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	<title>30/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5257</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5257/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5257/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5257</a></p>
<p>Non va sospesa la gara per l’affidamento in concessione delle attività di costruzione relative alla realizzazione degli investimenti di adeguamento e manutenzione straordinaria dell’autostrada A22 Brennero – Modena di km 314, richiesta di manifestazione di interesse, considerato che – una volta completato il procedimento di gara – il concreto affidamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5257/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5257/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5257</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la gara per l’affidamento in concessione delle attività di costruzione relative alla realizzazione degli investimenti di adeguamento e manutenzione straordinaria dell’autostrada A22 Brennero – Modena di km 314, richiesta di manifestazione di interesse, considerato che – una volta completato il procedimento di gara – il concreto affidamento non potrebbe che intervenire successivamente al 30 aprile 2014, data di scadenza dell’attuale concessione e il danno lamentato non appare caratterizzato da attualità, posto che non appare immediatamente lesiva la scelta di procedere a gara effettuata dall’amministrazione, né sono allegati motivi di evidente ed immediato impedimento di partecipazione della società appellante alla gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05257/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08861/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8861 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Autostrada del Brennero Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Clarich, Claudio Guccione, con domicilio eletto presso Marcello Clarich in Roma, piazza del Popolo N. 18;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Anas Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad adiuvandum:<br />	<br />
<b>Provincia di Trento</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Santaroni, Nicolo&#8217; Pedrazzoli, con domicilio eletto presso Mario Santaroni in Roma, via Porta Pinciana 4; <b>Regione Trentino Alto Adige</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Santaroni, con domicilio eletto presso Mario Santaroni in Roma, via Porta Pinciana 4; <b>Provincia Autonoma di Bolzano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Renate Von Guggenberg, Maria Larcher, Stephan Beikircher, Cristina Bernardi, Michele Costa, con domicilio eletto presso Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa, 24; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III n. 04066/2011, resa tra le parti, concernente dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III n. 04066/2011, resa tra le parti, concernente BANDO AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL&#8217;AUTOSTRADA A22 BRENNERO-MODENA DI KM 314 – RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE &#8211; MCP	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Claudio Guccione e Marcello Clarich, Mario Santaroni, Michele Costa e Maria Larcher, nonché l&#8217;avvocato dello Stato Giacomo Aiello;	</p>
<p>Considerato che l’appello avverso l’ordinanza di diniego della misura cautelare non appare fondato, posto che oggetto del ricorso in I grado è, in particolare, il bando di gara relativo all’affidamento della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada A22, come meglio specificato in atti;<br />	<br />
considerato, a tal riguardo, che – una volta completato il procedimento di gara – il concreto affidamento non potrebbe che intervenire successivamente al 30 aprile 2014, dara di scadenza dell’attuale concessione;<br />	<br />
considerato che, con riferimento alla natura degli atti impugnati, il danno lamentato non appare caratterizzato da attualità, posto che (v. pagg. 40-42 appello) non appare immediatamente lesiva la scelta di procedere a gara effettuata dall’amministrazione, né essendo allegati motivi di evidente ed immediato impedimento di partecipazione della società appellante alla gara, restando impregiudicata ogni valutazione di merito in ordine ai singoli profili di illegittimità del bando evidenziati con il ricorso introduttivo del giudizio di I grado	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 8861/2011).	</p>
<p>Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere<br />	<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5257/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5221</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5221/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5221/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5221/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5221</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso di un concorrente avverso l&#8217;assegnazione in concessione di un impianto natatorio di proprieta&#8217; del comune, poiche&#8217; la lunga durata del rapporto concessorio e la possibilità di subentro dell’appellante nell’ipotesi di esito favorevole del giudizio di merito consentono di escludere la sussistenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5221/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5221</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5221/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5221</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso di un concorrente avverso l&#8217;assegnazione in concessione di un impianto natatorio di proprieta&#8217; del comune, poiche&#8217; la lunga durata del rapporto concessorio e la possibilità di subentro dell’appellante nell’ipotesi di esito favorevole del giudizio di merito consentono di escludere la sussistenza di un pericolo attuale di danno grave e irreparabile, in relazione alla domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza di rigetto; peraltro, sussistono i presupposti di danno grave e irreparabile, oltre che di pregiudizio attuale, per sospendere l’esecutività della sentenza appellata limitatamente a quanto concerne la statuizione sulle spese (8000 € per ognuna delle due parti costituite). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05221/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08797/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8797 del 2011, proposto da<br />	<br />
<b>Smea S.r.l.</b>, in proprio e quale Capogruppo del costituendo <b>R.T.I. Ass. Circolo Nautico Posillipo Napoli</b> in proprio e quale componente del costituendo <b>RTI Ass. Pol. Dil. Centrosport Brindisi A R.L.</b> in proprio e quale componente del costituendo RTI, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Luigi M. D&#8217;Angiolella, con domicilio eletto presso lo Studio Luponio in Roma, via M. Mercati, 51;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Ruvo di Puglia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Fiore, con domicilio eletto presso Pietro Cicerchia in Roma, via Nicotera 24; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Asd Adriatika Nuoto Mandataria Rti, Rti Asd Fiorentina Nuoto</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE I, n. 1458/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI IMPIANTO NATATORIO DI PROPRIETA&#8217; DEL COMUNE – RISARCIMENTO DANNI;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del TAR Puglia –Bari, di reiezione del ricorso e di condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del Comune resistente e del RTI controinteressato, nella misura di euro 8.000, oltre agli accessori di legge, per ciascuna parte costituita, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del 29 novembre 2011 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati D&#8217;Angiolella e Fiore;	</p>
<p>1.-considerato che la lunga durata del rapporto concessorio e la possibilità di subentro dell’appellante nell’ipotesi di esito favorevole del giudizio di merito consentono di escludere la sussistenza di un pericolo attuale di danno grave e irreparabile, in relazione alla domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza di rigetto;<br />	<br />
