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	<title>3/8/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/8/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2012 n.7223</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-8-2012-n-7223/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-8-2012-n-7223/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-8-2012-n-7223/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2012 n.7223</a></p>
<p>Pres. Tosti Est. Mezzacapo Soc. Citelum S.a. (Avv. ti. M.Barberio, S.Porcu) / Comune di Cittaducale, Avv. F.Petullà) e altri sull&#8217;esame prioritario del ricorso incidentale nonostante due imprese sollevino a vicenda la medesima questione 1. Processo amministrativo – Ricorso principale e incidentale – Ordine di esame – Ricorso incidentale – Esame</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-8-2012-n-7223/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2012 n.7223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-8-2012-n-7223/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2012 n.7223</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti   Est. Mezzacapo<br /> Soc. Citelum S.a. (Avv. ti. M.Barberio, S.Porcu) / Comune di Cittaducale, Avv. F.Petullà) e altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esame prioritario del ricorso incidentale nonostante due imprese sollevino a vicenda la medesima questione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo amministrativo – Ricorso principale e incidentale – Ordine di esame – Ricorso incidentale – Esame prioritario – Necessità – Anche in caso di due imprese che sollevano la medesima questione. </p>
<p>2.	Contratti della p.a. – Gara – Esclusione – Per inosservanza delle prescrizioni del bando circa le modalità di presentazione dell’offerta – Legittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In materia di gare, il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura. Detta priorità logica sussiste indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall’Amministrazione resistente. Pertanto, nonostante due imprese sollevino a vicenda la medesima questione va comunque esaminato prioritariamente il ricorso incidentale (nel caso di specie, con il ricorso principale si afferma che l’aggiudicataria non possiede il requisito di capacità tecnica richiesto espressamente dal bando di gara, mentre con quello incidentale si chiede l’annullamento degli atti di gara nella parte in cui non è stata disposta la esclusione dalla gara della ricorrente principale per omesso deposito di idonea documentazione dimostrativa del possesso dello stesso requisito di capacità tecnica contestato con il ricorso principale). </p>
<p>2.	Va disposta l’esclusione dell’offerta di un’impresa che abbia presentato una proposta ovvero prodotto documentazione non conforme alla lex specialis di gara. Peraltro, l’inosservanza delle prescrizioni del bando di gara circa le modalità di presentazione delle offerte comporta l’esclusione dalla gara quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse della p.a. appaltante o poste a garanzia della par condicio dei ricorrenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7490 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Soc. Citelum S.a., rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Barberio, Stefano Porcu, con domicilio eletto presso Maria Stefania Masini in Roma, via della Vite, 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Cittaducale, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesca Petullà, con domicilio eletto presso Francesca Petulla&#8217; in Roma, via Cremona, 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Soc. Gmp Gestioni Termiche S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Aristide Police, Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; delle determinazione n. 156/IA in data 10.8.2011 di aggiudicazione definitiva della gara di appalto per la gestione globale del servizio di illuminazione pubblica;<br />	<br />
&#8211; di ogni provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cittaducale e di Soc Gmp Gestioni Termiche Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 giugno 2012 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il Comune di Cittaducale ha bandito una gara per la gestione globale del servizio di illuminazione pubblica comunale per la durata di 240 mesi. Alla stessa hanno dunque partecipato la odierna ricorrente e la contro interessata C.P.M. quindi aggiudicataria della gara. <br />	<br />
