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	<title>3/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.1768</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-6-2004-n-1768/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-6-2004-n-1768/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-6-2004-n-1768/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.1768</a></p>
<p>Dott. Stefano Baccarini Pres. Dott. Angelo De Zotti Est. S.I.V. s.p.a. Società Incremento Vittoriese (Avv. Raffaele Bucci) contro il Comune di Mogliano Veneto (non costituito) in tema di obbligo di motivazione in caso di destinazione agricola impressa con variante ad un terreno precedentemente edificabile 1. Edilizia ed urbanistica – Piani</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-6-2004-n-1768/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.1768</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-6-2004-n-1768/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.1768</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Stefano Baccarini Pres. Dott. Angelo De Zotti Est.<br /> S.I.V. s.p.a. Società Incremento Vittoriese (Avv. Raffaele Bucci) contro il Comune di Mogliano Veneto (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>in tema di obbligo di motivazione in caso di destinazione agricola impressa con variante ad un terreno precedentemente edificabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Convenzione di Lottizzazione – Nozione – Individuazione puntuale degli obblighi specifici assunti &#8211; Necessità</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Destinazione a zona agricola – Introduzione in sede di variante – Specifica ed esauriente motivazione &#8211; Necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La convenzione di lottizzazione non costituisce un impegno generico di eseguire le opere progettate, posto che altrimenti sarebbe sufficiente il progetto ed i suoi elaborati, ma uno schema di accordo tra la p.a. ed il privato, in virtù del quale quest&#8217;ultimo si impegna per se stesso e per gli aventi causa, in modo esplicito e formale, ad eseguire puntualmente, a qualsiasi titolo gli venga richiesto, tutte le prestazioni e gli obblighi contenuti nella convenzione, e ciò anche nel caso in cui le prestazioni eccedano gli oneri di urbanizzazione. Ne consegue che la proposta di convenzione deve indicare in maniera puntuale gli obblighi specifici, in termini di individuazione e quantificazione delle aree ed in termini di quantificazione della richiesta di monetizzazione, che per legge la parte è obbligata ad assumere e non limitarsi ad un semplice rinvio al progetto</p>
<p>2. In sede di pianificazione urbanistica, la destinazione a zona agricola non presuppone necessariamente la corrispondente vocazione dell&#8217;area, ben potendo rispondere all&#8217;esigenza di un maggiore equilibrio tra zone edificate e inedificate, al fine di impedire addensamenti edilizi che possono risultare pregiudizievoli per le condizioni di vivibilità delle popolazioni insediate. Tuttavia, quando la destinazione agricola viene introdotta in sede di variante, le modificazioni del piano regolatore possono essere consentite solo nell’ambito dell’art. 10 comma settimo, della L. n. 1150 del 1942, con una specifica ed esauriente motivazione e dunque collegando la destinazione agricola ad una chiara finalità di conservazione dello stato dei luoghi e di preclusione di nuove forme di sfruttamento edificatorio (fattispecie relativa ad un terreno caratterizzato da un notevole frazionamento)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di obbligo di motivazione in caso di destinazione agricola impressa con variante ad un terreno precedentemente edificabile</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Ric. n. 1465/89<br />
Sent. n. 1768/04</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
prima sezione </b></p>
<p>costituito da: Stefano Baccarini &#8211; Presidente; Angelo De Zotti &#8211; Consigliere, relatore; Angelo Gabbricci &#8211; Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1465/89 proposto da<br />
<b>S.I.V. s.p.a. Società Incremento Vittoriese</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Bucci ed elettivamente domiciliata presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 1054/1924;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Mogliano Veneto</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
1) della deliberazione del Comune di Mogliano Veneto C.C. 27.5.1988, n. 110, con la quale è stato respinto il progetto di piano di lottizzazione presentato dalla società S.I.V. ivi compreso i1 parere della C.E.C. del 12.5.1988;<br />
2) della deliberazione del Comune di Mog1iano Veneto C.C. 8.7.1988, n. 153, con la quale è stata adottata una variante al P.R.G. di Mog1iano, nella parte in cui declassifica da residenziale ad agricola l&#8217;area della ricorrente, e di ogni altro atto ad essi connesso, antecedente o conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso notificato il 6 giugno 1989 e depositato il 30 giugno 1989 con i relativi allegati e la successiva memoria;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
uditi nell’udienza del 16 ottobre 2003- relatore il consigliere Angelo De Zotti, l’avv. Paiaro in sostituzione di Bucci per la ricorrente;<br />
ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>La società S.I.V. è proprietaria nel Comune di Mog1iano Veneto di un terreno urbanisticamente classificato ne1 vigente P.R.G. quale &#8220;C -zona residenziale estensiva 1&#8221; con indice edificatorio di 1 mc./mq., assoggettata all’obbligo di piano di lottizzazione.<br />
Al fine di potervi edificare, la società S.I.V. presentò nel 1987, un progetto di piano di lottizzazione che è stata respinta con deliberazione del 27.5.1988, divenuta esecutiva e comunicata alla ricorrente solo il successivo 8 febbraio 1989.<br />
Nel frattempo il Comune adottava una nuova deliberazione, con la quale modificava la destinazione urbanistica dell&#8217;area declassandola da residenziale ad agricola E/3.</p>
<p>Ritenendo illegittimi gli atti in epigrafe, la ricorrente li impugna e ne chiede l’annullamento con vittoria di spese per i seguenti motivi:<br />
A)- Per quanto attiene la deliberazione di rigetto della lottizzazione.<br />
1) eccesso di potere per falsità dei presupposti, per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria; violazione di legge.<br />
La nota sindacale di comunicazione del rigetto dell’istanza di lottizzazione motiva il diniego con quattro ragioni (l’art. 3 della convenzione non prevede la quantificazione numerica delle aree di urbanizzazione primaria da cedere al Comune, non sono previste aree da cedersi per urbanizzazione, non è previsto l&#8217;impegno da parte della ditta lottizzante alla realizzazione del verde attrezzato; non è previsto all&#8217;art. 7 della convenzione l’impegno della cessione delle aree) che la ricorrente confuta ritenendole inveritiere e palesemente pretestuose. <br />
B)- Per quanto attiene alla variante di declassamento dell’area della ricorrente.<br />
2) violazione di legge; eccesso di potere per illogicità, falsità dei presupposti e difetto di motivazione.<br />
Si sostiene che il declassamento urbanistico dell’area di proprietà della società ricorrente da residenziale ad agricola &#8220;E/3 con elevato frazionamento fondiario” è intervenuto in assenza di specifici motivi che lo giustificassero e in assenza di qualsiasi motivazione, ignorando anche l’istanza di lottizzazione presentata dai ricorrenti ed il legittimo affidamento riposto dai proprietari delle aree in ordine alla possibilità di attuarlo nel modo per essi più conveniente.</p>
<p>L&#8217;Amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio.<br />
Il ricorso passa ora in decisione all&#8217;udienza pubblica del 16.10.2003.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>Con il ricorso viene impugnato il diniego di approvazione di un piano di lottizzazione reiterato e la successiva variante di p.r.g. che declassa l’area della ricorrente, in precedenza edificabile, a zona agricola.<br />
Con il primo motivo, rivolto contro il diniego di approvazione del progetto di piano di lottizzazione illustrato in atti, presentato nell’anno 1987, la società ricorrente censura il rigetto della domanda sostenendo che i motivi di reiezione del piano, esplicitati nella delibera del C.C. n. 110 del 27 maggio 1988, divenuta esecutiva solo nel febbraio del 1989 per il tardivo invio dell’atto al controllo, non hanno alcun fondamento; inoltre essi potevano essere chiariti ed emendati facilmente se l’amministrazione anziché respingere la domanda avesse chiesto l’integrazione della convenzione nei punti considerati carenti.<br />
Sostiene la ricorrente, in particolare, che lo schema di convenzione allegato al progetto di p.d.l. del quale costituiva parte integrante, conteneva tutti gli elementi essenziali e determinanti per l’approvazione del p.d.l. e che l’amministrazione non li ha consapevolmente rilevati, avendo già deciso, per ritorsione, di declassare, nella variante al p.r.g in itinere, l’area della ditta S.V.I. a zona “E.3 agricola” privandola delle possibilità edificatorie sino a quel momento sussistenti.<br />
Il motivo non può essere condiviso.<br />
Il Collegio osserva, innanzitutto, che la possibilità di una correlazione sospetta tra il rigetto del piano di lottizzazione e le nuove previsioni urbanistiche in corso di approvazione non costituisce di per sé un motivo di illegittimità perché la funzione di pianificazione (futura) e quella di attuazione del p.r.g. non sono legate da elementi di correlazione reciproca e dunque non è significativo che vi sia o non vi sia coincidenza fra le scelte effettuate in sede di attuazione del vecchio piano e quelle che riguardano il nuovo: nella specie peraltro le ragioni che motivano la reiezione del p.d.l. non hanno alcuna attinenza con le nuove previsioni di p.r.g. poiché riguardano esclusivamente le carenze della domanda.<br />
Carenze che a giudizio del Collegio sussistono e che giustificano la reiezione del piano sotto tutti i profili enunciati.<br />
Si tratta peraltro di mende così evidenti, avuto riguardo all’importanza ed alla consistenza del p.d.l. da indurre il Collegio a ritenere: che la convenzione di lottizzazione fosse intenzionalmente generica sugli impegni da assumere nei confronti dell’amministrazione ai fini della realizzazione del progetto ovvero che essa fosse stata predisposta senza attenzione alla sua formulazione e dunque senza la percezione della sua rilevanza ai fini dell’approvazione del p.d.l..<br />
La ricorrente nega, infatti, che il piano di lottizzazione mancasse, come rilevato nel provvedimento di rigetto, della quantificazione numerica delle aree per le opere di urbanizzazione primaria da cedere al Comune “dato che la precisa quantificazione di quelle aree è stata indicata dalla S.I.V. a pag. 25 della Relazione, costituente il primo degli allegati illustrativi dell&#8217;istanza lottizzatoria presentata dalla ricorrente”.<br />
In realtà, è vero che la relazione allegata al piano a pagina 25 alla voce Prescrizioni del p.d.l. indica in 22.280 mq. le “superfici aree di cessione” ma è altrettanto vero che la convenzione (art. 3) è sul punto incontestabilmente generica, in quanto si limita ad enunciare l’impegno della ditta lottizzante a cedere e trasferire “strade, piazze, marciapiedi e parcheggi meglio evidenziati in apposita planimetria” senza alcun altro riferimento specifico.<br />
Lo schema di convenzione non richiama, infatti, né la relazione, né riporta le misure delle aree oggetto di cessione quantificate in via di previsione, né indica la planimetria apposita cui essa rinvia.<br />
Secondo la ricorrente si tratterebbe della tavola 3, che è stata prodotta in giudizio: in realtà quest’ultima è una semplice planimetria facente parte del p.d.l. che contiene indicazioni urbanistiche riferite alla composizione spaziale del progetto (edifici, verde, viabilità e parcheggi) ma che non fornisce alcun elemento indicativo delle aree oggetto di cessione né relative alla loro misurazione.<br />
