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	<title>3/7/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/7/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.876</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-876/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-876/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.876</a></p>
<p>M. Eliantonio – Presidente; P. Passoni – Estensore A. T. I (avv.ti R. De Cesaris) c/ il Comando 57° Battaglione Abruzzi; il Ministero della Difesa (Avv. Dist. St.) sulla necessità o meno della notifica all&#8217;Avvocatura del ricorso per ottemperanza al giudicato Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Ricorso –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-876/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.876</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-876/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.876</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio – Presidente; P. Passoni – Estensore<br /> A. T. I (avv.ti R. De Cesaris) c/ <br />il Comando 57° Battaglione Abruzzi; <br />il Ministero della Difesa (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità o meno della notifica all&#8217;Avvocatura del ricorso per ottemperanza al giudicato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Ricorso – Notifica ricorso presso l’Avvocatura di Stato – Necessità – Non sussiste – Comunicazione in via amministrativa – Sufficienza – Ragioni &#8211; Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell’instaurazione del contraddittorio nel giudizio di ottemperanza al giudicato, la notifica del ricorso all’Amministrazione, presso il domicilio legale della stessa (nella specie, presso l’Avvocatura di Stato), non è richiesta laddove l’actio iudicati si esaurisca in un’attività di mera esecuzione, priva di veri e propri contenuti cognitivi e tanto meno di fasi costitutive di un giudicato in itinere ed a formazione progressiva; in tal caso, l’integrale comunicazione del gravame agli uffici dell’amministrazione è sufficiente a raggiungere la primaria funzione di informare l’amministrazione stessa del rimedio esecutivo intrapreso, nonché delle ragioni per le quali il ricorrente ritiene formalizzata l’elusione del giudicato (nella specie, il ricorrente, Ufficiale dell’Esercito, agiva in ottemperanza per far constare, nel proprio stato matricolare, l’incarico di Capo del Servizio Amministrativo e Capo Gestione del Danaro, a suo tempo illegittimamente revocato).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 233 del 2008, proposto da: </p>
<p><B>A. T</B>., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto De Cesaris, con domicilio eletto presso Roberto Avv. De Cesaris in L&#8217;Aquila, via Colle Pretara N. 3 (N.I.); </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comando 57° Battaglione Abruzzi</b>; <b>Ministero della Difesa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, Portici S. Bernardino;<br />
<i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</i>PER L&#8217;OTTEMPERANZA DEL GIUDCATO FORMATOSI SULLA SENTENZA DEL TAR ABRUZZO N. 645/07 DEL 12.10.2007.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14/05/2008 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ten. Armando Tateo impugnava avanti a questo tar la disposizione del comando 57^ Battaglione Abruzzi in Sulmona in data 16 ottobre 2006, con cui si comunicava la cessazione dell’incarico del predetto Ufficiale di “Capo del Servizio Amministrativo e Capo Gestione del Danaro”, con affidamento a nuovo incarico di “Ufficiale al vestiario”.<br />
Con sentenza passata in giudicato n. 645/07, il tar accoglieva il gravame in relazione alle censure di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e di difetto di motivazione.<br />
In data 8.12.07 l’Ufficiale è stato trasferito in forza al Reggimento Artiglieria Terrestre a Cavallo presso la Caserma Santa Barbara in Milano. <br />
Previa inutile diffida ad adempiere, il ten. Tateo ha proposto il presente ricorso in ottemperanza, lamentando che a tutt’oggi le amministrazioni competenti non hanno provveduto a dare esecuzione alla sentenza in questione, omettendo di riconoscergli il requisito di “Capo del Servizio Amministrativo e Capo Gestione del denaro” per il periodo intercorrente dal 19.10.2006 sino all’8.12.07, data del trasferimento presso l’altra caserma ove egli attualmente presta servizio. <br />
Chiede pertanto che il tar adotti le conseguenti disposizioni attuative, ove del caso mediante nomina di apposito commissario ad acta.<br />
Si è costituito il Ministero della Difesa a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di l’Aquila, che ha controdedotto con memoria. In particolare si eccepisce l’inammissibilità del rimedio per mancata notifica all’amministrazione, nonché per difetto di previo atto di diffida e messa in mora. Nel merito si sostiene l’impossibilità di ripristinare l’incarico revocato con il provvedimento annullato dalla sentenza 645/07, e ciò per via del sopravvenuto trasferimento dell’Ufficiale presso altra caserma di altra città. Mancherebbe pertanto qualsiasi intento elusivo del giudicato da parte della PA militare.<br />
Alla camera di consiglio del 14.5.08 la causa è stata riservata a sentenza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità formulate dall’avvocatura erariale.<br />
Quanto al rilevato difetto di contraddittorio, il patrocinio resistente sostiene che –pur nel silenzio dell’articolo 91 RD 642/1907 (che si limita a prevedere l’onere del deposito del ricorso presso la segreteria del giudice procedente)- nell’actio iudicati dovrebbe comunque ritenersi necessaria la formale notifica del gravame all’amministrazione nel domicilio legale della stessa, vale a dire presso la competente Avvocatura dello Stato, in virtù dei contenuti cognitori –e non solo meramente esecutivi- che caratterizzano il peculiare rimedio. Quanto sopra, peraltro, senza ignorare la pronuncia della Corte costituzionale n. 441/05, secondo cui il citato art. 91 non sarebbe incostituzionale, ove lo si interpreti nel senso di prevedere un obbligo (quantomeno) di comunicazione alle controparti del testo integrale del ricorso per consentire l’esercizio della difesa; detta pronuncia infatti non sarebbe dirimente, soprattutto alla luce dell’articolo 4 delle preleggi, secondo cui il regolamento (quale appunto sarebbe il R.D. 642/1907) non può dettare norme contrastanti con le fonti di rango superiore; in tal senso la fattispecie normativa ex art. 91 del predetto Regio decreto dovrebbe comunque ritenersi integrata dai precetti di necessario contraddittorio prescritti dall’art. 21 legge Tar, come anche sostenuto da giurisprudenza del GA (Tar Sicilia –CT- I sez. n. 414/08). In buona sostanza, secondo l’attenta tesi del patrocinio resistente, anche la comunicazione “integrale” di segreteria nel senso auspicato dalla corte costituzionale risulterebbe insoddisfacente almeno per le amministrazioni pubbliche domiciliate ex lege presso l’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 11 R.D. 1611/1933, visto che tale comunicazione sarebbe comunque diretta ai soli uffici procedenti, e non anche all’Organo legale chiamato a difenderli giudiziariamente. <br />
Ritiene il Collegio che le pur pregevoli argomentazioni appena esposte non possano trovare rilievo nella vertenza di specie.<br />
In primo luogo, l’esigenza dell’Avvocatura erariale di porsi come diretta notificataria del ricorso per ottemperanza non può estendersi ai casi in cui l’actio iudicati si esaurisca –come nella specie- in un’attività di mera esecuzione, priva di veri e propri contenuti cognitivi e tanto meno di fasi costitutive di un giudicato in itinere ed a formazione progressiva; in tal caso, l’integrale comunicazione del gravame agli uffici dell’amministrazione è sufficiente a raggiungere la primaria funzione di informare l’amministrazione stessa del rimedio esecutivo intrapreso, nonché delle ragioni per le quali il ricorrente ritiene formalizzata l’elusione del giudicato.<br />
In secondo luogo, la tesi dell’eterointegrazione in via legislativa ex art. 21 legge tar postula una (sottordinata) natura regolamentare del R.D. 642/1907 che invece la corte costituzionale ha espressamente disatteso. In particolare nella citata pronuncia 441/05 la Consulta ha chiarito di aver già da tempo dato ingresso allo scrutinio di costituzionalità di quel regio decreto proprio sul presupposto della sua natura legislativa (cfr. sentenza 406/1998), superando così un primo ed ormai risalente contrario orientamento.<br />
In ultima analisi, pur volendo accedere alle tesi che sostengono l’insufficienza della comunicazione in via amministrativa del ricorso, l’avvenuta costituzione in giudizio dell’Avvocatura avrebbe comunque ex se sanato il vizio di notifica, come considerato dalla stessa pronuncia citata ad adiuvandum (Tar Sicilia –CT- 414/06), secondo cui il ragionamento seguito dalla corte costituzionale nella sentenza 441/05 potrebbe “…essere condiviso solamente nei limiti e nelle finalità di consentire alla pubblica amministrazione una effettiva conoscenza della domanda ed una tempestiva articolazione dei mezzi di difesa, con possibilità di costituirsi in giudizio e sanare così l’omessa notifica…”.<br />
Quanto poi alla asserita mancanza della diffida ad adempiere, quest’ultima risulta invece ritualmente adottata e depositata agli atti del giudizio.<br />
Nel merito il ricorso è fondato.<br />
Secondo la difesa dell’amministrazione il sopravvenuto trasferimento dell’Ufficiale avrebbe impedito la restituito in integrum da egli invocata a seguito della sentenza di annullamento. In contrario va tuttavia rilevato che il ripristino giuridico non resta in alcun modo inibito dalla dedotta circostanza, visto che –come espressamente richiesto nel presente ricorso &#8211; la PA militare è chiamata più semplicemente a far constare nello stato matricolare del ricorrente che per il periodo intercorrente dal 19.10.06 sino all’8.12.07 (data del trasferimento a Milano) lo Stesso ha mantenuto formalmente ed a tutti gli effetti di legge e di carriera l’incarico di “Capo del Servizio Amministrativo e Capo Gestione del denaro”, a suo tempo illegittimamente revocato. <br />
La presente actio iudicati trova pertanto accoglimento nei suesposti sensi, fatta salva –in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione oltre il termine di gg. 30 dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza- la nomina di apposito commissario ad acta, che il ricorrente provvederà eventualmente a richiedere. <br />
Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Accoglie il ricorso, e per l’effetto ordina alla competente amministrazione di provvedere nei sensi di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 14/05/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Rolando Speca, Consigliere<br />
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/07/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-876/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.876</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.877</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-877/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-877/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-877/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.877</a></p>
<p>M. Eliantonio – Presidente; P. Passoni – Estensore C. C. (avv.ti A. Ranalli e P. Di Napoli) c/ il Comune di Avezzano (avv.ti G. Nicoli, G. Paris, G. Sucapane e A. Lucantonio) I-sulla posizione processuale dell&#8217;I.A.C.P. nel ricorso proposto dall&#8217;inquilino avverso l&#8217;ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate su aree</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-877/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.877</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-877/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.877</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio – Presidente; P. Passoni – Estensore<br /> C. C. (avv.ti A. Ranalli e P. Di Napoli) c/<br /> il Comune di Avezzano (avv.ti G. Nicoli, G. Paris, G. Sucapane e A. Lucantonio)</span></p>
<hr />
<p>I-sulla posizione processuale dell&#8217;I.A.C.P. nel ricorso proposto dall&#8217;inquilino avverso l&#8217;ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate su aree pertinenziali ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Controinteressato – In tema di impugnazione di un’ordinanza di demolizione di opera abusiva eseguita su area pertinenziale ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica – I.A.C.P. &#8211; Non è tale &#8211; Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’I.A.C.P. non assume la veste di controinteressato nel ricorso proposto dall’assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica avverso l’ordinanza di demolizione di opere abusive eseguite su area pertinenziale al suddetto alloggio, già riscattato dall’inquilino all’epoca dell’emanazione dell’ordinanza (nella specie, in cui si verteva di un box in lamiera ed un manufatto misto muratura-lamiera realizzato senza concessione edilizia, il Collegio ha escluso la qualifica di controinteressato in capo all’I.A.C.P. sull’assunto che l’ente, all’epoca dell’emanazione del provvedimento, era ancora titolare soltanto di una piccola quota condominiale dell’area ove insistono i manufatti oggetto della diffida (tutti pertinenziali o comunque strumentali ad un appartamento ormai di proprietà esclusiva della ricorrente-assegnataria).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 12 del 2000, proposto da:<br />
<B>C. C.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Abramo Ranalli, con domicilio eletto presso Paolo Avv. Di Napoli in L&#8217;Aquila, via Cavour 36; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Avezzano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giampiero Nicoli, Giancarlo Paris, Giorgio Sucapane, con domicilio eletto presso Ascenzo Avv. Lucantonio in L&#8217;Aquila, via Crispi N.15; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</i>DEMOLIZIONE BOX IN LAMIERA ABUSIVAMENTE REALIZZATO.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Avezzano;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14/05/2008 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La ricorrente –proprietaria dal 1997 di alloggio ex IACP nel comune di Avezzano- impugna con il presente ricorso l’ordinanza in data 8.10.1999, con cui il predetto ente civico ha diffidato la ricorrente medesima a demolire –ai sensi dell’art. 14 legge 47/85- due box in lamiera 2,80&#215;4,80, ed un manufatto misto muratura-lamiera di ml. 5 60&#215;2,20 realizzati in assenza di concessione edilizia in area pertinenziale al sudetto alloggio (via G. Gandin 1).<br />
Si deduce nel gravame che l’area ove insistono i presunti abusi non sarebbe (più) pubblica, come invece erroneamente postulato dal richiamo dell’ordinanza al citato articolo 14 legge 47/85, che riguarda per l’appunto gli interventi di ripristino su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici. Ciò in quanto la ricorrente –come la maggior parte degli altri ex assegnatari degli alloggi IACP- ha ormai riscattato da tempo l’immobile di sua abitazione, sicché anche le aree pertinenziali ove sono state collocate le opere in questione sarebbero di prevalente proprietà privata.<br />
Inoltre il Comune non avrebbe tenuto conto del periodo di realizzazione dei manufatti, risalente addirittura all’anno 1963, e quindi prima dell’entrata in vigore della legge ponte. <br />
Le opere demolende sarebbero quindi conformi alla normativa dell’epoca, in quanto situate fuori dal perimetro del centro abitato, e comunque in zona ancora priva di PRG (adottato dal comune di Avezzano per la prima volta con delibera consiliare 63/68). Tra l’altro i manufatti avrebbero sopperito alla mancanza in zona di parcheggi, così come tante altre strutture similari realizzate nei dintorni (e contraddittoriamente non sanzionate).<br />
In ogni caso, mancherebbe una idonea motivazione per un provvedimento di ripristino adottato a distanza di così tanto tempo dalla realizzazione del presunto abuso.<br />
Si è costituito in giudizio il comune di Avezzano, che ha controdedotto con memoria.<br />
Alla pubblica udienza del 14.5.08 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Va in primo luogo vagliata la posizione processuale dello IACP (e del suo ente avente causa), che –come rilevato dalla memoria di costituzione del comune di Avezzano- non risulta notificatario del gravame avverso l’impugnata diffida a demolire.<br />
I manufatti in questione fanno parte di una serie di dieci similari strutture (box di circa 10 mq. adibiti a garage) realizzate in un’area destinata a corte comune, asservita ad alloggi che originariamente appartenevano interamente all’Istituto Autonomo Case popolari.<br />
Nel tempo, la maggior parte degli originari assegnatari delle palazzine (autori delle costruzioni accessorie che risalgono agli anni 60) hanno riscattato i rispettivi appartamenti divenendone proprietari, come avvenuto nel caso dell’odierna ricorrente; tuttavia l’assenza di una totale devoluzione degli immobili da parte dell’Istituto che li realizzò ha determinato che le aree comuni al compendio –almeno al momento di adozione del provvedimento- dovevano ancora ritenersi pro quota di spettanza di quell’ente pubblico.<br />
Ritiene peraltro il collegio che la generica titolarità in capo allo IACP di una piccola quota condominiale dell’area ove insistono i manufatti oggetto della diffida (manufatti pertinenziali o comunque strumentali ad un appartamento ormai di proprietà esclusiva della ricorrente-assegnataria) non possa essere sufficiente ad aver determinato in capo all’Istituto stesso la piena qualità di contraddittore necessario, nel giudizio promosso avverso il provvedimento demolitorio in esame.<br />
L’eccezione di inammissibilità per difetto di contraddittorio va pertanto disattesa.<br />
Nel merito il ricorso trova accoglimento, per l’assorbente fondatezza della censura sull’inapplicabilità ratione temporis ai manufatti in questione della normativa che impone il previo conseguimento della concessione (o licenza) edilizia. <br />
In buona sostanza, il comune ha illegittimamente sanzionato la demolizione delle strutture per mancanza di un titolo edilizio non richiesto né esigibile al momento della loro realizzazione, avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge 765/67 (cd. legge ponte), che con il suo articolo 10 ha introdotto il generalizzato obbligo di conseguimento della licenza edilizia nell’ambito dell’intero territorio comunale.<br />
Come ben chiarito dalla stessa amministrazione intimata, infatti, l’ultimazione dei manufatti risale al primo lustro degli anni 60, risultando essi ben visibili già in un rilievo fotogrammetrico del 1966.<br />
Resta pertanto accertata l’illegittimità della diffida, perché motivata in relazione ad un difetto di un titolo che il costruttore non era tenuto a conseguire.<br />
In conclusione il ricorso trova accoglimento per la suesposta ragione, assorbita ogni altra doglianza.<br />
Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto l’impugnato.<br />
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Spese compensate. </p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 14/05/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Rolando Speca, Consigliere<br />
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>
</b><br />
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/07/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-877/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.877</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.879</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-879/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-879/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.879</a></p>
<p>M. Eliantonio – Presidente; P. Passoni – Estensore T. L. (avv.ti A. Ranalli e P. Di Napoli) c/ il Comune di Avezzano (avv.ti G. Nicoli, G. Paris, G. Sucapane e A. Lucantonio) II-sulla posizione processuale dell&#8217;I.A.C.P. nel ricorso proposto dall&#8217;inquilino avverso l&#8217;ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate su aree</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio – Presidente; P. Passoni – Estensore<br /> T. L. (avv.ti A. Ranalli e P. Di Napoli) c/ <br />il Comune di Avezzano (avv.ti G. Nicoli, G. Paris, G. Sucapane e A. Lucantonio)</span></p>
<hr />
<p>II-sulla posizione processuale dell&#8217;I.A.C.P. nel ricorso proposto dall&#8217;inquilino avverso l&#8217;ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate su aree pertinenziali ad un alloggio di edilizia residenza pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Controinteressato – In tema di impugnazione di un’ordinanza di demolizione di opera abusiva eseguita su area pertinenziale ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica – I.A.C.P. – E’ tale &#8211; Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’I.A.C.P. assume la veste di controinteressato nel ricorso proposto dall’assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica avverso l’ordinanza di demolizione di opere abusive eseguite su area pertinenziale al suddetto alloggio, non ancora riscattato dall’inquilino all’epoca dell’emanazione dell’ordinanza (nella specie, in cui si verteva di una tettoia in ferro e legno realizzata senza concessione edilizia, il Collegio ha ritenuto la qualifica di controinteressato in capo all’I.A.C.P. rilevando che l’Ente, all’epoca in cui l’ordinanza era stata emanata, era ancora titolare, sia della proprietà delle aree pertinenziali, che dello stesso alloggio fruito dal ricorrente).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 11 del 2000, proposto da: <br />
<B>T. L.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Abramo Ranalli, con domicilio eletto presso Paolo Avv. Di Napoli in L&#8217;Aquila, via Cavour 36; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Avezzano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giampiero Nicoli, Giancarlo Paris, Giorgio Sucapane, con domicilio eletto presso Ascenzo Avv. Lucantonio in L&#8217;Aquila, via Crispi N.15; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia</i>,<br />
DEMOLIZIONE TETTOTIA IN FERRO E LEGNO ABUSIVAMENTE REALIZZATA.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Avezzano;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14/05/2008 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorrente –assegnatario di alloggio IACP nel comune di Avezzano dal 1958- impugna con il presente ricorso l’ordinanza in data 8.10.1999 del predetto ente civico con cui egli è stato diffidato a demolire –ai sensi dell’art. 14 legge 47/85- una tettoia di ferro e legno, realizzata senza concessione edilizia in area pertinenziale al suddetto alloggio.<br />
Si deduce nel gravame che tale area non sarebbe (più) pubblica, come invece postulato dal richiamo dell’ordinanza al citato articolo 14, che riguarda per l’appunto gli interventi di ripristino su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici. Si tratterebbe infatti di un’area condominiale di appartenenza di tutti i soggetti ex assegnatari che hanno nel tempo ottenuto il riscatto dei rispettivi immobili (fra questi soggetti non rientra peraltro il ricorrente, che assume tuttavia di avere da tempo maturato il diritto e la conseguente aspettativa all’acquisto).<br />
Inoltre il Comune non avrebbe tenuto conto della risalente preesistenza del manufatto fin dall’anno 1963, con una contravvenzione di lire 5.000 corrisposta a titolo di oblazione da parte degli autori illo tempore contravvenzionati per violazione dell’allora vigente RDL 861/1924. <br />
L’opera sarebbe quindi conforme alla normativa dell’epoca, e tra l’altro avrebbe sopperito alla mancanza in zona di parcheggi, così come tante altre strutture similari realizzate nei dintorni (e contraddittoriamente non sanzionate).<br />
In ogni caso, mancherebbe una idonea motivazione per un provvedimento di ripristino adottato a distanza di così tanto tempo dalla realizzazione del manufatto da rimuovere.<br />
Si è costituito in giudizio il comune di Avezzano che ha controdedotto con memoria<br />
Alla pubblica udienza del 14.5.08 la causa è stata trattenuta a sentenza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>In primo luogo va vagliata la posizione processuale dello IACP (e del suo ente avente causa), che –come rilevato dalla memoria di costituzione del comune di Avezzano- non risulta notificatario del gravame.<br />
Il manufatto in questione fa parte di una serie di dieci similari strutture (box di circa 10 mq. adibito a garage) realizzate in un’area destinata a corte comune, asservita ad alloggi che originariamente appartenevano interamente all’Istituto Autonomo Case popolari.<br />
Nel tempo gran parte degli originari assegnatari delle palazzine (autori delle costruzioni accessorie che risalgono agli anni 60) hanno riscattato i rispettivi appartamenti divenendone proprietari; tuttavia l’assenza di una totale devoluzione degli immobili da parte dell’Istituto che li realizzò ha determinato che le aree comuni al compendio –almeno momento di adozione del provvedimento- dovevano ancora ritenersi pro quota di spettanza di quell’ente pubblico. In particolare poi per quanto riguarda il caso di specie, lo stesso ricorrente puntualizza nel gravame di appartenere alla minoranza che non è riuscita a riscattare l’alloggio assegnato (le ragioni di ciò prescindono ovviamente dalla presente vertenza)<br />
Ne consegue che –sempre con riguardo al tempus dell’impugnata diffida- lo IACP manteneva non solo la titolarità pro quota -al pari di altri condomini- sull’area di insistenza del manufatto accessorio, bensì anche la specifica proprietà dell’alloggio al cui servizio l’assegnatario ha realizzato il manufatto stesso.<br />
Va poi puntualizzato che il provvedimento oggetto di impugnativa è stato dichiaratamente adottato ai sensi dell’articolo 14 legge 47/85, riferito per l’appunto ai poteri di ripristino in capo al Comune per opere abusive realizzate su suoli dello Stato o di enti pubblici.<br />
Da quanto esposto rimane evidente la natura di controinteressato che lo IACP rivestiva all’epoca della proposizione del presente gravame, a nulla valendo il fatto che nella diffida de qua tale Istituto sia stato menzionato come corresponsabile dell’abuso; trattasi invero di una indicazione sommaria e formale, apposta dall’autorità procedente nelle premesse dell’atto (“…dei quali lavori si sono responsabili…IACP in qualità di proprietario dell’area), del tutto inidonea ad indicare non solo qualsiasi effettiva responsabilità dell’Istituto concedente, ma neanche alcuna coalizione d’interessi di quest’ultimo con l’autore del contestato illecito; piuttosto, tale indicazione avrebbe dovuto rappresentare per il ricorrente un agevole segnale circa l’esistenza di un soggetto controinteressato a cui dover notificare il gravame, trattandosi di diffida adottata proprio per tutelare dagli abusi edilizi il suolo di proprietà di quell’ente pubblico.<br />
E’ poi appena il caso di far presente che la censura formulata nel gravame circa la presunta assenza in concreto di una proprietà pubblica (con conseguente errata applicazione dell’articolo 14 legge 47/85) attiene semmai al merito del gravame stesso –in disparte le contrarie risultanze prima esposte- per cui a tutto voler concedere il ricorrente avrebbe comunque dovuto assolvere agli oneri di contraddittorio nei confronti dello IACP.<br />
Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata notifica al controinteressato, ai sensi dell’art. 21 legge 1034/1971.<br />
Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Dichiara inammissibile il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 14/05/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Rolando Speca, Consigliere<br />
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/07/2008</p>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-658/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-658/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.658</a></p>
<p>U. Zuballi – Presidente; M. Eliantonio &#8211; Estensore T. R. (avv.ti G. Cerceo e G. Di Biase) c/ l’Azienda Sanitaria Locale di Chieti (avv.ti G. Belli e R. Di Benedetto) e la Regione Abruzzo 1. Giurisdizione e competenza – In tema di pubblico impiego – Professore universitario – Pretesa all’esercizio</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-658/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.658</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Zuballi – Presidente; M. Eliantonio &#8211; Estensore<br /> T. R. (avv.ti G. Cerceo e G. Di Biase) c/ l’Azienda Sanitaria<br /> Locale di Chieti (avv.ti G. Belli e R. Di Benedetto) <br />e la Regione Abruzzo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – In tema di pubblico impiego – Professore universitario – Pretesa all’esercizio dell’assistenza in ambito ospedaliero – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Sussistenza – Ragioni.<br />
2. Sanità pubblica – Organizzazione degli Enti sanitari – Atto aziendale &#8211; Razionalizzazione dei plessi ospedalieri – Normativa regionale abruzzese – Accorpamento UU.OO &#8211; Presupposti.</p>
<p>3. Sanità pubblica – Organizzazione degli Enti sanitari – Atto aziendale – Razionalizzazione dei plessi ospedalieri – Vincoli contenutistici.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo a conoscere della pretesa di un professore universitario ad esercitare l’assistenza presso l&#8217;Azienda ospedaliera, poiché in tal caso la “causa petendi” va inquadrata come relativa allo “status” di professore universitario, il quale presuppone l&#8217;esercizio cumulativo della funzione didattica e quella ad essa strettamente propedeutica operativo-assistenziale; in tale contesto, l’inscindibilità della posizione soggettiva, riconnessa com’è allo status professionale di docente universitario, è tale da assorbire, nell’individuazione del perimetro di operatività della giurisdizione esclusiva, la natura della prestazione assistenziale, la quale, in caso contrario, sarebbe invece scissa ed atomizzata rispetto al rapporto da cui essa scaturisce.</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 1, comma 5, della L.R. Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20 (vigente all’epoca di emanazione del provvedimento impugnato), l’accorpamento delle UU.OO. nell’ambito dei Presidi Ospedalieri abruzzesi, poteva disposto unicamente per le UU.OO. che non avevano raggiunto un tasso di occupazione nelle degenze ordinarie del 60%, previa redazione di un piano di accorpamento (nella specie, il Collegio ha annullato il provvedimento del Direttore generale, che aveva disposto l’accorpamento delle UU.OO. di Clinica Urologica e di Urologia presso il Presidio Ospedaliero di Chieti, in violazione dei presupposti, previsti dall’art. 1, comma 5, L.R. Abruzzo 23 giugno 2006 n. 20, per l’accorpamento delle UU.OO.).</p>
<p>3. Il potere organizzativo esercitato dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, mediante l’atto aziendale, è sottoposto a precisi limiti, ivi incluso, ai sensi dell’art. 3 comma 1-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, (introdotto e poi modificato dai D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e 7 giugno 2000, n. 168), il rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali (nella specie, il Collegio ha annullato il provvedimento del Direttore generale, che aveva disposto l’accorpamento delle UU.OO. di Clinica Urologica e di Urologia presso il Presidio Ospedaliero di Chieti, in violazione dei presupposti, previsti dall’art. 1, comma 5, L.R. Abruzzo 23 giugno 2006 n. 20, per l’accorpamento delle UU.OO.).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara <br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 208 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da: <br />
<B>T. R.</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Cerceo, Giovanni Di Biase, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D&#8217;Annunzio 142; <br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Azienda Sanitaria Locale di Chieti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Germano Belli, con domicilio eletto presso Renato Di Benedetto in Pescara, via G.D&#8217;Annunzio, 267; Regione Abruzzo; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</i>delle seguenti deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Chieti:<br />
&#8211; 29 marzo 2007, n. 251, avente ad oggetto la “riduzione dei posti letto e accorpamento UU.OO. Presidio Ospedaliero di Chieti”, nella parte in cui ha disposto l’accorpamento delle UU.OO. di Clinica Urologica e di Urologia; <br />
&#8211; 19 luglio 2007, n. 622, di rimodulazione dei posti letto nelle sedi tre sedi ospedaliere della ASL, nella parte in cui ha riconfermato il predetto accorpamento; <br />
&#8211; degli atti presupposti, consequenziali e connessi.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Chieti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19/06/2008 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Nel Presidio ospedaliero di Chieti sono presenti una Unità Operativa di Clinica Urologica, diretta dal prof. Raffaele Tenaglia, della Facoltà di medicina dell’Università “G. D’Annunzio”, con 20 posti letto ed una Unità Operativa di Urologia, diretta dal dr. Paolo Pompa, con 14 posti letto.<br />
Con deliberazione 29 marzo 2007, n. 251, avente ad oggetto la “riduzione dei posti letto e accorpamento UU.OO. Presidio Ospedaliero di Chieti”, il Direttore generale della Azienda Sanitaria Locale di Chieti, ha, tra l’altro, disposto l’accorpamento delle predette due UU.OO. all’8° livello del corpo A, per complessivi 25 posti letto, di cui 15 della Clinica Urologica e 10 della Urologia. Tale atto del Direttore regionale, come si legge nelle sue premesse e nella sua parte dispositiva, è stato assunto “nelle more dell’adozione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, derivante dalla imminente conversione in legge delle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 9 gennaio 2007, n. 18/C”, al fine di porre in essere “azioni volte al contenimento della spesa sanitaria, in attuazione del Piano di Risanamento, sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra la Regione Abruzzo ed i Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze” e, quindi, implicitamente in attuazione dell’art. 1, n. 565, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). <br />
Tale atto deliberativo è stato impugnato dal prof. Tenaglia, che ha dedotto le seguenti censure:<br />
1) Violazione dell’art. 1, comma 5, della L.R. Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto assoluto dei presupposti e per illogicità manifesta.<br />
In base alla normativa sopra indicata, l’accorpamento avrebbe potuto essere disposto unicamente per le UU.OO. che non avevano raggiunto un tasso di occupazione nelle degenze ordinarie del 60%, previa redazione di un piano di accorpamento, presupposti che nella specie non ricorrevano. Inoltre, tale deliberazione non era stata sottoposta alla approvazione della Giunta regionale.<br />
2) Violazione dell’art. 3.1.2 del Piano di riordino della rete ospedaliera, approvato con la L.R. Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6.<br />
La riduzione delle UU.OO. era subordinata dal predetto Piano di riordino della rete ospedaliera, approvato con la L.R. n. 6/07 (peraltro, entrata in vigore successivamente alla data di assunzione della deliberazione impugnata) “ad una articolata proposta Aziendale di riordino”, sentito il parere del Consiglio dei sanitari, della Conferenza dei Sindaci e della Quinta Commissione consiliare, ed avrebbe dovuto essere perseguita gradatamente. <br />
3) Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione, per illogicità e contraddittorietà manifeste, per disparità di trattamento e per ingiustizia manifesta.<br />
L’atto è privo di idonea motivazione con riferimento alle controdeduzioni avanzate dal prof. Tenaglia e dal dr. Pompa; altre Aziende hanno istituito nuove Unità operative. Non si sono considerate le difficoltà, a causa della cospicua riduzione degli spazi, del personale delle due UU.OO. ed al pregiudizio per l’utenza, anche per la sensibile riduzione dei posti letto. <br />
Nelle more, essendo entrata in vigore la L.R. Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6, di approvazione delle linee-guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 e del predetto Piano di riordino della rete ospedaliera, lo stesso Direttore Generale, con deliberazione 19 luglio 2007, n. 622, ha proceduto ai sensi del punto 3.1.2 della predetta L.R. alla “formulazione della proposta aziendale di riordino dei posti letti”, trasmettendola “alla competente Commissione Consiliare per i provvedimenti di competenza”; nella allegata rimodulazione dei posti letti, era stato nuovamente stabilito l’accorpamento delle predette due Unità Operative.<br />
L’interessato con motivi aggiunti ha impugnato anche tale atto, proponendo le seguenti doglianze:<br />
1) Illegittimità derivata. Violazione dell’art. 1, comma 5, della L.R. Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto assoluto dei presupposti e per illogicità manifesta.<br />
In base alla normativa sopra indicata, l’accorpamento avrebbe potuto essere disposto unicamente per le UU.OO. che non avevano raggiunto un tasso di occupazione nelle degenze ordinarie del 60%, previa redazione di un piano di accorpamento, presupposti che nella specie non ricorrevano. Inoltre, tale deliberazione non era stata sottoposta alla approvazione della Giunta regionale.<br />
2) Violazione dell’art. 3.1.2 del Piano di riordino della rete ospedaliera, approvato con la L.R. Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6.<br />
La riduzione e l’accorpamento delle UU.OO., da attuare gradatamente, sono subordinati allo svolgimento di un complesso iter procedimentale, senza la possibilità di assumere misure anticipatorie. <br />
3) Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per illogicità e contraddittorietà manifeste.<br />
L’atto è privo di idonea motivazione; altre Aziende hanno istituito nuove Unità operative. <br />
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memorie depositate il 22 novembre 2007 ed il 22 maggio 2008. <br />
L’Azienda Sanitaria Locale di Chieti si è costituita in giudizio e con memorie depositate il 25 luglio ed il 24 novembre 2007 ed il 12 aprile 2008 ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, nonché la tardività dei motivi aggiunti; nel merito, ha poi diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte, rilevando che nelle more del giudizio era stato approvato con L.R. 4 marzo 2008, n. 5 il Piano Sanitario Regionale 2008/2010, che aveva recepito gli atti di riorganizzazione impugnati, per cui dovrebbe ritenersi allo stato cessata la materia del contendere.<br />
La Regione Abruzzo, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 19 giugno 2008 la causa è stata trattenuta a decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. &#8211; Il ricorso in esame – come sopra esposto – è diretto in via principale avverso la deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Chieti 29 marzo 2007, n. 251, avente ad oggetto la “riduzione dei posti letto e accorpamento UU.OO. Presidio Ospedaliero di Chieti”, nella parte in cui ha disposto l’accorpamento delle UU.OO. di Clinica Urologica e di Urologia.<br />
Con motivi aggiunti è stata poi impugnata la deliberazione dello stesso Direttore 19 luglio 2007, n. 622, di rimodulazione dei posti letto nelle sedi tre sedi ospedaliere della ASL, nella parte in cui ha riconfermato il predetto accorpamento.<br />
2. &#8211; Seguendo un corretto ordine logico occorre esaminare per prime le doglianze dedotte avverso il primo degli atti deliberativi impugnati. <br />
Tale atto, va subito meglio precisato, è stato impugnato nella sola parte in cui è stato disposto l’accorpamento dell’Unità Operativa di Clinica Urologica, diretta dal prof. Raffaele Tenaglia, della Facoltà di medicina dell’Università “G. D’Annunzio”, con 20 posti letto e dell’Unità Operativa di Urologia, diretta dal dr. Paolo Pompa, con 14 posti letto; tali UU.OO. sono state accorpate all’8° livello del corpo A del Presidio Ospedaliero di Chieti e con tale atto è stata anche disposta una riduzione dei posti letti, che da 34 sono stati determinati in 25, di cui 15 assegnati alla Clinica Urologica e 10 assegnati alla Urologia. <br />
Tale atto deliberativo, immediatamente portato ad esecuzione, è stato assunto &#8211; come si legge nelle sue premesse e nella sua parte dispositiva &#8211; “nelle more dell’adozione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, derivante dalla imminente conversione in legge delle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 9 gennaio 2007, n. 18/C”, al fine di porre in essere “azioni volte al contenimento della spesa sanitaria, in attuazione del Piano di Risanamento, sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra la Regione Abruzzo ed i Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze” e, quindi, implicitamente anche in attuazione dell’art. 1, n. 565, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). <br />
3. – Va in merito premesso che in relazione all’impugnativa dell’atto organizzativo in questione &#8211; come questa stessa Sezione ha già avuto modo di rilevare con sentenza 30 luglio 2007, n. 731, esaminando altro ricorso proposto avverso lo stesso atto deliberativo ora all’esame &#8211; sussiste di certo la giurisdizione di questo Tribunale (Cass. SS.UU. 4 aprile 2007 n. 8363, Cons. St., V, 5 aprile 2006, n. 1771, TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 9 aprile 2008, n. 182, TAR Sicilia, sez. Catania, III, 26 settembre 2006, n. 1518, e TAR Campania, sede Napoli, II, 1° marzo 2006, n. 2505), anche in relazione al fatto che l’istante riveste la posizione di docente universitario e che l’atto impugnato incide direttamente sulle sue attribuzioni. <br />
Infatti &#8211; come è già stato precisato (T.A.R. Liguria, sez. I, 28 settembre 2007, n. 1574) &#8211; poichè con il ricorso si fa anche valere la pretesa ad esercitare l’assistenza presso l&#8217;Azienda ospedaliera, la posizione soggettiva fatta valere in giudizio dal docente universitario in termini di “causa petendi” va inquadrata come relativa allo “status” di professore universitario che presuppone l&#8217;esercizio cumulativo della funzione didattica e quella ad essa strettamente propedeutica operativo-assistenziale; e l’inscindibilità della posizione soggettiva, riconnessa com’è allo status professionale di docente universitario, è tale da assorbire nella individuazione del perimetro di operatività della giurisdizione esclusiva la natura della prestazione assistenziale la quale, in caso contrario, sarebbe invece scissa ed atomizzata rispetto al rapporto da cui essa scaturisce.<br />
Ciò posto, occorre &#8211; sempre in via pregiudiziale &#8211; esaminare le eccezioni di rito dedotte dall’Amministrazione resistente, con la quale questa per un verso ha dedotto l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse e per altro verso ha eccepito la sopravvenuta cessazione della materia del contendere dal momento che nelle more del giudizio era stato approvato con L.R. 4 marzo 2008, n. 5 il nuovo Piano Sanitario Regionale 2008/2010, che aveva recepito gli atti di riorganizzazione impugnati.<br />
Tali eccezioni, ad avviso del Collegio, non sono fondate.<br />
Quanto alla prima, va evidenziato che l’istante deve ritenersi di certo legittimato ad impugnare “in parte qua” l’atto predetto che, pur avente ad oggetto l’assetto organizzativo dell’ente, spiega effetti pregiudizievoli sulla sua posizione all’interno di quella organizzazione (Cons. St., IV, 27 aprile 2004, n. 2565, TAR Molise, 14 dicembre 2006, n. 1015, e TAR Lazio, sez. Latina, 21 novembre 2006, n. 1736).<br />
Quanto alla seconda, ritiene la Sezione il gravame non sia allo stato divenuto improcedibile o sia cessata la materia del contendere in relazione alla circostanza che sono stati assunti nelle more del giudizio ulteriori provvedimenti o sia intervenuta una nuova legge regionale a disciplinare la materia, solo ove si consideri l’interesse, anche solo morale, del ricorrente a vedere affermata l’illegittimità dell’atto deliberativo impugnato, che ha direttamente inciso &#8211; come già detto &#8211; sulle sue attribuzioni e sulla sua posizione all’interno del Presidio.<br />
Peraltro, va in aggiunta rilevato che &#8211; come sarà più avanti meglio precisato &#8211; la successiva entrata in vigore della predetta legge regionale non ha di certo leso in via definitiva gli interessi del ricorrente, dal momento che l’entrata in vigore del nuovo Piano Sanitario Regionale ha imposto espressamente all’Azienda di riesaminare tutte le scelte organizzative nel frattempo effettuate. <br />
4. &#8211; Così risolte tali questioni pregiudiziali, deve subito rilevarsi che il ricorso appare fondato.<br />
Carattere pregiudiziale ed assorbente riveste in merito la censura di cui al primo motivo di ricorso e con la quale l’istante, nel dedurre la violazione dell’art. 1, comma 5, della L.R. Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20, ed il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto assoluto dei presupposti e per illogicità manifesta, si è lamentato nella sostanza del fatto che, in base alla normativa sopra indicata (vigente alla data di adozione dell’atto impugnato), l’accorpamento avrebbe potuto essere disposto unicamente per le UU.OO. che non avevano raggiunto un tasso di occupazione nelle degenze ordinarie del 60%, previa redazione di un piano di accorpamento, presupposti che nella specie non ricorrevano; inoltre, tale deliberazione non era stata sottoposta alla approvazione della Giunta regionale.<br />
Va, invero, in merito ricordato che all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato la materia dell’accorpamento e della riduzione dei posti letto e delle Unità operative era disciplinata dalla predetta L.R. Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20, la quale conteneva una specifica disciplina in merito, prevedendo, per la parte che qui interessa, dei precisi limiti entro i quali avrebbe potuto essere disposto l’accorpamento delle Unità Operative.<br />
In base al predetto V comma dell’art. 1, tale accorpamento avrebbe potuto, infatti, riguardare le sole UU.OO. che non avevano raggiunto un tasso di occupazione nelle degenze ordinarie del 60% e solo dopo che i Direttore generali avessero redatto un piano di accorpamento sottoposto alla approvazione della Giunta regionale.<br />
In estrema sintesi, la normativa vigente all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato non solo disciplinava un preciso iter procedimentale da seguire per procedere all’accorpamento delle Unità operative (che si articolava attraverso la redazione di un piano di accorpamento da parte del Direttore generale dell’Azienda e si concludeva con un atto deliberativo di “approvazione” della Giunta regionale), ma prevedeva anche che tale accorpamento avrebbe potuto riguardare solo delle Unità che avevano un ben precisato tasso di occupazione nelle degenze.<br />
Ora, poichè nella specie non ricorrevano i predetti presupposti, sembra evidente la fondatezza del vizio dedotto con il motivo in esame.<br />
Né appaiono in merito rilevanti le articolate e brillanti tesi difensive sviluppate dall’Amministrazione resistente, che ha sostenuto che nella specie non era stata applicata la predetta L.R., ma l’art. 3 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, il quale al n. 1-bis (introdotto e poi modificato dai D.L.vi 19 giugno 1999, n. 229, e 7 giugno 2000, n. 168) dispone che l’organizzazione dell’Azienda è disciplinata con “atto aziendale” svincolato da ogni limite; pertanto, nella specie si trattava di un atto organizzativo rientrante nella piena e “libera” disponibilità del Direttore Generale.<br />
Tale tesi non può essere condivisa, in quanto anche il potere organizzativo in questione ed il predetto atto aziendale sono sottoposti a precisi limiti: il predetto art. 1-bis, dispone, invero, che tale organizzazione debba essere disposta “nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali”, che nella specie &#8211; come già sopra evidenziato &#8211; hanno posto dei vincoli (anche procedimentali) ben precisi, che non risulta siano stati rispettati. Inoltre, dagli atti di causa si rileva anche che nella nomina del Direttore generale in questione era sì espressamente indicato al n. 40, come obiettivo da raggiungere, la “razionalizzazione delle risorse umane”, ma tale obiettivo avrebbe dovuto essere perseguito sulla base delle “direttive nazionali e regionali”; cioè, in definitiva, anche in sede di esercizio del potere in questione avrebbero dovuto necessariamente rispettarsi gli indirizzi forniti dalla Regione, che all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato, erano contenuti nella predetta L.R. n. 20 del 2006. <br />
Peraltro, va ulteriormente evidenziato che nell’atto deliberativo impugnato il Direttore Generale non ha fatto alcun riferimento a tale normativa, ma ha espressamente precisato che l’atto di riorganizzazione assunto era volto a dare una anticipata applicazione del “piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale” e della imminente “conversione in legge” delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 gennaio 2007, n. 18/C.<br />
Aldilà dell’erroneo riferimento ad una inconferente “conversione in legge” di una semplice proposta legislativa dell’esecutivo regionale, va al riguardo ricordato che con tale atto deliberativo della Giunta era stato ben diversamente approvato un “disegno di legge”, in base all’art. 7, n. 2, della predetta L.R. n. 20 del 2006, il quale prevedeva che la Rete Ospedaliera regionale avrebbe dovuto essere ridefinita con apposita legge regionale. Tale piano è stato, peraltro, approvato solo successivamente &#8211; cioè con la L.R. 5 aprile 2007, n. 6 (contenente le “Linee guida per la redazione del Piano Sanitario Regionale 2007/2009” ed entrata in vigore dopo l’adozione dell’atto impugnato) &#8211; ed ha disciplinato al punto 3.1.2. dell’Allegato le modalità di attuazione dello stesso, disponendo testualmente che “sulla base dei parametri di programmazione regionale, le Direzioni Generali Aziendali, sentito il Consiglio dei Sanitari e la Conferenza dei Sindaci, formulano e sottopongono al parere obbligatorio, ma non vincolante, della competente commissione consiliare, entro 3 mesi dall’approvazione del piano, una proposta aziendale di riordino”.<br />
In definitiva, il Direttore Generale non avrebbe potuto con l’atto impugnato procedere alla riorganizzazione delle Unità Operative in questione nel marzo 2007, in quanto all’epoca avrebbe dovuto necessariamente seguire un ben delineato iter procedimentale che con risulta sia stato osservato (redazione di un piano di accorpamento, che avrebbe dovuto essere poi “approvato” dalla Giunta regionale), e con ben precisi limiti (dovendo interessare solo le Unità che avevano un ben precisato tasso di occupazione nelle degenze).<br />
Né avrebbe potuto il Direttore Generale dare una anticipata applicazione ad un atto deliberativo della Giunta regionale di approvazione di un semplice disegno di legge regionale, atteso che &#8211; come è noto &#8211; gli atti di iniziativa legislativa sono privi di immediata operatività, specie ove si consideri che nella specie il predetto art. 7 prevedeva che la rete ospedaliera avrebbe dovuto essere definita con legge regionale; per cui prima della definitiva approvazione della legge regionale non avrebbero potuto assumersi misure anticipatorie.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata, in parte qua, l’impugnata deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Chieti 29 marzo 2007, n. 251.<br />
5. &#8211; Una volta arrivati a tale conclusione vanno esaminati i motivi aggiunti, con i quali l’istante ha impugnato la deliberazione delle stesso Direttore generale 19 luglio 2007, n. 622, di rimodulazione dei posti letto nelle sedi tre sedi ospedaliere della ASL, nella parte in cui ha riconfermato il predetto accorpamento. <br />
Sul punto va rilevato che tale atto deliberativo è stato assunto in applicazione del predetto punto 3.1.2. dell’Allegato alla L.R. 5 aprile 2007, n. 6, contenente “Linee guida per la redazione del Piano Sanitario Regionale 2007/2009”, che, dopo aver determinato la dotazione della Rete Pubblica dell’A.S.L. di Chieti, ha disciplinato l’iter procedimentale da seguire per la sua attuazione.<br />
Tale allegato &#8211; come già detto &#8211; ha disposto in merito che le Direzioni Generali Aziendali, “sulla base dei parametri di programmazione regionale” e “dopo aver sentito il Consiglio dei Sanitari e la Conferenza dei Sindaci”, avrebbero dovuto formulare e sottoporre al parere obbligatorio, ma non vincolante, della competente commissione consiliare una proposta aziendale di riordino. Tale proposta &#8211; come si rileva dalla nota 12 giugno 2007, del Presidente della predetta Commissione consiliare (versata in atti) &#8211; avrebbe poi dovuto essere riesaminata all’esito dell’approvazione del Piano sanitario Regionale “al fine di verificare le relative compatibilità”.<br />
Nella specie, con l’atto deliberativo 19 luglio 2007, n. 622, il Direttore Generale della ASL di Chieti &#8211; dopo aver preso atto delle deliberazioni anticipatorie di riorganizzazione fino a quale momento assunte (tra cui anche della deliberazione n. 251 impugnata con il presente ricorso) &#8211; ha approvato la proposta aziendale di riordino, sulla quale ha poi espresso “in via provvisoria” parere favorevole la V Commissione consiliare. Successivamente , con atto 5 febbraio 2008, n. 76, il Direttore Generale dell’Azienda ha preso atto di tale parere favorevole, riservando “a successivi e specifici atti la definizione delle azioni organizzatorie, per le varie UU.OO. interessate, necessarie all’effettiva messa a regime del piano di riordino dei posti letto”. Con L.R. 10 marzo 2008, n. 5, è stato, infine, approvato il Piano Sanitario Regionale 2008/2010, entrata in vigore il 22 marzo successivo.<br />
Dagli atti di causa non risulta che l’Azienda di Chieti abbia allo stato assunto ulteriori atti deliberativi in merito, cioè né ha verificato la compatibilità delle scelte effettuato con il Piano sanitario Regionale (così come prescritto dal parere favorevole “in via provvisoria” della predetta Commissione consiliare), né ha assunto i predetti preannunciati atti “di definizione delle azioni organizzatorie, per le varie UU.OO. interessate, necessarie all’effettiva messa a regime del piano di riordino dei posti letto”.<br />
