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	<title>30/11/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/11/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2010 n.2647</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2010-n-2647/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2010-n-2647/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2010 n.2647</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Flaim G. P. (avv.ti G. M. Concas e M. Spanu) c/ MINISTERO INTERNO e PREFETTO DI CAGLIARI (Avv. Distr. St.) autorizzazione di polizia e rilevanza dell&#8217;oblazione Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni di p.s. &#8211; Divieto di detenzione armi – Autore di fatti di reato –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2010-n-2647/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2010 n.2647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2010-n-2647/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2010 n.2647</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Ravalli; <i>Est.</i> G. Flaim<br /> G. P. (avv.ti G. M. Concas e M. Spanu) c/ MINISTERO INTERNO e<br /> PREFETTO DI CAGLIARI  (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>autorizzazione di polizia e rilevanza dell&#8217;oblazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni di p.s. &#8211; Divieto di detenzione armi – Autore di fatti di reato – Oblazione – Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La notizia della denunzia di un reato a carico di un soggetto titolare o richiedente autorizzazione di polizia viene in rilievo come “fatto” e non come evento penalmente sanzionabile, ossia come elemento da considerare nel giudizio prognostico. Pertanto, la circostanza che il procedimento penale, avviato per l&#8217;imputazione di reato si sia concluso con il pagamento da parte del contravventore di una somma di denaro “a titolo di oblazione” non assume alcun rilievo nel procedimento amministrativo di revoca/diniego del provvedimento autorizzatorio in quanto detta oblazione, estingue sì il reato, ai sensi degli art. 162 e 162 bis c.p., ma non ha conseguenze sull&#8217; “esistenza in concreto del fatto” illecito addebitato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 803 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><B>G. P.</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Gian Marco Concas, Maria Spanu, con domicilio eletto presso Maria Spanu in Cagliari, via Donizetti 78; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>MINISTERO INTERNO, PREFETTO DI CAGLIARI</B>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
DECRETO PREFETTIZIO del 3.7.2008 di DIVIETO DI DETENZIONE ARMI, MUNIZIONI E MATERIALE ESPLODENTE.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Interno e di Prefetto di Cagliari;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 novembre 2010 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Spanu e avv. dello Stato Caput;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente veniva deferito all’Autorità giudiziaria per aver partecipato ad una battuta abusiva di caccia grossa (abbattimento e cattura di cinghiale in giorni non consentiti , sparato con munizione spezzata -pallettoni-), fatto avvenuto il 1.10.2006 –insieme ad altre 8 persone-. <br />	<br />
L’appostamento del servizio Forestale di vigilanza ambientale di Pula (con intervento, dopo osservazione, presso l’ovile Spano mentre veniva caricato il cinghiale) avveniva dopo che (il 27.9.2006) veniva rinvenuto un cervo morto e ucciso da una fucilata a pallettoni –sempre vicino all’ovile di Spano Luigi in loc. “Sa Stiddiosa”-.<br />	<br />
La doppia violazione delle norme (fatto-reato):<br />	<br />
-abbattimento e cattura di mammiferi (cinghiale) nei giorni in cui non è consentita la caccia: art. 49 e 50 della LR 23/1998 e art. 18 della L. 157/1992, in relazione al calendario venatorio 2006/2007, punito dall’art. 30 lett. h) della L. 157/1992;<br />	<br />
-uso della munizione spezzata nella caccia agli ungulati: art. 61 1° comma lett. aa) e art. 21 lett. u) della L. 157/1992, punito dall’art. 30 lett. h) della L. 157/1992;<br />	<br />
veniva estinta “per oblazione” (ordinanza GIP Tribunale di Cagliari ) come risulta attestato dalla nota della Questura di Cagliari del 16.11.2007.<br />	<br />
Con il provvedimento impugnato del 3.7.2008 è stato disposto, previa comunicazione di avvio del procedimento, il divieto di detenzione armi e munizioni, in applicazione dell’art. 39 del TULPS 773/1931, esprimendo un “giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi”, originato dai comportamenti tenuti dal Garau.<br />	<br />
Con ricorso notificato il 9.10.2008 il provvedimento è stato impugnato, con richiesta di sospensiva, e con la formulazione delle seguenti censure:<br />	<br />
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L 241/1990;<br />	<br />
violazione e falsa applicazione dell’art. 39 e dell’art. 11 del TULPS 773/1931: si sostiene in particolare che l’art. 39 e 11 potrebbero essere applicati solo in caso di delitti e non anche in caso di contravvenzioni.<br />	<br />
La misura cautelare è stata respinta con ordinanza n. 430 del 29.10.2008, avuto riguardo alla condotta assunta.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione , depositando gli atti e chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
All’udienza del 10.11.2010 il ricorso è stato spedito in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Duplice è la possibilità per il Prefetto di adottare provvedimenti di divieto di detenzione:<br />	<br />
-ex art. 11 TULPS 773/1931 (in parte atto vincolato, in parte atto discrezionale –in generale per autorizzazioni di polizia-):<br />	<br />
“le autorizzazioni di polizia <debbono essere negate>: <br />	<br />
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; <br />	<br />
2° a chi è sottoposto all&#8217;ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. <br />	<br />
