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	<title>3/5/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/5/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 3/5/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-3-5-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-3-5-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 3/5/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. Palmieri – Arbitri Coccia, Zaccheo Feralpisalò Srl (Avv. M. Grassani) c/ FIGC (Avv.ti M. Gavallotti, L. Medugno) Giustizia Sportiva – Ordinamento sportivo – Adempimenti – Addetti Sicurezza &#8211; Schede informative – Mancata sottoscrizione – Irregolarità formale – Inconfigurabilità – Requisito primario ed essenziale. La mancata sottoscrizione da parte del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-3-5-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 3/5/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-3-5-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 3/5/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Palmieri – Arbitri Coccia, Zaccheo<br /> Feralpisalò Srl (Avv. M. Grassani) c/ FIGC (Avv.ti M. Gavallotti, L. Medugno)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia Sportiva – Ordinamento sportivo – Adempimenti – Addetti Sicurezza &#8211; Schede informative – Mancata sottoscrizione – Irregolarità formale – Inconfigurabilità – Requisito primario ed essenziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Società sportiva  e dei soggetti interessati delle schede informative del Delegato e del Vice Delegato alla Sicurezza di cui  al C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, non costituisce un’irregolarità meramente formale sanabile attraverso la concessione di un termine per la successiva integrazione della documentazione originaria. La mancata sottoscrizione non deve essere valutata, infatti, nell’ottica del formalismo fine a se stesso, perché attiene, invece, al profilo sostanziale della dimostrazione, necessaria a dotare dell’essenziale valore probatorio la dichiarazione in questione, sia della provenienza della documentazione dalla società che l’ha inviata, che ne assume la piena responsabilità anche quanto al contenuto, sia dell’accettazione – da parte dei soggetti designati per lo svolgimento &#8211; dei tre incarichi per la sicurezza. La sottoscrizione in questione, pertanto, assume valenza di requisito primario ed essenziale per la riconducibilità degli atti e delle dichiarazioni ivi contenute alla volontà e alla responsabilità della società che li ha trasmessi</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2650</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2650/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2650/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2650</a></p>
<p>sull&#8217;estensione del divieto di partecipazione ex art. 90 co. 8 del Codice appalti anche agli appalti non di lavori e comunque, a tutte le ipotesi di partecipazione diretta o indiretta alla progettazione per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto 1. Contratti della P.A.- Gara – Art. 90 co. 8 del Codice degli appalti –</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2650/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2650</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;estensione del divieto di partecipazione ex art. 90 co. 8 del Codice appalti anche agli appalti non di lavori e comunque, a tutte le ipotesi di partecipazione diretta o indiretta alla progettazione per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A.- Gara – Art. 90 co. 8 del Codice degli appalti – Progettazione con la stazione appaltante &#8211; Divieto di partecipazione –  Ratio – Tutela della concorrenza – Effettivo vantaggio – Irrilevanza	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Art. 90 co. 8 del Codice degli appalti – Appalti non di lavori – Applicabilità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La disposizione di cui all’art. 90 co. 8 del Codice degli appalti, in ordine al divieto di partecipazione alle gare nei confronti delle imprese che hanno partecipato direttamente o indirettamente alla progettazione per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori progettati, è espressione del principio generale di tutela della par condicio dei concorrenti e della concorrenza, ed è volta ad impedire posizioni di vantaggio dipendenti da forme di contiguità con la stazione appaltante, operando indipendentemente dal concretizzarsi del vantaggio stesso e dalla intervenuta lesione nei confronti degli altri concorrenti. 	</p>
<p>2. Anche se l’art. 90, comma 8 del Codice degli appalti si riferisce al rapporto tra appalti di lavori e preventiva progettazione, non si può non ritenere applicabile il principio generale del divieto di partecipazione di chi abbia una posizione di vantaggio relativamente agli appalti di servizi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02650/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00219/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 219 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Prometeoengineering. It S.r.l.</b> in proprio e n.q. Mandante Costituendo Raggruppamento Temporaneo, Sws Engineering Spa in proprio e n.q Mandante del Costituendo Raggruppamento Temporaneo, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giuseppe Giuffrè&#8217;, con domicilio eletto presso Giuseppe Giuffre&#8217; in Roma, via degli Scipioni, 288; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Anas Spa</b> &#8211; <b>Compartimento della Viabilità della Lombardia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Società Lombardi Sa Ingegneri Consulenti, Sering Ingegneria Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Gianfrancesco Fidone, Carlo Comandè, Alberto Linguiti, Giovanni Pitruzzella<i></b></i>, con domicilio eletto presso Alberto Linguiti in Roma, viale G. Mazzini 55; D&#8217;Appolonia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Cocchi, Gabriele Pafundi, Gerolamo Taccogna, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4; via Ingegneria Srl, Nier Ingegneria Spa; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III n. 33194/2010, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA CONCERNENTE I SERVIZI DI CONSULENZA PER STUDI SULLA SICUREZZA IN GALLERIA &#8211; RIS.DANNO</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa &#8211; Compartimento della Viabilità della Lombardia e di Societa&#8217; Lombardi Sa Ingegneri Consulenti e di Sering Ingegneria Srl e di D&#8217;Appolonia Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Giuffrè, Alberto Linguiti, Gianfrancesco Fidone, Gabriele Pafundi e Marco Stigliano Messuti (Avv. St.);<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con appello depositato in data 13 gennaio 2011, le società in epigrafe impugnano la sentenza 13 dicembre 2010 n. 33194, con la quale il TAR Lazio, sez. III, ha dichiarato inammissibile il loro ricorso (proposto avverso il provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione provvisoria della gara ANAS DGACQ 10-08), e accolto il ricorso incidentale proposto dalla soc. D’Appolonia s.p.a..<br />	<br />
In detta gara, è risultato aggiudicatario, dapprima provvisorio poi definitivo, il r.t.i. Lombardi Ingegnieri consulenti A.S. – Sering Ingegneria s.r.l., mentre il r.t.i. Prometeoengineering s.r.l. – Sws engineering s.p.a., risulta preceduto da altri due concorrenti (d’Appolonia s.p.a., e r.t.i. via Ingegneria – Nier ingegneria s.p.a.,).<br />	<br />
Proposto ricorso dalla Prometeoengineering con vari motivi (sia avverso la prima classificata, sia avverso le due altre imprese che la precedono), la sentenza appellata ha, invece, accolto il ricorso incidentale, con riferimento ai motivi aggiunti, con il quale la D’Appolonia s.p.a., ha dedotto, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione dell’art. 90, comma 8, d. lgs. n. 163/2006, in quanto la Prometeo, avendo redatto le linee guida poste dall’ANAS a base della gara, non avrebbe potuto partecipare alla stessa.<br />	<br />
Secondo la sentenza appellata, l’art. 98, comma 8, del Codice appalti, nel prevedere, tra l’altro, l’esclusione dagli appalti o dalle concessioni di lavori pubblici, nonché dagli eventuali subappalti o cottimi, degli affidatari degli incarichi di progettazione, i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione, è espressione di un principio generale e “deve essere interpretata conformemente ai principi della parità di trattamento e della concorrenza”, dovendosi cioè valutare “se vi sia stata una differente posizione di partenza nella partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’incarico di progettazione”.<br />	<br />
Nel caso di specie, il primo giudice ha rilevato che “risulta dallo stesso bando di gara e dalla lettera di invito che l’affidamento del servizio di consulenza per studi sulla sicurezza poneva quali elementi fondamentali quelli di cui alle linee guida del novembre 2006”.<br />	<br />
L’accoglimento del ricorso incidentale per il suddetto motivo ha quindi comportato, oltre all’assorbimento degli ulteriori motivi del medesimo ricorso incidentale, anche la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse.<br />	<br />
Avverso la sentenza impugnata, vengono proposti i seguenti motivi di appello:<br />	<br />
violazione e falsa applicazione art. 90, comma 8, d. lgs. n. 163/2006 e dei principi inerenti alla par condicio dei concorrenti, nonché del principio di massima partecipazione alle gare; ciò in quanto l’art. 90, comma 8, cit., non è affatto espressione di un principio generale, ma deve anzi, essere oggetto di stretta interpretazione. E poiché, seguendo la giurisprudenza, “non vi è alcuna preclusione al progettista preliminare a rendersi affidatario della progettazione definitiva ed esecutiva”, non si vede come “possa esservi preclusione, nella specie, al soggetto che abbia collaborato alla redazione delle linee guida sulla sicurezza in galleria a partecipare alla gara per lo studio della sicurezza di un ben determinato novero di gallerie”. Inoltre, “le linee guida ANAS sono (ormai dal 2006) un documento di pubblico dominio e, dunque, appannaggio di tutti i concorrenti, sicchè non possono dare privilegi o vantaggi di sorta”, e, peraltro, avendo la appellante solo collaborato alle stesse, tale minima collaborazione “non può avere attribuito alla stessa alcuna posizione di privilegio o vantaggio rispetto ad altri concorrenti”. <br />	<br />
Tanto precisato, l’appellante ha quindi riproposto i motivi del proprio ricorso in I grado (pagg. 17 – 50) e la domanda di risarcimento del danno.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’ANAS s.p.a. e all’odierna udienza in Camera di Consiglio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 Cpa, il Collegio ha riservato la causa in decisione nel merito.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>2. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.<br />	<br />
La sentenza appellata ha, in sostanza, ritenuto che la partecipazione della attuale appellante (già ricorrente principale in I grado) alla redazione delle “Linee guida per la progettazione della sicurezza nelle gallerie stradali”, costituisca una di quelle ipotesi che determinano una “differente posizione di partenza nella partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’incarico di progettazione; ed ha desunto ciò dalla interpretazione “comunitariamente orientata” dell’art. 90, comma 8, d. lgs. n. 163/2006.<br />	<br />
La presente controversia si fonda, dunque, in primo luogo, sulla esatta interpretazione della norma citata e cioè sul se, in base alla medesima, sia configurabile un divieto di partecipazione alle gare; in secondo luogo, una volta che ciò venisse positivamente acclarato, la controversia attiene al se, nel caso di specie, tale divieto trovi concreta applicazione alla società appellante. <br />	<br />
Orbene, l’art. 90, comma 8, del Codice degli appalti, prevede: <br />	<br />
“ Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all&#8217;affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall&#8217;articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell&#8217;affidatario dell&#8217;incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell&#8217;incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti”.<br />	<br />
Tale disposizione è sostanzialmente riproduttiva dell’art. 17, comma 10, l. 11 febbraio 1994 n. 109, che la giurisprudenza amministrativa – come peraltro richiamato anche nella sentenza appellata – ha ritenuto espressivo di un principio generale volto alla tutela della genuinità della gara e della effettiva sussistenza di par condicio tra i partecipanti. <br />	<br />
E ciò in considerazione del fatto che la concorrenza tra tutte le imprese del settore, è un principio ormai valorizzato al massimo grado della normativa comunitaria, alla stregua della quale la scelta del contraente incontra in ogni caso i limiti indicati dalle norme del Trattato in materia di libera prestazione di servizi e dai principi generali del diritto comunitario, tra cui la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza, imponendosi così una scelta ispirata a criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati (Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008 n. 889).<br />	<br />
Si è, in tal senso, affermato (Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2003 n. 7130) che “il legislatore, vietando a coloro che direttamente o indirettamente (agli affidatari degli incarichi di progettazione ed ai loro dipendenti e collaboratori) abbiano partecipato alla progettazione di concorrere nelle gare per l&#8217;affidamento dell&#8217;esecuzione dei lavori progettati, ha voluto assicurare la massima autonomia e l&#8217;assoluta separazione tra attività di progettazione dei lavori e le attività esecutive degli stessi e, quindi, evitare che il redattore del progetto possa essere in modo diretto o indiretto anche l&#8217;esecutore dei lavori.”<br />	<br />
E si è altresì chiarito (sez. VI, 2 ottobre 2007 n. 5087), che: <br />	<br />
“la questione non riguarda la presenza nell&#8217;ordinamento di una norma che vieti l&#8217;affidamento di un incarico di progettazione a un soggetto che, in ipotesi, abbia eseguito lavori (peraltro) per conto di un soggetto diverso dall&#8217;Amministrazione appaltante. In questo senso la regola, di cui al menzionato art. 17, comma 9, della legge n. 109/1994, è chiara nel porre un divieto nella sola ipotesi in cui il progettista partecipi della esecuzione dei lavori, e non nel caso in cui un soggetto che abbia eseguito lavori partecipi ad una gara per l&#8217;affidamento di un incarico di progettazione.<br />	<br />
La regola è però espressione del principio generale di trasparenza ed imparzialità, la cui applicazione è necessaria per garantire parità di trattamento, che ha per suo indefettibile presupposto il fatto che i concorrenti ad una procedura di evidenza pubblica debbano rivestire la medesima posizione.”<br />	<br />
In tal modo, la sentenza ora citata, ha ancora affermato che “non si tratta, quindi, di ricercare ipotesi tipiche, normativamente individuate dal legislatore, al fine di verificare se gli elementi, nella specie valorizzati dal primo giudice, consentano di ricondurre la posizione . . . a tali ipotesi, ma di valutare se vi sia stata una differente posizione di partenza nella partecipazione alla procedura per l&#8217;affidamento dell&#8217;incarico di progettazione in esame, che abbia dato luogo a un possibile indebito vantaggio per l&#8217;aggiudicataria. La regola generale della incompatibilità garantisce la genuinità della gara, e il suo rispetto prescinde dal fatto che realmente si sia dato un vantaggio per un concorrente a motivo di una qualche sua contiguità con l&#8217;Amministrazione appaltante. In tal senso, quel che rileva è la situazione dei partecipanti alla gara, il cui esame deve evidenziare, in modo oggettivo, una disomogeneità di partenza per la particolare posizione in cui qualche concorrente viene a trovarsi.”<br />	<br />
Proprio in quanto espressiva di un principio generale (la tutela della par condicio dei concorrenti), la norma è stata ritenuta applicabile anche:<br />	<br />
&#8211; al caso di affidamento di un incarico di progettazione esecutiva, in cui il capo progetto è anche l&#8217;autore ed il coordinatore del progetto generale in base al quale sono stati ottenuti i finanziamenti (Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2007 n. 1302);<br />	<br />
&#8211; al caso in cui il direttore tecnico dell&#8217;impresa appaltante abbia partecipato alla progettazione dell&#8217;opera nella fase relativa alla elaborazione finalizzata al finanziamento, ritenendo che ciò determina una situazione di contiguità con i soggetti ai qu<br />
E’ del tutto evidente che la portata della disposizione, incidendo sulla partecipazione dei soggetti alle gare, e quindi sulla libertà di impresa (oltre che sul principio di buon andamento, che riceve attuazione attraverso la più ampia partecipazione alle gare), deve essere interpretata in senso rigoroso, quanto alle ipotesi che possono comportare una incompatibilità, e quindi un divieto di partecipazione alla gara (in tal senso, Cons. stato, sez. VI, .13 febbraio 2004 n. 561).<br />	<br />
Ma proprio in quanto espressiva del principio generale di tutela della par condicio dei concorrenti, e quindi in definitiva della tutela della concorrenza, la disposizione, oltre che applicabile al caso specifico da essa considerato, è volta ad impedire “posizioni di vantaggio dipendenti da forme di contiguità con la stazione appaltante” e, quindi, applicabile ai casi in cui tali posizioni siano configurabili.<br />	<br />
Ovviamente, tale ricerca deve essere condotta con attenzione e rigore, dovendosi essa concludere negativamente nel caso in cui difettino indizi seri, precisi e concordanti sulla circostanza che il partecipante alla gara, o il soggetto a questo collegato, abbia rivestito un ruolo determinante nell&#8217;indirizzo delle scelte dell&#8217;amministrazione o ne abbia ricevuto un tale flusso di informazioni riservate da falsare la concorrenza (Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2008 n. 36).<br />	<br />
In definitiva, l’art. 90, comma 8, citato, costituisce applicazione del più generale principio enunciato all’art. 2, comma 1, del Codice, laddove si afferma che l’affidamento deve rispettare “i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità . . .”.<br />	<br />
Principi che, oltre che essere il cardine del Trattato e delle direttive comunitarie in materia, costituisce altresì inveramento dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., che sovrintendono all’azione amministrativa, nonché dello stessa libertà di iniziativa economica, ex art. 41 Cost., che non potrebbe essere seriamente tale laddove l’ordinamento ammettesse, in generale e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, posizioni di vantaggio ovvero squilibri e/o disomogeneità di trattamento e di rapporti.<br />	<br />
In questo senso, se è vero che – come afferma l’appellante – occorre preservare, attraverso caute interpretazioni, la libertà di impresa, è altrettanto vero che tale libertà non può prescindere da pari diritti e guarentigie che devono essere riconosciuti ad ogni altra impresa interessata, e che pertanto le regole – attuative dei principi suddetti – non devono essere intese (salvo che ciò non si dimostri sotto il profilo della loro irragionevolezza), come altrettante limitazioni di libertà di iniziativa economica, bensì come attuative della tutela della par condicio e quindi della concorrenza, senza la quale non vi può essere alcuna sostanziale libertà di impresa e corretta competizione nel mercato.<br />	<br />
Né, d’altra parte,. il principio di massima partecipazione alle gare (della quale l’appellante assume la violazione) può essere assolutizzato come valore in sé, in quanto, se è senza dubbio auspicabile la più ampia partecipazione dei concorrenti alle gare (in quanto ciò – garantendo una scelta più ampia – soddisfa il principio di buon andamento), è altrettanto vero che il detto principio deve ricevere una lettura “relativizzata”, nel senso che è auspicabile la più ampia partecipazione nel rispetto del prevalente principio della tutela della concorrenza, realizzato attraverso la tutela della par condicio dei concorrenti. <br />	<br />
Alla luce di quanto esposto, deve trovare conferma la sentenza appellata, laddove essa afferma che l’art. 90, comma 8, d. lgs. n. 163/2006 (come già l’art. 17, comma 9, l. n. 109(1994), è espressione di un principio generale.<br />	<br />
E proprio per tale ragione, la sentenza appellata è altresì da condividere laddove afferma che “anche se la norma dell’art. 90, comma 8, si riferisce al rapporto tra appalti di lavori e preventiva progettazione, non si può non ritenere applicabile il principio generale del divieto di partecipazione di chi abbia una posizione di vantaggio relativamente agli appalti di servizi” (categoria nella quale rientra l’appalto oggetto della presente controversia).</p>
<p>3. Tanto precisato in ordine alla ratio ed all’ambito di applicazione dell’art. 90, comma 8, occorre verificare se nel caso di specie ricorra, in capo alla ricorrente in I grado, attuale appellante, quella “posizione di vantaggio”, tale da rendere applicabile nei suoi confronti il divieto di partecipazione alla gara.<br />	<br />
Su tale aspetto, l’appellante sostiene:<br />	<br />
