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	<title>3/9/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/9/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2007 n.571</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-3-9-2007-n-571/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-3-9-2007-n-571/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2007 n.571</a></p>
<p>V.A. Borea – Presidente, V. Farina – Estensore B. C. (avv. F. Ciliberti) c. COMUNE DI CLAUT (avv.ti P. Moro, G. Sbisa&#8217;) e nei confronti di E. E. individuazione di criteri di valutazione dei concorrenti e risarcimento del danno da perdita di chance 1. Concorsi pubblici – Disciplina applicabile –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-3-9-2007-n-571/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2007 n.571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-3-9-2007-n-571/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2007 n.571</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V.A. Borea – Presidente, V. Farina – Estensore<br /> B. C. (avv. F. Ciliberti) c. COMUNE DI CLAUT (avv.ti P. Moro, G. Sbisa&#8217;) e nei confronti di E. E.</span></p>
<hr />
<p>individuazione di criteri di valutazione dei concorrenti e risarcimento del danno da perdita di chance</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Disciplina applicabile – Criteri di valutazione – Individuazione – Discrezionalità &#8211; Limiti.<br />
2. Giustizia amministrativa &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Per lesione di interessi legittimi &#8211; Domanda avanzata per la prima volta con ricorso per motivi aggiunti – E’ ammissibile.<br />
3. Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Per lesione di interessi legittimi &#8211; Impugnazione dell’atto amministrativo lesivo – Necessità – Sussiste.<br />
4. Giustizia amministrativa &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Per perdita di chance &#8211; A seguito di illegittimo espletamento di procedura concorsuale – E’ risarcibile &#8211; Fattispecie.</p>
<p>5. Giustizia amministrativa &#8211; Risarcimento del danno – Danno esistenziale &#8211; A seguito di illegittimo espletamento di procedura concorsuale – E’ risarcibile &#8211; Ragioni.</p>
<p>6. Giustizia amministrativa &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Per perdita di chance &#8211; A seguito di illegittimo espletamento di procedura concorsuale – Quantificazione &#8211; In via equitativa – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 35, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella parte in cui sancisce l’obbligo delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle procedure di reclutamento del personale, di adottare meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, persegue l’intento di ancorare la fase di comparazione e di scelta dei concorrenti a parametri obbiettivi e strettamente attinenti alla qualifica funzionale che si intende coprire, in ossequio ai canoni di buona amministrazione, trasparenza ed efficienza di cui all’ art. 97 Cost. In tale ambito, la legittimità dei criteri di valutazione, ai quali la commissione di gara sarà a tenuta ad attenersi nel successivo giudizio dei concorrenti, va necessariamente parametrata al grado di pertinenza ed oggettività degli stessi agli obbiettivi prefissati; in tale senso la pure ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nella redazione delle clausole del bando incontra il limite della ragionevolezza e rispondenza delle prescrizioni concretamente adottate ai descritti limiti individuati dallo stesso legislatore. Ne consegue che deve ritenersi flagrantemente vulnerato il principio testé descritto allorquando la P.A., in sede di redazione del bando di concorso, adotti criteri di valutazione che per la loro intrinseca genericità trasmodino nell’assoluta arbitrarietà del giudizio dei candidati.</p>
<p>2. E’ ammissibile la domanda risarcitoria proposta con ricorso per motivi aggiunti o con autonomo ricorso regolarmente notificato alla controparte nel rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio.</p>
<p>3. Il risarcimento del danno ingiusto cagionato da atti o provvedimenti amministrativi può essere disposto solo previo o, almeno, contestuale, annullamento giudiziale di questi ultimi.</p>
