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	<title>30/1/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/1/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.709</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-30-1-2008-n-709/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-30-1-2008-n-709/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-30-1-2008-n-709/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.709</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. Sapone.IMPRESA PIZZAROTTI &#038; C. spa, in proprio e quale mandataria del r.t.i. con SNAMPROGETTI spa (Prof. Avv. M. Sanino e Avv. L. Palasciano) c. ANAS spa (Avv. S. Astori) e CONSORZIO STABILE SIS s.c.p.a (Avv.ti G. Rusconi, G. L. Rota, P. Leozappa). sulla priorità dell&#8217;esame del ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-30-1-2008-n-709/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.709</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-30-1-2008-n-709/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.709</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini, Est. Sapone.<br />IMPRESA PIZZAROTTI &#038; C. spa, in proprio e quale mandataria del r.t.i. con SNAMPROGETTI spa (Prof. Avv. M. Sanino e Avv. L. Palasciano) c. ANAS spa (Avv. S. Astori) e CONSORZIO STABILE SIS s.c.p.a (Avv.ti G. Rusconi, G. L. Rota, P. Leozappa).</span></p>
<hr />
<p>sulla priorità dell&#8217;esame del ricorso incidentale rispetto al ricorso principale e sulla produzione del bilancio per l&#8217;attestazione di un organico medio in sede di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso incidentale – Esame – Priorità rispetto al ricorso principale – Sussiste – Deduzione di motivi atti a privare dell’interesse al ricorso principale.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Attestazione dell’organico medio dei dirigenti dell’impresa – Mera produzione del bilancio – Sufficienza – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Di regola, l’esame del ricorso incidentale è subordinato all’accoglimento del ricorso principale; tuttavia, nel caso in cui con il ricorso incidentale vengano dedotti motivi atti a privare il ricorrente in via principale dell’interesse al suo ricorso, dall’eventuale accoglimento del quale egli non potrebbe trarre alcun vantaggio, lo stesso ricorso incidentale assume carattere pregiudiziale e va esaminato con priorità, per evidenti ragioni di economia processuale.</p>
<p>2. La mera produzione del bilancio non è considerato dal legislatore un elemento in grado di attestare da solo la sussistenza di un determinato organico medio, né tantomeno, la sussistenza di un determinato numero di dirigenti, in assenza delle ulteriori documentazioni di cui al comma 11 dell’art.18, DPR n.554/1999 (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Il Tar Lazio ha pertanto ritenuto che, correttamente, è stata prevista dal bando, a pena di esclusione, una specifica dichiarazione del legale rappresentante che attestasse specificatamente la sussistenza del richiesto requisito, non ritenendosi sufficiente a tal fine la mera produzione del bilancio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla priorità dell’esame del ricorso incidentale rispetto al ricorso principale e sulla produzione del bilancio per l’attestazione di un organico medio in sede di gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  5849          RGR<br />
Anno  2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211; SEZIONE III &#8211;	</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.5849 del 2006 proposto dalla<br />
<b>spa IMPRESA PIZZAROTTI &#038; C.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la SNAMPROGETTI spa, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Mario Sanino e dall’avv. Laura Palasciano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Sanino in Roma, Viale Parioli n.180;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’<b>ANAS spa</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Astori presso il cui studio in Roma, Via Alessandro Torlonia n.33, è elettivamente domiciliata;<br />
e nei confronti di:</p>
<p><b>CONSORZIO STABILE SIS s.c.p.a</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rusconi Giuseppe, Rota Gian Luigi, Leozappa Patrizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Leozappa in Roma, Via Bocca di Leone n.78;</p>
<p>per l’annullamento:<br />
I) del verbale n.10 della seduta di gara del 2 maggio 2006 nel corso della quale è stata redatta ed approvata la graduatoria finale della procedura relativa alla licitazione privata con procedura d’urgenza per l’affidamento a contraente generale, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.f)  della L. n.433/2001, nonchè art. 9 del D.lgvo n.190/2002, delle attività di realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera: Macrolotto n.2 Autostrada SA-RC – Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/99 del tratto dal km 108 al km 139, ed è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’intimato Consorzio stabile; <br />
II) della raccomandata A/R dell’Anas spa del 4 maggio 2006 recante comunicazione dell’esito della procedura a firma del Dirigente Capo Ufficio Gare e Contratti;<br />
III) dei verbali delle sedute di gara n.1 del 14 giugno 2005, n.2 del 21 giugno 2005, n.3 del 6 luglio 2005, n.4 del 12 luglio 2005, n.5 del 15 luglio 2005, n.6 del 26 luglio 2005, n.7 del 27 luglio 2005, n.8 del 28 luglio 2005 e n.9 del 2 agosto 2005, viziati nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha ritenuto migliore l’offerta presentata dal consorzio controinteressato;<br />
4) di ogni altro atto presupposto, connesso, e conseguente a quelli impugnati.<br />
Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimata Anas spa e del Consorzio SIS s.c.p.a.; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007 &#8211; relatore il dottor Giuseppe Sapone – i difensori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente ha partecipato quale mandataria di un RTI costituito con la spa Snamprogetti alla licitazione privata, in epigrafe indicata, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, classificandosi con punti 76,50 al secondo posto della graduatoria finale dietro il Consorzio stabile SIS, odierno controinteressato, cui sono stati riconosciuti punti 83,67, e a cui favore è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto de quo.<br />
Con il proposto gravame la Pizzarotti Spa ha impugnato la citata aggiudicazione provvisoria nonché tutti i verbali di gara, pure in epigrafe indicati, deducendo il seguente ed articolato motivo di doglianza:<br />
Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche ed in particolare per carenza di istruttoria, manifesta ingiustizia ed illogicità, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, sviamento della causa, violazione del principio di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa.<br />
Successivamente, a seguito dell’accesso agli atti della licitazione de qua, l’odierna istante ha proposto motivi aggiunti di doglianza contestando la mancata esclusione del Consorzio aggiudicatario per carenza dei requisiti di partecipazione alla gara e per violazione delle prescrizioni inderogabili di gara contenute nell’offerta tecnica.<br />
Da ultimo con ulteriori motivi aggiunti di doglianza ha impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta dall’Anas a favore del Consorzio S.I.S. e conosciuta in sede di audizione presidenziale in data 21 settembre 2006, riproponendo integralmente avverso tale ultima determinazione le censure precedentemente formulate.<br />
Si è costituita l’Anas spa confutando analiticamente la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
Si è pure costituito il Consorzio aggiudicatario il quale:<br />
I) ha proposto ricorso incidentale e successivi autonomi motivi aggiunti contestando la mancata esclusione dell’offerta presentato dal RTI Pizzarotti-Snamprogetti per carenza dei requisiti di partecipazione e per violazione delle prescrizioni previste dal bando e dal capitolato di gara;<br />
II) ha contestato con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle dedotte doglianze concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
Con ordinanza 9 novembre 2006 n. 1209 veniva disposta consulenza tecnica sui fatti di causa e nominato all’uopo un collegio di tre consulenti tecnici, poi modificato con ordinanza 24 novembre 2006 n. 1287 in seguito all’astensione di un componente.<br />
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007 il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il proposto gravame ed i successivi motivi aggiunti la società ricorrente, la quale aveva partecipato quale mandataria di un RTI costituito con la spa Snamprogetti alla licitazione privata, in epigrafe indicata, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, classificandosi  con punti 76,50 al secondo posto della graduatoria finale dietro il Consorzio stabile SIS, odierno controinteressato, cui sono stati riconosciuti punti 83,67, ha impugnato sia l’aggiudicazione provvisoria che l’aggiudicazione definitiva intervenute a favore del citato consorzio.<br />
In ordine logico il Collegio è chiamato ad esaminare con priorità le censure dedotte in via incidentale con cui è stata contestata sotto vari profili la mancata esclusione dalla gara de qua dell’offerta presentata dalla società ricorrente, in linea con il consolidato e notorio orientamento giurisprudenziale, secondo cui se è vero che, di regola, l&#8217;esame del ricorso incidentale è subordinato all&#8217;accoglimento del ricorso principale, è altrettanto vero che, nel caso in cui con il ricorso incidentale vengano dedotti motivi atti a privare il ricorrente in via principale dell’interesse al suo ricorso, dall’eventuale accoglimento del 	quale  egli non potrebbe trarre alcun vantaggio, lo stesso ricorso incidentale assume carattere pregiudiziale e va esaminato con priorità, per evidenti ragioni di economia processuale.<br />	<br />
Con la prima doglianza dedotta in via incidentale il consorzio controinteressato, premesso che nell’offerta presentata dalla Pizzarotti erano previste varianti ploanoaltimetriche, ha sostenuto che la suddetta offerta doveva essere esclusa in attuazione della disposizione della lettera di invito la quale prescriveva testualmente: “Le varianti potranno essere accettate nei limiti delle approvazioni previste dalla normativa vigente e non dovranno alterare i caratteri essenziali del progetto posto a base di gara. In particolare non potranno modificare le caratteristiche planoaltimetriche della infrastruttura nel suo complesso, né le peculiarità architettoniche, né i principali materiali costitutivi”.<br />
La doglianza de qua non è suscettibile di favorevole esame.<br />
Al riguardo il Collegio intende uniformarsi alle argomentate risultanze della CTU disposta in merito con ordinanza collegiale n.6109 del 9 novembre 2006, secondo le quali: “le varianti proposte dall’ATI ricorrente, come specificato nei capitoli precedenti relativi alle singole tipologie delle opere costituenti il maxilotto, non apportano modifiche alle impostazioni progettuali salienti delle opere poste a base di gara nè risultano incompatibili con quanto già approvato dalla conferenze di servizio e con quanto disposto nella procedura VIA, confermando con ciò l’indiretta valutazione della Commissione aggiudicatrice, che non ha rilevato motivi di esclusione”.<br />
Pure da rigettare è la successiva censura con cui è stato fatto presente che l’offerta del raggruppamento ricorrente doveva essere esclusa in quanto nell’atto costitutivo dello stesso non era indicata la quota di suddivisione dei lavori così come prescritto dall’art.13, commi 1 e 5, della L.n.109/1994 e al punto 3 h della lettera di invito.<br />
In merito deve essere sottolineato che:<br />
a) la giurisprudenza, diligentemente richiamata dalla ricorrente indentale, afferma che giusta quanto disposto dall’art.13 della L. n.109/1994 è necessario, a pena di esclusione, che le quote di partecipazione al raggruppamento delle singole imprese siano preventivamente indicate in sede di offerta, non essendo sufficiente che vengano evidenziate ex post nella fase esecutiva;<br />
b) come affermato e dimostrato dalla Pizzarotti in sede di memoria conclusionale (pag.85) nell’atto costitutivo erano indicate le quote di partecipazione all’ATI, ed era stato fatto presente che la suddetta Ati era costituita ai sensi dell’art.93 del DPR 554/1999, il cui comma 4, prevede espressamente che le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.<br />
Meritevole di accoglimento deve essere dichiarata, invece, la censura con cui è stata prospettata la violazione da parte del raggruppamento ricorrente del punto III.2 lett f) del bando.<br />
In merito è stato fatto presente che:<br />
a) la menzionata disposizione stabiliva che “i concorrenti dovranno allegare a pena di esclusione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dalla quale si evincano i poteri del sottoscrittore e corredata da copia fotostatica del documento di identità dello stesso, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’organico medio dei dirigenti dell’impresa relativamente agli ultimi tre anni non inferiore a 25 anni;<br />
b) le società del raggruppamento ricorrente secondo la prospettazione del ricorrente incidentale “non presentano alcuna autodichiarazione relativamente al punto f) ma segnalano soltanto nelle copie dei bilanci degli anni 2001/2002/2003 da loro autocertificate, con apposto un post-it con il quale viene indicato la voce personale di ciascun bilancio.<br />
La tesi del Consorzio Sis è stata contestata dalla Pizzarotti la quale in sede di memoria conclusionale (pag.93) ha fatto presente che “l’organico medio dei dirigenti dell’impresa è dimostrato con la produzione dei bilanci depositati, con i quali vengono anche dimostrati altri requisiti quali la cifra d’affari in lavori conseguita e il patrimonio netto”.<br />
La doglianza de qua è suscettibile di favorevole esame.<br />
Al riguardo, sotto il profilo formale, è indubbio che il bando imponeva a pena di esclusione uno specifico e dettagliato adempimento costituito dalla dichiarazione de qua a cui non può in alcun modo essere equiparata la produzione dei bilanci depositati, atteso che non è individuabile nella suddetta fattispecie, contrariamente alla dichiarazione resa dal rappresentante legale, una specifica assunzione di responsabilità in ordine alla sussistenza del richiesto requisito.<br />
Sotto il profilo sostanziale, poi, in ordine alla possibilità che il richiesto dato potesse essere in ogni caso desunto sulla base dei bilanci depositati deve essere sottolineato che:<br />
a) l’art.18, comma 10, del DPR n.554/1999 prevede che l&#8217;adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio;<br />
b) il comma 11 stabilisce che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonchè da una dichiarazione sulla consistenza dell&#8217;organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all&#8217;INPS e all&#8217;INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.<br />
