<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>30/11/2019 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/30-11-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/30-11-2019/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Oct 2021 14:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>30/11/2019 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/30-11-2019/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 30/11/2019 n.101</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-30-11-2019-n-101/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-30-11-2019-n-101/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-30-11-2019-n-101/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 30/11/2019 n.101</a></p>
<p>nota a sentenza a CORTE DI GIUSTIZIA DELL&#8217;UNIONE EUROPEA &#8211; DECIMA SEZIONE &#8211; Sentenza 5 settembre 2019, n. C‑333/18  a cura di Fiammetta Magliocca RICORSO INCIDENTALE “ESCLUDENTE”: IL RICORSO PRINCIPALE E’ RICEVIBILE A PRESCINDERE DAL NUMERO DI PARTECIPANTI ALLA GARA nota a sentenza a CORTE DI GIUSTIZIA DELL&#8217;UNIONE EUROPEA &#8211; DECIMA SEZIONE &#8211; Sentenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-30-11-2019-n-101/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 30/11/2019 n.101</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-30-11-2019-n-101/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 30/11/2019 n.101</a></p>
<p>nota a sentenza a CORTE DI GIUSTIZIA DELL&#8217;UNIONE EUROPEA &#8211; DECIMA SEZIONE &#8211; Sentenza 5 settembre 2019, n. C‑333/18  a cura di Fiammetta Magliocca</p>
<hr />
<div style="text-align: center;">
<div>
<p><strong><br />
RICORSO INCIDENTALE “ESCLUDENTE”: IL RICORSO PRINCIPALE E’ RICEVIBILE A PRESCINDERE DAL NUMERO DI PARTECIPANTI ALLA GARA</strong></p>
</div>
<div>
<div>nota a sentenza a CORTE DI GIUSTIZIA DELL&#8217;UNIONE EUROPEA &#8211; DECIMA SEZIONE &#8211; Sentenza 5 settembre 2019, n. C‑333/18</div>
<div>a cura di Fiammetta Magliocca</div>
</div>
<div><strong>Prologo</strong><br />
La fondatezza del ricorso incidentale escludente non preclude la ricevibilità del ricorso principale, laddove da questo emerga che la procedura selettiva sia stata o rischi di essere lesa a causa della violazione del diritto dell’Unione, o delle norme che traspongono quest’ultimo, in materia di appalti pubblici. Tanto è stato stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 5 settembre 2019 nella causa C 333/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato, con decisione del 14 febbraio 2018. Per il Giudice comunitario, infatti, l’art. 1, paragrafo 1, co. 3, e paragrafo 3, della direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 &#8211; che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori -, deve essere letto nel senso che “<em>esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione</em>”.</div>
</div>
<p><strong>I fatti di causa</strong><br />
Con giudizio incardinato innanzi al Tar Campania, la terza classificata nell’ambito di una procedura di gara contestava l’ammissione alla procedura selettiva sia della impresa aggiudicataria, sia dell’offerente classificatosi al secondo posto. La prima classificata si costituiva in giudizio spiegando ricorso incidentale, mediante il quale sosteneva che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di affidamento dell’appalto pubblico per aver perso, nel corso della procedura, i requisiti di partecipazione richiesti dal disciplinare di gara. Il Tar Campania, esaminato prioritariamente il ricorso incidentale, lo accoglieva e, pertanto, dichiarava improcedibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse. Tale pronuncia era, dunque, oggetto di gravame dinanzi al Consiglio di Stato, sull’assunto che il Giudice amministrativo non avesse applicato i principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza 5 aprile 2016, PFE (C‑689/13, EU:C:2016:199), laddove il ricorso principale avrebbe dovuto essere esaminato in ogni caso nel merito, sussistendo un interesse, strumentale e mediato, della ricorrente alla declaratoria dell’illegittimità della mancata esclusione dell’aggiudicataria, in quanto una tale statuizione avrebbe potuto portare l’amministrazione aggiudicatrice ad intervenire in autotutela annullando la procedura e indicendo una nuova gara. La vertenza veniva sottoposta dalla Quinta sezione del Consiglio di Stato al vaglio dell’Adunanza Plenaria, la quale rilevata l’esistenza di contrapposti indirizzi giurisprudenziali nel caso in cui il ricorso principale non fosse fondato su motivi che, se accolti, avrebbero determinato <em>tout court</em>la ripetizione della procedura di gara – da un lato, l’orientamento