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	<title>3/7/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/7/2012 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2012 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-3-7-2012-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-3-7-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2012 n.0</a></p>
<p>sull&#8217;interpretazione della direttiva 2009/24/CE (artt. 4, par. 2, e 5, par. 1 Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore scaricati da Internet – Direttiva 2009/24/CE – Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 – Esaurimento del diritto di distribuzione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-3-7-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2012 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-3-7-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2012 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione della direttiva 2009/24/CE (artt. 4, par. 2, e 5, par. 1</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore scaricati da Internet – Direttiva 2009/24/CE – Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 – Esaurimento del diritto di distribuzione – Nozione di legittimo acquirente</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24/CE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d’autore che abbia autorizzato, foss’anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l’ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata.</p>
<p>2.	Gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 devono essere interpretati nel senso che, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto d’autore, licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire a quest’ultimo di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia della propria opera, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrà avvalersi dell’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, potrà essere considerato quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, beneficiando del diritto di riproduzione previsto da quest’ultima disposizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)</p>
<p></b></b>3 luglio 2012 (<u><u>*</u></u>)</p>
<p>	<br />
<b><b></p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>«Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore scaricati da Internet – Direttiva 2009/24/CE – Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 – Esaurimento del diritto di distribuzione – Nozione di legittimo acquirente»</p>
<p>Nella causa C 128/11,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 3 febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 14 marzo 2011, nel procedimento</p>
<p><b><b>UsedSoft GmbH</p>
<p></b></b>contro</p>
<p><b><b>Oracle International Corp.</b></b>,</p>
<p align=center>
<p align=center>LA CORTE (Grande Sezione),</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (relatore), J.-C. Bonichot e dalla sig.ra A. Prechal, presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász, A. Borg Barthet, D. Šváby e dalla sig.ra M. Berger, giudici,</p>
<p>avvocato generale: sig. Y. Bot</p>
<p>cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2012,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–        per la UsedSoft GmbH, da B. Ackermann e A. Meisterernst, Rechtsanwälte;</p>
<p>–        per la Oracle International Corp., da T. Heydn e U. Hornung, Rechtsanwälte;</p>
<p>–        per l’Irlanda, da D. O’Hagan, in qualità di agente;</p>
<p>–        per il governo spagnolo, da N. Díaz Abad, in qualità di agente;</p>
<p>–        per il governo francese, da J. Gstalter, in qualità di agente;</p>
<p>–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;</p>
<p>–        per la Commissione europea, da J. Samnadda e F.W. Bulst, in qualità di agenti,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 aprile 2012,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><b>Sentenza</p>
<p></b></b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111, pag. 16).</p>
<p>2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la UsedSoft GmbH (in prosieguo: la «UsedSoft») e la Oracle International Corporation (in prosieguo: la «Oracle») in merito alla commercializzazione da parte della UsedSoft di licenze di programmi per elaboratore usati della Oracle.</p>
<p> <b><b>Contesto normativo</p>
<p></b></b> <i><i>Diritto internazionale</p>
<p></i></i>3        L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore (in prosieguo: il «Trattato sul diritto d’autore»). Tale Trattato è stato approvato in nome della Comunità con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU L 89, pag. 6).</p>
<p>4        L’articolo 4 del Trattato sul diritto d’autore, intitolato «Programmi per elaboratore», così recita:</p>
<p>«I programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi modo o forma di espressione di un programma per elaboratore».</p>
<p>5        L’articolo 6 del Trattato sul diritto d’autore, rubricato «Diritto di distribuzione», così dispone:</p>
<p>«1.      Gli autori di opere artistiche e letterarie godono del diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e di esemplari delle loro opere attraverso la vendita o mediante qualsiasi altro modo di trasferimento della proprietà.</p>
<p>2.      Nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo l’esaurimento del diritto riconosciuto dal paragrafo 1) dopo la prima vendita od altra operazione di trasferimento della proprietà dell’originale o di un esemplare dell’opera, effettuate con l’autorizzazione dell’autore».</p>
<p>6        L’articolo 8 del Trattato sul diritto d’autore prevede quanto segue:</p>
<p>«(…) gli autori di opere letterarie e artistiche hanno i1 diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».</p>
<p>7        Dalle dichiarazioni concordate in merito agli articoli 6 e 7 del Trattato sul diritto d’autore risulta quanto segue:</p>
<p>«Per “copie” e “opere originali o copia delle stesse”, in quanto oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi degli articoli in questione, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili».</p>
<p> <i><i>Diritto dell’Unione</p>
<p></i></i> La direttiva 2001/29</p>
<p>8        I considerando ventottesimo e ventinovesimo della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), così recitano:</p>
<p>«(28) La protezione del diritto d’autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell’originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. I diritti di noleggio e i diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE. Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui al capitolo I della direttiva suddetta.</p>
<p>(29)      La questione dell’esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi “on-line”. Ciò vale anche per una copia tangibile di un’opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell’originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio “on-line” è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d’autore o i diritti connessi lo prevedono».</p>
<p>9        A termini dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, essa «non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di (…) tutela giuridica dei programmi per elaboratore».</p>
<p>10      L’art. 3 della direttiva 2001/29 dispone quanto segue:</p>
<p>«1.      Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.</p>
<p>(…)</p>
<p>3.      I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».</p>
<p>11      L’art. 4 di detta direttiva, intitolato «Diritto di distribuzione», enuncia quanto segue:</p>
<p>«1.      Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.</p>
<p>2.      Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso».</p>
<p> La direttiva 2009/24</p>
<p>12      La direttiva 2009/24, secondo quanto affermato al suo primo considerando, provvede alla codificazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42).</p>
<p>13      Dal settimo considerando della direttiva 2009/24 emerge che, «[a]i sensi [di tale] direttiva, il termine “programma per elaboratore” indica programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell’hardware».</p>
<p>14      A termini del tredicesimo considerando della menzionata direttiva, «il contratto non può vietare gli atti di caricamento e di svolgimento necessari per l’utilizzazione di una copia di un programma legittimamente acquisita e l’atto di correzione dei suoi errori».</p>
<p>15      L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 stabilisce che «gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d’autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche».</p>
<p>16      A termini dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, «[l]a tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore».</p>
<p>17      L’articolo 4 della citata direttiva, rubricato «Attività riservate», dispone quanto segue:</p>
<p>«1.      Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell’articolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:</p>
<p>a)      la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;</p>
<p>b)      la traduzione, l’adattamento, l’adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma;</p>
<p>c)      qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso.</p>
<p>2.      La prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all’interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso».</p>
<p>18      Il successivo articolo 5, intitolato «Deroghe relative alle attività riservate» dispone, al paragrafo 1, quanto segue:</p>
<p>«Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all’autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori».</p>
<p> <i><i>Il diritto nazionale</p>
<p></i></i>19      Gli articoli 69 c e 69 d della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi [Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz<i><i>)</i></i>] del 9 settembre 1965, come successivamente modificata (in prosieguo: l’«UrhG»), hanno trasposto nell’ordinamento interno, rispettivamente, gli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/24.</p>
<p> <b><b>Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali</p>
<p></b></b>20      La Oracle sviluppa e distribuisce programmi per elaboratori. Essa è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione di detti programmi a titolo di diritto d’autore. Essa è parimenti titolare dei marchi denominativi tedeschi e comunitari «Oracle», registrati, inter alia, per i programmi per elaboratore.</p>
<p>21      La Oracle distribuisce i programmi per elaboratore di cui trattasi nella causa principale, vale a dire programmi elettronici di banche di dati, nell’85% dei casi, per mezzo di scaricamento (download) via Internet. Il cliente scarica direttamente una copia del programma sul proprio elaboratore dal sito Internet della Oracle. Si tratta di programmi cosiddetti «client/server». Il diritto di utilizzazione di detti programmi, concesso mediante contratto di licenza, include il diritto di memorizzare in modo permanente la copia del programma in un server e di garantirne l’accesso ad un determinato numero di utenti attraverso il suo scaricamento nella memoria fisica delle loro stazioni di lavoro. Nell’ambito di un contratto di manutenzione possono essere scaricati dal sito internet della Oracle versioni aggiornate del programma de quo (updates) nonché programmi che consentono la riparazione di errori (patches). Su richiesta del cliente, i programmi di cui trattasi possono essere parimenti forniti su CD-ROM o DVD.</p>
<p>22      Per i programmi per elaboratore oggetto della causa principale la Oracle offre licenze per gruppi di almeno 25 utenti ciascuna. Un’impresa che abbia bisogno di acquisire una licenza per 27 utenti deve, quindi, acquistare due licenze.</p>
<p>23      I contratti di licenza della Oracle relativi ai programmi per elaboratore oggetto della causa principale contengono, sotto la voce «Conferimento di diritti», la seguente clausola: </p>
