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	<title>30/10/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/10/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.3131</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-30-10-2008-n-3131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-30-10-2008-n-3131/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.3131</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Silvia Cattaneo – Estensore IGECO Costruzioni s.p.a. (avv.ti A. Cancrini e C. De Portu) c. Provincia di Lecce (avv.ti G. Angelastri e F. Trane), CO.CE.MER. s.p.a. e altro (avv.ti P. Quinto, R.G. Marra e L. Quinto), CO.VE.CO e Monticava Strade s.r.l. (avv.ti R. Barsi, N. Creuso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-30-10-2008-n-3131/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.3131</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-30-10-2008-n-3131/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.3131</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Silvia Cattaneo – Estensore<br /> IGECO Costruzioni s.p.a. (avv.ti A. Cancrini e C. De Portu) c. Provincia di Lecce (avv.ti G. Angelastri e F. Trane), CO.CE.MER. s.p.a. e altro (avv.ti P. Quinto, R.G. Marra e L. Quinto), CO.VE.CO e Monticava Strade s.r.l. (avv.ti R. Barsi, N. Creuso e S. Lago), Comune di Casarano (avv. G. Mormandi) [interveniente ad opponendum]</span></p>
<hr />
<p>sul valore da riconoscere alla pubblicazione della aggiudicazione sul sito internet della Stazione appaltante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Aggiudicazione della gara – Pubblicazione sul sito internet della Stazione appaltante – Conoscenza del provvedimento – Art.79 comma 5, d.lg. n.163 del 2006 – Conoscenza individuale.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Aggiudicazione della gara – Pubblicazione sul sito internet della Stazione appaltante – Previsione nel bando di gara – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In forza dell’art.79 comma 5, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, la p.a. ha l’onere di effettuare una comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione, sicché la conoscenza del provvedimento in capo ai concorrenti non può essere ricondotta alla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet della stazione appaltante.</p>
<p>2. E’ legittima la norma del bando di gara secondo cui la pubblicazione sul sito internet della Stazione appaltante costituisce adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, in quanto da intendersi quale previsione di un adempimento ulteriore rispetto a quello di comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione, previsto dal codice degli appalti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA PUGLIA <br />
LECCE &#8211; TERZA SEZIONE </p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei Signori:<br />
<b>ANTONIO CAVALLARI Presidente  <br />
TOMMASO CAPITANIO Primo Ref. </b><br />
<b>SILVIA CATTANEO Ref., relatore <br />
</b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Visto il ricorso n. 439/2008 proposto da</p>
<p><B>IGECO COSTRUZIONI S.P.A.</B>,<i> </i>rappresentata e difesa dagli Avv. Arturo Cancrini e Claudio De Portu, elettivamente domiciliata in Lecce, Via G. D’Annunzio n. 73, presso lo studio dell&#8217;avv. G. Messuti<br />
<i><br />
</i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<B>PROVINCIA DI LECCE</B>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giuditta Angelastri e Francesa Trane, elettivamente domiciliata in Lecce, presso l’amministrazione provinciale di Lecce – settore avvocatura</p>
<p><b></p>
<p align=center>
e nei confronti di<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
CO.CE.MER. SPA e PAL STRADE SRL</b> rappresentate e difese dagli avv. Pietro Quinto, Roberto Gualtiero Marra e Luigi Quinto, con domicilio eletto in Lecce, Via  Garibaldi, n.43, presso lo studio dell&#8217;avv.P. Quinto;   </p>
<p><B>CO.VE.CO. E MONTICAVA STRADE SRL</B>, rappresentata e difesa dagli avv. Rodolfo Barsi, Nicola Creuso e Stefania Lago, con domicilio eletto in Lecce, Viale Oronzo Quarta, n. 16, presso lo studio dell&#8217;avv.BARSI</p>
<p>e con l&#8217;intervento ad opponendum del</p>
<p><B>COMUNE DI CASARANO</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mormandi, con domicilio eletto in Lecce, Via F. Rubichi, 23, presso la segreeteria del Tar   </p>
<p><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell’esecuzione</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>della deliberazione n. 156 del 27.12.2007 con cui la Provincia di Lecce – Settore Appalti e Mobilità – Servizio Gare Appalti ed Espropri – con cui l’Amministrazione procedente ha disposto di “approvare gli esiti della gara, quali risultanti dal verbale del 18.12.2007, conclusivo dei lavori della commissione, … e conseguentemente, l’aggiudicazione dell’appalto dei “Lavori di completamento della Circonvallazione di Casarano, I e II lotto”, in favore dell’A.T.I. Co.ce.mer. S.p.A. + Pal strade s.r.l. da Soleto (LE) per l’importo complessivo di Euro 9.121.293,27, come da relativi verbali di incanto pubblico”;<br />	<br />
&#8211;	dei verbali della Commissione aggiudicataria preposta alla valutazione delle offerte;<br />	<br />
&#8211;	ove, occorra, in subordine, del Bando di incanto pubblico con cui l’Amministrazione ha indetto la procedura per l’appalto dei “Lavori di completamento della Circonvallazione di Castrano, I e II lotto”;<br />	<br />
&#8211;	nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche se attualmente non conosciuti.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visti  gli atti di costituzione in giudizio di: Provincia di Lecce; Co.ce.mer. Spa/Pal Strade; Co.ve.co./Monticava Strade Srl; <br />
Visto l’intervento ad opponendum del Comune di Casarano;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente principale in data 8 aprile 2008;<br />
Visto il ricorso incidentale presentato dalla Co.ce.mer/Pal Strade, proposto con note depositate l’8 aprile 2008 ed il 18 aprile 2008;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente incidentale in data 14 maggio 2008;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udinenza del 15 ottobre 2008, il relatore Ref. Silvia Cattaneo  e uditi, altresì, per le parti, gli avv. Bonanni (in sostituzione di Cancrini e De Portu), Angelastri, Marra, Luigi Quinto (anche in sostituzione di Pietro Quinto), Barsi (anche in sostituzione di Creuso e Lago) e Mormandi;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1. Con bando di gara pubblicato sulla G.u.c.e. n. S107 del 7.6.2007, la Provincia di Lecce ha indetto una procedura di gara aperta per l’affidamento dell’appalto dei “lavori di completamento della circonvallazione di Casarano, I e II lotto”, per un importo a base d’asta di 9.307.016,11.<br />
