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	<title>3/9/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/9/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza &#8211; 3/9/2015 n.1532</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-3-9-2015-n-1532/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-3-9-2015-n-1532/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza &#8211; 3/9/2015 n.1532</a></p>
<p>Pres. Pagano, est. Monaciliuni Consorzio di gestione dell’area marina protetta “Regno di Nettuno” (Avv. Giovanni Bruno) c. Ministero dell’Ambiente (Avvocatura Distrettuale dello Stato) nei confronti di Capitaneria del Porto di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e con l’intervento ad adiuvandum del Comune di Forio (Avv. Giuseppe Di Meglio) sulla sospensiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-3-9-2015-n-1532/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza &#8211; 3/9/2015 n.1532</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-3-9-2015-n-1532/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza &#8211; 3/9/2015 n.1532</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pagano, est. Monaciliuni<br /> Consorzio di gestione dell’area marina protetta “Regno di Nettuno” (Avv. Giovanni Bruno) c. Ministero dell’Ambiente (Avvocatura Distrettuale dello Stato) nei confronti di Capitaneria del Porto di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e con l’intervento ad adiuvandum del Comune di Forio (Avv. Giuseppe Di Meglio)</span></p>
<hr />
<p>sulla sospensiva del provvedimento ministeriale con cui è stato revocato l&#8217;affidamento della gestione provvisoria dell&#8217;Area marina protetta &ldquo;Regno di Nettuno&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Aree marine protette – Area marina “Regno di Nettuno” &#8211; Revoca dell’affidamento della gestione provvisoria – Ragioni – Inadempienze e criticità gestionali – Imputabilità degli inadempimenti a un precedente responsabile amministrativo – Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve essere respinta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento con cui il Ministero dell’Ambiente ha revocato ad un Consorzio l’affidamento della gestione provvisoria dell’area marina protetta “Regno di Nettuno”, in ragione delle notevoli criticità manifestatesi durante la gestione, laddove lo stesso Consorzio abbia ammesso nel ricorso l’effettiva sussistenza di inadempimenti e criticità gestionali, pur avendoli imputati esclusivamente all’attività di un responsabile amministrativo, poi allontanato dall’incarico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Settima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3782 del 2015, proposto da: Consorzio di gestione dell’area marina protetta “Regno di Nettuno”, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Giovanni Elmetto,</p>
<p>rappresentato e difeso, per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio, dall&#8217;avv. Giovanni Bruno, pressi il cui studio in Roma è eletto domicilio e pertanto, ex art. 25 c.p.a., da intendersi, per gli atti e gli effetti del presente ricorso, presso la segreteria di questo Tribunale, in Napoli, Piazza Municipio;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro e del Direttore generale per la protezione della natura p.t., e rappresentati e difesi, dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliataria presso il suo ufficio distrettuale di Napoli, via Diaz, n. 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Capitaneria del Porto di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliataria presso il suo ufficio distrettuale di Napoli, via Diaz, n. 11;<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>ad adiuvandum:<br />
Comune di Forio (Na), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, per mandato in calce all’atto di intervento e giusta determina dirigenziale n. 74 del 2015, dall’avv. Giuseppe Di Meglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Ischia (Na) e, pertanto, ex art. 25 c.p.a., da intendersi presso la segreteria di questo adito Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del decreto n. 74 del 17 aprile 2015 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare avente ad oggetto la “<i>Revoca dell’affidamento della gestione provvisoria dell’Area marina protetta “Regno di Nettuno</i>” al consorzio ricorrente;<br />
&#8211; della nota ministeriale n. 8126 del 24 aprile 2015 di comunicazione del detto decreto;<br />
