<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/3-3-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/3-3-2011/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2021 23:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/3-3-2011/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.67</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-3-3-2011-n-67/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-3-3-2011-n-67/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-3-3-2011-n-67/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.67</a></p>
<p>Pres. DE SIERVO – MAZZELLA sulla possibilità per le regioni di adottare una propria disciplina sui siti non idonei Amministrazione pubblica &#8211; Impiego pubblico &#8211; Norme della Regione Basilicata &#8211; Artt. 11, c. 1°, 54, c. 1° e 2°, e 72, c. 2° e 3°, della legge della Regione Basilicata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-3-3-2011-n-67/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.67</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-3-3-2011-n-67/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.67</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. DE SIERVO – MAZZELLA</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità per le regioni di adottare una propria disciplina sui siti non idonei</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Amministrazione pubblica &#8211; Impiego pubblico &#8211; Norme della Regione Basilicata &#8211; Artt. 11, c. 1°, 54, c. 1° e 2°, e 72, c. 2° e 3°, della legge della Regione Basilicata 30/12/2009, n. 42. Artt. 7 e 8 della legge della Regione Basilicata 19/01/2010, n. 1 e punti 2.1.2.1, 2.2.2. e 2.2.3.1. dell&#8217;Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato della medesima legge regionale. Art. 1 della legge della Regione Basilicata 29/01/2010, n. 10 &#8211; Previsione di procedure selettive pubbliche per l&#8217;acquisizione di personale a tempo determinato da utilizzare di regola per la gestione ordinaria di programmi comunitari complessi &#8211; Proroga dei contratti dei collaboratori in essere, su espressa e motivata richiesta dei competenti dirigenti, sino alla definizione delle procedure selettive di accesso &#8211; Contrasto con la normativa nazionale &#8211; Dichiarazione di voler promuovere la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) di cui alle lett. b) e c), comma 3, art. 2 della legge regionale n. 2/2005, nella disponibilità dei Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni, nonché la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti dalla platea regionale LSU, che hanno avuto contratti di Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere &#8211; Esorbitanza dai limiti imposti dalla normativa nazionale. Energia &#8211; Norme della Regione Basilicata &#8211; Impianti fotovoltaici, impianti minieolici, impianti di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da biomassa vegetale, centraline idroelettriche &#8211; Disciplina per la sostituzione o conversione degli impianti in esercizio, nei limiti della potenza già autorizzata &#8211; Contrasto con la normativa statale di riferimento &#8211; Impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW &#8211; Costruzione e gestione in zone agricole &#8211; Previsione di fasce di rispetto e vari vincoli sui terreni destinati all&#8217;insediamento &#8211; Contrasto con la normativa statale che disciplina la procedura per l&#8217;approvazione delle linee guida per il rilascio dell&#8217;autorizzazione per l&#8217;installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili &#8211; Modifica dell&#8217;allegato A della legge della Regione Basilicata n. 47/1998 &#8211; Energia eolica &#8211; Progetti relativi ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili &#8211; Prevista realizzazione in assenza di VIA al di sotto delle soglie di 1 MW e di 0,5 MW in aree naturali protette &#8211; Contrasto con la normativa nazionale, di derivazione comunitaria, che comporta l&#8217;obbligatorietà della VIA senza previsione di soglie. Idrocarburi, energia da fonti fossili, energia da fonti rinnovabili &#8211; Imposizione di vincoli aprioristici alla realizzazione di impianti nelle aree Natura 2000 &#8211; Contrasto con la normativa nazionale per la quale il preventivo esperimento della Valutazione d&#8217;incidenza potrebbe, eventualmente, consentire la tipologia di intervento &#8211; illegittimità costituzionale &#8211; illegittimità costituzionale parziale &#8211; estinzione del processo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Relativamente alla possibilità da parte delle Regioni di adottare una propria disciplina in ordine ai siti non idonei alla installazione degli impianti eolici prima dell’approvazione delle indicate linee guida nazionali la Corte ritiene irrilevante l’adozione di queste ultime avvenuta con il D.M. 10 settembre 2010 nelle more del giudizio di costituzionalità e in particolare, riservata a separata pronuncia la decisione sull’impugnazione dell’art. 8 della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 &#8211; L.R. n. 9/2007), dichiara<br />
l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010);<br />
l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009;<br />
l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, nella parte in cui prevede che all’Allegato A della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente), è aggiunto il punto 25;<br />
l’illegittimità costituzionale dei punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, limitatamente ai vincoli posti nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC, pSIC – e zone di protezione speciale – ZPS e pZPS);<br />
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 10 (Modifiche all’art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42);<br />
Nonché dichiara estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 72, commi 2 e 3, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009 promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 42 del 2010.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 67</p>
<p>ANNO 2011</p>
<p><b>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	
</p>
<p>	<br />
</b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
composta dai signori: </p>
<p>Presidente: Ugo DE SIERVO; <br />	<br />
Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, 54, commi 1 e 2, nonché 72, commi 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2010), degli artt. 7 e 8 della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 &#8211; L.R. n. 9/2007), nonché dei punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato della medesima legge regionale, e dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 10 (Modifiche all’art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 1°-4 ed il 20-24 marzo 2010 ed il 2-7 aprile 2010, depositati in cancelleria il 10 ed il 30 marzo ed il 9 aprile 2010 rispettivamente iscritti ai nn. 42, 50 e 58 del registro ricorsi 2010.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione della Regione Basilicata;</p>
<p>udito nell’udienza pubblica dell’11 gennaio 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;</p>
<p>uditi gli avvocati dello Stato Enrico Arena e Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>Ritenuto in fatto</p>
<p>1. – Con ricorso notificato il 4 marzo 2010, depositato il 10 marzo 2010 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi dell’anno 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli articoli 3, 41, 97, 117, commi primo, secondo, lettere e), l) e s), e terzo, e 120, primo comma, della Costituzione, nonché agli articoli 43 e ss., e 81, comma 1, lettera b), del Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, 54, commi 1 e 2, e 72, commi 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010).</p>
<p>1.1. – L’art. 11, comma 1, della predetta legge regionale dispone che, all’art. 33 della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 27 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011), il comma 2 è il seguente: «2. Il comma 1 dell’art. 14 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è sostituito con: “1. La Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto dai commi 550 e 551 dell’art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244, promuove la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2 della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilità dei Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni e promuove altresì la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti dalla platea regionale LSU che hanno avuto contratti di Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 ed in essere”».</p>
<p>Il ricorrente deduce che la norma, nell’ampliare la sfera dei destinatari individuati dalla legge della Regione Basilicata 24 dicembre 2008, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata &#8211; Legge finanziaria 2009), si porrebbe in contrasto con l’art. 17, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo il quale le amministrazioni pubbliche, incluse le Regioni, previo espletamento della procedura di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2007). La disposizione impugnata contrasterebbe – ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato – anche con l’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2008).</p>
<p>Poiché le suddette norme statali esprimono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ne risulterebbe leso l’art. 117, terzo comma, Cost.</p>
<p>Il ricorrente denuncia, poi, la violazione dell’art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori che, ingiustificatamente, non verrebbero stabilizzati perché esclusi dalla norma impugnata e dell’art. 97 Cost., poiché l’art. 11, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009 contrasterebbe con il principio dell’accesso per concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.</p>
<p>1.2. – L’art. 54, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, modificando l’art. 10, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008, a sua volta già sostitutivo dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia), consente eccezionalmente la realizzazione di impianti fotovoltaici, mineolici, di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati da processi di depurazione e da biomassa vegetale, purché con potenza inferiore a determinate soglie, nonché in sostituzione o in conversione di quelli in esercizio nei limiti della potenza già autorizzata. Resta fermo che ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 9 del 2007 «fino all’approvazione del PIEAR non è consentita l’autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrano nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano energetico regionale della Basilicata approvato con Delib. C.R. 26 giugno 2001, n. 220». In particolare, l’art. 54, comma 1, della legge regionale impugnata prevede: «3. Il comma 2 dell’articolo 3 della L.R. n. 9/2007 è sostituito dal seguente: “2. In deroga a quanto disposto al comma 1 è consentita la realizzazione: a) degli impianti fotovoltaici; […] a.4 &#8211; non integrati di cui siano soggetti responsabili, ai sensi del DM 19.02.07, Enti Pubblici o Società a capitale interamente pubblico e che siano realizzati su terreni nella titolarità dei predetti soggetti classificati al demanio regionale ovvero a patrimonio regionale, provinciale o comunale; […]».</p>
<p>Il ricorrente lamenta che la norma modificativa censurata, pur autorizzando l’installazione e la realizzazione di impianti in deroga alla sospensione dell’autorizzazione di cui al sopra riportato comma 1, di fatto continui ad impedire sul territorio della Regione la costruzione di alcune categorie di impianti, ponendosi in contrasto con la disciplina statale di riferimento che prescrive una particolare procedura per la realizzazione e l’installazione di essi.</p>
<p>Infatti, secondo la lettura datane dalla difesa dello Stato, la disposizione regionale impugnata impone un divieto generalizzato ed irragionevole al rilascio di autorizzazioni per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili superiori a determinate basse soglie di potenza, come pure un blocco per gli impianti eolici, eccetto i minieolici indicati dalla lettera b). In tal modo la norma violerebbe l’art. 41 Cost., limitando l’attività economica delle imprese operanti in tale settore senza indicare imperativamente in che modo la sicurezza, la libertà o la dignità umana sarebbero lese dagli insediamenti in esame e senza, inoltre, farsi carico della salvaguardia dei procedimenti in fase di avanzata istruttoria e di una attenta comparazione tra gli interessi pubblici ad essi sottesi, come il maggiore sfruttamento dell’energia derivante da fonti rinnovabili – funzionale altresì al raggiungimento degli obiettivi fissati a livello europeo – e la salvaguardia del paesaggio.</p>
<p>La stessa eccezione alla moratoria, prevista in favore degli impianti fotovoltaici non integrati di cui siano soggetti responsabili enti pubblici o società a capitale interamente pubblico, anche con utilizzazione di terreni di proprietà pubblica, urterebbe contro l’art. 3 Cost., in quanto discriminatoria e anticoncorrenziale, realizzando un indebito, non ragionevole e non proporzionato vantaggio a favore di operatori pubblici agenti sul mercato a fini di profitto, anziché a diretto ed esclusivo vantaggio della comunità locale o di particolari soggetti deboli.</p>
<p>Tale posizione di vantaggio per l’operatore pubblico sarebbe, altresì, contraria ai principi di libertà di iniziativa economica e di tutela della concorrenza garantiti dagli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., nonché dall’art. 3 Cost. In ultima analisi, ne farebbero le spese la libertà di stabilimento e la tutela della concorrenza, in spregio agli articoli, rispettivamente, 43 ss. e 81, comma 1, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea (ora articoli 49 ss. e 101, comma 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in vigore dal 1° dicembre 2009).</p>
<p>Nel quadro delle disposizioni del Trattato CE, infatti, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate (artt. 43 ss. Trattato CE), mentre sono incompatibili con il mercato comune – e dunque interdetti – tutti gli accordi consistenti, tra l’altro, nel limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti (cfr. art. 81, comma 1, lettera b), Trattato CE)</p>
<p>Conseguentemente – secondo il Presidente del Consiglio dei ministri – la norma impugnata violerebbe anche l’art. 120, primo comma, Cost., che espressamente vieta al legislatore regionale di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, e di limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p>
<p>1.3. – Anche l’art. 54, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, che ha modificato l’art. 10, comma 5, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008, sarebbe censurabile, per il fatto di prevedere, nel quadro di una normativa dettata in materia di costruzione e gestione degli impianti, infrastrutture ed opere connesse in zone agricole, delle fasce di rispetto e vari vincoli sui terreni destinati all’insediamento per la costruzione e la gestione degli impianti.</p>
<p>Cosi disponendo, la norma regionale contrasterebbe con l’art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), il quale recita: «In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3», relativo al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.</p>
<p>Secondo il ricorrente, infatti, l’approvazione delle linee guida dei requisiti per l’insediamento e la gestione di impianti è espressione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e ha la finalità precipua di proteggere il paesaggio. Talché, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 166 del 2009), sarebbe precluso alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, pena la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.</p>
<p>La disposizione in esame, inoltre, sarebbe invasiva della competenza legislativa statale in ordine ai principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, rinvenibili nella normativa statale sopra richiamata, violando, così, l’art. 117, terzo comma, Cost.</p>
<p>1.4. – Per quel che riguarda l’art. 72, commi 2 e 3, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, il ricorrente deduce che il comma 2 prevede che «in relazione alla necessità di garantire la trasparenza e valorizzare le competenze professionali, il contratto di lavoro a tempo determinato è di regola lo strumento utilizzato per la gestione ordinaria di programmi comunitari complessi, qualora non sussistano esigenze che richiedano una prestazione altamente qualificata di natura professionale da acquisire mediante applicazione delle disposizioni dl cui all’art. 7, comma 6 e segg. del decreto legislativo n. 165 del 2001» e il comma 3 dell’art. 72 dispone che «sino alla definizione delle procedure selettive di accesso di cui al comma che precede, possono essere prorogati, comunque non oltre il 30 settembre 2010, i contratti dei collaboratori in essere su espressa e motivata richiesta dei competenti dirigenti circa le ragioni e la necessità della proroga».</p>
<p>Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, tali disposizioni, prevedendo, rispettivamente, l’utilizzo dei contratti a tempo determinato e la proroga generalizzata dei contratti dei collaboratori, violano l’art. 3 Cost., essendo contrarie al canone della ragionevolezza; l’art. 97 Cost., contrastando con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione; l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, poiché la disposizione censurata si risolverebbe anche nell’abolizione della specifica causa di nullità dei contratti a tempo determinato e dei contratti d’opera professionale con la pubblica amministrazione, scaturente dagli artt. 7, comma 6, e 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle ipotesi in cui tali contratti siano stipulati al di fuori dei tassativi (o degli analoghi) presupposti ivi contemplati.</p>
<p>2. – Con atto notificato il 18 ottobre 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all’impugnazione dell’art. 72, commi 2 e 3, della legge reg. Basilicata n. 57 del 2009.</p>
<p>3. – Con ricorso notificato il 20 marzo 2010, depositato il 30 marzo 2010 e iscritto al n. 50 del registro ricorsi dell’anno 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 41, 117, commi primo, secondo, lettere d), e), h), s), e terzo, 118 e 120, Cost. questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 &#8211; L.R. n. 9/2007), nonché dei punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla medesima legge regionale.</p>
