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	<title>3/12/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/12/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.35280</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-12-2010-n-35280/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-12-2010-n-35280/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.35280</a></p>
<p>Pres. Orciuolo &#8211; Est. Rotondo M. R. (Avv. G. S. Assennato) / Usl Rm 11 (avv. G. Fusco, L. Parente) sui presupposti per il riconoscimento delle cause di servizio dell&#8217;infermità 1. Pubblico impiego &#8211; Infermità -Cause o concause di servizio –Giudizio medico legale – Sindacabilità del G.A. Limiti. 2. Pubblico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-12-2010-n-35280/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.35280</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-12-2010-n-35280/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.35280</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo  &#8211;    Est. Rotondo<br /> M. R. (Avv. G. S. Assennato) / Usl Rm 11 (avv. G. Fusco, L. Parente)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per il riconoscimento delle cause di servizio dell&#8217;infermità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego &#8211; Infermità -Cause o concause di servizio –Giudizio medico legale – Sindacabilità del G.A. Limiti.	</p>
<p>2. Pubblico impiego -infermità &#8211; Cause o concause di servizio – Condizioni particolarmente disagevoli – Mancata dimostrazione –Diniego – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio ha carattere tecnico-discrezionale e,pertanto, è soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo nei limiti in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sul giudizio medico finale. 	</p>
<p>2. E’ legittimo il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità quando il ricorrente non presenti convincenti elementi di valutazione intesi a far rilevare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa in condizioni particolarmente disagevoli. Nella nozione di concausa, efficiente e determinante di servizio da considerarsi come concorrente fattore degenerativo della malattia, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress che costituiscono fattore di rischio ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5097 del 1993, proposto da: 	</p>
<p>Moscaroli Rosina, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. G. Sante Assennato, con domicilio eletto presso G. Sante Assennato in Roma, via C. Poma, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Usl Rm/11, rappresentato e difeso dagli avv. Giulia Fusco, Luigi Parente, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Usl Rm/11 in Roma, borgo S Spirito, 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>RICONOSCIMENTO INFERMITA&#8217; DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Usl Rm/11;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 novembre 2010 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il ricorso in esame, la ricorrente, in qualità di vedova di T. G., ha impugnato la deliberazione n. 912 datata 25 maggio 1992, comunicatale con nota 3 febbraio 1993, con la quale “non è stata riconosciuta &#8211; in conformità ai concordi pareri espressi dal comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e dall’ufficio medico legale del ministero della sanità – come contratta in servizio e per causa di servizio, l’infermità “infarto del miocardio – shock cardiogeno – collasso cardiocircolatorio” che ha determinato il decesso del proprio marito. <br />	<br />
Come seguono le censure dedotte in ricorso:<br />	<br />
a)l’amministrazione si è limitata a comunicare all’interessata solo il contenuto della deliberazione n. 912/1992;<br />	<br />
b)la comunicazione inviatale menziona i pareri espressi dal CPPO e dall’ufficio medico legale del ministero della sanità ma non riporta, neppure per estratto, il contenuto di tali pareri e, quindi, i motivi medico legali sulla base dei quali è stata affermata la non dipendenza da causa di servizio;<br />	<br />
c)il lavoro svolto dal T.G. è stato stressante dal punto di vista psichico per i frequenti contatti con il pubblico per la consegna dei certificati di degenza e del rilascio delle certificazioni di morte;<br />	<br />
d)il 23 ottobre 1972 il T.G. venne ricoverato per glomerulonefrite, malattia riconosciuta come contratta in servizio e per causa di servizio; successivamente, egli fu soggetto a frequenti crisi di ipertensione tali da determinare alterazioni vascolari sino ad interessare i vasi coronarici determinando necrosi miocardica: dalla glomerulonefrite cronica è dipesa l’ipertensione arteriosa a sua volta concausa preponderante e necessaria nella insorgenza della cardiopatia ischemica.<br />	<br />
Il ricorrente ha depositato memoria conclusiva insistendo per l’accoglimento del gravame.<br />	<br />
Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Dalla documentazione versata in atti risulta che la USL RM/11 (per essa, il capo servizio AA.GG. e Personale) ha manifestato la volontà (assolvendo così ob relationem all’onere motivazionale) di fare proprie le ragioni esplicitate dal C.P.P.O. e dall’ufficio medico legale del ministero.<br />	<br />
Le ragioni del diniego risultano ben esplicitate nel parere reso dal capo dell’ufficio medico legale (cfr documento in atti) che ha confermato, all’0esito di un autonomo giudizio scientifico, quello espresso dal C.P.P.O..<br />	<br />
Come segue la motivazione del diniego: “l’affezione che ha condotto all’exitus il sig. T.G. non (può) essere posta in relazione col servizio prestato in quanto nello stesso, svolto con le mansioni suddette, non si ravvisano particolari fattori di rischio (quali stress ripetuti da responsabilità diretta, surmenage psico-fisico) in grado di influire sul determinismo della patologia in questione che, nel caso specifico, si ritiene legata a fatti di natura degenerativa, aterosclerotica, su base costituzionale”. <br />	<br />
Cadono, pertanto, le prime censure con le quali la ricorrente ha dedotto difetto di motivazione. L’interessata è stata adeguatamente resa edotta sulle ragioni per le quali l’amministrazione ha escluso ogni nesso eziologico, diretto o concausale, tra patologia e servizio.<br />	<br />
Si tratta, a questo punto, di verificare se sussistono un deficit istruttorio e/o un travisamento dei fatti tali da avere indotto l’amministrazione ad una errata percezione o rappresentazione della realtà sotto il profilo della ritenuta assenza di ogni nesso eziologico.<br />	<br />
Il Collegio esclude una siffatta ipotesi.<br />	<br />
Va premesso, che il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio ha carattere tecnico-discrezionale e pertanto è soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo nei limiti in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sul giudizio medico finale.<br />	<br />
Nel caso di specie, l’amministrazione ha tenuto conto del servizio svolto dal T.G. e delle modalità esplicative del medesimo. Il sig. T.G. era addetto all’archivio ed il suo compito era quello di rilasciare meri certificati. <br />	<br />
Sennonché, parte ricorrente assume che questa attività sarebbe stressante psichicamente. Ma l’affermazione è del tutto apodittica e tautologica, affatto non comprovata con eventi (neppure uno) di particolare natura stressante subiti dal T.. <br />	<br />
D’altro canto, fatica il Collegio a considerare stressante psichicamente una simile attività che anzi viene percepita, dall’uomo medio, come del tutto riposante e tranquilla. <br />	<br />
In casi simili, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che è legittimo il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità quando non siano stati offerti, dal ricorrente–richiedente, convincenti elementi di valutazione intesi a far rilevare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa in condizioni particolarmente disagevoli. Infatti, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio da considerarsi come concorrente fattore degenerativo della malattia, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress (peraltro neppure questi allegati e comprovati) che costituiscono fattore di rischio ordinario (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 23 giugno 2003, n. 5513; Tar Lazio, Roma, sez, I, 3 aprile 2008 n. 2828).<br />	<br />
Parte ricorrente sostiene che la ferale patologia sarebbe dipeso dalla glomerulonefrite cronica contratta in servizio, ed allega relazione medica di parte.<br />	<br />
Sennonché, questa è una deduzione di parte ricorrente che non ha trovato, però, sufficiente plausibilità, in termini di rapporto causale tra infermità originaria ed exitus, alla luce delle (sopra illustrate) caratteristiche e modalità del servizio infra tempora svolto dal T.G..<br />	<br />
D’altro conto, la giurisprudenza amministrativa ha anche chiarito che affinché i prospettati errori e/o lacune dell’impugnato diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità determinino un vizio del relativo giudizio, o di contraddittorietà con altre certificazioni mediche, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate nella diagnosi resa dalla commissione medico-legale, e non già semplici difformità tra la valutazione del medico di parte, circa l&#8217;entità e l&#8217;incidenza del dato patologico, e quella accertata dall’organo tecnico deputato all’accertamento.<br />	<br />
In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento mentre può disporsi la compensazione delle spese di giudizio e processuali tra le parti costituite in assenza di concreta attività difensiva da parte dell’intimata amministrazione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Nulla spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Elia Orciuolo, Presidente<br />	<br />
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/12/2010</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-12-2010-n-35280/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.35280</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.2663</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-3-12-2010-n-2663/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-3-12-2010-n-2663/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-3-12-2010-n-2663/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.2663</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio; Est. T. Aru S. A. W. (avv.ti C. e S. Moi) c/ il Ministero Interno e la Questura di Cagliari (Avv. Distr. St.) sul diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio Stranieri – Permesso di soggiorno &#8211; Motivi di studio – Rinnovo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-3-12-2010-n-2663/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.2663</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-3-12-2010-n-2663/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.2663</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> R.M.P. Panunzio;<i> Est.</i> T. Aru<br /> S. A. W. (avv.ti C. e S. Moi) c/ il Ministero Interno e la Questura di Cagliari (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sul diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri – Permesso di soggiorno  &#8211; Motivi di studio – Rinnovo – Diniego – Corso di studi diverso da quello oggetto del visto consolare – Illegittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio motivato con riferimento alla diversità fra il corso di studi che lo straniero intende frequentare e il corso per il quale era stato rilasciato il visto di ingresso dalle autorità consolari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 761 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><B>S. A. W.</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Cinzia e Salvatore Moi, con domicilio eletto presso il loro studio legale in Cagliari, via Millelire n. 4; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Ministero Interno</b>, in persona del Ministro in carica,<br />
la <b>Questura di Cagliari</b>, in persona del Questore in carica,<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata per legge presso i propri uffici in Cagliari, via Dante n. 23; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
del decreto del Questore di Cagliari n. A12/imm/2008/16 del 27 marzo 2008, di rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno per studio ai sensi dell’art. 5 del D.Lgvo 25 luglio 1998 n. 286;<br />	<br />
di tutti gli altri atti ad esso presupposti, conseguenti o comunque connessi.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il sig. Santos Araujo Wilson è entrato in Italia munito del visto per motivi di studio rilasciato dall’ambasciata italiana di Rio de Janeiro il 30 agosto 2007, con scadenza 10 settembre 2008.<br />	<br />
In data 18 settembre 2007 presentava, ai sensi dell’art. 5 del d.lgvo n. 286/1998, istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio.<br />	<br />
Rappresentava a sostegno della propria domanda:<br />	<br />
di essere iscritto presso l’Istituto professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Meucci” per l’anno scolastico 2007/2008;<br />	<br />
di essere ospitato in Italia presso l’abitazione del sig. Giancarlo Congiu, il quale aveva offerto le garanzie di legge per tutta la sua permanenza in Italia.<br />	<br />
Con nota del 14 dicembre 2007, ricevuta dall’Ufficio Immigrazione il successivo 15 dicembre, il sig. Santos comunicava il nuovo domicilio e la modifica della persona garante.<br />	<br />
In data 9 gennaio 2008 il sig. Congiu, primo garante del ricorrente, comunicava alla Questura di Cagliari di declinare ogni responsabilità nei confronti del sig. Santos in quanto quest’ultimo, da un lato, non aveva frequentato il corso scolastico di cui sopra e, dall’altro, aveva cambiato residenza.<br />	<br />
In relazione a quanto sopra, ritenendo venuti meno i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, il Questore della Provincia di Cagliari respingeva l’istanza presentata dal ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno per studio.<br />	<br />
Con il ricorso in esame, notificato il 2 ottobre 2008 e depositato il successivo 19 settembre, il sig. Santos ha impugnato il menzionato diniego ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi:<br />	<br />
Violazione dell’art. 5 del D.Lgvo n. 286/1998 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti: in quanto, diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione, il ricorrente avrebbe adeguatamente provato il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio del titolo in questione. In particolare, la Questura intimata non avrebbe considerato il sopraggiungere di elementi idonei a ritenere pienamente soddisfatte le condizioni di legge.<br />	<br />
Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – Eccesso di potere per perplessità o insufficienza della motivazione, ingiustizia manifesta: in quanto il provvedimento impugnato sarebbe privo di un’adeguata illustrazione delle ragioni poste a fondamento del diniego.<br />	<br />
Di qui la richiesta, previa sospensiva, di annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese del giudizio.<br />	<br />
Per resistere al ricorso si è costituita l’amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, con favore delle spese.<br />	<br />
Con ordinanza n. 386 dell’8 ottobre 2008 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 17 novembre 2010, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato.<br />	<br />
L&#8217;atto di diniego impugnato, con l’unico motivo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, fa riferimento all’intervenuta modifica del corso di studi seguito dal ricorrente per il quale aveva ottenuto il visto di entrata nel Paese.<br />	<br />
Orbene, come emerge dallo stesso provvedimento impugnato, il sig. Santos aveva tempestivamente comunicato all’amministrazione procedente il suo trasferimento dall’Istituto professionale Meucci all’Istituto professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “Cettolini” presso la sede associata di Senorbì, ma quest’ultima ha ritenuto tale comunicazione irrilevante ai fini del rilascio del titolo richiesto “…Considerato che il visto per studio non consente di cambiare l’Istituto scolastico che…ha consentito di ottenerlo”.<br />	<br />
L’argomento non convince.<br />	<br />
Risulta dagli atti di causa che il visto di ingresso era stato rilasciato al ricorrente genericamente per motivi di studio, senza alcun vincolo di permanenza presso un determinato istituto.<br />	<br />
