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	<title>3/11/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/11/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 3/11/2017 n.26252</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-3-11-2017-n-26252/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-3-11-2017-n-26252/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 3/11/2017 n.26252</a></p>
<p>Pres. Dogliotti, Rel. Sambito. Sul riparto di giurisdizione tra Tribunale Regionale delle Acqua Pubbliche e Giudice Ordinario in relazione a domande di risarcimento dei danni derivanti dalla esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di opere idrauliche. Ambiente Opere idrauliche &#8211; Competenza e Giurisdizione Tribunale Regionale delle Acqua Pubbliche &#8211; Giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-3-11-2017-n-26252/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 3/11/2017 n.26252</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-3-11-2017-n-26252/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 3/11/2017 n.26252</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Dogliotti, Rel. Sambito.</span></p>
<hr />
<p>Sul riparto di giurisdizione tra Tribunale Regionale delle Acqua Pubbliche e Giudice Ordinario in relazione a domande di risarcimento dei danni derivanti dalla esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di opere idrauliche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>Ambiente  Opere idrauliche &#8211; Competenza e Giurisdizione  Tribunale Regionale delle Acqua Pubbliche &#8211; Giudice Ordinario.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Spetta al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la cognizione delle domande di risarcimento dei danni derivanti dall&#8217;omesso intervento di un Consorzio di Bonifica per il ripristino di carenze strutturali di un&#8217;opera idraulica..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br /> SEZIONE SESTA CIVILE<br /> SOTTOSEZIONE 1<br /> Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br /> Dott. DOGLIOTTI Massimo &#8211; Presidente &#8211;<br /> Dott. CAMPANILE Pietro &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. SCALDAFERRI Andrea &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br /> Dott. FERRO Massimo &#8211; Consigliere &#8211;<br /> ha pronunciato la seguente:<br /> ORDINANZA </p>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso iscritto al nr. 27454-2016 proposto da:<br /> C.G., R.A., D.D., RA.PI., R.M., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato VITTORIO FARAONE;<br /> &#8211; ricorrenti &#8211;<br /> contro<br /> UNIPOLSAI ASS.NI SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell&#8217;avvocato TOMMASO CORAPI, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato PAOLO TORTORANO;<br /> &#8211; resistente &#8211;<br /> e contro<br /> CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO, in persona del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINEROLO, 22, presso lo studio dell&#8217;avvocato DOMENICO CLAUDIO CIRIGLIANO, che lo rappresenta e difende;<br /> &#8211; resistente &#8211;<br /> per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1484/2016 del TRIBUNALE di MATERA, depositata l&#8217;08/11/2016;<br /> udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;<br /> lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che chiede rigettarsi il proposto ricorso, confermando la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli.<br /> <a>Svolgimento del processo</a><br /> Con sentenza dell&#8217;8.11.2016, il Tribunale di Matera ha dichiarato la propria incompetenza e la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli a conoscere della domanda con la quale C.G., R.A., D.D., Ra.Pi. e R.M. avevano chiesto la condanna del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto al risarcimento del danno subito per la tracimazione dell&#8217;acqua del fosso (OMISSIS) che costeggiai loro fondi.<br /> Avverso tale sentenza, resa nel contraddittorio con la Fondiaria SAI S.p.A., chiamata in causa, C.G. e consorti hanno proposto regolamento di competenza, illustrato da memoria. Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Consorzio di Bonifica e Fondiaria SAI hanno depositato memoria.<br /> <a>Motivi della decisione</a><br /> 1. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.<br /> 2. Col proposto ricorso, si deduce che, nell&#8217;affermare la competenza del TRAP, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della giurisprudenza secondo cui, quando si deduca che il danno dedotto derivi dalla violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza, che non richiedano valutazioni ed apprezzamenti tecnici tipici delle funzioni pubbliche, ed il caso ricorreva nella specie, la competenza è del Tribunale ordinario.<br /> 3. Il ricorso va rigettato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato (sentenza n. 1066 del 2006) che: &quot;Ai sensi del <em>R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. e)</em>, la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l&#8217;esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell&#8217;opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque: e ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l&#8217;attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Pertanto, allorchè venga dedotto che un&#8217;opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicchè la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio&quot;.<br /> 4. Con successive pronunce (n. 172 del 2012; n. 13357 del 2012) si è puntualizzato che &quot;Ai sensi del <em>R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140</em>, la domanda risarcitoria, con la quale venga prospettata la mancata effettuazione delle opere di manutenzione di un fosso di scolo di acque di carattere demaniale, è di competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, anche se l&#8217;illecito abbia ad oggetto un comportamento tenuto in violazione della comune diligenza e prudenza, atteso che tali condotte, commissive o omissive, implicano, in ogni caso, apprezzamenti circa le scelte della P.A., dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque&quot;.<br /> 5. Nella specie, i ricorrenti hanno individuato come fonte di responsabilità del Consorzio un mancato intervento per non avere eliminato carenze strutturali e non avere assicurato nel tempo l&#8217;adeguatezza dell&#8217;opera idraulica, sicchè la declaratoria di incompetenza e l&#8217;indicazione della competenza del TRAP vanno confermate, in quanto questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della p.a. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche. Così convenendo, la giurisprudenza citata in seno alla memoria non è qui pertinente, riguardando un&#8217;ipotesi in cui, a sostegno della richiesta risarcitoria1 veniva dedotto uno straripamento che sarebbe stato determinato da omessa sorveglianza e manutenzione (Cass. n. 16196 del 2015 in cui si è affermata la competenza del Tribunale ordinario), e del resto, pare al Collegio necessario riaffermare il principio, unicamente ricavabile da Cass. SU n. 1066 del 2006, secondo cui la competenza del tribunale regionale delle acque non suppone un&#8217;attività provvedimentale tenuta od omessa (cfr. Cass. n. 13357 del 2012, confermata in motivazione da Cass. 10397 del 2016), ma si radica anche in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che sono ravvisabili nel caso in cui un&#8217;opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza, in quanto tale deduzione implica, comunque, la valutazione, a monte, di apprezzamenti di scelte della pubblica amministrazione, in relazione alla sopra indicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche.<br /> Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br /> <a>P.Q.M.</a><br /> Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale Regionale delle Acque di Napoli. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che si liquidano, in favore di ciascuno dei due intimati in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per spese vive oltre a spese generali e ad accessori come per legge. Ai sensi del <em>D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1</em> quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell&#8217;ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.<br /> Così deciso in Roma, il 19 settembre 2017.<br /> Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2017<br />  </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-3-11-2017-n-26252/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 3/11/2017 n.26252</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 3/11/2017 n.26150</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-3-11-2017-n-26150/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-3-11-2017-n-26150/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 3/11/2017 n.26150</a></p>
<p>Pres. Canzio, Rel. Cirillo Sul riparto di giurisdizione in relazione alle controversie aventi ad oggetto l&#8217;annullamento del provvedimento emesso dal gestore dei servizi energetici con riguardo agli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Ambiente Energia &#8211; Competenza e Giurisdizione Provvedimenti del gestore dei servizi energetici &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-3-11-2017-n-26150/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 3/11/2017 n.26150</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-3-11-2017-n-26150/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 3/11/2017 n.26150</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Canzio, Rel. Cirillo</span></p>
<hr />
<p>Sul riparto di giurisdizione in relazione alle controversie aventi ad oggetto l&#8217;annullamento del provvedimento emesso dal gestore dei servizi energetici con riguardo agli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>Ambiente  Energia &#8211; Competenza e Giurisdizione  Provvedimenti del gestore dei servizi energetici &#8211; Incentivi economici.</p>
