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	<title>30/12/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/12/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.4475</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4475/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4475/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4475/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.4475</a></p>
<p>Pres. Stefano Baccarini, Cons. rel. Angelo De Zotti l&#8217;obbligo di rendere la dichiarazione sul rispetto della normativa relativa ai disabili riguarda tutte le imprese, comprese quelle non tenute all&#8217;osservanza della stessa normativa Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Normativa a tutela dei disabili – Dichiarazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4475/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.4475</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4475/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.4475</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Stefano Baccarini, Cons. rel. Angelo De Zotti</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;obbligo di rendere la dichiarazione sul rispetto della normativa relativa ai disabili riguarda tutte le imprese, comprese quelle non tenute all&#8217;osservanza della stessa normativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Normativa a tutela dei disabili – Dichiarazione di rispetto al momento della presentazione della domanda di partecipazione – Obbligo gravante anche sulle imprese non tenute all’osservanza della normativa a tutela dei disabili – Anche quando il bando non lo richieda.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il rispetto della normativa a tutela dei disabili, di cui all’art. 17 L. n. 68/1999, deve essere dichiarato dall’impresa concorrente al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e le imprese concorrenti non tenute all&#8217;osservanza della normativa a tutela dei disabili sono comunque tenute a trasmettere, anch’esse al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione che attesti l&#8217;inapplicabilità alla loro impresa della normativa citata, pur quando il bando non lo richieda. Scopo della norma in questione non è, infatti, solo quello di garantire all’amministrazione la conclusione del contratto con un’impresa che osserva la normativa sul diritto al lavoro dei disabili, ma anche quello di assicurare e di perseguire il rispetto di quest’ultima. Finalità queste che si raggiungono, in forza di quanto disposto dall’art. 17 della l. n. 68/1999, imponendo comunque di dichiarare &#8220;di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili&#8221;, anche se l’impresa non rientra nei casi previsti dall’art. 3 della l. n. 68/1999.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’obbligo di rendere la dichiarazione sul rispetto della normativa relativa ai disabili riguarda tutte le imprese, comprese quelle non tenute all’osservanza della stessa normativa</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
 prima sezione</b></p>
<p> con l’intervento dei magistrati: Stefano Baccarini &#8211; Presidente; Angelo De Zotti &#8211; Consigliere, relatore; Rita Depiero – Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 545/2004, proposto da<br />
<b>CIBRA PUBBLICITA’ S.r.l.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Mastroviti, Gianni Maria Saracco e Marco Solveni, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, Castello 5204;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE E PORTO FLUVIALE di PADOVA</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Monica Manto, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Francesco Curato in Venezia, Piazzale Roma 468/b;</p>
<p>e con controricorso e ricorso incidentale</p>
<p>di <b>MARCOLONGO PUBBLICITA’ S.r.l.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Bigolaro e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, via Cavallotti 22;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento del Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova con il quale è stata disposta l’aggiudicazione dell’affidamento a trattativa privata dell’appalto per la gestione della segnaletica aziendale nella Zona Industriale di Padova a favore della società controinteressata; del verbale di gara prot. n. 345 in data 12.2.2004; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente; ed altresì per la condanna al risarcimento del danno.</p>
<p>Visto il ricorso principale, notificato il 20.2.2004 e depositato presso la segreteria il 23.2.2004 con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione del Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova, depositato in segreteria il 10.3.2004 con i relativi allegati;<br />
visto il ricorso incidentale del controinteressato Marcolongo Pubblicità, depositato in segreteria il 9.3.2004 con i relativi allegati;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
uditi alla pubblica udienza dell’1 luglio 2004 (relatore il Consigliere De Zotti) gli avvocati: Mastroviti per la parte ricorrente, Manto per il Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova e Bigolaro per la controinteressata Marcolongo Pubblicità;<br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con lettera raccomandata del 13 gennaio 2004 il Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova (in seguito ZIP) invitava alcune ditte, tra cui la società Cibra Pubblicità s.r.l. alla gara per l&#8217;affidamento a trattativa privata dell&#8217;appalto per la gestione della segnaletica aziendale da installare all’interno del comprensorio consortile.<br />
L&#8217;appalto prevedeva, in particolare, il pagamento di un canone annuo al Consorzio ZIP per lo svolgimento del servizio segnaletica, con remunerazione dell&#8217;attività attraverso la percezione degli introiti derivanti dalla conclusione di contratti pubblicitari con le imprese interessate.<br />
Alla gara hanno partecipato quattro società, tra le quali la ricorrente Cibra Pubblicità e la controinteressata Marcolongo Pubblicità.<br />
In sede di apertura delle buste, un rappresentante della ricorrente chiedeva alla commissione se fosse stata presentata dalle altre ditte la certificazione relativa all’impiego di disabili secondo la legge 12.03.1999 n. 68 art. 17.<br />
La commissione di gara accertava che la  Marcolongo ed un altro concorrente non avevano presentato la certificazione e tuttavia, ritenendo che “non sussistesse alcuna irregolarità nella presentazione delle istanze in quanto il bando non prevedeva questo espresso obbligo per la natura giuridica del consorzio ZIP” procedeva all&#8217;apertura delle offerte economiche e successivamente dichiarava aggiudicataria della gara la ditta Marcolongo che aveva presentato la migliore offerta economica.<br />
La Cibra, ritenendo illegittimo il provvedimento di aggiudicazione lo impugna e ne chiede l’annullamento con vittoria di spese per i seguenti motivi:<br />
1) violazione dell’art. 17 della l. 68/1999; eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei presupposti, irragionevolezza, perplessità e sviamento.<br />
Si sostiene che l’aggiudicazione dell&#8217;appalto all&#8217;impresa Marcolongo è illegittima, in quanto l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la violazione della norma in epigrafe, che l’art. 17 della legge n. 68/1999 ha introdotto un requisito aggiuntivo per la partecipazione alle gare e, come tale vincolante immediatamente le stazioni appaltanti, senza necessità di un richiamo specifico nel bando in quanto quest’ultima, per la sua natura imperativa è automaticamente inserita ex lege nel regolamento di gara, che pertanto, i concorrenti anche se non tenuti all’osservanza della normativa a tutela dei disabili devono comunque trasmettere in uno con la domanda di partecipazione ed a pena di esclusione una dichiarazione che attesti l’inapplicabilità alla loro impresa della citata normativa; che pertanto la società aggiudicataria, che non aveva prodotto la dichiarazione andava esclusa dalla gara e questa aggiudicata alla ricorrente che ha presentato la seconda migliore offerta.<br />
Il concorrente aggiudicatario si è costituito in giudizio con ricorso incidentale deducendo il seguente motivo:<br />
1) eccesso di potere per incongruità manifesta, illogicità e difetto di motivazione.<br />
Si sostiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto imporre nel bando di gara la previsione di parametri di qualità e non solo di carattere economico, che in tal modo i concorrenti non avrebbero sacrificato la qualità del servizio di segnaletica per bilanciare il canone dovuto al consorzio.<br />
Si è costituito in giudizio anche il consorzio ZIP, il quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e nel merito l’infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione con vittoria di spese.<br />