a) che le Linee guida, poiché contengono “principi e criteri generali noti ed accettati dalla comunità scientifica applicati ad un caso specifico (le gallerie stradali”, si sostanziano in un “libro di testo, norma di buona pratica progettuale e non certo come capitolato speciale di appalto”, di modo che nessun vantaggio particolare può derivare “dall’aver collaborato marginalmente alla redazione delle Linee guida ANAS, che descrivono un metodo di lavoro”;<br />	<br />
b) che vi è stato fraintendimento del Tribunale nel configurare una posizione di vantaggio “sulla base della presunta configurazione come parzialmente coincidente dell’oggetto dell’incarico di redazione delle linee guida e dei servizi di studio sulla sicurezza”;<br />	<br />
c) che le Linee guida ANAS “sono (ormai dal 2006) un documento di pubblico dominio e, dunque, appannaggio di tutti i concorrenti, sicché non possono dare privilegi o vantaggi di sorta”;<br />	<br />
d) che le citate Linee guida “sono in realtà state affidate e predisposte dal Consorzio Fastigi in virtù del disciplinare stipulato con l’ANAS”, e l’appellante ha solo parzialmente collaborato alla stesura definitiva delle stesse.<br />	<br />
Le argomentazioni svolte dall’appellante, volte a dimostrare l’insussistenza, nel caso di specie, dell’acquisizione di alcuna posizione di vantaggio nella gara per l’affidamento di un servizio di consulenza per studi sulla sicurezza in galleria, e quindi l’inapplicabilità al caso di specie del divieto di cui all’art. 90, comma 8 (una volta ritenuto lo stesso, come si è già affermato, espressione di un principio generale), non risultano persuasive.<br />	<br />
Occorre ricordare che, come già affermato (Cons. Stato, sez. VI, n. 5087/2007, cit.), “la regola generale della incompatibilità garantisce la genuinità della gara, e il suo rispetto prescinde dal fatto che realmente si sia dato un vantaggio per un concorrente a motivo di una qualche sua contiguità con l&#8217;Amministrazione appaltante. In tal senso, quel che rileva è la situazione dei partecipanti alla gara, il cui esame deve evidenziare, in modo oggettivo, una disomogeneità di partenza per la particolare posizione in cui qualche concorrente viene a trovarsi.”<br />	<br />
E se, come pure è stato affermato, occorre che, ai fini della declaratoria di incompatibilità, devono ricercarsi indizi seri, precisi e concordanti sulla circostanza che il partecipante alla gara, o il soggetto a questo collegato, abbia rivestito un ruolo determinante nell&#8217;indirizzo delle scelte dell&#8217;amministrazione o ne abbia ricevuto un tale flusso di informazioni riservate da falsare la concorrenza (Cons. Stato, sez. V, n. 36/2008, citata a pag. 15-16 dell’appello), occorre tuttavia precisare che tali “indizi” non devono necessariamente riguardare soltanto “situazioni limite”, come l’essersi determinata, nel passato o nel presente, una situazione di influenza sulle scelte dell’amministrazione ovvero una situazione di connivenza, con conseguente flusso di informazioni, dall’amministrazione all’impresa che pretende di partecipare alla gara.<br />	<br />
Occorre ricordare che le norme sulle incompatibilità ed i connessi divieti agiscono, per così dire, “in prevenzione”; sono norme che tendono a prevenire il pericolo di pregiudizio (nella specie, per il principio della par condicio); norme che, verificato il caso di incompatibilità, attraverso la prescrizione del divieto di partecipazione, tendono a salvaguardare la genuinità della gara. Esse prevengono il pregiudizio, non presuppongono intervenuta la lesione, né presuppongono la sussistenza di un concreto tentativo di compromissione. <br />	<br />
E’, dunque, sufficiente che gli indizi (ferma la loro serietà, precisione e concordanza) riguardino situazioni che, oggettivamente, pongono un determinato concorrente in una posizione di squilibrio (per sé favorevole) nei confronti degli altri concorrenti, e tale da determinare – indipendentemente dal concretizzarsi del vantaggio – una violazione della par condicio. <br />	<br />
Nel caso di specie, come affermato nella sentenza del primo giudice (e non contraddetto dall’appellante):<br />	<br />
&#8211; l’affidamento del servizio di consulenza per studi sulla sicurezza poneva, quali elementi fondamentali, fin dalla definizione dell’oggetto della gara, le “Linee guida per la progettazione della sicurezza nelle gallerie stradali”; il che rende tali Linee<br />
&#8211; la “redazione delle linee guida ANAS è stata indicata tra i requisiti di capacità tecnica nella domanda di partecipazione della Prometeo e come tale è stata valutata” (il che consente di definire la dimensione del contributo alla redazione delle medesim<br />
Tanto appare rilevante ai fini di contribuire ad escludere l’error in iudicando della sentenza di I grado. Giova, inoltre, osservare che non possono assumere alcun rilievo le considerazioni relative alla pubblicità e notorietà delle Linee guida, il che escluderebbe posizioni di vantaggio: <br />	<br />
Infatti, ciò che determina la situazione di incompatibilità (e quindi il divieto di partecipazione) non è, in senso oggettivo, la conoscenza dell’elaborato sulla cui base occorre procedere (“con utilizzo di analisi di rischio in accordo alle linee guida ANAS del novembre 2006”, come si legge nel bando di gara), bensì, in senso soggettivo, l’avere redatto un documento che costituisce il presupposto per la valutazione delle offerte, che a quello devono conformarsi. Il che pone l’estensore (o coestensore, o collaboratore all’estensione), in una posizione soggettiva di vantaggio per l’applicazione al caso concreto delle Linee guida in precedenza redatte.<br />	<br />
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.<br />	<br />
Stante la complessità delle questioni trattate, sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Prometeoengineering It s.r.l.ed altro, come in epigrafe indicati, (n. 219/2011 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />	<br />
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere<br />	<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/05/2011</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 3/5/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-3-5-2011-n-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-3-5-2011-n-0-2/</guid>

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<p>Pres. Palmieri – Arbitri Coccia, Zaccheo Calcio Como srl (Avv. M. Grassani) c/ FIGC (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno) Giustizia sportiva – FIGC – Comunicato Ufficiale – Schede informative delegati alla sicurezza – Deposito – Richiamo alla normativa statale di settore – Necessità – Ragioni I Comunicati Ufficiali che –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-3-5-2011-n-0-2/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 3/5/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Palmieri – Arbitri Coccia, Zaccheo <br /> Calcio Como srl (Avv. M. Grassani) c/ FIGC (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia sportiva – FIGC – Comunicato Ufficiale – Schede informative delegati alla sicurezza – Deposito – Richiamo alla normativa statale di settore – Necessità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I Comunicati Ufficiali che – con riferimento al sistema delle Licenze Nazionali – prescrivono alle società sportive il deposito delle schede informative dei delegati alla sicurezza, impongono necessariamente anche il rispetto della normativa statuale di settore sulla tutela della sicurezza degli impianti sportivi e di coloro che vi accedono. Infatti, si tratta di adempimenti non meramente formali, ma che costituiscono uno snodo fondamentale al fine di assicurare l’osservanza dell’ordine pubblico e il corretto svolgimento delle competizioni sportive, anche con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti di affidabilità delle società che vi partecipano.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.3779</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-5-2011-n-3779/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-5-2011-n-3779/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-5-2011-n-3779/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.3779</a></p>
<p>Pres. Tosti – Est. Mezzacapo G. D. (avv.ti A. Miele, S. Orestano, S. Scognamiglio) c/ Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avv. Stato) sull&#8217;ampia discrezionalità dell&#8217;amministrazione nel formulare giudizi valutativi sui militari 1. Militari – Schede valutative – Giudizi – Discrezionalità tecnica – Sussiste – Conseguenze – Sindacato g.a. – Ammissibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-5-2011-n-3779/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.3779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-5-2011-n-3779/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.3779</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Tosti – <i>Est.</i> Mezzacapo <br />G. D. (avv.ti A. Miele, S. Orestano, S. Scognamiglio) c/ Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ampia discrezionalità dell&#8217;amministrazione nel formulare giudizi valutativi sui militari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Militari – Schede valutative – Giudizi – Discrezionalità tecnica – Sussiste – Conseguenze – Sindacato g.a. – Ammissibilità – Limiti – Manifesta abnormità o travisamento	</p>
<p>2. Militari – Schede valutative – Giudizi – Requisiti essenziali – Individuazione – Sufficienza – Conseguenze	</p>
<p>3. Militari – Giudizi analitici e complessivi – Ampia discrezionalità – Sussiste – Conseguenze – Variazioni rispetto a periodi precedenti – Eccesso di potere – Incofigurabilità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I giudizi formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dai superiori gerarchici con le schede valutative, sono caratterizzati da discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto. Pertanto, impingendo direttamente nel merito dell&#8217;azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto.	</p>
<p>2. Ai fini della legittimità dei giudizi espressi nelle schede valutative dei militari, non è necessario che l&#8217;eventuale valutazione negativa formulata nei confronti di un militare sia sorretta da documentate contestazioni relative a violazioni dei doveri d&#8217;ufficio oppure da specifici addebiti sul suo comportamento, bastando che la documentazione caratteristica esprima, in termini riassuntivi e logicamente coerenti, i caratteri e i requisiti essenziali del destinatario, senza essere in alcun modo condizionata da giudizi formulati in rapporto ad altri precedenti periodi a tal fine presi in esame, e sempre che il giudizio finale non esca da un quadro di coerenza e ragionevolezza della motivazione posta a suo fondamento.	</p>
<p>3. I giudizi analitici e complessivi dei militari sono suscettibili di variare di periodo in periodo senza che sia configurabile, in considerazione dell&#8217;ampia potestà discrezionale attribuita alla Pubblica amministrazione, il vizio di eccesso di potere per la differenza tra il giudizio afferente un periodo e quelli espressi per periodi precedenti, in quanto il giudizio espresso annualmente è autonomo rispetto a quello degli anni precedenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03779/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00132/2010 REG.RIC.<br />	<br />
N. 00652/2010 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 132 del 2010, proposto da:	</p>
<p><b>Gianluigi D&#8217;Alfonso</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Miele, Salvatore Orestano e Silvia Scognamiglio, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Orestano in Roma, via de&#8217; Prefetti, 26; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale della Guardia di Finanza; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Patrizio Vezzoli, Vincenzo Mangia<i></b></i>; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 652 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Gianluigi D&#8217;Alfonso</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Orestano, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Orestano in Roma, via de&#8217; Prefetti, 26; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Provinciale della G.D.F. di Ravenna; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 132 del 2010:<br />	<br />
&#8211; della scheda valutativa per ufficiali redatta in data 16.10.2009 riguardante il servizio prestato nel periodo 01.01.2009 &#8211; 15.07.2009 e comunicata il 27.10.2009;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, comunque connesso;.<br />	<br />
quanto al ricorso n. 652 del 2010:<br />	<br />
&#8211; del rapporto informativo per ufficiali redatto in data 13.11.2009 per il periodo 16.07.2009 &#8211; 31.10.2009, nell&#8217;incarico di Comandante del Nucleo Polizia Tributaria di Bari nonchè in via interinale di reggente il Comando Provinciale di Bari;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente comunque connesso;.</p>
<p>Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della cause;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il primo dei ricorsi in esame (n. 132 del 2010) l’odierno ricorrente impugna la scheda valutativa per ufficiali redatta nei suoi confronti, in data 16 ottobre 2009, riguardante il servizio dal medesimo prestato nell’incarico di Comandante della Guardia di Finanza Provinciale di Bari in sede vacante e di Comandante del dipendente Nucleo di Polizia Tributaria di Bari per il periodo 1 gennaio 2009 – 15 luglio 2009. E così, con il secondo dei ricorsi in esame (n. 652 del 2010), impugna il rapporto informativo per ufficiali redatto nei suoi confronti, in data 13 novembre 2009, riguardante il servizio dal medesimo prestato nell’incarico di Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari nonché, in via interinale di reggente (per 17 giorni consecutivi) il Comando Provinciale di Bari per il periodo 16 luglio 2009 – 31 ottobre 2009. <br />	<br />
Premette l’odierno ricorrente di ricoprire, dall’11 settembre 2006, l’incarico di Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari e di aver ricoperto, dal 1 gennaio 2009 al 15 luglio 2009, anche l’incarico di Comandante Provinciale di Bari in sede vacante. Rappresenta, inoltre,che, a far data dal 1° gennaio 2001, ha costantemente ricevuto la qualifica di “<i>eccellente</i>”, con apprezzamento del suo rendimento quale “<i>costantemente elevatissimo</i>”, “<i>meritevole di vivissimo apprezzamento e della più ampia ed incondizionata lode</i>”. <br />	<br />
Orbene, la scheda valutativa relativa al periodo 1 gennaio 2009 – 15 luglio 2009 vede confermata al ricorrente la qualifica finale di “<i>eccellente</i>” senza tuttavia l’attribuzione della lode. E così in sede di rapporto informativo relativo al periodo 16 luglio 2009 – 31 ottobre 2009 (rapporto compilato in ragione dell’inclusione del ricorrente nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento a scelta per l’anno 2010) si è ritenuto il rendimento del ricorrente meritevole di “<i>vivissimo apprezzamento</i>”, tuttavia non riconoscendogli “<i>la più ampia e incondizionata lode</i>”. <br />	<br />
Lamenta in sostanza il ricorrente, che pur ha conseguito il giudizio di “<i>eccellente</i>” con riguardo ad entrambe le schede valutative di cui è questione, la mancata attribuzione della lode e, comunque, la mancata riproduzione nelle citate schede delle espressioni elogiative di apprezzamento in precedenza riportate. A suo avviso, le dette mancate attribuzioni sostanzierebbero una illegittima flessione in senso peggiorativo nella valutazione dell’ufficiale, e ciò nonostante i risultati di servizio conseguiti e le valutazioni pregresse tutte espresse con le massime aggettivazioni e la più ampia e incondizionata lode.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio con riferimento ad entrambi i giudizi l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza dei proposti ricorsi e concludendo perché gli stessi vengano respinti.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 9 marzo 2011 i ricorsi vengono ritenuti per la decisione.<br />	<br />
Dispone preliminarmente il Collegio la riunione, per evidenti ragioni di connessione, dei proposti ricorsi.<br />	<br />
I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, respinti.<br />	<br />
Premette il Collegio il richiamo a costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale per cui i giudizi, formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dai superiori gerarchici con le schede valutative, sono caratterizzati da discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto; pertanto, impingendo direttamente nel merito dell&#8217;azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (cfr, da ultimo, Consiglio Stato , sez. IV, 9 marzo 2011 , n. 1519). Definito l’ambito della effettiva sindacabilità in sede giurisdizionale dei giudizi di che trattasi, va poi anche ricordato come sia del pari pacifica in giurisprudenza la tesi per cui, essendo i giudizi contenuti nella scheda valutativa diretti a valutare il modo con il quale il militare, nel periodo considerato, ha svolto le sue funzioni, esprimendo apprezzamenti qualitativi sull&#8217;esercizio delle stesse, si tratta allora di mere valutazioni, ragione per cui non si richiede l&#8217;indicazione di particolari fatti commissivi da parte del dipendente per sorreggere il giudizio (nella specie, asseritamente meno favorevole) sul modo con cui lo stesso ha esercitato le sue funzioni, essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 04 novembre 2010 , n. 33161). Non occorre, in altri termini, che l&#8217;eventuale valutazione negativa formulata nei confronti del militare sia sorretta da documentate contestazioni relative a violazioni dei doveri d&#8217;ufficio oppure da specifici addebiti sul suo comportamento, bastando che la documentazione caratteristica esprima, in termini riassuntivi e logicamente coerenti, i caratteri e i requisiti essenziali del destinatario, senza essere in alcun modo condizionata da giudizi formulati in rapporto ad altri precedenti periodi a tal fine presi in esame, sempre che il giudizio finale non esca da un quadro di coerenza e ragionevolezza della motivazione posta a suo fondamento (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 21 settembre 2010 , n. 11097). <br />	<br />
Del resto, ai fini della legittimità della scheda valutativa degli ufficiali non è necessario che il revisore abbia acquisito una compiuta personale conoscenza del valutato, peraltro nella pratica difficilmente realizzabile e dimostrabile, potendo bastare anche l&#8217;osservazione indiretta dell&#8217;attività, ovvero semplici contatti con il valutando o, ancora, atti e fatti obiettivamente documentati (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 18 febbraio 2011 , n. 1065). Infatti, la scheda valutativa relativa alle capacità, alle qualità e al rendimento in servizio di un militare, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all&#8217;obbligo di motivazione non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 4 maggio 2010 , n. 9394).<br />	<br />
Così come, con specifico riferimento alla questione delle flessioni nei giudizi, deve rimarcarsi che ogni scheda valutativa riflette esclusivamente il giudizio sul rendimento complessivo tenuto dal militare nel periodo di riferimento, con la conseguenza che è da escludere che in essa possa farsi riferimento a vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in altre schede (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 10 dicembre 2007 , n. 6330). Ma vi è di più. I giudizi analitici e complessivi dei militari sono suscettibili di variare di periodo in periodo senza che sia configurabile, in considerazione dell&#8217;ampia potestà discrezionale attribuita alla Pubblica amministrazione, il vizio di eccesso di potere per la differenza tra il giudizio afferente un periodo e quelli espressi per periodi precedenti, in quanto il giudizio espresso annualmente è autonomo rispetto a quello degli anni precedenti (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 11 febbraio 2011 , n. 162). A ciò consegue che non sussiste un particolare onere di motivazione per giustificare un giudizio meno favorevole attribuito ai dipendenti rispetto a quelli degli anni precedenti, salvo che non si tratti di una riduzione considerevole, apprezzabile ed inopinata dei punteggi che esprimono il nuovo giudizio complessivo ovvero di un improvviso abbassamento delle costanti qualifiche (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 21 settembre 2010 , n. 11097).<br />	<br />
Le richiamate coordinate interpretative consentono, quindi, di ribadire la legittimità dell’operato della resistente Amministrazione, i cui atti risultano immuni dai vizi dedotti dal ricorrente. <br />	<br />
