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	<title>3/4/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/4/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.1095</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-1095/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-1095/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.1095</a></p>
<p>sulla necessità, anche in ipotesi di gara a evidenza pubblica con due soli concorrenti, di esaminare in via prioritaria le censure che il ricorrente incidentale solleva al fine di far dichiarare inammissibile in ricorso principale Processo – Processo amministrativo – Ricorso incidentale – Gara d’appalto con due partecipanti – Priorità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-1095/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.1095</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-1095/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.1095</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla necessità, anche in ipotesi di gara a evidenza pubblica con due soli concorrenti, di esaminare in via prioritaria le censure che il ricorrente incidentale solleva al fine di far dichiarare inammissibile in ricorso principale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Ricorso incidentale – Gara d’appalto con due partecipanti – Priorità logica della valutazione dell’impugnazione proposta con ricorso incidentale al fine di dimostrare l’inammissibilità del ricorso principale &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Laddove con ricorso incidentale il controinteressato tenda a paralizzare l’azione principale mettendone in discussione la legittimazione o l’interesse a ricorrere, tale impugnazione deve essere esaminata in via preliminarmente a quella principale, in quanto, se risultasse fondata, il giudice non deve ritenersi tenuto ad esaminare il ricorso principale.<br />
Ne può sostenersi che tale principio non possa trovare applicazione nel caso in cui alla procedura di gara abbiano partecipato solo due soggetti, e ciò perché in nulla può ritenersi differente tale situazione rispetto a quella in cui i partecipanti alla gara siano più di due. Ed infatti in entrambi i casi al ricorrente non residua alcuna utilità dall’accoglimento del ricorso, atteso che l’accertamento del requisito mancante non consentirebbe al ricorrente di partecipare ad una successiva rinnovazione della procedura concorsuale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
prima Sezione</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei magistrati:<br />
Lorenzo Stevanato	&#8211;	Presidente f.f.<br />	<br />
Elvio Antonelli	&#8211;	Consigliere, relatore<br />	<br />
Italo Franco		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
SENTENZA<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sul ricorso n. 3539/2004 proposto da</p>
<p><b>A. S. dilettantistica Rari Nantes Venezia</b> in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento costituito con <b>A.S. dilettantistica Dielleffe Scherma Venezia, U.S. dilettantistica Alvisiana, Cooperativa Sociale Il Cerchio</b> in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Pavanini, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, Santa Croce 205,<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>Comune di Venezia</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, M. Maddalena Morino e Antonio Iannotta, con elezione di domicilio presso la Civica avvocatura nella sede municipale in Venezia, San Marco 4091,</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
e con ricorso incidentale, della società <b>UISP – Unione italiana sport per tutti, Comitato territoriale Venezia </b>in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. costituendo con <b>Associazione Sportiva Il Lido, La Sportiva s.c.a r.l. e Gesport srl,</b> in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Zuccolo e Stefano Sacchetto, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Mestre-Venezia, via Giosuè Carducci 45,</p>
<p>la <b>Unione italiana sport per tutti – UISP Nazionale</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco A. Caputo, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Nicolò Bellotto in Venezia, San Marco 4346,</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
con il ricorso introduttivo del provvedimento di aggiudicazione e dei conseguenti provvedimenti esecutivi compreso il contratto, della gara n. 52/2004 indetta dal Comune di Venezia per l’affidamento della gestione del Centro sportivo di S. Alvise a Venezia – Cannaregio; dei verbali della commissione giudicatrice e del provvedimento di ammissione  alla gara della ditta risultata aggiudicataria; per l’annullamento parziale del capitolato d’oneri allegato alla lettera di invito alla gara;<br />
<u>e, quanto agli atti di motivi aggiunti:</u> per l’annullamento parziale del bando di gara; della determinazione della Direzione centrale affari generali gare e contratti del Comune di Venezia in data 8.4.2005 n. 819;  degli atti del procedimento istruttorio volto alla valutazione dell’offerta anomala comprese le note del dirigente del Servizio sport del Comune di Venezia in data 20.12.2004 prot. n. 500067, in data 3.3.2005 prot. n. 89940; dei verbali della commissione giudicatrice in data 4.11.2004 n. 1 e n. 2, in data 15.11.2004 n. 3, in data 26.11.2004 n. 4, in data 24.3.2005 n. 5.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 22.12.2004 e depositato presso la segreteria il  22.12.2004 con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di motivi aggiunti depositati presso la Segreteria l’1.2.2005, il 17.2.2005 ed il 27.6.2005;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
uditi alla pubblica udienza del 15 febbraio 2007 (relatore il Consigliere Elvio Antonelli) gli avvocati: Dall’Asta, in sostituzione di Pavanini, per la parte ricorrente, Gidoni per il Comune di Venezia e Sacchetto per UISP – Unione italiana sport per tutti, Comitato territoriale Venezia in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. costituendo con Associazione Sportiva Il Lido, La Sportiva s.c.a r.l. e Gesport srl,<br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
Fatto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La ricorrente premette in fatto che in data 27 maggio 2004 il Comune di Venezia indiva la gara n. 52/2004 per il rinnovo della gestione del Centro Sportivo di S. Alvise in Venezia – Cannaregio, ai sensi del D.Lgs. n. 157/95, da aggiudicarsi con la procedura ristretta della licitazione privata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
Con nota del 6 settembre 2004 il Comune di Venezia invitata la Società ricorrente a presentare offerta per l’affidamento oggetto della gara, in quanto soggetto prequalificato.<br />
L’importo a base d’asta era indicato in € 51.645,00 pari al canone annuo di € 10.329,00 per cinque anni.<br />
Nella medesima nota l’Amministrazione comunale informava che i plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione avrebbero dovuto pervenire entro il termine perentorio del 19.10.2004 alle ore 12,00 e che la licitazione avrebbe avuto luogo il giorno 21.10.2004 alle ore 9,00.<br />
In data 18.10.2004 perveniva alla società Rari Nantes, che aveva già presentato offerta, un fax inviato dal Comune di Venezia con il quale si comunicava che la data di presentazione dell’offerta era stata prorogata al giorno 2.11.2004 ore 12,00 e che, conseguentemente, la data per l’apertura delle offerte in seduta pubblica veniva fissata per l 4.11.2004 alle ore 9,00.<br />
In data 4 novembre 2004 la Commissione di gara, in seduta pubblica, provvedeva all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e, ammetteva ambedue i concorrenti partecipanti.<br />
Successivamente, la stessa Commissione, procedeva all’esame delle offerte tecniche contenute nelle buste B, al termine delle quali al raggruppamento condotto dalla società Rari Nantes veniva assegnato un punteggio complessivo di punti 54, mentre al raggruppamento guidato dalla società UISP veniva assegnato un punteggio complessivo di punti 50.<br />
In una successiva seduta la Commissione, aperte le buste C contenenti le offerte economiche provvedeva all’aggiudicazione della gara.<br />
Successivamente la società ricorrente veniva a conoscenza dell’aggiudicazione della gara alla costituenda A.T.I. capeggiata dalla società UISP  per un importo di  43.000,00, quale canone mensile.<br />
Avverso gli atti impugnati deduce i seguenti motivi:<br />
1.	Violazione dell’art. 25 del D.Lgs. 157/95. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto 2 della lettera di invito. Eccesso di potere per illogicità.<br />	<br />
Pur essendo l’offerta della ditta concorrente come anomala, non risulta che la Commissione di gara abbia provveduto a chiedere per iscritto alcuna precisazione in merito agli elementi costitutivi dell’offerta, e che abbia, di conseguenza, valutata la congruità della stessa.<br />
L’Amministrazione comunale aveva l’obbligo di applicare la procedura prevista dall’art. 25 del D.Lgs. 157/95, non solo perché era in presenza di un’offerta anomala ma anche perché essa stessa si era vincolata a tanto inserendo espressamente tale onere nella lettera di invito.<br />
2.	 Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Arbitrarietà. Sviamento.<br />	<br />
Le dimensioni della piscina indicate dal Comune di Venezia nel Capitolato d’oneri sono errate.<br />
La piscina, infatti, non dispone di sei corsie ma solo di cinque, e, quindi, risulta essere più piccola rispetto a quanto indicato dall’Amministrazione comunale.<br />
Da ciò consegue che l’offerta presentata dal raggruppamento aggiudicatario non può che essere non rispondente alla realtà, in quanto predisposta in base a dati errati.<br />
3.	Violazione dell’art. 11 del D.Lgs. 157/95. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto 1 del bando di gara. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Arbitrarietà.<br />	<br />
Infine, il procedimento oggetto del presente ricorso appare ulteriormente viziato.<br />
Il punto 1 del bando di gara prevede che il possesso dei requisiti richiesti ai punti j, k, e l, potranno essere soddisfatti cumulativamente dalle imprese raggruppate.<br />
I requisiti in questione sono: “j. di essere una società o una associazione sportiva ed ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI ai sensi del D.Lgs. 23.7.1999 n. 242 o da altro organismo equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza;<br />
k. essere in attività da almeno tre (3) anni dalla pubblicazione dell’avviso provata con la partecipazione a Campionati Nazionali o Regionali e di svolgere attività nell’ambito sociale;<br />
l. di aver svolto per almeno tre anni attività di gestione di impianti con analoghe caratteristiche”.<br />
	I requisiti di cui alla lettera l. risultano non essere posseduti dalla società UISP posto che la società, non ha dimostrato di aver gestito alcun impianto sportivo.<br />	<br />
	E’ vero che il punto 1 del bando di gara prevede che detto requisito potrà essere soddisfatto cumulativamente dalle imprese raggruppate, ma ciò non significa che la società capogruppo possa esimersi totalmente dal comprovare almeno una parte del requisito richiesto.<br />	<br />
	La Commissione ha, pertanto illegittimamente ammesso alla gara un soggetto mancate dei requisiti richiesti dal punto 1 del bando di gara.<br />	<br />
	Per il caso in sui si dovesse ritenere corretta l’interpretazione della Commissione deve ritenersi l’illegittimità, per gli stessi motivi, del bando pure impugnato.<br />	<br />
	Con i primi motivi aggiunti la ricorrente rileva che in data 10 gennaio 2005 ha potuto prendere visione della documentazione di gara precedentemente richiesta con istanza di accesso agli atti.<br />	<br />
	Alla luce di tale documentazione vengono dedotti i seguenti motivi:<br />	<br />
4.	Violazione dell’art. 11. del D.Lgs. 157/95. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto III.2.1 del bando di gara. Eccesso di potere per manifesta illogicità della procedura. Contraddittorietà. Arbitrarietà.<br />	<br />
Il soggetto aggiudicatario non corrisponde al soggetto che era stato qualificato dall’Amministrazione comunale in gare di preselezione.<br />
La s.c.a r.l. Sportiva ha presentato istanza di ammissione alla gara, con contestuale dimostrazione del possesso dei requisiti. Tuttavia, a seguito di cessione di azienda, è subentrata alla stessa, nello svolgimento della gara, la soc. cons. a r.l. Nuova Sportiva, che, in qualità di mandante del raggruppamento con a capo la UISP, si è poi aggiudicata l’appalto.<br />
La Commissione di gara, rilevata tale difformità avrebbe dovuto escludere la costituenda A.T.I. per violazione dei principi sopra esplicitati.<br />
Dai verbali di gara non risulta che la Commissione abbia posto in essere un subprocedimento finalizzato alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, relativamente alla soc. cons. a r.l. Nuova Sportiva.<br />
Inoltre, se la cessione di azienda comporta la successione del cessionario nel complesso dei rapporti attivi e passivi facenti capo al cedente, altrettanto non si può dire per i requisiti strettamente soggettivi, quali, nel caso di specie, l’aver svolto attività di gestione di impianti sportivi con analoghe caratteristiche per almeno tre anni.<br />
L’Amministrazione comunale ha, quindi, provveduto illegittimamente ad aggiudicare la gara al costituendo raggruppamento temporaneo con capogruppo l’associazione sportiva UISP, in quanto soggetto non solo diverso da quello originariamente prequalificata, ma soprattutto non in possesso dei requisiti indicati dal bando di gara e necessari per lo svolgimento dell’attività richiesta.<br />
5.	Violazione degli artt. 46 r 47 del D.p.r. 445/2000. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto 1.1 della lettera d’invito. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Arbitrarietà.<br />	<br />
La soc. cons. a r.l. Nuova Sportiva non solo non ha dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dal bando e indicato i dati ad essa relativi, ma ha semplicemente confermato quanto precedentemente dichiarato dalla s.c.a r.l.  Sportiva.<br />
Da ciò consegue  che i dati in possesso dalla Commissione, e sui quali la stessa si è basata per valutare le offerte dei concorrenti, erano errati.<br />
La s.c. a r.l. Sportiva aveva dichiarato, al punto 4 dell’istanza di ammissione alla gara, di essere iscritto al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Ferrara e al punto 111 della stessa di svolgere attività di gestione di impianti sportivi con caratteristiche analoghe da oltre 3 anni.<br />
Tali requisiti non corrispondono affatto a quelli della soc. cons. a r.l. Nuova Sportiva.<br />
Si è in presenza di due soggetti nettamente distinti con caratteristiche soggettive diverse.<br />
6.	Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto III.2.1, let. h) del bando di gara. Eccesso di potere per arbitrarietà.<br />	<br />
La documentazione prodotta dalla Gesport s.r.l. risulta, incompleta e ciò in violazione con quanto stabilito dalla lex specialis della gara.<br />
La Commissione rilevata tale incompletezza avrebbe dovuto procedere all’esclusione del concorrente.<br />
7.	Violazione dell’art. 25 del D.Lgs. 157/95. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto 2 della lettera di invito. Eccesso di potere per manifesta illogicità della procedura. Arbitrarietà.<br />	<br />
	Viene reiterato il 1° motivo del ricorso principale.<br />	<br />
8.	Con il secondo ricorso per motivi aggiunti si insiste, nel ribadire l’arbitrarietà dell’operato della Commissione che ha ammesso a partecipare alla gara un soggetto privo dei requisiti richiesti dal punto III.2.1, let. A. 1 del bando.<br />	<br />
Qualora si dovesse ritenere corretta l’interpretazione della Commissione, si contesta la legittimità, per gli stessi motivi, della relativa clausola del bando.<br />
Con i terzi motivi aggiunti la ricorrente rileva che a seguito della successiva richiesta di accesso agli atti del procedimento del 23 maggio 2005, alla ricorrente veniva concessa copia della Determinazione del dirigente n. 819 dell’8 aprile 2005 e del verbale di gara n. 5 del 24 marzo 2005, contestualmente impugnate.<br />
Il Comune non consegnava però copia degli atti relativi al procedimento istruttorio in merito alla valutazione dell’offerta anomala ed in particolare della nota n. 89940 del 3 marzo 2005, citata sia nel verbale n. 5, allegata e parte integrante dello stesso, che nella Determinazione del dirigente sopraindicate.<br />
Riscontrata l’incompletezza della documentazione fornita, il 6 giugno 2005 l’A.S. Dilettantistica Rari Nantes presentava al Comune di Venezia ulteriore richiesta di accesso agli atti con particolare riferimento agli atti relativi al procedimento istruttorio, accesso che veniva consentito il 20 giugno 2005.<br />
Alle luce della relativa documentazione vengono dedotti i seguenti motivi:<br />
9) Violazione dell’art. 25 del D.Lgs. 157/95. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto 2 della lettera di invito. Difetto di istruttoria. Difetto di contraddittorio. Arbitrarietà.<br />
Viene reiterato il primo motivo del ricorso principale e il settimo motivo dei primi motivi aggiunti.<br />
10.	Violazione dell’art. 25 del D.Lgs. n. 157/95. Violazione dell’art. 3 della L. n., 241/90. Carenza di motivazione. Eccesso di potere per illogicità. Difetto di istruttoria e difetto di contraddittorio.<br />	<br />
L’Amministrazione comunale, sia nella Determinazione dirigenziale n. 819 dell’8 aprile 2005 che nel verbale di gara n. 5 del 24 marzo 2005, non fa alcun riferimento ad una congrua motivazione relativamente all’esito positivo del procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta.<br />
11.	Violazione dell’art. 10 della L. n. 241/90. Violazione dei principi sul giusto procedimento. Difetto di istruttoria.<br />	<br />
	L’associazione ricorrente venuta a conoscenza del procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta, ha presentato, il 24 gennaio 2005, al Comune di Venezia istanza di partecipazione al procedimento.<br />	<br />
	Tuttavia l’Amministrazione, in violazione delle norme sul  giusto procedimento non ha dato alcun riscontro all’istanza presentata dalla ricorrente.<br />	<br />
	Il Comune di Venezia ha provveduto alla valutazione dell’offerta anomala senza comunicare alcunchè all’associazione Rari Nantes e senza permettere alla stessa la partecipazione in precedenza richiesta.<br />	<br />
12.	Violazione di legge. Violazione dell’art. 11 del D.Lgs. 157/95. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto 1 del bando di gara. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Arbitrarietà. Contraddittorietà.<br />	<br />
Reitera il terzo motivo del ricorso principale.<br />
13.	Violazione art. 11 D.Lgs. n. 157/95. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto III.1.2 del bando di gara. Eccesso di potere per manifesta illogicità della procedura.<br />	<br />
	Viene reiterato il primo motivo dei primi motivi aggiunti.<br />	<br />
	14. Violazione di legge. Violazione degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto 1.1 della lettera d’invito. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Arbitrarietà.<br />	<br />
	Reitera il secondo motivo dei primi motivi aggiunti.<br />	<br />
	15. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto III.2.1, let. h) del bando di gara. Eccesso di potere per arbitrarietà.<br />	<br />
	Viene reiterato il 3° motivi dei primo motivi aggiunti.<br />	<br />
	Si sono costituiti il Comune di Venezia e il raggruppamento controinteressato contestando la fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. Il secondo presenta altresì ricorso incidentale. E più precisamente il Comitato provinciale di Venezia, in proprio ed in qualità di  mandataria del costituendo raggruppamento con Associazione sportiva il Lido, La Sportiva s.c. a r.l. e Gesport s.r.l., propone ricorso incidentale avverso al determinazione con la quale l’Amministrazione intimata ha reputato sussistenti in capo al Raggruppamento Rari Nantes i requisiti indicati dal bando nonché dalla lettera di invito.<br />	<br />
	Deduce i seguenti motivi:<br />	<br />
1)	Violazione del bando di gara. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti.<br />	<br />
L’impianto oggetto della procedura concorsuale indetta dal Comune di Venezia è costituito da una struttura polifunzionale, che si articola nelle componenti descritte dal Capitolato d’oneri.<br />
Laddove il bando di gara prescriveva, al punto III.2.1.A, lett. l, il requisito consistente nell’esperienza gestionale, per almeno tre anni di impianti con analoghe caratteristiche deve ritenersi volesse intendere, un centro sportivo complesso, munito di spazi attrezzati per lo svolgimento di molteplici attività.<br />
Nell’ambito del raggruppamento Rari Nantes, nessuna delle sue componenti ha mai esercitato una siffatto tipologia di impianto, atteso che la A.S. Rari Nantes assume di aver gestito unicamente degli impianti natatori, l’U.S. Alvisiana si è limitata a condurre una palestra e le altre due mandanti hanno ammesso di essere sfornite del requisito in parola.<br />
2)	Violazione del bando di gara. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti sotto un ulteriore profilo.<br />	<br />
L’A.S. Rari Nantes non ha gestito gli impianti natatori comunali di Sant’Alvise e di Sacca Fisola a Venezia.<br />
Contrariamente quanto dedotto nell’istanza di partecipazione alla gara e nell’offerta tecnica dell’A.T.I. Rari Nantes non risulta che A.S. Rari Nantes abbia gestito detti impianti da oltre vent’anni, atteso che il Comune di Venezia aveva affidato l’esercizio di tali piscine alla Rari Nantes Venezia s.r.l., che è soggetto autonomo e distinto dall’omonima Associazione Sportiva.<br />
3)	Violazione dell’art. 11 del D.Lgs. 157/95. Violazione del bando di gara. Eccesso di potere per disparità di trattamento e arbitrarietà.<br />	<br />
Si osserva che ove fosse fondata la tesi di cui al terzo motivo del ricorso principale, allora il Raggruppamento Rari Nantes non avrebbe potuto prendere parte alla selezione atteso che, in seno alla sua compagine, la Cooperativa Sociale Il Cerchio non possiede alcuno dei requisiti stabiliti ai punti 1.II.3.A j, k e l del bando di gara.<br />
All’udienza del 15 febbraio 2007 la causa è stata ritenuta per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
Diritto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Deve essere esaminato con priorità il ricorso incidentale atteso che le questioni sollevate con tale ricorso incidono sulla sussistenza dell’interesse a ricorrere del raggruppamento ricorrente in via principale.<br />
Ciò in consonanza al pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui, se in via generale il ricorso incidentale (in ragione del suo carattere accessorio) va esaminato dopo quello principale (e solo nel caso in cui quest’ultimo risulti fondato) diversamente deve ritenersi nell’ipotesi in cui il ricorso incidentale tende a paralizzare l’azione principale mettendone in discussione la legittimazione o l’interesse a ricorrere, e ciò perché in tal caso, il ricorso incidentale pone una questione di rito che come tale deve essere esaminata con priorità (cfr. C.S. Sez. V, 24.11.1997 n. 1367).<br />
Ciò è quando si verifica nella specie, atteso che, con il primo motivo del ricorso incidentale viene contestato che il raggruppamento ricorrente abbia interesse al ricorso e ciò sul rilievo della insussistenza in capo al raggruppamento stesso di un requisito per la partecipazione alla gara e più precisamente l’insussistenza del requisito di cui al punto III.2.1.A lett. 1 del bando (esperienza di gestione triennale di impianti polisportivi con analoghe caratteristiche).<br />
Deve conseguentemente ritenersi che nell’ipotesi in cui il citato motivo del ricorso incidentale (con il quale viene contestata la sussistenza di una condizione dell’azione del ricorrente principale) risultasse fondato, il giudice non deve ritenersi tenuto ad esaminare il ricorso principale.<br />
Ne può sostenersi che tale principio non possa trovare applicazione nel caso in cui alla procedura di gara abbiano partecipato solo due soggetti e ciò perché in nulla può ritenersi differente tale situazione rispetto a quella in cui i partecipanti alla gara siano più di due.<br />
Ed infatti in entrambi i casi al ricorrente non residua alcuna utilità dall’accoglimento del ricorso atteso che l’accertamento del requisito mancante non consentirebbe al ricorrente di partecipare ad una successiva rinnovazione della procedura concorsuale.<br />
Il fatto poi che alla nuova gara non possa partecipare anche il controinteressato (e ricorrente incidentale) deve ritenersi irrilevante; qui è sufficiente constatare che il ricorrente difetta dell’interesse a ricorrere e tanto basta per ritenere inammissibile il relativo ricorso.<br />
In ogni caso la rinnovazione della gara non può ritenersi un fatto evitabile e necessario (il Comune potrebbe decidere anche altre forme di gestione) e qualora pure fosse rinnovata non è detto che alla stessa non vi partecipino anche altri concorrenti.<br />
In forza di quanto osservato deve ritenersi non via siano valide ragioni per considerare differenti (sotto il profilo processuale) la situazione contenziosa relativa ad una gara che vede due soli concorrenti e quella in cui vi siano più di due concorrenti.<br />
Di conseguenza anche nella specie deve trovare applicazione il richiamato principio giurisprudenziale non sussistendo valide ragioni per derogare allo stesso.<br />
Tanto chiarito va ora esaminato il ricorso incidentale.<br />
Con il primo motivo (come già detto) viene dedotto il difetto in capo al raggruppamento ricorrente di un requisito per la partecipazione alla gara.<br />
Tale motivo deve ritenersi fondato.<br />
E invero il bando di gara al punto III.2.1.A lett. 1 dispone che i ricorrenti devono dichiarare di aver svolto per almeno tre anni, attività di gestione di impianti con analoghe caratteristiche, con la precisazione che questo requisito può essere soddisfatto cumulativamente dalle  imprese raggruppate. Ebbene con riguardo a quest’ultima locuzione (soddisfatto cumulativamente) il Collegio ritiene che il bando di gara non abbia inteso consentire il frazionamento orizzontale del requisito soggettivo in questione e cioè la possibilità che un soggetto del raggruppamento possa dimostrare di aver gestito una singola struttura del più vasto ed articolato complesso sportivo (es. palestra) e che altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo possano dimostrare di aver gestito le altre tipologie di strutture di cui si compone il complesso sportivo oggetto di gara.<br />
Qualora, la citata disposizione, s’interpretasse in questo senso la stessa paleserebbe un’ intrinseca illogicità posto che da un lato si richiederebbe un requisito soggettivo e contestualmente se ne negherebbe la sua necessità e si consentirebbe di aggiudicare (con grave nocumento dell’interesse pubblico) la gestione di una struttura polisportiva complessa a raggruppamenti di più soggetti nessuno dei quali avrebbe avuto l’esperienza di gestione (neppure per un sol giorno) di una struttura simile a quella che è oggetto di gara. In tal modo verrebbe snaturato sostanzialmente il requisito soggettivo dell’esperienza pregressa.<br />
L’unico significato ragionevole che può allora attribuirsi alla disposizione in questione non può che essere quello di consentire che non tutti i soggetti del raggruppamento debbano possedere il citato requisito soggettivo nella sua totalità temporale e più precisamente che lo stesso possa essere posseduto anche da uno soltanto del citato raggruppamento o che possa essere posseduto per un periodo temporale da un determinato soggetto del raggruppamento e per un altro periodo temporale (così da completare il periodo di tre anni) da altri soggetti del raggruppamento stesso. Non può però mai pervenirsi a frazionare oggettivamente tale requisito di esperienza perché se così fosse il citato requisito soggettivo sarebbe stato richiesto senza una plausibile ragione.<br />
D’altro canto è sin troppo evidente quanto sia importante per l’Amministrazione comunale che almeno uno dei soggetti del raggruppamento abbia maturato l’esperienza di gestione di un complesso polisportivo simile a quello oggetto della gara, perché solo pretendendo una tale esperienza si può ragionevolmente prevedere che il centro polisportivo venga poi gestito con la necessaria efficienza e capacità organizzativa.<br />
Conclusivamente solo interpretando la citata disposizione nel senso progettato la stessa assume un significato logico e razionale mentre diverrebbe intrinsecamente illogica e irragionevole nel caso in cui fosse interpretata nel senso prospettato dal ricorrente.<br />
Tanto chiarito deve ora accertarsi se il raggruppamento ricorrente possiede, o meno, il citato requisito.<br />
Ebbene dalla documentazione in atti emerge (e comunque le circostanze sono pacifiche per essere ammesse in ricorso) che Rari Nantes ha dichiarato di avere gestito solo una piscina e l’Unione Sportiva Alvisiana ha dichiarato di aver gestito solo palestre mentre le altre due mandanti hanno ammesso di non aver gestito né piscine né palestre.<br />
Ciò stante in accoglimento del ricorso incidentale deve ritenersi accertato il difetto di interesse a ricorrere del raggruppamento ricorrente in via principale.<br />
Di conseguenza il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse a ricorrere e, pertanto, può non essere esaminato nel merito.<br />
Sussistono peraltro fondati motivi per disporre la compensazione delle spese.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima  sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe in accoglimento del ricorso incidentale dichiara inammissibile il ricorso principale ed i connessi motivi aggiunti.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, addì 15 febbraio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-1095/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.1095</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.1492</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-4-2007-n-1492/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-4-2007-n-1492/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-4-2007-n-1492/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.1492</a></p>
<p>Antonio Cavallari &#8211; Presidente, Tommaso Capitanio &#8211; Estensore Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace &#38; C. s.a.s. (avv. E. Sticchi Damiani) c. Azienda USL LE/1 (avv. S. Rossi), Gestione Liquidatoria USL LE/6 e altro (avv. S. Rossi) in tema di responsabilità da contratto sociale qualificato 1. Fallimento e procedure concorsuali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-4-2007-n-1492/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.1492</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-4-2007-n-1492/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.1492</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari &#8211; Presidente, Tommaso Capitanio &#8211; Estensore<br />
Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace &amp; C. s.a.s. (avv. E. Sticchi Damiani) c. Azienda USL LE/1 (avv. S. Rossi), Gestione Liquidatoria USL LE/6 e altro (avv. S. Rossi)</span></p>
<hr />
<p>in tema di responsabilità da contratto sociale qualificato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Fallimento e procedure concorsuali – Divieto ex artt.51 e 201, r.d. n.267 del 1942 – Giudizi di cognizione proposti di fronte al giudice amministrativo – Non opera.</span></span></span></span></span></p>
<p>2. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della p.a. – Esistenza di un rapporto tra privato e p.a. – Rottura del rapporto a causa di un atto illegittimo – Responsabilità di natura contrattuale.</p>
<p>3. Igiene e sanità – Medici e personale sanitario – Art. 4 comma 7, l. n.412 del 1991 – Regime di incompatibilità del rapporto di impiego – Vale per tutte le attività esterne che possono dar luogo ad un conflitto di interessi.</p>
<hr />
<p>1. Il divieto di cui agli artt. 51 e 201, r.d. 16 marzo 1942 n.267, concerne le procedure esecutive in genere, nonché le azioni di cognizione di competenza dell’a.g.o., e non anche i giudizi di cognizione proposti di fronte al giudice amministrativo.</p>
<p>2. In vicende nelle quali fra privato e p.a. esiste già un rapporto che, pur fondandosi su un provvedimento e non (o non solo) su un contratto, è assimilabile ad un rapporto contrattuale, la rottura del rapporto causata dall’adozione di un atto illegittimo (revoca, annullamento d’ufficio, abrogazione, decadenza) genera in capo al soggetto pubblico una responsabilità di natura contrattuale o, quantomeno, da contatto sociale qualificato.</p>
<p>3. La disposizione di cui all’art. 4 comma 7, l. 30 dicembre 1991 n.412, stabilisce il principio per il quale il rapporto di impiego dei medici con il SSN è incompatibile con tutte le attività professionali esterne – siano esse svolte singolarmente o in forma associata – che possano dar luogo ad un conflitto di interessi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di responsabilità da contratto sociale qualificato</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</b></p>
<p>Registro Decis.: 1492/07<br />
Registro Generale: 335/2005</p>
<p align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Seconda Sezione di Lecce</b></p>
<p>nelle persone dei signori Magistrati: ANTONIO CAVALLARI, Presidente; TOMMASO CAPITANIO, Referendario, relatore; PATRIZIA MORO – Referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 335/2005, proposto da</p>
