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	<title>30/11/2018 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/11/2018 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2018 n.6907</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-30-11-2018-n-6907/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-30-11-2018-n-6907/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2018 n.6907</a></p>
<p>I. Caso, Pres., M. Liguori, Est. Sussiste l&#8217; obbligo di comunicazione di avviso del procedimento di rilascio di permesso di costruire al gestore di rete elettrica in caso di possibili interferenze fra la progettata costruzione e l’esistente elettrodotto  . 1. Procedimento amministrativo obbligo di comunicazione di avviso del procedimento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-30-11-2018-n-6907/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2018 n.6907</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-30-11-2018-n-6907/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2018 n.6907</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">I. Caso, Pres., M. Liguori, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sussiste l&#8217; obbligo di comunicazione di avviso del procedimento di rilascio di permesso di costruire al gestore di rete elettrica in caso di possibili interferenze fra la progettata costruzione e l’esistente elettrodotto  .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">1.    Procedimento amministrativo    obbligo di comunicazione di avviso del procedimento di rilascio di permesso di costruire al gestore di rete elettrica in caso di possibili interferenze fra la progettata costruzione e l&#8217;esistente elettrodotto    sussiste. <br /> Procedimento amministrativo    art. 21 octies L. 241/1990    ove debba essere sentito un soggetto in grado di fornire un apporto tecnico imprescindibile    inapplicabilità.</p>
<p> 2.- Processo amministrativo    piena conoscenza del provvedimento impugnato    inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione    desumibilità dalla sola apposizione di cartellonistica di cantiere relativa alla erigenda costruzione    non sussiste.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align="CENTER">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p align="CENTER"><em>per l&#8217;annullamento,</em></p>
<p align="CENTER"><em>previa sospensione dell’efficacia,</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>a) del permesso di costruire n. 42 del 18.9.2013, rilasciato dal Comune di Cervino in favore di M. C.;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>b) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.</em></p>
<p align="CENTER">&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY"><em>Visti il ricorso e i relativi allegati;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cervino e di C. M.;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Visti tutti gli atti della causa;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2018 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</em></p>
<p align="CENTER">&nbsp;</p>
<p align="CENTER"><em>FATTO</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Con il presente ricorso, notificato a mezzo posta tra il 19 e il 26 maggio 2017, la TERNA – Rete Elettrica Nazionale spa ha esposto</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>&#8211; che era stata costituita in attuazione dell&#8217;art. 13 del D. Lgs. 16.3.1999 n. 79 sul riassetto del settore elettrico (cd. decreto Bersani) ed era succeduta a titolo particolare all&#8217;Enel S.p.A., in quanto conferitaria del ramo di azienda relativo alla proprietà della Rete di Trasmissione Nazionale, nonché delle connesse attività di manutenzione, sviluppo della stessa e di tutti i diritti e i rapporti giuridici a questa inerenti;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>&#8211; che il D.Lgs. 16.3.1999, n. 79, in recepimento della Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.12.1996, dispose infatti che l&#8217;Enel S.p.A. costituisse una società per azioni avente ad oggetto la proprietà della rete e le connesse attività di manutenzione e sviluppo decise dal Gestore (art. 13, p. 1, lett. d), ed altresì dispose anche che l’Enel S.p.A. costituisse una società per azioni (G.R.T.N. &#8211; Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.) cui conferire i rapporti inerenti l’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete nazionale (art. 3, punto 4) e le cui azioni l’Enel S.p.A. cedette a titolo gratuito al Ministero del Tesoro;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>&#8211; che, a partire dall’1.4.2000, detta società non fece più parte del Gruppo Enel, ed infatti il Ministero dell’Industria con decreto del 21.1.2000, all’art. 1, dispose: “1. A decorrere dal giorno 1.4.2000, la società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., costituita dall’Enel S.p.a. ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 16.3.1999 n. 79, assume la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale. 2. Dalla data di cui al comma 1, le azioni della società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.a. sono assegnate a titolo gratuito al Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica”;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>&#8211; che la proprietà della rete fu quindi attribuita a TERNA S.p.A., mentre al G.R.T.N. S.p.A. ne fu affidata la gestione e la potestà di deliberarne lo sviluppo;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>&#8211; che il D.L. 29.8.2003, n. 239, convertito con modificazioni nella legge 27.10.2003, n. 290 (recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica) ha previsto all&#8217;art. 1-ter, comma 1, l&#8217;unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e la sua successiva privatizzazione, secondo criteri, modalità e condizioni definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché, ai sensi dell&#8217;art. 1-ter, comma 3, lettera b), l&#8217;integrazione o la modifica della concessione già rilasciata con decreto del 17.7.2000;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>&#8211; che, con D.P.C.M. dell’11.5.2004 (in G.U. n. 115 del 18.5.2004) sono stati dettati i criteri, le modalità e le condizioni per l&#8217;unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>&#8211; che, in particolare, il provvedimento ha stabilito il trasferimento a TERNA S.p.A. delle attività, delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi (ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all&#8217;art. 3, commi 8, 9 e 10, del D.Lgs. 79/1999) già facenti capo al G.R.T.N. S.p.A.; ha disposto anche che, alla data di efficacia del trasferimento, TERNA S.p.A. assumesse la titolarità e le funzioni di Gestore di cui all&#8217;art. 3, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 79/1999;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>&#8211; che tale trasferimento è stato attuato con contratto di acquisto del relativo ramo di azienda stipulato tra TERNA S.p.A. e G.R.T.N. S.p.A., divenuto efficace a far data dall’1.11.2005, e, per effetto di tale trasferimento, TERNA S.p.A., oltre ad essere proprietaria della RTN, è anche divenuta titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell&#8217;energia elettrica nel territorio nazionale già rilasciata al G.R.T.N. S.p.A. con Decreto del Ministero delle attività produttive del 20.4.2005 (in G.U. n. 98 del 29.4.2005;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>&#8211; che è anche compito di TERNA S.p.A., ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 79/1999, garantire la sicurezza, l&#8217;affidabilità e l&#8217;efficienza del servizio pubblico di trasmissione elettrica;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>&#8211; che TERNA S.p.A. è dunque proprietaria dell’elettrodotto a 380 kV denominato “Benevento II – S. Sofia” (già denominato “Garigliano – Benevento”), la cui costruzione ed esercizio è stata autorizzata con decreto del Ministro per i Lavori Pubblici n. 1173/Or del 14.4.1976, che ha dichiarato espressamente la pubblica utilità dell’opera;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>&#8211; che l’impianto in questione è entrato a far parte della Rete di Trasmissione Nazionale in virtù del Decreto del Ministero dell’Industria del 25.6.1999 (in Gazz. Uff. n. 151 del 30.6.1999), provvedimento con il quale è stato individuato l’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale gestita dal gestore della rete di trasmissione nazionale;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>&#8211; che, nel corso di una ispezione lungo il tracciato della citata linea elettrica, TERNA S.p.A. aveva accertato, ed immediatamente segnalato al Comune di Cervino con nota del 27.3.2017, la presenza di un fabbricato in corso di realizzazione sul fondo di proprietà di M. C., sito in Cervino (CE) alla via omissis, riportato nel catasto terreni al foglio 10, p.lla 69, ricadente all’interno della fascia di rispetto dell’elettrodotto di cui all’art. 6 del D.P.C.M. 8.7.32003 e al D.M. 29.5.2008;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>&#8211; che detto fondo risulta regolarmente asservito al passaggio della linea elettrica in virtù del decreto del Prefetto di Caserta prot. 6404 del 3.5.1984, con il quale è stata imposta sul fondo la servitù di elettrodotto inamovibile;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>&#8211; che, a seguito di istanza di accesso agli atti del 31.3.2017, cui il Comune aveva dato riscontro in data 26.4.2017, la società ricorrente era quindi venuta a conoscenza che i lavori di realizzazione del manufatto in questione erano stati assentiti in virtù del permesso di costruire n. 42 del 18.9.2013 rilasciato dal Comune di Cervino in favore appunto di M. C..</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Tanto esposto, la società ricorrente ha impugnato il rilasciato provvedimento edilizio, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DELLA L. 241/1990 &#8211; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 29.5.2008 E DELL’ART. 14 TER DELLA L. 241/1990.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Il permesso di costruire n. 42 del 18.9.2013 è stato emesso dal Comune di Cervino senza alcun coinvolgimento di TERNA S.p.A., gestore della Rete di Trasmissione Nazionale e proprietaria dell’elettrodotto a 380 kV “Benevento II – S. Sofia” che attraversa il fondo su cui è stata assentito l’intervento edilizio in questione; e ciò in violazione dell’art. 7 L. 241/1990.