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	<title>3/3/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/3/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.154</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-3-2020-n-154/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-3-2020-n-154/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.154</a></p>
<p>OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Casetta, Fabio Cramarossa contro Azienda Sanitaria Locale A.S.L. To3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Angelininei confronti OMISSIS non costituita in giudizio; Soccorso istruttorio ex art. 46, co. 1, codice dei contratti pubblici ed ex art. 6, l. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-3-2020-n-154/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.154</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-3-2020-n-154/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.154</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Casetta, Fabio Cramarossa  contro  Azienda Sanitaria Locale A.S.L. To3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Angelininei confronti  OMISSIS non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Soccorso istruttorio ex art. 46, co. 1, codice dei contratti pubblici ed ex art. 6, l. n. 241 del 1990: ratio e differenze.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Pubblica amministrazione- pubblica amministrazione e cittadini- utilizzo della telematica ex art. 3<i>bis </i>L. n. 241 del 1990 &#8211; principi di economicità  e di efficacia di cui all&#8217;art. 1 della L. n. 241 del 1990 &#8211; correlazione &#8211; sussiste.</p>
<p> 2.Pubblica amministrazione- procedimento &#8211; compilazione della domanda con format on line- conformità  a legge &#8211; sussiste &#8211; deroga al principio del soccorso istruttorio- non è tale &#8211; candidati &#8211; principio di auto responsabilità  nella compilazione on line &#8211; va affermato.</p>
<p> 3.Procedimento amministrativo &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Soccorso istruttorio ex art. 46, co. 1, codice dei contratti pubblici ed ex art. 6, l. n. 241 del 1990- ratio e differenze.</p>
<p> 4.Procedimento amministrativo &#8211; Soccorso istruttorio- limiti applicativi &#8211; principio di autoresponsabilità  dei concorrenti- &#8211; è tale.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. <em style="text-align: justify;">L&#8217;uso della telematica anche nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini è previsto dalla stessa legge n. 241 del 1990 che, all&#8217;art. 3 bis prevede che &#8220;Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività , le amministrazioni pubbliche incentivano l&#8217;uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati&#8221;. L&#8217;uso della telematica nei procedimenti amministrativi e, in particolare, in quelli dove sia prevista la partecipazione di un gran numero di candidati (come nei concorsi pubblici) risponde ai principi di economicità  e di efficacia di cui all&#8217;art. 1 della legge n. 241 del 1990.</em></p>
<p> <em>2.Si deve ritenere conforme a legge ex art. 1 della legge n. 241 del 1990 la previsione della compilazione della domanda, ivi compresi i titoli, con il format on-line. Tale previsione non introduce una deroga al principio del soccorso istruttorio ma introduce un obbligo in capo ai candidati i quali, per il principio di autoresponsabilità , sono tenuti a compilare i titoli sul format on line.</p>
<p> 3.Il soccorso istruttorio al di fuori del codice dei contratti pubblici presenta n primo elemento di differenza sostanziale rispetto al &#8220;potere di soccorso&#8221; disciplinato dall&#8217;art. 46, co. 1, codice dei contratti pubblici, emergente dal raffronto fra il tenore testuale delle due disposizioni: invero, l&#8217;art. 6, l. n. 241 del 1990 cit., si limita a prevedere la mera facoltà  a che il responsabile del procedimento eserciti il &#8220;potere di soccorso&#8221;, mentre l&#8217;art. 46 cit. obbliga la stazione appaltante a fare ricorso al &#8220;potere di soccorso&#8221;, sia pure nei precisi limiti derivanti dalla rigorosa individuazione del suo oggetto e della sua portata applicativa.<br /> Nell&#8217;ambito del procedimento amministrativo e, in particolare, in relazione alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti (ad es. reclutamenti di pubblici dipendenti): a) si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza &#8211; specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà  e dell&#8217;autoresponsabilità  &#8211; rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost. &#8211; che impongono che quest&#8217;ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete o di compilare moduli, di presentare documenti. </p>
<p> 4.Il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell&#8217;autoresponsabilità  dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell&#8217;inosservanza di questa da parte di un concorrente, l&#8217;invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell&#8217;Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità  previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando .</em></p>
<p> </p></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00154/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00820/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 820 del 2019, proposto da <br /> Stefano Masia, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Casetta, Fabio Cramarossa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, via Morgari, n. 31;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale A.S.L. To3, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto, n. 27;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Federica Lanza non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della graduatoria finale del concorso a pubblico n. 22 posti unificato per Collaboratore Professionale Sanitario &#8211; Tecnico Sanitario di Radiologia Medica indetto dall&#8217;A.S.L. TO3 Collegno e l&#8217;A.S.L. TO5 Chieri, nella parte in cui il ricorrente risulta classificato alla posizione n. 168 con un punteggio di punti 58;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del punteggio attribuito al ricorrente nella predetta graduatoria di punti 58;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali e/o provvedimenti di approvazione della graduatoria finale e di attribuzione del punteggio del ricorrente, nella parte in cui collocano il ricorrente alla posizione n. 168 e gli attribuiscono il punteggio di punti 58;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota del Presidente della Commissione Esaminatrice, nella quale si afferma che &#8220;In riferimento alla Sua richiesta di verifica dei titoli presentati per la domanda di partecipazione al concorso in oggetto, si comunica che la Commissione ha esaminato la sua istanza con le seguenti risultanze&#8221;: il candidato ha dichiarato tutta l&#8217;esperienza lavorativa e curricolare solo nel curriculum vitae allegato, i dati non sono stati riportati nell&#8217;apposita griglia di valutazione. Il punteggio assegnato rimane invariato pari a punti 0&#8243;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del bando di concorso a pubblico n. 22 posti unificato per Collaboratore Professionale Sanitario &#8211; Tecnico Sanitario di Radiologia Medica indetto dall&#8217;A.S.L. T03 Collegno e l&#8217;A.S.L. T05 Chieri, nella parte in cui prevede: &#8220;Non verranno valutati i titoli presentati compilando in maniera non completa ed esaustiva il format on-line. E&#8217; responsabilità  del candidato fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta individuazione del titolo posseduto&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali, nonchè degli altri atti o provvedimenti comunque citati negli atti medesimi e nel testo del presente ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale A.S.L. To3;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito di Protocollo d&#8217;Intesa sottoscritto fra l&#8217;A.S.L. TO3 Collegno e l&#8217;A.S.L. TO 5 Chieri, in esecuzione di provvedimento del Direttore Generale dell&#8217;A.S.L. TO3, l&#8217;Azienda sanitaria Locale TO3 indiceva un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 22 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, di cui: n. 11 presso A.S.L. TO3 di Collegno e n. 11 presso A.S.L. TO5 di Chieri.</p>
<p style="text-align: justify;">Il bando prevedeva che la graduatoria del concorso sarebbe stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e che sarebbe rimasta efficace nei termini previsti dalla normativa vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">Le domande di ammissione al concorso dovevano essere prodotte mediante procedura telematica.</p>
<p style="text-align: justify;">Le prove d&#8217;esame consistevano in: una prova scritta, vertente su materie inerenti il profilo oggetto del concorso, una prova pratica e una prova orale consistente in un colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione disponeva, complessivamente di 100 punti così¬ ripartiti: 30 punti per titoli; 70 punti per le prove di esame. I punti per la valutazione dei titoli erano così¬ ripartiti: titoli di carriera: punti 12; titoli accademici e di studio: punti 6; pubblicazioni e titoli scientifici: punti 2; curriculum formativo e professionale: punti 10.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il verbale n. 1 la Commissione esaminatrice procedeva a predefinire i criteri per la valutazione dei titoli dei candidati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente dichiara di essere un Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, laureato a Torino nel 2011, di aver partecipato al suddetto concorso e che, nella domanda di partecipazione alla gara, aveva allegato in formato pdf<i>Curriculum vitae</i> autocertificato ai sensi di legge (artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000), debitamente datato e sottoscritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente afferma di aver allegato tutta la documentazione comprovante il possesso dei titoli e che nello specifico, i titoli in suo possesso, in base a quanto previsto nel verbale n. 1 della Commissione Esaminatrice, avrebbero comportato l&#8217;attribuzione di 5,6.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente afferma altresì¬ che dopo aver superato le tre prove previste dal bando (scritta, pratica, orale) con un punteggio di 58 punti su 70, veniva retrocesso al 168.mo posto in quanto non gli venivano riconosciuti i titoli (30 punti a disposizione della Commissione) nonostante li avesse allegati alla domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente afferma, che qualora fossero stati riconosciuti i titoli in suo possesso, sarebbe stato collocato in 82ma posizione con 63,6 punti (punti 58 + 5,6).</p>