secondo cui il ricorso principale deve essere esaminato anche dopo l’avvenuto accoglimento del ricorso incidentale, non dovendosi tener conto né del numero delle imprese partecipanti alla procedura né dei vizi prospettati come motivi del ricorso principale; dall’altro lato, l’orientamento secondo cui l’esame del ricorso principale si imporrebbe soltanto laddove l’accoglimento dello stesso fosse idoneo a procurare un vantaggio reale e attuale al ricorrente – decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: “<em>Se l’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva [89/665] possa essere interpretato nel senso che esso consente che allorché alla gara abbiano partecipato più imprese e le stesse non siano state evocate in giudizio (e comunque avverso le offerte di talune di queste non sia stata proposta impugnazione) sia rimessa al Giudice, in virtù dell’autonomia processuale riconosciuta agli Stati membri, la valutazione della concretezza dell’interesse dedotto con il ricorso principale da parte del concorrente destinatario di un ricorso incidentale escludente reputato fondato, utilizzando gli strumenti processuali posti a disposizione dell’ordinamento, e rendendo così armonica la tutela di detta posizione soggettiva rispetto ai consolidati principi nazionali in punto di domanda di parte (articolo 112 del codice di procedura civile), prova dell’interesse affermato (articolo 2697 del codice civile), limiti soggettivi del giudicato che si forma soltanto tra le parti processuali e non può riguardare la posizione dei soggetti estranei alla lite (articolo 2909 del codice civile)</em>”.</p>
<p><strong>La posizione della Corte di Giustizia</strong><br />
Il Giudice comunitario, dopo aver ricordato che la normativa comunitaria in tema di appalti mira a rafforzare i meccanismi esistenti, sia sul piano nazionale sia sul piano dell’Unione, al fine di garantire l’applicazione effettiva delle direttive in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, nonché il principio enunciato dai precedenti della stessa Corte, secondo cui gli interessi perseguiti nell’ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione devono essere considerati equivalenti, ha affermato che da tali assunti deriva l’obbligo di non dichiarare irricevibile il ricorso per esclusione principale in applicazione delle norme procedurali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente. In particolare, la Corte di Giustizia precisa che tale statuizione è applicabile a prescindere sia dal numero di partecipanti alla procedura di selezione del contraente, sia dal numero di coloro che tra essi hanno presentato ricorsi (e, dunque, anche laddove altri offerenti abbiano presentato offerte nell’ambito della procedura di affidamento e i ricorsi tesi alla reciproca esclusione non riguardino le offerte classificate alle spalle delle offerte costituenti l’oggetto dei ricorsi per esclusione). Con riferimento, poi, al profilo attinente alla valutazione della concretezza dell’interesse dedotto con il ricorso principale e a quello dell’autonomia processuale riconosciuta agli Stati membri, il Giudice comunitario, da un lato, si preoccupa di chiarire che la ricevibilità del ricorso principale non può essere subordinata alla previa constatazione che tutte le offerte classificate alle spalle di quella dell’offerente autore di detto ricorso siano anch’esse irregolari, né alla condizione che il suddetto offerente fornisca la prova del fatto che l’amministrazione aggiudicatrice sarà indotta a ripetere la procedura selettiva; dall’altro lato, ribadisce che il principio di autonomia processuale non può, comunque, giustificare disposizioni di diritto interno che rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Una diversa interpretazione, infatti, non sarebbe coerente con la direttiva 89/665, laddove si prevede che i ricorsi contro le decisioni adottate da un’amministrazione aggiudicatrice debbano, per essere considerati efficaci, essere accessibili a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, o delle norme che traspongono quest’ultimo.</p>
<p>Precedenti:</p>
<p>Conforme: CGUE 5 aprile 2016, PFE C‑689/13, EU:C:2016:199; CGUE 4 luglio 2013, Fastweb, C‑100/12, EU:C:2013:448; Cons. Stato, Ad.Pl., n. 11/2008.</p>
<p>Difforme: CGUE 21 dicembre 2016, Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung C‑355/15, EU:C:2016:988; Cons. Stato, Ad.Pl., n. 9/2014; Cons. Stato, Ad.Pl., n. 4/2011 .</p>
<div>