In data 1 luglio 2005, previa audizione dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente consorzio.<br />
L’eccezione va disattesa.<br />
Il Consorzio richiama sul punto la giurisprudenza della Cassazione (Cass. Civ. SS.UU. 20 novembre 2003 n. 17635) che tuttavia al Collegio non sembra applicabile alla fattispecie sia perché essa riguarda un soggetto (azienda pubblica) che nel caso invocato gestiva con logiche di impresa industriali e commerciali il servizio di erogazione dell&#8217;energia elettrica e che non era, come tale, riconducibile ad alcuna delle figure soggettive &#8220;amministrazioni aggiudicatrici&#8221; ovvero &#8220;organismi di diritto pubblico&#8221;, tenute alla applicazione della normativa comunitaria, ex art. 1 e 2 del d. lgs. 1995 n. 157, sia perché la gara, diversamente da quella attuale era inferiore per valore ai 200.000 ECU e dunque &#8220;sottosoglia&#8221;.<br />
Nella specie si tratta invece di gara esperita da un Consorzio di sviluppo industriale che rientra espressamente tra gli organismi di diritto pubblico di cui all’art. 2 comma 1^ lett. b del d. lgs. 157/95 elencati nell’allegato 7 della stessa legge: esso va quindi ricompreso tra i soggetti che sono tenuti all’applicazione delle norme comunitarie e le cui controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture rientrano nella giurisdizione del G.A. ai sensi dell&#8217;articolo 6 L. n. 205/2000 (secondo cui “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente… all&#8217;applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”; e del successivo articolo 7, che devolve “alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavoro, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale e regionale” (sul punto cfr.  TAR Veneto, sez. I, n. 1209/01).<br />
Inoltre, ancorché nel bando nulla venga precisato in ordine al valore dell’appalto, al Collegio sembra evidente che esso, come già rilevato, si collochi, per valore,  soprasoglia, in quanto sia che si tenga conto dell’offerta della ditta aggiudicataria (€ 112 x 1700 insegne x 4 anni, pari ad € 761.600,00) che a quella della ricorrente (€ 87 x 1700 insegne x 4 anni, pari ad € 591.600,00) utilizzando il criterio di cui all’art. 4 co. 5 lett. b) d.lgs 157/95, il valore dell’appalto supera il controvalore in euro di 200.000 DPS, e dunque, anche per tale decisiva ragione l’amministrazione aggiudicatrice era obbligata all’applicazione della normativa comunitaria.<br />
Nel merito il ricorso principale è fondato.<br />
Infatti, come ricordato nella parte espositiva, nel corso della gara la commissione ha rilevato, su richiesta di altro concorrente (la Cibra Pubblicità) che i concorrenti Marcolongo Pubblicità e Edizione 2000 non avevano presentato la dichiarazione di cui all’art. 17 della legge 68/1989 e tuttavia di non ravvisare alcuna irregolarità , “in quanto il bando non prevedeva questo espresso obbligo per la natura giuridica stessa del Consorzio per la zona industriale di Padova”.<br />
Tale determinazione è erronea, così come la sottostante motivazione.<br />
Infatti, come è noto, l’art. 17 della legge n. 12.03.1999, n. 68, a presidio dell’osservanza del complesso di norme tese a promuovere l’inserimento e l’integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro, stabilisce che “le imprese, sia pubbliche che private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici. . . sono tenute a presentare preventivamente la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della presente legge, pena l’esclusione”.<br />
Ebbene, l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sul punto (per tutte, C.d.S. sez. 5^ 14 maggio 2004 n. 3148; id. sez.  VI, 21 luglio 2003, n. 4202; id.  Sez. V, n. 3733 del 6 luglio 2002) è nel senso che il rispetto della normativa a tutela dei disabili deve essere dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e che anche le imprese concorrenti non tenute all&#8217;osservanza della normativa a tutela dei disabili sono comunque tenute a trasmettere, anch’esse al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione che attesti l&#8217;inapplicabilità alla loro impresa della normativa citata.<br />
Scopo della norma in questione non è, infatti, solo quello di garantire all’amministrazione la conclusione del contratto con un’impresa che osserva la normativa sul diritto al lavoro dei disabili, ma anche quello di assicurare e di perseguire il rispetto di quest’ultima; finalità che si raggiungono, in forza di quanto disposto dall’art. 17 della l. n. 68/1999, imponendo comunque di dichiarare &#8220;di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili&#8221;, anche se l’impresa non rientra nei casi previsti dall’art. 3 della l. n. 68/1999. (cfr. anche T.A.R. Veneto, Sez. 1^, 15 maggio 2003 n. 2805; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. 2^ 10 gennaio 2003 n. 81; T.A.R. Piemonte, Sez. 2^, 9 febbraio 2002 n. 291).<br />
Né vale sostenere, quindi, che nella specie la ditta Marcolongo ha reso la dichiarazione circa l’insussistenza delle cause ostative per l’affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 10 sexies legge 575/65,  in quanto tale norma non ha carattere generale in quanto riguarda solo le disposizioni contro i fenomeni mafiosi ed è priva di qualsiasi attinenza con le norme sui disabili.<br />
Ne consegue che i concorrenti che non hanno reso la dichiarazione richiesta dall’art. 17 &#8211; e tra costoro l’aggiudicataria &#8211; andavano esclusi dalla gara senza procedere all’apertura delle offerte.<br />
Il ricorso principale va quindi accolto.<br />
Occorre perciò esaminare, a questo punto, il ricorso incidentale, con il quale la ditta controinteressata impugna “tutti gli atti di gara” deducendone l’illegittimità per avere essi stabilito che l’aggiudicazione avvenisse in favore della migliore offerta economica, anziché sulla scorta di un diverso criterio basato sulla qualità del servizio e tale da consentire il confronto concorrenziale delle offerte anche su un piano tecnico e non soltanto economico.<br />
La doglianza appare peraltro inammissibile per difetto di interesse, in quanto il concorrente escluso dalla gara per vizi della domanda, non ha interesse alcuno a contestare il criterio di aggiudicazione in quanto questo riguarda la scelta del concorrente aggiudicatario in una fase successiva alla sua esclusione e sotto profili che comunque non sono utili a far venir meno la sua condizione di concorrente escluso, prima ancora che non aggiudicatario.<br />
In ogni caso, anche laddove con tale motivo, riguardante il criterio di formulazione dell’offerta e di aggiudicazione, il ricorrente incidentale intenda pervenire all’annullamento integrale della gara, assumendo cioè che tale determinazione inficia il bando di gara (il che non pare) si tratta comunque di censura generica in quanto non viene indicata nel motivo alcuna norma con cui la scelta del metodo di aggiudicazione si ritenga in contrasto, né, avuto riguardo al contenuto descrittivo del servizio (fornitura di segnaletica stradale del tipo presumibilmente già  in uso e di relativa posa in opera e manutenzione),  a quale elemento tecnico o parametro di qualità l’amministrazione dovesse attribuire rilievo ai fini dell’aggiudicazione, e la cui omissione sia tale da inficiare in radice la stessa delibera di indizione della gara, né se tale ipotetico elemento tecnico (di qualità) sia stato evidenziato nella propria offerta per giustificare il maggior prezzo offerto all’amministrazione.<br />
Il ricorso incidentale va quindi respinto.<br />
Residua la domanda di risarcimento del danno che la ditta ricorrente, avente titolo all’aggiudicazione ha proposto in forma specifica, ossia nella forma di assegnazione dell’appalto di servizio (novennale) per subentro al concorrente Marcolongo, la cui aggiudicazione si chiede di annullare con la presente decisione.<br />
La domanda va accolta.<br />
Infatti, non corrisponde al vero, né risulta da alcun atto della procedura che nella specie, come sostiene l’intimato consorzio, si  sia trattato di gara meramente esplorativa al cui esito il concorrente che ha formulato la migliore offerta (tra quelle valide ed ammesse) non avrebbe conseguito alcun diritto all’aggiudicazione del contratto sottostante.<br />
Al contrario si è trattato di gara vera e propria ad evidenza pubblica (trattativa privata con bando) con clausola di aggiudicazione al miglior offerente che obbligava ed obbliga  l’amministrazione, all’esito del procedimento, ad aggiudicare la gara al concorrente vincitore.<br />
E questi,  in forza dell’esito del presente giudizio si identifica nella società ricorrente, la cui offerta (€  87 per singola tabella),  superiore al  prezzo base previsto dal bando (€ 28 per singola tabella) è la migliore, non potendo essere più essere confrontata con quella del concorrente (che avrebbe dovuto essere) escluso per vizio della domanda e la cui offerta è, ad ogni effetto, invalida.<br />
