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	<title>30/10/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/10/2015 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2015 n.4987</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. est. Lignani Sulla discrezionalità tecnica nella scelta dei Professori universitari che svolgono “attività assistenziali” negli ospedali Servizio Sanitario nazionale– Docente universitario – Convenzioni con organismi ospedalieri – Posizione apicale – Attribuzione – Discrezionalità tecnica – Insindacabilità &#160; La posizione giuridica soggettiva del docente universitario che, in forza di un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-10-2015-n-4987/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2015 n.4987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-10-2015-n-4987/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2015 n.4987</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. Lignani</span></p>
<hr />
<p>Sulla discrezionalità tecnica nella scelta dei Professori universitari che svolgono “attività assistenziali” negli ospedali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizio Sanitario nazionale– Docente universitario – Convenzioni con organismi ospedalieri – Posizione apicale – Attribuzione – Discrezionalità tecnica – Insindacabilità<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La posizione giuridica soggettiva del docente universitario che, in forza di un rapporto convenzionato con Organismi Ospedalieri del Servizio Sanitario, pretenda di svolgere la cd. “attività assistenziale” &nbsp;secondo determinate modalità, ovvero in posizione apicale, si connota come posizione di interesse legittimo e, a causa dell’ampia discrezionalità tecnica riservata all’amministrazione al fine di trovare la soluzione che massimizzi efficienza e efficacia del Servizio Sanitario, tali scelte relative all’organizzazione amministrativa sono tendenzialmente insindacabili in sede di giurisdizione generale di legittimità. Dunque, la pretesa del ricorrente alla tutela delle sue personali aspettative di carriera e alle prerogative di status connesse al ruolo di Professore Universitario risulta recessivo rispetto all’interesse pubblico alla più efficiente organizzazione del Sistema Sanitario, non potendo assumere le sembianze di “diritto non affievolibile”.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">N. 04987/2015REG.PROV.COLL.<br />
N. 09576/2011 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 9576 del 2011, proposto dal Prof. Alberto PASQUALUCCI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alarico Mariani Marini, Fabio Amici e Goffredo Gobbi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Maria Cristina n.8;<br />
contro<br />
Azienda U.S.L. di Perugia, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Lietta Calzoni, unitamente al quale elegge domicilio presso lo studio dell’Avv. Luigi Medugno, in Roma, Via Panama n.58;<br />
Università degli Studi di Perugia in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;<br />
per l’annullamento e/o la riforma<br />
della sentenza n.220/2011, del 22.6.2011, pubblicata il 14.7.2011, resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sez. I^.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda U.S.L. di Perugia e dell’Avvocatura Generale dello Stato;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Nominato Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il Cons. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti l’Avv. Goffredo Gobbi, l’Avv. Cardi su delega dell’Avv. Lietta Calzoni e l’Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
I. Con l’ampio ricorso introduttivo del presente giudizio d’appello &#8211; obiettivamente poco conforme al principio di sinteticità di cui all’art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo, occupando circa sessanta pagine (cui si sono aggiunte quelle dedicate alle ulteriori memorie difensive) &#8211; il Prof. Alberto Pasqualucci (già ricorrente in primo grado innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria), esponeva (fra l’altro):<br />
&#8211; di essere Professore Ordinario di prima fascia dal 2002 ed attualmente titolare dell’insegnamento di “Anestesiologia” presso l’Università degli Studi di Perugia (nel Corso di laurea in Medicina e Chirurgia);<br />
&#8211; di avere al suo attivo un “prestigioso curriculum accademico ed assistenziale” ed “una importante produzione scientifica (con pubblicazioni nelle principali riviste scientifiche di settore)”;<br />
&#8211; di essere stato “chiamato in ruolo” con decreto rettorale del 14.11.2004 dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia;<br />
&#8211; di aver avuto assegnate dall’Università le “funzioni assistenziali” (inscindibili da quelle didattiche), presso la Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera di Perugia;<br />
&#8211; che l’Università aveva chiesto al Direttore Generale dell’Azienda di convenzionarlo e di inserirlo “nell’organico assistenziale” della predetta Struttura Complessa utilizzando, all’uopo, un esistente posto libero (rectius: vacante);<br />
&#8211; che non ostante i numerosi solleciti dell’Ateneo, il predetto “convenzionamento” veniva perfezionato solamente nel 2008 (ed all’esito di un giudizio innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato);<br />
&#8211; che con deliberazione n.642 del 30.4.2008 il Direttore Generale dell’Azienda disponeva finalmente il suo inserimento nell’organico convenzionato dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, presso la “Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione 2” nell’ambito<br />
&#8211; che nel frattempo aveva assunto la titolarità della Cattedra di Anestesiologia (Canale B) presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;<br />
&#8211; che in sede di convenzionamento gli veniva affidata la “responsabilità di programma” per la parte e sul tema riguardante “la polmonite associata alla ventilazione meccanica; ruolo delle colture di sorveglianza in un reparto di terapia intensiva. Confron<br />
&#8211; che subito dopo il convenzionamento, aveva chiesto (con nota del 2.5.2008) al Direttore della ‘Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione’ l’assegnazione di alcuni turni di sala operatoria ed il concreto suo inserimento nelle attività della Terapia<br />
&#8211; che, però, a tale richiesta il Direttore Sanitario Responsabile della Struttura complessa di Anestesia e Rianimazione non aveva dato alcun seguito;<br />
&#8211; che pertanto, pur se ‘convenzionato’, rimaneva permanentemente escluso da ogni attività assistenziale; che gli veniva anche negato l’accesso al Servizio assistenziale della Terapia Intensiva; non gli venivano assegnati compiti di sala operatoria, né spa<br />
&#8211; che con nota del 30.4.2009 (al rientro da una missione all’estero), ribadiva al Direttore dell’Azienda di non essere stato posto nelle condizioni di attuare il suo incarico di programma (deliberato in sede di convenzionamento);<br />
