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	<title>3/8/2018 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/8/2018 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2018 n.5197</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-8-2018-n-5197/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-8-2018-n-5197/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2018 n.5197</a></p>
<p>Pres. P. Passoni, est. C. Buonauro Sui benefici economici ex artt. 1801 e 2159 d.lgs.66/10 per invalidità da causa di servizio riconoscibili al personale dell Arma dei Carabinieri 1. Giurisdizione e competenza Pubblico impiego Pensioni Corte dei Conti Giurisdizione Limite Controversie relative al sorgere/modificarsi/estinguersi del diritto a pensione Accertamento del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-8-2018-n-5197/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2018 n.5197</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-8-2018-n-5197/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2018 n.5197</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Passoni, est. C. Buonauro</span></p>
<hr />
<p>Sui benefici economici ex artt. 1801 e 2159 d.lgs.66/10 per invalidità da causa di servizio riconoscibili al personale  dell  Arma dei Carabinieri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Giurisdizione e competenza    Pubblico impiego    Pensioni    Corte dei Conti    Giurisdizione    Limite    Controversie relative al sorgere/modificarsi/estinguersi del diritto a pensione    Accertamento del diritto al maggior trattamento retributivo di servizio    Giudice Amministrativo    Giurisdizione &#8211; Spetta</p>
<p> 2. Pubblico impiego    Personale militare    Artt. 1801 e 2159 D.Lgs.n. 66/2010    Beneficio economico    Concessione    Presupposti &#8211;  Riconoscimento dell  infermità in costanza di servizio &#8211; Dipendenza da causa di servizio rientrante nelle categorie della tabella A del D.P.R. n.384/1981    Necessità    Sussiste    Conseguenze</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.  In materia di pensioni, la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti è limitata alle vertenze relative il sorgere, modificarsi ed estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restando esclusa da tale competenza ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi da versare, con la conseguenza che spetta al Giudice Amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva &#8211; e non alla Corte dei conti &#8211; la cognizione della controversia per l&#8217;accertamento del diritto del pubblico dipendente ad un maggior trattamento retributivo di servizio, ancorché l&#8217;accertamento stesso sia rivolto a modificare la base di calcolo del trattamento pensionistico (1).</p>
<p> 2. In materia di pubblico impiego,  la concessione prevista dagli artt. 1801 e 2159 del D.Lgs. n. 66/10 in favore del personale delle Forze Armate invalidi di guerra o per servizio, consistente nell  abbreviazione di uno o due anni dell  anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio, è subordinata al riconoscimento dell  infermità in costanza e dipendenti da causa di servizio, e rientranti nelle categorie di menomazione comprese nella tabella A annessa al D.P.R. n.384/1981: ne deriva che è legittimo il diniego di beneficio allorquando l   infermità del militare  sia  stata riconosciuta successivamente al suo congedo dall  Arma.</p>
<p> (1) Cfr: Cass. Civ., Sezioni Unite, 20 maggio 2010, n. 12337 e, in termini, Cons. di Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 5172</p></div>
<p>  <br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br /> <strong>(Sezione Sesta)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4631 del 2015, proposto da <br /> Carmine Terracciano, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Caserta in Napoli, via del Parco Margherita n. 34; </div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Diaz, 11; </div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">del provvedimento del 17.8.15 prot. n. 168526ZT/2/19-1 di diniego dei benefici economici derivanti dall  applicazione degli artt. 1801 e 2159 d.lgs.66/10, già artt. 117 e 120 R.D. n. 3458/28;<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comando Generale Arma dei Carabinieri;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 luglio 2018 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">Con ricorso notificato in data 25 settembre 2015 e depositato il successivo giorno 29, il ricorrente, Carabiniere in congedo, adiva questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri, chiedendo l  annullamento del provvedimento del 17.8.15 prot. n. 168526ZT/2/19-1, con il quale il Centro Nazionale Amministrativo dell  Arma respingeva l  istanza, volta all  attribuzione dei benefici economici derivanti dall  applicazione degli artt. 1801 e 2159 d.lgs.66/10, motivando il rigetto sulla considerazione che il verbale di riconoscimento del 19 marzo 1980 fosse stato emesso in data successiva al collocamento in riposo.<br /> Al riguardo, il ricorrente rappresentava in punto di fatto di essere beneficiario, dal 01.02.1991 sino al 31.10.1994, di pensione privilegiata ordinaria di 8ºcategoria, dal 01.11.1994 sino al 19.02.1998 di pensione privilegiata ordinaria di 7ºcategoria, dal 01.04.1998 ad oggi di pensione privilegiata ordinaria di 6ºcategoria e di aver presentato in data 22.01.2015 istanza al fine di ottenere l  attribuzione retroattiva di tutti i benefici economici, comprensivi degli interessi legali e rivalutazione monetaria e l  adeguamento dell  assegno pensionistico erogato dall  ex INPDAP di Napoli 2 ora INPS con la posizione n. 373873.<br /> Tanto premesso, il ricorrente deduceva l&#8217;illegittimità del provvedimento di rigetto, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1801 e 2159 del Dlgs 66/10 già art.117 e 120 R.D. 3458/28.