Avverso l’aggiudicazione definitiva della gara di che trattasi alla controinteressata C.P.M. Gestioni Termiche s.r.l. è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione del punto 13 lett. F) del bando di gara e dell’art. 42 del Codice dei contratti nonchè eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento. In buona sostanza la ricorrente afferma che l’aggiudicataria non possiede il requisito richiesto al punto 13 lett. f) del bando di gara, l’aver cioè il concorrente installato nel corso dell’ultimo quinquennio sistemi di supervisione telecontrollo e tele gestione a servizio di impianti di pubblica illuminazione per una consistenza complessiva di almeno 10.000 punti luce.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e la controinteressata aggiudicataria che ha pure proposto ricorso incidentale con il quale è chiesto l’annullamento degli atti di gara nella parte in cui non è stata disposta la esclusione dalla gara della ricorrente principale per omesso deposito di idonea documentazione dimostrativa del possesso del requisito di capacità tecnica di cui al già citato punto 13 lett. f) del bando di gara.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2012 il ricorso viene ritenuto per la decisione.<br />	<br />
Deve il Collegio preliminarmente porsi la questione, atteso che alla procedura di gara di cui è questione hanno partecipato solo le due imprese concorrenti costituite nel presente giudizio, della priorità logica dell’esame del ricorso incidentale presentato dalla controinteressata aggiudicataria della procedura di gara. <br />	<br />
Sul punto ritiene il Collegio di condividere le conclusioni raggiunte dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 7 aprile 2011 n. 4 e già fatte proprie da questa Sezione con sentenza 12 gennaio 2012 n. 270.<br />	<br />
Com’è noto, la questione concernente il preciso ordine di esame dei ricorsi principali e incidentali ha formato oggetto, negli ultimi anni, di un serrato e complesso dibattito interpretativo. Al riguardo, si sono registrate soluzioni giurisprudenziali contrastanti, fino alla pronuncia della medesima Adunanza plenaria n. 11 del 2008, il cui indirizzo risulta seguito, in modo prevalente, sebbene non univoco, dalla successiva giurisprudenza. <br />	<br />
La citata decisione n. 11 del 2008, dopo avere esaminato le principali tesi interpretative emerse in giurisprudenza, è pervenuta alla conclusione secondo cui, nel rispetto dei principi processuali sull’interesse e sulla legittimazione a ricorrere, il giudice, qualunque sia il primo ricorso che esamini e ritenga fondato (principale o incidentale), deve in ogni caso pronunciarsi su tutti i ricorsi, al fine di garantire la tutela dell’interesse strumentale di ciascuna impresa alla ripetizione della gara. <br />	<br />
Merita tuttavia di essere pienamente condiviso, come si è già anticipato, il percorso argomentativo e motivazionale che ha condotto la stessa Adunanza Plenaria a rimeditare, con la citata sentenza 7 aprile 2011 n. 4, il richiamato avviso interpretativo riconducibile alla pronuncia del 2008. <br />	<br />
In effetti, l’Adunanza Plenaria ha preso le mosse dalla rilevata necessità di adeguatamente considerare alcune regole essenziali del processo amministrativo, che fondano il procedimento logico di formazione della decisione, dovendosi in questo senso accuratamente valorizzare, in tutte le sue implicazioni, il principio della domanda, che contrassegna il sistema attuale della giustizia amministrativa, quale tipica giurisdizione “di diritto soggettivo”. Ma la Plenaria ha pure rilevato come debba “essere sottolineata la funzione difensiva del ricorso incidentale, che affonda le proprie radici nelle elaborazioni più consolidate della teoria del processo ed è recepita dalla nuova disciplina positiva introdotta dal codice”. <br />	<br />
Il primo profilo esaminato è quello per cui l’esame delle questioni preliminari deve sempre precedere la valutazione del merito della domanda formulata dall’attore. La piena attuazione dei canoni essenziali di parità delle parti e di imparzialità del giudice non contraddice affatto l’esigenza logica di definire il corretto ordine di esame delle questioni. L’affermazione o la negazione delle richieste di tutela formulate dalla parte attrice, infatti, deve conseguire, all’esito del completo confronto processuale delle parti, al puntuale riscontro della esistenza dei prescritti requisiti della domanda. Viene condivisibilmente rilevato che “poiché il ricorso non è mera “occasione” del sindacato giurisdizionale sull’azione amministrativa, il controllo della legittimazione al ricorso assume sempre carattere pregiudiziale rispetto all’esame del merito della domanda, in coerenza con i principi della giurisdizione soggettiva e dell’impulso di parte”. Se così è, “l’eventuale reiezione della domanda per “ragioni processuali”, collegate alla riscontrata carenza delle condizioni e dei presupposti dell’azione (comprensivi della legittimazione e dell’interesse al ricorso), non rappresenta l’affermazione di un risultato meramente “formale”. Al