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	<title>3/8/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2019 n.430</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-8-2019-n-430/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-8-2019-n-430/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2019 n.430</a></p>
<p>Umberto Realfonzo, Presidente, Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore (M. Z., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Isidoro Isidori c. Comune dell&#8217;Aquila, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Orsini e Raffaella Durante Nel caso in cui il concessionario non abbia pagato il canone dovuto, è del tutto</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-8-2019-n-430/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2019 n.430</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Umberto Realfonzo, Presidente, Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore  (M. Z., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Isidoro Isidori c. Comune dell&#8217;Aquila, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Orsini e Raffaella Durante</span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui il concessionario non abbia pagato il canone dovuto, è del tutto legittima la procedura amministrativa pubblicistica di revoca e/o decadenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Autorizzazione e concessione &#8211; concessione del posteggio isolato &#8211; mancato pagamento del canone &#8211; revoca &#8211; legittimità  &#8211; condizioni.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il mancato pagamento del canone è senz&#8217;altro idoneo a comportare il venir meno del rapporto concessorio, costituendo una violazione grave, che, se in concreto, è stata anche reiterata nel tempo, rende la sanzione prevista non illogica. Ne deriva che, nel caso in cui il concessionario non abbia pagato il canone dovuto, è del tutto legittima la procedura amministrativa pubblicistica di revoca e/o decadenza.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/08/2019<br /> <strong>N. 00430/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00297/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 297 del 2019, proposto da M. Z., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Isidoro Isidori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune dell&#8217;Aquila, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Orsini e Raffaella Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Antonio Orsini in L&#8217;Aquila, via Avezzano, n. 11;  <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> <em>previa sospensiva,</em><br /> &#8211; della revoca della concessione del posteggio isolato n. 15 ubicato al Piazzale di Fonte Cerreto e del posteggio isolato n. 18 ubicato al Piazzale Campo Imperatore, prot. 0064757 del 18.6.2019;<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune dell&#8217;Aquila;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2019 la dott.ssa Maria Colagrande;<br /> Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune dell&#8217;Aquila di revoca dell&#8217;autorizzazione ad occupare, per l&#8217;esercizio di attività  commerciale, il posteggio isolato n. 15, ubicato al Piazzale di Fonte Cerreto e il posteggio isolato n. 18, ubicato al Piazzale Campo Imperatore.<br /> La revoca è stata disposta per omesso pagamento del canone di occupazione relativo agli anni 2017 e 2018.<br /> Con i primi due motivi deduce che, non avendo ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, non avrebbe potuto presentare, con le osservazioni <em>ex</em>Â art. 10 l. 241/1990, l&#8217;istanza di rateizzazione per il pagamento del dovuto che gli avrebbe permesso di evitare la revoca.<br /> Con il terzo motivo sostiene che l&#8217;omesso pagamento del canone COSAP non è previsto dall&#8217;art. 94 della l.r. Abruzzo n. 23/18 che elenca le cause di sospensione e revoca deli titoli abilitativi.<br /> Resiste il Comune dell&#8217;Aquila.<br /> Alla camera di consiglio del 24 luglio 2019 avvisate le parti della possibilità  di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata e non avendo le parti espresso riserva di presentare ulteriori gravami, la causa è passata in decisione.<br /> Il ricorso è infondato.<br /> Ai fini della definizione del presente gravame appaiono decisivi gli elementi introdotti del Comune dell&#8217;Aquila che ha prodotto:<br /> &#8211; la copia della comunicazione di avvio del procedimento recante la sottoscrizione per ricevuta del ricorrente il quale non ne ha contestato la paternità  nei modi previsti dall&#8217;art. 215 c.p.c., applicabile in virtà¹ del rinvio esterno di cui all&#8217;art. 39 del codice del processo amministrativo;<br /> &#8211; uno stralcio del regolamento di disciplina delle attività  produttive per lo sviluppo economico nel Comune dell&#8217;Aquila, richiamato nel provvedimento impugnato, il cui art. 71, comma 4 lettera d), che prevede espressamente la revoca dell&#8217;autorizzazione all&#8217;occupazione di suolo pubblico nel caso di mancato versamento della tariffa dovuta per la COSAP per un periodo di tempo di sei mesi.<br /> Risultano pertanto smentiti entrambi i presupposti di fatto sui quali si fondano i motivi di ricorso.<br /> Inoltre il riguardo il Collegio condivide quell&#8217;orientamento giurisprudenziale &#8211; esattamente ricordato dalla difesa del Comune &#8212; per cui &#8220;il mancato pagamento del canone è senz&#8217;altro idoneo a comportare il venir meno del rapporto concessorio, costituendo una violazione grave, che in concreto è stata anche reiterata nel tempo, rispetto alla quale la sanzione prevista non è illogica&#8221; (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2015 n. 3055).<br /> Per cui nel caso in cui il concessionario non abbia pagato il canone dovuto, è del tutto legittima la procedura amministrativa pubblicistica di revoca e/o decadenza (cfr. Consiglio di Stato, Par. sez. II, 11/09/2013, n. 4421).<br /> Su tali presupposti è dunque evidente che il ricorrente:<br /> &#8212; non ha prodotto puntuali osservazioni o controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca;<br /> &#8212; ha ampiamente superato il periodo di morosità  previsto dal Regolamento, risultando debitore di tutti i canoni COSAP relativi agli anni 2017 e 2018.<br /> Il provvedimento impugnato è dunque del tutto legittimo.<br /> Le spese seguono la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore del Comune dell&#8217;Aquila, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-8-2019-n-430/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2019 n.430</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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