che dimostrino la insussistenza dei requisiti richiesti dal bando. <br />	<br />
6. – Sono fondati i motivi di cui al n. 4 e n. 7, di cui al paragrafo 2 dell’esposizione in fatto, con i quali la ricorrente denuncia la genericità e indeterminatezza dei criteri di valutazione previsti dal bando, nonché la mancata previsione dei sub-criteri e dei sub-punteggi; e la conseguente illegittimità dell’attività della commissione di gara per avere introdotto sub-criteri di valutazione.<br />	<br />
6.1. &#8211; Con una disposizione che recepisce l’orientamento della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, seconda sezione, 24 novembre 2005, proc. C-331/04, in causa ATI EAC), l’art. 83, comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) ha stabilito che il bando, per ciascun criterio di valutazione prescelto, debba prevedere “i sub &#8211; criteri e i sub &#8211; pesi o i sub &#8211; punteggi”. Scelta che, come confermato dal prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (a partire da Cons. St., sez. VI, 14 settembre 2006, n. 5323, pronunciata nella causa che ha dato origine alla citata sentenza della Corte di Giustizia; di recente T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 15 settembre 2008, n. 8328, in cui esattamente si sottolinea la conseguenza della forte “limitazione della discrezionalità della commissione nella specificazione dei criteri di valutazione delle offerte, escludendone ogni facoltà di integrare il bando, e quindi facendo obbligo a quest&#8217;ultimo di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri”), è riservata esclusivamente alla legge di gara. La definizione dei criteri di valutazione e della loro influenza ai fini della selezione della migliore offerta, in un momento antecedente la redazione della stessa da parte degli offerenti, e quindi, come detto, in sede di bando, discende dal principio di imparzialità e di trasparenza che, nelle procedure di valutazione comparativa governate da criteri di aggiudicazione non automatici, si specifica per due fondamentali aspetti. Sotto il primo di questi, infatti, la previa fissazione dei criteri di valutazione delle offerte, eliminando (o riducendo notevolmente) gli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice, garantisce l’imparzialità delle valutazioni (anche attraverso la loro successiva sindacabilità, agevolata dalla presenza di un parametro previo). Il secondo si traduce nella essenziale tutela della par condicio tra i concorrenti, i quali sono tutti messi in condizione di formulare un’offerta in grado di concorrere effettivamente alla aggiudicazione del contratto in gara.<br />	<br />
6.2. &#8211; Nel caso di specie, i “criteri di valutazione per la scelta del contraente” indicati nell’allegato A) al capitolato speciale d’appalto (approvato con la determinazione dirigenziale n. 373 del 16 settembre 2008) il bando di gara prevedeva quale elemento di valutazione della qualità dell’offerta tecnica la <i>“professionalità, capacità organizzativa e progettuale”</i>, riservando al medesimo 65 punti (sul totale di 100 punti attribuibili), 25 dei quali assegnati alla valutazione della professionalità degli operatori da impiegare nel servizio, i restanti 40 da assegnare sulla base di criteri che appaiono del tutto generici, quali, tra l’altro, le <i>“modalità di organizzazione e realizzazione delle prestazioni di cui all’art. 7 del capitolato d’appalto”</i> (massimo punti 15) ovvero la <i>“capacità di autofinanziamento”</i> (massimo 18 punti). Criteri che, seguendo le indicazioni ricavabili dall’art. 83, comma 4, del codice dei contratti pubblici, avrebbero dovuto essere specificati attraverso sub-criteri, e i relativi sub-pesi o sub-punteggi. <br />	<br />
Tale puntualizzazione non può essere, invece, affidata alla commissione giudicatrice, per le ragioni già affermate dalla giurisprudenza comunitaria sopra richiamata (e oggi tradotte nella modifica legislativa che ha coinvolto l’art. 83, comma 4, cit., ad opera dell’art. 1, comma 1, lettera u, del d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152, che ha eliminato la possibilità per la commissione giudicatrice di fissare, prima dell&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte, “in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando”).<br />	<br />
L’illegittimità della procedura di gara in esame si radica, pertanto, nella circostanza che i criteri di valutazione dell’offerta tecnica presi in considerazione dal bando non sono caratterizzati dalla determinatezza e precisione necessaria affinchè l’operato della commissione si limiti al riscontro tra la serie di criteri (o di sub-criteri) e i punteggi (o sub-punteggi).<br />	<br />
7. &#8211; L’accoglimento dei motivi appena esaminati, comportando l’annullamento del bando di gara e degli atti procedimentali conseguenti, consente anche di ritenere assorbita ogni altra censura prospettata da parte ricorrente (sia con il ricorso introduttivo che con i motivi aggiunti).<br />	<br />
8. – Quanto alla domanda di risarcimento del danno, considerato che il vizio accolto comporta esclusivamente il soddisfacimento dell’interesse strumentale alla rinnovazione della procedura di gara, non può essere riconosciuto alla ricorrente il danno derivante dalla mancata aggiudicazione del contratto. La possibilità di aggiudicarsi il contratto potrà essere fatta valere dalla ricorrente nella successiva gara.<br />	<br />
L a domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente deve essere, pertanto, dichiarata infondata.<br />	<br />
9. &#8211; La ricorrente, peraltro, chiede anche il risarcimento delle spese inutilmente sopportate per la partecipazione alla gara. <br />	<br />
Tuttavia, la ricorrente non allega alcun elemento probatorio che consenta di quantificare i danni derivanti dalla inutile partecipazione alla gara. Pur apparendo certa l’esistenza dei danni lamentati (Cass. Civ., sez. I, 29 luglio 2009, n. 17677), non si può giungere alla loro liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 del codice civile, in quanto non ricorre l’ulteriore presupposto richiesto dalla norma codicistica, costituito dalla relativa impossibilità di fornire la prova del danno da parte del ricorrente ( si veda sul punto Cass. Civ., sez. III, 15 maggio 2009, n. 11331), considerato che, nel caso concreto, gli elementi probatori rilevanti ai fini della determinazione del danno rientrano nella sfera di disponibilità della ricorrente (danneggiata), la quale, pertanto, agevolmente avrebbe potuto allegarli e produrli in giudizio.<br />	<br />
In definitiva anche la domanda di risarcimento per equivalente per la inutile partecipazione alla gara deve essere, allo stato, rigettata per il difetto di prova della quantificazione dei danni pretesi.<br />	<br />
10. – La disciplina delle spese segue la soccombenza, e le stesse sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la determinazione n. 373 del 16 settembre 2008, con il quale il dirigente del Comune di Cagliari, Assessorato alle Politiche Sociali, ha indetto la procedura negoziata, nonché i criteri di valutazione dell’offerta come indicati nell’allegato A) al capitolato speciale; e, in via derivata, gli ulteriori atti impugnati in epigrafe.<br />	<br />
Rigetta le domande di risarcimento del danno.<br />	<br />
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. <br />	<br />
Condanna il Comune di Cagliari e le controinteressata Cooperativa Sociale Promozione a r.l., al pagamento delle spese giudiziali a favore della società ricorrente, che si liquidano in euro 2.500,00 a carico di ciascuna delle parti, oltre il rimborso del contributo unificato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio dei giorni 21 ottobre 2009 e 16 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/12/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2682/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2682</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2691</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2691/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2691/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2691/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2691</a></p>
<p>Pres. ff. A. Maggio; Est. G. Manca M. R. (avv.ti F. Bionda e M. Mura) c/ Poste Italiane S.p.A. (avv.ti M. D. Murgia e M. Panzolini) sull&#8217;accesso ai documenti detenuti dal gestore di un servizio pubblico Accesso agli atti amministrativi – Gestore servizio pubblico – Attività di diritto privato –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2691/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2691</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2691/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2691</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ff. A. Maggio; Est. G. Manca<br /> M. R. (avv.ti F. Bionda e M. Mura) c/ Poste Italiane S.p.A. (avv.ti M. D. Murgia e M. Panzolini)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;accesso ai documenti detenuti dal gestore di un servizio pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti amministrativi – Gestore servizio pubblico – Attività di diritto privato – Diritto di accesso – Sussiste – Condizioni – Strumentalità alla gestione del servizio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;attività amministrativa, alla quale gli artt. 22 e 23, L. 7 agosto 1990 n. 241 correlano il diritto d&#8217;accesso, ricomprende, non solo, quella di diritto amministrativo, ma, anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest&#8217;ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica (nella specie, il Collegio ha ritenuto illegittimo il diniego opposto da Poste Italiane S.p.A. all’istanza di accesso ad alcuni atti e documenti contenuti nel fascicolo personale di una propria dipendente).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 782 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da</p>
<p><B>M. R.</B>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fabrizio Bionda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Matilde Mura in Cagliari, via Ancona n. 3; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Poste Italiane S.p.A.</b>, con sede legale in Roma, viale Europa n. 190, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Daniela Murgia e Mauro Panzolini, con domicilio eletto presso l’Area Legale Territoriale Centro, Poste Italiane, in Cagliari &#8211; via Brenta s.n.;	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del diniego all’accesso ai documenti richiesti dall’interessata </p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane Spa Nuoro;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane Spa Cagliari;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane Spa Roma;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – La ricorrente, dipendente di Poste Italiane S.p.A., con nota del 5 maggio 2009 chiedeva alla società datrice di lavoro l’accesso ai seguenti atti e documenti contenuti nel suo fascicolo personale:<br />	<br />
&#8211; Mod. 70P, di rilevazione presenze del personale applicato alla struttura D.C.I.Q. di Nuoro, negli anni 1999-2000-2001-2002;<br />	<br />
&#8211; Mod. 4AU, documentazione relativa al personale addetto alla guida delle vetture di servizio, nella medesima struttura di Nuoro, negli anni dal 2000 al 2007;<br />	<br />
&#8211; documentazione relativa alle assenze per puerperio, nascita figlio e situazione familiare;<br />	<br />
&#8211; giudizi prestazioni lavorative anni dal 2003 al 2007;<br />	<br />
&#8211; copia filmati e fotografie relative ad un evento tenutosi a Cagliari il 30 giugno 2004;<br />	<br />
&#8211; certificati medici dal 2000 al 2008.<br />	<br />
L’istanza di accesso era motivata con riferimento all’interesse della ricorrente di tutelare necessità di conoscere il contenuto dei documenti <br />	<br />
Non avendo ricevuto alcuna risposta da parte della società Poste Italiane, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, con ricorso notificato il 10 luglio 2009 e depositato il 7 agosto 2009, la ricorrente chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso ai documenti richiesti, nonché l’accertamento e la dichiarazione del diritto all’accesso e la conseguente condanna alla esibizione dei documenti detenuti da Poste Italiane.<br />	<br />
A sostegno delle domande, deduce la violazione degli artt. 22 e ss, della legge n. 241/1990.<br />	<br />
2. – Dopo la proposizione del ricorso, in data 13 luglio 2009 la società intimata consegnava alla ricorrente una parte della documentazione richiesta. Con nota del 31 luglio 2009, la ricorrente rinnovava la richiesta di accesso alla documentazione mancante. In data 14 settembre 2009 Poste Italiane consegnava alla ricorrente altra parte dei documenti richiesti. <br />	<br />
Con successiva nota del 15 settembre 2009, la ricorrente chiedeva ancora di aver accesso alla documentazione cartacea dei MOD 70P per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, dai quali si evincano orari e località di missione, considerato che quelli consegnati erano privi di tali dati; nonché copia delle “schede di valutazione annuale” relative agli dal 2002 ad oggi. <br />	<br />
Con nota del 1 ottobre 2009 la società affermava di aver adempiuto ad ogni richiesta di accesso.<br />	<br />
3. &#8211; Ritenendo incompleta e carente la documentazione esibita da Poste Italiane, rispetto a quella oggetto delle istanze presentate, la ricorrente – con atto notificato il 6 ottobre 2009 e depositato il successivo 14 ottobre – ha proposto motivi aggiunti con i quali estende la materia del contendere anche al diniego espresso di cui alla citata nota di Poste Italiane del 1 ottobre 2009, nei confronti della quale ripropone i motivi dedotti con il ricorso introduttivo.<br />	<br />
4. – Si è costituita in giudizio la società Poste Italiane s.p.a., rilevando come, a seguito dei documenti consegnati il 14 settembre 2009, siano state soddisfatte tutte le richieste formulate dalla ricorrente. Chiede, pertanto, che sia dichiarata la cessata materia del contendere e, comunque, che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.<br />	<br />
5. &#8211; Alla camera di consiglio del 4 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
6. &#8211; Il ricorso è fondato.<br />	<br />
