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	<title>30/10/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/10/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5705</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5705/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5705/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5705</a></p>
<p>Non va sospeso l’accesso alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia atteso che appare legittima la previsione del D.M. 6 marzo 2006, n. 172, che prescrive l’obbligo del possesso dell’abilitazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione, tenuto conto altresì della disciplina primaria ex D.lgs n. 368/99 (G.S.).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5705/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5705</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5705/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5705</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso l’accesso alle scuole di specializzazione  in medicina e chirurgia atteso che appare legittima la previsione del D.M. 6 marzo 2006, n. 172, che prescrive l’obbligo del possesso dell’abilitazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione, tenuto conto altresì della disciplina primaria ex D.lgs n. 368/99 (G.S.).</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III BIS &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/10977/g">Ordinanza sospensiva del 14 giugno 2007 n. 2859</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 5705/07<br />
Registro Generale: 7798/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />  Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo Est.<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Francesco Caringella<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 30 Ottobre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA, UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA</b>rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PASSALACQUA DARIO, ADORISIO SALVATORE, AMODIO KATIA, BELFANTI ALFIERO, CATTOI MANUELA, BULONE ENNIO, COLASANTI VALERIA, CORDA NADIA, CORELLI ROBERTO, CRISCUOLO VITTORIO, CRISTOFORI FERNANDA, CRUDELE PASQUALE, D&#8217;AGROSA NICOLA, FAIS ALESSANDRA, FERRARO ALESSANDRO, FUNARO GIUSEPPE, GASPARDINI FRANCESCA, PECCHIOLI JLENIA, GRITTI ALESSANDRO, IANNACONE EVA, IENZI SARA, IOVINO LUCIA, LAI MARCO, LOPERFIDO LUCIA, LUTRINO EUFEMIA STEFANIA, VALLINI VALENTINI, TOSTO ADRIANA, SORRICELLI EMANUELE, SGOBIO AURELIA, SEBBAA ISMAIL, SANNA SILVIA, RICCIO MARA, REA MASSIMILIANO, POLIZZI GAETANO, POLITANO ALESSANDRO, PERRONE ORSOLA, MANFREDOTTI FABRIZIO, MENNA MARIO, MITRA MARILENA, MORASSI MAURO, NICASTRO FRANCESCO, NOIA GIOVANNI, OSMI SABATINO, PANNONE VERONICA, PAON VERONICA</b>non costituitisi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione  III  BIS  n. 2859/2007, resa tra le parti, concernente ACCESSO A SCUOLE DI   SPECIALIZZAZIONE  IN MEDICINA E CHIRURGIA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Luciano Barra Caracciolo, nessuno è comparso per le parti.</p>
<p>Ritenuto che, in disparte ogni altra eccezione preliminare, appare legittima e condivisibile la previsione del D.M. 6 marzo 2006, n. 172, che prescrive l’obbligo del possesso dell’abilitazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione, tenuto conto altresì della disciplina primaria ex D.lgs n. 368/99;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 7798/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 30 Ottobre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5705/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5705</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5687</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5687/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5687/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5687/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5687</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso la mancata ammissione al passivo della liquidazione az.univ. policlinico umberto I atteso che ricorrono gli elementi per l’accoglimento della sospensiva, al fine soprattutto di far apprezzare al Commissario liquidatore la situazione creditizia della Sopin S.p.a. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5687/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5687</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5687/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5687</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso la mancata ammissione al passivo della   liquidazione  az.univ. policlinico umberto I atteso che ricorrono gli elementi per l’accoglimento della sospensiva, al fine soprattutto di far apprezzare al Commissario liquidatore la situazione creditizia della Sopin S.p.a. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 5687/2007<br />
Registro Generale:7830/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br />  Cons. Luigi Maruotti<br />  Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Vito Poli<br /> Cons. Eugenio Mele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 30 Ottobre 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SOPIN S.P.A. </b><br />
rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  DANIELA GAMBARDELLA e GIOVANNI FRANCESCO BIASOTTI MOGLIAZZA  con domicilio  eletto in Roma  PIAZZA ADRIANA N.8presso GIOVANNI FRANCESCO BIASOTTI MOGLIAZZA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE &#8211; DIP. RAG. GEN STAT</b>  non costituitosi;<br />
<b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI LA SAPIENZA DI ROMA</b> rappresentata e difesa da Avv. GIUSEPPE BERNARDI con domicilio presso il suo studio in Roma, VIA MONTE ZEBIO N. 28;<br />
<b>GEST. COMM. CESSATA AZIENDA UNIV POLICLINICO UMBERTO I  ROMA</b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti  BIAGIO BERTOLONE, RAFFAELE CAPPIELLO e STEFANO GATTAMELATA  con domicilio  eletto in Roma  VIA FLAMINIA N.109presso BIAGIO BERTOLONE<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III  9301/2007, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE AL PASSIVO LIQUIDAZIONE  AZ.UNIV. POLICLINICO UMBERTO I.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
GEST. COMM. CESSATA AZIENDA UNIV POLICLINICO UMBERTO I  ROMA<br />MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI LA SAPIENZA DI ROMA</p>
<p>Udito il relatore Cons. Eugenio Mele  e uditi,  altresì, per le parti, l’avv. Gambardella, l’avv. Bertolone, l’avv. Gattamelata e l’avv. Pafundi, su delega dell’avv. Bernardi;<br />
Ritenuto che ricorrono gli elementi per l’accoglimento della sospensiva, al fine soprattutto di far apprezzare al Commissario liquidatore la situazione creditizia della Sopin S.p.a. e in disparte ogni altra questione da verificare in sede di merito.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 7830/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 30 Ottobre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Eugenio Mele</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5687/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5687</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5704</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5704/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5704/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5704/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5704</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il provvedimento di stralcio da un prg di un tracciato per pista da sci per incompatibilita&#8217; ambientale atteso che l’appello appare provvisto del fumus boni iuris limitatamente alla decisione di stralcio dal piano regolatore generale della previsione relativa all’area adibita a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5704/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5704</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5704/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5704</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il provvedimento di stralcio da un prg di un tracciato per pista da sci per incompatibilita&#8217; ambientale atteso che l’appello appare provvisto del fumus boni iuris limitatamente alla decisione di stralcio dal piano regolatore generale della previsione relativa all’area adibita a pista da sci con contestuale destinazione della stessa a zona agricola, atteso che la stessa si fonda su un motivo non contemplato dalla legge nella disciplina del potere urbanistico (l’essere detta area oggetto di un intervento edilizio abusivo).<br />
Sussiste infatti il periculum in mora legato alla diversa destinazione impressa dal piano regolatore.<br />
Ritenuto, dunque, che l’appello vada accolto limitatamente al capo di sentenza in cui si rigetta la domanda di annullamento in parte qua della delibera di approvazione del piano regolatore generale (G.S.).</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 5704/07<br />
Registro Generale:7779/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Francesco Bellomo Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 30 Ottobre 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PALAFAVERA SRL</b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti CHIARA CACCIAVILLANI, FRANCO GAETANO SCOCA e IVONE CACCIAVILLANIcon domicilio  eletto in Roma VIA GIOVANNI PAISIELLO 55presso FRANCO GAETANO SCOCA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE VENETO </b> non costituitosi;<br />
<b>MIN. PER I BENI CULT. </b>&#8211; <b>SOPRINTEND.BENI ARCH. PROV. VENEZIA</b> non costituitosi;<br />
<b>COMUNE DI ZOLDO ALTO</b> non costituitosi;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>PROVINCIA DI BELLUNO</b> non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  VENETO &#8211; VENEZIA: Sezione II  1530/2007, resa tra le parti, concernente STRALCIO DA PRG TRACCIATO PISTA DA SCI PER INCOMPATIBILITA&#8217; AMBIENT. (RIS. DANNI).<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Francesco Bellomo; nessuno è presente per le parti.</p>
<p>Considerato che l’appello appare provvisto del fumus boni iuris limitatamente alla decisione di stralcio dal piano regolatore generale della previsione relativa all’area adibita a pista da sci con contestuale destinazione della stessa a zona agricola, atteso che la stessa si fonda su un motivo non contemplato dalla legge nella disciplina del potere urbanistico (l’essere detta area oggetto di un intervento edilizio abusivo).<br />
Considerato che sussiste il periculum in mora legato alla diversa destinazione impressa dal piano regolatore.<br />
Ritenuto, dunque, che l’appello vada accolto limitatamente al capo di sentenza in cui si rigetta la domanda di annullamento in parte qua della delibera di approvazione del piano regolatore generale.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie in parte l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 7779/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende nei sensi di cui in motivazione l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 30 Ottobre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5704/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5704</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2007 n.2647</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-30-10-2007-n-2647/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-30-10-2007-n-2647/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-30-10-2007-n-2647/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2007 n.2647</a></p>
<p>Pres.Corrado Allegretta – Est. Vito Mangialardi IGECO Costruzioni s.p.a. (avv. V. Pellegrino) c. Acquedotto Pugliese s.p.a. (avv. G. Nardelli), Faver s.p.a. (avv. F. Paparella), UNING s.r.l. (n.c.), Damiani (n.c.), Romanizzi (n.c.). sulla necessità che la certificazione di qualità debba essere posseduta dalle &#8220;imprese&#8221; e non già dalle &#8220;società di ingegneria&#8221;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-30-10-2007-n-2647/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2007 n.2647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-30-10-2007-n-2647/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2007 n.2647</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>Corrado Allegretta – <i>Est.</i> Vito Mangialardi<br /> IGECO Costruzioni s.p.a. (avv. V. Pellegrino) c. Acquedotto Pugliese s.p.a. (avv. G. Nardelli), Faver s.p.a. (avv. F. Paparella), UNING s.r.l. (n.c.), Damiani (n.c.), Romanizzi (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che la certificazione di qualità debba essere posseduta dalle &ldquo;imprese&rdquo; e non già dalle &ldquo;società di ingegneria&rdquo; e dai &ldquo;liberi professionisti&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Collegamento tra due impianti idrici preesistenti – Gara d’appalto – Disciplina – D. lg. n.158 del 1995.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Certificazioni di qualità – Società di ingegneria e liberi professionisti – Possesso – Non è richiesto.</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Appalto-concorso – Commissione giudicatrice – Valutazioni tecniche discrezionali – Insindacabilità in sede di legittimità – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La gara di appalto ricompresa in un  Piano a valenza regionale per l’approvvigionamento idrico di una Regione che tende a porre in essere un collegamento tra due impianti preesistenti è regolamentata dal d.lg. 17 marzo 1995 n.158 riguardante i c.d. settori esclusi.</p>
<p>2. Nell’ambito di una gara per l’affidamento di un appalto pubblico, la certificazione di qualità deve essere posseduta dalle “imprese” e non già dalle “società di ingegneria” e dai “liberi professionisti”, con la conseguenza che i concorrenti aventi natura di società di progettazione e il concorrente quale libero professionista non sono assoggettati alla regola dell’attestazione del sistema qualità.</p>
<p>3. In una una gara d’appalto concorso, la Commissione giudicatrice  svolge valutazioni tecniche discrezionali che presentano inevitabilmente un margine di opinabilità, non sindacabili in sede di legittimità, se non sotto il profilo della illogicità, irragionevolezza ovvero travisamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 2647<br />
Reg. Sent. 2007 <br />74/2005 Reg. Ric. <br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p align=justify>
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Sede di Bari &#8211; Sezione Prima</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 974 del 2005, proposto da <br />