Le autorizzazioni di polizia <possono essere negate> a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l&#8217;ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all&#8217;autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. <br />	<br />
Le autorizzazioni <devono essere revocate> quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, <le condizioni alle quali sono subordinate>, e <possono essere revocate> quando sopraggiungono o vengono a risultare <circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione>”;<br />	<br />
-ex art. 39 TULPS (atto discrezionale –specifico per il “divieto di detenzione armi”-): <br />	<br />
“Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell&#8217;articolo precedente, alle persone <ritenute capaci di abusarne>”.<br />	<br />
Dunque i sensi dell&#8217;art. 39, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne; parimenti, ai sensi degli artt. 11 e 43, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, la licenza di porto d&#8217;armi può essere ricusata dal Questore a coloro che <non danno affidamento di non abusare delle armi>. <br />	<br />
Nessun riferimento ai soli delitti può enuclearsi dalla normativa.<br />	<br />
La seconda norma (art. 39) consente, in generale, un ampio spazio di giudizio da parte dell’autorità, anche in fase “anteriore” al riconoscimento di fatti di rilevanza penale (giudizio prognostico) –come nel caso di mere denunzie-.<br />	<br />
Tale disciplina è diretta al presidio dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall&#8217;utilizzo del mezzo di offesa. I provvedimenti concessivi dell&#8217;autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano, quindi, che il beneficiario sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell&#8217;ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, in modo che non possano emergere sintomi e sospetti di “utilizzo improprio dell&#8217;arma” in pregiudizio ai corretti ed ordinati rapporti con gli altri consociati e con le discipline di settore (come quella venatoria). I provvedimenti negativi/limitativi hanno, cioè, finalità preventive e neppure richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 8 ottobre 2008 , n. 4918) -nel caso di specie elemento fattuale oltretutto accertato- o la commissione di un reato e la sua punizione.<br />	<br />
La questione oggetto di esame si restringe dunque all’ eventuale rilevanza dell’”oblazione”.<br />	<br />
Ma i poteri prefettizi, secondo la normativa richiamata, sono ancorati alla valutazione dei “fatti/comportamenti” rilevati: la loro “esistenza” permane e ben può essere valutata ad altri fini, a prescindere dalla loro estinzione intervenuta a livello penale (l’oblazione estingue il reato, ma non la percezione del fatto).<br />	<br />
E, come ha avuto modo di rilevare il Consiglio di Stato (sez. IV, 14 dicembre 2004 , n. 7939), in un caso di oblazione per violazione dell’art. 32 della legge n. 157/1992, sussiste la palese differenza intercorrente tra:<br />	<br />
-la sentenza od il decreto di condanna (implicante, in entrambi i casi, l&#8217;accertamento della penale responsabilità, automaticamente foriera della sanzione amministrativa accessoria), <br />	<br />
-la pena patteggiata (che può comunque intervenire senza alcun accertamento della penale responsabilità, ma comunque escludendosi la palese innocenza dell&#8217;imputato), <br />	<br />
-e l&#8217;oblazione, meccanismo pecuniariamente idoneo ad estinguere il reato, lasciando sopravvivere unicamente l&#8217;accessoria sanzione amministrativa (come la pronuncia di condanna).<br />	<br />
In sostanza la notizia di una denunzia di un reato (ancorchè poi oggetto di oblazione) a carico di un soggetto titolare o richiedente autorizzazione di polizia viene in rilievo come “fatto” e non come evento penalmente sanzionabile, come elemento da aver presente nel giudizio prognostico. La circostanza che il procedimento penale, avviato per l&#8217;imputazione di reato si sia concluso con il pagamento da parte del contravventore di una somma di denaro “a titolo di oblazione” non assume alcun rilievo nel procedimento amministrativo di revoca/diniego del provvedimento autorizzatorio in quanto detta oblazione, estingue sì il reato, ai sensi degli art. 162 e 162 bis c.p., ma non ha conseguenze sull&#8217; “esistenza in concreto del fatto” illecito addebitato (cfr. in termini T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 29 agosto 2005 , n. 3620).<br />	<br />
E per il diniego/revoca è “sufficiente un&#8217;erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto” (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 6 aprile 2010 , n. 980).<br />	<br />
Il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti disposto dal Prefetto ex art. 39, r.d. 18 giugno 1931 n. 773 costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, sindacabile solo sul piano della logicità e ragionevolezza, ovvero sotto il profilo del travisamento dei fatti o insussistenza ictu oculi dei fatti posti a base del provvedimento (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 2 ottobre 2008 , n. 1804): nel caso di specie la rilevanza dei fatti accaduti, di indubbia gravità, e la loro incidenza sono stati valutati con correttezza dal Prefetto, che ha assunto il provvedimento limitativo coerentemente alle risultanze fattuali a disposizione (in particolare dettagliata descrizione dei fatti contenuta nella relazione del Corpo Forestale di Pula -comunicazione al Questore del 22.5.2007 sui fatti accaduti per violazioni venatorie-, depositata in giudizio dall’Avvocatura il 19.2.2010).<br />	<br />
In definitiva il ricorso va respinto.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
lo respinge.<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento di euro 1.500, per spese ed onorari di giudizio, in favore dell’Amministrazione.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/11/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2010-n-2647/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2010 n.2647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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