<p>  </p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Spetta al giudice amministrativo la cognizione delle domande di annullamento dei provvedimenti del gestore dei servizi energetici sugli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br /> <strong>SEZIONI UNITE CIVILI</strong><br /> Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />  GIOVANNI CANZIO Primo Presidente &#8211;<br /> VINCENZO DI CERBO &#8211; Presidente Sezione &#8211;<br /> GIOVANNI AMOROSO &#8211; Presidente Sezione &#8211;<br /> ENRICA D&#8217;ANTONIO &#8211; Consigliere &#8211;<br /> MAGDA CRISTIANO &#8211; Consigliere &#8211;<br /> ETTORE CIRILLO &#8211; Rel. Consigliere &#8211;<br /> LUCIA TRIA &#8211; Consigliere &#8211;<br /> UMBERTO BERRINO &#8211; Consigliere &#8211;<br /> RAFFAELE FRASCA &#8211; Consigliere &#8211;<br /> ha pronunciato la seguente <br /> ORDINANZA </p>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso 23319-2016 proposto da: <br /> GESTORE SERVIZI ENERGETICI &#8211; GSE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANLUIGI PELLEGRINO, che la rappresenta e difende; <br /> &#8211; ricorrente &#8211; <br /> contro IDRORA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato VALENTINA PETRI; <br /> &#8211; controricorrente &#8211; <br /> nonchè contro REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D&#8217;AOSTA;<br />  &#8211; intimata &#8211; <br /> per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 108/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE. <br /> Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO; <br /> lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. SERGIO DEL CORE, il quale conclude che va dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo relativamente alla controversia avente ad oggetto l&#8217;annullamento del provvedimento emesso dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., e la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche per il resto. <br /> Rilevato che: <br /> 1. La Soc. IDRORA è titolare d&#8217;impianto idroelettrico denominato PROMISE e sito nel Comune di La Thuile, con (sub)concessione rilasciata dalla Regione Valle d&#8217;Aosta, e fruisce delle incentivazioni previste, a cura del Gestore dei servizi energetici, per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili. <br /> 2. E&#8217; accaduto che, con separati provvedimenti e sulla scorta del riscontrato superamento della portata media annua di prelievo d&#8217;acqua, la Regione Valle d&#8217;Aosta ha chiesto alla società il pagamento di maggiori canoni, mentre il Gestore dei servizi energetici ha chiesto la restituzione di incentivazioni fruite dalla stessa società nel medesimo periodo. <br /> 3. A fronte di ricorso dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche da parte della concessionaria, il Gestore dei servizi energetici propone regolamento preventivo di giurisdizione, ritenendo che la vertenza sia devoluta al giudice amministrativo, almeno riguardo alla parte di controversia d&#8217;interesse del Gestore stesso relativa ai provvedimenti da questo emessi con riguardo agli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile. La Concessionaria resiste con controricorso, assumendo che l&#8217;intera vertenza rientrerebbe nella giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche. 4. La Regione Valle d&#8217;Aosta non spiega attività difensiva; mentre il P.G. conclude per la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alla controversa avente ad oggetto l&#8217;annullamento del provvedimento emesso dal Gestore dei servizi energetici e per la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche per il resto. Le parti costituite replicano con memorie. <br /> Considerato che: <br /> 1. Le conclusioni del P.G. devono essere condivise. L&#8217;impugnazione unitariamente proposta dalla concessionaria dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche si fonda sulla contestata rilevanza del riscontrato superamento della portata media annua di prelievo d&#8217;acqua e mira all&#8217;annullamento di due ordini di provvedimenti. L&#8217;uno, per il pagamento di maggiori canoni di derivazione idroelettrica, è riferibile alla sola Regione Valle d&#8217;Aosta. L&#8217;altro, per il recupero delle incentivazioni accordate agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, è riferibile al solo Gestore dei servizi energetici. <br /> 1.1 Ne deriva che, se pure il fatto genetico è uno solo sul piano storico ovverosia il contestato superamento della portata media annua, le conseguenze giuridiche sono diverse e separate. Esse colgono, per un verso, l&#8217;evolversi del rapporto concessorio riguardo alla misura del canone e, per un altro verso, la perdita degli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile, così come separati e differenti sono gli organismi emittenti i consequenziali provvedimenti, ovverosia la Regione Valle d&#8217;Aosta nel primo caso, il Gestore dei servizi energetici nel secondo caso. <br /> 1.2 La giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche (art. 143, primo comma 1, lett. a), r.d. 11/12/1933, n. 1775) &#8211; con riferimento ai «ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall&#8217;amministrazione in materia di acque pubbliche» &#8211; sussiste solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche. Ciò è nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l&#8217;esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all&#8217;esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse ovvero a stabilire o modificare la localizzazione di esse oppure a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti. <br /> 1.3 Restano, invece, fuori da tale devoluzione tutte le controversie che abbiano per oggetto atti solo strumentalmente e/o indirettamente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche (Cass. Sez. U., 06/07/2005, n. 14195; conf. Cass. Sez. U., 13/01/2003; v. anche Cass. Sez. U., 20/06/2000, n. 457). Laddove rientra, invece, nella giurisdizione speciale di legittimità in materia di acque anche il contenzioso relativo a provvedimenti di autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque se concorrano, però, in concreto a disciplinare realizzazione, localizzazione, gestione ed esercizio di opere idrauliche (Cass. Sez. U., 08/04/2009, n. 8509; conf. Cass. Sez. U., 11/05/2007, n. 10750). Riguardo alla perdita degli incentivi economici, la vertenza vede opposto alla società concessionaria un soggetto, che svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e in particolare in tema d&#8217;incentivazione dell&#8217;energia elettrica da fonte rinnovabile, il Gestore dei servizi energetici, ovverosia una S.p.A. il cui azionista unico è il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e che attende alla gestione del sistema pubblico d&#8217;incentivazione anche mediante la concreta erogazione delle tariffe (Cass. Sez. U., 13/06/2017, n. 14653; conf. Cass. Sez. U., 24/02/2014, n. 4326). <br /> 2.1 Nel caso di specie, il Gestore dei servizi energetici &#8211; nell&#8217;ambito della gestione del sistema pubblico d&#8217;incentivazione dell&#8217;energia elettrica da fonte rinnovabile e nell&#8217;esercizio dei poteri di competenza (d.lgs. 03/03/2011, n. 28, art. 42, Controlli e sanzioni in materia di incentivi) &#8211; ha accertato, in sinergia con la Regione Valle d&#8217;Aosta, la ritenuta carenza delle condizioni per l&#8217;accesso ai fruiti benefici, stante il riscontrato superamento della portata media annua di prelievo d&#8217;acqua. <br /> 2.3 La controversia sul punto riguarda la richiesta di restituzione degli incentivi economici fruiti, ovverosia un provvedimento sull&#8217;incentivazione della produzione di energia da fonte idroelettrica, e concerne, quindi, la «produzione di energia», essendo la previsione di contributi tariffari uno strumento d&#8217;indirizzo della produzione energetica nazionale (Cass. Sez. U., n. 14653/2017; conf. Cass. Sez. U., 27/04/2017, nn. 10409, 10410 e 10411; v. Cass. Sez. U., 04/05/2017, n. 10795). <br /> 2.4 La causa per l&#8217;annullamento del provvedimento assunto da Gestore dei servizi energetici rientra, dunque, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., che contempla «le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti» (Cass. Sez. U., 24/10/2017, nn. 25183 e 25184). <br /> 2.5 Non v&#8217;è dubbio, infatti, che degli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile non si occupa l&#8217;art. 143, primo comma, lett. a), r.d. n. 1775/1933, così come è da escludere che detti incentivi (i) lambiscano la gestione e l&#8217;esercizio delle opere idrauliche, (ii) tocchino i rapporti con i concessionari o i modi di acquisto dei beni necessari all&#8217;esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse, (iii) ovvero stabiliscano o modifichino la localizzazione di esse, (iv) oppure influiscano sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti. <br /> 2.6 La previsione di contributi tariffari per la produzione di energia da fonti rinnovabili rileva quale strumento d&#8217;indirizzo della produzione energetica nazionale; il che nulla ha a che vedere con quei provvedimenti definitivi presi dall&#8217;amministrazione in materia di acque pubbliche che l&#8217;art. 143 devolve alla cognizione del Tribunale superiore delle acque (conf. sent. ult. cit.). Resta, invece, devoluto a quest&#8217;ultimo, in sede di giurisdizione speciale di legittimità in unico grado, il contenzioso per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall&#8217;amministrazione regionale in materia di rideterminazione autoritativa dei canoni per acque pubbliche (non venendo in riguardo quella mera applicazione di criteri direttamente stabiliti dalla legge, che è devoluta, invece, al Tribunale regionale delle acque pubbliche; conf. Cass. Sez. U., 28/11/1994, n. 10124).