<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3/4/2007 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/3-4-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/3-4-2007/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3/4/2007 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/3-4-2007/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 3/4/2007 n.1725</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-3-4-2007-n-1725/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-3-4-2007-n-1725/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-3-4-2007-n-1725/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 3/4/2007 n.1725</a></p>
<p>il mancato pagamento del contributo all&#8217;Autorità di vigilanza per l&#8217;anno 2006 non configura causa di inammissibilità dell&#8217;offerta REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone Cons. Carmine Volpe Cons. Luciano Barra Caracciolo Cons. Lanfranco Balucani Cons.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-3-4-2007-n-1725/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 3/4/2007 n.1725</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-3-4-2007-n-1725/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 3/4/2007 n.1725</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>il mancato pagamento del contributo all&#8217;Autorità di vigilanza per l&#8217;anno 2006 non configura causa di inammissibilità dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composto dai Signori:<br />
</b>Pres. Claudio Varrone  <br />
Cons. Carmine Volpe <br />
Cons. Luciano Barra Caracciolo  <br />
Cons. Lanfranco Balucani  <br />
Cons. Roberto Chieppa Est.   <br />
ha pronunciato la presente <br />
<b></p>
<p align=center>
ORDINANZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>nella Camera di Consiglio del <b>03 Aprile 2007 </b>.<b></p>
<p></b>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<i></p>
<p align=center>SOCIETA&#8217; DAL POZZO S.R.L.<br />
</i>rappresentato e difeso dagli<i> Avv.ti  LUIGI MANZI, PRIMO MICHIELAN<br />
</i>con domicilio  eletto in Roma<i> VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5 presso LUIGI MANZI</p>
<p></i><b>contro<br />
</b><i><br />
SGRULLETTI COSTRUZIONI S.R.L.<br />
</i>rappresentato e difeso dagli <i>Avv.ti  BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO, GLORIA NATICCHIONI<br />
</i>con domicilio  eletto in Roma<i> VIA TEMBIEN N. 33 presso GLORIA NATICCHIONI</p>
<p>FONDAZIONE ENPAM<br />
</i>rappresentato e difeso dagli <i>Avv.ti  DANIELA ANSELMI, GIOVANNI DI GIOIA e LORENZO ACQUARONE<br />
</i>con domicilio  eletto in Roma<i> PIAZZA MAZZINI, 27 presso GIOVANNI DI GIOIA</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i><br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del <i><b>TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA  :Sezione III BIS  n. 1416/2006 </b></i>,<b> </b>resa tra le parti, concernente <I>AFFIDAMENTO LAVORI DI   RESTAURO IMMOBILI </I>;<b><br />
</b><br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
<P ALIGN=CENTER>FONDAZIONE ENPAM, SGRULLETTI COSTRUZIONI S.R.L. </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per le parti l’Avv.to Manzi Andrea per delega dell’Avv.to Manzi Luigi, gli Avv.ti Michielan, Caravita Di Toritto, Acquarone, Anselmi e Di Gioia.</p>
<p>Ritenuto che, riservato al giudizio di merito davanti al TAR l’approfondimento delle eccezioni prliminari, l’appello cautelare deve comunque essere accolto, in quanto:<br />
&#8211; sotto il profilo del fumus, non vi è motivo per discostarsi dal precedente cautelare della Sezione, con cui il mancato pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza per l’anno 2006 non è stato ritenuto causa di inammissibilità dell’offerta (Consigl<br />
&#8211; sotto il profilo del periculum, non sussistono i presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dall’art. 23 bis l. TAR;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1814/2007 ) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  <b>respinge</b>  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 03 Aprile 2007 </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-3-4-2007-n-1725/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 3/4/2007 n.1725</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.2879</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-2879/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-2879/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-2879/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.2879</a></p>
<p>Pres. DE LISE; Rel. POLITI G. La Rosa + altri (Avv.ti V. e M.C. Col acino) c. Ministero della Giustizia, Presidenza della Corte d’Appello di Roma, dirigente dell’U.N.E.P. presso la Corte d’Appello di Roma (Avv. dello Stato) sulla giurisdizione amministrativa nelle controversie relative ad atti organizzativi degli uffici; sulla legittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-2879/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.2879</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-2879/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.2879</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. DE LISE; Rel. POLITI <br /> G. La Rosa + altri (Avv.ti V. e M.C. Col acino) c. Ministero della Giustizia, Presidenza della Corte d’Appello di Roma, dirigente dell’U.N.E.P. presso la Corte d’Appello di Roma (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione amministrativa nelle controversie relative ad atti organizzativi degli uffici; sulla legittimità della circolare del Ministero della Giustizia che stabilisce una indennità di trasferta unitaria per le procedure di rilascio di immobili urbani e per quelle di notificazione di cui all&#8217;art. 140 c.p.c., nonché la distribuzione dei protesti cambiari in base alla ripartizione delle zone</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Controversie concernenti atti organizzativi degli uffici – Giurisdizione amministrativa – Sussiste – Incidenza su rapporti di lavoro privato – Irrilevanza.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Circolare del Ministero della Giustizia del 15 giugno 2004 – Ufficiali Giudiziari &#8211; Indennità di trasferta unitaria per le procedure di rilascio di immobili urbani e quelle di notificazione di cui all’art. 140 c.p.c., nonché per la distribuzione dei protesti cambiari in base alla ripartizione delle zone &#8211;  Legittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi che riguardano, al pari degli atti aventi funzione di indirizzo politico-amministrativo, le linee ed i principi fondamentali dell&#8217;organizzazione degli uffici (nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono) e che sono caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, rimanendo irrilevante la circostanza che tali atti eventualmente influiscano anche sugli atti di gestione di diritto privato dei rapporti di lavoro dei dipendenti.</p>
<p>2. E’ legittima la circolare del Ministero della Giustizia del 15 giugno 2004, prot. n. 6/1105/21/TA, con la quale si è stabilito: per quanto riguarda i protesti cambiari, che la distribuzione dei titoli fra i vari Ufficiali giudiziari debba avvenire non in base alla numerazione dell’elenco cronologico, ma in base alla ripartizione delle zone; per quanto riguarda le procedure di rilascio di immobili urbani, che la richiesta per l’assistenza della Forza pubblica per un nuovo accesso vada fatta nello stesso giorno dell’accesso andato a vuoto e chela verbalizzazione delle operazioni debba avvenire in unico contesto, con conseguente indennità di trasferta unitaria, maggiorata del percorso aggiuntivo; per quanto riguarda la procedura di notificazione di cui all’art. 140 c.p.c. (irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia), che l’affissione del previsto avviso alla porta del destinatario debba avvenire al momento del primo accesso presso il domicilio di quest’ultimo, salva la corresponsione della maggiorazione (e non, quindi, di una distinta indennità di trasferta) per l’espletamento della consequenziale incombenza relativa al deposito degli atti presso la casa comunale. Da un lato, infatti, l’aver ricondotto le incombenze relative ad una singola procedura ad un unico contesto operativo  risponde al canone di efficienza e buon andamento che deve informare l’operato dell’Amministrazione pubblica; dall’altro, quanto disposto è conforme all’art. 28 D.P.R. 115/1992, il quale stabilisce che “l’ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
Sezione I</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>Sentenza</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 12594 del 2004, proposto da</p>
<p><b>La Rosa Gaetano, Lamorgese Roberto, Laquidara Francesco, Maddaluna Vittorio, Maffei Gianfranco, Marcocci Fabrizio, Marucci Claudio, Miggiano Alessandra, Monteforte Giovanni, Palermo Claudio, Palermo Filippo, Palmulli Vincenzo, Pompei Elide, Robusti Cesarino, Rosi Daniela, Sansoni Laura, Sciomenta Carla, Sestito Antonio, Silvestrini Raffaele, Malarico Angelo, Tavernelli Eugenio, Vietri Vincenzo, Abruzzese Michele, Andolfi Paolo, Bellocci Mario, Buontempi Giovanni, Cacioppo Calogera, Canosa Francesco, Capalbi Antonio, Capriati Adriano, Cascella Francesco, Chiucchiuini Matteo, Cuscino Luisa, De Carlo Emilio, Di Molfetta A. Gabriele, Dominijanni Vincenzo, Esposito Bruno, Feola Giuliana, Ferri Antonio, Fiorenzano Ugo, Giovannetti Paolo, Grossi Maria Cristina, Guadagni Giuseppe, Guarino Maria Luisa, Infantino Maria Angela, La Mantia Nazareno</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Colacino e Maria Cristina Colacino, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, via N. Ricciotti n. 9</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211;	il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro p.t.;<br />	<br />
&#8211;	la <b>Presidenza della Corte d’Appello di Roma</b>, nella persona del titolare p.t. dell’Ufficio;<br />	<br />
&#8211;	il <b>dirigente dell’U.N.E.P. presso la Corte d’Appello di Roma</b>;<br />	<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	della circolare del Ministero della Giustizia del 15 giugno 2004, prot. n. 6/1105/21/TA, con la quale si stabilisce, per quanto riguarda i protesti cambiari, che la distribuzione dei titoli fra i vari Ufficiali giudiziari debba avvenire non in base alla numerazione dell’elenco cronologico, ma in base alla ripartizione delle zone e, per quanto riguarda le esecuzioni, che la richiesta per l’assistenza della Forza pubblica per un nuovo accesso vada fatta nello stesso giorno dell’accesso andato a vuoto;<br />	<br />
&#8211;	nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 21 marzo 2007 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>Fatto</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Contestano i ricorrenti – Ufficiali giudiziari addetti all’U.N.E.P. presso la Corte d’Appello di Roma – la circolare precedentemente indicata, deducendo i seguenti argomenti di doglianza:<br />
<u>1) Illegittimità: violazione degli artt. 106 e 100 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari). Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento, difetto di presupposti ed illogicità<br />
</u>Nel sottolineare come le epigrafate disposizioni di legge consentano all’Ufficiale giudiziario lo svolgimento del servizio ad esso rimesso in un ambito di autonomia funzionale il cui limite è segnato solo dall’eventuale responsabilità civile, penale o disciplinare, assumono i ricorrenti l’incompetenza degli organi amministrativi in materia di organizzazione del servizio e di modalità del suo svolgimento in concreto.<br />
In tale quadro, viene contestato l’obbligo, disciplinato nell’avversata circolare, di redigere un unico verbale in caso di esecuzione con richiesta della Forza pubblica, atteso che tale procedura ben può svolgersi nel corso di un arco temporale che può richiedere la formazione di atti distinti.<br />
<u>2) Illegittimità anche sotto un diverso profilo: violazione dell’art. 135 dell’Ordinamento. Eccesso di potere per sviamento e difetto di presupposti. Illogicità.<br />
</u>L’epigrafata disposizione prevede che spettino all’Ufficiale giudiziario distinte indennità di trasferta anche quando debbano compiersi vari atti a richiesta della stessa parte nello stesso Comune: da tale disposizione argomentandosi la possibilità di procedere a distinte verbalizzazioni, in tempi diversi, quando in relazione ad una pratica debbano compiersi vari atti.<br />
<u>3) Illegittimità ed eccesso di potere anche sotto altri profili. Incongruenza delle disposizioni impugnate: mancanza di adeguata istruttoria ed erroneità dei presupposti. Illogicità e manifesta ingiustizia. Sviamento.<br />
</u>Quanto alle modalità di attribuzione ai vari Ufficiali addetti all’U.N.E.P. dei protesti dei titoli di credito, se il criterio rispondente all’ordine cronologico è preordinato a scongiurare disparità di trattamento, diversamente il criterio per zone (atteso il variare del carico dei protesti) determinerebbe insanabili sperequazioni.<br />
Viene, ulteriormente, contestata la disposizione (pure contenuta nella circolare impugnata) che impone, per ogni procedura esecutiva per la quale appaia necessaria l’assistenza della Forza pubblica, di farne richiesta immediatamente dopo l’accesso andato a vuoto.<br />
Conclude parte ricorrente insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.<br />
L&#8217;Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />
La domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale parzialmente accolta con ordinanza n. 1903, pronunziata nella Camera di Consiglio del 6 aprile 2005.<br />
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 21 marzo 2007.</p>
<p align=center>
<b>Diritto</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b><br />
1.</b> È opportuno procedere, in primo luogo e ad integrazione di quanto esposto in narrativa, alla individuazione del contenuto recato dall’avversato atto del Ministero della Giustizia in data 15 giugno 2004.<br />
A seguito di taluni rilievi effettuati in sede di verifica ispettiva, l’Amministrazione della Giustizia ha osservato che:<br />
&#8211;	l’indennità di trasferta dovuta agli Ufficiali giudiziari ex art. 140 c.p.c. “non può essere che unica, maggiorata del percorso aggiuntivo”;<br />	<br />
&#8211;	l’attribuzione dei titoli cambiari destinati al protesto “deve avvenire … non in base alla numerazione dei cronologici bensì in base alla ripartizione delle zone”;<br />	<br />
mentre, con riferimento alla “percezione della doppia trasferta riguardo alla procedure di rilascio di immobili urbani con richiesta della forza pubblica”, è stato ritenuto “che si debba percepire una trasferta maggiorata calcolando la distanza effettivamente percorsa, in considerazione del fatto che la richiesta della forza pubblica per il nuovo accesso deve essere fatta nello stesso giorno, poiché nessuna ulteriore attività può essere ricondotta ad un verbale già chiuso”.<br />
A seguito delle indicazioni ministeriali come sopra sintetizzate, il dirigente preposto all’U.N.E.P. di Roma, con determinazione dell’11 ottobre 2004 (anch’essa impugnata), disponeva che “non venga più percepita una doppia trasferta riguardo le procedure di rilascio degli immobili urbani con richiesta della forza pubblica, una trasferta intera per l’accesso presso l’immobile e una trasferta intera per l’accesso al Commissariato di P.S. di zona per le richieste di assistenza della forza pubblica. Si dovrà invece percepire una trasferta maggiorata calcolando la distanza effettivamente percorsa, una trasferta intera riferentesi all’accesso presso l’immobile oggetto dell’esecuzione e una maggiorazione di trasferta riferentesi alla distanza fra la sede dell’immobile e la sede del Commissariato di P.S.”.<br />
<b><br />
2.</b> Come sopra individuato il contenuto dell’avversata determinazione, viene in primo luogo in considerazione l’eccezione di inammissibilità del proposto ricorso per carenza di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sollevata dall’Avvocatura dello Stato con memoria depositata il 25 gennaio 2005 e, da ultimo, ribadita con memoria del 9 marzo 2007.<br />
Tale eccezione è infondata.<br />
Dopo che l&#8217;art. 45, comma 17, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (ora art. 69, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165) ha trasferito al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato, il criterio di riparto tra la giurisdizione del giudice del lavoro e la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo va individuato nella distinzione fra:<br />
&#8211;	atti di macro-organizzazione (ex art. 2, comma 1, D.Lgs. 165/2001), concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici<br />	<br />
&#8211;	ed atti di micro-organizzazione, (ex art. 5 comma 2, cit. D.Lgs. 165/2001), adottati per il loro concreto funzionamento e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo.<br />	<br />
Gli atti di macro-organizzazione in particolare, pur potendo avere una concreta refluenza sul rapporto di pubblico impiego, non costituiscono espressione diretta del potere di gestione di tale rapporto, ma si atteggiano quale manifestazione del più generale potere di organizzazione dei pubblici uffici.<br />
Siffatti atti organizzativi, proprio in quanto aventi carattere generale, non ineriscono quindi alla gestione dei singoli rapporti di lavoro, ma si pongono, quali veri e propri atti amministrativi, a monte dei rapporti stessi, e costituiscono l’esplicazione di un’attività di carattere pubblicistico finalizzata all’organizzazione complessiva dell’Ente, a fronte della quale sussistono in capo agli interessati posizioni di interesse legittimo: con la conseguenza che:<br />
&#8211;	non soltanto tale attività resta disciplinata dal diritto amministrativo, e non dal diritto civile,<br />	<br />
&#8211;	ma il sindacato sulla sua legittimità rimane riservato al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione generale di legittimità, e quindi non di giurisdizione esclusiva.<br />	<br />
Riassuntivamente, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi che riguardano, al pari degli atti aventi funzione di indirizzo politico-amministrativo, le linee ed i principi fondamentali dell&#8217;organizzazione degli uffici (nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono) e sono caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, rimanendo irrilevante la circostanza che tali atti eventualmente influiscano anche sugli atti di gestione di diritto privato dei rapporti di lavoro dei dipendenti (cfr., ex multis, Corte Cass. civ., SS.UU., 17 aprile 2003 n. 6220 e 8 novembre 2005 n. 21592).<br />
Quanto sopra premesso, non vi è alcun dubbio che il contenuto dell’avversato atto rechi indicazioni di carattere organizzativo generale (quindi, macro-organizzativo) concernenti l’operatività e le modalità di funzionamento dell’U.N.E.P. presso la Corte d’Appello di Roma: e se le ricadute di tale determinazione vengono ad incidere sulle posizioni lavorative degli ufficiali giudiziari interessati (e, quindi, sulle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro), nondimeno la rilevata connotazione dell’atto impugnato consente di affermare la cognizione giurisdizionale dell’adito giudice amministrativo quanto alla presente controversia.<br />
<b><br />
3.</b> Nel merito, le doglianze esposte dalla parte ricorrente concernono essenzialmente:<br />
&#8211;	la contestata “unicità” del verbale da redigersi in occasione delle esecuzioni immobiliari per le quali occorra ricorrere all’assistenza della forza pubblica (argomento al quale parte ricorrente annette, in ragione della sostenuta duplicità delle incombenze relative, la spettanza di una duplice indennità di trasferta, e non di una sola indennità come indicato sub 1. “maggiorata”);<br />	<br />
&#8211;	il criterio della divisione per zone di pertinenza delle attribuzioni, rimesse agli Ufficiali giudiziari, dei protesti dei titoli di credito: al riguardo sottolineandosi come, fuori da un criterio di carattere cronologico, verrebbe a crearsi pratiche “sperequazioni” nel trattamento dei dipendenti interessati in ragione della non omogenea distribuzione territoriale di tali affari.<br />	<br />
<b>3.1</b> Per quanto concerne il primo degli indicati argomenti di censura, si osserva quanto segue.<br />
Ferma la riconoscibilità, in favore degli Ufficiali giudiziari, dell’indennità di trasferta per gli atti compiuti fuori dall&#8217;edificio in cui ha sede l’ufficio (ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; mentre il successivo art. 38 stabilisce che “per gli atti di esecuzione, l&#8217;indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall&#8217;articolo 35”), non può accedersi alla prospettazione di parte ricorrente secondo cui la richiesta di assistenza della forza pubblica verrebbe ad integrare atto distinto e separato rispetto all’attività di esecuzione stricto sensu: e, in quanto tale, suscettibile di generare in favore dell’Ufficiale giudiziario la titolarità ad una ulteriore indennità di trasferta.<br />
La richiesta della forza pubblica, infatti, costituisce attività accessoria e strumentale rispetto alla procedura di rilascio dell’immobile, che integra la ricaduta effettuale dello svolgimento dell’attività di esecuzione: con la conseguenza che:<br />
&#8211;	non soltanto la verbalizzazione delle relative operazioni dovrà avvenire in un unico contesto (atteso il divisato carattere inautonomo rivelato, ai fini di che trattasi, dalla richiesta di assistenza della forza pubblica);<br />	<br />
&#8211;	ma l’indennità di trasferta riconoscibile, nel caso di specie, in favore dell’interessato avrà carattere necessariamente unitario (con esclusione di alcuna duplicità); ferma, ovviamente, la maggiorazione riguardante la distanza effettivamente percorsa dal dipendente (in concreto, configurandosi la percepibilità di una indennità di trasferta in misura intera per quanto concerne l’effettuato accesso presso l’immobile oggetto dell’esecuzione, nonché una supplementare maggiorazione di trasferta relativa alla distanza intercorrente fra la sede dell’immobile e la sede del Commissariato di P.S. presso la quale venga effettuata la richiesta di intervento della forza pubblica).<br />	<br />
Ritiene pertanto il Collegio che le determinazioni assunte in proposito dal dirigente dell’U.N.E.P. di Roma rivelino carattere di conformità al pertinente quadro normativo: per l’effetto escludendosi la fondatezza delle censure sul punto dedotte dalla parte ricorrente.<br />
<b>3.2</b> Analoga connotazione in termini di fondamentale unitarietà – con omogenea esclusione della rivendicata spettanza di una duplicità di indennità di trasferta – va annessa alla procedura di notificazione di cui all’art. 140 c.p.c. (irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia).<br />
Dalla relazione ispettiva sulla quale è fondato l’intervento ministeriale oggetto dell’odierno gravame è emerso che, nell’ipotesi disciplinata dall’indicata disposizione del codice di rito, corrispondeva a prassi generalmente applicata il riconoscimento nei confronti degli Ufficiali giudiziari operanti presso l’U.N.E.P. di Roma di tre distinte indennità di trasferta:<br />
&#8211;	“la prima … percepita dall’ufficiale giudiziario competente per zona, per recarsi al domicilio del destinatario dell’atto”;<br />	<br />
&#8211;	la seconda … percepita dall’ufficiale giudiziario competente la zona dell’ufficio comunale del Campidoglio, dove avviene il deposito di tutti gli atti notificati nel territorio del Comune di Roma”;<br />	<br />
&#8211;	la terza … percepita dal primo ufficiale giudiziario per tornare al domicilio del destinatario ed affiggere l’avviso dell’avvenuto deposito”.<br />	<br />
Non può essere revocato in dubbio, come, a fronte dell’illustrata parcellizzazione delle attività connesse alla notificazione degli atti nei casi di irreperibilità o rifiuto (con conseguente moltiplicazione delle indennità di trasferta), l’atto ministeriale gravato abbia correttamente ricondotto le relative incombenze – evidentemente suscettibili di unitaria considerazione in ragione dell’identità della procedura prevista dall’art. 140 c.p.c. – in un unico contesto operativo; in particolare evidenziando come l’affissione del previsto avviso alla porta del destinatario ben possa avvenire al momento del primo accesso presso il domicilio di quest’ultimo, salva la corresponsione della maggiorazione (e non, quindi, di una distinta indennità di trasferta) per l’espletamento della conseguenziale incombenza relativa al deposito degli atti presso la casa comunale.<br />
Nel rilevare, alla stregua di quanto sopra esposto, l’infondatezza delle doglianze in proposito dedotte dalla parte ricorrente, va ulteriormente osservato come l’art. 135 del D.P.R. 1229/1959 – dalla parte stessa evocato a sostegno della esposta prospettazione – sia stato abrogato dall’art. 299 del D.P.R. 115/1992 (con decorrenza 1° luglio 2002, ai sensi del successivo art. 302); allo stato la fattispecie di che trattasi risultando disciplinata dall’art. 28 dello stesso decreto n. 115, il quale stabilisce che “l’ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell&#8217;interesse di parti diverse, né quando l&#8217;ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l&#8217;altro una distanza eccedente i cinquecento metri”<b>.<br />
3.3</b> Vengono da ultimo in considerazione le doglianze con le quali parte ricorrente ha contestato il criterio, fissato nell’atto ministeriale impugnato, relativo alle modalità di distribuzione, fra gli Ufficiali giudiziari, dei titoli di credito ai fini della levata dei protesti.<br />
<b>3.3.1</b> In argomento, va innanzi tutto escluso che – come sostenuto dall’Avvocatura Generale dello Stato con memoria depositata il 10 marzo 2007 – il provvedimento del Presidente della Corte d’Appello di Roma del 20 gennaio 2005 (recante approvazione della ripartizione territoriale del Comune di Roma proposta dal dirigente dell’U.N.E.P. di Roma) abbia determinato, limitatamente a tale profilo, la cessazione della materia del contendere.<br />
Lamenta infatti parte ricorrente, come esposto in narrativa, che le modalità di distribuzione fra gli ufficiali giudiziari dei titoli a fronte dei quali elevare protesto sia appunto fondato su un criterio territoriale, in luogo del criterio cronologico precedentemente seguito.<br />
Alla stregua di tale prospettazione di parte, la riarticolazione dell’ambito territoriale del Comune di Roma – come sopra operata dalla richiamata sopravvenienza provvedimentale – non assume (né può assumere) valenza satisfattoria in ordine alla pretesa dedotta in giudizio dalla parte ricorrente.<br />
<b>3.3.2 </b>Nel merito, le censure esposte con l’atto introduttivo del presente giudizio si rivelano incondivisibili.<br />
Va osservato come, secondo la prassi seguita presso l’Ufficio di Roma, i titoli in questione abbiano, per il pregresso, formato oggetto di assegnazione in base alla numerazione dei cronologici; e, quindi:<br />
