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	<title>30/11/2021 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/11/2021 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla motivazione della delibera di diniego del rinnovo di concessione di beni.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 11:59:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-motivazione-della-delibera-di-diniego-del-rinnovo-di-concessione-di-beni/">Sulla motivazione della delibera di diniego del rinnovo di concessione di beni.</a></p>
<p>Canoni di beni – Rinnovo – Diniego – Motivazione. È illegittima la determinazione del Comune di Milano di non procedere al rinnovo della concessione degli spazi a favore della ricorrente assunta non già per mancata rispondenza ai requisiti (A e B) stabiliti dalla DGR 1246/2019, ma per la volontà di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-motivazione-della-delibera-di-diniego-del-rinnovo-di-concessione-di-beni/">Sulla motivazione della delibera di diniego del rinnovo di concessione di beni.</a></p>
<div style="text-align: justify;"><b>Canoni di beni – Rinnovo – Diniego – Motivazione.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<hr />
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div>
<p class="Massima">È illegittima la determinazione del Comune di Milano di non procedere al rinnovo della concessione degli spazi a favore della ricorrente assunta non già per mancata rispondenza ai requisiti (A e B) stabiliti dalla DGR 1246/2019, ma per la volontà di valorizzare diversamente gli spazi favorendo il cambio di destinazione d’uso degli spazi a favore di una pluralità eterogenea di attività <i>retail</i>.</p>
</div>
<div>
<p class="Massima">La Giunta – che ha dichiarato di voler perseguire la linea della giurisprudenza secondo cui il criterio della gara è la linea di indirizzo principale ed ordinaria nella scelta della parte contrattuale, ma che tuttavia ha individuato nella salvaguardia della storicità di un locale e del suo valore identitario nell’ambito di un contesto storico un motivo di interesse pubblico idoneo a motivare il rinnovo del contratto e l’esclusione di una procedura ad evidenza pubblica – ha ritenuto di poter riconoscere per alcune attività commerciali motivi sufficienti a giustificare il rinnovo della concessione, in deroga alla gara, a tale fine elaborando criteri idonei a far emergere quei valori identitari, storico-culturali tali da qualificare il complesso monumentale della Galleria. La motivazione della deliberazione sembra potersi ricondurre all’interesse alla modifica della destinazione d’uso, della merceologia o della categoria commerciale oggetto della concessione scaduta, anche in relazione alle sopravvenute modifiche delle merceologie conseguenti alle gare pubbliche svolte, ma tale teorica esplicitazione del suddetto interesse avrebbe necessitato di essere contestualizzata nella fattispecie concreta, considerato che la stessa deliberazione richiede che il diniego di rinnovo sia opposto in caso di interessi superiori congruamente motivati. La motivazione a supporto del diniego di rinnovo è del tutto indefinita nel contenuto concreto, rimanendo su un piano generico e astratto, anche tenuto conto dell’elenco delle attività con cui si dichiara di voler diversamente valorizzare gli spazi.</p>
</div>
<div>
<p class="Massima">La motivazione della scelta di non procedere al rinnovo della concessione a favore della ricorrente, lungi dal rispondere alla discrezionalità dell’ente, rappresenta in realtà un esercizio arbitrario dell’attività amministrativa, che non consente al privato di comprendere le ragioni della decisione, non risultando legata ad un obiettivo concreto compiutamente esplicitato, da porsi quale alternativo alla salvaguardia del valore identitario, storico e culturale dell’insediamento commerciale.</p>
<hr />
</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">Pres. Giordano &#8211; Est. Mameli</div>
<div>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1725 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Algani Souvenir Snc di Buti Roberto e Marinoni Maurizio Giuseppe &amp; C., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Angeletti e Gino Michele Domenico Arnone, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Milano, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia e Anna Tavano dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via della Guastalla, n. 