&#8211; che anche il Rettore sollecitava il Direttore Generale dell’Azienda a far mutare tale situazione di fatto;<br />
&#8211; che, infine, il Direttore della Struttura Complessa, interpellato dal Direttore Generale dell’Azienda, faceva presente che con la delibera n.457 dell’8.4.2009 l’Azienda aveva approvato un organigramma della struttura che non contemplava l’incarico confe<br />
&#8211; che a seguito della sua vibrata protesta, con deliberazione n.861 del 24.6.2009 l’Azienda inseriva il suo incarico fra quelli afferenti alla Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione;<br />
&#8211; che però né nel 2008 né nel 2009 il suo incarico veniva effettivamente attivato in seno alla predetta Struttura, sicchè si vedeva costretto a notificare all’Amministrazione una formale diffida affinchè fosse data esecuzione alla convenzione da lui sotto<br />
&#8211; che con nota del 2.4.2010 il Direttore Sanitario gli comunicava che il Prof. Peduto (Responsabile della Struttura Complessa) non avrebbe apposto ostacoli allo svolgimento del suo incarico assistenziale; ma contestualmente gli chiedeva di trasmettere ent<br />
&#8211; che da questo momento in poi iniziava una lunga schermaglia con l’Amministrazione e con il Prof. Peduto (Direttore e Responsabile della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione), il quale &#8211; in buona sostanza &#8211; si opponeva al suo inserimento nella<br />
&#8211; che il Prof. Peduto, nella sua qualità di Direttore e Responsabile della Struttura complessa, ha continuato ad impedirgli di essere attivamente inserito in essa;<br />
&#8211; che, alla fine &#8211; ed al presumibile scopo di porre fine alla contesa in atto &#8211; con ordine di servizio n.15411 del 4.8.2010 il Direttore Generale gli assegnava (senza previa intesa con il Rettore) un incarico di coordinamento (nella specie: incarico di co<br />
&#8211; che con una ulteriore vibrata nota di protesta si opponeva a tale decisione;<br />
&#8211; che dopo ulteriori episodi dai quali è emerso che le posizioni conflittuali si andavano cristallizzando (vedi nota prot. 9038 dell’11.5.2010 trasmessa dal Direttore Sanitario al Direttore della Struttura complessa), con nota del 9.8.2010 manifestava il<br />
&#8211; che in seguito a tali episodi l’Azienda gli ha comunicato (nota del 23.12.2010) di aver avviato un procedimento di valutazione circa un suo asserito inadempimento agli obblighi nascenti dalla convenzione;<br />
&#8211; e che successivamente l’Amministrazione ha adottato:<br />
a) la delibera n.145 del 16.2.2011 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia lo ha sospeso dal rapporto convenzionale e dall’attività assistenziale presso la predetta Azienda Ospedaliera;<br />
b) nonché la nota provvedimentale n.2011/0000503 del 7.1.2011 con la quale il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia ha comunicato che l’Ateneo avrebbe sospeso il pagamento delle competenze fino ad allora riconosciutegli “sulla base dell’equiparazione a direttore di struttura complessa” e che avrebbe proceduto al pagamento del trattamento aggiuntivo equivalente a quello del “dirigente apicale”.<br />
II. Con ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria il Prof. Alberto Pasqualucci impugnava i predetti provvedimenti chiedendone l’annullamento per le conseguenti statuizioni di condanna reintegratorie e risarcitorie.<br />
Lamentava, al riguardo:<br />
&#8211; violazione dell’art.1 della L. n.230/2005 e dell’art.5 del D.Lgs. n.517/99 nonché eccesso di potere per violazione del Protocollo d’Intesa Regione- Università, deducendo di essere stato “demansionato” e che pertanto l’accusa di inadempimento delle obbli<br />
&#8211; violazione dell’art.1 della L. n.230/2005 e dell’art.5 del D.Lgs. n.517/99 nonché eccesso di potere sotto svariati profili, deducendo che l’incarico di coordinatore non è previsto fra quelli conferibili ai Professori di prima fascia; e che le funzioni d<br />
&#8211; violazione di legge dell’art.5, comma 4, del D.Lgs. n.517 del 1999, ed eccesso di potere per violazione del Regolamento di disciplina, deducendo che la sospensione si è risolta in una vera e propria sanzione impropria comminata senza le garanzie del pro<br />
Successivamente, con nota prot. 2011/8184 del 10.3.2011 l’Amministrazione comunicava al ricorrente che, vista la sua sospensione dall’attività assistenziale, non gli avrebbe più potuto attribuire insegnamenti legati all’attività assistenziale (e che, per il futuro, gli avrebbe assicurato la sola copertura di compiti didattici mediante attribuzione di insegnamenti di didattica frontale).<br />
Infine, ed in conseguenza dei precedenti atti, l’Università sospendeva anche il pagamento delle indennità ospedaliere fino ad allora corrispostegli in ragione della sua equiparazione a “Direttore di Struttura Complessa” (liquidando le sole indennità dovute in forza della sua equiparazione a ‘Dirigente apicale’ con più di cinque anni di anzianità).<br />
Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugnava anche tali provvedimenti sopravvenuti, lamentandone la “illegittimità derivata” (dai precedenti provvedimenti), per le medesime ragioni già illustrate nel ricorso introduttivo.<br />
Ritualmente costituite, le Amministrazioni eccepivano l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.<br />
III. Con sentenza n.220 del 22.6.2011, pubblicata il 14.7.2011, il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile, e, per il resto, lo ha respinto.<br />
In particolare, il Giudice di primo grado:<br />
&#8211; ha dichiarato inammissibili le domande giudiziali implicanti doglianze (quali il lamentato ‘demansionamento’, l’asserito ‘ostruzionismo’, etc.) connesse all’ordine di servizio n.15411/2010, avendo rilevato che lo stesso che non è stato tempestivamente i<br />
&#8211; ed ha respinto tutte le altre domande avendo ritenuto che il ricorrente ha effettivamente disatteso una disposizione di servizio, rendendosi così ‘inadempiente’ (a tal punto da provocare l’adozione del provvedimento risolutivo da parte dell’Amministrazi<br />
Ha pertanto respinto anche le domande introdotte con il ricorso per motivi aggiunti, in quanto concernenti atti consequenziali a quelli impugnati con il ricorso principale, ritenuti non illegittimi.<br />
Quanto alla domanda risarcitoria, il Giudice di primo grado la ha respinta non ritenendo ipotizzabile una responsabilità aquiliana (ex art.2043 c.c.) da atto amministrativo legittimo (per la carenza del requisito dell’ingiustizia del danno lamentato).<br />
IV. Con l’appello in esame il Prof. Pasqualucci, già ricorrente in primo grado, ha impugnato la sentenza in questione; e ne chiede l’annullamento o la riforma in senso a lui favorevole, per le ulteriori statuizioni reintegratorie e di condanna.<br />