<br /> L   amministrazione statale intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.<br /> Nell  odierna udienza pubblica, dopo le conclusioni dei difensori il ricorso viene introitato in decisione.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">In via preliminare, la Sezione ritiene di dover esaminare l  eccezione di rito formulata dall  Amministrazione resistente, secondo cui il ricorso in esame rientrerebbe nell  esclusiva competenza della Corte di conti in materia pensionistica.<br /> In proposito la Sezione osserva che, in base alla consolidata giurisprudenza in subiecta materia,   la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni è limitata solo a quanto concerne con immediatezza, anche nella misura, il sorgere, il modificarsi e l&#8217;estinguersi toltale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restando esclusa da tale competenza ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi da versare; pertanto, spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, e non alla Corte dei conti, la cognizione della controversia per l&#8217;accertamento del diritto del pubblico dipendente ad un maggior trattamento retributivo di servizio, ancorché l&#8217;accertamento stesso sia rivolto a modificare la base di calcolo del trattamento pensionistico   (Cass. Civ., Sezioni Unite, 20 maggio 2010, n. 12337 e, in termini, Cons. di Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 5172), con la conseguenza che   il dipendente pubblico, per il quale sussiste la giurisdizione esclusiva, non può che adire il Giudice Amministrativo, nel termine di prescrizione, ove intenda tutelare diritti derivanti dal rapporto di impiego  , atteso che   il collocamento in quiescenza del dipendente non sposta la giurisdizione innanzi alla Corte dei conti   (Cons. di Stato, Sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3538).<br /> Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, tramite il presente gravame, ha chiesto l  annullamento del provvedimento con cui l  Amministrazione ha respinto la sua istanza volta alla corresponsione dell  emolumento stipendiale di cui all  art. 1801 COM e, quindi, di un beneficio economico discendente da suo rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che &#8211; anche in considerazione di quanto statuito dalla richiamata giurisprudenza &#8211; la presente controversia, concernente la materia del pubblico impiego di personale non contrattualizzato ex art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell  art. 63, comma 4 del citato decreto legislativo.<br /> Ne deriva, quindi, che l  eccezione formulata di rito formulata dall  Amministrazione non può che ritenersi priva di pregio.<br /> Ciò posto, la Sezione ritiene di poter procedere all  esame del merito della presente controversia.<br /> Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.<br /> Con un unico ed articolato motivo di gravame il ricorrente ha dedotto l  illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 1801 e 2159 del Dlgs 66/10, già art.117 e 120 R.D. 3458/28.<br /> Tali disposizioni prevedono la concessione in favore dei mutilati, invalidi di guerra o per servizio, dell  abbreviazione di uno o due anni dell  anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio. Relativamente agli invalidi di servizio, la concessione di tali benefici è subordinata al riconoscimento delle infermità in costanza del servizio, dipendenti da causa di servizio e rientranti nelle categorie di menomazione comprese tra la prima e l  ottava prevista nella tabella A annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981,n.384. Orbene, nel caso in esame, il ricorrente richiama ai fini della presentazione dell  istanza il verbale di riconoscimento mod. AB nr 6601 del 19.03.1980 che risulta intervenuto successivamente al congedamento, avvenuto il 2 febbraio 1979, e che, inoltre, non contiene indicazione di ascrivibilità dell  accertata infermità a categoria di pensione.<br /> Non appare influente ai fini dell  accoglimento del gravame, la sentenza 03468/2013, richiamata dal ricorrente, con la quale il Consiglio di Stato ha concesso il medesimo beneficio, escludendo la necessità che l  invalidità fosse riconosciuta durante il servizio, in quanto in tal caso il ritardo era imputabile alle lungaggini della procedura di accertamento della dipendenza da causa di servizio (parere del Comitato di Verifica e decreto di recezione da parte dell  Amministrazione di appartenenza) non ancora in vigore all  epoca in cui l  odierno ricorrente otteneva il processo verbale già citato. Prescindendo infine dal requisito del riconoscimento dell  invalidità durante il servizio, dalla lettura del verbale risulterebbero in ogni caso assenti gli elementi costitutivi della fattispecie attributiva degli emolumenti in questione, ossia la circostanza che la patologia fosse stata contratta in servizio e per causa di servizio e fosse ascritta o ascrivibile a categoria di pensione.<br /> Non risulta pertanto validamente fondata la pretesa del ricorrente alla corresponsione dei benefici richiesti.<br /> Alla luce delle svolte considerazioni il ricorso va respinto siccome infondato.<br /> Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l&#8217;integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Paolo Passoni, Presidente<br /> Davide Soricelli, Consigliere<br /> Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Carlo Buonauro</strong>   <strong>Paolo Passoni</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO<br />  <br />  </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-8-2018-n-5197/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2018 n.5197</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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