<br />  2.7 In conclusione, l&#8217;istruttoria regionale, svolta in sinergia con l&#8217;organismo di gestione dei servizi energetici, ha dato luogo tanto al provvedimento regionale sulla misura del canone quanto al provvedimento del Gestore sul recupero degli incentivi, il che incide su materia diverse e su competenze amministrative differenti. <br /> 3. La possibile interdipendenza dei due versanti della medesima vicenda del riscontrato superamento della portata media annua di prelievo d&#8217;acqua non rileva ai fini del riparto di giurisdizione, poiché, in caso di domande connesse ma appartenenti a diverse giurisdizioni, ciascuna causa deve essere promossa innanzi al giudice munito della relativa giurisdizione, non sussistendo alcuna norma che ne concentri la cognizione in un&#8217;unica attribuzione (Cass. Sez. U., 03/05/2013, n. 10305). <br /> 3.1 Infatti, salvo deroghe normative espresse, vige nell&#8217;ordinamento processuale il principio generale dell&#8217;inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Cass. Sez. U., 22/03/ 2017, n. 7303), potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività di giurisdizioni diverse su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato (Cass. Sez. U., 19/04/2013, n. 9534; conf. Cass. Sez. U., nn. 25183-25184/2017, cit.). <br /> 3.2 Tirando le fila del discorso sin qui condotto, va dichiarata la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (dinanzi al quale vanno rimesse le parti) sulla domanda proposta nei confronti della Regione Valle d&#8217;Aosta e la giurisdizione del giudice amministrativo (dinanzi al quale vanno rimesse le parti) sulla controversia avente per oggetto l&#8217;annullamento del provvedimento emesso dal Gestore dei servizi energetici; le spese del regolamento possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia. <br /> P.Q.M.<br /> La Corte dichiara la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, dinanzi al quale rimette le parti, sulla domanda proposta nei confronti della Regione Valle d&#8217;Aosta e la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti, sulla controversia avente ad oggetto l&#8217;annullamento del provvedimento emesso dal Gestore dei servizi energetici; compensa le spese del regolamento. <br /> Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2017.</div>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2017 n.346</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-3-11-2017-n-346/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-3-11-2017-n-346/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2017 n.346</a></p>
<p>Pres. Sergio Conti Est. Marco Poppi Sull&#8217;illegittimità dello strumento dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per la bonifica di siti inquinati. Rifiuti Ordinanza di bonifica di siti inquinati Art. 152, D.lgs. 152/06 Poteri extra ordinem     È illegittima l&#8217;utilizzo dell&#8217;ordinanza contingibile ed</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sergio Conti  Est. Marco Poppi</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità dello strumento dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per la bonifica di siti inquinati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rifiuti  Ordinanza di bonifica di siti inquinati  Art. 152, D.lgs. 152/06  Poteri extra ordinem<br />  </p>
<p>  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima l&#8217;utilizzo dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per la bonifica di siti inquinati in presenza di strumenti tipici previsti dall&#8217;ordinamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/11/2017 <br /> N. 00346/2017 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00295/2013 REG.RIC.</p>
<p> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br /> sezione staccata di Parma (Sezione Prima)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 295 del 2013, proposto da: <br /> Gualtiero Savazzini, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Massimo Rutigliano presso il quale elegge domicilio, in Parma, borgo S.Brigida n. 1; <br /> contro<br /> Comune di Parma, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli Avvocati Laura Maria Dilda, Salvatore Caroppo e Francesca Priori, con domicilio eletto presso gli Uffici dell&#8217;Avvocatura Municipale, in Parma, strada Repubblica n. 1; <br /> per l&#8217;annullamento<br /> dell&#8217;ordinanza del Comune di Parma n. 81312013 prot. n. 43436; <br />  <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Nell&#8217;ottobre 2003 l&#8217;Amministrazione rilevava la presenza di agenti inquinanti nei muri perimetrali dell&#8217;immobile di proprietà del ricorrente, sito in Parma via dell&#8217;Arpa, e nel terreno circostante (superamento dei limiti di cromo totale e cromo esavalente) e con ordinanza del 12 novembre 2003  <em>vista l&#8217;impossibilità di individuare il responsabile dell&#8217;inquinamento</em> ordinava al proprietario  <em>di mettere in opera gli interventi di messa in sicurezza e la elaborazione di un Piano di Caratterizzazione</em> (il proprietario provvedeva nel mese successivo alla messa in sicurezza di emergenza e alla bonifica del suolo adiacente al fabbricato).<br /> Con provvedimento del 6 aprile 2007, adottato all&#8217;esito di Conferenza dei servizi veniva approvato il Piano di Caratterizzazione con prescrizioni e con ordinanza del 17 dicembre successivo veniva disposto che il ricorrente provvedesse all&#8217;esecuzione delle misure con esso predisposte.<br /> Acquisite e valutate in sede di Conferenza dei servizi le integrazioni richieste in ambito procedimentale, con delibera di Giunta del 23 giugno 2011 l&#8217;Amministrazione approvava il progetto di bonifica definitivo e, preso atto dell&#8217;inerzia del proprietario, con ordinanza del 27 ottobre 2011 veniva ordinato a quest&#8217;ultimo di darvi esecuzione.<br /> Il ricorrente avviava l&#8217;intervento di bonifica trovandosi tuttavia in condizione di interrompere i lavori per non compromettere la stabilità dell&#8217;edificio interessato (circostanza verificata dall&#8217;ARPA il 19 marzo 2012 in sede di sopralluogo).<br /> In data 20 marzo 2013, accertato un nuovo superamento dei parametri inquinanti nelle acque di falda analizzate e preso atto di un aggiornamento del Piano di Caratterizzazione effettuato dalla Provincia di Parma, previa convocazione d&#8217;urgenza della Conferenza dei Servizi, veniva chiesto al ricorrente di provvedere entro una settimana alle necessarie misure di messa in sicurezza mediante sistemi di pompaggio continuo della falda seguiti da campionamenti settimanali delle acque, nonché, di elaborare un Piano di Caratterizzazione del sito al fine di individuare l&#8217;estensione della contaminazione nella matrice delle acque sotterranee ed rilevare la presenza di pozzi e piezometri per un raggio di 200 m dal piezometro campionato (il ricorrente non ottemperava integralmente a tali gravosi adempimenti allegando di non essere responsabile dell&#8217;inquinamento rilevato).<br /> Con nota del 1 marzo 2013 il Comune, a circa 10 anni di distanza dai primi rilievi della contaminazione in questione, richiedeva alla Provincia l&#8217;attivazione delle procedure di individuazione del responsabile dell&#8217;inquinamento.<br /> Detta richiesta veniva dalla Provincia inoltrata all&#8217;ARPA in pari data con contestuale richiesta di eseguire campionamenti, inviata anche alla AUSL.<br /> Con ordinanza <em>ex</em>artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 datata 8 marzo 2013 il Comune ordinava al ricorrente di  <em>mettere in campo entro 7 giorni dal ricevimento della presente ordinanza tempestive azioni di messa in sicurezza di emergenza (mediante pompaggi e campionamenti periodici)</em>.<br /> Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il ricorrente impugnava l&#8217;ordinanza da ultimo citata deducendo una pluralità di profili di illegittimità e, a seguito di opposizione del Comune <em>ex</em>art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, riassumeva il giudizio innanzi alla Sezione con atto iscritto al n. 295/2013 R.R..<br /> Il Comune si costituiva in giudizio con memoria formale del 9 luglio 2014.<br /> Con ordinanza presidenziale n. 216 del 1 settembre 2016, preso atto del notevole lasso di tempo trascorso dalla proposizione del ricorso, veniva richiesta all&#8217;Amministrazione una relazione di chiarimenti circa i fatti di causa che illustrasse le eventuali sopravvenienze.<br /> L&#8217;Amministrazione ottemperava con deposito del 3 novembre 2016 precisando che:<br /> &#8211; a seguito dell&#8217;ordinanza impugnata il ricorrente dava inizio ai lavori mediante pompaggio delle acque di falda e campionamenti  <em>per una durata di una decina di giorni</em>;<br /> &#8211; in sede di Conferenza dei servizi del 24 luglio 2013, preso atto dell&#8217;adempimento solo parziale del ricorrente, veniva stabilito che nelle more dell&#8217;individuazione del responsabile dell&#8217;inquinamento il Comune sarebbe intervenuto per la  <em>messa in sicurezza di emergenza sostituendosi in danno e riservandosi l&#8217;addebito dei costi sostenuti in ottemperanza all&#8217;art. 250 del Dlgs 152/06</em> (pag. 3 della relazione dirigenziale depositata il 3 novembre 2016);<br /> &#8211; da tale momento il Comune provvedeva  <em>con continuità e senza interruzione in termini di emungimento delle acque di falda e smaltimento delle stesse, predisponendo di fatto una struttura stabile in loco di pompaggio delle acque di falda e conseguente prelevamento e smaltimento delle medesime in siti autorizzati</em>;<br /> &#8211; nella Conferenza dei Servizi del 27 settembre 2013 veniva richiesta una estensione del Piano di Caratterizzazione che veniva approvato nella successiva seduta del 23 gennaio 2014;<br /> &#8211; con ordinanza sindacale, recependo gli esiti della Conferenza dei servizi del 19 febbraio 2014, veniva ordinato al proprietario di procedere alla  <em>copertura di tutti i muri dell&#8217;edificio</em>, alla raccolta e smaltimento delle acque piovane e all&#8217;inibizione all&#8217;uso dei garage (ordinanza che si afferma essere stata ottemperata);<br /> &#8211; con ordinanza sindacale del 18 aprile 2014 ordinava al proprietario alla  <em>separazione locale e trattamento pareti</em> (ordinanza che si afferma essere stata ottemperata);<br /> &#8211; con ordinanza sindacale del 18 aprile 2014 imponeva all&#8217;amministratore dell&#8217;edificio adiacente a quello di proprietà del ricorrente la messa in sicurezza dei locali interrati e della centrale termica garage (ordinanza che si afferma essere stata ottemperata);<br /> &#8211; nella Conferenza dei Servizi dell&#8217;11 novembre 2014 venivano approvate le indagini integrative del Piano di Caratterizzazione e nella successiva seduta del 24 novembre 2015 veniva approvata una nuova Analisi di Rischio prodotta dal Comune;<br /> &#8211; allo stato proseguono a cura del Comune le operazioni di messa in sicurezza del sito ed è in fase di redazione un progetto di bonifica coerente con il Piano di Caratterizzazione da ultimo intervento e con la richiamata Analisi di Rischio.