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Tale norma prevede un obbligo non meramente formale, essendo la prevista comunicazione preordinata non solo ad un ruolo difensivo ma anche alla formazione di una più completa, meditata e razionale volontà dell’Amministrazione.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Tale comunicazione rappresenta poi anche lo strumento per realizzare l’effettivo conseguimento dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa fissati dall’art. 97 Cost., consentendo all’Amministrazione di valutare complessivamente, attraverso la proposizione di osservazioni e controdeduzioni, tutti gli interessi in gioco e di giungere quindi alla determinazione di un giusto procedimento, satisfattivo dell’interesse pubblico e tendenzialmente anche di quello dei privati, sia pure nella forma del minore sacrificio possibile.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Nel caso di specie non può negarsi che TERNA S.p.A., quale proprietaria ed esercente l’elettrodotto in alta tensione della Rete di Trasmissione Nazionale che attraversa il fondo su cui è in corso l’edificazione del manufatto, nonché quale titolare del relativo diritto di servitù di elettrodotto e gestore del servizio pubblico di trasmissione elettrica, rivesta una posizione qualificata, differenziata e ben individuabile, che l’abilitava a ricevere la comunicazione di avvio del procedimento di rilascio del permesso di costruire ad istanza del sig. M. C. (eloquente in tal senso sarebbe la disposizione contenuta all’art. 9 della L. 69/2009, che ha aggiunto al comma 2 dell’art. 14 ter della l. 241/1990, nel testo vigente ratione temporis, il seguente comma 2 ter: “Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi”): del resto, la presenza e l’ubicazione dell’elettrodotto sul territorio è ben nota al Comune di Cervino, sia per la incontestabile visibilità dell’opera (costituita da tralicci alti circa 30 metri) sia per la circostanza che proprio il Comune in questione ha concesso il proprio nulla osta alla realizzazione dell’opera elettrica all’epoca del rilascio della relativa autorizzazione da parte del Ministero per i Lavori Pubblici.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Il Comune di Cervino era dunque perfettamente a conoscenza della presenza in loco dell’elettrodotto di proprietà TERNA S.p.A., soggetto che deve ritenersi senz’altro &#8220;facilmente individuabile&#8221; ex art. 7, comma 1, della l. 241/1990, e quindi pienamente legittimato a ricevere l’avviso.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>La necessità che TERNA S.p.A., quale gestore dell’elettrodotto facente parte della Rete di Trasmissione Nazionale e concessionario del servizio pubblico di trasmissione elettrica, partecipasse al procedimento di rilascio del permesso di costruire impugnato scaturisce, oltre che dal principio generale di cui al menzionato art. 7 della l. 241/1990, anche dalle specifiche previsioni del citato Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29.5.2008, in virtù del quale il Comune è obbligato a richiedere al gestore della rete elettrica l’ampiezza della fascia di rispetto per le opere da realizzarsi in prossimità di elettrodotti.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>In maniera ancor più chiara le “Disposizioni integrative/interpretative” alla metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti approvata con D.M. 29.5.2008, redatte dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e pubblicate sul sito web http://www.isprambiente.gov.it, stabiliscono che “La procedura semplificata prevista dal decreto [D.M. 29.5.2008] e approfondita nel presente documento prevede che il primo passo che il Comune deve fare è l’acquisizione delle Dpa imperturbate per le linee di interesse (vedi esempio di richiesta in Allegato 3). I corridoi così definiti sono utilizzabili per la pianificazione urbanistica/autorizzazioni edilizie in quanto qualsiasi edificazione esterna a tali corridoi rispetta i vincoli posti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Si ricorda che, nella progettazione di nuove aree gioco per l&#8217;infanzia, nuovi ambienti abitativi, nuovi ambienti scolastici e nuovi luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, (…) è necessario in tal caso richiedere al proprietario/gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto e al richiedente l’autorizzazione la verifica tridimensionale della posizione del fabbricato rispetto alla stessa”.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Peraltro, la violazione partecipativa in questione non potrebbe considerarsi meramente formale e dunque non potrebbero ritenersi sussistenti i presupposti per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 21</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>octies, comma 2, della l. 241/1990, non essendo revocabile in dubbio che TERNA S.p.A. – laddove avvisata dell’avvio del procedimento di rilascio del titolo edilizio impugnato – avrebbe potuto rappresentare immediatamente l’incompatibilità dell’opera in progetto con l’elettrodotto già esistente, avrebbe potuto rappresentare la funzione fondamentale che la linea elettrica svolge per l’approvvigionamento elettrico della zona, nonché indicarne le caratteristiche tecniche e dimensionali.