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	<title>30/10/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/10/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.1091</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-10-2019-n-1091/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-10-2019-n-1091/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.1091</a></p>
<p>Roberta Ravasio, Presidente, Estensore Le convenzioni urbanistiche, ancorchè le si voglia qualificare come contratti pubblici, sono riconducibili ad accordi sostitutivi di atti amministrativi, soggetti, ai sensi dell&#8217;art. 11 della L. 241/90, alle norme di diritto privato. 1. Â Pagamento oneri di urbanizzazione &#8211; ha natura convenzionale &#8211; convenzione di lottizzazione -debenza parametrata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-10-2019-n-1091/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.1091</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-10-2019-n-1091/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.1091</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberta Ravasio, Presidente, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Le convenzioni urbanistiche, ancorchè le si voglia qualificare come contratti pubblici, sono riconducibili ad accordi sostitutivi di atti amministrativi, soggetti, ai sensi dell&#8217;art. 11 della L. 241/90, alle norme di diritto privato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Â Pagamento oneri di urbanizzazione &#8211; ha natura convenzionale &#8211; convenzione di lottizzazione -debenza parametrata all&#8217; operazione.</p>
<p> 2.  Convenzioni urbanistiche- accordi sostitutivi &#8211; ex art. 11 L.241/90</p>
<p> 3. Â Convenzioni urbanistiche- strumenti contrattuali di natura negoziale- limite della meritevolezza ex 1322 c.c.</p></div>
<p> </span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione e/o del costo di costruzione assume natura convenzionale e trova causa nella convenzione di lottizzazione laddove sia fatto oggetto di una convenzione urbanistica, e la relativa debenza deve essere valutata e rapportata alla intera operazione, la cui complessiva remuneratività  &#8220;costituisce il reale parametro per valutare l&#8217;equilibrio del sinallagma a base dell&#8217;accordo e, quindi, la sostanziale liceità  degli impegni assunti.</em></p>
</p>
<p><em>2. Le convenzioni urbanistiche, ancorchè le si voglia qualificare come contratti pubblici, sono riconducibili ad accordi sostitutivi di atti amministrativi, soggetti, ai sensi dell&#8217;art. 11 della L. 241/90, alle norme di diritto privato.</em></p>
</p>
<p><em>3. Le convenzioni urbanistiche vanno Â considerate, a tutti gli effetti ed al di là  della rilevanza pubblicistica dell&#8217;oggetto del contratto, strumenti contrattuali di natura negoziale, mediante i quali le parti possono legittimamente assumersi obblighi che vanno al di là  di quelli previsti dal legislatore, con l&#8217;unico limite della meritevolezza, richiesta dall&#8217;art. 1322 c.c.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 30/10/2019</p>
<p><b>N. 01091/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p><b>N. 01147/2014 REG.RIC.</b></p>
</p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1147 del 2014, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Cercenasco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Giuseppe Giusti, 3;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>contro</i></p>
<p style="text-align: justify;">Castagneri Elvira, Castagneri Michele, Forestiero Marilena, Forestiero Mario, rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado Sogno, Marco Laratore, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Alessandra Di Guglielmo in Torino, via della Misericordia, 3;</p>
<p style="text-align: justify;">Castagneri Elvira &#8211; quale Liquidatore della Immobiliare Daval S.r.l., non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>per</i></p>
<p style="text-align: justify;">la condanna dei resistenti, previo accertamento del relativo obbligo, al versamento di Euro 20.358,38, a titolo di oneri di urbanizzazione, monetizzazione e costo di costruzione relativi alla Convenzione Edilizia stipulata in data 30.3.2000, rogito notaio Rebuffo, rep. 47345.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 18 settembre 2019 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con rogito notarile del 30 marzo 2000 il Comune di Cercenasco ha stipulato la Convenzione Edilizia attuativa della delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31 luglio 1997, di approvazione di un Piano Esecutivo Convenzionato: al rogito notarile partecipavano i signori Castagneri Elvira, Castagneri Michele, Forestiero Marilena, Forestiero Mario, odierni resistenti, in qualità  di proprietari proponenti il PEC.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La Convenzione Edilizia prevedeva specificamente, a carico dei proponenti &#8220;<i>per sì© e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo</i>&#8220;:</p>
<p style="text-align: justify;">a) l&#8217;obbligo di cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per realizzare le opere di urbanizzazione primaria, indicate in apposito allegato (art. 4);</p>
<p style="text-align: justify;">b) l&#8217;obbligo di corrispondere al Comune, in luogo delle aree per opere di urbanizzazione secondaria, il relativo controvalore, nella misura indicata di Â£.9.620.000, da versare contestualmente agli oneri di urbanizzazione ed al contributo sul costo di costruzione (art. 5);</p>
<p style="text-align: justify;">c) l&#8217;obbligo di pagare il contributo negli oneri di urbanizzazione primaria indicati all&#8217;art. 7 della Convenzione, valorizzati provvisoriamente, nella Convenzione, in Â£. 32.626.291,88, con possibilità  di realizzare direttamente, a scomputo, le opere di urbanizzazione primaria indicate nella Tavola 2 allegata alla Convenzione, con obbligo di trasferimento della proprietà  di queste ultime a favore del Comune, con la precisazione che &#8220;<i>l&#8217;ammontare del costo delle opere realizzate direttamente e scomputate dagli oneri relativi, se inferiore a quest&#8217;ultimo, creerà  una somma residua da versare al Comune per il ritiro della Concessione edilizia. Nulla è dovuto da parte del Comune se le opere realizzate avranno un costo maggiore della quota degli oneri da versare</i>&#8221; (art. 7);</p>
<p style="text-align: justify;">d) l&#8217;obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione secondaria, quantificati provvisoriamente in Â£. 28.570,614,80.</p>
<p style="text-align: justify;">3. I proponenti la lottizzazione successivamente cedevano i fondi alla società  Daval s.r.l. &#8211; costituita tra gli stessi proponenti -, che chiedeva ed otteneva due concessioni edilizie, n. 21/2000 e n. 1/2001, nelle quali si provvedeva a quantificare il costo di costruzione, rispettivamente, in Â£. 19.041.444 ed in Â£. 18.312.140; nella relazione tecnica allegata alle richieste delle concessioni edilizie, inoltre, la Daval s.r.l. dava atto che le spese per opere di urbanizzazione primaria da realizzare a scomputo erano state quantificate, in sede di approvazione del PEC, in Â£. 11.000.000, tant&#8217;è che all&#8217;atto della stipula della Convenzione i proponenti avevano dovuto produrre una fideiussione per tale importo.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L&#8217;importo da versarsi per l&#8217;attuazione della lottizzazione ammontava, pertanto, a complessive Â£. 108.170.490,68, di cui: Â£. 9.620.000,00 in luogo della cessione delle aree destinate ad urbanizzazione secondaria, Â£. 28.570.614,80 per oneri di urbanizzazione secondaria, Â£. 32.626.291,88 per oneri di urbanizzazione primaria e Â£. 37.353.584 per costo di costruzione</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con il ricorso introduttivo del giudizio il Comune di Cercenasco ha dedotto che la Daval s.r.l., oltre ad aver realizzato le opere a scomputo previste nella Convenzione, ha versato in due <i>tranches</i> complessive Â£. 57.751.146: dall&#8217;importo complessivamente dovuto, dedotto il costo delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo, quantificate in Â£. 11.000.000, residuava una differenza di Â£. 39.419.344,68, pari ad Euro 20.358,38, che la Daval s.r.l., nè i proponenti, hanno mai versato.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il Comune di Cercenasco, pertanto, ritenuta la giurisdizione del Giudice Amministrativo, venendo in considerazione l&#8217;applicazione di un accordo in materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a., e premettendo di aver vanamente sollecitato il pagamento sia alla Daval s.r.l. che ai singoli proponenti e firmatari la Convenzione di lottizzazione, con il ricorso introduttivo del giudizio ha la condanna di costoro a pagare al Comune la somma di E. 20.358,38 a titolo di saldo di quanto dovuto per oneri di urbanizzazione, in relazione alla attuazione della Convenzione Edilizia stipulata <i>inter partes</i> il 30 marzo 2000, attuativa della delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31 luglio 1999.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Si sono costituiti in giudizio i signori Castagneri Michele, Castagneri Elvira, Forestiero Marilena e Forestiero Mario, in qualità  di firmatari della Convenzione 30 marzo 2000, i quali hanno resistito al ricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva nonchè la prescrizione del credito del Comune, essendo decorsi più¹ di dieci anni tra il rilascio delle concessioni edilizie e la prima richiesta di pagamento del Comune, avvenuta con raccomandata del 28 febbraio 2012. I ricorrenti hanno poi rilevato, nel merito, di aver realizzato opere di urbanizzazione primaria del valore di complessive E. 25.836,57, che sommate alle somme giù  corrisposte dimostrano che l&#8217;importo complessivamente dovuto per oneri di urbanizzazione è giù  stato estinto.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Il ricorso è stato chiamato alle udienze pubbliche del 12 giugno e 18 settembre 2019, in occasione della quale è stato introitato a decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">9. Il ricorso è meritevole di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">10. E&#8217; infondata, anzitutto, l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai resistenti, i quali assumono che in qualità  di semplici firmatari della Convenzione Edilizia, e non giù  anche di richiedenti e di titolari delle concessioni edilizie rilasciate in attuazione della medesima, non sarebbero gravati dall&#8217;obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione: il Comune avrebbe piuttosto dovuto rivolgersi alla Daval s.r.l., peraltro ormai non più¹ esistente, a seguito del deposito di bilancio di liquidazione e di cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta i 16 gennaio 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">11. L&#8217;eccezione è infondata in considerazione del fatto, correttamente evidenziato dal Comune, che i resistenti, sottoscrivendo la Convenzione del 30 marzo 2000, si sono assunti personalmente l&#8217;obbligo incondizionato di corrispondere gli oneri di urbanizzazione. In particolare, proprio il fatto che nella Convenzione i resistenti si sono assunti l&#8217;obbligo in questione anche per i propri aventi causa, senza specificare che tale obbligo sarebbe venuto a cessare con la cessione della proprietà  dei fondi e/o con il subentro di altro soggetto negli obblighi previsti dalla Convenzione, evidenzia che la volontà  delle parti era, precisamente, quella di individuare in modo certo il soggetto debitore degli oneri di urbanizzazione, a prescindere da quelle che sarebbero state le vicende relative alla proprietà  dei fondi compresi nel Piano Esecutivo Convenzionato, ed in tal senso gli odierni resistenti si sono assunti spontaneamente l&#8217;obbligo, evidentemente a fronte di una ritenuta complessiva remuneratività  della operazione.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1. Giova ricordare, a questo punto, che secondo la giurisprudenza, l&#8217;obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione e/o del costo di costruzione assume natura convenzionale e trova causa nella convenzione di lottizzazione laddove sia fatto oggetto di una convenzione urbanistica, e la relativa debenza deve essere valutata e rapportata alla intera operazione, la cui complessiva remuneratività  &#8220;<i>costituisce il reale parametro per valutare l&#8217;equilibrio del sinallagma a base dell&#8217;accordo e, quindi, la sostanziale liceità  degli impegni assunti (cfr-Cons. Stato, IV, 15 febbraio 2019, n. 1069).</i>&#8221; (C.d.S., Sez. IV, 4 ottobre 2019, n. 6668). E stato anche puntualizzato che &#8220;<i>La causa della convenzione urbanistica, e cioè l&#8217;interesse che l&#8217;operazione contrattuale è diretta a soddisfare, in particolare, va valutata non con riferimento ai singoli impegni assunti, ma con riguardo alla oggettiva funzione economico-sociale della convenzione, in cui devono trovare equilibrata soddisfazione sia gli interessi del privato sia quelli della pubblica amministrazione (Cons. Stato, V, 26 novembre 2013, n. 5603)</i>&#8221; e che , inoltre, &#8220;<i>non è affatto escluso dal sistema che un operatore, nella convenzione urbanistica, possa assumere oneri anche maggiori di quelli astrattamente previsti dalla legge, trattandosi di una libera scelta imprenditoriale (o, anche, di una libera scelta volta al benessere della collettività  locale), rientrante nella ordinaria autonomia privata, non contrastante di per sì© con norme imperative.</i>&#8221; (C.d.S., Sez. IV, 4 ottobre 2019, n. 6668).</p>