<p>3.1. – In disparte le censure rivolte all’art. 8 della suddetta legge regionale, destinate ad esame in separato giudizio, secondo il ricorrente l’art. 7, comma 1, lettera c), viola l’art. 117 Cost. sotto vari profili.</p>
<p>Premesso che l’art. 7, comma 1, lettere c) e d), della legge reg. Basilicata n. 1 del 2010 modifica gli allegati A e B della legge della Regione Basilicata 14 dicembre 1998, n. 47 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente) circa la valutazione d’impatto ambientale in relazione ad alcune tipologie di progetti che devono essere ad essa sottoposti, in particolare, con le disposizioni di cui alla lettera c) viene aggiunto – all’Allegato A della citata legge regionale n. 47 del 1998 – il punto «25. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad I MW. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW.». Tale previsione contrasterebbe con quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), perché quest’ultimo, nel testo attualmente in vigore – sub Allegato III alla Parte I, punto c-bis) –, non fa riferimento ad alcuna soglia minima di potenza installata per la tipologia degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali».</p>
<p>Sicché, mentre la legge regionale consente la realizzazione, in mancanza di valutazione d’impatto ambientale, di impianti al di sotto delle soglie stabilite, la normativa statale di riferimento sopra citata prescrive la sottoposizione alle relative procedure di tutti gli interventi, compresi quelli inferiori ai limiti previsti dalla legge regionale in questione.</p>
<p>La norma regionale impugnata, quindi, dettando disposizioni contrarie alla normativa nazionale vigente, di derivazione comunitaria, non rispetterebbe gli standard minimi e uniformi di tutela dell’ambiente, in violazione sia dell’art. 117, primo comma, Cost., sia dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.</p>
<p>3.2. – In relazione all’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 117 Cost. sotto vari profili.</p>
<p>Infatti, nell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), il quale – ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale impugnata – ne costituisce parte integrante, vengono posti, ai punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1., vincoli aprioristici alla realizzazione di determinati impianti (solari termodinamici, fotovoltaici di microgenerazione e di grande generazione) nelle aree Natura 2000, laddove il preventivo esperimento della valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) potrebbe, eventualmente, consentire la tipologia di intervento in esame.</p>
<p>Anche in questo caso, quindi, emergerebbe un contrasto con la normativa nazionale vigente di derivazione comunitaria, in violazione degli standard minimi e uniformi di tutela dell’ambiente e, così, in spregio sia all’art. 117, primo comma, Cost., che impone al legislatore regionale il rispetto dei vincoli comunitari, sia all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema».</p>
<p>4. – La Regione Basilicata si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale ed ha chiesto dichiararsi infondate tutte le questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri nei riguardi della legge regionale n. 1 del 2010, con particolare riferimento agli artt. 7 e 8 e all’Appendice A, punti 2.1.2.1, 2.2.2. e 2.2.3.1, del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale approvato con la suddetta legge.</p>
<p>4.1. – In particolare, ad avviso della resistente, gli impianti menzionati alla lettera c-bis) dell’Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 si riferiscono a progetti nel cui iter di approvazione, pur rimessa alle Regioni, è prescritta la partecipazione del rappresentante del Ministero.</p>
<p>Viceversa, nel caso in esame, si verserebbe in ipotesi di Piano Energetico predisposto ed approvato dalla Regione, dunque immune dal coinvolgimento dello Stato e caratterizzato dalla verifica d’impatto significativo sull’ambiente, relativamente agli impianti di potenza inferiore alle soglie previste, effettuata a monte con esito negativo dalla stessa Regione in base all’art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006.</p>
<p>4.2. – Quanto, poi, alla denunciata violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost. da parte delle previsioni di cui ai punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale approvato con la legge reg. Basilicata n. 1 del 1010, la ratio delle limitazioni ivi previste nelle aree della Rete Natura 2000 dovrebbe essere ricercata nell’esigenza di colmare il vuoto normativo causato dalla mancata emanazione delle linee guida statali previste dal decreto legislativo n. 387 del 2003, con cui avrebbero dovuto essere individuati i siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie d’impianti.</p>
<p>Nelle more la Regione Basilicata avrebbe inteso provvisoriamente salvaguardare nel modo più rigoroso possibile aree non altrettanto incisivamente garantite dalla disciplina dettata in materia di valutazione di incidenza, tale, invero, da consentire sulle stesse, sia pure a determinate condizioni, la realizzazione degli interventi proposti. Peraltro, con l’art. 3, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, il legislatore regionale avrebbe già dichiarato di volersi immediatamente adeguare alle adottande linee guida nazionali, così prestando ossequio al principio di leale collaborazione.</p>
<p>5. – Con ricorso notificato il 7 aprile 2010, depositato il 9 aprile 2010 e iscritto al n. 58 del registro ricorsi dell’anno 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 10 (Modifiche all’art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42).</p>
<p>5.1. – La norma impugnata dispone che, all’art. 33 della legge reg. Basilicata n. 27 del 2009, come modificato dall’art. 11 della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, il comma 2 è il seguente: «2. Il comma 1 dell’art. 14 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è sostituito con: “1. La Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto dai commi 550 e 551 dell’art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244, promuove la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2 della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilità dei Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni e promuove altresì la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti dalla platea regionale LSU che hanno avuto contratti di Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere.”».</p>
<p>Il ricorrente afferma di aver già impugnato l’art. 11 della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, perché, modificando l’art. 14, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008, aveva ampliato la sfera degli aventi il diritto alla stabilizzazione. In quella sede aveva evidenziato un contrasto con i limiti imposti dall’art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, in base al quale le amministrazioni pubbliche, Regioni comprese, possono bandire concorsi, previo espletamento delle procedure fissate dall’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, per assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558 della legge n. 296 del 2006 e all’art. 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007. La norma, pertanto, era stata ritenuta non in linea con la richiamata normativa nazionale, espressiva di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, quindi, dell’art. 117, terzo comma, Cost., nonché contrastante con gli artt. 3 e 97 Cost.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiunge che, con l’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010, la Regione, nel modificare l’art. 11 della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, non solo non si è adeguata ai rilievi governativi, ma ha ulteriormente ampliato la platea dei destinatari della stabilizzazione, individuati ora in coloro «che hanno avuto contratti Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere». Essa, pertanto, modifica tale ultimo requisito rispetto alla precedente previsione legislativa, la quale prevedeva che i contratti sopra indicati dovevano sia avere la durata di 60 mesi, sia essere in corso al momento dell’entrata in vigore della legge.</p>
<p>Conseguentemente, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, l’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010 accentua il contrasto con la normativa statale già denunciato con il precedente ricorso a codesta Corte, del quale richiama il contenuto. In particolare, la norma impugnata, violando la normativa statale prima menzionata, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., con riguardo ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Essa, inoltre, lederebbe l’art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori, che sarebbero in tal modo ingiustificatamente «stabilizzati», perché esclusi dalla norma in contestazione, e l’art. 97 Cost., per violazione delle modalità di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.</p>
<p>Il ricorrente conclude chiedendo che l’adìta Corte «voglia dichiarare illegittimo e quindi annullare l’articolo 10, comma 4, della legge della Regione Basilicata n. 31 del 24 dicembre 2008».</p>
<p>6. – La Regione Basilicata si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.</p>
<p>6.1. – Circa l’eccepita inammissibilità del ricorso, la resistente deduce che nelle conclusioni del ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto impropriamente la dichiarazione dell’illegittimità dell’art. 10, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008.</p>
<p>6.2. – La difesa regionale sostiene, poi, che erroneamente il ricorrente afferma che l’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010 avrebbe ampliato l’àmbito della stabilizzazione oltre i limiti stabiliti dalla normativa previgente.</p>
<p>Infatti, l’art. 33, comma 2, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 27 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011), mai impugnato dal Governo, aveva disposto che « Il comma 1 dell’art. 14 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è sostituito con: “1. La Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto dai commi 550 e 551 dell’art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244, promuove la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2 della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilità dei Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni e promuove altresì la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti dalla platea regionale LSU che hanno avuto contratti di Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere”».</p>
<p>Pertanto, l’àmbito soggettivo di applicazione riguardante i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa provenienti dalla platea dei lavoratori socialmente utili riconosciuti dai vari livelli istituzionali non è stato variato dall’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010.</p>
<p>La Regione aggiunge che non sussiste alcuna violazione di principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, poiché l’onere finanziario delle stabilizzazioni in oggetto grava in massima parte sulle risorse regionali e solo marginalmente sulla finanza locale, con conseguente salvaguardia del patto di stabilità.</p>
<p>Quanto alla pretesa violazione dell’art. 3 Cost., la difesa regionale ne eccepisce l’inammissibilità, per genericità della sua formulazione, e l’infondatezza, perché una reale disparità si sarebbe realizzata nell’ipotesi in cui non fosse stata attuata l’equiparazione di tutti i soggetti appartenenti alla platea regionale dei lavoratori socialmente utili ed in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.</p>
<p>7. – In prossimità dell’udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memorie.</p>
<p>7.1. – Con memoria depositata il 21 dicembre 2010 i1 Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito per l’accoglimento del ricorso iscritto al n. 50 del registro ricorsi dell’anno 2010, volto ad ottenere la dichiarazione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma l, e dall’allegata Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.), punti 2.1.2.1, 2.2.2. e 2.2.3.1., nonché dell’art. 7, comma 1, lettera c), limitatamente al punto 25, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. l, norme tutte impugnate per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., nonché dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost..</p>
<p>7.2. – In primo luogo, la difesa dello Stato ha ribadito il contrasto dell’art. 7, comma 1, lettera c), limitatamente al punto 25, con la legislazione statale, che dispone la necessità di valutazione d’impatto ambientale in ogni caso (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, All. III alla Parte II, punto c-bis). In particolare, la violazione della norma interposta, in una delle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), renderebbe palese l’illegittimità della norma sulla base dei principi affermati dalla Corte, secondo cui la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di legislazione esclusiva dello Stato (ex multis, sentenza n. 278 del 2010) e la Regione viola la Costituzione quando, in materia, si pone contro la norma interposta (ex multis, sentenza n. 325 del 2010), a fortiori se in un ambito di legislazione esclusiva.</p>
<p>Né varrebbe l’obiezione, formulata dalla Regione resistente, che la verifica dell’impatto ambientale per gli impianti di potenza inferiore alle soglie previste sarebbe stata “effettuata a monte”, perché l’argomento non toglierebbe il fatto di avere la Regione legiferato in materia di esclusiva competenza statale, per di più in violazione di norme statali preesistenti.</p>
<p>7.3. – Quanto, poi, alle norme regionali contenute nell’appendice A al P.I.E.A.R., punti 2.1.2.1., 2.2.2.. 2.2.3.1 – norme che fanno parte integrante della legge reg. Basilicata n. 1 del 2010 in virtù dell’art. l, comma l, di essa –, secondo la difesa dello Stato è costituzionalmente illegittimo che esse pongano vincoli aprioristici in relazione a determinati impianti nelle aree Natura 2000, ignorando del tutto le possibilità alternative offerte dalla legge statale. Ed infatti, l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della direttiva 92/43/CEE, dispone una complessa procedura di verifica delle compatibilità ambientali, che va eseguita caso per caso con l’intervento dello Stato. Sicché, la norma statale esclude che possano negarsi a priori determinati interventi in alcune aree.</p>
<p>Anche stavolta, dunque, la Regione Basilicata avrebbe legiferato in materia ambientale prescindendo dalla disciplina statale di origine comunitaria. Ciò in violazione patente dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., posto che nessuna Regione potrebbe, in via di principio, escludere una parte del proprio territorio dalle regole proprie della disciplina costituzionale e così, nella specie, dalle regole della legislazione statale esclusiva (cfr., ad esempio, la sentenza della Corte costituzionale n. 331 del 2010).</p>
<p>Né varrebbe replicare, come ha fatto la Regione Basilicata, che la sua previsione sarebbe «in ogni caso provvisoria, destinata a perdere vigore non appena saranno state adottate le linee guida statali alle quali il legislatore regionale ha già dichiarato di volersi immediatamente adeguare», perché rimarrebbe il fatto dell’invasione, da parte della norma regionale impugnata, degli ambiti di competenza statale esclusiva.</p>
<p>7.4. – Con memoria depositata il 21 dicembre 2010 i1 Presidente del Consiglio dei ministri ha ulteriormente argomentato a sostegno della fondatezza del ricorso iscritto al n. 58 del registro ricorsi dell’anno 2010.</p>
<p>7.5. – Premesso di avere chiaramente denunciato – e, coerentemente, di avere inteso chiedere dichiararsi – l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010 con le modifiche apportate all’art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 3 e 97 Cost., la difesa dello Stato ha preliminarmente evidenziato l’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla Regione Basilicata, essendo l’indicazione erronea di altra norma, contenuta nella parte finale del ricorso, frutto di mero refuso dattilografico, sfuggito alla collazione.</p>
<p>7.6. – Nel merito, il ricorrente ha ribadito l’illegittimità del censurato art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010, perché tale norma, modificando l’art. 11 della legge reg. n. 42 del 2009 e ampliando la platea dei beneficiari della stabilizzazione, si sarebbe posta in evidente contrasto con i principi fondamentali che disciplinano l’organizzazione degli uffici e il rapporto di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come disciplinati dal d.lgs. n. 165 del 2001: principi ai quali tutte le Amministrazioni devono attenersi.</p>
<p>Pertanto, la censurata norma regionale urterebbe contro i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, previsti dagli artt. 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, Cost.: «in particolar modo, il principio costituzionale del pubblico concorso, che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell’efficienza della stessa amministrazione, anche per l’accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate, come più volte ribadito dalla costante giurisprudenza di codesta Corte Costituzionale (sentenze n. 159 del 2005, n. 205 del 2004, n. 3 del 2004, n. 1 del 1999)».</p>
<p>Anche la denunciata violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., rispetto alla normativa statale riguardante il coordinamento della finanza pubblica, troverebbe riscontro nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 333 del 2010.</p>
<p>Considerato in diritto</p>
<p>1. – Con tre distinti ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 11, comma 1, 54, commi 1 e 2, nonché 72, commi 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010), degli artt. 7 e 8 della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 &#8211; L.R. n. 9/2007), nonché dei punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato della medesima legge regionale, di cui costituisce parte integrante, e dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 10 (Modifiche all’art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42).</p>