La Sezione ritiene di non doversi discostare dal prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l&#8217;attività amministrativa, alla quale gli artt. 22 e 23 della legge n. 241 del 1990 correlano il diritto d&#8217;accesso, ricomprende, non solo, quella di diritto amministrativo, ma, anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest&#8217;ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica (si veda, recentemente, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 ottobre 2009, n. 5987, con specifico riferimento alla applicazione della disciplina dell’accesso, di cui alla legge n. 241/1990, nei confronti della società Poste Italiane e della qualificazione, a tali fini, dell’attività svolta nella gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della anzidetta società).<br />	<br />
Sussistono, in definitiva, i presupposti per accertare il diritto di accesso della ricorrente, con il conseguente ordine alla società Poste Italiane s.p.a. di esibire la documentazione richiesta, di cui alla istanza da ultimo formulata con nota del 15 settembre 2009, ricorrendo eventualmente al mascheramento dei dati personali non strettamente necessari alla tutela degli interessi della ricorrente, come già disposto per i documenti consegnati il 14 settembre 2009 (cfr. verbale in atti). <br />	<br />
L’accesso andrà consentito entro il termine di giorni 20 (venti) decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, con le modalità sopra esposte.<br />	<br />
7. &#8211; Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso e i motivi aggiunti, di cui in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, ordina alla società Poste Italiane s.p.a. di esibire e rilasciare in copia alla ricorrente gli atti richiesti con l’istanza in data 15 settembre 2009, con le eventuali modalità di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna la società Poste Italiane S.p.A. al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidandole in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Alessandro Maggio, Presidente FF<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/12/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2691/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2691</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2694</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2694/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2694/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2694/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2694</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Manca G. Spa (avv.ti V. Lai e R. Maggiolo) c/ il Comune di Cagliari (avv. G. Farci) e nei confronti di A.I.P.A. (Agenzia Italiana Per Le Pubbliche Amministrazioni) S.p.A. (avv.ti M. Napoli, M. Zoppolato e D. Urru) sull&#8217;interesse strumentale che deve sorreggere l&#8217;istanza di accesso</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2694/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2694</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Manca<br /> G. Spa (avv.ti V. Lai e R. Maggiolo) c/ il Comune di Cagliari (avv. G. Farci) e nei confronti di A.I.P.A. (Agenzia Italiana Per Le Pubbliche Amministrazioni) S.p.A. (avv.ti M. Napoli, M. Zoppolato e D. Urru)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interesse strumentale che deve sorreggere l&#8217;istanza di accesso ai documenti relativi ad una procedura ad evidenza pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Gara di appalto – Impresa partecipante – Istanza di accesso – Interesse strumentale ai fini della proposizione di un giudizio – Necessità &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il diniego di accesso ai documenti relativi ad una procedura di evidenza pubblica laddove, per i tratti della fattispecie concreta (nella specie, il decorso del termine per proporre impugnativa avverso gli atti di affidamento), più non sussista alcun interesse strumentale ai fini della proposizione di uno specifico giudizio avente per oggetto la procedura di gara in cui l’istanza di accesso è stata formulata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 962 del 2009, proposto da</p>
<p><b>G. Spa</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Lai e Roberto Maggiolo, con domicilio eletto presso lo studio legale della prima in Cagliari, via Palomba n. 22; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Comune di Cagliari</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Genziana Farci, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune di Cagliari in Cagliari, via Roma n. 145; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>A.I.P.A. (Agenzia Italiana Per Le Pubbliche Amministrazioni) S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Napoli, Maurizio Zoppolato e Debora Urru, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Cagliari, via Farina n. 44; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della nota prot. n. 0181160 del 20 agosto 2009, con la quale il Comune di Cagliari ha negato l’accesso alla documentazione </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della AIPA Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta di gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della TOSAP/COSAP, indetta dal Comune di Cagliari. Al termine del procedimento di gara, il Comune di Cagliari, con nota dell’8 aprile 2009, prot. n. 76706, comunicava alla ricorrente, già esclusa dalla gara, l’adozione della determinazione dirigenziale n. 26 del 25 marzo 2009 avente per oggetto l’aggiudicazione dell’appalto in questione alla società AIPA S.p.A. . Con istanza in data 18 maggio 2009, l’attuale ricorrente chiedeva al Comune di Cagliari l’accesso alla documentazione relativa agli atti di gara con particolare riguardo ai verbali delle sedute pubbliche e riservate, nonché all’offerta della controinteressata aggiudicataria del contratto.<br />	<br />
Con la nota impugnata, di cui in epigrafe, l’amministrazione appaltante rigettava la richiesta d’accesso sul rilievo che la società controinteressata aveva manifestato la sua opposizione fondata sulla “tutela del knw how tecnico aziendale”.<br />	<br />
2. – Con ricorso, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 15 ottobre 2009 e depositato il successivo 30 ottobre, chiede l’annullamento del diniego espresso all’accesso, deducendo la violazione dell’art. 13, comma 6, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici), ai sensi del quale – anche nell’ipotesi di opposizione dell’offerente per la tutela di segreti tecnici o commerciali – “è comunque consentito l’accesso al concorrente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso”. La ricorrente, sebbene esclusa con provvedimento ormai inoppugnabile, conserverebbe l’interesse strumentale ad impugnare gli atti di gara e in specie il provvedimento finale di aggiudicazione definitiva, al fine di conseguire l’integrale rinnovo della procedura. Da ciò l’interesse all’accesso alla documentazione di gara richiesta.<br />	<br />
3. – Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione comunale che la società controinteressata, concludendo entrambe per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
4. – Alla camera di consiglio del 18 novembre 2009, la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
5. – Il ricorso è infondato.<br />	<br />
La disciplina del diritto di accesso nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sebbene contenga un generale rinvio alle norme di cui alla legge n. 241 del 1990, si differenzia da quest’ultima in alcuni profili regolati dall’art. 13 del codice dei contratti pubblici. Uno di tali profili, per il quale l’art. 13 cit. detta una norma speciale rispetto a quella di cui all’art. 24 della legge n. 241/1990, è costituito dalla configurazione dell’interesse strumentale che giustifica la conoscenza degli atti di gara. Il comma 6 dell’art. 13 cit., infatti, subordina l’accesso (in specie quando si tratti di atti coperti da segreti tecnici e commerciali, come nel caso in esame) alla sussistenza di un interesse alla “difesa in giudizio … in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso”. La diversità rispetto alla corrispondente regola dettata dall’art. 24, comma 7, si coglie quando si rifletta sulla circostanza che in questo caso l’accesso è consentito ove “sia necessari(o) per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, con una formulazione più ampia rispetto a quella vista di cui al comma 6 dell’art. 13, che si distingue per la necessità che la tutela debba riversarsi in uno specifico giudizio che abbia per oggetto la procedura di gara in cui l’istanza di accesso è formulata (sulla lettura in tal senso dell’art. 13 del codice dei contratti si veda Consiglio di Stato, sez. V, 9 dicembre 2008, n. 6121). <br />	<br />
6. &#8211; Nel caso di specie, un simile interesse non sussiste in capo alla ricorrente. <br />	<br />
Infatti, in primo luogo, come accennato, la società ricorrente è stata esclusa dalla procedura di gara fin dall’aprile 2008 (come ammesso dalla medesima ricorrente). Né residua un interesse di tipo strumentale, diretto alla rinnovazione o alla ripetizione integrale della procedura in questione, posto che con la determinazione dirigenziale n. 26 del 25 marzo 2009, comunicata alla ricorrente fin dal 21 aprile 2009 (come da avviso di ricevimento depositato in atti dall’amministrazione resistente), l’appalto è stato definitivamente aggiudicato alla società AIPA S.p.A. . I termini per la sua impugnazione risultano, pertanto, ampiamente trascorsi. <br />	<br />
Anche l’affermazione della ricorrente, secondo cui con la determinazione appena richiamata si sarebbe disposta la sola aggiudicazione provvisoria, non è condivisibile ed anzi appare manifestamente infondata non solo sulla base del tenore letterale della decisione (“di aggiudicare definitivamente l’appalto … alla ditta AIPA SPA …”) ma anche tenuto conto che il provvedimento risulta adottato dopo aver svolto, con esito positivo, nei confronti della società aggiudicataria, i controlli e le verifiche di cui agli articoli 11 e 12 del codice dei contratti pubblici, e, ancor prima, aver concluso la verifica di congruità dell’offerta aggiudicataria.<br />	<br />
7. – Il ricorso, in conclusione, è infondato per la mancanza di un interesse tutelabile, nel senso richiesto dall’art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, sotteso all’istanza di accesso formulata.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.<br />	<br />
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Cagliari e della società controinteressata AIPA s.p.a., liquidandole in euro 1.500,00 (millecinquecento), per ciascuna di esse, oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/12/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2694/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2694</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.3346</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-30-12-2009-n-3346/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-30-12-2009-n-3346/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-30-12-2009-n-3346/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.3346</a></p>
<p>Pres. Costantini, Est. Esposito ATI Aspica S.r.l. (Avv. L. Mariano) c/ Comune di Melendugno (Avv. L. Capone) ed altri. Ambiente e territorio – Rifiuti – Tariffa di igiene ambientale (TIA) – Determinazione – Piano finanziario del gestore – Necessità – Sussiste &#8211; Motivi Ai fini della corretta determinazione della tariffa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-30-12-2009-n-3346/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.3346</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-30-12-2009-n-3346/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.3346</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Costantini, <i>Est.</i> Esposito<br /> ATI Aspica S.r.l. (Avv. L. Mariano) c/<br /> Comune di Melendugno (Avv. L. Capone) ed altri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Rifiuti – Tariffa di igiene ambientale (TIA) – Determinazione – Piano finanziario del gestore – Necessità – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della corretta determinazione della tariffa di igiene ambientale è indispensabile fare riferimento al Piano finanziario elaborato dal soggetto gestore; sono, dunque, illegittime le determinazioni assunte da un Comune ( nella specie il Comune Melendugno) volte ad escludere ogni valutazione in ordine al Piano finanziario presentato dalla società concessionaria del servizio di riscossione e volte a contenere l’importo della tariffa nel valore del prezzo di aggiudicazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 732 del 2007, proposto da: 	</p>
<p><b>ASPICA S.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante Ing. Giuseppe Caronna, per sé e quale mandataria dell’Associazione Temporanea tra Imprese costituita con ECOTECNICA S.r.l. e con MONTECO S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Mariano, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce alla Piazzetta Chiesa Greca n. 5; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Melendugno,</b> in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Loredana Capone, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce alla Via V.M. Stampacchia n. 9;</p>
<p><b>Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nel Bacino LE/1</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;</p>
<p><b>Comune di Lecce</b>, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, non costituito;</p>
<p><	
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>ASPICA S.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante Ing. Giuseppe Caronna, per sé e quale mandataria dell’Associazione Temporanea tra Imprese costituita con ECOTECNICA S.r.l. e con MONTECO S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Mariano, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce alla Piazzetta Chiesa Greca n. 5; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Melendugno</b>, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Loredana Capone, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce alla Via V.M. Stampacchia n. 9;</p>
<p><b>Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nel Bacino LE/1</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;</p>