Alla luce di tali disposizioni ed in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato  (Sez.IV, n.42 del 12/1/2005) in una vicenda sostanzialmente analoga a quella in esame, è palese che la mera produzione del bilancio non è considerato dal legislatore un elemento in grado di attestare da solo la sussistenza di un determinato organico medio, nè tantomeno, la sussistenza di un determinato numero di dirigenti, in assenza delle ulteriori documentazioni di cui al citato comma 11, per cui, correttamente è stata prevista dal bando, a pena di esclusione, una specifica dichiarazione del legale rappresentante che attestasse specificatamente la sussistenza del richiesto requisito, non ritenendosi sufficiente a tal fine la mera produzione del bilancio.<br />
Ciò considerato la proposta censura è fondata ed il proposto gravame incidentale deve essere accolto con assorbimento delle altre censure dedotte in via incidentale..<br />
L’accoglimento del proposto gravame incidentale comportante l’illegittimità dell’ammissione alla gara del Rti Pizzarotti-Snamprogetti, implica, poi, che il ricorso principale debba essere dichiarato improcedibile.<br />
Le spese della disposta consulenza, pari ad € 42.559,50 (quarantaduemilacinquecentocinquantanove/cinquanta) sono poste a carico della società ricorrente e del consorzio controinteressato in parti eguali.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, accoglie il ricorso incidentale e dichiara improcedibile il ricorso principale.<br />
Le spese della disposta consulenza sono poste a carico della società ricorrente e del consorzio controinteressato in parti eguali.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici: Dr. Stefano BACCARINI                  &#8211; Presidente<br />
Dr. Giuseppe  SAPONE                    &#8211; Consigliere, estensore<br />
Dr. Alessandro TOMASSETTI          &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-30-1-2008-n-709/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.709</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.99</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-30-1-2008-n-99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-30-1-2008-n-99/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.99</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente ed Estensore. Lopreside (avv.ti N. Di Modugno e F. Miccoli) c. Comune di Trinitapoli (avv. G. Sarcina). sull&#8217;inoperatività del principio della pregiudizialità amministrativa in una controversia rientrante in materia di giurisdizione esclusiva 1. Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione acquisitiva – Domanda di risarcimento danni –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-30-1-2008-n-99/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.99</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-30-1-2008-n-99/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.99</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente ed Estensore.<br /> Lopreside (avv.ti N. Di Modugno e F. Miccoli) c. Comune di Trinitapoli (avv. G. Sarcina).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inoperatività del principio della pregiudizialità amministrativa in una controversia rientrante in materia di giurisdizione esclusiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione acquisitiva – Domanda di risarcimento danni – Giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p>2. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Principio della pregiudizialità – Nonopera.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere la domanda di risarcimento danni pari al valore venale del suolo già oggetto di occupazione d’urgenza e su cui insistono opere pubbliche PEEP, avanzata dal ricorrente a seguito della occupazione acquisitiva dello stesso suolo avvenuta alla data di scadenza del periodo quinquennale di legittima occupazione non essendo intervenuto a tale data il provvedimento di espropriazione.</p>
<p>2. In materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l’azione risarcitoria proposta anche in difetto di domanda di annullamento deve comunque ritenersi ammissibile, non operando il principio della pregiudizialità dell’azione di annullamento, in quanto la cognizione del giudice amministrativo in materia non può che estendersi all’intero rapporto tra Amministrazione e privato con riguardo specifico al fatto illecito generatore dell’obbligazione risarcitoria ex art. 2043 c.c..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;inoperatività del principio della pregiudizialità amministrativa in una controversia rientrante in materia di giurisdizione esclusiva</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 957 del 2004, proposto da:<br />
<b>Lopreside Francesca</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Di Modugno, Francesco Miccoli, con domicilio eletto presso Nicola Di Modugno in Bari, via De Rossi, 16;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Trinitapoli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Sarcina, con domicilio eletto presso Giuseppe Sarcina in Bari, c/o R.Petruzzelli c.so Umberto,16/C;<br />
per l’accertamento<br />
dell’illiceità del comportamento tenuto dall’Amministrazione intimata nell’acquisizione, in ragione della cd. “accessione invertita” del suolo edificatorio dei ricorrenti e del loro diritto al risarcimento del danno;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Trinitapoli;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28/11/2007 il dott. Amedeo Urbano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 04.05.2004 i nominati in epigrafe, eredi di Giuliani Carlo comproprietario di 1/5 di in suolo edificatorio incluso nel Pdz ex lege n. 167/1962, hanno chiesto che, accertata l’illiceità dell’acquisizione del predetto terreno ed il loro diritto al risarcimento del danno causato dalla perdita della proprietà del fondo a titolo di accessione invertita, il. Comune di Trinitapoli sia condannato al pagamento della somma di € 10.878,48 (alla data del 1990), ovvero alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria o, in subordine, che il danno sia liquidato ai sensi del secondo comma dell’art. 35 del dlg n. 80/1998.<br />
Gli interessati premettono che il 12.11.1985 fu occupato in via temporanea e urgente un terreno incluso nell’area destinata a PEEP di proprietà del loro dante causa, sig. Carlo Giuliani, ma, pur avendo quest’ultimo promesso la cessione volontaria del suolo e benché, nel frattempo, fossero ultimate le opere pubbliche, in vista delle quali fu autorizzata l’immissione in possesso, non è stato emanato, entro la scadenza quinquennale del periodo di occupazione legittima (12.11.1990), il relativo decreto di esproprio.<br />
Di qui la richiesta di risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per l’avvenuta accessione invertita imputabile a colpa dell’Amministrazione, stante, altresì, il nesso causale tra l’illecito e il danno subito.<br />
Costituitosi in giudizio, il Comune di Trinitapoli ha eccepito il difetto di giurisdizione e, nel merito, la prescrizione del credito.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Oggetto del petitum del ricorso è la domanda di risarcimento danni derivante dalla perdita del diritto di proprietà del suolo compreso nel PEEP del Comune di Trinitapoli esteso per mq. 417,93, non essendo intervenuto entro il termine della legittima occupazione d’urgenza (12.11.1985 – 12.11.1994) il decreto di espropriazione e per effetto della irreversibile trasformazione del suolo su cui erano state realizzate le opere pubbliche.<br />
In via preliminare va respinta perché infondata l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento essendo decorso il termine quinquennale decorrente dalla data del 12.06.1990, data di scadenza del termine di cinque anni dell’occupazione d’urgenza.<br />
Al riguardo, in vero, va precisato che a seguito della proroga automatica del termine di scadenza delle occupazioni temporanee disposta per legge (legge n. 47/1988 e 158/1991) il periodo di occupazione temporanea è legittimamente scaduta non già il 12.11.1985 ma il 12.11.1994.<br />
Peraltro, il termine quinquennale per proporre la domanda risarcitoria è stato più volte interrotto con atti formali dei ricorrenti, e in particolare con l’atto moritorio datato 17.06.1999 col quale i ricorrenti tramite il proprio legale chiedevano al Sindaco di Trinitapoli il risarcimento danni per l’acquisizione della proprietà del suolo, nonché l’atto di citazione del Comune dinanzi al Tribunale di Foggia del 21.02.2000.<br />
Nel merito la domanda risarcitoria è meritevole di accoglimento.<br />
È, infatti, infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Comune.<br />
Ed, in vero, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 del 3 – 11.5.2006 che, nell’esaminare la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 53 del Testo Unico sulle espropriazioni n. 327/2001, ne ha dichiarato l’incostituzionalità, limitatamente alla parte in cui nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai comportamenti delle P.A. non esclude i comportamenti in materia urbanistica, e quindi espropriativi, non riconducibili all’esercizio di un pubblico potere.<br />
Tale pronuncia, pur occupandosi espressamente dell’art. 53 T.U. espropriazioni citato, tuttavia enuncia un principio generale valido anche ai fini della specificazione della esatta portata giuridica della precedente pronuncia n. 204/2004 che aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 7 della legge n. 205/2000 nella parte in cui devolveva al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in ordine alle controversie relative ai comportamenti della P.A. nel settore dell’urbanistica, e, quindi, anche dell’espropriazione.<br />
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 191/2006 chiarisce la portata della precedente pronuncia, sancendo il principio che appartiene al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva (e non già dell’AGO), la competenza sulle controversie aventi ad oggetto anche comportamenti della P.A. in materia urbanistica, quale l’impossessamento del bene altrui, purché collegati all’esercizio della pubblica funzione, ancorché illegittima.<br />
Orbene, alla luce di tale principio, va senza dubbio affermata la giurisdizione di questo giudice a conoscere la controversia oggetto del presente giudizio, ossia la domanda di risarcimento danni pari al valore venale del suolo già oggetto di occupazione d’urgenza e su cui insistono le opere pubbliche PEEP avanzata dal ricorrente a seguito della occupazione acquisitiva dello stesso suolo avvenuta alla data di scadenza del periodo quinquennale di legittima occupazione – 12.11.1990 – non essendo intervenuto a tale data il provvedimento di espropriazione. <br />
Ed infatti, l’occupazione del suolo già legittima, è, poi, divenuta illecita perché, alla data di scadenza del termine di validità dell’occupazione, non è stato emanato il decreto di espropriazione del suolo.<br />
Nel caso di specie, quindi, si è prodotta attraverso l’occupazione acquisitiva del bene l’accessione invertita del bene, ossia l’acquisto del diritto di proprietà a titolo originario da parte della P.A. alla scadenza del termine di validità dell’occupazione. <br />
Si è in presenza, quindi, di occupazione acquisitiva o appropriativa, cd. espropriazione sostanziale, che si verifica quando il suolo già occupato legittimamente a seguito di dichiarazione di pubblica utilità e quindi nell’ambito di una procedura espropriativa, subisce una irreversibile trasformazione per l’esecuzione dell’opera pubblica, senza che però intervenga il decreto di esproprio idoneo a produrre l’effetto traslativo della proprietà alla data di scadenza dell’occupazione.<br />
Il Collegio al riguardo non può che aderire alla configurazione giuridica dell’istituto dell’occupazione cd. appropriativa secondo il modello delineato dalla Corte Costituzionale con la stessa sentenza n. 191/2006 citata.<br />
Si contrappone alla stessa l’occupazione cd. usurpativa che si verifica allorquando vi sia apprensione del suolo da parte della P.A. in carenza di titolo giustificativo (assenza della dichiarazione di pubblica utilità o suo annullamento o sua intervenuta inefficacia) e che comporta la giurisdizione in materia del giudice ordinario, trattandosi di comportamenti non riconducibili all’esercizio di pubbliche potestà.<br />
In definitiva, dalla qualificazione giuridica dell’occupazione cd. acquisitiva, che ha dato luogo all’ accessione invertita, consegue che compete a questo giudice la giurisdizione della domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente per la perdita del diritto di proprietà del suolo già legittimamente occupato a far data dalla scadenza del termine dell’occupazione d’urgenza ossia dal 12.11.1990.<br />
Secondo quanto statuito con le sentenze della Corte Costituzione n. 204/2004 e n. 191 dell’11 maggio 2006, trattasi di “comportamento” della P.A. causativo di danno ingiusto – il trasferimento della proprietà – verificatosi in esecuzione di provvedimento amministrativo, e perciò riconducibile all’esercizio del pubblico potere (cfr. C. d. S. IV 30.1.2006 n. 390).<br />
Peraltro, considera il Collegio che la proposizione in via autonoma della sola domanda di risarcimento del danno relativamente alla porzione di suolo già occupata – senza previa o contestuale impugnazione degli atti ablatori &#8211; non viola il principio della cd. pregiudiziale amministrativa dell’azione di annullamento, sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 4/2003, secondo cui la domanda risarcitoria sarebbe ammissibile solo se venga impugnato tempestivamente il provvedimento ablativo illegittimo.<br />
Infatti, vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l’azione risarcitoria proposta anche in difetto di domanda di annullamento deve comunque ritenersi ammissibile, non operando il principio della pregiudizialità dell’azione di annullamento, in quanto la cognizione del giudice amministrativo in materia non può che estendersi all’intero rapporto tra Amministrazione e privato con riguardo specifico al fatto illecito generatore dell’obbligazione risarcitoria ex art. 2043 c.c., che si identifica con l’inutile decorso del termine dell’occupazione e non già con i provvedimenti amministrativi già emanati, non impugnati (cfr. Corte Cass. SS.UU. nn. 13659/2006 e 13660/2006). <br />
Peraltro, nel caso di specie, l’Amministrazione comunale non risulta abbia adottato un provvedimento di acquisizione del bene ex art. 43 Testo Unico n. 327/2001 e comunque in ogni caso l’avvenuta esecuzione delle opere pubbliche è ostativa all’eventuale restituzione del bene ai ricorrenti.<br />
Va, in definitiva, riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad ottenere al ristoro della perdita del diritto di proprietà del suolo la condanna del Comune ad erogare il risarcimento del danno in equivalente monetario nella misura corrispondente al valore reale di mercato con riferimento alla data del 12.11.1990 maggiorato di svalutazione monetaria ed interessi legali da tale data fino a quella di effettivo soddisfo.<br />
