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	<title>3/7/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/7/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2004 n.4765</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-7-2004-n-4765/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-7-2004-n-4765/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2004 n.4765</a></p>
<p>A. Cavallari Pres. P. Mastrantuono Est. R. Capone (Avv. E. Sticchi Damiani) contro la Regione Puglia(non costituita) e l’Azienda Sanitaria Locale LE/1 (Avv.V.A. Pappalepore) cause di incompatibilità alla nomina quale componente di un collegio sindacale di A.U.S.L. previste dalla normativa regionale), sentenza sospesa dal CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, ordinanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-7-2004-n-4765/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2004 n.4765</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-7-2004-n-4765/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2004 n.4765</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Cavallari Pres. P. Mastrantuono Est.<br /> R. Capone (Avv. E. Sticchi Damiani) contro la Regione Puglia(non costituita) e l’Azienda Sanitaria Locale LE/1 (Avv.V.A. Pappalepore)</span></p>
<hr />
<p>cause di incompatibilità alla nomina quale componente di un collegio sindacale di A.U.S.L. previste dalla normativa regionale), sentenza sospesa dal CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, ordinanza 8 ottobre 2004 * (si applica la normativa vigente al momento della designazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Organi &#8211; Nomina a componente del Collegio sindacale di A.U.S.L. &#8211; Art. 9 della L.R. Puglia n. 32 del 2001 – Cause di incompatibilità – Si possono rilevare sino al momento della nomina formale – Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il disposto dell’art. 9 della L.R. Puglia n. 32 del 2001 è chiaro nel rimandare la verifica della compatibilità dei soggetti designati a far parte del Collegio Sindacale dell’azienda sanitaria al momento della nomina e non al momento della designazione la quale non è idonea ad attribuire le funzioni di membro del Collegio. In questo senso, quindi, non è condivisibile la tesi di parte ricorrente circa la distinzione fra designazione e nomina, da cui si vorrebbe far discendere la logica conseguenza che il soggetto designato ha già acquisito una sorta di diritto ad essere nominato nel Collegio Sindacale, essendosi esaurito in questo momento il procedimento che lo riguarda. Ne consegue che è legittimo l’operato dell’AUSL che, rilevata una causa di incompatibilità prevista dalla normativa sopravvenuta, ha ritenuto di non poter procedere alla formale nomina pur in presenza di una regolare designazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</b></p>
<p>Registro Decis.: 4765/04<br />
Registro Generale 1040/2004</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br /> Seconda Sezione di Lecce </b></p>
<p>composto dai signori Magistrati:<br />
ANTONIO CAVALLARI, PresidentePASQUALE MASTRANTUONO, ReferendarioTOMMASO CAPITANIO, Referendario &#8211; relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1040/2004 proposto da <br />
<b>Roberto Capone</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Lecce, Via S. Francesco d’Assisi, 33 :</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente della G.R. p.t., non costituita,</p>
<p align=center><b>e</b></p>
<p><b>Azienda Sanitaria Locale LE/1</b>, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa da Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Garrisi, in Lecce, Piazzetta S. Giovanni dei Fiorentini, 9</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione:<br />
–	della nota dell’AUSL LE/1 n. 675/P in data 26/03/2004, avente ad oggetto “Art. 9 L.R. n. 32 del 05/12/2001. Nomina componente del Collegio Sindacale”;<br />	<br />
–	nonché di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso con la predetta nota ed in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 24/21219/6 del 27/11/2002 a firma dell’Assessore Regionale alla Sanità della Regione Puglia, conosciuta solo di recente ed in via informale. 																																																																																												</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AUSL LE/1;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l’atto notificato il 21/6/2004 e depositato il 25/6/2004, con cui il ricorrente ha rinunciato all’impugnazione della nota prot. n. 24/21219/6 del 27/11/2002 a firma dell’Assessore Regionale alla Sanità della Regione Puglia;<br />