Ne consegue che è vero ciò che sostiene l’amministrazione, vale a dire che lo schema di convenzione non individua se non genericamente, nel modo anzidetto, e non quantifica, le aree di urbanizzazione primaria da cedere al Comune.<br />
Analoga considerazione vale, con maggiore evidenza, per le aree da cedersi a titolo di urbanizzazione secondaria, delle quali si dice unicamente (art. 7) che “verranno calcolate secondo le tabelle attualmente in vigore in applicazione di quanto previsto dalla legge 10/1977 e dalla legge regionale n. 61/1985.<br />
Anche in questo caso non viene precisato nella convenzione l’ammontare delle aree oggetto di cessione né viene formulata, come sostiene la ricorrente, una richiesta di monetizzazione.<br />
Ed al riguardo non vale osservare, come si sostiene nella memoria, che a pag. 24 della relazione “è stata prevista la precisa quantificazione delle superfici necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria”, perché il mero calcolo delle aree ai fini progettuali non può supplire alla mancanza dello specifico impegno che la parte lottizzante deve assumere nella convenzione in ordine alla cessione di una quantità determinata di aree o alla richiesta della monetizzazione del loro equivalente.<br />
La convenzione di lottizzazione non costituisce infatti un impegno generico di eseguire le opere progettate, posto che altrimenti sarebbe sufficiente il progetto ed i suoi elaborati, ma uno schema di accordo tra la p.a. ed il privato, in virtù del quale quest&#8217;ultimo si impegna per se stesso e per gli aventi causa, in modo esplicito e formale, ad eseguire puntualmente, a qualsiasi titolo gli venga richiesto, tutte le prestazioni e gli obblighi contenuti nella convenzione, e ciò anche nel caso in cui le prestazioni eccedano gli oneri di urbanizzazione  (Consiglio Stato, sez. V, 10 gennaio 2003, n. 33).<br />
La proposta di convenzione che accompagna il p.d.l. della società ricorrente contiene invece, come dianzi chiarito, formule generiche che rinviano in maniera altrettanto generica al progetto senza indicare gli obblighi specifici che per legge la parte è obbligata ad assumere ai sensi dell’art. 10 é in termini di individuazione quantificazione delle aree né in termini di richiesta di monetizzazione) e che giustifica, a giudizio del Collegio i motivi (secondo e quarto) di rigetto del piano.<br />
Quanto infine al mancato impegno a realizzare il verde attrezzato, il Collegio osserva che anch’esso è totalmente assente dalla convenzione.<br />
La ricorrente lo nega e sostiene che esso si desume da pag. 41 del preventivo di massima, costituente parte integrante del progetto di piano, nel quale vengono indicate le modalità di esecuzione di quell’opera e le quantità di essenze da piantare; anche in questo caso, però, va rilevato che una cosa sono le previsioni progettuali di massima inserite nel piano ed altra cosa è l’impegno che ad esse corrispondente e che va trasferito nella convenzione sotto forma di obbligazione specifica ad eseguire le opere assunta nei confronti dell’amministrazione concedente.<br />
Ne consegue, ad avviso del Collegio, che il piano di lottizzazione è stato respinto per ragioni ostative oggettivamente sussistenti ed imputabili alle carenze della convenzione di lottizzazione e dunque al piano nel suo complesso.<br />
Il primo motivo di ricorso va quindi respinto.<br />
Quanto al secondo motivo, che investe (in parte qua) la delibera di variante del P.R.G. il Collegio osserva che il Comune di Mogliano ha modificato, nella specie, la destinazione di un terreno determinato (nel quale il vigente strumento urbanistico generale prevedeva la possibilità di procedere ad edificazione), prevedendo per esso l&#8217;utilizzazione a verde agricolo senza alcuna apparente motivazione.<br />
La delibera di adozione della variante non consente, infatti, di individuare, né con riferimento alla singola area né con riferimento più ampio alla zona, le ragioni della trasformazione della destinazione dell’area S.I.V. da area edificabile in area agricola.<br />
Ora, è vero, ed è noto, come si sostiene nel motivo, che, in sede di pianificazione urbanistica, la destinazione a zona agricola non presuppone necessariamente la corrispondente vocazione dell&#8217;area, ben potendo rispondere all&#8217;esigenza di un maggiore equilibrio tra zone edificate e inedificate, al fine di impedire addensamenti edilizi che possono risultare pregiudizievoli per le condizioni di vivibilità delle popolazioni insediate.<br />
E’ chiaro tuttavia che un siffatto principio può essere applicato solamente quando si tratti di suoli inedificati che vengono assoggettati per la prima volta agli strumenti urbanistici, e non, viceversa, quando la destinazione agricola viene introdotta in sede di variante; in tali casi le modificazioni del piano regolatore possono essere consentite solo nell’ambito dell’art. 10 comma settimo, della 1. n. 1150 del 1942, con una specifica ed esauriente motivazione e dunque collegando la destinazione agricola ad una chiara finalità di conservazione dello stato dei luoghi e di preclusione di nuove forme di sfruttamento edificatorio (cfr. C.d.S. sez. 4^ 26 settembre 2001 n. 5091; T.A.R. Emilia Romagna sez. 1^ 20 giugno 2002 n. 875).<br />
Nella specie, per contro, il Comune di Mogliano, pur riconoscendo implicitamente che la piccola porzione di territorio in cui l’area S.V.I. ricade è caratterizzata da un notevole frazionamento, che, ai sensi dell&#8217;art. 11 della L.R. n. 24/1985, presuppone (zona &#8220;E/3&#8221;) l&#8217;impossibilità di dare ad essa una tipica destinazione agricola, essendo già pregiudicata da un&#8217;obiettiva situazione dei luoghi, ha stabilito di mutare la classificazione dell’area, trascurando gli elementi che la caratterizzano e che, stando alla documentazione in atti, ne dimostrano, come sostenuto nel ricorso (il Comune intimato non si è costituito), il carattere residuale, essendo circondata su due lati dalla zona residenziale, su di un terzo lato dalla linea ferroviaria e, oltre questa, da una vasta zona &#8220;F&#8221; (mentre è chiusa, a nord, da una strada che delimita, circondandola, la zona edificata dalla zona agricola inedificata).<br />
E ciò è avvenuto, senza fornire una minima motivazione circa la necessità obiettiva di una siffatta modifica, o nel senso della inattuabilità della precedente destinazione o per una nuova ed oggettiva esigenza, indotta da mutati presupposti urbanistici.<br />
Il motivo va quindi accolto e in parte qua anche il ricorso contro la variante che classifica l’area S.V.I. come area agricola.<br />
Atteso l’esito complessivo del giudizio si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla, in parte qua, la delibera di variante impugnata, respingendolo quanto al resto.<br />
Spese e competenze di causa compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 16 ottobre 2003.</p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.1778</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-6-2004-n-1778/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-6-2004-n-1778/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.1778</a></p>
<p>Dott. Stefano Baccarini Pres. Dott. Italo Franco Est. Società RO.VE.CO. s.r.l in proprio e quale rappresentante dell’A.T.I. con la Trevisan s.r.l. (Avv. Vittorio Fedato) contro l’Azienda Padova servizi S.p.A. (Avv. Fulvio Lorigiola) e nei confronti del Centro riciclo Monselice S.r.l ( non costituito) il diritto di accesso agli atti di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-6-2004-n-1778/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.1778</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-6-2004-n-1778/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.1778</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Stefano Baccarini Pres. Dott. Italo Franco Est.<br /> Società RO.VE.CO. s.r.l in proprio e quale rappresentante dell’A.T.I. con la Trevisan s.r.l. (Avv. Vittorio Fedato) contro l’Azienda Padova servizi S.p.A. (Avv. Fulvio Lorigiola) e nei confronti del Centro riciclo Monselice S.r.l ( non costituito)</span></p>
<hr />
<p>il diritto di accesso agli atti di una procedura ad evidenza pubblica da parte della ditta affidataria del medesimo servizio negli esercizi precedenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Accesso agli atti amministrativi &#8211; Soggetto di natura formalmente privata (S.p.A.) preposto allo svolgimento di un servizio di rilevanza pubblica (trattamento dei rifiuti) &#8211; Rientra nella previsione di cui all’art. 23 della L. 7.8.90 n. 241</p>
<p>2. Accesso agli atti amministrativi – Procedura ad evidenza pubblica &#8211; Portatrice di interesse qualificato &#8211; Ditta affidataria del medesimo servizio pubblico negli esercizi precedenti &#8211; Sussistenza</p>
<p>3. Accesso agli atti amministrativi &#8211; Ragioni di riservatezza ostative all’accesso – Specificazione del titolo in base a cui la riservatezza viene invocata &#8211; Necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il soggetto di natura formalmente privata (per via della veste giuridica di S.p.A.), ma che è tuttavia preposto allo svolgimento di un servizio da ritenere, se non proprio pubblico, di rilevanza pubblica siccome attinente al trattamento dei rifiuti, la cui “gestione” in senso globale, inerente alle tematiche dell’ambiente e della salute, assume rilievo per l’intera collettività, rientra certamente nell’ampia previsione di cui all’art. 23 della L. 7.8.90 n. 241, il quale chiarisce che “il diritto di accesso… si esercita nei confronti…dei gestori di pubblici servizi” e pertanto è tenuto, quindi, ad osservare le norme sul diritto di accesso.</p>
<p>2. È portatrice di un interesse qualificato ad acccedere ai relativi atti del procedimento ad evidenza pubblica la ditta affidataria del medesimo servizio di rilevanza pubblica negli esercizi precedenti, a maggior ragione se precedentemente interpellata per il rinnovo del contratto di appalto correlato.</p>
<p>3. L’Amministrazione, ove ravvisi ragioni di riservatezza – sua o di altri soggetti – che non consentono l’accesso agli atti di un procedimento deve in ogni caso specificare a quale titolo detta riservatezza viene invocata sulla scorta del chiaro dettato dell’art. 24 della L. 241/90.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il diritto di accesso agli atti di una procedura ad evidenza pubblica da parte della ditta affidataria del medesimo servizio negli esercizi precedenti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
prima Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Stefano Baccarini, Presidente;Italo Franco, Consigliere relatore;<br />
Marco Buricelli, Consigliere<br />
ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 3322/2003, proposto dalla</p>
<p><b>società RO.VE.CO.  s.r.l.</b> in persona del rappresentante legale dr. Landino Lovison, in proprio e quale rappresentante dell’A.T.I. con la <b>Trevisan s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Fedato, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Venezia, piazzale Roma, S. Croce 269, come da procura a.l. a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Azienda Padova servizi S.p.A.</b> in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Lorigiola, con elezione di domicilio presso l’avv. Francesco Curato in Venezia, piazzale Roma n. 468B, come da procura a.l. a margine della memoria di costituzione;<br />
e nei confronti<br />
del <b>Centro riciclo Monselice S.r.l.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del diniego opposto dall’A.P.S. sulla richiesta di accesso agli atti concernenti l’affidamento del servizio di selezione e trattamento della c.d. frazione differenziata del rifiuto multimateriale<br />
e per l’accertamento<br />
del diritto di accesso ai menzionati documenti concernenti l’affidamento di detto servizio.</p>