<p style="text-align: justify;">11.2. Il Collegio non ritiene di doversi discostarsi da tale orientamento, anche per la ragione che le convenzioni urbanistiche, ancorchè le si voglia qualificare come contratti pubblici, sono riconducibili ad accordi sostitutivi di atti amministrativi, soggetti, ai sensi dell&#8217;art. 11 della L. 241/90, alle norme di diritto privato (tra le più¹ recenti : C.d.S., Sez. II, 29/07/2019 n.5304; Consiglio di Stato sez. IV, 07/05/2015, n.2313; Consiglio di Stato sez. IV, 26/09/2013, n.4810 ); esse vanno pertanto considerate, a tutti gli effetti ed al di là  della rilevanza pubblicistica dell&#8217;oggetto del contratto, strumenti contrattuali di natura negoziale, mediante i quali le parti possono legittimamente assumersi obblighi che vanno al di là  di quelli previsti dal legislatore, con l&#8217;unico limite della meritevolezza, richiesta dall&#8217;art. 1322 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">11.3. Il fatto che nel caso di specie vengano in considerazione obblighi che, in mancanza di una convenzione edilizia, spetterebbero ordinariamente, in base alla legge, solo al titolare della concessione edilizia, non toglie dunque legittimità  nè efficacia alla previsione contenuta nella Convenzione stipulata tra il Comune di Cercenasco e gli odierni resistenti, in base alla quale questi ultimi si sono assunti l&#8217;obbligo incondizionato di provvedere al pagamento degli oneri di urbanizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">11.4. Va dunque respinta l&#8217;eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, sollevata dai resistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Va parimenti respinta anche l&#8217;eccezione di prescrizione, pure sollevata dai resistenti per paralizzare la domanda del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Sostengono i signori Castagneri e Forastiero che la prescrizione dell&#8217;obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione decorrerebbe dalle date di rilascio delle singole concessioni edilizie, cioè il 7 luglio 2000 e l&#8217;11 gennaio 2001: poichè la prima richiesta avente efficacia interruttiva della prescrizione risale al 19 aprile 2012, sarebbe palese la prescrizione del credito vantato dal Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2. L&#8217;eccezione è tuttavia infondata: la Sezione, infatti, si è giù  pronunciata nel senso che gli obblighi rinvenienti da una convenzione urbanistica cominciano a decorrere dal momento in cui essa ha perso efficacia, ancorchè si tratti degli obblighi afferenti gli oneri di urbanizzazione (tra le più¹ recenti si veda la sentenza di questo Tribunale, Sez. II, n. 221/2019; nel caso di specie l&#8217;obbligo di cui si discute rinviene direttamente dalla Convenzione del 30 marzo 2000, e quindi la relativa prescrizione ha cominciato a decorrere dal momento in cui essa ha perso efficacia, ovvero dal 30 marzo 2010. Il credito azionato dal Comune, pertanto, non era affatto prescritto all&#8217;epoca del primo atto interruttivo della prescrizione.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Infondata è anche la pretesa dei ricorrenti a vedersi accreditare la somma di E. 25.836,27 da essi asseritamente sostenuta per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.</p>
<p style="text-align: justify;">13.1.L&#8217;art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce, infatti, che il privato può assolvere all&#8217;obbligo di concorrere nelle spese di urbanizzazione realizzando direttamente, a scomputo, opere di urbanizzazione &#8220;<i>con le modalità  e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune</i>&#8220;: è dunque evidente che, affinchè il costo delle opere di urbanizzazione sia portato a scomputo degli oneri di urbanizzazione, è necessario che il Comune esprima una preventiva approvazione sul progetto delle opere e sul relativo computo metrico, all&#8217;evidente scopo di garantire che le opere portate a scomputo siano realizzate in maniera adeguata, e che il costo sia correttamente valorizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">13.2. Nella specie i resistenti nulla hanno prodotto per dimostrare che lo scomputo del costo delle opere di urbanizzazione da essi realizzate era stato approvato preventivamente dal Comune, di guisa che, in teoria, nulla a detto titolo dovrebbe loro essere riconosciuto. Il Comune, tuttavia, con il ricorso introduttivo del giudizio ha portato in deduzione del dovuto l&#8217;importo di Â£. 11.000.000, che in effetti rappresenta la valorizzazione delle opere di urbanizzazione primaria oggetto di scomputo, quantificate in sede di approvazione del PEC.</p>
<p style="text-align: justify;">13.3. La pretesa dei resistenti di vedersi interamente accreditare, a scomputo e/o in compensazione di quanto dovuto, l&#8217;intero costo delle opere di urbanizzazione realizzate dalla Daval s.r.l., è pertanto infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Il ricorso va conclusivamente accolto, essendo pacifico che gli oneri di urbanizzazione di cui il Comune chiede il pagamento non sono stati pagati e possono essere compensati solo sino a concorrenza di Â£. 11.000.000: la domanda del Comune, tuttavia, va accolta limitatamente alla domanda proposta nei confronti dei signori i signori Castagneri Michele, Castagneri Elvira, Forestiero Marilena e Forestiero Mario, risultando la Daval s.r.l. ormai estinta all&#8217;epoca di introduzione del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">15.Per l&#8217;effetto i resistenti vanno condannati al pagamento, in favore del Comune ricorrente, di E. 20.358,38, a titolo di saldo degli oneri di urbanizzazione dovuti per l&#8217;attuazione del PEC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31 luglio 1997 e disciplinato con Convenzione Edilizia del 30 marzo 2000, di cui al rogito notaio Rebuffo di Pinerolo nn. 47345/13169, oltre agli interessi legali dal 19 aprile 2012, data della missiva con cui il Comune ha richiesto formalmente il pagamento prospettando, in difetto, di procedere alla riscossione coattiva, così ponendo in essere un atto di costituzione in mora.</p>
<p style="text-align: justify;">16.Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione del fatto che all&#8217;epoca di proposizione del ricorso gli orientamenti di giurisprudenza, di cui s&#8217;è fatta applicazione con la presente decisione, non erano ancora consolidati.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accerta e dichiara che i signori Castagneri Michele, Castagneri Elvira, Forestiero Marilena e Forestiero Mario sono tenuti a corrispondere al Comune di Cercenasco, per le causali di cui in motivazione, la somma di E. 20.358,38 (euro ventimilatrecentocinquantotto//38), oltre interessi legali sulla predetta somma dal 19 aprile 2012 al saldo effettivo; per l&#8217;effetto condanna i signori Castagneri Michele, Castagneri Elvira, Forestiero Marilena e Forestiero Mario al pagamento, in favore del Comune di Cercenasco, di Euro 20.358,38, oltre ad interessi legali dal 19 aprile 2012 al saldo effettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-10-2019-n-1091/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.1091</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.224</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-10-2019-n-224/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-10-2019-n-224/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-10-2019-n-224/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.224</a></p>
<p>Giorgio Lattanzi, Presidente, Aldo Carosi, Redattore (Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 22-24 ottobre 2018 e depositato in cancelleria il 31 ottobre 2018, iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018) Potestà  legislativa</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio Lattanzi, Presidente, Aldo Carosi, Redattore  (Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 22-24 ottobre 2018 e depositato in cancelleria il 31 ottobre 2018, iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018)</span></p>
<hr />
<p>Potestà  legislativa regionale : Legge Abruzzo 24 agosto 2018 n. 28  sussiste la contrarietà  all&#8217;art. 81 Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Potestà  legislativa &#8211; Bilancio pubblico &#8211; principi fondanti.</p>
</p>
<p>2.- Potestà  legislativa regionale &#8211; Legge Abruzzo 24 agosto 2018 n. 28 &#8211; contrarietà  all&#8217;art. 81 Cost. &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p><i>1. E&#8217; nei principi fondanti della disciplina del bilancio pubblico che in sede previsionale gli assetti dell&#8217;equilibrio e della copertura siano ipotizzati in modo statico secondo una stima attendibile delle espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione, e che, inoltre, la successiva gestione e la rendicontazione diano atto &#8211; sempre in coerenza con i presupposti economici, giuridici e fattuali &#8211; degli effetti delle circostanze sopravvenienti raffrontandoli con il programma iniziale.</i></p>
<p><i>La copertura finanziaria di una spesa e l&#8217;equilibrio del bilancio non possono essere infatti assicurati solamente dall&#8217;armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa, ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l&#8217;iscrizione in bilancio.</i></p>
<p><i>La copertura finanziaria delle spese deve, in altri termini, indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nel bilancio per realizzare nuove e maggiori spese: copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono dunque due facce della stessa medaglia, dal momento che l&#8217;equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse. Nel sindacato di costituzionalità , copertura finanziaria ed equilibrio integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l&#8217;antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale: la forza espansiva dell&#8217;art. 81 terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia pertanto in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile.</i></p>
</p>
<p><i>2. Confrontando la legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018 n. 28 con i principi della contabilità  pubblica che riguardano la stima delle entrate e delle spese, risulta che l&#8217;intero articolato della legge regionale esprima una mera ipotesi politica, la cui fattibilità  giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica. Ciù² appare in evidente contraddizione con le legiferate, radicali innovazioni organizzative e programmatiche le quali comportano ictu oculi consistenti oneri finanziari: una legge, infatti, che non presenti alcun valido riferimento circa la sostenibilità  economica di ambiziose iniziative e dove l&#8217;individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria sia stata effettuata dal legislatore regionale in modo generico, risulta priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta in riferimento all&#8217;art. 81 Cost., nella sua vigente formulazione, il cui accentuato rigore rispetto al passato trova una delle principali ragioni proprio nell&#8217;esigenza di evitare leggi-proclama sul futuro, del tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed ex post degli elettori.</i></p>
