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	<title>3/11/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/11/2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Commissione speciale &#8211; Parere &#8211; 3/11/2016 n.2284</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-3-11-2016-n-2284/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-3-11-2016-n-2284/">Consiglio di Stato &#8211; Commissione speciale &#8211; Parere &#8211; 3/11/2016 n.2284</a></p>
<p>Pres. Frattini/Est. De Nictolis Il parere del Cds sullo schema di Linee guida dell’ANAC relative alle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili Contratti della P.A. – Forniture e servizi infungibili – Linee guida ANAC – Procedure negoziate senza pubblicazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-3-11-2016-n-2284/">Consiglio di Stato &#8211; Commissione speciale &#8211; Parere &#8211; 3/11/2016 n.2284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-3-11-2016-n-2284/">Consiglio di Stato &#8211; Commissione speciale &#8211; Parere &#8211; 3/11/2016 n.2284</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini/Est. De Nictolis</span></p>
<hr />
<p>Il parere del Cds sullo schema di Linee guida dell’ANAC relative alle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Forniture e servizi infungibili – Linee guida ANAC – Procedure negoziate senza pubblicazione bando – Art. 63 D.Lgs. 50/2016 &#8211; Condizioni.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: right;"><strong>Numero 02284/2016 e data 03/11/2016 Spedizione</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>Adunanza della Commissione speciale del 26 ottobre 2016</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>NUMERO AFFARE 01887/2016</strong><br />
OGGETTO:</div>
<p>Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)<br />
&nbsp;<br />
Linee guida dell’ANAC relative alle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>LA COMMISSIONE SPECIALE</strong></div>
<p>Vista la nota n. 0130648 dell’8 settembre 2016 e la nota n. 0143318 del 3 ottobre 2016 con cui il Presidente dell’ANAC ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull&#8217;affare consultivo in oggetto;<br />
Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Rosanna De Nictolis;<br />
&nbsp;<br />
<em>Premesso e considerato</em><br />
<em>1.</em> Sono all’esame di questo Consesso le linee guida dell’ANAC “<em>per il ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”.</em><br />
Le stesse sono pervenute corredate di due lettere di accompagnamento del Presidente dell’ANAC (in data 3 ottobre 2016 e in data 8 settembre 2016), dell’AIR e dei contributi pervenuti all’ANAC a seguito della consultazione pubblica che ha preceduto l’elaborazione delle linee guida.<br />
L’iter di adozione di tali linee guida è stato avviato nel vigore del d.lgs. n. 163/2006 e la consultazione pubblica si è svolta dal 27 ottobre 2015 al 30 novembre 2015, sulla base di un documento di consultazione predisposto tenendo conto dei previgenti artt. 57 e 221, d.lgs. n. 163/2006.<br />
L’ANAC ha ritenuto di poter varare le linee guida nel mutato contesto normativo, senza procedere a nuova consultazione, in considerazione della ritenuta “<em>sostanziale continuità</em>” dell’art. 63, d.lgs. n. 50/2016 con il previgente art. 57, d.lgs. n. 163/2006, nella parte di interesse.<br />
<em>2.</em> Le linee guida in esame non riguardano l’intero ambito di applicazione dell’art. 63, d.lgs. n. 50/2016 (d’ora innanzi anche semplicemente: codice), che elenca i casi tassativi in cui le stazioni appaltanti possono utilizzare le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara, ma solo alcune ipotesi specifiche, e, in particolare, quelle di cui:<br />
&#8211; al c. 2, lett. b) (esecutore determinato per ragioni di natura tecnica, artistica, o di privative);<br />
&#8211; al c. 3, lett. b) (forniture complementari);<br />
&#8211; al c. 5 (servizi analoghi).<br />
<em>3.</em> La ragione dell’intervento regolatorio è la constatazione che nella prassi le stazioni appaltanti ricorrono frequentemente alla procedura negoziata senza bando adducendo motivazioni legate all&#8217;esistenza di privative, all&#8217;infungibilità dei prodotti o servizi da acquistare, ai costi eccessivi che potrebbero derivare dal cambio di fornitore.<br />
Si tratta di situazioni che caratterizzano diversi settori, tra cui, a titolo di esempio, il settore sanitario, le acquisizioni di servizi e forniture informatiche, i servizi di manutenzione e gli acquisti di materiali di consumo per determinate forniture/macchinari.<br />
Infatti, secondo quanto riportato nell&#8217;ultima relazione annuale dell’ANAC, nel 2014 le gare aggiudicate mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ammontano a circa 15 miliardi di euro.<br />
Così ricostruiti i dati fattuali, obiettivo delle presenti linee guida è fornire indicazioni puntuali alle stazioni appaltanti e agli operatori economici circa le condizioni che debbono verificarsi affinché si possa legittimamente fare ricorso alle deroghe previste per i casi di infungibilità di beni e servizi, alle procedure da seguire per l&#8217;accertamento di situazioni di infungibilità e agli accorgimenti che le stazioni appaltanti devono adottare per evitare di trovarsi in situazioni in cui le decisioni di acquisto in un certo momento vincolino le decisioni future (fenomeno cosiddetto del <em>lock-in</em>).<br />
Il <em>lock-in</em>, secondo la Commissione europea &lt;&lt;<em>si verifica quando l&#8217;amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente</em>» [Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Contro il <em>lock-in</em>: costruire sistemi TIC aperti facendo un uso migliore degli standard negli appalti pubblici, Com (2013) 455 <em>final</em> del 25 giugno 2013].<br />
Le linee guida forniscono una analisi dei casi di infungibilità delle prestazioni, e danno indicazioni sulle procedure di gara, sulla corretta programmazione e progettazione, sulle consultazioni preliminari di mercato, sugli accorgimenti per prevenire il <em>lock-in</em>.<br />
Le linee guida sono corredate di alcune indicazioni riassuntive che di seguito si riportano:<br />
“<em>Da un punto di vista giuridico ed economico, i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi. L&#8217;esclusiva attiene all&#8217;esistenza di privative industriali, mentre un bene o servizio è infungibile se è l&#8217;unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno.</em><br />
<em>L&#8217;infungibilità può essere dovuta all&#8217;esistenza di privative industriali ovvero essere la conseguenza di scelte razionali del cliente o dei comportamenti del fornitore; l&#8217;effetto finale è comunque un restringimento della concorrenza, con condizioni di acquisto meno favorevoli per l&#8217;utente.</em><br />
<em>Non esiste una soluzione unica per prevenire e/o superare fenomeni di infungibilità, ma è necessario procedere caso per caso al fine di trovare soluzioni in grado di favorire la trasparenza, la non discriminazione e l&#8217;effettiva concorrenza nel mercato.</em><br />
<em>Al fine di prevenire le conseguenze negative derivanti da acquisti effettuati per beni o servizi ritenuti infungibili e/o fenomeni di lock-in e al fine di una corretta gestione degli affidamenti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici devono procedere a un&#8217;attenta programmazione e progettazione dei propri fabbisogni.</em><br />
<em>Nella fase di progettazione e nella predisposizione dei documenti di gara, le amministrazioni devono considerare, oltre ai costi immediati che si devono sostenere, anche quelli futuri legati a elementi quali gli acquisti di materiali di consumo e di parti di ricambio, nonché per il cambio di fornitore.</em><br />
<em>Le consultazioni preliminari di mercato sono svolte in ossequio ai principi di trasparenza e massima partecipazione, al fine di non falsare la concorrenza.</em><br />
<em>Le consultazioni preliminari di mercato sono volte a confermare l&#8217;esistenza dei presupposti che consentono ai sensi dell&#8217;art. 63, c. 1, codice il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando ovvero individuare l&#8217;esistenza di soluzioni alternative. I risultati delle soluzioni individuate a seguito delle consultazioni preliminari di mercato sono riportati nella determina a contrarre.</em><br />
<em>Non esiste una regola generale per prevenire e superare il lock-in, ma occorre procedere caso per caso. Una delle possibili soluzioni in taluni settori consiste nel prevedere che un singolo affidamento possa essere assegnato a due o più fornitori (multi-sourcing); un&#8217;altra soluzione proposta dalla Commissione Europea per il settore dell&#8217;ICT è quella di agire sulle specifiche tecniche, mediante gare su standard e non su sistemi prioritari”.</em><br />
<em>4. </em>Quanto alla natura giuridica di tali linee guida, questo Consesso si limita a richiamare i propri precedenti pareri sullo schema di codice e sulle linee guida in tema di OEPV, SIA e RUP. Avuto riguardo alla tipologia di linee guida previste dalla legge delega e dall’art. 213, codice, è da ritenere che quelle in esame appartengano al novero di quelle a carattere non vincolante, che hanno una funzione promozionale di buone prassi da parte delle stazioni appaltanti.<br />
Invero, l’art. 63, codice costituisce disposizione completa che non rinvia ad atti attuativi.<br />
Le linee guida in esame, pertanto, adottate in virtù della previsione generale di cui all’art. 213, c. 2, codice, hanno lo scopo di fornire un indirizzo applicativo a fronte della rilevazione di una prassi di ricorso eccessivo alla procedura negoziata senza bando.<br />
<em>5.</em> In via preliminare questo Consesso rileva che, prima della definitiva approvazione delle linee guida, occorre reiterare, se del caso con un termine breve, la consultazione degli<em> stakeholders</em> e integrare l’AIR.<br />
<em>5.1.</em> La consultazione si è svolta nel vigore del codice del 2006 e risale ormai ad un anno fa; essa ha visto la partecipazione di soli 10 soggetti, a fronte di un tema che è di grande interesse pratico per un ben più ampio novero di stazioni appaltanti e operatori economici.<br />
Se è vero, come afferma l’ANAC, che il nuovo art. 63 d.lgs. n. 50/2016 presenta una “<em>sostanziale continuità</em>” con il previgente art. 57, d.lgs. n. 163/2006, è anche vero che proprio in relazione all’affidamento diretto in caso di esecutore “infungibile”, il nuovo art. 63, rispetto al previgente art. 57, fissa requisiti più stringenti. Per l’affidamento diretto non basta invocare ragioni di natura tecnica o afferenti la tutela di diritti di proprietà intellettuale, occorre anche che sia comprovato che “<em>non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l&#8217;assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell&#8217;appalto”.</em><br />
Inoltre la procedura negoziata senza bando si inserisce ora in un contesto normativo complessivo profondamente mutato.<br />
Le stesse linee guida affrontano il tema dell’affidamento diretto a esecutore “infungibile” tenendo conto non solo dell’art. 63 codice, ma di altri, e nuovi istituti, quali “la programmazione per servizi e forniture”, “le consultazioni preliminari di mercato”, le nuove regole in tema di progettazione.<br />
Tali istituti non erano vigenti all’epoca della precedente consultazione svoltasi da ottobre a novembre 2015, sicché gli operatori non hanno potuto tenerli in adeguata considerazione.<br />
E’ anche profondamente mutato il ruolo delle stesse linee guida dell’ANAC, in un contesto in cui non è più previsto lo strumento del regolamento generale di esecuzione e attuazione del codice, e le linee guida possono, a seconda dei casi, assumere una portata normativa vera e propria, o una portata regolatoria di <em>soft law</em>.<br />
Non a caso, per entrambe le tipologie di linee guida, il codice richiede che “<em>L&#8217;ANAC, per l&#8217;emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell&#8217;impatto della regolazione</em>” (art. 213, c. 2, codice).<br />
Se è vero che l’AIR e la VIR sono state tipicamente concepite con riferimento ad atti di portata normativa in senso proprio, è anche vero che esse sono altrettanto indispensabili per il corretto esercizio della funzione regolatoria, anche quando essa si esprime attraverso strumenti di <em>soft law</em>.<br />
Il mutato e rafforzato ruolo delle linee guida dell’ANAC rispetto al sistema previgente, non può che avere per effetto una diversa consapevolezza degli <em>stakeholders</em> nella partecipazione alla consultazione.<br />
Tutte queste ragioni inducono questa Commissione a ritenere necessario un aggiornamento della consultazione.<br />
<em>5.2</em>. Quanto, poi, all’AIR, questa Commissione rileva, come ha già fatto in precedenti pareri, che, al fine dell’analisi di impatto della regolazione, la posizione espressa dai soggetti portatori di interessi è un elemento importante, ma non l’unico elemento da prendere in considerazione.<br />
Occorre anche verificare con i dati informativi e statistici disponibili quale è la realtà fattuale che si intende regolare per il futuro, e quali sono i mezzi migliori per conseguire gli obiettivi.<br />
Sotto tale profilo, questa Commissione rileva che nell’AIR viene indicato il dato che, secondo l’ultima Relazione annuale “<em>nel 2014 le gare aggiudicate mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ammontano a circa 15 miliardi di euro. Questo dato non si riferisce solo ai casi di affidamento diretto ad un operatore economico i cui lavori, servizi o forniture sono ritenuti infungibili, ma ricomprende, ad esempio, anche l’affidamento di lavori sotto-soglia … e le ulteriori fattispecie previste</em>” di procedura senza bando.<br />
Viene, cioè, fornito il dato del valore complessivo degli affidamenti senza bando, e non il dato “disaggregato” del valore gli affidamenti diretti in caso di prestazioni “ritenute infungibili”, che sono l’unico caso oggetto delle linee guida in esame.<br />
Potrebbe essere pertanto utile “cifrare” la dimensione economica del fenomeno, e disporre di una maggiore analiticità dei dati sulle tipologie di prestazioni affidate in via diretta sul presupposto di un’asserita infungibilità, dati in parte già indicati nelle note a piè di pagina 1, 2, 3, 4 dell’AIR.<br />
Ancora, sempre ai fini dell’AIR, avuto riguardo alla circostanza che il fenomeno del <em>lock in</em> si traduce in una pratica restrittiva della concorrenza, potrebbe essere utile acquisire elementi di conoscenza da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.<br />
Infine, avuto riguardo alla circostanza che il fenomeno del <em>lock in</em> si registra in larga misura nel settore dei servizi informatici, e l’ANAC indica alcune possibili soluzioni “tecniche” per prevenirlo o uscirne, potrebbe essere utile acquisire l’avviso dell’AGID, in particolare su alcuni specifici aspetti che di seguito si indicano.<br />
<em>6.</em> Per le ragioni sopra esposte, la Commissione sospende l’espressione del parere in attesa di una aggiornata consultazione dei soggetti portatori di interessi e di una aggiornata AIR.<br />
Sin da ora, sul contenuto delle linee guida osserva quanto segue.<br />
<em>6.1.</em> Nel paragrafo 1, che indica le possibili cause di infungibilità delle forniture e servizi e nel paragrafo 2.4, che indica come prevenire o superare il <em>lock-in</em>, con specifico riferimento a servizi e forniture informatiche, si indicano come possibile soluzione per prevenire il <em>lock-in</em> il passaggio all’utilizzo di sistemi di telecomunicazione basati su tecnologie standard e non proprietarie, e l’affidamento c.d. <em>multi-sourcing</em> (a due o più operatori).<br />
Il tema di come prevenire il <em>lock-in </em>o uscire da esso in caso di forniture e servizi informatici meriterebbe un maggiore approfondimento anche, se del caso, acquisendo sul punto l’avviso di AGID.<br />
Si rileva, poi, che nel considerando 50 della direttiva 2014/24 si indica che le “ragioni tecniche” che giustificano l’affidamento diretto a un determinato operatore economico “<em>possono anche derivare da requisiti specifici di interoperabilità che devono essere soddisfatti per garantire il funzionamento dei lavori, delle forniture o dei servizi da appaltare”.</em><br />
Andrebbe pertanto approfondito il profilo del se e in che limiti obblighi legali di interoperabilità possano giustificare affidamenti diretti, e se e con che modalità sia possibile assicurare l’interoperabilità tra sistemi informatici senza rischio di <em>lock-in</em>. Anche su tali profili si imporrebbe un approfondimento acquisendo sul punto il parere di AGID.<br />
<em>6.2.</em> Il par. 2 delle linee guida individua una serie di strumenti volti ad acclarare rigorosamente l’infungibilità delle prestazioni e la inesistenza di una pluralità di operatori economici, indicando, in particolare, la programmazione, la progettazione, e le consultazioni preliminari di mercato. Andrebbe altresì approfondito in che modo la corretta impostazione dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e segnatamente del costo del ciclo di vita, possa essere di ausilio per prevenire il <em>lock-in.</em><br />
<em>6.3.</em> Il par. 2.3. è intitolato alle “consultazioni preliminari di mercato” che precedono l’affidamento diretto. La Commissione rileva che l’argomento viene trattato sia facendo riferimento all’art. 66 codice, che prevede, come facoltà per le stazioni appaltanti, la possibilità di svolgere “consultazioni di mercato” per la preparazione dell’appalto e/o per informare gli operatori economici degli appalti programmati, sia facendo riferimento alla vera e propria “indagine di mercato”.<br />
Mentre le “consultazioni preliminari di mercato” sono uno strumento solo facoltativo, e come tale viene suggerito nelle linee guida, “l’indagine di mercato” è doverosa nei casi di procedure negoziate senza bando, come si evince dallo stesso art. 63, c. 5, e dall’art. 36, c. 2, lett. b) e c), per le procedure negoziate senza bando sotto soglia.<br />
E’ allora opportuno che:<br />
&#8211; il titolo del par. 2.3. non sia riferito alle sole “consultazioni preliminari di mercato” (che sono l’istituto facoltativo dell’art. 66), ma anche alle “indagini di mercato” di cui all’art. 63, c. 5 e all’art. 36, c. 2, lett. b) e c) (le “indagini di me<br />
&#8211; nel corpo del par. 2.3. sia meglio chiarito che mentre le consultazioni preliminari ex art. 66 sono facoltative, l’indagine di mercato <em>ex</em> art. 63, c. 5, è doverosa.<br />
<em>6.4.</em> Il fenomeno della fidelizzazione del fornitore/prestatore del servizio a causa di (asserite) ragioni tecniche andrebbe poi sottoposto a rigorosi obblighi di comunicazione strumentali ad una appropriata vigilanza.<br />
Si può in concreto determinare un abuso del “combinato disposto” dei diversi casi di affidamento diretto di cui all’art. 63 codice. Nei casi di servizi e forniture informatici, il c.d. lock in potrebbe indurre la stazione appaltante ad avvalersi degli affidamenti diretti di cui all’art. 63, c. 3, lett. b) (forniture complementari) e di cui all’art. 63, c. 5 (ripetizione di servizi analoghi). In entrambe le ipotesi di legge, l’affidamento diretto all’originario aggiudicatario è consentito, di regola, per non più di tre anni rispetto all’originario affidamento. Tuttavia, mentre per i servizi analoghi il limite del triennio è inderogabile, per le forniture complementari il limite non è assoluto. In ogni caso, allo scadere del triennio, un nuovo affidamento diretto all’originario aggiudicatario potrebbe essere giustificato invocando (non più l’art. 63 c. 3, lett. b) o c. 5, bensì) l’art. 63, c. 2, lett. b), n. 2) (concorrenza assente per motivi tecnici).<br />
Inoltre, anche ove, allo scadere del triennio, la stazione appaltante optasse per indire una gara con bando, in concreto il nuovo bando potrebbe essere strutturato sulla base delle caratteristiche tecniche dell’architettura informatica ormai realizzata, secondo il <em>know-how</em> dell’uscente, così di fatto favorendo la vittoria dell’operatore uscente anche in una nuova gara.<br />
Rapporti contrattuali che si protraggono nel tempo con il medesimo operatore economico, oltre il limite fisiologico dell’originario affidamento e del successivo triennio, anche dove, allo scadere dell’originario contratto, vi sia stata formalmente una nuova gara, ma aggiudicata all’uscente, dovrebbero essere comunicati dalle stazioni appaltanti all’ANAC ed essere da questa monitorati.<br />
Si invita pertanto l’ANAC a valutare se inserire nelle presenti linee guida o in altro strumento regolatorio indicazioni in tal senso.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Sospende l’espressione del parere in attesa degli adempimenti di cui in motivazione.<br />
&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>Rosanna De Nictolis</td>
<td>Franco Frattini</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Gianfranco Vastarella<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-3-11-2016-n-2284/">Consiglio di Stato &#8211; Commissione speciale &#8211; Parere &#8211; 3/11/2016 n.2284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Commissione speciale &#8211; Parere &#8211; 3/11/2016 n.2286</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-3-11-2016-n-2286/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-3-11-2016-n-2286/">Consiglio di Stato &#8211; Commissione speciale &#8211; Parere &#8211; 3/11/2016 n.2286</a></p>
<p>Pres. Frattini /Est. De Nictolis Il parere del CDS sulle Linee Guida Anac relative ai requisiti ex art. 80 D.Lgs. 163/2006, con particolare riferimento all&#8217;illecito professionale Contratti della P.A. – Gare &#8211; Requisiti di ordine generale &#8211; Linee guida ANAC – Criticità&#160; &#160; Numero 02286/2016 e data 03/11/2016 REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-3-11-2016-n-2286/">Consiglio di Stato &#8211; Commissione speciale &#8211; Parere &#8211; 3/11/2016 n.2286</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-3-11-2016-n-2286/">Consiglio di Stato &#8211; Commissione speciale &#8211; Parere &#8211; 3/11/2016 n.2286</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini /Est. De Nictolis</span></p>
<hr />
<p>Il  parere del CDS sulle Linee Guida Anac relative ai requisiti ex art. 80 D.Lgs. 163/2006, con particolare riferimento all&#8217;illecito professionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gare &#8211; Requisiti di ordine generale &#8211; Linee guida ANAC – Criticità&nbsp;<br />
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: right;"><strong>Numero 02286/2016 e data 03/11/2016</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>Adunanza della Commissione speciale del 26 ottobre 2016</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>NUMERO AFFARE 01888/2016</strong><br />