1.1. Con deliberazione n. 156 del 27.12.2007, la Provincia di Lecce ha approvato gli esiti della gara &#8211; che hanno visto l’Ati Co.ce.mer./Pal Strade prima classificata, con 83,137 punti, seguita dall’Ati Co.ve.co/Monticava Strade, con 74,242 punti e da Igeco con 71,363 punti &#8211; ed ha aggiudicato l’appalto a favore dell’Ati Cocemer s.p.a./Pal Strade.<br />
2. Con il presente ricorso la Igeco s.p.a. afferma l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante appaltante e della commissione giudicatrice per i seguenti motivi.<br />
2.1. Violazione del d.m. 5.11.2001, recante norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade; violazione dell’art. 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada): in base alle prescrizioni del decreto ministeriale 5.11.2001, sostiene la ricorrente, la geometria della sezione stradale in rilevato di una strada di categoria C1 deve avere una larghezza non inferiore a 13 m. (3,75 m. le corsie, 1,50 m. le banchine, 0,75 m. gli arginelli e 0,50 gli elementi di raccordo con la scarpata, e quindi 6,50 m. x 2 corsie = 13 m.). <br />
Le offerte proposte dall’Ati Co.ce.mer e dall’Ati Co.ve.co violano le disposizioni del d.m. 5.11.2001: in esse la sezione stradale in rilevato è di larghezza complessiva pari a 12 m., non essendo previsti gli elementi di raccordo con la scarpata.<br />
Ad avviso della società ricorrente, il sottodimensionamento dell’elemento marginale non consente la piena deformabilità dell’elemento di ritenuta (guard rail in acciaio), ponendo a rischio la sicurezza degli utenti.<br />
2.2. Il progetto dell’Ati Co.ce.mer è inficiato dalla previsione di muretti a secco che non possono assolvere alla funzione di contenimento del rilevato stradale.<br />
2.3. I progetti delle Ati classificatesi al primo ed al secondo posto sono gravemente fallaci sotto il profilo della gestione delle acque: la previsione di griglie e pozzetti lungo i tratti in rilevato su strade a scorrimento non consente di evitare il fenomeno dell’acqua planning e la sedimentazione di materiale con conseguente pericolo per gli automobilisti; pone in essere una situazione pericolosa  in caso di danneggiamento o di chiusura difettosa; comporta maggiori oneri di manutenzione.<br />
Anche la previsione di un pozzetto di raccolta delle acque in sede stradale è inammissibile in ambito extraurbano in quanto costituirebbe motivo di continuo intervento di manutenzione per la riparazione degli inevitabili assestamenti differenziali che subisce il terreno in prossimità del pozzetto.<br />
Parimenti erronea, ad avviso della ricorrente, è la gestione delle acque sui viadotti, realizzata dalle controinteressate con tubazioni in acciaio alloggiate sotto l’impalcato del ponte: tali tubazioni non risultano accessibili per la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria.<br />
2.4. In via subordinata, nell’ipotesi in cui le offerte delle controinteressate fossero ritenute conformi alla lex specialis, la ricorrente solleva la censura di illegittimità del bando per violazione del d.m. 5.11.2001 e dell’art. 2, d.lgs. n.  285/1992.<br />
2.5. Sempre in via subordinata la Igeco lamenta la violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto e insufficienza della motivazione in ordine all’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche: il punteggio numerico non è sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta non avendo l’amministrazione previamente individuato specifici e puntuali criteri di valutazione.<br />
2.6. Ad avviso della società ricorrente, la valutazione di anomalia dell’offerta dell’Ati Co.ce.mer è viziata per difetto di motivazione.<br />
2.7. La Igeco deduce, infine, la violazione dei principi generali della pubblicità e della trasparenza dell’attività amministrativa, degli artt. 11, c.10 e 79, c.5, d.lgs. n.  163/2006, dell’art. 24, c.10, l. n. 62/2005 e degli artt. 1, 2 e 10, l. n. 241/1990 per avere l’amministrazione omesso di comunicare il provvedimento di aggiudicazione definitiva.<br />
2.7.1. Contestualmente la Igeco impugna la clausola del bando, ai sensi della quale la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lecce costituisce adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lgs. n.  163/2006, per violazione degli artt. 11, c.10 e 79, c.5, d.lgs. n.  163/2006, ove tale modalità di comunicazione sia intesa come sostitutiva anziché come integrativa di quelle inderogabilmente prescritte dalla legge.<br />
3. Con motivi aggiunti depositati in data 8 aprile 2008, la Igeco censura i provvedimenti impugnati per le seguenti ulteriori ragioni.<br />
3.1. Violazione della lex specialis di gara; violazione del criterio della par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere; difetto di istruttoria; contraddittorietà ed irragionevolezza delle valutazioni operate; ingiustizia manifesta: l’offerta tecnica dell’Ati Co.ce.mer./Pal Strade, nel prevedere la realizzazione di un sistema di piste ciclabili, viola le prescrizioni del bando che vietano di alterare le caratteristiche geometriche dell’opera.<br />
3.2. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti; violazione e falsa applicazione art. 38, d.lgs. n.  163/2006; violazione della lex speciali di gara; eccesso di potere; difetto di istruttoria: l’ati Co.ce.mer avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara poiché la Pal Strade s.r.l., mandante dell’ati aggiudicataria, non ha dichiarato che la carica di Presidente del c.d.a. della società era ricoperta dal sig. Giuseppe Negro, per il quale non ha presentato il certificato del casellario giudizial, come prescritto dal bando a pena di esclusione.<br />
3.2.1. Anche la mandataria Co.ce.mer ha omesso di dichiarare l’esistenza di un amministratore e direttore tecnico (il sig. Alberto Bustini) cessato dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando.<br />
4. Si sono costituite in giudizio la Provincia di Lecce e le controinteressate Co.ce.mer. s.p.a /Pal Strade s.r.l.  e Co.ve.co./Monticava Strade s.r.l. <br />
Il Comune di Casarano ha proposto intervento ad opponendum.<br />
4.1. Le controinteressate Co.ce.mer/Pal Strade eccepiscono preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività poiché la determina di aggiudicazione della gara è stata pubblicata sul sito internet della provincia in data 7 gennaio 2008.<br />