&#8211;	se i titoli iscritti con numeri pari venivano assegnati agli ufficiali giudiziari con qualifica C1;<br />	<br />
&#8211;	quelli recanti i numeri dispari erano assegnati agli ufficiali giudiziari con qualifica B3;<br />	<br />
in ogni caso, non attribuendosi, ai fini in discorso, alcuna rilevanza alle diverse zone di competenza.<br />
In ragione dell’esposto criterio di ripartizione dei titoli cambiari fra gli ufficiali giudiziari, correttamente l’Amministrazione (si confronti la nota in data 14 marzo 2005, in riscontro alla richiesta di chiarimenti dalla Sezione formulata con ordinanza interlocutoria n. 123 del 26 gennaio 2005) ha posto in evidenza le ragioni insite nel disposto superamento del criterio “cronologico” di assegnazione agli ufficiali giudiziari dei titoli suscettibili di protesto, atteso che:<br />
&#8211;	in presenza di una molteplicità di titoli della specie da presentarsi nella medesima zona, la distribuzione degli stessi fra più ufficiali giudiziari (in ragione dell’esposto criterio cronologico), è suscettibile di determinare l’impegno di una pluralità di dipendenti, laddove l’attività al riguardo disimpegnabile da uno solo di essi sarebbe del tutto adeguata;<br />	<br />
&#8211;	la presentazione, presso un unico debitore, di più ufficiali giudiziari latori di protesti elevati nei confronti del medesimo soggetto viene intuibilmente ad incidere, in ragione della evidente diseconomicità di siffatto modus procedendi, sul necessario canone di efficienza e buon andamento che deve informare l’operato dell’Amministrazione pubblica;<br />	<br />
analoghe considerazioni rispetto a quelle rassegnate al precedente alinea potendo essere condotte laddove oggetto dell’attività dell’ufficiale giudiziario sia costituito da una molteplicità di titoli facenti capo ad un medesimo creditore.<br />
Pur nel dare atto del carattere latamente discrezionale di un apprezzamento (quale quello nella fattispecie sottoposto a censura) che ha condotto alla “riorganizzazione” del criterio di distribuzione dei titoli cambiari fra gli ufficiali giudiziari, rileva il Collegio che, nell’ambito della consentita sindacabilità di una determinazione della specie, non si rivelano sussistenti profili inficianti (sub specie della manifesta irrazionalità e/o illogicità; della carenza, ovvero della insufficienza e/o inadeguatezza motivazionale; dl travisamento e/o erroneo apprezzamento di circostanze o situazioni di fatto) suscettibili di dare ingresso all’esercizio del sindacato giurisdizionale.<br />
Se la caratterizzazione in termini territoriali (e non già meramente cronologici) del criterio di riparto dei titoli rivela profili di più evidente compatibilità e coerenza con esigenze di ottimizzazione delle risorse (e, conseguentemente, di razionalizzazione ed efficienza dell’attività amministrativa), va peraltro osservato come anche il quadro normativo offra non sottovalutabili profili di valutazione che confortano la legittimità della scelta nella fattispecie operata dall’Amministrazione.<br />
L’art. 8 della legge 12 giugno 1973 n. 349 stabilisce, infatti, che “per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima località e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di più persone, è dovuta una sola indennità di accesso, la quale grava in parti uguali su tutti gli atti eseguiti”.<br />
A fronte della unicità dell’indennità di accesso, come sopra stabilita – fra l’altro – nel caso di unico accesso anche ove riguardante una pluralità di soggetti, rivela incompatibile configurazione la pretesa – accessiva alla prospettazione di parte ricorrente – volta a contestare in parte qua la gravata determinazione e, conseguentemente, a sollecitare la perdurante riconoscibilità in favore degli ufficiali giudiziari di un numero di indennità pari a quello dei titoli da protestare: a prescindere, quindi, dal fatto che tale molteplicità di titoli insista in un medesimo ambito territoriale, in ragione della collocazione del creditore, del debitore, ovvero dell’istituto di credito interessato.<br />
<b><br />
4.</b> La constatata infondatezza delle esaminate doglianze impone la reiezione del presente ricorso.<br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I –respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2007, con l’intervento dei seguenti magistrati:</p>
<p>Pasquale DE LISE – Presidente<br />
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore<br />
Roberto CAPONIGRO – Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-2879/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.2879</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.371</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-371/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-371/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-371/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.371</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore S.n.c. Impresa di Costruzioni F.lli G e G. B. (avv. C. Paolucci Pepe) c. il COMUNE DI PESCARA, (avv. M. De Flaviis) e nei confronti della S.p.A. M. SE.RI.T. (n.c.) sul termine di prescrizione della pretesa comunale al pagamento della sanzione pecuniaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-371/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.371</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-371/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.371</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore<br /> S.n.c. Impresa di Costruzioni F.lli G e G. B. (avv. C. Paolucci Pepe) c. il COMUNE DI PESCARA, (avv. M. De Flaviis) e nei confronti della S.p.A. M. SE.RI.T. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sul termine di prescrizione della pretesa comunale al pagamento della sanzione pecuniaria per ritardato versamento del contributo di concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – Sanzioni pecuniarie – Prescrizione – Termine quinquennale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 3 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, per i casi di ritardo del versamento del contributo di concessione edilizia, sono soggette, in mancanza di una diversa disciplina legale, al termine di prescrizione di cinque anni stabilito dall’art. 28 della L. 24 novembre 1981 n. 689, decorrente, in relazione a ciascuna fattispecie di ritardo, dal giorno dell’intervenuto pagamento del contributo.(1) Invero, le somme dovute per oneri di urbanizzazione e per costi di costruzione vanno distinte da quelle dovute per sanzioni pecuniarie per ritardato pagamento in quanto per gli oneri vige il termine ordinario di prescrizione stabilito dall&#8217;art. 2946, c.c., per cui il relativo credito si prescrive nel termine di dieci anni, mentre per le sanzioni esso è di cinque anni in applicazione della normativa posta dal predetto art. 28 della L. 24 novembre 1981 n 689. (2)<br />
</b>__________________________-<br />
(1) <i>Cfr. in motivazione, CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA &#8211; Sentenza 6 novembre 2006 n. 23633.</i><br />
(2) <i>Così da ultimo, citate in motivazione, T.A.R. CALABRIA – CATANZARO – SEZIONE II &#8211; Sentenza 12 giugno 2006, n. 628, e T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – SEZIONE II &#8211; Sentenza 22 aprile 2005, n. 647. (A. Fac.) </i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione Staccata di Pescara 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori:<br />
Dott. Antonio Catoni	Presidente<br />	<br />
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, estensore<br />	<br />
Dott. Luciano Rasola	Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul <b>ricorso n. 462/97</b>, proposto dalla <br />
<b>S.n.c. IMPRESA DI COSTRUZIONI F.LLI G. E G. B. </b>, con sede in Pescara, in persona del legale rappresentante sig. Giustino Brandimarte, rappresentato e difeso dall’avv. Carmelo Paolucci Pepe, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, viale Regina Elena, 219;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <B>COMUNE DI PESCARA</B>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura comunale, nella persona dell’avv. Marco De Flaviis, presso cui elettivamente domicilia;</p>
<p><b>e nei confronti<br />
</b>della <B>S.P.A. M. SE.RI.T</B>., quale concessionaria della riscossione dei tributi comunali, non costituita in giudizio;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del provvedimento 2 aprile 1996, n. 4834, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di £ 9.294.760, dovuta a titolo di sanzione, ai sensi dell’art. 3 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, per il ritardato pagamento degli oneri concessori relativi alla concessione edilizia n. 400/84 e relativa variante n. 288/87; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui la cartella di pagamento notificata il 27 febbraio 1997, di riscossione coattiva della somma di £. 10.159.718.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;<br />
Vista l’ordinanza collegiale 25 maggio 1997, n. 287, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
Viste la sentenza interlocutoria 15 dicembre 2006, n. 891, e la documentazione esibita in adempimento della medesima;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Udito alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 il relatore consigliere Michele Eliantonio e udito, altresì, l’avv. Marco De Flaviis per l’Amministrazione resistente;<br />
Nessuno comparso per la parte ricorrente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center> <b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>L’Impresa di Costruzioni F.lli Gabriele e Giustino Brandimarte riferisce di aver realizzato un edificio di civile abitazione in Pescara in conformità alla concessione edilizia n. 400/84 e relativa variante n. 288/87.<br />
Con il ricorso in esame ha impugnato dinanzi questo Tribunale il provvedimento 2 aprile 1996, n. 4834, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di £ 9.294.760, dovuta a titolo di sanzione, ai sensi dell’art. 3 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, per il ritardato pagamento degli oneri concessori; ha impugnato, altresì, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui la cartella di pagamento notificata il 27 febbraio 1997, di riscossione coattiva della somma di £. 10.159.718.<br />
Ha dedotto a tal fine le seguenti censure:<br />
1) Violazione dell’art. 28 della L. 14 novembre 1981, n. 689, e dell’art. 2948, n. 4, del codice civile.<br />
Il diritto del Comune a riscuotere la sanzione pecuniaria in questione si era da tempo prescritto.<br />
2) Violazione dell’art. 16 della L. 28 febbraio 1985, n. 47<br />
Il Comune, invece che con ingiunzione del Sindaco, si è limitato ad inviare una richiesta di pagamento, senza specificare i relativi calcoli.<br />
3) Violazione dell’art. 15 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, e dell’art. 3 della L. 28 febbraio 1985, n. 47.<br />
Il Comune non ha fornito alcun elemento tale da permettere la verifica dell’esattezza dei conteggi effettuati.<br />
4) Violazione degli artt. 7 e 8 della 7 agosto 1990, n. 241.<br />
L’atto è privo di idonea motivazione e non è stato preceduto dall’avviso dell’avvio del procedimento.<br />
Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio.<br />
Con sentenza interlocutoria 15 dicembre 2006, n. 891, è stata affermata la sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale a conoscere dell’impugnativa proposta e sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Comune di Pescara, che sono stati da questo puntualmente eseguiti.<br />
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con il ricorso in esame – come sopra esposto – è stato impugnato il provvedimento 2 aprile 1996, n. 4834, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di £ 9.294.760, dovuta a titolo di sanzione, ai sensi dell’art. 3 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, per il ritardato pagamento degli oneri concessori relativi alla concessione edilizia n. 400/84 e successiva variante n. 288/87.<br />
Il ricorso è fondato. <br />
Carattere pregiudiziale ed assorbente riveste in merito la doglianza dedotta con il primo motivo di gravame e con la quale la società istante, nel denunciare la violazione dell’art. 28 della L. 14 novembre 1981, n. 689, e dell’art. 2948, n. 4, del codice civile, si è lamentata nella sostanza del fatto che il diritto del Comune a riscuotere la sanzione pecuniaria in questione si era da tempo prescritto.<br />
Va, in merito, premesso che &#8211; così come costantemente chiarito sia dal giudice ordinario, che dal giudice amministrativo &#8211; le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 3 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, per i casi di ritardo del versamento del contributo di concessione edilizia, sono soggette, in mancanza di una diversa disciplina legale, al termine di prescrizione di cinque anni stabilito dall’art. 28 della L. 24 novembre 1981 n. 689, decorrente, in relazione a ciascuna fattispecie di ritardo, dal giorno dell’intervenuto pagamento del contributo (Cass. civ., sez. I, 6 novembre 2006 n. 23633). Invero, le somme dovute per oneri di urbanizzazione e per costi di costruzione vanno distinte da quelle dovute per sanzioni pecuniarie per ritardato pagamento in quanto per gli oneri vige il termine ordinario di prescrizione stabilito dall&#8217;art. 2946, c.c., per cui il relativo credito si prescrive nel termine di dieci anni, mentre per le sanzioni esso è di cinque anni in applicazione della normativa posta dal predetto art. 28 della L. n. 689 del 1981 (così da ultimo. T.A.R. Calabria, sede Catanzaro, sez. II, 12 giugno 2006, n. 628, e T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II, 22 aprile 2005, n. 647). <br />
Fatta tale premessa, va in punto di fatto rilevato che l’espletamento dell’attività istruttoria disposta da questo Tribunale con la predetta sentenza interlocutoria &#8211; con la quale si erano, tra l’altro, chiesti gli “<i>eventuali atti assunti dal Comune interruttivi della prescrizione</i>” &#8211; ha permesso di accertare che il Sindaco del Comune di Pescara con atto 7 marzo 1990, n. 113943, ricevuto dall’interessata il 14 marzo successivo, nel restituire alla società ricorrente la polizza fideiussoria a garanzia degli oneri concessori in parola, aveva richiesto il pagamento della sanzione amministrativa di £ 9.294.760, dovuta a titolo di sanzione, ai sensi dell’art. 3 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, per il ritardato pagamento degli oneri concessori. Successivamente, come emerge dagli atti, non risulta sia stato assunto alcun atto interruttivo della prescrizione fino al 9 aprile 1996, data in cui è stato notificato alla ricorrente l’impugnata nota 2 aprile 1996, n. 4834, con la quale il Responsabile del 6° Settore del Comune di Pescara aveva nuovamente richiesto il pagamento della somma in questione.<br />
Con riferimento a quanto sopra esposto sembra evidente che il diritto del Comune ad ottenere il pagamento di tale somma si era ormai prescritto, in quanto dal 14 marzo 1990 al 9 aprile 1996 non era stato assunto alcun atto interruttivo della prescrizione. <br />
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato. <br />
Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale com¬pensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.    </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il <b>Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara</b>, accoglie il ri¬corso specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento 2 aprile 1996, n. 4834, del Responsabile del 6° Settore del Comune di Pescara.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministra¬tiva.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 22 marzo 2007.<br />
<b><br />
</b>Pubblicata mediante deposito il 03.04.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-371/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.371</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.372</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-372/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-372/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-372/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.372</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore C P. (avv. F. Ravanelli e P. Pelliccia) c. la PREFETTURA DI PESCARA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (Avv. dist. St.) sulla necessità di rispettare il principio di proporzionalità in sede di revoca della autorizzazione a svolgere il servizio di antitaccheggio 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-372/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.372</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-372/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.372</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore<br /> C P. (avv. F. Ravanelli e P. Pelliccia) c. la PREFETTURA DI PESCARA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (Avv. dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di rispettare il principio di proporzionalità in sede di revoca della autorizzazione a svolgere il servizio di antitaccheggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione p.s. – Servizio antitaccheggio – Sede – Necessità – Sussiste – Modalità di apertura.</p>
<p>2. Autorizzazione p.s. – Revoca – Principi generali applicabili – Principi di proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento – Applicabilità &#8211; Conseguenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Dal combinato disposto degli artt. 16 e 135 del T.U.L.P.S. consegue che anche il soggetto autorizzato a svolgere il servizio di antitaccheggio deve necessariamente attivare una sede nella quale deve essere custodito il registro degli affari investigativi che “deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza” “in qualunque ora” di apertura dei “locali destinati allo esercizio” dell’attività autorizzata; da tale normativa non deriva né un obbligo di apertura di detti locali per ventiquattro ore al giorno, né che tale sede possa, al contrario, rimanere sempre chiusa, dato che il titolare può essere contattato (dai clienti e dall’Autorità di Polizia) anche solo per telefono. L’obbligo di apertura al pubblico deve, in realtà, ritenersi sussistente non relativamente alle ventiquattro ore quotidiane, ma agli ordinari orari di apertura degli uffici, da comunicare previamente alla locale Questura, ove, in ipotesi, diversi da quelli ordinariamente praticati dagli esercizi commerciali del luogo. (1)</p>
<p>2. In materia di autorizzazioni di polizia, il provvedimento di revoca deve in ogni caso ispirarsi al principio di proporzionalità, corollario di quello di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni uguali (nonché di trattamento adeguatamente differenziato delle situazioni diverse), avente rango costituzionale fondamentale e riconoscimento tra i principi dell’ordinamento comunitario, recepiti dall’art. 1, L. 7 agosto 1990 n. 241; tale principio, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (anch’essa inclusa tra le fonti del diritto comunitario), impone, invero, un’indagine c.d. “trifasica”, che passa attraverso l’accertamento della necessità della misura, della sua idoneità allo scopo da raggiungere e della stretta proporzionalità con il fine da raggiungere; per cui in definitiva, in applicazione di tale principio deve essere preferita “la misura più mite” che consenta di raggiungere lo scopo perseguito dalla norma.</p>
<p></b>_____________________________<br />
(1) <i>Cfr. in motivazione, CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVIA PER LA REGIONE SICILIA – Sentenza 27 dicembre 2006, n. 806.<br />
In base a tali considerazioni, il T.A.R. ha accolto il ricorso avverso la revoca della licenza per mancato inizio dell’attività di antitaccheggio, revoca che era stata motivata sul rilievo che “una sede sempre chiusa, mancante di personale addetto al presidio della struttura” è da considerarsi “inesistente”.</i> (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p align=justify>
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione Staccata di Pescara 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori:<br />
Dott. Antonio Catoni	Presidente<br />	<br />
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, estensore<br />	<br />
Dott. Luciano Rasola	Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>S E N T E N Z A </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul <b>ricorso n. 82/06</b>, proposto da <br />
<B>C P. </B>, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Racanelli, elettivamente domiciliato con il proprio difensore in Pescara, via Tommaso da Celano, 30, presso lo studio dell’avv. Placido Pelliccia;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <B>PREFETTURA DI PESCARA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO</B>, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila presso cui per legge domicilia;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del provvedimento 24 gennaio 2006, n. PEUTG00041152006/Area 1 P.A., con il quale il Prefetto di Pescara ha revocato la licenza rilasciata al ricorrente per gestire l’istituto di investigazioni private, denominato “C.P. Investigazioni”; nonché degli atti presupposti e connessi;</p>
<p><b>e per la condanna<br />
</b>dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Pescara;<br />
Vista l’ordinanza collegiale 6 aprile 2006, n. 63, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie ragioni;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Udito alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv. Placido Pelliccia &#8211; su delega dell’avv. Francesco Racanelli &#8211; per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Anna Buscemi per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con licenza della Prefettura di Pescara 8 giugno 2005, n. 10.207, il sig. Caringella è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 134 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, a gestire un istituto di investigazioni private, denominato “C.P. Investigazioni”, al fine di esercitare l’attività di antitaccheggio all’interno di esercizi commerciali; la sede dell’attività è stata stabilita in Pescara, in via Monte Camicia.<br />
Poiché all’indirizzo in questione l’istituto non era risultato attivo, la Prefettura con nota 28 ottobre 2005, n. 34086, ha comunicato all’interessato l’avvio del procedimento finalizzato all’eventuale adozione di conseguenti provvedimenti sanzionatori per non aver attivato la sede dell’istituto. In risposta a tale nota l’interessato con nota dell’8 novembre 2005, ha comunicato di aver avuto problemi nell’acquisire la materiale disponibilità dei locali, ma che allo stato la sede era stata attivata.<br />
Dallo svolgimento di ulteriori otto verifiche è, però, emerso che all’indirizzo in questione era stata esclusivamente apposta sul citofono del portone un’etichetta, riportante il numero di un’utenza telefonica mobile, per cui il Prefetto di Pescara con provvedimento 24 gennaio 2006, n. PEUTG00041152006/Area 1 P.A., ha revocato la licenza rilasciata al ricorrente sulla base della testuale considerazione che “<i>una sede sempre chiusa, mancante di personale addetto al presidio della struttura</i>” era da considerarsi “<i>inesistente</i>”, per cui doveva ritenersi che il Caringella non avesse mai iniziato l’attività. <br />
Con ricorso in esame l’interessato è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo le seguenti censure:<br />
1) Violazione degli artt. 11, 134, 135 e 136 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di motivazione.<br />
L’attività di antitaccheggio viene svolta all’esterno e nessuna norma prescrive di tenere aperta al pubblico la sede dell’istituto; la sede era stata regolarmente attivata e, per accedere ad essa per effettuare i previsti controlli, avrebbe potuto contattarsi l’interessato con una semplice telefonata. L’istruttoria era stata incompleta, nè era stata data risposta alla predetta comunicazione del ricorrente dell’8 novembre 2005.<br />
2) Violazione degli artt. 11, 134, 135 e 136 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di motivazione.<br />
La Prefettura avrebbe potuto accertare l’idoneità della sede dell’istituto di vigilanza al momento del rilascio della licenza. La sanzione della revoca appare, in ogni caso, sproporzionata rispetto all’irregolarità posta in essere, in quanto le autorizzazioni di polizia sono revocabili solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica, cioè in casi di abuso, di gravi condanne inflitte al titolare o per diminuita capacità tecnica per i servizi prestati.  <br />
La Prefettura di Pescara si è costituita in giudizio e con memoria depositata il 22 febbraio 2007 ha diffusamente confutato il fonda-mento delle censure dedotte.<br />
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il ricorso in esame – come sopra esposto – ha per oggetto il provvedimento del 24 gennaio 2006, con il quale il Prefetto di Pescara ha revocato la licenza rilasciata al ricorrente al fine di esercitare l’attività di antitaccheggio all’interno di esercizi commerciali.<br />
Era, invero, accaduto che la sede dell’attività è stata stabilita dal ricorrente in Pescara in via Monte Camicia, ma che la Polizia di Stato, nello svolgimento di ben otto verifiche, aveva trovato tale sede sempre chiusa, rilevando solo che sul citofono del portone era stata apposta un’etichetta, riportante il numero di un’utenza telefonica mobile. Con l’atto impugnato il Prefetto di Pescara ha revocato la licenza rilasciata al ricorrente sulla base nella sostanza del rilievo che l’istituto non era risultato attivo, in quanto &#8211; come testualmente si legge sull’atto impugnato &#8211; “<i>una sede sempre chiusa, mancante di personale addetto al presidio della struttura</i>” è da considerarsi “<i>inesistente</i>”; di conseguenza, ha ritenuto che il Caringella non avesse mai iniziato l’attività.<br />
Tale atto di revoca, ad avviso del Collegio, non si sottrae alle censure di legittimità dedotte con il gravame<br />
 Carattere pregiudiziale ed assorbente rivestono in merito le censure di eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di motivazione e di violazione del principio di proporzionalità, dedotte con il primo ed il secondo motivo di gravame &#8211; che possono esaminarsi congiuntamente &#8211; e con le quali l’istante si è, tra l’altro, lamentato del fatto che, in realtà, la sede era stata regolarmente attivata e che, per accedere ad essa per effettuare i previsti controlli, avrebbe potuto contattarsi l’interessato con una semplice telefonata; inoltre, ha dedotto che la sanzione comminata era sproporzionata rispetto all’irregolarità, in ipotesi, posta in essere.<br />