<p><b>“Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace &amp; C.” S.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Lecce, Via 95° Reggimento Fanteria, 9</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>Azienda USL LE/1</b>, in persona del Direttore Generale p.t.,</p>
<p><b>Gestione Liquidatoria USL LE/6 e Gestione Liquidatoria USL LE/7</b>, in persona del Commissario Liquidatore p.t.,<br />
rappresentate e difese dall’avv. Stefano Rossi, con domicilio eletto presso l’ufficio legale dell’AUSL LE/1, in Lecce, Via Miglietta, 5</p>
<p>per l&#8217;accertamento e la declaratoria<br />
del diritto della società ricorrente al risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittima revoca delle convenzioni esterne per la branca di fisiokinesiterapia, a suo tempo stipulate con le USL LE/6 e LE/7,<br />
nonché per la condanna<br />
dell’AUSL LE/1, quale soggetto incorporante le predette USL, al pagamento delle somme dovute a titolo risarcitorio.</p>
<p>Visto il ricorso, i relativi allegati e tutti gli atti di causa;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 14 febbraio 2007 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, gli avv. Sergio De Giorgi, in sostituzione di Sticchi Damiani, e Rossi.</p>
<p align="center"><b>FATTO</b></p>
<p>1. Il Centro ricorrente, succeduto nel tempo al Centro di fisioterapia del dott. Gianfranco Surace e poi al “Centro di Fisioterapia di Filippo Surace &amp; C.” S.a.s., agisce per conseguire il risarcimento dei danni ingiusti patiti a causa dei provvedimenti con cui a suo tempo le soppresse USL LE/6 e LE/7 avevano revocato le convenzioni in essere con il Centro stesso per la branca di fisiokinesiterapia, riferitamente alle strutture sanitarie esistenti a Nardò (USL LE/6) e Galatina (USL LE/7), sul presupposto che il responsabile pro tempore delle strutture (il dott. Gianfranco Surace, originariamente titolare a titolo individuale del rapporto di convenzionamento) versasse nell’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7, della L. 30.12.1991, n. 412, avendo lo stesso in essere un rapporto di lavoro dipendente con un’altra USL della provincia leccese.<br />
I citati provvedimenti sono stati annullati da questo Tribunale con le sentenze n. 326/1996 (pronunciata nei confronti dell’USL LE/6) e n. 5070/2002 (pronunciata nei confronti dell’USL LE/7), passate in giudicato a seguito di omessa impugnazione da parte delle Amministrazioni soccombenti.<br />
Pertanto, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L. n. 1034/1971, come modificato dall’art. 7 della L. n. 205/2000, il Centro ricorrente agisce per conseguire il risarcimento dei danni patiti nel periodo in cui i suddetti atti illegittimi hanno avuto esecuzione, e precisamente:<br />
&#8211; per il periodo dal 1993 al 1998, per la struttura di Nardò (che è stata riattivata nel 1999, in esecuzione della sentenza n. 326/1996);<br />
&#8211; per il periodo 1993-2004, per la struttura di Galatina.<br />
I danni vengono quantificati in complessivi € 7.194.627,10, di cui:<br />
&#8211; € 3.411.825,50 per i mancati guadagni relativi alla struttura di Galatina;<br />
&#8211; € 585.189,61 per i mancati guadagni relativi alla struttura di Nardò;<br />
&#8211; € 1.199.104,50 a titolo di danno all’immagine patito dal Centro a causa della chiusura coattiva delle strutture de quibus;<br />
&#8211; € 1.998.507,50 a titolo di perdita delle chances di potenziamento aziendale, sotto tutti i profili (finanziario, strumentale, scientifico).</p>
<p>2. Si è costituito il Direttore Generale dell’AUSL LE/1, anche nella sua qualità di Commissario Liquidatore delle soppresse USL LE/6 e LE/7, eccependo preliminarmente:<br />
&#8211; l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui lo stesso è stato proposto contro enti posti in liquidazione coatta amministrativa;<br />
&#8211; il difetto di legittimazione passiva dell’AUSL, in quanto le vicende a base della causa risarcitoria riguardavano le citate USL, dei cui debiti l’Azienda non è tenuta per legge a rispondere;<br />
&#8211; il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;<br />
&#8211; la prescrizione del credito;<br />
&#8211; l’assenza di colpa nell’adozione degli atti successivamente annullati dal TAR.</p>
<p>3. All’udienza pubblica del 14 febbraio 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.</p>
<p align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorso è ammissibile e in parte fondato, per le ragioni che di seguito si esporranno, il che impone di esaminare le eccezioni preliminari formulate dalle Amministrazioni intimate.</p>
<p>1.1. Per quanto concerne le prime due, le stesse sono infondate, atteso che:<br />
&#8211; a parte il fatto che le norme regionali con cui era stata disposta la procedura di liquidazione coatta amministrativa ex R.D. n. 267/1942 delle Gestioni Liquidatorie delle ex USL sono state dichiarate incostituzionali con la recente sentenza della Corte Costituzionale 6.2.2007, n. 25 (per cui il presente ricorso non è inammissibile nella parte in cui l’azione è stata proposta nei confronti delle Gestioni Liquidatorie delle soppresse USL), il divieto di cui agli artt. 51 e 201 della legge fallimentare concerne le procedure esecutive in genere, nonché le azioni di cognizione di competenza dell’A.G.O., e non anche i giudizi di cognizione proposti di fronte al giudice amministrativo (e ciò per le ragioni esposte, fra le altre, nella decisione della Sezione n. 3014/2004, dalle cui conclusioni non c’è motivo di discostarsi);<br />
&#8211; quand’anche l’AUSL LE/1 non fosse legittimata passiva (ma così non è, per le ragioni che si esporranno in seguito), il ricorso non è inammissibile, visto che l’azione è stata proposta anche nei confronti delle Gestioni Liquidatorie, ossia dei soggetti succeduti in universum ius alle USL che avevano adottati gli atti causativi dei danni di cui oggi il Centro ricorrente chiede il ristoro.</p>
<p>1.2. L’eccezione di difetto di giurisdizione è palesemente infondata, visto che l’azione risarcitoria proposta dal Centro ricorrente è consequenziale rispetto alle azioni impugnatorie a suo tempo proposte avverso gli atti di revoca delle convenzioni, per cui, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 1034/1971 e della sentenza della Consulta n. 204/2004, di tale azione deve conoscere il giudice amministrativo. Al riguardo, sono inconferenti i riferimenti della difesa delle Amministrazioni intimate al fatto che, essendo il potere speso dalle USL LE/6 e LE/7 in sede di adozione degli atti poi annullati dal TAR un potere vincolato, ossia non in grado di degradare ad interesse legittimo il diritto del Centro ricorrente a svolgere l’attività sanitaria oggetto di convenzionamento, del risarcimento di quel diritto dovrebbe conoscere l’A.G.O. L’argomento non tiene conto del fatto che il vigente criterio di riparto della giurisdizione (di cui la Corte Costituzionale ha chiarito il senso nella sentenza n. 204/2004) non è fondato sulla distinzione fra potere discrezionale (a cui corrisponde l’interesse legittimo) e potere vincolato (a cui si oppone un diritto soggettivo), essendo anche quello vincolato un potere vero e proprio, il cui esercizio è necessario ai fini della produzione degli effetti voluti dalla norma attributiva (sul punto, cfr. la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 18 del 1999).<br />
Le altre eccezioni saranno invece esaminate trattando il merito del ricorso.</p>
<p>2. Come si è detto in precedenza, il Centro ricorrente invoca il risarcimento del danno ingiusto patito a causa della impossibilità di esercitare l’attività sanitaria oggetto del rapporto di convenzionamento a suo tempo in essere con le soppresse USL LE/6 di Nardò e USL LE/7 di Galatina per il periodo in cui hanno esplicato effetti i provvedimenti di revoca del suddetto rapporto, adottati, ciascuno per la parte di competenza, dagli Amministratori Straordinari delle citate UU.SS.LL. (poi assorbite entrambe dall’AUSL LE/1). Pertanto, al fine di pervenire all’accertamento della responsabilità delle Amministrazioni convenute, occorre verificare se:<br />
(a) i provvedimenti di revoca fossero o meno illegittimi;<br />
(b) nel caso in cui la risposta al quesito sub (a) fosse positiva, esistano o meno cause di giustificazione dell’operato delle Amministrazioni intimate;<br />
(c) nell’ambito del quesito sub (b), la responsabilità da ascrivere alle predette Amministrazioni abbia natura aquiliana o contrattuale;<br />
(d) il credito del Centro ricorrente si è o meno prescritto, anche in parte;<br />
(e) la misura del risarcimento richiesto è congrua.</p>
<p>2.1. La risposta al primo interrogativo è scontata, visto che con le sentenze n. 326/1996 e n. 5070/2002 questo Tribunale ha annullato i provvedimenti di revoca del convenzionamento, adottati, rispettivamente, dall’USL LE/6 e dall’USL LE/7, il che vuol dire che l’illegittimità degli atti in questione è stata accertata con efficacia di giudicato (non essendo state appellate le sentenze summenzionate).<br />
Peraltro, come autorevolmente insegnato dalla Corte di Cassazione nella sentenza delle SS.UU. n. 500/1999 e come del resto riconoscono in prevalenza dottrina e giurisprudenza, dall’accertata illegittimità del provvedimento non consegue automaticamente l’accertamento della responsabilità della P.A. agente, dovendosi indagare circa la sussistenza della c.d. colpa d’apparato (se si ritiene trattarsi di responsabilità aquiliana) o comunque di un inadempimento imputabile al debitore (se si ritiene, invece, trattarsi di responsabilità contrattuale).</p>
<p>2.2. La risposta all’interrogativo sub (c) presuppone una disamina relativa alla natura della responsabilità della P.A. per illegittimo esercizio della funzione amministrativa, in quanto diverse sono le conseguenze a seconda che tale responsabilità venga ascritta nell’alveo dell’illecito extracontrattuale o, al contrario, essa venga qualificata come responsabilità da inadempimento di un’obbligazione o anche da “contatto sociale qualificato”.<br />
All’indomani dell’attribuzione al G.A. del potere di condannare la P.A. al risarcimento del danno ingiusto cagionato nell’esercizio illegittimo della funzione amministrativa (D.Lgs. n. 80/1998, le cui disposizioni hanno trovato conferma nella L. n. 205/2000) si è aperto in dottrina e in giurisprudenza un ampio e intenso dibattito sul punto, scaturito dalla considerazione che la responsabilità della P.A. per illegittimo esercizio della funzione amministrativa non è incasellabile agevolmente nei due generi di responsabilità che la dottrina e la giurisprudenza civilistiche, muovendo dalle disposizioni del vigente Codice Civile, hanno elaborato nel tempo (in tal senso, cfr. la decisione della Sez. V del Consiglio di Stato 8.7.2002, n. 3796). Tra l’altro, nello stesso periodo, anche la giurisprudenza civile è venuta elaborando importanti spunti a proposito della responsabilità da contatto sociale (al riguardo, è notissima la sentenza della III Sezione della Cassazione Civile 22.1.1999, n. 589, in cui la Corte ha dato espresso riconoscimento alla c.d. obbligazione senza prestazione, affermando che la responsabilità del medico dipendente da una struttura sanitaria per i danni arrecati al paziente ha natura contrattuale, nonostante fra il medico e il paziente non venga stipulato alcun contratto, il contratto sussistendo invece fra il paziente e la struttura ospedaliera).<br />
Nel caso del rapporto fra P.A. e cittadino si possono ravvisare i tratti distintivi sia della responsabilità aquiliana che di quella contrattuale, visto che:<br />
&#8211; in alcuni procedimenti è indubbia l’esistenza del previo contatto qualificato fra Amministrazione e privato, dal quale discende anzitutto un legittimo affidamento del cittadino, che trova tutela in primo luogo in sede impugnatoria, prova ne sia il fatto che è abbastanza frequente l’annullamento di atti motivato dal giudice con il fatto che la P.A. non si è ispirata al principio di leale collaborazione (principio espresso, fra gli altri, dagli artt. 6 e 18 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dall’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006). Inoltre, le norme e i principi in materia di autotutela e di obbligo di comunicazione di avvio del procedimento (con particolare riguardo ai procedimenti di secondo grado) dimostrano chiaramente come dal previo contatto fra le parti discendono precisi obblighi in capo alla parte pubblica, il cui inadempimento è del tutto assimilabile all’inadempimento del contraente;<br />
&#8211; in ogni caso, la teoria della responsabilità da contatto qualificato (pacificamente ascritta nell’alveo della responsabilità contrattuale) consente di far rientrare agevolmente tali vicende nell’alveo di applicazione, appunto, degli artt. 1218 e ss. c.c., in quanto non è revocabile in dubbio che fra P.A. e cittadino il rapporto preesiste quasi sempre rispetto al momento dell’adozione dell’atto lesivo;<br />
&#8211; al contrario, si potrebbe anche ritenere che il “contatto” fra privato e P.A. (che sicuramente si verifica nel corso del procedimento amministrativo o, meglio, in determinati procedimenti, e fra essi di sicuro quelli ad istanza di parte) non acquista un’intensità tale da poter essere assimilato al legame che intercorre fra le parti del rapporto obbligatorio. Per cui, la responsabilità della P.A. avrebbe natura extracontrattuale, discendendo essa dalla violazione del neminem laedere (le questioni che si sono sinteticamente tracciate nei paragrafi precedenti sono compiutamente illustrate, fra le altre, nell’ordinanza 8.5.2002, n. 267 del C.G.A., con la quale il Consiglio siciliano aveva rimesso all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione della qualificazione della responsabilità della P.A. da illegittimo esercizio della funzione amministrativa. E’ noto peraltro che l’Adunanza Plenaria non ha sciolto il dubbio, in quanto la relativa decisione – 14.2.2003, n. 2 &#8211; ha potuto prescindere dalla soluzione del quesito).</p>
<p>2.3. Probabilmente, considerato che la materia è ancora fluida, si potrebbe distinguere fra le varie situazioni che si possono presentare all’interprete.<br />
Nel caso, ad esempio, delle gare ad evidenza pubblica o dei concorsi pubblici, seppure non può dirsi assente un contatto giuridicamente rilevante fra la P.A. e i soggetti che prendono parte a tali procedure – contatto che preesiste rispetto al momento in cui può ritenersi configurata la condotta causativa del danno ingiusto (ad esempio, adozione dell’atto di esclusione del concorrente) &#8211; la vicenda è assimilabile alla c.d. culpa in contrahendo (art. 1337 c.c.), la quale viene generalmente ascritta al genus della responsabilità aquiliana, in quanto il contatto non coinvolge solo il danneggiante e il danneggiato, bensì una platea più o meno vasta di soggetti, i quali, oltretutto, non possono vantare ciascuno una posizione differenziata rispetto agli altri concorrenti nei confronti della P.A. agente, la quale è invece onerata ad adottare un comportamento leale ed imparziale nei confronti di tutti i predetti soggetti. Per cui, in vicende di questo tipo potrebbe trovare ancora accoglimento la tesi secondo cui la responsabilità dell’Amministrazione per illegittimo esercizio della funzione amministrativa ha natura extracontrattuale, dal che discendono conseguenze rilevanti in tema di ripartizione dell’onus probandi (che peraltro viene in genere alleviato dalla giurisprudenza in favore del danneggiato) e di termine di prescrizione della pretesa risarcitoria (che è quinquennale). Anche nei procedimenti di natura ablatoria o sanzionatoria sembra persuasiva la tesi della natura aquiliana della responsabilità per illegittimo esercizio della funzione amministrativa, in quanto il “contatto” insorge di solito nello stesso momento in cui, dal punto di vista giuridico, si verifica la lesione della sfera giuridica del privato, anche se nei procedimenti ablatori il cittadino viene coinvolto anche nelle fasi preliminari del procedimento. In questi casi, quindi, ciò che l’ordinamento impone alla P.A. è il dovere di non arrecare una lesione ad un soggetto che non è tenuta a subirla (ad esempio, non deve essere irrogata una sanzione ad un soggetto che non ha commesso l’illecito; non deve essere espropriato un terreno in assenza delle condizioni di legge; etc.), cioè di non turbare illegittimamente una situazione di godimento di diritti da parte del loro titolare. Siamo pertanto nella sfera di operatività del neminem laedere.<br />
Al contrario, in vicende nelle quali fra privato e P.A. esiste già un rapporto che, pur fondandosi su un provvedimento e non (o non solo) su un contratto, è assimilabile ad un rapporto contrattuale, la rottura del rapporto causata dall’adozione di un atto illegittimo (revoca, annullamento d’ufficio, abrogazione, decadenza) genera in capo al soggetto pubblico una responsabilità di natura contrattuale o, quantomeno, da contatto sociale qualificato.<br />
In effetti, tali vicende sono del tutto assimilabili, ad esempio, agli accordi amministrativi, in quanto non c’è molta differenza fra il caso in cui la P.A. revochi un atto ampliativo di natura autoritativa (come è accaduto nella vicenda all’esame del Tribunale) e il caso in cui l’Amministrazione venga meno ad una convenzione di lottizzazione (come nel caso deciso dalla Sez. V del Consiglio di Stato con la sentenza 6.8.2001, n. 4239, una delle prime decisioni in cui il giudice amministrativo ha affrontato ex professo ed in maniera organica la questione della possibilità di qualificare la responsabilità della P.A. come responsabilità da contatto sociale qualificato) o receda senza valido motivo da un accordo ex art. 11. In entrambi i casi, viene ad essere leso il legittimo affidamento che il privato aveva maturato circa la perdurante validità del provvedimento o dell’accordo, per cui se il provvedimento di secondo grado è illegittimo e viene annullato dal G.A. si può ritenere a ragione che la relativa responsabilità che sorge in capo alla P.A. ha natura contrattuale, considerato che la posizione del privato aveva acquistato, per effetto del rilascio del provvedimento ampliativo, una ben precisa differenziazione rispetto a quella degli altri amministrati.<br />
Nel caso di specie, le considerazioni che precedono trovano solare conferma, se si pensa al fatto che fra le parti intercorrevano rapporti giuridici del tutto assimilabili a quelli contrattuali (anzi, si trattava di concessioni di servizi pubblici a cui accedeva un contratto relativo all’erogazione da parte del Centro ricorrente di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal SSN ed al successivo rimborso delle relative fatture da parte delle UU.SS.LL), che sono stati interrotti a seguito dell’adozione dei provvedimenti illegittimi poi annullati dal TAR. Pertanto, può a ragione sostenersi che fra le parti esisteva un contatto sociale ben saldo e riconosciuto da entrambe le parti, la cui rottura configura la violazione di un’obbligazione avente titolo in un negozio giuridico o, quantomeno, in un rapporto assimilabile ad un negozio e che viene in genere denominato come “contatto sociale qualificato” (anche sul punto, cfr. la citata sentenza della Sez. V n. 4239/2001).<br />
Del resto, la tesi che il Collegio ritiene di condividere circa la natura della responsabilità della P.A. per illegittima adozione di provvedimenti che incidono su rapporti già in essere, seppure non maggioritaria, ha trovato frequente condivisione nella giurisprudenza amministrativa, sembrando essa quella più adeguata a spiegare la dinamica di certi rapporti che si instaurano fra P.A. e cittadino a seguito dell’adozione di atti “ampliativi” che vengono in seguito annullati d’ufficio o revocati o comunque non eseguiti dall’Amministrazione (in tal senso, si possono citare Cons. Stato, VI, 20.1.2003, n. 204; TAR Milano, II, 27.7.2005, n. 3438; Cons. Stato, V, 2.9.2005, n. 4461; TAR Molise, 3.2.2006, n. 95; TAR Lazio, I-bis, 10.5.2006, n. 3432).</p>
<p>3. Da ciò derivano conseguenze inerenti l’accertamento dell’elemento soggettivo dell’illecito (e quindi l’onere della prova), il termine di prescrizione (che è decennale e decorre dalla data di pubblicazione della sentenza di annullamento dell’atto causativo del danno) e il danno risarcibile (per quanto si dirà infra).<br />
La questione del termine di prescrizione nel caso di specie è rilevante per quanto concerne la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Gestione Liquidatoria della soppressa USL LE/6 di Nardò, visto che la sentenza con cui il TAR aveva annullato la revoca della convenzione è del 1996 ed è passata in giudicato nel 1997, mentre, a fronte dell’eccezione rassegnata dalle Amministrazioni intimate, il Centro ricorrente non ha provato di aver richiesto in sede stragiudiziale il risarcimento del danno prima del 2003 (vedasi atto di diffida del 1° dicembre 2003), per cui, se si dovesse ritenere che la responsabilità dell’Amministrazione ha natura aquiliana, in parte qua la presente azione dovrebbe essere rigettata per intervenuta prescrizione del credito. Come detto, invece, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba applicarsi il termine ordinario decennale, per cui il ricorso può essere esaminato nel merito anche in questa parte.</p>
<p>4. Una volta stabilito che la responsabilità delle Amministrazioni intimate ha natura contrattuale, ne consegue che la prova dell’assenza di colpa dell’inadempimento deve essere fornita dal debitore, secondo le regole tipiche degli artt. 1218 e ss. c.c., dovendo in ogni caso accertarsi l’imputabilità dell’inadempimento.<br />
Naturalmente, nel caso della P.A. tale prova non concerne ovviamente la volontà di adottare gli atti impugnati (la quale certamente sussisteva al momento in cui le UU.SS.LL. intimate hanno deciso di revocare i convenzionamenti in essere con il Centro ricorrente), bensì la circostanza che nell’adozione di tali provvedimenti non siano state violate le regole di condotta che dovrebbero improntare di sé l’operato della P.A. ed in particolare quelle regole di “protezione” della sfera giuridica del privato che connotano il c.d. contatto sociale fra Amministrazione e cittadino.<br />
Al riguardo, l’odierno Collegio ritiene che le Amministrazioni intimate abbiano fornito tale prova, limitatamente al periodo antecedente la data di passaggio in giudicato delle sentenze n. 326/1996 e n. 5070/2002, mentre non è giustificabile il ritardo con cui l’AUSL LE/1 (nel frattempo succeduta alle soppresse USL) ha proceduto alla riattivazione dei rapporti di convenzionamento illegittimamente interrotti a suo tempo dopo il passaggio in giudicato delle prefate decisioni (ed è per tale ragione che il soggetto legittimato passivo del presente giudizio va individuato proprio nell’AUSL LE/1, unico soggetto tenuto a dare esecuzione alle sentenze del TAR, visto che le USL LE/6 e LE/7 non esistevano più).<br />
Ritiene infatti il Tribunale di condividere la tesi delle Amministrazioni resistenti secondo cui la disposizione di cui all’art. 4, comma 7, della L. n. 412/1991 stabilisce il principio per il quale il rapporto di impiego dei medici con il SSN è incompatibile con tutte le attività professionali esterne – siano esse svolte singolarmente o in forma associata – che possano dar luogo ad un conflitto di interessi (“Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l&#8217;esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L&#8217;accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all&#8217;amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l&#8217;adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge[…]. L&#8217;esercizio dell&#8217;attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d&#8217;impiego, purché espletato fuori dell&#8217;orario di lavoro all&#8217;interno delle strutture sanitarie o all&#8217;esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale…”).<br />
La norma prevede l’incompatibilità fra il rapporto di impiego con il SSN e il rapporto convenzionale con lo stesso Servizio Sanitario Nazionale, senza specificare a quale organo spetti l’accertamento dell’incompatibilità e l’adozione degli atti conseguenti. Le USL LE/6 e LE/7 hanno ritenuto che la norma tutelasse sia l’interesse pubblico dell’Amministrazione con cui intercorreva il rapporto d’impiego del dott. Surace, sia l’interesse pubblico dell’Amministrazione con cui intercorreva il rapporto convenzionale e in questa seconda veste hanno adottato gli atti dichiarativi della decadenza del rapporto convenzionale. Nelle sentenze del TAR è stato invece ritenuto assorbente il dedotto vizio di incompetenza delle USL LE/6 e LE/7, sul presupposto che i provvedimenti sanzionatori avrebbero dovuto essere adottati dall’USL con la quale il dott. Surace intratteneva il rapporto d’impiego.<br />
In sostanza, quindi, le USL LE/6 e LE/7 hanno esattamente individuato l’esistenza di una causa di incompatibilità prevista dalla legge, ma hanno errato nell’adozione dei provvedimenti conseguenti, poiché alle stesse non spettava la relativa competenza; l’errore è tuttavia ampiamente scusabile alla luce della formula legislativa, sicché nessuna responsabilità risarcitoria può incombere sulle stesse, fino al passaggio in giudicato delle prefate sentenze.<br />
In effetti, una volta passate in giudicato le decisioni del TAR n. 326/1996 e n. 5070/2002, l’AUSL LE/1 (succeduta, come detto, alle soppresse USL LE/6 e LE/7) avrebbe dovuto tempestivamente consentire al Centro ricorrente di riattivare le strutture a suo tempo chiuse, riattribuendo anche i rispettivi budgets annuali nell’ambito della programmazione dei tetti di spesa (cosa che è avvenuta solo nel 1999 per la struttura di Nardò e all’inizio del 2007 per la struttura di Galatina. Riguardo quest’ultima struttura, la documentazione comprovante la riattivazione della struttura a far data dall’1.2.2007 è stata depositata dal Centro ricorrente nell’ambito del giudizio di cui al ricorso n. 890/2005 R.G., chiamato anch’esso all’odierna udienza). Infatti, una volta formatosi il giudicato sulle statuizioni del TAR (e al riguardo si precisa che l’errore scusabile deve essere riconosciuto anche nella pendenza del termine per proporre appello, ben potendo l’AUSL LE/1 essere ancora convinta, in tale periodo, della correttezza dell’operato delle soppresse UU.SS.LL.), non c’erano ragioni per non procedere alla rapida soluzione della vicenda, il che è comprovato dal fatto che, sia pure in ritardo, le strutture sono state alla fine riattivate. Si deve altresì precisare che le sentenze de quibus non risultano essere state notificate alle Amministrazioni soccombenti (riguardo la sentenza n. 326/1996 è la stessa società ricorrente ad affermare che il passaggio in giudicato è avvenuto alla scadenza del termine “lungo” annuale – a cui vanno aggiunti i 45 giorni di sospensione feriale dei termini – mentre con riferimento alla sentenza n. 5070/2002 non è stata provata la notifica della decisione stessa, per cui ugualmente il passaggio in giudicato si deve ritenere verificatosi con il decorso del termine “lungo”).<br />
Pertanto, sussiste la responsabilità dell’AUSL LE/1 per non avere consentito al Centro ricorrente di svolgere l’attività d’impresa nei periodi 21.6.1997 (data del passaggio in giudicato della sentenza n. 326/1996) &#8211; 31.12.1998 (per la struttura di Nardò) e 22.11.2003 (data di passaggio in giudicato della sentenza n. 5070/2002 &#8211; 31.1.2007 (per la struttura di Galatina), per cui l’Amministrazione va condannata a risarcire i danni patiti dalla società ricorrente nei periodi in questione.</p>
<p>5. Ulteriore passaggio fondamentale attiene alla quantificazione del danno, che il Centro ricorrente ha stimato, come detto, in complessivi € 7.194.627,10, prendendo a base di calcolo:<br />
&#8211; da un lato, il fatturato che le strutture chiuse a seguito dell’illegittima revoca del convenzionamento avevano maturato fino al 1992 (naturalmente, per quanto riguarda la struttura di Nardò, la base di calcolo non tiene conto del fatturato maturato dopo il 1999, anno di riattivazione della struttura in esecuzione della sentenza n. 323/1996);<br />
&#8211; dall’altro, l’incremento annuo percentuale che ha fatto registrare il fatturato assegnato ogni anno all’omologa struttura gestita dai dottori Surace nella sede di Maglie (la quale ha sempre funzionato in questi anni);<br />
&#8211; in tal modo, la società ricorrente ha determinato il fatturato complessivo che le strutture di Nardò e Galatina avrebbero conseguito, in condizioni normali, negli anni in contestazione;<br />
&#8211; il totale così ottenuto è stato decurtato del 30%, in applicazione analogica del criterio di cui all’art. 4 del DPR n. 120/1988 (sul punto si dirà infra).<br />
Oltre al danno da mancato fatturato, la società ricorrente chiede anche il ristoro dei danni relativi al mancato incremento dell’attività aziendale e del danno all’immagine.<br />
Il Tribunale non ritiene di condividere i calcoli esposti nel ricorso, per le ragioni che di seguito si andranno ad illustrare.</p>
<p>5.1. Per quanto riguarda il mancato fatturato, ritiene anzitutto il Tribunale di non poter riconoscere alla società ricorrente la richiesta misura del 70% del fatturato annuo presunto, che consegue, come detto, dall’applicazione analogica del criterio di cui all’art. 4 del DPR n. 120/1988 (recante il recepimento dell’“Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e di fisiokinesiterapia, nonché ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria, ai sensi dell&#8217;art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”), utilizzato dalla Sezione in numerosi precedenti analoghi.<br />
La norma prevede che “1. A far tempo dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, sui compensi liquidati ai medici specialisti convenzionati l&#8217;ente erogatore provvede mensilmente a versare all&#8217;ENPAM, sul conto personale di ciascun sanitario, un contributo previdenziale pari al 12 per cento, di cui il 10 per cento a carico dell&#8217;ente ed il 2 per cento a carico del medico.<br />
2. Ai fini di cui sopra il compenso indicato nell&#8217;allegato 1 è decurtato delle seguenti percentuali:<br />
a) Laboratorio: 30 per cento;<br />
b) RIA: 40 per cento;<br />
c) Radiologia: 40 per cento;<br />
d) Medicina nucleare: 60 per cento;<br />
e) Fisiokinesiterapia e terapia fisica: 30 per cento”.<br />
Il Tribunale, in numerose controversie relative al mancato pagamento da parte delle AA.UU.SS.LL. pugliesi di prestazioni sanitarie rese dalle strutture provvisoriamente accreditate con il SSN in eccedenza rispetto ai tetti di spesa invalicabili, ha riconosciuto il pagamento di tali prestazioni (ai sensi dell’art. 2041 c.c.) nella misura del 30%, 40% o 60% &#8211; a seconda della branca &#8211; applicando analogicamente il citato art. 4, il quale, in pratica, indicando la percentuale della tariffa da detrarre convenzionalmente al fine del versamento dei contributi ENPAM, indica per differenza l’utile che il professionista ricava dallo svolgimento delle attività oggetto di accreditamento (ex multis, cfr. la sentenza della Sezione n. 2939/2004).<br />
Ebbene, le percentuali di cui all’art. 4 del DPR n. 120/1988 si riferiscono all’attività svolta in forma individuale, per cui esse non possono essere utilizzate nel caso delle società, per le quali il margine di utile aziendale si attesta di solito al 10%-15% del fatturato. Inoltre, si deve evidenziare che, nei precedenti citati dalla ricorrente si trattava di vicende in cui le prestazioni sanitarie erano state effettivamente erogate, ma di esse veniva negato il rimborso da parte delle AA.UU.SS.LL. a cagione del fatto che si trattava di prestazioni eccedentarie rispetto ai tetti di spesa.<br />
Nella presente vicenda, invece, si tratta di prestazioni mai eseguite (sia pure per causa imputabile al debitore), per cui il parametro da utilizzare per la quantificazione del risarcimento è diverso.<br />
Pertanto, alla società ricorrente va riconosciuto a titolo risarcitorio il 15% del fatturato annuo relativo ai periodi in cui le strutture di Nardò e Galatina sono state illegittimamente chiuse (vedasi precedente punto 4), fatturato che va determinato secondo quanto si dirà nel successivo punto 5.2.<br />
Al riguardo, osserva il Collegio che il dato su cui applicare la predetta percentuale non può essere costituito dalla somma aritmetica dei fatturati presunti relativi agli anni per cui compete il risarcimento, il che è comprovato, ad esempio, dal fatto che per la struttura di Galatina il budget assegnato a seguito della riattivazione (vedasi verbale sottoscritto dalle parti in data 5 febbraio 2007 e depositato agli atti nel citato giudizio di cui al ricorso n. 890/2005 R.G.) è pari a € 350.000,00, laddove in ricorso si indicano fatturati rispettivamente di € 558.480,00 circa e di € 592.330,00 circa per gli anni 2003 e 2004.<br />
Stessa discrasia è rinvenibile nel calcolo relativo alla struttura di Nardò, visto che il dato presunto indicato per l’anno 1998 (ultimo anno in cui la struttura è stata chiusa) è ben superiore a quello del fatturato effettivamente realizzato nel 1999 (primo anno di riapertura). Tra l’altro, i dati relativi alla struttura di Nardò indicano come, dopo la riattivazione della sede, il fatturato non è cresciuto esponenzialmente nel tempo (ad esempio, il fatturato del 2002 è di molto inferiore a quello del 2000).<br />