&#8211; ove occorra, della nota prot. n. 2689 del 26 febbraio 2015;<br />
&#8211; di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso;<br />
<i>e per la condanna</i><br />
dell’amministrazione resistente a <i>risarcireil danno</i> arrecato al Consorzio ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per l’equivalente monetario che sarà determinato in corso di causa;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e per la Capitaneria di Porto di Napoli;<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum proposto dal Comune di Forio;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2015 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che l’articolata replica opposta alle denunce attoree dalla resistente amministrazione si appalesa, prima facie, idonea a far ragionevolmente prevedere che l’esito del ricorso non potrà essere favorevole per il ricorrente Consorzio di gestione dell’area marina protetta “Regno di Nettuno”;<br />
Che, infatti, il potere di <i>“revoca</i>” della “<i>gestione provvisoria</i>” dell’area marina protetta in discorso, espressamente previsto dall’art. 7 del decreto del 27 dicembre 2007 che la stessa ha istituito, si appalesa esser stato esercitato in presenza dei presupposti tutti di fatto e di diritto che ne consentivano l’esercizio;<br />
Che, del resto, l’esistenza di notevoli “<i>criticità</i>” gestionali susseguitesi ed aggravatesi nel tempo è ammessa dalla stessa parte ricorrente che, tuttavia, pretenderebbe di potersene estraneare nell’unico sostanziale rilievo che le stesse (i riconosciuti “<i>gravissimi inadempimenti”)</i> erano imputabili “<i>esclusivamente all’attività del responsabile amministrativo del Consorzio dott. Strada”</i> il cui contratto era stato risolto in data 17 aprile 2015;<br />
Che tale linea difensiva non appare poter essere riconosciuta fondata posto che, a fronte di inadempimenti e criticità risalenti negli anni e la cui esistenza è espressamente ammessa dal ripetuto ricorrente Consorzio di gestione, la risoluzione del cennato contratto si è avuta, solo nel 2015 e solo sette giorni prima l’adozione dell’impugnato provvedimento di revoca, tuttavia preceduto da una lunga serie di atti intercorsi <i>inter partes</i> e dai quali si ricavavano le diverse, notevoli, carenze funzionali nella gestione dell’area, imputabili non al singolo soggetto, ma “<i>al Consorzio</i>” fra i Comuni costituito per assicurare la “<i>gestione provvisoria</i>” dell’area marina, ovvero il perseguimento delle finalità istituzionali ad essa demandate dalla legge e, quindi, degli obiettivi previsti nella “<i>programmazione Isea</i>”;<br />
Ritenuto che, in dette condizioni, e quindi venuto meno il rapporto di fiducia sottostante all’affidamento della gestione (lo si ripete ancora) provvisoria dell’Area al Consorzio fra i Comuni, come già preannunciato, deve ritenersi che nella sede della definizione del merito il ricorso non sarà suscettibile di accoglimento;<br />
Che, pertanto, va negato ingresso all’invocata tutela interinale;<br />
Che le spese della presente fase processuale possono essere compensate fra le parti in lite, sussistendone giusti motivi in ragione di alcune peculiarità della vicenda;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) respinge l’esaminata istanza cautelare.<br />
Compensa fra le parti costituite le spese della presente fase processuale.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore<br />
Marina Perrelli, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/09/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-3-9-2015-n-1532/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza &#8211; 3/9/2015 n.1532</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Collegio di Garanzia dello Sport &#8211; Decisione &#8211; 3/9/2015 n.44</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/collegio-di-garanzia-dello-sport-decisione-3-9-2015-n-44/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/collegio-di-garanzia-dello-sport-decisione-3-9-2015-n-44/">Collegio di Garanzia dello Sport &#8211; Decisione &#8211; 3/9/2015 n.44</a></p>
