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	<title>30/12/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/12/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.6636</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-12-2008-n-6636/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-12-2008-n-6636/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.6636</a></p>
<p>Pres. Vacirca, Est. Aureli Regione Veneto (Avv.ti E. Zanon, T. Munari, F. Zanlucchi, L. Manzi) c/ G. Ferro (Avv. G. Scoca) sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;istituto dell&#8217;acquisizione sanante, in caso di procedimento espropriativo ancora in corso Espropriazione per pubblica utilità &#8211; Acquisizione sanante &#8211; Presupposto – Inutilizzabilità procedimento espropriativo &#8211; Procedimento espropriativo in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-12-2008-n-6636/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.6636</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-12-2008-n-6636/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.6636</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vacirca,  Est. Aureli<br /> Regione Veneto (Avv.ti E. Zanon, T. Munari, F. Zanlucchi, L. Manzi) c/ G. Ferro (Avv. G. Scoca)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;istituto dell&#8217;acquisizione sanante, in caso di procedimento espropriativo ancora in corso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità &#8211; Acquisizione sanante &#8211; Presupposto – Inutilizzabilità procedimento espropriativo &#8211; Procedimento espropriativo in corso – Inapplicabilità &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’acquisizione sanante, di cui all’art. 43 d.p.r. 327/01, postula l’inutilizzabilità del procedimento espropriativo da parte della p.a. che è in possesso dell’area sulla quale è stata realizzata l’opera pubblica. Viceversa, ogniqualvolta la p.a. possa ancora avvalersi del procedimento espropriativo, vuoi per avviare a definizione il relativo procedimento, ove già avviato, vuoi solo per provvedere all’acquisizione finale al demanio pubblico della proprietà dell’area, avvenga ciò legittimamente ovvero con tempi o forme assoggettabili ad impugnazione, detta disposizione non può trovare applicazione per assenza del presupposto di legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 6859/2008 R.G. dell&#8217;anno 2008, proposto dalla</p>
<p><b>Regione Veneto</b>, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentato  e difeso dagli avv.ti Ezio Zanon, Tito Munari, Francesco Zanlucchi e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri n. 5;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Giovanni FERRO</b>, rappresentato e difeso dall’avv Gaetano Scoca presso il quale è domiciliato come in atti e dall’avv. Ivone Cacciavillani, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Paisiello n. 55;<br />
<b></p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, n. 2004 del 16 luglio 2008, concernente silenzio rifiuto sulla richiesta di acquisizione  di area ex art. 43 d.p.r. n. 327/2001;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della parte appellata ;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore, alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2008,  il  Cons. Sandro Aureli;<i><br />
</i>Uditi, altresì, l’avv. Zanon, l’avv. Manzi e l’avv. Scoca.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La sentenza impugnata ha dichiarato l’obbligo di provvedere  della Regione Veneto in ordine alla richiesta della parte appellata, volta ad ottenere un atto procedimentale  finalizzato alla regolarizzazione dell’apprensione dell’area già di sua proprietà ed al conseguente pagamento dell’indennità d’esproprio, utilizzata per realizzare la SS 245 “Castellana”.<br />
Il giudice di primo grado, al contestato giudizio è giunto ritenendo, sulla scia di una propria decisione antecedente (n. 3924/2007) che competente ad emanare il richiesto provvedimento ex art. 43 d.p.r. 327/2001, non fosse la “Veneto Strade s.p.a., concessionaria della Regione Veneto, bensì quest’ultima.<br />
Senonchè la Regione Veneto destinataria della diffida inviata dall’appellante a seguito della detta decisione del giudice locale, contesta la decisione medesima, utilizzando, tra l’altro, l’argomento che il procedimento espropriativo relativo alla SS “Castellana”  è tutt’ora in corso, benché abbia avuto inizio  nel 1992, ed è nella titolarità dell’A.N.A.S..<br />
Ciò emergerebbe  dalla proroga dell’efficacia della  dichiarazione di pubblica utilità, dall’A.N.A.S. medesima disposta di recente(v. nota  in atti del 22 luglio 2008).<br />
Sottolinea soprattutto la Regione appellante  che a tenore degli artt 95 e 96 l.r. 13 aprile 2001 n. 11, il passaggio della strada statale “Castellana”  al demanio regionale non può esserci se prima la stessa non viene inserita nel demanio statale e quindi se prima non viene completata l’espropriazione da parte dell’A.N.A.S.<br />
In ogni caso l’art. 43 d.p.r. 327/2001 sarebbe nella fattispecie inapplicabile.<br />
Parte appellata ha contestato  i motivi d’appello , rinvenendovi il tentativo di sfuggire alla responsabilità nei confronti di un soggetto al quale da decenni è stata di fatto tolta la proprietà di un’area, senza alcun ristoro economico.<br />
In particolare, sottolinea l’appellato che, da un lato, la proroga da ultimo adottata dall’A.N.A.S., invocata dalla Regione Veneto, sarebbe inefficace e, dall’altro,  che le norme da quest’ultima invocate,  si limitano ad imporre  il passaggio alla Regione di tutte le strade in precedenza statali che non rimangano “riservate” allo Stato.<br />
Per il passaggio alla proprietà della Regione delle strade venete non occorrerebbe dunque, che quest’ultime siano state prima formalmente inserite nel demanio statale.<br />
L’appello è fondato.<br />
Si controverte,  in ragione del  giudizio instaurato dall’appellato, non già,come sembrerebbe dagli argomenti più diffusamente svolti dalla parti, sulla  proprietà, statale o regionale, della strada pubblica “Castellana”, bensì, e prima ancora, se possa essere individuato, nel caso in esame,   un ente  tenuto alla deliberazione “sanante” di cui all’art. 43 del d.p.r. 327/2001, la cui adozione è stata chiesta dal medesimo appellato con la diffida, sulla quale, però,  l’amministrazione destinataria è rimasta silenziosa.<br />
L’art. 43 del d.p.r. 327/2001, com’è noto, trae origine dalle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, che hanno definitivamente cassato la regola giurisprudenziale della c.d. accessione invertita, ritenuta violativa del diritto di proprietà tutelato dalla Convenzione per la cui osservanza  la Corte è stata istituita.<br />
La c.d. detta accessione invertita, non può legittimare, essendo in violazione del principio di legalità, ha specificato la Corte, il passaggio dalla proprietà privata alla proprietà pubblica, dei suoli sui quali è stata realizzata un’opera pubblica, nonostante si sia mancato di attivare correttamente  il  procedimento espropriativo previsto dalla legge nazionale.<br />
L’art. 43 (primo comma) citato, prende atto, dunque, dei principi enunciati e ribaditi dalla Cedu nella proprie decisioni ed interviene per sanare  ex post la sottrazione del diritto di proprietà  in assenza di un corretto  procedimento espropriativo.<br />
Ciò implica che l’ambito fattuale e giuridico della  soluzione individuata dal legislatore nazionale per ricondurre a legittimità l’azione amministrativa nella materia disciplinata dall’art.43 citato, postula la inutilizzabilità, quale che ne sia la ragione, del procedimento espropriativo da parte dell’amministrazione che è in possesso dell’area sulla quale è stata realizzata l’opera pubblica.<br />
Viceversa, in mancanza  della situazione  patologica sopra descritta,vale a dire ogni qual volta  l’amministrazione possa ancora avvalersi del potere  espropriativo, vuoi per avviare a definizione  il relativo procedimento, ove già avviato, vuoi solo per provvedere  all’acquisizione finale al demanio pubblico  della proprietà  dell’area,  avvenga ciò legittimamente ovvero con tempi o forme assoggettabili ad impugnazione, l’art.43 detto  non può avere applicazione per assenza del presupposto di legge.<br />
Ciò premesso è doveroso rilevare che gli atti di causa dimostrano che il procedimento espropriativo, legittimamente o illegittimamente qui non rileva, è ancora in corso,  avendo l’A.N.A.S. prorogato il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, e potendo  di conseguenza ancora esercitare il potere di ablazione del bene dell’appellante, attraverso l’adozione del  decreto di esproprio.<br />
La richiesta dell’appellante all’amministrazione affinchè proceda all’adozione della delibera ex art. 43 già più volte citato, si sovrappone quindi  al potere dell’Amministrazione espropriante tutt’ora esplicabile. <br />
Ne deriva che  l’iniziativa dell’appellante, con più aderenza al quadro normativo sopra delineato, ben  avrebbe dovuto indirizzarsi , o verso l’impugnazione degli atti espropriativi già adottati (vedi proroga dell’efficacia della dichiarazione di p.u.) ovvero, con lo strumento processuale del silenzio rifiuto, verso la rimozione dell’inerzia della p.a. rispetto ad atti la cui adozione è obbligatoria (decreto di esproprio).<br />
In considerazione dell’inapplicabilità dell’art. 43 detto, deve escludersi che nella fattispecie l’inerzia della Regione Veneto sulla  diffida dell’appellante abbia determinato la formazione  del   silenzio-rifiuto,  e per conseguenza l’appello deve essere accolto, e per l’effetto deve essere riformata la sentenza di primo grado.<br />
Nella novità  della questione oggetto del presente giudizio, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Spese compensate<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 16 dicembre 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Giovanni Vacirca		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Luigi Maruotti		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli		&#8211;	Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-12-2008-n-6636/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.6636</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2395</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-12-2008-n-2395/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-12-2008-n-2395/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2395</a></p>