Quanto alla esatta quantificazione della somma spettante ai ricorrenti può farsi riferimento alla stima effettuata dal c.t.u. nominato dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 110/1999 che ha accertato €/mq 26,03 il valore del suolo alla data del 12.06.1990, onde ai ricorrenti spetta il pagamento della somma di €. 10878,48, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 12.11.1990, fino alla data dell’effettivo soddisfo.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA Sede di Bari &#8211; Sezione III,.accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto condanna il Comune di Trinitapoli al pagamento, a titolo di risarcimento danno ai ricorrenti della somma di €. 10878,48, maggiorata per rivalutazione ed interessi dal 12.11.1990 fino alla data dell’effettivo soddisfo.<br />
Condanna il Comune di Trinitapoli al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.500,00 in favore dei ricorrenti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28/11/2007 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Amedeo Urbano, Presidente, Estensore<br />
Antonio Pasca, Consigliere<br />
Roberto Maria Bucchi, Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/01/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-30-1-2008-n-99/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.99</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.710</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-30-1-2008-n-710/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-30-1-2008-n-710/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.710</a></p>
<p>Pres. Baccarini Est. Lundini Soc. Impresa Tomat s.p.a. ( avv.ti C. De Portu, P.Piselli e S. Simonini) c/ Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (Avv. Stato) e altri. sulle conseguenze del procedimento di controllo di una attestazione&#160; SOA nel caso di riattestazione presso una diversa Società 1. Contratti della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-30-1-2008-n-710/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.710</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-30-1-2008-n-710/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.710</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini        Est. Lundini<br /> Soc. Impresa Tomat s.p.a. ( avv.ti C. De Portu, P.Piselli e S. Simonini) c/ Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (Avv. Stato) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulle conseguenze del procedimento di controllo di una attestazione&nbsp; SOA nel caso di riattestazione presso una diversa Società</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – SOA – Rinnovo dell’attestazione presso altra società – Contemporaneo controllo di legittimità dell’attestazione originaria &#8211; Effetti.</p>
<p>           2. Contratti della P.A. – Attestazione SOA – Certificati irregolari –           Falso – Presunzione di imputabilità all’impresa – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’impresa che ha ottenuto una riattestazione SOA presso una diversa Società di attestazione nelle more del procedimento di controllo della legittimità dell’attestazione originaria, non può  sottrarsi alle conseguenze di tali controlli solo perché la nuova attestazione è stata rilasciata prima della conclusione del procedimento suddetto e della annotazione e pubblicizzazione dei relativi esiti sul casellario delle imprese. Per cui l’impresa stessa, benché riattestata, deve restare comunque soggetta, una volta concluso il controllo sulla prima attestazione, alle conseguenti valutazioni di permanenza dei requisiti di legge per l’ottenimento della nuova attestazione.</p>
<p>2. Nel caso di certificati contraffatti o irregolari utilizzati per l’ottenimento di un attestato di qualificazione SOA, la controprova che il falso non è imputabile all’impresa è a carico dell’impresa stessa che ha ritenuto di utilizzare la predetta documentazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle conseguenze del procedimento di controllo di una attestazione  SOA nel caso di riattestazione presso una diversa Società</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio <br />
SEZIONE TERZA </b></p>
<p>composto dai Signori:	STEFANO BACCARINI Presidente; 		DOMENICO LUNDINI Cons., relatore; GIUSEPPE SAPONE Cons. 																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso 6301/2006  proposto da:</p>
<p><b>SOC IMPRESA TOMAT SPA</b> rappresentata e difesa da: DE PORTU AVV. CLAUDIO PISELLI AVV. PIERLUIGI SIMONINI AVV. STEFANIA<br />
con domicilio eletto in ROMA VIA G.MERCALLI, 13 presso CANCRINI &#8211; PISELLI STUDIO LEGALE  </p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>AUTORITA&#8217; DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</b>   rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SOC SOA CQOP COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE  SPA </b><br />
e nei confronti di<br />
<b>SOC SOA SOANC &#8211; SOC ORGAN ATTESTAZIONE NAZ COSTRUTTORI   SPA </b><br />
per l’annullamento previa sospensione<br />
-della nota del 22.6.2006, n. 27508/06/ISP, dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con la quale “si comunica che il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 10.5.2006 ha deliberato che la Soa SOANC spa adotti un provvedimento di revoca della-della annotazione di cui all’art. 27 D.P.R. 34/2000 sul “Casellario informatico delle Imprese” presso l’Osservatorio in corrispondenza dell’Impresa Tomat s.p.a., siccome risultante in esito alla modifica registrata il 23.6.2006, che la restituzione dall’<br />
-della annotazione di cui all’art. 27 D.P.R. 34/2000 sul “Casellario informatico delle Imprese” presso l’Osservatorio in corrispondenza dell’Impresa Tomat s.p.a., inserita il 27.6.2006, con cui “si dà notizia che l’attestazione n. 8315/19/00 è stata revoc<br />
-di ogni altro connesso, conseguente e/o presupposto, anche emesso dalla SOA SOANC S.p.a., in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza nei termini di cui sopra;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione del giudizio di:<br />
AUTORITA&#8217; DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 24 ottobre 2007, designato relatore il Consigliere Domenico LUNDINI, gli avvocati come da verbale di udienza;<br />
Considerato e ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>La società ricorrente contesta il provvedimento con il quale l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici ha disposto (determinazione del Consiglio assunta nell’adunanza del 10.5.2006) la revoca dell’attestazione SOA n. 83315/19/00, rilasciata il 5.4.2006  da SOANC spa alla ricorrente stessa. Contesta altresì la relativa annotazione nel Casellario informatico delle imprese, nonché il preliminare e presupposto accertamento (peraltro operato dall’Autorità nella stessa determinazione di cui sopra a seguito di comunicazione da parte della SOA CQOP spa, con nota del 4.4.2006, della non veridicità di certificati di lavori a suo tempo utilizzati ai fini dell’emissione di precedente attestazione), e la relativa annotazione nel registro suddetto, che il procedimento di verifica della legittimità di tale originaria attestazione (n. 66/88/00 dell’11.5.2001, sostituita dalla n. 229/08/00 del 31.10.2001, poi dalla n. 91/49/00 del 18.6.2002 ed infine dalla n. 846/49/00 del 18.7.2005) era improcedibile per avvenuta restituzione a SOA CQOP (il 17.3.2006) dell’attestazione stessa, altrimenti da revocare in quanto emessa sulla base di certificazioni, circa il possesso dei requisiti richiesti dal DPR n. 34/2000, “che non hanno trovato oggettivo riscontro in atti o attestazioni di pubbliche amministrazioni”.<br />
Avverso tali determinazioni si grava la società istante deducendo, con tre articolati motivi di censura, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 16 del DPR n. 34/2000, dell’art. 17, comma 1, lett. m) del DPR n. 34/2000, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 109/94, eccesso di potere sotto tutti profili, con particolare riferimento all’errore sui presupposti, alla carenza di istruttoria, alla carenza di motivazione. La ricorrente reitera poi dette censure, ribadendole ed integrandole, in motivi aggiunti depositati il 25.1.2007, oltre che in memorie difensive depositate il 4.1.e 18.10.2007.<br />
L’Amministrazione, costituita in giudizio, controdeduce diffusamente ex adverso.<br />
Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorso è privo di fondamento.<br />
Quanto al primo motivo, assume, in sostanza, la società ricorrente, che l’attestazione n. 8315/19/00 è stata da ultimo ottenuta dimostrando il possesso dei necessari requisiti di legge, senza utilizzazione dei certificati contestati dalla P.A. in relazione alla precedente qualificazione, per categorie e classifiche oltretutto differenti, senza alcun accertamento, quindi, da parte della società di attestazione, al momento del rilascio dell’attestazione n. 8315, di alcuna falsità circa i certificati di lavori prodotti e utilizzati, e senza che sussistessero  annotazioni che l’impresa aveva reso false dichiarazioni. Il giudizio dell’Autorità di Vigilanza, secondo la quale l’attestazione predetta sarebbe stata invece emessa, da SOA SOANC, in violazione dell’art. 17 lett. m) del DPR n. 34/2000, ossia che l’impresa ricorrente avrebbe fornito false dichiarazioni, sarebbe quindi basato, sostiene l’interessata, su erronei presupposti.<br />
Al riguardo, rileva il Collegio cha il provvedimento dell’Amministrazione, riguardante la più recente attestazione SOA conseguita dall’istante (n. 8315/19/00), è strettamente connesso con gli esiti degli accertamenti effettuati in relazione all’attestazione originaria n. 846/49/00, di modo che dalla legittimità delle determinazioni in proposito assunte dalla P.A., consegue altresì, inevitabilmente, la legittimità della revoca dell’ottenuta riattestazione.<br />
Ed invero, non ha alcun rilievo il fatto che la nuova attestazione sia stata conseguita sulla base di certificazioni di lavori valide e veritiere, dal momento che la mancanza del requisito, opposta dalla P.A., di cui all’art. 17 lett. m) del DPR n. 34/2000 (“inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l&#8217;ammissione agli appalti e per il conseguimento dell&#8217;attestazione di qualificazione”), dev’essere evidentemente riferito alla non veridicità dei certificati utilizzati per la prima attestazione e alla dichiarazione, resa dalla ricorrente per ottenere la nuova attestazione n. 8315, di essere in possesso del requisito di cui all’art. 17, comma 1, lett. m), del DPR sopra citato, circostanza quest’ultima da considerarsi effettivamente non vera poiché la precedente attestazione era stata ottenuta, come l’Amministrazione ha avuto modo di verificare, attraverso certificazioni inattendibili e non veritiere.<br />
D’altra parte, come anche l’Autorità di Vigilanza ha avuto modo di precisare (determinazione n. 6/2006), il procedimento di controllo sulle attestazioni SOA, ex art. 14 del DPR n. 34/2000, mira a verificare che l’attestazione di qualificazione sia stata emessa nel pieno rispetto dei requisiti indicati nel predetto regolamento e che l’impresa attestata sia in possesso del requisito di affidabilità morale e professionale atto a consentire l’ottenimento di una nuova attestazione.<br />
Sicchè, la restituzione dell’attestazione di qualificazione alla SOA emittente non arresta il relativo procedimento di controllo, che deve concludersi con un accertamento in ordine alla veridicità della documentazione presentata dall’impresa ed al permanere in capo ad essa dei prescritti requisiti di affidabilità morale e professionale, onde verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori e per le determinazioni da assumere in ordine ad eventuali riattestazioni ottenute dall’impresa stessa successivamente alla restituzione dell’attestazione originaria.<br />
Nel caso di specie, d’altra parte, il procedimento di riattestazione attivato dalla ricorrente si è svolto sostanzialmente in parallelo rispetto al procedimento di controllo della legittimità della prima attestazione, iniziato e portato avanti prima da CQOP SOA spa (con le verifiche dei certificati di lavori presso le Amministrazioni comunali interessate) e poi dall’Autorità di Vigilanza (con le formali contestazioni d’irregolarità e le determinazioni conclusive conseguentemente assunte). Si consideri, in effetti, al riguardo, ed a mero titolo esemplificativo, la sostanziale coincidenza temporale tra comunicazione SOA CQOP (datata 4.4.2006) all’Autorità di Vigilanza delle prime formali risultanze di non veridicità di certificati di lavoro a suo tempo prodotti dalla ricorrente ed utilizzati per l’attestazione originaria, e rilascio da parte di SOA SOANC della nuova attestazione n. 8315/19/00 (datata 5.4.2006).<br />
Ebbene, pare evidente che in circostanze di questo genere, all’impresa che ha ottenuto la riattestazione (presso una diversa Società di attestazione) nelle more del procedimento di controllo della legittimità dell’attestazione originaria, non può essere consentito di sottrarsi alle conseguenze e ai riflessi di tali controlli solo perché la nuova attestazione è stata rilasciata prima della conclusione del procedimento suddetto e della annotazione e pubblicizzazione dei relativi esiti sull’apposito casellario delle imprese. Per cui l’impresa stessa, benché riattestata, deve restare comunque soggetta, una volta concluso il controllo sulla prima attestazione, alle conseguenti valutazioni di permanenza dei requisiti di legge per l’ottenimento della nuova attestazione.<br />
E dunque, nel caso di specie, l’annotazione (23.6.2006), nel casellario delle imprese, circa la non veridicità dei documenti posti a base dell’attestazione n. 846/49/00, una volta sancito che la restituzione di questa “ha costituito anticipata esecuzione” del procedimento di controllo, si salda con l’annotazione originaria (30.3.2006) di restituzione dell’attestazione stessa. In altre parole, la verifica della falsità documentale opera ex tunc, esplicando i suoi effetti anche in ordine alla validità della seconda attestazione (rilasciata infatti il 5.4.2006).<br />
E del resto la stessa Autorità di Vigilanza, occupandosi in generale delle conseguenze dei controlli sull’attestazione soa, ha avuto modo di precisare, nella sua recente sopra citata determinazione n. 6 del 15.11.2006, che “la riattestazione viene travolta dall’esito negativo del procedimento di controllo”.<br />
In casi del genere, d’altra parte, la mancanza di annotazioni al momento della riattestazione è da ritenersi irrilevante, anche perché l’iscrizione, sul casellario, degli esiti del controllo, ha effetti di mera pubblicità con valore per i terzi ai fini dell’applicazione delle sanzioni interdittive di legge, mentre, dal punto di vista soggettivo dell’impresa, l’obbligo di dichiarare correttamente i requisiti (verificabili ex post dall’Autorità di Vigilanza) previsti per l’attestazione soa dal DPR n. 34/2000, sussiste indipendentemente dalla presenza o meno di annotazioni al riguardo già effettuate o formalizzate.<br />
Quanto alle censure formulate con il secondo e terzo motivo, e con i motivi aggiunti, anch’esse sono da disattendere, alla stregua delle seguenti considerazioni:<br />
Assume l’istante che nessuna falsità documentale può esserle imputata in relazione all’attestazione n. 846/49/00; che non vi è stato al riguardo alcun accertamento; che a suo tempo ha consegnato alla società di attestazione certificati regolari; che l’attestazione irregolarmente “maggiorata” non è stata mai utilizzata per le relative classifiche; che si tratterebbe comunque di un falso inutile; che la falsificazione potrebbe essere stata effettuta da altri soggetti; che non sussiste quindi alcuna colpevolezza ed imputabilità in capo all’istante.<br />