<p>4. E’ risarcibile a titolo di perdita di chance il danno derivato ad un concorrente dalla riscontrata l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione comunale nell’ambito della redazione del bando e nello stesso svolgimento della fase selettiva del concorso per il conferimento di un incarico temporaneo che, nelle more del giudizio, sia già stato interamente espletato, dovendosi la privazione di ogni possibilità di successo del ricorrente ricondurre all’illegittima attività posta in essere dalla P.A.</p>
<p>5. In sede di risarcimento del danno arrecato dalla riscontrata l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione comunale nell’ambito della redazione del bando e nello stesso svolgimento della fase selettiva del concorso per il conferimento di un incarico temporaneo, è risarcibile la pretesa risarcitoria incentrata sul danno esistenziale patito dal ricorrente, consistente nei riflessi esistenziali negativi, quali la perdita di compiacimento o di benessere per il danneggiato, che ogni violazione di un diritto della personalità arreca e che è risarcibile ogniqualvolta il diritto leso abbia rilievo costituzionale.</p>
<p>6. La quantificazione del danno complessivo arrecato dalla riscontrata l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione comunale nell’ambito della redazione del bando e nello stesso svolgimento della fase selettiva del concorso per il conferimento di un incarico temporaneo deve avvenire in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., attesi, da un lato l’elevato numero dei concorrenti e, dall’altro, la temporaneità dell’incarico posto a concorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di <b>registro generale 122 del 2007</b>, proposto da: </p>
<p><B>B. C.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Ciliberti, con domicilio eletto presso Francesco Ciliberti Avv. in Udine, via Asquini 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
COMUNE DI CLAUT<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Moro, Giuseppe Sbisa&#8217;, con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa&#8217; Avv. in Trieste, via S.Francesco 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>E. E<i></b></i>.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>-a)del bando informativo prot. n. 5595 dd. 2.12.2006;<br />
-b)del verbale redatto dalla Commissione d&#8217;esame nelle sedute del 15.12.2006 e del 16.12.2006;<br />
-c)della Determinazione del responsabile del procedimento dd. 30.12.2006, n. 7;<br />
-d)della comunicazione dd. 30.12.2006, prot. 21, a firma del funzionario incaricato del Comune di Claut;<br />
in particolare:<br />
a)scheda sintetica della valutazione del ricorrente;<br />
b)scheda analitica di valutazione relativa al sig.Eric Ellero;<br />
c)deliberazione della Giunta Comunale di Claut n. 20 dd. 4.3.2006 e decreto sindacale n. 6 dd. 3.6.2006..</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Claut;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26/07/2007 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Espone il ricorrente ing. Bertagno Carlo che con bando informativo prot. n. 5595 del 3.6.2006 il Comune di Claut (PN) avviava il procedimento avente ad oggetto: “possibile conferimento di un incarico lavorativo/instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in vista della sostituzione del funzionario già preposto all&#8217; Ufficio LL.PP ed all&#8217;Ufficio Segreteria AA.GG. &#8211; ora in astensione dal lavoro per maternità; durata prevista non meno di 6 mesi, salve proroghe manifestazioni di interesse&#8221;.<br />
Nel suddetto bando si stabiliva, alla voce “VALUTAZIONE” ad essa &#8220;vi procederanno lo scrivente (funzionario incaricato dott. Sandro Cremaschi) ed il Segretario Comunale, eventualmente assistiti da un qualificato esperto; a rilevare saranno esemplificativamente, i titoli di studio posseduti, le precedenti esperienze di lavoro, le attitudini (in particolare, nel rapporto con il pubblico) ed il modo d&#8217;essere, la motivazione, l&#8217;adattabilità e la flessibilità, il tutto desunto dal curriculum vitae e da un colloquio individuale cui si farà luogo presso la sede municipale &#8230; &#8220;.<br />
Il bando precisava, poi, che &#8220;a tali riscontri si fa luogo in base all&#8217;art. 7 DPR 9.5.1994 nr 487 ed all&#8217;art 35 D.Lgs. 30.03.2001 nr. 165; non si intende perseguire una definizione a tutto tondo del carattere e del modo di essere dell&#8217;aspirante; a rilevare sono solo i profili ritenuti, in base all&#8217;esperienza ed alla prudente considerazione delle necessità dell&#8217;organizzazione, più coerenti con le mansioni da svolgere e più appropriati all&#8217;ambiente di lavoro; su questi viene strutturata una griglia di valutazione incentrata sulle esigenze di stretta pertinenza e coerenza; nessuna discriminazione viene operata per ragioni di sesso, razza, lingua, religione,opinioni politiche, condizioni personali e sociali (art 3 Cost.);&#8221;.<br />