Premesso che l’autorizzazione amministrativa a svolgere il servizio di antitaccheggio, limitata al territorio della provincia di Pescara (Cons. St., sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3421), risulta disciplinata dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che, in base all’art. 11 di tale t.u., l’autorizzazione può essere revocata o in caso di abuso (Cons. St., sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6207) o nel caso in cui vengano a mancare le condizioni per il rilascio, va osservato che nella specie la revoca è stata disposta in quanto il Prefetto ha nella sostanza ritenuto che non si fosse verificata una specifica condizione prevista in sede di rilascio: cioè l’apertura in Pescara della sede dell’istituto. <br />
Tale circostanza è stata desunta dal fatto che tale sede era stata rinvenuta sempre chiusa e mancante del personale addetto alla sua sorveglianza, anche se sul citofono era stata apposta un’etichetta, riportante il numero di un’utenza telefonica mobile. Va, in merito, anche premesso che gli agenti che hanno effettuato le predette verifiche non hanno mai contattato tale numero telefonico.<br />
In estrema sintesi, ad avviso dell’Amministrazione, la mancata apertura al pubblico della sede, equivale alla sua non attivazione e che la mancata attivazione della sede prevista in sede in rilascio dell’autorizzazione comporta necessariamente la revoca della stessa.<br />
Il Collegio non ritiene di condividere tale conclusione.<br />
Va, invero, rilevato che dal combinato disposto degli artt. 16 e 135 del predetto T.U. risulta chiaro che anche il soggetto autorizzato a svolgere il servizio di antitaccheggio deve necessariamente attivare una sede nella quale deve essere custodito il registro degli affari investigativi che “<i>deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza</i>” “<i>in qualunque ora</i>” di apertura dei “<i>locali destinati allo esercizio</i>” dell’attività autorizzata; ciò posto, sembra evidente che da tale normativa non deriva né un obbligo di apertura di detti locali per ventiquattro ore al giorno, né che tale sede possa, al contrario, rimanere sempre chiusa, dato che il titolare può essere contattato (dai clienti e dall’Autorità di Polizia) anche solo per telefono.<br />
L’obbligo di apertura al pubblico deve, in realtà, ritenersi sussistente &#8211; così come di recente precisato dalla giurisprudenza amministrativa, esaminando una fattispecie per molti versi analoga a quella ora all’esame (Cons. giust. amm. Reg. Sic., 27 dicembre 2006, n. 806) &#8211; non relativamente alle 24 ore quotidiane, ma agli ordinari orari di apertura degli uffici, da comunicare previamente alla locale Questura, ove, in ipotesi, diversi da quelli ordinariamente praticati dagli esercizi commerciali del luogo.<br />
Fatta tale premessa, va rilevato che l’istante (esibendo il contratto di locazione dell’alloggio ed alcune fatture relative all’acquisto degli arredi) ha dimostrato in giudizio di avere in realtà attivato tale sede; purtuttavia sembra anche evidente che l’istante per un verso non aveva rispettato gli orari ordinariamente praticati dagli esercizi commerciali del luogo e per altro verso non aveva comunicato previamente alla locale Questura i diversi orari in cui i locali sarebbero stati aperti al pubblico.<br />
Ciò posto, ritiene il Collegio che nella specie sussista il lamentato difetto di proporzionalità che ha contraddistinto la risposta sanzionatoria dell’amministrazione, pur a fronte della riscontrata ed innegabile inosservanza degli orari di apertura posta in essere del titolare della licenza.<br />
È fuor di dubbio, infatti, che, anche in materia di autorizzazioni di polizia, la revoca della licenza debba in ogni caso ispirarsi al principio di proporzionalità, che è peraltro corollario di quello di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni uguali (nonché di trattamento adeguatamente differenziato delle situazioni diverse), avente rango costituzionale fondamentale perché insito nell’art. 3 Costituzione.<br />
Va, peraltro, in merito anche ricordato che il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa è compreso tra i principi dell’ordinamento comunitario e che, pertanto, in quanto compreso tra tali fonti, ha oggi pieno ingresso nel nostro ordinamento, in virtù del disposto del primo comma dell’art. 1 della 7 agosto 1990, n. 241; e tale principio, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (anch’essa inclusa tra le fonti del diritto comunitario), impone, invero, un’indagine c.d. “trifasica”, che passa attraverso l’accertamento della necessità della misura, della sua idoneità allo scopo da raggiungere ed alla stretta proporzionalità con il fine da raggiungere; per cui in definitiva, in applicazione di tale principio deve essere preferita “<i>la misura più mite</i>” che consenta di raggiungere lo scopo perseguito dalla norma. <br />
Con riferimento a quanto sopra esposto ritiene, in definitiva, la Sezione che la violazione riscontrata (cioè l’essere stata trovata reiteratamente chiusa la sede dell’agenzia) sia relativamente tenue o, comunque, non di una gravità tale da giustificare il provvedimento sanzionatorio assunto, che la norma dispone sia applicato &#8211; come sopra indicato &#8211; solo in caso di abuso o nel caso in cui vengano a mancare le condizioni per il rilascio.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato. <br />
Rimane, per concludere, da esaminare la domanda di risarcimento del danno derivato dall’illegittima revoca subita.<br />
Tale domanda, allo stato degli atti, non può però essere accolta perché il presente annullamento per difetto di proporzionalità, che si pronuncia con espressa salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, lascia aperta la possibilità che al ricorrente, per i fatti posti a base del provvedimento ora annullato, sia comminata una sanzione diversa e minore (quale, ad esempio, la sospensione della licenza) la quale, almeno per un certo ambito, potrebbe elidere l’ingiustizia del danno da chiusura coatta dell’attività che in questa sede si lamenta.<br />
Inoltre, va anche rilevato che il tempestivo accoglimento dell’istanza cautelare da parte di questo Tribunale non sembra che, allo stato degli atti, abbia comportato l’interruzione dell’attività svolta dal ricorrente.<br />
Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale com¬pensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.    </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il <b>Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara</b>, <b>accoglie</b> il ri¬corso specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato del provvedimento 24 gennaio 2006, n. PEUTG00041152006/Area 1 P.A., del Prefetto di Pescara.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 22 marzo 2007.</p>
<p>Pubblicata mediante deposito il 03.04.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-372/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.372</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-373/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-373/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.373</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore Società C. L. &#038; Ass.ti S. di I. p.a. (avv.ti D. Vagnozzi e G. Cerceo) c. l’Ente Ambito n. 6 – Chetino (avv. P. Tenaglia) e nei confronti dell’A.T.I. costituita tra le società I. s.r.l. (mandataria), I. Ingegneria s.r.l. e S.I.F. s.r.l.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-373/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-373/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.373</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore<br /> Società C. L. &#038; Ass.ti S. di I. p.a. (avv.ti D. Vagnozzi e G. Cerceo) c. l’Ente Ambito n. 6 – Chetino (avv. P. Tenaglia) e nei confronti dell’A.T.I. costituita tra le società I. s.r.l. (mandataria), I. Ingegneria s.r.l. e S.I.F. s.r.l. (avv.ti A. Boschetti e C. Di Martino)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di motivazione in sede di valutazione delle offerte e sul riferimento a criteri equitativi ai fini della quantificazione del danno derivante da annullamento dell&#8217;intera gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di contratti della p.a. – Ammissione alla gara di altro concorrente – Impugnazione – Avverso il provvedimento di aggiudicazione – Necessità &#8211; Ragioni.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Notifica – Decorrenza – Dalla consegna all’ufficiale giudiziario – Ragioni.</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di contratti della p.a. &#8211; Termine – Decorrenza – Presenza di un rappresentante alle sedute della commissione – Rilevanza &#8211; Limiti.</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di contratti della p.a. – Gara &#8211; Valutazione delle offerte &#8211; Sindacato – Limiti.</p>
<p>5. Contratti della p.a. – Gara – Valutazione delle offerte – Motivazione –Portata – Finalità.</p>
<p>6. Contratti della p.a. – Gara &#8211; Valutazione delle offerte – Motivazione – In forma numerica – Ambito e limiti.</p>
<p>7. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di contratti della p.a. – Gara &#8211; Valutazione delle offerte &#8211; Sindacato – Limiti – Carenza assoluta di motivazione – Annullamento – Necessità &#8211; Ragioni.</p>
<p>8. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di contratti della p.a. – Gara &#8211; Aggiudicazione – Annullamento – Conseguenze sul contratto &#8211; Inefficacia.</p>
<p>9. Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno &#8211; In tema di contratti della p.a. – Gara &#8211; Annullamento dell’intera gara – Conseguenze risarcitorie &#8211; Responsabilità precontrattuale.</p>
<p>10. Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno &#8211; In tema di contratti della p.a. – Gara &#8211; Annullamento dell’intera gara – Conseguenze risarcitorie &#8211; Perdita di chance – Quantificazione – Criterio equitativo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’impugnazione volta a far valere il mancato possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di ammissione previsti dal bando di gara deve essere proposta avverso il provvedimento di aggiudicazione. Infatti, gli atti di ammissione ai procedimenti di gara sono privi di contenuto lesivo in quanto interni ai procedimenti medesimi e, pertanto, sono inidonei a concretare una situazione di vantaggio nel confronti dei soggetti ammessi; ne consegue che soltanto nell’eventualità che l’atto terminale del procedimento si concluda a favore di un soggetto privo dei requisiti, il concorrente direttamente danneggiato può vedere lesa la propria situazione giuridica e quindi trarre legittimazione per l’impugnazione, insieme con l’atto conclusivo, del provvedimento di ammissione del soggetto privo dei requisiti richiesti. (1)<br />
2. Secondo un principio generale in materia di notificazioni degli atti, la notifica si considera perfezionata per il notificante nel momento in cui l’atto viene consegnato all’ufficiale giudiziario, e non nel momento dell’effettivo recapito, tutte le volte in cui debba essere rispettato un termine di decadenza posto dalla legge a carico del notificante. (2)</p>
<p>3. Ai fini del decorso del termine per l’impugnazione la presenza di rappresentanti delle imprese concorrenti alle sedute di gara integra gli estremi della piena conoscenza in capo alle medesime dei soli atti che vengono adottati durante la seduta nella quale sono presenti e non certamente per le pregresse attività poste in essere dalla Commissione di gara in seduta segreta. (3)</p>
<p>4. In sede di valutazione comparativa delle offerte presentata in gara il giudizio di discrezionalità tecnica, caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell’esito delle valutazioni, sfugge normalmente al sindacato di legittimità del giudice amministrativo ove non vengano in rilievo indici sintomatici del corretto esercizio del potere, quale ad esempio proprio il difetto di motivazione, l’illogicità manifesta, l’erroneità dei presupposti di fatto e l’incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti. (4)</p>
<p>5. L’Amministrazione, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha l’obbligo di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio e ciò, ove non avvenga attraverso specifiche esternazioni sul contenuto degli elementi valutabili dell’offerta, deve avvenire quantomeno mediante l’analitica indicazione dei criteri, nel bando di gara o nella lettera d’invito, che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, manifestando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. L’obbligo di rendere comprensibili le valutazioni di gara è imposto dalla necessità di garantire la possibilità, affermata a livello costituzionale (art. 24 Cost.), di un sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere che, sebbene si verta nel campo della discrezionalità tecnica, non è escluso circa i profili della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle valutazioni effettuate; tale sindacato sarebbe evidentemente precluso in assenza di una sia pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto alla formulazione dei giudizi sulle offerte. (5)<br />
6. Nella fase di valutazione delle offerte da parte di una commissione di gara l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita soltanto quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi entro i quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia talmente analitica da delimitare il giudizio delle commissione nell’ambito di un minimo ed un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l’iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico. (6)<br />
7. Il sindacato di legittimità del Giudice amministrativo in ordine alla valutazione delle offerte può svolgersi solo attraverso un attento esame della motivazione assunte in sede di attribuzione dei punteggi previsti; ne discende che tutte le volte in cui tale motivazione sia carente e/o totalmente assente non possono non annullarsi gli atti di gara, proprio perché, in tal modo, è stata preclusa al giudice ogni indagine in ordine all’iter logico seguito dalla commissione di gara nella valutazione delle offerte, e quindi ogni indagine sulla ragionevolezza, sulla coerenza e sulla logicità delle valutazioni effettuate. (7)</p>
<p>8. Dall’annullamento dell’aggiudicazione, discende l’inefficacia del contratto stipulato “medio tempore”, stante il rapporto di consequenzialità necessaria tra la procedura di gara ed il contratto successivamente intervenuto tra le parti. (8)</p>
<p>9. Qualora il vizio accolto importi l’annullamento dell’intera gara, non potendosi ritenere che la ricorrente sarebbe risultata di certo aggiudicataria della gara, l’Amministrazione dovrà rispondere esclusivamente a titolo di responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c., avendo commesso in sede di svolgimento della gara un errore ingiustificabile, che ha comportato l’annullamento dell’intero procedimento di gara, compresa l’avvenuta aggiudicazione. Pertanto, l’Amministrazione risponde nei confronti della ditta ricorrente nei limiti della perdita di chance effettivamente subita e delle spese sostenute. (9)</p>
<p>10. Ai fini del riasarcimento della perdita di chanche, il giudice, laddove non sia stata fornita un’adeguata prova, non può rimettersi in toto ai conteggi effettuati dalla ricorrente. Purtuttavia, non potendo i danni lamentati essere provati nel loro preciso ammontare, il giudice amministrativo può far ricorso all’art. 1226 c.c. e procedere ad una valutazione equitativa di tali danni, poiché tale criterio equitativo è certamente applicabile anche nel giudizio amministrativo di tipo risarcitorio per responsabilità della pubblica amministrazione tutte le volte in cui sia estremamente difficoltoso dimostrare la misura esatta del danno sotto il duplice profilo della perdita di chance e delle spese sostenute per partecipare alla gara, specie ove sia stato in parte utilizzato personale dipendente.(10)</p>
<p></b>________________________________<br />
(1) <i>Cfr. in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 3 febbraio 2006, n. 383.<br />
(2) CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Sentenza 12 aprile 2005, n. 154.<br />
(3) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 27 aprile 2004 , n. 2538.Ha rilevato il Collegio, che se è pur vero che il rappresentante della ricorrente era presente al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (per cui, in definitiva, in tale data già conosceva i punteggi attribuiti in sede di valutazione delle offerte tecniche), appare per altro verso evidente che tale rappresentante non conosceva anche i precedenti verbali della Commissione di gara, nonché le modalità e le motivazioni relative all’assegnazione dei predetti punteggi, circostanze queste che sono state apprese solo in sede di accesso agli atti ed ai verbali di gara. <br />
(4) cfr. da ultimo, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 5 ottobre 2005, n. 5314. <br />
(5) Così, sul punto e da ultimo, TAR PUGLIA – BARI – SEZIONE I &#8211; Sentenza 11 gennaio 2006, n. 38.<br />
(6) Così da ultimo, CONSILGIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 25 luglio 2006 n. 4657; Id., SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 22 giugno 2006, n. 3851; Id. – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 29 novembre 2005, n. 6759.<br />
(7)<br />
(8) Cfr. in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 6 luglio 2006, n. 4295; ID – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 28 settembre 2005, n. 5194.<br />
(9) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 16 gennaio 2006, n. 86.<br />
(10) Cfr. da ultimo CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 23 giugno 2006, n. 3898; ID – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 21 aprile 2006, n. 2256. (A. Fac.)</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione Staccata di Pescara 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori:</p>
<p>Dott. Antonio Catoni	Presidente<br />	<br />
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, estensore<br />	<br />
Dott. Luciano Rasola	Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul <b>ricorso n. 277/06</b>, proposto dalla <br />
<b>Società C. L. &#038; Ass.ti S. di I. p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore Ing. Giuseppe Enrico Montrone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Vagnozzi e Giulio Cerceo, elettivamente domiciliato presso il secondo difensore in Pescara, viale G. D’Annunzio, 142;</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
l’<B>ENTE AMBITO N. 6 – CHIETINO</B>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Tenaglia, elettiva-mente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, c.so V. Emanuele, 147;</p>
<p><b>e nei confronti<br />
</b>dell’<b>A.T.I. Costituita tra le SOCIETÀ I. S.R.L. (MANDATARIA), I. INGEGNERIA S.R.L. E S.I.F. S.R.L</b>., in persona del legale rappresentante pro-tempore ing. Sante Di Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Boschetti e Consuelo Di Martino, elettivamente domiciliato con i propri difensori in Pescara, presso la Segreteria di questo Tribunale;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>della determina 19 aprile 2006, n. 21, con la quale il Responsabile dei servizi dell’Ente Ambito n. 6 – Chietino ha aggiudicato in via definitiva all’a.t.i. costituita tra le società Idrosfera s.r.l. (mandataria), Idrostrade Ingegneria s.r.l. e S.I.F. s.r.l. l’appalto dei servizi inerenti la mappatura delle reti idriche, la ricerca ed il recupero delle perdite nei Comuni di Lanciano, Ortona, Vasto, Casoli e Casalbordino; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui la determina dello stesso Responsabile dei servizi 9 febbraio 2006, n. 1, recante l’aggiudica-zione provvisoria della gara; </p>
<p><b>e per la condanna<br />
</b>dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Ambito n. 6 – Chietino e dell’a.t.i. controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Udito alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv. Giulio Cerceo per la parte ricorrente, l’avv. Pierluigi Tenaglia per l’Amministrazione resistente e l’avv. Consuelo Di Martino per l’a.t.i. controinteressata;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. del 6 aprile 2005, l’Ente Ambito n. 6 – Chietino ha indetto un pubblico incanto per l’affidamento dei servizi inerenti la mappatura delle reti idriche, la ricerca ed il recupero delle perdite nei Comuni di Lanciano, Ortona, Vasto, Casoli e Casalbordino, da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23, I comma, lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, con i criteri specificati al punto 5  del Disciplinare di Gara.<br />
Alla gara ha partecipato la Società C. Lotti &#038; Ass.ti Società di Ingegneria p.a., che si è però classificata con punti 80,50 al secondo posto della graduatoria redatta dalla Commissione di gara, preceduta dall’a.t.i. costituita tra le società Idrosfera s.r.l. (mandataria), Idrostrade Ingegneria s.r.l. e S.I.F. s.r.l. (mandanti), cui erano stati attribuiti punti 84,09.<br />
Con il ricorso in esame la società in parola è insorta dinanzi questo Tribunale avverso la determina 19 aprile 2006, n. 21, con la quale il Responsabile dei servizi dell’Ente Ambito n. 6 – Chietino ha aggiudicato in via definitiva la gara alla predetta a.t.i.; ha impugnato, altresì, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui la determina dello stesso Responsabile 9 febbraio 2006, n. 1, recante l’aggiudicazione provvisoria della gara; ha chiesto, infine, la condanna dell’Ammi-nistrazione intimata al risarcimento dei danni subiti.<br />
Ha dedotto con il gravame le seguenti censure:<br />
1) Eccesso di potere per violazione della <i>par condicio </i>e dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento delle procedure concorsuali. Violazione dell’art. 23, IV comma, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.<br />
Attraverso la consultazione del sito internet dell’Ente d’Ambito ed, in particolare, attraverso la schermata relativa alle “proprietà” dei file corrispondenti (nell’indicazione del soggetto “autore” del testo) si rileva che gli elaborati di gara erano stati predisposti dalla società Idroservizi, che, però, versa in una situazione di “intreccio tecnico ed amministrativo” con la società Idrosfera, con alterazione, quindi, della <i>par condicio </i>e dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.<br />
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. <br />
Pur avendo tutti i partecipanti alla gara rilevato tale aspetto, la Commissione di gara ha superato tali rilievi senza svolgere un’adeguata istruttoria, ma limitandosi ad affermare che non era stato conferito un incarico esterno per la redazione del bando.<br />
3) Eccesso di potere per travisamento e per violazione dei principi di trasparenza e buon andamento. Violazione della <i>par condicio.</i><br />
La Commissione di gara, dopo la formulazione dei predetti rilievi e prima ancora di svolgere accertamenti in merito, ha aperto le buste contenenti l’offerta economica ed ha redatto la graduatoria finale; mentre, poichè era stata contestata l’ammissione alla gara di una partecipante, tale verifica avrebbe dovuto precedere l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. <br />
A seguito dell’accesso consentito solo ad alcuni degli atti di gara, ha dedotto i seguenti motivi aggiunti:<br />
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per illogicità e per contraddittorietà manifesta e per violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. Violazione dell’art. 23, I comma, lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.<br />
La Commissione di gara non ha predeterminato i criteri di seguire per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica; nè ha motivato l’assegnazione dei relativi punteggi.<br />
5) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà.<br />
Nel verbale n. 9 si fa riferimento ad una comunicazione del Responsabile unico del procedimento del 1° dicembre 2005, che non è stata, però, allegata al verbale, impedendo, così, al Responsabile del servizio di pronunciarsi su essenziali elementi valutativi in ordine alla legittimità della procedura di aggiudicazione.<br />
 6) Violazione degli artt. 6 e 7 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta. Violazione della <i>par condicio.</i> <br />
L’aggiudicataria della gara non ha fatto pervenire alla stazione appaltante i documenti richiesti entro il termine perentorio di quindici giorni.<br />
La ricorrente ha, conclusivamente, richiesto l’accesso a tutti gli atti del procedimento.<br />
Avendo conosciuto gli ulteriori atti di gara, ha dedotto, infine, i seguenti ulteriori motivi aggiunti:<br />
7) Violazione dell’art. 6, VIII comma, della L. 18 novembre 1998, n. 415, e dell’art. 3, lettere <i>h</i>) ed <i>i</i>) del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per violazione della <i>par condicio.</i>  <br />
Quale requisito di ammissione alla gara era richiesto uno specifico fatturato che l’a.t.i. aggiudicaria non possedeva, in quanto aveva illegittimamente utilizzando i requisiti di professionisti soci e direttori tecnici delle società in parola.<br />
8) Violazione dell’art. 6, VIII comma, della L. 18 novembre 1998, n. 415.<br />
Tale norma non era, in ogni caso, applicabile alla gara in questione.<br />
9) Violazione dell’art. 3 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per violazione della <i>par condicio.</i> Violazione degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157. <br />
 Per dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione relativi alla capacità economica ed alla capacità tecnica la vincitrice della gara ha trasmesso delle fatture e non, come avrebbe dovuto, copia autentica dei bilanci ed i certificati di regolare esecuzione rilasciati dai committenti.<br />
10) Violazione dell’art. 6 del disciplinare di gara e delle norme in materia di autocertificazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per illogicità manifesta.<br />
Non sono stati presentati i documenti richiesti in originale, ma in copia, munita di autodichiarazione di conformità all’originale. <br />
Tali censure la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 14 marzo 2007.<br />
L’Ente Ambito n. 6 – Chietino si è costituito in giudizio e con memorie depositate il 4 luglio, il 16 settembre ed 26 settembre 2006 ed il 6 marzo 2007 ha pregiudizialmente eccepito la tardività dei motivi aggiunti. Nel merito ha, infine, diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.<br />
Si è, inoltre, costituita in giudizio l’A.t.i. cui la gara è stata aggiudicata, che con memorie depositate il 26 luglio 2006, il 27 ed il 28 settembre 2006 ed il 16 marzo 2007, dopo aver anch’essa eccepito la tardività del gravame, ha diffusamente difeso la legittimità degli atti impugnati.<br />