<p>Pres. Giovannini, Est. Savo Amodio F. Scuderi (Avv.ti G. e R. D’Ottavio, L. Marrapodi, G. D’Ottavio) c/ Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato), G. Pignatone (n.c.) sulla nozione di ufficio rilevante ai fini delle notifiche a mezzo posta non a mani proprie ex art. 139 c.p.c.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-12-2008-n-2395/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2395</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-12-2008-n-2395/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2395</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini,  Est. Savo Amodio<br /> F. Scuderi (Avv.ti G. e R. D’Ottavio, L. Marrapodi, G. D’Ottavio) c/ Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato), G. Pignatone (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di ufficio rilevante ai fini delle notifiche a mezzo posta non a mani proprie ex art. 139 c.p.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Notifica a mezzo posta &#8211; Non a mani proprie &#8211;  Nozione di ufficio &#8211; Interpretazione restrittiva &#8211; Novella ex L. 31/08 &#8211; Irrilevanza &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A norma dell’art. 139, c.p.c., per ufficio del destinatario presso il quale possa validamente effettuarsi la notifica del ricorso non a mani proprie dello stesso, deve intendersi, alla stregua di un’interpretazione restrittiva della disposizione in parola, solo quello creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri, e non anche quello presso il quale il destinatario presti lavoro, senza che siffatta disciplina possa ritenersi in alcun modo innovata, quanto alle notifiche a mezzo posta, dall’art. 7, L. 890/82, c.m. dall’art. 36, co. 2quater d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, conv. dalla L. 31/08. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso notificato al controinteressato presso l’ufficio pubblico dove egli presta servizio, qualora la consegna dell’atto non sia avvenuta a sue mani ma a mani di altro soggetto, pur se addetto all’ufficio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione Prima</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Magistrati:<br />
Giorgio GIOVANNINI                &#8211;               Presidente	    <br />	<br />
Antonino SAVO AMODIO          &#8211;             Consigliere rel.<br />
Mario Alberto di NEZZA              &#8211;             I Referendario	<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n. 5142 del 2008 Reg. Gen., proposto dal</p>
<p>dott. <b>Scuderi Francesco</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati, con i quali elettivamente domicilia in Roma, Via Premuda n. 6;</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Consiglio superiore della magistratura (in seguito: il C.S.M.) ed il Ministero della giustizia</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
del dott. <b>Pignatone Giuseppe</b>, non costituito;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della delibera del C.S.M. 13 marzo 2008, con la quale è stata approvata la proposta di conferimento in favore del dott. Pignatone dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e di ogni altro atto ad essa comunque connesso;</p>
<p>	visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />	<br />
	visti i motivi aggiunti;<br />	<br />
	visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
	nominato relatore il consigliere Antonino Savo Amodio e uditi, all’udienza del 5 novembre 2008, gli avvocati come da relativo verbale;<br />	<br />
	ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il dott. Scuderi ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, denunciando numerose illegittimità afferenti il provvedimento con il quale è stato conferito al dott. Pignatone l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.<br />
Si sono costituiti il Ministero della giustizia e il C.S.M., che, eccepiscono l’inammissibilità del ricorso e, in via gradata, l’infondatezza delle doglianze mosse nei confronti del provvedimento impugnato.<br />
Non è presente, invece, il controinteressato, dott. Pignatone.<br />
Il ricorrente ha prodotto memoria conclusionale, nella quale controdeduce all’eccezione di rito e ribadisce le argomentazioni esposte nell’atto introduttivo del giudizio.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
L’impugnativa è inammissibile.<br />
Costituisce <i>ius</i> <i>receptum</i> nella giurisprudenza amministrativa il rilievo dell’inammissibilità del ricorso notificato al controinteressato presso l&#8217;ufficio pubblico dove egli presta servizio, qualora la consegna dell&#8217;atto non sia avvenuta a sue mani, bensì a mani di altro soggetto, pur se addetto all&#8217;ufficio; ciò in quanto la possibilità prevista dall&#8217;art. 139, secondo comma, Cod. proc. civ., di procedere alla notifica a mani di persona addetta all&#8217;ufficio si riferisce esclusivamente agli uffici privati (cfr. da ultimo, fra le tante, Cons. Stato, VI Sez., 5 aprile 2007 n. 1549, III Sez., 27 maggio 2008 n. 2775/08 e V Sez., 17 settembre 2008 n. 4400).<br />
La giurisprudenza ha chiarito che il recepimento nel processo amministrativo delle norme di procedura civile in materia di notificazione va attuato con molta prudenza, attesa la rilevanza che in esso assumono la certezza del termine di ricevimento del ricorso e la sua tempestiva conoscenza (basti pensare ai ristretti termini per la discussione dell&#8217;istanza cautelare, ai termini decadenziali per notificare ricorso incidentale o sollevare eccezione di incompetenza territoriale, ecc.), per cui anche l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 139 Cod. proc. civ. va condotta con rigore, nel senso che per ufficio del destinatario, presso il quale possa validamente effettuarsi la notifica del ricorso non a mani proprie dello stesso, deve intendersi solo quello creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri, e non anche quello presso il quale il destinatario, come nella fattispecie, presti lavoro.<br />
Una siffatta interpretazione restrittiva, oltre a rispondere alle già delineate esigenze peculiari del processo amministrativo, è confortata anche dal parallelo e alternativo riferimento, operato dallo stesso primo comma dell&#8217;art. 139 Cod. proc. civ., al luogo di esercizio (evidentemente in proprio) dell&#8217;industria o del commercio, nonché dalla previsione del secondo e terzo comma circa le persone idonee a ricevere la notificazione, che postula la sussistenza di un rapporto strettamente fiduciario tra esse e il destinatario della notificazione stessa, presupposizione non riferibile ad un ufficio la cui organizzazione non rientra nella disponibilità del destinatario medesimo.<br />
Occorre, a questo punto, darsi carico di un ulteriore profilo, costituito dalle modificazioni, introdotte dall’art. 36, comma 2-<i>quater</i>, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31, che aggiunge il seguente comma all’art. 7 della legge n. 20 novembre 1982 n. 890: “se il piego raccomandato non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.<br />
Assume il ricorrente che tale previsione innovativa farebbe venire meno l’obbligo di notifica diretta, sancito dalla giurisprudenza amministrativa.<br />
Tale prospettazione non appare condivisibile.<br />
La novella del 2007 non va estrapolata dal contesto nel quale era destinata ad inserirsi, dovendo, appunto, essere letta come disposizione di chiusura dell’art. 7 della legge n. 890 cit.., che reca l’elencazione, in ordine di priorità, delle persone alle quali il piego può essere consegnato.<br />
La norma privilegia la consegna in mani proprie e, quando questa non sia possibile, consente l’affidamento del piego a persona di famiglia convivente, ovvero addetta alla casa o al servizio del destinatario: trattasi di una formulazione che, com’è ovvio, riproduce sostanzialmente le disposizioni codicistiche.<br />
In ulteriore subordine, il terzo comma indica il portiere dello stabile o la “persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”.<br />
Quella testé indicata è l’ipotesi che più si attaglia alla fattispecie in esame.<br />
A giudizio del ricorrente, evidentemente, tale previsione, collegata all’obbligo di dare comunicazione all’interessato (sul quale obbligo, si badi, fa esclusivamente leva il dott. Scuderi), avrebbe l’effetto di superare l’interpretazione restrittiva data dalla giurisprudenza amministrativa al termine “ufficio”, di cui all’art. 139, terzo comma, del Codice di rito.<br />
L’indicata prospettazione non risulta condivisibile.<br />
Intanto, deve dirsi che, come risulta dal chiarissimo dettato dell’ultimo comma dell’art. 7, la notificazione si perfeziona con la consegna del piego.<br />
Pertanto, la mancata successiva comunicazione non incide sulla validità della notificazione stessa, costituendo una mera irregolarità nell’ambito della complessiva fattispecie.<br />
Tale conclusione, invero, si pone in linea con quanto previsto dall’art. 139, quarto comma, Cod. proc. civ., che fa seguire la consegna dell’atto al portiere o al vicino di casa da un’apposita comunicazione, anche qui dell’“avvenuta notificazione”, a mezzo di lettera raccomandata. (Sulla natura di mera irregolarità dell’omissione di tale adempimento cfr., per tutte, Cass., sez. lavoro, 13 maggio 2003 n. 7349).<br />
Fatta questa premessa, deve osservarsi che il terzo comma dell’art. 7 non innova la disciplina codicistica e, in particolare, non fa venire meno la necessità del rapporto diretto che deve sussistere fra l’interessato ed il soggetto ricevente il piego, che sta alla base dell’interpretazione restrittiva innanzi indicata.<br />
