<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3/6/2005 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/3-6-2005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/3-6-2005/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:17:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3/6/2005 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/3-6-2005/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2005 n.3063</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-6-2005-n-3063/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-6-2005-n-3063/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-6-2005-n-3063/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2005 n.3063</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore Troso (avv. Vantaggiato) c. Comune di Otranto (avv. M. Finocchito), Ditta Carlino Luigi (avv. P. e L. Quinto), Ditta Rossi Stefano. in tema di possesso della certificazione UNI EN ISO 9000, ai fini della fruizione dei meccanismi premiali ex art.8 comma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-6-2005-n-3063/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2005 n.3063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-6-2005-n-3063/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2005 n.3063</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore<br /> Troso (avv. Vantaggiato) c. Comune di Otranto (avv. M. Finocchito), Ditta Carlino Luigi (avv. P. e L. Quinto), Ditta Rossi Stefano.</span></p>
<hr />
<p>in tema di possesso della certificazione UNI EN ISO 9000, ai fini della fruizione dei meccanismi premiali ex art.8 comma 11-quater, l. n.109 del 1994</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Certificazione di qualità – Riferimento agli aspetti gestionali dell’impresa.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Bando di gara – Certificazione UNI EN ISO 9000 coerente con la categoria prevalente dei lavori – Clausola  del bando – Va annullata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Poiché, in materia di lavori pubblici, sia il combinato disposto dell’art.8 comma 3 lett.a) e b) e dell’art.8 comma 4 lett.e), l. 11 febbraio 1994 n.109  –relativamente ad un requisito necessario ai fini della qualificazione-, sia l’art.8 comma 11-quater della stessa legge  -relativamente al presupposto per ottenere la riduzione alla metà della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria– si riferiscono entrambi alla certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, e poiché tali norme non consentono il rilascio di certificazioni secondo modalità e finalità diversificate, la certificazione e la dichiarazione della presenza di elementi significati del predetto sistema UNI EN ISO 9000, sia nell’uno che nell’altro caso, sono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.</p>
<p>2. In tema di appalti di lavori pubblici, va annullata la clausola del bando che subordina la fruizione dei meccanismi premiali ex art.8 comma 11-quater, l. 11 febbraio 1994 n.109, alla presentazione di una certificazione UNI EN ISO 9000 coerente con la categoria prevalente dei lavori, perché detta certificazione è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />
LECCE<br />
SECONDA SEZIONE  </b></p>
<p>Registro Decis.:	3063/2005<br />	<br />
Registro Generale:	462/2005 																																																																																												</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO CAVALLARI Presidente  <br />
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref. , relatore<br />
PATRIZIA MORO Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso 462/2005  proposto da:<br />
TROSO OSVALDO<br />
rappresentato e difeso da:<br />
<b>VANTAGGIATO ANGELO</b>con domicilio eletto in LECCEVIA ZANARDELLI 7presso<br />
VANTAGGIATO ANGELO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI OTRANTO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
FINOCCHITO MAUROcon domicilio eletto in LECCEVIA AUGUSTO IMPERATORE, 16presso PELLEGRINO GIOVANNI<br />
e nei confronti di <br />
<b>DITTA CARLINO LUIGI </b>rappresentato e difeso da:<br />
QUINTO PIETROQUINTO LUIGIcon domicilio eletto in LECCEVIA GARIBALDI 43presso<br />
QUINTO PIETRO<br />
e nei confronti di <br />
<b>DITTA ROSSI STEFANO </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	della determina n. 29 del 28.2.2005 di aggiudicazione definitiva dei lavori di restauro di cinta muraria del castello e sistemazione del basolato lungomare Eroi in favore dell’ATI Carlino e Rossi di San Donato di Lecce;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare del verbale delle operazioni di gara del 18.2.2005;<br />	<br />
&#8211;	ove occorra, del bando di gara pubblicato in data 23.12.2004 e rettificato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio in data 14.1.2005;																																																																																												</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI OTRANTODITTA CARLINO LUIGI<br />
Udito nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2005 il relatore Primo Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG  e uditi l’avv. Vantaggiato per la ditta ricorrente, l’avv. Finocchito per il Comune di Otranto e l’avv. Quinto per la controinteressata  ditta Carlino;</p>
<p>Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211;	Eccesso di potere, travisamento dei fatti e/o falsa presupposizione, violazione dei principi in materia di buona amministrazione, violazione di legge, illegittimità del bando per contrasto con l’art. 4 DPR 34/2000, contraddittorietà del bando;<br />	<br />
&#8211;	Eccesso di potere sotto altro profilo, illogicità del titolo I del punto 8.5 del bando per contrasto con l’art. 4, co. 2, DPR 34/2000;<br />	<br />
&#8211;	Eccesso di potere sotto ulteriore profilo, travisamento dei fatti;																																																																																												</p>
