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	<title>30/11/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/11/2009 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2009 n.7486</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-11-2009-n-7486/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-11-2009-n-7486/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2009 n.7486</a></p>
<p>Pres. Cossu Est. Sabatino De Angelis ( Avv. Mescia) c/ Equitalia E.Tr. s.p.a. ( Avv. Carso) sull&#8217;inammissibilità di far carico alla parte vincitrice delle spese processuali 1. Accesso ai documenti amministrativi – Actio ad exhibendum – Documento originale – Esibizione al privato– Necessità – Documento equipollente – Inammissibilità 2. Riscossione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-11-2009-n-7486/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2009 n.7486</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-11-2009-n-7486/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2009 n.7486</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu  Est. Sabatino<br />  De Angelis ( Avv. Mescia) c/ Equitalia E.Tr. s.p.a. ( Avv. Carso)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità di far carico alla parte vincitrice delle spese processuali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Accesso ai documenti amministrativi – Actio ad exhibendum – Documento originale  – Esibizione al privato– Necessità – Documento equipollente – Inammissibilità 	</p>
<p>2. Riscossione delle imposte sul reddito – Cartella esattoriale  – Notifica o avviso di ricevimento &#8211;  Conservazione per cinque anni matrice o copia  –  Esibizione – Concessionari – Obbligo – Sussiste	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Spese processuali – Parte vincitrice – Soccombenza – Inammissibilità – Compensazione – Risultati minimi &#8211; Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’elemento fondante dell’actio ad exhibendum, in materia di accesso ai documenti amministrativi, è la conformità del documento esibito al privato all’originale, non avendo rilievo scusante l’esistenza per la pubblica amministrazione di impedimenti tecnici. Inoltre l’accesso documentale non può essere soddisfatto dall’esibizione di un documento che l’amministrazione, e non il privato ricorrente, giudica equipollente. 	</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 26, comma 4 del d.P.R. 602 del 1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito,  per i concessionari  vige l’obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella esattoriale con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento nonchè l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.	</p>
<p>3. Nel processo amministrativo, le spese processuali non possono essere messe in carico alla parte vincitrice, si può dar vita al massimo ad una compensazione, compensazione che può anche esserci qualora lo strumento processuale sia stato utilizzato per conseguire risultati minimi, sproporzionati rispetto alla rilevanza dello strumento stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 07486/2009 REG.DEC.<br />	<br />
N. 05612/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 5612 del 2009, proposto da </p>
<p><b>Mario de Angelis</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Mescia e Giacomo Mescia, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai difensori, presso l’avv. Franco Gaetano Scoca in Roma, via Paisiello n. 55; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Equitalia E.Tr. s.p.a.</b> (già Equitalia Foggia s.p.a.), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Ivana Carso, ed elettivamente domiciliata, unitamente al difensore, presso l’avv. Antonella Fiorini in Roma, via XXIV maggio; </p>
<p><i><b>per l’annullamento<br />	<br />
</b></i>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, n. 1307 del 29 maggio 2009;</p>
<p>visto il ricorso in appello, con i relativi allegati,<br />	<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
relatore alla Camera di Consiglio del giorno 29 luglio 2009 il Consigliere Diego Sabatino; <br />	<br />
uditi l’avv. Mescia e l’avv. Carso;<br />	<br />
considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso iscritto al n. 5612 del 2009, Mario de Angelis ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, n. 1307 del 29 maggio 2009 con la quale era stato dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere il ricorso proposto contro Equitalia Foggia s.p.a. (poi incorporata in Equitalia E.Tr. s.p.a.) per l’accesso ai documenti indicati nell’istanza proposta in data 5 febbraio 2009.<br />	<br />
A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso:<br />	<br />
&#8211; di aver saputo, da visure effettuate presso Equitalia Foggia s.p.a., della pendenza di una cartella esattoriale, dallo stesso mai ricevuta, e di aver richiesto alla concessionaria di ottenere copia conforme della detta cartella con relativa relata di no<br />
