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	<title>3/11/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/11/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2020 n.11297</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-11-2020-n-11297/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-11-2020-n-11297/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2020 n.11297</a></p>
<p>Alessandro Tomassetti, Presidente FF, Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Pasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Belisario 7 contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-11-2020-n-11297/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2020 n.11297</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-11-2020-n-11297/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2020 n.11297</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Alessandro Tomassetti, Presidente FF, Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Pasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Belisario 7 contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12)</span></p>
<hr />
<p>Innovative affermazioni in tema di accertamenti clinici effettuabili in corso di procedure concorsuali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; selezione concorsuale &#8211; accertamento clinico oggettivamente riscontrabile &#8211; verificazione &#8211; ammissibilità .<br /> <br /> 2.- Processo amministrativo &#8211; accertamento clinico successivo alla selezione concorsuale &#8211; par conditio &#8211; violazione &#8211; non sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In presenza di un accertamento clinico, oggettivamente riscontrabile, non è precluso al giudice amministrativo verificarne la correttezza, atteso che la verificazione disposta nella fase istruttoria non esorbita dai limiti del giudizio di legittimità , consentendo, mediante il controllo sulla correttezza delle regole tecniche seguite dalla Commissione esaminatrice, di far emergere l&#8217;errore di fatto consistente nel travisamento della condizione di salute psico-fisica dell&#8217;interessato.</em><br /> <br /> <em>2. L&#8217;accertamento successivo alla selezione concorsuale non viola i principi della &#8220;par condicio&#8221; e del &#8220;tempus regit actum&#8221;. La condizione di salute psichiatrica (con riferimento alla questione specifica) è uno stato oggettivamente verificabile anche con un accertamento a posteriori, non potendo mutare significativamente nel breve periodo. </em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/11/2020<br /> <strong>N. 11297/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 12810/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 12810 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Pasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Belisario 7;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS-, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</em></strong><br /> a) del verbale della commissione per l&#8217;accertamento dei requisiti psico-fisici del 19 luglio 2019, comunicato nella medesima data all&#8217;odierno ricorrente, con cui è stato escluso dal concorso pubblico per 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia &#8211; Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e pubblicato in gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017, con la seguente motivazione: -OMISSIS-, ai sensi dell&#8217;art. 3, Comma 2, Riferimento tabella 1, punti 15 del D.M. 30/06/2003, n. 198;<br /> b) del Decreto del Capo della Polizia &#8211; Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato il 13/8/2019, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it, che ha approvato l&#8217;elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 11 comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per l&#8217;assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell&#8217;allegato n. 1, e l&#8217;elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell&#8217;allegato n.2;<br /> c) di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica nominata per l&#8217;accertamento dei requisiti psico-fisici e precisamente: degli accertamenti effettuati dalla Commissione Medica mediante somministrazione di test, questionari, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso dell&#8217;idoneità  psico-fisica in capo al ricorrente;<br /> d) del provvedimento ove giÃ  adottato ma non notificato &#8211; del quale si ignorano gli estremi di data e di numero nonchè il contenuto &#8211; di esclusione dello stesso dal procedimento sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità  ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso;<br /> e) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso ed in ogni caso lesivo dell&#8217;interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura di assunzione;<br /> PER LA DISAPPLICAZIONE del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all&#8217;art. 3, comma 2, con rinvio all&#8217;ipotesi di inidoneità  previste nell&#8217;allegata Tabella I, punto 15 del DM 30/06/2003, n. 198<br /> nonchè PER IL RICONOSCIMENTO del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria finale dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l&#8217;assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, e del diritto a partecipare alle ulteriori attività  di selezione di cui al procedimento di assunzione citato, ed in particolare del diritto ad essere ammesso all&#8217;accertamento dei requisiti attitudinali nonchè alla valutazione dei titoli, ed essere così¬ inserito nella relativa graduatoria ed inviato al rispettivo corso di formazione.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2020 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1.Il signor -OMISSIS- riferisce di aver partecipato al concorso pubblico per 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia &#8211; Direttore Generale della<br /> Pubblica Sicurezza e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017 e che nel corso della fase di accertamento dei requisiti psicofisici, la Commissione medica con verbale in data 19 luglio 2019 lo ha giudicato non idoneo con la seguente motivazione: &#8220;<em>-OMISSIS-&#8220;</em>, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 2, Riferimento Tabella 1, punto 15 del D.M. 30/06/2003, n. 198.<br /> Non condividendo il giudizio della Commissione il predetto si è sottoposto a visita medica specialistica presso una struttura sanitaria pubblica (Policlinico Universitario Gemelli di Roma) che ha certificato un risultato opposto a quello raggiunto dalla Commissione medica.<br /> 1.1.Il signor -OMISSIS- ha quindi impugnato con il ricorso in esame detto giudizio di inidoneità  e la graduatoria finale di merito di cui al decreto 12 agosto 2019 recante l&#8217;elenco dei candidati selezionati e avviati al corso di formazione, deducendo l&#8217;illegittimità  del giudizio di inidoneità  per istruttoria inadeguata e per travisamento dei fatti dell&#8217;accertamento tecnico reso dalla Commissione medica, per contraddittorietà  e carenza della motivazione, come emergente dalla valutazione concorsuale generica e non dettagliata in relazione agli elementi essenziali del giudizio riguardo agli aspetti delle patologie indicate, e comunque opposta all&#8217;esito della visita specialistica a cui lo stesso si è sottoposto, nonchè l&#8217;eccesso di potere per l&#8217;ingiustizia manifesta e l&#8217;illegittimità  derivata con riguardo alla gravata graduatoria.<br /> 1.2.Si è costituito in giudizio il Ministero intimato in resistenza con comparsa di stile.<br /> 1.3.Con ordinanza collegiale n.13607 del 2019, non impugnata, questa Sezione ha nominato l&#8217;Organo per l&#8217;effettuazione della verificazione, individuandolo nel Policlinico Militare Celio di Roma, ed ha disposto altresì¬ la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami; adempimento eseguito da parte ricorrente come da deposito in atti.<br /> 1.4. L&#8217;Organo verificatore ha depositato il verbale della valutazione medico legale della Commissione che ha sottoposto in data 20 dicembre 2019 il ricorrente a test videat psichiatrico concludendo con la seguente diagnosi: &#8220;-OMISSIS-&#8221; giudicando il ricorrente &#8220;Idoneo&#8221; alla prosecuzione della procedura.<br /> 1.5. Con successiva ordinanza n.1066 del 2020, visto l&#8217;esito positivo della verificazione, il ricorrente è stato ammesso a partecipare con riserva alle successive prove di selezione ed è stata disposta altresì¬ la liquidazione delle spese di verificazione a carico dell&#8217;Amministrazione resistente; avverso tale ordinanza il Ministero resistente non ha proposto appello.<br /> 1.6. In prossimità  della odierna udienza la difesa del ricorrente ha depositato nota con richiesta di passaggio in decisione. Nessun controinteressato si è costituito in giudizio.<br /> Alla udienza pubblica del 20 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 2. La controversia verte sulla idoneità  psico-fisica del ricorrente a svolgere le mansioni di agente di Polizia, avendo egli partecipato al concorso pubblico sopra indicato ed essendo stato giudicato non idoneo dalla Commissione medica preposta all&#8217;accertamento del possesso dei requisiti psicofisici.<br /> Il giudizio di non idoneità  è stato espresso dalla Commissione per l&#8217;accertamento dei requisiti psicofisici con la seguente motivazione: &#8220;<em>-OMISSIS-&#8220;,</em> ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 2, Riferimento Tabella 1, punto 15 del D.M. 30/06/2003, n. 198.<br /> 2.1. Avverso il provvedimento di esclusione parte ricorrente ha contestato, nella sostanza, la sussistenza dei presupposti alla base del giudizio di inidoneità  ed ha censurato la illegittimità  di tale giudizio, ritenendolo erroneo e contraddittorio per la carenza di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà , in quanto smentito dalla certificazione medica proveniente da struttura sanitaria pubblica, in atti, attestante l&#8217;assenza di sintomi psicopatologici.<br /> 2.2. Il ricorso, ricevibile e ammissibile in rito, si palesa fondato in relazione al predetto assorbente motivo di impugnazione.<br /> In esecuzione della sopra richiamata ordinanza istruttoria, l&#8217;Organo incaricato della verificazione ha sottoposto l&#8217;interessato a visita medico-legale ed ha eseguito videat psichiatrico, somministrando test psicologico/ questionari/colloquio e visita psichiatrica eseguiti da diversi medici specialisti (come da verbale allegato e schede mediche), esprimendo la seguente diagnosi: &#8220;-OMISSIS-&#8221; concludendo in senso difforme rispetto a quanto riportato nel verbale redatto dalla Commissione medica per l&#8217;accertamento dei requisiti psicofisici concorsuali; la Commissione medico legale ha quindi espresso esplicitamente il giudizio &#8220;idoneo&#8221;.<br /> Osserva il Collegio che in linea di principio, per il prevalente orientamento giurisprudenziale, le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità  al servizio costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità  tecnico-amministrativa; d&#8217;altra parte, come è noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto; tale è il caso di specie, laddove le censure proposte con il ricorso, assistite da elementi di prova, ravvisati nella certificazione medica specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica allegata al ricorso, hanno reso necessario un approfondimento istruttorio.<br /> Va rilevato che la verificazione eseguita dall&#8217;Organo di medicina militare, come risulta dal verbale e schede allegate depositati in atti, si è articolata nell&#8217;accertamento complesso documentato nelle relazioni (test, questionari, colloquio, visita psichiatrica) e il risultato della verificazione, dal quale il Collegio giudicante non ha motivo di discostarsi, ha smentito la valutazione di inidoneità  psico-fisica espressa dalla Commissione esaminatrice concorsuale.<br /> Trattandosi di un accertamento clinico, oggettivamente riscontrabile, non è precluso al giudice amministrativo verificarne la correttezza, atteso che la verificazione disposta nella fase istruttoria non esorbita dai limiti del giudizio di legittimità , consentendo, mediante il controllo sulla correttezza delle regole tecniche seguite dalla Commissione esaminatrice, di far emergere l&#8217;errore di fatto consistente nel travisamento della condizione di salute psico-fisica dell&#8217;interessato.<br /> L&#8217;accertamento successivo alla selezione concorsuale neppure viola i principi della &#8220;par condicio&#8221; e del &#8220;tempus regit actum&#8221;. Nello specifico la condizione di salute psichiatrica è uno stato oggettivamente verificabile anche con un accertamento a posteriori, non potendo mutare significativamente nel breve periodo. Neppure si può ritenere che un soggetto mentalmente disturbato possa dissimulare la propria condizione di disagio psichico nel corso di una visita clinica eseguita da specialisti in medicina neurologica e psichiatrica.<br /> 3. In ragione delle predette considerazioni, si deve ritenere illegittimo il provvedimento in impugnativa, siccome basato su un errato presupposto di fatto sul quale la resistente Amministrazione ha fondato il giudizio di &#8220;non idoneità &#8220;, risultato smentito dalla successiva visita medico-legale cui l&#8217;interessato è stato sottoposto. Va dato atto che l&#8217;Amministrazione non ha contestato detto accertamento medico legale e non si è opposta al giudizio cautelare, nè ha prodotto difese in relazione al complessivo giudizio.<br /> In definitiva il ricorso deve essere accolto e, per l&#8217;effetto, deve essere annullato il provvedimento recante il giudizio di non idoneità  al servizio di PS impugnato.<br /> Dall&#8217;accertata illegittimità  del suddetto provvedimento di esclusione dalla procedura consegue la illegittimità  anche della graduatoria definitiva del concorso, nella parte in cui non prevede la possibile inclusione in essa del ricorrente, per il caso in cui, superata la successiva fase concorsuale, egli possa rientrare tra i vincitori. Pertanto, anche la graduatoria definitiva deve essere annullata, nella parte in cui non contempla, tra i vincitori del concorso, il nominativo del ricorrente.<br /> Le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, possono essere interamente compensate tra le parti costituite; il costo della verificazione è giÃ  stato posto a carico dell&#8217;Amministrazione resistente con l&#8217;ordinanza n.1066 del 2020.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.<br /> Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Alessandro Tomassetti, Presidente FF<br /> Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore<br /> Lucia Gizzi, Consigliere</div>
<p> Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â <br /> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2020 n.11324</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-3-11-2020-n-11324/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-3-11-2020-n-11324/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2020 n.11324</a></p>