<p>Pres. Frattini, Rel. D’Alessio Giustizia sportiva – Società sportiva &#8211; Campionato L.N.D. – Iscrizione – Compilazione mediante modalità telematica – &#160;Impedimenti tecnici alla trasmissione in via telematica&#160; &#8211;&#160; Diniego di iscrizione al campionato – Illegittimità – Motivi. È illegittimo il diniego di iscrizione al Campionato della Società sportiva che abbia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/collegio-di-garanzia-dello-sport-decisione-3-9-2015-n-44/">Collegio di Garanzia dello Sport &#8211; Decisione &#8211; 3/9/2015 n.44</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/collegio-di-garanzia-dello-sport-decisione-3-9-2015-n-44/">Collegio di Garanzia dello Sport &#8211; Decisione &#8211; 3/9/2015 n.44</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini, Rel. D’Alessio</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<ol>
<li>Giustizia sportiva – Società sportiva &#8211; Campionato L.N.D. – Iscrizione – Compilazione mediante modalità telematica – &nbsp;Impedimenti tecnici alla trasmissione in via telematica&nbsp; &#8211;&nbsp; Diniego di iscrizione al campionato – Illegittimità – Motivi.</li>
</ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il diniego di iscrizione al Campionato della Società sportiva che abbia presentato la domanda di iscrizione al campionato con modalità diverse da quella <em>on-line</em> prevista a pena di esclusione, laddove:</p>
<ol>
<li>vi sia prova di possibili impedimenti della Società, determinati da ragioni strettamente tecniche,&nbsp; alla trasmissione in via telematica della domanda di iscrizione al campionato e della relativa documentazione;</li>
<li>la L.N.D., nel prevedere l’uso obbligatorio del mezzo telematico per la domanda di iscrizione al campionato, non abbia indicato nel Comunicato Ufficiale quali caratteristiche tecniche e quali configura zio ni minime debbano avere gli strumenti informatici delle Società richiedenti;</li>
<li>vi sia prova dell’accesso della Società al sistema informatico e la domanda di iscrizione al campionato sia stata comunque trasmessa dalla Società con modalità alternativa all’invio telematico entro il termine perentorio ultimo.</li>
</ol>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Decisione n. 44<br />
Anno 2015<br />
&nbsp;Prot. n. 00571/15<br />
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT<br />
Sezioni Unite<br />
composto da<br />
&nbsp;Franco Frattini &#8211; Presidente<br />
Dante D’Alessio &#8211; Relatore<br />
Mario Sanino<br />
Massimo Zaccheo<br />
Attilio Zimatore &#8211; Componenti<br />
ha pronunciato la seguente<br />
DECISIONE<br />
nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2015, presentato, in data 7 agosto 2015, dalla società A.S.D. Gelbison Vallo Della Lucania, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Aita, Eduardo Chiacchio e Vincenza De Luca, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), della L.N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta, e del Dipartimento Interregionale avverso la delibera del Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti del 05/08/15, con la quale non è stata accolta la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D, stagione sportiva 2015-2016, dell&#8217;odierna istante &#8220;per la mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato in via telematica, come previsto al punto A) del Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015” viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell’udienza del 3 settembre 2015, gli avvocati: Gaetano Aita, Eduardo Chiacchio e Vincenza De Luca per la società ricorrente; Mario Gallavotti e Andrea Ferrari per l’intimata L.N.D.; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Dante D’Alessio;<br />
Ritenuto in fatto<br />
1.- La A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania, di seguito Gelbison, ha impugnato davanti al Collegio di Garanzia la delibera, in Comunicato Ufficiale n. 67 del 5 agosto 2015, con la quale il Presidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti, di seguito LND, non ha accolto il ricorso che la stessa Gelbison aveva proposto avverso la mancata iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D «per la mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato in via telematica, come previsto al punto A) del Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015», nonché il relativo parere della Co.Vi.So.D.<br />
&nbsp;<br />
2.- La società Gelbison ha ricordato, in fatto, che:<br />
&#8211; il Dipartimento Interregionale ha emanato, con i Comunicati Ufficiali n. 166 e n. 167 del 18 giugno 2015, le disposizioni per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D;<br />
&#8211; la domanda di iscrizione al Campionato doveva essere presentata in modalità telematica entro le ore 18.00 del 10 luglio 2015;<br />