<p>1.1. – L’art. 11, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009 dispone che, all’art. 33 della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 27 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011), il comma 2 è il seguente: «2. Il comma 1 dell’art. 14 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è sostituito con: “1. La Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto dai commi 550 e 551 dell’art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244, promuove la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2 della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilità dei Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni e promuove altresì la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti dalla platea regionale LSU che hanno avuto contratti di Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 ed in essere.”».</p>
<p>Ad avviso del ricorrente, la norma violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., contrastando con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall’art. 17, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo il quale le amministrazioni pubbliche, incluse le Regioni, previo espletamento della procedura di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2007) e all’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2008).</p>
<p>La norma, inoltre, contrasterebbe con l’art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori che non verrebbero ingiustificatamente stabilizzati perché esclusi dalla norma impugnata, e con l’art. 97 Cost., per lesione del principio dell’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni per concorso.</p>
<p>1.2. – L’art. 54, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009 modifica l’art. 10, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008, a sua volta già sostitutivo dell’art. 3, comma 2, della legge reg. Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia), ed in particolare prevede: «3. il comma 2 dell’art. 3 della L.R. n. 9/2007 è sostituito dal seguente: 2. In deroga a quanto disposto al comma 1 è consentita la realizzazione: a) degli impianti fotovoltaici; a.1 – incentivati in Conto energia di cui al D.M. 6.2.2006 e D.M. 28.7.2005; a.2 – integrati o parzialmente integrati ai sensi del D.M. 19.2.2007; a.3 – di cui ai bandi già emanati dalla Regione; a.4 – non integrati di cui siano soggetti responsabili, ai sensi del D.M. 19.02.07, Enti Pubblici o Società a capitale interamente pubblico e che siano realizzati su terreni nella titolarità dei predetti soggetti classificati al demanio regionale ovvero a patrimonio regionale, provinciale o comunale; a.5 – di potenza fino a 1 MW con caratteristiche disciplinate dal comma 5; […]».</p>
<p>Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l’impugnata norma, pur autorizzando l’installazione e la realizzazione di impianti in deroga alla sospensione dell’autorizzazione di cui all’art. 3, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 9 del 2007, continua ad impedire sul territorio della Regione la costruzione di alcune categorie di impianti, discostandosi dalla disciplina statale di riferimento che prescrive una particolare procedura per la realizzazione e l’installazione di essi.</p>
<p>In tal modo, la disposizione impugnata violerebbe l’art. 41 Cost., perché limitativa dell’attività economica delle imprese operanti in tale settore pur senza indicare la lesione di sicurezza, libertà o dignità umana ascrivibile agli insediamenti in esame, senza assicurare il completamento dei procedimenti in fase di avanzata istruttoria ed abdicando ad una rigorosa comparazione tra gli interessi pubblici ad essi sottesi (maggiore sfruttamento dell’energia derivante da fonti rinnovabili e salvaguardia del paesaggio).</p>
<p>La stessa eccezione alla moratoria prevista in favore degli impianti fotovoltaici non integrati di cui siano soggetti responsabili enti pubblici o società a capitale interamente pubblico, anche con utilizzazione di terreni di proprietà pubblica, urterebbe contro l’art. 3 Cost., in quanto discriminatoria e anticoncorrenziale, poiché foriera di un indebito, irragionevole e sproporzionato vantaggio per i soggetti pubblici operanti sul mercato a fini di profitto, anziché direttamente ed esclusivamente in favore della comunità locale o di particolari soggetti svantaggiati.</p>
<p>Tale ingiustificata posizione di privilegio dell’operatore pubblico sarebbe, altresì, contraria ai principi di libertà di iniziativa economica e di tutela della concorrenza garantiti dagli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., nonché dall’art. 3 Cost. E sarebbe, ulteriormente, incoerente rispetto ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – cogenti ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. – in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, con violazione, rispettivamente, degli artt. 43 ss. e 81, comma 1, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea (ora articoli 49 ss. e 101, comma 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in vigore dal 1° dicembre 2009).</p>
<p>Conseguentemente, la norma impugnata violerebbe anche l’art. 120, primo comma, Cost., che espressamente vieta al legislatore regionale di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, così come di limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p>
<p>1.3. – L’art. 54, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, modificando l’art. 10, comma 5, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008, così dispone: «5. La costruzione e la gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse, di cui all’art. 3, comma 2, lettera a.5), della L.R. n. 9/2007 in aree agricole è consentita purché vengano rispettate le seguenti condizioni:</p>
<p>– che non vengano realizzati nei siti della Rete Natura 2000 (siti d’importanza comunitaria SIC e Zone di protezione Speciale ZPS) ai sensi delle Direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1993, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nei parchi nazionali e regionali, nelle aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 2006, che la dimensione minima delle particelle catastali asservite all’impianto, anche non contigue di proprietà del proponente, ma appartenenti allo stesso Comune, non sia inferiore a 3 volte la superficie radiante ed esse risultino prive di piantagioni produttive intensive quali uliveti, agrumeti o altri alberi da frutto, e non siano classificate alla data del 1° dicembre 2008 catastalmente con la qualità “irrigua” qualora siano invece realizzate in aree agricole “irrigue” che la dimensione minima delle particelle catastali asservite, siano anche non contigue di proprietà del proponente ma appartenenti allo stesso Comune, non siano inferiori a 10 volte la superficie radiante ed esse risultino prive di piantagioni produttive intensive quali uliveti, agrumeti o altri alberi da frutto;</p>
<p>– che il soggetto proponente non presenti su particelle catastali contigue o derivanti da azioni di frazionamento successive alla data del 1° dicembre 2008, denuncia di realizzazione di altri impianti fotovoltaici. […]».</p>
<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia l’attrito della disciplina vincolistica dettata dalla norma impugnata con l’art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), il quale recita: «In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3 [relativo al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili]. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. …». La norma censurata sarebbe, dunque, illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. o, comunque, dell’art. 117, terzo comma, Cost.</p>
<p>1.4. – L’art. 72, commi 2 e 3, della legge della reg. Basilicata n. 42 del 2009, prevedendo, rispettivamente, l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato e la proroga generalizzata dei contratti dei collaboratori, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, violerebbe: l’art. 3 Cost., essendo contrario al canone della ragionevolezza; l’art. 97 Cost., contrastando con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione; l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, poiché la disposizione censurata si risolve anche nell’abolizione della specifica causa di nullità dei contratti a tempo determinato e dei contratti d’opera professionale con la pubblica amministrazione, scaturente dagli artt. 7, comma 6, e 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle ipotesi in cui tali contratti siano stipulati al di fuori dei tassativi (o degli analoghi) presupposti ivi contemplati.</p>
<p>1.5. – L’art. 7, comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, modificando l’allegato A della legge della Regione Basilicata 14 dicembre 1998, n. 47 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente) circa la valutazione d’impatto ambientale in relazione ad alcune tipologie di progetti che devono essere ad essa sottoposti, ha inserito il seguente punto: «25. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad 1 MW. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW.».</p>
<p>Tale previsione violerebbe l’art. 117 Cost., primo e secondo comma, lettera s), Cost., ponendosi in contrasto con quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), perché quest’ultimo – sub Allegato III alla Parte I (rectius II), lettera c-bis) –, non fa riferimento ad alcuna soglia minima di potenza installata per la tipologia degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. ».</p>
<p>1.6. – I punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla legge della Regione Basilicata n. 1 del 2010, di cui costituisce parte integrante, pongono vincoli aprioristici alla realizzazione nelle aree Natura 2000 degli impianti solari termodinamici e di quelli fotovoltaici di microgenerazione e di grande generazione.</p>
<p>Anche in questo caso – secondo il ricorrente – le disposizioni censurate collidono con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., perché non osserverebbero gli standard minimi e uniformi di tutela dell’ambiente fissati dalla vigente normativa nazionale, di derivazione comunitaria, considerato che il preventivo esperimento della valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) potrebbe, eventualmente, consentire la tipologia di intervento in esame.</p>
<p>1.7. – L’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010 dispone che, all’art. 33 della legge reg. Basilicata n. 27 del 2009, come modificato dall’art. 11 della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, il comma 2 è il seguente: «2. Il comma 1 dell’art. 14 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è sostituito con: “1. La Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto dai commi 550 e 551 dell’art. 2, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, promuove la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2 della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilità dei Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni e promuove altresì la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti dalla platea regionale LSU che hanno avuto contratti di Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere.”».</p>
<p>L’Avvocatura generale dello Stato sostiene che tale norma violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., contrastando con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall’art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, secondo il quale le amministrazioni pubbliche, incluse le Regioni, previo espletamento della procedura di cui all’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007.</p>
<p>Inoltre sarebbero lesi l’art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori che non verrebbero ingiustificatamente stabilizzati perché esclusi dalla norma impugnata, e l’art. 97 Cost., per contrasto con il principio dell’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni per concorso.</p>
<p>2. – Riservata ad altra pronuncia la decisione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, i giudizi sulle altre questioni, in ragione della loro parziale connessione oggettiva, debbono essere riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.</p>
<p>3. – Preliminarmente deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio limitatamente alle questioni relative all’art. 72, commi 2 e 3, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009.</p>
<p>Infatti il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al proprio ricorso con riferimento a tale questione e, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi in cui nel giudizio promosso in via principale la parte intimata non sia costituita (come è appunto avvenuto nel presente caso) la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio (v., tra le tante, le ordinanze n. 244 e n. 206 del 2010).</p>
<p>4. – Le questioni di legittimità dell’art. 11 della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009 e dell’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010 debbono essere esaminate congiuntamente. Le due norme, infatti, hanno modificato, in tempi successivi, la stessa previgente disposizione legislativa (l’art. 14, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008), in materia di stabilizzazione di lavoratori precari.</p>
<p>Il ricorrente censura le due norme per gli stessi motivi e, precisamente, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.</p>
<p>4.1. – A proposito delle questioni riguardanti l’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010, deve essere preliminarmente segnalato che, nelle conclusioni del ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarato illegittimo «l’articolo 10, comma 4, della legge della Regione Basilicata n. 31 del 24 dicembre 2008», vale a dire una norma che nulla ha a che vedere con quella oggetto dell’impugnazione, quale risulta sia dall’epigrafe del ricorso, sia dalla narrativa dello stesso. Si tratta di un mero errore materiale, risultando palese da tutto il tenore dell’atto introduttivo del giudizio di costituzionalità che oggetto delle censure del Presidente del Consiglio dei ministri è, in realtà, l’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010. Pertanto, la relativa eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla difesa regionale deve essere respinta.</p>
<p>4.2. – Nel merito, le questioni sollevate in riferimento all’art. 97 Cost. sono fondate.</p>
<p>In effetti, né l’art. 11 della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, né l’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010 prevedono che i soggetti da esse contemplati debbano superare un concorso pubblico, ma solamente che la Regione «promuove» la loro stabilizzazione.</p>
<p>Le due norme, quindi, si pongono in aperto contrasto con l’evocato parametro costituzionale, che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti, circostanze che non ricorrono nella presente fattispecie.</p>
<p>Orbene, le norme impugnate affermano che la stabilizzazione avviene «in armonia con quanto previsto dai commi 550 e 551 dell’art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244». Ed il comma 551, in particolare, stabilisce che alle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato si debba procedere «in ogni caso attraverso procedure selettive». Il richiamo, però, di tale disposizione non elimina il contrasto con l’art. 97 Cost., poiché il concorso pubblico richiesto da tale precetto costituzionale è cosa diversa rispetto a generiche e non meglio precisate procedure selettive. Esso, infatti, è una procedura aperta a tutti (“stabilizzandi” o no che siano) che sfocia nell’assunzione dei più meritevoli; le seconde, invece, consistono in accertamenti relativi alle capacità professionali dei soli appartenenti alle categorie di “stabilizzandi” individuate dalle norme regionali.</p>
<p>Deve, quindi, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009 e dell’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010.</p>
<p>L’accoglimento delle questioni sotto il profilo della violazione dell’art. 97 Cost. assorbe gli altri profili di illegittimità denunciati dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>5. – L’art. 54, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009 ha emendato l’art. 10, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008, a sua volta già sostitutivo dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia).</p>
<p>L’articolo, così modificato, consente eccezionalmente la realizzazione di impianti fotovoltaici, mineolici, di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati da processi di depurazione e da biomassa vegetale, purché con potenza inferiore a determinate soglie, nonché in sostituzione o in conversione di quelli in esercizio nei limiti della potenza già autorizzata.</p>
<p>In sostanza, la disposizione impugnata deroga al regime di blocco generalizzato all’installazione di nuovi impianti, già imposto dall’art. 3, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 9 del 2007, dando facoltà di mettere in opera (tra gli altri) degli impianti fotovoltaici «[…] a. 4 &#8211; non integrati di cui siano soggetti responsabili, ai sensi del D.M. 19.02.07; Enti Pubblici o Società a capitale interamente pubblico e che siano realizzati su terreni nella titolarità dei predetti soggetti classificati al demanio regionale ovvero a patrimonio regionale, provinciale o comunale; […]».</p>
<p>Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma censurata violerebbe gli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., nonché l’art. 117, primo comma, Cost., gli artt. 43 ss. e 81, comma 1, lettera b), del Trattato CE e, di riflesso, l’art. 120, primo comma, Cost.</p>
<p>5.1. – Va premesso che l’art. 54, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009 ha interamente recepito con le modifiche apportate il testo del comma 2 dell’art. 3 della legge reg. Basilicata n. 9 del 2007, già novellato dall’art. 10, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008.</p>
<p>L’intero contenuto precettivo della norma risiede, dunque, nella disposizione impugnata, anche per quanto concerne l’assentita realizzazione degli impianti fotovoltaici “in deroga”.</p>
<p>5.2. – Nel merito, la questione è fondata in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost.</p>
<p>La norma impugnata prolunga in modo implicito e irragionevole la moratoria generalizzata relativamente all’installazione di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili, senza alcuna plausibile giustificazione al riguardo.</p>