&#8211; che, riscontrando la richiesta, la concessionaria inviava unicamente l’estratto della cartella, precisando che da tale documento si evinceva la data di notifica dello stesso;<br />	<br />
-che, ritenendo insufficiente tale produzione, il De Angelis agiva dinanzi al T.A.R. per sentir dichiarare il proprio diritto all’ostensione degli atti.<br />	<br />
Costituitasi Equitalia Foggia s.p.a., che provvedeva al deposito agli atti del giudizio dell’estratto della cartella esattoriale e della copia della relata di notifica, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. dava atto del deposito dei detti atti, riteneva improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere e condannava la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio per “abuso dello strumento processuale”.<br />	<br />
Contestando le statuizioni del primo giudice, l’appellante De Angelis ha evidenziato come gli atti esibiti non fossero per nulla idonei a far ritenere cessata la materia del contendere.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio Equitalia E.Tr. s.p.a. (già Equitalia Foggia s.p.a.), chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare l’appello.<br />	<br />
Alla Camera di Consiglio del 29 luglio 2009, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; L’appello è fondato e merita accoglimento.<br />	<br />
2. &#8211; In via preliminare, la Sezione ritiene di dover superare le eccezioni preliminari proposte dalle parti.<br />	<br />
In merito all’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, come sollevata anche in grado di appello da Equitalia E.Tr. s.p.a., deve confermarsi la bontà della decisione del T.A.R. che ha sottolineato come il termine decadenziale sia stato rispettato, in quanto veniva a scadere in giorno festivo, ossia il 22 marzo 2009, ed è quindi stato correttamente notificato il giorno successivo, giusta il disposto dell’art. 155, comma 4, c.p.c..<br />	<br />
In merito all’eccezione di mancata costituzione della effettiva resistente Equitalia Foggia s.p.a., va evidenziato come questa sia stata correttamente presente nel giudizio in primo grado e che invece in grado di appello sia stata sostituita dalla Equitalia E.Tr. s.p.a., società incorporante e quindi ex lege succeduta nel rapporto controverso. La legittimazione dell’attuale appellata non appare quindi dubbia.<br />	<br />
3. &#8211; Affrontando le questioni sostanziali, ritiene la Sezione di dover immediatamente soffermarsi sulle ragioni della sentenza di rito emessa dal T.A.R. per la ritenuta cessata materia del contendere. Va infatti sottolineato come la cartella di pagamento, ossia l’atto di cui il ricorrente ha chiesto l’ostensione, ed il documento ricevuto, intestato “estratto cartella” e stampigliato come “copia conforme dell’estratto di ruolo”, siano documenti diversi. In particolare, la cartella esattoriale è prevista dall&#8217;art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli e deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (attualmente, il modello vigente è quello approvato dall’Agenzia delle entrate con provvedimento del 22 aprile 2008). Il documento ricevuto dal ricorrente è invece un elaborato informatico formato dall’esattore, sebbene sostanzialmente contenente gli stessi elementi della cartella originale.<br />	<br />
La differenza ontologica tra i due documenti non può però essere superata dall’omogeneità contenutistica, omogeneità che peraltro non è stata messa in dubbio dalle parti. La ragione per cui non è permesso all’amministrazione, ed al privato che esercita funzioni pubbliche, di sostituire arbitrariamente il documento richiesto con altro sebbene equipollente deriva espressamente dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che all’art. 22 lett. d) fornisce la nozione di documento amministrativo e nello stesso contesto, alla lett. a) precisa come il diritto di accesso sia “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”, ossia un diritto di acquisizione di quegli stessi documenti o delle loro copie e non di succedanei. In questa ottica, questa Sezione ha già evidenziato come elemento fondante dell’actio ad exhibendum sia la conformità del documento esibito al privato all’originale, non avendo neppure rilievo scusante l’esistenza per la pubblica amministrazione di impedimenti tecnici (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2243). A maggior ragione, l’accesso documentale non può essere soddisfatto dall’esibizione di un documento che l’amministrazione, e non il privato ricorrente, giudica equipollente.<br />	<br />
Pertanto, deve ritenersi che, in sede di giudizio di primo grado, la concessionaria non abbia esibito il documento richiesto dalla parte privata e che quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere si sia fondata su una valutazione errata degli atti acquisiti al fascicolo processuali.<br />	<br />