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DELLA L. 36/2001 &#8211; VIOLAZIONE</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DEL D.P.C.M. 8.7.2003 &#8211; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 29.4.2008 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEITÀ ED OMESSA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI &#8211; ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 118 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE DI CERVINO.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>All’interno della fascia di rispetto, calcolata secondo il D.M. 29.5.2008, vige un vincolo di inedificabilità per manufatti aventi destinazione d’uso abitativa o che comunque preveda una permanenza prolungata oltre le quattro ore giornaliere, stabilita da una disposizione di legge statale e come tale prevalente sulle disposizioni della normativa regionale e del P.R.G. comunale.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Questo vincolo comporta che i Comuni nell’adozione di nuovi strumenti urbanistici (Piani Regolatori, etc.) e, in ogni caso, all’atto del rilascio dei singoli titoli edilizi, debbano tenere conto delle fasce di rispetto degli elettrodotti presenti sul territorio.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>La metodologia di calcolo prevista dal D.M. 29.5.2008 prevede due livelli di approfondimento:</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>a) un procedimento semplificato (par. 5.1.3) basato sulla distanza di prima approssimazione (in breve Dpa), calcolata dal gestore della rete ed utile per la gestione territoriale e per la pianificazione urbanistica;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>b) il calcolo preciso della fascia di rispetto (par. 5.1.2), effettuato sempre dal gestore della rete, su richiesta del Comune, e necessario per gestire i singoli casi specifici in cui viene rilasciato il titolo edilizio per l’edificazione nei pressi dell’elettrodotto.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>La distanza di prima approssimazione, per gli elettrodotti, è la distanza, in pianta sul livello del suolo (dalla proiezione del centro linea) che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più della Dpa si trovi all’esterno delle fasce di rispetto. La fascia di rispetto è invece definita come lo spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da una induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità (3 microtesla).</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>In pratica, per la gestione territoriale e per il calcolo delle fasce, il Decreto prevede una procedura semplificata, con il calcolo della proiezione al suolo della fascia di rispetto individuata combinando la configurazione dei conduttori, geometrica e di fase, e la portata in corrente in servizio normale (secondo la norma CEI 11 – 60) che forniscono il risultato più cautelativo sull’intero tronco di linea.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Nei singoli casi specifici, in cui il richiedente intende costruire ad una distanza dalla linea elettrica inferiore alla Dpa, l’autorità competente, ossia il Comune, deve chiedere al gestore di eseguire il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le sezioni della linea, al fine di consentire una corretta valutazione dell’induzione magnetica.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Risulterebbe perciò evidente la violazione della normativa richiamata in rubrica, atteso che il Comune di Cervino, nel rilasciare il permesso di costruire impugnato, non ha svolto neppure la minima indagine al fine di verificare se il fondo possedesse caratteristiche tecniche e giuridiche tali da consentirne l’utilizzazione a fini di edificazione residenziale o comunque per una permanenza prolungata oltre le quattro ore giornaliere. Né il Comune ha mai interessato TERNA S.p.A. al fine di verificare se il costruendo edificio fosse compatibile con le esigenze del sistema elettrico e dell’elettrodotto, costituente impianto di pubblica utilità, destinato al pubblico servizio di trasmissione elettrica. In particolare il Comune di Cervino non ha considerato che l’edificio autorizzato – così come progettato – sarebbe venuto a trovarsi in piena fascia di rispetto quale definita ai sensi dell’art. 6 del D.P.C.M. 8.7.2003.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Dalla documentazione allegata al permesso di costruire impugnato e dalla perizia tecnica prodotta da TERNA S.p.A. emergerebbe inequivocabilmente come il Comune di Cervino, con il permesso di costruire impugnato, abbia assentito l’abbattimento di un manufatto preesistente ad un piano fuori terra (censito nel catasto fabbricati al foglio 10, p.lla 889) e la costruzione, con notevole incremento di volume rispetto all’edificio preesistente, di un nuovo fabbricato con caratteristiche planovolumetriche del tutto differenti, costituito da un piano interrato destinato ad uso prevalentemente a deposito, da un piano rialzato destinato ad uso residenziale, e da un piano sottottetto destinato ad attività complementari alla residenza.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Il nuovo fabbricato, e in particolare le nuove volumetrie ad uso abitativo, ricadono interamente nella fascia di rispetto in cui, come detto, non è assolutamente consentita alcuna edificazione a scopo residenziale o che comunque preveda un’occupazione superiore a quattro ore giornaliere.