<p>In più, la disposizione censurata autorizza eccezionalmente l’installazione, su terreni di proprietà pubblica, di impianti fotovoltaici, sotto la responsabilità di soggetti pubblici che operano nel settore – in mancanza di vincoli di sorta circa la destinazione della produzione – esclusivamente a fini di profitto. Tale previsione derogatoria non solo è direttamente lesiva dell’art. 3 Cost., ma introduce un elemento di forte distorsione nell’accesso al mercato delle fonti rinnovabili, assegnando ai soggetti pubblici una indebita e ingiustificata posizione di vantaggio.</p>
<p>In tal modo la norma regionale impugnata frustra l’esigenza di consentire la piena apertura del mercato nel settore delle energie rinnovabili a tutti gli operatori economici (sentenza n. 314 del 2009).</p>
<p>Ne risulta, così, pregiudicata la tutela della concorrenza, che appartiene alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., a ulteriore presidio della libertà d’iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost.</p>
<p>Deve, allora, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009.</p>
<p>L’accoglimento delle questioni in relazione ai suesposti parametri costituzionali assorbe gli altri profili di illegittimità denunciati dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>6. – L’art. 54, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, che ha modificato l’art. 10, comma 5, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008, viola – secondo il ricorrente – l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., come pure l’art. 117, terzo comma, Cost.</p>
<p>La denunciata lesione dei suddetti precetti costituzionali sarebbe stata realizzata perché la disposizione censurata prescinde del tutto dalla elaborazione in sede di Conferenza unificata delle linee guida per lo svolgimento del procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, secondo quanto prescritto dal decreto legislativo n. 387 del 2003.</p>
<p>6.1. – La questione è fondata.</p>
<p>In effetti, la norma impugnata, nel quadro di una disciplina dettata dalla Regione Basilicata in materia di costruzione e gestione degli impianti, infrastrutture ed opere connesse in zone agricole, prevede fasce di rispetto e svariate restrizioni sui terreni destinati all’insediamento di impianti alimentati da fonti di energia alternativa.</p>
<p>Tale regime vincolistico, però, è completamente avulso dalle linee guida nazionali previste dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, in violazione della tutela dell’ambiente riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.</p>
<p>Questa Corte ha, infatti, già precisato che l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 è espressione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente. Collocato all’interno della disciplina dei procedimenti finalizzati all’installazione di impianti generatori di energia da fonti rinnovabili, ha la finalità precipua di proteggere il paesaggio (sentenza n. 166 del 2009). Sicché, non è conforme a Costituzione l’adozione da parte delle Regioni, nelle more dell’approvazione delle linee guida previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di una normativa tale da produrre l’«impossibilità di realizzare impianti alimentati da energie rinnovabili in un determinato territorio (…), dal momento che l’emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell’ambiente» (sentenza n. 119 del 2010).</p>
<p>Anche sotto il profilo dell’art. 117, terzo comma, Cost., peraltro, l’individuazione, da parte della norma regionale impugnata, di aree territoriali interdette all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici contrasta con il principio fondamentale fissato dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 in tema di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, che prevede espressamente l’intervento della legislazione regionale soltanto «in attuazione» delle linee guida nazionali, mentre queste, alla data di entrata in vigore della legge impugnata, non erano state ancora emanate. Avendo ignorato l’esigenza di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, la Regione si è posta in contrasto con il principio di leale collaborazione (sentenze nn. 168 e 119 del 2010 nonché n. 282 del 2009).</p>
<p>Né può assumere valore sanante il fatto che le linee guida nazionali siano state finalmente approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). Questa Corte ha di recente chiarito che «l’impossibilità da parte delle Regioni di adottare una propria disciplina in ordine ai siti non idonei alla installazione degli impianti eolici prima dell’approvazione delle indicate linee guida nazionali rende, poi, irrilevante l’adozione di queste ultime avvenuta con il D.M. 10 settembre 2010 (…), nelle more del presente giudizio di costituzionalità» (sentenza n. 344 del 2010).</p>
<p>Deve, quindi, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009.</p>
<p>7. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l’art. 7, comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, laddove, modificando l’Allegato A della legge reg. Basilicata n. 47 del 1998 circa la valutazione d’impatto ambientale in relazione ad alcune tipologie di progetti che devono essere ad essa sottoposti, aggiunge il seguente punto: «25. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad 1 MW. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW.».</p>
<p>Vi sarebbe violazione sia dell’art. 117, primo comma, sia dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con l’interposizione della lettera c-bis) dell’Allegato III alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>
<p>7.1. – La questione è fondata.</p>
<p>Contrariamente a quanto dedotto dalla Regione Basilicata, la disposizione aggiuntiva impugnata non è contenuta nel Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.).</p>
<p>Non sono, dunque, pertinenti le considerazioni della difesa regionale circa la sufficienza della verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica che l’art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006 annette ai piani e ai programmi che possano produrre impatti significativi sull’ambiente.</p>
<p>Occorre vagliare, invece, se la valutazione d’impatto ambientale sia necessaria, o meno, per tutti i procedimenti autorizzatori di impianti eolici, compresi quelli inferiori alla soglia di 1 MW (0,5 MW nelle aree protette, secondo la previsione generale dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006).</p>
<p>Ebbene, mentre la legge regionale impugnata consente l’installazione di impianti al di sotto delle soglie stabilite anche in mancanza di valutazione d’impatto ambientale, il citato Allegato III al d.lgs. n. 152 del 2006 ricomprende testualmente sub lettera c-bis), senza alcuna esclusione “sotto soglia”, l’intera categoria degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali».</p>
<p>Sicché, la normativa statale contenuta nella lettera c-bis), dell’Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d’impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale.</p>
<p>Se, quindi, l’obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di valutazione d’impatto ambientale attiene al valore della tutela ambientale (sentenza n. 127 del 2010), la norma regionale impugnata, nel sottrarvi la tipologia degli impianti “sotto soglia”, è invasiva dell’ambito di competenza statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.</p>
<p>Dev’essere, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, nella parte in cui prevede che all’Allegato A della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47, è aggiunto il punto 25.</p>
<p>L’accoglimento della questione per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., assorbe l’ulteriore profilo di illegittimità costituzionale evocato dal ricorrente.</p>
<p>8. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, infine, i punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla legge reg. Basilicata n. 1 del 2010 – che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della medesima legge ne costituisce parte integrante –, laddove pongono vincoli tassativi alla realizzazione di determinati impianti (solari termodinamici, fotovoltaici di microgenerazione e di grande generazione) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC e pSIC – e zone di protezione speciale – ZPS e pZPS).</p>
<p>Anche in riferimento a tali previsioni, radicalmente inibitorie di nuovi impianti solari, il ricorrente ritiene violati sia l’art. 117, primo comma, sia l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.</p>
<p>8.1. – La censura è fondata.</p>
<p>La preclusione assoluta alla realizzazione degli impianti solari termodinamici e fotovoltaici nella aree della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC e pSIC; zone di protezione speciale – ZPS e pZPS) risulta ingiustificata e contrasta apertamente con la disciplina protezionistica statale già esistente, che regola gli interventi all’interno delle aree protette, non già escludendone incondizionatamente l’installazione, ma sottoponendone la fattibilità alla valutazione di incidenza, per individuarne e valutarne in via preventiva gli effetti sulla base di un concreto confronto con gli obiettivi di conservazione dei siti.</p>
<p>Dunque, il divieto aprioristico di realizzazione degli impianti in oggetto svuota di ogni significato la valutazione di incidenza, che invece potrebbe preludere, nei singoli casi, alla praticabilità dell’intervento.</p>
<p>L’obiettivo di preservare rigorosamente aree di eccezionale valore ambientale non basta a legittimare l’intervento della norma regionale impugnata, neppure con l’argomento dell’assicurazione per il suo tramite, in via transitoria o definitiva, di una più elevata tutela dell’ambiente.</p>
<p>La competenza esclusiva statale in tale materia (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.), infatti, è intesa ad assicurare livelli di protezione, non solo adeguati, ma anche uniformi, fungendo così da limite invalicabile per la legislazione regionale.</p>
<p>L’esigenza di una valutazione unitaria del sistema “ambiente”, insomma, non tollera discipline regionali differenziate, che insidiano l’organicità della tutela complessiva già individuata a livello nazionale.</p>
<p>Ne consegue la dichiarazione dell’illegittimità costituzionale – limitatamente ai vincoli insistenti sui siti della Rete Natura 2000 – dei punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, che – ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge medesima ( ne costituisce parte integrante.</p>
<p>L’accoglimento della questione per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., assorbe l’ulteriore profilo di illegittimità costituzionale evocato dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>riuniti i giudizi;</p>
<p>riservata a separata pronuncia la decisione sull’impugnazione dell’art. 8 della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 &#8211; L.R. n. 9/2007);</p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010);</p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009;</p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, nella parte in cui prevede che all’Allegato A della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente), è aggiunto il punto 25;</p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dei punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, limitatamente ai vincoli posti nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC, pSIC – e zone di protezione speciale – ZPS e pZPS);</p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 10 (Modifiche all’art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42);</p>
<p>dichiara estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 72, commi 2 e 3, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009 promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 42 del 2010.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.</p>
<p>F.to:</p>
<p>Ugo DE SIERVO, Presidente</p>
<p>Luigi MAZZELLA, Redattore</p>
<p>Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011.</p>
<p>Il Cancelliere</p>
<p>F.to: FRUSCELLA </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-3-3-2011-n-67/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.67</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.794</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-794/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-794/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.794</a></p>
<p>Va sospesa la determinazione dirigenziale con cui viene disposta la revoca, in regime di autotutela, della concessione occupazione spazi pubblici, rilasciata al ricorrente per l&#8217;installazione di una giostra d&#8217;epoca se, come confermato dalla discussione in camera di consiglio, la revoca è stata comunicata al ricorrente solo successivamente al formarsi di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-794/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-794/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.794</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determinazione dirigenziale con cui viene disposta la revoca, in regime di autotutela, della concessione occupazione spazi pubblici, rilasciata al ricorrente per l&#8217;installazione di una giostra d&#8217;epoca se, come confermato dalla discussione in camera di consiglio, la revoca è stata comunicata al ricorrente solo successivamente al formarsi di un titolo tacito di proroga semestrale, secondo quanto previsto dalla stessa determinazione dirigenziale iniziale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00794/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00883/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 883 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Valentino Panizza</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianfranco Di Meglio, presso il cui studio, in Roma, via Innocenzo XI, 8, ha eletto domicilio;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roma Capitale</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alessandro Rizzo, e domiciliata presso l’Avvocatura comunale, in Roma, via del Tempio di Giove, 21; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 2353, del 18 novembre 2010, con cui viene disposta la revoca, in regime di autotutela, della concessione O.S.P., rilasciata al ricorrente per l&#8217;installazione di una giostra d&#8217;epoca in Lungotevere Castello;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 il dott. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che, come confermato dalla discussione in camera di consiglio, la revoca è stata comunicata al ricorrente solo in data 19 gennaio 2011;	</p>
<p>Ritenuto quindi che alla data del 31 dicembre 2010 deve ritenersi sia venuto a formazione il titolo tacito di proroga semestrale, secondo quanto previsto dalla determinazione dirigenziale 10 maggio 2010;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)<br />
Accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende la determinazione dirigenziale n. 2353, del 18 novembre 2010;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica dell’8 luglio 2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente, Estensore<br />	<br />
Giuseppe Chine&#8217;, Consigliere<br />	<br />
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-794/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.799</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-799/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-799/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-799/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.799</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso l’aggiudicazione di una gara per l&#8217;affidamento del servizio di noleggio lavaggio manutenzione fornitura logistica dei dispositivi di prevenzione e vestiario per il personale di un&#8217;azienda pubblica, se emerge l&#8217;infondatezza di una censura relativa alla mancata indicazione nell’offerta della controinteressata dell’importo degli oneri di sicurezza,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-799/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.799</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-799/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.799</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso l’aggiudicazione di una gara per l&#8217;affidamento del servizio di noleggio lavaggio manutenzione fornitura logistica dei dispositivi di prevenzione e vestiario per il personale di un&#8217;azienda pubblica, se emerge l&#8217;infondatezza di una censura relativa alla mancata indicazione nell’offerta della controinteressata dell’importo degli oneri di sicurezza, in quanto detti oneri erano nella specie analiticamente indicati dalla lex specialis e non soggetti a ribasso; inoltre, la stessa ricorrente proponente la censura, non ha indicato nella propria offerta l’importo degli oneri di sicurezza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00799/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00254/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 254 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Lavanderie Industriali Spa</b>, in persona del l.r. pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso l’avv. Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antonio Bertoloni, 26/B;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Soc Ama Spa</b>, in persona del legale l.r. pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Luigi Mazzoncini, con domicilio eletto presso l’avv. Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna,40; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc Sogesi Spa Rti</b>, <b>Soc Alfredo Grassi Spa rti</b>, entrambe rappresentate e difese dagli avv. Maurizio Brizzolari, Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Brizzolari in Roma, via della Conciliazione, 44;<br /> <br />
<b>Soc Alsco Italia Srl rti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso Maurizio Brizzolari in Roma, via della Conciliazione, 44; <br />	<br />
<b>Lavanderie dell&#8217;Alto Adige Spa, n.c.g.; </b>	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L&#8217;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVAGGIO MANUTENZIONE FORNITURA LOGISTICA DEI DPI E VESTIARIO PER IL PERSONALE AMA SPA &#8211; ART 120 CPA	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Ama Spa e di Soc Sogesi Spa Rti e di Soc Alsco Italia Srl Rti e di Soc Alfredo Grassi Spa Rti;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 il dott. Giuseppe Chine&#8217; e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, in disparte le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Amministrazione e dai controinteressati, il ricorso non è assistito da fumus boni iuris;	</p>