OGGETTO:</div>
<p>Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)<br />
&nbsp;<br />
Linee guida ANAC “<em>indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del codice”</em></p>
<div style="text-align: center;"><strong>LA COMMISSIONE SPECIALE</strong></div>
<p>Vista la nota n. 0143348 del 3 ottobre 2016, pervenuta in pari data, con cui l’ANAC ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull&#8217;affare consultivo in oggetto;<br />
Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Rosanna De Nictolis;<br />
&nbsp;<br />
<em>Premesso e considerato</em><br />
<em>1.</em> Sono all’esame di questo Consesso le linee guida dell’ANAC emanate ai sensi dell’art. 80, c. 13, d.lgs. n. 50/2016 recanti <em>&lt;<indicazione adeguati="" carenze="" dei="" delle="" di="" e="" mezzi="" nell="" prova="">&gt;&gt;.<br />
Le stesse sono pervenute corredate di lettera di accompagnamento a firma del Presidente dell’ANAC, dell’AIR e dei contributi pervenuti all’ANAC a seguito della consultazione pubblica che ha preceduto l’elaborazione delle linee guida.<br />
<em>2.</em> Giova premettere che l’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, rubricato “<em>motivi di esclusione</em>” reca l’elenco dei c.d. requisiti di carattere generale (o di idoneità morale) che devono possedere sia i concorrenti che i subappaltatori.<br />
Esso, al pari del previgente art. 38, d.lgs. n. 163/2006, reca l’elenco di molteplici requisiti, la cui mancanza costituisce “motivo di esclusione”.<br />
Tra essi, viene qui in rilievo la causa di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lett. c), consistente nel “<em>grave illecito professionale</em>”.<br />
In particolare è testualmente previsto che la stazione appaltante esclude l’operatore economico “<em>quando dimostri con mezzi adeguati che l&#8217;operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. </em><br />
<em>Tra questi rientrano: </em><br />
<em>&#8211; le significative carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all&#8217;esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; </em><br />
<em>&#8211; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; </em><br />
<em>&#8211; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione; </em><br />
<em>&#8211; ovvero l&#8217;omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.</em><br />
Nella previgente disciplina si dava rilevanza, da un lato, alla grave negligenza o mala fede nell’esecuzione di precedenti contratti con la medesima stazione appaltante, e, dall’altro lato, al grave errore professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante, intercorso anche in rapporti contrattuali con diverse stazioni appaltanti [Cons. St., sez. VI, 10 maggio 2007 n. 2245].<br />
Nella nuova disciplina la previsione ha una portata molto più ampia, in quanto, da un lato, non si opera alcuna distinzione tra precedenti rapporti contrattuali con la medesima o con diversa stazione appaltante, e, dall’altro lato, non si fa riferimento solo alla negligenza o errore professionale, ma, più in generale, all’illecito professionale, che abbraccia molteplici fattispecie, anche diverse dall’errore o negligenza, e include condotte che intervengono non solo in fase di esecuzione contrattuale, come si riteneva nella disciplina previgente [Cons. St., V, 21.7.2015 n. 3595], ma anche in fase di gara (le false informazioni, l’omissione di informazioni, il tentativo di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante).<br />
Peraltro, già una parte della giurisprudenza formatasi nella previgente disciplina aveva dato una lettura allargata dell’”errore professionale”, ritenuto comprensivo di qualsiasi comportamento scorretto che incidesse sulla credibilità professionale dell&#8217;operatore, e non soltanto delle violazioni delle norme di deontologia in senso stretto della professione cui appartenesse tale operatore [Cons. St., IV, 11.7.2016, n. 3070].<br />
<em>3.</em> Si richiede che l’illecito professionale sia grave, e tale da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del concorrente, e ne viene fornita una prima casistica, suscettibile di implementazione con linee guida dell’ANAC. La casistica deve ritenersi esemplificativa e non tassativa.<br />
In particolare, l’art. 80 c. 13, dispone che “<em>Con linee guida l&#8217;ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell&#8217;esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c)”.</em><br />
<em>4.</em> Quanto alla natura giuridica di tali linee guida, questo Consesso si limita a richiamare i propri precedenti pareri sullo schema di codice e sulle linee guida in tema di OEPV, SIA e RUP. Avuto riguardo alla tipologia di linee guida previste dalla legge delega e al contenuto del citato art. 80, c. 13, è da ritenere che quelle ivi previste appartengano al novero di quelle a carattere non vincolante, che hanno una funzione promozionale di buone prassi da parte delle stazioni appaltanti.<br />
Siffatta natura giuridica emerge da molteplici dati esegetici:<br />
a) l’art. 80, c. 5, lett. c), recepisce le previsioni comunitarie in tema di illecito professionale, e, fissando una causa di esclusione dalle gare, reca una disciplina completa e autoesecutiva;<br />
b) l’art. 80, c. 13, prevede le linee guida come “facoltative”, e dunque quale strumento non necessario per l’operatività della norma primaria, come tale diverso dalle disposizioni di esecuzione o attuazione;<br />
c) l’art. 80, c. 13 indica con chiarezza la finalità di tali linee guida, che è quella di “garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti”.<br />
<em>5.</em> Sotto il profilo contenutistico, l’art. 80 c. 13 individua i confini delle linee guida stabilendo che esse hanno ad oggetto:<br />
a) l’indicazione casistica delle “significative carenze” nell’esecuzione di un precedente contratto;<br />
b) quali sono i mezzi di prova “adeguati” per dimostrare le cause di esclusione elencate nel citato art. 80, c. 5, lett. c).<br />
Come già osservato, l’art. 80, c. 5, lett. c), non contempla un numero chiuso di illeciti professionali, e le significative carenze nell’esecuzione contrattuale sono solo uno dei molteplici illeciti professionali elencati nella disposizione, peraltro in modo esemplificativo e non tassativo.<br />
L’art. 80 c. 13 demanda alle linee guida di individuare la casistica non di tutti gli illeciti professionali, ma solo di quello consistente nella significativa carenza nell’esecuzione di un precedente contratto.<br />
Per altro verso, però, lo stesso art. 80, c. 13 demanda alle linee guida di indicare i “mezzi di prova adeguati”, per dimostrare la sussistenza di qualsivoglia illecito professionale, e non solo di quello consistente nel pregresso significativo inadempimento.<br />
<em>6.</em> Le linee guida elaborate dall’ANAC hanno consapevolmente un perimetro più esteso rispetto a quello fissato dall’art. 80, c. 13.<br />
Invero, nella elaborazione delle linee guida, come si afferma nella lettera di accompagnamento, si è reso necessario, al fine di individuare i mezzi di prova adeguati, “<em>specificare e chiarire le fattispecie esemplificative individuate in via generica nella norma e (…) fornire indicazioni interpretative e operative anche sullo svolgimento delle valutazioni discrezionali rimesse alle stazioni appaltanti</em>”.<br />
Come si legge sempre nella citata lettera di accompagnamento “<em>dette indicazioni, anche se non strettamente richieste ai sensi dell’art. 80, comma 13 (…) si pongono come propedeutiche alla definizione dei mezzi di prova adeguati”.</em><br />
Giova anche rammentare che il Consiglio di Stato in sede di parere sullo schema del nuovo codice dei contratti pubblici, in relazione a tale previsione aveva osservato: “<em>Va riponderato il comma 13, (…). In particolare, dovrebbe essere specificato che tali linee guida si limitano ad indicazioni meramente esemplificative e che esse non possono in alcun modo limitare gli apprezzamenti discrezionali da parte delle stazioni appaltanti, ovvero fornire una sorta di ‘catalogo chiuso’ di cause di esclusione (catalogo che, secondo l’id quod plerumque accidit, si presterebbe agevolmente a comportamenti elusivi ed opportunistici, sortendo un effetto di fatto opposto rispetto a quello auspicato). A tal fine, dopo le parole “da parte delle stazioni appaltanti” si potrebbero inserire le seguenti: “e comunque in via non esaustiva,”.</em><br />
Tale osservazione non è stata accolta nel testo finale. Tuttavia, sia dalla circostanza che lo stesso codice fornisce una elencazione esemplificativa di illeciti professionali, sia dalla circostanza che le linee guida in materia hanno natura non vincolante e funzione promozionale di buone prassi, si evince che le linee guida individuano gli illeciti professionali in modo non tassativo ma solo esemplificativo.<br />
In tal senso dispongono espressamente le linee guida oggetto del presente parere, lasciando alle stazioni appaltanti la possibilità di individuare altre ipotesi, non espressamente contemplate dalle linee guida, che siano oggettivamente riconducibili alla fattispecie astratta del grave illecito professionale.<br />
Attesa, poi, la natura non vincolante delle linee guida in esame, e considerato il potere generale dell’ANAC, ai sensi dell’art. 213, c. 2, d.lgs. n. 50/2016, di adottare linee guida con funzione di orientamento delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, non è dubitabile che le presenti linee guida possano andare oltre lo stretto perimetro delimitato dall’art. 80, c. 13, tanto più che la individuazione casistica di illeciti professionali diversi dal significativo pregresso inadempimento è strumentale alla corretta individuazione dei mezzi di prova adeguati di tali illeciti.<br />
Non sarebbe infatti logicamente definibile il mezzo di prova di un illecito, se non si stabilisse prima di quale illecito si sta trattando.<br />
Appare in conclusione corretta l’opzione di individuare una casistica allargata di illeciti professionali.<br />
<em>7.</em> In relazione al “par. I – Ambito di applicazione”, si osserva quanto segue.<br />
<em>7.1.</em> Il paragrafo relativo all’ambito di applicazione è formalmente riferito all’art. 80, c. 5, lett. c), ma riguarda, in realtà l’intero art. 80, indicando i settori e i soggetti cui si riferiscono le cause di esclusione.<br />
L’intero paragrafo potrebbe essere omesso in quanto meramente ripetitivo di norme di legge, e esulante dall’ambito necessario delle linee guida di cui all’art. 80, c. 13.<br />
<em>7.2.</em> Tuttavia, ove si opti per mantenerlo, esso necessita di alcune integrazioni e correzioni al fine di non ingenerare equivoci.<br />
Anzitutto, va chiarito che l’art. 80, c. 5, lett. c) non ha un ambito applicativo diverso dalle restanti ipotesi dell’art. 80.<br />
Pertanto, nel par. 1.1. le parole “<em>L’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice si applica</em>”, vanno sostituite con “<em>L’art. 80 del codice e, segnatamente, per quel che qui rileva, il suo comma 5, lett. c), si applica”.</em><br />
Inoltre il par. 1.1., nel fare riferimento ai settori ordinari e speciali, è incompleto, dovendosi precisare che l’art. 80 si applica anche alle concessioni, nonché a tutti i settori soggetti al codice, senza differenza di soglia.<br />
Ancora, nel par. 1.3., nell’indicarsi gli ambiti in cui rileva il possesso dei requisiti dell’art. 80, è stato omesso il subappalto.<br />
<em>7.3.</em> Infine, questa Commissione speciale rileva che le linee guida delimitano correttamente, in base alla fonte primaria vigente, l’ambito applicativo dell’art. 80 nei settori speciali, con la distinzione tra amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quale risulta dall’art. 136 del codice.<br />
Infatti, con una inversione di rotta rispetto al codice del 2006, il d.lgs. n. 50/2016 rende facoltativa l’applicazione dell’art. 80, nei settori speciali, da parte degli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici.<br />
E tuttavia questa Commissione ritiene doveroso sollecitare una riflessione ulteriore del Governo su tale aspetto, in sede di decreto correttivo del codice. Invero, una doverosità della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 in capo agli operatori economici nei settori speciali, anche da parte di enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, assicurerebbe una maggiore trasparenza e moralizzazione di tale ambito di mercato. Lungi dall’essere un ingiustificato <em>gold plating </em>rispetto al minimo comunitario, sembrerebbe una migliore attuazione del principio di legge delega che per i settori speciali ha prescritto “<em>puntuale indicazione, in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali, delle disposizioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati</em>” (art. 1, lett. h), legge delega).<br />
<em>7.4.</em> Per quanto esposto, i par. 1.1., 1.2. e 1.3. possono essere sostituiti come segue:<br />
“<em>1.1. L’art. 80 del codice e, segnatamente, per quel che qui rileva, il suo comma 5, lett. c), si applica ai settori ordinari, sia sopra che sotto soglia (art. 36, comma 5), e alle concessioni di lavori e servizi (art. 164, commi 2 e 4).</em><br />
<em>1.2. I motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice, e, segnatamente, per quel che qui rileva, del suo comma 5, lett. c), sono presi in considerazione anche:</em><br />
<em>a) in relazione ai subappaltatori (art. 80, comma 14);</em><br />
<em>b) ai fini dell’attestazione di qualificazione per i lavori pubblici (art. 84, comma 4);</em><br />
<em>c) in relazione alle imprese ausiliarie nei casi di avvalimento (art. 89, comma 3);</em><br />
<em>d) in relazione al contraente generale (art. 198, comma 1, lett. a).</em><br />
<em>1.3. Le norme e i criteri oggettivi per l&#8217;esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l&#8217;esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l&#8217;innovazione devono includere i motivi di esclusione di cui all’art. 80, quando l’ente aggiudicatore è un’amministrazione aggiudicatrice, e possono includere detti motivi di esclusione, quando l’ente aggiudicatore non è un’amministrazione aggiudicatrice, alle condizioni stabilite dall’art. 136 del codice”.</em><br />
Infine, nel par. 1.4., per le ragioni già esposte, le parole “<em>Le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice non si applicano</em>” vanno sostituite con le parole ““<em>Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del codice, e, segnatamente, per quel che qui rileva, dal suo comma 5, lett. c), non si applicano”</em>.<br />
<em>8.</em> In relazione al “<em>par. II- Ambito oggettivo, subparagrafo 2.1.1. &#8211; Significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto</em>”, si osserva quanto segue.<br />
<em>8.1.</em> Nel par. 2.1.1. si legge che “<em>i comportamenti gravi e significativi”</em> rilevano “<em>se sono sintomatici di persistenti carenze professionali nell’esecuzione di prestazioni contrattuali”.</em><br />
L’art. 80 c. 5, lett. c), codice fa riferimento alle “<em>significative carenze</em>”, non anche alle carenze “<em>persistenti</em>”.<br />
L’art. 57, par. 4, lett. f), direttiva 2014/24, fa riferimento a “<em>significative o persistenti carenze”.</em><br />
E’ allora chiaro che per il diritto comunitario l’inadempimento non deve essere contemporaneamente significativo e persistente, potendo essere alternativamente significativo o persistente.<br />
A sua volta il codice laddove fa riferimento solo alla “<em>significativa carenza</em>” include implicitamente anche l’ipotesi di inadempimento persistente, ossia reiterato, che è tuttavia solo uno dei casi di inadempimento significativo, ma non esaurisce l’intera casistica. Infatti anche un inadempimento singolo, non reiterato, può essere da solo “significativo” se di particolare gravità.<br />
Pertanto, le linee guida non possono affermare che ai fini della significatività del pregresso inadempimento, occorre necessariamente che lo stesso sia “persistente”, vale a dire reiterato.<br />
Si suggerisce pertanto sostituire la locuzione “<em>detti comportamenti rilevano se sono sintomatici di persistenti carenze professionali</em>” con “<em>detti comportamenti rilevano se anche singolarmente costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti carenze professionali”.</em><br />
<em>8.2.</em> L’art. 80, c. 5, lett. c), in combinato con il c. 13, codice, demanda alle linee guida il solo compito di individuare la casistica delle significative carenze nell’esecuzione di precedenti contratti; ma indica già in modo compiuto e tassativo un indice di riconoscimento delle “significative carenze”, ancorato agli effetti giuridici che si sono prodotti, e che sono i seguenti: “<em>risoluzione anticipata del contratto, non contestata in giudizio, ovvero confermata all&#8217;esito di un giudizio, ovvero una condanna al risarcimento del danno o l’applicazione di altre sanzioni”.</em> Possono essere considerate come “altre sanzioni”, l’incameramento delle garanzie di esecuzione o l’applicazione di penali, fermo che la sola applicazione di una clausola penale non è di per sé sintomo di grave illecito professionale, specie nel caso di applicazione di penali in misura modesta.<br />
Se, pertanto, in relazione ad un pregresso contratto, non si sono prodotti tali effetti giuridici (risoluzione anticipata “definitiva” perché non contestata ovvero confermata in giudizio, penali, risarcimento, incameramento della garanzia), un eventuale &#8220;inadempimento contrattuale” non assurge, per legge, al rango di “significativa carenza”.<br />
Si tratta, evidentemente, di una semplificazione “a fini probatori”, in quanto se non si sono prodotti tali effetti tipizzati, è ben più complesso fornire la prova incontestabile che il pregresso inadempimento è stato “significativo”.<br />
La scelta del legislatore italiano, di tipizzare gli effetti giuridici al fine di stabilire quando un inadempimento contrattuale assurge al rango di “grave illecito professionale” è in linea con la giurisprudenza della C. giust. UE secondo cui l’illecito professionale è causa di esclusione solo quando abbia connotati di oggettiva gravità [C. giust. UE, sez. III, 13 dicembre 2012 C-465/11].<br />
Il compito delle linee guida è pertanto solo quello di individuare le “significative carenze”, non anche quello di individuare ulteriori “effetti giuridici” di esse, rispetto a quelli tipizzati dalla legge.<br />
Ne deriva che nel par. 2.1.1.2. va espunto l’inciso “<em>oppure abbiano dato luogo a modifiche o varianti non previste nei documenti iniziali di gara”</em> fattispecie che non può assumere rilevanza come “effetto giuridico” della significativa carenza, ma semmai come comportamento integrante di per sé stesso l’illecito professionale, sempre che la modifica o variante sia l’effetto di un errore professionale imputabile all’esecutore. Invece l’inciso, oltre ad aggiungere un effetto giuridico a quelli previsti dalla legge, è generico, in quanto non ogni modifica o variante è imputabile all’esecutore.<br />
E’ pertanto opportuno che nel par. 2.1.1.2. si distinguano gli “effetti giuridici” delle significative carenze, dalle condotte che sono “significative carenze”.<br />
Il tema delle modifiche o varianti va affrontato tenendo conto delle ipotesi in cui esse si verificano ai sensi del vigente art. 106 codice e del previgente art. 132, codice del 2006 (atteso che, dovendosi, ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. c), valutare i pregressi inadempimenti, per un certo numero di anni avranno rilevanza i contratti stipulati in base al d.lgs. n. 163/2006), e quando esse sono imputabili all’esecutore.<br />
A titolo di mero suggerimento e spunto di riflessione, una possibile riscrittura del par. 2.1.1.2 potrebbe essere la seguente:<br />
&lt;&lt;<em>2.1.1.2. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) codice assumono rilevanza “le significative carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione” quando hanno prodotto come effetto giuridico:</em><br />
<em>a) la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all&#8217;esito di un giudizio;</em><br />
<em>b) ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad “altre sanzioni”. Per “altre sanzioni” possono intendersi l’applicazione di clausole penali o l’incameramento di garanzie di esecuzione, ai sensi degli artt. 103 e 104 del codice o della previgente disciplina.</em><br />
<em>Costituiscono “significative carenze”, a titolo esemplificativo, le seguenti condotte, sempre che abbiano i requisiti di “grave illecito professionale”:</em><br />
<em>1) l&#8217;inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;</em><br />
<em>2) le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;</em><br />
<em>3) il ritardo nell&#8217;adempimento;</em><br />
<em>4) l&#8217;errore professionale nell&#8217;esecuzione della prestazione;</em><br />
<em>5) l&#8217;aver indotto in errore l&#8217;amministrazione circa la fortuità dell&#8217;evento che dà luogo al ripristino dell&#8217;opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell&#8217;amministrazione stessa;</em><br />
<em>6) nei contratti misti di progettazione ed esecuzione l’omissione o errore di progettazione imputabile all’esecutore che ha determinato una modifica o variante, ai sensi dell’art. 106, comma 2, codice, o della pregressa disciplina (art. 132, d.lgs. n. 163/2006);</em><br />
<em>7) negli appalti di progettazione e concorsi di progettazione, l’omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell’art. 106, comma 2, codice, o della pregressa disciplina (art. 132, d.lgs. n. 163/2006);</em><br />
<em>8) l&#8217;adozione di comportamenti scorretti.”</em><br />
<em>8.2</em>. In relazione a tale tipologia di grave illecito professionale, si deve poi rilevare che nei casi più gravi l’inadempimento contrattuale può costituire reato ai sensi degli artt. 355 e 356 c.p., e in tal caso la condanna definitiva è causa di esclusione in base all’art. 80, c. 1, codice, che annovera espressamente tali fattispecie delittuose alla lett. b).<br />
Però la condanna non definitiva, che non rileva ai sensi dell’art. 80 c. 1, può rilevare ai sensi del c. 5, il che può accadere se essa contenga una condanna al risarcimento del danno, ossia uno degli effetti tipizzati dall’art. 80, c. 5, lett. c) [in tal senso, in relazione alla previgente disciplina, Cons. St.. V, 20.11.2015 n. 5299].<br />
Né con tale ragionamento si amplia il novero delle cause di esclusione, perché si tratta di titoli di reato espressamente contemplati dall’art. 80, c. 1, lett. b) e di condotte integranti i gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. c).<br />
Le linee guida potrebbero pertanto opportunamente chiarire il rispettivo ambito di applicazione dell’art. 80, c. 1, e dell’art. 80, c. 5, lett. c), quando il grave inadempimento contrattuale abbia comportato una condanna penale, definitiva o non definitiva.<br />
