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	<title>3/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.1017</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1017/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.1017</a></p>
<p>Pres. Varrone, Rel. Buonvino Autostrade per L’Italia s.p.a. (Avv. A. Grieco) c. Comune di Avellino (Avv. A. Maggi) Ripartizione Ambiente e Qualità, Servizio Energia e Tutela Ambientale del Comune di Avellino (n.c.) sulla legittimità dell&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione comunale rilasciata per la realizzazione di una stazione radio in prossimità di spazi non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1017/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.1017</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1017/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.1017</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Rel. Buonvino<br /> Autostrade per L’Italia s.p.a. (Avv. A. Grieco)	c. Comune di Avellino (Avv. A. Maggi)	 Ripartizione Ambiente e Qualità, Servizio Energia e Tutela Ambientale del Comune di Avellino (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione comunale rilasciata per la realizzazione di una stazione radio in prossimità di spazi non compresi nella distanza minima imposta dai regolamento comunale per l&#8217;installazione di detti dispositivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione &#8211; Realizzazione stazione radio base &#8211; Annullamento &#8211; Spazi immediatamente contigui ad un asilo nido non compresi nella distanza minima imposta dal regolamento comunale per l’istallazione dei dispositivi di telecomunicazione fissa &#8211; Legittimità &#8211; Ragioni																																																																																											</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; Notificazioni e comunicazioni &#8211; Ordine di sospensione dei lavori per la realizzazione di una stazione radio base &#8211; Comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Termini brevi &#8211; Provvedimento d’urgenza &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittimo l’annullamento dell’autorizzazione comunale rilasciata per la realizzazione di una stazione radio base posta in prossimità degli spazi immediatamente contigui ad un edificio adibito ad asilo nido, nonostante tali spazi non rientrino nel raggio di cinquanta metri misurati in proiezione orizzontale, a partire dal perimetro esterno degli edifici stessi, riconosciuto dal regolamento comunale per l’installazione dei dispositivi di telecomunicazione quale limite minimo della distanza da detti edifici. Infatti, il riferimento al perimetro esterno va rapportato anche agli spazi immediatamente contigui agli edifici adibiti ad asilo nido, nei quali viene pure normalmente svolta l’attività di tali istituti, in quanto, la norma è orientata ad escludere che i campi elettromagnetici sprigionati dalle apparecchiature radio possano investire in modo costante i soggetti esposti che svolgono, anche all’aperto, la normale attività ludica.</p>
<p>2. E’ legittima la notifica dell’ordine di sospensione dei lavori per la realizzazione di una stazione radio base, fatta solo due giorni dopo la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto, tale sospensione, costituisce un provvedimento d’urgenza volto ad impedire la prosecuzione immediata dei lavori e la conseguente eventuale attivazione dell’impianto, in contrasto con la normativa sulle distanze volta a tutelare interessi collettivi particolarmente sensibili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità dell&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione comunale rilasciata per la realizzazione di una stazione radio in prossimità di spazi non compresi nella distanza minima imposta dai regolamento comunale per l&#8217;installazione di detti dispositivi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1017/07 Reg.Dec.<br />
N. 2183  Reg.Ric.<br />
ANNO   2006</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2183/2006 proposto dalla<br />
società <b>AUTOSTRADE PER L’ITALIA s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Grieco presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte 39,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di AVELLINO</b>, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Maggi con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Pavia 28, presso l’avv. Raffaele Porpora,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>RIPARTIZIONE AMBIENTE e QUALITA&#8217;, SERVIZIO ENERGIA e TUTELA AMBIENTALE del Comune di AVELLINO</b>, in persona del Dirigente p.t., non costituitosi in giudizio,<br />
per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione VII, 20 gennaio 2006, n. 756;</p>
<p>visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
vista l’ordinanza della Sezione 4 aprile 2001, n. 1719;<br />
relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2007, il Consigliere Paolo Buonvino;<br />
udito l’avv. Lirosi, per delega dell’avv. Grieco, per l’appellante e l’avv. Maggi per il Comune appellato.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O  e  D I R I T T O</b></p>
<p>1)  Con il ricorso di primo grado è stato chiesto, dall’odierna appellante, l&#8217;annullamento della nota prot. n. 17973 del 4 maggio 2004, con cui il Comune di Avellino – Servizio Energia – ha annullato l’autorizzazione rilasciata il 14 gennaio 2004, prot. n. 507595/46836, per la realizzazione di una stazione radio base presso l’area di servizio Irpinia &#8211; Autostrada A16 &#8211; Km 44+120, carreggiata sud, ordinando la rimozione di tutte le opere realizzate ed il ripristino dell’originario stato dei luoghi; con il ricorso è stato anche chiesto il risarcimento dei danni.<br />
In particolare, l’originaria ricorrente ed odierna appellante, come ricordato dal TAR, aveva predisposto un progetto per la realizzazione di una stazione radio base presso l’area di servizio Irpinia Autostrada A16 Napoli Canosa, al fine di migliorare la qualità dei servizi di sicurezza autostradale, assistenza al traffico e viabilità, soccorso sanitario, assistenza meccanica e informativa all’utenza e che aveva, pertanto, chiesto ed ottenuto, dal Comune qui appellato, l’autorizzazione per la realizzazione della predetta stazione radio base; tuttavia il Comune stesso, successivamente, emetteva l’atto impugnato. <br />
La medesima originaria ricorrente ha impugnato, quindi, tale provvedimento, avendolo ritenuto illegittimo.<br />
Il TAR, respinta l’eccezione, opposta dal Comune, di carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, atteso che quest’ultima ha chiesto l’autorizzazione assieme alla TIM e solo per errore materiale del Comune l’autorizzazione in parola è stata rilasciata alla sola TIM, ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso in quanto, nel procedimento in questione, iniziato su richiesta della stessa ricorrente, l’Amministrazione non era obbligata a comunicarne l’avvio ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/90.<br />
Ha, poi, ritenuto il provvedimento del Comune correttamente motivato in riferimento alla prescrizione regolamentare (art. 2 del Regolamento comunale per l’installazione dei dispositivi di telecomunicazione fissa, non impugnato dalla ricorrente) in forza della quale non era consentito istallare impianti di telefonia mobile a distanza inferiore a 50 metri rispetto ad un parco giochi per bambini.<br />
I primi giudici hanno, poi, disatteso l’interpretazione proposta dalla ricorrente, secondo cui l’antenna si sarebbe trovata a distanza regolamentare, sia perché il cortile non sarebbe stato una pertinenza dell’asilo nido, sia perché la norma regolamentare prescriveva il rispetto di una distanza minima di 50 metri dal perimetro esterno degli edifici, senza nulla precisare relativamente alle pertinenze; una tale interpretazione, infatti, è apparsa eccessivamente formalistica  e tale da vanificare la finalità della norma (garantire una tutela minima per i bambini che frequentano la scuola o l’asilo nido).<br />
Per l’effetto, il TAR ha respinto il ricorso, nonché la connessa domanda risarcitoria.</p>
<p>2)  Per la società appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto avrebbe finito per estendere anche alle pertinenze il limite di 50 metri minimi di distanza espressamente fissato, invece, dal citato art. 2 del predetto Regolamento comunale, con riguardo “al perimetro esterno degli edifici” adibiti, tra l’altro, ad asili nido e scuole materne; tale interpretazione della norma sarebbe, invero, del tutto erronea in quanto ne giustificherebbe un’applicazione talmente estensiva da travalicare le intenzioni stesse espresse dalla disciplina regolamentare comunale; se questa avesse voluto comprendere nel predetto limite di distanza anche le pertinenze degli edifici come sopra individuati, lo avrebbe fatto fornendo, in tal senso, una precisa indicazione.<br />
L’interpretazione della norma offerta dal TAR (che aprirebbe la strada ad inevitabili incertezze interpretative sia da parte dell’amministrazione che degli amministrati chiamati ad applicarla) non sarebbe condivisibile, poi, non solo in quanto l’estensione, non prevista dalla norma, alle aree pertinenziali lascerebbe del tutto indeterminata la reale consistenza del limite in parola (le pertinenze potendosi estendere ben oltre il perimetro esterno degli edifici), ma anche in quanto, di fatto, per ciò che specificamente attiene alla presente fattispecie, l’area pertinenziale presa in considerazione farebbe capo al condominio in cui si colloca l’asilo nido e non direttamente a quest’ultimo, donde, comunque, l’erroneità del rilevamento delle distanze operato dal Comune.<br />
Secondo l’appellante il TAR avrebbe, poi, errato anche nel non considerare che la disciplina regolamentare comunale si sarebbe posta in manifesta violazione con i principi comunitari e nazionali disciplinanti la materia, nonché in ordine al riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, non essendo, in particolare, demandati a questi ultimi compiti inerenti la fissazione dei limiti alle esposizioni elettromagnetiche; e non sarebbe vero, inoltre, che sarebbe mancata, da parte della deducente, l’impugnativa specifica della norma regolamentare di cui si tratta in quanto, contrariamente a quanto rilevato dal TAR, un’impugnativa siffatta sarebbe agevolmente rinvenibile nel ricorso di primo grado.<br />
L’appellante contesta, infine, il rigetto, da parte del TAR, della censura concernente la violazione della disciplina di cui alla legge n. 241/1990; in proposito assume, in particolare, che i primi giudici avrebbero travisato il contenuto stesso della censura in quanto – a parte che non sarebbe vero che si verteva in ordine a procedimento ad iniziativa di parte – essenzialmente sarebbe stata dedotta, in primo grado, una doglianza volta a lamentare il fatto che la brevità dei termini entro i quali la P.A. ha provveduto ad emettere l’ordine di sospensione dei lavori (due soli giorni dopo la comunicazione di avvio del procedimento) avrebbe, di fatto, impedito alla stessa amministrazione di acquisire piena conoscenza dei fatti e degli interessi coinvolti.</p>
<p>3)  Si è costituito in giudizio il Comune di Avellino che insiste per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata.<br />
Con ordinanza 4 aprile 2001, n. 1719, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata.<br />
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.</p>
<p>4)  L’appello (a parte ciò che potrebbe dirsi in merito alla tempestività dell’originario gravame) è infondato nel merito.<br />
Quanto, invero, alla censura volta a contestare la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto correttamente applicata, nella specie, la predetta disciplina regolamentare, la stessa appare infondata.<br />
La norma regolamentare in questione così recita: “non sono comunque autorizzabili o esercibili gli impianti posti a meno di cinquanta metri, misurati in proiezione orizzontale dal baricentro del sistema di antenne al perimetro esterno di edifici adibiti a: asili nido e scuole materne….”.<br />
Ebbene, non solo il riferimento al perimetro esterno anzidetto va rapportato, logicamente, anche a quegli spazi, immediatamente contigui ai detti edifici, in cui viene pure normalmente svolta l’attività propria di detti istituti che, altrimenti, verrebbe svuotata di ogni efficacia di tutela di situazioni particolarmente sensibili propria della norma in esame (della cui legittimità, per i motivi che si diranno, non è qui dato discutere), volta ad escludere che i campi elettromagnetici sprigionati dalle apparecchiature di cui si tratta possano investire in modo costante i giovanissimi che svolgano all’aperto la normale attività ludica, trattandosi di soggetti maggiormente esposti in quanto neppure protetti dalle strutture murarie.<br />
Quanto al fatto che l’area pertinenziale in cui l’attività viene svolta farebbe capo al condominio e non all’istituto  educativo in questione, si tratta di circostanza irrilevante, dal momento che ciò che rileva è che l’istituto stesso sia legittimato a svolgere l’attività ludica all’aperto su detta area, ad esso direttamente collegata e da esso direttamente raggiungibile (la stessa perizia tecnica prodotta dall’appellante a supporto dei propri assunti e depositata innanzi al TAR il 21 dicembre 2005 parla, del resto, al riguardo, di “recinzione delimitante la corte a servizio della ludoteca denominata Pianeta Bimbo” confermando pienamente l’esistenza del rapporto pertinenziale diretto anzidetto).<br />