Il Collegio ritiene quindi che, nel calcolare l’entità del risarcimento relativo al mancato guadagno, la società ricorrente abbia ecceduto notevolmente rispetto ai dati corrispondenti alle effettive potenzialità, quali emergono dallo stesso ricorso (per la sede di Nardò) e dall’accordo da ultimo sottoscritto (per la sede di Galatina).</p>
<p>5.2. Pertanto, la percentuale del 15% va calcolata prendendo a riferimento:<br />
&#8211; per la struttura di Nardò, la media fra i fatturati maturati a seguito della riattivazione e quello relativo al triennio antecedente la chiusura (secondo i dati indicati in ricorso). Tale media è pari a € 165.791,14, per cui, tenuto conto del fatto che, in ragione della data di passaggio in giudicato della sentenza n. 326/1996, per il 1997 il risarcimento compete solo per il periodo 21 giugno-31 dicembre, il risarcimento è pari a € 13.125,13 per l’anno 1997 e ad € 24.868,67 per l’anno 1998;<br />
&#8211; per la struttura di Galatina, la media fra il fatturato maturato nel triennio antecedente la chiusura (pari a € 186.159,99) e il budget assegnato alla società ricorrente nell’accordo del 5 febbraio 2007 (pari a € 350.000,00). Tale media è pari a € 268.080,00, per cui, tenuto conto del fatto che, in ragione della data di passaggio in giudicato della sentenza n. 5070/2002, per il 2003 il risarcimento compete solo per il periodo 22 novembre-31 dicembre, e per il 2007 compete solo per il mese di gennaio, il risarcimento spettante alla ricorrente è pari a € 4.468,00 per l’anno 2003; a € 40.212,00 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 compresi; a € 3.351,00 per il mese di gennaio 2007.<br />
Tali somme, trattandosi di debito di valore, sono soggette a rivalutazione monetaria, secondo gli indici via via in vigore.</p>
<p>5.3. Non sono invece risarcibili le altre voci di danno, in quanto:<br />
&#8211; trattandosi di responsabilità contrattuale, i danni risarcibili vanno individuati applicando gli artt. 1223 e ss. c.c., per cui sono risarcibili i soli danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento (nel caso di specie, i danni relativi alla mancata erogazione delle prestazioni sanitarie e, quindi, al mancato pagamento da parte dell’Amministrazione Sanitaria dei relativi corrispettivi);<br />
&#8211; in ogni caso, considerato che la responsabilità contrattuale può comunque coesistere con quella aquiliana (quando siano lese posizioni giuridiche diverse da quelle oggetto del contratto), il danno da mancato incremento aziendale e quello all’immagine potrebbero essere risarciti a titolo di responsabilità extracontrattuale, ma a patto che ne venga dimostrata la sussistenza e che il credito non si sia prescritto;<br />
&#8211; per quanto riguarda la prima voce, si deve osservare che il Centro ricorrente ha potuto incrementare nel tempo le potenzialità tecnico-scientifiche nella sede di Maglie (che ha sempre funzionato);<br />
&#8211; per quanto riguarda il danno all’immagine, invece, a parte la considerazione che anche a tale riguardo rileva il fatto che la società ricorrente è rimasta sul mercato per il periodo successivo al 1993 (e, a quanto risulta dal ricorso, con ottimi risultati), grazie all’operatività della sede di Maglie, è da evidenziare che la chiusura delle strutture di Nardò e Galatina non fu dovuta a cause involgenti l’onorabilità o la professionalità dei dottori Surace, ma solo ad una questione formale (l’incompatibilità del dott. Gianfranco Surace), di cui, a quanto si può dedurre dall’incremento delle attività aziendali (anche nella sede di Nardò, dopo la riapertura), l’utenza non pare avere tenuto conto nella scelta della struttura in cui usufruire delle prestazioni di fisiokinesiterapia.</p>
<p>5.3. Per quanto precede, l’AUSL LE/1 (a cui va imputato l’inadempimento, visto che le sentenze del TAR sono successive alla costituzione dell’Azienda, avvenuta con effetto dal mese di gennaio 1995) va condannata a risarcire alla società ricorrente le somme di cui al precedente punto 5.2., le quali andranno rivalutate applicando gli indici via via vigenti.<br />
Non spettano invece gli interessi, in quanto nei debiti di valore, il ritardo nella percezione dell&#8217;equivalente monetario del danno non dà automaticamente diritto alla percezione degli interessi (che competono invece dalla data della sentenza, con la trasformazione dell&#8217;obbligazione di valore in obbligazione di valuta).<br />
E’ noto, infatti, che nelle obbligazioni di valore, in quanto la reintegrazione consiste nel riportare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto, il principale mezzo di commisurazione attuale del valore perduto dal creditore, e che il debitore è tenuto a reintegrare, è fornito dalla rivalutazione monetaria. Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria del possibile danno ulteriore da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, col limite costituito dall&#8217;impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell&#8217;illecito, solo nei casi in cui la rivalutazione monetaria dell&#8217;importo liquidato in relazione all&#8217;epoca dell&#8217;illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che deve esser posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo (Cass., SS.UU., 17.2.1995, n. 1712).<br />
Essenziali sono al riguardo l’allegazione e la prova di tale danno (Cass., III, 23.7.2002, n. 10751; Id., 24.1.2000, n. 748; Id., 20.1.1999, n. 490) che si realizza solo se ed in quanto la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui il danneggiato avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo e che richiede, conseguentemente, l&#8217;accertamento, anche in base a criteri presuntivi, della sua concreta esistenza. Ciò che dipende, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non sarà normalmente configurabile.<br />
È allora chiaro come non sia legittimo alcun automatismo nel riconoscimento dei c.d. interessi compensativi, sia perché il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non è detto che esista necessariamente, sia perché può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali e come ciò implichi la necessità che il riconoscimento del diritto agli interessi compensativi sia subordinato alla prova<br />
dell&#8217;ulteriore danno da ritardo che la rivalutazione non riesce ad elidere (così, Cass. III, 28.7.2005, n. 15823; Id., 18.3.2003, n. 3994; TAR Lecce, II, 8.10.2004, n. 7067).</p>
<p>6. Conclusivamente, il ricorso va accolto in parte, con conseguente condanna dell’AUSL LE/1 a risarcire alla società ricorrente le somme di cui in motivazione.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, accoglie in parte il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, in camera di consiglio, il 14 febbraio 2007.</p>
<p>Pubblicata il 3 aprile 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-4-2007-n-1492/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.1492</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.1514</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-4-2007-n-1514/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-4-2007-n-1514/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.1514</a></p>
<p>Pres. Varrone, est. Chieppa Ricorsi: &#8211; ARA S.N.C. DI CLAUDIA CAMIZ E FRANCESCA FARACHI, TECNICON S.R.L., DITTA CARLO USAI, R.O.M.A. CONSORZIO, COOPERATIVA C.B.C. S.R.L., DITTA ANTONIO FORCELLINO, STUDIO C.R.C. DI CLAUDIO PASTORELLO, ARKE&#8217; CONSORZIO, ERRE CONSORZIO, CONSORZIO CB ART, DITTA SERGIO SALVATI, DITTA ANNA DE RISO PAPARO, CARLA TOMASI &#038;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, est. Chieppa<br /> Ricorsi: <br /> &#8211; ARA S.N.C. DI CLAUDIA CAMIZ E FRANCESCA FARACHI, TECNICON S.R.L., DITTA CARLO USAI, R.O.M.A. CONSORZIO, COOPERATIVA C.B.C. S.R.L., DITTA ANTONIO FORCELLINO, STUDIO C.R.C. DI CLAUDIO PASTORELLO, ARKE&#8217; CONSORZIO, ERRE CONSORZIO, CONSORZIO CB ART, DITTA SERGIO SALVATI, DITTA ANNA DE RISO PAPARO, CARLA TOMASI &#038; C. S.R.L. (Avv. L. Di Raimondo) c. COMUNE DI ROMA (Avv. C. Montanaro), ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. (Avv. S. Vinti), <br /> AUTORITA&#8217; GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (n.c.) <br /> &#8211; Comune di Roma (Avv. C. Montanaro) c. ARA S.N.C. DI CLAUDIA CAMIZ E FRANCESCA FARACHI, TECNICON S.R.L., DITTA CARLO USAI, R.O.M.A. CONSORZIO, COOPERATIVA C.B.C. S.R.L., DITTA ANTONIO FORCELLINO , ARKE&#8217; CONSORZIO, ERRE CONSORZIO, CONSORZIO CB ART, DITTA SERGIO SALVATI, DITTA ANNA DE RISO PAPARO, CARLA TOMASI &#038; C. S.R.L. (Avv. L. Di Raimondo), ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. (Avv. S. Vinti)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti agli affidamenti in house nel settore dei beni culturali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo amministrativo – Ricorso in appello al Consiglio di Stato – Procura ad litem – Necessità – Non sussiste – Condizioni																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – In house providing – Presupposti – Requisito del controllo analogo – In caso di assenza della partecipazione pubblica totalitaria – Esclusione																																																																																												</p>
<p>3.	Contratti della P.A. – Beni culturali – Art. 115 D. Lgs. 42/2004 – Affidamento in house delle attività di valorizzazione di beni culturali – Ammissibilità – Limiti –Solo nel caso di servizi attinenti la valorizzazione e non di lavori – Ragioni																																																																																												</p>
<p>4.	Responsabuilità e risarcimento – Responsabilità da provvedimetno illegittimo – Presunzione di colpa della P.A. – Dimostrazione dell’errore scusabile da parte della P.A. – Configurabilità dell’errore</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non è necessaria la procura speciale per il ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato qualora, con la procura rilasciata in primo grado, il cliente abbia rilasciato al difensore mandato a rappresentarlo nel presente giudizio in ogni fase e grado. Infatti in tale caso si esprime chiaramente la volontà di estendere il mandato anche alla fase di appello (1).</p>
<p>2. L’assenza della partecipazione pubblica totalitaria esclude in radice la possibilità di configurare il requisito del controllo analogo, richiesto dalla giurisprudenza comunitaria per gli affidamenti in house (2).</p>
<p>3. Ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. n. 42/2004 vi possono essere forme di gestione dell’attività di valorizzazione dei beni culturali anche attraverso società pubbliche in house (forme di gestione comunque ridimensionate dalla modifica apportata dall&#8217;art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156). Tuttavia, poiché nel settore dei lavori pubblici non vi è alcuna previsione che consenta il ricorso all’affidamento in house, ed in virtù del carattere derogatorio di tale principio, deve ritenersi che forme di affidamento diretto nel settore dei beni culturali possano concernere solo il servizio relativo alla valorizzazione, e non anche, in difetto di specifiche norme derogatrici, le attività di progettazione, conservazione e manutenzione (3).<br />
4. Ai fini del risarcimento del danno, il privato danneggiato può invocare l’illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile. Tuttavia spetta in ogni caso all’amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cassazione, sez. I, 9 giugno 2005 , n. 12170, secondo la quale l&#8217;interpretazione della procura alle liti deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio, sicché la procura alle liti conferita in primo grado con la locuzione &#8220;per il presente giudizio&#8221;, od altra equivalente, abilita il difensore alla proposizione dell&#8217;appello, senza necessità del rilascio di una ulteriore delega, salvo che dal contesto dell&#8217;atto non risulti l&#8217;esistenza di elementi limitativi. <br />
 (2) A tal proposito il giudice ha precisato che secondo la Corte di Giustizia la partecipazione pubblica totalitaria è elemento necessario, ma non sufficiente, per integrare il requisito del controllo analogo. Per poter ritenere sussistente tale requisito infatti i giudici comunitari hanno ritenuto necessari maggiori strumenti di controllo da parte dell’ente pubblico rispetto a quelli previsti dal diritto civile: <br />
&#8211; il consiglio di amministrazione della s.p.a. in house non deve avere rilevanti poteri gestionali e l’ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale;<br />
&#8211; l’impresa non deve aver «acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo» dell’ente pubblico e che può risultare, tra l’altro, dall’ampliamento dell’oggetto sociale; dall’apertura obbligatoria della società ad altri capitali; dall’es<br />
&#8211; le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante (in questo senso, anche Cons. Stato, V, 8 gennaio 2007 n. 5).<br />
 (3) In tema di appalti nel settore dei beni culturali, cfr. Federica Porcellana, Alcuni aspetti peculiari degli appalti di lavori sui beni culturali. Le recenti modifichedel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 30</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui limiti agli affidamenti in house nel settore dei beni culturali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.1514/2007<br />
Reg.Dec.<br />
N. 7438-8498 Reg.Ric.<br />
ANNO   2006<br />
Disp.vo 132/2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti in appello nn. 7438/2006 e 8498/2006 proposti rispettivamente:</p>
<p>1)	ricorso n. 7438/06 da 																																																																																												</p>
<p><b>ARA S.N.C. DI CLAUDIA CAMIZ E FRANCESCA FARACHI, TECNICON S.R.L., DITTA CARLO USAI, R.O.M.A. CONSORZIO, COOPERATIVA C.B.C. S.R.L., DITTA ANTONIO FORCELLINO, STUDIO C.R.C. DI CLAUDIO PASTORELLO, ARKE&#8217; CONSORZIO, ERRE CONSORZIO, CONSORZIO CB ART, DITTA SERGIO SALVATI, DITTA ANNA DE RISO PAPARO, CARLA TOMASI &#038; C. S.R.L.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. Luca Di Raimondo, con domicilio eletto in Roma via della Consulta n. 50;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ROMA</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Cristina Montanaro, con domicilio eletto in Roma via Tempio di Giove n. 21;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto in Roma via Emilia n. 88;</p>
<p><b>AUTORITA&#8217; GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b>, non costituitasi;</p>
<p>2)	ricorso n. 8498/06 dal 																																																																																												</p>
<p><b>Comune di Roma</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Cristina Montanaro, con domicilio eletto in Roma via Tempio di Giove n. 21;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ARA S.N.C. DI CLAUDIA CAMIZ E FRANCESCA FARACHI, TECNICON S.R.L., DITTA CARLO USAI, R.O.M.A. CONSORZIO, COOPERATIVA C.B.C. S.R.L., DITTA ANTONIO FORCELLINO , ARKE&#8217; CONSORZIO, ERRE CONSORZIO, CONSORZIO CB ART, DITTA SERGIO SALVATI, DITTA ANNA DE RISO PAPARO, CARLA TOMASI &#038; C. S.R.L.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. Luca Di Raimondo, con domicilio  eletto in Roma via della Consulta n. 50;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Vinti, con domicilio  eletto in Roma via Emilia n. 88;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma, Sez. II 7373/06;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma, della Zetema Progetto Cultura S.R.L. della Ara S.N.C. di Claudia Camiz e di Francesca Farachi ed altri;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 20-3-2007 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. <br />
Uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Di Raimondo, Montanaro e Vinti.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. I ricorrenti di primo grado sono restauratori operanti in Roma, nonché in campo nazionale ed internazionale, nell’ambito del restauro, della conservazione dei beni culturali e della progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche.<br />
Con il ricorso proposto in primo grado hanno impugnato alcune deliberazioni del Comune di Roma, lamentando che per effetto di queste una rilevante parte degli interventi di manutenzione ordinaria e di restauro dei beni culturali, nonché delle attività di progettazione dei lavori pubblici relativi ai beni culturali gestiti dal Comune di Roma, in precedenza aggiudicati in esito a procedure di gare, sarebbe stata affidata alla società Zetema.<br />
In particolare, hanno impugnato:<br />
– la deliberazione n. 286 del 3 novembre 2005, con cui il Consiglio comunale di Roma ha acquisito l’intero capitale sociale della Zetema Progetto Cultura s.r.l. e ha approvato il nuovo statuto sociale; <br />
– la deliberazione n. 663 del 30 novembre 2005, con cui la Giunta comunale di Roma ha approvato il contratto di servizio tra il Comune e la Zetema Progetto Cultura s.r.l., relativamente alla fornitura dei servizi di progettazione, conservazione, manutenzione, documentazione e catalogazione dei beni culturali (mobili ed immobili) del Comune stesso.<br />
Con sentenza n. 7373/2006 il Tar del Lazio ha così deciso:<br />
a) ha dichiarato il difetto di interesse dei ricorrenti ad impugnare la stabilizzazione dei lavoratori LPU, avvenuta peraltro con la diversa deliberazione n. 1164 del 2000;<br />
b) ha respinto il ricorso proposto avverso la deliberazione n. 286/2005, con cui il Comune ha acquisito l’intero capitale sociale della Zetema Progetto Cultura s.r.l.;<br />
c) ha accolto il ricorso avverso la deliberazione n. 663/2005, ritenendo che il Comune non potesse procedere all’affidamento diretto alla Zetema dei servizi di progettazione, conservazione, manutenzione, documentazione e catalogazione dei beni culturali;<br />
d) ha respinto la domanda di risarcimento del danno, ritenendo l’assenza di prova del danno subito dai ricorrenti, cui la decisione restituirebbe in forma specifica la chance di aggiudicarsi gare nel settore dei lavori sui beni culturali.<br />
Con ricorso n. 7438/06 i restauratori menzionati in epigrafe hanno proposto appello avverso tale decisione e con successivo ricorso n. 8498/06 anche il Comune di Roma ha impugnato la sentenza nella parte a lui sfavorevole.<br />
Nel giudizio n. 7438/06 Zetema Progetto Cultura s.r.l. ha proposto ricorso in appello incidentale autonomo, chiedendo la riforma della sentenza negli stessi termini del ricorso del Comune.<br />
All’udienza del 5 dicembre 2006, fissata per la discussione del merito del ricorso n. 7438/06, questa Sezione rilevava che avverso la medesima sentenza pendeva il ricorso n. 8498/06 del Comune di Roma, fissato ai soli fini della decisione cautelare e che tale ricorso era stato notificato dal Comune alla sola società Ara s.n.c. e non alle altre parti ricorrenti in primo grado ed appellanti principali nel giudizio n. 7438/06.<br />
La Sezione riteneva che, in caso di omessa notificazione del ricorso in appello a tutte le parti costituite in primo grado, si dovesse procedere, in analogia a quanto previsto dagli artt. 331 e 332 c.p.c., all’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altri parti necessarie (Cons. Stato, V, n. 2271/05; n. 5157/05; IV, n. 923/02; VI, n. 69/04) e, di conseguenza, previo ordine al Comune di integrare il contraddittorio,  rinviava le cause all’odierna udienza, trattandosi di ricorsi da riunire necessariamente in quanto proposti avverso la medesima sentenza.<br />
Integrato il contraddittorio, all’odierna udienza le cause sono state trattenute in decisione.</p>
<p>2. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.</p>
<p>3. Sempre in via preliminare, deve essere esaminata una eccezione relativa alla procura del difensore delle parti appellanti, sollevata da Zetema.<br />
Secondo quanto sostenuto dalla Zetema, il ricorso in appello sarebbe stato ritualmente proposto soltanto da uno degli appellanti (Carla Tomasi s.r.l.), avendo solo questa conferito nuova procura al difensore per il giudizio di appello.<br />
A prescindere dal fatto che il ricorso andrebbe comunque deciso con riguardo alla posizione di Carla Tomasi s.r.l., l’eccezione è comunque infondata.<br />
Sulla necessità, o meno, di una procura speciale per il ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato vi è un contrasto di giurisprudenza: secondo alcune pronunce per l’appello al Consiglio di Stato occorre comunque un nuovo mandato, dato che nel processo amministrativo &#8211; non diversamente da quanto avviene nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione &#8211; vale il principio del conferimento di una nuova delega per il superiore grado di giudizio (Cons. Stato,. V, 22 giugno 1989, n. 389); con altre decisioni, invece, è stato affermato che la procura speciale ad litem conferita con riferimento al giudizio in primo grado può essere estesa al grado di appello, ai sensi dell&#8217;art. 83 comma ultimo c.p.c., allorché la volontà del ricorrente sia in tale direzione desumibile dal contesto della procura medesima, idonea a superare la presunzione semplice, o iuris tantum della sua limitazione al giudizio dinanzi al TAR (Cons. Stato, VI, 11 gennaio 1990 , n. 62 e V, 6 marzo 1990 , n. 262).<br />
La più recente decisione, citata dalla Zetema (Cons. Stato, IV, 17 marzo 2005 , n. 1109), si riferisce in realtà ad una fattispecie in cui il mandato conferito in primo grado era solo un mandato a resistere, ritenuto inidoneo al fine della proposizione del ricorso in appello.<br />
Il Collegio ritiene che l’art. 35 del R.D. n. 1054/1924 non fornisca elementi utili per risolvere la questione, trattandosi di norma relativa ad un periodo in cui non vi era il doppio grado nella giurisdizione amministrativa e che, invece, in applicazione analogica dell&#8217;art. 83 c.p.c., la procura speciale alle liti si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell&#8217;atto non è espressa volontà diversa, mentre è ammesso un unico mandato per lo svolgimento dell&#8217;intero processo, nei due gradi di merito, ove tale volontà sia inequivocabilmente manifestata.<br />
A conferma di tale tesi, questa Sezione ha affermato che il principio secondo cui la procura speciale ad impugnare una sentenza non può essere rilasciata in data anteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare è applicabile per il ricorso in Cassazione, vale a dire per un ricorso di sola legittimità, ma non può essere esteso all’appello davanti al Consiglio di Stato, che è giudizio di secondo grado di merito (Cons. Stato, VI, 6 maggio 2003 n. 2900).<br />
Secondo la Cassazione, l&#8217;interpretazione della procura alle liti deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio, sicché la procura alle liti conferita in primo grado con la locuzione &#8220;per il presente giudizio&#8221;, od altra equivalente, abilita il difensore alla proposizione dell&#8217;appello, senza necessità del rilascio di una ulteriore delega, salvo che dal contesto dell&#8217;atto non risulti l&#8217;esistenza di elementi limitativi (Cassazione civile , sez. I, 9 giugno 2005 , n. 12170).<br />
Nel caso di specie, con la procura rilasciata in primo grado, i ricorrenti hanno conferito al difensore mandato a rappresentarli nel presente giudizio in ogni fase e grado, esprimendo quindi la chiara volontà di estendere il mandato anche alla fase di appello.</p>
<p>4. Passando al merito della controversia, si osserva che l’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione da parte del gruppo di restauratori ricorrenti di alcune deliberazioni del Comune di Roma con cui determinati servizi e lavori sono stati affidati direttamente, senza procedura di gara, a Zetema Progetto Cultura s.r.l..<br />
Si tratta di due deliberazioni del novembre 2005, che si inseriscono in un unico disegno, con cui il Comune di Roma ha inteso valorizzare la società Zetema, partecipata dallo stesso Comune e che hanno fatto seguito ad altre deliberazioni, sempre impugnate dallo stesso gruppo di restauratori con altro giudizio, deciso anche in data odierna.<br />
In primo luogo, si osserva che, come correttamente rilevato dal Tar, la questione della stabilizzazione dei lavoratori LPU non assume rilevanza nel presente giudizio, essendo inerente alla deliberazione n. 1164/00, impugnata (tardivamente) in altro giudizio.<br />
Allo stesso modo deve essere confermata la sentenza del Tar, con cui non è stato accolto il ricorso proposto avverso la deliberazione n. 286 del 3 novembre 2005, con cui il Consiglio comunale di Roma ha acquisito l’intero capitale sociale della Zetema Progetto Cultura s.r.l. e ha approvato il nuovo statuto sociale.<br />
Infatti, i ricorrenti, quali restauratori, non hanno interesse a contestare l’acquisto da parte del Comune di Roma del 25 % del capitale sociale di Zetema (quota che consente al Comune di possedere l’intero capitale), trattandosi di atto, il cui annullamento non gioverebbe ai ricorrenti, perché non riveste alcuna portata lesiva e non determina alcuna modificazione nè del contenuto degli affidamenti, nè della loro durata, limitandosi a disporre dell’assetto societario di Zetema.<br />
Il ricorso dei restauratori deve, quindi, essere sul punto respinto.</p>
<p>4. Devono a questo essere esaminati congiuntamente i ricorsi proposti dal Comune di Roma e, in via incidentale autonoma, da Zetema.<br />
I ricorsi sono diretti a contestare la parte di sentenza, con cui è stata annullata la deliberazione n. 663 del 30 novembre 2005, con cui la Giunta comunale di Roma ha approvato il contratto di servizio tra il Comune e la Zetema Progetto Cultura s.r.l., relativamente alla fornitura dei servizi di progettazione, conservazione, manutenzione, documentazione e catalogazione dei beni culturali (mobili ed immobili) del Comune stesso.<br />
Il giudice di primo grado ha ritenuto che:<br />
&#8211; a seguito della novella recata all’art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000 dall&#8217;art. 14, c. 1 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003 n. 326), la p.a.. è sostanzialmente libera di scegliere, relativamente all<br />
&#8211; nel settore dei beni culturali, in base al combinato disposto degli artt. 6 e 115, c. 3, lett. a) del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali), nel testo ratione temporis vigente prima della novella recata dall’art. 2, c. 1, lett. h) de<br />
&#8211; in tale settore, tuttavia, per la progettazione delle opere e direzione lavori e per l’affidamento degli appalti, rimangono ferme le regole generali, che impongono la gara, in materia di lavori pubblici, benché siano state previste dal D. Lgs. 30 gennai<br />
&#8211; sono di conseguenza fondate le censure proposte dai ricorrenti nei confronti della deliberazione giuntale n. 663/2005, con cui il Comune ha disposto l’ affidamento diretto a Zetema dei servizi di progettazione, conservazione, manutenzione, documentazion<br />
&#8211; l’art. 115, c. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 42/2004 riguarda, infatti, non tutte le possibili competenze in tema di beni culturali, ma solo le attività di valorizzazione degli stessi e il dato testuale non autorizza a ritenere consentito l’affidamento inI ricorsi in appello proposti dal Comune di Roma e dalla Zetema sono privi di fondamento.<br />
Innanzitutto, va rilevato come la situazione della società Zetema sia diversa da quella esaminata nel ricorso n. 2051/06, deciso in data odierna e in cui la Sezione ha ritenuto neanche configurabile l’affidamento in house in considerazione dell’assenza di una partecipazione pubblica totalitaria all’epoca (febbraio 2005) degli affidamenti in contestazione in quel procedimento.<br />
L’assenza della partecipazione pubblica totalitaria esclude, infatti,  in radice la possibilità di configurare il requisito del controllo analogo, richiesto dalla giurisprudenza comunitaria per gli affidamenti in house.<br />
L’espressione in house providing identifica il fenomeno di “autoproduzione” da parte della pubblica amministrazione, che acquisisce un bene o un servizio attingendoli all’interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a “terzi” tramite gara (c.d. esternalizzazione) e dunque al mercato.<br />
E’ noto che per un legittimo affidamento in house è necessario che concorrano i seguenti due elementi: <br />
a) l’amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi; <br />
b) il soggetto affidatario deve svolgere la maggior parte della propria attività in favore dell’ente pubblico di appartenenza. <br />
In ragione del “controllo analogo” e della “destinazione prevalente dell’attività”, l’ente in house non può ritenersi terzo rispetto all’amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa (principi affermati dalla Corte di giustizia a partire dalla sentenza Teckal del 18 novembre 1999, C-107/98).<br />
La Corte di Giustizia ha anche escluso che possa sussistere il controllo analogo in presenza di una compagine societaria composta anche da capitale privato (Corte di giustizia, 11 gennaio 2005, C-26/03, Stadt Halle; 11 maggio 2006, C-340/04).<br />
Nella fattispecie che viene all’esame nel presente giudizio, all’epoca degli affidamenti impugnati (deliberazione n. 663 del 30-11-2005) il Comune di Roma possedeva ormai il 100 % della Zetema, avendo acquisito con deliberazione n. 286 del 3-11-2005 il 25 % di proprietà di un partner privato (Civita servizi s.r.l.).<br />
Del resto, con la deliberazione n. 286/05, il Comune di Roma aveva giustificato l’acquisto del restante 25 % di Zetema, facendo presente che “per procedere ad un affidamento diretto dei servizi e delle attività .. è necessario che l’amministrazione comunale acquisisca l’intero capitale sociale di Zetema e che eserciti un controllo sulla stessa società analogo a quello esercitato sui propri servizi”.<br />
Con la deliberazione n. 286/05 è stato anche modificato lo statuto di Zetema, in modo da renderlo conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria.<br />
Secondo la Corte di Giustizia, infatti, la partecipazione pubblica totalitaria è elemento necessario, ma non sufficiente, per integrare il requisito del controllo analogo.<br />
Con i richiamati precedenti, i giudici comunitari hanno ritenuto necessari maggiori strumenti di controllo da parte dell’ente pubblico rispetto a quelli previsti dal diritto civile: <br />
&#8211; il consiglio di amministrazione della s.p.a. in house non deve avere rilevanti poteri gestionali e l’ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale;<br />
&#8211; l’impresa non deve aver «acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo» dell’ente pubblico e che può risultare, tra l’altro, dall’ampliamento dell’oggetto sociale; dall’apertura obbligatoria della società ad altri capitali; dall’es<br />
&#8211; le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante (in questo senso, anche Cons. Stato, V, 8 gennaio 2007 n. 5).<br />
Nel caso di specie, non è in contestazione che lo statuto di Zetema, divenuta società a partecipazione totalitaria pubblica, integri i suddetti requisiti, essendo previsto quel particolare e più penetrante controllo da parte del Comune di Roma, richiesto dalla citata giurisprudenza comunitaria.<br />
La questione da risolvere è se il Comune di Roma potesse affidare a Zetema oltre ai servizi di valorizzazione dei beni culturali, anche lavori di manutenzione e restauro, compresa la progettazione.<br />
A differenza della fattispecie esaminata nel giudizio n. 2051/06 (in cui tale punto era contestato), è, infatti, qui pacifico che con la deliberazione n. 663/05, e con all’allegato contratto di servizio, il Comune abbia affidato a Zetema anche detti lavori.<br />
Il Collegio ritiene che Zetema possegga i requisiti per l’affidamento in house dei servizi, anche oggetto della deliberazione contestata, ma che il Comune non potesse affidare direttamente anche i menzionati lavori attinenti il settore dei beni culturali.<br />
Si deve tenere presente che la Corte di Giustizia ha affermato che: i requisiti dell’in house providing, costituendo un’eccezione alle regole generali del diritto comunitario, devono essere interpretati restrittivamente (Corte di Giustizia, 6 aprile 2006, C-410/04).<br />
Ciò significa che l’in house non costituisce un principio generale, prevalente sulla normativa interna, ma è un principio derogatorio di carattere eccezionale che consente, e non obblighi, i legislatori nazionali a prevedere tale forma di affidamento. <br />
Per quanto concerne i lavori pubblici, e in particolare il settore dei beni culturali, alcune previsione normativa interna consente il ricorso all’affidamento in house.<br />
Una norma di carattere generale era stata proposta nel primo schema del c.d. codice appalti, ma non è stata poi inserita nel testo finale del D. Lgs. n. 163/2006, a conferma della volontà del legislatore di non generalizzare il modello dell’in house a qualsiasi forma di affidamento di servizi, di lavori, o di forniture.<br />
Per i beni culturali, ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. n. 42/2004 erano previste forme di gestione dell’attività di valorizzazione dei beni culturali anche attraverso società pubbliche in house (forme di gestione comunque ridimensionate dalla modifica apportata dall&#8217;art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156).<br />
Anche l’art. 7 del D. Lgs. n. 30/2004, vigente all’epoca dei fatti di causa, disciplinava per i lavori attinenti ai beni culturali l&#8217;affidamento a trattativa privata, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità e fissava i limiti dei lavori in economia, ma in alcun modo era previsto l’affidamento in house di tali lavori.<br />