<em>9.</em> In relazione al paragrafo 2.1.2 <em>“gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara</em>” si osserva quanto segue.<br />
<em>9.1.</em> L’ulteriore casistica contenuta nell’art. 80, c. 5, lett. c), codice prevede quattro condotte, tutte però riconducibili al <em>genus </em>turbativa di gara.<br />
Si menzionano infatti:<br />
a) il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante;<br />
b) il tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; c) il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione;<br />
d) l&#8217;omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.<br />
Le linee guida, da un lato, individuano una casistica riconducile alle quattro fattispecie legali, dall’altro lato individuano due ulteriori ipotesi di grave illecito professionale in corso di gara, in particolare le ipotesi di <em>bid rigging</em> &#8211; ossia di accordi tra i concorrenti volti a falsare la concorrenza nella gara &#8211; e il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, ad esso imputabile per dolo o colpa.<br />
<em>9.2</em>. Sul piano sostanziale, si osserva che le linee guida configurano come grave illecito professionale l’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto colposo o doloso dell’aggiudicatario, che abbia dato luogo a incameramento della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93.<br />
Occorre rilevare che l’art. 93, c. 6 codice, innovando rispetto al previgente art. 75 codice del 2006, prevede l’incameramento della cauzione provvisoria in caso di mancata stipulazione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, solo se la condotta dell’aggiudicatario sia connotata da “dolo o colpa grave”.<br />
Inoltre, per l’art. 83, comma 5, lett. c), è causa di esclusione non qualsivoglia illecito professionale, ma solo il “grave illecito professionale”.<br />
Pertanto nelle linee guida non si può dare rilevanza a qualsiasi grado di colpa, ma si deve dare rilevanza solo alla colpa grave (oltre che al dolo).<br />
Sicché, nel paragrafo 2.1.2.3. le parole “<em>fatto doloso o colposo</em>” vanno sostituite con le parole “<em>fatto doloso o gravemente colposo”.</em><br />
Questa Commissione non può tuttavia esimersi dal rilevare che nello schema originario del codice l’art. 93, c. 6, aveva una diversa formulazione, in linea con la previgente disciplina, prevedendo che la cauzione provvisoria coprisse la mancata sottoscrizione del contratto “<em>per fatto dell’affidatario”,</em> prescindendosi dal profilo della imputabilità a titolo di dolo o colpa grave.<br />
La formulazione definitiva indebolisce la posizione della stazione appaltante, che potrà incamerare la cauzione provvisoria, in caso di mancata stipulazione del contratto per fatto dell’affidatario, solo se provi il dolo o la colpa grave.<br />
La posizione della stazione appaltante è ulteriormente indebolita dalla previsione, applicabile sia alla cauzione provvisoria che a quella definitiva, della esclusione del vincolo di solidarietà tra i garanti (art. 104, c. 10), che non sembra molto coerente con il principio della garanzia a prima richiesta.<br />
Appare doveroso segnalare tale aspetto al Governo, al fine di ulteriore riflessione in sede di decreto correttivo del codice.<br />
<em>9.3.</em> Sul piano formale, appare preferibile strutturare il paragrafo 2.1.2. delle linee guida, per una migliore fruibilità da parte dei destinatari, in modo che la casistica sia riferita alle singole ipotesi di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), ovvero costituisca ulteriore casistica.<br />
Si suggerisce pertanto la seguente riformulazione del par. 2.1.2., con modifiche puramente formali:<br />
“<em>2.1.2 Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara</em><br />
<em>2.1.2.1. L’ulteriore casistica contenuta nell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice prevede quattro condotte, tutte riconducibili al genus turbativa di gara.</em><br />
<em>Si menzionano infatti:</em><br />
<em>a) il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante;</em><br />
<em>b) il tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; c) il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione; </em><br />
<em>d) l&#8217;omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.</em><br />
<em>La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell&#8217;eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti che integrino i presupposti di cui al punto 2.1., idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere, volontariamente e consapevolmente dal concorrente.</em><br />
<em>2.1.2.2. Rilevano, a titolo esemplificativo:</em><br />
<em>a) quanto all’ipotesi legale de “il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante”, gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:</em><br />
<em>a.1) alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;</em><br />
<em>a.2) all&#8217;adozione di provvedimenti di esclusione;</em><br />
<em>a.3) all&#8217;attribuzione dei punteggi.</em><br />
<em>b) quanto all’ipotesi legale de “il tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio”, i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine:</em><br />
<em>b.1) al nominativo degli altri concorrenti;</em><br />
<em>b.2) al contenuto delle offerte presentate;</em><br />
<em>c) quanto all’ipotesi legale de “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione”, e all’ipotesi legale de “l&#8217;omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, i comportamenti posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare, nell&#8217;amministrazione, un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell&#8217;attribuzione del punteggio. La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione e il parametro della colpa professionale. Rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo:</em><br />
<em>c.1) la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara;</em><br />
<em>c.2) la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione;</em><br />
<em>c.3) l&#8217;omissione di informazioni in ordine alla carenza, sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificatamente richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, ma indicati dall&#8217;offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla stazione appaltante nel caso in cui l&#8217;offerta appaia anormalmente bassa.</em><br />
<em>2.1.2.3. Acquista inoltre rilevanza, se integra i presupposti del punto 2.1, la sussistenza di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.</em><br />
<em>2.1.2.4. Assumono rilevanza, altresì, tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell&#8217;affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall&#8217;art. 93 del codice.”.</em><br />
<em>9.4.</em> Anche in relazione alle condotte che costituiscono turbativa di gara, si deve rilevare che esse possono dare luogo anche a illecito penale, e segnatamente a uno dei reati di cui agli artt. 353, 353-<em>bis</em>, 354 c.p., che costituiscono, se risultanti da condanne penali definitive, causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, c. 1, del codice, che annovera espressamente tali fattispecie delittuose alla lett. b). La condanna non definitiva può invece acquisire rilevanza come causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. c).<br />
Né con tale ragionamento si amplia il novero delle cause di esclusione, perché si tratta di titoli di reato espressamente contemplati dall’art. 80, c. 1, lett. b) e di condotte integranti i gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. c).<br />
Le linee guida potrebbero opportunamente chiarire il rispettivo ambito di applicazione dell’art. 80, c. 1 e dell’art. 80, c. 5, lett. c).<br />
<em>10.</em> Il paragrafo 2.1.3. delle linee guida individua casistica ulteriore, rispetto al codice, in ordine al grave illecito professionale, desunta dagli illeciti antitrust definitivamente accertati ovvero da provvedimenti sanzionatori dell’ANAC iscritti nel casellario informatico.<br />
Mentre i provvedimenti sanzionatori dell’AGCM acquisiscono rilevanza solo se inoppugnabili, i provvedimenti sanzionatori dell’ANAC acquistano rilevanza quando iscritti nel casellario dell’Autorità. Sarebbe opportuno circoscrivere la rilevanza ai soli provvedimenti sanzionatori dell’ANAC divenuti inoppugnabili, o quanto meno, se contestati in giudizio, non sospesi dal giudice amministrativo.<br />
<em>11.</em> In relazione al “<em>paragrafo III- ambito soggettivo</em>” si segnalano una inesattezza e una questione esegetica quanto al subappaltatore.<br />
<em>11.1.</em> Quanto alla inesattezza, nel riquadro in neretto che segue il paragrafo 3.2. si legge che “<em>la stazione appaltante deve verificare l’assenza della causa ostativa prevista dall’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice in capo: (…) al subappaltatore nel caso previsto dall’art. 105, comma 6, del Codice</em>”.<br />
Tale affermazione è incompleta.<br />
L’art. 105, c. 6 del codice indica in quali casi è obbligatorio indicare sin dalla gara una terna di nomi di subappaltatori, in deroga alla regola generale secondo cui i nomi dei subappaltatori non vanno indicati in gara, essendo sufficiente che il concorrente si limiti ad indicare quali prestazioni intende subappaltare, e potendo depositare i contratti di subappalto dopo la stipula del contratto e prima dell’inizio dell’esecuzione.<br />
A sua volta, l’art. 80, sia al c. 1, che al c. 5, prevede che le cause di esclusione di cui al c. 1 e al c. 5, comportano l’esclusione del concorrente principale anche se riferite al subappaltatore, nel solo caso dell’art. 105, c. 6, ovvero quando la terna dei subappaltatori deve essere indicata in gara.<br />
Questo però non significa che negli altri casi di subappalto, quando la terna non va indicata in gara, la stazione appaltante non sia tenuta a verificare in capo ai subappaltatori il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, ivi compreso quello di cui al c. 5, lett. c).<br />
Infatti l’art. 80, c. 14, dispone che “<em>Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo”.</em><br />
Pertanto, la frase “al subappaltatore nel caso previsto dall’art. 105, comma 6, del Codice” va riformulata in uno dei seguenti modi alternativi:<br />
“<em>al subappaltatore ai sensi dell’art. 80, comma 14 del codice”;</em><br />
ovvero<br />
“<em>al subappaltatore, in corso di gara nel caso previsto dall’art. 105, comma 6, del codice, ovvero dopo che è noto il nome del subappaltatore, negli altri casi di subappalto, ai sensi dell’art. 80, comma 14, del codice”.</em><br />
<em>11.2</em>. Si segnala poi una questione esegetica delicata, che il punto 3.2. non affronta, e, anzi, la formulazione del punto 3.2. può dare luogo a ulteriori dubbi esegetici. Nel punto 3.2. si afferma che “<em>Nei casi di cui all&#8217;art. 105, comma 6, del Codice, l&#8217;accertamento della sussistenza di una delle cause ostative previste dall&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) del Codice nei confronti di un subappaltatore comporta l&#8217;esclusione del concorrente”.</em><br />
L’art. 80, c. 5, nonché l’art. 80, c. 1, prevedono che le cause di esclusione ivi previste comportano l’esclusione del concorrente principale, non solo se riguardano lo stesso concorrente principale, ma anche se riguardano un subappaltatore, nei casi in cui è obbligatorio indicare in gara una terna di subappaltatori (art. 105, c. 6).<br />
Si pone tuttavia un problema di coordinamento di tali previsioni con l’art. 105, c. 12, a tenore del quale “<em>L&#8217;affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all&#8217;articolo 80</em>.”. Tale previsione costituisce trasposizione dei pertinenti articoli delle direttive, secondo cui ogni qualvolta le stazioni appaltanti sono tenute, in base alle leggi nazionali, a verificare le cause di esclusione anche nei confronti dei subappaltatori, esse chiedono agli operatori economici di sostituire i subappaltatori che risultano privi dei requisiti generali.<br />
Le direttive sembrano dunque consentire la possibilità di sostituire i subappaltatori privi dei requisiti anche quando i loro nomi vanno indicati in gara.<br />
Sicché, le disposizioni dell’art. 80, c. 1 e c. 5, che sembrano invece prevedere la esclusione del concorrente per difetto dei requisiti del subappaltatore, senza possibilità di sostituirlo, potrebbero anche prestarsi a dubbi di compatibilità comunitaria.<br />
Sembrerebbe peraltro possibile darne una interpretazione comunitariamente orientata, ritenendo quanto meno che, quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad evitare l’esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni.<br />
Pertanto, il par. 3.2. andrebbe o integrato con i pertinenti chiarimenti esegetici, o espunto del tutto, nelle more di eventuali linee guida specifiche sul subappalto e su tale questione, ovvero di un intervento correttivo del codice.<br />
<em>12.</em> Il par. IV relativo ai “<em>mezzi di prova adeguati</em>” dà luogo ad alcuni rilievi. Indubbiamente esso si colloca in un quadro normativo primario di non semplice attuazione.<br />
<em>12.1.</em> Giova ricostruire il quadro normativo primario.<br />
Quanto ai mezzi di prova del grave illecito professionale, la giurisprudenza formatasi nella disciplina previgente aveva ritenuto possibile che la stazione appaltante chiedesse ai concorrenti di dichiarare le precedenti risoluzioni contrattuali nei loro confronti, anche se relative ad appalti affidati da altre stazioni appaltanti, diverse da quella che ha bandito la gara [Cons. St., VI, 5.5.2016 n. 1766; Id., V, 11.4.2016 n. 1412; Id., III, 26.2.2016 n. 802; Id., V, 18.1.2016 n. 122], rientrando nel dovere di dichiarazione completa sui requisiti generali anche l’onere di indicare eventuali pregresse risoluzioni [Cons. St., V, 22.10.2015 n. 4870; Id., 19.8.2015 n. 3950; Id., V, 25.2.2015 n. 943; Id., III, 5.5.2014 n. 2289].<br />
Questo valeva come “autodichiarazione”. La stazione appaltante poteva poi con ogni mezzo provare la sussistenza dell’illecito professionale secondo quanto testualmente disponeva l’art. 38, c. 1, lett. f), che menzionava “<em>l’errore grave nell’esercizio dell (…) attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”.</em><br />
Nel vigore del nuovo codice, occorre distinguere tra autodichiarazione, effettuata tramite il DGUE (documento di gara unico europeo), e prove che la stazione appaltante può acquisire o esigere dai concorrenti.<br />
Nell’ambito del DGUE, è esigibile che il concorrente autodichiari l’assenza di gravi illeciti professionali, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza formatasi nel vigore del codice del 2006.<br />
Quanto ai mezzi di prova volti a verificare la veridicità di quanto autodichiarato, occorre considerare che nel nuovo codice non opera più la atipicità dei mezzi di prova.<br />
Invero, il codice, in linea con le direttive, reca un elenco tassativo di mezzi di prova che possono essere chiesti agli operatori economici (art. 86), e per il resto onera la stazione appaltante di cercare le prove d’ufficio, tramite la istituenda banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81, c. 1) (e nelle more della sua istituzione tramite la banca dati AVC-Pass istituita presso l&#8217;ANAC (art. 81, c. 2; art. 216, c. 13), e, per gli operatori stranieri, tramite il sistema <em>e-certis</em> (art. 88).<br />
E’ da rilevare che l’art. 86, se indica i mezzi di prova che possono essere chiesti ai concorrenti in relazione ai requisiti generali di cui all’art. 80, c. 1, 2, 3, e 4, nulla dice sui mezzi di prova esigibili dai concorrenti in relazione ai requisiti generali di cui all’art. 80, c. 5.<br />
Stante il principio di tassatività delle prove che possono essere chieste ai concorrenti, se ne desume che le prove dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, possono, allo stato, essere acquisite solo d’ufficio, tramite le banche dati nazionali e tramite <em>e-certis.</em><br />
<em>12.2.</em> In tale quadro normativo primario, le linee guida:<br />
a) correttamente affermano che nell’ambito del DGUE il concorrente deve autodichiarare l’assenza di gravi illeciti professionali, ovvero la sussistenza di essi e di qualunque notizia che possa porre in dubbio l’integrità o affidabilità del concorrente, salva valutazione della stazione appaltante. Tanto è in linea con la pregressa giurisprudenza sopra richiamata;<br />
b) correttamente affermano il principio di tassatività dei mezzi di prova, non richiedibili ai concorrenti, ma solo acquisibili d’ufficio da parte delle stazioni appaltanti.<br />
<em>12.3.</em> Tuttavia, le linee guida devono essere integrate sotto altri profili:<br />
1) esse si limitano ad affermare che le stazioni appaltanti devono comunicare al casellario informatico ogni circostanza rilevante ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. c), ad esempio i provvedimenti di risoluzione, applicazione di penali, incameramenti di cauzioni. Ma questo è quanto occorre ad alimentare la banca dati; occorre poi prevedere che è attraverso la banca dati, e i provvedimenti rilevanti in essa inseriti, che si acquisiscono le prove ex art. 80, c. 5, lett. c); tale profilo non è affrontato nelle linee guida; inoltre, e come già rilevato, l’inadempimento contrattuale potrebbe costituire illecito penale ex artt. 355 e 356 c.p., e anche la condanna non passata in giudicato potrebbe costituire mezzo di prova, tramite il certificato dei carichi pendenti;<br />
2) le linee guida non indicano quali sono i mezzi di prova degli illeciti professionali commessi in gara appartenenti al<em> genus</em> turbativa di gara; si limitano infatti ad affermare che le stazioni appaltanti comunicano i provvedimenti adottati <em>ex</em> art. 80, c. 5, lett. c). Ora, si deve osservare che l’illecito consistente nella “turbativa di gara” è rilevante come causa di esclusione non solo se commesso nella specifica gara, ma anche se commesso in gare pregresse e ovviamente, risulti provato. Come già rilevato, la turbativa di gara può anche costituire illecito penale, e sotto tale profilo, un mezzo di prova idoneo potrebbe essere il certificato del casellario giudiziario, ivi compreso il certificato dei carichi pendenti; un ulteriore mezzo di prova potrebbero essere i provvedimenti sanzionatori dell’ANAC, che infatti sono menzionati, ma nel par 2.1.3. relativo alla tipologia di illeciti, e non anche nel par. IV, relativo ai mezzi di prova.<br />
3) le linee guida pur avendo indicato altri illeciti professionali, aggiuntivi rispetto a quelli del codice, e segnatamente gli illeciti antitrust, non indicano poi quali sono i mezzi di prova di essi. Occorre invece stabilire come le stazioni appaltanti possano utilizzare un provvedimento sanzionatorio dell’AGCM quale mezzo di prova, atteso che in base al codice acquisiscono le prove tramite la banca dati nazionale degli operatori economici (e nelle more di essa tramite AVCPass), se del caso stabilendo che i provvedimenti antitrust vanno inseriti nelle banche dati utilizzabili per gli appalti pubblici;<br />
4) infine, non è indicato, per gli operatori economici stranieri, quali sono i possibili mezzi di prova equivalenti a quelli utilizzabili per gli operatori economici nazionali, né ne è prescritta l’acquisizione tramite <em>e-certis.</em><br />
<em>12.4.</em> In conclusione, si suggerisce che le linee guida contengano:<br />
&#8211; una più analitica elencazione dei mezzi di prova rilevanti, distinti per l’illecito “significative carenze nella pregressa esecuzione”, per l’illecito “turbativa di gara”, e per gli altri illeciti professionali individuati dalle linee guida;<br />
&#8211; una indicazione più dettagliata delle banche dati attraverso cui le stazioni appaltanti acquisiscono tali mezzi di prova, ai sensi degli artt. 81, 88, 216, c. 13, codice.<br />
<em>13.</em> In relazione al “<em>par. V, rilevanza temporale</em>”, si osserva quanto segue.<br />
<em>13.1.</em> Le linee guida ritengono che quando sussiste una delle cause ostative di cui all’art. 80, c. 5, lett. c), il periodo di esclusione non può superare i tre anni “<em>decorrenti dalla data dell’annotazione della notizia nel casellario informatico dell’Autorità”.</em><br />
Questa soluzione, pur mossa da un lodevole intento, è allo stato priva di base normativa.<br />
Giova considerare che, allo stato, lo stesso art. 80 codice si presenta lacunoso e necessita di correzione.<br />
Infatti l’art. 80, c. 10, a causa di un evidente errore materiale commesso nel testo definitivo rispetto allo schema, indica la durata massima di rilevanza delle cause di esclusione solo con riferimento alle condanne penali, e non anche con riferimento alle altre cause di esclusione contemplate dall’art. 80.<br />
Che si tratti di errore materiale si desume dal confronto con la bozza di codice, trasmessa dal MIT agli organi competenti per i pareri, in cui nell’art. 80 c. 10 era previsto che il periodo di esclusione dalle gare non superasse “<em>i tre anni, decorrenti dalla data del fatto, nei casi di cui ai commi 4 e 5”.</em> Tale inciso è stato invece omesso nel testo definitivo.<br />
Il riferimento ai tre anni decorrenti “<em>dalla data del fatto</em>” costituiva letterale recepimento della direttiva 2014724 che, appunto, prescrive che i legislatori nazionali “<em>determinano il periodo massimo di esclusione</em>”, e che “<em>se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera (…) i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4</em>” (art. 57, par. 7, direttiva 2014/24; il par. 4 di tale art. 57 è recepito nell’art. 80, c. 5, codice; nel testo inglese della direttiva: “<em>date of the relevant event</em>”; nel testo francese della direttiva: “<em>date de l’’èvènement</em>”; nel testo spagnolo della direttiva: “<em>fecha del hecho relevante</em>”; nel testo tedesco della direttiva: “<em>af dem betreffenden Ereignis</em>”).<br />
Ora, è evidente che la lacuna del codice non può che essere colmata mediante diretta applicazione della direttiva <em>in parte qua</em>, la quale, piaccia o meno, fa decorrere i tre anni non dalla notizia del fatto, o dall’accertamento definitivo del fatto, come pure sarebbe logico e razionale, ma “<em>dalla data del fatto</em>”, ossia dell’accadimento storico (come dimostra anche l’esame comparato della versione della norma nelle varie lingue, sopra riportata), nella specie, l’illecito professionale.<br />
Pertanto le linee guida, in difetto di una norma nazionale primaria, e a fronte di una norma comunitaria di diretta applicazione, non possono disporre in senso diverso, facendo decorrere la durata della causa di esclusione, anziché dalla data del fatto, dalla data dell’annotazione della notizia nel casellario.<br />