Al riguardo rileva anzitutto il Collegio che l’Amministrazione, nell’atto impugnato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ha espresso un giudizio di sostanziale colpevolezza dell’impresa ricorrente stessa, evidenziando infatti che l’insussistenza dell’imputabilità non può essere sufficientemente provata, nel caso in esame, con l’addotto “mero non utilizzo dell’attestazione per le categorie ottenute ottenute sulla base di documenti accertati come non veritieri”.<br />
La sopra riferita valutazione dell’Amministrazione appare immune dalle censure dedotte. Invero, l’accertamento dei fatti, delle responsabilità e delle sue componenti, anche soggettive, è effettuato, nel procedimento amministrativo, con regole proprie di quest’ultimo, ispirate bensì ad esigenze di trasparenza e di veridicità, ma anche a criteri d’immediatezza volti alla salvaguardia dell’interesse pubblico minacciato da possibili scorrettezze dei soggetti amministrati, nonché di indipendenza rispetto ai più rigorosi accertamenti propri della sede giurisdizionale e penale in particolare (cfr. CdS, V, n. 122/2006).<br />
Nel caso di specie, dunque, correttamente l’Amministrazione si è attenuta alle risultanze procedimentali di immediata evidenza. Infatti, in presenza di certificati contraffatti o irregolari utilizzati comunque per l’ottenimento di un attestato di qualificazione soa, sembra ragionevole ricollegare, sul piano probatorio, a tale produzione documentale, il coinvolgimento anche soggettivo dell’impresa che tale attestato ha conseguito. In casi del genere, dunque, la controprova che si è trattato di falso non imputabile all’impresa, è a carico dell’impresa stessa che la predetta documentazione ha ritenuto di utilizzare. Si consideri, d’altra parte, che ogni impresa è perfettamente in grado di controllare tutta la documentazione che riceve dalle stazioni appaltanti e quindi in qualsiasi momento ha la possibilità di verificare se la documentazione è falsa oppure no. Del pari qualsiasi impresa ha tutte le possibilità di conservare ed esibire in qualsiasi momento copia della documentazione che è allegata alle proprie richieste di attestazione e di dimostrare la propria estraneità ad eventuali falsificazioni. Inoltre, ogni impresa incolpevole, che ben conosce o può conoscere i lavori effettuati e sui quali fonda le proprie aspettative e richieste di qualificazione, non può plausibilmente non rendersi conto, in termini ragionevoli, che un’attestazione esorbita rispetto ai requisiti effettivamente posseduti.<br />
Nella specie la ricorrente, non ha addotto alcun plausibile elemento che possa ragionevolmente indurre ad escludere la sua colpevolezza, a parte generici assunti di estraneità ai fatti contestati. Né il mancato utilizzo della qualificazione per le categorie maggiorate è elemento sufficiente di prova dell’estraneità dell’impresa stessa. Quanto all’asserita innocuità del falso, si tratta di assunto non condivisibile, perché proprio sulla base dei certificati irregolari l’impresa istante ha ottenuto comunque una determinata attestazione che altrimenti non le sarebbe spettata. Va tenuto conto, poi, della circostanza che i requisiti generali stabiliti dal DPR n. 34/2000 sono piuttosto indice della necessaria correttezza morale e professionale richiesta agli esecutori di lavori pubblici, a prescindere dall’entità e qualità dei lavori realizzati.<br />
Quanto al precedente giurisdizionale citato dall’istante, nella memoria del 18.10.2007, a supporto delle proprie argomentazioni anche in ordine ai criteri di individuazione e prova dell’”imputabilità” all’impresa di falsità documentali accertate (TAR Lazio, RM, III, n. 8231/2007), si tratta di pronuncia inconferente in quanto relativa a ben diversa vicenda di documenti provenienti da altra impresa cedente.<br />
Sotto i profili esaminati, le determinazioni dell’Amministrazione e le relative contestate annotazioni appaiono dunque legittime.<br />
Infine, è privo di fondamento anche il profilo di censura relativo all’asserita mancanza, nel provvedimento di revoca dell’attestazione n. 8315/19/00, di “alcun  riferimento temporale” (per cui, ad avviso della ricorrente, si tratterebbe di una revoca ad libitum con interdizione perpetua dall’esecuzione di lavori pubblici, e comunque, volendo considerare operante per un anno il divieto di stipulare nuovi contratti, tale divieto sarebbe ormai decorso, atteso che il periodo di esclusione inizia a decorrere dal momento in cui è resa la falsa dichiarazione, dovendosi quindi far riferimento, nella specie, alla data di sottoscrizione della prima delle attestazioni rilasciate alla ricorrente, ossia la n. 91 del 18.6.2002).<br />
Ed invero:<br />
a)la normativa in subiecta materia non contempla alcuna ipotesi di revoca di attestazione di durata limitata, fermo restando che la possibilità di riattestazione è per legge preclusa solo per un anno e solo per un anno è preclusa la possibilità di partecipazione a gare d’appalto di lavori pubblici ;<br />
b)nella specie i riferimenti temporali delle non veritiere dichiarazioni rese vanno individuati in relazione alle varie attestazioni soa via via conseguite, da ultimo, secondo quanto sopra già precisato, quella ottenuta a seguito della richiesta del marzo 2006 (con declaratoria del possesso dei requisiti di cui all’art. 17 del DPR n. 34/2000);<br />
c)l’Amministrazione ha la possibilità di intervenire, ai fini del riscontro dei requisiti, anche a distanza di tempo dal momento in cui è stata rilasciata l’attestazione, mentre la sanzione della preclusione della partecipazione a pubbliche gare d’appalto ha durata annuale e decorre dalla data di inserimento della notizia rilevante nel Casellario informatico delle imprese.<br />
In base alle esposte considerazioni va quindi respinto il ricorso in epigrafe, anche per ciò che attiene ai motivi aggiunti e alla richiesta di risarcimento danni (quest’ultima peraltro solo genericamente formulata).</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-30-1-2008-n-710/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.710</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.43</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-1-2008-n-43/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-1-2008-n-43/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.43</a></p>
<p>M. Eliantonio Presidente; L. Rasola &#8211; Estensore CAMARRA PATRIZIA (avv.ti G. Bruno, F. Di Benedetto) c/ il COMUNE DI POPOLI (avv. T. Marchese) e nei confronti della SOC. F.LLI ANTONUCCI (avv. A. Di Camillo); SOC. ANTONUCCI RENZO E CLAUDIO (avv. A. Di Camillo) c/ il COMUNE DI POPOLI (avv. Tommaso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-1-2008-n-43/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.43</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-1-2008-n-43/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.43</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio Presidente; L. Rasola &#8211; Estensore<br /> CAMARRA PATRIZIA (avv.ti G. Bruno, F. Di Benedetto) c/ il COMUNE DI POPOLI (avv. T. Marchese) e nei confronti della SOC. F.LLI ANTONUCCI (avv. A. Di Camillo); SOC. ANTONUCCI RENZO E CLAUDIO (avv. A. Di Camillo) c/ il COMUNE DI POPOLI (avv. Tommaso Marchese) e nei confronti di CAMARRA PATRIZIA (avv.ti G. Bruno e F. Di Benedetto); SOC. F.LLI ANTONUCCI RENZO E CLAUDIO (avv.ti G. Cerceo e A. Di Camillo) c/ il COMUNE DI POPOLI (avv. T. Marchese) e nei confronti di CAMARRA PATRIZIA (avv.ti G. Bruno e F. Di Benedetto)</span></p>
<hr />
<p>diritto di prelazione e bando di gara per l&#8217;alienazione di un immobile produttivo di proprietà comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di contratti della p.a. – Vendita – Prelazione – Omessa previsione nel bando &#8211; Aggiudicazione – Impugnazione – Inammissibilità &#8211; Ragioni.<br />
2. Contratti della P.A. &#8211; Vendita – Prelazione – Art. 38 L. 27 luglio 1978, n. 392 – Omessa indicazione nel bando di gara – Illegittimità – Non sussiste – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ inammissibile il ricorso proposto contro l’atto di aggiudicazione di un immobile produttivo di proprietà comunale, al fine di rivendicare l’esercizio in concreto del diritto di prelazione di cui all’art. 38, L. 27 luglio 1978 n. 392, laddove il ricorrente, anziché impugnare il bando di gara che tale diritto non prevedeva, si sia limitato a gravare il provvedimento di aggiudicazione, atto meramente esecutivo del bando. (1)</p>
<p>2. Il diritto di prelazione su un immobile produttivo di cui all’art. 38, L. 27 luglio 1978 n. 392, non può essere esercitato dal conduttore &#8211; ancorché la relativa titolarità sia già stata astrattamente riconosciuta dal giudice ordinario &#8211; laddove il bando di gara indetto dalla P.A. per l’alienazione di detto immobile non abbia previsto tale diritto e, ciononostante, il conduttore non l’abbia impugnato ed abbia presentato offerta alla gara, senza formulare riserva alcuna. (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1-2) Il Collegio abruzzese osserva che “il bando, in quanto costituente la lex specialis della procedura, va osservato da tutti, dall’Amministrazione e dai concorrenti, al fine che non sia violato il principio della par condicio, per cui non poteva l’Amministrazione riconoscere un diritto di prelazione in favore della ricorrente non contemplato dalla disciplina di gara senza violare detto principio. Se d’altro canto il bando conteneva statuizioni lesive dell’interesse della ricorrente, era onere di questa impugnarlo entro i termini di decadenza, il che non è avvenuto. Siffatta condotta della ricorrente integra gli estremi di un comportamento oggettivamente acquiescente al provvedimento di indizione della gara e alle clausole tutte del bando, in quanto evidenzia, in modo chiaro ed univoco, la volontà di accettare la tipologia di gara scelta dall’amministrazione procedente. La giurisprudenza è unanime nel ravvisare tale volontà acquiescente tutte le volte che si partecipi ad una procedura di evidenza pubblica senza formulazione di alcuna riserva in ordine alla contestazione della sua legittimità”: sugli estremi dell’acquiescenza, cfr., citate in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 18 marzo 2004, n. 1424; 9 ottobre 2003, n. 6072. <br />
Sulle conseguenze vizianti dell’omessa previsione nel bando di gara del diritto di prelazione, si veda CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza 8 marzo 1983, n. 99, secondo cui la circostanza che nel bando d’asta per la vendita di un bene sia stata omessa l’indicazione di un diritto di prelazione sul bene medesimo non invalida di per sé l’atto di aggiudicazione, in quanto tale omissione non è di ostacolo all’esercizio del diritto di prelazione, né è tale da provocare ragionevolmente effetti negativi sulle offerte. <br />
La tematica dei rapporti tra diritto di prelazione e atti della procedura di evidenza pubblica diretta all’alienazione di immobili di proprietà pubblica presenta anche profili inerenti alla giurisdizione. <br />
CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE &#8211; Ordinanza 19 febbraio 2004, n. 3341 ha ritenuto che spetta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo conoscere della controversia originata dalla domanda con cui il privato usufruttuario di un immobile &#8211; in favore del quale la p.a. legataria si sia asseritamente in precedenza vincolata a riconoscere un diritto di prelazione in sede di alienazione della nuda proprietà di tale compendio con la procedura dell’asta pubblica &#8211; chieda l’annullamento degli atti del procedimento di aggiudicazione avvenuto attraverso una gara informale mediante trattativa privata indetta dalla p.a. senza il mantenimento del diritto di prelazione nella lettera-invito a parteciparvi; e nell’esercizio di tale giurisdizione, il giudice amministrativo ben può decidere in via incidentale, senza efficacia di giudicato, sulla esistenza, e sulla portata, del patto di prelazione; CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 24 maggio 2000, n. 3009, ha statuito che quando la p.a., per stipulare un contratto, indice un procedimento di gara a licitazione privata, le posizioni soggettive degli aspiranti vanno qualificate come interessi legittimi; pertanto, l’impugnazione degli atti rivolti a disciplinare il procedimento rientra nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, a nulla rilevando che essi recepiscano impegni negoziali in precedenza assunti dall’amministrazione stessa (nella specie, clausola di prelazione in favore di altra impresa), atteso che anche in tale situazione l’impugnazione investe direttamente non i detti rapporti negoziali ma i provvedimenti di gara, adottati dall’amministrazione nell’esercizio di funzioni pubblicistiche.<br />
T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 27 dicembre 2006 n. 3067, in questa rivista, ha riconosciuto che l’accordo in forza del quale l’Amministrazione assume specifici obblighi in ordine alla determinazione del contenuto dell’eventuale, futuro bando di gara, prevedendo l’attribuzione alla controparte del diritto di prelazione in ordine all’affidamento del servizio appaltato, configura ipotesi di formazione negoziale del contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/90, a prescindere dall’esistenza di un procedimento amministrativo in corso di svolgimento. Da tale assunto, il Collegio milanese ha dedotto che l’inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi derivanti dall’accordo assume diretta rilevanza sul piano della legittimità dell’azione amministrativa, con conseguente annullabilità del provvedimento difforme per violazione di legge con riferimento all’art. 1372 c.c., in forza del rinvio contenuto nell’art. 11, co. 2, L. 241/90 ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, con conseguente radicamento della giurisdizione esclusiva in capo al G.A..<br />
Nel caso di prelazione riconosciuta dalla legge, CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE – Sentenza 18 gennaio 2005, n. 844, ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia avente ad oggetto l’esercizio, in forza di prelazione, del diritto di concludere il contratto di acquisto di un immobile, condotto in locazione e posto in vendita dall’ente proprietario, indipendentemente dalla eventuale pregressa partecipazione del conduttore al procedimento amministrativo di subastazione dell’immobile stesso; infatti, in siffatta ipotesi, la causa petendi e il petitum della domanda, riconducibili alla previsione dell’art. 3, 1º comma bis, d.l. n. 310 del 1990, coordinato con la l. n. 403 del 1990, di conversione, attribuiscono agli utenti legittimi degli immobili posti in vendita dall’ente pubblico un diritto soggettivo perfetto di prelazione in ordine a tali immobili. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 11 gennaio 1993, n. 16, ha ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dell’impugnazione proposta dall’affittuario di un terreno, titolare di diritto di prelazione all’acquisto, avverso la deliberazione con la quale un ente pubblico statuisce di procedere alla vendita dell’immobile in favore di un terzo, subordinatamente al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell’affittuario, in quanto la fase entro la quale si iscrive il provvedimento impugnato è anteriore alla stipulazione del contratto di diritto privato. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">diritto di prelazione e bando di gara per l’alienazione di un immobile produttivo di proprietà comunale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>       REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 537 del 1999, proposto da:<br />
