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	<title>3/2/2021 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/2/2021 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/2/2021 n.226</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-3-2-2021-n-226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-3-2-2021-n-226/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/2/2021 n.226</a></p>
<p>L&#8217;OMESSA DICHIARAZIONE DI INFORMAZIONI NON IDONEE A INCIDERE SU MORALItà€ NON COMPORTA L&#8217;ESCLUSIONE DALLA GARA IN MANCANZA DI SPECIFICA PREVISIONE DELLA LEX SPECIALIS   Nota a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; Sentenza n. 812 dello scorso 27 gennaio 2021   a cura di Fiammetta Magliocca   Prologo In tema</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-3-2-2021-n-226/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/2/2021 n.226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-3-2-2021-n-226/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/2/2021 n.226</a></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: center;"><strong>L&#8217;OMESSA DICHIARAZIONE DI INFORMAZIONI NON IDONEE A INCIDERE SU MORALItà€ NON COMPORTA L&#8217;ESCLUSIONE DALLA GARA IN MANCANZA DI SPECIFICA PREVISIONE DELLA <em>LEX SPECIALIS</em></strong><br />  </div>
<div style="text-align: center;"><strong> Nota a <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/43435">CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; Sentenza n. 812 dello scorso 27 gennaio 2021</a></strong></p>
<p>  </p></div>
<div style="text-align: right;">a cura di Fiammetta Magliocca<br />  </div>
<p> <em><strong>Prologo</strong></em>  </p>
<div style="text-align: justify;"> In tema di cause escludenti e obblighi di buona fede, l&#8217;omessa dichiarazione che il presidente del consiglio di amministrazione, consigliere delegato e legale rappresentante della società  partecipante alla gara sia stato già  presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di società  terze soggette a procedura fallimentare non comporta l&#8217;esclusione dalla gara, ai sensi dell&#8217;art. 80 co. 5 lett. c e c-<em>bis</em>) d. lgs. n 50/2016, se tale circostanza non sia stata espressamente indicata quale causa di esclusione dal bando di gara. Tanto  stato stabilito dal Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 812 dello scorso 27 gennaio 2021.<br /> Per i Giudici di Palazzo Spada, infatti, in applicazione dei principi di parità  di trattamento, trasparenza e proporzionalità , le cause facoltative di esclusione delineate dalla citata disposizione normativa possono venire in rilievo soltanto a condizione che gli operatori economici siano stati preventivamente informati in modo chiaro, preciso e univoco, dell&#8217;esistenza di tali cause escludenti e dei correlati obblighi dichiarativi.<br /> Da ciò consegue che, laddove la <em>lex specialis</em> non contenga previsione alcuna in ordine alla causa facoltativa di esclusione, nè operi un rinvio alle norme legislative pertinenti, non può essere comminata una eventuale esclusione &quot;a sorpresa&quot; dell&#8217;operatore economico che abbia omesso la dichiarazione di informazioni comunque non idonee a incidere sulla valutazione circa la sua moralità  e affidabilità .</p>
<p> <em><strong>La vicenda in esame</strong></em></p>
<p> Con atto di gravame proposto innanzi al Consiglio di Stato, Spare Nav. I. Services S.r.l. chiedeva la riforma della sentenza con cui il TRGA di Bolzano aveva respinto il ricorso con cui erano stati impugnati gli atti della procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di manutenzione programmata indetta da Biopower Sardegna S.r.l., nonchè il provvedimento di aggiudicazione in favore dell&#8217;altra partecipante alla gara.<br /> In particolare, l&#8217;appellante censurava il rigetto del primo motivo di ricorso con cui era stata dedotta la violazione dell&#8217;art. 80, comma 5, lettere b), c) ed f-<em>bis</em>), e comma 6, d.lgs. 50/2016 (nel testo novellato dal d.l. n. 32/2019 convertito nella legge n. 55/2019), e lamentava, per la prima volta in appello, anche la violazione della previsione normativa di cui alla lettera c-<em>bis</em>) del comma 5 del citato art. 80, sotto il profilo che la prima classificata So.Co.Mar. s.r.l. aveva omesso di dichiarare che il presidente del consiglio di amministrazione, consigliere delegato e legale rappresentante era stato anche presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di altre due società  di capitali dichiarate fallite dal Tribunale di Sassari.</p>
<p> <em><strong>L&#8217;iter logico argomentativo seguito dal Consiglio di Stato</strong></em></p>
<p> Le conclusioni con cui il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo il gravame, si fondano sul seguente <em>ite</em>r logico argomentativo.<br /> Rilevata l&#8217;inammissibilità  per violazione del divieto dello <em>ius novorum</em> in appello del profilo di censura inerente alla violazione dell&#8217;art. 80 comma 5, lett. c-<em>bis</em>) d.lgs. 50/2016, i Giudici di Palazzo Spada escludono altresì l&#8217;integrazione delle fattispecie disciplinate dal citato art. 80, comma 5, lettere b), c) ed f-<em>bis</em>), osservando che non si verta nell&#8217;ipotesi di sottoposizione dell&#8217;operatore economico partecipante alla gara a procedura fallimentare, nè sia configurabile la causa escludente costituita dalla presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere.<br /> Infatti, da un lato, non risultavano essere stati sottoposti a procedura fallimentare nè la società  aggiudicataria nè il suo amministratore e rappresentante legale, dall&#8217;altro lato, si riteneva irrilevante la taciuta circostanza che quest&#8217;ultimo fosse stato amministratore, legale rappresentante o socio di società  di capitale dichiarate fallite e non collegate in alcun modo con la società  partecipante alla gara.<br /> Con riferimento a tale profilo, il Consiglio di Stato osserva che, sebbene le citate previsioni normative di cui alle lettere c) e c-<em>bis</em>) del comma 5 dell&#8217;art. 80 d.lgs. 50/2016, siano interpretate dall&#8217; orientamento consolidato &quot;<em>quali norme di chiusura in grado di comprendere tutti i fatti anche non predeterminabili </em>ex ante<em>, ma in concreto incidenti in modo negativo sull&#8217;integrità  e affidabilità  dell&#8217;operatore economico</em>&quot;, tra questi fatti non rientra l&#8217;omessa dichiarazione contestata all&#8217;aggiudicataria nel caso di specie. Pertanto, rimane fermo il principio per cui le cause facoltative di esclusione possono venire in rilievo soltanto se ne risulti dalla <em>lex specialis </em>di gara una chiara, precisa e univoca previsione.<br />  </div>
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		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2021 n.246</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-3-2-2021-n-246/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2021 n.246</a></p>