<p><b>Comune di Lecce</b>, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, non costituito; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
quanto al ricorso n. 732 del 2007:<br />	<br />
delle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale di Melendugno, rispettivamente, n. 44 del 13/3/2007 e n. 13 del 21/3/2007 e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui in particolare le note (sottoscritte dal Responsabile del Servizio Amministrazione Generale e dal Sindaco) del 12/3/2007 prot. n. 4645, del 13/3/2007 prot. n. 4662, del 2/5/07 prot. n. 7514 e del 4/5/07 prot. n. 7732 e, ove occorra, della nota del 26/1/2007 n. 35 del Dirigente dell’Ufficio Unico dell’ATO LE/1 (già impugnata con il ricorso n. 502/07 di R.G.);<br />	<br />
quanto al ricorso n. 150 del 2008:<br />	<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale di Melendugno n. 57 del 28/11/2007 e delle note a firma del Responsabile del Servizio Amministrazione generale del 29/11/2007 prot. n. 18728 e del 26/11/2007 prot. n. 18551, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi compresi ove occorra tutti gli atti già impugnati con il ricorso n. 732/07 di R.G.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Melendugno;<br />	<br />
Viste le ordinanze istruttorie n. 120 e n. 121 del 23 luglio 2009;<br />	<br />
Viste la documentazione esibita e le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti, all&#8217;udienza pubblica del giorno 05/11/2009, gli avvocati Luigi Mariano e Salvatore Paladini in sostituzione dell’avv. Loredana Capone;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’Associazione Temporanea di Imprese costituita tra l’ ASPICA S.r.l. (mandataria), l’ECOTECNICA S.r.l. e la MONTECO S.r.l. gestisce i “servizi di spazzamento delle reti stradali urbane e delle aree pubbliche dei 9 Comuni [che, con convenzione ex art. 30 del T.U. n. 267/00, hanno dato vita all’Autorità per la gestione dei rifiuti urbani (A.T.O.) del bacino LE/1], raccolta indifferenziata e differenziata, trasporto agli impianti di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti urbani e speciali assimilati, gestione dell’impianto di Campi Salentina per lo stoccaggio e lavorazione dei materiali rivenienti dalla raccolta differenziata”, giusta contratto rep. n. 5681 del 23/5/2006, sottoscritto con la predetta ATO LE/1.<br />	<br />
Per quanto riguarda il Comune di Melendugno, gli artt. 1 e 6 del contratto hanno specificamente stabilito che l’A.T.I. è obbligata ad applicare e riscuotere la tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), che in quel Comune è stata introdotta ai sensi del c.d. “decreto Ronchi” (D.Lgs. n. 22/1997).<br />	<br />
Va sin d’ora fatto riferimento, altresì, all’art. 8 del contratto, il quale dispone:<br />	<br />
“AMPLIAMENTO E/O RIDUZIONE DEI SERVIZI E AGGIORNAMENTO DEL CANONE<br />	<br />
Per il calcolo ed il pagamento del canone, durante i primi sei mesi del servizio verranno utilizzate le quantità utilizzate dall’A.T.O. e poste a base di riferimento nella procedura di aggiudicazione e nel Capitolato speciale d’Appalto. A termine di tale periodo, con procedura in contraddittorio tra l’A.T.O. e l’Imprese, si procederà ad una revisione delle quantità presunte inizialmente segnalate ed alla rideterminazione del canone con il conguaglio delle somme già liquidate.<br />	<br />
La procedura indicata sarà effettuata semestralmente e quanto determinato a tali scadenze, sarà preso come riferimento per i sei mesi successivi.<br />	<br />
Nel caso che l’entità della variazione sia inferiore o uguale al 10% (dieci percento) non si procederà ad alcun aggiornamento del canone ma tale variazione sarà tenuta in conto nelle successive verifiche semestrali ai fini dell’aggiornamento stesso.<br />	<br />
L’A.T.O. si riserva di procedere alla fornitura di attrezzature intese al miglioramento delle raccolte differenziate alla cui attuazione l’A.T.I resta comunque obbligata, senza che essa abbia nulla a pretendere, anche sotto l’aspetto economico essendo tale obbligo, comunque compreso tra quelli di cui al presente appalto (art. 25 c.s.a)”.<br />	<br />
Sulla scorta di tale previsione contrattuale, in data 12/12/2006 la mandataria ASPICA S.r.l. rivolgeva una dettagliata istanza all’Autorità e al Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Lecce, con cui chiedeva l’attivazione del contraddittorio prefigurato, in considerazione del fatto che le quantità poste a base della determinazione del canone si erano rivelate sottostimate in alcune componenti del servizio (nell’istanza, con specifico riferimento al Comune di Melendugno, si faceva rinvio al Piano Economico Finanziario inviato all’Ente, da intendersi quale richiesta di adeguamento del canone originariamente previsto, occorrendo pervenire alla “totale copertura dei costi di servizio”, quale criterio per la determinazione della tariffa ex D.P.R. n. 158/99).<br />	<br />
L’istanza era respinta con nota del Dirigente dell’A.T.O. del 26/1/2007 prot. n. 35/07, avverso la quale veniva proposto il ricorso R.G. 502/07, accolto da questa Sezione con sentenza del 19 maggio 2009 n. 1159, con la quale è stata affermata la necessità di procedere all’attivazione del contraddittorio di cui all’art. 8 del contratto.<br />	<br />
Con i presenti ricorsi sono state impugnate le deliberazioni con cui il Comune di Melendugno ha sostanzialmente negato le richieste di determinare la tariffa avendo riguardo ai Piani Economici Finanziari sottoposti dall’ASPICA, sul rilievo della impossibilità di modificare unilateralmente l’importo dei costi posti a base della gara e dell’offerta formulata e della necessità di attendere l’esito del procedimento in contraddittorio da instaurare in sede A.T.O.<br />	<br />
In particolare, con le delibere di G.M. n. 44 del 13/3/2007 e di C.C. n. 57 del 28/11/2007 l’ASPICA è stata autorizzata ad attivare le procedure per l’applicazione e riscossione della tariffa, rispettivamente per i periodi contrattuali 1/4/2006 – 31/3/2007 e 1/4/2007 – 31/3/2008, senza alterare il prezzo di aggiudicazione della gara (con la deliberazione n. 13 del 21/3/2007, in relazione alla prima delle delibere il Consiglio Comunale approvava il quadro economico finanziario, negli stessi limiti e con riserva di diversa modulazione per l’ipotesi di minori costi e numero di unità impiegate).<br />	<br />
A sostegno dei ricorsi è stata proposta la medesima censura di eccesso di potere, violazione DPR 158/99, carenza istruttoria, violazione art. 8 del contratto d’appalto (con cui sono diffusamente esposte le ragioni che, avuto riguardo all’interpretazione da dare al cit. art. 8, impongono l’adeguamento della tariffa di igiene ambientale nel Comune di Melendugno), nonché di eccesso di potere per irrazionalità manifesta (formulata con riferimento alle note con cui si prevede la riscossione della tariffa in più soluzioni).<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Melendugno, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Con sentenze della Sezione Terza del 9 aprile 2008 n. 1372 e n. 1373, il Tribunale dichiarava inammissibili i ricorsi per difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia riguarda non già l’impugnazione della tariffa ma attiene al corrispettivo del rapporto concessorio, rimesso alla cognizione del Giudice ordinario.<br />	<br />
Le sentenze sono state riformate dal Consiglio di Stato, che con decisione della Sez. V del 23 marzo 2009 n. 1760 ha affermato che la clausola invocata (art. 8 del contratto) costituisce la trasposizione delle regole dettate in tema di revisione del prezzo d’appalto dall’art. 6 della legge n. 537/93, in virtù del quale è sussistente la giurisdizione amministrativa, disponendo il rinvio dell’affare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />	<br />
Fissata l’udienza per la discussione del ricorso, le parti hanno esibito ulteriore documentazione e ribadito con memorie le rispettive difese.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 25 giugno 2009 il difensore della ricorrente avv. Valeria Pellegrino rinunciava al mandato e, su richiesta dell’altro difensore avv. Luigi Mariano (costituitosi in data 15/5/2009), il ricorso veniva assegnato in decisione.<br />	<br />
Con ordinanze n. 120 e n. 121, pubblicate il 23 luglio 2009, questa Sezione ordinava all’A.T.O. LE/1 di far conoscere le risultanze del procedimento in contraddittorio per l’adeguamento del canone, se già attivato per effetto della sentenza del 19 maggio 2009 n. 1159, disponendo il rinvio dell’udienza pubblica.<br />	<br />
L’Autorità ha prodotto la nota del 9/10/2009 prot. n. 608, con allegati i verbali delle riunioni tenutesi.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 5 novembre 2009, su richiesta di parte, i ricorsi sono stati assegnati in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 52 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, richiamato dall’art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva.<br />	<br />
2.- Con i ricorsi viene denunciata l’illegittimità delle determinazioni assunte dal Comune di Melendugno per il calcolo della tariffa di igiene ambientale, in quanto sono stati assunti i dati degli anni precedenti, trascurando ogni valutazione del Piano finanziario sottoposto all’Ente dalla Società ricorrente.<br />	<br />
L’ASPICA muove dal presupposto che il regime a tariffa (introdotto dall’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sostitutivo della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.), applicato dal Comune di Melendugno sin dal 1999) impone la copertura di “tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani”, come disposto dall’art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicabile in virtù della norma transitoria di cui all’art. 238, undicesimo comma, del Codice dell’Ambiente approvato con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 156.<br />	<br />
In tale ottica, per la determinazione della tariffa medesima assume carattere indispensabile il Piano finanziario elaborato dal soggetto gestore, poiché in esso sono riassunti i dati rilevanti a tal fine (componenti di costo, investimenti, ecc.), mentre nella specie ci si è limitati a confermare i dati già posseduti, senza procedere alla doverosa istruttoria sugli elementi del Piano trasmesso.<br />	<br />
Inoltre, è riaffermata la tesi sviluppata con il ricorso R.G. 502/07, circa l’incidenza del meccanismo revisionale di cui all’art. 8 del contratto rep. n. 5681 del 23/5/2006 e la necessità di provvedere all’adeguamento del canone, calcolato in via provvisoria sulle quantità presuntivamente stabilite per l’attivazione del servizio.<br />	<br />
Viceversa, per il Comune di Melendugno, trattandosi di appalto unico, nessuno scostamento è possibile rispetto alla determinazione del canone contenuta nel contratto stipulato dall’A.T.O. LE/1, cosicché la Ditta esecutrice del servizio è stata autorizzata ad applicare e riscuotere la tariffa “nei limiti definiti dal prezzo di aggiudicazione della gara unica” (così le delibere impugnate).<br />	<br />
Si rappresenta, altresì, che il meccanismo revisionale non è configurabile al di fuori della sede sua propria, e che le determinazioni del Comune sono subordinate agli accertamenti e alle valutazioni compiuti dall’Autorità di bacino. <br />	<br />
3.- Così riassunti i rilievi delle parti, il Collegio ritiene che la controversia in esame presenta aspetti che indubbiamente la correlano alla questione dell’adeguamento del canone contrattuale in ambito A.T.O. e, al contempo, è connotata da caratteri peculiari.<br />	<br />
Sotto il primo profilo, va rimarcato che la complessa valutazione degli aspetti problematici dell’appalto in questione è stata avviata con l’attivazione del contraddittorio prefigurato dall’art. 8 del contratto, a seguito della pronuncia di questa Sezione del 19 maggio 2009 n. 1159.<br />	<br />
Gli esiti degli incontri tra le parti non hanno raggiunto alcun risultato definitivo e anzi, allo stato delle conoscenze acquisite dopo le ordinanze collegiali del 23 luglio 2009, si registra la volontà di escludere la posizione del Comune di Melendugno dalle trattative (cfr. la dichiarazione del rappresentante dr. Gabrieli nella seduta del 7/7/2009).<br />	<br />
Per altro verso, è sussistente un autonomo rilievo della controversia, riguardante il Comune di Melendugno, tenuto ad applicare e riscuotere la tariffa di igiene ambientale per il tramite del soggetto gestore del servizio.<br />	<br />
In relazione a ciò, non può essere quindi trascurato il compito dell’Ente locale di provvedere all’istruttoria per la compiuta determinazione della tariffa applicata nel proprio territorio.<br />	<br />
L’invocato D.P.R. n. 158/99 dispone infatti che:<br />	<br />
“La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1”.<br />	<br />
Pertanto, le deliberazioni impugnate – laddove escludono ogni valutazione in ordine al Piano finanziario presentato dalla Ditta e si limitano a contenere l’importo della tariffa nel valore del prezzo di aggiudicazione della gara – si pongono in contrasto con l’esigenza della corretta determinazione della tariffa, poiché il diverso regime normativo “appunto impone alle amministrazioni locali una totale copertura dei costi” (sentenza della Sez. I del 25 ottobre 2004 n. 7452).<br />	<br />
Quanto all’obiezione dell’incidenza che si produrrebbe sul costo complessivo dell’appalto (la cui valutazione è demandata nell’ambito A.T.O.), non si rinviene alcuna preclusione alla doverosità degli adempimenti rimessi all’Ente che ha attuato il nuovo regime tariffario.<br />	<br />
Per di più, proprio l’analisi del Piano finanziario preordinato alla determinazione della tariffa può contribuire a far assumere elementi di valutazione (in coerenza con l’esigenza di remunerare tutti i costi del servizio secondo quantità esattamente determinate, posta alla base del meccanismo revisionale, come messo in luce con la sentenza n. 1159/09), consentendo di riversare gli esiti dell’istruttoria comunale in ambito A.T.O., al fine della migliore risoluzione della controversia complessiva.<br />	<br />
In altri termini, le determinazioni che il Comune di Melendugno potrà adottare (espletando l’apposita istruttoria configurata dal D.P.R. n. 158/99) sono idonee ad arrecare un apporto conoscitivo alle ulteriori e correlate determinazioni, a cui l’ATO LE/1 dovrà pervenire, in esito al procedimento in contradditorio instaurato per effetto della sentenza di questa Sezione del 19 maggio 2009 n. 1159.<br />	<br />