<b>CAMARRA PATRIZIA</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Bruno, Fernando Di Benedetto, con domicilio eletto presso Fernando Di Benedetto in Pescara, via Conte di Ruvo,74;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI POPOLI</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso Tommaso Marchese in Pescara, via dei Marrucini,11;<br />
nei confronti di</p>
<p><b>SOC. F.LLI ANTONUCCI</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Attilio Di Camillo, con domicilio eletto presso Attilio Di Camillo in Pescara, via dei Marrucini 80;</p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 670 del 1999, proposto da:<br />
<b>SOC. ANTONUCCI RENZO E CLAUDIO</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Attilio Di Camillo, con domicilio eletto presso Attilio Di Camillo in Pescara, via dei Marrucini 80;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI POPOLI</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso Tommaso Marchese in Pescara, via dei Marrucini,11;<br />
nei confronti di</p>
<p><b>CAMARRA PATRIZIA</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Bruno, Fernando Di Benedetto, con domicilio eletto presso Fernando Di Benedetto in Pescara, via Conte di Ruvo,74;</p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 922 del 1999, proposto da:<br />
<b>SOC. F.LLI ANTONUCCI RENZO E CLAUDIO</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Cerceo, Attilio Di Camillo, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D&#8217;Annunzio 142;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI POPOLI</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso Tommaso Marchese in Pescara, via dei Marrucini,11;<br />
nei confronti di</p>
<p><b>CAMARRA PATRIZIA</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Bruno, Fernando Di Benedetto, con domicilio eletto presso Fernando Di Benedetto in Pescara, via Conte di Ruvo,74;<br />
per l&#8217;annullamentoprevia sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
quanto al ricorso n. 537 del 1999:<br />
ANNULL DELIBERA 81 BIS DEL 11.03.99 ANNULL DELIBERA 218 DEL 1998 AVVISO D&#8217;ASTA PER ALIENAZIONE CAPANNONE COMUNALE.<br />
quanto al ricorso n. 670 del 1999:<br />
ANNULL DELIBERA 81 BIS DEL 11.03.99 ANNULL DELIBERA 218 DEL 1998 AVVISO D&#8217;ASTA PER ALIENAZIONE CAPANNONE COMUNALE.<br />
quanto al ricorso n. 922 del 1999:<br />
ANNULL. DELIBER 81 BIS DEL 11.03.99 ANNULL DELIBERA 218 DEL 1998 AVVISO D&#8217;ASTA PER ALIENAZIONE CAPANNONE COMUNALE.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Popoli;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Soc. F.Lli Antonucci;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Popoli;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Camarra Patrizia;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Popoli;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Camarra Patrizia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10/01/2008 il dott. Luciano Rasola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>RIC.N. 537.1999.<br />
Riferisce la ricorrente che con deliberazione consiliare n. 51 del 29.6.1998 il Comune di Popoli decideva di alienare il capannone ad uso produttivo sito in località Santo Padre e con deliberazione n. 218 del 10.9.1998 la G.M. approvava il relativo avviso d’asta, che rendeva nota l’esistenza di un contratto di locazione dell’immobile oggetto di gara e la relativa scadenza, stabilita al 9.10.2003, senza alcun’altra precisazione né in ordine all’uso del capannone da parte del conduttore, nemmeno indicato, né in ordine al diritto di prelazione del conduttore stesso.<br />
Alla gara partecipava, oltre alla ricorrente, anche la ditta F.lli Antonucci, locataria dell’immobile, che presentava l’offerta di acquisto secondo le modalità dell’avviso d’asta e senza formulare alcuna riserva e che attestava, con specifica dichiarazione, la piena conoscenza e accettazione delle clausole del bando.<br />
Dopo l’aggiudicazione provvisoria in data 21.12.1998 della gara alla ricorrente, che aveva offerto il prezzo migliore (£. 196.105.000), il Comune, anziché procedere all’aggiudicazione definitiva, adottava la deliberazione di G.M. n. 81 bis in data 11.3.1999 con cui annullava la deliberazione n. 218/1998 di approvazione del bando di gara, nella considerazione che la Ditta Antonucci aveva reclamato con telegramma del 23.12.1998 e con successivo atto di diffida del 15.1.1999 l’esercizio del diritto di prelazione, ex art. 38 della L. n. 392/1978, nella sua qualità di locataria dell’immobile, donde l’odierno ricorso diretto all’annullamento della citata deliberazione n. 81bis/1999, con cui si rileva in primo luogo la violazione degli artt. 38 e 39 della L. 392/1978 e il difetto o insufficienza della motivazione addotta, secondo cui l’Amministrazione “prima di procedere all’indizione dell’asta pubblica dell’immobile di che trattasi doveva dare comunicazione al conduttore per l’esercizio del già richiamato diritto della riserva di detto diritto nel contenuto del bando di gara”. <br />
Detta motivazione sarebbe del tutto incongrua, in quanto la ditta Antonucci ha partecipato alla gara, accettandone tutte le condizioni e senza formulare alcuna riserva, prestando quindi acquiescenza al bando che non risulta impugnato nella parte in cui non aveva previsto l’esercizio del diritto di prelazione.<br />
Con la gara espletata si è d’altro canto adempiuto a quanto previsto dall’art. 38 della L. 392/1978, che dispone la comunicazione al conduttore della volontà del locatore di procedere all’alienazione dell’immobile locato per consentirgli l’esercizio del diritto di prelazione, avendo la ditta Antonucci partecipato alla gara.<br />
Con l’autoannullamento del bando di gara e degli atti successivi l’Amministrazione si è preoccupata di tutelare esclusivamente l’interesse privato della ditta Antonucci, senza esternare alcuna ragione di interesse pubblico e in contrasto con altro interesse privato, quello della ricorrente che ha offerto il prezzo più vantaggioso per il Comune.<br />
Con un secondo mezzo di gravame, la ricorrente sostiene poi l’insussistenza del diritto di prelazione, in quanto, essendo l’immobile adibito a officina Soccorso ACI, risulta destinato ad un’attività occasionale che non comporta rapporti diretti con la generalità degli utenti e dei consumatori, essendo rivolta solo nei confronti degli automobilisti incidentati nel tratto autostradale territorialmente “coperto” dalla convenzione con l’ACI, restando del tutto irrilevante per la clientela l’effettiva ubicazione dell’officina convenzionata.<br />
La ditta Antonucci, costituitasi in giudizio, ha spiegato ricorso incidentale, rilevando il difetto di interesse ad agire della ricorrente e chiedendo a sua volta l’annullamento della deliberazione impugnata con il riconoscimento del diritto di prelazione e la conseguente aggiudicazione dell’immobile in suo favore. <br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Popoli che chiede il rigetto del ricorso principale.<br />
L’istanza incidentale di sospensiva proposta dalla ricorrente, signora Camarra, è stata accolta da questo Tribunale nell’udienza camerale del 22.7.1999, con ordinanza n. 304, ritenuto il ricorso assistito dal prescritto “fumus boni juris”.<br />
Con memoria depositata il 24.12.2007 la ricorrente ha riepilogato l’intera vicenda di cui ai tre ricorsi, il primo proposto da essa e gli altri due proposti dalla ditta Antonucci. <br />
RIC. N. 670/1999.<br />
Con ricorso notificato il 17.9.1999 la ditta Antonuci ha proposto autonoma impugnativa tesa all’annullamento della deliberazione n. 81bis, già chiesto con il ricordato ricorso incidentale, di cui vengono riproposti gli identici motivi.<br />
Anche in tale giudizio si sono costituite la signora Camarra e il Comune che contrastano il gravame, chiedendone il rigetto, siccome inammissibile e infondato.<br />
RIC. N. 922/1999.<br />
Tenuto conto dell’ordinanza cautelare assunta nell’udienza camerale del 22.7.1999, sopra richiamata, e in relazione alla ritenuta fondatezza dei motivi del ricorso principale n. 537/1999, sulla scorta anche di parere legale chiesto all’Avvocato Tommaso Marchese, il Comune, con provvedimento di G.M. n. 326 del 28.9.1999, ha deciso di portare a compimento la procedura concorsuale a suo tempo indetta, aggiudicando il capannone alla signora Camarra, quale migliore offerente. <br />
Da qui l’ulteriore ricorso notificato dalla ditta Antonucci il 23.12.1999, con cui l’illegittimità dell’atto impugnato viene denunciata per il disconoscimento del diritto di prelazione, che trae origine direttamente dalla legge, sicchè il suo esercizio non può ritenersi subordinato alla previsione o meno contenuta nell’avviso di gara, non potendosi peraltro desumere alcuna rinuncia ad esso o acquiescenza dalla partecipazione di essa ditta alla gara, <br />
Solo all’esito dell’apertura e della conoscenza delle offerte segrete, la ditta Antonucci avrebbe potuto esercitare detto diritto.<br />
Si è costituita in giudizio la signora Camarra, che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, posto che la ricorrente rivendica il riconoscimento di un diritto di prelazione, la cui cognizione è riservata al giudice ordinario; nel merito si torna a ribadire l’infondatezza del gravame.<br />
Anche il Comune si è costituito in giudizio, rilevando l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse sia perché dall’annullamento dell’atto impugnato non potrebbe derivare alla ditta ricorrente alcun vantaggio, non potendo esercitare il diritto di prelazione, in quanto non previsto dal bando, sia perché nessuna impugnativa, “in parte qua”, risulta proposta avverso detto bando; nel merito ritiene il Comune il ricorso infondato, per cui se ne chiede il rigetto.<br />
Con memoria depositata il 28.12.2007 la ditta Antonucci insiste nelle tesi esposte, facendo presente che con atto di citazione del 15.12.1999 ha convenuto le controparti di fronte al giudice ordinario per l’accertamento del diritto di prelazione e affinché venisse pronunciata anche sentenza costitutiva del trasferimento dell’immobile, ex art. 2932 c.c., avendo la ditta ricorrente pagato il prezzo nei termini di cui al bando di gara.<br />
Il Tribunale civile di Pescara, con sentenza n. 68/2003, ha dichiarato la sussistenza del diritto di prelazione in capo alla ditta F.lli Antonucci, non pronunciandosi in ordine all’ulteriore richiesta di una sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c.<br />
Avverso detta sentenza la ditta Antonucci ha proposto appello nei limiti della soccombenza e il relativo giudizio è stato introitato a decisione il 18.12.2007, per cui si è in attesa della pubblicazione della sentenza, che si porrebbe come pregiudiziale rispetto ai ricorsi in questione, di cui la ricorrente chiede pertanto la sospensione in attesa della definizione del giudizio in appello.<br />
In vista dell’udienza di trattazione del merito dei ricorsi le parti hanno depositato ulteriori memorie. <br />
I ricorsi sono stati trattenuti in decisione nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2008.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I ricorsi vanno riuniti e decisi con unica pronuncia, attesa l’unitarietà della vicenda sotto il profilo soggettivo e oggettivo.<br />
In ordine alla richiesta avanzata dalla difesa della ditta Antonucci di sospensione dei giudizi in attesa della sentenza d’appello che si porrebbe in rapporto di pregiudizialità rispetto ai ricorsi in questione, ritiene il Collegio che gli stessi possano essere decisi, non rinvenendosi la rappresentata pregiudizialità.<br />
Il giudice d’appello è chiamato a pronunciarsi su questione che non appare direttamente connessa alla materia oggetto dei ricorsi, e cioè sulla richiesta della ditta Antonucci di una sentenza che, ex art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto non concluso, il che presuppone l’inadempimento dell’obbligazione da parte di chi si è obbligato a concludere un contratto, mentre nella specie il Comune non sembra aver assunto con gli atti di cui si controverte alcun impegno in tal senso. <br />
Il Collegio non ravvisa gli estremi né della sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c., né quelli per la sospensione facoltativa prevista dall’art. 337.2 c.p.c., sia in ragione della mancanza di abnormità o di palesi incongruenze, sul punto, della decisione di primo grado appellata (che ha constatato come il Comune non ha mai assunto un impegno ad alienare l’immobile alla ditta Antonucci, e meno che mai ha assunto detto impegno nella forma scritta, forma indefettibile per la natura di ente pubblico del Comune e per la natura di bene immobile della cosa da alienare), sia in ragione del consistente lasso di tempo già decorso dalla presentazione degli odierni gravami. <br />
Iniziando dall’esame del ricorso n. 537/1999, proposto dalla signora Camarra avverso il provvedimento di G.M. n. 81bis dell’11.3.1999 di annullamento della precedente deliberazione n. 218 del 10.9.1998 con cui il Comune aveva approvato l’avviso di gara per l’alienazione di un suo capannone, già concesso in locazione alla Ditta F.lli Antonucci, si rileva che detto ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.<br />
L’atto impugnato con tale ricorso deve infatti ritenersi implicitamente revocato e in buona sostanza reso inefficace e superato dal provvedimento di G.M. n. 326 del 28.11.1999 (impugnato dalla ditta Antonucci con il ric. 922/1999), con cui il Comune ha deliberato di portare a compimento la procedura concorsuale a suo tempo indetta e di aggiudicare quindi il capannone alla signora Camarra, ritenendo il ricorso n. 537/1999 da questa proposto assistito dal prescritto “fumus boni juris”, in relazione sia alla ritenuta fondatezza dei motivi dedotti, suffragata da un parere legale acquisito, sia alla ordinanza n. 304/1999 di questo TAR, di accoglimento dell’istanza cautelare avanzata dalla predetta Camarra.<br />
L’improcedibilità del ric. 537/1999 può essere dichiarata, essendo infondato, come appresso si dirà, il secondo ricorso (n.922/1999) proposto dalla ditta Antonucci avverso la delib. n. 326/1999, con cui il Comune ha deciso di portare a compimento la procedura concorsuale, aggiudicando il bene alla signora Camarra; per quanto concerne il primo ricorso (n. 670/1999) proposto sempre dalla ditta Antonucci avverso la delib.ne 81bis dell’11.3.1999, sembra che anche questo debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto d’interesse, come appresso meglio si spiegherà.<br />