4.1.1. In ogni caso, afferma l’ati controinteressata, i motivi aggiunti proposti dalla Igeco sono tardivi avendo la ricorrente acquisito la piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva nel corso dell’accesso agli atti svoltosi in data 18 gennaio 2008. <br />
4.1.2. La controinteressata Co.ve.co. eccepisce la tardività dell’impugnazione del bando di gara: essendo l’evenutale violazione immediatamente percepibile, il termine di decadenza non può che decorrere dalla data di pubblicazione del bando.<br />
4.2. Con ricorso incidentale depositato in data 8 aprile 2008, le controinteressate Co.ce.mer/Pal Strade impugnano gli atti di gara, nella parte in cui la stazione appaltante non ha disposto l’esclusione della Igeco, per i seguenti motivi.<br />
4.2.1 La soluzione progettuale di un tracciato stradale della larghezza complessiva di 13 m., prescelta dalla Igeco, comporta variazioni planimetriche del tracciato che richiederebbero l’approvazione di una variante urbanistica, espressamente vietata dal bando.<br />
Anche ove non dovesse essere escluso per tale ragione, il progetto della Igeco avrebbe dovuto conseguire un punteggio per l’offerta tecnica pari a zero.<br />
4.2.2. La modifica dell’altimetria della strada, operata dalla Igeco, comporta una modifica geometrica dell’opera: il progetto avrebbe dovuto conseguire zero punti in quanto il bando di gara vieta le varianti che concernono il tracciato e investono le caratteristiche geometriche dell’opera.<br />
4.2.3. Il progetto della Igeco, ad avviso dell’ati controinteressata, doveva essere escluso in quanto presenta insanabili elementi di contrasto tra le tavole tecniche.<br />
4.3 Con un ulteriore ricorso incidentale, depositato in data 18 aprile 2008, Co.ce.mer/Pal Strade impugnano gli atti di gara, nella parte in cui la stazione appaltante non ha disposto l’esclusione della Igeco, per i seguenti, ulteriori, motivi. <br />
4.3.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, c.2, delle n.t.a. del P.a.i. Puglia; violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara nella parte in cui impone la presentazione di tutti gli elaborati previsti dalla normativa: l’offerta tecnica della Igeco è priva della verifica di compatibilità con il P.a.i. Puglia (piano di assetto idrogeologico) e, in ogni caso, è comunque irrealizzabile per contrasto con tale piano.<br />
4.3.2. Violazione dell’art. 34, d.lgs. n. 163/2006: dal confronto degli elaborati progettuali si evince la sussistenza di un’ipotesi di collegamento sostanziale  tra le concorrenti Igeco e Conscop che avrebbe dovuto portare all’esclusione di entrambe.<br />
4.4 Con motivi aggiunti, depositati in data 14 maggio 2008, le controinteressate Co.ce.mer/Pal Strade impugnano il bando di gara nella parte in cui richiede, a pena di esclusione, il certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per i seguenti motivi: 1. falsa applicazione dell’art. 38, d.lgs. n.  163/2006; eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta, violazione dei principi del favor partecipationis; violazione del principio di proporzionalità; violazione dei principi della par condicio; eccesso di potere per violazione dei principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa.<br />
5. Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.	</b>Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso.<br />	<br />
1.1. Ad avviso dell’ati Co.ce.mer/Pal Strade il ricorso è tardivo in quanto la notificazione si è perfezionata dopo il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell’atto impugnato sul sito internet della Provincia di Lecce, avvenuta in data 7.1.2008: è da tale data che decorre il termine decadenziale di impugnazione poiché il bando di gara prevede che la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lecce costituisce adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lgs. n.  163/2006. <br />
1.2. L’eccezione non può essere accolta.<br />
1.3. Le modalità con le quali le stazioni appaltanti devono portare a conoscenza dei concorrenti l’intervenuta aggiudicazione trovano la propria regola nell’art. 79, c. 5, d.lgs. n.  163/2006 ai sensi del quale “in ogni caso l&#8217;amministrazione comunica d’ufficio: a) l&#8217;aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all&#8217;aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un&#8217;offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l&#8217;esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione”.<br />
1.4. La norma è chiara nel porre in capo all’amministrazione l’onere di effettuare una comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione: da ciò consegue che la conoscenza del provvedimento in capo ai concorrenti non può essere ricondotta alla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet della stazione appaltante (Cons. Stato, sez.  VI, 2 maggio 2006, n. 2445 e Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2008, n. 213).<br />
1.5. La disposizione del bando di gara, ai sensi della quale la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lecce costituisce adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lgs. n.  163/2006, deve essere, pertanto, intesa quale previsione di una forma di pubblicità ulteriore rispetto all’onere di comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione previsto dal codice degli appalti.<br />
2. Appurata la ricevibilità del ricorso, il Collegio passa all’esame del merito.<br />
2.1. Con il primo motivo di ricorso, la Igeco contesta la violazione, da parte delle offerte predisposte dalle controinteressate Co.ce.mer./Pal Strade e Co.ve.co/Monticava Strade, del d.m. 5.11.2001, recante norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, e dell’art. 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).<br />
In base alle prescrizioni del decreto ministeriale 5.11.2001, sostiene la ricorrente, la geometria della sezione stradale in rilevato di una strada di categoria C1 deve avere una larghezza non inferiore a 13 m. (3,75 m. le corsie, 1,50 m. le banchine, 0,75 m. gli arginelli e 0,50 gli elementi di raccordo con la scarpata, e quindi 6,50 m. x 2 corsie = 13 m.). <br />
Le offerte proposte dall’Ati Co.ce.mer e dall’Ati Co.ve.co violano le disposizioni del d.m. 5.11.2001: in esse la sezione stradale in rilevato è di larghezza complessiva pari a 12 m., non essendo previsti gli elementi di raccordo con la scarpata.<br />