<p><i>Va, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale della legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 &#8211; Una legge per L&#8217;Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)».</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;intero testo e, in particolare, dell&#8217;art. 16 della legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 &#8211; Una legge per L&#8217;Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 22-24 ottobre 2018, depositato in cancelleria il 31 ottobre 2018, iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Udito nell&#8217;udienza pubblica del 18 giugno 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi;</p>
<p style="text-align: justify;">udito l&#8217;avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2018 ha sollevato questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;intero testo e, in particolare, dell&#8217;art. 16 della legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 &#8211; Una legge per L&#8217;Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)», per contrasto con l&#8217;art. 81, terzo comma, della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Espone il ricorrente che la legge reg. Abruzzo n. 28 del 2018 ha previsto una serie di disposizioni volte a precisare «l&#8217;inquadramento della funzione dell&#8217;Aquila Città  capoluogo di Regione e del suo territorio nel complessivo assetto della Regione Abruzzo, in attuazione dei principi di solidarietà  e di coesione sociale che consentono di perseguire l&#8217;armonico ed adeguato sviluppo di tutte le aree della Regione» (art. l).</p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine la legge regionale prevede la redazione di «un programma di investimenti strategici, da realizzarsi nell&#8217;arco del periodo finanziario di riferimento» (art. 4), che interessano la «Funzione di coordinamento e sicurezza del territorio» (art. 8), la «Cooperazione turistica» (art. 9), l&#8217;«Ambiente» (art. 10), il «Patrimonio artistico» (art. 11), le «Attività  culturali e sportive» (art. l2), la «Perdonanza Celestiniana» (art. l3).</p>
<p style="text-align: justify;">Detta legge «eccede[rebbe] dalle competenze regionali, [sarebbe] violativa di previsioni costituzionali, ed invade[rebbe] illegittimamente le competenze dello Stato».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 16 sarebbe viziato «da patente illegittimità  costituzionale, incidendo nella competenza statale in materia e comportando violazione dell&#8217;art. 81 della Costituzione, che prevede che &#8220;ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte&#8221;». Esso, «al di là  della sua generica testuale previsione, [non soddisferebbe] il fondamentale requisito di cui all&#8217;art. 81 della Carta fondamentale, non provvedendo in verità  ad indicare i mezzi con i quali si può far fronte ai nuovi oneri previsti dalla L. n. 28/18».</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente, alle indicazioni dei mezzi di copertura non corrisponderebbe effettivamente alcuna risorsa, in quanto la Missione 9, Programma 09, Titolo 2, del bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 della Regione Abruzzo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo quale allegato alla legge di bilancio (legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7, recante «Bilancio di previsione finanziario 2018-2020», pubblicata nel B.U. della Regione Abruzzo 16 febbraio 2018, Speciale n. 22), non presenterebbe alcuno stanziamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, secondo il Presidente del Consiglio, tale disposizione violerebbe l&#8217;art. 81, terzo comma, Cost. e, in via derivata, dovrebbe ritenersi incostituzionale tutta la legge regionale, non esistendo le risorse per fronteggiare le spese ivi previste.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che la Corte ha più¹ volte precisato che il fondamentale principio posto dall&#8217;art. 81 Cost. vincolerebbe anche il legislatore regionale, che «non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità  del bilancio cui l&#8217;art. 81 Cost. si ispira»; che «la copertura di nuove spese &#8220;deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri&#8221;»; e che l&#8217;indicazione della copertura «è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme giù  iscritte nel bilancio, o perchè rientrino in un capitolo che abbia capienza per l&#8217;aumento di spesa, o perchè possano essere fronteggiate con lo «storno» di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli» (sentenza n. 272 del 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, si conclude, non esisterebbe alcuna copertura per far fronte agli oneri finanziari derivanti dalla legge n. 28 del 2018, sicchè l&#8217;art. 16 e, in via derivata, l&#8217;intera legge impugnata violerebbero l&#8217;art. 81 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- La Regione Abruzzo non si è costituita.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Considerato in diritto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 &#8211; Una legge per L&#8217;Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)», in riferimento all&#8217;art. 81 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso, redatto in forma sintetica e attraverso prevalenti richiami alla pregressa giurisprudenza di questa Corte, si articola nelle seguenti censure: a) gli interventi previsti dalla legge impugnata inciderebbero su materie di competenza statale e &#8211; ancorchè siano formalmente menzionati i mezzi per fronteggiarli &#8211; non sarebbero supportati dall&#8217;esistenza di alcuna concreta risorsa; b) l&#8217;art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2018 contrasterebbe con l&#8217;art. 81 Cost., illegittimità  che riguarderebbe in via derivata l&#8217;intera legge; c) sotto il profilo della sostenibilità , gli interventi previsti sarebbero individuati in modo generico e sarebbero privi di quella chiarezza finanziaria minima, indispensabile per una copertura effettiva e giuridicamente valida.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 16 della legge impugnata non prevede stanziamenti di risorse per l&#8217;anno 2018 mentre per gli esercizi 2019 e 2020 gli interventi strategici, redatti dalla Conferenza per la città  capoluogo, sono stimati per entrambe le annualità  in euro 785.000,00. Secondo la previsione letterale, essi sono finanziati con le risorse «stanziate nella missione 9 &#8220;Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell&#8217;ambiente&#8221;, Programma 09 &#8220;Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell&#8217;ambiente&#8221;, Titolo 2 del bilancio pluriennale 2018-2020, stanziamento di nuova istituzione, iscritte con la legge di bilancio ai sensi dell&#8217;articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 [&#038;]. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi, corrispondenti allo 0,5% dello stanziamento in bilancio relativo al gettito derivante dal bollo auto, si fa fronte con legge di bilancio. 4. Le risorse di cui alla presente legge sono assegnate dalla Regione secondo il principio dell&#8217;addizionalità ».</p>
<p style="text-align: justify;">In data successiva al ricorso sono intervenute le leggi della Regione Abruzzo 29 gennaio 2019, n. 1, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità  regionale 2019)», e 31 gennaio 2019, n. 2, recante «Bilancio di previsione finanziario 2019-2021», le quali hanno &#8211; rispettivamente &#8211; autorizzato la &#8220;contabilizzazione&#8221; in entrata di euro 9.837.981,90 quali proventi derivanti da una futura procedura d&#8217;asta per la vendita di beni mobili e immobili di proprietà  regionale e &#8211; per quel che qui interessa &#8211; la previsione, per il solo anno 2019, di uno stanziamento di 785.000,00 euro per istituire un nuovo capitolo destinato agli interventi per «L&#8217;Aquila capoluogo».</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone in proposito l&#8217;art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2019: «1. E&#8217; autorizzata la contabilizzazione delle entrate non ricorrenti derivanti dall&#8217;alienazione dell&#8217;impianto agroindustriale &#8220;Centro lavorazione e commercializzazione patate&#8221; sito in Celano, da realizzare mediante procedure di asta pubblica avente il prezzo di alienazione, posto a base d&#8217;asta, pari ad euro 6.787.599,30 per i beni immobili ricompresi nel complesso e pari ad euro 3.050.382,60 per i beni mobili, per un totale complessivo di euro 9.837.981,90. 2. Nello stato di previsione dell&#8217;entrata è iscritta la somma di euro 9.837.981,90 sul capitolo di nuova istituzione nell&#8217;ambito del Titolo 4, Tipologia 400, categoria 01 al fine di allocare in bilancio la nuova entrata derivante dall&#8217;attuazione delle previsioni di cui al comma 1, destinata al finanziamento delle seguenti spese indifferibili ed urgenti: [&#038;] b. nell&#8217;ambito del Titolo 2, Missione 09, Programma 09 lo stanziamento pari ad euro 785.000,00 da iscrivere su un nuovo capitolo di bilancio concernente l&#8217;attuazione della L.R. 24 agosto 2018, n. 28; [&#038;] 3. Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati nel comma 2 possono essere utilizzati solo previo accertamento della nuova entrata di cui al comma 1 e comunque dopo la data del 28 febbraio 2019».</p>
<p style="text-align: justify;">La legge reg. Abruzzo n. 2 del 2019, nel documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2019, parte spesa, mostra al titolo 2, missione 09, «Aquila Capoluogo», lo stanziamento per competenza e cassa di euro 785.000,00, che è, invece, pari a zero per gli altri due anni del bilancio pluriennale 2020 e 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Tanto premesso, la questione di legittimità  costituzionale è fondata con riguardo al difetto di copertura della spesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Corte ha più¹ volte affermato che la copertura finanziaria di una spesa e l&#8217;equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dall&#8217;armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa (ex plurimis, sentenze n. 197 e n. 6 del 2019), ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l&#8217;iscrizione in bilancio.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quel che riguarda l&#8217;esercizio 2018, le radicali innovazioni organizzative e programmatiche &#8211; che avrebbero dovuto produrre progetti operativi giù  nell&#8217;esercizio 2019 &#8211; denunciano il manifesto contrasto con l&#8217;art. 81 Cost. della locuzione contenuta nel comma 1 dell&#8217;art. 16, secondo cui «per l&#8217;anno 2018 [dette innovazioni] non comportano oneri a carico del bilancio regionale». Emerge da tale espressione, se confrontata con elementari canoni dell&#8217;esperienza amministrativa, l'&#8221;irrazionalità &#8221; che la costante giurisprudenza di questa Corte individua come qualificazione primaria del difetto di copertura, il quale sussiste non solo quando una iniziativa onerosa non trova corrispondenza quantitativa nella parte spesa, ma anche quando in sede normativa si statuisce &#8211; in contrasto con i canoni dell&#8217;esperienza &#8211; che una complessa elaborazione organizzativa e progettuale non produce costi nell&#8217;esercizio anteriore a quello in cui si prevede l&#8217;avvio delle conseguenti realizzazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il comma 2 dell&#8217;art. 16 &#8211; a parte il refuso normativo che individua come biennio il periodo 2018-2020 (evidente, invece, il riferimento agli esercizi 2019 e 2020) &#8211; comporta rilevanti violazioni del principio della copertura giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">A prescindere dal rilievo che il gettito derivante dal «bollo auto» è un&#8217;entrata corrente e quindi la sua destinazione a spese di investimento dovrebbe essere corredata dalla previa dimostrazione &#8211; nella fattispecie del tutto assente &#8211; di un surplus delle entrate correnti rispetto al complesso delle spese correnti e del rimborso prestiti, lo stanziamento di euro 785.000,00 risulta assolutamente privo di un riferimento all&#8217;andamento storico del gettito del tributo e al tipo dei progetti che, nella magmatica enumerazione della legge, si intendono privilegiare.</p>