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. &#8211; Con il ricorso in esame – come sopra esposto – la società ricorrente ha impugnato la determina 19 aprile 2006, n. 21, con la quale il Responsabile dei servizi dell’Ente Ambito n. 6 – Chietino ha aggiudicato in via definitiva all’a.t.i. costituita tra le società Idrosfera s.r.l. (mandataria), Idrostrade Ingegneria s.r.l. e S.I.F. s.r.l. (mandanti) l’appalto dei servizi inerenti la mappatura delle reti idriche, la ricerca ed il recupero delle perdite nei Comuni di Lanciano, Ortona, Vasto, Casoli e Casalbordino. <br />
Sono stati, altresì impugnati, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui i verbali della Commissione di gara e la determina dello stesso Responsabile dei servizi 9 febbraio 2006, n. 1, recante l’aggiudi-cazione provvisoria della gara. <br />
La società ricorrente, classificata con punti 80,50 al secondo posto della graduatoria redatta dalla Commissione di gara e preceduta dall’a.t.i. avente come mandataria la società Idrosfera s.r.l., cui erano stati attribuiti punti 84,09, con il gravame ha contestato per un verso l’ammissione alla gara di tale a.t.i., per altro verso ha contestato la correttezza dell’operato della Commissione di gara nella fase della valutazione delle offerte tecniche, per altro verso ancora ha contestato la legittimità dell’atto conclusivo del procedimento.<br />
2. &#8211; In via pregiudiziale il Collegio deve farsi carico di esaminare le eccezioni di tardività dedotte dalle parti resistenti, con le quali è stata contestata la tardiva impugnazione sia dell’ammissione alla gara della controinteressata, che della determina 19 aprile 2006, n. 21, di aggiudicazione in via definitiva della gara.<br />
Tali eccezioni sono entrambe prive di pregio.<br />
Quanto all’impugnativa della ammissione alla gara dell’a.t.i. poi risultata vincitrice, va osservato che, secondo il consolidato orientamento degli organi di giustizia amministrativa, l’impugnazione volta a far valere il mancato possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di ammissione previsti dal bando di gara deve essere proposta avverso il provvedimento di aggiudicazione. Infatti, gli atti di ammissione ai procedimenti di gara sono privi di contenuto lesivo in quanto interni ai procedimenti medesimi e, pertanto, sono inidonei a concretare una situazione di vantaggio nel confronti dei soggetti ammessi; per cui soltanto nell’eventualità che l’atto terminale del procedimento si concluda a favore di un soggetto privo dei requisiti, il concorrente direttamente danneggiato può vedere lesa la propria situazione giuridica e quindi trarre legittimazione per l’impugnazione, insieme con l’atto conclusivo, del provvedimento di ammissione del soggetto privo dei requisiti richiesti (cfr. per tutti, <u>Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2006, n. 383</u>).<br />
Quanto, invece all’impugnazione della predetta determina 19 aprile 2006, n. 21, di aggiudicazione in via definitiva della gara, va osservato che tale atto non è mai stato comunicato direttamente alla ricorrente, che pur aveva partecipato alla gara ed aveva chiesto di essere tempestivamente informata in merito. <br />
Peraltro, quand’anche volesse prendersi a riferimento &#8211; come ipotizza la controinteressata &#8211; la data in cui tale determina è stata pubblicata all’albo dell’ente, l’impugnativa risulta proposta nei termini di legge.<br />
Premesso, infatti, tale delibera è stata pubblicata all’albo dell’ente dal 19 aprile al 4 maggio 2006 e che il termine decadenziale per impugnare un atto pubblicato su un albo decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione, cioè dal 4 maggio 2006 (cfr. da ultimo Cons. St., sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2287), va osservato che la ricorrente ha consegnato il 19 giugno 2006, cioè nel rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni, all’Ufficiale giudiziario del Tribunale di Pescara il ricorso per la notifica a mezzo posta. <br />
Nè, ovviamente, può assumere alcun rilievo, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnativa, la circostanza che la notifica non si sia perfezionata relativamente ad alcuni destinatari (cioè relativamente alle società Idrosfera s.r.l., Idrostrade Ingegneria s.r.l. e S.I.F. s.r.l.) per non essere stati tali destinatari rinvenuti nel domicilio eletto di via Molise, 10 di Campobasso, imponendo la reiterazione della notifica stessa, specie ove si consideri la correttezza di tale indirizzo, che era stato indicato negli atti di gara e che è stato confermato, quanto alla mandataria, anche nell’epigrafe dell’atto di costituzione in giudizio, depositato il 26 luglio 2006. <br />
In definitiva, non sembra che il gravame, correttamente presentato avverso l’atto di aggiudicazione definitiva della gara, sia stato proposto tardivamente, dal momento che &#8211; come è noto &#8211; la notifica del ricorso si intende eseguita alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non a quella dell’effettivo recapito tutte le volte in cui debba essere rispettato un termine di decadenza posto dalla legge a carico del notificante. Secondo, invero, un principio generale in materia di notificazioni degli atti, la notifica si considera perfezionata per il notificante nel momento in cui l’atto viene consegnato all’ufficiale giudiziario (Corte Cost., 12 aprile 2005 , n. 154) e nella specie il ricorso è stato consegnato per la notifica il 19 giugno 2006, cioè nel rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni previsto dalla legge.<br />
3. &#8211; Così risolte tali questioni pregiudiziali, può utilmente passarsi all’esame del merito del gravame. <br />
Il ricorso, deve subito precisarsi, appare fondato.<br />
Premesso che per esaminare le questioni dedotte avverso l’ammissione alla gara dell’a.t.i. poi risultata vincitrice occorrerebbe svolgere un’ulteriore attività istruttoria, va rilevato che carattere pregiudiziale ed assorbente riveste la censura dedotta con il quarto motivo e con la quale la ricorrente si è lamentata nella sostanza del fatto che la Commissione di gara non aveva predeterminato dettagliati ed analitici criteri da seguire per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, nè aveva motivato l’assegnazione dei relativi punteggi.<br />
Va subito detto che tale doglianza, dedotta con i motivi aggiunti, non sembra sia stata proposta tardivamente, in quanto, se è pur vero che il rappresentante della ricorrente era presente al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (per cui, in definitiva, in tale data già conosceva i punteggi attribuiti in sede di valutazione delle offerte tecniche), appare per altro verso evidente che tale rappresentante non conosceva anche i precedenti verbali della Commissione di gara, nonché le modalità e le motivazioni relative all’assegnazione dei predetti punteggi, circostanze queste che sono state apprese solo in sede di accesso agli atti ed ai verbali di gara.<br />
 E’ noto, infatti, che ai fini del decorso del termine per l’impugnazione la presenza di rappresentanti delle imprese concorrenti alle sedute di gara integra gli estremi della piena conoscenza in capo alle medesime dei soli atti che vengono adottati durante la seduta nella quale sono presenti e non certamente per le pregresse attività poste in essere dalla Commissione di gara in seduta segreta (Cons. St. , sez. IV, 27 aprile 2004 , n. 2538).<br />
Ciò posto e per passare all’esame nel merito della doglianza in questione, va ricordato che l’istante si è, tra l’altro, lamentata del fatto che, relativamente alla valutazione della offerta tecnica, i criteri fissati negli atti di indizione della gara, peraltro generici, si limitavano a predeterminare un punteggio massimo da attribuire e che la Commissione di gara, con riferimento a tali criteri, non aveva in alcun modo motivato l’attribuzione dei predetti punteggi. <br />
Va, invero, in punto di fatto precisato che il disciplinare di gara aveva indicato al n. 5 gli “<i>elementi e criteri di valutazione delle offerte</i>” ed aveva individuando i seguenti “<i>elementi di valutazione”</i> e relativi “<i>fattori ponderali</i>”:<br />
a) merito tecnico del personale tecnico specialistico, con fattore ponderale 20;<br />
b) qualificazione del concorrente, con fattore ponderale 15;<br />
c) caratteristiche qualitative, metodologiche e organizzative, con fattore ponderale 50;<br />
d) prezzo offerto, con fattore ponderale 15.<br />
Mentre per l’elemento prezzo era previsto che il modesto punteggio relativo a tale voce (solo 15 punti su 100) sarebbe stato attribuito utilizzando una formula matematica, per la valutazione degli altri coefficienti, era testualmente prevista l’utilizzazione dei seguenti criteri:<br />
&#8211; quanto al predetto elemento a), “<i>si farà riferimento ai </i>curricula vitae<i>, prendendo in considerazione la specifica esperienza dei tecnici maturata in attività analoghe a quelle dell’appalto</i>”;<br />
&#8211; quanto al predetto elemento b), “<i>saranno prese in considerazione le schede di qualificazione</i>”;<br />
&#8211; quanto al predetto elemento c), “<i>saranno presi in considerazione: le metodologie di sviluppo del lavoro con particolare riguardo al grado approfondimento delle attività, l’adeguatezza e la congruità della pianificazione e programmazione delle attivit<br />
Come testualmente si legge nei verbali nn. 4-7, la Commissione di gara, dopo aver verbalizzato di aver proceduto alla valutazione delle offerte “<i>secondo le modalità ed i criteri stabiliti</i>”, si è limitata ad attribuire dei punteggi differenziati relativamente ai predetti tre elementi a), b) e c), punteggi che sono stati riassunti in una tabella allegata. In particolare, alla ricorrente per i tre predetti elementi sono stati attribuiti rispettivamente punti 16, 12 e 37,50, per un totale di punti 65,50; mentre all’a.t.i. poi risultata vincitrice della gara per i tre predetti elementi sono stati attribuiti rispettivamente punti 16, 12 e 45, per un totale di punti 73; va, per completezza, ricordato che relativamente all’elemento prezzo sono stati poi attribuiti rispet-tivamente punti 15 alla ricorrente e punti 11,09 all’a.t.i. poi risultata vincitrice della gara.  <br />
Ciò chiarito, va subito precisato che, ad avviso del Collegio, la doglianza dedotta appare fondata.<br />
Ai fini del decidere deve, invero, partirsi dal rilievo che, come è noto, secondo un pacifico e consolidato orientamento del giudice amministrativo, in sede di valutazione comparativa delle offerte presentata in gara il giudizio di discrezionalità tecnica, caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell’esito delle valutazioni, sfugge normalmente al sindacato di legittimità del giudice amministrativo ove non vengano in rilievo indici sintomatici del corretto esercizio del potere, quale ad esempio proprio il difetto di motivazione, l’illogicità manifesta, l’erroneità dei presupposti di fatto e l’incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti (cfr. da ultimo, Cons. St., sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5314).<br />
Conseguentemente, partendo da tale rilievo, la giurisprudenza è stata particolarmente rigorosa nel richiedere che ogni valutazione comparativa sia supportata da un’idonea motivazione.<br />
Ed è stato in merito chiarito che l’Amministrazione, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha l’obbligo di rendere percepibile l’<i>iter</i> logico seguito nell’attribuzione del punteggio e ciò, ove non avvenga attraverso specifiche esternazioni sul contenuto degli elementi valutabili dell’offerta, deve avvenire quantomeno mediante l’analitica indicazione dei criteri, nel bando di gara o nella lettera d’invito, che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, manifestando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica.<br />
E tale obbligo di rendere comprensibili le valutazioni di gara è imposto, come già detto, proprio dalla necessità di garantire la possibilità, affermata a livello costituzionale (art. 24 Cost.), di un sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere che, sebbene si verta nel campo della discrezionalità tecnica, non è escluso circa i profili della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle valutazioni effettuate: sindacato che sarebbe evidentemente precluso in assenza di una sia pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto alla formulazione dei giudizi sulle offerte (così, sul punto e da ultimo, TAR Puglia, sede Bari, I, 11 gennaio 2006, n. 38).<br />
Relativamente, poi, alla sufficienza o meno di una motivazione contenuta con l’attribuzione di un punteggio numerico, la stessa giurisprudenza, pronunciandosi in ordine alla procedure di scelta del contraente &#8211; e diversamente da quanto deciso in ordine ai concorsi pubblici  &#8211; ha costantemente chiarito che nella fase di valutazione delle offerte da parte di una commissione di gara l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita soltanto quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi entro le quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia talmente analitica da delimitare il giudizio delle commissione nell’ambito di un minimo ed un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l’<i>iter</i> logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico (così da ultimo, Cons. St., sez. V, 25 luglio 2006 n. 4657, e sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3851, e sez. VI, 29 novembre 2005, n. 6759). <br />
Cioè, in definitiva, in sede di aggiudicazione di gara, il solo punteggio numerico può essere ritenuto una sufficiente motivazione in relazione agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa solo quando i criteri prefissati di valutazione siano estre-mamente dettagliati.<br />
Ciò posto, il Collegio non rinviene, innanzi tutto, motivi per discostarsi da quanto costantemente precisato nella materia <i>de qua </i>dal Giudice di appello. Inoltre, ritiene la Sezione che la mera indicazione di un punteggio numerico non era sufficiente nel caso di specie all’adempimento dell’obbligo motivazionale, perché i criteri di giudizio non erano stati sufficientemente predeterminati sia nel bando di gara, che del disciplinare di gara; né, la Commissione di gara, prima dell’apertura delle buste, aveva meglio specificato i criteri di assegnazione dei punteggi in questione.<br />
Con riferimento a tali considerazioni sembra evidente che specie l’attribuzione dei punti relativi all’elemento sopra indicato alla lettera c), particolarmente complesso ed articolato (in quanto relativo alle “<i>caratteristiche qualitative, metodologiche e organizzative”</i>), non sia supportato da alcuna motivazione, particolarmente necessaria ove si consideri che tale elemento era, a sua volta, articolato in ulteriori sub elementi (<i>“metodologie di sviluppo del lavoro con particolare riguardo al grado approfondimento delle attività, l’adeguatezza e la congruità della pianificazione e programmazione delle attività rispetto agli obiettivi previsti, la qualità e quantità delle risultanze delle attività, l’organizzazione delle strutture operative e le risorse materiali che saranno adottate per lo sviluppo delle attività</i>”). Va, peraltro, osservato che proprio l’attribuzione dei punteggi relativi a tale elemento sono poi risultato decisivo ai fini della formazione della graduatoria finale, in quanto tale elemento ha determinato una notevole differenziazione di punteggi tra le varie partecipanti (alla ricorrente sono stati, infatti, attribuiti punti 37,50, mentre all’a.t.i. vincitrice della gara sono stati attribuiti punti 45; mentre nella graduatoria finale tali partecipanti sono risultate distanziate di solo 3,59 punti).<br />
Né può sul punto attribuirsi utile rilievo a quanto sostenuto dalle parti resistenti, secondo cui l’attribuzione dei punteggi non aveva bisogno di alcuna motivazione, in quanto i criteri per l’attribuzione dei punteggi erano stati sufficientemente precisati nel predetto capitolato di gara.<br />
Va, invero, al riguardo osservato che, come già detto, tale capitolato non conteneva in merito una specificazione talmente analitica e dettagliata dei punteggi da attribuire relativamente alle “<i>caratteristiche qualitative, metodologiche e organizzative</i>” da delimitare il giudizio delle commissione nell’ambito di un minimo ed un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l’<i>iter</i> logico seguito nel valutare le offerte sotto il profilo tecnico. <br />
Va, infine, precisato che il sindacato di legittimità di questo Giudice in ordine alla valutazione delle offerte può svolgersi solo attraverso un attento esame della motivazione posta a base in sede di attribuzione dei punteggi previsti; per cui tutte le volte in cui tale motivazione sia carente e/o totalmente assente (come nel caso di specie) non possono non annullarsi gli atti di gara, proprio perché, in tal modo, è stata preclusa a questo giudice ogni indagine in ordine all’<i>iter</i> logico seguito dalla Commissione di gara nella valutazione delle offerte, e quindi ogni indagine sulla ragionevolezza, sulla coerenza e sulla logicità delle valutazioni effettuate.<br />
Né, infine, può ritenersi che sia precluso dall’art. 21-<i>octies </i>della L. 7 agosto 1990, n. 241, a questo Tribunale l’annullamento degli atti per tale difetto di motivazione, attesa la natura certamente non vincolata (ed, al contrario, ampiamente discrezionale) dell’attribuzione dei punteggi in questione.   <br />
Con riferimento a tali considerazioni vanno, conseguentemente, ritenute illegittime le predette valutazioni della Commissione di gara e conseguentemente tale vizio inficia anche l’impugnato atto di aggiudicazione della gara all’a.t.i. controinteressata; mentre possono ritenersi assorbite tutte le altre censure dedotte. <br />
E dall’annullamento di tale aggiudicazione, discende – come è noto – l’inefficacia del contratto stipulato “<i>medio tempore</i>”, stante il rapporto di consequenzialità necessaria tra la procedura di gara ed il contratto successivamente intervenuto tra le parti (Cons. St., sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4295, e sez. V, 28 settembre 2005, n. 5194).<br />
4. &#8211; Rimane a questo punto da esaminare la richiesta di risarcimento dei danni, avanzata dalla ricorrente.<br />
Il Collegio ritiene che, avendo il vizio in parola travolto l’intera gara, non possa ritenersi che la ricorrente sarebbe risultata di certo aggiudicataria della gara. <br />
Conseguentemente, deve ritenersi che l’Amministrazione debba rispondere esclusivamente a titolo di responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c., avendo commesso in sede di svolgimento della gara un errore ingiustificabile, che ha comportato l’annullamento dell’intero procedimento di gara, compresa l’avvenuta aggiudicazione. Pertanto, la stessa risponde nei confronti della ricorrente nei limiti della perdita di <i>chance </i>effettivamente subita e delle spese sostenute (Cons. St., sez. VI, 16 gennaio 2006, n. 86).<br />
 Ciò posto, deve rilevarsi che l’istante con la memoria difensiva versata in giudizio il 14 marzo 2007 ha quantificato la perdita di chance nel 20% dell’importo a base d’asta (cioè in € 436.000), mentre le spese sostenute sono state quantificate in € 59.230; in ordine a tali spese ha, inoltre, versato in giudizio una relazione con la quale ha determinato in € 49.713 le spese relative all’utilizzo del proprio personale dipendente ed in circa € 10.000 le ulteriori spese.<br />
Il Collegio ritiene che, trattandosi di responsabilità precontrattuale, l’Amministrazione &#8211; come già detto &#8211; risponde nei confronti della ricorrente nei limiti delle perdite di <i>chance </i>effettivamente subite e delle spese sostenute delle quali, però, deve essere fornita la relativa prova. Ritiene, pertanto, non essendo stata fornita un’adeguata prova, di non poter aderire <i>in toto </i>ai conteggi effettuati dalla ricorrente.<br />
Purtuttavia, non potendo i danni lamentati essere provati nel loro preciso ammontare, la Sezione ritiene di poter utilizzare a tal fine il disposto dell’art. 1226 e di procedere ad una valutazione equitativa di tali danni. Va, invero, ricordato che &#8211; come è già stato costantemente chiarito (cfr. da ultimo Cons. St., sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3898, e sez. V, 21 aprile 2006, n. 2256) &#8211; tale criterio equitativo è certamente applicabile anche nel giudizio amministrativo di tipo risarcitorio per responsabilità della pubblica amministrazione tutte le volte in cui, come nel caso di specie, sia estremamente difficoltoso dimostrare la misura esatta del danno sotto il duplice profilo della perdita di chance e delle spese sostenute per partecipare alla gara, specie ove sia stato in parte utilizzato personale dipendente. <br />
Quanto, pertanto, alla perdita di chance il Collegio ritiene che tali danni possano equitativamente essere liquidati nella misura dello 0,7% della base d’asta, in relazione al possibile utile d’impresa del 10%, ridotto in relazione al numero dei partecipanti alla gara (alla gara erano state ammesse 13 partecipanti) e cioè nella complessiva somma di € 15.000; mentre le spese relative al personale dipendente per la partecipazione alla gara possono equitativamente essere liquidate nella complessiva somma di € 10.000, cui vanno sommate le ulteriori spese sostenute (€ 10.000).<br />
Va, pertanto, condannato l’Ente Ambito al pagamento della complessiva somma di € 35.000. <br />
5. &#8211; Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto nel senso sopra specificato e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato; inoltre, l’Ammi-nistrazione, rispondendo a titolo di responsabilità precontrattuale, deve essere condannata al pagamento delle somme sopra indicate. <br />
La spese del giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il <b>Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara</b>, <b>accoglie</b> il ri¬corso specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata determina 19 aprile 2006, n. 21, del Responsabile dei servizi dell’Ente Ambito n. 6 – Chietino.<br />
Condanna l’Ente Ambito n. 6 – Chietino al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, che vengono liquidati nella complessiva somma di € 35.000 (trentacinquemila).<br />
Condanna, infine, l’Ente Ambito n. 6 – Chietino al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 3.000 (tremila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministra¬tiva.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 22 marzo 2007.</p>
<p>Pubblicata mediante deposito il 03.04.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-373/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.374</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-374/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-374/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-374/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.374</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore P. F., P. N., P. E., P. A M., P. L. e G. C. (avv.ti W. Putaturo e M. Colalè) c. il COMUNE DI PESCARA (avv. P. Di Marco) e nei confronti della società P. N. 2000 S.R.L. (avv. O. Prosperi) e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-374/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.374</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-374/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.374</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore<br /> P. F., P. N., P. E., P. A M., P. L. e G. C. (avv.ti W. Putaturo e M. Colalè) c. il COMUNE DI PESCARA (avv. P. Di Marco) e nei confronti della società P. N. 2000 S.R.L. (avv. O. Prosperi) e della RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (avv.ti G. Ranci e  T. Marchese) e del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (già MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI) (Avv. dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sul contenuto fondamentale del P.R.G. e sulla funzione delle zonizzazioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – P.r.g. – Contenuto fondamentale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 7, n. 2 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 stabilisce che il p.r.g. contiene la divisione in zone dell’abitato e tale zonizzazione del territorio costituisce elemento fondamentale di ogni piano regolatore generale; si possono così distinguere: a) la zonizzazione infrastrutturale mirata a dotare le varie zone del territorio di servizi e di infrastrutture proporzionati alla entità e destinazione delle costruzioni da realizzare; b) la zonizzazione architettonica, ossia la suddivisione in zone a seconda delle loro caratteristiche edilizie e delle dimensioni delle costruzioni; c) la zonizzazione funzionale che detta le caratteristiche fisiche degli immobili in funzione ai diversi usi consentiti ovvero direttamente gli usi a prescindere dalla conformazione fisica dell’immobile. E tutte tali zonizzazioni svolgono una funzione essenziale di tutela degli interessi pubblici e privati mirando a fissare i caratteri di ciascuna zona, con il conseguente effetto di tutela delle proprietà (1).<br />
</b>_________________________<br />
(1) <i>Cfr. in motivazione, cfr., da ultimo, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 7 settembre 2006, n. 5199.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione Staccata di Pescara 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori:<br />
Dott. Antonio Catoni	Presidente<br />	<br />
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, estensore<br />	<br />
Dott. Luciano Rasola	Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>S E N T E N Z A </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul <b>ricorso n. 367/06</b>, proposto da <br />
<b>P. F., P. N., P. E., P. A M., P. L. e G. C. </b>, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Walter Putaturo e Marcella Colalè, elettivamente domiciliati presso i propri difensori in Pescara, c.so Manthonè, 37;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI PESCARA</B>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura comunale in persona dell’avv. Paola Di Marco, presso cui domicilia;<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; della <B>SOCIETÀ P. N. 2000 S.R.L.,</B> in persona del Presidente pro-tempore Filippo Antonio De Cecco, rappresentato e difeso dall’avv. Osvaldo Prosperi, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, via Pesaro, 21;<br />
&#8211; della <B>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</B>, in persona dell’institore pro-tempore dr. Domenico Maricchiolo, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Ranci, elettivamente domiciliato con il proprio difensore in Pescara, via dei Marrucini, 11, presso- del <B>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (GIÀ MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI</B>), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila presso cui per legge domicilia;<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dei seguenti atti:<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio comunale di Pescara 29 maggio 2006, n. 121, con la quale è stato approvato in variante al PRG il progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione ed ampliamento di piazza Colonna;<br />