<br /> Con memoria datata 8 settembre 2017 il Comune eccepiva in via preliminare l&#8217;inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e, articolava le proprie difese nel merito della questione oggetto di giudizio affermando l&#8217;infondatezza delle avverse doglianze. <br /> Il ricorrente, con memoria in pari data richiamava le proprie censure evidenziando, in particolare, la propria estraneità ai fatti causanti l&#8217;inquinamento contestato e l&#8217;inesistenza dei presupposti per l&#8217;adozione di provvedimenti contingibili e urgenti anche in ragione del notevole lasso di tempo trascorso dalla rilevazione della situazione in questione (evidenziando la gravosità degli adempimenti posti a proprio carico e la condotta, improntata alla massima collaborazione, tenuta nel corso degli anni). <br /> Le parti replicavano con memorie del 18 (il Comune) e 20 (il ricorrente) settembre 2017.<br /> All&#8217;esito della pubblica udienza dell&#8217;11 ottobre 2016 la causa veniva decisa.<br /> Preliminarmente deve rilevarsi che l&#8217;impossibilità di rilevare dal provvedimento impugnato, sul piano formale, un controinteressato in senso processuale determina l&#8217;infondatezza dell&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Amministrazione.<br /> Quanto al merito del ricorso, con il primo motivo il ricorrente deduce lo sviamento di potere nel quale sarebbe incorsa l&#8217;Amministrazione adottando un provvedimento contingibile e urgente al di fuori dei presupposti di legge legittimanti l&#8217;esercizio di tale potere.<br /> In particolare allega che l&#8217;Amministrazione non avrebbe motivato circa l&#8217;impossibilità di precedere mediante esercizio dei poteri ordinari né avrebbe specificato le ragioni in base alle quali veniva individuato come destinatario dell&#8217;obbligo di provvedere alle misure di messa in sicurezza il proprietario dell&#8217;immobile in luogo del responsabile dell&#8217;inquinamento.<br /> L&#8217;ordinanza impugnata, inoltre, avrebbe previsto l&#8217;esecuzione di adempimenti generici senza fissazione di un termine entro il quale provvedere.<br /> Sotto altro profilo il ricorrente allega che il Comune avrebbe immotivatamente omesso di procedere utilizzando  <em>lo strumento dell&#8217;esecuzione diretta</em> risolvendosi successivamente ad agire mediante un provvedimento contingibile ed urgente per ovviare al proprio inadempimento.<br /> Il motivo è fondato.<br /> L&#8217;art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 2672000 dispone che  <em>in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all&#8217;urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell&#8217;ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana,  &#038;</em>.<br /> Il successivo art. 54, comma 4, prevede che  <em>il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell&#8217;ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità pubblica e la sicurezza urbana</em>.<br /> Sul punto la giurisprudenza, con posizione granitica dalla quale la Sezione non ha motivo di discostarsi, ha affermato che  <em>non pare necessario dilungarsi sulla configurazione giuridica dell&#8217;ordinanza cd. di necessità e urgenza prevista dagli artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000, per la quale vi è ampia e consolidata giurisprudenza che si richiama per brevità (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2010, 868; Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 15 ottobre 2012, n. 2006; Tar Campania, Napoli, sez. V, 13 giugno 2012, 2799; Tar Sardegna, sez. I, 30 novembre 2012, n. 1080; Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2012, n. 904). Basti ricordare che tali ordinanze costituiscono espressione di un potere amministrativo extra ordinem e possono essere adottate al fine di fronteggiare situazioni eccezionali e imprevedibili, laddove si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore. E che, trattandosi di manifestazione di un potere residuale e atipico, a rischio di frizione con il principio di legalità dell&#8217;azione amministrativa, il suo esercizio legittimo è condizionato dall&#8217;esistenza dei presupposti tassativi, di stretta interpretazione, di pericolo per l&#8217;igiene, la sanità o l&#8217;incolumità pubblica, pericolo che deve essere peraltro dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell&#8217;imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato. Dalla motivazione dell&#8217;ordinanza deve emergere sia la sussistenza della situazione concreta di rischio per gli interessi pubblici sopra indicati, sia la situazione di emergenza, non diversamente affrontabile (id est, l&#8217;extrema ratio)</em> (TAR Veneto, Sez. I, 24 giugno 2016, n. 675).<br /> Ciò premesso, ai fini della presente decisione, è sufficiente rilevare che il fenomeno inquinante assunto dall&#8217;Amministrazione a presupposto dell&#8217;ordinanza impugnata, già noto dall&#8217;anno 2003, veniva da ultimo rilevato a seguito di campionamento delle acque di falda avvenuto il 20 dicembre 2012 (pag. 2 del provvedimento impugnato), e solo a distanza di circa 3 mesi l&#8217;Amministrazione provvedeva adottando l&#8217;ordinanza oggetto del presente giudizio.<br /> Non ricorre, pertanto, quel carattere di eccezionalità ed urgenza che legittimano l&#8217;esercizio di poteri <em>extra ordinem</em>da esercitarsi quale <em>extrema ratio</em>né l&#8217;Amministrazione ha adeguatamente motivato circa le ragioni che impedivano il ricorso alle procedure ordinarie.<br /> Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione degli artt. 244-250 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché, il difetto di motivazione e di istruttoria.<br /> Espone, in particolare, che l&#8217;Amministrazione poneva a proprio carico adempimenti posti dalla legge a carico del responsabile dell&#8217;inquinamento senza provvedere né all&#8217;individuazione di quest&#8217;ultimo (che veniva sollecitata alla Provincia ad oltre 10 di distanza dall&#8217;accertamento dell&#8217;inquinamento) né intervenendo direttamente sul sito.<br /> Il motivo è fondato.<br /> L&#8217;art. 244, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 152/2006 prevede che in presenza di accertati livelli di contaminazione superiori ai prescritti valori di concentrazione soglia, debba procedersi con comunicazione alla Provincia che  <em>dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell&#8217;evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo</em> provvedendo a notificarla, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione normativa, anche al proprietario del fondo.<br /> Ai sensi del successivo comma 4  <em>se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall&#8217;amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall&#8217;articolo 250</em>.<br /> Il richiamato art. 250 prevede che  <em>qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all&#8217;articolo 242 sono realizzati d&#8217;ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l&#8217;ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica</em>.<br /> Sul punto la giurisprudenza ha affermato che  <em>per quanto attiene ai soggetti privati esecutori degli interventi di bonifica, la giurisprudenza interna (Cons. Stato, Ad. Plen. 13 novembre 2013 n. 25) e comunitaria (C.G.C.E., III, 4 marzo 2015 in causa C-534/13) hanno chiarito che, allo stato attuale della legislazione italiana in materia, solo il responsabile dell&#8217;inquinamento ha un obbligo legale di provvedere alla bonifica dei terreni che ha inquinato. La giurisprudenza di merito ha poi spesso adottato una concezione sostanzialistica di soggetto responsabile, al fine di evitare facili aggiramenti degli obblighi legali (es. TAR Abruzzo, Pescara, I, 30 aprile 2014 n. 204). L&#8217;attivazione dell&#8217;obbligo legale di bonifica può discendere dal riconoscimento spontaneo della responsabilità ambientale, oppure da un accertamento d&#8217;ufficio con la conseguenza che  in mancanza del riconoscimento spontaneo della responsabilità ambientale o al di fuori di un obbligo giuridico, legale o negoziale, a bonificare, nessun soggetto può essere costretto a bonificare un&#8217;area, quand&#8217;anche ne sia il proprietario</em> (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 29 giugno 2016, n. 1297). <br /> Nel caso di specie, l&#8217;Amministrazione, rimasta a lungo inerte nonostante il ripetuto accertamento di superamento dei valori soglia, ha omesso ogni iniziativa tesa all&#8217;individuazione del responsabile dell&#8217;inquinamento risolvendosi ad addossare al privato proprietario incolpevole (circostanza non contestata dall&#8217;Amministrazione) l&#8217;onere di provvedere, mediante l&#8217;esercizio di un potere atipico, in assenza dei presupposti di legge, basato su situazioni di urgenza che avrebbero dovuto, semmai, determinare un intervento diretto della stessa Amministrazione atteso che, come affermato in giurisprudenza,  <em>il testo unico in materia ambientale &#8211; d.lgs. n. 152/2006 (successivo alla modifica dell&#8217;art. 117 Cost. che, al comma 2, lett.s, attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia ambientale), all&#8217;art. 250, individua in capo al Comune e, in caso di sua inerzia, in capo alla Regione, l&#8217;obbligo di procedere alla bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti contaminati, nell&#8217;ipotesi in cui non ne assuma l&#8217;iniziativa il responsabile dell&#8217;inquinamento, disciplinando tutto l&#8217;iter all&#8217;art. 242</em> (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 7 aprile 2014, n. 3779).<br /> Per quanto precede il ricorso deve essere accolto con condanna dell&#8217;Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.<br /> Condanna l&#8217;Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in  ¬ 3.000,00 oltre IVA e CPA<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio Conti, Presidente<br /> Anna Maria Verlengia, Consigliere<br /> Marco Poppi, Consigliere, Estensore</div>