<p>la ricorrente impresa Troso, in proprio e quale mandataria dell’Ati partecipante alla gara, ha contestato ( avendone interesse per gli immediati effetti positivi rivenienti a suo favore dal ricalcolo della media delle offerte ammesse) la esclusione  dalla gara del Consorzio CSC  nonché della Mediterraneo società consortile a r.l. atteso che, a fronte della mancata produzione da parte delle prefate ditte escluse della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ( prevista a pena di esclusione  al punto 8.5 del bando), il Seggio di gara ha ritenuto incongrua la cauzione provvisoria prestata dai predetti soggetti nella misura del 50%, ai sensi dell’art. 8 comma 11-quater lettera a) della legge n. 109 del 1994;ha contestato altresì la esclusione dalla gara dell’A.T.I.  Cedis – MI.RU – Troso Lucio,della impresa Di Pace e dell’A.T.I. De Donno – Valerio restauri – Alba Italia perché la certificazione relativa al sistema di qualità prodotta (al fine di giustificare la riduzione al 50% della cauzione provvisoria ,nonché delle garanzie fideiussorie di cui all’art.30 – comma 2 &#8211; della legge n.109 del 1994) non era coerente con la categoria prevalente dei lavori da appaltare (per l’A.T.I. De Donno tale coerenza non risultava dalla certificazione Iso prodotta dalla mandante Alba Italia). <br />
considerato che le censure dedotte prospettano:a)l’equivocità del bando,che ai fini della norma premiale relativa alla riduzione della cauzione e della garanzia fideiussoria impone la produzione della certificazione di qualità coerente con la categoria prevalente dei lavori (titolo primo,punto 8.5),mentre nel titolo secondo,capo 1,punto 2  prevede che le imprese per le quali è richiesta l’attestazione SOA  per la classifica III devono possedere,a pena di esclusione, il sistema di qualità aziendale,così ritenendo utile da un lato una dichiarazione (relativa alla qualificazione) che presuppone il possesso del sistema di qualità aziendale,dall’altro richiedendo la  presentazione della certificazione di qualità aziendale ai fini della riduzione della cauzione provvisoria; b) l’illegittimità della clausola (contenuta nel titolo primo del bando,punto 8.5) che subordina la concessione del meccanismo premiale alla presentazione di una certificazione ISO coerente con la categoria prevalente dei lavori (OG2),in quanto contrastante con la previsione dell’art.4 del D.P.R. n.34 del 2000;<br />
ritenuto che il bando non è equivoco atteso che da un lato (titolo secondo,capo primo, punto 2.1) richiama le norme (art.4,comma 1,del D.P.R. n.34 del 2000 e at.8,comma 3,lett.b) della legge n.109 del 1994 ) che subordinano il conseguimento della qualificazione nella classifica III al possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero di elementi significativi e correlati del suddetto sistema e quindi, contemplando (nel successivo punto 2.2) la sostituzione con una dichiarazione della attestazione relativa alla qualificazione rilasciata dalla S.O.A.,implicitamente prevede che tale dichiarazione debba investire anche la attestazione relativa al possesso del sistema di qualità; dall’altro con estrema chiarezza prevede (titolo primo,punto 8.5) che la riduzione della cauzione e della garanzia fideiussoria può essere applicata solo se viene presentata copia autenticata della certificazione ISO,aggiungendo che tale certificazione deve essere coerente con la categoria prevalente dei lavori.<br />
Si deve quindi indagare se tale apparente distonia abbia una giustificazione.<br />
E’ indubbio che,in applicazione della previsione dell’art.8 comma 3 lett.a) e b) – che disciplinano il sistema di qualità &#8211;  e dell’art.8 comma 4 lett.e) della legge n.109 del 1994 – che prevede la facoltatività e la successiva obbligatorietà (al termine del periodo transitorio)  del possesso del sistema di qualità  ai fini della qualificazione delle imprese &#8211; ,nonché dell’art.4 comma 1 e dell’art.15 comma 1 del D.P.R. n.34 del 2000,le imprese,ai fini della qualificazione,devono possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del suddetto sistema secondo la cadenza temporale prevista nell’allegato B);è indubbio quindi che tale allegato subordina la qualificazione per la classifica III al possesso di elementi significativi e correlati del sistema dal 2003 e del sistema di qualità dall’applicazione a regime del sistema di qualificazione.La dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alla qualificazione per la classifica III e successive (fino alla V compresa) investe quindi necessariamente il possesso di elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale.<br />
Questo è vero per l’impresa singola che partecipa ad una procedura di aggiudicazione ed è vero anche per i consorzi stabili di cui all’art.12 della legge n.109 del 1994.<br />
Se,infatti,il consorzio ottiene la qualificazione in riferimento alla propria attività,in base all’art.18 del D.P.R. n.34 del 2000,lo stesso non potrà ottenere la qualificazione per una classifica pari o superiore alla III  se non è in possesso della certificazione o dichiarazione di qualità aziendale; se,invece,ottiene la classificazione ai sensi dell’art.20 del D.P.R. n.34 del 2000 (sulle due diverse possibilità dei consorzi stabili  di ottenere la classificazione vedi la determinazione dell’Autorità di vigilanza 16 luglio 2002 n.15),cioè sommando i requisiti dei consorziati,il possesso di elementi significativi e correlati del sistema di qualità o il possesso di detto sistema da parte di una sola delle imprese consorziate è condizione sufficiente perchè detto requisito sia riferito al consorzio,come afferma la delibera dell’Autorità di vigilanza 16 luglio 2002 n.15 e come ribadiscono l’art.12 comma 8 ter della legge n.109 del 1994 (nella formulazione sostituita dalla legge n.166 del 2002) e l’art.20 del D.P.R. n.34 del 2000(nella formulazione sostituita dal D.P.R. n.93 del 2004) con specifico riferimento al meccanismo premiale di cui all’art.8 comma 4 lett e) della legge n.109 del 1994.Il possesso della certificazione o dichiarazione di qualità così acquisita dal consorzio è poi condizione necessaria perché lo stesso ottenga,per somma dei requisiti dei consorziati,la qualificazione in una classifica pari o superiore alla III.<br />
Nella specie,la dichiarazione del Consorzio stabile costruttori di Lecce relativa al possesso della qualificazione per la classifica V della categoria OG2 necessariamente presupponeva il possesso della certificazione di qualità,come d’altronde risulta dalla fotocopia della attestazione relativa alla qualificazione (autenticata ai sensi di legge) prodotta ai fini della gara dal detto consorzio (atto che fa riferimento alla certificazione di cui all’art.2 comma 1 lett.q) del D.P.R. n.34 del 2000,cioè alla certificazione o dichiarazione di qualità).<br />