<p>   Visto il ricorso, notificato il 24.12.2003, e depositato presso la Segreteria il 31.12.2003, con i relativi allegati;<br />   vista la memoria di costituzione depositata dalla P.A. resistente il 4.2.2004;<br />
   visti gli atti tutti della causa;<br />     uditi alla camera di consiglio del 21 aprile 2004, relatore il Consigliere  Italo Franco, l’avv. Fedato per la parte ricorrente e l’avv. Lorigiola per la P.A. resistente.<br />
   Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società Ro.Ve.Co. s.r.l., in associazione temporanea di imprese con la società Trevisan s.r.l., espone di avere svolto sino alla scadenza contrattuale del 30 settembre 2003 il servizio di selezione e trattamento della c.d. frazione differenziata del rifiuto multimateriale, e di avere negoziato con l’Azienda Padova servizi (APS) una proroga del medesimo contratto fino al 31.3.2004. Senonché -prosegue la Ro.Ve.Co.- avendo l’A.P.S. cessato ogni rapporto dal novembre 2003, e saputo che il servizio in questione era stato affidato ad altri, rivolgeva all’A.P.S. richiesta di accesso agli atti e documenti inerenti alla procedura di affidamento (che risulterebbe assegnato al “Centro riciclo” S.r.l. di Monselice).<br />
La richiesta veniva, peraltro, respinta, con nota prot. n. 50061 del 25.11.2003, dove si afferma di avere interpellato la richiedente per il rinnovo semestrale del contratto, e che, dopo avere constatato, da una verifica di mercato onde ottenere condizioni economiche più favorevoli, l’onerosità dei prezzi da questa richiesti, di avere deciso l’affidamento ad altro operatore. Sarebbe, dunque, evidente che la richiedente medesima “non può vantare alcun interesse in ordine alla conoscenza degli atti medesimi”.<br />
Contro tale diniego, e per l’accertamento del diritto di accesso ai documenti richiesti, con conseguente ordine di consentire la visione e l’estrazione di copia degli atti inerenti all’affidamento del servizio in questione, insorge con il ricorso in epigrafe l’interessata, ai sensi dell’art. 25 della legge 7.8.90 n. 241.<br />
A sostegno del gravame la ricorrente deduce violazione degli art. 22, 24 e 25 della L. n. 241/90 e degli art. 7 e 8 del D.P.R. n. 352/92; eccesso di potere per carenza, incongruità e illogicità della motivazione.<br />
Si sostiene che dalle stesse affermazioni dell’APS (che peraltro ha del tutto ignorato l’avvenuta proroga al 31 marzo 2004), si desume l’interesse qualificato della ricorrente alla conoscenza degli atti concernenti l’affidamento del servizio, sia per la sua posizione di ex contraente, sia in relazione alla condizione di soggetto interpellato per il rinnovo. Ed invero il diritto di accesso sussiste anche per la difesa di interessi di natura squisitamente privatistica, destinati a prevalere anche nei confronti del diritto alla riservatezza allorché l’accesso sia necessario per la difesa di un interesse giuridico, il che accade proprio in relazione alla determinazione di affidare servizi senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica, specialmente allorquando il soggetto sia interessato alla trattativa e sia anche precedente aggiudicatario del servizio. L’interesse sussiste al fine della verifica della correttezza della procedura seguita per l’affidamento, anche in ipotesi di affidamento diretto a una determinata ditta, nei riguardi anche di soggetti (come l’APS) formalmente privati, ma sostanzialmente di rilevanza pubblica, compresi gli appalti sotto soglia. Il fatto, poi, che era intervenuta la proroga del contratto scaduto rafforza l’interesse della ricorrente, anche sotto il profilo privatistico, per la tutela delle  connesse posizioni di diritto soggettivo.<br />
Infine, il diniego sarebbe illegittimo poiché non si precisa in relazione a quali delle fattispecie dell’articolo 24 si giustificherebbe il rifiuto dell’accesso.<br />
Si è costituita l’A.P.S. (ora trasformata in Società Acegas- APS S.p.A.), eccependo di non avere mai raggiunto un accordo con la ricorrente in ordine alla proroga (vi erano state proposte e controproposte, in relazione al prezzo, ma non confermate, stante la perdurante non convenienza economica), donde l’infondatezza delle pretese contrattuali della medesima, in ordine a pretesi inadempimenti. Indi la P.A. resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al nuovo affidatario Centro riciclo Monselice, s.r.l., che la ricorrente ben conosceva, nonostante che recente giurisprudenza affermi la necessità di notifica al controinteressato, a pena di inammissibilità del ricorso. Nel merito si ribadisce la mancanza di un interesse qualificato, sia perché non è mai intervenuto un accordo con la ricorrente, sia perché questa era stata interpellata inutilmente per la prosecuzione del servizio. Infine la stessa conosceva le modalità di selezione allorquando era affidataria, né si è mai riservata di contestarle, facendo così acquiescenza nei riguardi delle medesime.<br />
Con ordinanza collegiale n. 775/2004 assunta nella prima camera di consiglio fissata per la trattazione, previa concessione di errore scusabile è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del “Centro riciclo Monselice s.r.l.”, ma detta società, cui il ricorso è stato notificato in esecuzione di detto ordine, non si è costituita.<br />
Nella successiva camera di consiglio del 21 aprile 2004 i difensori comparsi hanno ribadito le rispettive conclusioni, chiedendo che la causa fosse introitata per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.1 &#8211;	Come già detto nella narrativa in fatto che precede, l’impresa cui è stato affidato il servizio in questione non si è costituita in giudizio dopo che le è stato notificato il ricorso su ordine del giudice.																																																																																												</p>
<p>1.2 &#8211; In via preliminare è opportuno chiarire che l’ACEGAS- APS S.p.A. è soggetto di natura formalmente privata (per via della veste giuridica di S.p.A.), ma che è tuttavia preposto allo svolgimento di un servizio da ritenere, se non proprio pubblico, di rilevanza pubblica siccome attinente al trattamento dei rifiuti, la cui “gestione” in senso globale, inerente alle tematiche dell’ambiente e della salute, assume rilievo per l’intera collettività. In quanto tale, la stessa rientra certamente nell’ampia previsione di cui all’art. 23 della L. 7.8.90 n. 241, il quale chiarisce che “il diritto di accesso… si esercita nei confronti…dei gestori di pubblici servizi”. L’APS –che, del resto, nulla ha eccepito in proposito- è tenuta, quindi, ad osservare le norme sul diritto di accesso.</p>
<p>2 &#8211; Passando ad esaminare più da vicino il gravame, si ricorda che il diniego di accesso ai documenti inerenti all’affidamento di detto servizio alla s.r.l. controinteressata“ è motivato con l’assunto che dallo svolgimento dei fatti risulterebbe evidente che la ricorrente “non può vantare alcun interesse in ordine alla conoscenza degli atti medesimi”. Detto assunto non pare, ad avviso del Collegio, sostenibile, ed anzi è palesemente illegittimo, sotto diversi profili.<br />
In primo luogo, se è vero che il soggetto richiedente l’accesso è tenuto a comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta di prendere visione o di estrarre copia di atti e documenti (art. 2 e 3 del regolamento approvato con DPR 27.6.92 n. 352), è altresì vero che la ricorrente era senza meno da ritenere portatrice di un interesse qualificato in tal senso –interesse da considerare, anzi all’incirca in re ipsa, per quanto si dirà qui di seguito-, poiché i documenti richiesti concernono l’affidamento ad altra ditta del servizio fin ora da essa gestito. L’interesse in capo alla richiedente sussisteva non solo in quanto affidataria del medesimo servizio negli esercizi precedenti, ma, altresì, in quanto essa rivestiva anche la qualità di soggetto interpellato per il rinnovo del contratto correlato. Non rileva al riguardo la circostanza che trattative vi erano state sulla fissazione del prezzo, senza che si raggiungesse un accordo (tanto che l’APS si era risolta ad affidare a chi offriva un prezzo più basso), dal momento che la ricorrente mira a verificare se, dal punto di vista connesso al proprio interesse, detto affidamento ad altri sia stato regolare e legittimo, e tanto può fare solo avendo contezza dei documenti richiesti.<br />
Anzi, sotto altro profilo, può affermarsi che l’interesse che muove la ricorrente inerisce alla verifica se siano state, o meno, applicate le norme in tema di affidamento di appalti e concessioni pubblici e di contratti della P.A., vale a dire se siano state applicate le regole sull’evidenza pubblica (e in caso contrario, in base a quali ragioni). Destituito di fondamento deve, di conseguenza, considerarsi l’assunto che difettasse l’interesse all’ostensione dei documenti richiesti, unica motivazione su cui si regge il diniego.<br />
Infine, deve brevemente rilevarsi l’inconsistenza delle eccezioni introdotte dalla P.A. resistente nella parte finale del controricorso, là dove si dice che l’atto impugnato non costituirebbe un diniego, ma solo un chiarimento circa l’assenza dell’interesse. Invero, basti considerare l’effetto sostanziale di tale atto, vale a dire la non accettazione della richiesta di accesso ai documenti, che sono stati in realtà denegati.<br />
Neppure possono accettarsi le osservazioni fatte subito di seguito, con le quali si sostiene che nel caso di specie verrebbero coinvolte esigenze di riservatezza riguardanti i processi decisionali ed esecutivi di APS S.p.A. in relazione ad uno specifico rapporto con l’affidataria s.r.l. Centro riciclo, nonché posizioni giuridiche delle ditte contattate nel contesto della ricerca di mercato. Ed invero, a prescindere dal fatto che nulla si dice al riguardo nel diniego impugnato, sta di fatto che, ove l’APS avesse ravvisato ragioni di riservatezza –sua o di altri soggetti- avrebbe dovuto specificare a quale titolo detta riservatezza potesse invocarsi, sulla scorta del chiaro dettato dell’art. 24 della legge n. 241/90.<br />  In conclusione, per le considerazioni su esposte, il ricorso deve ritenersi fondato e va accolto. Per l’effetto, previo annullamento del provvedimento impugnato, si ordina alla P.A. di consentire al ricorrente di prendere visione degli atti inerenti all’affidamento del servizio di selezione e trattamento della frazione differenziata dei rifiuti c.d. multimateriale, di cui è causa, e di estrarre copia degli stessi entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se più tempestiva- della presente sentenza.<br />
Le spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.<br />
Per l’effetto: 1) annulla il provvedimento impugnato; 2) ordina al dirigente responsabile della P.A. resistente di consentire al ricorrente la visione della documentazione richiesta e di rilasciargliene copia, entro il termine specificato in motivazione.<br />
Condanna la medesima Amministrazione al pagamento delle spese e onorari di giudizio, che liquida forfetariamente in Euro 2.000 (duemila), oltre agli oneri di legge (IVA e CAP).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 21 aprile 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-6-2004-n-1778/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.1778</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.1788</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-6-2004-n-1788/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-6-2004-n-1788/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.1788</a></p>