In tal senso deve essere pronunciato l’annullamento delle delibere impugnate, risultando omesso il dovuto accertamento dei dati sul costo del servizio, forniti dall’ASPICA con i Piani finanziari trasmessi, al fine della determinazione della tariffa di igiene ambientale. <br />	<br />
4.- Con un ulteriore motivo di ricorso sono impugnate le note in epigrafe indicate, tra le quali hanno valenza provvedimentale e rilevano le comunicazioni del 2/5/2007 prot. n. 7514 e del 4/5/2007 prot. n. 7732 (le note del 12/3/2007, del 26/11/2007 e del 29/11/2007 si limitano a dar conto dell’iter di approvazione delle delibere, mentre la nota del 13/3/2007 prot. n. 4662, che riguarda l’addebito alla Ditta di specifiche inadempienze, non è contestata nel suo specifico oggetto).<br />	<br />
Si deduce l’eccesso di potere per irrazionalità manifesta della modalità di riscossione della tariffa in più soluzioni, senza tener conto degli oneri finanziari imposti alla Ditta da tale scelta.<br />	<br />
Il motivo va disatteso, in quanto non è affatto provato lo squilibrio che ciò provoca nel conto economico della Ditta e dovendosi, piuttosto, ritenere giustificata la conferma del “regime di prelievo (n. 2 rate emesse a distanza di due mesi una dall’altra) di cui agli anni precedenti” (nota del 4/5/2007), poiché idonea a non gravare eccessivamente il cittadino obbligato.<br />	<br />
5.- In ragione della complessità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio, compresa la fase svoltasi innanzi al Consiglio di Stato.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale – Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando:<br />	<br />
1) riunisce i ricorsi in epigrafe;<br />	<br />
2) accoglie i ricorsi e, per l’effetto, annulla le deliberazioni n. 44 del 13/3/2007 della Giunta Comunale e nn. 13 del 21/3/2007 e 57 del 28/11/2007 del Consiglio Comunale di Melendugno, nei sensi di cui in motivazione;<br />	<br />
3) compensa tra le parti le spese di giudizio. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 05/11/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Costantini, Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe, Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/12/2009</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.339</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-12-2009-n-339/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-12-2009-n-339/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.339</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore De Siervo sul mancato coinvolgimento delle Regioni nella definizione della &#171;strategia energetica nazionale&#187;, come disciplinata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 1 Ambiente e territorio &#8211; Energia &#8211; Art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-12-2009-n-339/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-12-2009-n-339/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.339</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore De Siervo</span></p>
<hr />
<p>sul mancato coinvolgimento delle Regioni nella definizione della &laquo;strategia energetica nazionale&raquo;, come disciplinata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Ambiente e territorio &#8211; Energia &#8211; Art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 &#8211; Q. l c. sollevata dalla Regione Piemonte &#8211; Strategia energetica nazionale – Mancato coinvolgimento delle Regioni &#8211; Asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni &#8211; Illegittimità costituzionale parziale;	</p>
<p>2 Ambiente e territorio &#8211; Energia &#8211; Art. 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 &#8211; Fondo rotativo istituito dalla legge finanziaria 2005 &#8211; Progetti relativi ad infrastrutture nei settori energetico e delle reti di telecomunicazione &#8211; Mancato coinvolgimento delle Regioni &#8211;  Q. l c. sollevata dalla Regione Emilia-Romagna – Asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni &#8211; Illegittimità costituzionale parziale;	</p>
<p>3 Ambiente e territorio &#8211; Energia &#8211; Art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 &#8211; Strategia energetica nazionale – Mancato coinvolgimento delle Regioni &#8211; Q. l c. sollevata dalle Regioni Piemonte e Emilia-Romagna – Asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni &#8211; Non fondatezza;	</p>
<p>4 Ambiente e territorio &#8211; Energia &#8211; Art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 &#8211; Sfruttamento di giacimenti di idrocarburi &#8211; Pubblicazione dell&#8217;elenco dei giacimenti di idrocarburi marginali &#8211; Mancato coinvolgimento delle Regioni &#8211; Q. l c. sollevata dalla Regione Emilia-Romagna – Asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni &#8211; Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 È costituzionalmente illegittimo l’art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure competitive per l’attribuzione della concessione ad altro titolare;	</p>
<p>2 è costituzionalmente illegittimo l’art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all’art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281; 	</p>
<p>3 non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte e, limitatamente al comma 2, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe; 	</p>
<p>4 non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui tale disposizione non prevedrebbe la necessità dell’intesa con la Regione interessata, in sede di rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 7, 8, comma 3, e 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna notificati il 16-20 ed il 20 ottobre 2008, depositati in cancelleria il 22 ottobre 2008 ed iscritti ai nn. 66 e 69 del registro ricorsi 2008. </p>
<p>Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; </p>
<p>udito nell’udienza pubblica del 17 novembre 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo; </p>
<p>uditi l’avvocato Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna e gli avvocati dello Stato Maria Letizia Guida e Guido Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i></p>
<p>1. – Con ricorso notificato il 16 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre (reg. ric. n. 66 del 2008) la Regione Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. </p>
<p>La disposizione impugnata, al comma 1, prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità nel settore per il breve ed il lungo periodo ed indica le misure necessarie per conseguire una serie di obiettivi, che vengono appositamente indicati. </p>
<p>Il comma 2 prevede che «ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente». </p>
<p>La ricorrente non contesta tale competenza statale, ma denuncia la norma nella parte in cui essa non prevede che essa sia esercitata previa intesa con «la Conferenza Stato-Regioni o con la Conferenza Unificata, nonché con le singole Regioni interessate là dove vi siano aspetti che coinvolgono le specificità territoriali». </p>
<p>Infatti, la disposizione impugnata sarebbe da ascriversi alla competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, con la conseguenza che «le esigenze unitarie che possono giustificare una strategia energetica nazionale non possono comunque prescindere dalla previsione di un adeguato coinvolgimento regionale», giacché esse «hanno forti ricadute sulle scelte strategiche regionali». </p>
<p>2. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o comunque infondato. </p>
<p>A parere dell’Avvocatura, non sarebbe invocabile nel caso di specie la competenza concernente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia, posto che la strategia energetica consisterebbe in una «pianificazione anteriore alla produzione», da intestarsi necessariamente allo Stato in ragione del suo carattere unitario; sarebbero invece rilevanti le competenze legislative statali in tema di «politica estera», «rapporti internazionali dello Stato», «impiego delle risorse finanziarie dello Stato», «tutela dell’ambiente», «determinazione dei livelli essenziali di tutela sanitaria», «tutela dell’unità economica dello Stato». </p>
<p>Entro siffatti ambiti, dovrebbe ritenersi preclusa alle Regioni una «potestà interdittiva» che consentirebbe loro, negando il proprio consenso all’intesa auspicata dalla ricorrente, di paralizzare la politica nazionale dell’energia, frustrando nel contempo la funzione di direzione della politica generale del Governo che spetta al Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p>L’Avvocatura aggiunge che la ricorrente avrebbe omesso di indicare «quale sua competenza sarebbe lesa dalla norma impugnata», e che tale omissione sarebbe il necessario effetto della natura unitaria delle funzioni ivi previste: né sarebbe consentito ad una sola Regione «rivendicare competenze che, anche se sussistenti, (…) potrebbero essere esercitate solo collegialmente da tutte le Regioni». </p>
<p>3. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre (reg. ric. n. 69 del 2008) la Regione Emilia-Romagna ha a propria volta impugnato numerose disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008, tra cui gli artt. 7, comma 2, 8, comma 3, e 10, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. </p>
<p>Quanto all’art. 7, comma 2, la ricorrente propone la medesima censura svolta dalla Regione Piemonte, sottolineando la necessità dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, mentre non sarebbe sufficiente l’intervento della Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente, di cui non è indicata la composizione. </p>
<p>L’art. 8, comma 2, stabilisce che «i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell’art. 5, primo comma, del d.lgs. 23 maggio 2000, n.164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi». </p>
<p>L’impugnato comma 3 aggiunge che «il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l’elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine». </p>
<p>La ricorrente, premesso che tale disposizione interverrebbe nelle materie concorrenti dell’energia e del governo del territorio, ne denuncia l’illegittimità costituzionale, con riguardo al principio di leale collaborazione, nella parte in cui «non prevede l’intesa della Conferenza Stato-Regioni sul decreto regolativo di cui all’ultimo periodo del comma e quella della Regione interessata per l’atto di attribuzione del giacimento ad altro titolare». </p>
<p>Infine, l’art. 10, dedicato alla «promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni», integrando l’art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), stabilisce, quanto alle modalità di riparto del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, che siano considerati prioritariamente i progetti di investimento redatti «sulla base dei programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico». </p>
<p>Anche tale disposizione, attinente alle materie di competenza concorrente dell’energia, del governo del territorio e dell’ordinamento della comunicazione, sarebbe illegittima, nella parte in cui non prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sui programmi in questione. </p>
<p>4. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o comunque infondato. </p>
<p>L’Avvocatura limita le proprie osservazioni all’art. 10, affermando che la disposizione impugnata «non introduce nessuna modifica procedurale alla legge n. 311 del 2004, ma si limita a stabilire che l’iniziativa di una serie di attività finanziabili sulla base di un dato strumento normativo spetta al Ministero dello sviluppo economico». </p>
<p>5. – Nell’imminenza dell’udienza pubblica la Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento delle censure. </p>
<p>Quanto all’impugnato art. 7, comma 2, la ricorrente si limita a constatare che l’Avvocatura dello Stato non ha svolto alcuna difesa in merito. </p>
<p>Quanto all’impugnato art. 8, comma 3, la Regione aggiunge che non determinerebbe cessazione del contendere il sopraggiunto d.m. 30 giugno 2009 (Disciplina e modalità di attribuzione di giacimenti concessionari di coltivazioni di idrocarburi marginali), con il quale si è affermata la necessità dell’intesa con la Regione ai fini dell’attribuzione della concessione di coltivazione del giacimento, poiché tale previsione secondaria non supererebbe quanto previsto dalla norma di legge oggetto di ricorso, e comunque «potrebbe un giorno essere modificata». </p>
<p>Quanto all’impugnato art. 10, la Regione sottolinea, a fronte di ciò che è stato eccepito dall’Avvocatura, che la norma impugnata avrebbe carattere innovativo, posto che con essa si individua una «nuova priorità» con riguardo agli interventi ammessi a finanziamento, «a prescindere dalla consolidata giurisprudenza secondo la quale gli atti legislativi sono impugnabili anche se apparentemente confermativi». </p>
<p>6. – A propria volta l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria nel procedimento promosso con ricorso della Regione Piemonte, insistendo per il rigetto della domanda. </p>
<p>L’art. 7 impugnato, infatti, non avrebbe attinenza con la materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, poiché da un lato si riferirebbe a misure che esulano da siffatte attività, e dall’altro lato riguarderebbe «l’energia in genere, e non l’energia elettrica in particolare». </p>
<p>In ogni caso, la disposizione censurata si limiterebbe a disciplinare «fasi programmatorie preliminari», fermo restando che «la Regione potrà eventualmente far valere le sue ragioni contro il provvedimento del Consiglio dei ministri, se sconfinasse dalle sfere assegnate». </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
1. – La Regione Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. </p>
<p>La disposizione censurata stabilisce che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «strategia energetica nazionale», indicando priorità e misure per il conseguimento di «obiettivi» rilevanti in campo energetico (comma 1), e che la proposta di cui si è detto, è elaborata in accordo con una «Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente» (comma 2). </p>