<p>La sentenza è su Giustamm al seguente link: <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-5-9-2019-n-c-333-18/" target="_blank" rel="noopener">Corte di giustizia dell’Unione europea – Decima Sezione – Sentenza – 5/9/2019 n.C-333/18</a></p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-30-11-2019-n-101/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 30/11/2019 n.101</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 30/11/2019 n.102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-30-11-2019-n-102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-30-11-2019-n-102/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-30-11-2019-n-102/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 30/11/2019 n.102</a></p>
<p>Nota a sentenza a  CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA &#8211; SEZIONE GIURISDIZIONALE &#8211; 11 novembre 2019, n. 956   a cura di Alessandra Petronelli L’INFORMATIVA ANTIMAFIA “ATIPICA” NON È SUSCETTIBILE DI SCADENZA E LEGITTIMA LA SUCCESSIVA ADOZIONE DELL’ATTO RESCISSORIO nota a sentenza a  CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-30-11-2019-n-102/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 30/11/2019 n.102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-30-11-2019-n-102/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 30/11/2019 n.102</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>Nota a sentenza a  CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA &#8211; SEZIONE GIURISDIZIONALE &#8211; 11 novembre 2019, n. 956   a cura di Alessandra Petronelli</p>
<hr />
<div style="text-align: center;">
<div><strong>L’INFORMATIVA ANTIMAFIA “ATIPICA” NON È SUSCETTIBILE DI SCADENZA E LEGITTIMA LA SUCCESSIVA ADOZIONE DELL’ATTO RESCISSORIO</strong></p>
</div>
<div>nota a sentenza a  CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA &#8211; SEZIONE GIURISDIZIONALE &#8211; 11 novembre 2019, n. 956</div>
<div>a cura di Alessandra Petronelli</div>
<div><strong>Prologo</strong><br />
A fronte di una informativa antimafia atipica, spetta all’Amministrazione destinataria valutare autonomamente, nell’esercizio del suo potere discrezionale, il “peso” delle informazioni ricevute dalla Prefettura -informazioni di per sé non automaticamente “interdittive” &#8211; potendo procedere all’adozione del provvedimento rescissorio anche in un momento successivo, allorquando ne ravvisi la necessità in relazione ad ulteriori e sopravvenuti elementi.<br />
Tanto è stato stabilito dalla Sez. giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la Sentenza n. 956 pronunciata lo scorso 11 novembre 2019.<br />
Lo scopo dell’informativa atipica, infatti, non è quello di produrre effetti interdittivi “automatici ed immediati” ma quello di porre all’attenzione della Amministrazione destinataria situazioni abnormi o anomale, affinché la stessa possa vigilare ed eventualmente procedere all’adozione del provvedimento rescissorio, anche a distanza di molto tempo rispetto al momento in cui si realizza il fatto di cui viene a conoscenza.</p>
<p><strong>I fatti di causa</strong><br />
In relazione alla certificazione antimafia richiesta da un Comune per l’affidamento del servizio di igiene ambientale ad una società, la Prefettura emanava una informativa antimafia “atipica” nei confronti dell’impresa, specificando che l’amministratrice della stessa <em>conviveva</em>con il sig. X, soggetto pregiudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso.<br />
Il Comune, non essendo a conoscenza di ulteriori elementi idonei a rafforzare il valore indiziante dell’informazione atipica e dovendo procedere con urgenza, decideva di affidare il servizio alla società in questione.<br />
Successivamente (circa quattro anni dopo), avuta notizia della misura cautelare disposta a carico del citato convivente &#8211; indagato per reati connessi alla medesima tipologia di appalto &#8211; il Comune disponeva la rescissione del contratto, impugnata dalla Società dinanzi al T.A.R. Catania. Il Comune proponeva appello al C.G.A.R.S. che, con la Sentenza in oggetto, lo accoglieva.</p>
<p><strong>La posizione del C.G.A.R.S.</strong><br />
Il Consiglio amministrativo siciliano evidenzia come, con l’informativa atipica, la Prefettura fornisce all’Amministrazione destinataria un’informazione su un determinato fatto che <em>può</em>assumere rilevanza al fine di una più generale valutazione. Tale valutazione ben può essere compiuta anche in un momento successivo, allorquando sopraggiungano fatti o norme che suggeriscano, o che impongano, di riesaminare la questione già affrontata.<br />
Tanto è accaduto nel caso di specie ove, a fronte della misura cautelare emessa nei confronti del <em>convivente </em>della amministratrice della società a distanza di quattro anni dalla informativa antimafia atipica, l’Amministrazione ha proceduto ad una rivalutazione dell’interesse pubblico.<br />