<p>«Per effetto del pagamento dei servizi ella acquisisce, esclusivamente per i suoi scopi commerciali interni, il diritto di utilizzazione permanente, non esclusivo, non trasferibile e gratuito per tutti i prodotti che la Oracle sviluppa e le mette a disposizione sulla base del presente contratto».</p>
<p>24      La UsedSoft commercializza licenze usate relative a programmi per elaboratore e, in particolare, licenze di utilizzazione dei programmi della Oracle oggetto della causa principale. La UsedSoft acquisisce a tal fine, presso i clienti della Oracle, le licenze di utilizzazione, ovvero una parte di esse qualora le licenze inizialmente acquisite attengano ad un numero di utenti superiore alle esigenze del primo acquirente.</p>
<p>25      Nel mese di ottobre del 2005, la UsedSoft proponeva «promozioni speciali Oracle», nell’ambito delle quali offriva in vendita licenze «già utilizzate» per i programmi della Oracle oggetto della causa principale. In tale contesto precisava che tutte le licenze erano «attuali», nel senso che era ancora in vigore il contratto di manutenzione sottoscritto dall’originario licenziatario con la Oracle e che la legittimità della vendita iniziale risultava confermata da un attestato notarile.</p>
<p>26      I clienti della UsedSoft non ancora in possesso del programma della Oracle di cui trattasi scaricano, dopo aver acquisito tale licenza usata, una copia del programma direttamente dal sito Internet della Oracle. Quanto ai clienti che dispongano già di tale programma ed acquistino ulteriori licenze per ulteriori utenti, la UsedSoft suggerisce loro di copiare il programma nella stazione di lavoro di tali altri utenti.</p>
<p>27      La Oracle proponeva dinanzi al Landgericht München I un’azione volta ad ingiungere alla UsedSoft la cessazione delle pratiche indicate supra ai punti 24 26. Detto giudice accoglieva la domanda della Oracle. L’appello interposto dalla UsedSoft avverso tale sentenza veniva respinto. Essa ha quindi proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof.</p>
<p>28      A parere del giudice del rinvio, la condotta della UsedSoft, nonché dei suoi clienti, incide sul diritto esclusivo della Oracle di riproduzione permanente o provvisoria del programma per elaboratore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24. Secondo il giudice medesimo, i clienti della UsedSoft non potrebbero far valere un diritto che sia stato loro legittimamente trasmesso dalla Oracle ai fini della riproduzione del programma per elaboratore. Dai contratti di licenza della Oracle emergerebbe, infatti, che il diritto di utilizzazione del software «non è trasferibile». Conseguentemente, i clienti della Oracle non sarebbero autorizzati a cedere a terzi il diritto di riproduzione di tali programmi.</p>
<p>29      La soluzione della controversia nella causa principale dipende, a parere del giudice del rinvio, dalla questione se i clienti della UsedSoft possano invocare validamente l’articolo 69 d, paragrafo 1, dell’UrhG, che ha trasposto nell’ordinamento tedesco l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24.</p>
<p>30      A tal riguardo si pone, anzitutto, la questione se colui il quale, al pari dei clienti della UsedSoft, non disponga di un diritto di utilizzazione del programma per elaboratore, conferito dal relativo titolare del diritto d’autore, bensì intenda avvalersi dell’esaurimento del diritto di distribuzione di una copia del programma per elaboratore costituisca un «legittimo acquirente» di tale copia ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24. Il giudice del rinvio ritiene che a tale questione debba darsi risposta affermativa. Il giudice medesimo precisa che l’idoneità di una copia di un programma per elaboratore a circolare sul mercato, risultante dall’esaurimento dei diritti di distribuzione, risulterebbe ampiamente svuotata di interesse qualora l’acquirente di tale copia non disponesse del diritto di riprodurre il programma stesso. Infatti, l’utilizzazione di un programma per elaboratore esige, in linea generale, la sua riproduzione – a differenza dell’utilizzazione di altre opere protette dal diritto d’autore. L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 servirebbe, quindi, a garantire l’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dal precedente articolo 4, paragrafo 2.</p>
<p>31      Il giudice del rinvio si chiede, inoltre, se, in un caso come quello oggetto della causa principale, il diritto di distribuzione della copia del programma per elaboratore sia esaurito, ai sensi dell’articolo 69 c, punto 3, secondo periodo, dell’UrhG, norma di trasposizione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24.</p>
<p>32      Varie interpretazioni sono ipotizzabili. In primo luogo, l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 potrebbe essere direttamente applicabile qualora il titolare del diritto d’autore autorizzi un cliente – a seguito della conclusione di un contratto di licenza – a produrre una copia del programma per elaboratore mediante download del software medesimo da un sito Internet e la sua memorizzazione sull’elaboratore. La disposizione de qua assocerebbe la conseguenza giuridica dello sfruttamento del diritto di distribuzione alla prima vendita di una copia del programma per elaboratore e non presupporrebbe necessariamente l’immissione in commercio di una copia fisica di tale programma. In secondo luogo, l’art. 4, n. 2, della direttiva 2009/24 potrebbe risultare applicabile, per analogia, nel caso della vendita avente ad oggetto un programma per elaboratore per mezzo di trasmissione on line. A parere dei difensori di tale tesi, sussisterebbe a tal riguardo una lacuna normativa non voluta («planwidrige Regelungslücke»), derivante dal fatto che gli autori della direttiva medesima non avrebbero né previsto né disciplinato la trasmissione di software on line. In terzo luogo, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima non troverebbe applicazione, considerato che lo sfruttamento del diritto di distribuzione per effetto di tale disposizione presupporrebbe sempre l’immissione in commercio di una copia fisica del software da parte del titolare del diritto ovvero con il suo consenso. Gli autori della direttiva 2009/24 avrebbero consapevolmente rinunciato ad assoggettare la trasmissione on line di software alla regola dell’esaurimento.</p>
<p>33      Infine, il giudice del rinvio si chiede se colui che abbia acquisito una licenza usata possa invocare, ai fini della realizzazione di una copia del programma per elaboratore – così come, nella controversia principale, fanno i clienti della UsedSoft scaricando copia del programma della Oracle su un elaboratore dal sito Internet della società medesima ovvero scaricando il programma nella memoria centrale di altre stazioni di lavoro –, l’esaurimento del diritto di distribuzione della copia del programma, copia che il primo acquirente ha realizzato, con l’autorizzazione del titolare del diritto, mediante download da Internet, qualora detto primo acquirente abbia cancellato la propria copia ovvero non la utilizzi più. Il giudice del rinvio ritiene che debba escludersi un’applicazione analogica dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24. L’esaurimento del diritto di distribuzione sarebbe unicamente volto a garantire la commerciabilità di una copia del programma incorporata in un determinato supporto informatico e ceduta dal titolare del diritto ovvero con il suo consenso. L’effetto dell’esaurimento non dovrebbe, quindi, essere esteso a dati immateriali trasferiti on line.</p>
<p>34      Ciò premesso, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</p>
<p>«1)      Se colui il quale possa invocare un esaurimento del diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore sia un “legittimo acquirente” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24.</p>
<p>2)      In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore si esaurisca, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, qualora l’acquirente abbia realizzato la copia su un supporto informatico per mezzo di “download” (scaricamento) del programma da Internet con l’autorizzazione del titolare del diritto.</p>
<p>3)      In caso di soluzione affermativa anche della seconda questione, se anche colui il quale abbia acquisito una licenza di software “usata” possa invocare, ai fini della possibilità di realizzare una copia del programma, in qualità di “legittimo acquirente” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 2, primo periodo, della direttiva 2009/24, un esaurimento del diritto di distribuzione della copia del programma per elaboratore realizzata, con l’autorizzazione del titolare del diritto, dal primo acquirente su un supporto informatico per mezzo di “download” (scaricamento) del programma da Internet, qualora il primo acquirente abbia cancellato la sua copia del programma ovvero non la utilizzi più».</p>
<p> <b><b>Sulle questioni pregiudiziali</p>
<p></b></b> <i><i>Sulla seconda questione</p>
<p></i></i>35      Con la seconda questione, che appare opportuno esaminare in primis, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, e a quali condizioni, il download via Internet di una copia di un programma per elaboratore, autorizzato dal titolare del diritto d’autore, possa dar luogo all’esaurimento del diritto di distribuzione della copia stessa nell’Unione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24.</p>
<p>36      Si deve ricordare che, a termini dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, la prima vendita di una copia di un programma per elaboratore nell’Unione, da parte del titolare del diritto d’autore o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione della copia stessa nell’Unione.</p>
<p>37      Dalla decisione di rinvio pregiudiziale emerge che il titolare del diritto d’autore medesimo, nella specie la Oracle, mette a disposizione dei propri clienti nell’Unione che intendano utilizzare il suo software una copia del medesimo, che può essere scaricata dal suo sito Internet.</p>
<p>38      Al fine di stabilire se, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, il diritto di distribuzione del titolare del diritto d’autore sia esaurito, occorre verificare, in primo luogo, se il rapporto contrattuale intercorrente tra il titolare ed il cliente, nell’ambito del quale ha luogo il download di una copia del programma di cui trattasi, possa essere qualificato come «prima vendita della copia di un programma per elaboratore», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24.</p>
<p>39      Secondo costante giurisprudenza, dalle esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio d’uguaglianza discende che una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Unione, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme (v., segnatamente, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, C 5/08, Racc. pag. I 6569, punto 27; del 18 ottobre 2011, Brüstle, C 34/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25, nonché del 26 aprile 2012, DR et TV2 Danmark, C 510/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33).</p>
<p>40      Orbene, il testo della direttiva 2009/24 non effettua alcun rinvio agli ordinamenti nazionali per quanto riguarda il significato da attribuire alla nozione di «vendita» di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima. Ne discende, quindi, che tale nozione deve essere considerata, ai fini dell’applicazione di detta direttiva, nel senso che essa contiene una nozione autonoma di diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme sul territorio di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza DR e TV2 Danmark, cit., punto 34).</p>