<b>IGECO Costruzioni S.p.a.</b> con sede in Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Valeria Pellegrino e con la stessa elettivamente domiciliata in Bari alla via Nicolai n. 43 presso lo studio dell’avv. Maurizio Di Cagno; <br />
<b><br />
</b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Acquedotto Pugliese S.p.a</b>. (di seguito AQP) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Nardelli presso il cui studio in Bari alla Via Putignani n. 128 elettivamente domicilia; </p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>FAVER S.p.a.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, per sé e quale capogruppo dell’associazione temporanea d’imprese costituita con G. PUTIGNANO e Figli S.r.l., UNING S.r.l., Studio applicazioni idrauliche SAI S.r.l. &#8211; Dott. Ing. Stramaglia Marco, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paparella, presso il cui studio in Bari alla Via Venezia n. 14 elettivamente domicilia;   <br />
<b>UNING S.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, per sé e quale capogruppo dell’Associazione tra professionisti costituita con Studio applicazioni Idrauliche SAI S.r.l. e col dott. ing. Stramaglia Marco, non costituita;   <br />
prof. ing. <b>Leonardo Damiani</b>, Presidente della Commissione di gara nominata da AQP, non costituito;<br />
prof. ing. Eligio Romanizzi, non costituito;</p>
<p>nonché nei confronti<br />
&#8211;	giusto II originale notificato il 14 luglio 2005 e depositato il 22 luglio 2005 &#8211; del <b>Presidente della Giunta Regionale Pugliese</b> quale commissario delegato per l’emergenza idrica per la Regione Puglia, non costituito; <br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della disposizione del 18.5.05 n. 219/FD/GPP comunicata con nota 24.5.05, con cui l’amministratore unico dell’AQP ha aggiudicato all’a.t.i. FAVER S.p.a &#8211; G.PUTIGNANO &#038; figli S.r.l. &#8211; UNING S.r.l. &#8211; Studio Applicazioni Idrauliche SAI S.r.l. &#8211; Dott. Ing. STRAMAGLIA Marco l’appalto concorso indetto per l’affidamento della redazione della progettazione esecutiva e del piano delle misure di sicurezza e della costruzione del I stralcio dell’acquedotto del Locone dal serbatoio di testata del potabilizzatore del Locone allo snodo di Barletta e della consequenziale nota 3.6.05 n. 1417/DF/cp con cui è stata confermata la predetta aggiudicazione e restituita ad IGECO Costruzioni S.p.a. la polizza assicurativa; di tutti i verbali con cui la Commissione giudicatrice nominata dall’AQP ha ammesso e valutato come economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata dall’a.t.i. FAVER; dei verbali con cui nella fase di prequalifica l’a.t.i. FAVER è stata ammessa alla gara e di quelli di cui nella fase successiva è stata valutata l’offerta di IGECO; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e tra questi, ove occorra, degli atti di nomina della Commissione aggiudicatrice, delle note allegate al verbale n. 1 con cui l’Amministrazione ha reso chiarimenti in ordine ai quesiti posti da alcuni concorrenti, del progetto preliminare e della relazione tecnica ed integrativa predisposti da AQP, della lettera di invito del 18.11.04 n. 3781 del capitolato speciale e del bando di gara; nonché per l’annullamento, dichiarazione di nullità o caducazione del contratto di appalto ove stipulato<br />
e per il risarcimento del danno;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AQP e della contro interessata  A.t.i. FAVER;<br />
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Vito Mangialardi;<br />
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2007 uditi per le parti gli avv.ti presenti  come da verbale d’udienza; <br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’Acquedotto Pugliese (AQP) con bando del 30.9.04 indiceva l’appalto concorso in epigrafe meglio precisato; alla procedura partecipava l’attuale ricorrente IGECO Costruzioni S.p.a., che nella relativa graduatoria si posizionava al secondo posto con punti 85,801; primo graduato ebbe a risultare l’a.t.i. FAVER con punti 87,064.<br />
Dall’esame della documentazione della prima graduata, acquisita a seguito di istanza di accesso, l’attuale ricorrente ebbe ad individuare una serie di vizi inerenti la illegittimità della intera procedura di valutazione e, prima ancora, della stessa offerta FAVER.<br />
Di qui l’attuale ricorso notificato in data 7 giugno 2005 e depositato il successivo 20 giugno 2005 in cui si deducono motivi rubricati dalla ricorrente in tre sezioni: a) illegittima ammissione dell’a.t.i. Faver; b) illegittima preferenza accordata all’a.t.i. Faver; c) illegittima composizione della commissione di gara.       <br />
Sub a) deduce la ricorrente: <br />
1) Incompletezza della documentazione amministrativa e violazione della <i>lex specialis</i>.  L’a.t.i. contro interessata ha presentato la cauzione provvisoria nella misura ridotta del 50% di quella prescritta, nonostante alcuni membri dell’a.t.i. non abbiano dichiarato né dimostrato di possedere la certificazione di qualità necessaria per operare tale riduzione.  <br />
2) Incompletezza dell’offerta tecnica, violazione della <i>lex specialis</i>, dell’art. 16 legge 109/94, dei principi generali operanti in materia di lavori pubblici, del d.P.R. 554/99, atteso che l’offerta tecnica è priva del capitolato speciale e dello schema di contratto ed è corredata da due corografie illeggibili. <br />
3) Incompletezza dell’offerta economica (ed altri vizi già indicati in rubrica del numero che precede) in quanto non conformi alle previsioni indittive l’elenco prezzi, il computo metrico estimativo e l’analisi dei prezzi inseriti nell’offerta economica, che è priva anche dell’indicazione del quadro economico delle somme a disposizione dell’amministrazione.  <br />
4) Violazione del capitolato speciale prestazionale, della relazione tecnica illustrativa, degli artt 24 co. 3 d.lgs. n. 159/95 e 20 co. 4 legge 109/94, del bando di gara. Il progetto esecutivo è stato elaborato senza tener conto dei requisiti tecnici inderogabili fissati nel progetto preliminare ed in violazione delle prescrizioni del capitolato speciale prestazionale, nonché della relazione tecnica illustrativa e della relazione tecnica integrativa.<br />
5) Violazione art. 12 d.lgs. 494/96 e d.P.R. 222/2003. Il piano delle misure di sicurezza e di coordinamento è incompleto, perché manca la indicazione delle sedi dei cantieri. <br />
Sub b) &#8211; vale a dire sulla ritenuta preferenza accordata all’a.t.i. contro interessata &#8211; deduce la ricorrente:<br />
Eccesso di potere per irrazionalità delle valutazioni delle offerte tecniche dell’a.t.i. FAVER e della IGECO. Lamenta la deducente che la Commissione di gara elogi l’offerta FABER e la fregi di qualità che invece non ha. I due professori componenti la Commissione (prof. ing. Damiani e prof. ing. Romanazzi) hanno avuto un ruolo catalizzatore nelle operazioni di esame e la loro autorevolezza ha finito per influenzare la valutazione collegiale. Vi è stata una sistematica preferenza accordata al progetto della contro interessata con penalizzazione di quello dell’IGECO. <br />
In particolare, quanto al grado di accuratezza e definizione degli elaborati, la Commissione non ha notato la incompletezza di quelli FAVER in riferimento a: relazione sul telecontrollo (manca l’impianto di telecontrollo presso l’opera del Locone e lungo il tracciato); rilievo topografico, in quanto non menzionato su quali capisaldi IGM è basato il rilievo esecutivo; relazioni di calcolo statico dei torrini (i listati riportano solo gli <i>output</i> senza gli <i>input</i> e vi è contraddittorietà quanto ai sistemi di calcolo utilizzati); le tavole relative ai disegni strutturali dei torrini sono a volte incomprensibili; la relazione geologica è contraddittoria; vi è un insufficiente studio dei manufatti;  non si è tenuto conto delle interferenze con altri servizi. Di contro sono del tutto apodittici ed infondati i rilievi effettuati sull’offerta IGECO.  <br />
Quanto poi alle scelte tecniche e tecnologiche adottate con riferimento agli aspetti idraulici, impiantistici e di regolazione, la Commissione ha dato un punteggio medio di 8,10 alla FAVER. Esso alto punteggio è assolutamente incoerente in quanto l’aggiudicataria avrebbe dovuto ricevere un punteggio di insufficienza avendo presentato una offerta difforme dai requisiti tecnici inderogabili fissati dalla stazione appaltante. In particolare era previsto dal capitolato un rinterro definitivo delle tubazioni di almeno m. 1,5 per garantire integrità e stabilità delle condotte, nel mentre l’a.t.i. FAVER ha previsto un rinterro di soli m. 1,20. Di poi, alla partenza dal serbatoio del Locone non è stata prevista alcuna apparecchiatura di regolazione ovvero per isolare i tronchi di condotte, cioè apparecchiature necessarie per la regolazione “da valle” del flusso dell’acqua; l’offerta FAVER, invece, dispone per la regolazione “da monte”. Si parla inoltre da parte della Commissione di un progetto preliminare che sarebbe stato offerto dalla FAVER, il che è del tutto inesatto perché vi sono solo meri schemi privi di valore tecnico. E’ altresì del tutto erronea l’affermazione della Commissione, a giustificazione dell’altissimo punteggio conferito alla contro interessata per l’elemento soluzioni architettoniche adottate per la realizzazione dei torrini, che le opere di disconnessione dell’offerta FAVER siano improntate all’inquadramento con quelle già realizzate dalla stazione appaltante e con l’architettura delle strutture presenti in Puglia (trattasi invero quanto al torrino di Barletta di moderna espressione di ingegneria idraulica realizzata in cemento armato faccia vista assolutamente non coerente con la tipica architettura pugliese).<br />
Dall’esame poi degli elaborati tecnici dell’a.t.i. FAVER, emerge anche la inidoneità tecnica delle opere in questione. Le opere di disconnessione di Canosa e di Barletta hanno un volume ben inferiore a quello delle opere proposte dalla IGECO.     <br />
Quanto all’inserimento dell’opera nel territorio, non corrisponde al vero l’affermazione della Commissione che le scelte progettuali FAVER consentano di evitare l’interessamento di alcune zone di colture di pregio. L’offerta FAVER presenta un piano particellare di esproprio elaborato in base a dati catastali e non a quelli reali; prevede di realizzare un cantiere in zona di rischio idrogeologico; dispone per l’attraversamento di zone interessate da siti archeologici per una estensione ben maggiore da quella prevista dalla IGECO. La scelta FAVER di attraversamento pensile del Canale delle Murge avrebbe dovuto essere criticata e non elogiata. Non risultano infine rispettate le nuove norme antisismiche e l’attraversamento del fiume Locone presenta un forte impatto ambientale. <br />
Quanto all’elemento caratteristiche dei materiali adottati, il punteggio conferito alla contro interessata è eccessivo a fronte di una verificata minor qualità dell’offerta FAVER rispetto alle previsioni del progetto preliminare; gli attraversamenti stradali ferroviari sono in contrasto con le regole della tecnica propria del settore. <br />
Inoltre il progetto a.t.i. FAVER prevede la realizzazione di uno scavo inferiore di 30 cm. rispetto a quello necessario rispetto alle prescrizioni di capitolato con la conseguenza che i lavori vengono previsti per un tempo e ad un prezzo inferiori a quelli necessari qualora rispettato il capitolato.   <br />
Sub c) &#8211; vale a dire sulla composizione della Commissione di gara -deduce la ricorrente violazione dell’art. 21 legge n. 109/94 e dell’art. 92 del d.P.R. 554/99 nonché dell’art. 97 Cost. e dei principi generali di trasparenza ed imparzialità delle procedure di gara. Rappresenta a riguardo che i commissari sono stati scelti non tramite sorteggio, ma per chiamata diretta e che a presiedere la Commissione sia stato chiamato un professore universitario e non già un dirigente dell’AQP.<br />
Atteso, poi, che tra i concorrenti professionisti incaricati della progettazione v’era il prof. Ranieri, non potevano essere nominati in Commissione due suoi colleghi universitari che, qualora nominati, avrebbero dovuto astenersi.<br />
Nella parte finale dell’atto introduttivo la ricorrente ha svolto richiesta risarcitoria.<br />
Si sono costituiti e l’AQP e l’a.t.i. contro interessata che, puntualmente controdeducendo, hanno concluso per il rigetto dell’avverso gravame. <br />
L’istanza cautelare avanzata nel contesto dell’atto introduttivo è stata respinta con motivata ordinanza di questa Sezione (la n. 530 del 6 luglio 2005) che ha avuto conferma in sede di appello dal C.d.S. (ordinanza della V Sez. n. 4308 del 27 settembre 2005).<br />
Con atto di motivi aggiunti depositato, previa notifica, il 24 marzo 2007 parte ricorrente ha provveduto ad impugnare il provvedimento medio tempore intervenuto n. 15 del 25.1.07 con cui la Regione Puglia ha approvato il progetto esecutivo dell’opera appaltata. Ha dedotto illegittimità in via derivata ed illegittimità propria. Sotto il primo profilo ha ripetuto i vizi già espressi nell’atto introduttivo; sotto il secondo (illegittimità propria) ha rappresentato che nella conferenza di servizi del 5.7.06 alcune amministrazioni hanno posto delle condizioni all’approvazione di esso progetto, facendone rilevare (vedi Regione Puglia) il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal d.m. 16.1.1996 in tema di costruzioni in zone sismiche nonché –osservazione del Settore Urbanistico della Regione – necessità di apposite integrazioni con idonea cartografia ed elaborati grafici trattandosi di opere di rilevante trasformazione e conseguente impatto paesaggistico. Essi rilievi ed osservazioni &#8211; sottolinea la deducente &#8211; da un lato confortano le censure già avanzate nell’atto introduttivo e dall’altro rilevano la illegittimità della successiva approvazione del progetto esecutivo. Nella parte finale dei motivi aggiunti da parte della ricorrente si ribadisce la richiesta risarcitoria. <br />
Sono quindi seguite memorie difensive di parte resistente (AQP e contro interessata) recanti anche confutazione ai motivi aggiunti.<br />
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2007, la causa è passata in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione resistente nella memoria del 4 luglio 2005 per mancata notifica del ricorso al Commissario delegato per l’emergenza idrica nella Regione Puglia è “superata” dalla circostanza, annotata in epigrafe, della avvenuta notifica ad essa Autorità e più precisamente al Presidente della Giunta Regionale Pugliese quale Commissario delegato e nella sua sede reale ed in quella legale (c/o Avvocatura Distrettuale) del II originale del ricorso in data 14 luglio 2005 e deposito dopo 8 giorni (22 luglio ‘05). Essa notifica è nei termini siccome la gravata aggiudicazione alla contro interessata a.t.i. FAVER è stata comunicata con nota dell’Amministratore Unico dell’AQP del 24.5.2005. <br />
