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	<title>30/1/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/1/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2013 n.267</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-30-1-2013-n-267/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-30-1-2013-n-267/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2013 n.267</a></p>
<p>R. Trizzino – Presidente, L. De Gennaro – Estensore sulla presenza del giovane professionista laureato nei r.t. in una gara per l&#8217;affidamento di un incarico di progettazione di importo inferiore agli &#8364; 100.000 1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.253, d.p.r. n.207 del 2010 – Laureato abilitato da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-30-1-2013-n-267/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2013 n.267</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-30-1-2013-n-267/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2013 n.267</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino – Presidente, L. De Gennaro – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla presenza del giovane professionista laureato nei r.t. in una gara per l&#8217;affidamento di un incarico di progettazione di importo inferiore agli &euro; 100.000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.253, d.p.r. n.207 del 2010 – Laureato abilitato da meno di cinque anni all&#8217;esercizio della professione – Presenza come progettista – Obbligo – Società di ingegneria – Non è tenuta. 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Incarico di progettazione – Importo inferiore agli € 100.000 &#8211; Giovane professionista laureato – Presenza in senso ai raggruppamenti temporanei – Lex specialis – Richiamo all’intero art.253, d.p.r. n.207 del 2010 – Non è decisivo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In ordine alla presenza come progettista di un laureato abilitato da meno di cinque anni all&#8217;esercizio della professione, l’art.253, d.p.r. 5 ottobre 2010 n.207, limita tale imposizione ai raggruppamenti temporanei previsti dall’art. 90 comma 1 lett. g), d.lg. 12 aprile 2006 n.163, sicché una società di ingegneria la cui partecipazione è invece riconducibile alla previsione dell’art. 90 lett. f), non è tenuta dalla legislazione vigente a prevedere la presenza di un laureato abilitato da meno di cinque anni.	</p>
<p>2. Ai fini dell’individuazione dell’obbligo della presenza come progettista in senso ai raggruppamenti temporanei del giovane professionista laureato in riferimento ad una gara per l’affidamento di un incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, il cui importo è inferiore agli € 100.000, non è decisivo il richiamo generico alla previsione dell’art. 253, d.p.r. 5 ottobre 2010 n.207, compiuto dalla lex specialis, in quanto tale norma che &#8211; pure contiene molteplici e diversi presupposti per la partecipazione alle gare stabiliti a pena di esclusione &#8211; nel richiedere l’indicazione di tale professionista non prevede un’espressa sanzione di esclusione, sicché il puro e semplice richiamo a tutto l’articolo non può essere interpretato al fine di introdurre una determinata clausola di esclusione che rimarrebbe comunque di carattere criptico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 200 del 2012, proposto da:<br />
Techin Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Apolito, Nicola Grippa, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Stefanizzo in Lecce, via G.A. Ferrari 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Supersano, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Carmine De Pascali e Arnaldo Alfarano, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Adriano Tolomeo, con domicilio eletto in Lecce, via Guglielmo Oberdan 70;<br />
Daniele Cataldo, Rocco Alberto De Luca, Franco Fortunato, non costituiti; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a. dei verbali di gara per l&#8217;affidamento di incarico professionale relativo ai lavori di “Sistemazione delle strade poderali di connessione fra le masseria nell’area dei Paduli”;<br />	<br />
b. della determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia e Patrimonio n. 04/R del 11 gennaio 2012 di aggiudicazione dell&#8217;incarico professionale;<br />	<br />
c. di tutti gli atti di gara che non hanno comportato l&#8217;esclusione dei controinteressati e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso l&#8217;eventuale contratto concluso;<br />	<br />
d. per la contestuale declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia del contratto ove, nelle more, stipulato;<br />	<br />
e. per il conseguente accoglimento della domanda dell&#8217;odierno ricorrente di conseguire l&#8217;aggiudicazione e di subentrare nell&#8217;eventuale contratto;<br />	<br />
f. in via gradata, per la condanna del Comune di Supersano al risarcimento dei danni per equivalente, da liquidarsi in corso di causa o, quanto meno, in via equitativa;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Supersano, di Carmine De Pascali e di Arnaldo Alfarano;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto da Arnaldo Alfarano e Carmine De Pascali; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 novembre 2012 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti l’avv. Indino, in sostituzione dell&#8217;avv. Grippa, per i ricorrenti, l’avv. Tolomeo per i controinteressati e l’avv. Sticchi Damiani per il Comune;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con avviso del 24 novembre 2011 il Comune di Supersano ha indetto una gara per l’affidamento di un incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, la misura, la contabilità, il coordinamento della sicurezza per i lavori di sistemazione delle strade poderali di connessione fra le masserie nell’area dei Paduli.<br />	<br />
Il valore dell’appalto, come stabilito dal bando di gara, è pari a 60.000 euro.<br />	<br />
L’incarico è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo tra professionisti (RTP) formato dagli ingg. Alfarano e De Pascali. Al secondo posto in graduatoria si collocava il RTP composto dall’arch. Cataldo, dall’arch. De Luca e dal geom. De Luca e infine, al terzo posto, la società Techin, odierna ricorrente.<br />	<br />
Avverso l’aggiudicazione è insorta la Techin srl proponendo i seguenti motivi di gravame:<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 90, comma 7, D.lgs. 163/2006 e dell’art. 253 DPR 207/2010. Eccesso di potere sotto il profilo dell’omesso esame, dell’omessa istruttoria e dell’omessa valutazione;<br />	<br />
&#8211; violazione del combinato disposto degli artt. 37 e 90 comma 1 lett. g D.lgs 163/2006, eccesso di potere sotto il profilo dell’omesso esame, dell’omessa istruttoria e dello messa valutazione;<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 37, comma 8 D.lgs 163/2006;<br />	<br />