<p>41      Tale conclusione risulta avvalorata dall’oggetto e dallo scopo della direttiva 2009/24. Infatti, dai considerando quarto e quinto di tale direttiva, fondata sull’articolo 95 CE, cui corrisponde l’articolo 114 TFUE, emerge che detta direttiva mira ad eliminare le differenze esistenti tra le normative degli Stati membri pregiudizievoli per il funzionamento del mercato interno per quanto attiene al software informatico. Orbene, un’interpretazione uniforme di tale nozione di «vendita» è necessaria al fine di evitare che la protezione riconosciuta dalla direttiva medesima ai titolari del diritto d’autore possa variare a seconda della legge nazionale applicabile.</p>
<p>42      In base ad una definizione comunemente riconosciuta, la «vendita» è un accordo con cui una persona cede ad altri, a fronte del pagamento di un prezzo, i propri diritti di proprietà su un bene materiale o immateriale ad esso appartenente. Ne consegue che l’operazione commerciale che dà luogo, a termini dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, all’esaurimento del diritto di distribuzione relativo ad una copia di un programma per elaboratore implica che il diritto di proprietà su tale copia sia stato trasferito.</p>
<p>43      La Oracle sostiene che essa non procede alla vendita di copie dei programmi per elaboratore oggetto della causa principale. Essa precisa, a tal riguardo, di mettere gratuitamente a disposizione dei propri clienti, sul proprio sito Internet, una copia del programma de quo e che i clienti stessi possono procedere al download di tale copia. La copia così scaricata può essere, tuttavia, utilizzata da tali clienti solamente qualora abbiano concluso un contratto di licenza di utilizzazione con la Oracle. Una siffatta licenza attribuisce ai clienti della Oracle un diritto di utilizzazione di durata indeterminata, non esclusivo e non trasmissibile, del software di cui trattasi. Orbene, secondo la Oracle, né la messa a disposizione gratuita della copia né la conclusione del contratto di licenza di utilizzazione implicano un trasferimento del diritto di proprietà della copia medesima.</p>
<p>44      A tal riguardo si deve rilevare che il download di una copia di un programma per elaboratore e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione costituiscono un tutt’uno indivisibile. Infatti, il download di una copia di un programma per elaboratore è privo di utilità qualora la copia stessa non possa essere utilizzata dal suo detentore. Le due operazioni devono essere quindi esaminate, ai fini della loro qualificazione giuridica, nel loro complesso (v., per analogia, sentenza del 6 maggio 2010, Club Hotel Loutraki e a., C 145/08 e C 149/08, Racc. pag. I 4165, punti 48 e 49 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).</p>
<p>45      Per quanto attiene alla questione se, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, le operazioni commerciali di cui trattasi implichino il trasferimento del diritto di proprietà del software, si deve rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che il cliente della Oracle, che scarica la copia del programma de quo e che conclude con detta società un contratto di licenza di utilizzazione concernente la copia stessa, riceve, a fronte del pagamento di un prezzo, un diritto di utilizzazione della copia di durata illimitata. La messa a disposizione, da parte della Oracle, di una copia del proprio programma e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione sono quindi volte a consentire che i clienti stessi possano utilizzare detta copia, in modo permanente, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare del diritto d’autore di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui questi è proprietario.</p>
<p>46      Ciò premesso, le operazioni indicate supra al punto 44, esaminate nel loro complesso, implicano il trasferimento del diritto di proprietà della copia del programma di cui trattasi.</p>
<p>47      A tal riguardo resta irrilevante, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, il fatto che la copia del programma per elaboratore venga messa a disposizione del cliente da parte del titolare dei relativi diritti per mezzo di download dal sito Internet di quest’ultimo ovvero per mezzo di un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD. Infatti, sebbene, anche in quest’ultimo caso, il titolare dei relativi diritti dissoci formalmente il diritto del cliente ad utilizzare la copia del programma per elaboratore fornito dall’operazione consistente nel trasferimento del programma stesso al cliente su un supporto informatico tangibile, l’operazione consistente nel download, da tale supporto, della copia del programma e quella consistente nelle conclusione di un contratto di licenza restano indissociabili per l’acquirente, alla luce dei motivi esposti supra al punto 44. Considerato che l’acquirente, che scarica una copia del programma di cui trattasi per mezzo di un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD e che conclude un relativo contratto di licenza di utilizzazione, riceve il diritto di utilizzare tale copia per una durata illimitata a fronte del versamento di un prezzo, si deve ritenere che queste due operazioni implichino parimenti, nel caso di messa a disposizione di una copia del software de quo per mezzo di un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD, il trasferimento del diritto di proprietà della copia stessa.</p>
<p>48      Si deve pertanto ritenere che, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, il trasferimento da parte del titolare del diritto d’autore di una copia di un programma per elaboratore ad un cliente, accompagnato dalla conclusione, inter partes, di un contratto di licenza di utilizzazione, costituisce una «prima vendita della copia di un programma», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24.</p>
<p>49      Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, in difetto di un’interpretazione ampia del termine «vendita», di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, nel senso che ricomprenda tutte le forme di commercializzazione di un prodotto caratterizzate dalla concessione di un diritto di utilizzare una copia del software, per una durata illimitata, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare del diritto d’autore di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui è proprietario, l’effetto utile di tale disposizione risulterebbe compromesso, in quanto ai fornitori basterebbe qualificare il contratto come «licenza» anziché come «vendita» per aggirare la regola dell’esaurimento e svuotarla di qualsiasi contenuto.</p>
<p>50      In secondo luogo, l’argomento della Oracle e della Commissione europea secondo cui la messa a disposizione di una copia di un programma per elaboratore sul sito Internet del titolare del diritto d’autore costituirebbe una «messa a disposizione del pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, la quale, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva medesima, non può dar luogo all’esaurimento del diritto di distribuzione della copia stessa, non può trovare accoglimento.</p>
<p>51      Infatti, dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 emerge che la direttiva stessa «non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni [del diritto dell’Unione] in materia di (…) tutela giuridica dei programmi per elaboratore» conferita dalla direttiva 91/250, successivamente codificata dalla direttiva 2009/24. Le disposizioni della direttiva 2009/24 e, segnatamente, l’articolo 4, paragrafo 2, della medesima, costituiscono quindi una lex specialis rispetto alle disposizioni della direttiva 2001/29, cosicché, anche nell’ipotesi in cui il rapporto contrattuale oggetto della controversia principale o un aspetto del medesimo potesse parimenti ricadere nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima direttiva, resterebbe il fatto che la «prima vendita della copia di un programma», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, dà luogo, conformemente a quest’ultima disposizione, all’esaurimento del diritto di distribuzione di tale copia.</p>
<p>52      Peraltro, dal punto 46 supra emerge che, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, il titolare del diritto d’autore trasferisce al proprio cliente il diritto di proprietà della copia del programma per elaboratore. Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle proprie conclusioni, dall’articolo 6, paragrafo 1, del Trattato sul diritto d’autore, alla luce del quale devono essere interpretati, nella misura del possibile, gli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2008, Peek &#038; Cloppenburg, C 456/06, Racc. pag. I 2731, punto 30), risulta che l’esistenza di una cessione del diritto di proprietà trasforma l’atto di «comunicazione al pubblico», di cui all’articolo 3 della direttiva medesima, in un atto di distribuzione ai sensi del successivo articolo 4, il quale può dar luogo, ove ricorrano le condizioni indicate al paragrafo 2 di quest’ultimo articolo, e al pari di una «prima vendita della copia di un programma» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, all’esaurimento del diritto di distribuzione.</p>
<p>53      In terzo luogo, occorre ancora esaminare se, come sostenuto dalla Oracle, dai governi che hanno depositato osservazioni dinanzi alla Corte e dalla Commissione, l’esaurimento del diritto di distribuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 riguardi unicamente beni tangibili e non copie immateriali di software scaricate via Internet. I detti soggetti si richiamano, a tal riguardo, al tenore dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, ai considerando ventottesimo e ventinovesimo della direttiva 2001/29, all’articolo 4 di quest’ultima, in combinato disposto con l’articolo 8 del Trattato sul diritto d’autore, nonché alla dichiarazione comune concernente gli articoli 6 e 7 di detto Trattato, la cui trasposizione costituirebbe uno degli obiettivi della direttiva 2001/29.</p>
<p>54      Peraltro, a parere della Commissione, il ventinovesimo considerando della direttiva 2001/29 confermerebbe che «l’esaurimento del diritto non sorge nel caso di servizi, in particolare, qualora si tratti di servizi on line».</p>
<p>55      A tal riguardo si deve rilevare, in limine, che dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 non risulta che l’esaurimento del diritto di distribuzione delle copie di programmi per elaboratore, contemplato da tale disposizione, si limiti alle copie di programmi contenuti su un supporto informatico tangibile, quale un CD-ROM o un DVD. Al contrario, si deve ritenere che tale disposizione, riferendosi indistintamente alla «vendita della copia di un programma», non operi alcuna distinzione a seconda della forma tangibile o intangibile della copia medesima.</p>
<p>56      Si deve poi rammentare che la direttiva 2009/24, riguardante specificamente la tutela giuridica del software, costituisce una lex specialis rispetto alla direttiva 2001/29.</p>
<p>57      Orbene, dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 emerge che la «tutela ai sensi [di tale] direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore». Il settimo considerando della direttiva medesima precisa, a tal riguardo, che i «programmi per elaboratore» di cui intende garantire la tutela comprendono i «programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell’hardware».</p>
<p>58      Le menzionate disposizioni fanno chiaramente emergere la volontà del legislatore dell’Unione di assimilare, ai fini della tutela prevista dalla direttiva 2009/24, le copie tangibili e intangibili di un programma per elaboratore.</p>
<p>59      Ciò premesso, si deve ritenere che l’esaurimento del diritto di distribuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 riguarda, al tempo stesso, le copie tangibili e intangibili di un programma per elaboratore e, pertanto, parimenti le copie di programmi che, all’atto della loro prima vendita, siano state scaricate via l’Internet sull’elaboratore del primo acquirente.</p>