Il ricorso incidentale proposto dalla ditta Antonucci nell’ambito del ricorso n. 537/1999 va dichiarato anch’esso improcedibile, atteso che tale mezzo di gravame, per giurisprudenza pacifica, segue le sorti del ricorso principale, nel senso che, se questo è respinto o dichiarato improcedibile o comunque inammissibile, uguale destino subisce il ricorso incidentale (TAR Lazio, Roma, sez. III, 31.5.2007, n. 5047; TAR Campania, NA, sez. VII, 8.6.2007, n. 666043). <br />
Ciò, a prescindere da un autonomo profilo di inammissibilità di detto ricorso incidentale, proponibile, per giurisprudenza pacifica, da chi abbia conseguito una posizione di vantaggio dal provvedimento impugnato e tende a paralizzare la possibilità di accoglimento dei ricorso principale (ex multis, TAR Liguria, sez. I, 1.8.2007, n. 1429).<br />
Nella specie la ditta Antonucci ha dedotto vizi diretti a rimuovere in via autonoma lo stesso provvedimento impugnato (vizi che avrebbe dovuto proporre -come poi avvenuto- con autonomo ricorso) e diretti a conseguire un vantaggio ulteriore rispetto al semplice mantenimento di una posizione di vantaggio, avendo richiesto all’Amministrazione di portare a compimento la procedura licitativa, consentendo l’esercizio del diritto di prelazione, non contemplato dal bando di gara.<br />
Può quindi procedersi all’esame del ricorso n. 670/1999, con cui la ditta Antonucci ha impugnato in via autonoma la deliberazione di G.M. n. 81bis dell’11.3.1999 di annullamento degli atti tutti della gara, a incominciare, in particolare, dal provvedimento di G.M. n. 218 del 10.9.1998 con cui l’Amministrazione aveva approvato il bando.<br />
Con tale ricorso la ditta Antonucci si oppone al provvedimento di annullamento degli atti di gara, sostenendo che la gara doveva essere portata a compimento con il conseguente riconoscimento del suo diritto di prelazione, quale locataria dell’immobile oggetto della procedura concorsuale.<br />
Senonchè, come già sopra rappresentato, la deliberazione di G.M. n. 81bis dell’11.3.1999 è stata implicitamente revocata e comunque, in buona sostanza, superata dalla determinazione assunta dall’ente con atto di G.M. n. 326 del 28.9.1999, con cui si è deciso di definire la procedura di gara, aggiudicando il bene alla signora Camarra, che aveva offerto il prezzo migliore, pretermettendo il diritto di prelazione vantato dalla Ditta Antonucci, per cui anche il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.<br />
L’esame della problematica che ne occupa va condotto pertanto con riferimento al ricorso n. 922/1999, proposto dalla ditta Antonucci avverso il ricordato provvedimento n. 326/1999 di aggiudicazione dell’immobile alla ditta Camarra, impugnativa in occasione della quale rivendica il riconoscimento del diritto di prelazione, ex art.38 L.392/1978, all’acquisto del capannone.<br />
Va subito rilevato che il ricorso, rivolto avverso un atto di aggiudicazione per rivendicare il riconoscimento all’esercizio in concreto del diritto di cui sopra, in mancanza dell’impugnativa del bando di gara che tale diritto non prevedeva, appare inammissibile perchè rivolto avverso un atto, quello di aggiudicazione, meramente esecutivo del bando.<br />
Il ricorso, tuttavia, anche a voler prescindere da tale aspetto, non appare fondato nel merito, sottolineando subito che nessun rilievo determinante può spiegare nel presente giudizio la sentenza n. 68/2003 del Tribunale di Pescara che ha dichiarato la ricorrente titolare del diritto di prelazione, ex art. 38 della L. 392/1978, atteso che lo stesso giudice di quella sentenza ha affermato che “la pronuncia…non sottende un implicito riconoscimento dell’esperibilità di quel medesimo diritto nel caso di specie, spettando invece al Giudice amministrativo di accertarne l’astratta compatibilità con una procedura di vendita esperita da un ente pubblico col metodo della licitazione privata e la sua azionabilità una volta che il bando non ne faceva menzione”.<br />
Con tali conclusioni non può che convenirsi, atteso che il diritto di prelazione della ditta Antonucci, la cui titolarità è stata astrattamente riconosciuta dal giudice ordinario, non è esercitatile nella vicenda in esame.<br />
Il bando di gara indetto dal Comune di Popoli per l’alienazione del capannone in parola non prevedeva infatti il diritto di prelazione, di cui all’art.38 della L. 392/1978, in favore della Ditta Antonucci, quale locataria dell’immobile e, ciò nonostante, detta ditta ha partecipato alla gara, proponendo la sua offerta senza formulare riserva alcuna e senza impugnare il bando nella parte in cui non prevedeva il diritto in questione.<br />
Vero che la norma ricordata prevede l’obbligo del proprietario che intenda vendere l’immobile locato di darne comunicazione scritta al locatario, ma è altresì vero che il bando di gara finalizzato all’alienazione del capannone in favore del miglior offerente non prevedeva nulla in proposito.<br />
Con la sua incondizionata partecipazione alla procedura la ricorrente ha dato prova della piena conoscenza delle clausole del bando, presentando apposita dichiarazione attestante la presa visione del medesimo, nonché la conoscenza e l’accettazione integrale delle norme e clausole tutte in esso contenute.<br />
La ditta Antonucci era quindi consapevole che il Comune intendeva procedere all’alienazione del capannone mediante licitazione privata che si sarebbe svolta a mezzo di offerte in aumento sul prezzo a base d’asta e che l’aggiudicazione, immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, sarebbe stata disposta in favore dell’offerta più vantaggiosa per l’ente. <br />
Il bando, in quanto costituente la lex specialis della procedura, va osservato da tutti, dall’Amministrazione e dai concorrenti, al fine che non sia violato il principio della par condicio, per cui non poteva l’Amministrazione riconoscere un diritto di prelazione in favore della ricorrente non contemplato dalla disciplina di gara senza violare detto principio.<br />
Se d’altro canto il bando conteneva statuizioni lesive dell’interesse della ricorrente, era onere di questa impugnarlo entro i termini di decadenza, il che non è avvenuto. <br />
Siffatta condotta della ricorrente integra gli estremi di un comportamento oggettivamente acquiescente al provvedimento di indizione della gara e alle clausole tutte del bando, in quanto evidenzia, in modo chiaro ed univoco, la volontà di accettare la tipologia di gara scelta dall’amministrazione procedente.<br />
La giurisprudenza è unanime nel ravvisare tale volontà acquiescente tutte le volte che si partecipi ad una procedura di evidenza pubblica senza formulazione di alcuna riserva in ordine alla contestazione della sua legittimità (C.S., sez. V, 18.3.2004, n. 1424; 9.10.2003, n. 6072).<br />
Dall’indicazione contenuta al punto 13 del bando, relativa all’esistenza di un contratto di locazione sull’immobile da alienare, non può peraltro desumersi, così come si sostiene in ricorso, un’implicita volontà dell’ente di applicazione del disposto di cui all’art. 38 della L. 392/1978, in quanto il citato punto 13 si limitava a segnalare la circostanza di cui sopra, precisando solo la scadenza del contratto di locazione.<br />
In mancanza di altre precisazioni, la segnalazione non poteva che valere ai fini e per gli effetti della locazione sull’aggiudicatario, in relazione al disposto di cui all’art. 1602 c.c., in base al quale l’acquirente di un immobile locato subentra dal giorno dell’acquisto nei diritti e obbligazioni derivanti dal contratto di locazione. <br />
Né può seguirsi la ricorrente allorché afferma che il diritto di prelazione poteva essere esercitato, in applicazione dell’art. 38 ricordato, solo all’esito dell’apertura e della conoscenza delle offerte segrete, perché solo da tale momento la ditta esponente è stata posta in grado di esercitare il suo diritto; ciò sarebbe stato possibile solo se tale diritto fosse stato previsto tra le varie clausole del bando, che, in quanto, costituente la disciplina di gara, va osservato da parte di tutti, pena la violazione del principio innanzi ricordato della par condicio dei partecipanti alla procedura.<br />
Nella specie, la ditta Antonucci ha tentato, di contro, di far valere il diritto di prelazione tardivamente e al di fuori della procedura di gara, prospettando una pretesa chiaramente inammissibile, in quanto volta a rimettere indirettamente e surrettiziamente in discussione il bando, divenuto inoppugnabile per l’omessa sua tempestiva contestazione.<br />
Correttamente, pertanto, l’Amministrazione ha operato, adottando l’atto impugnato con cui ha portato a compimento la procedura iniziata, aggiudicando l’immobile in favore della signora Camarra. <br />
Per le ragioni innanzi rappresentate il ricorso n. 922/1999 va conclusivamente respinto.<br />
Le spese di causa seguono la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, così decide in ordine ad essi:<br />
-dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse i ricorsi nn. 537 e 670/1999, compensando le spese;<br />
-respinge il ricorso n. 922/1999.<br />
Condanna la ditta Antonucci al pagamento delle spese relative al ricorso n. 922/1999, che si liquidano in € 2.000,00.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 10/01/2008 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Luca Monteferrante, Primo Referendario<br />
Luciano Rasola, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/01/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-1-2008-n-43/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.43</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.49</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-1-2008-n-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-1-2008-n-49/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-1-2008-n-49/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.49</a></p>
<p>M. Eliantonio Presidente f.f. ed estensore C. E. (avv.ti G. Gialloreto e P. Pelliccia) c/ il MINISTERO P.I. (Avv. Distr. St.) e nei confronti del PROVVEDITORATO STUDI CHIETI, SEZIONE DIDATTICA STATALE FOSSACESIA; P. A. M. diniego di assunzione e giudice competente Giurisdizione e Competenza – In tema di pubblico Impiego</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-1-2008-n-49/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.49</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio Presidente f.f. ed estensore<br /> C. E. (avv.ti G. Gialloreto e P. Pelliccia) c/ il MINISTERO P.I. (Avv. Distr. St.) e nei confronti del PROVVEDITORATO STUDI CHIETI, SEZIONE DIDATTICA STATALE FOSSACESIA; P. A. M.</span></p>
<hr />
<p>diniego di assunzione e giudice competente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e Competenza – In tema di pubblico Impiego – Art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – Diniego di assunzione &#8211; Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In ossequio al disposto dell’art. 68, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall’art. 29, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, oggi trasfuso nell’art. 63, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, spetta all’A.G.O. la competenza a conoscere del ricorso avente ad oggetto la legittimità di un atto con il quale è stata negata l’assunzione del ricorrente (nella specie, si trattava del provvedimento con il quale la Direttrice della Direzione Didattica Statale aveva disposto la revoca del contratto stipulato con la ricorrente di conferimento dell’incarico annuale di “responsabile amministrativo”). (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 31 maggio 2006, n. 3310, e T.A.R. VENETO – SEZIONE III &#8211; Sentenza 29 settembre 2006, n. 3194; T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE III-bis &#8211; Sentenza 12 settembre 2006, n. 8210, e I-ter, 22 giugno 2006, n. 5040; 30 marzo 2004, n. 1706; T.A.R. ABRUZZO – PESCARA – Sentenza 1° febbraio 2007, n. 84. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">diniego di assunzione e giudice competente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 231 del 1999, proposto da:<br />
<b>C. E.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Gialloreto, con domicilio eletto presso Placido Pelliccia in Pescara, via T. Da Celano 30;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO P.I.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distr.le L&#8217;Aquila, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, via Portici S.Berardino;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>PROVVEDITORATO STUDI CHIETI, DIREZIONE DIDATTICA STATALE FOSSACESIA, P. A. MARIA</b>;</p>
<p>per l&#8217;annullamentoprevia sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del provvedimento 4 dicembre 1998, n. 3163/C-1, con il quale la Direttrice della Direzione Didatti-ca Statale di Fossacesia ha disposto la revoca del contratto stipulato con la ricorrente di conferimen-to dell’incarico annuale di “responsabile amministrativo”; nonché degli atti presupposti e connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero P.I.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24/01/2008 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame è stato impugnato il provvedimento con il quale la Direttrice della Direzione Didattica Statale di Fossacesia ha disposto la revoca del contratto stipulato con la ricorrente di conferimento dell’incarico annuale di “responsabile amministrativo”; sono stati, altresì, impugnati tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui il provvedimento 1° ottobre 1998, n. 2560/8-10, della stessa Direttrice di individuazione della ricorrente quale destinataria di proposta di contratto a tempo indeterminato, nella parte in cui si è disposto che tale rapporto di lavoro avrebbe avuto efficacia “fino a nomina provveditoriale”. In estrema sintesi con il ricorso in esame l’interessata, nel contestare la legittimità dell’atto impugnato e degli atti presupposti e connessi, ha nella sostanza rivendicato il suo diritto a stipulare il contratto in questione.<br />
Così precisato l’oggetto del ricorso deve però rilevarsi che questo Tribunale è privo di giurisdizione in ordine alla controversia dedotta.<br />
Invero, in base al disposto dell’art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, oggi trasfuso nell’art. 63 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tutte le controversie in materia del pubblico impiego (tra cui anche quelle “concernenti l’assunzione al lavoro”) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, “ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, che se, in ipotesi, illegittimi ben possono essere disapplicati dal giudice ordinario, mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie “in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.<br />
La controversia in parola &#8211; così come questa Sezione ha già avuto modo di rilevare con sentenza 1° febbraio 2007, n. 84, esaminando un caso analogo a quello ora all’esame – poichè ha per oggetto la legittimità di un atto con il quale è stata negata l’assunzione del ricorrente, rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. in tal senso, da ultimo, anche Cons. St., VI, 31 maggio 2006, n. 3310, e T.A.R. Veneto, sez. III, 29 settembre 2006, n. 3194, T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. III-bis, 12 settembre 2006, n. 8210, e I-ter, 22 giugno 2006, n. 5040); come, peraltro, la stessa ricorrente aveva ben compreso, avendo successivamente adito il giudice ordinario a tutela dei propri interessi (giudizio, peraltro, deciso il 27 settembre 1999 dal Tribunale di Chieti con esito negativo nei confronti dell’istante). <br />