Ritualmente costituitesi, l’Azienda Ospedaliera di Perugia e l’Università degli Studi di Perugia hanno eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.<br />
Nel corso del giudizio entrambe le parti hanno insistito con ulteriori scritti difensivi nelle rispettive domande ed eccezioni.<br />
Infine all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell’appello, la causa è stata posta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. L’appello è infondato.<br />
1.1. Con il primo mezzo di gravame l’appellante (ricorrente e soccombente in primo grado) lamenta che erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto inammissibili (per mancata impugnazione della nota provvedimentale n.15411/2010):<br />
&#8211; la domanda di accertamento dell’inadempimento da parte dell’Azienda Ospedaliera degli obblighi assunti mediante l’atto di convenzionamento;<br />
&#8211; e, conseguentemente, la connessa domanda di condanna (nei confronti ed a carico di quest’ultima) alla reintegrazione nelle funzioni, alla restituzione delle differenze retributive non corrispostegli ed al risarcimento dei danni conseguenti a tale condot<br />
La censura non merita accoglimento.<br />
1.1.1. La posizione giuridica soggettiva del Docente Universitario che &#8211; in forza di un ‘rapporto di convenzionamento’ instaurato con Organismi Ospedalieri del Servizio Sanitario &#8211; pretenda di svolgere (nell’ambito dei Reparti o delle Strutture dell’Azienda Ospedaliera collegata all’Università) la c.d. “attività assistenziale” (costituente, com’è noto, il necessario complemento di quella prettamente didattica) secondo determinate modalità (e, nella specie, in posizione apicale), si connota come posizione di “interesse legittimo” (C.S., VI^, 11.5.2011 n.2779).<br />
E ciò in quanto:<br />
&#8211; si tratta di una posizione che si risolve in una pretesa comunque connessa all’esercizio, da parte dell’Amministrazione, di ‘poteri organizzatori’ , conferiti alla stessa in funzione del conseguimento di un ‘interesse pubblico di preminente rilevanza’,<br />
&#8211; si tratta, cioè, di una posizione soggettiva estrinsecantesi in una pretesa che trova un fisiologico limite nella ‘potestà’ (intesa come “funzione pubblicistica” e dunque come “potere-dovere”) dell’Amministrazione di ‘organizzare’ il Servizio Sanitario<br />
E poiché le scelte relative all’organizzazione amministrativa costituiscono &#8211; di regola &#8211; la più qualificata espressione dell’ampia discrezionalità tecnica riservata alle Amministrazioni istituzionalmente e specificamente competenti ad assumerle (in vista della efficace custodia degli interessi di settore ad Esse affidati), e si caratterizzano, conseguentemente, per la loro tendenziale insindacabilità (anche) in sede di giurisdizione generale di legittimità (rectius: per il regime di ridotta sindacabilità al quale sono soggette), la pretesa del ricorrente, unicamente volta alla tutela delle sue personali aspettative di carriera e delle prerogative di status che, a suo parere, rivestono il ruolo di Professore Universitario, non può certamente assumere la connotazione di un vero proprio ‘diritto soggettivo perfetto’.<br />
Non può assumere, cioè &#8211; sia consentito l’uso di una terminologia risalente ma idoneamente espressiva &#8211; la connotazione di un c.d. ‘diritto non affievolibile’ (id est: non comprimibile) ad opera dei Pubblici poteri neanche a fronte di obiettive esigenze di interesse pubblico .<br />
Escluso, dunque (per le ragioni fin qui sinteticamente esposte), che il ricorrente potesse (e possa) vantare un diritto soggettivo perfetto allo svolgimento delle funzioni assistenziali (nel modo da Lui preteso; e cioè in posizione apicale o comunque non ‘subalterna’ neanche al Responsabile della Struttura Complessa presso cui si era impegnato a prestare la sua opera professionale), e chiarito che la posizione da Lui vantata rientra nel paradigma dell’’interesse legittimo’, ne consegue che &#8211; per smantellare l’assetto organizzativo criticato &#8211; l’interessato avrebbe dovuto impugnare la disposizione organizzativa di cui alla nota provvedimentale n.2779 del 4.8.2010, con la quale il Direttore Generale &#8211; al fine di dare un nuovo e diverso assetto organizzativo (e, com’è agevole desumere, di far cessare il contenzioso in atto) &#8211; gli aveva definitivamente assegnato l’incarico di coordinamento della c.d. “Recovery Room” da svolgere in una Struttura semplice operante presso il “Blocco operatorio Trancanelli”.<br />
E ciò avrebbe dovuto fare in quanto tale incarico era, ancora una volta, a Lui non gradito.<br />
Ma non avendo tempestivamente impugnato tale innovativo ed assorbente provvedimento (sostitutivo dei precedenti e) costituivo di una nuova situazione (che comunque continuava a non vederlo situato nella ‘posizione apicale’, o di ‘non subalternità’ nei confronti di chicchessia, alla quale aspira), l’interessato è evidentemente decaduto dalla possibilità di agire giudizialmente per chiedere:<br />
a) l’accertamento dell’asserito inadempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di collocarlo e/o di reintegrarlo, nella posizione da Lui desiderata (e cioè, lo si ribadisce, senza vincoli di subordinazione e/o di subalternità), presso la Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, o presso qualsiasi altra Struttura organizzativa;<br />
b) e la conseguente condanna dell’Amministrazione alla reintegrazione nelle funzioni non espletate ed al risarcimento dei danni asseritamente subìti per effetto del preteso “demansionamento”.<br />
E’ infatti evidente che la mancata impugnazione del predetto provvedimento ha determinato l’acquiescenza alle disposizioni con esso adottate dall’Amministrazione (con conseguente obbligo di conformarsi alle stesse, obbligo che era destinato a perdurare fino ad un eventuale ‘contrordine’); mentre la condotta inottemperante alle predette disposizioni ha finito per connotarsi essa stessa come ‘inadempimento’.<br />
Entrambe le predette condotte unitamente considerate &#8211; mancata impugnazione della disposizionea contenuto organizzativo e mancata ottemperanza alla stessa &#8211; costituiscono comunque comportamenti incompatibili con qualsiasi azione volta a far dichiarare la illiceità (per asserito inadempimento agli obblighi assunti in forza del rapporto di convenzionamento) della condotta tenuta dall’Amministrazione.<br />
Ed invero, in costanza dell’efficacia &#8211; e dunque in permanenza dell’esecutività &#8211; della disposizione provvedimentale a contenuto organizzativo più volte menzionata (la n. 2779 del 4.8.2010), non si vede come possa configurarsi un effettivo interesse (concreto, diretto ed attuale) del ricorrente a continuare a perseguire l’obiettivo:<br />
&#8211; di fornire le sue prestazioni professionali nel modo a Lui più gradito, e cioè senza alcun vincolo di subalternità (o di subordinazione) pure nei confronti di chi abbia già assunto la direzione e la responsabilità di una Struttura organizzativa o di un<br />