Quanto alla domanda di risarcimento, la ricorrente, nella veste di virtuale aggiudicataria chiede, come sopra anticipato, la condanna in forma specifica, ossia alla stipula del contratto di appalto (o convenzione) che  non risulta essere stato sin qui concluso, e comunque non è stato provato, tra l’aggiudicatario e l’amministrazione appaltante.<br />
Sul punto, avuto riguardo alle circostanze di tempo è plausibile che il contratto non abbia avuto ancora esecuzione; in ogni caso, trattandosi di contratto di durata novennale, il subentro dell’avente diritto è certamente possibile e meno oneroso per l’amministrazione appaltante del risarcimento per equivalente.<br />
Ne consegue che la domanda di risarcimento in forma specifica va accolta e l’amministrazione condannata ad aggiudicare la gara alla ditta ricorrente.<br />
Le spese e le competenze di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, accoglie il ricorso principale e respinge il ricorso incidentale.<br />
Accoglie la domanda di risarcimento del danno in forma specifica nei sensi di cui in motivazione.<br />
Condanna il Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova e la società controinteressata al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari del giudizio, che si liquidano complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), di cui 1.500,00 (millecinquecento/00) a carico del Consorzio resistente e € 1.500,00 (millecinquecento/00) a carico della società controinteressata, oltre a i.v.a. e c.p.a..<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 1° luglio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4475/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.4475</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.4472</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4472/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4472/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4472/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.4472</a></p>
<p>Pres. B. Perricone, Est. C. Testori FABBI ELENA (Avv. ti Fregni Giorgio Solignani Tiziano)C/ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Avvocatura dello Stato) sulla revisione della patente di guida e mancato avviso di avvio procedimento Revisione della patente di guida – mancato avviso di avvio del relativo procedimento – violazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4472/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.4472</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4472/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.4472</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. B. Perricone, Est. C. Testori<br />	 FABBI ELENA (Avv. ti Fregni Giorgio Solignani Tiziano)C/ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla revisione della patente di guida e mancato avviso di avvio procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Revisione della patente di guida – mancato avviso di avvio del relativo procedimento – violazione dell’art.7 L. n. 241 del 1990 – Illegittimità del provvedimento – Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la revisione della patente di guida disposta ai sensi dell’art.128 codice della strada, essendo connotata da ampi margine di discrezionalità, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento ai sensi dell’art.7 L. n. 241 del 1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze:4472/04<br />
Registro Generale:1226/2004</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER L&#8217; EMILIA-ROMAGNA<br />BOLOGNA &#8211; SEZIONE I </b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente<br /> ALBERTO PASI	Consigliere <br />	<br />
CARLO TESTORI Consigliere relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art. 9 legge n.205/2000</p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 16 dicembre 2004<br />
Visto il ricorso 1226/2004  proposto da:<br />
<b>FABBI ELENA</b> rappresentata e difesa da:<br />
FREGNI AVV. GIORGIOSOLIGNANI AVV. TIZIANOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA D&#8217;AZEGLIO 34presso<br />
VANNI AVV. STEFANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
avvocatura dello stato con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento del 25.11.2003 prot.n. BO10G7/03 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Ufficio provinciale  M.C.T.C. di Bologna  ha disposto la revisione della patente di guida della ricorrente mediante nuovo esame di idoneità tecnica;<br />
del provvedimento 12.7.2004 prot n.. BO107/03 con cui il citato Ufficio ha comunicato alla Questura di Bologna che la ricorrente non ha ottemperato a quanto disposto con il provvedimento al punto precedente;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p align=center>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI </p>
<p>Udito il relatore Cons. Carlo Testori;Uditi, altresì, l’Avv. M. Goletto (in sostituzione dell’Avv. G. Fregni) e l’Avv. dello Stato S. Cappelli, anche in relazione all’applicazione dell’art. 9 della legge n. 205/2000;</p>
<p>Ritenuti sussistenti i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza succintamente motivata, a norma dell’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205/2000;<br />
Premesso:<br />
&#8211; che la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, censurandone l&#8217;illegittimità sotto diversi profili e contestando, in primo luogo, che la revisione della patente di guida è stata disposta senza che si fosse previamente provveduto a darle av<br />
&#8211; che l&#8217;Amministrazione intimata si è costituita con atto di mera forma;<br />
&#8211; che al fine di acquisire tutti gli atti del procedimento, nonché una puntuale relazione sui fatti di causa e sulle circostanze rappresentate nel ricorso questo Tribunale, con ordinanza n. 1120 del 23/9/2004, reiterata con ordinanza n. 1267 del 18/11/200<br />
Rilevato che l&#8217;Amministrazione non ha fornito alcun riscontro alle citate ordinanze;<br />
Considerato:<br />
&#8211; che tale comportamento va valutato negativamente ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.c., come peraltro già preannunciato nell&#8217;ordinanza n. 1267/04;<br />
&#8211; che dunque, in assenza di qualsiasi elemento di segno contrario, va ritenuta fondata e assorbente la censura relativa alla violazione dell&#8217;art. 7 della legge n. 241/1990, tenuto conto che in base al consolidato orientamento giurisprudenziale la revision<br />
Ritenuto in conclusione:<br />
&#8211; che il ricorso deve essere accolto e che gli atti impugnati vanno conseguentemente annullati;<br />
&#8211; che le spese del giudizio vanno poste a carico dell&#8217;Amministrazione soccombente nella misura indicata nel dispositivo;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla gli atti impugnati.<br />
Condanna l&#8217;Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre a IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Amministrazione.<br />
BOLOGNA , li 16 dicembre 2004</p>
<p>         Presidente F.to Bartolomeo Perricone<br />
Consigliere rel.est. F.to Carlo Testori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4472/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.4472</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.4473</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4473/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4473/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4473/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.4473</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Testori Tassinari Gianni contro Ministero dell’Interno e Questura di Ravenna sul diniego di rinnovo di porto d&#8217;armi e requisito della buona condotta 1. Diniego di rinnovo di porto d’armi – Condanne precedenti, ma già note alla data di rilascio della licenza – Illegittimità del provvedimento per illogicità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4473/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.4473</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4473/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.4473</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Testori<br /> Tassinari Gianni contro Ministero dell’Interno e Questura di Ravenna</span></p>
<hr />
<p>sul diniego di rinnovo di porto d&#8217;armi e requisito della buona condotta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Diniego di rinnovo di porto d’armi – Condanne precedenti, ma già note alla data di  rilascio della licenza  – Illegittimità del provvedimento per illogicità della motivazione  – Sussiste.</p>
