<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3/6/2019 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/3-6-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/3-6-2019/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Oct 2021 17:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3/6/2019 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/3-6-2019/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.1269</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-6-2019-n-1269/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-6-2019-n-1269/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-6-2019-n-1269/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.1269</a></p>
<p>U. Di Benedetto Pres., C. Plantamura Est., PARTI: Giuliana Bandellirapp. avv.ti F. Sorrentino, A. Marsaglia e L. Palumbo c. Università  Cattolica del Sacro Cuore di Milano rapp. avv.to M. A. Bazzani. La procedura di chiamata diretta, in quanto eccezione al principio di concorso, richiede che la valutazione dei curricula avvenga</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-6-2019-n-1269/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.1269</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-6-2019-n-1269/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.1269</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Di Benedetto Pres., C. Plantamura Est., PARTI: Giuliana Bandellirapp. avv.ti F. Sorrentino, A. Marsaglia e L. Palumbo c. Università  Cattolica del Sacro Cuore di Milano rapp. avv.to M. A. Bazzani.</span></p>
<hr />
<p>La procedura di chiamata diretta, in quanto eccezione al principio di concorso, richiede che la valutazione dei curricula avvenga ricorrendo a criteri oggettivi e non facendo riferimento a predeterminati profili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Concorsi pubblici &#8211; Assunzione professori universitari &#8211; Procedura per chiamata diretta &#8211; Limiti alla specificazione dei criteri di valutazione &#8211; Par Condicio tra i concorrenti</strong><br /> </span></p>
<hr />
<p><em>&#8220;In adesione alle considerazioni del Supremo Consesso e in logica successione con esse va, pertanto, coerentemente affermato che, laddove vi siano due o più¹ ricercatori in servizio presso la medesima università  che possono ambire alla promozione di cui alla procedura di chiamata ex art. 24, comma 6, legge 241/2010, l&#8217;organo a ciù² deputato deve compararne i curricula utilizzando criteri oggettivi, senza la precostituzione di alcun &#8220;profilo&#8221; da utilizzare a fini valutativi ma selezionando il più¹ meritevole &#8220;in conformità  agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell&#8217;ambito dei criteri fissati con decreto del Ministero&#8221; (ex art. 24, co. 5 legge n. 241/2010, richiamato al successivo comma 6)&#8221;.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/06/2019<br /> <strong>N. 01269/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00423/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 423 del 2018, proposto da Giuliana Bendelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Sorrentino, Antonietta Marsaglia e Laura Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marsaglia Palumbo in Milano, Piazza San Pietro in Gessate n.2;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Università  Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Maria Alessandra Bazzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Visconti di Modrone n.12;  <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Cristina Vallaro, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Villata e Andreina Degli Esposti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via San Barnaba n.30;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; dei verbali del Consiglio della Facoltà  di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere dell&#8217;Università  Cattolica di Milano n. 16 del 17 giugno 2015 e n. 23 del 25 ottobre 2017, nella parte in cui hanno specificato la &#8220;<em>tipologia dell&#8217;impegno scientifico-didattico</em>&#8221; in relazione alla procedura di chiamata diretta indetta dalla Facoltà  per un posto di professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare &#8220;L-LIN/10LETTERATURA INGLESE&#8221;;<br /> &#8211; del verbale del Consiglio della Facoltà  n. 4 del 13 dicembre 2017, nella parte in cui ha deliberato la proposta di chiamata diretta della controinteressata a professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare &#8220;L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE&#8221;;<br /> &#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi &#8211; ove giù  adottati &#8211; la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta suddetta e il provvedimento di nomina della controinteressata;<br /> &#8211; previo annullamento o disapplicazione, ove occorra, in parte qua, del «<em>Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità  interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato</em>» dell&#8217;Università  Cattolica del Sacro Cuore di Milano, allegato al decreto rettorale n. 3623 del 12/7/2017.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della prof.ssa Cristina Vallaro e dell&#8217;Università  Cattolica del Sacro Cuore di Milano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2019 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1) Riferisce la ricorrente, ricercatrice a tempo indeterminato dal 2004 presso la Facoltà  di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere dell&#8217;Università  Cattolica del Sacro Cuore di Milano, di avere partecipato alla procedura di chiamata diretta, indetta dalla Facoltà  medesima per un posto di professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare «<em>L-LIN/10 Letteratura Inglese</em>».<br /> La procedura &#8211; aggiunge la ricorrente &#8211; era giù  stata attivata una prima volta, e si era conclusa nel 2015 con la chiamata della controinteressata, ma era stata annullata in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 2440/2015 del TAR Milano, in ragione di talune illegittimità  procedurali.<br /> La sentenza in parola, appellata sia dall&#8217;Università  Cattolica sia dalla dott.ssa Vallaro, è stata confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 1856/2017.<br /> In forza di tali sentenze, la ricorrente ha dapprima diffidato l&#8217;Università  a rinnovare il procedimento di chiamata, indi, in assenza di riscontro, il 17 ottobre 2017 ha proposto ricorso per ottemperanza.<br /> Di seguito, il Consiglio di Facoltà , nella riunione del 25 ottobre 2017, ha deliberato di riattivare la procedura di chiamata diretta per un posto di II fascia nel predetto s.s.d., pubblicando sul sito dell&#8217;Ateneo lo stesso profilo giù  deliberato nel 2015.<br /> Nella successiva riunione del 13 dicembre 2017 lo stesso Consiglio ha, quindi, indicato quale candidata da sottoporre a valutazione la controinteressata, in ragione della (ritenuta) maggiore rispondenza del suo curriculum alle tematiche del settore concorsuale e, soprattutto, alla tipologia dell&#8217;impegno scientifico-didattico richiesto; di seguito, lo stesso Consiglio ha positivamente valutato la dott.ssa Vallaro, deliberandone la chiamata diretta a professore di seconda fascia.<br /> 2) La ricorrente, avuta piena conoscenza in data 16 gennaio 2018 degli atti della procedura, a seguito di istanza di accesso, li ha impugnati, deducendone l&#8217;illegittimità  sotto più¹ profili.<br /> 2.1) Il primo motivo si rivolge sia ai verbali del Consiglio di Facoltà  n. 16, del 17 giugno 2015, e n. 23, del 25 ottobre 2017, nella parte in cui hanno indicato la «<em>tipologia dell&#8217;impegno scientifico-didattico</em>», sia, in via derivata, all&#8217;intera procedura.<br /> I vizi dedotti riguardano l&#8217;illegittimità  per violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 24, commi 4 e 5 [rectius commi 5 e 6], della legge n. 240/2010, nonchè, per violazione degli artt. 11 e ss. del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di cui al decreto rettorale n. 3623/2017 e, in subordine, l&#8217;illegittimità  del Regolamento stesso, per violazione del principio di imparzialità  oltrechè per violazione dell&#8217;art. 18 della legge n. 240/2010; ancora, viene dedotta l&#8217;illegittimità  per violazione del d.M. 4 ottobre 2000 (recante la descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari dei settori di cui all&#8217;art. 1 del d.M. 23/12/1999) e l&#8217;eccesso di potere per sviamento.<br /> 2.2) Con il secondo motivo si deduce l&#8217;illegittimità  dell&#8217;individuazione della controinteressata come candidata da sottoporre a valutazione per la chiamata diretta, la violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 24, commi 4 e 5 [rectius commi 5 e 6], della legge n. 240/2010 e del d.M. 4 agosto 2011 (recante: «<em>Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato</em>»), nonchè, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, 13-bis e 14 del regolamento di Ateneo relativo alle procedure di chiamata, di cui al d.R. n. 3623/2017.<br /> 2.3) Con il terzo motivo si deduce ancora l&#8217;illegittimità  dell&#8217;individuazione della controinteressata come candidata da sottoporre a valutazione per la chiamata diretta, nonchè l&#8217;eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà  intrinseca ed estrinseca e difetto di motivazione.<br /> 2.4) Con il quarto e ultimo motivo si deduce, infine, l&#8217;illegittimità  della valutazione positiva della controinteressata per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 24, commi 4 e 5 [rectius commi 5 e 6], della legge n. 240/2010, nonchè degli artt. 11 e seguenti del Regolamento di Ateneo.<br /> 3) Si sono costituite l&#8217;Università  Cattolica e la dr.ssa Cristina Vallaro, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> Si legge, preliminarmente, in entrambe le anzidette difese, come l&#8217;unico motivo che ha condotto all&#8217;annullamento della procedura incardinata nel 2015 sia stato quello incentrato sulla violazione degli obblighi di pubblicità  della procedura medesima sul sito dell&#8217;Ateneo, nonostante fossero state sollevate anche altre censure, come quelle in questa sede riproposte, afferenti l&#8217;individuazione, avvenuta col verbale n. 16/2015, del profilo del candidato da parte del Consiglio di Facoltà . Il Consiglio di Stato, si prosegue, nella sentenza n. 1856 del 20 aprile 2017, ha statuito che: «<em>Tanto è sufficiente per rigettare entrambi gli appelli con l&#8217;avvertenza che il procedimento dovrà  rinnovarsi con e dalla pubblicazione della notizia relativa alla procedura oggetto di questo giudizio</em>», ivi soggiungendo che: «<em>Tale circostanza rende superfluo l&#8217;esame delle ulteriori censure in quanto alla procedura rinnovata potranno partecipare anche i soggetti estranei al presente contenzioso</em>».<br /> Ne consegue, ad avviso dei medesimi patrocini, che, l&#8217;effetto caducatorio e conformativo del giudicato avrebbe lasciato integro il segmento procedimentale relativo all&#8217;attivazione della procedura, ovvero quello costituito proprio dalla proposta del settore scientifico disciplinare oggetto di chiamata e dall&#8217;individuazione della tipologia dell&#8217;impegno scientifico-didattico richiesto, pure censurato nel ricorso conclusosi con la predetta sentenza.<br /> Da qui l&#8217;eccezione di inammissibilità  della riproposta impugnativa, con le relative censure, per la parte rivolta avverso la delibera d&#8217;individuazione della predetta tipologia dell&#8217;impegno scientifico-didattico, di cui alla seduta del Consiglio di Facoltà  del 17 giugno 2015, riportata anche nel verbale della seduta del medesimo Consiglio del 25 ottobre 2017.<br /> 4) Alla camera di consiglio del 20 marzo 2018, fissata per l&#8217;esame della domanda cautelare, la stessa è stata rinunciata da parte ricorrente.<br /> 5) In vista dell&#8217;udienza pubblica del 22 gennaio 2019 tutte le parti costituite hanno depositato memorie e repliche, insistendo nelle rispettive conclusioni.<br /> 6) All&#8217;udienza pubblica del 22 gennaio 2019 la causa, presenti gli avvocati L. Palumbo per la parte ricorrente, M. A. Bazzani per l&#8217;Università  e N. F. Boscarini in sostituzione di Villata per la controinteressata &#8211; che, alle chiamate preliminari, si sono riportate ai rispettivi scritti -, è stata trattenuta in decisione.<br /> 7) Per il corretto inquadramento della fattispecie è utile rammentare che, nell&#8217;attuale contesto normativo, la copertura dei posti da professore ordinario e associato può avvenire mediante due diverse modalità :<br /> &#8211; mediante la procedura selettiva di cui all&#8217;art. 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, aperta a tutti i soggetti in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale e ai professori giù  in servizio;<br /> &#8211; «<em>fino alla metà  delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo</em>», attraverso le procedure di selezione mediante &#8220;upgrading&#8221;, di cui all&#8217;art. 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.<br /> Le disposizioni dal ultimo citate consentono alla singola Università , «<em>nell&#8217;ambito delle risorse disponibili per la programmazione</em>» (comma 5), di valutare i docenti titolari di contratto, in servizio presso l&#8217;Ateneo medesimo ed in possesso di abilitazione scientifica, ai fini della loro chiamata nel ruolo dei professori associati (se ricercatori) ovvero in quello dei professore ordinari (se professori associati).<br /> Per l&#8217;esattezza, il comma 5 ha ad oggetto la procedura di valutazione del ricercatore con contratto a termine, ai fini della sua chiamata nel ruolo di professore associato, mentre il comma 6 prevede che, per il periodo transitorio dalla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 e fino al 31 dicembre dell&#8217;ottavo anno successivo, la medesima procedura di cui al comma 5 possa essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato «<em>in servizio nell&#8217;università  medesima</em>».<br /> Il legislatore ha poi affidato all&#8217;autonomia regolamentare dell&#8217;Università  l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 24, commi 5 e 6.<br /> L&#8217;Università  Cattolica ha adottato il «<em>Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità  interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato</em>» che, nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie, di cui al D.R. 3623/2017, disciplina agli artt. 11 e ss. la chiamata diretta di professori di I e II fascia.<br /> Il regolamento, nelle parti d&#8217;interesse per la controversia in esame, prevede, in primo luogo, che la procedura di chiamata diretta «<em>è attivata su proposta motivata del Consiglio di Facoltà  interessato</em>», che «<em>deve indicare: a) il ruolo (professore di I o di II fascia), il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire; b) la tipologia dell&#8217;impegno scientifico e didattico richiesto e, nel caso sia previsto lo svolgimento di attività  assistenziale, le specifiche competenze cliniche richieste</em>» (art. 11). Indi, con specifico riguardo alla chiamata diretta nel ruolo dei professori di II fascia, lo stesso regolamento prevede che sempre il Consiglio di Facoltà  «<em>indica il candidato da sottoporre a valutazione tra i ricercatori a tempo indeterminato&#038;in servizio presso l&#8217;Università  Cattolica del Sacro Cuore, che abbiano conseguito l&#8217;abilitazione scientifica di cui all&#8217;art. 16 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, alle funzioni di professore di seconda fascia</em>» (art. 13). A seguire, si prevede che il Consiglio «<em>sottopone a valutazione il candidato individuato &#038; tenuto conto del curriculum scientifico-professionale e della congruità  dell&#8217;attività  svolta, eventualmente anche in campo clinico, con quanto indicato dal Consiglio medesimo, ai sensi dell&#8217;art. 11, 2Â° comma</em>» (art. 13-bis, che poi prosegue chiarendo che «<em>La valutazione è effettuata in conformità  agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale determinati dal Consiglio di Facoltà  interessato nell&#8217;ambito dei criteri fissati dalle vigenti disposizioni normative. La valutazione riguarda l&#8217;attività  di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonchè le attività  di ricerca svolte dal candidato (&#038;)</em>»).<br /> La procedura di cui all&#8217;art. 24, commi 5 e 6 della legge 240/2010 si presenta, dunque, alternativa a quella di cui all&#8217;art. 18 della medesima legge, che pure viene disciplinata dalla resistente Università  col Regolamento anzidetto (artt. 5 &#8211; 10), prevedendo che la valutazione dei candidati sia effettuata da una Commissione esaminatrice (disciplinata dall&#8217;art. 8 del Regolamento stesso) che, al termine dei lavori, «<em>formula un motivato giudizio analitico per ciascun candidato e un giudizio conclusivo, indicando i nominativi di non più¹ di due candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni per le quali è stata bandita la procedura</em>» (art. 9). A seguire, è poi richiesta, ai sensi dell&#8217;art. 18, la «<em>formulazione della proposta di chiamata</em>» da parte della facoltà , che richiede il «<em>voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia</em>» e, sempre a seguire, l&#8217;approvazione della proposta con delibera del consiglio di amministrazione.<br /> La procedura di chiamata ex art. 24 commi 5 e 6 si presenta, a ben vedere, rispetto al concorso nazionale di cui all&#8217;art. 18, ben più¹ snella e veloce, in quanto ristretta a quegli studiosi che &#8211; oltre ad essere in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale &#8211; sono giù  in servizio presso l&#8217;Università , sicchè non è indispensabile la nomina di una commissione esaminatrice, nè sono necessarie prove di concorso (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 19/12/2018, n.7155, per cui: «<em>Il tratto differenziale tra i due dispositivi di accesso è costituito dal fatto che, mentre il primo ha natura concorsuale &#8211; quindi aperto a tutti i candidati interessati -, il secondo prevede un meccanismo di reclutamento eccezionale riservato ai soli &#8220;interni&#8221;, ovvero al ricercatore o al professore giù  incardinato presso l&#8217;Università </em>»).<br /> Si tratta, allora, di capire fino a che punto la maggiore fluidità  della procedura di chiamata diretta, di cui all&#8217;art. 24, commi 5 e 6, possa comportare una contrazione delle garanzie proprie delle procedure a concorsualità  piena, senza tradursi nell&#8217;affidamento della chiamata diretta a valutazioni «<em>libere</em>» dell&#8217;Università , secondo un criterio <em>intuitu personae</em>.<br /> La deroga al concorso pubblico quale ordinaria forma di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, infatti, può ammettersi, per giurisprudenza costituzionale, solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (cfr. sentenze n.7 del 2015; n. 134 del 2014; n. 217 del 2012, n. 277, n. 137, n. 28 e n. 3 del 2013), trattandosi dell&#8217;unico meccanismo imparziale che, offrendo le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrale dei più¹ capaci sulla base del merito, garantisce l&#8217;efficienza dell&#8217;azione amministrativa.<br /> In relazione al caso concreto si è giù  visto, in occasione della sentenza n. 2440/2015 di questo T.A.R., confermata il 20 aprile 2017 dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 1856/2018), come non sia affatto derogabile la regola della pubblicità  della procedura di reclutamento, preordinata al rispetto dei principi di trasparenza, parità  di trattamento e non discriminazione.<br /> Il principio di selettività  ed ilÂ <em>favor</em>Â per la massima partecipazione possibile alle procedure di investitura dei pubblici uffici &#8211; anche in caso di progressioni &#8220;interne&#8221; &#8211; trova del resto una precisa conferma anche nelle disposizioni generali in tema di pubblico impiego (art. 35 del d.lgs. 165 del 2001).