Su analoga questione interpretativa della normativa vigente, peraltro, si è già pronunciata la giurisprudenza amministrativa, dalla quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, statuendo che “è illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio motivato con riferimento alla diversità fra il corso di studi che la straniera intende frequentare e il corso per il quale era stato rilasciato il visto di ingresso dalle autorità consolari” (Tar Toscana, I, 7 marzo 2006 n. 872).<br />	<br />
Più recentemente tale interpretazione del quadro normativo di riferimento è stata confermata dal T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 12 agosto 2010 , n. 30780, il quale ha ribadito l’illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, concesso per ragioni di studio, motivato sul presupposto che trattandosi di corso differente rispetto a quello per il quale era stato autorizzato l’ingresso in Italia, non vi sarebbero più le ragioni per procedere al rinnovo stesso.<br />	<br />
Il Tribunale ritiene, quindi, di condividere l’anzidetto orientamento, e ciò anche a prescindere dal rilievo, di per sé decisivo, risultante dalla nota dell’Istituto Meucci n. 7066/c27 del 15 settembre 2008, prodotta dalla difesa del ricorrente, attestante che nell’anno scolastico 2007/2008 non si era formata la classe 1^ Settore Elettrico – Elettronico del corso serale alla quale intendeva originariamente partecipare il sig. Santos.<br />	<br />
Per quanto sopra, quindi, senza necessità di ulteriori argomentazioni, il ricorso merita accoglimento. <br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, annullando per l’effetto il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2000,00 (duemila//00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato se assolto.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Francesco Scano, Consigliere<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/12/2010	</p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-3-12-2010-n-2663/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.2663</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.8501</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-12-2010-n-8501/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-12-2010-n-8501/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.8501</a></p>
<p>Pres. Numerico – Est. AureliF.S. (Avv. A. Antichi) c. Regione Toscana (Avv.ti L. Bora, F. Ciari) Ambiente &#8211; Inquinamento – Oneri di bonifica – Proprietario Comodante del compendio nel quale si è generato il danno – Comportamento omissivo &#8211; Responsabilità – Sussiste. La responsabilità del proprietario del compendio utilizzato dall’operatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-12-2010-n-8501/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.8501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-12-2010-n-8501/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.8501</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Numerico – <i>Est.</i> Aureli<br />F.S. (Avv. A. Antichi) c. Regione Toscana (Avv.ti L. Bora, F. Ciari)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente &#8211; Inquinamento – Oneri di bonifica – Proprietario Comodante del compendio nel quale si è generato il danno – Comportamento omissivo &#8211; Responsabilità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La responsabilità del proprietario del compendio utilizzato dall’operatore che ha determinato l’inquinamento è configurabile in forza dei principi generali in materia di responsabilità per violazione del <i>neminem laedere</i>, che ricade, al pari di quanto accade per la figura giuridicamente vicina del locatore, anche sul comodante proprietario dell’immobile, che di questo abbia consentito ad altri un uso da cui sono derivati danni a terzi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Decisum: Sulla responsabilità del proprietario del compendio nel quale è stato cagionato il danno ambientale nel caso i cui abbia omesso di operare controlli sull’esercizio dell’attività d’impresa.</span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 08501/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 11357/2001 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 11357 del 2001, proposto </p>
<p>dall’avv. <b>Francesca Scatolini,</b> nella veste di curatrice dell’eredità giacente di Taddei Faustino, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Antichi, con il quale è elettivamente domiciliata presso l’avv. Gian Luca Marucchi, Roma, via Barberini, 86; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Bora, Fabio Ciari, dell’avvocatura regionale, nonchè dall’avv Fabio Lorenzoni , presso il cui studio in Roma, via del Viminale n.43 è elettivamente domiciliato; </p>
<p><b>Regione Toscana</b> in persona del Presidente in carica, in qualità di successore universale del Commissario ad acta per la realizzazione dell’opera di risanamento dell’area denominata Metalcromo, rappresentata e difesa dagli avv. Lucia Bora, Fabio Ciari, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43; </p>
<p><i>per la riforma<br />	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE I n. 02048/2000, concernente realizzazione opere di disinquinamento e risanamento ambientale area denominata Metalcromo.<br />	<br />
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana nella duplice veste sopra riportata;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2010 il cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Roberto Colagrande in sostituzione di Alessandro Antichi, Fabio Lorenzoni in proprio e in delega di Lucia Bora;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La sentenza in epigrafe, riuniti i cinque ricorsi (nn.ri 942/1991-1218/1991-434/1995-1547/1997-129071998) proposti al T.a.r. della Toscana da Faustino Taddei nella sua veste di proprietario dell’area e dei locali, situati in Comune di Barberino Val D’Elsa, dove ha svolto la sua attività fino al 1990 la ditta Metalcromo di Silvano Calonaci,deceduto nello stesso anno, ha dichiarato improcedibili i primi due per carenza sopravvenuta d’interesse e respinto i successivi.<br />	<br />
Dette azioni d’annullamento di Taddei Faustino, oggi deceduto ed al quale è subentrato il curatore dell’eredità giacente in epigrafe, hanno ad oggetto i provvedimenti adottati dalle autorità locali per intervenire in Barberino Val D’Elsa, al fine di contrastare la situazione di rischio ambientale e sanitario, grave anche per la vicinanza di due torrenti Bozzone e Drove (che alimentano i pozzi per uso idropotabile di Comuni vicini), causata dalla penetrazione nel suolo, nel sottosuolo e nella falda idrica, di sostanze altamente tossiche (a base di cromo e cianuro) utilizzate dalla Metalcromo, il cui impianto era situato in area di proprietà del predetto ricorrente.<br />	<br />
Ciò ha comportato la necessità di procedere ad una bonifica ampia ed integrale del sito, con asportazione del terreno inquinato (c.d.“scorticamento), per evitare effetti che per la loro estensione avrebbero potuto interessare un territorio più vasto di quello comunale.<br />	<br />
In tale contesto, il sindaco del Comune di Barberino Val d’Elsa, sulla premessa che la Regione aveva provveduto ad inserire l’area in questione nel piano regionale dei siti inquinati (delib..Cons. reg. n.167/1993), ha, prima, adottato l’ordinanza n.17 del 1991 (impugnata con il primo ricorso), chiedendo al Taddei di procedere al disinquinamento ex art.6 della legge regionale toscana n.29/1993, e successivamente, essendo quest’ultimo rimasto inadempiente, con ordinanza n.28 dello stesso anno( impugnata con il secondo ricorso), ha disposto l’esecuzione d’ufficio delle opere necessarie alla bonifica, intimando al Taddei di consentire l’accesso degli addetti a compiere le conseguenti operazioni.<br />	<br />
Come previsto dalle norme della sopra citata legge regionale n.29 del 1993, la Regione Toscana, a causa dell’inadeguatezza e dell’ insufficienza delle risorse tecnico-finanziarie a disposizione del Comune di Barberino per poter procedere alla bonifica ed alla messa in sicurezza del sito, interveniva direttamente nella vicenda , adottando il decreto presidenziale n.1776 del 1994, (impugnato con il terzo ricorso ), con il quale, rilevata la vastità del danno ambientale, veniva di nuovo intimato al Taddei di eseguire (in solido con il curatore dell’eredità giacente del Calonaci titolare della Metalctomo) l’intervento di disinquinamento.<br />	<br />
Verificatasi ancora una volta l’inerzia del suddetto intimato, veniva nominato un Commissario ad acta il quale con decreto n.15 del 1996, approvava il progetto di intervento di bonifica ed il relativo capitolato d’appalto dei lavori a tal fine necessari, e disponeva l’occupazione d’urgenza delle aree interessate (provvedimenti impugnati con il quarto ricorso).<br />	<br />
Infine, con decreto n.40 del 1997, lo stesso Commissario disponeva , l’espropriazione dei beni di proprietà del Taddei, che di esso chiedeva l’annullamento (quinto ricorso).<br />	<br />
Come già anticipato, il giudice di primo grado ha dichiarato l’improcedibilità dei due ricorsi aventi ad oggetto i provvedimenti del sindaco di Barberino Val d’Elsa, ai quali il Taddei non ha dato seguito, per carenza sopravvenuta d’interesse all’annullamento essendo ad essi sopravvenuti, per le ragioni già accennate, i provvedimenti della Regione Toscana.<br />	<br />
I ricorsi proposti per l’annullamento degli atti regionali sono stati invece, integralmente respinti con ampia motivazione, avendo il primo giudice ritenuto non fondate sia le censure riguardanti i rilevati vizi procedimentali, sia quelle con le quali il Taddei ha sviluppato la tesi dell’assenza,sotto ogni profilo,della sua responsabilità nella determinazione dell’inquinamento in questione, addossandola integralmente alla ditta Metalcromo, rimarcando che a tenore delle norme nazionali e regionale in vigore all’epoca del fatto, il proprietario dell’area sulla quale è localizzato l’impianto non può essere chiamato a rimuovere un danno ambientale che è stato provocato da altri.<br />	<br />
Quest’ultimo è senza alcun dubbio il profilo di maggior rilievo nella vicenda all’esame, come indiscutibilmente emerge dalle censure che sorreggono il gravame non meno che dalla memoria depositata dall’appellante in prossimità dell’udienza di discussione, con cui vengono contestati tutti gli argomenti spesi al riguardo dal primo giudice, trascurando del tutto la dichiarazione d’improcedibilità del primo e secondo ricorso di primo grado, in ordine alla quale quindi deve affermarsi essere intervenuto il giudicato.<br />	<br />
Argomenti che hanno, invece, ricevuto il pieno consenso della Regione Toscana, la cui esposizione difensiva si è conclusa, invero, con la richiesta della conferma della sentenza impugnata.<br />	<br />
All’udienza, su richiesta dei difensori delle parti costituite, la causa è passata in decisione.<br />	<br />
La rilevanza del profilo riguardante la responsabilità del Taddei nella determinazione dell’inquinamento, oggetto dei provvedimenti impugnati in primo grado, induce il Collegio ad esaminare tale aspetto, e le relative censure, con priorità rispetto alle altre che sorreggono il gravame, anche al fine di rendere più agevole la disamina di quest’ultime, in verità, assai minuziosamente articolate.<br />	<br />
Il primo giudice è giunto alla affermazione dell’obbligo del Taddei di procedere alla bonifica, quale proprietario del compendio utilizzato dalla Metalcromo, il cui titolare come detto è deceduto, e la cui eredità non è stata accettata dagli aventi diritto, avvalendosi di molteplici argomenti, che il Collegio condivide integralmente e che in questa sede meritano d’essere confermati anche a fronte delle censure prodotte.<br />	<br />
Rileva invero correttamente il primo giudice che il decreto del Presidente della Regione Toscana n.1766 del 1994 con il quale è fatto obbligo, in solido tra di loro, tanto all’appellante che al curatore dell’eredità giacente del defunto titolare della ditta Metalcromo, quale subentrante al soggetto “inquinatore”, di eseguire interventi “urgenti” di bonifica dell’area in cui quest’ultima ha svolto la sua attività, è stato adottato a tenore dell’art.6 della legge regionale n.23/1994, e che è da ritenere legittimo anche nella parte in cui pone l’onere di essa a carico del Taddei quale proprietario responsabile dell’inquinamento.<br />	<br />
A supporto di quest’ultimo aspetto il primo giudice ha richiamato sia la legislazione nazionale antecedente al detto decreto regionale (d.p.r. n.915/1982; legge n.441/1987) e che quella successiva (d.l.gs. n.22/197), la cui uniforme applicazione è avvenuta con il contributo della giurisprudenza (Cass. III, 29.03.1999 n.2963).<br />	<br />
In seno a tale impostazione il primo giudice ha anche osservato che lo stabilimento della Maltacromo, dopo la morte del suo titolare, doveva considerarsi senz’altro nella disponibilità del Taddei; e poiché gli effetti dell’attività inquinante sono durati ben oltre il 1990, data di cessazione dell’attività dello stabilimento, va esclusa anche l’illegittimità costituzionale dell’art.6 della legge regionale n.29/1993, dedotta in relazione alla applicazione retroattiva che ne avrebbe fatto la Regione Toscana con l’impugnato decreto n.1766/1994.<br />	<br />
D’altra parte, ha chiarito il giudice di prime cure, l’onere della bonifica non rappresenta una sanzione amministrativa, essendo essenzialmente finalizzato a rimuovere lo stato di pericolo per l’ambiente e di allarme per l’incolumità pubblica dovuto al grave inquinamento.<br />	<br />
Come già anticipato, il Taddei ha contestato ogni sua colpa in ordine all’inquinamento ambientale in questione ed ha ritenuto da escludere, se non procedendosi ad una illegittima applicazione retroattiva della legge regionale n.29/1993, che su di esso, come proprietario, potesse ricadere l’onere della bonifica, non essendovi alcuna previsione al riguardo a tenore delle leggi statali vigenti all’epoca in cui l’inquinamento è avvenuto; e tanto ha ribadito in questa sede, con argomenti non dissimili da quelli utilizzati in primo grado, seppure modulati diversamente, per adeguarli agli argomenti della sentenza impugnata.<br />	<br />
Gli argomenti dell’appellante non possono essere condivisi.<br />	<br />
In tale ambito, ad avviso del Collegio, occorre anzitutto porre in evidenza che la cromatura e la galvanizzazione dei metalli esercitata dalla Metalcromo è notoriamente tra le attività più inquinanti ed al tempo stesso tra quelle poco diffuse, proprio a causa della pericolosità per l’ambiente e per gli addetti, che con le sostanze impiegate ( il cromo ed il cianuro in particolare) possono venire a contatto..<br />	<br />
Sulla base di tale non discussa premessa, va aggiunto che la presenza di una ditta come la Metalcromo, con le descritte caratteristiche, singolari e però al tempo stesso necessarie, doveva essere, ad avviso del Collegio, sicuramente nota nel contesto territoriale in cui era concretamente localizzata, essendosi svolta in un comune di non grandi dimensioni qual è quello di Barberino Val D’Elsa.<br />	<br />
La conoscenza di tale pericolosità non poteva mancare del resto neppure al Taddei, che, peraltro e pacificamente, aveva la sua abitazione nei pressi dell’impianto, ed era stretto parente del titolare della Metalcromo, al quale, ciò nonostante, senza alcuna formalità, tanto meno se diretta a separare le proprie responsabilità, ha consentito l’uso gratuito dell’area e del capannone che ospitava l’impianto.<br />	<br />
Ad avviso del collegio, non è poi irrilevante osservare, nella prospettiva di una più incisiva affermazione della responsabilità del Taddei, che dagli atti di causa non risulta che la gestione della Metalcromo fosse connessa ad una utilizzazione dell’impianto diversa da quella preesistente, ed oggetto dell’uso gratuito.<br />	<br />
Nella descritta situazione, ad avviso del Collegio, ricorrono quindi le condizioni per affermare che tra la Metalcromo ed il Taddei , sussistesse un rapporto di comodato ( art.1804c.c. ), in particolare nella forma di un precario(art.1810 c.c.), avente ad oggetto uno stabilimento artigianale, utilizzabile senza limiti di tempo.<br />	<br />
