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	<title>3/2/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/2/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.214</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-214/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-214/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.214</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. L. Viola Giale s.r.l. (Avv. ti F. Vallini e M. Manca) contro Comune di Firenze (Avv.ti A. Sansoni e G. Rogai) sui presupposti per la decadenza dalla concessione di suolo pubblico e sulla sproporzionalità di tale sanzione ove l&#8217;obiettivo di reprimere l&#8217;abuso avrebbe potuto essere raggiunto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-214/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-214/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.214</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. L. Viola<br /> Giale s.r.l. (Avv. ti F. Vallini e M. Manca) contro Comune di Firenze (Avv.ti A. Sansoni e G. Rogai)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la decadenza dalla concessione di suolo pubblico e sulla sproporzionalità di tale sanzione ove l&#8217;obiettivo di reprimere l&#8217;abuso avrebbe potuto essere raggiunto anche attraverso una diffida o un ordine di ripristino</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Occupazione di suolo pubblico – Decadenza – Impugnazione Mancata demolizione &#8211; Sopravvenuta carenza di interesse –– Limitato periodo di inutilizzo della struttura &#8211; Insussistenza </p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Occupazione di suolo pubblico &#8211; Diniego – Motivazione – Mero riferimento ad un precedente provvedimento di decadenza – Illegittimità</p>
<p>3. Autorizzazione e concessione – Occupazione di suolo pubblico – Decadenza – Installazione di copertura non autorizzata &#8211; Sproporzionalità della sanzione rispetto al fine perseguito &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Permane l’interesse alla decisione del ricorso, pur avendo la ricorrente mantenuto la disponibilità della struttura (mai demolita) e poi ottenuto un nuovo provvedimento di concessione dell&#8217;occupazione temporanea di suolo pubblico. Tali circostanze non sono sufficienti per dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa nel merito, se non altro perché almeno per un periodo di tempo limitato l&#8217;esercizio commerciale non ha potuto utilizzare la struttura esterna di cui si controverte</p>
<p>2. È illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione il provvedimento di diniego di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico motivato esclusivamente con riferimento ad un precedente provvedimento di decadenza essendo sostanzialmente mancata una valutazione della conformità sostanziale della richiesta di occupazione di suolo pubblico alla disciplina comunale in materia</p>
<p>3. È illegittima la decadenza dalla concessione di suolo pubblico laddove da un lato non pare pertinente il richiamo alla fattispecie ex art. 15 comma 1 a) del Regolamento Comunale, che riguarda violazioni reiterate e sembra sottintendere la necessità che, prima di pronunciare la decadenza, il Comune debba mettere in mora il concessionario, diffidandolo dal proseguire nella condotta abusiva e dall’altro non appare integrata neppure la fattispecie di cui alla lett. b) della medesima norma, perché l&#8217;installazione di una copertura non autorizzata non sembra poter integrare un &#8220;uso improprio&#8221; dell&#8217;occupazione. La decadenza infine non appare proporzionata rispetto al fine perseguito ed eccessivamente penalizzante per il privato, visto che l&#8217;obiettivo di reprimere l&#8217;abuso avrebbe potuto essere raggiunto, ad esempio, anche attraverso una diffida o un ordine di ripristino</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 243 del 2009, proposto da:<br />
Giale s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Vallini, Massimo Manca, con domicilio eletto presso Francesco Vallini in Firenze, Via del Parione 13; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Firenze in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Sansoni, Gianna Rogai, domiciliata in Firenze, Palazzo Vecchio &#8211; piazza Signoria; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del provvedimento di cui alla nota del Comune di Firenze – Direzione Sviluppo Economico, prot. n. 43488/2008 datata 21/11/2008, con il quale è stata disposta la sospensione dell’istanza presentata dalla Giale S.r.l. in data 15.10.2008 per il rilascio per il periodo invernale (16/11/2008-14/03/2009) della concessione della occupazione temporanea di suolo pubblico in Piazza del Mercato centrale;<br />
&#8211; della nota del Comune di Firenze – Direzione Sviluppo Economico, prot. n. 43488/2008 datata 21/11/2008, con la quale è stata comunicata alla richiedente Giale s.r.l. la sospensione suddetta; <br />
&#8211; di ogni altro atto o provvedimento a questi presupposto, conseguente o connesso, se lesivo, ancorché incognito.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La GIALE s.r.l. gestiva l’esercizio commerciale (ristorante) denominato &#8220;Osteria del Cellini&#8221;, ubicato in Firenze in Piazza del Mercato centrale.<br />
Per tale esercizio la predetta società presentava al Comune di Firenze, nel novembre 2006, una domanda di ampliamento dell&#8217;occupazione stagionale di suolo pubblico con tavolini, sedie e piante ornamentali su pedana nello spazio antistante il locale-ristorante, già in precedenza concessa; domanda che era accolta dall&#8217;Amministrazione comunale, nei limiti e alle condizioni specificate nella concessione n. 227 del 9/3/2007 per il periodo dal 15/3/2007 al 15/11/2007; la medesima occupazione temporanea di suolo pubblico, alle stesse condizioni, costituiva poi oggetto di successivi provvedimenti concessori relativamente ai periodi 16/11/2007 &#8211; 14/3/2008 e 15/3/2008 &#8211; 14/11/2008.<br />
In data 5/3/2008 operatori della Polizia municipale di Firenze effettuavano un sopralluogo presso il pubblico esercizio in questione, rilevando che la società concessionaria aveva realizzato &#8220;una struttura completamente chiusa creando un volume, con altezze interne tali da costituire superficie utile lorda, sulla pubblica via in assenza di titolo abilitante&#8221; (così si legge nel rapporto datato 21/3/2008).<br />
All’esito del sopralluogo, la Direzione sviluppo economico – P.O. Suolo pubblico del Comune di Firenze, con provvedimento prot. n. 29124/2008 del 4/8/2008, dichiarava la decadenza immediata della concessione di occupazione di suolo pubblico, motivata con la circostanza che &#8220;l&#8217;occupazione in opera ha caratteristiche difformi rispetto a quanto autorizzato, con particolare riferimento alla struttura di copertura&#8221;.<br />
Il provvedimento di decadenza era impugnato dalla società ricorrente, con il ricorso R.G. n. 2052/2008 ed era annullato alla Sezione, con la sentenza 13 novembre 2014 n. 1768.<br />
Con il successivo provvedimento 21 novembre 2008 prot. n. 43488, la Direzione sviluppo economico – P.O. Suolo pubblico del Comune di Firenze rigettava la nuova istanza di occupazione di suolo pubblico relativa al periodo 16/11/2008-14/3/2009 presentata dalla società ricorrente, sulla base della seguente motivazione: &#8220;visto che, relativamente alla stessa occupazione, con ns. precedente provvedimento del 04.08.2008….-a seguito delle difformità rilevate e segnalate dalla Direzione corpo di Polizia Municipale – N.O. Polizia Edilizia- è stata disposta la decadenza della concessione n. 227 –codice pratica n. 469/2008/OP- Protocollo n. 8045, rilasciata il 11.03.2008, per il periodo estivo dal 15.03.2008 al 14.11.2008. Preso atto che a tutt’oggi non è stato provveduto a quanto disposto nel suddetto provvedimento, e cioè alla integrale rimozione dell’occupazione e visto il ricorso presentato al TAR Toscana avverso il suddetto provvedimento di decadenza&#8221;.<br />
Il provvedimento di diniego era impugnato dalla società ricorrente per: 1) illegittimità derivata, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle regole del giusto procedimento; 2) violazione e falsa occupazione art. 17 el vigente Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 24.01.2000, violazione art. 2 l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto dei presupposti, violazione delle regole del giusto procedimento.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Firenze, controdeducendo sul merito del ricorso.<br />
In via preliminare, deve rilevarsi come permanga certamente l’interesse alla decisione del ricorso, pur avendo la ricorrente mantenuto la disponibilità della struttura (mai demolita) e poi ottenuto un nuovo provvedimento di concessione dell&#8217;occupazione temporanea di suolo pubblico dall&#8217;1/4/2009 al 15/11/2009 (successivamente rinnovato, senza soluzione di continuità, fino al subentro nell&#8217;esercizio commerciale di una diversa società, la Mamma Napoli s.r.l.); come già rilevato con la sentenza 13 novembre 2014 n. 1768, &#8220;tali circostanze non sono (infatti) sufficienti per dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa nel merito, se non altro perché almeno per un periodo di tempo limitato l&#8217;esercizio commerciale non ha potuto utilizzare la struttura esterna di cui si controverte&#8221;.<br />
Il primo motivo di ricorso è poi fondato e deve pertanto essere accolto. <br />
Come rilevato nella parte in fatto della sentenza, il provvedimento di diniego impugnato in questa sede è motivato esclusivamente con riferimento al precedente provvedimento di decadenza, impugnato con il ricorso R.G. n. 2052/2008; in questa prospettiva, il provvedimento impugnato in questa sede non può pertanto non seguire le sorti del provvedimento di decadenza annullato dalla Sezione con la sentenza 13 novembre 2014 n. 1768, che può essere richiamata anche in funzione motivazionale della presente decisione: &#8220;Le censure di cui sub 4.1.b) e 4.1.c) vanno esaminate congiuntamente, partendo dalle disposizioni di cui all’art. 15 del Regolamento comunale per l&#8217;applicazione del canone per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche, richiamato a fondamento del provvedimento impugnato.<br />
La ricorrente sostiene che nel caso in esame non sussistevano i presupposti per disporre la decadenza della concessione; la tesi è convincente. Tra le fattispecie prese in considerazione dalla norma regolamentare citata potrebbero, in astratto, essere riferite al caso in esame quelle di cui al comma 1 sub a) e sub c) che, rispettivamente, prevedono la decadenza nei seguenti casi:<br />
per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell&#8217;atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;<br />
per uso improprio dell&#8217;occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti.<br />
L&#8217;Amministrazione comunale ha fatto riferimento a queste due previsioni nei suoi scritti difensivi, non specificando però a quale delle due sia riconducibile la violazione rilevata a carico della ricorrente, consistente nel fatto che &#8220;l&#8217;occupazione in opera ha caratteristiche difformi rispetto a quanto autorizzato, con particolare riferimento alla struttura di copertura&#8221;.<br />
Il Collegio ritiene che non sia pertinente il richiamo alla fattispecie ex art. 15 comma 1 a), che riguarda violazioni reiterate e sembra sottintendere la necessità che, prima di pronunciare la decadenza, il Comune debba mettere in mora il concessionario, diffidandolo dal proseguire nella condotta abusiva (il che si giustificherebbe anche in ragione della particolare gravità della sanzione). Non appare però integrata neppure la fattispecie di cui alla lett. b) della medesima norma, peraltro molto generica, perché l&#8217;installazione di una copertura non autorizzata non sembra poter integrare un &#8220;uso improprio&#8221; dell&#8217;occupazione (e la gravità delle conseguenze rende necessaria un&#8217;interpretazione restrittiva di una disposizione dai confini così indeterminati).<br />
Se così è, la decadenza trova fondamento esclusivamente nella previsione dell&#8217;atto concessorio che la ricorrente ha impugnato in via subordinata e che non è superabile in via di mera disapplicazione. Tale clausola, in effetti, risulta illegittima sia perché eccedente le previsioni del citato art. 15 e dunque non conforme alla disciplina regolamentare di riferimento; sia perché non proporzionata rispetto al fine perseguito ed eccessivamente penalizzante per il privato, visto che l&#8217;obiettivo di reprimere l&#8217;abuso avrebbe potuto essere raggiunto, ad esempio, anche attraverso una diffida o un ordine di ripristino. Dall&#8217;illegittimità di tale clausola discende l’illegittimità del provvedimento di decadenza che ne ha fatto applicazione&#8221; (T.A.R. Toscana, sez. II, 13 novembre 2014 n. 1768).<br />
Del resto, nella vicenda non può trovare applicazione neanche quanto rilevato nella sentenza 13 novembre 2014 n. 1768 in ordine alla sostanziale illegittimità della &#8220;struttura completamente chiusa creando un volume, con altezze interne tali da costituire superficie utile lorda, sulla pubblica via in assenza di titolo abilitante&#8221; (così si legge nel rapporto datato 21 marzo 2008 della Polizia municipale di Firenze) realizzata sull’area oggetto di occupazione; nel caso di specie, l’Amministrazione non ha, infatti, rilevato la non conformità dell’occupazione richiesta dalla società ricorrente alla disciplina in materia (in altre parole, l’impossibilità di autorizzare una struttura non conforme ai regolamenti comunali), ma si è limitata a richiamare il provvedimento di decadenza precedentemente intervenuto (circostanza che di per sé non importa l’illegittimità di una successiva istanza).<br />