Rimane quindi da valutare se l’utilità di detta certificazione ai fini della riduzione della cauzione provvisoria (e della garanzia fideiussoria di cui all’art.30 comma 2 citato) fosse impedita dalla clausola del bando che,a tali specifici fini,richiedeva la presentazione di una certificazione di qualità relativa a lavori coerenti con quelli della categoria prevalente (OG2),cioè se tale clausola ha una ragion d’essere.<br />
La ragion d’essere di tale clausola è nell’orientamento del SINCERT (Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione) che riteneva possibile riferire la certificazione di qualità solo a specifiche lavorazioni ,cioè che “le regole del sistema di certificazione di qualità non consentono di ritenere che la dimostrazione della capacità dell’impresa ad operare in qualità sia indipendente dalla categoria di lavorazione eseguita o eseguibile” (cfr. deliberazione dell’Autorità di vigilanza 14 maggio 2003 n.11).<br />
Tale orientamento non trova il suo fondamento nelle modalità e nel contenuto della certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN IS0 9000 (norme internazionali fissate da ISO – International standard organisation -,recepite in Europa da  CEN – Comitato europeo di normazione – e tradotte in italiano a cura di UNI – Ente nazionale italiano di unificazione &#8211; ),atteso che tali norme prevedono solo quattro categorie di prodotti (servizi,hardware,software.materiali da processo continuo),sicchè la certificazione di qualità non può essere diversificata in relazione all’oggetto ed al tipo di lavorazione edile.Nè trova giustificazione nel fatto che la certificazione di qualità è operata per settori di accreditamento secondo la classificazione EA (european cooperation for accreditation ,associazione di diritto privato registrata ad Utrecht – Olanda,che riunisce gli enti nazionali di accreditamento),atteso che il settore 28 comprende “imprese di costruzione,installatori di impianti e servizi” e si articola nel settore 28a  che comprende le imprese di costruzione e manutenzione e nel settore 28b,che comprende le imprese di installazione,conduzione e manutenzione di impianti,sicchè tutte le categorie di opere generali e speciali di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n.34 del 2000 sono ricondotte nel complesso a due settori. L’orientamento in esame  è stato quindi corretto dall’Autorità di vigilanza con la deliberazione n.11 del 2003,la quale ha previsto che le dichiarazioni relative al possesso di elementi correlati e significativi del sistema di qualità o le certificazioni del possesso di detto sistema debbono essere rilasciate secondo le prescrizioni dei documenti del SINCERT RT – 08 del 19 dicembre 2000 e RT – 05 del 13 maggio 2002 (che riferiscono la certificazione di qualità a specifiche lavorazioni) ,ma devono contenere la seguente dizione “La presente dichiarazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’art.8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d.P.R. 25 gennaio 2000 n.34”;la stessa deliberazione prevede che le documentazioni e le certificazioni contenenti dizioni che indichino la loro validità soltanto per alcune delle categorie di cui all’Allegato A al D.P.R. n.34 del 2000 devono,entro trenta giorni dalla eventuale richiesta delle imprese titolari dei documenti, essere modificate a cura degli organismi di certificazione che le hanno rilasciate,con la apposizione della dizione indicata.L’automatismo nella apposizione della clausola evidenzia che non si tratta della estensione della portata del documento ma di una integrazione volta solo alla più chiara lettura dello stesso.<br />
La deliberazione dell’Autorità di vigilanza n.11 del 2003 ha quindi chiarito che le dichiarazioni o certificazioni di qualità “si intendono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso,con riferimento alla globalità delle categorie o classifiche” (secondo la previsione dell’art.4 comma 1  del D.P.R. n.34 del 2000).<br />
Poiché sia il combinato disposto dell’art.8 comma 3 lett.a) e b) e dell’art.8 comma 4 lett.e) della legge n.109 del 1994 – nell’individuare un requisito necessario ai fini della qualificazione -, sia l’art.8 comma 11 quater della stessa legge  &#8211; nell’individuare il presupposto per ottenere la riduzione alla metà della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria – si riferiscono entrambi ad uno stesso istituto,cioè la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, e poiché tali norme non consentono il rilascio di certificazioni secondo modalità e finalità diversificate,si deve concludere nel senso che nell’uno e nell’altro caso la certificazione e la dichiarazione in parola sono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso,con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.<br />
E’ appena il caso di osservare che la interpretazione seguita non giunge a vanificare la portata dell’art.8 comma 11 quater della legge n.109 del 1994 (in quanto tutte le imprese qualificate verrebbero a fruire, perché già in possesso della certificazione o dichiarazione relativa al sistema di qualità,dei benefici previsti da tale norma) atteso che non tutte le imprese qualificate devono essere in possesso del suddetto requisito,presupposto solo della qualificazione in categoria pari o superiore alla III.<br />
A quanto sopra consegue l’annullamento della clausola del bando che subordina la fruizione dei meccanismi premiali alla presentazione di una dichiarazione o certificazione di qualità coerente con la categoria prevalente dei lavori e quindi l’utilità,sia ai fini della prova della qualificazione che della prova del possesso del sistema di qualità (ai fini del meccanismo premiale),della certificazione o dichiarazione relativa alla qualificazione,onere cui il Consorzio stabile costruttori di Lecce ha prestato ossequio.<br />
Circa l’interesse della ricorrente e’ appena il caso di osservare che alla ammissione alla gara del Consorzio stabile costruttori di Lecce consegue l’individuazione come aggiudicataria dell’A.T.I. ricorrente,come risulta dalla verifica effettuata a seguito della ordinanza di questo Tribunale n.293 del 2005;sono assorbiti gli altri motivi. <br />
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce</p>
<p>accoglie il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nelle Camere di Consiglio del 19 maggio e del 27 maggio 2005.</p>
<p>            Dott. Antonio Cavallari &#8211; Presidente</p>
<p>               Dott. Giulio Castriota Scanderbeg &#8211; Estensore</p>