&#8211; e di ottenere una sentenza dichiarativa dell’obbligo dell’Amministrazione di pervenire ad un mutamento dell’assetto organizzativo in tal senso.<br />
Essendo evidente che una pronunzia giurisdizionale che recasse un contenuto dispositivo di tal genere si porrebbe in insanabile conflitto ed in perdurante contraddizione con un provvedimento amministrativo &#8211; l’atto organizzatorio testè citato &#8211; ancora operativo, siccome efficace ed esecutivo.<br />
Per il resto, è ben noto che la ‘dichiarazione giudiziale’ della illegittimità di un provvedimento amministrativo consolidatosi può essere formulata esclusivamente dal Giudice Ordinario in via incidentale (‘incidenter tantum’), ovvero dal Giudice Amministrativo nell’esercizio della giurisdizione esclusiva (o comunque allorquando venga lamentata la lesione, in qualche modo connessa con l’azione amministrativa, di un diritto soggettivo perfetto), ma giammai allorquando venga in rilievo &#8211; come nel caso dedotto in giudizio &#8211; la lesione di un interesse legittimo.<br />
Diversamente opinando, la regola della inammissibilità dell’azione proposta oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dall’adozione del provvedimento, potrebbe essere surrettiziamente (ed agevolmente) elusa con la semplice prospettazione di un’azione diversa da quella ‘costitutiva’ (C.S., V^, 29.3.2011 n.1918).<br />
1.1.2. Né ha pregio la tesi del ricorrente, secondo cui la nota del 4.8.2010 non aveva natura provvedimentale; o che comunque non aveva avuto tale efficacia (provvedimentale) nei suoi confronti, essendo stata inviata, per competenza, al Responsabile della Struttura (e solamente in via indiretta a lui personalmente).<br />
Tale prospettazione non può essere condivisa.<br />
Nella nota in questione veniva disposto che il ricorrente fosse inserito, con effetto immediato nell’Organizzazione assistenziale del Blocco Operatorio Trancanelli e che il Responsabile della Struttura Complessa impartisse le necessarie ed immediate disposizioni organizzative a ciò preordinate e dirette.<br />
E poiché tale atto dispositivo veniva trasmesso anche al ricorrente (che si attivava, mediante una diffida, per bloccarne gli effetti, avendolo ritenuto lesivo delle sue prerogative), non appare sostenibile che lo stesso non avesse (e non abbia avuto, in concreto) natura ed efficacia provvedimentali.<br />
Ragion per cui &#8211; lo si ribadisce &#8211; avrebbe dovuto essere impugnato, come correttamente affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria.<br />
1.2. Con il secondo mezzo di gravame l’appellante (già ricorrente in primo grado) si duole dell’asserita ingiustizia della impugnata sentenza, deducendo che erroneamente il Giudice Amministrativo di primo grado ha respinto anche le censure proposte avverso il provvedimento che ha decretato la sua sospensione dal convenzionamento.<br />
1.2.1. Con il primo profilo del mezzo di gravame in esame, l’appellante sostiene &#8211; in particolare &#8211; che il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che il provvedimento di sospensione dal convenzionamento:<br />
a) non è configurabile come vera e propria sanzione (comminata, nella specie, in assenza delle relative garanzie procedimentali e sostanziali);<br />
b) e costituisce manifestazione di ampia potestà discrezionale.<br />
La doglianza dell’appellante non merita condivisione, dovendosi ritenere corretta la valutazione del Giudice di primo grado.<br />
1.2.1.1. Che la sospensione dal convenzionamento non costituisca un provvedimento sanzionatorio (strictu sensu inteso), ma un c.d. atto di autotutela negoziale emerge dall’art.11, comma 11, del Protocollo d’Intesa fra la Regione e l’Università.<br />
La fonte da cui scaturisce la misura in questione, pur se di natura pubblicistica (come lo è qualsiasi convenzione fra Amministrazioni pubbliche) è di natura pattizia; e fa salvi, espressamente, gli ulteriori rimedi di carattere sanzionatorio previsti dalle specifiche norme di settore.<br />
Certo, non appare revocabile in dubbio che come ogni attività di autotutela negoziale, anche quella in esame abbia un fine sostanzialmente sanzionatorio; così come lo ha &#8211; (ma) nel senso civilistico del termine &#8211; ogni decisione, foriera di effetti risolutivi, che dichiari un ‘inadempimento’ contrattuale.<br />
Ciò non significa, tuttavia, che l’attività di autotutela negoziale, ancorchè ‘procedimentalizzata’, debba (e/o possa) essere equiparata (o confusa) con l’ ‘attività sanzionatoria’ regolata dalle norme del diritto pubblico; attività esercitata &#8211; di regola &#8211; in funzione afflittivo/disciplinare e per ciò stesso riservata ad Organismi o Enti pubblici (ai quali il soggetto ‘sottoposto’ sia legato da un rapporto di subordinazione speciale).<br />
1.2.1.2. Non del tutto condivisibile appare, invece, l’affermazione del Giudice di primo grado secondo cui l’atto di autotutela negoziale per cui è causa, sarebbe espressione legittima di un’ampia discrezionalità e dunque, a suo avviso, non sindacabile (o comunque soggetto ad un regime di ridotta sindacabilità).<br />
La questione si appalesa, tuttavia, poco rilevante.<br />
Ed invero l’atto in argomento &#8211; che ad avviso del Collegio (e contrariamente a quanto affermato nell’appellata sentenza) è giudizialmente sindacabile &#8211; si presenta, in concreto, motivato con argomenti che non si prestano a censure.<br />
Come rilevato nell’appellata sentenza, dai documenti versati in atti emerge inequivocabilmente &#8211; infatti &#8211; “il rifiuto del ricorrente di svolgere le funzioni assegnategli in virtù del ripetuto ordine di servizio, oramai inoppugnabile”; rifiuto reiterato mediante atti e comportamenti.<br />
Ne consegue che correttamente e doverosamente l’Azienda Ospedaliera ha avviato e condotto a termine &#8211; senza peraltro che tale scelta sia stata contestata o criticata dalla stessa Università &#8211; il procedimento previsto dal Protocollo d’Intesa.<br />
1.2.1.3. Un’ultima osservazione in ordine al mezzo di gravame in esame.<br />
Il ricorrente ha depositato in giudizio taluni ‘fogli di presenza’ nel tentativo di dimostrare che il suo rifiuto di svolgere le funzioni assegnategli non ha poi trovato concreta attuazione.<br />
Ciò, tuttavia, non modifica la valutazione in merito alla correttezza della condotta risolutiva dell’Amministrazione.<br />
Ed invero, come puntualmente affermato nell’appellata sentenza, i predetti ‘fogli di presenza’ si presentano “privi di qualsiasi sottoscrizione o (di) altra forma di autenticazione che conferisca loro un valore giuridico o un’oggettiva attendibilità riguardo la loro provenienza”.<br />