Sotto questo profilo, l’atto impugnato in questa sede si presenta pertanto viziato anche per difetto di istruttoria e di motivazione, essendo sostanzialmente mancata una valutazione della conformità sostanziale della richiesta di occupazione di suolo pubblico alla disciplina comunale in materia.<br />
Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; <br />
sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l&#8217;effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 21 novembre 2008 prot. n. 43488 della Direzione sviluppo economico – P.O. Suolo pubblico del Comune di Firenze.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-214/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-206/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.206</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. C. Testori Tempesti S.p.a. &#8211; Conceria Pellami (Avv.ti N. Ciurli e A. Benedetti) contro la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Pisa (Avv. G. Toscano) e Assefi (non costituita) e nei confronti di Saturnia S.p.a. e Amitour di Amici Giuseppe (non costituite) spetta al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-206/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-206/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. C. Testori<br /> Tempesti S.p.a. &#8211; Conceria Pellami (Avv.ti N. Ciurli e A. Benedetti) contro la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Pisa (Avv. G. Toscano) e Assefi (non costituita) e nei confronti di Saturnia S.p.a. e Amitour di Amici Giuseppe (non costituite)</span></p>
<hr />
<p>spetta al giudice amministrativo la giurisdizione in materia di finanziamenti e contributi pubblici, quando la controversia attenga al momento genetico di erogazione del contributo e sia connotata da discrezionalità e sulla legittima esclusione per il mancato versamento del contributo annuale alla Camera di Commercio anche per l&#8217;unità locale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Contributi e provvidenze – Riparto &#8211; Si fonda sulla situazione giuridica soggettiva sottesa e sul margine di discrezionalità della p.a. &#8211; Fattispecie</p>
<p>2. Contributi e provvidenze – Requisiti prescritti dal bando &#8211; Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio &#8211; Grava anche sulle unità locali quali rami funzionali dell’impresa – Assenza – Diniego &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle controversie sui finanziamenti pubblici sussiste la giurisdizione del G.O. quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, spettando all’amministrazione il solo compito di verificare l’effettiva esistenza dei presupposti per la concessione, ma senza alcun margine di apprezzamento in ordine all’an, al quid e al quomodo dell’erogazione. In questa ipotesi la posizione giuridica soggettiva vantata dal privato è configurabile quale diritto soggettivo. E’ configurabile di converso una posizione di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia riguardi una fase discrezionale procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (fattispecie relativa ad un contributo erogato per iniziativa della CCIAA di Pisa la cui controversia atteneva al momento genetico della concessione del contributo, in cui la posizione del privato si configurava come di interesse legittimo)</p>
<p>2. È legittimo il diniego di concessione di un contributo pubblico per il mancato versamento del contributo annuale alla CCIIA previsto come causa di esclusione dal bando. Tutte le imprese iscritte nei registri di cui alla legge 580/93 sono difatti tenute a tale pagamento, anche quelle che esercitano la loro attività tramite le unità locali (per tali intendendosi l&#8217;impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l&#8217;impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia), proporzionato in tale ultimo caso al diritto dovuto dalla sede principale. Perché sia dovuto il diritto, occorre solo che tali unità siano strumentali alle imprese iscritte nei registri, a nulla rilevando la loro utilizzazione ai meri fini di deposito, né essendo necessario alcun accertamento sulla loro effettiva funzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2013, proposto dalla società Tempesti S.p.a. &#8211; Conceria Pellami, rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Ciurli e Alberto Benedetti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Pisa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;<br />
&#8211; Assefi, n.c.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Saturnia S.p.a. e Amitour di Amici Giuseppe, n.c.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>in parte qua</i> della determinazione dirigenziale n. 331 del 18.09.2013 ad oggetto &#8220;<i>Azione 1.02.03 ”Facilitare e sostenere l&#8217;accesso al credito” &#8211; Azione 03 &#8211; Bando per la concessione di contributi volti a sostenere gli investimenti e l&#8217;avvio di nuove imprese nella provincia di Pisa 2013: esito istruttorio</i>&#8220;, a firma del Segretario generale della Camera di commercio di Pisa e dei relativi allegati 1 e 3, con la quale si approvano rispettivamente la graduatoria delle imprese ammissibili ai contributi di cui alla misura suddetta e l&#8217;elenco delle imprese escluse dai benefici e di ogni altro atto ad essa presupposto, ancorchè incognito, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della domanda a suo tempo presentata del 07.08.2013 a firma del funzionario incaricato di Assefi.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Pisa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con deliberazione n. 42 del 24/5/2013 la Giunta della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Pisa ha approvato un bando per la concessione di contributi volti a sostenere gli investimenti e l&#8217;avvio di nuove imprese nella provincia di Pisa.<br />
La società Tempesti s.p.a. ha presentato domanda per ottenere un contributo di € 10.000,00 a fronte di un programma di investimenti riguardante l&#8217;acquisto di beni strumentali per un costo totale di € 102.380,00.<br />
Con determinazione n. 331 del 18/09/2013 il Segretario generale della CCIAA di Pisa ha approvato la graduatoria delle imprese ammissibili ai contributi in questione e l&#8217;elenco delle imprese escluse, tra cui figura Tempesti s.p.a. con la motivazione &#8220;<i>Diritto annuale irregolare</i>&#8220;.<br />
Contro tale provvedimento la predetta società ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Per resistere al gravame si è costituita in giudizio la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Pisa, che ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo TAR e il difetto di interesse della ricorrente alla causa.<br />
Le parti hanno depositato memorie e repliche in vista dell&#8217;udienza del 15 gennaio 2015, in cui la causa è passata in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) Oggetto del presente giudizio sono i contributi erogati dalla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Pisa nel 2013 per sostenere gli investimenti e l&#8217;avvio di nuove imprese in quella provincia. <br />
Sul riparto di giurisdizione nelle controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e di sovvenzioni pubbliche si è recentemente pronunciata l&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 6 del 29 gennaio 2014, in cui ha confermato &#8220;<i>il tradizionale e consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione…, sia dal Consiglio di Stato</i>&#8220;, che fa riferimento al generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata (diritto soggettivo o interesse legittimo). In applicazione di tale criterio l&#8217;Adunanza plenaria ha precisato che &#8220;<i>sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l&#8217;effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l&#8217;an, il quid, il quomodo dell&#8217;erogazione</i>&#8220;; mentre &#8221; <i>è configurabile una situazione soggettiva d&#8217;interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario</i>&#8220;.<br />
Nella vicenda in esame non si controverte di un finanziamento riconosciuto direttamente dalla legge, bensì di un contributo erogato per iniziativa della CCIAA di Pisa; e la controversia attiene al momento genetico della concessione del contributo, in cui la posizione del privato si configura come di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (in senso conforme si veda, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2014 n. 4897).<br />
L&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell&#8217;Ente camerale va dunque respinta.<br />
2) Nel merito il ricorso è infondato e ciò consente al Collegio di prescindere dalle ulteriori eccezioni formulate dalla Camera di Commercio di Pisa.<br />
La società ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria delle imprese ammissibili ai contributi di cui si discute perché nel corso dell&#8217;istruttoria è emersa una irregolarità nel pagamento del diritto annuale; a norma dell’art. 2 lett. d) del bando potevano infatti fruire del beneficio in questione solo le imprese che risultavano &#8220;<i>in regola con il pagamento del diritto annuale</i>&#8220;.<br />
Tale diritto è previsto dall’art. 18 comma 1 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 (nel testo originario alla lettera <i>b</i>), ora alla lettera <i>a</i>) a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23). Con D.M. 11 maggio 2001 n. 359 è stato approvato il &#8220;<i>Regolamento per l&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i>&#8220;. Tale decreto prevede:<br />
&#8211; all’art. 2 (&#8220;<i>Presupposto del diritto</i>&#8220;): &#8220;<i>Ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all&#8217;articolo 8 della legge n. 580/1993, è tenuta ai sensi dell&#8217;articolo 18, comma 1, lettera b), della medesima legge, al pagamento di un diritto all<br />
&#8211; all’art. 7 (&#8220;<i>Diritto dovuto dai soggetti passivi che esercitano l&#8217;impresa anche tramite unità locali</i>&#8220;): &#8220;<i>Le imprese che esercitano l&#8217;attività anche tramite unità locali sono tenute al pagamento, per ciascuna unità locale, di un diritto commisu<br />
La definizione di &#8220;<i>unità locale</i>&#8221; si rinviene all’art. 1 del D.M. alla lettera <i>e</i>); tale espressione &#8220;<i>indica l&#8217;impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l&#8217;impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti, ecc.</i> &#8220;.<br />
Nel caso in esame l&#8217;irregolarità riscontrata dalla Camera di Commercio riguarda il mancato pagamento del diritto annuale relativamente ad un fabbricato acquistato dalla società ricorrente nell&#8217;ottobre 2012, oggetto di denuncia come &#8220;deposito&#8221;, ai fini dell&#8217;inserimento nel registro delle imprese, dopo che una precedente denuncia come &#8220;stabilimento&#8221; non era stata accettata dall&#8217;Ente camerale per mancanza di documentazione comprovante l&#8217;inizio dell&#8217;attività.<br />
3) Nel ricorso si sostiene:<br />
&#8211; che la Camera di commercio ha adottato il provvedimento conclusivo senza dar conto delle ragioni per cui non ha accolto le osservazioni presentate dalla ricorrente;<br />
&#8211; che il diritto annuale è dovuto anche per le &#8220;unità locali&#8221; in quanto in esse sia effettivamente esercitata un&#8217;attività; in mancanza di questo presupposto il contributo non è dovuto e tale era la situazione del &#8220;deposito&#8221; della società ricorrente, in cu<br />
&#8211; che in ogni caso l&#8217;esclusione contrasta con il principio dell&#8217;affidamento, atteso che nella denuncia del fabbricato acquistato la ricorrente ha agito in buona fede e secondo correttezza.<br />
4) Le tesi sostenute dalla società Tempesti non convincono il Collegio.<br />
In base all’art. 2 del D.M. n. 359/2001 per concretare il presupposto del diritto è sufficiente che l&#8217;impresa sia iscritta o annotata nei registri camerali; lo stesso vale anche per le &#8220;unità locali&#8221; delle imprese, senza che a diverse conclusioni possa indurre l&#8217;espressione &#8220;<i>che esercitano l&#8217;attività anche tramite unità locali</i>&#8221; contenuta nell’art. 7; la norma si limita a descrivere il collegamento tra impresa e unità locale evidenziando il carattere strumentale della seconda rispetto alla prima, senza che ciò comporti la necessità di una verifica circa l&#8217;effettiva attivazione dell&#8217;unità; ai fini dell&#8217;insorgere del diritto (funzionale al finanziamento delle camere di commercio) conta solo l&#8217;attività amministrativa di iscrizione/annotazione nei registri, oggetto di richiesta da parte delle stesse imprese; nel medesimo senso va intesa la definizione di &#8220;unità locale&#8221; di cui all’art. 1 lett. <i>e</i>) del decreto ministeriale, che contiene un&#8217;elencazione non esaustiva di tali strutture &#8211; comprendente anche i depositi &#8211; aventi natura funzionale rispetto all&#8217;esercizio dell&#8217;attività di impresa, a prescindere dal &#8220;come&#8221; tale natura si esprima (e senza che occorra alcun accertamento al riguardo).<br />