<p>Pubblicata il 3 giugno 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-6-2005-n-3063/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2005 n.3063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2005 n.4364</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2005-n-4364/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2005-n-4364/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2005-n-4364/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2005 n.4364</a></p>
<p>Pres. CORSARO; Rel. RUSSO UNIONVITA S.p.a. (Avv.ti S. A. ROMANO e L. RINALDI) c. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (Avv. E. STICCHI DAMIANI) la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti è un organismo di diritto pubblico 1 Pubblici appalti – Entità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2005-n-4364/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2005 n.4364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2005-n-4364/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2005 n.4364</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CORSARO; Rel. RUSSO<br /> UNIONVITA S.p.a. (Avv.ti S. A. ROMANO e L. RINALDI) c. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (Avv. E. STICCHI DAMIANI)</span></p>
<hr />
<p>la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti è un organismo di diritto pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Pubblici appalti – Entità soggettivamente diverse dai pubblici poteri – Evidenza pubblica &#8211; Cura di interessi generali &#8211; Necessità</p>
<p>2 Pubblici appalti – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti – Organismo di diritto pubblico – Sussistenza &#8211; Conseguenze</p>
<p>3 Pubblici appalti – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti – Enti trasformati in associazione o fondazione – Continuità funzionale &#8211; Conseguenze</p>
<p>4 Pubblici appalti – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti – Cura di interessi di ordine generale e collettivo – Sussistenza</p>
<p>5 Pubblici appalti – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti – Servizio d’interesse generale a carattere non industriale o commerciale – Inderogabile assolvimento degli obblighi di solidarietà sociale – Riscossione dei contributi previdenziali – Prestazione imposta</p>
<p>6 Pubblici appalti – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti – Influenza pubblica – Divieto di finanziamenti a carico del Tesoro o di altri bilanci pubblici – Ammissibilità di forme di finanziamento di altra specie – Contribuzione obbligatoria – Esigenze solidaristiche.</p>
<p>7 Pubblici appalti – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti – Influenza pubblica – Vigilanza da parte del Ministero del Lavoro – Approvazione degli atti fondamentali – Rilievi motivati sui bilanci e sui conti – Controlli di legittimità e sulla convenienza delle scelte.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 Alla stregua del diritto comunitario vigente, nel settore dei pubblici appalti soggiacciono alle regole dell’evidenza pubblica tutte quelle entità che, pur se soggettivamente diverse dai pubblici poteri, in realtà ne condividono le funzioni di cura di interessi generali.</p>
<p>2 La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha la natura di organismo di diritto pubblico, possedendone tutti gli indici rivelatori: personalità giuridica; finalizzazione al soddisfacimento di specifiche finalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, oppure gestione sottoposta al controllo dei medesimi soggetti pubblici oppure designazione dei loro organi d’amministrazione, di direzione o di vigilanza, almeno per la metà, da parte degli stessi; per cui, nella scelta dell’impresa assicuratrice cui affidare la copertura sanitaria dei propri iscritti, la Cassa ha l’obbligo di conformarsi alle norme comunitarie e nazionali sull’evidenza pubblica.</p>
<p>3 La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti è uno degli enti trasformati, ex art. 1, co. 1, D.lgs. 30 giugno 1994 n. 594, in un’associazione o fondazione; tale trasformazione ha determinato la continuazione funzionale dell’ente previdenziale preesistente ed ha implicato l’assenza dello scopo di lucro in capo all’ente trasformato e la sua assunzione della personalità giuridica di diritto privato, ex art. 12 ss. c.c., per cui in ordine alla ricorrenza dei parametri di cui all’art. 2 D.lgs. 157/95 sussiste la soggettività giuridica.</p>
<p>4 La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti persegue un interesse generale, in quanto cura e provvede, secondo norme statali e pur se limitatamente ai Dottori commercialisti, al bisogno previdenziale ed assistenziale sancito dall’articolo 38 Cost. per tutti i cittadini e per tutti i lavoratori; il quale è un bisogno appartenente all’intera comunità dei consociati e disciplinato come inderogabile dallo Stato-ordinamento: l’interesse così curato è delimitato solo quanto ai beneficiari diretti, ma è d’ordine generale e collettivo.</p>
<p>5 La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti gestisce un servizio d’interesse generale, il quale non ha carattere industriale o commerciale, in quanto non è compiutamente realizzabile fuori dello schema dell’inderogabile assolvimento degli obblighi di solidarietà sociale imposti dall’ordinamento generale; ed infatti, non importa che un’attività possa astrattamente coincidere con quella imprenditoriale della raccolta del privato risparmio, atteso che la riscossione dei contributi previdenziali costituisce una prestazione imposta tanto per la cassa impositrice quanto per i soggetti obbligati.</p>
<p>6 Con riferimento al requisito dell’influenza pubblica, il divieto per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti di assumere finanziamenti diretti o indiretti a carico del Tesoro dello Stato o di altri bilanci pubblici non implica l’esclusione assoluta di ogni altra forma di finanziamento diversa da quella a carico della fiscalità generale; ed infatti, la contribuzione obbligatoria, pur non costituendo un’obbligazione formalmente tributaria, in realtà ne presenta tutti gli aspetti, realizzando in tal modo uno schema di finanziamento pubblico della Cassa che soddisfa esigenze solidaristiche e, quindi, non solo della Cassa medesima.</p>