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo questo Tribunale privo di giurisdizione in ordine alla controversia dedotta.<br />
Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine al ricorso specificato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24/01/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF, Estensore<br />
Dino Nazzaro, Consigliere<br />
Luciano Rasola, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/01/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-1-2008-n-49/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.49</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.52</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-1-2008-n-52/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-1-2008-n-52/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.52</a></p>
<p>M. Eliantonio Presidente f.f. ed estensoreSOC. MENNA INDUSTRIA COSTRUZIONI EDILI (avv.ti A. Boschetti, V. Colalillo e A. Catalano) c/ il COMUNE DI ORTONA (avv. P. Polidori) vincolo di rispetto cimiteriale e concessione edilizia in sanatoria 1. Processo amministrativo &#8211; Interruzione &#8211; Art. 300 c.p.c. – Dichiarazione del procuratore della parte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-1-2008-n-52/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.52</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio Presidente f.f. ed estensore<br />SOC. MENNA INDUSTRIA COSTRUZIONI EDILI (avv.ti A. Boschetti, V. Colalillo e A. Catalano) c/ il COMUNE DI ORTONA (avv. P. Polidori)</span></p>
<hr />
<p>vincolo di rispetto cimiteriale e concessione edilizia in sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo &#8211; Interruzione &#8211; Art. 300 c.p.c. – Dichiarazione del procuratore della parte colpita dall’evento interruttivo – Necessità.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincolo cimiteriale – Natura &#8211; Vincolo d’inedificabilità assoluta &#8211; Concessione in sanatoria – È preclusa – Valutazione della concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati – Non è richiesta &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La dichiarazione di fallimento non determina l’automatica interruzione del processo, non esistendo in materia fallimentare alcuna disposizione che deroghi al principio sancito dall’art. 300 c.p.c., secondo cui l’interruzione del processo a seguito della perdita della capacità della parte costituita si verifica soltanto quando il procuratore della parte stessa dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l’evento interruttivo. (1)</p>
<p>2. L’esistenza del vincolo cimiteriale sull’area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo, comportando l’inedificabilità assoluta, preclude il rilascio della concessione in sanatoria, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo. (2) Ed infatti, la salvaguardia dell’area di rispetto cimiteriale si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo la realizzazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi non solo nelle esigenze di natura igienico sanitaria, ma anche nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura e nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale. (3)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 30 marzo 2004, n. 1706; v. anche CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA – Sentenza 30 agosto 2004, n. 17418; CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Ordinanza 2 aprile 1999 n. 118, in questa rivista, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale &#8211; sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzionale &#8211; dell&#8217;art. 300 del codice di procedura civile, nella parte in cui subordina l&#8217;interruzione del processo, in caso di fallimento di una delle parti, alla dichiarazione (o notificazione) dell&#8217;evento ad opera del suo procuratore.<br />
(2) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 12 marzo 2007, n. 1185; v. altresì T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 29 novembre 2007 n. 15615 e T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 1 ottobre 2007 n. 2903, ambedue in questa rivista.<br />
(3) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; 3 maggio 2007, n. 1933. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">vincolo di rispetto cimiteriale e concessione edilizia in sanatoria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 59 del 1999, proposto da:<br />
<b>SOC. MENNA INDUSTRIA COSTRUZIONI EDILI</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Boschetti, Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso Antonio Catalano in Pescara, via Paolucci 3;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ORTONA</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Peppino Polidori, con domicilio eletto presso Peppino Polidori in Pescara, via Pesaro 21;<br />
per l&#8217;annullamentoprevia sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
dei provvedimenti, del Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ortona 3 novembre 1998, n. 179, e 2 dicembre 1998, n. 19280, con i quali è stata ingiunta la demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate dalla società ricorrente ed è stata negata la richiesta concessione edilizia in sanatoria; nonché degli atti presupposti e connessi.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Ortona;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Vista l’ordinanza collegiale 15 aprile 1999, n. 151, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione limitatamente all’impugnato ordine di demolizione;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24/01/2008 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Comune di Ortona ha assentito alla società ricorrente concessione edilizia 11 agosto 1998, n. 168, per realizzare un programma di edilizia abitativa in via Bengasi, che comportava la costruzione di un fabbricato e di sei villette. Avendo rilevato che erano state realizzate sulle aree esterne delle opere non previste nel progetto (un muro di recinzione di m. 65, altro muro di m. 75 ed una recinzione di m. 29,30), che ricadevano all’interno della fascia di rispetto cimiteriale e le ultime anche su area destinata nel P.R.G. vigente a nuova strada, con ordinanza n. 179 è stata ingiunta la demolizione di tali opere; con provvedimento 2 dicembre 1998, n. 19280, è stata, inoltre, negata la concessione edilizia in sanatoria richiesta ai sensi dell’art. 13 della L. 28 febbraio 1985, n. 47. <br />
Con il ricorso in esame la società interessata è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tali atti, deducendo che le opere realizzate (dei muri di contenimento e delle recinzioni) erano di modestissima entità e funzionali rispetto agli accessi nei locali di pertinenza delle unità abitative regolarmente autorizzate; inoltre, tali opere, non essendo utilizzabili per fini abitativi, non violavano il vincolo cimiteriale, che è dettato esclusivamente da motivi igienico sanitari; infine, quanto alle opere realizzate su una strada di piano, l’istante si era resa disponibile a sottoscrivere formale impegno alla loro rimozione quando l’Amministrazione si fosse attivata per realizzare tale strada.<br />
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 15 aprile 1999. <br />
Il Comune di Ortona si è costituito in giudizio e con memorie depositate il 28 gennaio 1999 ed il 12 gennaio 2008 ha pregiudizialmente segnalato che nelle more del giudizio la società ricorrente era stata dichiarata fallita; nel merito, ha poi diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.<br />
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2008 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; Con il ricorso in esame – come sopra esposto – sono stati impugnati i provvedimenti del Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ortona 3 novembre 1998, n. 179, e 2 dicembre 1998, n. 19280, con i quali è stata ingiunta la demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate dalla società ricorrente ed è stata negata la richiesta concessione edilizia in sanatoria.<br />
Era, invero, accaduto che la parte istante in possesso di un idoneo titolo edilizio (concessione edilizia 11 agosto 1998, n. 168) aveva realizzato un programma di edilizia abitativa in via Bengasi, che aveva comportato la costruzione di un fabbricato e di sei villette. Nell’esecuzione di tali lavori aveva, però, realizzato sulle aree esterne delle opere non previste nel progetto, cioè un muro di recinzione lungo m. 65, altro muro di m. 75 ed una recinzione di m. 29,30.<br />
Con gli atti impugnati il Comune ha ingiunto la demolizione di tali opere ed ha negato la richiesta concessione in sanatoria dal momento che tali opere ricadevano all’interno della fascia di rispetto cimiteriale ed alcune su un’area destinata nel P.R.G. vigente a nuova strada.<br />
2. &#8211; In via pregiudiziale deve ricordarsi che il Comune di Ortona, nel costituirsi in giudizio, ha pregiudizialmente segnalato che nelle more del giudizio la società ricorrente era stata dichiarata fallita.<br />
Tale circostanza, peraltro non documentata in atti, non appare però idonea, ad avviso del Collegio, ad imporre l’interruzione del presente giudizio, in quanto, come è noto, la dichiarazione di fallimento non determina l’automatica interruzione del processo, non esistendo in materia fallimentare alcuna disposizione che deroghi al principio sancito dall’art. 300 c.p.c. secondo cui l’interruzione del processo a seguito della perdita della capacità della parte costituita si verifica soltanto quando il procuratore della parte stessa dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l’evento interruttivo (Cons. St., sez. VI, 30 marzo 2004, n. 1706).<br />
Ora, poiché i difensori della parte ricorrente nulla hanno dichiarato in merito, non può disporsi l’interruzione del processo.</p>
<p>3. &#8211; Così risolta tale questione pregiudiziale, può utilmente passarsi all’esame del merito del gravame, con il quale la società interessata, nell’insorgere avverso gli atti sopra indicati, si è lamentata nella sostanza delle seguenti circostanze:<br />
a) che le opere realizzate erano di modestissima entità e funzionali rispetto agli accessi nei locali di pertinenza delle unità abitative regolarmente autorizzate;<br />
b) che tali opere, non essendo utilizzabili per fini abitativi, non violavano il vincolo cimiteriale, che è dettato esclusivamente da motivi igienico sanitari;<br />
c) che era illegittima l’ingiunzione di demolizione di quelle opere realizzate su una strada di piano, dal momento che l’istante si era resa disponibile a sottoscrivere formale impegno alla loro rimozione quando l’Amministrazione si fosse attivata per realizzare tale strada.<br />
Tali doglianze, deve subito precisarsi, sono tutte prive di pregio.<br />
Data per incontestata la circostanza che le opere in questione ricadono in zona sottoposta a vincolo cimiteriale, va ricordato che secondo un consolidato e costante orientamento degli organi di giustizia amministrativa (cfr. per tutti e da ultimo Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1185) l’esistenza del vincolo cimiteriale sull’area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo, comportando l’inedificabilità assoluta, preclude il rilascio della concessione in sanatoria, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo.<br />
Infatti, la salvaguardia dell’area di rispetto cimiteriale si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo la realizzazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi non solo nelle esigenze di natura igienico sanitaria, ma anche nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura e nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (Cons. St., sez. V, 3 maggio 2007, n. 1933).<br />
Conseguentemente, appare irrilevante la circostanza che le opere in questione non siano utilizzabili per fini abitativi, dal momento che il vincolo cimiteriale non è dettato esclusivamente, come ipotizza la parte ricorrente, da motivi igienico sanitari.<br />
Va, inoltre, aggiunto che le opere abusivamente realizzate e non previste nel progetto autorizzato (consistenti nella costruzione di due muri di recinzione lunghi rispettivamente m. 65 e m. 75), avendo una specifica rilevanza urbanistica, avrebbero potuto essere edificati previo rilascio di concessione edilizia (T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 24 settembre 2005, n. 260, e T.A.R. Piemonte, sez. I, 26 aprile 2004, n. 680), così come la costruzione della recinzione di m. 29,30, in quanto anch’essa opera di carattere permanente, destinata ad incidere in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio (T.A.R. Basilicata, 19 settembre 2003, n. 897).<br />
Oltre a tali rilievi va, in aggiunta, osservato che alcune di tali opere era state realizzate su una strada di piano, cioè interessavano un’area sottoposta ad ulteriore vincolo, che non può certamente essere superato dalla disponibilità dell’istante a sottoscrivere un formale impegno alla loro rimozione a richiesta dell’Amministrazione.</p>
<p>4. &#8211; Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto. <br />
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso specificato in epigrafe.<br />
Condanna al pagamento a favore del delle spese e degli onorari del presente giudizio, che vengono liquidate nella complessiva somma di € 2.000 (duemila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24/01/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF, Estensore<br />
Dino Nazzaro, Consigliere<br />
Luciano Rasola, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/01/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.118</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-30-1-2008-n-118/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-30-1-2008-n-118/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.118</a></p>
<p>provvedimento illegittimo e danno esistenziale Responsabilità e risarcimento – Risarcimento del danno esistenziale – Provvedimento sanzionatorio privo di alcuna giustificazione fattuale – Possibilità di ravvisare un danno esistenziale – Sussiste È quantomeno colposo il comportamento di una Pubblica Amministrazione che, per il tramite di una mera motivazione di stile, adotti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-30-1-2008-n-118/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.118</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>provvedimento illegittimo e danno esistenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento – Risarcimento del danno esistenziale – Provvedimento sanzionatorio privo di alcuna giustificazione fattuale – Possibilità di ravvisare un danno esistenziale – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È <i>quantomeno colposo </i>il comportamento di una Pubblica Amministrazione che, per il tramite di una mera motivazione di stile, adotti un provvedimento sanzionatorio privo, in realtà, di alcuna giustificazione fattuale (trattasi, nella specie, di alcuni provvedimenti con cui si disponeva dapprima la sospensione e, successivamente, la destituzione dal servizio di un ispettore della Polizia di Stato). In tal caso nulla osta all’individuazione di un danno esistenziale del destinatario del provvedimento in questione (qualora, ovviamente, ricorrano anche gli altri requisiti che perfezionano detta voce di danno).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 283 del 2006, proposto da: </p>