2.-considerato che, peraltro, sussistono i presupposti di danno grave e irreparabile, oltre che di pregiudizio attuale, in base a quanto affermato dall’appellante, per sospendere l’esecutività della sentenza appellata limitatamente a quanto concerne la statuizione sulle spese;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie in parte l&#8217;istanza cautelare, entro i limiti di cui in motivazione (Ricorso numero 8797/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla condanna alle spese.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Marzio Branca, Presidente<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5221/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5221</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5218</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5218/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5218/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5218/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5218</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza concernente concessione aree cimiteriali per realizzazione cappelle funerarie, considerato che appare necessario che l’Amministrazione verifichi, in contraddittorio con la parte ricorrente, se la busta contenente l’offerta economica, rimasta a quanto pare sigillata, contenga o meno la prescritta copia del documento di identità dell’interessato; Ritenuto che occorre</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5218/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5218</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5218/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5218</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza concernente concessione aree cimiteriali per realizzazione cappelle funerarie, considerato che appare necessario che l’Amministrazione verifichi, in contraddittorio con la parte ricorrente, se la busta contenente l’offerta economica, rimasta a quanto pare sigillata, contenga o meno la prescritta copia del documento di identità dell’interessato; Ritenuto che occorre che nelle more rimanga congelata l’assegnazione dell’ultima delle aree oggetto della procedura. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05218/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08856/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8856 del 2011, proposto da <b>Antonio Fauci</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Villirilli e Maurizio Piscitelli, con domicilio eletto presso Giammarco Di Raimo in Roma, via C. G. Andreoli 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Isola di Capo Rizzuto</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Raffaele Rocca, Giulio Mombelli, Francesco Savoia, Franco Morelli, Carletta Aquino, Pasquale Mercurio, Luca Poerio, Domenico Biondi, Marcella Niutti, Francesco Poerio, Pietro Morelli, Antonio Cristodaro, Vincenzo Biondi, Maria Teresa Muraca, Vincenzo Corda, Domenico Pittella, Antonia Franca Nicoscia</b>; 	</p>
<p>per la riforma	</p>
<p>della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO, SEZIONE II, n. 883/2011, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER REALIZZAZIONE CAPPELLE FUNERARIE	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella Camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Nicola Gaviano e udito per la parte appellante l’avv. Piscitelli, in proprio e per delega dell&#8217;Avv. Villirilli;	</p>
<p>Ritenuto che viene prospettato un consistente periculum in mora;<br />	<br />
Considerato che appare necessario che l’Amministrazione verifichi, in contraddittorio con la parte ricorrente, se la busta contenente l’offerta economica, rimasta a quanto pare sigillata, contenga o meno la prescritta copia del documento di identità dell’interessato;<br />	<br />
Ritenuto che occorre che nelle more rimanga congelata l’assegnazione dell’ultima delle aree oggetto della procedura	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ordina al Comune di Isola di Capo Rizzuto di effettuare l’adempimento di cui in motivazione, da eseguire entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza.<br />	<br />
Nelle more dispone il congelamento dell’assegnazione dell’ultima delle aree oggetto della procedura.<br />	<br />
Rinvia per il prosieguo alla Camera di consiglio del 24 febbraio 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Marzio Branca, Presidente<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5217</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5217/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5217/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5217/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5217</a></p>
<p>Va sospeso il bando di gara a procedura aperta per l&#8217;affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio di un comune, considerato che l’art. 24 del D.Lgs. n. 94/2011 vieta di indire e procedere nella gara se non per ambiti territoriali di cui all&#8217;articolo 46-bis,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5217/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5217</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il bando di gara a procedura aperta per l&#8217;affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio di un comune, considerato che l’art. 24 del D.Lgs. n. 94/2011 vieta di indire e procedere nella gara se non per ambiti territoriali di cui all&#8217;articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05217/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08745/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8745 del 2011, proposto dal <b>Comune di Pregnana Milanese</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Cesare Cereda e Marco Radice, con domicilio eletto presso Ferdinando Maria De Matteis in Roma, via di Porta Pinciana 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>2igas Infrastruttura Italiana Gas Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta 142; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE I, n. 1504/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di 2igas Infrastruttura Italiana Gas Srl;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Cereda e Ferrari;	</p>
<p>Considerato che la prossima trattazione del merito della controversia in primo grado, fissata già per l’udienza del 25/1/2012, fa apparire recessiva la prospettazione di danno interinale operata dal Comune appellante;<br />	<br />
Ritenuto che la lettera dell’art. 24, comma 4, del d. lgs. n. 93/2011, innovativa rispetto alla normativa precedente, non è di conforto alle tesi della stessa Amministrazione (cfr. le ordinanze della Sezione nn. 5050 e 5051 del 16/11/2011)	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 8745/2011).<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Marzio Branca, Presidente<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)	</p>
<p>****<br />
La norma citata prevede che 	</p>
<p>4.  Gli enti locali che, per l&#8217;affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell&#8217;offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;impresa vincitrice, possono procedere all&#8217;affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le gare per l&#8217;affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all&#8217;articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.</p>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.1160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1160/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.1160</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. A. Maggio I s.n.c. (avv. A. Cannas) c/ E.N.A.S. (Avv. Distr. St.); Regione Autonoma della Sardegna (n.c.) e nei confronti di S s.r.l. (avv. G. Tavolacci) sulla verifica di anomalia dell&#8217;offerta 1. Contratti della P.A. – Gare – Anomalia delle offerte – Oggetto – Complessiva attendibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1160/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1160/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.1160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. A. Maggio<br /> I s.n.c. (avv. A. Cannas) c/ E.N.A.S. (Avv. Distr. St.); Regione Autonoma della Sardegna (n.c.) e nei confronti di S s.r.l. (avv. G. Tavolacci)</span></p>
<hr />
<p>sulla verifica di anomalia dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gare – Anomalia delle offerte – Oggetto – Complessiva attendibilità dell’offerta – Sottostima di singole voci di costo &#8211; Irrilevanza 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gare – Anomalia delle offerte – Tabelle ministeriali – Valore – Meramente indicativo – Scostamento – Incongruità dell’offerta &#8211; Non sussiste 	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gare – Anomalia delle offerte – Utile indicato – Attendibilità dell’offerta – Irrilevanza &#8211; Limiti 	</p>
<p>4. Contratti p.a. – Gara – Mancata dichiarazione ex art. 38 d.lgs. 163/2006 – Esclusione dalla gara – Non vi rientra</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il giudizio di congruità di un’offerta sospetta di anomalia deve mirare a verificare, così come richiesto dall’art. 88, comma 7, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la complessiva attendibilità della stessa, senza che la sottostima di singole voci di costo possa, di per sé sola, determinare una valutazione negativa, se gli scostamenti accertati non sono tali da erodere completamente l’utile dichiarato 	</p>
<p>2. In tema di valutazione dell’anomalia dell’offerta, i dati contenuti nelle tabelle ministeriali hanno un valore meramente indicativo, per cui eventuali scostamenti da essi non sono di per soli sintomatici di una sicura incongruità dell’offerta	</p>
<p>3. In tema di valutazione dell’anomalia dell’offerta, il margine di utile richiesto è irrilevante ai fini dell’affidabilità dell’offerta, con l’unico limite che lo stesso non venga del tutto azzerato 	</p>