<p>Pres. Pennetti &#8211; Est. Tallaro 1. Procedimenti autorizzatori &#8211; Conferenza di Servizi &#8211; Autorizzazione paesaggistica- Valutazione di incidenza &#8211; Finalità  diverse &#8211; Valutazioni distinte &#8211; Possibilità  che siano di segno diverso 1. L&#8217;autorizzazione paesaggistica e la valutazione di incidenza sono destinate a perseguire finalità  diverse (la tutela dell&#8217;habitat l&#8217;una; la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-3-2-2021-n-246/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2021 n.246</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-3-2-2021-n-246/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2021 n.246</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pennetti &#8211; Est. Tallaro</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Procedimenti autorizzatori &#8211; Conferenza di Servizi &#8211; Autorizzazione paesaggistica- Valutazione di incidenza &#8211; Finalità  diverse &#8211; Valutazioni distinte &#8211; Possibilità  che siano di segno diverso</div>
<p></span></p>
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<div style="text-align: justify;">1. L&#8217;autorizzazione paesaggistica e la valutazione di incidenza sono destinate a perseguire finalità  diverse (la tutela dell&#8217;habitat l&#8217;una; la tutela del paesaggio l&#8217;altra), con la conseguenza che l&#8217;esito di segno diverso delle due distinte valutazioni non  indice sintomatico dell&#8217;illegittimità  dell&#8217;operato della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici che, nell&#8217;ambito di una Conferenza di Servizi, ha opposto il nulla osta paesaggistico, ai sensi dell&#8217;art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2014, nonostante la valutazione di incidenza sulla zona SIC interessata si fosse conclusa favorevolmente.</div>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2014, proposto da<br /> Eugenio Falvo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianfranco Spinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Gizzeria, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gennaro Di Natale, con domicilio eletto presso lo Studio dell&#8217;avvocato Maria Folino Raso, in Catanzaro, al corso Mazzini 74;<br /> Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;<br /> Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Annapaola De Masi, con domicilio eletto presso l&#8217;Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla via Milano, n. 28;<br /> Provincia di Catanzaro, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Chiarella e Federica Pallone, con domicilio eletto presso il proprio Ufficio legale, in Catanzaro, alla piazza G. Rossi;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della determinazione di conclusione della conferenza di servizi indetta dal Comune di Gizzeria per la valutazione e l&#8217;approvazione del progetto, sottoposto a rinnovo di autorizzazione paesaggistica, proposto da Eugenio Falvo per la realizzazione di un lido balenare in località  Pesce e Anguille, quale assunta dal rappresentante del detto Comune, nella sua veste di presidente della conferenza stessa, nella seduta decisoria del 19 giugno 2014 (protocollo n. 3860 del 23 giugno 2014);<br /> di ogni altro atto, anteriore e conseguente, connesso e collegato, del procedimento, con particolare riferimento al dissenso espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone con nota MIBAC-SBAP 008113 19/06/2014 Cl. 34.19.07/6.8, ed al preavviso di parere contrario della medesima Soprintendenza, espresso con nota MIBAC-SBAP-CS 006375 21/05/2014 Cl. 34.19.07/6.8.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gizzeria, del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, della Regione Calabria e della Provincia di Catanzaro;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Francesco Tallaro e trattato il ricorso ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;<br /> Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. &#8211; All&#8217;esito della conferenza di servizi svoltasi il 19 giugno 2014, il Comune di Gizzeria, autorità  procedente, ha preso atto del diniego di nulla osta paesaggistico opposto, ai sensi dell&#8217;art. 146 d.lgs. 22 gennaio 20014, n. 42, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone alla realizzazione, da parte di Eugenio Falvo, di uno stabilimento balneare il Gizzeria, località  Pesce e Anguille; conseguentemente ha constatato l&#8217;impossibilità  di approvazione dell&#8217;iniziativa.<br /> 2. &#8211; Eugenio Falvo si  quindi rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l&#8217;annullamento del diniego della Soprintendenza, se inteso quale atto autonomamente rilevante, e comunque della determinazione conclusiva della conferenza di servizi.<br /> Hanno resistito il Comune di Gizzeria e la Provincia di Catanzaro, seppure con comparse meramente formali.<br /> Anche il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali si  costituito, depositando al relazione dell&#8217;amministrazione.<br /> 3. &#8211; Il ricorso  stato trattato ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, in data 16 dicembre 2020.<br /> 4. &#8211; Al primo motivo di ricorso, Eugenio Falvo ha premesso che il progetto di realizzazione di uno stabilimento balneare aveva già  ottenuto nel 2007 la prescritta autorizzazione paesaggistica e che l&#8217;esigenza di rinnovo era derivata dalla mancata realizzazione dell&#8217;opera nel quinquennio previsto dalla legge; e che anche la valutazione di incidenza sulla zona SIC dei laghi La Vota si era conclusa favorevolmente.<br /> 4.1. &#8211; Ciò posto, il provvedimento sarebbe viziato da difetto di motivazione, non essendo state illustrate adeguatamente le ragioni per cui la Soprintendenza avrebbe riconsiderato il proprio precedente assenso.<br /> Sotto altro profilo, l&#8217;amministrazione avrebbe illogicamente considerato invasivo l&#8217;intervento, senza tener conto del fatto che tutte le strutture dello stabilimento balneare sono temporanee, destinate a essere smontate in autunno, per come correttamente rilevato in sede di VINCA.<br /> Ancora, la Soprintendenza avrebbe mostrato, con le sue note, di considerare solo una parte del progetto caratterizzata da opere invasive, ma non avrebbe mai specificato quali manufatti sarebbero incompatibili con le esigenze di tutela del paesaggio, onde consentire al privato di riadattare il proprio progetto.<br /> Infine, il diniego sembra essere giustificato anche dall&#8217;esigenza di evitare che la realizzazione di uno stabilimento balneare dia l&#8217;avvio a una serie di attività  edilizie pubbliche e private, che finirebbero per attenuare i valori paesaggistici e naturalistici che invece andrebbero tutelati; ma tali considerazioni, che già  ignorano la presenza di altri stabilimenti balneari, deriverebbero dal fraintendimento delle finalità  che l&#8217;autorizzazione paesaggistica persegue.