<p>La ricorrente denuncia la norma nella parte in cui essa non prevede che la predeterminazione della «strategia energetica nazionale» sia esercitata previa intesa con «la Conferenza Stato-Regioni o con la Conferenza Unificata, nonché con le singole Regioni interessate là dove vi siano aspetti che coinvolgono le specificità territoriali», in quanto titolari della potestà legislativa concorrente in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. </p>
<p>A sua volta la Regione Emilia-Romagna, nell’impugnare numerose altre disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008, ha censurato per analoghi motivi e con identiche conclusioni il solo comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, dal momento che «la composizione della Conferenza» ivi prevista «non è indicata e, dunque, non è dato riscontrare alcun esplicito coinvolgimento delle Regioni» nella definizione della strategia energetica nazionale. </p>
<p>Inoltre, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato, limitatamente all’odierno giudizio, anche l’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (in relazione alle materie dell’energia e del governo del territorio) e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dal momento che tale disposizione prevede che il Ministero dello sviluppo economico pubblica l’elenco dei giacimenti di idrocarburi cosiddetti «marginali», ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero, escludendo ogni forma di coinvolgimento delle Regioni, sia in fase di adozione del decreto, sia in fase di rilascio della concessione al nuovo titolare. La ricorrente chiede che venga introdotta l’intesa, con la Conferenza Stato-Regioni con riguardo al primo atto, e con ciascuna Regione interessata con riguardo al secondo atto. </p>
<p>Infine, viene impugnato in questa sede dalla Regione Emilia-Romagna anche l’art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo al Fondo rotativo istituito dall’art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005). </p>
<p>La disposizione impugnata individua una nuova priorità di investimento del Fondo, costituita dai progetti relativi ad «infrastrutture nel settore energetico e in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base dei programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico». </p>
<p>Tale disposizione, che la ricorrente ritiene attenere alle materie di competenza legislativa concorrente dell’energia, del governo del territorio e dell’ordinamento della comunicazione, sarebbe illegittima, non prevedendosi, in violazione del principio di leale collaborazione, l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sui programmi in questione. </p>
<p>2. – Data la parziale identità e l’analogia delle censure sollevate i ricorsi vanno riuniti per essere decisi con un’unica sentenza, mentre si riserva a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe. </p>
<p>3. – Le censure relative all’art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008 non sono fondate. </p>
<p>Il comma 1 di tale disposizione, infatti, disciplina la procedura mediante la quale il Governo può giungere a definire una «strategia energetica» nazionale, prevedendosi la necessità di una proposta in materia del Ministro dello sviluppo economico al Consiglio dei ministri e comunque la previa convocazione di un’apposita Conferenza nazionale sull’energia e sull’ambiente. </p>
<p>L’Avvocatura dello Stato erra nel negare che la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» possa venire distinta da una più ampia nozione di politica energetica, che farebbe capo esclusivamente allo Stato in fase di «programmazione» degli interventi strategici necessari. Questa Corte, infatti, ha già affermato che l’espressione utilizzata nel terzo comma dell’art. 117 Cost. deve ritenersi corrispondere alla nozione di «settore energetico» di cui alla legge n. 239 del 2004, così come alla corrispondente nozione di «politica energetica nazionale» utilizzata dal legislatore statale nell’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (sentenza n. 383 del 2005). </p>
<p>Nel contempo, al fine di preservare «gli assetti nazionali del settore energetico e gli equilibri su cui esso si regge nel suo concreto funzionamento» (sentenza n. 248 del 2006), non può negarsi che il Governo della Repubblica possa assumere, nel rispetto della sfera di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni, un ruolo di impulso ai fini dello sviluppo energetico nazionale, in quanto parte della politica generale che ad esso compete tracciare. </p>
<p>È a tale funzione di indirizzo preliminare, piuttosto che alla predeterminazione legislativa del contenuto delle misure che ne costituissero il concreto esercizio, che si rivolge la disposizione impugnata. </p>
<p>Essa, in particolare, si limita a determinare finalisticamente, e nell’esercizio della competenza statale concernente i principi fondamentali della materia energia, «obiettivi» strategici in campo energetico, omettendo del tutto la descrizione dell’oggetto delle «misure» a ciò necessarie. </p>
<p>Va da sé, pertanto, che le Regioni ben potranno attivare i rimedi che l’ordinamento offre loro, e tra questi l’accesso a questa Corte, nel caso in cui tali misure, una volta adottate, dovessero rivelarsi lesive della sfera di competenza regionale, mentre, alcun carattere invasivo di tale sfera riveste in sé la disposizione impugnata. </p>
<p>Pur dovendosi rispettare la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (che, contrariamente a quanto eccepito dall’Avvocatura, viene indicata dalla Regione Piemonte, oltre che dalla Regione Emilia-Romagna, a sostegno del ricorso), non se ne può infatti dedurre la impossibilità per il legislatore statale di determinare una speciale disciplina mediante la quale il Governo della Repubblica può giungere ad elaborare una propria piattaforma d’azione in un settore in profondo mutamento dopo – tra l’altro – la determinazione di riaprire la sperimentazione sul versante della produzione energetica nucleare, l’accresciuta diversificazione delle fonti di energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ed in considerazione dell’importanza del dibattito sulla sostenibilità ambientale nella produzione e nell’uso dell’energia. </p>
<p>Lo stesso coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente risponderà alla naturale esigenza di rendere partecipi di questo confronto preliminare anche i responsabili della gestione di tutti i settori dell’amministrazione regionale e locale toccati da scelte del genere (unitamente a tutti gli altri soggetti che il Governo riterrà opportuno coinvolgere), senza che da ciò possa ovviamente derivare alcun vincolo al Governo, con riguardo alla determinazione della politica generale. </p>
<p>4. – La Regione Emilia-Romagna avanza un duplice rilievo di incostituzionalità in rifermento all’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, dal momento che nella procedura ivi disciplinata e relativa alla attribuzione ad altro titolare della concessione di «giacimenti di idrocarburi definiti marginali», secondo quanto prevede il comma 2 del medesimo art. 8, anzitutto sarebbe esclusa l’intesa della Regione interessata relativamente al nuovo atto di attribuzione del giacimento, malgrado le competenze regionali in tema di energia e di governo del territorio. </p>
<p>Questa prima censura non è fondata, a causa dell’erroneo presupposto interpretativo assunto. </p>
<p>La disposizione censurata, infatti, non esclude la partecipazione della Regione interessata alla procedura concessoria, che era prevista (sentenza n. 383 del 2005) al momento della adozione della norma impugnata dall’art. 1, comma 7, lettera n), e comma 78, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia); quest’ultima legge è stata successivamente modificata ad opera dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), che ha introdotto, all’art. 1, un apposito comma 82-ter, ribadendo che la concessione è rilasciata in seguito ad un procedimento unico a cui partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del precedente comma 7, lettera n), ovvero, senza dubbio alcuno, le Regioni interessate. </p>
<p>È in attuazione di queste specifiche disposizioni legislative che l’art. 9 del d.m. 30 giugno 2009 (Disciplina e modalità di attuazione di giacimenti concessionari di coltivazioni di idrocarburi marginali) prevede espressamente che la «concessione di coltivazione di giacimento marginale è attribuita, nei termini previsti dalla legge n. 239 del 23 agosto 2004, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato, per le attività in terraferma, d’intesa con la Regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale da parte dell’amministrazione competente». </p>
<p>Resta pertanto assodato che la necessità dell’intesa con la Regione, già prevista in via generale dalla legislazione vigente, non è stata superata dalla disposizione censurata. </p>
<p>La seconda censura avanzata dalla Regione ricorrente concerne, invece, la mancata partecipazione regionale alla determinazione del decreto ministeriale previsto nel comma 3 dell’art. 8, dal momento che questo interverrebbe nelle materie concorrenti dell’energia e del governo del territorio. </p>
<p>Questa Corte osserva che tale decreto disciplina le modalità con cui debbono svolgersi le «procedure competitive» per l’assegnazione della concessione ad altro titolare, sicché è evidente che, unitamente alla materia concorrente dell’energia, esso interseca l’area riservata alla competenza esclusiva dello Stato avente ad oggetto la tutela della concorrenza. </p>
<p>Conformemente a quanto deciso di recente in un caso analogo (sentenza n. 1 del 2008, al punto 7.3 del Considerato in diritto), deve riconoscersi la parziale illegittimità costituzionale della disposizione censurata, per la mancata previsione di strumenti di leale collaborazione per la parte che si riferisce a materie di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni interessate. Anche in questo caso «va rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale nell’adozione del decreto in questione». </p>
<p>5. – La Regione Emilia-Romagna censura anche l’art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008 (recante «promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni»), il quale aggiunge il comma c-ter all’art. 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, disposizione che determina i criteri prioritari di riparto del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. </p>
<p>La ricorrente ritiene lese le proprie competenze in materia di energia, governo del territorio ed ordinamento della comunicazione, posto che la norma impugnata non subordina all’intesa con la Conferenza Stato-Regioni la formulazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dei programmi relativi alle infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione. </p>
<p>Questa Corte deve sul punto rilevare che, unitamente alle competenze regionali sopra individuate, concorrono nel caso di specie interessi, facenti capo al Fondo rotativo, ascrivibili nel contempo ad una sfera riservata alla legislazione statale in via esclusiva. </p>
<p>Con riguardo alla rete di infrastrutture di comunicazione elettronica, ma con argomenti certamente estensibili alla rete energetica e della telecomunicazione, si è infatti già posta in luce «l’incidenza che un’efficiente rete» «può avere sullo sviluppo economico del Paese e sulla concorrenzialità delle imprese» (sentenza n. 336 del 2005). In tale prospettiva, viene in rilievo non già una finalità di «aiuto» di Stato alle imprese, in sé incompatibile con la tutela della concorrenza (sentenza n. 63 del 2008), quanto, invece, la realizzazione di «programmi» con cui soddisfare i requisiti fattuali, in punto di accesso alla fonte energetica e ai mezzi di telecomunicazione, necessari ai fini della libera competizione sul mercato. </p>
<p>Il concorso di tali competenze, non potendosi formulare un giudizio di prevalenza dell’una sull’altra, implica il ricorso a strumenti di leale collaborazione, che «possono assumere, rispettivamente, la forma di intese o pareri, a seconda del maggiore o minore impatto dell’intervento finanziario statale sulle competenze regionali» (sentenza n. 168 del 2008). </p>
<p>Nel caso di specie, questa Corte ritiene sufficiente per l’autonomia regionale l’assunzione del parere della Conferenza Stato-Regioni sui programmi che il Ministero dello sviluppo economico predispone ai sensi della disposizione impugnata: essa, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede tale requisito. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>riuniti i ricorsi e riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso di cui al reg. ric. n. 69 del 2008; </p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure competitive per l’attribuzione della concessione ad altro titolare; </p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all’art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281; </p>
<p>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte e, limitatamente al comma 2, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe; </p>
<p>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui tale disposizione non prevedrebbe la necessità dell’intesa con la Regione interessata, in sede di rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2009. </p>
<p>F.to: </p>
<p>Francesco AMIRANTE, Presidente </p>
<p>Ugo DE SIERVO, Redattore </p>
<p>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2009. </p>
<p>Il Direttore della Cancelleria </p>
<p>F.to: DI PAOLA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-12-2009-n-339/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.340</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-12-2009-n-340/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-12-2009-n-340/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-12-2009-n-340/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.340</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Criscuolo sull&#8217;illegittimità della disciplina statale di dettaglio in tema di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni ed enti locali 1 Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni &#8211; Art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-12-2009-n-340/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.340</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-12-2009-n-340/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.340</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Criscuolo</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della disciplina statale di dettaglio in tema di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni ed enti locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni &#8211; Art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 &#8211; Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni ed enti locali &#8211; Redazione dell’elenco dei beni immobili locali &#8211; Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari &#8211; Q. l c. sollevata dalle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna &#8211; Asserita violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione &#8211; Illegittimità costituzionale parziale;	</p>