L’altra eccezione sollevata nella memoria sempre della difesa dell’AQP del 13 febbraio 2007 di inammissibilità dell’avverso gravame siccome non notificato anche alla Regione Puglia non risulta avere fondamento. Riferisce la deducente nella citata memoria che “all’attualità per quanto comunicato dai competenti uffici regionali, il progetto (ndr. esecutivo) … è stato approvato con provvedimento n. 15 del 25.01.2007 e pubblicato all’Albo del Settore dei LL.PP. della Regione Puglia in data 6 febbraio 2007; orbene &#8211; osserva il Collegio &#8211; esso provvedimento di approvazione n. 15/2007 è stato impugnato dalla ricorrente con atto di motivi aggiunti notificato tra gli altri alla Regione ed al Dirigente del Settore LL. PP. E quindi anche in questo caso l’eccezione di rito non ha fondamento.     <br />
Ciò detto, prima di passare ad affrontare la congerie delle questioni sottoposte al suo esame, ritiene di premettere il Collegio che l’opera per cui v’è stata la gara di appalto ora contestata nella sue risultanze va ricompresa in Piano a valenza regionale inteso all’approvvigionamento idrico della Puglia e tende a porre in essere un collegamento tra due impianti preesistenti e cioè il serbatoio di testata del potabilizzatore del Locone ed il c.d. “nodo” di Barletta. Non pare quindi revocabile in dubbio che la procedura d’appalto all’esame sia regolamentata dal d.lgs. 158/95 riguardante i c.d. settori esclusi (vedi in particolare art. 3 co. 1: settore acqua, energia elettrica e gas),<i> </i>decreto pure richiamato dallo stesso bando di gara al quarto comma del punto VI.4) Informazioni complementari nel modo che segue: <i>L’appalto verrà regolato esclusivamente in base alle norme del D.Lgs. 158/95, valendo tutti i richiami a diversi testi normativi operati nel presente bando quale semplice indicazione, puramente analogica, del contenuto delle norme citate richiamate pertanto unicamente “per relationem” e quale ulteriore disciplina contrattuale ovvero quali criteri di valutazione delle offerte e del corretto adempimento dell’appaltato.<br />
</i>Passando all’esame dei vari motivi di gravame ed in riferimento al primo, in cui si lamenta la mancata esclusione dalla procedura di gara del raggruppamento contro interessato ed aggiudicatario per aver prodotto offerta corredata da una cauzione provvisoria ridotta del 50% pur in carenza dei presupposti previsti dalla legge per usufruire di detta riduzione, osserva il Collegio quanto segue.<br />
Il presupposto per poter usufruire del dimidiamento della cauzione, vale a dire il possesso della certificazione di qualità (attestazione SOA), secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere posseduto da tutti i componenti facenti parte dell’a.t.i. e quindi nella specie anche dalla SAI S.r.l., dalla UNIG S.r.l. e dall’Ing. Stramaglia (membri dell’a.t.i. aggiudicataria in uno con la FAVER &#8211; capogruppo &#8211; e con la società PUTIGNANO &#038; Figli) che, però, ne sono privi. <br />
Sul punto osserva invece il Collegio che &#8211; come già detto nella ordinanza cautelare di questa Sezione di reiezione della chiesta sospensiva confermata in appello dal C.d.S. &#8211; la certificazione di qualità deve possedersi dalle “imprese” e non già dalle “società di ingegneria” e dai “liberi professionisti”, con la conseguenza che la SAI e la UNIG quali società di progettazione e l’ing. Stramaglia quale libero professionista non sono assoggettati alla regola dell’attestazione del sistema qualità. Si contro deduce dalla ricorrente alla considerazione di cui sopra espressa nelle decisioni cautelari che comunque le prime due sono “imprese” e pertanto soggette alla regola in questione. A riguardo è agevole replicare &#8211; come giustamente detto nelle difese di parte resistente &#8211; che la previsione di riduzione dell’importo cauzionale è contenuta nell’art. 8 comma 11 <i>quater</i> della legge 109/1994 (legge Merloni) e con riferimento &#8211; vedi il primo comma &#8211; ai soli soggetti esecutori di lavori. E’poi insito nel sistema che la qualificazione si richieda per chi debba eseguire i lavori (e non per altri); ciò è riportato nell’art. 1, comma 2, del d.P.R. 25.1.2000 n. 34 &#8211; regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ai sensi dell’art. 8 della legge n. 109/94 &#8211; che si esprime nei seguenti termini: <i>la qualificazione è obbligatoria per chiunque </i>esegua<i> i lavori pubblici</i>. Di contro, a carico dei progettisti viene ad essere richiesta polizza assicurativa (cfr. artt. 105 e 5 della legge Merloni). Anche l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici &#8211; vedi sua deliberazione n. 51 del 31 marzo 2004 &#8211; pone una differenziazione tra gli esecutori dell’opera ed i progettisti dell’opera nel senso che le cauzioni debbono essere richieste in caso di appalti per l’esecuzione di lavori nel mentre negli affidamenti di incarichi di progettazione va richiesta esclusivamente la polizza di cui all’art. 30 legge Merloni; il diverso regime è giustificato dal fatto che, diversamente operando, si determinerebbe un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista, con possibili effetti limitativi della concorrenza<i>.</i> La differenziazione ai fini in questione tra esecutori dell’opera e progettisti, pienamente condivisa dal Collegio, è per il vero una costante nelle susseguentesi determinazioni della prefata Autorità di vigilanza, che già nel deliberato del 24.10.2001 n. 370 (AG145/01) osservava quanto segue: <i>Non è conforme alla normativa vigente in materia di incarichi di progettazione un bando di gara indetto per la progettazione definitiva, esecutiva e direzioni lavori di un edificio, nella parte in cui richiede la presentazione della cauzioni provvisoria e definitiva, in quanto la presentazione di garanzie da parte del progettista risulta compiutamente disciplinata dalla disposizione di cui all’art. 30 co.5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e art. 105 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., restando la disciplina di cui allo stesso art. 30, commi 1 e 2, specifica per gli esecutori dei lavori.<br />
</i>Il primo motivo è pertanto infondato. <br />
Altrettanto dicasi del secondo, in cui si censura la violazione da parte dell’a.t.i. FAVER delle prescrizioni sulla formazione dell’offerta tecnica in quanto priva (essa offerta) del capitolato speciale d’appalto e dello schema di contratto ed inoltre corredata da due illeggibili corografie.  <br />
Ed invero &#8211; giusto punto 3 della lettera di invito &#8211; sia il capitolato speciale che lo schema contratto, costituenti elaborati del progetto preliminare predisposto dalla Amministrazione, venivano espressamente posti a disposizione dei concorrenti e l’a.t.i. poi aggiudicataria aveva dichiarato, vedi nota del 2 febbraio 2005 esibita in atti, di accettare senza condizione alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, indicate nel capitolato speciale prestazionale e nella lettera di invito. L’espressa volontà manifestata a riguardo dal privato sta a significare autointegrazione della propria documentazione. C’è un rinvio, cioè, in ordine alla documentazione ritenuta carente a quella già confezionata dall’AQP e messa a disposizione dei concorrenti, rinvio da ritenersi legittimo anche in applicazione del principio generale &#8211; già presente nella giurisprudenza e riportato poi nell’art. 18 della legge sul procedimento amministrativo, la n. 241/90 &#8211; di acquisizione di ufficio di documentazione già in possesso dell’Amministrazione, incombente al partecipante solo l’onere di indicazione a riguardo.<br />
Quanto poi alla denunciata illeggibilità delle corografie, a confutazione va brevemente osservato che dalle stesse non devono evincersi i dettagli delle opere che per loro conto vanno illustrati in altri elaborati tecnici quali planimetrie, particolari opere d’arte, ecc.   <br />
Anche il terzo motivo &#8211; proposto avverso la ritenuta incompletezza dell’offerta economica sotto il profilo della non conformità alle prestazioni di gara dell’elenco prezzi, del computo metrico estimativo e dell’analisi dei prezzi nonché del quadro economico delle somme a disposizione dell’Amministrazione &#8211; è infondato.<br />
Ed invero, i rilievi molto specifici della ricorrente si ravvisano da subito non conferenti per il semplice motivo che la procedura di gara prevedeva &#8211; vedi lettera di invito pag. 12 sub 11.3 &#8211; Offerta economica &#8211; la formulazione da parte delle concorrenti di una offerta a corpo (e non a misura) e letteralmente:<i>… il ribasso percentuale offerto sull’importo a corpo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza.</i> E’ noto infatti che nel caso dell’offerta da formularsi a corpo, ciò che rileva è lo sconto sull’importo complessivo a base d’asta, a differenza di quanto avviene nel caso in cui la gara sia stata bandita ad offerta prezzi, evenienza in cui l’impresa manifesta il prezzo valutato al netto dello sconto per ogni singola voce dell’elenco ed in cui l’importo offerto per i lavori viene fornito dalla moltiplicazione della quantità per i prezzi scontati. Nel sistema “a corpo” le singole voci dell’elenco prezzi assumono invero – a differenza di quanto accade in quello “a misura” – rilevanza limitata stante la loro non variabilità, siccome funzionale alla stima di eventuali varianti in corso d’opera. Nel sistema a corpo, giusto secondo comma art. 326 della legge n. 2248 del 1865 pure richiamata dalla <i>lex specialis</i> (Capitolato speciale prestazionale, art. 5 p. 1) “il prezzo convenuto è fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna variazione nella misura loro o sul valore attribuito alla quantità di dette opere o provviste” a differenza di quanto succede per le opere appaltate (da appaltarsi) a misura in cui, giusto terzo comma citato art. 326, “la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite”. Scendendo nel particolare la censura di prezzi generici, al lordo, offerti dalla poi aggiudicataria, si manifesta comunque infondata in punto di fatto oltre che di diritto. Ed invero, in mancanza di un prezziario ufficiale della stazione appaltante, i prezzi Faver sono ricavati da listini ufficiali e cioè dal listino ARIAP (Associazione Regionale Ingegneri ed Architetti della Puglia) e per le voci mancanti si è proceduto in base ad apposito elenco analisi prezzi allegato all’offerta. In merito poi all’applicazione dei prezzi al lordo, lo stesso capitolato speciale prestazionale prevedeva che il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estendesse ai prezzi unitari descritti nell’elenco presentato in sede di gara (cfr. punto 3 art. 5 capitolato speciale prestazionale). Sul computo metrico estimativo, contestato perché non sarebbe analiticamente sviluppato, perché non conterrebbe tutte le voci inerenti alle opere a farsi e perché ancora alcune voci sarebbero state mal valutate, ritiene di osservare preliminarmente il Collegio che esso computo metrico &#8211; indubitabilmente importante per la concorrente per la predisposizione dell’offerta economica siccome inteso a determinare l’importo dei lavori e quindi definirne il ribasso &#8211; non era documento da allegare poi al contratto proprio perché trattatasi di appalto a corpo e non a misura (vedi quanto detto a riguardo nella narrativa che precede). Di qui la conseguenza che omissioni, genericità e quant’altro a carico dello stesso non potevano utilizzarsi dall’impresa per accampare successivi diritti, qui ribadendosi che trattandosi di opere da eseguirsi a corpo eventuali omissioni erano a carico dell’impresa aggiudicataria. <br />
Ciò detto e ribadito, in relazioni a particolari censure di parte ricorrente osserva brevemente il Collegio che :<br />
la denunciata carenza del sistema di telecontrollo con riferimento al nodo del Locone va reietta per il motivo che trattatasi di opera già esistente e non oggetto dell’appalto;<br />
sugli oneri per il conferimento in discarica, il problema è mal posto atteso che il Capitolato prestazionale prevedeva in via prioritaria il riutilizzo del materiale scavato;<br />
circa l’eccepito minor volume di trasporto a discarica dovuto all’ingombro delle condotte, è censura che presuppone un autonomo sviluppo del computo degli scavi ed a ciò non pare che la Commissione di gara fosse tenuta; anzi e proprio a dire della ricorrente giusta censura precedente, tutto il materiale andava portato in discarica;<br />
sulla censura di cavidotto per telecomunicazioni con doppio tubo e nastro segnalatore solo nel primo tratto, va detto che nella relazione e nel disegno delle sezioni il cavidotto vien previsto con doppio tubo e nastro segnalatore in entrambe le direzioni; tanto viene espressamente indicato dalla amministrazione resistente con riferimento alle sezioni tipo e non consta esservi contestazione a riguardo da parte ricorrente nelle sue successive memorie. <br />
Aggiunge poi parte ricorrente (vedi pag. 15 dell’atto introduttivo) essere inverosimile che nonostante l’elevato livello di definizione del progetto esecutivo e nonostante le varianti prodotte, la somma dei prezzi delle lavorazioni necessaria sia pari a quella posta a base d’asta, calcolata sulla base del progetto preliminare. <br />
Orbene la sopra trascritta censura da un lato riconosce valenza al progetto esecutivo della FAVER, in ciò ponendosi in contraddizione con censura pure espressa di un <i>favor</i> valutativo della Commissione per l’a.t.i. aggiudicataria, e dall’altro risulta poco pertinente siccome viene ad impingere nella strategia di gara tenuta dalla poi aggiudicataria nel formulare la sua offerta economica.                <br />
Sul mancato rispetto ed allegazione del quadro economico delle somme a disposizione dell’amministrazione, va detto, come giustamente osservato dalla amministrazione resistente, che non risulta nemmeno chiara la stessa censura. Va infatti osservato che il quadro economico chiesto dal Capitolato speciale prestazionale è cosa diversa e non va confuso con le “somme a disposizione dell’Amministrazione” perché l’appalto in questione pone a carico dell’impresa tutte le attività necessarie ed i relativi costi. Qualora si intendesse con la espressione sopra evidenziata far riferimento a somme/importi già definiti dall’AQP (vedi per es. le indennità di esproprio), non pare che dalla relativa mancata indicazione nell’offerta FAVER possano derivarne gli effetti sanzionatori chiesti dalla deducente, per l’ininfluenza ai fini di gara trattandosi di un appalto concorso con offerta a corpo.<br />