<p>Salvatore Mezzacapo, Presidente Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore PARTI: New Master Police S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clarizia e Pier Paolo Nocito, contro Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-3-11-2020-n-11324/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2020 n.11324</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-3-11-2020-n-11324/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2020 n.11324</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Mezzacapo, Presidente Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore PARTI:  New Master Police S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clarizia e Pier Paolo Nocito,  contro Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Coopservice Società  Cooperativa per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Colarizi, Paolo Coli</span></p>
<hr />
<p>Sulla composizione della commissione nelle gare pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della Â pubblica Amministrazione &#8211; gara &#8211; composizione della commissione &#8211; membri esperti del settore &#8211; requisito dello &#8220;specifico settore&#8221; &#8211; caratteristiche.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Nelle gare pubbliche la legittima composizione della commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell&#8217;appalto.<br /> Il requisito dello &quot;specifico settore&quot; si intende nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debba essere riferita ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività  oggetto dell&#8217;appalto.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/11/2020<br /> <strong>N. 11324/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02296/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 2296 del 2020, proposto da New Master Police S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clarizia e Pier Paolo Nocito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Paolo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde 2;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Coopservice Società  Cooperativa per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Colarizi, Paolo Coli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli, 49;<br /> <strong><em>Per l&#8217;annullamento:</em></strong><br /> del provvedimento di aggiudicazione dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti, Area Pianificazione e Gare Per Strutture Regionali ed Enti Locali del Lotto 5 n. G00981 del 4.2.2020 disposto in favore della COOPSERVICE soc. coop.;<br /> -della Determinazione del Direttore Regionale della Centrale Acquisti della Regione Lazio, n. G09507 del 12.7.2019 mediante la quale è stata disposta la Nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di gara finalizzata all&#8217;affidamento del &quot;Servizio di Vigilanza Armata presso le Sedi Istituzionali, gli Uffici e gli immobili della Regione Lazio e presso alcune sedi di Roma Capitale, suddivisa in 6 Lotti funzionali;<br /> &#8211; della nota del Direttore regionale della Centrale Acquisti prot. 413615 del 27.6.2019 mediante la quale è stata inviata la richiesta alle Direzioni regionali &#8220;di voler individuare, tra il personale a propria disposizione, uno o pìù soggetti ritenuti esperti nel settore della contrattualistica pubblica in possesso dei requisiti e delle competenze richieste per ricoprire il ruolo dimembro della Commissione giudicatrice&#8221;;<br /> &#8211; quanto, occorrer possa, delle note adottate dalle Direzioni regionali: i) prot. 444852 del 11.6.2019, pervenuta dal Segretario Generale, riportante il nominativo del Dott. Jacopo Loy quale esperto nel settore della contrattualistica pubblica; ii) prot. 490202 del 26.6.2019, pervenuta dalla Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio Segretario Generale, riportante i nominativi dei Dott. Marco Marafini, Dott. Giuseppe Dell&#8217;Arno, Dott. Filippo Barbagallo, Dott.ssa Giuditta del Borrello, Dott. Marco Timpani, Dott. Attilio Vallante, Dott. Alberto Sasso D&#8217;Elia, quali esperti nel settore della contrattualistica pubblica; iii) prot. 495378 del 27.6.2019, pervenuta dalla Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, riportante i nominativi dei Dott.ri Valentina Campagnola, Gianluca Ferrara, Marinella Crestini, quali esperti nel settore della contrattualistica pubblica;<br /> &#8211; della Determina n. G 17677 del 28.12.2018, con la quale è stata indetta la predetta procedura di aggiudicazione del &#8220;Servizio di Vigilanza Armata presso le Sedi Istituzionali, gli Uffici e gli immobili della Regione Lazio e presso alcune sedi di Roma Capitale&#8221;, suddiviso in 6 Lotti funzionali;<br /> &#8211; all&#8217;occorrenza, del Bando, del Disciplinare di gara, del Capitolato d&#8217;appalto e di tutti gli ulteriori allegati facenti parte della lex specialis;<br /> &#8211; di tutti i Verbali della commissione di gara;<br /> &#8211; di tutti gli atti di gara e, comunque, di ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso, quand&#8217;anche sconosciuto.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Coopservice Società  Cooperativa per Azioni;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 settembre 2020 il Cons. Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> La presente decisione è assunta in forma semplificata, come espressamente previsto in materia di appalti pubblici dall&#8217;art.119 c.p.a. e come richiesto, in generale, (anche) al Giudice dal rispetto del principio di sinteticità  di cui all&#8217;art.3 c.p.a. Per tale motivo si prescinde dal riportare l&#8217;analitica descrizione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti, documenti e informazioni del fascicolo di causa tenuto con modalità  informatiche ai sensi dell&#8217;art.5 All.1 d.P.C.S. n.134 del 22 maggio 2020.<br /> Con il presente ricorso, notificato in data 5 marzo 2020 e depositato in data 17 marzo 2020 &#8211; antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 18 aprile 2019 n.32, conv.in L.14 giugno 2019 n.55- parte ricorrente, argomentando di vantare un interesse all&#8217;annullamento dell&#8217;intera procedura di gara, al fine della ripetizione della stessa, chiede l&#8217;annullamento di tutti gli atti in epigrafe indicati, culminati nel provvedimento di aggiudicazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti, Area Pianificazione e Gare Per Strutture Regionali ed Enti Locali del Lotto 5 n. G00981 del 4.2.2020 disposto in favore della COOPSERVICE soc. coop.. la cui complessiva legittimità  sarebbe inficiata da vizi attinenti alla Commissione di gara.<br /> Con la prima e la seconda censura, in particolare, parte ricorrente lamenta l&#8217;illegittima composizione della Commissione per violazione e falsa applicazione degli artt. 77, co. 1 e 216, co. 12 del d. lgs. n. 50/2016 e dell&#8217;art. 20 del Disciplinare di Gara, che prevedeva che la stazione appaltante, tramite l&#8217;applicativo dell&#8217;ANAC, individuasse la lista degli esperti cui sorteggiare i commissari e inoltre che la scelta del Presidente venisse eseguita tramite sorteggio tra i commissari individuati in tale modo; erronea valutazione dei presupposti di fatto nella scelta dei componenti della commissione giudicatrice; eccesso di potere per mancata predeterminazione dei criteri di competenza e di nomina dei commissari; difetto di motivazione e di istruttoria; irragionevolezza e illogicità  manifesta.<br /> Dette censure sono irricevibili, perchè tardivamente proposte, e comunque infondate.<br /> Ed invero, secondo precedenti giurisprudenziali anche recenti, la contestazione della legittimità  della composizione della Commissione giudicatrice deve essere proposta tempestivamente, non attendendo gli esiti della gara (cfr. T.A.R. Roma, sentenze nn. n.12450/2017 e 8565/2020) a meno che parte ricorrente non individui un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta.<br /> Tale legame, ad avviso del Collegio, deve essere individuato quantomeno attraverso indizi specificamente dedotti, laddove al contrario, nel caso in esame, la ricorrente deduce in modo generico che la asserita illegittimità  della nomina e la mancanza di competenza della Commissione avrebbe comportato &#8211; testualmente- &#8220;inattendibilità  dell&#8217;esito del procedimento di gara&#8221;, senza alcun specifico riferimento alla propria offerta.<br /> Ne deriva che le censure sono senz&#8217;altro tardive.<br /> In ogni caso, si tratta di censure infondate.<br /> Con la prima censura, parte ricorrente lamenta violazione dell&#8217;art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 laddove stabilisce che &#8220;nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l&#8217;oggetto del contratto&#8221;, recepito nel punto 20 del Disciplinare di gara, che stabilisce: &#8220;La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell&#8217;art. 77, comma 1, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed e composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l&#8217;oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell&#8217;art. 77, commi 6 e 9, del Codice. [&#038;] La scelta del Presidente sarà  eseguita tramite sorteggio fra i commissari individuati&#8221;.<br /> D&#8217;altro canto, continua parte ricorrente, le Linee guida n. 5 ANAC, recanti &#8220;Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell&#8217;Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici&#8221; al punto 2.3, ai fini dell&#8217;iscrizione dello specifico albo confermano la necessità  del predetto requisito: &#8220;aver svolto, nell&#8217;ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità , 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l&#8217;iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell&#8217;attività  svolta, l&#8217;aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell&#8217;esecuzione. Ãˆ valutabile tra gli incarichi l&#8217;aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l&#8217;iscrizione&#8221;.<br /> La necessità  che i Commissari debbano essere in possesso di una specifica competenza ed esperienza nella materia oggetto di appalto sarebbe evidente alla luce dei criteri dell&#8217;Offerta tecnica, riportati nel Disciplinare di gara al punto 18.1 (relativi alla valutazione a titolo esemplificativo del Modello della struttura organizzativa; Logiche e modalità  di coordinamento (verticale e orizzontale) tra le diverse aree/funzioni/figure professionali; &#8211; Flessibilità  e adattamento dell&#8217;assetto organizzativo in relazione alle ipotizzabili esigenze delle sedi come richieste dal Direttore dell&#8217;Esecuzione Manuale di Sicurezza<br /> Anticrimine (MSA): &#8220;Con riferimento al &quot;Manuale della Sicurezza Anticrimine&quot;, l&#8217;OEA e chiamato a specificare le logiche, le metodologie e le procedure sottese alla progettazione del MSA presentando una illustrazione delle sezioni e dei contenuti&#8221;), che richiederebbero un&#8217;effettiva conoscenza ed esperienza, la quale potrebbe essere acquisita solo sul campo nel concreto svolgimento dell&#8217;attività  professionale, in ordine alla complessiva prestazione da affidare con la gara in oggetto.<br /> La Direzione regionale Centrale Acquisiti della Regione Lazio invece, successivamente alla pubblicazione del Bando di gara e della sopravvenuta la L. n. 55/2019 &#8211; con la quale è stata sospesa l&#8217;efficacia del comma 3 dell&#8217;art. 77 citato- anzichè stabilire propri criteri di selezione dei componenti dell&#8217;organo valutativo, in luogo della previgente consultazione dell&#8217;Albo ANAC, illegittimamente si sarebbe limitata a richiedere alle Direzioni regionali di &#8220;individuare, tra il personale a propria disposizione, uno o pìù soggetti ritenuti esperti nel settore della contrattualistica pubblica in possesso dei requisiti e delle competenze richieste per ricoprire il ruolo di membro della Commissione giudicatrice&#8221;. GiÃ  da tale richiesta emergerebbe la violazione del tenore letterale dell&#8217;art. 77, comma 1 e del punto 20 del Disciplinare di gara, in base ai quali i componenti di gara ad avviso di parte ricorrente non dovrebbero essere &#8220;<em>esperti nel settore della contrattualistica pubblica</em>&#8220;, ma &#8220;<em>nello specifico settore cui si riferisce l&#8217;oggetto del contratto</em>&#8221; (e dunque, nel caso in esame, di affidamento di servizi di &#8220;vigilanza armata&#8221;).<br /> Le Direzioni regionali quindi, conformandosi alla (ritenuta) erronea richiesta della Direzione acquisti, hanno comunicato 11 nominativi di asseriti &#8220;esperti&#8221; nel settore della contrattualistica pubblica- circostanza, questa, pure contestata da parte ricorrente che sottolinea l&#8217;assenza in capo a tutti i componenti della Commissione di competenze ed esperienze in materia di procedure a evidenza pubblica- e comunque del tutto privi di competenza nello specifico &#8220;settore della vigilanza armata&#8221; e della &#8220;selezione pubblica di appaltatori di servizi&#8221;.<br /> A questo punto, sulla base dell&#8217;elenco fornito dalle Direzioni, la Regione, senza procedere ad alcuna valutazione dei profili e delle competenze di ciascuno, avrebbe quindi provveduto, mediante sorteggio, a individuare i seguenti due componenti della Commissione:<br /> &#8211; il Dott. A.V.;<br /> &#8211; il Dott. A.S. D&#8217;E.<br /> L&#8217;Amministrazione contestualmente ha nominato Presidente della Commissione il Dott. Marco Marafini, senza procedere al sorteggio, tenuto conto &#8220;della professionalità  e dell&#8217;esperienza&#8221;, &#8220;del ruolo istituzionale ricoperto nell&#8217;amministrazione&#8221; nonchè &#8220;della disponibilità  resa&#8221;.<br /> Al riguardo evidenzia il Collegio che quanto alla professionalità  richiesta alla Commissione di gara l&#8217;interpretazione giurisprudenziale dominante ritiene che nelle gare pubbliche la legittima composizione della commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell&#8217;appalto (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721 e, pìù di recente, Cons. Stato Sez. V, 07/01/2020, n. 83; T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 02/04/2020, n. 119; T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 03/03/2020, n. 1003; T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 10/01/2020, n. 8).).<br /> Inoltre, il riferimento normativo al &quot;settore&quot; sta a significare che rileva la competenza per aree tematiche omogenee, non per tutte e ciascuna delle materie rientranti nell&#8217;area tematica oggetto dell&#8217;appalto o addirittura per i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721; T.A.R. Toscana, sez. I, 3 aprile 2019, n. 488).<br /> La giurisprudenza, invero, interpreta in modo costante il requisito dello &quot;specifico settore&quot; nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debba essere riferita ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività  oggetto dell&#8217;appalto (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2019, n. 5058; Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 12 aprile 2019, n. 553).