La norma prevede un doppio requisito legittimante: la sussistenza di un “vincolo da rapporto di lavoro continuativo” e l’obbligo del ricevente di distribuire la posta al destinatario.<br />
E’ già sulla prima delle due specificazioni che si scontra la tesi attorea, atteso che il “vincolo” in parola equivale, in tutto, al rapporto fiduciario indicato dalla giurisprudenza formatasi sull’art. 139, secondo comma, del Codice di rito e che, pertanto, deve necessariamente intercorrere direttamente tra i due soggetti interessati: ricevente e destinatario.<br />
Nulla è innovato, quindi, con riguardo alla differente ipotesi della notificazione presso gli uffici pubblici non a mani proprie, per la quale continua a persistere la preclusione derivante dal fatto che l’organizzazione e la struttura di essi sfuggono all’ambito di disponibilità del destinatario dell’atto giudiziario, tradendo, perciò stesso, le esigenze di certezza e di celerità nella ricezione del piego, che hanno portato alla suddetta interpretazione restrittiva della normativa codicistica.<br />
Da ultimo, e solo per completezza, deve osservarsi che, seguendo la tesi attorea, si finirebbe per creare un doppio ed opposto regime della notificazione presso gli uffici e non a mani proprie del destinatario, atteso che, per l’ipotesi in cui non si faccia uso del servizio postale, continuerebbe ad applicarsi l’art. 139 Cod. proc. civ., con le implicazioni, solo in questo caso, della nullità enucleata dalla giurisprudenza.<br />
In fatto, è incontroverso che la notifica al dott. Pignatone, tanto del ricorso, quanto dei motivi aggiunti, è stata effettuata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, a mezzo del servizio postale. Gli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio indicano, come effettivo percettore di entrambi i documenti, un addetto al servizio del destinatario. Inoltre, non risulta effettuata la comunicazione di cui all’art. 7, ultimo comma, della legge n. 890, più volte citata.<br />
Passando alla richiesta di rimessione in termini per la rinnovazione della notifica nei confronti del dott. Pignatone, deve rilevarsi che l’istanza fa leva sui principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 26 novembre n. 477 del 2002 e, in particolare, sulla scissione delle responsabilità della parte da quelle dell’ufficiale giudiziario con riguardo all’attività di notificazione degli atti giudiziari. Assume il dott. Scuderi che l’irritualità riscontrata nella specie sarebbe da attribuire in via esclusiva al funzionario pubblico, trattandosi di un’attività che esulerebbe del tutto dall’ambito del suo controllo.<br />
La tesi esposta nella memoria difensiva è che la Corte costituzionale avrebbe espressamente affermato che il rischio della notifica per posta non ricade sul richiedente, essendo la successiva attività dell’ufficiale giudiziario e dei suoi ausiliari sottratta <i>in toto</i> al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante. Ciò varrebbe maggiormente a seguito della già illustrata integrazione dell’art. 7 della legge n. 890 cit..<br />
Per verificare l’applicabilità al caso di specie dell’invocato istituto processuale, occorre partire dalla normativa di riferimento: gli artt. 36 del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 e 34 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034.<br />
Le citate disposizioni, riferite espressamente alla possibilità di rimediare alla tardività del ricorso tutte le volte in cui non sia rispettato il termine di decadenza previsto per la notificazione dello stesso, presuppongono che l’errore che ha determinato il suddetto vizio non possa essere imputato all’attore, sia perchè si versi in uno stato di incertezza oggettiva sul termine o sulle forme di tutela processuale, sia perchè l’errore stesso non sia originato da colpa dell’interessato.<br />
La seconda ipotesi è quella che ricorrerebbe nel caso di specie, atteso che l’irrituale effettuazione della notifica del ricorso sarebbe attribuibile in via esclusiva alla responsabilità dell’ufficiale giudiziario, limitandosi il privato a richiedere l’operato di quest’ultimo.<br />
A sostegno di questa tesi, come si è detto, il dott. Scuderi invoca il principi sanciti dalla Corte costituzionale, la quale ha stabilito il principio che &#8220;le garanzie di conoscibilità dell&#8217;atto, da parte del destinatario, si coordinano con l&#8217;interesse del notificante a non vedersi addebitato l&#8217;esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso&#8221;, individuando come soluzione costituzionalmente obbligata della questione sottoposta al suo esame quella desumibile dal &#8220;principio della sufficienza [&#8230;] del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante&#8221;.<br />
In particolare, nel caso delle notificazioni a mezzo posta, la Corte ha ritenuto irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un&#8217;attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l&#8217;ufficiale giudiziario e l&#8217;agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.<br />
Conseguentemente, ha stabilito che gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati &#8211; per quanto riguarda il notificante &#8211; al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell&#8217;atto da notificare all&#8217;ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest&#8217;ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l&#8217;agente postale) sottratta <i>in</i> <i>toto</i> al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.<br />
Nella specie, secondo la prospettazione attorea, si verificherebbe una situazione in tutto analoga a quella esaminata e risolta dalla Corte costituzionale.<br />
Tale affermazione, in realtà, non è condivisibile, in quanto la vicenda presa in considerazione dalla Consulta presentava dei caratteri profondamente diversi da quella in esame.<br />
In quella circostanza, infatti, si disputava della tempestività di una notifica a mezzo posta, che l’art. 149 Cod. proc. civ. e l’art. 4, terzo comma, della legge n. 890 cit. collegano alla data di ricezione dell&#8217;atto da parte del destinatario, anziché a quella, anteriore, di consegna dell&#8217;atto stesso all&#8217;ufficiale giudiziario.<br />
Le norme sono state dichiarate incostituzionali in quanto non prevedevano la scissione temporale degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario; per il primo, in particolare, la Corte ha ritenuto che si dovesse tenere conto della data di consegna del piego all’ufficiale giudiziario, in quanto la successiva attività sfugge al controllo del privato.<br />
Appare evidente, quindi, che l’invocata sentenza è stata calibrata su un caso specifico, nel quale effettivamente alcun appunto poteva muoversi al richiedente. Essa, pertanto, non reca alcuna affermazione di principio in merito ad una limitazione di responsabilità di quest’ultimo, sempre e comunque, riferita alla sola formulazione della richiesta all’ufficiale giudiziario di effettuare la notifica.<br />
Come ha precisato la giurisprudenza amministrativa (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2007 n. 1549 e T.A.R. Abruzzo, sede di Pescara, 8 marzo 2004 n. 261), occorre valutare se la complessiva condotta del privato abbia in qualche modo contribuito – se non addirittura determinato &#8211; l’irritualità della notifica operata dal funzionario pubblico.<br />
Nella specie, al dott. Scuderi può muoversi più di un appunto.<br />
Intanto, egli, nell’istanza di notificazione, non ha dato istruzioni circa la necessaria consegna “a mani proprie” del piego, né ha indicato all’ufficiale giudiziario il luogo di residenza del controinteressato, ma ha fatto riferimento all’ufficio di appartenenza quale luogo della notificazione, assumendosi così ogni alea connessa a tale designazione.<br />
Deve aggiungersi, per completezza, che nella memoria difensiva non si fa accenno a possibili difficoltà incontrate nel rinvenimento dell’indirizzo di casa del dott. Pignatone.<br />
Pertanto, l’ufficiale giudiziario, così come l’agente postale, si sono attenuti a quanto indicato dall’istante nella relata di notificazione, non potendo attribuirsi ad essi l’onere di conoscenza dell’interpretazione limitativa data dal giudice amministrativo alla possibilità della notificazione “in ufficio”, problema del quale doveva farsi carico esclusivamente il richiedente (cfr., oltre alla giurisprudenza amministrativa citata, Cass. civ. sez. III, 15 luglio 2003 n. 11072).<br />
Il profilo decisivo, in punto di responsabilità dell’istante, discende, peraltro, dalla condotta successiva alla ricezione della cartolina di ritorno, atteso che egli non ha effettuato alcun controllo circa la validità della notificazione effettuata nei confronti del controinteressato. Come ha chiarito la giurisprudenza prima citata, l’accertamento del perfezionamento della fattispecie progressiva, nel suo complesso, costituisce un presupposto ineliminabile che fa carico verificare, oltre che al giudicante, prioritariamente al notificante.<br />
Nella specie, l’avviso di ricevimento reca la data del 16 maggio 2008 come quella di materiale ricezione dell’atto giudiziario da parte dell’“addetto al servizio” del controinteressato.<br />
La verifica della ritualità dell’adempimento commissionato all’ufficiale giudiziario, oltre che assolutamente agevole e dall’esito inequivocabile, avrebbe portato l’interessato a constatarne il vizio insanabile, consentendogli di richiedere la rinnovazione della notifica, resa possibile dal fatto che la delibera impugnata era del 13 marzo 2008, sicché è altamente probabile (se non certo) che al 16 maggio 2008 non fosse scaduto il termine d’impugnazione di cui all’art. 21 della legge n. 1034, in precedenza citata.<br />
Tale <i>modus operandi</i> avrebbe consentito all’interessato – questo sì &#8211; di invocare i principi sanciti nella sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale per ovviare ad un eventuale sforamento del termine di effettiva ricezione della nuova notificazione effettuata.<br />