<p>2. Diniego di rinnovo di porto d’armi – denuncia successiva al rilascio dell’autorizzazione per reati in materia di stupefacenti – Archiviazione del procedimento penale &#8211; Episodio isolato non più ripetutosi inidoneo a giustificare il rigetto dell’istanza – Illegittimità per difetto di motivazione – Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Pur sussistendo un’ampia discrezionalità in capo all’Autorità Pubblica in sede di esame della sussistenza del requisito della buona condotta, il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, che sia scaturito dall’esistenza di condanne penali già note alla data di rilascio della licenza de qua, non ritenute all’epoca ostative all’accoglimento di tale richiesta, è illegittimo per illogicità della motivazione.</p>
<p>2. Il deferimento in data successiva al suddetto rilascio dell’istante all’A.G., per reati in materia di stupefacenti, che si sia concluso con l’archiviazione del relativo procedimento penale e la sottoposizione del ricorrente ad un programma socio- riabilitativo, non è di per sé sufficiente a modificare in modo significativo &#8211; rispetto all’epoca del rilascio della licenza &#8211;  il quadro complessivo degli elementi relativi alla personalità e condotta di vita dell’interessato, essendosi trattato di episodio isolato, non più ripetutosi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L&#8217; EMILIA-ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE I</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
BARTOLOMEO PERRICONE, 				Presidente<br />
&#8211; ALBERTO PASI,						Consigliere<br />
&#8211; CARLO TESTORI,    					Consigliere relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art. 9 legge n.205/2000<br />
nella Camera di Consiglio  del 16 dicembre 2004<br />
Visto il ricorso 1335/2004  proposto da:</p>
<p><b>TASSINARI GIANNI</b>rappresentato e difeso da:<br />
MERIGHI AVV. STEFANOcon domicilio eletto in BOLOGNASTRADA MAGGIORE, 49presso<br />
JOVINO AVV. MASSIMILIANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>  <b>QUESTURA DI RAVENNA</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento del Questore di Ravenna cat.6.F/11294-132 P.A.S. del 19.3.2004 notificato in data 8.6.2004 di rigetto dell’istanza intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
QUESTURA DI RAVENNA <br />
Udito il relatore Cons. Carlo Testori; <br />
Uditi, altresì, l’Avv. S. Merighi e l’Avv. dello Stato S. Cappelli, anche in relazione all’applicazione dell’art. 9 della legge n. 205/2000;<br />
Ritenuti sussistenti i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza succintamente motivata, a norma dell’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205/2000;</p>
<p>Premesso:<br />
&#8211; che il provvedimento impugnato è motivato con la considerazione che il ricorrente “non riunisce il necessario requisito della buona condotta e non dà affidamento di non abusare delle armi…”;<br />
&#8211; che detta valutazione negativa si fonda sulle seguenti circostanze:<br />
&#8211;	che l’interessato ha riportato due condanne, rispettivamente, nel 1995 per violazione art. 30 legge n.157/1992 e nel 1996 per detenzione abusiva di armi;<br />	<br />
&#8211;	che nel 1998 è stato deferito all’A.G. per reati in materia di stupefacenti (procedimento penale archiviato e trasmissione degli atti all’U.T.G. per il conseguente procedimento amministrativo);<br />	<br />
Considerato:<br />
&#8211; che, pur in presenza di un’ampia discrezionalità in capo all’Autorità di P.S. in sede di esame delle richieste di rilascio/rinnovo di licenza di porto di fucile per uso caccia, la valutazione del Questore deve ancorarsi ad elementi concreti, che risulti<br />
&#8211; che nel caso di specie la valutazione negativa espressa nel provvedimento impugnato a carico del ricorrente appare affetta dai vizi denunciati nel ricorso (illogicità e difetto di motivazione), in quanto:<br />
&#8211;	le due condanne del 1995 e del 1996, oltre che risalenti nel tempo, risultano precedenti alla data di rilascio della licenza in questione nel 1997 e quindi già a quell’epoca (ben più prossima al tempo in cui i reati sono stati commessi dall’interessato) ritenute non ostative all’accoglimento delle richieste del predetto;<br />	<br />
&#8211;	la denuncia del 1998 per reato in materia di stupefacenti si è risolta in via amministrativa attraverso un programma socio-riabilitativo e risulta anch’essa risalente  nel tempo e riferita ad un episodio non più ripetutosi, da ritenere dunque isolato ed occasionale (per un caso analogo cfr. Cons. Stato, IV Sez., 14 ottobre 2004 n. 6672); perciò non idoneo di per sé solo a modificare in modo significativo – rispetto all’epoca del rilascio della licenza &#8211; il quadro complessivo degli elementi relativi alla personalità e alla condotta di vita dell’interessato, oggetto di valutazione ai fini del rinnovo della licenza in questione; <br />	<br />
Ritenuto in conclusione:<br />
&#8211; che per le ragioni illustrate il ricorso risulta fondato e deve essere accolto e che il decreto impugnato, in quanto illegittimo, va annullato;<br />
&#8211; che sussistono comunque validi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Amministrazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4473/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.4473</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.1988</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-1988/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-1988/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-1988/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.1988</a></p>
<p>Pres. F. Mariuzzo, Est. M. Pedron Ardovini e altri (Avv.ti F. Bertuzzi e P.Sina) c. Azienda Municipale Energetica di Cremona (Avv. V. Salvadori) 1. Giurisdizione e competenza – retrocessione parziale – giurisdizione amministrativa &#8211; sussiste.2. Espropriazione per pubblica utilità &#8211; cessione bonaria – retrocessione – possibile. 3. Espropriazione per pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-1988/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.1988</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-1988/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.1988</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Mariuzzo, Est. M. Pedron<br /> Ardovini e altri (Avv.ti F. Bertuzzi e P.Sina) c. Azienda Municipale Energetica di Cremona (Avv. V. Salvadori)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – retrocessione parziale – giurisdizione amministrativa &#8211; sussiste.2.    Espropriazione per pubblica utilità &#8211; cessione bonaria – retrocessione – possibile.</p>
<p>3. Espropriazione per pubblica utilità &#8211; retrocessione – collegamento funzionale tra opere pubbliche – estensione della originaria dichiarazione di pubblica utilità.</p>
<p>4. Edilizia ed urbanistica &#8211; impianti di telecomunicazione – opere di urbanizzazione primaria – utilizzazione di ulteriori operatori rispetto al proprietario – retrocessione – esclusa.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nella retrocessione parziale, la valutazione relativa al collegamento tra l’area espropriata e l’opera pubblica implica l’esercizio di un potere pubblicistico discrezionale che fonda la giurisdizione amministrativa, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004.																																																																																												</p>
<p>2.	La cessione bonaria dell’area, nell’ambito del procedimento di espropriazione, non rappresenta un ostacolo alla retrocessione. Essa si limita a sostituire il decreto di espropriazione, ma non implica la rinuncia dei proprietari al recupero del bene qualora l’opera pubblica non sia realizzata o lo sia solo in parte.																																																																																												</p>
<p>3.	L’originaria dichiarazione di pubblica utilità di un’opera è estensibile alla realizzazione di un’ulteriore – e diversa – opera solo qualora si ravvisi un collegamento funzionale (pertinenziale)  tra quest’ultima e l’opera principale, ancorché non esclusivo.<br />
4.	La possibilità del titolare degli impianti di telecomunicazione di consentirne l’utilizzo da parte di altri operatori rientra nelle facoltà di esercizio del diritto di proprietà, ancorché acquisito sulla base di un procedimento espropriativo. Pertanto non fa sorgere il diritto alla retrocessione in capo al precedente proprietario, trattandosi di vicenda successiva non coinvolgente i soggetti che hanno perso la proprietà.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">giurisdizione del G.A. nelle controversie inerenti la retrocessione parziale di un’area espropriata</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p>Registro Generale:	465/2003 																																																																																												</p>