Per tali ragioni, l’appello va accolto. <br />	<br />
4. &#8211; L’accoglimento dell’eccezione di illegittimità della pronuncia in rito comporta l’applicazione della giurisprudenza di questo Consiglio (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 17 ottobre 1988, n. 1152; id., 24 febbraio 1981, n. 84; id., 30 settembre 1980, n. 794; Consiglio di Stato, sez. IV, 11 febbraio 2005, n. 399; id., 19 febbraio 2008, n. 546; id., 2 ottobre 2008, n. 4774) per cui l&#8217;erronea declaratoria da parte del giudice di primo grado dell’improcedibilità del ricorso non costituisce un vizio di forma od un difetto di procedura che, ai sensi dell&#8217;art. 35, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, comporta l&#8217;annullamento della sentenza con rinvio dell&#8217;affare al giudice di primo grado, così che il giudice di appello deve trattenere la causa e deciderla nel merito.<br />	<br />
Venendo quindi alla questione dell’esistenza della situazione soggettiva che legittima il privato a richiedere l’accesso, occorre evidenziare come la difesa di Equitalia E.Tr. s.p.a. si sia soffermata diffusamente sul fatto che gli atti già esibiti fossero comunque in grado di consentire la tutela giurisdizionale e che in ogni caso erano atti già in possesso del ricorrente, in quanto notificatigli. Fondamentalmente, le eccezioni proposte da Equitalia E.Tr. s.p.a. evidenziavano l’inesistenza dell’interesse ad ottenere l’ostensione sia perché erano stati forniti al privato documenti aventi la stessa valenza, sia perché gli originali gli erano stati effettivamente notificati che quindi non li deteneva più unicamente per propria colpa.<br />	<br />
4.1. &#8211; Entrambe le ragioni devono essere disattese.<br />	<br />
In merito al primo profilo, questo Consiglio ha già indicato i limiti intrinseci alla sindacabilità delle ragioni poste a fondamento dell’accesso. Si è affermato (Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55) che l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l&#8217;accesso non solo non deve necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, dovendo solo essere giuridicamente tutelato purché non si tratti del generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa e che, accanto a tale interesse deve sussistere un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l&#8217;ostensione. Questo rapporto di strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo che la documentazione richiesta deve essere mezzo utile per la difesa dell&#8217;interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. Pertanto, l&#8217;interesse all&#8217;accesso ai documenti deve essere considerato in astratto, escludendo che, con riferimento al caso specifico, possa esservi spazio per apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile. La legittimazione all&#8217;accesso non può dunque essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata.<br />	<br />
Pertanto le osservazioni di Equitalia E.Tr. s.p.a. sono del tutto inconferenti, atteso che non è dubitabile che la copia della cartella di pagamento ex se costituisca strumento utile alla tutela giurisdizionale delle ragioni della ricorrente e che la concessionaria non ha quindi alcuna legittimazione a sindacare le scelte difensive eventualmente operate dal privato. Questo significa che è ben vero, come afferma Equitalia E.Tr. s.p.a., che i due distinti documenti sono praticamente identici dal punto di vista contenutistico (e di questa sostanziale identità e dell’utile conseguito dal privato nell’ottenere la cartella anziché l’estratto la Sezione terrà conto per valutare la ripartizione delle spese processuali), ma questa valutazione non incide sulla fondatezza del diritto all’accesso.<br />	<br />
In merito al secondo profilo, l’appellata Equitalia E.Tr. s.p.a. introduce un profilo di meritevolezza soggettiva per l’accesso ai documenti, affermando che “non può ritenersi serio l’interesse dell’appellante all’acquisizione di un documento di cui lo stesso è già inconfutabilmente in possesso”. In concreto, trasponendo in termini organizzativi l’affermazione della concessionaria appellata, una volta notificato un documento, l’amministrazione non sarebbe tenuta alla esibizione, avendo adempiuto ai propri doveri.<br />	<br />
L’assunto è del tutto sconfessato a livello normativo, sotto un duplice profilo, uno di carattere generale, l’altro più legato alla funzione del concessionario delegato per la riscossione. In relazione al primo aspetto, non può che rimarcarsi come la valutazione di meritevolezza proposta dall’appellata sia del tutto estranea alla previsione di legge, che ha invece come presupposti per l’accesso unicamente l’esistenza di una situazione giuridica tutelabile e il nesso di strumentalità astratto sopra evidenziato. Il comportamento del privato, quand’anche pretestuoso, non è considerato dalla norma e si colloca all’esterno all’area di rilevanza delineata dalla legge. Non ha quindi alcun rilievo se il privato ha perso, ha distrutto o semplicemente dimenticato il documento, ciò che conta è che sussistano le condizioni oggettive per ottenere l’ostensione del documento.<br />	<br />