La condotta del ricorrente è stata, invece, contrassegnata dall’assoluta inerzia, prova evidente che egli ha avuto contezza del vizio afferente la fase di instaurazione del contraddittorio solo a seguito della relativa eccezione sollevata dall’amministrazione resistente.<br />
Circa gli effetti sostanziali che tale condotta ha prodotto in termini di lesione del diritto di difesa, è sufficiente osservare che il ricorso è stato chiamato una prima volta in camera di consiglio (18 giugno 2008) per l’assunzione di eventuali misure cautelari ed una seconda volta, all’odierna udienza di discussione, e che entrambe le fasi processuali sono state celebrate in assenza del controinteressato.<br />
Per le considerazioni esposte, l’istanza di rimessione in termini non può essere accettata e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione fra le parti costituite.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-12-2008-n-2395/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2395</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2215</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-12-2008-n-2215/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-12-2008-n-2215/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2215</a></p>
<p>Pres. R. Panunzio; Est. A. Plaisant B. L. e altri (OMISSIS) (avv. G. L. Falchi) c/ Ente Autonomo del Flumendosa (Avv. Dist. St.) indennità di buonuscita e diritto al computo dell&#8217;indennità integrativa speciale 1. Pensione e quiescenza &#8211; Indennità di buonuscita &#8211; Computo – Emolumenti valutabili &#8211; Indennità integrativa speciale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-12-2008-n-2215/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2215</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-12-2008-n-2215/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2215</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. Panunzio; Est. A. Plaisant<br /> B. L. e altri (OMISSIS) (avv. G. L. Falchi) c/ Ente Autonomo del Flumendosa  (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>indennità di buonuscita e diritto al computo dell&#8217;indennità integrativa speciale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pensione e quiescenza &#8211; Indennità di buonuscita &#8211; Computo – Emolumenti valutabili  &#8211; Indennità integrativa speciale – Beneficio ex L. 29 gennaio 1994, n. 87- Domanda dell’interessato entro un termine perentorio – Necessità.<br />
2. Pensione e quiescenza &#8211; Indennità di buonuscita &#8211; Computo – Emolumenti valutabili &#8211; Indennità integrativa speciale – Dipendenti dell’Ente Autonomo del Flumendosa – Non vi rientra &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di computo dell’indennità di buonuscita, il diritto del dipendente a vedersi computata l’indennità integrativa speciale (denominata indennità di contingenza per i dipendenti regionali) è subordinato ad apposita domanda dell’interessato, che deve essere presentata all&#8217;ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994.<br />
2. In tema di computo dell’indennità di buonuscita, la previsione del regolamento di organizzazione dell’Ente Autonomo del Flumendosa, secondo cui i dipendenti conservano il precedente trattamento previdenziale e di anzianità, determina, in virtù dell’implicito rinvio alla L. 20 marzo 1970 n. 75, l’applicazione dei criteri di computo colà previsti per i dipendenti statali e parastatali, i quali non contemplano “l’indennità integrativa speciale”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></b>sul ricorso n. 760/1997 proposto da</p>
<p><b>BANDEL Lucio, BERTI Giampaolo, CORDEDDU Maria Grazia, CORSO Angelo, DEMONTIS Luciano, ERRIU Paolo, MEGNA Elio, MANTEGA Maria Pia, MEREU Salvatore,  MOCCI Eraldo, MONTANARI Francesco, MURA Antonio, MURRU Giorgio, NURCHI Antonio, PETRETTO Angelo, PIRINA Giancarlo, PITTAU Luciano, SODDU Antonio, SPANU Giovanni, RINALDI Gabriele, RIVANO Enrico, ZARA Francesco, MUSCA Vincenzo, MATTANA Giovanni, MARRAS Giovanni, MACCIONI Efisio, CAMBONI Sebastiano, CAMPULLU Giovanni, PETTINAU Giorgio, CANNELLA Teodoro, PINNA Gennaro, COSSU Mario, CORDA Gino, ECCA Giancesare, ANEDDA Marco, CHIAVINI Angiolino, VACQUER Italo, PIA Antonio, MARINI Giorgio, MANCA Mario, MANCOSU Ottavio</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Gian Luigi Falchi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Cagliari, Piazza Giovanni XXIII, n. 62,<br />
<b></p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Ente Autonomo del Flumendosa</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la medesima domiciliato in via Dante, n. 23,<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>PER LA CONDANNA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>dell’E.A.F., previa dichiarazione del diritto, alla corresponsione dell’indennità di anzianità spettante a favore dei ricorrenti, computata sulla base stipendiale comprensiva della indennità di contingenza già goduta durante il servizio, maggiorata di rivalutazione ed interessi, vinte le spese.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati.<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Autonomo del Flumendosa.<br />
VISTE le memorie delle parti e gli atti tutti della causa.<br />
NOMINATO relatore alla Camera di consiglio del 5 novembre 2008 il Primo Referendario Antonio Plaisant ed uditi i difensori delle parti come da separato verbale.<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>Espongono i ricorrenti, già dipendenti dell’Ente Autonomo Flumendosa, di aver ricevuto, all’atto della cessazione dal servizio, un’indennità di buonuscita calcolata senza tenere conto della cd. “indennità di contingenza”, che pure costituiva una componente fissa della loro retribuzione.<br />
Avevano, pertanto, proposto ricorso innanzi a questa Sezione, con esito positivo e conseguente rideterminazione della buonuscita nei termini richiesti. A seguito di appello proposto dall’Amministrazione, il Consiglio di Stato aveva però dichiarato l’estinzione del processo in base a quanto previsto dall’art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.<br />
Con il ricorso in esame si reitera la richiesta di rideterminazione dell’indennità di buonuscita nei termini già in precedenza descritti, sulla base delle seguenti argomentazioni.<br />
Secondo i ricorrenti, a seguito della pronuncia di estinzione adottata dal Giudice d’Appello, rivivrebbero le originarie pronunce di questa Sezione, con le relative statuizioni, che dovrebbero essere, quindi, riaffermate. <br />
In ogni caso le ragioni sostenute in ricorso troverebbero fondamento nella normativa regionale sarda, che include per intero l’indennità di contingenza nella base di calcolo della buonuscita, mentre nessun rilievo assumerebbe, ai fini della decisione, quanto diversamente previsto dalla legge statale 87/1984.<br />
Si è costituito in giudizio l’Ente Autonomo Flumendosa, chiedendo la reiezione del gravame.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>Giova preliminarmente rilevare che la questione posta all’attenzione del Collegio comporta dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di applicare, anche ai dipendenti di enti diversi da quelli statali, le disposizioni introdotte dalla legge 87/1994, la quale ha riformulato la disciplina della buonuscita con specifico riferimento alla possibilità di tenere conto, nella relativa base di calcolo, della cd. indennità integrativa speciale (cui corrisponde, per i dipendenti degli enti locali, la cd. indennità di contingenza, invocata nell’odierno ricorso). <br />
La soluzione data a questo problema comporta, per regola, notevoli ripercussioni, ove si consideri che la richiamata legge statale, pur ammettendo (entro certi limiti) la possibilità di computare la citata indennità ai fini della buonuscita, la subordina a precise condizioni e, nel contempo, statuisce, all’art. 4, l’estinzione di tutti i giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore.<br />
Ritiene, non di meno, il Collegio che nello specifico caso posto alla sua attenzione l’infondatezza delle domande proposte dai ricorrenti debba essere affermata a prescindere dalla tesi al riguardo prescelta, per le ragioni che si passa ad esporre.<br />
<b>1)</b> Appare preferibile, in primo luogo, propendere per la diretta applicabilità della legge statale 87/1994 alla fattispecie in esame.<br />
Come riferiscono gli stessi ricorrenti, infatti, la controversia è stata oggetto di pronunciati d’appello che hanno dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 4 della legge 87/1994. Orbene tale circostanza &#8211; oltre a privare di qualsivoglia effetto le precedenti pronunce di primo grado, travolte dalla citata pronuncia di estinzione &#8211; dimostra che il Giudice d’Appello ha ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina di cui alla legge 87/1994, con le limitazioni che ne conseguono. <br />
In specie dovrà trovare applicazione l’art. 3, comma 2, della legge 87/1994, a mente del quale il diritto del dipendente a vedersi computata, ai fini della buonuscita, l’indennità integrativa speciale (denominata indennità di contingenza per i dipendenti regionali) è subordinato ad apposita domanda dell’interessato, <i>“che deve essere presentata all&#8217;ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994”</i>, circostanza, quest’ultima, che i ricorrenti non hanno allegato né, tanto meno, dimostrato.<br />
<b>2)</b> Ma pur se si dovesse propendere per la tesi opposta &#8211; e ritenere, quindi, che la legge 87/1994 non trovi applicazione ai dipendenti E.A.F. &#8211; le argomentazioni esposte dai ricorrenti troverebbero, comunque, ostacolo, in uno specifico ed autorevole precedente giurisprudenziale (Consiglio di Stato, VI Sez., 9 marzo 2000, n. 1262, avente ad oggetto identica domanda proposta da un dipendente E.A.F.), dal quale il Collegio non ritiene sussistano ragioni per discostarsi.<br />
Occorre rilevare, al riguardo, che l’Ente autonomo Flumendosa, inizialmente rientrante tra gli enti parastatali soggetti alla legge 70/1975 (figurando nella tabella IV allegata a detta legge), è stato poi “regionalizzato” con legge Regione Sardegna 8 maggio 1984, n. 17, la quale ha anche previsto, all’art. 10, che l’Ente dovesse modificare il proprio regolamento organico, al fine di conformarsi al regime giuridico dettato, per i dipendenti della Regione Sardegna, dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.<br />