<p>Dott. Stefano Baccarini Pres. Dott.ssa Rita Depiero Est. Roberto Pubblio Albertin (Avv.ti Fabio Dalla Mura e Maria Grazia Riccitiello) contro il Ministero dell’ Interno (non costituito) i riflessi disciplinari delle sentenze penali e la necessità di una immediata contestazione degli addebiti estranei al processo penale 1. Pubblico impiego – Provvedimenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-6-2004-n-1788/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.1788</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-6-2004-n-1788/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.1788</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Stefano Baccarini Pres. Dott.ssa Rita Depiero Est.<br /> Roberto Pubblio Albertin (Avv.ti Fabio Dalla Mura e Maria Grazia Riccitiello) contro il Ministero dell’ Interno (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>i riflessi disciplinari delle sentenze penali e la necessità di una immediata contestazione degli addebiti estranei al processo penale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Provvedimenti disciplinari &#8211; Riflessi delle sentenze penali ex art. 9 del D.P.R. 25.10.81 n. 737 – Decorrenza del termine – In caso di redazione della motivazione differita ai sensi dell’art. 544,  commi II e III, c.p.p. – Dalla data del deposito della motivazione in cancelleria</p>
<p>2. Pubblico impiego – Provvedimenti disciplinari &#8211; Termine breve di cui all’art. . 9 del D.P.R. 25.10.81 n. 737 – Decorrenza – Dalla formale notifica della sentenza tramite ufficiale giudiziario</p>
<p>3. Pubblico impiego – Provvedimenti disciplinari &#8211; Contestazione di comportamenti di rilievo unicamente disciplinare – Deve essere immediata – Conseguenze – Annullamento del provvedimento disciplinare finale e rinnovo dell’istruttoria</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I riflessi disciplinari delle sentenze penali sono regolati dall’ art. 9 del D.P.R. 25.10.81 n. 737, il quale stabilisce che “quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l&#8217;appartenente ai ruoli dell&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all&#8217; Amministrazione”. Quanto ai termini, la giurisprudenza ha precisato che la sentenza penale è da ritenere pubblicata alla data di lettura del dispositivo in udienza, ai sensi dell’ art. 545, comma I,  c.p.p., nei soli casi in cui in pari data si proceda alla redazione contestuale della motivazione che viene parimenti letta in udienza a tenore dell’ art art. 545, comma II,  c.p.p., così pubblicandosi l’ intera sentenza in applicazione  dell’ art. 545, comma III,  c.p.p.; nei casi in cui ciò non sia possibile &#8211; e la redazione della motivazione sia differita a data successiva ai sensi dell’art. 544,  commi II e III, c.p.p. &#8211; la pubblicazione coincide, ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni per l’ inizio del procedimento disciplinare con la data di deposito della motivazione in cancelleria, atteso che solo con tale adempimento viene ad esistenza la parte di sentenza prevista dall’ art. 546 lett. e) che costituisce l’ unico contenuto sul quale possono fondarsi le valutazioni che l’ Amministrazione è chiamata ad assumere in ordine all’ esercizio dell’ azione disciplinare</p>
<p>2. Ai fini della decorrenza del termine breve di cui all’art. . 9 del D.P.R. 25.10.81 n. 737 la sentenza deve essere notificata all’Amministrazione con l’ordinaria procedura prevista per gli atti giudiziari essendo ogni altra forma inidonea allo scopo</p>
<p>3. La contestazione di comportamenti di rilievo unicamente disciplinare (nella specie la mancata presentazione del rapporto da parte dell’Agente di P.S.), quindi diversi da quelli oggetto del processo penale, deve essere effettuata immediatamente. Ne consegue che, nel caso di tre diversi addebiti, tutti ritenuti sussistenti, ma di cui uno contestato tardivamente, tutti gli atti del procedimento disciplinare devono essere rinnovati a partire da quello di assegnazione di termini all’interessato per esperire le proprie difese</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">i riflessi disciplinari delle sentenze penali e la necessità di una immediata contestazione degli addebiti estranei al processo penale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,<br />
prima Sezione</b></p>
<p>costituito da:<br />
Stefano Baccarini                     &#8211; Presidente;<br />
Angelo De Zotti                       &#8211; Consigliere;<br />
Rita Depiero	                    &#8211; Consigliere relatore;																																																																																												</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 535/2001 proposto da</p>
<p><b>Roberto Pubblio Albertin</b>, rappresentato e difeso dagli  avv. Fabio Dalla Mura e Maria Grazia Riccitiello, con elezione di domicilio presso la Segreteria del T.A.R., a tenore dell&#8217; art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1024;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’ Interno</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217; annullamento<br />
del provvedimento n. 2.8.8965 del 14.12.2000 del Dirigente del 2° Reparto Mobile della Polizia di Stato di Padova, di irrogazione della sanzione disciplinare della deplorazione, e atti connessi;</p>
<p>	Visto il ricorso, notificato il 13.2.2001 e depositato presso la Segreteria il 6.3.2001, con i relativi allegati;<br />	<br />
    visti gli atti tutti della causa;<br />
	udito, all&#8217; udienza pubblica del 25.3.2004 (relatore il consigliere Depiero) l&#8217; avv. Zaniolo, in sostituzione di Riccitiello, per il ricorrente;<br />	<br />
	ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente rappresenta di essere stato indagato, insieme con altro collega, per il reato di cui all’ art. 628 c.p. (per il quale era stato anche sospeso cautelarmente dal servizio) e di essere stato infine assolto (per non aver commesso il fatto), a conclusione del relativo processo penale,  con sentenza del 18.7.2000.<br />
Subito dopo, l’ Amministrazione lo sottoponeva a procedimento disciplinare “per essersi appartato con una prostituta per consumare un rapporto sessuale”, “per non essersi adoperato prontamente per impedire la consumazione del reato” e “per aver omesso di produrre una relazione sui fatti che lo vedevano indagato”.<br />
All’ esito del procedimento gli veniva irrogata la sanzione della “deplorazione”.<br />
Nei confronti di tale atto il ricorrente deduce:<br />
1)  violazione dell’ art. 9, comma 5, del D.P.R. 737/81, dell’ art. 97, commi 1 e 2, del D.P.R. 3/57 e 653 c.p.. Eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Il procedimento disciplinare trae origine dal procedimento penale definito con formula assolutoria, stravolgendo i fatti che ne sono alla base.<br />
La sentenza di assoluzione, specie con la formula “per non aver commesso il fatto”, impedisce alla P.A. di attivare alcun procedimento disciplinare.<br />
2) Violazione degli artt. 4, n. 1, 5, nn. 1 e 4, 13, comma 2,  1, comma 1, e 18  del D.P.R. 737/81, degli artt. 60 &#8211; 65, 423 e 516 c.p. nonchè 3 e 24 della Costituzione. Eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
E’ illegittimo attivare un procedimento disciplinare travisando i fatti oggetto della sentenza penale di proscioglimento.<br />
L’ entità della sanzione è eccessiva.<br />
Il ricorrente è stato trattato peggio del coimputato nel medesimo processo, al quale la P.A. ha irrogato una sanzione meno grave.<br />
3) Violazione dell’ art.12 del D.P.R. 737/81 e dell’ art.. 10 del D.P.R. 782/85; dell’ art. 103 del D.P.R. 3/57; degli artt. 2, 4, 6, 7 e 8 della L. 241/90. Vari profili di eccesso di  potere.<br />
La contestazione degli addebiti deve essere immediata. In questo caso, essendo i comportamenti posti a base del procedimento disciplinare diversi da quelli oggetto del processo penale, la contestazione è tardiva. In ogni caso, l’ Amministrazione è venuta a conoscenza dei fatti, dai quali ben poteva dedurre quanto è stato successivamente oggetto di contestazione, sin dall’ 8.9.97.<br />
4) Violazione degli artt. 1, 13, commi 1 e 3, del D.P.R. 737/81; degli artt. 3 e 6 della L. 241/90; dell’ art. 48 del D.P.R. 782/85. Vari aspetti di eccesso di potere.<br />
In sede di procedimento disciplinare l’ Amministrazione non può omettere di effettuare gli accertamenti richiesti dall’ indagato; nel caso di specie ciò non è stato fatto.<br />
Anche ammesso che i fatti si siano verificati come esposto dall’Amministrazione, esistevano comunque circostanze attenuanti, non valutate.<br />
5) Violazione dell’ art. 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 1, 2.3, 10 e 22 della L. 241/90; degli artt. 2, 3 e 4 della L. 1034/71 e degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71 nonché dell’ art. 4 del D.P.R. 3/57.<br />
Al ricorrente non è stata consentita la visione di tutti gli atti del procedimento, il che ne ha limitato la difesa.<br />
L’ Amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.<br />
Con atto notificato il 27.2.2004, il ricorrente ha dimesso due ulteriori “motivi aggiunti”, con cui  lamenta, ancora: <br />
a) che il dirigente che ha contestato gli addebiti abbia fissato l’ udienza di discussione già prima della presentazione delle giustificazioni e presieduto la Commissione consultiva;<br />
b) che i fatti contestati non sussistono e, in ogni caso, non vi è corrispondenza tra quanto contestato e quanto è stato posto a base della sanzione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; Oggetto del presente ricorso è la sanzione disciplinare della “deplorazione” irrogata al ricorrente, in esito al procedimento disciplinare attivato dopo la conclusione di un processo penale definito con la sua assoluzione con formula liberatoria.</p>
<p>2. &#8211; Dapprima va dichiarata l’ inammissibilità dei motivi aggiunti, proposti con atto notificato in data  27.2.2004.<br />
Tale mezzo infatti serve, tradizionalmente, per estendere l’ impugnazione ad atti diversi, precedenti o contestuali,  rispetto a quello già opposto, che il ricorrente non abbia potuto tempestivamente far oggetto di ricorso non avendoli conosciuti, non per sua colpa (C.S., sez. VI, n. 4094 del 6.8.2002).<br />
I nuovi “motivi aggiunti” di cui all’ art.1 della L. 21.7.2000 n. 205, invece, costituiscono lo strumento per impugnare “i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti,  connessi all’ oggetto del ricorso stesso”.<br />
Nel nostro caso, quelli che il ricorrente ha denominato “motivi aggiunti” costituiscono, più propriamente, motivi nuovi, non derivanti dalla conoscenza di atti diversi, o dal sopravvenire tra le parti di provvedimenti ulteriori, ma aventi la consistenza di altre prospettazioni di illegittimità del provvedimento impugnato col ricorso originario (C.S., sez. V, n. 3717 del 6.7.2002).<br />Come “motivi nuovi” risultano palesemente tardivi, mentre come “motivi aggiunti” sono inammissibili, non ricorrendone i ricordati presupposti</p>
<p>3. &#8211; Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di cui appresso.<br />La P.A. &#8211; contrariamente a quanto afferma l’ istante &#8211; ha sicuramente il potere di attivare un procedimento disciplinare anche a seguito di sentenza penale di proscioglimento, ove ravvisi nei fatti (che pure il giudice penale ha ritenuto non costituire, per qualsivoglia motivo, fattispecie di  reato o comportamento penalmente sanzionabile) gli estremi dell’ illecito disciplinare. (C.S., sez. VI, n. 2527 del 13.5.2003)<br />
In questo caso, il (successivo) procedimento disciplinare deve avere ad oggetto i medesimi fatti che avevano portato all’ incriminazione ovvero fatti comunque emersi o accertati &#8211; per la prima volta &#8211; in sede di giudizio penale, poiché, se essi sono diversi (come correttamente osserva il ricorrente), non si giustifica in alcun modo il rinvio della contestazione degli addebiti al momento della sentenza, di norma di gran lunga successivo a quello in cui la P.A. ne è venuta effettivamente a conoscenza.</p>
<p>3.1 &#8211; Orbene, il ricorrente è stato tratto a giudizio penale per rispondere del reato di rapina aggravata dal concorso di più persone e dall’ aver “agito travisati”, in quanto, secondo l’ accusa, avrebbe partecipato &#8211; insieme con altra persona (che l’ ha materialmente compiuta) &#8211; all’ aggressione ad una prostituta extracomunitaria con la quale si era appartato per consumare un rapporto sessuale.<br />
Da tali imputazioni è stato prosciolto con sentenza depositata il 18.7.2000, per non essersi la parte lesa presentata al dibattimento per confermare le accuse e “per la mancanza di un collegamento certo tra l’ Albertin ed il rapinatore”.<br />