&#8211; del provvedimento 7 settembre 2006, n. 96115, del Dirigente dell’Area Tecnica e LL.PP. del Comune contenente l’avviso di esecuzione del decreto di espropriazione delle aree di proprietà dei ricorrenti; <br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui gli atti di approvazione dell’Accordo di Programma Mulino e Pastificio De Cecco s.p.a. stipulato il 23 dicembre 1998, ratificato dal Consiglio comunale di Pescara con deliberazione 21 gennaio 1999, n. 12<br />
<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pescara, della società Porta Nuova 2000 s.r.l., della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e del Ministero delle Infrastrutture;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Udito alla pubblica udienza dell’8 marzo 2007 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, gli avv.ti Walter Putaturo e Marcella Colalè per la parte ricorrente, l’avv. Paola Di Marco per il Comune di Pescara, l’avv. Osvaldo Prosperi per la soc. Porta Nuova 2000 s.r.l., l’avv. Giovanni Ranci per la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e l’avv. dello Stato Massimo Lucci per il Ministero delle Infrastrutture;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Gli attuali ricorrenti sono proprietari in Pescara di un immobile sito via A. da Brescia, angolo piazza Colonna, in prossimità della stazione ferroviaria di Porta Nuova; tale immobile era stato ricompreso nel programma di recupero e riqualificazione urbana presentato dal “Mulino e Pastificio De Cecco s.p.a.”, con i finanziamenti di cui all’art. 2, II comma, della L. 179/92. <br />
Riferiscono gli istanti che, pur avendo rappresentato al Comune che l’area in questione non era in realtà nella disponibilità della società proponente, era stato ugualmente stipulato il 23 dicembre 1998 l’Accordo di Programma in parola tra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Comune di Pescara e la Provincia di Pescara; tale accordo era stato ratificato dal Consiglio comunale di Pescara con deliberazione 21 gennaio 1999, n. 12, ed era stato approvato con decreto del Presidente della Provincia di Pescara 4 febbraio 1999, n. 4. In tale atto era previsto, tra l’altro, che l’ampliamento di piazza Colonna sarebbe avvenuto attraverso l’acquisizione bonaria del fabbricato di proprietà dei ricorrenti, nel termine di quattro anni dalla stipula della convenzione. Con convenzione del 1 febbraio 2000, stipulata tra il Comune di Pescara, il Molino e Pastificio De Cecco s.p.a. e le Ferrovie dello Stato s.p.a., è stata data attuazione a tale accordo, contenente, tra l’altro, la previsione che l’area in questione sarebbe stata acquisita mediante la procedura espropriativa e che l’indennità di esproprio sarebbe stata carico della società Molino e Pastificio De Cecco, fino alla concorrenza di £ 500 milioni.<br />
Poiché la società Porta Nuova 2000 s.r.l., subentrata alla società Molino e Pastificio De Cecco, aveva chiesto al Comune di provvedere all’acquisizione coattiva dell’immobile in questione, la Giunta municipale di Pescara con deliberazione 17 febbraio 2005, n. 168, ha dato avvio al procedimento di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio e con deliberazione 14 giugno 2005, n. 716, ha approvato il progetto definitivo dei lavori.<br />
Tali atti sono stati impugnati dagli attuali ricorrenti dinanzi questo Tribunale con il ricorso n. 389/05, ma nelle more di tale giudizio la Giunta municipale con deliberazioni 19 dicembre 2005, nn. 1243 e 1246, ha revocato gli atti impugnati ed ha deciso di procedere all’adozione di una apposita variante al vigente strumento urbanistico, finalizzata all’imposizione di un vincolo preordinato all’espro-priazione; il Consiglio comunale di Pescara con deliberazione 29 maggio 2006, n. 121, ha approvato in variante al PRG il progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione ed ampliamento di piazza Colonna e, su richiesta dei ricorrenti, il ricorso n. 389/05 con decreto 12 settembre 2006, n. 522, è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. <br />
Con il ricorso in esame gli interessati sono insorti dinanzi questo Tribunale avverso tale deliberazione 29 maggio 2006, n. 121, del Consiglio comunale, impugnando, altresì, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui gli atti già impugnati con il predetto ricorso n. 389/05, cioè gli atti di approvazione dell’Accordo di Programma Mulino e Pastificio De Cecco s.p.a. stipulato il 23 dicembre 1998, ratificato dal Consiglio comunale di Pescara con deliberazione 21 gennaio 1999, n. 12, ed approvato con decreto del Presidente della Provincia di Pescara 4 febbraio 1999, n. 4.<br />
Hanno dedotto a tal fine le censure di violazione delle norme e dei principi in materia di espropriazione di pubblica utilità, di apporto partecipativo del privato al procedimento espropriativo, di giusto procedimento e di formazione degli strumenti urbanistici, di violazione dei principi in materia di attività consensuale della P.A. e di accordi di programma, di violazione dell’art. 1325 c.c. e delle norme disciplinanti il recesso dagli accordi e l’interpretazione dei contratti; di eccesso di potere per contrasto con la normativa regolamentare in tema di formazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana (D.M. 21 dicembre 1994), per difetto di motivazione e di istruttoria, per illogicità ed ingiustizia manifesta, per disparità di trattamento, per uso distorto del potere ablatorio, per difetto di interesse pubblico, per mancata comparazione degli interessi pubblici, per arbitrarietà, per mancata considerazione degli interessi urbanistici e per sviamento; di incompetenza.<br />
In particolare, hanno dedotto le seguenti doglianze:<br />
1) contrariamente a quanto ipotizzato dall’Amministrazione comunale l’Accordo di Programma non prevedeva alcun vincolo di natura espropriativa;<br />
2) in base all’art. 12 del D.M. 21 dicembre 1994 l’Accordo era inefficace in quanto l’avvio del programma non era avvenuto entro i dieci mesi successivi alla data di stipula dell’accordo; a tale accordo non aveva partecipato, peraltro, la Regione Abruzzo, né il decreto di approvazione dell’accordo era stato ratificato dal consiglio provinciale;<br />
  3) essendo decorsi più di cinque anni dall’imposizione del vincolo, avrebbe dovuto procedersi, in base al disposto dell’art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, alla integrale rinnovazione delle procedure destinate alla reiterazione motivata del vincolo stesso;<br />
4) l’assoluta mancanza di una seria e ponderata verifica di compatibilità dell’opera sul piano urbanistico, vizia l’intera procedura espropriativa;<br />
5) il Programma di Riqualificazione Urbana non avrebbe potuto introdurre vincoli di carattere espropriativo;<br />
6) la dichiarazione di pubblica utilità è stata attivata non al fine di perseguire il pubblico interesse, ma al solo fine di porre rimedio alla inosservanza da parte del proponente degli obblighi assunti con l’accordo; peraltro, l’inosservanza della promessa di ottenere la disponibilità delle aree in questione contenuta nella proposta formulata dal proponente esclude che si sia perfezionato l’accordo; <br />
7) i ricorrenti, in quanto proprietari degli immobili interessati dall’intervento, avrebbero dovuto necessariamente partecipare alla elaborazione del programma di riqualificazione, come, peraltro, previsto dall’art. 2 della L.R. Abruzzo 9 agosto 1999, n. 64;<br />
8) la facoltà di procedere all’espropriazione avrebbe dovuto risultare in modo assolutamente inequivocabile dall’accordo di programma ed avrebbe dovuto costituire il frutto della mancata intesa tra i proprietari e l’Amministrazione; né avrebbe potuto definirsi il regime degli immobili di proprietà dei ricorrenti in epoca successiva all’accordo; infine, la delibera consiliare di ratifica dell’adesione del Sindaco all’accordo (da ritenersi atto meramente endoprocedimentale) non può ritenersi produttiva di effetti nei confronti dei ricorrenti;<br />
9) i ricorrenti avrebbero dovuto essere avvisati prima della stipula dell’accordo di programma;<br />
10) la dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella deliberazione della Giunta municipale n. 716/05 è priva della fissazione dei termini di inizio e di fine del procedimento espropriativo.<br />
Con motivi aggiunti, ritualmente notificati, i ricorrenti hanno esteso l’impugnativa nei confronti del provvedimento 7 settembre 2006, n. 96115, del Dirigente dell’Area Tecnica e LL.PP. del Comune contenente l’avviso di esecuzione del decreto di espropriazione delle aree di proprietà dei ricorrenti. Nei confronti di tale atto hanno dedotto il vizio di illegittimità derivata.<br />
Tali censure la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 24 febbraio 2007.<br />
Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 27 settembre 2006 ha pregiudizialmente eccepito la tardività dell’impugnativa dell’accordo di programma, nonché l’inammissibilità del gravame in ragione della mancata deduzione di vizi nei confronti dell’impugnata deliberazione n. 121/06 e della mancata impugnazione del vigente PRG e della variante <i>in itinere</i> ed il difetto di giurisdizione del ricorso nella parte volta a contestare la determinazione dell’indennità di espropriazione; infine, è stata anche eccepita l’inammissibilità dei motivi aggiunti. Nel merito è stato poi diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.<br />
Si sono, inoltre, costituiti in giudizio la società Porta Nuova 2000 s.r.l. e la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., che con memorie depositate la prima il 15 settembre 2006 ed il 24 febbraio 2007 e la seconda il 15 settembre 2006 ed il 24 febbraio 2007 hanno diffusamente difeso la legittimità degli atti impugnati. Inoltre, hanno anche eccepito l’inammissibilità del gravame per ragioni per alcuni versi analoghe a quelle evidenziate dal Comune ed, in aggiunta, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione della mancata impugnativa della presupposta deliberazione di Giunta n. 1243/05.  <br />
Si è, infine, costituito in giudizio anche il Ministero delle Infrastrutture, che con memoria depositata il 1° febbraio 2007 ha chiesto di essere estromesso dal giudizio per non avere in alcun modo partecipato alla formazione degli atti impugnati.<br />
Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2007 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. &#8211; Con il ricorso in esame – come sopra esposto – gli attuali ricorrenti, proprietari di un’area ricompresa nel programma di recupero e riqualificazione urbana presentato dal “Mulino e Pastificio De Cecco s.p.a.”, hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Pescara 29 maggio 2006, n. 121, con la quale è stato approvato in variante al PRG il progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione ed ampliamento di piazza Colonna, nonché il successivo provvedimento 7 settembre 2006, n. 96115, del Dirigente dell’Area Tecnica e LL.PP. del Comune contenente l’avviso di esecuzione del decreto di espropriazione delle aree di proprietà dei ricorrenti.<br />
Hanno impugnato, altresì, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui gli atti di approvazione dell’Accordo di Programma Mulino e Pastificio De Cecco s.p.a. stipulato il 23 dicembre 1998, ratificato dal Consiglio comunale di Pescara con deliberazione 21 gennaio 1999, n. 12, ed approvato con decreto del Presidente della Provincia di Pescara 4 febbraio 1999, n. 4.<br />
Era, invero, accaduto che in sede di ratifica di tale accordo di programma il Consiglio comunale di Pescara con deliberazione 21 gennaio 1999, n. 12, aveva, tra l’altro, testualmente previsto che l’ampliamento della piazza Colonna, antistante la stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova, sarebbe avvenuto attraverso l’acquisizione bonaria del fabbricato di proprietà dei ricorrenti, restando a carico della società proponente “<i>eventuali maggiori importi</i>”, ma “<i>ferma restando la possibilità di procedere, eventualmente, all’utilizzazione del procedimento espropriativo</i>”; con la convenzione del 1 febbraio 2000, stipulata tra il Comune di Pescara, il Molino e Pastificio De Cecco s.p.a. e le Ferrovie dello Stato s.p.a., era stata data attuazione a tale accordo, prevedendo, tra l’altro, all’art. 3.3 che l’area in questione sarebbe stata acquisita mediante la procedura espropriativa e che l’indennità di esproprio sarebbe stata carico della società Molino e Pastificio De Cecco, fino alla concorrenza di £. 500 milioni, ed all’art. 4, lettera e), che il Comune avrebbe provveduto, tra l’altro, ad “<i>immettere tempestivamente la società De Cecco nel possesso dell’area relativa a Piazza Colonna</i>”.<br />
Nel vigente strumento urbanistico (approvato con deliberazione 17 marzo 2003, n. 90) l’area in questione era stata ricompresa tra quelle destinate a “<i>Programmi complessi</i>” e disciplinata dall’art. 70, II comma, delle N.T.A., in base al quale “<i>Le aree disciplinate da piani attuativi e/o programmi complessi approvati e ratificati dal Consiglio Comunale in data anteriore all’adozione del presente P.R.G., sono regolate dalle previsioni dei piani stessi</i>”.<br />
Ora, dal momento che non si era concretizzata l’acquisizione bonaria del fabbricato in questione, la società Porta Nuova 2000 s.r.l., subentrata alla società Molino e Pastificio De Cecco, aveva chiesto al Comune di provvedere all’acquisizione coattiva dell’immobile in questione, e la Giunta municipale di Pescara con deliberazioni 17 febbraio 2005, n. 168, e 14 giugno 2005, n. 716, aveva approvato il progetto definitivo dei lavori. <br />
Poiché tali atti erano stati impugnati dagli attuali ricorrenti dinanzi a questo Tribunale con il ricorso n. 389/05, la stessa Giunta municipale con deliberazioni 19 dicembre 2005, nn. 1243 e 1246, aveva revocato tali atti impugnati ed aveva deciso di procedere all’adozione di una apposita variante al vigente strumento urbanistico, finalizzata all’imposizione di un vincolo preordinato all’espro-priazione, con contestuale comunicazione dell’avvio del procedimento ai privati interessati.<br />
Il Consiglio comunale di Pescara con l’impugnata deliberazione 29 maggio 2006, n. 121, ha, infine, approvato ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ed in variante al vigente PRG, il progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione ed ampliamento di piazza Colonna.  <br />
2. &#8211; Fatte tale precisazioni in ordine all’oggetto dell’impugnativa, va subito rilevato che &#8211; così come eccepito dall’Amministrazione resistente e delle parte controinteressate &#8211; il ricorso è certamente tardivo per la parte diretta avverso tutti gli atti presupposti impugnati, cioè la deliberazione del Consiglio comunale di Pescara 21 gennaio 1999, n. 12, di ratifica dell’Accordo di Programma Mulino e Pastificio De Cecco s.p.a. stipulato il 23 dicembre 1998 ed il decreto del Presidente della Provincia di Pescara 4 febbraio 1999, n. 4, di approvazione di tale accordo.<br />
Gli attuali ricorrenti &#8211; come, infatti, sembra evidente dall’esame degli atti di giudizio &#8211; già conoscevano da tempo tali atti, che avevano, peraltro, anche espressamente impugnato con il ricorso n. 389/05, ed in relazione al quale con decreto 12 settembre 2006, n. 522, non opposto, è stata, peraltro, dichiarata la cessazione della materia del contendere, su richiesta degli stessi ricorrenti.<br />
Data la tardività dell’impugnativa degli atti di approvazione di tale accordo, non possono, di conseguenza, esaminarsi le censure dedotte avverso tali atti, cioè le doglianze sopra indicate ai predetti nn. 2), 5), 6) in parte, 7), 8) e 9), in quanto gli interessati avrebbero dovuto tempestivamente insorgere avverso tali atti o, quanto meno, coltivare il predetto gravame proposto. <br />
3. &#8211; Una volta giunti a tale conclusione e così delimitato l’oggetto del giudizio alla sola deliberazione del Consiglio comunale di Pescara 29 maggio 2006, n. 121, di approvazione in variante al PRG del progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione ed ampliamento di piazza Colonna, può passarsi all’esame delle censure sopra indicate ai nn. 1), 3), 4) e 6), che sono dirette, appunto, avverso tale deliberazione tempestivamente impugnata.<br />
Con tali doglianze che &#8211; possono esaminarsi congiuntamente &#8211; i ricorrenti hanno, nella sostanza, dedotto quanto segue:<br />
a) che, contrariamente a quanto ipotizzato dall’Amministrazione comunale, l’Accordo di Programma non aveva previsto alcun vincolo di natura espropriativa;<br />
b) che, essendo decorsi più di cinque anni dall’imposizione del vincolo, avrebbe dovuto procedersi, in base al disposto dell’art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, alla integrale rinnovazione delle procedure destinate alla reiterazione motivata del vincolo stesso;<br />
c) che non era stata effettuata una seria e ponderata verifica di compatibilità sul piano urbanistico dell’opera da realizzare;<br />
d) che la dichiarazione di pubblica utilità era stata effettuata non al fine di perseguire il pubblico interesse, ma al solo fine di porre rimedio alla inosservanza da parte del proponente degli obblighi assunti con l’accordo di programma.<br />
Tali doglianze, così come proposte, sono tutte prive di pregio. <br />
Ai fini del decidere deve, innanzi tutto, partirsi dall’esame della vigente normativa urbanistica dell’area in questione, quale risulta dagli atti, allo stato inoppugnati, che tale area hanno disciplinato; per poi meglio puntualizzare l’oggetto della deliberazione impugnata.<br />
Ora, come sopra già rilevato, l’accordo di programma in questione, così come ratificato dal Consiglio comunale di Pescara con la predetta deliberazione 21 gennaio 1999, n. 12, ed approvato con decreto del Presidente della Provincia di Pescara 4 febbraio 1999, n. 4, comportava l’esecuzione, tra l’altro, di lavori di sistemazione e di ampliamento della piazza Colonna, con la prevista demolizione del fabbricato di proprietà degli attuali ricorrenti. E sul punto l’accordo in parola, così come definitivamente approvato con il predetto decreto del Presidente della Provincia di Pescara, allo stato inoppugnabile, prevedeva espressamente l’acquisizione bonaria del fabbricato di proprietà dei ricorrenti, restando a carico della società proponente “<i>eventuali maggiori importi</i>”; ferma restando, però <i>“la possibilità di procedere, eventualmente, all’utilizzazione del procedimento espropriativo</i>”. E con la successiva convenzione del 1 febbraio 2000, il Comune di Pescara &#8211; nel prevedere che l’area in questione sarebbe stata acquisita mediante la procedura espropriativa e che l’indennità di esproprio sarebbe stata carico della società Molino e Pastificio De Cecco, fino alla concorrenza di £. 500 milioni &#8211; si era, a sua volta, impegnato, tra l’altro, ad “<i>immettere tempestivamente la società De Cecco nel possesso dell’area relativa a Piazza Colonna</i>”.<br />
Nel vigente PRG, adottato nel 2001 (cioè dopo la stipula di tale convenzione) ed approvato nel 2003, l’area in questione è stata ricompresa tra le zone destinate a “<i>Programmi complessi</i>” e disciplinate dall’art. 70, II comma, delle N.T.A., il quale testualmente così dispone: “l<i>e aree disciplinate da piani attuativi e/o programmi complessi approvati e ratificati dal Consiglio Comunale in data anteriore all’adozione del presente P.R.G., sono regolate dalle previsioni dei piani stessi</i>”. Una disciplina analoga, infine, è contenuta nella variante a tale piano allo stato <i>in itinere.<br />
</i>In estrema sintesi, la vigente disciplina urbanistica dell’edificio di proprietà dei ricorrenti prevedeva il suo inserimento nel predetto “programma complesso”, con la specifica destinazione ivi prevista (cioè tale immobile era destinato ad essere demolito per consentire l’esecuzione dei previsti lavori di sistemazione e di ampliamento della piazza Colonna, con possibilità di essere acquisito anche tramite una procedura espropriativa).  <br />
Ciò posto, va ricordato che &#8211; così come costantemente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. IV, 7 settembre 2006, n. 5199) &#8211; l’art. 7, n. 2 della legge urbanistica stabilisce che il p.r.g. contiene la divisione in zone dell’abitato e tale zonizzazione del territorio costituisce elemento fondamentale di ogni piano regolatore generale; si possono così distinguere: a) la zonizzazione infrastrutturale mirata a dotare le varie zone del territorio di servizi e di infrastrutture proporzionati alla entità e destinazione delle costruzioni da realizzare; b) la zonizzazione architettonica, ossia la suddivisione in zone a seconda delle loro caratteristiche edilizie e delle dimensioni delle costruzioni; c) la zonizzazione funzionale che detta le caratteristiche fisiche degli immobili in funzione ai diversi usi consentiti ovvero direttamente gli usi a prescindere dalla conformazione fisica dell’immobile. E tutte tali zonizzazioni svolgono una funzione essenziale di tutela degli interessi pubblici e privati mirando a fissare i caratteri di ciascuna zona, con il conseguente effetto di tutela delle proprietà. <br />
Facendo applicazione di quanto sopra esposto alla vicenda in questione, emerge che la predetta zonizzazione era stata impressa all’area in questione con l’accordo di programma (nel 1999) ed era stata nella sostanza reiterata nel 2003, con l’approvazione del nuovo P.R.G., per cui nella specie non può neanche aver rilievo un eventuale decorso del quinquennio dall’approvazione dei vincoli sostanzial-mente espropriativi.<br />
Chiarito tale aspetto, va, in aggiunta e da ultimo, rilevato che il Comune &#8211; dopo aver inserito con deliberazione consiliare 20 dicembre 2005, n. 303, la realizzazione dell’opera in questione nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2006/2008 &#8211; con l’impugnata delibe-razione consiliare 29 maggio 2006, n. 121, ha approvato ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ed in variante al vigente PRG, il progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione ed ampliamento di piazza Colonna e ciò in relazione al fatto che (come si legge nella relazione allegata a tale atto deliberativo) l’opera da realizzare non era prevista in maniera “puntuale  e lenticolare” nel predetto strumento urbanistico, ma tramite un generico richiamo alle previsioni contenute nell’accordo di programma. L’Amministrazione, cioè, al fine di superare ogni possibile questione in ordine sia all’esistenza, che alla permanenza (dopo il quinquennio) del vincolo espropriativo sull’area in parola, ha approvato il progetto dell’opera pubblica di sistemazione della piazza seguendo l’<i>iter </i>procedimentale previsto dal D.P.R. 327/01, ipotizzando cioè che il vigente strumento urbanistico non avesse già dato una destinazione pubblica all’area in parola.<br />
Fatte tale premesse e per passare all’esame delle predette censure dedotte, va osservato che le doglianze sopra indicate alle lettere a) e b) sono tutte prive di pregio in punto di fatto, in quanto per un verso l’Accordo di Programma, contrariamente a quanto ipotizzato dai ricorrenti, prevedeva in realtà un vincolo di natura espropriativa, che era stato, peraltro, reiterato con il P.R.G. del 2003; per altro verso, ove volesse ritenersi che tale vincolo era decaduto per essere decorsi più di cinque anni dall’imposizione del vincolo o non fosse mai stato previsto in maniera puntuale, sembra evidente che l’Amministrazione abbia in effetti proceduto, in base al disposto dell’art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, proprio alla integrale rinnovazione delle procedure destinate alla reiterazione motivata del vincolo stesso, seguendo l’<i>iter </i>procedimentale previsto dalla legge per la realizzazione di opere pubbliche in variante allo strumento urbanistico.<br />
Quanto poi alle censure sopra indicate alle lettere c) e d), va rilevato che, dall’esame degli atti, risulta che è stata in realtà effettuata una seria e ponderata verifica di compatibilità sul piano urbanistico dell’opera da realizzare, peraltro, neanche necessaria, dato che l’area era ricompresa &#8211; come già detto &#8211; tra le zone destinate a “<i>Programmi complessi</i>”. <br />
Infine, va osservato che la dichiarazione di pubblica utilità è stata effettuata proprio al fine di perseguire il pubblico interesse di sistemazione della piazza in questione e non, certo, al solo fine &#8211; come ipotizzato con il gravame &#8211; di porre rimedio alla inosservanza da parte del proponente degli obblighi assunti con l’accordo di programma. Tale accordo, infatti, così come sopra indicato, prevedeva in termini espliciti che l’ampliamento della piazza Colonna con la demolizione del fabbricato di proprietà dei ricorrenti sarebbe avvenuto o attraverso l’acquisizione bonaria di tale immobile o attraverso “<i>l’utilizzazione del procedimento espropriativo</i>”; mentre con la successiva convenzione del 1 febbraio 2000, si era meglio precisato che l’indennità di esproprio sarebbe stata carico della società Molino e Pastificio De Cecco, fino alla concorrenza di £. 500 milioni, ed il Comune, peraltro, si era sul punto anche obbligato ad “<i>immettere tempestivamente la società De Cecco nel possesso dell’area relativa a Piazza Colonna</i>”. <br />
Per cui, in definitiva, non sembra che l’intento perseguito con tale atto deliberativo impugnato sia stato quello di porre rimedio ad una inosservanza da parte del proponente degli obblighi assunti con l’accordo di programma, dal momento che tale accordo definiva ben diversamente gli obblighi del proponente in ordine all’acquisizione di tale area, obblighi che, allo stato, non sembra che non siano stati adempiuti.<br />
4. &#8211; Rimane, per concludere, da esaminare la censura sopra indicata al n. 10), con la quale i ricorrenti si sono lamentati del fatto che la dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella deliberazione della Giunta municipale n. 716/05 era priva della fissazione dei termini di inizio e di fine del procedimento espropriativo.<br />
Tale censura è inammissibile in quanto diretta avverso un atto (la deliberazione della Giunta municipale n. 716/05), che era già stata impugnata con il precedente ricorso n. 389/05, in relazione al quale, come già detto, era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che tale atto era stato espressamente revocato dalla Giunta municipale con deliberazioni 19 dicembre 2005, n. 1243. <br />
Cioè, in definitiva, la censura è inammissibile in quanto diretta avverso un atto che, già al momento della proposizione del gravame, era stato revocato dal Comune.<br />
5. &#8211; Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto. <br />
Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per disporre la totale com¬pensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.    </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il <b>Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara</b>, <b>respinge</b> il ri¬corso specificato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministra¬tiva.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio dell’8 marzo 2007.</p>
<p>Pubblicata mediante deposito il 03.04.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-374/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.374</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.376</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-376/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-376/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-376/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.376</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore TELECOM ITALIA S.P.A. (avv.ti M. Sanino, T. Marchese e C. Celani) c. il COMUNE DI SAN SALVO (avv.ti S. De Simone e P. Pelliccia) lo SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA ASSOCIAZIONE COMUNI COMPRENSORIO TRIGNO-SINELLO (n. c.) sulla disciplina regionale abruzzese</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-376/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.376</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-376/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.376</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore<br /> TELECOM ITALIA S.P.A. (avv.ti M. Sanino, T. Marchese e C. Celani) c. il COMUNE DI SAN SALVO (avv.ti S. De Simone e P. Pelliccia) lo SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA ASSOCIAZIONE COMUNI COMPRENSORIO TRIGNO-SINELLO (n. c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla disciplina regionale abruzzese in tema di autorizzazioni all&#8217;installazione di stazioni radio base per la telefonia cellulare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico – Poteri del Comune – Divieto generalizzato esteso all’intero territorio comunale – Illegittimità – Ragioni.</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico – Legislazione regionale Abruzzo – Sospensione rilascio autorizzazioni installazione stazione radio base – Portata temporale &#8211; Limiti.</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico – Legislazione regionale Abruzzo – Silenzio–assenso – Condizioni.</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – In tema di illegittimo diniego di autorizzazione – Annullamento che prelude al riesercizio del potere autorizzatorio – Danno risarcibile – Insussistenza &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I comuni possono adottare, in base alla L. 22 febbraio 2001 n. 36 un regolamento atto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione comunale ai campi elettromagnetici; tuttavia, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, i comuni non possono introdurre un generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero introdurre misure che, pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.), non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo. In tale contesto, la disposizione del regolamento edilizio che abbia imposto un divieto di installazione di impianti di telefonia mobile in tutte le zone del territorio del comune interessate da insediamenti abitativi o produttivi, si traduce in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche che l’art. 4, della L. 22 febbraio 2001 n. 36, riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione. Del resto, il divieto di installazione deve sempre corrispondere a canoni di ragionevolezza e non deve essere tale da impedire od ostacolare in modo ingiustificato l’inserimento delle stazioni radio base nel territorio. (1)2. Poiché ai sensi dell’art. 11, n. 8, della L.R. Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45, la Giunta regionale avrebbe dovuto, “entro sessanta giorni” dell’entrata in vigore della L.R. in parola, adottare una specifico regolamento contenente l’individuazione degli “elaborati tecnici che i gestori degli impianti sono tenuti a presentare per il rilascio dell’autorizzazione”, deve ritenersi che la sospensione del rilascio delle autorizzazioni in materia di installazioni di stazioni radio base per la telefonia cellulare abbia portata rigorosamente limitata a tale periodo di sessanta giorni. Una diversa lettura della norma non sarebbe immune da vizi di incostituzionalità (per violazione degli artt. 41 e 117 Cos.), in quanto la Regione Abruzzo non può sospendere “sine die” il rilascio delle autorizzazioni in questione.3. L’art. 11 della L.R. Abruzzo 13 dicembre 2004 n. 45, subordina il rilascio dell’autorizzazione in materia di installazioni di stazioni radio base per la telefonia cellulare alla previa presentazione di un programma annuale delle istallazioni, con la conseguenza che il termine di novanta (90) giorni per la formazione del silenzio assenso di cui all’articolo 87 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, inizia a decorrere solo se la domanda è completa e quindi se è stato presentato anche il programma suddetto.<br />
4. In caso di annullamento di un atto di diniego di autorizzazione per vizi che consentono il riesercizio del potere, la domanda di risarcimento del danno non può essere valutata se non all’esito del nuovo esercizio del potere; infatti, l’eventuale reiterazione dell’atto negativo, per ragioni diverse dal precedente, esclude la sussistenza di un danno risarcibile derivante dal primo provvedimento, salva la verifica degli estremi del danno in caso di annullamento giurisdizionale anche del secondo provvedimento. (2)</p>
<p></b>____________________________________<br />
(1) Cfr. in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 15 giugno 2006 n. 3534 e 5 giugno 2006, n. 3332.<br />
A tale orientamento ha più volte aderito anche T.A.R. ABRUZZO – Sezione di PESCARA &#8211; Sentenza 6 febbraio 2006, n. 97.<br />
(2) Così da ultimo CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza 30 giugno 2006, n. 4231; nello stesso senso T.A.R. ABRUZZO – Sezione di PESCARA – Sentenza 8 febbraio 2007, n. 1538 (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione Staccata di Pescara 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori:<br />
Dott. Antonio Catoni	Presidente<br />	<br />
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, estensore<br />	<br />
Dott. Luciano Rasola	Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul <b>ricorso n. 25/07</b>, proposto da <br />
<b>Telecom Italia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore avv. Maurizio Cherubini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Sanino, Tommaso Marchese e Carlo Celani, elettivamente domiciliato presso il secondo difensore in Pescara, via dei Marrucini, 11;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; il <B>COMUNE DI SAN SALVO</B>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore De Simone, elettivamente domiciliato con il proprio difensore in Pescara, via Tommaso da Celano, 30, presso lo studio dell’avv. Placido Pellicc<br />
&#8211; lo <B>SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA ASSOCIAZIONE COMUNI COMPRENSORIO TRIGNO-SINELLO</B>, non costituito in giudizio;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento 30 ottobre 2006, n. 10457, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive della Associazione Comuni Comprensorio Trigno-Sinello ha respinto la richiesta presentata il 30 agosto 2006 (pratica n. 1191) dalla società ricorrente per realizzare una Stazione radio base in località Colle Pagano &#8211; via F.P.Tosti (“San Salvo Est”), ai sensi dell’art. 87 del Codice delle Comunicazioni elettroniche; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui il parere negativo espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di San Salvo con atto 25 ottobre 2006, n. 20789, e la deliberazione del Consiglio Comunale di San Salvo 17 settembre 2001, n. 45, recante l’individuazione delle aree ove consentire la istallazione di stazioni di radio base per telefonia cellulare;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per la declaratoria</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del diritto della società ricorrente ad essere autorizzata all’attivazione della predetta Stazione radio base;</p>
<p><b></p>
<p align=center>e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del Comune al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Salvo;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Udito alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv. Tommaso Marchese &#8211; su delega dell’avv. Mario Sanino &#8211; per la parte ricorrente e l’avv. Salvatore De Simone per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
La società ricorrente riferisce che, per realizzare una stazione radio base in località Colle Pagano &#8211; via F.P. Tosti (“San Salvo Est”) sul fgl. 11, particella 4412, aveva presentato il 30 agosto 2006 (pratica n. 1191) allo Sportello Unico per le Attività Produttive della Asso-ciazione Comuni Comprensorio Trigno-Sinello una richiesta ai sensi dell’art. 87 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, sulla quale aveva espresso parere favorevole l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente.<br />
Riferisce, altresì, che il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di San Salvo con atto 25 ottobre 2006, n. 20789, aveva ritenuto di non poter accogliere tale istanza in quanto l’impianto progettato non era tra quelli previsti nella deliberazione del Consiglio Comunale di San Salvo 17 settembre 2001, n. 45, recante l’individuazione delle aree ove consentire la istallazione di stazioni di radio base per telefonia cellulare. Con provvedimento 30 ottobre 2006, n. 10457, il Responsabile Unico del Procedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive aveva conseguentemente respinto la richiesta presentata, informando la ricorrente della possibilità di chiedere la convocazione di Conferenza di Servizi per verificare la sussistenza di eventuali modifiche progettuali al fine di superare la predetta ragione ostativa. <br />
Con il ricorso in esame l’interessata è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, nonché avverso tutti gli atti presupposti e connessi, deducendo le seguenti censure:<br />
1) Violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, del  D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 447, e dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione e dei principi in materia di buona andamento ed imparzialità. Eccesso di potere per perplessistà dell’azione ammi-nistrativa, per illogicità ed ingiustizia manifeste, per difetto di motivazione e di istruttoria e per sviamento.<br />
2) Violazione degli artt. 10 e 36 della L. 7 agosto 1942, n. 1150, dell’art. 8 della L. 22 febbraio 2001, n. 36 e del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259. Eccesso di potere per mancanza del giusto procedi-mento. Illegittimità derivata.<br />
3) Violazione dell’art. 1, IV comma, lett. c), della L. 15 marzo 1997, n. 59, dell’art. 83, I comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, del D.M. 10 settembre 1998, n. 381, della L. 22 febbraio 2001, n. 36 e del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259. Violazione del principio di uniformità della tutela. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, per falsità della causa, per difetto dei presupposti, per sviamento, per illogicità manifesta e per disparità di trattamento. Incompetenza. Illegittimità derivata.<br />
Ha, infine, chiesto la declaratoria del diritto ad essere autorizzata all’attivazione della predetta Stazione radio base e la condanna del Comune al risarcimento dei danni.<br />
Tali censure la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata l’8 marzo 2007.<br />
Il Comune di San Salvo si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 22 gennaio 2007 ha pregiudizialmente eccepito la mancata impugnazione della predetta la deliberazione del Consiglio Comunale di San Salvo 17 settembre 2001, n. 45, ed ha rilevato il mancato riferimento nel gravame alla L.R. 13 dicembre Abruzzo 2004, n. 45, che ha analiticamente disciplinato la materia, ed alla L.R. Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, che ha previsto la sospensione del rilascio delle autorizzazioni in parola.<br />
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. &#8211; Con il ricorso in esame la società Telecom Italia ha impugnato dinanzi questo Tribunale il provvedimento 30 ottobre 2006, n. 10457, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive della Associazione Comuni Comprensorio Trigno-Sinello ha respinto la richiesta presentata il 30 agosto 2006 (pratica n. 1191) per realizzare una Stazione radio base in località Colle Pagano &#8211; via F.P.Tosti (“San Salvo Est”), ai sensi dell’art. 87 del Codice delle Comunicazioni elettroniche. <br />
Ha impugnato, altresì, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui &#8211; come espressamente precisato nell’epigrafe del gravame &#8211; il parere negativo espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di San Salvo con atto 25 ottobre 2006, n. 20789, e la deliberazione del Consiglio Comunale di San Salvo 17 settembre 2001, n. 45.<br />
Con tale atto impugnato non è stata accolta tale istanza in quanto l’impianto progettato non era tra quelli previsti nella deliberazione del Consiglio Comunale di San Salvo 17 settembre 2001, n. 45, recante l’individuazione delle aree ove consentire la istallazione di stazioni di radio base per telefonia cellulare.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
2. &#8211; Seguendo un corretto ordine logico occorre partire dall’esame delle censure dedotte nei confronti della predetta deliberazione consiliare, che &#8211; contrariamente a quanto eccepito dall’Amministra-zione resistente &#8211; è stata espressamente impugnata con il gravame.<br />
Con tale deliberazione nella sostanza sono state individuate &#8211; sia pur “<i>in via transitoria</i>” ai sensi della L.R. Abruzzo n. 22/01 e “<i>fino alla definizione di apposita regolamentazione</i>” &#8211; solo tre aree ove consentire la istallazione di stazioni di radio base per telefonia cellulare.  <br />
Tale atto deliberativo, che nella sostanza ha introdotto un divieto generalizzato di istallazione delle stazioni di radio base per telefonia cellulare in quasi tutto il territorio comunale, non si sottrae alla censura di legittimità dedotta al punto 2.1 del secondo motivo di ricorso e con la quale la società istante si è lamentata, tra l’altro, del fatto che i Comuni non possono introdurre un divieto generalizzato di istallazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare in tutte o in intere zone territoriali omogenee.<br />
 Va, invero, in merito ricordato che &#8211; secondo un costante e consolidato orientamento degli organi di giustizia amministrativa (cfr., tra le molteplici decisioni in materia, Cons. St., sez. VI, 15 giugno 2006 n. 3534, e 5 giugno 2006, n. 3332)) &#8211; i comuni possono adottare, in base alla L. 22 febbraio 2001 n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), un regolamento atto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione comunale ai campi elettromagnetici, ma, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, non possono introdurre un generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero introdurre misure che, pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.), non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo. Per cui, qualora abbia carattere generalizzato, la disposizione del regolamento edilizio che abbia imposto un divieto di installazione di impianti di telefonia mobile in tutte le zone del territorio del comune interessate da insediamenti abitativi o produttivi, si traduce in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche che l’art. 4, della L. 22 febbraio 2001 n. 36, riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione. Inoltre, tale divieto deve corrispondere a canoni di ragionevolezza e non deve essere tale da impedire o ostacolare in modo ingiustificato l’inserimento delle stazioni radio base nel territorio. <br />
A tale orientamento ha più volte aderito anche tale Tribunale (cfr., tra la tante, la sentenza 6 febbraio 2006, n. 97).<br />
Con riferimento a quanto sopra esposto, sembra evidente al Collegio l’illegittimità del regolamento in questione che, come sopra rilevato, ha nella sostanza introdotto (sia pur “<i>in via transitoria</i>”, ma ancora operante dopo cinque anni) un divieto generalizzato di istallazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare in pressoché tutto il territorio comunale; mentre tale divieto per un verso avrebbe dovuto corrispondere a canoni di ragionevolezza e per altro verso non avrebbe dovuto essere tale da impedire o ostacolare in modo ingiustificato l’inserimento delle stazioni radio base nel territorio. <br />
L’illegittimità della deliberazione in questione travolge, di conseguenza, anche l’impugnato provvedimento con il quale è stata vietata l’istallazione della predetta stazione radio base, dal momento che tale atto è motivato esclusivamente con riferimento al fatto che l’impianto progettato non era tra quelli previsti nella suindicata deliberazione consiliare, recante l’individuazione delle aree ove consentire la istallazione di tali stazioni. <br />
In accoglimento del gravame va, pertanto, annullato anche tale provvedimento.<br />
Né può ritenersi &#8211; come ipotizzato dall’Amministrazione resistente &#8211; che tale annullamento non possa essere disposto in ragione del fatto che, così come previsto dall’art. 21-<i>octies</i>, n. 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, il contenuto dispositivo dell’atto impugnato non sarebbe stato diverso, dal momento che l’art. 11, n. 8-<i>bis</i>, della L.R. Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45, impone la sospensione del rilascio delle autorizzazioni in materia.<br />
Va, invero, in merito osservato &#8211; a tacer d’altro – che tale norma non può non essere letta che con riferimento al disposto del precedente n. 8 dello stesso articolo, il quale prevede che la Giunta regionale “<i>entro sessanta giorni</i>” dell’entrata in vigore della L.R. in parola, avrebbe dovuto adottare una specifico regolamento contenente l’individuazione degli “<i>elaborati tecnici che i gestori degli impianti sono tenuti a presentare per il rilascio dell’autorizzazione</i>”; per cui deve ritenersi che tale sospensione non possa non operare che limitatamente al predetto termine.   <br />
Una diversa lettura della norma sarebbe, invero, affetta da evidenti vizi di incostituzionalità (per violazione degli artt. 41 e 117 della Costituzione), in quanto la Regione Abruzzo non avrebbe di certo potuto sospendere “<i>sine die</i>” il rilascio delle autorizzazioni in questione. <br />
3. &#8211; Rimane a questo punto da esaminare la richiesta di declaratoria del diritto della società ricorrente ad essere autorizzata all’attivazione della predetta Stazione radio base, con conseguente condanna del Comune al risarcimento dei danni.<br />
Tale richiesta, ad avviso del Collegio, è inammissibile perché priva dell’imprescindibile supporto probatorio.<br />
Va, invero, evidenziato che in base all’art. 11 della predetta L.R. n. 45 del 2004, passato indenne al vaglio della Corte Costituzionale (sentenza 17 marzo 2006, n. 103), “<i>il Comune rilascia le autorizzazioni a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni fisse” </i>e<i> “l’autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del Programma</i>”.<br />
Ne deriva che il rilascio dell’autorizzazione è subordinato nella Regione Abruzzo (così come già precisato da questo Tribunale con la predetta sentenza 6 febbraio 2006, n. 97) alla previa presentazione di un programma annuale delle istallazioni, con la conseguenza che il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio assenso di cui all’articolo 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003, inizia a decorrere solo se la domanda è completa e quindi se è stato presentato anche il programma suddetto. <br />
Inoltre, va rilevato che la legittimità dell’obbligo di presentare tale programma (sia pur relativamente ad una fattispecie in cui tale previsione era contenuta in un atto regolamentare del Comune e non in una legge regionale come nel caso in esame) è già stata ritenuta legittima dal Giudice di appello, sia pur con la possibilità di aggiornare tale programma in corso d’anno (Cons. St., sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452).<br />
Dall’esame degli atti di causa non si rileva, però, che tale programma sia mai stato presentato ed allegato all’istanza, per cui tale richiesta non può essere accolta, in quando &#8211; allo stato degli atti &#8211; non può ritenersi che si sia formato il silenzio assenso.<br />
Ugualmente inammissibile appare, infine, la richiesta di risarci-mento dei danni, per due ordini di ragioni:<br />
&#8211; sia perché anche tale richiesta è, anch’essa, sfornita dell’imprescindibile supporto probatorio;<br />
&#8211; sia perché, in caso di annullamento di un atto di diniego per vizi che consentono il riesercizio del potere (come nel caso in esame), la domanda di risarcimento del danno non può essere valutata se non all’esito del nuovo esercizio del potere; infatti,4. &#8211; Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto nel senso sopra indicato e per l’effetto, debbono essere annullati gli atti impugnati.<br />
La spese &#8211; che, come di regola, seguono la soccombenza &#8211; si liquidano in dispositivo e vanno poste a carico del Comune di San Salvo, che con il suo illegittimo atto consiliare ha dato origine alla presente controversia.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il <b>Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie</b> il ri¬corso specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento 30 ottobre 2006, n. 10457, del Responsabile Unico del Procedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive della Associazione Comuni Comprensorio Trigno-Sinello e la deliberazione del Consiglio Comunale di San Salvo 17 settembre 2001, n. 45.<br />
Condanna il Comune di San Salvo al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 3.000 (tremila.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 22 marzo 2007.</p>
<p>Pubblicata mediante deposito il 03.04.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-376/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.376</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/4/2007 n.1701</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-3-4-2007-n-1701/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-3-4-2007-n-1701/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-3-4-2007-n-1701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/4/2007 n.1701</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che annulla per difetto di motivazione la nomina di un professore ordinario presso una facolta’ di medicina, tenendo presente l’assunzione in servizio da piu’ mesi dell’appellante. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 1701/07 Registro Generale:2071/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-3-4-2007-n-1701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/4/2007 n.1701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-3-4-2007-n-1701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/4/2007 n.1701</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla per difetto di motivazione la nomina di un professore ordinario presso una facolta’ di medicina, tenendo presente l’assunzione in servizio da piu’ mesi dell’appellante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1701/07<br />
Registro Generale:2071/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone   <br />
Cons. Carmine Volpe Est.<br /> Cons. Luciano Barra Caracciolo  <br />
Cons. Lanfranco Balucani  <br />
Cons. Domenico Cafini<br />
ha pronunciato la presente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 03 Aprile 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>FAVALE STEFANO </b><br />
rappresentato e difeso dagli  Avv.i  FULVIO MASTROVITI,  MARIO SANINO, VINCENZO CAPUTI JAMBRENGHI con domicilio  eletto in Roma VIALE PARIOLI N. 180 presso MARIO SANINO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA </b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12;</p>
<p><b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI BARI </b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.i  GAETANO PRUDENTE e. PAOLO SQUEO con domicilio  eletto in Roma PIAZZALE ALDO MORO, 5 presso ALFREDO FAVA</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>LOPERFIDO FRANCESCO </b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  MARCO PROSPERETTI con domicilio  eletto in Roma  VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR  PUGLIA  &#8211;  BARI :Sezione I  47/2007 , resa tra le parti, concernente CONCORSO PER POSTO PROFESSORE   ORDINARIO  PRESSO  FACOLTA&#8217;  DI  MEDICINA E CHIRURGIA.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>  LOPERFIDO FRANCESCO  MINISTERO DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA  UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI BARI<br />
Udito il relatore Cons. Carmine Volpe  e uditi,  altresì, per le parti gli avv.i Braschi per delega dell’avv. Sanino, Caputi Jambrenghi, Mastroviti, Prudente, Squeo e Prosperetti;<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti per la sospensione della sentenza impugnata, la cui esecuzione arreca pregiudizio grave e irreparabile all’appellante, il quale ha conseguito la nomina a professore straordinario e ha assunto servizio sin dal 1 ottobre 2006;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l’appello (Ricorso numero 2071/2007) (con correzione errore materiale ordinanza 2906/07).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 03 Aprile 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-3-4-2007-n-1701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/4/2007 n.1701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-3-4-2007-n-123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-3-4-2007-n-123/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-3-4-2007-n-123/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.123</a></p>