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">quanto al ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota del Comune di Milano, Area Patrimonio Immobiliare, in data 4.08.2020 prot. 04/08/2020.0289045.U., con cui è stato comunicato il diniego all&#8217;istanza formulata dalla Società ricorrente di rinnovo della concessione d&#8217;uso dell&#8217;unità immobiliare di proprietà comunale in Galleria Vittorio Emanuele II n. 11/12;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e, <i>in parte qua</i>,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della presupposta Deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 815 del 17.07.2020, avente ad oggetto “Galleria Vittorio Emanuele II – Approvazione delle linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio immobiliare e presa d&#8217;atto dell&#8217;attività istruttoria ex delibera di Giunta 1246/2019 relativamente alle concessioni ad uso commerciale in scadenza nel corso dell&#8217;anno 2020”, nella parte in cui ha demandato agli Uffici di provvedere a respingere l&#8217;istanza avanzata dalla Società ricorrente di rinnovo della concessione d&#8217;uso dell&#8217;unità immobiliare di proprietà comunale in Galleria Vittorio Emanuele II n. 11/12;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché, se del caso, <i>in parte qua</i>,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della Deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 1246 del 26.07.2019 di “Approvazione delle linee di indirizzo per le concessioni d&#8217;uso in scadenza delle unità immobiliari site nel complesso della Galleria Vittorio Emanuele II ed in altri complessi di pregio”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nonché di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto e consequenziale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e, in via esclusivamente subordinata,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di ricorso,</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">per l’accertamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del diritto della Società ricorrente a vedersi riconosciuta l’indennità prevista dalla convenzione in caso di cessazione del rapporto di concessione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">quanto al ricorso per motivi aggiunti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della nota del Comune di Milano, Area Patrimonio Immobiliare, in data 12.04.2021 prot. 12/04/2021.0198342.U.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2021 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. L’odierna ricorrente è titolare dell’esercizio commerciale con insegna “ALGANI SOUVENIR ARTICOLI DA REGALO”, situato all’interno del complesso, unico e caratteristico della Città di Milano, della Galleria Vittorio Emanuele II al numero civico 11/12, con affaccio (vetrina) sia nel corpo esterno della Galleria sia su Piazza della Scala.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. L’esercizio svolge dal 1927 attività di rivendita al dettaglio di souvenir, cartoline, giornali, riviste, libri, articoli di cartoleria, chincaglieria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’attività risale al 6 ottobre 1927 allorquando venne costituita la società “Libreria Internazionale di Bruno, Elena ALGANI s.d.f.”, avente ad oggetto “commercio al minuto di giornali, riviste e libri e cartoline”, compresa la vendita di oggetti ricordo, e venne inaugurata la sede storica in Galleria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel corso della sua storia l’attività ha più volte mutato la compagine sociale (negli anni 1974, 1976, 1983, 1985, 1996, 1998 e 2005), mantenendo tuttavia, senza soluzione di continuità, la medesima sede di pregio artistico e architettonico all’interno della Galleria, nonché il proprio fulcro dell’attività.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. Lo spazio di vendita al pubblico del negozio Algani è situato al piano terreno, con una superficie utile (netta calpestabile) di 18,92 mq; contiguo alla bottega vi è un locale retrostante ad uso deposito di superficie di 7,57 mq e altezza pari 2,21 mt.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’immobile ricomprende, altresì, un piano ammezzato ad uso deposito &#8211; non collegato direttamente con il piano terreno, ma accessibile esclusivamente tramite scala esterna condominiale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. I locali che accolgono il negozio Algani appartengo al demanio comunale e sin dall’origine sono sempre stati concessi in uso dal Comune di Milano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’ultima convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 13 novembre 2008 con durata pari a 12 anni e scadenza al 12 novembre 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con nota del 21 febbraio 2019 il Comune inviava alla società comunicazione di formale disdetta della concessione in essere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società, allora, in data 9 aprile 2019 presentava istanza di rinnovo della concessione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Nel frattempo decideva di partecipare alla procedura indetta dalla Regione Lombardia, a seguito dell’emanazione della D.G.R. 8 aprile 2019 n. XI/1503 e del decreto dirigenziale n. 6547 del 10 maggio 2019, volta al riconoscimento delle “Attività storiche e di tradizione” distinte, in ragione dell’attività svolta, in Negozi storici, Locali storici e Botteghe artigiane storiche, al fine del loro sostegno, valorizzazione e promozione ai sensi della L.R. n. 5/2019.