Ad avviso del Giudice siciliano, infatti, in caso di sopravvenienze, il tempo trascorso per l’adozione dell’atto rescissorio non determina l’inattualità e/o l’inefficacia dell’informativa atipica che, al pari di ogni informazione, è insuscettibile di scadenza e legittima, pertanto, la successiva e motivata rescissione del contratto.<br />
Il Collegio, inoltre, ha intesovalorizzare la sintomaticità del “fattore-convivenza” ritenendo che &#8211; contrariamente alla parentela (che non la si può scegliere) – esso si risolve in una “libera opzione” che implica la continua, permanente e duratura condivisione delle abitudini e delle prassi di vita, il reciproco coinvolgimento nelle attività quotidiane e la prestazione di atti di reciproca solidarietà. Pertanto, le disposizioni che stigmatizzano negativamente la convivenza con un soggetto pregiudicato mafioso non meritano censura sul piano logico-giuridico né possono destare dubbi di legittimità costituzionale.</p>
</div>
<p>La sentenza è su giustamm al seguente link:   <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-10-2019-n-7446/">Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza – 30/10/2019 n.7446</a></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-30-11-2019-n-102/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 30/11/2019 n.102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 30/11/2019 n.103</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-30-11-2019-n-103/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-30-11-2019-n-103/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-30-11-2019-n-103/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 30/11/2019 n.103</a></p>
<p>Nota a sentenza a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE II TERÂ &#8211; Sentenza 2 aprile 2019, n. 4332Â Â  a cura di Fiammetta Magliocca TERZA GRADUATA: INAMMISSIBILE IL RICORSO SE LA POSIZIONE DELLA SECONDA CLASSIFICATA IN GRADUATORIA NON E&#8217; OGGETTO DI SPECIFICA CENSURA Nota a sentenza a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-30-11-2019-n-103/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 30/11/2019 n.103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-30-11-2019-n-103/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 30/11/2019 n.103</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Nota a sentenza a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE II TERÂ &#8211; Sentenza 2 aprile 2019, n. 4332Â Â  a cura di Fiammetta Magliocca</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>TERZA GRADUATA: INAMMISSIBILE IL RICORSO SE LA POSIZIONE DELLA SECONDA CLASSIFICATA IN GRADUATORIA NON E&#8217; OGGETTO DI SPECIFICA CENSURA</strong></p>
<p> Nota a sentenza a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE II TERÂ &#8211; Sentenza 2 aprile 2019, n. 4332Â Â </p></div>
<div style="text-align: right;">a cura di Fiammetta Magliocca</div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Prologo</strong><br /> Il ricorso della terza graduata in una procedura di gara è inammissibile per carenza di interesse, laddove avverso la posizione della seconda classificata non sia stata mossa alcuna doglianza. Tanto è stato stabilito dalla Sez. Ii <em>ter</em>del Tar Lazio, Roma, con la Sentenza n. 4332 pronunciata lo scorso 2 aprile 2019.<br /> Per il Giudice amministrativo romano, infatti, non può sussistere alcun interesse meritevole di tutela in capo alla ricorrente terza graduata, laddove l&#8217;utilità  che quest&#8217;ultima mira a conseguire, sia essa finale o strumentale, non derivi in via immediata e secondo criteri di regolarità  causale dall&#8217;accoglimento della domanda di annullamento proposta, ma sia subordinata ad eventi incerti e potenziali, quali l&#8217;esito negativo di una verifica di anomalia della seconda graduata. In tale prospettiva, ad avviso del Tar Lazio, &#8220;<em>la verifica negativa di anomalia della seconda classificata costituisce, infatti, una mera eventualità </em>&#8220;, sicchè &#8220;<em>l&#8217;esclusione per tale ragione dell&#8217;offerta della seconda graduata non rappresenta dal punto di vista giuridico formale una normale ed immediata conseguenza dell&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione originaria della prima graduata</em>&#8220;.