<p>Pres. H. Demattio; Est. M. Falk Ebner F. P. G. (avv. C. Baur) c. COMUNE di BOLZANO (avv.ti A. Merini, B. M. Giudiceandrea e M. Cappello) e nei confronti di F. S. (avv. S. Giordano) sui presupposti per la proposizione della querela di falso nel processo amministrativo e sulla legittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-3-4-2007-n-123/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-3-4-2007-n-123/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. H. Demattio; Est. M. Falk Ebner F. P. G. (avv. C. Baur) c. COMUNE di BOLZANO (avv.ti A. Merini, B. M. Giudiceandrea e M. Cappello) e nei confronti di F. S. (avv. S. Giordano)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la proposizione della querela di falso nel processo amministrativo e sulla legittimità dell&#8217;esecuzione ex officio di una precedente ordinanza di demolizione emanata a distanza di anni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Sospensione ed Interruzione &#8211; Querela di falso – Presupposti.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Abuso edilizio – Demolizione – Esecuzione d’ufficio – Legittimità – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’accoglimento della domanda di querela di falso presuppone che la falsità del documento sia assolutamente influente e rilevante ai fini del giudizio, non potendo la controversia essere decisa indipendentemente dal documento stesso. (1)</p>
<p>2. Non è illegittima l’ordinanza di esecuzione di ufficio ancorché emanata dopo molto tempo dalla precedente ordinanza di demolizione; né l’eventuale inosservanza dell’art. 4 della L.P. 11 agosto 1993 n. 17 e dell’art. 21-quater della L. 7 agosto 1990 n. 241 comporta l’impossibilità per l’Amministrazione di porre in essere l’ordinanza di esecuzione d’ufficio dell’ordine di demolizione, seppure in ritardo.</p>
<p></b>_______________________________________<br />
(1) Cfr., in motivazione, la massima secondo cui “Il processo amministrativo deve essere sospeso, solo se la questione relativa all’incidente di falso, di competenza del giudice ordinario, sia pregiudiziale rispetto alla questione dedotta in giudizio, nel senso che la decisione del giudice amministrativo non possa essere emessa senza l’accertamento dell’autenticità del documento nella competente sede giudiziaria.”: CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA 31 luglio 1998 n. 1146; 13.04.1999 n. 407; 17.02.2000 n. 411.<br />
Nel caso di specie, il Collegio ha escluso la pregiudizialità, in quanto l’asserita falsità non riguardava un documento assolutamente necessario per la decisione della causa, bensì solamente la relazione di notifica di un documento amministrativo che, peraltro, è stato ritenuto estraneo al procedimento amministrativo oggetto di gravame (si trattava di una nota di presa d’atto dell’esecuzione di un’ordinanza di esecuzione di ufficio di una precedente ordinanza di rimozione e rimessa in pristino, riconosciuta legittima dal giudice amministrativo). (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa</p>
<p align=justify>
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
costituito dai magistrati:</p>
<p>Hugo DEMATTIO			&#8211; Presidente<br />	<br />
Luigi MOSNA			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Terenzio DEL GAUDIO		&#8211; Consigliere <br />	<br />
Margit FALK EBNER		&#8211; Consigliere relatore</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso iscritto al n.<b> 269 </b>del registro ricorsi<b> 2006</p>
<p>presentato da<br />
F. P. G., </b>rappresentato e difeso dall’avv. Christoph Baur, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, Via Alto Adige n. 40, giusta delega a margine del ricorso,                       &#8211; <b>ricorrente –<br />
</b></p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b>COMUNE di BOLZANO,</b> in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Municipale n. 838 dd. 14.11.2006, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Merini, Bianca Maria Giudiceandrea e Marco Cappello, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura Comunale, Vicolo Gumer 7, giusta delega in calce al ricorso notificato,                                                               		       <b>&#8211; resistente –</p>
<p>e nei confronti di<br />
F. S, </b>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Stefano Giordano, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bolzano, Piazza Mazzini n. 39, giusta delega a margine dell’atto di costituzione, <b>&#8211; controinteressato –<br />
</b><br />
<b>per l&#8217;annullamento</b><br />
dell’ordinanza di esecuzione d’ufficio Prot. n. 09/2005, rilasciata in data 9.10.2006 dal Sindaco del Comune di Bolzano al sig. Franch Sergio, con tutti gli atti propedeutici e connessi nonchè successivi, tra cui il provvedimento del Sindaco del Comune di Bolzano Prot. n. 34760/2006 dd. 26.6.2006, con cui respinge l’istanza di presa d’atto.</p>
<p>Visto il ricorso notificato il 10.11.2006 e depositato in segreteria il 10.11.2006 con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano dd. 20.11.2006 e di Franch Sergio dd. 21.11.2006;<br />
Visto il verbale d’udienza dd. 21.11.2006, secondo cui la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata all’udienza di merito dd. 7.2.2007;<br />
Viste le memorie prodotte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 7.2.2007 il consigliere Margit Falk Ebner ed ivi sentito l’avv. G. D. Piattelli, in sostituzione dell’avv. C. Baur, per il ricorrente, l’avv. A. Merini per il Comune di Bolzano e l’avv. S. Giordano per Franch Sergio;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ordinanza n. 33/89 dd. 29.9.1989, emessa a seguito di rigetto della domanda di condono prot. n. 290/85/C del 15.9.1989, il Comune di Bolzano ha ingiunto al sig. Franch Pier Giorgio di rimuovere le opere abusive realizzate in via Palù dell’Angelo n. 8 presso la p.m. 1 della p.ed. 1745 C.C. Dodiciville, in zona di verde agricolo, consistenti: <br />
&#8211;	nella trasformazione di una stalla in abitazione;<br />	<br />
&#8211;	nella costruzione di un’abitazione al posto di un portico, mediante ampliamento, al piano terra ed al posto di un fienile (con ampliamento) al primo piano. <br />	<br />
La suddetta ordinanza, unitamente al rigetto del condono, è stata impugnata dal sig. Franch Pier Giorgio dinnanzi a questo Tribunale, che con sentenza n. 232/92 ha respinto il ricorso in quanto infondato. <br />
Tale sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V con la decisione n. 1358/97 del 25.3.-24.11.1997.<br />
Nonostante la esecutività a tutti gli effetti di legge dell’ordinanza di demolizione n. 33/89 del 29.9.1989, il Comune di Bolzano non ha provveduto a dare esecuzione alla stessa.<br />
Con nota dd. 10.5.2006, a fronte del rilascio a favore del fratello Franch Sergio, di concessione edilizia relativamente alla p.m. 2 della p.ed. 1745 C.C. Dodiciville, il sig. Franch Pier Giorgio ha presentato al Comune di Bolzano una richiesta di presa d’atto della cubatura abusiva realizzata, che doveva &#8211; a suo dire &#8211; sanare l’esistente. <br />
In data 6.6.2006 il tecnico incaricato del Comune di Bolzano ha predisposto un referto da sottoporre all’esame della Commissione edilizia, in cui precisava quanto segue: “<i>Il volume complessivo delle opere abusive, contenuto nella domanda di condono n. 290/1985 a firma dell’Arch. Carlini Angelo è di mc 593,18 compreso il volume al piano terra lato ovest che prevedeva la trasformazione da stalla a ripostiglio-cucina</i>.”<br />
La Commissione edilizia comunale nella seduta del 20.6.2006 ha deciso quanto segue: “<i>All’esame del progetto non emergono dati nuovi in grado di autorizzare una presa d’atto per volume esistente conclamatamente sanzionato come abusivo e sottoposto ad ordinanza di demolizione. Viene confermato parere negativo all’istanza di condono</i>.”<br />
Il parere negativo espresso dalla Commissione edilizia comunale è stato comunicato al sig. Franch Pier Giorgio con raccomandata a.r. in data 3.7.2006. <br />
Con nota dd. 3.7.2006 il Direttore dell’Ufficio Gestione del Territorio ha invitato i propri uffici a dare avvio ai procedimenti di rito per l’esecuzione della rimessa in pristino. <br />
Con verbale di sopralluogo dd. 26.9.2006 è stato accertato che l’ordinanza n. 33/89 non era stata ottemperata. <br />
In data 9.10.2006 il Sindaco del Comune di Bolzano ha emesso, quindi, l’ordinanza di esecuzione d’ufficio n. 9/2006.<br />
Con ricorso notificato in data 10.11.2006 il sig. Franch Pier Giorgio chiede, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento della citata ordinanza di esecuzione d’ufficio prot. n. 9/2006 dd. 9.10.2006 nonché la nota prot. n. 34760/2006 dd. 26.6.2006, con la quale il Sindaco del Comune di Bolzano ha respinto l’istanza di presa d’atto, per i seguenti motivi:<br />
<i>“I. Eccesso di potere rispettivamente per carenza di interesse pubblico e per carenza assoluta di motivazione in relazione all’esistenza di un pubblico interesse all’adozione del provvedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti.”<br />
“II. Violazione dell’art. 4 della L.P. n. 17/1993 e dell’art. 21-quater della L. n. 241/1990. Violazione dei principi di economicità, efficienza, speditezza e trasparenza dell’azione amministrativa.”<br />
</i>“<i>III. Invalidità derivata della nota sindacale dd. 26.6.2006 con cui è stata respinta la richiesta di rilascio di presa d’atto. Eccesso di potere per carenza di interesse pubblico. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.”<br />
</i>Con atto di costituzione dd. 20.11.2006 si è costituito in giudizio il Comune di Bolzano eccependo tra l’altro la tardività del ricorso in quanto il sig. Franch Pier Giorgio avrebbe omesso di impugnare tempestivamente la nota sindacale prot. n. 34760/2006 dd. 26.6.2006, notificata in data 3.7.2006. <br />
Con atto di costituzione in giudizio del 21.11.2006 si è costituito in giudizio pure il controinteressato sig. Franch Sergio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.<br />
All’udienza in camera di consiglio del 21.11.2006 la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata all’udienza di merito dd. 7.2.2007.<br />
Nelle more del giudizio il sig. Franch Pier Giorgio ha depositato un’istanza ex art. 41 R.D. 17.8.1907 n. 642, chiedendo la fissazione di un termine al fine di poter proporre querela di falso innanzi al Tribunale competente nonché la contestuale sospensione del presente giudizio fino alla decisione della querela di falso.<br />
All’udienza del 7.2.2007, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. <br />
1. Preliminarmente va esaminata l’istanza ex art. 41 R.D. n. 642/1907 con la quale il ricorrente Franch Pier Giorgio chiede che gli venga fissato un termine entro cui proporre querela di falso innanzi al Tribunale competente e che venga contestualmente sospeso il presente giudizio fino alla conclusione del giudizio di falso. <br />
L’istanza trae origine dal fatto che la difesa del Comune di Bolzano ha eccepito la tardività del presente ricorso, in quanto il sig. Franch Pier Giorgio ha omesso di impugnare nei termini anche il successivo atto emesso dall’Amministrazione comunale, e precisamente la nota prot. n. 46855/06 dd. 26.6.2006 di rigetto dell’istanza di presa d’atto, notificata il 3.7.2006. A riprova dell’eccezione il Comune di Bolzano ha depositato in data 20.11.2006, dinnanzi a questo Tribunale, il provvedimento del Sindaco con annesso avviso di ricevimento, sul quale appare apposta la firma “<i>Franch</i>”. <br />
Successivamente, in occasione dell’udienza in camera di consiglio dd. 21.11.2006, la difesa del ricorrente ha dichiarato, in relazione alla citata nota sindacale di rigetto dell’istanza di presa d’atto, che la firma “<i>Franch</i>” che appare apposta sulla cartolina di ricevuta di ritorno in data 3.7.2006 non proviene dal ricorrente Franch Pier Giorgio. <br />
Dall’asserita falsità della firma apposta sulla cartolina di ritorno costituente la prova della notifica della nota sindacale di rigetto dell’istanza di presa d’atto, il ricorrente deduce la necessità di proporre querela di falso sotto vari profili, e precisamente:<br />
&#8211;	per la necessità di appurare la questione preliminare della tardività del ricorso;<br />	<br />
&#8211;	per il fatto che anche il rigetto dell’istanza della presa d’atto costituisce oggetto di impugnazione;<br />	<br />
&#8211;	 per la imprescindibile rilevanza intercorrente tra tale atto di rigetto e il provvedimento di esecuzione d’ufficio nel senso che “<i>qualora infatti si accertasse l’illegittimità del rigetto della presa d’atto, l’Amministrazione comunale dovrebbe riesaminare la richiesta di presa d’atto con la conseguenza che nelle more di tale procedimento una eventuale esecuzione d’ufficio si porrebbe in aperta ed evidente</i> <i>contraddizione con quel procedimento</i>”.<br />	<br />
L’istanza non può essere accolta. <br />
Ai sensi dell’art. 41 R.D. n. 642/1907 “<i>chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia già stata proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al Tribunale competente</i>”.<br />
È chiaro che l’accoglimento di tale domanda presuppone che la falsità del documento sia assolutamente influente e rilevante ai fini del giudizio, non potendo la controversia essere decisa indipendentemente dal documento stesso: <i>“Il processo amministrativo deve essere sospeso, solo se la questione relativa all’incidente di falso, di competenza del giudice ordinario, sia pregiudiziale rispetto alla questione dedotta in giudizio, nel senso che la decisione del giudice amministrativo non possa essere emessa senza l’accertamento dell’autenticità del documento nella competente sede giudiziaria.”</i> (C.d.S. Sez. V 31.07.1998 n. 1146; 13.04.1999 n. 407; 17.02.2000 n. 411). <br />
Una tale pregiudizialità non sussiste nel caso de quo, in quanto l’asserita falsità non riguarda un documento assolutamente necessario per la decisione della causa, bensì solamente la relazione di notifica di un documento amministrativo che, peraltro, è estraneo al procedimento amministrativo vero e proprio di cui trattasi. Ed invero, il procedimento amministrativo concerne &#8211; come risulta dalla esposizione dei fatti &#8211; l’esecuzione d’ufficio di un’ordinanza di rimozione e di rimessa in pristino divenuta inoppugnabile ed esecutiva a tutti gli effetti di legge. Trattasi dell’ordinanza prot. n. 33/89 del 29.9.1989, la cui legittimità è stata riconosciuta sia da questo Tribunale (sentenza n. 232/1992) sia dal Consiglio di Stato (decisione della Sez. V n. 1358/1997). L’ordinanza di esecuzione d’ufficio n. 9/2006 del 9.10.2006 del Sindaco di Bolzano costituisce un mero atto consequenziale della citata ordinanza prot. n. 33/89 dd. 29.9.1989.<br />
L’istanza di presa d’atto, rigettata con la più volte citata nota sindacale del 26.6.2006 prot. n. 34760, invece, è un atto che non è in grado di produrre alcun effetto giuridico nel procedimento amministrativo relativo alla esecuzione d’ufficio dell’ordinanza di rimozione e di rimessa in pristino demolizione delle opere abusive di cui trattasi. <br />
Infatti, l’ordinamento giuridico non prevede un simile tipo di atto, per cui l’Amministrazione comunale non avrebbe nemmeno dovuto prenderlo in considerazione. L’Amministrazione comunale, però, ha rigettato l’istanza, dopo averla esaminata sotto il profilo della condonabilità delle opere abusive. <br />
Dal fatto che l’Amministrazione comunale ha rigettato l’istanza invece di dichiararla inammissibile, non deriva però alcun effetto paralizzante per il procedimento di esecuzione d’ufficio dell’ordinanza di rimozione e di rimessa in pristino delle opere abusive, nel senso che tale procedimento continua nel suo percorso prestabilito.<br />
Per quanto riguarda, invece, la questione dell’asserita irregolarità della notifica della nota sindacale dd. 26.6.2006, con la quale è stata rigettata l’istanza di presa d’atto, si deve, innanzitutto, rilevare che il ricorrente comunque ha avuto conoscenza di tale atto con la conseguenza che anche se la firma apposta sulla cartolina di ritorno dovesse essere falsa, ciò non influirebbe comunque sull’efficacia dell’atto stesso. <br />
Rimarrebbe, quindi, come unica questione la questione della tardività della impugnazione, eccepita dal Comune di Bolzano. Trattasi di una questione pregiudiziale, dall’esame della quale questo Collegio ritiene di poter prescindere, considerato che tale eccezione riguarda comunque solo la nota sindacale dd. 26.6.2006, con la quale è stata rigettata l’istanza di presa d’atto, che, come si è visto, è estranea al procedimento riguardante l’esecuzione d’ufficio dell’ordinanza di rimozione e di rimessa in pristino delle opere abusive. Riguardando quindi l’eccezione un aspetto del tutto marginale della causa, che &#8211; giova ribadirlo &#8211; ha per oggetto principale l’ordinanza di esecuzione d’ufficio dell’ordinanza di rimozione e di rimessa in pristino delle opere abusive, si ritiene di poter prescindere dalla questione, esaminando il ricorso nel merito.<br />
Ne consegue che anche sotto questo profilo la eventuale falsità della firma apposta sulla cartolina di ritorno non si appalesa pregiudiziale ai fini della decisione della causa nel merito. <br />
2. Detto ciò, si può procedere all’esame del ricorso nel merito. <br />
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta eccesso di potere rispettivamente per carenza di interesse pubblico e per carenza assoluta di motivazione in relazione all’esistenza di un pubblico interesse all’adozione del provvedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria nonchè eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti. <br />
Sostiene, in sostanza, il ricorrente che l’inerzia dell’Amministrazione comunale protrattasi per tanti anni avrebbe ingenerato nel sig. Franch Pier Giorgio la legittima convinzione che le esigenze abitative consolidatesi in quasi 40 anni fossero considerate prevalenti sull’interesse pubblico alla repressione dell’abuso edilizio. A sostegno della sua tesi il ricorrente cita ampia giurisprudenza, secondo cui sussiste l’obbligo di congrua motivazione del provvedimento sanzionatorio intervenuto dopo un lungo lasso di tempo dall’ultimazione dell’opera abusiva, obbligo di motivazione che nel caso de quo non sarebbe stato osservato. <br />
La censura non è fondata. <br />
Come già detto sopra, nel caso de quo si tratta di un’ordinanza di esecuzione d’ufficio della ordinanza di rimozione e di rimessa in pristino delle opere abusive n. 33/89 dd. 29.9.1989 e quindi di un atto meramente consequenziale. Con riguardo ad un atto meramente consequenziale, però, non sussiste né un particolare obbligo di motivazione in ordine all’interesse pubblico alla repressione dell’abuso edilizio né un obbligo alla comparazione di tale interesse pubblico con gli interessi privati sacrificati. <br />
Le sentenze citate dal ricorrente nulla hanno a che vedere con il caso in esame avente ad oggetto un’ordinanza di esecuzione d’ufficio.<br />
Le sentenze, infatti, si riferiscono o ad ipotesi di esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di autotutela, laddove il privato ha fatto affidamento su di un precedente provvedimento positivo della pubblica Amministrazione o ad ipotesi di ordinanze di demolizione di opere abusive intervenute dopo un notevole lasso di tempo dall’ultimazione delle opera abusive. <br />
Nel caso de quo, invece, manca l’inerzia dell’Amministrazione comunale, in quanto il primo provvedimento repressivo, ossia l’ordinanza di rimozione e di rimessa in pristino delle opere abusive n. 33/89 del 29.9.1989, è stato emesso subito dopo il rigetto dell’istanza di condono.<br />
A prescindere da ciò, si osserva, inoltre, che l’ordinanza di esecuzione d’ufficio n. 9/2006 – contrariamente a quanto affermato dal ricorrente – sul punto appare tutt’altro che immotivata, nel senso che non è limitata affatto alla mera necessità di ripristino della legalità violata, ma evidenzia che si tratta di un abuso commesso nel verde agricolo e che comporta il superamento dei limiti massimi di cubatura e quindi i limiti di condonabilità. Nella citata ordinanza di esecuzione d’ufficio l’Amministrazione comunale specifica, infatti, che “<i>considerato il rilevante interesse pubblico in ordine ad un corretto sviluppo edilizio nel territorio comunale ed all’integrale rispetto delle norme vigenti in materia e che con la predetta costruzione vengono violati i limiti massimi di cubatura stabiliti dall’art. 107 L.P. 13/97 per quella zona</i>”. <br />
In sostanza quindi, nella motivazione si evidenzia che l’abuso edilizio commesso dal ricorrente ha comportato e comporta tutt’ora il superamento dei limiti massimi di cubatura imposti in zona di verde agricolo, con la conseguenza che l’opera risulta non solo abusiva ma non sanabile, perché non rientra in alcun modo nei limiti di cui all’art. 107 co. 16 della L.P. n. 13/97. Al riguardo va ribadito, infatti, che il volume complessivo delle opere abusive costruite dal ricorrente è di mc. 593,18. <br />
L’ordinanza di esecuzione d’ufficio n. 9/2006 è, pertanto, motivata con riferimento espresso al caso specifico ed evidenzia con tutta chiarezza l’impossibilità di far rientrare l’opera abusiva nei limiti imposti dall’art. 107 co. 16 della L.P. n. 13/97 in zona di verde agricolo. <br />
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4 della L.P. n. 17/1993 e dell’art. 21-quater della L. n. 241/1990 nonché la violazione dei principi di economicità, efficienza, speditezza e trasparenza dell’azione amministrativa. <br />
In sostanza, il ricorrente sostiene l’illegittimità dell’ordinanza di esecuzione d’ufficio n. 9/2006, in quanto l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto dare esecuzione alla ordinanza di demolizione immediatamente dopo che la stessa  fosse diventata esecutiva. <br />
Pure questa censura non coglie nel segno. <br />
Anche riconoscendo la esattezza della tesi del ricorrente laddove sostiene che un corretto operare dell’Amministrazione comunale avrebbe presupposto l’emanazione dell’ordinanza di esecuzione d’ufficio entro breve tempo dalla pronuncia definitiva del Consiglio di Stato che ha sancito la legittimità dell’ordinanza di demolizione, si deve però nello stesso tempo rilevare che anche un’eventuale inosservanza dell’art. 4 della L.P. n. 17/1993 rispettivamente l’inosservanza dell’art. 21-quater della L. n. 241/1990 non comporta l’impossibilità per l’Amministrazione di porre in essere l’atto amministrativo dovuto, seppure in ritardo.<br />
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’invalidità derivata della nota sindacale 26.6.2006 con cui è stata respinta la richiesta di rilascio di presa d’atto per eccesso di potere per carenza di interesse pubblico e per eccesso di potere per carenza di istruttoria. <br />
Pure questo motivo è privo di fondamento.<br />
Innanzitutto si richiama quanto già detto al punto 1 e cioè che non esiste nell’ordinamento giuridico l’istituto della presa d’atto. Quindi, correttamente l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda rispettivamente l’istanza del ricorrente. <br />
L’Amministrazione comunale, invece, ha ritenuto di valutare l’istanza di presa d’atto come istanza di condono e l’ha respinta in base alla legge di condono, che &#8211; come già detto sopra &#8211; non prevede la sanabilità di un volume abusivo di mc. 593,18 costruito nel verde agricolo. <br />
Per quanto riguarda, invece, l’affermazione del ricorrente che nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione l’art. 84 co. 2 della L.P. n. 13/1997, si osserva che non sussiste in capo all’Amministrazione alcun obbligo di istruttoria in ordine alla possibilità tecnica di ripristino con riferimento ad una richiesta di presa d’atto, nella quale del resto una simile impossibilità non è stata nemmeno accennata.<br />
Da quanto precede, risulta chiara la infondatezza dei motivi di impugnazione.<br />
Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa &#8211; Sezione Autonoma di Bolzano</b> &#8211; disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, <b>rigetta</b> il ricorso e tutte le domande con esso proposte.<br />
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali che si liquidano a favore di ciascuna delle parti resistenti in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 7.2.2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-3-4-2007-n-123/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.1095</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-1095/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-1095/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-1095/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.1095</a></p>
<p>sulla necessità, anche in ipotesi di gara a evidenza pubblica con due soli concorrenti, di esaminare in via prioritaria le censure che il ricorrente incidentale solleva al fine di far dichiarare inammissibile in ricorso principale Processo – Processo amministrativo – Ricorso incidentale – Gara d’appalto con due partecipanti – Priorità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-1095/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.1095</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-1095/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.1095</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla necessità, anche in ipotesi di gara a evidenza pubblica con due soli concorrenti, di esaminare in via prioritaria le censure che il ricorrente incidentale solleva al fine di far dichiarare inammissibile in ricorso principale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Ricorso incidentale – Gara d’appalto con due partecipanti – Priorità logica della valutazione dell’impugnazione proposta con ricorso incidentale al fine di dimostrare l’inammissibilità del ricorso principale &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Laddove con ricorso incidentale il controinteressato tenda a paralizzare l’azione principale mettendone in discussione la legittimazione o l’interesse a ricorrere, tale impugnazione deve essere esaminata in via preliminarmente a quella principale, in quanto, se risultasse fondata, il giudice non deve ritenersi tenuto ad esaminare il ricorso principale.<br />
Ne può sostenersi che tale principio non possa trovare applicazione nel caso in cui alla procedura di gara abbiano partecipato solo due soggetti, e ciò perché in nulla può ritenersi differente tale situazione rispetto a quella in cui i partecipanti alla gara siano più di due. Ed infatti in entrambi i casi al ricorrente non residua alcuna utilità dall’accoglimento del ricorso, atteso che l’accertamento del requisito mancante non consentirebbe al ricorrente di partecipare ad una successiva rinnovazione della procedura concorsuale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
prima Sezione</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei magistrati:<br />
Lorenzo Stevanato	&#8211;	Presidente f.f.<br />	<br />
Elvio Antonelli	&#8211;	Consigliere, relatore<br />	<br />
Italo Franco		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
SENTENZA<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sul ricorso n. 3539/2004 proposto da</p>