<p style="text-align: justify;">Una legge così complessa e caratterizzata da interdipendenze finanziarie tra lo Stato, la Regione e gli enti territoriali, tutte subordinate alla volontarietà  dell&#8217;adesione, al momento inesistente, avrebbe dovuto essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall&#8217;indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità  di natura tecnica e finanziaria e dall&#8217;articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse giù  disponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, la legge non presenta alcun valido riferimento circa la sostenibilità  economica di tali ambiziose iniziative. In definitiva, l&#8217;individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria, è stata effettuata dal legislatore regionale in modo generico e risulta priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte in riferimento all&#8217;art. 81 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Le esposte considerazioni sottolineano il patente contrasto delle modalità  di copertura della legge con l&#8217;art. 81 Cost. nella sua vigente formulazione, il cui accentuato rigore rispetto al passato trova una delle principali ragioni proprio nell&#8217;esigenza di evitare leggi-proclama sul futuro, del tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed ex post degli elettori (si veda in proposito sentenza n. 184 del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; nei principi fondanti della disciplina del bilancio pubblico che in sede previsionale gli assetti dell&#8217;equilibrio e della copertura siano ipotizzati in modo statico secondo una stima attendibile delle espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione, e che, inoltre, la successiva gestione e la rendicontazione diano atto &#8211; sempre in coerenza con i presupposti economici, giuridici e fattuali &#8211; degli effetti delle circostanze sopravvenienti raffrontandoli con il programma iniziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Come questa Corte ha più¹ volte sottolineato, «la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese» (sentenza n. 197 del 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Si è giù  affermato, in precedenza, che «copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l&#8217;equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità  copertura finanziaria ed equilibrio integrano &#8220;una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l&#8217;antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti &#8216;la forza espansiva dell&#8217;art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile&#8217; (sentenza n. 192 del 2012)&#8221; (sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 274 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Confrontando la fattispecie in esame con i richiamati principi della contabilità  pubblica che riguardano la stima delle entrate e delle spese, si deve concludere che l&#8217;intero articolato della legge regionale impugnata esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità  giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica. Ciù² appare in evidente contraddizione con le radicali innovazioni organizzative e programmatiche, le quali comportano ictu oculi consistenti oneri finanziari.</p>
<p style="text-align: justify;">I vizi inerenti alle modalità  di copertura previste dall&#8217;art. 16 rendono, dunque, illegittima l&#8217;intera legge reg. Abruzzo n. 28 del 2018, che deve essere dichiarata illegittima per contrasto con l&#8217;art. 81 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal ricorrente sempre con riferimento all&#8217;art. 81 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Alla luce delle precedenti considerazioni non è, invece, necessario interrogarsi sulla costituzionalità  delle disposizioni delle leggi reg. Abruzzo n. 1 e n. 2 del 2019 precedentemente richiamate. Oltre a presentare &#8211; anzi ad aggravare &#8211; le medesime patologie, in tema di insufficiente e irrazionale copertura della legge impugnata, esse non possono comunque disciplinare le caducate iniziative della legge regionale n. 28 del 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">I relativi stanziamenti della spesa destinati a finanziare le iniziative della legge n. 28 del 2018, rimanendo privi del presupposto giuridico, saranno espunti dal bilancio dell&#8217;esercizio di riferimento per effetto della sopravvenuta inesistenza delle ragioni del loro mantenimento, in conformità  al principio generale del diritto contabile inerente alle condizioni di conservazione delle poste contabili di spesa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Per Questi Motivi</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale della legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 &#8211; Una legge per L&#8217;Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)».</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2019.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-10-2019-n-224/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.224</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.7446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-10-2019-n-7446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-10-2019-n-7446/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-10-2019-n-7446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.7446</a></p>
<p>Pres. F. Frattini Est. G. Veltri. Servizi Italia S.p.A. (Avv. Gianluigi Pellegrino, Paolo Sansone e Eleonora E.L. Bonsignori), contro Regione Lazio (Avv. Rosa Maria Privitera), nei confronti Servizi Sanitari Integrati srl, Lavanderia D&#8217;Alessio srl (Avv. Antonio Sasso e Gennaro Terracciano) Sulla portata applicativa del cd. principio di autoveicolo. 1. Appalti</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Frattini Est. G. Veltri. Servizi Italia S.p.A. (Avv. Gianluigi Pellegrino, Paolo Sansone e Eleonora E.L. Bonsignori), contro Regione Lazio (Avv. Rosa Maria Privitera), nei confronti Servizi Sanitari Integrati srl, Lavanderia D&#8217;Alessio srl (Avv. Antonio Sasso e Gennaro Terracciano)</span></p>
<hr />
<p>Sulla portata applicativa del cd. principio di autoveicolo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Appalti &#8211; Lex specialis &#8211; Principio di Autovincolo &#8211; Eventi non preventivabili &#8211; Rimodulazione previsioni di gara &#8211; Legittimità Â </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.  In presenza di eventi non preventivabili, come nel caso di rinuncia alla nomina di Presidente della Commissione giudicatrice da parte dei soggetti sorteggiati, la decisione della stazione appaltante di ampliare le categorie soggettive afferenti la nomina, al fine di evitare la paralisi della gara, non costituisce violazione del principio di autovincolo assunto con la lex specialis.Â </em></div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 30/10/2019<br />
<strong>N. 07446/2019REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 06578/2019 REG.RIC.</strong><br />
<strong>N. 04438/2019 REG.RIC.</strong><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 6578 del 2019, proposto da<br />
Servizi Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Paolo Sansone, Eleonora E.L. Bonsignori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv.Rosa Maria Privitera, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna 27;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
Servizi Sanitari Integrati S.r.l., Lavanderia D&#8217;Alessio S.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Sasso, Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;<br />
Adapta S.p.A., Pacifico S.r.l., Hospital Service S.r.l. non costituiti in giudizio; sul ricorso numero di registro generale 4438 del 2019, proposto da Servizi Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Paolo Sansone, Eleonora E.L. Bonsignori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Rosa Maria Privitera, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna 27;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
Adapta S.p.A., Servizi Sanitari Integrati S.r.l. in proprio ed in qualità  di Capo Gruppo Mandataria del Costituendo Rti, Rti Lavanderia D&#8217;Alessio S.r.l., Hospital Service S.r.l. non costituiti in giudizio;<br />
Pacifico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Placidi in Roma, via B. Tortolini 30;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
quanto al ricorso n. 4438 del 2019:<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 06109/2019, resa tra le parti:<br />
quanto al ricorso n. 6578 del 2019:<br />
per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7234/2019, resa tra le parti;Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di Servizi Sanitari Integrati S.r.l., di Lavanderia D&#8217;Alessio S.r.l. e di Pacifico S.r.l.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Gianluigi Pellegrino, Paolo Sansone, Rosa Maria Privitera, Antonio Sasso, Gennaro e Lorenzo Lentini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
Con bando pubblicato in data 2/1/2017 (e ripubblicato con rettifica il successivo 15/3/2017), la Regione Lazio indiceva una gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all&#8217;acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio, suddivisa in otto lotti, per il valore complessivo di € 133.469.085,05.<br />
Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, con l&#8217;attribuzione di massimo 60 punti per l&#8217;offerta tecnica e di 40 per l&#8217;offerta economica; l&#8217;offerta tecnica era valutata secondo il metodo del confronto a coppie, sulla base dei criteri di valutazione fissati dalla <em>lex specialis</em>.<br />
Pervenivano offerte da parte di nove operatori economici. Dopo i relativi controlli venivano tutti ammessi.<br />
A seguito della verifica di anomalia, il RUP nella seduta pubblica del 26/9/2018 confermava le graduatorie stilate alla precedente seduta del 10/7/2018. Seguiva la determinazione n. G12153 del 1/10/2018 comunicata in pari data, con la quale veniva disposta l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto:<br />
&#8211; quanto ai Lotti 5, 6 e 8, in favore di Adapta s.p.a.;<br />
&#8211; quanto ai Lotti 2, 4 e 7, in favore del costituendo RTI SSI Lavanderie d&#8217;Alessio;<br />
quanto ai Lotti 1 e 3, in favore di Pacifico s.r.l.<br />
La società  appellante risultava:<br />
2^ (3^ ante scorrimento) nel lotto III;<br />
3^ (4^ ante scorrimento) nel lotto II, nonchè (ma in assoluto) nei lotti V, VI e VIII;<br />
5^ nel lotto IV e nel lotto VII.<br />
A seguito di accesso agli atti, la medesima proponeva dinanzi al TAR Lazio due ricorsi gemelli, svolgendo plurimi motivi di impugnazione, tutti volti alla rinnovazione integrale della procedura concorrenziale per violazioni attinenti principalmente alla nomina del Presidente della Commissione di gara, alla verbalizzazione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche mediante confronto a coppie, nonchè alla mancata previsione nella disciplina di gara di alcune specifiche tecniche e/o criteri di valutazione imposti <em>ex lege</em>, quali i criteri ambientali minimi di cui al D.M. Ambiente 22 febbraio 2011.<br />
Con motivi aggiunti proponeva ulteriori doglianze mirate a contestare le modalità  di assegnazione dei punteggi tecnici relativi alla qualità  dei prodotti offerti.<br />
Il TAR Lazio rigettava integralmente i ricorsi con due sentenze di identico contenuto.<br />
Avverso le suddette sentenze ha proposto autonomi appelli So.Ge.Si. per i motivi che di seguito saranno illustrati in diritto.<br />
Nei giudizi d&#8217;appello si è costituita la Regione Lazio e ha chiesto la reiezione dei gravami.<br />
Si sono costituite altresì le ditte controinteressate, Servizi Sanitari Integrati S.r.l., Lavanderia D&#8217;Alessio S.r.l. e Pacifico S.r.l.. Anch&#8217;esse hanno concluso per la reiezione dei gravami.<br />