<p>60      È ben vero che le nozioni utilizzate nelle direttive 2001/29 e 2009/24 devono avere, in linea di principio, lo stesso significato (v. sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C 403/08 e C 429/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 187 e 188). Tuttavia, anche nell’ipotesi in cui l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, interpretato alla luce dei considerando ventottesimo e ventinovesimo della direttiva medesima nonché del Trattato sul diritto d’autore, di cui la direttiva 2001/29 costituisce attuazione (sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan, C 277/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 59), affermasse, per le opere oggetto di tale direttiva, che l’esaurimento del diritto di distribuzione riguarda unicamente oggetti tangibili, tale circostanza, tenuto conto della differente volontà espressa dal legislatore dell’Unione nel preciso contesto della direttiva 2009/24, non sarebbe tale da incidere sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, di quest’ultima direttiva.</p>
<p>61      Si deve parimenti aggiungere che, dal punto di vista economico, la vendita di un programma per elaboratore su CD-ROM o DVD e la vendita di un programma per elaboratore mediante download via Internet sono analoghe. Infatti, la modalità di trasmissione on line è l’equivalente funzionale della fornitura di un supporto informatico tangibile. L’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 alla luce del principio della parità di trattamento conferma che l’esaurimento del diritto di distribuzione previsto da tale disposizione diviene efficace a seguito della prima vendita della copia di un programma per elaboratore nell’Unione da parte del titolare del diritto d’autore o con il suo consenso, indipendentemente dalla questione se la vendita riguardi una copia tangibile o intangibile del programma stesso.</p>
<p>62      Quanto all’argomento della Commissione secondo cui il diritto dell’Unione non prevedrebbe l’esaurimento del diritto di distribuzione per i servizi, si deve ricordare che l’obiettivo del principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione delle opere protette dal diritto d’autore è quello di limitare, al fine di evitare la compartimentazione dei mercati, le restrizioni alla distribuzione delle opere stesse a quanto necessario per proteggere l’oggetto specifico della proprietà intellettuale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 1998, Metronome Musik, C 200/96, Racc. pag. I 1953, punto 14; del 22 settembre 1998, FDV, C 61/97, Racc. pag. I 5171, punto 13, nonché sentenza Football Association Premier League e a., cit., punto 106).</p>
<p>63      Limitare, in fattispecie come quella oggetto della controversia principale, l’applicazione del principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione, previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, alle sole copie di programmi per elaboratore vendute su un supporto informatico tangibile consentirebbe al titolare del diritto d’autore di controllare la rivendita delle copie scaricate via Internet e di pretendere, in occasione di ogni rivendita, una nuova remunerazione, laddove la prima vendita della copia de qua avrebbe già consentito al titolare stesso di ottenere una remunerazione adeguata. Una siffatta restrizione alla rivendita delle copie di programmi per elaboratore scaricati via Internet andrebbe al di là di quanto è necessario per tutelare l’oggetto specifico della proprietà intellettuale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Football Association Premier League e a., cit., punti 105 e 106).</p>
<p>64      In quarto luogo, occorre ancora esaminare se, come sostenuto dalla Oracle, il contratto di manutenzione concluso dal primo acquirente impedisca, in ogni caso, l’esaurimento del diritto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, atteso che la copia del programma per elaboratore che il primo acquirente può cedere ad un secondo acquirente corrisponderebbe non più alla copia da questi scaricata, bensì a una nuova copia del programma stesso.</p>
<p>65      A tal riguardo, dalla decisione di rinvio emerge che le licenze usate offerte dalla UsedSoft sono «attuali», nel senso che la vendita della copia del programma da parte della Oracle al proprio cliente è stata accompagnata dalla conclusione del contratto di manutenzione relativo alla copia medesima.</p>
<p>66      Si deve rilevare che l’esaurimento del diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 riguarda unicamente le copie che abbiano costituito oggetto di una prima vendita nell’Unione da parte del titolare del diritto d’autore o con il suo consenso. L’esaurimento non riguarda, quindi, i contratti di servizi, quali i contratti di manutenzione, dissociabili dalla vendita e conclusi, eventualmente, per una durata determinata, in occasione della vendita stessa.</p>
<p>67      Tuttavia, la conclusione di un contratto di manutenzione, del genere di quelli oggetto della controversia principale, in occasione della vendita di una copia immateriale di un software, fa sì che la copia inizialmente acquistata venga riparata e aggiornata. Anche nell’ipotesi in cui il contratto di manutenzione sia di durata determinata, si deve rilevare che le funzionalità corrette, modificate o aggiunte per effetto di tale contratto costituiscono parte integrante della copia inizialmente scaricata e possono essere utilizzate dall’acquirente della medesima senza limitazioni di durata, e ciò anche nel caso in cui l’acquirente decida successivamente di non rinnovare il contratto di manutenzione.</p>
<p>68      Ciò premesso, si deve ritenere che l’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 si estende alla copia del programma per elaboratore venduta, come corretta ed aggiornata da parte del titolare del diritto d’autore.</p>
<p>69      Si deve tuttavia sottolineare che, qualora la licenza acquisita dal primo acquirente riguardi un numero di utenti che vada al di là delle esigenze del medesimo, come rilevato supra ai punti 22 e 24, l’acquirente stesso non è autorizzato, per effetto dell’esaurimento del diritto di distribuzione ex articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, a scindere tale licenza ed a rivendere unicamente il diritto di utilizzare il software de quo corrispondente ad un numero di utenti da questi stabilito.</p>
<p>70      Infatti, l’acquirente iniziale che proceda alla rivendita di una copia tangibile o intangibile di un software per il quale il diritto di distribuzione appartenente al titolare del diritto d’autore sia esaurito, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, deve rendere inutilizzabile la propria copia al momento della sua rivendita, al fine di evitare la violazione del diritto esclusivo di riproduzione di un software spettante all’autore del medesimo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24. Orbene, in una fattispecie come quella indicata al punto precedente, il cliente del titolare del diritto d’autore continuerà ad utilizzare la copia del software installato sul proprio server senza, quindi, renderla inutilizzabile.</p>
<p>71      Peraltro, anche se l’acquirente dei diritti di utilizzazione supplementari del programma per elaboratore di cui trattasi non procedesse ad una nuova installazione – né, conseguentemente, ad una nuova riproduzione – del programma medesimo su un server ad esso appartenente, si deve rilevare che l’effetto dell’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 non si estenderebbe, in ogni caso, a tali diritti di utilizzazione. Infatti, in tale ipotesi, l’acquisizione di diritti di utilizzazione supplementari non riguarda la copia per la quale il diritto di distribuzione è stato esaurito ai sensi della menzionata disposizione. Al contrario, essa è unicamente volta a consentire l’estensione del numero di utenti della copia che lo stesso acquirente dei diritti supplementari aveva installato sul proprio server.</p>
<p>72      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d’autore che abbia autorizzato, foss’anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l’ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata.</p>
<p> <i><i>Sulle questioni prima e terza</p>
<p></i></i>73      Con la prima e la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, ed in presenza di quali condizioni, l’acquirente di licenze usate relative a programmi per elaboratore del genere di quelle vendute dalla UsedSoft possa essere considerato, per effetto dell’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, quale «legittimo acquirente» ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1, il quale, a termini di quest’ultima disposizione, gode del diritto di riproduzione del programma di cui trattasi al fine di consentirgli l’utilizzazione del programma stesso in modo conforme alla sua destinazione.</p>
<p>74      Dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 risulta che, salvo disposizioni contrattuali specifiche, la riproduzione di un programma per elaboratore non è soggetta ad autorizzazione da parte del suo autore, qualora tale riproduzione sia necessaria per consentire al legittimo acquirente di utilizzare il programma in modo conforme alla sua destinazione, ivi compreso per correggere errori.</p>
<p>75      Il cliente del titolare del diritto d’autore, qualora proceda all’acquisto di una copia di un programma per elaboratore offerto sul sito Internet del titolare del diritto medesimo, effettua, scaricando la copia sul proprio elaboratore, una sua riproduzione, autorizzata ex articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24. Si tratta, infatti, di una riproduzione necessaria per consentire al legittimo acquirente di utilizzare il programma in modo conforme alla sua destinazione.</p>
<p>76      Peraltro, nel tredicesimo considerando della direttiva 2009/24 si afferma che «il contratto non può vietare gli atti di caricamento e di svolgimento necessari per l’utilizzazione di una copia di un programma legittimamente acquisita (…)».</p>
<p>77      Si deve poi ricordare che il diritto di distribuzione del titolare del diritto d’autore si esaurisce, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, con la prima vendita nell’Unione, da parte del titolare medesimo o con il suo consenso, di qualsiasi copia, tangibile o intangibile, del suo programma per elaboratore. Ne consegue che, in virtù di tale disposizione e malgrado l’esistenza di disposizioni contrattuali che vietano una successiva cessione, il titolare del diritto de quo non può più opporsi alla rivendita di tale copia.</p>
<p>78      È ben vero che, come emerge dal punto 70 supra, l’acquirente iniziale di una copia tangibile o intangibile di un programma per elaboratore per la quale il diritto di distribuzione del titolare del diritto d’autore sia esaurito, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, che proceda alla rivendita della copia stessa deve rendere inutilizzabile la copia scaricata sul proprio elaboratore al momento della rivendita, al fine di evitare la violazione del diritto esclusivo del titolare alla riproduzione del proprio programma, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24.</p>
<p>79      Come correttamente rilevato dalla Oracle, la verifica del fatto che tale copia sia stata resa inutilizzabile può risultare difficile. Tuttavia, il titolare del diritto d’autore che distribuisca copie di un programma per elaboratore incise su un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD si trova di fronte alla stessa difficoltà, in quanto ben difficilmente potrà verificare se l’acquirente iniziale non abbia creato copie del programma per elaboratore che continui ad utilizzare dopo aver venduto il supporto informatico tangibile. Per risolvere tale difficoltà, il distributore – «classico» o «digitale» – potrà ricorrere a misure tecniche di protezione, quali le chiavi di accesso.</p>