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. La ricorrente, dunque, presentava la domanda per il riconoscimento della propria attività quale “Negozio storico”, allegando la medesima documentazione presentata in precedenza al Comune di Milano che, invece, nell’ambito del procedimento di cui alla deliberazione 5 ottobre 2004 n. 2220 (Linee Guida per l’istituzione dell’Albo delle Botteghe Storiche) con nota dell’11 dicembre 2018, aveva dichiarato non accoglibile la domanda, in quanto l’attività non avrebbe “<i>mantenuto, per almeno 50 anni, il medesimo comparto merceologico &#8230;</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. La Regione, con decreto dirigenziale del 14 ottobre 2019 n. 14707, approvava la domanda della ricorrente, concedendo al Negozio Algani il riconoscimento di “Negozio storico” dal 1927.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Nel frattempo la Giunta Comunale, con deliberazione n. 1246 del 26 luglio 2019, approvava le linee di indirizzo per le concessioni d’uso in scadenza delle unità immobiliari site nel complesso comunale della Galleria Vittorio Emanuele II.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. La Giunta, individuava una serie di elementi (requisiti A) utili “<i>a consentire di valutare favorevolmente l’istanza di rinnovo ovvero quegli elementi che consentono di dimostrare la correlazione tra la storicità dell’insegna presente in Galleria e il valore identitario apportato da tale presenza nel tempo”</i>. Tali elementi venivano individuati nei seguenti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “<i>il riconoscimento di Bottega Storica da parte del Comune di Milano e/o di attività storica e di tradizione secondo la definizione di Regione Lombardia (nelle tre declinazioni di negozi storici/locali storici/botteghe artigiane storiche…e l’aver svolto nella stessa unità immobiliare, oggetto di contratto di Concessione con il Comun e di Milano, la propria attività per un periodo non inferiore a cinquanta anni senza interruzione di continuità …</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “<i>il valore identitario dell’insegna/marchio presente da almeno 50 anni con la stessa destinazione d’uso dei locali e la stessa merceologia rispetto alla storia del complesso monumentale, documentato da articoli, testimonianze, fotografie storiche, dipinti, stampe, pubblicazioni</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “<i>il valore identitario dell’esercizio rispetto alla particolare clientela ospitata nel tempo (non meno di 50 anni) e al particolare significato della presenza dell’esercizio commerciale nella promozione della vita culturale ed artistica della Galleria</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, venivano identificati ulteriori elementi (requisiti B) “<i>essenziali ad avviare la procedura di rinnovo</i>”, ossia:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>&#8211; presenza nel punto vendita di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio,</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale e disponibilità a cederli all’Amministrazione Comunale alla scadenza della concessione mantenendone i costi di restauro per la durata dell’intera concessione;</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; disponibilità ad effettuare lavori di restauro e recupero delle parti strutturali e degli impianti dell’immobile concesso in uso, anche restituendo alla vista elementi architetturali annegati in ristrutturazioni precedenti;</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; disponibilità a donare -anche unitamente ad altri concessionari-interventi manutentivi periodici o straordinari a vantaggio dell’intero complesso immobiliare; in tal caso l’importo della donazione non potrà essere inferiore alla misura del canone annuo dell’unità oggetto di rinnovo</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. La deliberazione precisava che nel caso di sussistenza di due elementi del gruppo A di requisiti e almeno uno degli elementi del gruppo B “<i>l’istanza sarà dagli Uffici sottoposta alla valutazione finale della Giunta che esaminerà la richiesta di rinnovo comparandola con gli altri interessi pubblici oggetto di considerazione. In tutti gli altri casi gli Uffici respingeranno le richieste pervenute e procederanno a sottoporre alla Giunta gli indirizzi per avviare tempestivamente le procedure di gara conseguenti</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. La società ricorrente presentava quindi, in data 9 dicembre 2019, una seconda richiesta di rinnovo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 815 del 17 luglio 2020, il Comune prendeva atto dell’attività istruttoria effettuata dagli uffici e, con riferimento al negozio Algani, dichiarava che “<i>non si procederà a rinnovo, in quanto l’Amministrazione, nell’ambito della propria discrezionalità, ha valutato di valorizzare diversamente gli spazi favorendo per la privilegiata posizione di accesso alla Galleria Vittorio Emanuele, il cambio di destinazione d’uso degli spazi a favore delle seguenti attività retail:</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; arte e/o antiquariato;</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; arredamento, design e/o illuminazione d’autore:</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; tecnologia multimediale musica e video e/o telefonia</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; prodotti farmaceutici</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; gioielleria</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; galleria di opere d’arte originali e autentiche;</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; attività museali.