&#8211; la società aveva tempestivamente predisposto tutta la documentazione necessaria ed aveva provato a trasmetterla in via telematica già il 9 luglio 2015 senza riuscirvi per problemi del server;<br />
&#8211; il successivo 10 luglio, non essendo riuscita ad inviare la domanda in via telematica e non avendo ottenuto assistenza telefonica dalla LND, aveva tempestivamente trasmesso la domanda, completa di tutta la relativa documentazione, sia a mezzo fax sia a<br />
&#8211; il 13 luglio nell’area riservata della società era comparsa una comunicazione della LND che avvisava dell’esistenza di un errore nell’apposizione della firma elettronica;<br />
&#8211; il 16 luglio la Co.Vi.So.D. aveva poi comunicato che l’istruttoria sulla domanda aveva dato esito negativo per la mancanza della domanda di iscrizione e dell’invio della documentazione on line (oltre che per la mancanza della fideiussione e del verbale<br />
&#8211; il 17 luglio aveva proposto ricorso avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.D.;<br />
&#8211; il 5 agosto il Presidente vicario della LND, non aveva accolto, con il provvedimento impugnato, il ricorso proposto avverso la mancata iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D.<br />
&nbsp;<br />
2.1.- In diritto la società Gelbison ha sostenuto l’illegittimità dell’esclusione che è stata disposta dalla LND senza tenere conto che la mancata tempestiva presentazione della domanda di iscrizione al campionato in via telematica era stata determinata da problemi tecnici che erano stati riscontrati dalla stessa LND, con la nota trasmessa in data 13 luglio 2015. Peraltro la domanda di iscrizione e la relativa documentazione erano state trasmesse, entro il termine di scadenza, sia a mezzo fax che con raccomandata postale. Il provvedimento impugnato e il parere negativo della Co.Vi.So.D., ha aggiunto la ricorrente, sono quindi illegittimi per non aver tenuto conto che la società aveva comunque trasmesso tempestivamente la domanda di iscrizione e la relativa documentazione.<br />
&nbsp;<br />
2.2.- La società Gelbison ha quindi chiesto l’accoglimento del ricorso e l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D.<br />
&nbsp;<br />
3.- Al ricorso si oppone la LND che ha ricordato che l’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D doveva essere effettuata esclusivamente con modalità on line, secondo quanto previsto al punto A) del Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015, entro le ore 18 del 10 luglio 2015. Non avendo la società Gelbison inviato la domanda di iscrizione in via telematica nel predetto termine correttamente non era stata iscritta al Campionato. La LND ha poi negato l’esistenza di problemi al sistema informatico, dimostrata dall’avvenuto perfezionamento delle iscrizioni delle altre società interessate, ed ha aggiunto che la società Gelbison (che non aveva nemmeno partecipato ai corsi informatici organizzati dalla stessa Lega) il 10 luglio 2015 non aveva fatto alcuna richiesta di assistenza telefonica o via mail ai fini del perfezionamento della procedura.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
3.1.- La Lega ha quindi concluso per il rigetto del ricorso avendo la Gelbison omesso, per sua colpa, di presentare tempestivamente e nei modi richiesti, la domanda di iscrizione al campionato.<br />
&nbsp;<br />
4.- In data 10 agosto 2015 il Presidente del Collegio di Garanzia ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato ed ha disposto, per la sua rilevanza, l’assegnazione della controversia alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c) del Codice della Giustizia Sportiva.<br />
Considerato in diritto<br />
1.- Il ricorso deve ritenersi fondato.<br />
&nbsp;<br />
1.1.- In proposito il Collegio deve rilevare che il Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015, prevedeva (alla pagina 1) che l’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D doveva essere realizzata con la modalità on line, attraverso la modulistica inserita nell’apposito link dell’area Società del Dipartimento Interregionale, e precisava che tale procedura era «l’unica consentita». Nel punto A) del Comunicato la LND aveva quindi stabilito che le Società dovevano «a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 6 luglio al 10 luglio 2015, ore 18.00, formalizzare l’iscrizione al campionato provvedendo, secondo le modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D e della modulistica allegata», con l’ulteriore precisazione che il termine ultimo per tale operazione era «il 10.7.2015, ore 18.00, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione». Al punto 11 (a pagina 4) la LND aveva ulteriormente stabilito che «l’inosservanza del termine perentorio del 10 luglio 2015, ore 18.00, con riferimento all’adempimento previsto al punto A) (compilazione definitiva della richiesta di iscrizione secondo la modalità on-line a pena di decadenza) comporterà l’esclusione della società dal campionato di Serie D 2015/2016».<br />