<br /> 4.2. &#8211; D&#8217;altra parte, considerando le note della Soprintendenza nel contesto della conferenza di servizi, il dissenso espresso non sarebbe accompagnato, per come richiesto dall&#8217;art. 14-<em>quater</em> l. 7 agosto 1990, n. 241, dall&#8217;indicazione delle modifiche necessarie per ottenere l&#8217;assenso.<br /> 5. &#8211; Con il secondo motivo di ricorso, si assume che, poichè il progetto aveva superato la valutazione di incidenza sulla zona SIC dei laghi &#8220;La Vota&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 14-<em>quater</em>, comma 5, l. n. 241 del 1990, non si sarebbe potuto esprimere il dissenso alla realizzazione dell&#8217;opera se non per ragioni di tutela della salute, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela della pubblica incolumità .<br /> 6. &#8211; Con il terzo motivo di ricorso, infine, si deduce che a fronte del diniego di autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza, il Comune di Gizzeria non avrebbe dovuto arrestare il procedimento, bensì attivare i meccanismi di risoluzione del dissenso di cui all&#8217;art. 14-<em>quater</em> comma 3 l. n. 241 del 1990.<br /> 7. &#8211; Il primo motivo di ricorso  palesemente infondato sotto due dei profili di illegittimità  sollevati.<br /> 7.1. &#8211; Innanzitutto, nel 2007 il progetto presentato dal ricorrente aveva ottenuto l&#8217;autorizzazione paesaggistica secondo il procedimento transitorio dettato dall&#8217;art. 159 d.lgs. n. 42 del 2004.<br /> L&#8217;autorizzazione, dunque, era stata concessa dalla Provincia di Catanzaro e la Soprintendenza si era limitata al controllo di legittimità  previsto dalla legge applicabile <em>ratione temporis</em>, senza poter sovrapporre la propria valutazione di merito a quella dell&#8217;Ente locale (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI , 2 dicembre 2019, n. 8246).<br /> Ciò esclude che possa essere rilevata contraddittorietà  tra la valutazione &#8211; di merito &#8211; svolta dalla Soprintendenza con le note impugnate e il controllo di legittimità  operato nella precedente occasione.<br /> 7.2. &#8211; Per altro verso, autorizzazione paesaggistica e valutazione di incidenza sono destinare a perseguire finalità  diverse (la tutela dell&#8217;habitat l&#8217;una; la tutela del paesaggio l&#8217;altra), sicchè l&#8217;esito di segno diverso delle due distinte valutazioni non  indice sintomatico dell&#8217;illegittimità  dell&#8217;operato della Soprintendenza.<br /> 8. &#8211; Chiaramente infondato  anche il secondo motivo di ricorso, atteso che nella vicenda in esame non vi  stata la valutazione di impatto ambientale, cui si ricollega la disciplina del comma 5 dell&#8217;art. 14-<em>quater</em> d.lgs. n. 42 del 2004, ma piuttosto la valutazione di incidenza, che  istituto affatto diverso.<br /> 9. &#8211; Le rimanenti censure, invece, risultano fondate nei limiti che seguono.<br /> Infatti, la Soprintendenza ha negato l&#8217;autorizzazione paesaggistica con modalità  diverse da quelle delineate dal combinato disposto dell&#8217;art. 146, commi 8 e 9 d.lgs. n. 42 del 2004, e dell&#8217;art. 14-<em>quater</em>, comma 1 l. n. 241 del 1990, nel testo <em>ratione temporis</em> applicabile.<br /> In particolare, non sono mai state individuate le caratteristiche progettuali che avrebbero reso lo stabilimento balneare, caratterizzato da strutture temporanee e removibili, incompatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, nè sarebbero state indicate, come preteso dalla legge, le modifiche progettuali necessarie per ottenere l&#8217;autorizzazione paesaggistica.<br /> D&#8217;altra parte, una volta che il diniego di autorizzazione  stato espresso in sede di conferenza di servizi, e verificato che la posizione dell&#8217;amministrazione statale era contrapposta alle valutazioni degli Enti locali coinvolti, il dissenso avrebbe dovuto dar luogo al procedimento di composizione previsto dall&#8217;art. 14-<em>quater</em> comma 3 l. n. 241 del 1990.<br /> 10. &#8211; Il ricorso deve quindi essere accolto nei termini appena delineati.<br /> Le spese di lite possono essere compensate, considerato che solo alcuni motivi di ricorso si sono rivelati fondati.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Pennetti, Presidente<br /> Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore<br /> Domenico Gaglioti, Referendario</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Francesco Tallaro</strong>   <strong>Giancarlo Pennetti</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO<br />  </div>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-3-2-2021-n-246/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2021 n.246</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2021 n.30</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-3-2-2021-n-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-3-2-2021-n-30/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-3-2-2021-n-30/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2021 n.30</a></p>
<p>Pres. Silvestri &#8211; Est. Busico 1. Procedimenti autorizzatori &#8211; Istanza per l&#8217;autorizzazione unica per la realizzazione e l&#8217;esercizio di un parco eolico &#8211; Conferenza di servizi &#8211; Parere negativo reso dal MIBACT &#8211; Apposizione di vincoli archeologici &#8211; Discrezionalità  tecnico &#8211; specialistica &#8211; Non sindacabile   1. Nell&#8217;ambito del procedimento</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Silvestri &#8211; Est. Busico</span></p>
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<div style="text-align: justify;">1. Procedimenti autorizzatori &#8211; Istanza per l&#8217;autorizzazione unica per la realizzazione e l&#8217;esercizio di un parco eolico &#8211; Conferenza di servizi &#8211; Parere negativo reso dal MIBACT &#8211; Apposizione di vincoli archeologici &#8211; Discrezionalità  tecnico &#8211; specialistica &#8211; Non sindacabile<br />  </div>