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Avverso la deliberazione della Giunta comunale di diniego di rinnovo e gli altri provvedimenti indicati in epigrafe la ricorrente proponeva ricorso, chiedendo l’annullamento, previa tutela cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. Si costituiva in giudizio il Comune di Milano resistendo al ricorso, di cui contestava la fondatezza con separata memoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. Con ordinanza n. 1362 del 5 novembre 2020 questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Successivamente, in data 3 marzo 2021 il Comune inviava alla ricorrente la nota avente ad oggetto “approfondimento istruttorio &#8211; preavviso di diniego sull’istanza di rinnovo ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 07.08.1990 n. 241” asseritamente teso a verificare e approfondire le valutazioni dell’Amministrazione comunale in ordine alla valorizzazione della unità immobiliare tramite procedura ad evidenza pubblica e non al rinnovo contrattuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.1. La società presentava memoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.2. Con nota prot. 12/04/2021.0198342.U. del 12 aprile 2021 a firma del Direttore dell’Area Patrimonio Immobiliare veniva comunicato “<i>il definitivo diniego dell’istanza di rinnovo del 09/04/2019… e successiva integrazione del 06/12/2019…</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Tale provvedimento veniva impugnato con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 giugno 2021, con contestuale domanda cautelare, cui la parte rinunciava alla camera di consiglio del 14 luglio 2021, stante la disponibilità manifestata dall&#8217;Amministrazione, per il tramite del suo legale, a non dare esecuzione ai provvedimenti gravati sino alla celebrazione dell’udienza di merito, che veniva fissata al 21 ottobre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.1. Le parti depositavano scritti difensivi insistendo nelle rispettive conclusioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Indi, all’udienza pubblica del 21 ottobre 2021, la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. L’architettura impugnatoria si compone di un ricorso introduttivo e di un ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.1. Come sopra esposto, dopo l’adozione della deliberazione n. 815/2020 da parte della Giunta, oggetto del ricorso introduttivo, e successivamente alla pronuncia cautelare di questo Tribunale, il Comune ha, <i>sua sponte</i>, avviato un così definito approfondimento istruttorio a seguito del quale il dirigente dell’Area di riferimento ha comunicato il preavviso di diniego dell’istanza e ha, poi, definitivamente rigettato la domanda di rinnovo presentata dalla ricorrente. Tale sopraggiunto atto è oggetto del ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Ciò posto, il Collegio ritiene di iniziare a scrutinare il ricorso introduttivo, affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I) violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e disparità di trattamento; eccesso di potere sotto vari profili: contraddittorietà, illogicità, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità; sviamento di potere: l’attività del Comune sarebbe contraddittoria. L’Amministrazione è tenuta a soppesare il principio concorrenziale con l’eventuale valore storico-identitario-culturale degli esercizi commerciali presenti all’interno del complesso della Galleria, e nel caso dare motivatamente preminenza all’uno piuttosto che all’altro. Ciò non sarebbe avvenuto nel caso in discussione, essendo la motivazione a sostegno del diniego di rinnovo generica. Sotto altro profilo la tipologia delle attività prescelte per sostituire quella della ricorrente sarebbero non idonee ad essere svolte nei locali in discussione, a dimostrazione di una istruttoria sommaria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II) violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli art. 148-bis, 148-ter, 148-quater e 148-quinquies della l.r. n. 6 del 2 febbraio 2010; violazione della D.G.R. 31 luglio 2019 n. 2043: tenuto conto delle linee di indirizzo regionali, il Comune avrebbe dovuto rinnovare la concessione a favore della ricorrente, tutelando in tal modo il valore storico e culturale che il Negozio Storico Algani rappresenta per la comunità non solo locale ma anche regionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III) in via del tutto subordinata, accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l’indennità dovuta per la cessazione della concessione: nella denegata ipotesi in cui si riconoscesse la legittimità dei provvedimenti impugnati, con conseguente