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	<title>3/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2012 n.110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-3-5-2012-n-110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-3-5-2012-n-110/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2012 n.110</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Lattanzi in tema di misure cautelari Processo penale – Art. 275, comma 3, c.p.p. come modificato dall’art. 2, comma 1, d.-l. 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-3-5-2012-n-110/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2012 n.110</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Lattanzi</span></p>
<hr />
<p>in tema di misure cautelari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo penale – Art. 275, comma 3, c.p.p. come modificato dall’art. 2, comma 1, d.-l. 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 &#8211; Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione alla fattispecie di cui all&#8217;art. 416 c.p. realizzato allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. – Mancata previsione della possibilità per il giudice procedente di scegliere una misura meno afflittiva che possa soddisfare le esigenze cautelari – Q.l.c. sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona – Asserita violazione degli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma Cost. – Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale nei confronti di M.E. ed altri con ordinanza del 22 agosto 2011, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2011.</p>
<p>Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– Con ordinanza depositata il 22 agosto 2011 (r.o. n. 246 del 2011), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dell’articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 «nella parte in cui impone l’applicazione o non consente la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra differente misura meno afflittiva» per il delitto di cui all’art. 416 del codice penale realizzato allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 473 e 474 dello stesso codice.<br />	<br />
Il giudice rimettente riferisce di essere stato investito della richiesta del pubblico ministero di sostituzione, con la misura della custodia cautelare in carcere, della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata con ordinanza del 21 giugno 2011 nei confronti di quattro persone. In precedenza, il pubblico ministero aveva richiesto l’applicazione di misure cautelari nei confronti di persone sottoposte ad indagini preliminari per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen. finalizzato alla realizzazione di più reati previsti dagli artt. 473 e 474 cod. pen.; la richiesta era stata accolta dal giudice per le indagini preliminari che, con l’ordinanza indicata, aveva applicato varie misure cautelari custodiali nei confronti degli indagati e, tra esse, quella degli arresti domiciliari nei confronti delle quattro persone in questione, rispetto alle quali le pur accertate esigenze cautelari erano state ritenute di intensità minore rispetto a quelle relative agli altri indagati. La nuova richiesta del pubblico ministero muoveva dall’assunto che, stante l’imputazione provvisoria formulata, la norma non consentisse l’applicazione di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere, situazione, questa, che era stata evidenziata anche dal tribunale del riesame investito del ricorso di uno degli indagati cui era stata applicata la misura più grave. Precisa al riguardo il rimettente che la scelta operata all’atto dell’emissione dell’ordinanza cautelare era basata su una lettura costituzionalmente orientata, ispirata alle pronunce con le quali la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione ad alcune fattispecie penali. Peraltro, sottolinea il rimettente, «la motivazione sottesa alla nuova richiesta del P.M. di rivalutazione della scelta operata è basata palesemente sul presupposto che non sia possibile detta interpretazione, valutazione questa sostanzialmente condivisibile, stante la specificità e la eterogeneità delle singole fattispecie ricomprese, che non consente di allargare l’interpretazione ad altre, dovendo[si] far ricorso alla proposizione della questione di legittimità costituzionale».<br />	<br />
Riferisce ancora il rimettente che nell’ambito del procedimento oggetto del giudizio principale erano stati contestati singoli “reati-fine” e il reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen., in relazione a un sodalizio finalizzato alla realizzazione di plurime condotte di contraffazione di prodotti protetti da un noto marchio registrato; le risultanze investigative avevano consentito l’acquisizione di un quadro indiziario grave e univoco in relazione ai “reati-fine” e all’operatività del sodalizio, dotato di stabilità e ancora attivo al momento dell’emissione dell’ordinanza coercitiva. Alcuni indagati dovevano essere considerati promotori ed organizzatori del sodalizio, in quanto ne determinavano le scelte operative e finanziarie, decidevano luogo e tipologia della produzione, modalità e prezzi di vendita dei prodotti. Altri indagati, invece, avevano avuto un ruolo marginale, in quanto privi di capacità decisionale e facilmente intercambiabili o sostituibili a seconda delle necessità della produzione. Il sodalizio si serviva di persone che realizzavano solo una parte del prodotto, poi da assemblare, e il loro apporto era talvolta temporaneo, legato alle necessità della produzione illecita o a circostanze particolari, quali il sequestro di materiali; queste persone operavano sotto le direttive degli indagati con un ruolo preminente e con materiali o macchinari dagli stessi forniti. Ad avviso del rimettente, rispetto alle persone che avevano svolto ruoli marginali le esigenze cautelari apparivano «di minor spessore e tali, sulla base del principio costituzionale del “minor sacrificio necessario” applicabile in tema di compressione della libertà personale, da poter essere adeguatamente tutelate, in presenza degli altri presupposti di legge, dalla misura degli arresti domiciliari».<br />	<br />
La riproposizione da parte del pubblico ministero dell’originaria richiesta rende dunque, secondo il rimettente, rilevante, non superabile sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui, in forza del richiamo operato all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 15, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), prevede una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere quando si procede per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen., «realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474» cod. pen.<br />	<br />
Richiamati i princìpi – affermati anche dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – in base ai quali la sentenza n. 265 del 2010 di questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater cod. pen., nella parte in cui, nel disporre l’applicazione della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, il rimettente osserva che il necessario corollario di tali princìpi è l’uguale principio per il quale «in materia cautelare in astratto il regime non deve prevedere presunzioni od automatismi atteso che essi contrasterebbero con la natura individualizzante della disciplina delle misure stesse che il giudice deve ancorare al “caso concreto” proprio per rendere concreti i principi della proporzionalità, adeguatezza e minor sacrificio». Il sistema legislativo, sottolinea il rimettente, è ancorato a tali principi, fatte salve alcune eccezioni che hanno superato il vaglio di legittimità costituzionale, quali la disciplina derogatoria relativa all’art. 416-bis cod. pen., di cui l’ordinanza n. 450 del 1995 della Corte ha ritenuto la legittimità costituzionale.<br />	<br />
Richiamata altresì la sentenza n. 164 del 2011, il rimettente osserva che in relazione alle fattispecie oggetto di quest’ultima pronuncia e della precedente sentenza n. 265 del 2010, questa Corte ha concluso che non poteva escludersi la possibilità che «nei congrui casi anche una misura meno afflittiva di quella carceraria potesse essere del tutto adeguata divenendo irrazionale una disciplina che per presunzione assoluta la escludesse». Interrogandosi sulla possibilità di estendere tale conclusione alla fattispecie in esame, il rimettente rileva come, pur non potendosi parlare di reato relativo a condotte meramente individuali, non si attagliano ad essa i canoni interpretativi concernenti le fattispecie di mafia. La norma censurata richiama la fattispecie base dell’associazione per delinquere, non modificata, come ad esempio è accaduto per il sesto comma dell’art. 416 cod. pen., ricompreso nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.; inoltre, sottolinea il rimettente, un sodalizio avente le finalità in questione si presenta, per sua stessa natura, con «caratteristiche di estrema varietà delle forme di partecipazione», come sarebbe emerso nel caso in esame: l’apporto del singolo sodale, pertanto, è «estremamente vario e spesso non catalogabile in rigidi schemi». Certamente manca «un forte radicamento in un dato territorio, come pure l’uso di forme di intimidazione e lo stesso legame associativo è basato su un rapporto di mera convenienza economica e non sul rispetto di codici di onore o patti di similare valore». In buona sostanza, ad avviso del rimettente, fanno difetto, nella fattispecie in esame, proprio le caratteristiche che hanno portato questa Corte a ritenere non irragionevole la deroga della disciplina delle misure cautelari per i reati di mafia.<br />	<br />
La natura associativa della fattispecie, inoltre, non sarebbe ostativa a una valutazione di irragionevolezza della previsione della sola custodia cautelare in carcere, come confermerebbe la sentenza n. 231 del 2011, relativa alla diversa, e ben più grave, fattispecie associativa prevista dall’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). Questa sentenza ricorda «quelle caratteristiche peculiari del delitto mafioso che lo connotano di particolare pericolosità», che ritiene non ravvisabili nel reato associativo finalizzato alla cessione di stupefacenti e che, ad avviso del rimettente, ancor meno sarebbero ravvisabili nella fattispecie associativa in esame, che si connota come fattispecie “aperta”, nel senso che «può manifestarsi tramite una complessa organizzazione, con consistenti investimenti di capitali, ma anche tramite forme del tutto minimali».<br />	<br />
Ritiene dunque il rimettente che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui richiama l’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. in relazione al delitto dell’art. 416 cod. pen. finalizzato alla realizzazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., contrasti con l’art. 3 Cost., «derogando al principio di uguaglianza sulla base di una scelta irragionevole perché impositiva di una presunzione assoluta in materia di misure cautelari non basata su una peculiare specificità della fattispecie penale alla quale fa riferimento». Di conseguenza, la norma censurata sarebbe lesiva anche del principio di inviolabilità della libertà personale e della presunzione di non colpevolezza, dato che si basa su «una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura cautelare massima senza una ragionevole specificità della fattispecie stessa».<br />	<br />
2.– È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.<br />	<br />
Richiamata l’ordinanza n. 450 del 1995 di questa Corte, la difesa dello Stato osserva che mentre la sussistenza in concreto delle esigenze cautelari prefigurate dalla legge non può, per definizione, prescindere dall’accertamento della loro esistenza, la scelta del tipo di misura cautelare non impone di riservare al giudice analogo potere di apprezzamento. Nel caso di specie, la scelta legislativa di imporre, in presenza di esigenze cautelari, il ricorso alla custodia cautelare non può essere ritenuta irragionevole in relazione al reato previsto dall’art. 416 cod. pen., in considerazione del fatto che tale fattispecie inerisce a condotte, non meramente individuali, offensive del bene fondamentale dell’ordine pubblico. Andrebbe esclusa, inoltre, l’incompatibilità della norma denunciata con l’art. 13, primo comma, Cost., essendo stata rispettata la riserva di legge in materia di libertà personale, e con l’art. 27, secondo comma, Cost., data l’estraneità di tale parametro all’assetto e alla conformazione delle misure restrittive della libertà personale, che operano sul piano cautelare, del tutto distinto rispetto a quello concernente la condanna e l’irrogazione della pena.<br />	<br />
3.– Con una successiva memoria difensiva, l’Avvocatura generale dello Stato ha ribadito la richiesta di declaratoria di manifesta infondatezza della questione, sottolineando che la struttura del reato previsto dall’art. 416 cod. pen. realizzato allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. presenta peculiarità strutturali tali da rendere evidente la ragione dell’imposizione della misura cautelare più rigorosa, non diversamente da quanto si riscontra rispetto al delitto di associazione di tipo mafioso. Nel caso in esame, sarebbe la peculiarità dei reati-fine a caratterizzare l’associazione come organizzazione imprenditoriale stabile, ovvero articolata e complessa, fondata su un precisa distribuzione dei ruoli e ramificata su una porzione stabile di territorio. Secondo l’Avvocatura dello Stato, «dette caratteristiche costitutive valgono a giustificare la presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura cautelare censurata nell’ordinanza di rimessione, non apparendo che, nella generalità dei casi concreti, le esigenze cautelari volte a recidere i contatti tra imputato (o indagato) ed associazione criminale di appartenenza possano essere soddisfatte con misure meno severe della custodia in carcere».<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona dubita, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, «nella parte in cui impone l’applicazione o non consente la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra differente misura meno afflittiva» in relazione al delitto di cui all’art. 416 del codice penale realizzato allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 473 e 474 dello stesso codice.<br />	<br />
Il rimettente ritiene estensibili alla fattispecie in esame le ragioni che hanno indotto questa Corte a dichiarare costituzionalmente illegittima la norma censurata in relazione ad alcuni delitti a sfondo sessuale (sentenza n. 265 del 2010), al delitto di omicidio (sentenza n. 164 del 2011) e al delitto previsto dall’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (sentenza n. 231 del 2011).<br />	<br />