<p align=center><b> TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA LOMBARDIA  &#8211; BRESCIA –</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: FRANCESCO MARIUZZO Presidente; GIANLUCA MORRI Giudice; MAURO PEDRON Giudice, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell’udienza camerale del 26 novembre 2004</p>
<p>Visto il ricorso 465/2003  proposto da:</p>
<p><b>ARDOVINI LUISA, TAGLIOLI MARCO</b> rappresentati e difesi da: BERTUZZI FIORENZO, SINA GIANPAOLO con domicilio eletto in BRESCIA VIA DIAZ  9 presso il loro studio</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE DI CREMONA – AEM spa</b>rappresentata e difesa da: SALVADORI VITO con domicilio eletto in BRESCIA VIA V. EMANUELE II  4 presso il suo studio</p>
<p>per l&#8217;accertamento <br />
del diritto alla retrocessione di beni espropriati e per la condanna alla restituzione dei medesimi, dei relativi frutti e dei danni subiti dai ricorrenti;<br />
Udito il relatore Ref. MAURO PEDRON  e uditi altresì i difensori delle parti;</p>
<p>Visto l’art. 26 commi 4 e 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto e in diritto</b></p>
<p>Con atto notarile del 29 maggio 2001 i ricorrenti hanno ceduto un’area di loro proprietà alla resistente AEM spa nell’ambito di una procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione della centrale di trattamento del campo pozzi ovest del nuovo acquedotto di Cremona. L’opera era stata dichiarata di pubblica utilità, urgente e indifferibile dal consiglio di amministrazione di AEM spa con deliberazione n. 19 del 13 aprile 2000. Il trattamento delle acque mediante due impianti di potabilizzazione (quello in esame e un altro a est di Cremona) si era reso necessario dopo che alcune indagini sulle caratteristiche chimico – fisiche delle acque estratte dai pozzi coltivati avevano evidenziato la presenza di ammoniaca, ferro, manganese e arsenico.<br />
La cessione volontaria è avvenuta in base all’art. 12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865. La superficie oggetto della cessione è pari a 13.560 mq. I lavori di realizzazione della centrale di trattamento e delle opere accessorie sono iniziati nel maggio 2002 e hanno ormai comportato la trasformazione dell’area. <br />
Il 1 marzo 2002 la AEM spa ha ottenuto dal Comune di Cremona la concessione edilizia per la realizzazione di un traliccio (o stazione radioelettrica) alto 41,30 metri, destinato a ospitare impianti di trasmissione per telefonia cellulare. L’area occupata dal traliccio e dagli shelter per il ricovero delle apparecchiature a terra è di circa 184 mq e risulta completamente recintata. Il 4 ottobre 2004 la AEM spa ha presentato una DIA per la sopraelevazione del traliccio fino a 53,50 metri per renderlo idoneo a ospitare impianti di trasmissione radiotelevisiva. <br />
Con ricorso notificato il 18 aprile 2003 e depositato il 29 aprile 2003 i ricorrenti hanno chiesto la retrocessione dell’area occupata dal traliccio e dagli alloggiamenti per le apparecchiature a terra. Secondo i ricorrenti, non essendo il traliccio collegabile all’opera pubblica a favore della quale è stata dapprima avviata la procedura espropriativa e poi convenuta la cessione volontaria, si sarebbero verificati i presupposti della retrocessione di cui agli art. 60 e 63 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.<br />
Oltre alla retrocessione i ricorrenti hanno chiesto la restituzione dei frutti percepiti medio tempore dalla resistente (canoni di locazione degli spazi per antenne sul traliccio), nonché il risarcimento dei danni causati all’attività agricola e agrituristica, e l’equivalente monetario dell’aerea qualora la retrocessione non fosse possibile. <br />
La AEM spa si è costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo comunque la reiezione del ricorso nel merito.<br />
Il TAR con ordinanza n. 581 dell’11 maggio 2004 ha respinto la richiesta di CTU presentata dai ricorrenti.<br />
Sulle questioni sollevate nel ricorso si possono formulare le seguenti osservazioni:<br />
a)	preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di carenza di giurisdizione. La tesi della resistente si basa sulla distinzione tra atti espropriativi espressione di un pubblico potere e atti o comportamenti in cui tale potere è assente fin dall’inizio oppure è venuto meno per annullamento o per esaurimento degli effetti (Cass. SU 9.6.2004 n. 10978; Cass. SU 9.8.2001 n. 10975). Questa seconda categoria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Secondo la resistente poiché la retrocessione chiesta dai ricorrenti implica l’esaurimento degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità la posizione giuridica fatta valere sarebbe di diritto pieno e quindi la controversia spetterebbe al giudice ordinario. Questo argomento non appare tuttavia condivisibile. La formula che definisce la giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di espropriazioni (art. 53 comma 1 del DPR 6 giugno 2001 n. 327) è molto ampia (atti, provvedimenti, accordi, comportamenti disciplinati dal testo unico sulle espropriazioni). Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004 questa norma, almeno per la parte in cui si sovrappone all’art. 34 comma 1 del Dlgs. 31 marzo 1998 n. 80, deve essere applicata verificando se nella vicenda controversa l’amministrazione abbia esercitato (direttamente o in forma mediata attraverso strumenti privatistici) un pubblico potere. Nel caso in esame questo potere può essere individuato nella valutazione dei beni da retrocedere disciplinata dall’art. 47 del DPR 327/2001. La retrocessione parziale comporta infatti la separazione delle aree effettivamente destinate all’opera pubblica da quelle che non sono state investite da alcuna destinazione pubblica e possono pertanto rientrare nel patrimonio dei proprietari originari. Il collegamento tra l’area è l’opera pubblica richiede valutazioni discrezionali sia sull’opera sia sul servizio pubblico per il quale l’opera è stata realizzata. In caso di dissenso tra le parti il conseguente giudizio riguarda in primo luogo la correttezza delle valutazioni effettuate dall’amministrazione. Non vi sono quindi elementi né formali né sostanziali per escludere la giurisdizione del giudice amministrativo;<br />	<br />
b)	la cessione bonaria dell’area non è un ostacolo alla retrocessione. L’atto di vendita sostituisce il decreto di esproprio ma non implica la rinuncia dei proprietari al recupero del bene qualora l’opera pubblica non sia realizzata o sia eseguita solo in parte. La cessione è finalizzata a garantire la celerità della procedura espropriativa, e in relazione a tale interesse pubblico è anche incentivata (art. 45 comma 2 del DPR 327/2001). Per il resto non conferisce all’amministrazione maggiori poteri rispetto a quelli derivanti dal decreto di esproprio. La formula utilizzata dall’art. 45 comma 4 del DRP 327/2001, che richiama in quanto compatibili le norme del capo X sulla retrocessione, può quindi essere utilizzata anche per estendere alla cessione bonaria la disciplina sulla retrocessione parziale;<br />	<br />
c)	il rifiuto della resistente di retrocedere l’area occupata dal traliccio (o di corrispondere un risarcimento per equivalente nel caso di impossibilità materiale della retrocessione) può essere considerato legittimo se tra la centrale di trattamento e il traliccio sussiste un qualche collegamento funzionale che consenta di ritenere estesa anche a quest’ultimo la dichiarazione di pubblica utilità. Il collegamento sembra individuabile nella rete radio per la quale la resistente ha ottenuto l’autorizzazione dal Ministero delle Comunicazioni il 20 febbraio 2002 (4 stazioni ripetitrici, 70 stazioni portatili, 30 stazioni mobili, per una lunghezza massima pari a 15 km). La collocazione sul traliccio di un’antenna per la rete radio della resistente è segnalata nella tavola n. 6 (prospetto ovest – stato attuale) del progetto allegato alla DIA del 4 ottobre 2004. Nella richiesta di autorizzazione presentata dalla ricorrente il 20 dicembre 2001 si precisa che la rete radio consentirà di reperire e coordinare il personale addetto ai servizi pubblici gestiti dalla società (energia, acqua, illuminazione, fognatura, rifiuti, trasporti, segnaletica stradale, manutenzione delle reti). Il traliccio risulta quindi qualificabile come pertinenza della centrale di trattamento per effetto dell’utilità che alla gestione dell’acquedotto può derivare dalla rete radio. La circostanza che la rete radio sia destinata a supportare anche gli altri servizi pubblici gestiti dalla resistente non è rilevante, in quanto il collegamento con l’opera pubblica non deve essere esclusivo, purché sia effettivamente individuabile. D’altra parte le scelte organizzative sulla gestione dei servizi pubblici possono prevedere l’accorpamento di alcune attività, in particolare del controllo sulla funzionalità degli impianti; <br />	<br />