Sul quarto motivo (come enucleabile in una sua indicazione numerica, e ciò a fronte della tecnica redazionale usata per l’atto introduttivo), vale a dire elaborazione di progetto esecutivo non rispettoso dei parametri e requisiti tecnici previsti dal capitolato speciale prestazionale e dalle relazioni tecniche vuoi illustrativa che integrativa, a confutazione va osservato preliminarmente che la procedura di gara &#8211; appalto concorso &#8211; prevedeva la possibilità di apportare varianti al progetto preliminare predisposta dall’amministrazione AQP e comunque ed in via generale ciò è tipico dell’appalto-concorso. Ciò detto e quanto alla censurata violazione dell’art. 114 del capitolato disponente per un rinterro (delle condotte, cioè il collocamento delle tubazioni nel sottosuolo) non inferiore a mt. 1,5 nel mentre, si sostiene dalla deducente, l’a.t.i. contro interessata ha previsto un ricoprimento minimo di mt. 1,2, osserva il Collegio che il citato art. 114 riguarda le condotte in generale nel mentre il successivo art. 115 viene a prevedere rinterri inferiori: “Il riempimento definitivo andrà eseguito per strati di spessore pari a 30 cm. che dovranno essere compattati ed eventualmente bagnati uno dopo l’altro fino a raggiungere almeno 1 m. o 1,5 m. di copertura sulla generatrice superiore del tubo per zone omogenee rispettivamente a traffico leggero o a traffico pesante”. Orbene le tubazioni verranno ad essere poste in campagna e quindi in zone a tipologia di traffico leggero; di qui l’inconsistenza della censura. <br />
Circa le apparecchiature di linea la cui previsione, anticipa il Collegio,  nel progetto preliminare non si ravvisa con connotati prescrittivi perché altrimenti già in fase di progettazione preliminare si sarebbero  stabiliti i relativi posizionamenti o quantità numeriche, è da dire che l’a.t.i. contro interessata ha previsto nel suo progetto esecutivo tratti di tubazione con pendenza minima dello 0,25% che viene a favorire rapido scarico delle condotte e rapida fuoriuscita dell’area in fase di riavvio delle condotte. Sulle valvole automatiche antisfioro, il loro inserimento quanto meno lungo la linea adduttrice non consta essere particolarmente seguito nella pratica costruttiva dell’AQP perché poco utili nelle occasioni di emergenza in quanto il non uso ne provocherebbe il blocco; in ogni caso la carenza di esse valvole intese ad evitare perdite d’acqua dai serbatoi per sfioro, risulterebbe compensata dal sistema di telecontrollo previsto dall’a.t.i. FAVER asservito alla misura del livello in vasca e quindi con funzionalità sostanzialmente identiche.<br />
In riferimento infine al <b>quinto</b> motivo (piano delle misure di sicurezza e di coordinamento incompleto perché carente delle indicazioni delle sedi), va brevemente osservato che l’ubicazione dei cantieri, da ubicarsi in campagna stante l’allocazione della condotta a farsi, presuppone l’acquisizione delle aree necessarie che avverrà a seguito dell’aggiudicazione. In ogni caso la mancata indicazione delle sedi dei cantieri, da ubicarsi &#8211; lo si ripete &#8211; in aperta campagna con conseguente difficoltà di esatta indicazione in sede di progettazione, non è assolutamente motivo tale per la sua limitatissima valenza nel contesto dell’opera a farsi da comportare l’esclusione dell’aggiudicataria, come invece ora preteso.    <br />
Passa ora il Collegio ad esaminare l’articolata censura espressa dalla ricorrente nella sezione sub b), vale a dire eccesso di potere della Commissione nella valutazione dell’offerte tecniche FAVER ed IGECO, vizio che &#8211; a suo dire &#8211; avrebbe influito negativamente (a proprio sfavore) sul risultato finale conseguente vuoi a criteri organizzatori dei lavori di essa Commissione vuoi ad una errata (e in senso maggiorativo)  valutazione dell’offerta FAVER in relazione a tutta una serie di elementi, vedi valore tecnico del progetto, grado di accuratezza degli elaborati, scelte adottate, l’inserimento dell’opera nel territorio, caratteristiche dei materiali adottati.<br />
Sotto il primo profilo si parla di due (autorevoli) membri che avrebbero influenzato la valutazione dell’intera commissione. La posta questione, va subito detto, può riguardare altro giudice più che l’odierno adito G.A. Sotto l’aspetto più propriamente amministrativo nell’appalto concorso la valutazione della Commissione giudicatrice è soggetta al rispetto dei parametri oggettivamente verificabili che riducono la sua discrezionalità c.d. “tecnica”. Nella specie i punteggi per il prezzo offerto, valore tecnico estetico del progetto e per i tempi di esecuzione dei lavori erano già indicati nel bando e sono stati ulteriormente considerati, con scomposizione in sottovoci, nella lettera di invito proprio per limitare la discrezionalità della Commissione. Va altresì aggiunto a sminuire la influenza di due sugli altri tre componenti che è proprio di un organo collegiale far precedere la votazione di maggioranza da una previa discussione e valutazione collettiva in cui è normale che nel confronto dialettico tra i vari componenti vengano ad assumere valenza poziore determinate tesi, anzichè altre, che poi vengono fatte proprie dalla maggioranza. Secondi fini eventualmente presenti nella discussione e valutazione collettiva, lo si ripete, non possono interessare questo giudice. <br />
Quanto al secondo profilo della censura, vale a dire una valutazione dell’offerta prima classificata FAVER eccessivamente favorevole e che non ha tenuto conto della incompletezza di taluni elementi, va detto che non vi ravvisa il Collegio il particolare <i>favor</i> a vantaggio dell’aggiudicataria ed a svantaggio dell’IGECO. Ed invero il ribasso della poi aggiudicataria è stato del 16,16 % che ha comportato il relativo punteggio di 42,15 mentre il ribasso IGECO è stato di 16,91 che ha comportato il punteggio di 42,55; si vuol dire che i ribassi offerti dalla imprese contrapposte sono confrontabili ed anzi la differenza dei relativi punteggi a riguardo è a vantaggio della IGECO. Pon mente altresì osservare che il criterio della aggiudicazione è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in cui si qualifica come migliore offerta quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo ed a detta qualificazione contribuisce anche l’elemento temporale. Orbene nel gioco di detti elementi come risultante dai verbali di gara da cui si evince il lavoro collegiale, non ravvisa il Collegio alcuna immotivata ed incoerente preferenza accordata all’a.t.i. FAVER nell’esame comparativo con la IGECO.            <br />
Passando alle serie di elementi dell’offerta FAVER che secondo la ricorrente avrebbero avuto dalla Commissione una valutazione errata, eccessiva e comunque incoerente, deve necessariamente rammentare il Collegio che una gara d’appalto concorso &#8211; come quella all’esame &#8211; viene ad implicare da parte della Commissione giudicatrice  valutazioni tecniche discrezionali che presentano inevitabilmente un margine di opinabilità, non sindacabili in sede di legittimità (C.d.S. Sez. VI, 21 febbraio 2006 n. 705) se non sotto il profilo della illogicità, irragionevolezza ovvero travisamento (VI Sez., decisione del 22 nov. 2006, n. 6835), vizi nella specie non ravvisabili.<br />
Brevemente ed in riferimento a quanto di ritenuto anomalo evidenziato dalla ricorrente e riportato nella narrativa in fatto sub b):<br />
&#8211; Quanto alla relazione sul telecontrollo, in merito alla carenza lamentata nel nodo del Locone, ne rileva il Collegio la pretestuosità per il semplice motivo che il nodo del Locone è già esistente e non è oggetto dell’appalto; per il resto del tracciato,<br />
&#8211; Sui rilievi topografici, la relazione progetto a.t.i. FAVER a pag. 5 si esprime nel senso che, quanto alle coordinate dei capisaldi di cui si lamenta carenza da parte ricorrente, le quote assolute di riferimento sono state verificate e collegate con la- Sulla relazione di calcolo statico dei torrini, osserva il Collegio che  essi calcoli vengono ad interessare più che la Commissione giudicatrice il Genio Civile, presso cui vengono depositati prima dell’inizio dei lavori; circa le lamentate carenze sui- Sulla relazione geologica e sua denunciata contraddittorietà con la relazione di fattibilità ambientale (il punto controverso è il rischio idrogeologico da alluvioni non presente nella prima e riportato come esistente nella seconda quanto al torrente Lo<br />
&#8211; Sulla denunciata mancata previsione nel progetto della contro interessata di paletti di segnalazione dei vertici (la cui funzione e quella di definire i cambi di direzione della condotta) nonché delle planimetria dei sottoservizi, va considerato &#8211; a rei<br />
&#8211; Sul rilievo della mancata previsione vuoi nei disegni vuoi nell’elenco prezzi dei cippi di confine, anche qui deve ripetersi che la loro funzione è assorbita dalla previsione della pista di servizio.<br />
Di poi, osserva il Collegio, il censurato, siccome ritenuto insufficiente, studio di manufatti si risolve in una “elencazione” di rilievi che interessa le pagine 32 e 33 dell’atto introduttivo con conseguente estrema genericità delle doglianze, cui non può che conseguire il loro rigetto. Nella pletora dei rilievi (che se in ipotesi fossero fondati non comporterebbero comunque &#8211; perché di poco spessore e rilevanza nel complesso della mastodontica opera a farsi &#8211; i giudizi negativi trancianti invocati dalla ricorrente circa non valutabilità dell’offerta a.t.i. FAVER) e fermo restando che dagli stessi non si ricavano vizi di illogicità/irrazionalità a carico delle valutazione della Commissione, si limita ad osservare il Collegio a contestazione delle irregolarità/insufficienze rappresentate che, per esempio: <br />
l’opera di disconnessione di Canosa è interessata da un solo ingresso e quindi la pista carrabile non appare necessaria; l’attraversamento della strada statale 170 presenta un vertice al di fuori del rilevato stradale; le valvole sono servomotorizzate talché non si pone problema di ergonomicità, non necessitando di manovre manuali curate da operatori; ai fini della sicurezza per il manufatto di disconnessione a Canosa sono previsti pianerottoli di sosta ed idonea ringhiera; per il torrino di Barletta v’è progettazione di idonee finestrature ai fini della areazione; sulla mancanza di paletti e cippi di confine si è già detto in precedenza ed in senso negativo alla valenza della denunciata carenza; non necessita, per smontare la valvola del nodo di Canosa, lo svuotamento dell’intera condotta potendo questa rimanere piena nei tratti con quota inferiore; il serbatoio del Locone è opera già realizzata dall’AQP e quindi i rilievi che lo riguardano non possono venire qui all’evidenza.   <br />
Con altro profilo di censura dell’articolato motivo di gravame ora all’esame, la ricorrente critica l’elemento scelte tecniche e tecnologiche adottate con riferimento agli aspetti idraulici, impiantistici e di regolazione presenti nel progetto della contro interessata, lamentando che da parte della Commissione sia stato dato per esso elemento un punteggio medio di 8,20 alla contro interessata che invece, a suo dire,  doveva essere destinataria di un punteggio di grave insufficienza per aver presentato un’offerta difforme dai requisiti tecnici inderogabili fissati dalla stazione appaltante. Orbene le prescrizioni violate sarebbero il rinterro delle tubazione per almeno mt. 1,5 e l’utilizzo di apparecchiature per isolare i tronchi delle condotte ai fini manutentivi e di riparazione; questi sono problemi già esaminati nella narrativa che precede e con risultanze negative quanto alle prospettazione di parte ricorrente. <br />
Si lamenta poi come compiacente la valutazione positiva della Commissione data dal punto di vista architettonico al torrino di Barletta, valutazione che più coerentemente-si dice- doveva attribuirsi ai torrini progettati da IGECO. A riguardo va però osservato che la progettazione IGECO &#8211; torrino con rivestimento in carparo che è una pietra del leccese &#8211; siccome identico ad uno già realizzato in Salento dalla stessa stazione appaltante, non viene a rivestire il carattere della novità presente, invece, nel torrino della progettazione FAVER. <br />
Sul rilievo, poi, riguardante il piano particellare di esproprio siccome elaborato in base ai dati catastali, è agevole replicare che comunque i dati catastali sono dati ufficiali e quindi la contestazione perde di consistenza.<br />
Quanto all’interessamento delle aree archeologiche l’a.t.i. poi aggiudicataria ha prodotto uno studio sulle aree a rischio (elaborato non previsto per la redazione di un progetto esecutivo ex art. 35 d.P.R. 554/99) riducendo rispetto al tracciato AQP le aree di interferenza. Quindi è stata apprezzata e va detto che identico apprezzamento è stato espresso nei confronti della IGECO.<br />
Con altra censura la ricorrente lamenta a carico della progettazione dell’a.t.i. FAVER mancato rispetto delle disposizioni di cui all’OPCM n. 3274 del 20.3.03 dettata in tema normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica. A riguardo va osservato che vi sono state proroghe a riguardo, vedi da ultimo OPCM n. 343 del 3.5.05 di ulteriore proroga per tre mesi. Va comunque rammentato che i coefficienti di protezione sismica previsti dal d.m. 16.1.96 sono distinti per fattori decrescenti di importanza: 1.4 poi 1.2 ed infine 1.0.<br />
Orbene nelle relazioni di calcolo allegare alla progettazione a.t.i. FAVER viene previsto per gran parte delle opere principali (vedi vasca di disconnessone di Canosa,  attraversamento pensile del canale della Murgia) il coefficiente massimo di 1.4.<br />
Si contesta poi che l’attraverso del fiume Locone così come progettato (pensile sollevato dal piano campagna a forma di maniglione con due pile sul piano del fiume) comporterebbe un forte impatto ambientale. Per la prova di esso impatto qualificato “rilevante”, la deducente fa riferimento a fotomontaggio da prodursi in giudizio; la riferita prova per “fotomontaggio” porta ad escludere palesi illegittimità in capo alla Commissione. Si censura, sempre quanto all’attraversamento del Locone, che i tubi di scarico sfociano nel letto del fiume già intasato con rifiuti, con concreto rischio di rientro di acqua inquinata in condotta. A riguardo è agevole osservare che non v’è alcun vizio logico nel prevedere, in fase di attraversamento di un fiume, di scaricare acqua in esso fiume; in caso poi di funzionamento dello scarico, non pare plausibile che l’acqua inquinata presente a valle possa a sua volta risalire in condotta e comunque presenze di rifiuti in loco ben possono essere eliminate in fase di cantierizzazione.<br />