Esclusa la praticabilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, in considerazione della specificità e della eterogeneità delle singole fattispecie cui si riferisce l’art. 275, comma 3, censurato, ad avviso del rimettente è certamente carente, nell’associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., «un forte radicamento in un dato territorio, come pure l’uso di forme di intimidazione e lo stesso legame associativo è basato su un rapporto di mera convenienza economica e non sul rispetto di codici di onore o patti di similare valore»: nella fattispecie in esame farebbero, dunque, difetto proprio le caratteristiche che hanno portato questa Corte a ritenere non irragionevole la deroga della disciplina generale delle misure cautelari stabilita per i reati di mafia (ordinanza n. 450 del 1995).<br />	<br />
2.– La questione è fondata, nei termini di seguito specificati.<br />	<br />
3.– In via preliminare, deve rilevarsi che è corretta la tesi del rimettente, secondo cui le parziali declaratorie di illegittimità costituzionale della norma impugnata, aventi per esclusivo riferimento i reati oggetto delle precedenti pronunce di questa Corte, non si possono estendere alle altre fattispecie criminose ivi disciplinate. È inoltre da aggiungere che la lettera della norma impugnata, il cui significato non può essere valicato neppure per mezzo dell’interpretazione costituzionalmente conforme (sentenza n. 219 del 2008), non consente in via interpretativa di conseguire l’effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre.<br />	<br />
4.– La norma censurata è frutto della stratificazione di una serie di interventi legislativi, che ha visto, più di recente, il legislatore del 2009 (art. 2, comma 1, lettere a e a-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38) estendere la disciplina introdotta nel 1995 per i delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen. o commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 332) a numerose altre fattispecie penali, tra le quali quelle individuate attraverso il richiamo ai delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.<br />	<br />
Successivamente, il delitto di associazione per delinquere realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 cod. pen. è stato inserito, nel “catalogo” dettato dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., dall’art. 15, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia).<br />	<br />
5.– Con la sentenza n. 265 del 2010, questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui configura una presunzione assoluta – anziché relativa – di adeguatezza della sola custodia in carcere a soddisfare le esigenze cautelari nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti a sfondo sessuale: in particolare, per i reati di induzione alla prostituzione minorile o di favoreggiamento o sfruttamento della stessa, di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne (artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater cod. pen.). Ad analoga declaratoria di illegittimità costituzionale questa Corte è inoltre pervenuta nei riguardi della medesima norma, nella parte in cui assoggetta a presunzione assoluta anche il delitto di omicidio volontario (sentenza n. 164 del 2011) e quello di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (sentenza n. 231 del 2011). Infine, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), recante una disciplina analoga a quella contenuta nell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen. (sentenza n. 331 del 2011).<br />	<br />
Nelle decisioni appena richiamate, è stato rilevato come, alla luce dei principi costituzionali di riferimento – segnatamente, il principio di inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.) – la disciplina delle misure cautelari debba essere ispirata al criterio del «minore sacrificio necessario»: la compressione della libertà personale deve essere, pertanto, contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto. Ciò impegna il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della «pluralità graduata», predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale, dall’altra, a prefigurare criteri per scelte «individualizzanti» del trattamento cautelare, parametrate sulle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete. A questi canoni si conforma la disciplina generale del codice di procedura penale, basata sulla tipizzazione di un «ventaglio» di misure di gravità crescente (artt. 281-285) e sulla correlata enunciazione del principio di «adeguatezza» (art. 275, comma 1), in applicazione del quale il giudice è tenuto a scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a soddisfare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso concreto e, conseguentemente, a far ricorso alla misura “massima” (la custodia cautelare in carcere) solo quando ogni altra misura risulti inadeguata (art. 275, comma 3, primo periodo).<br />	<br />
Da tali coordinate si discosta vistosamente la disciplina dettata dal secondo e dal terzo periodo del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., che, come quella delineata dall’art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti, una duplice presunzione: relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, e assoluta, quanto alla scelta della misura, reputando il legislatore adeguata, ove la presunzione relativa non risulti vinta, unicamente la custodia cautelare in carcere, senza alcuna possibile alternativa.<br />	<br />
A tale proposito, questa Corte ha ribadito che «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit» e che «l’irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (sentenza n. 139 del 2010, richiamata dalle decisioni sopra citate).<br />	<br />
L’evenienza ora indicata è stata riscontrata in rapporto alla presunzione assoluta in questione, nella parte in cui era riferita ai delitti a sfondo sessuale prima indicati (sentenza n. 265 del 2010), all’omicidio volontario (sentenza n. 164 del 2011), all’associazione finalizzata al narcotraffico (sentenza n. 231 del 2011) e alle figure di favoreggiamento delle immigrazioni illegali richiamate dall’art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (sentenza n. 331 del 2011). A tali figure delittuose non poteva, infatti, estendersi la ratio giustificativa del regime derogatorio già ravvisata dalla Corte, con l’ordinanza n. 450 del 1995, per i delitti di mafia (i soli considerati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. anteriormente alla novella legislativa del 2009), considerando che dalla struttura stessa della fattispecie e dalle sue connotazioni criminologiche deriva, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, un’esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere (non essendo le misure “minori” sufficienti a troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità).<br />	<br />
Connotazioni analoghe non erano invece ravvisabili rispetto alle figure criminose sopra elencate, che abbracciano fatti marcatamente eterogenei tra loro e suscettibili di proporre, in un numero non marginale di casi, esigenze cautelari adeguatamente fronteggiabili con misure diverse e meno afflittive di quella carceraria. Questa Corte ha ritenuto, quindi, che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (così come l’art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) violasse, in parte qua, sia l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata parificazione ai delitti di mafia e per l’irrazionale assoggettamento a un medesimo regime cautelare dei diversi fatti riconducibili alle indicate figure criminose; sia l’art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine, l’art. 27, secondo comma, Cost., per essere attribuiti alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena.<br />	<br />
6.– Particolarmente significativa, ai fini dello scrutinio della presente questione di legittimità costituzionale, è la sentenza n. 231 del 2011, con la quale è stata dichiarata illegittima la presunzione de qua in riferimento a una fattispecie associativa. Con tale pronuncia, infatti, questa Corte ha avuto modo di porre in evidenza che il delitto di associazione di tipo mafioso è «normativamente connotato – di riflesso ad un dato empirico-sociologico – come quello in cui il vincolo associativo esprime una forza di intimidazione e condizioni di assoggettamento e di omertà, che da quella derivano, per conseguire determinati fini illeciti. Caratteristica essenziale è proprio tale specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall’altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso. Sono tali peculiari connotazioni a fornire una congrua “base statistica” alla presunzione considerata, rendendo ragionevole la convinzione che, nella generalità dei casi, le esigenze cautelari derivanti dal delitto in questione non possano venire adeguatamente fronteggiate se non con la misura carceraria, in quanto idonea – per valersi delle parole della Corte europea dei diritti dell’uomo – “a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine”, minimizzando “il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti” (sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia)». La sentenza n. 231 del 2011 ha escluso che altrettanto possa dirsi per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, che si concreta «in una forma speciale del delitto di associazione per delinquere, qualificata unicamente dalla natura dei reati-fine (i delitti previsti dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990)»; si tratta, dunque, di «fattispecie, per così dire, “aperta”, che, descrivendo in definitiva solo lo scopo dell’associazione e non anche specifiche qualità di essa, si presta a qualificare penalmente fatti e situazioni in concreto i più diversi ed eterogenei».<br />	<br />
Le argomentazioni appena richiamate sono riferibili anche al delitto di associazione per delinquere realizzato allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. Anche a questa figura criminosa, incentrata sulla norma incriminatrice “generale” dell’associazione per delinquere, dettata dall’art. 416 cod. pen., è confacente la definizione di fattispecie “aperta”, qualificata solo dalla tipologia dei reati-fine (i delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen.) e non già da specifiche connotazioni dell’associazione stessa. In particolare, il paradigma legale della figura criminosa in esame è del tutto svincolato da quelle connotazioni normative (la forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva) proprie dell’associazione di tipo mafioso e in grado di fornire, con riguardo ad essa, una congrua “base statistica” alla presunzione in esame. All’associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. sono, dunque, riconducibili fattispecie concrete diverse, come è confermato da alcuni orientamenti della Corte di cassazione, che per la configurazione del reato ex art. 416 cod. pen. ha ritenuto sufficiente ora l’esistenza di strutture anche rudimentali (Cass., sez. VI, 15 giugno 2011, n. 25698), ora lo svolgimento dell’attività associativa per un breve periodo (Cass., sez. V, 5 maggio 2009, n. 31149). È dunque corretta la tesi del rimettente, secondo cui nella fattispecie in esame fanno difetto le caratteristiche che hanno portato questa Corte a ritenere legittimo il regime cautelare speciale per i reati di mafia.<br />	<br />
Né in senso contrario sono decisivi gli argomenti addotti dall’Avvocatura generale dello Stato in relazione, per un verso, al bene dell’ordine pubblico tutelato dall’art. 416 cod. pen. e, per altro verso, alle peculiarità dei reati-fine. Sotto il primo profilo, infatti, la natura e il rango dell’interesse tutelato dal reato rispetto al quale opera la presunzione in questione non sono idonei a fungere da elementi preclusivi ai fini della verifica della sussistenza e del grado delle esigenze cautelari (sentenza n. 265 del 2010). Sotto il secondo profilo, è di tutta evidenza come anche per le fattispecie incriminatrici delineate dagli artt. 473 e 474 cod. pen. debba escludersi la individuabilità di connotazioni idonee a fornire una congrua “base statistica” al regime cautelare censurato.<br />	<br />
Deve, inoltre, escludersi che l’inserimento dell’associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. tra i reati indicati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. sia idoneo a offrire legittimazione costituzionale alla norma in esame: questa Corte ha, infatti, chiarito che la disciplina stabilita dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. risponde a «una logica distinta ed eccentrica rispetto a quella sottesa alla disposizione sottoposta a scrutinio», trattandosi di una norma «ispirata da ragioni di opportunità organizzativa degli uffici del pubblico ministero, anche in relazione alla tipicità e alla qualità delle tecniche di indagine richieste da taluni reati, ma che non consentono inferenze in materia di esigenze cautelari, tantomeno al fine di omologare quelle relative a tutti procedimenti per i quali quella deroga è stabilita» (sentenza n. 231 del 2011).<br />	<br />
7.– Come già precisato da questa Corte, ciò che vulnera i parametri costituzionali sopra richiamati non è la presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del «minore sacrificio necessario». La previsione, invece, di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria – atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario – non eccede i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l’apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso (sentenze n. 331, n. 231 e n. 164 del 2011, e n. 265 del 2010).<br />	<br />
Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2 del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416 cod. pen., realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per Questi Motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2012. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2012</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2012 n.3969</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-5-2012-n-3969/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Silvestri, Est. Rotondo Soc. Siman e R.t.i. (Avv. F.S. Cantella) c/ Ministero della difesa (Avv. Stato) ed altri sulla esclusione della necessità di integrazione documentale della dichiarazione ex art. 38 nell&#8217;ipotesi di mutamento successivo del rappresentante della società partecipante 1. Contratti della P.A. – Gara – Dichiarazione ex art.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-5-2012-n-3969/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2012 n.3969</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Silvestri, Est. Rotondo<br /> Soc. Siman e R.t.i. (Avv. F.S. Cantella) c/ Ministero della difesa (Avv. Stato) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla esclusione della necessità di integrazione documentale della dichiarazione ex art. 38 nell&#8217;ipotesi di mutamento successivo del rappresentante della società partecipante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gara – Dichiarazione ex art. 38 – Presentazione –Rappresentante società partecipante – Mutamento successivo della persona – Integrazione documentale – Necessità – Esclusione.</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Offerta –  Soci accomandatari – Sottoscrizione congiunta &#8211; Necessità – Condizioni – Previsione lex specialis.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nelle procedure di gara ristrette, la dichiarazione ex art. 38 del d,lgs. 163/2006 va sottoscritta dal legale rappresentante della società partecipante ed esibita  in sede di  presentazione della richiesta di invito. Pertanto, qualora vi sia un mutamento successivo del legale rappresentate,  non vi è un obbligo di integrazione documentale a pena di esclusione in difetto di specifiche previsioni della lex specialis. Incombe, infatti, sull’Amministrazione l’obbligo di accertare la permanenza e la sussistenza dei requisiti anche in capo al nuovo soggetto. </p>
<p>2.	Nelle procedure di evidenza pubblica, l’offerta è qualificabile come dichiarazione di volontà del privato volta alla costituzione di un rapporto giuridico e la sua sottoscrizione, secondo le regole previste dalla lex specialis di gara assolve alla funzione di assicurare la provenienza, la serietà, l’affidabilità e l’insostituibilità dell’offerta stessa. Di conseguenza, la sottoscrizione da parte di tutti i soci accomandatari – se prevista nel bando di gara – assume il connotato di condizione essenziale per l’ammissibilità dell’offerta, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/19608_19608.pdf">clicca qui</a></p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/5/2012 n.299</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-5-2012-n-299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-5-2012-n-299/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/5/2012 n.299</a></p>
<p>Va sospesa la nota di un Comune ad oggetto &#8220;Disattivazione e smantellamento impianto distribuzione carburante&#8221;, considerato opportuno accogliere la domanda cautelare fino alla pubblicazione della sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato in esito all’udienza del 22 maggio p.v. nel giudizio su atti presupposti, oggetto di sentenza TAR 161/2012, non sospesa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-5-2012-n-299/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/5/2012 n.299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-5-2012-n-299/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/5/2012 n.299</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la nota di un Comune ad oggetto &#8220;Disattivazione e smantellamento impianto distribuzione carburante&#8221;, considerato opportuno accogliere la domanda cautelare fino alla pubblicazione della sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato in esito all’udienza del 22 maggio p.v. nel giudizio su atti presupposti, oggetto di sentenza TAR 161/2012, non sospesa con ordinanza n. 964 del 6 marzo 2012. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00299/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00535/2012 REG.RIC.           	</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Terza)	</p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 535 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Esso Italiana Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Angeloni, Emanuela Cocco, Andrea Pavanini, con domicilio eletto presso Andrea Pavanini in Venezia, Santa Croce, 205;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Zero Branco</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alberto Munari, con domicilio eletto presso Alberto Munari in Venezia, Piazzale Roma, 464; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota del Comune di Zero Branco prot. n. 2012 dell&#8217;8.2.2012 (ordinanza n. 3/2012). ricevuta il 10.02.2012 ad oggetto &#8220;Disattivazione e smantellamento impianto&#8221;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Zero Branco;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori F. Angeloni per la parte ricorrente e A. Munari per il comune di Zero Branco;	</p>
<p>Considerato opportuno accogliere la domanda cautelare nei termini indicati in dispositivo, stante la prossima fissazione al 22 maggio p.v. avanti il Consiglio di Stato della causa relativa agli atti presupposti , decisa dal TAR con sentenza n.161/2012, non sospesa con ordinanza n. 964 del 6 marzo 2012;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), interlocutoriamente pronunciando, accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto sospende la nota impugnata fino alla pubblicazione della sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato in esito all’udienza del 22 maggio p.v. nel ricordato giudizio.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio, Presidente<br />	<br />
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Mielli, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/5/2012 n.302</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-5-2012-n-302/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-5-2012-n-302/</guid>

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<p>Va sospesa, ai fini del riesame, la nota Provinciale con la quale sono stati restituiti il progetto e la relativa documentazione inviati dalla ricorrente con la domanda di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell&#8217;art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 per attività di recupero di rifiuti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-5-2012-n-302/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/5/2012 n.302</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-5-2012-n-302/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/5/2012 n.302</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini del riesame, la nota Provinciale con la quale sono stati restituiti il progetto e la relativa documentazione inviati dalla ricorrente con la domanda di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell&#8217;art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 per attività di recupero di rifiuti inerti da demolizione, ravvisata la violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’omessa comunicazione dell’esistenza di motivi ostativi all’esame dell’istanza e di difetto di istruttoria. Infatti la ricorrente deduce di non aver potuto presenziare all’incontro cui era stata convocata, perché la convocazione le è pervenuta in ritardo, e l’apporto procedimentale dell’interessata risulta che avrebbe potuto condurre ad una diversa determinazione; inoltre, dalla documentazione depositata in atti emerge infatti la sussistenza degli elementi che il provvedimento impugnato afferma mancanti (con riguardo agli allegati progettuali, alla certificazione di compatibilità urbanistica e agli aspetti che riguardano l’impatto acustico). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00302/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00582/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 582 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Costruzioni Generali Maila S.n.c.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Migliorini e Dora Venturi, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Venezia, San Polo, 2988;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Provincia di Rovigo</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carla Bernecoli, Licia Paparella, Eliana Varvara e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;<br /> <br />
<b>Comune di Taglio di Po</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota prot. P/2012/8624 del 15/2/2012 notificata il 20/2/2012 dell&#8217;Area Ambiente della Provincia di Rovigo, con la quale sono stati restituiti il progetto e la relativa documentazione inviati dalla ricorrente con la domanda di verifica di assoggett<br />
&#8211; della nota prot. P/2011/53455 del 17/10/2011 della Provincia di Rovigo di richiesta integrazione;<br />	<br />
del verbale ignoto dell&#8217;incontro del 10/2/2012.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Rovigo;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che l’atto con cui è stato restituito il progetto, costituendo un arresto procedimentale, appare dotato di autonoma lesività;<br />	<br />
&#8211; che il ricorso appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza in relazione alle censure di violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’omessa comunicazione dell’esistenza di motivi ostativi all’esame dell’istanza, e di di<br />
&#8211; che infatti la ricorrente deduce di non aver potuto presenziare all’incontro cui era stata convocata, perché la convocazione le è pervenuta in ritardo, e l’apporto procedimentale dell’interessata risulta che avrebbe potuto condurre ad una diversa determ<br />
&#8211; che dalla documentazione depositata in atti emerge infatti la sussistenza degli elementi che il provvedimento impugnato afferma mancanti (con riguardo agli allegati progettuali, alla certificazione di compatibilità urbanistica e agli aspetti che riguard<br />
&#8211; che la domanda cautelare, tenuto conto dei pregiudizi che l’arresto procedimentale arreca alle esigenze dell’attività produttiva, integra i requisiti del periculum in mora;<br />	<br />
&#8211; che sussistono pertanto i presupposti richiesti dall’art. 55 del codice del processo amministrativo, e le spese della fase cautelare possono essere compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto<br />	<br />
&#8211; sospende l’efficacia del provvedimento impugnato ai fini di un riesame dell’istanza presentata, da svolgersi previa acquisizione dell’apporto procedimentale della ricorrente;<br />	<br />
&#8211; fissa la trattazione della causa nel merito in una delle pubbliche udienze del secondo trimestre del 2013.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio, Presidente<br />	<br />
Riccardo Savoia, Consigliere<br />	<br />
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/5/2012 n.300</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-5-2012-n-300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-5-2012-n-300/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-5-2012-n-300/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/5/2012 n.300</a></p>
<p>Va sospesa la graduatoria relativa al conferimento di 3 incarichi professionali aventi natura di lavoro autonomo (fisioterapisti e psicologi), in quanto l’art. 7, comma 6 bis, del D.lgs. n. 165 del 2001 prescrive la necessità dello svolgimento di procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; inoltre lo svolgimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-5-2012-n-300/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/5/2012 n.300</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-5-2012-n-300/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/5/2012 n.300</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la graduatoria relativa al conferimento di 3 incarichi professionali aventi natura di lavoro autonomo (fisioterapisti e psicologi), in quanto l’art. 7, comma 6 bis, del D.lgs. n. 165 del 2001 prescrive la necessità dello svolgimento di procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; inoltre lo svolgimento di procedure comparative ammette il ricorso a valutazioni proprie della discrezionalità tecnica, ma esclude la possibilità di valorizzare elementi di carattere fiduciario o l’intuitus personae; nel caso all’esame, come dedotto nel ricorso, appare esservi l’assoluta mancanza di predeterminazione di criteri di valutazione dei curricula e del colloquio, e ciò finisce per attribuire valore decisivo proprio ad elementi di carattere fiduciario o all’intuitus personae. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00300/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00346/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 346 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Giorgio Filippo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Acerboni, Roberta Ravagnan, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 1, cod. proc. amm..	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ente Centro Servizi Anziani di Chioggia Felice Federico Casson</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Testa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Francesca Penzo</b>, <b>Marianna Voltolina</b> e <b>Silvia Maurizio</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Di Blasio e Filippo Cazzagon, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, piazza Ferretto, 22; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto del direttore n. 168 del 2.12.2011, dell&#8217;avviso pubblico per la formazione della graduatoria relativa al conferimento di 3 incarichi professionali aventi natura di lavoro autonomo, del verbale della Commissione esaminatrice del 22.12.2011, del decreto del Direttore n. 201 del 29/2/2011 di approvazione della graduatoria per gli incarichi professionali di fisioterapisti e psicologi	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Centro Servizi Anziani di Chioggia Felice Federico Casson e di Francesca Penzo e di Marianna Voltolina e di Silvia Maurizio;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori F. Acerboni per la parte ricorrente, M. Testa per l&#8217;Ente resistente e F. Cazzagon per i controinteressati costituiti;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare il ricorso appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza;<br />	<br />
&#8211; che infatti l’art. 7, comma 6 bis, del Dlgs. n. 165 del 2001 prescrive la necessità dello svolgimento di procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. II, 21 maggio 2008, n. 4855);<br />	<br />
&#8211; che lo svolgimento di procedure comparative ammette il ricorso a valutazioni proprie della discrezionalità tecnica, ma esclude la possibilità di valorizzare elementi di carattere fiduciario o l’intuitus personae (cfr. Tar Sicilia, Palermo, Sez. III. 17<br />
&#8211; che nel caso all’esame, come dedotto nel ricorso, appare esservi l’assoluta mancanza di predeterminazione di criteri di valutazione dei curricula e del colloquio, e ciò finisce per attribuire valore decisivo proprio ad elementi di carattere fiduciario o<br />