<p style="text-align: justify;">Con il gravame in esame il ricorrente pertanto ha impugnato la graduatoria finale del concorso a pubblico n. 22 posti unificato per Collaboratore Professionale Sanitario &#8211; Tecnico Sanitario di Radiologia Medica indetto dall&#8217;A.S.L. TO3 Collegno e l&#8217;A.S.L. TO5 Chieri, nella parte in cui il ricorrente medesimo risulta classificato alla posizione n. 168 con un punteggio pari a 58, nonchè tutti gli atti collegati e, in particolare, la nota del Presidente della Commissione Esaminatrice, nella quale si afferma che &#8220;In riferimento alla Sua richiesta di verifica dei titoli presentati per la domanda di partecipazione al concorso in oggetto, si comunica che la Commissione ha esaminato la sua istanza con le seguenti risultanze: il candidato ha dichiarato tutta l&#8217;esperienza lavorativa e curricolare solo nel curriculum vitae allegato, i dati non sono stati riportati nell&#8217;apposita griglia di valutazione. Il punteggio assegnato rimane invariato pari a punti 0&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha impugnato altresì¬ il bando di concorso a pubblico n. 22 posti unificato per Collaboratore Professionale Sanitario &#8211; Tecnico Sanitario di Radiologia Medica indetto dall&#8217;A.S.L. T03 Collegno e l&#8217;A.S.L. T05 Chieri, nella parte in cui prevede che: &#8220;Non verranno valutati i titoli presentati compilando in maniera non completa ed esaustiva il format on-line. E&#8217; responsabilità  del candidato fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta individuazione del titolo posseduto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha dedotto l&#8217;illegittimità  per violazione di legge con riferimento all&#8217;art. all&#8217;art. 6, lett. b) della legge 241 del 7 agosto 1990; violazione di legge con riferimento all&#8217;art. 18 della legge n. 241 del 1990, violazione di legge con riferimento all&#8217;art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000 e eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione di legge con riferimento all&#8217;art. all&#8217;art. 6, lett. b) della legge n. 241 del 1990, violazione di legge con riferimento all&#8217;art. 18 della legge n. 241 del 1990; violazione di legge con riferimento all&#8217;art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dei principi normativi e giurisprudenziali in materia di c.d. &#8220;soccorso istruttorio&#8221;, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di presupposti, mancata considerazione di circostanze essenziali; violazione di legge con riferimento all&#8217;art. all&#8217;art. 6, lett. b) della legge n. 241 del 1990, violazione di legge con riferimento all&#8217;art. 18 della legge n. 241 del 1990, violazione di legge con riferimento all&#8217;art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eccesso di potere per manifesta illogicità  e difetto di ragionevolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2019 gli avvocati di parte ricorrente hanno dichiarato di rinunciare all&#8217;istanza cautelare e il Collegio, con l&#8217;accordo delle parti, ha rinvito la discussione alla pubblica udienza di merito del 15 gennaio 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 15 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Con il primo motivo di gravame il ricorrente sostiene che il non avergli riconosciuto il punteggio per i titoli nonostante li avesse indicati e allegati alla domanda e nel<i>curriculum vitae</i> ma non nella griglia prevista dal<i>format on line</i> sarebbe illegittimo in quanto i titoli venivano elencati e prodotti nella domanda di partecipazione prima della scadenza del termine per la presentazione.</p>
<p style="text-align: justify;">A parere del ricorrente l&#8217;indicazione, allegazione e produzione dei titoli nel<i>curriculum vitae</i> allegato alla domanda di partecipazione anzichè nella griglia prevista dal<i>format on line</i>, costituiva una semplice irregolarità  che poteva e doveva essere oggetto di sanatoria, non violando il principio della <i>par condicio</i> tra i partecipanti al concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; Con il secondo motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione dell&#8217;art. 6, lett. b), dell&#8217;art. 18 della legge n. 241 del 1990 nonchè dell&#8217;art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000 secondo i quali l&#8217;Amministrazione deve acquisire d&#8217;ufficio i documenti di cui sia giÃ  in possesso evidenziando che, nel caso in questione, tutti i titoli erano indicati e allegati nel<i>curriculum vitae</i> prodotto al momento del deposito della domanda di partecipazione al concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente, alla luce della normativa sopra citata, il responsabile del procedimento aveva il dovere di attivare il c.d. &#8220;soccorso istruttorio&#8221;, evidenziando al ricorrente la mancanza della documentazione indicata nell&#8217;elenco e invitandolo a regolarizzare la domanda, compilando la griglia di valutazione on line.</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; Infine, il ricorrente sostiene che non varrebbe replicare che il bando prevedeva che i documenti dovessero essere presentati &#8220;pena la non valutazione&#8221;, in quanto il principio legislativo del soccorso istruttorio non poteva essere derogato dal bando di gara, pena l&#8217;illegittimità  del bando stesso in parte qua.</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; Il Collegio ritiene opportuno valutare congiuntamente i tre motivi di gravame perchè strettamente connessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente si evidenzia che agli atti risulta il &#8220;protocollo d&#8217;intesa tra l&#8217;A.S.L. TO3 di Collegno (con funzioni di capofila) e l&#8217;A.S.L. TO5 di Chieri per la gestione congiunta del concorso pubblico per n. 22 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel protocollo, al punto 5 delle premesse, si legge &#8220;che l&#8217;attivazione di un concorso per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica comporta la presentazione di un rilevante numero di domande ed un consistente impegno per l&#8217;espletamento della relativa procedura concorsuale&#8221; e all&#8217;art. 3 si legge &#8220;Le domande di partecipazione corredate dalla documentazione richiesta e prevista dal bando verranno acquisite esclusivamente per via telematica con l&#8217;ausilio di un software fornito dalla Società  individuata con apposita procedura on line. Le domande avranno un numero di protocollo progressivo attribuito dal suddetto software&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con deliberazione del Direttore Generale n. 108 del 5 marzo 2019 l&#8217;Azienda A.S.L. TO3 ha dunque indetto il concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per &#8220;la copertura a tempo indeterminato di n. 22 posti di collaboratore professionale sanitario/tecnico sanitario di radiologia medica per l&#8217;A.S.L. TO3 Collegno e per l&#8217;A.S.L. TO5 Chieri&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il bando di concorso era chiaro nello stabilire che &#8220;Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere prodotte mediante procedura telematica pena esclusione, con le modalità  di seguito descritte&#038;La procedura è attiva 24 ore su 24 raggiungibile da qualsiasi<i>personal computer</i>collegato, alla rete internet e dotato di un<i>browser</i> di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (<i>Chrome, Explorer, Firefox, Safari</i>) e di recente versione: le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine il candidato non potrà  pìù apportare modifiche e/o integrazioni nè inviare la domanda&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto la rubrica &#8220;modalità  di trasmissione mediante procedura on-line&#8221;, si legge &#8220;Per accedere al servizio di iscrizione cliccare sul seguente link presente anche nelle pagine concorsi delle A.S.L. TO3 e A.S.L. T05: <i>https://www.schemaprogetti.it/php/iscrizioni/index.php?ente=aslto3&#8243;</i>. La piattaforma di iscrizioni non necessita di registrazione in quanto la stessa avviene in maniera automatica all&#8217;atto della prima conferma di iscrizione. Per iscriversi collegarsi alla pagina indicata, leggere attentamente le istruzioni riportate e utilizzare i pulsanti presenti in fondo alla pagina. Per la gestione della domanda verrà  sempre richiesto il codice fiscale e una password scelta dal candidato in fase di prima iscrizione. Una volta compilata la domanda e confermata attraverso il tasto Conferma presente nella pagina di iscrizione, verrà  assegnato un numero di ticket che attesterà  la registrazione della domanda. Sarà  cura del candidato stampare, datare e firmare la domanda che dovrà  essere allegata, insieme alla documentazione richiesta dal bando, in un unico file pdf della grandezza massima di 10 mb attraverso il pulsante gestione allegati presente nella pagina iniziale della piattaforma. L&#8217;allegato contenente la domanda di iscrizione in formato pdf e la documentazione richiesta, potrà  essere caricato solo dopo aver inserito la domanda nell&#8217;applicativo. Si precisa che la piattaforma non controlla il contenuto del file allegato, sarà  cura del candidato controllare di avere allegato il file corretto contenente tutta la documentazione richiesta dal bando. Non sarà  possibile modificare la domanda nel caso in cui sia giÃ  stato caricato l&#8217;allegato. In questo caso il candidato dovrà  eliminare il file allegato, procedere con la modifica della domanda, stampare, datare, firmare e ricaricare nel file pdf la nuova versione della domanda. A questo punto si potrà  procedere con il caricamento del nuovo file pdf. Tutte queste operazioni potranno essere fatte sino alla data di scadenza; al termine la piattaforma consentirà  solo la visualizzazione della domanda con i relativi allegati e l&#8217;eventuale recupero della password&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto la rubrica &#8220;documentazione da allegare alla domanda on-line&#8221; si legge &#8220;I candidati devono allegare alla domanda on-line, pena esclusione, la copia digitale, nel formato indicato, dei seguenti documenti in un unico file pdf della grandezza massima di 10 mb: &#038; copia della domanda di partecipazione, datata e firmata. In particolare il candidato dovrà : 1) Scaricare e stampare la domanda 2) Firmare la domanda 3) Digitalizzare l&#8217;intera domanda firmata (NON solo l&#8217;ultima pagina con la firma) 4) Allegare la domanda firmata. Si precisa che non verranno prese in considerazione eventuali integrazioni inviate con modalità  diversa da quella prevista dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel bando è prevista anche una specifica assistenza tecnica per la compilazione della domanda; invero, sotto la rubrica &#8220;Assistenza tecnica&#8221;, si legge &#8220;Nella pagina iniziale della procedura, si avrà  una funzione di assistenza tramite e-mail che permetterà  al candidato di contattare la Ditta affidataria per eventuali problemi tecnici legati alla compilazione della domanda&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, sotto la rubrica &#8220;avvertenze&#8221;, è espressa in modo chiaro la regola secondo la quale &#8220;Non verranno valutati i titoli presentati compilando in maniera non completa ed esaustiva il format on-line. Ãˆ responsabilità  del candidato fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta individuazione del titolo posseduto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale prescrizione non risulta essere illegittima.</p>