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>In particolare deve essere considerato che le nuove volumetrie assentite, dai calcoli eseguiti da TERNA S.p.A. considerando la portata in corrente in servizio normale dell’elettrodotto (così come previsto dalla norma CEI 11 – 60), risultano esposte a valori di induzione magnetica pari a circa 17,9 microtesla per il piano sottottetto, a circa 15 microtesla per il piano rialzato e a circa 11,9 microtesla per il piano seminterrato, valori tutti superiori sia al valore di attenzione di 10 microtesla sia all’obiettivo di qualità pari a 3 microtesla.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>In presenza di un vincolo di inedificabilità rappresentato dalla fascia di rispetto dell’elettrodotto, il Comune di Cervino non avrebbe, quindi, potuto assentire i lavori al fabbricato in questione.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Il permesso di costruire impugnato sarebbe stato, altresì, adottato, per i motivi di cui sopra, anche in evidente spregio a quanto previsto dall’art. 118 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di Cervino (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 28.6.2010 e successivamente rettificato con Delibera n. 51 del 3.9.2010), secondo cui “allo scopo di favorire la migliore qualità della vita e le più favorevoli condizioni per la loro fruizione, gli edifici sono progettati, realizzati e mantenuti secondo quanto prevede la disciplina vigente in materia, in modo da proteggerli dall’inquinamento elettromagnetico e da radiazioni non ionizzanti, dall’inquinamento atmosferico e da vibrazioni, in modo da evitare che essi stessi siano fonte di inquinamento elettromagnetico e da radiazioni non ionizzanti, nonché fonte di inquinamento atmosferico e da vibrazioni”.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 32 COST., DELL’ART. 3 DELLA L. 36/2001 E DELL’ART. 3 DEL D.P.C.M. 8.7.2003 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>La legge 36/2001, all’art. 3, ha introdotto i concetti di limite di esposizione e di valore di attenzione che rappresentano i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in situazioni, rispettivamente, di esposizione acuta e di esposizione prolungata.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>In applicazione della citata disposizione il D.P.C.M. 8.7.2003 ha fissato il valore dei limiti di esposizione e di quelli di attenzione.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>L’introduzione di valori soglia di inquinamento elettromagnetico valevoli su tutto il territorio nazionale risponde all’esigenza di uniformare la disciplina della materia, assicurando unità di misurazione e valutazione dei livelli di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità: ciò corrisponde all’interesse superiore di assicurare la tutela della popolazione in modo uniforme, senza distinzioni più o meno favorevoli tra Regione e Regione, garantendo al contempo la possibilità per il gestore della rete elettrica di esercire gli impianti su tutto il territorio nazionale nel rispetto di detti parametri.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Per ciò che rileva ai fini del presente ricorso, l’art. 3 del D.P.C.M. ha fissato in 10 microtesla il valore di attenzione a titolo di misura di cautela per la protezione dai possibili effetti a lungo termine connessi con l&#8217;esposizione ai campi magnetici generati nelle aree gioco per l&#8217;infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere: si tratta di un limite di carattere sanitario posto a tutela del fondamentale diritto alla salute, scolpito dall’art. 32 Cost., e che non può essere posto nel nulla o derogato per effetto degli impugnati provvedimenti comunali; ciò anche in considerazione del fatto che il diritto alla salute, così come gli altri diritti fondamentali ed assoluti della personalità, ha natura primaria, incomprimibile ed indisponibile (cfr., tra le tante, Corte Cost. 2.12.2005, n. 432; Corte Cost. 17.7.2001, n. 252).</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Come risulta dalla relazione elaborata da TERNA S.p.A. il fabbricato assentito con il permesso di costruire impugnato, sarebbe esposto (e con esso i suoi occupanti) a valori di campo magnetico pari a circa 17,9 microtesla per il piano sottottetto, a circa 15 microtesla per il piano rialzato e a circa 11,9 microtesla per il piano seminterrato, ben superiori a quelli consentiti dalla normativa richiamata in rubrica: ne conseguirebbero, quindi, una volta ultimati i lavori, evidenti pericoli per la salute degli occupanti che il Comune ha del tutto omesso di prendere in considerazione.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 71 DEL REGOLAMENTO</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE DI CERVINO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE. ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. TRAVISAMENTO.