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<div style="text-align: justify;">1. Nell&#8217;ambito del procedimento di rilascio dell&#8217;autorizzazione unica per la realizzazione e l&#8217;esercizio di un parco eolico, non può essere ritenuto illegittimo l&#8217;operato del MIBACT a seguito del rilascio di parere negativo durante la Conferenza di servizi, in caso di ravvisate interferenze dell&#8217;impianto eolico con le esigenze paesaggistiche dell&#8217;area, allorquando le contestazioni del privato si risolvano in deduzioni generiche e non specificamente articolate.<br /> Parimenti non sono censurabili le scelte compiute dal MIBACT di sottoporre a tutela archeologica alcune aree interessate dal progetto in esame, atteso che riguardano il merito della scelta vincolistica del MIBACT e in considerazione del fatto che il privato non può sostituirsi alla Soprintendenza in ordine al valore storico &#8211; archeologico dei beni tutelati, disponendo quest&#8217;ultima di un&#8217;ampia discrezionalità  tecnico &#8211; specialistica ed essendo il potere di valutazione esercitato sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità  manifesta ovvero errore di fatto conclamato. Anche la Regione non  abilitata a giudicare le modalità  ed i contenuti dei vincoli apposti da MIBACT ma può solo prenderne atto.</div>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 321 del 2016, proposto da<br /> Gamma Wind S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Ferrara e Francesco Laddaga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Molise, Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, Autorità  di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Campobasso, via Insorti d&#8217;Ungheria, 74;<br /> Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Comune di Montecilfone, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Comune di Palata, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> 1) della D.D. n. 2960 adottata dalla regione Molise, Direzione Generale della Giunta &#8211; Area Seconda (cod. 2c.02) Servizio Programmazione Politiche Energetiche, in data 30 giugno 2016, notificata via PEC in data 1 luglio 2016;<br /> 2) del parere negativo del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del turismo &#8211; Segretariato Generale per il Molise, reso nell&#8217;ambito della Conferenza di servizi, esitata nel provvedimento impugnato <em>sub</em> 1);<br /> 3) del decreto Interministeriale 10 settembre 2010;<br /> 4) della Delibera di Giunta Regionale della Regione Molise n. 621/2011 recante &lt;&lt;<em>Linee Guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all&#8217;art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003</em>[&#038;]&gt;&gt;;<br /> 5) dei decreti nn. 27/2015, 28/2015 e 29/2015 di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante, emessi dal MIBACT, Soprintendenza Archeologica del Molise, in data 1 settembre 2015;<br /> 6) del parere negativo del Comune di Palata, reso nell&#8217;ambito della Conferenza dei servizi, esitata nel provvedimento impugnato sub 1);<br /> nonchè per la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise, del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, dell&#8217;Autorità  di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, del Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno e del Comune di Montecilfone;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Daniele Busico e rilevato che l&#8217;udienza si  svolta ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;</p>
<p> In data 28 settembre 2009 (n. prot. 9891) la società  Gamma Wind S.r.l. ha presentato istanza per l&#8217;autorizzazione unica ai sensi dell&#8217;art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 presso la Regione Molise (ex servizio Energia), per la realizzazione e l&#8217;esercizio di un parco eolico nel Comune di Montecilfone, in località  Mauro, con relative opere di connessione alla RTN anche nel Comune di Palata, della potenza complessiva di 22,850 MW.<br /> In pari data, la società  odierna ricorrente ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità  ambientale si sensi dell&#8217;art. 9 della Legge Regionale n. 21/2000 e dell&#8217;art. 32 del D.lgs. 152/2006, come modificato dall&#8217;art. 20 del D.lgs. n. 4/2008 presso la Regione Molise (ex servizio Conservazione della Natura e VIA).<br /> In data 9 febbraio 2010, a seguito dell&#8217;emanazione delle Linee Guida Regionali per l&#8217;istallazione degli impianti da fonti rinnovabili (allegate alla D.G.R. n. 1079/2009), la società  &#8211; verificata la compatibilità  del progetto con le stesse &#8211; ha chiesto la riattivazione del procedimento per il rilascio dell&#8217;autorizzazione unica e di tutti i subprocedimenti ad essa connessi.<br /> Con nota prot. n. 4437 del 23 marzo 2010, a seguito di integrazione documentale, il Servizio Energia della Regione Molise ha comunicato alla società  la procedibilità  dell&#8217;impianto, mentre con nota prot. n. 7667 del 16 aprile 2010, il Servizio Conservazione della Natura e VIA della Regione Molise ha evidenziato il permanere di carenze progettuali e documentali.<br /> A seguito della disposta integrazione, con nota prot. n. 14533 del 2 settembre 2010 il Servizio Conservazione della Natura e VIA ha rilasciato la procedibilità  del progetto.<br /> Con determinazione Dirigenziale n. 160 del 25 novembre 2010, il progetto  stato assoggettato a VIA, ai sensi dell&#8217;art. 23 del D.lgs. 152/2006.<br /> Con nota prot. 33069 del 27 dicembre 2011 la società  ricorrente ha trasmesso alla Regione Molise il progetto di adeguamento alle nuove Linee Guida regionali intervenute con D.G.R. 621/2011. A seguito di varie convocazioni del comitato tecnico VIA e di alcune integrazioni documentali, con D.G. n. 62 del 21 febbraio 2014  stato espresso giudizio positivo di compatibilità  ambientale, ai sensi dell&#8217;art. 8 della Legge Regionale 21/2000.<br /> In data 22 maggio 2014 si  tenuta la conferenza di servizi nell&#8217;ambito della quale l&#8217;Amministrazione procedente ha preso atto del dissenso espresso dal Direttore Regionale del MIBACT relativamente a) alle interferenze dell&#8217;impianto eolico con le località  tutelate ai sensi dell&#8217;art. 142 lett. g) del D.lgs. 42/2004 del Comune di Montecilfone, del Comune di Guglionesi e del Comune di Montenero di Bisaccia, con il tratturo Centurelle Montesecco; b) ad alcune aree di rinvenimento di materiale archeologico.<br /> All&#8217;esito di una successiva conferenza di servizi (in data 20 novembre 2014), confermato il dissenso del MIBACT e del Comune di Palata relativamente al giudizio favorevole di compatibilità  ambientale, la Regione Molise (nota prot. n. 21581 del 25 febbraio 2015) ha trasmesso gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell&#8217;art. 14 <em>quater</em>, comma 3, l. 241/1990.<br /> Con nota prot n. 29339 del 11 novembre 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito di interlocuzioni con le amministrazioni interessate dal procedimento, ha rilevato che il dissenso espresso dal MIBACT si  configurato esclusivamente come dissenso paesaggistico e che era già  stata acquisita la VIA, sicchè ai sensi dell&#8217;art. 14 <em>ter</em>, comma 3, l. 241/1990, gli atti sono stati restituiti alla Regione Molise.<br /> In data 10 marzo 2016, si  tenuta pertanto una nuova conferenza di servizi alla quale la società , pur invitata, non ha preso parte. Nell&#8217;ambito della seduta il MIBACT ha ribadito il precedente dissenso e ha rilevato che con D.D. nn. 27, 28 e 29 del 1 settembre 2015, sono state sottoposte a tutela archeologica alcune aree interessate dal progetto in esame.<br /> Con nota prot. n. 60406 del 27 maggio 2016 la Regione Molise ha trasmesso alla società  ricorrente il preavviso di rigetto <em>ex</em> art. 10 <em>bis</em> l. 241/1990, in considerazione dei vincoli paesaggistici già  riscontrati e di quelli archeologici intervenuti.