<p>             L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE Marco Poppi   Sergio Conti                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO<br />  </div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2017 n.2512</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-3-11-2017-n-2512/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-3-11-2017-n-2512/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2017 n.2512</a></p>
<p>Pres. Di Paola Est. Cabrini Sulla legittimità della VIA propedeutica al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003. VIA VAS e AIA Impugnazione Autorizzazione unica Conclusione procedimento Ammissibilità  Energia e Ambiente P.E.A.R.S. Localizzazione impianti off-shore Natura regolamentare Irretroattività  Energia e ambiente Energia elettrica Fonti rinnovabili Impianti Costruzione Procedimento</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-3-11-2017-n-2512/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2017 n.2512</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Paola    Est. Cabrini</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità della VIA propedeutica al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">VIA VAS e AIA    Impugnazione    Autorizzazione unica    Conclusione procedimento    Ammissibilità 
<li style="text-align: justify;">Energia e Ambiente    P.E.A.R.S.    Localizzazione impianti off-shore    Natura regolamentare    Irretroattività 
<li style="text-align: justify;">Energia e ambiente    Energia elettrica    Fonti rinnovabili    Impianti    Costruzione    Procedimento    VIA    Necessità    Ragioni    Bilanciamento    Tutela valori ambientali    Compatibilità del territorio
<li style="text-align: justify;">VIA VAS E AIA    Discrezionalità amministrativa    Sindacabilità    Manifesta illogicità e illegittimità    Conseguenze    VIA    Pareri illegittimi    AUA    Illegittimità  </ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L&#8217;astratta impugnabilità dei provvedimenti relativi al sub-procedimento di VIA non preclude la possibilità che per l&#8217;esperimento del gravame si attenda l &#8216;esito del procedimento di cui all &#8216;art. 12 d.lgs. n. 387/2003, con il rilascio di una autorizzazione valida ed efficace, conseguendone la ricevibilità e l &#8216;ammissibilità del ricorso instaurato dopo la conclusione del procedimento stesso.<br /> 2. Il Piano Energetico Ambientale Regionale per la Regione Sicilia (PEARS) ha natura regolamentare e pertanto non può avere applicazione retroattiva, in particolare relativamente alle disposizioni sulla localizzazione degli impianti off-shore, con riferimento alla distanza dalla costa. <br /> 3. Ai sensi dell &#8216;art. 12, d.l.gs. n. 387/2003, la costruzione e l &#8216;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, mediante la convocazione di una Conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, fatto salvo il previo espletamento della verifica di assoggettabilità sul progetto alla valutazione di impianto ambientale, la quale pertanto ne condiziona gli effetti. Ne consegue che il principio dello sviluppo della rete energetica e delle fonti di produzione sostenibile di energia elettrica deve essere contemperato con la tutela costituzionale dei valori ambientali, al fine di rendere il territorio compatibile con le forme di utilizzo necessarie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.<br /> 4. Sulla scorta del principio secondo il quale è sindacabile il giudizio sulla discrezionalità dell &#8216;Amministrazione competente a effettuare la VIA quando appare manifestamente illogico e illegittimo per palese travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, macroscopiche contraddittorietà e vizi di motivazione, l &#8216;illegittimità dei pareri in materia di impatto ambientale vizia, per l &#8216;effetto, l &#8216;autorizzazione unica.<br /> Il Tar Palermo è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un &#8216;autorizzazione a costruire una centrale eolica offshore per la produzione di energia elettrica nel Golfo di Gela, di cui si assume viziata, sotto diversi profili, la valutazione di impatto ambientale, propedeutica al suo rilascio.<br /> Innanzitutto, il Giudice rigetta l &#8216;eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata per essere stata impugnata la VIA alla conclusione del procedimento volto al rilascio dell &#8216;autorizzazione unica, chiarendo infatti che l &#8216;astratta impugnabilità dei provvedimenti relativi al sub-procedimento di VIA non preclude la possibilità che per l &#8216;esperimento del gravame si attenda l &#8216;esito del procedimento di cui all &#8216;art. 12 d.lgs. n. 387/2003, con il rilascio di una autorizzazione valida ed efficace. Ne consegue pertanto la ricevibilità e l &#8216;ammissibilità del ricorso instaurato dopo la conclusione del procedimento stesso.<br /> Peraltro, il procedimento di cui al menzionato art. 12 d.l.gs. n. 387/2003 prevede che la costruzione e l &#8216;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, mediante la convocazione di una Conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, fatto salvo il previo espletamento della verifica di assoggettabilità sul progetto alla valutazione di impianto ambientale. La Via pertanto costituisce oggetto di un autonomo sub-procedimento, cronologicamente antecedente rispetto alla conferenza di servizi per il rilascio dell &#8216;autorizzazione unica e con effetti condizionanti rispetto ad esso.  In altri termini, il principio dello sviluppo della rete energetica e delle fonti di produzione sostenibile di energia elettrica necessita di essere contemperato con la tutela costituzionale dei valori ambientali, al fine di rendere il territorio compatibile con le forme di utilizzo necessarie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.<br /> Sul punto, il Tar precisa altresì che il giudizio oggetto della VIA, sebbene rimesso alla discrezionalità dell &#8216;Amministrazione competente, è sindacabile dal giudice quando appare manifestamente illogico e illegittimo per palese travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, macroscopiche contraddittorietà e vizi di motivazione. Pertanto, l&#8217;illegittimità dei pareri in materia di impatto ambientale vizia, per l&#8217;effetto, l&#8217;autorizzazione unica</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>N. 02512/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01228/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2014 proposto dal sig. Nunzio Fortunato Mulé, n.q. di legale rappresentante dell’Associazione Archeoclub d’Italia – sede di Gela, il sig. Pietro Lorefice, n.q. di legale rappresentante di Legambiente Gela, il sig. Giuseppe La Spina, n.q. di legale rappresentante dell’Associazione Culturale archeologica Triskelion, rappresentati e difesi dagli avv.ti Chiara Modica Donà dalle Rose e Giovanni Puntarello ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in Palermo, via Libertà, n. 39;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare &#8211; Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS &#8211; in persona del Ministro pro tempore; la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, sono domiciliati ex lege;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
&#8211; società Mediterranean Wind Offshore a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino, Marco Di Lullo, Franco Coccoli, Salvatore Leone Giunta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Leone Giunta, sito in Palermo, via N. Morello, n. 20;<br />
nonché nei confronti di:<br />
&#8211; Assessorato territorio ed ambiente della&nbsp;<strong>Regione</strong>&nbsp;<strong>Siciliana</strong>, in persona dell’Assessore pro tempore, dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità&nbsp;<strong>siciliana</strong>, in persona dell’Assessore pro tempore (Soprintendenza del Mare) e del Ministero dei beni e delle attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, sono domiciliati ex lege;<br />
&#8211; Comune di Butera, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; Comune di Gela, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; Comune di Licata, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; Provincia Regionale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; gruppo alberghiero Bluserena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; Lega Italiana Protezione Uccelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento:</em></strong><br />
&#8211; del parere n. 1407 favorevole all&#8217;esclusione della procedura di VIA, espresso in data 20/12/2013 dalla Commissione tecnica di verifica dell&#8217;impatto ambientale VIA e VAS, trasmesso in data 13/1/2014 alla direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, e ricevuto il 14/1/2014, con cui la Commissione tecnica di verifica dell&#8217;impatto ambientale VIA e VAS, ha &#8220;valutato che i potenziali impatti negativi non sono significativi&#8221;, conosciuto dai ricorrenti in data 12/2/2014;<br />
&#8211; del provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, determinazione direttoriale n. DVA-2014-0001667 del 23/1/2014;<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, tra cui:<br />
&#8211; il progetto della società richiedente Mediterranean Wind Offshore a r.l., presentato in sede di conferenza di servizi;<br />
&#8211; il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo;<br />
&#8211; l’autorizzazione unica rilasciata n. 2 del 20/9/2013, rilasciata dal dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla società Mediterranean Wind Offshore a r.l., ai sensi dell’art.12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e s.m.i., per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione dell’energia elettrica da fonte eolica offshore di potenza pari a circa 137 MW, da ubicare nel golfo di Gela, antistante il Comune di Butera (CL), pubblicato nella G.U.R.I. in data 15/10/2013;<br />
&#8211; la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA-2013-0015702 del 4/7/2013 di richiesta di informazioni alla società Mediterranean Wind Offshore;<br />