<br /> Costituisce infatti principio consolidato che il requisito in questione deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità  delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità  tecnico settoriali implicate dagli specifici criterà® di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità  occorrenti a valutare sia le esigenze dell&#8217;Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 16 aprile 2018, n. 2241; Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2017, n. 5830; Cons. Stato, sez. III, 14 dicembre 2015, n. 5670; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 30 maggio 2019, n. 2945; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 24 maggio 2019, n. 6490).<br /> Quanto alla asserita illegittimità  della nomina della Commissione, derivante dalla mancata previa individuazione dei criteri di nomina dei suoi componenti, rileva il Collegio che, come giÃ  evidenziato, il contenzioso in esame è precedente alle modifiche apportate all&#8217;art.77, comma 3, del d.lgs. n.50/2016 dall&#8217;art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni con L. 14 giugno 2019, n. 55, che nella lettura risultante dopo l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 1, comma 1, lett. c) citato &quot;non trova applicazione quanto all&#8217;obbligo di ciascuna stazione appaltante di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all&#8217;albo istituito presso l&#8217;Autorità  nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all&#8217;art. 78, fermo restando l&#8217;obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante&quot;.<br /> In ogni caso, anche con riferimento alla precedente formulazione, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha osservato che la mancanza di criteri previamente stabiliti &quot;non determina mai, ex se, l&#8217;illegittimità  della nomina della commissione perchè &quot;occorre dimostrare che, in concreto, siano totalmente mancate le condizioni di trasparenza e competenza (Cons. di Stato, sez. II, n. 4865/2019) e comunque la contestazione sul punto deve essere esaminata non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa; pertanto, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l&#8217;eventuale omessa predeterminazione delle ridette regole costituisce un&#8217;inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità  della nomina&quot; (cfr. TAR Abruzzo &#8211; Pescara, n. 119 del 6.3.2020).<br /> Al riguardo, con riferimento alla trasparenza della nomina, in considerazione del richiamato regime transitorio, la richiesta effettuata alle Direzioni Regionali di indicare esse stesse i nominativi di candidati ritenuti in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità , appare rispettosa del principio in questione.<br /> Quanto invece alla &#8220;(in)competenza&#8221; dei componenti della Commissione, che viene nel caso di specie desunta da un analisi dettagliata dei C.V. dei due componenti e del Presidente, non può esimersi il Collegio da evidenziare che la gara in esame concerne l&#8217;affidamento di un servizio di vigilanza, ritenuto addirittura da un recente precedente del T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 28/09/2020, n.4103 un &#8220;servizio basico&#8221; per l&#8217;amministrazione, tale da non richiedere competenze tecnico/specialistiche particolari. Pìù precisamente, la competenza tecnica che deve essere posseduta da parte dei membri della Commissione giudicatrice non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio &#8211; contestato, in particolare, con riferimento ad uno dei componenti della Commissione (dott.A. S.D.E.), laureato in Scienza Agraria ma che tuttavia ha svolto l&#8217;incarico di Presidente del collegio incaricato di valutare le proposte tecnico-scientifiche ed operative, nonchè economiche per l&#8217;elaborazione partecipata del Nuovo Piano socio-assistenziale regionale, nonchè quello di Presidente della gara comunitaria per l&#8217;affidamento del servizio di soccorso sanitario di emergenza, potendo risultare anche da incarichi svolti e attività  espletate (T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 02/04/2020, n. 119), mentre quanto alla competenza degli ulteriori componenti gli stessi sono laureati in materie giuridiche ed economiche e rivestono ruoli dirigenziali apicali in ambito regionale. In estrema sintesi, come ricordato da una recente pronuncia del Consiglio di Stato, il requisito enunciato deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità  delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità  occorrenti a valutare sia le esigenze dell&#8217;amministrazione sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere. Non è in proposito necessario che l&#8217;esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità  dei vari membri &#8211; come nella fattispecie in esame- integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purchè idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (Cons. Stato Sez. V, 07/01/2020, n. 83).<br /> Del resto, nel caso specifico, la società  ricorrente &#8211; la cui azione demolitoria è funzionale alla ripetizione della gara &#8211; si è limitata a contestare che la commissione non sarebbe stata formata da soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alla peculiarità  del settore interessato dall&#8217;appalto in considerazione, ma non ha fornito alcuna indicazione concreta in ordine alle ragioni per le quali una commissione diversamente composta avrebbe attribuito un differente punteggio agli aspetti tecnici delle offerte delle concorrenti<br /> In particolare, la società  ricorrente non ha indicato, in concreto e in modo puntuale, il benchè minimo elemento atto ad evidenziare una effettiva differenziazione qualitativa tra gli aspetti tecnici presentati, ed in particolare, tra la propria offerta e quella della società  aggiudicataria. In altri termini, la ricorrente si è limitata alla denuncia dell&#8217;&quot;incompetenza&quot; (id est, del difetto della esperienza e professionalità  adeguate alla peculiarità  del settore cui afferisce l&#8217;oggetto del contratto) dei componenti l&#8217;organo collegiale, ma non ha indicato concreti elementi sintomatici dell&#8217;erroneità  o dell&#8217;inadeguatezza delle valutazioni compiute dalla commissione e della loro riconducibilità  al vizio dedotto (arg. ex T.A.R. Basilicata, sez. I, 18 settembre 2018, n. 635), nè ha dato modo al Collegio di comprendere in che modo soggetti esperti nello specifico settore dell&#8217;affidamento del servizio di vigilanza privata avrebbero potuto giungere ad una valutazione delle offerte diversa da quella operata nel caso in esame.<br /> Per quanto riguarda, poi, il mancato sorteggio del Presidente della Commissione, osserva il Collegio come dalla &#8220;sospensione&#8221; degli effetti del comma 3 dell&#8217;art.77, a seguito dell&#8217;art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, derivi la conseguente impossibilità  di procedere alla nomina del Presidente mediante sorteggio tra i commissari scelti tra gli esperti iscritti all&#8217;Albo istituito presso l&#8217;Autorità  nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all&#8217;articolo 78.<br /> Ne deriva l&#8217;infondatezza delle censure con cui si lamenta l&#8217;illegittima composizione della Commissione perchè composta da componenti privi di esperienza specifica nel settore dell&#8217;affidamento dei servizi di vigilanza a armata e, comunque, in materia di contratti pubblici.<br /> Va infine respinta, in quanto assolutamente generica anche sotto il profilo della sussistenza di un interesse concreto e attuale della ricorrente, anche la terza censura con cui New Master Police, evidenziando che il Lotto 5 della procedura in questione concerne l&#8217;affidamento dei servizi di Vigilanza armata per le sedi della Regione Lazio nel Comune di Roma &#8211; Municipi da IX a XV, per l&#8217;importo a base d&#8217;asta di euro 6.722.484,00, lamenta che l&#8217;Amministrazione regionale avrebbe escluso erroneamente dal perimetro della procedura tre immobili siti in aree di interesse del Comune di Roma e del Comune di Fiumicino, in Via Bernardino da Monticastro, n. 1, sede della Regione Lazio, in Lungotevere dell&#8217;Acqua Acetosa 35, stabile ex CRAL del Poligrafico dello Stato, e in via Torre Palidoro, snc, sito storico culturale &#8211; di cui proprio la ricorrente New Master Police, per sua stessa ammissione, &#8220;<em>è attualmente gestore in virtà¹ di precedenti affidamenti diretti del servizio di vigilanza armata presso le suddette sedi&#8221;</em> &#8211; con la conseguente incompletezza e illegittimità  del Bando di gara.<br /> In conclusione, il ricorso deve essere respinto.<br /> Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Salvatore Mezzacapo, Presidente<br /> Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore<br /> Antonio Andolfi, Consigliere</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2020 n.6778</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giancarlo Montedoro, Presidente, Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore; PARTI: (Marcello T., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-11-2020-n-6778/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2020 n.6778</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Montedoro, Presidente, Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Marcello T., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e nei confronti Leonardo L. non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla istruttoria che le autorità  nazionali sono tenute a svolgere a fronte di un diploma rilasciato in un altro Stato membro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Unione Europea &#8211; titoli di studio &#8211; valutazione dell&#8217;equivalenza del diploma straniero &#8211; procedimento.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Alla stregua di quanto prescritto dal diritto primario unionale &#8211; in specie, gli artt. 45 e 49 Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea, in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libertà  di stabilimento le autorità  di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell&#8217;interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonchè dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall&#8217;altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l&#8217;esercizio della professione corrispondente. Tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonchè all&#8217;esperienza acquisita dall&#8217;interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell&#8217;adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi. Trattasi di procedura di valutazione comparativa necessaria per consentire alle autorità  dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale.</em><br /> <em>In particolare, le autorità  nazionali sono tenute a valutare il diploma prodotto dalla parte istante, onde verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l&#8217;esperienza professionale ottenute in quest&#8217;ultimo, nonchè l&#8217;esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all&#8217;attività  di cui trattasi. La valutazione dell&#8217;equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato 03/11/2020<br /> <strong>N. 06778/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03841/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3841 del 2020, proposto da Marcello T., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Leonardo L. non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 979/2020, resa tra le parti e concernente domanda di annullamento:<br /> 1) del provvedimento AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017751 del 31.07.2019 del MIUR &#8211; USR Campania, avente ad oggetto l&#8217;esclusione ed il contestuale depennamento dalla procedura concorsuale bandita con DDG per il personale scolastico n. 85/2018 per la classe di concorso AB56 (Strumento musicale chitarra) della Regione Sicilia, nonchè di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente. 2) Per quanto occorra, del D.D.G. del 1° febbraio 2018, n. 85 e di ogni altro atto e/o provvedimento ai predetti preordinato, connesso e consequenziale in quanto lesivi della posizione giuridica del ricorrente.<br /> E per la declaratoria della validità  del titolo di abilitazione all&#8217;insegnamento conseguito all&#8217;esito del percorso abilitante seguito dal ricorrente e del diritto del medesimo ad essere inserito nella graduatoria di merito Regionale di cui all&#8217;art. 3, comma 5 del D.D.G. 85/2018, relativa al reclutamento del personale scolastico per la classe di concorso AB56 (Strumento musicale chitarra) e ad essere convocato per lo svolgimento del percorso annuale previsto dal D.D.G. 85/2018 e per la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2020 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino. Nessuno presente per le parti.<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio l&#8217;odierno appellante invocava: a) l&#8217;annullamento del provvedimento AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017751 del 31.07.2019 (doc. 1) del MIUR &#8211; USR Campania, avente ad oggetto l&#8217;esclusione ed il contestuale depennamento dalla procedura concorsuale bandita con DDG per il personale scolastico n. 85/2018 per la classe di concorso AB56 (Strumento musicale chitarra) della Regione Sicilia, nonchè di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente; del D.D.G. del 1° febbraio 2018, n. 85; b) la declaratoria della validità  del titolo di abilitazione all&#8217;insegnamento conseguito in Romania all&#8217;esito del percorso abilitante seguito dal ricorrente e del diritto del medesimo ad essere inserito nella graduatoria di merito Regionale di cui all&#8217;art. 3, comma 5 del D.D.G. 85/2018, relativa al reclutamento del personale scolastico per la classe di concorso AB56 (Strumento musicale chitarra) e ad essere convocato per lo svolgimento del percorso annuale previsto dal D.D.G. 85/2018 e per la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.<br /> 2. Il primo giudice respingeva il ricorso, stabilendo la legittimità  del provvedimento che aveva negato il riconoscimento dell&#8217;abilitazione conseguita in Romania, e di conseguenza la legittimità  del provvedimento di esclusione e di depennamento dalla procedura concorsuale, posto che il ricorrente non era risultato in possesso dell&#8217;abilitazione; requisito necessario per poter accedere al concorso in questione.<br /> 3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l&#8217;originario ricorrente, lamentandone l&#8217;erroneità  per avere la stessa fatto non corretta applicazione della disciplina europea (in particolare violazione e falsa applicazione della Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, recante modifica della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) e nazionale di riferimento.<br /> 4. Il Ministero appellato si costituisce in giudizio con memoria di stile.