Esperita la procedura di gara – cui prendeva parte il deducente &#8211; con la impugnata determinazione del responsabile del procedimento del 30.12.2006 venivano approvati gli atti concorsuali e veniva individuato nella persona di Ellero Eric l’aspirante più adatto/adeguato alla sostituzione.<br />
L&#8217;odierno ricorrente veniva giudicato “INADEGUATO” per tutta una serie di motivi, tra cui l’incoerenza rispetto al posto da ricoprire della laurea in ingegneria gestionale da egli posseduta.<br />
La determinazione richiamava la precedente deliberazione n. 20 del 4.3.2006 della Giunta Comunale di Claut, la quale aveva ad oggetto &#8220;CONFERlMENTO INCARICO RIFERIBILE AL COMMA 6 DELL &#8216;ART 110 D.LGS. 18.08.2000 NR. 267&#8221;: disposizione che prevede la possibilità di coprire posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, attraverso un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.<br />
Quanto alle operazioni di gara, come risulta dal verbale in data 15.12.2006 si riuniva, presso la sede municipale di Claut, la commissione d&#8217;esame, composta dal dott. Sandro Caramaschi, dal dott. Valerio Espositore e dalla dott.ssa Paola Zennaro.<br />
Nel corso della seduta venivano definiti i criteri per lo svolgimento della selezione.<br />
Alla gara pervenivano 21 dichiarazioni di interesse &#8211; domande di partecipazione ed il 16.12.2006 si svolgevano i colloqui individuali; a conclusione dei lavori, sono risultati &#8220;particolarmente apprezzati e ritenuti coerenti con le specifiche necessità dell&#8217;Amministrazione i curriculum vitae e le dichiarazioni dei Signori:<br />
Eric ELLERO (poi risultato vincitore), Isabella GERVASIO, Caterina BELLOMO, Nadia TOFFOLI, Marco BARBISIN, Lorenzo COLAVAZZA”.<br />
Il verbale in parola afferma, poi, che: “Questo elenco costituisce anche ordine di merito/priorità nel concreto avvio del rapporto, da prevedere nella seconda settimana di gennaio; è salva, in ogni caso, la possibilità di attingere, in subordine, alle ulteriori manifestazioni di interesse” e che: “ quanto alla necessaria motivazione si conviene di demandare alla dott.ssa Paola Zennaro la redazione di un referto professionale.<br />
Questo dovrà consistere in una serie di schede analitiche per i sei aspiranti appena indicati. Ad esse se ne aggiungeranno altre più sintetiche dedicate all&#8217;esame dei rimanenti aspiranti”.<br />
Il Bertagno ha chiesto l’annullamento:<br />
&#8211; del Bando informativo prot. n. 5595 dd. 2.12.2006, del verbale redatto dalla commissione d’esame nelle sedute dd. 15.12.2006 e 16.12.2006; della Determinazione del responsabile del procedimento dd. 30.12.2006, della Comunicazione dd. 30.12.2006, prot. 2<br />
&#8211; della scheda sintetica della valutazione del ricorrente;<br />
&#8211; della scheda analitica di valutazione relativa al controinteressato;<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Comunale di Claut n. 20 dd. 4.3.2006 e del decreto sindacale n. 6 dd. 3.6.2006.<br />
A sostegno del gravame sono stati dedotti cinque mezzi, con i quali il ricorrente ha denunciato l’illegittimità dell’operato comunale sotto svariati profili di violazione di legge e di eccesso di potere.<br />
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune, eccependo, in rito, l’irricevibilità ed inammissibilità del gravame sotto diversi profili, e concludendo, nel merito, per il rigetto dello stesso.<br />
Con successivo atto, notificato in data 4 luglio 2007 il ricorrente ing. Bertagno, nell’impossibilità di poter ottenere una condanna in forma specifica del Comune di Claut, essendosi oramai concluso il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro discendente dall’assegnazione del posto messo a concorso, ha proposto domanda di risarcimento del danno patrimoniale per perdita di chance e del danno esistenziale patiti a causa dell’illegittimo operato dell’Amministrazione.<br />
Il ricorso è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella pubblica udienza del 26.7.2007.<br />
E’ d’uopo prendere le mosse dalla normativa di riferimento.<br />