contrario, costituisce l’esito fisiologico, pienamente congruente con le regole costituzionali in materia di tutela giurisdizionale, della valutazione in ordine alla titolarità, in capo all’attore, di una posizione tutelabile dinanzi al giudice amministrativo”. Peraltro, la necessità di definire il giudizio muovendo dall’esame delle questioni preliminari, costituisce, ora, una espressa regola positiva, stabilita dal codice del processo amministrativo. In virtù, infatti, dell’art. 76 comma 4 “Si applicano l’art. 276 commi 2, 4 e 5 del codice di procedura civile e gli artt. 114 comma 4 e 118 comma 4 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”. Ed il richiamato art. 276 comma 2 prevede che “il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e, quindi, il merito della causa”. La pregiudizialità logica della verifica della legittimazione alla proposizione del ricorso fa si che la contestazione della legittimazione e dell’interesse al ricorso “può emergere anche attraverso la proposizione del ricorso incidentale, qualora l’attivazione di tale strumento costituisca lo strumento necessario per accertare l’illegittimità dell’atto su cui si fonda la legittimazione asserita dall’attore principale”. In questo senso va intesa la regola di diritto per cui “l’ordine di esame delle questioni….non è subordinato alla veste formale utilizzata per la loro deduzione, ma dipende dal loro oggettivo contenuto”, dal che consegue che “qualora il ricorso incidentale abbia la finalità di contestare la legittimazione al ricorso principale, il suo esame assume carattere necessariamente pregiudiziale. E la sua accertata fondatezza preclude, al giudice, l’esame del merito delle domande proposte dal ricorrente”. Di qui la conferma da parte dell’Adunanza Plenaria di quello che in realtà era il più risalente indirizzo interpretativo, in forza del quale il giudice ha il dovere di decidere gradualisticamente la controversia, secondo l’ordine logico che, di regola, pone la priorità della definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito, e fra le prime la priorità dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione. Osserva l’Adunanza Plenaria che “Il rapporto di priorità logica nell’ordine di decisione della controversia delle questioni prospettate dalle parti consente che siano decise, con precedenza su ogni altra sollevata con il ricorso principale, le questioni dedotte con il ricorso incidentale della parte controinteressata, qualora dalla definizione di queste ultime discendano soluzioni ostative o preclusive dell’esame delle ragioni dedotte col ricorso principale”.<br />	<br />
In relazione al contenuto concreto del ricorso incidentale e ai caratteri complessivi della controversia, questo deve pertanto essere esaminato con priorità logica. <br />	<br />
In maniera complementare a quanto finora considerato, la Plenaria pone l’altra regola per cui la nozione di ”interesse strumentale” non identifica un’autonoma posizione giuridica soggettiva, ma indica il rapporto di utilità tra l’accertata legittimazione al ricorso e la domanda formulata dall’attore. <br />	<br />
Tenendo rigorosamente ferma la netta distinzione tra la titolarità di una posizione sostanziale differenziata che abilita un determinato soggetto all’esercizio dell’azione (legittimazione al ricorso) e l’utilità ricavabile dall’accoglimento della domanda di annullamento (interesse al ricorso), anche prescindendo dal carattere “finale” o “strumentale” di tale vantaggio, la semplice possibilità di ricavare dalla invocata decisione di accoglimento una qualche utilità pratica, indiretta ed eventuale, non dimostra in sé considerata la sussistenza di una posizione legittimante: “In particolare, a tale fine risulta del tutto insufficiente il riferimento a una utilità meramente ipotetica o eventuale, che richiede, per la sua compiuta realizzazione, come avviene nella vicenda in esame, il passaggio attraverso una pluralità di fasi e di atti ricadenti nella sfera della più ampia disponibilità dell’Amministrazione”. Di qui la non condivisibilità dell’affermazione compiuta dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2008, secondo la quale andrebbe comunque esaminato, nel merito, il ricorso principale, nonostante l’accertata fondatezza del ricorso incidentale “escludente”, in considerazione dell’utilità pratica derivante, per il ricorrente stesso, dalla caducazione dell’intero procedimento. E ciò appunto perché “l’eventuale “interesse pratico” alla rinnovazione della gara, allegato dalla parte ricorrente, non dimostra, da solo, la titolarità di una posizione giuridica fondante la legittimazione al ricorso. Tale aspettativa non si distingue da quella che potrebbe vantare qualsiasi operatore del settore, che aspiri a partecipare ad una futura selezione” <br />	<br />