d)	i ricorrenti evidenziano la sproporzione tra l’uso del traliccio a favore della centrale di trattamento per la rete radio interna e i benefici economici derivanti dalla locazione di spazi sul traliccio e negli alloggiamenti a terra per ospitare impianti di telecomunicazione (telefonia cellulare e radiotelevisione). Vi sarebbe stato un uso distorto della procedura espropriativa per realizzare un’opera sostanzialmente diversa e molto redditizia. Questa tesi non è condivisibile, con alcune precisazioni. Le infrastrutture destinate agli impianti per telecomunicazioni sono considerate opere di urbanizzazione primaria (art. 86 comma 3 del Dlgs. 1 agosto 2003 n. 259). I proprietari possono ospitare anche altri soggetti, a condizioni eque e non discriminatorie. Nel caso in esame l’utilizzazione del traliccio per l’ospitalità di operatori telefonici e radiotelevisivi rientra nelle normali facoltà del nuovo proprietario. Sotto questo profilo non vi è alcun collegamento con i precedenti proprietari, che hanno diritto alla retrocessione nel caso in cui l’area non sia utilizzata ma non possono vantare aspettative sulle utilità che emergono dalla gestione dell’area dopo l’espropriazione o la cessione bonaria. Una volta stabilito, come si è visto al punto c), che il traliccio è pertinenziale all’opera pubblica principale (e dunque non era necessaria un’ulteriore procedura espropriativa) le vicende successive non interessano più i soggetti che hanno perso la proprietà. L’uso consentito del traliccio esclude che vi siano danni risarcibili sotto questo profilo a favore dei ricorrenti.<br />	<br />
Il ricorso deve pertanto essere respinto. La complessità di alcune questioni consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il TAR per la Lombardia Sezione staccata di Brescia respinge il ricorso. Le spese sono integralmente compensate tra le parti.<br />
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-1988/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.1988</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.4473</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4473/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4473/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.4473</a></p>
<p>Pres. Amoroso, est. Buricelli Infocamere S.c.p.a. (Avv.ti B.G. Carbone e A. Bigini) c. Azienda Ospedaliera di Padova (Avv.ti S. Bonaiuti e M.G. Calì) e nei confronti dell’A.T.I. Prisma Engineering S.r.l. – Telecom Italia S.p.A. (Avv.ti G. Orsoni e M. Romeo) appalti di forniture sotto soglia: modalità di computo dell&#8217;importo a</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4473/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.4473</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amoroso, est. Buricelli<br /> Infocamere S.c.p.a. (Avv.ti B.G. Carbone e A. Bigini) c. Azienda Ospedaliera di Padova (Avv.ti S. Bonaiuti e M.G. Calì) e nei confronti dell’A.T.I. Prisma Engineering S.r.l. – Telecom Italia S.p.A. (Avv.ti G. Orsoni e M. Romeo)</span></p>
<hr />
<p>appalti di forniture sotto soglia: modalità di computo dell&#8217;importo a base di gara, applicabilità dei principi generali di diritto comunitario e giurisdizione amministrativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; appalti di forniture – importo a base di gara – computo di tutte le voci previste – attività di manutenzione – da comprendersi.</p>
<p>2. Contratti della p.a. &#8211; appalti di forniture (art. 1 D.Lgs. n. 358/92) – sotto soglia comunitaria – principio generale di pubblicità delle sedute di gara (art. 89, comma 4°, R.D. n. 827/1924) – applicazione – sussiste – violazione &#8211; conseguenze.</p>
<p>3. Contratti della p.a. &#8211; appalti di forniture – sotto soglia comunitaria – giurisdizione del Giudice Amministrativo – sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’importo per l’aggiudicazione di una gara, da indicarsi sempre nel bando, corrisponde alla somma di tutti i corrispettivi presuntivamente destinati al contraente, ivi espressamente compresa la voce relativa all’attività di manutenzione del bene fornito, anche se considerato alla stregua di un onere accessorio posto a carico dell’aggiudicatario.</p>
<p>2. L’amministrazione è tenuta a conformarsi ai principi generali del diritto comunitario in materia di evidenza pubblica indipendentemente dal valore del contratto da affidare e dal superamento della soglia comunitaria. In particolare il principio di pubblicità delle operazioni di gara è da considerarsi assolutamente inderogabile, sia nella fase di apertura dei plichi contenenti i documenti di ammissione che in quella di apertura delle buste contenenti l’offerta economica. La violazione di detto principio vizia irrimediabilmente l’esito della gara, a prescindere dalla concreta dimostrazione del compimento di irregolarità nelle operazioni concorsuali.</p>
<p>3. La giurisdizione in materia di controversie pertinenti a gare ad evidenza pubblica, anche per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, è attribuita al giudice amministrativo, in quanto anche a prescindere dalla diretta applicazione della normativa comunitaria sugli appalti di servizi, vanno comunque rispettati i principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. Andrea Accardo, <a href="/ga/id/2005/5/2046/d">&#8220;Appalti sotto soglia nel rispetto del Diritto Comunitario&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
prima sezione</b></p>
<p>costituito da:<br />
	Bruno Amoroso		&#8211; Presidente;<br />
Angelo De Zotti		Consigliere, relatore;<br />
Marco Buricelli		Consigliere<br />
ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1296/2004, proposto da</p>
<p><b>INFOCAMERE S.c.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Giovanni Carbone e Alfredo Biagini, con elezione di domicilio presso lo studio di quest&#8217;ultimo, in Venezia &#8211; Santa Croce n. 466/g;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l&#8217;<b>AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Bonaiuto e Maria Grazia Calì, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell&#8217;art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p>la <b>STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE ACQUISIZIONE BENI e SERVIZI &#8211; Azienda Ospedaliera di Padova</b>, in persona del direttore pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>A.T.I. PRISMA ENGINEERING S.r.l. &#8211; TELECOM ITALIA S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Orsoni e Mariagrazia Romeo, con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi, in Venezia Santa Croce n. 205;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione del Direttore Generale dell&#8217;Azienda Ospedaliera di Padova n. 79 del 3 febbraio 2004, con cui è stata aggiudicata all&#8217; A.T.I. la gara mediante appalto concorso per la fornitura del sistema di gestione informatica dei documenti per le ULSS 1, 2, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 del Veneto, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;<br />
e per il risarcimento del danno</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 3 e 5 maggio 2004 e depositato presso la segreteria l’11.5.2004 con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione dell’Azienda Ospedaliera di Padova, depositato in segreteria il 14.5.2004 con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione dell’A.T.I. Prisma Engineering srl e Telecom Italia spa, depositato in segreteria il 17.5.2004 con i relativi allegati;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
uditi alla pubblica udienza del 25 novembre 2004 (relatore il Consigliere De Zotti) gli avvocati: Carbone per la parte ricorrente, Buonaiuto per l’Azienda Ospedaliera di Padova e l’avv. Orsoni per l’A.T.I. Prisma Engineering srl e Telecom Italia spa:<br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Con deliberazione del Direttore Generale dell&#8217;U.L.S.S. di Padova, n. 632 del 6 ottobre 2003 (successivamente rettificata con deliberazione n. 743 del 10 novembre 2003) le Aziende Sanitarie n. 16 di Padova, n. 14 di Chioggia-Piove di Sacco, n. 18 di Rovigo, n. 19 di Adria, n. 15 di Cittadella Camposampiero, n. 17 Monselice/Este e l&#8217;Azienda Ospedaliera di Padova, stipulavano un accordo, ex art. 15 L. 241/90, per lo sviluppo delle tecnologie informatiche ed i servizi informativi in base alle previsioni di cui al DPR 445/2000. <br />
Il 17 novembre 2003, la Struttura Complessa Interaziendale Acquisizione Beni e Servizi dell&#8217;ULS n. 16 di Padova (essendo stata individuata l&#8217;Azienda Ospedaliera di Padova quale capofila per l&#8217;espletamento della procedura concorsuale), diramava le lettere di invito per la partecipazione all&#8217;appalto concorso per la fornitura del sistema per la gestione informatica dei documenti.<br />