La materia del conferimento di incarichi a contratto da parte degli enti locali trova definizione nelle disposizioni contenute nell’art. 110 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell’art. 35 decreto legislativo n. 165 del 2001 e nell’ art. 7 d.p.r. n. 487 del 1994.<br />
La prima delle norme testè richiamate, così recita:<br />
Art. 110 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 &#8211; Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali<br />
Incarichi a contratto.<br />
1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. <br />
2. Il regolamento sull&#8217;ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell&#8217;area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull&#8217;ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all&#8217;interno dell&#8217;ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell&#8217;area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell&#8217;ente arrotondando il prodotto all&#8217;unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. <br />
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l&#8217;eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell&#8217;ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. <br />
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l&#8217;ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. <br />
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l&#8217;ente locale ai sensi del comma 2. L&#8217;amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico. <br />
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”. <br />
L’art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, espressamente statuisce che:<br />
Art. 35.<br />
Reclutamento del personale.<br />
1. L&#8217;assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: <br />
a) tramite procedure selettive, conformi ai princìpi del comma 3, volte all&#8217;accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l&#8217;accesso dall&#8217;esterno; <br />
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell&#8217;obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. <br />
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell&#8217;ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell&#8217;espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. <br />
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi: <br />
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l&#8217;imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all&#8217;ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; <br />
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; <br />
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; <br />
d) decentramento delle procedure di reclutamento; <br />
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell&#8217;organo di direzione politica dell&#8217;amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. <br />
4. Le determinazioni relative all&#8217;avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell&#8217;articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l&#8217;Agenzia autonoma per la gestione dell&#8217;albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l&#8217;avvio delle procedure concorsuali è subordinato all&#8217;emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze. <br />
4-bis. L&#8217;avvio delle procedure concorsuali mediante l&#8217;emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall&#8217;articolo 36. <br />
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l&#8217;accesso alle varie professionalità. <br />
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. <br />
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all&#8217;articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. <br />
7. Il regolamento sull&#8217;ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati dai commi precedenti. <br />
Completa il quadro normativo di riferimento la disposizione di cui all’art. 7 d.p.r. n. 487 del 1994, a tenore del quale i concorsi per esami consistono: <br />
a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l&#8217;accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l&#8217;ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente; <br />
b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono l&#8217;ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente. <br />
2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l&#8217;accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali delle qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere. <br />