&#8211; che sussistono pertanto i presupposti richiesti dall’art. 55 del codice del processo amministrativo, e le spese della fase cautelare possono essere compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto<br />	<br />
&#8211; sospende l’efficacia del decreto del Direttore n. 201 del 29 dicembre 2011 di approvazione della graduatoria;<br />	<br />
&#8211; fissa la trattazione della causa nel merito all’udienza pubblica del 19 dicembre 2012.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio, Presidente<br />	<br />
Riccardo Savoia, Consigliere<br />	<br />
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-5-2012-n-300/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/5/2012 n.300</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2012 n.3926</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-3-5-2012-n-3926/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-3-5-2012-n-3926/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-3-5-2012-n-3926/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2012 n.3926</a></p>
<p>Pres. Sandulli – Est. Mangia Agis &#8211; Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Avv. G. Castelli Avolio) c/ Regione Lazio (Avv. R. M. Privitera) e Studionet Srl (Avv. L. Grisostomi Travaglini) + altri sulla rilevanza della volontà del ricorrente ai fini dell&#8217;individuazione degli atti impugnati 1. Giustizia amministrativa – Ricorso –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-3-5-2012-n-3926/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2012 n.3926</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-3-5-2012-n-3926/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2012 n.3926</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sandulli – Est. Mangia <br /> Agis &#8211; Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Avv. G. Castelli Avolio) c/ Regione Lazio (Avv. R. M. Privitera) e Studionet Srl (Avv. L. Grisostomi Travaglini) + altri</span></p>
<hr />
<p>sulla rilevanza della volontà del ricorrente ai fini dell&#8217;individuazione degli atti impugnati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Censure – Vizi di legittimità – Individuazione – Necessità – Ragioni	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Contratti pubblici – Ricorso – Controinteressato – Individuazione – Presupposti – Soggetti utilmente in graduatoria – Lesione potenziale posizione – Necessità	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Ricorso – Atti impugnati – Individuazione – Riferimento all’epigrafe – Insufficienza – Effettiva volontà – Verifica – Necessità	</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – ATI – Impugnazione atti di gara – Singola impresa – Legittimazione – Sussiste – Ragione	</p>
<p>5. Contratti pubblici – Gara – Commissione – Componente esterno – Nomina – Idonea motivazione – Necessità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le censure dedotte in giudizio – individuate dal contesto del gravame e dai fatti esposti nelle premesse dello stesso, eventualmente integrati dalle risultanze desumibili dagli allegati al ricorso – devono essere idonee a specificare i vizi di legittimità che inficiano l’atto impugnato, ponendo il giudice nella condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto emanare un atto diverso da quello impugnato ovvero astenersi dall’adottare l’atto in contestazione.	</p>
<p>2. Ai fini dell’individuazione delle situazioni soggettive coinvolte in ambito processuale, la posizione di controinteresse – in senso giuridico formale – si individua in tutti i soggetti, utilmente collocati in una graduatoria, che possano perdere o vedere peggiorata la loro posizione a seguito di ricorso giurisdizionale (ovvero, di tutti i soggetti collocati in posizione migliore rispetto alla parte ricorrente, o di tutti coloro che siano comunque inclusi nella graduatoria stessa, ove si prospettino censure che implichino rinnovazione dell’intera procedura di valutazione, o riassegnazione dei punteggi e/o delle posizioni, o ancora, diversi criteri di formazione della graduatoria stessa), riconoscendo la pacifica sussistenza dell’elemento sostanziale, ossia di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso, nonché dell’elemento formale, desunto dall’esplicita menzione nel provvedimento di soggetti determinati. 	</p>
<p>3. In tema di giustizia amministrativa, l’individuazione degli atti impugnati deve essere operata non già con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all’effettiva volontà del ricorrente, quale è desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte.	</p>
<p>4. Nell’ordinamento nazionale ma anche comunitario sussiste la legittimazione delle singole imprese associate in r.t.i. (costituendo o costituito) ad impugnare atti della procedura di gara, tenuto conto che il raggruppamento di imprese non dà luogo a un’entità giuridica autonoma che escluda la soggettività delle singole imprese che lo compongono.	</p>
<p>5. La nomina di un componente esterno nella Commissione di gara va considerata come una scelta di carattere residuale, la quale deve trovare supporto su ragionevoli motivi della cui effettiva sussistenza deve essere, tra l’altro, dato conto nell’atto di nomina, pena l’illegittimità dell’atto adottato ma anche eventuali responsabilità per danno erariale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6620 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Agis &#8211; Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Unione Regionale del Lazio), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Castelli Avolio, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, p.zza della Libertà n. 13; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rosa Maria Privitera ed elettivamente domiciliata presso il difensore nella sede dell’Avvocatura dell’Ente, situata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Engim San Paolo &#8211; Giuseppini del Murialdo, Format Associazione di Formazione Extra Scolastica, Ciofs Fp Lazio;<br />
Studionet Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Antonio Bosio n. 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; quanto al ricorso introduttivo:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di approvazione della graduatoria relativa all&#8217;avviso pubblico per la realizzazione di due Case regionali dello Spettacolo dal vivo settore teatro “nel quale l’AGIS è risultata classificata al 5° posto e quindi esclusa dai progetti fin<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, collegato, antecedente o successivo ed, in particolare, il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice (non conosciuto e mai pubblicato);<br />	<br />
&#8211; quanto ai I motivi aggiunti:<br />	<br />
del provvedimento di approvazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico per la realizzazione di due “Case Regionali dello Spettacolo dal vivo settore teatro” di cui alle determinazioni dirigenziali nn. DO142 del 2 gennaio 2010 e DO0143 del 13 gennaio 2010; del relativo procedimento concorsuale; della determinazione n. D1099 dell’11 marzo 2010 avente ad oggetto la nomina della Commissione di valutazione; dei verbali della Commissione giudicatrice; delle schede di valutazione; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;<br />	<br />
&#8211; quanto ai II motivi aggiunti:<br />	<br />
della determinazione n. B4008 del 19 maggio 2011 di approvazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico per la realizzazione di due “Case Regionali dello Spettacolo dal vivo settore teatro” di cui alle determinazioni dirigenziali nn. D0142 del 21 gennaio 2010 e D0043 del 13 gennaio 2010; delle predette determinazioni dirigenziali; del relativo procedimento concorsuale; della determinazione n. D1099 dell’11 marzo 2010 avente ad oggetto la nomina della Commissione di valutazione; dei verbali della Commissione giudicatrice; delle schede di valutazione; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Studionet Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato alla Regione Lazio, alla Format ed alla Ciofs Fp Lazio in data 23 giugno 2010 e depositato il successivo 21 luglio 2010, la ricorrente impugna la graduatoria pubblicata sul portale “Sirio” delle proposte progettuali presentate dai partecipanti alla gara bandita dalla Regione Lazio per la realizzazione di due “Case Regionali dello Spettacolo dal vivo – Settore Teatro”, nella quale figura classificata solo in 5^ posizione, rimanendo così esclusa dai progetti finanziabili.<br />	<br />
Ai fini dell’annullamento la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
1. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ERRORE NEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO DEI FATTI; MANIFESTA ILLOGICITA’; DISPARITA’ DI VALUTAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DELLE REGOLE VALUTATIVE CONTENUTE NEL BANDO, atteso che la ricorrente – in ragione delle sue potenzialità – ha certamente presentato un progetto di elevata professionalità, il quale è stato sottostimato. <br />	<br />
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 13 DEL BANDO. VIZIO DEL PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE IN ORDINE AI CRITERI DI SCELTA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE. Pur non conoscendo al momento né i nominativi né i criteri di nomina dei componenti la Commissione, “si ha ragione di ritenere che essa sia stata formata in violazione dei criteri stabiliti dalla stessa Regione”.<br />	<br />
Con atto depositato in data 23 luglio 2010 si è costituita la Regione Lazio, contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.<br />	<br />
In data 6 ottobre 2010 la ricorrente ha presentato “istanza istruttoria”, volta a sollecitare l’acquisizione degli atti afferenti alla procedura concorsuale.<br />	<br />
Tale istanza è stata accolta con ordinanza presidenziale n. 109 del 2010.<br />	<br />
Agli adempimenti così prescritti la Regione Lazio ha provveduto in data 23 dicembre 2010.<br />	<br />
2. Con motivi aggiunti notificati ai medesimi soggetti già destinatari del ricorso introduttivo e depositati in data 22 marzo 2011, la ricorrente ha formulato le seguenti ulteriori censure, previa domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati:<br />	<br />
1. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SANCITI DALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. MANCANZA DEI PRESUPPOSTI. VIZIO DEL PROCEDIMENTO. ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ PALESI. L’atto di nomina della Commissione giudicatrice, prodotto in giudizio dall’Amministrazione, è illegittimo in quanto rivela l’attribuzione dell’incarico ad un componente esterno del tutto priva di ogni motivazione, facendo, tra l’altro, riferimento al “settore commercio”.<br />	<br />
2. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SANCITI DALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL BANDO DI CONCORSO, SOTTO DISTINTO PROFILO. MANCANZA DEI PRESUPPOSTI. VIZIO DEL PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA “PAR CONDICIO”. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, SOTTO AUTONOMO DISTINTO PROFILO. “Dai verbali delle singole riunioni non risulta che la commissione abbia valutato, con riferimento alle singole domande inoltrate, la sussistenza di ciascuno dei numerosi requisiti imposti a pena di inammissibilità”. In più la Commissione “non ha adottato alcuna cautela per assicurare la segretezza e la custodia delle offerte pervenute”.<br />	<br />
Con atto depositato in data 31 marzo 2011 si è costituita la Studionet s.r.l..<br />	<br />
3. Con memoria prodotta in data 4 aprile 2011, la Regione Lazio ha opposto l’inammissibilità del ricorso introduttivo “per assoluta carenza di interesse a ricorrere, atteso che alla data del 24/6/2010, data di notifica del ricorso, il provvedimento di approvazione della graduatoria non era stato adottato”. Nel contempo, ha affermato che “il ricorso è destituito di ogni fondamento nel merito” per carenza di validi argomenti giuridici. Per quanto attiene ai motivi aggiunti di cui sopra, ha, invece, rilevato che: &#8211; tali motivi sono inammissibili in quanto tardivi; &#8211; il riferimento al “settore commercio” costituisce un mero errore materiale; &#8211; il provvedimento esplicita sufficientemente le ragioni della scelta inerente la nomina di un componente esterno; &#8211; le censure sulla mancanza di segretezza e della custodia dei plichi sono del tutto sfornite di elementi probatori.<br />	<br />
In data 4 aprile 2011 anche la Studionet s.r.l. ha prodotto una memoria difensiva, il cui contenuto può essere così sintetizzato: &#8211; il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono inammissibili in quanto non risultano notificati agli unici controinteressati (ossia, ai due soggetti vincitori della procedura: la Engim San Paolo e la Studionet); &#8211; i motivi aggiunti sono, altresì, tardivi.<br />	<br />
Con ordinanza n. 1269 dell’8 aprile 2011 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione nonché chiesto all’Amministrazione di fornire chiarimenti sulla nomina di un componente esterno. <br />	<br />
Agli incombenti istruttori di cui sopra la Regione Lazio ha provveduto con deposito in data 10 maggio 2011.<br />	<br />
4. In data 5 agosto 2011 la ricorrente ha depositato un “secondo ricorso per motivi aggiunti”, proposto per l’annullamento della determinazione n. B4008 del 19 maggio 2011 di approvazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico per la realizzazione di due “Case Regionali dello Spettacolo dal vivo settore teatro” di cui alle determinazioni dirigenziali nn. D0142 del 21 gennaio 2010 e D0043 del 13 gennaio 2010 e di tutti gli atti alla stessa presupposti, formulando i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
1. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ERRORE NEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO DEI FATTI; MANIFESTA ILLOGICITA’; DISPARITA’ DI TRATTAMENTO NELLA VALUTAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DELLE REGOLE VALUTATIVE CONTENUTE NEL BANDO; VIZIO DEL PROCEDIMENTO. Come già precisato, la valutazione eseguita dalla Commissione è priva di un’adeguata motivazione. In particolare, non ha dato conto dell’iter valutativo seguito nell’assegnazione dei singoli punteggi. In spregio dell’art. 13.2 del bando, non ha, altresì, prestabilito i criteri “cui attenersi nello svolgimento in concreto delle operazioni di valutazione”.<br />	<br />
2. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SANCITI DALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. MANCANZA DEI PRESUPPOSTI. VIZIO DEL PROCEDIMENTO. ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ PALESI. Nonostante la previsione dell’art. 13.1 del bando di gara la Regione ha del tutto omesso di illustrare i motivi per i quali ha ravvisato la necessità di nominare un componente esterno della Commissione. Nel contempo, è da rilevare la totale carenza di attinenza tra il componente esterno nominato e gli obiettivi perseguiti dal bando (inerenti al mercato del lavoro nel settore dello spettacolo dal vivo): l’ing. Paladini non è un cattedratico universitario “e soprattutto non risulta aver mai svolto attività correlate alle tematiche oggetto della prova concorsuale in contestazione”. Vi è, dunque, eccesso di potere, amplificato dal rilievo che “per gli altri due componenti della commissione non risultano considerate le rispettive esperienze professionali e la susseguente idoneità a valutare con capacità e coerenza i progetti proposti”.<br />	<br />
3. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SANCITI DALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL BANDO DI CONCORSO, SOTTO DISTINTO PROFILO. MANCANZA DEI PRESUPPOSTI. VIZIO DEL PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA “PAR CONDICIO”. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, SOTTO AUTONOMO DISTINTO PROFILO. Dai verbali non si comprende se sia stato o meno assolto l’obbligo di preventiva valutazione circa la sussistenza delle varie condizioni di ammissibilità delle domande. In più la Commissione “non ha adottato alcuna cautela per assicurare la segretezza e la custodia delle offerte pervenute”.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 26 novembre 2011 la controinteressata Studionet ha affermato che: &#8211; in data 27 aprile 2010 è stata pubblicata sul sito della Regione la graduatoria finale; &#8211; posto che tale graduatoria costituiva già un provvedimento autonomo ed immediatamente lesivo, la ricorrente aveva l’onere di impugnarla, con obbligo di notifica del ricorso ad almeno un contro interessato; &#8211; ciò non è avvenuto, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo ma anche dei motivi aggiunti in seguito proposti; &#8211; non è, altresì, specificato in cui veste la Studionet sia stata chiamata in causa; &#8211; non vi è stata notificazione alle mandanti del raggruppamento; &#8211; con i secondi motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato esclusivamente la determinazione n. B4008 di approvazione della graduatoria dei due progetti ammessi a finanziamento e non anche le determinazioni dei progetti ammissibili e non finanziabili, in cui figura il progetto presentato dal raggruppamento della ricorrente; &#8211; tale circostanza comporta l’inammissibilità dei motivi aggiunti “per mancata impugnazione di atto autonomo e immediatamente lesivo e, conseguentemente, per difetto di interesse”; &#8211; i secondi motivi aggiunti sono, tra l’altro, inammissibili per genericità e per indeterminatezza del soggetto ricorrente, atteso che non è specificato in che veste l’AGIS ha inteso proporre il gravame; &#8211; tali motivi aggiunti sono inammissibili, poi, anche in via derivata, ossia per l’inammissibilità del ricorso originario e dei primi motivi aggiunti, già in precedenza evidenziate; &#8211; nel merito, i secondo motivi aggiunti sono infondati, atteso che il bando già prescriveva i criteri da seguire nell’attribuzione dei punteggi, con conseguente sufficienza del mero punteggio numerico, l’Amministrazione ha dato conto delle ragioni per cui ricorreva alla professionalità di un soggetto esterno, incentrando la propria scelta su un ingegnere in ragione della previsione di lavori di ricostruzione del teatro e della carenza di un ruolo degli ingegneri nell’organico della Regione, e, in ultimo, ha pienamente rispettato le previsioni in materia di sicurezza e custodia dei plichi. <br />	<br />
In data 29 novembre 2011 la Regione Lazio ha prodotto una memoria, volta essenzialmente a chiedere un rinvio del giudizio, al fine di un esame congiunto del presente ricorso con il ricorso n. 7159/2011.<br />	<br />
Alla camera di consiglio dell’1 dicembre 2011 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.<br />	<br />
5. Con memoria depositata in data 30 gennaio 2012 la controinteressata ha sostanzialmente richiamato i rilievi già formulati.<br />	<br />
6. All’udienza pubblica dell’1 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso originario ed i I motivi aggiunti sono inammissibili, mentre i II motivi aggiunti sono fondati per le ragioni di seguito indicate.<br />	<br />
2. Come esposto nella narrativa che precede, l’AGIS propone il ricorso originario al fine di chiedere ed ottenere l’annullamento del “provvedimento di approvazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico per la realizzazione di due Case regionali dello Spettacolo dal vivo settore teatro”, pubblicato in data 27 aprile 2010 nel portale “Sirio” (Portale Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio della Regione Lazio).<br />	<br />
Al riguardo, la Regione Lazio e la controinteressata Studionet, costituitesi in giudizio, sollevano svariate eccezioni di inammissibilità, tra cui anche quella basata sulla genericità delle censure formulate.<br />	<br />
Tale eccezione è meritevole di condivisione.<br />	<br />
E’, infatti, noto che le censure dedotte in giudizio – individuate dal contesto del gravame e dai fatti esposti nelle premesse dello stesso, eventualmente integrati dalle risultanze desumibili dagli allegati al ricorso &#8211; devono essere idonee a specificare i vizi di legittimità che inficiano l’atto impugnato, ponendo il giudice nella condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto emanare un atto diverso da quello impugnato ovvero astenersi dall’adottare l’atto in contestazione (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 18 maggio 1998, n. 601; TAR Lazio, 14 maggio 2003, n. 4196).<br />	<br />
Nel caso di specie, le suddette condizioni di specificità dei motivi e, dunque, di ammissibilità del ricorso risultano carenti.<br />	<br />
L’esame delle doglianze formulate &#8211; incentrate su errori di valutazione da parte della Commissione e sulla violazione dell’art. 13 del bando “in ordine ai criteri di scelta dei membri della Commissione”, di cui non si conoscono, però, “i nominativi” – conduce, infatti, ad affermare che si tratta di censure generiche, avulse da considerazioni – fattuali e giuridiche – precise e determinate e, dunque, inidonee ad individuare con chiarezza ed univocità le carenze in cui l’Amministrazione sarebbe incorsa.<br />	<br />
In altri termini, è evidente che i fatti denunciati non si prestano a concretizzare censure dotate della dovuta specificità, agganciate ad indici fattuali attendibili ed accertabili, atti ad incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 16 ottobre 2002, n. 5608; TAR Campania, 19 febbraio 2004, n. 2261).<br />	<br />
Tanto è sufficiente per dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del presente giudizio.<br />	<br />
3. Come già ricordato, in data 22 marzo 2011 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti, i quali risultano caratterizzati da maggiore specificità rispetto al ricorso originario anche grazie alla produzione in giudizio da parte dell’Amministrazione di documentazione afferente la procedura in contestazione, avvenuta in ottemperanza all’ordinanza presidenziale n. 109 del 2010.<br />	<br />
Anche nei confronti di tali motivi la Regione Lazio e la controinteressata Studionet formulano numerose eccezioni di inammissibilità.<br />	<br />
In particolare, la Studionet sostiene l’inammissibilità dei motivi de quibus per mancata notificazione ad almeno un controinteressato.<br />	<br />
Tale eccezione è fondata.<br />	<br />
Con detti motivi la ricorrente continua, infatti, a dolersi dell’illegittimità della graduatoria stilata in esito all’avviso pubblico per la “realizzazione di due case regionali dello spettacolo dal vivo settore teatro”.<br />	<br />
Il punto 13.3 di tale avviso prevedeva: &#8211; la formulazione di una graduatoria “in relazione al punteggio totale ottenuto”; &#8211; l’approvazione degli interventi “nell’ordine definito dalla graduatoria fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria”.<br />	<br />
Proprio in ragione della presenza di risorse limitate, il già richiamato punto 13.3 stabiliva la predisposizione – in ultimo – di tre distinte graduatorie, riguardanti rispettivamente i seguenti progetti: &#8211; ammessi e finanziabili; &#8211; ammissibili ma non finanziabili; &#8211; non ammessi.<br />	<br />
Come espressamente dichiarato dalla ricorrente, il suo progetto si è classificato solo al 5° posto e, quindi, non è rientrato tra i progetti ammessi e finanziabili.<br />	<br />
Ciò detto, appare evidente che va riconosciuta un indiscussa posizione di formale controinteresse ai soggetti rientrati, invece, in quest’ultimi, qualificabili come vincitori della procedura, ossia della Engim San Paolo e della Studionet s.r.l., in quanto titolari di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la posizione della ricorrente (c.d. interesse sostanziale) e, propriamente, di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto.<br />	<br />
Orbene, tale posizione inequivocabilmente imponeva di procedere alla notifica del ricorso ad almeno uno di detti soggetti, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.pr.amm..<br />	<br />
In conformità ai principi elaborati ai fini dell’individuazione delle situazioni soggettive coinvolte in ambito processuale, la giurisprudenza ha, infatti, più volte affermato la posizione di controinteresse – in senso giuridico formale – di tutti i soggetti, utilmente collocati in una graduatoria, che possano perdere o vedere peggiorata la loro posizione a seguito di ricorso giurisdizionale (ovvero, di tutti i soggetti collocati in posizione migliore rispetto alla parte ricorrente, o di tutti coloro che siano comunque inclusi nella graduatoria stessa, ove si prospettino censure che implichino rinnovazione dell’intera procedura di valutazione, o riassegnazione dei punteggi e/o delle posizioni, o ancora, diversi criteri di formazione della graduatoria stessa: cfr., tra le tante, C.d.S., n. 348 del 2009; TAR Lazio, n. 61 del 2009; TAR Calabria, n. 263 del 2008; TAR Campania, n. 16819 del 2005; TAR Marche, Ancona, 10.3.2000, n. 391), riconoscendo la pacifica sussistenza dell’elemento sostanziale, ossia di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso, nonché dell’elemento formale, desunto dall’esplicita menzione nel provvedimento di soggetti determinati. <br />	<br />
Atteso che, nel caso di specie, il ricorrente contesta la legittimità della graduatoria, rivendicando sostanzialmente un intervento caducatorio di quest’ultima, la necessità di notificare il ricorso ad almeno uno dei soggetti utilmente posizionati nella graduatoria, ossia dei soggetti ammessi e finanziabili, non può essere posto in discussione.<br />	<br />
Di ciò – del resto – sembra avere piena consapevolezza anche la ricorrente, essendosi quest’ultima attivata per notificare il ricorso anche alle sopra indicate imprese, senza però conseguire un esito positivo. <br />	<br />
Tenuto conto di quanto rilevato, è doveroso concludere nel senso che – non risultando i motivi aggiunti in trattazione notificati ad almeno uno dei controinteressati, così come sopra individuati, e non potendosi, per tale motivo, nemmeno disporre l’integrazione del contraddittorio (la quale – comunque &#8211; presuppone che la notifica del ricorso sia stata effettuata nel rispetto del disposto di cui al citato art. 41 di cui sopra) &#8211; l’impugnazione de qua va dichiarata inammissibile.<br />	<br />
4. Permangono da valutare i II motivi aggiunti, ritualmente notificati alla regione Lazio ed alle controinteressate in date 8 luglio 2011 e 18 luglio 2011, con cui la ricorrente formalmente chiede l’annullamento della determinazione B4008 del 19 maggio 2011, di approvazione della graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento, in cui figurano Engim San Paolo e Studionet s.r.l..<br />	<br />
4.1. In via preliminare, è necessario valutare le numerose eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controinteressata Studionet.<br />	<br />
Tali eccezioni sono infondate per le ragioni di seguito indicate.<br />	<br />
4.1.1. In via diretta, la controinteressata oppone l’inammissibilità dei motivi aggiunti di cui trattasi in quanto proposti esclusivamente avverso la determina n. B4008 del 19 maggio 2011 (e non anche avverso la determina n. B4006 del 19 maggio 2011, recante la graduatoria dei soggetti ammissibili ma non finanziabili, tra cui figura anche il progetto del raggruppamento di cui fa parte la ricorrente).<br />	<br />
Tale eccezione è priva di giuridico pregio.<br />	<br />
E’, infatti, noto che – secondo la giurisprudenza in materia – l’individuazione degli atti impugnati deve essere operata non già con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all’effettiva volontà del ricorrente, quale è desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. III, 1 febbraio 2012, n. 516; C.d.S., Sez. V, 12 agosto 2011, n. 4775; TAR Cagliari, Sardegna, Sez. II, 6 febbraio 2012, n. 91; TAR Torino, Piemonte, Sez. I, 27 maggio 2011, n. 571).<br />	<br />
Ciò detto, appare evidente che – mediante le censure formulate – la ricorrente denuncia vizi direttamente inerenti il corretto espletamento della procedura.<br />	<br />
Da ciò non può che desumersi la chiara volontà di quest’ultima – al di là degli atti specificamente indicati – di ottenere l’annullamento dell’intera procedura, ai fini di un’eventuale rinnovazione della stessa, con connesso inevitabile travolgimento di tutte le delibere in ultimo adottate, ricompresa anche quella relativa ai progetti ammissibili ma non finanziali. <br />	<br />
In definitiva, è da ritenere che – pur se non indicata nell’epigrafe del ricorso – sia oggetto di impugnativa anche la delibera n. B4006, con conseguente infondatezza dell’eccezione di cui trattasi.<br />	<br />
4.1.2. La controinteressata sostiene, ancora, l’inammissibilità/improcedibilità dei motivi aggiunti in esame “per genericità ed indeterminatezza del soggetto ricorrente” e per carenza di legittimazione attiva.<br />	<br />
Più in particolare, afferma che “in tutti gli atti della AGIS – oltre a non essere indicata la partita IVA … &#8211; non è specificato .. in che veste la AGIS ha inteso proporre gravame”, trattandosi di mera mandante del raggruppamento guidato dalla CulturaDimpresa S.r.l..<br />	<br />
Anche tale eccezione non può trovare positivo riscontro.<br />	<br />