E ciò nel senso cioè che i giudizi espressi non risultano segnati da quei tratti di irragionevolezza, illogicità e palese travisamento dei fatti, il cui eventuale riscontro ne consentirebbe l’annullamento. Peraltro, non può non rilevarsi che il ricorrente ha conservato, in entrambe le occasioni di cui è questione, la qualifica complessiva apicale di “<i>eccellente</i>”, senza dunque flessione alcuna rispetto al pregresso. Avuto riguardo a questo dato, deve anche osservarsi allora che l’uso di aggettivazioni più o meno largamente elogiative a testimonianza dell’apprezzamento espresso sono, con ogni evidenza, rimesse al libero e soggettivo convincimento discrezionale del valutatore e/o del revisore. Il loro sostanziare un “<i>elemento ulteriore</i>” rispetto alla qualifica finale riconosciuta, non sottrae certo le dette espressioni elogiative all’ipotetico sindacato del giudice, ma concorre a rafforzare i tratti della discrezionalità che caratterizza l’attribuzione delle stesse, discrezionalità che risulta la più ampia ed alta. Piuttosto, se una coerenza dette valutazioni elogiative debbono rivestire è con la valutazione finale attribuita, e &#8211; nel caso di specie &#8211; detta coerenza logica sicuramente sussiste tra la attribuita qualifica di “<i>eccellente</i>” e la valutazione del rendimento del ricorrente quale “<i>meritevole di vivo apprezzamento</i>” (prima scheda valutativa) e di “<i>vivissimo apprezzamento</i>” (secondo rapporto informativo). Né, per come innanzi rilevato, può sussistere una pretesa al conseguimento di espressioni elogiative immutate nel tempo.<br />	<br />
Da ultimo, con riguardo alla questione del doppio incarico espletato dal ricorrente, i giudizi finali impugnati sono correttamente riferiti ad entrambi gli incarichi assolti dall’ufficiale nei periodi in esame e per gli archi di tempo rispettivamente svolti.<br />	<br />
Peraltro, ai sensi dell’art. 3, sesto comma del D.P.R. 13 febbraio 1967 n. 429, recante la disciplina dei Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza, “<i>Nei riguardi degli ufficiali che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendenze della stessa autorità viene compilato un unico documento caratteristico, sul frontespizio del quale sono indicati tutti gli incarichi ricoperti; in sede di giudizio finale deve essere chiaramente valutato il rendimento in ciascuno degli incarichi assolti</i>”.<br />	<br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, i ricorsi vanno respinti poiché infondati.<br />	<br />
Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/05/2011</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 3/5/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-3-5-2011-n-0-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Palmieri – Arbitri Lubrano, Zaccheo Spezia Calcio srl (Avv.ti E. Angelini, M. Leccese) c/ FIGC (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno) 1. Giustizia sportiva – Società – Schede informative delegato alla sicurezza – Prova Invio – Report positivo del fax – Sufficienza – Ragioni 2. Giustizia sportiva – Schede informative</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-3-5-2011-n-0-3/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 3/5/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Palmieri – Arbitri Lubrano, Zaccheo <br /> Spezia Calcio srl (Avv.ti E. Angelini, M. Leccese) c/ FIGC (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva – Società – Schede informative delegato alla sicurezza – Prova Invio – Report positivo del fax – Sufficienza – Ragioni 	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – Schede informative delegato alla sicurezza – Atto di nomina – Requisiti di formazione – Necessità – Conseguenze – Omissione – Penalizzazione di un punto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’invio delle schede informative del Delegato alla Sicurezza di una società sportiva, con fax indirizzato alla FIGC, deve ritenersi provato con il deposito in giudizio del “report” che attesti positivamente la trasmissione dei predetti documenti. Infatti, avendo la FIGC prescelto quale mezzo di comunicazione il fax, l’onere della società risulta assolto non con il raggiungimento dell’indirizzo del destinatario ma con la trasmissione della comunicazione. 	</p>
<p>2. Le schede informative del Delegato alla Sicurezza di una società sportiva prive del necessario atto di nomina e riferite a soggetto sprovvisto dei requisiti di formazione all’atto dell’invio, devono ritenersi incomplete o inidonee, con conseguente applicazione della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2645</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2645/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2645/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2645</a></p>
<p>Pres. Giaccardi – Est. Potenza Ministero della Difesa (Avv. Stato) c/ Florida 2000 Srl (Avv. A. Clarizia) sulla modifica della composizione dei membri della commissione di gara successivamente alla apertura delle offerte 1. Contratti della P.A. – Gara –- Offerte tecniche ed economiche – Apertura – Commissione di gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2645/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2645</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2645/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2645</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Giaccardi –<i> Est.</i> Potenza <BR> Ministero della Difesa (Avv. Stato) c/ Florida 2000 Srl (Avv. A. Clarizia)</span></p>
<hr />
<p>sulla modifica della composizione dei membri della commissione di gara successivamente alla apertura delle offerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara –- Offerte tecniche ed economiche – Apertura – Commissione di gara – Successiva modifica composizione – Illegittimità – Ragioni 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara &#8211;  Commissione di gara – Modifica membri – Illegittimità – Danno dei partecipanti – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Qualora risulti modificata la composizione della commissione di gara successivamente all’apertura delle offerte tecniche ed economiche, in presenza di un potere valutativo tecnico – discrezionale in capo all’organo collegiale, la procedura di gara è illegittima per violazione del principio della immutabilità dell’organo medesimo, non con riferimento alle regole generali che presiedono l’attività degli organi stessi, ma con riguardo alla tutela della trasparenza procedurale, che mira ad evitare in radice che i predetti mutamenti, proprio in quanto avvenuti ad offerte aperte, possano solo potenzialmente incidere sulla par condicio dei concorrenti offerenti, che rappresenta un valore primario della procedura concorsuale.	</p>
<p>2. Il principio di immutabilità della commissione di gara, in quanto posto a tutela del pubblico interesse, preclude che ai fini dell’accertamento della legittimità della procedura si richiede imprescindibilmente la sussistenza di un danno effettivo eventualmente riportato da soggetti partecipanti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02645/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 08929/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8929 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Ministero della Difesa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Florida 2000 Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; Gamba Service Spa, Cns &#8211; Consorzio Nazionale Servizi; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I BIS n. 32375/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Florida 2000 Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Daniela Giacobbe e Angelo Clarizia;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- Con la sentenza epigrafata il TAR del Lazio ha accolto il ricorso della srl Florida 2000 proposto contro l’affidamento, ad altre ditte concorrenti, di due lotti del servizio di pulizia da espletarsi presso varie strutture della predetta amministrazione.<br />	<br />
In particolare, le vicende in fatto che danno origine alla controversia in esame sono state riepilogate dal TAR come segue.<br />	<br />
1.1.- Con bando pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2007/S 194 del 9.10.2007 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 12.10.2007 il Ministero della Difesa indiceva una procedura ristretta accelerata per l’appalto annuale del servizio di pulizia locali e prestazioni accessorie presso Enti, Distaccamenti e Reparti della Difesa dislocati sul territorio nazionale, per un valore complessivo annuo pari a € 62.591.616,00. L’oggetto dell’appalto veniva suddiviso in 20 lotti, localizzati in aree regionali e comprendenti Enti, Distaccamenti e Reparti rientranti sotto la giurisdizione dell’Esercito, dell’Aeronautica, del Segretariato Generale della Difesa e dello Stato Maggiore della Difesa. La Florida 2000 partecipava alla gara limitatamente ai lotti nn. 19 e 20.<br />	<br />
1.2- In data 8.7.2008 la Commissione di gara, nominata con o.d.g. n. 44 del 5.5.2008, e composta dal Presidente Dott. Giovanni Nisi e dai Membri Ten. Col. Fabio Agatino Caruso e Magg. Vittorio Ventura, procedeva in seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed alla valutazione delle stesse in seduta riservata. In data 8.9.2008 la stessa Commissione di gara, in seduta pubblica, leggeva i punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti. La Florida 2000 S.r.l., per il lotto 19 conseguiva 39,21 punti su 60, collocandosi all’8° posto, mentre per il lotto 20 conseguiva 38,10 punti, collocandosi al 7° posto. Nella stessa seduta la Commissione procedeva anche all’apertura delle offerte economiche dei lotti da 1 a 6. Il giorno dopo, 9.9.2008, la stessa Commissione proseguiva nelle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei lotti da 7 a 20. Nella successiva seduta del 22.9.2008, la stessa Commissione comunicava che il sistema informatico di elaborazione dei dati, in presenza dell’esclusione di un’offerta economica, aveva proceduto autonomamente all’esclusione della corrispondente offerta tecnica con eventuale possibile modifica dei punteggi tecnici in precedenza comunicati. Di conseguenza la Commissione comunicava i punteggi attribuiti alle offerte economiche, i nuovi punteggi tecnici (determinati all’esito di eventuali esclusioni delle offerte economiche), nonché i punteggi complessivi finali. Nei lotti 19 e 20 i punteggi tecnici, non subivano modifiche. Nel lotto 19 la Florida 2000 S.r.l. conseguiva 34,875 punti su 40 per l’offerta economica. La somma dei punteggi tecnici ed economici determinava, quindi, un punteggio complessivo per la ricorrente di 74,091 punti, che la vedeva collocarsi al sesto posto. Nel Lotto 20, invece, la Florida 2000 S.r.l. conseguiva 38,104 punti su 40 per l’offerta tecnica, conseguendo nel complesso un punteggio tecnico economico pari a 69,689 punti, che la vedeva collocarsi all’ottavo posto. La Commissione, inoltre, comunicava che avrebbe provveduto ad inviare le offerte risultate economicamente più vantaggiose all’Ufficio Coordinamento Tecnico per essere sottoposte alla verifica di congruità. Nella successiva seduta del 29.10.2008 la Commissione comunicava di aver recepito l’esito positivo della verifica di congruità effettuata dalla Commissione appositamente nominata con O.d.g. n. 70 del 23.9.2008, in relazione ai lotti da 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, mentre in relazione agli altri lotti rinviava a successiva seduta attesa la necessità di acquisire gli esiti della verifica di congruità. Nella successiva seduta del 5.11.2008 la Commissione comunicava l’esito positivo della verifica di congruità effettuata dalla Commissione appositamente nominata con O.d.g. n. 70 del 23.09.2008 in relazione al lotto 1. <br />	<br />
1.3- In data 12.12.2008 il Ministero pubblicava sul sito web della Difesa un avviso di sospensione del procedimento, a causa della insufficienza degli stanziamenti sul pertinente capitolo di bilancio messi a disposizione per l’esercizio finanziario 2009 dai competenti Organi programmatori della spesa, per effetto delle misure di cui al D.L. 112/2008 conv. in L.n. 133/2008. <br />	<br />
1.4- Con successivo decreto in data 24.3.2009 veniva comunicata la riapertura della procedura ed il Ministero rendeva noto che l’appalto non avrebbe potuto essere aggiudicato alle condizioni iniziali, in quanto il Comando Logistico dell’Esercito, attesa la sopravvenuta indisponibilità delle iniziali risorse economiche, aveva deciso di procedere all’affidamento del servizio di pulizia degli enti, distaccamenti e reparti rientranti sotto la sua giurisdizione per mezzo di atti negoziali stipulati a livello periferico. Di conseguenza il Ministero disponeva di proseguire la gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli altri Organi interessati (Aeronautica, Stato Maggiore della Difesa, Segretariato Generale della Difesa), essendovi, per tali organi, una copertura finanziaria pari a € 22.400.244,00. Sicchè l’importo complessivo a base di gara veniva a rideterminarsi dagli iniziali 62.591.616,00 al più ridotto importo di € 22.400.244,00. <br />	<br />
1.5- Il predetto decreto di riapertura veniva impugnato dalla Florida 2000 S.r.l. sotto diversi profili (il ricorso veniva dapprima accolto con sentenza del Tar Lazio nn. 7514/2009; successivamente, a seguito della proposizione dell’appello da parte del Ministero della Difesa, il Consiglio di Stato si pronunciava in senso contrario con sentenza n. 1301/2010, riformando integralmente la sentenza di primo grado e respingendo per l’effetto il ricorso originario della Florida 2000 S.r.l.). <br />	<br />
1.6- Il Ministero continuava nelle operazioni di gara e fissava alla data del 31.1.2009 la seduta pubblica nella quale avrebbero dovuto essere resi noti i nuovi punteggi relativi ai lotti nn. 7, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Nella seduta pubblica del 31.3.2009 la Commissione, in composizione variata (in quanto non vi era più il Ten. Col. Fabio Agatino Caruso, ma il Ten. Col. Augusto De Strobel, insieme ai membri Pres. Dott. Giovanni Nisi e Magg. Vittorio Ventura) comunicava l’avvenuta esclusione dell’ATI Gruppo Samir (che si era classificata al primo posto nelle graduatorie dei Lotti 19 e 20) per mancanza dei requisiti e per l’effetto rideterminava i punteggi attribuiti. Per effetto di tale rideterminazione i punteggi economici non subivano variazioni, mentre al contrario risultavano totalmente modificati i punteggi tecnici, con stravolgimento delle graduatorie: &#8211; per il Lotto 19 si classificava al primo posto il C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi, seguito, al sesto posto, dalla Florida 2000 S.r.l.; &#8211; per il Lotto 20 si collocava al primo posto la Gamba Service S.r.l., seguita, al settimo posto, dalla Florida 2000 S.r.l.. <br />	<br />
Alla luce di ciò, la Commissione comunicava che avrebbe provveduto ad inviare le offerte incongrue all’Ufficio Coordinamento Tecnico per essere sottoposta alla verifica, e che avrebbe valutato gli elementi specifici delle rimanenti offerte ai fini della verifica o meno della loro congruità, riservandosi di procedere alle aggiudicazioni provvisorie all’esito di tali verifiche. <br />	<br />
1.6- In data 15.5.2009, il Ministero comunicava alla Florida 2000 S.r.l. la convocazione della seduta della Commissione di gara in data 20.5.2009 per la comunicazione degli esiti della verifica di congruità delle offerte dei lotti 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, nonché della verifica di congruità della seconda classificata del lotto 1 per intervenuta rinuncia dell’aggiudicatario provvisorio. <br />	<br />
Alla seduta del 20.5.2009, una nuova Commissione nominata con O.d.g. n. 27 del 15.5.2009, e composta dal Pres, Giovanni Nisi, dal Magg. Vittorio Ventura (già componenti della precedente Commissione), nonché dal Dott, Marco Placidi, recepiva l’esito positivo della verifica di congruità effettuata dalla Commissione appositamente nominata con O.d.g. n, 70 del 23.9.2008 e per l’effetto disponeva l’aggiudicazione provvisoria del Lotto 19 al C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi e quella del Lotto 20 alla Gamba Service S.r.l.. <br />	<br />
1.7.- Successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 5.1.2010, comunicato tramite fax alla odierna ricorrente in data 19.1.2010, l’Amministrazione ha disposto le aggiudicazioni definitive di tutti e 20 i lotti. <br />	<br />
2.- La società Florida 2000 ha pertanto impugnato innanzi al TAR i seguenti atti:<br />	<br />
&#8211; il Decreto Dirigenziale n. 5/01/2010 del Ministero della Difesa avente ad oggetto l&#8217;affidamento del servizio di pulizia locali e prestazioni accessorie presso enti, distaccamenti e reparti della Difesa dislocati sul territorio nazionale, suddiviso in 20<br />
&#8211; all&#8217;occorrenza il suddetto decreto Dirigenziale anche nella parte in cui viene disposta l&#8217;aggiudicazione relativa al Lotti da 1 a 18;<br />	<br />
&#8211; tutti i verbali di gara e di tutte le comunicazioni del R.U.P.;<br />	<br />
&#8211; i provvedimenti di nomina delle Commissioni giudicatrici e di verifica della congruità dell&#8217;offerta e segnatamente degli O.d.g. n. 44 del 5.5.2008, n. 70 del 23.9.2008, n. 27 del 15.5.2009;<br />	<br />
&#8211; all&#8217;occorrenza, il bando di gara pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea n. 2007/S 194 del 9.10.2007 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 12 ottobre 2007, della lettera di invito n. prot. 3/5757<br />
&#8211; tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, ivi compresi i contratti dei Lotti 19 e 20;<br />	<br />
&#8211; il provvedimento di modifica della Commissione di gara di cui all’O.d.g. n. 14 del 25.3.2010;<br />	<br />
&#8211; i verbali di seduta riservata;<br />	<br />
&#8211; gli eventuali altri provvedimenti di nomina/modifica della Commissione di gara;<br />	<br />
&#8211; le schede tecniche di valutazione (prodotti in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 662/2010);<br />	<br />
&#8211; la nota prot. n. 3/3480 dell’8 giugno 2010 con la quale è stata comunicata alla Florida 2000 S.r.l. l’avvenuta stipula del contratto del Lotto 19 con il Consorzio Nazionale Servizi;<br />	<br />
&#8211; il Decreto n. 76 del 9.6.2010, di approvazione del contratto del lotto 19 n. 238 del 4.6.20l0;<br />	<br />
&#8211; la nota n. prot. MD ANA001.10.02.02/05282 del 17.6.2010 avente ad oggetto il passaggio di cantiere dalla Florida 2000 Srl al CNS delle maestranze impiegate presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli; <br />	<br />
2.1- L ricorrente ha altresì chiesto al TAR la declaratoria di inefficacia e/o annullamento e/o nullità e/o caducazione del contratto relativo al Lotto 19 stipulato tra il Ministero della Difesa ed il CNS Consorzio Nazionale Servizi.<br />	<br />
2.3.- A seguito della costituzione in giudizio dell’Amministrazione e delle controinteressate, e della produzione della documentazione relativa alla procedura contestata, con memorie recanti motivi aggiunti del 12.4.2010, 3.5.2010, 18.5.2010 e 25.6.2010, ritualmente notificate, la ricorrente: <br />	<br />
&#8211; impugnava ulteriori atti consistenti nel provvedimento di modifica della Commissione di gara di cui all’O.d.g. n. 14 del 25.3.2010, nei verbali di seduta riservata, negli eventuali altri provvedimenti di nomina/modifica della Commissione di gara, nelle<br />
&#8211; proponeva ulteriori doglianze avverso gli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello dell’eccesso di potere; &#8211; chiesto la declaratoria di inefficacia e/o annullamento e/o null<br />
3.- Il TAR, rigettate le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso, lo ha accolto nel merito, annullando gli atti impugnati (per le motivazioni in prosieguo trattate), chiarendo altresì la consequenziale necessità di procedere alla rinnovazione della gara. Da quest’ultimo effetto i primi giudici hanno tratto però ragione per rigettare la domanda della ricorrente, di dichiarare inefficace il contratto.<br />	<br />
4.- Il Ministero della difesa ha interposto appello avverso la sentenza, affidandolo ai motivi riassunti nella sede della loro trattazione da parte della presente sentenza.<br />	<br />
5.- Si è costituita nel giudizio d’appello la società Florida 2000, resistendo al gravame e specificando in successiva memoria (datata 24.2.2011) le proprie difese, che si intendono qui richiamate. Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- Contro la sentenza impugnata l’appellante Ministero deduce in via preliminare due eccezioni, che vanno esaminate con priorità.<br />	<br />
1.1- La prima sostiene che erroneamente il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità del ricorso di primo grado proposte dal’Amministrazione; infatti, secondo il Ministero, la legittimità della procedura di gara e di cui si controverte sarebbe già stata positivamente vagliata da parte del giudice amministrativo, con la sentenza n. 1301/2010 del Consiglio di Stato, la quale (in riforma della sentenza TAR Lazio n. 7514/2009) avrebbe ritenuto insussistenti gli stessi vizi procedurali riproposti dalla società Florida 2000 col ricorso deciso dal TAR, come oggi in esame.<br />	<br />
Conseguentemente, l’appellata avrebbe dovuto sollevare in quel processo le censure di legittimità sulle operazioni selettive, delle quali essa era già a conoscenza per effetto dell’istruttoria in quella sede ordinata ed espletata. Sarebbe perciò manifesta l’irricevibilità delle censure proposte con il ricorso trattato dal TAR.<br />	<br />
La tesi è infondata. La decisione richiamata dal Ministero riguarda una fase procedurale, della complessa vicenda, ben precedente alle aggiudicazioni dei lotti di cui in questa sede si controverte; ed invero dalla pronunzia si rileva chiaramente che quel contenzioso originava da impugnazione di atto del procedimento costituito dal decreto di riapertura della gara (la quale, come in fatto già richiamato, era stata sospesa per difficoltà attinenti al finanziamento); in quella sede la società Florida 2000 poneva in dubbio in primo luogo la legittimità della riapertura del procedimento, sostenendo che ciò aveva prodotto conseguenze vizianti in ordine alle “eventuali aggiudicazioni, provvisorie e/o definitive” (nonché sui contratti eventualmente stipulati). In questo quadro l’impugnazione dell’aggiudicazione era stata quindi proposta tuzioristicamente, avverso solo ipotizzati atti di aggiudicazione, rispetto ai quali non sono quindi proponibili questioni di piena conoscenza e di tempestività del ricorso.<br />	<br />