<p>80      Atteso che il titolare del diritto d’autore non può opporsi alla rivendita di una copia di un programma per elaboratore per la quale il diritto di distribuzione del titolare stesso sia esaurito, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, si deve ritenere che il secondo acquirente di tale copia, al pari di ogni successivo acquirente, costituisca un «legittimo acquirente» della copia stessa, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24.</p>
<p>81      Pertanto, in caso di rivendita della copia del programma per elaboratore da parte del suo primo acquirente, il nuovo acquirente potrà procedere, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, al download sul proprio elaboratore della copia vendutagli dal primo acquirente. Un siffatto download deve essere considerato come la necessaria riproduzione del programma per elaboratore, la quale deve consentire al nuovo acquirente di utilizzare il programma stesso in modo conforme alla sua destinazione.</p>
<p>82      L’argomento della Oracle, dell’Irlanda nonché dei governi francese ed italiano secondo cui la nozione di «legittimo acquirente», di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, si riferirebbe unicamente all’acquirente autorizzato, in base ad un contratto di licenza concluso direttamente con il titolare del diritto d’autore, ad utilizzare il programma per elaboratore non può essere accolto.</p>
<p>83      Infatti, tale argomento produrrebbe l’effetto di consentire al titolare del diritto d’autore di impedire l’utilizzazione effettiva di qualsiasi copia usata nei confronti della quale il suo diritto di distribuzione si è esaurito, a termini dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, facendo valere il suo diritto esclusivo di riproduzione sancito dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva medesima, privando in tal modo di effetto utile l’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dal paragrafo 2 dello stesso articolo 4.</p>
<p>84      Con riguardo ad una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, si deve ricordare che, come già rilevato supra ai punti 44 e 48, il download sul server del cliente della copia del programma per elaboratore offerta sul sito Internet del titolare del diritto d’autore e la conclusione di un contratto di licenza di utilizzazione relativo a tale copia formano un tutt’uno indivisibile che deve essere qualificato, nel suo complesso, come una vendita. Orbene, in considerazione di tale legame indivisibile tra la copia offerta sul sito Internet del titolare del diritto d’autore, come ulteriormente corretta ed aggiornata, da un lato, e la relativa licenza di utilizzazione, dall’altro, la rivendita della licenza di utilizzazione implica la rivendita «della copia» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, beneficiando in tal modo dell’esaurimento del diritto di distribuzione previsto da quest’ultima disposizione, e ciò pur in presenza della clausola contenuta nel contratto di licenza e riportata supra al punto 23.</p>
<p>85      Come emerge dal punto 81 supra, ne consegue che il nuovo acquirente della licenza di utilizzazione, quale il cliente della UsedSoft, potrà, in quanto «legittimo acquirente», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, della copia corretta ed aggiornata del programma de quo, procedere al download della copia medesima dal sito Internet del titolare del diritto d’autore, in quanto tale download costituisce la riproduzione necessaria del programma che consente al nuovo acquirente di utilizzare il programma stesso in modo conforme alla sua destinazione.</p>
<p>86      Si deve tuttavia ricordare che, qualora la licenza acquisita dal primo acquirente preveda un numero di utenti superiore alle sue esigenze, tale acquirente non è autorizzato, per effetto dell’esaurimento del diritto di distribuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, a scindere tale licenza ed a rivendere unicamente il diritto di utilizzare il programma di cui trattasi corrispondente ad un numero di utenti dal medesimo stabilito, come esposto supra ai punti 69 71.</p>
<p>87      Si deve peraltro sottolineare che il titolare del diritto d’autore, quale la Oracle, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che consenta la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal suo sito Internet, può legittimamente assicurarsi, per mezzo di tutti gli strumenti tecnici a sua disposizione, che la copia di cui il venditore ancora dispone sia resa inutilizzabile.</p>
<p>88      Dalle suesposte considerazioni emerge che la prima e la terza questione pregiudiziale devono essere risolte affermando che gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 devono essere interpretati nel senso che, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto d’autore, licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire a quest’ultimo di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia della propria opera, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrà avvalersi dell’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, potrà essere considerato quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, beneficiando del diritto di riproduzione previsto da quest’ultima disposizione.</p>
<p> <b><b>Sulle spese</p>
<p></b></b>89      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:</p>
<p>1)      <b><b>L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d’autore che abbia autorizzato, foss’anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l’ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata.</p>
<p></b></b>2)      <b><b>Gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 devono essere interpretati nel senso che, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto d’autore, licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire a quest’ultimo di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia della propria opera, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrà avvalersi dell’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, potrà essere considerato quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, beneficiando del diritto di riproduzione previsto da quest’ultima disposizione.</p>
<p></b></b>Firme</p>
<p></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2012 n.3148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-3-7-2012-n-3148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-3-7-2012-n-3148/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-3-7-2012-n-3148/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2012 n.3148</a></p>
<p>Pres. A. Amodio, est. R. Ianigro Marco Illiano (Avv. Domenico Santonastaso) c. Comune di Casagiove (Avv. Maria Della Valle) sul concetto di opera pertinenziale realizzata in adiacenza ad una attività commerciale 1. Edilizia ed Urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Struttura in metallo infissa al suolo posta in essere in adiacenza</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-3-7-2012-n-3148/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2012 n.3148</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Amodio,  est. R. Ianigro<br /> Marco Illiano (Avv. Domenico Santonastaso) c. Comune di Casagiove (Avv. Maria Della Valle)</span></p>
<hr />
<p>sul concetto di opera pertinenziale realizzata in adiacenza ad una attività commerciale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Struttura in metallo infissa al suolo posta in essere in adiacenza di esercizio commerciale &#8211; Qulifcazione di una veranda &#8211; Conseguenze urbanisitche &#8211; Demolizione &#8211; Legittimità &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Realizzazione di una veranda dove in origine sorgeva un area di accesso ad una attività commerciale &#8211; Qualificazione &#8211; Opera pertinenziale dell&#8217;attività commerciale &#8211; Esclusione &#8211;  Ragioni 	</p>
<p>3. Edilizia ed Urbanistica &#8211; Istanza di permesso a costruire &#8211; Richiesta avanzata dal conduttore di un immobile &#8211; Inammissibilità &#8211; Sussiste &#8211; Deroghe</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È legittimo il provvedimento di diniego di permesso di costruire &#8211; con contestuale ordine di demolizione, di una struttura realizzata con intelaiatura metallica con pannelli in vetro ed posta in essere in adiacenza di una attività commerciale, struttura stabilmente infissa al suolo, atteso che tale opera rivestendo i requisiti di una veranda non possiede i caratteri della temporaneità, precarietà ed amovibilità che la possano inquadrare quale opera pertinenziale (1)	</p>
<p>2. La realizzazione di una veranda con intelaiatura metallica con pannelli in vetro e posta in essere in adiacenza ad un esercizio commerciale dove in origine sorgeva un area di accesso allo stesso, deve essere qualificata non opera pertinenziale della suddetta attività bensì quale nuova opera attesa la circostanza che tale nuova volumetria rappresenta il mutamento di destinazione di uso della corte esclusiva che originariamente costituiva un&#8217;area di accesso all&#8217;esercizio commerciale (2)	</p>
<p>3. L&#8217;istanza di permesso di costruire non può essere presentata dal conduttore – o altro titolare di divieto di natura obbligatoria &#8211; di un immobile a meno che non via sia per contratto o per procura l’autorizzazione del proprietario al quale debbono essere notificati alla pari tutti i provvedimenti emessi dalle Amministrazioni Comunali.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8.4.1999; n. 394; TAR Lazio &#8211; Roma, Sez. II, 17.7.1986, n. 1156; TAR Campania &#8211; Napoli, Sez. III, 9.9.2008, n. 10059; TAR Veneto, Sez. II, n. 1674 del 2008;<br />	<br />
2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 419/2003; <br />	<br />
3. cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 3027/07; id. 3553/2002; id. Sez. V,  n. 1507/2001 id. n. 1227/97; id. 1200/94; id. 956/93; TAR Parma n. 2882/2001; Consiglio di Stato, Sez. V, 2882/2001; id. Sez. IV, n. 1057/2011; id. Sez. VI, n. 4557/2010</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Ottava)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 142 del 2009, proposto da: </p>
<p>Marco Illiano, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Santonastaso, con domicilio eletto presso Carlo Cagnazzi in Napoli, via N. Nisco N. 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Casagiove, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Della Valle, con domicilio eletto presso Filippo Brunaccino in Napoli, p.zza Municipio,64c/Osegreteria Tar; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>diniego permesso di costruire e demolizione opere realizzate &#8211; ord. n. 80/08</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Casagiove;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 giugno 2012 il dott. Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con ricorso iscritto al n. 142/2009 Illiani Marco, quale conduttore in locazione, a far data dal 29.09.2007, di un’unità immobiliare ad uso commerciale ubicata al piano terra del fabbricato sito in Casagiove al viale Europa n. 83/85, impugnava, chiedendone l’annullamento, il diniego di sanatoria oppostogli dal Comune di Casagiove con atto conosciuto il 14.10.2008 e la connessa ordinanza di demolizione n. 80 del 20.11.2008 delle opere di delimitazione della corte esclusiva prospiciente il predetto locale commerciale, realizzate tramite installazione di una struttura costituita da profilati metallici e vetri infissa al suolo tramite bulloni, dell’estensione di m.q. 17,02, per un’altezza di m.l. 3.70 ed una volumetria di m.c. 62.90.<br />	<br />
A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
1) Violazione e mancata applicazione dell’art. 3 comma 1 lett. e del d.p.r. n. 380/2001, violazione e mancata applicazione dell’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001, carenza di motivazione, eccesso di potere;<br />	<br />