&#8211; la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DVA-2013-0019027 del 9/8/2013 con cui è stato chiesto di presentare il progetto modificato per la VIA;<br />
&#8211; la nota prot. n. DVA-19634-2013 del 21/8/2013 con la quale la società Mediterranean Wind Offshore ha presentato il progetto modificato per la VIA;<br />
&#8211; l’avviso di presentazione del progetto del per la VIA;<br />
&#8211; la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 19655 del 28/8/2013 di avvio del procedimento di VIA per il progetto modificato;<br />
&#8211; dei verbali delle riunioni del 20/2/2013 e dell’8/7/2013;<br />
&#8211; del provvedimento dirigenziale n. 1644 dell’8/2/2013 di indizione della conferenza di servizi;<br />
&#8211; della comunicazione prot. n. 1043 del 25/1/2013 di impegno alla stipula della concessione demaniale marittima;<br />
&#8211; del decreto del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27/9/2012, n. 504, pubblicato sulla G.U. n. 271 del 20/11/2012, con cui è stato rilasciato decreto di VIA positivo con prescrizioni alla Mediterranean Wind Offshore di La Spezia per il suo progetto di impianto eolico da 136,8 MW, da realizzare in mare nel golfo di Gela, ed è stato espresso &#8220;giudizio favorevole di compatibilità ambientale&#8221;;<br />
&#8211; ove occorra e per quanto di ragione, del parere n. 273 del 28/4/2009 con il quale la Commissione tecnica per la verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha espresso parere positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale del progetto di un “Impianto eolico off-shore nel golfo di Gela nel Comune di Butera (CL)” da 36,8 MW di potenza massima, presentato dalla Mediterranean Wind Offshore s.r.l.;<br />
&#8211; ove occorra e per quanto di ragione, del parere n. 619 del 16/12/2010 con il quale la Commissione tecnica per la verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha espresso parere ai sensi dell’art.9 D.M. 150/2007 ed ha ritenuto che “i contenuti del parere negativo della&nbsp;<strong>Regione</strong>&nbsp;<strong>Siciliana</strong>&nbsp;di cui alla nota prot.n.63039 dell’11/10/2010 non apportano elementi nuovi e significativi e pertanto non valutati dalla Commissione in sede istruttoria tecnica per l’espressione del parere n.273 del 28/04/2009”;<br />
&#8211; ove occorra e per quanto di ragione, della delibera del Consiglio dei Ministri del 30/4/2012 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha deliberato, facendole proprie, le motivazioni espresse dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla società Mediterranean Wind off-shore a r.l.;<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;<br />
Visti il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e della controinteressata, con i relativi allegati;<br />
Vista l’ordinanza del T.a.r. Sicilia, sez. II, n. 1473/2014, con la quale è stata dichiarata l’incompetenza del T.a.r. Sicilia &#8211; Palermo, in favore del T.a.r. Lazio &#8211; Roma;<br />
Vista l’ordinanza del Cons. di Stato, sez. IV, n. 4155/2016, che, in sede di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del T.a.r. Sicilia &#8211; Palermo;<br />
Visto il ricorso in riassunzione;<br />
Visti i documenti e le memorie difensive prodotti in giudizio dalle parti in vista della trattazione del ricorso nel merito;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017, il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;<br />
Uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
Con il ricorso in epigrafe indicato, notificato in data 12/4/2014 e depositato in data 23/4/2014, le associazioni ricorrenti impugnano gli atti in epigrafe indicati con i quali la società Mediterranean Wind Offshore a r.l. è stata autorizzata a costruire una centrale eolica offshore da 137 Mw per la produzione di energia elettrica nel Golfo di Gela, nel tratto di mare prospiciente la costa ricompresa tra Macchitella (Comune di Gela) e Punta delle due Rocche (Comune di Butera).<br />
Avverso i provvedimenti impugnati deducono le seguenti censure:<br />
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 9 Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 10, 20 e 29 d.lgs. n. 42/2004 – violazione e falsa applicazione della Convenzione Unesco sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. – eccesso di potere per difetto di istruttoria – violazione del principio di effettività della tutela dei beni archeologici – violazione del principio di verifica preventiva dell’interesse archeologico – violazione e falsa applicazione degli artt. 14 ss. l. n. 241/1990, per avere escluso dalla conferenza di servizi la Soprintendenza del Mare della&nbsp;<strong>Regione</strong>&nbsp;<strong>Siciliana</strong>&nbsp;– irragionevolezza manifesta ed eccesso di potere, atteso che l’area interessata dal progetto riveste uno straordinario interesse archeologico in quanto zona di commercio e di scambio tra le città greche di Gela e di Finziade (odierna Licata) e teatro di numerose battaglie navali dal IV sec. a.C. in poi.<br />
Sono stati quindi fatti numerosi e importanti rinvenimenti archeologici, come evidenziato nel parere (negativo) reso dalla Provincia di Caltanissetta (prot. n. 289 del 24/11/2008) e nella nota della Soprintendenza del Mare prot. n. 41/1/1 del 22/9/2010 resa in altro procedimento.<br />
Appare evidente l’illegittimità dell’esclusione della Soprintendenza del Mare dal procedimento di cui trattasi, fermo restando che l’autorizzazione delle opere comporterebbe un danneggiamento irreversibile di beni di natura archeologica e culturale.<br />
Palese quindi è il difetto di istruttoria del procedimento e il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati;<br />
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 Cost. – violazione della Convenzione europea del paesaggio – violazione degli artt. 1, 2, 10, 29, 131, 134, 136 e 142 d.lgs. n. 42/2004 – violazione del piano territoriale paesistico della Provincia di Caltanissetta – violazione del d.m. 17/3/2008 recante il vincolo paesaggistico apposto al tratto costiero tra le zone di Falconara (Butera) e Manfria (Gela) – travisamento dei fatti – travisamento assoluto dei presupposti – difetto di motivazione – eccesso di potere per sviamento della funzione tipica – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, atteso che l’area interessata dal parco eolico è sottoposta a vincolo paesaggistico; l’area risulta interessata anche dal Castello di Falconara di assoluto pregio culturale, architettonico ed artistico e quindi l’opera doveva essere sottoposta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004.<br />
Il piano territoriale paesistico della Provincia di Caltanissetta nelle aree comprese tra i siti di interesse comunitario di Manfria e Rupi di Falconara vieta anche la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.<br />
Di tutto ciò le Amministrazioni statali intimata hanno omesso di tenere conto;<br />
3) difetto di istruttoria relativo all’impatto visivo – irragionevolezza ed illogicità manifeste – travisamento dei fatti, atteso che la questione dell’impatto visivo è stata “liquidata” favorevolmente in appena due righe nel parere della Commissione VIA n. 273/2009, in ragione della configurazione a grappolo dell’impianto e della distanza di due miglia dalla costa.<br />
Le PP.AA. intimate si sono limitate a recepire quanto affermato dalla società proponente senza svolgere alcuna istruttoria.<br />
Si consideri che l’opera finale consiste nella posa sul fondale di 38 turbine con una altezza della parte emersa pari a 80 m e un diametro del rotore pari a 113 m, comportante che l’altezza raggiunta da una pala nel corso della rotazione è di circa 135 metri.<br />
Gli aerogeneratori saranno quindi visibili anche a molti km di distanza.<br />
L’iter istruttorio è quindi viziato;<br />
4) violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 357/1997 – violazione e falsa applicazione della l. n. 13/2007 – violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CE – violazione dell’art. 4 della Convenzione di Ramsar, dell’art. 2 della l. 66/2006 e del principio comunitario di precauzione – violazione degli artt. 3, cc. 4 e 5, della Convenzione di Bonn – difetto assoluto di istruttoria – travisamento dei fatti, atteso che non è stato acquisito il parere della Lipu, ente gestore delle R.N.O. Biviere di Gela e Torre Manfria, che costituiscono una IBA tra le più importanti a livello internazionale.<br />
La violazione delle direttive comunitarie in materia di protezione degli habitat espone l’Italia ad una seria condanna da parte dell’Unione Europea.<br />
I provvedimenti impugnati sono del tutto carenti in ordine all’impatto degli impianti sull’avifauna;<br />
5) difetto di istruttoria in relazione alla fragilità del tratto costiero rispetto ai fenomeni di erosione e alla mancanza di studi specifici sugli effetti dell’installazione del parco eolico;<br />
6) violazione e falsa applicazione dell’art. 12, c. 4, d.lgs. n. 387/2003 – violazione dell’art. 13 d.m. 10/9/2010 – eccesso di potete, sviamento dalla funzione tipica – violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del&nbsp;<strong>P.E.A.R.S</strong>., atteso che non è stata richiesta alcuna fideiussione per garantire l’impegno della società proponente al ripristino dei luoghi dopo la dismissione dell’impianto;<br />
7) violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, dell’art. 17 e dell’allegato 3 al paragrafo 17 del d.m. 10/9/2010 – violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del&nbsp;<strong>P.E.A.R.S</strong>. approvato con deliberazione di G.R. n. 1/2009 – mancanza di interesse pubblico avuto riguardo agli interessi in gioco – mancata individuazione di un sito alternativo – difetto di motivazione e irragionevolezza manifesta, atteso che con nota prot. n. 63039 dell’11/10/2010 l’Assessorato territorio ed ambiente della&nbsp;<strong>Regione</strong>&nbsp;<strong>Siciliana</strong>&nbsp;ha espresso motivato dissenso alla realizzazione delle opere di cui trattasi in ragione della notorietà e attrattività turistica della zona, della prossimità di una zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, della prossimità di aree incluse nella Rete Natura 2000 designate come SIC e ZPS, del fatto che la zona di localizzazione dell’impianto è parte una Important Bird Areas (IBA), ma il Ministero dei trasporti, quello dell’ambiente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno omesso di tenerne conto.<br />