<p><b>A. S. dilettantistica Rari Nantes Venezia</b> in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento costituito con <b>A.S. dilettantistica Dielleffe Scherma Venezia, U.S. dilettantistica Alvisiana, Cooperativa Sociale Il Cerchio</b> in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Pavanini, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, Santa Croce 205,<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>Comune di Venezia</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, M. Maddalena Morino e Antonio Iannotta, con elezione di domicilio presso la Civica avvocatura nella sede municipale in Venezia, San Marco 4091,</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
e con ricorso incidentale, della società <b>UISP – Unione italiana sport per tutti, Comitato territoriale Venezia </b>in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. costituendo con <b>Associazione Sportiva Il Lido, La Sportiva s.c.a r.l. e Gesport srl,</b> in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Zuccolo e Stefano Sacchetto, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Mestre-Venezia, via Giosuè Carducci 45,</p>
<p>la <b>Unione italiana sport per tutti – UISP Nazionale</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco A. Caputo, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Nicolò Bellotto in Venezia, San Marco 4346,</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
con il ricorso introduttivo del provvedimento di aggiudicazione e dei conseguenti provvedimenti esecutivi compreso il contratto, della gara n. 52/2004 indetta dal Comune di Venezia per l’affidamento della gestione del Centro sportivo di S. Alvise a Venezia – Cannaregio; dei verbali della commissione giudicatrice e del provvedimento di ammissione  alla gara della ditta risultata aggiudicataria; per l’annullamento parziale del capitolato d’oneri allegato alla lettera di invito alla gara;<br />
<u>e, quanto agli atti di motivi aggiunti:</u> per l’annullamento parziale del bando di gara; della determinazione della Direzione centrale affari generali gare e contratti del Comune di Venezia in data 8.4.2005 n. 819;  degli atti del procedimento istruttorio volto alla valutazione dell’offerta anomala comprese le note del dirigente del Servizio sport del Comune di Venezia in data 20.12.2004 prot. n. 500067, in data 3.3.2005 prot. n. 89940; dei verbali della commissione giudicatrice in data 4.11.2004 n. 1 e n. 2, in data 15.11.2004 n. 3, in data 26.11.2004 n. 4, in data 24.3.2005 n. 5.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 22.12.2004 e depositato presso la segreteria il  22.12.2004 con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di motivi aggiunti depositati presso la Segreteria l’1.2.2005, il 17.2.2005 ed il 27.6.2005;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
uditi alla pubblica udienza del 15 febbraio 2007 (relatore il Consigliere Elvio Antonelli) gli avvocati: Dall’Asta, in sostituzione di Pavanini, per la parte ricorrente, Gidoni per il Comune di Venezia e Sacchetto per UISP – Unione italiana sport per tutti, Comitato territoriale Venezia in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. costituendo con Associazione Sportiva Il Lido, La Sportiva s.c.a r.l. e Gesport srl,<br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
Fatto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La ricorrente premette in fatto che in data 27 maggio 2004 il Comune di Venezia indiva la gara n. 52/2004 per il rinnovo della gestione del Centro Sportivo di S. Alvise in Venezia – Cannaregio, ai sensi del D.Lgs. n. 157/95, da aggiudicarsi con la procedura ristretta della licitazione privata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
Con nota del 6 settembre 2004 il Comune di Venezia invitata la Società ricorrente a presentare offerta per l’affidamento oggetto della gara, in quanto soggetto prequalificato.<br />
L’importo a base d’asta era indicato in € 51.645,00 pari al canone annuo di € 10.329,00 per cinque anni.<br />
Nella medesima nota l’Amministrazione comunale informava che i plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione avrebbero dovuto pervenire entro il termine perentorio del 19.10.2004 alle ore 12,00 e che la licitazione avrebbe avuto luogo il giorno 21.10.2004 alle ore 9,00.<br />
In data 18.10.2004 perveniva alla società Rari Nantes, che aveva già presentato offerta, un fax inviato dal Comune di Venezia con il quale si comunicava che la data di presentazione dell’offerta era stata prorogata al giorno 2.11.2004 ore 12,00 e che, conseguentemente, la data per l’apertura delle offerte in seduta pubblica veniva fissata per l 4.11.2004 alle ore 9,00.<br />
In data 4 novembre 2004 la Commissione di gara, in seduta pubblica, provvedeva all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e, ammetteva ambedue i concorrenti partecipanti.<br />
Successivamente, la stessa Commissione, procedeva all’esame delle offerte tecniche contenute nelle buste B, al termine delle quali al raggruppamento condotto dalla società Rari Nantes veniva assegnato un punteggio complessivo di punti 54, mentre al raggruppamento guidato dalla società UISP veniva assegnato un punteggio complessivo di punti 50.<br />
In una successiva seduta la Commissione, aperte le buste C contenenti le offerte economiche provvedeva all’aggiudicazione della gara.<br />
Successivamente la società ricorrente veniva a conoscenza dell’aggiudicazione della gara alla costituenda A.T.I. capeggiata dalla società UISP  per un importo di  43.000,00, quale canone mensile.<br />
Avverso gli atti impugnati deduce i seguenti motivi:<br />
1.	Violazione dell’art. 25 del D.Lgs. 157/95. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto 2 della lettera di invito. Eccesso di potere per illogicità.<br />	<br />
Pur essendo l’offerta della ditta concorrente come anomala, non risulta che la Commissione di gara abbia provveduto a chiedere per iscritto alcuna precisazione in merito agli elementi costitutivi dell’offerta, e che abbia, di conseguenza, valutata la congruità della stessa.<br />
L’Amministrazione comunale aveva l’obbligo di applicare la procedura prevista dall’art. 25 del D.Lgs. 157/95, non solo perché era in presenza di un’offerta anomala ma anche perché essa stessa si era vincolata a tanto inserendo espressamente tale onere nella lettera di invito.<br />
2.	 Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Arbitrarietà. Sviamento.<br />	<br />
Le dimensioni della piscina indicate dal Comune di Venezia nel Capitolato d’oneri sono errate.<br />
La piscina, infatti, non dispone di sei corsie ma solo di cinque, e, quindi, risulta essere più piccola rispetto a quanto indicato dall’Amministrazione comunale.<br />
Da ciò consegue che l’offerta presentata dal raggruppamento aggiudicatario non può che essere non rispondente alla realtà, in quanto predisposta in base a dati errati.<br />
3.	Violazione dell’art. 11 del D.Lgs. 157/95. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto 1 del bando di gara. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Arbitrarietà.<br />	<br />
Infine, il procedimento oggetto del presente ricorso appare ulteriormente viziato.<br />
Il punto 1 del bando di gara prevede che il possesso dei requisiti richiesti ai punti j, k, e l, potranno essere soddisfatti cumulativamente dalle imprese raggruppate.<br />
I requisiti in questione sono: “j. di essere una società o una associazione sportiva ed ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI ai sensi del D.Lgs. 23.7.1999 n. 242 o da altro organismo equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza;<br />
k. essere in attività da almeno tre (3) anni dalla pubblicazione dell’avviso provata con la partecipazione a Campionati Nazionali o Regionali e di svolgere attività nell’ambito sociale;<br />
l. di aver svolto per almeno tre anni attività di gestione di impianti con analoghe caratteristiche”.<br />
	I requisiti di cui alla lettera l. risultano non essere posseduti dalla società UISP posto che la società, non ha dimostrato di aver gestito alcun impianto sportivo.<br />	<br />
	E’ vero che il punto 1 del bando di gara prevede che detto requisito potrà essere soddisfatto cumulativamente dalle imprese raggruppate, ma ciò non significa che la società capogruppo possa esimersi totalmente dal comprovare almeno una parte del requisito richiesto.<br />	<br />
	La Commissione ha, pertanto illegittimamente ammesso alla gara un soggetto mancate dei requisiti richiesti dal punto 1 del bando di gara.<br />	<br />
	Per il caso in sui si dovesse ritenere corretta l’interpretazione della Commissione deve ritenersi l’illegittimità, per gli stessi motivi, del bando pure impugnato.<br />	<br />
	Con i primi motivi aggiunti la ricorrente rileva che in data 10 gennaio 2005 ha potuto prendere visione della documentazione di gara precedentemente richiesta con istanza di accesso agli atti.<br />	<br />
	Alla luce di tale documentazione vengono dedotti i seguenti motivi:<br />	<br />
4.	Violazione dell’art. 11. del D.Lgs. 157/95. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto III.2.1 del bando di gara. Eccesso di potere per manifesta illogicità della procedura. Contraddittorietà. Arbitrarietà.<br />	<br />
Il soggetto aggiudicatario non corrisponde al soggetto che era stato qualificato dall’Amministrazione comunale in gare di preselezione.<br />
La s.c.a r.l. Sportiva ha presentato istanza di ammissione alla gara, con contestuale dimostrazione del possesso dei requisiti. Tuttavia, a seguito di cessione di azienda, è subentrata alla stessa, nello svolgimento della gara, la soc. cons. a r.l. Nuova Sportiva, che, in qualità di mandante del raggruppamento con a capo la UISP, si è poi aggiudicata l’appalto.<br />
La Commissione di gara, rilevata tale difformità avrebbe dovuto escludere la costituenda A.T.I. per violazione dei principi sopra esplicitati.<br />
Dai verbali di gara non risulta che la Commissione abbia posto in essere un subprocedimento finalizzato alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, relativamente alla soc. cons. a r.l. Nuova Sportiva.<br />
Inoltre, se la cessione di azienda comporta la successione del cessionario nel complesso dei rapporti attivi e passivi facenti capo al cedente, altrettanto non si può dire per i requisiti strettamente soggettivi, quali, nel caso di specie, l’aver svolto attività di gestione di impianti sportivi con analoghe caratteristiche per almeno tre anni.<br />
L’Amministrazione comunale ha, quindi, provveduto illegittimamente ad aggiudicare la gara al costituendo raggruppamento temporaneo con capogruppo l’associazione sportiva UISP, in quanto soggetto non solo diverso da quello originariamente prequalificata, ma soprattutto non in possesso dei requisiti indicati dal bando di gara e necessari per lo svolgimento dell’attività richiesta.<br />
5.	Violazione degli artt. 46 r 47 del D.p.r. 445/2000. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto 1.1 della lettera d’invito. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Arbitrarietà.<br />	<br />
La soc. cons. a r.l. Nuova Sportiva non solo non ha dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dal bando e indicato i dati ad essa relativi, ma ha semplicemente confermato quanto precedentemente dichiarato dalla s.c.a r.l.  Sportiva.<br />
Da ciò consegue  che i dati in possesso dalla Commissione, e sui quali la stessa si è basata per valutare le offerte dei concorrenti, erano errati.<br />
La s.c. a r.l. Sportiva aveva dichiarato, al punto 4 dell’istanza di ammissione alla gara, di essere iscritto al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Ferrara e al punto 111 della stessa di svolgere attività di gestione di impianti sportivi con caratteristiche analoghe da oltre 3 anni.<br />
Tali requisiti non corrispondono affatto a quelli della soc. cons. a r.l. Nuova Sportiva.<br />
Si è in presenza di due soggetti nettamente distinti con caratteristiche soggettive diverse.<br />
6.	Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto III.2.1, let. h) del bando di gara. Eccesso di potere per arbitrarietà.<br />	<br />
La documentazione prodotta dalla Gesport s.r.l. risulta, incompleta e ciò in violazione con quanto stabilito dalla lex specialis della gara.<br />
La Commissione rilevata tale incompletezza avrebbe dovuto procedere all’esclusione del concorrente.<br />
7.	Violazione dell’art. 25 del D.Lgs. 157/95. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto 2 della lettera di invito. Eccesso di potere per manifesta illogicità della procedura. Arbitrarietà.<br />	<br />
	Viene reiterato il 1° motivo del ricorso principale.<br />	<br />
8.	Con il secondo ricorso per motivi aggiunti si insiste, nel ribadire l’arbitrarietà dell’operato della Commissione che ha ammesso a partecipare alla gara un soggetto privo dei requisiti richiesti dal punto III.2.1, let. A. 1 del bando.<br />	<br />
Qualora si dovesse ritenere corretta l’interpretazione della Commissione, si contesta la legittimità, per gli stessi motivi, della relativa clausola del bando.<br />
Con i terzi motivi aggiunti la ricorrente rileva che a seguito della successiva richiesta di accesso agli atti del procedimento del 23 maggio 2005, alla ricorrente veniva concessa copia della Determinazione del dirigente n. 819 dell’8 aprile 2005 e del verbale di gara n. 5 del 24 marzo 2005, contestualmente impugnate.<br />
Il Comune non consegnava però copia degli atti relativi al procedimento istruttorio in merito alla valutazione dell’offerta anomala ed in particolare della nota n. 89940 del 3 marzo 2005, citata sia nel verbale n. 5, allegata e parte integrante dello stesso, che nella Determinazione del dirigente sopraindicate.<br />
Riscontrata l’incompletezza della documentazione fornita, il 6 giugno 2005 l’A.S. Dilettantistica Rari Nantes presentava al Comune di Venezia ulteriore richiesta di accesso agli atti con particolare riferimento agli atti relativi al procedimento istruttorio, accesso che veniva consentito il 20 giugno 2005.<br />
Alle luce della relativa documentazione vengono dedotti i seguenti motivi:<br />
9) Violazione dell’art. 25 del D.Lgs. 157/95. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto 2 della lettera di invito. Difetto di istruttoria. Difetto di contraddittorio. Arbitrarietà.<br />
Viene reiterato il primo motivo del ricorso principale e il settimo motivo dei primi motivi aggiunti.<br />
10.	Violazione dell’art. 25 del D.Lgs. n. 157/95. Violazione dell’art. 3 della L. n., 241/90. Carenza di motivazione. Eccesso di potere per illogicità. Difetto di istruttoria e difetto di contraddittorio.<br />	<br />
L’Amministrazione comunale, sia nella Determinazione dirigenziale n. 819 dell’8 aprile 2005 che nel verbale di gara n. 5 del 24 marzo 2005, non fa alcun riferimento ad una congrua motivazione relativamente all’esito positivo del procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta.<br />
11.	Violazione dell’art. 10 della L. n. 241/90. Violazione dei principi sul giusto procedimento. Difetto di istruttoria.<br />	<br />
	L’associazione ricorrente venuta a conoscenza del procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta, ha presentato, il 24 gennaio 2005, al Comune di Venezia istanza di partecipazione al procedimento.<br />	<br />
	Tuttavia l’Amministrazione, in violazione delle norme sul  giusto procedimento non ha dato alcun riscontro all’istanza presentata dalla ricorrente.<br />	<br />
	Il Comune di Venezia ha provveduto alla valutazione dell’offerta anomala senza comunicare alcunchè all’associazione Rari Nantes e senza permettere alla stessa la partecipazione in precedenza richiesta.<br />	<br />
12.	Violazione di legge. Violazione dell’art. 11 del D.Lgs. 157/95. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto 1 del bando di gara. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Arbitrarietà. Contraddittorietà.<br />	<br />
Reitera il terzo motivo del ricorso principale.<br />
13.	Violazione art. 11 D.Lgs. n. 157/95. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto III.1.2 del bando di gara. Eccesso di potere per manifesta illogicità della procedura.<br />	<br />
	Viene reiterato il primo motivo dei primi motivi aggiunti.<br />	<br />
	14. Violazione di legge. Violazione degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto 1.1 della lettera d’invito. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Arbitrarietà.<br />	<br />
	Reitera il secondo motivo dei primi motivi aggiunti.<br />	<br />
	15. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del punto III.2.1, let. h) del bando di gara. Eccesso di potere per arbitrarietà.<br />	<br />
	Viene reiterato il 3° motivi dei primo motivi aggiunti.<br />	<br />
	Si sono costituiti il Comune di Venezia e il raggruppamento controinteressato contestando la fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. Il secondo presenta altresì ricorso incidentale. E più precisamente il Comitato provinciale di Venezia, in proprio ed in qualità di  mandataria del costituendo raggruppamento con Associazione sportiva il Lido, La Sportiva s.c. a r.l. e Gesport s.r.l., propone ricorso incidentale avverso al determinazione con la quale l’Amministrazione intimata ha reputato sussistenti in capo al Raggruppamento Rari Nantes i requisiti indicati dal bando nonché dalla lettera di invito.<br />	<br />
	Deduce i seguenti motivi:<br />	<br />
1)	Violazione del bando di gara. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti.<br />	<br />
L’impianto oggetto della procedura concorsuale indetta dal Comune di Venezia è costituito da una struttura polifunzionale, che si articola nelle componenti descritte dal Capitolato d’oneri.<br />
Laddove il bando di gara prescriveva, al punto III.2.1.A, lett. l, il requisito consistente nell’esperienza gestionale, per almeno tre anni di impianti con analoghe caratteristiche deve ritenersi volesse intendere, un centro sportivo complesso, munito di spazi attrezzati per lo svolgimento di molteplici attività.<br />
Nell’ambito del raggruppamento Rari Nantes, nessuna delle sue componenti ha mai esercitato una siffatto tipologia di impianto, atteso che la A.S. Rari Nantes assume di aver gestito unicamente degli impianti natatori, l’U.S. Alvisiana si è limitata a condurre una palestra e le altre due mandanti hanno ammesso di essere sfornite del requisito in parola.<br />
2)	Violazione del bando di gara. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti sotto un ulteriore profilo.<br />	<br />
L’A.S. Rari Nantes non ha gestito gli impianti natatori comunali di Sant’Alvise e di Sacca Fisola a Venezia.<br />
Contrariamente quanto dedotto nell’istanza di partecipazione alla gara e nell’offerta tecnica dell’A.T.I. Rari Nantes non risulta che A.S. Rari Nantes abbia gestito detti impianti da oltre vent’anni, atteso che il Comune di Venezia aveva affidato l’esercizio di tali piscine alla Rari Nantes Venezia s.r.l., che è soggetto autonomo e distinto dall’omonima Associazione Sportiva.<br />
3)	Violazione dell’art. 11 del D.Lgs. 157/95. Violazione del bando di gara. Eccesso di potere per disparità di trattamento e arbitrarietà.<br />	<br />
Si osserva che ove fosse fondata la tesi di cui al terzo motivo del ricorso principale, allora il Raggruppamento Rari Nantes non avrebbe potuto prendere parte alla selezione atteso che, in seno alla sua compagine, la Cooperativa Sociale Il Cerchio non possiede alcuno dei requisiti stabiliti ai punti 1.II.3.A j, k e l del bando di gara.<br />
All’udienza del 15 febbraio 2007 la causa è stata ritenuta per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
Diritto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Deve essere esaminato con priorità il ricorso incidentale atteso che le questioni sollevate con tale ricorso incidono sulla sussistenza dell’interesse a ricorrere del raggruppamento ricorrente in via principale.<br />
Ciò in consonanza al pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui, se in via generale il ricorso incidentale (in ragione del suo carattere accessorio) va esaminato dopo quello principale (e solo nel caso in cui quest’ultimo risulti fondato) diversamente deve ritenersi nell’ipotesi in cui il ricorso incidentale tende a paralizzare l’azione principale mettendone in discussione la legittimazione o l’interesse a ricorrere, e ciò perché in tal caso, il ricorso incidentale pone una questione di rito che come tale deve essere esaminata con priorità (cfr. C.S. Sez. V, 24.11.1997 n. 1367).<br />
Ciò è quando si verifica nella specie, atteso che, con il primo motivo del ricorso incidentale viene contestato che il raggruppamento ricorrente abbia interesse al ricorso e ciò sul rilievo della insussistenza in capo al raggruppamento stesso di un requisito per la partecipazione alla gara e più precisamente l’insussistenza del requisito di cui al punto III.2.1.A lett. 1 del bando (esperienza di gestione triennale di impianti polisportivi con analoghe caratteristiche).<br />
Deve conseguentemente ritenersi che nell’ipotesi in cui il citato motivo del ricorso incidentale (con il quale viene contestata la sussistenza di una condizione dell’azione del ricorrente principale) risultasse fondato, il giudice non deve ritenersi tenuto ad esaminare il ricorso principale.<br />
Ne può sostenersi che tale principio non possa trovare applicazione nel caso in cui alla procedura di gara abbiano partecipato solo due soggetti e ciò perché in nulla può ritenersi differente tale situazione rispetto a quella in cui i partecipanti alla gara siano più di due.<br />
Ed infatti in entrambi i casi al ricorrente non residua alcuna utilità dall’accoglimento del ricorso atteso che l’accertamento del requisito mancante non consentirebbe al ricorrente di partecipare ad una successiva rinnovazione della procedura concorsuale.<br />
Il fatto poi che alla nuova gara non possa partecipare anche il controinteressato (e ricorrente incidentale) deve ritenersi irrilevante; qui è sufficiente constatare che il ricorrente difetta dell’interesse a ricorrere e tanto basta per ritenere inammissibile il relativo ricorso.<br />
In ogni caso la rinnovazione della gara non può ritenersi un fatto evitabile e necessario (il Comune potrebbe decidere anche altre forme di gestione) e qualora pure fosse rinnovata non è detto che alla stessa non vi partecipino anche altri concorrenti.<br />
In forza di quanto osservato deve ritenersi non via siano valide ragioni per considerare differenti (sotto il profilo processuale) la situazione contenziosa relativa ad una gara che vede due soli concorrenti e quella in cui vi siano più di due concorrenti.<br />
Di conseguenza anche nella specie deve trovare applicazione il richiamato principio giurisprudenziale non sussistendo valide ragioni per derogare allo stesso.<br />
Tanto chiarito va ora esaminato il ricorso incidentale.<br />
Con il primo motivo (come già detto) viene dedotto il difetto in capo al raggruppamento ricorrente di un requisito per la partecipazione alla gara.<br />
Tale motivo deve ritenersi fondato.<br />
E invero il bando di gara al punto III.2.1.A lett. 1 dispone che i ricorrenti devono dichiarare di aver svolto per almeno tre anni, attività di gestione di impianti con analoghe caratteristiche, con la precisazione che questo requisito può essere soddisfatto cumulativamente dalle  imprese raggruppate. Ebbene con riguardo a quest’ultima locuzione (soddisfatto cumulativamente) il Collegio ritiene che il bando di gara non abbia inteso consentire il frazionamento orizzontale del requisito soggettivo in questione e cioè la possibilità che un soggetto del raggruppamento possa dimostrare di aver gestito una singola struttura del più vasto ed articolato complesso sportivo (es. palestra) e che altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo possano dimostrare di aver gestito le altre tipologie di strutture di cui si compone il complesso sportivo oggetto di gara.<br />
Qualora, la citata disposizione, s’interpretasse in questo senso la stessa paleserebbe un’ intrinseca illogicità posto che da un lato si richiederebbe un requisito soggettivo e contestualmente se ne negherebbe la sua necessità e si consentirebbe di aggiudicare (con grave nocumento dell’interesse pubblico) la gestione di una struttura polisportiva complessa a raggruppamenti di più soggetti nessuno dei quali avrebbe avuto l’esperienza di gestione (neppure per un sol giorno) di una struttura simile a quella che è oggetto di gara. In tal modo verrebbe snaturato sostanzialmente il requisito soggettivo dell’esperienza pregressa.<br />
L’unico significato ragionevole che può allora attribuirsi alla disposizione in questione non può che essere quello di consentire che non tutti i soggetti del raggruppamento debbano possedere il citato requisito soggettivo nella sua totalità temporale e più precisamente che lo stesso possa essere posseduto anche da uno soltanto del citato raggruppamento o che possa essere posseduto per un periodo temporale da un determinato soggetto del raggruppamento e per un altro periodo temporale (così da completare il periodo di tre anni) da altri soggetti del raggruppamento stesso. Non può però mai pervenirsi a frazionare oggettivamente tale requisito di esperienza perché se così fosse il citato requisito soggettivo sarebbe stato richiesto senza una plausibile ragione.<br />
D’altro canto è sin troppo evidente quanto sia importante per l’Amministrazione comunale che almeno uno dei soggetti del raggruppamento abbia maturato l’esperienza di gestione di un complesso polisportivo simile a quello oggetto della gara, perché solo pretendendo una tale esperienza si può ragionevolmente prevedere che il centro polisportivo venga poi gestito con la necessaria efficienza e capacità organizzativa.<br />
Conclusivamente solo interpretando la citata disposizione nel senso progettato la stessa assume un significato logico e razionale mentre diverrebbe intrinsecamente illogica e irragionevole nel caso in cui fosse interpretata nel senso prospettato dal ricorrente.<br />
Tanto chiarito deve ora accertarsi se il raggruppamento ricorrente possiede, o meno, il citato requisito.<br />
Ebbene dalla documentazione in atti emerge (e comunque le circostanze sono pacifiche per essere ammesse in ricorso) che Rari Nantes ha dichiarato di avere gestito solo una piscina e l’Unione Sportiva Alvisiana ha dichiarato di aver gestito solo palestre mentre le altre due mandanti hanno ammesso di non aver gestito né piscine né palestre.<br />
Ciò stante in accoglimento del ricorso incidentale deve ritenersi accertato il difetto di interesse a ricorrere del raggruppamento ricorrente in via principale.<br />
Di conseguenza il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse a ricorrere e, pertanto, può non essere esaminato nel merito.<br />
Sussistono peraltro fondati motivi per disporre la compensazione delle spese.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima  sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe in accoglimento del ricorso incidentale dichiara inammissibile il ricorso principale ed i connessi motivi aggiunti.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, addì 15 febbraio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-3-4-2007-n-1095/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.1095</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