conferma del diniego al rinnovo della concessione del Negozio Algani, alla ricorrente spetterebbe una indennità pari a 12 mensilità dell’ultimo corrispettivo versato, ai sensi dell’art. 3 del contratto-concessione, invece negata dall’Amministrazione con la nota del 4 agosto 2020, pure oggetto di impugnazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Il ricorso è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. La determinazione del Comune di Milano di non procedere al rinnovo della concessione degli spazi a favore della ricorrente è stata assunta non già per mancata rispondenza ai requisiti (A e B) stabiliti dalla DGR 1246/2019, ma per la volontà di “<i>valorizzare diversamente gli spazi favorendo…il cambio di destinazione d’uso degli spazi</i>” a favore di una pluralità eterogenea di attività <i>retail</i> (dall’antiquariato ai prodotti farmaceutici).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Va osservato che nella deliberazione n. 1246/2019 la Giunta ha rammentato che, a seguito del contenzioso instauratosi in relazione ai dinieghi di rinnovo delle concessioni negli anni 21016-2018, la giurisprudenza, pur confermando il criterio della gara quale linea di indirizzo principale ed ordinaria nella scelta della parte contrattuale, ha tuttavia individuato nella salvaguardia della storicità di un locale e del suo valore identitario nell’ambito di un contesto storico un motivo di interesse pubblico idoneo a motivare il rinnovo del contratto e l’esclusione di una procedura ad evidenza pubblica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.1. La Giunta ha quindi dichiarato di voler perseguire tale indirizzo ritenendo di poter riconoscere per alcune attività commerciali motivi sufficienti a giustificare il rinnovo della concessione, in deroga alla gara, a tale fine elaborando criteri idonei a far emergere quei “<i>valori identitari, storico-culturali tali da qualificare il complesso monumentale della Galleria</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.2. Dopo tali affermazioni di principio, nella deliberazione si legge che “<i>l’Amministrazione si riserva di preferire comunque, pur alla presenza di elementi sufficienti ad individuare un valore identitario, storico e culturale significativo dell’esercizio commerciale, l’esplicazione di una procedura di gara e di poter quindi esprimere il proprio diniego al rinnovo in relazione ad interessi superiori congruamente motivati quale ad esempio: </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; una migliore valorizzazione del complesso immobiliare attraverso la modifica della consistenza o della sagoma delle singole unità (verticalismo, accorpamenti, divisioni, unione ai piani soprastanti o ai piani interrati),</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; l’utilizzo diretto per finalità di interesse pubblico o la necessità di porre a carico del concessionario interventi manutentivi significativi </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; modifica della destinazione d’uso, della merceologia o della categoria commerciale oggetto della concessione scaduta, anche in relazione alle sopravvenute modifiche delle merceologie conseguenti alle gare pubbliche svolte</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.3. Inoltre prima di declinare i requisiti di tipo A (ai fini della favorevole valutazione dell’istanza di rinnovo), la Giunta ha confermato “<i>la discrezionalità di decidere diverse destinazioni d’uso dei locali (sagome, verticalismo, merceologie, ecc.)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Ora, la motivazione di cui alla deliberazione n. 815/2020 sembra potersi ricondurre all’interesse (così definito “superiore”) alla “<i>modifica della destinazione d’uso, della merceologia o della categoria commerciale oggetto della concessione scaduta, anche in relazione alle sopravvenute modifiche delle merceologie conseguenti alle gare pubbliche svolte</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.1. Tuttavia tale teorica esplicitazione del suddetto interesse necessita (avrebbe necessitato) di essere contestualizzata nella fattispecie concreta, considerato che la stessa deliberazione n. 1246/2019 richiede che il diniego di rinnovo sia opposto in caso di “<i>interessi superiori congruamente motivati</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’esemplificazione ivi indicata non può dunque considerarsi esaustiva in quanto astratta, necessitando di essere declinata in termini concreti in relazione alla singola fattispecie esaminata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.2. Invece la motivazione a supporto del diniego di rinnovo è del tutto indefinita nel contenuto concreto, rimanendo su un piano generico e astratto, anche tenuto conto dell’elenco delle attività con cui si dichiara di voler diversamente valorizzare gli spazi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’elenco infatti si compone di tipologie completamente eterogenee dalle quali non è possibile neppure comprendere verso quale obiettivo di interesse pubblico sia diretto il cambio di destinazione d’uso. Ed invero, considerata