Consegue,ancora, che la responsabilità per colpa del Taddei per il grave inquinamento ambientale di cui si discute, è configurabile in forza dei principi generali in tema di responsabilità per violazione del neminem ledere, che ricade, al pari di quanto accade per la figura giuridicamente vicina del locatore, anche sul comodante proprietario dell’immobile, che di questo abbia consentito ad altri un uso da cui sono derivati danni a terzi.(.Cass. Sez. II 9 giugno 2010 n.13881)<br />	<br />
Deve escludersi, inoltre, ad avviso del Collegio, che all’iniziativa del Taddei fosse di ostacolo l’affermata indisponibilità dello stabilimento dopo la morte del titolare della Metalcromo, posto che “in caso di morte del comodatario , il comodante ,……può esigere dagli eredi la immediata restituzione della cosa” (art.1811 c.c.); ciò permette di sottolineare che dal comodato nasce un diritto personale di godimento, ragione per la quale il bene che ne è oggetto in nessun caso entra nell’eredità del defunto che l’aveva in uso.<br />	<br />
E ciò consente anche di aggiungere che del compendio in parola il Taddei ha sempre avuto non solo la disponibilità giuridica, ma anche quella di fatto, posto che la sua abitazione si trovava, come detto, nelle vicinanze dello stabilimento e che tutti i beni utilizzati dalla Metalcromo, del cui titolo all’uso s’è detto, erano sin dall’origine di sua proprietà, ovvero, tali lo sono divenuti, in assenza di prova contraria, per accessione (art.954 c.c).<br />	<br />
Nulla quindi poteva impedire al Taddei, ad avviso del Collegio, di svolgere un controllo sul non corretto esercizio dell’attività d’impresa da parte della Metalcrono, ovvero nulla impediva di contrastare la mancata adozione di interventi, peraltro neppure troppo costosi e tecnicamente di facile realizzazione, quale una pavimentazione utile a rendere il suolo impermeabile, necessari ad evitare o quanto meno ridurre l’alto rischio dell’inquinamento ambientale derivante dalla infiltrazione nel suolo delle dette pericolose sostanze tossiche.<br />	<br />
Dalle ragioni del comportamento omissivo del Taddei, sopra esposte, discende la conferma della legittimità dell’onere della bonifica accertato con l’impugnato decreto regionale n.1766/1994, che dunque resiste a tutte le censure ad esso rivolte, inerenti ai profili sopra esaminati, ivi inclusa quella, dai risvolti più delicati, riguardante l’illegittima retroattività della legge regionale toscana n. 29 /1993, avendo lo stesso appellante, del resto, riconosciuto che tale ritenuta applicazione retroattiva non trova comunque ostacoli ove il proprietario del bene da cui è scaturito l’inquinamento ambientale sia colpevole per comportamento omissivo, ed è dunque corresponsabile del fatto con l’inquinatore, quando quest’ultimo sia un soggetto diverso dal primo.<br />	<br />
Vanno respinte, in particolare, le censure contenute nel terzo, quarto e quinto motivo del gravame, con cui l’appellante ha svolto i profili inerenti all’esclusione di ogni sua responsabilità.<br />	<br />
Riprendendo l’ordine di svolgimento delle censure osservato nel gravame si deve procedere all’esame del primo dei motivi dedotti.<br />	<br />
Viene dedotta l’illegittimità del decreto n.1766/1994, come detto contenente l’ obbligo di procedere alla bonifica con accollo dei relativi gli oneri, per l’omesso avviso d’inizio del procedimento di cui all’ art.7 l.n.241/1990.<br />	<br />
A fronte di quanto dedotto dall’appellante al riguardo, ad avviso del Collegio, meritano conferma le argomentazioni di cui s’è avvalso il primo giudice, laddove ha richiamato la possibilità di omettere l’adozione di tale avviso in caso di urgenza, nel decreto in parola del resto testualmente evocata. (CdS, Sez. VI -10 settembre 2009 n.5439)<br />	<br />
Il decreto in parola va considerato, ai sensi dell’art.6 della legge regionale n.29 /1993, come atto di un unico procedimento polistrutturato, iniziato con gli atti del sindaco del Comune di Barberino Val d’Elsa, nei quali già si poneva l’onere di bonificare la zona interessata dall’inquinamento a carico dell’appellante, che da quest’ultimo erano ben conosciuti, avendoli impugnati.<br />	<br />
In ossequio ad una visione non formalistica della funzione assolta da tale invocato avviso (visione formalistica del resto oggi definitivamente superata),, prima sotto l’impulso della giurisprudenza e poi dalla stessa norma di legge sopravvenuta, può ben affermarsi, dunque, che tale funzione sul piano sostanziale nei riguardi dell’appellante è stata fatta salva, alla luce del concreto svolgimento procedimentale in cui il decreto impugnato deve essere inserito, (T.a.r. Sardegna, 5 novembre 2009, n.1615).<br />	<br />
Né può rilevare, in contrario, invocandosi il principio dell’autolimitazione procedimentale, che un preavviso venne comunque inviato dalla Regione Toscana, seppure illegittimamente, dopo e non prima dell’adozione del decreto in esame.<br />	<br />
Appare, al riguardo del tutto evidente che tale invio è avvenuto non già per scelta autonoma in favore del Taddei, bensì nell’errato convincimento della Regione che tale adempimento fosse, nella fattispecie, obbligatorio, e dunque in base ad una presupposto senz’altro errato, con la conseguenza che dal ricordato invio tardivo non possono scaturire le conseguenze invocate con la censura in esame.<br />	<br />
Il primo motivo di ricorso va quindi respinto.<br />	<br />
Con il secondo dei motivi proposti parte appellante lamenta che illegittimamente è stato posto a suo carico l’onere della bonifica senza inserire la zona interessata nel piano di bonifica previsto dall’art.2 della già citata legge regionale n.29.<br />	<br />
Ha spiegato, in proposito, il giudice di primo grado che tale lamentata omissione non sussiste, avendo la Regione Toscana provveduto all’inserimento richiesto dall’appellante con deliberazione del Consiglio regionale del 20 aprile 1993, n.167.<br />	<br />
E’ vero che di tale deliberazione non v’è menzione nell’impugnato decreto n.1766/1993, ma ciò, al contrario di quanto sostiene l’appellante, non determina alcuna illegittimità, posto che per l’effetto si verifica soltanto l’omissione di un elemento di giustificazione all’adozione del decreto, in sé insuscettibile di illegittimità, ancor più se per difetto di motivazione( CdS Sez. VI , 19 marzo 1992 n.174).<br />	<br />
Il secondo dei motivi di gravame va quindi respinto.<br />	<br />
Poiché dei motivi di gravame terzo, quarto e quinto s’è già detto, si può procedere all’esame del sesto motivo.<br />	<br />
Con quest’ultima censura parte appellante si duole che la nota del 4 febbraio 1997 del Commissario ad acta, nominato per procedere alla bonifica in via sostitutiva, nota recante la comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo delle aree inquinate, è stata adottata dopo e non prima del decreto d’occupazione d’urgenza di cui al decreto del medesimo Commissario n. 21 del 14 gennaio 1997.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
Quest’ultimo decreto, infatti, non deriva dall’antecedente decreto commissariale n.15 del 1996, adottato ai sensi dell’art.8 della richiamata legge regionale n.29, e contenente l’approvazione del progetto di bonifica, con effetto di dichiarazione implicita di pubblica utilità dell’opera pubblica, consistente nell’area disinquinata per effetto dei lavori di disinquinamento, e propedeutico, come in seguito si dirà, all’adozione successivo decreto di espropriazione.<br />	<br />
In linea con quanto ritenuto dal primo giudice, va ribadito allora che il decreto di occupazione d’urgenza in parola non essendo atto della procedura espropriativa non avrebbe dovuto essere preceduto da preavviso, essendo, piuttosto, un provvedimento meramente consequenziale all’inadempimento dell’obbligo di effettuare la bonifica da parte del Taddei (art.6 l.r.n.29), la cui urgente attuazione era indiscutibile e già affermata con il decreto presidenziale n.1766/1994.<br />	<br />
Un preavviso è dalla legge n.23 /1993 previsto prima dell’esproprio dell’area interessata dai lavori di disinquinamento successivi alla sua occupazione in via d’urgenza preordinata alla bonifica, che, infatti, correttamente, il Commissario ad acta ha inviato all’appellante con la nota del 4 febbraio 1997.<br />	<br />
Il motivo (sesto) va quindi respinto.<br />	<br />
Con il settimo motivo l’appellante deduce nuovamente l’illegittima retroattività attribuita dalla Regione alla legge n.23 /1994 per inferirne la responsabilità del Taddei in veste di proprietario del bene.<br />	<br />
Per questo aspetto, questo giudice ha già espresso il proprio avviso nell’esame, con esito negativo, delle antecedenti censure (motivi III,IVeV, ) recate dal gravame.<br />	<br />
Non avendo l’appellante sviluppato argomenti nuovi, non vi sono ragioni per non confermare quanto già esposto.<br />	<br />
Nell’ambito del motivo in esame l’appellante pone, però, in rilievo che il giudice di primo grado ha “dimenticato” di esaminare la censura riguardante l’inefficacia dell’ordinanza sindacale n.17 del 1991, con cui il Sindaco di Barberino Val d’Elsa ha ingiunto al Taddei di provvedere allo smaltimento dei rifiuti tossici, conseguente all’accoglimento della domanda cautelare di sospensione, così determinando, a dire dell’appellante, l’insussistenza dell’inadempimento, ritenuto, tuttavia, dalla Regione il necessario presupposto del successivo intervento sostitutivo del Commissario ad acta , del quale andrebbe affermata quindi l’integrale illegittimità.<br />	<br />
Il Collegio rileva che l’argomento dell’appellante non considera che il giudizio (promosso con il ricorso di primo grado n.1547/1997) in cui è stata pronunciata l’ordinanza cautelare predetta è stato definito, come già rilevato, con decisione di rito, recante dichiarazione d’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, ed è divenuto quindi cosa giudicata per assenza d’impugnazione.<br />	<br />
Non è stata dunque pronunciata decisione di merito recante annullamento dell’ordinanza sindacale predetta, con conseguente definitiva improduttività di effetto sotto ogni profilo.<br />	<br />
Dal che deriva che l’ordinanza cautelare di accoglimento del giudice di primo grado, atteso il suo carattere interinale, ha definitivamente perduto i suoi effetti, mentre l’ordinanza sindacale n.17/1991, che ne è stato l’oggetto, ha riacquistato pienamente efficacia nell’ambito del procedimento in cui era inserita.<br />	<br />
Ed in quanto non adempiuta dal Taddei, ben può ora fungere da presupposto legittimo della successiva attività sostitutiva della Regione Toscana che su tale inadempimento si basa.<br />	<br />
Di quest’ultima pertanto non può essere affermata l’assenza di condizioni al suo svolgimento, invocandosi un insussistente legittimo impedimento ad adempiere in ragione della sospensione dell’efficacia dell’ordinanza del sindaco di Barberino Val d’Elsa.<br />	<br />
Anche il settimo motivo di ricorso deve essere,in definitiva, respinto.<br />	<br />
Con l’ottavo motivo parte appellante critica le modalità con le quale la Regione ha attuato l’intervento di disinquinamento, provocando un pregiudizio ben maggiore del necessario, del quale la Regione dovrà rispondere.<br />	<br />
Ad avviso della parte deducente, in particolare, l’eseguito abbattimento dei fabbricati non era neppure previsto nella relazione che accompagnava il progetto di intervento elaborato dal Commissario ad acta, e ciò nonostante è stata eseguita, anziché limitarsi a “scorticare” il terreno per la profondità necessaria ad asportare le sostanze tossiche penetratevi.<br />	<br />
L’assunto di parte appellante, fondato sull’efficacia di una bonifica eseguita senza abbattere i fabbricati, non può essere condiviso.<br />	<br />
Ciò in quanto dalla relazione al progetto d’intervento non si ricava affatto l’affermazione secondo la quale non vi fosse la necessità di abbattere i fabbricati per un completo disinquinamento del terreno.<br />	<br />
E’ vero, al contrario, che la relazione postulava anche che si dovesse procedere all’abbattimento dei fabbricati, avendo le indagini più volte confermato che le sostanze tossiche erano penetrate al di sotto del piano di fondazione degli edifici costituenti l’impianto, sicché la necessità della demolizione sarebbe stata valutata in concreto nella fase di esecuzione dello “scorticamento” del terreno.<br />	<br />
Della necessità di tale contestato abbattimento dei fabbricati dà ampia dimostrazione, del resto, la relazione finale del Commissario ad acta, concernente l’intervento da esso eseguito, che parte appellante, però, strumentalmente, non prende in esame.</p>
<p>	<br />
Quanto alla pretesa della immediata restituzione dell’area, una volta eseguito lo “scorticamento” del terreno, va osservato che per valutare l’efficacia dell’opera di disinquinamento, soprattutto in un caso come quello in esame, dove il danno ambientale è andato ben al di là dell’area “scorticata”, si è reso necessario procedere a monitoraggio della zona interessata per un tempo che all’epoca dell’intervento è stato fissato in un periodo di tre anni, e della cui necessità, anche sotto questo aspetto, fa fede la relazione commissariale già menzionata.<br />	<br />
Ciò comporta che, fatti salvi i diritti dell’Amministrazione per gli oneri sostenuti, non può che ricadere sullo stesso appellante la dimostrazione riguardante la possibilità dell’ immediata restituzione dell’area, una volta eseguito lo “scorticamento” del terreno, ovvero prima del predetto triennio, dimostrazione che in questa sede non è stata data.<br />	<br />
L’ottavo motivo di ricorso è dunque infondato.<br />	<br />
Con il nono motivo la parte appellante torna a trattare il tema dell’irretroattività della legge regionale n.29/1993.<br />	<br />
Al riguardo, analogamente a quanto effettuato dallo stesso appellante, il Collegio non può che rinviare a quanto già esposto nella presente decisione, ribadendo, ove occorra, il rigetto della censura.<br />	<br />
Con il decimo motivo parte appellante lamenta l’illegittimità del decreto di esproprio di cui al decreto Commissariale n.28 del 23 giugno 1997, sia per vizi propri che per vizi derivati dall’illegittimità degli atti a monte del procedimento espropriativo.<br />	<br />
Va subito osservato al riguardo che questi ultimi vanno dichiarati insussistenti in forza di quanto fin ora argomentato.<br />	<br />
Per quelli che l’appellante ritiene essere vizi propri e che riguardano in realtà la misura dell’indennità di esproprio calcolata dall’Amministrazione e di cui si assume il contrasto con quanto previsto dall’art.5-bis, comma secondo, della legge 8 agosto 1992 , n.759 (rectius 359), di conversione del d.l. 13 luglio 1992 n.333, è sufficiente osservare che trattasi, pacificamente,di questione ricompresa nella giurisdizione del giudice ordinario, in ordine alla quale va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice.<br />	<br />
Circa la ritenuta violazione della già più volte citata legge regionale n.29, ribadito che l’applicazione di essa, anche sotto il profilo in esame, non comporta alcuna illegittima retroattività, si deve aggiungere che l’adozione del decreto di esproprio è del tutto consequenziale alla dichiarazione di pubblica utilità inerente l’intervento di disinquinamento effettuato in via sostitutiva e a proprie spese dalla Regione ed è funzionale, come previsto dalla citata legge regionale, al recupero, almeno parziale, di questeultime.<br />	<br />
Il decimo motivo deve quindi essere respinto.<br />	<br />
Infine, con l’undicesimo motivo, parte appellante lamenta che illegittimamente il Commissario ad acta ha adottato il suddetto decreto di espropriazione pur avendo essa dato in precedenza la disponibilità alla cessione volontaria, evitando così il previsto abbattimento del 40% dell’indennizzo.<br />	<br />
La Regione nella memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione ha contestato che tale disponibilità dell’appellante sia stata effettivamente espressa, ed ha al riguardo chiarito che l’appellante insieme alla volontà di cedere il bene di sua proprietà, ha manifestato anche l’intenzione di mantenere fermo il contenzioso pendente, relativo al detto decreto di esproprio, minacciando di vanificare gli effetti del passaggio della proprietà dell’area collegato alla cessione volontaria, ove detto decreto fosse stato eseguito.<br />	<br />
Poiché al riguardo nulla ha replicato l’appellante, il Collegio ritiene non meritevole di condivisione la censura in esame, posto che a fronte di detta condizionata adesione, l’obbligo dell’Amministrazione regionale di aderire alla cessione volontaria non può che considerarsi insussistente.<br />	<br />