<p>4. In tema di verifica della moralità delle imprese, l’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ricollega l&#8217;esclusione dalla gara d&#8217;appalto al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti di ammissione ivi indicati, mentre il comma 2 non prevede analoga sanzione per l&#8217;ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione; conseguentemente solo l&#8217;insussistenza in concreto dei detti requisiti comporta ope legis l&#8217;effetto espulsivo, mentre quando il partecipante li possieda e la lex specialis non preveda espressamente l&#8217;esclusione in relazione alla mancata osservanza delle puntuali prescrizioni sulle modalità e sull&#8217;oggetto delle dichiarazioni da fornire, facendo generico richiamo all&#8217;assenza delle cause impeditive di cui all&#8217;art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, l&#8217;omissione non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ma da luogo semplicemente ad un&#8217;ipotesi di ”falso innocuo”, non sufficiente, in carenza di una espressa previsione legislativa o della legge di gara, a giustificare un provvedimento di esclusione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>sul ricorso numero di registro generale 489 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>I… s.n.c</b>., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Cannas, presso il cui studio in Cagliari, via Dante n. 19, è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b><br />	<br />
E.N.A.S</b>., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, domiciliato per legge; Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<b><br />	<br />
</b>nei confronti di<br />	<br />
<b><br />	<br />
La S s.r.l</b>., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gianmarco Tavolacci, presso il cui studio in Cagliari, via Carbonia n. 22, è elettivamente domiciliata;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b><br />	<br />
del provvedimento 20/4/2011 n. 298 con cui l&#8217;E.N.A.S. ha definitivamente aggiudicato alla controinteressata, l&#8217;appalto relativo al servizio di vigilanza armata presso la diga di Bau Pressiu;</p>
<p>delle note prot. 5385 del 22/4/2011 e prot. SD n. 60 del 7/4/2011;</p>
<p>di tutti i verbali e del provvedimento di aggiudicazione provvisoria;</p>
<p>per la declaratoria</p>
<p>dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato;</p>
<p>e per la condanna</p>
<p>dell’E.N.A.S. al risarcimento del danno.</p>
<p>	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’E.N.A.S. e della controinteressata.</p>
<p>Visto il ricorso incidentale da quest’ultima proposto.</p>
<p>Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa.</p>
<p>Nominato relatore per l&#8217;udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011 il consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato A. Cannas per la ricorrente, l’avvocato dello stato A. Bonomo per l’amministrazione resistente e l’avvocato G. Tavolacci per la controinteressata.</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Con determinazione 20/4/2011 n. 298 il Direttore del Servizio appalti e contratti dell&#8217;E.N.A.S. ha definitivamente aggiudicato alla Sicurezza Notturna s.r.l., l&#8217;appalto relativo al servizio di vigilanza armata presso la diga di Bau Pressiu.</p>
<p>L’istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno &#038; C. s.n.c., classificatosi immediatamente dopo l’aggiudicataria, ha ritenuto la suddetta determinazione illegittima per cui l’ha impugnata, unitamente agli altri atti meglio indicati in epigrafe, col presente ricorso col quale ha domandato anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento dei danni.</p>
<p>Queste le censure prospettate.</p>
<p>1A) L’offerta della Sicurezza Notturna è evidentemente anomala.</p>
<p>Ed invero le giustificazioni dalla medesima offerte mostrano le seguenti incongruenze:</p>
<p>a) non è stata indicata la base di calcolo utilizzata per calcolare il costo della guardia giurata di IV livello con anzianità media di tre anni;</p>
<p>b) non si fornisce alcuna giustificazione in ordine al valore utilizzato quale rivalutazione ISTAT sul TFR e altrettanto dicasi in relazione al tasso INAIL;</p>
<p>1B) La misura del TFR indicata nell’analisi dei costi (€ 1175,36) è incongrua. Secondo l’art. 142 del CCNL la quota annua di TFR va determinata considerando una serie di voci che costituiscono la complessiva retribuzione (paga base tabellare conglobata, scatti di anzianità, 13 e 14 mensilità, eventuali superminimi ad personam e quota integrativa territoriale). La corretta applicazione di tale norma porta ad una quota annua di TFR pari a € 1244,76.</p>
<p>1C) Per il calcolo del costo orario la controinteressata ha utilizzato un divisore, costituito dalle ore teoriche lavorabili, eccessivamente elevato: 1735 a fronte delle 1578 indicate nell’apposita tabella ministeriale.</p>
<p>Il costo orario, considerando anche l’onere COASCO (pari allo 0,25 dei salari lordi), le spese per divise e la corretta incidenza dell’IRES sull’IRAP sale quindi a 19,57 euro, contro i 18,45 euro proposti dall’aggiudicataria.</p>
<p>1D) Anche la quantificazione delle spese generali presenta vistose incongruenze.</p>
<p>Infatti:</p>
<p>a) non vengono identificati i costi per i servizi e per il godimento di beni di terzi;</p>
<p>b) le spese per il personale, oltre alle carenze già sopra segnalate, non includono le voci B9, oneri sociali, TFR e altri costi;</p>
<p>c) mancano i costi per ammortamenti e oneri diversi di gestione;</p>
<p>d) non vengono esposte le spese derivanti da oneri finanziari (interessi, svalutazione dei crediti e oneri straordinari) che non possono rientrare nelle spese generali;</p>
<p>e) non è stata giustificata la percentuale di utili d’impresa dichiarata.</p>
<p>2) La controinteressata doveva essere esclusa dalla gara, in quanto ha reso la dichiarazione di cui all’art. 38 del codice dei contratti pubblici soltanto il legale rappresentante della società, mentre hanno omesso di presentarla i sig.ri Quirico Nieddu (amministratore) e Iolanda Farris (institrice).</p>
<p>Laddove tali soggetti non avessero presentato la suddetta dichiarazione perché a ciò autorizzati dal bando sarebbe quest’ultimo ad essere viziato e per tale evenienza lo si impugna.</p>
<p>La Sicurezza notturna ha effettuato il pagamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con una modalità non consentita (conto corrente postale). Anche per tale ragione doveva essere esclusa dalla gara.</p>
<p>Si sono costituite in giudizio tanto l’amministrazione intimata quanto la controinteressata, che con separate memorie si sono opposte all’accoglimento del ricorso.</p>
<p>La Sicurezza Notturna ha anche proposto ricorso incidentale con cui ha dedotto l’illegittima ammissione alla gara della ricorrente principale.</p>
<p>Queste le censure.</p>
<p>1) Il direttore tecnico non ha presentato la dichiarazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.</p>
<p>2) I soci Gino e Gianpaolo Cannas hanno omesso di rendere la dichiarazione di cui alla lett. m ter) del citato art. 38. Nel caso in cui la lettera d’invito contenesse clausole di esonero dei soci dall’obbligo di rendere la citata dichiarazione sarebbe quest’ultima ad essere illegittima e per tale ipotesi la si impugna.</p>
<p>3) L’aggiudicataria ha omesso di dichiarare che il personale impiegato nel servizio sarebbe stato “inquadrato almeno nella IV categoria del vigente CCNL di categoria per il settore vigilanza privata”.</p>
<p>In via subordinata si impugna la lettera d’invito per l’ipotesi in cui la stessa possa essere intesa nel senso di imporre a pena di esclusione la dichiarazione ex art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 anche in relazioni a soggetti diversi dal legale rappresentante.</p>
<p>Sempre in via subordinata si impugna la lex specialis della gara nella parte in cui possa essere interpretata nel senso di imporre l’esclusione dalla gara per il versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con modalità diverse da quelle prescritte.</p>
<p>Con successive memorie le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi difensive.</p>
<p>Alla pubblica udienza del 16/11/2011 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Può prescindersi dall’affrontare prioritariamente il ricorso incidentale, seppur diretto a contestare l’ammissibilità di quello principale (in quanto proposto da soggetto che avrebbe dovuto essere escluso dalla gara), essendo quest’ultimo da rigettare nel merito.</p>
<p>Il primo motivo di gravame è infondato.</p>
<p>Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, il giudizio di congruità di un’offerta sospetta di anomalia deve mirare a verificare, così come richiesto dall’art. 88, comma 7, del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, la complessiva attendibilità della stessa, senza che la sottostima di singole voci di costo possa, di per sé sola, determinare una valutazione negativa, se gli scostamenti accertati non sono tali da erodere completamente l’utile dichiarato (TAR Sardegna, I Sez., 11/2/2011 n. 133 e 13/1/2011 n. 21; Cons. Stato, V Sez., 7/10/2008, n. 4847 e VI Sez., 10/3/2009 n. 1417).</p>