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Risulta del tutto omessa la rappresentazione e l’indicazione, nella relazione tecnica redatta dal progettista dell’opera e negli elaborati di progetto, dell’elettrodotto a 380 kV che attraversa il fondo di proprietà del sig. M. C.: al riguardo, è così palese la violazione di quanto previsto dall’art. 71 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di Cervino, che prevede, tra l’altro, la presentazione di un progetto in scala non superiore ad 1:100, nel quale siano riconoscibili tutti i particolari costruttivi, ivi compresa la struttura statica ed architettonica dell&#8217;opera da costruire, con l’obbligo di allegare elaborati, con l&#8217;indicazione delle quote (interne ed esterne) ante operam e di progetto, recanti le indicazioni sulle condutture elettriche ed idriche e sulle fognature, previste e/o esistenti.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>La mancata raffigurazione della presenza della linea elettrica e della fascia di rispetto, senza che il Comune di Cervino abbia mosso alcun rilevo al riguardo, né tantomeno abbia richiesto integrazioni o disposto un sopralluogo, rende ancor più evidente il difetto di istruttoria inficiante il titolo edilizio impugnato.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DELLA L. REG. CAMPANIA 19/2009. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Il progetto assentito con il permesso di costruire n. 42 del 18.9.2013 prevede un incremento pari al 35% della volumetria esistente, in attuazione dell’art. 5, comma 1, della L. Reg. Campania 19/2009. Ai fini dell’assentibilità dell’incremento volumetrico, tuttavia, l’art. 5, comma 5, della L.R. citata, prevede che siano utilizzate tecniche costruttive con previsione di utilizzo di materiali ecocompatibili, che garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla normativa vigente: dalla lettura del provvedimento impugnato emerge, invece, come nessuna prescrizione in tal senso sia stata imposta da parte del Comune di Cervino, con conseguente palese violazione della normativa regionale.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>In data 16 giugno 2017 si è costituito in giudizio in controinteressato M. C., eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso (per tardiva sua proposizione), e, nel merito, contestandone la fondatezza.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Con ordinanza n° 907/2017 del 22 giugno 2017, questo Tribunale, in accoglimento dell’istanza cautelare formulata dalla società ricorrente, ha stabilito che la situazione in essere rimanesse inalterata fino alla definizione del giudizio nel merito, con inibizione nelle more di ogni ulteriore attività costruttiva.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Il 6 luglio 2017 si è costituito anche il Comune di Cervino, instando per la reiezione del ricorso.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>E’ seguita la presentazione di memorie, il 12 gennaio 2018, ad opera di tutte le parti costituite, le quali hanno poi depositato repliche nelle successive data del 22 gennaio (il Comune di Cervino), e del 24 gennaio (ricorrente e controinteressato).</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2018 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.</em></p>
<p align="CENTER"><em>DIRITTO</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>E’ oggetto di impugnazione in questa sede il permesso di costruire n. 42 del 18.9.2013, rilasciato dal Comune di Cervino, al proprietario M. C., e finalizzato all’abbattimento e ricostruzione, con destinazione residenziale e incremento di volumetria in applicazione della L. Reg. Campania n. 19/2009, di un fabbricato censito catastalmente al foglio 10, p.lla 889 e ricadente in zona “E”.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>In particolare, con il ricorso si pone in luce (anche con l’ausilio di una specifica relazione tecnica) come, stante la vicinanza di un elettrodotto gestito dalla TERNA spa, l’opera assentita ricadrebbe nella fascia di rispetto prevista dall’art. 4 comma 1, lett. h) della L. 36/2001 (“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), e determinata ai sensi del D.P.C.M.8.7.2003 e del successivo Decreto Dirett. in data 29.5.2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutale del Territorio e del Mare (fascia all’interno della quale “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”).</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Tale vincolo è diretto a tutelare un peculiare interesse di natura igienico-sanitaria, volto ad evitare gli effetti negativi dei campi elettrici ed elettromagnetici su coloro che stazionano o potrebbero stazionare in edifici costruiti a insufficiente distanza dall’elettrodotto (cfr. Cons. di Stato sez, V, n. 5554 del 12.8.2004; TAR Toscana n. 1590 dell’11.6.2008), e non comporta l’inedificabilità assoluta dell’area, nel contempo risultando sovraordinato rispetto allo strumento urbanistico comunale, senza possibilità di deroghe (cfr. TAR Lazio-Roma n. 705 del 16.1.2015).</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Ciò posto, va in primo luogo esaminata la preliminare eccezione di irricevibilità del ricorso, per sua tardiva proposizione, sollevata dal controinteressato M. C. sull’assunto che la TERNA spa sarebbe stata a conoscenza dell’attività edilizia in questione (e del titolo in forza della quale questa era posta in essere) ben prima del 26 aprile 2017 (data in cui il Comune di Cervino aveva consentito l’accesso agli atti della pratica edilizia, a seguito dell’evasione dell’istanza presentata all’uopo dalla TERNA spa in data 31.3.2010, dopo che, a seguito di una ispezione lungo il tracciato dell’elettrodotto, questa aveva avuto modo di constatare che era in corso l’edificazione in parola).