Ciò posto e con riferimento degli atti, ritiene innanzi tutto il Collegio che l’iter procedimentale di ridefinizione della struttura organizzativa dell’Azienda non sia allo stato ancora concluso, per cui non può ritenersi che il gravame sia divenuto improcedibile in ragione della mancata impugnativa dell’atto conclusivo del procedimento o sia addirittura cessata la materia del contendere. <br />
Sembra per altro verso evidente che la impugnata proposta aziendale di riordino abbia, tra l’altro, espressamente confermato le scelte organizzative effettuate in precedenza, legittimando, cioè, anche l’accorpamento disposto con la deliberazione n. 251.<br />
Fatte tali precisazioni, va rilevato che il primo ed il secondo dei motivi aggiunti, aventi carattere pregiudiziale ed assorbente, appaiono fondati. <br />
Dal disposto annullamento dell’atto deliberativo impugnato con il ricorso principale deriva, invero, che la proposta aziendale di riordino &#8211; così come dedotto con il primo motivo aggiunto &#8211; sia “in parte qua” inficiata da illegittimità derivata; inoltre, deve ritenersi fondata anche la censura di violazione dell’art. 3.1.2 del Piano di riordino della rete ospedaliera, approvato con la L.R. Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6, dedotta con il secondo motivo, e con il quale l’istante si è lamentato del fatto che la riduzione e l’accorpamento delle UU.OO., da attuare gradatamente, erano subordinati allo svolgimento di un complesso iter procedimentale, senza la possibilità di assumere misure anticipatorie. <br />
Essendo inficiato da tali vizi di legittimità anche tale atto deliberativo impugnato deve, conseguentemente, essere annullato; mentre restano ovviamente salvi i successivi provvedimenti di riordino che il Direttore Generale è tenuto ad assumere “nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali”, così come disposto dal n. 1-bis, dell’art. 3 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502. <br />
La spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie il ricorso specificato in epigrafe e, per l’effetto annulla, nella parte relativa all’interesse del ricorrente, le impugnate deliberazioni del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Chieti 29 marzo 2007, n. 251, e 19 luglio 2007, n. 622.<br />
Condanna l’Azienda Sanitaria Locale di Chieti al pagamento a favore del ricorrente delle spese e degli onorari del presente giudizio, che vengono liquidate nella complessiva somma di € 3.000 (tremila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 19/06/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Umberto Zuballi, Presidente<br />
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore<br />
Dino Nazzaro, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/07/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-658/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-3-7-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-3-7-2008-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-3-7-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.0</a></p>
<p>nel procedimento C-215/06, Commissione c. Irlanda – Pres. C.W.A. TIMMERMANS, Rel. J. MAKARCZYK. sulla valutazione di impatto ambientale Comunità europea &#61485; Direttiva 85/337/CEE &#61485; Valutazione di impatto ambientale – Domanda – Autorizzazione prima dell’esecuzione – Necessità – Regolarizzazione a posteriori – Esclusione. La direttiva 85/337/CEE osta a una normativa nazionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-3-7-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-3-7-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">nel procedimento C-215/06, Commissione c. Irlanda – Pres. C.W.A. TIMMERMANS, Rel. J. MAKARCZYK.</span></p>
<hr />
<p>sulla valutazione di impatto ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#61485; Direttiva 85/337/CEE  &#61485; Valutazione di impatto ambientale –  Domanda – Autorizzazione prima dell’esecuzione – Necessità – Regolarizzazione a posteriori – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La direttiva 85/337/CEE osta a una normativa nazionale che consente di eseguire un progetto senza presentare previa domanda di valutazione di impatto ambientale e senza ottenere preventivamente l’autorizzazione, consentendo una regolarizzazione a posteriori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)</p>
<p>3 luglio 2008 </p>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></b>Nella causa C 215/06,</p>
<p>avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto l’11 maggio 2006,</p>
<p><b><b>Commissione delle Comunità europee,</b></b> rappresentata dalle sig.re D. Recchia e D. Lawunmi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p>ricorrente,</p>
<p align=center>
<p align=center>contro</p>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><b>Irlanda,</b></b> rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. J. Connolly, SC, e dal sig. G. Simons, BL, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p>convenuta,</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>LA CORTE (Seconda Sezione),</p>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></b>composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen, J. Makarczyk (relatore), P. K&#363;ris e J.-C. Bonichot, giudici,</p>
<p>
avvocato generale: sig. J. Mazák</p>
<p>
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore</p>
<p>
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 febbraio 2008,</p>
<p>
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,</p>
<p>
ha pronunciato la seguente</p>
<p>
<b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></b></b>1        Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che:</p>
<p>
–        non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che, prima di essere eseguiti in tutto o in parte, i progetti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5), vengano esaminati al fine di stabilire se occorra effettuare una valutazione d’impatto ambientale e, se per essi si prevede un notevole impatto ambientale per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, vengano sottoposti ad una valutazione del loro impatto conformemente agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, e</p>
<p>
–        non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle attività connesse a Derrybrien, nella contea di Galway, nonché l’esecuzione dei lavori fossero preceduti da una valutazione dell’impatto ambientale del progetto conformemente agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, </p>
<p>
l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta direttiva.</p>
<p><b><b><b> Contesto normativo</p>
<p>
</b></b></b><i><i><i> La normativa comunitaria</p>
<p>
</i></i></i>2        Con il suo ricorso, la Commissione intende far constatare l’inadempimento dell’Irlanda agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 85/337, sia nella sua versione iniziale, sia nella versione risultante dalle modifiche intervenute con la direttiva 97/11.</p>
<p>
 La direttiva 85/337</p>
<p>
3        L’art. 1, nn. 2 e 3, della direttiva 85/337 è così formulato:</p>
<p>
«2.      Ai sensi della presente direttiva si intende per: </p>
<p>
progetto: </p>
<p>
–        la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,</p>
<p>
–        altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;</p>
<p>
committente:</p>
<p>
il richiedente dell’autorizzazione relativa ad un progetto privato o la pubblica autorità che prende l’iniziativa relativa a un progetto;</p>
<p>
autorizzazione:</p>
<p>
decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso.</p>
<p>
3. L’autorità o le autorità competenti sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva».</p>
<p>
4        Ai sensi dell’art. 2, nn. 1-3, primo comma, della direttiva 85/337:</p>
<p>
«1.      Gli [S]tati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. </p>
<p>
Detti progetti sono definiti nell’art. 4.</p>
<p>
2.      La valutazione dell’impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.</p>
<p>
3.      Gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva».</p>
<p>
5        L’art. 3 della direttiva 85/337 così dispone:</p>
<p>
«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:</p>
<p>
–        l’uomo, la fauna e la flora;</p>
<p>
–        il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;</p>
<p>
–        l’interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino;</p>
<p>
–        i beni materiali ed il patrimonio culturale».</p>
<p>
6        L’art. 4 della suddetta direttiva è così formulato:</p>
<p>
«1.      Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.</p>
<p>
2.      I progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. </p>
<p>
A tal fine, gli Stati membri possono, tra l’altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d’impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».</p>
<p>
7        Ai sensi dell’art. 5 della direttiva 85/337:</p>
<p>
«1. Nel caso dei progetti che, a norma dell’articolo 4, devono formare oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell’allegato III, qualora:</p>
<p>
a)      gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate ad una determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle caratteristiche peculiari d’un progetto specifico o d’un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;</p>
<p>
b)      gli Stati membri ritengano che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l’altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.</p>
<p>
2. Le informazioni che il committente deve fornire conformemente al paragrafo 1 comportano almeno:</p>
<p>
–        una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, progettazione e dimensioni;</p>
<p>
–        una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;</p>
<p>
–        i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente;</p>
<p>
–        una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al primo, secondo e terzo trattino.</p>
<p>
3. Gli Stati membri, qualora lo reputino necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente le informazioni appropriate di cui dispongono».</p>
<p>
8        L’art. 6 della direttiva 85/337 è così formulato:</p>
<p>
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulla domanda di autorizzazione. Gli Stati membri designano a tal fine le autorità da consultare, in generale o caso per caso, all’atto della presentazione delle domande di autorizzazione. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.</p>
<p>
2. Gli Stati membri vigilano affinché:</p>
<p>
–        qualsiasi domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5 siano messe a disposizione del pubblico;</p>
<p>
–        al pubblico interessato sia data la possibilità di esprimere il parere prima dell’avvio del progetto».</p>
<p>
9        L’art. 7 della direttiva 85/337 dispone:</p>
<p>
«Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere un impatto importante sull’ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere considerevolmente danneggiato ne faccia richiesta, lo Stato membro nel cui territorio si intende realizzare il progetto trasmette le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5 all’altro Stato membro e contemporaneamente le mette a disposizione dei propri cittadini. Dette informazioni costituiscono la base per qualsiasi consultazione che si renda necessaria nell’ambito delle relazioni bilaterali tra i due Stati membri su un piano di reciprocità e di parità».</p>
<p>
10      Ai sensi dell’art. 8 della direttiva 85/337:</p>
<p>
«Le informazioni raccolte in conformità degli articoli 5, 6 e 7 debbono essere prese in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione».</p>
<p>
11      L’art. 9 della suddetta direttiva è formulato nei termini seguenti:</p>
<p>
«In caso di decisione, la o le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico interessato:</p>
<p>
–        il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano;</p>
<p>
–        i motivi e le considerazioni su cui la decisione si fonda, ove ciò sia previsto dalla legislazione degli Stati membri. </p>
<p>
Le modalità di informazione sono definite dagli Stati membri.</p>
<p>
Un altro Stato membro che sia stato informato conformemente all’articolo 7 è informato anche della decisione in causa».</p>
<p>
12      L’art. 10 della suddetta direttiva prevede quanto segue:</p>
<p>
«Le disposizioni della presente direttiva fanno salvo l’obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni regolamentari ed amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di segreto industriale e commerciale, nonché in materia di tutela dell’interesse pubblico.</p>
<p>
In caso di applicazione dell’articolo 7, l’inoltro d’informazioni ad un altro Stato membro ed il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto».</p>
<p>
13      L’allegato II della direttiva 85/337 elenca i progetti di cui all’art. 4, n. 2, di tale direttiva, ossia quelli per i quali la valutazione d’impatto ambientale è necessaria soltanto qualora gli Stati membri ritengano che le caratteristiche dei progetti stessi lo richiedano. Sono pertanto indicati, al punto 2, lett. a), di tale allegato, i progetti di estrazione di torba e, al medesimo punto 2, lett. c), i progetti di estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa.</p>
<p>
14      Al punto 10, lett. d), del suddetto allegato figurano in particolare i progetti di costruzione di strade.</p>
<p>
 La direttiva 97/11</p>
<p>
15      L’art. 3 della direttiva 97/11 è così formulato:</p>
<p>
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 14 marzo 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p>
<p>
(…)</p>
<p>
2. Per le domande di autorizzazione sottoposte all’autorità competente anteriormente allo scadere del termine fissato al paragrafo 1, continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella versione originaria».</p>
<p>
 La direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11 (in prosieguo: la «direttiva 85/337 modificata»).</p>
<p>
16      Per ragioni di chiarezza sarà fatta menzione delle sole modifiche apportate alla direttiva 85/337 che presentano un interesse diretto rispetto al presunto inadempimento. Non saranno pertanto menzionate le modifiche apportate dalla direttiva 97/11 agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, non essendo queste ultime di natura tale da influenzare il giudizio sul presente ricorso che la Corte è chiamata ad esprimere.</p>
<p>
17      Ai sensi dell’art. 2, nn. 1, 2 e 3, primo comma, della direttiva 85/337 modificata:</p>
<p>
«1.      Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell’articolo 4.</p>
<p>
2.      La valutazione dell’impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.</p>
<p>
(…)</p>
<p>
3.      Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva».</p>
<p>
18      L’art. 3 della suddetta direttiva dispone quanto segue:</p>
<p>
«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:</p>
<p>
–        l’uomo, la fauna e la flora;</p>
<p>
–        il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;</p>
<p>
–        i beni materiali ed il patrimonio culturale;</p>
<p>
–        l’interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino».</p>
<p>
19      L’art. 4 della direttiva 85/337 modificata recita:</p>
<p>
«1.      Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.</p>
<p>
2.      Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante:</p>
<p>
a)      un esame del progetto caso per caso;</p>
<p>
o</p>
<p>
b)      soglie o criteri fissati dagli Stati membri,</p>
<p>
se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.</p>
<p>
Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).</p>
<p>
3.      Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III.</p>
<p>
4.      Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall’autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico».</p>
<p>
20      Al punto 3, lett. i), dell’allegato II della direttiva 85/337 modificata sono menzionati gli impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).</p>
<p>
21      In forza del punto 13 di tale medesimo allegato, qualsiasi modifica o estensione dei progetti di cui all’allegato I o all’allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che può avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato I) deve essere considerata come un progetto rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 modificata.</p>
<p>
22      Nell’allegato III della direttiva 85/337 modificata, relativo ai criteri di selezione di cui all’art. 4, n. 3, di tale medesima direttiva, viene precisato che le caratteristiche dei progetti devono essere considerate tenendo conto, in particolare, dell’inquinamento e dei disturbi ambientali, nonché del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le tecnologie utilizzate. Lo stesso allegato indica che la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti deve essere considerata tenendo conto, in particolare, della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione a determinate zone, tra cui le zone montuose e forestali.</p>
<p>
<i><i><i> La normativa nazionale</p>
<p>
</i></i></i>23      I precetti della direttiva 85/337 modificata sono stati trasposti nel diritto interno segnatamente con la legge del 2000 sulla pianificazione del territorio e lo sviluppo (Planning and Development Act 2000), come modificata (in prosieguo: il «PDA»), e con il regolamento del 2001 sulla pianificazione del territorio e lo sviluppo (Planning and Development Regulations 2001).</p>
<p>
24      L’art. 32, n. 1, lett. a), del PDA impone un obbligo generale di ottenere l’autorizzazione per qualsiasi progetto di pianificazione del territorio di cui agli allegati I e II della direttiva 85/337 modificata, poiché la domanda di autorizzazione deve essere depositata e l’autorizzazione deve essere ottenuta prima dell’inizio dei lavori. Peraltro, l’art. 32, n. 1, lett. b), della medesima legge prevede la possibilità di ottenere un permesso al fine di regolarizzare una siffatta pianificazione non autorizzata.</p>
<p>
25      Una volta ricevuta la domanda di autorizzazione, l’autorità competente per la pianificazione del territorio deve stabilire se il progetto proposto debba essere sottoposto ad una valutazione dell’impatto ambientale.</p>
<p>
26      L’art. 151 del PDA dispone che chiunque abbia eseguito o realizzato un progetto non autorizzato commette un illecito.</p>
<p>
27      Dagli artt. 152 e 153 della stessa legge emerge che le autorità competenti in materia di urbanistica, qualora ricevano una denuncia, sono tenute, in linea di principio, a inviare una lettera di preavviso, poiché le suddette autorità dovranno in seguito pronunciarsi sull’opportunità di una diffida. L’inosservanza delle disposizioni stabilite nella diffida rappresenta un illecito.</p>
<p>
28      Ai sensi dell’art. 160 del PDA:</p>
<p>
«1. Qualora un progetto non autorizzato sia stato realizzato, sia in corso di realizzazione ovvero stia per essere realizzato o proseguito, la High Court o la Circuit Court possono, su domanda dell’autorità competente per la pianificazione del territorio o di chiunque altro, indipendentemente dal fatto che questi abbia o meno un interesse rispetto al terreno in questione, richiedere con ordinanza a chiunque di effettuare, astenersi dall’effettuare o cessare di effettuare, a seconda dei casi, quanto la Corte ritenga necessario e specifica nell’ordinanza, al fine di garantire, se del caso, quanto segue:</p>
<p>
a)      che il progetto non autorizzato non sia realizzato o proseguito;</p>
<p>
b)      che si proceda, per quanto possibile, al ripristino del terreno allo stato in cui esso versava prima dell’inizio di qualsiasi progetto non autorizzato;</p>
<p>
c)      che il progetto sia realizzato in conformità all’autorizzazione che gli è stata accordata o alle condizioni inerenti all’autorizzazione.</p>
<p>
2. Con l’ordinanza di cui al paragrafo 1 la Corte può, se del caso, chiedere la realizzazione di qualsiasi lavoro, ivi compresa la rimessione in pristino, la ricostruzione, la rimozione, la demolizione o la modifica di qualsiasi struttura o altro elemento».</p>
<p>
29      L’art. 162 del PDA specifica che la domanda di permesso di regolarizzazione non comporta la sospensione o l’abbandono di un procedimento coercitivo avviato.</p>
<p>
<b><b><b> Il procedimento precontenzioso</p>
<p>
</b></b></b>30      Dopo l’invio della lettera di diffida del 5 aprile 2001, la Commissione ha inviato all’Irlanda un parere motivato in data 21 dicembre 2001.</p>
<p>
31      Il 7 luglio 2004 la Commissione ha inviato al suddetto Stato membro una lettera di diffida complementare.</p>
<p>
32      Un parere motivato complementare è stato inviato all’Irlanda il 5 gennaio 2005, in seguito al ricevimento delle osservazioni di quest’ultima formulate nella lettera 6 dicembre 2004. </p>
<p>
33      Poiché la Commissione ha reputato insoddisfacente la posizione assunta dall’Irlanda in risposta al suddetto avviso motivato nelle lettere 8 marzo, 17 giugno e 1° dicembre 2005, essa ha proposto il presente ricorso ai sensi dell’art. 226, secondo comma, CE.</p>
<p>
<b><b><b> Sul ricorso </p>
<p>
</b></b></b><i><i><i> Sulla prima censura </p>
<p>
</i></i></i>34      La Commissione addebita all’Irlanda di non aver adottato tutte le misure necessarie per conformarsi agli artt. 2, 4 e 5-10 della direttiva 85/337, sia nella sua versione iniziale sia nella versione modificata dalla direttiva 97/11. Tale censura sarà esaminata, in primo luogo, alla luce della direttiva 85/337 modificata.</p>
<p>
35      La prima censura, secondo cui la trasposizione della direttiva 85/337 modificata sarebbe incompleta e porterebbe ad una scorretta attuazione di quest’ultima, si fonda su tre motivi.</p>
<p>
36      La Commissione sostiene, in primo luogo, che l’Irlanda non ha adottato le disposizioni necessarie per assicurare che siano effettuate verifiche al fine di stabilire, conformemente all’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 modificata, se per i progetti da realizzarsi si preveda un notevole impatto ambientale, e al fine di imporre, in quest’ultimo caso, prima del rilascio dell’autorizzazione, l’avvio del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale previsto dalla suddetta disposizione. </p>
<p>
37      In secondo luogo, la Commissione ritiene che le disposizioni legislative irlandesi che consentono di presentare una domanda di regolarizzazione dopo l’esecuzione totale o parziale di un progetto non autorizzato arrechino pregiudizio agli obiettivi di prevenzione della direttiva 85/337 modificata.</p>
<p>
38      In terzo luogo, la Commissione sostiene che le misure repressive adottate dall’Irlanda non garantiscono l’effettiva applicazione della citata direttiva e che, in tal modo, l’Irlanda è venuta meno all’obbligo generale che ad essa incombe in forza dell’art. 249 CE. </p>
<p>
39      A sostegno di tale ultimo motivo, la Commissione richiama alcuni esempi che, a suo avviso, illustrano le lacune nell’attuazione del regime sanzionatorio.</p>
<p>
 Sui primi due motivi </p>
<p>
–       Argomenti delle parti </p>
<p>
40      La Commissione asserisce che, dal momento che è possibile, in base alla normativa nazionale, ottemperare agli obblighi imposti dalla direttiva 85/337 modificata durante o dopo la realizzazione di un progetto, ciò significa che non esiste alcun chiaro obbligo di sottoporre i progetti, prima della realizzazione, ad uno studio sul loro impatto ambientale.</p>
<p>
41      Ammettendo che il controllo dei progetti nell’ambito di uno studio sull’impatto ambientale possa essere realizzato dopo la loro esecuzione, mentre l’obiettivo principale perseguito dalla direttiva 85/337 modificata è quello di tenere conto, il prima possibile, dell’impatto ambientale di tutti i processi di pianificazione e di decisione, la normativa nazionale riconosce una possibilità di regolarizzazione che comporta la conseguenza di pregiudicare l’effetto utile di tale direttiva.</p>
<p>
42      La Commissione aggiunge che le norme relative al permesso di regolarizzazione sono contenute nelle disposizioni generali applicabili all’autorizzazione ordinaria in materia di urbanistica; nulla indica che le domande di permesso di regolarizzazione e il rilascio del suddetto permesso siano riservati a casi eccezionali.</p>
<p>
43      L’Irlanda afferma che la Commissione non interpreta correttamente la normativa irlandese che traspone la direttiva 85/337 modificata. Essa precisa infatti che il diritto irlandese richiede espressamente che, per ogni nuovo progetto, sia ottenuto un permesso prima dell’inizio dei lavori e che, trattandosi di progetti che devono essere sottoposti ad uno studio sull’impatto ambientale, quest’ultimo sia effettuato prima dei lavori. L’inosservanza di tali obblighi integra del resto un illecito penale e può comportare l’adozione di misure coercitive.</p>
<p>
44      L’Irlanda sostiene inoltre che il permesso di regolarizzazione, introdotto dal PDA e dal regolamento del 2001 sulla pianificazione del territorio e lo sviluppo, costituisce un’eccezione alla regola generale che impone l’ottenimento dell’autorizzazione prima dell’inizio di un progetto, e risponde nel migliore dei modi agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 85/337 modificata, nonché, in particolare, all’obiettivo generale di tutela dell’ambiente, in quanto l’abbandono di un progetto non autorizzato può anche non rappresentare la misura più adeguata dal punto di vista della suddetta tutela. </p>
<p>
45      Ad avviso di tale Stato membro, la direttiva 85/337 modificata, i cui precetti sono meramente procedurali, nulla prevede in merito all’esistenza di un’eccezione in forza della quale la valutazione d’impatto ambientale potrebbe, in determinati casi, essere effettuata dopo l’inizio dei lavori. L’Irlanda sottolinea a questo proposito che in nessuna parte di tale direttiva viene espressamente indicato che la valutazione possa essere effettuata esclusivamente prima dell’esecuzione del progetto, e trae spunto dalla definizione della nozione di «autorizzazione» fornita dalla citata direttiva per sostenere che l’impiego del termine «realizzare» è significativo, in quanto quest’ultimo non si limita soltanto a designare l’inizio dei lavori, ma comprende altresì la prosecuzione di un progetto di pianificazione del territorio.</p>
<p>
46      L’Irlanda sostiene poi che il permesso di regolarizzazione rappresenta uno strumento di recupero ragionevole, di cui è possibile avvalersi in circostanze eccezionali, volto a tenere conto del fatto che taluni progetti sono inevitabilmente avviati, per ragioni diverse, prima del rilascio di un’autorizzazione ai sensi della direttiva 85/337 modificata.</p>
<p>
47      A tale proposito l’Irlanda si basa sulla sentenza 7 gennaio 2004, causa C 201/02, Wells (Racc. pag. I 723), per sostenere che una valutazione correttiva può essere effettuata in un momento successivo, quale eccezione al principio generale secondo cui la valutazione deve essere effettuata il prima possibile nel corso del processo decisionale.</p>
<p>
48      Tale Stato membro considera inoltre che sarebbe sproporzionato imporre l’abbandono di certe strutture nei casi in cui, dopo l’esame di una domanda di permesso di regolarizzazione, la suddetta regolarizzazione sia ritenuta compatibile con una corretta pianificazione del territorio ed uno sviluppo sostenibile.</p>
<p>
–       Giudizio della Corte</p>
<p>