In conclusione, l’appello deve essere complessivamente respinto, essendo infondati tutti i motivi con esso proposti, salvo, parzialmente, il motivo decimo, per il quale vi è difetto di giurisdizione<br />	<br />
Nel peculiare andamento del processo, ed alla luce delle questioni dedotte, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, respinge l’appello e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />	<br />
Spese del grado compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/12/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-12-2010-n-8501/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.8501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.4384</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-12-2010-n-4384/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-12-2010-n-4384/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.4384</a></p>
<p>Pres.Bianchi – Rel. Malanetto Italia Nostra Onlus (avv. De Giudice) c. Comune di Torino (avv. Lacognata) e Intesa Sanpaolo spa (avv.ti Merani, Lauria) sulla mancata applicabilità dell&#8217;art. 125, u.co, c.p.c., al giudizio amministrativo 1. – Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Procura speciale – Rilascio successivo alla notifica del ricorso</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-12-2010-n-4384/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.4384</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Bianchi – Rel. Malanetto<br /> Italia Nostra Onlus (avv. De Giudice) c. Comune di Torino (avv. Lacognata) e Intesa Sanpaolo spa (avv.ti Merani, Lauria)</span></p>
<hr />
<p>sulla mancata applicabilità dell&#8217;art. 125, u.co, c.p.c., al giudizio amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. –  Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Procura speciale – Rilascio successivo alla notifica del ricorso – Nullità ricorso.	</p>
<p>2. – Giustizia amministrativa – Atti impugnabili – Variante piano regolatore – Previsione realizzazione determinato edificio – Impugnazione – Necessità – Impugnazione PEC – Insufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Poiché nel giudizio amministrativo è richiesta la procura speciale, non trova applicazione l’art. 125 u.co., c.p.c. ai sensi del quale la procura può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.	</p>
<p>2. – Qualora la variante di piano regolatore preveda la realizzazione di una determinata costruzione, la parte che intenda opporsi alla stessa è tenuta ad impugnare la variante, non potendo limitarsi a contestare il PEC attuativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-12-2010-n-4384/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.4384</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.1274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-12-2010-n-1274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-12-2010-n-1274/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.1274</a></p>
<p>Rifiuti – Impianto di compostaggio – pubblico interesse – protezione dell’ambiente. 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, deve assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e deve essere effettuata “conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-12-2010-n-1274/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.1274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-12-2010-n-1274/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.1274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rifiuti – Impianto di compostaggio – pubblico interesse – protezione dell’ambiente.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, deve assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e deve essere effettuata “conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti.	</p>
<p>2. Non può escludersi che dal trattamento di rifiuti non pericolosi e dallo stoccaggio di rifiuti relativamente pericolosi possano derivare molestie alla popolazione della zona.<br />
3.Sia la normativa nazionale che regionale impone il rispetto di specifiche distanze in sede di localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti dalle “funzioni sensibili”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
<i>sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 205 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Priamus Ecologica Snc di Rossi Lanfranco &#038; C.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Leo Nello Brocchi, con domicilio eletto presso il proprio difensore in Pescara, corso Umberto I, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Regione Abruzzo<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>della determinazione 21 aprile 2010, n. DR4/64, con la quale il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile – Ambiente della Regione Abruzzo ha negato il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiesta dalla società ricorrente per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di stoccaggio (D15, R13) e pretrattamento (D13) di rifiuti non pericolosi e pericolosi e recupero (R4, R5) di rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Penne, in località Ponte S. Antonio; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui il giudizio 18 febbraio 2010, n. 1426 del Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ed il verbale del 1° aprile 2010 della Conferenza di Servizi. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 novembre 2010 il dott. Michele Eliantonio e uditi l&#8217;avv. Brocchi Leo Nello per la società ricorrente e l&#8217;avv. distrettuale dello stato Anna Buscemi per la Regione Abruzzo;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
La società ricorrente riferisce di aver chiesto alla Regione Abruzzo l’autorizzazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di stoccaggio (D15, R13) e pretrattamento (D13) di rifiuti non pericolosi e pericolosi e recupero (R4, R5) di rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Penne, in località Ponte S. Antonio. <br />	<br />
Il Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con giudizio 18 febbraio 2010, n. 1426, ha però espresso al riguardo il seguente parere non favorevole in ragione della seguente circostanza: “in quanto con gli atti prodotti a dicembre 2009 è stato tra l’altro documentato un contesto urbanistico nel quale la Ditta propone un nuovo insediamento per attività di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti pericolosi e non, dove si evince una sensibile presenza di abitazioni (in forma di case sparse) nel raggio da un minimo di 25 metri in poi oltre ad una funzione sensibile, costituente un polo sportivo polifunzionale di rilievo, a meno di 100 metri di distanza, a parere della Commissione in contrasto con i criteri localizzativi disciplinati dalla L.R. 45/07 negli allegati alla stessa Legge”. <br />	<br />
Nella seduta del 1° aprile 2010 la Conferenza di Servizi ha ritenuto alla luce di tale parere non accoglibile l’istanza presentata e con determinazione 21 aprile 2010, n. DR4/64, il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo ha, pertanto, negato il rilascio dell’autorizzazione richiesta. <br />	<br />
Con il ricorso in esame la società interessata è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tali atti, deducendo le seguenti censure:<br />	<br />
1) Violazione dell’art. 41 della Costituzione, dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e della L.R. Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45.<br />	<br />
Negli allegati alla predetta L.R. non sono individuate delle fasce di rispetto da osservare con i fabbricati preesistenti; gli atti impugnati si pongono, inoltre, in contrasto con il parere favorevole dell’A.R.T.A., che aveva accertato la compatibilità urbanistica-edilizia-ambientale dell’impianto da autorizzare, che non produce emissioni dannose nell’atmosfera e nell’ambiente circostante e che si limita al solo trattamento di rifiuti non pericolosi ed al mero stoccaggio (e non al trattamento) di rifiuti relativamente pericolosi. La libertà economica può essere limitata solo da gravi e preminenti motivi di interesse pubblico, che non caso di specie non sono sussistenti, in quanto l’alloggio di servizio del custode dell’attiguo opificio è da anni disabitato e l’impianto sportivo, che si trova a cento metri di distanza, non subisce alcuna influenza dall’impianto da realizzare.<br />	<br />
2) Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per motivazione carente, incongrua e contraddittoria.<br />	<br />
L’atto impugnato è privo di idonea motivazione.<br />	<br />
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 28 ottobre 2010. <br />	<br />
La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio limitandosi a depositare tutti gli atti del procedimento.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 18 novembre 2010 la causa è stata trattenuta a decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
1. &#8211; Gli atti impugnati, con i quale è stato negato alla parte ricorrente il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono testualmente motivati &#8211; come sopra esposto &#8211; con riferimento alla considerazione che il nuovo insediamento per attività di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti pericolosi era localizzato in una zona caratterizzata dalla presenza di “<i>abitazioni (in forma di case sparse) nel raggio da un minimo di 25 metri in poi oltre ad una funzione sensibile, costituente un polo sportivo polifunzionale di rilievo, a meno di 100 metri di distanza</i>”; tale localizzazione, a parere del Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, si poneva nella sostanza in contrasto “<i>con i criteri localizzativi disciplinati dalla L.R. 45/07 negli allegati alla stessa Legge</i>”.<br />	<br />
Nei confronti di tali atti impugnati la parte ricorrente con i due motivi di gravame, che possono esaminarsi congiuntamente, si è lamentata nella sostanza delle seguenti circostanze: <br />	<br />
a) che tali atti impugnati erano privi di idonea motivazione;<br />	<br />
b) che la predetta L.R. Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, non aveva imposto delle fasce di rispetto da osservare con i fabbricati preesistenti; <br />	<br />
c) che gli atti impugnati si ponevano in contrasto con il parere favorevole dell’A.R.T.A., che aveva accertato la compatibilità urbanistica-edilizia-ambientale dell’impianto;<br />	<br />
d) che tale impianto non avrebbe, in ogni caso, prodotto delle emissioni dannose nell’atmosfera e nell’ambiente circostante, in quanto si limita al solo trattamento di rifiuti non pericolosi ed al mero stoccaggio (e non al trattamento) di rifiuti relativamente pericolosi;<br />	<br />
e) che la libertà economica può essere limitata solo da gravi e preminenti motivi di interesse pubblico, che non caso di specie non sono sussistenti, in quanto l’alloggio di servizio del custode dell’attiguo opificio è da anni disabitato e l’impianto sportivo, che si trova a cento metri di distanza, non subisce alcuna influenza dall’impianto da realizzare.<br />	<br />
Tali doglianze, ad avviso del Collegio, sono tutte prive di pregio.<br />	<br />
2. &#8211; In via pregiudiziale deve esaminarsi la censura, dedotta con il secondo motivo di ricorso e sopra riassunta alla lettera a), con la quale la parte istante si è lamentata della mancanza di una idonea motivazione. <br />	<br />
Come è noto ogni provvedimento amministrativo, specie se di contenuto negativo, deve essere adeguatamente motivato mediante l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria; per cui al fine di accertare la congruità e la sufficienza della motivazione occorre che sia possibile per il destinatario dell’atto la ricostruzione dell’iter logico seguito. Mentre, come è stata chiarito dalla giurisprudenza, il mancato puntuale richiamo delle norme di legge o di regolamento, cui si collega la statuizione amministrativa adottata, non integra il vizio di difetto di motivazione, ove sia agevole l’identificazione del potere esercitato e non sussistano ostacoli al controllo giurisdizionale in funzione della legittimità sostanziale dell’atto. In considerazione, inoltre, del principio di leale e trasparente rapporto amministrazione-cittadino, la sufficienza di una motivazione, sia pur succinta, allegata per giustificare il rigetto di una richiesta di rilascio di un atto autorizzativo, impone che siano indicate le ragioni che ostano al suo rilascio, in modo da consentire all’interessato da un lato di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla realizzazione del suo progetto e di poterlo adeguare alle esigenze pubbliche che l’Amministrazione ha inteso tutelare e dall’altro di confutare in maniera esaustiva la legittimità del provvedimento davanti al giudice competente.<br />	<br />
Ciò posto, ritiene la Sezione che da un’attenta lettura degli atti impugnati sia possibile individuare agevolmente le ragioni ostative al rilascio dell’autorizzazione richiesta; tali ragioni, come già sopra accennato, sono individuabili nella circostanza che l’impianto progettato era stato localizzato in una zona caratterizzata dalla presenza di abitazioni e di un polo sportivo polifunzionale di rilievo, in contrasto con i criteri localizzativi indicati negli allegati alla L.R. 45/07. <br />	<br />
Tale legge regionale &#8211; certamente nota in tutte le sue articolazioni ad un soggetto, come il ricorrente, operatore nel settore &#8211; dispone testualmente al suo art. 8 che “<i>la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti avviene secondo i criteri, le prescrizioni e le indicazioni contenute nel decreto, nel piano regionale, nel PTCP e nel PdA, secondo le rispettive competenze</i>” e l’allegato 1 di detta legge regionale, nel determinare all’art. 11 i criteri per la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, include tra tali criteri anche quello della “<i>Protezione della popolazione dalle molestie</i>”, imponendo il rispetto, oltre che della normativa vigente in tema di industrie insalubri, anche di una distanza di sicurezza dai “<i>centri abitati</i>”, dalle “<i>funzioni sensibili</i>” (quali le strutture scolastiche, gli asili, gli ospedali e le case di riposo) e dalle “<i>case sparse</i>”. <br />	<br />
L’introduzione di tali criteri costituisce, del resto, puntuale applicazione dell’art. 178 del codice dell’ambiente, secondo il quale la gestione dei rifiuti, che “<i>costituisce attività di pubblico interesse</i>”, deve “<i>assicurare un’elevata protezione dell’ambiente</i>” e deve essere effettuata “<i>conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti</i>”.<br />	<br />
Con riferimento a tali considerazioni sembra evidente che l’atto impugnato sia sorretto da una sufficiente motivazione, in quanto nell’atto sono stati adeguatamente indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la determinazione assunta dall’Amministrazione.<br />	<br />
3. &#8211; Una volta giunti a tale conclusione possono esaminarsi le ulteriori censure dedotte.<br />	<br />
Se relativamente alla censura sopra indicata alla lettera b), secondo la quale la predetta L.R. Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, non avrebbe imposto delle fasce di rispetto dai fabbricati preesistenti, basta richiamare quanto sopra esposto, relativamente alla censura sopra indicata alla lettera c) &#8211; secondo la quale gli atti impugnati si ponevano in contrasto con il parere favorevole dell’A.R.T.A., che aveva accertato la compatibilità urbanistica-edilizia-ambientale dell’impianto &#8211; deve osservarsi che la normativa vigente (contenuta sia nell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che nella predetta legge regionale) disciplina in termini analitici il complesso procedimento per il rilascio dell’autorizzazione in questione, prevedendo l’intervento nel procedimento di organismi diversi, da svolgersi ciascuno nell’ambito delle proprie rispettive competenze; per cui, la circostanza che l’A.R.T.A., nell’effettuare l’istruttoria tecnica della domanda in parola, aveva espresso parere favorevole, non poteva di certo vincolare le determinazioni da un lato del Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale e dall’altro delle altre l’Autorità decidenti (la Conferenza di servizi decisoria ed il Dirigente regionale del Servizio Gestione Rifiuti), in quanto il parere tecnico dell’ARTA non era vincolante ed avrebbe potuto essere superato, come nel caso di specie, con un’adeguata motivazione.<br />	<br />