<p>7 Sussiste una forma di vigilanza sulla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti da parte del Ministero del Lavoro, il quale ha la potestà di approvarne, nel merito, gli atti fondamentali e le deliberazioni in materia di contributi e prestazioni, oltre che di effettuare, di concerto con il Ministero dell’Economia, rilievi motivati sui relativi bilanci preventivi e conti consuntivi; tale forma di vigilanza implica, pertanto, sia un controllo di legittimità sia un controllo sulla convenienza delle scelte assunte dalla Cassa;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPVBBLICA ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br /> sede di Roma, sez. 3°-ter</b></p>
<p>composto dai signori<br />Francesco CORSARO, Presidente, <br />
Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,<br />
Stefano FANTINI, Primo Referendario,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 12101/2004, proposto dalla <br />
<b>UNIONVITA s.p.a.</b>, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Salva-tore Alberto ROMANO e dall’avv. Laura RAINALDI ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale XXI Aprile n. 11,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI</b>, con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. Ernesto STICCHI DAMIANI ed elettiva-mente domiciliata in Roma, alla via Bocca di Leone n. 78</p>
<p>E   NEI   CONFRONTI<br />
&#8211; della <b>ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a.</b>, corrente in Roma e della <b>UNISALUTE s.p.a.</b>, corrente in Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempo-re, controinteressate, non costituite nel presente giudizio e <br />
&#8211; <b>dell’Associazione degli Enti di previdenza privati – ADEPP</b>, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, interventrice ad opponendum, rappre-sentata e difesa dal prof. Lucio FRANCARIO ed elettivamente domiciliata in Roma, a<br />
PER   L’ANNULLAMENTO</p>
<p>A) – dell’atto, d’estremi ignoti ma richiamato nella nota presidenziale prot. n. 112/04/ P del 4 novembre 2004, con cui l’intimata CNP dei Dottori Commercialisti ha determinato d’avviare, per la copertura sanitaria dei propri iscritti per l’anno 2005, una procedura di selezione, basata su oggettivi criteri di detenzione di quote di mercato; B) – di tal nota presidenziale; C) – della determinazione di non invitare alla selezione pure la ricorrente; D) – dell’eventuale affidamento del servizio a imprese terze;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ente intimato e dell’interventrice ad opponendum ADEPP;<br />Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore all’udienza pubblica del 5 maggio 2005 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, i proff. ROMANO, STICCHI DAMIA-NI e FRANCARIO e l’avv. RAINALDI; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La UNIONVITA s.p.a., corrente in Roma, assume d’esser una primaria impresa assicuratrice, operante in particolare nel ramo vita. <br />
Detta Società fa altresì presente che la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza dei Dottori commercialisti, con sede in Roma e che essa reputa essere un organismo di diritto pubblico, procede sì ogni anno all’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura sanitaria dei propri iscritti, ma senza mai assegnarli in esito a procedura d’evidenza pubblica. Detta Società dichiara infatti che, anche per l’anno 2005, la predetta CNP ha deciso di non effettuare alcuna gara, ma d’indire una procedura informale di selezione, basata su oggettivi criteri di detenzione di quote di mercato, come evincesi dalla nota della Cassa prot. n. 112/04/P del 4 novembre 2004, in risposta alla lettera della UNIONVITA s.p.a. del precedente 6 ottobre. La predetta Società dichiara, infine, che neppure a tale procedura informale è stata invitata, donde il suo interesse a farne constare l’illegittimità.  <br />
Pertanto, la UNIONVITA s.p.a. si grava innanzi a questo Giudice con il ricorso in epigrafe, impugnando sia la citata nota n. 112/04/P, sia l’atto, d’estremi ignoti ma richiamato nella nota stessa e relativo all’avvio della predetta procedura di selezione, sia, infine, la determinazione di non invitare alla selezione pure la ricorrente e  l’eventuale affidamento del servizio <i>de quo </i>a imprese terze. Al riguardo, la ricorrente deduce in punto di diritto: A) – la violazione delle norme nazionali e comunitarie in tema d’evidenza pubblica nell’affidamento di appalti di servizi da parte di organismi di diritto pubblico; B) – l’illegittimità del metodo di scelta del contraente privato; C) – la violazione dei principi d’imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa nell’uso della procedura selettiva in questione, peraltro del tutto oscura e generica nei suoi assetto e formulazione. <br />
Resiste in giudizio l’intimata CNP, la quale eccepisce d’essere un soggetto di diritto privato e di non rientrare nel novero degli organismi di diritto pubblico, l&#8217;inammissibilità dell’impugnazione così spiegata e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea. Interviene <i>ad opponendum</i> l’Associazione degli Enti di previdenza privata – ADEPP, che ribadisce a sua volta l’inammissibilità e l’infondatezza della questione dedotta. Viceversa, né la ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a., né la definitiva aggiudicataria del servizio UNISALUTE s.p.a., corrente in Bologna e nei cui confronti era stata ordinata l’integrazione del contraddittorio processuale, pur se ritualmente intimate, non si sono costituite nel presente giudizio. <br />
Alla pubblica udienza del 5 maggio 2005, su conforme richiesta delle parti costituite, il ricorso in epigrafe, è assunto in decisione dal Collegio. </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p></B>1. – Come già accennato nelle premesse in fatto, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza dei Dottori commercialisti ha avviato, come di solito ed anche per l&#8217;anno 2005, una procedura informale di selezione, basata su oggettivi criteri di detenzione di quote di mercato, per la scelta dell’impresa assicuratrice cui affidare per la copertura sanitaria dei propri iscritti. La UNIONVITA s.p.a., impresa assicuratrice operante in particolare nel ramo vita, impugna gli atti di tale procedura effettuata senza alcuna forma d’evidenza pubblica, affermandone invece la doverosità stante la natura d’organismo di diritto pubblico riconoscibile in capo all’intimata CNP.<br />
Il ricorso in epigrafe è anzitutto ammissibile, in quanto, a differenza di ciò che argomenta la resistente CNP, essa s’appalesa, come prospetta la ricorrente, un organismo di diritto pubblico, ricorrendone nella specie tutt’e tre gli indici rivelatori.<br />