La produzione (in extremis) di tali fogli appare &#8211; inoltre &#8211; in ogni caso poco conducente, in quanto inidonea a neutralizzare il contenuto sostanziale della condotta complessiva del ricorrente, espressiva di una chiara, definitiva e sistematica volontà di non ottemperare a tutte le disposizioni organizzative che ne richiedevano (o che ne avessero richiesto) il coinvolgimento in posizione non apicale (o comunque in posizione subalterna) e/o il coinvolgimento in mancanza di autonomia decisionale.<br />
1.2.2. Con il secondo profilo del (secondo) mezzo di gravame in esame, l’appellante sostiene che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che ai Docenti Universitari possano essere assegnate funzioni diverse da quelle di direzione di “Strutture semplici” o di “Strutture complesse” o di “titolare di Incarico di programma” (come le funzioni comportanti la semplice responsabilità della gestione di programmi, o il coordinamento di attività sistematiche di revisione valutazione della pratica clinica ed assistenziale).<br />
1.2.2.1. La doglianza non merita accoglimento, essendo corretta la valutazione effettuata dal Giudice di primo grado.<br />
L’art.5, comma 4, del D.Lgs. n.517 del 1999 dispone che “Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il Direttore Generale, sentito il Rettore, affida comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale”.<br />
Sicchè la condotta dell’Amministrazione, la quale ha affidato al ricorrente un incarico comportante il ‘coordinamento’ di attività sistematiche di revisione valutazione della pratica clinica ed assistenziale, non appare censurabile.<br />
E ciò non senza rilevare che la disposizione di servizio del 4.8.2010, lasciava ferma ed impregiudicata la responsabilità del ricorrente in ordine al Programma di alta specializzazione già assegnatagli con la delibera di convenzionamento, e rimetteva al Responsabile della Struttura Complessa la specificazione di ulteriori responsabilità da attribuirgli.<br />
1.2.2.2. Con un ulteriore profilo di doglianza del mezzo di gravame in esame, l’appellante lamenta &#8211; infine &#8211; che il Giudice Amministrativo di primo grado ha erroneamente ritenuto che il procedimento volto alla sua sospensione dal convenzionamento sia stato assistito dalle garanzie procedimentali.<br />
La doglianza non può essere condivisa, essendo corretta &#8211; invece &#8211; la valutazione del Giudice di primo grado.<br />
Come sopra già rilevato, e come sinteticamente affermato nell’appellata sentenza, il procedimento volto alla sospensione dal convenzionamento per inadempimento &#8211; pur se finalizzato alla unilaterale risoluzione di un rapporto sorto per volontà bilaterale &#8211; non è equiparabile ad un procedimento sanzionatorio di carattere pubblicistico, ed è regolato dall’art. 11 del protocollo d’intesa fra la regione Umbria e l’Università.<br />
Ne consegue che non occorreva attivare il complessivo coacervo di garanzie previste per i procedimenti sanzionatori.<br />
Per il resto, non appare revocabile in dubbio che le norme procedimentali che disciplinano lo svolgimento dello speciale procedimento in argomento, sono state tutte pienamente rispettate, e così pure le norme sul ‘giusto procedimento’.<br />
E’ sufficiente osservare, al riguardo, che il Docente soggetto al procedimento in questione:<br />
&#8211; è stato informato dell’avvio del procedimento di cui all’art.11, comma 11, del Protocollo d’Intesa fra la Regione Umbria e l’Università;<br />
&#8211; ed è stato posto in grado di esercitare il suo diritto di difesa, ciò che ha fatto, com’è documentato dalla memoria con cui ha analiticamente contestato i fatti a Lui addebitati dall’Azienda Ospedaliera.<br />
Il provvedimento conclusivo è stato adottato, infine, previo il parere conforme del Comitato dei Garanti costituito da tre componenti nominati d’intesa dal Rettore ed dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera.<br />
Sicchè, in definitiva, dalla documentazione versata in atti non emerge in alcun modo il ‘fumus persecutionis’ lamentato dal ricorrente.<br />
2. In considerazione delle superiori osservazioni, l’appello va respinto.<br />
Alla soccombenza dell’appellante non può che seguire, in mancanza di specifiche esimenti che il Collegio non ritiene di ravvisare, la sua condanna alle spese processuali in favore delle due Amministrazioni costituite, spese che si liquidano in complessivi €.2000,00 oltre gli accessori dovuti per legge, per ciascuna di esse.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez.III^, respinge il ricorso in appello.<br />
Condanna l’appellante al pagamento in favore delle Amministrazioni costituite, delle spese processuali relative al giudizio d’appello, liquidate in €. 2000,00, oltre gli accessori dovuti per legge, per ciascuna.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/10/2015<br />
&nbsp;</div>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2015 n.4984</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-10-2015-n-4984/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. est. Lignani Sull’ammissibilità del ricorso depositato tramite mezzo postale Processo amministrativo – Costituzione del ricorrente – Ricorso – Deposito a mezzo posta – Ammissibilità – Ragioni &#160; &#160; In tema di costituzione di parte ricorrente, non è inammissibile il ricorso depositato a mezzo posta quando l’atto abbia raggiunto il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-10-2015-n-4984/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2015 n.4984</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-10-2015-n-4984/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2015 n.4984</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. Lignani</span></p>
<hr />
<p>Sull’ammissibilità del ricorso depositato tramite mezzo postale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Costituzione del ricorrente – Ricorso – Deposito a mezzo posta – Ammissibilità – Ragioni &nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In tema di costituzione di parte ricorrente, non è inammissibile il ricorso depositato a mezzo posta quando l’atto abbia raggiunto il proprio scopo. Il deposito a mezzo posta, infatti, non è espressamente vietato da nessuna norma del c.p.a. e, anzi, è compatibile con il principio generale, desumibile dall’art. 156 c.p.c., della libertà, o della equivalenza delle forme degli atti processuali, richiedendosi solo che la forma concretamente adottata sia idonea allo scopo voluto dalla legge. Neppure depone in senso contrario il tenore letterale dell’art. 5 delle norme di attuazione del c.p.a., dove si usa il termire “consegnare”, in quanto, se pure il vocabolo sembra riferirsi al deposito brevi manu, è da constatare che né la norma né la prassi esigono che vengano accertate e annotate l’identità e/o la qualifica della persona fisica che materialmente funge da latore e questo sta ad indicare che identità e qualifica sono assolutamente indifferenti ai fini della validità e dell’efficacia del deposito.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">N. 04984/2015REG.PROV.COLL.<br />
N. 05909/2015 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 5909 del 2015, proposto da:<br />