Con le ulteriori censure sopra indicate alle lettere d) ed e) la parte istante si è, infine, lamentata del fatto che l’impianto da realizzare non avrebbe prodotto in concreto delle emissioni dannose nell’atmosfera e nell’ambiente circostante e che le strutture poste nelle vicinanze non avrebbe potuto subire dei danni; ha dedotto, in definitiva, che la libertà economica avrebbe potuto essere limitata solo da gravi e preminenti motivi di interesse pubblico, che non caso di specie non sussistevano. <br />	<br />
Premesso al riguardo che la gestione dei rifiuti costituisce “<i>attività di pubblico interesse</i>” e che la normativa sia nazionale che regionale impone, come già detto, il rispetto di specifiche distanze in sede di localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti dalle “funzioni sensibili” e dalle “case sparse”, va rilevato che nel caso di specie &#8211; come sembra pacifico tra le parti e come si rileva dagli stessi atti versati in giudizio dalla parte ricorrente il 28 ottobre 2010 &#8211; la zona è caratterizzata dalla presenza di abitazioni in forma di case sparse nel raggio da un minimo di 25 metri in poi e da un polo sportivo polifunzionale, a meno di 100 metri di distanza. <br />	<br />
Tali circostanze sono state puntualmente evidenziate negli atti impugnati, per cui deve ritenersi che correttamente sia stato negato il rilascio dell’autorizzazione richiesta.<br />	<br />
Né appare rilevante in merito la circostanza che la struttura non avrebbe “in concreto” creato danni all’ambiente circostanze, in quanto l’esercizio potere autorizzatorio nella materia in questione deve essere improntato al rispetto dei predetti principi di precauzione e di prevenzione, non potendosi “in astratto” escludersi che dal “trattamento di rifiuti non pericolosi” e dallo “stoccaggio di rifiuti relativamente pericolosi” possano derivare molestie alla popolazione della zona.<br />	<br />
Sembra, in definitiva, al Collegio che la determinazione assunta in ordine alla richiesta formulata dalla parte ricorrente non sia inficiata dai vizi dedotti con il gravame in relazione sia al predetto stato dei luoghi, che dell’attività da svolgersi nello stabilimento in questione.<br />	<br />
4. &#8211; Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto. <br />	<br />
Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. <br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Umberto Zuballi, Presidente<br />	<br />
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Dino Nazzaro, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/12/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-12-2010-n-1274/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.1274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.8400</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-12-2010-n-8400/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-12-2010-n-8400/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.8400</a></p>
<p>Pres. P. G. Trovato, Est. R. Capuzzi Icaro Onlus (Consorzio di Cooperative Sociali) (Avv.ti A. Parisi e A Vitucci) c. Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord e Novella Aurora Cooperativa Sociale (Avv.ti L. Pennacchio e A. Romano) 1. Contratti della P.A. – Gare – Commissione di gara – Sostituibilità dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-12-2010-n-8400/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.8400</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-12-2010-n-8400/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.8400</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> P. G. Trovato, <i>Est.</i> R. Capuzzi<br /> Icaro Onlus (Consorzio di Cooperative Sociali) (Avv.ti A. Parisi e A Vitucci) c. Azienda Sanitaria<br /> Locale Napoli 2 Nord e Novella Aurora Cooperativa Sociale (Avv.ti L. Pennacchio e A. Romano)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gare – Commissione di gara – Sostituibilità dei componenti – Ammissibilità – Condizioni</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gare – Commissione di gara – Composizione – Criteri</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I membri della commissione di gara possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa, non esistendo nell’ordinamento un principio immanente di immodificabilità delle commissioni 	</p>
<p>2. Le commissioni di gara devono essere composte, in prevalenza, di tecnici esperti nel settore cui la gara si riferisce nel rispetto dei criteri di imparzialità e di competenza tecnica. Tale principio va interpretato secondo un canone di ragionevolezza, nel senso che si impongono ai membri di commissioni competenze che consentano di valutare con sufficiente grado di consapevolezza i contenuti delle proposte sottoposte al loro esame.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1697 del 2010, proposto da:	</p>
<p><b>Icaro Onlus</b> (<i>Consorzio di Cooperative Sociali</i>), rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Parisi ed Adriano Vitucci, con domicilio eletto presso Domenico-Studio Dla Piper Gaudiello in Roma, via dei Due Macelli n.66; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord</b>; <b>Novella Aurora Cooperativa Sociale</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Luciano Pennacchio ed Antonio Romano, con domicilio eletto presso Gennaro Terracciano in Roma, largo Arenula n.34; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI SEZIONE I n. 00539/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA PRESTAZIONI PROFESSIONALI</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Novella Aurora Cooperativa Sociale;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 luglio 2010 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Vitucci e Casertano, per delega dell&#8217;Avv. Romano;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La soc. Icaro Onlus, Consorzio di Cooperative Sociali, aveva impugnato il verbale di gara del 27.10.2009, con cui, all’esito dell’ammissione dei due concorrenti e della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, era stata disposta l’aggiudicazione provvisoria alla società Novella Aurora dell’appalto del servizio di fornitura di prestazioni professionali e della gestione delle Strutture Intermedie Residenziali (S.I.R.) per anni quattro &#8211; Lotto 2 &#8211; Giugliano, Melito, Mugnano, l’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto, la deliberazione del Commissario Straordinario n. 349/A del 23.6.2009, recante la rideterminazione della Commissione aggiudicatrice ed il riavvio della procedura di gara, la deliberazione del Commissario Straordinario n. 438/A del 17.7.2009, avente ad oggetto la sostituzione di un componente della Commissione aggiudicatrice, la nota del Commissario straordinario prot. n. 20162 del 17.6.2009.<br />	<br />
Con motivi aggiunti aveva impugnato la deliberazione commissariale n. 835/A del 30/10/2009 concernente l’aggiudicazione, i verbali di gara dell’8/10, 15/10 e 22/10/2009 aventi ad oggetto la valutazione delle offerte, il verbale del 27/10/2009 avente ad oggetto le offerte economiche, i verbali del 27/1 e del 29/7/2009 nelle parti recanti l’ammissione in gara della controinteressata;<br />	<br />
Il Tar, in sede di delibazione della istanza cautelare, riteneva il giudizio suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000.<br />	<br />
Esaminava quindi le singole censure dedotte e le respingeva.<br />	<br />
Avverso la sentenza del primo giudice ha presentato l’odierno appello la società Icaro reiterando i motivi di gravame dedotti in primo grado.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la società Nuova Aurora chiedendo il rigetto del gravame, e presentando appello incidentale.<br />	<br />
Venivano depositate ulteriori memorie difensive.<br />	<br />
All’udienza di trattazione del 6 luglio 2010 la causa veniva trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il Consorzio di Cooperative Sociali appellante, secondo classificato di due soli concorrenti nella graduatoria conclusiva della procedura aperta bandita dalla A.s.l. Napoli 2 per l’affidamento del servizio di fornitura di prestazioni professionali e la gestione delle Strutture Intermedie Residenziali (S.I.R.) ubicate nei comuni di Giugliano, Melito e Mugnano, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, appella la sentenza in forma abbreviata pronunziata dal Tar Campania con la quale è stato respinto il ricorso in primo grado dallo stesso presentato.<br />	<br />
Il Consorzio reitera le censure presentate in primo grado del seguente tenore:<br />	<br />
a) l’ offerta presentata dall’aggiudicataria, secondo quanto prescritto dal punto 2 del disciplinare di gara come emendato dalla nota prot. n. 3302 del 17/12/2008, non si è attenuta scrupolosamente ai limiti dimensionali imposti dal disciplinare superandoli;<br />	<br />
b) la composizione della commissione giudicatrice è stata modificata senza idonea giustificazione e con soggetti privi di competenza tecnica;<br />	<br />
c) sarebbe illogica ed ingiusta la valutazione relativa ai punteggi di 6/7 e di 7/8, assegnati alla controinteressata rispettivamente per i parametri “progetto e metodologia di gestione dei gruppi appartamento per l’utenza psichiatrica” e “ proposte attivazione e tipologie laboratori riabilitativi e di formazione per inserimento socio-lavorativo” ed al punteggio di 4/5 assegnato al consorzio ricorrente per “descrizione dell’attrezzatura tecnica impiegata, degli strumenti di studio e di ricerca, disponibilità di sedi operative nel territorio, centri studi, attività editoriali”.<br />	<br />
Si è costituita la soc. aggiudicataria Cooperativa Sociale Novella Aurora chiedendo una pronunzia di inammissibilità per non essere stati articolati specifici motivi di doglianza contro la sentenza di primo grado, il rigetto nel merito dell’appello e presentando appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale presentato per l’annullamento della ammissione della offerta presentata dal Consorzio Icaro .<br />	<br />
2. La Sezione, assorbita la eccezione di inammissibilità avanzata dalla appellata, ritiene che l’appello è infondato nel merito. <br />	<br />
3. Quanto al primo motivo, la ricorrente sosteneva che l’aggiudicataria avesse prodotto un progetto tecnico esorbitante il limite dei nove cartelle, una per ciascun parametro di valutazione, imposto dall’art. 2 del disciplinare di gara.<br />	<br />
Tuttavia la Sezione ritiene condivisibili le considerazioni del primo giudice e della appellata che hanno rilevato che non si rinviene nel disciplinare alcun riferimento ai limiti dimensionali delle singole cartelle le quali, in redazione del progetto, potevano essere liberamente articolate e dimensionate secondo le necessità di esplicazione del progetto. Ed invero deve ritenersi che con il termine cartella si intendeva indicare genericamente un documento, senza determinare un vincolante limite nel numero delle pagine, delle facciate, delle righe, o delle battute dal quale scaturisse, in caso di inosservanza, l’applicabilità di una esplicita clausola di esclusione.<br />	<br />
4. Quanto al secondo motivo la appellante si duole del progressivo rimaneggiamento e della radicale modificazione della composizione della Commissione di gara, a suo dire rappresentata da soggetti privi di requisiti di competenza specialistica richiesti dall’art.84 del codice dei contratti.<br />	<br />
La appellante si doleva che con le due successive deliberazioni impugnate in primo grado, la stazione appaltante avesse, dapprima sostituito il Presidente dottor Fago ed il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dottor Perrino, nel contempo aumentando i componenti fino a cinque.<br />	<br />
Inoltre, a distanza di poco più di un mese avrebbe proceduto alla surroga di una altro membro nominando in sostituzione del dottor Roberto Aponte, dirigente dell’ufficio Affari Generali, un funzionario dello stesso Ufficio privo di qualifica apicale il quale, a riprova della illegittimità della nomina, esercita funzioni procuratorie tanto che risulta costituito in giudizio di primo grado in rappresentanza della ASL.<br />	<br />
In sostanza con le deliberazioni n.249 del 23.6.2009 e n.438 del 16.7.2009 la stazione appaltante sarebbe venuta meno al principio di immodificabilità dell’organo aggiudicatario che impone di non mutare la composizione soggettiva del seggio di gara allo scopo di non lasciare adito a dubbi circa la imparzialità e la terzietà dello stesso nello svolgimento delle sue funzioni.<br />	<br />
Il Tar ha invocato le determinazioni n. 349 del 23/6/2009 e n. 438 del 16/7/2009 che recherebbero una adeguata e circostanziata esposizione delle ragioni che hanno reso opportuna la modifica della composizione della Commissione giudicatrice.<br />	<br />
5. Il motivo non merita accoglimento.<br />	<br />
Escluso un principio immanente nel nostro ordinamento di immodificabilità della composizione delle commissioni di gara i cui membri possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa, nel caso specifico quanto al dottor Perrino risulta per tabulas una situazione di possibile incompatibilità in quanto rivestiva durante la gara la qualifica di Dirigente della struttura nella quale era addetta in rapporto libero professionale la sig. Prisco, legale rappresentante della Coop. Euriclea, soggetto indicato dalla ricorrente in primo grado quale esecutrice dell’appalto in caso di aggiudicazione. Tale rapporto tra il membro della commissione e la signora Prisco era suscettibile di incidere sulla imparzialità di giudizio di detto componente.<br />	<br />
Quanto all’altro membro della commissione, dottor Carlo Fago, anch’esso sostituito in corso di gara, deve considerarsi che la nomina di tale membro quale Presidente della commissione era stata effettuata in qualità di Direttore sanitario pro tempore della ASL Na 2; allorquando tutte le cariche aziendali sono state azzerate per intervenuto commissariamento della azienda anche detto soggetto è stato sostituito essendo venuto meno il presupposto che aveva giustificato la nomina. In sua vece la amministrazione ha individuato la massima figura apicale cui accede il servizio nominando quale nuovo Presidente il D.G. dell’UOC Provveditorato, dottoressa Anna Magliulo. Con riferimento alla sostituzione del dottor Roberto Aponte la stessa rappresenta una sostituzione tecnica giustificata dalla indisponibilità del designato a ricoprire l’incarico. <br />	<br />
Si aggiunga inoltre che tre dei cinque membri della commissione hanno competenze tecniche sanitarie ed appaiono in grado di valutare i progetti tecnici presentati che ruotano attorno alla necessità di apprestare un servizio di assistenza e riabilitazione di soggetti con disturbi mentali e psichici in regime di residenzialità e semiresidenzialità fornendo le relative prestazioni terapeutiche mentre due hanno competenze amministrative che consentono l’esame dei pur rilevanti aspetti gestionali connessi alle offerte.<br />	<br />
Risulta quindi rispettato il principio affermato dalla Corte costituzionale secondo cui le commissioni di gara devono essere composte, in prevalenza, di tecnici esperti nel settore cui la gara si riferisce nel rispetto dei criteri di imparzialità e di competenza tecnica, principio che va interpretato secondo un canone di ragionevolezza, nel senso che si impongono ai membri di commissioni competenze tali poter valutare con sufficiente grado di consapevolezza i contenuti delle proposte sottoposte al loro esame.<br />	<br />
6. Con il terzo motivo la appellante assume lacune e errori di giudizio da parte della commissione censurando la valutazione relativa ai punteggi di 6/7 e di 7/8, assegnati alla controinteressata rispettivamente per i parametri “progetto e metodologia di gestione dei gruppi appartamento per l’utenza psichiatrica” e “ proposte attivazione e tipologie laboratori riabilitativi e di formazione per inserimento socio-lavorativo” ed al punteggio di 4/5 assegnato al consorzio ricorrente per “descrizione dell’attrezzatura tecnica impiegata, degli strumenti di studio e di ricerca, disponibilità di sedi operative nel territorio, centri studi, attività editoriali”. <br />	<br />
La censura risulta formulata in maniera generica ed inadeguata in quanto con riferimento alla offerta della appellata non si basa su una conoscenza diretta mentre più in generale appare del tutto risolutivo il rilievo del primo giudice che l’apprezzamento discrezionale del valore tecnico delle offerte è incensurabile nel merito e può essere espresso validamente attraverso voti numerici analiticamente riferiti ad un sistema articolato di parametri.<br />	<br />