<p style="text-align: justify;">In primis, si osserva che l&#8217;uso della telematica anche nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini è previsto dalla stessa legge n. 241 del 1990 che, all&#8217;art. 3 <i>bis</i> prevede che &#8220;Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività , le amministrazioni pubbliche incentivano l&#8217;uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;uso della telematica nei procedimenti amministrativi e, in particolare, in quelli dove sia prevista la partecipazione di un gran numero di candidati (come nei concorsi pubblici) risponde ai principi di economicità  e di efficacia di cui all&#8217;art. 1 della legge n. 241 del 1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, in generale, si richiama quanto evidenziato dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato &#8220;&#038;il divieto del formalismo incontra il limite derivante dalla particolare importanza che assume l&#8217;esigenza di speditezza (e dunque di efficienza, efficacia ed economicità ), dell&#8217;azione amministrativa: in questi casi l&#8217;imposizione di oneri formali a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità  di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell&#8217;interesse pubblico primario affidato dall&#8217;ordinamento alla cura dell&#8217;amministrazione procedente, nonchè degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati che siano); c) la compilazione di moduli o la produzione di fotocopie di validi documenti (di identità , ma non solo), di per sè non si configurano come adempimenti abnormi o eccessivi; dunque le clausole della legge di gara che li prevedono non sono ex se illegittime&#8221; (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9; sul punto anche T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 3 aprile 2019, n. 414).</p>
<p style="text-align: justify;">Si deve dunque ritenere conforme a legge la previsione della compilazione della domanda, ivi compresi i titoli, con il format on-line.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, il candidato avrebbe dovuto diligentemente rispettare la regola contenuta nel bando di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale previsione non introduce una deroga al principio del soccorso istruttorio ma introduce un obbligo in capo ai candidati i quali, per il principio di autoresponsabilità , erano tenuti a compilare i titoli sul format on line.</p>
<p style="text-align: justify;">Partendo da tali premesse e ritenendo pertanto non fondato l&#8217;ultimo motivo di gravame, gli altri motivi di ricorso non possono trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, di fronte ad una precisa clausola del bando che prescriveva la modalità  telematica di inserimento dei titoli, non si può ritenere che la mancata indicazione nella griglia prevista dal format on line costituisse una mera irregolarità  ravvisandosi invece una vera e propria violazione di una puntuale e chiara regola del bando.</p>
<p style="text-align: justify;">Neppure si può ritenere che fosse obbligo del responsabile del procedimento attivare il soccorso istruttorio poichè secondo la normativa in vigore l&#8217;Amministrazione deve acquisire d&#8217;ufficio i documenti di cui sia giÃ  in possesso, tenendo conto che, nel caso in esame, tutti i titoli erano stati indicati e allegati nel<i>curriculum vitae</i> prodotto al momento del deposito della domanda di partecipazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In primis, sul punto, il Collegio richiama quanto evidenziato dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in merito al &#8220;soccorso istruttorio&#8221; al di fuori del codice dei contratti pubblici: &#8220;Un primo elemento di differenza sostanziale rispetto al &#8220;potere di soccorso&#8221; disciplinato dall&#8217;art. 46, co. 1, codice dei contratti pubblici, emerge dal raffronto fra il tenore testuale delle due disposizioni: invero, l&#8217;art. 6, l. n. 241 del 1990 cit., si limita a prevedere la mera facoltà  a che il responsabile del procedimento eserciti il &#8220;potere di soccorso&#8221;, mentre l&#8217;art. 46 cit. obbliga la stazione appaltante a fare ricorso al &#8220;potere di soccorso&#8221;, sia pure nei precisi limiti derivanti dalla rigorosa individuazione del suo oggetto e della sua portata applicativa&#038;Nell&#8217;ambito del procedimento amministrativo e, in particolare, in relazione alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti (ad es. reclutamenti di pubblici dipendenti): a) si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza &#8211; specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà  e dell&#8217;auto responsabilità  &#8211; rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest&#8217;ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti ecc. (cfr., <i>ex plurimis</i>e da ultimo, Cons. St., Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3; successivamente, Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3408; Sez. V, 15 novembre 2012, n. 5772; antecedentemente alla Plenaria cfr. Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291)&#8221; (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9; sul punto anche Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96).</p>
<p style="text-align: justify;">Pìù di recente il Consiglio di Stato ha evidenziato che &#8220;Giova al riguardo ricordare che la giurisprudenza di questa Sezione è consolidata nel senso che il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell&#8217;autoresponsabilità  dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell&#8217;inosservanza di questa da parte di un concorrente, l&#8217;invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della <i>par condicio</i>, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell&#8217;Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità  previste dalla <i>lex specialis</i>, una dichiarazione o documentazione conforme al bando (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, n. 6752/2018, che richiama, id., n. 4266/2018 e n. 2219/2016)&#8221; (Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3331; sul punto anche Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 4 marzo 2019, n. 324).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce della decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria sopra citata, questo Tribunale, con la sentenza n. 1189 del 2 dicembre 2019, di recente, ha affermato che &#8220;in ossequio ai limiti dell&#8217;ambito di operatività  del soccorso istruttorio, individuati dalla giurisprudenza nelle procedure comparative di massa che, come quella in oggetto, sono caratterizzate da un elevato numero di partecipanti e nelle quali le esigenze di celerità  e di economicità  dell&#8217;azione amministrativa giustificano l&#8217;imposizione di obblighi comportamentali in capo ai partecipanti (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9, paragrafo 7.4.2.). Come sopra riportato, la ricorrente non ha evaso, per sua negligenza, l&#8217;onere minimo di informazione richiesto dall&#8217;amministrazione, mediante la compilazione del modulo secondo le chiare indicazioni in esso contenute, per cui la mancata valutazione dei titoli professionali soddisfa il principio di certezza dell&#8217;azione amministrativa e la parità  di trattamento dei concorrenti&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche nel caso in esame il ricorrente, nonostante la chiara indicazione nel bando di gara, per sua negligenza, non ha caricato sul format on line i titoli.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;esame del ticket numero 7, emesso dalla piattaforma alle ore 18:07:57 del giorno 13 aprile 2019, emerge inoltre che il sistema aveva evidenziato al ricorrente che non era stata compilata la griglia di valutazione relativa ai titoli; alla voce &#8220;Essere in possesso dei seguenti titoli&#8221; si legge, infatti, la dicitura &#8220;Nessun titolo dichiarato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenendo conto che il termine per la presentazione delle domande sarebbe scaduto solo il 13 maggio 2019 si ritiene che il ricorrente, a fronte della segnalazione contenuta nel ticket del 13 aprile 2019, avrebbe avuto la possibilità  e il tempo per modificare la propria domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Per completezza, si evidenzia che l&#8217;Amministrazione, nella memoria del 4 ottobre 2019, dichiara che la Commissione ha confermato per i titoli il punteggio pari a 0 anche per altri n. 4 candidati che, come il ricorrente, non avevano compilato la griglia di valutazione dei titoli e che su un totale di n. 1104 domande compilate e trasmesse correttamente, soltanto n. 6 candidati (compreso il ricorrente) non avevano provveduto a compilare la griglia di valutazione di titoli, con la conseguente assegnazione del punteggio &#8220;zero&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, in conclusione si ritiene che il mancato riconoscimento del punteggio per i titoli nel caso in esame non sia illegittimo soddisfacendo peraltro il principio di certezza dell&#8217;azione amministrativa e di parità  di trattamento dei concorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le censure pertanto non colgono nel segno.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">La natura della controversia giustifica l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo Salamone, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Savio Picone, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-3-2020-n-154/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.154</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.1562</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-3-2020-n-1562/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-3-2020-n-1562/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.1562</a></p>