<br /> A seguito di osservazioni della società , con D.D. n. 2960 del 30 giugno 2016 la Regione Molise &#8211; richiamate le predette criticità  progettuali sollevate dal MIBACT &#8211; ha rigettato l&#8217;istanza per la realizzazione ed esercizio dell&#8217;impianto eolico in questione.<br /> Con ricorso depositato il 2 novembre 2016, la società  ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l&#8217;annullamento sulla base dei seguenti motivi.<br /> Col primo motivo, la ricorrente si duole della violazione delle disposizioni che presidiano e garantiscono la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo e, in particolare, alla convocazione e composizione della conferenza di servizi: la scelta dell&#8217;amministrazione procedente di non consentire la compresenza in conferenza del rappresentante legale della società  istante e dei tecnici e consulenti legali della stessa avrebbe leso la posizione del privato.<br /> Col secondo motivo, la società  ricorrente lamenta l&#8217;illegittimità  del parere del MIBACT che, da un lato, rappresenta come ostative esigenze di tutela paesaggistica del tutto recessive o inesistenti e, dall&#8217;altro lato, appone vincoli archeologici &lt;&lt;<em>all&#8217;unico scopo di costituire strumento per legittimare la bocciatura del progetto della ricorrente</em>&gt;&gt;.<br /> In conseguenza dell&#8217;illegittimità  dei provvedimenti gravati e del superamento del termine procedimentale, la società  chiede il risarcimento del danno ingiusto.<br /> Si sono costituite la Regione Molise, il Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, l&#8217;Autorità  di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno, e il Comune di Montecilfone per resistere al ricorso.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 13 gennaio 2021 la causa  passata in decisione.<br /> Occorre preliminarmente respingere la richiesta di interruzione del giudizio, formulata dalla difesa erariale in relazione alla soppressione dell&#8217;Autorità  di Bacino, giusta decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente n. 294 del 25 ottobre 2015, emanato in base all&#8217;articolo 51 comma 4 della legge 221/2015. Il Consiglio di Stato, nell&#8217;esaminare la questione dell&#8217;interruzione del processo a seguito della soppressione di un ente pubblico, ha rilevato la specificità  delle &lt;&lt;<em>situazioni, corrispondenti a mero riassetto di un apparato organizzativo necessario della pubblica amministrazione&#038;in rapporto al quale può configurarsi non successione a titolo universale nel senso proprio del termine, ma una successione nel </em>munus<em>: fenomeno di natura pubblicistica, concretizzato nel passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche, con trasferimento della titolarità  sia delle strutture burocratiche che dei rapporti amministrativi pendenti ma senza una vera soluzione di continuità  e, quindi, senza maturazione dei presupposti dell&#8217;evento interruttivo</em>.&gt;&gt; (Cons. Stato, Sez. VI: sentenza 3 luglio 2014, n. 3369; ordinanza 11 settembre 2014, n. 4630).La fattispecie di successione nel/<em>munus</em>/si riscontra nel caso in esame, considerato che, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 2 del D.M. n. 294 del 25 ottobre 2015, all&#8217;Autorità  di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore  subentrata l&#8217;Autorità  di bacino distrettuale &lt;&lt;<em>in tutti i rapporti, attivi e passivi, delle Autorità  di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989, territorialmente corrispondenti, relativi alle funzioni ad essa attribuite a far data dall&#8217;entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati su proposta del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, d&#8217;intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio  interessato dal distretto idrografico, ai sensi dell&#8217;art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.</em>&gt;&gt;.<br /> Occorre altresì preliminarmente osservare che il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno e il Comune di Montecilfone difettano della legittimazione passiva atteso che nessun provvedimento a loro riferibile  stato impugnato dalla società  ricorrente.<br /> Il ricorso  infondato.<br /> A detta della ricorrente il provvedimento di diniego sarebbe illegittimo in quanto alla seduta della conferenza di servizi del 10 marzo 2016 la Regione Molise ha preteso che partecipasse esclusivamente un rappresentante dell&#8217;impresa, impedendo la partecipazione anche del progettista dell&#8217;impianto e dei consulenti legali del promotore.<br /> Occorre sul punto premettere che la partecipazione della società  alla conferenza in questione risulta essere stata assicurata mediante una diretta convocazione (cfr. nota prot. n. 21833 del 29 febbraio 2016, doc. 19 della produzione della ricorrente), stante la presenza della società  in indirizzo nella missiva, nel pieno rispetto dei diritti partecipativi della ricorrente. Infatti nessuna norma impone all&#8217;amministrazione di consentire la partecipazione di più soggetti in rappresentanza del privato in seno alla conferenza di servizi.<br /> Peraltro, il comma 2 <em>bis</em> dell&#8217;art. 14 <em>ter</em> della L. 241/1990 dispone che &lt;&lt;<em>alla conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e 14 </em>bis<em> sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto</em>&gt;&gt; e, in mancanza di una specifica allegazione da parte della ricorrente in ordine al concreto apporto partecipativo che sarebbe stato obliterato, la doglianza si risolve in un vizio meramente formale.<br /> Va peraltro sottolineato, come correttamente osservato dalla difesa erariale, che la società  ricorrente ha scelto di non partecipare all&#8217;adunanza del 10 marzo 2016, non inviando nemmeno un rappresentante; con la conseguenza che l&#8217;assenza si  tradotta in una libera scelta procedimentale dell&#8217;istante che fa inevitabilmente dequotare il vizio lamentato.<br /> Anche il secondo motivo  infondato.<br /> Le contestazioni ai vincoli paesaggistici si risolvono in deduzioni generiche e non specificamente articolate, tali da poter consentire di affermare l&#8217;illegittimità  del diniego opposto dal MIBACT. In particolare, il D.M. del 1927 e il D.M. del 1976 non sono stati ritenuti obsoleti o abrogati, dall&#8217;amministrazione procedente, ma vigenti e attuali, evidentemente adottati con lo scopo di tutelare le peculiarità  panoramiche fruibili dal belvedere del limitrofo comune di Guglionesi (D.M. 1927) e le peculiarità  culturali e archeologiche del tratturo Centurelle che sono soggetti al rispetto dei limiti distanziali di cui alla lettera a) del punto 16.1 delle Linee Guida Regionali allegate alla D.G.R. n. 621/2011.