In punto di fatto può anche soggiungersi, infine, stando alla stessa perizia tecnica ora ricordata, che, dallo stralcio aerofotogrammetrico prodotto, in scala 1/4000, è dato desumere non solo che la distanza del contestato manufatto dalla predetta recinzione è (come affermato nella stessa perizia), pari a mt. 24,50, ma anche – tenendo logicamente conto della stessa scala appena indicata &#8211; che la distanza del manufatto stesso dall’edificio in cui si colloca la ludoteca di cui si tratta è, comunque, inferiore a mt. 50, dovendosi fare riferimento all’edificio in cui si colloca l’asilo nido o la scuola materna e non alla parte di edificio stesso riservato a tale istituto (parte che, del resto, nella perizia non è neppure puntualmente individuata).</p>
<p>5)  Parimenti infondata è la censura volta a contestare l’affermazione, contenuta nella sentenza appellata, secondo cui non sarebbe stata impugnata la norma regolamentare di cui si discute.<br />
E, invero, nessuna censura è stata svolta, in primo grado, avverso la norma ora citata (solo qui contestata sia con riguardo alla disciplina normativa di settore comunitaria che a quella interna); mentre del tutto irrilevante è il generico richiamo (non seguito, come si ripete, da alcuna puntuale doglianza) fatto, in ricorso, a tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali.<br />
Per completezza può, peraltro, anche rilevarsi, al riguardo,  che la potestà assegnata al Comune dall’art. 8, comma sesto, della legge 22 giugno 2001, n. 36, di regolamentare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi radioelettrici” può tradursi, a titolo di esemplificazione, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, nell’individuazione – come nella specie &#8211; di siti che per destinazione d’uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche (cfr. tra le altre, la decisione della Sezione 5 giugno 2006, n. 3332).</p>
<p> 6)  Da rigettare, infine, è anche l’ultimo motivo d’appello.<br />
È vero che il Comune ha proceduto alla notificazione dell’ordine di sospensione dei lavori solo due giorni dopo la comunicazione di avvio del procedimento; tale determinazione costituisce, però, un provvedimento d’urgenza volto ad impedire la prosecuzione immediata dei lavori e la conseguente eventuale attivazione dell’impianto che – nell’ottica comunale e giusta la locale disciplina regolamentare &#8211; si sarebbe posto in contrasto con la citata norma sulle distanze volta a tutelare interessi collettivi particolarmente sensibili; con la conseguenza che correttamente il provvedimento stesso è stato emanato nei predetti tempi brevi; ciò che rileva, peraltro, è che il provvedimento definitivo, con il quale il procedimento – del cui avvio era stata data rituale comunicazione – si è concluso, sia stato emanato nel rispetto della tempistica indicata dalla disciplina sul procedimento invocata dall’interessata; e poiché il provvedimento che ha concluso la procedura in parola (n. 17973/3402 del 4 maggio 2004) è intervenuto oltre un mese e mezzo dopo la comunicazione anzidetta e successivamente all’acquisizione, da parte della P.A., dell’articolato avviso espresso al riguardo dall’interessata medesima, nonché degli accertamenti in loco relativi alle distanze, ne consegue la piena infondatezza della censura in esame.</p>
<p>7)  Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e, per l’effetto, deve essere respinto.<br />
Le spese del grado seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, Sezione sesta, respinge l’appello in epigrafe.<br />
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado che liquida, a favore del Comune di Avellino, nella complessiva somma di € 3.000,00(tremila/00).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2007 con l’intervento dei sigg.ri:<br />
Claudio VARRONE                                Presidente<br />
Sabino LUCE                                          Consigliere<br />
Paolo BUONVINO                                 Consigliere est.<br />
Domenico CAFINI                                  Consigliere<br />
Aldo SCOLA                                           Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 03/03/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1017/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.1017</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.1025</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1025/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.1025</a></p>
<p>Pres. Varrone, Rel. ScolaG. Casarano e Multi Invest s.r.l. (Avv. G. Pellegrino)c./ Ministero dell&#8217;Interno (Avv. dello Stato), Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle procedure antiraket ed antiusura ed altri sulla legittimità della sospensione del procedimento di erogazione ai sensi della L. n. 108/96 e della L.n. 44/99, quando</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1025/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.1025</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1025/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.1025</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Rel. Scola<br />G. Casarano e Multi Invest s.r.l. (Avv. G. Pellegrino)c./ Ministero dell&#8217;Interno (Avv. dello Stato), Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle procedure antiraket ed antiusura ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della sospensione del procedimento di erogazione ai sensi della L. n. 108/96 e della L.n. 44/99, quando sia sopraggiunta una inchiesta penale i cui esiti influenzerebbero negativamente il procedimento stesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Sospensione cautelativa dell’erogazione del beneficio finanziario – Inchiesta penale sopraggiunta &#8211; Legittimità &#8211; Ragioni</p>
<p>2. Procedimento amministrativo &#8211; Sospensione cautelativa del procedimento di anticipazione sul mutuo concesso &#8211;  Illegittimità &#8211; Ragioni</p>
<p>3. Procedimento amministrativo – Interesse legittimo – Risarcimento per la mancata erogazione ex L. n. 108/96 e della L.n. 44/99  &#8211; Sopravvenuta inchiesta penale – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittimo il provvedimento disposto dal Comitato di solidarietà per il coordinamento delle iniziative antiraket ed antiusura, che dispone la sospensione in via cautelativa del procedimento finalizzato all’erogazione del mutuo senza interessi, ai sensi della L. n. 108/96 e della L.n. 44/99, quando il richiedente sia coinvolto in  una inchiesta penale riguardante il delitto di truffa aggravata e continuata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Infatti, l’eventuale successivo accertamento con sentenza penale di condanna, potrebbe concorrere a giustificare un giudizio negativo circa l’effettiva rispondenza del piano di impiego delle somme richieste in mutuo, con le finalità intrinseche della normativa.</p>
<p>2. E’ illegittima la sospensione cautelare dell’anticipazione sul mutuo concesso ex art. 14 L.n. 108/96 e L.n. 44/99, in quanto, tale anticipazione, non superiore al 50% dell’importo erogabile a titolo di mutuo, può essere concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero, solo allorquando ricorrano situazioni di urgenza, specificamente documentate dal soggetto istante ed è connotata ontologicamente dal carattere indilazionabile, per cui l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi prontamente.</p>
<p>3. Non sussiste l’interesse al risarcimento per la revoca dell’erogazione già accordata ai sensi della L. n. 108/96 e della L.n. 44/99, qualora non sia possibile valutare preventivamente la spettanza della parte ricorrente a ricevere l’erogazione stessa, essendo sopravvenuta una inchiesta penale per l’accertamento del delitto di truffa ex art. 640bis c.p., ai danni della PA, in relazione ad un’attività imprenditoriale, dai cui esiti scaturirebbe l’incapacità di contrarre con la PA.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità della sospensione del procedimento di erogazione ai sensi della L. n. 108/96 e della L.n. 44/99, quando sia sopraggiunta una inchiesta penale i cui esiti influenzerebbero negativamente il procedimento stesso</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1025/07 Reg.Dec.<br />
N. 6023-7266 Reg.Ric.<br />
ANNO   2006</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sui due ricorsi riuniti in appello n. 6023/2006 e n. 7266/2006, proposti:<br />
	il primo, da																																																																																												</p>
<p>&#8211; <b>Casarano Gianfranco</b>, in proprio e quale rappresentante legale della Multi Invest s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in corso Rinascimento n. 11, Roma;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero dell’interno</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;<br />
&#8211;	il <b>Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura</b>; il <b>Comitato di solidarietà per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura</b>, in persona del legale rappresentante in carica; l’<b>Ufficio territoriale di Governo-Prefettura di Lecce</b>, in persona del Prefetto in carica; la <b>CONSAP s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante in carica: tutti non costituiti in giudizio;																																																																																												</p>
<p>	il secondo, dal 																																																																																												</p>
<p>&#8211; <b>Ministero dell’interno</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211;	<b>Casarano Gianfranco</b>, in proprio e quale rappresentante legale della Multi Invest s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in corso Rinascimento n. 11, Roma;																																																																																												</p>
<p>per annullamento e/o riforma, previa sospensione dell’efficacia,<br />
della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sezione I, n. 3606/2005, resa inter partes e concernente il decreto 26 luglio 2004 n. 2212 del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, recante sospensione del procedimento di erogazione (anche anticipata) di mutuo senza interessi già accordato al Casarano.</p>
<p>	Visti i due ricorsi in appello con i relativi allegati.<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della p.a. appellata nel primo <br />
gravame e dell’appellato Casarano nel   secondo.<br />
Vista la memoria illustrativa depositata dal Casarano in entrambi gli   appelli.<br />
	Visti gli atti tutti della causa.<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2007, il Consigliere Aldo SCOLA.<br />
Uditi, per le parti, l’avv. Gianluigi Pellegrino e l’avvocato dello Stato Melania Nicoli.                                                              <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il ricorrente – esercente l’attività imprenditoriale nel settore calzaturiero e parallelamente in quello della consulenza finanziaria, tramite la s.r.l. Multi Invest, quale maggiore azionista e legale rappresentante della stessa – esponeva che il suo impegno diretto nel settore manifatturiero aveva seguito una ultraventennale tradizione familiare, peraltro, con infausti risultati per ragioni esterne alle normali capacità imprenditoriali ed al ciclo produttivo dell’impresa;<br />
Era, infatti, accaduto che nei primi anni del decennio trascorso il padre del ricorrente, dovendo far fronte alle improvvise e momentanee difficoltà finanziarie dovute ad un incendio nei locali di una società di cui era proprietario ed amministratore, si era trovato di fronte ad un’assoluta chiusura degli istituti di credito, con la conseguente necessità di rivolgersi agli usurai, il che aveva innescato una vorticosa e drammatica spirale di debiti sempre maggiori, che avevano finito con lo strozzare qualsiasi possibilità di riassestamento della sua situazione economica, coinvolgendo anche i familiari dell’imprenditore (tra cui il Casarano che, succeduto nell’attività imprenditoriale, si era trovato nell’impossibilità assoluta di proseguirla, con seri pericoli anche per la sua stessa incolumità fisica, tanto che nel maggio 2003 aveva sporto la sua prima denuncia penale contro gli usurai che per oltre dieci anni avevano vessato lui e la sua famiglia.<br />
La locale magistratura inquirente aveva potuto avviare importanti indagini, vòlte a definire il quadro della situazione del mercato illegale del credito nel basso Salento, con rilevanti sviluppi (numerosi arresti in flagranza di reato), grazie anche alla costante e fattiva collaborazione offerta dal Castrano, che, con istanza 6 novembre 2003 all’Ufficio territoriale del Governo di Lecce, aveva chiesto di poter beneficiare, ex art. 14, legge n. 108/1996, e legge n. 44/1999, di un mutuo senza interessi dell’importo di € 600.000,00, con anticipazione di € 250.000,00, al dichiarato fine di agevolare il proprio pieno reinserimento nel tessuto economico.<br />
L’istruttoria aveva avuto esito pienamente positivo, sicchè l’istante era stato ammesso al beneficio e, in attesa della compiuta erogazione che l’art. 14, comma 3, legge n. 108/1996, subordinava all’intervento del decreto di rinvio a giudizio (ex seconda parte del medesimo terzo comma), gli era stato comunicato che il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, nella seduta del 24 aprile 2004, aveva deliberato la concessione (in suo favore) di un’anticipazione pari a € 150.000,00, invitandolo a presentare il piano di investimento per l’impiego delle somme, debitamente redatto: ciò che egli aveva fatto, inviando la documentazione necessaria alla materiale erogazione dell’anticipazione sul citato mutuo.<br />