&#8211; violazione del combinato disposto degli artt. 38 e 48, comma 2, D.lgs 163/2006, eccesso di potere sotto il profilo dell’omesso esame, richiesta controllo e istruttoria sul possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario e del concorrente che segue i<br />
&#8211; invalidità ed inefficacia del contratto.<br />	<br />
Si è costituito il raggruppamento aggiudicatario chiedendo la reiezione del ricorso e proponendo altresì ricorso incidentale.<br />	<br />
Si è costituito il Comune di Supersano chiedendo la reiezione del ricorso<br />	<br />
All’udienza del 28 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
2. Il ricorso incidentale, che deve essere oggetto di esame prioritario, è infondato.<br />	<br />
2.1 Con il primo motivo i controinteressati deducono a carico della società ricorrente la violazione della clausola del bando che prevede la sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di tutti i professionisti partecipanti.<br />	<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
Occorre prioritariamente osservare che la disposizione di gara invocata non è corredata dalla previsione espressa della sanzione dell’esclusione.<br />	<br />
La domanda è stata poi sottoscritta dall’Ing. Gianluca Esposito quale legale rappresentante della società in conformità a quanto previsto dalla stessa lex specialis (cfr. all. 1 in calce secondo cui “nell’ipotesi di società di ingegneria.. l’all. 1 dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante”).<br />	<br />
La Techin è, a quanto risulta in atti, società di ingegneria partecipata da due soci rappresentati dal richiamato Ing. Gianluca Esposito, quale socio professionista, e il sig. Mario Esposito, quale socio di capitale.<br />	<br />
La domanda quindi è stata correttamente sottoscritta dall’unico socio professionista coincidente nella specie con il legale rappresentante della società.<br />	<br />
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione della disposizione di legge (art. 253 DPR 207/2010) che prescrive la presenza di un giovane professionista alla gara.<br />	<br />
La censura è infondata in punto di diritto.<br />	<br />
L’art. 253 DPR 207/2010 &#8211; che prevede quale presupposto per la partecipazione alla gara la presenza come progettista di un laureato abilitato da meno di cinque anni all&#8217;esercizio della professione &#8211; limita tale imposizione ai raggruppamenti temporanei previsti dall’art. 90, comma 1, lettera g) D.lgs. 163/2006.<br />	<br />
La ricorrente, quale società di ingegneria la cui partecipazione è invece riconducibile alla previsione dell’art. 90 lett. f), non è tenuta dalla legislazione vigente a prevedere la presenza di un laureato abilitato da meno di cinque anni e non ha quindi violato la disposizione in esame.<br />	<br />
3. Il ricorso principale è infondato.<br />	<br />
3.1 Con il primo motivo di doglianza la società ricorrente lamenta che né il RTP aggiudicatario né quello secondo classificato avrebbero previsto la presenza di un progettista abilitato da meno di cinque anni in violazione dell’art. 253 DPR 207/2010, sopra richiamato.<br />	<br />
Sarebbe stato inoltre omessa l’indicazione dei nominativi dei professionisti che avrebbero eseguito le singole attività e della persona incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche in violazione delle regole stabilite dall’art. 90 D.lgs 163/2006 (secondo cui l’incarico “deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell&#8217;offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell&#8217;offerta, la persona fisica incaricata dell&#8217;integrazione tra le varie prestazioni specialistiche”).<br />	<br />
Con il secondo motivo ci si duole che i due concorrenti, odierni controinteressati, all’atto della partecipazione della gara non abbiano precisato le quote di partecipazione e di esecuzione facenti capo a ciascun componente, come previsto dall’art. 37 D.lgs. 163/2006, in forza dell’esplicito richiamo dell’art. 90 D.lgs. 163/2006.<br />	<br />
Con il terzo motivo si deduce che i RTP controinteressati, non ancora costituiti al momento dell’offerta, non hanno assunto l’impegno a conferire mandato con rappresentanza ad uno dei propri componenti, in applicazione dell’art. 37 D.lgs 163/2006, disciplinante l’offerta di operatori riuniti in un raggruppamento temporaneo.<br />	<br />
I motivi ora riassunti, che possono essere oggetto di esame congiunto, sono infondati.<br />	<br />
Secondo il disposto dell’art. 91 D.lgs 163/2006 gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di importo inferiore alla soglia di 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6.<br />	<br />
Le gare sotto soglia, come quella di cui è causa, sono quindi soggette unicamente ai principi generali desumibili dall&#8217;ordinamento con riferimento alle procedure di evidenza pubblica, e non già specificamente alla rigorosa disciplina, caratterizzata da un elevato livello di formalizzazione, prevista per le gare di rilevanza comunitaria.<br />	<br />
Le disposizioni, espressamente riferite ai soli contratti sopra soglia, non autorizzano quindi un&#8217;interpretazione estensiva ai contratti sotto soglia. Conseguentemente, la capacità di integrazione della lex specialis &#8211; che per regola deve riconoscersi alle disposizioni di legge dotate di immediato contenuto imperativo &#8211; deve essere contemperata con i principi del favor partecipationis e della necessaria chiarezza delle regole di gara, che si pongono a tutela dell&#8217;interesse pubblico alla massima concorrenzialità e di quello privato all&#8217;affidamento in base alle condizioni di partecipazione enunciate dalla stazione appaltante (cfr. in termini Tar Lazio 10880/2009).<br />	<br />
Nel caso di specie quindi, per valutare l’ammissibilità delle domande dei primi due classificati non può che farsi riferimento all’avviso pubblico e allo schema della domanda di partecipazione, al fine verificare se siano riscontabili violazioni delle norme legislative che siano state espressamente e chiaramente richiamate dalla normativa di gara.<br />	<br />
Al riguardo si osserva che l’avviso pubblico di indizione della gara ammette i raggruppamenti temporanei costituiti ai sensi dell’art. 90 D.lgs 163/2006, richiamando le disposizioni dell’art. 37 D.lgs 163/2006 solo “in quanto compatibili”.<br />	<br />
Occorre poi precisare che l’avviso pubblico prevedeva che la domanda di partecipazione fosse “redatta esclusivamente in base allo schema Allegato 1” accluso alla lex specialis.<br />	<br />
In questa prospettiva occorre evidenziare, con riferimento alla omessa indicazione nominativa dei professionisti responsabili dell’incarico, dell’indicazione dell’incaricato di integrare le diverse prestazioni specialistiche e dell’indicazione delle quote di partecipazione che il modello di istanza di partecipazione &#8211; che la stazione appaltante ha imposto di osservare &#8211; non conteneva alcuna di queste indicazioni; se ne deve concludere, stante l’assenza di uno specifico richiamo nella lex specialis, per l’irrilevanza ai fini dell’ammissibilità della domanda di partecipazione.<br />	<br />