<p>Roberto Giovagnoli, Presidente, Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore; PARTI: (F. B., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michele Cipriani, c. il Ministero della difesa e il Comando generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato) Arma dei Carabinieri: anche un solo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-3-2020-n-1562/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.1562</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-3-2020-n-1562/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.1562</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Giovagnoli, Presidente, Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore; PARTI:  (F. B., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michele Cipriani, c. il Ministero della difesa e il Comando generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Arma dei Carabinieri: anche un solo episodio di consumo di stupefacenti legittima la sanzione di grado massimo applicata nel caso di specie, anche se l&#8217;interessato sia di ottimi precedenti nel servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Militari &#8211; Arma dei Carabinieri &#8211; consumo occasionale di sostanza stupefacente &#8211; sanzione disciplinare &#8211; unicità  del consumo &#8211; sanzionabilità  &#8211; è legittima &#8211; ottimi precedenti di servizio &#8211; irrilevanza.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nel caso di un appartenente all&#8217;Arma dei Carabinieri, anche un solo episodio di consumo di stupefacenti legittima la sanzione di grado massimo applicata nel caso di specie, anche se l&#8217;interessato sia di ottimi precedenti nel servizio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/03/2020<br /> <strong>N. 01562/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04065/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4065 del 2015, proposto dal signor F. B., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michele Cipriani, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Fabio Cornacchia in Roma, via G. Ferrari n. 11;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Ministero della difesa e il Comando generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi n.12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento ovvero la riforma</em></strong><br /> della sentenza del TAR Toscana, sezione I, 30 ottobre 2014 n.1710, che ha respinto il ricorso n. 1665/2008 R.G. proposto per l&#8217;annullamento<br /> del provvedimento 20 maggio 2008, notificato il giorno 6 giugno 2008, con il quale il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, ha applicato a F. B., appuntato scelto dei Carabinieri, la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione;<br /> e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2020 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l&#8217;avvocato Michele Cipriani e l&#8217;avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Il provvedimento meglio indicato in epigrafe, ha disposto nei confronti del ricorrente appellante, giÃ  appuntato scelto dei Carabinieri, la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione e per conseguenza lo ha fatto cessare dal servizio. In motivazione ha osservato, quanto ai fatti, che l&#8217;interessato, sottoposto a perquisizione domiciliare nell&#8217;ambito di un&#8217;operazione antidroga, era stato trovato in possesso di due residui di &#8216;spinello&quot;, rinvenuti nel cestino dell&#8217;immondizia della cucina; successivamente aveva accettato di sottoporsi ad accertamenti sanitari, ed era risultato pìù volte positivo al &quot;test qualitativo FAR per ricerca di cannabinoidi&quot;, ovvero a un test che, com&#8217;è noto, rileva le tracce dell&#8217;uso di marijuana e hashish. Sempre il provvedimento, nella motivazione, aggiungeva che tale condotta doveva ritenersi biasimevole sotto l&#8217;aspetto disciplinare, in quanto contraria ai principi di moralità , rettitudine, correttezza ed esemplarità  cui un militare, e in particolare un Carabiniere, deve attenersi, ai doveri derivanti dal giuramento prestato, nonchè lesiva del prestigio dell&#8217;istituzione. Osservava ancora che ricevere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti favorisce in via diretta il relativo traffico illecito, ovvero un delitto che l&#8217;Arma dei Carabinieri prioritariamente combatte, e per tali motivi riteneva i fatti meritevoli della sanzione massima (doc. 1 in I grado ricorrente appellante, provvedimento impugnato).<br /> 2. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso proposto dall&#8217;interessato contro tale provvedimento, ritenendo in sintesi estrema accertati i fatti e proporzionata la sanzione.<br /> 3. L&#8217;interessato ha proposto impugnazione contro questa sentenza, con un unico motivo in cui deduce sostanzialmente difetto di motivazione, nel senso che l&#8217;amministrazione non avrebbe considerato il carattere isolato dell&#8217;episodio e i suoi ottimi precedenti nei sedici anni di servizio prestato.<br /> 4. Nell&#8217;istanza di fissazione di udienza, ha poi dato atto di non avere richiesto la misura cautelare, se pure menzionata nell&#8217;intestazione dell&#8217;appello.<br /> 5. L&#8217;amministrazione ha resistito con atto 12 gennaio 2015 e ha chiesto che l&#8217;appello sia respinto.<br /> 6. Con memoria 30 gennaio 2020, il ricorrente appellante ha ribadito le sue asserite ragioni.<br /> 7. All&#8217;udienza del 20 febbraio 2020, la Sezione ha quindi trattenuto il ricorso in decisione.<br /> 8. L&#8217;appello, nell&#8217;unico motivo proposto, è infondato.<br /> 8.1 I fatti storici che hanno portato ad applicare la sanzione sono nella sostanza incontestati, e sono costituiti, come si è detto, da un episodio, avvenuto il giorno 25 novembre 2007, in cui il ricorrente appellante, in compagnia di un&#8217;altra persona, ha fumato una sigaretta all&#8217;hashish, comunemente detta &#8220;spinello&#8221;, e si è disfatto dei mozziconi gettandoli nella pattumiera (appello, ad esempio a p. 4 dal diciassettesimo rigo dal basso). Nemmeno è contestato che lo stesso ricorrente appellante sia risultato positivo a test di ricerca dei cannabinoidi, ovvero del principio attivo dello stupefacente citato, nell&#8217;organismo, effettuati nei giorni 27 novembre e 19 dicembre 2007 e 8 gennaio 2008, e che successivamente invece il 23 gennaio 2008 sia stato ritenuto nuovamente idoneo, sotto il profilo fisico, a riprendere servizio.<br /> 8.2 Argomentando dagli elementi esposti sopra, la difesa del ricorrente appellante ha sostenuto che si sarebbe trattato di un consumo occasionale, e non quindi di una dipendenza vera e propria dalla sostanza illegale, ma ciò in linea di diritto è irrilevante. Come ritenuto infatti dalla sentenza di I grado, concordemente con la giurisprudenza di questo Consiglio, nel caso di un appartenente all&#8217;Arma dei Carabinieri, anche un solo episodio di consumo di stupefacenti legittima la sanzione di grado massimo applicata nel caso di specie, anche se l&#8217;interessato, come qui avvenuto (v doc. ti da 5 a 10 ricorrente appellante, schede valutative, sia di ottimi precedenti nel servizio. Ciò fondamentalmente per due ragioni, entrambe del resto valorizzate nel provvedimento impugnato: in primo luogo, si tratta di un comportamento vietato dalla legge, comunque non conforme a criteri di correttezza ed esemplarità  anche per un comune cittadino; in secondo luogo, si tratta di un comportamento particolarmente grave per chi appartiene ad una struttura, come l&#8217;Arma dei Carabinieri, che ha come scopo istituzionale quello della lotta al traffico di stupefacenti: così¬ fra le molte C.d.S. sez. IV 8 marzo 2017 n.1086 e 31 maggio 2007 n.2830.<br /> 9. In conclusione, l&#8217;appello deve essere respinto.<br /> 10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello come in epigrafe proposto (ricorso n.4065/2015), lo respinge.<br /> Condanna il ricorrente appellante a rifondere all&#8217;amministrazione intimata appellata le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in € 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Giovagnoli, Presidente<br /> Leonardo Spagnoletti, Consigliere<br /> Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore<br /> Alessandro Verrico, Consigliere<br /> Roberto Caponigro, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-3-2020-n-1562/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.1562</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.1568</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2020-n-1568/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2020-n-1568/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.1568</a></p>
<p>Marco Lipari Presidente, Giulio Veltri Consigliere Estensore; (P. Stefano Igino, M. s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Malinconico, Rosa Sciatta, c. Marina B., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Misserini, Giuseppe Adeo Ostillio; Comune di Taranto, Azienda Sanitaria Locale per la Provincia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2020-n-1568/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.1568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari Presidente, Giulio Veltri Consigliere Estensore;  (P. Stefano Igino, M. s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Malinconico, Rosa Sciatta, c. Marina B., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Misserini, Giuseppe Adeo Ostillio; Comune di Taranto, Azienda Sanitaria Locale per la Provincia di Taranto, non costituiti in giudizio e nei confronti di Maria Teresa L., non costituita in giudizio)</span></p>
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<p>Successione nella titolarità  di una farmacia : il computo del termine per la cessione della titolarità   è variabile.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Farmacie &#8211; trapasso della titolarità  della farmacia &#8211; art. 12 L. n. 475/1968 &#8211; termine semestrale &#8211; è tale.<br /> <br /> 2.- Farmacie &#8211; successione nella titolarità  di una farmacia &#8211; termine per la cessione della titolarità  &#8211; computo &#8212; è variabile.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. A norma dell&#8217;art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità  della farmacia (&#8220;a norma dei commi precedenti&#8221;) a favore di farmacista iscritto nell&#8217;albo professionale, che abbia conseguito la titolarità  o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l&#8217;esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità  di un direttore.</em><br /> <em>Su tale norma è poi intervenuto l&#8217;art. 7, della legge n. 362/1991 (e le successive modifiche), il quale, nel disciplinare analoga vicenda successoria per il caso di quote di società  titolari di sede farmaceutica, ha previsto un diverso termine per l&#8217;avente causa &#8211; sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione &#8211; ed al contempo lo ha dichiarato applicabile anche alla vendita della farmacia da parte &#8220;degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell&#8217;articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475&#8221;, id estalla successione delle farmacie a titolarità  individuale. Non sussiste, pertanto, dubbio che, qualunque sia il soggetto titolare della farmacia, persona fisica o giuridica, attualmente il termine applicabile è di sei mesi dalla dichiarazione di successione.</em><br /> <br /> <em>2. In caso di vicenda successoria della titolarità  di una farmacia, il termine per la cessione è variabile, poichè la dichiarazione di successione, dalla quale il termine è computato, può essere presentata in tempi diversi a seconda del modo in cui l&#8217;eredità  è accettata. In particolare, nel caso di accettazione semplice la dichiarazione di successione dev&#8217;essere presentata entro un anno dall&#8217;apertura della successione, ex art. 31 comma 1, D.Lgs. n. 346/1990, e dunque entro un anno dalla morte del de cuius(ex art. 456 c.c.); se invece l&#8217;eredità  è accettata con beneficio la dichiarazione deve essere presentata, in forza della medesima disposizione, entro un anno &#8220;dalla scadenza del termine per la formazione dell&#8217;inventario&#8221;.