</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Detta eccezione va, però, disattesa sulla base delle seguenti considerazioni:</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>&#8211; che, come risulta dagli atti, in luogo dell’originario manufatto ad un piano, il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato a tre livelli (piano seminterrato, piano rialzato, e piano sottotetto), quindi con rilevanti e sostanziali modifiche rispetto a quanto preesistente;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>&#8211; che il momento dal quale far decorrere il termine per impugnare il permesso di costruire è da individuare nell&#8217;inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull&#8217;area; ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese l&#8217;esatta dimensione, consistenza, finalità, dell&#8217;erigendo manufatto (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 4583 del 26.7.2018; Cons. di Stato sez. IV, n. 4274 del 12.7.2018; TAR Campania-Salerno n. 940 del 14.6.2018);</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>&#8211; che nel caso di specie vengono in rilievo le significative modifiche apportate rispetto al fabbricato preesistente, nonché la destinazione (ancorché parziale) a civile abitazione del previsto manufatto, non desumibili dallo stato di fatto precedente alla proposizione del ricorso;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>&#8211; che l’effettuazione di periodiche ispezioni all’elettrodotto non consente di affermare con certezza che la TERNA spa fosse al corrente dell’inizio dei lavori (la cui comunicazione risulta effettuata in data 15.9.2014) e di quale fosse la tipologia e la portata delle opere a farsi (tanto più che ancora oggi i lavori sono ancora in corso, e che lo stesso M. sostiene – cfr. pag. 5 della memoria depositata il 16.6.2017 – che “il fabbricato preesiste è oggi demolito e, pertanto, non esiste alcuna costruzione all’interno della fascia di rispetto dell’immobile”; affermazione che però risulta smentita dalle foto prodotte dalla società ricorrente), atteso che appare invece ragionevole presumere che la TERNA spa abbia potuto aver chiara la situazione progettuale (modificativa in modo essenziale della preesistenza) soltanto dopo avvenuto l’accesso agli atti;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>&#8211; che l’eventuale apposizione di cartellonistica di cantiere non avrebbe potuto consentire di percepire la concreta entità del manufatto da realizzare, né la potenziale lesività di questo per il terzo, posto che la mera conoscenza degli estremi formali del titolo edilizio rilasciato non consente necessariamente la piena conoscenza dei dati sostanziali dello stesso (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 3772 del 26.6.2012; Cons. di Stato sez. IV, n. 2753 del 15.5.2012; Cons. di Stato sez. IV, n. 4374 del 20.7.2011; Cons. di Stato sez. IV, n. 3751 del 27.6.2007; TAR Liguria n. 192 del 25.1.2010).</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Quanto all’interesse a ricorrere, esso appare evidentemente sussistente, sia perché i lavori risultano ubicati nelle immediate vicinanze dell’elettrodotto della TERNA spa; sia perché quest’ultima ha dato conto di come sussista la concreta possibilità che il mancato rispetto della normativa protezionistica possa dar luogo a negative interferenze con il servizio elettrico da essa gestito (ad es. per interruzione del servizio), ovvero a ulteriori pregiudizi di natura patrimoniale derivanti da danni da elettrocuzione, suscettibili di essere accusati da terzi frequentatori del realizzando fabbricato (per cui l’interesse perseguito non è solo quello all’incolumità dei terzi, bensì anche quello di evitare futuri contenziosi con gli eventuali soggetti danneggiati).</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>TERNA spa ha dato conto, con il supporto di documentazione tecnica, che l’immobile da realizzare in forza del contestato permesso di costruire n. 42/2013 rilasciato dal Comune di Cervino a M. C. risulta suscettibile di interferire con l’elettrodotto da essa gestito, risultando ubicato nella fascia di rispetto introdotta dalla Legge quadro n. 36 del 2001 (che detta i principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute), la cui ampiezza è determinata (secondo quanto disposto dal d.P.C.M. 8 luglio 2003) sulla base di standard qualitativi, riferiti ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione, per conseguire precisi obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti. La definizione delle fasce di rispetto, sulla base degli standard qualitativi, è attribuita ai gestori della rete, sotto il controllo del sistema APAT-ARPA.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Il d.m. 29 maggio 2008 prevede espressamente (art. 5.1. comma 1) che i gestori provvedano a comunicare i calcoli e l’ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche della autorità competenti, ai sensi dei parametri stabiliti dall’art. 6, comma 1, d.P.C.M. 8 luglio 2003, in forza del quale “Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all&#8217;obiettivo di qualità di cui all&#8217;art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell&#8217;elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60…”.