Era, peraltro, accaduto che, in una vicenda del tutto estranea al sistema dell’usura, il Casarano si fosse trovato coinvolto in inchieste penali relative ad aziende di cui era consulente finanziario, divenendo oggetto, in data 19 maggio 2004, di un’ordinanza di custodia cautelare domiciliare emessa dal G.i.p. presso il Tribunale penale di Lecce (poi revocata in data 16 giugno 2004): comunque, anche dopo tale episodio, il medesimo era tornato a denunciare reati di usura ed aveva ricevuto, dapprima, la nota 3-6 agosto 2004, prot. n. 267/Area I/SIC dell’Ufficio territoriale del Governo-Prefettura di Lecce, comunicantegli che: “come richiesto dal Ministero dell’interno, si è in attesa di ulteriori notizie sugli sviluppi del processo penale n. 9171/2003 R.G.N.R. che lo ha visto coinvolto”, e, successivamente (in data 23 agosto 2004), il decreto prot. n. 2212 del 26 Luglio 2004, a firma del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che: “preso atto delle notizie di stampa riguardanti (il ricorrente) pervenute in data 24 Maggio 2004 dall’Ufficio territoriale del Governo di Lecce, relativamente alle quali sono stati chiesti chiarimenti”, e richiamata la deliberazione 24-31 maggio 2004 del Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, aveva stabilito “la sospensione del procedimento amministrativo …. in attesa delle richieste notizie”.<br />
Il Casarano, ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe, li impugnava dinanzi al T.a.r. di Lecce (chiedendo anche il risarcimento dei relativi danni), per: <br />
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 14, legge n. 108/1996, e 16, d.P.R. n. 455/1999, ed eccesso di potere per falsità dei presupposti e sviamento;<br />
2) violazione degli artt. 1, 2, 3 e 7, legge n. 241/1990, e del principio di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.<br />
Si costituivano in giudizio, tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato, le autorità statali intimate, depositando una memoria difensiva con cui replicavano concludendo per la reiezione del ricorso.<br />
Il Casarano (arrestato il 15 ottobre 2004 dalla Guardia di Finanza per truffa aggravata ai danni dello Stato) depositava pure istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, accolta con ordinanza del T.a.r. n. 1183 del 27 ottobre 2004 (ma riformata in appello da questa VI sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1728 del 5 aprile 2005). <br />
	I primi giudici accoglievano in parte il ricorso (annullando solo quanto concernente la sospesa determinazione circa l’anticipazione di parte dell’assentito mutuo), con sentenza poi impugnata (con un primo appello, seguito da memoria) dal Casarano per le peculiarità del procedimento di concessione dell’anticipazione del mutuo rispetto a quella del mutuo definitivo (parere favorevole del pubblico ministero invece del rinvio a giudizio: art. 14, comma 3, legge n. 108/1996); i limiti connaturati al potere di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi; l’esclusione dal beneficio o la sua sospensione per i soli reati di usura, tanto più inammissibile in rapporto alla mera pendenza dei relativi procedimenti penali; la logica premiale della discussa normativa, nei casi di rilevanti contributi forniti per le indagini relative ai fatti forieri dei danni (rinvio a giudizio di otto persone e patteggiamento per altre due); l’affidabilità del Casarano sancita dal G.i.p. del Tribunale penale di Lecce; il divieto di creare atipiche fattispecie sanzionatorie (come si sarebbe tentato di fare per il reato addebitato al Casarano); infine, la sicura attendibilità del piano di reinserimento da lui presentato.<br />	<br />
	Il Ministero appellato si costituiva in giudizio con memoria, resistendo al gravame, mentre interponeva autonomo appello contro la medesima sentenza (per motivi attinenti ai capi di essa che l’avevano visto soccombente), in cui il Casarano si costituiva, eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza pure con apposita memoria.<br />	<br />
	Dopo la pubblica udienza di discussione le vertenze passavano in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>I due appelli possono essere riuniti e decisi con un’unica sentenza, per la loro palese connessione oggettiva e soggettiva.<br />
Tanto premesso, i due gravami sono infondati e vanno respinti per le ragioni correttamente evidenziate dai primi giudici e qui riassunte dal collegio come segue.<br />
Il Casarano (antecedentemente all’adozione del decreto da lui impugnato) non era stato ancora ammesso al discusso beneficio finanziario (concessione del richiesto mutuo senza interessi), ma il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, nella seduta dal 27 aprile 2004, aveva soltanto deliberato la concessione in suo favore di un’anticipazione (a titolo di mutuo), ex art. 14, comma 3, legge 7 Marzo 1996 n. 108, peraltro subordinando espressamente l’emissione del provvedimento concessorio alla verifica (tramite il competente Ufficio territoriale del Governo) della sussistenza dei necessari requisiti soggettivi previsti dalla citata legge n. 108/1996, nonché all’acquisizione di un aggiornato piano di restituzione e di utilizzazione della somma concessa.<br />
Con il decreto commissariale impugnato, la p.a. non aveva inteso disporre la revoca del provvedimento di erogazione del beneficio finanziario de quo o della sua anticipazione, né far luogo alla sospensione (tipica) della concessione del mutuo senza interessi (art. 14, commi 7, 8 e 9, legge 7 marzo 1996 n. 108), non sussistendo (nel caso di specie) le tassative ipotesi ostative all’erogazione od al mantenimento del mutuo agevolato previste dalla citata norma di legge, ma aveva voluto, invece, utilizzare il generale potere cautelare di sospensione dell’efficacia dei propri provvedimenti (bloccando temporaneamente il corso del procedimento amministrativo) per assicurare la corretta gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura.<br />
Infatti, accanto alle menzionate ipotesi tassative che precludono in radice (per mancanza dei requisiti soggettivi contemplati dalla legge) la concessione del beneficio finanziario in questione, l’art. 14, comma 5, legge n. 108/1996, conferisce al Commissario straordinario ed al Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura il potere discrezionale di disattendere la domanda di concessione del mutuo senza interessi, nell’ipotesi in cui la stessa sia corredata da un piano di investimento ed uso delle somme richieste non realmente rispondente alla dichiarata finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. <br />
Orbene, l’accertata pendenza a carico del soggetto istante di un procedimento penale per il delitto di truffa aggravata e continuata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.), costituiva una grave ragione che, ove definitivamente accertata con sentenza penale di condanna, avrebbe potuto concorrere a giustificare un giudizio negativo da parte della competente p.a. circa l’effettiva rispondenza del piano di impiego delle somme richieste in mutuo al fine di reinserire l’imprenditore nella legalità, e (nelle more del relativo procedimento penale) permettere alla p.a. di usare il generale potere cautelare di sospensione dei propri atti, per preservare la corretta gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura.<br />
Tuttavia, se quanto sopra rilevato consentiva di ritenere legittima la (discrezionale) decisione delle autorità resistenti di sospendere, in via cautelativa (sino all’esito del predetto processo penale), il procedimento amministrativo finalizzato alla concessione a titolo definitivo del beneficio finanziario richiesto dal Casarano (mutuo senza interessi), analogo discorso non poteva essere fatto per la decisione di sospendere anche ogni determinazione inerente all’eventuale assentimento della (pure) invocata anticipazione sul mutuo. <br />
Infatti, posto che tale anticipazione (non superiore al 50 per cento dell’importo erogabile a titolo di mutuo) può essere concessa (previo parere favorevole del pubblico ministero) solo allorquando ricorrano situazioni di urgenza specificamente documentate dal soggetto istante, appare evidente il carattere ontologicamente indilazionabile delle determinazioni amministrative da assumere in proposito e, quindi, affetta dai prospettati profili di eccesso di potere la decisione di estendere la sospensione cautelare anche alla stessa.<br />
Ciò non significava, però, che l’anticipazione richiesta dal ricorrente dovesse essergli senz’altro accordata, ma solo che le autorità resistenti avevano l’obbligo di pronunciarsi prontamente in proposito, previa valutazione discrezionale del piano di investimento ed uso delle somme richieste (concretamente presentato dall’interessato) che, nel vagliarne la possibile idoneità, apprezzasse anche i fatti storici (se ritenuti, allo stato, provati) oggetto dell’imputazione penale elevata a suo carico.      <br />
Dagli esibiti atti strumentali del procedimento culminato con l’impugnato decreto di sospensione si ricavano agevolmente sia le motivazioni della disposta sospensione cautelare, sia il termine finale della stessa (l’esito del procedimento penale pendente a carico del Casarano) e, considerato il carattere cautelare del provvedimento gravato, non sarebbe stata necessaria alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo all’interessato (art. 7, legge n. 241/1990).<br />
Infine, l’art. 32-quater, c.p., in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 640-bis, c.p., commesso in relazione ad un’attività imprenditoriale, prevede la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la p.a. e l’art. 4, comma 1, lett. c), legge 23 febbraio 1999 n. 44, stabilisce che l’elargizione del mutuo di cui trattasi spetta a condizione che la vittima istante (al tempo dell’evento e successivamente) non risulti destinaria (tra l’altro) di provvedimenti implicanti divieti ex art. 10, legge n. 575/1965: per cui la domanda impugnatoria proposta dal ricorrente non poteva che essere accolta parzialmente, nei limiti sopra precisati.<br />
La domanda risarcitoria azionata doveva, invece, essere disattesa per l’evidente impossibilità, allo stato (in considerazione dei margini di discrezionalità residuanti in capo alla p.a., in sede di rinnovazione dell’azione amministrativa), di valutare (con giudizio prognostico) la spettanza alla parte ricorrente del bene finale della vita relativo all’azionato interesse legittimo.<br />
Le considerazioni che precedono tolgono fondamento al gravame del Casarano, come pure all’appello della p.a., non ravvisandosi nell’impugnata pronuncia alcuna traccia d’incoerenza, perplessità o contraddittorietà.<br />
	I due appelli riuniti vanno, dunque, respinti, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre le spese dei due relativi giudizi di seconda istanza possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti in causa, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e della natura della vertenza.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,<br />
&#8211; riunisce i due appelli;<br />
&#8211; respinge  i due appelli;<br />
&#8211; compensa spese ed onorari dei riuniti giudizi di secondo grado.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2007, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />	<br />
Claudio  VARRONE				Presidente<br />	<br />
Sabino  LUCE				Consigliere<br />	<br />
Paolo  BUONVINO				Consigliere<br />	<br />
Domenico  CAFINI				Consigliere<br />	<br />
Aldo   SCOLA				Consigliere rel. est.																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 03/03/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1025/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.1025</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.1201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1201/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.1201</a></p>
<p>Pres. Varrone, Rel. Scola Telecom Italia S.p.a. (Avv.ti F. Nucci e M. Sanino) c/ A. Sandulli (Avv. M. A. Sandulli), Comune di Roma (Avv.ti G. Scotto ed E. Lorusso) sulla sussistenza dell&#8217;interesse del ricorrente alla verifica dei presupposti applicativi della L. 205/89, nonostante il sopravvenuto intervento di recupero degli abusi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.1201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.1201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Varrone, <i>Rel.</i> Scola<br /> Telecom Italia S.p.a. (Avv.ti F. Nucci e M. Sanino)	c/ A. Sandulli (Avv. M. A. Sandulli), Comune di Roma (Avv.ti G. Scotto ed E. Lorusso)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza dell&#8217;interesse del ricorrente alla verifica dei presupposti applicativi della L. 205/89, nonostante il sopravvenuto intervento di recupero degli abusi edilizi e sulla illegittimità dell&#8217;applicazione della procedura speciale prevista dalla suddetta legge per l&#8217;approvazione postuma di opere già costruite</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse ad agire – Ricorso per la verifica dei presupposti applicativi della L. 205/89 – Sopravvenuto recupero degli abusi edilizi – Sussiste 																																																																																												</p>
<p>2) Atto e provvedimento amministrativo – Vizi – Applicazione della procedura speciale ex L. 205/89 –Carenza dei presupposti – Illegittimità – Ragioni</p>
<p>3) Enti locali – Sindaco – Competenza in materia di controllo e repressione degli abusi edilizi – Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Sussiste l’interesse del ricorrente alla verifica  in sede giurisdizionale di presupposti per l’applicazione della L. 205/89 per l’approvazione degli interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990, indipendentemente da ogni successiva vicenda pertinente allo jus superveniens ed inerente al recupero degli abusi edilizi posti in essere  (fattispecie in cui era sopravvenuta la demolizione del traliccio installato per la trasmissione in ponte radio da centrale telefonica).																																																																																												</p>
