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	<title>3/6/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/6/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Tribunale di Firenze &#8211; Ordinanza &#8211; 3/6/2014 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-3-6-2014-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-3-6-2014-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-3-6-2014-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Ordinanza &#8211; 3/6/2014 n.0</a></p>
<p>Dott. L. Delle Vergini Est. Comune di Pisa ( Prof. Avv. A.M. Calamia, Avv. S. Caponi) contro la Regione Toscana (Avv.ti Prof. D.M. Traina e L.a Bora) e Corporacion America Italia s.r.l. (Avv.ti prof. F. Cintioli , F. Foscari e G. Lo Pinto) Trasporti &#8211; Porti ed aeroporti – Regione</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-3-6-2014-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Ordinanza &#8211; 3/6/2014 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. L. Delle Vergini Est. <br /> Comune di Pisa ( Prof. Avv. A.M. Calamia, Avv. S. Caponi) contro la Regione Toscana (Avv.ti Prof. D.M. Traina e L.a Bora) e Corporacion America Italia s.r.l. (Avv.ti prof. F. Cintioli , F. Foscari e G. Lo Pinto)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Trasporti &#8211; Porti ed aeroporti – Regione Toscana – Adesione parziale ad opa – Non costituisce violazione del patto parasociale di maggioranza di S.A.T. &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’intenzione della Regione Toscana di aderire, sia pur parzialmente (per circa l’11,838% del capitale di Società Aeroporto Toscano s.p.s.) all’opa promossa da Corporacion America Italia s.r.l., mantenendo il 5,062% della partecipazione &#8211; percentuale pressoché identica a quella (5,061%) che la Regione intende mantenere in Aeroporto di Firenze, non aderendo alla parallela opa obbligatoria totalitaria promossa da Corporacion -, non appare costituire violazione dello stipulato patto parasociale di maggioranza di S.A.T. apparendo viceversa integrare ipotesi di legittimo recesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.968</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-3-6-2014-n-968/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-3-6-2014-n-968/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.968</a></p>
<p>Pres. P. Buonvino, Est. B. Massari A. Garibotti ed Ordine degli Avvocati di Lucca (Avv. C. Lazzarini) contro il Tribunale di Lucca ed il Ministero della Giustizia (Avvocatura dello Stato) Giustizia civile – Orario di apertura delle cancellerie – Limite minimo delle cinque ore previsto dall’art. 162, 1° comma, della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-3-6-2014-n-968/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.968</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-3-6-2014-n-968/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.968</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Buonvino, Est. B. Massari<br /> A. Garibotti ed Ordine degli Avvocati di Lucca (Avv. C. Lazzarini) contro il Tribunale di Lucca ed il Ministero della Giustizia (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia civile – Orario di apertura delle cancellerie – Limite minimo delle cinque ore previsto dall’art. 162, 1° comma, della legge 23 ottobre 1962 n.1196 – Inderogabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai capi degli uffici giudiziari spetta il potere regolamentare di stabilire l’orario di apertura al pubblico delle cancellerie e segreterie, ma sempre nell’osservanza del limite della durata dell’orario di apertura di cinque ore giornaliere, come previsto dall’art. 162, 1° comma, della legge 23 ottobre 1962 n.1196. Nè può costituire causa giustificativa la carenza di personale e di tipo logistico, atteso che gli elementi di valutazione posti a base del provvedimento di che trattasi, per quanto in sé apprezzabili, sono del tutto recessivi e comunque non possono incidere sul limite minimo delle cinque ore di apertura al pubblico degli uffici</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2013, proposto da:<br />
Alessandro Garibotti, in proprio e nella qualità di Presidente dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Lucca, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Carlo Lazzarini, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Tribunale di Lucca, in persona del Presidente p.t., Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato, presso cui domiciliano in Firenze, via degli Arazzieri 4; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>dei provvedimenti del Presidente del Tribunale di Lucca recanti la limitazione dell&#8217;orario di apertura al pubblico delle cancellerie e degli uffici del Tribunale di Lucca e, in particolare, dei provvedimenti n. 26 del 7.06.2013, 27 del 14.06.2013, 28 del 19.06.2013, 29 del 21.06.2013, 35 del 22.07.2013, 38 del 26.08.2013, 41 del 6.09.2013, 42 del 9.09.2013, tutti portanti e disciplinanti un orario di apertura inferiore a quello previsto dalla normativa vigente;<br />
nonchè di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale ed in ogni caso lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Tribunale di Lucca e del Ministero della Giustizia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>considerato che:<br />
&#8211; vengono impugnati i provvedimenti del Presidente del Tribunale di Lucca in epigrafe rubricati recanti la limitazione dell&#8217;orario di apertura al pubblico delle cancellerie e degli uffici del Tribunale di Lucca;<br />
&#8211; i ricorrenti lamentano che, in violazione dell’art. 162, 1° comma, della legge 23 ottobre 1962 n.1196, recante l’Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, con i predetti atti si siano stabiliti orari di ape<br />
rilevato che:<br />
&#8211; il ricorso si palesa fondato in relazione all’assorbente censura di violazione di legge svolta col primo motivo;<br />
&#8211; la norma sopra citata dispone che “<i>le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e delle segreterie interes<br />
&#8211; come condivisibilmente rilevato dal Giudice d’appello in analoga fattispecie, “<i>Stante l’inequivoco tenore letterale della predetta norma, ai capi degli uffici giudiziari spetta il potere regolamentare di stabilire l’orario di apertura al pubblico del<br />
<i>In altri termini, la previsione legislativa in rassegna ha un contenuto assolutamente vincolante, tale da non lasciare alcun margine di discrezionalità in ordine ad una opzione di durata oraria giornaliera di apertura al pubblico degli uffici giudiziari diversa da quella fissata direttamente ed inequivocabilmente dal legislatore nazionale a mezzo di un previsione con una valenza uniforme per tutte le cancellerie e segreterie giudiziarie presenti sull’intero territorio italiano</i>” (Cons. Stato sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 798);<br />
considerato che:<br />
&#8211; il regime giuridico di rango legislativo applicabile all’orario di apertura degli uffici in questione costituisce il portato della riserva di legge prevista in materia dall’art. 97 Cost. secondo cui “<i>i pubblici uffici sono organizzati secondo disposi<br />
&#8211; non può costituire “<i>causa giustificativa la motivazione resa a sostegno dell’adottato provvedimento riconducibile a ragioni di carenza di personale e di tipo logistico</i>”, atteso che “<i>gli elementi di valutazione posti a base del provvedimento di<br />
ritenuto che:<br />
&#8211; per le ragioni esposte il ricorso va accolto, potendo, nondimeno, compensarsi tra le parti le spese del giudizio in relazione alla natura della controversia;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/06/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-3-6-2014-n-968/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.968</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.5874</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-3-6-2014-n-5874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-3-6-2014-n-5874/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-3-6-2014-n-5874/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.5874</a></p>
<p>Pres. P. Biancofiore &#8211; Est. G. Chinè C .V. s.r.l. ( Avv. F. Pasero, D. Leporoni, R. Baldoni ) c/ Liceo classico e Scientifico”L.R.” ( Avv. Stato) ed altri Appalti pubblici – Operazioni di gara – Principio di pubblicità – Sedute – Date e orari – Mancata comunicazione ai concorrenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-3-6-2014-n-5874/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.5874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-3-6-2014-n-5874/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.5874</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Biancofiore &#8211;  Est. G. Chinè <br /> C .V. s.r.l. ( Avv. F. Pasero, D. Leporoni, R. Baldoni ) c/ Liceo classico e Scientifico”L.R.” ( Avv. Stato) ed altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Appalti pubblici – Operazioni di gara – Principio di pubblicità – Sedute – Date e orari – Mancata comunicazione ai concorrenti &#8211; Conseguenze – Aggiudicazione – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di appalti pubblici tutte le operazioni di gara svolte dalla commissione giudicatrice devono essere effettuate nel rispetto del principio di pubblicità delle sedute di gara, garantendo la regolarità formale degli atti prodotti ed avere così la sicurezza che non siano intervenute indebite alterazioni. Ne consegue che, qualora la stazione appaltante non comunichi ai concorrenti la data e l’ora di svolgimento di svolgimento della seduta nella quale sono stati aperti i plichi e valutate le offerte, risultano viziati tutti gli atti di gara adottati con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza Bis)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2256 del 2014 proposto da:<br />
C.V. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Federica Pasero, Daniele Leporoni e Roberto Baldoni, con domicilio eletto presso lo suo studio dell’avv. Giovanni Corbyons, sito in Roma, via Cicerone n. 44; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Liceo Statale Classico e Scientifico &#8220;L. R.&#8221; di Passo Corese – Fara Sabina, in persona del Dirigente Scolastico legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>R.C.Distributori Automatici S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Cajetano Maria Vecchione, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, Salita San Nicola da Tolentino, n. 1/B;<br />
Liomatic S.p.A., n.c.g.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento:</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di installazione e gestione di macchine distributrici automatiche di bevande, di generi alimentari di ristoro veloce disposto nei confronti della R. C. Distributori Automatici S.r.l.;<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara per il servizio di installazione e gestione di macchine distributrici automatiche di bevande, di generi alimentari di ristoro veloce disposto nei confronti della R. C. Distributori Automatici S.<br />
&#8211; dei verbali di gara n. 4 del 9 gennaio 2014 e n. 5 del 10 gennaio 2014 della commissione di gara istituita presso il Liceo L. R. per la concessione del servizio di distribuzione bevande calde, fredde e snack con installazione di macchinari automatici;<b
- dell’avviso del 14 gennaio 2014 con cui è stato comunicato alla ricorrente di non essere risultata aggiudicataria della gara suddetta;<br />
&#8211; nonché in via subordinata ed in quanto occorra, della lettera invito prot. 6851/C14 dell’11 dicembre 2013, del bando di gara e del capitolato d’oneri alla stessa allegati;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale e/o propedeutico alla stipulazione del contratto, unitamente agli atti di estremi ignoti, ove diversi da quelli espressamente impugnati nei termini suddetti, afferenti l’aggiudicazione della<br />
nonché per caducazione <i>ex tunc</i> o, in subordine, <i>ex nunc</i>, ove frattanto eventualmente stipulato, del contratto con l’illegittimo aggiudicatario;<br />
oltre che per la condanna della resistente, in forma specifica <i>ex</i> art 124 c.p.a., con accoglimento della domanda volta a conseguire l’aggiudicazione e il contratto e, se del caso, con il subentro della ricorrente nella parte del contratto ancora da eseguire se nelle more già stipulato (fermo in tale ipotesi il risarcimento per equivalente in ordine alla parte già eseguita), ovvero, in subordine, per equivalente al risarcimento dei danni arrecati alla ricorrente dagli atti e comportamenti infra descritti.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Liceo Statale Classico e Scientifico &#8220;L. R.&#8221; di Passo Corese – Fara Sabina, del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca e della R. C. Distributori Automatici S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. Giuseppe Chiné e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, dell’aggiudicazione definitiva della procedura di gara indetta dal Liceo Statale Classico e Scientifico &#8220;L.R.&#8221; di Passo Corese per la gestione del servizio dei distributori automatici di bevande calde, fredde e snack nei locali del citato Istituto per il periodo di tre anni.<br />
A sostegno del gravame ha dedotto che il Liceo Statale Classico e Scientifico &#8220;L. R.&#8221; di Passo Corese, in data 11 dicembre 2013, ha indetto una gara pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio di “<i>installazione e gestione di macchine distributrici automatiche di bevande, di generi alimentari di ristoro veloce</i>”, fissando il criterio di aggiudicazione della citata gara in quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto dei seguenti elementi: 1) Offerta economica a favore dell’Istituto; 2) Offerta dei prodotti in vendita nei distributori; 3) Offerta tecnica.<br />
Ha, altresì dedotto, di aver presentato rituale domanda di partecipazione, così come previsto dal bando di gara e che, in data 9 gennaio 2014, si è tenuta una prima riunione, in seduta pubblica, della Commissione di gara, nella quale è stato deciso di rinviare l’apertura delle buste recanti le offerte alle ore 12.30 del giorno 10 gennaio 2014; la successiva seduta di rinvio del 10 gennaio 2014, si è tenuta non alle ore 12.30 come stabilito, ma alle ore 14.30 in seduta privata. All’apertura delle buste contenenti le offerte economiche la Commissione di gara ha dato atto a verbale della “<i>parità di punteggio per il parametro 1 (offerta economica a favore dell’istituto)</i>”, precisando che “<i>la migliore offerta fa riferimento al rapporto “qualità-prezzo</i>” e che è risultata aggiudicataria la controinteressata R. C. Distributori Automatici S.r.l.<br />
2. Nei riguardi degli atti impugnati ha denunciato le seguenti doglianze: 1) violazione e/o falsa e/o errata applicazione della lettera di invito e del bando di gara dell’11 dicembre 2013, nonché dell’art. 74, D.lgs n. 163/2006; eccesso di potere per travisamento, illogicità ed incongruità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta; 2) violazione e/o falsa applicazione della <i>lex specialis</i> in merito al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento, incongruità, illogicità e contraddittorietà delle valutazioni rese, disparità di trattamento; violazione degli autolimiti imposti dalla stessa stazione appaltante; 3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84 del D.lgs. n. 163/2006; violazione del principio di buon andamento della P.A.; 4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 nonché dei principi di pubblicità delle gare e delle relative operazioni (art. 2 Codice Appalti Pubblici), nonché dei principi di parità di trattamento, trasparenza, correttezza ed imparzialità dell’azione amministrativa; 5) violazione dei principi fondamentali in tema di appalti e procedure ad evidenza pubblica; eccesso di potere per violazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza, correttezza ed imparzialità dell’azione amministrativa; 6) eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità grave e manifesta; 7) violazione dell’obbligo di custodia dei plichi e del principio di segretezza delle offerte; omessa verbalizzazione delle misure adottate atte a garantire la segretezza della documentazione di gara; violazione dell’art. 97 Cost.<br />