<br /> 5. Sulla questione oggetto del contendere la Sezione si è giÃ  pronunciata in senso favorevole alla tesi dell&#8217;odierno appellante con numerose pronunce, da ultimo, con sentenza 13/10/2020, n. 6162 che il Collegio condivide. Non resta pertanto che richiamare le motivazioni del citato precedente: &lt;&lt;<em>«In linea di fatto non appare contestato che l&#8217;odierno appellante sia in possesso, per un verso, del titolo di studio della laurea conseguito in Italia e, per un altro verso, dell&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento conseguita in Romania.</em><br /> <em>Il richiesto riconoscimento dell&#8217;operatività  di quest&#8217;ultimo in Italia viene negato dal Ministero odierno appellato sulla scorta della valutazione delle autorità  rumene, le quali escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Romania.</em><br /> <em>Invero, l&#8217;argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che &quot;la durata complessiva, il livello e la qualità  delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno&quot; (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018).</em><br /> <em>Una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell&#8217;operatività  in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio &#8211; laurea &#8211; conseguito in Italia.</em><br /> <em>L&#8217;eventuale errore delle autorità  rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità  di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università  italiana.</em><br /> <em>Piuttosto, le Autorità  nazionali sono chiamate a valutare la congruità  delle formazioni conseguite all&#8217;estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati.</em><br /> <em>A fronte della chiarezza dei principi e delle norme europee rilevanti in materia, non occorre sottoporre la questione alla Corte di giustizia in termini di rinvio pregiudiziale.</em><br /> <em>In proposito, va ricordato il principio a mente del quale l&#8217;articolo 45 TFUE dev&#8217;essere interpretato nel senso che esso osta a che la p.a., quando esamina una domanda di partecipazione proposta da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell&#8217;equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall&#8217;università  di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l&#8217;insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonchè l&#8217;esperienza professionale pertinente dell&#8217;interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa (cfr. ad es. Corte giustizia UE sez. II, 06/10/2015, n.298).</em><br /> <em>In tale ottica, le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che &quot;la durata complessiva, il livello e la qualità  delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno&#8221; (cfr. pìù di recente Corte giustizia UE , sez. III , 06/12/2018 , n. 675).</em><br /> <em>In dettaglio, per ciò che rileva nel caso di specie, va altresì¬ richiamato l&#8217;art. 13 della direttiva 2013/55/Ue, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di riconoscimento: &#8220;1. Se, in uno Stato membro ospitante, l&#8217;accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l&#8217;autorità  competente di tale Stato membro permette l&#8217;accesso alla professione e ne consente l&#8217;esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell&#8217;attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all&#8217;articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un&#8217;autorità  competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro&#8221;. A propria volta il successivo comma 3 statuisce: &#8220;3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell&#8217;articolo 11 dallo Stato membro di origine nonchè il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l&#8217;istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all&#8217;articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all&#8217;articolo 11, lettera c), punto i).&#8221;</em><br /> <em>Pertanto, a fronte della sussistenza in capo all&#8217;odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sè rilevante, senza necessità  di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all&#8217;insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego.</em><br /> <em>A quest&#8217;ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l&#8217;erronea interpretazione delle autorità  rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità  delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno» (così¬ Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198; conformi anche le sentenze sez. VI, 2 marzo 2020, n. 1521; 20 aprile 2020, n. 2495; 8 luglio 2020, n. 4380; 24 agosto 2020 n. 5175);</em><br /> <em>&#8211; alla stregua delle considerazioni sopra riportate, è dirimente considerare che la motivazione sottesa al provvedimento di diniego impugnato in prime cure, da un lato, confligge con le emergenze istruttorie acquisite al giudizio, dall&#8217;altro, si pone in contrasto con la giurisprudenza sovranazionale formatasi in materia;</em><br /> <em>&#8211; in particolare, a fondamento del diniego opposto agli odierni appellanti il Ministero intimato, premessa l&#8217;inapplicabilità  in materia del regime del riconoscimento automatico, operando il &#8220;sistema generale&#8221;, ha rilevato che, sulla base di quanto emergente da interlocuzioni intercorse con le autorità  rumene e di apposito parere reso dal CIMEA, il diritto di insegnare nell&#8217;istruzione pre-universitaria in Romania sarebbe condizionato dal conseguimento del percorso di formazione psicopedagogica nella specializzazione ottenuta attraverso il diploma di studio, ragion per cui il possesso dell&#8217;attestato/certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituirebbe condizione necessaria al fine di ottenere la qualifica di insegnante, ma non altresì¬ sufficiente, essendo la condizione principale aver conseguito gli studi post liceali o universitari in Romania; sicchè l&#8217;attestato di conformità  degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività  didattiche all&#8217;estero, potrebbe essere rilasciato solo qualora il richiedente abbia conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore/post secondaria sia studi universitari;</em><br /> <em>&#8211; sulla base di tali rilievi il Ministero ha ritenuto che la formazione svolta dai cittadini italiani non fosse riconosciuta dalla competente autorità  rumena e che, pertanto, la stessa non potesse essere riconosciuta neanche dall&#8217;autorità  italiana, non risultando integrati i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, con conseguente rigetto delle istanze di riconoscimento presentate sulla base dei predetti titoli esteri (Porogramului de studi psichopedagogice Nivel I e Nivel II);</em><br /> <em>&#8211; ebbene, si osserva che il Ministero intimato argomenta la propria decisione sul presupposto che gli attestati/certificati di conseguimento della formazione psicopedagogica in possesso degli odierni appellanti non sia sufficiente per esercitare la professione di insegnante e comunque che la formazione svolta dai cittadini italiani non sia riconosciuta dalle competenti autorità  rumene, ma trattasi di presupposto contrastante con la documentazione in atti.</em><br /> <em>&#8211; infatti, secondo quanto emergente dai certificati acquisiti al giudizio, rilasciati dalla competente autorità  rumena e riferiti alla posizione di ciascun ricorrente, il conseguimento di un minimo di 60 crediti trasferibili del corso di studi psicopedagogici, ottenuto tramite il diploma di laurea posseduto da ciascun appellante, riconosciuto dal Centro Nazionale di Riconoscimento ed Equiparazione degli Studi, attribuisce il diritto di insegnare a livello di istruzione preuniversitaria in Romania;</em><br /> <em>&#8211; pertanto, come fondatamente censurato nell&#8217;atto di appello, l&#8217;atto di diniego opposto dal Ministero risulta inficiato da un difetto di istruttoria, idoneo a determinarne l&#8217;annullamento;</em><br /> <em>&#8211; il Ministero, in particolare, ha negato in capo agli odierni appellanti i requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli per l&#8217;esercizio della professione di docente, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, basandosi su un presupposto &#8211; disconoscimento ai fini dell&#8217;insegnamento, nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento rumeno, della formazione svolta da cittadini in possesso di diploma di laurea conseguito in Italia &#8211; che non soltanto non risulta positivamente dimostrato dalla documentazione acquisita al giudizio, ma si manifesta anche confliggente con quanto attestato dalle stesse autorità  rumene, secondo cui deve riconoscersi il diritto di insegnare in Romania a livello di istruzione preuniversitaria in capo a coloro che, come i ricorrenti, titolari di diploma di laurea/master conseguito all&#8217;estero e riconosciuto in Romania, abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione psicopedagogica, complementari al diploma, in settori e specializzazioni conformi al curriculum dell&#8217;istruzione preuniversitaria;</em><br /> <em>&#8211; ne deriva che l&#8217;istruttoria svolta dall&#8217;Amministrazione statale non risulta adeguata, non essendo stata approfonditamente esaminata, alla stregua delle previsioni di cui alla Direttiva n. 55 del 2003, la particolare posizione delle parti appellanti, cui è stato attribuito &#8211; in ragione del percorso formativo estero- il diritto di insegnare in Romania nell&#8217;istruzione preuniversitaria; elemento non vagliato in sede provvedimentale;</em><br /> <em>&#8211; sotto altro profilo, la decisione amministrativa per cui è controversia risulta illegittima anche perchè non reca alcuna valutazione del titolo estero conseguito da ciascun appellante, ai fini di un suo possibile riconoscimento in Italia quale abilitazione all&#8217;insegnamento;</em><br /> <em>&#8211; difatti, a prescindere dalla ritenuta inapplicabilità  della Direttiva n. 55 del 2013 cit. (valutazione assunta all&#8217;esito di una decisione, come osservato, comunque illegittima, per difetto di istruttoria), alla stregua di quanto prescritto dal diritto primario unionale &#8211; in specie, gli artt. 45 e 49 Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea, in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libertà  di stabilimento «le autorità  di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell&#8217;interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonchè dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall&#8217;altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l&#8217;esercizio della professione corrispondente (v., da ultimo, sentenza 16 maggio 2002, causa C-232/99, Commissione/Spagna,Racc. pag. I-4235, punto 21) [&#038;] Tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonchè all&#8217;esperienza acquisita dall&#8217;interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell&#8217;adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (v. sentenze 14 settembre 2000,causa C-238/98, Hocsman, Racc. pag. I-6623, punti 23 e 31, e Commissione/Spagna, cit., punto 22)Â» (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser, punti 57-58);</em><br /> <em>&#8211; trattasi di procedura di valutazione comparativa necessaria per «consentire alle autorità  dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale» (Corte di Giustizia U.E., 6 ottobre 2015, in causa C- 298/14, Brouillard, punto 55);</em><br /> <em>&#8211; in particolare, le autorità  nazionali sono tenute a valutare il diploma prodotto dalla parte istante, onde verificare «se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l&#8217;esperienza professionale ottenute in quest&#8217;ultimo, nonchè l&#8217;esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all&#8217;attività  di cui trattasi. 68 [&#038;] Tale valutazione dell&#8217;equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare (v. sentenze 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 13, e Vlassopoulou, cit., punto17)Â» (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser, punti 67-68).</em><br /> <em>&#8211; l&#8217;applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie evidenzia quindi un ulteriore profilo di illegittimità  del diniego opposto dal Ministero intimato, il quale avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione degli odierni appellanti, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonchè dall&#8217;esperienza professionale maturata da ciascun ricorrente nel settore e, dall&#8217;altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l&#8217;esercizio della professione corrispondente;</em><br /> <em>&#8211; all&#8217;esito di tale procedura di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito da ciascun appellante, come attestato dal titolo estero in proprio possesso, avrebbe dovuto verificare se sussistessero le condizioni per accogliere l&#8217;istanza di riconoscimento all&#8217;uopo presentata in sede procedimentale</em>&gt;&gt;.<br /> Alla luce della richiamata pronuncia e dei precedenti ivi citati, l&#8217;appello va, quindi, accolto. Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br /> 6. La novità  e complessità  delle questioni trattate consentono di compensare le spese del doppio grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto in riforma dell&#8217;impugnata sentenza accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati.<br /> Compensa le spese del doppio grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Montedoro, Presidente<br /> Vincenzo Lopilato, Consigliere<br /> Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore<br /> Giordano Lamberti, Consigliere<br /> Stefano Toschei, Consigliere</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2020 n.11312</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-3-11-2020-n-11312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Elena Stanizzi, Presidente, Estensore PARTI: Carmine Giuseppe F., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Casaccia, Monica Coscia, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Casaccia in Roma, via Norcia, 9; contro Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Andrea Camarda, domiciliataria ex lege in Roma,</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-3-11-2020-n-11312/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2020 n.11312</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Elena Stanizzi, Presidente, Estensore PARTI: Carmine Giuseppe F., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Casaccia, Monica Coscia, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Casaccia in Roma, via Norcia, 9; contro Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Andrea Camarda, domiciliataria ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura del potere dell&#8217;autorità  comunale  di sospensione dei lavori edili in corso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia &#8211; abusi &#8211; sospensione dei lavori edili &#8211; potere dell&#8217;autorità  comunale di vigilanza dell&#8217; attività  urbanistico- edilizia  ex art 27 comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380- natura cautelare &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Il potere di sospensione dei lavori edili in corso, attribuito all&#8217;Autorità  comunale dall&#8217;art. 27 comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ha natura cautelare, essendo rivolto ad evitare che la prosecuzione dei lavori ritenuti abusivamente realizzati determini un aggravio del danno urbanistico.