<p>Nel caso di specie, non è stato dimostrato, o meglio non è stato nemmeno dedotto, che gli asseriti maggiori costi che secondo quanto dedotto in ricorso l’aggiudicataria dovrebbe sostenere, azzererebbero l’utile da quest’ultima dichiarato (pari al 6,54 %) così da rendere globalmente inaffidabile l’offerta.</p>
<p>La censura è, pertanto, inidonea a scalfire il giudizio di congruità emesso dalla stazione appaltante.</p>
<p>A prescindere dalle considerazioni appena svolte, occorre comunque considerare che la gran parte delle specifiche contestazioni mosse alle singole voci di costo risultano infondate.</p>
<p>Con un primo rilievo (motivo 1Aa) si imputa all’aggiudicataria di non aver individuato specificamente i lavoratori che sarebbero stati utilizzati nel appalto, così da rendere incerto il calcolo del costo orario.</p>
<p>L’aggiudicataria ha, infatti, dichiarato nelle giustificazioni di aver fatto riferimento, per la determinazione del suddetto costo, ad “una guardia giurata di IV livello con anzianità media di tre anni, quindi con 1 scatto di anzianità” maturato.</p>
<p>Il ricorrente principale contesta l’uso del dato medio perché la categoria include dipendenti che hanno appena maturato lo scatto di anzianità, ma anche dipendenti che stanno per acquisire il secondo e che quindi lo acquisteranno durante il corso dell’appalto con un aggravio di costi.</p>
<p>La censura non può essere accolta.</p>
<p>Intanto non sussiste per il concorrente un onere di individuare nominativamente nelle giustificazioni i singoli lavoratori che verranno utilizzati per l’esecuzione dell’appalto.</p>
<p>In secondo luogo l’uso del dato medio appare in linea di massima corretto perché, discendendo dalla compensazione tra valori minimi e valori massimi, risulta sufficientemente rappresentativo della realtà, salvo che non si dimostri in concreto – ma non è questo il caso – la spiccata prevalenza dell’uno o dell’altro.</p>
<p>Col motivo 1Ab) il ricorrente principale deduce che non sarebbe stata fornita alcuna giustificazione, né in ordine alla spesa per rivalutazione ISTAT sul TFR, nè in relazione all’indicazione del tasso INAIL.</p>
<p>La censura è infondata sotto entrambi i profili in cui si articola.</p>
<p>Quanto al primo l’aggiudicataria, senza essere smentita, ha sostenuto che la somma esposta è addirittura superiore a quella occorrente per la rivalutazione ISTAT del TFR di una guardia giurata di IV livello, in quanto calcolata considerando la totalità del personale in forze presso l’impresa, comprendente anche dipendenti inquadrati in livelli superiori al IV.</p>
<p>Quanto al secondo risulta per tabulas (documento 5 della produzione della controinteressata) che il tasso INAIL esposto è esattamente corrispondente a quello da applicare.</p>
<p>Col motivo 1B viene censurata la misura del TFR indicata nell’analisi dei costi (€ 1175,36) in quanto risultante da una non completa considerazione delle voci retributive da includere nella base di calcolo.</p>
<p>Nemmeno in questo caso l’istante principale coglie nel segno.</p>
<p>Secondo l’art. 142 del CCNL applicabile al settore della vigilanza privata, la quota annua di TFR va determinata considerando unicamente le voci retributive ivi contemplate (stipendio o salario unico nazionale, indennità di contingenza, eventuali terzi elementi di cui all’art. 110, eventuali scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, eventuali superminimi e assegni ad personam e quota integrativa territoriale).</p>
<p>Non devono, invece, essere computate nella base retributiva da considerare per determinare la quota di TFR, le indennità di cui all’art. 108, che la stessa norma dichiara utili ai soli fini della tredicesima mensilità.</p>
<p>Il calcolo effettuato dal ricorrente principale che include anche le suddette indennità è, dunque, erroneo.</p>
<p>Con l’ulteriore rilievo di cui al punto 1C l’Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno &#038; C. denuncia l’utilizzo, per il calcolo del costo orario di un divisore, costituito dalle ore teoriche lavorabili, eccessivamente elevato: 1735 a fronte delle 1578 indicate nell’apposita tabella ministeriale.</p>
<p>La doglianza non merita condivisione.</p>
<p>Al riguardo è sufficiente rilevare che i dati contenuti nelle tabelle ministeriali hanno, per pacifica giurisprudenza, un valore meramente indicativo, per cui eventuali scostamenti da essi non sono di per soli sintomatici di una sicura incongruità dell’offerta (T.A.R. Sardegna, I Sez., 9/12/2010 n. 2667; Cons. Stato, VI Sez., 7/10/2008 n. 4831).</p>
<p>Del resto, in sede di giustificazioni, la Sicurezza Notturna ha dichiarato che nella propria azienda quei fattori che riducono le ore effettivamente lavorate hanno un’incidenza minore di quella prevista nell’apposita tabella ministeriale (malattia 46 giorni invece che 126; permessi sindacali, assemblee e diritto di studio 7 giorni anziché 25). E sul punto la ricorrente principale non ha mosso alcun rilievo.</p>
<p>Viene altresì contestata la quantificazione delle spese generali (motivo 1D).</p>
<p>La censura non può essere accolta.</p>
<p>Con nota 336 del 12/1/2011 la stazione appaltante ha chiesto all’impresa alcuni chiarimenti sulla composizione dell’offerta ai fini della verifica di congruità della stessa, invitandola, tra l’altro, a fornire analitiche indicazioni sulle “spese generali sostenute nell’ultimo esercizio concluso”.</p>
<p>In risposta a tale richiesta la Sicurezza Notturna ha prodotto un prospetto contenete la specificazione delle varie componenti del costo per spese generali, che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente principale, risulta sufficientemente dettagliato e comprensivo della “voce B9”, mentre oneri sociali e TFR sono stati contemplati nel prospetto analitico delle voci</p>
<p>che compongono il prezzo offerto.</p>
<p>Si denuncia ancora che l’aggiudicataria non avrebbe giustificato la percentuale di utile dichiarata. Sennonchè nessun onere di tal fatta può ipotizzarsi in capo all’offerente.</p>
<p>Com’è noto, infatti, il margine di utile richiesto è irrilevante ai fini dell’affidabilità dell’offerta, con l’unico limite che lo stesso non venga del tutto azzerato (cfr T.A.R. Toscana, Sez. I , 27/1/2011 n. 155).</p>
<p>E’, infine, da rigettare la censura con cui si deduce che l’aggiudicataria non avrebbe risposto alle richieste di cui ai punti nn. 6 (“eventualità che l’offerente abbia ottenuto un aiuto di stato”) e 7 (“analisi del costo orario relativo al servizio di vigilanza da prestare, nel rispetto del disciplinare di gara, presso la diga di Bau Pressiu”) della citata nota 336/2011.</p>
<p>Quanto al n. 6 l’impresa ha affermato (su veda memoria depositata in data 20/6/2011), non smentita, di non aver dato risposta per non aver beneficiato di alcun aiuto di stato.</p>
<p>Quanto al punto 7 è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto dedotto, l’analisi del costo orario è stata puntualmente prodotta alla stazione appaltante.</p>
<p>E’ infondato il secondo motivo.</p>
<p>L’art. 38 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 ricollega l&#8217;esclusione dalla gara d&#8217;appalto al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti di ammissione ivi indicati, mentre il comma 2 non prevede analoga sanzione per l&#8217;ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione.</p>
<p>Conseguentemente solo l&#8217;insussistenza in concreto dei detti requisiti comporta ope legis l&#8217;effetto espulsivo, mentre quando il partecipante li possieda e la lex specialis – come nella fattispecie &#8211; non preveda espressamente l&#8217;esclusione in relazione alla mancata osservanza delle puntuali prescrizioni sulle modalità e sull&#8217;oggetto delle dichiarazioni da fornire, facendo generico richiamo all&#8217;assenza delle cause impeditive di cui all&#8217;art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, l&#8217;omissione non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ma da luogo semplicemente ad un&#8217;ipotesi di ”falso innocuo”, non sufficiente, in carenza di una espressa previsione legislativa o della legge di gara, a giustificare un provvedimento di esclusione (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 20/5/2011 n. 501 e 27/1/2011 n. 68; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III ter, 23/3/2011 n. 2580; Cons. Stato, Sez. V, 9/11/2010 n. 7967).</p>
<p>Dalle esposte considerazioni discende che nel caso concreto le contestate omissioni non potevano, di per sé, pregiudicare l’ammissione alla gara, considerato anche che non è stato nemmeno messo in dubbio che i soggetti di cui è mancata la dichiarazione difettassero di uno dei requisiti generali richiesti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 per partecipare alla selezione.</p>
<p>Con un’ ultima censura il ricorrente principale deduce, infine, che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver corrisposto il contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con una modalità non consentita (conto corrente postale).</p>
<p>La lagnanza è infondata, atteso che l’utilizzo di una modalità di pagamento del citato contributo differente da quella prescritta si risolve in una mera irregolarità come tale inidonea a sorreggere un provvedimento di esclusione.</p>