2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione. <br />
3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio. <br />
Esaurita la ricostruzione della normativa entro cui si colloca l’odierna controversia, il Collegio deve farsi carico, preliminarmente, di esaminare le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità sollevate dal resistente Comune di Claut.<br />
Si contesta innanzittutto la tardività dell’impugnativa delle prescrizioni del bando di concorso sull’assunto che le stesse si sarebbero palesate immediatamente lesive della posizione del deducente, rivelandosi quindi suscettibili di immediata impugnazione; il gravame, secondo la difesa della resistente, si appaleserebbe, altresì, irricevibile nella parte in cui mira alla caducazione dell’esito della procedura concorsuale che si assume essere noto al ricorrente già dal 2 gennaio 2007, data di affissione della relativa comunicazione presso l’albo pretorio del Comune di Claut.<br />
Entrambe le eccezioni sono infondate e vanno, pertanto, disattese.<br />
Con riferimento al primo profilo, si evidenzia che, secondo un oramai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’onere di immediata impugnazione delle clausole del bando di gara va esclusivamente riferito a quelle sole prescrizioni della lex specialis le quali, imponendo oneri o requisiti per la partecipazione eccessivamente stringenti, o, addirittura, manifestamente illogici e disparitari, si palesino preclusive della stessa ammissione alla procedura concorsuale (cfr., sul principio, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1/2003); viceversa, le prescrizioni del bando le quali, pur non determinando l’esclusione del concorrente dalla procedura, ne comprimano sostanzialmente &#8211; ed illegittimamente &#8211; le aspettative di successo nella successiva fase di scelta del contraente, determinando un iniquo vantaggio per gli altri concorrenti con violazione del principio della par condicio, vanno impugnate unitamente all’esito sfavorevole della stessa procedura concorsuale.<br />
Nella fattispecie per cui è causa, le avversate disposizioni del “Bando informativo” prot. n. 5595 del 2.12.2006 non hanno comportato l’estromissione del ricorrente ing. Bertagno dalla fase concorsuale, alla quale egli ha invece partecipato, non risultandone però vincitore.: eppertanto, del tutto tempestivamente lo stesso ricorrente ha impugnato le relative clausole del bando di concorso, che hanno esplicato portata lesiva nella sola fase di selezione dei concorrenti, contestualmente all’esito a lui sfavorevole della fase stessa.<br />
L’eccezione è pertanto infondata.<br />
Parimenti destituita di fondamento è l’eccezione di tardività dell’impugnazione dell’esito sfavorevole della procedura per inutile decorso del termine decadenziale di 60 giorni, decorrenti ad avviso di parte resistente direttamente dal primo giorno di pubblicazione presso l’albo pretorio del Comune della comunicazione della scelta del vincitore (2 gennaio 2007).<br />
Costituisce infatti ius receptum che il termine per l’impugnazione di provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione ex lege presso l’albo pretorio dell’Ente decorre non già dal giorno di affissione presso l’albo pretorio dell’ente, bensì dall’ultimo giorno di pubblicazione (cfr., ex pluribus, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 27 marzo 2007, n. 521).<br />
Nel caso di specie, la gravata comunicazione, affissa il 2 gennaio, è <br />
rimasta pubblicata fino al 17 gennaio (quindicesimo giorno) ai sensi dell’art. 15, comma 6 bis del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e solo da tale ultimo termine è iniziato a decorrere il termine per l’impugnazione dello stesso provvedimento; alla luce di tale precisazione, il gravame, notificato il successivo 9 marzo, risulta tempestivo.<br />
Nel merito il ricorso, nella sua parte impugnatoria, è fondato e va, pertanto, accolto, avuto riguardo, in via assorbente, al secondo mezzo di gravame con il quale parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, nonché l’eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza dei criteri di valutazione delle prove.<br />