Deve, quindi, ritenersi che l’affidamento diretto non potesse concernere che il servizio relativo alla valorizzazione, e non anche, in difetto di specifiche norme derogatrici, le attività di progettazione, conservazione e manutenzione, affidate con la deliberazione n. 663/2005. <br />
Tali attività non sono sicuramente ascrivibili alla valorizzazione, con la conseguenza che non potevano essere affidate in house in assenza di espressa disposizione di legge, idonea a consentirlo.<br />
Né rileva accertare se i singoli lavori potessero essere, o meno, svolti in economia, o se la progettazione potesse essere svolta direttamente alla p.a., in quanto l’affidamento diretto a terzi di un blocco di tali lavori di importo complessivamente superiore al limite dei lavori in economia è comunque consentito solo se ricorrono i presupposti del c.d. in house.<br />
Devono quindi essere respinti i ricorsi in appello proposti dal Comune di Roma e da Zetema.</p>
<p>5.1. Deve a questo punto essere esaminata la domanda risarcitoria, oggetto del ricorso in appello dei restauratori, che si lamentano dei danni subiti per la contrazione del mercato dei lavori sui beni culturali in un comune particolarmente importante sotto tale profilo, come quello di Roma.<br />
L’annullamento della deliberazione n. 663/2005 non può essere considerato pienamente satisfattivo delle pretese dei ricorrenti, come ritenuto dal Tar, in quanto la restituzione della chance in forma specifica a seguito delle gare che il Comune dovrà bandire in esecuzione della decisione giurisdizionale opera solo dal momento della pubblicazione della sentenza impugnata (23-8-2006).<br />
La deliberazione n. 663/05 ha, quindi, avuto una esecuzione almeno parziale dal 30 novembre 2005 al 23 agosto 2006 e per tale periodo possono residuare profili risarcitori.<br />
Con riguardo alla responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati dall’esercizio illegittimo dell’attività amministrativa, questa Sezione ha già aderito a quell’orientamento favorevole a restare all&#8217;interno dei più sicuri confini dello schema e della disciplina della responsabilità aquiliana, che rivelano una maggiore coerenza della struttura e delle regole di accertamento dell&#8217;illecito extracontrattuale con i caratteri oggettivi della lesione di interessi legittimi e con le connesse esigenze di tutela, (Cons. Stato, VI, 23 giugno 2006 n. 3981; 9 novembre 2006 n. 6607; 9 marzo 2007 n. 1114; IV, 6 luglio 2004 n. 5012; 10 agosto 2004 n. 5500).<br />
Sotto il profilo dell’elemento oggettivo dell’illecito, si rileva che i ricorrenti non possono pretendere i danni per non essere risultati aggiudicatari di appalti, in quanto l’illegittimità commessa dall’amministrazione è stata quella di affidare lavori in via diretta senza indire le gare e la lesione subita non può che essere limitata alla perdita della chance di aggiudicarsi la gare, mai bandite.<br />
Dagli elementi forniti è in effetti emersa una contrazione del mercato dei lavori su beni culturali nel Comune di Roma, inevitabile conseguenza dell’affidamento diretto ad una società di parte di essi; contrazione del mercato che ha inciso anche sulle posizioni dei ricorrenti.<br />
La perdita della chance di partecipare alle gare costituisce, quindi, un danno che si pone in rapporto di diretta consequenzialità con l’illegittimo affidamento alla società Zetema dei menzionati lavori.<br />
Non è invece configurabile il presunto danno esistenziale, chiesto dai ricorrenti senza alcun supporto giuridico e probatorio.</p>
<p>5.2. Per quanto concerne, l’elemento soggettivo, sulla base dei richiamati precedenti giurisprudenziali, va ribadito che non è comunque richiesto al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo un particolare sforzo probatorio per dimostrare la colpa della p.a&#8230; Infatti, pur non essendo configurabile, in mancanza di una espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione (relativa) di colpa dell&#8217;amministrazione peri danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque ad una violazione delle regole, possono invece operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice, di cui all&#8217;art. 2727 c.c., desunta dalla singola fattispecie.<br />
Il privato danneggiato può, quindi, invocare l’illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile.<br />
Spetterà a quel punto all’amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.<br />
Si deve, peraltro, tenere presente che molte delle questioni rilevanti ai fini della scusabilità dell&#8217;errore sono questioni di interpretazione ed applicazione delle norme giuridiche, inerenti la difficoltà interpretativa che ha causato la violazione; in simili casi il profilo probatorio resta in larga parte assorbito dalla questio iuris, che il giudice risolve autonomamente con i propri strumenti di cognizione in base al principio iura novit curia.<br />
Spetta, quindi, al giudice valutare, in relazione ad ogni singola fattispecie, la presunzione relativa di colpa, che spetta poi all&#8217;amministrazione vincere; inoltre, in assenza di discrezionalità o in presenza di margini ridotti di essa, le presunzioni semplici di colpevolezza saranno più facilmente configurabili, mentre in presenza di ampi poteri discrezionali ed in assenza di specifici elementi presuntivi, sarà necessario uno sforzo probatorio ulteriore, gravante sul danneggiato, che potrà ad esempio allegare la mancata valutazione degli apporti resi nella fase partecipativa del procedimento o che avrebbe potuto rendere se la partecipazione non è stata consentita.<br />
Va, infine, precisato che alcun elemento contrario alla effettuata ricostruzione della nozione di colpa della p.a. può trarsi dalla giurisprudenza comunitaria.<br />
Con una recente sentenza la Corte di Giustizia ha sanzionato lo Stato del Portogallo per aver subordinato la condanna al risarcimento dei soggetti lesi in seguito alle violazioni del diritto comunitario che regolano la materia dei pubblici appalti alla allegazione della prova, da parte dei danneggiati, che gli atti illegittimi dello Stato o degli enti di diritto pubblico siano stati commessi colposamente o dolosamente (Corte Giust., 14 ottobre 2004, C-275/03).<br />
Tuttavia, tale decisione appare riferirsi all’onere della prova in relazione all’elemento soggettivo della responsabilità della p.a. e non alla esigenza di accertare la responsabilità, prescindendo dalla colpa dell’amministrazione.<br />
Come illustrato, nell’ordinamento italiano la possibilità per il privato danneggiato di utilizzare presunzioni pone sostanzialmente a carico della p.a. l’onere di dimostrare l’esistenza di un errore scusabile, senza alcuna lesione, quindi, dei principi comunitari.<br />
Inoltre, va considerato che la stessa Corte di Giustizia, pur non facendo riferimento alla nozione di colpa della p.a., utilizza, a fini risarcitori, il criterio della manifesta e grave violazione del diritto comunitario, sulla base degli stessi elementi, descritti in precedenza e utilizzati nel nostro ordinamento per la configurabilità dell’errore scusabile (Corte Giust. CE, 5 marzo 1996, C- 46 e 48/93, Brasserie du Pecheur, in cui, al punto 78, viene riconosciuto che alcuni degli elementi indicati per valutare se vi sia violazione manifesta e grave sono riconducibili alla nozione di colpa nell&#8217;ambito degli ordinamenti giuridici nazionali).<br />
Precisata la nozione di colpa della p.a., si tratta ora di applicare i suesposti principi alla fattispecie in esame.<br />
Nel caso di specie, l’amministrazione ha proceduto agli affidamenti diretti in favore di Zetema in violazione della richiamata giurisprudenza comunitaria (già esistente al momento degli affidamenti) ed, inoltre, nonostante un invito a lei rivolto dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, con nota prot. n. 27146 del 29 agosto 2005, ad «…adottare iniziative idonee a rimettere in concorrenza le attività di manutenzione ordinaria e di restauro dei beni culturali, anche mediante una procedura ad evidenza pubblica…».<br />
Si è trattato, quindi, di un errore, che in alcun modo può essere ritenuto scusabile e ciò conduce a ritenere sussistente l’elemento della colpa dell’amministrazione appellata.</p>
<p>5.3. Sotto il profilo della quantificazione del danno, si ritiene di dover fissare, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 80/1998, i criteri in base ai quali il Comune di Roma dovrà proporre a favore dei restauratori ricorrenti il pagamento di una somma entro il termine di giorni 90 dalla pubblicazione della presente decisione.<br />
Con riguardo ai criteri da seguire, la perdita di chance va rapportata in termini percentuali all’utile in astratto conseguibile in ipotesi di aggiudicazione delle gare non svolte.<br />
L’utile economico che sarebbe derivato all’impresa dall’esecuzione dell’appalto viene presuntivamente quantificato nel 10% dell’importo a base d’asta, come ribassato dall’offerta presentata (Cons. Stato, V, 8 luglio 2002 n. 3796; Cons. Stato, IV, 6 luglio 2004 n. 5012), ma tale percentuale deve essere ridotta al 5 % nel caso in cui l’impresa non dimostra di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze per l’espletamento di altri servizi (Cons. Stato, V 24 ottobre 2002 n. 5860; VI, 9 novembre 2006 n. 6607).<br />
Tale percentuale sarà fissata in misura non superiore al 5 % qualora i restauratori ricorrenti non forniscano al Comune idonee prove di aver tenuto ferma la propria organizzazione imprenditoriale o comunque di aver subito una rilevante contrazione dei propri bilanci nel periodo in questione (in base a tale documentazione, che i ricorrenti di primo grado sono tenuti a produrre al Comune entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente decisione, il Comune fisserà la suddetta percentuale).<br />
Come già detto, quando il ricorrente allega solo la perdita di una chance a sostegno della pretesa risarcitoria, la somma commisurata all’utile d’impresa deve essere proporzionalmente ridotta in ragione delle concrete possibilità di vittoria (Cons. Stato, VI, 8 maggio 2002 n. 2485).<br />
A seguito dell’istruttoria svolta nel giudizio n. 2051/06, è emerso che nelle gare per l’affidamento dei lavori di restauro e di manutenzione partecipano di solito, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, un numero di concorrenti non inferiore a venti, con punte anche più alte e che tale numero si riduce notevolmente in caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di procedure ristrette. In quel giudizio, è stata ritenuta una presenza media di 15 concorrenti ad ogni gara e, di conseguenza, la perdita della chance è stata quantificata in un quindicesimo dell’utile di impresa, presumendo che ogni concorrente avesse le stesse possibilità di aggiudicarsi la gara.<br />
Il Comune dovrà verificare le tipologie e gli importi degli affidamenti di lavori, avvenuti nel periodo in questione in esecuzione della deliberazione in parte annullata e stabilire il numero medio dei partecipanti ad ipotetiche gare in ragione delle proprie documentate pregresse esperienze.<br />
Dovrà quindi:<br />
&#8211; indicare l’importo dei lavori, affidati a Zetema in esecuzione della deliberazione annullata, che sarebbero stati invece affidati mediante gara in applicazione delle statuizioni della presente decisione;<br />
&#8211; applicare la percentuale di utile secondo quanto detto in precedenza;<br />
&#8211; quantificare la chance sempre alla luce dei principi indicati;<br />
&#8211; stabilire così l’importo spettante a ciascun restauratore ricorrente, da considerarsi già attualizzato,<br />
&#8211; aumentare detto importo, in via equitativa, dell’1 % (della somma di cui al punto precedente), in considerazione dell’ulteriore danno, consistente nell’incidenza del perdita della chance anche in relazione ai requisiti di qualificazione e di valutazione</p>
<p>6. In conclusione, devono essere respinti i ricorsi in appello proposti dal Comune di Roma e dalla società Zetema (il cui ricorso in appello incidentale non è stato menzionato nel dispositivo n. 132/07, pubblicato il 21-3-2007, trattandosi di appello avente ad oggetto le stesse censure proposte dal ricorso in appello principale del Comune di Roma, espressamente respinto anche nel dispositivo.<br />
Deve, invece, essere in parte accolto il ricorso in appello proposto dai restauratori con riferimento alla domanda di risarcimento del danno nei termini in precedenza indicati ed ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 80/1998.<br />
Alla soccombenza del Comune di Romano seguono le spese di lite nella misura indicata in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese tra i restauratori ricorrenti e la società Zetema.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, respinge il ricorso in appello proposto dal Comune di Roma e accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso in appello n.7438/06 e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Roma al risarcimento del danno in favore degli appellanti ai sensi dell’art.35, comma 2, D.lgs. n.80/1998, in base ai criteri indicati in parte motiva.<br />
Compensa le spese tra gli appellanti e Zetema spa, e condanna il Comune di Roma alla rifusione in favore degli appellanti, delle spese di giudizio quantificate in Euro 12.000,00, oltre IVA e C.P..<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 20-3-2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone					Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino					Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo				Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini					Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa					Consigliere Est.																																																																																								</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;03/04/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-4-2007-n-1514/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.1514</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.552</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-3-4-2007-n-552/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-3-4-2007-n-552/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-3-4-2007-n-552/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.552</a></p>
<p>A. Radesi Pres G. Di Nunzio Est. D. Grisanti ed altri (Avv.ti N. Giallongo ed F. Guidugli,) contro il Comune di Gallicano (Avv.ti G. Morbidelli, R. Righi ed R. Tagliaferri) e nei confronti di Soc. Civitas a.r.l. (Avv.ti P. Piemontese ed F. Vallini) sul termine per impugnare i provvedimenti abilitativi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-3-4-2007-n-552/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.552</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-3-4-2007-n-552/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.552</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres G. Di Nunzio Est.<br /> D. Grisanti ed altri (Avv.ti N. Giallongo ed F. Guidugli,) contro il Comune di Gallicano (Avv.ti G. Morbidelli, R. Righi ed R. Tagliaferri) e nei confronti di Soc. Civitas a.r.l. (Avv.ti P. Piemontese ed F. Vallini)</span></p>
<hr />
<p>sul termine per impugnare i provvedimenti abilitativi relativi alla costruzione di un distributore di carburante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni commerciali &#8211; Distributori di carburanti – termine per impugnare i relativi provvedimenti abilitativi – Decorrenza – Al più tardi dal momento dell&#8217;ultimazione della costruzione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia distributori di carburanti il termine di 60 giorni per impugnare, a pena di decadenza, i provvedimenti abilitativi relativi ad una costruzione, decorrono, al più tardi, dal momento dell&#8217;ultimazione della costruzione stessa, ravvisato come il momento nel quale il terzo può percepire la lesività dell&#8217;opera realizzata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
&#8211; III^SEZIONE-</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>288 del 2006</b> proposto da </p>
<p><b>Diego Grisanti,</b> titolare dell’impianto TAMOIL in Castelnuovo Gafagnana, <b>Giorgio Quirici,</b> titolare dell’impianto AGIP in Castelnuovo Garfagnana, <b>Ruggero</b> <b>Rossi</b>, legale rappresentante della Rossi &#038; Catalini S.n.c. di Rossi Ruggero &#038; C., titolare dell’impianto TAMOIL in Castelnuovo Garfagnana, <b>Donatella Brucciani</b>, legale rappresentante della DA PRATO S.n.c. di DA <B>PRATO OMAR, BRUCCIANI DONATELLA E BULGARELLI SIMONA</B>,  titolare dell’impianto TOTAL in Gallicano, <b>Oriano Regoli</b>, titolare dell’impianto IP in Pieve di Fosciana, <b>Fabrizio Angelini</b>, titolare dell’impianto IP in Pieve di Fosciana, <b>Danilo Cecchi</b>, titolare dell’impianto Q8 in Villa Collemandina, <b>Adele Bertoncini</b>, legale rappresentante della ZAVAGLIA  S.n.c. di BERTONCINI ADELE &#038; C., titolare dell’impianto TAMOIL IN Barga, rappresentati e difesi dagli avv.ti Natale Giallongo e Francesco Guidugli, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Firenze, via Alfieri 19;<br />
<b><br />
</b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
-il <b>Comune di Gallicano</b>, in persona del Sindaco pro tempore,costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli  avv.ti Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi eRiccardo Tagliaferri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Fi<br />
<br />
<b>e   nei   confronti</b><br />
&#8211; <b>Soc.</b> <b>Civitas a.r.l</b>., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Lauro Cabano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Piemontese e Francesco Vallini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Via A. Lamarm<br />
<br />
<B>PER   L’ANNULLAMENTO<BR><br />
</B>a) della concessione edilizia n. 12 del 5 aprile 2001, in parte qua ed i presupposti – incogniti – pareri ed atti istruttori; <br />
b) della concessione edilizia n. 13 del 5 aprile 2001 (p.e. 2173 – prot. N. 11967), in parte qua ed i presupposti – incogniti – pareri ed atti istruttori;<br />
c) della concessione edilizia n. 29/01, in parte qua, ed il parere favorevole della commissione edilizia 2 agosto 2001;<br />
d) della concessione edilizia n. 2004/050 rilasciata dal Responsabile del Settore urbanistica del Comune di Gallicano il 17 novembre 2004 (prot. N. 3123/655) per la realizzazione di impianto distributore di carburanti e variante alla concessione edilizia n. 29/2001), nonché d ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché incognito, ivi compresi – per quanto occorrer possa:<br />
e) la nota dirigenziale 5 novembre 2001;<br />
f) la certificazione del Responsabile S.U.A.P. 20.9.2004, prot. 9128;<br />
g) del parere favorevole della A.U.S.L. 2 di Lucca del 21 luglio 2004, prot. N. 06545;<br />
h) la delibera C.C. n. 67 del 28.10.2004 ad oggetto “<i>Piano regionale in materia di distribuzione stradale di carburante per autotrazione. Zone omogenee comunali. Determinazioni”;<br />
</i>i) la autorizzazione n. 8 del 22.11.2004 del Comune di Gallicano per <i>“installare e gestire un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico”</i>;<br />
l) l’atto unico/nulla osta n. 41/2004 (prot. N. 11563) del 23 novembre 2004 a firma del Responsabile S.U.A.P. del Comune di Gallicano,<br />
m) il verbale di collaudo 24 novembre 2005;</p>
<p><b>e   per  il  risarcimento del danno<br />
</b>sofferto in conseguenza degli illegittimi atti e comportamenti assunti dalla P.A.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli  atti di costituzione in giudizio del Comune di Gallicano e della Soc. Civitas a r.l.;<br />
Visto l’atto di motivi aggiunti depositati presso la Segreteria di questo Tribunale in data3 maggio 2006;<br />
Visto l’atto di motivi aggiunti depositati presso la Segreteria di questo Tribunale in data 17 maggio 2006;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 &#8211; relatore il Consigliere Giuseppe Di Nunzio -,  gli avv.ti N. Giallongo , R. Righi, R. Tagliaferri e P. Piemontese; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’impugnativa ha ad oggetto i titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Gallicano alla società Civitas per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, annesso al centro commerciale Conad, posto nel medesimo Comune.<br />
Con il ricorso originario, notificato in data 18 febbraio 2006, i ricorrenti, titolari di impianti di distribuzione carburante limitrofi a quello contestato, hanno  impugnato la concessione edilizia n. 5072004 del 17 novembre 2004 (prot. 3123/655), rilasciata dal Comune di Gallicano per la realizzazione dell’impianto in variante alla concessione edilizia n. 29/01, nonché altri atti quali provvedimenti presupposti o comunque connessi, fra cui, in particolare, l’Atto Unico/Nulla Osta n. 41/2004 del 23 novembre 2004 e il verbale di collaudo del 24 novembre 2005.<br />
Successivamente al rilascio della concessione edilizia n. 50/2004 del 17 novembre 2004 e del correlato Atto Unico n. 41/04 impugnati con il predetto ricorso, in data 14 giugno 2005, la Società Civitas a r.l. ha chiesto all’Amministrazione comunale il rilascio di un titolo in variante alla predetta concessione e al summenzionato Atto Unico.<br />
Nella relazione tecnica allegata a tale istanza (e poi costituente parte integrante degli elaborati di cui alla successiva concessone edilizia n. 35/2005, in particolare, si chiarisce che la variante <i>“si è resa necessaria a seguito di alcune modifiche planimetriche apportate all’impianto di distributore di carburanti (…), le quali, di riflesso, hanno dato origine ad alcune variazioni planimetriche alla sistemazione interna del parcheggio (…)”</i>. Si specifica altresì che <i>“ la nuova soluzione progettuale proposta prevede sempre la realizzazione del distributore di carburanti “internamente” su aree di proprietà esclusiva della Società richiedente l’intervento e più precisamente, ricadente su porzione del mappale 860 del foglio di mappa 1 e direttamente confinante su aree pubbliche (mappali 851 e 852 del medesimo foglio”.</i><br />
La richiesta di variante sopra menzionata è stata accolta.<br />
In data 25 agosto 2005, è stato infatti rilasciato alla Società istante il permesso di costruzione n. 35/2005, avente appunto ad oggetto : <i>“variante alla C.E. 50/2004 per realizzazione impianto distributore di carburanti e parcheggio limitrofo ed integrativo al supermercato misto”. </i><br />
Quindi con Atto Unico n. 29/2005 del 30 agosto 2005, il responsabile S.U.A.P. del Comune di Gallicano ha autorizzato l’inizio dell’attività di distribuzione di carburanti, previo collaudo delle strutture realizzate.<br />
E’ stato così dato inizio ai lavori, i quali sono stati ultimati in data 28 settembre 2005, come da relativa comunicazione ad opera della Civitas s.r.l..<br />
L’impianto è stato quindi collaudato il 24 novembre 2005,come da relativo verbale ed ha avviato l’attività in data 25 novembre 2005.<br />
Avverso gli atti indicati <i>supra</i> la parte ricorrente nel ricorso originario, ha sollevato sette diverse censure.<br />
&#8211; Con la prima, sostiene la violazione della normativa in materia, la quale, nell’ipotesi di localizzazione di impianto su area pubblica, imporrebbe il previo espletamento di una gara tra i soggetti interessati.<br />
Tale motivo di ricorso muove dal presupposto che il distributore di carburante di cui si discute sia stato realizzato almeno in parte in area pubblica.<br />
&#8211; Col secondo motivo di ricorso, i ricorrenti censurano i provvedimenti impugnati poiché in sede di autorizzazione alla realizzazione e all’apertura dell’impianto de quo non sarebbero state rispettate le distanze minime tra distributori prescritte dalla n<br />
&#8211; Col terzo motivo di ricorso si sostiene che, sulla base della normativa <i>“previgente e vigente”</i> in materia, l’impianto avrebbe dovuto essere dotato di autonoma, annessa attività commerciale, avente carattere accessorio e strumentale, contenuta ent<br />
Nel caso di specie, il distributore di carburante in questione è annesso ad un grande centro commerciale. Come tale, quindi, non rispetterebbe i requisiti sopra menzionati.<br />
&#8211; Col quinto motivo di ricorso, si contesta in particolare la c.e. n. 50/04 in quanto <i>“assunta in carenza dei presupposti legittimanti”</i>, posto che la precedente <i>“variante urbanistica, adottata con delibera C.C. del 25.5.200 (ai sensi della L. r.<br />
&#8211; Col sesto motivo e ultimo motivo di impugnazione i ricorrenti contestano la legittimità dei titoli abilitativi all’edificazione rilasciati dal Comune di Gallicano in favore della Società controinteressata per l’edificazione dell’impianto in questione po<br />
A seguito della camera di consiglio del 9 marzo 2006 i ricorrenti, con atto di motivi aggiunti notificato in data 8 maggio 2006 hanno formulato ulteriori censure afferenti agli atti già impugnati con il ricorso originario, ed hanno altresì impugnato l’atto unico – nulla osta n. 29/2005 rilasciato dal Comune di Gallicano alla Civitas srl in data 30 agosto 2005, nonché il permesso di costruire n. 35 del 25 agosto 2005, il parere favorevole del Comando provinciale dei vigili del Fuoco del 25-29 agosto, l’autorizzazione per l’installazione impianti pubblicitari del 30.08.2005.<br />
Tale nuova impugnativa muove, secondo quanto asserito, dalla circostanza che gli atti suddetti sarebbero stati conosciuti unicamente a seguito della produzione documentale dell’Amministrazione comunale e della società controinteressata in vista della camera di consiglio suddetta.<br />
Avverso gli atti già impugnati con il ricorso originario, i ricorrenti hanno sollevato una ulteriore articolata censura.<br />
In particolare, essi lamentano la violazione della normativa in materia di distanze degli impianti di erogazione dagli elettrodotti, violazione che rileverebbe altresì sotto il profilo del difetto di istruttoria nel procedimento <i>de quo.<br />
</i>Avverso i “nuovi” atti impugnati, i ricorrenti avanzano invece le seguenti ulteriori censure:<br />
&#8211; con la prima (<i>rectius</i>: seconda seguendo l’ordine dei motivi aggiunti) censura essi ribadiscono che anche alla luce dei nuovi atti impugnati ed in particolare degli elaborati grafici allegati al permesso di costruire n. 35/05 e all’atto unico SUAP<br />
Con i nuovi atti abilitativi non sarebbe infatti intervenuta alcuna traslazione dell’impianto rispetto alla localizzazione già prevista negli atti impugnati con ricorso originario.<br />
Peraltro, ove tale traslazione fosse intervenuta con gli atti oggi impugnati – lamentano i ricorrenti – essi risulterebbero illegittimi in quanto non avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 11 della LRT 19/2004.<br />
Né, aggiungono i ricorrenti, una traslazione dell’impianto poteva realizzarsi mediante variante presentata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 comma 12 LRT 1/2005, in data 14 giugno 2005.<br />
&#8211; Con la seconda censura (<i>rectius</i>: terza secondo l’ordine dei motivi aggiunti) i ricorrenti lamentano che i progetti assentiti con gli atti impugnati avrebbero dovuto essere valutati alla luce della disciplina introdotta dalla LRT 19/2004 e dal Reg<br />
&#8211; con la terza censura (<i>rectius</i>: quarta secondo l’ordine dei motivi aggiunti) i ricorrenti lamentano altresì la violazione delle distanze minime tra l’impianto de quo e gli impianti viciniori;<br />
&#8211; con la quarta censura (<i>rectius</i>: quinta secondo l’ordine dei motivi aggiunti) si lamenta inoltre il mancato rispetto in sede di rilascio dei titoli impugnati, dei principi in tema di efficacia (e proroga) degli atti abilitativi alle trasformazioni<br />
&#8211; con la articolata censura che segue i ricorrenti lamentano infine l’illegittimità in via derivata dei titoli abilitativi impugnati atteso che essi concreterebbero varianti in corso d’opera dei titoli già impugnati con il ricorso originario, cosicché leAlla camera di consiglio dell’8 giugno 2006 è stata discussa l’istanza cautelare proposta, che il TAR ha rigettato con l’ordinanza n. 488/2006.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>In via pregiudiziale, il Collegio – oltre a rilevare la fondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, diversi dalla società TOTAL, non collegati da un rapporto di “vicinitas”, all’opera di cui trattasi, in conformità al pacifico indirizzo giurisprudenziale in materia &#8211;  rileva la fondatezza dell’eccezione di irricevibilità complessiva del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti sollevata dal Comune di Gallicano e dalla controinteressata Soc. Civitas.<br />
Questa è la cronologia incontestata relativa al controverso impianto di distribuzione di carburante realizzato dalla controinteressata:<br />
1) In data 29.9.05 sono stati ultimati i lavori di costruzione dell’impianto, con radicale trasformazione dell’area prima occupata da un parcheggio;<br />
2) In data 24.11.05 l’impianto è stato positivamente collaudato;<br />
3) In data 26.11.05 l’impianto ha concretamente iniziato l’attività;<br />
4) In data 14.2.06 i ricorrenti hanno notificato il gravame introduttivo avverso gli atti abilitativi edilizi e commerciali indicati in epigrafe risalenti agli anni 2001-2004;<br />
5) In date 3 e 8.5.06 i ricorrenti hanno notificato i motivi aggiunti avverso gli atti abilitativi in variante indicati in epigrafe risalenti all’agosto del 2005.<br />
In base all’orientamento dominante e consolidato del Giudice Amministrativo (cfr. CdS, IV, 15.9.06 n. 5394; 31.10.06 n. 6465, 8.7.02 n. 3805, V, 3.3.04 n. 1022; VI, 10.6.03 n. 3265; IV, 9. 11.05 n. 6261; V, 7.3.97 n. 214; IV, 6.11.98 n. 1462; V, 23.9.05 n. 5033; 28.5.01 n. 2880; VI, 12.11.03 n. 7258; C.G.A. 7.10.03 n. 7221; TAR Toscana, II, 6.8.05 n. 3871; I 16.5.06 n. 2321; nonchè, in materia distributori di carburanti, TAR Puglia, II, 3.8.05 n. 3994) il termine di 60 giorni per impugnare, a pena di decadenza, i provvedimenti abilitativi relativi ad una costruzione, decorrono, al più tardi, dal momento dell&#8217;ultimazione della costruzione stessa, ravvisato come il momento nel quale il terzo può percepire la lesività dell&#8217;opera realizzata.<br />
Da tale circostanza di fatto si reputa formata la &#8220;piena conoscenza&#8221; di cui all&#8217;art. 21, c. 1°, L. 1034/71, senza che occorra attendere anche la conoscenza completa dei provvedimenti amministrativi autorizzatori. La parte ricorrente potrà, dopo aver proposto tempestivamente il ricorso introduttivo, proporre motivi aggiunti, una volta conosciuti detti provvedimenti.<br />
Nella fattispecie concreta il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti avrebbero dunque dovuto essere notificati non oltre i 60 giorni successivi al 29.9.05, non essendo certo il cantiere occluso alla vista ed essendo anzi affisso l&#8217;apposito cartello con gli estremi delle autorizzazioni.<br />
La tardività, comunque, sussisterebbe anche considerando come dies a quo la data del 26.11.05 di effettivo inizio dell&#8217;attività di pubblica distribuzione del carburante.<br />
Si sottolinea, in particolare, come la censura principale &#8211; inerente il fatto della distanza da altri impianti di distribuzione &#8211; -avrebbe dovuto essere proposta entro termini decorrenti addirittura antecedentemente alla ultimazione dei lavori, né evidentemente la distanza poteva dipendere dalla conoscenza del contenuto dei provvedimenti abilitativi.<br />
Si sottolinea ancora come i provvedimenti impugnati con l&#8217;atto di motivi aggiunti erano espressamente richiamati già in provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo (v. verbale di collaudo).<br />
In conclusione il gravame deve essere dichiarato irricevibile per tardività.<br />
Il Collegio sottolinea, peraltro, come l&#8217;atto di motivi aggiunti sia, altresì, inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimenti antecedenti e non sopravvenuti al ricorso introduttivo, contro l&#8217;esplicito disposto dell&#8217;art. 21, c. 1°, L. 1034/71 come novellato dalla L. 205/2000.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile.<br />
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, complessivamente liquidate in euro 4.000 (quattromila/00 euro), oltre accessori, a favore, in parti uguali, del Comune resistente e della controinteressata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 31 gennaio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Avv. Angela RADESI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott.  Giuseppe DI NUNZIO                           &#8211; Consigliere est.<br />
Dott. Raffaele POTENZA                                 &#8211; Consigliere<br />
F.to Angela Radesi<br />
F.to Giuseppe Di Nunzio<br />
F.to Mara Vagnoli                             &#8211; Collaboratore di Cancelleria</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 3 APRILE 2007<br />
Firenze, lì 3 aprile 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-3-4-2007-n-552/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.552</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 3/4/2007 n.1725</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-3-4-2007-n-1725/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-3-4-2007-n-1725/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 3/4/2007 n.1725</a></p>