49      Gli Stati membri devono attuare la direttiva 85/337 modificata in modo pienamente conforme ai precetti da essa stabiliti, tenendo conto del suo obiettivo essenziale che – come si evince dall’art. 2, n. 1, della direttiva medesima – consiste nel garantire che, prima del rilascio di un’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto (v., in tal senso, sentenze 19 settembre 2000, causa C 287/98, Linster, Racc. pag. I 6917, punto 52, e 23 novembre 2006, causa C 486/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I 11025, punto 36).</p>
<p>
50      Inoltre, secondo l’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 modificata, l’autorizzazione è costituita dalla decisione dell’autorità o delle autorità competenti che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto.</p>
<p>
51      Poiché la formulazione relativa al conferimento di un diritto è scevra da qualsiasi ambiguità, l’art. 2, n. 1, della suddetta direttiva deve necessariamente essere inteso nel senso che, se il richiedente ha omesso di presentare domanda e di ottenere quindi l’autorizzazione necessaria, e se non ha precedentemente proceduto allo studio dell’impatto ambientale laddove richiesto, egli non può iniziare i lavori inerenti al progetto in questione, a pena di violare i precetti della direttiva 85/337 modificata. </p>
<p>
52      La suddetta analisi vale per tutti i progetti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337 modificata, sia per quelli di cui all’allegato I di tale direttiva, che devono di conseguenza formare oggetto di una valutazione sistematica in applicazione degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della stessa, sia per quelli di cui all’allegato II della citata direttiva, che a tale titolo e in conformità all’art. 4, n. 2, di quest’ultima sono oggetto di uno studio sul loro impatto, soltanto se, rispetto alle soglie o ai criteri fissati dallo Stato membro e/o sulla base di un esame caso per caso, per essi si prevede un notevole impatto ambientale.</p>
<p>
53      Una siffatta analisi letterale del suddetto art. 2, n. 1, è peraltro conforme all’obiettivo perseguito dalla direttiva 85/337 modificata, rammentato in particolare al quinto ‘considerando’ della direttiva 97/11, secondo il quale «per lo sviluppo dei progetti per i quali si richiede una valutazione si dovrebbe prevedere un’autorizzazione [e] la valutazione dovrebbe precedere il rilascio dell’autorizzazione».</p>
<p>
54      Allo stato attuale della normativa irlandese è pacifico che la valutazione dell’impatto ambientale e il permesso urbanistico, laddove necessari, devono, in linea di principio, essere rispettivamente effettuata ed ottenuto prima della realizzazione dei lavori. Per il diritto irlandese l’inosservanza di tali obblighi integra una violazione delle norme urbanistiche.</p>
<p>
55      Ciò nondimeno, è altrettanto pacifico che la suddetta normativa introduce un permesso di regolarizzazione assimilando i suoi effetti a quelli dell’autorizzazione urbanistica ordinaria anteriore alla realizzazione di lavori e di pianificazioni del territorio. Detto permesso può essere rilasciato anche nel caso in cui il relativo progetto, per il quale è necessario uno studio sull’impatto ambientale in applicazione degli artt. 2 e 4 della direttiva 85/337 modificata, sia stato realizzato.</p>
<p>
56      Inoltre, il rilascio di tale permesso di regolarizzazione, di cui l’Irlanda ammette di essersi comunemente avvalsa in materia di urbanizzazione in assenza di qualsiasi circostanza eccezionale, porta a ritenere, nel diritto irlandese, che gli obblighi imposti dalla direttiva 85/337 modificata siano stati effettivamente rispettati.</p>
<p>
57      Orbene, se il diritto comunitario non può ostare a che le norme nazionali vigenti consentano, in determinati casi, di regolarizzare operazioni o atti irregolari rispetto a quest’ultimo, tale possibilità dovrebbe essere subordinata alla condizione che essa non offra agli interessati l’occasione di aggirare le norme comunitarie o di disapplicarle, e che rimanga eccezionale.</p>
<p>
58      Invero, un regime di regolarizzazione come quello vigente in Irlanda può comportare l’effetto di indurre i committenti a tralasciare di verificare se i progetti previsti soddisfino i criteri fissati all’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 modificata e, pertanto, a non intraprendere le operazioni necessarie all’individuazione dell’impatto ambientale dei suddetti progetti e alla loro valutazione preventiva. Orbene, secondo il primo ‘considerando’ della direttiva 85/337, a livello di processo decisionale è necessario che l’autorità competente tenga conto il prima possibile delle eventuali ripercussioni sull’ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, dato che l’obiettivo consiste nell’evitare fin dall’inizio inquinamenti ed altre perturbazioni piuttosto che nel combatterne successivamente gli effetti.</p>
<p>
59      Infine, l’Irlanda non può addurre utilmente la citata sentenza Wells. La suddetta sentenza rammenta infatti, ai punti 64 e 65, che, in forza del principio di leale collaborazione previsto dall’art. 10 CE, gli Stati membri hanno l’obbligo di eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto comunitario. Le autorità competenti sono pertanto tenute ad adottare i provvedimenti necessari al fine di rimediare alla mancata valutazione dell’impatto ambientale, ad esempio revocando o sospendendo un’autorizzazione già rilasciata al fine di effettuare una tale valutazione, nel rispetto dei limiti dell’autonomia procedurale degli Stati membri. </p>
<p>
60      Non se ne può evincere che lo studio correttivo sull’impatto ambientale, effettuato al fine di rimediare alla mancata valutazione così come prevista e organizzata dalla direttiva 85/337 modificata, essendo il progetto già stato realizzato, sia equivalente allo studio sull’impatto ambientale antecedente al rilascio dell’autorizzazione, richiesto e disciplinato dalla suddetta direttiva. </p>
<p>
61      Dalle considerazioni che precedono risulta che, conferendo al permesso di regolarizzazione, che può essere rilasciato anche in mancanza di qualsivoglia circostanza eccezionale dimostrata, gli stessi effetti dell’autorizzazione urbanistica antecedente alla realizzazione dei lavori e delle pianificazioni del territorio, mentre i progetti per i quali è richiesta una valutazione dell’impatto ambientale devono, in forza degli artt. 2, n. 1, nonché 4, nn. 1 e 2, della direttiva 85/337 modificata, essere individuati e formare oggetto, prima del rilascio dell’autorizzazione e di conseguenza necessariamente prima di essere realizzati, di una domanda di autorizzazione e della suddetta valutazione, l’Irlanda ha violato i precetti della direttiva summenzionata.</p>
<p>
62      Pertanto, i primi due motivi sono fondati. </p>
<p>
 Sul terzo motivo</p>
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–       Argomenti delle parti</p>
<p>
63      Secondo la Commissione, la normativa irlandese e la conseguente prassi in materia di misure repressive comportano lacune che compromettono la corretta trasposizione ed attuazione della direttiva 85/377 modificata, allorché quest’ultima impone necessariamente un sistema di controllo e di repressione efficace.</p>
<p>
64      In primo luogo, la Commissione asserisce che le misure repressive previste dalla normativa irlandese in materia di urbanistica non compensano l’assenza di disposizioni che impongono il rispetto dei precetti in materia di valutazione dell’impatto ambientale prima della realizzazione dei progetti.</p>
<p>
65      In secondo luogo, la Commissione afferma che la prassi in materia di misure repressive compromette la corretta trasposizione della direttiva 85/337 modificata. La Commissione cita quindi situazioni particolari che, a suo avviso, illustrano le carenze della normativa irlandese in materia di controllo del rispetto delle norme stabilite da tale direttiva. </p>
<p>
66      Riguardo alla procedura seguita in materia di sanzioni, l’Irlanda sostiene che la questione della scelta e della forma di queste ultime rientra nella discrezionalità degli Stati membri, dato che i controlli inerenti alla pianificazione del territorio e all’ambiente non sono stati armonizzati a livello comunitario.</p>
<p>
67      In ogni caso l’Irlanda sottolinea che il regime sanzionatorio previsto dalla normativa irlandese è completo ed efficace. A questo proposito, tale Stato membro specifica che, nel diritto ambientale, le norme vigenti sono giuridicamente vincolanti.</p>
<p>
68      Infatti, tale normativa impone alle autorità competenti per la pianificazione del territorio di inviare una lettera di preavviso allorquando siano informate del fatto che un progetto non autorizzato è in corso di realizzazione, salvo che esse reputino che tale progetto rivesta scarsa importanza.</p>
<p>
69      Una volta inviata la lettera di preavviso, le autorità competenti in materia di urbanistica devono pronunciarsi sull’opportunità di una diffida.</p>
<p>
70      La lettera di preavviso è volta a consentire ai responsabili di progetti non autorizzati di intraprendere un’azione di recupero prima della diffida e delle altre fasi del procedimento sanzionatorio.</p>
<p>
71      Nel caso di diffida, quest’ultima fissa obblighi, e l’inosservanza delle disposizioni da essa stabilite integra un illecito.</p>
<p>
72      L’Irlanda aggiunge che il regime sanzionatorio deve tenere conto dei diversi diritti di cui nella fattispecie sono titolari i committenti, i proprietari dei terreni, il pubblico e i singoli direttamente interessati dal suddetto progetto, dovendo tali diversi diritti essere bilanciati al fine di pervenire ad un risultato equo.</p>
<p>
73      L’Irlanda contesta infine gli esempi addotti dalla Commissione, dato che la prova del presunto inadempimento non è stata prodotta, essendosi la Commissione limitata ad affermazioni generiche.</p>
<p>
–       Giudizio della Corte</p>
<p>
74      È pacifico che in Irlanda si può rimediare alla mancanza dello studio sull’impatto ambientale richiesto dalla direttiva 85/337 modificata tramite l’ottenimento di un permesso di regolarizzazione che consente, in particolare, di lasciar sussistere un progetto non regolarmente autorizzato, a condizione che la domanda per il rilascio di tale permesso sia presentata prima dell’avvio di un procedimento sanzionatorio.</p>
<p>
75      Tale possibilità può, come riconosciuto del resto dall’Irlanda, portare le autorità competenti a non agire per sospendere o far cessare un progetto rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337 modificata, in corso di realizzazione o già realizzato in violazione dei precetti relativi all’autorizzazione e allo studio dell’impatto ambientale antecedente al rilascio della suddetta autorizzazione, e ad astenersi dall’avviare il procedimento coercitivo previsto dal PDA, riguardo al quale l’Irlanda sottolinea che la competenza in tale materia è discrezionale.</p>
<p>
76      È quindi dimostrata l’inadeguatezza del sistema coercitivo predisposto dall’Irlanda, in quanto l’esistenza del permesso di regolarizzazione lo priva di qualsiasi efficacia, essendo tale inadeguatezza la conseguenza diretta dell’inadempimento accertato in sede di esame dei due precedenti motivi.</p>
<p>
77      Un siffatto accertamento non è rimesso in discussione dal fatto che, secondo l’Irlanda, il regime sanzionatorio deve tenere conto dei diversi diritti di cui nella fattispecie sono titolari i committenti, i proprietari dei terreni, il pubblico e i singoli direttamente interessati dal progetto in questione. Infatti, la necessità di una composizione di tali interessi non può giustificare, di per se stessa, l’inefficacia di un sistema di controllo e di repressione.</p>
<p>
78      Diviene quindi superfluo analizzare i diversi esempi apportati dalla Commissione per illustrare le carenze nell’attuazione delle misure repressive, in quanto tali carenze derivano direttamente dalle lacune della stessa normativa irlandese.</p>
<p>
79      Pertanto, anche il terzo motivo è fondato e, di conseguenza, la prima censura deve essere accolta in toto.</p>
<p>
80      Occorre infine rilevare che la prima censura è fondata tanto rispetto alla direttiva 85/337 modificata, quanto alla direttiva 85/337. Infatti, sia in vigenza della versione iniziale di tale direttiva, sia in vigenza della sua versione modificata, i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale devono formare oggetto di valutazione del loro impatto prima del rilascio dell’autorizzazione, dato che, d’altro canto, la definizione di quest’ultima è rimasta invariata. Inoltre, le caratteristiche del permesso di regolarizzazione fissate dalla normativa irlandese sono rimaste le stesse. </p>
<p>
81      Dalle considerazioni che precedono emerge che, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che, prima di essere eseguiti in tutto o in parte, i progetti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva 97/11, vengano esaminati al fine di stabilire se occorra effettuare una valutazione d’impatto ambientale e, se per essi si prevede un notevole impatto ambientale per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, vengano sottoposti ad una valutazione del loro impatto conformemente agli artt. 5-10 di tale direttiva, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta direttiva.</p>
<p>
<i><i><i> Sulla seconda censura</p>
<p>
</i></i></i>82      Tale censura verte sulle condizioni per la costruzione di una centrale eolica a Derrybrien, nella contea di Galway, per la quale occorre che siano rammentate, in via preliminare, le diverse autorizzazioni ottenute. </p>
<p>
83      Come risulta dai documenti del fascicolo, il 4 e il 18 dicembre 1997 sono state depositate alcune domande di autorizzazione relative alle prime due fasi del progetto, ognuna concernente 23 turbine a vento. In data 23 gennaio 1998 sono state depositate nuove domande, in quanto le domande precedenti non erano state ritenute valide. Il 12 marzo 1998 è stata rilasciato un permesso. In data 5 ottobre 2000 è stata presentata una domanda di autorizzazione relativa ad una terza fase di lavori concernente, in particolare, 25 turbine e corsie di servizio, domanda accolta il 15 novembre 2001. Il 20 giugno 2002 il committente ha chiesto l’autorizzazione per modificare le prime due fasi del progetto, autorizzazione che gli è stata concessa il 30 luglio 2002. Durante il mese di ottobre 2003, poiché l’autorizzazione concessa per le prime due fasi dei lavori era scaduta, il committente ha chiesto il rinnovo della suddetta autorizzazione, che è stato accordato nel corso del mese di novembre del 2003.</p>
<p>
 Argomenti delle parti </p>
<p>
84      Con tale censura la Commissione sostiene che l’Irlanda non ha adottato tutte le disposizioni necessarie affinché il rilascio delle autorizzazioni relative alla centrale eolica e alle attività connesse, nonché l’esecuzione dei lavori ad essa inerenti, fossero preceduti da una valutazione dell’impatto ambientale del progetto, in conformità agli art. 5-10 della direttiva 85/337 e della direttiva 85/337 modificata.</p>
<p>
85      A tale proposito la Commissione asserisce che, in applicazione della normativa irlandese, erano stati effettivamente realizzati studi sull’impatto ambientale per diversi elementi costituitivi del progetto in questione, ma i suddetti studi presentavano delle lacune.</p>
<p>
86      In particolare, lo studio sull’impatto ambientale effettuato nel corso del 1998 non avrebbe trattato correttamente i rischi ambientali relativi alla realizzazione dei diversi elementi costitutivi di tale progetto. Lo studio sull’impatto realizzato per la terza fase del progetto summenzionato presenterebbe le stesse carenze.</p>
<p>
87      La Commissione fa presente inoltre che la centrale eolica è il progetto più vasto di produzione di energia eolica terrestre mai proposto in Irlanda, nonché uno dei più importanti in Europa.</p>
<p>
88      La Commissione sostiene altresì che la costruzione della centrale eolica ha richiesto l’eliminazione di ampie zone di foreste di conifere della superficie di ha 263, per la quale è stata rilasciata un’autorizzazione all’abbattimento in data 20 maggio 2003. Tuttavia, per tale operazione non è stata effettuata alcuna valutazione dell’impatto ambientale, contrariamente a quanto prevede la stessa normativa irlandese.</p>
<p>
89      La Commissione aggiunge che, in seguito ad uno smottamento di terreno verificatosi il 16 ottobre 2003 e al disastro ecologico che esso ha comportato, poiché la massa di torba distaccatasi da una zona di costruzione della centrale eolica ha inquinato il fiume Owendalulleegh provocando la morte di circa 50 000 pesci e danneggiando in modo permanente i siti di riproduzione delle specie, l’Irlanda non ha realizzato alcuna nuova valutazione dell’impatto ambientale di tale costruzione prima che il committente riprendesse i lavori sul sito nel corso del 2004.</p>
<p>
90      L’Irlanda precisa che, nel momento in cui sono state richieste le autorizzazioni per le prime due fasi di costruzione della centrale eolica nel 1997 e nel 1998, né l’allegato I né l’allegato II della direttiva 85/337 menzionavano tale categoria di progetti tra quelli rientranti nel suo ambito di applicazione. Pertanto, l’autorizzazione non doveva essere preceduta dalla valutazione d’impatto ambientale come disciplinata dalla suddetta direttiva. Essa aggiunge che le domande presentate nel corso del 1998 erano comunque corredate da una dichiarazione d’impatto ambientale, conformemente alla normativa irlandese.</p>
<p>
91      Essa ritiene peraltro che sia artificioso tentare di suggerire che attività assimilabili ad aspetti connessi del progetto di costruzione della centrale eolica, quali la costruzione di una strada, l’estrazione di torba, lo sfruttamento di cave o il trasporto di elettricità, rivestirebbero un’importanza tale da rendere necessaria una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337.</p>
<p>
92      L’Irlanda considera inoltre che una domanda di proroga della validità di un permesso non costituisce «autorizzazione» ai sensi della direttiva 85/337 modificata.</p>
<p>
93      L’Irlanda afferma infine che lo smottamento di terreno è stato provocato dai metodi di costruzione impiegati e che non si tratta in tal caso di difficoltà che avrebbero potuto essere individuate in anticipo grazie ad uno studio sull’impatto ambientale, ancorché conforme alle norme comunitarie. Tale Stato membro precisa d’altro canto che, onde garantire il completamento della centrale eolica in tutta sicurezza, i metodi di costruzione sono stati modificati in seguito alla sospensione dei lavori di costruzione e allo svolgimento di un’indagine. </p>
<p>
 Giudizio della Corte </p>
<p>
94      Per quanto concerne, in primo luogo, le condizioni alle quali sono state rilasciate, il 12 marzo 1998, le autorizzazioni relative alle prime due fasi di costruzione del progetto della centrale eolica richieste con domande depositate il 23 gennaio 1998, occorre pronunciarsi, in via preliminare, sull’applicabilità della direttiva 85/337.</p>
<p>
95      A tale proposito, dall’art. 3 della direttiva 97/11 risulta che, se una domanda di autorizzazione è stata sottoposta all’autorità competente prima del 14 marzo 1999, continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337.</p>
<p>
96      Peraltro, se è pacifico che gli impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento non compaiono né all’allegato I né all’allegato II della direttiva 85/337, l’Irlanda non contesta che le prime due fasi della costruzione della centrale eolica hanno richiesto numerosi lavori, tra cui lavori di estrazione di torba e di minerali diversi da quelli metallici ed energetici, nonché la costruzione di strade, lavori questi che figurano al suddetto allegato II, rispettivamente al punto 2, lett. a) e c), e al punto 10, lett. d).</p>
<p>
97      Pertanto, la direttiva 85/337 doveva applicarsi alle prime due fasi di costruzione della centrale eolica, in quanto esse comportavano in particolare il ricorso a progetti di lavori citati nell’allegato II di tale direttiva.</p>
<p>
98      Ne consegue che l’Irlanda era tenuta a sottoporre i progetti di lavori ad uno studio sul loro impatto, se per essi si prevedeva un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione (v., in tal senso, sentenze 24 ottobre 1996, causa C 72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I 5403, punto 50, nonché 28 febbraio 2008, causa C 2/07, Paul Abraham e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37).</p>
<p>
99      L’Irlanda afferma tuttavia che, secondo le autorità competenti, la fattispecie non rientrava nell’ambito dell’allegato II della direttiva 85/337, in quanto i lavori connessi di estrazione di torba e di costruzione di strade presentavano una minore rilevanza rispetto al progetto di costruzione della centrale eolica stessa.</p>
<p>
100    Di conseguenza, le autorità competenti hanno ritenuto che non fosse necessario indagare se per i progetti previsti si prevedesse un notevole impatto ambientale, né pertanto far precedere alle autorizzazioni una valutazione d’impatto ambientale conforme ai precetti della direttiva 85/337.</p>
<p>
101    Orbene, il fatto che i progetti rientranti nell’allegato II della suddetta direttiva, enumerati supra, presentassero un’importanza secondaria rispetto al progetto di costruzione della centrale eolica considerato nel suo insieme non implicava che, per questo stesso fatto, i suddetti progetti non avrebbero potuto esplicare un impatto ambientale rilevante.</p>
<p>
102    A tale proposito occorre rilevare che i progetti previsti di estrazione di torba e di minerali nonché di costruzione di strade non erano trascurabili in termini di dimensioni rispetto alla superficie totale del progetto della centrale eolica che si estendeva per ha 200 di torbiere e costituiva il progetto più importante di questo tipo in Irlanda, ed erano d’altronde indispensabili per l’installazione delle turbine, come per lo svolgimento di tutti i lavori di costruzione. Si deve parimenti rilevare che i suddetti lavori sono stati effettuati sul versante della montagna Cashlaundrumlahan, sul quale si trovano giacimenti di torba che possono raggiungere i 5,5 m di profondità e che sono abbondantemente ricoperti di foreste.</p>
<p>
103    Da tali elementi, che l’Irlanda non contesta, emerge che l’ubicazione e la dimensione dei progetti di lavori di estrazione di torba e di minerali nonché di costruzione di strade e la prossimità del sito ad un fiume rappresentano altrettante caratteristiche concrete che dimostrano che i suddetti progetti, inscindibili dall’installazione di 46 turbine a vento, dovevano essere considerati capaci di esplicare un notevole impatto ambientale e dovevano di conseguenza essere sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale.</p>
<p>
104    La realizzazione di uno studio sull’impatto ambientale conforme ai precetti della direttiva 85/337 è infatti volta ad individuare, descrivere e valutare in maniera adeguata gli effetti diretti e indiretti di un progetto su fattori quali la fauna e la flora, il suolo e l’acqua, nonché l’interazione tra tali diversi fattori. Nella fattispecie si può rilevare, a questo proposito, che le dichiarazioni d’impatto ambientale fornite dal committente presentavano certe lacune e non esaminavano, segnatamente, la questione della stabilità del suolo, benché fondamentale quando si prevedono lavori di scavo.</p>
<p>
105    Pertanto, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie affinché il rilascio delle autorizzazioni relative alle prime due fasi di costruzione della centrale eolica fosse preceduto da una valutazione d’impatto ambientale ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva 85/337, e limitandosi ad allegare alle domande di autorizzazione dichiarazioni d’impatto ambientale non conformi a tali precetti, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della suddetta direttiva. </p>
<p>
106    Per quanto attiene, in secondo luogo, alla domanda di autorizzazione relativa alla terza fase di costruzione della centrale eolica, depositata il 5 ottobre 2000, e alla domanda di autorizzazione a modificare le prime due fasi di costruzione inizialmente autorizzate, depositata il 20 giugno 2002, occorre esaminare la censura alla luce della direttiva 85/337 modificata, in quanto le domande di autorizzazione relative a tali modifiche sono state depositate dopo il 14 marzo 1999.</p>
<p>
107    È pacifico, da un lato, che le autorità competenti hanno autorizzato il cambiamento del tipo di turbine a vento inizialmente previsto senza richiedere una valutazione d’impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337 modificata e, dall’altro, che l’autorizzazione concessa per la terza fase di costruzione non è stata neanch’essa corredata da tale valutazione. Inoltre, l’operazione di disboscamento autorizzata nel corso del mese di maggio 2003 non è stata preceduta da tale medesima valutazione, contrariamente a quanto previsto dalla normativa irlandese.</p>
<p>
108    Orbene, al punto 3, lett. i), dell’allegato II della direttiva 85/337 modificata figurano gli impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche) e, al punto 13 di tale allegato, tutte le modifiche o estensioni dei progetti di cui al medesimo allegato, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente. </p>
<p>
109    Inoltre, tra i criteri di selezione pertinenti citati nell’allegato III della direttiva 85/337 modificata, applicabili ai progetti elencati nell’allegato II di tale direttiva e ai quali rinvia l’art. 4, n. 3, della stessa, figura il rischio di incidenti per quanto riguarda, in particolare, le tecnologie utilizzate. Tra tali medesimi criteri occorre citare la sensibilità ambientale dell’area geografica, che deve essere considerata tenendo conto, in particolare, «della capacità di carico dell’ambiente naturale», riservando una particolare attenzione alle zone montuose e forestali.</p>
<p>
110    L’installazione di 25 nuove turbine, la costruzione di nuove corsie di servizio, nonché il cambiamento del tipo di turbine a vento autorizzate inizialmente e dirette ad aumentare la produzione di elettricità, in quanto progetti di cui all’allegato II della direttiva 85/337 modificata e per i quali, alla luce delle particolarità del sito rammentate al punto 102 della presente sentenza e dei criteri menzionati al punto precedente della presente sentenza, si prevedeva un notevole impatto ambientale, dovevano, per questo motivo e prima di essere autorizzati, formare oggetto di una domanda di autorizzazione ed essere sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale conformemente alle condizioni stabilite agli artt. 5-10 della direttiva 85/337 modificata.</p>
<p>
111    Di conseguenza, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che il rilascio delle autorizzazioni di modifica e di quella relativa alla terza fase di costruzione della centrale eolica fosse preceduto da tale valutazione, e limitandosi ad allegare alle domande di autorizzazione dichiarazioni d’impatto ambientale non conformi a tali precetti, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 85/337 modificata.</p>
<p>
112    Dalle considerazioni che precedono risulta che, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle attività connesse a Derrybrien, nella contea di Galway, nonché l’esecuzione dei lavori, fossero preceduti da una valutazione dell’impatto ambientale del progetto, in conformità agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva 97/11, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta direttiva. </p>
<p>
<b><b><b> Sulle spese</p>
<p>