Shah Yaser Hussain, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valeria Giuliani, con domicilio eletto presso Valeria Giuliani in Roma, Via Ruggiero Fauro N.86;<br />
contro<br />
Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;<br />
nei confronti di<br />
Utg &#8211; Prefettura di Fermo;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II QUA n. 06099/2015, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall&#8217;amministrazione sull&#8217;istanza per la concessione della cittadinanza italiana<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, ha proposto ricorso al T.A.R. del Lazio (R.G. 10830/2014) contro il silenzio mantenuto dall’Amministrazione dell’Interno sulla sua istanza di concessione della cittadinanza italiana.<br />
Il ricorso è stato trattato alla camera di consiglio del 23 aprile 2015, presente l’Avvocato dello Stato, assente il difensore dell’interessato.<br />
Il T.A.R. ha emesso la sentenza n. 6099/2015, con la quale ha dichiarato il ricorso “inammissibile” perché il suo deposito presso la Segreteria del T.A.R. risultava effettuato a mezzo del servizio postale, anziché mediante consegna manuale. In proposito il T.A.R. ha richiamato una sua precedente decisione nello stesso senso, dettagliatamente argomentata. Nel contesto della sentenza, tuttavia, il T.A.R. ha dato atto che la difesa dell’Amministrazione aveva dedotto che in corso di giudizio era intervenuto un provvedimento espresso (diniego della cittadinanza) che aveva fatto cessare la materia del contendere.<br />
Le spese sono state compensate.<br />
2. L’originario ricorrente propone appello a questo Consiglio contro la dichiarazione d’inammissibilità.<br />
L’appello è argomentato esaustivamente, anche se con apprezzabile brevità. L’appellante sostiene in primo luogo che non vi sono ragioni giuridiche per affermare che il deposito del ricorso a mezzo posta sia invalido ed inefficace; e in secondo luogo che, quand’anche ve ne fossero, nella fattispecie dovrebbe soccorrere il principio (di cui all’art. 156, c.p.c.) della sanatorie degli atti che, pur difettosi dal punto di vista formale, abbiano raggiunto lo scopo voluto dalla legge.<br />
L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza prendere posizione, né svolgere difese.<br />
3. Il primo argomento sul quale si baserebbe la tesi dell’inammissibilità, fatta propria dal T.A.R., consiste nell’affermazione che, per il deposito di un ricorso al T.A.R., la modalità dell’invio a mezzo posta non è consentita da alcuna disposizione espressa.<br />
Questo Collegio, al contrario, osserva che il principio generale, desumibile dall’art. 156, c.p.c., è quello della libertà, o della equivalenza, delle forme degli atti processuali, richiedendosi solo che la forma concretamente adottata sia idonea allo scopo voluto dalla legge. In questa prospettiva, non occorre una norma espressa per legittimare una determinata forma; al contrario, occorre una norma espressa per vietarla, ovvero per renderla obbligatoria escludendo implicitamente tutte le altre.<br />
In questo caso, l’invio a mezzo posta non è espressamente consentito, ma non è neppure espressamente vietato. Sin qui, dunque, non si ha motivo per ritenerlo invalido e/o inefficace.<br />
4. In secondo luogo, il T.A.R. fa riferimento ad una norma espressa, che è l’art. 5 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo. Vi si legge, fra l’altro: «Ciascuna parte, all’atto della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio fascicolo&#8230;». L’espressione “consegna” alluderebbe inequivocamente ad una consegna manuale.<br />
Questo Collegio osserva che l’argomento prova troppo. Ed invero, se ci si vuole attenere rigorosamente al tenore letterale delle parole, forse si giunge a leggervi il riferimento ad una “consegna” effettuata brevi manu, da persona a persona; ma vi si legge anche che tale consegna dovrebbe essere effettuata “dalla parte”. In una norma di procedura &#8211; se la si prende alla lettera &#8211; che un atto debba essere compiuto “dalla parte” può voler dire che deve essere compiuto dalla parte di persona; ovvero, per estensione, dal suo difensore costituito e munito di procura.<br />
Ma si può dare per certo, senza bisogno di ulteriori dimostrazioni, che nella prassi universale del processo amministrativo, come di quello civile, non si richiede ad validitatem che il deposito di un atto (incluso il ricorso introduttivo) in segreteria venga effettuato manualmente e personalmente dalla parte ovvero dal difensore costituito; può essere effettuato da un qualsivoglia mandatario, non necessariamente accreditato o qualificato, al limite neppure identificato. Non risulta che all’atto del ricevimento il cancelliere o segretario accerti l’identità e/o la qualifica del latore, tanto meno che ne prenda nota a verbale. E’ illuminante, per antitesi, il confronto con la necessaria identificazione di chi riceve una notifica, o di chi compare all’udienza.<br />
Ora, se né la norma né la prassi esigono che vengano accertate e annotate l’identità e/o la qualifica della persona fisica che materialmente funge da latore, questo sta ad indicare che identità e qualifica sono assolutamente indifferenti ai fini della validità e dell’efficacia del deposito.<br />
In questa luce, appare chiaro che la formulazione dell’art. 5 delle norme di attuazione («Ciascuna parte, all’atto della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio fascicolo&#8230;») non va intesa alla lettera e per di più in senso rigorosamente restrittivo, pena l’invalidità e l’inefficacia dell’atto – e di conseguenza l’inammissibilità del ricorso – pur quando le modalità concretamente adottate siano idonee al raggiungimento dello scopo, tanto da averlo, di fatto, raggiunto.<br />
5. Altra questione è se il supposto divieto dell’invio a mezzo posta discenda non da una norma espressa (la quale, come si è visto, non può essere interpretata in quel senso) ma da esigenze di ordine pratico. Ci si riferisce agli inconvenienti e disguidi che potrebbero derivare dall’impersonalità del mezzo e dalla mancanza di un incontro diretto fra la parte, o chi la rappresenta, e l’operatore che riceve il deposito.<br />
Questi profili, tuttavia, potrebbero avere una certa rilevanza ove si discutesse de iure condendo; potrebbero, cioè, essere invocati per giustificare una disciplina che espressamente vietasse l’uso del mezzo postale, ovvero, al contrario, lo regolamentasse in modo da prevenire i temuti disguidi. Ma, in mancanza di una disciplina del genere, le considerazioni di opportunità non possono giungere sino al punto di creare nell’ordinamento una preclusione – con l’effetto sostanziale di una denegata giustizia – che il legislatore non ha previsto.<br />