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/03/2020<br /> <strong>N. 01568/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03185/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3185 del 2019, proposto da P. Stefano Igino, M. s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Malinconico, Rosa Sciatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 284;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Marina B., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Misserini, Giuseppe Adeo Ostillio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30; Comune di Taranto, Azienda Sanitaria Locale per la Provincia di Taranto, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Maria Teresa L., non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda), n. 260/2019, resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Marina B.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Carlo Malinconico, Giuseppe Misserini e Giuseppe Adeo Ostillio;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> In data 13 luglio 2015 decedeva, senza disposizione testamentaria, il dr. Giuseppe P., titolare e direttore della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Taranto, situata in via Galeso n. 52.<br /> In qualità  di chiamati per legge alla successione ereditaria, la Sig.ra Maria Teresa L. e il dott. Stefano Igino P., rispettivamente coniuge e figlio del defunto, presentavano in data 21 luglio 2015, all&#8217; A.S.L. e al Comune di Taranto, richiesta di autorizzazione alla gestione provvisoria della farmacia, sotto la responsabilità  di un direttore abilitato, nell&#8217;esercizio della facoltà  di cui all&#8217;art. 12, comma 12, della legge 2 aprile 1968, n. 475.<br /> Il Sindaco del Comune di Taranto, nella veste di Autorità  sanitaria locale, concedeva, con decreto del 23 luglio 2015, l&#8217;autorizzazione alla gestione provvisoria, affidando la direzione della farmacia alla dott.ssa Giovanna Interno.<br /> Con atto notarile del 19 maggio 2016, il dott. Stefano Igino P., dopo l&#8217;iniziale rinuncia all&#8217;eredità , accettava con beneficio di inventario l&#8217;eredità  paterna.<br /> In data 21 luglio 2016 redigeva l&#8217;inventario. Successivamente, in conformità  al disposto di cui all&#8217;art. 31, comma 2, lett. d), d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, il 17 luglio 2017 presentava la dichiarazione di successione all&#8217;Agenzia delle Entrate.<br /> In data 28 dicembre 2017, ossia entro il termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione accettata con beneficio d&#8217;inventario, il dott. Stefano Igino P., in proprio nonchè quale rappresentante della vedova Maria Teresa L., sottoscriveva il contratto di cessione di azienda farmaceutica, in favore della società  M. s.r.l..<br /> Di conseguenza, il giorno 4 gennaio 2018, la società  cessionaria &#8211; in costanza di proroga della gestione provvisoria disposta con provvedimento sindacale del 16 gennaio 2018 &#8211; richiedeva il rilascio dell&#8217;autorizzazione alla titolarità  della sede farmaceutica in oggetto.<br /> Il sindaco di Taranto autorizzava il predetto trasferimento con decreto del 26 marzo 2018. Nel provvedimento si dava atto delle modalità  e della tempistica della vicenda successoria, della mancanza di atti che sancissero la decadenza e della buona fede del dott. P..<br /> Tale decreto veniva impugnato dinanzi al TAR Puglia dalla dott.ssa B. Marina, farmacista iscritta al relativo albo professionale.<br /> La ricorrente sosteneva, in sintesi che, essendo decorso il termine massimo per la vendita, ai sensi dei commi 10 e 9 del predetto art. 7 della L. n. 362/1991, nonchè dell&#8217;art. 12 della Legge n. 475/1968, la sede farmaceutica avrebbe dovuto essere messa a concorso dal Comune. Concorso al quale essa ricorrente avrebbe avuto interesse a partecipare.<br /> Il TAR, superate le eccezioni preliminari relative alla mancanza di legittimazione del ricorrente e all&#8217;utilizzabilità  della documentazione prodotta in giudizio, ha accolto il ricorso, sostenendo che dalle disposizioni normative &#8220;<em>si ricava che, in caso di decesso del titolare, una farmacia può essere trasferita, da parte degli aventi causa del de cuius, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione</em>&#8220;, e che nel caso di specie il termine è stato oltrepassato.<br /> Avverso la sentenza ha proposto appello la M. s.r.l.<br /> Nel giudizio si è costituita la dott.ssa B. Marina e ha chiesto la reiezione del gravame.<br /> La causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza del 30 gennaio 2020.<br /> DIRITTO<br /> 1.La vicenda oggetto dell&#8217;odierno esame concerne le modalità  e i tempi per la cessione a terzi della farmacia da parte degli eredi in caso di morte del titolare.<br /> 2. Nel caso di specie è pacifico che: la morte del titolare della farmacia è avvenuta in data 13 luglio 2015; gli eredi (Maria Teresa L. e Stefano Igino P.) sono stati autorizzati all&#8217;esercizio provvisorio con decreto del 23 luglio 2015; il (solo) dott. Stefano Igino P. ha formalizzato, in data 7 agosto 2015, rinuncia all&#8217;eredità  stessa; dopo l&#8217;iniziale rinuncia all&#8217;eredità , il medesimo, in data 19 maggio 2016, ha accettato con beneficio di inventario l&#8217;eredità  paterna; la redazione dell&#8217;inventario è stata completata il 21 maggio 2016; la dichiarazione di successione presentata all&#8217;Agenzia delle Entrate il 17 luglio 2017; la cessione della farmacia è infine avvenuta il 28 dicembre 2017.<br /> 3. Le norme rilevanti e applicabili al caso di specie sono le seguenti: l&#8217;art. 7, comma 9, della L. n. 362/1991, il quale prevede che &#8220;<em>a seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società  di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l&#8217;avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione</em>&#8220;. Il successivo comma 10 della medesima disposizione in forza della quale &#8220;<em>il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell&#8217;articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475</em>&#8220;. Tale ultima disposizione stabilisce che &#8220;<em>nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità  della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell&#8217;albo professionale, che abbia conseguito la titolarità  o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l&#8217;esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità  di un direttore</em>&#8220;.<br /> 4. A mezzo del provvedimento impugnato l&#8217;amministrazione ha verificato che fossero trascorsi meno di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione ed ha autorizzato.<br /> 5. La tesi della ricorrente in primo grado è che, in realtà , in totale siano trascorsi due anni e sei mesi dalla morte del titolare e ciò a causa della tardiva presentazione della dichiarazione di successione. Un arco temporale ben superiore al termine massimo di un anno e sei mesi collegato alla tempestiva presentazione della dichiarazione.<br /> 6. Il TAR Puglia, in accoglimento del ricorso introduttivo ha annullato l&#8217;autorizzazione comunale alla cessione della farmacia, sulla base dei seguenti assunti logico giuridici:<br /> &#8211; il termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione, entro il quale la farmacia può essere trasferita da parte degli aventi causa del <em>de cuius</em>, è un termine perentorio;<br /> <em>&#8211; </em>gli eredi del farmacista titolare avrebbero dovuto trasferire la farmacia alla M. s.r.l., entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione, cioè entro sei mesi dalla scadenza del termine di 12 mesi a sua volta decorrente dall&#8217;apertura della successione, cioè dalla morte del dante causa;<br /> <em>&#8211; </em>il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione non poteva essere, nel caso di specie, quello legato all&#8217;accettazione con beneficio di inventario e alla redazione dell&#8217;inventario, posto che: a) l&#8217; istanza di autorizzazione all&#8217;esercizio provvisorio è sintomatica dell&#8217;accettazione dell&#8217;eredità , senza beneficio d&#8217;inventario; b) anche volendo considerare, al momento dell&#8217;apertura della successione e della istanza di autorizzazione all&#8217;esercizio, il coniuge e il figlio del <em>de cuius</em> non come eredi ma come chiamati all&#8217;eredità , sta di fatto che essi erano comunque nel possesso dei beni ereditari, perciò avevano l&#8217;onere di redigere un inventario entro tre mesi dalla morte del <em>de cuius</em> qualora avessero voluto accettare l&#8217;eredità  con beneficio d&#8217;inventario. Ciò non risulta avvenuto, con la conseguenza che il chiamato all&#8217;eredità  è considerato erede puro e semplice.<br /> 7. Secondo l&#8217;appellante il TAR avrebbe errato: a) nel non dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto, in mancanza della decadenza, ed anzi, in presenza di provvedimenti comunali contrastanti con l&#8217;accertamento della decadenza, e in mancanza di una dichiarata volontà  del farmacista di acquistare l&#8217;azienda farmaceutica (connessa alla titolarità  della sede), non sussisterebbe l&#8217;interesse a ricorrere avverso l&#8217;autorizzazione alla cessione; b) nel non dichiarare inammissibile il ricorso per mancata impugnazione della decisione (implicita) di ritenere ancora valida l&#8217;assegnazione della sede farmaceutica (I motivo).<br /> 8. Il giudice di prime cure avrebbe altresì¬ errato nel non attribuire alla concreta ed effettiva presentazione della dichiarazione di successione, il senso di un evento documentalmente comprovato idoneo a segnare ilÂ <em>dies a quo</em>del termine di sei mesi previsto dalla legge per la cessione. Si sarebbe dovuto limitare a ciò, e a computare da tale momento i sei mesi, senza preoccuparsi del termine complessivo, posto che quest&#8217;ultimo è variabile, legato com&#8217;è: nel caso di accettazione pura e semplice, all&#8217;apertura della successione; nel caso di accettazione con beneficio d&#8217;inventario, al tempo dato per effettuare tale accettazione e il successivo inventario.<br /> La mobilità  del termine correlata alle vicende della successione (accettazione pura e semplice o con beneficio di inventario) non avrebbe del resto alcun impatto sull&#8217;interesse pubblico protetto dalle norme, atteso che, in costanza dell&#8217;esercizio provvisorio, l&#8217;interesse pubblico rilevante sarebbe quello alla continuità  del servizio pubblico farmaceutico e non quello della concorrenza.