2.1.1 Il motivo è infondato.<br />
2.1.2. Dalla lettura congiunta della disposizione di cui al punto 4.3.4 del capitolo IV del d.m. 5.11.2001 e della tabella di cui al punto 4.3.4./d, si evince la non obbligatorietà della previsione &#8211; nel margine esterno della sede stradale &#8211; di un elemento che raccordi l’arginello con la scarpata, costituito da un arco le cui tangenti siano di lunghezza non inferiore a 0.50 m. ciascuna.<br />
La norma di cui al punto 4.3.4. del capitolo IV del d.m. 5.11.2001 dispone che: “<i>le banchine devono essere raccordate con gli elementi marginali contigui dello spazio stradale (scarpate, cunette, marciapiedi ecc.) mediante elementi di raccordo che possono essere costituiti, a seconda delle situazioni, da arginelli, o fasce di raccordo (cigli), destinati ad accogliere eventuali dispositivi di ritenuta o elementi di arredo. In taluni casi detti elementi di raccordo possono anche mancare. Le dimensioni di tali elementi sono precisate nelle Figg. 4.3.4.a/b/c/d. <br />
L&#8217;arginello dovrà avere una altezza rispetto la banchina di 5 10 cm; sarà raccordato alla scarpata mediante un arco le cui tangenti siano di lunghezza non inferiore a 0.50 m. […]</i>”. <br />
La portata del secondo comma della norma è precisata dalla tabella di cui al punto 4.3.4/d.: in essa l’elemento di raccordo con la scarpata è indicato, nella dimensione di 1 m., per le sole strade in cui sia stato previsto. <br />
Il margine esterno della sede stradale è, quindi, composto da un arginello (anche se, in alcuni casi, anche questo elemento può mancare: si veda, al riguardo la fig. 4.3.4./b), e, solo facoltativamente, dall’ulteriore elemento di raccordo con la scarpata.<br />
Legittimamente, pertanto, i progetti predisposti dalle controinteressate indicano, quale raccordo tra le banchine e gli elementi marginali contigui dello spazio stradale, i soli arginelli, della dimensione minima di 0,75 m., prevedendo quindi una larghezza complessiva della sezione stradale pari a 12 m..<br />
2.1.3. Il Collegio non condivide, poi, l’affermazione della società ricorrente, secondo cui il sottodimensionamento dell’elemento marginale non consente la piena deformabilità dell’elemento di ritenuta, ponendo a rischio la sicurezza degli utenti.<br />
Come previsto dal punto 4.3.4. del capitolo IV del d.m. 5.11.2001 e dalla tabella di cui al punto 4.3.4/d, l’arginello (elemento che svolge la funzione di accogliere il dispositivo di ritenuta) deve avere una dimensione &#8211; nella misura minima di 0,75 m. &#8211; che dipende dallo spazio richiesto per il funzionamento del dispositivo di ritenuta.<br />
Il d.m. 5.11.2001 lega, dunque, la deformabilità del dispositivo di ritenuta alle dimensioni dell’arginello e non alla sussistenza dell’elemento di raccordo con la scarpata.<br />
Pertanto, la disposizione, citata dalla ricorrente, di cui al punto 4.3.7. del capitolo IV del d.m. 5.11.2001 (che prevede la necessità per il progettista stradale, di verificare sempre e comunque che le condizioni di installazione delle barriere di sicurezza siano tali da consentirne il corretto funzionamento, adottando, se necessario, per il margine interno, il margine laterale o il margine esterno dimensioni maggiori delle minime previste dalla presente norma) non può che essere coordinata con la norma di cui al punto 4.3.4. del capitolo IV che, nel disciplinare gli elementi del margine esterno, collega al funzionamento del dispositivo di ritenuta la dimensione del solo arginello e non la previsione di un raccordo con la scarpata.<br />
I progetti delle controinteressate (e, d’altro canto, anche il progetto della stessa Igeco) prevedono un arginello di 0,75 m., e rispettano, dunque, la dimensione minima prevista dal d.m. 5.11.2001.<br />
2.2. Per queste stesse ragioni è, parimenti, infondata la censura di illegittimità del bando di gara per violazione del d.m. 5.11.2001 e dell’art. 2, d.lgs. n.  285/1992.<br />
2.3. E’, invece, inammissibile per carenza di interesse la censura con cui la ricorrente lamenta come il progetto dell’Ati Co.ce.mer/Pal Strade sia inficiato dalla previsione di muretti a secco che non possono assolvere alla funzione di contenimento del rilevato stradale.<br />
Poiché tale censura si appunta unicamente sul progetto presentato della prima classificata, e non lambisce invece la posizione dell’ati Co.ve.co/Monticava Strade, anche in caso di accoglimento, la ricorrente non potrebbe, difatti, risultare aggiudicataria.<br />
2.4. La ricorrente lamenta, poi, l’erroneità dei progetti delle Ati classificatesi al primo ed al secondo posto sotto il profilo della gestione delle acque: la previsione di griglie e pozzetti lungo i tratti in rilevato su strade a scorrimento non consente di evitare il fenomeno dell’acqua planning e la sedimentazione di materiale con conseguente pericolo per gli automobilisti; pone in essere una situazione pericolosa  in caso di danneggiamento o di chiusura difettosa; comporta maggiori oneri di manutenzione.<br />
Anche la previsione di un pozzetto di raccolta delle acque in sede stradale è inammissibile in mabito extraurbano in quanto costituirebbe motivo di continuo intervento di manutenzione per la riparazione degli inevitabili assesatamenti differenziali che subisce il terreno in prossimità del pozzetto.<br />
Parimenti erronea, ad avviso della ricorrente, è la gestione delle acque sui viadotti, realizzata dalle controinteressate con tubazioni in acciaio alloggiate sotto l’impalcato del ponte: tali tubazioni non risultano accessibili per la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria.<br />
2.4.1. Anche questa censura non merita accoglimento.<br />
2.4.2. Le valutazioni tecniche di una commissione di gara, presentando inevitabilmente margini di opinabilità, non possono essere sostituite con le diverse valutazioni del ricorrente, ma possono essere sindacate dal giudice amministrativo, se del caso con c.t.u., solo se presentino margini di illogicità manifesta, irragionevolezza, travisamento.<br />
Non è, pertanto, sufficiente contrapporre al giudizio dell&#8217;amministrazione una propria autonoma valutazione, senza individuare elementi oggettivi dai quali sia possibile desumere, in maniera indubitabile, l&#8217;illogicità od incoerenza della valutazione dell&#8217;amministrazione.<br />
Nel caso di specie, la ricorrente si è, invece, limitata ad affermare la generica pericolosità o inadeguatezza delle soluzioni progettuali accolte dalle controinteressate e ad evidenziarne gli svantaggi rispetto ad altre scelte tecniche ma non ha affatto provato la sussistenza di indici sintomatici del non corretto esercizio del potere.<br />