<p>Rilevato, in particolare, che si palesa infondata la censura concernente la mancata indicazione nell’offerta dell’importo degli oneri di sicurezza, in quanto detti oneri erano nella specie analiticamente indicati dalla lex specialis e non soggetti a ribasso;	</p>
<p>Rilevato, peraltro, che la stessa ricorrente proponente la censura, non ha indicato nella propria offerta l’importo degli oneri di sicurezza:	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l’istanza cautelare.	</p>
<p>Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’AMA S.p.a. e dei controinteressati costituiti delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Chine&#8217;, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-799/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.799</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.803</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-803/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-803/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-803/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.803</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico lungo un tratto stradale se, nella comparazione degli opposti interessi, appare prevalente l’esigenza a cui il Comune resistente intende porre rimedio con l’aggiudicazione della gara in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-803/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.803</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-803/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.803</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico lungo un tratto stradale se, nella comparazione degli opposti interessi, appare prevalente l’esigenza a cui il Comune resistente intende porre rimedio con l’aggiudicazione della gara in argomento, cioe&#8217; ridurre il rischio idrogeologico (giudicato molto elevato) in una zona che insiste su tratto stradale aperto al transito, dove sussistono numerosi massi di rilevante dimensione che rischiano di franare sulla strada sottostante tanto che sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato comporterebbe un aggravio del pericolo incombente sulla zona interessata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00803/2011 REG.ORD.CAU.<br />
N. 12025/2010 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 12025 del 2010, proposto da:<br />
<b>Soc Consorzio Triveneto Rocciatori Scrl</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Barberis, Sergio Montoneri, con domicilio eletto presso Riccardo Barberis in Roma, via A. Pollaiolo, 3;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>Comune di Cittaducale</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Petullà, con domicilio eletto presso Francesco Petulla in Roma, via Cremona n. 21;</p>
<p>nei confronti di<br />
<b>Impresa Edile Stradale Gentile Geom Vittorino</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mariella Cari, con domicilio eletto presso Alberto Costantini in Roma, Corso D&#8217;Italia, 19;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
&#8211; aggiudicazione definitiva del 19 ottobre 2010 per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico in Grotti Cittaducale &#8211; ex art. 120 cpa &#8211; risarcimento danni;<br />
&#8211; di tutti gli atti connessi.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cittaducale e di Impresa Edile Stradale Gentile Geom Vittorino;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che, nella comparazione degli opposti interessi, appare prevalente l’esigenza a cui il Comune resistente intende porre rimedio con l’aggiudicazione della gara in argomento ovvero di ridurre il rischio idrogeologico (giudicato molto elevato) in una zona che insiste sul tratto stradale Salto-Cicolana, aperto al transito;</p>
<p>&#8211; che, sui costoni insistenti sul predetto tratto, non risulta smentito che sussistano numerosi massi di rilevante dimensione che rischiano di franare sulla strada sottostante tanto che sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato comporterebbe un aggravio del pericolo incombente sulla zona interessata;</p>
<p>&#8211; che appare, tuttavia, opportuno fissare la pubblica udienza per la definizione del merito della controversia;</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica dell’8 luglio 2011.</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />
Giuseppe Chine&#8217;, Consigliere<br />
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/03/2011</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-803/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.803</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.804</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-804/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-804/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-804/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.804</a></p>
<p>Va sospesa la revoca dell&#8217;autorizzazione alla vendita del terreno di demanio collettivo, se il provvedimento gravato assume natura di atto di annullamento d’ufficio e non di revoca, ed è stato adottato in violazione della disciplina di cui all’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, e l’Amministrazione non ha motivato né</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-804/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.804</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-804/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.804</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la revoca dell&#8217;autorizzazione alla vendita del terreno di demanio collettivo, se il provvedimento gravato assume natura di atto di annullamento d’ufficio e non di revoca, ed è stato adottato in violazione della disciplina di cui all’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, e l’Amministrazione non ha motivato né in ordine all’interesse pubblico al ritiro, né in ordine alla sua prevalenza sugli interessi antagonisti dei ricorrenti, né ha valutato l’impatto su detti interessi del lungo lasso temporale trascorso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00804/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 11411/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 11411 del 2010, proposto da:<br />	<br />
<b>Ginevra Cristofari e altri</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Vannicelli, Emanuele Antonaci, con domicilio eletto presso Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, 9; <b>Orlandi Genoveffa, Innocenti Gloria, Tosi Angelo, Sili Maddalena, Sili Giuseppe</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Vannicelli, Emanuele Antonaci, con domicilio eletto presso Emanuele Antonaci in Roma, Vian Cerveteri,48;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Tuscania</b>, in persona del legale l.r. pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Stefano Oliva, con domicilio eletto presso Stefano Oliva in Roma, v.le Regina Margherita, 262; <b>Regione Lazio</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DELLA REVOCA DELL&#8217;AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DEL TERRENO DI DEMANIO COLLETTIVO IN LOCALITÀ BOSCO RISERVA (VT) &#8211; RISARCIMENTO DANNI	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Tuscania;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 il dott. Giuseppe Chine&#8217; e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelari, sussiste il fumus boni iurisi per l’accoglimento della istanza cautelare;	</p>
<p>Rilevato, in particolare, che il provvedimento gravato assume natura di atto di annullamento d’ufficio e non di revoca, ed è stato adottato in violazione della disciplina di cui all’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990;	</p>
<p>Ritenuto, invero, che l’Amministrazione non ha motivato né in ordine all’interesse pubblico al ritiro, né in ordine alla sua prevalenza sugli interessi antagonisti dei ricorrenti, né ha valutato l’impatto su detti interessi del lungo lasso temporale trascorso;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato.	</p>
<p>Fissa l’udienza del 5 ottobre 2011 per la trattazione del merito della causa.	</p>
<p>Condanna il Comune di Tuscania al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1000,00 (mille).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Chine&#8217;, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-804/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.804</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.1366</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2011-n-1366/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2011-n-1366/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2011-n-1366/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.1366</a></p>
<p>Pres. Severini &#8211; Est. Meschino Regione autonoma della Sardegna (Avv. Ceruli Irelli e Carrozza) contro Comune di Cagliari (Avv. Curreli, Massa e altri) sull&#8217;ammissibilità della reiterazione di una precedente valutazione tecnica nell&#8217;istruttoria del procedimento di pianificazione paesaggistica regionale 1. Tutela del paesaggio &#8211; Piano Paesistico Regionale &#8211; Attività istruttoria &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2011-n-1366/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.1366</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2011-n-1366/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.1366</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini &#8211; Est. Meschino<br />  Regione autonoma della Sardegna (Avv. Ceruli Irelli e Carrozza) contro Comune di Cagliari (Avv. Curreli, Massa e altri)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità della reiterazione di una precedente valutazione tecnica nell&#8217;istruttoria del procedimento di pianificazione paesaggistica regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Tutela del paesaggio &#8211; Piano Paesistico Regionale &#8211; Attività istruttoria &#8211; Reiterazione di precedente valutazione tecnica &#8211; Ammissibilità.	</p>
<p>2. Tutela del paesaggio &#8211; Piano Paesistico Regionale &#8211; Vincolo archeologico – Preesistenza -Vincolo paesaggistico su area di ampiezza superiore – Ammissibilità &#8211; Conformità al principio di ragionevolezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di tutela del paesaggio, non può essere dichiarato illegittimo l’uso della discrezionalità tecnica, propria del procedimento di pianificazione paesaggistica in fase istruttoria, qualora reiteri un riconoscimento dell’esistenza materiale della qualità di bene paesaggistico già fatto con un procedimento della medesima Regione.	</p>
<p>2. In materia di tutela del paesaggio, è da ritenersi ragionevole l’apposizione di un vincolo da piano paesaggistico ai sensi dell’art. 134, lett. c), d.lgs. n. 42 del 2004, ad un’area di estensione maggiore rispetto a quella gravata da preesistente vincolo archeologico, se tale nuovo vincolo risulta funzionale alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico nazionale già emerso ed oggetto di vincolo provvedimentale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/16838_16838.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2011-n-1366/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.1366</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.1371</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2011-n-1371/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2011-n-1371/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2011-n-1371/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.1371</a></p>
<p>Pres.Lodi &#8211; Est. Spiezia Mengozzi Spa (avv. ti C. Amadori, V. Biagetti ed altri)/ Fondazione Irccs Ca&#8217; Granda &#8211; Ospedale Maggiore Policlinico (avv.ti R. Mangia, G. Pafundi); Eco Eridania Srl in proprio e quale.Capogruppo Mandataria Ati, Ati &#8211; Eco Fly Srl, Ati &#8211; Edil Puli Casa Srl, Ati &#8211; Rie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2011-n-1371/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.1371</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2011-n-1371/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.1371</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Lodi &#8211; Est. Spiezia<br /> Mengozzi Spa (avv. ti C. Amadori, V. Biagetti ed altri)/ Fondazione Irccs Ca&#8217; Granda &#8211; Ospedale Maggiore Policlinico (avv.ti  R. Mangia, G. Pafundi); Eco Eridania Srl in proprio e quale.Capogruppo Mandataria Ati, Ati &#8211; Eco Fly Srl, Ati &#8211; Edil Puli Casa Srl, Ati &#8211; Rie Co Srl (avv.ti  Riccardo Salvini, Alessandro Finamore)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;annullamento di una gara, in caso integrazione in corso di gara della documentazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A &#8211; Gara &#8211; Offerta – Documentazione  – Integrazione documentale successiva – Inammissibilità.	</p>
<p>Contratti della P.A. – Gare – Presentazione della documentazione  – Omessa dichiarazione – Previsione legislativa &#8211; Esclusione – Clausola a  pena di esclusione &#8211; Assenza &#8211; Irrilevanza.	</p>
<p>Contratti della P.A. – Gare – Requisiti di ordine generale – Possesso- Al momento dell’offerta &#8211; Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima l&#8217;ammissione alla gara pubblica dell&#8217;impresa concorrente alla quale sia consentita, nel corso della procedura medesima, l&#8217;integrazione documentale ex art. 38, D.Lgs. n. 163 del 2006. Il tenore testuale della richiamata disposizione di legge, nella parte in cui dispone l&#8217;esclusione dalla partecipazione alla gara per le imprese che non presentano dichiarazione sostitutiva delle apposite certificazioni, nonché la lettura sistematica e teleologica della medesima, non consentono, invero, di ritenere che alla mancata presentazione di una delle dichiarazioni prescritte l&#8217;impresa partecipante possa rimediare con la successiva integrazione come  nel caso di specie. 	</p>
<p>Ai fini dell&#8217;esclusione dalla gara d&#8217;appalto dell&#8217;impresa che non abbia provveduto alla presentazione della documentazione concernente le dichiarazioni di cui all&#8217;art. 38, D.Lgs. n. 163 del 2006, è irrilevante l&#8217;espressa previsione in tal senso del disciplinare di gara, in quanto espressamente disposta l&#8217;esclusione suddetta dalla stessa disposizione codicistica innanzi richiamata. 	</p>
<p>L&#8217;esigenza di ordinato svolgimento della gara pubblica e di opportuna trasparenza della medesima richiedono di anticipare al momento della presentazione dell&#8217;offerta la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti ex art. 38, D.Lgs. n. 163 del 2006. La stessa lettera della disposizione, invero, non fa riferimento alla presentazione di tale dichiarazione nel corso della gara per l&#8217;ipotesi di mancanza di cause ostative,  ove fosse possibile ammettere l&#8217;offerta, pur in assenza della corrispondente dichiarazione, non sarebbe allora sufficiente la regola (art. 48, comma primo, D.Lgs. n. 163 del 2006) della verifica dei requisiti limitata soltanto ad un campione del 10% delle offerte presentate. In tal caso per la maggioranza delle imprese partecipanti mancherebbe qualsiasi elemento conoscitivo circa l&#8217;effettiva situazione nei confronti degli obblighi prescritti dal primo comma dell&#8217;art. 38 citato e quindi in caso di mancanza dei requisiti, le imprese eluderebbero anche la irrogazione delle corrispondenti sanzioni con evidente violazione, sotto tale profilo, della regola della par condicio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5892 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Mengozzi Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Cristina Amadori, Vittorio Biagetti, Alberto Gamberini, con domicilio eletto presso Vittorio Biagetti in Roma, via A. Bertoloni, n. 35; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Fondazione Irccs Ca&#8217; Granda &#8211; Ospedale Maggiore Policlinico, rappresentato e difeso dagli avv. Rocco Mangia, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4; Irccs Fondazione Istituto Nazionale Tumori, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta, n. 142; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Eco Eridania Srl in proprio e quale.Capogruppo Mandataria Ati, Ati &#8211; Eco Fly Srl, Ati &#8211; Edil Puli Casa Srl, Ati &#8211; Rie Co Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Riccardo Salvini, Alessandro Finamore, con domicilio eletto presso Riccardo Salvini in Roma, via Nizza, n. 53; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE I n. 01820/2010, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE I n. 01820/2010, resa tra le parti, concernente l’annullamento dell’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti – risarcimento danni, disposto con determinazione 17 dicembre 2009, n. 3048 dell’Ospedale maggiore Policlinico Mangiagalli di Milano, nonché il risarcimento del danno.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fondazione Irccs Ca&#8217; Granda &#8211; Ospedale Maggiore Policlinico e di Irccs Fondazione Istituto Nazionale Tumori e di Eco Eridania Srl in proprio e Q.Capogruppo Mandataria Ati e di Ati &#8211; Eco Fly Srl e di Ati &#8211; Edil Puli Casa Srl e di Ati &#8211; Rie Co Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2011 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Cairoli, su delega degli avv.ti Finamore e Salvini, Ioppoli, su delega degli avv.ti Pafundi e Ferrari;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Prendento atto dell’ordinanza cautelare CdS, Sez. V, n. 5909/2009 (e facendo seguito ad analogo provvedimento adottato il giorno 11.06.2009), con determinazione 17 dicembre 2009, n. 3048 il direttore generale dell’Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena (poi trasformatosi in Fondazione IRCSS Cà Grande – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano) aggiudicava, limitatamente al lotto n.1, all’ATI di cui era capogruppo la società EcoEridania s.r.l. (con sede in Arenzano, GE) il servizio di raccolta, stoccaggio temporaneo, trasporto, il trattamento dei rifiuti speciali (pericolosi e non) provenienti sia dal Policlinico Mangiagalli del Regina Elena sia dalla Fondazione Istituto nazionale tumori, per la durata di mesi 36 a far data dall’inizio del servizio, (avvenuta il 1 febbraio 2010); al secondo posto risultava classificata la società Mengozzi s.p.a., gestore uscente del servizio del cui nuovo affidamento si controverte.<br />	<br />
Avverso tale aggiudicazione, unitamente agli atti di gara presupposti (tra cui il verbale 18 maggio 2009), la società Mengozzi s.p.a. (di Forlì) ha proposto ricorso al TAR Lombardia – Milano, che con sentenza 14 giugno 2010 lo ha respinto, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale proposto da EcoEridania e compensando le spese di lite.<br />	<br />