&nbsp;<br />
1.2.- Facendo applicazione di tali (inequivoche) disposizioni la LND ha quindi negato l’iscrizione della società Gelbison al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D, posto che la stessa non aveva (incontestabilmente) trasmesso la domanda di iscrizione al campionato utilizzando la prescritta modalità telematica.<br />
&nbsp;<br />
1.3.- Il Collegio ritiene, tuttavia che, vista la particolarità della vicenda in esame, la rigorosa applicazione delle disposizioni in questione non possa essere condivisa. In proposito il Collegio deve osservare che:<br />
&#8211; vi è prova in atti (fornita dalla stessa LND, con la comunicazione in data 10 luglio 2015, trasmessa all’interessata il 13 luglio) di possibili impedimenti alla trasmissione in via telematica della domanda di iscrizione al campionato e della relativa do<br />
&#8211; la LND, nel prevedere, con il Comunicato Ufficiale n. 167 del 18 giugno 2015, l’uso obbligatorio del mezzo telematico per la presentazione delle domande di iscrizione al campionato, non risulta abbia indicato anche quali caratteristiche tecniche e quali<br />
&#8211; vi è prova dell’accesso della Gelbison al sistema informatico, in data 9 luglio 2015, al presumibile fine di procedere agli adempimenti necessari per l’iscrizione al campionato;<br />
&#8211; la domanda di iscrizione al campionato era stata comunque trasmessa dalla Gelbison con modalità alternativa all’invio telematico e tale trasmissione doveva ritenersi effettuata entro il termine perentorio ultimo (delle ore 18 del 10 luglio): Gelbison av<br />
&nbsp;<br />
5.4.- Ritiene pertanto il Collegio che, alla luce delle indicate circostanze, non possa ritenersi legittimo il diniego di iscrizione al campionato opposto dalla LND alla società Gelbison. Peraltro le disposizioni che prevedevano l’esclusione delle domande di iscrizione al campionato presentate con modalità diversa da quella on line possono essere interpretate in modo non rigoroso tenuto conto anche che, nella fattispecie, non risulta vi siano possibili contro interessati e che appare, in tale quadro prevalente l’interesse di favorire lo svolgimento dell’attività sportiva. Risulta, infatti, che sono state ammesse al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D 170 squadre che sono state suddivise in quattro gironi da 20 club (A, B, C e D) e in cinque gironi da 18 club. In conseguenza l’ammissione al campionato della Gelbison può essere disposta anche in soprannumero senza lesione delle posizioni delle altre società che hanno trasmesso la loro domanda di iscrizione al campionato nel rispetto delle prescritte modalità telematiche.<br />
&nbsp;<br />
6.- Il ricorso deve essere quindi accolto. E’ fatto comunque salvo il potere della LND di verificare l’effettivo possesso, da parte della ricorrente, di tutti gli ulteriori requisiti richiesti per l’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D.<br />
Spese compensate.<br />
P.Q.M.<br />
Il Collegio di Garanzia dello Sport<br />
Sezioni Unite<br />
&nbsp;Accoglie il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 settembre 2015.<br />
Il Presidente&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Relatore<br />
F.to Franco Frattini&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.to Dante D’Alessio<br />
&nbsp;<br />
Depositato in Roma in data 17 settembre 2015.<br />
Il Segretario<br />
F.to Alvio La Face.<br />
&nbsp;</p>
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			</item>
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		<title>Collegio di Garanzia dello Sport &#8211; Decisione &#8211; 3/9/2015 n.44</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/collegio-di-garanzia-dello-sport-decisione-3-9-2015-n-44-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/collegio-di-garanzia-dello-sport-decisione-3-9-2015-n-44-2/">Collegio di Garanzia dello Sport &#8211; Decisione &#8211; 3/9/2015 n.44</a></p>