<br /> Secondo l&#8217;appellante, inoltre, la presenza di una valida dichiarazione di successione, effettuata tempestivamente con riferimento alla dichiarazione di accettazione con beneficio d&#8217;inventario dell&#8217;eredità , efficace per la normativa tributaria (e nel caso di specie lo sarebbe posto che l&#8217;Agenzia delle Entrate non ne ha mai contestato la validità ) escluderebbe che l&#8217;amministrazione prima, e il giudice amministrativo poi, nel computare il successivo termine di sei mesi da tale dichiarazione di successione per la vendita della farmacia privata, possa procedere ad un diverso accertamento, o richiamarne uno compiuto dal tribunale civile in sede di volontaria giurisdizione (come avvenuto nel caso di specie).<br /> 9. Con il terzo motivo l&#8217;appellante contesta la statuizione del TAR secondo la quale la richiesta di autorizzazione alla gestione provvisoria, difettando di esplicite precisazioni circa la precipua finalità  conservativa dell&#8217;asse ereditario ex art 460 c.c., integra necessariamente una fattispecie di accettazione tacita di eredità . Nel caso di specie, invece, gli interessati avrebbero presentato l&#8217;istanza di gestione provvisoria della farmacia esercitando il potere di compimento di atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea previsti espressamente dal secondo comma dell&#8217;art. 460 c.c., quali chiamati all&#8217;eredità  in attesa della accettazione. Tale accertamento di fatto sarebbe in ogni caso devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, sicchè il Tar, con la pronunzia impugnata avrebbe di fatto proceduto all&#8217;accertamento travalicando la propria sfera di giurisdizione. Nè deve ritenersi &#8211; secondo l&#8217;appellante &#8211; corretta l&#8217;interpretazione data dal Tar laddove afferma che comunque i contro interessati erano nel possesso della farmacia &#8211; bene ereditario &#8211; e che pertanto avevano l&#8217;onere di redigere l&#8217;inventario entro tre mesi dalla morte del <em>de cuius</em> qualora avessero voluto accettare l&#8217;eredità  con beneficio d&#8217;inventario, posto che, nel caso di specie, la rinuncia all&#8217;eredità  avrebbe impedito il decorso del termine di tre mesi per la redazione dell&#8217;inventario, che è reiniziato a decorrere il 16.5.2016, data dell&#8217;accettazione con beneficio di inventario.<br /> La sentenza impugnata sarebbe erronea anche nella parte in cui attribuisce rilievo determinante al provvedimento di volontaria giurisdizione del Tribunale di Taranto dell&#8217; 8 gennaio 2018 (che aveva negato la necessità  della richiesta di autorizzazione alla vendita della farmacia da parte dell&#8217;erede con beneficio d&#8217;inventario, sul presupposto che si era ormai verificata un&#8217;accettazione pura e semplice), senza considerare che avverso tale provvedimento è stato proposto reclamo innanzi alla Corte d&#8217;Appello di Lecce- sezione distaccata di Taranto, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere proprio per intervenuta cessione a terzi dell&#8217;azienda farmaceutica.<br /> 10. Con il quarto motivo, infine, l&#8217;appellante deduce che il Tar, sovrapponendosi alla valutazione fatta dall&#8217;amministrazione comunale, avrebbe contraddetto gli orientamenti giurisprudenziali in materia di provvedimenti incidenti su situazioni economiche e giuridiche giÃ  ampiamente consolidate, per di pìù non nell&#8217;interesse del servizio farmaceutico, unico interesse pubblico rilevante, bensì¬ nell&#8217;interesse di un privato aspirante all&#8217;acquisto della farmacia, in luogo dell&#8217;acquirente scelto dal proprietario.<br /> 11. Ritiene il Collegio che l&#8217;appello sia infondato.<br /> 11.1. Nessun dubbio sussiste sull&#8217;ammissibilità  dell&#8217;originario ricorso introduttivo. L&#8217;interesse di cui è portatrice l&#8217;originaria ricorrente si attesta sulla possibilità  di essere assegnataria della sede farmaceutica oggetto dell&#8217;odierna controversia una volta indetta la relativa procedura concorsuale per infruttuoso decorso dei termini fissati dall&#8217;ordinamento per la cessione. Trattasi pacificamente di un interesse legittimo, ossia di un interesse in ordine a un bene della vita (la futura assegnazione della farmacia) meritevole di protezione e mediato dall&#8217;azione amministrativa, nel caso di specie estrinsecatasi nell&#8217;autorizzazione alla cessione, ritenuta lesiva. Sul piano dell&#8217;interesse ad agire ex art. 100 cpc, non occorre che il titolare della situazione giuridica comprovi altresì¬ la disponibilità  ad acquistare, unitamente alla titolarità  della sede, anche l&#8217;azienda attraverso la quale la farmacia è esercitata. Trattasi di questioni troppo remote per poter rilevare in punto di interesse ad agire, di per se integrato dalla semplice possibilità  di ottenere, per il tramite degli effetti demolitori e conformativi della pronuncia, il risultato della messa a concorso della sede, secondo quanto previsto dalle norme.<br /> 11.2. Nemmeno sussiste l&#8217;inammissibilità  del ricorso introduttivo per mancata impugnazione dell&#8217;implicito e presupposto atto di &#8220;non decadenza&#8221; dell&#8217;assegnazione della sede. Semplicemente perchè un tale atto non è stato mai emesso, nè può ritenersi formatosi perÂ <em>silentium</em>.<br /> 12. Può dunque passarsi all&#8217;esame del &#8220;merito&#8221; della vicenda.<br /> 12.1. La fattispecie oggetto di interesse nel caso di specie è quella prevista dall&#8217;art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, a mente del quale &#8220;<em>nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità  della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell&#8217;albo professionale, che abbia conseguito la titolarità  o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l&#8217;esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità  di un direttore</em>&#8220;.<br /> Sulla norma è intervenuto l&#8217;art. 7, della legge n. 362/1991 (e le successive modifiche), il quale, nel disciplinare analoga vicenda successoria per il caso di quote di società  titolari di sede farmaceutica, ha previsto un diverso termine per l&#8217;avente causa &#8211; sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione &#8211; e al contempo lo ha dichiarato applicabile anche alla vendita della farmacia da parte &#8220;<em>degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell&#8217;articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475</em>&#8220;, <em>id est</em>alla successione delle farmacie a titolarità  individuale.<br /> Dunque, non v&#8217;è dubbio che, qualunque sia il soggetto titolare della farmacia, persona fisica o giuridica, oggi il termine applicabile è di sei mesi dalla dichiarazione di successione.<br /> 12.2. L&#8217;appellante sostiene che la decorrenza del termine è variabile a seconda che l&#8217;erede accetti puramente e semplicemente, o con beneficio d&#8217;inventario, con conseguente variabilità  del termine massimo concesso per la cessione a terzi.<br /> 12.3.Il Collegio ha sul punto molte perplessità  alla luce del tenore testuale delle disposizioni. Il comma 10 del predetto art. 7 della L. n. 362/1991 dichiara applicabile il termine di sei mesi dalla dichiarazione di successione anche alla fattispecie della morte del titolare della farmacia, ma non sopprime il termine di un anno previsto dall&#8217;art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475. Dal combinato disposto delle due norme dovrebbe ricavarsi, secondo gli ordinari criteri esegetici, che il termine ordinario è quello di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione, purchè ricompreso nel termine massimo di un anno, previsto dall&#8217;art. 12 cit. .<br /> Tuttavia, siffatta esegesi, che al Collegio sembra la pìù lineare, dev&#8217;essere rispettosa del principio dispositivo. Il giudice di prime cure ha costruito il suo impianto argomentativo su un assunto diverso e cioè che il termine sia nella specie di un anno e sei mesi (un anno per la presentazione della dichiarazione e sei mesi per cessione a terzi) e le parti oggi, a seguito del gravame e della correlata devoluzione della materia del contendere secondo il criterio <em>quantum appellatum tantum devolutum</em>, discutono esclusivamente del termine di presentazione della dichiarazione. Sicchè il Collegio non può che ritenere irretrattabile, quanto al caso di specie, l&#8217;assunto esegetico di fondo fatto proprio dal TAR e non contestato dalle parti, e valutare, alla luce di questo approccio esegetico, quale sia la tesi pìù corretta in ordine al termine di presentazione della dichiarazione (evento a partire dal quale scattano i sei mesi).<br /> 12.4. In tale ottica è nel giusto l&#8217;appellante nel sostenere che il termine è variabile, poichè la dichiarazione di successione, dalla quale il termine è computato, può essere presentata in tempi diversi a seconda del modo in cui l&#8217;eredità  è accettata. In particolare, nel caso di accettazione semplice la dichiarazione di successione dev&#8217;essere presentata entro un anno dall&#8217;apertura della successione, ex art. 31 comma 1, D.Lgs. n. 346/1990, e dunque entro un anno dalla morte del <em>de cuius</em>(ex art. 456 c.c.); se invece l&#8217;eredità  è accettata con beneficio la dichiarazione deve essere presentata, in forza della medesima disposizione, entro un anno &#8220;dalla scadenza del termine per la formazione dell&#8217;inventario&#8221;.<br /> 12.5. Non può invece essere condivisa la tesi secondo la quale la dichiarazione di successione, al quale l&#8217;art. 7, della L. n. 362/1991 ricollega il termine di sei mesi, costituisce adempimento squisitamente tributario la cui validità  e tempestività , anche ove non rispettosa dei termini legali previsti dal diritto delle successioni per la formazione dell&#8217;inventario, esula dalle valutazioni dell&#8217;amministrazione e dalla cognizione del giudice amministrativo.<br /> 12.6. Ai sensi dell&#8217;art 8 cpa &#8220;<em>Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale&#8221;.</em><br /> Nel caso di specie, la questione principale è la legittimità  dell&#8217;atto che ha autorizzato la cessione a terzi della farmacia da parte degli eredi. La questione pregiudiziale da accertare, ovviamente ai soli fini della verifica del rispetto del termine di legge per il trapasso della farmacia e senza efficacia di giudicato, è invece se la dichiarazione di successione sia stata presentata nei termini di legge.<br /> L&#8217;accertamento è necessario al fine di garantire l&#8217;effettività  della tutela. Se il giudice amministrativo si ritraesse dinanzi alle problematiche successorie per valutare, così¬ come fatto dall&#8217;amministrazione, esclusivamente il fatto storico della presentazione di una dichiarazione di successione, alla cui data agganciare il termine semestrale, nessuna tutela sarebbe erogabile in relazione a dichiarazioni palesemente tardive e, a monte, alla sostanziale disponibilità  da parte dell&#8217;erede del termine per il trapasso.<br /> 13. Premesso quanto sopra, ritiene il Collegio che il giudice di prime cure abbia correttamente risolto la questione pregiudiziale della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione, alla luce del concreto comportamento serbato dagli eredi.