Le cause sono state tutte discusse all&#8217;udienza del 10 ottobre 2019, previo scambio di memorie conclusive e di replica. All&#8217;esito sono state trattenute in decisione, e avendone fatto le parti richiesta, il Collegio ha depositato in pari data dispositivo di sentenza del seguente tenore: &#8220;<em>definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li respinge. Spese del grado compensate</em>&#8221;<br />
Queste le motivazioni.<br />
DIRITTO<br />
1.E&#8217; opportuno riunire a fini della loro trattazione congiunta tutti gli appelli proposti, posto che essi concernono sentenze di identico contenuto.<br />
2. Con il primo motivo l&#8217;appellante contesta le sentenze nella parte in cui hanno affrontato e respinto la censura concernente l&#8217;omessa verbalizzazione degli esiti dei confronti a coppie.<br />
L&#8217;appellante ricorda che il verbale n. 14 del 5 giugno 2018 riporta solo otto tabelle recanti esclusivamente i punteggi totali attribuiti a ciascun concorrente nei vari lotti oggetto di gara.<br />
Le tabelle triangolari recanti gli esiti dei confronti a coppie e i punteggi attribuiti a ciascun concorrente, negli otto lotti di gara, con riferimento a ciascuno dei ventisei elementi di valutazione sono contenuti in dei file memorizzati su CD-Rom<br />
Si tratterebbe perà² &#8211; secondo l&#8217;appellante &#8211; di file:<br />
&#8211; che non fanno parte dei verbali di gara, non recano alcun timbro dell&#8217;ufficiale rogante e non sono in alcun modo qualificati come allegati dei verbali di gara;<br />
&#8211; che non sono in alcun modo protetti e pertanto potrebbero essere stati in qualunque momento modificati da chiunque vi abbia avuto accesso;<br />
&#8211; che non sono firmati digitalmente, nè recano alcuna indicazione in merito al redattore e dunque non hanno neppure la qualità  di documento informatico.<br />
&#8211; che non recano alcuna data nè alcuna marca temporale<br />
Inoltre emergerebbe che l&#8217;ultimo salvataggio di ognuno di questi file è avvenuto successivamente alla chiusura delle operazioni di valutazione (cioè dopo le ore 13.30 del 5 giugno 2018) e che tale ultimo salvataggio è stato effettuato da un soggetto esterno alla stessa commissione.<br />
3. A fronte di tali censure il TAR ha affermato che &#8220;<em>le sedute pubbliche della gara si sono svolte alla presenza del sostituto ufficiale rogante della Centrale acquisti regionale, accompagnato dal RUP e da due testimoni e ci si è serviti della piattaforma di eprocurement della gara in questione; le sedute riservate si sono svolte alla presenza del Presidente, che ha svolto le funzioni di segretario della Commissione e dei due componenti.</em><br />
<em>Per la valutazione dell&#8217;offerta tecnica la Commissione ha attribuito una lettera a ciascuna Ditta anche per semplificare le operazioni e la compilazione dei file excel relativi ai diversi lotti ed ha attribuito a ciascun commissario un numero da 1 a 3.</em><br />
<em>Il risultato dei punteggi attribuiti all&#8217;offerta tecnica ed alla campionatura da ciascun commissario ed a ciascuna Ditta risulta poi confluito nei file excel compilati per tutti i lotti e nelle fotografie dei campioni allegati al verbale 14 del 5 giugno 2018 unitamente ai verbali delle varie sedute riservate e trasmessi dal Presidente della Commissione al RUP. Parte ricorrente insiste come sopra riportato che i file excel non hanno la qualità  di documento informatico a mente di quanto previsto dall&#8217;art. 20, comma 1 bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell&#8217;Amministrazione digitale, in quanto non vi è apposta la firma digitale.</em><br />
<em>Ed invece la circostanza che il verbale n. 14 del 5 giugno 2018 (peraltro prodotto tra i documenti dalla stessa ricorrente) portasse in allegato &#8220;i verbali &#8211; delle sedute riservate &#8211; in originale, dei file excel e delle fotografie su supporto informatico&#8221; da trasmettere al RUP per poi procedere alla seduta pubblica di apertura dell&#8217;offerta economica, non consente di condividere tale ulteriore aspetto della censura, dal momento che la loro citazione e l&#8217;allegazione al ridetto verbale del 5 giugno 2018 ha fatto sì che essi formassero parte integrante dello stesso, che era sottoscritto da tutti i componenti della Commissione; al riguardo la giurisprudenza ribadisce che quando l&#8217;allegato è espressamente richiamato nel verbale e sia poi materialmente accluso ad esso ne forma parte integrante</em>&#8221;<br />
4. Secondo l&#8217;appellante invece, per formare parte integrante dei verbali in forma cartacea, i file excel contenenti i singoli punteggi assegnati da ciascuno dei tre commissari avrebbero dovuto essere uniti materialmente al verbale, in un unico documento a stampa, o, a tutto concedere, in un unico documento firmato digitalmente. In mancanza non vi sarebbe alcuna prova in merito al fatto che i punteggi riportati nei file excel provengano con certezza ed esclusivamente dai componenti della commissione giudicatrice.<br />
5. Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato.<br />
5.1. Nel verbale n. 10 relativo alla seduta del 15.03.2018, viene dato atto che nel corso della stessa <em>&#8220;&amp;dopo confronto e scambio di vedute, ciascun Commissario provvede a compilare i file excel per tutti i lotti per ciascun criterio relativo alle offerte tecniche, attraverso il confronto a coppie</em>&#8220;; nel verbale n. 14, sul quale si appunta l&#8217;attenzione dell&#8217;appellante, sono poi riportate le somme dei punteggi riportati per ciascun criterio e viene dichiarato che &#8220;<em>Il Presidente provvederà  alla trasmissione al RUP dei verbali in originale, dei file excel e delle fotografie su supporto informatico&amp;</em>&#8220;.<br />
Nessuno dubita che ciù² sia avvenuto, nè che il punteggio totale riportato nel verbale n. 14 costituisca corretta sommatoria dei punteggi parziali memorizzati su supporto digitale.<br />
L&#8217;appellante piuttosto dubita che i punteggi riportati nei file excel provengano con certezza ed esclusivamente dai componenti della commissione giudicatrice, a cagione del fatto che essi non sono provvisti di autonoma sottoscrizione.<br />
In disparte la constatazione che il dubbio avrebbe dovuto essere coltivato a mezzo di querela di falso, posto che i verbali di gara sono atti pubblici fidefacenti, deve osservarsi che il verbale n. 14 nel quale sono riportati i punteggi totali è sottoscritto da tutti i commissari: dunque sono stati gli stessi commissari a procedere alle operazioni di sommatoria dei dati parziali, previamente salvati dai medesimi nei file excel, e a verbalizzare i relativi risultati, assumendone evidentemente la paternità , sia per i totali che per i parziali.<br />
Del resto la censura, lungi dal denunciare l&#8217;avvenuta fraudolenta manomissione dei dati da parte di terzi, dopo la memorizzazione e prima della loro verbalizzazione, si limita a sostenere che il vizio di legittimità  scaturisce dall&#8217;astratta possibilità  che ciù² possa avvenire, ritenendo persino insufficiente ed inutile &#8211; giusto quanto chiarito durante la discussione &#8211; il compimento di una verificazione sulla tracciatura delle modifiche.<br />
Ciù² corrobora la tesi, giù  sostenibile sulla base dell&#8217;originaria formulazione delle censure, che trattasi di una contestazione di carattere meramente formale, da ritenersi tuttavia superata, giusto quanto sopra osservato, dalla successiva verbalizzazione operata dagli stessi commissari il 5 giugno 2018.<br />
5.2. Quanto alla circostanza che l&#8217;ultimo salvataggio di ognuno di questi file è avvenuto successivamente alla chiusura delle operazioni di valutazione (cioè dopo le ore 13.30 del 5 giugno 2018) e che tale ultimo salvataggio è stato effettuato da un soggetto esterno alla stessa commissione, è agevole replicare che: 1) l&#8217;unico fatto da ritenersi provato è che è stato utilizzato dai Commissari un computer in dotazione ad un soggetto esterno alla Commissione, e non giù  che un soggetto esterno abbia direttamente e abusivamente operato; 2) la circostanza che l&#8217;indicato salvataggio sia avvenuto dopo l&#8217;avvenuta verbalizzazione, da parte dei commissari, dei punteggi totali, esclude che tale intervento abbia potuto incidere sulla sommatoria giù  verbalizzata.<br />
6. Con il secondo motivo l&#8217;appellante affronta il tema della presunta illegittimità  della nomina del Presidente della Commissione, posto che quest&#8217;ultimo, in forza della lex gara, avrebbe dovuto essere sorteggiato &#8220;esclusivamente&#8221; fra i dipendenti delle Direzioni Regionali &#8220;Salute e Personale&#8221; o delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Lazio, nonchè possedere la qualifica di esperto nello specifico settore cui afferisce l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto. Invece, dalla determina di nomina dell&#8217;organo collegiale emergerebbe che, a seguito delle rinunce pervenute si è attinto, per la nomina a Presidente, ad altra Direzione generale, e in particolare dalla direzione &#8220;Formazione&#8221; della Regione Lazio. Per di più¹, la dott.ssa Tomai, Presidente nominato, non sarebbe &#8220;<em>esperto nello specifico settore cui afferisce l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto</em>&#8220;.<br />
Tanto si desumerebbe anche dal successivo andamento della gara. Dall&#8217;esame dei relativi atti sarebbe infatti emerso che relativamente all&#8217;elemento di valutazione &#8220;qualità  dei prodotti offerti&#8221; (a sua volta costituito da cinque sub-elementi di valutazione), cui era riservato un punteggio massimo complessivo di 13 p.ti, su 60 p.ti complessivi), i tre componenti della Commissione hanno attribuito, in tutti i confronti a coppie effettuati (ben 2670), il medesimo giudizio di parità , nonostante la oggettiva diversità  di materiali e caratteristiche qualitative dei prodotti offerti dai vari concorrenti.<br />
7.Il TAR Lazio ha rigettato tali censure, ritenendole:<br />
(i) inammissibili per mancata tempestiva impugnazione della determinazione di nomina della Commissione giudicatrice, pubblicata (unitamente ai curricula dei componenti) in data 18 settembre 2017 ed espressamente richiamata nel verbale della seduta pubblica del 18 ottobre 2017, alla quale erano presenti i rappresentanti della So.Ge.Si.;<br />
(ii) comunque infondate nel merito.<br />
8.Si tratterebbe, secondo l&#8217;appellante, di una decisione in rito che si pone in frontale contrasto con i principi affermati dall&#8217;Adunanza Plenaria n. 4/2018, la quale ha circoscritto l&#8217;onere di impugnazione immediata alle clausole del bando impeditive della partecipazione alla gara o impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati.<br />
Nel merito, il giudice di prime cure avrebbe altresì errato nel focalizzarsi sulle disposizioni di cui al comma 12 dell&#8217;art. 77 del dlgs 50/2016, puntualizzando che nella versione ante correttivo esse stabilivano: &#8220;<em>Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all&#8217;Albo di cui all&#8217;articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall&#8217;organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante</em>&#8220;. Si tratterebbe di un passaggio motivazionale del tutto avulso dalle censure proposte, a mezzo delle quali, com&#8217;anzi detto, non si era criticata la circostanza che la nomina dei Commissari fosse stata effettuata in base alle disposizioni di cui al comma 12 dell&#8217;art. 77 nella versione ante correttivo, anzichè attingendo all&#8217;Albo di cui all&#8217;art. 78, come stabilito dal Decreto correttivo n. 56/2017 (sopravvenuto in corso di gara) ma, piuttosto, che era stato violato il principio generale dell&#8217;autovincolo, in base al quale la Stazione appaltante non può discostarsi dalle regole fissate nella <em>lex specialisÂ </em>della procedura che essa stessa ha disposto e alle quali si è autovincolata.<br />
9. Ritiene il Collegio che il motivo di ricorso, contrariamente a quanto affermato dal TAR, sia ammissibile, anche se &#8211; giova sin da subito rilevare &#8211; l&#8217;accoglimento del correlato motivo d&#8217;appello non può produrre effetti sulla definitiva decisione della complessiva doglianza. Come si evince dalla completa lettura dei passaggi motivazionali delle sentenza gravata e dal relativo dispositivo, il giudice di prime cure, infatti, ha comunque esaminato il &#8220;merito&#8221; dei motivi di ricorso in parola, non arrestandosi ad una mera dichiarazione di inammissibilità .<br />