Il successivo snodo logico è allora rappresentato dal punto per cui, salvo eccezioni, individuate in coerenza con il diritto comunitario, la legittimazione al ricorso, in materia di affidamento di contratti pubblici, spetta solo al soggetto che ha legittimamente partecipato alla procedura selettiva, poiché solo tale qualità si connette all’attribuzione di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela. L’avviso della Plenaria è nel senso che “La situazione legittimante costituita dalla partecipazione alla procedura, quindi, costituisce, tuttora, la condizione necessaria per acquisire la legittimazione al ricorso”. Con l’avvertenza che “la mera partecipazione (di fatto) alla gara non è sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso”, per cui “la definitiva esclusione o l’accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva”. Ma, soprattutto, per quanto qui più direttamente interessa, “la riscontrata assenza di una posizione legittimante in capo al concorrente illegittimamente ammesso alla gara determina il superamento della tesi proposta dalla decisione n. 11 del 2008, secondo cui la fondatezza del ricorso incidentale determinerebbe conseguenze diverse, in funzione del numero dei partecipanti alla gara”. E ciò perché il ricorso incidentale, in tutti i casi, mira allo stesso scopo, costituito dalla contestazione della legittimazione al ricorso principale. Del resto, l’Adunanza ritiene, ancora, che non vi sia motivo di alterare l’ordine di esame delle questioni in funzione del tipo di illegittimità riguardante l’atto di ammissione alla gara del ricorrente principale, che si tratti cioè dell’ipotesi in cui va accertato il radicale difetto delle condizioni soggettive che consentirebbero al ricorrente principale di partecipare anche ad una successiva gara ovvero dell’ipotesi in cui l’atto di ammissione alla gara (del ricorrente principale) sia viziato per ragioni oggettive, riguardanti l’offerta in sé considerata. Resta cioè comunque fermo il difetto di legittimazione del ricorrente principale. <br />	<br />
In definitiva, il principio di diritto affermato è quello secondo cui il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura. Detta priorità logica sussiste indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall’Amministrazione resistente. <br />	<br />
Va quindi prioritariamente esaminato il ricorso incidentale proposto da C.P.M. Gestioni Tecniche, il quale va accolto per essere fondato.<br />	<br />
Come si è già innanzi ricordato, con il ricorso incidentale si lamenta la mancata esclusione della ricorrente per non avere la stessa depositato idonea documentazione dimostrativa del requisito di capacità tecnica di cui al punto 13 lett. f) del bando di gara.<br />	<br />
Il bando di gara prescrive che “le ditte partecipanti dovranno dichiarare l’aggiudicazione nell’ultimo quinquennio di almeno tre contratti pluriennali di gestione globale di impianti di pubblica illuminazione di valore totale nomimale non inferiore ad euro 10.000.000,00 IVA esclusa” e “ di aver installato nel corso dell’ultimo quinquennio sistemi di supervisione, telecontrollo e tele gestione a servizio di impianti di pubblica illuminazione, per una consistenza complessiva di almeno n. 10.000 punti luce”. Ancora il punto 13 in questione stabilisce che “le certificazioni relative all’aggiudicazione di contratti di servizi analoghi e del numero dei punti luce gestiti, da allegare in sede di gara, devono essere redatte su carta intestata del Comune e firmata dal legale rappresentante dell’Ente o responsabile del Servizio interessato”. <br />	<br />
In effetti, la stessa commissione di gara aveva in prima battuta rilevato che dalle certificazioni (dei committenti) prodotte dalla ricorrente principale non risultava in maniera espressa il numero dei punti luce tele gestiti, poi comunque determinandosi nel senso di ritenere il richiesto “requisito avvalorato dalla continuità dell’esercizio negli anni di riferimento”.<br />	<br />
In effetti, risulta dato incontrovertibile che la ricorrente principale non ha comprovato in sede di gara l’effettivo numero dei punti luce tele gestiti, indicando in due casi piuttosto il numero dei quadri elettrici tele gestiti. Peraltro, con riferimento alle dichiarazioni provenienti dai Comuni di Puy en Velay e di Pula non vi è indicazione espressa della circostanza per cui i punti luce fossero effettivamente tele gestiti.<br />	<br />