6. In conclusione l’appello principale deve essere respinto mentre tale esito determina l’inammissibilità per carenza di interesse dell’appello incidentale della appellata.<br />	<br />
7. Spese ed onorari, tuttavia, in relazione alla peculiarità della vicenda contenziosa possono essere compensati.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, definitivamente decidendo respinge l’appello in epigrafe indicato.<br />	<br />
Compensa spese ed onorari<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Filoreto D&#8217;Agostino, Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/12/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-12-2010-n-8400/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.8400</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.3533</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-12-2010-n-3533/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-12-2010-n-3533/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.3533</a></p>
<p>Pres. Giovannini &#8211; Est. Martino One Worldwide s.r.l. (Avv.ti G. Marinucci, E. Anzidei) c/AGCM (Avv. Stato) 1. Pubblicità ingannevole – Individuazione – Omissione informativa – Necessità – Esclusione – Consumatore &#8211; Induzione in errore – Sufficienza. 2. Pubblicità ingannevole -AGCM – Accertamento – Messaggio pubblicitario &#8211; Informazioni successive dell’operatore –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-12-2010-n-3533/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.3533</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-12-2010-n-3533/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.3533</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini &#8211; Est. Martino<br /> One Worldwide s.r.l. (Avv.ti G. Marinucci, E. Anzidei) c/AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblicità ingannevole – Individuazione – Omissione informativa – Necessità – Esclusione – Consumatore &#8211; Induzione in errore – Sufficienza.	</p>
<p>2. Pubblicità ingannevole -AGCM – Accertamento – Messaggio pubblicitario &#8211; Informazioni successive dell’operatore – Irrilevanza.	</p>
<p>3. Pubblicità ingannevole -AGCM – Accertamento – Messaggio pubblicitario – Diffusione in un sito web – Link con informazioni ulteriori – Decettività – Esclusione &#8211; Condizioni. 	</p>
<p>4. Pubblicità ingannevole -AGCM – Accertamento – Sanzioni – Messaggio – Potenzialità lesiva – Sufficienza – Pregiudizio concreto – Necessità – Esclusione. 	</p>
<p>5. Pubblicità ingannevole – Messaggio – Destinatari – Solo maggiorenni – Indicazione – Decettività – Nei confronti dei minorenni – Sussiste – Condizioni. 	</p>
<p>6. Pubblicità ingannevole – Professionista – Standard di comportamento – Individuazione – Parametri.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di pubblicità ingannevole, l’ambiguità informativa può essere determinata non solo dalla vera e propria omissione delle indicazioni utili affinché il consumatore possa prendere una decisione consapevole, ma anche dalla loro “presentazione complessiva”, ove, in qualsiasi modo, risulti idonea ad indurre in errore il consumatore.	</p>
<p>2. L’ingannevolezza del messaggio non è esclusa dalla possibilità che il consumatore sia posto in condizione, prima della stipula del contratto, di conoscere in dettaglio tutti gli aspetti che lo caratterizzano, in quanto la verifica condotta dall’Autorità riguarda il messaggio pubblicitario in sé, e, pertanto, la sua idoneità a condizionare le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni che l’operatore renda disponibili a “contatto” già avvenuto, e quindi, ad effetto promozionale ormai prodotto.	</p>
<p>3. In tema di pubblicità ingannevole, qualora il messaggio sia diffuso tramite un sito web , la tecnica del rinvio ad un link ipertestuale in cui trovare ulteriori informazioni sul prodotto pubblicizzato, risulta idonea ad escludere la decettività del messaggio solo ove risultino chiaramente percepibili, sin dalla prima pagina del sito web (o, comunque, sin dal primo livello di navigazione) le caratteristiche essenziali dell’offerta. 	</p>
<p>4. In tema di pubblicità ingannevole, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, non è necessario dimostrare una concreta attuazione pregiudizievole per le ragioni dei consumatori, quanto, piuttosto, una potenzialità lesiva per le scelte di questi ultimi, che consente di ascrivere la condotta nel quadro dell’illecito (non già di danno) ma di mero pericolo. 	</p>
<p>5. L’indicazione della destinazione di un messaggio pubblicitario ai soli maggiorenni non è di per sé idonea ad eludere l’ingannevolezza della pubblicità nei confronti dei consumatori minorenni, soprattutto qualora la grafica utilizzata e la tipologia dei servizi offerti si rivolgano ontologicamente a soggetti adolescenti.   	</p>
<p>6. In tema di pubblicità ingannevole, ai professionisti è richiesta l’adozione di modelli di comportamento desumibili non solo dalla disciplina di settore, ma anche dall’esperienza propria dell’ambito di attività e dalle finalità di tutela perseguite dal Codice del Consumo, purché tali condotte siano concretamente esigibili in un quadro di bilanciamento tra l’esigenza della libera circolazione delle merci e dei servizi ed il diritto del consumatore a determinarsi consapevolmente in un mercato concorrenziale, secondo la logica del c.d. consumatore medio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3273 del 2009, proposto da: 	</p>
<p>One Worldwide s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianlorenzo Marinucci, Enrico Anzidei, con domicilio eletto presso Gianlorenzo Marinucci in Roma, via Cola di Rienzo, 212; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale Stato, con domicilio <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento reso a conclusione del procedimento PS1468 del 30 luglio 2008, emesso dall’A.G.C.M. nell’adunanza del 22 gennaio 2009, notificato a mezzo del servizio postale in data 11 febbraio 2009, avente ad oggetto la delibera di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per pratica commerciale scorretta ai sensi del d.lgs. n. 206/05, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;<br />	<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 27 ottobre 2010 la d.ssa Silvia Martino e uditi altresì gli avv.ti delle parti, come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Sulla base delle richieste di intervento di associazioni di consumatori, pervenute in data 8 maggio 2008 ed in data 7 luglio 2008, nonché di successive informazioni acquisite dall’Autorità, veniva avviato il procedimento istruttorio concernente la presunta scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalla società One Worldwide in collaborazione con gli operatori di telefonia mobile Telecom Italia S.p.A. Vodafone Omnitel N.V. Wind Telecomunicazioni S.p.A. e con il fornitore di connettività di rete Pure Bros, consistente nella diffusione sui siti internet http://it.leo.net/landing e http://it.leo.net, di comunicazioni commerciali volte a promuovere un servizio di intrattenimento in abbonamento per utenti di telefonia mobile da cui scaricare suonerie, giochi, loghi e sfondi.<br />	<br />
Secondo le associazioni segnalanti, tali comunicazioni non evidenziavano, in maniera adeguata, anche in considerazione del <i>target</i> di riferimento rappresentato da soggetti di età inferiore ai 18 anni, i costi e le condizioni del servizio offerto, inducendo i consumatori a credere erroneamente, a causa della loro formulazione poco chiara, che l’invito a “scaricare” il contenuto multimediale di interesse, costituisse l’offerta di un singolo prodotto e non anche dell’abbonamento. <br />	<br />
In data 30 luglio 2008 l’Autorità comunicava l’avvio del procedimento, precisando che i comportamenti contestati consistono:<br />	<br />
– nell’ingannevolezza dei messaggi diffusi sui siti http://it.leo.net e http://it.leo.net/landing, consistenti in comunicazioni che, a fronte della possibilità di scaricare sul proprio cellulare suonerie e altri contenuti multimediali, non evidenziano adeguatamente, anche in relazione al <i>target</i> di riferimento costituito da soggetti di età inferiore ai 18 anni, che si tratta di un servizio a pagamento a tempo indeterminato, destinato a maggiorenni e fruibile solo tramite l’utilizzo di un cellulare compatibile con il servizio scelto; <br />	<br />
– nella fornitura di servizi di comunicazione elettronica non richiesta, esigendone il pagamento da parte del titolare del numero telefonico, senza chiarire inoltre, anche nei confronti dei soggetti che abbiano consapevolmente attivato il servizio, le procedure e i tempi per interrompere lo stesso nonché i costi del servizio e le modalità di addebito. Contestualmente alla comunicazione di avvio, veniva inoltrata una articolata richiesta di informazioni.<br />	<br />
In data 18 agosto 2008 la società odierna ricorrente, faceva pervenire una prima memoria in cui evidenziava di aver effettuato alcune modifiche sulla propria <i>home page</i> e sulle pagine di <i>landing</i>, in conformità alle osservazioni mosse dall’Autorità. In particolare, sulle pagine di <i>landing</i>, a far data dal 12 agosto 2008, erano stati evidenziati i collegamenti alle condizioni di contratto, all’informativa sulla <i>privacy</i> e ai telefoni compatibili ed era stata, altresì, aggiunta la dicitura “servizio in abbonamento destinato ai maggiorenni”. Sulla <i>home page</i>, al centro della pagina era stato inoltre evidenziato il messaggio “servizio in abbonamento destinato ai maggiorenni”. <br />	<br />
Nella sua adunanza del 24 settembre 2008 l’Autorità, riteneva le modifiche apportate non idonee a sanare i profili d’ingannevolezza del messaggio <i>prima facie</i> rilevati, deliberando contestualmente l’adozione della misura cautelare di cui all’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento nei confronti della società One Worldwide, con riferimento al messaggio pubblicitario sopra descritto e diffuso sul sito http://it.leo.net, anche nella versione già modificata.<br />	<br />
Poiché la pratica commerciale oggetto di esame era stata diffusa tramite mezzo di telecomunicazione (<i>internet</i>), in data 12 dicembre 2008 veniva richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, pervenuto in data 15 gennaio 2009.<br />	<br />
Alla luce delle risultanze istruttorie, in data 22 gennaio 2009, l’Autorità adottava il provvedimento di chiusura del procedimento, accertando che la società One Worldwide S.r.l. “<i>in collaborazione con i gestori di telefonia mobile Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A. e H3G S.p.A. e il Service Provider Pure Bros S.r.l.”, aveva posto in essere “una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05, come modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07</i>”, vietandone, nel contempo, l’ulteriore diffusione.<br />	<br />
Alla società ricorrente, inoltre, veniva irrogata una sanzione pecuniaria pari ad euro 95.000.<br />	<br />
One Worldwide è insorta avverso siffatte determinazioni, deducendo:<br />	<br />
1) Violazione dell’art. 7 del Regolamento sulle Procedure Istruttorie.<br />	<br />
Il procedimento avrebbe dovuto concludersi il 27 dicembre 2008.<br />	<br />
La delibera in data 5 novembre 2008, con la quale è stata decisa la proroga sino al 26 gennaio 2009, è priva di adeguata motivazione.<br />	<br />
2) Normativa di riferimento.<br />	<br />
Il d.m. n. 146/2005, in materia di servizi a sovrapprezzo, disciplina compiutamente la materia in esame.<br />	<br />
Gli operatori del settore, inoltre, hanno siglato un Codice di autodisciplina che assicura ad un tempo la libertà di espressione e la piena tutela dei minori.<br />	<br />
L’Autorità non ne ha tenuto conto.<br />	<br />
3) Servizi offerti da OWW.<br />	<br />
Il provvedimento reso dall’Autorità non ha individuato con esattezza e precisione la situazione concreta, ovvero la situazione di fatto, su cui l’atto è destinato ad incidere.<br />	<br />
Sia la pagina di <i>landing </i>che il sito di Leo, sono stati modificati a seguito della comunicazione di avvio dell’istruttoria.<br />	<br />
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 206/2005, nonché del d.m. n. 145/06, artt. 12, comma 4 e 13 del Codice di autoregolamentazione degli operatori telefonici. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed, in particolare, per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà.<br />	<br />
L’implicita accettazione, nel provvedimento del 24 settembre 2008, delle modifiche apportate alla pagina di <i>landing</i>, inducono a ritenere che l’Autorità avrebbe, quantomeno, dovuto tenere conto di siffatto comportamento ai fini della determinazione della sanzione.<br />	<br />
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 206/2005, nonché del d.m. n. 145/2006, artt. 12, comma 4, e 13 del Codice di autodisciplina. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà.<br />	<br />
L’Autorità non ha individuato i criteri ai quali la società dovrebbe attenersi nella propria comunicazione pubblicitaria. <br />	<br />
Il messaggio contiene comunque tutte le informazioni essenziali, conformi alla disciplina dettata dal Codice di autoregolamentazione.<br />	<br />
Le indicazioni concernenti il <i>link</i> “Policy del servizio”, sono riportate in modo facilmente leggibile e comprensibile.<br />	<br />
6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 206/2005, nonché del d.m. n. 145/2006, artt. 12, comma 4, e 13 del Codice di autodisciplina. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà.<br />	<br />
L’Autorità non ha mai contestato la circostanza che nel messaggio sia assente ogni riferimento alla natura del servizio, riservato ai maggiorenni.<br />	<br />
Non è stata data prova del fatto che il servizio sia principalmente destinato ai minorenni.<br />	<br />
I servizi erogati da OWW sono, per legge, destinati ai maggiorenni.<br />	<br />
7) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 206/2005, nonché del d.m. n. 145/2006, artt. 12, comma 4, e 13. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà.<br />	<br />
Il numero esiguo di abbonamenti sottoscritti tramite la home page http://it.leo.net, comunque consapevolmente richiesti dagli utenti, induce ad escludere la natura di messaggio pubblicitario della comunicazione in essa contenuta e a considerare tale pagina <i>web</i> come una semplice pagina per la fruizione del servizio da cui è possibile inserire il numero di cellulare e la password ricevuta nel momento della registrazione e indicare il contenuto da scaricare. Data l’impossibilità di scaricare il contenuto selezionato senza prendere visione delle condizioni del servizio, dei costi e di tutte le informazioni necessarie per prestare un consenso informato e consapevole all’attivazione del servizio in abbonamento, la società non ritiene sussistente l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso sulla home page http://it.leo.net.<br />	<br />
Il sito, diversamente, da quanto ritenuto dall’Autorità, rappresenta l’unico modo per accedere ed usufruire del servizio.<br />	<br />
L’utente, inoltre, cliccando su uno dei contenuti della pagina, viene automaticamente rimandato alla procedura di iscrizione, conforme al più volte richiamato Codice di autodisciplina.<br />	<br />
La sanzione avrebbe comunque dovuto essere commisurata al numero di utenti che si sono iscritti direttamente sul sito di Leo (pari a 128).<br />	<br />
8) Violazione e falsa applicazione degli arrt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 206/2005, nonché del d.m. n. 145/2006, artt. 12, comma 4, e 13. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà.<br />	<br />
Il termine <i>free</i> si riferisce alla possibilità, per l’utente, di inviare 5 messaggi gratuiti al giorno. Il sistema era comunque configurato in modo tale da considerare l’invio degli sms gratuiti come una parte del servizio offerto agli utenti già registrati.<br />	<br />
9) Violazione e falsa applicazione degli arrt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 206/2005, nonché del d.m. n. 145/2006, artt. 12, comma 4, e 13. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà.<br />	<br />