1.1. Con atto di appello, notificato il 25 giugno 2010, la Mengozzi ha impugnato la citata sentenza, chiedendone la riforma, con il seguente articolato motivo:<br />	<br />
Erroneità di giudizio in relazione alla dedotta censura di violazione degli artt. 38 e 46 d. lgs. n. 163/2006 e del disciplinare di gara, punto 3.1.<br />	<br />
Ad avviso della appellante, infatti, la commissione di gara avrebbe dovuto escludere la ATI, di cui era capogruppo EcoEridania, in quanto una delle mandanti, Eco PuliCasa aveva omesso di presentare nell’offerta la dichiarazione (di assenza, in capo all’amministratore unico ed al direttore tecnico, delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche) imposta dall’art. 38 comma 1 lett. c del codice dei contratti; né tale omissione sarebbe stata sanata dalla successiva presentazione della dichiarazione da parte del suddetto amministratore, avvenuta su espressa richiesta della stazione appaltante in corso di gara.<br />	<br />
Inoltre l’appellante, in applicazione dell’art. 245-ter del d. lgs. n. 163/2006 (introdotto dal d. lgs. 20.03.2010, n. 53) chiede che, in riforma della sentenza impugnata, il Consiglio di Stato dichiari inefficace il contratto ormai già stipulato, disponendo in conseguenza il proprio subentro nello svolgimento del servizio, mentre, per la parte del servizio già eseguita dall’aggiudicataria, chiede una somma di danaro pari alle spese di partecipazione alla gara, cioè euro 3.500,00, nonché al lucro cessante (costituito da più voci) per un importo complessivo di euro 98.606,93 (oltre le ulteriori somme che matureranno sino alla pubblicazione della sentenza di appello) oppure la diversa somma ritenuta di giustizia; in via subordinata, poi, per l’ipotesi di conservazione del contratto, viene chiesta la condanna della stazione appaltante al pagamento di euro 465.181,64 oppure della somma di diverso importo ritenuta di giustizia, con vittoria degli oneri di lite e la restituzione del contributo unificato di euro 2.000,00.<br />	<br />
1.2 Si è costituita in giudizio la stazione appaltante, che con puntuali argomentazioni ha controdedotto alle avverse domande, rappresentando, altresì, che l’appellante non aveva prodotto precise allegazioni circa il danno patito. <br />	<br />
In qualità di ulteriore beneficiario del servizio appaltato si costituiva anche l’IRCSS – Istituto nazionale dei tumori (d’ora in poi Ist. Naz. Tumori), che con analoghe controdeduzioni chiedeva in via principale il rigetto totale dell’appello ed in via subordinata il rigetto almeno della domanda risarcitoria per mancanza del requisito soggettivo della colpa in capo all’Istituto medesimo ed, in ogni caso, la rideterminazione della somma pretesa dall’appellante.<br />	<br />
Si è costituita, infine, anche Ecoeridania s.r.l. (in qualità di mandataria dell’ATI aggiudicataria ed in proprio), chiedendo il rigetto dell’appello in quanto infondato, poiché, da un lato, la normativa di gara non avrebbe previsto l’esclusione per l’omessa presentazione di documenti, mentre, dall’altro, la dichiarazione presentata dal procuratore sig. Mario Ruta comproverebbe il possesso dei requisiti per gli altri soggetti con la conseguenza che, correttamente la stazione appaltante avrebbe consentito l’integrazione successiva della documentazione in questione. L’appellante ha meglio illustrato la sua posizione in due memorie difensive, mentre le due strutture sanitarie hanno anch’esse replicato. <br />	<br />
Alla pubblica udienza del 11 febbraio 2011, uditi i difensori presenti per le parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne il lotto 1 della gara per l’affidamento, con il criterio del prezzo più basso, del servizio di raccolta, stoccaggio, trasporto, trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non, provenienti da IRCSS fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena (capofila) e da IRCSS Fondazione Ist. naz. tumori, per la durata di mesi 36 dall’inizio del servizio; l’importo annuo a base di gara per questo lotto 1 era pari ad euro 702.500,00 più 481.300,00 (oltre IVA) pari a complessivi euro 1.183.800,00 (oltre IVA) e la gara è stata aggiudicata all’ATI, di cui Ecoeridania s.r.l. è mandataria, per un importo annuo pari ad euro 1.150.892,84, mentre al secondo posto si è classificata Mengozzi s.p.a. con un’offerta pari ad euro 1.177.682,84.<br />	<br />
La sentenza di primo grado, nel respingere il ricorso principale della Mengozzi s.p.a., ha ritenuto che correttamente la stazione appaltante aveva consentito (ai sensi dell’art. 46 d. lgs. n. 163/2006) alla Eco PuliCasa (mandante dell’ATI di cui era capogruppo Ecoeridania s.r.l.) di integrare (in corso di gara) la documentazione (allegata all’offerta) mediante la successiva presentazione della dichiarazione dell’amministratore unico, prescritta dal capitolato per i requisiti di cui all’art. 38 lett. C) codice dei contratti; si precisava, altresì, che il disciplinare di gara non comminava l’esclusione con riguardo all’ipotesi di mancata presentazione della documentazione in questione e che risultava irrilevante la mancata dichiarazione del direttore tecnico della medesima mandante, in quanto tale funzione era stata svolta dallo stesso amministratore unico.<br />	<br />
La stessa sentenza ha, altresì, dichiarato improcedibile il ricorso incidentale (avverso la mancata esclusione della Mengozzi s.p.a.) proposto dalla Ecoeridania in qualità di mandataria dell’ATI aggiudicataria. <br />	<br />
2.1 Quanto al ricorso principale, ad avviso del Collegio, il ragionamento del giudice di primo grado non può essere condiviso; comunque, per ragioni di chiarezza espositiva, il ricorso incidentale sarà esaminato dopo quello principale (pur essendo paralizzante), in quanto infondato.<br />	<br />
Infatti circa il possesso dei requisiti di moralità professionale, l’art. 38, comma 1, del codice dei contratti è chiaro: “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento…” i soggetti nei cui confronti sono state emesse sentenze di condanna per reati gravi che incidono sulla moralità professionale e che nelle società a responsabilità limitata e per azioni ricoprono la carica di amministratore con poteri di rappresentanza o di direttore tecnico; inoltre al comma 2 l’articolo suddetto precisa che il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva resa con le modalità stabilite dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445.<br />	<br />
Pertanto, il tenore testuale della disposizione (che dispone l’esclusione dalla partecipazione alla gara per le imprese che non presentano dichiarazione sostitutiva delle apposite certificazioni), nonchè la lettura sistematica e teleologica della medesima, non consentono di ritenere che alla mancata presentazione di una delle dichiarazioni prescritte l’impresa partecipante possa rimediare con la successiva integrazione, come avvenuto nel caso di specie.<br />	<br />
Lo stesso art. 46 d. lgs. n. 163/2006, invocato dal giudice di primo grado quale fonte primaria del potere esercitato dalla stazione appaltante (per chiedere la presentazione in corso di gara della dichiarazione da parte dell’amministratore unico della Eco PuliCasa), in realtà consente “nei limiti” previsti dallo stesso art. 38 di completare o fornire chiarimenti sulla documentazione “presentata”, ma non di integrare documentazione non presentata, come accaduto nel caso di specie (in cui l’amministratore unico non aveva presentato alcuna dichiarazione).<br />	<br />
2.2 Né risulta rilevante la circostanza che la lex specialis di gara non prevedeva un’espressa clausola di esclusione per le ipotesi di documentazione mancante, poiché è lo stesso art. 38 del codice dei contratti a disporre l’esclusione dalle gare per i soggetti che (comma 2) non abbiano attestato il possesso dei richiesti requisiti con la prescritta dichiarazione sostitutiva (resa con le modalità di cui al DPR n. 445/2000).<br />	<br />
2.3 Inoltre, con specifico riguardo alle ipotesi (come nel caso di specie) in cui in concreto il soggetto (che non ha presentato la dichiarazione di assenza di cause ostative) risulti effettivamente in possesso dei prescritti requisiti di moralità, la Sezione è consapevole che la giurisprudenza di questo Consiglio (come rappresentato anche negli scritti difensivi delle parti in causa) ha espresso di recente due antitetici orientamenti: uno, che dando rilievo al soddisfacimento effettivo dell’interesse pubblico sotteso alla disposizione in esame ha ritenuto integrabile in corso di gara le dichiarazioni di assenza di cause ostative alla partecipazione, purché il soggetto (che le aveva omesse) di fatto possedesse i requisiti di moralità (vedi CdS, V, n. 829/2009 e n. 1077/2010 e n. 7957/2010) e l’altro che (per assicurare la necessaria verifica sull’affidabilità dei soggetti partecipanti) ha, invece, escluso del tutto la integrabilità delle dichiarazioni in corso di gara, dando preminente rilievo alla interpretazione testuale e sistematica delle disposizioni relative anche alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, verifica che viene effettuata, oltre che per l’aggiudicazione obbligatoriamente, con procedimento a campione per gli altri partecipanti (vedi CdS, V, n. 3742/2009, nonché n. 6114/2009).<br />	<br />
Valutate con ponderazione entrambe le interpretazioni in ordine al contenuto concreto da dare agli oneri imposti dal citato art. 38 alle imprese partecipanti alle gare, questa Sezione ritiene che, pure a fronte della positività della tesi sostanzialistica, tuttavia l’esigenza di ordinato svolgimento della gara e di opportuna trasparenza richiedono di anticipare al momento della presentazione dell’offerta la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti; d’altra parte la stessa lettera della disposizione (art. 38 comma 2 citato) non fa riferimento a presentazione di tale dichiarazione nel corso della gara per l’ipotesi di mancanza di cause ostative; ove fosse, invece, possibile ammettere l’offerta, pur in assenza della corrispondente dichiarazione, non sarebbe allora sufficiente la regola (art. 48 comma 1 d. lgs. n. 163/2006) della verifica dei requisiti limitata soltanto ad un campione del 10% delle offerte presentate: è, infatti, evidente che in tal caso per la maggioranza delle imprese partecipanti mancherebbe qualsiasi elemento conoscitivo circa l’effettiva situazione nei confronti degli obblighi prescritti dal primo comma dell’art. 38 citato e quindi in caso di mancanza dei requisiti, le imprese eluderebbero anche la irrogazione delle corrispondenti sanzioni con evidente violazione, sotto tale profilo, della regola della par condicio.<br />	<br />
2.3.1 Quanto poi all’argomento che la tesi sostanzialistica (vedi CdS 7973/2010 e 3759/2010) trae dal dettato della stessa direttiva CE 2004/18, art. 45 (e cioè che l’esclusione è correlata alle false dichiarazioni e non alla mancanza delle dichiarazioni ove l’interessato sia in possesso dei requisiti), il Collegio ritiene che, ferma restando l’esclusione per le false dichiarazioni già comminata dalla legislazione nazionale con varie norme in tema di appalti nonché dal DPR n. 445/2000 per fattispecie più generali, l’occasione del recepimento della direttiva europea 2004/18 consentiva, comunque, all’Italia di disciplinare nel dettaglio la procedura di gara, disponendo che la dichiarazione sul possesso dei requisiti fosse requisito per la partecipazione alla gara a prescindere dalla comminatoria della esclusione per le ulteriori ipotesi di false dichiarazioni e/o di mancato possesso dei requisiti stessi.<br />	<br />
2.4 Appare, invece, irrilevante la mancata presentazione della dichiarazione del direttore tecnico della Edil PuliCasa s.r.l., trattandosi della stessa persona che svolgeva le funzioni di procuratore generale (sig. Mario Ruta) il quale aveva adempiuto l’onere in tale sua qualità.<br />	<br />
2.5 Per le esposte considerazioni, a differenza di quanto statuito dal TAR lombardo, la documentazione carente non poteva essere integrata dalla aggiudicataria, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 46 del codice dei contratti e, quindi, l’offerta della prima classificata andava esclusa.<br />	<br />
Pertanto, in riforma della sentenza appellata, l’aggiudicazione all’ATI controinteressata va annullata con il conseguente onere della stazione appaltante di aggiudicare la gara alla Mengozzi s.p.a., previa verifica del possesso dei prescritti requisiti.<br />	<br />
Inoltre, vista la domanda dell’appellante (ai sensi dell’art. 122 codice proc. Amm.vo), va dichiarato inefficace il contratto e va disposto il subentro – ove ne sussistano i requisiti – dell’appellante nel servizio a partire dal 20° giorno successivo alla notificazione della presente sentenza alla stazione appaltante nonché all’Istituto Tumori: ritiene, infatti, il Collegio che, ove la verifica dei requisiti in capo all’appellante abbia esito positivo e la stazione appaltante non eserciti il proprio potere di autotutela annullando l’intera gara per ragioni di convenienza economica, sussiste nel caso di specie l’interesse dell’appellante e la sua effettiva possibilità di subentrare nel contratto in controversia con la decorrenza sopraindicata.<br />	<br />
In tali sensi, quindi, va accolta ai sensi dell’art. 124 cod. proc. amm. la domanda di risarcimento danni in forma specifica con il conseguente obbligo della stazione appaltante di provvedere all’affidamento del servizio alla appellante con le indicate modalità.<br />	<br />
2.6 Va, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno per equivalente per la parte del servizio finora non prestato, poiché, alla luce delle incertezze giurisprudenziali sopra illustrate, non appare configurabile a carico della stazione appaltante la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa: e cioè della negligenza nell’espletamento delle operazioni di gara.<br />	<br />
Va, inoltre, aggiunto che, sotto il profilo oggettivo, l’appellante, comunque, non aveva offerto alcun principio di prova del danno subito (come invece richiede l’art. 124 citato), omettendo qualsiasi indicazione relativa a mancata utilizzazione delle strutture imprenditoriali o assenza del cd. aliunde perceptum nel periodo intercorso tra l’aggiudicazione alla controinteressata e la discussione dell’appello.<br />	<br />
Analoghe considerazioni valgano per il danno curriculare (che è un aspetto del lucro cessante), mentre per le spese di partecipazione alla gara è noto che le stesse non sono ritenute rimborsabili per giurisprudenza consolidata, trattandosi di oneri connessi alla partecipazione alla gara e non recuperabili neanche in caso di aggiudicazione (vedi ex multis CdS n. 2384/2010).<br />	<br />
2.7 Come si è sopra premesso, la fondatezza dell’appello e, quindi, la riforma della sentenza che in primo grado aveva respinto il ricorso alla Mengozzi s.p.a., comportano la necessità di riesaminare anche il ricorso incidentale, proposto in primo grado da Ecoeridania s.r.l. per paralizzare il ricorso principale; il ricorso incidentale però, appare infondato.<br />	<br />
Deduce il ricorrente incidentale che la Mengozzi s.p.a. non avrebbe potuto partecipare alla gara poiché non aveva dichiarato nell’offerta di voler subappaltare lo smaltimento rifiuti alle altre imprese con cui aveva a tal fine stipulato le apposite convenzioni prescritte dall’art. 8 capitolato speciale (unico articolato motivo): tale censura, però, non appare condivisibile.<br />	<br />
Infatti, la Mengozzi s.p.a., in conformità con quanto prescritto dallo stesso invocato art. 8 cap. spec., aveva esibito le lettere di convenzionamento con cinque ditte dotate delle autorizzazioni richieste per gli impianti di smaltimento e tale regime convenzionale con le suddette imprese deve ritenersi sufficiente a soddisfare la prescrizione del capitolato, che non imponeva alle partecipanti il corrispondente obbligo specifico di subappalto quale unico mezzo giuridico per disporre delle autorizzazioni necessarie per provvedere al trattamento rifiuti.<br />	<br />
Tra l’altro la Mengozzi s.p.a. aveva, comunque, chiaramente dichiarato nell’offerta che l’eventuale subappalto avrebbe riguardato sia il trasporto di tutte le tipologie di rifiuti per entrambi gli IRCSS sia la loro movimentazione interna, mentre, per altro verso, le convenzioni prodotte in gara garantivano un’ampia e completa copertura dell’obbligo di disporre gli impianti di trattamento/smaltimento indicati nel capitolato.<br />	<br />
Infine la lettera del capitolato sul punto poteva ingenerare equivoci circa la necessità (di fatto) di un subappalto anche per le prestazioni oggetto di convenzione e, quindi, la eventuale mancata indicazione del subappalto per le prestazioni di smaltimento poteva essere integrata, per il principio del favor partecipationis e quello di affidamento, dalla Mengozzi s.p.a., ove la stazione appaltante lo avesse richiesto, configurandosi un errore scusabile.<br />	<br />
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso incidentale, proposto dall’aggiudicataria con finalità preclusive dell’ammissibilità di quello principale, va respinto.</p>
<p>3. Riepilogando, l’appello va accolto nei sensi e limiti sopraindicati e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso principale va accolto: pertanto l’aggiudicazione della gara va annullata ed il contratto già stipulato con la medesima va dichiarato inefficace, con il subentro della Mengozzi s.p.a. all’ATI contro interessata a far data dal ventesimo giorno successivo alla notifica della presente sentenza; in tali sensi, quindi, va accolta la domanda di risarcimento del danno in forma specifica, mentre va respinta quella per equivalente per le ragioni sopracitate; va, invece, respinto il ricorso incidentale proposto in primo grado dall’Ecoeridania s.r.l. avverso la mancata esclusione della Mengozzi s.p.a. dalla gara.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio sia in ragione della parziale soccombenza dell’appellante sia alla luce delle accennate oscillazioni giurisprudenziali nella interpretazione di norme determinanti per l’esito della controversia; nulla si dispone nei riguardi delle parti non costituite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1820/2010, accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, mentre per la restante parte lo respinge; infine respinge il ricorso incidentale.<br />	<br />