2.5. La Igeco lamenta, poi, la violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto e insufficienza della motivazione in ordine all’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche: il punteggio numerico non è sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta non avendo l’amministrazione previamente individuato specifici e puntuali criteri di valutazione.<br />
2.5.1. La censura non è fondata.<br />
2.5.2. La giurisprudenza maggioritaria ritiene soddisfatto l’onere motivazionale con l’attribuzione di un punteggio numerico purché i criteri di massima posti nella &#8220;lex specialis&#8221; di gara, per come eventualmente integrati dalla stessa Commissione giudicatrice, siano predeterminati rigidamente in un momento anteriore a quello di valutazione delle offerte e non si risolvano in espressioni generiche (Cons. Stato, sez. V, 6.10.2003, n. 5899 e 10.1.2003, n. 67).<br />
La possibilità di utilizzare il punteggio numerico in luogo della motivazione non deve, quindi, essere valutata &#8220;in astratto&#8221;, ma deve essere verificata &#8220;in concreto&#8221;, con specifico riferimento ai criteri adottati. <br />
Nel caso di specie, i criteri di valutazione delle offerte tecniche previsti dal bando di gara (1. Completezza progettuale delle proposte migliorative o in variante offerte; 2. Misure di mitigazione dell’impatto ambientale; 3. Riduzione dei disagi alla circolazione stradale in fase esecutiva, specificati in ulteriori otto sottocriteri) appaiono sufficientemente precisi e dettagliati dimodo da rendere percepibile l’iter logico seguito dall’amministrazione nell’attribuzione del punteggio numerico.<br />
Né, d’altro canto, la ricorrente ha deduotto alcuna apprezzabile divergenza tra i contenuti delle offerte e i punteggi concretamente attribuiti, in relazione agli indicati criteri di valutazione.<br />
2.6 E’, invece, inammissibile per carenza di interesse la censura con cui la ricorrente afferma l’illegittimità della valutazione di anomalia dell’offeta dell’Ati Co.ce.mer/Pal Strade per difetto di motivazione, poiché, anche in caso di annullamento degli atti di gara per tale ragione, la ricorrente non risulterebbe aggiudicataria.<br />
2.7. La Igeco deduce, infine, la violazione dei principi generali della pubblicità e della trasparenza dell’attività amministrativa, degli artt. 11, c.10 e 79, c.5, d.lgs. n.  163/2006, dell’art. 24, c.10, l. n. 62/2005 e degli artt. 1, 2 e 10, l. n. 241/1990 per avere l’amministrazione omesso di comunicare il provvedimento di aggiudicazione definitiva.<br />
2.7.1. Contestualmente la Igeco impugna la clausola del bando, ai sensi della quale la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lecce costituisce adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lgs. n.  163/2006, per violazione degli artt. 11, c.10 e 79, c.5, d.lgs. n.  163/2006, ove tale modalità di comunicazione sia intesa come sostitutiva anziché come integrativa di quelle inderogabilmente prescritte dalla legge.<br />
2.7.2. Il motivo non è fondato.<br />
2.7.3. L’obbligo per le stazioni appaltanti di procedere alla comunicazione individuale ai concorrenti dell&#8217;atto di aggiudicazione assume rilievo ai soli fini della conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva – che, come si è visto, non può essere ricondotta alla data di pubblicazione dello stesso &#8211; e, quindi, della decorrenza del termine per impugnare ma non è, di per sé, idoneo a portare, ove non adempiuto, all’illegittimità del provvedimento (Tar Lecce, sez. III, 15 settembre 2008, n. 2549).<br />
2.7.4. La norma del bando, ai sensi della quale la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lecce costituisce adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lgs. n.  163/2006, è, pertanto, legittima, in quanto da intendersi, come si è già precisato, quale previsione di un adempimento ulteriore rispetto a quello di comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione, previsto dal codice degli appalti.<br />
3. Il Collegio non si sofferma sull’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti &#8211; per avere la ricorrente acquisito la piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva nel corso dell’accesso agli atti svoltosi in data 18 gennaio 2008 &#8211; stante la loro inammissibilità.<br />
3.1. Il ricorso per motivi aggiunti è, difatti, inammissibile per carenza di interesse in quanto con esso la ricorrente lamenta illegittimità che involgono la posizione della sola aggiudicataria e non, anche, della seconda classificata: pur in caso di accoglimento, quindi, la ricorrente non ricaverebbe alcun vantaggio.<br />
4. Per le ragioni esposte, il ricorso è dunque in parte infondato ed in parte inammissibile. <br />
5. L’infondatezza e l’inammissibilita del ricorso principale privano il ricorrente incidentale di interesse alla decisione del suo gravame. <br />
6. Cosiderata la complessità della controversia, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Terza Sezione di Lecce:<br />
&#8211;	in parte rigetta e in parte dichiara inammissibile il ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione;<br />	<br />
&#8211;	dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;<br />	<br />
&#8211;	dichiara inammissibile il ricorso incidentale.<br />	<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2008.</p>
<p></p>
<p align=center>Pubblicato mediante deposito<br />
in Segreteria il 30.10.2008</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-30-10-2008-n-3131/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.3131</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.1141</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-30-10-2008-n-1141/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G.U. Dott. R. Bazzoffi V. Gazerro (Avv. Marco Parducci) contro il Ministero dell’Istruzione – C.S.A. Uff. Scolastico Regionale della Toscana (Dr. F. Burgello) Lavoro – Trattenimento in servizio sino al 70° anno di età &#8211; Art. 33 del D.Lgs. 223/2006 – Domanda di trattenimento ex art. 1 quater L. 186/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-30-10-2008-n-1141/">Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.1141</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-30-10-2008-n-1141/">Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.1141</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G.U. Dott. R. Bazzoffi<br /> V. Gazerro (Avv. Marco Parducci) contro il Ministero dell’Istruzione – C.S.A. Uff. Scolastico Regionale della Toscana (Dr. F. Burgello)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro – Trattenimento in servizio sino al 70° anno di età &#8211; Art. 33 del D.Lgs. 223/2006 – Domanda di trattenimento ex art. 1 quater L. 186/2004 – Collocamento a riposo per raggiungimento del 67° anno – Illegittimità &#8211; Decreto dell’USR, avente valore contrattuale, con cui veniva attribuito un incarico triennale – Annullamento – Attivazione di un procedimento di II grado &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 33 del D.Lgs. 223/2006 al comma 2 dispone : “I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell&#8217;accoglimento della richiesta”. Ne consegue che, laddove prima dell’entrata in vigore del richiamato D.Lgs. sia stato richiesto il trattenimento ex art. 1 quater L. 186/2004 è illegittimo il collocamento a riposo per raggiungimento del 67° anno di età. Né nella specie l’amministrazione ha attivato alcun procedimento di secondo grado per l’annullamento del decreto dell’USR, avente valore contrattuale, con cui veniva attribuito un incarico triennale al ricorrente, incarico che non può essere posto nel nulla da una disciplina legale intervenuta successivamente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26007</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26007/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26007</a></p>
<p>Pres. Corona – Rel. Salmè – P.M. Martone Anastasi (avv.ti Rizzo, Canonico) c. Ordine degli Avvocati di Perugia, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione è irrilevante l&#8217;abrogazione di alcune norme del codice deontologico contestate inizialmente al professionista qualora il fatto rientri anche in altre norme non abrogate Professioni e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26007/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26007</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corona – Rel. Salmè – P.M. Martone<br /> Anastasi (avv.ti Rizzo, Canonico) c. Ordine degli Avvocati di Perugia, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione</span></p>
<hr />
<p>è irrilevante l&#8217;abrogazione di alcune norme del codice deontologico contestate inizialmente al professionista qualora il fatto rientri anche in altre norme non abrogate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni e mestieri – Avvocati – Procedimento disciplinare – Abrogazione di norme deontologiche contestate – Fatto rientrante anche in norme non abrogate – Continuazione procedimento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’avvenuta abrogazione di alcune norme deontologiche la cui violazione era stata inizialmente contestata ad un avvocato dal Consiglio dell’Ordine locale, non con comporta l’irrilevanza giuridica dei fatti quando gli stessi sono stati ritenuti inquadrabili in un’altra norma del codice deontologico da parte del Consiglio Nazionale forense.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13404_CASS_13404.pdf">clicca qui</a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26008</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26008/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26008</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Fioretti – P.M. Ciccolo Comune di Pignola (avv. Pafundi) c. Morese (avv.ti Morelli, Potenza) in caso di illegittima risoluzione contrattuale disposta dalla P.A., l&#8217;appaltatore non può pretendere alcun compenso aggiuntivo a titolo di risarcimento danni per le variazioni non autorizzate e per le quali non abbia</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26008/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26008</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Fioretti – P.M. Ciccolo<br /> Comune di Pignola (avv. Pafundi) c. Morese (avv.ti Morelli, Potenza)</span></p>
<hr />
<p>in caso di illegittima risoluzione contrattuale disposta dalla P.A., l&#8217;appaltatore non può pretendere alcun compenso aggiuntivo a titolo di risarcimento danni per le variazioni non autorizzate e per le quali non abbia apposto alcuna riserva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Competenza e giurisdizione – Difetto di giurisdizione – Sentenza non definitiva – Necessità di impugnazione immediata o di riserva di impugnazione.</p>
<p>2. – Contratti della p.a. – Risoluzione illegittima – Risarcimento dei danni – Rivalutazione monetaria – Dal momento risoluzione – Interessi legali – Dal momento liquidazione in sentenza.</p>
<p>3. – Contratti p.a. – Illegittima risoluzione del contratto – Risarcimento – Costo di più onerosa modalità costruttiva – Mancanza ordine e riserva – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Qualora il giudice di primo grado pronunci una sentenza non definitiva, la parte che intende contestare il difetto di giurisdizione è tenuta ad impugnarla o a farne oggetto di riserva di impugnazione anche se la sentenza non ha espressamente pronunciato sul punto.</p>
<p>2. – L’obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale configura un debito di valore e pertanto bisogna tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione. Sulla somma così determinata gli interessi legali sono dovuti soltanto dalla data della liquidazione sino all’effettivo soddisfo.</p>
<p>3. – Ai fini del risarcimento del danno per illegittima risoluzione di un contratto di appalto pubblico, non può essere considerato il costo di una più onerosa modalità esecutiva rispetto a quanto previsto in contratto quando la stessa non consegua ad un ordine scritto della DL, non sia stata approvata neppure implicitamente dalla stazione appaltante, non abbia formato oggetto di tempestiva riserva e non trovi capienza nell’ammontare delle spese approvate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13405_CASS_13405.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26008/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26008</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26010</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26010/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26010</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. D’Alessandro – P.M. Iannelli Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei (avv.ti Ticca, Vadilonga) c. Idea Mare spa è onere del contribuente che disconosca il debito indicato nella cartella esattoriale, contestare la legittimità del Piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26010/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26010</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26010/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26010</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. D’Alessandro – P.M. Iannelli<br /> Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei (avv.ti Ticca, Vadilonga) c. Idea Mare spa</span></p>