2. – Ora, ai fini dell’identificazione d’un organismo di diritto pubblico –quale soggetto aggiudicatore di pubblici incanti di servizi tenuto all’applicazione delle norme nazionali e comunitarie sull&#8217;evidenza pubblica–, soccorre l’art. 2, c. 1, lett. b) del Dlg 17 marzo 1995 n. 157. Detta norma, di derivazione comunitaria (cfr. l’art. 1, lett. b della dir. n. 92/50/CEE), individua detti organismi in quelli dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d&#8217;interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d&#8217;amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. <br />
È <i>jus receptum</i>, affinché si abbia in concreto un organismo di diritto pubblico, che vi sia la compresenza necessaria dei citati tre parametri, da accertare rigorosamente, al fine d’evitare che soggetti non pubblici siano costretti ad adoperare modalità d&#8217;acquisizione di beni e servizi non legate alle dinamiche dei relativi liberi mercati. <br />
Tuttavia, deve il Collegio fin d’ora precisare, anche per fugare ogni dubbio sollevato sul punto dalle parti resistenti, che la nozione d’organismo di diritto pubblico, da leggere alla stregua del diritto comunitario vivente, non a caso è sussunta nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di pubblici appalti. Essa serve a garantire che, in tale delicato settore –ove v’è il fondato rischio che l’acquirente di beni e servizi si comporti in modo non economicamente conveniente e segua logiche talvolta irrazionali, quando non addirittura illecite–, soggiacciano alle regole dell’evidenza pubblica tutte quelle entità che, pur se soggettivamente diverse dai pubblici poteri, in realtà ne condividano le funzioni ed i poteri di cura di interessi generali. È evidente che tale sussunzione, specie se coinvolge entità in forma di fondazione o di corporazione secondo il diritto dei particolari, determina l’alterazione del sistema di libera concorrenza nei mercati di beni e servizi, che l’ordinamento comunitario si sforza costantemente d’attuare. Del pari, non è chi non veda come il metodo dell’evidenza pubblica, nella misura in cui crea una sorta di mercato “artificiale” dell’offerta dei beni e dei servizi che i pubblici poteri intendono acquistare, non assicuri nei fatti quello stesso grado di competizione economica esistente nel mercato naturale. Tuttavia, il legislatore comunitario s’è dato carico di contemperare le esigenze di quest’ultimo con quelle dell&#8217;imparzialità e della trasparenza dell’acquisizione pubblica di tali beni e servizi, ponendo limiti al libero ingresso nel relativo mercato a quei soggetti i quali astrattamente ne potrebbero beneficiare, ma, per la missione di cui sono investiti, in realtà ne potrebbero strumentalizzare le opportunità per pervenire in concreto a risultati ben più poveri, sotto il profilo concorrenziale, di quelli raggiungibili con l’evidenza pubblica. Sicché, se come il legislatore comunitario ha imposto parametri molto stretti per identificare gli organismi di diritto pubblico, se giustamente occorre pari rigore ermeneutico per verificare se un privato debba, o no fuoriuscire dal suo naturale mercato ed assoggettarlo alle regole vigenti per i pubblici poteri, altrettanta seria fermezza si deve adoperare per impedire che soggetti, la cui unica privatezza è solo affermata dalla norma d’ organizzazione soggettiva, ma non è rinvenibile nella loro missione –specie quando questa curi interessi generali dalla Costituzione indicati, resi rilevanti e considerati pertinenti al solo Stato-ordinamento–, non si regolino, in certe materie ove tale privatezza potrebbe rivelarsi fonte di abusi, con l’imparzialità, l’efficacia e la legalità che detta missione impone loro. <br />
3. – Per verificare se i requisiti ex art. 2 del Dlg 157/1995 ricorrano nella specie, giova rammentare che la resistente CNP dei Dottori commercialisti non è che uno degli enti di cui all&#8217;elenco A) allegato al Dlg 30 giugno 1994 n. 509, in virtù del cui art. 1, c. 1 è stato trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in un’associazione o fondazione, in base ad apposita deliberazione dei competenti organi. <br />
Tale trasformazione, resasi possibile nella misura in cui detta CNP non usufruiva già <i>ab illo tempore </i>di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario, ha determinato sì la continuazione funzionale dell&#8217;ente previdenziale preesistente. Nondimeno, ciò ha implicato l’assenza dello scopo di lucro in capo all’ente trasformato e la sua assunzione della personalità giuridica di diritto privato ex art. 12 e ss., c.c. Esso inoltre è rimasto titolare di tutti i rapporti attivi e passivi del corrispondente ente previdenziale e del relativo patrimonio. In particolare, in base al successivo c. 3, la CNP ha continuato a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto, a favore della categoria professionale dei Dottori commercialisti, per le quali fu originariamente istituito, ferma sempre restando l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione previdenziale a carico dei professionisti iscritti. <br />
È appena da ricordare, infine, il divieto per tale CNP, come per tutti gli enti trasformati con le procedure ex Dlg 509/1994, di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, tranne quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.<br />
4.1. – Questo essendo per sommi capi il quadro normativo di riferimento per l&#8217;intimata CNP, s’avrà che, per ciò che attiene alla ricorrenza dei parametri ex art. 2 del Dlg 157/1995, sussiste la soggettività giuridica giusta quanto stabilito dall’art. 1, c. 2 del Dlg 509/1994 e, comunque, v’è accordo delle parti sul punto. <br />
4.2. – In ordine, poi, al requisito del perseguimento di scopi d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale –l’accertamento della natura dell&#8217;interesse dovendo precedere quello sul predetto carattere–, può il Collegio, in linea di mero principio, ammettere che vi possa essere, analizzando i dati normativi ed il modo di redigerli, una certa qual differenza tra le espressioni «interesse pubblico» ed «interesse generale». Invero, si potrebbe dire che l’uno, il quale può esser pure settoriale, afferisca ai bisogni individuati e curati dallo Stato-persona e l’altro non sia che la descrizione giuridica di quelli direttamente emergenti dallo Stato-comunità. Sennonché tale diversità s’appalesa più descrittiva, che ontologica, in quanto, nella specie, l&#8217;espressione «interesse generale» ai fini degli appalti pubblici non è che la letterale trasposizione nell’art. 2 del Dlg 157/1995 dell’omonima indicazione recata nell’art. 1, lett. b) della dir. n. 92/50/CEE, senza, quindi, un significato peculiare o connotante. <br />