<p>il mancato pagamento del contributo all&#8217;Autorità di vigilanza per l&#8217;anno 2006 non configura causa di inammissibilità dell&#8217;offerta REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone Cons. Carmine Volpe Cons. Luciano Barra Caracciolo Cons. Lanfranco Balucani Cons.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-3-4-2007-n-1725/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 3/4/2007 n.1725</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-3-4-2007-n-1725/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 3/4/2007 n.1725</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>il mancato pagamento del contributo all&#8217;Autorità di vigilanza per l&#8217;anno 2006 non configura causa di inammissibilità dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composto dai Signori:<br />
</b>Pres. Claudio Varrone  <br />
Cons. Carmine Volpe <br />
Cons. Luciano Barra Caracciolo  <br />
Cons. Lanfranco Balucani  <br />
Cons. Roberto Chieppa Est.   <br />
ha pronunciato la presente <br />
<b></p>
<p align=center>
ORDINANZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>nella Camera di Consiglio del <b>03 Aprile 2007 </b>.<b></p>
<p></b>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<i></p>
<p align=center>SOCIETA&#8217; DAL POZZO S.R.L.<br />
</i>rappresentato e difeso dagli<i> Avv.ti  LUIGI MANZI, PRIMO MICHIELAN<br />
</i>con domicilio  eletto in Roma<i> VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5 presso LUIGI MANZI</p>
<p></i><b>contro<br />
</b><i><br />
SGRULLETTI COSTRUZIONI S.R.L.<br />
</i>rappresentato e difeso dagli <i>Avv.ti  BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO, GLORIA NATICCHIONI<br />
</i>con domicilio  eletto in Roma<i> VIA TEMBIEN N. 33 presso GLORIA NATICCHIONI</p>
<p>FONDAZIONE ENPAM<br />
</i>rappresentato e difeso dagli <i>Avv.ti  DANIELA ANSELMI, GIOVANNI DI GIOIA e LORENZO ACQUARONE<br />
</i>con domicilio  eletto in Roma<i> PIAZZA MAZZINI, 27 presso GIOVANNI DI GIOIA</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i><br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del <i><b>TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA  :Sezione III BIS  n. 1416/2006 </b></i>,<b> </b>resa tra le parti, concernente <I>AFFIDAMENTO LAVORI DI   RESTAURO IMMOBILI </I>;<b><br />
</b><br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
<P ALIGN=CENTER>FONDAZIONE ENPAM, SGRULLETTI COSTRUZIONI S.R.L. </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per le parti l’Avv.to Manzi Andrea per delega dell’Avv.to Manzi Luigi, gli Avv.ti Michielan, Caravita Di Toritto, Acquarone, Anselmi e Di Gioia.</p>
<p>Ritenuto che, riservato al giudizio di merito davanti al TAR l’approfondimento delle eccezioni prliminari, l’appello cautelare deve comunque essere accolto, in quanto:<br />
&#8211; sotto il profilo del fumus, non vi è motivo per discostarsi dal precedente cautelare della Sezione, con cui il mancato pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza per l’anno 2006 non è stato ritenuto causa di inammissibilità dell’offerta (Consigl<br />
&#8211; sotto il profilo del periculum, non sussistono i presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dall’art. 23 bis l. TAR;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1814/2007 ) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  <b>respinge</b>  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 03 Aprile 2007 </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-3-4-2007-n-1725/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 3/4/2007 n.1725</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.2879</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-2879/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-2879/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-2879/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.2879</a></p>
<p>Pres. DE LISE; Rel. POLITI G. La Rosa + altri (Avv.ti V. e M.C. Col acino) c. Ministero della Giustizia, Presidenza della Corte d’Appello di Roma, dirigente dell’U.N.E.P. presso la Corte d’Appello di Roma (Avv. dello Stato) sulla giurisdizione amministrativa nelle controversie relative ad atti organizzativi degli uffici; sulla legittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-2879/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.2879</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-2879/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.2879</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. DE LISE; Rel. POLITI <br /> G. La Rosa + altri (Avv.ti V. e M.C. Col acino) c. Ministero della Giustizia, Presidenza della Corte d’Appello di Roma, dirigente dell’U.N.E.P. presso la Corte d’Appello di Roma (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione amministrativa nelle controversie relative ad atti organizzativi degli uffici; sulla legittimità della circolare del Ministero della Giustizia che stabilisce una indennità di trasferta unitaria per le procedure di rilascio di immobili urbani e per quelle di notificazione di cui all&#8217;art. 140 c.p.c., nonché la distribuzione dei protesti cambiari in base alla ripartizione delle zone</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Controversie concernenti atti organizzativi degli uffici – Giurisdizione amministrativa – Sussiste – Incidenza su rapporti di lavoro privato – Irrilevanza.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Circolare del Ministero della Giustizia del 15 giugno 2004 – Ufficiali Giudiziari &#8211; Indennità di trasferta unitaria per le procedure di rilascio di immobili urbani e quelle di notificazione di cui all’art. 140 c.p.c., nonché per la distribuzione dei protesti cambiari in base alla ripartizione delle zone &#8211;  Legittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi che riguardano, al pari degli atti aventi funzione di indirizzo politico-amministrativo, le linee ed i principi fondamentali dell&#8217;organizzazione degli uffici (nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono) e che sono caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, rimanendo irrilevante la circostanza che tali atti eventualmente influiscano anche sugli atti di gestione di diritto privato dei rapporti di lavoro dei dipendenti.</p>
<p>2. E’ legittima la circolare del Ministero della Giustizia del 15 giugno 2004, prot. n. 6/1105/21/TA, con la quale si è stabilito: per quanto riguarda i protesti cambiari, che la distribuzione dei titoli fra i vari Ufficiali giudiziari debba avvenire non in base alla numerazione dell’elenco cronologico, ma in base alla ripartizione delle zone; per quanto riguarda le procedure di rilascio di immobili urbani, che la richiesta per l’assistenza della Forza pubblica per un nuovo accesso vada fatta nello stesso giorno dell’accesso andato a vuoto e chela verbalizzazione delle operazioni debba avvenire in unico contesto, con conseguente indennità di trasferta unitaria, maggiorata del percorso aggiuntivo; per quanto riguarda la procedura di notificazione di cui all’art. 140 c.p.c. (irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia), che l’affissione del previsto avviso alla porta del destinatario debba avvenire al momento del primo accesso presso il domicilio di quest’ultimo, salva la corresponsione della maggiorazione (e non, quindi, di una distinta indennità di trasferta) per l’espletamento della consequenziale incombenza relativa al deposito degli atti presso la casa comunale. Da un lato, infatti, l’aver ricondotto le incombenze relative ad una singola procedura ad un unico contesto operativo  risponde al canone di efficienza e buon andamento che deve informare l’operato dell’Amministrazione pubblica; dall’altro, quanto disposto è conforme all’art. 28 D.P.R. 115/1992, il quale stabilisce che “l’ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
Sezione I</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>Sentenza</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 12594 del 2004, proposto da</p>
<p><b>La Rosa Gaetano, Lamorgese Roberto, Laquidara Francesco, Maddaluna Vittorio, Maffei Gianfranco, Marcocci Fabrizio, Marucci Claudio, Miggiano Alessandra, Monteforte Giovanni, Palermo Claudio, Palermo Filippo, Palmulli Vincenzo, Pompei Elide, Robusti Cesarino, Rosi Daniela, Sansoni Laura, Sciomenta Carla, Sestito Antonio, Silvestrini Raffaele, Malarico Angelo, Tavernelli Eugenio, Vietri Vincenzo, Abruzzese Michele, Andolfi Paolo, Bellocci Mario, Buontempi Giovanni, Cacioppo Calogera, Canosa Francesco, Capalbi Antonio, Capriati Adriano, Cascella Francesco, Chiucchiuini Matteo, Cuscino Luisa, De Carlo Emilio, Di Molfetta A. Gabriele, Dominijanni Vincenzo, Esposito Bruno, Feola Giuliana, Ferri Antonio, Fiorenzano Ugo, Giovannetti Paolo, Grossi Maria Cristina, Guadagni Giuseppe, Guarino Maria Luisa, Infantino Maria Angela, La Mantia Nazareno</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Colacino e Maria Cristina Colacino, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, via N. Ricciotti n. 9</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211;	il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro p.t.;<br />	<br />
&#8211;	la <b>Presidenza della Corte d’Appello di Roma</b>, nella persona del titolare p.t. dell’Ufficio;<br />	<br />
&#8211;	il <b>dirigente dell’U.N.E.P. presso la Corte d’Appello di Roma</b>;<br />	<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	della circolare del Ministero della Giustizia del 15 giugno 2004, prot. n. 6/1105/21/TA, con la quale si stabilisce, per quanto riguarda i protesti cambiari, che la distribuzione dei titoli fra i vari Ufficiali giudiziari debba avvenire non in base alla numerazione dell’elenco cronologico, ma in base alla ripartizione delle zone e, per quanto riguarda le esecuzioni, che la richiesta per l’assistenza della Forza pubblica per un nuovo accesso vada fatta nello stesso giorno dell’accesso andato a vuoto;<br />	<br />
&#8211;	nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 21 marzo 2007 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>Fatto</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Contestano i ricorrenti – Ufficiali giudiziari addetti all’U.N.E.P. presso la Corte d’Appello di Roma – la circolare precedentemente indicata, deducendo i seguenti argomenti di doglianza:<br />
<u>1) Illegittimità: violazione degli artt. 106 e 100 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari). Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento, difetto di presupposti ed illogicità<br />
</u>Nel sottolineare come le epigrafate disposizioni di legge consentano all’Ufficiale giudiziario lo svolgimento del servizio ad esso rimesso in un ambito di autonomia funzionale il cui limite è segnato solo dall’eventuale responsabilità civile, penale o disciplinare, assumono i ricorrenti l’incompetenza degli organi amministrativi in materia di organizzazione del servizio e di modalità del suo svolgimento in concreto.<br />
In tale quadro, viene contestato l’obbligo, disciplinato nell’avversata circolare, di redigere un unico verbale in caso di esecuzione con richiesta della Forza pubblica, atteso che tale procedura ben può svolgersi nel corso di un arco temporale che può richiedere la formazione di atti distinti.<br />
<u>2) Illegittimità anche sotto un diverso profilo: violazione dell’art. 135 dell’Ordinamento. Eccesso di potere per sviamento e difetto di presupposti. Illogicità.<br />
</u>L’epigrafata disposizione prevede che spettino all’Ufficiale giudiziario distinte indennità di trasferta anche quando debbano compiersi vari atti a richiesta della stessa parte nello stesso Comune: da tale disposizione argomentandosi la possibilità di procedere a distinte verbalizzazioni, in tempi diversi, quando in relazione ad una pratica debbano compiersi vari atti.<br />
<u>3) Illegittimità ed eccesso di potere anche sotto altri profili. Incongruenza delle disposizioni impugnate: mancanza di adeguata istruttoria ed erroneità dei presupposti. Illogicità e manifesta ingiustizia. Sviamento.<br />
</u>Quanto alle modalità di attribuzione ai vari Ufficiali addetti all’U.N.E.P. dei protesti dei titoli di credito, se il criterio rispondente all’ordine cronologico è preordinato a scongiurare disparità di trattamento, diversamente il criterio per zone (atteso il variare del carico dei protesti) determinerebbe insanabili sperequazioni.<br />
Viene, ulteriormente, contestata la disposizione (pure contenuta nella circolare impugnata) che impone, per ogni procedura esecutiva per la quale appaia necessaria l’assistenza della Forza pubblica, di farne richiesta immediatamente dopo l’accesso andato a vuoto.<br />
Conclude parte ricorrente insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.<br />
L&#8217;Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />
La domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale parzialmente accolta con ordinanza n. 1903, pronunziata nella Camera di Consiglio del 6 aprile 2005.<br />
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 21 marzo 2007.</p>
<p align=center>
<b>Diritto</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b><br />
1.</b> È opportuno procedere, in primo luogo e ad integrazione di quanto esposto in narrativa, alla individuazione del contenuto recato dall’avversato atto del Ministero della Giustizia in data 15 giugno 2004.<br />
A seguito di taluni rilievi effettuati in sede di verifica ispettiva, l’Amministrazione della Giustizia ha osservato che:<br />
&#8211;	l’indennità di trasferta dovuta agli Ufficiali giudiziari ex art. 140 c.p.c. “non può essere che unica, maggiorata del percorso aggiuntivo”;<br />	<br />
&#8211;	l’attribuzione dei titoli cambiari destinati al protesto “deve avvenire … non in base alla numerazione dei cronologici bensì in base alla ripartizione delle zone”;<br />	<br />
mentre, con riferimento alla “percezione della doppia trasferta riguardo alla procedure di rilascio di immobili urbani con richiesta della forza pubblica”, è stato ritenuto “che si debba percepire una trasferta maggiorata calcolando la distanza effettivamente percorsa, in considerazione del fatto che la richiesta della forza pubblica per il nuovo accesso deve essere fatta nello stesso giorno, poiché nessuna ulteriore attività può essere ricondotta ad un verbale già chiuso”.<br />
A seguito delle indicazioni ministeriali come sopra sintetizzate, il dirigente preposto all’U.N.E.P. di Roma, con determinazione dell’11 ottobre 2004 (anch’essa impugnata), disponeva che “non venga più percepita una doppia trasferta riguardo le procedure di rilascio degli immobili urbani con richiesta della forza pubblica, una trasferta intera per l’accesso presso l’immobile e una trasferta intera per l’accesso al Commissariato di P.S. di zona per le richieste di assistenza della forza pubblica. Si dovrà invece percepire una trasferta maggiorata calcolando la distanza effettivamente percorsa, una trasferta intera riferentesi all’accesso presso l’immobile oggetto dell’esecuzione e una maggiorazione di trasferta riferentesi alla distanza fra la sede dell’immobile e la sede del Commissariato di P.S.”.<br />
<b><br />
2.</b> Come sopra individuato il contenuto dell’avversata determinazione, viene in primo luogo in considerazione l’eccezione di inammissibilità del proposto ricorso per carenza di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sollevata dall’Avvocatura dello Stato con memoria depositata il 25 gennaio 2005 e, da ultimo, ribadita con memoria del 9 marzo 2007.<br />
Tale eccezione è infondata.<br />
Dopo che l&#8217;art. 45, comma 17, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (ora art. 69, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165) ha trasferito al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato, il criterio di riparto tra la giurisdizione del giudice del lavoro e la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo va individuato nella distinzione fra:<br />
&#8211;	atti di macro-organizzazione (ex art. 2, comma 1, D.Lgs. 165/2001), concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici<br />	<br />
&#8211;	ed atti di micro-organizzazione, (ex art. 5 comma 2, cit. D.Lgs. 165/2001), adottati per il loro concreto funzionamento e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo.<br />	<br />
Gli atti di macro-organizzazione in particolare, pur potendo avere una concreta refluenza sul rapporto di pubblico impiego, non costituiscono espressione diretta del potere di gestione di tale rapporto, ma si atteggiano quale manifestazione del più generale potere di organizzazione dei pubblici uffici.<br />
Siffatti atti organizzativi, proprio in quanto aventi carattere generale, non ineriscono quindi alla gestione dei singoli rapporti di lavoro, ma si pongono, quali veri e propri atti amministrativi, a monte dei rapporti stessi, e costituiscono l’esplicazione di un’attività di carattere pubblicistico finalizzata all’organizzazione complessiva dell’Ente, a fronte della quale sussistono in capo agli interessati posizioni di interesse legittimo: con la conseguenza che:<br />
&#8211;	non soltanto tale attività resta disciplinata dal diritto amministrativo, e non dal diritto civile,<br />	<br />
&#8211;	ma il sindacato sulla sua legittimità rimane riservato al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione generale di legittimità, e quindi non di giurisdizione esclusiva.<br />	<br />
Riassuntivamente, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi che riguardano, al pari degli atti aventi funzione di indirizzo politico-amministrativo, le linee ed i principi fondamentali dell&#8217;organizzazione degli uffici (nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono) e sono caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, rimanendo irrilevante la circostanza che tali atti eventualmente influiscano anche sugli atti di gestione di diritto privato dei rapporti di lavoro dei dipendenti (cfr., ex multis, Corte Cass. civ., SS.UU., 17 aprile 2003 n. 6220 e 8 novembre 2005 n. 21592).<br />
Quanto sopra premesso, non vi è alcun dubbio che il contenuto dell’avversato atto rechi indicazioni di carattere organizzativo generale (quindi, macro-organizzativo) concernenti l’operatività e le modalità di funzionamento dell’U.N.E.P. presso la Corte d’Appello di Roma: e se le ricadute di tale determinazione vengono ad incidere sulle posizioni lavorative degli ufficiali giudiziari interessati (e, quindi, sulle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro), nondimeno la rilevata connotazione dell’atto impugnato consente di affermare la cognizione giurisdizionale dell’adito giudice amministrativo quanto alla presente controversia.<br />
<b><br />
3.</b> Nel merito, le doglianze esposte dalla parte ricorrente concernono essenzialmente:<br />
&#8211;	la contestata “unicità” del verbale da redigersi in occasione delle esecuzioni immobiliari per le quali occorra ricorrere all’assistenza della forza pubblica (argomento al quale parte ricorrente annette, in ragione della sostenuta duplicità delle incombenze relative, la spettanza di una duplice indennità di trasferta, e non di una sola indennità come indicato sub 1. “maggiorata”);<br />	<br />
&#8211;	il criterio della divisione per zone di pertinenza delle attribuzioni, rimesse agli Ufficiali giudiziari, dei protesti dei titoli di credito: al riguardo sottolineandosi come, fuori da un criterio di carattere cronologico, verrebbe a crearsi pratiche “sperequazioni” nel trattamento dei dipendenti interessati in ragione della non omogenea distribuzione territoriale di tali affari.<br />	<br />
<b>3.1</b> Per quanto concerne il primo degli indicati argomenti di censura, si osserva quanto segue.<br />
Ferma la riconoscibilità, in favore degli Ufficiali giudiziari, dell’indennità di trasferta per gli atti compiuti fuori dall&#8217;edificio in cui ha sede l’ufficio (ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; mentre il successivo art. 38 stabilisce che “per gli atti di esecuzione, l&#8217;indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall&#8217;articolo 35”), non può accedersi alla prospettazione di parte ricorrente secondo cui la richiesta di assistenza della forza pubblica verrebbe ad integrare atto distinto e separato rispetto all’attività di esecuzione stricto sensu: e, in quanto tale, suscettibile di generare in favore dell’Ufficiale giudiziario la titolarità ad una ulteriore indennità di trasferta.<br />
La richiesta della forza pubblica, infatti, costituisce attività accessoria e strumentale rispetto alla procedura di rilascio dell’immobile, che integra la ricaduta effettuale dello svolgimento dell’attività di esecuzione: con la conseguenza che:<br />
&#8211;	non soltanto la verbalizzazione delle relative operazioni dovrà avvenire in un unico contesto (atteso il divisato carattere inautonomo rivelato, ai fini di che trattasi, dalla richiesta di assistenza della forza pubblica);<br />	<br />
&#8211;	ma l’indennità di trasferta riconoscibile, nel caso di specie, in favore dell’interessato avrà carattere necessariamente unitario (con esclusione di alcuna duplicità); ferma, ovviamente, la maggiorazione riguardante la distanza effettivamente percorsa dal dipendente (in concreto, configurandosi la percepibilità di una indennità di trasferta in misura intera per quanto concerne l’effettuato accesso presso l’immobile oggetto dell’esecuzione, nonché una supplementare maggiorazione di trasferta relativa alla distanza intercorrente fra la sede dell’immobile e la sede del Commissariato di P.S. presso la quale venga effettuata la richiesta di intervento della forza pubblica).<br />	<br />
Ritiene pertanto il Collegio che le determinazioni assunte in proposito dal dirigente dell’U.N.E.P. di Roma rivelino carattere di conformità al pertinente quadro normativo: per l’effetto escludendosi la fondatezza delle censure sul punto dedotte dalla parte ricorrente.<br />
<b>3.2</b> Analoga connotazione in termini di fondamentale unitarietà – con omogenea esclusione della rivendicata spettanza di una duplicità di indennità di trasferta – va annessa alla procedura di notificazione di cui all’art. 140 c.p.c. (irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia).<br />
Dalla relazione ispettiva sulla quale è fondato l’intervento ministeriale oggetto dell’odierno gravame è emerso che, nell’ipotesi disciplinata dall’indicata disposizione del codice di rito, corrispondeva a prassi generalmente applicata il riconoscimento nei confronti degli Ufficiali giudiziari operanti presso l’U.N.E.P. di Roma di tre distinte indennità di trasferta:<br />
&#8211;	“la prima … percepita dall’ufficiale giudiziario competente per zona, per recarsi al domicilio del destinatario dell’atto”;<br />	<br />
&#8211;	la seconda … percepita dall’ufficiale giudiziario competente la zona dell’ufficio comunale del Campidoglio, dove avviene il deposito di tutti gli atti notificati nel territorio del Comune di Roma”;<br />	<br />
&#8211;	la terza … percepita dal primo ufficiale giudiziario per tornare al domicilio del destinatario ed affiggere l’avviso dell’avvenuto deposito”.<br />	<br />
Non può essere revocato in dubbio, come, a fronte dell’illustrata parcellizzazione delle attività connesse alla notificazione degli atti nei casi di irreperibilità o rifiuto (con conseguente moltiplicazione delle indennità di trasferta), l’atto ministeriale gravato abbia correttamente ricondotto le relative incombenze – evidentemente suscettibili di unitaria considerazione in ragione dell’identità della procedura prevista dall’art. 140 c.p.c. – in un unico contesto operativo; in particolare evidenziando come l’affissione del previsto avviso alla porta del destinatario ben possa avvenire al momento del primo accesso presso il domicilio di quest’ultimo, salva la corresponsione della maggiorazione (e non, quindi, di una distinta indennità di trasferta) per l’espletamento della conseguenziale incombenza relativa al deposito degli atti presso la casa comunale.<br />
Nel rilevare, alla stregua di quanto sopra esposto, l’infondatezza delle doglianze in proposito dedotte dalla parte ricorrente, va ulteriormente osservato come l’art. 135 del D.P.R. 1229/1959 – dalla parte stessa evocato a sostegno della esposta prospettazione – sia stato abrogato dall’art. 299 del D.P.R. 115/1992 (con decorrenza 1° luglio 2002, ai sensi del successivo art. 302); allo stato la fattispecie di che trattasi risultando disciplinata dall’art. 28 dello stesso decreto n. 115, il quale stabilisce che “l’ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell&#8217;interesse di parti diverse, né quando l&#8217;ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l&#8217;altro una distanza eccedente i cinquecento metri”<b>.<br />
3.3</b> Vengono da ultimo in considerazione le doglianze con le quali parte ricorrente ha contestato il criterio, fissato nell’atto ministeriale impugnato, relativo alle modalità di distribuzione, fra gli Ufficiali giudiziari, dei titoli di credito ai fini della levata dei protesti.<br />
<b>3.3.1</b> In argomento, va innanzi tutto escluso che – come sostenuto dall’Avvocatura Generale dello Stato con memoria depositata il 10 marzo 2007 – il provvedimento del Presidente della Corte d’Appello di Roma del 20 gennaio 2005 (recante approvazione della ripartizione territoriale del Comune di Roma proposta dal dirigente dell’U.N.E.P. di Roma) abbia determinato, limitatamente a tale profilo, la cessazione della materia del contendere.<br />
Lamenta infatti parte ricorrente, come esposto in narrativa, che le modalità di distribuzione fra gli ufficiali giudiziari dei titoli a fronte dei quali elevare protesto sia appunto fondato su un criterio territoriale, in luogo del criterio cronologico precedentemente seguito.<br />
Alla stregua di tale prospettazione di parte, la riarticolazione dell’ambito territoriale del Comune di Roma – come sopra operata dalla richiamata sopravvenienza provvedimentale – non assume (né può assumere) valenza satisfattoria in ordine alla pretesa dedotta in giudizio dalla parte ricorrente.<br />
<b>3.3.2 </b>Nel merito, le censure esposte con l’atto introduttivo del presente giudizio si rivelano incondivisibili.<br />
Va osservato come, secondo la prassi seguita presso l’Ufficio di Roma, i titoli in questione abbiano, per il pregresso, formato oggetto di assegnazione in base alla numerazione dei cronologici; e, quindi:<br />
&#8211;	se i titoli iscritti con numeri pari venivano assegnati agli ufficiali giudiziari con qualifica C1;<br />	<br />
&#8211;	quelli recanti i numeri dispari erano assegnati agli ufficiali giudiziari con qualifica B3;<br />	<br />
in ogni caso, non attribuendosi, ai fini in discorso, alcuna rilevanza alle diverse zone di competenza.<br />
In ragione dell’esposto criterio di ripartizione dei titoli cambiari fra gli ufficiali giudiziari, correttamente l’Amministrazione (si confronti la nota in data 14 marzo 2005, in riscontro alla richiesta di chiarimenti dalla Sezione formulata con ordinanza interlocutoria n. 123 del 26 gennaio 2005) ha posto in evidenza le ragioni insite nel disposto superamento del criterio “cronologico” di assegnazione agli ufficiali giudiziari dei titoli suscettibili di protesto, atteso che:<br />
&#8211;	in presenza di una molteplicità di titoli della specie da presentarsi nella medesima zona, la distribuzione degli stessi fra più ufficiali giudiziari (in ragione dell’esposto criterio cronologico), è suscettibile di determinare l’impegno di una pluralità di dipendenti, laddove l’attività al riguardo disimpegnabile da uno solo di essi sarebbe del tutto adeguata;<br />	<br />
&#8211;	la presentazione, presso un unico debitore, di più ufficiali giudiziari latori di protesti elevati nei confronti del medesimo soggetto viene intuibilmente ad incidere, in ragione della evidente diseconomicità di siffatto modus procedendi, sul necessario canone di efficienza e buon andamento che deve informare l’operato dell’Amministrazione pubblica;<br />	<br />
analoghe considerazioni rispetto a quelle rassegnate al precedente alinea potendo essere condotte laddove oggetto dell’attività dell’ufficiale giudiziario sia costituito da una molteplicità di titoli facenti capo ad un medesimo creditore.<br />
Pur nel dare atto del carattere latamente discrezionale di un apprezzamento (quale quello nella fattispecie sottoposto a censura) che ha condotto alla “riorganizzazione” del criterio di distribuzione dei titoli cambiari fra gli ufficiali giudiziari, rileva il Collegio che, nell’ambito della consentita sindacabilità di una determinazione della specie, non si rivelano sussistenti profili inficianti (sub specie della manifesta irrazionalità e/o illogicità; della carenza, ovvero della insufficienza e/o inadeguatezza motivazionale; dl travisamento e/o erroneo apprezzamento di circostanze o situazioni di fatto) suscettibili di dare ingresso all’esercizio del sindacato giurisdizionale.<br />
Se la caratterizzazione in termini territoriali (e non già meramente cronologici) del criterio di riparto dei titoli rivela profili di più evidente compatibilità e coerenza con esigenze di ottimizzazione delle risorse (e, conseguentemente, di razionalizzazione ed efficienza dell’attività amministrativa), va peraltro osservato come anche il quadro normativo offra non sottovalutabili profili di valutazione che confortano la legittimità della scelta nella fattispecie operata dall’Amministrazione.<br />
L’art. 8 della legge 12 giugno 1973 n. 349 stabilisce, infatti, che “per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima località e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di più persone, è dovuta una sola indennità di accesso, la quale grava in parti uguali su tutti gli atti eseguiti”.<br />
A fronte della unicità dell’indennità di accesso, come sopra stabilita – fra l’altro – nel caso di unico accesso anche ove riguardante una pluralità di soggetti, rivela incompatibile configurazione la pretesa – accessiva alla prospettazione di parte ricorrente – volta a contestare in parte qua la gravata determinazione e, conseguentemente, a sollecitare la perdurante riconoscibilità in favore degli ufficiali giudiziari di un numero di indennità pari a quello dei titoli da protestare: a prescindere, quindi, dal fatto che tale molteplicità di titoli insista in un medesimo ambito territoriale, in ragione della collocazione del creditore, del debitore, ovvero dell’istituto di credito interessato.<br />
<b><br />
4.</b> La constatata infondatezza delle esaminate doglianze impone la reiezione del presente ricorso.<br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I –respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2007, con l’intervento dei seguenti magistrati:</p>
<p>Pasquale DE LISE – Presidente<br />
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore<br />
Roberto CAPONIGRO – Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-2879/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.2879</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.371</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-371/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-371/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-371/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.371</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore S.n.c. Impresa di Costruzioni F.lli G e G. B. (avv. C. Paolucci Pepe) c. il COMUNE DI PESCARA, (avv. M. De Flaviis) e nei confronti della S.p.A. M. SE.RI.T. (n.c.) sul termine di prescrizione della pretesa comunale al pagamento della sanzione pecuniaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-371/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.371</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-371/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.371</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore<br /> S.n.c. Impresa di Costruzioni F.lli G e G. B. (avv. C. Paolucci Pepe) c. il COMUNE DI PESCARA, (avv. M. De Flaviis) e nei confronti della S.p.A. M. SE.RI.T. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sul termine di prescrizione della pretesa comunale al pagamento della sanzione pecuniaria per ritardato versamento del contributo di concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – Sanzioni pecuniarie – Prescrizione – Termine quinquennale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 3 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, per i casi di ritardo del versamento del contributo di concessione edilizia, sono soggette, in mancanza di una diversa disciplina legale, al termine di prescrizione di cinque anni stabilito dall’art. 28 della L. 24 novembre 1981 n. 689, decorrente, in relazione a ciascuna fattispecie di ritardo, dal giorno dell’intervenuto pagamento del contributo.(1) Invero, le somme dovute per oneri di urbanizzazione e per costi di costruzione vanno distinte da quelle dovute per sanzioni pecuniarie per ritardato pagamento in quanto per gli oneri vige il termine ordinario di prescrizione stabilito dall&#8217;art. 2946, c.c., per cui il relativo credito si prescrive nel termine di dieci anni, mentre per le sanzioni esso è di cinque anni in applicazione della normativa posta dal predetto art. 28 della L. 24 novembre 1981 n 689. (2)<br />
</b>__________________________-<br />
(1) <i>Cfr. in motivazione, CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA &#8211; Sentenza 6 novembre 2006 n. 23633.</i><br />
(2) <i>Così da ultimo, citate in motivazione, T.A.R. CALABRIA – CATANZARO – SEZIONE II &#8211; Sentenza 12 giugno 2006, n. 628, e T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – SEZIONE II &#8211; Sentenza 22 aprile 2005, n. 647. (A. Fac.) </i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione Staccata di Pescara 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori:<br />
Dott. Antonio Catoni	Presidente<br />	<br />
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, estensore<br />	<br />
Dott. Luciano Rasola	Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul <b>ricorso n. 462/97</b>, proposto dalla <br />