E, tuttavia, l’art. 77 del regolamento organico dell&#8217; Ente Flumendosa, (come modificato con deliberazione commissariale 11 settembre 1986, n. 1086: vedi memoria difensiva E.A.F. in data 22 ottobre 2008, pag. 4, non contestata in fatto dai ricorrenti), ha previsto che i dipendenti E.A.F. conservino il precedente trattamento previdenziale e di anzianità.<br />
Detto rinvio regolamentare, che i ricorrenti non hanno in alcun modo contestato o impugnato, comporta l’applicazione dell&#8217;art. 13 legge statale 70/1975, il quale, a sua volta, prevede che <i>“All&#8217;atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità, a totale carico dell&#8217;ente, pari a tanti dodicesimi <u>dello stipendio annuo complessivo in godimento</u>, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato”</i>. <br />
E, allora, nel concetto di “stipendio annuo complessivo”, cui fa riferimento l’art. 13 legge 10/1975, certamente non può essere inclusa “l’indennità integrativa speciale” (denominata “indennità di contingenza” per i dipendenti regionali), posto che l&#8217;art. 26 della stessa legge 70/1975 ne vieta l’attribuzione ai dipendenti degli enti parastatali oltre la <i>“…misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato” </i>(esattamente in questi termini si esprime la richiamata sentenza 1262/2000 del Consiglio di Stato). In altre parole è lo stesso regolamento organico dell’E.A.F., seppur attraverso un complesso sistema di rinvii normativi, a ricondurre il computo della buonuscita agli stessi criteri previsti per i dipendenti statali e parastatali.<br />
Le pretese dei ricorrenti incontrano, infine, un ulteriore e decisivo ostacolo.<br />
Secondo l’esposizione della difesa dell’Ente, sul punto non contestata da controparte, i dipendenti E.A.F. non sono iscritti all&#8217;I.N.A.D.E.L., per cui difetta, nel caso di specie, il presupposto in forza del quale, a norma dell&#8217;art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, potrebbe sorgere il loro diritto a vedersi ricomprendere nell&#8217;indennità corrisposta dallo stesso I.N.A.D.E.L anche l’indennità integrativa speciale (cfr. Consiglio di Stato, VI Sez., 9 marzo 2000, n. 1262).<br />
Per quanto precede il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.<br />
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali, in ragione della particolare incertezza normativa e giurisprudenziale che caratterizza la materia oggetto del ricorso.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 novembre 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Rosa Panunzio,            Presidente;<br />
Franco Scano		Consigliere;<br />	<br />
Antonio Plaisant, 	Primo Referendario- estensore,</p>
<p>Depositata in Segreteria oggi 30/12/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-12-2008-n-2215/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2215</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2222</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-12-2008-n-2222/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-12-2008-n-2222/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2222</a></p>
<p>Pres. R. Panunzio; Est. A. Plaisant Società Agricolo Industriale Baratz s.r.l. (avv.ti A. Castelli e S. Congiu) c/ il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali in carica, il Soprintendente per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-12-2008-n-2222/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-12-2008-n-2222/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2222</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. Panunzio; Est. A. Plaisant<br /> Società Agricolo Industriale Baratz s.r.l. (avv.ti A. Castelli e S. Congiu) c/ il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali in carica, il Soprintendente per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico per le Province di Sassari e Nuoro (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sul vincolo diretto ed indiretto a tutela dei beni culturali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Vincolo diretto – Fondamento &#8211; Art. 2, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.<br />
2. Edilizia e urbanistica – Vincolo indiretto – Finalità – Considerazione di profili paesaggistici &#8211; Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di tutela dei beni culturali, il vincolo diretto non trova fondamento solo sulla previsione di cui all’art. 2, comma primo, lett. b), del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, ma anche su quella di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), dello stesso D. Lgs., che contempla beni contraddistinti da un importante interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico.<br />
2. In tema di tutela dei beni culturali, l’apposizione di un vincolo indiretto ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, per definizione “strumentale” alla conservazione e fruizione di beni d’interesse storico-artistico, non può essere sorretta da valutazioni obiettivamente estranee al concetto d’interesse storico-artistico ed inerenti la tutela di aspetti paesaggistici relativi ad un’area considerata nella sulla valenza complessiva, come “bene d’insieme” (nella specie, il Collegio sardo ha ritenuto illegittimo il vincolo indiretto apposto su un’area assai vasta, circostante alcune torri spagnole costruite sulla costa nord occidentale dell’isola).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>sul ricorso n. 437/2003 proposto da</p>
<p><b>Società Agricolo Industriale Baratz s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, elettivamente domiciliata in Cagliari, vico II Merello, n. 1, presso lo studio degli avv.ti Agostino Castelli e Silvana Congiu, che la rappresentano e difendono,<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>CONTRO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, il <b>Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali in carica, il Soprintendente per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico per le Province di Sassari e Nuoro</b>, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la medesima domiciliati in via Dante, n. 23,<br />
<b>           		</b>      <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>avverso</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; il decreto del Soprintendente Regionale per la Sardegna per i Beni e le Attività Culturali 6 novembre 2002, n. 21, notificato alla società ricorrente con nota 17 gennaio 2003, n. 473, con il quale lo stesso Soprintendente ha sottoposto i manufatti <i>“Torre Spagna”, “Torre di Airadu” e “Torre Bentine e Sale”</i> a vincolo di tutela di particolare interesse storico;<br />
&#8211; il decreto datato 2 gennaio 1997, con il quale il predetto Direttore Generale ha rettificato il Decreto Ministeriale del 5 gennaio 1996 ed ha assoggettato a tutela, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 1089/1939, gli immobili di proprietà del ricorren<br />
<br />
VISTO il ricorso con i relativi allegati.<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni culturali e Ambientali.<br />
VISTE le memorie delle parti e gli atti tutti della causa.<br />
NOMINATO relatore alla Camera di consiglio del 19 novembre 2008 il Primo Referendario Antonio Plaisant ed uditi i difensori delle parti come da separato verbale.<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>La Società Agricolo Industriale Baratz s.r.l. è proprietaria di una vasta area in territorio di Sassari, loc. Porto Ferro, per un estensione di 176 ettari, su cui insiste una torre di avvistamento costiera denominata <i>“Torre Airadu”</i>. Detta area è limitrofa a terreni di diversa proprietà, su cui insistono altre due torri costiere di avvistamento, denominate <i>“Torre Bantine ‘e Sale” e “Torre di Spagna</i>”.<br />
Con nota 21 novembre 2001, n. 34568, la Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici, Storici e Demoetnoantropologici per le Province di Sassari e Nuoro ha comunicato alla Società Agricolo Industriale Baratz s.r.l. l’avvio di un’istruttoria per sottoporre a vincolo di particolare interesse storico ed architettonico le tre torri dianzi citate, unitamente al complesso delle aree circostanti, per una estensione complessiva di 200 ettari.<br />
Con nota 19 dicembre 2001 la Società Agricolo Industriale Baratz s.r.l. ha trasmesso le proprie osservazioni, contestando l’effettiva necessità di un vincolo storico-architettonico esteso ad un compendio territoriale così esteso ed avanzando il dubbio che la prospettata scelta dell’Amministrazione si fondi, in realtà, su valutazioni di carattere paesaggistico.<br />
Pur a fronte di tali osservazioni, con decreto 6 novembre 2002, n. 21, la competente Soprintendenza ha proceduto ad apporre il vincolo storico-architettonico nei termini inizialmente prospettati. Con il citato decreto, in particolare, le tre torri di avvistamento sono state sottoposte a “vincolo diretto” di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, mentre sulle aree limitrofe &#8211; per una estensione totale di 200 ettari (di cui 176 di proprietà di Agricolo Industriale Baratz s.r.l.) &#8211; è stato apposto un “vincolo indiretto” ai sensi dell’art. 49 dello stesso d.lgs. 490/1999.<br />
L’odierno ricorso ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento impositivo &#8211; tanto nella parte in cui introduce il cd. “vincolo diretto” quanto in relazione alla previsione del cd. “vincolo indiretto” &#8211; sulla base di articolate censure che verranno esaminate nella parte in diritto.<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, chiedendo la reiezione del gravame.<br />