Uguale osservazione deve essere compiuta relativamente all’omesso impegno di conferire mandato con rappresentanza ad uno dei professionisti, con l’ulteriore rilievo che comunque, ai fini di responsabilizzare tutti i professionisti coinvolti, il modello di domanda richiedeva che tutti i partecipanti in forma associata sottoscrivessero l’indicazione del capogruppo mandatario; tale precisazione vale anche ai fini di valorizzare un approccio ermeneutico di natura sostanzialistica che valorizzi il dato teleologico del raggiungimento dello scopo della norma senza che assuma rilievo dirimente il profilo estrinseco del modo in cui siffatta esigenza sia soddisfatta (secondo l’insegnamento della Plenaria 26/2012 sempre in tema di ammissione alla gara in un raggruppamento temporaneo).<br />	<br />
Quanto alla presenza del giovane professionista laureato, non può considerarsi decisivo il richiamo generico alla previsione dell’art. 253 DPR 207/2010, compiuto dalla lex specialis, in quanto tale norma che &#8211; pure contiene molteplici e diversi presupposti per la partecipazione alle gare stabiliti a pena di esclusione &#8211; nel richiedere l’indicazione di tale professionista non prevede un’espressa sanzione di esclusione; il puro e semplice richiamo a tutto l’articolo quindi non può essere interpretato al fine di introdurre una determinata clausola di esclusione che rimarrebbe comunque di carattere criptico.<br />	<br />
Nel caso di specie tenuto quindi conto del ridotto livello di formalizzazione della gara in oggetto, del principio di tassatività delle clausole di esclusione ora stabilito dall’art. 46 comma 1 bis D.lgs 163/2006 e della necessità di prevedere a fronte di specifico adempimento una sanzione espressa, il Collegio non ritiene che il semplice rinvio a tale norma possa comportare l’estromissione dalla gara dei primi due classificati.<br />	<br />
3.2 Con il quarto motivo di ricorso si evidenzia che è stato omesso il controllo sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo ai concorrenti, controllo previsto dall’art. 38 e 48 D.lgs. 163/2006.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
La ricorrente si limita censurare l’omissione di una fase procedimentale senza dedurre l’effettiva mancanza dei requisiti in capi al soggetto aggiudicatario.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che, stante il sopra illustrato carattere semplificato della gara in oggetto, a cui vengono applicati i soli principi informatori delle procedure di evidenza pubblica, la mancata formalizzazione di una fase procedimentale, espressamente prevista per le gare sopra soglia, non possa pregiudicare l’esito dell’intera procedura.<br />	<br />
Attesa quindi la mancata dimostrazione di un difetto nei requisiti di cui ai citati artt. 38 e 48, il mancato espletamento di detta fase procedimentale non rende illegittima l’aggiudicazione al RTP vincitore.<br />	<br />
4. In conclusione, per tutto quanto sopra riportato, il Tribunale respinge sia il ricorso incidentale che quello principale.<br />	<br />
Considerata la reciproca soccombenza tra le parti ricorrenti e la particolarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza definitivamente pronunciando, respinge il ricorso incidentale e il ricorso principale come in epigrafe proposti.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Gabriella Caprini, Referendario<br />	<br />
Luca De Gennaro, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/01/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-30-1-2013-n-267/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2013 n.267</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2013 n.74</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-1-2013-n-74/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-1-2013-n-74/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-1-2013-n-74/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2013 n.74</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. T. Aru M. G. e M. S. (avv. R. Candio) c/ il Comune di Sarule (avv. ti G. Meloni e O. Tatti); la Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti S. Sau e P. Angius) 1. Espropriazione per p.u. – Dichiarazione di p.u. – Proroga – Dopo la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-1-2013-n-74/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2013 n.74</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-1-2013-n-74/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2013 n.74</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. T. Aru<br /> M. G. e M. S. (avv. R. Candio) c/ il Comune di Sarule (avv. ti G. Meloni e O. Tatti); la Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti S. Sau e P. Angius)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per p.u. – Dichiarazione di p.u. – Proroga – Dopo la scadenza del termine di vigenza della dichiarazione di p.u. – Carenza assoluta di potere – Diritto di proprietà – Affievolimento – Non si configura &#8211; Omessa impugnazione delle proroghe – Irrilevanza	</p>
<p>2. Espropriazione per p.u. – Occupazione sine titulo – Effetto acquisitivo &#8211; Non si verifica – Potere sanante – Art. 43-bis D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 – Ammissibilità	</p>
<p>3. Espropriazione per p.u. – Occupazione sine titulo – Effetto acquisitivo – Potere sanante – Art. 43-bis D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 – Mancato esercizio – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I provvedimenti di proroga della vigenza della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e di urgenza delle opere emessi dopo la scadenza dei termini di vigenza sia della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori originariamente adottata, sia dei termini di durata dell&#8217;occupazione del fondo, parimenti per la prima volta fissati, sono viziati da assoluta carenza di potere, con la conseguenza che gli stessi sono &#8220;ex se&#8221; insuscettibili di affievolire la posizione soggettiva del privato; è del tutto irrilevante l&#8217;omessa loro impugnazione nei termini decadenziali fissati in via generale dall&#8217;art. 21, co. 1, L. 6 dicembre 1971 n. 1034	</p>
<p>2. L’occupazione “sine titulo” del fondo non può comportare, soprattutto in assenza di una scelta abdicativa del proprietario, la perdita della proprietà del fondo da parte del soggetto che subisce l’occupazione, con la conseguenza che l’assenza dell’indefettibile presupposto del riconoscimento, da parte degli organi competenti, della pubblica utilità dell’opera comporta che il privato, durante l’illegittima occupazione, possa fruire dei rimedi reipersecutori a tutela della non perduta proprietà; l’unico potenziale ostacolo al pieno esplicarsi della tutela restitutoria è costituito dall’esercizio, da parte dell’Amministrazione interessata, dello speciale “potere sanante” previsto dall’art. 42-bis del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (introdotto dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 11), applicabile anche “a fatti anteriori” alla sua entrata in vigore in virtù dell’espressa previsione contenuta al comma 8;	</p>