<br /> La deduzione del ricorrente relativamente al fatto che il progetto non rientrerebbe nella fascia di pertinenza tratturale (per 170 m) e che, in sede di progettazione, le indagini svolte hanno escluso qualunque tipo di interferenza visiva degli aerogeneratori col tratturo  affermata in maniera del tutto apodittica, senza precisi riferimenti ad accertamenti peritali o evidenze documentali.<br /> Anche le contestazioni dei vincoli archeologici (impressi dagli intervenuti D.D. n. 27/2015, 28/2015 e 29/2015) non sono attendibili, atteso che riguardano il merito della scelta vincolistica del MIBACT, richiamando soltanto la valutazione di parte (doc. 23 a firma del prof. Rescio) che il privato vorrebbe sostituire a quella della Soprintendenza in ordine al valore storico-archeologico dei beni tutelati.<br /> In materia, la Soprintendenza dispone di un&#8217;ampia discrezionalità  tecnico &#8211; specialistica nel dare i pareri di compatibilità  ed il potere di valutazione tecnica esercitato  sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità  manifesta ovvero errore di fatto conclamato (<em>cfr.</em> Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4899, e 11 settembre 2013, n. 4481); tutti vizi che nel caso di specie sono rimasti indimostrati.<br /> Quanto al vizio che inficerebbe in via derivata anche la D.D. n. 2960/2016, occorre osservare che la Regione Molise non era abilitata a giudicare le modalità  e i contenuti dei vincoli apposti ma esclusivamente a prenderne atto e a verificare il rispetto dei criteri di localizzazione disposti ai sensi del D.M. 10/9/2010 e delle Linee Guida Regionali allegate alla del. G.R. n. 621/2011.<br /> In relazione al richiamo operato dall&#8217;Amministrazione procedente all&#8217;art. 16.1 delle Linee Guida regionali (che prevedono una fascia di rispetto di 500 metri), il ricorrente si limita ad affermarne la sproporzione senza però riuscire a dimostrare quegli errori di valutazione abnormi, idonei a scalfire la legittimità  del provvedimento di rigetto. Infatti  del tutto apodittica, perchè non suffragata, l&#8217;affermazione del ricorrente circa il fatto che i ritrovamenti non hanno alcun particolare interesse storico archeologico. Il fatto che i ritrovamenti sono stati reinterrati non comporta, come invece vorrebbe il ricorrente che &lt;&lt;<em>pertanto non saranno mai oggetto di qualsivoglia fruizione da parte della collettività </em>&gt;&gt;, essendo rimasto indimostrato che gli stessi, ancorchè interrati, non siano bisognosi della tutela accordata dal MIBACT e della conseguente applicazione della fascia di rispetto di cui all&#8217;art. 16.1 delle Linee Guida regionali.<br /> Anche il dedotto sviamento di potere  stato meramente allegato, non essendo emersi elementi tali da poter affermare che l&#8217;esercizio del potere amministrativo da parte del MIBACT, ampiamente discrezionale, sia stato funzionale alla tutela di interessi niente affatto in pericolo, ma solo ed esclusivamente a costituire una idonea base motivazione per impedire la realizzazione del progetto. La genuinità  dell&#8217;agire del MIBACT, nel caso in esame, emerge dall&#8217;approfondita istruttoria e dalle esigenze di tutela più volte rappresentate e non inficiate dal presente gravame.<br /> La richiesta di verificazione o CTU, avanzata dal ricorrente alle pagine 35 e 36 del ricorso, verterebbe sul merito dell&#8217;esercizio del potere riservato al MIBACT, apparendo all&#8217;evidenza del tutto esplorativa e valutativa.<br /> Deve essere poi rigettata anche la domanda risarcitoria conseguente alla dedotta illegittimità  dei provvedimenti impugnati, attesa la reiezione della domanda di annullamento degli stessi.<br /> Quanto al danno da ritardo, si osserva che la durata del procedimento (che pur ha visto incidenti procedimentali e istruttori impegnativi) ha superato il termine di legge ed  stata obbiettivamente eccessiva (l&#8217;istanza  stata presentata nel 2009 e il procedimento si  concluso soltanto nel 2016). Tuttavia i danni allegati dalla società  ricorrente sono sguarniti del necessario apporto probatorio. Il danno di ¬ 7.500.000,00 per ogni anno di ritardato esercizio, riferibile al mancato accesso al sistema incentivante per il 2012,  stato solo affermato dalla ricorrente ed  sganciato da riferimenti probatori concreti che possano consentirne il vaglio.<br /> Le spese di lite, per la natura della vertenza, sono integralmente compensate tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:<br /> &#8211; dichiara il difetto di legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno e del Comune di Montecilfone;<br /> &#8211; respinge il ricorso;<br /> &#8211; compensa le spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Silvio Ignazio Silvestri, Presidente<br /> Marianna Scali, Referendario<br /> Daniele Busico, Referendario, Estensore</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Daniele Busico</strong>   <strong>Silvio Ignazio Silvestri</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
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		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2021 n.43</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-3-2-2021-n-43/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-3-2-2021-n-43/</guid>

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<p>Pres. Settesoldi &#8211; Est. Ricci Rifiuti &#8211; Bonifica &#8211; Sito di interesse nazionale &#8211; Articolo 252 d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Individuazione soggetto responsabile &#8211; Articolo 244 d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Competenza &#8211; Permane a livello provinciale &#8211; Ratio In tema di bonifica, anche con riguardo alla procedura relativa ai Sin</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Settesoldi &#8211; Est. Ricci</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Rifiuti &#8211; Bonifica &#8211; Sito di interesse nazionale &#8211; Articolo 252 d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Individuazione soggetto responsabile &#8211; Articolo 244 d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Competenza &#8211; Permane a livello provinciale &#8211; <em>Ratio</em></div>