Con ordinanza 8 aprile 2003, n. 218, l’istanza cautelare contenuta nel ricorso è stata accolta limitatamente alla parte del decreto impugnato avente ad oggetto l’apposizione del “vincolo indiretto”.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>Per ragioni di comodità espositiva sarà dapprima esaminata l’unica censura (esattamente la quarta) rivolta nei confronti del “vincolo diretto” e successivamente saranno affrontati gli altri motivi, che attengono, invece, al “vincolo indiretto” apposto sulle aree che circondano le torri .<br />
<B>I. </B>Con il quarto motivo la società ricorrente deduce difetto di motivazione relativamente alla scelta di sottoporre le tre torri a “vincolo diretto” ex art. 2 d.lgs. 490/99, in quanto il relativo decreto, e l’allegata relazione storico-artistica, non conterebbero una soddisfacente esposizione di quell’<i>“interesse particolarmente importante…a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere”</i> che l’art. 2, comma primo, lett. b), d.lgs. 490/1999, richiede ai fini dell’apposizione del vincolo. Né, del resto, tale interesse sussisterebbe in concreto, in quanto le torri non sarebbero collegate a nessun particolare episodio rilevante della storia sarda. <br />
Il motivo è infondato.<br />
Esso sconta, infatti, un’errata impostazione di fondo, nella parte in cui si basa sulla riconduzione del “vincolo diretto” alla sola previsione di cui all’art. 2, comma primo, lett. b), del d.lgs. 490/1999, e non anche a quella di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), dello stesso d.lgs.<br />
Si legge, invece, nel decreto impugnato (IX capoverso), che i beni in esame <i>“hanno interesse particolarmente rilevante ai sensi dell’art. 2 del citato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”</i>, il che dimostra come l’Amministrazione abbia tenuto conto non solo del loro collegamento con “particolare episodi” della storia sarda (in base alla richiamata disposizione di cui alla lett. b), ma anche del loro importante interesse <i>“artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico” </i>in generale (secondo quanto disposto dalla norma di cui alla lett. a)<i>”.</i><br />
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che la motivazione del provvedimento impugnato sia idonea a sorreggere, sul piano logico-giuridico, la scelta discrezionale operata dall’Amministrazione.<br />
Prescindendo dai dettagli relativi agli aspetti architettonici &#8211; sui quali la relazione allegata al decreto si sofferma, peraltro, assai diffusamente &#8211; quanto agli aspetti storici ed antropologici si leggono, tra le altre, le seguenti considerazioni: <i>“il sistema delle torri costiere in località Porto Ferro si inserisce nel quadro…della organizzazione della difesa ed avvistamento nella Sardegna Nord occidentale… impiantato, almeno nella sua organizzazione complessiva, durante la seconda metà del secolo XVI nell’ambito della riorganizzazione del sistema difensivo insulare operato dall’apparato militare Spagnolo del regno di Filippo II…furono utilizzate stabilmente fino alla II guerra mondiale all’interno del sistema dei semafori di segnalazione…Le torri rivestono notevole importanza storica-architettonica e paesaggistica in quanto testimonianza di un grandioso programma edilizio di difesa messo in atto con semplicità ed efficacia, che fonde i temi dell’architettura militare con l’uso di tecniche tradizionali e materiali poveri reperiti nel luogo…Le due torri di “Bantin e’ sale” ed “Airadu” costituivano la difesa più prossima per la rada di Porto Ferro, utilizzata dai pescatori di corallo per riparare le imbarcazioni”.<br />
</i>Vi è, quindi, una compita enucleazione delle ragioni che consentono di qualificare le torri quali “beni d’interesse storico ed antropologico”, in specie la funzione svolta nell’ambito di vicende militari che hanno caratterizzato varie fasi della storia dell’isola, nonché l’importanza rivestita in relazione ad alcuni aspetti della vita delle popolazioni locali. <br />
Il che costituisce espressione di una valutazione discrezionale esente da vizi logici estrinsecamente rilevabili e, per il resto, certamente non sindacabile in questa sede, come vorrebbe, invece, la ricorrente, nella parte in cui fa riferimento alla “non particolare rarità” degli immobili in questione in esame, ampiamente diffusi sulle coste sarde. Un rilievo, quest’ultimo, che oltre a sconfinare nel merito, non è, comunque, condivisibile, essendo di immediata evidenza che la notevole diffusione sul territorio di una certa tipologia costruttiva non ne esclude la rilevanza storica e semmai ne conferma il radicamento con la cultura e la storia delle popolazioni locali. <br />
<B>II. </B>Meritano accoglimento, invece, i rilievi svolti dalla società ricorrente nei confronti del “vincolo indiretto” apposto sulle aree circostanti le torri ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 490/99, in forza del quale l’Amministrazione ha inibito la realizzazione, su area di proprietà della stessa ricorrente per complessivi 176 ettari, di “<i>manufatti di sorta</i>”, salvo <i>“eventuali manufatti lignei solo se completamente smontabili e privi di fondazioni di qualsiasi genere, eventualmente previste per le sole attività funzionali alla conduzione di fondi a destinazione agricola”</i>.<br />
Assumono, in specie, carattere assorbente, la prima, la seconda e la quinta censura, che par la loro stretta connessione logico-giuridica possono essere esaminate congiuntamente.<br />
La società ricorrente evidenzia, al riguardo, che il vincolo indiretto &#8211; oltre ad abbracciare un’area vastissima, estesa a zone anche molto lontane dalle torri, da cui le stesse non sono neppure visibili &#8211; non sarebbe sufficientemente motivato in punto di “rilevanza strumentale” della fascia così individuata rispetto ad effettive esigenze di fruizione e conservazione dei beni oggetto di vincolo diretto, per cui la vera motivazione della scelta sarebbe da ricercare in obiettivi di carattere ambientale e paesaggistico, il che comporterebbe, sotto un primo profilo, lo sviamento della misura imposta dal suo fine proprio, e, sotto altro aspetto, il difetto di competenza, venendo in rilievo un vincolo di natura paesaggistico-ambientale apposto da Amministrazione cui è affidata, invece, la cura di interessi storico-artistici.<br />
Tali doglianze meritano di essere condivise.<br />
Dalla lettura della relazione allegata al decreto di vincolo, infatti, non è dato evincere una convincente esposizione di ragioni, strumentali rispetto alle esigenze di tutela delle tre torri, che sorreggono la scelta dell’Amministrazione di sottoporre a fascia di rispetto una così rilevante estensione territoriale. <br />
Nella medesima relazione e nello stesso decreto sono, invece, contenuti numerosi riferimenti ad esigenze di carattere ambientale e paesaggistico, quali, ad esempio, la necessità di <i>“conservazione della continuità storica tra gli immobili e l’ambiente che li circonda”</i> o il fatto che l’ambiente che circonda le torri sia costituito da <i>“pareti rocciose, spiagge e dune sabbiose, macchia mediterranea e tracce di antichi insediamenti…</i>”. <br />
Tutte valutazioni, queste ultime, che certamente possono costituire oggetto di vincoli paesaggistici (in parte già gravanti, peraltro, sulla zona <i>de qua</i>), ma certamente non possono giustificare l’apposizione di un vincolo ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 490/1999, per definizione “strumentale” alla conservazione e fruizione di beni d’interesse storico-artistico.<br />
Anche altre parti della motivazione appaiono collegate più a valutazioni di carattere paesaggistico che ad un interesse storico-artistico: si fa riferimento ai passi ove l’Amministrazione si sofferma sulla valenza complessiva, dal punto di vista paesaggistico dell’intera area, vista come “bene d’insieme”. Si è in presenza di valutazioni obiettivamente estranee al concetto d’interesse storico-artistico, anche considerata la notevole estensione della fascia di rispetto, troppo ampia per essere ricondotta ad una reale esigenza di tutela delle tre torri.<br />
La giurisprudenza, del resto, ha da tempo precisato che le caratteristiche proprie del “vincolo indiretto” sono tali da limitarne il legittimo utilizzo a precise condizioni, in modo da evitare che lo strumento, per sua natura accessorio e strumentale, finisca per rendere possibile una vincolatività generica ed indifferenziata (cfr., <i>ex multis</i>, Consiglio di stato, Sez. VI, 20 settembre 2005, n. 4866). E la relativa valutazione deve essere compiuta dal Giudice sotto il profilo estrinseco, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del caso posto alla sua attenzione, con speciale riguardo alla puntualità della motivazione, alla completezza dell’istruttoria ed alla obiettiva proporzionalità tra l’estensione del vincolo e le effettive esigenze di tutela così come emergenti dal procedimento; tanto più nei casi, come quello che si pone ora all’attenzione del Collegio, in cui l’estensione dell’area soggetta a vincolo indiretto è oggettivamente notevole.<br />
Da quanto precede emerge la fondatezza delle censure in esame, il che comporta l’annullamento del provvedimento in <i>parte qua</i>, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di procedere ad una nuova delimitazione dell’area ex art. 49 d.lgs. 490/1999, sulla base, questa volta, di una puntuale motivazione in ordine alla sua effettiva strumentalità rispetto alle esigenze di tutela delle torri.<br />
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto in parte, nei termini in precedenza esposti.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali, stante l’accoglimento solo parziale del ricorso.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui prevede che le aree (di proprietà della ricorrente) siano assoggettate a “vincolo indiretto” ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 490/1999. Rigetta per il resto il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio, il giorno 19 novembre 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Rosa Panunzio,            Presidente;<br />
Franco Scano		Consigliere;<br />	<br />
Antonio Plaisant, 	Primo Referendario- estensore,</p>