Altra censura riguarda gli attraversamenti stradali cosi come progettati dall’a.t.i. FAVER, che sarebbero in contrasto con le regole proprie del settore. Ci si addentra qui in questioni estremamente tecniche;  comunque nell’ambito ben ristretto del sindacato del G.A. pare al Collegio che il mancato riscontro/sanzione da parte della Commissione di gara del profferito contrasto con regole tecniche proprie del settore non sia riconducibile ad irrazionalità in capo alla stessa. A riguardo si osserva solo che  nell’attraversamento della S.S. 170 con tubo guaina DN 2000 con vertice planimetrico, esso vertice è comunque esterno al piano stratale e che non v’era alcun obbligo di utilizzo del tubo guaina nell’attraversamento della S.P. 124. Comunque, e la considerazione è tranciante ed in senso negativo per la deducente, consta dalla relazione generale FAVER che vi sia stato un previo concordare nella predisposizione degli elaborati riguardanti l’attraversamento delle strade con i relativi Enti gestori (Anas, Provincia) con conformità a quanto chiesto da ciascun Ente per le prescritte autorizzazioni.<br />
L’ultima censura espressa nella sezione b) viene a riguardare l’erroneità dei punteggi assegnati al prezzo e al tempo offerti dalla poi aggiudicataria, richiamandosi da parte ricorrente tra l’altro ed ancora una volta la questione dello scavo inferiore di cm. 30 rispetto alle previsioni della <i>lex specialis</i> (questione già esaminata e disattesa).<br />
Orbene sulla dedotta erroneità dei punteggi ribadisce il Collegio che nella procedura di gara indetta dalla p.a. per l’aggiudicazione di appalto mediante criteri selettivi non automatici, i punteggi attribuiti dalla Commissione di gara alle soluzioni progettuali attengono a valutazioni discrezionali insindacabili in sede giurisdizionale se non nel caso in cui siano manifestamente illogiche ed irragionevoli, vizi questi eclatanti che qui non è dato ravvisare. Tra l’altro la deducente richiama a supporto della sua censura il problema dello scavo indicato nella progettazione avversa per cm. 30 inferiore a quanto indicato dalla stazione appaltante, che è problema già esaminato e disatteso rispetto ai desiderata IGECO.<br />
Rimane da esaminare la censura dedotta nella parte finale dell’atto introduttivo nella sezione sub c) avverso una ritenuta illegittima composizione della commissione di gara (violazione art. 21 legge Merloni).<br />
Richiamando quanto già detto nelle premesse di questa parte motiva, considera il Collegio essere indubitabile che l’opera a farsi (acquedotto del Locone, I Stralcio) rientri nel settore acqua e che il soggetto aggiudicatore sia ricompresso tra quelli indicati nell’art. 2 del decreto n. 158/95 che disciplina i c.d. settori esclusi. Da ciò discende che essa opera siccome &#8211; lo si ripete &#8211; persegue scopi istituzionali dell’AQP ed è condizionata dalla specifica tecnica del settore acqua, non va sottoposta alla disciplina delle norme della legge Merloni quanto alla nomina della commissione, come invece si ritiene dalla ricorrente IGECO. Sovviene a riguardo il sesto comma dell’art. 8 del decreto n. 158/95 che è del seguente tenore: <i>Agli appalti dei lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatari di cui agli artt. Da 3 a 6 o che pure essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamenete condizionato dalle specifiche tecniche proprie di settori di cui agli articoli da 3 a 6…. si applicano…. le norme vigenti.<br />
</i>Quindi, ed ermeneuticamente, per l’applicazione delle norme vigenti (<i>id est</i> art. 21 legge Merloni) necessitano due presupposti indicati nella disposizione trascritta al negativo (lavori non correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatari; opere dal contenuto non condizionato da specifiche tecniche proprie di determinati settori). Nel caso che ci occupa essi presupposti sono invece esattamente presenti al positivo, come già rammentato; ne consegue la reiezione del particolare motivo di gravame, siccome non può parlarsi di violazioni di disposizioni di cui nella specie non v’era obbligo di applicazione. <br />
Parte ricorrente nelle sue difese richiama a suffragio della propria tesi la decisione del C.d.S., Sez. V del 18 marzo 2004 n. 1408. Essa decisione, però, ad una sua attenta e completa lettura non risulta  essere particolarmente pertinente e/o risolutiva per il caso che ne occupa. Invero quel caso riguardava appalto di servizi ed essa decisione esaminando il terzo motivo di appello censurava il <i>decisum </i>dei giudici di prime cure “per aver disatteso la doglianza relativa alla illegittima composizione della commissione difettando la stessa di soggetti esperti nella materia oggetto della gara”. La decisione del C.d.S., dopo aver parlato dell’art. 21 quinto comma della legge 109/94 che codifica un principio immanente nell’ordinamento generale per rendersi operativo in ogni gara in quanto risponde a criteri di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità, cosi conclude sul punto: “Deve pertanto ritenersi che pur in mancanza nel settore dei servizi di una espressa disposizione concernente la composizione della commissione giudicatrice, questa avendo anche in detto settore il compito i valutare la qualità del servizio offerto, deve essere composta, almeno prevalentemente da persone fornite di specifica competenza tecnica o munite di qualificazioni professionali che tale competenza facciano presumere”. Appare quindi evidente che la preoccupazione del Giudice di appello, che è andato di contrario avviso rispetto ai giudici di prime cure, sia stata quella di assicurare -quale dato sostanziale &#8211; la presenza in commissione (che ne era priva in quella gara) di personale dotato di specifica competenza tecnica o munito di qualificazione professionale che tale competenza faccia presumere, e non già il dato formale/burocratico che il Presidente della commissione fosse un dirigente dell’Ente. Sotto questo condivisibile profilo che si è definito sostanziale, la Commissione che ha operato nella gara che ci riguarda è ben rappresentata, annoverando tra i suoi cinque componenti due docenti universitari di costruzioni idrauliche (uno Ordinario di cattedra e l’altro Associato), e due Ingegneri, il quinto essendo un Dirigente amministrativo. <br />
Rimane da esaminare l’atto di motivi aggiunti, proposto avverso il provvedimento n. 15/07 con cui la Regione Puglia &#8211; Assessorato alle Opere Pubbliche &#8211; Settore Lavori Pubblici &#8211; ha approvato il progetto esecutivo dell’opera appaltata, ed atti connessi.<br />
Propone la parte motivi di illegittimità propria ed in via derivata; per la illegittimità in via derivata v’è una ripetizione di tutti i motivi dedotti nell’atto introduttivo e che, come da narrativa che precede, sono già stati esaminati e disattesi.<br />
Rimangono da esaminare le censure di illegittimità propria dell’atto da ultimo impugnato. Dette censure, in buona sostanza, si riducono ad una (salva una seconda): l’approvazione del progetto era stata preceduta da una conferenza di servizi del 5.7.06 in cui alcune amministrazioni avevano poste delle condizioni (legate alla sismicità ed all’aspetto paesaggistico dei luoghi), di per sé impeditive, alla inopinata approvazione definitiva disposta con l’atto n. 15/07.<br />
Sul problema della sismicità o per meglio dire del rispetto nelle costruzioni in zona sismica del coefficiente di protezione sismica, v’era stata una espressa richiesta della Regione Puglia &#8211; da qualificarsi prescrizione più che condizione &#8211; che aveva chiesto di aumentare il coefficiente da 1.2 a 1.4. A ciò l’aggiudicataria a.t.i. FAVER si impegnava in sede di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 47 del Regolamento sui LL.PP. (vedi verbale del 31.7.06 sottoscritto congiuntamente dal progettista incaricato, dal rappresentante dell’ a.t.i. e dal Responsabile del procedimento: impegno “ad apportare agli allegati progettuali le modifiche necessarie al rispetto di tutte le prescrizioni rilasciate dai soggetti invitati alla conferenza di servizi …..”.<br />
Quanto alla questione sugli aspetti paesaggistici, nella conferenza dei servizi erano strati chiesti chiarimenti anche perché non era stata ancora acquisito il parere dell’Autorità di Bacino. Acquisiti i chiarimenti ed il parere la Conferenza in data 25 luglio 06 concludeva per l’ammissibilità del progetto. La censura, pertanto, e sotto entrambi i profili è destituita di fondamento in punto di fatto prima che di diritto.<br />
C’è un’ultima (finale) censura espressa nell’atto di motivi aggiunti: si lamenta che in sede di conferenza dei servizi del 5.7.06 il Comune di Barletta nel sottoporre a condizione il proprio parere favorevole abbia richiamato la necessità di attenersi ai contenuti di una sua deliberazione (delibera di G.M. 2.3.06) in cui però essa amministrazione comunale si era espressa nei confronti della Igeco e non dell’a.t.i. Faver. Si conclude dalla deducente “Da ciò ulteriore profilo di illegittimità dell’approvazione del progetto preliminare, in quanto reso sul falso presupposto di aver acquisito un parere favorevole in sostanza inesistente”.<br />
Anche questa censura, per il vero di non semplice lettura, va disattesa. <br />
Pare che si denunci a carico della contro interessata un difetto di parere. Osserva ora il Collegio che per far scaturire dal difetto di parere l’illegittimità della procedura come svoltasi, necessiterebbe che esso parere sia di ordine preventivo, da chiedersi cioè dai concorrenti agli Enti e soggetti interessati prima della presentazione del progetto; di detto obbligo, invece, non è cenno della legge di gara ed anzi in sede di invito alla gara da parte della stazione appaltante, giusta nota del 13.1.05 n. 279 &#8211; esibita in atti &#8211; si precisava alle imprese concorrenti che a modifica dell’art. 15 del Capitolato speciale prestazionale le stesse dovevano impegnarsi ad adeguare il proprio progetto, e senza onere aggiuntivo, alle prescrizioni di Enti ed amministrazioni interessate ai lavori a tal fine chiedendo pareri, nulla osta ed autorizzazioni dopo l’aggiudicazione dei lavori e prima della stipula del contratto. Va poi aggiunto, a completezza, che in sede di verbale di validazione del Progetto Esecutivo del 31.7.06 di cui si è già detto l’a.t.i. FAVER ha confermato detto impegno.<br />
In conclusione anche detta censura va disattesa.<br />
Il ricorso in epigrafe col relativo atto di motivi aggiunti va respinto.<br />
Ciò comporta anche il rigetto della richiesta di risarcimento danni di cui è cenno nell’atto introduttivo e nell’atto di motivi aggiunti. La pretesa va respinta mancando del suo presupposto essenziale, vale a dire l’illegittimità dei provvedimenti che si assume essere stata causa del danno lamentato e che invece &#8211; come da narrativa che precede &#8211; sono invece risultati legittimi, quanto meno sotto i profili denunciati.<br />
Spese come da dispositivo e secondo il principio della soccombenza.           <i><br />
</i><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe col relativo atto di motivi aggiunti.<br />
Condanna parte ricorrente alla rifusione a favore dell’AQP e della contro interessata a.t.i. FAVER delle spese ed onorari di giudizio che liquida in complessivi € 10.000,00 (diecimila) ed in parti uguali tra di loro (euro cinquemila cadauno). <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2007 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Corrado Allegretta &#8211; Presidente<br />
Vito Mangialardi &#8211; Componente, Est.<br />
Concetta Anastasi &#8211; Componente</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 30 ottobre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-30-10-2007-n-2647/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2007 n.2647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5703</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5703/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5703/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5703/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5703</a></p>
<p>Non va sospeso il riconoscimento per il servizio prestato nelle scuole di montagna con integrazione graduatorie (doppio punteggio) visto l’orientamento giurisprudenziale univoco in materia (per tutte, ordinanza n. 4570/2007). (G.S.) vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III BIS &#8211; Ordinanza sospensiva del 27 giugno 2007 n. 3153 REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5703/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5703</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5703/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5703</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il riconoscimento per il servizio prestato nelle scuole di montagna con integrazione graduatorie (doppio punteggio) visto l’orientamento giurisprudenziale univoco in materia (per tutte,  ordinanza n. 4570/2007). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III BIS &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/10980/g">Ordinanza sospensiva del 27 giugno 2007 n. 3153</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 5703/07<br />
Registro Generale: 7652/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />  Cons. Giuseppe Romeo Est.<br />
Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Francesco Caringella<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 30 Ottobre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b>rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>RUBERTO SAVERINA </b>non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211; ROMA: Sezione III BIS  n. 3153/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE DI MONTAGNA-INTEGRAZ. GRADUATORIE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo; nessuno è comparso per le parti;</p>