<p>3. In caso di mancato esercizio del “potere sanante” previsto dall’art. 42-bis del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (introdotto dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 11), l’occupazione dei terreni non trova alcun fondamento giuridico e ciò comporta l’obbligo di restituzione, previa rimessione in ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese della stessa Amministrazione resistente, restando, comunque, impregiudicato il potere di quest’ultima di adottare il provvedimento di cui all’art. 42 bis cit. ai fini dell’acquisizione dei beni alla mano pubblica; in questa ipotesi l’Amministrazione dovrà riconoscere ai ricorrenti, oltre al danno da mancato possesso del bene, anche il danno da perdita definitiva della proprietà</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna</p>
<p>	</p>
<p align=center>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center>SENTENZA
       </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 130 del 2003, proposto da:<br /><b>M. G. e M. S.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Roberto Candio, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, viale Regina Margherita n. 56;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Sarule</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gaetano Meloni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Omero Tatti in Cagliari, via Vivanet n. 6;<br />	<br />
la <b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Sonia Sau e Patrizia Angius, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69;</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento </p>
<p>&#8211; del decreto n. 5/107 del 23.10.02 del Direttore del Servizio Regionale Espropriazioni della Regione Autonoma della Sardegna e dei relativi atti allegati n. 2772 e n. 2773 del 20.11.2002 del Settore Tecnico LL.PP. del Comune di Sarule;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Comunale di Sarule n. 97 del 3.9.2002;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto ad essi inerente, presupposto o consequenziale.<br />Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sarule e della Regione Autonoma della Sardegna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /><b></p>
<p align=center>FATTO</p>
<p></b><br />I ricorrenti sono proprietari, nel territorio del Comune di Sarule, dei terreni (di A 69 e Ca 74 e di A 00 e Ca 32) distinti in catasto al foglio 13, rispettivamente, ai mappali 980 e 973.<br />Con il decreto impugnato tali terreni sono stati definitivamente espropriati a favore del Comune di Sarule per la costruzione di una palestra polivalente, ultimata il 16 novembre 1999.<br />Il progetto per la costruzione dell’anzidetta opera pubblica era stato approvato dal Comune con delibera della Giunta comunale n. 80 del 30 aprile 1996.<br />Tale delibera, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, aveva fissato i termini per l’espropriazione, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 2359/1865, stabilendo che le espropriazione e i lavori si sarebbero dovuti concludere entro il 31.12.1998.<br />Successivamente il Sindaco del medesimo comune di Sarule aveva disposto, con decreto n. 1 del 20 agosto 1996, l’occupazione d’urgenza dei terreni in vista dell’espropriazione definitiva, da perfezionarsi entro 5 anni dalla data di immissione in possesso (avvenuta il 20.9.1996), a meno che, nel frattempo, non fosse scaduto improrogato il minor termine stabilito per il compimento delle espropriazioni.<br />Alla luce di tali termini di efficacia degli atti espropriativi, i ricorrenti sostengono che il decreto di espropriazione oggi impugnato sarebbe intervenuto quando ormai la dichiarazione di pubblica utilità era scaduta, e, dunque, oltre i termini previsti per la conclusione del procedimento.<br />Sotto questo profilo, sempre nell’assunto dei ricorrenti, sarebbe irrilevante la delibera della Giunta comunale n. 97 del 3 settembre 2002, di riapprovazione del progetto dell’opera ai fini della rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto la stessa sarebbe intervenuta dopo che l’opera era già stata ampiamente ultimata (come detto, l’opera risulta realizzata fin dal 16.11.1999).<br />Di qui la richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati per i motivi precisati nello stesso atto introduttivo del giudizio (violazione dell’art. 13 della legge n. 2359/1865, eccesso di potere sotto diversi profili, con riguardo al decreto di esproprio e violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, degli artt. 10 e ss. della legge 22.10.1971 n. 865, della legge regionale n. 29 del 22.4.1987 e dei principi del giusto procedimento, con riguardo alla delibera della Giunta comunale n. 97 del 3 settembre 2002).<br />	<br />
Contestualmente alla domanda caducatoria i ricorrenti hanno chiesto sia il risarcimento del danno sofferto per la perdita del diritto di proprietà sui terreni per effetto della loro irreversibile trasformazione, sia il risarcimento causato dall’occupazione illegittima del fondo dal momento in cui sono scaduti i termini dell’espropriazione.<br />	<br />
Con vittoria delle spese del giudizio.<br /> <br />
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Sarule che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.<br />	<br />
Si è altresì costituita in giudizio la Regione Sarda che, dopo aver evidenziato il suo limitato ruolo nell’ambito della procedura espropriativa per cui è causa, ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.<br /><b></p>
<p align=center>DIRITTO</p>
<p></b><br />Le difese comunali impongono, a fini di chiarezza, talune precisazioni anche in punto di fatto.<br />	<br />
Risulta infatti che con delibera della Giunta comunale n. 11 del 20 febbraio 2001 il Comune di Sarule, preso atto della scadenza del termine finale di cui all’art. 13 della legge n. 2359/1865, e rilevato che le opere erano state comunque realizzate, ha riapprovato, ai soli fini espropriativi, il progetto relativo alla palestra per cui è causa.<br />	<br />
Tale atto fissava il termine per il compimento delle espropriazioni al 31.12.2001.<br />	<br />
Con delibera della Giunta comunale n. 97 del 29 ottobre 2001 tale termine veniva ulteriormente prorogato al 30.6.2002.<br />	<br />
Successivamente, con delibera della Giunta comunale n. 97 del 3 settembre 2002, intervenuta peraltro allorché il termine precedentemente fissato era già scaduto, si procedeva ad una ulteriore fissazione del termine per il compimento delle espropriazioni al 30 giugno 2003.<br />	<br />
Con la conseguenza che, secondo le difese comunali, rispetto a tale ultimo termine il decreto di esproprio emanato dall’amministrazione regionale il 23.10.2002 sarebbe tempestivo.<br />	<br />
Rileva tuttavia il Collegio che le argomentazioni difensive comunali sono palesemente infondate, rivelandosi per contro meritevoli di accoglimento le censure dei ricorrenti in ordine all’insanabile tardività dell’atto espropriativo adottato.<br />	<br />