la privilegiata posizione di accesso alla Galleria Vittorio Emanuele, l’opzione di collocare negli spazi fino ad oggi occupati dalla ricorrente attività museali oppure un esercizio commerciale di telefonia, ovvero una galleria di opere d’arte o una farmacia (queste essendo solo alcune delle attività indicate), non può ritenersi equivalente nell’ambito del dichiarato intento di valorizzare diversamente gli spazi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.3. E dunque evidente che in sé la motivazione della scelta di non procedere al rinnovo della concessione a favore della ricorrente, lungi dal rispondere alla discrezionalità dell’ente, rappresenta in realtà un esercizio arbitrario dell’attività amministrativa, che non consente al privato di comprendere le ragioni della decisione, non risultando legata ad un obiettivo concreto compiutamente esplicitato, da porsi quale alternativo alla salvaguardia del valore identitario, storico e culturale dell’insediamento commerciale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Per le ragioni che precedono, assorbiti ulteriori profili di censura, il ricorso introduttivo va accolto e per l’effetto va disposto l’annullamento della deliberazione n. 815/2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. Il Collegio passa ora ad esaminare il ricorso per motivi aggiunti diretto conto l’atto dirigenziale del 12 aprile 2021 con cui il Comune ha disposto il diniego definitivo sull’istanza di rinnovo. Tale provvedimento costituisce l’esito di un così definito approfondimento istruttorio –successivo all’ordinanza cautelare di questo Tribunale soltanto sotto il profilo cronologico – condotto senza contraddittorio con la società interessata, rimasta all’oscuro del procedimento fino alla nota di comunicazione del preavviso di diniego del 3 marzo 2021, pure impugnata con il ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.1. Con tale nota, oltre a fare riferimento ai medesimi profili esposti nella deliberazione n. 815/2020, gli Uffici rappresentano di aver valutato anche il fattore “<i>relativo alla possibilità dell’applicazione del principio del verticalismo per la valorizzazione dei piani sovrastanti (in rapporto al quale alcuni spazi potrebbero essere meglio valorizzati, ove annessi ad attività redditizie con affaccio su Galleria Vittorio Emanuele II al piano terra)”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.2. Le osservazioni procedimentali della ricorrente sono state ritenute non sufficienti a superare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo, sicchè nella nota del 12 aprile 2021 si afferma che l’Amministrazione ha inteso “<i>valorizzare l’unità immobiliare di che trattasi, identificando una destinazione d’uso più consona al contesto di riferimento e a quel principio ispiratore già indicato nel Vincolo posto dalla Sovrintendenza nell’ammettere la destinazione commerciale del complesso monumentale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Ciò posto, con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente, dopo aver riproposto i motivi del ricorso introduttivo, ha articolato i motivi di gravame di seguito sintetizzati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I) violazione di legge con riferimento all’art. 21-septies L. n. 241/1990 per violazione e/o elusione del giudicato cautelare di cui all’ordinanza n. 1362 del 05.11.2020: i provvedimenti impugnati sarebbero in contrasto con quanto statuito dal Tribunale nella fase cautelare, avendo l’Amministrazione rieditato un potere – da parte di organo non competente – in spregio all’ordine cautelare, svuotando così di effettività quest’ultimo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II) violazione di legge con riferimento all’art. 3 L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed erroneità dei presupposti di fatto: la nota di “definitivo diniego” ed il preavviso di rigetto recherebbero le medesime valutazioni poste a base del diniego già espresso dalla deliberazione n. 815/2020 poi sospesa, non offrendo alcun ulteriore contributo rispetto all’attività istruttoria effettuata a suo tempo dagli Uffici e poi trasfusa nella citata delibera; sotto tale profilo, gli atti si rivelano superflui ed ultronei. Inoltre, le nuove note sarebbero totalmente scollegate dall’odierno giudizio rispetto al quale il Comune non assume alcuna posizione. Nel (solo) preavviso di diniego il Comune farebbe menzione quale presunto ulteriore “fattore di valutazione”, quello della “<i>possibilità dell’applicazione del principio generale del verticalismo per la valorizzazione dei piani sovrastanti (in rapporto al quale alcuni spazi potrebbero essere meglio valorizzati, ove annessi ad attività redditizie con affaccio su Galleria Vittorio Emanuele II al piano terra)</i>”. L’assunto costituirebbe una mera petizione di principio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La medesima carenza di istruttoria e di motivazione della delibera n. 815/2020 impugnata è stata reiterata, in modo identico, nel preavviso in questione, laddove il Comune si sarebbe limitato a trascrivere quanto riportato