Degli addebiti di rilievo penale mossi al ricorrente, per fatti accaduti l’ 8.9.97, l’ Amministrazione era stata  espressamente informata dal Questore il 20.10.97, e dimostra di averne avuto piena conoscenza, nei dettagli, quanto meno al 15.7.98, data in cui è stato emesso il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del ricorrente, ove si menziona “la delicatezza della vicenda,…la gravità del reato ascritto allo stesso, con gli evidenti risvolti per l’ attività di servizio e il decoro dell’ amministrazione”.<br />
3.2 &#8211; Tuttavia, solo in data 24.10.2000 (a procedimento penale concluso) al ricorrente sono stati contestati gli addebiti per:<br />a) essersi appartato con una prostituta per consumare un rapporto sessuale, dimostrando un comportamento non conforme al decoro di un appartenente alle Forze di  Polizia;<br />b) non essersi adoperato prontamente per impedire la commissione del reato di rapina, poiché, “solo qualche istante dopo, effettuava un breve inseguimento del rapinatore il quale saliva a bordo di un veicolo parcheggiato poco distante e si allontanava”; e, infine,<br />c) “per aver omesso, nei giorni successivi, di produrre una relazione in merito ai fatti, dimostrando un comportamento gravemente negligente”.<br />
Tre sono quindi i comportamenti ritenuti dall’ Amministrazione censurabili, nessuno dei quali rilevante in sede penale  né espressamente oggetto di tale procedimento, ma di rilievo squisitamente ed esclusivamente disciplinare.E pur se è vero che i primi due fatti addebitati erano noti all’ Amministrazione sin dal momento in cui la vicenda è accaduta, tuttavia essendo connessi alla rapina per la quale il ricorrente è stato sottoposto a processo penale, del tutto correttamente l’ Amministrazione non ha, in quel momento, attivato alcun procedimento disciplinare (attendendo la definizione di quello penale), e, essendo il ricorrente stato assolto dall’ accusa di rapina, ha potuto prendere in esame solo ex post altri comportamenti connessi alla vicenda, rilevanti ai meri fini disciplinari, relativi a  fatti che solo con la sentenza penale sono stati accertati nella loro consistenza materiale.<br />
In definitiva, l’ Amministrazione nel settembre del 1997 era a conoscenza che il ricorrente era stato coinvolto in una rapina ad una prostituta, ma non poteva avere alcuna certezza delle circostanze in  fatto e della parte che l’ Albertin vi aveva presa, circostanze che la sentenza penale ha invece accertato, pur pervenendo, per le ragioni esposte, al suo proscioglimento.<br />
3.3 &#8211; I  riflessi disciplinari delle sentenze penali sono regolati dall’ art. 9 del D.P.R. 25.10.81 n. 737, il quale stabilisce che “quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l&#8217;appartenente ai ruoli dell&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all&#8217; Amministrazione”.  Quanto ai termini, la giurisprudenza ha ritenuto che, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, il termine di 120 giorni per l’ avvio del procedimento disciplinare  decorra dalla data di pubblicazione della sentenza penale e non da quella di ricevimento della nota di comunicazione  da parte della cancelleria (C.S., sez. IV, n. 5785 del 23.10.2001); inoltre, si è precisato che “la sentenza penale è da ritenere pubblicata alla data di lettura del dispositivo in udienza, ai sensi dell’ art. 545, comma I,  c.p.p., nei soli casi in cui in pari data si proceda alla redazione contestuale della motivazione che viene parimenti letta in udienza a tenore dell’ art art. 545, comma II,  c.p.p., così pubblicandosi l’ intera sentenza in applicazione  dell’ art. 545, comma III,  c.p.p.; nei casi in cui ciò non sia possibile &#8211; e la redazione della motivazione sia differita a data successiva ai sensi dell’art. 544,  commi II e III, c.p.p. &#8211; la pubblicazione coincide, ai fini all’ esame (e cioè della decorrenza del termine di 120 giorni per l’ inizio del procedimento disciplinare)  con la data  di deposito della motivazione in cancelleria, atteso che  in quest’ ultima ipotesi, solo con  tale adempimento viene ad esistenza la parte di sentenza prevista dall’ art. 546 lett. e) che costituisce l’ unico contenuto sul quale possono fondarsi le valutazioni che l’ Amministrazione è chiamata ad assumere in ordine all’ esercizio dell’ azione disciplinare” (C.S., sez. IV, n. 762 del 30.4.99).<br />
Da quanto sinora esposto si ricava che, essendo la sentenza di proscioglimento stata depositata in cancelleria il 18.7.2000, il termine di 120 giorni per la contestazione degli addebiti scadeva ben oltre la data in cui la stessa è stata effettuata (24.10.2000).</p>
<p>3.4 &#8211; Il ricorrente sembra adombrare che, nel caso di specie, dovesse applicarsi il termine breve di 40 giorni, in quanto, a suo dire, avrebbe notificato la sentenza all’ Amministrazione, ancorché non ai fini della decorrenza dei termini per il procedimento disciplinare, bensì per la revoca della sospensione dal servizio. Così non è: infatti, per la decorrenza del termine breve di 40 giorni di cui all’ art. 9 cit., la sentenza deve essere notificata formalmente, cioè con l’ ordinaria procedura prevista  per gli atti giudiziari, laddove il ricorrente (si confrontino i doc. n. 8 e 9 dallo stesso dimessi) si è limitato a comunicare l’ esito del procedimento penale inviando all’ Amministrazione una copia della sentenza stessa, e tale modalità è sicuramente inidonea allo scopo.<br />
La contestazione egli addebiti  relativamente ai primi due capi di incolpazione, quindi, è tempestiva.</p>
<p>4. &#8211; A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne invece la terza contestazione, cioè di non aver presentato alcun rapporto in relazione ai fatti.<br />
Questa circostanza, di rilievo unicamente disciplinare e non interessata a nessun titolo dalla vicenda penale (né dalla stessa desumibile o accertata nella sua materialità), avrebbe dovuto essere contestata immediatamente. La contestazione degli addebiti nei confronti di tale mancanza è pertanto tardiva.<br />
5. &#8211; In definitiva, poiché il provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione è frutto della valutazione globale di tre incolpazioni, tutte ritenute sussistenti, laddove una &#8211; la terza &#8211; è stata contestata tardivamente, vanno annullati l’ atto finale del procedimento disciplinare, tutti gli atti dell’ istruttoria, e infine, in parte qua e nei limiti esposti, quello di contestazione degli addebiti che risulta legittimamente e tempestivamente emesso solo nei confronti delle prime due incolpazioni.<br />
A quanto esposto consegue che tutti gli atti del procedimento disciplinare devono essere rinnovati, a partire da quello di assegnazione di termini al ricorrente per esperire le proprie difese.<br />In definitiva, il ricorso va accolto in parte, nei termini di cui sopra.</p>
<p>6. &#8211; Spese e competenze di causa possono essere totalmente compensate tra le parti, sussistendone i presupposti di legge.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, e, per l’ effetto, annulla il provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione, tutti gli atti dell’ istruttoria e, in parte qua, il provvedimento di contestazione degli addebiti.<br />
	Spese compensate.<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Venezia, in  Camera di Consiglio il 25.3.2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-6-2004-n-1788/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.1788</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.196</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-3-6-2004-n-196/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-3-6-2004-n-196/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.196</a></p>
<p>dott. Paolo Numerico Presidente, dott. Silvia La Guardia Consigliere estensore IMPRESA POMPE FUNEBRI MIOTTO &#038; C. S.n.c. (avv.ti Stefano Trinco e Sergio Dragogna) CONTRO il COMUNE DI ROVERETO (avv.ti Gianpaolo Manica e Diego Senter) e nei confronti di IMPRESA POMPE FUNEBRI MANTOVANI (avv. Giuseppe Chiocchetti) è ammissibile un&#8217;offerta economica pari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-3-6-2004-n-196/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-3-6-2004-n-196/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.196</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">dott. Paolo Numerico	Presidente, dott. Silvia La Guardia 	Consigliere estensore<br /> IMPRESA POMPE FUNEBRI MIOTTO &#038; C. S.n.c. (avv.ti Stefano Trinco e Sergio Dragogna) CONTRO il COMUNE DI ROVERETO (avv.ti Gianpaolo Manica e Diego Senter) e nei confronti di IMPRESA POMPE FUNEBRI MANTOVANI (avv. Giuseppe Chiocchetti)</span></p>
<hr />
<p>è ammissibile un&#8217;offerta economica pari a zero in presenza di altra utilità realizzata dal concorrente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Gara – offerte di gara &#8211; ammissibilità delle offerte &#8211; offerta pari a zero – ammissibile</span></span></span></p>
<hr />
<p>In presenza di un’offerta  economica pari a zero non si può procedere ad esclusione automatica laddove tale ipotesi non sia prevista nel bando o nel capitolato. Tale offerta va ammessa laddove risulti possibile la possibilità che un adeguato corrispettivo per il servizio risieda non già nel prezzo indicato dal concorrente (nel caso pari appunto a € 0,00) ma in utilità che questi ritragga, sul piano direttamente economico, per la possibilità di acquisire lavori connessi o per la diffusione e valorizzazione della propria immagine sul mercato, in conseguenza dell’espletamento del servizio effettuato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E&#8217; ammissibile una offerta economica pari a zero in presenza di altra utilità realizzata dal concorrente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>  REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />DEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 125 del 2003 proposto dalla<br />
<b>IMPRESA POMPE FUNEBRI MIOTTO &#038; C. S.n.c.,</b> in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Trinco e Sergio Dragogna con domicilio eletto presso lo studio del primo in Trento, Via Brennero n. 135;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>COMUNE DI ROVERETO</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianpaolo Manica e Diego Senter, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Trento, Via Suffragio n. 122;</p>
<p>e nei confronti di:</p>
<p><b>IMPRESA POMPE FUNEBRI MANTOVANI,</b> in persona del titolare Anselmi Antonio, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Chiocchetti ed elettivamente domiciliata presso lo stesso, in Trento, Via Grazioli n. 16;</p>
<p>per l’annullamento, <br />
previa sospensione,<br />1) della determinazione dirigenziale n. 328/2003 dd. 14.2.2003 concernente l’aggiudicazione del servizio recupero salme accidentate ed effettuazione funerale di persone indigenti;<br />
2) del verbale del Dirigente del servizio entrate patrimonio del Comune di Rovereto dd. 12.2.2003 prot. n. 696/92 relativo alla valutazione delle offerte;<br />
3) della lettera di comunicazione del Dirigente del servizio entrate patrimonio dd. 14.2.2003 prot. n.6530/03.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale e dell’Impresa controinteressata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla Udienza Pubblica del 19 febbraio 2004 &#8211; relatore il Consigliere Silvia La Guardia – l’avv. Arman Chiara, in delegata sostituzione dell’avv. Stefano Trinco, e l’avv. Sergio Dragogna per la Società ricorrente, l’avv. Gianpaolo Manica per l’Amministrazione comunale e l’avv. Flavio Dalbosco, in delegata sostituzione dell’avv. Giuseppe Chiocchetti, per l’Impresa controinteressata;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente agisce per l’annullamento, con conseguente risarcimento danni, della determinazione di data 14.2.2003 del Dirigente del Servizio Entrate e Patrimonio del Comune di Rovereto di affidamento alla controinteressata del “servizio di recupero salme accidentate ed effettuazione funerale persone indigenti”, nonché del presupposto verbale dd. 12.2.2003 di valutazione delle offerte presentate alla trattativa privata, con confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. h), legge provinciale 19.7.1990 n. 23, disposta dal Comune per l’aggiudicazione, secondo il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio predetto.<br />