<br /> La stessa legge n. 240/2010 pone tra i «<em>Principi ispiratori della riforma</em>» un chiaro richiamo a «<em>criteri di qualità , trasparenza e promozione del merito</em>» (cfr. art. 1, comma 4).<br /> 8) Ebbene, entro tale quadro si tratta di capire, e si può così passare all&#8217;esame del primo motivo di ricorso, se e in che termini può ammettersi, nell&#8217;ambito di una procedura di chiamata diretta, ex art. 24, comma 6, l&#8217;indicazione, accanto al «<em>Settore concorsuale</em>» (&#038;) e al «<em>Settore scientifico-disciplinare</em>» (&#038;) di un profilo del candidato così dettagliato, com&#8217;è quello qui in contestazione, da rispecchiare in più¹ punti gli ambiti di ricerca specifici di una delle candidate interessate alla procedura.<br /> 8.1) Prima di scrutinare il suesposto motivo, tuttavia, il Collegio deve soffermarsi sull&#8217;eccezione di inammissibilità  del motivo stesso svolta da parte resistente e controinteressata (e riportata sopra, sub n.3).<br /> L&#8217;eccezione è infondata.<br /> La sentenza di primo grado, n. 2440/2015, ha definito il giudizio «<em>in sede di decisione della domanda cautelare</em>» e<em>Â «con sentenza in forma semplificata</em>», ex artt. 60 e 74 cpa, ravvisando la manifesta fondatezza del ricorso.<br /> E&#8217; stata, in particolare, ritenuta la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell&#8217;art. 24 della legge n. 240/2010, per mancata pubblicità  sul sito dell&#8217;Ateneo della procedura di chiamata, nonchè, «<em>ad abundantiam</em>», del sesto motivo, vertente sul giudizio espresso in relazione al curriculum della controinteressata.<br /> Nessun altro motivo ha formato oggetto dello scrutinio del giudice di primo grado, tenuto anche conto che, ai sensi del citato art. 74 cpa, «<em>La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo</em>».<br /> Analogamente si è determinato il giudice d&#8217;appello il quale, in motivazione, pur essendo stati riproposti dall&#8217;attuale ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 101 cpa, i motivi di ricorso dichiarati assorbiti dalla sentenza di primo grado, si è nondimeno incentrato «<em>sul valore da assegnare alla locuzione contenuta in fine del comma 5 dell&#8217;art. 24: &#8220;Alla procedura è data pubblicità  sul sito dell&#8217;ateneo&#8221;</em>», ivi affermando che:<br />«<em>E&#8217; pacifico, come affermato nella sentenza impugnata, che nessuna pubblicità  sul sito dell&#8217;Ateneo è stata data alla procedura su cui si controverte.</em><br /> <em>Entrambi i soggetti appellanti affermano che la pubblicità  di cui alla norma in esame sia una forma di una pubblicità -notizia. La conseguenza di questa qualificazione sarebbe (ma ciù² non viene esplicitamente affermato) che tale &#8220;notizia&#8221; potrebbe esser data dopo la conclusione della procedura e, poichè nessun limite temporale viene indicato dalla norma, potrebbe non esser comunicata mai, con la conseguenza, correttamente individuata dalla sentenza impugnata, di &lt;&gt;.</em><br /> <em>Ma la ragione di fondo che impedisce di accettare una simile qualificazione è che essa è di derivazione strettamente privatistica, mentre l&#8217;oggetto del contendere è, pur sempre, un concorso ad un pubblico impiego, presidiato dall&#8217;art. 97, comma quarto, della Costituzione.</em><br /> <em>Nè questo Collegio ritine che il procedimento regolato dalla disciplina richiamata possa essere considerato una deroga (&#8220;salvo i casi stabiliti dalla legge&#8221;), pur prevista dalla norma costituzionale richiamata perchè l&#8217;eccezione, come indicano tutti le normative di condono o di sanatoria, riguarda sempre fatti giù  accaduti, mentre nel caso di specie si vorrebbe introdurre, sia pure con limiti temporali, una procedura parallela di assunzione, al di fuori del concorso, da valere per il futuro.</em><br /> <em>9. Tanto è sufficiente per rigettare entrambi gli appelli con l&#8217;avvertenza che il procedimento dovrà  rinnovarsi con e dalla pubblicazione della notizia relativa alla procedura oggetto di questo giudizio.</em><br /> <em>Tale circostanza rende superfluo l&#8217;esame delle ulteriori censure in quanto alla procedura rinnovata potranno partecipare anche soggetti estranei al presente contenzioso</em>».<br /> Ne consegue che, riscontrata la mancata pubblicità  e, con essa, la mancata partecipazione alla procedura di soggetti diversi dall&#8217;odierna controinteressata, non v&#8217;era alcun interesse attuale a dolersi, e dunque a giudicare, dell&#8217;indicazione del «<em>profilo</em>» oggetto di pubblicazione, non avendo ancora la ricorrente partecipato alla procedura e, conseguentemente, non avendo potuto verificare la concreta lesività  dell&#8217;indicazione predetta.<br /> Non essendo stato il motivo in esame scrutinato nel precedente contenzioso, lo stesso può ben essere riproposto in questa sede, sussistendo ora sì l&#8217;interesse della ricorrente, stante la sua mancata chiamata da parte del Consiglio di Facoltà  all&#8217;esito della procedura per cui è causa.<br /> 8.2) Nel merito, il motivo è, nei sensi di seguito esposti, fondato.<br /> 8.2.1) Con le impugnate delibere (17 giugno 2015 e 25 ottobre 2017) il Consiglio di Facoltà  ha approvato la seguente descrizione della «<em>Tipologia dell&#8217;impegno scientifico-didattico</em>», richiesta ai fini della chiamata diretta di cui si tratta:<br />«<em>Dal punto di vista scientifico, il candidato dovrà  possedere ampie e riconosciute competenze nei seguenti campi di ricerca:</em><br /> <em>&#8211; la letteratura inglese moderna, con particolare riferimento al periodo elisabettiano, nella sua produzione lirica e teatrale, oltre che nei suoi rapporti con l&#8217;Italia e l&#8217;Europa, e all&#8217;opera di Shakespeare;</em><br /> <em>&#8211; il rapporto tra propaganda politica, iconografia e potere nella storia letteraria e culturale inglese;</em><br /> <em>&#8211; la ricerca applicata e la metodologia didattica della lingua e letteratura inglese, con attenzione alla redazione dei testi anche non specialistici (case editrici, mass-media e pubblicità ) sia nella formulazione tradizionale dei manuali, sia in quella contemporanea e allargata della produzione online, fiction, fumetti, televisione.</em><br /> <em>Dal punto di vista dell&#8217;impegno didattico, si richiede una figura che svolga compiti didattici nella sede di Milano nell&#8217;ambito sia della laurea triennale che delle lauree magistrali, in riferimento agli insegnamenti di Lingua e letteratura inglese. Sarà  richiesta anche la partecipazione didattica e organizzativa ai corsi di formazione per insegnanti (T.F.A., P.A.S. e simili)</em>».<br /> 8.2.2) Secondo l&#8217;impostazione dell&#8217;esponente, tale «<em>profilo</em>», e con esso il Regolamento allegato al decreto rettorale n. 3623/2017, che ne consente la formulazione, sarebbe illegittimo, in quanto idoneo a precostituire un profilo <em>ad personam</em>, riferito a competenze giù  acquisite ed oltremodo particolari, così da spianare la strada ad una promozione non correlata ad un&#8217;obiettiva comparazione dei ricercatori in servizio.<br /> Sarebbe, peraltro, poco credibile che la Facoltà  di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere abbia realmente esigenza di un professore con specifiche competenze come quelle dinanzi descritte. Ciù², atteso che alcune di tali tematiche neanche rientrerebbero nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese, che &#8211; secondo la descrizione di cui all&#8217;allegato B del d.M. 4 ottobre 2000 &#8211; &#8220;<em>comprende gli studi sulle culture e sulle opere letterarie in lingua inglese dal Medioevo all&#8217;età  contemporanea e quelli sui relativi autori, tanto della madre patria quanto dei vari paesi di lingua inglese, ad eccezione degli Stati Uniti d&#8217;America, studi condotti con le metodologie della ricerca filologica, linguistica, storico-culturale e critico-letteraria, con particolare riguardo alla comprensione critica, attraverso l&#8217;analisi dei testi originali, con approfondimento degli aspetti linguistici e retorici e delle dimensioni tematiche, figurative e formali, e con attenzione alle problematiche della didattica</em>&#8220;.<br /> La descrizione della tipologia dell&#8217;impegno scientifico-didattico fatta dal Consiglio di Facoltà  si spiegherebbe, ad avviso del patrocinio ricorrente, soltanto leggendo il curriculum della controinteressata, ove figurano, non certo per fortuita coincidenza, diversi articoli sulla didattica della lingua e della letteratura inglese nella scuola secondaria, nonchè relazioni e pubblicazioni denominate: &#8220;<em>La propaganda del potere: Ottaviano Augusto ed Elisabetta I d&#8217;Inghilterra</em>&#8220;, &#8220;<em>L&#8217;immagine del potere, il potere dell&#8217;immagine</em>&#8221; o &#8220;<em>L&#8217;immagine del potere: Elisabetta I in alcuniritratti</em>&#8221; o ancora &#8220;<em>The Simpsons&#8217; Version of Hamlet</em>&#8220;, &#8220;<em>Shakespeare e il fumetto manga</em>&#8220;, &#8220;<em>William Shakespeare&#8217;s Romeo and Juliet and its Manga Version</em>&#8220;.<br /> 8.2.3) Controdeduce, sul punto, la difesa dell&#8217;Ateneo, che, la tipologia di impegno scientifico &#8211; didattico individuata dal Consiglio di Facoltà , lungi dall&#8217;essere una tematica eccentrica rispetto alla declaratoria dei contenuti scientifico- disciplinari del settore L-LIN/10 letteratura inglese, rappresenterebbe un caposaldo della materia e non potrebbe considerarsi ad personam ma funzionale alla Facoltà , ai suoi studenti e ai rapporti con importanti università  e istituti di cultura.<br /> 8.2.4) Anche la difesa della controinteressata osserva che, come ricordato dal Prof. Cattaneo nella seduta del 13 dicembre 2017, Shakespeare, l&#8217;età  elisabettiana e la didattica della lingua e letteratura inglese corrispondono alla tradizione e alle necessità  didattiche e culturali da sempre manifestate dall&#8217;Università  Cattolica, mentre il legame tra le conoscenze linguistiche e quelle letterarie risulta attestato dalla comune riconducibilità  al settore concorsuale 10/L1 &#8220;<em>Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana</em>&#8220;, nonchè dall&#8217;intitolazione e dai programmi dei corsi di &#8220;<em>Lingua e letteratura inglese</em>&#8220;.<br /> 8.2.5) Premette il Collegio come &#8211; da una piana lettura delle valutazioni espresse dal Consiglio di Facoltà , nella seduta del 13 dicembre 2017 &#8211; il surriportato «<em>profilo</em>» dell&#8217;aspirante candidato al posto di Professore di II fascia risulti avere assunto un ruolo determinante nella individuazione dell&#8217;odierna controinteressata.<br /> Ivi, infatti, si legge, tra l&#8217;altro, che:<br /> mentre «<em>la produzione e l&#8217;attività  scientifica, oltre che l&#8217;attività  didattica, della dott.sssa Giuliana Bendelli, come risultanti dal curriculum vitae, &#038; sono poco rispondenti al profilo richiesto dalla Facoltà , trattando principalmente, anche se non esclusivamente, di letteratura irlandese moderna e contemporanea e di letteratura inglese del Novecento</em>», all&#8217;inverso «<em>la produzione e l&#8217;attività  scientifica, oltre che l&#8217;attività  didattica, della dott.sssa Cristina Vallaro, come risultano dal curriculum vitae, &#038; rispondono decisamente bene al profilo richiesto poichè documentano competenza nell&#8217;ambito della ricerca e della didattica shakespeariana, come pure nell&#8217;ambito della didattica della lingua e letteratura inglese</em>» (cfr. verbale allegato sub documento n. 4 della produzione ricorrente).<br /> Ebbene, reputa al riguardo il Collegio, come anche forme alternative di reclutamento, quale quella di cui all&#8217;art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, pur involgendo necessariamente la discrezionalità  del legislatore, debbano essere predisposte secondo criteri oggettivi e senza contraddire il canone di imparzialità  dell&#8217;amministrazione, poichè «<em>l&#8217;oggetto del contendere è, pur sempre, un concorso ad un pubblico impiego</em>» (Cons. Stato, sezione VI, sentenza n. 1856/2017, citata).<br /> Come ribadito, infatti, da recente giurisprudenza amministrativa, cui il Collegio aderisce, «<em>ogni limitazione del precetto costituzionale del pubblico concorso, alterando le condizioni di parità  di trattamento degli aspiranti, deve considerarsi del tutto eccezionale</em>» (così, Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 06-03-2019, n. 1561; in terminis, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19/12/2018, n.7155, che poi aggiunge: «<em>deve preferirsi l&#8217;interpretazione secondo cui tutti i candidati &#8220;interni&#8221; alla stessa Università , in possesso dei medesimi requisiti, devono essere posti in grado di partecipare alla procedura di reclutamento in condizioni di parità . Non sarebbe invece conforme a Costituzione una norma che consentisse ad una pubblica amministrazione di potere operare progressioni interne &#8220;ad personam&#8221;</em>»).<br /> Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, si deve ritenere illegittimo l&#8217;operato dell&#8217;Università  Cattolica allorchè, in relazione alla procedura di chiamata diretta in esame, attivata per un posto di professore di II fascia, ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, anzichè limitarsi ad indicare il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare ha specificato la tipologia dell&#8217;impegno scientifico disciplinare, senza limitarne l&#8217;uso a meri fini informativi in ordine alle specifiche funzioni da assegnare al docente, come previsto nelle altre procedure concorsuali, ex artt. 18, co. 1, lett. a), 24, co. 2, lett. a), 4, co. 5, d.P.R. n. 117/2000, ma al precipuo scopo di porre tale indicazione come elemento di valutazione del candidato.<br /> Tale modus operandi, a ben vedere, viola i principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico in tema di trasparenza, imparzialità , non discriminazione e parità  di trattamento, «<em>il cui consolidato radicamento nel tessuto dell&#8217;ordinamento giuridico costituisce uno dei principali meriti storici della scienza di diritto amministrativo</em>» (così, Consiglio di Stato, sez. VI, 19/12/2018, n.7155; nello stesso senso, Consiglio di Stato sez. VI, 24/04/2018, n.2500).<br /> La rinuncia alla massima concorsualità  tipica della procedura aperta, attuata, come accennato sopra, con l&#8217;art. 24, co. 6, della legge n. 240/2010, «<em>non significa affatto che tale peculiare forma di reclutamento sia rimessa a valutazioni &quot;libere&quot; (secondo il criterio dell&#8217;intuitus personae), nè tantomeno che possa avvenire a mezzo di procedure opache</em>» (Consiglio di Stato, sez. VI, 19/12/2018, n.7155).<br /> Tale assunto, elaborato nella decisione da ultimo richiamata del Supremo Consesso amministrativo, può senz&#8217;altro estendersi alla fattispecie in esame.<br /> Esso si fonda, stando alla medesima sentenza, sui seguenti condivisibili argomenti ermeneutici:<br /> I) l&#8217;obbligo per il giudice dell&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata<em>.</em>Â Va, al riguardo,<em>Â «rimarcato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il concorso pubblico è la forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, in quanto meccanismo imparziale che, offrendo le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrale dei più¹ capaci sulla base del merito, garantisce l&#8217;efficienza dell&#8217;azione amministrativa (ex plurimis, sentenze n. 134 del 2014; n. 277, n. 137, n. 28 e n. 3 del 2013). L&#8217;indefettibilità  del concorso pubblico come canale di accesso pressochè esclusivo nei ruoli delle pubbliche amministrazioni non è assoluta, ma ad esso può derogarsi solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (sentenze n.7 del 2015; n. 134 del 2014; n. 217 del 2012). L&#8217;area delle eccezioni al principio del concorso è stata delimitata in modo assai rigoroso, in quanto sono ritenute legittime le sole deroghe giustificate dall&#8217;esigenza di garantire alla pubblica amministrazione specifiche competenze consolidatesi all&#8217;interno dell&#8217;amministrazione stessa e non acquisibili dall&#8217;esterno</em>».<br /> La rigorosa delimitazione operata dalla giurisprudenza costituzionale in relazione alle deroghe in questione &#8211; considerate legittime solo quando siano esse stesse funzionali al buon andamento dell&#8217;Amministrazione (Corte cost., Sent., 13-09-2012, n. 217) &#8211; conduce ad escludere la sussistenza di una simile evenienza laddove, in una procedura di chiamata diretta ex art. 24, co. 6 legge n. 240/2010, si sia in presenza di più¹ candidati in possesso dei medesimi requisiti di accesso alla procedura.<br /> II) Viene poi in soccorso l&#8217;interpretazione sistematica.<br /> Benchè tanto la disciplina statale quanto quella regolamentare di riferimento (Allegato al d.R. n.3623/2017) non contengano disposizioni riferite alla peculiare situazione di un dipartimento in cui siano in servizio più¹ candidati, in possesso dei medesimi requisiti di accesso alla procedura di chiamata diretta, «<em>è possibile ovviare a tale lacuna assiologica attraverso il ricorso ai principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico in tema di trasparenza, adeguata pubblicità , non discriminazione, parità  di trattamento. In base alla loro piana applicazione, l&#8217;Università  avrebbe dovuto procedere all&#8217;espletamento di una procedura di tipo comparativo ai fini dell&#8217;individuazione del candidato da parte del Dipartimento da sottoporre alla valutazione della Commissione</em>» (Consiglio di Stato, sez. VI, 24/04/2018, n.2500).<br /> Per tale procedura, reputa il Collegio come il suindicato criterio interpretativo imponga che l&#8217;indicazione di un eventuale profilo sia fatta «<em>esclusivamente</em>» tramite il riferimento ad uno o più¹ settori scientifico disciplinari, come previsto dagli artt. 18, co. 1 lett. a) e 24, co. 2, lett. a) della legge n. 240/2010.<br /> La finalità  di queste disposizioni, infatti, è &#8211; da un lato &#8211; quella di garantire la par condicio e la massima partecipazione dei candidati e &#8211; da altro lato &#8211; quella di limitare la discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione nel definire il profilo professionale richiesto ai partecipanti alla selezione in modo da contrastare il rischio di dare vita ai cosiddetti &#8220;bandi fotocopia&#8221;, predisposti per favorire determinati concorrenti (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 22 dicembre 2017, n.6017; id., VI, 20 aprile 2017, n. 1856; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 30 maggio 2019, n. 1223, id. 21 aprile 2016, n.768, T.A.R. Piemonte, Torino, I, 20.1.2016, n.35 per cui: «<em>&#038; mancando la fonte normativa universitaria relativa, la disciplina dettata dall&#8217;art. 24, comma 6, risulta comunque integrata, per ciù² che concerne i principi in tema di trasparenza e imparzialità  della selezione, dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 117/2000 concernente le modalità  di espletamento delle procedure per il reclutamento del personale universitario</em>»).<br /> La soluzione ermeneutica prescelta, oltre che costituzionalmente orientata e coerente con il &#8220;sistema&#8221; di diritto amministrativo, è suffragata dagli stessi, precisi elementi positivi, giù  valorizzati sia da questo Tribunale (nella citata sentenza n. 2440/2015) che dal Consiglio di Stato, da ultimo nella sentenza n. 7155/2018, di cui è utile riportare i seguenti passaggi:<br /> &#8211; «<em>Viene in particolare rilievo il dato normativo previsto dal comma 5 dell&#8217;art. 24 della legge 240/2010, in quanto richiamato dal comma 6, secondo cui «[&#038;] alla procedura è data pubblicità  sul sito dell&#8217;ateneo [&#038;]». Questa Sezione, in più¹ di una occasione, ha giù  evidenziato come la funzione della norma sia quella di rendere edotti dell&#8217;esistenza della procedura anche soggetti diversi da quelli individuati autonomamente dagli organi universitari, al fine di accordare loro una chance di partecipazione».