<p>Depositata in Segreteria  oggi 30/12/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-12-2008-n-2222/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.6610</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-12-2008-n-6610/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-12-2008-n-6610/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-12-2008-n-6610/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.6610</a></p>
<p>Pres.Cossu Est. Maruotti Geometri della Provincia di Ast(Avv. F. Lubrano) c/ Provincia di Asti(n.c.) ed altri sull&#8217;illegittimità della mancata inclusione della categoria dei geometri tra i professionisti che possono redigere relazioni tecniche-agronomiche Comune e Provincia- Relazioni tecniche-agronomiche- Geometri-Professionisti abilitati- Limitazione- Enti locali- Incompetenza. Ai sensi dell&#8217;art. 5 della legge n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-12-2008-n-6610/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.6610</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-12-2008-n-6610/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.6610</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Cossu   Est. Maruotti<br /> Geometri della Provincia di Ast(Avv. F. Lubrano) c/ <br />Provincia di Asti(n.c.) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della mancata inclusione della categoria dei geometri tra i professionisti che possono redigere relazioni tecniche-agronomiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune e Provincia- Relazioni tecniche-agronomiche- Geometri-Professionisti abilitati- Limitazione- Enti locali- Incompetenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell&#8217;art. 5 della legge n. 142 del 1990 (vigente ragione temporis e poi trasfusa nel D.Lgs. n. 267 del 2000), l&#8217;ente locale &#8220;nel rispetto della legge&#8221; ben può emanare norme di natura regolamentare, da applicare in sede di esame di istanze attinenti a procedimenti rimessi dalla legge alla sua competenza. Tuttavia, l&#8217;ente locale non può delimitare il novero dei professionisti abilitati a redigere la relazione da allegare all&#8217;istanza. Infatti, unicamente le leggi (nonché i regolamenti da esse previsti e, nel caso di specie per i geometri, il R.D. n. 274 del 1929) possono specificare le competenze delle categorie professionali e conseguentemente determinare l&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 348 c.p., il quale punisce il delitto di esercizio abusivo della professione col &#8220;meccanismo delle norme penali in bianco&#8221;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 9597 del 2003, proposto dal </p>
<p><b>Collegio dei geometri della Provincia di Asti</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Filippo Lubrano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Flaminia n. 79;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>Provincia di Asti</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitosi in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’<b>Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Asti</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>per la riforma<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I, 22 ottobre 2002, n. 1669, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 1330 del 1997;</p>
<p>Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria depositata dall’appellante;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
	Relatore il Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla udienza del 21 ottobre 2008;<br />	<br />
	Udito l’avvocato Filippo Lubrano per l’appellante;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>	1. Con la delibera n. 13043 del 1° aprile 1997, la giunta provinciale di Asti ha disciplinato la procedura per il rilascio della autorizzazione per lo smaltimento dei liquami zootecnici in agricoltura, disponendo (al punto 2, paragrafo 3) che alla relativa istanza va allegata una relazione tecnica agronomica, redatta o da un laureato in scienze agrarie e forestali o da un perito agrario abilitato alla professione.<br />	<br />
	Col ricorso n. 1330 del 1997 (proposto al TAR per il Piemonte), il Collegio dei geometri della Provincia di Asti ha impugnato il punto 2, paragrafo 3, di tale delibera, deducendo che illegittimamente non è stata inclusa anche la categoria dei geometri, tra i tecnici abilitati a redigere la relazione.<br />	<br />
	Il TAR, con la sentenza n. 1649 del 2002, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />	<br />
	2. Col gravame in esame, il Collegio appellante ha riproposto le censure respinte dal TAR ed ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia accolto.<br />	<br />
	A pp. 5-6 dell’atto di appello (che ripropone il motivo respinto dalla sentenza impugnata a pp. 4-5), l’appellante ha dedotto che la giunta provinciale non avrebbe potuto “escludere le competenze professionali dei geometri”, poiché “la materia della competenza professionale dei geometri appartiene in via esclusiva al legislatore e non è ammesso intervento sostitutivo o integrativo da parte di altri soggetti pubblici”.<br />	<br />
	3. Ritiene la Sezione che tale censura sia fondata e vada accolta.<br />	<br />
	Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 142 del 1990 (vigente <i>ragione temporis</i> e poi trasfusa nel testo unico n. 267 del 2000), l’ente locale “<i>nel rispetto della legge</i>” ben può emanare norme di natura regolamentare, da applicare in sede di esame di istanze attinenti a procedimenti rimessi dalla legge alla sua competenza.<br />	<br />
	Infatti, per evitare che i propri uffici di volta in volta esaminino le istanze sulla base di mutevoli criteri di valutazione dei relativi presupposti, esso può determinare la formale documentazione da allegare all’istanza.<br />	<br />
	Tuttavia, l’ente locale non può delimitare il novero dei professionisti abilitati a redigere la relazione da allegare all’istanza.<br />	<br />
	Infatti, unicamente le leggi (nonché i regolamenti da esse previsti e, per i geometri, il regio decreto n. 274 del 1929) possono specificare le competenze delle categorie professionali (e conseguentemente determinare l’ambito di applicazione dell’articolo 348 del codice penale, il quale punisce il delitto di esercizio abusivo della professione col “meccanismo delle norme penali in bianco”: Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 199, § 5).<br />	<br />
	Ne consegue che, in riforma della sentenza gravata e con assorbimento delle residue censure, il ricorso di primo grado va accolto, con l’annullamento del punto 2, paragrafo 3, della contestata delibera n. 13043 del 1997, nella parte in cui – dalle parole “(laureati in” fino alle parole “di competenza” – ha indicato le categorie dei professionisti che possono redigere le relazioni tecniche-agronomiche.<br />	<br />
	Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello n. 9597 del 2003 e, in riforma della sentenza del TAR per il Piemonte n. 1669 del 2002, accoglie il ricorso di primo grado n. 1330 del 1997 ed annulla il punto 2, paragrafo 3, della delibera n. 13043 del 1997 della giunta provinciale di Asti, nei sensi precisati in motivazione.<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 21 ottobre 2008, presso la sede del Consiglio di Stato, <br />
Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Luigi		Cossu		Presidente<br />	<br />
Luigi		Maruotti		Consigliere estensore<br />	<br />
Goffredo	Zaccardi		Consigliere<br />	<br />
Bruno	Mollica		Consigliere<br />	<br />
Carlo		Saltelli		Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2202</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-30-12-2008-n-2202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-30-12-2008-n-2202/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-30-12-2008-n-2202/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2202</a></p>
<p>sull&#8217;influenza del tempo nell&#8217;applicazione delle disposizioni urbanistiche Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Applicazione di misure sanzionatorie relativamente ad abusi edilizi risalenti nel tempo – Ipotesi. La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto una sorta di “legittimazione” per gli abusi edilizi la cui risalenza nel tempo è veramente lata.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;influenza del tempo nell&#8217;applicazione delle disposizioni urbanistiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Applicazione di misure sanzionatorie relativamente ad abusi edilizi risalenti nel tempo – Ipotesi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto una sorta di “legittimazione” per gli abusi edilizi la cui risalenza nel tempo è veramente lata. Pertanto, nel caso in cui un abuso edilizio venga tollerato dalla Pubblica Amministrazione per un paio di generazioni (ossia mezzo secolo) e magari superi la successione di svariati piani urbanistici, eventuali misure sanzionatorie dovranno necessariamente basarsi su ragioni pubbliche veramente superiori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 427 del 2008, proposto da:<br />
<b>Vittorio Martino Cassini, Angelo Congiu, Calogero Valenza, Francesco Naso</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Angelo Scotto, con domicilio eletto presso Angelo Scotto in Genova, via N. Gallino, 10/4; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Comune di Genova</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca De Paoli, con domicilio eletto presso Luca De Paoli in Genova, via Garibaldi 9; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Maria Graziella Ravera</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Ivano Cavanna, Silvia Guglielminetti, con domicilio eletto presso Silvia Guglielminetti in Genova, via Ss.Giacomo e Filippo 15/6; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</i></b>del provvedimento del Comune di Genova, Direzione Territorio Sviluppo Economico Ambiente &#8211; Settore Edilizia Privata, prot. n.66883 del 19/02/2008, recante ingiunzione di demolizione di opere pretese abusive;<br />
dell&#8217;atto del Comune di Genova, Direzione Territorio Sviluppo Economico Ambiente, Settore Edilizia Privata, prot. 523272 del 19/01/2007;<br />