Nel termine indicato dalla lettera di invito, il 3 dicembre 2003, pervenivano all’amministrazione 5 offerte: quella del raggruppamento temporaneo Agorà Telematica G.F.I Ois Spa &#8211; Delta Dator SpA; quella della Delfi Data Service Group, quella del raggruppamento temporaneo Etnoteam &#8211; Engineering Sanità Enti Locali, quella di Infocamere e quella del raggruppamento temporaneo tra le società Prisma Engineering &#8211; Telecom Italia.<br />
All&#8217;esito della procedura concorsuale, con deliberazione del Direttore Generale dell&#8217;Azienda Ospedaliera di Padova n. 79 del 3 febbraio 2004, l’appalto veniva aggiudicato all&#8217; A.T.I. Prisma Engineering Srl &#8211; Telecom Italia Spa.<br />
 	L&#8217;esecuzione del contratto veniva successivamente avviata, come attestato dagli ordini trasmessi dall&#8217;Azienda Ospedaliera di Padova (gli ordini n. 6/13 &#8211; 6/14 del 19 marzo 2004, n. 6/25 del 30 marzo 2004 e n. 6/27 del 2 aprile 2004) e dalle successive fatture emesse dalla Prisma Engineering n. 212 del 31 marzo 2004, n. 284 &#8211; n. 285 del 3 maggio 2004.<br />	<br />
Con ricorso notificato il 28 aprile 2004, la società Infocamera S.c.p.a., impugna la deliberazione di aggiudicazione dell&#8217;appalto e l&#8217;intero procedimento concorsuale, contestandone la legittimità per i seguenti motivi:<br />
1) Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 358 del 24.7.1992, del D.lgs. n. 157 del 17.3.1995, della Direttiva CEE n. 93/36 e del RD. n. 827 del 23.5.1924, nonché del Capitolato Generale per Forniture di Beni e Servizi occorrenti all&#8217;Azienda Ospedaliera di Padova. <br />
Si sostiene che la procedura concorsuale è stata espletata dall&#8217;Amministrazione in violazione della normativa applicabile ed in particolare delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 358/92 che recepisce la normativa comunitaria in materia di appalti di forniture sopra soglia; che l&#8217;amministrazione ha così operato nell&#8217;erroneo presupposto che le norme invocate non potessero trovare applicazione trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria mentre così non è in quanto l&#8217;offerta aggiudicataria  ammonta a €  240.730,00 cui va aggiunto il canone per la manutenzione pari a €  25.930,00 e dunque di contratto che supera la soglia di rilievo comunitario; che conseguentemente l’amministrazione non ha provveduto a redigere e a pubblicare il bando di gara nelle forme previste dall’art. 358/92 e non ha osservato i termini imposti dall’art. 7 comma 3^ del D. lgs n. 358/1992; che, pertanto, l&#8217;intera procedura è viziata sotto questo decisivo profilo.<br />
2) violazione del principio generale di pubblicità delle sedute di gara; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 89 del R.D. n. 827 del 23.5.1924,  dell&#8217;art. 97 della Costituzione e dell&#8217;art. 1 della L.  241/1990; violazione dei principi di buon andamento. trasparenza ed imparzialità.<br />
	Si sostiene che la procedura di gara nella fattispecie è illegittima per violazione della normativa sulla contabilità di stato e in materia di trasparenza e pubblicità delle gare pubbliche; che la Commissione di gara ha svolto la sua attività in seduta riservata, e che pertanto i rappresentanti delle Ditte partecipanti non hanno potuto presenziare nè all&#8217;apertura dei plichi contenenti la documentazione né, soprattutto, all&#8217;apertura delle offerte economiche; che la ratio ispiratrice della pubblicità nelle sedute di gara è comune ai vari metodi di aggiudicazione ed è rivolta a tutelare l&#8217;esigenza di trasparenza ed imparzialità; che ciò comporta l’invalidità derivata di tutti gli atti di gara  a prescindere dal concreto riscontro di ulteriori specifiche violazioni, peraltro ulteriormente compresenti nella fattispecie.<br />	<br />
3) Violazione dei principi  generali in materia di procedure concorsuali; eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e parità di trattamento.<br />
Si sostiene che l&#8217;assegnazione dei punteggi relativi alle offerte tecniche presentate dai concorrenti è manifestamente irragionevole; che in particolare, la Commissione ha incomprensibilmente attribuito alla ricorrente Infocamere solo 25 punti, mentre all&#8217;offerta dell&#8217;A.T.I. Prisma &#8211; Telecom (poi aggiudicata) è stato attribuito il punteggio massimo di 40 punti senza che dagli atti di gara sia possibile comprendere tale scarto di punti tra due offerte tecniche che si assumono essere praticamente identiche.<br />
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 22 e seguenti della L.n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.<br />
Si sostiene che alla ricorrente non è stato consentito, nonostante avesse formulato un&#8217;istanza di accesso di prendere visione della documentazione di gara, e nello specifico i verbali delle sedute in cui sono state aperte le buste contenenti le offerte delle concorrenti, al fine di valutarne la regolarità formale e la completezza documentale.<br />
Il concorrente aggiudicatario e l’amministrazione intimate si sono costituiti in giudizio eccependo (la seconda) l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e (ambedue) nel merito l’infondatezza del ricorso. chiedendone la reiezione con vittoria di spese.<br />
In data 25 novembre 2005, previa audizione dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>    Preliminarmente va scrutinata l’eccezione di tardività del ricorso frapposta dall’amministrazione appaltante nel rilievo che la notifica del gravame è intervenuta il 61^ giorno dal momento di conoscenza dell’atto impugnato.<br />
Tale eccezione è tuttavia infondata.<br />
Risulta, infatti, dagli atti di causa che il provvedimento impugnato è stato comunicato alla ricorrente il 5 marzo e che il ricorso è stato notificato a mezzo posta il 28 aprile, dunque nei termini, posto che come noto in caso di notifica con detto mezzo l’adempimento si perfeziona per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 477/2002 e 107/2004; Cass. 4 maggio 2004, n. 8447).<br />
Nel merito, con il primo motivo la ricorrente, che ha partecipato alla gara collocandosi al terzo posto della relativa graduatoria,  deduce la violazione del D. Lgs 358/92 e della Direttiva CEE n. 93/36, assumendo, in particolare, che l’appalto è di importo superiore alla c.d. soglia comunitaria e che pertanto sono state violate le norme (art. 5 e 7 co. 3^, che stabiliscono le forme di  pubblicazione del bando, (sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I. e su due quotidiani  a carattere nazionale) e la fissazione dei termini per la presentazione delle offerte (che non può essere inferiore a 40 giorni dalla spedizione della lettera d’invito, laddove nella specie è stato di sedici giorni).<br />
L’amministrazione resistente e la controinteressata, contestano tale assunto sostenendo, con argomenti parzialmente comuni, che, in realtà   la procedura esperita riguarda un appalto di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all&#8217;art. 1 del D. Lgs. n. 358/1992 e successive modifiche,  in quanto essa è pari a 200.000 DSP e quindi ad € 249.681,00 (valore che a partire dall’1 gennaio 2004  è stato rideterminato in € 236.945,00),  cosicché, in difetto di obbligo di applicazione di quella normativa, la stazione appaltante non era tenuta né a pubblicare un bando di gara vero e proprio né ad osservare gli obblighi di pubblicità del procedimento di gara e di verbalizzazione delle sedute della Commissione,  della cui violazione la ricorrente si duole. <br />
Tale assunto difensivo, sul quale si innesta anche l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A. (ad esempio T.A.R. Friuli V.G. 25 ottobre 2003 n. 737) è sorretto dall’affermazione che l&#8217;importo di aggiudicazione per la sola fomitura e licenze,pur non essendo stato indicato nel bando, è inferiore alla soglia comunitaria, perché pari a € 240.730,00  (€ 228.930 per la gestione elettronica più € 11.800 per le licenze aggiuntive),  non avendo rilievo, sempre secondo le parti resistenti, né la mancata indicazione negli atti di gara del valore del contratto da affidare in quanto &#8220;tutte le ditte interpellate avevano preannunciato offerte inferiori alla soglia comunitaria” né le ulteriori somme pari ad  € 25.930 costituenti il corrispettivo per le attività di manutenzione del sistema che, per previsione di capitolato, l&#8217;aggiudicatario sarebbe stato tenuto a svolgere a partire dal secondo successivo all&#8217;installazione del sistema stesso.<br />
Secondo l’amministrazione si tratta infatti di “aggiornamento eventuale del software che non è stato inserito neppure come prestazione aggiuntiva ma di cui è stato richiesto solo il costo per permettere all’amministrazione di poter valutare anche questa possibile variante futura”.<br />
In realtà, a giudizio del Collegio, così non è.<br />