9.1. In punto di impugnazione del bando, com&#8217;è noto, l&#8217;Adunanza Plenaria ha ribadito, pur a fronte dell&#8217;evoluzione normativa nazionale ed europea, traguardata dalla Sezione rimettente quale percorso coerente con una visione più¹ ampia dell&#8217;interesse legittimo e dei presupposti per l&#8217;attivazione della relativa tutela, che l&#8217;onere di impugnazione immediata alle clausole del bando deve ritenersi circoscritto a quelle impeditive della partecipazione alla gara o impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati.<br />
Nel caso di specie non è la <em>lex gara</em>Â ad essere contestata, ma la nomina della commissione aggiudicatrice in quanto asseritamente avvenuta in violazione delle regole che la <em>lex gara</em>Â ha posto in punto di categorie soggettive dalle quali attingere e livello di competenza specialistica da possedere. Ad avviso della Sezione il principio applicabile è tuttavia il medesimo stabilito dall&#8217;Adunanza Plenaria sul presupposto della concreta lesività  rispetto al &#8220;bene della vita&#8221; protetto dalla situazione giuridica di interesse legittimo. L&#8217;insegnamento della Plenaria ribadisce che il &#8220;bene della vita&#8221; è l&#8217;aggiudicazione (ossia la pretesa di stipulare con la PA) e non giù  l&#8217;interesse all&#8217;astratta regolarità  delle operazioni di gara, talchè, quando si considera la &#8220;lesione&#8221; per verificarne la concretezza e l&#8217;attualità  è a quel bene della vita che occorre guardare. In quest&#8217;ottica è pacifico che l&#8217;asserita illegittima composizione del seggio di gara diviene lesiva solo quanto l&#8217;aggiudicazione è pronunciata in favore di terzi.<br />
9.2. Tanto chiarito, occorre passare alle questioni di merito sollevate dall&#8217;appellante in ordine alla composizione della Commissione. E&#8217; vero, giusto quanto dedotto dall&#8217;appellante, che il TAR si è soffermato su un aspetto (il comma 12 dell&#8217;art. 77 del dlgs 50/2016, nella versione ante correttivo in materia di utilizzo dell&#8217;albo dei commissari) che non era interessato dalle censure, invece incentrate sulla violazione della lex gara; tuttavia l&#8217;esame di queste ultime non consente di giungere a conclusioni diverse da quelle cui è giù  giunto il giudice di prime cure.<br />
9.3. Segnatamente, quanto alla violazione del par. 11 del disciplinare di gara e del principio dell&#8217;autovincolo occorre ricordare che esso testualmente prevedeva: &#8220;<em>La Stazione Appaltante chiederà  a ciascuna Azienda Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Lazio l&#8217;indicazione di due nominativi di propri dipendenti, almeno uno dei quali con qualifica di dirigente, esperti nello specifico settore cui afferisce l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto. Data l&#8217;omogeneità  dell&#8217;oggetto dei singoli lotti che compongono la presente procedura di gara, non si rinviene infatti la necessità  di ricercare professionalità  distinte da quelle sopra indicate. La Stazione Appaltante procederà  altresì a chiedere a ciascuna delle Direzioni regionali competenti in materia di Salute ed in materia di Personale l&#8217;indicazione di quattro nominativi di propri dipendenti, almeno uno dei quali con qualifica di dirigente, anch&#8217;essi esperti nello specifico settore cui afferisce l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto.</em><br />
<em>Scaduto il termine indicato dalla Stazione Appaltante per l&#8217;invio dei nominativi, l&#8217;individuazione dei componenti della Commissione avverrà , esclusivamente tra i soggetti così indicati, a mezzo di sorteggio, che verrà  espletato in seduta pubblica presso la Regione Lazio, nel modo seguente:</em><br />
<em>a) In caso di presenza di almeno 4 esperti interni all&#8217;Amministrazione regionale individuati dalle Direzioni competenti in materia di Salute e Personale, tra gli stessi verrà  individuato uno dei membri della Commissione, mentre i rimanenti saranno individuati tra i nominativi indicati dalle Aziende sanitarie ed Ospedaliere.</em><br />
<em>b) In caso contrario tutti e 3 i membri saranno individuati tra i nominativi indicati dalle Aziende sanitarie ed Ospedaliere.</em><br />
<em>In sede di sorteggio verranno individuati anche un numero di soggetti pari a 3 volte il numero dei membri della Commissione, che assumeranno il ruolo di sostituti.</em><br />
<em>Il ruolo di presidente della Commissione verrà  individuato, se necessario tramite ulteriore sorteggio, secondo il seguente ordine di criteri di preferenza:</em><br />
<em>1. Membro interno con qualifica dirigenziale, se presente;</em><br />
<em>2. Membro esterno con qualifica dirigenziale, se presente;</em><br />
<em>3. Qualsiasi ulteriore membro interno o esterno.</em><br />
<em>Verificata in sede di accettazione dell&#8217;incarico l&#8217;assenza in capo ai membri della Commissione di cause di incompatibilità  o di obbligo di astensione, la Stazione Appaltante procederà  con proprio provvedimento a costituire la Commissione medesima</em>.&#8221;<br />
Dalla lettura della determinazione G12631 del 18/09/2017 emerge, con riferimento alla nomina del Presidente, che si è proceduto al sorteggio tra i dirigenti indicati dalle direzioni generali previste dal par 11 (salute e personale), così individuando un presidente designato e ben due riserve. E&#8217; accaduto perà² che sia il Presidente designato che le due riserve hanno rinunciato all&#8217;incarico. Ciù² ha condotto l&#8217;amministrazione, anche al fine di salvaguardare il principio del sorteggio, ad ampliare la platea soggettiva di riferimento, ricomprendendovi dirigenti di altre direzioni regionali.<br />
Secondo l&#8217;appellante tale decisione avrebbe violato il principio dell&#8217;autovincolo.<br />
Il Collegio è di diverso avviso. Non si vuol negare, ovviamente, la pacifica vigenza del principio per il quale quando l&#8217;Amministrazione, nell&#8217;esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà , la stessa è tenuta all&#8217;osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell&#8217;autovincolo determina l&#8217;illegittimità  delle successive determinazioni (Cons. Stato Sez. V Sent., 17/07/2017, n. 3502). Nè quello, che ne costituisce corollario, per il quale la <em>lex specialis</em>Â deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l&#8217;operato dell&#8217;amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità , in ragione sia dei principi dell&#8217;affidamento e di tutela della parità  di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella <em>lex specialis</em>Â medesima (Cons. Stato Sez. IV, 19/02/2019, n. 1148).<br />
Ciù² del quale il Collegio dubita è piuttosto che si sia, nel caso di specie, al cospetto, da una parte, di un autovincolo assunto a garanzia della par conditio, dall&#8217;altra, dinanzi ad un comportamento che disapplica la lex gara.<br />
L&#8217;autovincolo, com&#8217;è noto, costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità , che la l&#8217;amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell&#8217;individuazione anticipata di criteri e modalità , in guisa da evitare che la complessità  e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l&#8217;ampia e impregiudicata discrezionalità , favorire <em>in executivis</em>Â l&#8217;utilizzo di criteri decisionali non imparziali. La garanzia dell&#8217;autovincolo nelle procedure concorsuali è fondamentalmente finalizzata alla <em>par conditio</em>: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità  degli esiti.<br />
Nel caso di specie, la norma della <em>lex specialis,</em>Â della quale si discute, concerne la composizione della Commissione e ha in particolare ad oggetto le categorie soggettive dalle quali attingere per la nomina del Presidente (dirigenti ASL e dirigenti regionali), ossia questioni organizzative a presidio della trasparenza, che non impingono sulle scelte valutative e sui criteri decisionali rilevanti nella selezione del miglior offerente.<br />
Non solo. L&#8217;autovincolo in esame si riferisce ad un&#8217;attività  interna, rientrante nel dominio dell&#8217;amministrazione appaltante (il sorteggio), e in una esterna che le sfugge, condizionata com&#8217;è dall&#8217;indicazione proveniente da altre amministrazioni e, soprattutto, dalla necessaria accettazione da parte dei sorteggiati.<br />
E&#8217; difficile che in sede di autovincolo condizionato ad eventi esterni, l&#8217;amministrazione possa fornire in via preventiva e astratta una soluzione preventiva ad ogni possibile variabile, sicchè in casi peculiari come questo deve ritenersi che la disposizione che introduce l&#8217;autovincolo, implicitamente sottenda la clausola dell&#8217; &#8220;<em>ove ragionevolmente possibile</em>&#8220;.<br />
Del resto l&#8217;amministrazione non ha disapplicato la disposizione sull&#8217;autovincolo ma l&#8217;ha applicata sino al limite esigibile, alla luce del principio <em>ad impossibilia nemo tenetur</em>. Solo quando si è trovata dinanzi all&#8217;alternativa, tra la paralisi procedimentale per indisponibilità  di candidati e l&#8217;ampliamento delle direzioni generali dalle quale attingere il dirigente designato (ferma comunque l&#8217;appartenenza all&#8217;amministrazione regionale), ha optato per la seconda delle soluzioni.<br />
Quanto alla competenza del Presidente nominato, qui basta richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la competenza della Commissione può ritenersi concretamente soddisfatta allorchè due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Cons. Stato Sez. V n. 3921/2018 e n. 5694/2017; Sez. III n. 5670/2015).<br />
Nel caso di specie è pacifico che il presidente nominato avesse competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare.<br />
9.4. Inoltre, la circostanza fattuale, allegata dall&#8217;appellante, secondo la quale la Commissione avrebbe espresso sempre un giudizio di parità  su cinque criteri di qualità , prova troppo.<br />
Sul punto val la pena di sottolineare che l&#8217;appellante &#8220;utilizza&#8221; la censura non al fine di rivendicare per se un maggior punteggio nel confronto a coppie, ma per corroborare la tesi della mancanza di competenza specifica dei commissari.<br />
Tuttavia i criteri erano in tutto 21 e per gli altri l&#8217;appellante ha ottenuto giudizi tutto sommato gratificanti, dunque non v&#8217;è stato certo un appiattimento tale da poter sostenere che la Commissione abbia abdicato al suo ruolo a causa dell&#8217;incompetenza dei relativi componenti. Inoltre, è a dir poco anomalo che l&#8217;appellante insista su presunte aporie valutative, sganciate da una prova di resistenza, che non solo non interessano la complessiva attività  di valutazione della Commissione, ma che neanche sottendono una lesione delle proprie chance competitive.<br />
E&#8217; pur vero che i vizi relativi alla composizione della Commissione debbono farsi valere &#8211; giusto quanto sopra chiarito &#8211; solo all&#8217;esito dell&#8217;aggiudicazione a terzi. Tuttavia, quando il vizio specifico è quello dell&#8217;incompetenza dei membri della Commissione, ed esso è fatto valere <em>ex post</em>Â quale vizio che ridonda sull&#8217;aggiudicazione, il ricorrente dovrebbe quanto meno individuare un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta.<br />
10.L&#8217;appellante denuncia ancora l&#8217;illegittimità  della disciplina di gara in ordine alla prestazione relativa alla &#8220;<em>distribuzione automatica delle divise</em>&#8221; degli operatori sanitari, riguardante otto elementi di valutazione, e per la quale era prevista l&#8217;attribuzione di un punteggio complessivo massimo di 18 punti su 60.<br />
In particolare, l&#8217;appellante lamenta l&#8217;irragionevolezza della previsione contenuta nell&#8217;articolo 5 del Capitolato Tecnico, là  dove è richiesto che &#8220;<em>&amp;Le divise inserite nei distributori dovranno essere nominative e dotate di microchip a barra o altro dispositivo&amp;che ne permetta la tracciatura&amp;</em>&#8220;: posto che la disposizione <em>de qua </em>imporrebbe offerte meramente &#8220;cartolari&#8221;, in contrasto con i principi e le finalità  poste dall&#8217;art. 95, commi 1 e 2 e 6, del codice dei contratti pubblici.<br />