La ricorrente incidentale, invero, avversa gli atti di gara nella parte in cui la ricorrente incidentale non è stata esclusa anche per la mancata allegazione alla documentazione amministrativa dell’originale ovvero di copia conforme del contratto di avvalimento stipulato con l’ausiliaria Cogei, la cui necessaria produzione è imposta dall’art. 14 numero 2 del bando di gara (avendo la ricorrente principale prodotto la dichiarazione di avvalimento e quella di messa a disposizione del requisito, ma non appunto il contratto di avvalimento). Ad avviso della stessa difesa dell’amministrazione comunale di Cittaducale, che a seguito della proposizione del ricorso principale e di quello incidentale ha prima sospeso l’efficacia della aggiudicazione e quindi proceduto ad ulteriore istruttoria, la dichiarazione di avvalimento prodotta dalla ricorrente principale non contiene gli elementi negoziali in ordine a mezzi, risorse e qualsivoglia elemento utile all’avvalimento che sono di contro contenuti nel contratto, tuttavia non prodotto. Più in generale, riferisce l’amministrazione resistente di aver, anche con riguardo alla questione dei punti luce, richiesto a Citelum idonea documentazione, richiesta rimasta inevasa come quella direttamente rivolta ai comuni interessati.<br />	<br />
In definitiva, ritiene il Collegio fondato il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata aggiudicataria, nel senso che la commissione di gara avrebbe dovuto procedere all’esclusione dell’offerta della ricorrente principale poiché appunto ritenuta in contrasto con la lex specialis di gara.<br />	<br />
Merita, infatti, di essere ribadito l’orientamento interpretativo a mente del quale va disposta l&#8217;esclusione dell&#8217;offerta di un&#8217;impresa che abbia presentato una proposta ovvero prodotto documentazione non conforme alla &#8220;lex specialis&#8221; di gara (cfr., ex multis, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 18 maggio 2010 , n. 780). Peraltro, l&#8217;inosservanza delle prescrizioni del bando di gara circa le modalità di presentazione delle offerte comporta l&#8217;esclusione dalla gara quando si tratti, come nel caso di specie, di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse della Pubblica amministrazione appaltante o poste a garanzia della par condicio dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2011 , n. 1583). <br />	<br />
Il ricorso incidentale va dunque accolto e, per l’effetto, essendo illegittimo l’operato dell’amministrazione nella parte in cui non ha escluso dalla procedura di gara la ricorrente principale, il ricorso principale va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.<br />	<br />
Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso incidentale nei sensi di cui in motivazione e dichiara inammissibile il ricorso principale.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Toschei, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/08/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-8-2012-n-7223/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2012 n.7223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2012 n.14107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-3-8-2012-n-14107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-3-8-2012-n-14107/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-3-8-2012-n-14107/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2012 n.14107</a></p>
<p>R. M. Triola Pres. &#8211; P. D’Ascola Est. &#8211; P.M. C. Fucci Adir s.r.l. (Avv. R. Righi) contro A.M. Paccosi ed altri (Avv. F. Arizzi) un interessante mutamento di indirizzo in relazione alla facoltà di trasformazione di una parte del tetto in terrazza ad uso esclusivo da parte del condomino</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. M. Triola Pres. &#8211; P. D’Ascola Est. &#8211; P.M. C. Fucci<br /> Adir s.r.l. (Avv. R. Righi) contro A.M. Paccosi ed altri (Avv. F. Arizzi)</span></p>
<hr />
<p>un interessante mutamento di indirizzo in relazione alla facoltà di trasformazione di una parte del tetto in terrazza ad uso esclusivo da parte del condomino sottostante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Condominio &#8211; Trasformazione di una parte del tetto in terrazza ad uso esclusivo proprio – Legittimità &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può effettuare la trasformazione di una parte del tetto dall&#8217;edificio in terrazza ad uno esclusivo proprio, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2012 n.971</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-8-2012-n-971/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-8-2012-n-971/</guid>

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<p>Presidente Balucani – Est. Pescatore Alero – Società Semplice (avv.ti Goria, Viscio) c. Comune di La Loggia (avv. Santilli) sulla non necessità di motivazione specifica in sede di richiesta di oneri di urbanizzazione quando la richiesta sia conforme ai criteri normativi 1. – Edilizia e urbanistica – Oneri di urbanizzazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-8-2012-n-971/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2012 n.971</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Balucani – Est. Pescatore<br /> Alero – Società Semplice (avv.ti Goria, Viscio) c. Comune di La Loggia (avv. Santilli)</span></p>