<p>2)	E’ illegittima l’applicazione della procedura speciale, ex L. 205/89 finalizzata alla realizzazione di interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai mondiali di calcio del 1990, fatta dalla conferenza dei servizi per approvare, in via di sanatoria,  l’istallazione di un traliccio per la trasmissione radio, in quanto la potestà deliberativa esercitata in rapporto ad un’opera già eseguita ed in assenza di obiettive esigenze di accelerazione e semplificazione delle procedure ordinarie si porrebbe in contrasto con la ratio  della suddetta normativa. 																																																																																												</p>
<p>3)	Non sussiste la competenza in capo al Sindaco in materia di controllo del corretto esercizio dell’attività costruttiva nell’ambito del territorio comunale e di repressione degli abusi edilizi,  in quanto, avendo tale attività carattere strettamente vincolato, non implicante l’esercizio di potestà discrezionali, non si colloca nell’area delle scelte di indirizzo e programmazione generale attribuito agli organi esponenziali della collettività locale, laddove la determinazione finalizzata alla demolizione di un’opera,  rientra nell’ambito dei provvedimenti che lo Statuto del Comune di Roma riserva espressamente alla competenza dei dirigenti comunali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in <i>appello</i> n. 12122/2001, proposto da:<br />
&#8211; <b>Telecom Italia s.p.a</b>., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Nucci e Mario Sanino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in via D. Chelini n. 5, Roma;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; <b>Sandulli Andrea</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Alessandra Sandulli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in corso Vittorio Emanuele II n. 349, Roma;<br />
&#8211; il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Scotto ed Enrico Lorusso ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Comunale di Roma via Tempio di Giove n. 21;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sezione II, n. 782/2001,<b> </b>resa tra le parti e concernente <i>la disposta approvazione dell’esecuzione di lavori d’installazione di traliccio per trasmissione in ponte radio da centrale telefonica in Roma-Belle Arti e relativa demolizione del medesimo</i>. <br />
<b><br />
</b>	Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Andrea Sandulli e del  Comune di Roma; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2007, il Consigliere <i>Aldo SCOLA</i>;<br />
Uditi, per le parti, gli avv.ti Mario Sanino e Maria Alessandra Sandulli;                         <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Con un primo ricorso Andrea Sandulli impugnava la nota dell&#8217;Ufficio Coordinamento Mondiali del 25.8.1989, unitamente al verbale della conferenza dei servizi (prevista della legge 29.5.1989 n. 205) relativo all’adunanza del 28.6.1989, chiedendone l’annullamento nella parte in cui vi era stata approvata l’esecuzione di lavori di installazione di un traliccio ponte-radio a servizio della centrale telefonica di Roma-Belle Arti.<br />	<br />
	Il ricorrente – premesso di essere proprietario, sul lungotevere delle Navi n. 20, di un appartamento, stabilmente abitato unitamente al proprio nucleo familiare, ubicato in posizione antistante all’edificio interessato dai lavori approvati con detto verbale 28.6.1989 – censurava gli atti innanzi menzionati per:<br />	<br />
<i>&#8211; l’eccezionale normativa dettata dalla legge 29.5.1989 n. 205, per l’approvazione degli interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990, non applicabile ai lavori di installazione di un traliccio per comunicazioni in ponte-radio, opera per natura e finalità non riconducibile fra quelle “necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali” con immediata incidenza, secondo il disposto di cui all’art. 1, comma quarto, della legge n. 205/1989, sull’effettuazione dei campionati mondiali di calcio 1990;<br />
&#8211; l’inapplicabilità della speciale procedura di assenso dei lavori (disciplinata dalla legge n. 205/1989) in via di sanatoria ad opere alla data di approvazione già complete nelle loro strutture essenziali, come nella specie;<br />
&#8211; l’assenza di un’idonea istruttoria diretta a verifica la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della legge n. 205/1989, trattandosi per di più di un’opera da eseguirsi non ad iniziativa di un “ente locale”, la relativa conferenza dei servizi av<br />
</i>	Si costituivano il Comune di Roma e la controinteressata Società italiana per l&#8217;esercizio delle telecomunicazioni, S.I.P., nei cui rapporti era poi succeduta la s.p.a. Telecom Italia, eccependo, in rito, <i>l’inammissibilità</i> dell’impugnativa per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione e, nel merito, concludendo per il <i>rigetto </i>del gravame.<br />	<br />
	Nel frattempo, con atto n. 159 del 12.5.1992, il dirigente preposto alla Ripartizione II del Comune di Roma ordinava la demolizione di detto traliccio con atto contro cui insorgeva la società S.I.P. con un secondo gravame, assumendone l’illegittimità per <i>violazione della legge 28.2.1985 n. 47; della legge 8.7.1990 n. 241; dell’art. 2, legge n. 205/1989; dell’art. 7, comma secondo, lett. a), legge 25.3.1982 n. 94, e per eccesso di potere in diversi profili</i>. <br />	<br />
Nel secondo ricorso si costituivano in giudizio il Comune di Roma ed Andrea Sandulli, che svolgeva in memoria considerazioni a sostegno della legittimità della misura demolitoria adottata dall’amministrazione comunale.<br />
	Con ordinanza n. 43/1998 del T.a.r. adìto si disponeva la riunione dei due ricorsi e si ordinava al Comune di Roma di depositare documenti relativi alla domanda di condono edilizio presentata dalla S.I.P. in riferimento al traliccio installato sulla centrale telefonica di Roma-Belle Arti.<br />	<br />
	Con apposite note conclusive la Società Telecom Italia ed Andrea Sandulli insistevano nelle rispettive tesi difensive.<br />	<br />
	I primi giudici accoglievano il primo gravame e respingevano il secondo con sentenza prontamente impugnata dalla Telecom, che richiamava l’intervenuta concessione in sanatoria (peraltro, <i>dopo la pubblicazione della gravata sentenza</i>) ed una pregressa decisione di questa sezione (n. 245/1996) e deduceva: <i>l’improcedibilità dei due ricorsi introduttivi (contro il ritenuto silenzio-assenso e l’ordine di demolizione di un traliccio, comunque, impiantato su area inedificabile) per intervenuto condono (non impugnato); l’assimilabilità della licenza edilizia in questione alle autorizzazioni sostituibili con unanime deliberazione della citata conferenza dei servizi (v. Corte cost., sent. n. 62/1993); l’avvenuta edificazione del manufatto in esame solo dopo l’approvazione da parte della cit. conferenza dei servizi (28 giugno 1989); l’omesso preavviso procedimentale e l’intervenuta sanatoria</i>.<br />	<br />
	L’appellato Sandulli si costituiva in giudizio ed eccepiva: <i>l’irricevibilità del gravame notificato solo il 6 dicembre 2001 avverso una sentenza di primo grado notificata il 31 gennaio 2001 (in palese violazione del termine decadenziale di 120 giorni, di cui all’art. 23-bis, comma 7, legge n. 1034/1971, introdotto dall’art. 4, legge n. 205/2000, per le opere pubbliche, come quella in questione, così definita dalla stessa appellante); la tempestiva impugnazione del condono silenzioso e, successivamente, della sanatoria provvedimentale poi conosciuta (il cui giudizio sarebbe ancora pendente dinanzi al T.a.r. Lazio), pur in presenza di un’assoluta inedificabilità e correlativa insanabilità dell’abuso commesso in zona assolutamente vincolata, con conseguente insospendibilità del giudizio di prime cure; l’inapplicabilità dell’acceleratoria legge n. 205/1989 in caso di sanatoria di un intervento abusivo realizzato nel marzo 1989, prima della sua entrata in vigore, nonché di quella del d.l. n. 121/1989 e dell’adunanza (28 giugno 1989) della cit. conferenza dei servizi (elemento decisorio utilizzato dai primi giudici e non censurato dall’attuale appellante, con connesso intervenuto passaggio in giudicato del relativo capo di sentenza); l’insostituibilità della necessaria concessione edilizia ad opera della cit. conferenza dei servizi (competente &#8211; per un’opera non di un ente locale, come la S.i.p.-Telecom &#8211; solo per atti aventi luogo d’intese, pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta: cfr. Corte d’appello civile di Roma, sentenza n. 2300/2006); infine, la non necessità del preavviso procedimentale, trattandosi di attività vincolata e doverosa</i>.<br />	<br />
	Anche il Comune di Roma si costituiva in giudizio e resisteva all’appello, formulando <i>analoghe eccezioni</i>.<br />	<br />
	All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
Il ricorso è <i>infondato nel merito </i>e va <i>respinto </i>per le ragioni correttamente esposte dai primi giudici e qui condivise e riassunte dal collegio come segue. <br />
	Ogni eccezione preliminare giustamente non è stata condivisa in prime cure, persistendo l’interesse del ricorrente alla verifica, in sede giurisdizionale, dei presupposti per l’applicazione della richiamata normativa all’intervento in esame, indipendentemente da ogni successiva vicenda pertinente allo <i>ius superveniens</i> ed inerente al recupero degli abusi edilizi posti in essere fino al 31.12.1993.<br />	<br />
	La legge n. 205/1989 <i>eccezionalmente</i> introduce un corpo di disposizioni che (onde accelerare l’esecuzione delle opere pubbliche prese in considerazione) derogano alle ordinarie regole procedimentali per il rilascio di ogni necessario nulla osta, autorizzazione, approvazione, visto, parere e simili; pertanto, in base al criterio ermeneutico indicato dall’art. 14, preleggi, c.c., sono di stretta interpretazione e si applicano <i>esclusivamente</i> ai casi in esse considerati. <br />	<br />
	L’atto di approvazione delle opere in questione, disciplinato dall’art. 2, legge n. 205/1990, presuppone un <i>iter</i> valutativo sulla sussistenza dei requisiti indicati dal precedente art. 1, attinenti in particolare: all’immediata incidenza dell’intervento sull’effettuazione delle manifestazione sportive, con particolare riguardo all&#8217;afflusso ed alla mobilità del pubblico; alla sua realizzabilità entro il 15.5.1990; alla congruità dell’investimento: elementi tutti che implicano necessariamente un giudizio <i>ex ante</i> sui progetti sottoposti all’esame della conferenza dei servizi (segnatamente per ciò che attiene al loro collegamento funzionale con le esigenze indotte dall’organizzazione dell’evento sportivo) restando, quindi, escluso che la speciale procedura di approvazione potesse essere utilizzata per il recupero in via di sanatoria di lavori già realizzati, venendo meno la <i>ratio </i>sottesa al corpo di disposizioni in esame (esigenze di semplificazione ed accelerazione delle procedure di approvazione, tratte a ragione giustificativa del regime eccezionale di deroga alle ordinarie regole per il rilascio dei necessari assensi, autorizzazioni, visti e quant’altro).<br />	<br />
	Nel caso di specie il ricorrente ha documentato fotograficamente la preesistenza nelle strutture essenziali del predetto impianto rispetto alla data di esame ed approvazione da parte della conferenza dei servizi (28.6.1989); inoltre, nel parere n. 36504/89 della Divisione urbanistica, Ispettorato edilizio, sez. II, acquisito agli atti della conferenza dei servizi, si prende atto che l’intervento consiste in <i>un traliccio per telecomunicazioni già installato</i>: circostanza che diviene elemento viziante del provvedimento adottato dalla conferenza dei servizi il 28.6.1989, essendo stata l’eccezionale potestà deliberativa esercitata in rapporto ad un’opera già eseguita ed in assenza, quindi, delle obiettive esigenze di accelerazione e semplificazione delle procedure ordinarie di cui sopra.<br />	<br />
	Va poi condiviso il ritenuto riparto di competenze in materia di assenso e controllo dell&#8217;attività costruttiva fra sindaco e dirigenti comunali a seguito dell&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 51, legge 8.6.1990 n. 142, che ha radicalmente innovato il previgente ordinamento degli enti locali (nel quale le potestà provvedimentali erano esercitate dai soli organi di governo dell&#8217;ente), mentre, con norma secondaria, l&#8217;art. 27 dello statuto del Comune di Roma ha stabilito che &#8220;spetta ai dirigenti, nei limiti dell&#8217; attribuzione delle unità organizzative cui sono preposti, l&#8217;emanazione di tutti gli atti di gestione, che non comportino l&#8217;esercizio di poteri discrezionali&#8221;<br />	<br />
	Il modello organizzativo innanzi delineato (ulteriormente precisato nella legge 23.10.1992 n. 421 e nel d.lgs. 3.2.1993 n. 29) è rivolto a realizzare una precisa bipartizione fra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e di verifica dei risultati, riservate agli organi elettivi, ed i compiti di gestione (nei diversi aspetti tecnici, amministrativi e finanziari) conferiti ai dirigenti ed esercitati nei limiti delle attribuzioni dell&#8217;ufficio di applicazione degli stessi.<br />	<br />