6. La mancanza di una norma che espressamente consenta l’uso del mezzo postale produce, semmai, un altro effetto giuridico; quello di porre a carico di chi se ne avvale i rischi di eventuali disfunzioni o ritardi inerenti a quel mezzo. Non si può dunque estendere al deposito del ricorso giurisdizionale il principio che ai fini dei termini di decadenza vale la data di spedizione, non quella di ricevimento dell’atto. Pertanto il ricorso inviato a mezzo posta si dovrà ritenere depositato solo nel momento in cui pervenga effettivamente all’ufficio ricevimento, e vi pervenga con tutte le caratteristiche formali e tutti gli elementi di corredo che sono necessari per la sua acquisizione e la sua iscrizione nel registro generale.<br />
7. Non è compito di questo Collegio – non facendo parte della materia del contendere in questa sede – precisare in quali casi e a quali condizioni il deposito di un ricorso a mezzo posta possa essere rifiutato o ritardato dall’ufficio, e quali siano gli eventuali rimedi.<br />
Ai fini del presente giudizio, è sufficiente osservare che, a parte l’aspetto puramente formale dell’impiego del mezzo postale per l’invio, null’altro è stato contestato o eccepito riguardo alla regolarità ed alla completezza del fascicolo depositato, degli atti ivi contenuti e degli adempimenti connessi. Il ricorso era stato notificato il 24 luglio 2014 e risulta iscritto nel registro generale ricorsi il 6 agosto successivo, quindi nei termini; il contributo unificato risulta regolarmente versato per l’intero importo dovuto.<br />
A quanto pare, l’ufficio di segreteria è stato in grado di procedere de plano all’iscrizione del fascicolo nel registro generale ricorsi, senza che si manifestassero criticità o incertezze. Tanto meno, il fatto che si trattasse di un fascicolo pervenuto in segreteria a mezzo posta invece che brevi manu ha provocato inconvenienti o ritardi nel prosieguo del procedimento, e non si vede come avrebbe potuto. L’Avvocatura dello Stato si è costituita ed ha depositato documenti; il ricorso è stato iscritto alla camera di consiglio del 24 aprile 2015, è stato discusso ed è passato in decisione.<br />
In questa situazione, dato e non concesso che si possa ricavare dal sistema una norma (non scritta) che esclude l’uso del servizio postale per il deposito del ricorso, non si vede come si possa eludere il disposto dell’art. 156, c.p.c., a norma del quale «la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato».<br />
7. Concludendo sul punto, in accoglimento dell’appello la sentenza di primo grado va riformata e va ritenuta l’ammissibilità del ricorso.<br />
8. L’appellante ha chiesto il rinvio al giudice di primo grado, ma l’art. 105, c.p.a., non prevede fra le ipotesi di annullamento con rinvio quella della sentenza di primo grado che abbia erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso per questioni di rito.<br />
Si deve dunque passare alla fase rescissoria.<br />
9. Sotto questo profilo, non si può che prendere atto della circostanza – riferita nella sentenza del T.A.R. e non smentita dall’appellante – che nel corso del giudizio di primo grado il silenzio dell’amministrazione è venuto meno per effetto del provvedimento esplicito di diniego.<br />
Trattandosi tuttavia di provvedimento sfavorevole all’interessato e come tale suscettibile di dar vita ad un nuovo contenzioso, non sembra appropriato parlare di “cessazione della materia del contendere” quanto di sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del ricorso.<br />
In conclusione, il ricorso erroneamente dichiarato inammissibile dal T.A.R. deve essere dichiarato invece improcedibile.<br />
10. Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto delle seguenti circostanze: (a) se è vero che l’amministrazione era inadempiente nel momento in cui il ricorso è stato proposto in primo grado, l’istanza dell’interessato, sulla quale si era formato il silenzio, non era meritevole di accoglimento; (b) l’appello contro la dichiarazione d’inammissibilità, pur fondato, è stato proposto in un momento nel quale l’interesse sostanziale alla decisione era venuto meno.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello e in riforma della sentenza di primo grado dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse. Compensa le spese per l’intero giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere<br />
&nbsp;DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/10/2015<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-10-2015-n-4984/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2015 n.4984</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2015 n.4983</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-10-2015-n-4983/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-10-2015-n-4983/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-10-2015-n-4983/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2015 n.4983</a></p>
<p>Pres. est. Lignani Sulla non derogabilità della disciplina generale sull’invio in missione neppure in relazione alle esigenze di ricongiungimento familiare Lavoro pubblico – Missione all’estero – Ricongiungimento familiare&#160; – Irrilevanza – Diniego &#160; In tema di missioni all’estero, benché il fatto che il coniuge, dipendente civile o militare della P.A.,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-10-2015-n-4983/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2015 n.4983</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-10-2015-n-4983/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2015 n.4983</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. Lignani</span></p>
<hr />
<p>Sulla non derogabilità della disciplina generale sull’invio in missione neppure in relazione alle esigenze di ricongiungimento familiare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro pubblico – Missione all’estero – Ricongiungimento familiare&nbsp; – Irrilevanza – Diniego<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In tema di missioni all’estero, benché il fatto che il coniuge, dipendente civile o militare della P.A., presti servizio all’estero costituisca motivo di preferenza nell’assegnazione dell’impiegato dello Stato a prestare servizio nella medesima località ovvero al trasferimento nella località in questione, la disciplina in questione non crea un apposito istituto finalizzato al ricongiungimento familiare né comporta deroghe rispetto alle norme e ai criteri generali concernenti simili misure organizzative.. Nel caso in esame, dunque, è legittimo il diniego al rinnovo della missione all’estero quando, pur in presenza di esigenze di ricongiungimento familiare tali da determinare una priorità nell’assegnazione della sede dove il coniuge sia assegnato, non vi siano, però, posti vacanti nella sede prescelta né perduranti esigenze di ampliamento dell’organico.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04983/2015REG.PROV.COLL.<br />
N. 04831/2009 REG.RIC.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 4831 del 2009, proposto da:<br />
Murgiolu Giampietro, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso Luciano Giannini in Roma, viale Giuseppe Mazzini 123;<br />