<p>Pres. Frattini, Rel. D&#8217;Alessio L’esclusione delle domande di iscrizione al campionato presentate con modalità diverse da quella online è illegittima laddove vi sia la prova di impedimenti tecnici alla trasmissione in via telematica e la richiesta di iscrizione sia stata effettuata con modalità alternativa entro il termine perentorio ultimo. Giustizia</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini, Rel. D&#8217;Alessio</span></p>
<hr />
<p>L’esclusione delle domande di iscrizione al campionato presentate con modalità diverse da quella online è illegittima laddove vi sia la prova di impedimenti tecnici alla trasmissione in via telematica e la richiesta di iscrizione sia stata effettuata con modalità alternativa entro il termine perentorio ultimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<ol>
<li>Giustizia sportiva – Società sportiva &#8211; Campionato L.N.D. – Iscrizione – Compilazione mediante modalità telematica – &nbsp;Impedimenti tecnici alla trasmissione in via telematica&nbsp; &#8211;&nbsp; Diniego di iscrizione al campionato – Illegittimità – Motivi.</li>
</ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il diniego di iscrizione al Campionato della Società sportiva che abbia presentato la domanda di iscrizione al campionato con modalità diverse da quella <em>on-line</em> prevista a pena di esclusione, laddove:</p>
<ol>
<li>vi sia prova di possibili impedimenti della Società, determinati da ragioni strettamente tecniche,&nbsp; alla trasmissione in via telematica della domanda di iscrizione al campionato e della relativa documentazione;</li>
<li>la L.N.D., nel prevedere l’uso obbligatorio del mezzo telematico per la domanda di iscrizione al campionato, non abbia indicato nel Comunicato Ufficiale quali caratteristiche tecniche e quali configura zio ni minime debbano avere gli strumenti informatici delle Società richiedenti;</li>
<li>vi sia prova dell’accesso della Società al sistema informatico e la domanda di iscrizione al campionato sia stata comunque trasmessa dalla Società con modalità alternativa all’invio telematico entro il termine perentorio ultimo.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Decisione n. 44<br />
Anno 2015<br />
&nbsp;Prot. n. 00571/15<br />
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT<br />
Sezioni Unite<br />
composto da<br />
&nbsp;Franco Frattini &#8211; Presidente<br />
Dante D’Alessio &#8211; Relatore<br />
Mario Sanino<br />
Massimo Zaccheo<br />
Attilio Zimatore &#8211; Componenti<br />
ha pronunciato la seguente<br />
DECISIONE<br />
nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2015, presentato, in data 7 agosto 2015, dalla società A.S.D. Gelbison Vallo Della Lucania, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Aita, Eduardo Chiacchio e Vincenza De Luca, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), della L.N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta, e del Dipartimento Interregionale avverso la delibera del Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti del 05/08/15, con la quale non è stata accolta la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D, stagione sportiva 2015-2016, dell&#8217;odierna istante &#8220;per la mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato in via telematica, come previsto al punto A) del Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015” viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell’udienza del 3 settembre 2015, gli avvocati: Gaetano Aita, Eduardo Chiacchio e Vincenza De Luca per la società ricorrente; Mario Gallavotti e Andrea Ferrari per l’intimata L.N.D.; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Dante D’Alessio;<br />
Ritenuto in fatto<br />
1.- La A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania, di seguito Gelbison, ha impugnato davanti al Collegio di Garanzia la delibera, in Comunicato Ufficiale n. 67 del 5 agosto 2015, con la quale il Presidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti, di seguito LND, non ha accolto il ricorso che la stessa Gelbison aveva proposto avverso la mancata iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D «per la mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato in via telematica, come previsto al punto A) del Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015», nonché il relativo parere della Co.Vi.So.D.<br />
&nbsp;<br />
2.- La società Gelbison ha ricordato, in fatto, che:<br />