</em><br /> &#8211; «<em>Che la platea degli aventi diritto alla partecipazione deve essere rappresentata da tutti i ricercatori di ruolo, in possesso della prescritta abilitazione scientifica nazionale, è confermato dal dato letterale di cui all&#8217;art. 24, comma 6, il quale si riferisce espressamente all&#8217; «università » e non al dipartimento. Coerentemente, il comma 5 dell&#8217;art. 24 (al quale rinvia il comma 6), detta la prescrizione secondo cui «alla procedura è data pubblicità  sul sito dell&#8217;«ateneo» e non sul sito del dipartimento.</em><br /> <em>Sarebbe del resto inspiegabile il motivo per cui l&#8217;Ateneo dovrebbe precludersi la possibilità  di poter selezionare, tra le proprie risorse, quella ritenuta migliore da promuovere in relazione ad un certo insegnamento disciplinare. Il fondamento di tale restrizione &#8211; individuato dalla difesa erariale nella circostanza che il dipartimento, proprio perchè deve reclutare un professore che dovrà  svolgere mansioni afferenti al dipartimento medesimo, deve potere effettuare la chiamata tra i ricercatori che operano al suo interno &#8211; giuridicamente inconferente: l&#8217;immissione in ruolo del professore associato o ordinario comporta il sorgere di un rapporto di rapporto di lavoro con l&#8217;Università , e tali soggetti conservano sempre la possibilità  di cambiare dipartimento e ateneo (il caso di specie è paradigmatico, dal momento che il Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione non esiste più¹)</em>» (Consiglio di Stato sez. VI, 19/12/2018, n.7155).<br /> In adesione alle considerazioni del Supremo Consesso e in logica successione con esse va, pertanto, coerentemente affermato che, laddove vi siano due o più¹ ricercatori in servizio presso la medesima università  che possono ambire alla promozione di cui alla procedura di chiamata ex art. 24, comma 6, legge n. 240/2010, l&#8217;organo a ciù² deputato deve compararne i curricula utilizzando criteri oggettivi, senza la precostituzione di alcun «<em>profilo</em>» da utilizzare a fini valutativi ma selezionando il più¹ meritevole «<em>in conformità  agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell&#8217;ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro</em>» (ex art. 24, co. 5 legge n. 240/2010, richiamato dal successivo comma 6).<br /> Va, pertanto, ribadita la fondatezza del primo motivo, la cui pregnanza dà  luogo all&#8217;assorbimento dei restanti motivi, il cui accoglimento non recherebbe ulteriori utilità  alla ricorrente, trattandosi di censure su un&#8217;attività  valutativa che ha comunque risentito del «<em>profilo</em>» (o «<em>tipologia dell&#8217;impegno scientifico didattico</em>») che, per quanto sopra argomentato, non doveva essere considerato a fini valutativi.<br /> 9) Per le suesposte considerazioni, il ricorso come in epigrafe specificato va accolto e, per l&#8217;effetto, vanno annullate le delibere del Consiglio di Facoltà  n. 23 del 25 ottobre 2017 e n. 16 del 17 giugno 2015, nella parte in cui hanno specificato la «<em>tipologia dell&#8217;impegno scientifico didattico</em>» ai fini della valutazione del candidato da promuovere. Va del pari annullato il «<em>Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità  interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato»</em>Â dell&#8217;Università  Cattolica del Sacro Cuore di Milano, allegato al decreto rettorale n. 3623, del 12/7/2017, nella parte in cui, nel dettare il contenuto della proposta del Consiglio di Facoltà , richiede &#8211; all&#8217;art. 11, co. 2, lett. b) &#8211; «<em>la tipologia dell&#8217;impegno scientifico e didattico richiesto</em>».<br /> L&#8217;annullamento dei predetti atti comporta la caducazione di tutti gli atti della procedura di selezione oggetto del presente giudizio.<br /> 10) La controvertibilità  delle questioni dedotte, palesata dal non perspicuo quadro di riferimento normativo in cui s&#8217;inscrive la vicenda dedotta in causa, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-6-2019-n-1269/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.1269</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7103</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7103</a></p>
<p>M.A di Nezza; L. De Gennaro PARTI: M.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Riccardo Marletta, Jacopo Brambilla Sica, contro Gestore Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Andrea Di Porto, Cesare San Mauro, Maria Antonietta Fadel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7103</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M.A di Nezza; L. De Gennaro PARTI: M.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Riccardo Marletta, Jacopo Brambilla Sica, contro Gestore Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Andrea Di Porto, Cesare San Mauro, Maria Antonietta Fadel nonché contro Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;amministrazione non ha un obbligo di puntuale motivazione (e/o confutazione) delle controdeduzioni presentate a seguito del preavviso di rigetto dell&#8217;istanza, di cui all&#8217;art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 quando le ragioni ostative all&#8217;accoglimento delle medesime possono evincersi dalla motivazione del provvedimento di diniego emanato a conclusione del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. GSE &#8211; Preavviso di rigetto ex. Art. 10-bis L. 241/1990 &#8211; Art. 3 L. 241/1990 &#8211; Obbligo di motivazione</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2. GSE &#8211; D.M. 5 maggio 2011 &#8211; riconoscimento maggiorazione &#8211; requisiti impianto &#8211; fabbisogno energetico &#8211; trasmittanza termica</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">3. GSE &#8211; D.M. 5 maggio 2011 &#8211; riconoscimento maggiorazione &#8211; requisiti impianto &#8211; impianto integrato con caratteristiche innovative</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">4. GSE &#8211; D.M. 5 maggio 2011 &#8211; riconoscimento maggiorazione- requisiti impianto &#8211; fabbisogno energetico &#8211; concetto di misurabilità </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p><em>1. L&#8217;amministrazione non ha un obbligo di puntuale motivazione (e/o confutazione) delle controdeduzioni presentate a seguito del preavviso di rigetto dell&#8217;istanza, di cui all&#8217;art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 quando le ragioni ostative all&#8217;accoglimento delle medesime possono evincersi dalla motivazione del provvedimento di diniego emanato a conclusione del procedimento.</em></p>
<p><strong>Conforme Consiglio di Stato n. 3984/2018.</strong></p>
<p><em>2. Ai fini dell&#8217;accesso alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 c.d. &#8216;IV Conto Energia&#8217;, l&#8217;impianto deve presentare due distinti requisiti e, precisamente, deve garantire il mantenimento del livello di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio e deve essere caratterizzato da una trasmittanza termica comparabile con quella del componente sostituito.</em></p>
<p><em>3. Non può riconoscersi la &#8216;natura di impianto integrato con caratteristiche innovative&#8217; all&#8217;impianto situato su un edificio con volumi aperti e quindi per il quale il fabbisogno energetico è indeterminabile.</em></p>
<p><strong>Conforme Tar Lazio n. 7270/2017, 3135/2018, 10961/2018.</strong></p>
<p><em>4. I requisiti di &#8216;mantenimento del livello di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio&#8217; e &#8216;trasmittanza termica&#8217;, richiesti ai fini del riconoscimento della maggiorazione degli incentivi di cui al D.M. 5 maggio 2011 c.d. &#8216;IV Conto Energia&#8217;, non sono riscontrabili in un impianto costruito su di una struttura frontalmente aperta, in relazione alla quale non sussiste alcun fabbisogno o livello energetico da mantenere rispetto ai livelli esistenti prima dell&#8217;intervento. Risulta, infatti, &#8216;ragionevole e persuasivo&#8217; che a fronte di un edificio che implica un costante interscambio tra esterno ed interno, si acceda al concetto di non misurabilità , a monte, dei livelli di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio.</em></p>
<p><strong>Conforme Consiglio di Stato  n. 19/2017.</strong></p>
</div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/06/2019<br />
<strong>N. 07103/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 1</strong><strong>0473/2012 REG.RIC.</strong><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 10473 del 2012, proposto da<br />
Maurizio Meschiari, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Riccardo Marletta, Jacopo Brambilla Sica, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri 5;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Gestore Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Andrea Di Porto, Cesare San Mauro, Maria Antonietta Fadel, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Andrea Di Porto in Roma, via G.B. Martini, 13;<br />
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
del provvedimento gse/p20120158100 del 17.09.2012, nella parte in cui ha negato l&#8217;ammissione alla tariffa incentivante prevista dal DM 5 maggio 2011 per gli &#8220;impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative&#8221; nella misura pari a 0,4270 euro, per l&#8217;impianto fotovoltaico denominato Meschiarimaurizio_4,26kwp, di potenza pari a 4,26 kw, ubicato in via Getta, 1605 nel Comune di San Felice sul Panaro (MO) località  San Biagio, identificato con il numero n = 68595;<br />
della comunicazione ai sensi all&#8217;art. 10 bis della legge 241/90, prot. GSE n. P20120119243 resa in data 11 luglio 2012;<br />
del d.m. 5 maggio 2011, limitatamente alla previsione di cui all&#8217;Allegato 4, punto 1.3.a;<br />
della &#8220;Guida alle applicazioni innovative finalizzate all&#8217;integrazione architettonica del fotovoltaico&#8221; pubblicata dal GSE nell&#8217;agosto 2011;<br />
dell&#8217;ulteriore nota GSE trasmessa il 20 settembre 2012 al tecnico del Signor Meschiari;<br />
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. Il Signor Maurizio Meschiari, con domanda al GSE dell&#8217;11 gennaio 2012, ha chiesto il riconoscimento della tariffa incentivante prevista dal d.m. 5 maggio 2011 per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, per il proprio impianto, posto a copertura di un ex fienile sito nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), località  San Biagio, in Via Getta n. 1605 sul presupposto che tale impianto avesse i requisiti indicati nell&#8217;Allegato 4 dello stesso d.m.<br />
1.1 Il GSE, dopo aver esaminato la documentazione inviata dall&#8217;istante, con nota prot. P20120119243 dell&#8217;11 luglio 2012 ha quindi comunicato ai sensi dell&#8217;art. 10 bis L. 241/1990 le ragioni che ostavano all&#8217;accoglimento della richiesta di concessione della tariffa incentivante evidenziando che il manufatto sul quale è installato l&#8217;impianto fotovoltaico non rispetta le condizioni della regolamentazione &#8220;in quanto non chiuso&#8221;; conseguentemente ha qualificato l&#8217;impianto come &#8220;impianto su edifici, risultando i moduli complanari alla falda del tetto&#8221;, informando che la tariffa incentivante applicabile era di 0,2680 €/kWh, in luogo della tariffa richiesta, pari a 0,4270 euro/kWh.<br />
1.2 Preso poi atto delle osservazioni presentate il 20 luglio 2012 dal Meschiari ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, il GSE, con provvedimento definitivo P20120158100 del 17 settembre 2012 ha comunicato al medesimo che &#8220;l&#8217;edificio di Suo interesse non corrisponde ai requisiti esplicitati nell&#8217;allegato 4 e non può essere ammesso alle tariffe previste dal Titolo III&#8221;, in quanto:<br />
a) ai sensi dell&#8217;Allegato 4 al d.m. 5 maggio 2011, punto 1, paragrafo 3, deve esistere &#8220;un fabbisogno energetico dell&#8217;edificio oggetto dell&#8217;installazione dell&#8217;impianto fotovoltaico, nel quale i moduli fotovoltaici contribuiscono al bilancio termico dell&#8217;edificio in qualità  di elementi edilizi caratterizzati da una propria trasmittanza termica&#8221;;<br />
b) risulta fisicamente impossibile, in assenza di un volume chiuso, &#8220;configurare un qualsivoglia fabbisogno energetico per un dato edificio&#8221;;<br />
c) &#8220;è necessario che tale fabbisogno [energetico] sia almeno configurabile in relazione agli edifici oggetto dell&#8217;installazione degli impianti fotovoltaici che vogliano accedere alla tariffa per applicazioni innovative finalizzate all&#8217;integrazione architettonica&#8221;. E ciù² &#8220;è impossibile relativamente a volumi aperti per le ragioni sopra esposte&#8221;.<br />
1.3 Di conseguenza il GSE, con lo stesso provvedimento del 17 settembre 2012:<br />
&#8211; ha confermato la qualifica tecnica di &#8220;impianto su edificio&#8221;, ai sensi ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, lett. g, del DM 5 maggio 2011, nonchè dell&#8217;Allegato 2 del medesimo decreto;<br />
&#8211; ha confermato &#8220;l&#8217;ammissione alla tariffa incentivante prevista dal DM 5 maggio 2011 nella misura di 0,2680 euro/kWh&#8221;.<br />
Avverso il provvedimento il sig. Meschiari propone il presente ricorso denunziando:<br />
&#8211; violazione degli artt. 3 e 10 bis L. 241/1990;<br />
&#8211; violazione artt. 3, 4, 15 e 16 DM 5.5.2011 e del relativo allegato 4; violazione art. 25 D.lgs. 28/2011; eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà , perplessità , travisamento di fatto, difetto di istruttoria, illogicità  e ingiustizia manifeste;<br />
&#8211; (sotto altro profilo) violazione artt. 3, 4, 15 e 16 DM 5.5.2011 e del relativo allegato 4; violazione art. 25 D.lgs. 28/2011; eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà , perplessità , travisamento di fatto, difetto di istruttoria, illogicità  e ingiustizia manifeste;<br />
&#8211; violazione artt. 3, 4, 15 e 16 DM 5.5.2011 e del relativo allegato 4; violazione artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per disparità  di trattamento, illogicità  e ingiustizia manifeste.<br />
1.4 Si è costituito il Gestore Servizi Energetici deducendo l&#8217;infondatezza della domanda.<br />
I Ministeri intimati si sono costituiti tramite l&#8217;Avvocatura dello Stato con memoria di mero stile.<br />
1.5 All&#8217;udienza del 10 aprile 2019 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
2. Il ricorso va respinto.<br />
2.1 Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990, in quanto la motivazione non avrebbe tenuto in considerazione le osservazioni svolte ai sensi dell&#8217;art. 10 bis L. 241/1990.<br />
Il motivo è infondato.<br />
In primo luogo si osserva che seppure in forma sintetica il Gestore ha motivato adeguatamente in relazione agli aspetti che costituiscono le ragioni del diniego della tariffa richiesta.<br />
Peraltro per giurisprudenza consolidata, l&#8217;amministrazione non ha un obbligo di puntuale motivazione (e/o confutazione) delle controdeduzioni presentate a seguito del preavviso di rigetto dell&#8217;istanza, di cui all&#8217;art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 quando, come nel caso odierno, le ragioni ostative all&#8217;accoglimento delle medesime possono evincersi dalla motivazione del provvedimento di diniego emanato a conclusione del procedimento (cfr. da ultimo Cons. Stato n. 3984/2018).<br />
Infine il provvedimento, per le ragioni che si vanno ad esaminare, non avrebbe potuto avere contenuto dispositivo diverso e dunque ai sensi dell&#8217;art. 21-octies L. 241/1990, risulta ininfluente ogni eventuale vizio procedimentale.<br />
2.2 Con il secondo e terzo motivo il sig. Meschiari contesta sotto distinti profili il mancato riconoscimento degli incentivi, asserendo che in base alla disciplina applicabile il proprio impianto avrebbe tutti i requisiti richiesti per poter essere qualificato come impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative.<br />
I motivi, che stante la stretta attinenza possono essere oggetto di esame congiunto, non sono condivisibili.<br />
In punto di fatto, la circostanza che il manufatto edilizio su cui insiste l&#8217;impianto fotovoltaico non sia chiuso appare pacifica e risulta <em>per tabulas</em> dalla documentazione fotografica in atti; l&#8217;ex fienile su cui sono posti i pannelli fotovoltaici è infatti pressochè del tutto aperto frontalmente.<br />
Alla luce di ciù² sul piano giuridico si osserva quanto segue.<br />
Secondo l&#8217;art. 15 comma 2 d.m. 5 maggio 2011, ricompreso nel titolo concernente gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, &#8220;possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici&#8221; e che, tra l&#8217;altro, siano anche stati &#8220;realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità  di installazione indicate in allegato 4&#8221;.<br />
Secondo l&#8217;allegato 4 punto 1 paragrafo 3 del decreto, per fruire della pertinente tariffa incentivante, gli impianti in esame devono avere moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali, tra l&#8217;altro, &#8220;protezione o regolazione termica dell&#8217;edificio. Ovvero il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito&#8221;.<br />
Dalla disposizione da ultimo citata emerge che, per il riconoscimento della incentivazione richiesta, l&#8217;impianto deve presentare due distinti requisiti e, precisamente, deve garantire il mantenimento del livello di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio e deve essere caratterizzato da una trasmittanza termica comparabile con quella del componente sostituito.<br />
Anche le &#8220;Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal d.m. 5 maggio 2011&#8243; (pubblicate dal GSE punto 2 pagina 9;) definiscono, come impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative, l'&#8221;impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità  di installazione indicate nell&#8217;allegato 4 al Decreto&#8221;<br />
Inoltre la &#8220;Guida alle applicazioni innovative finalizzate all&#8217;integrazione architettonica del fotovoltaico &#8211; Quarto Conto Energia&#8221; al capitolo 2 stabilisce che &#8220;il DPR 26 agosto 1993 n.412 definisce &#8220;edificio&#8221; un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l&#8217;ambiente esterno&#8221; e al capitolo 3 prevede che gli impianti in esame &#8220;devono essere installati su edifici, così come precedentemente definiti (DPR 412/93), secondo le modalità  previste dall&#8217;Allegato 4 al Decreto&#8221;.<br />
Ciù² è confermato dalle normative tecniche UNI TS 11300-1, richiamate dal GSE nel provvedimento stesso, nelle quali è specificato che &#8220;per fabbisogno energetico dell&#8217;edificio si intende la quantità  di calore che deve essere fornita o sottratta ad un ambiente climatizzato per mantenere le condizioni di temperatura desiderate durante un dato periodo di tempo&#8221; e che per ambiente climatizzato si intende un &#8220;vano o spazio chiuso che, ai fini del calcolo, è riscaldato o raffrescato a determinate temperature di regolazione&#8221; (definizioni di cui al paragrafo 3 della normativa tecnica UNI/TS 11300).<br />
In base a quanto fin qui evidenziato e conformemente all&#8217;orientamento consolidato di questo Tribunale non può quindi riconoscersi la &#8220;natura di impianto integrato con caratteristiche innovative&#8221; all&#8217;impianto realizzato da parte ricorrente in quanto situato su un edificio con volumi aperti e quindi per il quale il fabbisogno energetico è indeterminabile (in termini cfr. ex multis questa Sezione n. 7270/2017, 3135/2018, 10961/2018).<br />