Dall’altro punto di vista, di carattere più particolare, occorre rimarcare come per i concessionari viga la norma dell’art. 26 comma 4 del d.P.R. 602 del 1973 che li obbliga a “conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”. Come si vede, in relazione alla particolare tipologia di atti detenuti, il legislatore individua direttamente un obbligo di custodia degli atti ed un dovere di ostensione su mera richiesta del contribuente. Le disposizioni sul diritto di accesso risultano pertanto di maggiore definizione e speciali rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo in quanto, in questo caso, la valutazione sulla sussistenza di un interesse all’esibizione è fatta direttamente dalla legge, e non va più svolta caso per caso. A maggior ragione, quindi, la richiesta del ricorrente non poteva essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte del concessionario, obbligato ex lege alla custodia ed all’esibizione, senza che allo stesso residui alcun margine di scelta.<br />	<br />
4.2. &#8211; Le dette considerazioni consentono di superare anche le eccezioni di Equitalia E.Tr. s.p.a. in merito al carattere pretestuoso ed emulativo della domanda. Si tratta di questioni palesemente infondate se solo si tiene conto che la documentazione richiesta dall’attuale appellante appartiene al novero di quelle di cui il concessionario è tenuto alla custodia ed all’esibizione e che le spese sostenute (per costi di riproduzione, diritti di ricerca e visura o imposte di bollo) vanno riversate sul richiedente.<br />	<br />
Anche questa eccezione va quindi respinta.<br />	<br />
5. &#8211; Infine, ritiene la Sezione di doversi soffermare sulla condanna alle spese che, nel giudizio di primo grado, è stata adottata contro il ricorrente. Il T.A.R. della Puglia, ritenendo che lo strumento processuale sia stato azionato in modo abusivo perché teso a conseguire l’ostensione di un atto già ricevuto in notifica, ha condannato l’attuale appellante al pagamento delle spese processuali.<br />	<br />
La soluzione adottata dal giudice di prime cure è del tutto incompatibile con il vigente sistema giuridico ed espressione di una concezione sanzionatoria della determinazione sulle spese che non ha alcun fondamento normativo e va decisamente disattesa.<br />	<br />
Va innanzi tutto evidenziato come l’originario ricorrente ha ricevuto gli atti da lui richiesti in sede giudiziaria, come affermato dallo stesso T.A.R. che ha parlato di deposito da parte di Equitalia E.Tr. s.p.a. ed ha conseguentemente dichiarato la cessata materia del contendere. Pertanto, seguendo il ragionamento del giudice di primo grado, l’azione giudiziaria è stata correttamente avviata e la pretesa avanzata è stata soddisfatta, a giudizio iniziato, da un comportamento della parte resistente che avrebbe dovuto aver luogo fuori e prima del processo. In casi analoghi, la giurisprudenza, applicando correttamente il concetto di soccombenza, ha ritenuto di poter condannare, anche nei casi di cessata materia del contendere, la parte vincitrice virtuale, ossia colui che chiedeva l’ostensione. Nel caso in esame, invece, nonostante la situazione di pregresso inadempimento di Equitalia E.Tr. s.p.a. e nonostante che questa fosse stata sanata solo a seguito del giudizio, e nonostante che vi fosse una palese situazione di soccombenza della stessa concessionaria, il T.A.R. ha ritenuto di condannare alle spese la parte vincitrice, in palese e diametrale contrasto con la disciplina di legge.<br />	<br />
Per altro verso, anche facendo risaltare il profilo dell’abuso dello strumento processuale, va rimarcato che nel nostro ordinamento non esistono sanzioni atipiche per il distorto uso dello strumento processuale, come pure non trova spazio il cd. “contempt of court”, in cui altri ordinamenti fanno ricadere simili ipotesi, fattispecie che comunque importa altre conseguenze e non provoca il sovvertimento delle rispettive posizioni in relazione al pagamento delle spese processuali. Nel nostro sistema, al contrario, l’espressa previsione di legge, che impone che le spese non possano essere messe in carico alla parte vincitrice, può dar vita al massimo ad una compensazione, compensazione che può anche esserci qualora lo strumento processuale sia stato utilizzato per conseguire risultati minimi, sproporzionati rispetto alla rilevanza dello strumento stesso (vedi in particolare, Cassazione civile, sez. un., 30 luglio 2008 n. 20598).<br />	<br />
È del tutto palese, quindi, come la condanna alle spese della parte ricorrente e virtualmente vittoriosa in primo grado sia del tutto illegittima, ponendosi in diametrale contrasto con le previsioni di legge e va pertanto, come tutta la sentenza, va conseguentemente annullata.<br />	<br />