&#8211; il Dipartimento Interregionale ha emanato, con i Comunicati Ufficiali n. 166 e n. 167 del 18 giugno 2015, le disposizioni per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D;<br />
&#8211; la domanda di iscrizione al Campionato doveva essere presentata in modalità telematica entro le ore 18.00 del 10 luglio 2015;<br />
&#8211; la società aveva tempestivamente predisposto tutta la documentazione necessaria ed aveva provato a trasmetterla in via telematica già il 9 luglio 2015 senza riuscirvi per problemi del server;<br />
&#8211; il successivo 10 luglio, non essendo riuscita ad inviare la domanda in via telematica e non avendo ottenuto assistenza telefonica dalla LND, aveva tempestivamente trasmesso la domanda, completa di tutta la relativa documentazione, sia a mezzo fax sia a<br />
&#8211; il 13 luglio nell’area riservata della società era comparsa una comunicazione della LND che avvisava dell’esistenza di un errore nell’apposizione della firma elettronica;<br />
&#8211; il 16 luglio la Co.Vi.So.D. aveva poi comunicato che l’istruttoria sulla domanda aveva dato esito negativo per la mancanza della domanda di iscrizione e dell’invio della documentazione on line (oltre che per la mancanza della fideiussione e del verbale<br />
&#8211; il 17 luglio aveva proposto ricorso avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.D.;<br />
&#8211; il 5 agosto il Presidente vicario della LND, non aveva accolto, con il provvedimento impugnato, il ricorso proposto avverso la mancata iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D.<br />
&nbsp;<br />
2.1.- In diritto la società Gelbison ha sostenuto l’illegittimità dell’esclusione che è stata disposta dalla LND senza tenere conto che la mancata tempestiva presentazione della domanda di iscrizione al campionato in via telematica era stata determinata da problemi tecnici che erano stati riscontrati dalla stessa LND, con la nota trasmessa in data 13 luglio 2015. Peraltro la domanda di iscrizione e la relativa documentazione erano state trasmesse, entro il termine di scadenza, sia a mezzo fax che con raccomandata postale. Il provvedimento impugnato e il parere negativo della Co.Vi.So.D., ha aggiunto la ricorrente, sono quindi illegittimi per non aver tenuto conto che la società aveva comunque trasmesso tempestivamente la domanda di iscrizione e la relativa documentazione.<br />
&nbsp;<br />
2.2.- La società Gelbison ha quindi chiesto l’accoglimento del ricorso e l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D.<br />
&nbsp;<br />
3.- Al ricorso si oppone la LND che ha ricordato che l’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D doveva essere effettuata esclusivamente con modalità on line, secondo quanto previsto al punto A) del Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015, entro le ore 18 del 10 luglio 2015. Non avendo la società Gelbison inviato la domanda di iscrizione in via telematica nel predetto termine correttamente non era stata iscritta al Campionato. La LND ha poi negato l’esistenza di problemi al sistema informatico, dimostrata dall’avvenuto perfezionamento delle iscrizioni delle altre società interessate, ed ha aggiunto che la società Gelbison (che non aveva nemmeno partecipato ai corsi informatici organizzati dalla stessa Lega) il 10 luglio 2015 non aveva fatto alcuna richiesta di assistenza telefonica o via mail ai fini del perfezionamento della procedura.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
3.1.- La Lega ha quindi concluso per il rigetto del ricorso avendo la Gelbison omesso, per sua colpa, di presentare tempestivamente e nei modi richiesti, la domanda di iscrizione al campionato.<br />
&nbsp;<br />
4.- In data 10 agosto 2015 il Presidente del Collegio di Garanzia ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato ed ha disposto, per la sua rilevanza, l’assegnazione della controversia alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c) del Codice della Giustizia Sportiva.<br />
Considerato in diritto<br />
1.- Il ricorso deve ritenersi fondato.<br />
&nbsp;<br />