Ed, infatti, nella fattispecie viene in rilievo la mera maggiorazione di un incentivo che il decreto ministeriale (allegato IV punto 1 paragrafo 3) riconosce solo se i moduli da cui è composto l&#8217;impianto fotovoltaico garantiscano &#8220;il mantenimento del livello di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio&#8221; e, nel contempo, siano caratterizzati da una &#8220;trasmittanza termica&#8221; comparabile con quella del componente sostituito.<br />
Tali requisiti non sono riscontrabili in un impianto come quello realizzato dalla società  ricorrente, costruito non su di un volume chiuso ma su di una struttura &#8211; rappresentata dall&#8217;ex fienile &#8211; frontalmente aperta, in relazione alla quale non sussiste alcun fabbisogno o livello energetico da mantenere rispetto ai livelli esistenti prima dell&#8217;intervento; come ha avuto modo di specificare il Consiglio di Stato, in relazione ad una fattispecie analoga, risulta &#8220;ragionevole e persuasivo che a fronte di un edificio che&amp; implica un costante interscambio tra esterno ed interno, si acceda al concetto di non misurabilità , a monte, dei livelli di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio&#8221; il che preclude il riconoscimento della maggiorazione richiesta (Cons. Stato sez. IV n. 19/2017).<br />
Nè può avere rilievo l&#8217;osservazione secondo cui l&#8217;edificio sarebbe in possesso di certificazione energetica posto che tale certificazione, come giù  rilevato dal GSE, si riferisce alla parte residenziale adiacente all&#8217;ex fienile aperto.<br />
2.3 Non ha poi pregio la doglianza proposta in subordine avverso le disposizioni del DM 5.5.2011 <em>in parte qua</em> sotto il profilo della violazione dell&#8217;art. 25, comma 10 D.lgs. 28/2011, che nell&#8217;affidare la disciplina dell&#8217;incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (id est DM 5.5.2011), consentirebbe tariffe differenziate soltanto con riferimento alla natura dell&#8217;area di sedime (ex art. 25, comma 10, lett. c) D.lgs. 28/2011ove si indica &#8220;la previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell&#8217;area di sedime&#8221;) e non alla tipologia dell&#8217;impianto.<br />
Tale doglianza si fonda su di una lettura parziale della disposizione di legge, che nel rinviare alla regolamentazione secondaria per la determinazione tariffaria, si basa su una molteplicità  di ulteriori criteri tra cui &#8220;la riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell&#8217;Unione europea&#8221; (ex art. 25, comma 10, lett. c) D.lgs. 28/2011) o l&#8217;equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio (ex art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 a cui rinvia il richiamato art. 25).<br />
Ne consegue la possibilità  che la normativa secondaria di attuazione stabilisca differenti tariffazioni in base alla tipologia di impianto e non solo in relazione all&#8217;area di sedime.<br />
2.4 Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione del principio dell&#8217;affidamento, in quanto il GSE, disattendendo le previsioni della Guida &#8211; secondo cui, &#8220;per le applicazioni su coperture di edifici, viene considerata superficie utile per l&#8217;installazione anche l&#8217;eventuale porzione di tetto che si estende a protezione di volumi non chiusi&#8221; &#8211; non ha riconosciuto la qualifica di impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative.<br />
Il motivo non ha pregio.<br />
In primo luogo il sig. Meschiari non può dolersi di alcuna lesione affidamento in quanto, come appena esposto, il riconoscimento della tariffa è avvenuto nella misura in cui lo consentivano la disciplina legale e regolamentare applicabili al caso di specie.<br />
Nessuna pretesa può poi farsi discendere dall&#8217;estratto sopra riportato della Guida che ha semplicemente chiarito che, in presenza di un impianto installato su una copertura di un edificio chiuso, risulta possibile accettare l&#8217;installazione di moduli anche su una porzione di tetto che si estenda a protezione di volumi non chiusi.<br />
Diversamente, nella vicenda odierna tutti i moduli facenti parte dell&#8217;impianto insistono su di un volume aperto, con le conseguenza ora viste in termini di spettanza della tariffa.<br />
3. Per le ragioni esposte, in conclusione il ricorso deve essere respinto.<br />
3.1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Compensate le spese con i Ministeri costituiti stante la difesa di mero stile di quest&#8217;ultimo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna il ricorrente Maurizio Meschiari alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del Gestore Servizi Energetici spa, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7101</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7101/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7101/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7101/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7101</a></p>
<p>M. A. di Nezza, Pres., L. De Gennaro, Est. PARTI: Mario Meschiari, rappr. e difeso dagli avv.ti J. Brambilla Sica, A. Manzi, R. Marletta, contro Gestore Servizi Energetici -Gse S.p.A, rappr. e difeso dagli avv.ti C. San Mauro, A. Di Porto, M. A. Fadel, A. Pugliese, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7101/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7101</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7101/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7101</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. A. di Nezza, Pres., L. De Gennaro, Est.  PARTI:  Mario Meschiari, rappr. e difeso dagli avv.ti J. Brambilla Sica, A. Manzi, R. Marletta, contro Gestore Servizi Energetici -Gse S.p.A, rappr. e difeso dagli avv.ti C. San Mauro, A. Di Porto, M. A. Fadel, A. Pugliese, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non costituiti in giudizio.</span></p>
<hr />
<p>Alla luce della normativa vigente, è orientamento giurisprudenziale consolidato quello per cui non possa riconoscersi la &#8220;natura di impianto integrato con caratteristiche innovative&#8221; all&#8217;impianto situato su un edificio con volumi aperti e quindi per il quale il fabbisogno energetico è indeterminabile.Â </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1. violazione artt. 3 e 10, legge n. 241/1990 &#8211; obbligo di motivazione della p.a &#8211; controdeduzioni &#8211; preavviso di rigetto dell&#8217;istanza &#8211; provvedimento di diniego</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">2. art. 15 comma 2, d.m. 5 maggio 2011 &#8211; Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal d.m. 5 maggio 2011 &#8211; Quarto Conto Energia &#8211; normative tecniche UNI TS 11300-1 &#8211; impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative &#8211; natura</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">3. d.m. 5 maggio 2011 &#8211; impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative &#8211; maggiorazione dell&#8217;incentivo &#8211; requisiti &#8211; fabbisogno energetico dell&#8217;edificio &#8211; &#8220;trasmittanza termica&#8221; &#8211; struttura frontalmente aperta &#8211; concetto di non misurabilità </p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">4. d.m. 5 maggio 2011 &#8211; art. 25, comma 10, d.lgs. 28/2011 &#8211; impianti fotovoltaici &#8211; incentivazione &#8211; tariffe differenziate &#8211; natura dell&#8217;aerea di sedime &#8211; tipologia dell&#8217;impianto </p>
<p> </span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Secondo giurisprudenza consolidata, l&#8217;amministrazione non ha un obbligo di puntuale motivazione (e/o confutazione) delle controdeduzioni presentate a seguito del preavviso di rigetto dell&#8217;istanza, di cui all&#8217;art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, specie quando le ragioni ostative all&#8217;accoglimento delle medesime possono evincersi dalla motivazione del provvedimento di diniego emanato a conclusione del procedimento.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Conforme da ultimo a Cons. Stato n. 3984/2018.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2. Alla luce della normativa vigente, è orientamento giurisprudenziale consolidato quello per cui non possa riconoscersi la &#8220;natura di impianto integrato con caratteristiche innovative&#8221; all&#8217;impianto situato su un edificio con volumi aperti e quindi per il quale il fabbisogno energetico è indeterminabile.Â </em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>3. Il decreto ministeriale riconosce la maggiorazione di un incentivo solo se i moduli da cui è composto l&#8217;impianto fotovoltaico garantiscano &#8220;il mantenimento del livello di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio&#8221; e, nel contempo, siano caratterizzati da una &#8220;trasmittanza termica&#8221; comparabile con quella del componente sostituito. Tali requisiti non sono riscontrabili in un impianto costruito non su di un volume chiuso ma su di una struttura frontalmente aperta, in relazione alla quale non sussiste alcun fabbisogno o livello energetico da mantenere rispetto ai livelli esistenti prima dell&#8217;intervento. Come in precedenza specificato dal Consiglio di Stato, risulta &#8220;ragionevole e persuasivo che a fronte di un edificio che&#038; implica un costante interscambio tra esterno ed interno, si acceda al concetto di non misurabilità , a monte, dei livelli di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio&#8221; il che preclude il riconoscimento della maggiorazione richiesta.Â </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Conforme a Cons. Stato sez. IV n. 19/2017.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>4. E&#8217; errata l&#8217;interpretazione delle disposizioni del DM 5.5.2011Â sotto il profilo della violazione dell&#8217;art. 25, comma 10 D.lgs. 28/2011, che nell&#8217;affidare la disciplina dell&#8217;incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (id est DM 5.5.2011), consentirebbe tariffe differenziate soltanto con riferimento alla natura dell&#8217;area di sedime (ex art. 25, comma 10, lett. c) D.lgs. 28/2011 e non alla tipologia dell&#8217;impianto.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il D.lgs. 28/2011 consente che la normativa secondaria di attuazione stabilisca differenti tariffazioni in base alla tipologia di impianto e non solo in relazione all&#8217;area di sedime.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/06/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 07101/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 10475/2012 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10475 del 2012, proposto da Mario Meschiari, rappresentato e difeso dagli avvocati Jacopo Brambilla Sica, Andrea Manzi, Riccardo Marletta, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Gestore Servizi Energetici -Gse S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare San Mauro, Andrea Di Porto, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Andrea Di Porto in Roma, via G.B. Martini, 13;  Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento gse/p20120158099 del 17.09.2012, nella parte in cui ha negato l&#8217;ammissione alla tariffa incentivante prevista dal dm 5 maggio 2011 per gli &quot;impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative&quot; nella misura pari a 0,4270 euro, per l&#8217;impianto fotovoltaico denominato meschiarimario_4,26kwp, di potenza pari a 4,26 kw, ubicato in via Getta, 1605 nel comune di San Felice sul Panaro (Mo) località  san Biagio, identificato con il numero n = 685761</p>
<p style="text-align: justify;">della comunicazione ai sensi all&#8217;art. 10 bis della legge 241/90, prot.Â GSe n. P20120119398 resa in data 11 luglio 2012;</p>
<p style="text-align: justify;">del d.m. 5 maggio 2011, limitatamente alla previsione di cui all&#8217;Allegato 4, punto 1.3.a;</p>
<p style="text-align: justify;">della &#8220;Guida alle applicazioni innovative finalizzate all&#8217;integrazione architettonica del fotovoltaico&#8221; pubblicata dalÂ GSe nell&#8217;agosto 2011;</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;ulteriore nota GSe trasmessa il 20 settembre 2012;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici -Gse S.p.A;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il sig. Mario Meschiari, con domanda alÂ GSe dell&#8217;11 gennaio 2012, ha chiesto il riconoscimento della tariffa incentivante prevista dal d.m. 5 maggio 2011 per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, per il proprio impianto, posto a copertura di un ex fienile sito nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), località  San Biagio, in Via Getta n. 1605 sul presupposto che tale impianto avesse i requisiti indicati nell&#8217;Allegato 4 dello stesso d.m.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 IlÂ GSE, dopo aver esaminato la documentazione inviata dall&#8217;istante, con nota dell&#8217;11 luglio 2012 ha quindi comunicato ai sensi dell&#8217;art. 10 bis L. 241/1990 le ragioni che ostavano all&#8217;accoglimento della richiesta di concessione della tariffa incentivante evidenziando che il manufatto sul quale è installato l&#8217;impianto fotovoltaico non rispetta le condizioni della regolamentazione &#8220;in quanto non chiuso&#8221;; conseguentemente ha qualificato l&#8217;impianto come &#8220;impianto su edifici, risultando i moduli complanari alla falda del tetto&#8221;, informando che la tariffa incentivante applicabile era di 0,2680 €/kWh, in luogo della tariffa richiesta, pari a 0,4270 euro/kWh.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2 Preso poi atto delle osservazioni presentate il 20 luglio 2012 dal Meschiari ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, ilÂ GSE, con provvedimento definitivo del 17 settembre 2012 ha comunicato al medesimo che &#8220;l&#8217;edificio di Suo interesse non corrisponde ai requisiti esplicitati nell&#8217;allegato 4 e non può essere ammesso alle tariffe previste dal Titolo III&#8221;, in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">a) ai sensi dell&#8217;Allegato 4 al d.m. 5 maggio 2011, punto 1, paragrafo 3, deve esistere &#8220;un fabbisogno energetico dell&#8217;edificio oggetto dell&#8217;installazione dell&#8217;impianto fotovoltaico, nel quale i moduli fotovoltaici contribuiscono al bilancio termico dell&#8217;edificio in qualità  di elementi edilizi caratterizzati da una propria trasmittanza termica&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">b) risulta fisicamente impossibile, in assenza di un volume chiuso, &#8220;configurare un qualsivoglia fabbisogno energetico per un dato edificio&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">c) &#8220;è necessario che tale fabbisogno [energetico] sia almeno configurabile in relazione agli edifici oggetto dell&#8217;installazione degli impianti fotovoltaici che vogliano accedere alla tariffa per applicazioni innovative finalizzate all&#8217;integrazione architettonica&#8221;. E ciù² &#8220;è impossibile relativamente a volumi aperti per le ragioni sopra esposte&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3 Di conseguenza ilÂ GSE, con lo stesso provvedimento del 17 settembre 2012:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha confermato la qualifica tecnica di &#8220;impianto su edificio&#8221;, ai sensi ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, lett. g, del DM 5 maggio 2011, nonchè dell&#8217;Allegato 2 del medesimo decreto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha confermato &#8220;l&#8217;ammissione alla tariffa incentivante prevista dal DM 5 maggio 2011 nella misura di 0,2680 euro/kWh&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso il provvedimento il sig. Meschiari propone il presente ricorso denunziando:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione degli artt. 3 e 10 bis L. 241/1990;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione artt. 3, 4, 15 e 16 DM 5.5.2011 e del relativo allegato 4; violazione art. 25 D.lgs. 28/2011; eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà , perplessità , travisamento di fatto, difetto di istruttoria, illogicità  e ingiustizia manifeste;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; (sotto altro profilo) violazione artt. 3, 4, 15 e 16 DM 5.5.2011 e del relativo allegato 4; violazione art. 25 D.lgs. 28/2011; eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà , perplessità , travisamento di fatto, difetto di istruttoria, illogicità  e ingiustizia manifeste;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione artt. 3, 4, 15 e 16 DM 5.5.2011 e del relativo allegato 4; violazione artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per disparità  di trattamento, illogicità  e ingiustizia manifeste.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4 Si è costituito il Gestore Servizi Energetici deducendo l&#8217;infondatezza della domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5 All&#8217;udienza del 10 aprile 2019 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990, in quanto la motivazione non avrebbe tenuto in considerazione le osservazioni svolte ai sensi dell&#8217;art. 10 bis L. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo si osserva che seppure in forma sintetica il Gestore ha motivato adeguatamente in relazione agli aspetti che costituiscono le ragioni del diniego della tariffa richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro per giurisprudenza consolidata, l&#8217;amministrazione non ha un obbligo di puntuale motivazione (e/o confutazione) delle controdeduzioni presentate a seguito del preavviso di rigetto dell&#8217;istanza, di cui all&#8217;art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 quando, come nel caso odierno, le ragioni ostative all&#8217;accoglimento delle medesime possono evincersi dalla motivazione del provvedimento di diniego emanato a conclusione del procedimento (cfr. da ultimo Cons. Stato n. 3984/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine il provvedimento, per le ragioni che si vanno ad esaminare, non avrebbe potuto avere contenuto dispositivo diverso e dunque ai sensi dell&#8217;art. 21-octies L. 241/1990, risulta ininfluente ogni eventuale vizio procedimentale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2 Con il secondo e terzo motivo il sig. Meschiari contesta sotto distinti profili il mancato riconoscimento degli incentivi, asserendo che in base alla disciplina applicabile il proprio impianto avrebbe tutti i requisiti richiesti per poter essere qualificato come impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative.</p>
<p style="text-align: justify;">I motivi, che stante la stretta attinenza possono essere oggetto di esame congiunto, non sono condivisibili.</p>