L’art. 29 del&nbsp;<strong>P.E.A.R.S</strong>. prevede che ove la costa antistante sia (come nel caso di specie) impegnata da insediamenti turistico-ricettivi, gli impianti offshore devono essere collocati ad una distanza non inferiore a 5 miglia marine dalla costa; la realizzazione del parco eolico di cui trattasi è prevista a meno di 2 miglia marine dalla costa.<br />
Né le Amministrazioni competenti, né la società proponente hanno dato prova di aver assolto all’onere di individuare un diverso e più idoneo sito per la collocazione dell’impianto;<br />
Concludono quindi per l’accoglimento del ricorso e della preliminare istanza cautelare.<br />
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate e cointeressate, per il tramite dell’Avvocatura erariale e la società controinteressata, che ha eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso, comunque confutato anche nel merito.<br />
Con ordinanza n. 1473/2014 si è dichiarata l’incompetenza del T.a.r. Sicilia &#8211; Palermo, in favore del T.a.r. Lazio – Roma, ove il ricorso è stato riassunto.<br />
Con ordinanza n. 4155/2016, il Cons. di Stato, sez. IV, in sede di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del T.a.r. Sicilia – Palermo, avanti al quale il ricorso è stato riassunto.<br />
Alla pubblica udienza del giorno 25/10/2017, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.<br />
Rileva innanzitutto il Collegio che va respinta l’istanza di rinvio in attesa della decisione del ricorso r.g. n. 1696/2017 proposto dalla società Mediterranean Wind Offshore ed avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di proroga dei termini per la realizzazione del progetto di cui trattasi, atteso che risulta pregiudiziale la decisione del presente ricorso in ordine all’an della fattibilità o meno dell’impianto offshore.<br />
Ritiene pregiudizialmente il Collegio di dover esaminare le eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità sollevate dalla difesa della controinteressata.<br />
Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto notificato a mezzo PEC, essa è infondata, tenuto conto della decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20 settembre 2017, n. 6, secondo cui la notificazione del ricorso introduttivo nel processo amministrativo può avvenire per posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle disposizioni che la regolano, anche prima dell&#8217;adozione del d.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40, ed indipendentemente dall&#8217;autorizzazione presidenziale, di cui all&#8217;art. 52, c. 2, c.p.a.<br />
Per quanto attiene al fatto che l’autorizzazione unica n. 2/2013, pubblicata nella G.U.R.I., in data 15/10/2013, sia stata impugnata, unitamente agli atti ad essa presupposti, solo a seguito della pubblicazione nella G.U.R.I. del 12/2/2014, della determinazione direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. DVA-2014-0001667 del 23/1/2014, che ha recepito il parere della Commissione VIA VAS n. 1407/2013, di esclusione del progetto (per come modificato) dalla procedura di VIA, ritiene il Collegio che ciò non determini l’irricevibilità del ricorso avverso l’autorizzazione unica e l’inammissibilità delle censure dedotte con riferimento al procedimento che ha condotto al rilascio della predetta autorizzazione.<br />
Invero, l’autorizzazione n. 2/2013 è subordinata alla condizione sospensiva dell’esito positivo della valutazione di impatto ambientale, restandone nel frattempo sospeso ogni effetto giuridico.<br />
Ne consegue che, ad avviso del Collegio, fintanto che non è stato adottato il provvedimento che ha determinato l’avveramento della condizione (determinazione direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. DVA-2014-0001667 del 23/1/2014, che ha recepito il parere della Commissione VIA VAS n. 1407/2013), non si è concretizzato l’interesse alla proposizione del gravame avverso l’autorizzazione unica e avverso tutti gli atti ad essa presupposti (ivi compresi quelli relativi al sub-procedimento di VIA).<br />
Pertanto, posto che l’astratta impugnabilità dei provvedimenti relativi al sub-procedimento di VIA non preclude la possibilità che per l’esperimento del gravame si attenda l’esito del procedimento di cui all’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, con il rilascio di una autorizzazione valida ed efficace, ne consegue che, nel caso di specie, il ricorso deve ritenersi ricevibile ed ammissibile.<br />
Nel merito, il ricorso è fondato, sia pur nei limiti e nei sensi di seguito specificati.<br />
Infondato è il secondo profilo del settimo motivo del ricorso con il quale si lamenta la violazione dell’art. 29 del&nbsp;<strong>P.E.A.R.S</strong>. in relazione al fatto che gli impianti offshore che insistono in zona impegnata da insediamenti turistico-ricettivi, devono essere collocati ad una distanza non inferiore a 5 miglia marine dalla costa.<br />
Invero, il&nbsp;<strong>P.E.A.R.S</strong>. è stato approvato con Delib.G.R. 3 febbraio 2009, n. 1 e quindi successivamente alla presentazione, in data 11/2/2008, del progetto di cui trattasi per la verifica di compatibilità ambientale, funzionale al rilascio della richiesta autorizzazione unica (contestualmente richiesta).<br />
Orbene, tenuto conto dell’indubbia natura regolamentare del citato piano (v. Corte Cost., sentenza n. 80/2013), ritiene il Collegio che esso non possa avere applicazione retroattiva, specie per quanto attiene alle disposizioni relative alla localizzazione degli impianti offshore, con riferimento alla distanza dalla costa; invero, non si tratta di una questione, quale quella della documentazione a corredo dell’istanza, per la quale è possibile una regolarizzazione nel corso del procedimento, ma di una condizione finanche ostativa al rilascio della stessa autorizzazione.<br />
Peraltro, il principio di irretroattività delle norme, anche regolamentari, sebbene non costituzionalizzato al di fuori della materia penale, rappresenta un principio generale dell&#8217;ordinamento giuridico che trova un crescente riconoscimento anche nelle fonti sovranazionali e nella giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte Europea per la tutela dei diritti dell&#8217;uomo. Ne consegue che il principio di retroattività, specie quando fonda il potere di adottare provvedimenti sostanzialmente restrittivi della sfera giuridica del privato, rappresenta un&#8217;eccezione che, come tale, deve essere esplicita e univoca, dovendosi, in mancanza, optare per l&#8217;interpretazione che ne esclude l’applicazione.<br />
D’altra parte, nelle more del procedimento e prima dell’adozione del provvedimento di autorizzazione unica, la citata delibera n. 1/2009 ha cessato di produrre effetti a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 105 l.r. n. 10/2011 e del d.P.Reg. n. 48/2012.<br />
Nonostante l’infondatezza del motivo esaminato, ritiene, però, il Collegio che il procedimento che ha condotto al rilascio dell’autorizzazione unica per l’impianto offshore di cui trattasi, sia viziato da violazione di legge, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e difetto di istruttoria.<br />
Invero, recita l’art. 12 d.lgs. n. 387/2003: “1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all&#8217;esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti. 2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell&#8217;interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. 3. La costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all&#8217;esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla&nbsp;<strong>regione</strong>&nbsp;o dalle province delegate dalla&nbsp;<strong>regione</strong>, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell&#8217;ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla&nbsp;<strong>regione</strong>&nbsp;o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all&#8217;articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l&#8217;autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d&#8217;uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima. 4. L&#8217;autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell&#8217;autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l&#8217;impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l&#8217;obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell&#8217;impianto o, per gli impianti idroelettrici, l&#8217;obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all&#8217;articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall&#8217;articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. … 6. L&#8217;autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.”.<br />
La norma citata, recante disposizioni di attuazione della Direttiva n. 2001/77/CE relativa alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità, prevede che la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell&#8217;ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, mediante la convocazione di Conferenza dei servizi alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla l. n. 241 del 1990, fatto salvo il previo espletamento della verifica di assoggettabilità sul progetto alla valutazione di impatto ambientale, di cui all&#8217;art. 20, d.lgs. n. 152 del 2006.<br />
Il legislatore quindi, pur vedendo con favore lo sviluppo della rete energetica e soprattutto delle fonti di produzione sostenibile di energia elettrica, ha ritenuto necessario trovare un contemperamento con la rilevanza costituzionale dell’ambiente (in tutte le sue forme), il che impone di ricercare un limite di compatibilità che impedisca di violare i valori ambientali per rendere il territorio compatibile con le forme di utilizzo necessarie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.<br />