Denuncia: 1) illegittimità per violazione di legge e falsa applicazione del Capitolato di oneri sostenendo che il contratto di servizio pubblico è un contratto essenzialmente oneroso e dunque l’offerta della controinteressata (€ 0,00) comporterebbe la nullità del contratto per mancanza di causa; 2) eccesso di potere per contraddittorietà, violazione e falsa applicazione del Capitolato, illogicità della motivazione, violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 25 D.Lgs. n. 158/95 nonché della direttiva CEE n. 92/50 in quanto, una volta stabilito il ricorso al metodo di scelta in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, non potrebbe prescindersi, anche per rispetto della par condicio, da un effettivo contenuto economico della offerta, che è altresì garanzia della correttezza della iniziativa economica e del rispetto della libera concorrenza mentre la mancata esclusione o quantomeno richiesta da parte della amministrazione di giustificazioni di un’offerta pari al valore di € 0,00, affetta da anomalia, può condurre a risultati contrari ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della attività amministrativa; 3) eccesso di potere per violazione del Capitolato ed arbitrarietà sotto il profilo della falsa remunerazione, sostenendo che la difesa prospettata dal Comune di Rovereto nel giudizio ex art. 700 c.p.c. proposto dalla stessa ricorrente per l’inibizione dell’affidamento del servizio in questione – difesa nella quale si evidenziava la prassi di affidare alla ditta che effettua il recupero delle salme accidentate anche la cerimonia funebre, da cui l’impresa riceve un guadagno – denoterebbe l’arbitrarietà dell’accettazione dell’offerta pari a € 0,00.<br />
Si sono costituiti, argomentatamente replicando, il Comune di Rovereto e l’Impresa controinteressata.<br />
La ricorrente ha dimesso note integrative.<br />
Con ordinanza dd. 8.5.2003 n. 45 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.<br />
Con memoria di motivi aggiunti notificata il 3.12.2003 la ricorrente, in riferimento a documentazione ottenuta a seguito di richiesta di accesso, ulteriormente deduce l’illegittimità, per violazione di legge ed eccesso di potere, dell’accreditamento comunale dell’impresa Mantovani in quanto posto in essere (in data 16.8.2002) ancor prima della entrata in vigore (il 20.8.2002) del regolamento comunale di polizia mortuaria che all’art. 20 lo prevede. Vi sarebbe dunque travisamento dei fatti in quanto il provvedimento sarebbe stato emesso su presupposto smentito dagli atti. Difetterebbero inoltre i presupposti di cui all’art. 20 cit. per ottenere l’accreditamento ed in particolare la disponibilità continuativa dei quattro operatori compreso l’autista che costituiscono l’unità minima di servizio. Viene inoltre formulata istanza istruttoria tesa a verificare la regolarità, anche contributiva, dei rapporti di lavoro di un sufficiente numero di dipendenti della ditta controinteressata e l’attività istruttoria al riguardo compiuta dal Comune.<br />
Le parti hanno dimesso documenti e memorie.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La questione che, con diversa angolatura, pongono i tre soprariferiti motivi del ricorso, attiene alla ammissibilità, in relazione ad un servizio pubblico (consistente nella specie nel recupero salme accidentate e funerali per indigenti) affidato a trattativa privata, previa gara esplorativa, di un’offerta economica pari a zero o, in altre parole, alla possibilità che un adeguato corrispettivo per il servizio risieda non già nel prezzo indicato dal concorrente (nel caso pari appunto a € 0,00) ma in utilità che questi ritragga, sul piano direttamente economico, per la possibilità di acquisire lavori connessi – o per la diffusione e valorizzazione della propria immagine sul mercato, in conseguenza dell’espletamento del servizio effettuato.<br />
La risposta da darsi è affermativa secondo la giurisprudenza (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V, 17.10.2002 n. 5657; arg. da Cons. St., Sez. V, 25.3.2002 e 1693 e Cons. Giust. Amm. Sic. 19.3.2002 n. 144; v., inoltre, Cons. Stato, Sez. IV, 14.2.2002 n. 882, Cons. Giust. Amm. Sic. 4.10.2001 n. 520, nel senso che quel che rileva è la certezza che l’offerta sia seria, nel senso che il concorrente non intenda trarre lucro da futuri inadempimenti contrattuali), con la quale il Collegio concorda.<br />
L’indicazione di un costo zero (od anche meramente simbolico, ché la sostanza non muta) da parte di chi si offre come assuntore del servizio non snatura la causa del contratto (e non ne comporta, dunque, la nullità per mancanza di causa tipica, come assume parte ricorrente nel primo motivo), qualora l’aspetto di corrispettività, intesa come reciprocità di vantaggi, emerga in relazione ad utilità – pur non dirette e determinate, quale è il prezzo dell’offerta – comunque derivanti dal servizio reso e sussumibili nei concetti di “rendita di posizione” o di “ritorno di immagine”.<br />
Né l’anzidetta entità dell’offerta comporta di per sé la necessità di attivazione della procedura di verifica quale offerta anomala (come ipotizzato nel secondo motivo); il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata in una gara relativa alla aggiudicazione di un contratto della Pubblica Amministrazione è istituto di natura eccezionale che non può essere ritenuto obbligatorio, anche al di fuori dei casi nei quali la sua osservanza è espressamente prevista dal legislatore, pena la violazione del principio secondo cui il procedimento amministrativo non può essere aggravato in assenza di una norma che lo consente (cfr. Cons. Stato, V Sez., 18.11.1998 n. 1626; Tar Sicilia, Palermo, 3.9.2001 n. 1187, Tar Campania, Napoli, 12.3.2001 n. 1079).<br />
La normativa di gara non poneva prescrizioni circa l’entità dell’offerta economica – in particolare non contemplava clausole di esclusione con riferimento a detto aspetto &#8211; né limitazioni al riguardo è lecito desumere dalla previsione del ricorso al metodo di scelta in base alla offerta economicamente più vantaggiosa, che semplicemente denota la volontà di scegliere il contraente anche con riguardo alle caratteristiche del servizio proposto.<br />
Non si ravvedono pertanto la denunciata violazione del capitolato né violazioni della par condicio mentre non influiscono sulla legittimità dell’atto impugnato le deduzioni difensive, successivamente svolte per conto dell’amministrazione in (altra) sede giurisdizionale, cui si fa riferimento nel terzo motivo.<br />
Il ricorso va pertanto respinto.<br />
Anche i motivi aggiunti risultano destituiti di fondamento considerato che l’accreditamento dell’impresa Mantovani, se pur non era legittimo al momento della adozione del relativo provvedimento (il 16.8.2002), lo è divenuto una volta sopravvenuto il presupposto normativo (art. 20 del regolamento di polizia mortuaria entrato in vigore il 20.8.2002). Correttamente, pertanto, detto accreditamento è stato riconosciuto quale requisito di partecipazione alla trattativa privata.<br />
Superflua, infine, appare la istruttoria richiesta da parte ricorrente, rilevato che l’accreditamento, in base all’art. 20 cit. è riconosciuto alle imprese che dimostrino il possesso di una serie di requisiti, e che detta dimostrazione avviene in base alle disposizioni in materia di autocertificazione.<br />
Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 125/2003 e sui motivi aggiunti, li respinge.<br />
Spese del giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
dott. Paolo Numerico	Presidente<br />	<br />
dott. Silvia La Guardia 	Consigliere estensore<br />	<br />
dott. Lamberto Ravagni	Consigliere<br />	<br />
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria il giorno 29 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-3-6-2004-n-196/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.10599</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-3-6-2004-n-10599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-3-6-2004-n-10599/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.10599</a></p>
<p>Giovanni Losavio &#8211; Presidente; Francesco Genovese &#8211; Giudice estensore Hamdi Taoufik Ben Alì (avv. Maurizio della Costanza) contro Ministro dell&#8217;Interno sul potere del giudice di merito di verificare rigorosamente l&#8217;ordine di trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza ed il contestuale provvedimento di espulsione Impugnazioni civili &#8211; cassazione (ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-3-6-2004-n-10599/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.10599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-3-6-2004-n-10599/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2004 n.10599</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giovanni Losavio &#8211; Presidente; Francesco Genovese &#8211; Giudice estensore<br /> Hamdi Taoufik Ben Alì (avv. Maurizio della Costanza) contro Ministro dell&#8217;Interno</span></p>
<hr />
<p>sul potere del giudice di merito di verificare rigorosamente l&#8217;ordine di trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza ed il contestuale provvedimento di espulsione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Impugnazioni civili &#8211; cassazione (ricorso per) &#8211; provvedimenti<br />
       dei giudici ordinari (impugnabilita&#8217;) &#8211; in genere &#8211; esecuzione  dell&#8217;espulsione  amministrativa  dello straniero &#8211; Ex<br />
       art. 14 del D.Lgs.  n. 286 del 1998 &#8211; Ordine del Questore di<br />
       trattenimento temporaneo dello  straniero presso un centro di<br />
       permanenza &#8211; Decreto di convalida &#8211; Verifica ufficiosa dell&#8217;esistenza<br />
       dell&#8217;espulsione &#8211; Agffermazione &#8211; Fondamento &#8211; Fattispecie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di esecuzione dell&#8217;espulsione dello straniero, disciplinata<br />
dall&#8217;art. 14  del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il giudice del<br />
merito, investito del potere di convalida dell&#8217;ordine del Questore di<br />
trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza<br />
temporanea, ha il dovere di operare un rigoroso controllo del titolo<br />
di privazione della liberta&#8217; personale e, quindi, del presupposto del<br />
trattenimento, costituito dall&#8217;espulsione prefettizia, atteso che la<br />
Corte costituzionale ha chiaramente qualificato la misura del<br />
trattenimento come provvedimento idoneo ad ottenere la privazione<br />
della liberta&#8217; personale di colui che ne e&#8217; destinatario, indotta da<br />
atti comunque e sempre sindacabili, ai sensi degli artt. 13 e 111<br />
Cost. Ne&#8217; l&#8217;esistenza del provvedimento espulsivo, che costituisce il<br />
prius logico-giuridico del trattenimento, puo&#8217; essere rimesso alla<br />
mera enunciazione della sua esistenza da parte dell&#8217;Amministrazione<br />
che lo esegue (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato<br />
il decreto di convalida del trattenimento dello straniero ove si<br />
taceva sulla circostanza dell&#8217;avvenuta verifica dell&#8217;esistenza del<br />
presupposto espulsivo, qualificato come dovere ufficioso del giudice<br />
che procede alla convalida del titolo privativo della liberta&#8217;<br />
personale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul potere del giudice di merito di verificare rigorosamente l&#8217;ordine di trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza ed il contestuale provvedimento di espulsione.</span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