Ma anche ad accedere alla tesi delle parti resistenti, non per ciò solo quello perseguito dall’intimata CNP non sarebbe un interesse “generale”, atteso che essa cura e provvede, secondo norme statali e pur se limitatamente finora ai soli Dottori commercialisti, il bisogno previdenziale ed assistenziale sancito dall’art. 38 Cost. per tutti i cittadini e per tutti i lavoratori, bisogno, questo sì, appartenente all’intera comunità dei consociati e disciplinato come inderogabile dallo Stato-ordinamento. <br />
Non bisogna confondere l’interesse corporativo professionale dei Dottori commercialisti in quanto esercenti una professione liberale con il predetto bisogno, né con l’esatta indicazione dei beneficiari delle prestazioni previdenziali. L’uno, invero, riguarda l’assetto della prestazione professionale in sé ed è perciò un <i>quid</i> proprio e limitato della categoria. L’altro pertiene invece a tutta la collettività ancorché si materializzi, ferma l’obbligatorietà generale dell’iscrizione e della contribuzione a carico di tutti e di ciascun Dottore commercialista alla CNP –che l’hanno in comune con tutti gli altri lavoratori–, in formule differenziate per ciascuna categoria di professionisti o di prestatori d’opera. Il terzo indica la sfera d’applicazione dei beneficiari finali delle prestazione, a fronte delle quali la legge impone la contribuzione generale ed obbligatoria. Non a caso, tanto l’art. 1, commi 33 e 34 della l. 24 dicembre 1994 n. 537, quanto l’art. 1, c. 3 del Dlg 509/1994 si premurano di precisare che la privatizzazione degli enti previdenziali, diversi da quelli che fruiscano di finanziamenti pubblici o di altre provvidenze a carico dei bilanci pubblici, avviene sì con garanzia dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ma sempre ferme restandone le finalità istitutive, il riferimento alla natura pubblica dell&#8217;attività svolta e l&#8217;obbligatoria iscrizione e contribuzione degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti (cfr. l’art. 3, c. 4). <br />
Dal quadro così tracciato emerge che la trasformazione ex Dlg 509/1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell&#8217;attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta da gli enti, la privatizzazione servendo a mantenere e render effettiva quell’autonomia che già <i>ab origine </i>aveva caratterizzato le Casse professionali rispetto al sistema dell’a.g.o. Tuttavia, il mantenimento dell&#8217;obbligo contributivo, in una con l’ iscrizione, costituisce il corollario della rilevanza pubblicistica dell&#8217;inalterato fine previdenziale degli enti trasformati. La modifica degli strumenti di gestione e la differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi costituisce sì un evento rilevante per connotarne la struttura emenintemente associativa. Ciò, però, non solo non ne elide la funzione d’ordine generale, ma soprattutto, con riguardo alla loro missione, ne costituisce un’innovazione di carattere essenzialmente organizzativo. <br />
4.3. – Insomma, se è pur vero che l&#8217;intimata CNP sussiste tuttora per la gestione del servizio, pubblico <i>ex lege</i>, di previdenza ed assistenza per la sola categoria professionale dei Dottori commercialisti, l&#8217;interesse così curato è delimitato solo quanto ai beneficiari diretti, ma è d’ordine generale e collettivo, secondo la conformazione che la legge v’imprime in diretta esecuzione dell’art. 38 Cost. <br />
Da ciò discende, ad avviso del Collegio, l’impossibilità di riconoscere a tal servizio d&#8217;interesse generale un carattere industriale o commerciale, nel senso, cioè, che esso non è compiutamente realizzabile fuori dallo schema dell&#8217;inderogabile assolvimento degli obblighi di solidarietà sociale imposti <i>jure imperii </i>dall’ordinamento generale. <br />
Non importa che un’attività, specie se coinvolge dazioni di denaro e movimenti di capitali, possa astrattamente coincidere con quella imprenditoriale della raccolta del privato risparmio, in quanto la riscossione dei contributi previdenziali costituiscono prestazioni imposte tanto per la Cassa impositrice, quanto per i soggetti obbligati. È questa la chiave di lettura dell’irriducibile diversità tra l’imposizione contributiva ex art. 38 Cost. e la circostanza che, in altre realtà o esperienze giuridiche, la previdenza s’atteggi a mera assicurazione volontaria. Anche in Italia v’è pluralismo delle forme previdenziali, ma questo, in varia guisa lasciato alla volontà dei lavoratori ed alle dinamiche di mercato o governato attraverso strumenti pattizi tra le categorie, non sostituisce, ma presuppone e s’affianca alla contribuzione generale obbligatoria. <br />
5. – Infine, relativamente al requisito dell’influenza pubblica, è opinione ferma in giurisprudenza e v’è nella specie concordia tra le parti che siffatto parametro sia desumibile alternativamente dal finanziamento pubblico, dal controllo pubblico sulla gestione, oppure dall’ingerenza dello Stato, dei poteri locali o d’altro ente od organismo pubblici nella designazione perlomeno della metà dei componenti degli organi amministrativi e di gestione.<br />
Ebbene, non coglie nel segno l’eccezione della CNP, laddove argomenta dall’art. 1, commi 1 e 3 del Dlg 509/1994 l’insussistenza d’ogni forma di finanziamento pubblico a suo  favore, e ciò per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, le disposizioni testé citate fissano rispettivamente uno dei presupposti per la privatizzazione ex art. 1, c. 33 della l. 537/1993 ed il divieto d’assumere finanziamenti diretti o indiretti a carico del Tesoro dello Stato o di altri bilanci pubblici, salvi gli sgravi e le fiscalizzazioni degli oneri sociali, senza che ciò implichi l’esclusione assoluta d’ogni altra forma di finanziamento diversa da quella a carico della fiscalità generale. In secondo luogo, la contribuzione obbligatoria ex artt. 10 e 11 della l. 29 gennaio 1986 n. 21, pur non assurgendo di per sé ad un’obbligazione formalmente tributaria, in realtà ne partecipa di tutti gli aspetti, di talché, concretandosi in un’erogazione di denaro necessitata <i>ex lege</i>, essa realizza lo schema del finanziamento pubblico della Cassa ancorché non nell’ esclusivo interesse di questa, ma pure per soddisfare esigenze solidaristiche, quali sono quelle sottese ai tipi di trattamenti e di prestazioni erogabili agli iscritti a’sensi della stessa l. 21/1986. È da osservare infine che l’obbligatoria iscrizione alla CNP di cui al successivo art. 22, giusta quanto all’uopo stabilito dall’art. 2 della l. 3 febbraio 1963 n. 100, implica sia la necessarietà dell’appartenenza alla Cassa, sia, soprattutto, la giuridica impossibilità, per tutti e ciascun Dottore commercialista, d’associarsi liberamente tra loro per conferire a tal nuovo organismo le funzioni previdenziali che la l. 100/ 1963 e la l. 21/1986 attribuirono a suo tempo alla CNP stessa e che il Dlg 509/1994 non ha mai derogato. <br />