	Ciò posto, il controllo del corretto esercizio dell’attività costruttiva nell’ambito del territorio comunale ha carattere strettamente vincolato, non implica l&#8217;esercizio di potestà discrezionali e non si colloca, quindi, nell&#8217;area delle scelte di indirizzo e programmazione generale attribuite agli organi esponenziali della collettività locale, per cui l’adottata determinazione sanzionatoria rientra nell&#8217; ambito dei provvedimenti che l&#8217;art. 27 dello Statuto del Comune di Roma espressamente riserva alla competenza dei dirigenti.<br />	<br />
La previsione dello Statuto (nella funzione concorrente ad essa assegnata dall&#8217; art. 4, comma secondo, della legge n. 142/1990 di determinare le sfere di attribuzioni degli organi dell&#8217;ente locale e l&#8217;ordinamento degli uffici) è attuativa dei criteri di indirizzo dettati dall&#8217;art. 51, comma secondo, della legge medesima ed implica abrogazione di ogni pregressa disposizione, radicando a livello dirigenziale la competenza a provvedere nella materia &#8220;de qua&#8221;.<br />
Inoltre, l&#8217;art. 6, secondo comma, del d.lgs. 15.5.1997 n. 127, nel riformulare il secondo comma dell&#8217;art. 51, legge n. 142/1990, elenca in dettaglio le fattispecie provvedimentali rientranti nella sfera di attribuzioni dei dirigenti ed espressamente menziona &#8220;le diffide&#8221;, categoria concettuale cui va ricondotto l’invito a rimuovere le opere abusive (come nella specie). <br />
	Gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura strettamente vincolata e doverosa ed ai fini della loro adozione, che assolve ad una funzione di immediato presidio dell’assetto del territorio violato, non si richiedono apporti partecipativi del soggetto destinatario che, in relazione alla disciplina tipicizzata dei procedimenti repressivi, contemplante la preventiva contestazione dell’abuso al privato, ai fini del ripristino di sua iniziativa dell’originario assetto dei luoghi, viene in ogni caso posto in condizione di interloquire con l’amministrazione prima di ogni definitiva statuizione di rimozione d’ufficio delle opere abusive.<br />	<br />
Non giova, inoltre, alle ragioni della Telecom la qualificazione dei lavori di realizzazione dell’impianto di telecomunicazione come opera da eseguirsi per iniziativa di amministrazione statale, non essendosi fornito alcun elemento circa la positiva valutazione dell’intervento edilizio da parte del Ministero dei lavori pubblici, <i>ex </i>art. 29, legge n. 1150/1942; <br />
In ordine, infine, alla tesi sostenuta circa l’assoggettamento dell’opera da demolire alla sola autorizzazione edilizia, ai sensi dell’art. 7, lett. <i>a)</i>, legge 25.3.1982 n. 94, quale pertinenza od impianto tecnologico al servizio di edificio esistente (con conseguente preclusione dell’adozione della misura demolitoria prevista per opere non assentite) soccorre la precedente decisione di questa sezione VI, n. 245/1996, che ha escluso, in relazione alla consistenza strutturale ed alla destinazione d’uso non residenziale dell’edificio ospitante il traliccio, la riconducibilità del discusso intervento  all’art. 7, lett. <i>a)</i>, legge n. 94/1982.<br />
Conclusivamente, l’appello va <i>respinto</i>, con <i>salvezza </i>dell’impugnata sentenza, mentre gli oneri del giudizio di secondo grado possono integralmente <i>compensarsi</i> tra le parti costituite, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e della natura della controversia.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,<br />	<br />
&#8211;	<i><b>respinge</i> l’appello;<br />	<br />
&#8211;	<i>compensa </i>spese ed onorari del giudizio di secondo grado.<br />	<br />
	<i></b></i>Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità<b> </b>amministrativa.<br />	<br />
<b><br />
</b>	Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2007, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />	<br />
Claudio  VARRONE				Presidente<br />	<br />
Sabino  LUCE				Consigliere<br />	<br />
Paolo  BUONVINO				Consigliere<br />	<br />
Domenico  CAFINI				Consigliere<br />	<br />
Aldo   SCOLA				Consigliere rel. est.</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il 03/03/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.1201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.1011</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1011/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1011/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.1011</a></p>
<p>Pres. Varrone Est. Balucani Deltapol Italia S.C.P. AZ R.L. IN PR. E Q.LE MANDATARIA ATI, ATI ROMA UNION SECURITY S.R.L.,(Avv.G.M.Gentile) c/ Sipro s.r.l.(Avv. S. Paletti): Azienda Ospedaliera Policlinico Univ. Tor Vergata(n.c.) è legittima la collaborazione &#8220;gratuita&#8221; e &#8220;volontaria&#8221; da parte di un componente della commissione con una delle&#160; società partecipanti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1011/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.1011</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Varrone  <i> Est.</i> Balucani<br /> Deltapol Italia S.C.P. AZ R.L. IN PR. E Q.LE MANDATARIA ATI, ATI ROMA UNION SECURITY S.R.L.,(Avv.G.M.Gentile) c/ Sipro s.r.l.(Avv. S. Paletti): Azienda Ospedaliera Policlinico Univ. Tor Vergata(n.c.)</span></p>
<hr />
<p>è legittima la collaborazione &ldquo;gratuita&rdquo; e &ldquo;volontaria&rdquo; da parte di un componente della commissione con una delle&nbsp; società partecipanti alla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A.- Gara- Commissione giudicatrice – Presidente della Commissione – Rapporti di collaborazione con la aggiudicataria-Legittimità- Sussiste- Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di  collaborazione di natura “dilettantistica”, “volontaria” ed essenzialmente “gratuita”, di un componente della Commissione giudicatrice di una gara d’ appalto con una delle società concorrenti, non ricorre né la fattispecie di astensione obbligatoria, contemplate dall’art. 51 C.P.C., né  le fattispecie di incompatibilità di cui alla direttiva comunitaria  CEE 92/50 sugli  appalti di servizi, recepita con D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.<br />
Infatti, la dipendenza che fa venir meno la posizione di imparzialità del componente della Commissione giudicatrice deve sostanziarsi in un vero e proprio rapporto di natura subordinata o anche di lavoro autonomo, o quanto meno in una connessione di interessi economici  di rilevante portata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 2271/2005, proposto da<br />
<B>DELTAPOL ITALIA S.C.P. AZ. R.L. IN PR. E Q.LE MANDATARIA ATI, ATI ROMA UNION SECURITY S.R.L.</B>, rappresentate e difese dall’Avv. Gian Michele Gentile con domicilio eletto in Roma via G.G. Belli n. 27; </p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>SIPRO S.R.L</B>., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Paoletti con domicilio  eletto in Roma  via Bazzoni n. 3;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<B>AZ. OSPEDALIERA POLICLINICO UNIV. TOR VERGATA</B>, non costituitasi; </p>
<p>Interveniente ad Opponendum<br />
<B>EUROPOL GUARDIE DEL CORPO DI VIGILANZA SPA</B>, rappresentata e difesa dall’Avv. Dario Schettini con domicilio  eletto in Roma via del Foro Traiano n. 1/A;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma Sez. III n. 676/2005.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2006 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi gli avvocati Gentile e Paoletti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio l’Istituto di Vigilanza SIPRO-Sicurezza Professionale S.r.l., classificatosi al secondo posto nel procedimento di gara per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di vigilanza indetto dalla Azienda ospedaliera universitaria Policlinico TOR VERGATA, ha impugnato il provvedimento in data 15.10.2004 con il quale detto appalto è stato aggiudicato all’ATI composta da Deltapol Italia s.c.p. az. a r.l. e da Roma Union Security s.r.l..<br />
A fondamento del gravame la SIPRO denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, 6 comma, direttiva comunitaria 18 giugno 1992, n. 92/50 e del D.Lgs. n. 157 del 17 marzo 1995 di recepimento di detta direttiva, dell’art. 97 Cost., dell’art. 92, 5° comma, D.P.M. n. 554/1999, nonché eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità, per disparità di trattamento, sviamento, perplessità e illegittimità derivata.<br />
Ciò nell’assunto che il presidente della Commissione di gara, essendo stato nominato responsabile del settore giovanile della società di calcio S.S. Lazio S.p.a. in un momento successivo alla sua nomina, ma precedente all’aggiudicazione dell’appalto, si sarebbe trovato in “una evidente situazione di incompatibilità assoluta” con la funzione di presidente della predetta Commissione, dal momento che alla gara partecipava ed è poi risultava aggiudicataria <<una società di proprietà del suo nuovo datore di lavoro>>, e cioè la Roma Union Security che <<notoriamente è di proprietà (o comunque connessa) del Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito …>>.<br />
Un ulteriore profilo di incompatibilità doveva poi ravvisarsi nella circostanza che il figlio del presidente della Commissione sarebbe stato nominato “responsabile organizzativo del settore giovanile della S.S. Lazio>>.<br />
Con motivi aggiunti la ricorrente società deduceva poi la violazione della lex specialis della gara in relazione al fatto che si sarebbe proceduto alla apertura del plico contenente il “progetto di svolgimento del servizio” presentato dall’ATI aggiudicataria, prima ancora della verifica delle condizioni di ammissibilità alla gara dell’ATI stessa.<br />
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha accolto il ricorso avendo ritenuto sussistente la situazione di incompatibilità denunciata dalla ricorrente.<br />
Nei confronti di detta pronuncia l’ATI composta da Deltapol Italia e Roma Union Security ha interposto appello deducendo i seguenti motivi di gravame:<br />
&#8211; violazione dei principi di cui all’art. 51 C.P.C. in materia di obbligo di astensione, non sussistendo un obbligo di astensione dall’esercizio delle funzioni di componente la Commissione di gara, se non in presenza delle situazioni di incompatibilità ti<br />
&#8211; eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà, errore sui presupposti e travisamento del fatto: con questo motivo l’appellante deduce che l’acquisizione di una partecipazione significativa nella S.S. Lazio da parte del dott. Lotito ha a<br />
Nelle successive memorie l’appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere disatteso la eccezione con la quale era stata chiesta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto  che avrebbe dovuto osservare l’obbligo di astensione dalla Commissione.<br />
La Sipro, costituitasi in giudizio, ha sollevato la pregiudiziale inammissibilità dell’atto di appello in quanto si limiterebbe a riprodurre sostanzialmente le tesi difensive già dedotte in primo grado; e nel merito ha contestato la fondatezza dei motivi contenuti nell’atto di appello, del quale ha chiesto la reiezione.<br />
Per la conferma della sentenza appellata ha esperito intervento “ad opponendum” la Europol Guardie Corpo di Vigilanza S.p.a. qualificatasi come “titolare attuale di un contratto di appalto con il Policlinico Tor Vergata” e partecipante alla gara impugnata”.<br />
Con decisione interlocutoria n. 4638 del 9 maggio 2006 la Sezione ha disposto l’acquisizione di documentati chiarimenti sui fatti di causa.<br />
Espletato l’incombente istruttorio la causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 12.12.2006.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Secondo quanto esposto in narrativa, con la sentenza quivi appellata il TAR Lazio ha annullato gli atti relativi alla gara d’appalto per il servizio di vigilanza indetto dalla Azienda ospedaliero-universitaria di Tor Vergata, che si sono conclusi con l’aggiudicazione in favore dell’A.T.I. costituita da Deltapol Italia soc. coop. a r.l. e da Roma Union Security S.r.l., e ciò in accoglimento del ricorso proposto dall’Istituto di Vigilanza SIPRO-Sicurezza Professionale S.r.l., seconda classificata.<br />
A tale decisione il primo giudice è pervenuto avendo ritenuto sussistente la posizione di incompatibilità del presidente della Commissione giudicatrice dell’appalto, sig. Coletta, in relazione all’incarico che allo stesso era stato affidato di responsabile del settore giovanile della S.S. Lazio, al cui presidente Lotito avrebbe fatto capo la soc. Roma Union Security.<br />
2. In via preliminare dovrebbe essere esaminato il motivo di censura con il quale la appellante A.T.I. si duole della mancata integrazione del contraddittorio, nel giudizio di primo grado, nei confronti del soggetto che avrebbe dovuto osservare l’obbligo di astensione dalla Commissione (vale a dire il sig. Coletta); ma siffatta censura, in quanto avanzata solo con memoria difensiva, oltre il termine di impugnativa della sentenza di primo grado, e senza notificazione alle controparti, si appalesa inammissibile.<br />
3. Passando all’esame dei motivi prospettati nell’atto di appello, la difesa dell’appellata società SIPRO ne ha adombrato la inammissibilità sotto il profilo che essi si presenterebbero come mera riproposizione delle tesi difensive sostenute dinanzi al TAR in opposizione al ricorso proposto dalla stessa SIPRO.<br />
Ma siffatta prospettazione non può essere condivisa giacché l’atto di appello all’esame del Collegio, pur se utilizza i medesimi argomenti difensivi del primo grado, appare però diretto alla impugnativa dei diversi capi della sentenza appellata, conformemente alla natura impugnatoria del gravame.<br />
4. Ciò posto, l’appello deve ritenersi fondato per le considerazioni che seguono.<br />