<b>S.n.c. IMPRESA DI COSTRUZIONI F.LLI G. E G. B. </b>, con sede in Pescara, in persona del legale rappresentante sig. Giustino Brandimarte, rappresentato e difeso dall’avv. Carmelo Paolucci Pepe, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, viale Regina Elena, 219;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <B>COMUNE DI PESCARA</B>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura comunale, nella persona dell’avv. Marco De Flaviis, presso cui elettivamente domicilia;</p>
<p><b>e nei confronti<br />
</b>della <B>S.P.A. M. SE.RI.T</B>., quale concessionaria della riscossione dei tributi comunali, non costituita in giudizio;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del provvedimento 2 aprile 1996, n. 4834, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di £ 9.294.760, dovuta a titolo di sanzione, ai sensi dell’art. 3 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, per il ritardato pagamento degli oneri concessori relativi alla concessione edilizia n. 400/84 e relativa variante n. 288/87; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui la cartella di pagamento notificata il 27 febbraio 1997, di riscossione coattiva della somma di £. 10.159.718.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;<br />
Vista l’ordinanza collegiale 25 maggio 1997, n. 287, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
Viste la sentenza interlocutoria 15 dicembre 2006, n. 891, e la documentazione esibita in adempimento della medesima;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Udito alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 il relatore consigliere Michele Eliantonio e udito, altresì, l’avv. Marco De Flaviis per l’Amministrazione resistente;<br />
Nessuno comparso per la parte ricorrente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center> <b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>L’Impresa di Costruzioni F.lli Gabriele e Giustino Brandimarte riferisce di aver realizzato un edificio di civile abitazione in Pescara in conformità alla concessione edilizia n. 400/84 e relativa variante n. 288/87.<br />
Con il ricorso in esame ha impugnato dinanzi questo Tribunale il provvedimento 2 aprile 1996, n. 4834, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di £ 9.294.760, dovuta a titolo di sanzione, ai sensi dell’art. 3 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, per il ritardato pagamento degli oneri concessori; ha impugnato, altresì, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui la cartella di pagamento notificata il 27 febbraio 1997, di riscossione coattiva della somma di £. 10.159.718.<br />
Ha dedotto a tal fine le seguenti censure:<br />
1) Violazione dell’art. 28 della L. 14 novembre 1981, n. 689, e dell’art. 2948, n. 4, del codice civile.<br />
Il diritto del Comune a riscuotere la sanzione pecuniaria in questione si era da tempo prescritto.<br />
2) Violazione dell’art. 16 della L. 28 febbraio 1985, n. 47<br />
Il Comune, invece che con ingiunzione del Sindaco, si è limitato ad inviare una richiesta di pagamento, senza specificare i relativi calcoli.<br />
3) Violazione dell’art. 15 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, e dell’art. 3 della L. 28 febbraio 1985, n. 47.<br />
Il Comune non ha fornito alcun elemento tale da permettere la verifica dell’esattezza dei conteggi effettuati.<br />
4) Violazione degli artt. 7 e 8 della 7 agosto 1990, n. 241.<br />
L’atto è privo di idonea motivazione e non è stato preceduto dall’avviso dell’avvio del procedimento.<br />
Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio.<br />
Con sentenza interlocutoria 15 dicembre 2006, n. 891, è stata affermata la sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale a conoscere dell’impugnativa proposta e sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Comune di Pescara, che sono stati da questo puntualmente eseguiti.<br />
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con il ricorso in esame – come sopra esposto – è stato impugnato il provvedimento 2 aprile 1996, n. 4834, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di £ 9.294.760, dovuta a titolo di sanzione, ai sensi dell’art. 3 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, per il ritardato pagamento degli oneri concessori relativi alla concessione edilizia n. 400/84 e successiva variante n. 288/87.<br />
Il ricorso è fondato. <br />
Carattere pregiudiziale ed assorbente riveste in merito la doglianza dedotta con il primo motivo di gravame e con la quale la società istante, nel denunciare la violazione dell’art. 28 della L. 14 novembre 1981, n. 689, e dell’art. 2948, n. 4, del codice civile, si è lamentata nella sostanza del fatto che il diritto del Comune a riscuotere la sanzione pecuniaria in questione si era da tempo prescritto.<br />
Va, in merito, premesso che &#8211; così come costantemente chiarito sia dal giudice ordinario, che dal giudice amministrativo &#8211; le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 3 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, per i casi di ritardo del versamento del contributo di concessione edilizia, sono soggette, in mancanza di una diversa disciplina legale, al termine di prescrizione di cinque anni stabilito dall’art. 28 della L. 24 novembre 1981 n. 689, decorrente, in relazione a ciascuna fattispecie di ritardo, dal giorno dell’intervenuto pagamento del contributo (Cass. civ., sez. I, 6 novembre 2006 n. 23633). Invero, le somme dovute per oneri di urbanizzazione e per costi di costruzione vanno distinte da quelle dovute per sanzioni pecuniarie per ritardato pagamento in quanto per gli oneri vige il termine ordinario di prescrizione stabilito dall&#8217;art. 2946, c.c., per cui il relativo credito si prescrive nel termine di dieci anni, mentre per le sanzioni esso è di cinque anni in applicazione della normativa posta dal predetto art. 28 della L. n. 689 del 1981 (così da ultimo. T.A.R. Calabria, sede Catanzaro, sez. II, 12 giugno 2006, n. 628, e T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II, 22 aprile 2005, n. 647). <br />
Fatta tale premessa, va in punto di fatto rilevato che l’espletamento dell’attività istruttoria disposta da questo Tribunale con la predetta sentenza interlocutoria &#8211; con la quale si erano, tra l’altro, chiesti gli “<i>eventuali atti assunti dal Comune interruttivi della prescrizione</i>” &#8211; ha permesso di accertare che il Sindaco del Comune di Pescara con atto 7 marzo 1990, n. 113943, ricevuto dall’interessata il 14 marzo successivo, nel restituire alla società ricorrente la polizza fideiussoria a garanzia degli oneri concessori in parola, aveva richiesto il pagamento della sanzione amministrativa di £ 9.294.760, dovuta a titolo di sanzione, ai sensi dell’art. 3 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, per il ritardato pagamento degli oneri concessori. Successivamente, come emerge dagli atti, non risulta sia stato assunto alcun atto interruttivo della prescrizione fino al 9 aprile 1996, data in cui è stato notificato alla ricorrente l’impugnata nota 2 aprile 1996, n. 4834, con la quale il Responsabile del 6° Settore del Comune di Pescara aveva nuovamente richiesto il pagamento della somma in questione.<br />
Con riferimento a quanto sopra esposto sembra evidente che il diritto del Comune ad ottenere il pagamento di tale somma si era ormai prescritto, in quanto dal 14 marzo 1990 al 9 aprile 1996 non era stato assunto alcun atto interruttivo della prescrizione. <br />
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato. <br />
Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale com¬pensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.    </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il <b>Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara</b>, accoglie il ri¬corso specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento 2 aprile 1996, n. 4834, del Responsabile del 6° Settore del Comune di Pescara.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministra¬tiva.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 22 marzo 2007.<br />
<b><br />
</b>Pubblicata mediante deposito il 03.04.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-371/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.371</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.372</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-372/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-372/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-372/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.372</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore C P. (avv. F. Ravanelli e P. Pelliccia) c. la PREFETTURA DI PESCARA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (Avv. dist. St.) sulla necessità di rispettare il principio di proporzionalità in sede di revoca della autorizzazione a svolgere il servizio di antitaccheggio 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-372/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.372</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-372/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.372</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore<br /> C P. (avv. F. Ravanelli e P. Pelliccia) c. la PREFETTURA DI PESCARA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (Avv. dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di rispettare il principio di proporzionalità in sede di revoca della autorizzazione a svolgere il servizio di antitaccheggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione p.s. – Servizio antitaccheggio – Sede – Necessità – Sussiste – Modalità di apertura.</p>
<p>2. Autorizzazione p.s. – Revoca – Principi generali applicabili – Principi di proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento – Applicabilità &#8211; Conseguenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Dal combinato disposto degli artt. 16 e 135 del T.U.L.P.S. consegue che anche il soggetto autorizzato a svolgere il servizio di antitaccheggio deve necessariamente attivare una sede nella quale deve essere custodito il registro degli affari investigativi che “deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza” “in qualunque ora” di apertura dei “locali destinati allo esercizio” dell’attività autorizzata; da tale normativa non deriva né un obbligo di apertura di detti locali per ventiquattro ore al giorno, né che tale sede possa, al contrario, rimanere sempre chiusa, dato che il titolare può essere contattato (dai clienti e dall’Autorità di Polizia) anche solo per telefono. L’obbligo di apertura al pubblico deve, in realtà, ritenersi sussistente non relativamente alle ventiquattro ore quotidiane, ma agli ordinari orari di apertura degli uffici, da comunicare previamente alla locale Questura, ove, in ipotesi, diversi da quelli ordinariamente praticati dagli esercizi commerciali del luogo. (1)</p>
<p>2. In materia di autorizzazioni di polizia, il provvedimento di revoca deve in ogni caso ispirarsi al principio di proporzionalità, corollario di quello di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni uguali (nonché di trattamento adeguatamente differenziato delle situazioni diverse), avente rango costituzionale fondamentale e riconoscimento tra i principi dell’ordinamento comunitario, recepiti dall’art. 1, L. 7 agosto 1990 n. 241; tale principio, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (anch’essa inclusa tra le fonti del diritto comunitario), impone, invero, un’indagine c.d. “trifasica”, che passa attraverso l’accertamento della necessità della misura, della sua idoneità allo scopo da raggiungere e della stretta proporzionalità con il fine da raggiungere; per cui in definitiva, in applicazione di tale principio deve essere preferita “la misura più mite” che consenta di raggiungere lo scopo perseguito dalla norma.</p>
<p></b>_____________________________<br />
(1) <i>Cfr. in motivazione, CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVIA PER LA REGIONE SICILIA – Sentenza 27 dicembre 2006, n. 806.<br />
In base a tali considerazioni, il T.A.R. ha accolto il ricorso avverso la revoca della licenza per mancato inizio dell’attività di antitaccheggio, revoca che era stata motivata sul rilievo che “una sede sempre chiusa, mancante di personale addetto al presidio della struttura” è da considerarsi “inesistente”.</i> (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p align=justify>
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione Staccata di Pescara 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori:<br />
Dott. Antonio Catoni	Presidente<br />	<br />
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, estensore<br />	<br />
Dott. Luciano Rasola	Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>S E N T E N Z A </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul <b>ricorso n. 82/06</b>, proposto da <br />
<B>C P. </B>, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Racanelli, elettivamente domiciliato con il proprio difensore in Pescara, via Tommaso da Celano, 30, presso lo studio dell’avv. Placido Pelliccia;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <B>PREFETTURA DI PESCARA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO</B>, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila presso cui per legge domicilia;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del provvedimento 24 gennaio 2006, n. PEUTG00041152006/Area 1 P.A., con il quale il Prefetto di Pescara ha revocato la licenza rilasciata al ricorrente per gestire l’istituto di investigazioni private, denominato “C.P. Investigazioni”; nonché degli atti presupposti e connessi;</p>
<p><b>e per la condanna<br />
</b>dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Pescara;<br />
Vista l’ordinanza collegiale 6 aprile 2006, n. 63, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie ragioni;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Udito alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv. Placido Pelliccia &#8211; su delega dell’avv. Francesco Racanelli &#8211; per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Anna Buscemi per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con licenza della Prefettura di Pescara 8 giugno 2005, n. 10.207, il sig. Caringella è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 134 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, a gestire un istituto di investigazioni private, denominato “C.P. Investigazioni”, al fine di esercitare l’attività di antitaccheggio all’interno di esercizi commerciali; la sede dell’attività è stata stabilita in Pescara, in via Monte Camicia.<br />
Poiché all’indirizzo in questione l’istituto non era risultato attivo, la Prefettura con nota 28 ottobre 2005, n. 34086, ha comunicato all’interessato l’avvio del procedimento finalizzato all’eventuale adozione di conseguenti provvedimenti sanzionatori per non aver attivato la sede dell’istituto. In risposta a tale nota l’interessato con nota dell’8 novembre 2005, ha comunicato di aver avuto problemi nell’acquisire la materiale disponibilità dei locali, ma che allo stato la sede era stata attivata.<br />
Dallo svolgimento di ulteriori otto verifiche è, però, emerso che all’indirizzo in questione era stata esclusivamente apposta sul citofono del portone un’etichetta, riportante il numero di un’utenza telefonica mobile, per cui il Prefetto di Pescara con provvedimento 24 gennaio 2006, n. PEUTG00041152006/Area 1 P.A., ha revocato la licenza rilasciata al ricorrente sulla base della testuale considerazione che “<i>una sede sempre chiusa, mancante di personale addetto al presidio della struttura</i>” era da considerarsi “<i>inesistente</i>”, per cui doveva ritenersi che il Caringella non avesse mai iniziato l’attività. <br />
Con ricorso in esame l’interessato è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo le seguenti censure:<br />
1) Violazione degli artt. 11, 134, 135 e 136 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di motivazione.<br />
L’attività di antitaccheggio viene svolta all’esterno e nessuna norma prescrive di tenere aperta al pubblico la sede dell’istituto; la sede era stata regolarmente attivata e, per accedere ad essa per effettuare i previsti controlli, avrebbe potuto contattarsi l’interessato con una semplice telefonata. L’istruttoria era stata incompleta, nè era stata data risposta alla predetta comunicazione del ricorrente dell’8 novembre 2005.<br />
2) Violazione degli artt. 11, 134, 135 e 136 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di motivazione.<br />
La Prefettura avrebbe potuto accertare l’idoneità della sede dell’istituto di vigilanza al momento del rilascio della licenza. La sanzione della revoca appare, in ogni caso, sproporzionata rispetto all’irregolarità posta in essere, in quanto le autorizzazioni di polizia sono revocabili solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica, cioè in casi di abuso, di gravi condanne inflitte al titolare o per diminuita capacità tecnica per i servizi prestati.  <br />
La Prefettura di Pescara si è costituita in giudizio e con memoria depositata il 22 febbraio 2007 ha diffusamente confutato il fonda-mento delle censure dedotte.<br />
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il ricorso in esame – come sopra esposto – ha per oggetto il provvedimento del 24 gennaio 2006, con il quale il Prefetto di Pescara ha revocato la licenza rilasciata al ricorrente al fine di esercitare l’attività di antitaccheggio all’interno di esercizi commerciali.<br />
Era, invero, accaduto che la sede dell’attività è stata stabilita dal ricorrente in Pescara in via Monte Camicia, ma che la Polizia di Stato, nello svolgimento di ben otto verifiche, aveva trovato tale sede sempre chiusa, rilevando solo che sul citofono del portone era stata apposta un’etichetta, riportante il numero di un’utenza telefonica mobile. Con l’atto impugnato il Prefetto di Pescara ha revocato la licenza rilasciata al ricorrente sulla base nella sostanza del rilievo che l’istituto non era risultato attivo, in quanto &#8211; come testualmente si legge sull’atto impugnato &#8211; “<i>una sede sempre chiusa, mancante di personale addetto al presidio della struttura</i>” è da considerarsi “<i>inesistente</i>”; di conseguenza, ha ritenuto che il Caringella non avesse mai iniziato l’attività.<br />
Tale atto di revoca, ad avviso del Collegio, non si sottrae alle censure di legittimità dedotte con il gravame<br />
 Carattere pregiudiziale ed assorbente rivestono in merito le censure di eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di motivazione e di violazione del principio di proporzionalità, dedotte con il primo ed il secondo motivo di gravame &#8211; che possono esaminarsi congiuntamente &#8211; e con le quali l’istante si è, tra l’altro, lamentato del fatto che, in realtà, la sede era stata regolarmente attivata e che, per accedere ad essa per effettuare i previsti controlli, avrebbe potuto contattarsi l’interessato con una semplice telefonata; inoltre, ha dedotto che la sanzione comminata era sproporzionata rispetto all’irregolarità, in ipotesi, posta in essere.<br />
Premesso che l’autorizzazione amministrativa a svolgere il servizio di antitaccheggio, limitata al territorio della provincia di Pescara (Cons. St., sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3421), risulta disciplinata dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che, in base all’art. 11 di tale t.u., l’autorizzazione può essere revocata o in caso di abuso (Cons. St., sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6207) o nel caso in cui vengano a mancare le condizioni per il rilascio, va osservato che nella specie la revoca è stata disposta in quanto il Prefetto ha nella sostanza ritenuto che non si fosse verificata una specifica condizione prevista in sede di rilascio: cioè l’apertura in Pescara della sede dell’istituto. <br />
Tale circostanza è stata desunta dal fatto che tale sede era stata rinvenuta sempre chiusa e mancante del personale addetto alla sua sorveglianza, anche se sul citofono era stata apposta un’etichetta, riportante il numero di un’utenza telefonica mobile. Va, in merito, anche premesso che gli agenti che hanno effettuato le predette verifiche non hanno mai contattato tale numero telefonico.<br />
In estrema sintesi, ad avviso dell’Amministrazione, la mancata apertura al pubblico della sede, equivale alla sua non attivazione e che la mancata attivazione della sede prevista in sede in rilascio dell’autorizzazione comporta necessariamente la revoca della stessa.<br />
Il Collegio non ritiene di condividere tale conclusione.<br />
Va, invero, rilevato che dal combinato disposto degli artt. 16 e 135 del predetto T.U. risulta chiaro che anche il soggetto autorizzato a svolgere il servizio di antitaccheggio deve necessariamente attivare una sede nella quale deve essere custodito il registro degli affari investigativi che “<i>deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza</i>” “<i>in qualunque ora</i>” di apertura dei “<i>locali destinati allo esercizio</i>” dell’attività autorizzata; ciò posto, sembra evidente che da tale normativa non deriva né un obbligo di apertura di detti locali per ventiquattro ore al giorno, né che tale sede possa, al contrario, rimanere sempre chiusa, dato che il titolare può essere contattato (dai clienti e dall’Autorità di Polizia) anche solo per telefono.<br />
L’obbligo di apertura al pubblico deve, in realtà, ritenersi sussistente &#8211; così come di recente precisato dalla giurisprudenza amministrativa, esaminando una fattispecie per molti versi analoga a quella ora all’esame (Cons. giust. amm. Reg. Sic., 27 dicembre 2006, n. 806) &#8211; non relativamente alle 24 ore quotidiane, ma agli ordinari orari di apertura degli uffici, da comunicare previamente alla locale Questura, ove, in ipotesi, diversi da quelli ordinariamente praticati dagli esercizi commerciali del luogo.<br />
Fatta tale premessa, va rilevato che l’istante (esibendo il contratto di locazione dell’alloggio ed alcune fatture relative all’acquisto degli arredi) ha dimostrato in giudizio di avere in realtà attivato tale sede; purtuttavia sembra anche evidente che l’istante per un verso non aveva rispettato gli orari ordinariamente praticati dagli esercizi commerciali del luogo e per altro verso non aveva comunicato previamente alla locale Questura i diversi orari in cui i locali sarebbero stati aperti al pubblico.<br />
Ciò posto, ritiene il Collegio che nella specie sussista il lamentato difetto di proporzionalità che ha contraddistinto la risposta sanzionatoria dell’amministrazione, pur a fronte della riscontrata ed innegabile inosservanza degli orari di apertura posta in essere del titolare della licenza.<br />
È fuor di dubbio, infatti, che, anche in materia di autorizzazioni di polizia, la revoca della licenza debba in ogni caso ispirarsi al principio di proporzionalità, che è peraltro corollario di quello di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni uguali (nonché di trattamento adeguatamente differenziato delle situazioni diverse), avente rango costituzionale fondamentale perché insito nell’art. 3 Costituzione.<br />
Va, peraltro, in merito anche ricordato che il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa è compreso tra i principi dell’ordinamento comunitario e che, pertanto, in quanto compreso tra tali fonti, ha oggi pieno ingresso nel nostro ordinamento, in virtù del disposto del primo comma dell’art. 1 della 7 agosto 1990, n. 241; e tale principio, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (anch’essa inclusa tra le fonti del diritto comunitario), impone, invero, un’indagine c.d. “trifasica”, che passa attraverso l’accertamento della necessità della misura, della sua idoneità allo scopo da raggiungere ed alla stretta proporzionalità con il fine da raggiungere; per cui in definitiva, in applicazione di tale principio deve essere preferita “<i>la misura più mite</i>” che consenta di raggiungere lo scopo perseguito dalla norma. <br />
Con riferimento a quanto sopra esposto ritiene, in definitiva, la Sezione che la violazione riscontrata (cioè l’essere stata trovata reiteratamente chiusa la sede dell’agenzia) sia relativamente tenue o, comunque, non di una gravità tale da giustificare il provvedimento sanzionatorio assunto, che la norma dispone sia applicato &#8211; come sopra indicato &#8211; solo in caso di abuso o nel caso in cui vengano a mancare le condizioni per il rilascio.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato. <br />
Rimane, per concludere, da esaminare la domanda di risarcimento del danno derivato dall’illegittima revoca subita.<br />
Tale domanda, allo stato degli atti, non può però essere accolta perché il presente annullamento per difetto di proporzionalità, che si pronuncia con espressa salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, lascia aperta la possibilità che al ricorrente, per i fatti posti a base del provvedimento ora annullato, sia comminata una sanzione diversa e minore (quale, ad esempio, la sospensione della licenza) la quale, almeno per un certo ambito, potrebbe elidere l’ingiustizia del danno da chiusura coatta dell’attività che in questa sede si lamenta.<br />
Inoltre, va anche rilevato che il tempestivo accoglimento dell’istanza cautelare da parte di questo Tribunale non sembra che, allo stato degli atti, abbia comportato l’interruzione dell’attività svolta dal ricorrente.<br />
Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale com¬pensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.    </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il <b>Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara</b>, <b>accoglie</b> il ri¬corso specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato del provvedimento 24 gennaio 2006, n. PEUTG00041152006/Area 1 P.A., del Prefetto di Pescara.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 22 marzo 2007.</p>
<p>Pubblicata mediante deposito il 03.04.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-372/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.372</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-373/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-373/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.373</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore Società C. L. &#038; Ass.ti S. di I. p.a. (avv.ti D. Vagnozzi e G. Cerceo) c. l’Ente Ambito n. 6 – Chetino (avv. P. Tenaglia) e nei confronti dell’A.T.I. costituita tra le società I. s.r.l. (mandataria), I. Ingegneria s.r.l. e S.I.F. s.r.l.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-373/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-373/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.373</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore<br /> Società C. L. &#038; Ass.ti S. di I. p.a. (avv.ti D. Vagnozzi e G. Cerceo) c. l’Ente Ambito n. 6 – Chetino (avv. P. Tenaglia) e nei confronti dell’A.T.I. costituita tra le società I. s.r.l. (mandataria), I. Ingegneria s.r.l. e S.I.F. s.r.l. (avv.ti A. Boschetti e C. Di Martino)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di motivazione in sede di valutazione delle offerte e sul riferimento a criteri equitativi ai fini della quantificazione del danno derivante da annullamento dell&#8217;intera gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di contratti della p.a. – Ammissione alla gara di altro concorrente – Impugnazione – Avverso il provvedimento di aggiudicazione – Necessità &#8211; Ragioni.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Notifica – Decorrenza – Dalla consegna all’ufficiale giudiziario – Ragioni.</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di contratti della p.a. &#8211; Termine – Decorrenza – Presenza di un rappresentante alle sedute della commissione – Rilevanza &#8211; Limiti.</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di contratti della p.a. – Gara &#8211; Valutazione delle offerte &#8211; Sindacato – Limiti.</p>
<p>5. Contratti della p.a. – Gara – Valutazione delle offerte – Motivazione –Portata – Finalità.</p>
<p>6. Contratti della p.a. – Gara &#8211; Valutazione delle offerte – Motivazione – In forma numerica – Ambito e limiti.</p>
<p>7. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di contratti della p.a. – Gara &#8211; Valutazione delle offerte &#8211; Sindacato – Limiti – Carenza assoluta di motivazione – Annullamento – Necessità &#8211; Ragioni.</p>
<p>8. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di contratti della p.a. – Gara &#8211; Aggiudicazione – Annullamento – Conseguenze sul contratto &#8211; Inefficacia.</p>
<p>9. Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno &#8211; In tema di contratti della p.a. – Gara &#8211; Annullamento dell’intera gara – Conseguenze risarcitorie &#8211; Responsabilità precontrattuale.</p>
<p>10. Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno &#8211; In tema di contratti della p.a. – Gara &#8211; Annullamento dell’intera gara – Conseguenze risarcitorie &#8211; Perdita di chance – Quantificazione – Criterio equitativo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’impugnazione volta a far valere il mancato possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di ammissione previsti dal bando di gara deve essere proposta avverso il provvedimento di aggiudicazione. Infatti, gli atti di ammissione ai procedimenti di gara sono privi di contenuto lesivo in quanto interni ai procedimenti medesimi e, pertanto, sono inidonei a concretare una situazione di vantaggio nel confronti dei soggetti ammessi; ne consegue che soltanto nell’eventualità che l’atto terminale del procedimento si concluda a favore di un soggetto privo dei requisiti, il concorrente direttamente danneggiato può vedere lesa la propria situazione giuridica e quindi trarre legittimazione per l’impugnazione, insieme con l’atto conclusivo, del provvedimento di ammissione del soggetto privo dei requisiti richiesti. (1)<br />
2. Secondo un principio generale in materia di notificazioni degli atti, la notifica si considera perfezionata per il notificante nel momento in cui l’atto viene consegnato all’ufficiale giudiziario, e non nel momento dell’effettivo recapito, tutte le volte in cui debba essere rispettato un termine di decadenza posto dalla legge a carico del notificante. (2)</p>
<p>3. Ai fini del decorso del termine per l’impugnazione la presenza di rappresentanti delle imprese concorrenti alle sedute di gara integra gli estremi della piena conoscenza in capo alle medesime dei soli atti che vengono adottati durante la seduta nella quale sono presenti e non certamente per le pregresse attività poste in essere dalla Commissione di gara in seduta segreta. (3)</p>
<p>4. In sede di valutazione comparativa delle offerte presentata in gara il giudizio di discrezionalità tecnica, caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell’esito delle valutazioni, sfugge normalmente al sindacato di legittimità del giudice amministrativo ove non vengano in rilievo indici sintomatici del corretto esercizio del potere, quale ad esempio proprio il difetto di motivazione, l’illogicità manifesta, l’erroneità dei presupposti di fatto e l’incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti. (4)</p>
<p>5. L’Amministrazione, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha l’obbligo di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio e ciò, ove non avvenga attraverso specifiche esternazioni sul contenuto degli elementi valutabili dell’offerta, deve avvenire quantomeno mediante l’analitica indicazione dei criteri, nel bando di gara o nella lettera d’invito, che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, manifestando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. L’obbligo di rendere comprensibili le valutazioni di gara è imposto dalla necessità di garantire la possibilità, affermata a livello costituzionale (art. 24 Cost.), di un sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere che, sebbene si verta nel campo della discrezionalità tecnica, non è escluso circa i profili della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle valutazioni effettuate; tale sindacato sarebbe evidentemente precluso in assenza di una sia pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto alla formulazione dei giudizi sulle offerte. (5)<br />
6. Nella fase di valutazione delle offerte da parte di una commissione di gara l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita soltanto quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi entro i quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia talmente analitica da delimitare il giudizio delle commissione nell’ambito di un minimo ed un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l’iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico. (6)<br />
7. Il sindacato di legittimità del Giudice amministrativo in ordine alla valutazione delle offerte può svolgersi solo attraverso un attento esame della motivazione assunte in sede di attribuzione dei punteggi previsti; ne discende che tutte le volte in cui tale motivazione sia carente e/o totalmente assente non possono non annullarsi gli atti di gara, proprio perché, in tal modo, è stata preclusa al giudice ogni indagine in ordine all’iter logico seguito dalla commissione di gara nella valutazione delle offerte, e quindi ogni indagine sulla ragionevolezza, sulla coerenza e sulla logicità delle valutazioni effettuate. (7)</p>
<p>8. Dall’annullamento dell’aggiudicazione, discende l’inefficacia del contratto stipulato “medio tempore”, stante il rapporto di consequenzialità necessaria tra la procedura di gara ed il contratto successivamente intervenuto tra le parti. (8)</p>