1.1.- In proposito il Collegio deve rilevare che il Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015, prevedeva (alla pagina 1) che l’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D doveva essere realizzata con la modalità on line, attraverso la modulistica inserita nell’apposito link dell’area Società del Dipartimento Interregionale, e precisava che tale procedura era «l’unica consentita». Nel punto A) del Comunicato la LND aveva quindi stabilito che le Società dovevano «a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 6 luglio al 10 luglio 2015, ore 18.00, formalizzare l’iscrizione al campionato provvedendo, secondo le modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D e della modulistica allegata», con l’ulteriore precisazione che il termine ultimo per tale operazione era «il 10.7.2015, ore 18.00, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione». Al punto 11 (a pagina 4) la LND aveva ulteriormente stabilito che «l’inosservanza del termine perentorio del 10 luglio 2015, ore 18.00, con riferimento all’adempimento previsto al punto A) (compilazione definitiva della richiesta di iscrizione secondo la modalità on-line a pena di decadenza) comporterà l’esclusione della società dal campionato di Serie D 2015/2016».<br />
&nbsp;<br />
1.2.- Facendo applicazione di tali (inequivoche) disposizioni la LND ha quindi negato l’iscrizione della società Gelbison al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D, posto che la stessa non aveva (incontestabilmente) trasmesso la domanda di iscrizione al campionato utilizzando la prescritta modalità telematica.<br />
&nbsp;<br />
1.3.- Il Collegio ritiene, tuttavia che, vista la particolarità della vicenda in esame, la rigorosa applicazione delle disposizioni in questione non possa essere condivisa. In proposito il Collegio deve osservare che:<br />
&#8211; vi è prova in atti (fornita dalla stessa LND, con la comunicazione in data 10 luglio 2015, trasmessa all’interessata il 13 luglio) di possibili impedimenti alla trasmissione in via telematica della domanda di iscrizione al campionato e della relativa do<br />
&#8211; la LND, nel prevedere, con il Comunicato Ufficiale n. 167 del 18 giugno 2015, l’uso obbligatorio del mezzo telematico per la presentazione delle domande di iscrizione al campionato, non risulta abbia indicato anche quali caratteristiche tecniche e quali<br />
&#8211; vi è prova dell’accesso della Gelbison al sistema informatico, in data 9 luglio 2015, al presumibile fine di procedere agli adempimenti necessari per l’iscrizione al campionato;<br />
&#8211; la domanda di iscrizione al campionato era stata comunque trasmessa dalla Gelbison con modalità alternativa all’invio telematico e tale trasmissione doveva ritenersi effettuata entro il termine perentorio ultimo (delle ore 18 del 10 luglio): Gelbison av<br />
&nbsp;<br />
5.4.- Ritiene pertanto il Collegio che, alla luce delle indicate circostanze, non possa ritenersi legittimo il diniego di iscrizione al campionato opposto dalla LND alla società Gelbison. Peraltro le disposizioni che prevedevano l’esclusione delle domande di iscrizione al campionato presentate con modalità diversa da quella on line possono essere interpretate in modo non rigoroso tenuto conto anche che, nella fattispecie, non risulta vi siano possibili contro interessati e che appare, in tale quadro prevalente l’interesse di favorire lo svolgimento dell’attività sportiva. Risulta, infatti, che sono state ammesse al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D 170 squadre che sono state suddivise in quattro gironi da 20 club (A, B, C e D) e in cinque gironi da 18 club. In conseguenza l’ammissione al campionato della Gelbison può essere disposta anche in soprannumero senza lesione delle posizioni delle altre società che hanno trasmesso la loro domanda di iscrizione al campionato nel rispetto delle prescritte modalità telematiche.<br />
&nbsp;<br />
6.- Il ricorso deve essere quindi accolto. E’ fatto comunque salvo il potere della LND di verificare l’effettivo possesso, da parte della ricorrente, di tutti gli ulteriori requisiti richiesti per l’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D.<br />
Spese compensate.<br />
P.Q.M.<br />
Il Collegio di Garanzia dello Sport<br />
Sezioni Unite<br />
&nbsp;Accoglie il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 settembre 2015.<br />
Il Presidente&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Relatore<br />
F.to Franco Frattini&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.to Dante D’Alessio<br />
&nbsp;<br />
Depositato in Roma in data 17 settembre 2015.<br />
Il Segretario<br />
F.to Alvio La Face.<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/collegio-di-garanzia-dello-sport-decisione-3-9-2015-n-44-2/">Collegio di Garanzia dello Sport &#8211; Decisione &#8211; 3/9/2015 n.44</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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