6. &#8211; L’appello va quindi accolto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalla palese sproporzione tra l&#8217;interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste (secondo la già citata, Cassazione civile, sez. un., 30 luglio 2008 n. 20598).<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:<br />	<br />
1. Accoglie l’appello n. 5612 del 2009 e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, n. 1307 del 29 maggio 2009, accoglie il ricorso di primo grado e ordina a Equitalia E.Tr. s.p.a. di consentire, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione della presente decisione, l’accesso agli atti richiesti, mediante loro estrazione di copia, salvi i rimborsi per costi di riproduzione, diritti di ricerca e visura ed imposte di bollo;<br />	<br />
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta &#8211; con la partecipazione dei signori:<br />	<br />
Luigi Cossu, Presidente<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi, Consigliere<br />	<br />
Armando Pozzi, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/11/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-11-2009-n-7486/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2009 n.7486</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2009 n.7496</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-11-2009-n-7496/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-11-2009-n-7496/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2009 n.7496</a></p>
<p>Pres. Trotta Est. Anastasi Consiglio Nazionale Ingegneri ( Avv. Romei ) c/ Cavallera ( Avv. Monti) ed altri sulla legittimità del diniego di iscrizione all&#8217;Albo Italiano degli Ingegneri nei confornti di un cittadino Italiano iscritto nell&#8217;Albo degli Ingegneri di uno stato membro Professioni – Iscrizione Albo Italiano Ingegneri – Cittadino</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta  Est.  Anastasi<br /> Consiglio Nazionale Ingegneri ( Avv. Romei ) c/ Cavallera ( Avv. Monti) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del diniego di iscrizione all&#8217;Albo Italiano degli Ingegneri nei confornti di un cittadino Italiano iscritto nell&#8217;Albo degli Ingegneri di uno stato membro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni – Iscrizione Albo Italiano Ingegneri – Cittadino italiano – Laurea triennale conseguita in Italia – Iscritto all’Albo di uno stato membro – Diniego – Legittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il diniego di iscrizione all’Albo Italiano degli Ingegneri, di un cittadino italiano, in possesso di una laurea triennale conseguita in Italia, iscritto nell’Albo degli Ingegneri di uno Stato Comunitario, il quale non ha sostenuto nessuno esame per l’abilitazione e non ha nessuna esperienza professionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 07496/2009 REG.DEC.<br />	<br />
N. 08080/2005 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 8080 del 2005, proposto da:	</p>
<p><b>Consiglio Nazionale degli Ingegneri</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Romei, con domicilio eletto presso Antonio Romei in Roma, via Bocca di Leone N. 78; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Cavallera Marco<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Monti, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Ministero della Giustizia<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA :Sezione I n. 10195/2004, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO ESTERO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2009 il dott. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Mastroianni, su delega dell&#8217;avv. Romei, Pafundi e l&#8217;avv. dello Stato Grumetto;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il signor Marco Cavallera ha conseguito in data 9 marzo 1999 il diploma di laurea triennale in ingegneria meccanica presso l’Università degli Studi di Torino (Italia).<br />	<br />
Il predetto ha quindi chiesto al Ministero dell’Educazione del Regno di Spagna il riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio conseguito in Italia al corrispondente titolo universitario spagnolo. In data 17.10.2001 il Ministero spagnolo ha riconosciuto il titolo italiano in possesso del Cavallera come equivalente (“homologado”) al titolo spagnolo di Ingegnere tecnico industriale, specialità meccanica. <br />	<br />
Il sig. Cavallera è stato poi anche iscritto al Collegio degli Ingegneri di Catalogna ma dagli atti risulta che non ha mai svolto attività professionale fuori dall’Italia. <br />	<br />
Con domanda del 6.3.2002 il sig. Cavallera ha quindi chiesto al Ministero della Giustizia il riconoscimento del titolo spagnolo ai fini dell’iscrizione in Italia all’albo degli ingegneri – sezione B, settore industriale.<br />	<br />