<p><b>Giuliano Venturino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Massa, con domicilio eletto in Genova, via Corsica 21/18-20; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b><br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Savona</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato presso cui è domiciliato per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>del diritto al risarcimento del danno derivante dai provvedimenti amministrativi annullati con sentenza del TAR Liguria, sez. II, 25 novembre 2002 n. 1134 e la conseguente condanna dell’Amministrazione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Questura di Savona;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 06/12/2007 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Con ricorso notificato il 17 marzo 2006 al Ministero dell’interno e depositato il successivo 23 marzo 2006 il sig. Giuliano Venturino, ha chiesto il risarcimento del danno derivante dai provvedimenti amministrativi annullati con sentenza del TAR Liguria, sez. II, 25 novembre 2002 n. 1134 e la conseguente condanna dell’Amministrazione.<br />
Il ricorrente dopo avere premesso l’esposizione del fatto ed una trattazione, sostenuta dalla allegazione di massime giurisprudenziali, in ordine alla natura del danno esistenziale, sostiene che, per effetto dell’illegittimo comportamento della amministrazione, si sarebbe verificata la lesione degli art. 1, 2, 4, 35, 36 sotto il profilo della lesione del diritto ad esplicare la propria personalità attraverso il lavoro nonchè degli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36 sotto il profilo della lesione del diritto alla propria immagine e dignità sociale e professionale.<br />
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata. <br />
Con memoria 24 novembre 2007 il ricorrente evidenziava e ribadiva il danno subito precisando, inoltre, che anche il suo stato fisico sarebbe peggiorato per effetto del comportamento dell’amministrazione essendo insorti disturbi cardiovascolari ed intestinali, relativamente ai quali produceva documentazione medica. <br />
Il ricorrente, inoltre, quantificava in €. 100.000 la pretesa risarcitoria. <br />
All’udienza del 6 dicembre 2007 il ricorso veniva trattenuto in decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il ricorso in esame è finalizzato all’accertamento ed al risarcimento del danno esistenziale prodotto da illegittimi provvedimenti di sospensione dal servizio. <br />
La vicenda può ricostruirsi come segue. <br />
L’ispettore della Polizia di Stato Venturino Giuliano veniva sospeso in via cautelare dal servizio, ai sensi dell’art. 92 d.p.r. 30 gennaio 1957 n. 3, con due distinti provvedimenti datati 11 aprile 2001 e decorrenza 12 aprile 2001.<br />
Lo stesso veniva poi sospeso in via cautelare dal servizio, ai sensi dell’art. 9 comma 2, d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737, con decreto 3 settembre 2001, notificato in data 4 febbraio 2002.<br />
Con successivo decreto 2 novembre 2001 e decorrenza 12 aprile 2001 lo stesso è stato destituito dal servizio.<br />
Con sentenza 20 dicembre 2001 n. 117/02 il TAR Liguria ha annullato i provvedimenti di sospensione del dal servizio emessi in data 11 aprile 2001.<br />
Con successiva sentenza 23 maggio 2002 n. 769 il TAR Liguria ha annullato la destituzione disposta con provvedimento 2 novembre 2001.<br />
Con successiva sentenza 24 ottobre 2002 n. 1134 il TAR Liguria ha annullato la sospensione dal servizio disposta in data 3 settembre 2001. <br />
Con successiva sentenza 16 gennaio 2003 n. 257 il TAR Liguria ha ordinato di corrispondere le differenze retributive comprensive degli accessori di legge tra il corrisposto assegno alimentare e il trattamento pieno per il periodo compreso tra il 12 aprile 2001 ed il 4 febbraio 2002.<br />
Con successiva sentenza 16 gennaio 2003 n. 258 il TAR Liguria ha disposto il ripristino dell’erogazione dell’assegno alimentare in precedenza corrisposto, nonché la restituzione con accessori di quanto non versato a decorrere dal febbraio 2002. <br />
Con successiva sentenza 5 giugno 2003 n. 714 il TAR Liguria riconosceva le differenze retributive – comprensive degli accessori di legge &#8211; tra il corrisposto assegno alimentare ed il trattamento pieno per il periodo compreso tra il 4 febbraio 2002 e la data di effettiva riassunzione. <br />
In conclusione la complessa vicenda che ha visto protagonista il ricorrente di cui si è dato conto si è conclusa con la piena reintegrazione giuridica ed economica del ricorrente.<br />
Il ricorrente in questa sede agisce per l’accertamento del danno esistenziale dallo stesso subito e la condanna dell’Amministrazione al relativo pagamento. <br />
Il ricorrente, ispettore della Polizia di Stato, è stato sospeso dal servizio dal 12 aprile 2001 al 17 aprile 2003.<br />
Successivamente a seguito di vicissitudini giudiziarie di cui si è sinteticamente dato conto ha ottenuto la piena reintegrazione giuridica ed economica. <br />
Deve preliminarmente essere dato conto sinteticamente del dibattito relativo al danno esistenziale. <br />
Il danno esistenziale può definirsi come quella componente del danno non patrimoniale che consegue alla lesione oggettiva dei beni costituzionalmente garantiti (diversi dalla salute e dall’integrità fisica) di per sè considerati, cioè non assunti nel loro connotato patrimoniale. <br />
Il concetto di danno esistenziale è il frutto di una lunga evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che ha condotto al riconoscimento del danno esistenziale come lesione in sé considerata (cioè a prescindere dai riflessi patrimoniali) di altri (diversi cioè dal bene salute) beni costituzionalmente garantiti.<br />
Tale ricostruzione accolta anche dalle SS.UU. della Cassazione non sempre ha trovato unanimi consensi atteso che da più parti si è ritenuto che la dizione danno esistenziale sia troppo generica e sostanzialmente fuorviante, ponendo problemi sul fronte della prova del pregiudizio subito, prova che, potrebbe essere troppo difficile se non impossibile ovvero, al contrario verrebbe volatilizzata per approdare ad una figura di danno in re ipsa. Meglio, quindi, sarebbe secondo alcuni parlare di danno da lesione del bene costituzionale concretamente attinto dalla condotta lesiva. <br />
Orbene non pare necessario prendere posizione su tale disputa, fermo restando che: a) la lesione, anche se non patrimoniale, oggettivamente valutabile di beni costituzionalmente garantiti rispende al requisito della necessaria previsione legislativa di cui all’art. 2059 c.c. e quindi non può essere fondatamente posta in discussione quale che sia l’etichetta che alla stessa si voglia attribuire; b) rigorosa deve essere la prova del danno subito, dovendosi escludere ogni ipotesi ricostruttiva che tenda a introdurre figure di danno evento, pena l’ingiustificato arricchimento del danneggiato.<br />
In questa direzione si sono mosse le sezioni unite della Cassazione che con sentenza 24 marzo 2006 n. 6572 hanno affermato che il risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale derivante dal demansionamento e dalla dequalificazione del lavoratore postula l’allegazione dell’esistenza del pregiudizio e delle sue caratteristiche, nonché la prova dell’esistenza del danno e del nesso di causalità con l’inadempimento prova che, quanto al danno esistenziale può essere fornita anche ricorrendo a presunzioni. <br />
In linea con tale orientamento ritiene il Collegio che la prova del danno deve riguardare oggettivi aspetti della vita della persona che per effetto della illecita condotta altrui vengono modificati in maniera apprezzabile. <br />
In questo senso ogni diritto costituzionalmente garantito può essere attinto secondo modalità differenti che se indagate possono ben essere utili per individuare l’effettivo pregiudizio ed ipotizzare altresì voci di aliud perceptutm.<br />
Nel caso di specie per effetto dei provvedimenti di sospensione dal servizio adottati dall’Amministrazione il ricorrente ha subito la forzata inattività dal lavoro per un apprezzabile ambito temporale, privandosi della possibilità di esplicitare la propria personalità mediante l’esercizio dell’attività lavorativa. <br />
Orbene la forzata inattività costituisce evento pregiudizievole di per sé ma costituisce anche come fatto che può essere assunto a base per l’operare di presunzioni (art. 2727 c.c.).<br />
Invero ben può ritenersi che la forzata astensione dal lavoro pregiudichi sensibilmente la qualità della vita della persona che vi è stata sottoposta.<br />
E’ pur vero che la disponibilità di tempo libero può essere in qualche modo lenitiva del pregiudizio subito non tale, tuttavia, da elidere in maniera rilevante il pregiudizio subito, non fosse altro per la difficoltà di organizzare un assetto soddisfacente delle proprie abitudini.<br />
Sotto altro profilo la forzata astensione dal lavoro costituisce elemento da cui inferire (art. 2727 c.c.) la sussistenza di un pregiudizio all’immagine professionale del lavoratore ed alla sua dignità personale. <br />
Costituisce, infatti, conseguenza che rientra nell’id quod plerum accidit che un soggetto sospeso dal servizio e successivamente destituito sia leso nella propria immagine e dignità professionale che viene inevitabilmente offuscata da simili provvedimenti.<br />
Deve, invece, escludersi dal novero delle voci di danno risarcibile in questa sede il pregiudizio alla salute, costituente danno biologico in quanto suscettibile di valutazione medico &#8211; legale atteso che la domanda è stata proposta soltanto con la memoria, non notificata alla parte resistente, depositata in data 24 novembre 2007. Deve, infatti, notarsi come nel punto n. 11 della narrativa in fatto del ricorso si faccia esclusivo riferimento al danno esistenziale (immagine e dignità personale). Analogamente al punto n. 1 della narrativa in diritto il pregiudizio subito viene ricondotto alla figura del danno esistenziale e non già a quella del danno biologico.<br />
Per giurisprudenza costante (si cfr. da ultimo C.S. a.p. 20 luglio 2007 n. 10 secondo cui “l’azione risarcitoria può essere proposta al giudice amministrativo anche nel corso del giudizio per l’annullamento dell’atto che ha causato il danno purchè con notificato alla controparte nel rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio, e non con semplice memoria”) una domanda risarcitoria nuova deve essere necessariamente introdotta mediante un atto formalmente notificato alla controparte.<br />
Poiché nel caso di specie tale notificazione non è avvenuta la relativa domanda deve essere dichiarata inammissibile.<br />
Ciò chiarito, relativamente alla sussistenza del pregiudizio, occorre evidenziare come ne caso di specie sussista anche il nesso di causalità tra il comportamento, attizio, dell’Amministrazione ed il danno nonché l’elemento soggettivo dell’illecito. <br />
Non è dubitabile, infatti, che i pregiudizi subiti dal ricorrente e di cui si è dato conto poc’anzi derivino casualmente dai provvedimenti, plurimi, di sospensione dal servizio, nonché dal provvedimento di destituzione. <br />
Tali provvedimenti sono stati tutti rimossi in sede giurisdizionale all’esito di una complessa vicenda giudiziaria.<br />
Sussiste, inoltre, l’elemento soggettivo dell’illecito.<br />
A tal riguardo occorre riferirsi alla sentenza del TAR Liguria 5 febbraio 2002 n. 117, con cui è stata annullata la sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 92 d.p.r. 30 gennaio 1957 n. 3 ed alla successiva sentenza 25 novembre 2002 n. 1134 con cui è stata annullata la sospensione dal servizio disposta ai sensi dell’art. 8 d.p.r. 737/1981.<br />
In particolare in tali pronunce il Collego a suo tempo ebbe ad evidenziare come non fosse “dato comprendere ove si rinvengano quei gravi motivi richiesti allora dall’art. 92 del T.U. n. 3/57 ed ora dall’art. 9 d.p.r. n. 737/81, per procedere alla sospensione cautelare del dipendente. La menzione di avere goduto di maggior congedo ordinario rispetto a quello spettante se può forse portare d un procedimento disciplinare, o eventualmente penale per il reato di truffa, non giustifica addirittura una sospensione cautelare in attesa dell’accertamento giudiziale di fatti per i quali l’Amministrazione aveva avviato procedimento disciplinare abbandonandolo in seguito”.<br />
Inoltre la sentenza da ultimo citata evidenzia “per quanto concerne poi la gravità degli addebiti non si possono richiamare le responsabilità affidate dall’ordinamento agli agenti di polizia ed in particolare agli ispettori per giustificare atti della P.A., perchè altrimenti, tutte le inchieste disciplinari o penali potrebbero portare a rigore ad una sospensione cautelare dell’interessato: parlare di gravità dei reati e di delicatezza dei fatti assume quindi il sapore di una motivazione di stile, se non di ricerca da parte del provvedimento di presupposti di fatto che sono in realtà inesistenti”. <br />
In conclusione l’avere adottato in assenza di presupposti provvedimenti di indubbia gravità ricorrendo a giustificazioni di stile denota un comportamento quantomeno colposo dell’Amministrazione.<br />
Deve, a questo punto, essere quantificato il danno esistenziale subito dal ricorrente. <br />
A tal riguardo non può sottacersi che il ricorrente abbia ottenuto integralmente la restituzione in integrum sia giuridica che economica.<br />
Deve, quindi, quantificarsi il pregiudizio subito con riferimento al peggioramento della qualità della vita derivante dalla mancata esplicitazione della propria personalità mediante l’esercizio della attività lavorativa, la lesione della propria immagine e dignità nonché al mutamento delle abitudini di vita conseguente al forzato allontanamento dal lavoro. <br />
A tal riguardo occorre tenere conto della durata dell’allontanamento forzato dal lavoro, della risonanza necessaria che tale allontanamento ha avuto nel luogo di lavoro del ricorrente, del significativo impatto sull’organizzazione delle abitudini di vita del ricorrente.<br />
Il pregiudizio subito, avuto riguardo alle circostanze evidenziate, può essere liquidato, in via equitativa, in €. 15000,00 complessivi.<br />
In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto e conseguentemente l’Amministrazione deve essere condannata ala pagamento della somma predetta.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di cui in parte motiva.<br />
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €uro 3000,00 (tremila/00) oltre ad IVA e CPA come per legge<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 06/12/2007 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />
Paolo Peruggia, Consigliere<br />
Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/01/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-30-1-2008-n-118/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.118</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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