<p>2 Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni &#8211; Art. 58, commi 1 e da 3 a 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 &#8211; Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni ed enti locali &#8211; Redazione dell’elenco dei beni immobili locali &#8211; Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari &#8211; Q. l c. sollevata dalla Regione Veneto &#8211; Asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione &#8211; Inammissibilità;	</p>
<p>3 Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni &#8211; Art. 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 &#8211; Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni ed enti locali &#8211; Redazione dell’elenco dei beni immobili locali &#8211; Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari &#8211; Q. l c. sollevata dalla Regione Piemonte &#8211; Asserita violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione &#8211; Inammissibilità;	</p>
<p>4 Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni &#8211; Art. 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 &#8211; Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni ed enti locali &#8211; Redazione dell’elenco dei beni immobili locali &#8211; Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari &#8211; Q. l c. sollevata dalla Regione Emilia Romagna &#8211; Asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione &#8211; Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 È costituzionalmente illegittimo l’art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esclusa la proposizione iniziale: «L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica»; 	</p>
<p>2 è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, commi 1 e da 3 a 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;	</p>
<p>3 è  inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; 	</p>
<p>4 non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), promossi dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, con ricorsi notificati il 16-17 e il 20 ottobre 2008, depositati in cancelleria il 22 e il 24 ottobre 2008 ed iscritti ai nn. 68, 69, 70 e 74 del registro ricorsi 2008. </p>
<p>Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; </p>
<p>udito nell’udienza pubblica del 18 novembre 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo; </p>
<p>uditi gli avvocati Stefano Santarelli per la Regione Piemonte, Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Luigi Manzi e Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><br />	<br />
<i></b></i>1. — La Regione Piemonte, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 15 ottobre 2008, depositato il 22 ottobre 2008 (r.r. n. 68 del 2008), ha impugnato, tra gli altri, l’art. 58, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), lamentando la lesione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione. </p>
<p>1.1. — Dopo aver riportato il contenuto della disposizione censurata, la ricorrente espone che i primi due commi della stessa violano la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, essi consentono ai comuni di operare scelte di pianificazione in materia urbanistica, anche in contrasto con le disposizioni contenute nei piani territoriali delle Regioni e delle Province, senza alcuna possibilità reale di valutazione od opposizione da parte della Regione stessa. Le disposizioni censurate addirittura prevedono la possibilità di disporre modifiche agli strumenti urbanistici nelle zone agricole e per volumetrie praticamente illimitate, in contrasto con la sopra menzionata pianificazione. Tale possibilità non sarebbe contemperata dalla verifica di conformità di cui all’ultimo periodo del comma 2 della norma, in considerazione della genericità di detta procedura, in relazione all’ente od organo eventualmente competente ed all’estrema brevità del termine perentorio di trenta giorni, il quale sembrerebbe configurare una sorta di silenzio-assenso. Pertanto, secondo la ricorrente, con le disposizioni impugnate il legislatore avrebbe definito una regolamentazione autoapplicativa che comprime la sfera costituzionale di autonomia delle Regioni e viola le regole di riparto di cui all’art. 117 Cost. </p>
<p>La ricorrente lamenta, altresì, il contrasto con l’art. 118 Cost., in quanto la disposizione impugnata attribuisce direttamente l’esercizio di funzioni amministrative ai comuni, laddove tali funzioni dovrebbero essere conferite con legge regionale, trattandosi di disciplina di dettaglio in materia riservata alla competenza concorrente (governo del territorio) e comunque residuale (edilizia e urbanistica) della Regione. </p>
<p>1.2. — In data 4 novembre 2008 si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale. </p>
<p>La difesa erariale premette che, mentre prima della riforma costituzionale l’art. 117 Cost., nella versione originaria, assegnava alle Regioni una competenza legislativa concorrente in materia urbanistica, la successiva identificazione della materia, con la dizione più estesa di governo del territorio, ha posto notevoli problemi interpretativi. </p>
<p>Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri il ricorso in oggetto si fonda sul presupposto dell’avvenuto superamento da parte dello Stato, con l’introduzione della norma impugnata, dei limiti della competenza legislativa ad esso riservata, circoscritta alla determinazione dei principi fondamentali, trattandosi di materia, qual è quella del governo del territorio, rientrante nella competenza legislativa concorrente delle Regioni. Ad avviso della difesa erariale, la disciplina dettata dal legislatore ordinario deve, invece, ritenersi espressione del potere dello Stato di fissare nuove linee ordinamentali ed organizzative idonee a conferire un’incidenza profonda e stabile sull’assetto del territorio, in corretta applicazione dei principi fondamentali in materia. </p>
<p>2. — Con ricorso, notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre, la Regione Emilia-Romagna (r.r. n. 69 del 2008), ha impugnato, tra gli altri, l’art. 58, commi 1 e 2, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 del 2008, per asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. </p>
<p>2.1. — Nel riportare il contenuto delle disposizioni sospettate di illegittimità costituzionale, la ricorrente pone in evidenza che il citato art. 58 prevede, da parte di Regioni ed enti locali, la predisposizione di un «piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari», il quale deve essere presentato con riguardo agli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali degli enti. Ad avviso della Regione, la disciplina di cui al suddetto art. 58 è di competenza statale per i soli profili civilistici evidenziati dal comma 3 e seguenti. Invece, sarebbe illegittima, in primo luogo, la precisazione di cui al comma 1 dell’art. 58, secondo il quale il piano deve essere approvato «dall’organo di Governo», anziché dall’organo competente sulla base delle regole organizzative dell’ente, ed, in particolare, in base allo statuto o alle leggi regionali che statuiscano in materia. Secondo la ricorrente anche l’art. 58, comma 2, risulta illegittimo, laddove stabilisce che «la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale». Tale previsione trascenderebbe, infatti, i limiti delle potestà normative statali concorrenti in materia di coordinamento della finanza pubblica e di governo del territorio, in quanto si tratterebbe di disposizioni di dettaglio e non di principio. La situazione sarebbe analoga a quella decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 401 del 2007. </p>
<p>Ad avviso della ricorrente, è ugualmente illegittima, per il carattere dettagliato e per violazione dei poteri e doveri di controllo spettanti alle Regioni, la disposizione secondo cui «tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni», ma che «la verifica di conformità è richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente». Da un lato, sarebbe evidente il carattere dettagliato della suddetta normativa e, dall’altro, trattandosi di vicende che involgono singoli immobili, mancherebbe un interesse unitario atto a giustificare un intervento statale e la sottrazione alla disciplina urbanistica regionale dei casi in cui sia opportuno o meno procedere ad una verifica di conformità. </p>
<p>2.2. — In data 10 novembre 2008 si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o non fondato. </p>
<p>3. ? Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 22 ottobre 2008, la Regione Veneto (r.r. n. 70 del 2008) ha impugnato, tra gli altri, l’art. 58 del d.l. n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 del 2008, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. </p>
<p>3.1. ? Dopo aver riportato il testo della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, la ricorrente lamenta la contrarietà a Costituzione della previsione che attribuisce alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio, il carattere di variante allo strumento urbanistico generale, senza necessità di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di Provincia e Regione (se non nei casi di varianti relative a terreni agricoli ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dallo strumento urbanistico vigente). Le disposizioni normative impugnate possono, ad avviso della ricorrente, essere inquadrate nella materia «governo del territorio», ricompresa nell’elenco di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. Trattandosi di materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, «spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». Secondo la ricorrente la previsione specifica e autoapplicativa contenuta nella disposizione impugnata, non può considerarsi “principio fondamentale”, in quanto comporta il risultato di porre nel nulla la pianificazione territoriale regionale mediante il provvedimento di un ente territoriale minore. Alla luce di quanto sopra, la Regione ricorrente chiede dichiararsi la illegittimità costituzionale dell’art. 58 del d.l. n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 del 2008. </p>
<p>3.2. ? In data 10 novembre 2008 si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o non fondato. </p>
<p>4.? Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 24 ottobre 2008, la Regione Toscana (r.r. n. 74 del 2008) ha impugnato, tra gli altri, l’art. 58, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 del 2008, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. </p>
<p>4.1. ? Dopo aver riportato il tenore del secondo comma dell’art. 58 del d.l. n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 del 2008, la ricorrente espone che detta disposizione è lesiva delle competenze regionali in materia di governo del territorio, in quanto consente che la variante, automaticamente apportata con l’approvazione del piano delle alienazioni da parte del consiglio comunale, non necessiti di verifiche di conformità rispetto agli atti della pianificazione provinciale e regionale. In questo modo viene incisa la legislazione regionale in materia di governo del territorio, la quale regola il procedimento di adozione ed approvazione degli atti di pianificazione territoriale e stabilisce la necessaria conformità urbanistica dei provvedimenti stessi – piani e varianti comunali – rispetto alle previsioni contenute nelle delibere di programmazione e pianificazione provinciali e regionali, con conseguente violazione dell’art. 117 Cost. Secondo la ricorrente, la disposizione impugnata viola anche l’art. 118 Cost. in quanto non sussistono esigenze di carattere unitario tali da legittimare detta disciplina e, comunque, perché non sarebbe prevista una intesa con la Regione interessata dalla modifica urbanistica contenuta nel piano. Per i motivi esposti la Regione ricorrente chiede dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 del 2008. </p>
<p>4.2. ? In data 10 novembre 2008 si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. La difesa dello Stato premette che, con riguardo alla norma impugnata, non appare pertinente il richiamo all’art. 118 Cost. Quanto all’asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., la Presidenza del Consiglio dei ministri prospetta le medesime argomentazioni difensive dedotte in ordine al ricorso n. 68 del 2008. La difesa erariale sottolinea, peraltro, come risulti, invece, rispettata l’autonomia regionale con riferimento alla previsione dell’art. 58, comma 7, secondo cui gli enti locali possono individuare forme alternative di valorizzazione, con i soli limiti, costituzionalmente e comunitariamente doverosi, della salvaguardia dell’interesse pubblico e dell’utilizzo di strumenti competitivi. Ciò premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, infondato il ricorso in oggetto. </p>
<p>5. — Il 26 ottobre 2009 la Regione Toscana ha depositato memoria illustrativa con la quale, nel contestare quanto sostenuto dalla difesa erariale nella comparsa di costituzione, ha precisato che la competenza legislativa regionale in materia di «governo del territorio» ha un ambito oggettivo molto esteso, con il limite dei principi fondamentali della materia. </p>
<p>Al riguardo, la ricorrente ha sottolineato che, come affermato dalla Corte costituzionale, la disciplina del governo del territorio deve essere considerata più ampia dei profili tradizionalmente appartenenti all’urbanistica e all’edilizia in quanto «comprensiva, in linea di principio, di tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti ed attività» e riconducibile, in definitiva, all’«insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio» (sentenze n. 9 del 2008, n. 196 del 2004, nn. 362, 331, 307 e 303 del 2003). </p>