La controversia in esame attiene invece all’atto all’aggiudicazione definitiva dei lotti in questione, successivamente formalmente emanato in favore di altra ditta controinteressata e contestato dalla società Florida (con esito positivo) nel giudizio di primo grado.<br />	<br />
1.2.- La seconda eccezione riguarda l’interesse ad agire della società appellata, secondo il Ministero erroneamente riconosciuto dal TAR sul rilievo che l’interesse a sollevare vizi inerenti alla valutazione delle offerte in concorso ed ai punteggi complessivi conferiti deriverebbe dalla circostanza che dall’ventuale accoglimento del gravame potrebbe scaturire la necessità di rivalutare le offerte o di ripetere la gara. Anche questa seconda eccezione, che fa sostanzialmente leva sulla confermata non utile collocazione in graduatoria conseguita dall’offerta della Florida, non è meritevole di accoglimento.<br />	<br />
Ed invero il vizio procedimentale ipotizzato attiene a vicende compositive dell’organo preposto ad esaminare le offerte verificatesi successivamente alla loro apertura e con sostenuta variazione dei criteri di valutazione. In tale situazione, fatta salva la verifica in concreto della portata del vizio dedotto in merito alla fattispecie procedimentale quale si è nella specie effettivamente svolta , deve riaffermarsi la presenza di un sostanziale interesse al rispetto del principio di immutabilità della commissione di gara, affermato dal TAR, non potendosi nella situazione in esame escludere l’eventualità che la nuova commissione adotti un diverso metro di valutazione delle offerte tecniche conosciute prima del mutamento della sua composizione.<br />	<br />
2.- Nel merito del ricorso, l’aspetto centrale su cui poggia preminentemente l’intero impianto della sentenza gravata è costituito dalla rilevanza dei mutamenti della commissione succedutisi nel tempo che, essendo intervenuti ad offerte tecniche già aperte, sono stati ritenuti in contrasto con il principio di immutabilità dell’organo esaminatore, il quale era inoltre titolare di (ed ha esercitato) poteri tecnico-discrezionali nell’apprezzamento delle offerte, In particolare il primo giudice ha ritenuto:<br />	<br />
&#8211; non condivisibile l’assunto delle ricorrente parti resistenti secondo cui la correttezza dell’operato dell’Amministrazione dovrebbe desumersi dal fatto che, a causa della complessità delle operazioni di gara e delle vicende giudiziarie che l’hanno carat<br />
&#8211; non risolutiva (spiegandone le ragioni), l’altra giustificazione offerta al riguardo dalla difesa erariale, secondo la quale i mutamenti della composizione della Commissione di gara sarebbero da considerare irrilevanti in considerazione dello scarso mar<br />
&#8211; conseguentemente illegittimo l’aver mutato la composizione della Commissione in corso di procedura, senza aver anticipatamente previsto e nominato componenti supplenti, perché ciò ha comportato che le offerte dei concorrenti sono state valutate, in sost<br />
&#8211; conclusivamente sussistente la violazione del principio di unicità ed immutabilità della Commissione di gara, peraltro, in una situazione nella quale le buste delle offerte tecniche ed economiche erano già state aperte.<br />	<br />
Queste argomentazioni sono contrastate dall’appellante Ministero, il quale (punto n. 3 del ricorso) argomenta che:<br />	<br />
&#8211; la commissione di gara deve obbligatoriamente operare nel suo “plenum” sicchè la sostituzione di un suo componente di collegio “perfetto” non è di per sé illegittima;<br />	<br />
&#8211; la sostituzione è ammissibile anche se non preceduta dalla indicazione di membri supplenti in sede di nomina originaria della commissione, poiché diversamente ragionando si determinerebbe il blocco del funzionamento di tale organo;<br />	<br />
&#8211; la sostituzione di un commissario non era idonea ad alterare gli esiti della procedura;<br />	<br />
&#8211; la società Florida non ha subito alcun pregiudizio derivatole dalla sostenuta illegittima modifica della Commissione.<br />	<br />
Le censure testè riassunte sono infondate, per le ragioni che seguono.<br />	<br />
2.1- ‘E pacifico in atti che la Commissione di gara ha visto tre mutamenti della sua composizione, e che il secondo ed il terzo (in quanto disposti rispettivamente il 23.9.08 ed 15.5.09, dagli oo.dd.gg n. 14 del 25.1.2009 e n. 27 del 15.5.2009) sono entrambi successivi all’apertura delle buste delle offerte tecniche (datata 8.9.08) ed economiche (9.9.08). I primi giudici hanno inoltre rilevato, dai verbali delle sedute di gara, che la Commissione ha espletato funzioni caratterizzate da margini di discrezionalità, non essendosi limitata ad applicare i criteri di attribuzione numerica dei punteggi stabiliti nella “lex specialis”. La sentenza supporta la tesi della violazione del principio della immutabilità della commissione citando in proposito e ad esempio le operazioni svoltesi per l’individuazione delle prestazioni massime riferite a ciascun sub-criterio; in queste attività la Commissione avrebbe espresso valutazioni discrezionali di natura tecnica (facoltà peraltro prevista espressamente dal disciplinare di gara). <br />	<br />
La controversia si incentra quindi sui predetti distinti ma nella specie correlati profili.<br />	<br />
2.1.1- Con riferimento al primo (le variazioni della Commissione), il TAR ha criticato il fatto che al momento della composizione della Commissione non fossero stati previsti membri supplenti. Non viene qui in rilievo la ovvia affermazione sulla legittima possibilità di procedere a sostituire singoli membri, né la natura di collegio perfetto rivestita dalla Commissione che richiede quindi l’integrazione dell’organo carente di uno o più componenti; i primi giudici hanno infatti applicato, ai provvedimenti di variazione gravati, il principio di immutabilità non con riferimento alle regole generali che presiedono l’attività degli organi collegiali, ma con riguardo al momento procedimentale del loro intervento rispetto al momento ed alla natura della valutazioni compiute delle offerte tecniche. In tale ottica, quindi, il principio si pone anzitutto nella diversa valenza di tutela della trasparenza procedurale, mirando ad evitare in radice che i predetti mutamenti, proprio in quanto avvenuti ad offerte aperte, possano anche solo potenzialmente incidere sulla “par condicio” dei concorrenti offerenti , che rappresenta un valore primario della procedura concorsuale. Questo risvolto del principio è del resto affermato da copiosa giurisprudenza amministrativa nella quale si legge una portata ben superiore a quella di una tutela meramente strumentale (cfr. ex multis, Cons. di Stato, a. p., n. 11/2008), e che certamente si accresce se collegata al fatto che anche i membri supplenti sono stati nominati successivamente alla apertura delle offerte e che la loro valutazione da parte della Commissione ha comportato l’ esercizio di poteri discrezionali.<br />	<br />
2.1.2- Passando così al secondo profilo (la natura discrezionale della valutazioni) si osserva che il principio applicato dal TAR vale anche in presenza di automatismi che concorrono, anche in forma predominante, al funzionamento complessivo del sistema di aggiudicazione prescelto. Ciò non contrasta col dato oggettivo secondo cui la valutazione di offerte tecniche (che costituisce solo una fase della procedura selettiva) comporta per definizione un momento di valutazione discrezionale nell’apprezzamento delle proposte dei concorrenti. In particolare, la pronunzia impugnata osserva che “ dai verbali delle sedute riservate emerge che la Commissione di gara ha espletato funzioni caratterizzate da margini di discrezionalità, non essendosi limitata ad applicare criteri di attribuzione numerica dei punteggi stabiliti nella “lex specialis” “ come emerge, ad esempio, dalle operazioni sottese all’individuazione delle prestazioni massime in relazione a ciascun sub-criterio . <br />	<br />
La tesi è contrastata dall’appello, ma sul punto la difesa ministeriale si limita ad affermare che i commissari non avevano poteri discrezionali il cui esercizio potesse incidere sull’esito della gara . L’opinione non può essere condivisa sia in via di principio che con riguardo ai fatti procedurali accaduti, in ordine ai quali è del tutto sprovvista di argomenti.<br />	<br />
Ed invero, con riguardo ai principi, non può trascurarsi che, per le ragioni già indicate, la titolarità di poteri di verifica tecnico-discrezionale delle offerte è esplicitamente prevista dalla normativa di gara.<br />	<br />
In punto di fatto, poi, la tesi in esame è inidonea a contrastare l’avviso del TAR, poichè il giudice di prime cure, (non smentito dall’appellante) ha citato ad esempio le operazioni per l’individuazione delle prestazioni massime riferite a ciascun sub-criterio. Non risulta quindi sovvertito da alcun elemento fattuale l’ argomento, qui rinnovato dalla memoria difensiva dell’appellata, secondo cui la Commissione ha attribuito rilevanza solo ad alcuni dei macchinari proposti dai concorrenti e non a tutti. Essendo questa una tipica quanto ammessa scelta tecnico-discrezionale, osserva il Collegio che non può risultare confermata, se non sul piano teorico, l’opposta tesi del Ministero secondo cui la Commissione non era titolare di significativi poteri discrezionali. In realtà o quest’ultima asserzione trova riferimento nelle norme di gara (il che non è, come si è già rilevato) o altrimenti i poteri discrezionali si confermano sussistenti ; e nella specie essi sono stati esercitati nel modo criticato dalla società Florida e dal TAR, vale a dire, da commissione modificata successivamente all’apertura delle offerte tecniche.<br />	<br />
2.2.- Non sembra, infine, utile a contrastare la tesi qui accolta il duplice assunto che la sostituzione di un commissario era comunque inidonea ad alterare gli esiti della procedura e che la società Florida non ha comprovato alcun pregiudizio derivatole dalla sostenuta illegittima modifica della Commissione. Entrambe le deduzioni, infatti, collidono irreparabilmente con la tutela del pubblico interesse cui debbono ispirarsi i pubblici appalti; rispetto a quest’ultimo si è già posto in luce come la modifica della Commissione debba essere vagliata in correlazione non all’effettiva alterazione degli esiti ma in relazione alla trasparenza del procedimento e quindi alle altre circostanze nella specie tenute in considerazione dal TAR ( precedente apertura delle offerte tecniche e presenza di potere valutativo tecnico-discrezionale).<br />	<br />
Quanto alla seconda obiezione, la portata del principio preclude evidentemente che, ai fini di accertare la legittimità della procedura, si richieda imprescindibilmente la sussistenza di un danno effettivo eventualmente riportato da soggetti partecipanti (per il principio v. Cons. di Stato , sez. IV, n.1612/2002).<br />	<br />
2.3- L’infondatezza delle censure d’appello sin qui trattate determina in conseguenza la conferma della illegittimità degli atti impugnati in quanto affetti dai vizi sopra indicati.<br />	<br />
2.4.- Restano assorbite, siccome ininfluenti ai fini del decidere, le ulteriori censure svolte dall’appellante in ordine all’insussistenza del vizio, pur accertato dal TAR, di mancata indicazione nei verbali delle operazioni svoltesi nelle varie sedute. Le operazioni in parola risultano infatti travolte dal vizio emerso, inficiante la costituzione dell’organo che le ha compiute.<br />	<br />
3.- L’appello deve conclusivamente essere respinto , con conseguente conferma integrale della sentenza gravata in entrambe le statuizioni relative all’annullamento di tutti i provvedimenti impugnati e alla conseguente necessità di rinnovare le operazioni di gara .<br />	<br />
4.- Da quest’ultimo effetto i primi giudici hanno tratto ragione per rigettare la domanda proposta dalla ricorrente di dichiarare l’inefficacia del contratto, facendo quindi salva l’efficacia della sua stipulazione. Su tale questione, peraltro non risultano, in questa sede essere state proposte domande da parte della società Florida; il Collegio è pertanto esentato dal trattare tale profilo.<br />	<br />
5. &#8211; La complessità delle questioni sollevate e trattate permette di disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.<br />	<br />
Compensa tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/05/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2645/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2645</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.124</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-5-2011-n-124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-5-2011-n-124/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-5-2011-n-124/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.124</a></p>
<p>Pres. ed Est. C. Lamberti Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell&#8217;Umbria e Soprintendenza Beni Culturali e Paesaggistici dell&#8217;Umbria (Avv. Distrettuale) c/o Comune di San Giustino (Avv. L. Calzoni) 1. Realizzazione impianto eolico &#8211; VIA – Fase interna al procedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-5-2011-n-124/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-5-2011-n-124/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.124</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. C. Lamberti<br /> Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell&#8217;Umbria e Soprintendenza Beni Culturali e Paesaggistici dell&#8217;Umbria (Avv. Distrettuale) c/o Comune di San Giustino (Avv. L. Calzoni)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Realizzazione impianto eolico &#8211; VIA – Fase interna al procedimento di autorizzazione unica – Decorrenza termini di impugnazione – Dal momento del rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto	</p>
<p>2. Realizzazione impianto eolico &#8211; VIA – Atto non impugnabile in via autonoma &#8211; Art. 7 della direttiva 77/01/CE – Art. 7 l. r. Umbria n. 11/1998 – Art. 14 . n. 241/1190	</p>
<p>3. Realizzazione impianto eolico –Conferenza di VIA – Assenza della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici – Illegittimità VIA &#8211; Art. 5 DPR 12 aprile 1996 e art. 6 l.r. n. 11/1998.	</p>
<p>4. Soprintendenze di settore e Direttori regionali – Autonomia delle attribuzioni – Conferenza dei servizi VIA – partecipazione di uno solo dei due soggetti – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sul presupposto, sorretto da conforme giurisprudenza, che il procedimento di VIA rappresenti una fase interna al procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, le amministrazioni ricorrenti sostengono l’irrilevanza della piena conoscenza dell’atto maturata aliunde ai fini del termine d’impugnazione che inizierebbe decorrere non prima del rilascio dell’autorizzazione unica a realizzare l’impianto prevista dall’art. 12, D.Lgs. 387/2003, analogamente alla determina conclusiva della conferenza dei servizi. 	</p>
<p>2. Che nel procedimento dell’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, il giudizio conclusivo di VIA non configuri un atto impugnabile in via autonoma si evince anzitutto dal “rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell&#8217;ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico” di cui è menzione nel comma terzo a proposito dell’autorizzazione unica, la cui conformità alle garanzie ambientali e paesaggistiche deve essere assicurata dall’autorità preposta al rilascio senza particolari modalità procedimentali.<br />	<br />
La previsione di un autonomo sub procedimento si porrebbe, poi, in aperta contraddizione con la semplificazione ed accelerazione della disciplina interna, imposte agli Stati membri dall’art. 7 della direttiva 77/01/CE, diretta a “ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all&#8217;aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili … e razionalizzare ed accelerare le procedure all&#8217;opportuno livello amministrativo” di cui la disposizione in esame costituisce attuazione. L’introduzione di un atto impugnabile all’interno del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, sarebbe perciò difforme dall’obiettivo comunitario, perché, oltre a costituire uno iato nel quadro procedimentale, sarebbe suscettibile a paralizzare il rilascio dall’atto finale sino all’esito dell’eventuale ricorso, così frustrando gli obiettivi di semplificazione e velocizzazione imposti dalla Comunità.<br />	<br />
In conformità ai suesposti principi deve anche essere interpretato l’art. 7 della legge regionale Umbria n. 11 del 9 aprile 1998, laddove qualifica mero “giudizio motivato” la valutazione di compatibilità ambientale, confermando la natura endoprocedimentale della determinazione assunta dalla conferenza di VIA di competenza della Regione.<br />	<br />
(…)In quest’ultima direzione sembra propendere anche l’art. 14-ter della legge n. 241/1990, laddove prevede la pubblicazione del solo provvedimento finale delle opere sottoposte a VIA, unitamente all’estratto della predetta VIA a cura dell’autorità proponente (co. 10) coerentemente con la possibilità dell’amministrazione competente di esprimersi nell’ambito della stessa conferenza dei servizi, se la VIA non interviene nel termine previsto per la conclusione del procedimento (co. 6).	</p>
<p>3. L’eccezione di tardività nella presentazione del ricorso deve in conclusione essere respinta e deve essere esaminato il merito del ricorso, nel quale si afferma l’illegittimità della conferenza di VIA perché svoltasi in assenza dell’unico organo periferico titolare dell’interesse coinvolto nella valutazione d’impatto ambientale, quali la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria.<br />	<br />
(…) la conferenza dei servizi preordinata al rilascio della VIA si sarebbe illegittimamente svolta in assenza della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, perché parte necessaria ai sensi dell’art. 5, DPR 12 aprile 1996 e dell’art. 6, l.r. n. 11/1998.	</p>
<p>4. L’autonomia delle attribuzioni delle Soprintendenze di settore rispetto a quelle attribuite ai Direttori regionali è comprovata dalla necessità della delega (prevista agli ultimi due commi dell’art. 20 DPR n. 173/2004) ai titolari delle soprintendenze di settore da parte del direttore regionale sia per l’esercizio di specifiche funzioni (quali l&#8217;esecuzione di opere e lavori su beni culturali, l&#8217;occupazione temporanea di immobili a fini di ricerche archeologiche o ritrovamento di beni culturali e l’uso di beni culturali) sia per le altre funzioni di competenza del direttore regionale.<br />	<br />
Al Direttore regionale è pertanto precluso l’esercizio di attribuzioni proprie dei titolari delle singole Soprintendenze di settore, come dimostra il limite ad “esprimere il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi per gli interventi, in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore”, prevista nell’art. 1, lett. b) del citato art. 20, DPR n.173/2004, all’epoca vigente. <br />	<br />
D’altra parte lo stesso art. 7 co. 3 della l.r. n. 11/1998 fa obbligo di invitare alla conferenza di servizi preordinata al rilascio della VIA … “gli enti e gli organi centrali o periferici dello Stato coinvolti nel procedimento …” così espressamente precisando la necessità della presenza sono solo della Direzione regionale ma anche della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, anch’essa organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 19 del DPR 10 giugno 2004 n. 173.<br />	<br />
(…) occorre comunque rilevare che nello stesso spirito di “leale collaborazione”, la stessa Direzione regionale ben avrebbe potuto dare esplicito avviso alla regione Umbria della necessità che l’invito fosse diramato anche alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici o delegare quest’ultima a partecipare legittimamente alla conferenza dei servizi onde consentire le relative riunioni potessero svolgersi alla presenza di tutte parti necessarie.<br />	<br />
<u></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00124/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00227/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 227 del 2010, proposto dal </p>
<p><b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b> in persona del Ministro, dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell&#8217;Umbria e dalla Soprintendenza Beni Culturali e Paesaggistici dell&#8217;Umbria in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale e domiciliati per legge nei suoi Uffici in Perugia, via degli Offici, n. 14; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di San Giustino</b>, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Lietta Calzoni, con domicilio eletto presso l’avv. Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, n. 9;	</p>
<p><b>Regione Umbria</b>, in persona del presidente dalla Giunta regionale rappresentato e difeso dagli avv.ti Casimiro Iannotti e Paola Manuali, con domicilio eletto presso l’avv. Paola Manuali in Perugia, corso Vannucci, n. 30;	</p>