In relazione a quanto sopra si deve concludere che la società ricorrente era tenuta al pagamento del diritto annuale anche per il deposito registrato nel 2012 e che il mancato pagamento costituiva causa ostativa all&#8217;accoglimento della sua domanda di contributo. Ne consegue che la Camera di Commercio di Pisa non era tenuta ad illustrare puntualmente le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni formulate da Tempesti a seguito del preavviso di rigetto, alla luce di quanto disposto dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990; mentre, per altro verso, non rilevano le precedenti vicende relative alla denuncia dell&#8217;unità locale come &#8220;stabilimento&#8221; (evidentemente non qualificabile come tale, bensì come &#8220;deposito&#8221;); né su tali vicende può fondarsi un &#8220;legittimo affidamento&#8221; meritevole di particolare tutela.<br />
5) In conclusione, nessuna delle censure formulate dalla società ricorrente merita accoglimento; il ricorso va conseguentemente respinto.<br />
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-206/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.208</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-208/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-208/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.208</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. L. Viola S. Sturla (Avv.ti E. Baronti e D. Granara) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura dello Stato) l&#8217;accadimento di un sinistro non è di per sé sufficiente a fondare il dubbio circa la sussistenza dei requisiti di idoneità della patente Circolazione stradale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-208/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-208/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.208</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. L. Viola<br /> S. Sturla (Avv.ti E. Baronti e D. Granara) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;accadimento di un sinistro non è di per sé sufficiente a fondare il dubbio circa la sussistenza dei requisiti di idoneità della patente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circolazione stradale &#8211; Giudizio di idoneità della patente di guida – Motivazione &#8211; Mero richiamo alla causazione di un incidente &#8211; Insufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il mero fatto inerente l&#8217;accadimento del sinistro non può essere considerato un presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un&#8217;idonea motivazione, fondata su elementi soggettivi e definitivamente accertati che caratterizzino (distinguendola) la singola fattispecie. La motivazione non può consistere in un generico richiamo all’accaduto né è possibile far ricorso ad una motivazione postuma in sede giudiziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2014, proposto da:<br />
Sonia Sturla, rappresentata e difesa dagli avv. Enea Baronti, Daniele Granara, con domicilio eletto presso Enea Baronti in Firenze, Via Maggio, 30; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore, Motorizzazione Civile di Massa Carrara, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>dell&#8217;atto del funzionario amministrativo dell&#8217;Ufficio della Motorizzazione Civile di Massa Carrara n. 0752 del 13. 05.2014, notificato in data 27.05.2014, avente ad oggetto &#8220;revisione della patente di guida della categoria B n. GE5083495Y&#8221;;<br />
del procedimento del Funzionario Responsabile dell&#8217;Ufficio Motorizzazione Civile di Massa Carrara in data 09.04.2014 avente ad oggetto &#8220;comunicazione di avvio del procedimento art. 7 L. 241/1990. Revisione patente di guida a seguito incidente stradale&#8221;;<br />
nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o comunque connessi , anche non cogniti;<br />
e per il risarcimento del danno derivante dall’atto impugnato.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Motorizzazione Civile di Massa Carrara;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>A seguito dell’incidente stradale avvenuto in data 26 gennaio 2014 sull’autostrada A/12 (e che vedeva la perdita di controllo del veicolo da parte della ricorrente, con <<doppia collisione contro il muto posto sul margine>>e successivo ribaltamento, con feriti), l&#8217;Ufficio della Motorizzazione Civile di Massa Carrara disponeva, con provvedimento 13 maggio 2014 prot. n. 0752, la revisione mediante nuovo esame di idoneità tecnica della patente di guida intestata alla ricorrente.<br />
Il provvedimento di revisione era impugnato dalla ricorrente per: 1) violazione dell’art. 128 C.d.S., eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, di istruttoria, illogicità ed irrazionalità manifeste; 2) violazione dell’art. 128 C.d.S. e degli artt. 3 e 10 della l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; con il ricorso era altresì richiesto il risarcimento dei danni derivanti all’atto impugnato.<br />
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate.<br />
Con decreto Presidenziale 25 giugno 2014 n. 311, era accolta l’istanza di tutela cautelare monocratica presentata dalla ricorrente; con la successiva ordinanza 30 luglio 2014 n. 394, era definitivamente accolta l’istanza di tutela cautelare proposta con il ricorso.<br />
L’azione annullatoria è fondata e deve pertanto essere accolta.<br />
La giurisprudenza del Giudice amministrativo (tra le più recenti, si vedano T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II 29 ottobre 2013 n. 988; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 9 settembre 2013 n. 1848; T.A.R. Marche 11 luglio 2013 n. 566) e della Sezione (T.A.R. Toscana sez. II, 2 marzo 2011 n. 392) ha rilevato più volte come il mero fatto inerente l&#8217;accadimento del sinistro non possa <<essere considerato un presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un'idonea motivazione, fondata su elementi soggettivi e definitivamente accertati che caratterizzino (distinguendola) la singola fattispecie>> (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II 29 ottobre 2013 n. 988).<br />
Nel caso di specie, la motivazione apposta all’atto si limita ad un sintetico richiamo dell’incidente stradale avvenuto in data 26 gennaio 2014 sull’autostrada A/12 (e che vedeva la perdita di controllo del veicolo a parte della ricorrente, con successiva <<doppia collisione contro il muto posto sul margine>>e successivo ribaltamento, con feriti) e non sono, neanche sinteticamente, indicate le ragioni che hanno portato l’Amministrazione a ravvisare nel comportamento tenuto dalla ricorrente un fatto idoneo a giustificare la revisione della patente di guida.<br />
Il difetto di motivazione del provvedimento è poi ulteriormente aggravato dal fatto che non è neanche chiaramente specificata la norma attributiva del potere (genericamente individuata nell’art. 128 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che però prevede diverse ipotesi di revisione caratterizzate dal carattere discrezionale e vincolato) e non sono confutate, in alcun modo, le osservazioni presentate dall’interessata nel procedimento in data 20 maggio 2014; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di osservazioni tendenti a negare la responsabilità della ricorrente nell’incidente e che dovevano trovare considerazione nella struttura motivazionale dell’atto.<br />
Nessuna rilevanza può poi essere attribuita alla documentazione depositata in giudizio dalle Amministrazioni resistenti in data 15 dicembre 2014, trattandosi di deposito documentale tardivo inutilizzabile in giudizio (anche in considerazione dell’espressa opposizione di parte ricorrente); non sussiste poi alcuna necessità di procedere all’acquisizione della detta documentazione d’ufficio da parte della Sezione (come richiesto dall’Avvocatura di Stato all’udienza del 18 dicembre 2014), trattandosi di atti che non possono comunque valere a costituire una qualche forma di motivazione postuma del provvedimento.<br />
L’azione annullatoria deve pertanto essere accolta e deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato; al contrario, non può trovare accoglimento l’azione risarcitoria non essendo stato provato in giudizio il danno sofferto (comunque, ampiamente neutralizzato dalla concessione della tutela cautelare da parte della Sezione).<br />
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico delle Amministrazioni resistenti e liquidate come da dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />
-accoglie l’azione impugnatoria, come da motivazione e, per l’effetto dispone l’annullamento del provvedimento 13 maggio 2014 prot. n. 0752 dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Massa Carrara;<br />
-rigetta l’azione risarcitoria.<br />
Condanna le Amministrazioni resistenti alla corresponsione alla ricorrente della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA e CP, a titolo di spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-208/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.210</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-210/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-210/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-210/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.210</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. L. Viola Eni s.p.a. (Avv. S. Grassi) contro il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, l’Istituto Superiore di Sanità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-210/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.210</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. L. Viola<br /> Eni s.p.a. (Avv. S. Grassi) contro il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, l’Istituto Superiore di Sanità (Avvocatura dello Stato), la Regione Toscana, l’ARPAT, la Provincia di Livorno, il Comune di Livorno, il Comune di Collesalvetti, l’Asl 6 – Livorno (tutti non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;Amministrazione è tenuta a valutare ed accertare non solo l&#8217;efficacia di misure meno invasive della barriera fisica, ma anche l&#8217;effettiva necessità, efficacia e realizzabilità del sistema stesso di contenimento fisico e sui poeri di controllo del G.A. sulla c.d. &ldquo;discrezionalità tecnica&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Bonifica di siti inquinati &#8211; Obbligo motivazionale rigoroso e attenta istruttoria in tutte le decisioni adottate dalle Autorità in materia ambientale – Comparazione tra vantaggi e svantaggi anche dal punto di vista economico &#8211; Necessità</p>
<p>2. Giustizia amministrativa &#8211; Discrezionalità tecnica – Sindacabilità &#8211; Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La misura basata sul confinamento fisico imposta dall’amministrazione deve essere supportata da adeguati accertamenti tecnici o da altre motivazioni specifiche che la indichino come l&#8217;unico od il miglior sistema per evitare la diffusione dell&#8217;inquinamento specifico, rispetto per esempio ad un’analoga opera idraulica. L’Amministrazione è tenuta a valutare ed accertare anche l&#8217;effettiva necessità, efficacia e realizzabilità del sistema stesso di contenimento fisico, comparandola all’efficacia delle diverse alternative in grado di raggiungere i medesimi obiettivi finali e  ai relativi svantaggi. Tutte le decisioni adottate dalle competenti autorità in materia ambientale e, segnatamente, in materia di bonifica, devono poi essere assistite – in relazione alla pluralità ed alla rilevanza degli interessi in gioco – da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che deve tenere conto di un’attività istruttoria parimente ineccepibile (sugli effetti sulle dinamiche idriche e geologiche dell&#8217;area sottostante sulle possibili interazioni tra i due modelli di barriera ipotizzabili (idraulica e fisica), al fine di evitare duplicazioni di interventi, con inutile aggravio dei costi e dall’analisi costi/benefici in merito alle quantità di materiale contaminato di cui la realizzazione dell&#8217;opera avrebbe richiesto la movimentazione)</p>
<p>2. La sindacabilità da parte del G.A. della scelta sulle misure di bonifica si correla al principio per il quale il giudice amministrativo ha poteri di controllo della discrezionalità tecnica, che si spingono fino alla verifica diretta dell&#8217;attendibilità delle operazioni tecniche, in relazione alla loro correttezza sotto gli aspetti del criterio tecnico e del procedimento applicativo, ma senza sostituirsi alla P.A. nell&#8217;effettuazione di valutazioni opinabili.  Qualora, però, la discrezionalità tecnica non risulti sostenuta da alcun profilo motivazionale e risulti applicata senza il necessario contraddittorio con l’interessata, ben può intervenire il G.A. a rilevarne il vizio relativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 561 del 2009, proposto da:<br />
Eni s.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Stefano Grassi, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Istituto Superiore per la Prevenzione e La Sicurezza del Lavoro, Istituto Superiore di Sanità, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri 4;<br />
Regione Toscana in persona del Presidente P.T., Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Toscana, Enea in persona del Legale Rappresentante, Provincia di Livorno in persona del Presidente P.T., Comune di Livorno in persona del Sindaco P.T., Comune di Collesalvetti in persona del Sindaco P.T., Asl 6 – Livorno, non costituite in giudizio<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della nota del Direttore generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 02900/QdV/DI/VII-VIII dell’11 febbraio 2009, ad oggetto “Manutenzione straordinaria del Forno F 101 asservito all&#8217;impianto Unifining 2 e del Forno F 1 asservito all&#8217;Impianto di Hydrosweetenìng trasmesso dalla Società ENI Div. R&#038;M con nota RAF LI DIR/61/06/FP del 19/01/2009 ed acquisito dal Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot n 1412/QdV/DI del 21/01/09”.<br />