<p>Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, la disposizione in esame non contiene un principio fondamentale della materia «governo del territorio», il quale, infatti, deve essere espressione di scelte politiche fondamentali (sentenze n. 336 del 2005 e n. 4 del 2004) e dunque dettare i criteri, gli obiettivi e le direttive che successivamente la legislazione regionale è chiamata a sviluppare. Come chiarito da questa Corte nella sentenza n. 200 del 2009, appartengono alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali di competenza statale quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale, «necessitano per la loro attuazione dell’intervento del legislatore regionale il quale deve conformare la sua azione all’osservanza dei principi fondamentali stessi; in particolare, lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle Regioni, anche sotto il profilo socio-economico». Come rilevato dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza, la relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri e obiettivi, essendo riservata alla seconda l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi. Pertanto, alla luce di tali insegnamenti, secondo la ricorrente, appare evidente che la norma impugnata non esprime un principio fondamentale nella materia del governo del territorio. Infatti, come evidenziato dalla Regione, la previsione secondo la quale la delibera del Consiglio comunale che approva il piano delle alienazioni immobiliari costituisce variante automatica, non necessitante delle verifiche di conformità rispetto alla pianificazione territoriale, provinciale e regionale, non è un principio della materia, in quanto non esprime scelte politiche fondamentali (ma anzi sovverte le regole fondamentali dell’ordinato assetto territoriale), e costituisce una norma autoapplicativa, che non si limita a dettare criteri e obiettivi oggetto di un possibile sviluppo da parte del legislatore regionale, con riguardo alle specifiche realtà territoriali. </p>
<p>Ad avviso della ricorrente, la fondatezza delle censure trova conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2001 che ha dichiarato illegittima, per violazione delle competenze regionali in materia urbanistica, la disposizione legislativa ai sensi della quale, ove il progetto di insediamento fosse stato in contrasto con le previsioni di uno strumento urbanistico, la determinazione della conferenza dei servizi avrebbe costituito, anche nell’ipotesi di dissenso della Regione, proposta di variante sulla quale si sarebbe pronunciato definitivamente il Consiglio comunale. Al riguardo, la ricorrente osserva che, come non è ammissibile che una proposta di variante sia approvata con il dissenso regionale, così la stessa non può essere approvata a prescindere dalla verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione regionale sovraordinati a quelli comunali. </p>
<p>Nello stesso senso, con sentenza n. 401 del 2007, questa Corte ha accolto l’eccezione di illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., relativa ad una disposizione secondo cui «l’approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti?». </p>
<p>Secondo la ricorrente, anche l’art. 58, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 del 2008, eccede il potere statale di dettare i principi fondamentali della materia del «governo del territorio», determinando così una irragionevole compressione della potestà regionale di apprezzamento dell’impatto delle opere sul proprio territorio, tramite la garanzia del rispetto delle direttive contenute negli atti di pianificazione sovraordinati. </p>
<p>Né, al riguardo, la previsione di cui all’art. 58, comma 7, di forme alternative di valorizzazione dei beni eliminerebbe la lesione delle competenze regionali, in quanto trattasi di una mera eventualità che non impedisce la vanificazione degli atti di pianificazione territoriale regionale. La Regione Toscana precisa di avere emanato una completa normativa in materia di governo del territorio (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 – Norme per il governo del territorio), in base alla quale il Consiglio regionale ha approvato il piano di indirizzo territoriale (P.I.T.: deliberazione del Consiglio n. 72 del 24 luglio 2007, in Bollettino Ufficiale Regione Toscana n. 42 del 17 ottobre 2007), che indirizza l’azione territoriale delle province e degli enti locali. In base alla norma impugnata, gli indirizzi regionali contenuti nel P.I.T. circa l’utilizzo della fascia costiera, ad esempio, non sarebbero presi in considerazione, quale parametro di conformità, in un eventuale provvedimento approvato dai comuni costieri di alienazione dei beni immobili, con destinazione urbanistica per servizi turistici ed alberghieri. Tale esempio rende evidente, secondo la Regione, l’incidenza della norma impugnata sulla legislazione approvata e sugli atti emanati dalla Regione medesima per la disciplina del corretto uso del territorio. </p>
<p>Infine, neanche alla luce dell’art. 118 Cost. la disposizione può ritenersi legittima. Infatti, la Corte costituzionale ha affermato che, in materie di competenza concorrente, la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato di poteri amministrativi legittima, ai sensi dell’art. 118 Cost., il legislatore statale ad intervenire per la disciplina dell’esercizio delle funzioni. Nel caso di specie, invece, come rilevato dalla ricorrente, lo Stato non interviene ad avocare a sé l’esercizio di funzioni amministrative e, dunque, tale titolo legittimante non sarebbe invocabile. </p>
<p>6. — In data 28 ottobre 2009, nei quattro giudizi indicati in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memorie illustrative, in ognuna delle quali pone in rilievo che la finalità della norma impugnata è quella di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali e di redigere un «Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari» da allegare al bilancio di previsione dell’ente. Il resistente sottolinea, altresì, che disposizioni di tenore analogo all’art. 58 sono contenute nell’art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), il quale rimetteva ad appositi «decreti dirigenziali» dell’Agenzia del demanio l’individuazione dei beni immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici non territoriali, dei beni ubicati all’estero e di quelli, non strumentali, attribuiti a società integralmente controllate dallo Stato, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile. Tale ricognizione del patrimonio immobiliare era, tra l’altro, finalizzata alla redazione del conto patrimoniale dello Stato. </p>
<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che anche questi decreti, come gli elenchi approvati dagli organi esecutivi di regioni ed enti locali (secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 58), hanno effetti dichiarativi della proprietà e, in caso di assenza di precedenti trascrizioni nei pubblici registri immobiliari, producono gli stessi effetti relativi alla trascrizione. </p>
<p>Il resistente, riassunte le censure proposte dalle ricorrenti nei singoli ricorsi, dopo aver segnalato che il richiamo all’art. 118 Cost. non appare pertinente, sostiene che la disciplina censurata è espressione del potere dello Stato di fissare nuove linee ordinamentali e organizzative idonee a conferire un’incidenza profonda e stabile sull’assetto del territorio, in perfetta applicazione dei principi fondamentali della materia. </p>
<p>In particolare, in questo disegno ordinamentale rientra l’intento del legislatore statale rivolto a favorire l’incremento delle entrate locali mediante la valorizzazione di beni immobili, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, con l’ulteriore previsione della eliminazione dei tempi procedurali per le varianti urbanistiche che la normativa impugnata ricollega, come effetto automatico, al piano delle alienazioni e valorizzazioni. Peraltro, il perseguimento di tale intento è affidato all’autonoma iniziativa dell’ente locale, chiamato ad individuare, con delibera del proprio organo di governo, l’apposito elenco dei singoli immobili suscettibili di valorizzazione, ovvero di dismissione, finalizzato alla redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Ad avviso del resistente, anche il comma 2 dell’art. 58 si sottrae alle prospettate censure di illegittimità costituzionale, risultando rispettata l’autonomia regionale laddove, al comma 7 della stessa norma, è precisato che gli enti locali possono individuare forme alternative di valorizzazione, con i soli limiti, costituzionalmente e comunitariamente doverosi, della salvaguardia dell’interesse pubblico e l’utilizzo di strumenti competitivi. </p>
<p>7. — Il 30 ottobre 2009 la Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria illustrativa nella quale, ad integrazione delle censure contenute nel ricorso, richiama, in relazione al comma 1 dell’art. 58, la sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 2007, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di una norma statale che individuava l’organo regionale competente ad adottare un determinato atto (il rinvio è fatto anche alla sentenza n. 407 del 1989) e, in relazione al comma 2 dell’art. 58, le sentenze n. 237 del 2009 e n. 371 del 2008 che confermerebbero le argomentazioni svolte nel ricorso circa il rapporto tra legislazione statale di principio e legislazione regionale. Con riferimento a tali ultime pronunce, la Regione osserva che, mentre nella prima si ribadisce che il «rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio deve essere inteso nel senso che l’una è volta a prescrivere criteri ed obiettivi e all’altra spetta l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi», nella seconda si annullano diverse norme statali in quanto autoapplicative ed a carattere procedimentale. Anche per i suddetti motivi, la Regione Emilia-Romagna insiste per l’accoglimento del ricorso. </p>
<p>8. — Il 4 novembre 2009 la Regione Veneto ha depositato memoria illustrativa, nella quale eccepisce la inammissibilità degli argomenti difensivi addotti dal Presidente del Consiglio dei ministri nella sua memoria del 28 ottobre 2009, che assume depositata tardivamente solo in vista dell’udienza pubblica, non essendo stata mossa alcuna contestazione alle prospettazioni della ricorrente nell’atto di costituzione datato 7 novembre 2008. Pertanto, essa chiede che la costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri venga dichiarata inammissibile. Comunque nel merito, con riferimento alla previsione normativa che attribuisce alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni del proprio patrimonio il carattere di variante allo strumento urbanistico generale senza necessità di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di Province e Regioni, la ricorrente contesta la tesi del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo cui essa costituirebbe «espressione del potere dello Stato di fissare nuove linee ordinamentali ed organizzative idonee a conferire un’incidenza profonda e stabile sull’assetto del territorio», ponendosi come principio fondamentale della materia del governo del territorio. Invero, secondo la Regione Veneto, la disposizione impugnata ha un’efficacia immediatamente autoapplicativa, con l’effetto di porre nel nulla la pianificazione provinciale e regionale del territorio, in contrasto con i principi della materia. La ricorrente ritiene che la previsione normativa in esame costituisca un intervento del legislatore statale in materia di edilizia o urbanistica denotante un’insofferenza verso la pianificazione territoriale, nonché una mancata considerazione degli strumenti pianificatori. Alla luce di tali argomentazioni, la Regione Veneto insiste per l’accoglimento del ricorso. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
1. — Le Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna hanno promosso, questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), tra cui l’art. 58, commi 1 e 2, in relazione agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione. La Regione Veneto ha promosso, tra l’altro, questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 58, in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost., mentre la Regione Toscana ha impugnato, insieme con altre norme, il comma 2 della stessa disposizione, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost. </p>
<p>2. — Riservata a separate pronunzie la decisione sulle altre questioni proposte, i quattro giudizi ora indicati possono essere riuniti e decisi con unica sentenza, per la sostanziale coincidenza dell’oggetto della questione proposta e dei parametri evocati. </p>
<p>3. — La Regione Veneto, con la memoria depositata il 4 novembre 2009, deduce, in via preliminare, «l’inammissibilità della difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, stante l’assoluta tardività della presentazione della stessa. Solo in vista dell’udienza del prossimo 18 novembre, infatti, l’Avvocatura dello Stato ha depositato un atto difensivo sul punto, non avendo mosso alcuna eccezione alle prospettazioni della ricorrente nel proprio atto di costituzione datato 7 novembre 2008, ritualmente depositato. La Regione Veneto chiede, dunque, che la costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri sia dichiarata inammissibile». </p>
<p>L’eccezione non può essere condivisa. </p>
<p>Invero, il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituto ritualmente con atto del 7 novembre 2008, depositato il 10 novembre successivo. È esatto che in quella memoria (come nell’atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Regione Emilia-Romagna) non sono contenute specifiche argomentazioni difensive concernenti l’art. 58 del d.l. n. 112 del 2008, in relazione al quale la posizione della difesa erariale resta circoscritta alla richiesta di «dichiarare inammissibili e comunque infondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale». Ma il carattere molto sintetico di questo assunto difensivo non incide sull’ammissibilità della costituzione del resistente, che non è diretta a far valere proprie pretese impugnatorie, richiedenti una motivazione specifica, ma soltanto a contrastare la questione sollevata dalla ricorrente. </p>