Ed infatti, come si è visto, il comma terzo, lett. b) dell’art. 35 citato sancisce l’obbligo delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle procedure di reclutamento del personale di adottare meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. La ratio di tale disposizione è evidentemente quella di ancorare la fase di comparazione e di scelta dei concorrenti a parametri obbiettivi e strettamente attinenti alla qualifica funzionale che si intende coprire, in ossequio ai canoni di buona amministrazione, trasparenza ed efficienza di cui all’ art. 97 Cost.<br />
In tale ambito, la legittimità dei criteri di valutazione, ai quali la commissione di gara sarà a tenuta ad attenersi nel successivo giudizio dei concorrenti, va necessariamente parametrata al grado di pertinenza ed oggettività degli stessi agli obbiettivi prefissati; in tale senso la pure ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nella redazione delle clausole del bando incontra il limite della ragionevolezza e rispondenza delle prescrizioni concretamente adottate ai descritti limiti individuati dallo stesso legislatore.<br />
Diversamente, deve ritenersi flagrantemente vulnerato lo stesso principio testè descritto allorquando la P.A., in sede di redazione del bando di concorso, adotti criteri di valutazione che per la loro intrinseca genericità trasmodino nell’assoluta arbitrarietà del giudizio dei candidati.<br />
Orbene, nella fattispecie per cui è causa deve ritenersi che si verta proprio in un’ipotesi di violazione dei sopradescritti canoni di predisposizione dei criteri valutativi in subiecta materia.<br />
Invero, si rammenta che il bando informativo del 2/12/2006, avente ad oggetto il conferimento di incarico lavorativo/instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in vista della sostituzione del funzionario già preposto all’Ufficio LL.PP. ed all’ufficio Segreteria AA.GG., non ha delineato un apparato valutativo consono alla qualifica funzionale che si intendeva, sia pure in via transitoria, coprire.<br />
Al contrario, lo stesso bando, alla voce valutazione, si limitava a stabilire, in termini evidentemente generici, che “a rilevare saranno, esemplificativamente, i titoli di studio posseduti, le precedenti esperienze di lavoro, le attitudini (in particolare, nel rapporto nel pubblico) ed il modo d’essere, la motivazione, l’adattabilità e la flessibilità, il tutto desunto dal curriculum vitae e da un colloquio individuale…..” Nulla disponeva la stessa lex specialis del concorso in ordine alle specifiche competenze tecniche che necessariamente avrebbero dovuto possedere i candidati per ricoprire l’incarico proposto, né, tampoco, i criteri ai quali la commissione di gara si sarebbe dovuta conformare nella fase di valutazione individuale di siffatte attitudini.<br />
Piuttosto, la clausola in esame, lungi dall’individuare dei parametri di valutazione oggettivi ed anzi precisando che le stesse prescrizioni imposte dovevano ritenersi indicate a titolo esemplificativo, attribuiva alla commissione amplissima discrezionalità di giudizio, introducendo per di più dei criteri, quali il modo d’essere, la motivazione, l’adattabilità e la flessibilità, evidentemente impropri e generici, per nulla indicativi delle specifiche competenze tecniche che il candidato avrebbe dovuto possedere per poter ambire al posto messo a concorso. A tale conclusione non osta la circostanza che lo stesso bando precisava, poi, che &#8220;a tali riscontri si fa luogo in base all&#8217;art. 7 DPR 9.5.1994 nr 487 ed all&#8217;art 35 D.Lgs. 30.03.2001 nr. 165; non si intende perseguire una definizione a tutto tondo del carattere e del modo di essere dell&#8217;aspirante; a rilevare sono solo i profili ritenuti, in base all&#8217;esperienza ed alla prudente considerazione delle necessità dell&#8217;organizzazione, più coerenti con le mansioni da svolgere e più appropriati all&#8217;ambiente di lavoro; su questi viene strutturata una griglia di valutazione incentrata sulle esigenze di stretta pertinenza e coerenza; nessuna discriminazione viene operata per ragioni di sesso, razza, lingua, religione,opinioni politiche, condizioni personali e sociali (art 3 Cost.);&#8221;. Tale formula, apparentemente delimitativa dello spettro di valutazione riservato alla Commissione, non offre a sua volta dei criteri operativi caratterizzati dalla necessaria oggettività auspicata dallo stesso legislatore.<br />
L’assoluta genericità dei criteri valutativi individuati dal bando si traduce in concreto nell’assenza di un meccanismo di reclutamento del personale oggettivo e trasparente, con palese violazione dei criteri di redazione posti dalla norma di cui al prefato art. 35 del d.lgs. n. 165/2001.<br />