<p>Ritenuto che, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale univoco in materia (per tutta ordinanza n. 4570/2007), il ricorso pare presentare evidenti elementi di fondatezza;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 7652/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 30 Ottobre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>IL DIRIGENTE</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2007 n.2009</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-30-10-2007-n-2009/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-30-10-2007-n-2009/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-30-10-2007-n-2009/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2007 n.2009</a></p>
<p>P. Numerico – Presidente, S.I. Silvestri – Estensore Ditta Z. A. (avv. ti G. Porcu e M. Fois) c. il Comune di Samugheo (avv. A. Avino Murgia), la Commissione di Gara e nei confronti della ditta E. s.a.s. (avv. P. Franceschi) sull&#8217;interpretazione del requisito di capacità tecnica relativo ai &#8220;principali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-30-10-2007-n-2009/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2007 n.2009</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-30-10-2007-n-2009/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2007 n.2009</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico – Presidente, S.I. Silvestri – Estensore<br /> Ditta Z. A. (avv. ti G. Porcu e M. Fois) c. il Comune di Samugheo (avv. A.<br /> Avino Murgia), la Commissione di Gara e nei confronti della ditta E. s.a.s.<br /> (avv. P. Franceschi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione del requisito di capacità tecnica relativo ai &ldquo;principali servizi prestati negli ultimi tre anni&rdquo; di cui all&#8217;art. 14 D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Ammissione – Requisiti – Capacità tecnica – Servizi analoghi – Art. 14 D.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 &#8211; Portata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;art. 14 del D. lgs. 17 marzo 1995, n. 157, il quale, al primo comma, prevede espressamente che la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita mediante “a) l&#8217;elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l&#8217;indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici privati, dei servizi stessi”, non può essere interpretato nel senso di imporre un identico contenuto nei singoli bandi di gara, con la conseguenza che, in concreto, si dovrà valutare il significato della disposizione del bando, che ben può prevedere la configurazione del requisito della capacità tecnica dei partecipanti in modo differente rispetto a quanto previsto dalla norma da cui trae origine. (1).</p>
<p></b>_______________________________<br />
(1) Cfr., in motivazione, T.A.R. LAZIO – LATINA &#8211; Sentenza 28 febbraio 2006, n. 170.<br />
<i>Il Collegio osserva che “la circostanza che il comune abbia utilizzato una espressione parzialmente diversa da quella dell&#8217;articolo richiamato, fa ritenere che abbia (legittimamente) deciso di considerare in modo differente la sussistenza del requisito.<br />
L&#8217;espressione contenuta nel bando, richiedendo la prestazione di “servizi analoghi nell&#8217;arco dell&#8217;ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”, non contiene alcun riferimento alla necessità che tali servizi siano svolti in tutti i tre anni; perciò evidentemente il comune ha ritenuto sufficiente a dimostrare la capacità tecnica necessaria l&#8217;aver svolto comunque tale tipo di servizio nel periodo antecedente il bando.<br />
In sostanza il comune ha voluto escludere solo quei soggetti che fossero del tutto privi di esperienza ma al contempo ha inteso allargare, quanto più possibile, la platea dei possibili candidati.<br />
Perciò, poiché l&#8217;aggiudicataria ha svolto il servizio analogo dal gennaio del 2006, ha dimostrato il possesso del requisito richiesto dal bando.<br />
Quanto al fatto che il bando parli di &#8220;servizi analoghi&#8221;, l&#8217;uso del plurale non può intendersi nel senso della necessaria pluralità di servizio, ben potendo un unico servizio adeguatamente svolto nel tempo soddisfare il requisito richiesto.” </i>(A. Fac.).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la<br />
seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul <b>ricorso n. 890/2006</b>, proposto dalla <br />
ditta <B>Z. A</B>., in persona dell’omonimo titolare,  rappresentata  e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Porcu,. con elezione di domicilio in Cagliari, Piazza del Carmine n.22 , presso lo studio ;dell’avv.Mario Fois;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <B>COMUNE DI SAMUGHEO</B>, in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Avino Murgia con elezione di domicilio in Cagliari, via Ariosto n. 11 presso lo studio del medesimo legale;<br />
la Commissione di Gara, in persona del Presidente in carica non costituita in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della ditta <b>E. s.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Franceschi con domicilio eletto in Cagliari, via Sonnino n. 33 presso lo studio del medesimo legale;<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento in data 29 agosto 2006, con il quale la Commissione costituita per l&#8217;affidamento mediante asta pubblica del servizio di mensa scolastica del Comune di Samugheo per gli anni 2006/2007 e 2007/2008, ha disposto l&#8217;aggiudicazione della gara in favore della Ditta Essezetta di Salis Giovanni; </p>
<p align=center>nonché</p>
<p></p>
<p align=justify>
di tutti gli atti ad esso connessi e collegati, anteriori e conseguenti e, in particolare: a) della determinazione del Responsabile dell&#8217;ufficio Segreteria e AA.GG. del Comune di Samugheo in data 13 luglio 2006, n.85, b) delle operazioni di valutazione delle offerte svolte dalla Commissione di gara e dei relativi verbali nn.1 e 2 del 29 e del 30 agosto 2006; c) del Bando di gara, del Capitolato speciale d&#8217;appalto e dei criteri di massima, con riferimento ai requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; d) della determinazione in data 31 agosto 2006, n.A/104; e) delle operazioni di verifica del possesso dei requisiti; <br />
<b></p>
<p align=center>nonché per</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il risarcimento del danno derivato alla ditta ricorrente dalla mancata aggiudicazione della gara come conseguenza delle illegittime determinazioni amministrative impugnate;<br />
VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale e della società controinteressata;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per l’udienza pubblica del 10 ottobre 2007 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;<br />
UDITI altresì gli avvocati Mario Fois, su delega, per la parte ricorrente, Antonio Avino Murgia per l’amministrazione costituita e Piero Franceschi per la società controinteressata;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
F A T T O</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con determinazione del responsabile del Servizio Segreteria del Comune di Samugheo del 13 luglio 2006, n. 85 veniva indetta una gara per asta pubblica per l&#8217;affidamento del servizio di mensa per le scuole materne, elementare e medie del Comune di Samugheo per gli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008. Seguiva il bando di gara ed il Capitolato speciale d&#8217;appalto.<br />
Partecipavano alla gara nove soggetti, tra i quali la ditta ricorrente Zedda Angelo; la Commissione di gara, riunitasi in data 29 agosto 2006 per l&#8217;esame delle domande, stabiliva preliminarmente l&#8217;esclusione di due partecipanti per difetto dei presupposti di ammissibilità delle offerte e, quindi, procedeva alla valutazione di quelle ammesse attribuendo a ciascuna un punteggio per ogni criterio di valutazione stabilito.<br />
Il giorno successivo, al termine delle operazioni di valutazione delle offerte veniva disposta l&#8217;aggiudicazione provvisoria della gara a favore della ditta Essezetta di Salis Giovanni, che riportava un punteggio pari a 90,88/100: la ditta ricorrente si collocava al secondo posto con un punteggio pari a 88/100.<br />
In data 31 agosto 2006, con determinazione n.A/104 del Responsabile del servizio venivano approvati i verbali di gara, con conseguente aggiudicazione definitiva alla ditta Essezetta.<br />
Avverso tale atto e gli altri indicati in epigrafe, la ditta Zedda Angelo propone ricorso deducendo le seguenti censure.<br />
1) Violazione del bando; eccesso di potere per difetto di istruttoria; mancanza dei presupposti di fatto e di diritto; violazione dei principi e delle norme in materia di appalti pubblici; violazione dell&#8217;art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; difetto di motivazione.<br />
L&#8217;art. 3 del Bando di gara prevedeva espressamente che &#8220;saranno ammesse alla gara per l&#8217;affidamento del servizio in argomento le ditte: b) che abbiano prestato servizi analoghi, nell&#8217;arco dell&#8217;ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando.&#8221; <br />
Invece la ditta Essezetta avrebbe svolto un servizio analogo solo dal 1° gennaio 2006 e perciò non avrebbe il requisito del servizio territoriale richiesto dalle norme di gara.<br />
2) Violazione, per errata interpretazione, dell&#8217;art. 14 del D.lgs. 17 marzo 1995, n.157.<br />
La prescrizione contenuta nell&#8217;art. 3 del bando corrisponderebbe alla norma dettata dall&#8217;art. 14 del D.lgs. 17 marzo 1995, n.157 (Attuazione della Direttiva 92/50/Ce in materia di appalti pubblici di servizi), il quale, al primo comma, prevede espressamente che la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita mediante: a) l&#8217;elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l&#8217;indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici privati, dei servizi stessi; tale disposizione andrebbe interpretata nel senso che il periodo di tre anni cui la dimostrazione delle capacità tecniche deve fare riferimento non è inteso globalmente ma con riguardo ad ogni singolo anno precedente l&#8217;indicazione della gara.<br />
Da ciò la ricorrente deduce,<br />
&#8211;  in primo luogo l&#8217;illegittimità dell&#8217;art.3, lettera b, del Bando per violazione dell&#8217;art.14 del D.Lgs. n.157/1995, atteso che in tale formulazione tradirebbe lo spirito della norma;<br />
&#8211; in secondo luogo l&#8217;illegittimità dell&#8217;applicazione del criterio di cui alla lettera b. dell&#8217;art.3 del Bando conseguente ad un&#8217;errata e illegittima interpretazione della norma dettata dal più volte citato art.14 del Decreto legislativo riguardante la mat<br />
&#8211; infine, anche riconoscendo la legittimità del predetto criterio, la decisione di ammettere alla gara la ditta Essezetta sarebbe comunque in contrasto con il Bando, essendo indubitabile che questa ha svolto un solo servizio coincidente con quello richies<br />
3) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste delle valutazioni della Commissione di gara; disparità di trattamento; difetto di motivazione; difetto di istruttoria.<br />
L&#8217;operato della Commissione sarebbe illegittimo anche nel merito delle scelte effettuate, con riferimento al punteggio previsto per la &#8220;gestione emergenze&#8221; che è stato attribuito nella misura massima (15 punti) sia alla ditta Zedda che alla aggiudicataria; invece secondo la ricorrente la ditta Essezetta avrebbe dovuto ottenere un punteggio inferiore.<br />
Si sono costituiti in giudizio il comune di Samugheo e la ditta Essezetta; entrambi hanno controdedotto alle argomentazioni della ricorrente e chiesto una pronuncia di rigetto.<br />
All&#8217;udienza pubblica del 10 ottobre 2007 il ricorso è stato spedito in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La ditta Zedda Angelo impugna gli atti di aggiudicazione alla ditta Essezetta della gara bandita dal comune di Samugheo per l&#8217;affidamento del servizio di mensa scolastica per gli anni 2006/2008.<br />
La controinteressata ha eccepito una carenza di interesse in capo alla ricorrente perché a suo dire, se fosse risultata aggiudicataria, non avrebbe superato la soglia di anomalia.<br />
Il collegio ritiene di poter ignorare l&#8217;eccezione perché, come si vedrà, il ricorso è comunque infondato.<br />
Con il primo motivo si sostiene che la ditta Essezetta avrebbe dovuto essere esclusa per la mancanza del requisito previsto dall&#8217;art. 3 del Bando di gara e cioè l&#8217;aver prestato servizi analoghi nell&#8217;arco dell&#8217;ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando.<br />
Da una visura camerale effettuata dalla ricorrente risulta che la ditta Essezetta è stata costituita con atto del 23 novembre 2005 ed è stata iscritta al registro delle imprese della CCIAA di Oristano soltanto il 6 dicembre successivo. Nella domanda di partecipazione presentata dalla medesima ditta viene peraltro affermato che la ditta Essezetta si candida alla gestione del servizio mensa &#8220;partendo da un&#8217;esperienza decennale nel settore della ristorazione collettiva&#8221; e a tal fine allega &#8211; come unico documento comprovante la propria attività &#8211; una dichiarazione del Responsabile dell&#8217;ufficio servizi sociali del Comune di Scano Montiferro attestante che la ditta medesima &#8220;ha eseguito il servizio nella Scuola Materna Statale per conto di questo Comune dal 1.01.2006 a tutt&#8217;oggi&#8221;.<br />
Conseguentemente, poiché la ditta Essezetta è di recente costituzione e soltanto nell&#8217;ultimo semestre precedente l&#8217;indicazione della gara in oggetto ha svolto servizi mensa per istituti scolastici, non avrebbe dato prova di aver &#8220;prestato servizi analoghi&#8221; a quello in questione nell&#8217;arco dell&#8217;ultimo triennio come richiesto dall&#8217;art. 3 del Bando di gara.<br />
In conclusione, sia il provvedimento che ha disposto l&#8217;aggiudicazione della gara a favore della ditta Essezetta, sia gli atti presupposti sarebbero illegittimi perché la Commissione di gara avrebbe violato il Bando nel ritenere ammissibile la domanda presentata dalla ditta aggiudicataria, in contrasto con tutti i principi che regolano lo svolgimento dei procedimenti di aggiudicazione dei pubblici appalti nonché con la regola di buona amministrazione. <br />
In secondo luogo la commissione avrebbe omesso la verifica dei presupposti di ammissibilità alla domanda, con ciò concretando il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, che, se adeguatamente condotta, avrebbe invece consentito di rilevare la mancanza di quei presupposti di fatto (servizi svolti negli ultimi tre anni) e di diritto (ammissibilità della domanda) che erano necessari in ordine all&#8217;adozione di un provvedimento legittimo.<br />