nella deliberazione n. 1246/2019, senza aggiungere altro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’assunto comunale sarebbe quindi apodittico senza motivare in alcun modo come l’eventuale insediamento di una delle eterogenee attività <i>retail</i> ipotizzate potrebbe meglio valorizzare, sotto il profilo identitario, storico e culturale, l’unità immobiliare ed in particolare i non meglio identificati “spazi sovrastanti”, più adeguatamente di quanto attualmente è in grado di esprimere il Negozio Algani. Nella nota di preavviso, la scelta di negare il rinnovo si giustificherebbe anche “<i>alla luce degli esiti delle procedure ad evidenza pubblica per gli spazi Retail di dimensioni medio piccole che hanno visto incrementare notevolmente il canone a base d’asta</i>”. Tuttavia risulterebbe che l’Amministrazione non abbia più indetto gare per la concessione di spazi in Galleria da oltre un anno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20. Anche il ricorso per motivi aggiunti merita accoglimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21. Il procedimento iniziato spontaneamente dal Comune successivamente all’ordinanza cautelare di questo Tribunale, che non si pone quale dichiarata esecuzione della stessa, costituisce esercizio eccentrico dell’ordinaria conduzione dell’azione amministrativa. Ed invero il Comune ha intrapreso un approfondimento istruttorio rispetto ad un provvedimento definitivo già assunto, senza formalmente aprire un procedimento di riesame e senza darne la doverosa comunicazione all’interessato, e dunque non acquisendo elementi ulteriori di valutazione. Né, peraltro, risulta che l’Amministrazione abbia arricchito <i>aliunde</i> il corredo istruttorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.1. In realtà l’Amministrazione ha proceduto ad una inammissibile integrazione (<i>rectius</i> al tentativo di integrazione) della motivazione, fornendo tuttavia argomenti ancora una volta generici (così definita “<i>applicazione del principio del verticalismo per la valorizzazione dei piani sovrastanti”)</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.2. In proposito è opportuno sottolineare che il piano ammezzato dell’unità Algani, ad uso deposito, non è collegato al piano terra del negozio ma è accessibile soltanto da scala una esterna condominiale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale situazione di fatto neppure è considerata nell’integrazione motivazionale della nota dirigenziale, affidando ancora una volta ad una perifrasi astratta la ragione della scelta di non rinnovare la concessione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.3. Va poi evidenziato che gli atti impugnati sono stati assunti dall’apparato dirigenziale e non dalla Giunta, organo al quale la deliberazione n. 1246/2019 ha riservato l’adozione dei provvedimenti in materia di rinnovo delle concessioni. Non si comprende quindi come tali atti possano incidere su un provvedimento, ovvero la deliberazione n. 815/2020, già definitivamente assunto dalla Giunta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.4. Risulta in altri termini di difficile qualificazione la natura di tali atti, tenuto conto del principio di tipicità degli atti amministrativi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.5. Certamente, come dedotto dalla difesa del Comune, non sussiste un obbligo assoluto di rinnovo, rimanendo aperta la possibilità dell’Amministrazione di respingere le istanze di rinnovo sulla base di una motivazione che dia ragione della sussistenza di interessi pubblici, emersi in sede istruttoria, prevalenti in concreto su quello economico del privato richiedente e riconducibili ai criteri della deliberazione di indirizzo citata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia tale ragionevole <i>iter</i> logico e giuridico non si rinviene né nella deliberazione n. 815/2020 né nella successiva nota dirigenziale, non essendo in realtà stato motivato dall’Amministrazione quale sia il nuovo e diverso interesse rispetto alla volontà di valorizzare in modo differente l’unità Algani.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.6. Il procedimento cosiddetto di approfondimento istruttorio intrapreso dall’Amministrazione si pone quindi in violazione di tutti i canoni ordinari di legittimità, sotto il profilo dell’incompetenza, della violazione di legge e dell’eccesso di potere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22. In conclusione, anche il ricorso per motivi aggiunti merita accoglimento e per l’effetto va disposto l’annullamento delle note con lo stesso impugnate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; accoglie il ricorso introduttivo e per l’effetto annulla, per la parte di interesse, la deliberazione n. 815/2020;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla gli atti con lo stesso impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Milano al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Domenico Giordano, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna Perilli, Referendario</p>
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