<p><b>Provincia di Perugia</b>, in persona del presidente dalla Giunta provinciale; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>A.T.E.R. Alto Tevere Energie Rivnnovabili<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Nicolini, Mario Rampini, Simona Viola, con domicilio eletto presso Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino N.9; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 18 dicembre 2008 indetta dal Comune di San. Giustino ai fini dell’autorizzazione di un parco eolico pubblicata nel BUR della regione Umbria del 20 aprile 2010;<br />	<br />
di ogni atto presupposto, connesso o comunque conseguente a quello impugnato, con particolare riferimento all’atto conclusivo del sub procedimento di VIA adottato con determinazione dirigenziale regionale n. 5166 del 16 giugno 2008 e all’eventuale provvedimento conclusivo della conferenza di servizi del 18 dicembre 2008.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Giustino e di Regione Umbria e di A.T.E.R. Alto Tevere Energie Rinnovabili;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. In esito ad istanza integrata dal progetto definitivo e documentazione a corredo, presentata di A.T.E.R. Alto Tevere Energie Rinnovabili s.r.l., per la realizzazione e l&#8217;esercizio di un impianto eolico di produzione di 24 Mw di energia in Località Montaccio, il Comune di San Giustino convocò la conferenza di servizi preordinata al rilascio dell’autorizzazione prevista dall&#8217;art. 12, D.Lgs. n. 387/2003.<br />	<br />
1.1. Alla conferenza furono invitate la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Perugia, che non vi parteciparono.<br />	<br />
1.2. Alla seduta del 5 luglio 2006, la Conferenza di Servizi, verificata l&#8217;assenza di condizioni ostative all&#8217;ammissibilità per l’inesistenza nel territorio comunale di San Giustino di vincoli territoriali escludenti l’installazione di impianti specificati al capoverso 2 della pagina 80 del documento di Piano Energetico Regionale &#8211; P.E.R., sospese il procedimento onde dar corso alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della l.r. Umbria n. 11/1998.<br />	<br />
1.3. Con nota ricevuta in data 31 luglio 2006, prot. 123945, l’A.T.E.R presentò alla Regione la richiesta di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, unitamente trasmettendo la documentazione richiesta.<br />	<br />
1.4. La Regione inviò ai vari soggetti interessati, tra cui la Soprintendenza Archeologica e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell&#8217;Umbria, la convocazione in uno a progetto definitivo studio di impatto ambientale (note in data 1/9/2006 prot. 136952 e 15/9/2006 prot. n. 144588) per la conferenza di servizi che si sarebbe tenuta il giorno 20 settembre 2006.<br />	<br />
1.5. Nel corso della predetta seduta, diversi soggetti interessati alla procedura di VIA avanzarono richieste di approfondimento relative al progetto presentato.<br />	<br />
1.6. La relativa documentazione tecnica (tra cui un progetto e studio di inserimento paesaggistico), fu trasmessa alla Regione da parte dell&#8217;A.T.E.R. con nota ricevuta il 29 novembre 2007 prot. 185201, con la quale si chiedeva altresì la convocazione della seconda seduta della conferenza di servizi.<br />	<br />
1.7. Con determinazione dirigenziale n. 5166 del 16 giugno 2008 (pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 16/7/2008), la Regione Umbria &#8211; acquisiti i contributi istruttori ed i pareri delle Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza e l’ulteriore documentazione richiesta al soggetto proponente, tra cui una relazione riguardante l&#8217;impatto visuale sul territorio della Regione Marche &#8211; esprimeva giudizio positivo, con prescrizioni di compatibilità ambientale, ai sensi dell&#8217;art. 7 della l.r. n. 11/1998 e valutazione di incidenza ambientale positiva, ai sensi dell&#8217;art. 5, d.P.R. n. 357/1997 sul progetto di parco eolico presentato da A.T.E.R., trasmettendo il provvedimento ai vari soggetti interessati.<br />	<br />
1.8. Nella determinazione dirigenziale erano contenute specifiche prescrizioni in ordine all&#8217;ambiente idrico, alla vegetazione, alla flora e fauna, al suolo, sottosuolo e alla gestione rifiuti, al paesaggio, ai monitoraggi da effettuare, ai controlli, alle autorizzazioni e all’allaccio dalla sottostazione alla linea di alta tensione Terna.<br />	<br />
1.9. La società A.T.E.R., in data 22 novembre 2008, trasmetteva al comune di San Giustino il progetto esecutivo delle opere redatto ex lege n. 109/1994 per le opere di interesse pubblico, corredato da tutte le autorizzazioni inerenti la cantierabilità delle opere previste.<br />	<br />
2. Il Comune &#8211; verificata la rispondenza del progetto esecutivo a quello definitivo e la sua conformità alle prescrizioni di VIA ed accertata l&#8217;osservanza delle prescrizioni imposte dalla Commissione Comunale per la qualità architettonica e il paesaggio con provvedimento in data 30 novembre 2007, emesso nell&#8217;ambito della procedura di rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica ed acquisito a procedura di VIA &#8211; convocò, con nota in data 24 novembre 2008, prot. 17169 la seconda seduta della conferenza di servizi, ex D.Lgs. n. 387/2003, per il giorno 18 dicembre 2008.<br />	<br />
2.1. L&#8217;invito fu inviato alla Soprintendenza ai Beni Archeologici e alla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, che riceveva in pari data il fax recante la relativa nota.<br />	<br />
2.2. Nell&#8217;invito era dato atto dell’intervenuta determinazione dirigenziale della Regione n. 5166 del 16 giugno 2008, relativa al giudizio di compatibilità ambientale art. 7, l.r. n. 11/98 e valutazione di incidenza ex art. 5, d.P.R. n. 357/1997&#8243;. Insieme alla nota venne trasmessa a tutti i soggetti interessati la documentazione tecnica (progetto esecutivo) presentata su supporto informatico, rappresentandosi che il progetto medesimo risultava redatto secondo le indicazioni e prescrizioni della determina dirigenziale.<br />	<br />
2.3. Anche la Direzione regionale per i beni e le attività culturali fu invitata a partecipare alla seduta del 18 dicembre 2008, con nota del 12 dicembre 2008 prot. 17169, ricevuta in pari data: nella nota era dato atto dell’intervenuta determinazione dirigenziale regionale n. 5166/2008, era allegata copia degli inviti già trasmessi alle Soprintendenze ed era fatto presente che detti organi erano già in possesso del progetto esecutivo presentato su supporto informatico nonché allegata copia dei pareri e della corrispondenza già trasmessi.<br />	<br />
2.4. Alla riunione della Conferenza del giorno 18 dicembre 2008 è intervenuto un funzionario della Direzione regionale per i Beni e le Attività Culturali, la quale ha depositato il parere di competenza, di contenuto negativo.<br />	<br />
2.5. Il Responsabile del procedimento, in esito alla seduta del 18 dicembre 2008, preso atto dei pareri positivi acquisiti e rilevato che il parere espresso e verbalizzato in data odierna dal rappresentante della Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali dell&#8217;Umbria appariva intempestivo e quindi ininfluente, irrilevante e comunque in contrasto con precedenti pareri espressi dalla medesima Autorità che appariva peraltro incompetente all’odierno pronunciamento, ha dichiarato chiusa la conferenza in senso positivo con riguardo all&#8217;autorizzazione unica di che trattasi, visti e fatti propri i pareri degli altri intervenuti nel giudizio di compatibilità ambientale di cui alla Determina Dirigenziale n. 5166 del 5.6.2008, pubblicata nel BUR del 16.7.2008.<br />	<br />
2.6. Il Comune di San Giustino, richiamato il parere favorevole espresso dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio in data 22 novembre 2007 (30 novembre 2007), già acquisito alla procedura di VIA, ha rilasciato l&#8217;autorizzazione paesaggistica in data 13 novembre 2008, sul progetto definitivo dell&#8217;impianto eolico e ne ha curato la trasmissione alla Soprintendenza per Beni Architettonici ed il Paesaggio di Perugia ed alla Provincia con nota in data 13 novembre 2008, ricevuta il 17 novembre successivo 2008, ove si precisava che la documentazione originale relativa al provvedimento era depositata presso il servizio comunale competente.<br />	<br />
2.7. Al Comune di San Giustino, è pervenuta in data 19 dicembre 2008 la richiesta di integrazione documentale da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Perugia formulata con nota 9586 del 18 dicembre 2008, relativa all&#8217;autorizzazione paesaggistica n. 2/2008.<br />	<br />
2.8. La documentazione inerente all’intervento è stata trasmessa dal Comune con nota prot. n. 155 del 7 gennaio 2009, ricevuta dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici il giorno successivo. In particolare, il Comune di San Giustino ha trasmesso in forma cartacea il documento istruttorio relativo al parere favorevole della Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, gli elaborati più direttamente connessi alla autorizzazione paesaggistica, la determinazione dirigenziale di VIA n. 5166 del 16/6/2008, nonché, supporto informatico, l&#8217;intera progettazione preliminare e valutazione di impatto ambientale da cui i documenti cartacei erano stati estrapolati e la progettazione definitiva connessa al positivo giudizio di compatibilità ambientale ex art. 7 l.r. n. 11/ 1995 di cui alla DGR n. 5166/2008.<br />	<br />
2.9 Nella nota è stata evidenziata l’importanza dell’intervento ed è stato richiesto un incontro sulla questione tra le due Amministrazioni e la valutazione della possibilità eventuale sopralluogo.<br />	<br />
3. Con decreto n. 4343, in data 5 marzo 2009 la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Perugia ha disposto l&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di San Giustino.<br />	<br />
3.1. Il decreto della Soprintendenza è stato impugnato al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria dalla A.T.E.R. (con ricorso n. 206/2009) e dal Comune di San Giustino (con ricorso n. 215/2009). Nel giudizio promosso dall’A.T.E.R. si è costituita ad adiuvandum anche la Regione Umbria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
3.2. Con separato ricorso n. 317/2009 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell&#8217;Umbria e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici dell&#8217;Umbria è stata impugnata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 18 dicembre 2008 indetta dal Comune San Giustino ai sensi dell&#8217;art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, in uno agli atti presupposti, connessi e conseguenti, con particolare riferimento all&#8217;atto conclusivo del procedimento di VIA adottato con provvedimento regionale n. 5166/2008 e l&#8217;eventuale provvedimento conclusivo della conferenza 18 dicembre 2008 nelle more adottato.<br />	<br />
3.3. Con sentenza n. 59/2010, in data 9 febbraio 2010, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, riuniti i ricorsi, ha annullato il provvedimento della Soprintendenza, in accoglimento dei ricorsi proposti da A.T.E.R. e dal comune di San Giustino ed ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso del Ministero e delle Amministrazioni periferiche, in quanto rivolto avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi e avverso l&#8217;autorizzazione unica di cui all&#8217;art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, peraltro non ancora adottata.<br />	<br />
3.4. La sentenza è stata impugnata dal Ministero e dai suoi organi periferici al Consiglio di Stato con appello n. 5335/2010.<br />	<br />
3.5. Successivamente alla emanazione della sentenza n. 59/2010, il Comune di San Giustino, in esito alla conferenza di servizi del 18 dicembre 2008, ha rilasciato all’A.T.E.R. l’autorizzazione unica di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 pubblicata nel B.U.R.U. del 20 aprile 2010. <br />	<br />
4. Con il presente ricorso n. 227/2010, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell&#8217;Umbria e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici dell&#8217;Umbria, è impugnata la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi del 18 dicembre 2008 ai fini dell’autorizzazione al parco eolico pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 20 aprile 2010. Sono inoltre impugnati l’atto conclusivo del sub procedimento di VIA adottato con determinazione dirigenziale regionale n. 5166 del 16 giugno 2008 e l’eventuale provvedimento conclusivo della conferenza di servizi del 18 dicembre 2008<br />	<br />
4.1. Nel ricorso, l’interesse ad adire il giudice è esplicitato nell’anomalia procedimentale cui avrebbe dato causa lo stesso Comune di San Giustino, individuata nella contestualità fra la notificazione della sentenza del TAR n. 59/2010 e la pubblicazione nel BURU dell’atto conclusivo della conferenza di servizi: ad avviso delle Amministrazioni ricorrenti, il Comune cercherebbe di precostituire comunque un provvedimento positivo sull’autorizzazione paesaggistica da esso stesso rilasciata in data anteriore alla conclusione della conferenza di servizi. Nel caso di passaggio in giudicato della sentenza del TAR Umbria n. 59/2010, il Comune potrebbe desumere l’esistenza della legittima autorizzazione paesaggistica dall’iter procedimentale e dalla conferma della sentenza del TAR Umbria, avendo il comune stesso già esercitato il potere nella forme ordinarie previste dal D.Lgs. n. 42/2004. Nel caso di impugnazione della predetta sentenza, il comune potrebbe comunque sostenere che l’autorizzazione paesaggistica oggetto dei giudizi è comunque surrogata dalla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi del 18 dicembre 2008 con la conseguente improcedibilità del ricorso pendente per sopravvenuta carenza di interesse.<br />	<br />
4.2. Avverso i provvedimenti sono formulate sei distinte censure, precisamente:<br />	<br />
1) violazione del DPR 15 aprile 1996, e della legge regionale n. 11/1998: in sede di convocazione della conferenza dei servizi per la VIA è stata invitata la sola Soprintendenza ai Beni Archeologici e non anche la Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici dell&#8217;Umbria e ciò ha indotto la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell&#8217;Umbria parimenti convocata per la conferenza di servizi per la VIA, a rappresentare alla Regione di non essere legittimata a partecipare alla conferenza dei servizi per la VIA in forza dei mancato coinvolgimento della Soprintendenza ai Beni Paesaggistici. L’omessa convocazione avrebbe impedito a quest’ultima di conoscere l’esito della procedura di VIA;<br />	<br />
2) illogicità e difetto d’istruttoria: il procedimento è stato strutturato in modo da escludere la necessaria considerazione dell’interesse paesaggistico la cui preponderanza è evidenziata dall’art. 12, co. 4, D.Lgs. n. 387/2003, in quanto la mancata convocazione della Soprintendenza ai Beni Paesaggistici per la procedura di VIA e la mancata allegazione all’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune di San Giustino della necessaria documentazione hanno impedito all’organo competente di esprimere parere sull’interferenza dell’impianto eolico con l’interesse paesaggistico;<br />	<br />
2.1) l’adozione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica da parte del comune è poi contraddittoria rispetto alla valenza dell’atto conclusivo della conferenza anche di autorizzazione paesaggistica, sicché la sua emanazione da parte del comune si spiega solo con l’intento di consolidare tramite il decorso del termine per l’annullamento un provvedimento positivo che non si poteva formare in sede di conferenza di servizi, stante il parere contrario della competente amministrazione;<br />	<br />
3) violazione dell’art. 14-ter l. n. 241/1990 come modificato dalla l. n. 15/2005: il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi è intervenuto oltre il termine massimo dei centottanta giorni;<br />	<br />
4) eccesso di potere per violazione dell’art. 14-ter l. n. 241/1990 come modificato dalla l. n. 15/2005: l’amministrazione procedente, nell’affermare la sostanziale unanimità dei consensi della amministrazioni coinvolte nella conferenza, durante la seduta conclusiva del 18 dicembre 2008, non ha dato atto del parere contrario motivatamente espresso dal rappresentante delle amministrazioni;<br />	<br />
5) violazione dell’art. 14-quater l. n. 241/1990 come modificato dalla l. n. 15/2005: non è stato dato corso al procedimento previsto per il dissenso dell’amministrazione statale preposta alla tutela paesaggistico territoriale come prescritto dall’art. 14-quater l. n. 241/1990;<br />	<br />
6) difetto di motivazione per violazione dell’art. 14-ter co. 6-bis, l. n. 241/1990: sono state comunque violate le regole sulla gestione dei dissensi nella conferenza di servizi come modificate dalla l. n. 15/2005 che ha introdotto il diverso criterio delle posizioni prevalenti in luogo di quello maggioritario.<br />	<br />
5. Nel giudizio si sono costituiti la regione Umbria e l’A.T.E.R. Alto Tevere Energie Rinnovabili depositando documenti. Si è inoltre costituito il Comune di San Giustino<br />	<br />
5.1. Nella memoria di costituzione il Comune di San Giustino ha eccepito la tardività del ricorso in relazione alla determinazione dirigenziale della regione n. 5166 del 16 giugno 2008 perché pubblicata nel BUR Umbria n. 33 del 16 luglio 2008 e in quanto comunicata in uno ai contenuti provvedimentale alla Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali ed a quella ai beni archeologici sia tramite fax che tramite nota raccomandata. Ha poi controdedotto e chiesto il rigetto del ricorso.<br />	<br />
5.1.1.Analoga eccezione ha proposto la regione Umbria che ha chiesto il rigetto del ricorso. L’A.T.E.R. Alto Tevere Energie Rinnovabili ha contestato il fondamento delle censure.<br />	<br />
5.2. Tutte le parti hanno depositato documenti<br />	<br />
6. La causa viene in decisione all’udienza del 12 gennaio 2001<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Sono impugnate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell&#8217;Umbria e dalla Soprintendenza Beni Culturali e Paesaggistici dell&#8217;Umbria, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 18 dicembre 2008 indetta dal Comune di San Giustino ai fini dell’autorizzazione di un parco eolico in uno all’atto conclusivo del sub procedimento di VIA adottato con determinazione dirigenziale regionale n. 5166 del 16 giugno 2008.<br />	<br />
1.1. Di ambedue i provvedimenti è menzione nel BUR della regione Umbria n. 33 del 20 aprile 2010, dove è pubblicata, per estratto, la determinazione n. 3 del 1° aprile 2010 recante autorizzazione unica di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 in favore della società “Alto Tevere Energie Rinnovabili s.r.l.” alla realizzazione e all’esercizio in località “Montaccio” del comune di San Giustino, di un parco eolico costituito da 11 aerogeneratori della potenza nominale di 25 Mw e connesse infrastrutture.<br />	<br />
1.2. Nella predetta autorizzazione sono, infatti, richiamate la determinazione dirigenziale regionale n. 5166 del 16 giugno 2008, con la quale è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale accompagnato da prescrizioni ai sensi dell’art. 7, l.r. n. 11/1998 e valutazione positiva di incidenza ex art. 5, DPR n. 357/1997 pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione n. 33 del 2008 oltre all’istruttoria svoltasi sul progetto sfociata nel provvedimento conclusivo della conferenza di servizi del 18 dicembre 2008.<br />	<br />
2. Precede l’esame del merito la disamina dell’eccezione di tardività dell’impugnazione nella parte in cui è rivolta avverso la determina dirigenziale della regione n. 5166 del 16 giugno 2008, di compatibilità ambientale e valutazione favorevole in ordine all’incidenza ambientale del progetto per la realizzazione del parco eolico.<br />	<br />
2.1. Detta determina sarebbe divenuta inoppugnabile ancora prima della proposizione sia del presente che del precedente ricorso n. 317 del 2009, del Ministero BB.AA.CC., Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell&#8217;Umbria e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria avverso il verbale della seduta del 18 dicembre 2008 della conferenza dei servizi, deciso da questo TAR con la sentenza n. 59/2010, in data 9 febbraio 2010, congiuntamente ai ricorsi nn. 206 e 215 del 2009, proposti da A.T.E.R. e dal Comune di San Giustino avverso il decreto (prot. n. 4343 del 5 marzo 2009 del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria) di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n.2 del 13 novembre 2008, rilasciata dal Comune per la realizzazione dell’impianto eolico.<br />	<br />
2.2. Infatti la determina di compatibilità ambientale n. 5166 del 16 giugno 2008 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 33, del 16.07.2008 ed è stata conosciuta dalla Soprintendenza del BB.AA.CC. con la nota n. 17169 del 24.11.2008, dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali con la nota n. 17169 del 12.12.2008. La stessa determinazione era stata trasmessa in copia alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell’Umbria con la nota prot. n. 155 del 7.1.2009, ricevuta il giorno successivo unitamente ad altra documentazione integrativa rilasciata dal comune di San Giustino.<br />	<br />