<p>Il ricorso principale va in definitiva respinto, con conseguente improcedibilità di quello incidentale.</p>
<p>Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
P.Q.M.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
Rigetta il ricorso principale in epigrafe e dichiara improcedibile quello incidentale.</p>
<p>Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata amministrazione e della controinteressata, liquidandole forfettariamente in complessivi € 3.500/00 (tremilacinquecento) pro parte, oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Aldo Ravalli, Presidente</p>
<p>Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore</p>
<p>Grazia Flaim, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>Il 30/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1160/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.1155</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1155/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1155/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.1155</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. A. Maggio S. s.r.l. (avv. M. Fois) c/ Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti M. Pani e A. Serra); Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio del suddetto Assessorato e Servizio Provinciale Gestione e Controllo del Territorio di Cagliari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1155/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.1155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1155/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.1155</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. A. Maggio<br /> S. s.r.l. (avv. M. Fois) c/ Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti M. Pani e A. Serra); Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio del suddetto Assessorato e Servizio Provinciale Gestione e Controllo del Territorio di Cagliari Medio Campidano e Carbonia – Iglesias del medesimo Assessorato (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla spettanza allo Stato dei poteri di tutela dei beni demaniali marittimi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio e patrimonio – Demanio marittimo – Poteri di tutela – Titolarità – Spetta allo Stato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I poteri di tutela delle aree del demanio marittimo, in quanto diretta manifestazione del diritto dominicale dello Stato sui propri beni, competono esclusivamente a quest’ultimo e non anche alla Regione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2005, proposto da:<br />	<br />
<b>S. s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mario Fois, presso il cui studio in Cagliari, piazza del Carmine n. 22, è elettivamente domiciliata;	</p>
<p align=center>	<br />
contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mattia Pani e Angela Serra, dell’ufficio legale dell’ente presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n.69, è elettivamente domiciliata;<br />	<br />
<b>Assessorato regionale degli Enti Locali</b>, <b>Finanze e Urbanistica, Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio</b> del suddetto Assessorato e Servizio Provinciale Gestione e Controllo del Territorio di Cagliari Medio Campidano e Carbonia – Iglesias del medesimo Assessorato non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>della determinazione 30/3/2005 n. 449 con cui il Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio del Assessorato regionale degli Enti Locali Finanza e Urbanistica ha respinto la domanda di concessione demaniale marittima fatta dalla ricorrente e ha ordinato la rimessione in pristino dei luoghi;</p>
<p>della nota 1/9/2004 n. 2093 del Servizio Provinciale Gestione e Controllo del Territorio di Cagliari Medio Campidano e Carbonia – Iglesias presso il medesimo Assessorato;</p>
<p>e per la condanna</p>
<p>dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni.</p>
<p>	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati.</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione regionale.</p>
<p>Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa.</p>
<p>Nominato relatore per l&#8217;udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011 il consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avv. M. Fois per la ricorrente e l’avv. M. Pani per l’amministrazione resistente.</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Con determinazione 30/3/2005 n. 449 il Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio del Assessorato regionale degli Enti Locali Finanza e Urbanistica ha respinto la domanda di concessione demaniale marittima fatta dalla Socimar s.r.l. e ha ordinato la rimessione in pristino dei luoghi.</p>
<p>Ritenendo il provvedimento illegittimo la detta società lo ha impugnato col presente ricorso con cui ha chiesta anche il risarcimento dei danni.</p>
<p>Queste le censure dedotte.</p>
<p>1) L’avversato provvedimento è sorretto da una motivazione inadeguata.</p>
<p>Il richiamo fatto alla nota del Servizio del Territorio di Cagliari, con la quale si esclude la possibilità di condono per le opere realizzate non è idoneo a sorreggere la determinazione assunta, in quanto manca qualunque riferimento normativo.</p>
<p>La detta nota va considerata, inoltre, come mera presa di posizione dell’Assessorato regionale degli Enti Locali Finanze e Urbanistica e comunque non è mai stata comunicata alla ricorrente.</p>
<p>Nella nota in questione si fa, inoltre, cenno alla realizzazione di opere sul demanio marittimo, ma nel caso concreto, se si eccettuano quelle di delimitazione dell’area richiesta in concessione, non sono stati eseguiti ulteriori manufatti.</p>
<p>Sotto altro profilo occorre rilevare che non vi è soluzione di continuità tra la recinzione realizzata sul terreno di proprietà della ricorrente – regolarmente autorizzata – e quella ubicata su area demaniale. Per cui quest’ultima non può arrecare al bene paesaggistico alcun pregiudizio tenuto conto che la recinzione autorizzata è stata ritenuta compatibile con siffatto bene.</p>
<p>Si aggiunga che l’area richiesta in concessione è totalmente avulsa dal contesto della spiaggia di “Cannesisa”.</p>
<p>Considerato che i vari organi intervenuti nel procedimento avevano tutti espresso parere positivo al rilascio della concessione, tranne l’Ufficio Tutela del Paesaggio che ancora non si era pronunciato, deve ritenersi che l’impugnato diniego sia stato determinato o da un contrasto all’interno degli uffici regionali o dall’intervento di qualche veto provenite da organi sforniti di potere.</p>
<p>La nota 1/9/2003 n. 2093 è a sua volta illegittima per genericità e mancata indicazione di qualunque riferimento normativo.</p>
<p>E’, infine, evidente la grave lesione dell’interesse pubblico derivante dall’incameramento di un canone per un’area che non soddisfa alcuna pubblica utilità.</p>
<p>2) Il provvedimento impugnato, nella parte in cui ordina la rimessione in pristino dei luoghi, è viziato da incompetenza spettando provvedere all’autorità marittima.</p>
<p>Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.</p>
<p>Alla pubblica udienza del 16/11/2011 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Il primo motivo è palesemente infondato.</p>
<p>Contrariamente a quanto la ricorrente sostiene il provvedimento risulta sufficientemente motivato.</p>
<p>Da quest’ultimo emerge con chiarezza (attraverso il richiamo alla nota 1/9/2004 n. 2093 del Servizio Provinciale Gestione e Controllo del Territorio di Cagliari Medio Campidano e Carbonia – Iglesias) che il diniego di concessione dipende dalla ravvisata impossibilità di sanare le opere realizzate sull’area demaniale richiesta, senza che occorresse indicare anche la norma applicata, atteso che, ai fini della legittimità dell&#8217;atto amministrativo, rileva l&#8217;esistenza della norma attributiva del potere, e non il suo formale richiamo nell&#8217;atto stesso (cfr. T.A.R. Piemonte 27/1/2000 n. 90; T.A.R. Marche 17/4/1998 n. 516; Cons. Stato, V Sez., 4/11/1996 n. 1295).</p>
<p>Vero è che la nota in questione, come dedotto in ricorso, non è stata comunicata all’odierna istante, ma la mancata disponibilità immediata dell&#8217;atto contenente una motivazione per relationem, non ha rilievo invalidante sul provvedimento, essendo sufficiente che l&#8217;atto richiamato sia indicato e che questo sia a disposizione dell&#8217;interessato, mentre non è anche necessario che il medesimo sia contestualmente comunicato, in quanto l’omessa comunicazione può, semmai e se del caso, produrre l’effetto di impedire il decorso del termine per ricorrere contro ciò che concerne quello specifico atto, se dotato di una sua propria lesività e non pienamente conoscibile dall&#8217;provvedimento che lo richiama (cfr. T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara 4/12/2009 n. 1218; Cons. Stato, V Sez., 17/9/2008 n. 4411).</p>
<p>Peraltro, nella specie, la menzionata nota è stata depositata in giudizio dall’amministrazione regionale.</p>