<em>13.2.</em> Tuttavia, questa Commissione ritiene doveroso segnalare al Governo non solo la lacuna nell’art. 80, c. 10, ma anche i rischi che derivano, nel frattempo, da una applicazione diretta della direttiva, e quelli che deriverebbero da un eventuale recepimento letterale della direttiva 2014/24 <em>in parte qua.</em> Invero, la rilevanza temporale di fatti illeciti, pari a tre anni che vengono fatti decorrere dalla data del fatto, anziché dalla data del definitivo accertamento giudiziale, rischia, avuto riguardo ai tempi per un accertamento giudiziario definitivo o anche solo di primo grado, di vanificare del tutto la rilevanza del fatto illecito. Nel caso specifico dell’illecito professionale consistente in un significativo pregresso inadempimento contrattuale, si richiede come prova che vi sia stata la risoluzione del contratto, o non contestata, o confermata in giudizio. Non è precisato se per “conferma in giudizio” si esige un giudicato o sia sufficiente una sentenza di primo grado. In ogni caso, ove si consideri che la risoluzione per grave inadempimento contrattuale, nei pubblici appalti, è disposta con atto unilaterale della pubblica amministrazione, e che tale atto unilaterale è impugnabile davanti al giudice ordinario entro il termine di prescrizione del diritto, è ben possibile che l’appaltatore impugni la risoluzione a distanza di un certo lasso temporale e che alla data di tre anni “dal fatto”, il giudizio sia ancora pendente in primo grado. Vi è così il rischio che un appaltatore responsabile di gravi inadempimenti si avvantaggi della circostanza che il suo inadempimento non viene accertato in tempo utile, diventando così irrilevante quale causa di esclusione dalle gare. Tali riflessioni inducono a ritenere che in sede di fissazione, nell’art. 80, c. 10, della rilevanza temporale degli illeciti diversi da quelli di cui all’art. 80, c. 1, il legislatore italiano potrebbe essere più severo del legislatore comunitario, ancorando il triennio di rilevanza temporale alla data non già del “fatto” ma del suo accertamento giudiziale (definitivo o, se del caso, di primo grado). Questo non esime certo dall’onere, in capo al legislatore italiano, di assicurare una giustizia celere sul contenzioso relativo alla fase di esecuzione dei pubblici appalti. E questo obiettivo è parzialmente assicurato attraverso la competenza del Tribunale delle imprese, allo stato attuale della legislazione limitatamente ai pubblici appalti di rilevanza comunitaria di cui sia parte una delle società di cui all’art. 3, c. 2, d.lgs. n. 168/2003 (come novellato dall’art. 2, d.l. n. 1/2012).<br />
<em>14.</em> In relazione al par. VI delle linee guida, recanti “<em>i criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali”,</em> si osserva che in questa parte le linee guida esprimono principi generali dell’azione amministrativa quanto a procedimento e provvedimento di esclusione per sussistenza di un grave illecito professionale.<br />
Si tratta di un provvedimento che implica un’attività valutativa quanto alla gravità dell’illecito, non anche quanto alla esclusione, che è doverosa, se si acclara che c’è un illecito grave.<br />
Resta riservata alla stazione appaltante la individuazione del “punto di rottura dell’affidamento” nel pregresso e/o futuro contraente che determini il “deficit di fiducia” fondante l’esclusione [Cass., sez. un., 17 febbraio 2012 nn. 2312 e 2313].<br />
Il provvedimento deve essere motivato e rispettare il principio di proporzionalità, da adottarsi previo contraddittorio con l’interessato; l’esclusione deve essere disposta avuto riguardo alle circostanze concrete e in considerazione dell&#8217;oggetto e delle caratteristiche dell&#8217;appalto.<br />
Questo Consesso osserva che appare oscuro il punto 1 del par. 6.2., secondo cui “<em>il provvedimento di esclusione sia idoneo a garantire l’esecuzione dell’appalto da parte di soggetti dotati di integrità e affidabilità”.</em> Non è chiaro il riferimento “all’esecuzione” posto che si tratta di un provvedimento di esclusione da adottarsi nella procedura di gara. Inoltre, se uno o più concorrenti hanno commesso gravi illeciti professionali, essi vanno esclusi, a prescindere dalla circostanza che rimanga o meno in gara altro concorrente idoneo.<br />
Si consiglia l’espunzione di tale previsione, ovvero una sua riformulazione appropriata. Verosimilmente, quel che si intende è che la valutazione degli illeciti professionali deve avere di mira l’obiettivo di assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che danno garanzie di integrità e affidabilità, e portare all’esclusione sulla base di un apprezzamento complessivo del candidato.<br />
Deve essere inoltre espunto il par. 6.3. n. 3) a tenore del quale “<em>l’esclusione non sia tale da gravare in maniera eccessiva sull’interessato e sia disposta all’esito di una valutazione che operi un giusto contemperamento degli interessi in gioco”.</em><br />
Se è vero che il provvedimento di esclusione per gravi illeciti professionali implica una indubbia attività di giudizio, in ordine alla sussistenza o meno di un illecito professionale grave, il codice non richiede anche una valutazione comparativa dell’interesse pubblico alla partecipazione di soggetti affidabili e moralmente integri con l’interesse privato a partecipare alla gara.<br />
L’attività di giudizio si deve concludere, necessariamente, o con un giudizio di sussistenza del grave illecito professionale, o di insussistenza dello stesso.<br />
Se si accerta che sussiste, l’esito è vincolato, ed è l’esclusione dalla gara, senza margini per valutare che la misura gravi troppo sull’operatore, o non contenga un equo contemperamento degli interessi in gioco.<br />
Ciò che rileva è il rispetto del principio di proporzionalità che impone di valutare se l’illecito è grave e tale da non garantire la serietà e affidabilità del concorrente in relazione allo specifico appalto, ma tanto è già con chiarezza affermato nel par. 6.2. n. 2) delle linee guida.<br />
<em>15</em>. Il par. VII reca una elencazione casistica delle misure di c.d. <em>self cleaning</em> previste dall’art. 80, c. 7, con riferimento alle specifiche condotte di ravvedimento operoso adottabili dal concorrente per evitare l’esclusione in caso di grave illecito professionale.<br />
Giova premettere che ai sensi dell’art. 80, c. 7, un operatore che si trovi, tra l’altro, in una delle situazioni di cui all’art. 80, c. 5, <em>“è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall&#8217;illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti</em>”.<br />
Oltre al risarcimento del danno, rilevano, nell’impianto normativo, misure adottate dallo stesso operatore, che devono essere di carattere tecnico, organizzativo, o relative al personale, finalizzate a prevenire ulteriori illeciti.<br />
Le linee guida indicano come misure di <em>self cleaning</em>, tra l’altro:<br />
&#8211; “<em>il conseguimento di affidamenti successivi conclusi positivamente con il rilascio di un attestato di regolare esecuzione</em>” (par. 7.3. n. 3);<br />
&#8211; “<em>l’adesione a rimedi di risoluzione delle controversie alternativi alla tutela giurisdizionale</em>” (par. 7.3. n. 4).<br />
Così come formulate, tali previsioni appaiono prive di adeguata specificità.<br />
La circostanza di aver conseguito successivi affidamenti conclusisi con attestato di regolare esecuzione di per sé non è una misura di carattere tecnico o organizzativo, ma semmai ne è un effetto, e sempre che sia dimostrato che il conseguimento di successivi affidamenti e la loro regolare esecuzione è l’effetto di un mutato assetto organizzativo.<br />
La mera adesione ad ADR, a sua volta, nulla dice sull’adozione di misure organizzative e tecniche, né sul rispetto delle decisioni paragiurisdizionali. Neppure, la scelta di un rimedio alternativo alla giurisdizione comprova, di per sé sola, l’integrità e affidabilità professionale.<br />
Si ritiene, pertanto, che i punti n. 3 e n. 4 del par. 7.3. vadano espunti, o riformulati in modo più chiaro e specifico.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Nei suesposti sensi è il parere della sezione affari normativi – commissione speciale.<br />
Ai sensi dell’art. 58, r.d. n. 444/1942 si dispone la trasmissione del presente parere al Presidente del Consiglio dei Ministri – e per esso al DAGL (dipartimento per gli affari giuridici e legislativi), al fine di segnalare:<br />
1) la necessità di intervento correttivo in relazione all’art. 80, c. 10, d.lgs. n. 50/2016 (par. 13.2. del presente parere);<br />
2) l’opportunità di intervento correttivo in relazione: all’art. 80, c. 1 e c. 5 in combinato con l’art. 105, c. 12 (par. 11.2. del presente parere); all’art. 93, c. 6 (par. 9.2. del presente parere); all’art. 136 in relazione all’art. 80 (par. 7.3. del presente parere).<br />
&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Rosanna De Nictolis</td>
<td>Franco Frattini</td>
<td>&nbsp;</td>
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</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Gianfranco Vastarella<br />
&nbsp;</indicazione></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-3-11-2016-n-2286/">Consiglio di Stato &#8211; Commissione speciale &#8211; Parere &#8211; 3/11/2016 n.2286</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2016 n.4606</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-11-2016-n-4606/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-11-2016-n-4606/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-11-2016-n-4606/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2016 n.4606</a></p>
<p>Pres. Saltelli /Est. Contessa Sul rilievo del tardivo pagamento di una rata al fine della configurabilità della situazione di irregolarità fiscale nelle gare Contratti della P.A. &#8211; Gare &#8211; Regolarità fiscale &#8211; Rateizzazione &#8211; Tardivo pagamento di una rata &#8211; Conseguenze&#160; Laddove il tardivo pagamento di una rata di una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-11-2016-n-4606/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2016 n.4606</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-11-2016-n-4606/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2016 n.4606</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli /Est. Contessa</span></p>
<hr />
<p>Sul rilievo del tardivo pagamento di una rata al fine della configurabilità della situazione di irregolarità fiscale nelle gare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Gare &#8211; Regolarità fiscale &#8211; Rateizzazione &#8211; Tardivo pagamento di una rata &#8211; Conseguenze&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Laddove il tardivo pagamento di una rata di una obbligazione tributaria comporti la decadenza dal beneficio della rateizzazione ex art. 3-bis, co. 4 D.Lgs. 462/1997, con effetto del tutto automatico e non ulteriormente deducibile in giudizio, è configurabile la sussistenza di una violazione “definitivamente accertata” ad ogni effetto di legge, con conseguente sussistenza di una situazione di carenza del requisito della regolarità fiscale idoneo a determinare l&#8217;esclusione del concorrente dalla gara&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 03/11/2016</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 04606/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02497/2016 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2497 del 2016, proposto dal Comune di Torre Le Nocelle, in persona del Sindaco&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marcello Fortunato &#8211; C.F. FRTMCL68P14H703J, con domicilio eletto presso Guido Lenza in Roma, via XX Settembre, n. 98/E;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Desama Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante<em>&nbsp;pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Matteo Baldi &#8211; C.F. BLDMTT60S28H703M, con domicilio eletto presso Alberico Marracino in Roma, via della Panetteria, n. 15<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Costruzioni S. Mercurio di Todesca Agostino &amp; C. Sas, in persona del legale rappresentante<em>&nbsp;pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Lorenzo Lentini &#8211; C.F. LNTLNZ57A19H703F, con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2<br />
<strong><em>per la riforma della sentenza del T.A.R. della Campania – Sezione staccata di Salerno, Sezione II, n. 172/2016;</em></strong></p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Desama Costruzioni Srl e di Costruzioni S. Mercurio di Todesca Agostino &amp; C. Sas;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Demetrio Fenucciu, su delega dell’avvocato Fortunato, e l’avvocato Lorenzo Lentini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>Con ricorso proposto dinanzi al TAR della Campania – Sezione staccata di Salerno, recante il n. 2020/2014, la De.Sa.Ma. Costruzioni, premesso di aver partecipato alla gara di appalto indetta dal Comune di Torre Le Nocelle per l’aggiudicazione di lavori di ristrutturazione degli impianti termini nelle scuole comunali e per la realizzazione di un impianto di riscaldamento da fonte geotermica e di essere stata esclusa dalla gara (dopo essersi collocata al secondo posto della graduatoria finale), impugnava gli atti conclusivi della procedura e, segnatamente:&nbsp;<em>a</em>) il provvedimento in data 8 luglio 2014 con cui la gara stessa era stata aggiudicata alla Costruzioni S. Mercurio s.a.s.;&nbsp;<em>b</em>) il provvedimento in data 14 gennaio 2015 con cui essa ricorrente in primo grado era stata esclusa dalla gara.<br />
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito ha accolto il ricorso e ha conseguentemente annullato i provvedimenti impugnati, altresì condannando il Comune di Torre le Nocelle a risarcire la ricorrente in primo grado del danno correlato alla mancata esecuzione dell’appalto.<br />
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dal Comune di Torre le Nocelle il quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:<br />
<em>A) Sulla legittimità degli atti impugnati in primo grado e, quindi, sulla erroneità della statuizione resa sul punto dal T.A.R.</em><br />
<em>I – Error in iudicando – Violazione di legge (artt. 38 e 48 del d.lgs. n. 163/2006 – art. 97. Cost.) – Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto, di istruttoria – Erroneità manifesta);</em><br />
<em>II – Error in iudicando – Violazione di legge (art. 49 d.lgs. 163/2006 – art. 88 d.P.R. n. 207/2010 – art. 97 Cost.) – Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto, di istruttoria – Erroneità manifesta);</em><br />
<em>B) Sulla condanna al risarcimento del danno.</em><br />
<em>III – Error in procedendo – Violazione di legge (art. 124 c.p.a. – Violazione dell’art. 2607 c.c.).</em><br />
Si è costituita in giudizio la ricorrente in primo grado De.Sa.Ma. la quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.<br />
Si è altresì costituita in giudizio la Costruzioni S. Mercurio la quale ha concluso nel senso dell’accoglimento dei primi due motivi di appello e della reiezione del terzo, “<em>nella parte in cui è diretto ad affermare una pretesa corresponsabilità dell’aggiudicataria nell’evento dannoso e, dunque, una sua responsabilità solidale nei confronti della De.Sa.Ma.</em>”.<br />
Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1. Giunge in decisione l’appello proposto al Comune di Torre le Nocelle (AV) (il quale aveva indetto una gara per lavori di ristrutturazione degli impianti termini nelle scuole comunali e per la realizzazione di un impianto di riscaldamento da fonte geotermica) avverso la sentenza del T.A.R. della Campania – Sezione staccata di Salerno &#8211; con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla De.Sa.Ma. esclusa dalla gara e, per l’effetto, è stato disposto l’annullamento del provvedimento di esclusione e la condanna del Comune al ristoro del danno patito dalla società ricorrente in primo grado per non aver potuto eseguire l’appalto.<br />
2. Con il primo motivo di appello il Comune di Torre le Nocelle chiede la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui i primi giudici hanno ritenuto che il provvedimento di esclusione in data 14 gennaio 2015, impugnato con i motivi aggiunti di primo grado, fosse violativo dell’articolo 38, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163 (<em>ratione temporis</em>&nbsp;applicabile alla vicenda per cui è causa), secondo cui l’esclusione dalla gara viene disposta quando il concorrente ha commesso “<em>violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti</em>”.<br />
Il T.A.R. ha ritenuto, in particolare, che nel caso in esame difettasse il presupposto della definitività dell’accertamento, il quale mancherebbe nelle ipotesi in cui – come nel caso in esame – siano ancora pendenti i termini per la presentazione del rimedio giurisdizionale (il quale, nel caso in parola, era stato oltretutto proposto).<br />
L’assenza di un accertamento dotato del carattere di definitività risulterebbe inoltre confermato dal sopravvenuto provvedimento di annullamento di iscrizione a ruolo dell’Equitalia Sud s.p.a. in data 3 marzo 2015.<br />
Il Comune appellante lamenta che, in tal modo decidendo, i primi giudici avrebbero omesso di considerare che, al contrario, la documentazione in atti deponesse in modo univoco nel senso della sussistenza di violazioni gravi e definitivamente accertate agli obblighi tributari che avrebbero impedito alla De.Sa.Ma. di partecipare alla gara.<br />
2.1. Il motivo è fondato.<br />
In punto di fatto giova osservare:<br />
&#8211; che, con nota in data 17 ottobre 2014, il competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate ebbe ad attestare che nei confronti della De.Sa.Ma. sussistessero “<em>violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e delle tasse<br />
&#8211; che, se è vero che in favore dell’appellata era stata disposta in data 3 ottobre 2011 la sospensione del carico tributario residuo (pari ad euro 148.383,51), è parimenti vero che in data 6 novembre 2014 la disposta sospensione era stata revocata dallo s<br />
&#8211; che il tardivo pagamento da parte dell’appellata della rata n. 7 disposta in suo favore in relazione al pregresso carico tributario aveva comportato in suo danno la decadenza dal beneficio della rateizzazione (articolo 3-<em>bis</em>, comma 4 del decret<br />
&#8211; che l’effetto decadenziale connesso al mancato pagamento di una rata assumeva carattere di definitività e di sostanziale inoppugnabilità sulla base delle disposizioni dinanzi richiamate (si tratta dell’articolo 3-<em>bis</em>, comma 4 del decreto legisl<br />
&#8211; che la cartella di pagamento sottesa all’iniziale rateizzazione non risulta<em>&nbsp;ab initio</em>&nbsp;impugnata;<br />
&#8211; che, in definitiva, nei confronti dell’appellante risultava carente il necessario requisito della regolarità fiscale quanto meno per il periodo che va dal 12 novembre 2014 (data in cui era divenuta efficace la revoca della sospensione del carico tributa<br />
2.2. Si osserva inoltre che, anche a non voler tenere conto del contenuto dell’atto dell’Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Provinciale di Napoli in data 12 settembre 2016 (depositato in atti dal Comune appellante il successivo 20 settembre e del quale la De.Sa.Ma. ha chiesto lo stralcio), risulta comunque confermato che, dalla data del 6 novembre 2014 sino al 18 novembre 2014, la società appellata risultasse in effetti priva del requisito della regolarità fiscale per effetto del richiamato provvedimento di revoca del precedente atto di sospensione del carico fiscale (sospensione dalla quale, peraltro, l’appellata era decaduta a causa del ritardato pagamento di una delle rate).<br />
2.3. Ora, ai sensi del comma 2 dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la previsione espulsiva di cui al comma 1, lettera g) deve essere intesa nel senso: a) che si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (<em>i.e</em>.: per oltre diecimila euro); b) che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all&#8217;obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.<br />
La giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito che la predeterminazione legale dei richiamati parametri di gravità e definitività priva il giudice della possibilità di apprezzarne il contenuto concreto, una volta che le violazioni medesime siano state in concreto accertate (in tal senso –<em>ex multis</em>&nbsp;-: Cons. Stato, V, 20 febbraio 2012, n. 907).<br />
2.3.1. Ebbene, quanto al primo aspetto è pacifico in atti che l’insoluto tributario riferibile alla società appellata fosse superiore al ridetto ammontare di diecimila euro.<br />
2.3.2. Per quanto riguarda, poi, il secondo aspetto, risulta in atti che, a seguito della revoca della sospensione del carico tributario precedentemente accordata (provvedimento in data 6 novembre 2014), la società appellata risultasse inadempiente rispetto agli obblighi tributari da considerarsi – appunto &#8211; “<em>certi, scaduti ed esigibili</em>”.<br />
2.4. Concludendo sul punto, il primo motivo di appello deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere respinto il ricorso per motivi aggiunti di primo grado con il quale era stata disposta l’esclusione della De.Sa.Ma. dalla gara per la ragione ostativa di cui all’articolo 38, comma 1, lettera g) del previgente ‘Codice dei contratti’.<br />
3. Ma se la ricorrente in primo grado avrebbe dovuto essere esclusa dall’appalto per cui è causa (<em>rectius</em>: non avrebbe neppure potuto chiedere di parteciparvi, in carenza di una specifica condizione legittimante), non sussiste in capo ad essa uno specifico interesse a contestare l’aggiudicazione che il Comune appellante ha disposto in favore della Costruzioni San Mercurio.<br />
Anche sotto tale aspetto, quindi, la sentenza in epigrafe deve essere riformata e deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso di primo grado.<br />
4. Da quanto sin qui esposto emerge anche la necessità di riformare la sentenza in epigrafe per la parte in cui ha condannato il Comune di Torre le Nocelle al ristoro del danno asseritamente patito della De.Sa.Ma. in conseguenza degli atti impugnati in primo grado.<br />
Al riguardo ci si limita ad osservare che, in base a quanto appena rappresentato, difettano nel caso di specie i presupposti per configurare un illecito foriero di danno e, segnatamente, gli elementi costitutivi della fattispecie oggettiva di un illecito potenzialmente risarcibile.<br />
5. In base a quanto esposto l’appello in epigrafe deve essere accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il provvedimento di esclusione (il quale risulta esente dai rubricati profili di illegittimità), deve essere dichiarato inammissibile (stante l’assenza di uno specifico interesse alla sua proposizione) il ricorso principale di primo grado e deve essere respinta, in quanto carente dei necessari presupposti, la domanda risarcitoria.<br />