&#8211; di tutti gli atti, provvedimenti e comportamenti presupposti, connessi e conseguenti, anche se non conosciuti dalla società ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di Ministero dello Sviluppo Economico, di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di Istituto Superiore per la Prevenzione e La Sicurezza del Lavoro e di Istituto Superiore di Sanità;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società ricorrente espone di essere proprietaria di aree industriali comprese nel sito di interesse nazionale (S.I.N.) di Livorno, perimetrato con il d.m. 24 febbraio 2003.<br />
In data 21 luglio 2008, depositava presso il Comune di Livorno due dichiarazioni di inizio attività (assunte al protocollo dell’ente ai n° 60122 e 60130), relative alla manutenzione straordinaria di due forni siti nello stabilimento industriale, mediante sostituzione degli impianti esistenti e realizzazione di modeste opere di sostegno supplementari, rappresentate da micropali adiacenti a quelli esistenti; il Comune di Livorno non eccepiva alcunché, rendendo possibile la realizzazione degli interventi.<br />
La realizzazione delle opere era comunicata al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Direttore generale per la qualità della vita, con nota 11 febbraio 2009 prot. n. 02900/QdV/DI/VII-VIII, riteneva gli interventi di manutenzione suscettibili di &#8220;interferire con i terreni e le acque di falda contaminate, in quanto si prevede l’esecuzione di micropali del diametro di circa 150 mm in cemento armato, spinti fino a profondità comprese tra 22 m e 30 m dal p.c.&#8221; ed imponeva una serie di prescrizioni, costituite dall’approvazione del progetto di bonifica dei suoli e delle acque di falda basato su un sistema di confinamento fisico, come ribadito da precedenti conferenze di servizi relative alla caratterizzazione dell’area (atti tutti impugnati dalla ricorrente, con i ricorsi R.G. 1416/2006, 581/2006 e 2225/2007) e dalla presentazione al Comune di Livorno di documentazione integrativa (un progetto preliminare di utilizzazione dell’area, una stima del rischio sanitario ed ambientale, una analisi di rischio specifica in ordine all’assenza di rischio per la salute dei lavoratori, per la pubblica incolumità e per l’ambiente &#8220;e che dimostri che l’utilizzo dell’area non sia di impedimento e/o ostacolo agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica della falda&#8221;).<br />
La documentazione richiesta era spontaneamente trasmessa dalla ricorrente al Comune di Livorno; la nota sopra richiamata era altresì impugnata, con il presente ricorso, sulla base di censure di: 1) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ed in particolare, degli artt. 239, 242 e 252 e degli allegati alla parte quarta, titolo quinto, violazione del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con particolare riferimento agli artt. 22 e 23, eccesso di potere; 2) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ed in particolare, degli artt. 239, 242 e 252 e degli allegati alla parte quarta, titolo quinto, violazione del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con particolare riferimento agli artt. 22 e 23, eccesso di potere, difetto di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta, violazione del principio del contraddittorio; 3) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ed in particolare, degli artt. 239, 242 e 252 e degli allegati alla parte quarta, titolo quinto, violazione del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con particolare riferimento agli artt. 22 e 23, eccesso di potere, difetto di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta, violazione del principio del contraddittorio, incompetenza; 4) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ed in particolare, degli artt. 239, 242 e 252 e degli allegati alla parte quarta, titolo quinto, eccesso di potere, difetto di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta, sviamento; 5) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ed in particolare, dell’art. 239, 242 e 252 e degli allegati alla parte quarta, titolo quinto, eccesso di potere, difetto di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti.<br />
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro, l’ISPELS e l’Istituto superiore di sanità, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, per effetto del carattere non provvedimentale dell’atto impugnato.<br />
All&#8217;udienza del 15 gennaio 2015 il ricorso passava quindi in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>In via preliminare, la Sezione deve rilevare la completa infondatezza dell’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato, apparendo del tutto indubbia la natura provvedimentale dell’atto impugnato, soprattutto per effetto del condizionamento istituito tra gli interventi di manutenzione straordinaria in questione e l’approvazione di un progetto di bonifica dei suoli e delle acque di falda basato su un sistema di confinamento fisico, più volte “promosso” ed imposto dal Ministero dell’ambiente.<br />
In questa prospettiva, il quinto motivo di ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.<br />
Con sentenze 22 dicembre 2010 n. 6796 (appellata dalle Amministrazioni resistenti, con ricorso R.G. n. 2529/2011, ancora pendente in Consiglio di Stato) e 6798 (che non risulta impugnata in Consiglio di Stato ed è pertanto da ritenersi passata in giudicato), la Sezione ha, infatti, accolto le impugnazioni proposte dalla società ricorrente ed annullato gli atti applicativi delle conferenze di sevizi richiamate anche nell’atto impugnato in questa sede ed impositive dell’obbligo di adottare il sistema del cd. confinamento fisico.<br />
È pertanto sufficiente richiamare quanto in quella sede sostenuto in ordine all’illegittimità dell’imposizione del detto obbligo: &#8220;come già accaduto in altra fattispecie (TAR Toscana, Sez. II, n. 2316/10 cit.), il Collegio rileva che la misura basata sul confinamento fisico non risulta in effetti supportata da adeguati accertamenti tecnici o da altre motivazioni specifiche che la indichino come l&#8217;unico od il miglior sistema per evitare la diffusione dell&#8217;inquinamento specifico, come riscontrato da tempo, non ponendo essere sufficiente la mera “formula di stile”, contenuta nel verbale della conferenza di servizi decisoria del 13 dicembre 2006, che richiamava “un&#8217;ampia ed approfondita discussione”. <br />
Si sottolinea, poi, che l&#8217;obbligo di una congrua motivazione di tale prescrizione discendeva anche dalla rilevante onerosità e complessità tecnica di questa, che necessitava di tempi notevolmente lunghi per il suo completamento.<br />
Il Collegio ricorda che secondo la giurisprudenza (T.A.R. Puglia, Le, Sez. I, 11.6.07, n. 2247), anche di questa Sezione (T.A.R. Toscana, Sez. II, 14.10.09, n. 1540 e 18.12.09, n. 3973), l’Amministrazione è tenuta a valutare ed accertare non solo l&#8217;efficacia di misure meno invasive della barriera fisica, ma anche l&#8217;effettiva necessità, efficacia e realizzabilità del sistema stesso di contenimento fisico. Pertanto, l&#8217;opzione per detto sistema, ovvero per un utilizzo combinato delle differenti tipologie di intervento, avrebbe potuto legittimamente avere luogo soltanto all&#8217;esito di un&#8217;analisi comparativa tra le diverse alternative in discorso, in ragione delle specifiche caratteristiche dell&#8217;area. L&#8217;analisi comparativa si sarebbe dovuta incentrare quantomeno sull&#8217;efficacia delle diverse alternative nel raggiungere gli obiettivi finali, nonché sulle concentrazioni residue, sui tempi di esecuzione e sulla loro compatibilità con l&#8217;urgenza del provvedere, e sull&#8217;impatto rispetto all&#8217;ambiente circostante gli interventi. <br />
In sostanza, tale attività istruttoria avrebbe dovuto implicare la valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle differenti opzioni sul campo, con necessaria precisazione non solo dei vantaggi effettivi connessi alla realizzazione del contenimento fisico ma anche della comparazione con i relativi svantaggi, fornendo la prova di aver adeguatamente valutato questi ultimi.<br />
Si ricorda che la giurisprudenza è arrivata alla conclusione, con cui il Collegio concorda, secondo la quale tutte le decisioni adottate dalle competenti autorità in materia ambientale e, segnatamente, in materia di bonifica, devono essere assistite – in relazione alla pluralità ed alla rilevanza degli interessi in gioco – da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che deve tenere conto di un’attività istruttoria parimente ineccepibile (TAR Friuli, n. 90/08 cit.). <br />
In relazione alla specifica prescrizione contestata, poi, il Collegio richiama la sua precedente determinazione (Tar Toscana, Sez. II, n. 2316/10 cit.), secondo la quale la scelta in parola richiede:<br />
a) un&#8217;attenta istruttoria circa gli effetti che l&#8217;indicata barriera avrebbe sortito sulle dinamiche idriche e geologiche dell&#8217;area sottostante;<br />
b) un&#8217;altrettanto attenta istruttoria sulle possibili interazioni tre i due modelli di barriera ipotizzabili (idraulica e fisica), al fine di evitare duplicazioni di interventi, con inutile aggravio dei costi, nonché interazioni negative comportanti aggravamento dei rischi che si intendevano scongiurare;<br />
c) un&#8217;analisi costi/benefici in merito alle quantità di materiale contaminato di cui la realizzazione dell&#8217;opera avrebbe richiesto la movimentazione ( cfr. anche: T.A.R. Puglia, Le, Sez. I, n. 2247/2007 cit.).<br />
Inoltre, sussiste anche l&#8217;esigenza di sottoporre l&#8217;opera di confinamento fisico delle acque ad un&#8217;analisi dell&#8217;impatto che essa può avere sul territorio circostante, onde scongiurare che produca sull&#8217;ambiente più problemi di quelli che tende a risolvere (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 12.208, n. 165), ferma restando oltretutto la problematica legata all’attivazione di una procedura obbligatoria di valutazione di impatto ambientale, ai sensi sia del d.lgs. n. 152/2006 (cfr. T.A.R. Sicilia, Ct, Sez. I, 20.7.07, n. 1254).<br />
Premesso ciò, dall&#8217;esame complessivo degli atti, non emerge che l’Amministrazione abbia svolto i suddetti approfondimenti istruttori, attraverso le necessarie valutazioni e comparazioni sopra richiamate, né che abbia corredato la propria opzione in favore del modello del contenimento fisico del congruo apparato motivazionale, che invece si rendeva necessario, anche in considerazione della pronuncia favorevole dell’ARPAT, a suo tempo nelle conferenze istruttoria del 30 novembre 2005 e decisoria del 28 aprile 2006, in ordine al barrieramento idraulico. <br />
Né è possibile per l’Amministrazione, come richiamato dalla difesa erariale, fondarsi sull’applicazione del principio della “discrezionalità tecnica”. <br />
La giurisprudenza di questa Sezione, anche sul punto, ha chiarito che se la sindacabilità della scelta di siffatte misure si correla al principio per il quale il giudice amministrativo ha poteri di controllo della discrezionalità tecnica, che si spingono fino alla verifica diretta dell&#8217;attendibilità delle operazioni tecniche, in relazione alla loro correttezza sotto gli aspetti del criterio tecnico e del procedimento applicativo, ma senza sostituirsi alla P.A. nell&#8217;effettuazione di valutazioni opinabili è innegabile che, qualora la discrezionalità tecnica non risulta sostenuta da alcun profilo motivazionale e risulta applicata senza il necessario contraddittorio con l’interessata, ben può intervenire il G.A. a rilevarne il vizio relativo.<br />
Così pure non possono valere in questa sede le considerazioni tecniche illustrate nella memoria delle Amministrazioni costituite, in quanto le stesse dovevano essere svolte e sviluppate, in contraddittorio con la parte interessata, nel corso del procedimento e non in sede postuma giurisdizionale, dato che non è in evidenza il contenuto tecnico ma le modalità di sviluppo e conclusione del procedimento, particolarmente rilevanti proprio nella presente sede di legittimità&#8221; (T.A.R. Toscana, sez. II, 22 dicembre 2010 n. 6796 e 6798).<br />
Il carattere assorbente dell’annullamento permette poi di prescindere dall’esame delle ulteriori censure proposte da parte ricorrente che, comunque, risultano superate dallo spontaneo adempimento di alcuni dei contenuti della nota impugnata da parte di Eni s.p.a, per quello che riguarda la fornitura al Comune di Livorno (in data 23 febbraio 2009) di documentazione tesa a superare le insufficienze istruttorie richiamate nella nota impugnata in questa sede.<br />
Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato; <br />
le spese di giudizio devono essere poste a carico delle Amministrazione costituite e liquidate come da dispositivo.<br />
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio delle altre Amministrazioni non costituite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l&#8217;effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 11 febbraio 2009 prot. n. 02900/QdV/DI/VII-VIII del Direttore generale per la qualità della vita del Ministero dell’Ambiente e e della tutela del territorio e del mare.<br />