3. Si sono costituiti in giudizio il Liceo Statale Classico e Scientifico &#8220;L.R.&#8221; di Passo Corese – Fara Sabina, il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca e la controinteressata R.C.Distributori Automatici S.r.l., tutti instando per l’inammissibilità e la reiezione nel merito del proposto gravame.<br />
4. Con ordinanza n. 1136 del 10 marzo 2014, la Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
5. Alla pubblica udienza del 22 maggio 2014, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Preliminarmente il Collegio deve rilevare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del gravame proposta negli scritti difensivi della controinteressata.<br />
Ad avviso della controinteressata la ricorrente avrebbe dovuto impugnare l’aggiudicazione definitiva, coincidente, nella specie, con il contratto stipulato in data 14.02.2014, prot. 624/C14, in quanto detto contratto “per consolidata e costante giurisprudenza amm.va rappresenta il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale” (pag. 4, memoria del 18.03.2014).<br />
In contrario è sufficiente rilevare che il procedimento di gara si chiude con l’aggiudicazione definitiva, avente natura provvedimentale, mentre il contratto, diretto a regolare i rapporti privatistici tra l’amministrazione e l’appaltatore, è atto successivo alla gara, che proprio nella gara trova il suo fondamentale presupposto. Ciò, a tacere d’altro, si evince univocamente dall’art. 11, comma 9, del d. lgs. n. 163 del 2006, secondo cui alla stipula del contratto può addivenirsi soltanto una volta che l’aggiudicazione definitiva sia diventata efficace, nonché dal successivo comma 10 in base al quale il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del “provvedimento di aggiudicazione definitiva” ai sensi dell’art. 79 del medesimo d. lgs. n. 163 del 2006.<br />
Ciò posto, il ricorso in epigrafe si palesa ammissibile e tempestivo, in quanto proposto avverso l’atto di aggiudicazione provvisoria (e di aggiudicazione definitiva di estremi ignoti) entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione effettuata dall’Istituto resistente in data 14.01.2014 (prot. 126/C14) ai sensi dell’art. 79 del d. lgs. n. 163 del 2006.<br />
Né, come eccepito dalla controinteressata, può essere riscontrata l’improcedibilità del gravame per la mancata impugnazione con motivi aggiunti del contratto depositato in giudizio in data 3.03.2014, in quanto, come già evidenziato, il contratto non può essere fatto coincidere con l’aggiudicazione definitiva, di talché nessun onere di impugnazione può essere sul punto ravvisato in capo al ricorrente. E ciò, peraltro, senza considerare che eventuali motivi aggiunti proposti avverso un atto contrattuale dinanzi al Collegio avrebbero probabilmente attinto una sfera di giurisdizione di cui il Giudice amministrativo, come è noto, non è titolare (cfr. art. 133, comma 1, lett. e, n. 1, del c.p.a., secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo è limitata alla declaratoria di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione).<br />
2.1 Nel merito il ricorso è fondato, nei termini appresso precisati.<br />
2.2 Risulta invero <i>per tabulas</i> che:<br />
a) in data 9 gennaio 2014, alle ore 14,00, si è riunita la commissione aggiudicatrice in seduta pubblica, alla presenza dei soli rappresentanti della Ditta L. (verbale di gara n. 4/2014);<br />
b) nella citata seduta, come si evince dal relativo verbale, “La Commissione e i rappresentanti decidono di rinviare la gara alle ore 12,30 del giorno 10 gennaio 2014 e di procedere soltanto a vidimare le buste”;<br />
c) in data 10 gennaio 2014 la commissione si riunisce nuovamente alle ore 14,30, apre le buste contenenti le offerte, ammette tutti i concorrenti in gara, attribuisce i punteggi e perviene all’individuazione dell’aggiudicatario (verbale n. 5/2014).<br />
2.3 Pertanto, è documentalmente provato che nella seduta del 9 gennaio 2014 la commissione non ha svolta alcuna attività, con l’esclusione della vidimazione dei plichi, ed ha fatto rinvio alla seduta del giorno successivo, fissandola alle ore 12,30.<br />
Nessun formale avviso risulta essere stato dato ai concorrenti, segnatamente alla odierna ricorrente, per renderli edotti della data ed ora della nuova seduta in cui sarebbero stati aperti i plichi recanti le offerte.<br />
La seduta di rinvio non si è poi tenuta nell’orario stabilito, bensì alle ore 14,30, in assenza di tutti i concorrenti (cfr. verbale della seduta).<br />
Dall’orario di cessazione delle operazioni (ore 15,00) si evince che in 30 minuti, e senza soluzione di continuità, la commissione ha aperto i plichi, ha verificato la documentazione amministrativa, ha ammesso tutte le tre offerte pervenute nei termini, ha esaminato le offerte tecniche ed economiche, ha attribuito i relativi punteggi ed ha aggiudicato la gara alla controinteressata.<br />
Ne discende univocamente che tutte le fasi della gara sono avvenute in seduta non pubblica, senza che i concorrenti fossero messi nelle condizioni di sapere della seduta stessa. Ed invero, la seduta del 10 gennaio 2014, sebbene fissata per le ore 12,30 con il verbale n. 4/2014, si è svolta al diverso orario delle 14,30, senza che l’Amministrazione provvedesse a comunicare alcunché ai concorrenti in gara.<br />
2.4 Tale <i>modus procedendi</i> ha palesemente violato il fondamentale principio di pubblicità delle sedute di gara, strettamente correlato all’esigenza di garantire che la documentazione inserita nei plichi delle offerte trovi regolare ingresso nella procedura di evidenza pubblica, in ossequio alla <i>par condicio </i>tra concorrenti, ai quali deve essere sempre permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere la sicurezza che non siano intervenute indebite alterazioni, e rispetto dell’interesse pubblico alla trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili <i>ex post</i> una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato (cfr. Ad. Pl. 28 luglio 2001, n. 13).<br />
Ed invero, tutte le operazioni di gara si sono nella specie svolte in una seduta non pubblica, della quale, peraltro, nessun concorrente aveva avuto formale avviso da parte della stazione appaltante. 2.5 Né meritevoli di alcun pregio si palesano gli argomenti spesi dall’Avvocatura erariale per sostenere che la seduta del 10 gennaio 2014 è stata una seduta di mero rinvio di quella precedente e che la ristrettezza dei tempi intercorrenti tra le due sedute costituisce garanzia della regolarità e trasparenza della procedura.<br />
Giova difatti ribadire che nella seduta del 9 gennaio 2014 nessuna attività risulta essere stata svolta dalla commissione aggiudicatrice, se si esclude la sola vidimazione dei plichi. Tutte le operazioni di gara, dall’apertura dei plichi all’aggiudicazione, si sono invero svolte in una seduta tenutasi in orario diverso da quello stabilito per la seduta di rinvio. In tale situazione non si comprende quale garanzia di regolarità e trasparenza per le operazioni di gara possa essere ravvisata, laddove nessun concorrente ha avuto neppure la possibilità di conoscere data e ora di svolgimento della seduta nella quale i plichi sono stati aperti e le offerte valutate.<br />
3. L’accertata fondatezza del quarto motivo di gravame, di natura chiaramente assorbente, comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati.<br />
4. La pronuncia di annullamento degli atti di gara comporta, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.c., la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato dall’Amministrazione con il controinteressato in data 14.02.2014, prot. 624/C14.<br />
5. Deve essere invece respinta l’azione di risarcimento danni proposta dalla ricorrente, giacché – in assenza di ulteriori elementi di prova &#8211; la portata integralmente demolitoria della presente pronuncia appare pienamente satisfattiva delle ragioni della ricorrente medesima.<br />
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:<br />
a) annulla gli atti di gara impugnati;<br />
b) dichiara inefficace il contratto stipulato dal Liceo Statale “L. R.” di Passo Corese – Fara Sabina con la controinteressata in data 14 febbraio 2014.<br />
Respinge l’azione di risarcimento danni proposta dalla ricorrente.<br />
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 3000 (tremila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Pierina Biancofiore, Presidente FF<br />
Giuseppe Chine&#8217;, Consigliere, Estensore<br />
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/06/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-3-6-2014-n-5874/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.5874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.2837</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2837/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2837/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2837/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.2837</a></p>
<p>Pres. Baccarini &#8211; Est. Contessa Italmondo &#8211; Trasporti Internazionali S.p.A. (Avv.ti T. Ugoccioni, G. F. Romanelli) c/ AGCM (Avv. Stato); Schenker Italiana S.p.A. (Avv.ti F. Arrosa, A. Greco, G. L. Zampa) 1. Concorrenza e mercato – Intese – Configurabilità – Ridotta partecipazione – Irrilevanza – Quantificazione della sanzione – Rilevanza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2837/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.2837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2837/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.2837</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini &#8211; Est. Contessa<br /> Italmondo &#8211; Trasporti Internazionali S.p.A. (Avv.ti T. Ugoccioni, G. F. Romanelli) c/ AGCM (Avv. Stato); Schenker Italiana S.p.A. (Avv.ti F. Arrosa, A. Greco, G. L. Zampa)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – Intese – Configurabilità – Ridotta partecipazione – Irrilevanza – Quantificazione della sanzione – Rilevanza.</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – Intese – Partecipazione passiva – Imputabilità – Conseguenze – Dissociazione espressa – Necessità.</p>
<p>3. Concorrenza e mercato – Intese – Soggetto materialmente partecipante – Società – Formale rapporto di rappresentanza – Mancanza – Irrilevanza – Presupposti – Rappresentanza sostanziale – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La sussistenza di un’intesa di carattere orizzontale volta a determinare un allineamento fra le politiche tariffarie dei partecipanti concretizza ex se quanto necessario per giustificare l’esercizio di poteri repressivi e sanzionatori da parte della competente Autorità antitrust. Pertanto il mancato o parziale allineamento della singola impresa rispetto alla pratica concordata, come la ridotta partecipazione della società all’intesa vietata in termini quantitativi e qualitativi, non rappresenta un elemento idoneo ad escludere la sussistenza della sua partecipazione e responsabilità, ma costituisce piuttosto un elemento da valutare ai fini della commisurazione della gravità della condotta e, in definitiva, ai fini della corretta determinazione del quantum sanzionatorio.</p>
<p>2. In base al principio della  c.d. “partecipazione passiva”, laddove risulti provato che un’impresa abbia partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, spetta a tale impresa dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni fosse priva di un qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un ottica diversa dalla loro. Ne consegue che un’intesa restrittiva della concorrenza risulta contestabile anche nei confronti di chi si limiti a trarne un vantaggio assumendo un ruolo meramente passivo, dovendosi riconoscere l’esonero da responsabilità soltanto in caso di dissociazione espressa dall’intesa (1). Diversamente, il fatto stesso di approvare tacitamente un’iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativi rappresenta una modalità di partecipazione all’impresa nell’ambito di un accordo, anche qualora l’impresa non abbia dato seguito ai risultati di una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale (2).</p>
<p>3. Laddove si dovesse utilizzare un approccio di tipo formalistico – basato cioè sulla sussistenza di un formale rapporto di mandato con rappresentanza – per affermare la sussistenza di una spendita di poteri rappresentativi ai fini di valutare se un’impresa abbia o meno realizzato un’infrazione antitrust, risulterebbe poi estremamente agevole per le imprese coinvolte in pratiche vietate (e intenzionate a dequotare in termini puramente formali la valenza della propria partecipazione all’intesa) avvalersi dell’ausilio di un soggetto solo formalmente estraneo alla compagine d’impresa per determinare un’agevole quanto surrettizia area di impunità in relazione ai dettami del diritto della concorrenza. Ne consegue che l’assenza di un formale rapporto di rappresentanza in termini civilistici fra la società ed il soggetto che ha materialmente partecipato agli eventi che hanno costituito l’intesa non vale ad escludere la sussistenza dell’illecito laddove il soggetto in questione sia effettivamente intervenuto quale esponente della società. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(*) Di contenuto analogo si veda anche Cons. St., Sez. VI, sentenza 3 giugno 2014, n. 2838<br />
(1) In tal senso, Cons. St., VI, 20 maggio 2011, n. 3013.<br />
(2) In tal senso, Cons. St., VI, 9 febbraio 2011, n. 896.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5093 del 2012, proposto dalla società Italmondo &#8211; Trasporti Internazionali S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziano Ugoccioni e Guido F. Romanelli, con domicilio eletto presso Guido F. Romanelli in Roma, via Cosseria, 5 <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Schenker Italiana S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Arossa, Alessandro Greco e Gian Luca Zampa, con domicilio eletto presso Gian Luca Zampa in Roma, piazza del Popolo 18<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma della sentenza del t.a.r. lazio &#8211; roma: sezione i, n. 3028/2012</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust e della società Schenker Italiana S.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 aprile 2014 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Ugoccioni, l’avvocato dello stato Fiorentino, nonché l’avvocato Moravia per delega degli avvocati Arossa e Zampa;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con atto in data 18 novembre 2009 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d’ora innanzi: ‘l’AGCM’ o ‘l’Autorità appellata’) avviava un procedimento istruttorio per presunte condotte anticoncorrenziali (rubricato al n. I722) nei confronti delle società Agility Logistics S.r.l., Albini &#038; Pitigliani S.p.A., Brigl S.p.A., Cargo Nord S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., Ferrari S.p.A., Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Gefco Italia S.p.A., Geodis Zust Ambrosetti S.p.A., I-DIKA &#8211; S.p.A., Italmondo – Trasporti Internazionali S.p.A., Italsempione – Spedizioni Internazionali S.p.A., ITK Zardini S.r.l., ITX Cargo S.r.l., Rhenus Logistics S.p.A., Saima Avandero S.p.A., Schenker Italiana S.p.A., S.I.T.T.A.M. – Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l., Transervice Europa S.r.l. &#8211; T.S.E. S.r.l. e Villanova S.p.A. e dell’Associazione Fedespedi &#8211; Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali.<br />