Sussistono tuttavia giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza in epigrafe: i) respinge il ricorso per motivi aggiunti di primo grado; ii) dichiara inammissibile il ricorso principale di primo grado e la domanda risarcitoria in tale sede proposta.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carlo Saltelli, Presidente<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Claudio Contessa</strong></td>
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<td><strong>Carlo Saltelli</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
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</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-11-2016-n-4606/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2016 n.4606</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Commissione speciale &#8211; Parere &#8211; 3/11/2016 n.2285</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-3-11-2016-n-2285/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-3-11-2016-n-2285/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-3-11-2016-n-2285/">Consiglio di Stato &#8211; Commissione speciale &#8211; Parere &#8211; 3/11/2016 n.2285</a></p>
<p>Pres. Frattini/ Est. Boccia Il parere del CDS sullo schema di D.M. relativo ai requisiti da possedere nelle gare per i servizi di architettura e ingegneria ed all&#8217;individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-3-11-2016-n-2285/">Consiglio di Stato &#8211; Commissione speciale &#8211; Parere &#8211; 3/11/2016 n.2285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-3-11-2016-n-2285/">Consiglio di Stato &#8211; Commissione speciale &#8211; Parere &#8211; 3/11/2016 n.2285</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini/ Est. Boccia</span></p>
<hr />
<p>Il parere del CDS sullo schema di D.M. relativo ai requisiti da possedere nelle gare per i servizi di architettura e ingegneria ed all&#8217;individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della P.a. &#8211; Servizi architettura e ingegneria &#8211; Disciplina &#8211; Schema di D.M. &#8211; Parere del CDS</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Numero 02285/2016 e data 03/11/2016</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>Adunanza della Commissione speciale del 26 ottobre 2016</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>NUMERO AFFARE 01773/2016</strong></div>
<p>OGGETTO:<br />
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.<br />
&nbsp;<br />
Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “<em>definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.</em></p>
<div style="text-align: center;"><strong>LA COMMISSIONE SPECIALE</strong></div>
<p>Vista la nota del 23 settembre 2016, prot. n. 35697, di trasmissione della relazione di data non precisata, pervenuta alla segreteria della Sezione il 26 settembre 2016, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;<br />
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.140 del 14 ottobre 2016, che ha istituito la Commissione speciale per la trattazione dell’affare in questione;<br />
Considerato che nell’Adunanza del 26 ottobre 2016, presenti anche i Presidenti aggiunti Rossana De Nictolis e Luigi Carbone, la Commissione ha esaminato gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.<br />
&nbsp;<br />
Premesso.<br />
1. Con la nota del 23 settembre 2016, prot. n. 35697, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto in epigrafe, recante la “<em>definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee</em>”ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del d. lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici, d’ora in avanti codice).<br />
Il provvedimento in esame, secondo quanto riferito dal Ministero proponente, è volto a definire i requisiti che devono possedere i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e i gruppi europei di interesse economico (GEIE) ai fini dell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria nonché ad individuare i criteri per favorire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee &#8211; di cui le stazioni appaltanti devono tener conto ai fini dell’aggiudicazione &#8211; garantendo al contempo la necessaria “<em>competenza, esperienza e professionalità</em>” di tali figure professionali.<br />
Inoltre, sempre in relazione al contenuto del presente decreto, il Ministero ha evidenziato che quest’ultimo &#8211; nel superare il regime transitorio recato dell’art. 216, comma 5 del codice &#8211; prevede alcune disposizioni che innovano la disciplina previgente sia relativamente ai requisiti individuati dal decreto, che devono essere indicati “<em>per tutti i soggetti che partecipano alle gare</em>” e non soltanto per le società di ingegneria, come in precedenza previsto; sia in relazione ai “<em>criteri per la partecipazione dei giovani professionisti</em>” ai bandi e alle gare per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, non individuati in precedenza; sia per quanto concerne l’introduzione, fra i soggetti che possono partecipare alle succitate procedure, dei “<em>tecnici non laureati</em>”, esclusi dalla partecipazione a queste ultime in base alla previgente disciplina.<br />
L’Amministrazione ha, da ultimo, sottolineato, per quanto concerne gli obiettivi sottesi al presente intervento normativo, che il medesimo è finalizzato “<em>nel medio e lungo periodo</em>” ad ottenere una maggiore “<em>trasparenza ed efficienza</em>” dei servizi di architettura e ingegneria, che dovrebbe favorire &#8211; coerentemente con il programma di Governo &#8211; la “<em>crescita dell’occupazione</em>”, lo “<em>sviluppo della concorrenza</em>”, “<em>l’aumento della competitività</em>” del settore nonché una “<em>semplificazione ed accelerazione</em>” delle procedure di gara, da conseguire attraverso il collegamento &#8211; recato dall’art. 8 del decreto <em>de quo</em> &#8211; tra il casellario delle società di ingegneria dell’ANAC e la banca dati degli operatori economici istituita presso il Ministero proponente.<br />
2. Quanto al contenuto dello schema del decreto in oggetto, l’Amministrazione ha riferito che lo stesso si compone di 11 articoli, le cui disposizioni sono di seguito riassunte nei loro aspetti principali:<br />
&#8211; art. 1 (“<em>Oggetto e ambito di applicazione</em>”) che disciplina l’oggetto e l’ambito di applicazione del decreto, già evidenziato al precedente n. 1;<br />
&#8211; art. 2 (“<em>Requisiti dei professionisti singoli e associati</em>”) che definisce i requisiti che devono possedere i professionisti, singoli o associati, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneri<br />
&#8211; art. 3 (“<em>Requisiti delle società di professionisti</em>”) che definisce i requisiti che devono possedere, ai fini della partecipazione alle precitate procedure di affidamento, le società di professionisti, ossia &#8211; ai sensi dell’art. 46, comma 1, let<br />
&#8211; art. 4 (“<em>Requisiti delle società di ingegneria</em>”) che indica i requisiti che devono possedere, ai fini della partecipazione alle predette procedure di affidamento, le società di ingegneria &#8211; così come definite dall’art. 46, coma 1, lett. c) del<br />
&#8211; art. 5 (“<em>Requisiti dei raggruppamenti temporanei</em>”) che individua i requisiti che devono possedere, ai fini della partecipazione alle succitate procedure di affidamento, i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 46, comma 1, lett. e) del c<br />
&#8211; art. 6 (“<em>Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE</em>”) che, nell&#8217;individuare i requisiti che devono possedere i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei<br />
&#8211; art. 7 (“<em>Obblighi di comunicazione</em>”) che individua le informazioni che le società di professionisti o di ingegneria, i raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria ed i GEIE, devono obbli<br />
&#8211; art. 8 (“<em>Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento</em>”) che definisce le modalità di verifica dei requisiti e delle capacità che devono essere possedute dai soggetti precedentemente elencati<br />
&#8211; art. 9 (“<em>Criteri per garantire la presenza di giovani professionisti</em>”) che prevede la possibilità di stabilire da parte delle stazioni appaltanti, nel bando di gara, punteggi premianti nei confronti dei partecipanti alle procedure di affidament<br />
&#8211; art. 10 (“<em>Requisiti di regolarità contributiva</em>”) che prevede i requisiti di regolarità contributiva che devono essere posseduti dai soggetti precedentemente elencati e che disciplina l’applicazione e il versamento del contributo integrativo, qu<br />
&#8211; art. 11 (“<em>Entrata in vigore</em>”) che disciplina l’entrata in vigore del presente atto normativo, precisando che, a decorrere da tale entrata in vigore, sono abrogati gli articoli 254, 255 e 256, ultimo periodo, del d. P.R. n. 207 del 2010.<br />
3. Quanto all’<em>iter</em> seguito dall’Amministrazione nella predisposizione dello schema in esame, quest&#8217;ultima ha riferito di aver acquisito &#8211; in ossequio al disposto dell’art. 24, comma 2 del codice &#8211; il preventivo parere dell’ANAC, espresso nell’Adunanza del 7 settembre 2016, tramite cui il predetto organo si è “<em>espresso favorevolmente</em>” sul decreto in esame proponendo, altresì, un’integrazione al testo regolamentare concernente la necessità di prevedere un riferimento ai requisiti che i professionisti di altri Stati membri devono avere per partecipare alle procedure di gara per l’affidamento d’incarichi tecnici, che l’Amministrazione stessa ha riferito di aver recepito tramite una modifica dell’art. 5, comma 2 del decreto con la quale si è stabilito che i professionisti residenti in altri Stati membri devono possedere “<em>caratteristiche equivalenti</em>” a quelle previste per i professionisti italiani, secondo la legislazione dei singoli Stati di provenienza.<br />
Inoltre, il dicastero proponente ha comunicato di aver proceduto, nel corso della stesura del presente provvedimento normativo, ad una serie di consultazioni che hanno coinvolto il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati &#8211; che si è espresso, richiedendo alcune modifiche ed integrazioni al testo regolamentare, con la nota del 7 luglio 2016, prot. n. 8992 &#8211; e l’associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico economica (OICE), che ha formulato le proprie osservazioni con la nota del 7 luglio 2016.<br />
Relativamente alle richieste di modifiche ed integrazioni al decreto in esame &#8211; formulate dalle associazioni da ultimo citate &#8211; il dicastero proponente ha, inoltre, comunicato di averle in parte accolte ed ha esplicitato le motivazioni in base alle quali ha ritenuto di rigettare la restante parte.<br />
Infine, lo schema di decreto in esame risulta corredato dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall’analisi tecnico-normativa (A.T.N.).<br />
Considerato.<br />
4. Lo schema di decreto in esame, come in precedenza esposto, è volto ad introdurre nell&#8217;ordinamento disposizioni di carattere regolamentare concernenti la “<em>definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e l&#8217;individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee</em>”.<br />
In proposito la Commissione speciale (di seguito Commissione) rileva che il decreto <em>de quo</em> è stato adottato ai sensi di quanto disposto dai commi2 e 5 dell’art. 24 del d. lgs. n. 50 del 2016 (codice), i quali, rispettivamente, prevedono che “<em>con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l&#8217;ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all&#8217;articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l&#8217;articolo 216, comma 5” e che “il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell&#8217;aggiudicazione</em>”.<br />
Sotto il profilo della potestà normativa esercitata nel caso di specie, quindi, la Commissione non ha alcun rilievo da formulare, atteso che l&#8217;emanazione del presente decreto rientra nella competenza del Ministero proponente ai sensi della succitata normativa.<br />
A quanto precede deve, peraltro, aggiungersi &#8211; ai fini di una compiuta esposizione &#8211; che il presente decreto, indipendentemente dal <em>nomen iuris</em> individuato dalla delega recata dal codice, deve considerarsi un “<em>regolamento ministeriale</em>” ai sensi dell’art. 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, come già evidenziato da questo Consiglio di Stato nel parere concernente il codice (Cons. St., comm. spec., 1° aprile 2016, n. 855, paragrafo II. g) 4.).<br />
5. Per quanto concerne il procedimento seguito dall’Amministrazione nel predisporre lo schema di decreto in esame, la Commissione rileva che il Ministero proponente ha correttamente acquisito &#8211; in ossequio alla succitata disposizione primaria di riferimento &#8211; il preventivo parere da parte dell&#8217;ANAC, espresso nell’Adunanza del 7 settembre 2016 e comunicato con la nota del 16 settembre 2016, prot. n. 134741 e, in secondo luogo, che lo stesso dicastero ha recepito &#8211; come in precedenza esposto &#8211; il rilievo formulato dal tale organo, relativamente alla necessità di prevedere un riferimento ai requisiti che i professionisti di altri Stati membri devono avere per partecipare alle procedure di gara per l’affidamento d’incarichi tecnici, tramite una modifica dell’art. 5, comma 2 del decreto. Con tale modifica si è stabilito che i professionisti residenti in altri Stati membri devono possedere “<em>caratteristiche equivalenti</em>” a quelle previste per i professionisti italiani, secondo la legislazione dei singoli Stati di provenienza.<br />
Inoltre, come esposto al precedente n. 3, il dicastero proponente ha proceduto, nel corso dell&#8217;istruttoria prodromica alla stesura del decreto <em>de quo</em>, a consultare le associazioni di categoria interessate dal presente intervento normativo, ovvero il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati e l’Associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico economica (OICE).<br />
Orbene, la Commissione ritiene che anche il succitato procedimento seguito dall’Amministrazione sia esente da valutazioni critiche, avendo la stessa svolto &#8211; tramite l’interlocuzione posta in essere non solo con l’ANAC ma anche con i principali <em>stakeholdes</em> &#8211; un’attività istruttoria che le ha consentito di disporre di adeguati elementi conoscitivi per intervenire nella materia <em>de qua</em>.<br />
6. Per quanto concerne il contenuto del provvedimento la Commissione osserva che il medesimo &#8211; nel superare il regime transitorio previsto dall’art. 216, comma 5 del codice &#8211; individua i requisiti minimi richiesti che devono essere posseduti dagli operatori economici ai fini dell’affidamento dei servizi di architettura e d’ingegneria, tenendo conto delle specificità delle singole categorie professionali, ivi comprese quelle non in possesso di laurea come i geometri, che comunque partecipano all’attività di progettazione.<br />
Il provvedimento contiene anche norme volte a favorire la presenza di giovani professionisti nella succitata attività, garantendo &#8211; così come, peraltro, statuito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. VI, sentenza n. 1680 del 2016) &#8211; anche per i medesimi la necessaria competenza, esperienza e professionalità.<br />
Il provvedimento, inoltre, stabilisce gli obblighi di comunicazione che i partecipanti alle medesime procedure devono assolvere nei confronti dell’ANAC per la verifica dei succitati requisiti.<br />
Si tratta, in altri termini di disposizioni volte, come già evidenziato al precedente n. 1, a ottenere una maggiore “<em>trasparenza ed efficienza</em>” dei servizi di architettura e ingegneria, che dovrebbe favorire la “<em>crescita dell’occupazione</em>”, lo “<em>sviluppo della concorrenza</em>”, “<em>l’aumento della competitività</em>” del settore nonché una “<em>semplificazione ed accelerazione</em>” delle procedure di gara e cioè di obiettivi il cui raggiungimento non può non essere condiviso e anzi auspicato dalla Commissione.<br />
In proposito la Commissione ritiene che le disposizioni di cui al presente provvedimento normativo risultano, in linea generale, coerenti con gli obiettivi enunciati dal dicastero proponente ed appaiono adeguate al raggiungimento di tali scopi.<br />
In ogni caso, come riferito anche dall&#8217;Amministrazione proponente, l&#8217;effettivo conseguimento dei predetti obiettivi potrà essere concretamente valutato &#8211; nell’ambito della verifica dell’impatto della regolamentazione &#8211; tramite l’analisi di alcuni indici quali: il numero degli eventuali contenziosi scaturenti dall’applicazione della normativa in oggetto; il numero di iscrizioni al casellario delle società di ingegneria istituito presso l’ANAC; la quantità dei dati presenti nella banca dati degli operatori economici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; nonché l&#8217;effettivo numero di gare affidate a società con presenza di giovani professionisti.<br />
7. Tuttavia, proprio al fine di assicurare il completo raggiungimento di tali obiettivi, la Commissione ritiene necessario svolgere, in via preliminare, alcune considerazioni d’ordine generale il cui accoglimento costituisce una condizione per l’espressione di un parere positivo in merito al presente atto normativo.<br />
7.1. In primo luogo la Commissione rileva che l&#8217;art. 1 del decreto (“<em>Oggetto e ambito di applicazione</em>”) si limita a ribadire il contenuto della normativa primaria di delega di cui all&#8217;art. 24, commi 2 e 5 del codice ed è, quindi, privo di una autonoma portata dispositiva: pertanto, in considerazione di quanto esposto ed al fine di evitare inutili, se non pregiudizievoli, duplicazioni normative, la Commissione stessa invita il dicastero proponente, in sede di stesura definitiva del presente decreto, ad espungere dal testo regolamentare l’art. 1, procedendo conseguentemente a coordinare, sotto il profilo formale, il restante testo dello schema di decreto in esame.<br />
7.2. In secondo luogo la Commissione osserva che detto decreto individua &#8211; a pena di esclusione dalle procedure di affidamento &#8211; agli artt. 2, comma 3, 3, comma 2, 4, comma 5 e 6, comma 3 &#8211; alcune fattispecie d’incompatibilità.<br />
Più nel dettaglio, l’art. 2, comma 3 prevede un’incompatibilità per il libero professionista a partecipare alla medesima gara in proprio, quando alla stessa gara partecipi una società di professionisti o di ingegneria di cui il professionista è socio, dipendente, collaboratore o consulente; l&#8217;art. 3, comma 2 estende l&#8217;incompatibilità di cui all&#8217;art. 48, comma 7 del codice anche alle società di professionisti; l’art. 4, comma 5, con riferimento alle società di ingegneria, prevede che “<em>fermo restando quanto previsto dall’articolo 48, comma 7, del codice, sono escluse dalle procedure di affidamento…le società che partecipano alla medesima procedura e che abbiano i medesimi direttore tecnico o amministratori o soci</em>”; e, infine, l’art. 6, comma 3, in riferimento ai consorzi stabili, dispone che “<em>resta fermo quanto previsto dall’articolo 48, comma 7, del codice</em>”.<br />
Orbene, la Commissione rileva che tali disposizioni prevedono delle fattispecie d’incompatibilità, applicabili ai concorrenti a gare per incarichi e concorsi di progettazione, ulteriori rispetto a quelle individuate dalla normativa primaria recata dal codice, costituita dall’art. 48, comma 7 &#8211; il quale dispone che “<em>è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all&#8217;articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato</em>” &#8211; e dall’art. 80, comma 5, lett. d), che prevede l’esclusione del concorrente quando la partecipazione dell&#8217;operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell&#8217;articolo 42, comma 2, non “<em>diversamente risolvibile</em>”.<br />
Sotto un primo profilo, quindi, appare incongruo prevedere, in via regolamentare, delle fattispecie d’incompatibilità ulteriori rispetto a quelle previste in linea generale dalla normativa primaria di riferimento e ciò anche in considerazione del fatto che la disposizione di delega di cui all’art. 24, comma 2 del codice demanda al decreto in esame l’individuazione dei “<em>requisiti che devono possedere i soggetti di cui all&#8217;articolo 46, comma 1” e non anche la previsione di singole fattispecie d’incompatibilità.</em><br />
Sotto altro profilo deve rilevarsi che &#8211; secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria della materia (si veda il caso relativo all’EU Pilot 4860/13/MARKT) ed in base a quanto è possibile desumere dal disposto degli artt. 24, comma 7 e 80, comma 5, lett. d) del codice &#8211; le cause d’incompatibilità non dovrebbero consistere in divieti assoluti e aprioristici, come invece previsto dalle disposizioni regolamentari in precedenza richiamate, occorrendo viceversa verificare caso per caso la sussistenza di un conflitto di interesse e procedendo all’esclusione solo come <em>extrema ratio</em>, nell&#8217;ipotesi in cui il conflitto stesso non sia “<em>diversamente risolvibile</em>”.<br />
Da quanto precede deriva che la materia delle incompatibilità non può che essere disciplinata tramite fonte primaria: pertanto, la Commissione ritiene che le fattispecie d’incompatibilità individuate dal presente decreto &#8211; segnatamente agli art. 2, comma 3, 3, comma 2, 4, comma 5 e 6, comma 3 &#8211; vadano espunte dal testo del decreto stesso e che spetterà al Governo, eventualmente in sede di decreto correttivo del codice, valutare se e come estendere le cause d’incompatibilità di cui all’art. 48, comma 7 del codice anche alle gare per l’affidamento di incarichi e concorsi di progettazione, oggetto del decreto <em>de quo</em>.<br />
La Commissione, infine, in relazione a quanto appena esposto, ritiene opportuno trasmettere, ai sensi dell’art. 58 del r.d. n. 444 del 1942, il presente parere al Presidente del Consiglio dei Ministri e per esso al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) per le valutazioni di propria competenza.<br />
7.3. In terzo luogo la Commissione rileva che l’art. 9 (“<em>Criteri per garantire la presenza di giovani professionisti</em>”) prevede la possibilità, per le stazioni appaltanti, di stabilire punteggi premianti nel bando di gara per società, consorzi, o ati che prevedano la presenza di più di un giovane professionista o che abbiano stipulato apposite convenzioni con gli istituti universitari.<br />
In proposito la Commissione ritiene che quanto precede attenga alla materia della valutazione delle offerte, già disciplinata, per quanto concerne il profilo in esame, sia dalla normativa primaria recata dal codice (art. 95, comma 13) sia dalle linee guida dell’ANAC n. 1/2016 sui SIA e n. 2/2016 relative all’OEPV.<br />