<br /> Tale potere è tuttavia caratterizzato dalla natura interinale e provvisoria del relativo provvedimento al fine di evitare che il destinatario possa essere esposto sine die all&#8217;incertezza circa la sussistenza del proprio jus aedificandi e del carattere abusivo o meno delle opere, essendo previsto che allo spirare del termine di 45 giorni dalla sua notificazione, l&#8217;ordine in questione perde ogni efficacia, trattandosi di un provvedimento eccezionale, con efficacia strettamente limitata nel tempo, avente il solo scopo (cautelare) di impedire il procedere della costruzione, in modo da consentire alla Pubblica amministrazione di potersi determinare con una misura sanzionatoria definitiva entro tale termine di efficacia della sospensione dei lavori .</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/11/2020<br /> <strong>N. 11312/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04666/2013 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4666 del 2013, proposto da<br /> Carmine Giuseppe F., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Casaccia, Monica Coscia, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Casaccia in Roma, via Norcia, 9;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Andrea Camarda, domiciliataria ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della determinazione dirigenziale del 25 gennaio 2013 recante l&#8217;ingiunzione di immediata sospensione di lavori edilizi in corso a Roma, Via Selene n. 16;<br /> di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale &#8211; Municipio;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2020 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Espone in fatto parte ricorrente le principali vicende concernenti l&#8217;immobile oggetto della gravata ordinanza di sospensione di lavori, deducendo avverso la stessa i seguenti motivi di censura:<br /> I &#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 37 del D.P.R. n. 380 del 2001 e 16 e 19 della legge regionale Lazio n, 15 del 2008; violazione di legge.<br /> II &#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 7 e 8 della legge n. 241 del 1990. Violazione dei principi generali dell&#8217;attività  amministrativa. Eccesso di potere sotto il profilo della insufficiente ed inadeguata attività  istruttoria, difetto dei presupposti di diritto e di fatto, omessa motivazione, arbitrarietà  e travisamento dei fatti.<br /> III &#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 2 della legge n. 241 del 1990. Violazione dei principi generali dell&#8217;attività  amministrativa. Eccesso di potere sotto il profilo della conclusione del procedimento. Persistenza dell&#8217;interesse pubblico.<br /> L&#8217;intimata Amministrazione comunale&#038;.<br /> Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2020 la causa è stata chiamata e, dato avviso ai sensi dell&#8217;art. 73 c.p.a. e sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.<br /> DIRITTO<br /> Come sopra dato atto dell&#8217;oggetto del ricorso in esame, rileva il Collegio che, in considerazione del contenuto del gravato provvedimento, la proposta azione impugnatoria deve essere dichiarata inammissibile in quanto rivolta avverso un atto privo di contenuto lesivo.<br /> L&#8217;efficacia delle ordinanze di sospensione di lavori edilizi è infatti temporalmente limitata, spirando i relativi effetti al decorso del quarantacinquesimo giorno dalla notificazione del provvedimento, e ciò sia che intervenga successivamente il provvedimento definitivo di demolizione, sia che quest&#8217;ultimo non venga adottato, atteso che in ambedue i casi l&#8217;ordinanza di sospensione dei lavori consuma la sua efficacia.<br /> Ciò in quanto il potere di sospensione dei lavori edili in corso, attribuito all&#8217;Autorità  comunale dall&#8217;art. 27 comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ha natura cautelare, essendo rivolto ad evitare che la prosecuzione dei lavori ritenuti abusivamente realizzati determini un aggravio del danno urbanistico.<br /> Tale potere è tuttavia caratterizzato dalla natura interinale e provvisoria del relativo provvedimento al fine di evitare che il destinatario possa essere esposto sine die all&#8217;incertezza circa la sussistenza del proprio jus aedificandi e del carattere abusivo o meno delle opere, essendo previsto che allo spirare del termine di 45 giorni dalla sua notificazione, l&#8217;ordine in questione perde ogni efficacia, trattandosi di un provvedimento eccezionale, con efficacia strettamente limitata nel tempo, avente il solo scopo (cautelare) di impedire il procedere della costruzione, in modo da consentire alla Pubblica amministrazione di potersi determinare con una misura sanzionatoria definitiva entro tale termine di efficacia della sospensione dei lavori (ex plurimis: T.A.R. Campania, Napoli, 10 dicembre 2007, n. 15871; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2758; TAR Lazio, Sez. II bis, 19 aprile 2018 n. 4341; 9 febbraio 2018 n. 1600; 24 gennaio 2018 n. 895; 22 gennaio 2019 n. 849).<br /> Poste tali premesse &#8211; costituenti ormai consolidato orientamento giurisprudenziale &#8211; e tenuto conto che la gravata determinazione è stata adottata in data 25 gennaio 2013 e notificata in data 19 febbraio 2013, deve rilevarsi che il ricorso, in quanto notificato il 24 aprile 2013, è stato proposto allorquando la determinazione impugnata aveva ormai da tempo perso efficacia, dal che discende che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile in quanto rivolto avverso un provvedimento non pìù efficace e, come tale, non idoneo a determinare, alla data di notificazione del ricorso, alcuna lesione attuale e concreta della posizione giuridica di cui parte ricorrente è titolare.<br /> Ed invero, al momento della proposizione del gravame, avvenuta successivamente al decorso del predetto termine di efficacia del provvedimento che dispone la sospensione dei lavori, parte ricorrente non avrebbe invero comunque potuto subire alcun nocumento dal gravato provvedimento, nè avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dall&#8217;eventuale accoglimento del ricorso, il che comporta l&#8217;assenza della necessaria condizione dell&#8217;azione costituita dall&#8217;interesse a ricorrere, con conseguente declaratoria di inammissibilità  del ricorso.<br /> Le spese processuali, tenuto conto della costituzione meramente formale dell&#8217;Amministrazione resistente, possono essere equamente compensate tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br /> Roma &#8211; Sezione Seconda Bis<br /> definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Elena Stanizzi, Presidente, Estensore<br /> Salvatore Gatto Costantino, Consigliere<br /> Brunella Bruno, Consigliere</div>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2020 n.1348</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-11-2020-n-1348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-11-2020-n-1348/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2020 n.1348</a></p>
<p>Rosaria Trizzino, Presidente Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore Ambiente : sulle misure di prevenzione e riparazione ex d.lgs. 152/2016 Ambiente e territorio &#8211; responsabile di eventi di inquinamento &#8211; misure di prevenzione e riparazione ex d.lgs. 152/2016 &#8211; applicazione anteriore all&#8217;entrata in vigore &#8211; previsione. Le misure di prevenzione e riparazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-11-2020-n-1348/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2020 n.1348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-11-2020-n-1348/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2020 n.1348</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosaria Trizzino, Presidente Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Ambiente : sulle misure di prevenzione e riparazione  ex d.lgs. 152/2016</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Ambiente e territorio &#8211; responsabile di eventi di inquinamento &#8211; misure di prevenzione e riparazione ex d.lgs. 152/2016 &#8211; applicazione anteriore all&#8217;entrata in vigore &#8211; previsione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Le misure di prevenzione e riparazione contemplate dal d.lgs. 152/2016 devono trovare applicazione anche nei confronti del responsabile di eventi di inquinamento che si siano verificati anteriormente all&#8217;entrata in vigore della normativa medesima e del d.lgs. n. 22/1997, e tanto perchè l&#8217;inquinamento dÃ  luogo ad una situazioni di carattere permanente, che perdura fino a che non ne sono rimosse le cause. In tal modo non si fa applicazione retroattiva della legge la quale, piuttosto, viene applicata ad un fatto rilevato durante la sua vigenza al fine di far cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente.<br /> La fattispecie dell&#8217;inquinamento non ha carattere istantaneo ma perdurante quanto ai suoi effetti e, pertanto, la normativa successiva al verificarsi della causa del medesimo ben può essere applicata ad una fattispecie rilevata posteriormente, al fine di eliminarne gli effetti.</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/11/2020<br /> <strong>N. 01348/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00825/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 825 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da</p>
<p> Edison s.p.a. in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Wladimir Francesco Troise Mangoni, Mattia Errico, Alberto Buonfino e Gian Luca Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l&#8217;avv. Gian Luca Conti in Firenze, piazza della Repubblica 2;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in persona del Ministro <em>pro tempore</em> e l&#8217;Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale &#8211; I.S.P.R.A. in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale sono domiciliati <em>ex lege</em> in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br /> l&#8217;Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana &#8211; A.R.P.A.T. in persona del Direttore Generale <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fabio Ciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l&#8217;Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell&#8217;Unità  Italiana 1;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> il Comune di Massa in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>; la Regione Toscana in persona del Presidente della Giunta <em>pro tempore </em>e la Società  Immobiliare Fipa s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituiti;<br /> La Victor s.c. a r.l. e I.Van. Massa s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Massa e Luca Pietrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>con il ricorso introduttivo</em>:<br /> &#8211; della Nota del Direttore Generale del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 7542/STA del 12 aprile 2018, notificata il 13 aprile 2018 e ove occorre possa<br /> &#8211; del parere di ARPAT, Dipartimento di Massa Carrara del 9 febbraio 2018, acquisito al protocollo MATTM al 3066/STA del 13 febbraio 2018, notificato il 13 aprile 2018;<br /> &#8211; del parere di ARPAT, Dipartimento di Massa Carrara del 12 marzo 2018, acquisito al protocollo MATTM al 5274/STA del 13 marzo 2018, notificato il 13 aprile 2018.<br /> <em>con ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 maggio 2019</em>:<br /> &#8211; della Nota di ARPAT avente a oggetto &#8220;Integrazione al parere n. prot. 7005 del 29/01/2019. Contributo istruttorio su «Progetto di intervento sulle acque di falda &#8211; Sito ex Farmoplant, Massa» e «Modello numerico di flusso delle acque sotterranee finalizzato alla gestione delle attività  di MISE della falda sul SIN Massa» presentato da EDISON&#8221;, emanata il 5 marzo 2019, prot. MATTM n. 4408 del 6 marzo 2019, trasmessa alla Ricorrente via PEC in data 12 marzo 2019, nelle parti in cui contempla la realizzazione di n. 9 nuovi piezometri;<br /> &#8211; ove occorrer possa, del &#8220;Verbale della riunione della Conferenza di Servizi istruttoria convocata ai sensi dell&#8217;art. 14, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. presso il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 31 gennaio 2019&#8221;, nelle parti in cui fa riferimento alle attività  di integrazione della rete piezometrica e di monitoraggio piezometrico, nella misura in cui le predette parti siano interpretabili quali prescrizioni, alla luce della Nota di ARPAT del 5 marzo 2019 sopra richiamata.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell&#8217;Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana &#8211; A.R.P.A.T., e dell&#8217;Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale &#8211; I.S.P.R.A. e delle imprese La Victor s.c. a r.l. e I.Van. Massa s.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2020 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. L&#8217;area cosiddetta &#8220;ex-Farmoplant&#8221; è un sito giÃ  adibito ad attività  industriali nel territorio del Comune di Massa, ove fino all&#8217;anno 1988 ha operato l&#8217;impresa Farmoplant s.p.a., società  del gruppo Montedison. Il sito è stato in seguito dismesso e bonificato limitatamente alla destinazione d&#8217;uso industriale nell&#8217;anno 1995, come da Certificato di Avvenuta Bonifica rilasciato dalla Regione Toscana con Decreto n. 3785/1995. Successivamente l&#8217;area è stata oggetto, nell&#8217;anno 1991, di un conferimento d&#8217;azienda da parte di Farmoplant s.p.a. a favore della Cersam s.r.l., a sua volta fusa per incorporazione nella Come Iniziative Immobiliari s.r.l. che, dopo avere mutato la propria denominazione in Montedison s.r.l., società  che svolgeva esclusivamente attività  di gestione del patrimonio immobiliare, è stata fusa in Edison s.p.a.<br /> Nell&#8217;ambito delle operazioni di bonifica è stato apposto un barrieramento idraulico costituito da sei pozzi, poi gestito da Montedison s.r.l. e collocato a valle idrogeologica rispetto alle possibili fonti di contaminazione localizzate all&#8217;interno degli ex siti industriali posti a monte idrogeologico dell&#8217;area ex-Farmoplant.<br /> Nell&#8217;anno 1999 l&#8217;area è stata ricompresa nel Sito di Interesse Nazionale di Massa-Carrara con D.M. 21 dicembre 1999.<br /> Nelle acque captate dalla barriera idraulica furono individuati alcuni analiti i cui valori eccedevano, in taluni casi, quelli di concentrazione soglia di contaminazione (nel seguito: &#8220;CSC&#8221;) previste dall&#8217;ordinamento. Il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nel seguito: &#8220;Ministero&#8221;), con provvedimenti emanati tra il 2009 e il 2011, ha quindi ordinato all&#8217;odierna ricorrente di bonificare l&#8217;intera area ex-Farmoplant, attribuendo alla responsabilità  dell&#8217;allora Montedison s.r.l (ora Edison) le contaminazioni rilevate. I provvedimenti sono stati annullati da questo Tribunale Amministrativo con sentenza 22 aprile 2013, n. 667. L&#8217;appello avverso quest&#8217;ultima è stato dichiarato improcedibile con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2018 n. 905, avverso la quale l&#8217;odierna ricorrente ha proposto ricorso per revocazione che è stato dichiarato inammissibile con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2019, n. 158.