<strong>I fatti di causa</strong><br /> Con giudizio incardinato innanzi al Tar Lazio, la ricorrente, terza classificata nell&#8217;ambito di una procedura di gara, in proprio e quale mandataria capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo d&#8217;imprese, impugnava il provvedimento con il quale la stazione appaltante aveva disposto l&#8217;aggiudicazione della &#8220;<em>procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, fornitura e logistica di vestiario e dpi per il personale AMA per un periodo di 48 mesi</em>&#8221; in favore di altra impresa e altri atti della procedura selettiva. In particolare, la ricorrente, da un lato, censurava i criteri di aggiudicazione individuati dalla stazione appaltante per eccesso di potere, per irragionevolezza e contraddittorietà , con riferimento agli artt. 67 della Direttiva 2014/24/UE e 95 d. lgs. n. 50/16, ai principi comunitari in materia di criteri di aggiudicazione degli appalti e alle Linee Guida Anac n. 2 in materia di offerta economicamente più¹ vantaggiosa, poichè essi avrebbero &#8220;<em>azzerato la possibilità  di assegnazione di punteggi differenti per le varie offerte tecniche, appiattendo tutte le offerte sul livello massimo</em>&#8220;; dall&#8217;altro lato, la ricorrente prospettava la violazione dell&#8217;art. 10 del disciplinare di gara, del principio dell&#8217;autovincolo, dei principi di trasparenza e par condicio ed eccesso di potere per difetto d&#8217;istruttoria, lamentando una serie di irregolarità  avvenute in sede di verifica di conformità  dei campioni della aggiudicataria provvisoria, la quale, invece, sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara. Nessuna censura veniva mossa dalla ricorrente avverso la posizione in graduatoria della seconda classificata.<br /> <strong>La posizione del Tar Lazio</strong><br /> Il Giudice amministrativo romano, rilevato infondato il primo motivo di ricorso, riteneva che il secondo motivo di gravame fosse inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. Sul punto, il Tar Lazio ha ricordato che, sebbene la collocazione al terzo posto in graduatoria non comporti automaticamente il difetto di legittimazione del concorrente terzo graduato a introdurre contestazioni sulle scelte operate dalla stazione appaltante, è tuttavia necessario che venga specificamente censurata nel ricorso anche la posizione della seconda classificata. Ciù² in accordo con il principio condiviso da un consolidato orientamento giurisprudenziale &#8211; e dall&#8217;Adunanza Plenaria &#8211; secondo cui, ai fini dell&#8217;individuazione della sussistenza dell&#8217;interesse a ricorrere della terza graduata in una procedura di gara, è imprescindibile che l&#8217;utilità  o il bene della vita agognato dal ricorrente, sia esso finale o strumentale, si ponga in rapporto di prossimità , regolarità  e immediatezza causale rispetto alla domanda di annullamento proposta e non resti, invece, subordinato ad eventi solo potenziali e incerti dal cui verificarsi potrebbe scaturire il vantaggio cui mira il contenzioso introdotto. Alla stregua di tale assunto, l&#8217;interesse all&#8217;accoglimento del ricorso acquisisce consistenza esclusivamente laddove sussistano in concreto ragionevoli possibilità  di ottenere l&#8217;utilità  cui aspira il ricorrente e non può, dunque, ravvisarsi qualora, come nel caso di specie, essa sia subordinata ad eventi futuri e incerti, quali la verifica di anomalia della seconda graduata.<br /> </div>
<p> Precedenti   </p>
<div style="text-align: justify;">Conforme:Â Adunanza Plenaria n. 8/2014; Cons. Stato n. 4871/15; Cons. Stato n. 4209/2015; Cons. Stato n. 1927/2014; Cons. Stato n. 3365/2012; Cons. Stato n. 2947/2012; Cons. Stato n. 1941/2012; Cons. Stato n. 6151/2011; Cons. Stato n. 587/2007; TAR Veneto n. 180/19; TAR Catania n. 421/17 .</div>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-30-11-2019-n-103/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 30/11/2019 n.103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2019 n.13736</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-11-2019-n-13736/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-11-2019-n-13736/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-11-2019-n-13736/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2019 n.13736</a></p>
<p>Concetta Anastasi, Presidente; Francesca Petrucciani,Consigliere, Estensore. Nell&#8217;accertamento della causa di servizio, il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato rispetto all&#8217;attività  prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l&#8217;ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità  del servizio prestato. 1.  Lavoro- lavoro presso la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-11-2019-n-13736/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2019 n.13736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-11-2019-n-13736/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2019 n.13736</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Concetta Anastasi, Presidente; Francesca Petrucciani,Consigliere, Estensore.</span></p>