Condanna le Amministrazioni costituite alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre a IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.<br />
Compensa le spese di giudizio nei confronti delle altre Amministrazioni non costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/02/2015</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.679</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-3-2-2015-n-679/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-3-2-2015-n-679/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-3-2-2015-n-679/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.679</a></p>
<p>Pres. Luigi Domenico Nappi, est. Paolo Marotta Fintecna S.p.A. (Avv.ti Franco Giampietro ed Ennio Magrì) c. Comune di Napoli (Avv.ti Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, Fabio Maria Ferrari, Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola), Ministero dell&#8217;Interno, n.c., Ministero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-3-2-2015-n-679/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.679</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-3-2-2015-n-679/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.679</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Domenico Nappi, est. Paolo Marotta<br /> Fintecna S.p.A. (Avv.ti Franco Giampietro ed Ennio Magrì) c. Comune di Napoli (Avv.ti Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, Fabio Maria Ferrari, Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola), Ministero dell&#8217;Interno, n.c., Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli), Autorità Portuale di Napoli (Avv.to Antonio Del Mese), Sindaco del Comune di Napoli, n.q. Ufficiale di Governo, n.c., Fallimento Bagnolifutura S.p.A. (Avv.to Luciano Imparato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di bonifica dell&#8217;arenile di Coroglio &#8211; Bagnoli</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Comune di Napoli – Arenile di Coroglio &#8211; Bagnoli &#8211; Provvedimento &#8211; Ordine di bonifica alla Fintecna S.p.A &#8211; Illegittimità &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento con cui il Comune di Napoli ha ordinato alla Fintecna S.p.A. di provvedere alla bonifica e messa in sicurezza dell’arenile di Coroglio – Bagnoli, poiché il Comune di Napoli, subentrando ai sensi dell’art. 114 co. 18 e 19 della L. n. 388/2000 nella titolarità dell’arenile di Coroglio &#8211; Bagnoli e delle risorse finanziarie previste per la bonifica, ha acquistato anche l’onere di provvedere alla bonifica, in applicazione del principio giuridico codificato nel brocardo “cuius commoda, eiusque incommoda”, manlevando tutte le società che tempo per tempo sono state concessionarie delle aree demaniali inquinate, con la conseguenza che non può esigere dalla società ricorrente l’adempimento dei propri oneri di bonifica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6185 del 2013, proposto da:<br />
Fintecna S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Giampietro ed Ennio Magrì, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Ennio Magri in Napoli, Via Carducci n. 19; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, Fabio Maria Ferrari, Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, domiciliato in Napoli presso la sede dell’Avvocatura municipale, alla piazza Municipio – Palazzo San. Giacomo;<br />
Ministero dell&#8217;Interno, n.c.;<br />
Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, alla via A. Diaz n. 11;<br />
Autorità Portuale di Napoli, rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Antonio Del Mese, con domicilio eletto in Napoli presso l’Ufficio legale dell’Autorità portuale, Piazzale Pisacane;<br />
Sindaco del Comune di Napoli, in qualità di Ufficiale di Governo, n.c.;<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Bagnoli Futura s.p.a.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>ad opponendum:<br />
Fallimento Bagnolifutura S.p.A. in liquidazione, rappresentato e difeso dall&#8217;avv.to Luciano Imparato, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Napoli, viale A. Gramsci n. 17/B; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 2013, emessa ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 dal Sindaco del Comune di Napoli, Direzione Generale PG/2013/914058 del 03.12.2013, nella parte in cui ordina alla Fintecna s.p.a. di provvedere entro gg. 30 dalla notifica del provvedimento, ai fini della messa in sicurezza dell’arenile di Coroglio-Bagnoli, alla presentazione del progetto per la rimozione integrale della colmata e alla sua successiva realizzazione;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, del Ministero dell&#8217;Interno, dell’Autorità Portuale di Napoli e del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La società ricorrente ha impugnato l&#8217;ordinanza del Sindaco del Comune di Napoli n. 1 del 2013, nella parte in cui viene ordinato alla medesima società di provvedere entro gg. 30 dalla notifica del provvedimento, ai fini della messa in sicurezza dell&#8217;arenile di Coroglio-Bagnoli, alla presentazione di un progetto per la rimozione integrale della colmata e alla sua successiva esecuzione.<br />
La ricorrente premette quanto segue:<br />
&#8211; che nel 1910 l’Ilva s.p.a. realizzava in Bagnoli uno stabilimento siderurgico la cui gestione nel 1961 veniva affidata all’Italsider;<br />
&#8211; che nel periodo compreso tra il 1962 e il 1964 lo specchio d’acqua antistante lo stabilimento industriale, compreso tra i due pontili realizzati per l’attracco delle navi di grosso tonnellaggio, veniva colmato dall’Italsider per creare maggiori spazi op<br />
&#8211; nel 1991 lo stabilimento siderurgico, rientrato verso la fine degli anni ‘80 nella titolarità dell’Ilva, cessava ogni attività industriale;<br />
&#8211; con protocollo di intesa del 30 marzo 1996, il Ministero del Bilancio e della Programmazione economica, il Ministero dell’Ambiente, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli e l’I.R.I. individuavano le somme necessarie alla realiz<br />
&#8211; con decreto legge n. 486/1996, convertito in legge 18 novembre 1996, il compito di provvedere agli interventi di ripristino ambientale dei predetti siti veniva affidato all’I.R.I., che, a sua volta, assegnava alla Bagnoli s.p.a. (società di scopo) la mi<br />
&#8211; con legge n. 426/1998 l’area di Bagnoli veniva inserita tra i siti inquinati di interesse nazionale;<br />
&#8211; con legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) venivano stanziate ulteriori risorse per le operazioni di bonifica e recupero dell’area industriale di Bagnoli;<br />
&#8211; nel gennaio 2001, la società Bagnoli s.p.a., in qualità di soggetto attuatore <i>ex lege</i> degli interventi di risanamento ambientale, presentava il progetto definitivo di bonifica delle aree di Bagnoli, che veniva approvato in conferenza di servizi;<
- avvalendosi di una disposizione contenuta nella legge n. 388/2000, il Comune di Napoli acquisiva la proprietà delle aree oggetto di intervento, subentrando alla Bagnoli s.p.a. nelle attività di bonifica e correlativamente in tutti i finanziamenti previs
- con deliberazione n. 40 del 18 febbraio 2002, il Comune di Napoli costituiva la società Bagnoli Futura s.p.a., società di trasformazione urbana a partecipazione pubblica, cui veniva affidato il compito di realizzare gli interventi di bonifica dell’area 
- il 5 maggio 2003, la Fintecna s.p.a. procedeva alla riconsegna all’Autorità portuale di Napoli dei beni demaniali marittimi, tra cui la colmata e i pontili, di cui l’Ilva s.p.a. era concessionaria;<br />
&#8211; con decreto del 31 luglio 2003, il Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, approvava il piano di bonifica presentato dalla Bagnoli Futura s.p.a.; in base al predetto decreto, l’Autorità portuale di Napoli ass<br />
&#8211; con atto di transazione del 13 marzo 2006, la società Bagnoli Futura s.p.a. assumeva espressamente l’obbligo di manlevare “tutte le società che tempo per tempo sono state concessionarie delle aree demaniali marittime sulle quali sono state realizzate la<br />
&#8211; l’Autorità portuale di Napoli non ottemperava agli obblighi assunti con l’Accordo quadro del 2003;<br />
&#8211; nel marzo del 2007, su incarico del Commissario di Governo, la società Sviluppo Italia s.p.a. redigeva uno studio di fattibilità per la rimozione della colmata a mare e la bonifica del sedimenti marini antistanti il sito di interesse nazionale Bagnoli –<br />
Premesso ciò, la società ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:<br />
&#8211; Violazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000. Assenza dei presupposti di contingibilità e urgenza. Erroneità dei presupposti. Assoluto difetto di motivazione. Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Illogicità – Violazione del principio di<br />
&#8211; Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria ed ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 244, 2 comma, d.lgs. n. 152/2006 – Eccesso di potere per travisamento e manifesta illogicità. Difetto di le<br />
&#8211; Violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990. Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Cost. Incompetenza e sviamento<br />
Si sono costituiti in giudizio per resistere al proposto gravame il Comune di Napoli, il Ministero dell&#8217;Interno, l’Autorità Portuale di Napoli ed il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio.<br />
Con ordinanza di questo Tribunale n. 92/2014 è stato respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, sul presupposto della mancanza del <i>periculum in mora</i>.<br />
Il fallimento della società Bagnoli Futura s.p.a. ha depositato in giudizio atto di intervento <i>ad opponendum</i> (che tuttavia non risulta notificato alle altre parti).<br />
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2014, su richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Preliminarmente, non può essere accolta l’istanza di estromissione dal giudizio formulata dal Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato; detto Ministero non può considerarsi estraneo alla vicenda <i>de qua agitur</i>, atteso che l’art. 114 della legge n. 388/2000 attribuisce espressamente al Ministro dell&#8217;ambiente il compito di approvare il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell&#8217;area industriale di Bagnoli (comma 17) e la funzione di vigilare e controllare sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli (comma 19).<br />
Sempre in via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità dell’atto di intervento depositato dal Fallimento Bagnoli Futura s.p.a., che non risulta notificato alle parti del giudizio, come invece previsto dall’art. 50, 2° comma, del c.p.a. nonché la tardività del deposito dei documenti depositati da Fintenca s.p.a. in data 24 ottobre 2014 (appena dieci giorni liberi prima della udienza di discussione), in palese violazione di quanto disposto dall’art. 73, comma 1, del c.p.a.<br />
Nel merito, la questione dedotta in giudizio attiene alla dedotta illegittimità della ordinanza sindacale, con la quale il Sindaco del Comune di Napoli ha intimato alla società ricorrente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, di provvedere entro il termine di gg. 30 dalla notifica del provvedimento, alla presentazione di un progetto per la rimozione integrale della colmata a mare e la messa in sicurezza dell&#8217;arenile di Coroglio-Bagnoli nonché alla sua successiva esecuzione.<br />
Il Sindaco del Comune di Napoli ha posto alla base del provvedimento impugnato i seguenti elementi:<br />
a) l’art. 1, comma 14, del d.l. 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582, che prevede come prioritaria la bonifica dell’arenile di Bagnoli – Coroglio e dell’area marina, ponendo a carico dei concessionari i relativi costi;<br />
b) la (presunta) caducazione, per mancanza di risorse finanziarie, del secondo accordo di programma, stipulato in data 21 dicembre 2007, che (modificando il precedente accordo di programma del 17 luglio 2003) ha posto gli obblighi di bonifica a carico del Provveditorato alle opere pubbliche;<br />
c) la sussistenza di rischi per la salute pubblica, connessi alla presenza della colmata e alla mancata bonifica dei siti, da cui sarebbero derivati il divieto di balneazione (imposto con ordinanza sindacale n. 1304 del 7 agosto 2006) e il divieto di frequentazione degli arenili (imposto con ordinanza n. 19 del 3 agosto 2006 del presidente dell’Autorità portuale di Napoli);<br />
d) la tesi secondo la quale gli obblighi di messa in sicurezza dei siti contaminati graverebbero non già sul proprietario non responsabile dell’inquinamento, ma sull’autore dell’inquinamento, conformemente al principio comunitario “chi inquina paga”;<br />
e) l’ulteriore considerazione secondo la quale alla società ricorrente, nella sua qualità di assuntrice della gestione e del controllo dei processi di liquidazione e ristrutturazione delle società facenti capo al gruppo I.R.I., dovrebbe imputarsi la responsabilità dell’inquinamento prodotto dalla Italsider prima e dall’Ilva poi.<br />
Sennonché gli elementi individuati dal Sindaco del Comune di Napoli per giustificare l’esercizio del potere di ordinanza &#8211; ai sensi degli artt. 50, commi 4 e 5, e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 &#8211; nei confronti della società Fintecna s.p.a. non possono essere condivisi per le ragioni di seguito indicate.<br />