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		<title>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Decisione &#8211; 3/6/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-3-6-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-3-6-2004-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-3-6-2004-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Decisione &#8211; 3/6/2004 n.0</a></p>
<p>C.L. Rozakis, président &#8211; M.S. Nielsen, greffier de section BINOTTI contro Italia una nuova decisione della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo in materia di accessione invertita e diritto di accesso ad un tribunale Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Violazione Art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u. –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-3-6-2004-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Decisione &#8211; 3/6/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C.L. Rozakis, président &#8211; M.S. Nielsen, greffier de section<br /> BINOTTI contro Italia</span></p>
<hr />
<p>una nuova decisione della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo in materia di accessione invertita e diritto di accesso ad un tribunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Violazione Art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u. – Accesso ad un tribunale – Artt. 6 e 13 C.e.d.u.  &#8211; Decisione sulla ricevibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo &#8211; C.e.d.u. &#8211; Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione della proprietà &#8211; Retroattività della legge &#8211; Violazione &#8211; Pubblico interesse &#8211; Diritti fondamentali &#8211; Equo bilanciamento &#8211; Interferenze arbitrarie &#8211; Pacifico godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo &#8211; Certezza e prevedibilità dell&#8217;esito del procedimento &#8211; Effettiva tutela del diritto – Articolo 6 della Convenzione &#8211; Accesso ad un tribunale – Articolo 13 della Convenzione</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/9/1665/d">nota</a> del Dott. Emiliano Simonelli</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Una nuova decisione della Corte europea dei Diritti dell’Uomo in materia di accessione invertita e diritto di accesso ad un tribunale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>PREMIÈRE SECTION<br />
DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ</b></p>
<p>de la requête no 71603/01<br />
présentée par</p>
<p><b>Laura BINOTTI</b> (no 2)</p>
<p align=center>contre</p>
<p>l&#8217;<b>Italie</b></p>
<p>La Cour européenne des Droits de l&#8217;Homme (première section), siégeant le 3 juin 2004 en une chambre composée de:<br />
	MM.	C.L. Rozakis, président,<br />
		P. Lorenzen,<br />
		G. Bonello,<br />
		A. Kovler,<br />
		V. Zagrebelsky,<br />
	Mme	E. Steiner,<br />
	M.	K. Hajiyev, juges,<br />
et de M. S. Nielsen, greffier de section,</p>
<p>Vu la requête susmentionnée introduite le 30 avril 2001,<br />
Vu la décision partielle du 10 avril 2003,<br />
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,<br />
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante:</p>
<p align=center><b>EN FAIT</b></p>
<p>La requérante, Mme Laura Binotti, est une ressortissante italienne, née en 1946 et résidant à Gênes. Elle est représentée devant la Cour par Me P. Pizzorni, avocat à Gênes. Le gouvernement défendeur est représenté par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.</p>
<p><b>A.  Les circonstances de l&#8217;espèce</b></p>
<p>Les faits de la cause, tels qu&#8217;ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.<br />
La requérante a hérité d&#8217;un terrain sis à Rossiglione.<br />
La défunte tante de la requérante était propriétaire de plusieurs terrains sis à Rossiglione et enregistrés au cadastre, feuille no 17, parcelles 206, 207 et 208. Par un arrêté du 22 mai 1980, l&#8217;administration de Rossiglione disposa l&#8217;occupation d&#8217;urgence d&#8217;un terrain d&#8217;environ 1 176 mètres carrés, pour une période maximale de deux ans, en vue de son expropriation pour la construction d&#8217;un ouvrage public.<br />
A une date non précisée, l&#8217;administration de Rossiglione procéda à l&#8217;occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. L&#8217;administration prorogea le délai d&#8217;occupation du terrain par des ordonnances des 4 mai 1982 et 6 avril 1985.<br />Par un acte notifié le 19 février 1991, la tante de la requérante assigna la ville de Rossiglione à comparaître devant le tribunal civil de Gênes.<br />
Elle alléguait que l&#8217;occupation de ses terrains était illégale au motif qu&#8217;elle s&#8217;était prorogée au-delà du délai autorisé sans qu&#8217;il soit procédé à l&#8217;expropriation. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d&#8217;expropriation indirecte (occupazione acquisitiva), la tante de la requérante estimait qu&#8217;à la suite de l&#8217;achèvement de l&#8217;ouvrage public, son droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne lui était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement des dommages-intérêts. Elle réclamait une somme correspondant à la valeur vénale du terrain et une somme pour non-jouissance dudit terrain.<br />
La mise en état de l&#8217;affaire commença le 4 avril 1991.<br />Le 17 novembre 1997, une expertise fut déposée au greffe. Il ressort de cette expertise que la tante de la requérante devait être considérée comme ayant été privée de son terrain en mai 1986. L&#8217;expertise indiquait que la valeur vénale du terrain en 1986 et indexée au jour de l&#8217;expertise était de 14 000 000 lires italiennes (ITL). Le 23 novembre 1998, la tante de la requérante décéda. Le 20 mars 2001, la requérante se constitua en qualité d&#8217;héritière dans la procédure.<br />
La procédure est actuellement pendante en première instance.</p>
<p><b>B.  Le droit et la pratique internes pertinents</b></p>
<p><i>i.  L&#8217;occupation d&#8217;urgence d&#8217;un terrain</i></p>
<p>En droit italien, la procédure accélérée d&#8217;expropriation permet à l&#8217;administration d&#8217;occuper et de construire avant l&#8217;expropriation. Une fois déclarée d&#8217;utilité publique l&#8217;œuvre à réaliser et adopté le projet de construction, l&#8217;administration peut décréter l&#8217;occupation d&#8217;urgence des zones à exproprier pour une durée déterminée n&#8217;excédant pas cinq ans (article 20 de la loi no 865 de 1971). Ce décret devient caduc si l&#8217;occupation matérielle du terrain n&#8217;a pas lieu dans les trois mois suivant sa promulgation. Après la période d&#8217;occupation, un décret d&#8217;expropriation formelle doit être pris.<br />
L&#8217;occupation autorisée d&#8217;un terrain donne droit à une indemnité d&#8217;occupation.<br />
Par l&#8217;arrêt no 470 de 1990, la Cour constitutionnelle a reconnu un droit d&#8217;accès immédiat à un tribunal pour réclamer l&#8217;indemnité d&#8217;occupation dès que le terrain est matériellement occupé, sans qu&#8217;il soit nécessaire d&#8217;attendre que l&#8217;administration procède à une offre d&#8217;indemnisation.</p>
<p><i>ii.  Le principe de l&#8217;expropriation indirecte (occupazione acquisitiva ou accessione invertita)</i></p>
<p>Dans les années 70, plusieurs administrations locales procédèrent à des occupations d&#8217;urgence de terrains, qui ne furent pas suivies de décrets d&#8217;expropriation. Les juridictions italiennes se trouvèrent confrontées à des cas où le propriétaire d&#8217;un terrain avait perdu de facto la disponibilité de celui-ci en raison de l&#8217;occupation et de l&#8217;accomplissement de travaux de construction d&#8217;une oeuvre publique.<br />
Sur la question de savoir si, simplement par l&#8217;effet des travaux effectués, l&#8217;intéressé avait perdu également la propriété du terrain, par un arrêt no 1464 du 16 février 1983, la Cour de cassation donna une réponse affirmative à cette question, en établissant ainsi le principe de &#8221; l&#8217;expropriation indirecte &#8220;.<br />
Un aperçu de cette jurisprudence dans les années 80-90 figure dans Belvedere Alberghiera srl c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000-IV et Carbonara et Ventura c. Italie, no 24638/94, CEDH 2000-VI.<br />
Le Décret Présidentiel no 327 du 8 juin 2001, modifié par le Décret législatif no 302 du 27 décembre 2002, entré en vigueur le 30 juin 2003 et dénommé &#8220;Répertoire des dispositions législatives et réglementaires en matière d&#8217;expropriation pour cause d&#8217;utilité publique&#8221; (ci-après &#8220;le Répertoire&#8221;), régit la procédure d&#8217;expropriation à la lumière de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation et, en particulier, codifie le principe de l&#8217;expropriation indirecte. Le Répertoire, qui n&#8217;a pas d&#8217;effet rétroactif et ne s&#8217;applique donc pas en l&#8217;espèce, s&#8217;est substitué, à partir de son entrée en vigueur, à l&#8217;ensemble de la législation précédente en matière d&#8217;expropriation pour cause d&#8217;utilité publique.<br />
Par l&#8217;arrêt no 5902 du 28 mars 2003, la Cour de cassation en chambres réunies s&#8217;est à nouveau prononcée sur le principe de l&#8217;expropriation indirecte, en affirmant qu&#8217;un tel principe joue un rôle important dans le cadre du système juridique italien et qu&#8217;il est compatible avec la Convention. Plus spécifiquement, la Cour de cassation a dit qu&#8217;au vu de l&#8217;uniformité de la jurisprudence en la matière, le principe de l&#8217;expropriation indirecte est désormais pleinement &#8220;prévisible&#8221; et doit donc être considéré comme respectueux du principe de légalité. Quant à l&#8217;indemnisation, la Cour de cassation a affirmé que l&#8217;indemnisation due en cas d&#8217;expropriation indirecte est suffisante pour garantir un &#8220;juste équilibre&#8221; entre les exigences de l&#8217;intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l&#8217;individu.</p>
<p><i>iii.  L&#8217;indemnisation en cas d&#8217;expropriation indirecte</i></p>
<p>Selon la jurisprudence de la Cour de cassation applicable en matière d&#8217;expropriation indirecte, une réparation intégrale, sous forme de dommages-intérêts pour la perte du terrain, était due à l&#8217;intéressé en contrepartie de la perte de propriété qu&#8217;entraîne l&#8217;occupation illégale.<br />
La loi budgétaire de 1992 (article 5 bis du décret-loi no 333 du 11 juillet 1992) modifia cette jurisprudence, dans le sens que le montant dû en cas d&#8217;expropriation indirecte ne pouvait dépasser le montant de l&#8217;indemnité prévue pour le cas d&#8217;une expropriation formelle. Toutefois, par un arrêt no 369 de 1996, la Cour constitutionnelle déclara cette disposition inconstitutionnelle.<br />
En vertu de la loi budgétaire no 662 de 1996, qui a modifié la disposition déclarée inconstitutionnelle, l&#8217;indemnisation intégrale ne peut pas être accordée pour une occupation de terrain ayant eu lieu avant le 30 septembre 1996. Dans ce cas, l&#8217;indemnisation atteint environ 55 % de la valeur du terrain.<br />
Par l&#8217;arrêt no 148 du 30 avril 1999, la Cour constitutionnelle a jugé une telle indemnité compatible avec la Constitution. Toutefois, dans le même arrêt, la Cour a précisé qu&#8217;une indemnité intégrale, à concurrence de la valeur vénale du terrain, peut être réclamée lorsque l&#8217;occupation et la privation du terrain n&#8217;ont pas eu lieu pour cause d&#8217;utilité publique.<br />
Le Répertoire a prévu de nouveaux critères en matière d&#8217;indemnisation, qui s&#8217;appliquent uniquement en ce qui concerne les terrains occupés après le 30 septembre 1996. Quant aux terrains occupés avant cette date et aux procédures pendantes au 1er janvier 1997, le régime prévu par la loi budgétaire no 662 de 1996 reste en vigueur. Les dispositions du Répertoire ne s&#8217;appliquent donc pas en l&#8217;espèce.</p>
<p><b>GRIEFS</b></p>