Si è già detto in narrativa che con delibera della Giunta comunale n. 80 del 30 aprile 1996 i termini per il compimento delle espropriazioni era stato fissato al 31.12.1998.<br />	<br />
Il successivo decreto n. 1 del 20 agosto 1996, di occupazione d’urgenza dei terreni in vista dell’espropriazione definitiva, prevedeva che la stessa dovesse perfezionarsi entro 5 anni dalla data di immissione in possesso (avvenuta il 20.9.1996), a meno che, nel frattempo, non fosse scaduto improrogato il minor termine stabilito per il compimento delle espropriazioni.<br />
Quindi il termine finale per il completamento delle espropriazioni era – salvo proroga &#8211; il 31.12.1998.<br />	<br />
Orbene, il primo atto di proroga dell’anzidetto termine espropriativo è stata la delibera della Giunta comunale n. 11 del 20 febbraio 2001, con la quale il Comune di Sarule, ben consapevole della scadenza del termine finale di cui all’art. 13 della legge n. 2359/1865, e rilevato che le opere erano state comunque realizzate, ha riapprovato il progetto relativo alla costruzione della palestra per cui è causa ai soli fini espropriativi.<br />	<br />
Tale atto di proroga, tuttavia, anche a prescindere da ogni altra valutazione in ordine alla legittimità della riapprovazione &#8211; ai soli fini della fissazione dei termini per l’espropriazione &#8211; del progetto di un’opera già interamente realizzata, è irrimediabilmente tardivo.<br />	<br />
Vige, infatti, pacificamente in materia il principio, secondo il quale: &#8220;Il prolungamento dell&#8217;efficacia di un termine presuppone necessariamente che il termine da prorogare non sia ancora scaduto, per cui i termini fissati nella dichiarazione di pubblica utilità dall&#8217;art. 13, l. n. 2359 del 1865 possono essere prorogati dall&#8217;Amministrazione al fine di prolungare l&#8217;efficacia della dichiarazione di pubblica utilità stessa, a condizione che la proroga si perfezioni prima della scadenza del termine che si intende prorogare&#8221; (T. A. R. Campania Napoli, sez. V, 4 maggio 2010, n. 2509).<br />	<br />
Stabilito, pertanto, che la (prima) proroga del termine, per il completamento finale della procedura ablativa è intervenuta, &#8220;contra ius&#8221;, dopo la scadenza del termine, a tal scopo fissato dalla stessa amministrazione, ne deriva:<br /> <br />
1) che anche le successive proroghe, tutte parametrate sulla prima, non hanno di conseguenza potuto esercitare alcuna efficacia, al fine del prolungamento del termine per il compimento degli espropri;<br /> <br />
2) che, pertanto, l&#8217;irreversibile trasformazione del bene, in assenza di un valido decreto d&#8217;espropriazione (comunque viziato, &#8220;ab origine&#8221;, dalla rilevata scadenza dei termini), configura un fatto illecito, causativo di danno risarcibile, in favore dei ricorrenti (in applicazione del principio, affermato in giurisprudenza, secondo cui: &#8220;In caso di mancata proroga, la scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l&#8217;inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità&#8221; T. A. R. Valle d&#8217;Aosta, sez. I, 13 novembre 2009, n. 93).<br />	<br />
Prima di passare oltre, va peraltro sgombrato il campo dal rilievo della mancata impugnazione, da parte dei ricorrenti, del primo dei predetti provvedimenti di proroga dei termini, emanati (illegittimamente, giusta quanto sopra rilevato) dall&#8217;Amministrazione.<br /> <br />
Ritiene, infatti, il Collegio che, a parte ogni questione in ordine alla loro concreta ed effettiva conoscenza da parte dei ricorrenti, sia da condividere l&#8217;argomento, ricavato dalla seguente massima: &#8220;I provvedimenti di proroga della vigenza della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e di urgenza delle opere emessi dopo la scadenza dei termini di vigenza sia della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori originariamente adottata, sia dei termini di durata dell&#8217;occupazione del fondo, parimenti per la prima volta fissati, sono viziati da assoluta carenza di potere, con la conseguenza che gli stessi sono &#8220;ex se&#8221; insuscettibili di affievolire la posizione soggettiva del privato; è del tutto irrilevante l&#8217;omessa loro impugnazione nei termini decadenziali fissati in via generale dall&#8217;art. 21, comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034” (T. A. R. Veneto, sez. I, 12 febbraio 2009, n. 347).<br /> <br />
Le conseguenze di quanto sopra esposto trovano pacifico riflesso nella giurisprudenza formatasi in materia: in tema di espropriazione per pubblica utilità, nel sistema normativo di cui all&#8217;art. 13 L. 25 giugno 1865 n. 2359, il tardivo esercizio della facoltà di proroga del termine per il compimento dei lavori quando è scaduto quello iniziale determina l&#8217;illegittimità sia del relativo provvedimento sia del decreto di esproprio (cfr: Cons. Stato Sez. giurisdizionali Sez. IV, n. 2140 del 3 maggio 2005 &#8211; Sez. IV).<br />	<br />
La declaratoria dell’illegittimità del decreto di esproprio comporta il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno sofferto a causa dell’illegittima occupazione dei propri terreni da parte dell’amministrazione comunale di Sarule.<br />
Cominciando, peraltro, dalla questione petitoria, non vi è dubbio che l’occupazione e la trasformazione del terreno in oggetto sia da considerare, allo stato attuale, sine titulo, in quanto la relativa procedura ablatoria non si è conclusa con la tempestiva adozione del decreto di esproprio; pertanto, l’occupazione e la trasformazione del fondo &#8211; comunque operata dall’amministrazione &#8211; si sostanzia in un’attività illecita, insuscettibile di produrre effetti acquisitivi della proprietà e, viceversa, fonte dell’obbligo per la pubblica amministrazione di restituire il bene e risarcire il proprietario interessato per il danno sofferto.<br />	<br />
Sul punto si fa riferimento alla condivisibile evoluzione giurisprudenziale &#8211; partita da numerose pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo prima e dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007 poi &#8211; secondo cui non assume concreto rilievo, in punto di mezzi di tutela assicurati al proprietario danneggiato, la tradizionale distinzione tra occupazione espropriativa ed occupazione usurpativa, posto che in entrambi i casi il comportamento dell’Amministrazione assume i caratteri dell’illecito civile, con tutto ciò che ne consegue (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 novembre 2011, n. 5844).<br /> <br />
Tale concetto è stato recentemente sviluppato dalla Corte di Cassazione (Sez. I, 23 agosto 2012, n. 14609), secondo cui “l’occupazione “sine titulo” del fondo….non può comportare, soprattutto in assenza di una scelta abdicativa del proprietario…la perdita della proprietà del fondo da parte del soggetto che subisce l’occupazione, con la conseguenza che l’assenza dell’indefettibile presupposto del riconoscimento, da parte degli organi competenti, della pubblica utilità dell’opera comporta che il privato, durante l’illegittima occupazione, possa fruire dei rimedi reipersecutori a tutela della non perduta proprietà”.<br />	<br />
Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha poi espressamente escluso che la domanda restitutoria possa trovare ostacolo negli artt. 2933, comma 2, e 2058, comma 2, del codice civile, in quanto: &#8211; l’art. 2933, comma 2, oltre che riferibile alle sole violazioni di “obblighi di non fare” (cioè alle cd. “manipolazioni del bene”) e non anche alle illecite occupazioni, é norma comunque eccezionale e come tale da interpretare in modo rigorosamente restrittivo, con esclusivo riferimento a beni realmente insostituibili e di eccezionale importanza per l’economia nazionale, con relativa prova a carico dell’Amministrazione resistente; &#8211; l’art. 2058, comma 2, quale disposizione che si ascrive alla disciplina del risarcimento del danno, non risulta applicabile alla tutela restitutoria dei diritti reali, che trova la propria speciale (ed autonoma) regolamentazione negli artt. 948 &#8211; 951 del codice civile.<br />	<br />
Pertanto l’unico potenziale ostacolo al pieno esplicarsi della tutela restitutoria è costituito dall’esercizio, da parte dell’Amministrazione interessata, dello speciale “potere sanante” previsto dall’art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2011, n. 2001 (introdotto dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 11), applicabile anche “a fatti anteriori” alla sua entrata in vigore in virtù dell’espressa previsione contenuta al comma 8 (cfr., al riguardo, Consiglio di Stato n. 5844/2011); tuttavia, con specifico riferimento al caso ora all’attenzione del Collegio, il Comune di Sarule, non ha ritenuto di esercitare il potere previsto dalla nuova norma dianzi richiamata.<br />
Pertanto l’occupazione dei terreni per cui è causa da parte del Comune di Sarule non trova alcun fondamento giuridico e ciò comporta l’obbligo di restituzione, previa rimessione in ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese della stessa Amministrazione resistente.<br />	<br />
Resta, comunque, impregiudicato il potere di quest’ultima di adottare il provvedimento di cui all’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, finalizzato all’adozione di un provvedimento motivato di acquisizione dei terreni in oggetto alla mano pubblica; in questa ipotesi l’Amministrazione dovrà riconoscere ai ricorrenti, oltre al danno da mancato possesso del bene, anche il danno da perdita definitiva della proprietà.<br />	<br />
La domanda di risarcimento del danno, pertanto, va accolta limitatamente al danno da mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione, posto che il danno da perdita della proprietà è evitato “in forma specifica” dalla tutela restitutoria nei termini sopra descritti.<br />	<br />
A tal fine l’amministrazione, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, dovrà procedere prendendo, quale base di calcolo, il valore venale attribuibile ai terreni in oggetto dal momento dell’occupazione e sulla base di questo determinare anno per anno il valore dell’occupazione fino ad oggi, nella misura del 5% annuo (comma 2 art. 42 bis).<br />
Tale somma che dovrà essere poi essere maggiorata degli interessi legali dal momento della liquidazione fino al saldo.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br />
Deve, infine, disporsi la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, in quanto la condotta tenuta dall’Amministrazione &#8211; che ha mantenuto in essere l’illecita occupazione dei fondi altrui anche dopo la proposizione del ricorso in esame e persino dopo l’entrata in vigore dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 &#8211; è fonte di inutili ed ingiustificati esborsi per la finanza pubblica, chiamata a corrispondere al proprietario dei fondi occupati, a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento degli stessi, una somma tanto maggiore quanto più a lungo nel tempo si è protratta l’illecita occupazione; per evitare questo effetto l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto, invece, scegliere in tempi rapidi tra la spontanea restituzione del fondo occupato al legittimo proprietario (che avrebbe consentito di evitare ulteriori danni da illecita occupazione) e, in alternativa, l’avvio del procedimento di cui all’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, ai fini di una motivata acquisizione dello stesso fondo alla mano pubblica.<br /><b></p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p></b><br />Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Condanna il Comune di Sarule a restituire ai ricorrenti i terreni in epigrafe indicati, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese, nonché a corrispondere agli stessi ricorrenti la somma a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento dei propri terreni durante il periodo di occupazione determinata secondo i criteri indicati in motivazione, oltre agli interessi legali dalla data di liquidazione al saldo.<br />	<br />
Condanna il Comune di Sarule al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessive euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), compensandole nei confronti della Regione Sarda.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
<br />Il 30/01/2013</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-1-2013-n-74/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2013 n.74</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2013 n.75</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-1-2013-n-75/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-1-2013-n-75/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-1-2013-n-75/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2013 n.75</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. T. Aru Policentro Domus de Janas Spa (avv. ti M. Marcialis, C. Valentino e G. Andreozzi) c/il Comune di Sestu (avv. R. Uras) sui limiti di applicazione delle delibere comunali recanti adeguamento degli oneri di urbanizzazione a concessioni rilasciate in epoca anteriore Edilizia e urbanistica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-1-2013-n-75/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2013 n.75</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-1-2013-n-75/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2013 n.75</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. T. Aru<br /> Policentro Domus de Janas Spa (avv. ti M. Marcialis, C. Valentino e G. Andreozzi) c/il Comune di Sestu (avv. R. Uras)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti di applicazione delle delibere comunali recanti adeguamento degli oneri di urbanizzazione a concessioni rilasciate in epoca anteriore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Oneri di urbanizzazione – Adeguamento – Concessioni rilasciate in epoca anteriore – Applicabilità – Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le delibere comunali che prevedono l&#8217;adeguamento degli oneri di urbanizzazione possono trovare applicazione esclusivamente per le concessioni rilasciate a far tempo dalla loro adozione, e non anche per quelle rilasciate in epoca anteriore; in applicazione di siffatto principio l&#8217;aggiornamento degli oneri di urbanizzazione disposto con atto successivo e con effetto retroattivo può ritenersi legittimo solo nelle fattispecie nelle quali nella concessione edilizia sia stata inserita una espressa clausola &#8220;salvo conguaglio&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2010, proposto da:<br />