Uditi nella Camera di Consiglio del 30/6/2004 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e gli Avv. Sticchi Damiani e Pappalepore, per le parti.</p>
<p>Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
–	eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione delle circostanze di fatto e di diritto. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento. Sviamento;<br />	<br />
–	illegittimità dell’art. 9 della L.R. n. 32/01, per violazione del principio della ragionevolezza in riferimento all’art. 3 Cost. Violazione degli artt. 97, 117 e 118 Cost.																																																																																												</p>
<p>Considerato che:<br />
–	l’operato dell’AUSL LE/1 non è viziato da falsa presupposizione delle circostanze di fatto e di diritto denunciate nel ricorso, in quanto il disposto dell’art. 9 della L.R. n. 32 del 2001 è chiarissimo nel rimandare la verifica della compatibilità dei soggetti designati a far parte del Collegio Sindacale dell’azienda sanitaria al momento della nomina e non al momento della designazione. <br />	<br />
In questo senso, quindi, non rilevano le pregevoli asserzioni di parte ricorrente circa la distinzione fra designazione e nomina, da cui si vorrebbe far discendere la logica conseguenza che il soggetto designato ha già acquisito una sorta di diritto ad essere nominato nel Collegio Sindacale, essendosi esaurito in questo momento il procedimento che lo riguarda.<br />L’assunto, peraltro, non convince, perché, se è vero che la designazione dei membri del Collegio Sindacale da parte degli enti e organi indicati dall’art. 3-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 è vincolante per l’AUSL (il che significa che il D.G. non potrebbe rifiutarsi di nominare uno dei soggetti designati), ciò non toglie che l’azienda sanitaria possa e debba segnalare ai suddetti designatori le eventuali situazioni di incompatibilità in cui dovesse versare uno dei soggetti designati, perché in questo caso la discrezionalità dei designatori incontra il limite della legge. Nel caso di specie, poi, bisogna considerare che la causa di incompatibilità è prevista da una legge regionale che non tutti i soggetti menzionati all’art. 3-ter del D. Lgs. n. 502/92 necessariamente conoscono, per cui il D.G. dell’AUSL si è limitato a segnalare la causa di incompatibilità, senza che ciò determini una indebita intrusione nella sfera di discrezionalità dei designatori.<br />
Pertanto, considerato che, fino al momento in cui non interviene il formale provvedimento di nomina, il soggetto designato non è ancora investito delle funzioni di membro del Collegio Sindacale, non si può considerare illegittimo l’operato dell’AUSL intimata, che, rilevata una causa di incompatibilità prevista dalla legge, ha ritenuto di non poter procedere alla nomina del dr. Capone, chiedendo alla Conferenza dei Sindaci di designare un altro soggetto;–	a questo punto, visto che il Tribunale ritiene legittimo l’operato dell’AUSL in riferimento al disposto dell’art. 9 della L.R. n. 32/01, va esaminata la questione di legittimità costituzionale della citata norma, sollevata in via subordinata dal ricorrente, sul presupposto che il divieto sancito dalla legge è del tutto irragionevole, perché colpisce (in misura sproporzionata rispetto ai fini che si vorrebbero perseguire) solo gli attuali membri dei Collegi dei Revisori, ponendosi in contrasto innanzitutto con gli artt. 3 e 97 Cost.<br />	<br />
La questione, così come posta, appare al Collegio manifestamente infondata, in ragione dell’insegnamento consolidato secondo cui, fra più interpretazioni possibili di una norma, deve essere prescelta quella costituzionalmente compatibile, dovendosi adire la Corte Costituzionale solo quando la norma non è suscettibile di interpretazione conforme a Costituzione. <br />
Venendo al caso di specie, l’art. 9 della L.R. n. 32/01 recita “I componenti degli attuali collegi dei revisori delle Aziende sanitarie non possono essere rinominati o nominati quali componenti dei collegi sindacali della stessa azienda”; pertanto, bisogna chiedersi che cosa abbia inteso significare il Legislatore regionale parlando di “rinomina” o “nomina”.<br />