Le modalità di attivazione contestate nell’atto di avvio del procedimento sono tali da impedire la fornitura di servizi non richiesti perché presuppongono la registrazione nel caso di attivazione sulla <i>home page</i> di Leo e, comunque, la ricezione di una <i>password</i> da inserire nella pagina web. Solo successivamente viene inviato un sms di benvenuto ed attivato il servizio con conseguente addebito. L’utente potrà scegliere il contenuto preferito e riceverà un sms gratuito dal quale potrà scaricare sul cellulare quanto selezionato.<br />	<br />
I collegamenti presenti sulla <i>home page</i> non permettevano di abbonarsi direttamente ma rimandavano ad una pagina su cui l’utente poteva prendere tutte le informazioni necessarie.<br />	<br />
Solo con il provvedimento impugnato, l’Autorità ha fatto riferimento alla circostanza, mai in precedenza contestata, della necessità di utilizzare il cursore per potere accedere alle informazioni.<br />	<br />
10) Sulla commisurazione della sanzione.<br />	<br />
E’ priva di corretti parametri di riferimento.<br />	<br />
Si costituiva, per resistere, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.<br />	<br />
Le parti hanno depositato memorie.<br />	<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 27 ottobre 2010.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. La controversia in esame trae origine dalla pratica commerciale posta in essere dalla società One Worldwide in collaborazione con gli operatori di telefonia mobile, indicati in fatto, e con il fornitore di connettività di rete Pure Bros, “<i>consistente nella diffusione sui siti internet http://it.leo.net/landing e http://it.leo.net, di comunicazioni commerciali volte a promuovere un servizio di intrattenimento in abbonamento per utenti di telefonia mobile, segnalate da un’associazione di consumatori con comunicazione pervenuta in data 8 maggio 2008</i>”.<br />	<br />
Il procedimento ha, altresì, riguardato “<i>le modalità di attivazione, disattivazione, fruizione ed addebito dei servizi in questione, segnalate da un consumatore con richiesta di intervento del 7 luglio 2008</i>”.<br />	<br />
Secondo la descrizione contenuta nel provvedimento impugnato, “<i>il messaggio segnalato diffuso sul sito http://it.leo.net, così come rilevato in data 21 luglio e 31 luglio 2008, si presenta, fin dalla home page di apertura, in tal modo strutturato: oltre ad immagini di contenuti multimediali, quali loghi, sfondi e suonerie, denominati “Top Giochi, Top Real Tones, Top Sfondi, Top Artist, Top Polifoniche, Top Animazioni”, sulla parte sinistra, in un menù a tendina è elencata anche una sezione indicata con la scritta “sms free” che conduce ad una stringa, posta in una pagina successiva, da cui è possibile effettuare l’invio di sms gratuiti mediante l’inserimento: a) del numero di cellulare del soggetto che si avvale del servizio di invio di sms; b) del numero di cellulare del destinatario dell’sms; c) del testo del messaggio. Sotto tale stringa, in contrasto con l’asserita gratuità degli sms, si legge la dicitura “servizio in abbonamento” preceduta da un link “Policy del servizio” e “Informativa Privacy”, senza che siano indicati in modo completo e chiaro, già in tale stringa, i costi del servizio collegato all’invio del messaggio.</i><br />	<br />
<i>Il messaggio diffuso sul sito http://it.leo.net/landing, rilevato in data 3 giugno e 21 luglio 2008, consiste invece in una pagina web in cui campeggia una scritta a caratteri ben visibili “SCARICA SUBITO contenuti per una settimana”. A destra è posta l’immagine di un cellulare che riporta in alto l’indicazione “Accesso illimitato” e al suo interno due stringhe, una per l’inserimento dell’operatore di telefonia mobile utilizzato, e l’altra per l’indicazione del numero di telefonino su cui ricevere il contenuto per cellulare selezionato. Sotto sono riportati il link “Termini e condizioni”, il link di attivazione del processo di acquisto dei contenuti pubblicizzati, con su scritto “SCARICA” e l’indicazione “servizio in abbonamento”. Al centro della pagina “Sms per te” e “Cosa aspetti? Entra nella giungla di Leo” seguito subito sotto da “Scarica fino a 6 contenuti ogni settimana sul tuo cellulare(€4/settimana). </i><br />	<br />
<i>Sul lato sinistro, compare la scritta “Scegli per il tuo cellulare: charts hits, giochi mobile, sfondi, screensavers, temi, video e molti di più [&#8230;]”, mentre in fondo alla pagina, a caratteri più piccoli, sono poste le avvertenze circa natura e costi dei servizi offerti e le modalità di disattivazione, con espresso rinvio per ulteriori informazioni alle sezioni Policy del Servizio, Info Privacy e Telefoni Compatibili. Seguono, a chiusura di pagina, i loghi degli operatori di telefonia mobile che offrono i servizi Leo in collaborazione con One Worldwide S.r.l..</i>”<br />	<br />
1.1. Premesso il richiamo al quadro regolatorio di riferimento (essenzialmente rappresentato dal D.M. 2 marzo 2006 n. 145 “Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo”), l’Autorità ha distintamente analizzato la comunicazione diffusa sul sito web http://it.leo.net., e le caratteristiche servizio pubblicizzato attraverso la landing page http://it.leo.net/landing.<br />	<br />
Relativamente al primo messaggio, ha osservato che esso “<i>sembra volto a promuovere singoli contenuti per cellulari mentre, in realtà, ha ad oggetto una proposta commerciale di abbonamento ad un servizio di suonerie, loghi e altri contenuti per telefonini, senza che siano chiarite adeguatamente, fin dalla prima pagina di offerta dei contenuti multimediali, le effettive caratteristiche del servizio nel suo complesso, i relativi costi, le procedure per la disattivazione dell’abbonamento, le limitazioni legate alle caratteristiche di compatibilità del cellulare del soggetto che procede all’acquisto e, in particolare, la circostanza che si tratta di un servizio a pagamento destinato a maggiorenni</i>”. Tanto desume, in particolare, dallo “<i>scorretto utilizzo del termine “Free”, riportato nella home page del sito http://it.leo.net., collegato alla possibilità di inviare free sms direttamente dal sito web, a fronte, invece, di modalità di fruizione del servizio che corrispondono, in realtà, ad una fornitura che non è assolutamente gratuita e che, al contrario, comporta oneri economici</i>.”. <br />	<br />
In particolare, l’Autorità rileva che “<i>La natura di servizio aggiuntivo dello short message service rispetto all’abbonamento de quo, chiarita dal professionista nel corso dell’istruttoria, non viene invece indicata in alcun modo sul sito in esame. La semplice richiesta all’utente di effettuare il login prima di inviare i messaggi non è idonea a sanare le omissioni informative, aggravate, peraltro, dalla presenza del termine “free”, relative alla natura del servizio di invio sms e alle conseguenze derivanti dalla registrazione dell’utente. Tali argomentazioni appaiono ulteriormente comprovate dall’esclusiva presenza delle informazioni e dei costi relativi allo short message service nel link “Policy del servizio”, presente nella schermata di invio degli sms, ma non inserite all’interno di alcun percorso di consultazione obbligata. Pertanto, l’utilizzo del termine “free” in uno con le omissioni informative circa caratteristiche essenziali del servizio offerto, si pongono come elementi idonei ad indurre il consumatore a ritenere erroneamente di effettuare la registrazione al solo fine di fruire del servizio gratuito di invio di sms quando, invece, ciò che sta attivando è l’abbonamento al servizio Leo implicante stringenti oneri economici.</i><br />	<br />
<i>In generale, si osserva, inoltre, che il messaggio oggetto di contestazione non chiarisce in modo adeguato la natura di “abbonamento” del servizio di cui si prospetta l’attivazione, i conseguenti oneri economici, le procedure di disattivazione e le limitazioni derivanti dall’utilizzo di cellulari non compatibili o non correttamente configurati. Ciò è evidente sin dalla home page in cui sono completamente assenti informazioni sul servizio offerto ad eccezione di quelle fornite mediante il link di rinvio “Policy del servizio” posto in fondo alla pagina in questione, leggibile solo dopo l’utilizzo del cursore ed indicato con caratteri di dimensione ridotta rispetto al complessivo contesto pubblicitario. L’individuazione di informazioni essenziali all’interno di link di difficile e non obbligatoria consultazione, non è idonea a consentire quella libertà di autodeterminazione del consumatore che costituisce obbiettivo primario della tutela introdotta dal Decreto Legislativo n. 206/05. Deve ritenersi, infatti, che il Legislatore, con la previsione di tale normativa, abbia inteso salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore da ogni omissione informativa fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque all’operatore commerciale un preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione della propria comunicazione d’impresa. Pertanto, contrariamente a quanto prospettato dalla società One Worldwide nelle memorie in atti, il messaggio diffuso sul sito http://it.leo.net non consente la libertà di autodeterminazione sopra citata. Infatti, le informazioni fornite sulla home page dei servizi Leo, non sono di immediata percezione da parte del consumatore, perché enunciate con caratteri di ridotta dimensione rispetto al contesto pubblicitario e poste in fondo alla pagina</i>.”.<br />	<br />
L’Autorità ha evidenziato anche che “<i>Al pari della home page anche la successiva pagina web, su cui l’utente viene dirottato per seguire la procedura di iscrizione al servizio Leo, è incentrata sulla possibilità di acquistare un dato contenuto e non anche sulla necessaria attivazione dell’abbonamento. A fronte della scritta “Scarica” posta bene in evidenza, viene indicata la dicitura “servizio in abbonamento” con elementi grafici di dimensioni ridotte e vengono riportati, sempre in caratteri piccoli, i link “Policy del servizio” e “Info Privacy”, la cui consultazione è del tutto eventuale. Nessun riferimento è presente circa la durata dell’abbonamento, i suoi costi e il suo essere riservato ai maggiorenni. Inoltre, la formulazione ambigua del messaggio non consente al consumatore di comprendere l’effettiva natura del servizio che anche se indicata, peraltro, a caratteri ridotti, viene affiancata dall’invito, ben evidenziato, a scaricare un singolo contenuto</i>.” Per quanto riguarda, infine, “<i>l’esclusiva destinazione del servizio Leo ai maggiorenni, vale osservare che tale elemento essenziale non viene reso noto ai consumatori se non all’interno della sezione “Policy del servizio”, raggiungibile tramite link di collegamento ipertestuale, indicato a caratteri ridotti e non inserito all’interno di quel percorso logico obbligato che l’utente deve necessariamente seguire per attivare il servizio pubblicizzato. L’inserimento di tale informazione all’interno della sezione citata non è sufficiente a sanare una grave omissione informativa relativa, infatti, ad una caratteristica essenziale del servizio che, in quanto tale, deve essere immediatamente percepibile da parte del consumatore</i>.”.<br />	<br />
Con riferimento alla <i>landing page</i> viene rilevato che “<i>a fronte dell’enfatico invito a “Scaricare subito contenuti per una settimana” il consumatore non viene adeguatamente informato in merito all’esistenza di ulteriori costi e limitazioni del servizio.</i><br />	<br />
<i>Per quanto concerne le complessive modalità di presentazione dello stesso si rileva, poi, che la scritta posta al di sotto delle immagini centrali relativa al costo del servizio (“Scarica fino a 6 contenuti ogni settimana sul tuo cellulare (4€/settimana)”) contiene informazioni essenziali per orientare le scelte degli utenti, fornite, però, in maniera parziale e fuorviante. In tale contesto, la circostanza che il messaggio riporti l’invito a cliccare sul link “Policy del servizio”, per acquisire maggiori informazioni in merito al servizio pubblicizzato, non è elemento sufficiente ad escludere la portata ingannatoria del messaggio con riferimento alle reali condizioni del servizio. Ciò in quanto tali scritte sono riportate con caratteri di dimensioni molto contenute; il costo indicato è riferito solo al costo del servizio in abbonamento a settimana (essendo esclusi i costi aggiuntivi dell’operazione di download dei contenuti richiesti) e le informazioni più dettagliate sugli oneri economici e le caratteristiche complessive possono essere reperite solo tramite consultazione, peraltro del tutto eventuale, della sezione “Policy del servizio”. Pertanto, le indicazioni riportate nel sito web oggetto di segnalazione relative al costo del servizio di “4 euro a settimana”, non possono essere considerate idonee a sanare l’omessa indicazione della natura di servizio in abbonamento a tempo indeterminato e degli oneri economici complessivi derivanti dall’adesione allo stesso. Tale indicazione appare invece idonea ad ingenerare nel consumatore l’erroneo convincimento della durata settimanale del servizio inducendolo, altresì, a ritenere il costo settimanale del solo abbonamento come costo complessivo del servizio</i>.”. <br />	<br />
Anche in questo caso, è assente ogni riferimento alla natura di servizio riservato ai maggiorenni. <br />	<br />
L’Autorità ha concluso che “<i>i messaggi oggetto di segnalazione risultano idonei a pregiudicare le scelte economiche dei consumatori, potendoli indurre in errore circa le effettive caratteristiche, natura e condizioni economiche previste per i servizi a sovrapprezzo reclamizzati.</i><br />	<br />
<i>L’ambiguità delle comunicazioni commerciali in esame risulta, inoltre, amplificata alla luce del fatto che fra i destinatari dei messaggi ingannevoli vi sono soggetti di giovane età che rappresentano i principali fruitori del servizio pubblicizzato. </i><br />	<br />
<i>Infatti, proprio in relazione a tale categoria di consumatori, l’articolo 20, comma 3, del Codice del Consumo evidenzia l’esigenza di una tutela specifica e rafforzata, in riferimento all’accentuata idoneità della pratica ad alterare il comportamento economico di tali soggetti anche quando la stessa è suscettibile di raggiungere gruppi più ampi di consumatori</i>.”.</p>
<p>2. Ciò premesso, va anzitutto disatteso il primo motivo, imperniato sulla violazione dell’art. 7 del Regolamento sulle procedure istruttorie ed, in particolare, sulla circostanza che la delibera di proroga sarebbe priva di adeguata giustificazione. <br />	<br />
La mera disamina della scansione temporale del procedimento, in precedenza sintetizzata, evidenzia infatti che, in data 22 ottobre 2008, il procedimento veniva esteso ad una ulteriore società (la Pure Bros Mobile), le cui memorie risultano pervenute solo in data 6 novembre 2008.<br />	<br />
Alla data del 5 novembre 2008 (in cui è stata decisa la proroga), il quadro conoscitivo era quindi incompleto, e comunque tale da giustificare la, peraltro contenuta, estensione temporale del procedimento.</p>
<p>3. Con un ulteriore ordine di rilievi la società afferma (invero, genericamente) che la propria comunicazione commerciale è conforme tanto al d.m. n. 145/2006 in tema di servizi a sovrapprezzo quanto al Codice di autodisciplina inviato all’AGCOM in data 9 maggio 2008.<br />	<br />
Al riguardo, è ormai consolidato orientamento della Sezione, quello secondo cui l’esistenza di un quadro regolatorio, pur evidenziando l’elevato grado di professionalità richiesto alle imprese operanti nel settore, non esaurisce ogni possibile regola di comportamento esigibile dalle imprese medesime a tutela della libertà di scelta e di autodeterminazione del consumatore.<br />	<br />
Anche il procedimento in esame, come ormai i numerosi altri esaminati dalla Sezione (cfr., in particolare, le sentenze nn. 5625, 5627, 5628 e 5629 del 15 giugno 2009, nonché n. 6446 del luglio 2009, caso PS24/Fatturazione per chiamate satellitari; n. 8399 dell’8 settembre 2009, caso PSI1874/Enel/Energia/Bolletta gas; n. 8400 dell’8 settembre 2009, caso PSI/Prezzi bloccati elettricità), è dunque un esempio di come il nuovo quadro di tutela offerto dal Codice del Consumo venga ad aggiungersi, da un lato, ai normali strumenti di tutela contrattuale (attivabili dai singoli), dall’altro, a quelli derivanti dall’esistenza di specifiche discipline in settori oggetto di regolazione.<br />	<br />