<br /> 13.1. Come chiarito dal primo giudice la richiesta con la quale il coniuge e il figlio del defunto farmacista, dichiaramente consapevoli della disciplina speciale regolante il trasferimento, hanno chiesto l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio provvisorio dell&#8217;attività  non può che essere inteso quale contegno deponente per l&#8217;accettazione dell&#8217;eredità . E del resto è agli eredi, e non ai meri chiamati all&#8217;eredità , che la legge accorda il &#8220;diritto&#8221; di gestire provvisoriamente, per favorire la continuità <em>iure successionis</em> della relativa titolarità  sino alla futura cessione, piuttosto che la conservazione dell&#8217;azienda farmaceutica ai fini di una eventuale accettazione con beneficio d&#8217;inventario.<br /> 13.2. Del pari non è seriamente contestabile che al momento dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio provvisorio i chiamati fossero nel possesso dei beni ereditari, non rilevando di per sè la loro residenza a Roma al fine di escludere il possesso (essendo noto, peraltro, che si può possedere un bene anche tramite un terzo, che ne ha la detenzione, ex art. 1140, comma 2, c.c.). Con il corollario che anche volendo considerare, al momento dell&#8217;apertura della successione e in base all&#8217;istanza del 21 luglio 2015 (e al successivo atto di autorizzazione del 23 luglio 2015), il coniuge e il figlio del <em>de cuius</em> non come eredi ma come chiamati all&#8217;eredità , essi, in quanto nel possesso dei beni ereditari, avevano l&#8217;onere di redigere l&#8217;inventario entro tre mesi dalla morte del <em>de cuius</em>, qualora avessero voluto accettare l&#8217;eredità  con beneficio d&#8217;inventario (ex art. 485 c.c.), pena l&#8217;essere considerati eredi puri e semplici (ex art. 485, comma 2, c.c.).<br /> In quanto eredi puri e semplici, come sopra chiarito, gli appellanti avrebbero inoltre dovuto presentare la dichiarazione di successione nei dodici mesi dall&#8217;apertura della successione, nonchè cedere la farmacia entro i successivi 6 mesi, giusto quanto chiarito in prime cure.<br /> 14. La sentenza di prime cure, in conclusione, merita conferma.<br /> 15. Nelle memorie conclusive l&#8217;appellante non manca di eccepire &#8211; per il caso (qui verificatosi) in cui debba ritenersi corretta la sentenza di prime cure &#8211; l&#8217;incostituzionalità  della normativa sopra richiamata, e in particolare degli articoli 7 della legge n. 362/1991 e 12 della legge n. 245/1968, nella parte in cui consentono l&#8217;assegnazione a mezzo selezione pubblica di una farmacia caduta in comunione ereditaria, senza la preventiva determinazione dell&#8217;indennizzo dovuto all&#8217;erede con riferimento alla azienda farmaceutica, per contrasto con gli articoli 3 e 42 della Costituzione.<br /> Ritiene il Collegio che la questione sia manifestamente infondata. Ciò che è messa a concorso è l&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura o al mantenimento di una sede farmaceutica e non l&#8217;azienda connessa. Come affermato dallo stesso appellante, &#8220;l&#8217;eventualità  del ricorso alla selezione pubblica per l&#8217;assegnazione della farmacia privata è norma di chiusura a garanzia della continuità  del servizio farmaceutico; non si tratta certo di un&#8217;espropriazione di un bene che è e resta privato&#8221;. In linea di principio, infatti, occorre distinguere l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio della farmacia, dall&#8217;azienda farmaceutica che è il complesso di beni organizzati per l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa farmaceutica che non può che rimanere in proprietà  degli eredi (sul tema Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 5-03-2014, n. 5087).<br /> 16. Per tutte le indicate ragioni l&#8217;appello è da respingere.<br /> 17. Avuto riguardo alla novità  e peculiarità  delle questione, il Collegio ritiene comunque sussistano i presupposti per compensare del spese del grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere, Estensore<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere<br /> Umberto Maiello, Consigliere.</div>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-3-2020-n-148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Claudio Contessa, Presidente, Giuseppe Verde, Consigliere, Estensore; PARTI: (C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Salvatore Catalano, c. A.T.O. Pa 4 &#8211; Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi &#8211; Co.In.R.E.S., non costituito in giudizio e nei confronti di Paolo L., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Claudio Contessa, Presidente, Giuseppe Verde, Consigliere, Estensore; PARTI:  (C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Salvatore Catalano, c. A.T.O. Pa 4 &#8211; Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi &#8211; Co.In.R.E.S., non costituito in giudizio e nei confronti di Paolo L., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Lo Verde; Gestione Straordinaria Ato Pa4, Srr Palermo &#8211; Area Metropolitana non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;inoltro della decisione del giudice amministrativo alla Corte dei Conti, in relazione ad una fattispecie che si ritiene essere possibile fonte di danno erariale, deve essere supportato da una richiesta dotata di sufficiente grado di specificità .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; richiesta di parte per segnalazione di danno erariale -trasmissione della decisione del G.A. alla Corte dei Conti &#8211; accoglimento &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>L&#8217;inoltro della decisione del giudice amministrativo alla Corte dei Conti, in relazione ad una fattispecie che si ritiene essere possibile fonte di danno erariale, deve essere supportato da una richiesta dotata di sufficiente grado di specificità .</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/03/2020<br /> <strong>N. 00148/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00352/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 352 del 2019, proposto dalla C. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Salvatore Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Galletti, n.111<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> A.T.O. Pa 4 &#8211; Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi &#8211; Co.In.R.E.S., non costituito in giudizio<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Paolo L., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Lo Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> Gestione Straordinaria Ato Pa4, Srr Palermo &#8211; Area Metropolitana non costituiti in giudizio;<br /> <br /> <strong><em>per la riforma dell&#8217; ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 62/2019</em></strong></p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Paolo L.;<br /> Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 il Cons. Giuseppe Verde e udito l&#8217;avv. Salvatore Catalano;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Premesso che,<br /> &#8211; il Tar della Sicilia, con la sentenza n. 1160 del 2015, accoglieva il ricorso in ottemperanza presentato dalla ditta C. s.r.l., relativo ad un pagamento di somme di denaro dovute in forza di un D.I. divenuto definitivo, e contestualmente provvedeva per la nomina di un commissario <em>ad acta</em> per l&#8217;eventuale intervento sostitutivo, in caso di perdurante inadempimento dell&#8217;amministrazione debitrice;<br /> &#8211; dopo diversi provvedimenti di sostituzione del commissario <em>ad acta </em>inizialmente designato, veniva nominato il Ragioniere generale della Regione Siciliana, con facoltà  di delega ad altro dirigente del suo ufficio;<br /> &#8211; pìù precisamente il Ragioniere generale ha delegava il dott. L. che depositava dinanzi al Tar una relazione nella quale precisava che mancavano le condizioni per potere addivenire al concreto pagamento delle somme di spettanza della ricorrente, rappresentando pertanto l&#8217;impossibilità  di portare a termine l&#8217;incarico affidatogli.<br /> 2. Avverso la sopracitata relazione è insorta la società  odierna ricorrente la quale ha in primo grado rilevato che il commissario <em>ad acta </em>nominato non si sarebbe mosso con la dovuta tempestività  ed efficienza per avere cognizione della situazione nella quale avrebbe dovuto operare; inoltre non avrebbe posto in essere tutte le misure che gli ampi poteri connessi al suo ruolo gli consentirebbero, per il pieno assolvimento dell&#8217;incarico affidatogli.<br /> Sosteneva in particolare che, per soddisfare il credito della ricorrente, avrebbe dovuto operare le opportune variazioni di bilancio, utilizzare i fondi destinati al pagamento di altri creditori, nonchè agire in giudizio, per il recupero dei crediti vantati dal Co.in.R.E.S. nei confronti dei comuni debitori.<br /> 3. Il Tar nel respingere la richiesta avanzata (ordinanza n. 62 del 2019) dalla ricorrente ha precisato che<br /> <em>nello specifico caso che viene in rilievo la legge reg. n. 9 del 2010 ha previsto gestioni separate per la liquidazione di debiti pregressi, circostanza che impedisce, su un piano sostanziale, di operare variazioni di bilancio con riguardo a capitoli che non attengano a tale gestione separata.</em><br /> <em>E&#8217; pertanto errato sostenere che, per soddisfare il credito della ricorrente, il commissario avrebbe dovuto attingere a capitoli non riguardanti la gestione liquidatoria.</em><br /> <em>Altrettanto non condivisibile è l&#8217;argomentazione secondo la quale il commissario avrebbe dovuto instaurare controversie volte al recupero dei crediti del Coinres: a prescindere dalla genericità  della prospettazione articolata dalla ricorrente, il commissario ad acta nominato non ha il compito di gestire l&#8217;intera fase liquidatoria; compito che spetta al liquidatore, che è l&#8217;unico soggetto idoneo a valutare l&#8217;opportunità  di istaurare contenziosi a garanzia del patrimonio della liquidazione.</em><br /> <em>Ove un creditore di tale amministrazione pubblica ritenga che i suoi organi di gestione non tutelino adeguatamente il patrimonio dell&#8217;amministrazione, attraverso idonee iniziative giudiziarie &#8211; con indiretto pregiudizio delle sue ragioni creditorie &#8211; ha la possibilità  di agire in via surrogatoria (art. 2900 cod. civ.) ovvero di intentare pignoramenti presso terzi, ma non può pensare di estendere i compiti di un commissario ad acta, nominato in un singolo giudizio di ottemperanza, per la soddisfazione di uno specifico credito, alla gestione globale dell&#8217;amministrazione sostituita, compresa l&#8217;assunzione di iniziative giudiziarie a tutela del suo patrimonio.</em><br /> <em>Da tali considerazioni emerge che le contestazioni mosse dalla ricorrente all&#8217;attività  del commissario risultano generiche ed errate, in quanto fondate sul travisamento dei suoi compiti che, nell&#8217;idea della ricorrente, si sarebbero dovute concretizzare in iniziative che, in realtà , non avrebbe potuto legittimamente assumere</em>.