Sotto tale profilo, assorbite le ulteriori doglianze svolte dal ricorrente, va dichiarata l’illegittimità del bando di concorso il quale va, pertanto, annullato.<br />
La caducazione del bando determina il travolgimento, per invalidità derivata, di tutte le successive operazioni del concorso, ivi compresa la graduatoria finale.<br />
Va peraltro soggiunto, sotto forma di obiter dictum, che gli stessi giudizi elaborati dalla Commissione di concorso appaiono inficiati, in via autonoma, dagli stessi vizi che affliggono il bando di concorso, apparendo le relative valutazioni, in quanto fondate su criteri assolutamente ultronei rispetto al posto de quo, quali, ad esempio, la situazione familiare, l’impressione esteriore e sul carattere, caratterizzate da un’assoluta genericità e scarsa pertinenza all’oggetto dell’incarico; appare peraltro fondata su ragioni scarsamente pertinenti rispetto all’oggetto della prova la valutazione dello stesso ricorrente, giudicato “INADEGUATO” sulla base di una presunta incoerenza rispetto al posto da ricoprire della laurea in ingegneria gestionale da egli posseduta; il giudizio risulta in particolare eccessivamente generico ed affatto perspicuo nella parte in cui adduce un non meglio precisato sovradimensionamento delle aspettative e delle motivazioni del candidato rispetto alla posizione oggetto di selezione.<br />
Resta ora da trattare la domanda di risarcimento del danno, spiegata dal ricorrente con atto regolarmente notificato alla controparte e depositato presso il T.A.R.<br />
La pretesa risarcitoria si dipana nella richiesta di ristoro del danno patito a titolo di perdita di chance per il mancato conseguimento dell’incarico professionale e del connesso danno esistenziale.<br />
Va preliminarmente respinta l’eccezione d’inammissibilità dispiegata dall’Amministrazione resistente ed imperniata sulla circostanza che l’istanza risarcitoria non sarebbe stata proposta unitamente al ricorso introduttivo, ma solo con atto successivo.<br />
Ed infatti, secondo un indirizzo costante della giurisprudenza, dal quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, è ammissibile la domanda risarcitoria proposta con ricorso per motivi aggiunti o con autonomo ricorso regolarmente notificato alla controparte nel rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio (cfr. Csi, 7 novembre 2002, n. 606, Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2556, da ultimo Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2007, n. 10) .<br />
In tale senso, l’unico requisito ulteriore per l’ammissibilità della pretesa risarcitoria, peraltro soddisfatto nel caso di specie, attiene alla necessità del previo annullamento dell’atto o provvedimento che si assume causativo dello stesso pregiudizio di cui si invoca il ristoro (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2003).<br />
In tale senso il Collegio, anche a seguito del contrario avviso espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanze nn. 13659 e 13660 del 13 giugno 2006), la cui funzione nomofilattica resta confinata ai soli motivi inerenti alla giurisdizione (cfr. art. 111 Cost.) e non può peraltro espandersi alle questioni patrimoniali scaturenti da atti e provvedimenti amministrativi interamente devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo, ritiene ancora preferibile l’opzione ermeneutica accolta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo la quale può disporsi il risarcimento del danno ingiusto cagionato da atti o provvedimenti amministrativi solo previo o, almeno, contestuale, annullamento giudiziale di questi ultimi. In questo contesto sembra collocarsi concettualmente il dettato letterale di cui all’art. 35, comma quarto, d.lgs. n. 80/1998, come modificato dalla legge n. 205/2000, a mente del quale il giudice amministrativo, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali: di talchè, la declaratoria di annullamento di atti causativi del danno si appalesa pregiudiziale rispetto alla stessa pronuncia di risarcimento del medesimo danno, difettando peraltro in capo al giudice amministrativo, nell’ambito della giurisdizione di legittimità, uno specifico potere di disapplicazione o di accertamento incidentale dell’illegittimità dell’atto amministrativo.<br />