La superficie occupata dal manufatto è di m.q. 15,90 in luogo dei m.q. 17.02 indicati dal Comune e la volumetria è di mc. 62,40 in luogo dei m.c. 62,90 indicati dal Comune.<br />	<br />
L’opera in oggetto sviluppa una volumetria pari al 10,50% del locale commerciale per cui non eccede nemmeno il 20% di quest’ultimo. Di qui consegue che l’opera in questione si configura senza dubbio come pertinenziale, poiché rientra nella fattispecie astratta prevista dall’art. 3 comma 1 della lette. E.6) d.p.r. n. 380/2001 (cfr relazione tecnica giurata geom Fabrizio Daniele del dicembre 2008) <br />	<br />
Il manufatto inoltre rientra in proprietà privata catastalmente costituente porzione di corte esclusiva annessa al locale commerciale, ed è stata occupata solo per metà.<br />	<br />
Le opere pertinenziali giammai possono considerarsi nuove costruzioni, a meno che non realizzino un volume superiore al 20% del fabbricato principale, cosa che non è nella specie.<br />	<br />
2) Violazione e mancata applicazione degli artt. 29 e 58 del regolamento edilizio del Comune di Casagiove, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, impropria e o carente motivazione, eccesso di potere;<br />	<br />
Il locale in questione ricade in zona di completamento B1 che, ai sensi dell’art. 29 del regolamento edilizio, essendo di urbanizzazione recente, caratterizzata da un’edilizia minuta ma piuttosto fitta, è priva di particolari caratteri ambientali.<br />	<br />
Inoltre ai sensi dell’articolo 58 dello stesso regolamento le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe devono essere studiate in funzione dell’insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell’edificio e dell’ambiente. La zona ove è ubicato il locale commerciale in parola non ha alcuna peculiarità architettonica, urbanistica o artistica, l’edificio ai piani superiori è costituito da muratura in tufo completamente esposta, priva di intonacatura e tinteggiatura. Sicchè l’opera realizzata dal ricorrente è perfettamente compatibile con l’insieme dei prospetti degli immobili circostanti, e non si configura quale innovazione. Essa, quindi, ai sensi dell’art. 1120 comma 2 cc., non può alterare il decoro architettonico dello stabile in cui è inserito il locale predetto.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato è manifestamente carente sul piano istruttorio e chiaramente illogico e affetto da impropria e carente motivazione, nonché eccesso di potere. <br />	<br />
3) Violazione del giusto procedimento, violazione e mancata, ovvero falsa applicazione dell’art. 11 comma 1 d.p.r. n. 380/2001, violazione e mancata applicazione dell’art. 6 del regolamento edilizio del Comune di Casagiove, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e conseguente carenza di motivazione, eccesso di potere, illogicità e ingiustizia manifesta;<br />	<br />
Il contratto di locazione costituisce titolo idoneo al rilascio in favore del conduttore di un permesso di costruire funzionale all’esercizio di un’attività commerciale. A ciò si aggiunga che l’art. 6 del regolamento edilizio prevede che chi si trovi nella giuridica disponibilità di un’unità immobiliare è abilitato ad eseguire opere edilizie e/o a richiedere le autorizzazioni o i permessi per l’esecuzione delle stesse. Il Comune ha inoltre la potestà di verificare l’esistenza in capo al richiedente del requisito della legittimazione soggettiva al rilascio del permesso di costruire mercè un’adeguata istruttoria. <br />	<br />
Inoltre in termini civilistici ex art. 1583 c.c.l’opera realizzata si configura quale mera addizione suscettibile di rimozione al termine del rapporto locatizio, senza nocumento alcuno alla cosa locata. Il consenso del proprietario si appalesa necessario nel caso di opere ancora da realizzare e non anche nel caso in cui, come nella specie, le opere siano già realizzate, mentre i rapporti tra locatore e locatario attengono alla sfera strettamente privatistica cui resta estranea la pubblica amministrazione.<br />	<br />
Per tali ragioni concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese giudiziali.<br />	<br />
Il Comune di Casagiove si costituiva per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto.<br />	<br />
Alla pubblica udienza di discussione del 5.06.2012 il ricorso veniva introitato per la decisione. <br />	<br />
2. Il ricorso è infondato e va respinto come di seguito argomentato.<br />	<br />
Nella specie si controverte in ordine alla legittimità del provvedimento prot. n. 13328 del 2.10.2008 con cui il Comune di Casagiove respingeva l’istanza presentata dal ricorrente in data 6.08.2008, nella qualità di conduttore in locazione di un immobile commerciale sito in viale Europa n.n. 83/85, per la sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.p.r. n. 380/2001 di una struttura chiusa costituita da elementi metallici e vetro eseguita su spazio aperto al pubblico.<br />	<br />
Il diniego gravato risulta motivato dal Comune per la non conformità dell’intervento allo strumento urbanistico vigente, comportando esso un aumento di volumetria e di superficie su lotto la cui possibilità edificatoria è stata già utilizzata dal fabbricato esistente, nonché, poiché, dalla documentazione allegata all’istanza, non risultava prodotto il consenso dei proprietari per la realizzazione delle predette opere.<br />	<br />
Il presente gravame risulta incentrato principalmente sulla dedotta natura pertinenziale delle opere oggetto di sanatoria, inglobanti un’area esterna annessa al locale commerciale, asseritamente esclusiva, mediante installazione di una struttura vetrata metallica infissa al suolo ed al soffitto tramite bulloni.<br />	<br />
2.1 Parte ricorrente sostiene che illegittimamente il Comune avrebbe denegato la sanatoria per un intervento che, per la sua natura pertinenziale, contrariamente a quanto sostenuto nel diniego gravato, non sarebbe suscettibile di determinare incremento di superficie utile né di volumetria anche in considerazione delle minime dimensioni di ingombro del manufatto inglobante una superficie di estensione inferiore al 20% di quella occupata dal locale commerciale cui è annessa.<br />	<br />
L’assunto non convince. <br />	<br />
A ben vedere, le opere in questione, contrariamente a quanto dedotto in atti, non rivestono né natura precaria né natura pertinenziale.<br />	<br />
Nella specie, come ricavabile dalle riproduzioni fotografiche allegate in atti dallo stesso ricorrente, la struttura oggetto di sanatoria presenta delle caratteristiche in tutto assimilabili ad una struttura verandata trattandosi di un’intelaiatura metallica con pannelli in vetro con cui si è inglobata una corte esterna all’ingresso del locale commerciale del ricorrente, e stabilmente infissa al suolo ed al solaio soprastante del fabbricato.<br />	<br />
Evidentemente la struttura in questione, addossata al fabbricato esistente, riveste natura permanente, dal momento che la sua funzione è strettamente connessa all&#8217;attività commerciale svolta dal ricorrente e quindi destinata ad un uso tutt&#8217;altro che temporaneo e contingente. Per tale ragione deve intendersi indubbiamente priva del carattere della precarietà ed amovibilità.(cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 8 aprile 1999, n. 394; T.A.R. Lazio, sez. II, 17 luglio 1986, n. 1156; TAR Campania, Napoli, III, 9 settembre 2008, n. 10059; TAR Veneto, II, n. 1674 del 2008).<br />	<br />
2.2 Va altresì esclusa la dedotta natura pertinenziale del manufatto in questione. Ciò in quanto l’intervento realizzato costituisce una nuova opera entrata a far parte integrante di una costruzione preesistente, e che, per effetto di congiunzione con l’immobile principale, ne ha ampliato la superficie utile e la relativa volumetria. A nulla rileva sotto tale profilo la dedotta assenza di autonomia della struttura rispetto all’immobile principale, dal momento che essa determina un ampliamento di superficie e volume dell’immobile cui è annessa nonché il mutamento di destinazione d’uso della corte esclusiva che originariamente costituiva un’area di accesso all’immobile medesimo aperta al pubblico. (Consiglio di Stato sez.V n.419/2003).<br />	<br />
Nemmeno può attribuirsi rilievo alla natura dei materiali utilizzati dal momento che anche quando le opere siano realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, possono determinare un incremento del carico urbanistico laddove comportino la trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio.<br />	<br />
Alla luce di quanto esposto risulta quindi smentita la qualificazione giuridica dell’intervento come ricostruita in ricorso, e resta pertanto confermata la legittimità del diniego opposto dal Comune di Casagiove poiché l’intervento eccede il limite di volumetria massima assentibile già integralmente utilizzata dal fabbricato esistente, circostanza quest’ultima peraltro nemmeno contestata dal ricorrente. <br />	<br />
2.2 Inoltre in presenza di un intervento suscettibile di trasformare ed ampliare l’organismo edilizio preesistente, legittimamente il Comune ha opposto al ricorrente, quale conduttore in locazione dell’immobile in oggetto, la mancanza del previo consenso del proprietario, in assenza di alcuna preventiva autorizzazione concessa in tal senso nel contratto di locazione del 29.08.2007 allegato in atti, o in altra documentazione. La legittimazione del titolare di un diritto obbligatorio al rilascio del permesso di costruire è riconosciuta in giurisprudenza solo quando, per effetto del dedotto rapporto obbligatorio, l’interessato sia autorizzato in base ad un contratto o abbia documentato il previo consenso da parte del proprietario (Cons. Stato, sez. IV, n. 3027/2007; id, n. 3253/2002; id., sez. V, n. 1507/2001; id., n. 1227/1997; id. n.1200/1994; id., n. 965/1993; Tar Parma, n. 338/2008; Tar Napoli, n. 8243/2006; Cons. Stato, sez. V, n. 2882/2001; Cons. Stato, sez.IV, n. 1057/2011; Cons. Stato, sez. VI, n. 4557/2010).<br />	<br />
Per le ragioni esposte il ricorso va respinto, e le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune di Casagiove nella misura di complessive euro 2.000,00 (duemila).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />	<br />
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/07/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-3-7-2012-n-3148/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2012 n.3148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2012 n.24</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-3-7-2012-n-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Coraggio &#8211; Est. Branca Lebkir Charaf (Avv. G. Dionigi) / U.T.G. – Prefettura di Perugia (Avv.Gen. St.) sui presupposti per il passaggio in giudicato di una sentenza e sull&#8217;ammissibilità di un ricorso in ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese di un precedente giudizio 1. Processo amministrativo – Giudizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-3-7-2012-n-24/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2012 n.24</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio  &#8211;  Est. Branca <br /> Lebkir Charaf (Avv. G. Dionigi) / U.T.G. – Prefettura di Perugia (Avv.Gen. St.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per il passaggio in giudicato di una sentenza e sull&#8217;ammissibilità di un ricorso in ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese di un precedente giudizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Esperibilità – Presupposti – Formazione del giudicato – Condizioni. </p>