<p style="text-align: justify;">In punto di fatto, la circostanza che il manufatto edilizio su cui insiste l&#8217;impianto fotovoltaico non sia chiuso appare pacifica e risulta <i>per tabulas</i> dalla documentazione fotografica in atti; l&#8217;ex fienile su cui sono posti i pannelli fotovoltaici è infatti pressochè del tutto aperto frontalmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di ciù² sul piano giuridico si osserva quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;art. 15 comma 2 d.m. 5 maggio 2011, ricompreso nel titolo concernente gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, &#8220;possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici&#8221; e che, tra l&#8217;altro, siano anche stati &#8220;realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità  di installazione indicate in allegato 4&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;allegato 4 punto 1 paragrafo 3 del decreto, per fruire della pertinente tariffa incentivante, gli impianti in esame devono avere moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali, tra l&#8217;altro, &#8220;protezione o regolazione termica dell&#8217;edificio. Ovvero il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla disposizione da ultimo citata emerge che, per il riconoscimento della incentivazione richiesta, l&#8217;impianto deve presentare due distinti requisiti e, precisamente, deve garantire il mantenimento del livello di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio e deve essere caratterizzato da una trasmittanza termica comparabile con quella del componente sostituito.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche le &#8220;Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal d.m. 5 maggio 2011&#8221; (pubblicate dalÂ GSe punto 2 pagina 9;) definiscono, come impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative, l&#8217; &#8220;impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità  di installazione indicate nell&#8217;allegato 4 al Decreto&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre la &#8220;Guida alle applicazioni innovative finalizzate all&#8217;integrazione architettonica del fotovoltaico &#8211; Quarto Conto Energia&#8221; al capitolo 2 stabilisce che &#8220;il DPR 26 agosto 1993 n.412 definisce &#8220;edificio&#8221; un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l&#8217;ambiente esterno&#8221; e al capitolo 3 prevede che gli impianti in esame &#8220;devono essere installati su edifici, così come precedentemente definiti (DPR 412/93), secondo le modalità  previste dall&#8217;Allegato 4 al Decreto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² è confermato dalle normative tecniche UNI TS 11300-1, richiamate dalÂ GSe nel provvedimento stesso, nelle quali è specificato che &#8220;per fabbisogno energetico dell&#8217;edificio si intende la quantità  di calore che deve essere fornita o sottratta ad un ambiente climatizzato per mantenere le condizioni di temperatura desiderate durante un dato periodo di tempo&#8221; e che per ambiente climatizzato si intende un &#8220;vano o spazio chiuso che, ai fini del calcolo, è riscaldato o raffrescato a determinate temperature di regolazione&#8221; (definizioni di cui al paragrafo 3 della normativa tecnica UNI/TS 11300).</p>
<p style="text-align: justify;">In base a quanto fin qui evidenziato e conformemente all&#8217;orientamento consolidato di questo Tribunale non può quindi riconoscersi la &#8220;natura di impianto integrato con caratteristiche innovative&#8221; all&#8217;impianto realizzato da parte ricorrente in quanto situato su un edificio con volumi aperti e quindi per il quale il fabbisogno energetico è indeterminabile (in termini cfr.Â <i>ex multis</i> questa Sezione n. 7270/2017, 3135/2018, 10961/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, infatti, nella fattispecie viene in rilievo la mera maggiorazione di un incentivo che il decreto ministeriale (allegato IV punto 1 paragrafo 3) riconosce solo se i moduli da cui è composto l&#8217;impianto fotovoltaico garantiscano &#8220;il mantenimento del livello di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio&#8221; e, nel contempo, siano caratterizzati da una &#8220;trasmittanza termica&#8221; comparabile con quella del componente sostituito.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali requisiti non sono riscontrabili in un impianto come quello realizzato dalla società  ricorrente, costruito non su di un volume chiuso ma su di una struttura &#8211; rappresentata dall&#8217;ex fienile &#8211; frontalmente aperta, in relazione alla quale non sussiste alcun fabbisogno o livello energetico da mantenere rispetto ai livelli esistenti prima dell&#8217;intervento; come ha avuto modo di specificare il Consiglio di Stato, in relazione ad una fattispecie analoga, risulta &#8220;ragionevole e persuasivo che a fronte di un edificio che&#038; implica un costante interscambio tra esterno ed interno, si acceda al concetto di non misurabilità , a monte, dei livelli di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio&#8221; il che preclude il riconoscimento della maggiorazione richiesta (Cons. Stato sez. IV n. 19/2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Nè può avere rilievo l&#8217;osservazione secondo cui l&#8217;edificio sarebbe in possesso di certificazione energetica posto che tale certificazione, come giù  rilevato dalÂ GSE, si riferisce alla parte residenziale adiacente all&#8217;ex fienile aperto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3 Non ha poi pregio la doglianza proposta in subordine avverso le disposizioni del DM 5.5.2011Â <i>in parte qua</i> sotto il profilo della violazione dell&#8217;art. 25, comma 10 D.lgs. 28/2011, che nell&#8217;affidare la disciplina dell&#8217;incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (id est DM 5.5.2011), consentirebbe tariffe differenziate soltanto con riferimento alla natura dell&#8217;area di sedime (ex art. 25, comma 10, lett. c) D.lgs. 28/2011ove si indica &#8220;la previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell&#8217;area di sedime&#8221;) e non alla tipologia dell&#8217;impianto.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale doglianza si fonda su di una lettura parziale della disposizione di legge, che nel rinviare alla regolamentazione secondaria per la determinazione tariffaria, si basa su una molteplicità  di ulteriori criteri tra cui &#8220;la riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell&#8217;Unione europea&#8221; (ex art. 25, comma 10, lett. c) D.lgs. 28/2011) o l&#8217;equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio (ex art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 a cui rinvia il richiamato art. 25).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue la possibilità  che la normativa secondaria di attuazione stabilisca differenti tariffazioni in base alla tipologia di impianto e non solo in relazione all&#8217;area di sedime.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4 Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione del principio dell&#8217;affidamento, in quanto ilÂ GSE, disattendendo le previsioni della Guida &#8211; secondo cui, &#8220;per le applicazioni su coperture di edifici, viene considerata superficie utile per l&#8217;installazione anche l&#8217;eventuale porzione di tetto che si estende a protezione di volumi non chiusi&#8221; &#8211; non ha riconosciuto la qualifica di impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo non ha pregio.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo il sig. Meschiari non può dolersi di alcuna lesione affidamento in quanto, come appena esposto, il riconoscimento della tariffa è avvenuto nella misura in cui lo consentivano la disciplina legale e regolamentare applicabili al caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuna pretesa può poi farsi discendere dall&#8217;estratto sopra riportato della Guida che ha semplicemente chiarito che, in presenza di un impianto installato su una copertura di un edificio chiuso, risulta possibile accettare l&#8217;installazione di moduli anche su una porzione di tetto che si estenda a protezione di volumi non chiusi.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, nella vicenda odierna tutti i moduli facenti parte dell&#8217;impianto insistono su di un volume aperto, con le conseguenza ora viste in termini di spettanza della tariffa.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Per le ragioni esposte, in conclusione il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente Mario Meschiari alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del Gestore Servizi Energetici spa, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7101/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7101</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7103</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7103</a></p>
<p>M.A di Nezza; L. De Gennaro PARTI: M.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Riccardo Marletta, Jacopo Brambilla Sica, contro Gestore Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Andrea Di Porto, Cesare San Mauro, Maria Antonietta Fadel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7103</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M.A di Nezza; L. De Gennaro PARTI: M.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Riccardo Marletta, Jacopo Brambilla Sica, contro Gestore Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Andrea Di Porto, Cesare San Mauro, Maria Antonietta Fadel nonchè contro Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>Non può riconoscersi la &#8216;natura di impianto integrato con caratteristiche innovative&#8217; all&#8217;impianto situato su un edificio con volumi aperti e quindi per il quale il fabbisogno energetico è indeterminabile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. GSE &#8211; Preavviso di rigetto ex. Art. 10-bis L. 241/1990 &#8211; Art. 3 L. 241/1990 &#8211; Obbligo di motivazione</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2. GSE &#8211; D.M. 5 maggio 2011 &#8211; riconoscimento maggiorazione &#8211; requisiti impianto &#8211; fabbisogno energetico &#8211; trasmittanza termica</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">3. GSE &#8211; D.M. 5 maggio 2011 &#8211; riconoscimento maggiorazione &#8211; requisiti impianto &#8211; impianto integrato con caratteristiche innovative</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">4. GSE &#8211; D.M. 5 maggio 2011 &#8211; riconoscimento maggiorazione- requisiti impianto &#8211; fabbisogno energetico &#8211; concetto di misurabilità </span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;amministrazione non ha un obbligo di puntuale motivazione (e/o confutazione) delle controdeduzioni presentate a seguito del preavviso di rigetto dell&#8217;istanza, di cui all&#8217;art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 quando le ragioni ostative all&#8217;accoglimento delle medesime possono evincersi dalla motivazione del provvedimento di diniego emanato a conclusione del procedimento.</em></p>
<p><strong>Conforme Consiglio di Stato n. 3984/2018.</strong></p>
<p><em>2. Ai fini dell&#8217;accesso alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 c.d. &#8216;IV Conto Energia&#8217;, l&#8217;impianto deve presentare due distinti requisiti e, precisamente, deve garantire il mantenimento del livello di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio e deve essere caratterizzato da una trasmittanza termica comparabile con quella del componente sostituito.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. Non può riconoscersi la &#8216;natura di impianto integrato con caratteristiche innovative&#8217; all&#8217;impianto situato su un edificio con volumi aperti e quindi per il quale il fabbisogno energetico è indeterminabile.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Conforme Tar Lazio n. 7270/2017, 3135/2018, 10961/2018.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">4.<em> I requisiti di &#8216;mantenimento del livello di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio&#8217; e &#8216;trasmittanza termica&#8217;, richiesti ai fini del riconoscimento della maggiorazione degli incentivi di cui al D.M. 5 maggio 2011 c.d. &#8216;IV Conto Energia&#8217;, non sono riscontrabili in un impianto costruito su di una struttura frontalmente aperta, in relazione alla quale non sussiste alcun fabbisogno o livello energetico da mantenere rispetto ai livelli esistenti prima dell&#8217;intervento. Risulta, infatti, &#8216;ragionevole e persuasivo&#8217; che a fronte di un edificio che implica un costante interscambio tra esterno ed interno, si acceda al concetto di non misurabilità , a monte, dei livelli di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio.</em></p>
<p><strong>Conforme Consiglio di Stato  n. 19/2017.</strong></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 03/06/2019</p>
<p><b>N. 07103/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p><b>N. 10473/2012 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10473 del 2012, proposto da<br />
Maurizio Meschiari, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Riccardo Marletta, Jacopo Brambilla Sica, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri 5;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Gestore Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Andrea Di Porto, Cesare San Mauro, Maria Antonietta Fadel, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Andrea Di Porto in Roma, via G.B. Martini, 13;<br />
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento gse/p20120158100 del 17.09.2012, nella parte in cui ha negato l&#8217;ammissione alla tariffa incentivante prevista dal DM 5 maggio 2011 per gli &#8220;impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative&#8221; nella misura pari a 0,4270 euro, per l&#8217;impianto fotovoltaico denominato Meschiarimaurizio_4,26kwp, di potenza pari a 4,26 kw, ubicato in via Getta, 1605 nel Comune di San Felice sul Panaro (MO) località  San Biagio, identificato con il numero n = 68595;</p>
<p style="text-align: justify;">della comunicazione ai sensi all&#8217;art. 10 bis della legge 241/90, prot. GSE n. P20120119243 resa in data 11 luglio 2012;</p>
<p style="text-align: justify;">del d.m. 5 maggio 2011, limitatamente alla previsione di cui all&#8217;Allegato 4, punto 1.3.a;</p>
<p style="text-align: justify;">della &#8220;Guida alle applicazioni innovative finalizzate all&#8217;integrazione architettonica del fotovoltaico&#8221; pubblicata dal GSE nell&#8217;agosto 2011;</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;ulteriore nota GSE trasmessa il 20 settembre 2012 al tecnico del Signor Meschiari;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il Signor Maurizio Meschiari, con domanda al GSE dell&#8217;11 gennaio 2012, ha chiesto il riconoscimento della tariffa incentivante prevista dal d.m. 5 maggio 2011 per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, per il proprio impianto, posto a copertura di un ex fienile sito nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), località  San Biagio, in Via Getta n. 1605 sul presupposto che tale impianto avesse i requisiti indicati nell&#8217;Allegato 4 dello stesso d.m.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 Il GSE, dopo aver esaminato la documentazione inviata dall&#8217;istante, con nota prot. P20120119243 dell&#8217;11 luglio 2012 ha quindi comunicato ai sensi dell&#8217;art. 10 bis L. 241/1990 le ragioni che ostavano all&#8217;accoglimento della richiesta di concessione della tariffa incentivante evidenziando che il manufatto sul quale è installato l&#8217;impianto fotovoltaico non rispetta le condizioni della regolamentazione &#8220;in quanto non chiuso&#8221;; conseguentemente ha qualificato l&#8217;impianto come &#8220;impianto su edifici, risultando i moduli complanari alla falda del tetto&#8221;, informando che la tariffa incentivante applicabile era di 0,2680 €/kWh, in luogo della tariffa richiesta, pari a 0,4270 euro/kWh.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2 Preso poi atto delle osservazioni presentate il 20 luglio 2012 dal Meschiari ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, il GSE, con provvedimento definitivo P20120158100 del 17 settembre 2012 ha comunicato al medesimo che &#8220;l&#8217;edificio di Suo interesse non corrisponde ai requisiti esplicitati nell&#8217;allegato 4 e non può essere ammesso alle tariffe previste dal Titolo III&#8221;, in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">a) ai sensi dell&#8217;Allegato 4 al d.m. 5 maggio 2011, punto 1, paragrafo 3, deve esistere &#8220;un fabbisogno energetico dell&#8217;edificio oggetto dell&#8217;installazione dell&#8217;impianto fotovoltaico, nel quale i moduli fotovoltaici contribuiscono al bilancio termico dell&#8217;edificio in qualità  di elementi edilizi caratterizzati da una propria trasmittanza termica&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">b) risulta fisicamente impossibile, in assenza di un volume chiuso, &#8220;configurare un qualsivoglia fabbisogno energetico per un dato edificio&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">c) &#8220;è necessario che tale fabbisogno [energetico] sia almeno configurabile in relazione agli edifici oggetto dell&#8217;installazione degli impianti fotovoltaici che vogliano accedere alla tariffa per applicazioni innovative finalizzate all&#8217;integrazione architettonica&#8221;. E ciù² &#8220;è impossibile relativamente a volumi aperti per le ragioni sopra esposte&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3 Di conseguenza il GSE, con lo stesso provvedimento del 17 settembre 2012:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha confermato la qualifica tecnica di &#8220;impianto su edificio&#8221;, ai sensi ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, lett. g, del DM 5 maggio 2011, nonchè dell&#8217;Allegato 2 del medesimo decreto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha confermato &#8220;l&#8217;ammissione alla tariffa incentivante prevista dal DM 5 maggio 2011 nella misura di 0,2680 euro/kWh&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso il provvedimento il sig. Meschiari propone il presente ricorso denunziando:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione degli artt. 3 e 10 bis L. 241/1990;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione artt. 3, 4, 15 e 16 DM 5.5.2011 e del relativo allegato 4; violazione art. 25 D.lgs. 28/2011; eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà , perplessità , travisamento di fatto, difetto di istruttoria, illogicità  e ingiustizia manifeste;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; (sotto altro profilo) violazione artt. 3, 4, 15 e 16 DM 5.5.2011 e del relativo allegato 4; violazione art. 25 D.lgs. 28/2011; eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà , perplessità , travisamento di fatto, difetto di istruttoria, illogicità  e ingiustizia manifeste;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione artt. 3, 4, 15 e 16 DM 5.5.2011 e del relativo allegato 4; violazione artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per disparità  di trattamento, illogicità  e ingiustizia manifeste.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4 Si è costituito il Gestore Servizi Energetici deducendo l&#8217;infondatezza della domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">I Ministeri intimati si sono costituiti tramite l&#8217;Avvocatura dello Stato con memoria di mero stile.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5 All&#8217;udienza del 10 aprile 2019 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990, in quanto la motivazione non avrebbe tenuto in considerazione le osservazioni svolte ai sensi dell&#8217;art. 10 bis L. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo si osserva che seppure in forma sintetica il Gestore ha motivato adeguatamente in relazione agli aspetti che costituiscono le ragioni del diniego della tariffa richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro per giurisprudenza consolidata, l&#8217;amministrazione non ha un obbligo di puntuale motivazione (e/o confutazione) delle controdeduzioni presentate a seguito del preavviso di rigetto dell&#8217;istanza, di cui all&#8217;art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 quando, come nel caso odierno, le ragioni ostative all&#8217;accoglimento delle medesime possono evincersi dalla motivazione del provvedimento di diniego emanato a conclusione del procedimento (cfr. da ultimo Cons. Stato n. 3984/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine il provvedimento, per le ragioni che si vanno ad esaminare, non avrebbe potuto avere contenuto dispositivo diverso e dunque ai sensi dell&#8217;art. 21-octies L. 241/1990, risulta ininfluente ogni eventuale vizio procedimentale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2 Con il secondo e terzo motivo il sig. Meschiari contesta sotto distinti profili il mancato riconoscimento degli incentivi, asserendo che in base alla disciplina applicabile il proprio impianto avrebbe tutti i requisiti richiesti per poter essere qualificato come impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative.</p>
<p style="text-align: justify;">I motivi, che stante la stretta attinenza possono essere oggetto di esame congiunto, non sono condivisibili.</p>