</b></b></b>113    A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna dell’Irlanda, che è risultata soccombente, quest’ultima deve essere condannata alle spese.</p>
<p>
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:</p>
<p>
<b><b><b>1)      Non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che:</p>
<p>
–        prima di essere eseguiti in tutto in parte, i progetti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, vengano esaminati al fine di stabilire se occorra effettuare una valutazione d’impatto ambientale e, se per essi si prevede un notevole impatto ambientale per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, vengano sottoposti ad una valutazione del loro impatto conformemente agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, e</p>
<p>
–        il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle attività connesse a Derrybrien, nella contea di Galway, nonché l’esecuzione dei lavori, fossero preceduti da una valutazione dell’impatto ambientale del progetto, in conformità agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva 97/11, </p>
<p>
l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta direttiva.</p>
<p>
2)      L’Irlanda è condannata alle spese.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-3-7-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.1604</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-3-7-2008-n-1604/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-3-7-2008-n-1604/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.1604</a></p>
<p>Doris Durante – Presidente f.f., Savio Picone – Estensore Pavimental s.p.a. e altro (avv. A. Maggi) c. S.E.A.P. s.p.a. (avv.ti L. Papa e E. Toma) sulla riconducibilità al d.lg. n.158 del 1995 della gara per l&#8217;affidamento di un appalto per la progettazione e costruzione di infrastrutture aeroportuali 1. Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-3-7-2008-n-1604/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.1604</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-3-7-2008-n-1604/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.1604</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Doris Durante – Presidente f.f., Savio Picone – Estensore<br /> Pavimental s.p.a. e altro (avv. A. Maggi) c. S.E.A.P. s.p.a. (avv.ti L. Papa e E. Toma)</span></p>
<hr />
<p>sulla riconducibilità al d.lg. n.158 del 1995 della gara per l&#8217;affidamento di un appalto per la progettazione e costruzione di infrastrutture aeroportuali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Procedure selettive di evidenza pubblica – Art.10-bis, l. n.241 del 1990 – Non è applicabile</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Progettazione e costruzione di infrastrutture aeroportuali – Appalto – D.lg. n.158 del 1995 – Riconducibilità</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Disciplina sui raggruppamenti di imprese – Appalto riconducibile ai settori esclusi – D.lg. n.158 del 1995 – Prevalenza</p>
<p>4. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Raggruppamenti di imprese – D.lg. n.158 del 1995 e Regolamento n.554 del 1999 – Indicazioni divergenti – Armonizzazione – Possibilità – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di procedimento amministrativo, l’art. 10-bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, non è applicabile alle “procedure concorsuali” e, più in generale, alle procedure selettive di evidenza pubblica in senso lato.</p>
<p>2. La gara avente ad oggetto l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di potenziamento “land side” ed “air side” e per la realizzazione di una piattaforma logistica aeroportuale è riconducibile alla sfera di applicazione del d.lg. 17 marzo 1995 n.158 (art. 5 – settore dei trasporti), in quanto riguardante la progettazione e costruzione di infrastrutture aeroportuali.</p>
<p>3. In tema di affidamento di appalti pubblici, la disciplina dettata dal legislatore per i raggruppamenti di imprese nei settori esclusi (d.lg. 17 marzo 1995 n.158) prevale sulla previsione contenuta nel regolamento sui lavori pubblici del 1999, non soltanto in base al tradizionale rapporto di gerarchia tra le fonti, che induce a far prevalere la norma di legge rispetto alla norma regolamentare difforme.</p>
<p>4. In tema di raggruppamenti di imprese, le divergenti indicazioni rinvenibili nel d. lg. 17 marzo 1995 n. 158 e nel regolamento sui lavori pubblici del 1999 possono essere armonizzate tra loro riconoscendo quantomeno all’Amministrazione aggiudicatrice un margine di discrezionalità, in sede di redazione del bando di gara, circa la necessità o meno che ciascun progettista mandante possegga individualmente il 20% del requisito di capacità tecnica richiesto; la p.a. può consentire la partecipazione di raggruppamenti al cui interno siano presenti progettisti di piccole dimensioni, ma non è a tanto obbligata e, in difetto di apposita previsione del bando o della lettera d’invito, prevale la norma di legge regolante l’assunzione in a.t.i. degli appalti nei settori speciali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 967 del 2005, proposto da </p>
<p><b>Pavimental s.p.a.</b>, in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. costituenda con ADR Engineering s.p.a., Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. s.r.l., Cesare Arici e Giovanni Di Trapani Ingegneri Associati, Faver s.r.l., Debar Costruzioni s.p.a., Guastamacchia s.p.a., Magazzile Rocco Antonio, Rubino Giuseppe e Pietro s.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. Amerigo Maggi, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Puglia in Bari, piazza Massari, 6; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
S.E.A.P. &#8211; Società Esercizio Aeroporti Puglia s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Loredana Papa ed Emilio Toma, presso i quali è domiciliata in Bari, via Calefati, 133; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; della nota prot. 2358 del 10.6.2005, con la quale S.E.A.P. s.p.a. ha comunicato l’esclusione del raggruppamento capeggiato dalla ricorrente dalla licitazione privata per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di potenziamento “land side” ed “air side” e per la realizzazione di una piattaforma logistica aeroportuale, presso l’aeroporto di Grottaglie;<br />
&#8211; della previsione del relativo bando di gara – capitolato di prequalificazione, sez. III – punto 2.1.3;<br />
&#8211; del verbale n. 1 della commissione aggiudicatrice del 30.5.2005;<br />
&#8211; nonché per il risarcimento dei danni subiti a seguito della illegittima esclusione;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di S.E.A.P. &#8211; Società Esercizio Aeroporti Puglia s.p.a. (poi denominata Aeroporti di Puglia s.p.a.);<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2008 il dott. Savio Picone e uditi per le parti gli avvocati Maggi e Papa;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con bando del 5.5.2005, la S.E.A.P. &#8211; Società Esercizio Aeroporti Puglia s.p.a. indiceva licitazione privata per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di potenziamento “land side” ed “air side” e per la realizzazione di una piattaforma logistica aeroportuale, presso l’aeroporto di Grottaglie, per un importo complessivo a corpo di Euro 81.095.869,46.<br />
La ricorrente impugna l’esclusione disposta nei suoi confronti con nota del 10.6.2005, motivata “… in quanto la mandataria per la progettazione, Studio Associato Cesare Arici e Giovanni Di Trapani Ingegneri Associati, risulta priva del requisito richiesto in ordine al numero medio annuo del personale tecnico”.<br />
I motivi di ricorso sono così rubricati:<br />
1) violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241; motivazione carente, insufficiente, irrazionale, illogica e contraddittoria;<br />
2) violazione dell’art. 65, comma 4, del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, sviamento e lesione dell’affidamento; violazione dei principi generali di buon andamento;<br />
3) difetto di motivazione ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria; violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;<br />
4) violazione dell’art. 47 della Direttiva 2004/18/CE e dell’art. 54 della Direttiva 2004/17/CE; eccesso di potere per travisamento ed erronea presupposizione di fatto e diritto e per difetto di istruttoria; <br />
5) violazione dell’art. 26 del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 157; violazione degli artt. 65 e 66 del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554; violazione dell’art. 23 del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158;<br />
6) violazione dell’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE e dell’art. 54 della Direttiva 2004/17/CE;<br />
7) violazione dell’art. 16 del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 157; violazione dei principi generali di buon andamento; eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.<br />
Si è costituita S.E.A.P. &#8211; Società Esercizio Aeroporti Puglia s.p.a. (poi denominata Aeroporti di Puglia s.p.a.), chiedendo il rigetto del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 14 maggio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. E’ oggetto di impugnativa l’atto con cui la S.E.A.P. &#8211; Società Esercizio Aeroporti Puglia s.p.a. ha escluso l’a.t.i. capeggiata dalla ricorrente dalla licitazione privata, indetta con bando del 5.5.2005, per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di potenziamento “land side” ed “air side” e per la realizzazione di una piattaforma logistica aeroportuale, presso l’aeroporto di Grottaglie, di importo complessivo a corpo pari a Euro 81.095.869,46.<br />
L’esclusione, succintamente motivata “… in quanto la mandataria per la progettazione, Studio Associato Cesare Arici e Giovanni Di Trapani Ingegneri Associati, risulta priva del requisito richiesto in ordine al numero medio annuo del personale tecnico”, si fonda sull’assenza di uno dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lex specialis di gara (anch’essa oggetto di gravame in parte qua).<br />
Così infatti recitava il bando, al § III.1.3: “… Si precisa che i requisiti indicati al paragrafo III.2.1.3 sono ripartibili, ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. 158/1995, tra impresa capogruppo e mandanti. La capogruppo deve possedere detti requisiti nella misura non inferiore al 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti ciascuna nella misura del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento”. A sua volta, il § III.2.1.3 – lett. m) del bando prescriveva, tra i requisiti di capacità tecnica, un “numero medio annuo del personale tecnico nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando (compresi soci attivi, dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) che non deve essere inferiore a due volte il numero di unità di personale stimato necessario alla progettazione di cui al paragrafo II.2.1 e precisamente non inferiore a n. 40 unità” precisando altresì che “… Nel caso di raggruppamenti temporanei, di cui all’art. 17, comma 1 lett. g) della l. n. 109/1994 e s.m., i requisiti finanziari e tecnici sopra indicati, di cui all’art. 66, c. 1 lett. a), b) e d) del d.p.r. n. 554/1999, devono essere posseduti in misura non inferiore al 40% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti ciascuno nella misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento, ai sensi del d. lgs. n. 158/95”. <br />
Non è contestata la circostanza che la mandante Studio Associato Cesare Arici e Giovanni Di Trapani Ingegneri Associati, deputata a concorrere all’attività di progettazione, avesse dichiarato un numero medio annuo di personale tecnico inferiore al 20% di 40, ossia inferiore alle 8 unità.<br />
2. Tanto premesso, sono infondati il primo ed il terzo mezzo di impugnazione, con i quali la ricorrente lamenta il difetto di motivazione in cui sarebbe incorsa la stazione appaltante. <br />
Appare infatti sufficiente, seppur succinto, il riferimento che si legge nel provvedimento impugnato al “requisito richiesto in ordine al numero medio annuo del personale tecnico”, riportato al § III.2.1.3 – lett. m) del bando: detto requisito, quantunque non previsto esplicitamente a pena d’esclusione dalla lex specialis, costituiva diretta e doverosa applicazione del disposto dell’art. 66, comma 1 – lett. d), del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554 (ai sensi del quale “I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo: …d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell&#8217;incarico”), e per tale ragione era legittima, ed anzi doverosa, un’interpretazione tassativa della clausola del bando che conducesse all’esclusione in sede di pre-qualifica dei concorrenti che ne fossero privi, senza onere di ulteriore motivazione. <br />
Neppure ricorre la violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (per mancato preavviso di esclusione), trattandosi di norma non applicabile alle “procedure concorsuali” e, più in generale, alle procedure selettive di evidenza pubblica in senso lato (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 24 marzo 2006 n. 3174; TAR Lazio, sez. III ter, 16 novembre 2006 n. 12514).<br />
Infine, la definizione dello Studio Associato Cesare Arici e Giovanni Di Trapani Ingegneri Associati quale “mandataria per la progettazione”, anziché mandante, è verosimilmente frutto di mero lapsus calami e non inficia la decisione impugnata. <br />
3. Più delicato è l’esame del secondo e del quinto motivo di ricorso, mediante i quali si contestano le richiamate previsioni del bando di gara, per asserito contrasto con gli artt. 65-ss. del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554 ovvero con l’art. 26 del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 157, norme queste ultime che, secondo la tesi della ricorrente, prevarrebbero secondo un criterio di specialità rispetto alle disposizioni all’epoca vigenti in materia di settori esclusi.<br />
A tal proposito, l’appalto de quo era sia soggettivamente che oggettivamente riconducibile alla sfera di applicazione del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158 (art. 5 &#8211; settore dei trasporti), in quanto riguardante la progettazione e costruzione di infrastrutture aeroportuali, aggiudicate da società partecipata al 99,41% dalla Regione Puglia e da altri enti territoriali, titolare di concessione statale per la realizzazione e la gestione degli aeroporti pugliesi.<br />
Nella parte oggetto di impugnativa, il § III.1.3 del bando prevedeva che i requisiti di capacità tecnica dei progettisti fossero ripartibili “…ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. 158/1995” tra impresa capogruppo e mandanti, a condizione che la capogruppo li possedesse per almeno il 40% e che la restante percentuale fosse posseduta cumulativamente dalle mandanti, “… ciascuna nella misura del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento”. A sua volta, il successivo § III.2.1.3 prescriveva, tra i requisiti di capacità tecnica, un numero medio annuo del personale tecnico nel triennio antecedente non inferiore a n. 40 unità, confermando che nel caso di raggruppamenti temporanei il requisito dovesse essere posseduto in misura non inferiore al 40% dal capogruppo, mentre la restante percentuale dovesse essere “… posseduta cumulativamente dal o dai mandanti ciascuno nella misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento, ai sensi del d. lgs. n. 158/95”.<br />
Secondo la tesi della ricorrente, siffatte previsioni contrasterebbero in primo luogo con l’art. 65, comma 4, del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554, secondo il quale le stazioni appaltanti possono chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di progettisti, che i requisiti finanziari e tecnici di cui all&#8217;articolo 66 dello stesso regolamento siano posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo, ed in tal caso la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono però essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.<br />
La norma, espressione del favor legislativo per le aggregazioni di progettisti che coinvolgano al loro interno soggetti di piccole dimensioni, quanto a fatturato ed organico, si pone in apparente antinomia con la previsione dettata in via generale per le riunioni di imprese negli appalti dei settori esclusi. Disponeva infatti l’art. 23, comma 12, del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158 (applicabile ratione temporis alla procedura de qua) che “Salvo quanto previsto al comma 13, nelle associazioni temporanee i requisiti di capacità tecnica ed economica, sempreché frazionabili, richiesti dal soggetto aggiudicatore nel bando o nella lettera di invito, per l&#8217;aggiudicazione di un appalto di lavori, di forniture o di servizi devono essere posseduti nella misura precisata dal soggetto aggiudicatore stesso; per le imprese mandanti, tale misura non può essere inferiore, per ciascuna, al 20% di quanto richiesto cumulativamente; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli globalmente richiesti dal soggetto aggiudicatore”, così fissando il 20% quale soglia minima inderogabile per il frazionamento dei requisiti.<br />
Ritiene il Collegio che la disciplina dettata dal legislatore per i raggruppamenti di imprese nei settori esclusi debba prevalere sulla previsione contenuta nel regolamento sui lavori pubblici del 1999, non soltanto in base al tradizionale rapporto di gerarchia tra le fonti, che induce a far prevalere la norma di legge rispetto alla norma regolamentare difforme.<br />
Soccorre in tal caso piuttosto il criterio della specialità, del quale ha ripetutamente fatto uso la giurisprudenza amministrativa allorquando è stata chiamata a risolvere le discrasie derivanti dall’introduzione della normativa sui settori esclusi del 1995, nella materia che lo stesso legislatore aveva organicamente disciplinato con la “legge quadro” n. 109 del 1994 sui lavori pubblici e con il regolamento n. 554 del 1999, giustificando le deviazioni dalle regole generali valide per gli appalti ordinari di rilevanza comunitaria con le peculiarità tecniche proprie dei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni (sulla prevalenza del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158, in tema di requisiti di partecipazione nell’ambito dei settori esclusi, si veda per tutte Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2000 n. 2682; TAR Campania, Napoli, sez. I, 30 gennaio 2004 n. 1140).<br />
Si può perciò giudicare legittima la scelta della stazione appaltante di introdurre nella lex specialis una clausola maggiormente restrittiva, in ordine al frazionamento dei requisiti di capacità tecnica dei progettisti riuniti in a.t.i., conformemente all’art. 23, comma 12, del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158. <br />
Ne viene indiretta conferma da una recente decisione della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, nella quale viceversa è stata ritenuta corretta l’ammissione alla gara di un raggruppamento di professionisti composto da mandanti singolarmente privi della percentuale minima del requisito di capacità, poiché in quel caso il bando di gara (rimasto inoppugnato) aveva espressamente optato per il regime meno restrittivo introdotto dall’art. 65, comma 4, del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554 (Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2007 n. 3840).<br />
In altri termini, le divergenti indicazioni rinvenibili nel d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158 e nel regolamento sui lavori pubblici del 1999 possono essere armonizzate tra loro riconoscendo quantomeno all’Amministrazione aggiudicatrice un margine di discrezionalità, in sede di redazione del bando di gara, circa la necessità o meno che ciascun progettista mandante possegga individualmente il 20% del requisito di capacità tecnica richiesto. L’Amministrazione può consentire la partecipazione di raggruppamenti al cui interno siano presenti progettisti di piccole dimensioni, ma non è a tanto obbligata e, in difetto di apposita previsione del bando o della lettera d’invito, prevale la norma di legge regolante l’assunzione in a.t.i. degli appalti nei settori speciali. <br />
Nella concreta fattispecie, il combinato disposto del § III.1.3 e del § III.2.1.3 del bando adottato da S.E.A.P. s.p.a. risulta conforme all’art. 23, comma 12, del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158 e dunque immune dai vizi dedotti dalla ricorrente. E’ conseguentemente legittimo, sotto tale profilo, l’impugnato provvedimento di esclusione.<br />
Quanto, poi, alla questione sollevata dalla ricorrente intorno all’applicazione dell’art. 26 del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (estesa, con il primo comma, anche ai settori esclusi), che a sua volta rimanderebbe alle disposizioni del regolamento sui lavori pubblici del 1999, è sufficiente rilevare che detta norma è riferita ai concorsi di progettazione, non già agli appalti integrati di lavori, per i quali deve prendersi a riferimento il complesso di norme innanzi descritto.<br />
4. Infine, infondati sono i motivi di ricorso quarto, quinto e settimo, tutti afferenti alla pretesa applicazione dell’istituto dell’avvalimento, che la stazione appaltante avrebbe illegittimamente trascurato nonostante i legami intercorrenti tra lo Studio Associato Cesare Arici e Giovanni Di Trapani Ingegneri Associati (del quale era stata riscontrato l’insufficiente numero di dipendenti tecnici) e lo Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. s.r.l., anch’esso membro del raggruppamento escluso.<br />
In disparte la questione del rapporto tra avvalimento ed associazioni temporanee di imprese, l’infondatezza della censura discende con evidenza dal fatto che la ricorrente, in sede di qualificazione, non si era curata di chiedere e tantomeno di provare la possibilità di beneficiare dei requisiti di altra impresa ausiliaria, secondo le regole invalse (a quel tempo) in giurisprudenza in tema di avvalimento. L’onere di provare il collegamento con altro soggetto incombeva sulla ricorrente, né poteva esigersi che la stazione appaltante si adoperasse per richiedere integrazioni documentali ai concorrenti privi dei requisiti di partecipazione, in assenza del benché minimo principio di allegazione da parte di questi. L’avvalimento è istituto procedimentale utilizzabile ad iniziativa delle imprese offerenti nel corso della gara, non già rimedio impugnatorio.<br />
Donde l’infondatezza, anche per tale parte, del ricorso.<br />
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna la società ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore di Aeroporti di Puglia s.p.a., nella misura di Euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Doris Durante, Presidente FF<br />
Laura Marzano, Referendario<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-3-7-2008-n-1604/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.1604</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.1613</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-3-7-2008-n-1613/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-3-7-2008-n-1613/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-3-7-2008-n-1613/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.1613</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Giacinta Serlenga – Estensore Calalunga s.p.a. (avv.ti E. e I. Follieri) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia (Avv. Stato) sul controllo più penetrante che, dopo le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-3-7-2008-n-1613/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.1613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-3-7-2008-n-1613/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.1613</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Giacinta Serlenga – Estensore<br /> Calalunga s.p.a. (avv.ti E. e I. Follieri) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul controllo più penetrante che, dopo le recenti riforme, il ministero può esercitare in sede di esercizio del potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio e patrimonio indisponibile – Beni culturali – Nulla-osta paesaggistico – Annullamento ministeriale – Natura giuridica – Dopo la riforma della l. n.241 del 1990 – Controllo più penetrante</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di annullamento ministeriale del nulla-osta paesaggistico, le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio devono essere interpretate alla luce dei principi codificati nella l. 7 agosto 1990 n.241, nel testo vigente, secondo l’evoluzione culminata nella duplice riforma del 2005, sicché il controllo ministeriale, pur muovendosi apparentemente in un ambito immodificato, si risolve in un controllo più penetrante che in passato sulle scelte dell’amministrazione locale, con la conseguenza che il Ministero può ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione comunale, pervenendo ad  una diversa soluzione e  in qualche modo di fatto sovrapponendo il proprio giudizio, sempre che l’annullamento sia sorretto da un’adeguata motivazione ed istruttoria, allo scopo di consentirne la sindacabilità in sede giurisdizionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Terza)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2006, proposto da: </p>
<p><b>Calalunga Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. F.Lofoco, alla via P. Fiore n.14; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali, Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bari alla via Melo n. 97; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>del decreto della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia del 31.8.2006, prot. n.5785, di annullamento del provvedimento n.42 del 4.7.2006 del Comune di Peschici che rilasciava autorizzazione paesaggistica per “ristrutturazione edilizia per edificio ad albergo ubicato alla località Calalunga Fortezze” in favore della società ricorrente.</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 09/04/2008 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.-Con il ricorso in epigrafe, la società Calalunga p.a. ha proposto gravame avverso l’annullamento ministeriale del nulla-osta paesaggistico rilasciato dal Comune di Peschici in relazione ad un intervento edilizio in località “Le Fortezze”, per il recupero di due edifici da destinare ad albergo, riportati da moltissimi anni sulla cartografia aerofotogrammetria-I.G.M..<br />
Con atti depositati in data 17.11.2006, si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali e la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia.<br />
2.-Con ordinanza n.843/2007 di questa Sezione è stato disposto incombente istruttorio e, in esecuzione della stessa, sia la Sovrintendenza –per quanto di competenza- sia il Comune di Peschici hanno provveduto al deposito in giudizio della documentazione richiesta.<br />
Con memorie –rispettivamente- in data 17 marzo 2007 e 28 marzo 2008, la società ricorrente ha meglio articolato e puntualizzato le proprie censure. Così anche l’Avvocatura distrettuale in data 14 marzo 2007, ha meglio supportato le ragioni contrarie attraverso il deposito di una relazione della Sovrintendenza.<br />
All’udienza del 9 aprile 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.-Con il gravame in epigrafe, la società ricorrente ha articolato tre distinti –e parzialmente alternativi- motivi di ricorso avverso l’impugnato annullamento ministeriale del nulla-osta paesaggistico.<br />