La domanda è stata sottoposta al parere di una Commissione istruttoria che si è pronunciata a maggioranza in senso favorevole, col voto contrario del rappresentante del Consiglio Nazionale degli ingegneri che fa parte della Commissione stessa.<br />	<br />
Per conseguenza con decreto 23.10.2002 il Ministro della Giustizia ha riconosciuto il titolo spagnolo del sig. Cavallera come valido per l’iscrizione all’albo degli ingegneri – Sezione B industriale. Sulla base di tale decreto il sig. Cavallera è stato quindi iscritto nell’albo dell’Ordine degli ingegneri della città di Alessandria, ove risiede, senza aver sostenuto l’esame di Stato, che è invece obbligatorio per i soggetti in possesso del titolo italiano.<br />	<br />
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha quindi impugnato il decreto ministeriale di riconoscimento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sostenendo che ai sensi della direttiva 89/48/CEE e della pertinente normativa interna le Autorità italiane non potevano riconoscere il titolo spagnolo del sig. Cavallera e non potevano perciò esonerarlo dall’esame di Stato.<br />	<br />
Con la sentenza n. 10195 del 2004 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l’operato del Ministero.<br />	<br />
La sentenza è stata impugnata in appello avanti al Consiglio di Stato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il quale ne ha chiesto l’integrale riforma. <br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia il quale ha chiesto il rigetto dell’appello. <br />	<br />
Si è costituito altresì il sig. Cavallera il quale ha chiesto il rigetto dell’appello e ha formulato comunque eccezioni sulla ammissibilità del ricorso di primo grado.<br />	<br />
Con ordinanza n. 4141 del 2006 la Sezione:<br />	<br />
ha disatteso espressamente le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado dedotte dall’appellato;<br />	<br />
ha rilevato che la normativa interna sul riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore conseguiti negli Stati Membri applicabile ratione temporis ( art.1 commi 1, 2 e 3 del D. L.vo n. 115 del 1992) non consente il riconoscimento del diploma spagnolo di cui è titolare il sig. Cavallera;<br />	<br />
ha sottoposto alla Corte di Giustizia C.E. una richiesta di interpretazione pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 del Trattato C.E. e dell’art. 23 dello Statuto della Corte, sospendendo il giudizio.<br />	<br />
In particolare con la citata ordinanza la Sezione ha sottoposto alla Corte i seguenti quesiti:<br />	<br />
Primo quesito “Se la Direttiva 89/48/CEE si applica al caso di un cittadino italiano il quale: a) ha conseguito la laurea triennale in ingegneria in Italia; b) ha ottenuto l’omologazione del titolo italiano al corrispondente titolo spagnolo; c) ha ottenuto l’iscrizione all’albo spagnolo degli ingegneri ma non ha mai esercitato quella professione in Spagna; d) ha richiesto in base al titolo di omologazione spagnolo l’iscrizione all’albo degli ingegneri in Italia”.<br />	<br />
Secondo quesito “In caso di risposta affermativa al primo quesito, se sia compatibile con la Direttiva 89/48/CEE la norma interna (art. 1 del Decreto Legislativo n. 115 del 1992) che non consente il riconoscimento in Italia di un titolo di un Paese membro a sua volta frutto esclusivo del riconoscimento di un precedente titolo italiano”.<br />	<br />
Con sentenza 29 gennaio 2009 resa in Causa C-311/06 la Corte di Giustizia ( Seconda Sezione) ha statuito che:<br />	<br />
“Le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo di studio rilasciato da una autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su un esame né su una esperienza professionale acquisita in detto Stato membro.”.<br />	<br />
Con istanza regolarmente notificata il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha riassunto il giudizio.<br />	<br />
Alla Udienza del 6 ottobre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
L’appello è fondato e va pertanto accolto.<br />	<br />
Come sopra evidenziato, la Sezione – nel contesto dell’ordinanza n. 4141 del 2006 – ha già chiarito che la normativa contenuta nell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 115 del 1992 non consente il riconoscimento di un diploma ( quello spagnolo) che è a sua volta frutto del riconoscimento di un precedente diploma ( quello italiano).<br />	<br />
In questo caso, infatti, si verificherebbe quello che la giurisprudenza qualifica come “ gioco degli specchi” o “ riconoscimento di secondo grado”.<br />	<br />
In sostanza la normativa precitata non è applicabile al caso in esame, in cui non c’è un professionista diplomato migrante ma un diploma italiano che è migrato in Spagna, ha ottenuto una sorta di attestazione di qualità ed è poi tornato in Italia pretendendo di aver acquisito una veste diversa. <br />	<br />