In tal senso militano argomenti incentrati sulla certezza dei rapporti giuridici e sulla presunzione di legittimità che assiste gli atti amministrativi non espressamente annullati in sede giudiziale o, in via amministrativa, mediante l’esercizio del tipico potere di annullamento d’ufficio attribuito alla P.A. (cfr. art. 21 nonies legge 7 agosto 1990, n. 241), principi questi che evidentemente escludono che lo stesso provvedimento amministrativo possa nel contempo costituire fonte del risarcimento del danno ingiusto e continuare, tuttavia, a dispiegare effetti nel mondo giuridico in quanto da esso non espressamente rimosso.<br />
Sulla base di queste argomentazioni si ritiene necessario che colui il quale ambisce a forme di ristoro del danno conseguente all’emanazione di atto amministrativo illegittimo proponga in via preventiva una specifica azione volta alla caducazione dello stesso e che coltivi tale impugnativa con successo.<br />
Nel caso di specie, tale presupposto è stato peraltro realizzato dal ricorrente, il quale ha ottenuto l’annullamento degli atti amministrativi forieri del danno occorsogli e la relativa pretesa risarcitoria risulta per tale ragione procedibile.<br />
Nel merito, le stesse istanze risarcitorie sono fondate e meritano accoglimento, nei termini di seguito indicati.<br />
Fondata è evidentemente la domanda risarcitoria formulata a titolo di perdita di chance, essendo chiaramente riconducibile la privazione di ogni possibilità di successo del ricorrente alla riscontrata illegittimità dell’operato dell’Amministrazione comunale nell’ambito della redazione del bando e nello stesso svolgimento della fase selettiva del concorso: oramai è decorso il termine dell’incarico temporaneo.<br />
Parimenti meritevole di positiva delibazione appare la pretesa risarcitoria incentrata sul danno esistenziale patito dallo stesso ricorrente, come tale consistente nei riflessi esistenziali negativi, quali la perdita di compiacimento o di benessere per il danneggiato, che ogni violazione di un diritto della personalità arreca e che è risarcibile ogniqualvolta il diritto leso abbia rilievo costituzionale (cfr., in termini, T.A.R. Piemonte, sez. I, 15 giugno 2007, n. 2623).<br />
Nel caso di specie l’istante ha diffusamente illustrato, attraverso la puntuale individuazione di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità secondo il paradigma risarcitorio aquiliano, come l’illegittimità degli atti abbia determinato da un lato l’iniqua compressione delle possibilità di successo nella procedura concorsuale, dall’altro una considerevole lesione delle proprie aspettative professionali, oltre che della stessa professionalità, sminuita da un giudizio di inadeguatezza, con una vulnerazione dei diritti fondamentali dell’individuo cristallizzati negli artt. 2 e 3 Cost. che configura danno esistenziale.<br />
Con riferimento alla concreta liquidazione del danno complessivo si rileva però l’assenza di parametri oggettivi in relazione ai quali stimare tanto la pretesa risarcitoria derivante dalla perdita di chance, atteso l’elevato numero dei concorrenti, quanto il ristoro del pregiudizio sofferto a titolo di danno esistenziale. L’ammontare del danno complessivo risulta pertanto suscettibile di liquidazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., e, attesi, da un lato l’elevato numero dei concorrenti e, dall’altro, la temporaneità dell’incarico posto a concorso, va determinato in complessivi euro 2000. <br />
In conclusione, alla luce delle suesposte osservazioni, il ricorso va accolto, e gli atti impugnati vanno annullati.<br />
Va altresì condannata l’Amministrazione soccombente al risarcimento del danno a titolo di perdita di chance e di danno esistenziale, che si liquida in euro 2000. <br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, <b>lo accoglie</b>, e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />
Condanna il Comune di Claut al versamento in favore del ricorrente di euro 2000 (duemila) a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance e di danno esistenziale.<br />
Condanna altresì l’amministrazione soccombente alla rifusione alla parte ricorrente delle spese e degli onorari di causa, che liquida in complessivi euro 2000 (duemila).<br />
Condanna l’Amministrazione soccombente alla rifusione del contributo unificato alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 26.7.2007. </p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/09/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-3-9-2007-n-571/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2007 n.571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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