<br /> 2. Nelle more, il Ministero ha riattivato l&#8217;istruttoria svolgendo due conferenze di servizi, l&#8217;una istruttoria e l&#8217;altra decisoria, i cui verbali sono stati impugnati avanti a questo Tribunale Amministrativo con ricorso rubricato sub R.g. n 290/2016, poi oggetto di rinuncia.<br /> La Conferenza di Servizi istruttoria del 3 dicembre 2015 ha chiesto alla ricorrente di trasmettere un documento complessivo che dimostrasse l&#8217;efficienza dell&#8217;attuale barrieramento idraulico. Edison ha trasmesso la relazione con note del 19 gennaio 2016 e del 16 febbraio 2017; la documentazione è stata esaminata dell&#8217;Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (nel seguito: &#8220;ARPAT&#8221; o &#8220;Agenzia&#8221;) e dell&#8217;Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (nel seguito: &#8220;I.S.P.R.A.&#8221;) che hanno evidenziato elementi di criticità  e carenze nel quadro conoscitivo.<br /> Il Ministero ha infine emanato la nota 12 aprile 2018, prot. 7542, mediante la quale ha ordinato a Edison di presentare, entro sei mesi, un progetto di bonifica delle acque di falda in grado di impedire la diffusione della contaminazione. Nelle more e al fine della presentazione del suddetto progetto di bonifica, chiede a Edison di:<br /> &#8211; eseguire, tenendo conto delle osservazioni formulate da ISPRA nonchè dall&#8217;Agenzia e in accordo con gli Enti di controllo, tutte le attività  finalizzate ad integrare/aggiornare il modello concettuale e ad elaborare il modello numerico relativo al flusso di falda in modo da consentire, nei minimi tempi necessari, una compiuta valutazione definitiva dell&#8217;efficienza ed efficacia dell&#8217;attuale misura di messa in sicurezza costituita dal barrieramento idraulico, e delle eventuali misure di miglioramento del sistema da implementare;<br /> &#8211; attuare le ulteriori misure di prevenzione eventualmente necessarie per impedire la diffusione della contaminazione nell&#8217;area ex Farmoplant.<br /> Il provvedimento è stato impugnato con ricorso principale, notificato in data 11 giugno 2018 e depositato il 21 giugno 2018, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br /> Si sono costituiti il Ministero, l&#8217;ISPRA, Agenzia e le imprese soc. La Victor coop. a r.l. e I.Van. Massa s.r.l. chiedendo l&#8217;inammissibilità  e, comunque, la reiezione del ricorso nel merito.<br /> Con ordinanza 4 gennaio 2019, n. 1, è stata disposta consulenza tecnica affidando le operazioni al dr. Alexanian Arthur, chimico iscritto all&#8217;Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Firenze con specializzazione in inquinamento idrico e atmosferico, ponendo il seguente quesito: &#8220;dica il consulente, esaminata la documentazione in atti, se la presenza di sostanze inquinanti nelle acque di falda a monte e a valle del sito industriale nel territorio del Comune di Massa denominato &#8220;ex Farmoplant&#8221; sia attribuibile alle lavorazioni svolte dall&#8217;impresa Farmoplant, e in che percentuale probabilistica&#8221;.<br /> 3. Nelle more del processo la ricorrente ha attuato le attività  finalizzate a elaborare il modello numerico relativo al flusso di falda i cui esiti sono stati trasmessi al Ministero nell&#8217;ottobre 2018; quest&#8217;ultimo ha allora convocato una conferenza di servizi per il 31 gennaio 2019. Ãˆ seguita la nota di ARPAT avente ad oggetto &#8220;Integrazione al parere n. prot. 7005 del 29/01/2019. Contributo istruttorio su «Progetto di intervento sulle acque di falda -Sito ex Farmoplant, Massa» e «Modello numerico di flusso delle acque sotterranee finalizzato alla gestione delle attività  di MISE della falda sul SIN Massa» presentato da Edison&#8221;. Il documento è stato trasmesso a Edison con nota ministeriale 8 marzo 2019, n. prot. 4956. Quest&#8217;ultima ha riscontrato difformità  rispetto alla bozza consegnata nel corso della conferenza dei servizi e oggetto di discussione, in particolare laddove contempla l&#8217;installazione di nove nuovi piezometri a suo carico e con note 19 marzo 2019 e 3 maggio 2019 ha quindi opposto proprie osservazioni. Non avendo avuto risposta, ha impugnato la nota di ARPAT con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 10 maggio 2019 e depositato il 14 maggio 2019.<br /> All&#8217;udienza del 6 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. La presente controversia trae origine dalla nota ministeriale 12 aprile 2018, prot. 7542, con cui è stato disposto nei confronti di Edison di presentare, entro sei mesi, un progetto di bonifica delle acque di falda in grado di impedire la diffusione della contaminazione nell&#8217;area ex-Farmoplant. La disposizione ministeriale si basa sui seguenti elementi:<br /> &#8211; ARPAT, nel parere 12 febbraio 2018 prot. n. 10606, prende atto della presenza nello stabilimento ex Farmoplant anche del solvente Tetracloroetilene, sostanza che fino ad allora Edison aveva dichiarato assente e di cui invece, nell&#8217;ultima relazione, viene spiegato l&#8217;utilizzo industriale come prodotto finalizzato al trattamento delle acque di risulta dell&#8217;impianto per la produzione del pesticida &#8220;Rogor&#8221;. Il solvente è stato riscontrato nelle acque di falda soggiacenti nelle aree a valle dell&#8217;area ex Farmoplant con concentrazioni superiori a quelle di legge;<br /> &#8211; con la sentenza n. 905 del 13 febbraio 2018 il Consiglio di Stato ha stabilito che &#8220;avendo Edison rinunciato spontaneamente al ricorso avverso gli atti successivi, ne scaturisce anche la sopravvenuta inoppugnabilità  delle statuizioni che accollano nuovamente a Edison la responsabilità  ed i conseguenti oneri di bonifica&#8221;; pertanto Edison deve essere ritenuta responsabile della contaminazione relativa all&#8217;area ex Farmoplant con decisione divenuta inoppugnabile.<br /> Il gravame è articolato in un ricorso principale e in un ricorso per motivi aggiunti.<br /> 1.1 Nel ricorso principale, con primo motivo la ricorrente lamenta che il sito ex Farmoplant non contribuirebbe alle contaminazione del terreno con metalli, solventi clorurati, IPA, solfati ed ammoniaca i quali, piuttosto, sono stati rilevati nell&#8217;area posta a monte idrogeologico del sito medesimo. La contaminazione da solventi clorurati trarrebbe quindi origine da attività  produttive ivi svolte ed i solventi organo clorurati, tra cui il Tetracloroetilene, non sarebbero mai stati prodotti dagli stabilimenti ex Farmoplant. In tali impianti venivano infatti prodotti pesticidi nei cui procedimenti erano impiegati solventi di altro tipo quali toluolo e xilolo, mai rilevati nelle acque di falda. L&#8217;imposizione della bonifica, lamenta la ricorrente, contrasterebbe con il principio secondo cui detto obbligo incombe sul responsabile dell&#8217;inquinamento.<br /> Con secondo motivo sostiene che l&#8217;interpretazione corretta delle disposizioni che impongono obblighi di bonifica sottrae le condotte di contaminazione precedenti all&#8217;entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, tanto a veri e propri oneri di bonifica quanto a profili di responsabilità , poichè una diversa opzione obbligherebbe indiscriminatamente allo svolgimento di attività  onerose quali la bonifica di un sito contaminato o il risarcimento del danno un soggetto che abbia tenuto condotte le quali, all&#8217;epoca dei fatti, erano lecite. Verrebbe così¬ integrata un&#8217;applicazione retroattiva e irragionevole della normativa.<br /> Con terzo motivo la ricorrente deduce che non sarebbe possibile ritenerla obbligata a svolgere eventuali attività  di ripristino ambientale nell&#8217;area ex-Farmoplant anche in ragione dell&#8217;assenza di continuità  giuridica tra le imprese Farmoplant ed Edison. Nell&#8217;ambito di un conferimento aziendale tra soggetti giuridici differenti l&#8217;ordinamento, pur ammettendo un trasferimento di specifici obblighi, escluderebbe invece un trasferimento generalizzato di responsabilità  riconducibili al cedente. Laddove la posizione di responsabilità  e i conseguenti doveri non siano entrati nel patrimonio giuridico del dante causa, giacchè non esistenti nel momento della condotta nè in quello della cessione, non potrebbero essere trasferiti in alcun modo per via derivata al cessionario. Con atto stipulato il 20 dicembre 1991 il complesso industriale dismesso è stato ceduto tramite conferimento all&#8217;impresa Cersam s.r.l. venendo a costituire una parte del capitale sociale di quest&#8217;ultima; capitale che risulta autonomo e distinto da quello della diversa società  Farmoplant. Non sarebbe in alcun modo sostenibile che, con l&#8217;atto di cessione, Cersam si sia fatta carico anche di doveri e oneri che, non essendo ancora previsti dal nostro ordinamento giuridico (l&#8217;obbligo di bonifica dei siti inquinati è entrato a far parte del nostro ordinamento solo con il d.lgs. n. 22/1997), non potevano sussistere nella sfera giuridica della società  cedente Farmoplant. Diversamente opinando sarebbe violato il principio &#8220;chi inquina paga&#8221;.<br /> In memoria finale, con riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica disposta, evidenzia che secondo il Consulente &#8220;molti siti denotano ancora un quadro di contaminazione che, valutato in termini di parametri e relative concentrazioni, portano necessariamente a spostare la probabilità  dell&#8217;origine della contaminazione unicamente dalla fonte Farmoplant, come è stato all&#8217;inizio, per estenderla anche agli altri siti dell&#8217;area di interesse&#8221; e che appare impossibile quantificare i singoli contributi. Farmoplant ha utilizzato il Tetracloroetilene per un periodo di tempo molto limitato, dal 1986 al 1988, esclusivamente per il trattamento delle acque. L&#8217;allora Capo Reparto dell&#8217;impianto Rogor ha dichiarato che &#8220;non si sono mai verificati guasti o condizioni di esercizio che possano essere state fonti di dispersione o sversamenti di Percloroetilene nell&#8217;ambiente&#8221; e di tali dichiarazioni il Consulente ha preso atto.<br /> 1.2 Con ricorso per motivi aggiunti è impugnata la nota di ARPAT del 5 marzo 2019, avente ad oggetto &#8220;Integrazione al parere n. prot. 7005 del 29/01/2019. Contributo istruttorio su «Progetto di intervento sulle acque di falda -Sito ex Farmoplant, Massa» e «Modello numerico di flusso delle acque sotterranee finalizzato alla gestione delle attività  di MISE della falda sul SIN Massa» presentato da Edison&#8221;.<br /> Lamenta la ricorrente, con primo motivo, che illegittimamente ARPAT ha contemplato la realizzazione da parte sua di nove nuovi piezometri poichè alcuna disposizione normativa, nazionale o regionale, le attribuirebbe tale potere. In relazione ai procedimenti riguardanti i siti di interesse nazionale l&#8217;ordinamento le assegnerebbe funzione di mero supporto al Ministero, che sarebbe unico soggetto competente a condurre istruttorie e ad emanare provvedimenti prescrittivi.<br /> Con secondo motivo ricorda che a seguito della trasmissione di tale nota ha risposto tempestivamente senza ricevere perà² alcun riscontro: sarebbero quindi state violate le garanzie procedimentali nel caso di specie.<br /> Con terzo motivo, permesso che in sede di conferenza dei servizi era stata convenuta una determinata scansione temporale degli adempimenti e ad essa ricorrente accordata la facoltà  di chiedere l&#8217;attivazione di un confronto tecnico con ARPAT, lamenta che quest&#8217;ultima non abbia attivato alcun confronto: la nota impugnata si porrebbe quindi in contraddizione con quanto previsto nel verbale della conferenza dei servizi del 31 gennaio 2019.<br /> Con quarto motivo ricorda che nell&#8217;area attorno al sito ex Farmoplant sono presenti diversi piezometri che sono stati utilizzati in indagini giÃ  approvate dal Ministero e in uno studio attualmente in corso condotto dall&#8217;impresa Sogesid s.p.a., e in alcuna di tali occasioni è stata ravvisata la necessità  di realizzarne di nuovi per completare le analisi. Tale prescrizione si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità  e, inoltre, essendo prevista la loro attivazione esclusivamente all&#8217;interno dell&#8217;area ex-Farmoplant e non nell&#8217;area vasta, non contribuirebbe allo scopo prefissato dalla conferenza dei servizi in merito all&#8217;integrazione della rete piezometrica. La nota impugnata sarebbe quindi caratterizzata da irragionevolezza, difetto di motivazione e di istruttoria.<br /> Nell&#8217;ipotesi in cui si ritenga che la legittimazione di ARPAT derivi dal verbale della conferenza di servizi del 31 gennaio 2019, viene impugnato anche quest&#8217;ultimo per i medesimi motivi sopradescritti.<br /> Con quinto motivo la ricorrente lamenta che imponendo la realizzazione di nove nuovi piezometri, l&#8217;Amministrazione avrebbe violato il principio secondo il quale gli oneri di bonifica devono essere posti a carico del responsabile dell&#8217;inquinamento. Inoltre, l&#8217;attività  prescritta costituirebbe un&#8217;inutile duplicazione di altre indagini attualmente in corso.<br /> Con sesto motivo la ricorrente deduce che il documento di ARPAT allegato al verbale della conferenza di servizi del 31 gennaio 2019 contemplava soltanto utilizzo dei piezometri esistenti, mentre la nota impugnata ne prevede la realizzazione di nuovi ponendosi così¬ in contraddizione con le risultanze della conferenza.<br /> Con settimo motivo, relativo in specifico al verbale della conferenza dei servizi 31 gennaio 2019, si duole che illegittimamente faccia riferimento alle attività  di integrazione della rete piezometrica e di monitoraggio piezometrico, qualora sia interpretabile come atto prescrittivo che abbia legittimato ARPAT a emanare la Nota del 5 marzo 2019 impugnata con motivi aggiunti<br /> 1.3 ARPAT eccepisce difetto di legittimazione passiva poichè la sua partecipazione al procedimento relativo alla bonifica del sito in questione sarebbe espressione di attività  istruttorie svolte su richiesta dell&#8217;Ente pubblico competente all&#8217;emanazione del provvedimento finale, concretizzandosi così¬ in una mera attività  interna al procedimento e, come tale, priva di contenuto provvedimentale autonomo. L&#8217;attività  svolta si sarebbe concretizzata in meri accertamenti tecnici per rilevare l&#8217;eventuale presenza di agenti inquinanti senza, tuttavia, giungere ad alcuna decisione o attribuzione della responsabilità  della contaminazione in capo alla società  Edison o ad altri soggetti.<br /> Replica nel merito alle deduzioni della ricorrente; quanto alle risultanze della consulenza tecnica rileva che se è certa la presenza intorno a Farmoplant di varie potenziali sorgenti inquinanti che rende difficile valutare la regressione della contaminazione attribuibile alle lavorazioni da questa svolte, tuttavia i dati confermerebbero che negli anni compresi tra il 1980 e il 1990 essa vi ha contribuito massicciamente.