Ecco perché la valutazione di impatto ambientale costituisce, per come previsto dalla legge, oggetto di un autonomo sub-procedimento, cronologicamente antecedente rispetto alla conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica (v. T.a.r. Puglia – Lecce, sez. I, 21/2/2014, n. 563) e con effetti condizionanti (in caso di esito negativo), rispetto allo stesso provvedimento di autorizzazione unica (v. T.a.r. Molise – Campobasso 23/12/2011, n. 992).<br />
Nel caso di specie è lo stesso procedimento che ha condotto alla VIA ad essere inficiato, il che vizia, per l’effetto, nuovamente e sotto diverso profilo anche il provvedimento autorizzatorio, che è stato emesso sul presupposto del positivo superamento della verifica di compatibilità ambientale.<br />
Orbene, rileva innanzitutto il Collegio che i provvedimenti con i quali è stato espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale muovono dall’erroneo presupposto che “non sono presenti vincoli a carattere archeologico sommersi (relitti)” (v. parere della Commissione VIA VAS del 28/4/2009), circostanza questa che risulta smentita dal contenuto del parere (negativo) reso dalla Provincia di Caltanissetta (prot. n. 289 del 24/11/2008), dal contenuto della nota della Soprintendenza del Mare prot. n. 41/1/1 del 22/9/2010, sia pur resa in altro procedimento e dal contenuto delle note prot. nn. 1650 e 1651 del 23/9/2015 con le quali la Soprintendenza del Mare lamenta di non essere stata coinvolta nel procedimento, nonostante le specifiche competenze in materia di tutela, gestione e valorizzazione di beni culturali sommersi, ai sensi dell’art. 28 l.r. n. 21/2003 e del d.lgs. n. 42/2004 (di qui la fondatezza in parte qua del primo motivo del ricorso).<br />
Ma vi è di più; nonostante la Commissione VIA VAS (nel parere n. 273 del 28/4/2009) abbia dato atto che la zona di localizzazione dell’impianto dista: 1,5 miglia nautiche dalla R.N.O. Biviere di Gela; 5 miglia nautiche dal SIC ITA050008 “rupe di Falconara”; 2,5 miglia nautiche dal ZPS ITA050012 “Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela”; 2,5 miglia nautiche dal SIC ITA050011 “Torre Manfria” e circa 13 miglia nautiche dalla ZPS ITA050011 “Biviere e Macconi di Gela” e nonostante riconosca che il Biviere di Gela è una delle più importanti aree per la sosta durante le migrazioni degli uccelli acquatici dall’Africa al Nord Europa e fa parte delle zone umide italiane di importanza internazionale in base alla Convenzione di Ramsar del 1971 (si tratta, invero, di un’area che si colloca all’ottavo posto rispetto alle 200 “International Bird Areas” italiane), essa ha del tutto omesso di interpellare l’ente preposto alla gestione della R.N.O. “Biviere di Gela” (la Lipu) e si è limitata a recepire (senza svolgere alcuna istruttoria sul punto) quanto affermato dal soggetto proponente, cioè che “la percentuale di uccelli che si avvicina agli aerogeneratori è quali nulla” (dando per di più atto che nello studio di valutazione di incidenza allegato al progetto non sono nemmeno riportate le traiettorie di migrazione nel Golfo, il che rende ancor più immotivata e contraddittoria la conclusione del parere).<br />
Si osserva ancora che la Commissione VIA VAS, riconosce anche che “la costa antistante il parco in progetto è sede di iniziative turistiche, nonché luogo di villeggiatura nelle contrade di Manfria e Falconara”, che “le acque antistanti l’impianto sono normalmente frequentate per la balneazione” e che “in adiacenza all’area di progetto sono localizzati insediamenti turistici”, ma omette di rilevare che l’impianto eolico offshore dovrebbe essere collocato addirittura di fronte al Castello di Falconara e nulla dice quanto agli effetti negativi delle opere da realizzare, sulle attività turistiche della zona.<br />
La Commissione riconosce altresì espressamente i potenziali effetti dannosi sulla biocenosi di maggior rilievo, la Cymodocea nodosa, che svolge anche un ruolo di rifugio e nursery per varie specie marine, ma non ne trae alcuna conseguenza in ordine al giudizio finale di compatibilità ambientale reso sul progetto della controinteressata.<br />
Le citate questioni sono state ben evidenziate nel parere dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio VAS VIA, prot. n. 63039 dell’11/10/2010 (richiamato nel primo profilo del settimo motivo di ricorso), nel quale, oltre ad essere riportate, le osservazioni negative degli altri enti interessati (Comune di Gela, Comune di Licata e Provincia di Caltanissetta) e della società Bluserena s.p.a., si legge, fra l’altro:<br />
&#8211; che tra gli elaborati allegati al progetto manca la valutazione di incidenza sui siti SIC ITA050008 (“rupe di Falconara”) e ITA050011 (“Torre Manfria”);<br />
&#8211; che lo studio di impatto ambientale e di incidenza sono lacunosi;<br />
&#8211; che non risulta che lo studio di incidenza sia stato trasmesso alla Lipu, in quanto ente gestore delle riserve naturalistiche Torre Manfria, Biviere e Macconi di Gela (v. art. 5, c. 7, d.p.r. 357/1997);<br />
&#8211; che non è possibile escludere che il progetto abbia un’incidenza negativa sull’avifauna presente, sia per danno diretto da collisione, sia per effetto barriera, sia indirettamente (anche in relazione alla misura di mitigazione proposta in progetto – cioè installare sistemi di allontanamento dei volatili – Bird Guard System) per un’alterazione persistente di un importante flusso migratorio;<br />
&#8211; che l’intervento è in contrasto con la pianificazione locale orientata verso lo sviluppo del territorio attraverso il turismo e le attività ad esso correlate;<br />
&#8211; che non si può escludere un impatto negativo dell’intervento sulla Cymodocea nodosa, che rappresenta un importante ecosistema costiero in quanto gioca un ruolo fondamentale per la creazione di particolari ambienti dove si insediano molti organismi di fondo mobile.<br />
A fronte di tale ampie ed articolate argomentazioni volte ad evidenziare la lacunosità del parere n. 273/2009, la Commissione VIA VAS (nel parere n. 619 del 16/12/2010) si è limitata a richiamare solo il precedente parere, che avrebbe dovuto invece essere integrato per le parti in cui era silente o carente di motivazione, in ordine alle questioni prospettate dall’Amministrazione regionale, che è peraltro l’autorità precipuamente deputata a valutare il necessario grado di tutela dei valori ambientali della fascia costiera&nbsp;<strong>siciliana</strong>&nbsp;(per come riconosciuto anche dal Ministero dell’ambiente e delle attività culturali nel proprio parere n. 7217 del 3/6/2009).<br />
Del tutto contraddittorio appare quindi concludere nel senso della compatibilità ambientale del primo progetto e addirittura (con il parere n. 1407/2013, successivamente recepito nella determinazione direttoriale n. DVA-2014-0001667 del 23/1/2014) nel senso dell&#8217;esclusione dalla procedura di VIA del progetto modificato, sulla base dell’erroneo presupposto che le modifiche fossero “non sostanziali e non rilevanti”.<br />
Invero, è l&#8217;opera finale nel suo complesso che, incidendo sull&#8217;ambiente, deve essere sottoposta a valutazione; e l’opera finale consiste nella posa sul fondale di 38 turbine con una altezza della parte emersa pari a 80 m e un diametro del rotore pari a 113 m, comportante che l’altezza raggiunta da una pala nel corso della rotazione è di circa 135 metri.<br />
La contraddittorietà del provvedimento di esclusione dal giudizio di compatibilità ambientale si rileva a maggior ragione tenuto conto che la stessa Commissione VIA VAS, nel precedente parere n. 1315/2013, aveva, invece, ritenuto, giustamente, che la variante di progetto doveva essere sottoposta alla procedura di cui all’art. 20 d.lgs. n. 152/2006.<br />
Ad avviso del Collegio, quindi, ancorché nell’ambito della valutazione d’impatto ambientale, l’Amministrazione eserciti una discrezionalità (sia tecnica che amministrativa) molto ampia, il giudizio reso è sicuramente sindacabile dal giudice amministrativo, quando, come nel caso di specie, si fondi su un palese travisamento dei fatti (per il mancato coinvolgimento nel procedimento della Soprintendenza del Mare – v. primo motivo di ricorso) e sia viziata da difetto di istruttoria, macroscopiche contraddittorietà e vizi di motivazione (v. totale obliterazione dei rilievi dell’A.R.T.A. e delle altre Amministrazioni coinvolte che hanno reso pareri negativi), tali da rendere il giudizio finale sulla VIA manifestamente illogico e, come tale illegittimo (v. primo profilo del settimo motivo, primo profilo del secondo motivo e quarto motivo del ricorso).<br />
L’illegittimità dei pareri in materia di impatto ambientale, vizia, per l’effetto, l’autorizzazione unica rilasciata in favore della controinteressata, che presuppone una VIA positiva.<br />
In conclusione, il ricorso va accolto, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione (con assorbimento dei motivi non esaminati).<br />
Le spese del giudizio, da liquidarsi in dispositivo in favore delle parti ricorrenti, vanno poste, in solido a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo Economico e della società Mediterranean Wind Offshore a r.l., mentre vanno compensate nei confronti di tutte le altre parti costituite.<br />
Nulla deve statuirsi quanto alle spese degli altri cointeressati intimati, non costituiti in giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Condanna il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico e la società Mediterranean Wind Offshore a r.l., in solido, al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in favore di ciascuna parte ricorrente in complessivi Euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori, come per legge e le compensa nei confronti di tutte le altri parti costituite.<br />
Nulla dispone per le spese nei confronti degli altri cointeressati, non costituiti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cosimo Di Paola, Presidente<br />
Federica Cabrini, Consigliere, Estensore<br />
Anna Pignataro, Consigliere</div>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong> &nbsp; <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Federica Cabrini</strong> &nbsp; <strong>Cosimo Di Paola</strong> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-3-11-2017-n-2512/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2017 n.2512</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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