Policentro Domus de Janas Spa, rappresentata e difesa dapprima dagli avv. Massimiliano Marcialis e Carla Valentino e poi dall’avv. Giuseppe Andreozzi, con domicilio eletto in Cagliari presso quest’ultimo, via Gianturco n. 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il Comune di Sestu, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Uras, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via Alghero n.13;	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
1) del provvedimento prot. 19924 del 14 settembre 2010, con il quale è stato richiesto alla società Policentro Domus de Janas S.p.A. il pagamento di un conguaglio per opere di urbanizzazione secondaria nella misura di euro 709.454,47;<br />	<br />
2) della delibera della Giunta comunale di Sestu n. 298 del 30 settembre 2005, conosciuta a seguito del ricevimento del provvedimento di cui al precedente punto 1, e di ogni atto presupposto, compresa la sottostante proposta dell&#8217;Assessore all&#8217;Urbanistica.<br />	<br />
3) di ogni atto ad essi presupposto, inerente e comunque connesso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Sestu;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società Policentro Domus de Janas S.p.a. ha realizzato un complesso intervento edilizio nel Comune di Sestu, località “More Corraxe”.<br />	<br />
A tal fine ha stipulato, in data 9 marzo 2003, la convenzione urbanistica n. 4035 di attuazione dello stralcio 1 del Piano di Lottizzazione “More Corraxe” e, in pari data, la convenzione urbanistica n. 4036 di attuazione dello stralcio 2 del medesimo Piano di Lottizzazione.<br />	<br />
L’art. 6 della convenzione n. 4035 quantificava in euro 159.808,57 gli oneri di urbanizzazione secondaria con riferimento allo stralcio 1, a fronte dei quali la ricorrente versava un acconto pari ad euro 31.961,00, mentre l’art 6 della convenzione n. 4036 quantificava in euro 136.010,00 gli oneri di urbanizzazione secondaria con riferimento allo stralcio 2, a fronte dei quali la ricorrente versava un acconto pari ad euro 27.202,00.<br />	<br />
L’incidenza euro/ mc delle opere di urbanizzazione era calcolata in euro 0,924/mc.<br />	<br />
Successivamente il Comune di Sestu rilasciava le concessioni edilizie previste per la realizzazione delle opere convenzionate.<br />	<br />
Sennonché col provvedimento impugnato il Comune di Sestu determinava, a carico della ricorrente, un conguaglio rispetto a quanto concordato in sede di convenzionamento, calcolato sulla base dell’adeguamento delle tabelle parametriche operato con delibera G.M. n. 298 del 30 settembre 2005, che fissava la nuova aliquota in euro 2,77/mc.<br />	<br />
Ne derivava una richiesta di pagamento per oneri di urbanizzazione secondaria ancora dovuti pari ad euro 709.454,47.<br />	<br />
Avverso tale provvedimento la società Policentro Domus de Janas Spa ha proposto il ricorso in esame, affidandolo ai seguenti motivi:<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, dell’art. 16, comma 5, del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 4 della legge regionale 28 aprile 1978 n. 30 – Erronea interpretazione del D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito in legge 24.11.2003 n. 326 – Incompetenza dell’Ente e dell’organo &#8211; Eccesso di potere e carenza di motivazione anche per violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della Convenzione urbanistica n. 4035 del 9 marzo 2003 e dell’art. 7 della la convenzione urbanistica n. 4036 di pari data &#8211; Violazione e falsa applicazione della delibera del Consiglio comunale 28 gennaio 1978 n. 6 e della delibera del Consiglio comunale 26 gennaio 1980 n. 7 &#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. del D.Ass. EE.LL della Regione Sardegna 31 gennaio 1978 n. 70 – Violazione del principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle disp. prel. c.c.: con riguardo all’illegittimo incremento del conguaglio degli oneri disposto dall’amministrazione comunale.<br />	<br />
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.<br />	<br />
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Sestu che, con articolate difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.<br />	<br />
A seguito di rinuncia al mandato degli originari difensori , con memoria di costituzione depositata il 30 novembre 2012 la società ricorrente si è costituita con nuovo procuratore.<br />	<br />
In vista dell’udienza di trattazione le controparti hanno depositato ulteriori scritti difensivi con i quali hanno confermato le rispettive conclusioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2013, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 10/1977, l&#8217;incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall&#8217;articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall&#8217;articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché dalle leggi regionali, è stabilita, ai fini del precedente articolo 3, con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione.<br />	<br />
In Sardegna la definizione delle anzidette tabelle parametriche è stata fatta con decreto dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 31 gennaio 1978 n. 70 che, per quanto qui interessa, all’art. 5, per le opere di urbanizzazione secondaria, fissava il costo del contributo in lire 6500/mc (oggi euro 3,35/mc).<br />	<br />
Con delibera n. 7 del 26 gennaio 1980 il Consiglio comunale di Sestu determinava di applicare le tabelle parametriche di cui sopra con la riduzione percentuale del 75%.<br />	<br />
Tenuto conto che tali valori non erano mai stati aggiornati, ritenendoli non più adeguati al costo della vita e al reale costo sostenuto dal Comune per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, la Giunta Municipale, in applicazione dell’art. 16, comma 6, del DPR n. 380/2001, ai sensi del quale “Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale”, determinava, con la delibera n. 298 del 30 settembre 2005, la variazione dell’aliquota di applicazione delle tabelle parametriche per la quota afferente le urbanizzazioni primarie e secondarie, portandola al 75% del valore determinato dal decreto regionale n. 70/1978.<br />	<br />
Ne scaturiva, per le attività, direzionali terziali e commerciali, un valore di euro 2,77/mc (cfr. documento 8 delle produzioni comunali).<br />	<br />