<hr />
<p>Nell&#8217;accertamento della causa di servizio, il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato rispetto all&#8217;attività  prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l&#8217;ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità  del servizio prestato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.  Lavoro- lavoro presso la p.A.- Dipendenti pubblici &#8211; infermità  dipendente da cause di servizio &#8211; commissioni mediche ospedaliere &#8211; comitato per la verifica per le cause di servizio ex art. 10 del d.P.R. 461/2001 &#8211; valutazioni &#8211; equo indennizzo- discrezionalità  tecnica- sussiste.</p>
<p> 2.Pubblica amministrazione &#8211; organi tecnici &#8211; determinazioni &#8211; G.A. &#8211; ambito del sindacato &#8211; limiti.</p>
<p> 3.Pubblica Amministrazione &#8211; personale dipendente &#8211; D.P.R. n. 461 del 2001- riconoscimento della causa di servizio- Commissione medico ospedaliera &#8211; compiti.</p>
<p> 4.Forze Armate &#8211; Militari &#8211; servizio &#8211; causa di servizio- nesso causale- particolari modalità  di espletamento del servizio- valutazione &#8211; necessaria.</p>
<p> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità  dei pubblici dipendenti da parte delle Commissioni mediche ospedaliere e del Comitato per la verifica per le cause di servizio, ai sensi dell&#8217;art. 10 del d.P.R. 461/2001, anche in relazione all&#8217;equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità  tecnica di tali organi, che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica.</em></div>
<p> Â  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Il sindacato che il giudice della legittimità  è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità  ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall&#8217;organo tecnico nell&#8217;esercizio di una attività  tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice</em></div>
<p> Â  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>3. Con la nuova disciplina delineata dal d.P.R. n. 461 del 2001 la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medico ospedaliera deve pronunciarsi solo sull&#8217;esistenza dell&#8217;infermità , mentre il Comitato di verifica deve esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio e, a sua volta, l&#8217;Amministrazione è tenuta a conformarsi al detto parere, salva la facoltà  di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere al detto Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi </em></div>
<p> Â  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>4.  Nell&#8217;accertamento della causa di servizio, il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato non rispetto al servizio in generale per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l&#8217;attività  prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l&#8217;ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità  del servizio prestato, ma evidenziando le particolari modalità , ulteriori e speciali, rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 30/11/2019 </p>
<p>N. 13736/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 01072/2010 REG.RIC.</p>
</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p>(Sezione Prima Stralcio)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;</p>
<p>contro</p>
<p>Ministero della Difesa, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>quanto al ricorso principale:</p>
<p>del decreto n. 2364/N datato 16 settembre 2009, notificato il 24 novembre 2009, con cui la Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva ha determinato che &#8220;Le infermità : &quot;-OMISSIS-&quot;, &quot;-OMISSIS-&quot; e &quot;-OMISSIS-&quot;, sono riconosciute non dipendenti da causa di servizio&quot;;</p>
<p>del parere 12468/2009, reso nella Adunanza n. 307/2009 del 26 giugno 2009, con cui il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha deliberato il rigetto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in ordine alla patologie da cui è affetto il ricorrente;</p>
<p>di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè non conosciuto;</p>
<p>quanto all&#8217;atto per motivi aggiunti:</p>
<p>del decreto n. 62/N datato 1 gennaio 2012, notificato il 20 gennaio 2013, con cui la Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva ha determinato che &#8220;Le infermità : &quot;-OMISSIS-; (&#038;) sono riconosciute non dipendenti da causa di servizio&quot;;</p>
<p>del parere 7752/2010, reso nella Adunanza n. 84/2010 del 7 aprile 2010, con cui il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha deliberato il rigetto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in ordine alle patologie da cui è affetto il ricorrente;</p>