1.1-Con il primo motivo ha dedotto il –presunto- sconfinamento nel merito dell’indagine condotta dalla Sovrintendenza.<br />
Assume, invero, la ricorrente che anche alla luce della normativa attualmente vigente in materia di tutela paesaggistica, dovrebbe potersi confermare la validità degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in base alla precedente normativa in merito ai poteri spettanti al Ministero e alla Sovrintendenza, giacchè anche con la modifica introdotta dal d.lgs. n.157/06, il recente codice dei beni culturali e del paesaggio, all’art.159, comma 3°, riproduce in via transitoria la previsione introdotta dal D.L. n.312/85 convertito con legge n.431/85; sicchè dovrebbe concludersi per una limitazione del controllo ministeriale ai vizi di legittimità secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale.<br />
Orbene, l’assunto appare fondato su di un piano strettamente logico; senonchè le disposizioni del codice in parola debbono essere interpretate alla luce dei principi codificati nella legge n.241/90, testo vigente, secondo l’evoluzione culminata nella duplice riforma del 2005, di cui non si può continuare ad ignorare gli effetti su di un piano logico-sistematico; sia con riferimento all’azione amministrativa sia in relazione agli ambiti del sindacato giurisdizionale.<br />
Non è in effetti in discussione che il controllo ministeriale sui nulla-osta paesaggistici debba esercitarsi nell’ambito dei vizi di legittimità; ma è in discussione lo stesso principio di legalità ,di cui il legislatore ha da tempo esteso le frontiere, modificandone i parametri normativi.<br />
Non può davvero dubitarsi che in particolare il principio di efficacia, assunto a parametro legale dell’azione della p.A., debba comportare un’indagine più penetrante sull’esercizio della discrezionalità amministrativa, posto che implica una valutazione puntuale del rapporto tra scelte in concreto effettuate e possibili opzioni in relazione agli obiettivi di legge.<br />
In particolare, per quel che qui rileva, un’azione amministrativa efficace in materia di tutela paesaggistica, considerati gli obiettivi di salvaguardia di cui alla normativa vigente, deve inevitabilmente collegarsi all’idoneità delle scelte operate dagli organi competenti a preservare il bene paesaggio; sicchè il successivo controllo –ministeriale e giurisdizionale- su tali scelte, sebbene a carattere indubbiamente discrezionale, non potrà non impingere nel “merito”, utilizzandosi criteri mutuabili da scienze diverse da quelle giuridiche (cfr. sul punto precedente decisione di questa Sezione, n.708 del 31.3.2008). <br />
Deve cioè ritenersi ormai superata l’equivalenza tra controllo di legalità e controllo formale. In tal senso depongono non solo i principi di cui all’art.1 della citata legge n.241/90 con le relative ricadute sul contenuto del principio di legittimità stesso; ma anche l’art.21-octies, la cui ratio è inequivocabilmente quella di disancorare il sindacato giurisdizionale da un mero controllo formale sugli atti amministrativi, consentendo al giudice di valutare il contenuto delle scelte operate in concreto dalla p.A., nonché di verificare che –sempre in concreto- non si ponessero differenti opzioni potenzialmente più idonee ad un’equa regolamentazione degli interessi pubblici e privati. <br />
Deve quindi convenirsi con la società ricorrente che, in linea generale, l’Amministrazione sarà chiamata ad applicare la norma bensì giuridica ma riempita di contenuti tecnici, anche quando questi siano opinabili, operando una selezione tra di essi sulla base del metodo proprio della scienza specificamente considerata dalla norma stessa; e che, in particolare nella materia che ci occupa, la p.A. sarà chiamata alla cura dell’interesse pubblico alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici propri della scienza che concretamente rileva nella fattispecie specifica.<br />
Nello stesso ambito dovrà muoversi, dunque, il giudice amministrativo senza che l’opinabilità dei criteri tecnici possa –per quanto detto- comportare la violazione di alcuna “riserva” al potere amministrativo di scelta, in quanto è la stessa “riserva” ad apparire recessiva nel quadro normativo vigente. <br />
In quest’ottica inevitabilmente il controllo ministeriale, pur muovendosi apparentemente in un ambito immodificato, si risolve in un controllo più penetrante che in passato sulle scelte dell’amministrazione locale.<br />
Nulla quaestio, dunque, se il Ministero ripercorra l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione comunale pervenendo ad una diversa soluzione e in qualche modo di fatto sovrapponendo il proprio giudizio, sempre che l’annullamento sia sorretto da un’adeguata motivazione ed istruttoria, proprio allo scopo di consentirne la sindacabilità in sede giurisdizionale. <br />
Questo ci conduce –nella fattispecie in esame- a respingere il primo motivo di gravame e ad esaminare le censure articolate sub 2 e 3, tese a porre in discussione la scelta operata in sede di controllo. <br />
2.-Con il secondo motivo, invero, la società ricorrente contesta la valutazione operata dalla Sovrintendenza sotto il profilo dei parametri utilizzati, asseritamente creati per l’occasione anziché mutuati dal P.U.T.T. approvato con delibera di G.R. n.1749 del 15.12.2000.<br />
Sostiene infatti la ricorrente, in linea di principio, che una volta che la Regione si sia dotata dei piani paesistici, le Autorità preposte non possano decidere caso per caso se si sia in presenza di un manufatto compatibile o incompatibile con la tutela paesaggistica, bensì debbano rifarsi ai criteri codificati nel piano stesso. <br />
Nella Regione Puglia, pertanto, si potrebbe negare il nulla osta paesaggistico solo quando l’intervento non risulti conforme al P.U.T.T./P; e che questo debba essere il parametro cui raffrontare la fattibilità di un intervento lo si troverebbe affermato nella stessa relazione della Sovrintendenza versata in atti.<br />
In particolare, poi, facendo riferimento al P.U.T.T. vigente, la ricorrente rimarca che l’area su cui insiste l’intervento per cui è causa sarebbe ricompresa nei cd. Territori costruiti, in quanto tali sottratti alla disciplina di salvaguardia del piano stesso.<br />
2.1.-Orbene, il secondo motivo di ricorso è fondato. <br />
La stessa disciplina del P.U.T.T. in parola ha previsto che “l’entrata in vigore del piano fa decadere….le disposizioni di leggi vigenti in assenza del Piano, in conformità di quanto prescritto dalle stesse leggi” (cfr. art.7.05 delle relative N.T.A.); questo in perfetta coerenza con gli obiettivi e il previsto campo di applicazione dello stesso.<br />
E’ stabilito infatti all’art.1.01 delle N.T.A. che il piano “…in adempimento di quanto disposto dall’art.149 del D.vo n.490/29.10.99 e dalla legge regionale 31.05.80 n.56, disciplina i processi di trasformazione fisica e l’uso del territorio allo scopo di: tutelarne l’identità storica e culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali” (comma 1°; cfr. anche comma 2°); e che il relativo “campo di applicazione…sono le categorie dei beni paesistici di cui: al Titolo II del D.vo n.490/29.10.99, al comma 5° dell’art.82 del D.P.R. 24.07.77 n.616 (così come integrato dalla legge n.431/85), con le ulteriori articolazioni e specificazioni….individuate dal PUTT/P stesso” (cfr. comma 3°).<br />
Il carattere per così dire “assorbente” delle valutazioni di compatibilità ivi operate non può, pertanto, essere posto in discussione. <br />
2.2.-E’ ben vero che la normativa citata è stata sostituita nelle more dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n.42/2004 che ne ha disposto espressamente l’abrogazione; e che il decreto in parola, come modificato dal d.lgs. n.157/2006, ha fatto espressamente salva l’applicazione dei “provvedimenti emanati ai sensi dell’art.1-ter del D.L. 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431”.<br />
Tuttavia deve rilevarsi che, come la società ricorrente stessa si cura di precisare, essa stessa non ha inteso porre in discussione l’efficacia del vincolo imposto anche sull’area in discussione con D.M. 15.11.1971 a seguito dell’entrata in vigore del P.U.T.T., bensì ha voluto affermare la centralità dei piani regionali nella programmazione della salvaguardia dei valori paesistico-ambientali; centralità che, in effetti, la stessa Sovrintendenza ammette nella relazione versata in atti (cfr. pag.3), come strumento per assicurare il superamento dell’episodicità inevitabilmente connessa ai semplici interventi autorizzatori.<br />
In buona sostanza, la società ricorrente suggerisce una lettura del vincolo alla luce delle esigenze di tutela convogliate nel piano paesistico vigente, senza porre in discussione che il vincolo stesso svolga un ruolo determinante con riferimento alla tutela paesaggistica dell’area in parola; che rappresenti in un certo senso la fonte prima di tale disciplina. <br />
2.3.-Orbene, il vincolo di cui si discute risulta esteso all’intero territorio comunale e non impone l’inedificabilità bensì una mera verifica delle caratteristiche costruttive in relazione all’esigenze di tutela dell’ambiente; per altro verso, il piano urbanistico specificamente preordinato alla tutela ambientale non ha dettato prescrizioni di particolare tutela per l’area in discorso poiché inclusa nei territori costruiti, rispetto ai quali il piano esclude –appunto- la necessità di specifiche cautele. E di tali circostanze vi è prova nella documentazione in atti.<br />
In sintesi: il P.U.T.T. non impone prescrizione alcuna e il vincolo derivante dal Galassino non impedisce l’edificazione con la realizzazione di nuovi volumi, bensì una mera verifica del rispetto delle caratteristiche ambientali.<br />
Non si comprendono, pertanto, le ragioni di cautela paventate dalla Sovrintendenza sotto il profilo della tutela ambientale. <br />
2.3.- Altra è invero la valutazione di compatibilità edilizia ed urbanistica dell’intervento stesso, rimessa tuttavia all’Amministrazione comunale nell’ambito di un procedimento parallelo ma distinto. Altra questione sarà, cioè, quella di valutare la compatibilità con le prescrizioni dello strumento urbanistico generale e la qualificazione edilizia dell’intervento per cui è causa ai fini dell’individuazione del titolo autorizzatorio necessario per realizzarlo; sebbene non ci si possa esimere dal rimarcare sin d’ora che l’intervento stesso appare in linea di massima compatibile con la destinazione alberghiera impressa dallo strumento urbanistico vigente nel Comune di Peschici.<br />
2.4.- Venendo quindi, ai concreti rilievi mossi dalla Sovrintendenza, deve osservarsi quanto segue.<br />
In particolare, per quel che concerne le contestazioni afferenti la volumetria prevista in progetto rispetto al preesistente, esorbitano dall’indagine afferente la materia di tutela ambientale non essendo rinvenibile alcuna specifica prescrizione in tal senso nel P.U.T.T. ovvero nel Galassino, che –si ribadisce- non vieta nuove costruzioni.<br />
Deve, pertanto, convenirsi con la società ricorrente che, in ogni caso, quand’anche la consistenza dell’immobile, progettualmente prevista, non fosse quella effettiva dei fabbricati preesistenti, non per questo potrebbe affermarsi che l’intervento sia incompatibile con il vincolo (cfr. 3° motivo di ricorso, lett. C), pag.14).<br />
Così pure deve ammettersi che inconferente appare ogni considerazione sull’intorno paesaggistico, che in alcun modo verrebbe compromesso dall’intervento di cui si discute (cfr. sempre 3° motivo di ricorso, lett.B), pag.13)..<br />
Quanto all’ultimo rilievo, certamente pertinente rispetto alle verifiche rimesse al Ministero in sede di controllo, non può tuttavia ritenersi preclusivo ove singolarmente considerato, giacchè il giudizio negativo, in effetti generico, privo di riferimenti concreti e non supportato da adeguata istruttoria, avrebbe potuto tradursi nell’individuazione delle prescrizioni necessarie a rendere il progetto conforme alle esigenze di preservazione ambientale. E questo sarebbe stato imposto anche dal principio di leale collaborazione tra gli Enti.<br />
3.-In sintesi, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento in relazione al secondo e al terzo motivo di ricorso, con condanna del Ministero resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, come liquidate in dispositivo. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia-Bari, Sez.III, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato. Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in €.2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 09/04/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />
Vito Mangialardi, Consigliere<br />
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-3-7-2008-n-1613/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.1613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.6377</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-7-2008-n-6377/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-7-2008-n-6377/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-7-2008-n-6377/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.6377</a></p>
<p>es. Tosti Est. Modica de Mohac Soc. Unione S.r.l. (Avv. M. Vertucci) c/ Comune di Roma (Avv. Comunale) ed altri. sulle condizioni per l&#8217;ammissibilità della proroga dei termini iniziali e finali delle procedure espropriative 1. Espropriazione per p.u. – Procedura – Termini iniziali e finali – Proroga – Ammissibilità &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-7-2008-n-6377/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.6377</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-7-2008-n-6377/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.6377</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">es. Tosti    Est. Modica de Mohac<br />  Soc. Unione S.r.l. (Avv. M. Vertucci) c/ <br />Comune di Roma (Avv. Comunale) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni per l&#8217;ammissibilità della proroga dei termini iniziali e finali delle procedure espropriative</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per p.u. – Procedura – Termini iniziali e finali – Proroga – Ammissibilità &#8211;  Condizioni.<br />
2. Espropriazione per p.u. – Procedura – Termini iniziali e finali – Mancata indicazione – Conseguenze  &#8211; Espropriazione – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle procedure espropriative, l’Amministrazione può prorogare il termine per l’avvio o per la conclusione della procedura, prima che tale termine sia scaduto,   motivando in ordine alle ragioni che rendono necessaria la proroga, e purché il ritardo non sia dipeso da cause ad essa imputabili, ma da fatti dipendenti da forza maggiore o, comunque, da altre ragioni non dipendenti dalla sua volontà. Tale  proroga deve essere accordata dallo stesso organo che ha fissato il termine originario e  va notificata o comunque comunicata ai soggetti espropriandi<sup>1</sup>.<br />
2.  Nelle procedure espropriative, la mancata indicazione dei termini per l’avvio o la conclusione della procedura nell’atto con cui si dichiara la pubblica utilità (o con cui si approva il progetto che dà avvio alla procedura stessa) determina l’illegittimità dell’espropriazione, dovendosi escludere che vi possano essere  successive indicazioni di detti termini o atti di sanatoria della dichiarazione di pubblica utilità in cui essi siano omessi <sup>2</sup>.</p>
<p></b>____________________________________</p>
<p> <sup>1</sup>  Cfr. Consiglio di Stato , sez. IV, 22 dicembre 2003 , n. 8462; cfr., inoltre: Consiglio Stato, sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3025; Consiglio Stato, sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3025<br />
  <sup>2</sup> Cfr. Cassazione civile , sez. un., 30 marzo 2007 , n. 7881; Consiglio Stato , sez. IV, 20 marzo 2000 , n. 1498;Consiglio Stato , sez. V, 18 marzo 2002 , n. 1561; Consiglio Stato , sez. VI, 04 aprile 2003 , n. 1768.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<B>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
<i>&#8211; SEZIONE  I I^ &#8211;</i></b></p>
<p>composto dai Signori:</p>
<p></i>CONS. DOTT. LUIGI TOSTI, PRESIDENTE;<BR><br />
PRIMO REF. DOTT. SSA  ANNA BOTTIGLIERI, COMPONENTE<BR><br />
CONS. AVV. CARLO MODICA DE MOHAC, COMPONENTE<BR><br />
<BR><br />
<i></b></i>ha pronunciato la seguente<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
SENTENZA<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
sul ricorso n. reg. gen. 896-2008</B>, proposto dalla <br />
<b>Soc., UNIONE S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Vertucci, presso il cui studio, in Roma, Via Taro n. 25, è elettivamente domiciliato; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Roma</b> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Marzolo, unitamente al quale elegge domicilio presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, in Via del Tempio di Giove n. 21;</p>
<p><i><b>e nei confronti<br />
</b></i>della Sig.ra <b>Gulino Giuseppina</b>, non costituitasi in giudizio;</p>
<p><i><b>per l’annullamento,<br />
previa sospensione<br />
&#8211;	</b></i>della determinazione dirigenziale n. 260 del 10 ottobre 2007, emessa dal Comune di Roma – Ufficio Progetti Metropolitani U.O. Pianificazione ed Attuazione Comprensori Direzionali, notificata in data 20 novembre 2007, avente ad oggetto l’esproprio definitivo, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 865 del 1971, delle aree di proprietà privata per la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso;<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
Visti il ricorso ed i documenti depositati dalla ricorrente;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;<br />
uditi, alla pubblica udienza del 2 aprile 2008, l’Avv. M. Vertucci per la parte ricorrente e l’Avv. R. Marzolo per l’Amministrazione resistente;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>F A T T O </P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
I.</B>	  La Soc. Unione S.r.l. è comproprietaria di un complesso immobiliare di circa mq. 27.400, sito nel Comune di Roma – Via Galla Placida n. 184, incluso in Zona &#8220;I&#8221; del P.R.G. (con destinazione urbanistica: &#8220;<i>insediamenti misti attività direzionali e terziarie, servizi e residenze&#8221;</i>), costituito da un terreno (distinto al foglio 604, particelle nn. 63-64-65-298 del Catasto di Roma) e da un fabbricato industriale (distinto N.C.E.U. al foglio 604, part. 173-174-175-176-177-178 e 296 del N.C.E.U. di Roma).<br />	<br />
Negli anni ’90 la Legge n.396/1990 &#8211; “Interventi per Roma Capitale della Repubblica – introduceva, com’è noto, norme speciali per la realizzazione ed il finanzianziamento di una serie di “interventi strategici”, alcuni dei quali di interesse nazionale.<br />
In particolare, l’art. 8 della stessa stabiliva che il Comune di Roma avrebbe  adottato un <i>Programma Pluriennale</i> per la realizzazione, mediante le necessarie espropriazioni, del c.c. “Sistema Direzionale Orientale”, costituente un c.d. “obiettivo strategico”. <br />
Tale Programma &#8211; comportante implicita dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste &#8211; avrebbe dovuto fissare, conformemente ad un principio costituente ormai <i>jus receptum</i> nell’Ordinamento, <i>i termini per l’avvio e la conclusione delle procedure espropriative</i>.<br />
Con la delibera di n.226 del 1994 il Consiglio Comunale approvava il suddetto Programma Pluriennale, nel quale veniva genericamete stabilito che lo stesso avrebbe avuto validità quinquennale, mentre <i>non venivano specificamente fissati i predetti termini</i>. <br />
Può al riguardo presumersi che l’Amministrazione abbia ritenuto che la statuizione relativa alla validità quinquennale comprendesse (e fosse sufficiente a comprendere) anche la implicita previsione che le procedure espropriative avrebbero dovuto essere avviate e concluse entro tale periodo. <br />
Iniziava così, nel lontano 1994, il procedimento ablatorio finalizzato all’esproprio degli immobili &#8211; fra i quali quelli della società ricorrente &#8211; necessari per realizzare gli interventi di cui al Piano Particolareggiato del Comprensorio Direzionale Tiburtino (c.d. “ambito di intervento 2 Tiburtino&#8221;).  <br />
<B>II.</B>   Poiché, però, nel corso del 1998 <i>si rendeva evidente non sarebbe stato possibile concludere le procedure espropriative entro il programmato quinquennio</i> &#8211; e ciò sia per l’avvenuta proposizione di numerosi ricorsi (e per la conseguente pendenza dei relativi giudizi) che ne avevano bloccato o comunque rallentato l’<i>iter</i>, sia in quanto alcuni Piani Particolareggiati non erano stati “adottati” per tempo &#8211; con le delibere n.155  e  n.157 del 30.7.1998 (quest’ultima adottata “in variante” e non notificata alla ricorrente), il Consiglio Comunale provvedeva: <br />
&#8211;	a “prorogare” la validità del Programma in questione fino al 15.8.2001; <br />	<br />
&#8211;	e, per quanto più specificamente interessa ai fini della decisione del ricorso in esame, ad adottare il Piano Particolareggiato relativo al “Comprensorio Tiburtino” (entro la cui area ricadono i beni della ricorrente), la cui validità &#8211; connessa a quella del Programma &#8211; restava anch’essa <i>ancorata</i> (e cioè implicitamente fissata) alla predetta data (15.8.2001). <br />	<br />
Era questa <i>la prima proroga di termini</i>, introdotta allo scopo di non vanificare la procedura espropriativa in corso.<br />
<B>III.</B>     Ma poiché, non ostante la predetta dilazione, <i>ancora una volta si rendeva evidente che le procedure espropriative</i> <i>non sarebbero state concluse entro il termine</i> (e ciò anche a cagione della mancata definitiva “approvazione”, da parte della Regione, del predetto Piano Particolareggiato), con delibera n.67 del 27.7.2001 il Consiglio Comunale di Roma introduceva <i>una nuova proroga</i> per scongiurare la decadenza della validità del Programma Pluriennale in questione. <br />
Nel <i>preambolo motivazionale</i> della predetta delibera l’Amministrazione affermava espressamente che questa volta era opportuno limitare la dilazione ad un “solo” biennio (posto che dall’adozione del programma Pluriennale ne erano già inutilmente trascorsi ben sette); e, conseguentemente, stabiliva di &#8220;<i>fissare al 15 agosto 2003  i termini entro i quali concludere le procedure espropriative già avviate … e quelle da avviare per gli ambiti individuati con il suddetto programma&#8221;</i>.<br />
Era questa, dunque, <i>la seconda dilazione</i> di termini che l’Amministrazione deliberava al fine di non vanificare la dichiarazione di pubblica utilità e di condurre a buon fine l’espropriazione.<br />
<B>IV. </B>  Finalmente, con deliberazione n.4 dell’11.1.2002 la Giunta Regionale del Lazio “approvava” il Piano Particolareggiato del Comprensorio Direzionale Tiburtino (che diveniva esecutivo con la pubblicazione nel BURL n.7 del 9.3.2002).<br />
Ma <i>ciò non era sufficiente a consentire di concludere per tempo le procedure</i> di espropriazione degli immobili di proprietà della ricorrente: il termine del 15.8.2003 <i>veniva infatti lasciato scadere inutilmente,</i> con il che <i>veniva meno l’efficacia quinquennale del Programma Pluriennale</i>, <i>e con essa anche la validità della “dichiarazione di pubblica utilità”</i> allo stesso (seppur implicitamente) correlata; dichiarazione costituente l’“atto presupposto” sul quale l’Amministrazione fondava la sua pretesa ablatoria.<br />
Era chiaro che a questo punto il procedimento era estinto e che sarebbe stato necessario, se si fosse voluto procedere comunque agli espropri, avviarne uno del tutto nuovo.<br />
<B>V.</B><i>	 Trascorrevano, quindi, oltre tre anni nell’inerzia dell’Amministrazione</i>, fino a quando, con la delibera n.556 del 26.10.2006 la Giunta Municipale decideva di <i>riesumare</i> (<i>rectius: di riattivare) </i>i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità strumentali alla realizzazione del c.d. III° Stralcio del Programma, che è quello relativo al Comprensorio entro cui ricadono i beni di proprietà della società ricorrente. <br />	<br />
Con tale delibera (n.556 del 2006) la Giunta Municipale &#8211; modificando quanto era stato stabilito dal Consiglio Comunale nella delibera di CC n.67 del 27.7.2001 (e comunque mostrando di ignorare che il termine per l’ultimazione delle procedure era comunque, come già cennato, inesorabilmente scaduto) &#8211; fissava il <i>nuovo ed ulteriore termine per la conclusione della procedura espropriativa</i> <i>in due anni dalla data di esecutività della stessa. </i> <i>Ciò significa che la procedura espropriativa per cui è causa &#8211;  iniziata nel lontano 1994 &#8211; avrebbe dovuto essere conclusa entro e non oltre la data del 26.10.2007</i>.<br />
In buona sostanza, dunque, con la delibera n. 556 del 26.10.2006: <br />
&#8211;	la procedura espropriativa (relativa agli immobili della società ricorrente) veniva “riavviata” (anziché venire <i>promossa ex novo, </i>e ciò non ostante fosse ormai venuta meno la validità del Programma Pluriennale e l’efficacia della “dichiarazione di pubblica utilità”); <br />	<br />
&#8211;	ed il termine per la conclusione della stessa <i>veniva prorogato per la terza volta</i>,. <br />	<br />
Conseguentemente, con missiva del 18 settembre 2006, prot. n. 3502, notificata il 20 settembre 2006, il Comune di Roma comunicava alla società Unione S.r.l., che con determinazione dirigenziale n. 178/2006, aveva determinato le indennità provvisorie.<br />
A questo punto, la società ricorrente dapprima dichiarava (in data 26 ottobre 2006) di voler convenire alla cessione volontaria, ma successivamente (con nota dell’1.6.2007) revocava la dichiarazione ed invitava il Comune di Roma a tener conto dell’attività svolta negli immobili occupati.<br />
Ma con nota del 07 giugno 2007, prot. n. 13931, il Comune di Roma, Dipartimento III – Ufficio Cessioni Volontarie comunicava che non era più possibile procedere alla stipula del contratto di cessione volontaria e trasmetteva il fascicolo all’Ufficio competente per l’emissione del decreto di esproprio. <br />
<B>VI.</B>	     Il decreto di esproprio è stato infine adottato con determinazione direttoriale n.260 adottata in data 10.10.2007, ma notificata alla ricorrente solamente il 20.11.2007, e cioè (dopo il 26.10.2007 e dunque) <i>a termine ancora una volta scaduto</i>.<br />	<br />
<B>VII.</B>  Con il ricorso in esame la ricorrente lo ha impugnato unitamente agli atti del procedimento e ne chiede l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna..<br />
Lamenta, al riguardo:<br />
1)	violazione e falsa applicazione dell’art.8 della L. n.396 del 1990, e carenza di potere deducendo che l’Amministrazione ha avviato la procedura espropriativa oltre i termini fissati dal Consiglio Comunale;<br />	<br />
2)	violazione e falsa applicazione dell’art.8 della L. n.396 del 1990, ed eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza, deducendo che l’Amministrazione non ha rispettato il termine (del 15.8.2003) fissato dal Programma Pluriennale per l’attivazione della procedura espropriativa; e lo ha poi prorogato illegittimamente in assenza di una efficace “dichiarazione di pubblica utilità”;<br />	<br />
3)	incompetenza ed eccesso di potere per contraddittorietà, deducendo che la Giunta comunale non poteva modificare il termine fissato dal Consiglio Comunale per l’avvio della procedura espropriativa;<br />	<br />