In particolare il procedimento istruttorio era volto ad accertare eventuali violazioni dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (in seguito anche TFUE) nel settore delle spedizioni internazionali di merci su strada da e per l’Italia.<br />
L’avvio era stato consentito dalla domanda della società Deutsche Bahn AG (cui avevano fatto seguito successivamente le domande delle società Agility Logistics International BV, Deutsche Post AG e S.I.T.T.A.M. Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l.) di accedere al più favorevole trattamento di cui al comma 2-<i>bis</i> dell’articolo 15 della l. 10 ottobre 1990, n. 287.<br />
Al termine del procedimento istruttorio, valutate tutte le circostanze del caso, l’Autorità adottava il provvedimento conclusivo (16 giugno 2012) con cui deliberava quanto segue:<br />
“<i>a) che l’Associazione Fedespedi &#8211; Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali e le società Agility Logistics S.r.l., Albini &#038; Pitigliani S.p.A., Alpi Padana S.r.l., Armando Vidale S.p.A. Trasporti Internazionali in Liquidazione, Brigl S.p.A., Cargo Nord S.r.l., DHL Express S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Gefco Italia S.p.A., Geodis Wilson Italia S.p.A., I-DIKA &#8211; S.p.A., Italmondo – Trasporti Internazionali S.p.A., Italsempione – Spedizioni Internazionali S.p.A., ITK Zardini S.r.l., ITX Cargo S.r.l., Rhenus Logistics S.p.A., Saima Avandero S.p.A., Schenker Italiana S.p.A., S.I.T.T.A.M. – Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l., Spedipra S.r.l. e Villanova S.p.A hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, avente per oggetto l’incremento concertato del prezzo delle spedizioni internazionali di merci su strada da e per l’Italia;</i><br />
<i>b) che le società e l’associazione di cui al punto a) si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata;</i><br />
<i>c) che, in ragione di quanto indicato in motivazione, è riconosciuto alla società Schenker Italiana S.p.A. il beneficio della non imposizione della sanzione, di cui al paragrafo 2 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell&#8217;articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;</i><br />
<i>d) che, in ragione di quanto indicato in motivazione, è riconosciuto alle società Agility Logistics S.r.l., DHL Express S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A. e S.I.T.T.A.M. – Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l. il beneficio della riduzione della sanzione, di cui al paragrafo 4 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell&#8217;articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nella misura, rispettivamente, del</i><br />
<i>50%, del 49%, del 49% e del 10%</i>”.<br />
Con il provvedimento in questione veniva irrogata nei confronti della società Italmondo – Trasporti Internazionali s.p.a. (d’ora innanzi: ‘la soc. Italmondo’ o ‘la società appellante’) una sanzione complessiva pari ad euro 324.465.<br />
Il provvedimento in questione veniva impugnato (ricorso n. 7974/2011) dalla soc. Italmondo dinanzi al T.A.R. per il Lazio il quale, con la sentenza in epigrafe, accoglieva in parte il ricorso limitatamente alla quantificazione della sanzione.<br />
Sotto tale aspetto i primi Giudici, avvalendosi delle prerogative esercitabili in sede di giurisdizione di merito (articolo 134, comma 1, lettera c) cod. proc. amm.), riconoscevano un maggiore rilievo all’attenuante della ridotta partecipazione all’intesa e rideterminavano il <i>quantum</i> sanzionatorio di un ulteriore 15 per cento dell’importo di base.<br />
I primi Giudici, invece, respingevano il ricorso sotto ogni altro aspetto.<br />
La sentenza in questione è stata gravata in appello (ricorso n. 5093/2012) dalla soc. Italmondo la quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi, più analiticamente descritti nella parte motiva della presente decisione.<br />
Si è costituita in giudizio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello. L’Autorità ha altresì spiegato appello incidentale con cui ha chiesto la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui, in parziale accoglimento del ricorso di primo grado, ha rideterminato il <i>quantum</i> della sanzione da irrogare all’odierna appellata, riducendolo di un ulteriore quindici per cento.<br />
Con ordinanza cautelare n. 2822/2012, resa all’esito della Camera di consiglio del 17 luglio 2012, questo Consiglio ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza in epigrafe, “<i>avuto, in particolare, riguardo all’entità della somma oggetto del provvedimento sanzionatorio</i>”.<br />
Si è costituita in giudizio la società Schenker Italiana s.p.a. la quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.<br />
Alla pubblica udienza del 1° aprile 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da Italmondo – Trasporti Internazionali s.p.a. avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 3028/2012 con cui è stato accolto – ma solo in parte e con riferimento alla sola misura dell’importo sanzionatorio – il ricorso proposto <i>in parte qua</i> avverso il provvedimento adottato il 15 giugno 2011 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d’ora in poi: ‘l’A.G.C.M.’ o: ‘l’Autorità’) con il quale è stato accertato che la società appellata abbia partecipato a un’intesa restrittiva della concorrenza (articolo 101 del T.F.U.E.; articolo 2 della l. 10 ottobre 1990, n. 287) avente per oggetto l’aumento concertato del prezzo delle spedizioni internazionali di merci su strada da e per l’Italia.<br />
2. Prima di procedere all’esame <i>funditus</i> dei motivi di gravame articolati dalla società appellante, il Collegio ritiene opportuno fornire un inquadramento di carattere generale sul contenuto dell’intesa contestata sulla base delle risultanze emergenti dal provvedimento impugnato in primo grado e della sentenza in epigrafe (e rinviando al prosieguo della presente decisione l’esame puntuale dei singoli motivi di ricorso articolati dalla società appellante).<br />
Al riguardo si osserva che, se per un verso è vero che la società Italmondo non ha contestato l’esistenza e la gravità dell’intesa in quanto tale (incentrando piuttosto le proprie difese sulla tesi della propria sostanziale estraneità all’accordo collusivo), d’altra parte, al fine di inquadrare in modo compiuto i contorni della vicenda e di calare in maniera adeguata le stesse difese dell’appellante nel pertinente contesto normativo e fattuale, appare necessario fornire una descrizione generale di tale contesto e dei presupposti che hanno indotto l’Autorità prima e il T.A.R. poi a delinearne i contorni e a trarne le conseguenze in punto di interdizione e sanzione delle condotte vietate.<br />
3. Al riguardo il Collegio osserva in primo luogo che l’Autorità ha individuato in modo che appare esente da profili di irragionevolezza, incongruità e incoerenza gli elementi costitutivi dell’illecito anticoncorrenziale di cui all’articolo 101 del TFUE e di cui all’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (si tratta di un’intesa orizzontale restrittiva della concorrenza finalizzata a conseguire un coordinamento degli aumenti di prezzo delle spedizioni internazionali di merci via terra ad opera di numerose imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali e della stessa associazione di categoria – Fedespedi -).<br />
Sotto tale aspetto, l’Autorità (con deduzioni confermate dai primi Giudici) ha in primo luogo persuasivamente individuato il mercato qui rilevante, facendolo coincidere con quello nazionale delle spedizioni internazionali da e per l’Italia.<br />
Al riguardo – e a tacer d’altro &#8211; è stata correttamente richiamata la giurisprudenza di questo Consiglio secondo cui, nelle ipotesi di intese restrittive della concorrenza, la definizione del mercato rilevante risulta <i>ex se</i> funzionale all’individuazione delle caratteristiche stesse del contesto nel cui ambito si colloca l’illecito coordinamento delle condotte d’impresa, atteso che è proprio l’ambito di tale coordinamento a delineare e definire l’ambito stesso del mercato rilevante (in tal senso –<i>ex plurimis</i> -: Cons. Stato, 9 febbraio 2011, n. 896).<br />
Nel merito della res controversa, poi, l’Autorità (con deduzione parimenti ritenuta dai primi Giudici esente dalle censure rubricate) ha ritenuto che la copiosa ed univoca documentazione acquisita nella fase istruttoria deponesse in modo del tutto persuasivo – e con un grado di univocità raramente riscontrabile nell’ambito di vicende per loro stessa natura tipicamente caratterizzate da un quadro indiziario lacunoso – nel senso dell’effettiva realizzazione dell’intesa vietata.<br />
In particolare, è stato motivatamente affermato che un rilevante numero di imprese di spedizione (fra cui l’odierna appellante), sotto l’impulso e il coordinamento di alcune di esse, ha realizzato nel corso del periodo che va dal marzo del 2002 all’autunno del 2007, un’intesa unica e continuata restrittiva della concorrenza.<br />
Tale intesa ha avuto ad oggetto il coordinamento delle strategie commerciali tra i principali operatori di quel particolare mercato (coordinamento reso possibile attraverso l’organizzazione di numerosi e regolari incontri, favoriti dal contributo organizzativo della stessa associazione di categoria) e, più in particolare, la realizzazione di un capillare ed articolato sistema di scambio informativo in ordine ai fattori incrementativi dei costi di produzione delle imprese del settore al fine di concordare la realizzazione di aumenti del prezzo dei servizi resi al pubblico, nonché le relative modalità ed entità (punto II.2 del provvedimento impugnato in primo grado).<br />
Sulla base della copiosa documentazione in atti e in base alla condivisibile ricostruzione operata dall’Autorità – e confermata nella sua correttezza di fondo dai primi Giudici &#8211; il disegno complessivo e il modello operativo concepito dalle imprese rivestenti il ruolo di capofila (ma sostanzialmente condiviso, attuato e comunque non espressamente contrastato dalle altre imprese coinvolte) consisteva: <i>i</i>) dapprima, in sede determinativa, nello svolgimento di riunioni e nell’attivazione di diversi contatti fra le imprese partecipanti, volti a definire l’entità degli aumenti dei prezzi, nonché le modalità e i tempi di realizzazione; <i>ii</i>) successivamente, in sede attuativa, nella capillare diffusione di comunicati stampa, dei verbali delle riunioni e delle circolari associative dai quali era possibile – sia per le imprese del settore, sia per la stessa clientela – desumere l’entità e le caratteristiche degli aumenti concordati.<br />
Allo stesso modo, la sentenza in epigrafe risulta meritevole di conferma laddove ha affermato che, attraverso l’istituzione del meccanismo dinanzi sinteticamente descritto, le imprese partecipanti (le quali – giova osservarlo – rappresentavano cumulativamente una parte del tutto maggioritaria del mercato di riferimento) avevano ritenuto più conveniente sostituire il libero gioco concorrenziale con un più agevole modello di concertazione di carattere informativo e di concertazione delle rispettive politiche di fissazione dei prezzi.<br />
In tale contesto, lo svolgimento di riunioni tematiche in sede associativa a la successiva diffusione di comunicati stampa e circolari finalizzati ad indicare alle imprese del settore i contenuti salienti delle decisioni concordate hanno rappresentato certamente fattori idonei ad influenzare in modo sensibile le politiche dei prezzi delle imprese interessate, limitandone in modo consapevole l’autonomia decisionale ed eliminando nei fatti qualunque profilo di incertezza in ordine alla politica commerciale di ciascun partecipante all’intesa.<br />
Allo stesso modo, la sentenza in epigrafe è meritevole di condivisione per la parte in cui ha ritenuto – confermando <i>in parte qua</i> le deduzioni svolte dall’Autorità &#8211; che l’attività concertativa in ordine al livello dei prezzi decisi al livello associativo risultasse di per sé violativa del libero gioco concorrenziale. Ciò in quanto la realizzazione della concertazione sul livello dei prezzi e la successiva, capillare diffusione e comunicazione delle decisioni in tal modo convenute fra le imprese del settore risultava di per sé idonea ad alterare e compromettere l’interazione competitiva fra i concorrenti.<br />
Allo stesso modo, la sentenza in epigrafe è meritevole di conferma laddove ha ritenuto che la consistenza oggettiva dell’oggetto dell’intesa (di per sé volto al perseguimento di un fine anticoncorrenziale) renda inessenziale ai fini del decidere l’esame in ordine al se la medesima intesa abbia altresì sortito nella pratica gli effetti prefissati dai partecipanti (tanto, alla luce dell’articolo 101 del TFUE il quale, con previsione in parte qua analoga a quella di cui all’articolo 2 della l. 287 del 1990) sanziona le intese che abbiano “<i>per oggetto o per effetto</i>” quello di impedire, restringere o falsare il libero gioco concorrenziale.<br />
Per ragioni analoghe, il provvedimento impugnato in primo grado (e anche sotto tale aspetto restato indenne dalle censure avanzate in sede giurisdizionale) risulta meritevole di conferma per la parte in cui ha persuasivamente rilevato che risulta irrilevante ai fini del decidere l’eventuale dimostrazione del fatto che l’aumento dei prezzi vi sarebbe comunque stato, quale conseguenza necessitata della dinamica dei costi di produzione nel corso del periodo di riferimento.<br />
Sotto tale aspetto, le valutazioni dell’Autorità risultano esenti dai rubricati profili di illegittimità laddove hanno affermato che ciò che rileva ai fini dell’individuazione degli elementi costitutivi dell’illecito non è l’ineluttabilità degli aumenti, quanto – piuttosto – la comprovata esistenza di un coordinamento volto a concordare le reazioni delle imprese a fronte dei richiamati aumenti dei costi, attraverso la fissazione concordata delle modalità, dell’entità e della tempistica degli aumenti.<br />
Ed ancora, la sentenza in epigrafe ha condivisibilmente affermato (sulla scorta, peraltro, di un cospicuo orientamento giurisprudenziale) che anche la sola partecipazione di un’impresa a una delle riunioni nel corso delle quali erano stati definiti gli elementi dell’intesa vietata, rappresenta un dato che non consente a tale impresa di invocare poi la propria estraneità rispetto alla fattispecie oggetto di sanzione, a meno che essa non si sia manifestamente opposta alla pratica che si andava in modo evidente delineando, ovvero riesca persuasivamente a dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni non si sia connotata di alcuno spirito anticoncorrenziale.<br />
4. Tanto premesso sotto l’aspetto generale, il Collegio ritiene quindi possibile passare all’esame puntuale dei singoli motivi di ricorso proposti dalla società appellante.<br />
5. Con il primo motivo di appello (‘<i>Error in iudicando: perplessità e contraddittorietà della motivazione, omessa ed errata pronuncia sui motivi di ricorso e, in particolare, travisamento del primo motivo di impugnazione, violazione, falsa ed omessa applicazione dell’articolo 2, l. 287 del 1990 e dell’articolo 101 del TFUE – Errore sui presupposti di fatto</i>’) la soc. Italmondo lamenta che erroneamente i primi Giudici abbiano respinto il ricorso di primo grado ritenendo che la sua infondatezza derivasse, nella sostanza, dall’accertamento di una condotta illecita da parte di numerose imprese operanti nel settore del trasporti terrestri su strada.<br />