Anzitutto, il Collegio rileva che l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 486/1996 (convertito con modificazioni dalla legge n. 582/1996), che affidava all’I.R.I. (Istituto per la ricostruzione industriale) il compito di provvedere al risanamento dei siti industriali dismessi di Bagnoli è stato abrogato dall’art. 114, comma 18, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.<br />
Il comma successivo dell’articolo da ultimo richiamato dispone che:<br />
&#8211; la funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è attribuita al Ministero dell&#8217;ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può, previ<br />
&#8211; in considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell&#8217;area di Bagnoli, è attribuita facoltà al Comune di Napoli, entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifi<br />
&#8211; il Comune di Napoli, a seguito del trasferimento di proprietà, subentra nelle attività di bonifica attualmente gestite dalla società Bagnoli S.p.A. con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli no<br />
Orbene, il Comune di Napoli, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dalla disposizione normativa sopra richiamata, con deliberazione n. 145 del 26 novembre 2001, disponeva l’acquisizione delle aree oggetto di intervento, subentrando alla Bagnoli s.p.a. (società di scopo istituita dall’I.R.I.) nelle attività di bonifica e correlativamente in tutti i finanziamenti previsti per la realizzazione dei predetti interventi.<br />
Il subentro del Comune di Napoli nei rapporti della Bagnoli s.p.a. veniva regolato attraverso scrittura privata del 14 marzo 2002, che faceva seguito alla deliberazione n. 40 del 18 febbraio 2002, con la quale il Consiglio comunale di Napoli costituiva la società Bagnoli Futura s.p.a. (società di trasformazione urbana a partecipazione pubblica), cui veniva affidato il compito di realizzare gli interventi di bonifica dell’area di Bagnoli.<br />
Con verbale del 30 aprile 2002, la società Bagnoli s.p.a. riconsegnava al Comune di Napoli le aree oggetto dell’intervento di risanamento e di bonifica di cui alla legge n. 582/1996 e alla legge n. 388/2000 (art. 114, commi 18 e 19), facendo cessare così l’obbligo di custodia convenzionalmente stabilito nella scrittura privata sopra richiamata.<br />
Con processo verbale del 5 maggio 2003, la Fintecna s.p.a. procedeva alla formale riconsegna al Presidente dell’Autorità portuale di Napoli dei beni demaniali marittimi (aree, opere e specchi acquei) oggetto delle concessioni demaniali marittime. Nella predetta occasione la Fintecna s.p.a assumeva anche l’obbligo di corrispondere all’Autorità portuale l’importo di € 370.341,93 e di far rimuovere dalla società Bagnoli s.p.a. due scaricatori da 30 tonnellate ubicati sul pontile sud.<br />
Ritiene conseguentemente il Collegio che, se originariamente l’obbligo di bonifica dell’arenile Bagnoli- Coroglio gravava sull’I.R.I., che, al fine di provvedervi, aveva istituito la società di scopo Bagnoli s.p.a., per effetto delle disposizioni di cui all’art. 114 (comma 18 e 19) della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e della opzione esercitata dal Comune di Napoli, si è verificata una sorta di traslazione (legale) dell’obbligo di bonifica a carico del Comune di Napoli, subentrato nella titolarità delle aree e dei finanziamenti previsti per la bonifica del sito.<br />
All’obbligo di bonifica il Comune di Napoli ha ritenuto di provvedere attraverso la costituzione di una società di trasformazione urbana, Bagnoli Futura s.p.a., e la sottoscrizione di ben due accordi di programma:<br />
&#8211; il primo accordo di programma (sottoscritto in data 17 luglio 2003 dalla Regione Campania, dal Commissario delegato per le bonifiche, dal Comune di Napoli, dall’Autorità portuale di Napoli e dalla società Bagnoli Futura s.p.a. e approvato con decreto de<br />
&#8211; il secondo accordo di programma (Bagnoli – Piombino) del 2007 prevedeva la rimozione della colmata previa asportazione dei sedimi classificati come pericolosi, ai fini della loro bonifica in loco, e il conferimento dei sedimenti marini non pericolosi ne<br />
Non si comprende dunque la ragione per la quale il Comune di Napoli, dopo aver esercitato liberamente la facoltà prevista dall’art. 114, comma 19, della l. n. 388/2000 ed essere volontariamente subentrato nella titolarità dei siti inquinati (come pure nella titolarità dei relativi obblighi di bonifica e dei connessi finanziamenti), dopo aver costituito una società di trasformazione urbana (Bagnoli Futura s.p.a.) finalizzata alla bonifica dei siti inquinati di Bagnoli ed aver sottoscritto ben due accordi di programma, anziché adoperarsi per portare ad esecuzione gli accordi di programma precedentemente sottoscritti e per i quali sono state stanziate ingenti risorse finanziarie (sia a livello centrale che locale), senza tener conto della successiva evoluzione normativa (per effetto della quale si è verificata una sorta di traslazione legale dell’obbligo di bonifica, attuata con il consenso del soggetto subentrante), ritenga ora che l’onere della bonifica debba ricadere in via esclusiva sulla società ricorrente.<br />
Ritiene invece il Collegio che nel caso di specie debba trovare applicazione il principio giuridico codificato nel brocardo “c<i>uius commoda, eiusque incommoda</i>”, dovendo ritenersi che l’onere di bonifica si sia trasferito unitamente alla titolarità dei beni da bonificare e delle risorse finanziarie previste per la bonifica.<br />
Né può ritenersi applicabile <i>ratione temporis</i> il principio codificato dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n 22/1997 (abrogato dall’art. 264 del d.lgs. n. 152/2006), a norma del quale chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti normativamente stabiliti, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento, in quanto risulta non controverso tra le parti che l’attività industriale fonte di inquinamento è cessata nel 1991, in data cioè anteriore alla entrata in vigore della predetta disposizione.<br />
Del pari è inapplicabile alla fattispecie dedotta in giudizio la disciplina di cui agli artt. 239 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, in quanto non compatibile con le disposizioni di cui all’art. 114, commi 18 e 19, della legge n. 388/2000, dettate specificamente per i siti inquinati di Bagnoli (<i>lex posterior generalis non derogat priori speciali</i>).<br />
Il Collegio rileva infine che nell’atto di transazione stipulato con rogito notarile del 13 marzo 2006, la società Bagnoli Futura s.p.a. (al punto i –i) assumeva espressamente l’obbligo di manlevare “tutte le società che tempo per tempo sono state concessionarie delle aree demaniali marittime sulle quali sono state realizzate la «colmata a mare» ed i «pontili», da ogni responsabilità conseguente alla mancata rimozione sia della stessa colmata che dei medesimi pontili, da parte di tutte le società che sono state tempo per tempo concessionarie, assumendo a proprio carico gli oneri conseguenti all’ipotesi che tali rimozioni non fossero eseguite dall’Autorità Portuale. La manleva si estende anche al caso in cui a tanto provvedesse il Commissario di Governo o qualsivoglia altro soggetto e che si rivalessero successivamente su tutte le società che tempo per tempo ne hanno detenuto la concessione”.<br />
Con riguardo alla nullità della predetta clausola per violazione di norme imperative, eccepita dal Fallimento Bagnoli Futura s.p.a. nella memoria depositata in data 20 ottobre 2014, il Collegio, avvalendosi dei poteri di cognizione incidentale di cui all’art. 8 del c.p.a., non rileva la eccepita nullità ex art. 1418 comma 1 c.c., in quanto la clausola sospettata di nullità per violazione di norme imperative deve ritenersi invece compatibile con le disposizioni normative di cui all’art. 114, commi 18 e 19 della l. n. 388/2000.<br />
Appare dunque fondato il secondo motivo di ricorso, in quanto, in relazione agli elementi di fatto e di diritto richiamati nel provvedimento impugnato, il Collegio non ravvisa la sussistenza in capo alla società Fintecna s.p.a. dell’obbligo giuridico di provvedere alla rimozione della colmata e alla bonifica dei siti inquinati di Bagnoli.<br />
In conclusione, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento (<i>in parte qua</i>) della ordinanza impugnata.<br />
La complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte in giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata nella parte in cui impone alla società ricorrente l’obbligo di provvedere, ai fini della messa in sicurezza dell&#8217;arenile di Coroglio-Bagnoli, alla presentazione di un progetto per la rimozione integrale della colmata e alla sua successiva esecuzione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />
Vincenzo Cernese, Consigliere<br />
Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-3-2-2015-n-679/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.679</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.695</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-3-2-2015-n-695/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-3-2-2015-n-695/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-3-2-2015-n-695/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.695</a></p>
<p>Pres. Luigi Domenico Nappi, est. Carlo Buonauro Pietro Schirinzi, Piercarlo Mantovani, Angelo Zaffino, Francesco Gallo (Avv. Giovanni Adami) c. Questura della Provincia di Napoli, Ministero dell&#8217;Interno (Avvoc.Distrett.Stato Napoli) sui provvedimenti DASPO 1. Provvedimento amministrativo – Misure interdittive – DASPO – L.n.401/1989 s.m.i.- Presupposti &#8211; Condotta tale da porre in pericolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-3-2-2015-n-695/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.695</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-3-2-2015-n-695/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.695</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Domenico Nappi, est. Carlo Buonauro<br /> Pietro Schirinzi, Piercarlo Mantovani, Angelo Zaffino, Francesco Gallo (Avv. Giovanni Adami) c. Questura della Provincia di Napoli, Ministero dell&#8217;Interno (Avvoc.Distrett.Stato Napoli)</span></p>
<hr />
<p>sui provvedimenti DASPO</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Provvedimento amministrativo – Misure interdittive – DASPO – L.n.401/1989 s.m.i.- Presupposti &#8211;   Condotta tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni sportive – Denuncia all’A.G.- Condanna penale – Necessità &#8211; Non sussiste &#8211; Regioni</p>
<p>2. Provvedimento amministrativo – Misure interdittive – DASPO – Componenti di un “gruppo” che abbiano comportamenti violenti o espressioni verbali inneggianti alla violenza – Legittimità – Sussiste</p>
<p>3. Provvedimento amministrativo – Misure interdittive – DASPO – Art. 6 L.n.377/2001- Attribuzione al singolo individuo di un fatto tipico costituente reato &#8211; Necessità &#8211; Non sussiste &#8211; Condotte violente  collettive di  minaccia per l’ordine pubblico – Sono sufficienti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia di provvedimenti DASPO, le modifiche apportate alla l. 401/89 dalla legge 41/2007 (Legge Amato) permettono di comminare la misura interdittiva in argomento nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta aver tenuto una condotta tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni sportive, prescindendo da una formale denuncia all’Autorità Giudiziaria  e conseguente eventuale condanna penale, atteso che  il provvedimento è occasionato da un giudizio di pericolosità del soggetto formatosi su base indiziaria costituita da circostanze di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi nel loro complesso.</p>
<p>2. La misura del divieto di accesso può essere disposta non solo nei confronti di chi risulti direttamente responsabile di reati caratterizzati dalla violenza, ma anche nei confronti di tutti coloro che facendo parte di un “gruppo”, scelgono di porsi dalla parte di chi abbia il comportamento violento, e in tal modo, inducano o inneggino alla violenza, con movimenti corporei o espressioni verbali. (Nel caso di specie, il TAR Campania ha ritenuto legittimo il provvedimento daspo comminato ai ricorrenti in occasione dell’incontro di calcio di serie A Napoli &#8211; Juventus del 01.03.2013, adottato dal Questore dando prevalente rilevo alla constatazione dell’organizzazione ed associazione di un altissimo numero di tifosi che, con perfetta organizzazione, hanno portato alla sistematica devastazione di vaste zone cittadine, avvalendosi della forza del gruppo)  </p>
<p>3. Ai fini della applicazione del provvedimento DASPO, l’art. 6 della L.n.377/2001 non richiede l’ attribuzione al singolo individuo di un fatto tipico costituente reato contro la persona o il patrimonio, ma consente l’applicazione della misura anche quando vi siano condotte violente, specie se collettive, idonee a determinare una  minaccia per l’ordine pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3120 del 2014, proposto da:<br />
Pietro Schirinzi, Piercarlo Mantovani, Angelo Zaffino, Francesco Gallo, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giovanni Adami, con domicilio eletto presso Giovanni Adami in Napoli, Segreteria Tar Campania Anpoli; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Questura della Provincia di Napoli, Ministero dell&#8217;Interno, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del provvedimento daspo del questore di Napoli con il quale veniva fatto divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi per la durata di tre anni<br />