2.3. Nella replica dell’Avvocatura dello Stato del 21 dicembre 2010 non si contesta però la piena conoscenza del provvedimento regionale ma si afferma che il giudizio che scaturisce dal sub procedimento di VIA, qual è la determina n. 5166 del 16 giugno 2008, non darebbe luogo ad un provvedimento impugnabile autonomamente ma solo al momento del rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12, D.Lgs. 387/2003.<br />	<br />
2.4. Sul presupposto, sorretto da conforme giurisprudenza, che il procedimento di VIA rappresenti una fase interna al procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, le amministrazioni ricorrenti sostengono l’irrilevanza della piena conoscenza dell’atto maturata aliunde ai fini del termine d’impugnazione che inizierebbe decorrere non prima del rilascio dell’autorizzazione unica a realizzare l’impianto prevista dall’art. 12, D.Lgs. 387/2003, analogamente alla determina conclusiva della conferenza dei servizi.<br />	<br />
3. L’assunto delle amministrazioni ricorrenti è fondato e va respinta l’eccezione di tardività della regione Umbria e del comune di San Giustino.<br />	<br />
3.1. Che nel procedimento dell’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, il giudizio conclusivo di VIA non configuri un atto impugnabile in via autonoma si evince anzitutto dal “rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell&#8217;ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico” di cui è menzione nel comma terzo a proposito dell’autorizzazione unica, la cui conformità alle garanzie ambientali e paesaggistiche deve essere assicurata dall’autorità preposta al rilascio senza particolari modalità procedimentali.<br />	<br />
3.2. La previsione di un autonomo sub procedimento si porrebbe, poi, in aperta contraddizione con la semplificazione ed accelerazione della disciplina interna, imposte agli Stati membri dall’art. 7 della direttiva 77/01/CE, diretta a “ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all&#8217;aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili … e razionalizzare ed accelerare le procedure all&#8217;opportuno livello amministrativo” di cui la disposizione in esame costituisce attuazione.<br />	<br />
3.3. L’introduzione di un atto impugnabile all’interno del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, sarebbe perciò difforme dall’obiettivo comunitario, perché, oltre a costituire uno iato nel quadro procedimentale, sarebbe suscettibile a paralizzare il rilascio dall’atto finale sino all’esito dell’eventuale ricorso, così frustrando gli obiettivi di semplificazione e velocizzazione imposti dalla Comunità.<br />	<br />
3.4. In conformità ai suesposti principi deve anche essere interpretato l’art. 7 della legge regionale Umbria n. 11 del 9 aprile 1998, laddove qualifica mero “giudizio motivato” la valutazione di compatibilità ambientale, confermando la natura endoprocedimentale della determinazione assunta dalla conferenza di VIA di competenza della Regione.<br />	<br />
3.5. E’, infine, del tutto assiomatico che il rispetto delle esigenze ambientali, paesaggistiche e di tutela del patrimonio storico-artistico impongano di considerare gli esiti delle relative valutazioni come atti di un sub procedimento autonomo ed immediatamente lesivo e non come acquisizioni proprie del “procedimento unico”, disciplinato al comma quarto dell’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, nel quale confluiscono gli atti necessari all’autorizzazione e gestione dell’impianto.<br />	<br />
3.6. In quest’ultima direzione sembra propendere anche l’art. 14-ter della legge n. 241/1990, laddove prevede la pubblicazione del solo provvedimento finale delle opere sottoposte a VIA, unitamente all’estratto della predetta VIA a cura dell’autorità proponente (co. 10) coerentemente con la possibilità dell’amministrazione competente di esprimersi nell’ambito della stessa conferenza dei servizi, se la VIA non interviene nel termine previsto per la conclusione del procedimento (co. 6).<br />	<br />
3.7. L’eccezione di tardività deve in conclusione essere respinta e deve essere esaminato il merito del ricorso, nel quale si afferma l’illegittimità della conferenza di VIA perché svoltasi in assenza dell’unico organo periferico titolare dell’interesse coinvolto nella valutazione d’impatto ambientale, quali la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria.<br />	<br />
4. In relazione all’esito della seduta conclusiva del 18 dicembre 2007, si afferma nei primi due motivi che la conferenza dei servizi preordinata al rilascio della VIA si sarebbe illegittimamente svolta in assenza della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, perché parte necessaria ai sensi dell’art. 5, DPR 12 aprile 1996 e dell’art. 6, l.r. n. 11/1998.<br />	<br />
4.1. Il procedimento, così come condotto, oltre a indurre la Direzione Regionale sulla propria legittimazione a partecipare alla conferenza, avrebbe poi obliterato l’interesse paesaggistico in difformità dalla prescrizione dell’art. 12, co. 4, D.Lgs. n. 387/2003 che esclude dalla composizione degli interessi le ipotesi in cui il dissenso promani da un’amministrazione statale preposta alla tutela del vincolo paesaggistico territoriale e avrebbe impedito all’organo periferico competente di esprimere il parere sull’interferenza dell’impianto, non essendo allegata la necessaria documentazione all’autorizzazione paesaggistica emanata dal comune di San Giustino al momento della sua trasmissione alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.<br />	<br />
4.2. Le censure sono meritevoli di positiva considerazione, anche se nei termini che si dirà.<br />	<br />
5. Si afferma in particolare, nel primo motivo, che il mancato invito della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici alla conferenza dei servizi per la VIA tenutasi il 20 settembre 2006, avrebbe, per un verso ingenerato l’equivoco da parte della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici di non essere legittimata a partecipare alla riunione e, per altro verso, determinato l’illegittimità dell’esito della conferenza stessa e della determinazione conclusiva del 18 dicembre 2008 in quanto l’omessa convocazione avrebbe impedito alla Soprintendenza di conoscere l’esito della procedura di VIA.<br />	<br />
5.1. Va precisato, in punto di fatto, che alla conferenza dei servizi del 5 luglio 2006, indetta dal comune di San Giustino per rilascio dell’autorizzazione all’impianto, era stata comunque convocata -giusta la nota n. 9839 del 14.06.2006- la Soprintendenza Beni Culturali e Paesaggistici dell&#8217;Umbria oltre alla Soprintendenza per i Beni Archeologici, nessuna delle quali ritenne di intervenire.<br />	<br />
5.2. Alla conferenza dei servizi del 20 settembre 2006, di rilascio della VIA, l’invito fu diramato alla Soprintendenza per i Beni Archeologici con nota n. 136952 del 1° settembre 2006 e, con apposita nota n. 144588 del 15 settembre 2006, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici. In tale sede si avvertiva del deposito della documentazione presso la regione Umbria e che “i pareri e le valutazioni … avrebbero dovuto … essere espressi sulla base del quadro della competenza sia di natura programmatoria che di controllo e vigilanza effettivamente svolte in materia di beni archeologici dell’Umbria”.<br />	<br />
5.3. Pur non partecipando alla conferenza del 20 settembre 2006, la Soprintendenza per i Beni Archeologici rappresentò, nel parere positivo inviato il 22 settembre 2006, l’impossibilità di intervenire nel procedimento, esprimendo la necessità del controllo delle opere di scavo ad opera di un archeologo di fiducia della Soprintendenza, essendo l’area interessata ai lavori “indiziata archeologicamente”, così integrando il proprio interesse al coinvolgimento procedimentale.<br />	<br />
5.4. Nella nota n. 6684 del 22.11.2006, la Direzione Regionale, pur rappresentando la propria legittimazione ad esprimere il parere di competenza in sede di conferenza di servizi per i soli interventi, in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore, aveva tuttavia manifestato ”… ad ogni buon conto e nello spirito di leale collaborazione che contraddistingue il rapporto tre Enti pubblici …. “perplessità”… in ordine a quanto dichiarato da codesta regione, visto anche il DPR 12 aprile 1996 e visti gli aspetti di intervisibilità che contraddistinguono in ogni caso i parchi eolici”.<br />	<br />
6. Nel disegno organizzativo contenuto nell’art. 19 del DPR 10 giugno 2004 n.173, le Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio costituiscono organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, al pari delle Direzioni regionali caratterizzate, rispetto a queste ultime, dall’essere uffici di livello dirigenziale non generale, di cui rappresentano articolazioni dotate di attribuzioni autonome rispetto a quelle delle direzioni regionali. <br />	<br />
6.1. L’autonomia delle attribuzioni delle soprintendenze di settore rispetto a quelle attribuite ai Direttori regionali è comprovata dalla necessità della delega (prevista agli ultimi due commi dell’art. 20 DPR n. 173/2004) ai titolari delle soprintendenze di settore da parte del direttore regionale sia per l’esercizio di specifiche funzioni (quali l&#8217;esecuzione di opere e lavori su beni culturali, l&#8217;occupazione temporanea di immobili a fini di ricerche archeologiche o ritrovamento di beni culturali e l’uso di beni culturali) sia per le altre funzioni di competenza del direttore regionale.<br />	<br />
6.2. Al Direttore regionale è pertanto precluso l’esercizio di attribuzioni proprie dei titolari delle singole soprintendenze di settore, come dimostra il limite ad “esprimere il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi per gli interventi, in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore”, prevista nell’art. 1, lett. b) del citato art. 20, DPR n.173/2004, all’epoca vigente.<br />	<br />
6.3. Sia pure invitato alla conferenza dei servizi di VIA del 20 settembre 2006 (con la nota n. 144588 del 15 settembre 2006) il Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici non era in grado di surrogare il titolare della locale Soprintendenza di settore ai Beni Culturali e Paesaggistici che, in assenza di invito formale, non era,a sua volta, in grado di interloquire e di introdurre interessi procedimentali alla conferenza di VIA.<br />	<br />
7. Consegue l’illegittimità della determina di compatibilità ambientale n. 5166 del 16 giugno 2008, perché assunta in esito alla conferenza di servizi, le cui riunioni, svoltesi il 26 settembre 2006 e il 18 dicembre 2007 si sono svolte in assenza di un rappresentante legittimato ad esprimere definitivamente la volontà dell&#8217;amministrazione di appartenenza” come stabilito dall’art. 5, co. 6, d.P.R. 12 aprile 1996.<br />	<br />
7.1. D’altra parte lo stesso art. 7 co. 3 della l.r. n. 11/1998 fa obbligo di invitare alla conferenza di servizi preordinata al rilascio della VIA … “gli enti e gli organi centrali o periferici dello Stato coinvolti nel procedimento …” così espressamente precisando la necessità della presenza sono solo della Direzione regionale ma anche della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, anch’essa organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 19 del DPR 10 giugno 2004 n. 173.<br />	<br />
7.2. La censura deve per ciò solo accogliersi, non senza rilevare che nello stesso spirito di “leale collaborazione”, la stessa Direzione regionale ben avrebbe potuto dare esplicito avviso alla regione Umbria della necessità che l’invito fosse diramato anche alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici o delegare quest’ultima a partecipare legittimamente alla conferenza dei servizi onde consentire le relative riunioni potessero svolgersi alla presenza di tutte parti necessarie.<br />	<br />
8. Dall’accoglimento delle censure in esame, contenute nei primi due motivi del ricorso dell’Avvocatura dello Stato e dal conseguente annullamento della determina dirigenziale n. 5166 del 16 giugno 2008, discende, per un verso l’illegittimità della connessa determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 18 dicembre 2008 indetta dal Comune di San Giustino ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, formalmente impugnate nell’epigrafe del ricorso in esame.<br />	<br />
8.1. Le ulteriori censure di difetto d’istruttoria e di sviamento procedimentale devono ritenersi assorbite dal carattere del presente accoglimento che investe gli atti della procedura successivi alla conferenza dei servizi di VIA del 20 settembre 2006 svoltasi in assenza di una parte necessaria.<br />	<br />
8.2. Le spese di giudizio devono tuttavia compensarsi, in ragione sia del comportamento serbato dalle amministrazioni ricorrenti che della novità e peculiarità delle questioni trattate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.<br />	<br />
Annulla, per l’effetto, la determina dirigenziale n. 5166 del 16 giugno 2008 e la determina del 18 dicembre 2008, come riportate all’epigrafe.<br />	<br />
Compensa fra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/05/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-5-2011-n-124/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2618/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2618/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2618</a></p>
<p>Pres. Leoni Est. Sabatino Comune di Terlizzi (Avv. F. Mastroviti) c/ M. Scardigno (Avv. M. Romano) sulla necessità dell&#8217;esercizio del potere di autotutela esecutiva da parte della P.A. e sull&#8217;esclusione del ricorso giurisdizionale per la riscossione dei contributi di urbanizzazione 1. Urbanistica ed edilizia – Contributi di urbanizzazione – Riscossione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2618/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2618/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2618</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Leoni  Est. Sabatino<br /> Comune di Terlizzi (Avv. F. Mastroviti) c/ M. Scardigno (Avv. M. Romano)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità dell&#8217;esercizio del potere di autotutela esecutiva da parte della P.A. e sull&#8217;esclusione del ricorso giurisdizionale per la riscossione dei contributi di urbanizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Urbanistica ed edilizia  –  Contributi di urbanizzazione – Riscossione – Autotutela esecutiva –  Ammissibilità – Ricorso giurisdizionale – Esclusione – Ragioni – Rimedi -Mancanza di alternatività.	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Prescrizione – Interruzione – Ricorso ad autorità incompetente – Sufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’attribuzione alla P.A. del potere di autotutela esecutiva per il raggiungimento di un determinato risultato – nella specie relativo alla riscossione dei contributi di urbanizzazione &#8211; impone alla parte pubblica l’utilizzo del modulo autoritativo attribuitole e rende impossibile il ricorso alle ordinarie facoltà riservate ai privati come la proposizione di azioni in giudizio. Infatti, l’alternatività  tra gli strumenti dell’autotutela esecutiva e del ricorso giurisdizionale comporterebbe una lesione delle garanzie del privato  permettendo alla parte pubblica di scegliere il sistema di tutela in relazione alla propria convenienza.	</p>
<p>2. In tema di processo amministrativo, l’interruzione del fatto prescrizionale opera anche in relazione a domande rivolte ad una autorità giudiziaria in concreto priva di giurisdizione – nella specie il giudice civile. Infatti, per l’interruzione della prescrizione (ed ai fini della sospensione del corso della stessa per tutta la durata del processo) rileva esclusivamente che la parte abbia inteso chiedere tutela del proprio diritto, mentre è del tutto ininfluente che il giudice adito in prima battuta difetti del relativo potere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 4638 del 2004, proposto dal<br />	<br />
<b>Comune di Terlizzi</b>, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fulvio Mastroviti, ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, presso l’avv. A. Chieco Baldi in Roma, via Cicerone n. 28, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;</p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Mario Scardigno</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Romano, ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, presso l’avv. Manlio Sciuto in Roma, via Altino n. 17, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, n. 900 del 26 febbraio 2004;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2011 il Cons. Diego Sabatino e udito per le parti l’avvocato Mastroviti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso iscritto al n. 4638 del 2004, il Comune di Terlizzi propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, n. 900 del 26 febbraio 2004 con la quale è stato respinto il ricorso proposto dallo stesso Comune contro Mario Scardigno per l’accertamento del diritto del Comune di Terlizzi a vedersi corrispondere dal sig. Mario Scardino i contributi di urbanizzazione relativi alla concessione edilizia n. 44/75, rilasciata dallo stesso Comune in data 23.5.80, nonché per la condanna del resistente al pagamento in favore del Comune di Terlizzi dei predetti contributi di urbanizzazione e degli interessi maturati fino al 28.2.03, pari alla complessiva somma di € 60.204,86.<br />	<br />
A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, il Comune ricorrente aveva premesso di aver rilasciato, nel maggio del 1980, al sig. Scardino la concessione edilizia n.44/75 per la realizzazione di una palazzina destinata a civile abitazione, prevedendo, alle scadenze del 30.11.80, 30.5.81 e 30.11.81, il pagamento rispettivamente della 2°, 3° e 4° rata dei contributi per opere di urbanizzazione primaria, opere di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione, nonché il versamento (70%) costo aree secondarie prima del rilascio del certificato di abitabilità; nel medesimo atto era previsto che “se entro i termini stabiliti non sarà provveduto ai versamenti sopra citati, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall’art. 15 della L. 10/77, nonché alla revoca della concessione”.<br />	<br />
A seguito del mancato versamento delle somme citate il Comune con nota prot. n. 2 del 3.1.84 applicava al sig. Scardino la sanzione amministrativa ex art. 15 L.10/77 e calcolava analiticamente il debito maturato dallo stesso. <br />	<br />
Detta nota veniva impugnata avanti a questo Tribunale che con sentenza n. 694/95 dichiarava perento il ricorso.<br />	<br />
Con provvedimento n. 7562 reg. dell’11.4.85 notificato il 2.5.85 il Comune ingiungeva ai sensi dell’art. 15 L. 10/77 e dell’art. 2 del R. D. 639/1910 allo Scardino “il pagamento dell’importo di £.55.273.478 nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione sotto pena degli atti esecutivi previsti dalla legge. La presente ingiunzione vistata dal pretore costituisce titolo esecutivo”; avvisava inoltre che “l’esercizio dell’azione dinanzi all’Autorità Giudiziaria non sospende la esecuzione forzata, salvo che l’Autorità Giudiziaria stessa disponga diversamente”.<br />	<br />
Avverso detto atto lo Scardino proponeva citazione in opposizione avanti al Tribunale Civile di Trani notificata l’1.6.85, decisa con sentenza del 3.3.92 con cui il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 16 della L.10/77; decisione confermata in appello con sentenza depositata il 14.3.96.<br />	<br />
Successivamente con atto notificato il 28.5.97 il Comune di Terlizzi conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trani il sig. Scardino per la condanna al pagamento della somma complessiva di £.105.284.617 oltre agli ulteriori interessi; il Tribunale con sentenza depositata il 3.4.2002 dichiarava nuovamente il proprio difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Quindi con ricorso notificato l’1.4.03 e depositato il 29.4.03 il Comune proponeva davanti a questo Tribunale domanda di accertamento e di condanna al pagamento dei contributi di urbanizzazione oltre agli interessi nei confronti del sig. Scardino.<br />	<br />
Con ricorso incidentale e atto di costituzione notificato il 20.5.03 e depositato il 28.5.03 si costituiva in giudizio il sig. Scardino, il quale in via preliminare eccepiva l’irricevibilità, l’improcedibilità e l’inammissibilità della domanda per l’avvenuto decorso del termine prescrizionale e per contrarietà al principio del ne bis in idem; nel merito deduceva l’infondatezza del ricorso in quanto le somme richieste sono non dovute perché il Comune avrebbe dovuto rideterminarle in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della L. R. 6/79 come modificati dalla L. R. 66/79; in via riconvenzionale, premesso di avere sostenuto i costi di opere di elettrificazione a carico del Comune per £.29.915.000, chiedeva il rimborso della somma versata in eccedenza rispetto a quella dovuta, da determinarsi a mezzo C. T. U..<br />	<br />
Il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondata la preliminare eccezione di prescrizione, respingendo il ricorso.<br />	<br />
Contestando le statuizioni del primo giudice, il Comune appellante evidenzia l’erroneità della sentenza, sottolineando come la ricostruzione operata sia in fatto ed in diritto non condivisibile.<br />	<br />
Nel giudizio di appello, si è costituito Mario Scardigno, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso, e proponendo ricorso incidentale.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del giorno 1 febbraio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; L’appello, nella parte relativa all’eccepita avvenuta prescrizione del diritto, è fondato e merita accoglimento.<br />	<br />