Le norme in materia di contrasto alle pratiche commerciali sleali richiedono ai professionisti l’adozione di modelli di comportamento in parte desumibili da siffatte norme, ove esistenti, in parte dall’esperienza propria del settore di attività, nonché dalla finalità stessa di tutela perseguita dal Codice del Consumo, purché, ovviamente, siffatte condotte siano dagli stessi concretamente esigibili, in un quadro di bilanciamento, secondo il principio di proporzionalità, tra l’esigenza di libera circolazione delle merci e dei servizi e il diritto del consumatore a determinarsi consapevolmente in un mercato concorrenziale, secondo la logica alla base del modello, pur esso di derivazione comunitaria, del c.d. consumatore medio.<br />	<br />
Anche nel caso in esame, pertanto, l’osservanza della disciplina di settore (ad ogni buono conto non compiutamente dimostrata, in particolare per quanto riguarda la destinazione del servizio ai soli maggiorenni), come pure quella di un codice di autoregolamentazione, non è di per sé sintomatica anche del raggiungimento dello <i>standard</i> di diligenza richiesto dal Codice del Consumo.</p>
<p>4. Parte ricorrente prosegue osservando che alcun rilievo è stato attribuito dall’Autorità alla circostanza che, dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento, la ricorrente abbia modificato la pagina c.d. di “landing”, la quale non forma, pertanto, oggetto del provvedimento di sospensione deliberato in data 28 settembre 2008.<br />	<br />
Al riguardo è sufficiente osservare che le valutazioni proprie della fase cautelare, in quanto basate su una cognizione sommaria, non possono condizionare quelle rese all’esito dei successivi approfondimenti istruttori.</p>
<p>5. Nel merito, la ricorrente ripropone le argomentazioni, già rese nel corso del procedimento, volte a dimostrare la correttezza della comunicazione commerciale diffusa sul sito http://it.leo.net, nonché l’assenza di ogni ambiguità informativa nelle modalità di attivazione del servizio presentate sulla pagina di <i>landing</i>.<br />	<br />
Al riguardo, è sufficiente richiamare le argomentazioni, sopra riportate, con cui l’Autorità ha analiticamente evidenziato i profili per cui l’utente può, da un lato, essere indotto a ritenere che l’offerta riguardi singoli contenuti per cellulari e non già un contratto di abbonamento, dall’altro, essere tratto in inganno circa le reali condizioni del servizio.<br />	<br />
A ciò si aggiunga che la ricorrente sembra non comprendere che l’ambiguità informativa sanzionata dal Codice del Consumo può essere determinata non solo dalla vera e propria omissione delle indicazioni utili affinché il consumatore possa prendere una decisione consapevole, ma anche dalla loro “presentazione complessiva”, ove, in qualsiasi modo, risulti idonea ad indurre in errore il consumatore (cfr., in particolare, l’art. 21, comma 1).<br />	<br />
In particolare, con riferimento alla presenza, sia nella <i>home page</i> di Leo, che nella <i>landing page</i>, di un apposito “<i>link</i>” che rimanda l’utente alla c.d. “Policy” del servizio o alle “Info Privacy”, l’Autorità ha osservato che il loro contenuto è “<i>leggibile solo dopo l’utilizzo del cursore ed indicato con caratteri di dimensione ridotta rispetto al complessivo contesto pubblicitario</i>” e che, comunque, “<i>l’individuazione di informazioni essenziali all’interno di link di difficile e non obbligatoria consultazione, non è idonea a consentire quella libertà di autodeterminazione del consumatore che costituisce obbiettivo primario della tutela introdotta dal Decreto Legislativo n. 206/05.</i>”.<br />	<br />
Tali valutazioni sono in linea con il consolidato orientamento della Sezione, secondo cui il legislatore ha inteso salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore sin dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque al professionista un particolare onere di chiarezza nella propria comunicazione di impresa.<br />	<br />
L’ingannevolezza del messaggio non è pertanto esclusa dalla possibilità che il consumatore sia posto in condizione, prima della stipula del contratto, di conoscere in dettaglio tutti gli aspetti che lo caratterizzano, in quanto la verifica condotta dall’Autorità riguarda il messaggio pubblicitario in sé, e, pertanto, la sua idoneità a condizionare le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni che l’operatore renda disponibili a “contatto” già avvenuto, e quindi, ad effetto promozionale ormai prodotto.<br />	<br />
Relativamente, poi, alla tecnica del rinvio ad un <i>link</i> ipertestuale, la stessa, a parere del Collegio, risulta idonea ad escludere la decettività del messaggio solo ove risultino chiaramente percepibili, sin dalla prima pagina del sito <i>web </i>(o, comunque, sin dal primo livello di navigazione) le caratteristiche essenziali dell’offerta.<br />	<br />
Nel caso di specie, invece, non appare dubbia l’ambiguità del messaggio incentrato, come rilevato dall’Autorità, sulla possibilità di scaricare un dato contenuto e non anche sulla necessaria attivazione dell’abbonamento, mentre tutte le indicazioni circa costi, durata e modalità di disattivazione dell’abbonamento medesimo sono raggiungibili solo attraverso la, del tutto eventuale, consultazione di un <i>link</i> collocato a fondo pagina, riportato con caratteri ridotti rispetto al complesso del messaggio.<br />	<br />
Relativamente all’ulteriore argomentazione svolta da parte ricorrente, secondo cui essa fornirebbe il proprio servizio sempre, solo ed esclusivamente a soggetti maggiorenni, per cui anche i messaggi pubblicitari sarebbero indirizzati esclusivamente a questi ultimi, è facile osservare che la grafica utilizzata nel messaggio e la tipologia di servizi offerti si rivolgono ontologicamente agli adoloscenti, costituendo, inoltre, un dato di comune esperienza che i telefoni cellulari, sebbene acquistati da maggiorenni, possano poi essere dati in uso a minorenni<br />	<br />
Pertanto, anche l’eventuale avvertenza che riserva il servizio ai maggiorenni (nel caso in esame, inserita solo dopo il provvedimento cautelare), quantunque doverosa, può ritenersi, ai fini in discorso, <i>tamquam non esset</i>, e comunque inidonea, da sola, a superare i rilievi di ingannevolezza svolti dall’Autorità.<br />	<br />
Quest’ultima, relativamente all’individuazione del <i>target </i>di riferimento, ha infatti chiaramente spiegato (senza che, al riguardo, la ricorrente abbia potuto sviluppare controdeduzione alcuna, anche perché si tratta di un dato di comune esperienza) che “<i>gli adolescenti &#8211; in virtù della loro età ed ingenuità &#8211; possono essere considerati, in conformità a consolidato orientamento dell‘Autorità in materia [&#8230;] &#8211; particolarmente esposti e vulnerabili alla pratica commerciale oggetto di contestazione, trattandosi di consumatori specificamente attratti dalla fruizione dei servizi di cui si tratta. </i><br />	<br />
<i>Le informazioni non esaustive e poco chiare contenute nei messaggi sopra esaminati circa le caratteristiche ed i costi finali del servizio offerto, possono, infatti, risultare ulteriormente pregiudizievoli in considerazione della naturale mancanza di esperienza dei giovani in quanto meno propensi a distaccate e specifiche valutazioni di opportunità economica, in rapporto alle nuove tecnologie e ai servizi prospettati attraverso i terminali di comunicazione</i>.”.<br />	<br />
5.1. La ricorrente ha poi affermato che sia tali addebiti, che quelli relativi alla formulazione e consultazione dei <i>link </i>di approfondimento delle caratteristiche del servizio, non avrebbero formato oggetto di puntuale contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento.<br />	<br />
5.1.1. La Sezione ha più volte osservato che, rispetto ai procedimenti intesi a reprimere la pubblicità ingannevole e comparativa, quelli in materia di pratiche scorrette richiedono, oggi, un maggiore e più articolato impegno istruttorio (cfr., fra le tante, la sentenza n. 5625 del 15 giugno 2009)<br />	<br />
Infatti, salvo i casi di condotte “tipizzate” (elencate agli artt. 23 e 26 del Codice del Consumo), incombe all’Autorità di individuare con precisione le azioni, omissioni e/o dichiarazioni ritenute ingannevoli e/o aggressive.<br />	<br />
In tal senso, il riferimento all’ “oggetto del procedimento”, contenuto nell’art. 6 del Regolamento sulle procedure istruttorie adottato in data 15 novembre 2007, non può esaurirsi nel mero richiamo delle norme di cui si ipotizza la violazione.<br />	<br />
Ciò premesso, rimane tuttavia prerogativa dell’Autorità quella di prospettare un ampio spettro d’indagine, atteso che un maggior grado di dettaglio è logicamente esigibile solo nella fase conclusiva del procedimento.<br />	<br />
Nel caso di specie, deve peraltro concordarsi con la difesa erariale, là dove ha fatto osservare, in punto di fatto, che la contestazione contenuta nel provvedimento di avvio del procedimento è del tutto coerente sia con i contenuti del provvedimento cautelare che di quello definitivo.<br />	<br />
In particolare, sin dalla comunicazione di avvio del procedimento, l’Autorità ha avvertito le imprese coinvolte nella pratica che avrebbe formato oggetto di valutazione la non adeguata evidenziazione nei messaggi delle caratteristiche principali dell’offerta (con particolare riferimento alla natura in abbonamento del servizio stesso, alle procedure di disattivazione, ai costi e oneri economici complessivi e alle caratteristiche di compatibilità con il cellulare dell’utente), mettendo successivamente a fuoco, sin dal provvedimento cautelare, con specifico riferimento al messaggio diffuso sul sito http://it.leo.net, che “<i>le informazioni fornite sulla home page dei servizi Leo, non sono di immediata percezione da parte del consumatore, non solo perché enunciate con caratteri di ridotta dimensione rispetto al contesto pubblicitario, ma anche perché poste in fondo alla pagina di apertura citata, e, pertanto, leggibili solo dopo l’utilizzo del cursore</i>”.<br />	<br />
Analogamente, relativamente all’omissione informativa circa la natura di servizio riservato ai maggiorenni, sin dalla comunicazione di avvio l’Autorità ha avvertito che sarebbe stata valutata l’idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico “<i>di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabile alla pratica e al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro età, quali soggetti di età inferiore ai 18 anni</i>”.<br />	<br />
Anche in questo caso, il provvedimento impugnato ha poi rilevato che, in particolare sul sito http://it.leo.net, l’esclusiva destinazione del servizio ai maggiorenni era resa nota esclusivamente all’interno della sezione “<i>Policy</i> del servizio”, raggiungibile tramite un <i>link</i> di collegamento testuale – indicato con caratteri grafici ridotti rispetto al contesto del messaggio – ed inserito in un percorso logico che l’utente non è obbligato a percorrere per l’attivazione dei servizi. Inoltre, sulla pagina di <i>landing</i> (come ammesso dalla stessa ricorrente) prima del provvedimento cautelare, non era rinvenibile nessun riferimento alla natura di servizio riservato ai maggiorenni.</p>
<p>6. Relativamente alla quantificazione della sanzione, l’Autorità ha in primo luogo considerato la dimensione economica dei professionisti coinvolti.<br />	<br />
Con riguardo alla gravità della violazione, ha evidenziato che la stessa è da ricondurre alla tipologia delle omissioni informative riscontrate e al settore al quale l’offerta di servizi in esame si riferisce, ovvero quello dei servizi a sovrapprezzo per la telefonia mobile. Rispetto al settore delle comunicazioni, l’Autorità ha, ormai in numerosi interventi, rilevato che “<i>l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta particolarmente stringente, anche in considerazione dell’asimmetria informativa esistente tra professionista e consumatore, dovuta tanto al proliferare di promozioni molto articolate quanto all’offerta di servizi innovativi, come nel caso di specie i servizi VAS</i>”.<br />	<br />
Sempre con riferimento alla gravità della violazione, ha ritenuto che la fattispecie in esame abbia avuto un significativo impatto, “<i>in quanto la pratica commerciale è rappresentata da messaggi pubblicitari diffusi via internet suscettibili di aver raggiunto un numero considerevole di consumatori</i>”. Ha altresì tenuto conto dell’ “<i>l’idoneità della stessa ad alterare il comportamento economico di una categoria di consumatori più debole e vulnerabile, in ragione dell’età ed ingenuità, rappresentata dagli adolescenti, i quali sono particolarmente attratti dalla fruizione dei servizi pubblicizzati” nonché dello “specifico ruolo svolto dal Content Provider rispetto ai gestori di telefonia mobileed al Service Provider nella pratica commerciale oggetto del presente provvedimento</i>”.<br />	<br />
Quanto, poi, alla durata della pratica commerciale essa è stata considerata “lunga”, trattandosi di una comunicazione commerciale diffusa dal mese di maggio (periodo in cui l’associazione di consumatori segnalante ha rilevato su internet i messaggi contestati) al mese di settembre 2008.<br />	<br />
6.1. Avverso la quantificazione della sanzione parte ricorrente ha in primo luogo rappresentato che non sarebbero state adeguatamente soppesate le modifiche apportate alla pagina di <i>landing</i> dopo la comunicazione di avvio del procedimento.<br />	<br />
Tanto però si spiega agevolmente con il rilievo che siffatto comportamento resipiscente non è stato affatto spontaneo, ma ha fatto seguito alle puntuali contestazioni contenute nell’avvio del procedimento. <br />	<br />
Va inoltre considerato il collegamento sussistente tra la pagina c.d. di <i>landing</i>, e la <i>home page</i> del sito di Leo, in relazione alla quale, si è comunque resa necessaria l’adozione di un provvedimento cautelare.<br />	<br />
6.2. Per altro verso, parte ricorrente si duole della circostanza che l’Autorità non abbia tenuto conto dell’esiguità degli abbonamenti sottoscritti dagli utenti attraverso il sito di Leo.<br />	<br />
In punto di fatto, va osservato che, per stessa ammissione della ricorrente, gli utenti provenienti dalla c.d. <i>landing page</i> (logicamente collegato al sito di Leo), non sono affatto pochi ed ammontano a circa 250.000.<br />	<br />
Più in generale, è sufficiente rinviare a quanto già diffusamente argomentato dalla Sezione circa la struttura dell’illecito consumeristico in esame.<br />	<br />
L’illiceità della condotta, al fine di assumere rilevanza ai sensi delle più volte riportate disposizioni del Codice del Consumo, “non deve dimostrare una concreta attuazione pregiudizievole (per le ragioni dei consumatori), quanto, piuttosto, una potenzialità lesiva (per le scelte che questi ultimi, altrimenti, sono legittimati a porre in essere fuori da condizionamenti e/o orientamenti decettivi) che consente di ascrivere la condotta nel quadro dell’illecito (non già di danno) ma di mero pericolo” in quanto intrinsecamente idonea a condurre alle conseguenze che la disciplina di legge ha inteso, invece, scongiurare (sentenza n. 3722 dell’8 aprile 2009).<br />	<br />
Gli effetti della condotta, si pongono, in definitiva, al di fuori della struttura dell’illecito, atteso che la normativa in materia non ha la mera funzione di assicurare una reazione alle lesioni arrecate dalle pratiche scorrette agli interessi patrimoniali del consumatore, ma si colloca su un più avanzato fronte di prevenzione, essendo tesa ad evitare effetti dannosi anche soltanto ipotetici. <br />	<br />
Le norme che tutelano il consumatore dagli effetti delle pratiche commerciali scorrette e/o aggressive sono dunque naturalmente preordinate a prevenire le distorsioni della concorrenza anche in una fase ampiamente prodromica a quella negoziale.<br />	<br />
Gli effetti della condotta possono, semmai, assumere significatività quale elemento aggravante, laddove il comportamento ascrivibile all’operatore abbia avuto diffuse ricadute pregiudizievoli nell’ambito dei consumatori: da tale circostanza essendo con ogni evidenza dato desumere la grave inadeguatezza del comportamento posto in essere da quest’ultimo a fronte del paradigma di diligenza cha la normativa di riferimento ha posto quale essenziale referente di valutabilità della condotta.</p>
<p>7. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese seguono come di regola la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2000,00 (duemila).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/12/2010</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-12-2010-n-3533/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.3533</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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