del provvedimento del questore della provincia di Napoli del 24.2.2014 n. 021/apr/mps/201 che decreta che il rigetto dell&#8217;istanza in autotutela con il quale veniva fatto divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazione sportive calcistiche per la durata di anni tre.<br />
dei successivi atti confermativi del precedente atto interdittivo</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura della Provincia di Napoli e di Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento Daspo emesso dalla Questura di Napoli, lamentando la violazione degli artt. 10 e 24 l. 241/90 (illegittimo diniego di accesso agli atti del procedimento amministrativo), la violazione di legge ex artt. 3 e 10 l. 401/1989 ed eccesso di potere sia per difetto di motivazione del provvedimento del questore in relazione al principio di gradualità della sanzione, sia per travisamento dei fatti, nonché insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione anche per difetto di istruttoria, la violazione di legge ex art. 6 l. 377/01 ed infine eccesso di potere per difetto ed indeterminatezza dei presupposti, in merito ai luoghi d’accesso/transito/trasporto da e per gli impianti sportivi.<br />
Successivamente viene presentata istanza di sospensiva propulsiva per l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Napoli decretante il rigetto dell’istanza in autotutela adducendo come motivi aggiunti la violazione di legge ex art. 6 c. 5 l. 401/89.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti insistevano nel gravame riproponendo le originarie doglianze.<br />
All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.<br />
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.<br />
In diritto si deve osservare preliminarmente che, le modifiche apportate alla l. 401/89 dalla legge 41/2007 (Legge Amato) permettono di estendere la misura interdittiva in argomento nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta aver tenuto una condotta tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni sportive. Tale assunto di fatto concede ampio margine discrezionale all’autorità amministrativa, svincolando la misura del daspo dalla denuncia all’A.G. e conseguente eventuale condanna. Pertanto, il Questore può disporre il divieto di accesso nei confronti di coloro che abbiano preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, facendo così uso di un potere interdittivo caratterizzato da un’elevata discrezionalità ove si consideri che la legge ha attribuito all’Autorità amministrativa la valutazione di affidabilità di un soggetto. Inoltre, si osserva come il daspo rientri nel genus delle misure di prevenzione, comminabili ante delictum, prescindendo persino da una formale denuncia all’Autorità Giudiziaria, potendosi basare su un giudizio di pericolosità del soggetto formatosi su base indiziaria costituita da circostanze di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi nel loro complesso.<br />
Si evince che il legislatore, con la locuzione “può” usata nella disposizione normativa in oggetto, abbia voluto concedere all’Autorità Amministrativa un ampio potere discrezionale circa la valutazione della pericolosità del soggetto. Appare pertanto legittima la decisione assunta dalla Questura di Napoli che, esercitando il potere discrezionale a sua disposizione, ha ritenuto, svincolando le misure adottate dalle informative di reato all’A.G. e da eventuali decisioni della stessa, di sanzionare il comportamento dei tifosi juventini, dando prevalente rilievo alla constatazione dell’organizzazione ed associazione di un altissimo numero di tifosi, tutti travisati, che con perfetta organizzazione hanno portato alla sistematica devastazione di vaste zone cittadine, avvalendosi della forza del gruppo. Del resto, si rammenda la funzionalità e l’importanza del provvedimento daspo, svincolato da un’eventuale procedimento penale collegato, che altrimenti potrebbe far venire meno la sua funzione preventiva.<br />
Inoltre, in ottemperanza alla fonte ispiratrice del legislatore in merito all’introduzione del daspo, ossia sulla non necessità, ai fini della sua applicazione, della certa attribuzione al singolo individuo del gesto contrario alla legge, ove ci si trovi dinanzi a comportamenti violativi collettivi, condizione di per sé sufficiente a renderli una minaccia per l’ordine pubblico. Tanto premesso comporta affermare che la misura del divieto di accesso può essere disposta non solo nei confronti di chi risulti direttamente responsabile di reati caratterizzati dalla violenza, ma anche nei confronti di chi, scegliendo di porsi dalla parte di chi abbia il comportamento violento, in tal modo induca o inneggi alla violenza, con movimenti corporei o espressioni verbali. A maggior ragione, la medesima misura può essere adottata nei confronti di tutti coloro che facciano parte di un “gruppo”, i cui appartenenti, di cui è spesso disagevole l’accertamento delle responsabilità penali individuali, abbiano comportamenti violenti o espressioni verbali inneggianti alla violenza. In altri termini si rileva come il riportato art. 6 non subordini la misura del divieto di accesso alla commissione di un fatto tipico costituente reato, ma, in base al principio di proporzionalità tra fatto e conseguenza, consenta la misura anche quando vi siano condotte di per sé violente, pur se non costituenti un reato contro la persona o il patrimonio.<br />
Tutto quanto preliminarmente affermato trova precisa applicazione e riscontro in quanto nel caso di specie, le Forze dell’ordine sono riuscite a risalire ai ricorrenti quali sicuri partecipanti al gruppo dei tifosi autore delle devastazioni, in quanto erano passeggeri del pullman colpito dal sasso lanciato dall’ignoto tifoso partenopeo, ed erano scesi dallo stesso unendosi agli altri tifosi juventini. Inoltre, dalla relazione di servizio del personale operante, si evince che tutti i tifosi discesi dall’autobus avevano i volti travisati e che a bordo dello stesso sono stati rinvenuti oggetti contundenti, petardi e torce luminose (oggetti analoghi erano stati utilizzati durante la devastazione dai tifosi juventini), tali da ricondurre gli stessi occupanti ai comportamenti violenti manifestatisi.<br />
In conclusione si ritiene che siano stati raccolti sufficienti elementi di fatto idonei a far ritenere gli occupanti del veicolo in questione co-responsabili e comunque partecipi degli episodi di violenza narrati; né rileva in senso contrario il sopravvenuto mutamento normativo che, in forza delle modifiche apportate dal d.l. 114/2014, esplicita il riferimento alla condotta “di gruppo”, così confermando, secondo la prospettazine di parte ricorrente, la sua inapplicabilità al condotte, quali quelle in giudizio, temporalmente antecedenti: ed, in vero, in disparte l’inapplicabilità a misure non penali dei rigorosi principi di irretroattività e tassatività delle fattispecie incriminatrici, deve rilevarsi come la citata modifica non valga rendere irrilevanti quelle condotte collettive che già concretizzavano comportamenti di compartecipazione ad episodi di violenza, pur in assenza di specifici addebiti di responsabilità a titolo individuale.<br />
Inoltre si precisa che, essendo stata inviata comunicazione della notizia di reato per la valutazione di eventuali responsabilità penali a carico dei daspati, appariva necessario farne menzione nel provvedimento questorile; precisazione invece omessa nel provvedimento reiterato in quanto già a conoscenza della parte.<br />
Ritenuta l’infondatezza delle censure dedotte in sede ricorsuale (iniziale e per motivi aggiunti), sulla base di tali premesse il ricorso deve essere rigettato.<br />
Le concrete circostanze appena evidenziate giustificano tuttavia la conseguente scelta di compensare le spese processuali.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore<br />
Gabriella Caprini, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-3-2-2015-n-695/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.695</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.823</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-2-2015-n-823/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-2-2015-n-823/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.823</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Corciulo Ditta Individuale Laura Pane (Avv. Aldo Starace) c. Comune di Piano di Sorrento (Avv. Romina Pontecorvo), ASL Napoli 3 Sud (Avv.ti Chiara Di Biase e Rosa Anna Peluso), Presidente della Commissione ex DGRC 7301/2001 e Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-2-2015-n-823/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-2-2015-n-823/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.823</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Corciulo<br /> Ditta Individuale Laura Pane (Avv. Aldo Starace) c. Comune di Piano di Sorrento (Avv. Romina Pontecorvo), ASL Napoli 3 Sud (Avv.ti Chiara Di Biase e Rosa Anna Peluso), Presidente della Commissione ex DGRC 7301/2001 e Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento del provvedimento comunale recante sospensione dell&#8217;istanza presentata per il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di un laboratorio di analisi cliniche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sanità – Autorizzazioni sanitarie – Autorizzazione all’apertura di un laboratorio di analisi cliniche – Provvedimento comunale di sospensione dell’istanza – Adottato in ragione di una normativa regionale che impone il contingentamento delle autorizzazioni – Legittimità – Sussiste – Ragioni &#8211; Non viola la normativa di liberalizzazione recata dal D.L. 1/2012. </p>
<p>2. Sanità – Autorizzazioni sanitarie – Normativa regionale che impone il contingentamento delle autorizzazioni – Non è abrogata dal D.L. 1/2012 in materia di liberalizzazioni.</p>
<p>3. Sanità – Autorizzazioni sanitarie – art. 1, co. 60, L. R. Campania n. 5/2013 – Ha natura descrittiva e procedimentale – Non è abrogativa della precedente normativa regionale che limita il rilascio di nuove autorizzazioni.</p>
<p>4. Sanità – Autorizzazione sanitaria – Apertura di un laboratorio di analisi cliniche – Provvedimento comunale di sospensione dell’istanza – Adottato in conformità alla normativa regionale – Non richiede comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 – Ragioni – Natura vincolata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  L’art. 1, co. 237 quater L.R. Campania n. 5/2013 che contingenta il rilascio delle autorizzazioni sanitarie non può ritenersi abrogata dalla normativa di liberalizzazione recata dal D.L. 1/2012, atteso che quest’ultima non ha un’immediata forza precettiva tale da determinare l’abrogazione di tutte le norme dell’ordinamento che impongono il contingentamento di attività private e considerato inoltre che essa stessa rimette all’adozione di atti governativi l’individuazione delle norme da abrogare (Il TAR ha altresì rilevato che il D.L. 1/2012, nell’imporre un’interpretazione costituzionalmente orientata di tutte le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche, ne sottende la perdurante vigenza). (1)</p>
<p>2. L’art. 1, co. 237 quater L.R. Campania n. 5/2013 che contingenta il rilascio delle autorizzazioni sanitarie non può ritenersi abrogata dalla normativa di liberalizzazione recata dal D.L. 1/2012 atteso che il legislatore nel pieno rispetto del principio di cui all’art. 117 Cost. non ha sancito alcun effetto abrogativo, nemmeno indiretto, nei confronti di normative territoriali incompatibili, limitandosi ad imporre alle Regioni di adeguarsi ai principi della riforma e prevedendo, al più, un potere sostitutivo. (2)</p>
<p>3. L’art. 1, comma 60, L. R. Campania n. 5/2013 nella parte in cui disciplina il rilascio di autorizzazioni sanitarie per l’apertura di nuove strutture, ha natura esclusivamente descrittiva e procedimentale, pertanto tale norma non può ritenersi abrogativa dell’art. 1, co. 237 quater L. R. Campania 4/2011 che vieta il rilascio di nuove autorizzazioni in materia sanitaria fino al completamento delle procedure previste dai commi 237 quinquies e 237 unvicies. (3)</p>
<p>4. Il provvedimento comunale di sospensione dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria ad aprire un laboratorio di analisi cliniche che sia stato adottato sulla scorta di una normativa regionale che contingenta il rilascio delle autorizzazioni, non deve essere necessariamente preceduto da una comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990, trattandosi di atto avente natura vincolata.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) (2) Art. 1, co. 237-quater, L. R. Campania n. 4/2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011): “Ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8-ter e 8-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), in conformità ai principi generali del sistema, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l&#8217;accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1° luglio 2007, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l&#8217;accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, nonché l&#8217;accreditamento di nuove strutture è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237-quinquies a 237-unvicies.”<br />