In sintonia con l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, va, infatti, rilevato che:<br />	<br />
&#8211; l’esistenza di un mandato conferito alla capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese non preclude alla singola impresa mandante di proporre autonoma impugnazione avverso atti della procedura, essendo la stessa – di per sé – titolare di un’auto<br />
&#8211; in altri termini, nell’ordinamento nazionale ma anche comunitario la legittimazione delle singole imprese associate in r.t.i. (costituendo o costituito) ad impugnare atti della procedura di gara è ormai scontata, tenuto conto “che il raggruppamento di i<br />
Ciò detto, la legittimazione attiva della ricorrente risulta evidente e non appare che lo stessa possa essere posta in discussione esclusivamente a causa della carenza di formali indicazioni in ordine alla veste dalla stessa rivestita di mera mandante del raggruppamento, la quale risulta, tra l’altro, chiaramente desumibile dal tenore del gravame.<br />	<br />
4.1.3. Sempre in via principale, la controinteressata denuncia l’inammissibilità/improcedibilità dei motivi aggiunti per “genericità ed indeterminatezza” delle censure sollevate.<br />	<br />
Come si avrà modo di meglio precisare nel prosieguo, tale genericità ed indeterminatezza non sussiste, atteso che la ricorrente ha adeguatamente precisato le ragioni per le quali l’attività dell’Amministrazione sia da ritenere viziata e, dunque, illegittima. <br />	<br />
4.1.4. La controinteressata formula ulteriori eccezioni di inammissibilità/improcedibilità dei motivi aggiunti in esame “anche in via derivata”.<br />	<br />
In particolare, afferma che “l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso e dei primi motivi aggiunti proposti dall’AGIS, per omessa notifica agli unici controinteressati necessari (id est, vincitori, primi due in graduatoria) e per violazione delle regole del contraddittorio … riverbera i suoi effetti anche sui secondi motivi aggiunti”, atteso che la graduatoria di cui alla sopra indicata determinazione è un mero atto consequenziale, connesso e necessitato ma la lesione si sarebbe già consumata con la graduatoria pubblicata nel portale Sirio.<br />	<br />
Aggiunge, ancora, che “l’inammissibilità/improcedibilità dei primi motivi aggiunti – per tardività – determina l’inammissibilità/improcedibilità anche del ricorso originario e del secondo atto di motivi aggiunti”. <br />	<br />
Tali considerazioni non sono condivisibili.<br />	<br />
La semplice lettura dell’avviso di gara dimostra, infatti, che la graduatoria riportata nel portale Sirio – approvata dalla “commissione di valutazione” &#8211; non costituiva l’atto conclusivo della procedura.<br />	<br />
In particolare, il già richiamato punto 13.3 dell’avviso de quo rivela che la procedura in questione perveniva a formale conclusione esclusivamente con l’approvazione da parte del Direttore della Direzione Regionale Formazione Professionale, FSE ed altri Interventi Cofinanziati delle graduatorie finali, la quale si è verificata con l’adozione delle deliberazioni nn. B4006, B4007 e B4008 del 19 maggio 2011, avvenuta in esito, tra l’altro, “a completamento delle fasi di verifica di ammissibilità e di valutazione di merito”, con la chiara conseguenza che tutti gli altri atti afferenti la procedura sono da considerare non definitivi.<br />	<br />
Ciò trova – del resto – conferma in quanto affermato dalla Regione Lazio nella memoria prodotta in data 4 aprile 2011, in cui si dà, tra l’altro, evidenza della circostanza che già con nota del 9 giugno 2010, n. 73100 era stato differito l’accesso agli atti richiesto dalla ricorrente, essendo “in fase di perfezionamento la determina di approvazione”.<br />	<br />
In definitiva, per ogni soggetto interessato a contestare la legittimità della procedura concorsuale di cui all’avviso pubblico del 13 gennaio 2010 – qual è la ricorrente &#8211; sussisteva sicuramente l’onere di impugnare nei termini di legge la graduatoria ritualmente approvata dall’autorità a ciò deputata, mentre l’impugnativa di atti pregressi e/o presupposti non può che essere ritenuta come una mera facoltà, con la conseguenza che l’eventuale inammissibilità e/o irricevibilità di quest’ultima non incide sull’ammissibilità del gravame proposto avverso il provvedimento di approvazione in questione.<br />	<br />
Ciò detto, l’eccezione in esame è infondata. <br />	<br />
4.1.5. La controinteressata sostiene, poi, che i II motivi aggiunti sono da ritenersi inammissibili in quanto “notificati esclusivamente alla Studionet”, capogruppo del raggruppamento, senza specificare, tra l’altro, “in quale veste .. tale notifica aveva luogo”.<br />	<br />
Al riguardo, possono essere richiamate le considerazioni già in precedenza formulate in ordine alle notificazioni in presenza di raggruppamento temporaneo di imprese, con la precisazione che correttamente la ricorrente ha proceduto a chiamare in giudizio la capogruppo del RTI, pur senza precisare tale funzione, in quanto già espressamente specificata nella determinazione oggetto di impugnativa.<br />	<br />
In definitiva, non appare dubitabile che la notificazione in contestazione ha comunque posto la controinteressata nella condizione di ben comprendere le pretese della ricorrente e, dunque, di ribattere adeguatamente alle censure da quest’ultima formulate, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.<br />	<br />
Ciò detto, la eccezione in questione è infondata.<br />	<br />
4.1.6. Sempre sul piano del rispetto del contraddittorio, il Collegio non può poi esimersi dal rilevare che i II motivi aggiunti sono stati correttamente notificati a tutti i controinteressati, ossia alla Studionet s.r.l. ed alla Engim San Paolo (pur se le rispettive notifiche figurano su originali del gravame differenti), correttamente individuati dalla stessa Studionet come gli “unici controinteressati” in quanto “soggetti vincitori della procedura” (cfr. pag. 2 della memoria difensiva depositata il 4 aprile 2011).<br />	<br />
Appare evidente che tale constatazione esclude eventuali questioni riguardanti un’eventuale integrazione del contraddittorio.<br />	<br />
4.2. Come già accennato, nel merito i II motivi aggiunti sono fondati.<br />	<br />
In particolare, appare opportuno ricordare che la ricorrente denuncia – tra l’altro – svariate censure in ordine alla nomina della Commissione e, specificamente, con riferimento a quella del componente esterno (determinazione dirigenziale n. D1099 dell’11 marzo 2010).<br />	<br />
Tali censure sono meritevoli di condivisione.<br />	<br />
Come già rappresentato nel gravame, l’art. 13.1 dell’avviso prevedeva, infatti, “la costituzione di un’apposita Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Direzione Regionale “Formazione professionale FSE e altri interventi cofinanziati”, “composta da tre membri” scelti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:<br />	<br />
“Il Presidente sarà scelto fra i Dirigenti Regionali o fra i Dirigenti degli Enti dipendenti e/o strumentali della Regione, ivi incluse le Aziende ed enti di cui al D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. . Gli altri componenti della Commissione saranno scelti tra i dipendenti regionali o fra i dipendenti degli Enti dipendenti e/o strumentali della Regione, ivi incluse le Aziende ed enti di cui al D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.. Ove l’Amministrazione regionale, ricorrendone i presupposti previsti dalla vigente normativa, ravvisi la necessità di avvalersi di componenti esterni alla medesima, il compenso di questi viene liquidato con determinazione del Direttore Regionale competente in materia di Formazione Professionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia”.<br />	<br />
Ciò detto, risulta evidente che – nel rispetto, tra l’altro, di un principio ormai di carattere generale, ispirato da criteri di economia di spesa, particolarmente invalsi negli ultimi anni – l’avviso de quo prevedeva la regola della composizione della Commissione in esame mediante il ricorso a soggetti già appartenenti all’Amministrazione pubblica, mentre la nomina di un componente esterno non può che essere intesa come un ‘ipotesi eccezionale, inequivocabilmente connessa all’impossibilità di reperire all’interno della stessa Amministrazione soggetti dotati di una ben specifica professionalità, adeguatamente illustrata nel relativo atto.<br />	<br />
In altri termini, la nomina di un componente esterno va considerata come una scelta di carattere residuale, la quale deve trovare supporto su ragionevoli motivi della cui effettiva sussistenza deve essere, tra l’altro, dato conto nell’atto di nomina, pena l’illegittimità dell’atto adottato ma anche eventuali responsabilità per danno erariale.<br />	<br />
In ragione di tali rilievi, l’atto di nomina in contestazione – ossia la determinazione n. D1099 dell’11 marzo 2010, di cui è stata acquisita copia in esito all’ordinanza istruttoria n. 109 del 2010 &#8211; si rivela chiaramente carente, atteso che:<br />	<br />
&#8211; detto atto di nomina è totalmente silente in ordine ad eventuali ricerche esperite in relazione al personale dipendente delle strutture pubbliche presso le quali potevano essere reperiti i componenti della Commissione;<br />	<br />
&#8211; lo stesso atto dà genericamente conto della necessità di “nominare un componente esterno” ma non ne esterna affatto i motivi, ossia non spiega le ragioni di tali necessità né altrimenti esplicita da quale precipua situazione di fatto – afferente le Ammi<br />
&#8211; l’atto de quo fa, altresì, riferimento “alla peculiarità in materia del settore del commercio”. Al riguardo, l’Amministrazione – espressamente compulsata dal Tribunale con l’ordinanza n. 1269/2011 – ha rappresentato che si è trattato di un “evidente ref<br />
In sintesi, appare chiaro che l’atto di nomina di cui trattasi non è stato correttamente adottato, posto che:<br />	<br />
&#8211; pur prevedendo e, dunque, provvedendo alla nomina di un componente esterno, non consente di comprendere le ragioni a sostegno di una tale necessità;<br />	<br />
&#8211; a tale carenza non è poi possibile ovviare nemmeno in via implicita, ossia sulla base dell’estrema complessità delle valutazioni da effettuare o, anche, della particolare esperienza e conoscenza tecnica del soggetto nominato nel settore di riferimento,<br />
Ciò detto, l’atto di nomina de quo è da ritenere illegittimo, con conseguente illegittimità di tutti gli atti ed i provvedimenti allo stesso consequenziali.<br />	<br />
Tanto è sufficiente per l’accoglimento dei II motivi aggiunti, con assorbimento delle ulteriori censure formulate.<br />	<br />
5. In sintesi, il ricorso introduttivo ed i I motivi aggiunti sono inammissibili, mentre i II motivi aggiunti sono fondati.<br />	<br />
Tenuto conto della particolarità della vicenda, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6620/2010, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
&#8211; dichiara inammissibili il ricorso introduttivo ed i I motivi aggiunti;<br />	<br />
&#8211; accoglie i II motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale n. D1099 dell’11 marzo 2010 e tutti gli atti ed i provvedimenti alla stessa consequenziali, comprese le graduatorie in ultimo stilate;<br />	<br />
&#8211; compensa le spese di giudizio tra le parti;<br />	<br />
&#8211; ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 1 e 8 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-3-5-2012-n-3926/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2012 n.3926</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2012 n.2013</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-5-2012-n-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-5-2012-n-2013/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-5-2012-n-2013/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2012 n.2013</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. M. Buonauro Angelo Zarrillo Maietta (Avv.ti Antonio Nardone e Giuseppe Ceceri) c. Comune di Marcianise (Avv. Ciro Centore) c. Giuseppe Bucci (N.C.) sull&#8217;obbligo di verificare nel merito gli inadempimenti del Presidente di un Consiglio Comunale in caso di proposta di Revoca dell&#8217;incarico 1. Comune e Provincia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-5-2012-n-2013/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2012 n.2013</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-5-2012-n-2013/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2012 n.2013</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. M. Buonauro<br /> Angelo Zarrillo Maietta (Avv.ti Antonio Nardone e Giuseppe Ceceri) c. Comune di Marcianise (Avv. Ciro Centore) c. Giuseppe Bucci (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di verificare nel merito gli inadempimenti del Presidente di un Consiglio Comunale in caso di proposta di Revoca dell&#8217;incarico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comune e Provincia – Consiglio Comunale – Presidente &#8211; Proposta di Revoca – Valutazione – Istruttoria analitica su ogni capo di imputazione – Obbligo – Sussiste – Ragioni anche in ordine al ruolo del Presidente stesso	</p>
<p>2. Comune e Provincia – Revoca del Presidente del Consiglio comunale &#8211;  Riferimento a inadempimenti generici &#8211; Acritico recepimento di tale proposta senza alcuna preventiva verifica in merito – Illegittimità – Sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Di fronte ad una proposta di revoca proveniente dal richiesto quorum di consiglieri comunali, il Consiglio, nel suo complesso, con la prescritta maggioranza, deve deliberare su di essa analizzandola concretamente nei singoli elementi, riscontrandone la eventuale fondatezza con riferimento alle condizioni imprescindibili perché la stessa possa essere approvata. Tal istruttoria è ancor più cogente atteso il ruolo stesso del Presidente del consiglio comunale che è strumentale non già all&#8217;attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell&#8217;organo stesso e, come tale, è non solo neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, indipendentemente dalla circostanza che sia eletto dall&#8217;assemblea, dovendo costui sempre operare in modo imparziale a garanzia di tutto il consiglio e non della sola parte che l&#8217;ha designato (1)	</p>