<br /> 1.4 La difesa erariale eccepisce l&#8217;inammissibilità  del primo motivo di doglianza del ricorso principale poichè l&#8217;accoglimento della censura determinerebbe la &#8220;disapplicazione&#8221; della decisione del Consiglio di Stato n. 905/2018, nella parte in cui ha statuito che &#8220;avendo Edison rinunciato spontaneamente al ricorso avverso gli atti successivi, ne scaturisce anche la sopravvenuta inoppugnabilità  delle statuizioni che accollano nuovamente a Edison la responsabilità  ed i conseguenti oneri di bonifica&#8221;.<br /> Nel merito, replica alle deduzioni della ricorrente.<br /> 1.5 La difesa delle società  I.Van. Massa e Soc. Coop. ed. La Victor a r.l. eccepisce inammissibilità  del ricorso principale in quanto rivolto avverso una nota ministeriale avente il contenuto di mera diffida a porre in essere determinati adempimenti, da valutare poi in conferenza dei servizi, ed anche del ricorso per motivi aggiunti in quanto rivolto avverso il verbale della conferenza istruttoria del 31 gennaio 2019 che non avrebbe carattere provvedimentale; nell&#8217;ipotesi in cui detto verbale contenesse determinazioni lesive per la ricorrente, ebbene il ricorso per motivi aggiunti sarebbe irricevibile in quanto tardivo rispetto al verbale medesimo e inammissibile con riferimento alla nota ARPAT 5 marzo 2019, per mancata impugnazione dell&#8217;atto presupposto.<br /> Nel merito replica alle deduzioni della ricorrente. Contesta in particolare le conclusioni raggiunte dal consulente laddove non esclude il contributo causale di altre attività  &#8220;a monte&#8221; dell&#8217;insediamento Farmoplant, poichè trascurerebbe documenti e circostanze evidenziate dai consulenti di parte e, peraltro, sarebbe incontestabile l&#8217;utilizzazione delle sostanze inquinanti tuttora presenti in falda in misura superiore alle CSC nell&#8217;ambito delle attività  svolte nello stabilimento ex Farmoplant ed in quelli delle società  del gruppo Montedison attivi in sito per molti decenni.<br /> Rileva inoltre che se le conseguenze della consulenza dovessero essere confermate, sarebbe necessaria l&#8217;integrazione del contraddittorio con quei soggetti (individuati o facilmente individuabili) destinati a subire gli effetti lesivi della pronuncia quali &#8220;responsabili dell&#8217;inquinamento&#8221;.<br /> Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, poi, sarebbero reiterazione di censure giÃ  respinte da questo Tribunale Amministrativo con sentenza sez. II, 22 aprile 2013, n. 667.<br /> 2. In via preliminare deve essere esaminata l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata ARPAT.<br /> Questa, a norma dell&#8217;articolo 3 del proprio statuto, è un ente con personalità  giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico scientifica, amministrativa e contabile e ai sensi del successivo articolo 5 dello stesso svolge attività  di controllo ambientale e di supporto scientifico a favore delle pubbliche amministrazioni. In particolare, le attività  di supporto scientifico consistono nella formulazione di contributi tecnico istruttori come valutazioni e pareri tecnici, funzionali all&#8217;espletamento dei procedimenti amministrativi. Nel caso di specie tuttavia queste attività  non si sono limitate ad apporti conoscitivi ma hanno concorso alla formazione dei provvedimenti finali impugnati nella controversia. Le valutazioni di ARPAT sono confluite in essi come elementi costitutivi delle determinazioni finali. In particolare, la sua nota 5 marzo 2019 se pure è rivolta a sole amministrazioni, ovvero il Ministero, la Regione Toscana, il Comune di Massa e l&#8217;Azienda USL 1 di Massa Carrara, contiene disposizioni specifiche consistenti nella proposta di incrementare i punti della rete piezometrica nell&#8217;area in questione. Tale proposta non si configura come mero contributo istruttorio inteso quale analisi della situazione ambientale, bensì¬ come disposizione con contenuto precettivo nei confronti dell&#8217;odierna ricorrente, tant&#8217;è che le è stata trasmessa nella sua integralità  dal Ministero.<br /> La situazione in esame è diversa da quella di cui alla sentenza di questo Tribunale Amministrativo 15 novembre 2005, n. 6156, citata dalla difesa di ARPAT. In tale circostanza essa aveva svolto mere attività  istruttorie nell&#8217;ambito del procedimento, mentre nel caso in esame ha partecipato attivamente alla formazione dei provvedimenti finali suggerendo precisi adempimenti che la ricorrente avrebbe dovuto realizzare e partecipando, inoltre, attivamente alle conferenze dei servizi concluse con provvedimenti lesivi per la ricorrente.<br /> La nota di ARPAT del 5 marzo 2019 è stata direttamente assunta dall&#8217;Amministrazione competente quale provvedimento finale, a dimostrazione che il contributo dell&#8217;Agenzia non si è limitato ad un apporto conoscitivo ma ha indicato direttamente le soluzioni che avrebbero dovuto essere realizzate svolgendo così¬ (anche) un ruolo di amministrazione attiva e concorrendo direttamente alla determinazione dei contenuti dei provvedimenti finali.<br /> L&#8217;eccezione deve pertanto essere respinta.<br /> 3. Deve essere respinta anche l&#8217;eccezione di inammissibilità  formulata delle società  I.Van. Massa e Soc. Coop. e La Victor a r.l. nei confronti del ricorso principale, poichè la nota ministeriale con lo stesso impugnata non contiene una mera diffida ma un ordine preciso, rivolto alla ricorrente, di presentare entro sei mesi un progetto di bonifica dell&#8217;acqua di falda e di eseguire nelle more diverse attività . Non si tratta quindi di mera diffida ma di un atto a contenuto ordinatorio, che impone diversi obblighi alla ricorrente con carattere perciò immediatamente lesivo.<br /> Quanto al ricorso per motivi aggiunti di cui egualmente le controinteressate eccepiscono l&#8217;inammissibilità , va rilevato che la nota di ARPAT con lo stesso impugnata si manifesta senz&#8217;altro lesiva poichè impone alla ricorrente di realizzare nuovi piezometri. La ricorrente impugna anche il verbale della conferenza di servizi svolta il 31 gennaio 2019 per l&#8217;ipotesi in cui venga ritenuto fondamento della potestà  esercitata dall&#8217;Agenzia, ma questo non contiene disposizioni immediatamente lesive per la ricorrente poichè si conclude con l&#8217;indicazione di effettuare un confronto tecnico tra la stessa e gli enti, in particolare ARPAT, per individuare &#8220;un idoneo set analitico&#8221; (pag. 16) e indica alla stessa Agenzia di trasmettere, entro &#8220;pochi giorni&#8221;, una nota contenente la proposta di integrazione della rete piezometrica. Al momento quindi di conclusione della conferenza e redazione del verbale non era ancora certo se e quanti piezometri la ricorrente avrebbe dovuto porre in essere; tale elemento è scaturito unicamente dalla nota di ARPAT 5 marzo 2019 la quale quindi rappresenta il vero atto lesivo.<br /> La disposizioni contenute nel verbale della conferenza non erano immediatamente lesive e possono essere divenute tali solo al momento di emanazione della nota di ARPAT impugnata se, ed in quanto, costituenti base per la legittimazione di quest&#8217;ultima ad emanarla. L&#8217;impugnazione pertanto non è tardiva rispetto al verbale della conferenza di servizi ed è ammissibile rispetto alla nota di ARPAT.<br /> L&#8217;eccezione deve quindi essere respinta.<br /> 4. La difesa erariale eccepisce l&#8217;inammissibilità  del primo motivo di doglianza del ricorso principale poichè l&#8217;accoglimento della censura determinerebbe la &#8220;disapplicazione&#8221; della decisione del Consiglio di Stato n. 905/2018, nella parte in cui ha statuito che &#8220;avendo Edison rinunciato spontaneamente al ricorso avverso gli atti successivi, ne scaturisce anche la sopravvenuta inoppugnabilità  delle statuizioni che accollano nuovamente a Edison la responsabilità  ed i conseguenti oneri di bonifica&#8221;.<br /> L&#8217;eccezione deve essere respinta poichè tale sentenza è pronuncia in rito e la forza del suo giudicato è limitata all&#8217;interno del medesimo processo, e non può essere assunta a base di un nuovo processo sullo stesso rapporto giuridico come affermato dallo stesso Consiglio di Stato con la successiva sentenza n. 158/2019.<br /> La sentenza che pronuncia, <em>rectius </em>si limita a pronunciare, sulla sussistenza dei presupposti processuali o delle condizioni dell&#8217;azione assume un effetto di giudicato limitato a tale accertamento e, pertanto, non può essere invocata al fine di definire il rapporto giuridico controverso, in particolare con riguardo a controversie relative a nuovi ed autonomi processi, che dovranno essere oggetto di accertamento autonomo.<br /> 5. Nel merito, il ricorso principale deve essere respinto.<br /> 5.1 La documentazione in atti e, in particolare, quella prodotta da ARPAT evidenzia la presenza nello stabilimento Farmoplant anche del solvente Tetracloroetilene, come prodotto finalizzato al trattamento delle acque di risulta dell&#8217;impianto Rogor. Tanto viene rilevato nello studio sulla contaminazione del sito effettuato dall&#8217;Agenzia (nota 30 agosto 2017 prot. 59963) il quale conclude per l&#8217;esistenza di un inquinamento della falda freatica a monte e a valle della stabilimento derivante da prodotti utilizzati nel sito Montedison-Farmoplant. Si tratta anche di sostanze tio-fosforate riconducibili alla lavorazione del Rogor e di manganese, riscontrate anche a monte dello stabilimento. Come rappresentato nella conferenza di servizi istruttoria del 3 dicembre 2015, il superamento delle CSC è stato rilevato successivamente alla certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Regione Toscana.<br /> La consulenza tecnica d&#8217;ufficio cui questo Tribunale ha fatto ricorso per verificare la correttezza di tali asserzioni ha accertato che nell&#8217;anno 1980, nella falda a valle della Farmoplant, erano presenti i contaminanti manganese, ammoniaca e HS (analisi qualitativa indice di prodotti tipo ditiocarbammati) correlabili alla attività  svolta dalla Farmoplant.<br /> Nel 1981 nella falda a monte della Farmoplant erano presenti contaminanti manganese, ammoniaca e HS mentre su alcuni insediamenti a monte, poco oltre il confine nord, vengono ritrovate sostanze riconducibili alla Farmoplant. La consulenza conclude che è riscontrabile un nesso causale tra l&#8217;attività  svolta dalla Farmoplant e la presenza di inquinanti nella zona, pur non potendo escludersi la responsabilità  anche di altre imprese ivi operanti. Quest&#8217;ultimo aspetto non rileva nella presente controversia, che ha a oggetto il provvedimento ministeriale con cui è stato imposto a Edison di presentare un progetto di bonifica dell&#8217;acqua di falda; è invece dirimente al fine del decidere il fatto che l&#8217;attività  della Farmoplant ha concorso, quantomeno in parte, a realizzare l&#8217;inquinamento della zona.<br /> In questo senso il provvedimento ministeriale impugnato coglie nel segno.<br /> La (cor)responsabilità  della ricorrente nella causazione dell&#8217;inquinamento appare dimostrata e, pertanto, le asserzioni di ARPAT sono corrette. Il provvedimento ministeriale impugnato non viola dunque il principio secondo il quale &#8220;l&#8217;obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell&#8217;inquinamento che le autorità  amministrative hanno l&#8217;onere di individuare e ricercare&#8221; (da ultimo C.d.S. IV, 7 settembre 2020, n. 5372), a prescindere, si ripete, dalla corresponsabilità  di altre imprese operanti nella zona che potrà  essere oggetto di nuovi e diversi procedimenti amministrativi.<br /> 5.2 Anche il secondo motivo deve essere respinto poichè, come giÃ  statuito da questa Sezione (TAR Toscana II, 1 febbraio 2016 n. 164), le misure di prevenzione e riparazione contemplate dal d.lgs. 152/2016 devono trovare applicazione anche nei confronti del responsabile di eventi di inquinamento che si siano verificati anteriormente all&#8217;entrata in vigore della normativa medesima e del d.lgs. n. 22/1997, e tanto perchè l&#8217;inquinamento dÃ  luogo ad una situazioni di carattere permanente, che perdura fino a che non ne sono rimosse le cause. In tal modo non si fa applicazione retroattiva della legge la quale, piuttosto, viene applicata ad un fatto rilevato durante la sua vigenza al fine di far cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente.<br /> La fattispecie dell&#8217;inquinamento non ha carattere istantaneo ma perdurante quanto ai suoi effetti e, pertanto, la normativa successiva al verificarsi della causa del medesimo ben può essere applicata ad una fattispecie rilevata posteriormente, al fine di eliminarne gli effetti. Sono quindi inconferenti i richiami contenuti nel ricorso al principio di irretroattività  della legge, nè nell&#8217;obbligo di bonifica può rilevarsi una sanzione afflittiva rilevante ai sensi dell&#8217;art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali come la ricorrente pretende, poichè esso costituisce piuttosto una misura riparatoria e ripristinatoria dello stato dei luoghi conseguente alla commissione di un illecito.<br /> 5.3 Anche il terzo motivo deve essere respinto poichè la sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. 667/2013 ha statuito che non sussistono ostacoli a considerare la Montedison s.r.l., ed oggi la Edison s.p.a., come sostanziali successori/continuatori della Farmoplant s.p.a. e, come tali, soggetti agli obblighi di bonifica derivanti dall&#8217;attività  inquinante svolta dalla dante causa.<br /> 6. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, risulta dal verbale della conferenza dei servizi svolta il 31 gennaio 2019 che era stato deliberato lo svolgimento di un confronto tecnico in ordine al potenziamento della rete piezometrica. Tale verbale non prevedeva invece l&#8217;emanazione di alcun provvedimento con contenuto immediatamente dispositivo in proposito; a pagina 17 stabiliva invece, a chiare lettere, che ARPAT avrebbe trasmesso una nota con una proposta di potenziamento della rete e la ricorrente avrebbe poi formulato le proprie osservazioni con eventuale richiesta di un confronto.<br /> Il confronto non è stato effettuato, nonostante la richiesta in tal senso formulata dalla ricorrente dopo il ricevimento della nota impugnata con atto per motivi aggiunti. In tal modo sono state violate le disposizioni procedimentali stabilite dalla suddetta conferenza e, inoltre, sono state violate le garanzie partecipative in quanto la decisione risulta assunta autonomamente senza una verifica con la ricorrente che pure era stata richiesta.<br /> Il provvedimento impugnato con motivi aggiunti, poi, contrariamente a quanto asserito dalla difesa delle controinteressate risulta giÃ  definito in ordine all&#8217;obbligo, accollato alla ricorrente, di installare nove nuovi piezometri ed è pertanto immediatamente lesivo.<br /> Per tali ragioni il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto, con annullamento della nota ARPAT 5 marzo 2019; l&#8217;annullamento non si estende al verbale della conferenza di servizi del 31 gennaio 2019 che non viene in rilievo, nella presente decisione, quale atto presupposto. Le restanti censure vengono assorbite.<br /> 7. In conclusione, per i motivi sopra evidenziati il ricorso principale deve essere respinto mentre deve essere accolto il ricorso per motivi aggiunti, con annullamento della nota di ARPAT con lo stesso impugnata.<br /> Le spese processuali vengono compensate in ragione della novità  e della complessità  delle questioni affrontate.<br /> Il Consulente tecnico d&#8217;ufficio ha depositato richiesta di liquidazione per l&#8217;importo di € 22.181,04 oltre spese ed accessori di legge. Ritenuto di applicare, per la determinazione dell&#8217;onorario, i criteri di cui all&#8217;articolo 1 del d.m. 30 maggio 2002 commisurandolo al tempo necessario per lo svolgimento dell&#8217;incarico con aumento fino al doppio, come richiesto dal Consulente, in ragione della complessità  dell&#8217;incarico, si ritiene congrua la richiesta. Il relativo importo è posto a carico, in parti eguali, di Edison, del Ministero, delle controinteressate e di ARPAT, costituiti debitori in solido.<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e accoglie il ricorso per motivi aggiunti, e per l&#8217;effetto annulla la nota di ARPAT del 5 marzo 2019.<br /> Spese compensate.<br /> Condanna in solido Edison, il Ministero, le controinteressate e ARPAT al pagamento delle spese per la consulenza tecnica d&#8217;ufficio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosaria Trizzino, Presidente<br /> Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore<br /> Nicola Fenicia, Primo Referendario</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2020 n.6781</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-11-2020-n-6781/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2020 n.6781</a></p>