<p>2.	Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Per ottenere il pagamento delle spese di un precedente giudizio – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’art. 112 del c.p.a. stabilisce che il giudizio di ottemperanza può essere proposto avverso le sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato. A norma dell’art. 324 del c.p.c. – con enunciazione valida anche nel processo amministrativo ex art. 39 c.p.a. – si definisce passata in giudicato la sentenza avverso la quale non sono ammessi più mezzi di impugnazione. L’art. 327 del medesimo codice, a sua volta, dispone che, prescindendo dall’ipotesi della notificazione alla controparte, la sentenza non può essere oggetto di impugnazione dopo che siano trascorsi sei mesi dalla pubblicazione (il termine di un anno è stato così ridotto dall’art. 46, comma 17, l. 69/2009)</p>
<p>2.	Deve essere accolto il ricorso proposto per l’esecuzione del giudicato con cui si chiede l’ordine all’Amministrazione intimata di provvedere al pagamento delle spese di giudizio. Pertanto, sussistono i presupposti per l’adozione del confronti dell’Amministrazione delle statuizioni previste dall’art. 14 del codice del processo amministrativo, nonché per la condanna alle spese del presente giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Adunanza Plenaria)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 24 di A.P. del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Lekbir Charaf, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianni Dionigi, con domicilio eletto presso Giovan Vincenzo Placco in Roma, via Basento N. 37; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>U.T.G. &#8211; Prefettura di Perugia, Ministero dell&#8217;Interno, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Associazione Progetto Diritti Onlus; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’esecuzione del giudicato</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>di cui alla sentenza breve del CONSIGLIO di STATO &#8211; ADUNANZA PLENARIA n. 00007/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Perugia e di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2012 il Cons. Marzio Branca e udito l’avv. Gianni Dionigi per il ricorrente, nessuno comparso per l’Amministrazione intimata;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con sentenza 2 maggio 2011 n. 7 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, è stato annullato, in accoglimento dell’appello proposto dal sig. Lekbir Charaf, il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione di lavoro irregolare emesso dalla Prefettura – U.T.G. di Perugia. Con la detta sentenza la stessa Amministrazione è stata condannata a rifondere all’appellante le spese dei due gradi del giudizio, nella misura di euro 3.000,00, oltre gli accessori di legge.<br />	<br />
Con il ricorso in epigrafe, il sig. Lekbir Charaf espone di avere invitato, con fax in data 19 maggio 2011, l’U.T.G., la Questura e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia ad ottemperare alla sentenza con particolare riferimento alla corresponsione delle spese.<br />	<br />
L’istanza è rimasta senza esito, e, pertanto, l’interessato ha proposto il ricorso di cui all’art. 112 e ss. del codice del processo amministrativo, chiedendo che sia impartito l’ordine all’Amministrazione intimata di provvedere al pagamento di quanto dovuto in forza della suddetta sentenza, oltre gli interessi legali; che sia nominato una commissario <i>ad acta</i> per l’ipotesi di inosservanza del termine all’uopo fissato; che l’Amministrazione sia condannata alle spese del presente giudizio.<br />	<br />
L’U.T.G. di Perugia si è costituito in giudizio, ma non ha depositato alcuno scritto difensivo.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 18 giugno 2012, udito il difensore del ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
2. Il ricorso deve essere accolto.<br />	<br />
L’art. 12 del codice del processo amministrativo stabilisce che il giudizio di ottemperanza può essere proposto avverso le sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato. A norma dell’art. 324 del codice di procedura civile – con enunciazione valida anche nel processo amministrativo ex art. 39 cod.proc.amm. &#8211; si definisce passata in giudicato la sentenza avverso la quale non sono più ammessi mezzi impugnazione. L’art. 327 del medesimo codice, a sua volta, dispone che, prescindendo dall’ipotesi della notificazione alla controparte, la sentenza non può essere oggetto di impugnazione dopo che siano trascorsi sei mesi dalla pubblicazione (il termine di un anno è stato così ridotto dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).<br />	<br />
Nella specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è stata pubblicata il 10 maggio 2011, e il presente ricorso è stato notificato il 18 aprile 2012, quindi ben oltre il termine per la formazione del giudicato.<br />	<br />
Il giudicato, tuttavia, secondo l’assunto del ricorrente non contraddetto dall’Amministrazione, è rimasto inottemperato per quanto concerne la rifusione delle spese, in relazione ai due gradi di giudizio conclusi con la sentenza n. 7 del 2011 di questa Adunanza Plenaria.<br />	<br />
Sussistono, pertanto, i presupposti per l’adozione del confronti dell’U.T.G. di Perugia delle statuizioni previste dall’art. 14 del codice del processo amministrativo, nonché per la condanna alle spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto:<br />	<br />
ordina all’Ufficio Territoriale del Governo di Perugina di corrispondere al sig. Lekbir Charaf l’importo di euro 3.000,00, maggiorato degli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza ottemperanda fino al dì del soddisfo, oltre al pagamento degli accessori di legge;<br />	<br />
assegna per l’adempimento il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, o se anteriore dalla notificazione, della presente sentenza;<br />	<br />
il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione pro-tempore è nominato, con facoltà di delega, commissario <i>ad acta</i>, affinché, se il detto termine non risulti osservato, provveda, su richiesta dell’interessato, all’adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare l’esecuzione della presente sentenza;<br />	<br />
condanna l’U.T.G. di Perugina al pagamento in favore del ricorrente delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, che liquida in euro 3.000,00 oltre gli accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente del Consiglio di Stato<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente aggiunto del Consiglio di Stato<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente di sezione<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente di sezione<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente di sezione<br />	<br />
Alessandro Botto, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/07/2012</p>
<p align=justify>
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		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2012 n.325</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2012-n-325/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2012-n-325/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2012-n-325/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2012 n.325</a></p>
<p>Pres. U. Zuballi, Est. D. Nazzaro WWF ITALIA Onlus (Avv.ti M. G. Mancini e V. E. Russo) c Regione Abruzzo (Avv. Stato), I. E. Srl (D.De Carolis) e O. di V. (Avv.ti S. Crocetta e V. Colalillo) 1. Ambiente – Principio di precauzione – Art. 3 d.lgs. 3 aprile 2006</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2012-n-325/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2012 n.325</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. U. Zuballi, Est. D. Nazzaro<br /> WWF ITALIA Onlus (Avv.ti M. G. Mancini e V. E. Russo) c Regione Abruzzo (Avv. Stato), I. E. Srl (D.De Carolis) e O. di V. (Avv.ti S. Crocetta e V. Colalillo)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Principio di precauzione – Art. 3 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Presupposti – Limiti.	</p>
<p>2. Valutazione di incidenza ambientale – Abbandono – art. 5, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 – ubicazione dell’intervento – prossimità al SIC &#8211; esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il principio di precauzione di cui all&#8217;art. 3 Codice dell&#8217;Ambiente presuppone la deduzione di validi elementi idonei a contrastare ragionevolmente l&#8217;insediamento energetico, in quanto diversamente opinando si verrebbe a paralizzare ogni utile iniziativa, quale un impianto per la produzione elettrica con fonti rinnovabili, costituente un obiettivo comunitario altamente prioritario ex art. 6 Dir.CE n. 2001/77/CE ed art. 13 Dir.CE n. 2009/28/CE. 	</p>
<p>2. Ai fini della costruzione e dell&#8217;esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (specificamente oli vegetali in motori endotermici) la valutazione di incidenza ambientale non è necessaria nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;intervento non risulti essere ubicato all&#8217;interno di un Sito d&#8217;Interesse Comunitario (cosiddetto SIC), bensì unicamente nelle vicinanze all&#8217;esterno del sito (nella specie circa metri 200 dallo stesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I°_sul ricorso numero di registro generale =496= del =2011=, proposto dal </p>
<p>Wwf ITALIA Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia Mancini e Vittorio Emanuele Russo, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, via Lo Feudo 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione ABRUZZO, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L&#8217;Aquila; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Istonia Energy Srl, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Diego De Carolis, con domicilio eletto in Pescara; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad <i>adiuvandum</i>:<br />	<br />
Olearia di Vito, rappresenta e difesa dagli avv. Stefano Crocetta e Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso Francesco Ferzetti in Pescara, via Cincinnato, n.37; </p>
<p>II°_sul ricorso numero di registro generale =77= del 2012, proposto dal<br />	<br />
Comune di VASTO, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicolino Zaccaria, con domicilio eletto presso Tar Pescara- Segreteria in Pescara, via Lo Feudo 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione ABRUZZO, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le L&#8217;Aquila; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Società Istonia Energy S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Diego De Carolis, con domicilio eletto presso Diego De Carolis in Pescara, via Milano 19/3p.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>_quanto al ricorso n. 496 del 2011:<br />	<br />
della determina dirigenziale n. da 13/204 del 26 agosto 2011 con cui il responsabile del procedimento-direzione parchi, territorio, ambiente, energia- della regione Abruzzo ha autorizzato la società contro-interessata alla modifica sostanziale dell&#8217;autorizzazione unica n. 7 del 07.02.2007 per la costruzione e l&#8217;esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da realizzare nella zona industriale di punta penna del comune di Vasto, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi;<br />	<br />
_quanto al ricorso n. 77 del 2012:<br />	<br />
della determinazione dirigenziale n.da 13/204 del 26 agosto del 2011 con cui il dirigente del servizio politica energetica, qualità dell&#8217;aria e direzione affari della presidenza della regione Abruzzo, ha autorizzato la società Istonia energy, contro-interessata, alla modifica dell&#8217;autorizzazione unica n.7, rilasciata alla medesima per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica; di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.</p>