4)	illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art.16 della L. n.1150 del 1942, deducendo che la delibera di approvazione del Piano particolareggiato avrebbe dovuto essere notificata a ciascun proprietario;<br />	<br />
5)	eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione, deducendo che l’Amministrazione non ha tenuto conto del fatto che gli immobili espropriati erano utilizzati per lo svolgimento di un’attività dichiarata di pubblico interesse (attività editoriale), attività produttiva “da salvaguardare anche dal punto di vista occupazionale”.  <br />	<br />
<B>VIII.</B> Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione Comunale, ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame.<br />
<B>IX.</B>     L’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato è stata accolta con ordinanza del 20 febbraio 2008.<br />
<B>X.</B>      Infine, all’udienza del 2 aprile 2008, uditi i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.<br />
<B><P ALIGN=CENTER>D I R I T T O</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
1.</B>	Il ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti di seguito indicati.<br />	<br />
Con i primi quattro mezzi di gravame &#8211; che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione argomentativa (essendo tutti rivolti a censurare gravi vizi del procedimento) &#8211; la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.8 della L. n.396 del 1990, nonché incompetenza e carenza di potere deducendo: <br />
&#8211;	che l’Amministrazione ha lasciato decorrere i termini fissati per l’avvio e per la conclusione della procedura espropriativa e li ha poi <i>illegittimamente</i> ed inopinatamente prorogati, dichiarando <i>surrettiziamente</i> che riavviava la procedura <i>ex novo,</i> ma omettendo (contraddittoriamente) di riformulare (parimenti <i>ex novo</i>) la necessaria “dichiarazione di pubblica utilità”; <br />	<br />
&#8211;	che la Giunta Municipale non poteva modificare con propria delibera il termine fissato dal Consiglio Comunale per l’avvio della procedura espropriativa; e che, in ogni caso, la delibera n.157 del 30.7.1998 con cui è stato adottato il Piano Particolareggiato e con cui si è provveduto a prorogare i termini precedentemente indicati, non le è stata notificata.<br />	<br />
Le doglianze sono da condividere, e per ciascuna di esse il ricorso merita accoglimento.<br />
<b>1.1.</b> Com’è noto, la materia dell’espropriazione è regolata, fra l’altro, dai seguenti <i>“principii-cardine”</i>: <br />
a)	i termini per l’inizio e la conclusione delle procedure espropriative <i>devono essere fissati fin dall’atto con cui si dichiara la pubblica utilità dell’opera</i> (o con cui si approva il progetto che dà avvio alla procedura stessa). In mancanza di ciò l’espropriazione è illegittima;<br />	<br />
b)	l’inutile decorso dei termini fissati dall’Amministrazione per l’avvio e per la conclusione delle procedure espropriative, <i>determina l’inefficacia della originaria dichiarazione di pubblica utilità</i>, <i>con conseguente illegittimità del decreto di espropriazione (che si ritiene adottato, anch’esso, fuori termine)</i>; <br />	<br />
c)	se l’Amministrazione intende prorogare il termine (per l’avvio o per la conclusione della procedura espropriativi) <i>può farlo</i>, <i>purchè prima che il termine sia ormai scaduto</i>; <i>“motivando” in ordine alle ragioni che rendono necessaria la proroga</i>, e <i>semprechè il ritardo non sia dipeso da cause ad essa imputabili</i>, ma da fatti dipendenti da forza maggiore o, comunque, di altre ragioni non dipendenti dalla sua volontà;<br />	<br />
d)	la proroga non può che essere accordata <i>dallo stesso Organo</i> che ha fissato il termine originario<i>;</i><br />	<br />
e)	la proroga <i>va notificata o comunque comunicata ai soggetti espropriandi</i>, i quali devono essere coinvolti nel sub-procedimento che si innesta su quello principale e posto nelle condizioni di interloquire;<br />	<br />
f)	se il termine per l’avvio o per la conclusione della procedura espropriativa è inesorabilmente scaduto e non appare prorogabile (per mancanza dei presupposti sopra indicati), l’Amministrazione ben può <i>rinnovare</i> l’intera procedura, ma per farlo <i>deve ricominciare (ex novo) dalla “dichiarazione di pubblica utilità”</i>, non potendo ritenere ancora efficace quella concernente il procedimento estintosi per inutile decorso dei termini. <br />	<br />
E invero, al riguardo la giurisprudenza afferma costantemente:<br />
&#8211;   quanto al principio enunciato <i>sub a)</i>:<br />
&#8211; che<i> “la mancata indicazione dei termini per la conclusione dei lavori e della procedura espropriativa, di cui all&#8217;art. 13 l. n. 2359 del 1865 determina l&#8217;illegittimità ab origine dell&#8217;occupazione di urgenza e l&#8217;illiceità permanente dell&#8217;opera pubblic<br />
&#8211; che<i> “la mancata indicazione dei termini per l&#8217;inizio e la conclusione della procedura espropriativa e dei lavori nella delibera consiliare di avvio della procedura espropriativa, vizia &#8220;in radice&#8221; il provvedimento ablatorio (Consiglio Stato , sez. IV<br />
</i>&#8211; che<i> “dall&#8217;annullamento giurisdizionale della delibera di proroga dei termini per il compimento delle operazioni espropriative, deriva in via immediata e diretta l&#8217;illegittimità, del decreto di espropriazione, per caducazione dell&#8217;atto presupposto, ovvero dell&#8217;atto di proroga dell&#8217;efficacia della dichiarazione di pubblica utilità” (Consiglio Stato , sez. IV, 31 luglio 2000 , n. 4215”;<br />
</i>&#8211; che <i>“nella dichiarazione di pubblica utilità dell&#8217;opera devono essere espressamente indicati, oltre ai termini di inizio e di conclusione della procedura espropriativa, anche quelli concernenti l&#8217;avvio ed il compimento dei lavori”  (Consiglio Stato , sez. V, 18 marzo 2002 , n. 1561);<br />
</i>&#8211; che<i> “la necessità di prefissione di termini delle procedure di espropriazione risponde alla necessità di carattere costituzionale di limitare il potere discrezionale delle p.a. al fine di evitare che i beni dei privati siano sottoposti ad uno stato di soggezione per un tempo indeterminato” (Consiglio Stato , sez. VI, 04 aprile 2003 , n. 1768);<br />
</i>&#8211; che<i> “l&#8217;indicazione dei termini entro i quali dovranno cominciarsi e concludersi le espropriazioni ed i lavori, ai sensi dell&#8217;art. 13 l. n. 2359 del 1865, deve figurare nell&#8217;atto con il quale si dichiara un&#8217;opera di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, all&#8217;evidente fine di far sì che la p.a. la quale decida di disporre della proprietà privata con l&#8217;espropriazione, ponga essa stessa dei limiti temporali per l&#8217;inizio e la conclusione dell&#8217;opera che poi dovrà rispettare” (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 25 giugno 1998 , n. 1206; cfr., inoltre: T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 10 maggio 2005 , n. 3484;</i> <i>T.AR. Lazio Roma, sez. II, 21 giugno 2007, n. 5656; T.A.R. Salerno, sez. I, 08 settembre 2006, n. 1330; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 11 giugno 2002, n. 457; T.A.R. Abruzzo L’Aquila, 20 maggio 2002, n. 302; Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 399; Consiglio Stato, sez. IV, 17 aprile 2000, n. 2283; Consiglio Stato, sez. V, 11 gennaio 1999, n. 1758; Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 1997, n. 1326 ) ;<br />
</i>&#8211;   quanto al principio enunciato <i>sub b)</i>:<br />
&#8211; che<i> “l&#8217;art. 13 l. n. 2359 del 1865 dispone che il decreto dichiarativo della pubblica utilità deve contenere anche i termini entro i quali devono iniziarsi e completarsi le espropriazioni ed i lavori; scaduti tali termini, la dichiarazione di pubblic<br />
</i>&#8211; che<i> “qualora siano scaduti i termini fissati per il compimento dell&#8217;espropriazione, nel provvedimento che ha dichiarato la pubblica utilità dell&#8217;opera e debba escludersi una valida proroga degli stessi (…) cessa la legittima occupazione dell&#8217;area destinata all&#8217;espropriazione e diviene irrilevante qualunque proroga del periodo d&#8217;occupazione successivamente disposta per legge (Cassazione civile , sez. I, 17 luglio 2001 , n. 9700;<br />
</i>&#8211;   quanto al principio enunciato <i>sub c)</i>: <br />
<i>&#8211; </i>che<i>“il prolungamento dell&#8217;efficacia di un termine presuppone necessariamente che il termine da prorogare non sia ancora scaduto, per cui i termini fissati nella dichiarazione di pubblica utilità dall&#8217;art. 13, l. 25 giugno 1865 n. 2359 possono essere prorogati dall&#8217;amministrazione al fine di prolungare l&#8217;efficacia della dichiarazione di pubblica utilità stessa, a condizione che la proroga si perfezioni prima della scadenza del termine che si intende prorogare” (Consiglio Stato , sez. IV, 22 dicembre 2003 , n. 8462; cfr., inoltre:</i> <i>Consiglio Stato, sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3025; Consiglio Stato, sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3025; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 10 maggio 2005 , n. 3484; T.A.R., Sardegna, sez. II, 13 luglio 2007 n. 1618; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 13 ottobre 2006, n. 10374; T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 05 marzo 2003 , n. 857);  </i>che<i> “l&#8217;istituto della proroga del termine, che per il suo carattere generale deve trovare applicazione anche ai termini stabiliti nelle ipotesi di pubblica utilità &#8220;ex lege&#8221;, potrà operare solo se la proroga venga disposta prima della scadenza del triennio per l&#8217;inizio dei lavori, senza che possa attribuirsi alcun rilievo all&#8217;eventuale maggior termine ancora in corso fissato per l&#8217;ultimazione dell&#8217;opera, che comporta a sua volta l&#8217;inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità se i lavori, iniziati tempestivamente, non vengono ultimati nel maggiore termine fissato all&#8217;atto dell&#8217;approvazione del progetto”  (Cassazione civile , sez. I, 08 maggio 2003 , n. 6979);<br />
&#8211; </i>che<i> “ … il provvedimento di proroga deve essere motivato e non è sufficiente l&#8217;indicazione che il protrarsi delle procedure non consente il rispetto dei termini originariamente fissati circostanza quest&#8217;ultima che potrebbe essere imputabile all&#8217;a<br />
&#8211; che “(…) … l&#8217;istituto della proroga riveste caratteri eccezionali, e la sua operatività deve essere giustificata dalla reale sussistenza di oggettive difficoltà al compimento di atti espropriativi, e comunque non dipendenti dalla volontà dell’Ente espro<br />
</i>&#8211; che<i> “in base all&#8217;art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359, … (…) non costituisce valida ragione giustificativa la generica motivazione relativa al protrarsi delle procedure espropriative, che non abbia consentito il rispetto dei termini originariamente fissati” (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 05 marzo 2003 , n. 857; cfr., inoltre: Consiglio Stato, sez. VI, 04 aprile 2003 , n. 1768; Consiglio Stato , sez. IV, 28 dicembre 2000 , n. 6997); </i>e<i> </i>che<i> “è illegittimo il provvedimento con cui l&#8217;amministrazione dispone la proroga dei predetti termini, limitandosi a dare atto dell&#8217;impossibilità di concludere le procedure per l&#8217;esistenza di un contenzioso (non meglio specificato nel contesto del provvedimento), trattandosi di circostanza non riconducibile al concetto di forza maggiore o di impedimento obiettivo ed insuperabile” (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 08 marzo 2001 , n. 213);<br />
</i>&#8211; quanto al principio enunciato <i>sub d)</i>:<br />
&#8211; che <i>“qualora siano scaduti i termini fissati per il compimento dell&#8217;espropriazione”, </i>la proroga &#8211; ove possa essere disposta &#8211;  <i> “… deve provenire dalla stessa autorità che ha dichiarato la pubblica utilità ed ha fissato i termini originari …”-  </i>che è illegittima la proroga dei termini per la conclusione delle espropriazione che non sia stabilita dalla medesima autorità che ha dichiarato di pubblica utilità<i> (Consiglio Stato, sez. VI, 02 maggio 2006 , n. 2423);<br />
</i>&#8211; quanto al principio enunciato <i>sub e)</i>:<i><br />
</i>&#8211; che <i>“quando un sub-procedimento non fa parte dell&#8217;ordinaria sequenza procedimentale, come nel caso in cui riguardi la proroga dei termini per il completamento dei lavori di un&#8217;opera pubblica e della dichiarazione di pubblica utilità, l&#8217;amministrazione deve inviare ai diretti interessati un apposito avviso di inizio del procedimento ex art. 7 l. n. 241 del 1990” (Consiglio Stato , sez. IV, 16 marzo 2001 , n. 1578);<br />
</i>&#8211; che <i>“la comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta necessaria anche nel procedimento finalizzato a prorogare i termini del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, stante la sua natura di sub procedimento autonomo all&#8217;interno di quello più generale volto alla dichiarazione di pubblica utilità, anche se implicito, nell&#8217;approvazione del progetto di opera pubblica. (…) Del resto la proroga è un provvedimento discrezionale, rispetto al quale la partecipazione del privato non è inutile e può servire ad evidenziare la sussistenza degli eccezionali presupposti per l&#8217;adozione del provvedimento. Consiglio Stato , sez. VI, 10 ottobre 2002 , n. 5443;<br />
&#8211; </i>che<i> “è illegittima la proroga dei termini della dichiarazione di pubblica utilità non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento” (Consiglio Stato , sez. VI, 10 ottobre 2002 , n. 5443);<br />
&#8211; </i>che<i> “nell&#8217;ambito di un procedimento espropriativo, il provvedimento che proroga i termini per l&#8217;intervento ablativo costituisce il frutto di un autonomo sub procedimento eventuale e straordinario rispetto al procedimento tipico; pertanto, in tal- </i>che<i> “anche in relazione al procedimento di proroga dei termini per l&#8217;espropriazione deve essere consentita la partecipazione degli eventuali interessati, potendo l&#8217;atto di proroga influire su diversi aspetti, tra cui quello del momento del pagame<br />
</i>&#8211; quanto al principio enunciato <i>sub f)</i>:<i><br />
</i>&#8211; che<i> “è illegittimo il provvedimento che, in luogo di rimuovere l&#8217;intera procedura, disponga la proroga dei termini per l&#8217;inizio della procedura espropriativa stabiliti nel decreto di dichiarazione di pubblica utilità in sanatoria dell&#8217;avvenuta scadenza di termini stessi” (Consiglio Stato , sez. IV, 23 novembre 2000 , n. 6221);<br />
</i>&#8211; che<i> “la rinnovazione della procedura espropriativa a differenza dell&#8217;istituto della proroga dei termini &#8211; opera sempre in soluzione di continuità rispetto alla pregressa fase, alla quale non ha la possibilità di raccordarsi con effetti &#8220;ex tunc&#8221;; conseguentemente &#8211; necessario che alla data di adozione del provvedimento di riapprovazione sussistano le condizioni di attualità e concretezza dell&#8217;interesse pubblico che si intendono conseguire con la realizzazione dell&#8217;opera”  (Consiglio Stato , sez. IV, 24 luglio 2003 , n. 4239);<br />
&#8211; </i>che<i> “l&#8217;art. 13 l. n. 2359 del 1865 dispone che il decreto dichiarativo della pubblica utilità deve contenere anche i termini entro i quali devono iniziarsi e completarsi le espropriazioni ed i lavori; scaduti tali termini, la dichiarazione di pub<br />
&#8211;  </i>che<i> “seppure è in facoltà dell&#8217;espropriante condurre a realizzazione un progetto di opera pubblica, di cui siano scaduti i termini obbligatoriamente indicati per il compimento dei lavori, è necessario che la riapprovazione dia luogo ad una nuova<br />
</i><b>1.2.</b>  Orbene, come emerge dalla narrativa dei fatti, nella fattispecie per cui è causa <i>i predetti principii sono stati tutti disattesi</i>.<br />
<b>1.2.1.</b>  La delibera di CC n.226 del 1994, con la quale è stato approvato <i>per la prima volta</i> il Programma Triennale (poi scaduto) per la realizzazione delle opere per le quali si rendevano necessari gli espropri per cui è causa &#8211; Programma che ha comportato la implicita “dichiarazione di pubblica utilità” del progetto &#8211; <i>non ha fissato espressamente le date di inizio e di conclusione delle procedure espropriative</i>, limitandosi laconicamente e genericamente a prevedere che esso (programma) avrebbe avuto validità quinquennale.<br />
E così pure la delibera n.157 del 30.7.1998 con cui il Consiglio Comunale ha provveduto ad adottare il Piano Particolareggiato relativo al “Comprensorio Tiburtino” (entro la cui area ricadono i beni della ricorrente), non ha previsto espressamente il termine di inizio e conclusione dei lavori e delle procedure espropriative.<br />
Tali originarie lacune sembrano già di per sé sufficienti per stigmatizzare come illegittimo l’intero procedimento.<br />
Ma quest’ultimo è costellato di altre e più gravi illegittimità. <br />
<b>1.2.2.</b> La proroga introdotta con la delibera n.556 del 26.10.2006 <i>è sopraggiunta ben oltre tre anni dopo l’avvenuta scadenza del termine</i> (verificatasi il 15.8.2003) fissato dalla precedente delibera (la delibera di C.C. n.67 del 27.7.2001); e cioè <i>allorquando la validità del programma pluriennale era ormai venuta meno e, correlativamente, la “dichiarazione di pubblica utilità” non era più efficace</i>.<br />
E poiché l’Amministrazione non la ha reiterata, la proroga non ha potuto raggiungere l’effetto sperato. <br />
Sicchè anche sotto questo profilo il decreto di espropriazione non può che apparire illegittimo e meritevole di annullamento. (<i>Consiglio Stato , sez. IV, 31 luglio 2000 , n. 4215).</i> <br />
<b>1.2.3.</b>   E v’è di più.<br />
Quand’anche la suddetta “proroga” potesse essere considerata perfetta &#8211; ciò che non è, per quanto precedentemente rilevato &#8211; non può sfuggire: <br />
a) che il definitivo decreto di espropriazione (determina dirigenziale n.260 del 10.10.2007) <i>è stato notificato alla società interessata</i> (solamente il 20.11.2007 e cioè) <i>allorquando il termine perentorio per la “conclusione” della procedura</i> (fissato nel 26.10.2007, dalla più volte citata delibera n. 556 del 26.10.2006) <i>era ormai inutilmente scaduto</i>; <br />
b) e che <i>alla data di notifica del predetto decreto (di espropriazione) non risultava ancora effettuata neanche alcuna trascrizione</i>  presso la Conservatoria degli Uffici immobiliari.<br />
Sicchè, poiché non è revocabile in dubbio che la procedura espropriativa non può ritenersi “conclusa” fino a quando il proprietario espropriato e i terzi non siano stati posti a conoscenza &#8211; con gli appositi strumenti predisposti dall’Ordinamento &#8211; dell’avvenuto trasferimento del bene (<i>rectius</i>: dell’avvenuta acquisizione del bene da parte dell’Amministrazione), anche sotto questo profilo non resta che concludere per la illegittimità dell’impugnato provvedimento, <i>intervenuto allorquando il relativo potere (di conferire ad esso definitiva efficacia mediante gli atti di pubblicità a ciò rivolti) si era ormai inesorabilmente ed inutilmente consumato</i>.  <br />
<b>1.2.4.</b>  Del pari condivisibile si appalesa, poi, il profilo di doglianza relativo al difetto di motivazione.<br />
La motivazione utilizzata dall’Amministrazione per pervenire alla proroga non appare infatti sufficiente, essendo fin troppo evidente che la pendenza di procedimenti giudiziari in esito ai quali si perviene all’annullamento di provvedimenti illegittimi non può essere considerata, in pregiudizio dei cittadini che hanno promosso l’azione a loro tutela, una “giusta causa” di proroga dei termini procedimentali (TAR Toscana, Firenze, III, 5.3.2003 n. 857 cit.. TAR  Calabria, Reggio Calabria, 8.3.2001, n. 213, cit.).<br />
Contrariamente opinando, infatti, si giungerebbe all’assurda conclusione di far “scontare” ai cittadini gli effetti dell’illegittima condotta dell’Amministrazione, e di vanificare il risultato delle azioni difensive da essi vittoriosamente condotte.<br />
<b>1.2.5.</b>  Se a ciò si aggiunge, infine, che il provvedimento con cui l’Amministrazione ha prorogato il termine <i>è stato adottato dalla Giunta Municipale anziché dal Consiglio Comunale</i>, che è l’organo competente e che aveva fissato il termine originario, e che non è stato notificato &#8211; contrariamente a quanto prescritto (e richiesto dalla giurisprudenza) &#8211; alla ricorrente (interessata a conoscerlo, in quanto <i>soggetto espropriando</i>), non resta che concludere definitivamente che il provvedimento di espropriazione impugnato non resiste all’impugnativa sotto alcuno dei dedotti profili di doglianza.<br />
<b>2.</b>	In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
In ragione del comportamento tenuto dalla ricorrente nell’ultima fase del procedimento (allorquando ha comunicato che intendeva accettare l’idennità proposta, per poi revocare la sua dichiarazione in tal senso), si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p></B>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II^ , accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
Compensa le spese tra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 2 aprile del 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-7-2008-n-6377/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.6377</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.884</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-884/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-884/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.884</a></p>
<p>M. Eliantonio – Presidente; P. Passoni – Estensore F. Del P., L. A. G., W. P., A. G. G., G. G., G. C. (avv.ti R. Simone ed A. Gentileschi) c/ l’Ente Autonomo Parco Nazionale D&#8217;Abruzzo (Avv. Dist. St.) inammissibile il ricorso giurisdizionale avverso l&#8217;atto elusivo della misura cautelare resa dal</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-884/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.884</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-884/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.884</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio – Presidente; P. Passoni – Estensore<br /> F. Del P., L. A. G., W. P., A. G. G., G. G., G. C. (avv.ti R. Simone ed A. Gentileschi) c/ <br />l’Ente Autonomo Parco Nazionale D&#8217;Abruzzo (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>inammissibile il ricorso giurisdizionale avverso l&#8217;atto elusivo della misura cautelare resa dal Consiglio di Stato sulla sentenza di prime cure</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Sentenza di prime cure – Sospensione dell’esecuzione – Art. 33, L. 6 dicembre 1971 n. 1034 &#8211; Atto elusivo – Impugnazione mediante ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiché attraverso la concessione della misura cautelare sulle sentenze dei Tar prevista dall’articolo 33, commi 3 e 4, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, il giudice di appello interviene direttamente sull’efficacia del provvedimento impugnato, ripristinandola ove la pronuncia sospesa sia di accoglimento, ovvero sospendendola nel caso in cui essa abbia respinto il gravame, in quest’ultima evenienza, allorquando il ricorrente lamenti l’elusione della sospensiva accordata, può azionarsi il rimedio previsto dall’articolo 21 L. n. 1034/1971, con conseguente facoltà della parte di chiedere al competente giudice amministrativo (nella specie al Consiglio di Stato, ai sensi dell’ultimo comma del predetto art. 21) le opportune disposizioni attuative, con i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato; in tale contesto normativo, non è consentito chiedere al Tar una sorta di vigilanza anti-elusiva su di un provvedimento giurisdizionale che non gli pertiene, e sul quale è titolato a pronunciarsi ex lege il solo giudice di seconda istanza, che con tale provvedimento ha paralizzato gli effetti della sentenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 585 del 2007, proposto da:</p>
<p><b>F. Del P., L. A. G., W. P., A. G. G., G. G., G. C.</b>; rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Renato Simone, con domicilio eletto presso Alessandro Avv. Gentileschi in L&#8217;Aquila, Vico Picenze 25; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ente Autonomo Parco Nazionale D&#8217;Abruzzo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, Portici S. Bernardino;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
dell&#8217;ordinanza del 26.9.2007 prot. n. 7038/07 di rimozione delle opere eseguite in difformità  del nulla osta e di tutti gli atti presupposti..</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ente Autonomo Parco Nazionale D&#8217;Abruzzo;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14/05/2008 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Deducono gli odierni ricorrenti:<br />
-di essere proprietari di un’area nel comune di Pescasseroli in seguito ad atto negoziale di permuta stipulato l’8.11.2004 con l’ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (in cambio di alcuni lotti di terreno, ceduti per l’appunto al predetto ente);<
-che l’atto di permuta è stato preceduto da trattative formali mediante le quali i ricorrenti medesimi avevano esplicitamente precisato di voler attuare sul terreno “…un’area attrezzata per giochi; spazio per il parcheggio di auto, camper” (proposta poi a
-che il 27 ottobre 2004 gli interessati presentavano agli uffici dell’ente istanza di nulla osta per l’area attrezzata a pic-nic, chiedendo espressamente l’allestimento di uno spazio per il parcheggio di auto e camper;<br />
-che l’ente Parco rilasciava nulla osta in data 2.12.04, senza tuttavia indicare, fra gli interventi consentiti, quelli diretti a creare uno spazio per il parcheggio di auto e camper;<br />
-che il 21.12.04 il sig. Del Principe presentava denuncia di inizio attività per tali interventi al Comune di Pescasseroli, il quale non adottava nei successivi trenta giorni alcun atto diniego;<br />
-che previo sopralluogo del personale di vigilanza in data 4.8.05, il direttore del Parco disponeva la sospensione dei lavori in atto sul terreno del sig. Del Principe, sul presupposto della difformità dei lavori medesimi rispetto a quanto assentito nel n<br />
-che il 6.9.05 –nonostante controdeduzioni procedimentali rese dagli interessati- veniva notificato a questi ultimi una “Ordinanza di rimozione di opere realizzate in difformità da Nulla Osta”. emanata dal Direttore del Parco;<br />
-che tale provvedimento veniva impugnato avanti a questo Tar, che respingeva il ricorso con sentenza n. 37 del 5.2.07;<br />
-che gli interessati proponevano appello al Consiglio di Stato, il quale sospendeva in via cautelare la predetta sentenza con ordinanza 5014 del 25.9.07 così motivando “Ritenuto che l’appello sia provvisto del fumus boni iuris con riferimento alla prima a<br />
-che il giorno successivo 26.9.07 il Direttore del Parco adottava nuova ordinanza di rimozione opere in difformità da nulla osta, del tutto riproduttiva di quella sospesa in virtù della citata ordinanza del Consiglio di Stato;<br />
-che l’unica addizione rispetto al provvedimento già in precedenza impugnato risiederebbe nella menzione della decisione di rigetto del Tar, senza citazione alcuna della pronuncia cautelare d’appello.<br />