4.1. L’A.T.I. appellante ha insistito particolarmente nei suoi atti difensivi sulla mancanza di un collegamento tra l’aggiudicazione in favore della Roma Union Security e il conferimento dell’incarico al presidente della Commissione da parte della S.S. Lazio, sostenendo che in realtà il Lotito non avrebbe avuto un controllo esclusivo sulla società di calcio e che, d’altra parte, non era un socio né aveva cariche amministrative nella Roma Union Security S.r.l..<br />
Ad avviso del Collegio non si può certo escludere che il Lotito potesse influenzare concretamente le scelte sia della S.S. Lazio che della società Roma Union Security. Secondo quanto è emerso dalla istruttoria disposta con la ordinanza della Sezione n. 4638/2006, il sig. Lotito anche se non deteneva direttamente quote della S.S. Lazio, controllava però la società Lazio Events S.r.l. attraverso tre società facenti capo a lui stesso (Snam Lazio Sud S.r.l., Linda S.r.l., Bona Dea S.r.l.) e attraverso la Lazio Events S.r.l., detentrice del 29,868% del capitale sociale della S.S. Lazio, esercitava il suo controllo sulla gestione e sulle attività di quest’ultima. Ma l’influenza del sig. Lotito poteva essere esercitata anche sulla Roma Union Security S.r.l. (che ha partecipato alla gara d’appalto in associazione con Deltapol Italia soc. coop.) poiché, pur non essendo socio di tale società, egli era socio delle società che partecipavano al capitale sociale di questa.<br />
Ritiene però il Collegio che ai fini del decidere si debba prescindere da tali ipotizzati collegamenti, giacché in ogni caso, il rapporto di collaborazione instaurato tra la S.S. Lazio e il sig. Coletta non può dar luogo, per i tempi, le modalità e i contenuti che lo caratterizzano, ad una situazione di incompatibilità siccome ritenuto nella sentenza appellata.<br />
4.2. Al riguardo deve essere anzitutto rilevato che al momento della sua nomina a presidente della Commissione (nel gennaio-febbraio 2004), come pure al momento della aggiudicazione dell’appalto (avvenuta il 15.10.2004), il Coletta non aveva ancora ricevuto l’incarico di responsabile del settore giovanile della Lazio. Dalla istruttoria espletata emerge infatti che il relativo contratto (sottoscritto per la S.S. Lazio dal sig. Lotito) si riferiva al periodo 16.2.2005-30.6.2005.<br />
Né risulta che alla data della stessa nomina a presidente della Commissione intrattenesse già rapporti (per i suoi interessi legati al calcio) con il sig. Lotito, anche perché la acquisizione di una partecipazione significativa di questi nella S.S. Lazio ha avuto luogo solo nel luglio 2004, e l’inizio di un rapporto tra le parti deve essere fatto risalire (secondo i documenti ufficiali della S.S. Lazio richiamati nella sentenza appellata) all’11 ottobre 2004.<br />
Anche a voler dunque ipotizzare una situazione di incompatibilità a carico del presidente della Commissione per effetto dell’incarico ricevuto dalla S.S. Lazio, si tratterebbe di una situazione avveratasi dopo che la Commissione aveva già operato le proprie scelte procedendo nella seduta del 21.9.2004 alla attribuzione dei punteggi, e dunque sarebbe del tutto irrilevante.<br />
Con ciò non si condividono le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice laddove ha affermato che la nascita del rapporto tra il Coletta e la S.S. Lazio doveva farsi risalire ad epoca di gran lunga anteriore, tenuto conto del <<carattere del tutto fiduciario dell’incarico>>, che presuppone – secondo il primo giudice &#8211; <<una comunanza di (interessi di) vita>>.<br />
Se è vero infatti che l’ipotesi così formulata può rientrare nel calcolo delle probabilità, deve però escludersi che la incompatibilità del soggetto chiamato a far parte di una Commissione giudicatrice di un appalto, con la conseguente caducazione degli atti posti in essere dalla stessa Commissione, possa essere basata su una mera supposizione, sfornita di un adeguato riscontro probatorio.<br />
4.3. La conclusione cui è pervenuta la sentenza appellata appare però censurabile anche sotto altro più generale profilo, vale a dire per avere ritenuto che il tipo di rapporto intercorso tra il Coletta e la S.S. Lazio potesse costituire motivo di incompatibilità.<br />
In altri termini ritiene il Collegio che non possa ravvisarsi un obbligo del Coletta di astenersi dall’esercizio delle funzioni di presidente della Commissione in conseguenza della instaurazione del rapporto di collaborazione con la S.S. Lazio.<br />
Costituisce principio generale nella giurisprudenza amministrativa che non sussiste l’obbligo di astensione dall’esercizio delle funzioni di componente della Commissione giudicatrice di una procedura concorsuale se la situazione di fatto in concreto verificatasi non sia riconducibile in alcuno dei casi di astensione o di incompatibilità previsti espressamente dalla legge.<br />
Orbene, la situazione prospettata nella fattispecie in esame non appare contemplata nella vigente normativa né tra le cause generali di astensione di cui all’art. 51 C.P.C. che, dettate per l’esercizio della funzione giurisdizionale, sono ritenute applicabili anche ai componenti di una Commissione giudicatrice; né tra le cause di incompatibilità desumibili dalla normativa di settore, e segnatamente nell’art. 13 della direttiva CEE 92/50 in materia di appalti di servizi, recepita con D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, secondo la quale <<La Commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso>>.<br />
Nella fattispecie, infatti, trattandosi di collaborazione di natura “dilettantistica”, “volontaria” ed essenzialmente “gratuita”, non soltanto non ricorre alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 51 C.P.C., ma nemmeno quella forma di “dipendenza” che è assunta a motivo di incompatibilità dalla direttiva comunitaria, dovendosi ritenere che la dipendenza che fa venir meno la posizione di imparzialità del componente la Commissione giudicatrice debba sostanziarsi in un vero e proprio rapporto di natura subordinata o anche di lavoro autonomo, o quanto meno in una connessione di interessi economici  di rilevante portata, che non risulta essersi realizzata nella collaborazione “amatoriale” intrapresa dal Coletta con la S.S. Lazio.<br />
5. Alla stregua  delle considerazioni che precedono l’appello in esame deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso introduttivo proposto dalla SIPRO avverso gli atti di gara.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti i due gradi di giudizio tra le parti in causa.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone			Presidente<br />	<br />
Sabino Luce				Consigliere<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo		Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo			Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani			Consigliere Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2007-n-1011/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.1011</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.2000</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-3-2007-n-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-3-2007-n-2000/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.2000</a></p>
<p>Pres. Orciuolo, Rel. Morabito Parri M. e altri (Avv.ti G. Viglione, L. D’Alessio, O. Cantillo) c. Ministero della Difesa (Avv. Dello Stato) sulla competenza del giudice amministrativo in tema di aggiornamento del canone per gli alloggi di servizio in concessione ai dipendenti delle FF.AA 1) Processo amministrativo – Giurisdizione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-3-2007-n-2000/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.2000</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-3-2007-n-2000/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.2000</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo, Rel. Morabito<br /> Parri M. e altri (Avv.ti G. Viglione, L. D’Alessio, O. Cantillo)	c. Ministero della Difesa (Avv. Dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza del giudice amministrativo in tema di aggiornamento del canone per gli alloggi di servizio in concessione ai dipendenti delle FF.AA</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Processo amministrativo – Giurisdizione e competenza – Aggiornamento del canone per gli alloggi di servizio in concessione ai dipendenti delle FF.AA. – Sussiste – Ragioni																																																																																												</p>
<p>2) Processo amministrativo – Ricorso – Applicazione dell’art. 24 della L. n. 392/78 sulla comunicazione dell’aumento del canone alla disciplina contenuta nell’ art. 43 L. n. 724/94 &#8211; Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Sussiste la competenza del giudice amministrativo in materia di aggiornamento del canone relativo agli alloggi di servizio in concessione ai dipendenti delle FF.AA. occupanti con titolo in corso di validità, se nell’ambito del petitum sostanziale prospettato nel ricorso sia richiesto, per la risoluzione della controversia concernente la misura del canone, un sindacato sui poteri esercitati dall’Amministrazione per la determinazione dello stesso, essendo tale sindacato precluso al giudice ordinario, in quanto trattasi di questione afferente un interesse legittimo. Laddove, invece, non vengano in discussione tali poteri, ma si controverte solo sulla loro corretta applicazione in relazione allo specifico rapporto concessorio e si richiede un’attività accertativa del presupposto del canone, si è al di fuori della competenza del giudice amministrativo. 																																																																																												</p>
<p>2)	E’ inammissibile il ricorso volto alla valutazione dell’opportunità di applicare l’art. 24 della L. n. 392/78 a mente del quale l’aggiornamento del  canone decorre dal mese successivo a quello del recapito della lettera raccomandata con cui si comunica all’utente l’aumento, anche nell’ambito della normativa sull’equo canone, ex art. 43 L. n. 724/94, in quanto trattasi di ricorso diretto non a contestare la pretesa di aumento del canone, bensì la modalità operativa attraverso cui  tale pretesa di concreta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br /><i>sez. I^ bis</i></b></p>
<p> ha pronunciato la seguente </p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
sul ricorso n.2301/1997–R.G. proposto dai sigg.ri: <br />
<b> Parri Maurizio, Iacullo Paolo, Vecchio Vincenzo, Quaranta Giuseppe, Rinaldi Enrico, Vitale Tommaso, Innelli Michele, Caltagirone Elio, Dino Mauro, Barnaba Giacomo, Viscusi Benito, Ingrosso Fabio Romolo, Surano Rocco, De Sena Domenico, Bertoni Carlo Alberto, Merola Gaetano, Pappalardo Paolo, Buonfine Riccardo, D’Andrea Francesco, Pavani Simone, Bernardoni Carlo, De Sio Antonello</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avv. G. Viglione, L. D’Alessio e O. Cantillo, presso il cui studio in Roma, Corso Trieste n.128, sono elettivamente domiciliati; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dei provvedimenti dei competenti Comandi militari con i quali, nei confronti di ciascun ricorrente, è stato aumentato il canone del relativo alloggio di servizio ed è stato disposto, sempre nei confronti di ciascun ricorrente, il recupero, mediante trattenute operate sullo stipendio mensile, delle somme pregresse dovute, a tale titolo, con decorrenza 1.1.1995;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del  Ministero evocato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del  31.1.2007 la relazione del Consigliere Pietro Morabito ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
I ricorrenti sono dipendenti delle FF.AA. concessionari di alloggi di servizio (denominati AST) ed ai quali, nel corso del 1996, con separato provvedimento adottato dal competente Comando militare, è stato:<br />
a)	comunicato che, in applicazione dell’art.43 della legge n.724 del 1994, si è provveduto all’adeguamento del canone concessorio con decorrenza 1.1.1995;<br />	<br />
b)	partecipato che i canoni pregressi, maturati a partire dal gennaio 1995, sarebbero stati recuperati ( in unica soluzione ovvero, ove scelto dall’utente, con pagamenti rateizzati) mediante trattenute sulle competenze stipendiali.<br />	<br />
Tale congiunta e contestuale operatività del nuovo canone e del rateo relativo alle mensilità pregresse, li ha indotti ad adire questo Tribunale al quale, col ricorso in epigrafe, hanno denunciato:<br />
A) <u>l’illegittimità costituzionale dell’art.43 per violazione dei parametri dati dagli artt.3 e 97 della Costituzione.<br />
</u>Nello specifico costoro sottolineano che, l’art.32 della stessa legge n.724 del 1994, pur prevedendo – per i beni patrimoniali dello Stato concessi o locati a privati e per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato, destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati – una rivalutazione del canone, ha escluso da tale incremento gli alloggi di servizio; e ciò a differenza di quanto previsto dall’art.43 della medesima legge finanziaria per gli alloggi militari: norma quest’ultima che concreta così una violazione dei parametri costituzionali evocati attesa l’illogica e irrazionale disparità di trattamento tra dipendenti pubblici militari e dipendenti pubblici non militari. <br />
B) <u>Falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 43 della legge n.724 del 1994 e 24 della legge n.392 del 1978.<br />
</u>Ad avviso dei ricorrenti la circostanza che l’art 43 della legge n.724 del 1994 evochi, ai fini della rivalutazione del canone degli occupanti alloggi di servizio, la normativa sull’equo canone deve intendersi nel senso che tale richiamo include anche l’art.24 della legge n.392 del 1978 a mente del quale l’aggiornamento del canone decorre dal mese successivo a quello del recapito della lettera raccomandata con cui si partecipa l’aumento.<br />