<p>9. Qualora il vizio accolto importi l’annullamento dell’intera gara, non potendosi ritenere che la ricorrente sarebbe risultata di certo aggiudicataria della gara, l’Amministrazione dovrà rispondere esclusivamente a titolo di responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c., avendo commesso in sede di svolgimento della gara un errore ingiustificabile, che ha comportato l’annullamento dell’intero procedimento di gara, compresa l’avvenuta aggiudicazione. Pertanto, l’Amministrazione risponde nei confronti della ditta ricorrente nei limiti della perdita di chance effettivamente subita e delle spese sostenute. (9)</p>
<p>10. Ai fini del riasarcimento della perdita di chanche, il giudice, laddove non sia stata fornita un’adeguata prova, non può rimettersi in toto ai conteggi effettuati dalla ricorrente. Purtuttavia, non potendo i danni lamentati essere provati nel loro preciso ammontare, il giudice amministrativo può far ricorso all’art. 1226 c.c. e procedere ad una valutazione equitativa di tali danni, poiché tale criterio equitativo è certamente applicabile anche nel giudizio amministrativo di tipo risarcitorio per responsabilità della pubblica amministrazione tutte le volte in cui sia estremamente difficoltoso dimostrare la misura esatta del danno sotto il duplice profilo della perdita di chance e delle spese sostenute per partecipare alla gara, specie ove sia stato in parte utilizzato personale dipendente.(10)</p>
<p></b>________________________________<br />
(1) <i>Cfr. in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 3 febbraio 2006, n. 383.<br />
(2) CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Sentenza 12 aprile 2005, n. 154.<br />
(3) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 27 aprile 2004 , n. 2538.Ha rilevato il Collegio, che se è pur vero che il rappresentante della ricorrente era presente al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (per cui, in definitiva, in tale data già conosceva i punteggi attribuiti in sede di valutazione delle offerte tecniche), appare per altro verso evidente che tale rappresentante non conosceva anche i precedenti verbali della Commissione di gara, nonché le modalità e le motivazioni relative all’assegnazione dei predetti punteggi, circostanze queste che sono state apprese solo in sede di accesso agli atti ed ai verbali di gara. <br />
(4) cfr. da ultimo, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 5 ottobre 2005, n. 5314. <br />
(5) Così, sul punto e da ultimo, TAR PUGLIA – BARI – SEZIONE I &#8211; Sentenza 11 gennaio 2006, n. 38.<br />
(6) Così da ultimo, CONSILGIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 25 luglio 2006 n. 4657; Id., SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 22 giugno 2006, n. 3851; Id. – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 29 novembre 2005, n. 6759.<br />
(7)<br />
(8) Cfr. in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 6 luglio 2006, n. 4295; ID – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 28 settembre 2005, n. 5194.<br />
(9) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 16 gennaio 2006, n. 86.<br />
(10) Cfr. da ultimo CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 23 giugno 2006, n. 3898; ID – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 21 aprile 2006, n. 2256. (A. Fac.)</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione Staccata di Pescara 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori:</p>
<p>Dott. Antonio Catoni	Presidente<br />	<br />
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, estensore<br />	<br />
Dott. Luciano Rasola	Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul <b>ricorso n. 277/06</b>, proposto dalla <br />
<b>Società C. L. &#038; Ass.ti S. di I. p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore Ing. Giuseppe Enrico Montrone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Vagnozzi e Giulio Cerceo, elettivamente domiciliato presso il secondo difensore in Pescara, viale G. D’Annunzio, 142;</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
l’<B>ENTE AMBITO N. 6 – CHIETINO</B>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Tenaglia, elettiva-mente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, c.so V. Emanuele, 147;</p>
<p><b>e nei confronti<br />
</b>dell’<b>A.T.I. Costituita tra le SOCIETÀ I. S.R.L. (MANDATARIA), I. INGEGNERIA S.R.L. E S.I.F. S.R.L</b>., in persona del legale rappresentante pro-tempore ing. Sante Di Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Boschetti e Consuelo Di Martino, elettivamente domiciliato con i propri difensori in Pescara, presso la Segreteria di questo Tribunale;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>della determina 19 aprile 2006, n. 21, con la quale il Responsabile dei servizi dell’Ente Ambito n. 6 – Chietino ha aggiudicato in via definitiva all’a.t.i. costituita tra le società Idrosfera s.r.l. (mandataria), Idrostrade Ingegneria s.r.l. e S.I.F. s.r.l. l’appalto dei servizi inerenti la mappatura delle reti idriche, la ricerca ed il recupero delle perdite nei Comuni di Lanciano, Ortona, Vasto, Casoli e Casalbordino; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui la determina dello stesso Responsabile dei servizi 9 febbraio 2006, n. 1, recante l’aggiudica-zione provvisoria della gara; </p>
<p><b>e per la condanna<br />
</b>dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Ambito n. 6 – Chietino e dell’a.t.i. controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Udito alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv. Giulio Cerceo per la parte ricorrente, l’avv. Pierluigi Tenaglia per l’Amministrazione resistente e l’avv. Consuelo Di Martino per l’a.t.i. controinteressata;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. del 6 aprile 2005, l’Ente Ambito n. 6 – Chietino ha indetto un pubblico incanto per l’affidamento dei servizi inerenti la mappatura delle reti idriche, la ricerca ed il recupero delle perdite nei Comuni di Lanciano, Ortona, Vasto, Casoli e Casalbordino, da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23, I comma, lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, con i criteri specificati al punto 5  del Disciplinare di Gara.<br />
Alla gara ha partecipato la Società C. Lotti &#038; Ass.ti Società di Ingegneria p.a., che si è però classificata con punti 80,50 al secondo posto della graduatoria redatta dalla Commissione di gara, preceduta dall’a.t.i. costituita tra le società Idrosfera s.r.l. (mandataria), Idrostrade Ingegneria s.r.l. e S.I.F. s.r.l. (mandanti), cui erano stati attribuiti punti 84,09.<br />
Con il ricorso in esame la società in parola è insorta dinanzi questo Tribunale avverso la determina 19 aprile 2006, n. 21, con la quale il Responsabile dei servizi dell’Ente Ambito n. 6 – Chietino ha aggiudicato in via definitiva la gara alla predetta a.t.i.; ha impugnato, altresì, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui la determina dello stesso Responsabile 9 febbraio 2006, n. 1, recante l’aggiudicazione provvisoria della gara; ha chiesto, infine, la condanna dell’Ammi-nistrazione intimata al risarcimento dei danni subiti.<br />
Ha dedotto con il gravame le seguenti censure:<br />
1) Eccesso di potere per violazione della <i>par condicio </i>e dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento delle procedure concorsuali. Violazione dell’art. 23, IV comma, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.<br />
Attraverso la consultazione del sito internet dell’Ente d’Ambito ed, in particolare, attraverso la schermata relativa alle “proprietà” dei file corrispondenti (nell’indicazione del soggetto “autore” del testo) si rileva che gli elaborati di gara erano stati predisposti dalla società Idroservizi, che, però, versa in una situazione di “intreccio tecnico ed amministrativo” con la società Idrosfera, con alterazione, quindi, della <i>par condicio </i>e dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.<br />
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. <br />
Pur avendo tutti i partecipanti alla gara rilevato tale aspetto, la Commissione di gara ha superato tali rilievi senza svolgere un’adeguata istruttoria, ma limitandosi ad affermare che non era stato conferito un incarico esterno per la redazione del bando.<br />
3) Eccesso di potere per travisamento e per violazione dei principi di trasparenza e buon andamento. Violazione della <i>par condicio.</i><br />
La Commissione di gara, dopo la formulazione dei predetti rilievi e prima ancora di svolgere accertamenti in merito, ha aperto le buste contenenti l’offerta economica ed ha redatto la graduatoria finale; mentre, poichè era stata contestata l’ammissione alla gara di una partecipante, tale verifica avrebbe dovuto precedere l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. <br />
A seguito dell’accesso consentito solo ad alcuni degli atti di gara, ha dedotto i seguenti motivi aggiunti:<br />
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per illogicità e per contraddittorietà manifesta e per violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. Violazione dell’art. 23, I comma, lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.<br />
La Commissione di gara non ha predeterminato i criteri di seguire per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica; nè ha motivato l’assegnazione dei relativi punteggi.<br />
5) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà.<br />
Nel verbale n. 9 si fa riferimento ad una comunicazione del Responsabile unico del procedimento del 1° dicembre 2005, che non è stata, però, allegata al verbale, impedendo, così, al Responsabile del servizio di pronunciarsi su essenziali elementi valutativi in ordine alla legittimità della procedura di aggiudicazione.<br />
 6) Violazione degli artt. 6 e 7 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta. Violazione della <i>par condicio.</i> <br />
L’aggiudicataria della gara non ha fatto pervenire alla stazione appaltante i documenti richiesti entro il termine perentorio di quindici giorni.<br />
La ricorrente ha, conclusivamente, richiesto l’accesso a tutti gli atti del procedimento.<br />
Avendo conosciuto gli ulteriori atti di gara, ha dedotto, infine, i seguenti ulteriori motivi aggiunti:<br />
7) Violazione dell’art. 6, VIII comma, della L. 18 novembre 1998, n. 415, e dell’art. 3, lettere <i>h</i>) ed <i>i</i>) del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per violazione della <i>par condicio.</i>  <br />
Quale requisito di ammissione alla gara era richiesto uno specifico fatturato che l’a.t.i. aggiudicaria non possedeva, in quanto aveva illegittimamente utilizzando i requisiti di professionisti soci e direttori tecnici delle società in parola.<br />
8) Violazione dell’art. 6, VIII comma, della L. 18 novembre 1998, n. 415.<br />
Tale norma non era, in ogni caso, applicabile alla gara in questione.<br />
9) Violazione dell’art. 3 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per violazione della <i>par condicio.</i> Violazione degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157. <br />
 Per dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione relativi alla capacità economica ed alla capacità tecnica la vincitrice della gara ha trasmesso delle fatture e non, come avrebbe dovuto, copia autentica dei bilanci ed i certificati di regolare esecuzione rilasciati dai committenti.<br />
10) Violazione dell’art. 6 del disciplinare di gara e delle norme in materia di autocertificazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per illogicità manifesta.<br />
Non sono stati presentati i documenti richiesti in originale, ma in copia, munita di autodichiarazione di conformità all’originale. <br />
Tali censure la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 14 marzo 2007.<br />
L’Ente Ambito n. 6 – Chietino si è costituito in giudizio e con memorie depositate il 4 luglio, il 16 settembre ed 26 settembre 2006 ed il 6 marzo 2007 ha pregiudizialmente eccepito la tardività dei motivi aggiunti. Nel merito ha, infine, diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.<br />
Si è, inoltre, costituita in giudizio l’A.t.i. cui la gara è stata aggiudicata, che con memorie depositate il 26 luglio 2006, il 27 ed il 28 settembre 2006 ed il 16 marzo 2007, dopo aver anch’essa eccepito la tardività del gravame, ha diffusamente difeso la legittimità degli atti impugnati.<br />
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. &#8211; Con il ricorso in esame – come sopra esposto – la società ricorrente ha impugnato la determina 19 aprile 2006, n. 21, con la quale il Responsabile dei servizi dell’Ente Ambito n. 6 – Chietino ha aggiudicato in via definitiva all’a.t.i. costituita tra le società Idrosfera s.r.l. (mandataria), Idrostrade Ingegneria s.r.l. e S.I.F. s.r.l. (mandanti) l’appalto dei servizi inerenti la mappatura delle reti idriche, la ricerca ed il recupero delle perdite nei Comuni di Lanciano, Ortona, Vasto, Casoli e Casalbordino. <br />
Sono stati, altresì impugnati, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui i verbali della Commissione di gara e la determina dello stesso Responsabile dei servizi 9 febbraio 2006, n. 1, recante l’aggiudi-cazione provvisoria della gara. <br />
La società ricorrente, classificata con punti 80,50 al secondo posto della graduatoria redatta dalla Commissione di gara e preceduta dall’a.t.i. avente come mandataria la società Idrosfera s.r.l., cui erano stati attribuiti punti 84,09, con il gravame ha contestato per un verso l’ammissione alla gara di tale a.t.i., per altro verso ha contestato la correttezza dell’operato della Commissione di gara nella fase della valutazione delle offerte tecniche, per altro verso ancora ha contestato la legittimità dell’atto conclusivo del procedimento.<br />
2. &#8211; In via pregiudiziale il Collegio deve farsi carico di esaminare le eccezioni di tardività dedotte dalle parti resistenti, con le quali è stata contestata la tardiva impugnazione sia dell’ammissione alla gara della controinteressata, che della determina 19 aprile 2006, n. 21, di aggiudicazione in via definitiva della gara.<br />
Tali eccezioni sono entrambe prive di pregio.<br />
Quanto all’impugnativa della ammissione alla gara dell’a.t.i. poi risultata vincitrice, va osservato che, secondo il consolidato orientamento degli organi di giustizia amministrativa, l’impugnazione volta a far valere il mancato possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di ammissione previsti dal bando di gara deve essere proposta avverso il provvedimento di aggiudicazione. Infatti, gli atti di ammissione ai procedimenti di gara sono privi di contenuto lesivo in quanto interni ai procedimenti medesimi e, pertanto, sono inidonei a concretare una situazione di vantaggio nel confronti dei soggetti ammessi; per cui soltanto nell’eventualità che l’atto terminale del procedimento si concluda a favore di un soggetto privo dei requisiti, il concorrente direttamente danneggiato può vedere lesa la propria situazione giuridica e quindi trarre legittimazione per l’impugnazione, insieme con l’atto conclusivo, del provvedimento di ammissione del soggetto privo dei requisiti richiesti (cfr. per tutti, <u>Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2006, n. 383</u>).<br />
Quanto, invece all’impugnazione della predetta determina 19 aprile 2006, n. 21, di aggiudicazione in via definitiva della gara, va osservato che tale atto non è mai stato comunicato direttamente alla ricorrente, che pur aveva partecipato alla gara ed aveva chiesto di essere tempestivamente informata in merito. <br />
Peraltro, quand’anche volesse prendersi a riferimento &#8211; come ipotizza la controinteressata &#8211; la data in cui tale determina è stata pubblicata all’albo dell’ente, l’impugnativa risulta proposta nei termini di legge.<br />
Premesso, infatti, tale delibera è stata pubblicata all’albo dell’ente dal 19 aprile al 4 maggio 2006 e che il termine decadenziale per impugnare un atto pubblicato su un albo decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione, cioè dal 4 maggio 2006 (cfr. da ultimo Cons. St., sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2287), va osservato che la ricorrente ha consegnato il 19 giugno 2006, cioè nel rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni, all’Ufficiale giudiziario del Tribunale di Pescara il ricorso per la notifica a mezzo posta. <br />
Nè, ovviamente, può assumere alcun rilievo, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnativa, la circostanza che la notifica non si sia perfezionata relativamente ad alcuni destinatari (cioè relativamente alle società Idrosfera s.r.l., Idrostrade Ingegneria s.r.l. e S.I.F. s.r.l.) per non essere stati tali destinatari rinvenuti nel domicilio eletto di via Molise, 10 di Campobasso, imponendo la reiterazione della notifica stessa, specie ove si consideri la correttezza di tale indirizzo, che era stato indicato negli atti di gara e che è stato confermato, quanto alla mandataria, anche nell’epigrafe dell’atto di costituzione in giudizio, depositato il 26 luglio 2006. <br />
In definitiva, non sembra che il gravame, correttamente presentato avverso l’atto di aggiudicazione definitiva della gara, sia stato proposto tardivamente, dal momento che &#8211; come è noto &#8211; la notifica del ricorso si intende eseguita alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non a quella dell’effettivo recapito tutte le volte in cui debba essere rispettato un termine di decadenza posto dalla legge a carico del notificante. Secondo, invero, un principio generale in materia di notificazioni degli atti, la notifica si considera perfezionata per il notificante nel momento in cui l’atto viene consegnato all’ufficiale giudiziario (Corte Cost., 12 aprile 2005 , n. 154) e nella specie il ricorso è stato consegnato per la notifica il 19 giugno 2006, cioè nel rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni previsto dalla legge.<br />
3. &#8211; Così risolte tali questioni pregiudiziali, può utilmente passarsi all’esame del merito del gravame. <br />
Il ricorso, deve subito precisarsi, appare fondato.<br />
Premesso che per esaminare le questioni dedotte avverso l’ammissione alla gara dell’a.t.i. poi risultata vincitrice occorrerebbe svolgere un’ulteriore attività istruttoria, va rilevato che carattere pregiudiziale ed assorbente riveste la censura dedotta con il quarto motivo e con la quale la ricorrente si è lamentata nella sostanza del fatto che la Commissione di gara non aveva predeterminato dettagliati ed analitici criteri da seguire per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, nè aveva motivato l’assegnazione dei relativi punteggi.<br />
Va subito detto che tale doglianza, dedotta con i motivi aggiunti, non sembra sia stata proposta tardivamente, in quanto, se è pur vero che il rappresentante della ricorrente era presente al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (per cui, in definitiva, in tale data già conosceva i punteggi attribuiti in sede di valutazione delle offerte tecniche), appare per altro verso evidente che tale rappresentante non conosceva anche i precedenti verbali della Commissione di gara, nonché le modalità e le motivazioni relative all’assegnazione dei predetti punteggi, circostanze queste che sono state apprese solo in sede di accesso agli atti ed ai verbali di gara.<br />
 E’ noto, infatti, che ai fini del decorso del termine per l’impugnazione la presenza di rappresentanti delle imprese concorrenti alle sedute di gara integra gli estremi della piena conoscenza in capo alle medesime dei soli atti che vengono adottati durante la seduta nella quale sono presenti e non certamente per le pregresse attività poste in essere dalla Commissione di gara in seduta segreta (Cons. St. , sez. IV, 27 aprile 2004 , n. 2538).<br />
Ciò posto e per passare all’esame nel merito della doglianza in questione, va ricordato che l’istante si è, tra l’altro, lamentata del fatto che, relativamente alla valutazione della offerta tecnica, i criteri fissati negli atti di indizione della gara, peraltro generici, si limitavano a predeterminare un punteggio massimo da attribuire e che la Commissione di gara, con riferimento a tali criteri, non aveva in alcun modo motivato l’attribuzione dei predetti punteggi. <br />
Va, invero, in punto di fatto precisato che il disciplinare di gara aveva indicato al n. 5 gli “<i>elementi e criteri di valutazione delle offerte</i>” ed aveva individuando i seguenti “<i>elementi di valutazione”</i> e relativi “<i>fattori ponderali</i>”:<br />
a) merito tecnico del personale tecnico specialistico, con fattore ponderale 20;<br />
b) qualificazione del concorrente, con fattore ponderale 15;<br />
c) caratteristiche qualitative, metodologiche e organizzative, con fattore ponderale 50;<br />
d) prezzo offerto, con fattore ponderale 15.<br />
Mentre per l’elemento prezzo era previsto che il modesto punteggio relativo a tale voce (solo 15 punti su 100) sarebbe stato attribuito utilizzando una formula matematica, per la valutazione degli altri coefficienti, era testualmente prevista l’utilizzazione dei seguenti criteri:<br />
&#8211; quanto al predetto elemento a), “<i>si farà riferimento ai </i>curricula vitae<i>, prendendo in considerazione la specifica esperienza dei tecnici maturata in attività analoghe a quelle dell’appalto</i>”;<br />
&#8211; quanto al predetto elemento b), “<i>saranno prese in considerazione le schede di qualificazione</i>”;<br />
&#8211; quanto al predetto elemento c), “<i>saranno presi in considerazione: le metodologie di sviluppo del lavoro con particolare riguardo al grado approfondimento delle attività, l’adeguatezza e la congruità della pianificazione e programmazione delle attivit<br />
Come testualmente si legge nei verbali nn. 4-7, la Commissione di gara, dopo aver verbalizzato di aver proceduto alla valutazione delle offerte “<i>secondo le modalità ed i criteri stabiliti</i>”, si è limitata ad attribuire dei punteggi differenziati relativamente ai predetti tre elementi a), b) e c), punteggi che sono stati riassunti in una tabella allegata. In particolare, alla ricorrente per i tre predetti elementi sono stati attribuiti rispettivamente punti 16, 12 e 37,50, per un totale di punti 65,50; mentre all’a.t.i. poi risultata vincitrice della gara per i tre predetti elementi sono stati attribuiti rispettivamente punti 16, 12 e 45, per un totale di punti 73; va, per completezza, ricordato che relativamente all’elemento prezzo sono stati poi attribuiti rispet-tivamente punti 15 alla ricorrente e punti 11,09 all’a.t.i. poi risultata vincitrice della gara.  <br />
Ciò chiarito, va subito precisato che, ad avviso del Collegio, la doglianza dedotta appare fondata.<br />
Ai fini del decidere deve, invero, partirsi dal rilievo che, come è noto, secondo un pacifico e consolidato orientamento del giudice amministrativo, in sede di valutazione comparativa delle offerte presentata in gara il giudizio di discrezionalità tecnica, caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell’esito delle valutazioni, sfugge normalmente al sindacato di legittimità del giudice amministrativo ove non vengano in rilievo indici sintomatici del corretto esercizio del potere, quale ad esempio proprio il difetto di motivazione, l’illogicità manifesta, l’erroneità dei presupposti di fatto e l’incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti (cfr. da ultimo, Cons. St., sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5314).<br />
Conseguentemente, partendo da tale rilievo, la giurisprudenza è stata particolarmente rigorosa nel richiedere che ogni valutazione comparativa sia supportata da un’idonea motivazione.<br />
Ed è stato in merito chiarito che l’Amministrazione, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha l’obbligo di rendere percepibile l’<i>iter</i> logico seguito nell’attribuzione del punteggio e ciò, ove non avvenga attraverso specifiche esternazioni sul contenuto degli elementi valutabili dell’offerta, deve avvenire quantomeno mediante l’analitica indicazione dei criteri, nel bando di gara o nella lettera d’invito, che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, manifestando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica.<br />
E tale obbligo di rendere comprensibili le valutazioni di gara è imposto, come già detto, proprio dalla necessità di garantire la possibilità, affermata a livello costituzionale (art. 24 Cost.), di un sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere che, sebbene si verta nel campo della discrezionalità tecnica, non è escluso circa i profili della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle valutazioni effettuate: sindacato che sarebbe evidentemente precluso in assenza di una sia pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto alla formulazione dei giudizi sulle offerte (così, sul punto e da ultimo, TAR Puglia, sede Bari, I, 11 gennaio 2006, n. 38).<br />
Relativamente, poi, alla sufficienza o meno di una motivazione contenuta con l’attribuzione di un punteggio numerico, la stessa giurisprudenza, pronunciandosi in ordine alla procedure di scelta del contraente &#8211; e diversamente da quanto deciso in ordine ai concorsi pubblici  &#8211; ha costantemente chiarito che nella fase di valutazione delle offerte da parte di una commissione di gara l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita soltanto quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi entro le quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia talmente analitica da delimitare il giudizio delle commissione nell’ambito di un minimo ed un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l’<i>iter</i> logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico (così da ultimo, Cons. St., sez. V, 25 luglio 2006 n. 4657, e sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3851, e sez. VI, 29 novembre 2005, n. 6759). <br />
Cioè, in definitiva, in sede di aggiudicazione di gara, il solo punteggio numerico può essere ritenuto una sufficiente motivazione in relazione agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa solo quando i criteri prefissati di valutazione siano estre-mamente dettagliati.<br />
Ciò posto, il Collegio non rinviene, innanzi tutto, motivi per discostarsi da quanto costantemente precisato nella materia <i>de qua </i>dal Giudice di appello. Inoltre, ritiene la Sezione che la mera indicazione di un punteggio numerico non era sufficiente nel caso di specie all’adempimento dell’obbligo motivazionale, perché i criteri di giudizio non erano stati sufficientemente predeterminati sia nel bando di gara, che del disciplinare di gara; né, la Commissione di gara, prima dell’apertura delle buste, aveva meglio specificato i criteri di assegnazione dei punteggi in questione.<br />
Con riferimento a tali considerazioni sembra evidente che specie l’attribuzione dei punti relativi all’elemento sopra indicato alla lettera c), particolarmente complesso ed articolato (in quanto relativo alle “<i>caratteristiche qualitative, metodologiche e organizzative”</i>), non sia supportato da alcuna motivazione, particolarmente necessaria ove si consideri che tale elemento era, a sua volta, articolato in ulteriori sub elementi (<i>“metodologie di sviluppo del lavoro con particolare riguardo al grado approfondimento delle attività, l’adeguatezza e la congruità della pianificazione e programmazione delle attività rispetto agli obiettivi previsti, la qualità e quantità delle risultanze delle attività, l’organizzazione delle strutture operative e le risorse materiali che saranno adottate per lo sviluppo delle attività</i>”). Va, peraltro, osservato che proprio l’attribuzione dei punteggi relativi a tale elemento sono poi risultato decisivo ai fini della formazione della graduatoria finale, in quanto tale elemento ha determinato una notevole differenziazione di punteggi tra le varie partecipanti (alla ricorrente sono stati, infatti, attribuiti punti 37,50, mentre all’a.t.i. vincitrice della gara sono stati attribuiti punti 45; mentre nella graduatoria finale tali partecipanti sono risultate distanziate di solo 3,59 punti).<br />
Né può sul punto attribuirsi utile rilievo a quanto sostenuto dalle parti resistenti, secondo cui l’attribuzione dei punteggi non aveva bisogno di alcuna motivazione, in quanto i criteri per l’attribuzione dei punteggi erano stati sufficientemente precisati nel predetto capitolato di gara.<br />
Va, invero, al riguardo osservato che, come già detto, tale capitolato non conteneva in merito una specificazione talmente analitica e dettagliata dei punteggi da attribuire relativamente alle “<i>caratteristiche qualitative, metodologiche e organizzative</i>” da delimitare il giudizio delle commissione nell’ambito di un minimo ed un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l’<i>iter</i> logico seguito nel valutare le offerte sotto il profilo tecnico. <br />
Va, infine, precisato che il sindacato di legittimità di questo Giudice in ordine alla valutazione delle offerte può svolgersi solo attraverso un attento esame della motivazione posta a base in sede di attribuzione dei punteggi previsti; per cui tutte le volte in cui tale motivazione sia carente e/o totalmente assente (come nel caso di specie) non possono non annullarsi gli atti di gara, proprio perché, in tal modo, è stata preclusa a questo giudice ogni indagine in ordine all’<i>iter</i> logico seguito dalla Commissione di gara nella valutazione delle offerte, e quindi ogni indagine sulla ragionevolezza, sulla coerenza e sulla logicità delle valutazioni effettuate.<br />
Né, infine, può ritenersi che sia precluso dall’art. 21-<i>octies </i>della L. 7 agosto 1990, n. 241, a questo Tribunale l’annullamento degli atti per tale difetto di motivazione, attesa la natura certamente non vincolata (ed, al contrario, ampiamente discrezionale) dell’attribuzione dei punteggi in questione.   <br />
Con riferimento a tali considerazioni vanno, conseguentemente, ritenute illegittime le predette valutazioni della Commissione di gara e conseguentemente tale vizio inficia anche l’impugnato atto di aggiudicazione della gara all’a.t.i. controinteressata; mentre possono ritenersi assorbite tutte le altre censure dedotte. <br />
E dall’annullamento di tale aggiudicazione, discende – come è noto – l’inefficacia del contratto stipulato “<i>medio tempore</i>”, stante il rapporto di consequenzialità necessaria tra la procedura di gara ed il contratto successivamente intervenuto tra le parti (Cons. St., sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4295, e sez. V, 28 settembre 2005, n. 5194).<br />
4. &#8211; Rimane a questo punto da esaminare la richiesta di risarcimento dei danni, avanzata dalla ricorrente.<br />
Il Collegio ritiene che, avendo il vizio in parola travolto l’intera gara, non possa ritenersi che la ricorrente sarebbe risultata di certo aggiudicataria della gara. <br />
Conseguentemente, deve ritenersi che l’Amministrazione debba rispondere esclusivamente a titolo di responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c., avendo commesso in sede di svolgimento della gara un errore ingiustificabile, che ha comportato l’annullamento dell’intero procedimento di gara, compresa l’avvenuta aggiudicazione. Pertanto, la stessa risponde nei confronti della ricorrente nei limiti della perdita di <i>chance </i>effettivamente subita e delle spese sostenute (Cons. St., sez. VI, 16 gennaio 2006, n. 86).<br />
 Ciò posto, deve rilevarsi che l’istante con la memoria difensiva versata in giudizio il 14 marzo 2007 ha quantificato la perdita di chance nel 20% dell’importo a base d’asta (cioè in € 436.000), mentre le spese sostenute sono state quantificate in € 59.230; in ordine a tali spese ha, inoltre, versato in giudizio una relazione con la quale ha determinato in € 49.713 le spese relative all’utilizzo del proprio personale dipendente ed in circa € 10.000 le ulteriori spese.<br />
Il Collegio ritiene che, trattandosi di responsabilità precontrattuale, l’Amministrazione &#8211; come già detto &#8211; risponde nei confronti della ricorrente nei limiti delle perdite di <i>chance </i>effettivamente subite e delle spese sostenute delle quali, però, deve essere fornita la relativa prova. Ritiene, pertanto, non essendo stata fornita un’adeguata prova, di non poter aderire <i>in toto </i>ai conteggi effettuati dalla ricorrente.<br />
Purtuttavia, non potendo i danni lamentati essere provati nel loro preciso ammontare, la Sezione ritiene di poter utilizzare a tal fine il disposto dell’art. 1226 e di procedere ad una valutazione equitativa di tali danni. Va, invero, ricordato che &#8211; come è già stato costantemente chiarito (cfr. da ultimo Cons. St., sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3898, e sez. V, 21 aprile 2006, n. 2256) &#8211; tale criterio equitativo è certamente applicabile anche nel giudizio amministrativo di tipo risarcitorio per responsabilità della pubblica amministrazione tutte le volte in cui, come nel caso di specie, sia estremamente difficoltoso dimostrare la misura esatta del danno sotto il duplice profilo della perdita di chance e delle spese sostenute per partecipare alla gara, specie ove sia stato in parte utilizzato personale dipendente. <br />
Quanto, pertanto, alla perdita di chance il Collegio ritiene che tali danni possano equitativamente essere liquidati nella misura dello 0,7% della base d’asta, in relazione al possibile utile d’impresa del 10%, ridotto in relazione al numero dei partecipanti alla gara (alla gara erano state ammesse 13 partecipanti) e cioè nella complessiva somma di € 15.000; mentre le spese relative al personale dipendente per la partecipazione alla gara possono equitativamente essere liquidate nella complessiva somma di € 10.000, cui vanno sommate le ulteriori spese sostenute (€ 10.000).<br />