<hr />
<p>sulla non necessità di motivazione specifica in sede di richiesta di oneri di urbanizzazione quando la richiesta sia conforme ai criteri normativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Edilizia e urbanistica – Oneri di urbanizzazione – Motivazione del provvedimento applicativo – Non necessita.	</p>
<p>2. – Edilizia ed urbanistica – Domanda di concessione in variante – Utilizzata come domanda in sanatoria – ammissibilità.	</p>
<p>3. &#8211; Edilizia e urbanistica – Oneri di urbanizzazione – Determinazione in via provvisoria prima di istruttoria – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La determinazione degli oneri di urbanizzazione si correla ad una specifica normativa e pertanto i provvedimenti applicativi non richiedono una particolare motivazione.	</p>
<p>2. – La domanda di concessione in variante può essere qualificata ed istruita dal Comune come domanda di sanatoria qualora gli interventi relativi risultino già realizzati in assenza di autorizzazione.	</p>
<p>3. – Gli oneri di urbanizzazione devono essere determinati in via definitiva una volta istruita la pratica e non possono essere richiesti in via provvisoria salvo conguaglio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/20162_20162.pdf">clicca qui</a></p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2012 n.969</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-8-2012-n-969/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-8-2012-n-969/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-8-2012-n-969/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2012 n.969</a></p>
<p>Presidente Balucani – Est. Pescatore Comunità Montana Valle Susa ed altri (avv. Fragapane) c. Ministero Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato e Ltf (avv.ti Ludogoroff, D’Amelio) e Davide ed altri (avv. Enrichens) sulla legittimità dell&#8217;emanazione di ordinanza di cui all&#8217;art. 2 t.u.p.s. 773/1931 per tutelare la sicurezza pubblica nell&#8217;area adiacente al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-8-2012-n-969/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2012 n.969</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-8-2012-n-969/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2012 n.969</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Balucani – Est. Pescatore<br /> Comunità Montana Valle Susa ed altri (avv. Fragapane) c. Ministero Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato e Ltf (avv.ti Ludogoroff, D’Amelio) e Davide ed altri (avv. Enrichens)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;emanazione di ordinanza di cui all&#8217;art. 2 t.u.p.s. 773/1931 per tutelare la sicurezza pubblica nell&#8217;area adiacente al cantiere ove si deve realizzare un&#8217;opera pubblica di interesse strategico nazionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Intervento adesivo dipendente ad adiuvandum – Presidente di Movimento Politico –Interesse di tipo politico – Insufficienza.	</p>
<p>2. – Atti amministrativi – Ordinanza ai sensi art. 2 t.u.p.s. 773/1931 – Tutela sicurezza pubblica &#8211; Aree adiacenti a cantiere per realizzazione opera di interesse strategico nazionale – Legittimità.	</p>
<p>3. &#8211; Atti amministrativi – Ordinanza ai sensi art. 2 t.u.p.s. 773/1931 – Limitazioni all’accesso – Per garantire incolumità soggetti esposti al pericolo – Legittimità.	</p>
<p>4. &#8211; Atti amministrativi – Ordinanza ai sensi art. 2 t.u.p.s. 773/1931 –Grave necessità pubblica – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il Presidente di un Gruppo Consiliare di un Movimento Politico difetta di legittimazione all’intervento adesivo dipendente ad adiuvandum in quanto il vantaggio ritraibile dall’accoglimento del ricorso non può avere soltanto consistenza ideale o politica.	</p>
<p>2. – Il Prefetto si avvale legittimamente del potere di ordinanza di cui all’art. 2 t.u.p.s. 773/1931 per tutelare la sicurezza pubblica nell’area adiacente al cantiere ove si deve realizzare un’opera pubblica di interesse strategico nazionale.	</p>
<p>3. – La limitazione all’accesso di una zona per garantire l’incolumità personale dei soggetti esposti al pericolo di gravi attentati, giustifica l’adozione del provvedimento di cui all’art. 2 t.u.p.s. 773/1931.	</p>
<p>4. – L’ordinanza ai sensi dell’art. 2 t.u.p.s. 773/1931 è legittima in presenza anche soltanto della grave necessità pubblica, che può essere riconosciuta in una norma di legge straordinaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/20163_20163.pdf">clicca qui</a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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