2. &#8211; Occorre, infatti, evidenziare, che l’interruzione del fatto prescrizionale, e la successiva sospensione per tutta la durata del processo, opera anche in relazione a domande rivolte ad autorità giudiziaria in concreto priva di giurisdizione. Infatti, per l’interruzione della prescrizione (ed ai fini della sospensione del corso della stessa per tutta la durata del processo) rileva esclusivamente che la parte abbia inteso chiedere tutela del proprio diritto, mentre è del tutto ininfluente che il giudice adito in prima battuta difetti del potere di apprestargliela (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 18 novembre 2004, n. 7537; nella giurisprudenza civile, Cass. civ., 28 maggio 1975, n. 2182; id. 30 marzo 1987, n. 2781; id., 14 novembre 2002, n. 16032).<br />	<br />
Pertanto, nella fattispecie in esame, nel computo del calcolo prescrizionale deve essere tenuta in conto anche la durata dei diversi processi incardinati davanti al giudice civile. In relazione a questi, va precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, deve considerarsi idoneo ad interrompere il termine prescrizionale anche il giudizio in opposizione proposto dal debitore, iniziato in data 1 giugno 1985 e concluso con la sentenza definitiva in grado di appello depositata il 14 marzo 1996.<br />	<br />
Infatti, deve ricordarsi che il precetto, siccome atto non diretto all’instaurazione di un giudizio né del processo esecutivo, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti, ed il carattere solo istantaneo dell&#8217;efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione, l&#8217;intimato abbia proposto opposizione. Tuttavia, se il creditore opposto si costituisce formulando una domanda comunque tendente all&#8217;affermazione del proprio diritto di procedere all&#8217;esecuzione (ed in tale categoria va compresa certamente anche la mera richiesta di rigetto dell&#8217;opposizione) compie un&#8217;attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal comma 2 dell&#8217;art. 2943 c.c., sicché, ai sensi del comma 2 dell&#8217;art. 2945 c.c., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (Cassazione civile, sez. III, 29 marzo 2007, n. 7737).<br />	<br />
Pertanto, la prescrizione decennale del diritto a conseguire il pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione, insieme agli oneri di urbanizzazione, decorrente dal giorno del rilascio della concessione e avente un termine prescrizionale decennale (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 13 giugno 2003, n. 3332; Consiglio di Stato, sez. IV, 16 gennaio 2009, n. 216), risulta essere stato interrotto e sospeso sia in relazione alla sopracitata iniziativa del debitore (per un totale di giorni 3939), sia successivamente per merito dell’azione proposta dal Comune (per un totale di giorni 1771). Lo spirare del termine prescrizionale veniva quindi spostato al 9 gennaio 2006, data in cui risulta già incardinato il presente giudizio.<br />	<br />
La prescrizione del diritto non può quindi ritenersi compiuta ed in questo senso deve essere accolto l’appello proposto dal Comune di Terlizzi.<br />	<br />
3. &#8211; Valutata l’erroneità della sentenza di primo grado in merito all’esistenza del fatto estintivo del diritto, la Sezione ritiene di dover privilegiare, nella disamina delle questioni ulteriori, la censura preliminare, contenuta nell’appello incidentale, di inammissibilità della domanda proposta in prime cure. Afferma l’appellato che l’azione si caratterizza per la sua sostanziale inutilità, essendo tesa a conseguire un titolo esecutivo, dato dalla sentenza, per avendo il Comune già conseguito un tale strumento giuridico, tramite l’ordinanza ed ingiunzione di pagamento n. 7562, vidimata dal pretore e resa esecutiva in data 13 aprile 1985.<br />	<br />
3.1. &#8211; La doglianza va condivisa.<br />	<br />
La fattispecie qui in esame presenta una singolarità, data dalla circostanza che il Comune, al fine di conseguire il risultato utile del pagamento, ha la possibilità di attingere a moduli procedimentali autoritativi, e conseguire l’incasso delle somme dovute, senza necessariamente avvalersi della tutela giurisdizionale. Si verte in una situazione in cui è possibile l’esercizio in via di autotutela delle proprie ragioni, ossia attraverso i meccanismi di riscossione coattiva per i contributi dovuti per oneri di urbanizzazione. In particolare, il Comune ha anche fatto uso della procedura tramite mezzo di ingiunzione, di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”, ritenuta pacificamente applicabile anche alla riscossione degli oneri di urbanizzazione (in termini, Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 1997 n. 79), salvo poi decidersi per l’azione di accertamento in sede giurisdizionale (si noti che, ratione temporis, non è applicabile alla fattispecie la sopravvenuta disciplina di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 380 del 2001, che in modo limpido prevede che “I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell&#8217;ente procedente”).<br />	<br />
Qui dunque la pubblica amministrazione ha la possibilità di valersi, da un lato, di strumenti specifici attribuiti in virtù della potestà pubblica, e dall’altro, degli stessi sistemi di tutela del privato, che transitano necessariamente attraverso la verifica giurisdizionale della pretesa. E’ necessario quindi procedere ad una valutazione del rapporto esistente tra le due opzioni operative, verificando quali siano i limiti di fungibilità tra le diverse procedure e se le eventuali diversità riverberino sul potere cognitivo del giudice adito. <br />	<br />
Rileva la Sezione che non possa sostenersi una generale alternatività dei mezzi a disposizione della pubblica amministrazione. <br />	<br />
In primo luogo, occorre evidenziare in generale la maggiore incisività dello scrutinio del giudice amministrativo nei casi di esercizio del potere, rispetto ai rapporti connotati da profili di pariteticità, quanto meno sotto il profilo della valutazione dell’effettiva funzionalizzazione dell’attività, che implica, tra l’altro, anche la considerazione dei motivi che spingono l’azione della Pubblica amministrazione. Il che permette di ritenere che l’eventuale preferenza per il modulo di tutela contro l’attività autoritativa risponda anche ad esigenze di tutela di maggiore incisività. La funzionalizzazione dell’attività pubblica permette la valorizzazione dei motivi del comportamento della Pubblica amministrazione ed il sindacato esterno sulla globalità dell’intervento, con uno schema di maggiore penetrazione nelle dinamiche decisionali dell’ente pubblico, venendo quindi a svolgere un compito che non necessariamente importa una diminuzione di tutela del privato. L’eventuale attribuzione di un doppio ordine di garanzie in favore della pubblica amministrazione, la quale potrebbe avvalersi dell’uno o dell’altro sistema in base ad una propria arbitraria decisione, non aumenterebbe quindi le garanzie del soggetto amministrato ma le diminuirebbe, permettendo alla parte pubblica di scegliere il modulo in relazione alla propria convenienza ed evitando eventualmente profili di illegittimità o, come potrebbero emergere nel caso, di decadenza connessi al canale pubblicistico. <br />	<br />
In secondo luogo, va considerato il valore cogente della normativa. In particolare, va sottolineato come, ove il legislatore abbia esplicitamente previsto l’utilizzo di un determinato procedimento, evidenziandone le garanzie connaturate, l’impiego di strumenti alternativi determini la messa in ombra della scelta medesima. Ciò appare in contrasto con le regole generali di interpretazione, atteso che la procedura di carattere speciale non appare eludibile in favore di quella generale, stante l’ordinario rapporto tra lex generalis e lex specialis di cui all’art. 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile. L’attribuzione di un determinato potere alla parte pubblica e la contemporanea attribuzione di correlative posizioni soggettive ai privati non è senza esito, ma ne impone l’utilizzo in quanto, opinando diversamente, si renderebbe vana la predisposizione del modulo procedimentale da parte del legislatore. <br />	<br />
Dalla serie di motivi sopra tratteggiati, emerge come non possa essere consentito alla pubblica amministrazione, in presenza di un potere pubblicistico, di agire anche ed indifferentemente alla stregua dell’operatore di diritto privato, quando ciò possa portare all’elisione di ulteriori garanzie procedimentali e pubblicistiche. In questo senso, la presenza di una potestà per il raggiungimento di un determinato risultato impone alla parte pubblica l’utilizzo del modulo autoritativo attribuitole e renda impossibile il ricorso alle ordinarie facoltà riservate ai privati (in merito all’inesistenza di un potere di azione né in via principale, né in via riconvenzionale, per l&#8217;accertamento di propri diritti nei confronti del pubblico dipendente, in presenza di poteri autoritativi di realizzazione dei propri interessi sia in via provvedimentale, sia di autotutela, Consiglio di Stato, sez. VI, 10 gennaio 2005, n. 8; sul principio enunciato, Consiglio di Stato, sez. VI, 23 dicembre 1987 n. 991; in termini, T.A.R. Lecce, 8 maggio 2003 n. 2984).<br />	<br />
Va quindi accolta la censura contenuta nell’appello incidentale in merito all’inammissibilità del ricorso di primo grado.<br />	<br />
4. &#8211; Entrambi gli appelli, nei limiti di quanto indicato, vanno accolti. La reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese processuali.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:<br />	<br />
1. Accoglie l’appello principale nel ricorso n. 4638 del 2004 e l’appello incidentale contestualmente proposto, nei limiti di quanto indicato in motivazione;<br />	<br />
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio dei giorni 1 febbraio e 28 marzo 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta &#8211; con la partecipazione dei signori:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/05/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2618/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-5-2011-n-123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-5-2011-n-123/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-5-2011-n-123/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.123</a></p>
<p>Pres. ed Est. C. L. Cardoni I.B. (Avv. D.Ceccarelli) c/o Comune di Narni (Avv. F. Marini) 1. Deposito bombole a gas – Durata temporanea autorizzazione &#8211; Cessazione autorizzazione subordinata all’individuazione di diversa e definitiva sede – Provvedimento di rimozione – Assenza individuazione sede definitiva – Illegittimità provvedimento 2. Deposito di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-5-2011-n-123/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-5-2011-n-123/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. C. L. Cardoni<br /> I.B. (Avv. D.Ceccarelli) c/o Comune di Narni (Avv. F. Marini)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Deposito bombole a gas – Durata temporanea autorizzazione &#8211; Cessazione autorizzazione subordinata all’individuazione di diversa e definitiva sede – Provvedimento di rimozione – Assenza individuazione sede definitiva – Illegittimità provvedimento	</p>
<p>2. Deposito di bombole a gas – Stato di liquidazione della società – Possibile rosecuzione attività sociale ai fini liquidatori – Liquidazione e cessazione dell’attività non equivalgono	</p>
<p>3. Deposito di bombole a gas – Provvedimento di rimozione – Obbligatorietà comunicazione di avvio del procedimento – Art. 7 l. n. 241/1990</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ dunque agevole rilevare che la motivazione, nella parte in cui si riferisce al ripetuto atto d&#8217;obbligo, è viziata da eccesso di potere per difetto dei presupposti. Per vero, non si prova né che sia stata reperita un&#8217;idonea sede definitiva per il deposito, né che esistano piani attuativi di trasformazione dell&#8217;area in questione. Non si prova, cioè, che si siano avverate le condizioni cui l’atto d’obbligo subordina la rimozione. 	</p>
<p>2. La motivazione stessa e altresì viziata per perplessità ed incompletezza laddove menziona lo stato di liquidazione della società. Difatti, non si dimostra che questa si sia ormai estinta e si dà per scontato, almeno così sembra, che la liquidazione equivalga alla totale cessazione dell’attività o all&#8217;estinzione della società. Che ciò non sia vero, giacché l’attività sociale continua ai fini liquidatori, è nozione istituzionale, da non illustrarsi. Certo, se si fossero avverate la totale cessazione o l’estinzione, val la pena di notare, il Comune avrebbe ben potuto procedere alla contestata rimozione.	</p>
<p>3. Infatti, il provvedimento impugnato, di natura alquanto dubbia, non si profila quale un atto sanzionatorio di un abuso edilizio, poiché questo non sussiste, né è per vero contestato, attesa la pacifica esistenza del permesso di costruire. Pertanto, il provvedimento stesso è soggetto all&#8217;obbligo di preavviso, non essendo di natura obbligatoria e vincolata (fra le tante, arg. a contrario da TAR Umbria 28 ottobre 2010 n. 499).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</b>N. 00123/2011 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00354/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 354 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Ivano Battimazza, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Daniele Ceccarelli, con domicilio eletto presso T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Narni, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabio Marini, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento n. 8 del 20.5.2010, notificato al Sig. Battimazza in data 21 giugno 2010, recante l’ordine “di rispettare gli obblighi assunti con il succitato atto ovvero o rimuovere entro 90 (novanta) giorni il deposito bombole di che trattasi e di ripristinare lo stato dei luoghi alle condizioni preesistenti all‘intervento con avvertenza che in mancanza e decorso inutilmente il termine sopra assegnato senza che sia stato eseguito il ripristino e/o !a demolizione il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria secondo le. vigenti disposizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune ai sensi del terzo comma dell‘art. 6 della L. R. 21/2004 “.<br />	<br />
&#8211; di tutti gli altri provvedimenti presupposti e/o successivi, non conosciuti e comunque<br />	<br />
pregiudizievoli..</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Narni;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 aprile 2011 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
1- Con il provvedimento impugnato viene ordinata la rimozione sia di alcuni manufatti (a suo tempo regolarmente assentiti), destinati a deposito di bombole di gas, sia di quest&#8217;ultime, presenti nei manufatti stessi.<br />	<br />
2- Nel ricorso si formulano articolate censure di eccesso di potere e violazione di legge con le quali, in estrema sintesi, si deduce:<br />	<br />
&#8211; l&#8217;erroneità dell&#8217;individuazione del ricorrente come soggetto passivo del provvedimento contestato; <br />	<br />
&#8211; l&#8217;omissione dell&#8217;avviso d&#8217;avvio del procedimento (art. 7 L. n. 241/1990);<br />	<br />
&#8211; l&#8217;eccesso di potere per perplessità, difetto di motivazione e dei presupposti;<br />	<br />
&#8211; l&#8217;erronea applicazione delle norme sugli abusi edilizi.<br />	<br />
3- L&#8217;Amministrazione si è costituita controdeducendo ed eccependo l&#8217;inammissibilità del ricorso per la mancata notifica ai controinteressati (concorrenti commerciali del ricorrente).<br />	<br />
4- Il Collegio rigetta, in primo luogo, le pretestuose eccezioni procedimentali.<br />	<br />
Difatti, dal provvedimento impugnato non si rileva la presenza di controinteressati.<br />	<br />
Se poi esistano dei soggetti che abbiano un interesse di mero fatto all&#8217;emanazione ed al mantenimento del provvedimento è questione che non ha rilevanza in sede giudiziaria e che non dovrebbe averla nemmeno in sede amministrativa.<br />	<br />
5- Ciò premesso, si osserva che dagli atti del processo e dall&#8217;esito dell&#8217;istruttoria ( Ordinanza n.175/2010), si evince che il provvedimento impugnato, emanato a seguito di un esposto di un concorrente commerciale (memoria di costituzione comunale, pag. 3), ordina la rimozione di un deposito di bombole di gas già debitamente autorizzato.<br />	<br />
In particolare, l’inerente permesso di costruire (n. 19639 del 17/05/2007) fu rilasciato previa stipula di un atto unilaterale d&#8217;obbligo (assistito da fideiussione).<br />	<br />
Da questo, si desume che il permesso era sostanzialmente a titolo precario (atto d&#8217;obbligo pag. 1, 5° cpv), giacché si precisava che il deposito &#8221; avrà durata temporanea, venendo a cessare non appena individuata una idonea e definitiva sistemazione in altra sede &#8220;.<br />	<br />
Si desume altresì che, indipendentemente da quanto or ora rilevato, i manufatti avrebbero dovuto essere rimossi &#8220;qualora il comune intendesse programmare, tramite piano attuativo, delle trasformazioni urbanistiche della zona interessata&#8221;.<br />	<br />
6- Orbene, il provvedimento impugnato è motivato con il riferimento sia all’atto d&#8217;obbligo, sia al fatto che la società beneficiaria del permesso sarebbe in scioglimento e liquidazione dal 12 ottobre 2009.<br />	<br />
E’ dunque agevole rilevare che la motivazione, nella parte in cui si riferisce al ripetuto atto d&#8217;obbligo, è viziata da eccesso di potere per difetto dei presupposti.<br />	<br />
Per vero, non si prova né che sia stata reperita un&#8217;idonea sede definitiva per il deposito, né che esistano piani attuativi di trasformazione dell&#8217;area in questione.<br />	<br />
Non si prova, cioè, che si siano avverate le condizioni cui l’atto d’obbligo subordina la rimozione.<br />	<br />
7- La motivazione stessa e altresì viziata per perplessità ed incompletezza laddove menziona lo stato di liquidazione della società.<br />	<br />
Difatti, non si dimostra che questa si sia ormai estinta e si dà per scontato, almeno così sembra, che la liquidazione equivalga alla totale cessazione dell’attività o all&#8217;estinzione della società.<br />	<br />
Che ciò non sia vero, giacché l’attività sociale continua ai fini liquidatori, è nozione istituzionale, da non illustrarsi..<br />	<br />
Certo, se si fossero avverate la totale cessazione o l’estinzione, val la pena di notare, il Comune avrebbe ben potuto procedere alla contestata rimozione.<br />	<br />
Infatti, sarebbero venuti meno, nel primo caso, la causa giuridica e, nel secondo caso, il soggetto beneficiario del singolare permesso di costruire, giacché espressamente rilasciato per agevolare, a titolo temporaneo, l&#8217;attività commerciale della società (atto d&#8217;obbligo, pag. 1, 4° cpv).<br />	<br />
Tuttavia, di tutto ciò il provvedimento impugnato non da alcun conto.<br />	<br />
8- Per le esposte ragioni, sono dunque fondate le censure di eccesso di potere.<br />	<br />
Già questo basterebbe ad accogliere il ricorso, ma è proficuo precisare come sia condivisibile anche la censura di violazione dell&#8217;art. 7 L. n. 241/1990.<br />	<br />
Infatti, il provvedimento impugnato, di natura alquanto dubbia, non si profila quale un atto sanzionatorio di un abuso edilizio, poiché questo non sussiste, né è per vero contestato, attesa la pacifica esistenza del permesso di costruire.<br />	<br />
Pertanto, il provvedimento stesso è soggetto all&#8217;obbligo di preavviso, non essendo di natura obbligatoria e vincolata (fra le tante, arg. a contrario da TAR Umbria 28 ottobre 2010 n. 499).<br />	<br />
Anzi, esso sembra basarsi, fra l&#8217;altro, sul sottinteso avverarsi delle condizioni per la rimozione previste nell&#8217;atto d&#8217;obbligo, per cui sarebbe stato doveroso interloquire preventivamente con il sottoscrittore dello stesso.<br />	<br />
9- Da ultimo, è pure utile rilevare l&#8217;infondatezza della censura circa la legittimazione passiva (amministrativa) del ricorrente.<br />	<br />
Per vero, dal contesto del provvedimento impugnato si evince agevolmente che egli è stato individuato quale destinatario del medesimo in quanto socio accomandatario della Narni Gas s.a.s. titolare del permesso di costruire.<br />	<br />
In più, è stato precisato in Udienza che il ricorrente sarebbe anche il liquidatore della medesima società, per cui anche in tale veste egli si connota come legittimo destinatario dell’ordine di rimozione.<br />	<br />
Superfluo aggiungere che l’omessa menzione delle cennate qualifiche si profili come una mera irregolarità del provvedimento e non come un vizio di legittimità, visto che il significato sostanziale dell&#8217;atto è facilmente intelligibile.<br />	<br />
10- Per tutti i motivi sin qui espressi il ricorso dev’essere accolto, con assorbimento dell&#8217;esame di ogni altro profilo di censura, attesa la natura d&#8217;antecedente logico di quelle ritenute fondate.<br />	<br />
Sussistono peraltro ragioni sufficienti per compensare le spese del giudizio fra le parti, in considerazione del particolare atteggiarsi della fattispecie, a dir poco originale.<br />	<br />