In applicazione di tale deliberazione il Comune di Sestu inoltrava alla ricorrente la richiesta di pagamento oggi contestata.<br />	<br />
Con il primo motivo la ricorrente lamenta il difetto di competenza della Giunta comunale all’adozione della delibera di variazione delle tabelle in questione, affermando che in base alla precitata normativa tale potere rientrerebbe tra le attribuzioni del consiglio comunale.<br />	<br />
L’argomento non è decisivo.<br />	<br />
Rilevato che l’incremento per cui è causa rimane ampiamente al di sotto del valore fissato come limite massimo dall’autorità regionale, non ravvisandosi dunque alcuna invasione delle competenze a quest’ultima intestate, il Collegio ritiene che nel caso in esame possa, comunque, trovare applicazione l’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990.<br />	<br />
La denunciata violazione, infatti, anche ove sussistente, non ha comunque ragionevolmente influito sull’esito della procedura, tenuto conto, da un lato, del silente comportamento dell’organo consiliare, che non è intervenuto in autotutela e che, per contro, una volta attivatosi in materia, ha adottato una delibera (la n. 53 del 17 gennaio 2009) confermativa e addirittura rafforzativa rispetto alla decisione della Giunta di incrementare gli oneri, facendone sostanzialmente propria la determinazione; dall’altro lato, che essa investirebbe comunque norme inerenti il procedimento amministrativo, integrandosi pertanto i presupposti richiesti dall’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990.<br />	<br />
Sul punto appare ampiamente condivisibile il più recente orientamento giurisprudenziale, cristallizzato nella recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2012 n. 1081, laddove si afferma, tra l’altro, che “…i generali princìpi di conservazione dell’atto e di strumentalità delle forme inducano a generalizzare la portata dell’istituto dell’illegittimità non invalidante di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990” (in tal senso vedi: Cons. Stato, VI, 11 maggio 2011, n. 2795; V, 19 giugno 2009, n. 4031; 14 aprile 2008, n. 1588), e ciò anche per evitare che la prevalenza di considerazioni procedimentali porti l’amministrazione alla scelta (antieconomica e contrastante con il principio di efficienza) di dover riavviare un procedimento i cui esiti siano ab initio scontati”.<br />	<br />
Ed invero, la disposizione ora richiamata, introducendo nell’ordinamento la categoria dei vizi c.d. non invalidanti, non determina la degradazione del vizio di legittimità in mera irregolarità, né costituisce una fattispecie esimente, ma prevede semplicemente un’ipotesi di non annullabilità dell’atto a causa di valutazioni attinenti al suo contenuto, effettuate ex post dal giudice e concernenti il fatto che risulta accertato inequivocamente che il ricorrente non potrebbe ricevere alcuna utilità dall’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Come invero accade proprio nel caso di specie, ove, al contrario, potrebbe addirittura addivenirsi ad una conclusione più sfavorevole per la ricorrente laddove l’organo consiliare decidesse di applicare fin dal 2005 l’ulteriore incremento degli oneri poi introdotto nel 2009.<br />	<br />
Di qui la reiezione del motivo.<br />	<br />
La ricorrente si duole anche del fatto che la modifica delle tabelle parametriche sia stata applicata anche in relazione a concessioni edilizie rilasciate prima della sua approvazione, con violazione del principio della irretroattività degli effetti degli atti amministrativi.<br />	<br />
In realtà, come giustamente rileva la difesa dell’amministrazione, la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che l&#8217;adeguamento degli oneri di urbanizzazione non comporta che i Comuni possono ritenersi autorizzati ad applicare gli stessi retroattivamente alle concessioni edilizie già rilasciate ed assoggettate agli oneri a quel tempo vigenti, fatti salvi i casi di espresse riserve al riguardo (cfr: C.G.A., sez. giurisdizionale, n. 186 del 21 marzo 2007).<br />	<br />
Le delibere comunali che dispongono l&#8217;adeguamento degli oneri di urbanizzazione, cioè, possono trovare applicazione esclusivamente per le concessioni rilasciate a far tempo dalla loro adozione, e non anche per quelle rilasciate in epoca anteriore (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 17.11.2009 n. 1798).<br />	<br />
In applicazione di siffatto principio – al quale il Collegio ritiene di dovere aderire &#8211; l&#8217;aggiornamento degli oneri di urbanizzazione disposto con atto successivo e con effetto retroattivo sarebbe legittimo solo nelle fattispecie nelle quali nella concessione edilizia fosse stata inserita una espressa clausola &#8220;salvo conguaglio&#8221;.<br />	<br />
Ebbene, nel caso di specie, le citate convenzioni, rispettivamente all’art. 6, punto 2, e all’art. 7, punto 2, recavano espressamente proprio la riserva di conguaglio per il caso di successiva delibera del Consiglio comunale di aggiornamento delle tabelle parametriche.<br />	<br />
Con la conseguenza che i titoli edilizi successivamente rilasciati restavano vincolati all’assolvimento di tali prescrizioni, tant’è che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 11 e 12 delle due convenzioni, il rilascio delle stesse concessioni edilizie per opere di urbanizzazione restava subordinato ”…all’assolvimento degli obblighi contenuti e susseguiti nella presente convenzione…”.<br />	<br />
Di qui, senza necessità di ulteriori argomentazioni, la reiezione della censura.<br />	<br />
Con l’ultimo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta che l’aumento dei costi di urbanizzazione deliberato dalla giunta comunale sarebbe, avuto riguardo alla misura dell’incremento, del tutto irragionevole.<br />	<br />
Neanche tale argomento è decisivo.<br />	<br />
Anzitutto, come detto, la delibera di giunta impugnata resta confinata, in ordine al quantum degli oneri concessori dovuti, ben entro i confini delineati dal menzionato decreto regionale n. 70/1978.<br />	<br />
In secondo luogo non può non condividersi l’affermazione dell’amministrazione resistente secondo la quale a distanza di 25 anni la fissazione di un valore pari al 75% di quello indicato come congruo dall’amministrazione regionale non può per definizione ritenersi viziato da illogicità per eccessiva onerosità.<br />	<br />
Tanto ciò è vero che, come detto, nel 2009 il Consiglio comunale ha ulteriormente incrementato l’aliquota dovuta quantificandola nel 100% del valore fissato dall’autorità regionale.<br />	<br />
In conclusione, quindi il ricorso si rivela infondato e va respinto.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Comune di Sestu delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 3000,00 (tremila//00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/01/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-1-2013-n-75/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2013 n.75</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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