<p>4. — La Regione Veneto, pur impugnando nell’intestazione e nelle conclusioni del ricorso l’intero art. 58 (che si compone di 9 commi), in realtà non svolge argomentazioni specifiche riferibili ai commi 1 e da 3 a 9, come risulta con evidenza dal tenore delle censure. </p>
<p>Per costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio costituzionale in via principale l’esigenza di una adeguata motivazione dell’impugnazione si pone in termini ancora più pregnanti di quelli relativi alle questioni sollevate in via incidentale. Ne deriva che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, commi 1 e da 3 a 9, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sollevata da detta Regione con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., deve essere dichiarata inammissibile (ex plurimis: sentenze n. 200 del 2009, nn. 428 e 326 del 2008 e n. 387 del 2007). </p>
<p>5. — Analogo rilievo vale per il ricorso della Regione Piemonte che, pur dichiarando d’impugnare i primi due commi del citato art. 58, in quanto «violano la competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di governo del territorio di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.», non espone alcuna motivazione a sostegno della censura relativa al comma 1 della norma denunziata che, avendo un contenuto del tutto diverso dal comma 2, avrebbe richiesto l’allegazione di motivi specifici. È evidente, infatti, che non può essere considerata una scelta di pianificazione in materia urbanistica la semplice formazione di un elenco dei singoli beni immobili «sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici», mentre generico e meramente assertivo appare il richiamo all’art. 118 Cost. </p>
<p>Pertanto, anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sollevata dalla Regione Piemonte in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., deve essere dichiarata inammissibile. </p>
<p>6. — La Regione Emilia-Romagna ha sollevato, tra le altre, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, commi 1 e 2, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008. </p>
<p>Dopo avere trascritto il testo delle norme censurate, la ricorrente «ritiene che la disciplina così dettata sia di competenza statale per i soli profili civilistici evidenziati dal comma 3 e seguenti», mentre non altrettanto può dirsi per i primi due commi. </p>
<p>In particolare, ad avviso della Regione, è costituzionalmente illegittima, in primo luogo, la precisazione contenuta nel comma 1 della citata norma, secondo cui il piano deve essere approvato «dall’organo di Governo», anziché dall’organo competente in base alle regole organizzative dell’ente e, segnatamente, in base allo statuto o alle leggi regionali che dispongano o vengano a disporre in materia. A sostegno di tale assunto nella memoria illustrativa sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 387 del 2007 e n. 487 del 1989. </p>
<p>6.1. — La questione non è fondata. </p>
<p>L’art. 58, comma 1, della disciplina censurata, dispone che «Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni ed altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell’organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione». </p>
<p>Come rivela il tenore testuale dell’articolo, si tratta di una norma che affida agli enti locali la formazione degli elenchi in essa previsti, sulla base di valutazioni demandate agli enti medesimi, con lo scopo di favorire su tutto il territorio nazionale l’individuazione di immobili suscettibili di «valorizzazione ovvero di dismissione», nella prospettiva di permettere il reperimento di ulteriori risorse economiche e quindi di ottenere l’incremento delle entrate locali. L’indicazione, sulla quale si concentrano le censure della ricorrente, secondo cui la relativa delibera è adottata dall’organo di Governo, non è idonea a vincolare l’autonomia organizzativa degli enti, perché si tratta di un’espressione generica e dunque priva dei caratteri propri di una norma di dettaglio. Basta considerare che, ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nella nozione di organi di governo di Comuni e Province rientrano il Consiglio, la Giunta e il Sindaco o il Presidente, mentre l’art. 121, primo comma, Cost. stabilisce che «Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente». Pertanto, ai sensi della norma in esame, l’individuazione dell’organo competente a deliberare può avvenire soltanto sulla base delle regole organizzative degli enti stessi, alle quali, in definitiva, si deve ritenere che la norma censurata faccia rinvio con detta espressione. </p>
<p>Il richiamo alle sentenze di questa Corte n. 387 del 2007 e n. 407 del 1989 non è d’altro canto pertinente. </p>
<p>A parte la considerazione che in quelle pronunzie la declaratoria d’illegittimità costituzionale delle norme statali, le quali individuavano l’organo regionale competente ad adottare determinati atti, avvenne con riguardo a parametri diversi da quello invocato in questa sede (artt. 117, quarto comma, e 123 Cost.), è decisivo il rilievo che in entrambi i casi esaminati dalle citate sentenze le norme censurate indicavano in modo specifico l’organo regionale competente (rispettivamente, la giunta regionale e l’assemblea), onde la violazione dell’autonomia organizzativa interna delle regioni realmente sussisteva. </p>
<p>Conclusivamente, si deve dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. </p>
<p>7. — La Regione Piemonte censura i primi due commi dell’art. 58, ma in realtà, come in precedenza riferito, formula doglianze riferibili soltanto al comma 2. Infatti, essa sostiene che la normativa de qua consente ai comuni «di operare scelte di pianificazione in materia urbanistica anche in contrasto con le disposizioni contenute in Piani territoriali regionali e provinciali, senza alcuna possibilità reale di valutazione o opposizione da parte della Regione. È addirittura prevista la possibilità di disporre modifiche agli strumenti urbanistici nelle zone agricole e per volumetrie praticamente illimitate in contrasto con la summenzionata pianificazione. Possibilità per nulla contemperata dalla verifica di conformità di cui all’ultimo periodo del secondo comma, in considerazione della estrema genericità di detta procedura, anche in relazione all’ente od organo eventualmente competente, ed all’estrema brevità del termine perentorio di 30 giorni, che sembrerebbe adombrare una sorta di silenzio-assenso». </p>
<p>Ad avviso della ricorrente, «il legislatore definisce una regolamentazione autoapplicativa che comprime la sfera costituzionale di autonomia delle Regioni e viola le regole di riparto di cui all’art. 117 Cost.». </p>
<p>La disciplina de qua sarebbe anche in contrasto con l’art. 118 Cost., in quanto la norma impugnata attribuirebbe direttamente le funzioni amministrative ai comuni, mentre tali funzioni dovrebbero essere assegnate con legge regionale, trattandosi di disciplina di dettaglio, in materia riservata alla competenza concorrente (governo del territorio) e comunque residuale (edilizia e urbanistica) della Regione. </p>
<p>7.1 – La Regione Emilia-Romagna censura l’art. 58, comma 2, della normativa in esame, nella parte in cui stabilisce che «la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale». Ad avviso della ricorrente, infatti, tale previsione trascende i limiti delle potestà normative statali concorrenti in materia di coordinamento della finanza pubblica e di governo del territorio, trattandosi con evidenza di disposizioni di dettaglio e non di principio (sul punto è richiamata la sentenza n. 401 del 2007), onde è violato l’art. 117, terzo comma, Cost. </p>
<p>Del pari illegittima, per il suo carattere dettagliato in materia urbanistica e per violazione dei poteri e doveri di controllo spettanti alle Regioni, sarebbe la restante parte della norma, secondo cui la variante non necessita di verifiche di conformità, invece necessarie e da effettuare entro un termine perentorio qualora si tratti di varianti relative a terreni classificati come agricoli, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dallo strumento urbanistico vigente. </p>
<p>Da un lato, emergerebbe il carattere dettagliato della regola, dall’altro, trattandosi di vicende che involgono singoli immobili, non sarebbe ravvisabile un interesse unitario idoneo a giustificare un intervento statale e la sottrazione alla disciplina urbanistica regionale nei casi in cui sia opportuno o meno procedere ad una verifica di conformità. </p>
<p>7.2. — La Regione Veneto «lamenta la contrarietà a Costituzione della previsione che attribuisce alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio il carattere di variante allo strumento urbanistico generale, senza necessità di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di Provincia e Regione (se non nei casi di varianti relative a terreni agricoli ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dallo strumento urbanistico vigente)». </p>
<p>Ad avviso della ricorrente, la normativa impugnata è inquadrabile nella materia «governo del territorio», compresa tra quelle previste dall’art. 117, terzo comma, Cost. Pertanto, trattandosi di materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, «spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». </p>
<p>La previsione specifica ed autoapplicativa contenuta nella disposizione impugnata non potrebbe considerarsi principio fondamentale e, quindi, non sarebbe rispettosa del riparto di competenze previsto in Costituzione, in quanto comporterebbe il risultato di porre nel nulla la pianificazione territoriale regionale, mediante il provvedimento di un ente territoriale minore. Pertanto, sussisterebbe il denunziato contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. </p>
<p>7.3. — Infine, la Regione Toscana censura l’art. 58, comma 2, della normativa in esame, in quanto «lesiva delle competenze regionali in materia di governo del territorio, perché consente che la variante, automaticamente apportata con l’approvazione del piano delle alienazioni da parte del consiglio comunale non necessita di verifiche di conformità rispetto agli atti della pianificazione provinciale e regionale». </p>
<p>Ad avviso della ricorrente, «in tal modo viene incisa la legislazione regionale in materia di governo del territorio, la quale disciplina il procedimento di adozione ed approvazione degli atti di pianificazione territoriale», stabilendo la necessaria conformità urbanistica degli atti – piani e varianti – comunali, rispetto alle previsioni degli atti regionali indicati, con conseguente violazione dell’art. 117 Cost. </p>
<p>Né sussistono esigenze di carattere unitario, idonee a rendere legittima, ai sensi dell’art. 118, primo comma, Cost., la norma che, comunque, sarebbe contraria a Costituzione per la mancata previsione di un’intesa con la Regione interessata dalla modifica urbanistica prevista nel piano. </p>
<p>8. — La questione sollevata dalle quattro ricorrenti, le cui argomentazioni – essendo strettamente connesse (sia pure con diversità di sfumature) – possono formare oggetto di esame congiunto, è fondata, nei sensi di seguito indicati. </p>
<p>La norma censurata stabilisce che «L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente». </p>
<p>Ancorché nella ratio dell’art. 58 siano ravvisabili anche profili attinenti al coordinamento della finanza pubblica, in quanto finalizzato alle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare degli enti, non c’è dubbio che, con riferimento al comma 2 qui censurato, assuma carattere prevalente la materia del governo del territorio, anch’essa rientrante nella competenza ripartita tra lo Stato e le Regioni, avuto riguardo all’effetto di variante allo strumento urbanistico generale, attribuito alla delibera che approva il piano di alienazione e valorizzazione. </p>
<p>Ai sensi dell’art. 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost., in tali materie lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. La relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi (ex plurimis: sentenze nn. 237 e 200 del 2009). </p>
<p>Orbene la norma in esame, stabilendo l’effetto di variante sopra indicato ed escludendo che la variante stessa debba essere sottoposta a verifiche di conformità, con l’eccezione dei casi previsti nell’ultima parte della disposizione (la quale pure contempla percentuali volumetriche e termini specifici), introduce una disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi d’intervento al legislatore regionale, ponendosi così in contrasto con il menzionato parametro costituzionale (sentenza n. 401 del 2007). </p>
<p>Alla stregua di queste considerazioni deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., restando assorbito ogni altro profilo. </p>
<p>Da tale declaratoria, tuttavia, resta esclusa la proposizione iniziale del comma 2, secondo cui «L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica». Infatti, in primo luogo, la suddetta disposizione non risulta oggetto di specifiche censure. In secondo luogo, mentre la classificazione degli immobili come patrimonio disponibile è un effetto legale conseguente all’accertamento che si tratta di beni non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente, la destinazione urbanistica va ovviamente determinata nel rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalle norme vigenti. </p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p></b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
riservata a separate pronunzie la decisione sulle altre questioni sollevate con i ricorsi in epigrafe; </p>
<p>riuniti i giudizi, </p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esclusa la proposizione iniziale: «L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica»; </p>
<p>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, commi 1 e da 3 a 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2009. </p>
<p>F.to: </p>
<p>Francesco AMIRANTE, Presidente </p>
<p>Alessandro CRISCUOLO, Redattore </p>
<p>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2009. </p>
<p>Il Direttore della Cancelleria </p>
<p>F.to: DI PAOLA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-12-2009-n-340/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.340</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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