<p>L’odierna istante contesta, ancora, la rilevata presenza di opere non autorizzate sul demanio marittimo. Tuttavia dallo stesso ricorso emerge la realizzazione di manufatti abusivi sull’area demaniale richiesta in concessione. Trattasi della recinzione che delimita l’area stessa, in relazione alla quale è stata emessa l’ordinanza di demolizione 24/11/2004 n. 868/UT, citata nel provvedimento impugnato.</p>
<p>Poco convincenti risultano anche le affermazioni con cui la ricorrente sostiene che la recinzione realizzata non sarebbe lesiva del bene paesaggistico.</p>
<p>A prescindere da ogni considerazioni in ordine all’ammissibilità di una tale contestazione, atteso che la stessa sconfina nel merito, ciò che qui è dirimente è che il diniego non si fonda su valutazioni di tipo paesaggistico, limitandosi l’atto ad affermare, attraverso il richiamo della citata nota n. 2093/2004, che le opere abusivamente realizzate sul demanio marittimo, in base a quanto previsto dall’art. 32, comma 27 lett. g), del D.L. 30/9/2003 n. 269, conv. in L. 24/11/2003, n. 326, non possono essere sanate.</p>
<p>Alla luce di quanto sopra deve escludersi che la nota in questione possa ritenersi immotivata facendo essa espresso riferimento al divieto di sanatoria nascente dal citato art. 32, comma 27, lett. g).</p>
<p>In ricorso si adombra, altresì, il sospetto che l’atto oggetto di gravame sia stato adottato per non meglio identificati contrasti tra organi regionali o per il veto di soggetti privi di poteri.</p>
<p>La censura, ipotetica e assolutamente generica, è come tale inammissibile.</p>
<p>Del tutto indimostrata, oltre che irrilevante ai fini della legittimità dell’impugnato provvedimento, risulta, infine, l’affermazione secondo cui l’area richiesta in concessione non sarebbe più idonea a soddisfare “alcuna pubblica utilità”.</p>
<p>Il secondo motivo merita, invece, accoglimento.</p>
<p>Il D. Lgs. 31/3/1998 n. 112, applicabile in Sardegna per effetto del rinvio ad esso operato dal D. Lgs. 17/4/2001, n. 234, dispone all’art. 105 comma 1: “Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.</p>
<p>Al successivo comma 2 specifica, inoltre, che “Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative …</p>
<p>l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002”.</p>
<p>Orbene, dai due riportati commi non emerge che il conferimento di funzioni alla Regione includa anche i poteri di tutela delle aree del demanio marittimo.</p>
<p>Questi ultimi, non espressamente menzionati dalle trascritte disposizioni, sono diretta manifestazione del diritto dominicale dello Stato sui propri beni. E in Sardegna, in base all’art. 14, comma 1, della L. cost. 26/2/1948 n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), il demanio marittimo appartiene allo Stato.</p>
<p>Del resto, deve escludersi che siffatto potere di tutela incontri limiti nella ripartizione delle competenze secondo le materie, giacché le facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario precedono logicamente la detta ripartizione ed ineriscono alla capacità giuridica dell&#8217;ente secondo i principi dell&#8217;ordinamento civile (cfr. Corte Cost. 14/11/2008 n. 370; 29/12/2004 n. 427).</p>
<p>Peraltro, già con riguardo a controversie insorte sotto il vigore dell’art. 46 del D.P.R. 19/6/1979 n. 348 (“norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22/7/1975 e al D.P.R. 24/7/1977 n. 616”), che delegava “alla regione le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l&#8217;utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative …”, si era posto il problema della competenza in ordine all’adozione dei poteri di tutela della proprietà pubblica sul aree del demanio marittimo e questo Tribunale si era espresso nel senso di ritenere che la potestà in questione permanesse in capo all’autorità statale in quanto per l’appunto ancora proprietaria del bene (T.A.R. Sardegna 2/8/2005, n. 1737; 3/8/2004 n. 1296 e 15/4/1999 n. 400).</p>
<p>Alla luce delle esposte considerazioni il provvedimento impugnato, laddove dispone la rimessione in pristino dei luoghi, risulta viziato da incompetenza e limitatamente a questa parte, in parziale accoglimento della domanda impugnatoria proposta, va annullato.</p>
<p>La domanda risarcitoria va, invece, dichiarata inammissibile stante la sua assoluta genericità.</p>
<p>Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Accoglie in parte, secondo quanto specificato in motivazione, la domanda impugnatoria proposta col ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento oggetto di gravame limitatamente all’emanato ordine di rimessione in pristino dei luoghi.</p>
<p>Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta col medesimo ricorso..</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Aldo Ravalli, Presidente</p>
<p>Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore</p>
<p>Grazia Flaim, Consigliere</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>Il 30/11/2011</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1155/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.1155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.6329</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-11-2011-n-6329/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Baccarini – Est. Durante Comune di Velletri (Avv. G. Malinconico) c/ Consorzio ValcominoSoc. Coop. A r.l.(Avv. L. Sambucci) sulla legittimità dell&#8217;esclusione dei concorrenti a causa dell&#8217;identità dei progetti presentati Contratti della P.A. – Gara – Affidamento di servizio – Aggiudicazione – Identità progetti – Collegamento sostanziale – Unico centro</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini – Est. Durante<br /> Comune di Velletri (Avv. G. Malinconico) c/ Consorzio ValcominoSoc. Coop. A r.l.(Avv. L. Sambucci)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione dei concorrenti a causa dell&#8217;identità dei progetti presentati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Affidamento di servizio – Aggiudicazione – Identità progetti – Collegamento sostanziale – Unico centro decisionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’identità dei progetti presentati costituisce legittima causa di esclusione dalla gara dei relativi concorrenti in quanto consente di ricondurre la formulazione delle offerte ad un unico centro decisionale, in contrasto con il principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione e di par condicio tra i partecipanti, con conseguente vulnerazione del principio di libera concorrenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06329/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 10779/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10779 del 2010, proposto da:	</p>
<p><b>Comune di Velletri</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Malinconico, con domicilio eletto presso lo studio avv. Pernazza in Roma, via Nizza, 53; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Consorzio Valcomino Soc. Coop. A r.l.<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lio Sambucci, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II n. 32435/2010, resa tra le parti, concernente GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL&#8217;AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Consorzio Valcomino Soc. Coop. A r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 luglio 2011 il Cons. Doris Durante;<br />	<br />
Uditi per le parti gli avvocati Malinconico e Sambucci;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Il Comune di Velletri indiceva una gara per l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni residenti nel territorio comunale gravemente disabili iscritti nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole d’obbligo.<br />	<br />
L’importo a base di gara era stabilito in euro 18,20 l’ora per complessive 835 ore settimanali presunte e variabili a semplice richiesta dell’amministrazione.<br />	<br />
L’importo presunto ammontava a 755.937,00 euro.<br />	<br />
Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
Nel disciplinare si fissava il punteggio da attribuire alle offerte: massimo 40 punti al prezzo in ribasso e massimo 60 punti alla capacità organizzativa e progettuale.<br />	<br />
Alla gara parteciparono cinque concorrenti, ma ne venivano escluse tre: “Meta società cooperativa sociale Onlus &#8211; Domus Caritatis soc. coop. sociale”, “Consorzio Solidarietà sociale e “Consorzio Valcomino”.<br />	<br />
La commissione di gara aveva, infatti, riscontrato identità dei progetti delle suddette concorrenti e aveva ritenuto di non poter esprimere i relativi giudizi e attribuire i relativi punteggi, assumendo che tale identità “<i>consente di ricondurre la formulazione delle offerte ad un unico centro decisionale in contrasto con i criteri di sicurezza e par condicio dei partecipanti, con conseguente vulnerazione del principio di libera concorrenza, costituendo altresì indizio dell’esistenza di un collegamento sostanziale tra le ditte citate, tale da legittimare l’esclusione</i>”. <br />	<br />
Il Consorzio Valcomino, avuta conoscenza della sua esclusione, con comunicazione tempestiva a mezzo fax, rappresentava la correttezza della propria domanda di partecipazione e chiedeva di essere riammessa alla gara, ma la commissione di gara respingeva la richiesta.<br />	<br />