<p>Michele Corradino, Presidente, Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti contro Ufficio Territoriale del Governo Firenze, Questura Firenze, Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-11-2020-n-6781/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2020 n.6781</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michele Corradino, Presidente, Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti contro Ufficio Territoriale del Governo Firenze, Questura Firenze, Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12)</span></p>
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<p>Sulla intervenuta riabilitazione rispetto ad una  condanna automaticamente ostativa al rilascio del permesso di soggiorno &#8211;</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Straniero &#8211; condanna automaticamente ostativa al rilascio del permesso di soggiorno &#8211; intervenuta riabilitazione &#8211; effetti.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>La individuazione di condanne automaticamente ostative al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno o alle procedure di sanatoria rappresenta da parte del legislatore un meccanismo semplificatore e automatico per operare le valutazioni relative alla pericolosità  sociale dello straniero. </em><br /> <em>L&#8217;intervento di altro giudice, che, operando lo stesso tipo di valutazione, in base ad indici simili, cancella gli effetti penali della condanna, intervenendo con il termine &#8220;riabilitazione&#8221; proprio nel campo della rilegittimazione sociale dell&#8217;interessato, in relazione ai timori che il suo passato può suscitare, modifica, tuttavia, il modo in cui la precedente condanna si iscrive nell&#8217;ordinamento giuridico, nel senso di attenuarne il peso nella valutazione di pericolosità  sociale. Tale mutamento non può lasciare integro l&#8217;effetto ostativo, perchè elimina il presupposto del suo automatismo e la ratio essenziale all&#8217;interno di un meccanismo normativo di presunzione di pericolosità  sociale obbligatoria e necessaria, che viene specificamente interrotto dalla pronuncia del giudice della riabilitazione, giudice specializzato in materia di recupero sociale in sintonia con la finalità  costituzionale che ispira l&#8217;intero sistema penale.</em><br /> <em>Ne discende che a seguito dell&#8217;intervenuta riabilitazione, sull&#8217;istanza di riesame dell&#8217;interessato, l&#8217;Autorità  amministrativa dovrà  svolgere una nuova valutazione delle eventuali altre circostanze favorevoli all&#8217;interessato quali il periodo di permanenza in Italia ed il periodo intercorso dalla condanna, l&#8217;eventuale espletamento di lavoro stabile senza altri reati. Sono queste le circostanze che la competente Autorità  amministrativa dovrà  verificare e valutare bilanciandole con la complessiva condotta della straniero compresa la condanna precedentemente riportata al fine di valutare se ricorrono o meno condizioni di effettiva e attuale pericolosità  sociale.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 03/11/2020<br /> <strong>N. 06781/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00995/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 995 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ufficio Territoriale del Governo Firenze, Questura Firenze, Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) -OMISSIS-, resa tra le parti, del -OMISSIS-, non notificata, con la quale era respinto respinto il ricorso proposto avverso:<br /> a) il decreto fasc.-OMISSIS-del Prefetto di Firenze di rigetto del ricorso gerarchico con cui era stato chiesto l&#8217;annullamento del decreto prot. -OMISSIS- del Questore di Firenze avente ad oggetto il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;<br /> b) il decreto prot. -OMISSIS- del Questore di Firenze, avente ad oggetto il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo Firenze, della Questura Firenze e del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2020 il Cons. Solveig Cogliani; vista l&#8217;istanza di passaggio in decisione senza discussione dell&#8217;appellante;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> I &#8211; L&#8217;appellante espone di aver inoltrato alla Questura di Firenze istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti lavorativi, reddituali ed alloggiativi richiesti a tal fine dall&#8217;art. 26 del T.U.I., unitamente all&#8217;ordinanza -OMISSIS-del Tribunale di Sorveglianza di Firenze -OMISSIS-a mezzo della quale lo stesso ai sensi dell&#8217;art. 179 c.p. è stato riabilitato dagli effetti penali della sentenza della Corte di Appello di Firenze del -OMISSIS-, per il reato di rapina semplice (628 c.p.) &#8211; con condanna ad 1 anno e 4 mesi di reclusione con pena sospesa.<br /> Con decreto nr.-OMISSIS-del Questore di Firenze -OMISSIS- era stato ritenuto ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno nt. -OMISSIS-<br /> Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza -OMISSIS-, trasmessa il<br /> -OMISSIS-, concedeva all&#8217;odierno appellante la riabilitazione dagli effetti penali della menzionata sentenza.<br /> L&#8217;istante, pertanto, deduce che la sopravvenuta riabilitazione imponeva il riesame del rifiuto disposto con decreto prot-OMISSIS-, stante il sopraggiungere di fatti nuovi che, rimuovendo gli effetti giuridici della condanna ostativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, avrebbero comportato la necessità  di una rinnovata valutazione dell&#8217;attuale (in)esistenza dell&#8217;interesse pubblico all&#8217;allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, in applicazione dell&#8217;art. 5 comma 5 d.lgs. n. 286/1998 e dell&#8217;art. 21 <em>quinquies</em> l. n. 241/1990. Evidenzia che &#8220;<em>va considerato il disposto di cui all&#8217;art. 5 comma 5 d. lgs. 286/1998 che impone all&#8217;Autorità  amministrativa la valutazione delle circostanze sopravvenute laddove le stesse consentano una determinazione positiva sull&#8217;istanza dell&#8217;interessato&#8221;</em> (TAR Lazio Sez. Ii <em>quaterÂ </em>9569/2012).<br /> Altresì¬, deduce con riferimento alla pregressa irregolarità  della sua posizione sul territorio nazionale che tale non può essere considerata rilevante ai fini del rigetto, in quanto la permanenza sarebbe connessa all&#8217;attesa del rilascio del permesso e del suo riesame nelle more della riabilitazione.<br /> Espone di essere titolare di impresa artigiana iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Firenze dal 2 maggio 2007, attualmente in attività  (cfr. visura CCIAA 23.11.2017: doc. 11 fasc. I gr.); percependo redditi pari a €. 10.430, 00 nel 2016, come risulta dalla Certificazione Unica 2017 presentata all&#8217; Agenzia delle Entrate il 28 novembre 2017 (doc. 12 fasc. I gr.), superando la soglia prevista d all&#8217;art. 26 comma 3 del T. U.I., ossia €. 8.263,31.<br /> L&#8217;appellante altresì¬ allega, a dimostrazione del possesso di attività  lavorativa e redditi idonei al proprio sostentamento, ai sensi dell&#8217;art. 4 comma 3 e dell&#8217;art. 26 comma 3 del T.U.I., la situazione contabile certificata dal commercialista dell&#8217;impresa edile e documenta idonea disponibilità  alloggiativa.<br /> Censura, dunque, la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: violazione e/o erronea e/o falsa applicazione di legge (art. 4 comma 3, 5 commi 4 e 5 e 9 <em>bis</em> e 26 commi 1, 3, 5 e 7, d.lgs. n. 286/1998; art. 39 comma 3, d.P.R. n. 394/1999; art. 13 comma 2, d.P.R. n. 394/1999; art. 13 comma 2 lett. b, d.lgs. n. 286/1998; art. 4 comma 3 e 5, d.P.R. 1199/1971), eccesso di potere per omessa valutazione e travisamento di fatti e circostanze determinanti; errore nei presupposti; difetto di motivazione e carenza di istruttoria, erronea applicazione di legge (art. 46 comma 4 d.P.R. n.394/1999).<br /> Inoltre, precisa che non poteva essere ritenuta irregolare la permanenza nel territorio nazionale durante l&#8217;iter teso ad ottenere il nuovo permesso, in forza di quanto previsto dal l&#8217;art. 5 comma 9 <em>bis</em> del d. lgs. 286/1998.<br /> In seguito alla presentazione della nuova domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in data 24 maggio 2017, era infatti avviato un nuovo procedimento, autonomo rispetto a quello definito con il decreto -OMISSIS-, in relazione al quale nessuna inerzia sarebbe imputabile all&#8217;appellante medesimo.<br /> La riabilitazione sopravvenuta con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze del -OMISSIS-, eliminando gli effetti penali della condanna del -OMISSIS- ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, non potrebbe non incidere poi sull&#8217; esito di tale istanza.<br /> Si è costituita l&#8217;amministrazione, evidenziando con successiva memoria che il provvedimento di diniego è fondato su una pluralità  di motivi.<br /> In sede cautelare la Sezione ha evidenziato la mancata considerazione della riabilitazione intervenuta giÃ  in data -OMISSIS-, quando cioè il procedimento concluso con l&#8217;atto impugnato era ancora in corso<br /> Con una nuova memoria in cui l&#8217;appellante ribadisce i motivi di appello.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 29 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> II &#8211; Osserva il Collegio che il provvedimento di diniego censurato appare gravemente carente dal punto di vista motivazionale in ordine alla valutazione dell&#8217;intervenuta riabilitazione. I motivi di rigetto, infatti, si risolvono nella reiterazione delle valutazione giÃ  compiute in sede di primo diniego, senza la presa in considerazione degli elementi intervenuti nelle more e sopra menzionati.<br /> Ne discende che anche la difesa dell&#8217;Amministrazione si palesa non idonea a confutare l&#8217;infondatezza delle censure avanzate.<br /> III &#8211; Come giÃ  pìù volte evidenziato da questa Sezione, &#8220;<em>La individuazione di condanne automaticamente ostative al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno o alle procedure di sanatoria rappresenta da parte del legislatore un meccanismo semplificatore e automatico per operare le valutazioni relative alla pericolosità  sociale dello straniero. L&#8217;intervento di altro giudice, che, operando lo stesso tipo di valutazione, in base ad indici simili, cancella gli effetti penali della condanna, intervenendo con il termine &#8220;riabilitazione&#8221; proprio nel campo della rilegittimazione sociale dell&#8217;interessato, in relazione ai timori che il suo passato può suscitare. Ciò modifica il modo in cui la precedente condanna si iscrive nell&#8217;ordinamento giuridico, nel senso di attenuarne il peso nella valutazione di pericolosità  sociale. Tale mutamento non può lasciare integro l&#8217;effetto ostativo, perchè elimina il presupposto del suo automatismo e la ratio essenziale all&#8217;interno di un meccanismo normativo di presunzione di pericolosità  sociale obbligatoria e necessaria, che viene specificamente interrotto dalla pronuncia del giudice della riabilitazione, che è un giudice specializzato in materia di recupero sociale come finalità  costituzionale che ispira l&#8217;intero sistema penale.</em>&#8221; (<em>in terminis</em>, sentenze 24 settembre 2013, n. 4685 e 8 gennaio 2016, n. 23).<br /> Ne discende che a seguito dell&#8217;intervenuta riabilitazione, sull&#8217;istanza di riesame dell&#8217;interessato, l&#8217;Autorità  amministrativa dovrà  svolgere una nuova valutazione delle eventuali altre circostanze favorevoli all&#8217;interessato quali il periodo di permanenza in Italia ed il periodo intercorso dalla condanna, l&#8217;eventuale espletamento di lavoro stabile senza altri reati. Sono queste le circostanze che la competente Autorità  amministrativa dovrà  verificare e valutare bilanciandole con la complessiva condotta della straniero compresa la condanna precedentemente riportata al fine di valutare se ricorrono o meno condizioni di effettiva e attuale pericolosità  sociale.<br /> Nella specie che occupa, tale valutazione non è stata effettuata.<br /> IV &#8211; Per l&#8217;effetto, l&#8217;appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, deve essere annullato il decreto fasc.-OMISSIS-del Prefetto di Firenze ai fini del riesame.<br /> V &#8211; Considerato la nota spese prodotta dalla difesa dell&#8217;appellante, in ragione del principio di soccombenza, e tuttavia dello svolgimento del giudizio e del contenuto dello stesso, l&#8217;Amministrazione deve essere condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore dell&#8217;appellante, nella misura che è determinata in complessivi euro 2000,00 (duemila/00) con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza -OMISSIS-, annulla il decreto fasc.-OMISSIS-del Prefetto di Firenze, ai fini del riesame.<br /> Condanna l&#8217;Amministrazione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore dell&#8217;appellante, nella misura di complessivi euro 2000,00 (duemila/00), con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l&#8217;appellante.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Michele Corradino, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere<br /> Pietro De Berardinis, Consigliere</div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-11-2020-n-6781/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2020 n.6781</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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