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<div style="text-align: justify;">In tema di bonifica, anche con riguardo alla procedura relativa ai Sin (Siti di interesse nazionale) di cui all&#8217;articolo 252 del Codice dell&#8217;Ambiente, il quale attribuisce alla competenza esclusiva del Ministero dell&#8217;Ambiente, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, &#8220;<em>le procedure di bonifica di cui all&#8217;articolo 242 dei siti di interesse nazionale</em>&#8220;, ordinariamente di spettanza regionale, permane la competenza provinciale <em>ex</em> articolo 244, comma 2, del Codice sulla fase ontologicamente e giuridicamente preliminare alla bonifica, afferente alla pregiudiziale individuazione del soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento. La <em>ratio </em>sottesa all&#8217;articolo 252  dunque finalizzata esclusivamente alla centralizzazione della competenza in ordine allo svolgimento del complesso delle operazioni di bonifica (ossia, in termini più tecnico-giuridici, al procedimento di bonifica), altrimenti ripartita su scala regionale. Il mantenimento della competenza provinciale in proposito risponde, del resto, a concrete ragioni, posto che l&#8217;Ente di prossimità  territoriale, proprio per tale sua natura, risulta strutturalmente meglio in grado, rispetto al Ministero, di individuare il responsabile dell&#8217;inquinamento.</div>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 256 del 2020, proposto da<br /> -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Capria, Teodora Marocco, Rosario Zacca&#8217;, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria <em>ex lege</em> in Trieste, piazza Dalmazia, 3;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS- in Amministrazione Straordinaria, Comune di -OMISSIS- non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> &#8211; della nota del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 giugno 2020, prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto: &#8220;Sito di interesse nazionale &#8220;-OMISSIS- di -OMISSIS-&#8221; &#8211; Accordi di programma per la bonifica, messa in sicurezza e risanamento ambientale &#8211; Azione di risarcimento del danno ambientale c/ -OMISSIS&#8211; Corte di appello di Milano, sentenza n. -OMISSIS&#8211; avvio degli interventi d&#8217;ufficio ex art. 252, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006&#8243;;<br /> &#8211; di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;<br /> Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;<br /> Visti l&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l&#8217;art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70);<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma <em>Microsoft Teams</em>, il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. -OMISSIS-domanda l&#8217;annullamento della nota del Ministero dell&#8217;Ambiente datata 09.06.2020, con cui le viene richiesto di comunicare, nel termine di 20 giorni, se intenda provvedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del sito denominato &#8220;-OMISSIS- di -OMISSIS-&#8221; in località  Grado.<br /> 1.1 La richiesta  stata formulata dall&#8217;amministrazione in forza dell&#8217;accertamento di cui alla sentenza parziale n. -OMISSIS- della Corte d&#8217;Appello di Milano, che ha accertato una <em>&#8220;corresponsabilità &#8220;</em> di -OMISSIS- per l&#8217;inquinamento del sito e i relativi danni, da quantificarsi con CTU attualmente in svolgimento.<br /> 1.2. L&#8217;impugnante -OMISSIS-, società  costituita nel 2004 mediante scissione della <em>holding </em>-OMISSIS-, rappresenta di non aver mai direttamento operato nel sito di -OMISSIS-, che era invece gestito da-OMISSIS- s.r.l. (società  controllata dalla -OMISSIS-). La corresponsabilità  accertata, lungi dall&#8217;essere espressione di un&#8217;effettiva partecipazione all&#8217;inquinamento sotto il profilo materiale &#8211; causalistico, discenderebbe dall&#8217;applicazione delle disposizioni societarie che disciplinano le operazioni straordinarie e le relative responsabilità  per debiti pregressi.<br /> 2. L&#8217;atto  impugnato valorizzando i seguenti motivi:<br /> <em>&#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e ss. Della parte quarta e degli artt. 300 e ss. E della parte sesta del d. Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della l. 241/1990. Violazione del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e motivazione. Travisamento dei fatti, </em>per impossibilità  di qualificare -OMISSIS- come &#8220;<em>operatore&#8221;</em> (ai sensi dell&#8217;art. 302, comma 4, d.lgs. 152/2006) obbligato ad effettuare gli interventi di bonifica, non potendo ciò discendere dalle vicende societarie che hanno interessato il presunto responsabile della contaminazione (-OMISSIS-) e la società  controllante (-OMISSIS-). La corresponsabilità  di cui alla sentenza della Corte d&#8217;Appello di Milano si fonda unicamente sulle norme codicistiche in materia di scissioni societarie, ma non dimostra alcun effettivo apporto causale di -OMISSIS- ai fatti di inquinamento.<br /> <em>&#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e ss. Della parte quarta, dell&#8217;art. 252 e degli artt. 300 e ss. E della parte sesta 15 del d. Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della l. 241/1990. Violazione del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti per l&#8217;esercizio del potere. Carenza assoluta di istruttoria, </em>per insussistenza dei presupposti di cui all&#8217;art. 252, comma 5 del d.lgs. 152/2006, citato dal Ministero a fondamento della propria pretesa.<br /> <em>&#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e ss. Della parte quarta del d. Lgs. 152/2006 sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della l. 241/1990. Violazione del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, ingiustizia manifesta e disparità  di trattamento. Sviamento, </em>perchè -OMISSIS- potrebbe al più rispondere quale &#8220;corresponsabile&#8221; di -OMISSIS-, nei limiti della sua responsabilità  e mai per l&#8217;intero.<br /> <em>&#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 244 e 245 del d. Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 300 e ss. Del d. Lgs. 152/2006. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e ingiustizia manifesta, </em>per non essere stato compiuto il dovuto procedimento per l&#8217;individuazione del responsabile.<br /> <em>&#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e ss. Della parte quarta del d. Lgs. 152/2006 sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della l. 241/1990. Violazione del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;. Eccesso di potere per perplessità . Assoluta carenza dei presupposti, </em>per impossibilità , in ogni caso, di procedere con gli interventi a causa dell&#8217;indisponibilità  delle aree.<br /> 3. Il Ministero ha eccepito l&#8217;inammissibilità  del presente ricorso per carenza di interesse, in ragione del carattere non provvedimentale dell&#8217;atto. Ha altresì argomentato per l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso.<br /> 4. All&#8217;udienza del 27.01.2021 la ricorrente, replicando alla preliminare eccezione di inammissibilità , ha preso atto di quanto affermato dal Ministero e rappresentato che il contenuto della nota ben poteva legittimare una diversa interpretazione del destinatario (come vero e proprio ordine di bonifica).<br /> 5. L&#8217;eccezione del Ministero resistente appare fondata.