del provvedimento del Comune di Genova, Direzione Territorio Mobilità Sviluppo Economico Ambiente &#8211; U.O. Edilizia Privata prot. n. 781/AE del 09/10/2001 recante ingiunzione di demolizione di opere abusive;<br />
dell&#8217;atto del Comune di Genova, Direzione Territorio Mobilità Sviluppo Economico Ambiente &#8211; U.O. Edilizia Privata prot. n. 781/AE del 21/06/2001 recante verbale di accertamento di illecito edilizio;<br />
dell&#8217;atto del Comune di Genova, Direzione Territorio Mobilità Sviluppo Economico Ambiente &#8211; U.O. Edilizia Privata prot. n. 781/AE recante ad oggetto opere abusive in Via Lungotorrente Secca civ. 12;<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, nessuno escluso, comunque lesivo della posizione giuridica dei ricorrenti;.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Maria Graziella Ravera;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11/12/2008 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 19, 21 e 28 aprile 2008 Vittorio Martino Cassini, Angelo Congiu, Calogero Valenza e Francesco Naso esponevano di essere proprietari di appartamenti in Genova, Lungotorrente Secca 12, e in quanto tali di aver ricevuto ciascuno dall’epoca dell’acquisto del proprio immobile in qualità di pertinenza le cantine poste in un corpo di fabbrica separato, identificato alla particella 664 del foglio 9 ed avente forma irregolare di dimensioni pari a circa metri 3 per 5 più 3,50 per 4,10, di altezza media di m. 2,20, con un tetto ad una falda inclinata e costruito in parte in muratura, in parte in legno.<br />
Detto immobile, dal giugno del 2001, era divenuto oggetto di un procedimento avviato dai competenti uffici comunali finalizzato all’eventuale applicazione dei provvedimenti repressivi di cui all’art. 7 L. 47/85, perché realizzato in assenza di titolo; gli esponenti avevano inviato memorie alla P.A. significando la risalenza nel tempo del manufatto, secondo alcuni realizzato nel 1947, secondo altri &#8211; allegando una dichiarazione ex art. 76 d.P.R. 445/00 &#8211; al 1928.<br />
Il Comune aveva infine asserito che le dichiarazioni contrastanti nulla provavano, che le opere realizzate erano soggette a permesso di costruire e che non vi era alcuna discrezionalità circa il tipo di sanzione da applicarsi e quindi aveva ingiunto la demolizione del manufatto.<br />
I ricorrenti deducevano le seguenti censure:<br />
1.Eccesso di potere per sviamento conseguente all’inesistenza di un pubblico interesse la demolizione. Omessa valutazione dei diritti acquisiti dai ricorrenti. Violazione dell’art. 3 L. 214/90. Eccesso di potere per carenza assoluta della motivazione dell&#8217;ordine di demolizione e per violazione dei principi di buona amministrazione: Ingiustizia grave e manifesta. I ricorrenti ritengono di aver dimostrato che il manufatto risale ad epoca anteriore alla formazione di uno strumento urbanistico da parte del Comune di Genova. In ogni caso, sia che esso sia stato costruito nel 1929, sia nel 1947, non è comprensibile il perché dell’adozione di provvedimento ripristinatorio in seguito ad inerzia di tanti decenni, inerzia che non può non aver ingenerato un evidente affidamento in capo agli amministrati, vista anche l’assenza di iniziative da parte della proprietaria del terreno in cui insiste la piccola costruzione. E’ chiaro che la P.A., secondo consolidata giurisprudenza, doveva ampiamente richiamare le ragioni di interesse pubblico che solo dopo oltre mezzo secolo imponevano l’adozione dell’ingiunzione di demolizione.<br />
2.Violazione degli artt. 3, 7 e 10 L. 241/90. Eccesso di potere per mancanza assoluta di motivazione. Difetto assoluto di istruttoria. Manca qualsiasi motivazione in relazione all’istruttoria seguita, istruttoria che appare del tutto lacunosa.<br />
I ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.<br />
Il Comune di Genova si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br />
Con ordinanza n. 197 del 5 giugno 2008 questo Tribunale accoglieva la domanda di sospensione cautelare dell’ingiunzione impugnata.<br />
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Oggetto dell’impugnativa è l’ingiunzione di demolizione emessa dal Comune di Genova riguardo a un piccolo manufatto di forme irregolari – m. 3,00 x m. 5,00 più m. 3,50 x m. 4,10 e altezza media di m. 2,20 &#8211; situato nei pressi del civico 12 di Lungotorrente Secca sul terreno di proprietà di tale Maria Graziella Ravera ora costituita, realizzato senza titolo edilizio e adibito a cantine e/o ripostigli delle abitazioni dei quattro attuali ricorrenti.<br />
Costoro sostengono che l’ingiunta demolizione dovrebbe ritenersi illegittima, perché ordinata nei confronti di un’opera sussistente da lunghissimo tempo &#8211; secondo una dichiarazione di terzo depositata in giudizio risalirebbe alla fine degli anni 20, secondo altra alla fine degli anni 40 &#8211; e che quindi doveva considerarsi ormai legittimata dall’inerzia della P.A. e dei proprietari del terreno durate decenni e dal conseguente affidamento dei proprietari della costruzione.<br />
Oltretutto la P.A. si sarebbe dovuta premurare, nell’emettere il provvedimento sanzionatorio, di motivare il perché della sua adozione dopo tantissimo tempo indicando le ragioni di interesse pubblico che portavano alla demolizione di un’opera la cui presenza era ormai consolidato sul territorio.<br />
Le censure sono infondate.<br />
Se effettivamente la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto una sorta di “legittimazione” di abusi edilizi risalenti nel tempo, lo ha affermato relativamente ad abusi la cui risalenza nel tempo era veramente lata oppure nel caso in cui le difformità riguardavano minimi ampliamenti o diversità rispetto al regolare titolo rilasciato.<br />
E’ evidente infatti che l’interesse pubblico al rispetto delle norme urbanistiche è prioritario nei casi in cui si rinvenga una costruzione su un’area inedificabile e ciò anche ove l’abuso permanga nel tempo tanto da far immaginare una sopravvenuta conformità dell’opera; certo è che qualora un abuso di tal fatta venga tollerato dalla P.A. per un paio di generazioni e magari superi la successione di svariati piani urbanistici, un’eventuale ordinanza di demolizione dovrà sicuramente basarsi su ragioni pubbliche veramente superiori.<br />
Diverso è invece il caso delle difformità così come prima descritte.<br />
In questo caso la sanzione demolitoria si inserisce nel bilanciamento interesse pubblico-interesse privato con maggiori garanzie nei confronti dell’affidamento dell’amministrato, poiché l’interesse pubblico al corretto governo del territorio e il vincolo dei pubblici uffici a sanzionare obbligatoriamente gli abusi si attenuano, allorché l’impatto delle difformità gode di minima “visibilità” e soprattutto può essere raggiunto anche da alternativa sanzione pecuniaria.<br />
Nel caso in esame abbiamo invece un’opera la cui origine temporale è assolutamente non accertabile e certamente non risalente a svariati decenni addietro come sostenuto dai ricorrenti, comunque priva di alcun titolo edilizio e sorgente su particella catastale qualificata come “seminativo arborato”.<br />
Il Collegio ritiene che il comportamento degli uffici comunali genovesi sia stato del tutto corretto: gli interessati hanno infatti esibito due dichiarazioni sostitutive di atto notorio riguardanti l’epoca della costruzione del manufatto assolutamente discordanti e quindi autonomamente prive di quel minimo valore probatorio di cui tali atti sono dotati in generale nel processo amministrativo ed in particolare nel campo degli abusi edilizi; perciò l’amministrazione ha comunque valutato tali acquisizioni istruttorie e ha ritenuto logicamente attendibili gli elementi documentali, ovverosia la cartografia catastale aggiornata al 1971 e un decreto del tribunale civile di Genova del 1972 recante il trasferimento in proprietà a Maria Graziella Ravera della particella 664 – allora mappale 219 &#8211; in cui non vi è alcun dato che confermi in qualche modo le dichiarazioni “testimoniali” allegate dai ricorrenti.<br />
Considerato quanto sopra, si deve quindi rilevare che la costruzione risale agli anni 70, epoca in cui avvenne il primo acquisto del vicino appartamento da parte di uno dei ricorrenti, Francesco Naso.<br />
Perciò la fattispecie in esame non presenta le caratteristiche di grande risalenza di un’opera tale da richiedere approfondite motivazioni in punto di interesse pubblico sulle determinazioni demolitorie, risalenza che se non deve giungere a epoca anteriore al 1942, vale a dire alla legge urbanistica generale, deve essere almeno caratterizzata da un mezzo secolo di età; tali considerazioni si devono svolgere, riprendendo anche le affermazioni generali prima riportate circa la giustificazione di “vecchi” abusi, proprio perché nel caso di specie si tratta di un intero manufatto assolutamente privo di titolo e per di più realizzato su un terreno agricolo e non di difformità quali aumenti di cubatura o modifiche di progetto oppure ancora mutamenti delle caratteristiche di interventi tutti questi comunque regolarmente assentiti.<br />
Se in questo caso i trenta e passa anni dalla realizzazione dell’abuso possono portare a un consolidamento reale, la fattispecie in esame non ricade certo in questa possibilità, visto appunto che si tratta di organismo edilizio del tutto autonomo e del tutto privo di licenza edilizia, concessione edilizia o permesso di costruire.<br />
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.<br />
L’inerzia prolungata del Comune nell’adottare l’ingiunzione di demolizione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez.1^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11/12/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Santo Balba, Presidente<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/12/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-30-12-2008-n-2202/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2202</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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