La censura va esaminata insieme al secondo motivo con il quale si sostiene che l&#8217;art. 3 del Bando corrisponderebbe alla analoga previsione contenuta nell&#8217;art.14 del D.lgs. 17 marzo 1995, n.157, che a sua volta dovrebbe essere interpretato nel senso che il requisito dei tre anni è soddisfatto, solo quando il servizio è stato svolto in tutti gli anni di riferimento.<br />
Con riferimento all&#8217;art. 14 del D.lgs. n.157/1995, va precisato che la norma non può essere interpretata nel senso di imporre un identico contenuto nei singoli bandi di gara, perciò nel caso di specie occorrerà valutare il significato della disposizione del bando, che ben può prevedere la configurazione del requisito della capacità tecnica dei partecipanti in modo differente rispetto a quanto previsto dalla norma da cui trae origine. (Tar Lazio, Latina 28 febbraio 2006, n.170).<br />
Anzi, la circostanza che il comune abbia utilizzato una espressione parzialmente diversa da quella dell&#8217;articolo richiamato, fa ritenere che abbia (legittimamente) deciso di considerare in modo differente la sussistenza del requisito.<br />
L&#8217;espressione contenuta nel bando, richiedendo la prestazione di “servizi analoghi nell&#8217;arco dell&#8217;ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”, non contiene alcun riferimento alla necessità che tali servizi siano svolti in tutti i tre anni; perciò evidentemente il comune ha ritenuto sufficiente a dimostrare la capacità tecnica necessaria l&#8217;aver svolto comunque tale tipo di servizio nel periodo antecedente il bando.<br />
In sostanza il comune ha voluto escludere solo quei soggetti che fossero del tutto privi di esperienza ma al contempo ha inteso allargare, quanto più possibile, la platea dei possibili candidati.<br />
Perciò, poiché l&#8217;aggiudicataria ha svolto il servizio analogo dal gennaio del 2006, ha dimostrato il possesso del requisito richiesto dal bando.<br />
Quanto al fatto che il bando parli di &#8220;servizi analoghi&#8221;, l&#8217;uso del plurale non può intendersi nel senso della necessaria pluralità di servizio, ben potendo un unico servizio adeguatamente svolto nel tempo soddisfare il requisito richiesto.<br />
Da ciò consegue l’infondatezza dei primi due motivi.<br />
Va dunque esaminata la terza censura con cui si svolgono contestazioni in relazione al punteggio attribuito alla controinteressata.<br />
La ricorrente richiama il Capitolato speciale della gara, nella parte in cui ha previsto (punto d) l&#8217;attribuzione di un punteggio per la &#8220;gestione emergenze&#8221;.<br />
In proposito il Capitolato dispone che l&#8217;impresa dovrà indicare la disponibilità di un centro di cottura di emergenza che assicuri lo svolgimento del servizio con le stesse caratteristiche ed alle medesime condizioni previste nel bando e nel capitolato.<br />
I 15 punti complessivamente a disposizione vengono attribuiti a seguito di una valutazione del &#8220;piano di emergenza&#8221; elaborato sulla scorta dei seguenti subcriteri:<br />
&#8211; capacità adeguata del centro di produzione al presente appalto;<br />
&#8211; metodo di confezionamento, trasporto dei pasti e caratteristiche dei mezzi (riservati per tale finalità regolarmente autorizzati) che garantiscano il rispetto delle temperature previste dalla legge 283/62 e suo regolamento di attuazione D.P.R. 327/80);<
- distanza chilometrica sulla base del percorso stradale del centro produttivo dai plessi scolastici di Samugheo;<br />
&#8211; disponibilità a consegnare i pasti in tre distinti turni: un primo turno per scuola materna, il secondo per la scuola elementare ed il terzo per la scuola media&#8221;.<br />
La ditta Essezetta ha dichiarato in proposito di provvedere alla gestione emergenze utilizzando i locali dell&#8217;agriturismo &#8220;da Lino&#8221; a Samugheo, che disterebbe circa 800 metri dai plessi scolastici; invece la ditta Zedda Angelo ha dichiarato di disporre per le emergenze di un centro cottura situato presso il centro abitato del Comune di Samugheo, l&#8217;Albergo Ristorante di Bittu Roberto, via Vittorio Emanuele 39, ad una distanza inferiore a 800 metri dalle scuole oggetto del servizi di mensa in appalto.<br />
In relazione a tali criteri, e con riferimento alle strutture indicate dai due partecipanti, la Commissione ha attribuito ad entrambi per la gestione emergenze l&#8217;identico punteggio massimo previsto di 15 punti.<br />
Senonché, rispetto a quanto dichiarato dalla controinteressata, la situazione sarebbe differente perché l&#8217;agriturismo &#8220;da Lino&#8221; non si troverebbe al centro di Samugheo ma a tre chilometri dal paese in aperta campagna; inoltre la natura dei locali messi a disposizione delle due ditte, la diversa dimensione ed il differente tipo di servizio offerto da un ristorante rispetto a quello offerto da un agriturismo, avrebbero imposto una diversa considerazione delle strutture. Invero, mentre il ristorante non è soggetto ad alcuna limitazione al numero dei pasti che la struttura è in grado di preparare e di servire, l&#8217;agriturismo non può, per espressa previsione normativa (art.6 della LR 23 giugno 1998, n.18), somministrare più di 130 coperti per pasto. Inoltre, ai sensi dell&#8217;art.7 della medesima LR n.18/1998, &#8220;per le norme igieniche riguardanti la preparazione e la somministrazione dei pasti, la normativa di riferimento è quella contenuta nella Legge n.283/1962 e nel D.P.R. n.327/1980. <br />
In ogni caso è stabilito il principio che le attività di cui alla lettera b) comma 2, dell&#8217;art.2 della presente legge, non sono parificabili alla ristorazione o alla manipolazione, preparazione e somministrazione degli alimenti a scopo commerciale.<br />
In sostanza, secondo la ricorrente, gli agriturismi non sarebbero tenuti a rispettare  le norme igieniche con la stessa precisione dettata per i ristoranti; quanto alla qualità dei pasti, una struttura autorizzata a preparare i pasti con l&#8217;utilizzo di prodotti &#8220;prevalentemente propri&#8221; non sarebbe la più adatta a preparare pasti per bambini di età prescolare nella condizioni igieniche garantite da altre strutture più qualificate quale dovrebbe essere considerato un ristorante.<br />
In conclusione secondo la ricorrente, sussisterebbe il difetto di istruttoria laddove non è stata verificata la reale dislocazione dell&#8217;agriturismo &#8220;da Lino&#8221; e non è stata evidenziata la differenza chilometrica che separa le strutture proposte dai due concorrente alle scuole di Samugheo. Sussisterebbe l&#8217;illogicità e la contraddittorietà dei giudizi espressi con riguardo alle qualità delle strutture, in relazione alla differente tipologia di preparazione dei pasti e delle differenti norme igienico-sanitarie al cui rispetto le stesse sono obbligate. Sussisterebbe la disparità di trattamento in quanto in presenza di situazioni completamente differenti è stato attribuito un punteggio identico. Sussisterebbe il difetto di motivazione in quanto, in considerazione di tutte le circostanze evidenziate, l&#8217;espressione numerica del giudizio non darebbe conto delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto che hanno determinato la scelta della Commissione. <br />
Come si è visto, il capitolato prevedeva quattro subcriteri da prendere in considerazione per l&#8217;attribuzione del punteggio. Evidentemente la commissione ha ritenuto che sia la ricorrente che la controinteressata avessero adeguatamente soddisfatto quanto richiesto dal bando, perciò non occorreva nessuna particolare ulteriore motivazione per l&#8217;attribuzione del punteggio massimo (riconosciuto peraltro ad entrambi).<br />
Tant&#8217;è vero che la censura è volta essenzialmente a negare in capo alla ricorrente la sussistenza dei requisiti così come richiesti dal capitolato.<br />
Senonché le argomentazioni a sostegno di tale convincimento non sono convincenti per quanto si dirà di seguito.<br />
Con riferimento alla distanza, la pretesa differenza di alcune centinaia di metri rispetto a quanto dichiarato non è stata in alcun modo dimostrata, anche perché il servizio deve essere svolto in tre sedi diverse e pertanto non è chiaro a quali di esse si debba fare riferimento.<br />
Ugualmente indimostrata è la minor garanzia igienica posto che anche gli agriturismi sono sottoposti ad una normativa che garantisce il rispetto dell&#8217;igiene nella preparazione dei pasti.<br />
Infine, quanto al limite di 130 pasti quotidiani, si tratta di una disposizione posta in relazione all&#8217;espletamento del servizio di ristorazione ma che non impedisce una produzione maggiore di pasti forniti all&#8217;esterno della struttura.<br />
In definitiva anche l&#8217;ultimo motivo risulta infondato e deve essere rigettato, così come l&#8217;intero ricorso.<br />
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Rigetta</b> il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 10 ottobre 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Numerico	          Presidente;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri        Consigliere – estensore;<br />
Alessandro Maggio	          Consigliere;</p>
<p>
Depositata in segreteria oggi: 30/10/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-30-10-2007-n-2009/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2007 n.2009</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5700</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5700/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5700/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5700/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5700</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di chiusura del procedimento di liquidazione degli aiuti comunitari (I semestre della campagna corrente ottobre 2006 / marzo 2007) per la produzione degli agrumi avviati alla trasformazione atteso che la possibilità di ottenere la riammissione al contributo presentando idonea garanzia (art. 33, comma 2, d.lgs.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5700/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5700</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5700/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5700</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di chiusura del procedimento di liquidazione degli aiuti comunitari (I semestre della campagna corrente ottobre 2006 / marzo 2007) per la produzione degli agrumi avviati alla trasformazione atteso che la possibilità di ottenere la riammissione al contributo presentando idonea garanzia (art. 33, comma 2, d.lgs. 228/01) esclude il danno grave ed irreparabile (G.S.).</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. II TER &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/10982/g">Ordinanza sospensiva del 6 settembre 2007 n. 4287</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 5700/07<br />
Registro Generale: 7775/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />  Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Roberto Giovagnoli Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 30 Ottobre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>OP ORTO-AGRUMI VAL DI NOTO</b> E  <b>S. LEONARDO SOC. COOP. AGRICOLA</b> rappresentati e difeso dall’Avv.  TOMMASO SAVITO con domicilio  eletto in Roma VIA APPIANO, 8  presso ORAZIO CASTELLANA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AGEA &#8211; AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA</b> rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211; ROMA: Sezione II TER  n. 4287/2007, resa tra le parti, concernente CHIUSURA PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE AIUTI COMUNITARI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: AGEA &#8211; AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA</p>
<p>Udito il relatore Cons. Roberto Giovagnoli. Nessuno è comparso per le parti.</p>
<p>Ritenuto che ad un primo sommario esame non sussistono i presupposti per concedere l’invocata misura cautelare, specie in considerazione del fatto che la possibilità di ottenere la riammissione al contributo presentando idonea garanzia (art. 33, comma 2, d.lgs. 228/01) esclude il danno grave ed irreparabile;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 7775/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 30 Ottobre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2007 n.1878</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-30-10-2007-n-1878/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-30-10-2007-n-1878/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-30-10-2007-n-1878/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2007 n.1878</a></p>
<p>sulla differenza tra la comunicazione di avvio del procedimento e l&#8217;ipotesi di invito a partecipare ad operazioni di verifica Pubblica Amministrazione – Procedimento amministrativo – Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 07.08.1990, n. 241 – Ipotesi di invito a partecipare ad operazioni di verifica – Differenze A</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-30-10-2007-n-1878/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2007 n.1878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-30-10-2007-n-1878/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2007 n.1878</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla differenza tra la comunicazione di avvio del procedimento e l&#8217;ipotesi di invito a partecipare ad operazioni di verifica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica Amministrazione – Procedimento amministrativo – Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 07.08.1990, n. 241 – Ipotesi di invito a partecipare ad operazioni di verifica – Differenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A differenza della comunicazione di avvio del procedimento, che è preordinata a garantire (in astratto) la partecipazione del destinatario dell’atto e, con essa, la trasparenza del procedimento, l’ipotesi in cui è previsto un invito a partecipare ad operazioni di verifica, invece, è strumentale ad un contraddittorio effettivo e concreto circa accertamenti che, per la specificità dei mezzi impiegati e delle cognizioni tecniche richieste, esigono l’apporto attivo del soggetto coinvolto.</p>