<br /> 4. La società  ricorrente considera ingiusta l&#8217;ordinanza meglio indicata in epigrafe ed affida le sue ragioni a due motivi.<br /> <em>1. Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 9/2010 &#8211; violazione degli artt. 21, 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010 &#8211; violazione dell&#8217;art. 1 del d.lgs. n. 104/2010 &#8211; violazione dell&#8217;art. 24 della Costituzione e del principio di pienezza ed effettività  della tutela giurisdizionale &#8211; violazione dei principi in tema di equità  del processo ed effettività  della tutela di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU.</em><br /> In ragione di quanto previsto dall&#8217;art. 19 comma 2 della legge regionale 9/2010 la gestione separata sarebbe una sottogestione delle casse Co.In.R.E.S., così¬ che i fondi disponibili nei conti intestati alla gestione separata sarebbero somme dell&#8217;ente debitore (riferibili alla gestione liquidatoria di cui costituiscono una sottogestione) e in quanto tali potrebbero essere utilizzate dall&#8217;Ente (e di conseguenza dal Commissario <em>ad acta</em>) per l&#8217;estinzione dei debiti.<br /> <em>2. Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 9/2010 &#8211; violazione degli artt. 21, 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010 &#8211; violazione dell&#8217;art. 1 del d.lgs. n. 104/2010 &#8211; violazione dell&#8217;art. 24 della Costituzione e del principio di pienezza ed effettività  della tutela giurisdizionale &#8211; violazione dei principi in tema di equità  del processo ed effettività  della tutela di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU.</em><br /> Si critica l&#8217;ordinanza impugnata perchè con essa i primi decidenti avrebbero giustificato l&#8217;inerzia del Commissario <em>ad acta</em>.<br /> 5. In data 6 maggio 2019 con memoria si è costituito in giudizio il Commissario ad acta, dott. L., per contestare quanto dedotto dalla ricorrente in riferimento alla asserita inerzia del Commissario<em> ad acta.</em> Chiede che, attesa l&#8217;infondatezza delle pretese della ricorrente, sia confermata l&#8217;ordinanza del Tar.<br /> Nel corso dell&#8217;udienza camerale dell&#8217;8 maggio 2019 su accordo delle parti la causa è stata rinviata per la trattazione del merito all&#8217;udienza camerale del 25 settembre 2019.<br /> 6. Nel corso dell&#8217;udienza camerale del 25 settembre la lite è stata posta in decisione.<br /> 7. Il Collegio, con ordinanza collegiale istruttoria n. 835 del 2019, ha disposto l&#8217;acquisizione<br /> &#8211; dall&#8217;Assessorato regionale dell&#8217;economia, dall&#8217;Assessorato regionale dell&#8217;energia e dei servizi di pubblica utilità , dal Commissario liquidatore di A.T.O. PA 4,<br /> &#8211; di una dettagliata e analitica relazione istruttoria: a) sull&#8217;applicazione dell&#8217;art. 19 della l.r. n. 9 del 2010; b) sullo stato della gestione separata e della massa passiva; c) sul contributo regionale (se esso esiste ancora ed eventualmente a quanto ammonta); d) sull&#8217;ammontare complessivo della massa passiva insoddisfatta; e) sulle iniziative intraprese per incrementare la massa passiva attraverso la riscossione dei crediti.<br /> 7.1. I soggetti onerati hanno provveduto all&#8217;adempimento (con delle differenze nel deposito della documentazione fra il ricorso n.r.g. 351/2019 e il ricorso n.r.g. 352/219) richiesto.<br /> 8. Parte appellante ha preso posizione sulla documentazione depositata in ossequio alla citata ordinanza n. 835 del 2019 e si è riportato alle conclusioni giÃ  avanzate.<br /> 9. Nel corso della camera di consiglio del 26 febbraio 2020 la lite è stata posta in decisione.<br /> 10 La vicenda ora in esame muove da quanto disposto dal Tar con la decisione n 1160 del 2015 che ha accolto il ricorso per l&#8217;ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 236/2010 emesso dal Tribunale di Termini Imerese i giorni 12-17/11/2010 avendo ritenuto che<br /> <em>&#8211; va dichiarato l&#8217;obbligo del Co.In.R.E.S. di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme risultanti dovute in forza dello stesso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa &#8211; o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore &#8211; della presente sentenza;</em><br /> <em>&#8211; per l&#8217;ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d&#8217;ora quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Capaci, il quale provvederà  agli adempimenti conseguenti alla presente sentenza nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore. Il predetto Commissario procederà , se necessario, all&#8217;adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 194, comma 1 lett. a) e 175 d.lgs. n. 267 del 2000 e provvederà  all&#8217;emissione del mandato di pagamento nel rispetto dei limiti di cui all&#8217;art. 159 del medesimo decreto legislativo.</em><br /> 11. Ãˆ di tutta evidenza che le diverse sostituzione dei Commissari <em>ad acta</em> non incidono su quanto da ultimo indicato dal Tar.<br /> 12. Rispetto alla vicenda ora in esame deve essere richiamato quanto disposto dal legislatore regionale con l&#8217;art. 19 della l.r. n. 9 del 2010 a detta del quale<br /> &#8211; comma 2, <em>fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società  d&#8217;ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità  d&#8217;ambito di cui al comma 1 nonchè tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società  d&#8217;ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell&#8217;articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009 confluiscono in un&#8217;apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio;</em><br /> &#8211; comma 2<em> bis</em> , <em>ai fini di una pìù celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell&#8217;Assessorato regionale dell&#8217;energia e dei servizi di pubblica utilità  coordina l&#8217;attività  di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti; a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità  di cui all&#8217;U.P.B. 5.2.1.3.99 &#8211; capitolo 243311 e l&#8217;U.P.B. 7.3.1.3.2 &#8211; capitolo 191304 .Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società  d&#8217;ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società  d&#8217;ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013. Gli amministratori e/o liquidatori delle società  e dei consorzi d&#8217;ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti gestori.</em><br /> Dalle disposizioni appena richiamate emerge che la normativa in questione (legittima perchè riconducibile ad ambiti materiali di competenza della Regione ed in quanto non finalizzata a mortificare pretese radicate in diritti costituzionalmente garantiti) mira ad <em>una pìù celere chiusura delle gestioni liquidatorie </em>[&#038;]Â <em>a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti</em>.<br /> 13. Il punto nodale della vicenda qui in esame in ordine alla figura del Co.In. R.E.S. è che, per volontà  del legislatore, è stata disposta la separazione tra la nuova &#8220;Gestione Commissariale&#8221; e la precedente gestione liquidatoria del Co.In.R.E.S. e si tratta di una evidenza della quale nulla può essere rimproverato ai Commissari <em>ad acta </em>che nella vicenda <em>de qua</em> si sono succeduti. Nè può essere seguita la tesi del ricorrente a detta della quale <em>la gestione separata attribuisce alle somme soltanto un vincolo di destinazione che il Commissario ad acta può superare potendo egli operare in deroga a qualunque normativa</em> o, ancora che <em>i fondi disponibili nei conti intestati alla gestione separata sono pur sempre somme dell&#8217;ente debitore (riferibili alla gestione liquidatoria di cui costituiscono una sottogestione) e, quindi, utilizzabili a dall&#8217;Ente (e di conseguenza dal Commissario ad Acta) per l&#8217;estinzione dei debiti</em>.<br /> 14. Sulla base delle considerazioni appena svolte il Collegio ritiene infondato il primo motivo dell&#8217;appello con conseguente conferma dell&#8217;ordinanza gravata per la parte in cui esclude che possa farsi ricorso alle eventuali somme liquide della &#8220;Gestione Commissariale&#8221; per il pagamento dei debiti della precedente gestione liquidatoria.<br /> 15. Risulta invece fondato il secondo motivo dell&#8217;appello con il quale la società  ricorrente critica l&#8217;ordinanza gravata per aver disatteso la richiesta della C. s.r.l. perchè in sede di ottemperanza fossero intraprese tutte le azioni giudiziarie e tutti i rimedi possibili affinchè la gestione liquidatoria sia posta in grado di recuperare le somme dovute alla precedente gestione del Co.In.R.E.S..<br /> 16. Si tratta di una attività  complessa che dovrà  essere svolta in un clima di leale collaborazione con la difesa della società  ricorrente che dovrà  essere informata delle iniziative intraprese dal Liquidatore anche al fine di attivare i rimedi che si riterranno pìù opportuni.<br /> 15. In ragione di quanto delle considerazioni appena svolte, il Collegio, ritenendo solo in parte fondato l&#8217;appello, lo accoglie parzialmente e in riforma dell&#8217;ordinanza gravata,<br /> &#8211; accerta che il Commissario <em>ad acta</em> da ultimo incarico, dott. L. con la comunicazione da ultimo resa ha esaurito il proprio mandato;<br /> &#8211; dispone la nomina come nuovo Commissario <em>ad acta</em> del dott. Tubiolo, Liquidatore del Co.In. R.E.S.;<br /> &#8211; il Commissario <em>ad acta</em> procederà  all&#8217;ottemperanza della sentenza del Tar n. 1160 del 2015 entro 90 (novanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza adottando, se necessario, i provvedimenti di cui agli artt. 194, comma 1 lett. a) e 175 d.lgs. n. 267 del 2000 e provvederà  all&#8217;emissione del mandato di pagamento nel rispetto dei limiti di cui all&#8217;art. 159 del medesimo decreto legislativo;<br /> &#8211; il Commissario <em>ad acta</em> intraprenderà  tutte le azioni giudiziarie e tutti i rimendi esperibili al fine di recuperare i crediti vantati dalla precedente gestione liquidatoria del Co.In.R.E.S. secondo quanto in precedenza indicato (v. <em>supra</em>§ 15 e Â§ 16);<br /> Ricorrono giuste ragioni per compensare le spese del presente grado.<br /> Il Collegio non ritiene di dover aderire &#8211; allo stato &#8211; alla richiesta di inoltro della presente decisione alla Corte dei Conti in quanto la suddetta richiesta non presenta un sufficiente grado di specificità  in relazione alla fattispecie che si ritiene essere possibile fonte di danno erariale.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, lo accoglie in parte, ai sensi di quanto indicato in motivazione.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Claudio Contessa, Presidente<br /> Nicola Gaviano, Consigliere<br /> Marco Buricelli, Consigliere<br /> Giambattista Bufardeci, Consigliere<br /> Giuseppe Verde, Consigliere, Estensore</div>
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