<p style="text-align: justify;">In punto di fatto, la circostanza che il manufatto edilizio su cui insiste l&#8217;impianto fotovoltaico non sia chiuso appare pacifica e risulta <i>per tabulas</i> dalla documentazione fotografica in atti; l&#8217;ex fienile su cui sono posti i pannelli fotovoltaici è infatti pressochè del tutto aperto frontalmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di ciù² sul piano giuridico si osserva quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;art. 15 comma 2 d.m. 5 maggio 2011, ricompreso nel titolo concernente gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, &#8220;possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici&#8221; e che, tra l&#8217;altro, siano anche stati &#8220;realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità  di installazione indicate in allegato 4&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;allegato 4 punto 1 paragrafo 3 del decreto, per fruire della pertinente tariffa incentivante, gli impianti in esame devono avere moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali, tra l&#8217;altro, &#8220;protezione o regolazione termica dell&#8217;edificio. Ovvero il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla disposizione da ultimo citata emerge che, per il riconoscimento della incentivazione richiesta, l&#8217;impianto deve presentare due distinti requisiti e, precisamente, deve garantire il mantenimento del livello di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio e deve essere caratterizzato da una trasmittanza termica comparabile con quella del componente sostituito.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche le &#8220;Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal d.m. 5 maggio 2011&#8243; (pubblicate dal GSE punto 2 pagina 9;) definiscono, come impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative, l'&#8221;impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità  di installazione indicate nell&#8217;allegato 4 al Decreto&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre la &#8220;Guida alle applicazioni innovative finalizzate all&#8217;integrazione architettonica del fotovoltaico &#8211; Quarto Conto Energia&#8221; al capitolo 2 stabilisce che &#8220;il DPR 26 agosto 1993 n.412 definisce &#8220;edificio&#8221; un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l&#8217;ambiente esterno&#8221; e al capitolo 3 prevede che gli impianti in esame &#8220;devono essere installati su edifici, così come precedentemente definiti (DPR 412/93), secondo le modalità  previste dall&#8217;Allegato 4 al Decreto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² è confermato dalle normative tecniche UNI TS 11300-1, richiamate dal GSE nel provvedimento stesso, nelle quali è specificato che &#8220;per fabbisogno energetico dell&#8217;edificio si intende la quantità  di calore che deve essere fornita o sottratta ad un ambiente climatizzato per mantenere le condizioni di temperatura desiderate durante un dato periodo di tempo&#8221; e che per ambiente climatizzato si intende un &#8220;vano o spazio chiuso che, ai fini del calcolo, è riscaldato o raffrescato a determinate temperature di regolazione&#8221; (definizioni di cui al paragrafo 3 della normativa tecnica UNI/TS 11300).</p>
<p style="text-align: justify;">In base a quanto fin qui evidenziato e conformemente all&#8217;orientamento consolidato di questo Tribunale non può quindi riconoscersi la &#8220;natura di impianto integrato con caratteristiche innovative&#8221; all&#8217;impianto realizzato da parte ricorrente in quanto situato su un edificio con volumi aperti e quindi per il quale il fabbisogno energetico è indeterminabile (in termini cfr. ex multis questa Sezione n. 7270/2017, 3135/2018, 10961/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, infatti, nella fattispecie viene in rilievo la mera maggiorazione di un incentivo che il decreto ministeriale (allegato IV punto 1 paragrafo 3) riconosce solo se i moduli da cui è composto l&#8217;impianto fotovoltaico garantiscano &#8220;il mantenimento del livello di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio&#8221; e, nel contempo, siano caratterizzati da una &#8220;trasmittanza termica&#8221; comparabile con quella del componente sostituito.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali requisiti non sono riscontrabili in un impianto come quello realizzato dalla società  ricorrente, costruito non su di un volume chiuso ma su di una struttura &#8211; rappresentata dall&#8217;ex fienile &#8211; frontalmente aperta, in relazione alla quale non sussiste alcun fabbisogno o livello energetico da mantenere rispetto ai livelli esistenti prima dell&#8217;intervento; come ha avuto modo di specificare il Consiglio di Stato, in relazione ad una fattispecie analoga, risulta &#8220;ragionevole e persuasivo che a fronte di un edificio che&amp; implica un costante interscambio tra esterno ed interno, si acceda al concetto di non misurabilità , a monte, dei livelli di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio&#8221; il che preclude il riconoscimento della maggiorazione richiesta (Cons. Stato sez. IV n. 19/2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Nè può avere rilievo l&#8217;osservazione secondo cui l&#8217;edificio sarebbe in possesso di certificazione energetica posto che tale certificazione, come giù  rilevato dal GSE, si riferisce alla parte residenziale adiacente all&#8217;ex fienile aperto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3 Non ha poi pregio la doglianza proposta in subordine avverso le disposizioni del DM 5.5.2011 <i>in parte qua</i> sotto il profilo della violazione dell&#8217;art. 25, comma 10 D.lgs. 28/2011, che nell&#8217;affidare la disciplina dell&#8217;incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (id est DM 5.5.2011), consentirebbe tariffe differenziate soltanto con riferimento alla natura dell&#8217;area di sedime (ex art. 25, comma 10, lett. c) D.lgs. 28/2011ove si indica &#8220;la previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell&#8217;area di sedime&#8221;) e non alla tipologia dell&#8217;impianto.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale doglianza si fonda su di una lettura parziale della disposizione di legge, che nel rinviare alla regolamentazione secondaria per la determinazione tariffaria, si basa su una molteplicità  di ulteriori criteri tra cui &#8220;la riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell&#8217;Unione europea&#8221; (ex art. 25, comma 10, lett. c) D.lgs. 28/2011) o l&#8217;equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio (ex art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 a cui rinvia il richiamato art. 25).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue la possibilità  che la normativa secondaria di attuazione stabilisca differenti tariffazioni in base alla tipologia di impianto e non solo in relazione all&#8217;area di sedime.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4 Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione del principio dell&#8217;affidamento, in quanto il GSE, disattendendo le previsioni della Guida &#8211; secondo cui, &#8220;per le applicazioni su coperture di edifici, viene considerata superficie utile per l&#8217;installazione anche l&#8217;eventuale porzione di tetto che si estende a protezione di volumi non chiusi&#8221; &#8211; non ha riconosciuto la qualifica di impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo non ha pregio.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo il sig. Meschiari non può dolersi di alcuna lesione affidamento in quanto, come appena esposto, il riconoscimento della tariffa è avvenuto nella misura in cui lo consentivano la disciplina legale e regolamentare applicabili al caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuna pretesa può poi farsi discendere dall&#8217;estratto sopra riportato della Guida che ha semplicemente chiarito che, in presenza di un impianto installato su una copertura di un edificio chiuso, risulta possibile accettare l&#8217;installazione di moduli anche su una porzione di tetto che si estenda a protezione di volumi non chiusi.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, nella vicenda odierna tutti i moduli facenti parte dell&#8217;impianto insistono su di un volume aperto, con le conseguenza ora viste in termini di spettanza della tariffa.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Per le ragioni esposte, in conclusione il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Compensate le spese con i Ministeri costituiti stante la difesa di mero stile di quest&#8217;ultimo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente Maurizio Meschiari alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del Gestore Servizi Energetici spa, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.3727</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-6-2019-n-3727/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-6-2019-n-3727/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-6-2019-n-3727/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.3727</a></p>
<p>F. Franconiero Pres., A. Rotondano Est. PARTI: (Lucente s.p.a. rappr. dall&#8217;avvocato Massimiliano Brugnoletti c. Atac s.p.a.- Azienda per la mobilità  del Comune di Roma rapp. dall&#8217;avvocato Luciano Bagolan nonchè I.C. Servizi s.r.l. rappr. dagli avvocati Enrico Di Ienno, Alessandra Calabro&#8217;; Il Risveglio Società  Cooperativa Sociale per Azioni n .c.) Il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-6-2019-n-3727/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.3727</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-6-2019-n-3727/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.3727</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Franconiero Pres., A. Rotondano Est. PARTI: (Lucente s.p.a. rappr. dall&#8217;avvocato Massimiliano Brugnoletti c. Atac s.p.a.- Azienda per la mobilità  del Comune di Roma rapp. dall&#8217;avvocato Luciano Bagolan nonchè I.C. Servizi s.r.l. rappr. dagli avvocati Enrico Di Ienno, Alessandra Calabro&#8217;; Il Risveglio Società  Cooperativa Sociale per Azioni n .c.)</span></p>
<hr />
<p>Il requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali è un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità  professionale degli operatori a norma dell&#8217;art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Appalti pubblici &#8211; iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali &#8211; requisiti di partecipazione e non di esecuzione &#8211; tale.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">2.- Appalti pubblici &#8211; appalto pubblico ove le attività  di raccolta e trasporto di rifiuti rivestano solo carattere secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi &#8211; iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali &#8211; rilievo.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Il requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali è un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità  professionale degli operatori a norma dell&#8217;art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, e costituisce titolo autorizzatorio per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che il relativo possesso determina l&#8217;abilitazione soggettiva all&#8217;esercizio della professione e costituisce pertanto, un requisito che si pone a monte dell&#8217;attività  di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell&#8217;ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2. Se i principi di proporzionalità  e ragionevolezza inducono a ritenere che non possa prescindersi dal requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali per poter concorrere a gare aventi ad oggetto le attività  di raccolta e trasporto dei rifiuti -che per sua natura non può prescindere da una corrispondente e adeguata caratterizzazione dei concorrenti trattandosi di requisito richiesto ex lege per lo svolgimento di dette attività &#8211; i medesimi principi impongono una differente interpretazione ai fini della qualificazione del requisito stesso nell&#8217;ipotesi in cui oggetto precipuo e specifico dell&#8217;appalto non sia l&#8217;attività  di raccolta e trasporto di rifiuti e queste ultime, per converso, rivestano solo carattere secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi: e ciù² in quanto le clausole di un Bando, ivi comprese quelle che individuano i requisiti di partecipazione alla gara, vanno interpretate anche alla luce della normativa di settore rilevante nella specifica materia in cui si inserisce il servizio affidato in concreto tramite procedura ad evidenza pubblica: ed invero, non perchè il servizio da affidarsi investa in senso lato e indiretto la gestione dei rifiuti, può ritenersi corretta l&#8217;opzione esegetica secondo cui l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo Nazionale debba essere qualificato come requisito di partecipazione alla gara e non di esecuzione.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1252 del 2019, proposto da: a Lucente s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 26/B;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Atac s.p.a.- Azienda per la mobilità  del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luciano Bagolan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">I.C. Servizi s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell&#8217;A.t.i. con la mandante Il Risveglio Società  Cooperativa Sociale per Azioni, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Di Ienno, Alessandra Calabro&#8217;, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Alessandra Calabro&#8217; in Roma, via Piemonte, n. 26;</p>
<p style="text-align: justify;">Il Risveglio Società  Cooperativa Sociale per Azioni, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda ter, 18 gennaio 2019, n. 704, resa tra le parti;</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Atac s.p.a. e della I.C. Servizi s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2019 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Luciano Bagolan, Enrico Di Ienno;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.Con bando del 22 maggio 2018 ATAC s.p.a.- Azienda per la mobilità  del Comune di Roma (di seguito <i>&#8220;ATAC&#8221;</i>) ha indetto una gara per l&#8217;affidamento del servizio di pulizia, sostituzione delle lampade ed attività  di assistenza e rimozione dei graffiti delle sedi, aree pertinenziali, stazioni metro ferroviarie ed ulteriori della Metropolitana- Linea C, per la durata di tre anni e del valore di euro 9.503.103,24.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla gara, da aggiudicarsi con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, hanno partecipato dieci operatori, tra cui l&#8217;A.T.I. costituita da I.C. Servizi (mandataria) e da Il Risveglio Società  Cooperativa Sociale per Azioni (di seguito <i>&#8220;ATI I.C.&#8221;</i>) e La Lucente s.p.a. (nel prosieguo <i>&#8220;La Lucente&#8221;</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">Verificata la documentazione amministrativa dei concorrenti, ATAC, all&#8217;esito della valutazione delle offerte, ha stilato la graduatoria provvisoria in cui l&#8217;ATI I.C. si collocava al primo posto (con 78,42 punti) e la Lucente al secondo (con punti 74,42).</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con ricorso proposto ai sensi dell&#8217;art. 120, comma 2Â <i>bis</i>, Cod. proc. amm. La Lucente ha impugnato dinanzi al T.a.r. per il Lazio- Roma:Â <i>a)</i> la determinazione del 19 luglio 2018 con cui è stata disposta l&#8217;ammissione dell&#8217;ATI IC;  <i>b)</i>i<i>n parte qua</i>, i verbali di gara relativi alle sedute, pubbliche e riservate, nei quali la Commissione ha registrato le valutazioni positive dell&#8217;offerta del raggruppamento controinteressato (non conosciuti);  <i>c)</i> la graduatoria provvisoria del 21 settembre 2018;  <i>d)</i> ogni altro atto connesso e consequenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. La ricorrente ha formulato tre motivi di censura con cui ha lamentato l&#8217;assenza in capo all&#8217;ATI I.C. del requisito di capacità  tecnico-professionale dell&#8217;iscrizione al registro delle imprese, comprovante la classificazione in una fascia non inferiore a &#8220;L&#8221; di cui all&#8217;art. 3 del d.m. n. 247 del 1997, la mancanza sia in capo alla mandataria I.C. Servizi sia alla mandante Il Risveglio del requisito dell&#8217;iscrizione nell&#8217;Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (di seguito anche solo <i>&#8220;l&#8217;Albo Nazionale&#8221;</i>) ed infine la violazione dell&#8217;art. 29 del D.Lgs. n. 50 per non avere la stazione appaltante provveduto a pubblicare le informazioni dovute in base alla norma ed aver omesso di consegnare la documentazione amministrativa delle concorrenti richiesta da La Lucente con le istanze di accesso formulate.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Con la sentenza in epigrafe, resa nella resistenza di ATAC e dell&#8217;ATI I.C. (le quali, costituitesi in giudizio, hanno eccepito <i>in limine</i> l&#8217;irricevibilità  e inammissibilità  del gravame e nel merito ne hanno chiesto il rigetto a ragione della sua infondatezza), il T.a.r. adito ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti e tre i motivi di censura articolati.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. In particolare, il tribunale, respinta l&#8217;istanza istruttoria formulata dalla ricorrente (la quale aveva domandato l&#8217;esibizione in forma integrale della documentazione giù  richiesta con le istanze di accesso) sull&#8217;assunto che avesse ad oggetto atti non necessari alla decisione in considerazione delle censure formulate, ha ritenuto che:Â <i>a)</i> quanto al requisito di capacità  professionale dell&#8217;iscrizione al registro dell&#8217;imprese (con una determinata classificazione e fascia), la somma della fascia di classificazione in possesso della mandataria con quella in possesso della mandante consenta al raggruppamento nel suo complesso di soddisfare il requisito richiesto, in quanto il bando ha riconosciuto espressamente nel caso di raggruppamenti il cumulo dei requisiti in esame di modo che la somma degli importi di classificazione di cui al d.m. n. 274 del 1997 posseduti dai singoli componenti sia pari o superiore alla fascia prevista;  <i>b)</i> l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo Nazionale Gestori Ambientali sia contemplato dalla <i>lex specialis</i> come requisito di esecuzione, e non come requisito di partecipazione alla gara, come dimostrerebbe la circostanza che l&#8217;iscrizione è prevista dal solo Capitolato (che fa, infatti, specifico riferimento all&#8217;<i>&#8220;impresa appaltatrice&#8221;</i>, presupponendo perciù² l&#8217;avvenuta aggiudicazione) e che non è menzionata in nessun atto di gara tra i requisiti di partecipazione, in assenza peraltro di un&#8217;impugnazione delle relative clausole della <i>lex specialis</i>, vincolanti per le concorrenti; c) fosse altresì infondato il terzo motivo di ricorso, evidenziando che la mancata pubblicazione delle ammissioni in violazione dell&#8217;art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e il mancato riscontro alle istanze di accesso non costituisce vizio inficiante gli atti di gara, ma incide solo sul relativo termine di impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Per la riforma della sentenza La Lucente ha proposto appello, impugnando perà² i soli capi della sentenza che hanno respinto il secondo motivo di ricorso perÂ <i>&#8220;Errores in iudicando. Violazione dell&#8217;art. 83, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50 del 2016. Violazione dell&#8217;art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 2006&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. L&#8217;appellante ha evidenziato altresì che nelle more del giudizio di prime cure la gara è stata aggiudicata all&#8217;ATI I.C. e che detta aggiudicazione è stata impugnata con autonomo ricorso pendente dinanzi al T.a.r. Lazio (ricorso n. 1103-2019).