<p>A differenza della comunicazione di avvio del procedimento, che assicura una forma di tutela potenziale, dinamica ma ancora in fieri, l’ipotesi in cui è previsto un invito a partecipare ad operazioni di verifica offre una tutela concreta e statica alla fase circoscritta dell’accertamento dei fatti, affinché la situazione giuridica del soggetto non sia compromessa da un’incompleta o parziale acquisizione di dati o elementi su cui poi si andrà ad adottare il provvedimento. Per tale motivo, mentre la prima, per dimostrate ed obiettive situazioni contingenti, quale per tutte l’urgenza di provvedere, può essere pretermessa, la seconda è invece giuridicamente insopprimibile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 371 del 2000, proposto da: </p>
<p><b>Yser Radio Service S.r.l. &#8211; Radio International, Ragoli S.r.l.</b>, in nome dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall’Avv. Eugenio Porta, con domicilio eletto presso l’Avv. Eugenio Porta in Genova, Via Cantore 14/5; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b><br />
<b>Comune di Bordighera</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>dell’ordinanza di riduzione a conformità delle emissioni prodotte dall’impianto di diffusione sito in Bordighera adottato dal Sindaco il 24.12.99.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18/10/2007 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
La Società ricorrente, titolare di concessione per l’esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale, ha impugnato l’ordinanza adottata dal sindaco di Bordighera di riduzione a conformità delle emissioni da campo elettrico prodotte dall’impianto di diffusione sito in via degli Inglesi.<br />
L’impugnazione è sorretta dai seguenti motivi:I) Violazione e falsa applicazione dell’art.7 l. n. 241/90. Eccesso di potere sotto vari profili;<br />
Violazione del contraddittorio;<br />
Violazione e falsa applicazione d.m. 381/98.<br />
Gli accertamenti dell’ARPAL, non preceduti dalla comunicazione d’avvio del procedimento, sulla misurazione del campo elettro magnetico sarebbero illegittimi perché effettuati senza alcun contraddittorio come invece prescrive l’art. 3 l. n. 110/83.<br />
Aggiungasi che le emissioni provenienti dall’impianto erano, secondo la ricorrente, comunque inferiori ai limiti massimi di esposizione previsti dal d.m. n. 381/98 per la salvaguardia della salute.<br />
Il comune di Bordighera non si è costituito.<br />
Accolta con ordinanza (Camera di consiglio del 16.03.00) la domanda incidentale di tutela cautelare, alla pubblica udienza del 18.10.07 la causa su richiesta della parte è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
La Società ricorrente, titolare di concessione per l’esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale, ha impugnato l’ordinanza adottata dal sindaco di Bordighera di riduzione a conformità delle emissioni da campo elettrico prodotte dall’impianto di diffusione.<br />
Il coefficiente di riduzione imposto con l’impugnata ordinanza è pari al 40%.<br />
Le censure, oltre a lamentare l’insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’adozione dell’ordinanza quali il superamento dei limiti di emissione fissati dal d.m. 381/98, deducono la violazione del contraddittorio nella fase di misurazione del campo elettro magnetico.<br />
Quest’ultimo motivo d’impugnazione è fondato e, appuntandosi sulla fase prodromica d’accertamento dei fatti, ha carattere assorbente.<br />
Investe infatti il presupposto di fatto che ha dato stura al procedimento conclusosi con l’impugnata ordinanza.<br />
L’ARPAL, sollecitato alla verifica dal comune di Bordighera, ha effettuato le misurazioni di campo elettrico ( dd. 18.11.98; 6.08.99; 7.12.99) presso la stazione di trasmissione senza che alle operazioni abbiano partecipato né l’Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni né alcun rappresentante della ricorrente, gestrice dell’impianto e titolare della concessione per la radiodiffusione.<br />
L’accertamento tecnico è stato unilateralmente esperito: senza il concorso dell’amministrazione che, oltre ad aver rilasciato la concessione, è (ordinariamente) soggetto istituzionalmente competente all’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo; ed omettendo, altresì, l’adozione degli incombenti atti a consentire alla ricorrente di partecipare alla verifica.<br />
Detta omissione si innesta in un procedimento che è stato oltretutto promosso senza nemmeno la comunicazione d’avvio.<br />
Sicché la ricorrente, destinataria di una misura repressiva a carattere reale che pregiudica l’attività d’impresa stante il coefficiente di riduzione pari al 40%, non solo si è vista privata del diritto al contraddittorio in sede di verifica delle emissioni effettivamente prodotte dall’impianto da essa gestito (cfr., sul contraddittorio in fase di riscontro delle emissioni, art. 3 l. n.110/83), ma non era nemmeno a conoscenza dell’avvio del procedimento che direttamente la riguardava.<br />
Sul piano dell’analisi concettuale degli istituti, cui necessariamente si raccorda lo scrutinio di legittimità, la comunicazione dell’avvio del procedimento, che – va ricordato – nei casi di urgenza la legge eccezionalmente esenta (art. 7, comma 1, l. n. 241/90), è preordinata a garantire (in astratto) la partecipazione del destinatario dell’atto e con essa la trasparenza del procedimento; l’invito a partecipare alle operazioni di verifica è invece strumentale al contraddittorio effettivo e concreto alle operazioni che per la specificità dei mezzi impiegati e delle cognizioni tecniche richieste esigono l’apporto attivo del soggetto coinvolto.<br />
L’una assicura una forma di tutela potenziale, dinamica ma ancora in fieri; l’altra viceversa offre tutela concreta e statica nella fase circoscritta d’accertamento dei fatti affinché la situazione giuridica del soggetto non sia compromessa da un’incompleta o parziale acquisizione di dati od elementi su cui poi si andranno ad adottare gli atti o i provvedimenti repressivi.<br />
L’una, per dimostrate ed obiettive situazioni contingenti, quale per tutte l’urgenza di provvedere, può essere pretermessa; l’altra è invece giuridicamente insopprimibile.<br />
Del resto, la misurazione dei livelli di emissione prodotti è per sua natura verifica controfattuale: risponde cioè all’esigenza che il dato tecnico oggettivo (cfr. emissione oltre il livello standard consentito) sia accertato inconfutabilmente in quanto acclarato col (ricercato) contraddittorio attivo del soggetto direttamente interessato.<br />
Il dato positivo recente conforta la conclusione attinta.<br />
L’art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259, sebbene non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, dispone che “ il ministero e l’Autorità quando intendono applicare provvedimenti in applicazione del Codice che abbiano impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di riferimento”. Cioè si prevede il contraddittorio in contestazione sul progetto di provvedimento che incide sulla iniziativa economica d’impresa nel settore delle telecomunicazioni.<br />
Aggiungasi, che nel caso che ne occupa, anche l’apporto tecnico del soggetto istituzionalmente competente a vigilare sui doveri che onerano il concessionario è stato disatteso.<br />
Insomma l’accertamento tecnico su cui si fonda l’ordinanza impugnata non ha rispettato né l’effettivo contraddittorio né ha attinto il livello minimo di oggettiva verifica delle emissioni prodotte dall’impianto della ricorrente.<br />
Scendendo alla disamina in concreto, è significativo il fatto che il coefficiente di riduzione per l’impianto pari al 40% non è scaturito da un indagine specifica comparata alla situazione complessiva prodotta da tutti gli impianti di ricetrasmissione in funzione presenti nella zona.<br />
Accertamento che avrebbe inoltre previamente richiesto l’individuazione degli operatori che operavano violando le prescrizioni risultanti dai titoli concessori e dalle schede tecniche ad essi allegati.<br />
In definitiva il coefficiente imposto è tangibile espressione dell’arbitrarietà del metodo di misurazione seguito e della parzialità dell’accertamento dei livelli di emissione prodotti impiegato.<br />
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.<br />
Le spese di causa seguono la soccombenza e seno liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.<br />
Condanna il comune di Bordighera alla rifusione delle spese in favore della società ricorrente che si liquidano in complessivi 4000 euro.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18/10/2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Raffaele Prosperi, Presidente FF<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore<br />
Davide Ponte, Consigliere</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/10/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-30-10-2007-n-1878/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2007 n.1878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5699</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5699/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5699/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5699/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5699</a></p>
<p>Non va sospeso il riconoscimento per il servizio prestato nelle scuole di montagna-integraz. graduatorie (doppio punteggio) visto l’orientamento giurisprudenziale univoco in materia (per tutte ordinanza n. 4570/2007).(G.S.) vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III BIS &#8211; Ordinanza sospensiva del 27 giugno 2007 n. 3151 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5699/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5699</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5699/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5699</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il riconoscimento per il servizio prestato nelle scuole di montagna-integraz. graduatorie (doppio punteggio) visto l’orientamento giurisprudenziale univoco in materia (per tutte ordinanza n. 4570/2007).(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III BIS &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/10984/g">Ordinanza sospensiva del 27 giugno 2007 n. 3151</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 5699/07<br />
Registro Generale: 7644/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />  Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Roberto Giovagnoli Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 30 Ottobre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b>rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MANTICELLO MARIA CONCETTA &#8211; BUCCHERI CONCETTA MARIA ANTONELLA &#8211; CAMPO MARIA GRAZIA &#8211; CASSARINO DANIELA &#8211; CASTRO MARIA &#8211; CATALDO GIUSEPPINA MARIA &#8211; COPPOLETTA MARIA ROSA &#8211; POLIZZI CONCETTA &#8211; VIRGILIO DARIO &#8211; SCIORTINO MONIA NUNZIATA &#8211; VOI NICOLINA &#8211; MODICA MARIA &#8211; DI CARA EMANUELA &#8211; DI PASQUALE LUISA &#8211; FERRO GIOVANNA &#8211; GUCCIONE NUNZIATA &#8211; LIMA VITA</b>  non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211; ROMA: Sezione III BIS  n. 3151/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE DI MONTAGNA-INTEGRAZ.GRADUATORIE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto che nessuno si è costituito in giudizio;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Roberto Giovagnoli e nessuno è comparso per le parti;</p>
<p>Ritenuto che l’istanza cautelare proposta in primo grado non risulta assistita nè dal fumus boni iuris, ne dal periculum in mora;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 7644/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 30 Ottobre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5699/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5699</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5698</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5698/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5698/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5698/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5698</a></p>
<p>Non va sospesa l’esclusione dalla gara per il consolidamento dei collettori di fognatura di un capoluogo atteso che non emerge l’inattendibilità della valutazione tecnica compiuta dalla stazione appaltante. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 5698/07 Registro Generale: 7600/2007 Sezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5698/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5698</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5698/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5698</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’esclusione dalla gara per il consolidamento dei collettori di fognatura di un capoluogo atteso che non emerge l’inattendibilità della valutazione tecnica compiuta dalla stazione appaltante.  (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 5698/07<br />
Registro Generale: 7600/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />  Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Roberto Giovagnoli Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 30 Ottobre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ILESA SRL IN PR. E Q.LE CAPOGRUPPO MANDATARIA A.T.I. &#8211; ATI &#8211; GEOSISTEMA S.R.L.</b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti PAOLO GHEZZE e  SERGIO LEONARDIcon domicilio  eletto in Roma VIA ELEONORA DUSE 5/G presso SERGIO LEONARDI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>METROPOLITANA MILANESE SPA</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti  DANILO TASSAN MAZZOCCO e  LUIGI MANZIcon domicilio  eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5presso LUIGI MANZI<br />
e nei confronti di<br />
<b>ENGECO SRL </b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LOMBARDIA &#8211; MILANO: Sezione Feriale n. 1333/2007, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE GARA PER CONSOLIDAMENTO STATICO  DEI COLLETTORI DI FOGNATURA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  METROPOLITANA MILANESE SPA<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Giovagnoli e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Leonardi e Manzi;</p>
<p>Ritenuto che ad un primo sommario esame l’istanza cautelare non risulta assistita dal fumus boni iuris, considerato che non emerge l’inattendibilità della valutazione tecnica compiuta dalla stazione appaltante;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 7600/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 30 Ottobre 2007</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5698/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5698</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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