Sulla base della citata ricostruzione in fatto, i ricorrenti impugnano quest’ultima determinazione dell’ente intimato, reiterando le doglianze già proposte con la precedente impugnativa, e deducendo altresì un vizio di “eccesso di potere per violazioni delle statuizioni del Giudice amministrativo”, per il carattere “fotocopia” dell’atto già sospeso dal Consiglio di Stato. Viene altresì formulata istanza risarcitoria.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentata e difesa dall’avvocatura distrettuale di L’Aquila, mentre alla pubblica udienza del 14.5.08 la causa è stata trattenuta a sentenza.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I ricorrenti sono proprietari di un terreno inserito nel perimetro del Parco d’Abruzzo, sul quale hanno realizzato attrezzature per camping e tempo libero, che l’ente parco ha ritenuto abusive ed eccedenti rispetto al nulla-osta a suo tempo rilasciato (che autorizzava in loco un insediamento turistico). <br />
Come meglio esposto in narrativa, i ricorrenti lamentano che l’amministrazione -con l’ordinanza di demolizione oggetto della presente impugnativa- avrebbe reiterato un identico provvedimento di sgombero del 2005, sul quale pende impugnativa di appello avanti al consiglio di Stato, che ha nel frattempo sospeso la pronuncia di rigetto del tar. Sarebbe stata così aggirata la pronuncia cautelare del giudice di appello, come comprovato dalla circostanza che tale reiterazione è avvenuta il giorno dopo la sospensione della sentenza di primo grado, senza nessun fatto nuovo ulteriore rispetto alla pronuncia cautelare in questione.<br />
Sulla base delle esposte premesse, ritiene il collegio che il ricorso debba dichiararsi inammissibile, poiché (dichiaratamente) mirato ad ottenere dal giudice di primo grado un accertamento di avvenuta elusione dell’ordinanza d’appello 5014 del 25.9.07.<br />
Con quest’ultima il Consiglio di Stato –sospendendo la pronuncia di primo grado favorevole all’amministrazione- ha ravvisato il periculum in mora, “…poiché l’esecuzione dell’atto impugnato comporterebbe la rimozione delle opere già installate”. <br />
Tale pronuncia ha pertanto determinato la sospensione del provvedimento (già vanamente) impugnato in primo grado, sicché il ricorso resta incentrato sul violato divieto di eludere tale sospensione: Ciò sarebbe per l’appunto avvenuto mediante il nuovo ordine di quella rimozione, già privata di effetti dalla citata pronuncia del Consiglio. <br />
Del resto, attraverso la concessione della misura cautelare sulle sentenze dei tar prevista dall’articolo 33 terzo e quarto comma della legge 1934/1971, il giudice di appello interviene direttamente sull’efficacia del provvedimento impugnato, ripristinandola ove la pronuncia sospesa sia di accoglimento, ovvero sospendendola nel caso in cui essa abbia respinto il gravame. In quest’ultima evenienza (che è quella ora in rilievo) allorquando il ricorrente lamenti l’elusione della sospensiva accordata, può azionarsi il rimedio previsto dall’articolo 21 legge 1034/1971, con conseguente facoltà della parte di chiedere al competente giudice amministrativo (nella specie al Consiglio di Stato, ai sensi dell’ultimo comma del predetto art. 21) le opportune disposizioni attuative, con i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato.<br />
Non è invece consentito chiedere al tar una sorta di vigilanza anti-elusiva su di un provvedimento giurisdizionale che non gli pertiene, e sul quale è titolato a pronunciarsi ex lege il solo giudice di seconda istanza, che con tale provvedimento ha per l’appunto paralizzato gli effetti della sentenza appellata.<br />
Il fatto poi che i ricorrenti abbiano dedotto anche autonomi vizi di legittimità (diversi ed ulteriori rispetto alla lamentata elusione della pronuncia d’appello) non conduce a ritenere la ritualità del gravame, pur limitatamente a tali profili, all’interno degli ordinari paradigmi impugnatori di primo grado.<br />
Infatti le censure proposte a sostegno dell’illegittimità dell’ordinanza ora in rilievo sono meramente riproduttive (per stesso riconoscimento di parte) di quelle collegate all’impugnativa dell’ordinanza gemella del 2005, sicché su tali doglianze il tar ha ormai sostanzialmente consumato il suo sindacato con la sentenza 37/07 sospesa dal Consiglio. <br />
In buona sostanza, il petitum sostanziale del gravame resta incentrato su un accertamento di elusività della pronuncia di sospensiva del giudice di appello, per cui la proposta azione impugnatoria deve essere dichiarata inammissibile.<br />
Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 14/05/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Rolando Speca, Consigliere<br />
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-884/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.884</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.643</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-643/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-643/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-643/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.643</a></p>
<p>U. Zuballi – Presidente ed estensore Punta Penna S.A.S. (avv. A. Tascione) c/ la Regione Abruzzo (Avv. Dist. St.) e nei confronti del Comune di Vasto (avv. N. Zaccaria); il Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale del Vastese (avv. L. Falorio) sul sindacato del G.A. sugli atti di pianificazione di aree</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-643/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-643/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.643</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Zuballi – Presidente ed estensore<br /> Punta Penna S.A.S. (avv. A. Tascione) c/ la Regione Abruzzo (Avv. Dist.<br /> St.) e nei confronti del Comune di Vasto (avv. N. Zaccaria); il Consorzio<br /> Per Lo Sviluppo Industriale del Vastese (avv. L. Falorio)</span></p>
<hr />
<p>sul sindacato del G.A. sugli atti di pianificazione di aree naturali protette, sulla natura del termine per l&#8217;approvazione del Piano di assetto Naturalistico della riserva naturale di Punta Aderci e sulla portata abrogativa della nuova normativa in tema di silenzio-assenso di cui alla L. 14 maggio 2005 n. 80</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio &#8211; Aree naturali protette e parchi – Normativa regionale abruzzese – L.R. Abruzzo 21 giugno 1996 n. 38 &#8211; Riserva naturale di Punta Aderci – Caratteristiche e rilevanza.</p>
<p>2. Ambiente e territorio &#8211; Aree naturali protette e parchi – Normativa regionale abruzzese – L.R. Abruzzo 21 giugno 1996 n. 38 &#8211; Piano di assetto naturalistico della riserva naturale di Punta Aderci – Finalità.</p>
<p>3. Processo amministrativo – Giudice amministrativo – Sindacato – In materia di tutela del paesaggio &#8211; Portata e criteri.</p>
<p>4. Ambiente e territorio &#8211; Aree naturali protette e parchi – Normativa regionale abruzzese – L.R. Abruzzo 21 giugno 1996 n. 38 &#8211; Piano di assetto naturalistico della riserva naturale di Punta Aderci &#8211; Termine per l’approvazione – Natura perentoria – Non sussiste.</p>
<p>5. Procedimento amministrativo – Provvedimento tacito – Principio del silenzio-assenso e relative deroghe – Dopo la L. 14 maggio 2005 n. 80 – Assumono valenza generale ed abrogano le norme precedenti incompatibili.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La riserva naturale protetta di Punta Aderci riveste notevole pregio ambientale (per i particolari habitat, per la flora, la fauna e per la circostanza che interessa uno dei pochi tratti di costa abruzzese rimasti intatti) e risulta anche particolarmente delicata per gli equilibri ecologici, di talché essa merita una speciale protezione; ne consegue che, anche in relazione agli impegni comunitari, a fronte all’evidente interesse pubblico alla difesa ambientale, devono in qualche modo sacrificarsi i pur validi interessi privati.<br />
2. La riserva naturale protetta di Punta Aderci è un&#8217;area caratterizzata da eccezionale interesse naturalistico, di talché il Piano di Assetto Naturalistico (P.A.N.), previsto dall’art. 22, comma 1, della L. R. Abruzzo 21 giugno 1996 n. 38 si configura come strumento attuativo di settore, volto a disciplinare l&#8217;utilizzazione delle risorse presenti, con precipuo riferimento ad attività compatibili con le finalità della riserva stessa, e ad interventi di riassetto e risanamento.</p>
<p>3. Il Giudice amministrativo, nel sindacato su atti di pianificazione di settore in materia paesaggistica, non può impingere nel merito di scelte discrezionali riservate alla P.A., qualora esse non confliggano con gli usuali canoni di ragionevolezza e logicità; in tale scrutinio, il giudice amministrativo deve considerare che, nella graduatoria dei valori costituzionalmente garantiti, la tutela ambientale assume un valore preminente rispetto alla tutela della proprietà privata e al suo sfruttamento economico, e questo vale altresì nella valutazione della gerarchia dei vari strumenti pianificatori che tutelano detti valori.</p>
<p>4. L&#8217;art. 22, comma 1, della L. R. Abruzzo 21 giugno 1996 n. 38, secondo cui entro il termine fissato dalla legge istitutiva deve essere elaborato dall&#8217;Ente preposto alla gestione il Piano di Assetto Naturalistico della riserva naturale di Punta Aderci, non prevede un termine perentorio.<br />
5. A seguito dell’introduzione della generalizzazione dell’istituto del silenzio assenso, con la L. 14 maggio 2005 n. 80, deve ritenersi altrettanto generalmente applicabile anche la clausola limitativa ed escludente, relativa al patrimonio paesaggistico e l&#8217;ambiente, di cui all’art 20, comma 4, L. 7 agosto 1990 n. 241, con conseguente abrogazione delle norme incompatibili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara <br />
(<i>Sezione Prima)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 66 del 2008, proposto dalla: <br />
<b>Punta Penna -S.A.S.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Arnaldo Tascione, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo N. 1; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
La Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distr.le L&#8217;Aquila, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, via Portici S.Berardino; <br />
<b>nei confronti di<br />
</b>Il <b>Comune di Vasto</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicolino Zaccaria, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo N. 1; <br />
il <b>Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale del Vastese</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Lorenzo Falorio, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo N. 1; <br />
<i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</i>DELLA DELIBERA N.79/2 DEL 25.09.2007 CON LA QUALE IL CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO APPROVA IL PIANO DI ASSETTO NATURALISTICO DELLA RISERVA NATURALE GUIDATA DI &#8220;PUNTA ADERCI&#8221; DEL COMUNE DI VASTO; DELLA DELIBERA N.794/C DEL 26.09.2007 CON LA QUALE LA GIUNTA REGIONALE PROPONE L&#8217;APPROVAZIONE DI DETTO PIANO, DEI PARERI POSITIVI ESPRESSI DAI VARI COMITATI; DELLA DELIBERA N.67 DEL 28.02.2000 CON LA QUALE IL C.C. DI VASTO APPROVA IL DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PIANO; DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO E CONNESSO.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Vasto;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale del Vastese;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19/06/2008 il presidente Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il presente ricorso la società ricorrente chiede l’annullamento dei seguenti atti:<br />
1. Deliberazione di C.R. n.79/2 del 25 settembre 2007, con la quale è stato approvato il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata &#8220;Punta Aderci&#8221;, nel territorio del Comune di Vasto;<br />
2. Deliberazione di Giunta Regionale n.794/C del 26/09/2003, con cui si propone al Consiglio Regionale l&#8217;approvazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata &#8220;Punta Aderci&#8221;, nel territorio del Comune di Vasto;<br />
3. Provvedimento della Giunta Regionale Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici n.8712/03 del 11/07/2003, con il quale il Direttore dell&#8217;area Territorio esprime il proprio avviso favorevole con prescrizioni, ai sensi dell&#8217;art.150 del D.Lgs.490 del 29/10/99 sul Piano di Assetto Naturalistico Riserva Naturale &#8220;Punta Aderci&#8221;, nel territorio del Comune di Vasto;<br />
4. Parere n.2003/4941 del 08/07/2003 espresso dal Comitato Regionale per i Beni Ambientali ai sensi della L.R. n.2 del 13/02/2003, art.2 comma 4; <br />
5. Parere n.5/2003 del 20/05/2003 del Comitato Tecnico Scientifico per le Aree Naturali Protette, con il quale, ai sensi dell&#8217; art.5 della L.R.38/96 si esprime parere favorevole con prescrizioni sul Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale &#8220;Punta Aderci&#8221;;<br />
6. Parere n.167 del 07/04/03, con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale esprime all&#8217;unanimità parere favorevole sul Piano di Assetto Naturalistico Riserva naturale &#8220;Punta Aderci&#8221;.<br />
7. Deliberazione del Consiglio Comunale di Vasto n.67 del 28/02/2000, avente ad oggetto:&#8221;Piano di Assetto Naturalistico Riserva Naturale Guidata Punta Aderci. — Approvazione del Documento preliminare ai sensi dell&#8217;art.22 della L.R.38/96 e con gli effetti dell&#8217;art.6 e segg. L.R.18/83, nel testo in vigore — Proposta elaborata dalla Cogecstre&#8221;.<br />
La ricorrente premette che la Regione Abruzzo, in applicazione dell&#8217;art.19 commi 1 e 4 della L.R. 21 giugno 1996 n.38, recante:&#8221;Legge Quadro sulle Aree Protette della Regione Abruzzo per l&#8217;Appennino Parco d&#8217;Europa&#8221;, con la legge n. 9 del 20 febbraio 1998, pubblicata sul BURA del 13 marzo 1998 ed in vigore dal giorno successivo a tale pubblicazione, ha istituito la Riserva Naturale Guidata di &#8220;Punta Aderci&#8221;, nel territorio del Comune di Vasto per una superficie 285 ettari circa.<br />
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 28/02/2000, il Comune di Vasto adottava il Piano di Assetto Naturalistico, nel cui ambito veniva individuata anche una fascia di rispetto esterna alla perimetrazione operata dalla Legge regionale istitutiva della Riserva, sulla scorta della previsione contenuta nell&#8217;art.4 comma 4 della stessa L.R.9/98, che dispone:&#8221;Il Piano di Assetto Naturalistico potrà definire e regolamentare anche una fascia di rispetto o area contigua&#8221;.<br />
Tale fascia di protezione amplia notevolmente l&#8217;area da tutelare.<br />
Nei termini previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter dell&#8217;art.22 della L.R.38/96 la ricorrente, Punta Penna S.n.c., presentava istanza per ottenere la rettifica della previsione del piano di Gestione, relativamente alle aree di sua proprietà, posto che lo stesso inseriva tali terreni tra quelli da assoggettare alla disciplina di cui alla disposizione contenuta nell&#8217;art.19 Titolo II delle N.T.A. &#8220;B6 –Interventi urbanistico-edilizi, usi ed attività nelle aree di rilevante interesse paesaggistico da riqualificare già destinate ad uso industriale&#8221;.<br />
Nel caso specifico, infatti, i suoli interessati ricadevano nelle previsioni del Piano Territoriale del Consorzio che aveva disposto per la zona, insediamenti a &#8220;verde attrezzato&#8221;, di limitato impatto urbanistico ed ambientale.<br />
La ditta ricorrente considera illegittimi i provvedimenti gravati per i seguenti motivi:<br />
I. Violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Abnormità delle conseguenze.<br />
La società ricorrente spiega di trovarsi nella situazione di un&#8217;azienda che avendo già realizzato gran parte dell&#8217;intervento destinato alla sua attività ed avendo la necessità di ampliare la stessa, dopo i faticosi tempi procedimentali per ottenere i necessari pareri e, quindi il definitivo permesso di costruire, di fatto viene privata della concreta possibilità di completare l&#8217;intervento, poiché una parte di questo ampliamento, ricadente all&#8217;interno della riserva, viene giudicato non compatibile con i regimi di intervento disciplinati dal P.A.N. <br />
Per tutto quanto sopra esposto, la motivazione contenuta nel parere del Comitato Tecnico Scientifico e riferita all&#8217;osservazione presentata dalla ricorrente sarebbe palesemente illogica e contraddittoria rendendo di conseguenza illegittima la determinazione del C.T.S. sotto il profilo dell&#8217;eccesso di potere e della violazione della legge sul procedimento amministrativo.<br />
II. Violazione dell&#8217;art.97 Costituzione e dell&#8217;art.l della L.241/90 ed eccesso di potere per violazione del procedimento in merito al buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell&#8217;azione amministrativa.<br />
Violazione dell&#8217;art.2 della L.n.1187/1968; Falsità dei presupposti e carenza di motivazione. Violazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione ed eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Violazione dell&#8217;art.22 comma 3 della L. 394/91. Falsità dei presupposti. Irrazionalità e contraddittorietà dell&#8217;azione amministrativa.<br />
Secondo la ditta ricorrente, dal momento dell&#8217;adozione del documento preliminare del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva &#8220;Punta Aderci&#8221;, avvenuta con Delibera di Consiglio Comunale n.67 del 28/02/2000, al momento dell&#8217;approvazione da parte del Consiglio Regionale con atto verbale n.79/2 del 25/09/2007, sono trascorsi più di sette anni. Il Piano andava invece redatto, adottato ed approvato secondo la procedura disciplinata dal combinato disposto dell&#8217;art.4 della L.R. 9/98 e dell&#8217;art. 22 della L.R.38/96, cosicché il mancato rispetto della procedura prevista, sotto il profilo dei tempi indicati dal legislatore regionale, ancorché tali termini non siano perentori, assume rilevanza giuridica sicura, in relazione all&#8217;efficacia temporale delle norme transitorie di salvaguardia previste e disciplinate dall&#8217;art. 9 della L.R.9/98, che pone una serie di pesanti divieti e di prescrizioni conformative della proprietà. <br />
III. Violazione dell&#8217;art.2 della L.241/93 ed eccesso di potere per violazione del principio del divieto di aggravio del procedimento. Violazione dell&#8217;art.13 della L.394/91 ed eccesso di potere per violazione della normativa statale di principio. Falsità dei fatti presupposti. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dell&#8217;art.3 della Costituzione ed eccesso di potere per disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta.<br />
Secondo la ditta ricorrente, l&#8217;arretramento della disciplina del silenzio-assenso, nel testo emendato in sede consiliare, si traduce in un assetto normativo per cui, trascorsi 60 giorni dalla presentazione all&#8217;amministrazione di un istanza, sulla quale la stessa sarebbe tenuta a provvedere, il comportamento omissivo della PA, assume il valore di silenzio-inadempimento.<br />
IV. Violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica, in particolare violazione della normativa posta dal Titolo VII della L.R.18/83 ed eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione dell&#8217;art.5 della L.R.38/96 e dei principi generali dell&#8217;atto amministrativo. Illegittimità derivata. Incompetenza. Difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento di potere.<br />
Secondo la ditta ricorrente, il provvedimento impugnato si palesa illegittimo sotto il triplice profilo della violazione di legge e dei principi generali in materia di pianificazione urbanistica; dell&#8217;eccesso di potere per sviamento della causa tipica e carenza di motivazione; dell&#8217;eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà.<br />
Resistono in giudizio con apposite articolate memorie la Regione, il Comune e il COASIV che contestano in dettaglio le tesi di parte ricorrente.<br />
Nel corso della pubblica udienza del 19 giugno 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Va doverosamente premesso che si controverte della riserva naturale protetta di Punta Aderci, che risulta di notevole pregio ambientale, per i particolari habitat, per la flora e la fauna e infine per la circostanza che interessa uno dei pochi tratti di costa abruzzese rimasti intatti. Si tratta infine di una zona particolarmente delicata per gli equilibri ecologici, per cui essa merita una speciale protezione; ne consegue che, anche in relazione agli impegni comunitari, a fronte all’evidente interesse pubblico alla difesa ambientale, devono in qualche modo sacrificarsi i pur validi interessi privati. <br />
Inoltre, in presenza di un&#8217;area caratterizzata da eccezionale interesse naturalistico, il P.A.N. si configura come strumento attuativo di settore, volto a disciplinare l&#8217;utilizzazione delle risorse presenti, con precipuo riferimento ad attività compatibili con le finalità della Riserva stessa, e ad interventi di riassetto e risanamento.<br />
2. Ciò premesso, risulta evidente che questo Collegio non intende, non deve e non può entrare nel merito di scelte discrezionali attinenti al merito amministrativo, se non ove esse confliggano con gli usuali canoni di ragionevolezza e logicità; quale corollario di quanto testé enunciato, si osserva che nella graduatoria dei valori costituzionalmente garantiti, la tutela ambientale assume un valore preminente rispetto alla tutela della proprietà privata e al suo sfruttamento economico, e questo vale altresì nella valutazione della gerarchia dei vari strumenti pianificatori che tutelano detti valori.<br />
3. Va subito osservato che il ricorso risulta infondato.<br />
Come sopra enunciato, l&#8217;approvazione del &#8220;Piano&#8221; implica la valutazione della preminenza dell&#8217;interesse pubblico su quello privato, ritenendo il bene pubblico dell&#8217;ambiente, paesaggistico, naturalistico e archeologico prevalente rispetto ad altri interessi. <br />
Ovviamente il Comune ha la facoltà ampiamente discrezionale di modificare le previsioni urbanistiche, e non necessita di motivazione specifica, salvo che in ipotesi particolari, non ricorrenti nel caso in esame.<br />
Quanto alla circostanza che gli atti impugnati di fatto impedirebbero alla ditta ricorrente di completare l’iter edilizio di una ristrutturazione aziendale già in stato di avanzata predisposizione, a parte la genericità della doglianza, basta aggiungere che la conformità allo strumento urbanistico deve risultare non solo al momento della domanda ma altresì a quello del rilascio del titolo edilizio, non ancora avvenuto.<br />
4. In ordine al profilo del mancato rispetto dei termini di approvazione del PAN, ad avviso di questo Collegio, i termini di cui alla normativa di riferimento per l&#8217;elaborazione, adozione e successiva approvazione del Piano non rivestono carattere perentorio, difettando una espressa previsione normativa in tal senso e in quanto lo stesso tenore letterale della legge fa propendere per la natura ordinatoria degli stessi. <br />
Invero l&#8217;art. 22, comma I, della Legge Regionale 21.06.1996 n. 38, così recita :&#8221;Entro il termine fissato dalla legge istitutiva deve essere elaborato dall&#8217;Ente preposto alla gestione&#8230;il Piano di Assetto Naturalistico della riserva&#8221;, ma lo stesso articolo al comma 2 prosegue: &#8220;In caso di inadempienza la Giunta Regionale, sollecitato l&#8217;Ente gestore, affida&#8230;&#8221;. Dall&#8217;inciso &#8220;sollecitato l&#8217;Ente gestore&#8221;, si deduce la non perentorietà del termine, in quanto la norma, in caso contrario, non avrebbe potuto prevedere la possibilità di un sollecito. <br />
5. Circa poi la trasformazione del silenzio assenso in silenzio inadempimento la questione merita un approfondimento.<br />
Va osservato che la legge n. 80 del 2005 ha rivoluzionato l&#8217;intero sistema del silenzio, assegnando il valore generalizzato di silenzio assenso al comportamento inerte dell&#8217;Amministrazione, con l&#8217;unica eccezione dei settori &#8211; quali quello ambientale si cui si controverte – nei quali, invece, viene escluso ratione materiae l&#8217;accoglimento tacito della domanda. Indubbiamente la nuova disciplina del silenzio assenso (che in precedenza costituiva un’eccezione al sistema) è concepita come legge generale che regola l&#8217;intera materia e ad essa devono adeguarsi ed armonizzarsi tutte le norme procedimentali di settore: ne consegue che nel contrasto tra le due norme &#8211; il cui contenuto è evidentemente incompatibile &#8211; non si può fare ricorso al principio di specialità che postula l&#8217;equivalenza tra le norme stesse, ma deve necessariamente applicarsi il criterio cronologico, in base al quale la legge successiva prevale su quella precedente, anche se speciale. <br />
In altri termini, facendo corretta applicazione della disposizione dell&#8217;art. 15 delle preleggi &#8211; in presenza di una nuova legge che regola l&#8217;intera materia già regolata da una legge anteriore &#8211; non può che sussistere l&#8217;abrogazione della norma precedente incompatibile. Quindi, in presenza di una scelta del legislatore diretta alla semplificazione amministrativa e all&#8217;accelerazione delle decisioni da parte della P.A., che però in particolari materie &#8211; quali quella riguardante il patrimonio paesaggistico e l&#8217;ambiente &#8211; esclude espressamente il ricorso all&#8217;accoglimento tacito dell&#8217;istanza per effetto del mero decorso del termine, non può che ricorrere la figura dell&#8217;abrogazione tacita per nuova regolamentazione, applicandosi, pertanto, la legge successiva (si veda in un caso analogo T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 febbraio 2008 , n. 1512).<br />
In sostanza, dal momento dell’introduzione della generalizzazione dell’istituto del silenzio assenso avvenuta nel 2005, deve ritenersi altrettanto generalmente applicabile anche la clausola limitativa ed escludente di cui al comma quarto dell’articolo 20 della legge 241 del 1990, riguardante la protezione paesaggistica, con conseguente abrogazione delle norme incompatibili.<br />
6. Quanto poi al cosiddetto premio di cubatura reintrodotto dalla contestata normativa, va osservato da un lato che la censura appare inconferente, in quanto non si vede il danno che deriverebbe alla ricorrente da tale disposizione, e d’altro lato infondata in quanto si tratta anche in tal caso di una scelta discrezionale di spettanza dell’amministrazione.<br />
7. Quanto infine alla normativa costituzionale citata in vari punti del ricorso, basta rilevare come la tutela ambientale costituisce anche a livello costituzionale ed europeo un principio cardine, per cui a tale tutela vanno sacrificati anche gli interessi economici privati.<br />
Per tutte le su indicate ragioni il ricorso va rigettato, anche se la complessità e parziale novità delle questioni trattate inducono il Collegio a compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – Sezione di Pescara – rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 19/06/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore<br />
Michele Eliantonio, Consigliere<br />
Dino Nazzaro, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-643/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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