<p>di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè non conosciuto.</p>
</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 4 ottobre 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto del 16.9.2009 con cui il Ministero della Difesa ha respinto l&#8217;istanza di equo indennizzo delle patologie &quot;-OMISSIS-&quot;, &quot;-OMISSIS-&quot; e &quot;-OMISSIS-&quot; rilevandone la non dipendenza da causa di servizio.</p>
<p>Il ricorrente, Brigadiere dell&#8217;Arma dei Carabinieri, ha dedotto che fin dal momento in cui aveva preso servizio al termine del corso Allievi Carabinieri era stato adibito a turni di sorveglianza esterna ed interna, che richiedevano uso del giubbotto antiproiettile e del mitra, e alla conduzione di autoveicoli per il trasporto di allievi ufficiali in varie città ; a tali incombenze era stato adibito nei vari periodi di servizio prestati in varie zone del Lazio; aveva quindi presentato istanza fin dal 2003 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della -OMISSIS-, ma il Ministero della Difesa, sulla base del parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio, aveva respinto le istanze ritenendo le patologie non ascrivibili a causa di servizio.</p>
<p>A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di eccesso di potere, violazione del d.P.R. n. 461/2001, violazione dell&#8217;art. 3 della l. n. 241/90, violazione degli art. 48 e 58 del d.P.R. n. 686/1957, violazione dell&#8217;art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, erroneità  dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità  e ingiustizia manifeste.</p>
<p>Il ricorrente ha dedotto che l&#8217;Amministrazione non aveva considerato, nell&#8217;analizzare le cause delle patologie riscontrate, la gravosità  dei servizi prestati e l&#8217;alimentazione disordinata agli stessi correlata.</p>
<p>Si è costituito il Ministero della Difesa, resistendo al ricorso.</p>
<p>Con motivi aggiunti affidati alle medesime censure del ricorso principale il ricorrente ha impugnato il decreto del I gennaio 2012 con cui la Direzione Generale delle Pensioni Militari ha respinto l&#8217;istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità  &#8220;-OMISSIS-&#8220;.</p>
<p>All&#8217;udienza straordinaria del 4 ottobre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>Il ricorso è infondato.</p>
<p>Va premesso che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità  dei pubblici dipendenti da parte delle Commissioni mediche ospedaliere e del Comitato per la verifica per le cause di servizio, ai sensi dell&#8217;art. 10 del d.P.R. 461/2001, anche in relazione all&#8217;equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità  tecnica di tali organi, che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica.</p>
<p>Di conseguenza il sindacato che il giudice della legittimità  è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità  ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall&#8217;organo tecnico nell&#8217;esercizio di una attività  tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice (Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2140; 4 ottobre 2017, n. 4619; 23 marzo 2010, n. 1702; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 20 marzo 2018, n. 3130).</p>
<p>Per quanto poi riguarda l&#8217;ipotesi ricorrente di contrasto tra i giudizi dei due organi tecnici, la Commissione medica ospedaliera e il Comitato di Verifica per le cause di servizio, deve rilevarsi che i predetti pareri non sono da considerare pari ordinati, in quanto la normativa di settore impone all&#8217;Amministrazione di seguire il giudizio del Comitato, costituendo questo &#8211; anche per la particolare e qualificata composizione di tale organo &#8211; un momento di sintesi finale della intera complessa procedura.</p>
<p>Con la nuova disciplina delineata dal d.P.R. n. 461 del 2001, infatti, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medico ospedaliera deve pronunciarsi solo sull&#8217;esistenza dell&#8217;infermità , mentre il Comitato di verifica deve esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio e, a sua volta, l&#8217;Amministrazione è tenuta a conformarsi al detto parere, salva la facoltà  di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere al detto Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi (Cons. Stato, sez. III, 24 ottobre 2016 n. 4452 ; Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889).</p>