In tal modo decidendo, i primi Giudici avrebbero travisato le difese della società appellante la quale non aveva affatto negato che fosse stata realizzata un’intesa vietata ai sensi dell’articolo 101 del TFUE, ma – più semplicemente – aveva negato di avervi mai preso parte.<br />
Sotto tale aspetto, la sentenza in epigrafe risulterebbe erronea e meritevole di riforma per non avere i primi Giudici tenuto adeguatamente conto delle seguenti circostanze:<br />
&#8211; che, a fronte di ben ventuno riunioni della Sezione Spedizionieri Terrestri di Fedespedi nel corso delle quali si sarebbe delineato e concretato l’illecito contestato, l’odierna appellante avrebbe – a tutto concedere – preso parte a una soltanto di esse<br />
&#8211; che, pertanto, se l’Autorità (e poi il T.A.R.) hanno inteso tracciare un parallelismo fra partecipazione alle riunioni e partecipazione all’intesa, avrebbero poi dovuto coerentemente mandare esente da sanzione l’odierna appellante, atteso che quest’ulti<br />
&#8211; che non vi è prova in atti di ulteriori elementi (es.: partecipazione all’attività informativa finalizzata alla realizzazione dell’intesa vietata) i quali depongano nel senso di un’attiva partecipazione della società appellante all’intesa contestata;<br
- che, pertanto, all’appellante non potrebbero essere contestati “<i>la durata, l’uniformità ed il parallelismo dei comportamenti, gli incontri tra le imprese, gli impegni (…) e le informazioni reciproche</i>” la cui sussistenza era stata posta dall’Autor<br />
&#8211; che, coerentemente con quanto sin qui esposto, non poteva contestarsi all’appellante neppure una blanda o episodica partecipazione alla condotta vietata – con parallelismo di comportamenti -, dal momento che, semplicemente, all’appellante non poteva ess<br />
&#8211; che anche ad ammettere (il che comunque viene contestato) che la società appellante avesse preso parte alla riunione del 7 novembre 2006 della Sezione Spedizionieri Terrestri di Fedespedi, ciò non aggiungerebbe alcun elemento a carico dell’appellante, a<br />
Inoltre, la sentenza in epigrafe sarebbe meritevole di riforma per non avere i primi Giudici rilevato il carattere del tutto ingiustificato del provvedimento sanzionatorio il quale – per un verso &#8211; aveva mandato esenti da sanzione ben diciannove imprese che, pure, avevano partecipato alla sola riunione del 7 novembre 2006 (ritenendo in favore di tali imprese l’insussistenza degli elementi per formulare e poi sostenere l’accusa), mentre – per altro verso – aveva ritenuto inspiegabilmente di sanzionare l’odierna appellante, la cui posizione era del tutto assimilabile a quella delle imprese andate esenti da sanzione.<br />
Con il secondo motivo di appello (‘<i>Error in iudicando: illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti ed errata pronuncia sui motivi di ricorso e, in particolare, sulla violazione, falsa ed erronea applicazione dell’articolo 2, l. 287 del 1990 e dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 2, Reg(CE) 1 del 2003, sull’eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, sull’errore sui presupposti di fatto e travisamento sotto altro profilo e sulla violazione dei princìpi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione</i>’) la società appellante chiede la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha respinto i motivi di ricorso con i quali si era contestato che un qualunque suo rappresentante avesse preso parte alla (sola) riunione del 7 novembre 2006.<br />
Sotto tale aspetto, i primi Giudici avrebbero omesso di considerare:<br />
&#8211; che, se è vero che da due dei documenti in atti risulta che per la Italmondo partecipasse alla richiamata riunione un tale signor Adriano Chiesa, nondimeno ciò non potrebbe in alcun modo deporre a carico della società appellante per la semplice ragione<br />
&#8211; che, anche ad ammettere (il che viene comunque negato) che il signor Adriano Chiesa avesse partecipato alla riunione spendendo poteri rappresentativi comunque riconducibili alla società appellante, ciò non dimostrerebbe alcunché ai fini sanzionatori, da<br />
5.1. I due motivi in questione, che possono essere esaminati in modo congiunto, non possono trovare accoglimento.<br />
Al riguardo il Collegio si limita ad osservare che l’articolazione del motivo in questione fa riferimento a molteplici aspetti del provvedimento impugnato in primo grado e a motivate deduzioni ivi contenute le quali, in base a quanto fra breve si dirà, risultano esenti dai censurati profili di abnormità ed irragionevolezza.<br />
Allo stesso modo, i motivi di ricorso nella presente sede (ri-)proposti riprendono da vicino il nucleo essenziale di alcune difese già articolate in primo grado e che i primi Giudici hanno ritenuto non meritevoli di accoglimento con argomenti che, per quanto fra breve si esporrà, risultano anch’essi esenti dalle censure articolate in sede di gravame.<br />
5.1.1. Quanto al primo aspetto, il provvedimento impugnato in primo grado aveva già esaminato in modo piuttosto approfondito l’argomento fondato sull’invocata mancata partecipazione all’intesa da parte della società appellante la quale aveva preso parte con un proprio rappresentante alla sola riunione del 7 novembre 2006 (dato, peraltro contestato in relazione alla qualifica del soggetto presente alla riunione – sul punto v. <i>amplis</i>, <i>infra</i> -).<br />
Allo stesso modo, il richiamato provvedimento aveva già esaminato – e ritenuto infondati – gli argomenti basati sull’asserita carenza di potere rappresentativo in capo all’<i>ex</i> dipendente (signor Adriano Chiesa) il quale aveva partecipato alla riunione risultando, tuttavia, dai relativi verbali quale esponente della società appellante.<br />
Quanto al primo aspetto, l’Autorità aveva già persuasivamente osservato (sulla base della documentazione in atti – in particolare: l’appunto acquisito presso Fedespedi in relazione alla riunione del 7 novembre 2006 -) che, sulla base della ricostruzione dell’andamento della discussione svoltasi in quell’occasione, l’intento anticoncorrenziale sotteso al coordinamento delle condotte stabilito fosse talmente evidente da non consentire ad alcuno dei presenti di poter affermare in modo credibile che risultasse poco chiara in quella circostanza la finalità di incidere in modo distorsivo sul libero esplicarsi delle dinamiche concorrenziali.<br />
Al riguardo, al fine di suffragare la non irragionevolezza delle determinazioni assunte, appare sufficiente riportare <i>de extenso</i> alcuni dei passaggi del richiamato appunto, da cui emerge oltre ogni ragionevole dubbio l’impossibilità per un operatore professionale presente alla riunione in questione di non cogliere la valenza chiaramente anticoncorrenziale delle decisioni che in quella sede (riunione su base allargata della sezione spedizionieri terrestri di Fedespedi) si andavano assumendo, delineando altresì in modo chiaro e concreto le modalità attuative dell’intesa raggiunta.<br />
Ebbene, dalla lettura dell’appunto in questione emerge che in sede di riunione si era convenuto quanto segue: “<i>l&#8217;Associazione si farà carico di presentare e spiegare i motivi che determinano la scelta dell&#8217;aumento dei prezzi, ma che a tutti gli associati è richiesto di sostenere l&#8217;azione che si deciderà di intraprendere. Il presidente chiede se vi è convergenza sulle criticità che sono state evidenziate e chiede di mantenere fisso il punto della discussione valutando le possibili proposte e soluzioni per l&#8217;affronto di questa situazione di emergenza. Chiede inoltre se l&#8217;assemblea è convinta che vada intrapresa un&#8217;azione forte e decisa verso la clientela in materia di aumenti delle tariffe? L&#8217;assemblea richiamata conferma di condividere l&#8217;analisi della situazione di mercato descritta e ritiene utile intervenire attraverso gli organi di stampa per fare pressioni sul governo (carenze infrastrutturali) e per informare la clientela; viene richiesto all&#8217;Associazione (…) di presentare e dettagliare sulla stampa i problemi che le aziende si trovano a fronteggiare. Viene espresso anche un generale assenso ad intervenire con aumenti sulle tariffe (…), ma che vada definita la forma. (…)</i><br />
<i>Il Presidente (…) ha quindi tirato le conclusioni di tutto quanto emerso ed è stato deciso in maniera condivisa dall&#8217;assemblea quanto segue:</i><br />
<i>L&#8217;Associazione uscirà sulla stampa presentando e descrivendo la situazione di difficoltà del settore e spiegandone i motivi e le problematiche.</i><br />
<i>NB da valutare se ventilare la possibilità di aumenti delle tariffe.</i><br />
<i>Per quanto riguarda la forma degli aumenti si è optato per la seconda. La Sezione Spedizionieri Terrestri si riunirà a tal proposito il prima possibile per determinare il range di % per gli aumenti da apportare ai listini secondo tre categorie:</i><br />
<i>1) groupage; 2) lotti di base; 3) lotti completi.</i><br />
<i>Successivamente verrà predisposta una comunicazione interna per tutti gli associati che riporterà quanto stabilito dalla Sezione Terrestre. In tal modo gli associati potranno adeguare i loro listini</i>”.<br />
Il richiamato documento (della cui genuinità, pertinenza, significatività e valenza probatoria non è dato dubitare) testimonia in modo quanto mai eloquente – e in senso del tutto compatibile con l’ulteriore copiosa serie di documenti acquisiti in atti – la sussistenza dell’intesa collusiva, la sua complessiva articolazione, il ruolo riservato a ciascuno dei soggetti coinvolti e le relative modalità di funzionamento.<br />
Ebbene, stante il tenore non equivoco del dibattito svoltosi e delle determinazioni assunte nel corso della più volte richiamata riunione del 7 novembre 2006, non appare in alcun modo credibile che a un’impresa operante in modo professionale nel settore interessato e presente alla riunione possa essere sfuggito il senso ultimo di ciò che si andava delineando e l’evidente matrice anticoncorrenziale delle determinazioni discusse e condivise anche per ciò che riguarda i profili attuativi.<br />
Ed infatti, dal comunicato finale diffuso dall’associazione al termine della riunione del 7 novembre 2006, dagli appunti acquisiti agli atti del procedimento e dalle stesse dichiarazioni di alcune delle imprese coinvolte emerge oltre ogni ragionevole dubbio non solo la sussistenza di un’intesa di carattere orizzontale restrittiva della concorrenza da adottarsi attraverso una pratica concordata volta a determinare l’aumento dei prezzi di vendita, ma anche il carattere evidente, estrinseco e immediatamente percepibile dei caratteri stessi dell’intesa, sì da non consentire a un operatore professionale di poter affermare di non averne in buona fede colto gli elementi essenziali.<br />
5.1.2. Per ragioni in parte analoghe non può essere condiviso l’argomento (invero già articolato in primo grado e disatteso dai primi Giudici) volto a dequotare la fattispecie in questione (o quanto meno la partecipazione fornita dalla società appellante) per il fatto che l’accordo di massima raggiunto in sede associativa lasciava comunque libere le singole imprese in ordine al se allinearsi o meno al concordato aumento dei prezzi.<br />
Al riguardo deve <i>in limine</i> osservarsi che la sussistenza di un articolato e capillare sistema di scambio di informazioni <i>ex se</i> finalizzato a conseguire un coordinamento nella politica tariffaria di imprese altrimenti in concorrenza fra loro risulta di per sé violativo del principio che obbliga le imprese a determinare in modo autonomo la propria politica commerciale, essendo conseguentemente vietati (come correttamente ribadito dai primi Giudici) i contatti tra operatori che abbiano l’effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente reale o potenziale o di rivelare il comportamento che si intende assumere, pregiudicando siffatti contatti il libero dispiegarsi della concorrenza.<br />
Del resto, in base a un consolidato e qui condiviso orientamento (del pari correttamente richiamato dal T.A.R.), ogni operatore economico deve determinare in modo del tutto autonomo la propria condotta reagendo, in base alle regole della concorrenza, al comportamento, constatato o atteso, dei concorrenti, risultando pertanto vietato ogni contatto, diretto o indiretto, tra gli operatori volto ad influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente o a mettere al corrente tale concorrente in ordine comportamento che l&#8217;impresa stessa abbia deciso di porre in atto (in tal senso – ex plurimis -: CGCE sentenza 16 dicembre 1975 in causa C- 40/73 &#8211; <i>Suiker Unie</i> -).<br />
Non viene qui in discussione la libertà per ogni operatore economico di determinare in modo del tutto autonomo la propria politica di prezzi, quanto piuttosto il divieto (che qui risulta disatteso) di realizzare forme di collaborazione volte a stabilire la linea d&#8217;azione o eliminare incertezze sul reciproco comportamento (in tal senso: CGCE, sentenza 14 luglio 1972 in causa C-57/69 –<i>Acna</i> -).<br />
Anche in questo caso deve quindi affermarsi che la sussistenza di un’intesa di carattere orizzontale volta in modo illecito a determinare un allineamento fra le politiche tariffarie dei partecipanti concreti <i>ex se</i> quanto necessario per giustificare l’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte della competente Autorità antitrust, laddove l’eventuale mancato o parziale allineamento della singola impresa rispetto alla pratica concordata può – se del caso – rilevare al diverso fine di determinare la gravità dell’illecito e, in via conseguenziale, il corretto <i>quantum</i> sanzionatorio.<br />
5.1.3. Ancora, la sentenza in epigrafe risulta esente dai rubricati motivi di censura laddove ha richiamato e coerentemente applicato il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui in fattispecie quale quella che qui rileva risulta superfluo, al fine dell’<i>an</i> della responsabilità, indagare se il singolo partecipante all’intesa abbia avuto un ruolo maggiore o minore, attivo o meramente passivo.<br />
Ed infatti, l&#8217;intesa risulta contestabile anche nei confronti di chi si limiti a trarne un vantaggio assumendo un ruolo meramente passivo, dovendosi riconoscere l&#8217;esonero da responsabilità solo in caso di dissociazione espressa dall&#8217;intesa (in tal senso: Cons. Stato, VI, 20 maggio 2011, n. 3013).<br />
Nel caso di specie può infatti farsi coerente applicazione del principio della c.d. ‘partecipazione passiva’: del principio – cioè &#8211; secondo cui, laddove risulti provato che un&#8217;impresa abbia partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, spetta a tale impresa dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni fosse priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un&#8217;ottica diversa dalla loro.<br />
Diversamente, il fatto stesso di approvare tacitamente una iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativi rappresenta una modalità di partecipazione all&#8217;intesa, idonea a far sorgere la responsabilità dell’impresa nell’ambito di un unico accordo, anche qualora l&#8217;impresa non abbia dato seguito ai risultati di una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale (in tal senso: Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2011 n. 896).<br />
Risulta, tuttavia in atti che la società appellante non abbia fornito la richiamata prova in contrario, limitandosi – piuttosto – a negare puramente e semplicemente la rilevanza del proprio apporto all’intesa in quanto tale e ad allegare fatti e circostanze <i>ex se</i> inidonee a superare la richiamata inversione dell’onere della prova.<br />