In particolare, le precitate linee guida ANAC n. 1/2016 prevedono che, nelle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione, deve essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti &#8211; vale a dire un professionista abilitato da meno di cinque anni all&#8217;esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell&#8217;Unione Europea di residenza &#8211; nei gruppi concorrenti, mentre le linee guida ANAC n. 2/2016 raccomandano, al fine di agevolare la partecipazione dei giovani professionisti, di prevedere criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate.<br />
Pertanto, al fine di evitare duplicazioni normative che potrebbero ingenerare situazioni di incertezza nell’applicazione della normativa vigente, la Commissione ritiene che l’art. 9 debba essere espunto dal testo del presente decreto.<br />
7.4. Infine, per quanto concerne l’art. 11 (“<em>Entrata in vigore</em>”) del decreto in esame, la Commissione osserva che tale articolo prevede l’abrogazione, a far data dall’entrata in vigore del decreto stesso, fra gli altri dell’art. “<em>256, ultimo periodo</em>” del d. P.R. n. 207 del 2010.<br />
In proposito la Commissione rileva che l’Amministrazione ha giustificato tale previsione normativa evidenziando la necessità di tenere fermo il principio secondo cui, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, i consorzi stabili “<em>si qualificano per la dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi e economico-finanziari attraverso i requisiti dei consorziati e che possono avvalersi anche dei requisiti delle società che partecipano al consorzio</em>” in attesa delle linee guida ANAC sui requisiti di qualificazione.<br />
Sotto un primo profilo la Commissione rileva che il mantenimento del solo primo periodo del succitato articolo presenta profili problematici in quanto il medesimo richiama esplicitamente i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dagli artt. 263 e 267 del d. P.R. n. 207 del 2010, abrogati a far data dall’entrata in vigore del codice, ai sensi di quanto disposto dall’art. 217, comma 1, lett. u), n. 2 del codice stesso.<br />
Sotto un secondo profilo, la Commissione osserva che la succitata disposizione si pone in contrasto con quanto previsto dal codice all’art. 216, comma 5, il quale dispone che il medesimo art. 256 del d. P.R. n. 207 del 2010 si applica “<em>fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall&#8217;articolo 24, comma 2”, e, cioè, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza fare alcuna distinzione fra quanto previsto dal primo e dal secondo periodo del precitato art. 256.</em><br />
Pertanto la Commissione ritiene che la locuzione “<em>ultimo periodo</em>” debba essere espunta dal testo del provvedimento, a causa del suo contrasto con la normativa primaria di riferimento.<br />
La Commissione ritiene, peraltro, che le motivazioni addotte dall’Amministrazione a sostegno della formulazione della disposizione in esame possano trovare soluzione con la tempestiva definizione da parte dell’ANAC delle linee guida sui requisiti di qualificazione, la cui approvazione potrà costituire un utile parametro di riferimento per l’Amministrazione stessa ai fini dell’approvazione definitiva del decreto in esame, cui si collega l’effetto abrogativo previsto dal codice.<br />
8. In aggiunta a quanto precede la Commissione ritiene di dover formulare anche alcune osservazioni agli articoli dello schema di decreto.<br />
8.1. Per quanto concerne l’art. 4 (“<em>Requisiti delle società di ingegneria</em>”) la Commissione osserva preliminarmente che quest’ultimo, al comma 3, prevede che “<em>al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto … la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento. L’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante</em>”, senza tuttavia procedere ad individuare il rapporto che deve intercorrere tra società e professionista delegato.<br />
In proposito deve, altresì, rilevarsi che la previgente disciplina di cui all’art. 254, comma 1 del d. P.R. n. 207 del 2010, relativamente alla medesima fattispecie, evidenziava come il professionista, per poter essere delegato dalla società ad approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell&#8217;affidamento, doveva essere “<em>dipendente</em>” della società stessa con i connessi risvolti in tema di responsabilità solidale del professionista.<br />
Orbene, in considerazione di quanto rilevato, la Commissione ritiene opportuno invitare il Ministero riferente, in sede di stesura definitiva del presente decreto, a specificare, al succitato art. 4, comma 3 del regolamento stesso, le modalità con cui il professionista deve garantire la propria solvibilità in caso di responsabilità civile, solidale con quella della società affidataria, nei confronti della stazione appaltante, qualora l’amministrazione ritenga di non reintrodurre la previsione di cui al succitato art. 254, comma 1 del d. P.R. n. 207 del 2010.<br />
8.2. In relazione al contenuto dell’art. 5 (“<em>Requisiti dei raggruppamenti temporanei</em>”) la Commissione rileva che quest’ultimo, al comma 1, prevede che i raggruppamenti temporanei “<em>devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, con incarico di progettista</em>”, quale misura di carattere incentivante già prevista dal previgente ordinamento e, segnatamente, dall’art. 253 del d. P.R. n. 207 del 2010, il quale tuttavia usava la locuzione “<em>quale progettista</em>”.<br />
La disposizione da ultimo citata è stata oggetto di un ampio dibattito giurisprudenziale all’esito del quale questo Consiglio di Stato ha statuito come la medesima, oramai abrogata, doveva essere intesa nel senso di non richiedere quale requisito necessario l’avere “<em>come associato un professionista abilitato da meno di cinque anni all&#8217;esercizio della professione, e ciò in quanto la norma parla soltanto di «presenza» di un giovane professionista, con evidenti finalità di carattere «promozionale», non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di «associare» il giovane professionista al raggruppamento …</em>” (Cons. St., Sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6347).<br />
In relazione a quanto precede, la Commissione invita l’Amministrazione, in sede di stesura definitiva del presente decreto, a sostituire le parole “<em>con incarico di progettista</em>”, recate dal predetto art. 5, comma 1, con la locuzione “<em>quale progettista</em>”, che appare altrettanto aderente alle finalità promozionali proprie del predetto articolo e che, in base agli orientamenti giurisprudenziali di questo Consiglio di Stato, non dovrebbe ingenerare nuove problematiche interpretative.<br />
9. Per quanto sin qui esposto la Commissione ritiene che lo schema di decreto in epigrafe meriti parere favorevole con le condizioni di cui ai nn. 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 e con le osservazioni di cui ai nn. 8.1 e 8.2.<br />
La Commissione, infine, per quanto concerne il profilo redazionale, suggerisce all&#8217;Amministrazione, in sede di stesura definitiva del presente schema, di procedere alla correzione di alcune imprecisioni formali presenti nel testo del provvedimento, ivi compreso l’uso della lettera maiuscola per la parola “<em>codice</em>”; d’inserire nel preambolo dello stesso, prima della frase “<em>Udito il parere del Consiglio di Stato…</em>”, la frase “<em>Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400…</em>” trattandosi &#8211; coerentemente con quanto evidenziato al precedente n. 4 &#8211; del riferimento normativo in base al quale è stato richiesto il parere di questo Consiglio di Stato e di sostituire all’art. 2, comma 1, lett. b) la parola “<em>ordini</em>” con la parola “<em>ordinamenti</em>” più appropriata al contesto della frase nella quale è inserita.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>La Commissione Speciale esprime parere favorevole sullo schema di decreto in epigrafe con le condizioni e con le osservazioni di cui in motivazione.<br />
Ai sensi dell’art. 58 del r.d. n. 444 del 1942 la Commissione speciale stabilisce di trasmettere il presente parere al Presidente del Consiglio dei Ministri e per esso al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) per le valutazioni di competenza.<br />
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>Claudio Boccia</td>
<td>Franco Frattini</td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
Gianfranco Vastarella<br />
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Commissione speciale &#8211; Parere &#8211; 3/11/2016 n.2282</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-3-11-2016-n-2282/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-3-11-2016-n-2282/">Consiglio di Stato &#8211; Commissione speciale &#8211; Parere &#8211; 3/11/2016 n.2282</a></p>
<p>Pres. Frattini/Est. Realfonzo e Franconiero Il parere del CDS sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida sul Direttore dei lavori e sul Direttore dell&#8217;esecuzione Contratti della P.A. &#8211; Appalti e concessioni &#8211; &#160;Direttore dei lavori – Direttore dell&#8217;esecuzione – Linee guida</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-3-11-2016-n-2282/">Consiglio di Stato &#8211; Commissione speciale &#8211; Parere &#8211; 3/11/2016 n.2282</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini/Est. Realfonzo e Franconiero</span></p>
<hr />
<p>Il parere del CDS sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida sul Direttore dei lavori e sul Direttore dell&#8217;esecuzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Appalti e concessioni &#8211; &nbsp;Direttore dei lavori – Direttore dell&#8217;esecuzione – Linee guida ministeriali – Parere del CDS<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: right;"><strong>Numero 02282/2016 e data 03/11/2016</strong></div>
<p><a name="_GoBack"></a></p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>Adunanza della Commissione speciale del 19 ottobre 2016</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>NUMERO AFFARE 01663/2016</strong><br />
OGGETTO:</div>
<p>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gabinetto.<br />
&nbsp;<br />
Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida recanti &#8220;Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell&#8217;esecuzione del contratto&#8221; e &#8220;Il Direttore dell&#8217;Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell&#8217;esecuzione del contratto&#8221;.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>LA COMMISSIONE SPECIALE</strong></div>
<p>Vista la nota prot. UFFLEGISL 0032663- 11.9.2016, acquisita al prot. 1663/16 del 5 settembre 2016, con cui è stato trasmesso lo schema di decreto, adottato in attuazione dell&#8217;art. 111 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante &#8220;Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d&#8217;appalto degli enti erogatori nei settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture&#8221;;<br />
rilevato che nell’adunanza del 14 settembre 2016 la Commissione speciale ha esaminato gli atti e ha ritenuto necessario, ai fini dell&#8217;espressione del prescritto parere, che fosse acquisita la prescritta analisi di impatto della regolamentazione (AIR) redatta dal Ministero;<br />
vista la nota prot. UFFLEGISL 0037348 del 6 ottobre 2016 pervenuta il 10 ottobre successivo, con cui il Ministero ha trasmesso l’AIR e una nuova versione delle linee guida relative al direttore dei lavori e delle linee guida relative al direttore dell’esecuzione per servizi e forniture;<br />
esaminati gli atti e uditi i relatori consiglieri Umberto Realfonzo e Fabio Franconiero nell’adunanza del 26 ottobre 2016;<br />
&nbsp;<br />
Premesso:<br />
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere sullo schema di decreto da emanarsi ai sensi dell&#8217;art. 111 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) del d.lgs. n. 50/2016, commi 1 e 2, per individuare rispettivamente:<br />
&#8211; le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l&#8217;attività descritta all&#8217;art. 101, comma 3, del medesimo codice, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, co<br />
&#8211; le modalità di effettuazione dell&#8217;attività di controllo da parte del direttore dell&#8217;esecuzione del contratto di servizi o di forniture, secondo criteri di trasparenza e semplificazione (art. 101, comma 2).<br />
Nell’adunanza del 14 settembre 2016 la Commissione speciale ha esaminato gli atti e ha ritenuto necessario, ai fini dell&#8217;espressione del prescritto parere, che fosse acquisita la prescritta AIR dal Ministero.<br />
Con la nota prot. UFFLEGISL 0037348 del 6 ottobre 2016 pervenuta il 10 ottobre successivo, il Ministero ha trasmesso l’AIR e una nuova versione delle linee guida relative al direttore dei lavori e delle linee guida relative al direttore dell’esecuzione per servizi e forniture.<br />
Alla richiesta di parere sono dunque allegate:<br />
&#8211; le proposte relative alle due linee guida elaborate dall&#8217;ANAC;<br />
&#8211; le due pertinenti relazioni illustrative predisposte dall&#8217;ANAC, che danno anche conto delle scelte operate, con riferimento alle più significative osservazioni ricevute in sede di consultazione pubblica preliminare, ai sensi del regolamento 8 aprile 201<br />
&#8211; le osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici;<br />
&#8211; la nota dell’ANAC relativa alle osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici;<br />
&#8211; l’AIR;<br />
&#8211; la relazione illustrativa del Ministero sullo schema di decreto.<br />
&nbsp;<br />
CONSIDERATO<br />
Sommario:<br />
<em>1. Considerazioni generali comuni alle linee guida sul direttore dei lavori e sul direttore dell’esecuzione</em><br />
<em>1.1. Natura giuridica delle linee guida</em><br />
<em>1.2. Il procedimento di adozione delle linee guida e la struttura formale e sostanziale del decreto ministeriale</em><br />
<em>1.3. Tecnica di redazione delle linee guida di natura regolamentare</em><br />
<em>1.4. Ripetizioni di norme primarie</em><br />
<em>1.5. Reiterazioni e duplicazioni di prescrizioni di rango secondario</em><br />
<em>1.6. Le abrogazioni</em><br />
<em>1.7. La struttura formale del decreto ministeriale</em><br />
<em>1.7. L’AIR e il suo ruolo</em><br />
<em>1.8. Le definizioni e la terminologia delle due figure</em><br />
<em>1.9. Drafting</em><br />
<em>2. Linee guida relative al direttore dei lavori</em><br />
<em>2.1. Condizioni</em><br />
<em>2.1.a) Disposizioni ripetitive di norme del codice</em><br />
<em>2.1.b) Disposizioni in contrasto con il codice</em><br />
<em>2.1.c) Formulazione delle linee guida mediante articolato</em><br />
<em>2.2. La rilevanza dell’AIR</em><br />
<em>2.3. Profili formali</em><br />
<em>3. Rilievi sulle singole disposizioni delle linee guida relative al direttore dei lavori</em><br />
<em>4. Linee guida relative al direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture</em><br />
<em>4.1. Condizioni</em><br />
<em>4.1.a) Disposizioni ripetitive di norme del codice</em><br />
<em>4.1.b) Disposizioni in contrasto con il codice</em><br />
<em>4.2. L’AIR: la peculiarità dei contratti di forniture e servizi e le relative implicazioni in ordine alla fase di esecuzione</em><br />
<em>4.3. Rilievi sulle singole disposizioni delle linee guida relative al direttore dell’esecuzione per servizi e forniture</em><br />
&nbsp;<br />
<em>1. Considerazioni generali comuni alle linee guida sul direttore dei lavori e sul direttore dell’esecuzione</em><br />
&nbsp;<br />
<em>1.1. Natura giuridica delle linee guida</em><br />
Si intendono qui richiamate le considerazioni espresse da questo Consiglio in sede di parere reso sullo schema del nuovo codice dei contratti pubblici (parere 1 aprile 2016, n. 855 punto II.g.4) e ribadito nei successivi pareri 2 agosto 2016 n. 1767/2016 relativo al RUP e 14 settembre 2016, n. 1919 sui commissari di gara.<br />
Alla stregua dei citati pareri, i decreti ministeriali in materia di direttore dei lavori e di direttore dell’esecuzione hanno una portata di attuazione e completamento della fonte primaria, con “<em>una chiara efficacia innovativa nell’ordinamento, che si accompagna ai caratteri di generalità e astrattezza</em>” della disciplina introdotta [così, testualmente e con specifico riferimento ai decreti in tema di direttore dei lavori e dell’esecuzione, il citato parere 1 aprile 2016 n. 855].<br />
Pertanto, anche indipendentemente dal <em>nomen iuris</em> fornito dalla delega e dallo stesso codice (che potrà comunque precisarlo in sede di approvazione definitiva, nei singoli articoli di riferimento), tali atti devono essere considerati quali ‘regolamenti ministeriali’ ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con tutte le conseguenze in termini di:<br />
&#8211; forza e valore dell’atto (tra l’altro: resistenza all’abrogazione da parte di fonti sotto-ordinate, disapplicabilità entro i limiti fissati dalla giurisprudenza amministrativa in sede giurisdizionale);<br />
&#8211; forma e disciplina procedimentale stabilite dallo stesso comma 3 (ad esempio: comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione) e dal successivo comma 4 della legge da ultimo citata;<br />
&#8211; implicazioni sulla potestà regolamentare costituzionalmente riconosciuta a favore delle Regioni (art. 117, sesto comma, Cost.), tenuto conto dell’esistenza nella materia dei contratti pubblici di titoli di competenza di queste ultime (cfr. Corte cost. 2<br />
Rispetto alle regole codificate nell’art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988 per i regolamenti ministeriali, la legge delega “rafforza” il procedimento, prescrivendo in aggiunta – nell’evidente considerazione dell’importanza e delicatezza della materia – il parere delle competenti commissioni parlamentari.<br />
&nbsp;<br />
<em>1.2. Il procedimento di adozione delle linee guida e la struttura formale e sostanziale del decreto ministeriale</em><br />
Lo schema di decreto si compone di due soli articoli, di cui il primo “approva” le linee guida che vengono riportate in due “allegati” al decreto, e uno dispone le abrogazioni.<br />
In tal modo, sul piano formale, si ha un ibrido in cui il decreto ministeriale, ancorché nella sua stringatezza, ha la forma esteriore tipica di un regolamento, diviso in articoli, mentre le linee guida allegate hanno una struttura discorsiva.<br />
Tale modulo sembra implicare una concezione del provvedimento ministeriale quale “approvazione-controllo” da parte del Ministro delle infrastrutture della volontà provvedimentale dell&#8217;ANAC.<br />
Esso rende difficile percepire la natura vincolante delle linee guida.<br />
L’ordinamento conosce ipotesi di atti regolamentari così strutturati, in specie quando l’approvazione ha ad oggetto atti di organizzazione di enti, come nel caso di statuti di enti pubblici o agenzie, vigilati dai Ministeri. In tali casi l’approvazione ministeriale ha la valenza di un controllo di un atto che resta proprio dell’ente vigilato.<br />
Se si intendesse, nel caso delle linee guida in esame, l’approvazione ministeriale come atto di vigilanza su un atto che resta dell’ANAC, si arriverebbe a conseguenze incongruenti con la natura e funzione delle linee guida.<br />
Invero, non si tratta di un atto organizzativo di un ente, ma di un atto che contiene regole generali e astratte dirette alla collettività, sia pure in un settore definito.<br />
E inoltre il Ministro delle infrastruttura non esercita alcuna vigilanza sull’ANAC.<br />
Ritiene questa Commissione che, affermata la natura giuridica regolamentare delle linee guida ministeriali, la veste formale esteriore deve essere congruente con tale natura, e che debba perciò esservi una fusione formale e sostanziale tra decreto ministeriale e linee guida.<br />
A tale risultato si può pervenire attraverso una corretta esegesi della norma primaria fondante il potere di emanare tale tipologia di linee guida.<br />
Occorre, invero, chiarire il significato e la portata della previsione dell’art. 111, comma 1, codice, secondo cui le linee guida sono “approvate” con decreto ministeriale, su “proposta” dell’ANAC, e “previo parere delle competenti commissioni parlamentari”, nonché “sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici”.<br />
Tale impostazione è mutuata dai commi 5 e 12 della legge delega n. 11/2016. La legge delega ha facoltizzato il Governo a scegliere se esercitare la delega in due fasi (mediante recepimento delle direttive e successivo riordino dell’intera disciplina del settore), ovvero in una fase sola (mediante contestuale recepimento delle direttive e riordino).<br />
Per il caso di prima opzione, l’art. 1, comma 5, legge delega, aveva previsto che “<em>sulla base del decreto di riordino sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale proposte dall&#8217;ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell&#8217;adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere</em>”.<br />
Per il caso di seconda opzione, l’art. 1, comma 12, legge delega, ha previsto che “<em>le linee guida di cui al comma 5 sono adottate sulla base dell&#8217;unico decreto legislativo</em>”.<br />
Come è noto il Governo ha optato per la soluzione del contestuale recepimento e riordino.<br />
La legge delega dunque autorizza il decreto delegato contenente recepimento delle direttive e riordino a prevedere “<em>linee guida di carattere generale</em>”, proposte dall’ANAC, approvate con d.m., sottoposte a parere preventivo delle commissioni parlamentari.<br />
L’espressione “<em>linee guida di carattere generale</em>”, nella sua vaghezza, va interpretata in modo da avere un significato utile e coerente con il complesso dell’ordinamento giuridico.<br />
L’aggettivo “generale” va riferito non al contenuto delle linee guida, ma alla loro forza e efficacia quale fonte del diritto, avente carattere di “generalità” e astrattezza.<br />
Con l’istituto delle linee guida di carattere generale, il Parlamento ha inteso sostituire il previgente strumento del regolamento generale di esecuzione e attuazione del codice, prevedendo comunque uno strumento di natura regolamentare.<br />
Che questa sia l’unica, plausibile esegesi, deriva dall’applicazione dei canoni dell’interpretazione letterale, logica, sistematica.<br />
Sul piano letterale, viene predisposto un procedimento tipico degli atti normativi regolamentari, prevedendosi il decreto ministeriale e il parere delle commissioni parlamentari.<br />
Sul piano logico:<br />
a) se l’espressione “linee guida di carattere generale” si riferisse ad uno strumento non vincolante, non avrebbe alcun senso prevedere un procedimento che coinvolge ben tre organi dello Stato, di cui due di rango costituzionale, posto che la stessa legge delega ha previsto anche le linee guida non vincolanti dell’ANAC;<br />