TAR Lazio ha dichiarato la censura inammissibile ritenendo che il disciplinare avrebbe dovuto essere autonomamente impugnato senza attendere l&#8217;esito dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto all&#8217;impresa controinteressata.<br />
L&#8217;appellante sostiene, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, di non aver lamentato che la <em>lex specialis</em>Â abbia comportato l&#8217;impossibilità  di elaborare l&#8217;offerta, che, difatti, è stata presentata. Piuttosto, l&#8217;assenza di precise indicazioni circa il numero e il collocamento dei distributori ha inciso sulla possibilità  di stimare compiutamente il costo del relativo investimento e quindi di formulare un&#8217;offerta economica maggiormente competitiva rendendo (solo) incerta l&#8217;effettiva possibilità  di effettiva esecuzione delle prestazioni richieste.<br />
Ritiene il Collegio che la statuizione del TAR in punto di inammissibilità  sia questa volta corretta.<br />
Non c&#8217;è dubbio che la censura esuli dal rapporto tra lex gara e aggiudicazione a favore di terzi, e si focalizzi piuttosto sulla oggettiva e generalizzata difficoltà  indotta, per tutti i concorrenti, dalla previsione del disciplinare.<br />
In casi come questi, i principi affermati dall&#8217;Adunanza Plenaria n. 4/2018 impongono l&#8217;impugnazione immediata della lex gara, pena l&#8217;inammissibilità .<br />
L&#8217;aver comunque partecipato, nonostante le difficoltà  predette, alla procedura di gara, non costituisce del resto prova del carattere non ostativo delle clausole, posto che la presentazione della domanda di partecipazione è adempimento necessario al fine di ottenere legittimazione ad impugnare (cfr. sul punto A.P. citata): in altri termini, se l&#8217;appellante non avesse partecipato alla gara, l&#8217;intero ricorso sarebbe stato inesorabilmente destinato ad una radicale dichiarazione di inammissibilità .<br />
11. Con ulteriore motivo l&#8217;appellante avversa la gravata decisione nella parte in cui ha accertato la parziale inammissibilità  e, comunque, l&#8217;infondatezza del motivo di ricorso con cui era stata dedotta la violazione ed omessa applicazione degli artt. 34 e 71 del d. lgs. 50/2016 e dell&#8217;all. 1 del D.M. ambiente 22 febbraio 2011, aggiornato con Decreto 11 gennaio 2017, in quanto, in ritenuta applicazione delle suindicate disposizioni del Codice dei contratti pubblici, la <em>lex specialis</em>Â di gara non conteneva l&#8217;inserimento, nella documentazione progettuale, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con Decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.<br />
T.A.R. ha ritenuto inammissibile il motivo per omessa tempestiva impugnativa del bando e del Disciplinare di gara, e comunque infondata la questione per le seguenti ragioni:<br />
1) il D.M. 22 febbraio 2011, avente ad oggetto &#8220;<em>Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi gara della Pubblica amministrazione per l&#8217;acquisto dei seguenti prodotti: tessili, arredi per ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche</em>&#8220;, come aggiornato dal D.M. 11 gennaio 2017 &#8220;&amp;al par. 4.1. circoscrive l&#8217;applicabilità  alle sole forniture aventi ad oggetto il codice CPV (vocabolario comune degli appalti pubblici) &#8220;39500000-7&#8221; &#8211; fornitura di prodotti tessili &#8211; mentre la gara, come esplicitamente indicato nel Bando Guri al punto II.1.6, ha ad oggetto il CPV &#8220;98311000&#8221; &#8211; servizio di lavanolo;<br />
2) in ogni caso, la Stazione appaltante &#8211; pur non essendo obbligata &#8211; ha tenuto conto dei principali criteri ambientali;<br />
3) l&#8217;applicazione dei c.d. &#8220;criteri premianti&#8221; è rimessa alla scelta discrezionale da parte della Stazione appaltante, come chiarito nel paragrafo 1 della Premessa dell&#8217;Allegato 1 al D.M. in parola: in ogni caso, la Regione Lazio, in sede di gara, ha espressamente previsto, tra i requisiti di capacità  tecnica e professionale, il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001, al fine di garantire un servizio volto al rispetto dell&#8217;ambiente.<br />
L&#8217;appellante, in primo luogo, sottopone a critica la statuizione d&#8217;inammissibilità  del motivo di gravame, asserendo che lo stesso non era volto a denunciare l&#8217;impossibilità  di formulare l&#8217;offerta tecnica, quanto piuttosto ad evidenziare che la mancata previsione dei CAM avrebbe reso impossibile un confronto corretto sulla qualità  delle offerte, atteso che ciascuna concorrente avrebbe formulato le stesse in maniera non omogenea, con conseguente &#8220;appiattimento&#8221; del relativo punteggio assegnato dal Seggio di gara.<br />
Nel merito evidenzia che tra le prestazioni previste dal Capitolato tecnico quale oggetto del contratto è contemplato il noleggio della biancheria piana, di quella confezionata e delle divise da lavoro, oltre alla fornitura di camici (per gli operandi, le partorienti e le puerpere): per cui, la circostanza, rilevata dal primo Giudice, secondo cui il D.M. del 2017 non preveda l&#8217;acquisto o il noleggio di tessili, ma la sola fornitura, avrebbe connotato meramente lessicale, e non sostanziale.<br />
Ritiene il Collegio che censure siano ammissibili, a differenza di quanto argomentato in prime cure, non trattandosi di clausole escludenti, o impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati. Nondimeno esse sono infondate per i motivi giù  condivisibilmente delineati in primo grado.<br />
La fattispecie è disciplinata dall&#8217;art. 34 del D.Lgs. 50/2016, nella formulazione antecedente al correttivo approvato con D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (il bando è stato infatti pubblicato, nella versione rettificata, il 14.3.2017), il quale prevedeva:<br />
<em>&#8220;1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d&#8217;azione per la sostenibilità  ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l&#8217;inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all&#8217;acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente previsto all&#8217; articolo 144.</em><br />
<em>2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l&#8217;applicazione del criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, ai sensi dell&#8217;articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all&#8217;articolo 95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all&#8217;articolo 144, il suddetto decreto puo&#8217; stabilire che l&#8217;obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d&#8217;asta. Negli altri casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d&#8217;asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l&#8217;intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l&#8217;efficienza energetica negli usi finali quali (&amp;..)</em><br />
Il DM 11 gennaio 2017 sui criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili (recante aggiornamento dei CAM per l&#8217;acquisto di prodotti tessili, Allegato 1 del DM 22 febbraio 2011) ha previsto, in applicazione dell&#8217;art. 34 cit., che &#8220;<em>le stazioni appaltanti sono tenute ad introdurre nei documenti di gara per le forniture di prodotti tessili, le specifiche tecniche definite nel presente documento di &#8220;Criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili &#8221; per almeno il 50% dell&#8217;importo a base d&#8217;asta e a tener conto dei criteri ambientali premianti quali elementi tecnici per la valutazione e l&#8217;aggiudicazione delle offerte</em>&#8220;. Al par. 4 &#8220;oggetto dell&#8217;appalto&#8221; il DM in parola contempla esclusivamente la &#8220;<em>Fornitura di prodotti tessili (c.p.v. 39500000-7)</em>&#8221; e non i servizi di lavanolo (CPV 98311000).<br />
La tesi dell&#8217;appellante è che l&#8217;appalto di servizi di lavanolo, oggetto di giudizio, comunque contempli anche il noleggio di lenzuola e altri materiali tessili, sicchè il non avere introdotto le specifiche tecniche di cui al DM 11 gennaio 2017 porterebbe all&#8217;illegittimità  del bando.<br />
Per quanto suggestiva la tesi non può essere accolta. L&#8217;appalto oggetto di contenzioso è senza dubbio un appalto di servizi. Dal combinato disposto della norma primaria e di quella regolamentare, così come vigenti al tempo della predisposizione e pubblicazione del bando si ricavava che: a) l&#8217;obbligo era limitato al 50% del valore a base d&#8217;asta della fornitura tessile, sicchè era difficile ricavare in via esegetica che esso dovesse applicarsi anche quanto la base d&#8217;asta concerneva un appalto che ha in via principale servizi e non forniture; b) il DM individuava, poi con disposizione <em>tranchant</em>, l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto con il cpv 39500000-7, ossia un appalto che ha in via principale la fornitura di materiale tessile, senza alcun riferimento ad appalti di servizio o ad appalti misti.<br />
E&#8217; pur vero che la normativa è poi evoluta, a seguito del correttivo del 2017, nel senso di un obbligo generalizzato e senza limitazione, per &#8220;<em>gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell&#8217;ambito del citato Piano d&#8217;azione</em>&#8220;.<br />
Dovendosi perà² avere riguardo alla normativa vigente al tempo della pubblicazione del bando, tale obbligo non poteva dirsi sussistente.<br />
Alle medesime conclusioni deve giungersi in ordine alle c.d. &#8220;specifiche tecniche premianti&#8221;. Esse sono state rese obbligatorie solo con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.<br />
12.L&#8217;appellante insiste infine sulla mancata inclusione nei criteri di valutazione delle offerte tecniche del punteggio premiale previsto dall&#8217;art. 7, co. 3, della Legge Regionale Lazio 18/9/2007, n. 16, che detta una serie di misure di tutela in favore dei lavoratori addetti negli appalti di lavori, servizi e forniture, finalizzate al contrasto e all&#8217;emersione del lavoro non regolare.<br />
In particolare, la citata disposizione normativa stabilisce:<br />
&#8220;<em>I soggetti di cui al comma 1Â </em>[Regione, enti pubblici dipendenti, società  ed altri enti privati a totale partecipazione regionale, n.d.r.]<em>Â privilegiano, nelle gare di appalto da essi bandite, il criterio della offerta economicamente più¹ vantaggiosa, tenendo conto prioritariamente, ai fini dell&#8217;attribuzione del punteggio:</em><br />
<em>a) (omissis)</em><br />
<em>b) dell&#8217;impiego, nei lavori, nei servizi o nelle forniture oggetto di appalto, di durata prevista superiore ai sette mesi, di lavoratori con contratto a tempo indeterminato in misura non inferiore al 75 per cento dell&#8217;organico complessivamente utilizzato</em>&#8220;.<br />
Il Collegio ritiene che la disposizione, in quanto riferita a profili rilevanti in materia di concorrenza, debba ritenersi non più¹ compatibile e comunque superata dal nuovo quadro normativo nazionale. E&#8217; pacifico che le disposizioni regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza; le medesime inoltre vanno ascritte all&#8217;area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonchè delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell&#8217;Italia all&#8217;Unione europea (cfr. da ultimo Corte costituzionale 166/2019). Esse quindi sono prerogativa esclusiva dello Stato.<br />
Gli unici ambiti in cui le Regioni possono legiferare, e le leggi regionali in materia d&#8217;appalti avere ancora ultra vigenza, sono quelli relativi all&#8217;organizzazione amministrativa.<br />
Nel caso di specie, tuttavia, la disposizione attinge direttamente il criterio di aggiudicazione, disciplinandone profili di sicuro impatto sulla concorrenza compiutamente disciplinati dalla legislazione statale successiva. Essa, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo complessivo, deve in particolare ritenersi superata dalle previsioni del codice appalti che quali hanno dato rilievo ai profili sociali relativa alla tutela dell&#8217;occupazione, attraverso la cd. &#8220;clausole sociali&#8221; volte a promuovere la stabilità  occupazionale del personale impiegato, prevedendone l&#8217;obbligatorietà  per i soli appalti ad alta intensità  di manodopera (art. 50 codice appalti) e la sola facoltà  negli altri casi, sul presupposto che essa comunque costituisca un limite alla libertà  di iniziativa economica.<br />