Né basta: si può anche ammettere che, per altro verso, l’ingerenza pubblica si manifesti non già in contrasto con l’autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma assecondandone gli indirizzi, Ciò non fa dell’intimata CNP, nondimeno, un ente indipendente e non soltanto per la mera circostanza che tale autonomia incontra gli ovvi limiti derivanti dalla natura del servizio pubblico svolto dalla Cassa stessa. Anzi, la vigilanza esercitata dal Ministro del lavoro, non diversamente da quella che il previgente assetto <i>tout court</i> pubblicistico assegnava al Ministro del tesoro, va intesa in senso non enfatico, ma effettivo, ossia come potestà d’approvazione, nel merito, degli atti fondamentali della CNP e sulle deliberazioni in materia di contributi e prestazioni. <br />
Anche i motivati rilievi, che il Ministro vigilante, di concerto con quello dell&#8217;economia e gli altri indicati nell’art. 3, c. 1 del Dlg 509/1994, esercita sui bilanci preventivi ed i conti consuntivi, le note di variazione al bilancio di previsione, i criteri d&#8217;individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti come indicati in ogni bilancio preventivo e le delibere contenenti criteri direttivi generali, devono esser certo formulati entro un termine prestabilito, all’evidente fine di non intralciare troppo il funzionamento della CNP. Nessun dato testuale autorizza, tuttavia, a concludere che tal forma di vigilanza non implichi un controllo non già di sola legittimità, ma soprattutto sulla convenienza delle scelte assunte nel merito, stante che l’oggetto del rilievo riguarda i contenuti stessi della gestione finanziaria, ossia la parte più cospicua e rilevante dell’attività della Cassa. Né ciò è revocato in dubbio dal fatto che non all’ organo di vigilanza, bensì al solo ente deve spettare la statuizione definitiva sul punto contestato, per l’evidente distinzione che la legge impone, tra i predetti attori istituzionali, tra i loro compiti e relative responsabilità. Resta in ogni caso fermo l’obbligo dell’adeguamento degli organi di gestione al rilievo, ogni inadempimento rimanendo sanzionato fino addirittura al commissariamento della Cassa, ove le irregolarità riscontrate si manifestassero in gravi violazioni di legge. <br />
È appena da osservare come non sia conferente il fatto che l’intimata CNP non sia espressamente menzionata nell’elenco degli organismi di diritto pubblico stilato dal Dlg 157/1995, in quanto tale elenco non ha valore esaustivo, ma solo indicativo e, comunque, anche aldilà della nuova normativa comunitaria in tema di pubblici appalti, siffatta indicazione s’appalesa superflua, in quanto detta Cassa può esser agevolmente ricompresa nell’ambito degli enti di servizi. <br />
6. – Assodato, quindi, che in capo all’intimata Cassa sussistono tutt’e tre i requisiti ex art. 2 del Dlg 157/1995, da ciò discende immediatamente il di lei obbligo di conformarsi e rispettare le norme comunitarie e nazionali sull’evidenza pubblica che, nella specie, s’appalesano del tutto disattese. <br />
Invero, a tutto concedere –ossia a voler prescindere dal rifiuto dell’intimata Cassa d’assoggettarsi <i>sua sponte</i> alla predetta evidenza pubblica–, al più la procedura selettiva prescelta potrebbe <i>lato sensu</i> esser ritenuta una trattativa privata senza previa pubblicazione del bando. Rettamente al riguardo la Società ricorrente stigmatizza, più che il disfavore con cui le procedure negoziate sono trattate dalle norme sugli appalti, come nella specie non ricorra alcuno dei presupposti ex art. 7 del Dlg 157/1995, applicabile in ragione dell’ammontare dell’importo del servizio, per cui l&#8217;Amministrazione aggiudicatrice possa ricorrere alla trattativa privata. Né l’intimata Cassa ha giustificato a suo tempo (e, invero, neppure in corso di giudizio) se, nella specie, versasse in una di tali ipotesi, che, com’è noto, sono eccezionali e di stretta interpretazione. <br />
7. – In definitiva, il ricorso in epigrafe va accolto, con assorbimento del secondo mezzo di gravame e con contestuale obbligo della CNP intimata di procedere all&#8217;indizione d’un pubblico incanto, qualora permanga un interesse alla copertura sanitaria dei suoi iscritti per l’anno 2005, per la scelta dell&#8217;impresa cui affidare detto servizio. Non v’è d’uopo di risarcire alcun danno alla ricorrente, fuori dalla reintegrazione in forma specifica derivante dall’annullamento degli atti impugnati e dalla consequenziale indizione della predetta gara, in quanto essa non ha perduto alcun’opportunità. Infatti e sempreché il predetto interesse permanga, l&#8217;accoglimento della domanda attorea non concede altra utilità che l’indizione della gara secondo le regole ex Dlg 157/1995 e, quindi, non elide, in capo alla soccombente CNP, la potestà discrezionale di confezionarne il bando, negli ovvi limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, secondo le proprie esigenze d’istituto, senza possibilità che il presente <i>decisum</i> possa condizionare il relativo contenuto. <br />
La novità della questione e giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra tutte le parti costituite, delle spese del presente giudizio. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, accoglie il ricorso n. 12101/2004 in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, gli atti impugnati e meglio indicati in premessa, con salvezza dell’attività di riemanazione. <br />
Spese compensate. <br />
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 maggio 2005.</p>
<p>Francesco CORSARO, PRESIDENTE <br /> Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2005-n-4364/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2005 n.4364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