</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Si sono costituite anche nel presente grado di giudizio ATAC e l&#8217;ATI I.C. le quali hanno entrambe reiterato nelle rispettive memorie le eccezioni di irricevibilità  per tardività  e di inammissibilità  del ricorso di primo grado (nella misura in cui si è impugnato non solo il provvedimento di ammissione, ma anche la proposta di aggiudicazione e altri atti endoprocedimentali e privi di immediata lesività ) e dell&#8217;appello per violazione dell&#8217;art. 104 Cod. proc. amm. (laddove La Lucente non si è limitata a contestare, come nel giudizio di primo grado, la sola mancanza del requisito <i>de quo</i>, ma ha assunto anche che le previsioni del Capitolato abbiano integrato nel Bando il possesso dell&#8217;iscrizione tra i requisiti di ammissione) e nel merito hanno argomentato l&#8217;infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Con ordinanza collegiale n. 1183 dell&#8217;8 marzo 2019 la Sezione ha preso atto dell&#8217;intervenuta rinunzia alla domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4. Successivamente l&#8217;appellante ha proposto nuova istanza di misure monocratiche cautelari suffragata da documentazione comprovante l&#8217;intervenuto avvio delle procedure per il cambio di appalto e l&#8217;immissione nel servizio dell&#8217;aggiudicataria alla scadenza del termine di affidamento all&#8217;appellante, gestore del servizio fino al 31 marzo 2019 in regime di proroga, istanza che è stata accolta con decreto cautelare (n. 1607 del 26 marzo 2019) al fine di pervenire alla decisione <i>re adhuc integra</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">3.5. All&#8217;udienza del 30 aprile 2019, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">4. Vanno in primo luogo esaminate le eccezioni di irricevibilità  e inammissibilità  del ricorso di primo grado e di inammissibilità  dell&#8217;appello <i>in limine</i> formulate dalle parti appellate.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Esse sono tutte infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. In primo luogo non può essere condivisa l&#8217;eccezione di irricevibilità  del ricorso di primo grado in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione dell&#8217;elenco dei concorrenti ammessi (tra cui figurava anche l&#8217;ATI I.C.) nella sezione &#8220;Amministrazione trasparente&#8221;, dal momento che tale elenco nulla chiariva in ordine alle ragioni dell&#8217;ammissione alla gara di tale raggruppamento e non rendeva altresì disponibile la documentazione idonea ad attestare &#8211; o a smentire &#8211; la legittimità  dell&#8217;ammissione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016Â <i>&#8220;il termine per l&#8217;impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione&#8221;</i> e nella specie non è contestato che La Lucente, alla data di notifica del ricorso, non conoscesse, per non averla ancora ottenuta, la documentazione utile presentata dal RTI appellato per valutare ai fini dell&#8217;impugnazione l&#8217;esistenza di profili di illegittimità  nella sua ammissione (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. V, 5 aprile 2019, n. 2243; Consiglio di Stato, Sez. III, 29 marzo 2019, n. 2079; Consiglio di Stato, Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1753; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 gennaio 2019, n. 699).</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Non merita altresì accoglimento l&#8217;eccezione di inammissibilità  nel ricorso di prime cure, posto che con esso certamente si è impugnato il provvedimento di ammissione dell&#8217;ATI appellata, ciù² costituendo lo specifico <i>thema decidendum</i> del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. E&#8217; infine infondata anche l&#8217;eccezione di inammissibilità  dell&#8217;appello in quanto nessuna violazione del divieto di <i>ius novorum</i> e del disposto dell&#8217;art. 104 c.p.a. è in concreto configurabile: con i motivi di censura articolati nel presente giudizio l&#8217;appellante non contesta affatto le prescrizioni della <i>lex specialis</i> ove interpretate nel senso di ritenere che l&#8217;iscrizione in parola costituisca requisito di esecuzione, ma torna a sostenere, come nel primo giudizio, che il RTI aggiudicatario debba essere escluso dalla procedura perchè, in tesi, senza dubbio carente di un requisito di partecipazione (l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali) richiesto ai fini dell&#8217;ammissione alla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Può dunque procedersi all&#8217;esame, nel merito, dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Come esposto in narrativa l&#8217;appellante ripropone con l&#8217;odierno gravame solo le censure attinenti all&#8217;asserita carenza del requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali in capo al RTI aggiudicatario, impugnando le relative statuizioni della sentenza di prime cure che hanno respinto il motivo sul presupposto che venisse in rilievo un mero requisito di esecuzione ( richiesto <i>&#8220;nell&#8217;ambito dell&#8217;appalto e delle attività  relative alla gestione dei rifiuti in esso comprese&#8221;</i>), non necessario ai fini della ammissione alla gara: ciù² si ricaverebbe, ad avviso del primo giudice, dalla previsione del requisito in esame nel solo Capitolato, e dalla circostanza che la <i>lex specialis</i>, non impugnata sul punto dalla ricorrente, non lo indicasse espressamente tra quelli richiesti, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara; sotto altro concorrente profilo, sarebbe poi dirimente il riferimento contenuto nel Capitolato all&#8217;impresa appaltatrice (il che presupporrebbe appunto l&#8217;intervenuta aggiudicazione) e la possibilità  di delega del servizio di trasporto dei rifiuti (per la quale era richiesta l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo nella categorie 4F e 5F) ad un&#8217;impresa terza (di cui la ditta appaltatrice può appunto avvalersi).</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. L&#8217;appellante contesta una siffatta ricostruzione, rilevando anzitutto come la circostanza che oggetto dell&#8217;appalto in questione fosse, tra l&#8217;altro, anche l&#8217;attività  di raccolta dei rifiuti e trasporto di essi presso gli impianti di smaltimento imponesse l&#8217;applicazione alla fattispecie dell&#8217;art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) che al comma 5 così testualmente dispone:Â <i>&#8220;L&#8217;iscrizione all&#8217;Albo è requisito per lo svolgimento delle attività  di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">5.3. Conformemente a tale previsione di legge, pertanto, il Capitolato, integrando sul punto il bando, ha richiesto che le concorrenti fossero in possesso del requisito minimo dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali categoria 2Â <i>bis</i>, nonchè 4F e 5F (pag. 65): in particolare l&#8217;operatore economico avrebbe dovuto essere in possesso della categoria 2<i>bis</i> richiesta dal D.M. n. 120 del 3 giugno 2014 per il produttore di rifiuti (che è per l&#8217;appunto l&#8217;operatore economico affidatario della commessa), nonchè delle ulteriori categorie 4F e 5F richieste per l&#8217;operatore economico che effettua l&#8217;attività  di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi (categoria 4) e pericolosi (categoria 5); solo per tali ultime due categorie (4F e 5F) il Capitolato avrebbe consentito, sempre ad avviso dell&#8217;appellante, che, qualora l&#8217;attività  di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi fosse stata svolta in regime di subappalto, fosse il subappaltatore a possedere l&#8217;iscrizione, fermo restando l&#8217;obbligo in capo all&#8217;operatore economico concorrente di possedere (ai fini della partecipazione alla gara) comunque il requisito dell&#8217;iscrizione nell&#8217;Albo Gestori Ambientali per la categoria 2<i>bis</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">5.4. Senonchè nella specie nè la mandatari I.C. Servizi nè la mandante Il Risveglio erano iscritte nell&#8217;Albo: da qui non poteva che conseguire, secondo La Lucente, l&#8217;esclusione dalla gara per carenza di un requisito abilitativo per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di raccolta e trasporto rifiuti, rientrante nel novero dei requisiti speciali di idoneità  professionale in relazione alle attività  oggetto di appalto, che, come affermato dalla giurisprudenza (Cons. di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032; id., V, 19 aprile 2017, n. 1825) e dall&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione (delibera ANAC del 28 marzo 2018, n 324), costituisce requisito di partecipazione alla gara (e, come tale, va posseduto giù  alla scadenza del termine di presentazione delle offerte), e non soltanto di esecuzione del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5. Pertanto, nel caso di appalto avente ad oggetto le attività  di cui all&#8217;art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 2006, anche a voler ritenere che la stazione appaltante non avesse previsto nella legge di gara tra i requisiti di partecipazione quello dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo in parola, la disciplina di gara, avuto riguardo allo specifico oggetto dell&#8217;appalto, dovrebbe ritenersi automaticamente etero-integrata dal diritto nazionale vigente, colmandosi le lacune del provvedimento adottato dalla Pubblica Amministrazione secondo un meccanismo analogo a quello di cui agli artt. 1374 e 1339 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">5.6. Sarebbe quindi irrilevante la collocazione nel Capitolato della richiesta del requisito che doveva essere posseduto anche a prescindere da una specifica previsione nella <i>lex specialis</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">5.7. Prive di significativo rilievo sarebbero poi la locuzione (contenuta nel capitolato) <i>&#8220;impresa appaltatrice&#8221;</i> (a ben vedere impiegata solo con riferimento al possesso dell&#8217;iscrizione al SISTRI: &#8220;<i>l&#8217;impresa appaltatrice deve essere in possesso nel momento dell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto di regolare iscrizione al SISTRI quale produttore dei rifiuti pericolosi&#8221;</i>), li dove invece per l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo Nazionale si è utilizzata l&#8217;impersonale espressione <i>&#8220;occorre essere in possesso della iscrizione alla categoria ..dell&#8217;Albo Gestori Ambientali&#8221;Â </i>(con evidenza riferita alla sola impresa concorrente), come pure la prevista possibilità  di utilizzare per il trasporto dei rifiuti un&#8217;impresa terza, in possesso dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo, per il decisivo e assorbente rilievo per cui ad essa è affidabile la sola attività  di trasporto, impregiudicato il possesso da parte del concorrente quanto meno dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo per la categoria 2Â <i>bis</i> in quanto produttore di rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;">5.8. Inoltre, sempre in relazione all&#8217;attività  di raccolta e rifiuti (delegabile a terzi), l&#8217;appellante evidenzia che si verterebbe in ogni caso in un&#8217;ipotesi di subappalto necessario in cui è possibile far fronte alla richiesta dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso l&#8217;affidamento in subappalto della specifica attività  per cui il bando richiede il possesso di uno specifico requisito di partecipazione (in base ai principi affermati da Ad. Plen. 2 novembre 2015, n. 9).</p>
<p style="text-align: justify;">6. L&#8217;appello è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1.Devono anzitutto richiamarsi le previsioni di cui all&#8217;art. 212, comma 5 e 6 ,del d.lgs. 152 del 2006 recante Norme in materia ambientale (di seguito <i>&#8220;T.U.A.&#8221;</i> o <i>&#8220;Codice dell&#8217;ambiente&#8221;</i>) in base alle quali:Â <i>&#8220;L&#8217;iscrizione all&#8217;Albo è requisito per lo svolgimento delle attività  di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonchè di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità  di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all&#8217;articolo 208, comma 15. Sono esonerati dall&#8217;obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. 6. L&#8217;iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l&#8217;esercizio delle attività  di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività  l&#8217;iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività  soggette ad iscrizione.&#8221;</i></p>
<p style="text-align: justify;">6.2. Richiamate tali previsioni, giova in primo luogo evidenziare come vero è che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa che la Sezione condivide e a cui intende dare continuità , il requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali è un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità  professionale degli operatori a norma dell&#8217;art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, e costituisce titolo autorizzatorio per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che <i>&#8220;il relativo possesso determina quindi l&#8217;abilitazione soggettiva all&#8217;esercizio della professione e costituisce pertanto, un requisito che si pone a monte dell&#8217;attività  di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell&#8217;ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione&#8221;</i> (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032), risultando poi la presenza soggettiva di siffatto requisito per poter concorrere a gare aventi ad oggetto dette attività  <i>&#8220;conforme all&#8217;immanente principio di ragionevolezza e di proporzionalità  &#8211; in specie, quanto a necessarietà  e adeguatezza&#8221;</i> (Cons. di Stato, V, 19 aprile 2017, n. 1825).</p>
<p style="text-align: justify;">6.3. Tuttavia, deve osservarsi, tale pacifico indirizzo non è affatto applicabile alla fattispecie in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">6.4. Se, infatti, i principi di proporzionalità  e ragionevolezza inducono a ritenere che non possa prescindersi dal requisito dell&#8217;iscrizione in parola per poter concorrere a gare aventi ad oggetto le attività  di raccolta e trasporto dei rifiuti <i>&#8220;che per sua natura non può prescindere da una corrispondente e adeguata caratterizzazione dei concorrenti&#8221;</i> e trattandosi di requisito richiesto <i>ex lege</i> per lo svolgimento di dette attività , i medesimi principi impongono una differente interpretazione ai fini della qualificazione del requisito stesso nell&#8217;ipotesi in cui, come nel caso di specie, oggetto precipuo e specifico dell&#8217;appalto non sia l&#8217;attività  di raccolta e trasporto di rifiuti e queste ultime, per converso, rivestano solo carattere secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi: e ciù² proprio perchè, come implicitamente riconosciuto dalla stessa appellante nel richiamare la citata giurisprudenza,Â <i>&#8220;è principio pacifico in giurisprudenza, che le clausole di un Bando, ivi comprese quelle che individuano i requisiti di partecipazione alla gara, vanno interpretate anche alla luce della normativa di settore rilevante nella specifica materia in cui si inserisce il servizio affidato in concreto tramite procedura ad evidenza pubblica&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">6.5. Ed invero, non perchè il servizio da affidarsi investa in senso lato e indiretto la gestione dei rifiuti, può ritenersi corretta l&#8217;opzione esegetica proposta dall&#8217;appellante secondo cui l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo Nazionale deva essere qualificato come requisito per partecipare alla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">6.6. Del resto, la differente esegesi, nel senso che il requisito richiesto sia mero requisito di esecuzione dell&#8217;appalto laddove la produzione, nel senso di raccolta e smaltimento di rifiuti- da parte dell&#8217;affidatario di un differente servizio (quale in quel caso la verifica, ispezione, sanificazione delle opere fognarie, nel presente invece il servizio di pulizia delle sedi, sostituzione delle lampade, assistenza e rimozione dei graffiti delle stazioni metro ferroviarie)- rappresenti una parte soltanto residuale e servente rispetto al complesso delle prestazioni affidate, è stata giù  affermata dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, V, 23 luglio 2018, n. 4445).</p>
<p style="text-align: justify;">In quel caso la Sezione ha chiarito che il non aver richiesto quale requisito di partecipazione, ma solo di esecuzione l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali per una prestazione marginale nella globalità  del servizio appare conforme al principio delÂ <i>favor partecipationis</i>, non potendo essere considerata perciù² una difformità  rispetto alle prescrizioni del c.d.Â <i>Codice dell&#8217;ambiente</i> l&#8217;avere inserito nella <i>lex specialis</i> l&#8217;obbligo di iscrizione come requisito di esecuzione: l&#8217;aggiudicatario, infatti, dovrà  comunque prima dell&#8217;avvio del servizio procurarsi il requisito e iscriversi all&#8217;Albo nelle categorie necessarie.</p>
<p style="text-align: justify;">6.7. In applicazione di tali coordinate ermeneutiche e tenendo conto che il servizio affidato in concreto tramite la gara per cui è causa è quello di pulizia e sostituzione delle lampade delle stazioni metro ferroviarie, risultando la raccolta e il trasporto dei rifiuti in effetti parte solo residuale e servente rispetto alle prestazioni principali costituenti oggetto specifico dell&#8217; appalto, risultano allora ragionevoli e conformi alle prescrizioni dell&#8217;art. 212 del T.u.a. le previsioni della<i>Â lex specialisÂ </i>che in alcun punto hanno stabilito l&#8217;esclusione per la carenza del requisito e non lo hanno contemplato tra i requisiti soggettivi di partecipazione da possedersi giù  alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.</p>