L’evocata amministrazione si è costituita in giudizio per il tramite della Difesa erariale che però si è limitata al deposito di mero atto di stile non seguito da memoria o nota controdeduttiva alcuna.<br />
All’udienza del 31.1.2007 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.</p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
I)- Sono impugnati con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio i provvedimenti con cui l’amministrazione della Difesa, tramite i competenti Comandi militari:<br />
a)	ha partecipato ai ricorrenti l’importo del canone concessorio che, con decorrenza 1.1.1995, essi, ai sensi dell’art.43 1° comma, sono tenuti a corrispondere in quanto occupanti alloggi di servizio denominati AST con titolo in corso di validità;<br />	<br />
b)	ha contestualmente comunicato che sulle loro competenze stipendiali verrà operata una trattenuta pari all’importo del canone rivalutato con aggiunta dell’importo del rateo relativo al pagamento degli canoni maturati a partire dall’1.1.1995 sino alla mensilità di ricezione della comunicazione in questione.<br />	<br />
Gli interessati contestano sia l’importo del canone rivalutato a mente dell’art.43 citato che la relativa decorrenza. Al fine di ottenere una riduzione del quantum del canone in questione, sollevano la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 43 dalla cui applicazione scaturisce, in loro danno, un onere concessorio notevolmente più gravoso di quello, parimenti relativo a beni patrimoniali e demaniali dello Stato,  disciplinato  dall’art.32 della stessa legge finanziaria.<br />
Si dolgono altresì dell’erronea interpretazione da parte della p.a. dell’art.43 della legge n.724/1994, patrocinando, in forza del richiamo operato da tale disposizione alla normativa dell’equo canone, un’esegesi che consenta il ricorso all’art.24 della legge n.392 del 1978 e dunque consenta di differire la data di legittima percezione del nuovo canone dal mese successivo alla ricezione della richiesta di aumento.<br />
II)- L&#8217;art. 5 della legge n. 1034 del 1971, nel devolvere alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, in sede di giurisdizione esclusiva, i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, fa salva la giurisdizione dell&#8217;autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Investendo il petitum della corrente controversia provvedimenti di rivalutazione di un canone, la questione concernente l’individuazione dell’Autorità deputata a conoscere della controversia deve essere, con carattere di priorità, trattata e definita.<br />
II.1)- A tal riguardo dall’esame delle pronunce delle Corte regolatrice proviene un contributo, inevitabilmente qualificante ma non compiutamente risolutivo; e ciò in quanto  la Corte di Cassazione, pur non avendo mai dubitato della pertinenza alla cognizione del G.a. della controversia relativa al rilascio di alloggio di servizio assegnato al dipendente al fine di agevolarne lo svolgimento delle mansioni, assicurarne una maggiore presenza ed una migliore reperibilità nel luogo di prestazione dell’attività lavorativa, raramente ha avuto condotte al proprio cospetto fattispecie in cui si controverteva in ordine a canoni concessori; peraltro, e significativamente, in tali circostanze la Corte ha affermato che “<i>è decisivo il fatto che la domanda riguardi la  pretesa della p.a per affermato credito derivante dal diritto all’aumento del canone</i>”: evenienza questa che è sufficiente ad incardinare la giurisdizione del G.o. in forza della tassativa eccezione posta dall’art.5 della legge n.1034 del 1971 (cfr, nello specifico, SS.UU. n. 12057 del 1998; idem, n. 5023 del 1979).<br />
Sul versante della giurisprudenza amministrativa, nonostante la sufficiente chiarezza del dettato dell’art. 5 citato, non sono mancate incertezze nella sua applicazione concreta, pervenendosi a conclusioni oscillanti per quel che concerne il criterio discretivo della giurisdizione.<br />
Al riguardo, si sono manifestati due distinti orientamenti:<br />
&#8211; uno, più radicale, (cfr. Cons. Giust. Amm. 5.8.1993. n. 290; Cons.St., VI^, n.169 del 1985; IV^, n.46 del 1990; e più recentemente C.g.a. n.418 del 2002 e Cons. St., IV^, n.2708 del 2000), secondo il quale la ripartizione di giurisdizione operata dal le<br />
&#8211; un altro, più estensivo, secondo il quale il giudice ordinario conosce, in materia di canoni, solo le controversie relative a diritti soggettivi, con esclusione, quindi, di quelle in cui si faccia questione di interessi legittimi quale è l&#8217;ipotesi in cu<br />
Corollario di questo principio è l&#8217;affermazione che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in cui la misura del canone sia meramente consequenziale rispetto alla questione principale, vertente sulla qualificazione giuridica o sulla natura intrinseca dell&#8217;atto concessorio (Cons. St., IV Sez., 7.12.1994, n. 1741).<br />
Il Collegio ritiene condivisibile questo secondo orientamento che delinea un più tranquillizzante criterio di riparto della giurisdizione; altrimenti detto quel che va ricercato è se nell&#8217;ambito del petitum sostanziale prospettato nel ricorso al giudice amministrativo, sia richiesto, per la risoluzione della controversia concernente la misura del canone, un sindacato sui poteri esercitati dall&#8217;Amministrazione per la determinazione del canone (id est: per la individuazione dei criteri da utilizzare, in seno al rapporto concessorio, per la quantificazione del canone) essendo tale sindacato sicuramente precluso al giudice ordinario. Laddove, invece, non vengano in discussione tali poteri, ma si controverta solo sulla loro corretta applicazione in relazione allo specifico rapporto concessorio, si è al di fuori della competenza del giudice amministrativo, giacché tutto quel che si richiede è un&#8217;attività incidentale meramente accertativa del presupposto del canone, rientrante, come tale, nell&#8217;orbita di giurisdizione del giudice ordinario.<br />
II.2)- Occorre ora analizzare come l’impiego di tale criterio discretivo della giurisdizione si riflette sulle controversie derivanti dall’applicazione dell’art.43 della legge finanziaria del 1995.<br />
Orbene l’art.43 contiene, nel primo comma, due distinte norme che pur concernendo entrambe i canoni concessori degli alloggi di servizio delle FF.AA. si riferiscono, la prima agli alloggi occupati da militari con titolo in corso di validità e la seconda agli alloggi occupati sine titulo ovvero in regime di proroga della concessione.<br />
Nei confronti della prima categoria di militari la norma dispone che “<i>Ai fini dell&#8217;adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, fermo restando la gratuità degli alloggi di cui al n.1 dell’art.6 della legge n.497 del 1978 e l’esclusione di quelli di cui al n.2 dello stesso articolo, il cui importo sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell&#8217;articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497 (</i>n.d.r: che demanda al Ministro della Difesa, di concerto con quello dei Lavori pubblici, di stabilire con propri decreti i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell’equo canone<i>) , ovvero, se più favorevole all&#8217;utente, un canone pari a quello derivante dall&#8217;applicazione della normativa vigente in materia di equo canone</i>”.<br />
Nei confronti della seconda categoria di militari, invece, la norma dispone che: “ <i>Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell&#8217;alloggio, fermo restando per l&#8217;occupante l&#8217;obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull&#8217;equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire. L&#8217;Amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità che saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa</i>”.<br />
Due regolamentazioni dunque sensibilmente diverse.<br />
Gli occupanti sine titulo gli alloggi di servizio trovano dettagliatamente e compiutamente definiti nel testo legislativo i criteri per l’adeguamento del canone degli alloggi da essi occupati; di talchè qualunque eventuale decreto ministeriale mai potrebbe avere la forza di modificare i criteri fissati nella norma primaria, potendo al più avere una portata meramente ricognitiva degli stessi. A tanto accede che, in tali evenienze, nella controversia mirata a contestare l’adeguamento del canone non può trovare spazio la contestazione su criteri ( ove ripetuti in un eventuale d.m.) che vedono già nella norma primaria la loro disciplina regolatrice; mentre ogni contestazione relativa al provvedimento applicativo del canone non può che rimanere attratta nell’orbita della giurisdizione ordinaria.<br />
Diversa è invece la posizione degli occupanti con titolo in corso di validità.<br />
Qui il Legislatore demanda all’attività autoritativa dell’amministrazione la concreta individuazione dei criteri di dettaglio per la determinazione del canone concessorio, limitandosi a fissare due parametri base: il canone andrà determinato su base nazionale ai sensi dell’art.13 della legge n.497 del 1978 ovvero, se più favorevole all’utente, il canone andrà determinato ai sensi della normativa vigente sull’equo canone.<br />
Consegue a tanto che ove la contestazione cada sull’esercizio del potere autoritativo del Ministro allora deve convenirsi, in omaggio col criterio discretivo della giurisdizione sopra sintetizzato, che di tale prospettazione censoria può e deve conoscere solo il Giudice amministrativo innanzi al quale dovrà anche essere rappresentata l’eventuale illegittimità costituzionale dell’art.43 citato, strumentalmente sollevata al fine di demolire e travolgere i criteri determinativi (fissati in un d.m.) dalla cui concreta applicazione deriva l’indesiderato canone concessorio. Per converso, e sempre in sintonia col criterio discretivo sopra delineato, rimane assegnata alla cognizione dell’A.g.o. la causa in cui si controverta in ordine alla corretta applicazione, (nel provvedimento finale che fissa l’importo del canone adeguato), di un precetto discendente immediatamente da una disposizione di legge e come tale vincolante la p.a. ovvero dei criteri individuati, a monte, nel decreto ministeriale attuativo dell’art.43 citato e costituente atto presupposto del consequenziale provvedimento finale che fissa l’importo del canone adeguato.<br />
III)- La concreta applicazione di tali postulati al caso di specie consente un agevole scrutinio della questione pregiudiziale in trattazione. E difatti:<br />
a)	i ricorrenti sono occupanti, con titolo in corso di validità, di un alloggio di servizio (AST) e ad essi si applica, ai fini della rivalutazione del canone concessorio, la norma del primo periodo del comma 1 dell’art.43 della legge n.724 del 1994; e cioè la norma che demanda all’Autorità ministeriale il potere individuativo dei criteri determinativi del nuovo ed adeguato canone limitandosi a fissare i due parametri base sopra indicati;<br />	<br />
b)	la domanda azionata ha ad esclusivo oggetto l’annullamento dei provvedimenti concretamente applicativi dei criteri fissati nei dd.mm. 12.10.1995 e 24.11.1995 ma non anche questi ultimi e presupposti dd.mm. rispetto ai quali gli atti avversati si pongono come meramente consequenziali;<br />	<br />
c)	la questione di legittimità costituzionale sollevata è preordinata alla demolizione della norma primaria al fine di conseguire una disciplina del canone (modellata sull’art.32 della stessa legge e quindi ) meno gravosa;<br />	<br />
d)	il capo di domanda con cui si contesta la decorrenza dell’adeguamento del canone all’1.1.1995 non ha ad oggetto, in via diretta od indiretta, l’annullamento dei decreti espressivi della potestà autoritativa della p.a. (pur se nella sola parte riguardante la decorrenza del canone) ed, in via consequenziale, i provvedimenti concretamente applicativi dei criteri fissati nei decreti citati; per converso essa (ha per oggetto i soli provvedimenti finali e) trova fondamento in un personale esegesi dell’art.43 stesso che i ricorrenti patrocinano e con la quale <u>non si</u> <u>contesta</u> il diritto a pretendere l’adeguamento come fissato nei predetti dd.mm. dall’1.1.1995 ma la modalità operativa attraverso la quale tale pretesa si concreta che, importando vincolativamente (per la p.a.) l’applicazione dell’art.24 della legge n.392 del 1978, comporta di fatto un differimento della decorrenza della pretesa al mese successivo a quello in cui la stessa viene formalmente comunicata all’utente;<br />	<br />
altrimenti detto si tratta di doglianze non incidenti, per alcun profilo, sulla discrezionalità amministrativa e sui poteri a tal fine esercitati per la determinazione del canone ma di doglianze direttamente ed immediatamente ricollegabili al <i>quantum</i> del canone concessorio (la prima censura in quanto volta, tramite la sollevata q.l.c., a contestarne in nuce la spettanza; la seconda finalizzata a differirne l’esigibilità non per vizi inerenti la discrezionalità permeante i citati dd.mm. ma ricorrendo all’evocazione di norma a tale discrezionalità estranea) e delle quali è competente a conoscere l’A.g.o. imponendosi, di conseguenza, una declaratoria in conformità.<br />
IV)- Sussistono giusti motivi che consentono la compensazione tra le parti delle spese di lite.</p>
<p><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del Tribunale adito;<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ bis nella Camera di Consiglio del  31.1.2007, con l’intervento dei sigg.ri Giudici :<br />
Dott. Elia Orciuolo	&#8211; Presidente <br />	<br />