Il servizio veniva, quindi, aggiudicato alla società cooperativa “Prevenzione e intervento Roma 81”.<br />	<br />
Il Consorzio Valcomino impugnava con ricorso al TAR Lazio la propria esclusione, l’aggiudicazione provvisoria e l’aggiudicazione definitiva, deducendo con unico motivo di ricorso il vizio di eccesso di potere per insufficienza e contrarietà di motivazione.<br />	<br />
2.- Il TAR Lazio, con sentenza in forma semplificata, accoglieva il ricorso di Valcomino, ritenendo fondata la censura di contraddittorietà motivazionale, ritenendo dirimente la circostanza rappresentata da Valcomino che identica relazione, relativa all’affidamento dell’anno precedente, per il quale era risultata affidataria, era in possesso degli uffici comunali. Respingeva la domanda posta in via subordinata di risarcimento del danno, ritenendo possibile una soddisfazione in forma specifica alle proprie pretese. Compensava le spese di giudizio. <br />	<br />
3.- Il Comune di Velletri ha impugnato la suddetta sentenza, di cui chiede l’annullamento o la riforma per i seguenti motivi:<br />	<br />
inammissibilità del ricorso di primo grado perché, malgrado l’impugnazione anche dell’aggiudicazione definitiva, non sarebbe stato notificato a nessun controinteressato;<br />	<br />
violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, in quanto, in presenza di segnali che palesino un flusso di informazioni tra i concorrenti, si impone l’esclusione degli stessi.<br />	<br />
Il Consorzio Valcomino si è costituito in giudizio e ha proposto ricorso incidentale per la condanna del Comune di Velletri al risarcimento dei danni subiti e subendi, non esaminata in primo grado.<br />	<br />
Con successiva memoria, il Comune di Velletri ha dichiarato di rinunciare al primo motivo di ricorso.<br />	<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 12 luglio 2011, il giudizio è stato assunto in decisione.<br />	<br />
3.- L’appello è fondato e deve essere accolto.<br />	<br />
Come esposto in fatto, il Consorzio Valcomino è stato escluso dalla gara insieme ad altre due concorrenti che non hanno contestato la propria esclusione a causa dell’identità dei progetti presentati.<br />	<br />
La commissione di gara riteneva che tale identità consentisse di ricondurre la formulazione delle offerte ad un unico centro decisionale in contrasto con i criteri di sicurezza e <i>par condicio</i> dei partecipanti, con conseguente vulnerazione del principio di libera concorrenza.<br />	<br />
Il TAR ha accolto il ricorso del Consorzio Valcomino perché il fatto, per come accertato, non era di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza di un collegamento funzionale e sostanziale tra le ditte.<br />	<br />
Innanzi tutto, va escluso che la fattispecie ricada nell’ipotesi dell’art. 2359 del codice civile, espressamente richiamato dall’art. 2, lett. g) del bando di gara, norma che attiene all’ipotesi di controlli societari tra le partecipanti ad una pubblica gara.<br />	<br />
Qui viene in questione la diversa ipotesi del collegamento sostanziale tra imprese.<br />	<br />
Il collegamento sostanziale ricorre nel caso in cui le offerte, seppure provenienti da imprese diverse, siano riconducibili ad un medesimo centro di interessi.<br />	<br />
La fattispecie delineata dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2005, n. 3089; sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6570; sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 6212) sulla scorta della disciplina comunitaria, secondo cui il sistema delle gare pubbliche può funzionare solo se le imprese partecipanti si trovano in posizione di reciproca ed effettiva concorrenza, ha poi avuto riconoscimento normativo nel d. lgv. n. 163 del 2006 che all’art. 34, ora art. 38, comma 1, lett. m-<i>quater</i>, in riferimento all’affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, ha disposto che “<i>non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile</i>” precisando nel periodo successivo che “<i>le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi</i>”.<br />	<br />
In sostanza, l’ipotesi ex art. 2359 cod. civ. integra una forma di presunzione <i>ex lege</i> di collegamento tra ditte partecipanti, mentre l’ipotesi del controllo sostanziale va desunta dalla presenza di elementi oggettivi e concordanti.<br />	<br />
La casistica giurisprudenziale sul punto è variegata, ma concordante sulla necessità della presenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale e sull’esclusione delle partecipanti in siffatte ipotesi (cfr. Cons. Stato, n. 3637 del 2010; n. 1120 del 2010).<br />	<br />
Tali indizi ben possono trarsi da un unico fatto, come nel caso in esame.<br />	<br />
Invero, la identità delle relazioni tecniche allegate alle offerte di tre ditte partecipanti è indizio in concreto rilevante e quanto mai probante della circolazione di informazioni tra le ditte interessate, non trovando un tal fatto altra giustificazione.<br />	<br />
L’amministrazione, dunque, in presenza di un indizio talmente pregnante di accordi sottostanti tra le imprese, idoneo a turbare la regolarità della gara, era obbligata ad escludere le partecipanti che avevano dimostrato un tale collegamento, dovendo tutelare non solo il principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, ma anche la <i>par condicio </i>dei concorrenti ed il regolare svolgimento degli incanti.<br />	<br />
Né può ritenersi, come rilevato in sentenza, che tale circostanza non sarebbe da solo indizio rilevante del collegamento sostanziale tra le partecipanti.<br />	<br />
Vi sono, invero, situazioni concrete in cui anche una sola circostanza è indicativa di un accordo per alterare la segretezza, serietà e indipendenza delle offerte e di turbare, in conseguenza, la regolarità della gara.<br />	<br />
D’altra parte il Consorzio Valcomino, che pure afferma di aver usato la relazione tecnica presentata alla gara tenutasi l’anno precedente presso lo stesso comune e, quindi, assume la propria estraneità a qualunque forma di circolazione di notizie con le altre due partecipanti, si è limitato ad una contestazione dell’operato dell’amministrazione e alla astratta prospettazione di frodi a suo danno, senza peraltro dar notizia alcuna di azioni penali a propria tutela.<br />	<br />
Dal canto suo il Comune ha negato un’indebita circolazione di informazioni e che vi sia stata alcuna istanza di accesso avente ad oggetto la suddetta relazione tecnica 2009 agli atti del Comune.<br />	<br />
Tanto fa ritenere che la circolazione della relazione tecnica sia avvenuta indebitamente e che tra le ditte partecipanti che l’hanno utilizzata ci sia un accordo sostanziale che ne imponeva l’esclusione.<br />	<br />
Per le ragioni esposte l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata deve essere respinto il ricorso di primo grado del Consorzio Valcomino.<br />	<br />
4.- Quanto all’appello incidentale del Consorzio Valcomino, avente ad oggetto la domanda risarcitoria non esaminata dal TAR, deve essere respinto, atteso che la legittimità del procedimento seguito dal Comune di Velletri con la disposta esclusione fa venir meno il presupposto della domanda risarcitoria.<br />	<br />
5.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo indicato in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello principale e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado del Consorzio Valcomino a r.l.; respinge l’appello incidentale del Consorzio Valcomino.<br />	<br />
Condanna il Consorzio Valcomino a pagare al Comune di Velletri le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 oltre accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/11/2011</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5227</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5227/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5227/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5227/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5227</a></p>