<hr />
<p>è onere del contribuente che disconosca il debito indicato nella cartella esattoriale, contestare la legittimità del Piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale ed indicato nella cartella</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Imposte e tasse – Consorzio di Bonifica – Contributi dovuti dai consorziati – Natura di tributo</p>
<p>2. – Imposte e tasse – Giudizio tributario – Impugnazione cartella esattoriale – Attore in senso sostanziale – Ente impositore</p>
<p>3. – Imposte e tasse – Cartella esattoriale – Contributi consortili –  Motivazione &#8211; Richiamo a determinazione Piano di classifica regionale – Contestazione contributo – Onere del contribuente</p>
<p>4. &#8211; Imposte e tasse – Cartella esattoriale – Contributi consortili –  Motivazione &#8211; Richiamo a determinazione Piano di classifica regionale – Sufficienza – Ulteriori oneri probatori – Esclusione</p>
<p>5. – Imposte e tasse – Giudizio tributario – Poteri del giudice &#8211; Art. 7 D.Lgs. 546/1992</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – I contributi spettanti ai Consorzi di Bonifica rientrano nella categoria dei tributi.</p>
<p>2. – La struttura del giudizio di impugnazione della cartella esattoriale non incide sulla qualità di attore, in senso sostanziale, dell’ente impositore.</p>
<p>3. – Nei casi in cui la cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi consortili è motivata con riferimento ad un Piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente, che disconosca il debito, contestare specificamente la legittimità del provvedimento.</p>
<p>4. &#8211; Il Consorzio di Bonifica che indica nella cartella esattoriale per la riscossione di contributi consortili l’esistenza di un Piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, non è tenuto ad ulteriori oneri probatori riguardo alla sussistenza del beneficio diretto e specifico che dalle opere sia derivato al fondo, in mancanza di specifica contestazione relativa al Piano di classifica.</p>
<p>5. – Il giudice tributario può avvalersi dei poteri previsti dall’art. 7 D.Lgs. 546/1992 ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio di Bonifica è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo nei confronti del consorziato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26013</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26013/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26013/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26013</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. De Matteis – P.M. Iannelli S.I.P.P.I.C. spa (avv.ti Laviano, Nappi) c. Cosentino ed altri (avv. Manzon) e Stravato la giurisdizione in materia di rapporti di debito credito tra sostituito e sostituto d&#8217;imposta spetta al G.O. Giurisdizione e competenza &#8211; Imposte e tasse – Controversie tra sostituito</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26013/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26013</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. De Matteis – P.M. Iannelli S.I.P.P.I.C. spa (avv.ti Laviano, Nappi) c. Cosentino ed altri (avv. Manzon) e Stravato</span></p>
<hr />
<p>la giurisdizione in materia di rapporti di debito credito tra sostituito e sostituto d&#8217;imposta spetta al G.O.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Imposte e tasse – Controversie tra sostituito e sostituto d’imposta – Rapporto di debito credito – Giurisdizione G.O.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono devolute al giudice ordinario le controversie tra sostituito e sostituto d’imposta, nelle quali non sia in discussione l’esistenza o la quantificazione dell’obbligazione tributaria, ma solo rapporti di debito e credito tra le parti private.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><a href="/static/pdf/g/13409_CAS_13409.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26014</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26014/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26014/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26014</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. De Matteis – P.M. Iannelli Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Avvocatura Generale dello Stato) c. Valente e Poste Italiane spa (avv.ti Pessi, Sigillò Massara) la formulazione del quesito di diritto di cui all&#8217;art. 366 bis c.p.c. è richiesta anche per i motivi attinenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26014/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26014</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26014/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26014</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. De Matteis – P.M. Iannelli Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Avvocatura Generale dello Stato) c. Valente e Poste Italiane spa (avv.ti Pessi, Sigillò Massara)</span></p>
<hr />
<p>la formulazione del quesito di diritto di cui all&#8217;art. 366 bis c.p.c. è richiesta anche per i motivi attinenti alla giurisdizione e al difetto di legittimazione passiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Quesiti di diritto – Giurisdizione e Legittimazione passiva – Necessità.</p>
<p>2. – Giustizia civile – Poteri del giudice – Attribuzione bene inferiore a quello richiesto – Violazione art. 112 c.p.c. – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. è richiesta anche per i motivi attinenti alla giurisdizione e al difetto di legittimazione passiva.</p>
<p>2. – Non è affetta da violazione dell’art. 112 c.p.c. la decisione del giudice che attribuisca al ricorrente un bene inferiore a quello richiesto, neppure se trattasi di livelli di qualifica lavorativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><a href="/static/pdf/g/13410_CAS_13410.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26018</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26018/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26018</a></p>