Il Tribunale non condivide infatti tali argomenti difensivi ed osserva che costituisce principio pacifico quello per cui l&#8217;ammontare posto a base di gara (da indicare nel bando) è costituito dalla somma di tutti gli importi ed i corrispettivi relativi al contratto da affidare. <br />
Nel caso di appalto di forniture e servizi dunque l’importo posto a base di gara non può che essere quello costituito dalla somma di tutti i corrispettivi presuntivamente destinati al contraente, senza considerare il ribasso che questi offrirà in sede di gara.<br />
Orbene, nella specie, le ragioni che inducono a ritenere compresa nell’appalto anche l’attività di manutenzione sia pure come onere accessorio posto  a carico dell&#8217;aggiudicatario, sono rappresentate: dal fatto che tale attività era espressamente prevista sia nel capitolato speciale di gara, il quale richiedeva (pag. 6, 7 e 11) la dichiarazione relativa alla fornitura di manutenzione con l’indicazione del costo annuale del relativo contratto, sia nel modulo di offerta, che prevedeva una sezione espressamente dedicata alla manutenzione, sia con riferimento al software applicativo che a quello opzionale.<br />
Infine, quantunque, come sostiene l’amministrazione, la voce manutenzione non è stata valutata ai fini dell’attribuzione del punteggio è tuttavia certo che essa faceva parte dell’offerta giacchè essa è stata oggetto dell’aggiudicazione all’A.T.I. controinteressata.<br />
 Questa ha riguardato, infatti, non solo la  fornitura del sistema gestionale per la somma di € 240.730,00 ma anche il contratto di manutenzione (a partire dal 2^ anno) al quale si fa corrispondere l’impegno di € 31.116,00 (IVA compresa) contemplato dalla delibera impugnata.<br />
Ne consegue che non è dubbio per il Collegio che nella specie si versasse in una ipotesi di gara sopra soglia, soggetta all&#8217;applicazione della disciplina normativa di cui al D. Lgs. n. 358/1992.<br />
Il primo motivo di ricorso, di carattere strumentale e tuttavia ammissibile, è quindi fondato.<br />
E parimenti fondato è il secondo motivo con il quale la ricorrente, deduce che, anche a prescindere dal superamento della soglia comunitaria di cui all&#8217;art. l del D. Lgs. n. 358/1992, e dalla configurazione della gara come gara di rilievo comunitario, nella specie è stato palesemente violato il principio generale di pubblicità del procedimento di gara e quello ad esso complementare di verbalizzazione delle sedute della commissione.<br />
 Essa invoca, in particolare  la consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo in base alla quale &#8220;la necessità di rispettare le regole di evidenza pubblica per i soggetti tenuti ad applicare la normativa nazionale e comunitaria nella scelta del contraente è da intendersi regola generale, che vale anche per gli appalti pubblici sia sopra che sotto soglia, come confermato tanto dalla Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea, secondo la quale anche gli appalti pubblici di scarso valore, seppure non espressamente ricompresi nell&#8217;ambito di applicazione delle procedure particolari e rigorose delle direttive, non sono esclusi dall&#8217;ambito di applicazione del diritto comunitario, che dal Consiglio di Stato, che riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie pertinenti a gare ad evidenza pubblica di società con i caratteri dell&#8217;organismo di diritto pubblico, ha ritenuto di attribuirgli la giurisdizione anche per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria, in quanto a prescindere dalla diretta applicazione della normativa comunitaria sugli appalti di servizi, vanno comunque rispettati i principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza&#8221; (TAR Campania, Napoli, sez. I, 20 maggio 2003 n. 5868).<br />
Secondo la stessa giurisprudenza l’amministrazione è tenuta, quindi, indipendentemente dal valore del contratto da affidare e dal superamento della soglia comunitaria, a svolgere i procedimenti preordinati alla sottoscrizione del contratto nel rispetto dei principi generali dell&#8217;evidenza pubblica,.<br />
Con specifico riguardo al principio della pubblicità delle operazioni di gara, la giurisprudenza ne afferma l’assoluta inderogabilità, sia nella fase di apertura dei plichi contenenti i documenti di ammissione, in modo da consentire ai partecipanti &#8220;di assistere direttamente alla verifica della loro integrità ed alla individuazione del contenuto, operazione che garantisce la serietà della gara, impedendo sostituzioni o alterazioni dei relativi atti&#8221;, sia in quella di apertura delle buste contenenti l&#8217;offerta economica. <br />
Orbene, nella specie appare prima facie fondato e assorbente rispetto ai motivi residui, il secondo motivo  (violazione dell’art. 89 comma 4^ R.D. 23 maggio 1924 n. 827; violazione del principio di pubblicità della gara per l’apertura delle buste in seduta  segreta) posto che come risulta dai verbali di gara  (cfr. verbale del 12 e del 19 dicembre 2003 – doc. n. 9 dep. il 27 ottobre 2004) la Commissione ha proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa in seduta riservata; che essa ha inoltre richiesto, come pure si legge dal verbale, integrazioni documentali e regolarizzazione della documentazione senza alcuna pubblicità delle relative operazioni e, infine, che ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte senza alcuna verifica pubblica della loro integrità.<br />
    Tale procedimento, anche a prescindere dalla concreta dimostrazione dell’essere state compiute irregolarità nelle operazioni concorsuali, vizia irrimediabilmente l’esito della gara, giacché  quando le offerte debbano essere presentate in plico sigillato la seduta destinata all’apertura dei plichi deve essere pubblica: tale modalità costituisce infatti uno strumento di garanzia a tutela, oltre che del pubblico interesse, anche di quello dei partecipanti, affinché possano direttamente assistere alla verifica dell’integrità dei plichi ed all’identificazione del loro contenuto, operazione che garantisce la serietà della gara, impedendo integrazioni, sostituzioni o alterazioni dei relativi atti (C.G.A. 29 dicembre 1997 n. 580; id. C.d.S. sez. 5^ 30 maggio 1997 n. 576; T.A.R. Sicilia sez. 1^ Catania 4 novembre 1997 n. 2245; T.A.R. Abruzzo sez. L’Aquila 3 agosto 1990 n. 398).<br />
Per tale ragione, assorbito ogni altro motivo, che qui non può trovare accesso in quanto il vizio dedotto travolge l’intera procedura indipendentemente dal soggetto che rivendichi l’aggiudicazione, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati e la necessità, ai fini dell’aggiudicazione dell&#8217;appalto, della rinnovazione integrale della procedura stessa.<br />
Resta a questo punto da esaminare la domanda di risarcimento del danno.<br />
In particolare, la ricorrente ha chiesto: &#8211; in via preliminare la reintegrazione in forma specifica sotto forma di rinnovazione dell’intera procedura di gara; &#8211; in via subordinata, il risarcimento del danno per equivalente; &#8211; in via ulteriormente gradata, il risarcimento del danno per perdita di chance.<br />
Orbene, la domanda di risarcimento per equivalente va, allo stato, respinta in quanto l’annullamento della gara ricostituisce integralmente la posizione della ricorrente.<br />
 Né l’amministrazione ha opposto di non potere aggiudicare  ex novo la gara ovvero che non sia possibile ex art. 2058 c.c. una reintegrazione anche parziale in senso specifico della ricorrente, essendosi limitata la sola controinteressata ad affermare di avere interamente fatturato la fornitura e di aver installato i programmi per l’avvio delle nuove procedure del protocollo informatico.<br />
La domanda di risarcimento, in presenza di danno ipotetico e non dimostrato va quindi, allo stato, respinta.<br />
Le spese di causa seguono invece la soccombenza e sono determinate nella misura di cui al dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>      Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.<br />
    Respinge la domanda di risarcimento per equivalente.<br />
    Condanna l&#8217;Azienda Ospedaliera di Padova, e la società controinteressata al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari del giudizio, che si liquidano complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), di cui 2.000,00 (duemila/00) a carico del l’Azienda Ospedaliera e € 2.000,00 (duemila/00) a carico della società controinteressata, oltre a i.v.a. e c.p.a..<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>      Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio addì 25 novembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-30-12-2004-n-4473/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2004 n.4473</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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