<p>Ciù² premesso, nella fattispecie il Comitato ha negato la dipendenza da causa di servizio delle patologie riportate evidenziando, con riferimento alla &#8220;-OMISSIS-&#8220;, che si trattava di &#8220;-OMISSIS-, sull&#8217;insorgenza e decorso della quale non può aver influito il servizio reso, non caratterizzato da condizioni di particolare e protratta gravosità &#8220;; con riferimento alla &#8220;-OMISSIS-&#8220;, che non poteva riconoscersi dipendente da causa di servizio, trattandosi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una -OMISSIS-, sull&#8217;insorgenza della quale i fatti di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali; con riferimento, infine, alla &#8220;-OMISSIS-&#8220;, che non poteva riconoscersi dipendente da causa di servizio, non sussistendo nel tipo di prestazioni rese disagi e strapazzi di particolare intensità  tale da prevalere sui fattori causali individuali.</p>
<p>Il Comitato di verifica ha quindi puntualmente svolto il proprio obbligo motivazionale, chiarendo dettagliatamente le ragioni per le quali non poteva riconoscersi collegamento causale tra tale infermità  e il servizio prestato.</p>
<p>Le considerazioni espresse dal Comitato risultano pienamente aderenti a quanto emerge dagli atti prodotti, non essendo stato dedotto, nè emerso dall&#8217;esame della tipologia dei servizi svolti, alcun elemento che potesse evidenziare condizioni particolarmente disagiate o di esposizione a fattori che avrebbero potuto incidere sull&#8217;emergere della patologia; lo svolgimento di turni di sorveglianza interni ed esterni, infatti, rientra nel normale andamento del tipo di servizio svolto e trova, comunque, compensazione nei successivi turni di riposo assegnati.</p>
<p>Come giù  osservato dalla giurisprudenza in materia nei casi di accertamento della causa di servizio il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato &#8220;non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l&#8217;attività  prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l&#8217;ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità  del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità , ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità &#8221; (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 8 marzo 2018 n. 305).</p>
<p>In sostanza, un&#8217;attività  di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell&#8217;evento, ove non emerga quel surplus di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell&#8217;evento morboso (TAR Sicilia, sentenza n. 2177/2019).</p>
<p>Le stesse considerazioni devono essere ribadite con riferimento ai provvedimenti impugnati con motivi aggiunti: in relazione al &#8220;-OMISSIS-&#8221; il parere del Comitato di verifica ha ritenuto trattarsi di &#8220;-OMISSIS- che, in quanto tali, non sono adeguate alle circostanze e all&#8217;ambiente; l&#8217;affezione pertanto non è in alcun modo influenzabile dagli eventi esterni, e quindi neppure dagli invocati fatti di servizio, che non possono aver assunto alcun ruolo causale nè concausale efficiente e determinante&#8221;; -OMISSIS-, il Comitato ha precisato che si tratta di &#8220;-OMISSIS-, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto. Nel determinismo e nel successivo decorso dell&#8217;affezione, di natura prevalentemente endogena, nessun ruolo può aver svolto il servizio prestato, tenuto anche conto delle modalità  di svolgimento e dei disagi descritti agli atti, i quali, considerati nel loro insieme, non risultano tali da assurgere al ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante&#8221;.</p>
<p>Anche in questo caso, quindi, il Comitato ha esplicitato le ragioni per le quali le patologie non sono causalmente riconducibili ad eventi occorsi durante il servizio prestato, con argomentazioni congruenti rispetto a quanto emerge dagli atti prodotti, in difetto di particolari circostanze che abbiano potuto influenzare l&#8217;insorgenza delle patologie in questione.</p>
<p>Non sono ravvisabili, dunque, le carenze motivazionali lamentate, nè manifeste illogicità  atte ad evidenziare l&#8217;erroneità  del giudizio.</p>
<p>Conseguentemente il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.</p>
<p>Ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge;</p>
<p>compensa le spese.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
</p>
<p>Concetta Anastasi, Presidente</p>
<p>Antonella Mangia, Consigliere</p>
<p>Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore</p>
</p>
</p>
<p>   L&#8217;ESTENSORE Â  IL PRESIDENTE Francesca Petrucciani Â  Concetta Anastasi     Â  Â  Â   </p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-11-2019-n-13736/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2019 n.13736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