<p>Pres. Criscuolo – Rel. Morcavallo – P.M. Ceniccola La Luna (avv.ti Manzi, Mazzei) c. Comune di Savignano Irpino (avv.ti Profili, Ducci) per l&#8217;individuazione del giudice avente la cognizione in materia di rapporto di pubblico impiego con riferimento all&#8217;art. 45 D.Lgs. 80/1998 rileva esclusivamente il periodo di maturazione delle spettanze retributive</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26018/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26018</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26018/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26018</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Criscuolo – Rel. Morcavallo – P.M. Ceniccola<br /> La Luna (avv.ti Manzi, Mazzei) c. Comune di Savignano Irpino (avv.ti Profili, Ducci)</span></p>
<hr />
<p>per l&#8217;individuazione del giudice avente la cognizione in materia di rapporto di pubblico impiego con riferimento all&#8217;art. 45 D.Lgs. 80/1998 rileva esclusivamente il periodo di maturazione delle spettanze retributive e dell&#8217;insorgenza di altri crediti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Ricorso incidentale – Parte vittoriosa nel merito – Valore di ricorso condizionato.</p>
<p>2. – Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Art. 45 D.Lgs. 80/1998 – Periodo antecedente 30 giugno 1998 – Individuazione – Avverarsi dei fatti materiali posti a base della domanda.</p>
<p>3. – Giustizia civile – Prove – Valutazione prove – Apprezzamenti riservati al giudice di merito – Limite – Indicazione ragioni del convincimento.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito che investa questioni pregiudiziali processuali o preliminari di merito ha natura di ricorso condizionato.</p>
<p>2. – Per l’individuazione del giudice avente la cognizione in materia di rapporto di pubblico impiego con riferimento all’art. 45, comma 17, D.Lgs. 80/1998 e s.m.i., rileva esclusivamente il periodo di maturazione delle spettanze retributive e dell’insorgenza di altri crediti, non le date di compimento degli atti di gestione del rapporto, poiché tali atti rivestono soltanto natura di atti ricognitivi.</p>
<p>3. – La valutazione delle risultanze della prova e il giudizio sull’attendibilità dei testi  involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, incontra il solo limite di indicare le ragioni del proprio convincimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><a href="/static/pdf/g/13411_CAS_13411.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26006</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26006/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26006</a></p>
<p>Pres. Corona – Rel. Salmè – P.M. Martone Acqua Campania spa (avv.ti Frontoni, Ciuffi) c. Comune di Nola (avv.ti Tesauro, Manzo) non è ammissibile il ricorso in Cassazione per contestare il cattivo uso da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione Giurisdizione e competenza – Ricorso in Cassazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26006/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26006</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26006/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26006</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corona – Rel. Salmè – P.M. Martone<br /> Acqua Campania spa (avv.ti Frontoni, Ciuffi) c. Comune di Nola (avv.ti Tesauro, Manzo)</span></p>
<hr />
<p>non è ammissibile il ricorso in Cassazione per contestare il cattivo uso da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Ricorso in Cassazione – Cattivo esercizio Consiglio di Stato della propria giurisdizione – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, sotto l’apparente profilo del difetto di giurisdizione esterna,  si denunci una pretesa violazione di legge del Consiglio di Stato che erroneamente avrebbe ritenuto formato il giudicato su una sua decisione interlocutoria, con ciò finendo per prospettare un vizio che attiene alla corretta esplicazione interna del potere giurisdizionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13441_13441.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26006/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26006</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26019/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26019/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26019</a></p>
<p>Pres. Criscuolo – Rel. Morcavallo – P.M. Ceniccola INPDAP (avv. Marinuzzi) c. Manca (avv.ti Mele, Manconi) l&#8217;indennità di buonuscita non può essere conteggiata sovrapponendo ai periodi di servizio effettivo quelli di servizio riscattati 1. – Giurisdizione e competenza – Sentenza di merito in primo grado – Mancata impugnazione per motivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26019/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26019/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26019</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Criscuolo – Rel. Morcavallo – P.M. Ceniccola<br /> INPDAP (avv. Marinuzzi) c. Manca (avv.ti Mele, Manconi)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;indennità di buonuscita non può essere conteggiata sovrapponendo ai periodi di servizio effettivo quelli di servizio riscattati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Sentenza di merito in primo grado – Mancata impugnazione per motivi di giurisdizione – Giudicato implicito – Rilievo difetto giurisdizione in Cassazione – Inammissibilità.</p>
<p>2. – Pensione e quiescenza – Indennità di buonuscita – Conteggio – Periodi di servizio effettivo e periodi di servizio riscattati.</p>
<p>3. &#8211; Pensione e quiescenza – Indennità di buonuscita – Conteggio –Servizio effettivo e servizio riscattato – Non cumulabilità per lo stesso periodo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La mancata impugnazione per motivi di giurisdizione di una sentenza che abbia deciso nel merito, alla stregua del principio del giusto processo, comporta la formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione e conseguentemente non può più essere contestato in cassazione il difetto di giurisdizione del giudice adito.</p>
<p>2. –La liquidazione dell’indennità di buonuscita è determinata in base alla durata del servizio, dovendosi computare i periodi di servizio effettivo nonché in mancanza, quelli utili cioè riscattati, idonei a colmare periodi non coperti da servizio effettivo.</p>
<p>3. – Al fine della liquidazione dell’indennità di buonuscita, non sono sovrapponibili i periodi riscattati, o ammessi al riscatto, a quelli di servizio effettivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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