Spese di lite compensate tra le parti costituite per entrambi i gradi di giudizio; nulla nei confronti delle parti non costituite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2011-n-1371/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.1371</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.1369</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2011-n-1369/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2011-n-1369/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2011-n-1369/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.1369</a></p>
<p>Pres. Lodi – Est. Russo Consorzio Evolve (Avv.ti M. Sanino, L. Visone) c/ Azienda sanitaria locale–ASL n. 8 di Cagliari (Avv.ti S. Segneri, P. Trudu) e GEOS s.r.l. (Avv.ti G. Contu, M. Mura) sull&#8217;applicabilità dei principi di pubblicità delle sedute pubbliche alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando 1. Giustizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2011-n-1369/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.1369</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2011-n-1369/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.1369</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lodi – Est. Russo<br /> Consorzio Evolve (Avv.ti M. Sanino, L. Visone) c/ Azienda sanitaria locale–ASL n. 8 di Cagliari (Avv.ti S. Segneri, P. Trudu) e GEOS s.r.l. (Avv.ti G. Contu, M.  Mura)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità dei principi di pubblicità delle sedute pubbliche alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Gara – Due partecipanti – Concorrente escluso – Ricorso – Illegittimità fasi procedimentali – Interesse strumentale – Sussiste	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Procedure negoziate senza bando – Principi pubblicità sedute pubbliche – Rispetto – Necessità – Sussiste – Ragioni	</p>
<p>3. Contratti della p.a. &#8211; Procedure negoziate senza bando – Natura eccezionale – Conseguenze – Deroghe al Codice dei contratti – Inammissibilità	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Gara – Plichi e offerte – Valutazione – Contezza pubblica – Necessità – Sussiste – Ragioni – Rispetto principi costituzionali	</p>
<p>5. Contratti della p.a. – Gara – Commissione – Componenti esterni – Nomina – Criterio rotazione – Attingimento categorie ex art.84 d.lgs. 163/2006 – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di gare d’appalto con due partecipanti, sussiste l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara del concorrente escluso che contesti l’esistenza di vizi inerenti alla mancata pubblicità, alla seduta per l’apertura dei plichi contenenti le offerte e all’illegittima composizione del seggio di gara. Infatti, si tratta di illegittimità che inficiano non solo l’aggiudicazione, ma soprattutto l’esclusione in sé, perché concernono fasi procedimentali relative alla conduzione dell’intera procedura ed alla corretta formazione del giudizio del seggio di gara e, come tali, sono presupposte all’esclusione medesima.	</p>
<p>2. I principi di pubblicità delle sedute pubbliche devono applicarsi anche alla procedure negoziate senza pubblicazione del bando. Infatti, tali principi sono generali e immanenti negli ordinamenti nazionale e comunitario e, a norma dell’art. 2 del Dlg 163/2006, riguardano tutti i tipi di contratti pubblici.	</p>
<p>3. La procedura negoziata senza pubblicazione del bando, stante la sua natura eccezionale e derogatoria rispetto al principio generale di pubblicità e massima concorsualità tipica della procedura aperta, non solo è sottoposta ad un rigoroso accertamento dei suoi presupposti fissati dalla legge, ma soprattutto non può derogare al nucleo essenziale di regole di cui al d.lgs 163/06. Infatti, si tratta delle regole di garanzia, della serietà e della genuinità delle proposte contrattuali e della qualità e della congruenza di queste rispetto all’interesse (pubblico) del soggetto aggiudicatore, nonché della moralità e della professionalità dei contraenti.	</p>
<p>4. Sussiste l’obbligo, in capo all’ente aggiudicatore, di dare adeguata contezza pubblica e non segreta, attraverso una congrua ed idonea pubblicità nella disamina del contenuto dei plichi e delle offerte, della legittimità e della genuinità di questi ultimi come corollario delle regole costituzionali d’imparzialità e di buon andamento. Ne consegue l’invalidità della clausola del capitolato che preveda la seduta segreta per l’apertura delle buste.	</p>
<p>5. In materia di composizione dei seggi di gara, la nomina dei componenti esterni al soggetto aggiudicatore, diversi dal presidente, deve necessariamente rispettare il criterio di rotazione e dell’attingimento da una delle categorie indicate nell’art. 84, c. 8 del Dlg 163/2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 7295/2010 RG, proposto dal</p>
<p>CONSORZIO EVOLVE, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario SANINO e Lodovico VISONE, con domicilio eletto in Roma, v.le Parioli n. 180, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>l’Azienda sanitaria locale–ASL n. 8 di Cagliari, in persona del Direttore <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio SEGNERI e Paola TRUDU, con domicilio eletto in Roma, via Portuense n. 104, presso la sig. DE ANGELIS e <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>GEOS s.r.l., corrente in Cagliari, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, controinteressata ed appellante incidentale, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni CONTU e Matilde MURA, con domicilio eletto in Roma, via Massimi n. 154, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del TAR Sardegna, sez. I, n. 1487/2010, resa tra le parti e concernente l’esclusione dalla procedura negoziata per l’affidamento della gestione della logistica di beni sanitari e di beni economali presso l’ASL n. 8 di Cagliari; </p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate; <br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, c. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore all&#8217;udienza pubblica del 4 febbraio 2011 il Cons. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, gli avvocati LAUTERI (per delega dell&#8217;avv. SANINO), VISONE, SEGNERI e MURA;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>A seguito di un infruttuoso esperimento di gara pubblica, l’ASL n. 8 di Cagliari, con deliberazione n. 1353 del 21 dicembre 2007, iniziò una procedura aperta, senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento quinquennale della gestione della logistica di beni sanitari e di beni economali. <br />	<br />
Alla procedura stessa hanno preso parte il Consorzio EVOLVE, corrente in Roma e la GEOS s.r.l., corrente in Cagliari, l’offerta della quale è stata esclusa, donde l’affidamento dell’appalto <i>de quo </i>al predetto Consorzio. Avverso gli atti di tal procedura, la GEOS s.r.l. ha adito il TAR Sardegna che, con sentenza n. 1487 del 14 giugno 2010, ne ha accolto il ricorso per la violazione del principio di pubblicità delle operazioni e per illegittima composizione del seggio di gara. <br />	<br />
Appella allora il Consorzio EVOLVE, deducendo in punto di diritto la tardività dell’impugnazione della GEOS s.r.l., il difetto di legittimazione di questa, definitivamente esclusa dalla procedura negoziata, a contestarne le ulteriori fasi e l’aggiudicazione e, nel merito, l’erroneità della sentenza impugnata sotto vari profili. Resiste in giudizio l’ASL intimata, la quale eccepisce l’inammissibilità dell’appello a causa dell’intervenuta revoca della procedura negoziata e, nel merito, conclude per l’infondatezza dell’impugnazione. Pure la controinteressata GEOS s.r.l. s’è costituita in giudizio, proponendo altresì appello incidentale per l’erroneità della sentenza appellata sul motivo di primo grado inerente alla mancata esclusione del Consorzio EVOLVE dalla procedura <i>de qua</i>. <br />	<br />
Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2011, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con la sentenza appellata, l’adito TAR Sardegna ha annullato gli atti della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (nonché la conseguente aggiudicazione statuita dall’ASL n. 8 di Cagliari a favore del Consorzio odierno appellante), essenzialmente per la duplice ragione, valida anche per le procedure in esame, della violazione del principio di pubblicità della seduta per l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e dell’illegittima composizione del seggio di gara.<br />	<br />
Reputa il Collegio opportuno in primo luogo far presente che, nelle more del presente giudizio, l’ASL intimata ha emanato la deliberazione n. 841 del 3 agosto 2010, con cui è stata interamente ritirata detta procedura, soprattutto per ragioni di mercato. Non sfugge al Collegio che, di per sé, tal provvedimento potrebbe costituire una sopravvenienza idonea a travolgere l’interesse del Consorzio appellante, a causa del rifacimento <i>ab imis</i> d’una nuova procedura, questa volta competitiva, per ragioni non strettamente inerenti alle vicende di causa. Ritiene tuttavia il Collegio, condividendo in parte l’eccezione dell’appellante al riguardo, che nella specie tal effetto non si verifichi giacché, per un verso, la deliberazione n. 841/2010 è allo stato <i>sub judice</i> e, per altro verso —ed ancorché la P.A. possa, in varia guisa e se non è decaduta dalla relativa potestà, sempre rivalutare la fattispecie dedotta in un giudizio in cui essa è intimata—, permane attuale l’interesse di detto Consorzio, se del caso ai fini morali e risarcitori, ad ottenere una pronuncia sulla questione in esame. In tal caso —e proprio perché l’eventuale accoglimento dell’appello potrebbe determinare effetti conformativi pure sull’assetto recato dalla citata deliberazione n. 841/2010—, non vi sono oggi i presupposti per statuire sull’inammissibilità della pretesa dell’appellante o per emanare una pronuncia di rito ex art. 35, c. 1, lett. c), c.p.a.<br />	<br />
Ciò posto, è inammissibile, per evidente genericità, il primo motivo con cui il Consorzio appellante si duole dell’erronea ammissibilità, per tardività, del ricorso di primo grado. <br />	<br />
Invero, l’appellante non spiega perché tanto il ricorso introduttivo, quanto i motivi aggiunti a suo tempo proposti dalla Società odierna controinteressata sarebbero inammissibili per tardività ed irritualità della notifica e del relativo deposito, né su quali documenti basi tal convinzione. Si legge nell’appello che «… <i>la Geos s.r.l. </i>(ricorrente in prime cure – NDE) <i>ha proposto un primo ricorso agli inizi del mese di febbraio 2009, poi, depositato il 24-03-2009 </i>…», ossia l’atto introduttivo del giudizio innanzi al TAR. Ma quest’ultimo è stato notificato alle parti, a suo tempo in base agli artt. 21 e 23-bis della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 prima della novella recata dal Dlg 20 marzo 2010 n. 56 all’art. 245 del Dlg 12 aprile 2006 n. 163, in data 11 febbraio 2009 e poi depositato il successivo giorno 20, in una con l’istanza di fissazione dell’udienza e con le cartoline di ricevimento della notifica stessa. Il successivo 24 marzo v’è stato il deposito dell’atto per motivi aggiunti, a sua volta accompagnato, con documento distinto, del secondo originale del ricorso introduttivo con la prova delle avvenute notificazioni, adempimenti, questi, che appaiono tempestivi rispetto alla piena conoscenza delle due statuizioni interessanti la predetta Società, ossia l’esclusione (gravame introduttivo) ed aggiudicazione (motivi aggiunti). <br />	<br />
È da rigettare il secondo motivo d’appello, secondo cui difetterebbe la legittimazione al ricorso di primo grado, essendo stato proposto, a detta dell’appellante, da un’impresa già definitivamente esclusa dalla procedura negoziata in questione, prima e indipendentemente dalle ulteriori fasi (tra cui la contestata aggiudicazione), sicché questa non vanterebbe alcun interesse strumentale alla rinnovazione della gara. <br />	<br />
Ora, l’impugnata sentenza, pronunziata per una procedura dov’erano presenti due soli concorrenti, ha invece ritenuto sussistente l’interesse strumentale della GEOS s.r.l., in relazione agli accertati vizi della mancata pubblicità della seduta per l’apertura dei plichi contenenti le offerte e dell’illegittima composizione del seggio di gara. Si tratta di due illegittimità che inficiano non solo l’ aggiudicazione, ma soprattutto l’esclusione in sé, perché concernono fasi procedimentali relative alla conduzione dell’intera procedura ed alla corretta formazione del giudizio del seggio di gara e, come tali, sono presupposte all’esclusione medesima. Il Giudice di prime cure correttamente ha esaminato (e accolto) le due censure inerenti ai vizi <i>de quibus</i>, avendo questi per oggetto situazioni preesistenti all’esclusione e, quindi, idonee ad escluderne la legittimità (e la definizione in capo al destinatario) ed a fondare l’interesse strumentale al travolgimento dell’intera procedura. È allora malamente richiamata dall’appellante la pur corretta in sé giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. St., V, 29 dicembre 2009 n. 8969; id., VI, 25 gennaio 2010 n. 248; id., V, 22 giugno 2010 n. 3889), secondo cui tal interesse non v’è in capo al soggetto legittimamente escluso, dato che ciò presuppone un’esclusione o legittima o non contestata, ossia una vicenda ben differente da quella in esame. Tanto non volendo considerare come, di recente (cfr. Cons. St., V, 12 febbraio 2010 n. 744), tal interesse si debba pur sempre riconoscere qualora, come nella specie, in gara siano rimaste solo due imprese concorrenti.<br />	<br />
Non può esser condiviso il terzo motivo d’appello, inerente alla pretesa inapplicabilità dei principi di pubblicità delle sedute alle procedure negoziate senza previo bando, in quanto, a parte che anche esse partecipano della natura d’evidenza pubblica con quelle non negoziate, detti principi sono generali ed immanenti negli ordinamenti nazionale e comunitario e, a norma dell’art. 2 del Dlg 163/2006, riguardano tutti i tipi di contratti pubblici. Non nega il Collegio che la procedura <i>de qua </i>abbia una struttura semplificata e si risolva in sostanza in una trattativa privata, alternativa alle gare, aperte o ristrette, propriamente dette. Ma neppure sfugge che essa, appunto per la sua natura eccezionale e derogatoria rispetto al principio generale di pubblicità e massima concorsualità tipica della procedura aperta, non solo è sottoposta ad un rigoroso accertamento dei suoi presupposti fissati dalla legge (cfr. così Cons. St., V, 10 novembre 2010 n. 8006), ma soprattutto non può derogare al nucleo essenziale di regole, facilmente evincibili dal medesimo decreto n. 163. Si tratta delle regole di garanzia, della serietà e della genuinità delle proposte contrattuali e della qualità e della congruenza di queste rispetto all’interesse (pubblico) del soggetto aggiudicatore, nonché della moralità e della professionalità dei contraenti, giacché nella specie solo la loro individuazione è effettuata <i>a priori</i> dalla stazione appaltante con la lettera d’invito, tutto il resto essendo demandato alle regole di confezionamento poste dal capitolato. L’accertamento di tali elementi non dev’essere per forza improntato a formalità solenni o a decadenze, se non nel rispetto degli ovvi principi di ragionevolezza e di proporzionalità, ma soprattutto non può esser eliso o sottaciuto.<br />	<br />
Sicché v’è l’obbligo, in capo all’aggiudicatore, di dare adeguata contezza pubblica e non segreta, attraverso una congrua ed idonea pubblicità nella disamina del contenuto dei plichi e delle offerte, della legittimità e della genuinità di questi ultimi come corollario delle regole costituzionali d’imparzialità e di buon andamento. Tutto ciò è stato giustamente affermato nella sentenza impugnata ed illegittimamente disatteso a suo tempo dalla stazione appaltante, donde l’invalidità della clausola del capitolato che previde la seduta segreta per l’apertura delle buste, la cui censura, non essendo di per sé preclusiva della partecipazione alla procedura, onerò la ricorrente di primo grado a proporla non subito, ma solo in una con l’esclusione. <br />	<br />
Non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire con riguardo alla doglianza dell’appellante in ordine all’accertata illegittimità della composizione del seggio di gara, argomento, questo, correlato anch’esso al complesso di regole inderogabili per le procedure negoziate. In particolare, la nomina dei componenti esterni al soggetto aggiudicatore, diversi dal presidente, è certo una facoltà non discrezionale, perlomeno non per il criterio di rotazione e sicuramente non per l’attingimento da una delle categorie indicate nell’art. 84, c. 8 del Dlg 163/2006. Essendo stata nella specie esperita infruttuosamente la gara, con l’attivazione della procedura negoziata la stazione appaltante non avrebbe potuto scegliere il componente esterno tra soggetti diversi da quelli indicati nella norma citata, né tampoco esimersi dal criterio di rotazione. Sicché la conferma pura e semplice dell’ing. Dino DINI, membro esterno già nominato per la precedente procedura, rettamente è stata censurata dal TAR, in quanto l’ASL intimata non ha dato seria dimostrazione d’aver seguito la regola di cui al citato art. 84, c. 8. Né basta: l’ASL neppure ha tenuto conto del criterio di rotazione, tanto più necessario a causa dell’ontologica differenza tra la procedura in esame e la gara andata deserta e per garantire la terzietà e l’imparzialità della nuova Commissione, nella specie non eludibile a causa dell’attività effettivamente valutativa di queste sulle offerte.<br />	<br />
Il TAR ha accolto l’impugnazione della GEOS s.r.l. nei termini fin qui visti, dopo aver dichiarato inammissibile la doglianza di detta Società sull’erroneità della sua esclusione dalla procedura ed avendo assorbito il motivo aggiunto circa l’illegittima ammissione dell’ odierna appellante in quella sede, dal che la presentazione dell’appello incidentale. <br />	<br />
Al riguardo, si può forse discutere se il motivo avverso l’esclusione della GEOS s.r.l. fosse, o no, da dichiarare inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza in relazione al reale ammontare dell’offerta. La statuizione del TAR, tuttavia, si fonda essenzialmente con riguardo all’affermato obbligo del possesso dell’autorizzazione regionale ex art. 100 del Dlg 24 aprile 2006 n. 219 per la distribuzione e la gestione all’ingrosso dei farmaci ad uso umano. Tanto perché, ove s’accogliesse quest’ultima doglianza, il Consorzio appellante principale dovrebbe essere escluso dalla procedura in esame e, dunque, la disamina dell’esclusione della GEOS s.r.l. diverrebbe rilevante per il fatto che verrebbe in tal modo meno l’elemento di comparazione della prova di resistenza. <br />	<br />