contro<br />
Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I TER n. 03072/2008, resa tra le parti, concernente diniego di trasferimento per avvicinamento al coniuge<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti l’avvocato Cantelli e l’avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. L’appellante, all’epoca dei fatti dipendente della Polizia di Stato con la qualifica di “assistente”, nell’anno 1999 è stato inviato in missione presso la rappresentanza diplomatica italiana di Lima (Perù) per la durata di un anno. Nella stessa sede prestava servizio la di lui coniuge M.C., Vice Questore aggiunto della stessa Polizia di Stato, in forza di un incarico di più lunga durata quale esperto antidroga.<br />
Alla scadenza della missione – prevista per il 31 ottobre 2000 &#8211; l’interessato ne ha chiesto il rinnovo invocando l’art. 1 della legge n. 26 del 1980; ma il Ministero dell’Interno con telegramma in data 7 ottobre 2000, diretto al Ministero degli Esteri, e comunicato all’interessato il 25 ottobre 2000, ha disposto il suo rientro alla fine della missione, con ciò univocamente manifestando la volontà di rigettare la domanda.<br />
2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Lazio (R.G. 18231/2000) lamentando sostanzialmente la violazione dell’art. 1 della legge n. 26/1980 e il difetto di motivazione.<br />
Il T.A.R. Lazio ha inizialmente concesso un provvedimento cautelare grazie al quale l’interessato è rimasto in missione sino all’11 aprile 2001; dopo questa data, l’interessato ha usufruito dell’aspettativa senza assegni, giacché il provvedimento cautelare del T.A.R. era stato riformato dal Consiglio di Stato. Qualche tempo dopo, l’interessato ha chiesto e ottenuto di passare alle dipendenze di altra amministrazione statale, peraltro quando (a quanto pare) era venuto il suo interesse ad essere destinato a prestare servizio alla sede di Lima.<br />
3. Con sentenza n. 3072/2008, il T.A.R. del Lazio, sezione I-ter, ha respinto motivatamente il ricorso.<br />
E’ seguito l’appello dell’interessato a questo Consiglio, senza domanda cautelare.<br />
L’Amministrazione dell’Interno si è costituita con atto di mera forma.<br />
L’appello viene ora in decisione.<br />
4. Viene in rilievo l’art. 1 della legge n. 26/1980, del seguente tenore: «L&#8217;impiegato dello Stato, il cui coniuge &#8211; dipendente civile o militare della pubblica amministrazione &#8211; presti servizio all&#8217;estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l&#8217;amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione».<br />
La prima e principale tesi del ricorrente è che questa disposizione attribuirebbe all’impiegato dello Stato, il cui coniuge, dipendente a sua volta della pubblica amministrazione, presti servizio all’estero, un titolo preferenziale ad essere trasferito, o comunque inviato in missione, nella stessa località; solo in subordine sarebbe prevista la soluzione dell’aspettativa (la quale, per espresso disposto della stessa legge, non comporta diritto ad assegni e non è computata nell’anzianità di servizio).<br />
Il Collegio osserva che la disposizione ora citata, benché formulata in modo ellittico, vuol essere una norma di favore e come tale va interpretata. Si può dunque accettare la tesi che l’amministrazione debba prioritariamente darsi carico di verificare la possibilità di destinare l’impiegato a prestare servizio nella stessa località estera in cui presta servizio il coniuge; e che solo all’esito negativo di questa verifica si faccia luogo all’aspettativa.<br />
Ciò non significa, però, che l’invio in missione o, se del caso, il trasferimento, possano (o debbano) avvenire anche in deroga alle norme e ai criteri generali concernenti simili misure organizzative. In altre parole, sia la missione, sia l’eventuale trasferimento, possono essere attuati solo se ve ne sono in concreto i presupposti di fatto e di diritto; come ad es., per il trasferimento, la disponibilità di un posto in organico; ovvero, per la missione, una esigenza oggettiva dell’amministrazione.<br />
Tanto meno si può ravvisare in questa disposizione la creazione di un apposito istituto, il “ricongiungimento familiare”, distinto rispetto al trasferimento come alla missione, e svincolato da tutte le regole e le limitazioni proprie a questi ultimi due istituti.<br />
5. In questo caso, si può ritenere certo che non vi fossero i presupposti per un trasferimento, non essendo previsti, per quanto è dato sapere, posti in organico per personale della Polizia di Stato presso la rappresentanza italiana a Lima.<br />
E’ vero, invece, che almeno per un certo tempo vi era stato personale della Polizia di Stato in missione all’ambasciata di Lima, per collaborare con la Sezione Visti. Secondo quanto asserito dallo stesso appellante, i dipendenti della Polizia in missione presso quell’ufficio erano originariamente due; erano diventati tre proprio con il suo invio.<br />
Ma questo aspetto non è stato trascurato dal T.A.R.. Infatti nella sentenza appellata si legge, fra l’altro: «risulta dagli atti di causa che nel periodo considerato stavano venendo meno le esigenze operative che avevano determinato l’assegnazione di personale della Polizia di Stato all’Ambasciata di Lima, tanto che, poco dopo, con la nota della Direzione Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale in data 27 dicembre 2000, veniva comunicato alla Direzione del Personale che si riteneva opportuno non procedere alla sostituzione del personale assegnato, per cui le unità da assegnare in sostituzione sarebbero state destinate, a partire dal 31 gennaio 2001, “ad altre sedi più rispondenti alle necessità”».<br />
Questo passo della sentenza viene censurato dall’appellante con la considerazione che si tratterebbe di una “motivazione postuma” e che la situazione descritta sarebbe stata creata dall’amministrazione “scientemente ed artatamente” proprio per pregiudicare l’esito della controversia in danno dell’interessato.<br />
Tali deduzioni, che alludono ad una supposta mala fede dell’amministrazione, peraltro non sono adeguatamente dimostrate comunque non sono persuasive. Il fatto che l’interessato inizialmente sia stato destinato a Lima non in occasione di un avvicendamento, bensì in aggiunta al personale già in missione in quella sede, non indica, necessariamente ed univocamente, che si fossero manifestate maggiori esigenze di servizio, né, comunque, che si trattasse di esigenze permanenti e di lungo periodo.<br />
6. In conclusione, non si hanno elementi sufficienti per ritenere che il mancato rinnovo della missione sia qualificabile come una manifestazione di eccesso di potere. Pertanto l’appello va respinto e la sentenza va confermata.<br />
Si ravvisano tuttavia motivi di equità per compensare le spese del giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/10/2015</div>
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