b) la norma delegante sarebbe inattuabile perché non si comprenderebbe quali sono l’oggetto, il contenuto, e l’obiettivo di “linee guida di carattere generale” non meglio specificate, coesistenti con il potere dell’ANAC di emanare linee guida non vincolanti.<br />
Sul piano sistematico, la legge delega ha previsto anche le linee guida dell’ANAC, sia vincolanti che non vincolanti, sicché le linee guida di carattere generale, di competenza ministeriale, sono evidentemente previste per obiettivi diversi da quelli perseguiti con le linee guida dell’ANAC.<br />
E tale obiettivo diverso, quale si desume dalla “generalità” delle linee guida e dal procedimento previsto, non può che essere quello di apprestare uno strumento attuativo del codice, di tipo regolamentare, per quegli ambiti in cui il codice necessita di disposizioni di dettaglio, ma pur sempre destinate a innovare l’ordinamento con previsioni generali e astratte.<br />
Occorre però interrogarsi sul perché il legislatore delegante non abbia ritenuto di utilizzare, per soddisfare tale obiettivo, il regolamento “classico”, scegliendo uno dei modelli già disponibili, apprestati dall’art. 17, l. n. 400/1988.<br />
Sembra evidente, avuto riguardo a una interpretazione sistematica della legge delega, che il legislatore delegante, una volta fissati i canoni di semplificazione dell’ordinamento giuridico settoriale e dei procedimenti di gara, di riduzione dello stock delle regole, di accelerazione delle procedure, di rafforzamento della vigilanza dinamica, abbia anche voluto prevedere uno strumento attuativo del codice che coniugasse la natura regolamentare (stante la generalità e astrattezza delle regole) con la flessibilità dello strumento (in modo da addivenirsi sia ad una rapida adozione, sia da poterlo rapidamente modificare ove ciò si renda in futuro necessario).<br />
Soccorre qui la memoria storica in relazione alla pregressa esperienza sia del regolamento n. 207/2010, recante esecuzione e attuazione del codice appalti n. 163/2006, sia del regolamento n. 554/999 recante esecuzione della “legge Merloni” n. 109/1994.<br />
In entrambi i casi, i regolamenti, che avrebbero dovuto seguire rapidamente l’adozione della legge primaria, sono sopraggiunti a oltre quattro anni di distanza da essa.<br />
Il procedimento di formazione e modifica del regolamento n. 207/2010, poi, era talmente complesso da far ritenere più veloce intervenire con legge primaria: ciò ha comportato che le modifiche del regolamento n. 207/2010 sono state fatte sempre con legge (<em>rectius</em>: decreto legge), anziché con il procedimento regolamentare.<br />
Il legislatore delegante, avendo presente tale esperienza, ha inteso flessibilizzare il procedimento di formazione delle linee guida ministeriali.<br />
Ha perciò previsto il potere di proposta in capo all’ANAC, quale Autorità preposta al settore dei contratti pubblici, e le cui funzioni, inizialmente concepite in termini essenzialmente di vigilanza, si sono accresciute, tra l’altro, della regolazione settoriale.<br />
Il potere di proposta in capo all’Autorità con le maggiori competenze nel settore, è strumentale a una velocizzazione del procedimento, e sostituisce, all’evidenza, il diverso modulo, recato dall’art. 17, comma 2, l. n. 400/1988 e 5, d.lgs. n. 163/2006, che comprendeva la proposta del MIT, il concerto di altri Ministeri, il parere di ulteriori altri Ministeri, il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la delibera del Consiglio dei Ministri, il d.P.R. come veste esteriore del regolamento.<br />
In sintesi, la legge delega ha inteso prevedere un atto di natura regolamentare, con un procedimento parzialmente diverso rispetto a quello di formazione dei regolamenti previsti dall’art. 17, l. n. 400/1988.<br />
Peraltro, il venir meno, nel nuovo modulo procedimentale, del concerto ministeriale, e della delibera del Consiglio dei Ministri, è compensata dall’espressa previsione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari.<br />
Quanto alla obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato nel silenzio sia della legge delega che del codice n. 50/2016, si osserva quanto segue.<br />
La giurisprudenza ritiene che l’art. 17 l. n. 400/1988 delinei l’iter di formazione dei regolamenti aventi la forma di decreti ministeriali o interministeriali, che deve sempre essere seguito quando la legge preveda il potere regolamentare ministeriale e nulla dica sul procedimento da seguire, ovvero non contenga una deroga espressa all’art. 17, l. n. 400/1988, sempre possibile perché l’art. 17 citato, legge ordinaria, può essere derogato da una legge ordinaria successiva; la portata dell’art. 17 l. n. 400/1998, di legge generale sul procedimento di formazione dei regolamenti, postula che per un diverso iter procedurale occorra una deroga espressa [Cass. sez. un., 27 gennaio 1994 n. 10124; Cons. St., IV, 15 febbraio 2001 n. 732].<br />
L’art. 111 codice non contempla una espressa esclusione del parere del Consiglio di Stato, che costituisce un ordinario passaggio nel procedimento di formazione dei regolamenti.<br />
A tanto si aggiunga che la funzione di consulenza giuridica è attribuita al Consiglio di Stato dall’art. 100 Cost. e declinata altresì dall’art. 17, comma 25, l. n. 127/1997 che contempla in termini generali l’obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato sui regolamenti governativi e ministeriali, con un rinvio di tipo dinamico a ogni fonte normativa che tali regolamenti preveda, e sempre salva una deroga espressa.<br />
In conclusione, la “flessibilità” delle linee guida, prevista dalla legge delega e declinata dal codice, assume un diverso significato con riguardo alla linee guida non vincolanti o vincolanti dell’ANAC, e alle linee guida ministeriali.<br />
Nel caso di linee guida non vincolanti, la “flessibilità” si riferisce sia al procedimento di adozione, che agli effetti della regola.<br />
Nel caso delle linee guida vincolanti ministeriali, la flessibilità attiene al procedimento di formazione, ma non anche alla natura ed effetti della regola posta con tale procedimento, che resta una regola generale e astratta, e vincolante per i destinatari.<br />
Nell’ambito di tale ricostruzione sistematica è possibile cogliere il significato delle espressioni adoperate sia dall’art. 1, commi 5 e 12, legge delega, sia dall’art. 111 codice, laddove si fa riferimento alla “proposta” dell’ANAC, “approvata” dal MIT.<br />
La “proposta” dell’ANAC non differisce dalla “proposta del Ministro competente” che ordinariamente costituisce l’atto di iniziativa del procedimento di formazione del regolamento.<br />
Si tratta di una iniziativa qualificata, che predetermina il contenuto dell’atto: in ciò differisce la “proposta” da una iniziativa di altro tipo (istanza).<br />
E tale natura della “proposta” dell’ANAC implica anche che, in concreto, vi sono nel procedimento due proposte: quella preliminare, con cui si avvia il procedimento, e quella “definitiva”, se del caso modificata dopo i pareri del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari, esattamente come accade in relazione alla proposta ministeriale nel procedimento dell’art. 17, comma 2, l. n. 400/1988.<br />
Ciò non toglie che la proposta debba essere infine “approvata” dal Ministro, e che tale approvazione sia non un atto di mero controllo/vigilanza, che non si addice alla natura del procedimento regolamentare quando è volto a imporre regole generali e astratte rivolte alla collettività.<br />
L’approvazione è invece l’atto con cui il Ministro delle infrastrutture fa propria la proposta, con un potere di decisione che può implicare anche la modifica della proposta medesima. L’approvazione ministeriale sostituisce, rispetto al modulo “classico”, dell’art. 17, comma 2, l. n. 400/1988, la delibera del Consiglio dei Ministri.<br />
Come nello schema classico di regolamento ex art. 17, l. n. 400/1998, la proposta ministeriale, approvata con delibera del Consiglio dei Ministri, si fonde con essa in un unico atto formale, così nel modulo dell’art. 111 codice, la “proposta” dell’ANAC e l’”approvazione” ministeriale non restano, per così dire “separate in casa”, con un decreto ministeriale da una parte, e le linee guida allegate dall’altra, ma si devono fondere in un unico atto, avente la veste formale di decreto ministeriale, nel cui preambolo verrà menzionata la proposta dell’ANAC quale atto dell’iter procedimentale di formazione del regolamento.<br />
Tale diversa veste formale si impone anche per ragioni “sostanziali”, in quanto, essendo tali linee guida “vincolanti”, tale cogenza deve essere resa anche graficamente immediatamente percepibile alla generalità degli operatori, in ossequio al dovere pubblico di lealtà e chiarezza dei governanti nei confronti dei governati.<br />
Pertanto il decreto ministeriale dovrà essere così strutturato, secondo una scansione formale che riflette anche la scansione logico-cronologica dell’iter procedimentale imposto dalla legge:<br />
<em>Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</em><br />
<em>Visto l’articolo 1, comma 5 e comma 12, della legge delega n. 11 del 2016;</em><br />
<em>Visto il codice dei contratti pubblici (…)</em><br />
<em>Visto l’articolo 111, comma 1, del predetto codice (…)</em><br />
<em>Visto l’articolo 111, comma 2, secondo periodo, del predetto codice (…)</em><br />
<em>Visto l’articolo 216, comma 17 (…)</em><br />
<em>Visto l’articolo 217, comma 1, lettera u) (…)</em><br />
<em>Vista la iniziale proposta dell’ANAC in data (…)</em><br />
<em>Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso il (…)</em><br />
<em>Udito il parere del Consiglio di Stato reso il (…)</em><br />
<em>Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato resi il (…)</em><br />
<em>Su proposta definitiva dell’ANAC in data (…)</em><br />
<em>Adotta il seguente regolamento</em>”<br />
Segue l’articolato diviso in due Titoli rispettivamente per il direttore dei lavori e il direttore dell’esecuzione, eventualmente articolati in Capi.<br />
La Commissione ritiene in conclusione, che le linee guida debbano essere incorporate nel d.m. e non solo allegate ad esso, e essere trasformate in articolato.<br />
&nbsp;<br />
<em>1.3. Tecnica di redazione delle linee guida di natura regolamentare</em><br />
La natura regolamentare delle linee guida oggetto del presente parere ha implicazioni in ordine alla tecnica di redazione di esse.<br />
Il compito di tali linee guida è di fornire disposizioni vincolanti che costituiscano al contempo indicazioni chiare per gli operatori.<br />
Al contrario, le presenti linee guida sono redatte in forma discorsiva ed appaiono non di rado prolisse, dispersive, ripetitive di precetti primari.<br />
Ne occorre pertanto una riformulazione in veste di articolato, con maggiore sinteticità.<br />
&nbsp;<br />
<em>1.4. Ripetizioni di norme primarie</em><br />
La natura regolamentare delle linee guida in esame comporta che esse non possono essere meramente ripetitive di disposizioni già contenute nel codice, perché tale ripetizione, oltre ad essere superflua e contraria ai principi in tema di rapporti tra fonte primaria e fonte regolamentare, si pone anche in diretto contrasto con l’ambito assegnato dall’art. 111 alla fonte secondaria, nonché con la stessa legge delega.<br />
Anzitutto, la clonazione di una norma primaria in una fonte di rango secondario è contraria ai canoni di semplificazione, riduzione dello stock normativo, certezza del diritto, che costituiscono principi portanti della legge delega n. 11/2016, espressamente enunciati come «<em>drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un più elevato livello di certezza del diritto</em>», e di «<em>semplificazione e riordino del quadro normativo vigente</em>» (art. 1, comma 1, lett. d) ed e).<br />
In secondo luogo, la duplicazione di fonti normative a differenti livelli di gerarchia rende caotico il quadro regolatorio complessivo e ne rende quindi difficoltosa la ricostruzione da parte degli operatori del settore e degli interpreti.<br />
In terzo luogo, potrebbe essere vanificata l’abrogazione della norma primaria disposta da successivi interventi legislativi sul codice (peraltro frequenti, come l’esperienza del previgente codice di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, insegna), se questi non dispongano contestualmente l’abrogazione della corrispondente linea guida.<br />
Da ultimo, ma non per ordine di importanza, l’eventuale non pedissequa riproduzione della norma primaria da parte delle linee guida nella migliore delle ipotesi potrebbe ingenerare negli interpreti e operatori di settore incertezze nella ricostruzione del quadro regolatorio della materia; per contro, nei casi in cui l’antinomia non sia superabile sul piano interpretativo, i contrasti venutisi a determinare tra i due livelli regolatori potrebbe determinare l’illegittimità della fonte subordinata, vale a dire delle linee guida in esame.<br />
Si segnaleranno le disposizioni che costituiscono duplicazione della fonte primaria e di cui si chiede l’espunzione, che potrà, se del caso, essere accompagnata da un mero richiamo dell’articolo del codice a cui si intende dare attuazione, quando ciò si renda necessario per una migliore comprensione delle linee guida.<br />
Inoltre, ove l’Amministrazione avverta l’esigenza di fornire alle stazioni appaltanti e agli operatori “istruzioni per l’uso”, in cui vengono riordinati tutti gli atti del direttore dei lavori, senza distinzione tra fonte primaria e secondaria, tanto potrà essere fatto con un atto di tipo divulgativo-informativo, che non segue l’iter procedimentale proprio del decreto ministeriale, e che è privo di valenza giuridica.<br />
&nbsp;<br />
<em>1.5. Reiterazioni e duplicazioni di prescrizioni di rango secondario</em><br />
A fini di chiarezza e pulizia del testo vanno eliminate reiterazioni e duplicazioni di previsioni identiche, inserite in differenti paragrafi delle linee guida, e che verranno di volta in volta segnalate.<br />
&nbsp;<br />
<em>1.6. Le abrogazioni</em><br />
L’art. 216, comma 17, codice, dispone che “<em>Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all&#8217;articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207</em>”.<br />
Le disposizioni lasciate transitoriamente in vita sono quelle di cui agli artt. da 178 a 210, mentre gli artt. da 211 a 214, d.P.R. n. 207/2010, che pure riguardano la contabilità, sono già stati espressamente abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice, dall’art. 217, comma 1, lett. u). Essi sono infatti contenuti nella Parte II, titolo IX, capo III, espressamente annoverato tra le abrogazioni espresse.<br />
A sua volta l’art. 217, comma 1, lett. u), codice impone agli atti attuativi di operare la ricognizione delle disposizioni regolamentari da essi sostituite, e che vengono abrogate dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi.<br />
L’art. 2 dello schema di d.m. che approva le linee guida, non abroga tutti i citati articoli da 178 a 210. Lascia in vita gli artt. 178, 179, 196, 197, 198, e da 203 a 209. Inoltre non abroga gli allegati o parti di allegati di cui al d.P.R. n. 207/2010 richiamati in tali articoli (v. in particolare allegato F).<br />
Ora, posto che all’esito dell’adozione di tutti gli atti attuativi non dovranno restare in vita articoli o allegati del d.P.R. n. 207/2010, va chiarito perché vengono lasciati in vita i suddetti articoli e allegati.<br />
&nbsp;<br />
<em>1.7. L’AIR e il suo ruolo</em><br />
Le Linee guida in esame hanno ad oggetto una figura cruciale per il buon esito dei contratti pubblici, il direttore dei lavori/dell’esecuzione, i cui compiti e la cui interlocuzione vanno delineati con chiarezza e rigore.<br />
Al contempo la prassi pregressa ha evidenziato che le pratiche corruttive nei pubblici appalti trovano un terreno di elezione nella fase di esecuzione, mediante “relazioni pericolose” tra direttore dei lavori ed esecutore.<br />
Per prevenire il perpetuarsi di prassi scorrette e illecite occorre conoscere in modo adeguato il fenomeno e individuare i pertinenti anticorpi normativi.<br />
Anche per tale ordine di ragioni questo Consiglio di Stato, nell’adunanza del 14 settembre 2016, ha ritenuto necessaria una AIR redatta da parte del competente Ministero, in aggiunta alla relazione dell’Autorità proponente.<br />
L’AIR, che ha a suo fondamento il principio del “conoscere per decidere”, non può limitarsi né alla enunciazione di obiettivi già indicati nella normativa di primo livello (come: “…<em>definire con maggior dettaglio le attività di competenza del direttore dei lavori e del direttore dell&#8217;esecuzione</em>)”; né all’indicazione di scopi che sono una palese conseguenza all’attività stessa ( qui: “..<em>consiste nel fornire alle stazioni appaltanti un quadro chiaro delle competenze</em>”); né alle considerazioni dell’autorità che procede sulle osservazioni &#8211; per loro natura interessate &#8211; degli <em>stakeholders</em>.<br />
Secondo quanto dispone l’art. 5, d.P.C.M. 11.9.2008 n. 170 (regolamento relativo all’AIR), l’analisi di impatto comprende la consultazione degli <em>stakeholders</em>, ma non si identifica con questa, dovendo anche essere “<em>preceduta da un&#8217;adeguata istruttoria, comprensiva delle fasi di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti e indiretti della proposta di regolamentazione</em>”.<br />
La consultazione è dunque una parte, non esaustiva, di una più articolata istruttoria, che “<em>si svolge, in particolare, in conformità ai seguenti criteri:</em><br />
<em>a) proporzionalità;</em><br />
<em>b) flessibilità dei metodi di rilevazione dei dati;</em><br />
<em>c) trasparenza delle procedure e degli atti, finalizzata alla più ampia partecipazione dei soggetti pubblici e dei soggetti privati coinvolti nell&#8217;iniziativa regolatoria, pur tenendo conto della portata del provvedimento e delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione legislativa</em>”.<br />
E secondo l’art. 6, comma 2, del citato d.P.C.M., la relazione AIR indica, tra l’altro:<br />
a) la sequenza logica delle informazioni raccolte e organizzate dall&#8217;amministrazione competente all&#8217;iniziativa normativa;<br />
b) i risultati dell&#8217;analisi svolta e la giustificazione della scelta compiuta.<br />
Aggiunge l’art. 6, comma 4, del citato d.P.C.M. che “<em>In ogni caso, la relazione AIR deve indicare con chiarezza le fonti da cui sono tratti i dati utilizzati per l&#8217;analisi</em>”.<br />
Pertanto l’AIR deve descrivere il fenomeno oggetto di intervento normativo, indicando le criticità rilevate nella precedente disciplina e fornendo dati il più possibile oggettivi (dati numerici, statistiche, studi).<br />
L’analisi di impatto, proprio in quanto “analisi”, non può essere fondata su soggettivi giudizi di valore ma essere ancorata a dati numerici e quantitativi.<br />
L’AIR pervenuta non fornisce gli elementi di conoscenza indispensabili per la comprensione del fenomeno oggetto di regolamentazione e per la conseguente individuazione delle norme appropriate.<br />
Nel caso specifico l’analisi avrebbe potuto essere condotta mediante:<br />
&#8211; un esame della copiosa giurisprudenza contabile in tema di danno erariale arrecato dal direttore dei lavori/dell’esecuzione;<br />
&#8211; l’acquisizione di dati statistici sui procedimenti contabili e penali che coinvolgono il direttore dei lavori/dell’esecuzione;<br />
&#8211; una indagine sui principali comportamenti patologici in fase esecutiva da parte del direttore dei lavori/dell’esecuzione;<br />
&#8211; un esame della giurisprudenza penale e arbitrale sul direttore dei lavori/dell’esecuzione.<br />
Appare anche generica la Sezione 6 dell’AIR, in cui, a proposito della incidenza dell’intervento sul corretto funzionamento del mercato concorrenziale e sulla competitività del Paese si afferma che “…<em>L&#8217;intervento regolatorio, avendo come obiettivo l&#8217;efficientamento dei controlli e la maggiore trasparenza e semplificazione nella fase dell&#8217;esecuzione affidata alle imprese, e chiarendo i rapporti tra imprese esecutrici e committenti, contribuisce a un migliore funzionamento del mercato e, tramite la prevedibile diminuzione del contenzioso, aumenta la competitività del settore</em>. &#8230;”.<br />
Non si spiega con quali norme, in particolare, tali finalità sono perseguite in concreto; non si dà alcuna reale indicazione relativa alla diminuzione attesa dei fattori negativi e dei costi ingiustificati.<br />
Questo Consiglio in più circostanze ha riscontrato l’inadeguatezza dell’AIR, proprio nella parte relativa alla indicazione dei dati del fenomeno da regolare, che costituisce la premessa indispensabile per la concreta valutazione dell’impatto atteso della regolazione interessata.<br />
Si invita pertanto l’Amministrazione a non sottovalutare il ruolo dell’AIR e a non reputarla un adempimento meramente formale da assolvere con l’utilizzo di formule generiche e buone a tutti gli usi. La lacunosità dell’AIR potrà, in futuro, condizionare negativamente il parere di questo Consesso.<br />
&nbsp;<br />
<em>1.8. Le definizioni e la terminologia delle due figure</em><br />
Nel codice previgente il “direttore dell’esecuzione del contratto” era figura onnicomprensiva che includeva il direttore dei lavori e il direttore dell’esecuzione di contratti di servizi e forniture (art. 119 d.lgs. n. 163/2006).<br />
Nel codice del 2016 il direttore dell’esecuzione del contratto è figura distinta dal direttore dei lavori (artt. 101 e 111) e si riferisce evidentemente ai contratti di servizi e forniture (art. 111, comma 2).<br />
Sembra peraltro corretto mantenere la terminologia previgente, ossia il direttore dell’esecuzione del contratto come <em>genus</em> che comprende il direttore dei lavori e il direttore dell’esecuzione di servizi o forniture.<br />
Pertanto si suggerisce, che l’intestazione del capo concernente le linee guida relative al direttore dell’esecuzione sia modificato sostituendo le parole “Il Direttore dell’Esecuzione” con le parole “Il direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture”.<br />
&nbsp;<br />
<em>1.9. Drafting</em><br />
In termini generali il linguaggio deve essere il più possibile omogeneo, l’uso delle lettere maiuscole deve essere limitato allo stretto necessario secondo la grammatica italiana, dovranno usarsi le iniziali minuscole e non maiuscole per le parole “codice”, “direttore dei lavori”, “direttore dell’esecuzione”.<br />
&nbsp;<br />
<em>2. Linee guida relative al direttore dei lavori</em><br />
&nbsp;<br />
<em>2.1. Condizioni</em><br />
La Commissione formula le seguenti condizioni, al rispetto delle quali è subordinato il proprio parere favorevole sulle linee guida relative al direttore dei lavori.<br />
<em>2.1.a) Disposizioni ripetitive di norme del codice</em><br />