Ora, che il Consorzio appellante sia sfornito di tal autorizzazione è fatto certo tra le parti e non è revocato in dubbio neppure da questo, tant’è che chiese chiarimenti alla stazione appaltante in relazione alla sua mancanza d’attività di distribuzione di farmaci nel territorio regionale della Sardegna. È parimenti pacifico che di ciò fosse consapevole pure l’ASL intimata, ché questa, con nota del prot. n. 27664 del 23 aprile 2008, rispose al quesito del Consorzio appellante precisando che «… <i>la produzione…</i> (dell’autorizzazione – NDE) <i>può essere sostituita dall’assunzione, da parte del partecipante…, dell’impregno a conformarsi alla normativa in materia di buona gestione dei farmaci per uso umano di cui al d.lgs 219/2006…, richiedendo fin d’ora che al momento dell’avvio dell’attività sia stato completato l’iter della richiesta dell’autorizzazione alla Regione Sardegna, pena la rescissione del contratto</i>…». Nondimeno, neppure ora l’appellante ritiene il possesso di detta autorizzazione dirimente in relazione all’oggetto delle prestazioni dedotte in appalto, ma non è così, in disparte l’evidente non condivisione della richiesta del Consorzio. Infatti, l’autorizzazione <i>de qua</i> non solo è prescritta quale documento da produrre, a pena di decadenza, ai sensi del § 5.1.1, n. 5) del capitolato speciale —sul punto mai gravato dal Consorzio stesso—, tant’è che l’ASL si limita a chiedere l’impegno a conformarsi alle buone pratiche di distribuzione ex art. 104, lett. h) del Dlg 219/2006, ma solo in attesa del rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente art. 100. Ma quest’ultima è necessaria proprio in relazione all’oggetto dell’appalto, come evincesi dal § 1.1 del capitolato, laddove è previsto che si contrae «… <i>al fine di garantire il rifornimento dei farmaci, dispositivi medici e materiale economale</i>…». <br />	<br />
È evidente che la mancanza dell’autorizzazione, richiesta dalla stessa stazione appaltante, è causa d’esclusione perché il possesso di essa è requisito soggettivo di qualificazione professionale necessaria per lo stoccaggio e la movimentazione dei farmaci, da parte dell’ appaltatore, nella gestione del magazzino centralizzato indicato nel capitolato speciale. Né essa può esser surrogata da un generico impegno alla conformazione alle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano, anzitutto perché ciò appare un’indebita modifica della <i>lex specialis</i>. In secondo luogo, tale obbligo di conformazione concerne i soggetti titolari dell’autorizzazione stessa, mentre questa, perlomeno nel testo del capitolato ed in relazione al servizio appaltando, è un <i>a priori </i>dell’aggiudicazione, non un metodo d’esecuzione del contratto. E neppure vale far constare ora (cfr. pag. 13 della memoria del 5 ottobre 2010, che il requisito in parola difettasse in capo alla GEOS s.r.l., in quanto ciò avrebbe dovuto formare oggetto di tempestivo gravame incidentale in primo grado quale ulteriore causa d’esclusione, mentre adesso è tardivo. <br />	<br />
L’accoglimento di tal motivo d’impugnazione incidentale, comportando l’esclusione del Consorzio appellante principale, impone al Collegio d’esaminare ora la censura incidentale avverso il capo della sentenza con cui il TAR ha dichiarato inammissibile la censura dell’esclusione della GEOS s.r.l. <br />	<br />
A tal riguardo, l’appellante incidentale rende noto che siffatta esclusione originò dalla mancata «… <i>corrispondenza tra il valore del prezzo offerto, di cui all’offerta economica, e la sommatoria dei singoli elementi costitutivi del prezzo offerto…</i> (il quale)<i> …, calcolato come da capitolato sui prezzi unitari…, risulta pari ad Euro 1.992.240,00, mentre i singoli elementi costitutivi del prezzo offerto hanno una sommatoria pari ad Euro 1.998.240,00</i>…». Ora, la GEOS s.r.l., pur consapevole che tal discrasia fosse sanzionata con l’esclusione, ritiene nondimeno che questo fosse solo un errore materiale, tale da poter essere corretto direttamente dal seggio di gara. A suo dire, poiché solo il secondo importo, contenuto nel riepilogo dell’offerta (tabella A del <i>Modulo composizione prezzo</i>), corrispose esattamente alla somma degli elementi costitutivi del prezzo (esposti nella tabella B), il primo importo fu null’altro che un semplice errore di trascrizione. <br />	<br />
Ebbene, è certo che l’errore, in cui incorse tal Società, fosse riconoscibile, tant’è che la stazione appaltante lo verificò e lo considerò censurabile, per violazione del § 5.1.3 del capitolato, con l’esclusione. Che fosse pure essenziale, s’appalesa fuor di dubbio, trattandosi non già d’un mero errore di calcolo rettificabile —ossia un errore sul compimento di un’operazione aritmetica certa nel criterio e negli addendi, o un’erronea rappresentazione numerica d’un elemento certo della prestazione—, bensì d’un errore sulla quantità, in particolare sul prezzo mensile fisso. Ma tal prezzo, indicato in partenza in € 153.000,00, certamente se moltiplicato per le dodici mensilità offerte non dà per risultato € 1.842.000,00, ma è petizione di principio l’assunto dell’appellante incidentale per cui l’errore fosse per forza in uno dei fattori, anziché nel prodotto. Dal che la configurabilità nella specie non del solo errore di calcolo <i>ictu oculi </i>verificabile e rettificabile, ma del determinante errore sul prezzo in sé (ossia, sulla quantità) della prestazione, non modificabile e legittima causa, in base alla <i>lex specialis</i>, d’esclusione.<br />	<br />
Il parziale accoglimento dell’appello incidentale implica sì la conferma della sentenza impugnata, ma anche con la diversa motivazione inerente a tal specifico profilo. Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7295/2010 RG in epigrafe, così dispone: A) – in parte dichiara inammissibile l&#8217;appello principale e lo respinge per la restante parte; B) – accoglie in parte l’appello incidentale; C) – per l’effetto, conferma con diversa motivazione la sentenza impugnata.<br />	<br />
Condanna l’appellante al pagamento, a favore delle parti resistenti e costituite ed in misura uguale tra loro, delle spese di giudizio che sono liquidate nel complesso in € 4.000,00 (Euro quattromila/00), oltre IVA e CPA come per legge. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2011, con l&#8217;intervento dei sigg. Magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2011-n-1369/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.1369</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 3/3/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-3-3-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-3-3-2011-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-3-3-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 3/3/2011 n.0</a></p>
<p>Arbitro Unico Fumagalli D. Mauro (Avv. G. Aita) c/ FIGC (Avv.ti L. Medugno, L. Mazzarelli) e Associazione Italiana Arbitri (n.c.) 1. Giustizia sportiva – Violazione disciplinare – Sussistenza – Onere della prova &#8211; In capo alla Procura federale – Sussiste 2. Giustizia sportiva &#8211; TNAS – Controversia – Effetto devolutivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-3-3-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 3/3/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-3-3-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 3/3/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Arbitro Unico  Fumagalli<br /> D. Mauro (Avv. G. Aita) c/ FIGC (Avv.ti L. Medugno, L. Mazzarelli) e Associazione Italiana Arbitri (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva – Violazione disciplinare – Sussistenza – Onere della prova &#8211;  In capo alla Procura federale – Sussiste	</p>
<p>2. Giustizia sportiva &#8211; TNAS – Controversia – Effetto devolutivo – Poteri – Sindacato di merito – Sussiste  	</p>
<p>3.Giustizia sportiva – Illecito – Prova – Esclusione di ogni ragionevole dubbio – Necessità – Non sussiste  – Ragionevole certezza – Sufficienza	</p>
<p>4. Giustizia sportiva – AIA – Prelievo tessere federali non autorizzato – Violazione direttive Presidente Sezione – Illecito – Sussiste	</p>
<p>5. AIA – Associati – Presidente di Sezione – Poteri – Direttive – Consegna tessere – Incasso quote sociali – Configurabilità	</p>
<p>6. Giustizia sportiva – AIA – Sanzioni disciplinari – Determinazione – Verifica esistenza recidiva – Necessità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’onere della prova circa la commissione di una violazione disciplinare incombe sull’ente sportivo che intende far valere la responsabilità dell’associato.	</p>
<p>2. L’arbitrato innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, per quanto avente natura di appello, ha carattere pienamente devolutivo; conseguentemente il potere dell’organo arbitrale si estende alle valutazioni di merito e non è limitato alla verifica dei profili di legittimità della decisione impugnata. 	</p>
<p>3. Il grado di prova richiesto ai fini della punibilità di un soggetto ritenuto colpevole di una violazione disciplinare sportiva deve essere superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. Pertanto, in materia sportiva non trova applicazione il principio del “superamento di ogni ragionevole dubbio” proprio del diritto penale e, dunque, è sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.	</p>
<p>4. La condotta del tesserato dell’Associazione Italiana Arbitri che, in assenza di un’autorizzazione e in violazione delle direttive del Presidente della Sezione, prelevi delle tessere federali appartenenti ad altro tesserato, costituisce un illecito ed è punibile ai sensi dell’art. 40 comma 3, lett. a) e c) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri.	</p>
<p>5. Sussiste in capo al Presidente dell’Assemblea sezionale di cui all’art. 23 del Regolamento dell’Associazione Arbitri Italiana il potere di impartire direttive in relazione alla consegna delle tessere agli associati ed all’incasso delle quote sociali a norma del comma 3 della predetta norma.	</p>
<p>6. Ai fini della determinazione della sanzione disciplinare da applicare ai sensi dell’art. 53 comma 1 del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, è necessario valutare l’esistenza o meno di recidiva in capo al soggetto da punire.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/16942_16942.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-3-3-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 3/3/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-3-2011-n-207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-3-2011-n-207/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-3-2011-n-207/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.207</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. RovelliS. S. A. Srl (avv. A. Rossi) c/ Cisa Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale (avv. A. Avino Murgia) sul certificato di regolare esecuzione in materia di appalti pubblici di servizi Contratti p.a. – Appalti di servizi &#8211; Certificato di regolare esecuzione – Ante D.P.R. 5</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-3-2011-n-207/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-3-2011-n-207/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Rovelli<br />S. S. A. Srl (avv. A. Rossi) c/ Cisa Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale (avv. A. Avino Murgia)</span></p>
<hr />
<p>sul certificato di regolare esecuzione in materia di appalti pubblici di servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti p.a. – Appalti di servizi &#8211;  Certificato di regolare esecuzione – Ante D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 &#8211; Non è previsto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La normativa applicabile fino al 7 giugno 2011 (cioè anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), non prevede il rilascio del certificato di regolare esecuzione per gli appalti pubblici di servizi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>S. S. A. Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonello Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Andrea Galassi n. 2; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Cisa Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Avino Murgia, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ariosto n. 11; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
del diniego opposto dal CISA, con nota prot. 5257 in data 20 ottobre 2009, all’istanza formulata dalla S.A.M. s.r.l. in data 1 ottobre 2009, con la quale si richiedeva il rilascio del certificato di regolare esecuzione afferente al contratto d’appalto di servizi rep. n. 7045 del 13.12.2000 e successivi atti aggiuntivi;</p>
<p>e con i motivi aggiunti<br />	<br />
per l’annullamento del diniego (implicito) opposto dal CISA alle istanze formulate dalla SAM in data 19 aprile 2010 con le quali si richiedeva il rilascio del certificato di regolare esecuzione afferente al contratto d’appalto di servizi rep. 7045 n. 2309 del 13.10.2000 e successivi atti aggiuntivi, relativamente al periodo 01.10.2009 – 31.03.2010. <br />	<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Cisa Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2010 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Rossi per la ricorrente e l’avvocato Avino Murgia per l’Amministrazione ;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La S.A.M. s.r.l. è attuale appaltatrice del servizio di igiene urbana, affidato dal CISA per conto di alcuni comuni consorziati e/o convenzionati in virtù di contratto d’appalto di servizi rep. 7045 e successivi atti aggiuntivi.<br />	<br />
La S.A.M. presentava al CISA istanza dell’1.10.2009 con la quale richiedeva il rilascio del certificato di regolare esecuzione afferente al contratto sopra citato.<br />	<br />
Il CISA ha risposto all’istanza con nota prot. 5257 in data 20 ottobre 2009 opponendo un rifiuto al rilascio della richiesta certificazione in quanto la stessa non sarebbe prevista dalla vigente normativa.<br />	<br />
Avverso tale diniego insorgeva la ricorrente deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:<br />	<br />
violazione dei principi fondamentali posti alla base della normativa europea e nazionale sui contratti pubblici; violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 136 e 138 del d.lgs. 163 del 2006, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, difetto di motivazione.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell’ atto impugnato.<br />	<br />
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
In data 24.05.2010 la ricorrente depositava atto di motivi aggiunti per l’annullamento del diniego (implicito) opposto dal CISA alle istanze in data 19 aprile 2010 prott. 2616, 2617, 2618 con le quali si richiedeva il certificato di regolare esecuzione afferente al contratto d’appalto di servizi rep. 7045 e successivi atti aggiuntivi.<br />	<br />
In data 6.11.2010 la difesa dell’Amministrazione depositava memoria. <br />	<br />
In data 8.11.2010 la ricorrente depositava memoria difensiva.<br />	<br />
In data 18.11.2010 entrambe le difese depositavano memoria di replica. <br />	<br />
Alla udienza pubblica del 9.12.2010 il ricorso veniva trattenuto per la decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La pretesa della ricorrente è fondata sull’asserita analogia tra la disciplina riguardante i lavori pubblici e, segnatamente quella contenuta negli artt. da 187 a 189 del d.P.R. 554 del 1999, e quella dei contratti di appalto di servizi e forniture. Tale estensione opererebbe anche sulla base dell’art. 120 del d.lgs. 163 del 2006.<br />	<br />
Non sarebbe contestabile, a dire della ricorrente, l’interesse di un’azienda che partecipa abitualmente alle gare per l’affidamento di appalti di servizi di igiene urbana di richiedere e conservare le certificazioni c.d. “di benemerenza”, che sarebbero necessarie in virtù del disposto dell’art. 48 del Codice dei contratti. <br />	<br />
Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Giova una ricostruzione, anche storica del quadro normativo.<br />	<br />
La nozione di verifica di conformità nel settore dei servizi e forniture, peraltro oggi prevista dal d.P.R. 207 del 2010 (pur non ancora entrato in vigore) agli artt. 312 e ss., coincide sostanzialmente con la nozione di collaudo dei lavori pubblici. E’ il caso di segnalare che mentre nella bozza di Regolamento si era distinto tra collaudo per le forniture e verifica di conformità per i servizi, nel testo poi licenziato si è utilizzata l’espressione “verifica di conformità” anche per le forniture. <br />	<br />
Nell’ambito delle forniture il collaudo era attività prevista fin dalla legge di contabilità dello Stato (art. 12 bis R.D. 2440 del 1923) e dal regolamento di contabilità (artt. 121 e ss. R.D. 827 del 1924).<br />	<br />
Nell’ambito dei servizi è invece vero che il collaudo non aveva una disciplina specifica.<br />	<br />
E’ vero che alla legislazione di settore in realtà non era sconosciuta la verifica di conformità per i servizi. Ad esempio la L.R. Emilia Romagna n. 9 del 2000 (disposizioni in materia di forniture e servizi) poi abrogata dalla L.R. n. 28 del 2007, prevedeva la verifica di conformità all’art. 30. La successiva L.R. 28 la prevede all’art. 17. Ma è altrettanto vero che prima della entrata in vigore del Regolamento approvato con d.P.R. 207 del 2010 non si rinviene alcun obbligo preciso nel Codice dei Contratti volto al rilascio di tale certificazione.<br />	<br />
E l’esegesi dell’art. 120 del Codice dei contratti non consente, allo stato, di accogliere le argomentazioni della ricorrente. L’art. 120 si segnala per due motivi.<br />	<br />
Il primo è la conferma della scelta normativa già effettuata dalla disciplina previgente sui lavori pubblici per una delegificazione della materia.<br />	<br />
Il secondo, e più importante, è che la disposizione, come osserva la dottrina, si sottolinea per la volontà di omogeneizzare la disciplina dei contratti di appalto di servizi e forniture a quella finora vigente solo per i lavori pubblici. Volontà di omogeneizzazione che è stata portata a compimento con il nuovo Regolamento di attuazione in base al quale la ricorrente potrà trovare soddisfazione alla propria pretesa. <br />	<br />
Il ricorso deve pertanto, allo stato, essere respinto.<br />	<br />
Le spese, stante la novità delle questioni sottoposte al Collegio, possono essere compensate. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/03/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-3-2011-n-207/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