Dott. Pietro Morabito	&#8211; Giudice rel.ed est.re<br />	<br />
Dott. Donatella Scala	#NOME?</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.231</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-3-3-2007-n-231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-3-3-2007-n-231/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.231</a></p>
<p>G. Piscitello Pres. C. Testori Est. F. De Rensis Franco (Avv. A. Ferrerio) contro il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e l&#8217;Agenzia delle Dogane (Avvocatura dello Stato) e nei con-fronti del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato) nonchè dell&#8217;INPDAP (non costitui-to)</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-3-3-2007-n-231/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.231</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Piscitello Pres. C. Testori Est.<br /> F. De Rensis Franco (Avv. A. Ferrerio) contro il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e l&#8217;Agenzia delle Dogane (Avvocatura dello Stato) e nei con-fronti del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato) nonchè dell&#8217;INPDAP (non costitui-to)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Fermo amministrativo – Art. 69, comma 6, R.D. n. 2440/1923 – Blocco di somme dovute da amministrazione diversa dalla pro-cedente &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;Autorità amministrativa legittimata ad adottare il provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69, comma 6, del R.D. 18/11/1923 n. 2440, non può disporre il blocco di somme dovute da amministrazione diversa dalla propria. Depongono in tal senso la lettera, la natura e le finalità della norma, nonché la sua stessa collocazione nella legge sulla contabilità generale dello Stato. Ne consegue che dunque l&#8217;Amministrazione statale che ha proceduto nel caso di specie (l&#8217;Agenzia delle Dogane) non poteva incidere su somme dovute al ricorrente da enti pubblici diversi dallo Stato, quali sono l’INPDAP e il Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell&#8217;Eco-nomia e delle Finanze: di qui l&#8217;illegittimità del provvedimento impugnato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
N. 549/2005 Reg. Ric.<br />
N.                 Reg. Sez.<br />
N.   231       Reg. Sent.   </p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE I </b></p>
<p>proposto dai signori:</p>
<p><b>Dott. Calogero Piscitello				Presidente<br />	<br />
Dott.ssa Grazia Brini				Consigliere<br />
Dott. Carlo Testori					Consigliere rel.est.</b>	</p>
<p><b><br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 549 del 2005 proposto da<br />
<b>De Rensis Franco</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ferrerio, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Bologna, via Garibaldi n. 1, </p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e l&#8217;Agenzia delle Dogane</b>, costituitisi in giudizio in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici sono domiciliati in via G. Reni n. 4,</p>
<p>e nei confronti<br />
&#8211; del <b>Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, costituitosi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, p<br />
&#8211; dell&#8217;<b>Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell&#8217;amministrazione pubblica – INPDAP</b>, non costituitosi in giudizio,</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione,<br />
del provvedimento di fermo amministrativo di cui all’art. 69 R.D. 18/11/1923 n. 2440 emesso nei confronti del ricorrente in data 14/3/2005 prot. n. 8166 dall&#8217;Agenzia delle Dogane &#8211; Direzione regionale per l&#8217;Emilia Romagna.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, dell&#8217;Agenzia delle Dogane e del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007 i difensori delle parti, presenti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p><u></p>
<p>
</u></p>
<p align=justify>
1) Con provvedimento prot. 8166 del 14 marzo 2005, indirizzato:<br />
&#8211; all’INPDAP &#8211; sede di Bologna;<br />
&#8211; al Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />
&#8211; al Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Bologna;<br />
&#8211; all&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione regionale per l&#8217;Emilia Romagna;<br />
&#8211; e, per conoscenza, al soggetto interessato,<br />
l&#8217;Agenzia delle Dogane &#8211; Direzione regionale per l&#8217;Emilia Romagna:<br />
•	premesso che nei confronti del sig. Franco De Rensis (ex dipendente cessato dal servizio dall’1/1/2005) risulta pendente presso la Corte dei Conti una denuncia di danno erariale (per un importo quantificabile in € 17.754.399,00) per fatti relativi ad un procedimento penale per il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio del predetto e dei coimputati;<br />	<br />
•	ritenuti sussistenti i presupposti della ragionevole apparenza di fondatezza della pretesa creditoria e dell&#8217;incipiente pericolo connesso al ritardo nell&#8217;adozione dei provvedimenti dovuti;<br />	<br />
•	ha disposto &#8211; ai sensi dell’art. 69 R.D. 18/11/1923 n. 2440 &#8211; la sospensione nei limiti di legge (un quinto per i crediti derivanti da stipendi, pensioni e assimilati) del pagamento, da parte delle Amministrazioni destinatarie del provvedimento, di eventuali somme dovute o debende al predetto, fino alla concorrenza della somma sopraindicata.<br />	<br />
Contro tale determinazione il sig. De Rensis ha proposto il ricorso in epigrafe, prospettando la violazione della normativa di riferimento e vizi di eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, l&#8217;Agenzia delle Dogane ed il Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, chiedendo la reiezione del gravame perché  infondato.<br />
Nella camera di consiglio del 19 maggio 2005 questo Tribunale, con ordinanza n. 497, ha accolto la domanda cautelare formulata dal ricorrente.<br />
Le parti costituite hanno depositato ulteriori scritti difensivi in vista dell&#8217;udienza del 25 gennaio 2007, in cui la causa è passata in decisione.<br />
2) Con il provvedimento impugnato l&#8217;Agenzia delle Dogane ha fatto applicazione, nei confronti del ricorrente, dell’art. 69 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 che così dispone al comma 6: &#8220;<i>Qualora un&#8217;amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo</i>&#8220;. Circa la funzione e la disciplina dell&#8217;istituto del &#8220;fermo amministrativo&#8221; si può richiamare quanto riassuntivamente puntualizzato dalla Corte di Cassazione nella sentenza della Sezione I Civile 4 maggio 2004 n. 8417 sulla base della giurisprudenza della medesima Cassazione e del Consiglio di Stato: &#8220;<i>1) L&#8217;istituto introdotto dal 6° comma della menzionata norma ha lo scopo di legittimare la sospensione, in via cautelare e provvisoria, del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un&#8217;amministrazione dello Stato, a salvaguardia della eventuale compensazione legale di esso, con una &#8220;ragione di credito&#8221; che la stessa (od altra) amministrazione statale pretenda di avere nei confronti del suo creditore: perciò concretandosi in una peculiarissima misura di autotutela accordata all&#8217;amministrazione suddetta in funzione della protezione del pubblico interesse connesso alle sue esigenze finanziarie (Corte Costit., 67/1972); 2) esso non incide dunque, sull&#8217;accertamento del debito dell&#8217;Amministrazione, ma, ferma restandone l&#8217;entità, riguarda la successiva fase dell&#8217;esecuzione, che viene &#8220;sospesa&#8221; in attesa del recupero del credito; per cui attiene al momento del suo adempimento, determinando una sorta di temporaneo affievolimento del diritto soggettivo della controparte ad ottenerne il pagamento; 3) per la sua natura cautelare e intrinsecamente provvisoria, collegata per definizione a motivi di urgenza, può essere adottato anche quando il credito sia contestato, ma sia ragionevole ritenerne l&#8217;esistenza, posto che suo presupposto normativo è la mera &#8220;ragione di credito&#8221; e non la provata esistenza del credito stesso (Cass. sez. un. da 1389/1967 a 7945/2003; Cons. St. 1909/2002; 350/1998; 1133/1996)</i>&#8220;.<br />
La prima questione di diritto sollevata nel ricorso riguarda la perimetrazione dell&#8217;ambito di applicazione della norma, con specifico riguardo all&#8217;individuazione delle amministrazioni che possono risultare coinvolte nel procedimento. In particolare, il ricorrente sostiene in proposito che l&#8217;autorità amministrativa legittimata ad adottare il provvedimento di fermo amministrativo non può disporre il blocco di somme dovute da amministrazione diversa dalla propria e che dunque l&#8217;Amministrazione statale che ha proceduto nel caso di specie (l&#8217;Agenzia delle Dogane) non poteva incidere su somme dovute al ricorrente da enti pubblici diversi dallo Stato, quali sono l’INPDAP e il Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze: di qui l&#8217;illegittimità del provvedimento impugnato.<br />
Il Collegio ritiene senz&#8217;altro condivisibile l&#8217;affermazione secondo cui il particolare istituto previsto dal sesto comma del citato art. 69 può trovare applicazione soltanto in relazione a somme dovute da amministrazioni statali; depongono in tal senso la lettera, la natura e le finalità della norma, nonché la sua stessa collocazione nella legge sulla contabilità generale dello Stato e, d&#8217;altra parte, tale orientamento trova il conforto della giurisprudenza consolidata: è sufficiente richiamare, tra le più recenti, la decisione della Sezione Sesta del Consiglio di Stato 9 marzo 2005 n. 967, che a sua volta fa riferimento al costante indirizzo della Cassazione sul punto.<br />
In realtà, neppure l&#8217;Avvocatura dello Stato contesta, nelle difese svolte nel presente giudizio, la validità di tale conclusione e si sofferma, piuttosto, ad argomentare circa la natura di amministrazioni statali dell’INPDAP e del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze. Tuttavia, nonostante le articolate e pregevoli considerazioni sviluppate dalla difesa erariale nella memoria dell’11 dicembre 2006 (che riprende in gran parte il contenuto della relazione prodotta dall&#8217;Agenzia delle Dogane insieme alla documentazione depositata in giudizio il 29 aprile 2005), il Collegio ritiene di ribadire l&#8217;orientamento già espresso in proposito da altri Giudici amministrativi (cfr. TAR Milano, Sez. I, 10 ottobre 2001 n. 6854, che ha affrontato una vicenda del tutto analoga alla presente; nonché TAR Liguria, Sez. II, 25 giugno 2001 n. 738, riguardante il fermo amministrativo di somme dovute dall’INPDAP). Il presupposto da cui si deve partire è che il fermo amministrativo è un istituto eccezionale (la citata sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, n. 8417/2004 lo definisce &#8220;<i>peculiarissima misura di autotutela</i>&#8220;), per cui la norma che lo prevede è di stretta interpretazione e ciò vale anche per quanto riguarda la nozione di amministrazione statale; INPDAP e Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze sono enti dotati di personalità giuridica distinta dallo Stato e dunque (come puntualmente rilevato dal TAR Milano nella sentenza della Sez. I n. 6854/2001) lo strumento del fermo amministrativo non può essere utilizzato per i crediti maturati dal debitore nei confronti di tali enti &#8220;<i>quale che sia il grado &#8211; sempre opinabile &#8211; di prossimità ai fini statali dei fini pubblici da essi perseguiti</i>&#8220;.<br />
La conclusione raggiunta trova ulteriore conforto nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 967/2005 più sopra richiamata, in cui l&#8217;oggetto della controversia riguardava la legittimità dell&#8217;utilizzo del fermo amministrativo da parte dell’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura). Tale legittimità è stata esclusa perché si è ritenuto che il predetto ente, avente propria personalità giuridica ed autonomia contabile e finanziaria, non poteva essere considerato amministrazione dello Stato, sulla base di una lettura restrittiva dell’art. 69 della legge n. 2440/1923 che solo il successivo intervento del legislatore ha potuto superare; ed in effetti l&#8217;articolo 3, comma 5 decies, del D.L. 9 settembre 2005, n. 182 ha aggiunto alla norma un ultimo comma che così recita: &#8220;<i>Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l&#8217;Agenzia del demanio e l&#8217;Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all&#8217;Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 , e successive modificazioni</i>&#8220;. La circostanza che il legislatore abbia avvertito la necessità di introdurre una specifica previsione per consentire il ricorso al fermo amministrativo da parte delle Agenzie istituite dallo Stato contribuisce a rafforzare, in mancanza di una previsione analoga per gli enti di cui si controverte nel presente giudizio, l&#8217;orientamento a cui si aderisce.<br />
3) Per le ragioni illustrate, assorbite le ulteriori censure proposte, il ricorso va accolto e conseguentemente va annullato il provvedimento impugnato.<br />
Poiché il giudizio si è incentrato su una questione interpretativa, appare equo compensare tra le parti le spese di causa.</p>
<p align=center><b><br />
P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna il 25 gennaio 2007.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 03.03.07</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-3-3-2007-n-231/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2007 n.231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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