5.1.4. Per quanto riguarda, poi, i motivi di ricorso già articolati in primo grado (e qui puntualmente riproposti) basati sulla non riferibilità della partecipazione del signor Adriano Chiesa alla sfera giuridica della società appellante, si osserva che tali deduzioni sono state già esaminate e respinte sia dall’Autorità, sia dai primi Giudici sulla base di considerazioni che non appaiono affette dai vizi rubricati.<br />
In particolare, l’Autorità appellata aveva già condivisibilmente osservato: <i>i</i>) che la circostanza per cui il signor Chiesa fosse un <i>ex</i> dipendente e che non fosse munito di formali poteri rappresentativi non poteva deporre nel senso della non riferibilità della sua attività alla società Italmondo; <i>ii</i>) che in ben due documenti in atti sono state indicate (anche se non formalmente verbalizzate) le presenze dei singoli rappresentanti delle singole imprese alla riunione del 7 novembre 2006 e in entrambi i casi il signor Chiesa viene univocamente indicato come rappresentante della società Italmondo; <i>iii</i>) che la documentazione versata in atti da Italmondo (da cui emerge che il signor Chiesa fosse soltanto il preposto di una delle sedi secondarie della società) non è di per sé idonea ad escludere che la sua attività fosse ancora collegabile alla società appellante all’epoca dei fatti che qui rilevano.<br />
Del pari risultano meritevoli di puntuale condivisione le deduzioni dei primi Giudici i quali hanno affermato che l’assenza di un formale rapporto di rappresentanza in termini civilistici fra la società appellante e il signor Chiesa non valga ad escludere (in senso contrario rispetto alle univoche risultanze in atti) che quest’ultimo fosse effettivamente intervenuto alla più volte richiamata riunione quale esponente della Italmondo.<br />
E’ stato condivisibilmente osservato al riguardo che, laddove si riguardasse alla questione della spendita dei poteri rappresentativi nell’ambito delle infrazioni<i>antitrust</i> secondo l’approccio formale basato sulla sussistenza di un formale rapporto di mandato con rappresentanza, risulterebbe poi estremamente agevole per le imprese coinvolte in pratiche vietate (e intenzionate a dequotare in termini puramente formali la valenza della propria partecipazione all’intesa) avvalersi dell’ausilio di un soggetto solo formalmente estraneo alla compagine d’impresa per determinare un’agevole quanto surrettizia area di impunità in relazione ai dettami del diritto della concorrenza.<br />
Il che, all’evidenza, renderebbe per un verso estremamente agevole per i partecipanti all’intesa opporre circostanze puramente formali idonee a rendere ancora più vischioso il quadro probatorio di vicende tipicamente caratterizzate da comportamenti clandestini e occulti e, per altro verso, renderebbe sostanzialmente impossibile per l’Autorità la ricostruzione di un quadro probatorio idoneo a supportare in modo adeguato l’accusa di comportamenti anticoncorrenziali.<br />
Sotto tale aspetto (e al fine di confermare <i>in parte qua</i> la condivisibilità di quanto affermato dall’Autorità prima e dal T.A.R. poi) è qui appena il caso di richiamare il consolidato orientamento secondo cui dalla connotazione comportamentale e non formalistica della nozione di ‘intesa’ deriva che la sussistenza dell’accordo anticoncorrenziale non richieda la prova documentale (o altri elementi probatori fondati su dati estrinseci e formali), atteso che la volontà convergente delle imprese volta alla restrizione della concorrenza può essere idoneamente provata attraverso qualsiasi congruo mezzo (in tal senso, <i>ex plurimis</i>: Cons. Stato, VI, 5 marzo 2002, n. 1305).<br />
Allo stesso modo deve qui essere richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’esistenza di un parallelismo consapevole dei comportamenti (anche informativi e comunicativi, come nel caso di specie) tenuti dalle imprese di un determinato settore può essere ritenuto indicativo dell’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale laddove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti i quali testimonino – fra l’altro – l’esistenza di fatti e comportamenti oggettivi (quali contatti e scambi di informazioni) i quali possano rivelarsi come indicativi di una concertazione e di una collaborazione anomala.<br />
In tali casi è del tutto fisiologico che l’onere probatorio in contrario circa l’assenza di un’intesa anticoncorrenziale e circa la mancata partecipazione della singola impresa di tanto accusata gravi in capo all’impresa stessa (in tal senso, <i>ex plurimis</i>: Cons. Stato, VI, 22 marzo 2001, n. 1699).<br />
Ebbene, impostati in tal modo i termini generali della questione, il Collegio ritiene che l’Autorità (con valutazioni congruamente motivate e altrettanto congruamente vagliate dai primi Giudici) abbia fornito elementi sufficienti a supportare l’accusa mossa anche nei confronti della società appellante e che quest’ultima non abbia a propria volta fornito persuasive e piene deduzioni probatorie in senso contrario.<br />
In particolare, dalla documentazione in atti risultano adeguati elementi (stante, peraltro, l’assenza di una prova piena in senso contrario) i quali testimoniano: <i>i</i>) che il signor Chiesa abbia partecipato almeno a una riunione in ambito Fedespedi nel corso della quale erano stati concordati comportamenti collusivi finalizzati al conseguimento dei fini dell’intesa; <i>ii</i>) che allo stesso, in quanto operatore professionale del settore, non poteva sfuggire il contenuto anticoncorrenziale delle intese raggiunte e delle modalità attuative fissate; <i>iii</i>) che la richiamata partecipazione era stata svolta dal signor Chiesa in qualità di rappresentante della società appellante.<br />
5.1.5. Per ragioni in parte analoghe e comunque connesse rispetto a quelle appena esposte non può trovare accoglimento il motivo di appello con cui si lamenta che la sentenza in questione non abbia apprezzato l’incoerente atteggiamento dell’Autorità la quale avrebbe dapprima tracciato un rigido parallelismo fra la partecipazione alle riunioni e la partecipazione all’intesa, e poi non ne avrebbe tratto le coerenti conseguenze applicative sanzionando in modo impari ed irragionevole alcune soltanto fra le imprese coinvolte (come l’appellante) e mandando esenti da sanzione altre imprese che, pure, avevano posto in essere una condotta del tutto equivalente.<br />
Va premesso al riguardo che, per le ragioni appena esposte, non vi è qui ragione di dubitare: <i>i</i>) che un rappresentante di Italmondo avesse partecipato ad almeno una delle riunioni nel corso delle quali era stato concepito e pianificato il disegno anticoncorrenziale che qui rileva; <i>ii</i>) che in tale occasione fossero emersi tutti gli elementi per comprendere e apprezzare nella sua oggettiva gravità l’intesa restrittiva della concorrenza; <i>iii</i>) che, nondimeno, né il rappresentante di Italmondo, né la stessa società appellante abbiano, nel corso dell’intera vicenda, adottato le espresse misure di dissociazione che, sole, avrebbero consentito alla società di invocare la propria radicale estraneità al disegno anticoncorrenziale e alla sua attuazione.<br />
Ne consegue che sussistano tutti gli elementi per supportare in modo adeguato l’esercizio del potere sanzionatorio esercitato nei confronti della società appellante e ciò non soltanto sulla base del dato <i>formale ed estrinseco</i> rappresentato dalla partecipazione alla riunione in quanto tale, ma in base al dato <i>sostanziale ed intrinseco</i> inerente la consistenza oggettiva della condotta e la valutazione della sua oggettiva gravità.<br />
Al riguardo è appena il caso di osservare (rinviando al prosieguo ogni approfondimento sul punto) che la ridotta partecipazione della società appellante all’intesa vietata – in termini quantitativi e qualitativi – non rappresenti (contrariamente a quanto ritenuto dalla stessa appellante) un elemento idoneo ad escludere la sussistenza della sua partecipazione e responsabilità, ma costituisca piuttosto un elemento da valutare ai fini della commisurazione della gravità della condotta e, in definitiva, ai fini della corretta determinazione del <i>quantum</i> sanzionatorio (il che, per le ragioni che fra breve si esporranno, è puntualmente accaduto nel caso in esame).<br />
5.1.6. Per le medesime ragioni non può essere in via di principio condiviso il motivo di appello con cui si è reiterata una censura di sostanziale disparità di trattamento con altre imprese le cui condotte sarebbero caratterizzate da un livello di gravità assimilabile a quelle riferibili alla società appellante.<br />
Ciò in quanto, in base a quanto sin qui esposto (e a quanto si esporrà), sussistevano i presupposti e le condizioni per l’esercizio del potere sanzionatorio nei confronti della società appellante e ciò è sufficiente a confermare la correttezza dell’esperito esercizio di tale potere. Al contrario (e anche ad ammettere per mera ipotesi che l’amministrazione abbia erroneamente mandato esenti da sanzione soggetti colpevoli di condotte assimilabili), non può ammettersi in via sistematica che il richiamo al divieto di disparità di trattamento possa paradossalmente rivolgersi in favore di un soggetto del tutto correttamente riconosciuto colpevole.<br />
6. Con il terzo motivo di appello (‘<i>Error in iudicando: illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti ed errata pronuncia sui motivi di ricorso e, in particolare, sulla violazione, falsa ed erronea applicazione dell’articolo 2, l. 287 del 1990 e dell’articolo 101 del TFUE, sull’eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, sull’errore sui presupposti di fatto e travisamento sotto altro profilo e sulla violazione dei princìpi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione, nonché sull’eccesso di potere sotto il profilo della erronea e contraddittoria individuazione del mercato rilevante. Perplessità</i>’) la società appellante chiede la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha respinto il motivo di ricorso con cui si era sottolineato il dato della partecipazione (peraltro, non pacifica) dell’appellante a una sola riunione.<br />
Con l’argomento già proposto in primo grado – e qui puntualmente riproposto – la Italmondo, prendendo le mosse da tale episodica partecipazione, espone un’alternativa secca:<br />
&#8211; o l’odierna appellante avrebbe dovuto essere del tutto esentata da qualunque sanzione (al pari di altre imprese che, allo stesso modo, avevano partecipato a una sola delle contestate riunioni in ambito Fedespedi)<br />
&#8211; oppure (nel caso in cui la partecipazione anche a una sola riunione vada intesa <i>ex se</i> come un indice di partecipazione alla condotta illecita) l’accusa avrebbe dovuto essere estesa a tutte le imprese che avevano partecipato anche a una sola riuni<br />
6.1. Il motivo non può trovare accoglimento.<br />
6.1.1. Si sono già esposte retro, <i>sub</i> 5 le ragioni per cui devono ritenersi accertate in atti: <i>i</i>) la partecipazione della società Italmondo alla riunione del 7 novembre 2006 per il tramite del signor Adriano Chiesa; <i>ii</i>) la significatività di tale partecipazione al fine di affermare che la società appellante fosse responsabile delle conseguenze dell’intesa anche in termini di partecipazione passiva e di mancata dissociazione rispetto alla pratica vietata, a lei nota nei suoi caratteri costitutivi.<br />
Si è anche osservato che il carattere episodico della partecipazione della Italmondo alle riunioni in ambito associativo e il suo coinvolgimento in ipotesi marginale all’intesa in quanto tale possono, se del caso, rilevare ai fini della concreta commisurazione della sanzione (sul punto si tornerà fra breve), ma non anche ai fini di escludere in radice la responsabilità della società appellante, non essendo emerse agli atti ragioni idonee a determinare tale esclusione.<br />
Si è inoltre osservato che, quand’anche si ammettesse che l’Autorità abbia erroneamente mandato esenti da sanzioni operatori colpevoli di comportamenti gravi quanto quelli riferibili all’appellante, ciò dovrebbe – se del caso – indurre a sanzionare anche tali ulteriori operatori e non anche a mandare esente da sanzioni un operatore (quale la società appellante) nei cui confronti sono stati correttamente individuati gli elementi costitutivi della condotta meritevole di sanzione.<br />
Le ragioni dinanzi esposte e qui richiamate risultano di per sé idonee a determinare la reiezione del motivo di appello in esame.<br />
6.1.2. Ma ai limitati fini che qui rilevano il Collegio osserva che non può trovare accoglimento neppure il motivo di appello con il quale si lamenta che l’Autorità (e in seguito il T.A.R.) abbiano omesso di apprezzare il ruolo che, nell’economia dell’intera vicenda, avrebbero rivestito gli autotrasportatori (essendosi al contrario l’attenzione dell’Autorità concentrata sul ruolo e sull’attività degli spedizionieri).<br />
Ora, dall’esame del motivo in questione non emerge con chiarezza<br />
<i>a</i>) se la sua articolazione sia volta a censurare un possibile errore nell’individuazione del mercato rilevante e delle imprese attive in tale mercato (il che, a ben vedere, laddove provato si riverbererebbe sulla sussistenza di un elemento costitutivo dell’illecito in quanto tale) ovvero<br />
<i>b</i>) se l’articolazione di tale motivo sia piuttosto volta a censurare un possibile errore nell’apprezzamento della gravità relativa del comportamento censurato (il che, laddove provato, rileverebbe al diverso fine di apprezzare la gravità della condotta contestata e, in ultima analisi, sulla corretta determinazione del quantum sanzionatorio).<br />
6.1.2.1. Ad avviso del Collegio, la prima delle richiamate prospettazioni assume un carattere evidentemente assorbente rispetto alla seconda.<br />
Si intende con ciò dire che, laddove risultasse dimostrato che l’Autorità abbia effettivamente errato nell’individuare il mercato rilevante (nonché la platea degli operatori che in tale mercato agiscono, secondo la prospettazione <i>sub</i> a)), ciò si riverbererebbe in modo viziante sulla stessa individuazione da parte dell’Autorità degli elementi costitutivi dell’illecito (palesandone la radicale insussistenza) e non solo sulla gravità dello stesso.<br />
Il Collegio ritiene tuttavia che il lamentato errore nell’individuazione del mercato rilevante ai sensi dell’articolo 2 della l. 287 del 1990 e di cui all’articolo 101 del TFUE non sussista.<br />
Al riguardo risulta dirimente il richiamo (correttamente operato dalla stessa Autorità nel provvedimento impugnato in primo grado e condivisibilmente ripreso dai primi Giudici) al consolidato orientamento secondo cui nelle ipotesi aventi ad oggetto intese restrittive della concorrenza la definizione del mercato è essenzialmente funzionale all’individuazione dei caratteri del contesto in cui si inquadra il comportamento collusivo fra le imprese coinvolte, atteso che è proprio il contenuto e l’ambito di tale coordinamento ad individuare e delimitare il mercato rilevante.<br />
Come a più riprese chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, nelle ipotesi di cui all’articolo 2, cit., l’individuazione e la definizione del mercato rilevante è successiva rispetto all’individuazione dell’intesa nei suoi elementi oggettivi in quanto sono l’ampiezza e l’oggetto dell’intesa a circoscrivere il mercato su cui l’abuso è commesso. Vale a dire che la definizione dell’ambito merceologico, operativo e territoriale in cui si manifesta un coordinamento fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall’illecito concorrenziale risulta funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell’illecito (in tal senso –<i>ex plurimis</i> -: Cons. Stato, VI, 10 marzo 2006, n. 1271; id., <I>VI</I>, 16 marzo 2006, n. 1397).<br />
