<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>30/01/2024 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/30-01-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/30-01-2024/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2024 15:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>30/01/2024 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/30-01-2024/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sul ribasso d&#8217;ufficio praticato dall&#8217;ente appaltante.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ribasso-dufficio-praticato-dallente-appaltante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 15:46:04 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88275</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ribasso-dufficio-praticato-dallente-appaltante/">Sul ribasso d&#8217;ufficio praticato dall&#8217;ente appaltante.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Appalto di lavori &#8211; Offerta economica &#8211; Ribasso d&#8217;ufficio &#8211; Basato su una circolare &#8211; Illegittimità. E&#8217; illegittimo il provvedimento con cui l’Ente concedente ha unilateralmente rideterminato il ribasso da applicare nell’affidamento di un appalto di lavori nel caso in cui non contenga alcuna forma di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ribasso-dufficio-praticato-dallente-appaltante/">Sul ribasso d&#8217;ufficio praticato dall&#8217;ente appaltante.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ribasso-dufficio-praticato-dallente-appaltante/">Sul ribasso d&#8217;ufficio praticato dall&#8217;ente appaltante.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Appalto di lavori &#8211; Offerta economica &#8211; Ribasso d&#8217;ufficio &#8211; Basato su una circolare &#8211; Illegittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; illegittimo il provvedimento con cui l’Ente concedente ha unilateralmente rideterminato il ribasso da applicare nell’affidamento di un appalto di lavori nel caso in cui non contenga alcuna forma di motivazione e null’altro venga specificato riguardo alla modalità di calcolo seguita dalla P.A. e alla difformità del calcolo, proposta dalla ricorrente, né sia possibile apprezzare in virtù di quale fonte cogente esso sia stato disposto in concreto, se non con riferimento ad una mera circolare recante indicazioni generali e astratte.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Serlenga &#8211; Est. Ieva</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9266 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avv. Arturo Cancrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Anas s.p.a. e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento cdg-0129993-p del 28/9/2012 con cui l’Anas ha unilateralmente rideterminato il ribasso da applicare nell’affidamento dei lavori relativi alla “manutenzione e messa in sicurezza delle barriere vegetali lungo la a4 – lotto 2”.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas s.p.a. e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-<em>bis</em>, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 26 gennaio 2024 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, la società istante impugnava il provvedimento con cui l’Ente concedente aveva unilateralmente rideterminato il ribasso da applicare nell’affidamento dei lavori relativi alla <em>“</em>Manutenzione e messa in sicurezza delle barriere vegetali lungo la A4 – Lotto 2″.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, veniva censurata la violazione e/o falsa applicazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della p.a. (art. 97 cost.); la violazione e/o falsa applicazione della disciplina del “silenzio-assenso” <em>ex</em> art. 20 legge n. 241 del 1990, dell’autovincolo in tal senso assunto dall’Anas con atto n. 90920-p del 26/6/2012, la violazione e /o falsa applicazione dei principi e delle norme regolanti l’esercizio del potere di autotutela, l’erronea applicazione di criteri di individuazione del ribasso applicabile agli affidamenti c.d. infragruppo, in contrasto con la disciplina normativa e convenzionale applicabile alla fattispecie, la violazione dell’.art. 3 legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, contradditorietà, irragionevolezza, carenza di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Indi, con motivi aggiunti, venivano gravati successivi conosciuti atti di chiarimento sul calcolo da effettuarsi in generale in consimili ipotesi; venivano riproposti nella sostanza i motivi già contestati nel ricorso principale.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Si costituiva solo formalmente l’Avvocatura erariale, la quale però non contestava specificamente alcunché.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- A seguito di istanza di prelievo, era fissata udienza pubblica straordinaria di smaltimento, alla quale la causa veniva introitata in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati, per quanto di ragione.</p>
<p style="text-align: justify;">In via dirimente, lamenta nel ricorso principale, la società autostrade come il provvedimento gravato non contenga alcuna forma di motivazione. Difatti, il testo dell’atto gravato è del seguente tenore: “<em>Si riscontra la nota […] al ribasso applicabile, da Voi individuato nella misura del 15,00%</em>”, segue un secondo periodo: “<em>Al riguardo, il ribasso da applicare infragrupppo, ai sensi della circolare prot. CDG-0067217-P dell’11/05/2012, è pari al 25,07%</em>”; null’altro viene specificato riguardo alla modalità di calcolo seguita dalla P.A. e alla difformità del calcolo, proposta dalla ricorrente, né si apprezza in virtù di quale fonte cogente esso sia stato disposto in concreto, se non con riferimento ad una mera circolare recante indicazioni generali e astratte.</p>
<p style="text-align: justify;">Un tale provvedimento, si appalesa privo di motivazione o, al più, munito di motivazione soltanto apparente. Talché il Collegio non può che accogliere la censura mossa da parte ricorrente sul punto, rimasta incontrastata dall’Avvocatura erariale costituita, salvo restando gli ulteriori provvedimenti della P.A.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti, con annullamento dei gravati atti nei limiti dell’interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">7.- Le spese del giudizio vanno compensate per la peculiarità delle questioni poste.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento e gli atti connessi nei limiti dell’interesse, nei sensi in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giacinta Serlenga, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Ricchiuto, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ribasso-dufficio-praticato-dallente-appaltante/">Sul ribasso d&#8217;ufficio praticato dall&#8217;ente appaltante.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