Il Collegio ritiene che la norma intende escludere la nomina quali componenti dei Collegi Sindacali della Aziende Sanitarie dei Componenti dei Collegi dei Revisori delle stesse Aziende in funzione al momento di applicazione della L.R. n. 32/2001 (così disciplinando il passaggio da un regime normativo all’altro); rispetto a tale divieto nulla aggiunge l’esclusione della “nomina” sembrando  la relativa espressione meramente ripetitiva della precedente.<br />
Il Collegio ritiene, quindi, che la norma vuole escludere solo l’immediata ridesignazione degli attuali membri dei Collegi dei Revisori a membri dei nuovi Collegi Sindacali, ma non che a tali soggetti sia precluso nel futuro la possibilità di essere nuovamente designati nella stessa azienda; in sostanza, la legge vuole creare una soluzione di continuità, al fine di evitare eccessivi radicamenti degli stessi soggetti nella delicata attività di controllo sui conti delle AUSL. Pertanto, così interpretata, la previsione dell’art. 9 della L.R. n. 32/01 relativa alla “rinomina” (applicata nella specie) si sottrae alle censure di illegittimità costituzionale sollevate dal ricorrente (censure che appaiono irrilevanti se riferite ad un divieto di “nomina” diverso da quello di “rinomina” e quindi operante non nel passaggio da un sistema normativo all’altro ma nel futuro, atteso che la situazione così disciplinata è diversa da quella di specie) in quanto la scelta di impedire l’immediata ridesignazione degli attuali membri dei Collegi dei Revisori delle AUSL trova riscontro in numerose altre disposizioni speciali che impediscono l’immediata o l’assoluta rieleggibilità dei componenti di organi amministrativi   (ad esempio,    l’art. 235    del   D. Lgs.  n. 267    del 2000, che prevede    la rieleggibilità dei membri    dei     Collegi    dei</p>
<p>Revisori degli enti locali, ma solo per una volta, oppure l’art. 2, comma 8, della L. n. 481 del 1995, che prevede il divieto di conferma per i membri delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), disposizioni che sono finalizzate ad evitare che i componenti di organi di controllo o di regolazione di importanti settori economici possano permanere a lungo negli incarichi, con possibile attenuazione del rigore con cui le funzioni debbono essere esercitate;<br />
&#61485;	premesso quanto sopra, il ricorso va respinto.																																																																																												</p>
<p>Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205 del 21/07/2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, respinge il ricorso in epigrafe<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2004.</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari – Presidente<br />
Dott. Tommaso Capitanio – Estensore</p>
<p>Pubblicata il 3 luglio 2004</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>Registro Ordinanza:/ <br />Registro Generale:7771/2004</p>
<p>composto dai Signori:	Pres. Agostino Elefante<br />
Cons. Raffaele CarboniCons. Corrado Allegretta Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani  Cons. Michele Corradino Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Ottobre 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
CAPONE ROBERTO rappresentato e difeso da:<br />
  Avv.  ERNESTO STICCHI DAMIANIcon domicilio  eletto in RomaVIA MANTEGAZZA N.24  presso<br />
LUIGI GARDIN </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA U.S.L. LE/1 </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
Avv.  VITO AURELIO PAPPALEPOREcon domicilio  eletto in RomaVIA PORTUENSE, 104presso<br />
ANTONIA DE ANGELIS</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
Avv.  FRANCESCO PAPARELLAcon domicilio  eletto in RomaCORSO TRIESTE, 88presso<br />
GIORGIO RECCHIA</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR  PUGLIA  &#8211;  LECCE  :SEZIONE  II   4765/2004 , resa tra le parti, concernente NOMINA COMPONENTE DEL   COLLEGIO  SINDACALE.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>  AZIENDA U.S.L. LE/1  REGIONE PUGLIA<br />
Udito il relatore Cons. Michele Corradino  e uditi,  altresì, per le    parti gli avvocati Sticchi Damiani, Paparella e Pappalepore;</p>
<p>Ritenuto che ad un primo esame il ricorso appare fondato ritenendosi applicabile la normativa vigente al tempo della designazione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 7771/2004 ) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata. </p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Ottobre 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-7-2004-n-4765/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2004 n.4765</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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