La giurisprudenza di questo Consiglio ha altresì avuto modo di chiarire la rilevante peculiarità che contraddistingue l’individuazione del mercato rilevante nel caso delle intese vietate rispetto all’analoga operazione di individuazione nel caso di ulteriori e diverse figure di illecito <i>antitrust</i>.<br />
Si è in particolare chiarito che la valenza dell’identificazione del mercato rilevante nel giudizio in materia <i>antitrust</i> deve essere diversamente calibrata in reazione alla natura dell’illecito contestato (Cons. Stato, VI, 8 febbraio 2008, n. 424).<br />
L’individuazione del mercato di riferimento è funzionale al tipo di indagine da svolgere: in ipotesi di un’operazione di concentrazione, l’accertamento della posizione dominante di un’impresa sul mercato dipende strettamente dalla struttura dell’impresa oggetto dell’indagine; mentre con riferimento ad un caso di intesa restrittiva della concorrenza, l’individuazione del mercato è invece funzionale alla delimitazione dell’ambito nel quale l’intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale (TPG, sentenza 21 gennaio 1995 in causa T-29/92).<br />
Ne consegue che, in caso di abuso di posizione dominante la delimitazione del mercato di riferimento inerisce ai presupposti del giudizio sul comportamento che potrebbe essere anticoncorrenziale (posto che occorre preventivamente accertare l&#8217;esistenza di una dominanza nel mercato stesso), mentre nella materia delle intese detta operazione rileva in un momento successivo dal punto di vista logico, quello dell’inquadramento dell&#8217;accertata intesa nel suo contesto economico giuridico, in modo che l’individuazione del mercato non appartiene più alla fase dei presupposti dell&#8217;illecito, ma è funzionale alla decifrazione del suo grado di offensività (Cons. Stato, VI, sent. 424 del 2008, cit.).<br />
6.1.3. Ebbene, riconducendo i principi appena richiamati alle peculiarità del caso in esame, si osserva che in base a quanto correttamente rilevato dall’Autorità (e confermato dai primi Giudici con deduzioni meritevoli di conferma) le riunioni nel cui ambito si è realizzato il coordinamento degli aumenti di prezzo e quindi l’intesa vietata coinvolgevano spedizionieri internazionali via terra italiani, riuniti nella Sezione spedizionieri terrestri dell’associazione Fedespedi e che l’oggetto degli accordi collusivi era rappresentato dagli incrementi di prezzo delle spedizioni internazionali via terra da e per l’Italia da parte degli spedizionieri italiani.<br />
Tale rilievo risulta di per sé dirimente al fine di confermare la correttezza nell’individuazione del mercato rilevante da parte dell’Autorità (limitato ai soli operatori spedizionieri terrestri) anche per ciò che riguarda l’apprezzamento del grado di offensività e della gravità della condotta ascritta a ciascun partecipante all’intesa.<br />
6.2. Pertanto, anche il terzo motivo di appello non può trovare accoglimento.<br />
7. Con il quarto motivo di appello (‘<i>Illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento di fatti ed errata pronuncia sui motivi di ricorso e, in particolare, sulla violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt. 2 e 31 della l. 287 del 1990, del Reg(CE) n. 1 del 2003, degli ‘Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a) del Reg(CE) n. 1 del 2003’ contenuti nella comunicazione della Commissione 2006/C/210/02, nonché dell’articolo 1, l. 689 del 1981 e sull’eccesso di potere nella determinazione della sanzione</i>’) la società Italmondo chiede la riforma della sentenza in epigrafe per la parte relativa alla commisurazione della sanzione (che i primi Giudici, nell’esercizio della giurisdizione di merito di cui all’articolo 134, comma 1, lettera c) del cod. proc. amm., hanno ridotto nella misura del 15 per cento – da euro 324.465 a euro 254.937,10).<br />
Al riguardo l’appellante osserva:<br />
&#8211; che i primi Giudici non abbiano tenuto adeguatamente conto del quadro probatorio che emergeva dagli atti di causa, la cui consistenza oggettiva avrebbe certamente dovuto indurre a mandare esente da sanzione la società appellante, la quale aveva adeguata<br />
&#8211; che la sentenza in epigrafe è certamente erronea per la parte in cui ha affermato che sarebbe piuttosto spettato all’appellante di fornire la prova piena in ordine alla propria estraneità ai fatti contestati;<br />
&#8211; che, comunque, la sentenza in epigrafe (con cui è stata comunque disposta una riduzione pari al 15 per cento della sanzione inizialmente irrogata) non avrebbe comunque tenuto conto del fatto che anche la sanzione così rideterminata manifestava un attegg<br />
&#8211; che, in definitiva, anche l’importo rideterminato nel’inferiore misura di euro 254.937,10 risultava “<i>smisurato e del tutto ingiustificato</i>” se posto in comparazione con l’oggettiva gravità della condotta contestata e con il più favorevole trattame<br />
7.1. Il motivo in parola deve essere esaminato congiuntamente con l’appello incidentale proposto con l’Autorità in quanto anche tale strumento di impugnazione risulta rivolto avverso il capo della sentenza che ha determinato in concreto la sanzione da irrogare alla società appellante (sia pure, sotto un angolo visuale opposto rispetto a quello della società appellante).<br />
Secondo l’Autorità, in particolare, nel rideterminare il <i>quantum</i> sanzionatorio, i primi Giudici avrebbero omesso di fornire un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni effettive che inducevano ad adottare tale più favorevole approccio, nonostante l’Autorità avesse già adeguatamente tenuto conto del ridotto apporto offerto da Italmondo alla condotta vietata in sede di determinazione della sanzione.<br />
Ancora, la scelta dei primi Giudici di rideterminare in senso ulteriormente favorevole il <i>quantum</i> sanzionatorio riservato ad Italmondo (il quale si attestava già nella ragionevole misura dello 0,6 per cento circa del fatturato complessivo di impresa) paleserebbe profili di irragionevolezza e contraddittorietà rispetto alla finalità – parimenti annunciata dai primi Giudici – di assicurare un adeguato livello di proporzionalità fra la condotta contestata e la sanzione in concreto irrogata.<br />
7.2. Il Collegio ritiene che sia il quarto motivo dell’appello principale, sia l’unico motivo dell’appello incidentale siano infondati e debbano essere respinti.<br />
7.2.1. Si osserva in particolare che i primi Giudici abbiano utilizzato in modo esente da profili di irragionevolezza ed abnormità e – in ultima analisi – in maniera condivisibile delle prerogative e dei poteri esercitabili in sede di determinazione delle sanzioni pecuniarie nelle ipotesi di giurisdizione estesa al merito di cui all’articolo 134, comma 1, lettera c) del cod. proc. amm.<br />
Ora, in sede di determinazione iniziale del <i>quantum</i> sanzionatorio l’Autorità aveva espressamente richiamato le pertinenti disposizioni normative (articolo 11 della l. 689 del 1981 per come richiamato dall’articolo 31 della l. 287 del 1990), nonché la Comunicazione della Commissione europea 2006/C 210/02 – ‘<i>Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, par. 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1/2003</i>’.<br />
In particolare, per ciò che riguarda il carattere di gravità dell’infrazione nei suoi tratti generali (<i>i.e</i>.: in relazione al comportamento complessivamente e collettivamente realizzato dalle imprese partecipanti) l’Autorità aveva statuito che, in considerazione delle modalità, durata e condizioni di realizzazione dell’illecito, sussistessero ragioni adeguate per collocare la misura della sanzione su un valore elevato nell’ambito della potenziale ‘forcella’ sanzionatoria.<br />
Ancora, richiamando i dettami di cui agli ‘Orientamenti’ comunitari del 2006, l’Autorità ha calcolato l’importo di base della sanzione da applicare a ciascun partecipante facendo riferimento al valore delle vendite e dei servizi cui l’infrazione si riferisce (ossia, il fatturato realizzato da ciascuna impresa coinvolta in Italia nel settore di attività in questione e nell’ultimo anno intero in cui l’infrazione si è realizzata – per quanto riguarda la società appellante si è preso in considerazione l’anno 2005 -).<br />
In considerazione, poi, del fatto che alla società appellata veniva imputata la partecipazione a una sola riunione, l’Autorità aveva preso in considerazione una durata pari a sei mesi (la quale rappresenta il periodo minimo imputabile ai fini del calcolo della sanzione ai sensi dei richiamati orientamenti comunitari).<br />
7.2.2. Per quanto concerne la posizione della società appellante, quindi, il valore di base della sanzione è stato fissato applicando la percentuale del 5 per cento del valore del fatturato per i servizi cui l’infrazione fa riferimento e applicando a tale valore il fattore moltiplicatore di 0,5 (in ragione della durata meno che annuale della condotta contestata).<br />
Ai fini della concreta quantificazione della sanzione, l’Autorità aveva poi applicato in favore della società appellante (e sulla base di un <i>iter</i> logico nel suo complesso persuasivo) la circostanza attenuante consistente nella partecipazione marginale all’illecito (secondo la formula della ‘<i>partecipazione meno assidua o meno idonea a produrre effetti</i>’), procedendo a una riduzione del 30 per cento dell’importo base della sanzione riferibile all’odierna appellante.<br />
7.3. Ebbene, nel valutare (in sede di giurisdizione di merito) la correttezza e congruità della quantificazione della sanzione irrogata alla società appellante, i primi Giudici hanno persuasivamente e ponderatamente operato come segue:<br />
&#8211; hanno confermato la complessiva condivisibilità delle operazioni che avevano condotto alla fissazione dell’importo di base della sanzione (rilevando la coerente applicazione che l’Autorità aveva fatto degli ‘Orientamenti’ comunitari del 2006);<br />
&#8211; hanno ritenuto che, in sede di determinazione dell’importo di base della sanzione, l’Autorità si fosse correttamente attestata su un valore basso del possibile<i>range</i> determinativo (5 per cento del valore delle vendite rilevante su un massimo possi<br />
&#8211; hanno osservato che la scelta di riconoscere un abbattimento pari a solo il 30 per cento della sanzione di base quale effetto del riconoscimento dell’attenuante della ridotta partecipazione non risultasse adeguatamente motivato e comunque non risultasse<br />
7.3.1. Quanto al primo aspetto, il T.A.R. ha osservato che risultasse ‘oscuro’ il criterio in base al quale l’Autorità aveva tenuto conto del diverso grado di rilevanza delle singole circostanze aggravanti e attenuanti ai fini della determinazione concreta della sanzione, in assenza di espliciti criteri di ‘pesatura’ che invero potevano essere dedotti solo in modo indiretto dalle tabelle inserite nel provvedimento sanzionatorio &#8211; in particolare: Tabelle 6 e 7 -).<br />
7.3.2. Per quanto riguarda, poi, il secondo aspetto (che è quello che maggiormente rileva ai fini del presente appello), i primi Giudici hanno ritenuto che prevalenti ragioni di convenienza e opportunità deponessero nel senso di riconoscere un ulteriore abbattimento del <i>quantum</i> sanzionatorio per come risultante dall’applicazione dei richiamati criteri nella misura di un ulteriore 15 per cento.<br />
Al riguardo il Tribunale ha persuasivamente osservato che la scelta iniziale dell’Autorità di fissare tale abbattimento nella sola misura del 30 per cento non tenesse adeguatamente conto dell’oggettiva marginalità dell’apporto della società Italmondo nell’ambito dell’intesa e del fatto che alla stessa fosse stata, in ultima analisi, contestata la partecipazione a una sola riunione.<br />
7.4. Ad avviso del Collegio l’iter logico seguito dai primi Giudici ai fini della (ri-)determinazione del <i>quantum</i> sanzionatorio risulta nel suo complesso persuasivo e convincentemente calato nelle peculiarità della complessiva vicenda di causa.<br />
In particolare, la scelta di disporre un’ulteriore riduzione del 15 per cento dell’importo già fissato dall’Autorità in applicazione della circostanza attenuante riconosciuta all’appellante sembra operare una ponderata e adeguata sintesi fra tutte le circostanze rilevanti, con la conseguenza che non possano trovare accoglimento: <i>a</i>) né la richiesta della società Italmondo (volta ad ottenere un’ulteriore riduzione del <i>quantum</i> sanzionatorio); <i>b</i>) né la richiesta dell’Autorità (volta a ripristinare l’entità della sanzione nella misura inizialmente irrogata).<br />
7.4.1. In particolare, per quanto riguarda i motivi proposti dalla società Italmondo, non può essere <i>in primis</i> condiviso l’argomento secondo cui i primi Giudici non avrebbero tenuto adeguatamente conto del quadro probatorio in atti di causa, la cui consistenza avrebbe dovuto indurre a mandare esente da sanzione la società appellante.<br />
Sotto tale aspetto ci si limita ad osservare che il motivo in questione non sembra innestarsi sulla questione del <i>quantum</i> sanzionatorio, quanto – piuttosto – sulla diversa questione della riferibilità alla stessa appellante di una responsabilità in termini di illecito anticoncorrenziale.<br />
Si tratta, tuttavia, di una questione che è stata già compiutamente esaminata <i>retro</i>, <i>sub</i> 5, ragione per cui ci si limita qui a rinviare a quanto in precedenza esposto e a confermare l’infondatezza <i>in parte qua</i> delle deduzioni della società appellante.<br />
7.4.2. Neppure può essere condiviso l’argomento secondo cui la sentenza in epigrafe risulterebbe erronea per avere affermato che sarebbe spettato all’appellante di fornire la prova piena in ordine alla propria estraneità ai fatti contestati.<br />
Si tratta anche in questo caso di una questione (quella relativa alla distribuzione dell’<i>onus probandi</i> nell’ambito dei procedimenti antitrust) già esaminata <i>retro</i>, <i>sub</i>5 e che è stata già risolta nel senso dell’infondatezza <i>in parte qua</i> delle deduzioni svolte dalla società appellante.<br />
7.4.3. Né può essere condiviso l’argomento secondo cui la sanzione rideterminata con la sentenza in epigrafe manifesterebbe un atteggiamento “<i>incongruo, irragionevole, sperequato e, per tale verso illegittimo</i>”.<br />
A tacer d’altro &#8211; e pure a fronte di un’aggettivazione di non usuale virulenza -, si osserva che l’argomento in questione si basa piuttosto su sostanziali petizioni di principio che non su argomenti effettivamente calati sull’oggettiva realtà dei fatti. Ad ogni modo, per le ragioni dinanzi esposte (e in senso opposto rispetto a quanto dedotto dalla appellante), questo Giudice di appello ribadisce che il complessivo bilanciamento operato dai primi Giudici in sede di rideterminazione della sanzione abbia tenuto adeguatamente conto di tutte le circostanze del caso e che non appaia meritevole di ulteriori misure correttive in un senso o nell’altro.<br />
7.5. Per ragioni del tutto analoghe a quelle appena evidenziate non può essere accolto l’appello incidentale proposto dall’Autorità la quale ha rilevato che l’ammontare rideterminato della sanzione paleserebbe profili di irragionevolezza e contraddittorietà rispetto alla proposta finalità di assicurare un adeguato livello di proporzionalità fra la condotta contestata e la sanzione in concreto irrogata.<br />
Anche sotto tale aspetto ci si limita ad osservare che il proposto motivo di censura non risulta correlato ad effettive circostanze in fatto o in diritto, ma sembra piuttosto ridursi a una sorta di petizione di principio con la quale si tenta (invero, senza conseguire lo scopo) di revocare in dubbio che la ponderazione operata dai primi Giudici sia pervenuta a risultati adeguati in punto di convenienza ed opportunità della risposta sanzionatoria in relazione alle peculiarità del caso di specie.<br />