La circostanza che la legge regionale citata, non preveda obblighi di assunzione, ma si limiti a dare maggiori chance competitive ad imprese in ragione delle relative politiche assunzionali, non toglie che si tratti di una clausola sociale incidente sul principio di concorrenza e costituente un limite, sia pur indiretto, alla libertà  di iniziativa economica, la cui prudente valutazione è rimessa al legislatore nazionale.<br />
13. Il conclusione, tutti gli appelli sono respinti.<br />
14. Avuto riguardo alla complessità  delle questioni trattate, e all&#8217;evoluzione del complessivo giudizio, appare comunque equo compensare tra le parti le spese del grado.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appello, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li respinge.<br />
Spese del grado compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
</div>
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		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-30-10-2019-n-451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-30-10-2019-n-451/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.451</a></p>
<p>Presidente Settesoldi/Estensore Stevanato 1. Ordinanza contingibile ed urgente exart. 9 legge n. 447/1995 &#8211; inquinamento acustico &#8211; competenza propria del Sindaco &#8211; ordinanza contigibile ed urgente in materia di sanità  ed igiene pubblica &#8211; differenze &#8211; competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo.Â  1. L&#8217;articolo 9 della legge 26 ottobre 1995,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-30-10-2019-n-451/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-30-10-2019-n-451/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Settesoldi/Estensore Stevanato</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Ordinanza contingibile ed urgente <em>ex</em>art. 9 legge n. 447/1995 &#8211; inquinamento acustico &#8211; competenza propria del Sindaco &#8211; ordinanza contigibile ed urgente in materia di sanità  ed igiene pubblica &#8211; differenze &#8211; competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo.Â </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;articolo 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 non può essere riduttivamente inteso come una mera riproduzione, nell&#8217;ambito della normativa a tutela dell&#8217;inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, in materia di sanità  ed igiene pubblica. Pertanto, l&#8217;utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di inquinamento acustico appartiene alla competenza propria del Sindaco, per fronteggiare situazioni di carattere esclusivamente locale, all&#8217;esito degli accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie regionali.Â </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 30/10/2019<br /> <strong>N. 00451/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00273/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 273 del 2018, proposto da<br /> R. Casini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Tavagnacco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ino Pupulin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;<br /> <strong><em>per il risarcimento del danno ingiusto</em></strong><br /> subito dalla ricorrente in conseguenza dell&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 73/2017, annullata da questo Tribunale amministrativo con sentenza n. 26/2018, pubblicata l&#8217;1 febbraio 2018.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tavagnacco e del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> La società  ricorrente, che svolge attività  di rottamazione di metalli, premette di essere stata destinataria dell&#8217;ordinanza contingibile e urgente, n. 73/2017 dell&#8217;8 agosto 2017, emanata ex art. 9 L. 447/1995, con cui il Sindaco del Comune di Tavagnacco, sulla scorta degli esiti delle rilevazioni effettuate dall&#8217;ARPA FVG, ha ordinato l&#8217;immediata adozione di &#8220;tutti gli accorgimenti tecnici necessari a limitare le emissioni sonore inquinanti, riportandole entro i limiti di legge&#8221;, nonchè la predisposizione di un &#8220;piano di bonifica, redatto da tecnico competente in acustica, che indichi interventi/modalità  e accorgimenti tecnico-operativi finalizzati al contenimento e abbattimento delle emissioni sonore inquinanti collegate precipuamente allo scarico dei materiali e alla movimentazione degli stessi sullo spazio esterno posto sul retro della proprietà , su via Cadore, oltre che al transito di autocarri e camion, entro e non oltre 20 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento&#8221;.<br /> Detto provvedimento è stato impugnato davanti a questo Tribunale dalla ricorrente, che ha ottenuto, prima, la sospensione cautelare dei relativi effetti (con ordinanza di questo Tar n. 118 del 27.9.2018), quindi, l&#8217;accoglimento del ricorso, con sentenza 1.2.2018, n. 26.<br /> Tuttavia, la ricorrente espone di aver dovuto subire gli effetti, vincolanti, prodotti dalla citata ordinanza sindacale nel periodo dal 9 agosto 2017, giorno della notifica, sino al 27 settembre 2017, data della pubblicazione dell&#8217;ordinanza di questo Tar recante la misura cautelare sospensiva richiesta.<br /> In questo lasso temporale, la ricorrente sostiene di essere stata costretta a ridurre sensibilmente la propria attività  nella zona nord dello stabilimento &#8211; specificatamente deputata allo stoccaggio del materiale ferroso ivi consegnato dagli autocarri, nonchè sede delle attrezzature necessarie alla conseguente riduzione volumetrica, operazione essenziale per la commercializzazione &#8211; trasferendo, per quanto possibile, l&#8217;attività  nella zona sud, la più¹ lontana dalle abitazioni presso le quali erano state effettuate le misurazioni dell&#8217;ARPA FVG.<br /> Il danno derivante da tali operazioni è quantificato dall&#8217;interessata in euro 26251,35, somma da maggiorarsi a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.<br /> Da ciù² la presente azione di responsabilità  civile dell&#8217;amministrazione, per ottenere il risarcimento del danno (come sopra stimato) cagionato alla ricorrente dall&#8217;anzidetto illegittimo svolgimento dell&#8217;attività  amministrativa, mediante l&#8217;ordinanza sindacale poi annullata dal g.a.<br /> L&#8217;interessata sostiene che, nella vicenda in esame, vi sarebbero tutti gli elementi della responsabilità  aquiliana: il danno ingiusto, l&#8217;elemento oggettivo, l&#8217;elemento soggettivo, il nesso di causalità .<br /> L&#8217;Amministrazione comunale, costituita in giudizio, ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione in quanto sarebbe lo Stato, e non il Comune, l&#8217;unico soggetto legittimato passivo dell&#8217;azione risarcitoria proposta per il ristoro del pregiudizio derivante dall&#8217;esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo attribuite al Sindaco. Nel merito, ha controdedotto negando che la domanda risarcitoria possa essere accolta, non sussistendo gli elementi dell&#8217;illecito aquiliano in capo all&#8217;Amministrazione.<br /> Si è costituita anche l&#8217;Amministrazione statale dell&#8217;Interno eccependo il difetto di legittimazione passiva dello Stato, in quanto l&#8217;ordinanza emessa dal Sindaco di Tavagnacco ex art. 9 Legge n. 447/1995 (che non risulterebbe essere stata trasmessa alla Prefettura) rientra in una competenza propria del Sindaco per fronteggiare situazioni di carattere esclusivamente locale.<br /> Passando al giudizio del Collegio, l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva, opposta dal Ministero dell&#8217;Interno, va accolta.<br /> Si tratta nella specie, infatti, di un atto emanato dal Sindaco, non nella veste di Ufficiale del Governo.<br /> La norma applicata (art. 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447) recita: &#8220;Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità  di tutela della salute pubblica o dell&#8217;ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell&#8217;ambiente, secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59 , e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l&#8217;inibitoria parziale o totale di determinate attività . Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà  è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri&#8221;.<br /> Dunque, la norma non è una pleonastica riproduzione, nell&#8217;ambito della normativa a tutela dall&#8217;inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, in materia di sanità  ed igiene pubblica. Ne deriva che l&#8217;utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di inquinamento acustico, così delineato in una gradazione di livelli da locale a &#8211; via via &#8211; provinciale, regionale e nazionale, appartiene alla competenza propria del Sindaco, per fronteggiare situazioni di carattere esclusivamente locale, all&#8217;esito degli accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie regionali.<br /> Il Ministero dell&#8217;Interno va perciù² estromesso dal giudizio.<br /> Passando al merito del ricorso, ritiene il Collegio che non sussistano tutti gli elementi necessari affinchè possa riconoscersi il diritto della ricorrente al risarcimento del danno.<br /> In particolare, seppure sussiste l&#8217;antigiuridicità  e la colpa dell&#8217;Amministrazione comunale, in quanto dalla sentenza di questo Tar è risultato che non vi erano, nella fattispecie, i presupposti per l&#8217;emanazione di un&#8217;ordinanza contingibile ed urgente, manca tuttavia, a giudizio del Collegio, il nesso causale.<br /> Infatti, come ha esattamente obiettato il difensore del Comune, l&#8217;ordine del Sindaco non imponeva specificamente di dislocare i materiali trattati in altra zona dello stabilimento, azione che, del resto, il Comune nega sia stata utile al fine di ridurre le immissioni di rumore.<br /> L&#8217;ordine era genericamente rivolto ad &#8220;adottare con effetto immediato tutti gli accorgimenti tecnici necessari a limitare le emissioni sonore inquinanti, riportandole entro i limiti di legge&#8221; ma soprattutto e specificamente a predisporre e trasmettere, entro 20 giorni, al Comune ed all&#8217;ARPA un &#8220;piano di bonifica redatto da tecnico competente in acustica&#8221;, adempimento, questo, non eseguito.<br /> L&#8217;asserito adempimento, adottato mediante lo spostamento di parte delle lavorazioni in altra zona dello stabilimento, non è stato quindi nè funzionale nè utile nè realmente consentaneo all&#8217;ordinanza sindacale.<br /> Oltre a ciù², il Collegio rileva che, in base al principio di carattere generale, desumibile dall&#8217;art. 1227, comma 2, cod. civ., il danneggiato è tenuto ad attivarsi diligentemente per rimuovere le conseguenze patrimoniali negative dell&#8217;illecito, sempre che ciù² non comporti attività  gravose e straordinarie tali da generare notevoli rischi e sacrifici (cfr. Cass. Sezione I Civ., 20 novembre 1991, n. 12439; in termini, Cass. 27 giugno 1990, n. 6547).<br /> Il dovere di evitare il danno investe, dunque, l&#8217;illecito aquiliano, per cui se il danneggiato ha il dovere, secondo correttezza, di evitare il danno, la violazione di tale impegno è anch&#8217;essa causa del danno.<br /> Ora, la ricorrente ha bensì chiesto ed ottenuto la sospensione cautelare del provvedimento, ottenuta dopo circa un mese e mezzo dalla ricezione dell&#8217;ordinanza sindacale, ma avrebbe potuto, con maggiore diligenza, chiedere immediatamente una misura cautelare monocratica.<br /> In conclusione, per le ragioni che precedono, la pretesa risarcitoria azionata dalla ricorrente è infondata.<br /> Il ricorso va perciù² respinto.<br /> Le spese del giudizio possono essere compensate, attesa la peculiarità  della questione.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), estromette dal giudizio il Ministero dell&#8217;Interno e, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese del giudizio compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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