Va, pertanto, condannato l’Ente Ambito al pagamento della complessiva somma di € 35.000. <br />
5. &#8211; Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto nel senso sopra specificato e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato; inoltre, l’Ammi-nistrazione, rispondendo a titolo di responsabilità precontrattuale, deve essere condannata al pagamento delle somme sopra indicate. <br />
La spese del giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il <b>Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara</b>, <b>accoglie</b> il ri¬corso specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata determina 19 aprile 2006, n. 21, del Responsabile dei servizi dell’Ente Ambito n. 6 – Chietino.<br />
Condanna l’Ente Ambito n. 6 – Chietino al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, che vengono liquidati nella complessiva somma di € 35.000 (trentacinquemila).<br />
Condanna, infine, l’Ente Ambito n. 6 – Chietino al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 3.000 (tremila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministra¬tiva.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 22 marzo 2007.</p>
<p>Pubblicata mediante deposito il 03.04.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-373/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.374</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-374/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-374/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-374/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.374</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore P. F., P. N., P. E., P. A M., P. L. e G. C. (avv.ti W. Putaturo e M. Colalè) c. il COMUNE DI PESCARA (avv. P. Di Marco) e nei confronti della società P. N. 2000 S.R.L. (avv. O. Prosperi) e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-374/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.374</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-374/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.374</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore<br /> P. F., P. N., P. E., P. A M., P. L. e G. C. (avv.ti W. Putaturo e M. Colalè) c. il COMUNE DI PESCARA (avv. P. Di Marco) e nei confronti della società P. N. 2000 S.R.L. (avv. O. Prosperi) e della RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (avv.ti G. Ranci e  T. Marchese) e del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (già MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI) (Avv. dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sul contenuto fondamentale del P.R.G. e sulla funzione delle zonizzazioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – P.r.g. – Contenuto fondamentale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 7, n. 2 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 stabilisce che il p.r.g. contiene la divisione in zone dell’abitato e tale zonizzazione del territorio costituisce elemento fondamentale di ogni piano regolatore generale; si possono così distinguere: a) la zonizzazione infrastrutturale mirata a dotare le varie zone del territorio di servizi e di infrastrutture proporzionati alla entità e destinazione delle costruzioni da realizzare; b) la zonizzazione architettonica, ossia la suddivisione in zone a seconda delle loro caratteristiche edilizie e delle dimensioni delle costruzioni; c) la zonizzazione funzionale che detta le caratteristiche fisiche degli immobili in funzione ai diversi usi consentiti ovvero direttamente gli usi a prescindere dalla conformazione fisica dell’immobile. E tutte tali zonizzazioni svolgono una funzione essenziale di tutela degli interessi pubblici e privati mirando a fissare i caratteri di ciascuna zona, con il conseguente effetto di tutela delle proprietà (1).<br />
</b>_________________________<br />
(1) <i>Cfr. in motivazione, cfr., da ultimo, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 7 settembre 2006, n. 5199.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione Staccata di Pescara 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori:<br />
Dott. Antonio Catoni	Presidente<br />	<br />
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, estensore<br />	<br />
Dott. Luciano Rasola	Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>S E N T E N Z A </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul <b>ricorso n. 367/06</b>, proposto da <br />
<b>P. F., P. N., P. E., P. A M., P. L. e G. C. </b>, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Walter Putaturo e Marcella Colalè, elettivamente domiciliati presso i propri difensori in Pescara, c.so Manthonè, 37;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI PESCARA</B>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura comunale in persona dell’avv. Paola Di Marco, presso cui domicilia;<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; della <B>SOCIETÀ P. N. 2000 S.R.L.,</B> in persona del Presidente pro-tempore Filippo Antonio De Cecco, rappresentato e difeso dall’avv. Osvaldo Prosperi, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, via Pesaro, 21;<br />
&#8211; della <B>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</B>, in persona dell’institore pro-tempore dr. Domenico Maricchiolo, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Ranci, elettivamente domiciliato con il proprio difensore in Pescara, via dei Marrucini, 11, presso- del <B>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (GIÀ MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI</B>), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila presso cui per legge domicilia;<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dei seguenti atti:<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio comunale di Pescara 29 maggio 2006, n. 121, con la quale è stato approvato in variante al PRG il progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione ed ampliamento di piazza Colonna;<br />
&#8211; del provvedimento 7 settembre 2006, n. 96115, del Dirigente dell’Area Tecnica e LL.PP. del Comune contenente l’avviso di esecuzione del decreto di espropriazione delle aree di proprietà dei ricorrenti; <br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui gli atti di approvazione dell’Accordo di Programma Mulino e Pastificio De Cecco s.p.a. stipulato il 23 dicembre 1998, ratificato dal Consiglio comunale di Pescara con deliberazione 21 gennaio 1999, n. 12<br />
<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pescara, della società Porta Nuova 2000 s.r.l., della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e del Ministero delle Infrastrutture;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Udito alla pubblica udienza dell’8 marzo 2007 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, gli avv.ti Walter Putaturo e Marcella Colalè per la parte ricorrente, l’avv. Paola Di Marco per il Comune di Pescara, l’avv. Osvaldo Prosperi per la soc. Porta Nuova 2000 s.r.l., l’avv. Giovanni Ranci per la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e l’avv. dello Stato Massimo Lucci per il Ministero delle Infrastrutture;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Gli attuali ricorrenti sono proprietari in Pescara di un immobile sito via A. da Brescia, angolo piazza Colonna, in prossimità della stazione ferroviaria di Porta Nuova; tale immobile era stato ricompreso nel programma di recupero e riqualificazione urbana presentato dal “Mulino e Pastificio De Cecco s.p.a.”, con i finanziamenti di cui all’art. 2, II comma, della L. 179/92. <br />
Riferiscono gli istanti che, pur avendo rappresentato al Comune che l’area in questione non era in realtà nella disponibilità della società proponente, era stato ugualmente stipulato il 23 dicembre 1998 l’Accordo di Programma in parola tra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Comune di Pescara e la Provincia di Pescara; tale accordo era stato ratificato dal Consiglio comunale di Pescara con deliberazione 21 gennaio 1999, n. 12, ed era stato approvato con decreto del Presidente della Provincia di Pescara 4 febbraio 1999, n. 4. In tale atto era previsto, tra l’altro, che l’ampliamento di piazza Colonna sarebbe avvenuto attraverso l’acquisizione bonaria del fabbricato di proprietà dei ricorrenti, nel termine di quattro anni dalla stipula della convenzione. Con convenzione del 1 febbraio 2000, stipulata tra il Comune di Pescara, il Molino e Pastificio De Cecco s.p.a. e le Ferrovie dello Stato s.p.a., è stata data attuazione a tale accordo, contenente, tra l’altro, la previsione che l’area in questione sarebbe stata acquisita mediante la procedura espropriativa e che l’indennità di esproprio sarebbe stata carico della società Molino e Pastificio De Cecco, fino alla concorrenza di £ 500 milioni.<br />
Poiché la società Porta Nuova 2000 s.r.l., subentrata alla società Molino e Pastificio De Cecco, aveva chiesto al Comune di provvedere all’acquisizione coattiva dell’immobile in questione, la Giunta municipale di Pescara con deliberazione 17 febbraio 2005, n. 168, ha dato avvio al procedimento di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio e con deliberazione 14 giugno 2005, n. 716, ha approvato il progetto definitivo dei lavori.<br />
Tali atti sono stati impugnati dagli attuali ricorrenti dinanzi questo Tribunale con il ricorso n. 389/05, ma nelle more di tale giudizio la Giunta municipale con deliberazioni 19 dicembre 2005, nn. 1243 e 1246, ha revocato gli atti impugnati ed ha deciso di procedere all’adozione di una apposita variante al vigente strumento urbanistico, finalizzata all’imposizione di un vincolo preordinato all’espro-priazione; il Consiglio comunale di Pescara con deliberazione 29 maggio 2006, n. 121, ha approvato in variante al PRG il progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione ed ampliamento di piazza Colonna e, su richiesta dei ricorrenti, il ricorso n. 389/05 con decreto 12 settembre 2006, n. 522, è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. <br />
Con il ricorso in esame gli interessati sono insorti dinanzi questo Tribunale avverso tale deliberazione 29 maggio 2006, n. 121, del Consiglio comunale, impugnando, altresì, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui gli atti già impugnati con il predetto ricorso n. 389/05, cioè gli atti di approvazione dell’Accordo di Programma Mulino e Pastificio De Cecco s.p.a. stipulato il 23 dicembre 1998, ratificato dal Consiglio comunale di Pescara con deliberazione 21 gennaio 1999, n. 12, ed approvato con decreto del Presidente della Provincia di Pescara 4 febbraio 1999, n. 4.<br />
Hanno dedotto a tal fine le censure di violazione delle norme e dei principi in materia di espropriazione di pubblica utilità, di apporto partecipativo del privato al procedimento espropriativo, di giusto procedimento e di formazione degli strumenti urbanistici, di violazione dei principi in materia di attività consensuale della P.A. e di accordi di programma, di violazione dell’art. 1325 c.c. e delle norme disciplinanti il recesso dagli accordi e l’interpretazione dei contratti; di eccesso di potere per contrasto con la normativa regolamentare in tema di formazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana (D.M. 21 dicembre 1994), per difetto di motivazione e di istruttoria, per illogicità ed ingiustizia manifesta, per disparità di trattamento, per uso distorto del potere ablatorio, per difetto di interesse pubblico, per mancata comparazione degli interessi pubblici, per arbitrarietà, per mancata considerazione degli interessi urbanistici e per sviamento; di incompetenza.<br />
In particolare, hanno dedotto le seguenti doglianze:<br />
1) contrariamente a quanto ipotizzato dall’Amministrazione comunale l’Accordo di Programma non prevedeva alcun vincolo di natura espropriativa;<br />
2) in base all’art. 12 del D.M. 21 dicembre 1994 l’Accordo era inefficace in quanto l’avvio del programma non era avvenuto entro i dieci mesi successivi alla data di stipula dell’accordo; a tale accordo non aveva partecipato, peraltro, la Regione Abruzzo, né il decreto di approvazione dell’accordo era stato ratificato dal consiglio provinciale;<br />
  3) essendo decorsi più di cinque anni dall’imposizione del vincolo, avrebbe dovuto procedersi, in base al disposto dell’art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, alla integrale rinnovazione delle procedure destinate alla reiterazione motivata del vincolo stesso;<br />
4) l’assoluta mancanza di una seria e ponderata verifica di compatibilità dell’opera sul piano urbanistico, vizia l’intera procedura espropriativa;<br />
5) il Programma di Riqualificazione Urbana non avrebbe potuto introdurre vincoli di carattere espropriativo;<br />
6) la dichiarazione di pubblica utilità è stata attivata non al fine di perseguire il pubblico interesse, ma al solo fine di porre rimedio alla inosservanza da parte del proponente degli obblighi assunti con l’accordo; peraltro, l’inosservanza della promessa di ottenere la disponibilità delle aree in questione contenuta nella proposta formulata dal proponente esclude che si sia perfezionato l’accordo; <br />
7) i ricorrenti, in quanto proprietari degli immobili interessati dall’intervento, avrebbero dovuto necessariamente partecipare alla elaborazione del programma di riqualificazione, come, peraltro, previsto dall’art. 2 della L.R. Abruzzo 9 agosto 1999, n. 64;<br />
8) la facoltà di procedere all’espropriazione avrebbe dovuto risultare in modo assolutamente inequivocabile dall’accordo di programma ed avrebbe dovuto costituire il frutto della mancata intesa tra i proprietari e l’Amministrazione; né avrebbe potuto definirsi il regime degli immobili di proprietà dei ricorrenti in epoca successiva all’accordo; infine, la delibera consiliare di ratifica dell’adesione del Sindaco all’accordo (da ritenersi atto meramente endoprocedimentale) non può ritenersi produttiva di effetti nei confronti dei ricorrenti;<br />
9) i ricorrenti avrebbero dovuto essere avvisati prima della stipula dell’accordo di programma;<br />
10) la dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella deliberazione della Giunta municipale n. 716/05 è priva della fissazione dei termini di inizio e di fine del procedimento espropriativo.<br />
Con motivi aggiunti, ritualmente notificati, i ricorrenti hanno esteso l’impugnativa nei confronti del provvedimento 7 settembre 2006, n. 96115, del Dirigente dell’Area Tecnica e LL.PP. del Comune contenente l’avviso di esecuzione del decreto di espropriazione delle aree di proprietà dei ricorrenti. Nei confronti di tale atto hanno dedotto il vizio di illegittimità derivata.<br />
Tali censure la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 24 febbraio 2007.<br />
Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 27 settembre 2006 ha pregiudizialmente eccepito la tardività dell’impugnativa dell’accordo di programma, nonché l’inammissibilità del gravame in ragione della mancata deduzione di vizi nei confronti dell’impugnata deliberazione n. 121/06 e della mancata impugnazione del vigente PRG e della variante <i>in itinere</i> ed il difetto di giurisdizione del ricorso nella parte volta a contestare la determinazione dell’indennità di espropriazione; infine, è stata anche eccepita l’inammissibilità dei motivi aggiunti. Nel merito è stato poi diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.<br />
Si sono, inoltre, costituiti in giudizio la società Porta Nuova 2000 s.r.l. e la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., che con memorie depositate la prima il 15 settembre 2006 ed il 24 febbraio 2007 e la seconda il 15 settembre 2006 ed il 24 febbraio 2007 hanno diffusamente difeso la legittimità degli atti impugnati. Inoltre, hanno anche eccepito l’inammissibilità del gravame per ragioni per alcuni versi analoghe a quelle evidenziate dal Comune ed, in aggiunta, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione della mancata impugnativa della presupposta deliberazione di Giunta n. 1243/05.  <br />
Si è, infine, costituito in giudizio anche il Ministero delle Infrastrutture, che con memoria depositata il 1° febbraio 2007 ha chiesto di essere estromesso dal giudizio per non avere in alcun modo partecipato alla formazione degli atti impugnati.<br />
Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2007 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. &#8211; Con il ricorso in esame – come sopra esposto – gli attuali ricorrenti, proprietari di un’area ricompresa nel programma di recupero e riqualificazione urbana presentato dal “Mulino e Pastificio De Cecco s.p.a.”, hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Pescara 29 maggio 2006, n. 121, con la quale è stato approvato in variante al PRG il progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione ed ampliamento di piazza Colonna, nonché il successivo provvedimento 7 settembre 2006, n. 96115, del Dirigente dell’Area Tecnica e LL.PP. del Comune contenente l’avviso di esecuzione del decreto di espropriazione delle aree di proprietà dei ricorrenti.<br />
Hanno impugnato, altresì, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui gli atti di approvazione dell’Accordo di Programma Mulino e Pastificio De Cecco s.p.a. stipulato il 23 dicembre 1998, ratificato dal Consiglio comunale di Pescara con deliberazione 21 gennaio 1999, n. 12, ed approvato con decreto del Presidente della Provincia di Pescara 4 febbraio 1999, n. 4.<br />
Era, invero, accaduto che in sede di ratifica di tale accordo di programma il Consiglio comunale di Pescara con deliberazione 21 gennaio 1999, n. 12, aveva, tra l’altro, testualmente previsto che l’ampliamento della piazza Colonna, antistante la stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova, sarebbe avvenuto attraverso l’acquisizione bonaria del fabbricato di proprietà dei ricorrenti, restando a carico della società proponente “<i>eventuali maggiori importi</i>”, ma “<i>ferma restando la possibilità di procedere, eventualmente, all’utilizzazione del procedimento espropriativo</i>”; con la convenzione del 1 febbraio 2000, stipulata tra il Comune di Pescara, il Molino e Pastificio De Cecco s.p.a. e le Ferrovie dello Stato s.p.a., era stata data attuazione a tale accordo, prevedendo, tra l’altro, all’art. 3.3 che l’area in questione sarebbe stata acquisita mediante la procedura espropriativa e che l’indennità di esproprio sarebbe stata carico della società Molino e Pastificio De Cecco, fino alla concorrenza di £. 500 milioni, ed all’art. 4, lettera e), che il Comune avrebbe provveduto, tra l’altro, ad “<i>immettere tempestivamente la società De Cecco nel possesso dell’area relativa a Piazza Colonna</i>”.<br />
Nel vigente strumento urbanistico (approvato con deliberazione 17 marzo 2003, n. 90) l’area in questione era stata ricompresa tra quelle destinate a “<i>Programmi complessi</i>” e disciplinata dall’art. 70, II comma, delle N.T.A., in base al quale “<i>Le aree disciplinate da piani attuativi e/o programmi complessi approvati e ratificati dal Consiglio Comunale in data anteriore all’adozione del presente P.R.G., sono regolate dalle previsioni dei piani stessi</i>”.<br />
Ora, dal momento che non si era concretizzata l’acquisizione bonaria del fabbricato in questione, la società Porta Nuova 2000 s.r.l., subentrata alla società Molino e Pastificio De Cecco, aveva chiesto al Comune di provvedere all’acquisizione coattiva dell’immobile in questione, e la Giunta municipale di Pescara con deliberazioni 17 febbraio 2005, n. 168, e 14 giugno 2005, n. 716, aveva approvato il progetto definitivo dei lavori. <br />
Poiché tali atti erano stati impugnati dagli attuali ricorrenti dinanzi a questo Tribunale con il ricorso n. 389/05, la stessa Giunta municipale con deliberazioni 19 dicembre 2005, nn. 1243 e 1246, aveva revocato tali atti impugnati ed aveva deciso di procedere all’adozione di una apposita variante al vigente strumento urbanistico, finalizzata all’imposizione di un vincolo preordinato all’espro-priazione, con contestuale comunicazione dell’avvio del procedimento ai privati interessati.<br />
Il Consiglio comunale di Pescara con l’impugnata deliberazione 29 maggio 2006, n. 121, ha, infine, approvato ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ed in variante al vigente PRG, il progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione ed ampliamento di piazza Colonna.  <br />
2. &#8211; Fatte tale precisazioni in ordine all’oggetto dell’impugnativa, va subito rilevato che &#8211; così come eccepito dall’Amministrazione resistente e delle parte controinteressate &#8211; il ricorso è certamente tardivo per la parte diretta avverso tutti gli atti presupposti impugnati, cioè la deliberazione del Consiglio comunale di Pescara 21 gennaio 1999, n. 12, di ratifica dell’Accordo di Programma Mulino e Pastificio De Cecco s.p.a. stipulato il 23 dicembre 1998 ed il decreto del Presidente della Provincia di Pescara 4 febbraio 1999, n. 4, di approvazione di tale accordo.<br />
Gli attuali ricorrenti &#8211; come, infatti, sembra evidente dall’esame degli atti di giudizio &#8211; già conoscevano da tempo tali atti, che avevano, peraltro, anche espressamente impugnato con il ricorso n. 389/05, ed in relazione al quale con decreto 12 settembre 2006, n. 522, non opposto, è stata, peraltro, dichiarata la cessazione della materia del contendere, su richiesta degli stessi ricorrenti.<br />
Data la tardività dell’impugnativa degli atti di approvazione di tale accordo, non possono, di conseguenza, esaminarsi le censure dedotte avverso tali atti, cioè le doglianze sopra indicate ai predetti nn. 2), 5), 6) in parte, 7), 8) e 9), in quanto gli interessati avrebbero dovuto tempestivamente insorgere avverso tali atti o, quanto meno, coltivare il predetto gravame proposto. <br />
3. &#8211; Una volta giunti a tale conclusione e così delimitato l’oggetto del giudizio alla sola deliberazione del Consiglio comunale di Pescara 29 maggio 2006, n. 121, di approvazione in variante al PRG del progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione ed ampliamento di piazza Colonna, può passarsi all’esame delle censure sopra indicate ai nn. 1), 3), 4) e 6), che sono dirette, appunto, avverso tale deliberazione tempestivamente impugnata.<br />
Con tali doglianze che &#8211; possono esaminarsi congiuntamente &#8211; i ricorrenti hanno, nella sostanza, dedotto quanto segue:<br />
a) che, contrariamente a quanto ipotizzato dall’Amministrazione comunale, l’Accordo di Programma non aveva previsto alcun vincolo di natura espropriativa;<br />
b) che, essendo decorsi più di cinque anni dall’imposizione del vincolo, avrebbe dovuto procedersi, in base al disposto dell’art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, alla integrale rinnovazione delle procedure destinate alla reiterazione motivata del vincolo stesso;<br />
c) che non era stata effettuata una seria e ponderata verifica di compatibilità sul piano urbanistico dell’opera da realizzare;<br />
d) che la dichiarazione di pubblica utilità era stata effettuata non al fine di perseguire il pubblico interesse, ma al solo fine di porre rimedio alla inosservanza da parte del proponente degli obblighi assunti con l’accordo di programma.<br />
Tali doglianze, così come proposte, sono tutte prive di pregio. <br />
Ai fini del decidere deve, innanzi tutto, partirsi dall’esame della vigente normativa urbanistica dell’area in questione, quale risulta dagli atti, allo stato inoppugnati, che tale area hanno disciplinato; per poi meglio puntualizzare l’oggetto della deliberazione impugnata.<br />
Ora, come sopra già rilevato, l’accordo di programma in questione, così come ratificato dal Consiglio comunale di Pescara con la predetta deliberazione 21 gennaio 1999, n. 12, ed approvato con decreto del Presidente della Provincia di Pescara 4 febbraio 1999, n. 4, comportava l’esecuzione, tra l’altro, di lavori di sistemazione e di ampliamento della piazza Colonna, con la prevista demolizione del fabbricato di proprietà degli attuali ricorrenti. E sul punto l’accordo in parola, così come definitivamente approvato con il predetto decreto del Presidente della Provincia di Pescara, allo stato inoppugnabile, prevedeva espressamente l’acquisizione bonaria del fabbricato di proprietà dei ricorrenti, restando a carico della società proponente “<i>eventuali maggiori importi</i>”; ferma restando, però <i>“la possibilità di procedere, eventualmente, all’utilizzazione del procedimento espropriativo</i>”. E con la successiva convenzione del 1 febbraio 2000, il Comune di Pescara &#8211; nel prevedere che l’area in questione sarebbe stata acquisita mediante la procedura espropriativa e che l’indennità di esproprio sarebbe stata carico della società Molino e Pastificio De Cecco, fino alla concorrenza di £. 500 milioni &#8211; si era, a sua volta, impegnato, tra l’altro, ad “<i>immettere tempestivamente la società De Cecco nel possesso dell’area relativa a Piazza Colonna</i>”.<br />
Nel vigente PRG, adottato nel 2001 (cioè dopo la stipula di tale convenzione) ed approvato nel 2003, l’area in questione è stata ricompresa tra le zone destinate a “<i>Programmi complessi</i>” e disciplinate dall’art. 70, II comma, delle N.T.A., il quale testualmente così dispone: “l<i>e aree disciplinate da piani attuativi e/o programmi complessi approvati e ratificati dal Consiglio Comunale in data anteriore all’adozione del presente P.R.G., sono regolate dalle previsioni dei piani stessi</i>”. Una disciplina analoga, infine, è contenuta nella variante a tale piano allo stato <i>in itinere.<br />
</i>In estrema sintesi, la vigente disciplina urbanistica dell’edificio di proprietà dei ricorrenti prevedeva il suo inserimento nel predetto “programma complesso”, con la specifica destinazione ivi prevista (cioè tale immobile era destinato ad essere demolito per consentire l’esecuzione dei previsti lavori di sistemazione e di ampliamento della piazza Colonna, con possibilità di essere acquisito anche tramite una procedura espropriativa).  <br />
Ciò posto, va ricordato che &#8211; così come costantemente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. IV, 7 settembre 2006, n. 5199) &#8211; l’art. 7, n. 2 della legge urbanistica stabilisce che il p.r.g. contiene la divisione in zone dell’abitato e tale zonizzazione del territorio costituisce elemento fondamentale di ogni piano regolatore generale; si possono così distinguere: a) la zonizzazione infrastrutturale mirata a dotare le varie zone del territorio di servizi e di infrastrutture proporzionati alla entità e destinazione delle costruzioni da realizzare; b) la zonizzazione architettonica, ossia la suddivisione in zone a seconda delle loro caratteristiche edilizie e delle dimensioni delle costruzioni; c) la zonizzazione funzionale che detta le caratteristiche fisiche degli immobili in funzione ai diversi usi consentiti ovvero direttamente gli usi a prescindere dalla conformazione fisica dell’immobile. E tutte tali zonizzazioni svolgono una funzione essenziale di tutela degli interessi pubblici e privati mirando a fissare i caratteri di ciascuna zona, con il conseguente effetto di tutela delle proprietà. <br />
Facendo applicazione di quanto sopra esposto alla vicenda in questione, emerge che la predetta zonizzazione era stata impressa all’area in questione con l’accordo di programma (nel 1999) ed era stata nella sostanza reiterata nel 2003, con l’approvazione del nuovo P.R.G., per cui nella specie non può neanche aver rilievo un eventuale decorso del quinquennio dall’approvazione dei vincoli sostanzial-mente espropriativi.<br />
Chiarito tale aspetto, va, in aggiunta e da ultimo, rilevato che il Comune &#8211; dopo aver inserito con deliberazione consiliare 20 dicembre 2005, n. 303, la realizzazione dell’opera in questione nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2006/2008 &#8211; con l’impugnata delibe-razione consiliare 29 maggio 2006, n. 121, ha approvato ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ed in variante al vigente PRG, il progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione ed ampliamento di piazza Colonna e ciò in relazione al fatto che (come si legge nella relazione allegata a tale atto deliberativo) l’opera da realizzare non era prevista in maniera “puntuale  e lenticolare” nel predetto strumento urbanistico, ma tramite un generico richiamo alle previsioni contenute nell’accordo di programma. L’Amministrazione, cioè, al fine di superare ogni possibile questione in ordine sia all’esistenza, che alla permanenza (dopo il quinquennio) del vincolo espropriativo sull’area in parola, ha approvato il progetto dell’opera pubblica di sistemazione della piazza seguendo l’<i>iter </i>procedimentale previsto dal D.P.R. 327/01, ipotizzando cioè che il vigente strumento urbanistico non avesse già dato una destinazione pubblica all’area in parola.<br />
Fatte tale premesse e per passare all’esame delle predette censure dedotte, va osservato che le doglianze sopra indicate alle lettere a) e b) sono tutte prive di pregio in punto di fatto, in quanto per un verso l’Accordo di Programma, contrariamente a quanto ipotizzato dai ricorrenti, prevedeva in realtà un vincolo di natura espropriativa, che era stato, peraltro, reiterato con il P.R.G. del 2003; per altro verso, ove volesse ritenersi che tale vincolo era decaduto per essere decorsi più di cinque anni dall’imposizione del vincolo o non fosse mai stato previsto in maniera puntuale, sembra evidente che l’Amministrazione abbia in effetti proceduto, in base al disposto dell’art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, proprio alla integrale rinnovazione delle procedure destinate alla reiterazione motivata del vincolo stesso, seguendo l’<i>iter </i>procedimentale previsto dalla legge per la realizzazione di opere pubbliche in variante allo strumento urbanistico.<br />
Quanto poi alle censure sopra indicate alle lettere c) e d), va rilevato che, dall’esame degli atti, risulta che è stata in realtà effettuata una seria e ponderata verifica di compatibilità sul piano urbanistico dell’opera da realizzare, peraltro, neanche necessaria, dato che l’area era ricompresa &#8211; come già detto &#8211; tra le zone destinate a “<i>Programmi complessi</i>”. <br />
Infine, va osservato che la dichiarazione di pubblica utilità è stata effettuata proprio al fine di perseguire il pubblico interesse di sistemazione della piazza in questione e non, certo, al solo fine &#8211; come ipotizzato con il gravame &#8211; di porre rimedio alla inosservanza da parte del proponente degli obblighi assunti con l’accordo di programma. Tale accordo, infatti, così come sopra indicato, prevedeva in termini espliciti che l’ampliamento della piazza Colonna con la demolizione del fabbricato di proprietà dei ricorrenti sarebbe avvenuto o attraverso l’acquisizione bonaria di tale immobile o attraverso “<i>l’utilizzazione del procedimento espropriativo</i>”; mentre con la successiva convenzione del 1 febbraio 2000, si era meglio precisato che l’indennità di esproprio sarebbe stata carico della società Molino e Pastificio De Cecco, fino alla concorrenza di £. 500 milioni, ed il Comune, peraltro, si era sul punto anche obbligato ad “<i>immettere tempestivamente la società De Cecco nel possesso dell’area relativa a Piazza Colonna</i>”. <br />
Per cui, in definitiva, non sembra che l’intento perseguito con tale atto deliberativo impugnato sia stato quello di porre rimedio ad una inosservanza da parte del proponente degli obblighi assunti con l’accordo di programma, dal momento che tale accordo definiva ben diversamente gli obblighi del proponente in ordine all’acquisizione di tale area, obblighi che, allo stato, non sembra che non siano stati adempiuti.<br />
4. &#8211; Rimane, per concludere, da esaminare la censura sopra indicata al n. 10), con la quale i ricorrenti si sono lamentati del fatto che la dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella deliberazione della Giunta municipale n. 716/05 era priva della fissazione dei termini di inizio e di fine del procedimento espropriativo.<br />
Tale censura è inammissibile in quanto diretta avverso un atto (la deliberazione della Giunta municipale n. 716/05), che era già stata impugnata con il precedente ricorso n. 389/05, in relazione al quale, come già detto, era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che tale atto era stato espressamente revocato dalla Giunta municipale con deliberazioni 19 dicembre 2005, n. 1243. <br />
Cioè, in definitiva, la censura è inammissibile in quanto diretta avverso un atto che, già al momento della proposizione del gravame, era stato revocato dal Comune.<br />
5. &#8211; Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto. <br />
Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per disporre la totale com¬pensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.    </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il <b>Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara</b>, <b>respinge</b> il ri¬corso specificato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministra¬tiva.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio dell’8 marzo 2007.</p>
<p>Pubblicata mediante deposito il 03.04.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-374/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.374</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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