<p>Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e della Istonia Energy Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori: gli avv.ti Maria Grazia Mancini e Vittorio Emanuele Russo per la parte ricorrente, l&#8217;avv. distrettuale dello Stato Luigi Simeoli per la Regione resistente, gli avv.ti Stefano Crocetta per la società Olearia e l&#8217;avv. Diego De Carolis per la società Istonia contro-interessata, nonché l&#8217;avv. Lorenzo Passeri per il Comune ricorrente;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’associazione ricorrente impugna (ric.n.496/2011) la determinazione dirigenziale di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica n. 7/7.2.2007, rilasciata per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica (4Mwe), alimentato da oli vegetali in motori endotermici, nella zona Punta Penna di Vasto.<br />	<br />
A tale gravame si é aggiunto, dopo la trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato in sede giurisdizionale, la costituzione in giudizio del comune di Vasto (ric. n.77/2012), sempre in merito allo stesso provvedimento.<br />	<br />
Si sostiene che mancherebbe la Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.In.), stante la vicinanza di un Sito d’Interesse Comunitario (SIC), non sostituibile dalla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e/o dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e/o dall’Autorizzazione Unica (AU), nonché che l’autorizzazione iniziale del 2007 non sarebbe più efficace, non essendo mai iniziati i lavori entro l’anno dal rilascio; sarebbe stato necessario, quindi, un nuovo progetto ed una nuova autorizzazione.<br />	<br />
In punto d’istruttoria e di motivazione, il parere dell’Arta non sarebbe definitivo, mancherebbe, infatti, la preventiva variazione del Piano Regionale Territoriale (PRT) e la convocazione della Conferenza dei Servizi (CS) del Comitato di Gestione della Riserva Naturale di Punta Aderici.<br />	<br />
Nel giudizio é intervenuta <i>ad adiuvandum</i> la società Olearia De Vito, quale proprietaria di immobile nelle vicinanze del sito, che insiste sulle argomentazioni già enunciate.<br />	<br />
La difesa del Comune puntualizza che l’intervento é previsto in una zona a vocazione ambientale e che l’impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili (motore diesel), alimentato esclusivamente da oli vegetali e non da rifiuti (biomasse), sarebbe localizzato in un lotto del Consorzio ASI dell’area industriale, posto 200mt dal SIC. <br />	<br />
La ditta interessata fa presente che la modifica richiesta non sarebbe altro che un rimodulazione tecnica del progetto per l’utilizzo delle migliori tecnologie e l’autorizzazione n. 7/2007 sarebbe stata assorbita dalla nuova del 2011, che, oltre a costituire variante allo strumento urbanistico, ha riconosciuto che trattasi di opera di pubblica utilità, indifferibile ed urgente. <br />	<br />
Le parti hanno depositato memorie di replica e la Regione Abruzzo ha inviato, tramite l’Avvocatura dello Stato, relazione con documentazione.<br />	<br />
Alla pubblica udienza la causa é stata assegnata in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I due ricorsi vanno riuniti.<br />	<br />
Il primo aspetto da esaminare é la necessità o meno della Valutazione d’incidenza (V.In) per l’intervento in oggetto che, come pacifico, non é ubicato all’interno del SIC, ma, a circa mt. 200= all’esterno dello stesso (ricorso p.3, memoria Comune p.4). <br />	<br />
L’art. 5 del DPR n. 357/1997 così recita: “nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico &#8211; ambientale dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) … e delle zone speciali di conservazione”, in modo che “i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito” siano tali da non poter “avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi”; a tali fini, va presentata una “valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell&#8217;allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”. <br />	<br />
La valutazione d’incidenza di piani o di interventi che interessano siti di importanza comunitaria, è “effettuata, sentito l&#8217;ente di gestione dell&#8217;area stessa” e “qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l&#8217;intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio..”.<br />	<br />
Dalla lettura della normativa, si ricava come la stessa fa riferimento ad un <i>intervento da ubicarsi all’interno del SIC</i> e non per quelli che sono progettati all’esterno, ovvero, come nel caso di specie, nell’ambito di una zona industriale ivi già localizzata, in cui opera un Consorzio ASI, che ha assegnato il lotto alla società Istonia Energy, per la produzione di “energia pulita”. <br />	<br />
L’Autorità, peraltro, ha provveduto alla valutazione dell’intervento nella sua oggettiva consistenza, che concerne una “centrale” per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (oli vegetali), che é stato assentito da un’Autorizzazione Unica (A.U.) n. 7/7.2.2007, successivamente modificata da altra autorizzazione del 26.8.2011 (DA-13/2004–Bura-n.57/16.9.2011), sempre nell’ambito procedimentale della A.U. n.7/2007, integrandosi l’istruttoria, sia con l’analisi di compatibilità ambientale, sia con l’analitica relazione di incidenza, entrambe redatte dall’ing. B. Sanelli. <br />	<br />
La Soprintendenza BB.AA.PP per l’Abruzzo (nota 4.10.2010, prot. n.12295) é puntuale nell’affermare che l’impianto “si inserisce all’interno della zona industriale di Punta Penna senza incidere negativamente sull’attuale contesto paesaggistico dei luoghi”. <br />	<br />
Si sostiene che l’inizio dei lavori non vi sarebbe mai stato e che l’A.U. del 2007 avrebbe perso efficacia; storicamente la ditta ha comunicato l’inizio dei lavori il 22.1.2008, ma va considerato che, sul piano concreto, l’autorizzazione alla modifica sostanziale del 2011, pur facendo parte dell’unico procedimento in atto, va considerata sostitutiva, avendo a base il nuovo progetto presentato, adeguato all’evoluzione della tecnica, ragionevolmente utilizzando quanto già acquisito in precedenza; l’art.4 della Dir. DA13/204/16.8.2011, infatti, pone la sola prescrizione che la costruzione dell’impianto deve avvenire in =24= mesi, in sostituzione dei precedenti =36=. <br />	<br />
La domanda della ditta del 10.1.2010 fa riferimento, invero, ad un “nuovo progetto 2010”, rispetto a quello autorizzato nel 2007, confermando che il combustibile é dato da “olio vegetale” e che la configurazione della Centrale, modificata nei motori utilizzati per la produzione, col recupero dei fumi e con il teleriscaldamento, conserva l’ubicazione, per la quale, come detto, vi é il parere favorevole della Soprintendenza BB.AA.PP. (4.10.2010 prot. n. 12295). Per quel che attiene la consistenza dell’edificio, é stato tolto il camino di mt.25, conservando la stessa potenza complessiva di 4MWe; il tutto con ulteriori apprezzabili vantaggi tecnologici (produzione elettrica con un solo motore endotermico, recupero termico per la produzione di vapore saturo a 10 barg., impianto a ciclo combinato) che danno un’ottimizzazione dell’impianto sul piano operativo e dell’efficienza. Si specifica, inoltre, che il generatore é azionato da un motore diesel alimentato da oli vegetali (soia, girasole, colza, palma) e non trattasi di inceneritore di rifiuti, con assenza totale di ossidi di zolfo ed il contenimento delle emissioni sotto i limiti, con un impatto neutro sul C0/2 dell’anidrite carbonica. <br />	<br />
L’incidenza atmosferica (NOx > 13 ton/anno; polveri > 2 ton/anno), confrontata con quella stradale (800-1000 ton/anno; 30-40 > ton/anno), é minimale.<br />	<br />
Il parere tecnico dell’Arta (3.8.2011 n. 1377), preso atto di quanto acquisito su sua richiesta e ad integrazione (nota,14.10.2010-prot.n.1720), in sede di Conferenza dei Servizi (CdS, verbale 31.3.2011), é “favorevole”, mentre gli esiti degli accertamenti, da parte dell’organismo competente in materia, non possono costituire oggetto di generica censura di legittimità, anche perché sono state date varie prescrizioni a carattere vincolante e pena la decadenza (artt.3 e 6 Dir.13/204/26.8.2011) per la ditta interessata (monitoraggio e controllo delle varie matrici ambientali, campionamenti ed analisi, collegamento on-line SME-Distretto, linee guida Sipra). Esse, invero, sono sempre verificabili, sia prima della messa in esercizio dello stabilimento, sia in <i>operando</i>; ciò é particolarmente valido per le analisi chimiche delle acque sotterranee e la stessa ordinanza di sospensione, emessa dal Sindaco di Vasto (n.104/26.4.2012), non vuole altro che essere un richiamo all’osservanza di tutte le prescrizioni vincolanti (nella specie controllare la concentrazione del piombo), non potendo incidere sulla validità della stessa autorizzazione regionale.<br />	<br />
L’invocato principio di precauzione (art.3 D.Lgs. n.152/2006) presuppone la deduzione di validi elementi idonei a contrastare ragionevolmente l’insediamento energetico, il che non é per il caso in esame, per quanto espresso dall’istruttoria svolta; diversamente, infatti, si verrebbe a paralizzare ogni utile iniziativa, quale un impianto per la produzione elettrica con fonti rinnovabili (obiettivo comunitario altamente prioritario: art. 6 Dir. n.2001/77/CE ed art. 13 Dir. n. 2009/28/CE), in base a generiche previsioni di rischio, generato dal cd. effetto NIMBY (Not In My Back Yard, “non nel mio cortile”).<br />	<br />
La tutela della salute e dell’ambiente é primaria, ma a ciò provvede la legislazione nazionale e regionale, che localizza la tipologia del citato impianto in area industriale, quale é quella in discussione (Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria – PRTQA, di cui alle DD.GG.RR. n.n. 861/c/13.8.2007 e 79/4/25.9.2007).<br />	<br />
Per quel che concerne i profili urbanistici, il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese (Co.A.Siv), in relazione al progetto modificato, ha espresso nulla-osta favorevole (8.9.2010 n. 236), nonché pareri favorevoli (note 17.9.2010, prot.n.2780 e 7.10.2010, prot. n.2958, che fanno seguito alle delibere del 16.4.2007 n. 130-cda e 5.6.2009 n. 137-cda); non va comunque dimenticato che l’intervento di cui trattasi é di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ragion per la quale la rilasciata A.U. del 2011 costituirebbe variante allo strumento urbanistico.<br />	<br />
Con riferimento all’ultimo motivo, va osservato che il Comitato di Gestione della riserva naturale di Punta Aderici ha ricevuto, per espressa volontà della CdS (30.9.2010), tutta la documentazione relativa al progetto in discussione ed il componente del Comitato di Gestione, convocato per la seduta del 31.3.2011, con nota del 7.3.2011 (prot. n. RA 53848), é presente alla CdS del 31.3.2011, nelle persone dell’avv. A. Mercogliano, che abbina in sé anche la rappresentanza del Settore Urbanistica del comune di Vasto, nonché degli altri due membri: il Sindaco di Vasto ed il dirigente Arta. In questa sede si é confermato il parere favorevole, nonché la conformità allo strumento urbanistico ed il fatto oggettivo che l’intervento ricade nella perimetrazione Co.A.Siv, ovvero nella fascia esterna della Riserva, dove é già ubicata parte della zona industriale; trattasi di una precisazione essenziale che toglie pregio alle censure proposte. <br />	<br />
Il ricorso é respinto e le spese seguono la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti e come in epigrafe proposti, li RESPINGE.<br />	<br />
CONDANNA il WWF Italia onlus, il Comune di Vasto e la interveniente <i>ad adiuvandum </i>Olearia Di Vito G. e C. snc, in solido ed in parti uguali, al pagamento delle spese di causa (onorari, diritti e spese) in favore della Regione Abruzzo (€3000,00) e della società Istonia Energy a r.l. (€3000,00), liquidate in €2000,00= cadauna, per complessivi €6000,00=, oltre gli eventuali accessori di legge (Iva, Cpa, art.14 D.M. Giustizia n. 127/2004).</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2012-n-325/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2012 n.325</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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