<p>1.  La requérante se plaint d&#8217;avoir été privée de son terrain de manière incompatible avec l&#8217;article 1 du Protocole no 1. Elle fait valoir notamment que, environ vingt-quatre ans après l&#8217;occupation de son terrain, elle n&#8217;a pas encore perçu d&#8217;indemnisation. De plus, la requérante se plaint qu&#8217;entre temps a été adoptée la loi no 662 de 1996, par effet de laquelle elle ne pourra pas être dédommagée à hauteur de la valeur vénale du terrain.<br />
2.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante allègue la violation de son droit d&#8217;accès à un tribunal, au motif que, pendant la période d&#8217;occupation autorisée, elle n&#8217;avait aucun recours lui permettant de réclamer une indemnité.</p>
<p align=center><b>EN DROIT</b></p>
<p>1.  La requérante se plaint d&#8217;avoir été privée de son terrain de manière incompatible avec l&#8217;article 1 du Protocole no 1.<br />
L&#8217;article 1 du Protocole no 1 dispose:<br />
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d&#8217;utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.<br />
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu&#8217;ils jugent nécessaires pour réglementer l&#8217;usage des biens conformément à l&#8217;intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d&#8217;autres contributions ou des amendes.&#8221;</p>
<p><i>i.  Sur l&#8217;exception du Gouvernement</i></p>
<p>En premier lieu, le Gouvernement estime que la requérante n&#8217;a pas la qualité de victime. Il expose qu&#8217;il ne peut pas être reproché aux autorités italiennes d&#8217;avoir porté atteinte au droit au respect des biens de la requérante, puisqu&#8217;elle a hérité du terrain de sa tante alors que le tribunal avait déjà déclaré que la propriété était passée à l&#8217;administration par effet de la construction de l&#8217;ouvrage public. En fait, le Gouvernement note que la requérante a poursuivi en qualité d&#8217;héritière la procédure interne devant la cour d&#8217;appel de Gênes le 21 mars 2001. De ce fait, selon le Gouvernement, la requérante ne pourrait se prétendre victime d&#8217;éventuelles violations qui auraient été commises avant le 21 mars 2001, étant donné qu&#8217;à cette date, elle n&#8217;était pas partie à la procédure litigieuse et surtout, que sa tante ne s&#8217;était jamais adressée à la Cour pour dénoncer une quelconque violation de la Convention.<br />
Le Gouvernement soutient que &#8220;la requérante ne peut pas se prévaloir de la qualité de victime qui aurait pu, en théorie, revenir à sa tante, mais dont cette dernière n&#8217;a pas voulu se prévaloir&#8221;.<br />En conséquence, le Gouvernement demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable pour incompatibilité ratione personae.<br />
La requérante s&#8217;oppose à la thèse du Gouvernement. Elle souligne tout d&#8217;abord que la procédure est pendante devant le tribunal et non devant la cour d&#8217;appel, comme l&#8217;affirme le Gouvernement dans ses observations. De ce fait, aucune juridiction interne n&#8217;a déclaré que la propriété du terrain est passée à l&#8217;administration par effet de la construction de l&#8217;ouvrage public.<br />
La requérante s&#8217;estime victime d&#8217;une violation de la Convention dans la mesure où, en qualité d&#8217;héritière, elle a poursuivi la procédure interne, qui est encore pendante, et dans la mesure où elle a succédé aux droits de sa tante.<br />
En outre, la requérante fait observer qu&#8217;elle pourrait être considérée également comme victime indirecte des violations subies par sa tante en raison, d&#8217;une part, des liens parentaux avec celle-ci et, d&#8217;autre part, de l&#8217;impossibilité d&#8217;utiliser le terrain appartenant à sa famille depuis 1980.<br />
La Cour rappelle qu&#8217;aux termes de l&#8217;article 34 de la Convention, elle ne peut être saisie que par une personne qui se prétend victime d&#8217;une violation par l&#8217;une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Or, par &#8220;victime&#8221;, cet article désigne la personne directement concernée par l&#8217;acte ou l&#8217;omission litigieux, l&#8217;existence d&#8217;un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l&#8217;absence de préjudice (Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, § 27 ; Johnston et autres c. Irlande, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 112, § 42). En l&#8217;espèce, la Cour constate que la requérante, en tant qu&#8217;héritière de sa défunte tante, est partie à la procédure interne, qui est encore pendante, en son nom propre et doit donc être considérée comme victime. Il y a donc lieu de rejeter l&#8217;exception dont il s&#8217;agit.</p>
<p><i>ii.  Sur l&#8217;exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois</i></p>
<p>Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-respect du délai de six mois. Il soutient que la requête est tardive dans la mesure où elle a été introduite plus de six mois après le moment où l&#8217;occupation du terrain est devenue sans titre.<br />
La requérante s&#8217;oppose à l&#8217;exception du Gouvernement. Elle fait valoir que la privation de son terrain n&#8217;a pas encore été établie par un jugement ayant acquis l&#8217;autorité de la chose jugée.<br />
La Cour considère que les effets de l&#8217;occupation du terrain de la requérante s&#8217;analysent en une &#8220;situation continue&#8221; qui, dans le cas d&#8217;espèce, n&#8217;a pas encore pris fin. La Cour rappelle que lorsqu&#8217;un requérant se plaint d&#8217;une &#8220;situation continue&#8221;, ce délai court à partir de la fin de celle-ci (voir, entre autres, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal, nos 29813/96 et 30229/96, § 43, CEDH 2000-I ; Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 50, CEDH 1999 II ). Dès lors, la règle du délai de six mois ne saurait pas s&#8217;appliquer en l&#8217;espèce et cette exception ne saurait être retenue.<br />
<i>iii.  Sur le fond</i></p>
<p>Le Gouvernement soutient que la situation dénoncée par la requérante est conforme à l&#8217;article 1 du Protocole no 1.<br />Il considère que l&#8217;expropriation indirecte est &#8220;prévue par la loi&#8221;, étant donné qu&#8217;elle est constamment appliquée par la jurisprudence nationale depuis 1983.<br />
De ce fait, même en l&#8217;absence d&#8217;un jugement national définitif, la privation du bien au bénéfice de l&#8217;administration aurait déjà eu lieu à la suite de la construction de l&#8217;ouvrage public.<br />
En outre, le Gouvernement soutient que la privation d&#8217;un bien qui a lieu par l&#8217;effet de l&#8217;expropriation indirecte n&#8217;est pas illicite en soi, mais qu&#8217;elle est tout simplement non respectueuse des formes, à compter d&#8217;un moment donné.<br />
Toutefois, le Gouvernement observe que la requérante a la possibilité d&#8217;obtenir un dédommagement proportionné à la valeur du terrain résultant  de l&#8217;expropriation indirecte.<br />
La requérante s&#8217;oppose à la thèse du Gouvernement. Elle fait observer qu&#8217;elle a été privée de la disponibilité de son terrain depuis 1980, situation devenue définitive avec l&#8217;achèvement des travaux. Elle observe qu&#8217;elle n&#8217;a perçu aucune indemnité à ce jour.<br />
A cet égard, la requérante fait valoir que le système juridique italien ne lui fournit pas le moyen d&#8217;obtenir une restitutio in integrum, mais seulement un dédommagement consécutif à la privation du terrain. Or, la requérante observe que l&#8217;action en dommages-intérêts qui a été introduite par sa tante est toujours pendante. La requérante observe qu&#8217;elle s&#8217;attend à ce que, suite à la reconnaissance de l&#8217;expropriation indirecte dans le cas d&#8217;espèce, les juridictions internes fassent application de la loi no 662/96 entre-temps entrée en vigueur, et ceci au détriment du juste équilibre.<br />La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l&#8217;examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s&#8217;ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l&#8217;article 35 § 3 de la Convention.<br />
2.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante allègue la violation de son droit d&#8217;accès à un tribunal, au motif que, pendant la période d&#8217;occupation autorisée, elle n&#8217;avait aucun recours lui permettant de réclamer une indemnité.<br />
L&#8217;article 6 § 1 de la Convention se lit ainsi:<br />
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (&#8230;) par un tribunal (&#8230;), qui décidera (&#8230;) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (&#8230;)<br />
L&#8217;article 13 de la Convention dispose:<br />
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (&#8230;) Convention ont été violés, a droit à l&#8217;octroi d&#8217;un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l&#8217;exercice de leurs fonctions officielles.<br />
La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l&#8217;angle de l&#8217;article 6 § 1 de la Convention. Elle rappelle que lorsqu&#8217;une question d&#8217;accès à un tribunal se pose, les garanties de l&#8217;article 13 sont absorbées par celles de l&#8217;article 6 (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 41 et Cordova (no 2) c. Italie, no 45649/99, § 71, CEDH 2003).<br />
Le Gouvernement soutient tout d&#8217;abord que la requérante n&#8217;a pas épuisé les voies de recours internes, étant donné qu&#8217;elle n&#8217;a pas contesté devant le tribunal administratif tous les actes de la procédure d&#8217;expropriation, y compris les décrets d&#8217;occupation d&#8217;urgence, devant le tribunal administratif.<br />
En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que la requête est tardive dans la mesure où elle a été introduite six mois après le moment où la tante de la requérante a saisi le tribunal civil pour demander le dédommagement découlant de la privation de son terrain et l&#8217;indemnité d&#8217;occupation légitime.<br />
Sur le fond, le Gouvernement fait valoir que l&#8217;impossibilité d&#8217;accéder à un tribunal dérivait du fait qu&#8217;à ce moment-là, l&#8217;indemnité n&#8217;avait pas encore été déterminée et que le terrain n&#8217;avait pas encore été exproprié. Le Gouvernement observe que la requérante pouvait, ne serait-ce qu&#8217;à partir d&#8217;un moment donné, saisir le tribunal civil compétent, ce qu&#8217;elle a fait. Cette deuxième action était susceptible de donner le résultat espéré.<br />
La requérante s&#8217;oppose à la thèse du Gouvernement. Elle soutient qu&#8217;elle n&#8217;avait aucun recours lui permettant de réclamer une indemnité pendant la période d&#8217;occupation autorisée qui a été prorogée jusqu&#8217;en 1986.<br />
La Cour se doit d&#8217;examiner d&#8217;abord les exceptions soulevées par le Gouvernement.<br />
Quant à l&#8217;exception tirée du non-respect du délai de six mois, la Cour renvoie aux observations développées ci-dessus lors de l&#8217;examen du grief concernant l&#8217;article 1 du Protocole no 1. Aucune raison ne permet de parvenir à une conclusion différente par rapport au présent grief. Il y a donc lieu d&#8217;écarter cette exception.<br />
Pour ce qui est de l&#8217;épuisement des voies de recours internes, la Cour estime que cette question se confond avec le fond de l&#8217;affaire puisque le grief tiré de l&#8217;article 6 de la Convention concerne précisément l&#8217;entrave à l&#8217;accès à un tribunal. Elle estime ensuite que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l&#8217;examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s&#8217;ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l&#8217;article 35 § 3 de la Convention.</p>
<p align=center><b>Par ces motifs</b></p>
<p>la Cour, à l&#8217;unanimité,<br />
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-3-6-2004-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Decisione &#8211; 3/6/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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