<p>2. Deve essere dichiarata illegittima la deliberazione del Consiglio comunale, di revoca del Presidente del Consiglio stesso, motivata con esclusivo riferimento a generici inadempimenti, nel caso in cui tale deliberazione sia stata adottata recependo acriticamente la proposta di revoca avanza da alcuni consiglieri comunali, e senza una preventiva e concreta verifica, nonché valutazione in merito alla effettiva sussistenza di tali inadempimenti e al venir meno della neutralità della funzione e della correttezza dei comportamenti presidenziali (2)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. ex multis, TAR Sicilia, Catania, sent. n. 696 del 20/04/2007; TAR Piemonte Torino, sent. n. 2248 del 4/09/2009; Consiglio Stato , sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970; Cons.Giust.Amm.va Reg. Sic. dec. n. 69 del 2 marzo 2006 cfr. T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo, sent. 4 agosto 2008, n. 1062; Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2006 n. 114;<br />	<br />
2. Nella specie il TAR ha dichiarato illegittima la revoca del Presidente del Consiglio Comunale fondata, senza alcuna istruttoria in merito, sulla inosservanza dell’orario di apertura delle sedute consiliari, alla mancanza di un raccordo tra i vari settori dell’amministrazione, dovuto sulla frequente mancata trasmissione dei verbali delle commissioni consiliari agli Assessori, sull’omessa intesa con il Sindaco e con la Conferenza dei capigruppo in sede di convocazione del Consiglio ecc..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4709 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Angelo Zarrillo Maietta, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Nardone e Giuseppe Ceceri, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Napoli, Riviera di Chiaia, n. 207; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Marcianise in Persona del Sindaco P.T., Consiglio Comunale di Marcianise, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ciro Centore, con domicilio eletto in Napoli, via Cesare Rosaroll, n. 70;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Giuseppe Bucci, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>con ricorso originario: &#8211; della deliberazione n. 47 del 27 luglio 2011 con la quale il Consiglio del Comune di Marcianise ha revocato il Presidente del Consiglio Comunale; <br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, precedente, successivo e/o conseguente comunque lesivo. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Marcianise;<br />	<br />
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente, Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Marcianise, con la delibera consiliare n. 47 del 27 luglio 2011 è stato revocato dall&#8217;incarico ricoperto.<br />	<br />
Tale revoca è intervenuta sulla scorta della proposta avanzata in tal senso da più consiglieri i quali contestavano al Presidente del Consiglio Comunale: a) convocazione del consiglio da parte del suo presidente senza intesa con il sindaco e con la conferenza dei Capigruppo; b) interpretazione del ruolo di sindaco-ombra; c) mancata trasmissione dei verbali della Commissioni consiliari agli assessori; e) nomina del vice-presidente con oltre un anno di ritardo; f) irregolare disciplina del funzionamento delle commissioni consiliari e della disciplina delle sedute consiliari, in punto di convocazione e di rispetto degli orari.<br />	<br />
Avverso la deliberazione n. 47/2011 di revoca sopra descritta viene proposto il ricorso introduttivo, suffragato dalle censure di violazione di legge (per carenza del parere di regolarità tecnica ed intempestività della convocazione) e per carenza dei presupposti ed eccesso di potere sotto i profili dello sviamento e della falsa causa, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale intimata, che conclude per il rigetto del ricorso. Accolta l’istanza cautelare con ordinanza n. 1374 del 2011, confermata in appello con ordinanza C.d.S. n. 5171 del 2011, all’udienza del 18 aprile 2012 la causa è trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato.<br />	<br />
Invero dalla prospettazione dei fatti, messi a raffronto con la normativa primaria e secondaria di riferimento, è possibile riscontrare la insussistenza delle condizioni che, sole, legittimano l&#8217;esercizio del potere di revoca del Presidente del Consiglio comunale da parte del Consiglio di cui costituisce espressione.<br />	<br />
Ciò sotto il duplice profilo, formale e sostanziale.<br />	<br />
Dal punto di vista formale, si riscontra la insussistenza di adeguata motivazione della delibera n. 47/2011, che si limita a revocare il Presidente Zarrillo, odierno ricorrente, sulla scorta della relativa proposta sottoscritta da alcuni consiglieri, senza in alcun modo dare conto della verifica, in concreto, dei presupposti richiesti a tal fine dall&#8217;art. 12 bis, comma 2, dello Statuto comunale, secondo cui la revoca deve essere suffragata da idonei e comprovati motivi.<br />	<br />
Rileva il Collegio che, con riferimento alla proposta di revoca, nessuna norma di legge ne prescrive il contenuto minimo, di conseguenza era riservato al Consiglio il potere ed il dovere di valutare i fatti contestati al fine di verificare la rispondenza degli stessi ai presupposti legittimanti la revoca, come specificati nel citato articolo 12 bis dello Statuto.<br />	<br />
In altri termini, di fronte ad una proposta di revoca proveniente dal richiesto quorum di consiglieri comunali, il Consiglio, nel suo complesso, con la prescritta maggioranza, deve deliberare su di essa analizzandola concretamente nei singoli elementi, riscontrandone la eventuale fondatezza con riferimento alle condizioni imprescindibili perché la stessa possa essere approvata. Tali condizioni, peraltro, devono consistere nel venir meno della neutralità della funzione e della correttezza dei comportamenti presidenziali, con la conseguente compromissione del buon andamento dei lavori consiliari dovuti a prese di posizione non sorrette da equidistanza istituzionale.<br />	<br />
Nel caso di specie, tuttavia, risulta che il Consiglio comunale ha operato un mero rinvio alla proposta di revoca posta a fondamento della impugnata delibera n. 47/2011 e ciò, dimostra l&#8217;assenza di una seppur minima verifica dei fatti indicati nella proposta stessa, tenuto conto che nessuno di essi costituiva, ex se, violazione dei requisiti di neutralità, imparzialità e di terzietà, che sola poteva giustificare, ai sensi della disciplina in materia, l&#8217;adozione del provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale (in termini, ex multis, TAR Sicilia, Catania, sent. n. 696 del 20/04/2007; TAR Piemonte Torino, sent. n. 2248 del 4/09/2009).<br />	<br />
È pur vero che per giurisprudenza pacifica, la revoca dall&#8217;ufficio di Presidente del Consiglio comunale, in quanto espressione di valutazioni anche latamente politiche, influenza il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo nel senso che esso si svolge con pienezza quando si tratta di verificare la legittimità formale del procedimento seguito, restando, tuttavia, notevolmente limitato con riferimento agli aspetti politico discrezionali che si manifestano con l&#8217;atto (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970; nonché Cons.Giust.Amm.va Reg. Sic. dec. n. 69 del 2 marzo 2006); ma nella specie ciò che rileva non è tanto il giudizio più o meno politico espresso dal Consiglio, quanto piuttosto il mancato riscontro, nei fatti, delle censure sollevate nella proposta di revoca.<br />	<br />
In una parola, è mancata la verifica dei presupposti richiesti dallo Statuto per l&#8217;adozione dell&#8217;atto di revoca impugnato, in quanto:<br />	<br />
a) il rigoroso rispetto dell’orario di apertura della seduta consiliare (peraltro su sollecitazione dei consiglieri di minoranza e dopo 43 minuti dall’orario stabilito), così come la convocazione dell’assemblea su richiesta dei consiglieri di minoranza integrano condizione di sussistenza di quell’equidistanza istituzionale che connota la funzione presidenziale;<br />	<br />
b) la mancanza di un raccordo tra i vari settori dell’amministrazione (dovuto alla frequente mancata trasmissione dei verbali delle commissioni agli assessori), oltre ad essere affermazione generica, non costituisce inadempienza del Presidente poiché il ruolo di coordinamento delle attività della commissioni consiliari (art. 12, comma 4, lett. g) non postula alcuno specifico onere di comunicazione;<br />	<br />
c) con riferimento alle altre presunte inadempienze, le stesse appaiono insussistenti o non suffragate da atti e circostanze oggettive che ne possano asseverare il contenuto meramente enunciativo, in relazione alla dedotta omessa intesa con il sindaco e con la conferenza dei capigruppo in sede di convocazione del consiglio ed alla contestata assunzione del ruolo di sindaco-ombra.<br />	<br />
Anche le ulteriori ragioni poste a base della proposta di revoca (mancata considerazione delle concomitanze degli orari di svolgimento delle commissioni consiliari e nomina tardiva del vice-presidente) appaiono generiche e infondate in diritto: sia perché concernono il regolare funzionamento e coinvolgimento delle Commissioni Comunali senza alcuna specificazione delle disposizioni che si assumono violate; sia perché per la loro occasionalità e marginalità non hanno inciso sul funzionamento dell’organo collegiale.<br />	<br />
Del resto, da tempo la giurisprudenza (cfr. Tar Sicilia, Palermo, sent. n. 1062 del 4 agosto 2008 ), nel ricostruire il quadro dei rapporti istituzionali ed ordinamentali tra gli Organi comunali ha avuto modo di precisare che il ruolo del presidente del Consiglio comunale è strumentale non già all&#8217;attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell&#8217;organo stesso e, come tale, non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, di guisa che la revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali (v. anche, Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2006 n. 114).<br />	<br />
Principi che imponevano al Consiglio di valutare, in concreto, se vi fosse o meno carenza di neutralità della funzione e della scorrettezza dei comportamenti presidenziali assunti dall&#8217;odierno ricorrente tali da implicare la compromissione del buon andamento dei lavori consiliari.<br />	<br />
Conclusivamente, rilevata la fondatezza delle censure addotte di violazione della specifica norma statutaria del Comune di Marcianise e di carenza di presupposti, peraltro non incisivamente contestata dall’amministrazione resistente, il ricorso va accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi.<br />	<br />
Sussistono peraltro giusti motivi, in relazione alla peculiarità della controversia ed alla delicatezza delle questioni, per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di revoca impugnato. <br />	<br />
Spese compensate e contributo a carico del Comune resistente come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-5-2012-n-2013/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2012 n.2013</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2012 n.2532</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-5-2012-n-2532/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-5-2012-n-2532/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-5-2012-n-2532/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2012 n.2532</a></p>
<p>Pres. Trovato – Est. Lotti Fipa Italiana Yachts s.r.l. (Avv. F. Frati) c. Provincia di Massa Carrara (Avv. C. Lenzetti), Fintecna Immobiliare s.r.l. (Avv.ti F. Giampietro, A. Milone) Ambiente – Inquinamento – Imputabilità – Accertamento – Prova indiretta – presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. – Ammissibilità Sotto il profilo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-5-2012-n-2532/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2012 n.2532</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-5-2012-n-2532/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2012 n.2532</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato – Est. Lotti<br /> Fipa Italiana Yachts s.r.l. (Avv. F. Frati) c. Provincia di Massa Carrara (Avv. C. Lenzetti), Fintecna Immobiliare s.r.l. (Avv.ti F. Giampietro, A. Milone)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Inquinamento – Imputabilità – Accertamento – Prova indiretta – presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. – Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sotto il profilo di diritto, il Collegio rileva che, in materia di individuazione di responsabilità ambientale, per le esigenze di effettività della protezione dell&#8217;ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l&#8217;imputabilità dell&#8217;inquinamento può avvenire per condotte attive, ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta. In quest&#8217;ultimo caso, l&#8217;Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all&#8217;art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo l&#8217;id quod plerumque accidit, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4312 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Fipa Italiana Yachts Srl, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Frati, con domicilio eletto presso lo Associati Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia di Massa Carrara, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Carlo Lenzetti, con domicilio presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro 13;<br />
Regione Toscana;<br />
Comune di Massa;<br />
ARPAT &#8211; Dip. Prov. Massa Carrara; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Fintecna Immobiliare Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Giampietro e Alberta Milone, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Franco Sacchetti, 114; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE II n. 06538/2010, resa tra le parti, concernente BONIFICA SITO</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Massa Carrara e di Fintecna Immobiliare Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2012 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti e uditi per le parti gli avvocati Pieraccini, per delega dell&#8217;Avvocato Frati, Pasqualone, per delega dell&#8217;Avvocato Lenzetti, Giampietro e Milone;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, con la sentenza n. 6538 del 27 ottobre 2010, ha accolto, previa riunione, il ricorso di primo grado n. 1730/09 e, per l’effetto, annullato la determinazione dirigenziale impugnata, nella parte in cui dispone nei confronti della società ricorrente e ha, invece, rigettato il ricorso n. 2156/09.<br />	<br />