Art. 1, co. 237-quinquies L. R. Campania n. 4/2011: “Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, che intendono proseguire in regime di accreditamento istituzionale definitivo l&#8217;attività erogata in regime di accreditamento provvisorio, presentano nuova domanda di accreditamento istituzionale, entro venti giorni dalla pubblicazione nel BURC del decreto commissariale di disciplina delle modalità per l&#8217;utilizzo della piattaforma applicativa informatica, nel caso trattasi di strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale e, per effetto di quanto disposto dall&#8217;articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 296/2006, come modificato dall&#8217;articolo 2, comma 35, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), entro il termine del 30 aprile 2012 nel caso di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private. La nuova domanda di accreditamento istituzionale è presentata esclusivamente attraverso l&#8217;utilizzo di una piattaforma applicativa informatica messa a disposizione dalla So.Re.Sa., secondo modalità disciplinate con successivo provvedimento amministrativo pubblicato nel BURC, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Sono nulle le istanze trasmesse con modalità difformi rispetto a quanto disposto dal presente comma.”<br />
Art. 1, co. 237-unvicies L. R. Campania n. 4/2011: “Sono nulle le istanze presentate dalle strutture sanitarie private sulla piattaforma applicativa informatica So.Re.Sa. in data precedente alla entrata in vigore delle presenti disposizioni.”<br />
(3) Art. 1, co. 60, L. R. Campania n. 5/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013): Nei casi previsti dall&#8217;articolo 8-ter del decreto legislativo 502/1992, per le richieste di autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture e all&#8217;esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie, comprese le strutture sanitarie di ricovero e cura e i centri di procreazione medicalmente assistita, i soggetti pubblici e privati inoltrano al comune competente per territorio apposita istanza di autorizzazione. Gli studi dei medici e di altre professioni sanitarie, nonché gli studi odontoiatrici che esercitano attività professionale, se non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 2 del citato articolo 8-ter e non soggetti ad autorizzazione all&#8217;esercizio di attività sanitarie, fermo restando il possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti dalle disposizioni vigenti, presentano una segnalazione certificata di inizio di attività alla azienda sanitaria locale competente per territorio. Entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione, l&#8217;ASL provvede alle verifiche di competenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 3548/ 14 R.G., integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Ditta Individuale Laura Pane, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Aldo Starace, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, Riviera di Chiaia,207; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Piano di Sorrento in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Romina Pontecorvo, con domicilio in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;<br />
Asl Napoli 3 Sud, in persona del Direttore Generale p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Di Biase e Rosa Anna Peluso, con domicilio in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;<br />
Presidente della Commissione ex Dgrc 7301 del 2001, Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario, non costituito in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della nota prot.12991 del 10.6.14 del responsabile del SUAP del Comune di Piano di Sorrento con la quale viene comunicata la sospensione dell&#8217;istanza presentata per il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio del laboratorio di analisi chimico cliniche &#8220;Pane&#8221; in Piano di Sorrento.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento e della Asl Napoli 3 Sud;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Data per letta nell&#8217;udienza pubblica del 28 gennaio 2015 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La dottoressa Laura pane, con istanza n. 3088 del 10 febbraio 2014 ha chiesto al Comune di Piano di Sorrento l’autorizzazione all’apertura di nuova struttura sanitaria privata, segnatamente un laboratorio di analisi cliniche.<br />
La Commissione costituita presso la ASL Na 3 Sud ai sensi della D.G.R.C. 31 dicembre 2001 n. 7301 nella seduta del 21 maggio 2014 si esprimeva negativamente sull’istanza, osservando che «stante la vigenza della normativa regionale che sospende la realizzazione di nuove realtà operative non può riscontrare positivamente l’istanza di cui sopra. Tanto nel rispetto dei decreti del commissario ad acta n. 21 del 30/12/2009,n.5 del 4/2/2010, n. 31 del 16/5/2011 e della L.R. n. 23 del 14/12/2011».<br />
Ricevuto il parere, con atto n. 12991/2014 del 10 giugno 2014 il Comune di Piano di Sorrento ha ritenuto l’istanza non accoglibile, “sospendendo il procedimento istruttorio di propria competenza, sino a diversa disposizione dell’ente regionale deputato”.<br />
Avverso tale provvedimento, contro il parere della commissione e nei confronti dei decreti commissariali ivi citati ha proposto ricorso a questo Tribunale la dottoressa Laura pane chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.<br />
Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata la violazione dell’art.1, comma 2 del d.l. 24 gennaio 2012 n.1, conv. in legge 24 marzo 2012 n. 27, norma da interpretarsi come avente immediata forza precettiva tale da determinare l’abrogazione di tutte le norme dell’ordinamento che impongono il contingentamento di attività private, come quella oggetto dell’istanza della ricorrente.<br />
Con il secondo motivo di impugnazione è stato evidenziato che proprio il decreto commissariale n. 31 del 16 maggio 2011 aveva limitato al 31 dicembre 2011 la sospensione delle procedure di accreditamento istituzionale e quelle per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di tutte le strutture sanitarie private; inoltre, non avrebbe potuto opporsi ai fini del rilascio dell’autorizzazione la necessità della previa verifica di compatibilità con il fabbisogno di cui all’art. 8 ter del d.lgs. n.502/92, non potendo il diritto di iniziativa economica privata subire una così forte compressione dal’esercizio di un simile potere conformativo; infine, in ogni caso, un provvedimento di sospensione giammai potrebbe avere efficacia a tempo indeterminato, così come nel caso di specie.<br />
Con il terzo motivo è stata lamentata l’omissione delle necessarie garanzie procedimentali e con il quarto l’illegittimità derivata del provvedimento comunale di sospensione rispetto al parere della Commissione della ASL Na 3 Sud.<br />
Con atto di motivi aggiunti, spedito per la notifica il 17 luglio 2014 e depositato il 21 luglio 2014, parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art.1, comma 60 della legge Regione Campania 6 maggio 2013 n. 5 che per le richieste di autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture, nei casi previsti dall’art. 8 te del d.lgs. n. 502/92 stabilisce che i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune territorialmente competente apposita istanza di autorizzazione; la norma è stata interpretata da questa Sezione nel senso del superamento del precedente blocco delle procedure in corso, sottendendone la procedibilità o proseguibilità alla luce del principio di non contraddizione.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Piano di Sorrento e la ASL Na 3 Sud concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare,.<br />
Alla camera di consiglio del 24 settembre 2014, con ordinanza n. 1558/14, è stata accolta la domanda cautelare ai fini del riesame.<br />
All’udienza di discussione del 28 gennaio 2015, in vista della quale sono state depositate memorie conclusionali, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso non può trovare accoglimento.<br />
Riguardo al primo motivo, è sufficiente richiamare il recente orientamento della Sezione che ha negato natura precettiva alla normativa di liberalizzazione di cui al d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, conv,. in legge 24 marzo 2012 n. 27. Invero, con sentenza depositata in data 5 giugno 2014 n. 3095, sulla questione, il Collegio si è pronunciato nei seguenti termini: «per quanto concerne la seconda prospettazione, ossia di intervenuta abrogazione del regime autorizzatorio a seguito della novella del 2012, quantomeno dal punto di vista di un contingentamento del numero e della qualità delle strutture in ragione del fabbisogno territoriale, rileva il Collegio che alla normativa di liberalizzazione di cui al d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, conv,. in legge 24 marzo 2012 n. 27, non può essere riconosciuta natura precettiva.<br />
Innanzitutto, il primo comma dell’art. 1 determina l’effetto abrogativo delle norme di cui alle categorie descritte alle lettere a) e b) dalla data della entrata in vigore dei decreti di cui al terzo comma; si tratta di una disposizione di piana lettura, in cui l’abrogazione viene collegata dal punto di vista temporale all’adozione di atti governativi, allo stato non ancora emanati.<br />
In secondo luogo, il legislatore affida espressamente al Governo il compito di individuare “le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi”; e ciò fa senza eccezione alcuna per determinate categorie di norme.<br />
In terzo luogo, l’immediata abrogazione delle norme preesistenti è smentita anche dal secondo comma dell’art. 1 che nell’imporre un’interpretazione restrittiva costituzionalmente orientata, di (tutte) le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all&#8217;accesso ed all&#8217;esercizio delle attivita&#8217; economiche, ne sottende la perdurante vigenza.<br />
In quarto luogo, la necessità di un’espressa riscrittura di tutta la disciplina normativa in tema di liberalizzazioni e la consequenziale necessità di un’attuale vigenza delle disposizioni da abrogare, mostrano la preoccupazione del legislatore di non determinare vuoti normativi conseguenti alla eliminazione tout court delle norme precedenti, nonché denotano l’ulteriore esigenza di armonizzare o differenziare istituti di applicazione generale, fino a questo momento ritenuti applicabili non solo ad attività economiche private ora insuscettibili di contingentamento (art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241).<br />
Da ultimo, va osservato che, il legislatore della novella, nel pieno rispetto del principio di cui all’art. 117 della Costituzione, al quarto comma dell’art. 1 si è limitato ad imporre alle Regioni di adeguarsi ai principi ed alle regole della riforma, prevedendo anche un potere sostitutivo, senza sancire alcun effetto abrogativo, nemmeno indiretto, nei confronti di normative territoriali, ov’anche incompatibili con i predetti principi».<br />
Per quanto concerne il motivo aggiunto di impugnazione, con cui parte ricorrente ha proposto il superamento del regime di cd. «blocco delle autorizzazioni», all’uopo richiamando un precedente di questa Sezione (T.A.R. Campania 7 febbraio 2014 n. 869), al Collegio non resta che prendere atto del consolidamento di opposto orientamento da parte del giudice d’appello. Invero, già con sentenza del 16 luglio 2014 n. 2762 la III Sezione del Consiglio di Stato, decidendo in grado d’appello su un ricorso proposto avverso la citata sentenza della Sezione, non ha condiviso l’assunto per cui l’art. 1, comma 60 della legge Regione Campania n. 5/2013 avrebbe determinato l’abrogazione implicita dell’art.1, comma 237 quater, legge Regione Campania n.4/2011, recante il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni fino al completamento delle procedure di cui ai commi da 237 quinquies a 237 invicies. L’orientamento del Consiglio di Stato è stato ribadito in epoca successiva al pronunciamento di questo Collegio in fase cautelare, con sentenza 28 novembre 2014 n. 5998 sempre della III Sezione, in cui è stata ritenuta la natura esclusivamente descrittiva e procedimentale dell’art.1,comma 60 della legge regionale n. 5/2013, nonché la salvezza della norma di cui all’art. 237 quater, da parte dell’art.1, comma 36 della medesima legge n. 5/2013<br />
Da tali considerazioni consegue anche l’infondatezza del secondo motivo di impugnazione, dovendosi fare riferimento al fini della cessazione del regime di «blocco della autorizzazioni», non già al DCA n. 31/2011, ma a quanto previsto dall’art. 237 quater della legge n. 4/2011.<br />
Non può trovare poi accoglimento il terzo motivo, essendosi in presenza dell’esercizio di poteri di natura vincolata che escludono la condizione di annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento, come lamentato nel caso di specie a proposito della garanzia partecipativa di cui all’art.10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.<br />
Va, infine, dichiarata l’infondatezza della quarta censura di illegittimità derivata del provvedimento comunale rispetto a vizi propri del parere della commissione aziendale, atto immune dalle contestazioni proposte nel presente giudizio.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali, alla luce dell’incertezza giurisprudenziale su alcuni aspetti decisivi della controversia.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore<br />
Pierluigi Russo, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/02/2015</p>
<p align=justify>
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