Con la sentenza 29 gennaio 2009 resa, a seguito di rinvio pregiudiziale, sulla Causa C-311/06 la Corte di Giustizia ( Seconda Sezione) ha statuito che non sussistono contrasti tra la normativa interna così interpretata e la normativa comunitaria, in quanto la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, non può essere invocata nel caso all’esame dal sig. Cavallera.<br />	<br />
L’appello proposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri va quindi accolto, con integrale riforma della sentenza gravata e annullamento del provvedimento ministeriale impugnato in prime cure.<br />	<br />
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle per la fase incidentale, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione e dell’appellato nella misura forfettaria indicata in dispositivo. </p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando accoglie l’appello, riforma integralmente la sentenza gravata e annulla il provvedimento impugnato in primo grado.</p>
<p>Condanna il Ministero della Giustizia e il sig. Cavallera al pagamento in favore del Consiglio Nazionale degli Ingegneri di Euro 5.000,00 ( cinquemila/00) ciascuno per spese e onorari del giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2009 dai signori:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Romeo, Consigliere<br />	<br />
Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/11/2009</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2009 n.3190</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-11-2009-n-3190/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Bianchi – Rel. Graziano Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. P.A. (avv.ti Casavecchia, Redi) c. S.C.R. Piemonte spa (avv. Milan) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione di un concorrente da una gara per mancato rispetto clausola chiarita in sede di informazioni complementari ma non comunicata personalmente 1. – Contratti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-11-2009-n-3190/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2009 n.3190</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Graziano<br /> Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. P.A. (avv.ti Casavecchia, Redi) c. S.C.R. Piemonte spa (avv. Milan)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione di un concorrente da una gara per mancato rispetto clausola chiarita in sede di informazioni complementari ma non comunicata personalmente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Contratti p.a. – Appalto integrato – Avvilimento di un progettista – Coincidenza con l’avvalimento di cui all’art. 49 d.lgs. 163/2006 – Esclusione.	</p>
<p>2. – Contratti p.a. – Gara – Disciplinare di gara – Richiamo contemporaneo all’art. 53 e all’art. 49 d.lgs. 163/2006 sul punto avvilimento  – Illegittimità per contraddittorietà.	</p>
<p>3. – Contratti p.a. – Bando di gara – Ambiguità disposizione – Risulta da confronto con altre disposizioni contenute nel medesimo atto di gara.	</p>
<p>4. – Contratti p.a. – Appalto – Esclusione concorrente – Per mancato rispetto disposizione di gara chiarita in sede di informazioni complementari – Mancata comunicazione chiarimento – Pubblicazione sul sito internet – Insufficienza.	</p>
<p>5. – Contratti p.a. – Appalto – Bando di gara – Mancata indicazione modalità di comunicazione informazioni complementari – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. –  L’espressione “avvalersi” di cui all’art. 53 d.lgs. 163/2006 deve essere inteso in senso atecnico, non coincidente con il termine “avvilimento” di cui all’art. 49 d.lgs. 163/2009, in quanto l’avvalimento previsto da tale ultima norma riguarda le imprese e tale non può definirsi un professionista progettista.	</p>
<p>2. – E’ contraddittorio il richiamo nello stesso disciplinare all’art. 53 d.lgs. 163/2006, che si limita a prevedere l’indicazione del progettista di cui il concorrente intende fruire per la realizzazione della progettazione esecutiva, e all’art. 49 d.lgs. 163/2006, che prevede oneri dichiarativi e documentali per il soggetto di cui ci si intende avvalere.	</p>
<p>3. – L’ambiguità di una o più disposizioni di un bando o di un disciplinare di gara va desunta dal confronto del tenore dispositivo della clausola con quello delle altre contenute nel medesimo atto di regolazione della gara e scaturisce da un giudizio complessivo.	</p>
<p>4. – E’ illegittima l’esclusione di un concorrente da una gara in virtù di una regola di gara chiarita in sede di informazioni complementari se la stessa non è stata comunicata personalmente ma soltanto mediante la pubblicazione sul sito internet.	</p>
<p>5. – E’ illegittimo il bando i gara che non precisi le modalità con le quali le informazioni complementari sarebbero state portate a conoscenza dei concorrenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14951_14951.pdf">clicca qui</a></p>
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