8. Per le ragioni sin qui esposte l’appello principale e l’appello incidentale devono essere respinti.<br />
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, anche in considerazione della complessità e peculiarità delle vicende di causa e della reciproca parziale soccombenza.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale e respinge l’appello incidentale.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />
Vito Carella, Consigliere<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/06/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2837/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.2837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.2842</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2842/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2842/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.2842</a></p>
<p>Pres. De Felice &#8211; Est. Contessa Società ‘Lo Smeraldo’(Avv. Zazza D’Aulisio) c/ Comune di Formia(Avvocatura generale dello Stato) Edilizia urbanistica – Permesso di costruire &#8211; Precarietà dell’opera- Stagionalità –Esclusione &#8211; Nuova costruzione &#8211; Configurabilità La precarietà dell’opera che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire postula un uso specifico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2842/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.2842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2842/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.2842</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Felice &#8211;  Est. Contessa<br /> Società ‘Lo Smeraldo’(Avv. Zazza D’Aulisio) c/ Comune di Formia(Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia urbanistica – Permesso di costruire &#8211; Precarietà dell’opera- Stagionalità –Esclusione &#8211; Nuova costruzione &#8211; Configurabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La precarietà dell’opera che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti ma permanenti nel tempo. Di conseguenza l’ampliamento di un chiosco-bar va configurato come un intervento di nuova costruzione ed è subordinato al rilascio di apposito titolo abilitativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3997 del 2013, proposto dalla società ‘Lo Smeraldo’ di Ciotoli Giovanni &#038; C. S.a.s., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfredo Zaza D&#8217;Aulisio, con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 47<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Formia;<br />
Ministero per i beni e le attività culturali &#8211; Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo &#8211; Soprintendenza dei beni archeologici del Lazio, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Peter Pan Disco Bar di Nucci Francesco &#038; C. S.n.c., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gioacchino Panzera, con domicilio eletto presso Paolo D&#8217;Onorio De Meo in Roma, via Cola di Rienzo, 264<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma della sentenza del t.a.r. del lazio – sezione staccata di latina, sezione i, n. 408/2013</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali e della società ‘Peter Pan Disco Bar’ di Nucci Francesco &#038; C. s.n.c.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 marzo 2014 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Roberto De Tilla per delega dell&#8217;avvocato Zaza D&#8217;Alisio, l&#8217;avvocato dello Stato Biagini e l&#8217;avvocato Panzera<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società ‘Lo Smeraldo di Ciotoli Giovanna &#038; c. s.a.s.’ riferisce di gestire in Formia, nella pineta di Vindicio, un’attività di bar-ristoro svolta su un’area demaniale marittima in concessione dell’estensione di circa 552 mq.<br />
Riferisce, altresì, che con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio – Sezione staccata di Latina e recante il n. 971/2010 ebbe ad impugnare gli atti con cui il Comune di Formia aveva consentito a un’impresa concorrente (la società ‘Peter Pan Disco Bar’ di Nucci Francesco &#038; c. s.n.c.) di ampliare il piccolo chiosco bar già esistente nell’ambito della medesima pineta (per un’estensione di circa 12 mq.) trasformandolo in una grande struttura di circa 120 mq.<br />
Con il ricorso in questione, in particolare, l’odierna appellante aveva impugnato, lamentandone l’illegittimità: <i>i</i>) la deliberazione del Consiglio comunale di Formia n. 35 del 21 giugno 2010 con la quale erano stati autorizzati gli uffici comunali ad assentire l’ampliamento del chiosco-bar della società appellata, nonché <i>ii</i>) la concessione demaniale marittima rilasciata in favore dell’appellata il 22 settembre 2010.<br />
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, l’odierna appellante aveva altresì impugnato il titolo abilitativo edilizio <i>mediotempore</i> rilasciato dal Comune in favore della stessa società appellata in data 4 marzo 2011.<br />
Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. del Lazio – Sezione staccata di Latina ha respinto il ricorso ritenendolo infondato.<br />
La sentenza in questione è stata gravata in appello dalla società ‘Lo Smeraldo’ di Ciotoli Giovanna &#038; c. s.a.s. la quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi di doglianza.<br />
Si è costituita in giudizio la società ‘Peter Pan Disco Bar’ di Nucci Francesco &#038; c. s.n.c.<br />
Con ordinanza n. 2646/2013 (resa all’esito della Camera di consiglio del 9 luglio 2013) questo Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti della sentenza in epigrafe rilevando che “in attesa dell’esito del giudizio di secondo grado, non emergono elementi tali da consentire l’ampliamento del manufatto di cui è causa”.<br />
Alla pubblica udienza del 4 marzo 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal titolare di una licenza per pubblico esercizio nella pineta di Vindicio di Formia (LT) avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio – Sezione staccata di Latina con cui è stato respinto il ricorso da lui proposto avverso gli atti con cui il Comune di Formia ha assentito (attraverso il rilascio di un permesso di costruire) l’ampliamento di un chiosco-bar nell’ambito della medesima pineta in favore di un’impresa concorrente.<br />
2. Con un primo ordine di motivi l’appellante lamenta che i primi Giudici abbiano erroneamente fondato la pronuncia reiettiva sul carattere precario del chiosco-bar per cui è causa, il quale – per il suo carattere di temporaneità e stagionalità – non sarebbe idoneo a comportare una modifica dell’assetto del territorio tale da giustificare la richiesta e il rilascio di un titolo abilitativo edilizio.<br />
Sotto tale aspetto, la sentenza sarebbe viziata per aver operato una indebita commistione fra la nozione di ‘temporaneità’ e quella di ‘stagionalità’: al riguardo, non potrebbe negarsi che il manufatto in questione fosse idoneo ad apportare una oggettiva modificazione dell’assetto del territorio, atteso che esso risulta idoneo a soddisfare esigenze stagionali ma ricorrenti nel tempo.<br />
Allo stesso modo, la sentenza in epigrafe sarebbe meritevole di riforma per avere ritenuto che la facile amovibilità del manufatto ne comportasse <i>ipso facto</i> la precarietà strutturale.<br />
Al contrario, riguardando la questione nei suoi tratti sostanziali, i primi Giudici avrebbero dovuto rilevare che il manufatto in parola fosse certamente destinato a soddisfare esigenze non temporanee e che, quindi, richiedesse certamente il rilascio di un apposito titolo abilitativo edilizio.<br />
Il titolo in questione, tuttavia, non avrebbe potuto essere rilasciato, ostandovi: <i>a</i>) il vincolo di inedificabilità esistente nell’area (classificata dal vigente P.R.G. comunale come di ‘verde pubblico’); <i>b</i>) il vincolo di inedificabilità parimenti derivante dal P.T.P. il quale classifica l’area in parola come ambito T1 – ‘Fascia costiera ad alto valore paesistico’.<br />
Né a conclusioni diverse potrebbe giungersi avuto riguardo all’articolo 56 del Regolamento edilizio comunale il quale riconosce sempre un carattere ontologicamente precario ai chioschi. Ed infatti, a tale disposizione non potrebbe riconoscersi un significato concreto contrastante con le previsioni del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia</i>).<br />
La società appellata osserva, in contrario, che l’iniziativa avversata in entrambi i gradi di giudizio aveva ottenuto tutti i necessari atti di assenso e titoli abilitativi (in particolare: nulla-osta della competente Capitaneria di porto in relazione ai profili di sicurezza della navigazione, nulla-osta dell’Azienda A.S.L. di Latina alla realizzazione di ulteriori servizi igienici, parere favorevole dell’Agenzia delle Dogane, parere favorevole da parte della competente Soprintendenza).<br />
Fa notare, inoltre, che il manufatto oggetto dell’iniziativa avversata in primo grado non avrebbe un’estensione di 120 mq. (come affermato dall’appellante), bensì di soli 56,13.<br />
Osserva, altresì, che ai fini della risoluzione della vicenda di causa risulta dirimente la previsione di cui all’articolo 56 del regolamento edilizio comunale, il quale riconosce carattere ontologicamente precario ai chioschi di qualunque tipologia e dimensione.<br />
La società appellata rileva poi che l’eventuale (e comunque contestata) non conformità dell’intervento con le pertinenti norme di piano risulterebbe comunque superata in considerazione del fatto che l’istanza a suo tempo rivolta al Comune era stata formulata ai sensi dell’articolo 5 del 20 ottobre 1998, n. 447 (il quale è appunto finalizzato a consentire la realizzazione di impianti a destinazione produttiva anche in deroga alle pertinenti disposizioni di Piano).<br />
Ad ogni modo risulterebbe del tutto condivisibile l’argomento offerto dai primi Giudici, secondo cui dal momento che la tipologia costruttiva dei ‘chioschi’ è solitamente destinata ad essere realizzata in aree caratterizzate da particolare pregio (e solitamente sottoposte a vincolo di inedificabilità), laddove si accedesse a un’interpretazione troppo rigorosa del pertinente paradigma normativo, si finirebbe puramente e semplicemente per impedire la realizzazione di tale tipologia di interventi (che, viene ripetuto, è invece quella tipica delle aree caratterizzate da particolare pregio).<br />
3. L’appello è fondato.<br />
3.1. In particolare il Collegio ritiene dirimente ai fini del decidere la fondatezza dell’argomento con cui si è osservato che l’intervento in questione, per le sue caratteristiche oggettive, fosse da qualificare come intervento di ‘nuova costruzione’, con quanto ne consegue ai fini del rilascio del necessario titolo abilitativo edilizio (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) in relazione ai vincoli di in edificabilità esistenti sull’area.<br />
Al riguardo il Collegio ritiene di richiamare l’orientamento – da quale non si rinvengono elementi per discostarsi – secondo cui i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l&#8217;assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale.<br />
Si è condivisibilmente osservato al riguardo che la ‘precarietà’ dell&#8217;opera, che esonera dall&#8217;obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo (in tal senso: Cons. Stato, IV, 22 dicembre 2007, n. 6615).<br />
Sotto tale aspetto, il Collegio ritiene che per le sue caratteristiche tipologiche e funzionali, nonché in considerazione del regime temporale della relativa utilizzazione il manufatto per cui è causa fosse riconducibile alle previsioni di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell&#8217;articolo 3 d.P.R. n. 380 del 2001 (a tenore del quale sono comunque da considerarsi nuove costruzioni le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano usati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, “<i>e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee</i>”).<br />
Al riguardo, giova qui richiamare il condiviso orientamento secondo cui non possono comunque essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l&#8217;alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (Cons. Stato, VI, 12 febbraio 2011, n. 986; <i>id</i>., V, 12 dicembre 2009, n. 7789;. <i>id</i>., V, 24 febbraio 2003, n. 986; <i>id</i>., V, 24 febbraio 1996, n. 226).<br />
3.2. Nemmeno si può ritenere che la sola stagionalità dell&#8217;installazione del voluminoso manufatto per cui è causa (destinato ad occupare, nella tesi della società appellata, 56,13 mq.) conferisse al manufatto nel suo complesso il carattere di ‘temporaneità’, atteso:<br />
&#8211; il carattere ontologicamente ‘non temporaneo’ di una struttura destinata all&#8217;esercizio di un&#8217;attività commerciale e di somministrazione (in tal senso: Cons. Stato, IV, 23 luglio 2009, n. 4673).<br />
&#8211; la permanente idoneità ad alterare lo stato dei luoghi che il complessivo manufatto (di notevoli dimensioni) era idoneo a determinare, anche a prescindere dalla rimozione per alcuni mesi l’anno.<br />
3.3. Né a conclusioni diverse rispetto a quelle appena rassegnate può giungersi avuto riguardo alla previsione di cui all’articolo 56 del Regolamento edilizio comunale (il quale, nella tesi della società riconoscerebbe sempre un carattere ontologicamente precario ai chioschi.<br />
Al contrario, la necessaria interpretazione <i>secundumlegem</i> della richiamata disposizione (volta, cioè, a preservarla da un’altrimenti inevitabile taccia di illegittimità per contrasto con il pertinente paradigma normativo primario) porta a ritenere che il carattere di ‘precarietà’ ivi richiamato possa comunque essere affermato solo all’esito di un’operazione di valutazione svolta ‘caso per caso’ in ordine alle caratteristiche oggettive e funzionali del manufatto di cui si discute.<br />
3.4. Ed ancora, a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui delineate non può giungersi in relazione al fatto che la società appellata avesse proposto istanza di variazione dello strumento urbanistico ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (il cui comma 1, come è noto, stabilisce che “<i>qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l&#8217;istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all&#8217;insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (…), per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell&#8217;impianto industriale</i>”).<br />
Al riguardo si osserva in primo luogo che la sola presentazione di un’istanza finalizzata dalla variazione dello strumento urbanistico ai sensi del richiamato articolo 5, lungi dal fornire argomenti in favore delle tesi della società appellata, conferma – piuttosto – il contrasto fra il progetto presentato e la pertinente disciplina di piano (di cui, <i>per facta concludentia</i>, si mostrava consapevole la stessa società appellata nel momento stesso in cui prendeva l’iniziativa finalizzata a superare il carattere ostativo di tale contrarietà).<br />
In secondo luogo si osserva che la stessa appellata non ha fornito elementi persuasivi atti a ritenere l’effettiva percorribilità dell’iter delineato dal richiamato articolo 5 (e, in particolare, l’insussistenza nell’ambito del territorio comunale di diverse aree idonee ad ospitare l’iniziativa proposta in assenza della richiesta modifica di Piano).<br />
Al riguardo si ritiene di richiamare il condiviso orientamento secondo cui condizioni imprescindibili per l&#8217;avvio del procedimento attraverso la convocazione della conferenza di cui al d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, art. 5, sono da un lato la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e della sicurezza del lavoro; dall&#8217;altro l&#8217;impossibilità di reperire nello strumento esistente ulteriori e diverse aree idonee all&#8217;iniziativa produttiva (in tal senso –<i>ex plurimis</i> -: Cons. Stato, IV, 3 marzo 2006, n. 1038).<br />