Resta naturalmente salvo il potere dell&#8217;Amministrazione di provvedere nuovamente, adeguatamente accertando i fatti e congruamente motivando.<br />	<br />
Al riguardo, è opportuno rilevare come, per le considerazioni espresse nel paragrafo 7, l’eventuale completa cessazione dell’attività o l’estinzione della società provocherebbero la caducazione automatica del permesso di costruire con conseguente abusività, sotto il profilo edilizio, delle strutture che dovessero permanere.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di rimozione impugnata;<br />	<br />
compensa le spese del giudizio fra le parti;<br />	<br />
ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella Camera di Consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/05/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-5-2011-n-123/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2646</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2646/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2646/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2646</a></p>
<p>Pres. Giaccardi – Est. Potenza T.A.I. s.r.l. (Avv. A. Clarizia) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato), Infordata s.p.a. (Avv.ti M. D’Aquino e V. Gavazzi) ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 deve indicare le &#8216;caratteristiche e vantaggi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2646/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2646</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giaccardi – Est. Potenza<br /> T.A.I. s.r.l. (Avv. A. Clarizia) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato), Infordata s.p.a. (Avv.ti M. D’Aquino e V. Gavazzi)</span></p>
<hr />
<p>ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 deve indicare le &lsquo;caratteristiche e vantaggi dell&#8217;offerta selezionata&#8217;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Giustizia amministrativa – Gara – Aggiudicazione definitiva – Ricorso – Termine – Decorrenza – Comunicazione ex art. 79 D.lgs. n. 163/2006 – Contenuto – Provvedimento e motivazione &#8211; Caratteristiche e vantaggi dell’offerta selezionata – Necessità	</p>
<p>2- Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione definitiva – Comunicazione ex art. 79 D.lgs. n. 163/2006 – Trasmissione a mezzo fax – Ammissibilità – Condizioni – Espressa autorizzazione del concorrente &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- Ai fini della decorrenza del termine dimezzato per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica, la comunicazione prevista dall’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 non può limitarsi ad indicare il nome dell’offerente aggiudicatario e l’importo, ma deve essere indispensabilmente accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione, contenente almeno le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata. Infatti, il chiaro contenuto della norma di legge alla necessità di comunicare al soggetto non aggiudicatario ‘caratteristiche e vantaggi dell’offerta selezionata’ costituisce elemento essenziale proprio al fine di permettere di sindacare con completezza le scelte dell’amministrazione, con ciò logicamente facilitando l’eventuale esercizio del diritto di azione giurisdizionale da esercitarsi nel termine abbreviato. Né osta a tale conclusione il principio generale per il quale qualunque comunicazione dalla quale siano rilevabili gli elementi essenziali dell’atto è idonea a far decorrere il termine abbreviato, poiché tale principio non può trovare applicazione in presenza di una disposizione che, prevedendo per la proposizione del ricorso giurisdizionale un termine dimezzato, subordinatamente all’operatività di determinate condizioni, riveste certamente carattere speciale ed innovativo rispetto alla disciplina ordinaria (come confermato anche dalla locuzione “in ogni altro caso” contenuta nell’art. 120 C.P.A.).	</p>
<p>2- La comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara può essere trasmessa via fax, ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, D.lgs. n. 163/2006, solo se l’utilizzo di tale mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10784 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>T.A.I. S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento dell&#8217;Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Infordata S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Modestino D&#8217;Aquino e Vinicio Gavazzi, con domicilio eletto presso Fabio D&#8217;Acuti in Roma, viale delle Milizie, 34; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I n. 36115/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA DI STORAGE AREA NETWORK E SERVIZI CONNESSI PER IL CED DELLA CORTE DI CASSAZIONE &#8211; MCP</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento dell&#8217;Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi e di Infordata S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Modestino D&#8217;Aquino e Vinicio Gavazzi, nonché nella fase preliminare l&#8217;avvocato dello Stato Andrea Fedeli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Con ricorso al TAR del Lazio, la società TAI esponeva quanto segue.<br />	<br />
1.1. Il Ministero della Giustizia, con nota del 26 maggio 2010 inviata alla Infordata S.p.a. e, per conoscenza, anche alla ricorrente TAI S.r.l. ha comunicato &#8211; con riferimento alla procedura concorsuale per l’aggiudicazione della fornitura di un sistema di storage area network e dei servizi connessi per il CED della Balduina in Via Damiano Chiesa n. 24, per quanto previsto dall’art. 79 co. 5, d.lgs. 163/2006 &#8211; di avere aggiudicato la fornitura alla Infordata S.p.a. per un importo complessivo di € 300.000 IVA esclusa.</p>
<p>2- La TAI S.r.l., risultata seconda in graduatoria, proponeva il menzionato ricorso, articolato in censure relative sia a carenze ritenute riscontrabili nella documentazione amministrativa presentata dall’aggiudicataria Infordata, sia ad illogicità che affliggerebbero la valutazione operata dalla Commissione ed i punteggi dalla stessa attribuiti.<br />	<br />
In particolare, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dalla controinteressata, la TAI formulava i seguenti motivi:<br />	<br />
_ Violazione e falsa applicazione del punto IV e dell’allegato 1 della lettera di invito. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.lgs. 163/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 46 e 47 d.P.R. 445/2000. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.<br />	<br />
&#8211; Violazione e falsa applicazione del punto IV del disciplinare di gara. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.<br />	<br />
&#8211; Violazione dell’art. 48 d.lgs. 163/2006. Violazione del paragrafo X del disciplinare di gara. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Sviamento.<br />	<br />
Per quanto attiene alla valutazione operata dalla Commissione ed ai punteggi dalla stessa attribuiti, la ricorrente deduceva:<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione della “lex specialis” di gara. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e segnatamente erroneità dei presupposti, manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento.</p>
<p>3.- Il TAR adìto ha ritenuto fondata l’eccezione di irricevibilità, sollevata dalle controparti, per tardività della notifica del ricorso, oltre il termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, in particolare osservando che:<br />	<br />
&#8211; a fronte dell’eccezione proposta dalle controparti, la ricorrente, nella memoria di replica depositata il 12 novembre 2010, non ha contestato di avere ricevuto la comunicazione dell’aggiudicazione in data 26 maggio 2010, ponendo anzi in rilievo che la n<br />
&#8211; pertanto, può senz’altro presumersi che l’aggiudicazione del 25 maggio 2010, comunicata con nota del 26 maggio 2010, sia stata conosciuta in tale ultima data dalla TAI S.r.l., la quale ha però provveduto a notificare il ricorso sia all’amministrazione r<br />
<br />	<br />
4.- La sentenza è stata impugnata dalla società TAI (che ha ottenuto la domandata sospensione della sua esecuzione); l’appellante ha in questa sede riprodotto l’istanza di conseguire il contratto (ed i motivi di illegittimità dell’aggiudicazione impugnata), contestando la possibilità di computare il predetto termine decadenziale dal 26 maggio 2010, atteso che la comunicazione ricevuta in tale data, qualificandosi come atto di aggiudicazione provvisoria, e quindi di natura endoprocedimentale, sarebbe inidonea a produrre la lesione dell’impresa non aggiudicataria, che si verificherebbe solo con l’aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
La TAI ha altresì rilevato che la nota del 26 maggio 2010 sarebbe comunque inidonea a determinare l’avvio del termine decadenziale, in quanto solo la comunicazione effettuata in conformità dell’art. 79 d.lgs. 163/2006 avrebbe tale effetto, sempre che rechi tutti gli elementi allo scopo richiesti dalla norma con riferimento alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
La nota in argomento, peraltro, sarebbe inidonea ad avviare il termine anche sotto un ulteriore profilo, essendo stata comunicata alla stazione appaltante unicamente a mezzo fax, senza che la TAI avesse espressamente autorizzato l’utilizzo di tale mezzo di trasmissione.<br />	<br />
Conclusivamente il TAR avrebbe errato nel considerare il ricorso tardivo.</p>
<p>5.-L’appello è fondato.<br />	<br />
5.1- La sentenza gravata ha ritenuto, sotto il primo aspetto, di non poter disconoscere la natura di aggiudicazione definitiva dell’atto in data 25 maggio 2010, comunicato dalla stazione appaltante in data 26 maggio 2010, in quanto il medesimo ha aggiudicato la fornitura alla Infordata S.p.a. per l’importo previsto, indicando come l’aggiudicazione stessa dovesse essere poi comunicata nelle modalità e nei termini di cui all’art. 79, c.5, del d.lgs. n.163/2006. Il primo giudice ha poi osservato che la comunicazione del 26 maggio, trasmessa all’aggiudicataria (e, per conoscenza, agli altri concorrenti) è stata effettuata per quanto previsto dall’art. 79, co. 5, d.lgs. 163/2006 e che, considerato il disposto di tale norma, non può essere posto in dubbio che la stazione appaltante, con la comunicazione del 26 maggio 2010, abbia inteso comunicare agli interessati l’aggiudicazione definitiva. E poiché “ l’art. 8, c. 2 quinquies, del d.lgs. 53/2010 (il cui testo è sostanzialmente riprodotto dall’art. 120, co. 5, d.lgs. 104/2010), vigente al momento della comunicazione (in quanto entrato in vigore il 27 aprile 2010) fissa il termine per la proposizione del ricorso in trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 d.lgs. 163/2006, il TAR ha concluso affermando che la comunicazione (nella specie avvenuta a mezzo fax) era idonea a far decorrere il termine di trenta giorni per l’impugnativa. Avendo superato detto termine il ricorso non poteva che essere dichiarato tardivo.<br />	<br />
5.2.- La tesi proposta dall’appellante TAI, che contrasta le sopra riassunte argomentazioni, merita accoglimento.<br />	<br />
&#8211; Il Collegio deve muovere dal rilievo incontestato che , “ratione temporis”, la comunicazione di cui si discute è stata emanata in vigenza dell’art. 8, c. 2 quinquies, del d.lgs. 53/2010 ( e non dell’art. 120 del CPA, entrato in vigore solo nel settembre<br />
Quest’ultimo, al comma 2 lett. c, dispone che la stazione appaltante comunichi ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile il nome dell’offerente aggiudicatario e che la comunicazione deve essere accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione, contenente almeno le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto.<br />	<br />
Pertanto, indipendentemente da come possa qualificarsi l’aggiudicazione che viene resa nota, ciò che rileva è che sin dal primo momento la comunicazione, ai fini della decorrenza del termine dimezzato, non può limitarsi ad indicare l’aggiudicatario e l’importo, ma deve indispensabilmente contenere anche detti elementi connotanti l’offerta prescelta (sottolinea questa necessità recente giurisprudenza: cfr. TAR Marche, n. 3352/2010).<br />	<br />
Né l’orientamento qui accolto è, ad avviso del Collegio, superabile con il rilievo che qualunque comunicazione dalla quale siano rilevabili gli elementi essenziali dell’atto è idonea a far decorrere il termine abbreviato, e ciò per principio generale ed anche ai sensi dell’art. 120 c.p.a, ove si dispone (comma 5) che ciò avviene in ogni altro caso dalla conoscenza dell’atto; osta infatti a queste tesi non soltanto il fatto, già rilevato, che l’art. 120 cpa non era in vigore al momento della comunicazione , ma anche che:<br />	<br />
&#8211; il riferimento espresso ad “ogni altro caso” conferma l’inapplicabilità del termine dimezzato a fattispecie in cui la comunicazione sia regolata da disposizioni specifiche e di dettaglio; <br />	<br />
&#8211; il principio generale richiamato, dal TAR e dal Ministero, non può trovare applicazione in presenza di una disposizione che, prevedendo per la proposizione del ricorso giurisdizionale un termine dimezzato, subordinatamente all’operatività di determinate<br />
Per contro, l’argomentazione del primo giudice secondo cui l’interpretazione offerta dalla TAI contraddirebbe la logica acceleratoria della normativa (consentendo di dilazionare il momento della conoscenza, e quindi il dies a quo per la proposizione del gravame), ad avviso del Collegio non può però spingersi sino a negare la tempestività del ricorso in casi evidentemente nei quali la mancata piena e completa conoscenza dell’aggiudicazione è esclusivamente imputabile ad una insufficiente applicazione dell’art. 79 c.2 da parte del soggetto appaltante, che non ha fornito tutti i dati richiesti, in violazione di disposizioni che in materia assumono una valenza decisiva per la tutela dei diritti del concorrente. In altri termini il chiaro richiamo della norma di legge alla necessità di comunicare al soggetto non aggiudicatario “caratteristiche e vantaggi dell’offerta selezionata” costituisce un elemento essenziale proprio al fine di permettere di sindacare con completezza le scelte dell’amministrazione, con ciò logicamente facilitando l’eventuale esercizio del diritto di azione giurisdizionale da esercitarsi nel termine abbreviato.<br />	<br />
Giova anche rilevare che le esigenze acceleratorie sono comunque salvaguardate dal successivo comma 5 dell’art. 79, che impone all’amministrazione di comunicare l’aggiudicazione, entro un termine non superiore ai cinque giorni, al concorrente che segue nella graduatoria (come appunto la TAI). Nel caso in esame, invece, non può non rilevarsi che la completezza degli elementi richiesti dalla norma è stata raggiunta solo a seguito del esercizio del diritto di accesso esercitato dalla TAI. Né quest’ultimo era precluso, come argomenta l’appellata, dal disposto dell’art. 79 comma 5 quater, e cioè dal decorso dei 10 giorni ivi previsti; tale disposizione si riferisce infatti solo agli atti intermedi del procedimento conclusosi con l’aggiudicazione, e non anche a quest’ultima,, restando quindi ferma la necessità che la comunicazione della scelta del contraente debba essere effettuata nel rispetto delle disposizioni del decreto che riguardano specificamente fasi precedenti all’esercizio dell’accesso, quali la comunicazione dell’atto di aggiudicazione.<br />	<br />
5.3.- Anche sotto il profilo della modalità materiale della comunicazione la tesi del TAR non può essere condivisa; va sul punto confermato che, come rileva l’appellante, in base alla norma (c. 5 bis dell’art. 79) la comunicazione a mezzo fax è consentita solo se espressamente autorizzata dal concorrente, circostanza che nella fattispecie non risulta. <br />	<br />
In ogni caso resta il dato obiettivo, ed assorbente, che il fax non recava gli elementi richiesti dall’art. 79.<br />	<br />
5.4- L’accoglimento della censura formulata avverso la declaratoria di tardività del ricorso di primo grado, comporta l’esame dei motivi in quella sede non esaminati e in questa sede riproposti dalla TAI.<br />	<br />
5.4.1 – Con il terzo mezzo di impugnazione la TAI sostiene la tardività della presentazione (avvenuta il 4.8.10) da parte dell’aggiudicataria dei documenti richiesti dal disciplinare , per violazione del termine di 15 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione (nella specie avvenuta il 25/26.5.2010), previsto dal disciplinare di gara ; sul punto l’ aggiudicataria ribatte che il termine (che sarebbe peraltro meramente riproduttivo di quello indicato dall’art. 48, c.2, del decreto) decorrerebbe dalla scadenza dell’altro termine, (quello c.d di “stand still” previsto dall’art. 11, c.10, del decreto) e prima del cui decorso non può procedersi alla stipula del contratto; tale termine non sarebbe perentorio, attenendo al successivo momento procedimentale del controllo della posizione dell’aggiudicatario. L’interpretazione è suffragata dal rilievo che dopo la gara non sussistono quelle esigenze acceleratorie che sono invece presenti in pendenza della stessa, e dalla considerazione che i documenti richiesti con la comunicazione dell’aggiudicazione riguardano per esclusivamente la fase di conclusione del contratto. <br />	<br />
La doglianza della TAI merita di essere accolta. L’appellante, invero, fa riferimento sia all’art. 48, c.2 del decreto n. 163/2006, il quale, al paragrafo X del disciplinare di gara (non contestato), precisa, a differenza dell’art. 48, che l’adempimento deve essere compiuto “entro e non oltre il termine” peraltro di 15 giorni, e non di 10. Al riguardo il Collegio osserva anzitutto che le due disposizioni non sono di analoga portata né formale né sostanziale. Ed invero, l’unica affinità tra le due norme è che entrambe fanno riferimento esplicitamente al “dies a quo” della data di aggiudicazione e si muovono nella prospettiva della stipula del contratto. Ma sui termini va osservato che il paragrafo X del disciplinare non riproduce affatto l’art. 48, sia perché la misura del termine è differente, sia per la diversa natura delle due scadenze. Al riguardo la censura in esame è da ritenersi fondata con riferimento non all’art. 48 ma al paragrafo X del disciplinare di gara. La locuzione “non oltre” , non contenuta nell’art. 48 del Decreto, rende infatti perentorio il termine previsto dal disciplinare (a differenza dell’ipotesi a cui si riferisce Cons. di Stato, sez. V, n. 3358/2003) . La prescrizione inserita nella “lex specialis” , sul punto non censurata, non può pertanto che prevalere sul cennato termine recato dal decreto legislativo.<br />	<br />
5.4.2 – L’accoglimento del motivo ora esaminato determina l’ applicazione della sanzione , prevista dal disciplinare di gara, della esclusione della Infordata dalla procedura e quindi l’illegittimità della aggiudicazione dalla stessa ottenuta, restando assorbiti gli altri motivi di primo grado contro la stessa proposti.<br />	<br />
5.4.3.- Deve infine considerarsi la richiesta di conseguire il contratto, proposta dalla TAI. Escluso che la fattispecie costituisca grave violazione (e rientri quindi nell’art. 121 del CPA) viene qui in rilievo l’art.122 del codice , inerente la possibilità, a determinate condizioni, di dichiarare inefficace il contratto nel frattempo stipulato . Al riguardo il Collegio osserva che:<br />	<br />
&#8211; il vizio acclarato a carico della aggiudicazione Infordata non comporta la ripetizione della gara, poiché:<br />	<br />
&#8211; &#8211; non incide su questioni che coinvolgono la posizione anche di altre imprese partecipanti oltre l’appellante;<br />	<br />
&#8211; &#8211; l’appellante è seconda classificata nella graduatoria di gara ed il subentro nella posizione di aggiudicatario, che prelude al contratto, può porsi come automatica conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione all’Infordata;<br />	<br />
&#8211; il contratto Infordata-Ministero della giustizia è stato stipulato recentemente, ma è stato sospeso da misura cautelare (ord. n. 393 del 28-29/12/2001) emessa in questo grado del giudizio;<br />	<br />
&#8211; conseguentemente sussistono le condizioni a che la TAI possa subentrare nel contratto di fornitura .<br />	<br />
Pertanto, in conseguenza dell’accoglimento dell’appello (che determina l’annullamento dell’aggiudicazione alla Infordata), il Collegio ritiene di potere dichiarare anche l’inefficacia del contratto stipulato, e ciò a decorrere dalla data della sospensione cautelare del medesimo (29.1.2011).<br />	<br />
5.5.- Conclusivamente l’appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata ed accoglimento del ricorso di primo grado.</p>
<p>6. – Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 cpc) e vanno poste a carico delle parti appellate in via solidale.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello proposto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, e, per l’effetto:<br />	<br />
-annulla l’aggiudicazione in favore della società INFORDATA; <br />	<br />
-dichiara l’inefficacia del contratto stipulato con la medesima società Infordata, con decorrenza dalla data della misura cautelare.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione appellata e la Società INFORDATA, in solido fra loro, al pagamento in favore dell’appellante delle le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida complessivamente in Euro cinquemila, oltre accessori.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/05/2011</p>
<p align=justify>
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