<br /> 5.1. Nella nota impugnata in questa sede, il Ministero rappresenta la necessità  di procedere al ripristino del sito di interesse nazionale &#8220;-OMISSIS- di -OMISSIS-&#8220;, ai sensi dell&#8217;art. 252 del d.lgs. 152 del 2006 (Codice Ambiente). A tale proposito, visto il contenuto della sentenza parziale della Corte d&#8217;Appello di Milano e l&#8217;ivi affermata <em>&#8220;corresponsabilità &#8221; </em>della ricorrente -OMISSIS- (nella precedente denominazione di -OMISSIS-) per le vicende di inquinamento, ha domandato a quest&#8217;ultima <em>&#8220;se intenda provvedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino nel sito di interesse nazionale &#8220;-OMISSIS- di -OMISSIS-&#8221; con l&#8217;avvertimento che, in difetto, si procedeà  d&#8217;ufficio alla realizzazione dei detti interventi ed al conseguente recupero delle somme ai sensi della normativa vigente&#8221;</em>.<br /> 5.2. Per l&#8217;amministrazione tale atto avrebbe valenza meramente interlocutoria: a fronte di una sentenza non passata in giudicato, che accerta la corresponsabilità  della ricorrente,  stata sollecitata una sua presa di posizione sulla questione, quale normale passaggio dell&#8217;<em>iter </em>procedimentale che precede l&#8217;effettuazione in via diretta degli interventi.<br /> 5.4. Il Tribunale ritiene che all&#8217;interpretazione dell&#8217;atto fornita dallo stesso soggetto emanante, per il tramite della difesa erariale, debba riconoscersi, se non valore giuridicamente vincolante di interpretazione autentica, quantomeno un rilievo privilegiato, idoneo a precludere una futura azione contraddittoria rispetto alle stesse esplicite argomentazioni difensive.<br /> 5.5. In particolare l&#8217;amministrazione, nell&#8217;affermare il carattere <em>&#8220;interlocutorio&#8221; </em>della propria nota, dimostra di non riconoscere alla stessa un valore di definitiva individuazione del responsabile dell&#8217;inquinamento, per ciò solo tenuto ad effettuare gli interventi di bonifica, ma una mera funzione conoscitiva delle intenzioni della ricorrente, a fronte dell&#8217;intervenuto pronunciamento della Corte d&#8217;Appello.<br /> 6. La suddetta ricostruzione appare peraltro, ad avviso del Tribunale, quella naturalmente ricavabile dall&#8217;interpretazione dell&#8217;atto e dalla normativa del Titolo V del T.U. ambiente (d.lgs. 152/2006).<br /> 6.1. Dal primo si evince, infatti, che il carattere <em>urgente</em> e <em>indifferibile</em> degli interventi non  ritenuto compatibile con i tempi di definizione del complesso contenzioso civile pendente, sorgendo quindi la necessità  di procedere in via diretta alla bonifica, salvo il futuro recupero delle somme dai soggetti individuati come <em>&#8220;responsabili&#8221;</em> ai sensi delle disposizioni in materia ambientale. In questo contesto  ragionevole che il Ministero abbia voluto preliminarmente verificare l&#8217;esistenza di un&#8217;eventuale volontà  del ricorrente tesa alla spontanea assunzione degli oneri di bonifica, pur nella consapevolezza di non poterli, allo stato, giuridicamente imporre. La prospettazione di un futuro recupero delle somme (da intendersi pur sempre condizionata all&#8217;accertamento definitivo della responsabilità ) può conferire alla nota una funzione &#8220;propulsiva&#8221; dell&#8217;azione del destinatario, ma non muta il carattere non provvedimentale dell&#8217;atto, di per sè inidoneo ad incidere autoritativamente sulla sua sfera giuridica.<br /> 6.2. In ogni caso, a far propendere per l&#8217;esclusione del valore provvedimentale dell&#8217;atto  altresì il rilievo per cui l&#8217;individuazione definitiva del soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento, tenuto alla bonifica, sarebbe stata di competenza di altro diverso soggetto pubblico. A tale proposito, infatti, l&#8217;art. 244 T.U. Ambiente fa testuale riferimento alla <em>&#8220;provincia&#8221;, </em>ma nel territorio del Friuli-Venezia Giulia il soggetto competente deve essere identificato nella Regione, a seguito della soppressione delle Province disposta con legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 e dei trasferimenti di attribuzioni conseguentemente disposti (si veda in particolare l&#8217;art. 3, comma 1, lett. b).<br /> L&#8217;art. 244 risulta applicabile anche nel contesto dello speciale procedimento relativo ai &#8220;siti di interesse nazionale&#8221; disciplinato dall&#8217;art. 252 del medesimo T.U., come afferma la recente <em>Cons. St., sez. IV, 1° aprile 2020, n. 2195</em>, &#8220;<em>l&#8217;articolo 252, comma 4, del codice dell&#8217;ambiente attribuisce alla competenza esclusiva del Ministero dell&#8217;Ambiente, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, &#8220;le procedure di bonifica di cui all&#8217;articolo 242 dei siti di interesse nazionale&#8221;, ordinariamente di spettanza regionale. Non , dunque, operato alcuno specifico riferimento alle distinte competenze enucleate dall&#8217;art. 244 del codice, che dunque, nel silenzio della disciplina derogatoria, devono ritenersi implicitamente confermate in capo all&#8217;Ente provinciale, cui, appunto, spettano in via ordinaria (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2011, n. 2249; Sez. IV, 18 dicembre 2018, n. 7121) &#038; La ratio sottesa all&#8217;art. 252 , dunque, finalizzata esclusivamente alla centralizzazione della competenza in ordine allo svolgimento del complesso delle operazioni di bonifica (ossia, in termini più tecnico-giuridici, al procedimento di bonifica), altrimenti ripartita su scala regionale. E&#8217;, quindi, estranea alla ratio di tale disposizione la fase ontologicamente e giuridicamente preliminare alla bonifica (disciplinata, appunto, dall&#8217;articolo 244, comma 2, del codice), afferente alla pregiudiziale individuazione del soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento ed alla conseguente diffida &#8220;a provvedere ai sensi del presente Titolo&#8221;. Il mantenimento della competenza provinciale in proposito risponde, del resto, a concrete ragioni, posto che l&#8217;Ente di prossimità  territoriale, proprio per tale sua natura, risulta strutturalmente meglio in grado, rispetto al Ministero, di individuare il responsabile dell&#8217;inquinamento&#8221;.</em><br /> 7. Per le ragioni esposte, il Tribunale riconosce il carattere non provvedimentale della nota gravata, come eccepito dal Ministero resistente, con conseguente inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse.<br /> 8. La particolarità  della vicenda, l&#8217;effettiva idoneità  dell&#8217;atto ad essere diversamente interpretato dal destinatario in chiave provvedimentale, la conseguente non rimproverabilità  di un&#8217;impugnazione ispirata ad un principio di precauzione, considerati anche gli importanti valori economici in gioco, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br /> Compensa le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .<br /> Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Oria Settesoldi, Presidente<br /> Lorenzo Stevanato, Consigliere<br /> Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Luca Emanuele Ricci</strong>   <strong>Oria Settesoldi</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
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