<p>Va sospeso, con ammissione con riserva, il diniego di ammissione alle scuole di specializzazione di area medica (nefrologia), se vi e&#8217; incongruità procedurale e disparità di trattamento, risultando la prova del ricorrente non regolarizzata (come viceversa avvenuto per altra concorrente) per asserita impossibilità di identificazione della busta chiusa contenente la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5227/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5227</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, con ammissione con riserva, il diniego di ammissione alle scuole di specializzazione di area medica (nefrologia), se vi e&#8217; incongruità procedurale e disparità di trattamento, risultando la prova del ricorrente non regolarizzata (come viceversa avvenuto per altra concorrente) per asserita impossibilità di identificazione della busta chiusa contenente la prova stessa, pur risultando le buste impilate in ordine di consegna, con ulteriore contraddittorietà dell’immediato annullamento della prova (dichiarata non identificabile) della medesima appellante a busta ancora chiusa; Rilevata altresì la scarsa chiarezza delle istruzioni fornite ai candidati, risultando l’inserimento di tutte le buste nella busta più grande oggetto solo di una raccomandazione del Presidente, con conseguente possibilità di errori, che non avrebbero peraltro, di per sé, reso i singoli candidati identificabili prima dell’apertura della busta, contenente i dati anagrafici; Considerata l&#8217;opportunita&#8217; che – al fine di evitare un’irreversibile lesione delle ragioni difensive dell’appellante – debba essere disposta l’ammissione con riserva della stessa alla Scuola di specializzazione in Neurologia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05227/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08902/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8902 del 2011, proposto dalla dott.ssa <b>Cecilia Raccagni</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Maestri e Arturo Salerni, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale Carso, 23;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Alma Mater Studiorum &#8211; Università degli Studi di Bologna</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliata gin Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE I, n. 00823/2011, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA 2010/2011	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Alma Mater Studiorum &#8211; Università degli Studi di Bologna;<br />	<br />
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti lì’avv. Damizia per delega dell&#8217;avv. Salerni e l&#8217;avvocato dello Stato Varone;	</p>
<p>Ritenuto che le circostanze di fatto segnalate configurino, allo stato, incongruità procedurale e disparità di trattamento, risultando la prova dell’appellante non regolarizzata (come viceversa avvenuto per altra concorrente) per asserita impossibilità di identificazione della busta chiusa contenente la prova stessa, pur risultando le buste impilate in ordine di consegna, con ulteriore contraddittorietà dell’immediato annullamento della prova (dichiarata non identificabile) della medesima appellante a busta ancora chiusa;<br />	<br />
Rilevata altresì la scarsa chiarezza delle istruzioni fornite ai candidati, risultando l’inserimento di tutte le buste nella busta più grande oggetto solo di una raccomandazione del Presidente, con conseguente possibilità di errori, che non avrebbero peraltro, di per sé, reso i singoli candidati identificabili prima dell’apertura della busta, contenente i dati anagrafici;<br />	<br />
Considerato che – al fine di evitare un’irreversibile lesione delle ragioni difensive dell’appellante – debba essere disposta l’ammissione con riserva della stessa alla Scuola di specializzazione in Neurologia;<br />	<br />
Ritenuto infine che le spese giudiziali relative alla presente fase possano essere compensate, risultando le predette ragioni difensive comunque soggette ad ulteriori valutazioni degli organi competenti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 8902/2011) e per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado, nei termini precisati in motivazione.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm., ove non già fissata.<br />	<br />
Compensa le spese giudiziali per la presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5227/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5227</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5223</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5223/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5223/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5223/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5223</a></p>
<p>Va sospesa la determinazione del Direttore della Regione Molise in tema di affidamento lavori di realizzazione di una nuova seggiovia, nella parte in cui non ha escluso una impresa controinteressata dalla gara, se è emersa la mancanza di una prescritta dichiarazione del l&#8217;ingegnere progettista, in quanto non si è proceduto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5223/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determinazione del Direttore della Regione Molise in tema di affidamento lavori di realizzazione di una nuova seggiovia, nella parte in cui non ha escluso una impresa controinteressata dalla gara, se è emersa la mancanza di una prescritta dichiarazione del l&#8217;ingegnere progettista, in quanto non si è proceduto alla eliminazione di una delle risposte alternative dal modulo predisposto (sospensiva confermata dal giudice di appello tenuto conto della circostanza che la udienza per la trattazione del merito risulta già fissata presso il T.A.R. nel mese successivo). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05223/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09045/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9045 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Regione Molise</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Leitner S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Tedeschini e Francesco Palumbo, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, largo Messico, n. 7; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>CCM Finotello S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />	<br />
<b>Snowstar S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. Molise – Campobasso, Sezione I, n. 00217/2011, resa tra le parti, concernente affidamento lavori di realizzazione di una nuova seggiovia;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Leitner Spa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Antonio Amicuzzi e udito per la parte resistente l’avvocato Tedeschini;	</p>
<p>Considerato che nella presente fase del giudizio non si ravvisano motivi per discostarsi da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, tenuto conto della circostanza che la udienza per la trattazione del merito risulta già fissata presso il T.A.R. Molise per la data del 12.1.2012.<br />	<br />
Ritenuto che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 8782/2011).	</p>
<p>Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Marzio Branca, Presidente<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5207/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5207</a></p>
<p>Va sospesa la decisione della Commissione di gara che aggiudica una gara d&#8217;appalto per progettazione ed esecuzione di lavori di rigenerazione urbana e ristrutturazione, escludendo la ricorrente, se è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara ma non risulta ancora stipulato il relativo contratto (in primo grado la domanda cautelare era</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la decisione della Commissione di gara che aggiudica una gara d&#8217;appalto per progettazione ed esecuzione di lavori di rigenerazione urbana e ristrutturazione, escludendo la ricorrente, se è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara ma non risulta ancora stipulato il relativo contratto (in primo grado la domanda cautelare era stata respinta ritenendo giustificato il provvedimento di esclusione dalla gara a causa dalla mancata produzione nella relazione tecnica delle migliorie rispetto al progetto posto a base di gara, omissione che risultava espressamente sancita a pena di esclusione dalle disposizioni del bando di gara). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05207/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08595/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8595 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ra Costruzioni S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Brindisi</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br /> <br />
<b>Alfa Impianti S.n.c., Edil Generali S.r.l. ed Et Engineering S.r.l.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Taurino, Danilo D&#8217;Arpa e Monica Battaglia, con domicilio eletto presso lo studio del terzo, in Roma, via Cunfida, n. 20; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. Puglia &#8211; Sezione Staccata di Lecce, Sezione III, n. 00670/2011, resa tra le parti, concernente gara d&#8217;appalto per progettazione definitiva, nonché esecutiva ed esecuzione dei lavori di rigenerazione urbana e ristrutturazione – mcp;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alfa Impianti S.n.c., di Edil Generali S.r.l. e di Et Engineering S.r.l.;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Visto il decreto cautelare n. 4819/2011;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino e Taurino;	</p>
<p>Considerato che allo stato appaiono sussistere profili di gravità ed urgenza tali da giustificare l’accoglimento dell’appello cautelare, atteso che è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara de qua ma non risulta ancora stipulato il relativo contratto.<br />	<br />
Ritenuto che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 8595/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Marzio Branca, Presidente<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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