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Nella specie, secondo quanto dedotto dalla società ricorrente e non contestato dalle controparti, il fabbricato, in questione, considerando la portata in corrente in servizio normale dell’elettrodotto, risulta esposto ad una induzione magnetica superiore all’obiettivo di attenzione di 10 microtesla, ovvero pari a 17,9 microtesla per il sottotetto, a 15,00 microtesla per piano rialzato, e a 11,9 microtesla per il piano seminterrato.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Orbene, a fronte della descritta situazione, indiscutibilmente il Comune di Cervino avrebbe dovuto dare avviso dell’avvio del procedimento di rilascio del permesso di costruire n. 42/2013 alla TERNA spa, onde consentire gli opportuni approfondimenti, nell’ambito del contraddittorio procedimentale, circa le interferenze tra la progettata costruzione e l’esistente elettrodotto, e tanto alla luce non solo del più generale disposto di cui all’art. 7 L. 241/1990 (secondo cui, per quanto qui interessa “qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l&#8217;amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell&#8217;inizio del procedimento”; e, certamente, la società gestore dell’elettrodotto in parola non poteva che essere facilmente individuabile dal Comune); ma anche, più specificamente, in dipendenza della esigenza di verificare in contraddittorio, oltre alla DPA (Distanza di Prima Approssimazione), anche il calcolo della esatta fascia da rispettare nell’edificazione (dipendente da più variabili concrete), e dunque necessario per una corretta evasione della pratica.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Né in contrario può utilmente sostenersi che il vincolo di cui all’art. 4 co. 1 lett. h) L. 36/2001 sarebbe non di inedificabilità assoluta, bensì di mera inutilizzabilità dei fabbricati, in presenza di superamento dei limiti di esposizione posti dalla normativa di riferimento: è chiaro che in sede di rilascio di un titolo edilizio non è possibile consentire una destinazione (nella specie residenziale) in concreto già palesemente incompatibile con gli imposti limiti di esposizione a campi elettromagnetici, risultando un assenso di tal genere in evidente contraddizione con la ricordata normativa adottata a tutela della salute.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Parimenti, neppure potrebbe utilmente invocarsi il disposto dell’art. 21 octies L. 241/1990, al fine di sostenere l’intangibilità del rilasciato PdC, per essere questo conseguente all’esercizio di attività amministrativa vincolata: a parte il ricordato &#8211; e inconfutato &#8211; superamento del limite di attenzione di 10 microtesla, va anzi rimarcato che, appunto nell’ambito dell’attività vincolata in parola, il Comune non avrebbe potuto prescindere dal coinvolgere il gestore dell’elettrodotto, essendo questo l’unico soggetto in grado di fornire un apporto tecnico imprescindibile per la definizione della pratica edilizia (tenuto conto dell’esistenza del ricordato vincolo legale, sovraordinato rispetto alla strumentazione urbanistica comunale e di tipo conformativo – cfr. TAR Lazio Roma n. 705 del 16.1.2015).</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Di qui la fondatezza del primo motivo di ricorso, incentrato sulla formale violazione dell’iter procedimentale; ma anche del secondo e del terzo motivo, risultando evidente che il Comune ha svolto nell’occasione una istruttoria carente, avendo del tutto omesso di valutare possibili interferenze dell’opera a costruirsi con il vicino elettrodotto.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>L’esposta ricostruzione induce ad annullare il provvedimento impugnato sulla base dei vizi denunziati con i primi tre motivi di ricorso.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Quanto agli ulteriori due motivi di ricorso, essi vanno disattesi, essendo state idoneamente confutate dal controinteressato, con ausilio di documentazione, le asserzioni sulle quali gli stessi sono stati fondati.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Le spese di giudizio vanno poste a carico del solo Comune di Cervino, che alle stesse ha dato causa, ponendo in essere un’attività amministrativa viziata; mentre vengono compensate nei confronti del controinteressato M..</em></p>
<p align="CENTER"><em>P.Q.M.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto dalla TERNA spa, così provvede:</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>1) in accoglimento dei primi tre motivi articolati, annulla il permesso di costruire n. 42/2013 rilasciato dal Comune di Cervino in favore di M. C.;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>2) condanna il Comune di Cervino alla rifusione in favore della TERNA spa delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge;</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>3) compensa le spese di giudizio tra TERNA spa e M. C..</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</em>&nbsp;&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-30-11-2018-n-6907/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2018 n.6907</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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