<p style="text-align: justify;">Corrette risultano, dunque, le statuizioni della sentenza impugnata che hanno rilevato come l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo sia prevista nel solo Capitolato, che ai sensi dell&#8217;articolo 15.4. del disciplinare, fa parte del contratto d&#8217;appalto e non è menzionata, tra i requisiti di partecipazione nè dal Bando (nella Sezione III, specificamente dedicata ai requisiti di ammissione, che indicava le condizioni di partecipazione, la capacità  professionale e tecnica, i requisiti di ordine speciale) nè dal Disciplinare che, all&#8217;art. 1 (rubricato <i>&#8220;Fonti&#8221;</i>) prescrive:Â <i>&#8220;La gara è disciplinata, in ordine prioritario: a) dal bando di gara; b) dalla documentazione complementare al bando, costituita: &#8211; dal presente Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali- dalla documentazione richiamata dal presente Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (&#038;)&#8221;,Â </i>all&#8217;art. 3<i>Â (&#8220;Requisiti&#8221;) </i>stabilisce che i concorrenti per poter essere ammessi a partecipare alla gara devano attestare, tra l&#8217;altro <i>&#8220;&#038;e) il possesso di ulteriori eventuali requisiti richiesti dal bando&#8221;</i>, mentre all&#8217;art. 15 dispone che <i>&#8220;Fanno parte integrante del Contratto e sono materialmente allegati ad essi il Capitolato Speciale&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">6.7.1. Quest&#8217;ultimo, unica tra le fonti di disciplina della procedura ad occuparsi del requisito in esame, statuisce poi espressamente, all&#8217;art. 16 rubricato <i>&#8220;Requisiti ed adempimenti ambientali&#8221;</i>:Â <i>&#8220;L&#8217;impresa appaltatrice, nell&#8217;esecuzione delle attività  oggetto del presente Capitolato, dovrà  impegnarsi al rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materi di tutela ambientale in riferimento alle matrici aria, acqua, suolo (D.lgs. 152/06 e s.m.i.) e a prevenire eventuali impatti ambientali&#038;[omissis]&#038;&#8221;</i>(pag. 64); aggiunge poi (pagina 65) che <i>&#8220;In linea generale, l&#8217;Impresa Appaltatrice deve essere in possesso nel momento dell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto di regolare iscrizione al SISTRI quale produttore di rifiuti speciali. &#038;&#8221;;  </i>chiarisce altresì (pag. 66) che<i>Â &#8220;Sarà  cura dell&#8217;Impresa Appaltatrice consegnare in modo preventivo all&#8217;avvio delle attività  ad ATAC S.p.A. fotocopia completa delle iscrizioni all&#8217;Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto e autorizzazioni per lo smaltimento/recupero dei rifiuti &#038;[omissis]&#038;&#8221;</i> (pag. 66); infine evidenzia (pag. 68-69) che <i>&#8220;L&#8217;Impresa Appaltatrice prima dell&#8217;inizio del servizio dovrà  fornire ad Atac tutte le informazioni necessarie alla redazione del Documento di Coordinamento Ambientale al quale dovrà  attenersi&#038;[omissis]&#038;Si riportano qui di seguito le informazioni principali che, se applicabili l&#8217;Impresa è tenuta a fornire&#8230; &#038;[omissis]&#038; 9. Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali; 10. Autorizzazioni dei vettori che effettuano il trasporto dei rifiuti per vostro conto e degli impianti che li ricevono; 11. Iscrizione al sistema SISTRI [&#038;]&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">6.8. Ne consegue che non solo gli atti di gara non hanno menzionato l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo in questione quale requisito di ammissione, ma che la stessa stazione appaltante si fosse determinata a contemplarla soltanto come requisito di esecuzione <i>&#8220;nell&#8217;ambito dell&#8217;appalto e delle attività  relative alla gestione dei rifiuti in esso comprese&#8221;</i>,Â <i>&#8220;nell&#8217;esecuzione delle attività  oggetto del capitolato&#8221;</i> e con precipuo riferimento all&#8217;Â <i>&#8220;impresa appaltatrice&#8221;</i> (quindi non concorrente o partecipante): risultano pertanto logiche e ragionevoli le previsioni del Capitolato (pag. 65) che hanno richiesto il possesso della categoria 2Â <i>bis</i> (richiesta dal d.m.3 giugno 2014, n. 120) per il produttore dei rifiuti (che necessariamente coincide con l&#8217;affidatario della commessa), e le ulteriori categorie 4F e 5F per l&#8217;attività  di raccolta e trasposto dei rifiuti, non pericolosi e pericolosi, che può essere svolta in proprio dall&#8217;appaltatrice ovvero da una ditta della quale la stessa appaltatrice può avvalersi anche ai fini dell&#8217;integrazione del requisito in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">6.8.1. Nè, per quanto detto in relazione alla specifica attività  oggetto del servizio da affidarsi e alla natura marginale e servente dell&#8217;attività  di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la <i>lex specialis</i> deve ritenersi eterointegrata sul punto (quanto all&#8217;obbligatoria iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori ambientali quale requisito di partecipazione) da previsioni inderogabili e cogenti.</p>
<p style="text-align: justify;">6.9. Del resto le menzionate previsioni della <i>lex specialis</i> non sono state impugnate dall&#8217;odierna appellante rimanendo pertanto vincolanti per la stazione appaltante e per le imprese partecipanti alla gara: ma anche ove in ipotesi fossero state gravate non avrebbero potuto ritenersi illegittime per violazione delle disposizioni del c.d.Â <i>Codice dell&#8217;ambiente</i> in relazione all&#8217;oggetto concreto e specifico del servizio da affidarsi con l&#8217;appalto che rendeva non indispensabile ai fini dell&#8217;ammissione alla gara (e da possedere quindi giù  alla scadenza del termine di presentazione delle offerte) il requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali necessario invece per gli appalti inerenti le attività  di trasporto e raccolta rifiuti, contemplandolo soltanto come mero requisito di esecuzione <i>&#8220;nell&#8217;ambito dell&#8217;appalto e delle attività  relative alla gestione dei rifiuti in esso comprese&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">7. In conclusione, l&#8217;appello va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Nondimeno, le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della parziale novità  delle questioni trattate.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone compensarsi tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-6-2019-n-3727/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.3727</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.1267</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-6-2019-n-1267/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-6-2019-n-1267/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-6-2019-n-1267/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.1267</a></p>
<p>S. C. Cozzi Pres., A. Fanizza Est., PARTI: Comune di Villanova del Sillaro rapp. avv.to A. Gennari c. Comune di Pieve Fissiraga rapp. avv.to M. Meroni. Le delibere di giunta sono idonee a far sorgere obblighi negoziali solo se fanno parte di un accordo in forma scritta concluso ex art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-6-2019-n-1267/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.1267</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-6-2019-n-1267/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.1267</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. C. Cozzi Pres., A. Fanizza Est., PARTI: Comune di Villanova del Sillaro rapp. avv.to A. Gennari c. Comune di Pieve Fissiraga rapp. avv.to M. Meroni.</span></p>
<hr />
<p>Le delibere di giunta sono idonee a far sorgere obblighi negoziali solo se fanno parte di un accordo in forma scritta concluso ex art. 15, L. n. 241/1990. In caso contrario sono revocabili ai sensi dell&#8217;art. 21 quinquies, L. n. 241/1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Atto amministrativo &#8211; Opere pubbliche &#8211; Impegno di compartecipazione alla spesa &#8211; Accordi <em>ex</em> art. 15, L. n. 241/1990 &#8211; Esclusione &#8211; Revoca</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>&#8220;Tra le predette Amministrazioni, tuttavia, non è mai intervenuta alcuna formalizzazione mediante un apposito accordo di natura convenzionale nel quale fossero trasfusi gli impegni assunti e la precisa determinazione del rispettivo onere sovventivo: una regolazione necessaria, dal momento che, ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 2 della legge 241/1990 (che, a sua volta, rinvia al precedente art. 11, comma 2), è prevista per i predetti accordi la stipulazione &#8220;per atto scritto&#8221;.<br /> Deve, pertanto, ritenersi che le intese raggiunte non si siano tradotte in un impegno giuridicamente vincolante, con la conseguenza che la legittimità  dell&#8217;impugnata deliberazione di G.C. n. 46/2015 va esclusivamente delibata in rapporto alla disciplina di cui all&#8217;art. 21 quinquies della legge 241/1990&#8243;.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/06/2019<br /> <strong>N. 01267/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02281/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2281 del 2015, proposto da Comune di Villanova del Sillaro, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Annalisa Gennari, con domicilio eletto in Milano, Via Baracchini, 1<strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Pieve Fissiraga, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Monica Meroni, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del T.A.R.<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della deliberazione della Giunta comunale di Pieve Fissiraga del 2 aprile 2015, n. 46.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pieve Fissiraga;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 14 maggio 2019 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso ritualmente proposto il Comune di Villanova del Sillaro ha impugnato, chiedendone l&#8217;annullamento, la deliberazione della Giunta comunale di Pieve Fissiraga del 2 aprile 2015, n. 46, con cui si è disposto di &#8220;<em>non dar seguito alla richiesta, avanzata dal Comune di Villanova del Sillaro, di compartecipazione alla spesa sostenuta dallo stesso per l&#8217;esecuzione dei lavori di riqualificazione della strada SC 837 &#8211; Fraz. Bargano, stante la mancanza di impegno in tal senso e la totale carenza di titolo, in capo al Comune di Villanova del Sillaro, a richiedere tale compartecipazione</em>&#8220;; nonchè, contestualmente di &#8220;<em>revocare la propria delibera della Giunta comunale n. 88/2013, per sopravvenuta valutazione di inopportunità  del provvedimento e per carenza di presupposti legittimanti la spesa</em>&#8220;.<br /> La finalità  specifica dell&#8217;intervento di riqualificazione è stata, in particolare, individuata nella necessità  di garantire la sicurezza ed il transito stradale dei veicoli pesanti provenienti e destinati a raggiungere sia la zona PIP (Piano Insediamenti Produttivi), sia la zona della bonifica della ex cava di Bargano.<br /> Nel preambolo dell&#8217;impugnata deliberazione si evince che il Comune ricorrente ha accertato nella deliberazione di G.C. n. 63 del 19 settembre 2011 (integrata con analoga deliberazione n. 65 del 22 settembre 2011), con cui si è disposta l&#8217;approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, che le opere in questione ricadessero in parte nel territorio del Comune di Pieve Fissiraga e che, pertanto, si sarebbe resa necessaria, da parte di tale Amministrazione, l&#8217;adozione di una variante urbanistica, quest&#8217;ultima, in effetti, approvata con deliberazione di C.C. n. 22/2011 e n. 2/2012.<br /> E&#8217; accaduto, poi, che con nota del 19.6.2012 il Sindaco del Comune ricorrente, sul presupposto di aver ottenuto la concessione di un finanziamento regionale idoneo a coprire il 60% del costo dell&#8217;opera, ha chiesto al Comune di Pieve Fissiraga una compartecipazione sovventiva indotta dall&#8217;esistenza di un&#8217;utilità  &#8211; ancorchè residuale &#8211; e da quest&#8217;ultimo fissata nel 10% dell&#8217;importo complessivo del progetto.<br /> Tale intendimento si è tradotto nell&#8217;adozione della deliberazione di G.C. n. 88 del 22 luglio 2013, nella quale è stata accolta una proposta di compartecipazione con riserva di quantificare la somma da erogare &#8220;<em>all&#8217;esito del ricevimento della documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta dal Comune di Villanova</em>&#8220;.<br /> La commisurazione della partecipazione finanziaria, sulla base di successivi atti di intesa, è stata fissata dapprima in €. 84.054,45 (nota del 7.3.2014 del Comune ricorrente) e, in seguito, ridotta ad €. 75.893,15.<br /> Il Comune di Pieve Fissiraga, tuttavia, ha denegato di provvedere con l&#8217;impugnata deliberazione, la cui legittimità  è stata censurata per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 21Â <em>quinquies</em>Â della legge 241/1990, non potendosi ritenere che la deliberazione di G.C. n. 88/2013 avesse &#8220;<em>efficacia durevole o istantanea</em>&#8220;, nè reputando sussistenti i presupposti giustificativi della revoca, tenuto conto che in tale atto sarebbe stato esplicitato il beneficio derivante &#8220;<em>dalla riqualificazione della strada in questione, in particolare per quanto concerne la forte riduzione se non l&#8217;azzeramento dell&#8217;eventuali esigenze di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria che, per l&#8217;effetto, dell&#8217;essere comproprietari della strada, comunque avrebbero potuto essere sostenute</em>&#8220;.<br /> L&#8217;impugnato provvedimento sarebbe, inoltre, viziato da eccesso di potere per difetto d&#8217;istruttoria, in quanto sarebbe stato illegittimamente disatteso l&#8217;impegno giuridico assunto dall&#8217;Amministrazione intimata in ordine alla garantita compartecipazione; e, non ultimo, la contestata decisione non potrebbe essere giustificata da una mutata situazione di fatto (essendo rimasto immutato il programma costruttivo sotteso alla riqualificazione) o da una sopravvenuta valutazione dell&#8217;interesse pubblico originario (dal momento che l&#8217;utilità  stimata in partenza non potrebbe essere messa in discussione).<br /> Si è costituito in giudizio il Comune di Pieve Fissiraga, opponendosi ai motivi di ricorso e chiedendone il rigetto.<br /> In vista dell&#8217;udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 14 maggio 2019, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.<br /> In particolare, il Comune resistente ha opposto che la revoca dell&#8217;assenso precedentemente prestato sarebbe dipesa da una sopravvenuta valutazione circa l&#8217;insostenibilità  dell&#8217;impegno finanziario, il quale avrebbe determinato l&#8217;assunzione di una spesa fuori bilancio ai sensi dell&#8217;art. 191 del d.lgs. 267/2000, nel senso che la mancanza di una preventiva copertura sarebbe stata suscettibile di comportare &#8220;<em>un grave pregiudizio al Comune sotto il profilo contabile, con tutte le necessarie conseguenze sanzionatorie in capo ai funzionari responsabili per il danno erariale cagionato</em>&#8221; (cfr. pag. 10 della memoria conclusiva).<br /> Nella propria memoria di replica il Comune ricorrente ha evidenziato di aver giù  sostenuto l&#8217;intera spesa dell&#8217;intervento (cfr. pag. 9).<br /> All&#8217;udienza pubblica del 14 maggio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br /> Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.<br /> Dall&#8217;analisi della deliberazione di G.C. n. 22 del 27 settembre 2011, con cui il Comune di Pieve Fissiraga ha approvato la proposta di deliberazione avente ad oggetto &#8220;<em>approvazione progetto definitivo/esecutivo di riqualificazione SC 837 (&#038;) in variante al PRG ai sensi dell&#8217;art. 25 della L.R. n. 12/2005</em>&#8220;, è stato espressamente precisato che &#8220;<em>l&#8217;opera in progetto verrà  eseguita a totale cura e spese del Comune di Villanova del Sillaro e che al Comune di Pieve Fissiraga faranno carico unicamente i costi di pubblicazione degli atti di variante</em>&#8220;.<br /> Successivamente si è instaurata tra le parti un&#8217;interlocuzione finalizzata a ripartire l&#8217;onere finanziario &#8211; giù  in larga parte coperto da un finanziamento regionale &#8211; tra le due Amministrazioni; il culmine di tale intesa è da individuare, ad avviso del Collegio, nella deliberazione di G.C. n. 88 del 22 luglio 2013, la quale ha testimoniato una valutazione positiva del Comune di Pieve Fissiraga in ordine alla compartecipazione (nel limite del 10% della spesa effettivamente sostenuta dal Comune ricorrente), sebbene con la clausola di una quantificazione definitiva da rimettere ad un completo esame della documentazione progettuale.<br /> Tra le predette Amministrazioni, tuttavia, non è mai intervenuta alcuna formalizzazione mediante un apposito accordo di natura convenzionale nel quale fossero trasfusi gli impegni assunti e la precisa determinazione del rispettivo onere sovventivo: una regolazione necessaria, dal momento che, ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 2 della legge 241/1990 (che, a sua volta, rinvia al precedente art. 11, comma 2), è prevista per i predetti accordi la stipulazione &#8220;<em>per atto scritto</em>&#8220;.<br /> Deve, pertanto, ritenersi che le intese raggiunte non si siano tradotte in un impegno giuridicamente vincolante, con la conseguenza che la legittimità  dell&#8217;impugnata deliberazione di G.C. n. 46/2015 va esclusivamente delibata in rapporto alla disciplina di cui all&#8217;art. 21Â <em>quinquies</em>Â della legge 241/1990.<br /> Occorre, a tal riguardo, rilevare che la ragione posta dal Comune di Pieve Fissiraga a sostegno della decisione di revocare il precedente assenso (e, quindi, di ritirare la disponibilità  a compartecipare al costo dell&#8217;opera pubblica) è stata individuata nell&#8217;inopportunità  amministrativa di affrontare una spesa che, risultando priva di preventiva copertura finanziaria, comporterebbe l&#8217;assunzione di un debito fuori bilancio.<br /> Il prefigurato impegno finanziario, le cui concrete ripercussioni ricadrebbero sull&#8217;erario comunale, costituisce con tutta evidenza una valutazione che impinge al merito dell&#8217;azione amministrativa e che esprime una rivalutazione dell&#8217;interesse pubblico originario che a parere del Collegio è immune da irragionevolezza alla luce di un programma costruttivo i cui oneri erano stati totalmente rimessi &#8211; senza possibilità  di equivoci di sorta &#8211; all&#8217;Amministrazione ricorrente.<br /> La registrata mancanza di copertura finanziaria (o, più¹ precisamente, la valutazione di natura cautelare volta a non aggravare le risorse esistenti) rientra nel novero delle ragioni, afferenti al risparmio di spesa, suscettibili di giustificare l&#8217;adozione di un provvedimento di revoca (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2011, n. 5050; TAR Campania &#8211; Napoli, 3 novembre 2017, n. 5118).<br /> Non è, poi, improprio richiamare l&#8217;orientamento della giurisprudenza secondo cui &#8220;<em>di fronte ad un atto espressivo di apprezzamenti di carattere ampiamente discrezionale, riconducibile ad una diversa valutazione del medesimo interesse pubblico che aveva originariamente indotto l&#8217;amministrazione ad emettere l&#8217;atto poi ritirato, qualsiasi affidamento privato</em>Â [ sebbene, in questo caso, la controparte fosse rappresentata da un&#8217;altra pubblica Amministrazione ]Â <em>è destinato a soccombere, tanto è vero che l&#8217;art. 21-quinquies più¹ volte citato non attribuisce ad esso alcun rilievo impeditivo all&#8217;esercizio del relativo potere, diversamente da quanto previsto per l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio dal successivo art. 21-nonies. La prima delle norme della legge generale sul procedimento amministrativo ora citato tutela infatti il contrapposto interesse destinato unicamente sul piano patrimoniale, attraverso l&#8217;indennizzo e dunque mediante un ristoro pecuniario conseguente ad un atto lecito ma pregiudizievole per i contrapposti interessi privati</em>&#8221; (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14.10.2014, n. 5082).<br /> Ma nella specie il Comune di Villanova del Sillaro non ha proposto alcuna domanda di indennizzo.<br /> Neppure coglie nel segno, infine, la deduzione secondo cui il tratto di strada ricadente nel territorio del Comune di Pieve Fissiraga avrebbe imposto a tale Amministrazione alcuni puntuali obblighi, rammentandosi in particolare che &#8220;<em>il disposto dell&#8217;art. 14 comma 1 del Codice della Strada statuisce chiaramente che: &#8220;Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità  della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell&#8217;efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta</em>&#8221; (cfr. pag. 8 della replica).<br /> Il Collegio non ravvisa, infatti, una diretta corrispondenza &#8211; quanto, piuttosto, piena autonomia &#8211; tra l&#8217;assolvimento dei predetti obblighi e la compartecipazione alle spese per i lavori di riqualificazione della strada comunale n. 837: prova ne è che la più¹ cospicua quota dei costi è stata, nella specie, garantita da un finanziamento regionale.<br /> In conclusione, il ricorso dev&#8217;essere respinto.<br /> Alla luce della peculiare vicenda amministrativa si dispone l&#8217;integrale compensazione delle spese processuali.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi espressi in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-6-2019-n-1267/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.1267</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