4. Concludendo sul punto, le osservazioni sin qui svolte inducono a ritenere che:<br />
&#8211; l’intervento avente ad oggetto la realizzazione del manufatto per cui è causa doveva essere qualificato come ‘nuova costruzione’ ai sensi del d.P.R. 380 del 2001, risultando infondate le deduzioni in fatto e in diritto che hanno indotto il Comune di For<br />
&#8211; una volta accertato il carattere di ‘nuova costruzione’ del richiamato manufatto, ne consegue la fondatezza del primo ricorso (così come del presente appello) in considerazione della pluralità di vincoli di inedificabilità esistenti sull’area interessat<br />
5. Per i motivi dinanzi esposti <i>sub</i> 3 e 4 deve concludersi nel senso dell’accoglimento del ricorso in appello in relazione alle doglianze già articolate in primo grado e basate sulle violazioni di carattere edilizio e urbanistico, con conseguente impossibilità, allo stato, di realizzare il proposto intervento.<br />
Ciò comporta l’annullamento degli atti impugnati in primo grado ed esime il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi di ricorso basati sugli autonomi profili di illegittimità che vizierebbero la concessione demaniale marittima del 22 settembre 2010 e il parere paesaggistico rilasciato dalla competente Soprintendenza il 6 luglio 2011 atteso che – per le ragioni già esposte – il contestato ampliamento non potrebbe comunque essere effettuato.<br />
6. Per le ragioni dinanzi esposte il ricorso in epigrafe deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve accolto il ricorso di primo grado con conseguente annullamento degli atti in tale sede impugnati.<br />
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve accolto il ricorso di primo grado con conseguente annullamento degli atti in tale sede impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Sergio De Felice, Presidente FF<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />
Vito Carella, Consigliere<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/06/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2842/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.2842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.2843</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2843/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2843/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2843/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.2843</a></p>
<p>Pres.Baccarini &#8211; Est. Vigotti Fabbro s.p.a.(Avv.ti Boifava, Manzi) c/ Fondazione Cà d’Industria (Avv.ti Mantegazza, Merusi) Contratti P.A. &#8211; Gara – Aggiudicazione &#8211; Annullamento in autotutela- Art. 1 l. 311/2004 &#8211; Organismi di diritto pubblico &#8211; Applicabilità – Sussiste Contratti della P.A.- Autotutela ex art. 21 nonies l. 241/1990 – Soggetti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2843/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.2843</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2843/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.2843</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Baccarini &#8211; Est. Vigotti<br /> Fabbro s.p.a.(Avv.ti Boifava, Manzi) c/ Fondazione Cà d’Industria (Avv.ti Mantegazza, Merusi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. &#8211; Gara – Aggiudicazione &#8211; Annullamento in autotutela-  Art. 1 l. 311/2004 &#8211; Organismi di diritto pubblico &#8211; Applicabilità – Sussiste</p>
<p>Contratti della P.A.- Autotutela ex art. 21 nonies l. 241/1990 – Soggetti privati preposti ad attività amministrative – Esercizio –  Mera ammissibilità – Conseguenze</p>
<p>Giustizia amministrativa – Sentenza – Appello- Riproposizione dei motivi di primo grado – Insufficienza –Conseguenze -Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 1, co 136 l. 311/2004 che stabilisce che al fine di conseguire  risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può essere sempre disposto l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, trova applicazione anche per i soggetti privati configurabili come organismi di diritto pubblico, i quali possono quindi intervenire in autotutela per revocare, annullare le aggiudicazioni disposte.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 21 nonies l. 241/1990, le Amministrazioni nonché i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrativa possono liberarsi di adempimenti contrattuali frutto di procedure e provvedimenti dei quali abbia riscontrato l’illegittimità.</p>
<p>Nel giudizio amministrativo la mera riproposizione dei motivi proposti davanti al Tar, senza alcuna censura relativamente alle statuizioni della sentenza impugnata, comporta l’inammissibilità dell’atto di appello.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4857 del 2013, proposto da:<br />
Fms Facility Management Services Italia s.p.a., ora Fabbro s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Boifava e Andrea Manzi, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Confalonieri 5; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Fondazione Cà d&#8217;Industria o.n.l.u.s. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Mantegazza, Gianni Mantegazza, Fabio Merusi, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE III n. 861/2013, resa tra le parti, concernente annullamento dell’affidamento del servizio di ristorazione presso le sedi della fondazione.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della fondazione intimta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 maggio 2014 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Giacometti per delega dell’avvocato Boifava, Manzi e Merusi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La società appellante chiede la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo della Lombardia ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento in data 30 aprile 2012 della fondazione resistente, recante annullamento dell’affidamento del servizio decennale di ristorazione, affidamento conseguente all’aggiudicazione deliberata, all’esito della relativa gara, con deliberazione del consiglio d’amministrazione del 26 febbraio 2010.<br />
I) Il provvedimento impugnato in primo grado, intervenuto dopo l’esperimento di inutile trattative, ha annullato l’aggiudicazione e dichiarato l’inefficacia del contratto sottoscritto il 17 marzo 2010, in ragione dei vizi di legittimità riscontrati nel procedimento, che hanno comportato la violazione della par condicio tra i concorrenti e l’aggravio di spese non giustificate alla luce delle condizioni contrattuali evidenziate nella lettera di invito “<i>posto il notevole divario esistente tra i pasti effettivamente consumati…e il numero dei pasti minimi garantiti che vengono addebitati alla Fondazione”.</i><br />
Tale divario concerne la quantità minima delle giornate alimentari annue, che nella lettera invito erano indicate in circa 180.000, e che l’offerta tecnica della società risultata aggiudicataria ha tradotto in “numero minimo garantito dalla Fondazione”, trasformando quello che era un obbligo di prestazione da inserire nell’offerta nella garanzia di avere, da parte della stazione appaltante, un corrispettivo calcolato su detto quantitativo, indipendente dall’effettiva erogazione.<br />
Per effetto di tale callida interpretazione, la società ha così trasformato il contenuto della prestazione contrattuale richiesta dalla stazione appaltante come parte essenziale dell’offerta, nel corrispettivo minimo garantito a carico dell’Amministrazione e a favore dell’aggiudicatario. In tali termini si è poi concretizzato il contratto stipulato, che prevede il corrispettivo sulla base del numero dei pasti determinata per 182.000 giornate alimentari annue, e specifica che <i>“tali valori sono da considerarsi minimo garantito che verrà fatturato mensilmente dal gestore al cliente anche se non richiesto”.</i><br />
E’ evidente che, a fronte della rilevata incongruenza dell’offerta presentata dal concorrente poi risultato aggiudicatario e del conseguente contratto rispetto alle condizioni della lettera di invito, pienamente giustificato è l’annullamento disposto con il provvedimento impugnato in primo grado.<br />
II) Il ricorso presentato dalla società appellante davanti al Tribunale amministrativo della Lombardia ha riguardato, in particolare, la qualificazione della Fondazione come organismo di diritto pubblico, con conseguente illegittimità dell’applicazione dell’art. 1, comma 136, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), richiamato dal provvedimento impugnato, il quale così dispone: “a<i>l fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l&#8217;annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l&#8217;esecuzione degli stessi sia ancora in corso</i>”.<br />
Tale censura, volta a rivendicare la natura totalmente privata della Fondazione e riproposta in appello, è infondata.<br />
In disparte la considerazione che la natura pubblicistica della Fondazione è quella che legittima il ricorso alla giurisdizione amministrativa, adita dal ricorrente, al quale non è poi consentito metterla in discussione ( per tutte, Consiglio di Stato, sezione VI, 8 marzo 2012, n. 1308), le considerazioni che hanno condotto il primo giudice a riconoscere nella Fondazione resistente la natura di organismo di diritto pubblico sono del tutto condivisibili, e resistono alle censure svolte in secondo grado (vale ricordare che con sentenza della sezione IV, 13 marzo 2014, n. 2064 del 2014, prodotta in giudizio, anche la Corte d’appello di Milano ha riconosciuto la natura di organismo di diritto pubblico della Fondazione, condividendo il giudizio dato dal Tribunale amministrativo).<br />
In particolare, è infondata la pretesa che deduce dal mancato inserimento della Fondazione nell’elenco delle amministrazioni formato dall’ISTAT ovvero inserite nel conto economico consolidato ex art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 l’inapplicabilità alla stessa dell’art. 1 comma 136 citato, volto a conseguire risparmi o minori oneri finanziari a carico degli enti pubblici.<br />
Come evidenziato da questo Consiglio di Stato (sezione VI, 28 novembre 2012, n. 6014), infatti, l’inserimento nel conto consolidato elaborato dall’Istat ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’art. 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e nel relativo elenco soccorre qualora non sia evidente che l’organismo esaminato è una pubblica amministrazione: l’elenco stesso non ha, in altre parole, natura e valore costitutivi della natura pubblica dell’organismo stesso, a ciò venendo in considerazione altri profili, in particolare quelli che si basano sulla definizione di “unità istituzionale pubblica”, di derivazione comunitaria.<br />
Tale definizione fa leva sul concetto di “controllo” e di “finanziamento” da parte di pubbliche amministrazioni, elementi che, rapportati alle caratteristiche della Fondazione esaminata, conducono, come ha ritenuto il Tar, a riconoscerne la natura di organismo di diritto pubblico (sottoposizione al controlli pubblicistici in forza dell’art. 7 dello statuto; nomina del consiglio di amministrazione da parte del Comune di Como, della Regione Lombardia e della Provincia di Como; finanziamento da parte del Comune di Como; attività finalizzata alla soddisfazione di esigenze di interesse generale di assistenza a soggetti disagiati).<br />
Deve quindi concludersi, sul punto, sulla natura di “amministrazione pubblica” della Fondazione, ai fini dell’applicabilità alla stessa dell’art. 1 comma 136 della legge n. 311 del 2004.<br />
In ogni caso (ed è considerazione conclusiva), la norma appena richiamata costituisce, nell’economia complessiva della motivazione del provvedimento impugnato, parametro residuale di legittimità, il principale consistendo nella disposizione di cui all’art. 21 <i>nonies</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241, a norma del quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio per ragioni di interesse pubblico. Questa norma (applicabile, in forza dell’art. 1 comma 1 <i>ter</i> della medesima legge n. 241, anche a tutti i soggetti privati preposti all&#8217;esercizio di attività amministrative), consente all’Amministrazione (tra l’altro) di liberarsi di adempimenti contrattuali frutto di procedure e di provvedimenti dei quali abbia riscontrato l’illegittimità, come è avvenuto nella fattispecie in esame, nella quale l’offerta non trovava corrispondenza nella proposta ed era stata formalizzata in senso del tutto ingiustificato e sfavorevole per l’interesse pubblico perseguito con il procedimento.<br />
III) Dei motivi che avrebbero portato al provvedimento di annullamento impugnato in primo grado, puntualmente, come si è detto, motivato anche sull’interesse pubblico ad evitare esborsi non dovuti, la Fondazione, dopo trattative che non hanno dato esito e che pertanto non hanno influenza sulla valutazione della determinazione finale, ha dato puntuale avviso alla società interessata con nota del 16 aprile 2012. Infondato è, perciò, il motivo di appello che si incentra sulla pretesa violazione degli oneri partecipativi previsti dalla legge n. 241 del 1990, non valendo, in contrario, l’omessa menzione nella comunicazione di avvio del procedimento dell’art. 1 comma 136, data l’esaustività dell’esposizione dei fatti contestati.<br />
IV) Lamenta ancora l’appellante l’omessa considerazione, da parte della Fondazione prima, e del Tribunale amministrativo poi, del pregiudizio patrimoniale del quale l’art. 1 comma 136 citato vuole sia tenuta indenne la parte privata.<br />
Anche questa censura è priva di fondamento: la già evidenziata ragione dell’annullamento dell’aggiudicazione e del conseguente contratto, consistente nella distorta interpretazione e applicazione del criterio del minimo garantito, ha comportato, a favore dell’appellante, la percezione di importi non dovuti, erogati dalla Fondazione quali corrispettivo di prestazioni non rese, non richieste ed estranee alla <i>lex specialis</i> della gara. Né, come ha sottolineato la sentenza impugnata, alcuna dimostrazione ha offerto la ricorrente dei danni asseritamente sofferti per effetto del provvedimento impugnato.<br />
V) L’appellante, infine, pretende di riproporre, mediante un mero rinvio al ricorso di primo grado, le censure svolte avverso l’applicazione dell’art. 21 <i>nonies</i>della legge n. 241 del 1990.<br />
Come è giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato, che il Collegio condivide, nel giudizio amministrativo di appello la mera riproposizione dei motivi proposti davanti al Tar, senza alcuna censura relativamente alle statuizioni della sentenza impugnata, ma mediante un mero rinvio, comporta l&#8217;inammissibilità dell&#8217;atto di appello (Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 494).<br />
In ogni caso, pienamente condivisibile, anche sul punto, è quanto ha rilevato la sentenza impugnata, nel senso che tutte le censure svolte dalla ricorrente sono strettamente connesse sul piano logico e giuridico, e sono del tutto infondate, per le ragioni sopra esposte.<br />
VI) In conclusione, l’appello è infondato in ogni sua parte, e deve essere respinto.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />
Condanna la società appellante a rifondere alla Fondazione resistente le spese del giudizio, nella misura di 7.000 (settemila) euro, oltre IVA e CPA per il secondo grado.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />
Vito Carella, Consigliere<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/06/2014</p>
<p align=justify>
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