Nel dettaglio, l’odierna parte appellata, Fintecna Immobiliare S.r.l., con il ricorso di primo grado n. n. 1730 del 2009, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 8611-09 del 2 luglio 2009, avente ad oggetto: “Bonifica lotto 3 area ex Dalmine (Massa). Provvedimento conclusivo del procedimento di diffida avviato da Fintecna Immobiliare S.r.l. nei confronti della Provincia di Massa Carrara”, in parte qua (prescrizioni n. 2, 3 e 4, primo periodo, se ed in quanto finalizzata alla verifica di obblighi imposti alla ricorrente e la prescrizione contenuta nel punto 4, secondo periodo, ultimo trattino, in quanto omette di specificare alcuni utilizzi della superficie della VMS, da parte di Fipa, da ritenere incompatibili con la sua destinazione: utilizzo dell’area come eliporto, e dell’intera area per il deposito dei materiali e per il transito dei veicoli), comunicata con nota provinciale prot. n. 2285 del 25 luglio 2009, ricevuta in data successiva.<br />	<br />
Sempre con il ricorso di primo grado n. n. 1730 del 2009, l’odierna parte appellata, Fintecna Immobiliare S.r.l., ha impugnato il verbale di accertamento della Provincia di Massa Carrara, Settore Ambiente e Trasporti, in relazione al sopralluogo del 27 maggio 2009, presso il lotto 3 dell’area ex Dalmine (Massa).<br />	<br />
Con il ricorso n. 2156 del 2009 l’attuale appellante Fipa ha impugnato: la determina n. 8611-09 in data 2.07.2009, a firma del Dirigente del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa Carrara, notificata il 20.07.2009, nella parte in cui, con riferimento alla bonifica del &#8220;lotto 3 area ex Dalmine (Massa)&#8221; e a conclusione del procedimento avviato a seguito della diffida notificata da Fintecna Immobiliare s.r.l. alla medesima Provincia, vengono imposti alla Società ricorrente vari obblighi, tra i quali, segnatamente, quello di &#8220;ripristinare la copertura della VMS in modo da evitare l&#8217;infiltrazione di acque piovane&#8221;; il decreto del Presidente della Provincia di Massa Carrara n. 49/P in data 17.09.2009, ricevuto il successivo 23.09.2009, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dalla Società Fipa Italiana Yachts s.r.l. avverso la determina dirigenziale 8611/09 sopra indicata;<br />	<br />
Il TAR fondava la sua decisione, con riferimento all’appellata Fintecna, rilevando, sinteticamente, la carenza di motivazione e la contraddittorietà del provvedimento impugnato, respingendo le preliminari eccezioni di rito formulate dal Comune di Massa in primo grado.<br />	<br />
Per il TAR, fino al 2006, Fintecna era obbligata solo all’allontanamento del percolato allora presente in vasca, secondo gli obblighi di cui alla certificazione del 2003, non sussistendo alcuna falda contaminata, come confermato dalla Provincia nel nulla osta all’attivazione dell’impianto del 29 agosto 2006 in cui si richiamavano indagini ARPAT, ove era emerso che campioni prelevati allo scarico dello stesso non avevano evidenziato superamento di limiti tabellari.<br />	<br />
In questo contesto, osserva il TAR, si inseriva la successiva problematica che si riscontrava nel sopralluogo del 15 ottobre 2007, ove si rilevava che il trattamento delle acque era concluso, ma che risultavano distacchi e fessurazioni ed, evidentemente, un uso della superficie e una manutenzione della copertura non conforme.<br />	<br />
Successivamente, osserva sempre il TAR, in particolare con il sopralluogo del 27 maggio 2009 e la relativa relazione del 30 maggio 2009, venivano formulati dei rilievi sulla base dei quali veniva adottato il provvedimento impugnato, non risultando però adeguatamente motivate ed illustrate le ragioni per le quali era stato imposto un&#8217;altra volta a Fintecna di installare l’impianto di emungimento, ritenendosi invece di porre a carico dell’utilizzatrice dell’area le operazioni di ripristino della copertura, che già seguivano l’ordine di ripristinare la sigillatura dell’ottobre 2007, e dando per assodato che sia stato un cattivo stato di manutenzione ed un uso non propriamente conforme della superficie a causare l’ammaloramento riscontrato.<br />	<br />
In conclusione, per il TAR, il provvedimento impugnato, facendo riferimento per relationem alle conclusioni di cui al sopralluogo in questione, sarebbe privo del necessario presupposto motivazionale in ordine alla responsabilità di Fintecna per le riscontrate infiltrazioni di acqua piovana, tenuto conto che il ripristino della sigillatura a suo tempo era stato imposto a Fipa.<br />	<br />
Secondo il TAR, infatti, mentre la ricostruzione della Provincia in relazione alla prescrizione a Fintecna, di cui al ricorso n. 1730/09, appariva lacunosa e contraddittoria, nel caso di Fipa non si riscontrava altrettanta contraddittorietà e illogicità, alla luce delle specifiche contestazioni risalenti già all’ottobre 2007, e mai formalmente impugnate in sede giudiziaria dall’interessata, che rilevavano proprio un uso non conforme, una cattiva manutenzione e imponevano il ripristino della sigillatura.<br />	<br />
L’appellante contestava la sentenza del TAR chiedendo l’accoglimento dell’appello.<br />	<br />
Si costituivano l’appellato Fintecna, ricorrente in primo grado, e la Provincia di Massa, chiedendo il rigetto dell’appello.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 14 febbraio 2012 la causa veniva trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Ritiene il Collegio che la preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata dall’appellata Fintecna, sia infondata.<br />	<br />
Infatti, come emerso in parte narrativa, con la sentenza impugnata il TAR ha annullato in parte qua la determinazione provinciale n. DD/8611/2009, con la conseguenza che l’appellante FIPA è tenuta non solo ad ottemperare alle prescrizioni del provvedimento provinciale n. DD/8611/2009 in ordine alla realizzazione degli interventi di ripristino della superficie della VMS e ai limiti nell’utilizzo della stessa da parte della società, ma anche a provvedere all’emungimento delle acque presenti all’interno della stessa vasca, sulla base della considerazione che essa sarebbe responsabile delle infiltrazioni per uso non conforme della superficie della VSM (ex vasca di raccolta delle acque).<br />	<br />
Coerentemente, con la nota n. 319/2011 del dirigente del Settore Ambiente, Qualità dell’Aria, Ciclo RSU, Bonifiche, Energia, FER, Autorizzazioni Ambientali, VIA e AIA, della Provincia di Massa, in data 5 febbraio 2011 (allegato 1 alla memoria dell’appellata Fintecna), inviata alla Fipa e alla Fintecna Immobiliare, l’Amministrazione ha preso atto della sentenza del TAR Toscana impugnata, confermando a carico di Fipa quanto già stabilito dalla DD/8611/2009 e chiedendo a Fipa di rispondere entro 7 giorni in merito agli interventi eseguiti.<br />	<br />
Si tratta, in questo caso di provvedimento meramente confermativo del precedente, pertanto non autonomamente lesivo della posizione soggettiva dell’appellante e non oggetto di indispensabile impugnazione, come invece ritiene l’appellata Fintecna.<br />	<br />
L’inammissibilità dell’appello di Fipa non può neppure venire in evidenza in relazione al capo della sentenza (relativo al ricorso proposto dalla Fintecna Immobiliare, n. 1730-09), con il quale il TAR Toscana ha annullato la determinazione provinciale DD/8611/2009, nella parte in cui la Provincia medesima ha imposto alla Fintecna Immobiliare nuovi obblighi di emungimento delle acque presenti all’interno della VMS. <br />	<br />
Infatti, da un lato, con il ricorso in appello Fipa ha impugnato soltanto il capo della sentenza con il quale il TAR Toscana ha respinto il ricorso n. 2156/09, proposto dalla stessa società, così come è evidente sia dall’epigrafe dell’atto di appello, sia del tenore dell’atto di appello stesso. <br />	<br />
Ne consegue che il capo della sentenza con il quale il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla Fintecna Immobiliare risulta ormai incontestabile, in quanto passata in giudicato; quest’ultima, ai sensi della sentenza che ha annullato in parte qua il provvedimento che le imponeva specifiche prescrizioni di bonifica (determinazione dirigenziale n. 8611-09 del 2 luglio 2009 annullata, come detto, in parte qua con riferimento alla posizione di Fintecna) non può più essere tenuta, in base a quel provvedimento, ad occuparsi dell’emungimento delle acque presenti all’interno della VMS; fermo restando che la Provincia, in base al contenuto motivazionale della sentenza del TAR, che ha accertato l’esistenza di lacune in punto istruttoria e motivazione, non provveda con un nuovo accertamento e con una nuova e più puntuale motivazione, non contraddittoria, ad imputare anche a Fintecna la responsabilità delle infiltrazioni della VMS.<br />	<br />
Il Collegio rileva, d’altro canto, che, in punto inammissibilità, il TAR, ha accertato soltanto la contraddittorietà del provvedimento sopra richiamato con riguardo al primo dei due ricorsi riuniti in primo grado e, come detto, non oggetto di appello da parte di FIPA, non stabilendo affatto, in quel capo, la responsabilità di Fipa per le infiltrazioni suddette.<br />	<br />
Infatti, con riferimento al primo ricorso, il TAR ha affermato esplicitamente che, seguendo una logica di impostazione, delle due l’una: o Fintecna era ritenuta responsabile delle infiltrazioni di acqua piovana a causa di una cattiva esecuzione delle opere di copertura e successivo ripristino, come la tesi di Fipa intende, ma allora era a suo carico che doveva essere posta ogni operazione di ripristino della copertura; ovvero, se le suddette infiltrazioni non erano riconducibili ad una cattiva esecuzione delle opere di bonifica, ma unicamente ad un uso non conforme della superficie stessa, tanto da addossare a Fipa l’onere di provvedere al ripristino della copertura, non si comprende per quale ragione Fintecna dovesse essere ancora vincolata ad un impegno, come quello di installare un impianto di emungimento, che era esclusivamente legato alla bonifica della situazione di inquinamento pregressa ma non certo alla situazione di inquinamento successiva alla certificazione di avvenuta bonifica.<br />	<br />
Alla luce di tale statuizione del TAR è evidente che non vi è alcun accertamento di responsabilità di Fipa che, correttamente, non doveva anche appellare il relativo capo della sentenza.<br />	<br />
E’, invece, con il capo della sentenza del TAR appellata che emerge la suddetta responsabilità, per quel che riguarda l’utilizzo non conforme della superficie.<br />	<br />
Infatti, il Collegio rileva, in coerenza con quanto già accertato dal TAR, che l’Amministrazione ha provveduto a svolgere sopralluoghi, anche in contraddittorio con le parti, in cui si è riscontrata la presenza di vegetazione e la collocazione di materiali che inducevano alla necessità di un pronto ripristino a carico esclusivo di Fipa (peraltro, la nota provinciale del 27 ottobre 2007, non impugnata da Fipa, imponeva alla medesima anche il ripristino della sigillatura).<br />	<br />
I verbali di sopralluogo del 15 ottobre 2007, del 25 marzo 2009 e del 27 maggio 2009 accertavano, in specifico, lesioni di detta sigillatura, nonché anche fessurazioni al centro della copertura della vasca, oltre che ai bordi, dislivelli tra sezioni della copertura, stoccaggio dei diversi materiali di lavorazione e residui, quali fusti di metallo, legname, manufatti in vetroresina e altro: circostanze indiziarie che inducono del tutto ragionevolmente, al contrario di quanto sostiene l’appellante, a ritenere che vi sia stato un uso non conforme della superficie, secondo quanto prescritto a suo tempo nella stessa determina dirigenziale n. 8571/2003 la quale, oltre alla destinazione a parcheggio, raccomandava anche genericamente un uso tale da “non compromettere l’efficacia dell’intervento di messa in sicurezza realizzato”, come ribadito nell’impugnato provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico nonché dalla stessa Provincia con nota del 19 febbraio 2008.<br />	<br />
Tali elementi, ad avviso del Collegio, sono sufficienti a comporre un quadro indiziario a supporto della responsabilità di Fipa, atteso che emerge, all’evidenza, che la superficie della vasca veniva utilizzata non soltanto come parcheggio, ma anche come deposito all’aperto di fusti di resine e solventi, pieni e vuoti, con fuoriuscite di liquido, materiali vari di scarto, stampi per imbarcazioni (cfr. verbale ispezione n. 707 del 15 ottobre 2007); che la copertura superficiale della vasca veniva utilizzata altresì come eliporto; che era assente ogni manutenzione ordinaria di tale superficie da parte di Fipa, determinandosi così la dannosa crescita di erba ed arbusti nelle giunzioni perimetrali. <br />	<br />
Sotto il profilo di diritto, il Collegio rileva che, in materia di individuazione di responsabilità ambientale, per le esigenze di effettività della protezione dell&#8217;ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l&#8217;imputabilità dell&#8217;inquinamento può avvenire per condotte attive, ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest&#8217;ultimo caso, l&#8217;Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all&#8217;art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo l&#8217;id quod plerumque accidit, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16 giungo 2009, n. 3885).<br />	<br />
Peraltro, sotto il profilo dell’accertamento della responsabilità, si devono ritenere inammissibili i motivi della Fipa che si basano su un documento nuovo, depositato per la prima volta in appello (ex art. 104 c.p.a.), ovvero sulla relazione di consulenza tecnica, predisposta dal dott. Geol. Jacopo Tinti, per conto di Fipa, che, nel giudizio davanti al TAR, aveva depositato solo una relazione tecnica predisposta dalla Golder Associates predisposta in assenza di una verifica del progetto di bonifica dell’area e della VMS e in mancanza dell’esame degli atti amministrativi rilasciati dagli enti competenti.<br />	<br />
Le nuove argomentazioni contenute nella relazione tecnica a firma del dott. Tinti, proposte dalla Fipa, sono, come detto, inammissibili; infatti, come è stato sottolineato dall’Ing. Vittorio Giampietro, nella “Nota sintetica sulla Relazione di Consulenza Tecnica, prodotta dal Dr. Tinti per FIPA Italiana Yachts”, le tesi del dott. Tinti non costituiscono un approfondimento (cfr. pag. 22 del ricorso in appello) delle conclusioni alle quali è pervenuta la Golder Associates, nella relazione tecnica depositata dalla Fipa in primo grado, poiché la nuova consulenza tecnica risulta in più punti in contrasto con la precedente. <br />	<br />
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto, in quanto infondato.<br />	<br />
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte costituita in appello.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-5-2012-n-2532/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2012 n.2532</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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