Come già evidenziato nelle considerazioni generali di questo parere, occorre emendare il testo da ripetizioni della normativa primaria contenuta nel codice o in altre leggi.<br />
Si indicano di seguito in modo riassuntivo quali sono i paragrafi, o subparagrafi o periodi che vanno espunti perché meramente ripetitivi, e che saranno più in dettaglio indicati in sede di esame analitico delle linee guida:<br />
1.1;<br />
1.2;<br />
1.3;<br />
2.2;<br />
3.1;<br />
3.1.1 primo periodo quanto alla frase “<em>affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto</em>”;<br />
3.3;<br />
4.1.2;<br />
5.1 ultimo periodo;<br />
5.3;<br />
7.1.4;<br />
7.2.1;<br />
7.2.4 lett. a);<br />
7.3.1.1, primo periodo;<br />
7.4.1, primo periodo, prima parte del secondo periodo, terzo e quarto periodo;<br />
7.4.2, primo periodo, secondo periodo, quarto periodo;<br />
7.4.2.1.<br />
&nbsp;<br />
<em>2.1.b) Disposizioni in contrasto con il codice</em><br />
Ulteriore condizione del parere favorevole della Commissione è la rimozione o la modificazione delle previsioni che sono non conformi alle disposizioni del codice, e che pertanto potrebbero essere ritenute nelle competenti sedi illegittime per violazione di legge.<br />
Si elencano di seguito le disposizioni che la Commissione ritiene in contrasto con il codice rinviando alle osservazioni puntuali per la relativa motivazione:<br />
&#8211; il paragrafo 3.1.1, lett. a), demanda al direttore dei lavori anziché al RUP di stabilire la periodicità dei rapporti;<br />
&#8211; il paragrafo 4.3, in assenza di norma primaria, fissa il termine di trenta giorni dall’ultimazione dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, e individua in modo oscuro i presupposti della proroga del termine;<br />
&#8211; il paragrafo 5.2 contrasta con l’art. 101, comma 2, codice;<br />
&#8211; il paragrafo 7.2.2, lett. d), contrasta con l’art. 105, comma 14, codice;<br />
&#8211; il paragrafo 7.2.4, lett. g), contrasta con l’art. 205 comma 3, codice;<br />
&#8211; il paragrafo 7.4.2.1, non solo riproduce l’art. 107, comma 2, codice, ma contrasta con esso, allargandone l’ambito applicativo;<br />
&#8211; il paragrafo 9.3, va modificato in coerenza con gli obiettivi fissati dall’art. 111, comma 1, codice.<br />
<em>2.1.c) Formulazione delle linee guida mediante articolato</em><br />
Richiamata la qualificazione delle linee guida come regolamento ministeriale espressa nelle considerazioni generali, esse vanno strutturate come un articolato e non come una formulazione discorsiva per paragrafi, per giunta caratterizzati molto spesso da notevole lunghezza, ripetizioni di norme, assenza di un ordine compiuto, disorganicità.<br />
La Commissione è consapevole che la scelta adottata nello schema in esame esprime il cambio di impostazione rispetto al regime previgente. Cambio di impostazione ispirato dai criteri direttivi sanciti nella sopra citata legge-delega n. 11/2016 e incentrato sull’abbandono modello di un codice corredato dal regolamento esecutivo e attuativo, archetipo, quest’ultimo, di una «<em>iper-regolazione didettaglio</em>» (parere di questo Consiglio di Stato sul codice dei contratti pubblici, 11 aprile 2016, n. 855; § II.f.2) che in sede di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici si è inteso superare, in favore di «<em>strumenti di regolamentazione flessibile</em>» demandati all’Autorità di settore (art. 1, comma 1, lett. t), della legge-delega n. 11/2006).<br />
Occorre tuttavia evidenziare che nel parere da ultimo menzionato questo Consiglio aveva sottolineato che ai fini di una compiuta ed effettiva realizzazione degli obiettivi di riordino, razionalizzazione e semplificazione normativa, parimenti imposti dalla citata legge-delega, è cruciale la qualità della regolazione (better regulation).<br />
Questa è da intendersi «<em>in senso formale e sostanziale, in chiave di semplificazione, chiarezza, coerenza e certezza delle regole, in funzione di corretta amministrazione e prevenzione del contenzioso</em>», ovvero non solo e non tanto come «&#8221;<em>qualità formale</em>&#8221; <em>dei testi normativi (che devono essere chiari, intelleggibili, accessibili</em>)», ma soprattutto «<em>come &#8220;qualità sostanziale delle regole</em>&#8220;» (parere citato, § II.e.1).<br />
Deve quindi soggiungersi che le considerazioni ora richiamate, seppur relative ad un <em>corpus</em> normativo organico e di notevoli dimensioni quale il codice dei contratti pubblici, si addicono anche agli atti attuativi di quest’ultimo.<br />
E ciò, innanzitutto, al fine di non vanificare gli obiettivi fissati a livello primario. Inoltre, alla luce del numero di tali atti sub-primari e dell’importanza delle materie che essi sono destinati a disciplinare, tale da rendere questi ultimi una parte fondamentale del nuovo assetto normativo.<br />
La direzione dei lavori pubblici che le linee guida in esame si prefiggono di disciplinare costituisce un aspetto delicato e importante della materia dei contratti della pubblica amministrazione.<br />
La direzione dei lavori nei contratti pubblici si pone infatti al crocevia di molteplici obiettivi fissati a livello normativo primario con riguardo alla fase di esecuzione dei contratti: dall’efficienza e dall’efficacia nell’impiego delle risorse finanziarie pubbliche, alla qualità e fruibilità collettiva delle opere, ed inoltre al contrasto al fenomeni corruttivi e collusivi.<br />
A questo specifico riguardo, è utile richiamare i principi e criteri direttivi enunciati dalla legge-delega n. 11/2016 rilevanti in questa materia.<br />
La cornice normativa nella quale si collocano le linee guida in esame ha in particolare demandato al legislatore delegato – e quest’ultimo alla regolazione attuativa – di introdurre «<em>misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d’opera</em>» (art. 1, comma 1, lett. ee); di conseguire un «<em>rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori</em>» (lett. ll).<br />
In ragione di tutto quanto sinora rilevato, la Commissione reputa pertanto necessario che dal punto di vista della “migliore qualità della regolazione” le linee guida assumano la veste formale di un articolato, recante i titoli dei paragrafi/articoli; e quindi precetti espressi in modo chiaro, compiuto, disposti secondo un ordine razionale e in un quadro complessivamente rispondente a canoni di organicità.<br />
&nbsp;<br />
<em>2.2. La rilevanza dell’AIR</em><br />
Richiamate le considerazioni generali del presente parere in tema di AIR &#8211; deve ribadirsi che non può essere ritenuto sufficiente il documento predisposto dal Ministero e dall’ANAC successivamente alla richiesta interlocutoria di questa Commissione, anche in relazione alla funzione primaria delle linee guida, di «<em>promozione dell’efficienza</em>» e «<em>sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche</em>» (art. 1, comma 1, lett. t), l. n. 11/2016).<br />
&nbsp;<br />
<em>2.3. Profili formali</em><br />
Sul piano strettamente formale si pone in rilievo l’esigenza di impiegare una terminologia omogenea (ad es. «<em>esecutore</em>» ogniqualvolta ci si riferisce al contraente privato); di limitare allo stretto indispensabile l’impiego di maiuscole, secondo un registro di stampo burocratico; e di formulare meglio i richiami a fonti normative diverse evitando abbreviazioni (del tipo: «<em>art</em>.», «<em>c.c</em>.» ecc.).<br />
<em>3. Rilievi sulle singole disposizioni delle linee guida relative al direttore dei lavori</em><br />
Poste quindi queste premesse di inquadramento generale, si procede ad illustrare i singoli rilievi sui paragrafi in cui si articolano le linee guida.<br />
Si seguirà la complessa paragrafazione e subparagrafazione delle linee guida e pertanto numeri romani e titoli in corsivo di seguito indicati si riferiscono alle linee guida.<br />
<em>I) Ambito di applicazione</em><br />
Nel delineare l’ambito oggettivo delle linee guida il paragrafo in esame si autoassegna un compito che spetta innanzitutto, sul piano generale e astratto, al legislatore primario, e quindi, con riguardo al singolo caso di specie, a chi applica le regole. Si suggerisce pertanto di espungere il paragrafo in questione.<br />
Il medesimo paragrafo appare inoltre collocarsi al di fuori del fondamento normativo del presente intervento.<br />
A tale ultimo riguardo, giova sottolineare che l’art. 111, comma 1, codice attribuisce alle linee guida in esame il compito di individuare «<em>le modalità e, se del caso, la tipologia di atti</em>» attraverso i quali il direttore dei lavori svolge la sua funzione di «<em>controllo tecnico, contabile e amministrativo dell&#8217;esecuzione</em>» (art. 101, comma 3, del codice). Quali siano poi le tipologie di contratti pubblici (non solo riconducibili allo schema dell’appalto) per i quali deve essere individuata dalle stazioni appaltanti la figura del direttore dei lavori ai sensi dell’art. 101 poc’anzi citato, e quelli per i quali è prevista una figura avente caratteristiche diverse da quelle oggetto del presente intervento regolatorio (come nel caso degli appalti nel settore dei beni culturali), è direttamente il codice a stabilirlo, per cui non si avverte la necessità di dettare un’apposita norma nelle linee guida in esame.<br />
Da ultimo, sembra utile ricordare che lo strumento delle norme interpretative – quanto meno a livello primario &#8211; origina necessariamente da pregresse incertezze sulla ricostruzione, che la norma (con effetto retroattivo) intenda quindi superare. Nel caso di specie tuttavia non constano esigenze di questo tenore, mente vanno evitati rischi di “eterogenesi dei fini”, ovvero di ingenerare dubbi proprio mediante norme del tipo di quella in esame.<br />
<em>II) Profili generali</em><br />
<em>1) Nomina del direttore dei lavori e costituzione dell’ufficio di direzione dei lavori</em><br />
Come già più volte chiarito, la Commissione ritiene opportuno eliminare dal paragrafo in esame le disposizioni ripetitive o sostanzialmente riproduttive di norme già contenute nel codice, per le ragioni già più volte esposte nel presente parere.<br />
Il paragrafo 1.1 costituisce nella sostanza una sorta di combinato disposto degli artt. 24 e 101, comma 2, salvo alcune variabili lessicali suscettibili di ingenerare dubbi esegetici, come quella secondo cui le stazioni appaltanti «<em>nominano</em>» e non già «<em>individuano</em>» un direttore dei lavori, o quella in cui si prevede che i direttori sono nominati tra «<em>il personale tecnico appartenente ad altre stazioni appaltanti</em>» (lett. c), laddove la lett. c) dell’art. 24, comma 1, codice prevede che per l’incarico di direttore dei lavori possa farsi ricorso «<em>agli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge</em>». Inoltre è del tutto superfluo il mero richiamo degli artt. 31, comma 8 e 24, comma 5, codice, relativi all’affidamento dell’incarico a soggetti esterni.<br />
Pertanto il paragrafo 1.1 va espunto.<br />
Sul punto va peraltro sottolineato che le linee guida pongono su un rapporto di piena alternatività l’affidamento dell’incarico di direttore dei lavori a soggetti interni all’amministrazione o esterni, laddove sarebbe opportuno prevedere il ricorso al mercato solo in caso di comprovata mancanza in organico di adeguate professionalità.<br />
Invero, nemmeno nel codice è prevista la preferenza per l’individuazione/nomina di un direttore dei lavori interno all’amministrazione, laddove il previgente art. 130 d.lgs. n. 163/2006 prevedeva espressamente tale preferenza, ribadita dalla giurisprudenza [Tar Campania – Napoli, II, 3.1.2012 n. 6; Tar Lazio – Roma, II, 25.7.2011 n. 6680; Tar Lazio – Roma, II-bis, 10.9.2010 n. 32214; Tar Calabria, II, 9.4.2008, n. 358; Tar Campania – Salerno, I, 14.2.2008 n. 201].<br />
La Commissione segnala pertanto l’opportunità di correzioni della normativa primaria al Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante trasmissione del presente parere ai sensi dell’art. 58, regio decreto 21 aprile 1942, n. 444.<br />
Nelle more di una auspicabile correzione, l’ANAC potrebbe, con linee guida di carattere non vincolante, raccomandare alle stazioni appaltanti prassi virtuose nel senso di affidare incarichi esterni solo come <em>estrema ratio</em>, in mancanza di professionalità interne adeguate.<br />
Resta invece fermo che nel silenzio del vigente quadro normativo primario, la natura subordinata della fonte regolamentare in esame, non consente di introdurre in via regolamentare-precettiva un ordine di priorità non previsto dalla legge.<br />
Il paragrafo 1.2 è anch’esso sostanzialmente riproduttivo dell’art. 101, commi 2 e 3, codice e va espunto.<br />
Il paragrafo 1.3 è ripetitivo dell’art. 101, comma 3, lett. d), codice e va espunto.<br />
Inoltre, il richiamo al testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è limitato ai requisiti necessari affinché il direttore dei lavori possa svolgere anche le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.<br />
Si rileva sul punto che:<br />
a) nei contratti pubblici la qualifica di «<em>responsabile dei lavori</em>» in base al testo unico ora richiamato spetta al responsabile del procedimento (art. 89, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 81/2008; con scelta confermata dalle linee guida su tale figura, ai sensi dell’art. 31, comma 5, codice);<br />
b) l’art. 101, codice prevede che il responsabile si avvale, tra gli altri, del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione; il comma 6 della medesima disposizione richiama l’art. 92, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, recante l’elenco dei poteri spettanti a quest’ultima figura (in linea con il previgente art. 151 d.P.R. n. 207/2010);<br />
c) altre norme di rilievo nel codice sono: l’art. 30, comma 3, secondo cui gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia di lavoro sanciti dalla normativa nazionale e internazionale; e l’art. 31, comma 12, in forza del quale il RUP e il direttore dei lavori posso effettuare controlli a sorpresa finalizzati tra l’altro a verificare il rispetto delle «<em>misure (…) di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti</em>»;<br />
d) nel regime previgente il coordinamento tra legislazione a tutela della sicurezza sul lavoro e appalti pubblici di lavori era meglio chiarito, in particolare attraverso l’art. 131 d.lgs. n. 163/2006, relativo ai documenti di sicurezza sul cantiere previsti dal testo unico n. 81/2008 ed in particolare al termine entro il quale questi dovevano essere presentati dall’esecutore; quindi, il citato art. 151 del regolamento di attuazione assicurava, attraverso il direttore dei lavori, il rispetto di tale termine;<br />
e) per contro, sul punto, nella linee guida sui compiti del RUP si prevede che quest’ultimo tenga conto di eventuali proposte in materia dell’esecutore (paragrafo 2.2.1.f), senza la previsione di un termine;<br />
f) la Commissione segnala che pertanto che occorrerebbe una migliore definizione di ruoli, funzioni e poteri, oltre che di norme in grado di rendere coercibili gli obblighi dell’esecutore;<br />
g) si evidenzia in particolare che una maggiore chiarezza è quanto mai opportuna in considerazione della delicatezza della materia e che per quanto riguarda il direttore dei lavori le presenti linee guida costituiscono la sede propria, in quanto deputate <em>ex</em> art. 111, comma 1, codice a definire «<em>lemodalità e, se del caso, la tipologia di atti</em>» attraverso i quali il direttore dei lavori svolge la sua funzione di controllo sull’esecuzione del contratto;<br />
h) da ultimo, si segnala che il citato art. 151 d.P.R. n. 207/2010 prevedeva che i provvedimenti di segnalazione alla committenza o al responsabile dei lavori ex art. 89 d.lgs. n. 81/2008 di inosservanze da parte dell’esecutore agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla legge o dal piano di sicurezza e coordinamento venissero comunicati all’Autorità di vigilanza del settore (oggi l’ANAC), mentre un’analoga previsione non è presente nelle linee guida in esame; sul punto la Commissione ritiene preferibile non ridurre le garanzie di sicurezza che tali previsione intendevano perseguire e introdurre una previsione analoga nel nuovo regime (valutino poi il Ministero o l’ANAC se la sede più indicata è la presente o le linee guida sul RUP).<br />
Sotto un distinto profilo, la lett. b) del paragrafo in esame pone ancora una volta un’alternativa piena tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori interno alla stazione appaltante ed esterno incaricato <em>ex</em> art. 31, comma 8, codice. Si ribadisce pertanto quanto osservato a proposito del direttore dei lavori.<br />
<em>2) Incompatibilità</em><br />
La Commissione osserva in primo luogo che le incompatibilità con la funzione di direttore dei lavori sono già disciplinate da disposizioni di rango primario contenute nel codice. La presente sede regolamentare non appare quella appropriata per dettare norme limitative di <em>status</em>, se non nei limiti di una mera chiarificazione o specificazione delle prime.<br />
A questo specifico riguardo:<br />
&#8211; il paragrafo 2.1 può ritenersi conforme all’esigenza da ultimo segnalato limitatamente alle norme contenute nelle lett. a) e b);<br />
&#8211; quest’ultima lettera andrebbe tuttavia meglio riformulata, laddove:<br />
a) dapprima obbliga il direttore dei lavori a segnalare «<em>eventuali rapporti</em>» con l’aggiudicatario, mentre i rapporti che rilevano sono solo quelli “reali”, effettivamente instaurati o instaurandi;<br />
b) demanda quindi alla stazione appaltante di effettuare una «<em>valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere</em>», laddove è evidente che la valutazione è discrezionale, mentre dall’altro lato non è invece chiaro cosa si intenda per incidenza “sostanziale” e quali ricadute pratiche derivino dall’impiego di questo aggettivo;<br />
&#8211; non è del pari chiara la portata della lett. c), a mente della quale il divieto per il direttore dei lavori di accettare incarichi professionali dall’aggiudicatario o dall’esecutore e l’obbligo dello stesso di segnalare l’esistenza di situazioni di poss<br />
&#8211; la previsione sembra superflua – o comunque non ne è chiara l’utilità &#8211; perché i divieti e obblighi in questione sono applicabili <em>erga omnes</em>, in quanto stabiliti dall’art. 42, codice;<br />
&#8211; verosimilmente (la congettura ora formulata conferma la necessità di effettuare adeguate analisi tecnico-normative) la norma in esame sembra finalizzata a rendere cogenti le disposizioni contenute nella norma primaria, laddove per il direttore dei lavor<br />
&#8211; nondimeno, la Commissione osserva che la violazione di un obbligo di legge è già di per sé rilevante sul piano del rapporto contrattuale e della sua corretta attuazione (cfr. l’art. 1374 cod. civ.), per cui reputa che il mantenimento di questa linea gui<br />
Il paragrafo 2.2 è ripetitivo dell’art. 26, comma 7, codice, da esso richiamato, e pertanto va espunto dal testo delle linee guida.<br />
<em>3) Rapporti con altre figure</em><br />
Sarebbe preferibile riformulare il paragrafo in questione, per la <em>congerie</em> disorganica di disposizioni, l’illegittimità e l’assenza di copertura normativa e di utilità pratica di molte delle norme in esso contenute, come di seguito si espone.<br />
Il paragrafo 3.1 contiene una norma definitoria delle funzioni del RUP, che esula dall’ambito assegnato dall’art. 111, comma 1, codice alle linee guida sul direttore dei lavori.<br />
Sono infatti previste apposite e separate linee guida sui compiti del RUP (art. 31, comma 5).<br />
D’altro canto, questo Consiglio, in sede di parere sullo schema di codice, aveva segnalato il rischio di reciproche sovrapposizioni tra diverse linee guida, e proprio con riguardo a RUP e direttore dei lavori, aveva auspicato che la disciplina di dettaglio fosse contenuta in un unico attuativo e che i relativi compiti fossero reciprocamente coordinati e definiti (paragrafo II.f.3 di quel parere). Come si vedrà anche in altri punti di questo parere, vi sono in concreto sovrapposizioni tra le due tipologie di linee guida, o inesatte definizioni dei rispettivi ambiti applicativi, che suscitano non pochi problemi pratici.<br />
In ogni caso, il paragrafo 3.1 è riproduttivo dell’art. 101, comma 1, codice medesimo e quindi va espunto.<br />
Il paragrafo 3.1.1, primo periodo, introduce la nozione di «disposizioni di servizio» rivolte dal RUP al direttore dei lavori e che questo è tenuto a rispettare; non ne sono tuttavia disciplinati i contenuti e la portata, come invece in precedenza ad opera dell’art. 152 d.P.R. n. 207/2010.<br />
E’ questa la sede appropriata per chiarire la differenza tra “disposizioni di servizio”, impartite dal RUP al direttore dei lavori, e “ordini di servizio” impartiti dal direttore dei lavori ovvero dal RUP all’esecutore (v. previgente art. 152, comma 3, d.P.R. n. 207/2010), adeguando anche la terminologia nel paragrafo 4.1.<br />
Per il resto il primo periodo del paragrafo 3.1.1 riproduce l’art. 101, comma 3, codice, in particolare nella parte in cui afferma “<em>affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto</em>”, e tale inciso va espunto.<br />
Il paragrafo 3.1.1, lett. a) contiene una previsione che affida allo stesso direttore dei lavori di stabilire la periodicità con cui riferire al RUP sulle attività di cantiere e l’andamento dei lavori; l’art. 152, comma 1, d.P.R. n. 207/2010 affidava invece allo stesso RUP di fissare la periodicità dei rapporti. La Commissione ne segnala l’illegittimità, per contrasto con la funzione di direzione dell’esecuzione dei lavori assegnata a questa figura dall’art. 101, comma 1, codice. Occorre pertanto emendare la previsione stabilendo che la periodicità del rapporto è definita dal RUP.<br />
Il paragrafo 3.1.1, lett. b), relativo alle modifiche e varianti, è sostanzialmente ripetitivo del successivo paragrafo 7.3.1.2.<br />
Il paragrafo 3.1.1, lett. c), concernente le contestazioni insorte nel corso dell’esecuzione dei lavori è parzialmente ripetitivo del paragrafo 7.3.2.1.<br />
Il paragrafo 3.2 “ritorna” sugli aspetti relativi alla sicurezza e sulla figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, specificando – in modo superfluo e tale da ingenerare dubbi – che laddove l’incarico sia affidato a soggetto diverso dal direttore dei lavori, quest’ultimo assume le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza «<em>operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il Direttore dei lavori</em>»; la norma andrebbe espunta.<br />
Il paragrafo 3.3 va espunto, perché, da un lato, con formulazione riproduttiva di precetti di norma primaria e linguaggio involuto prevede che il direttore dei lavori «<em>esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dall’art. 101, comma 1 del Codice nei confronti del direttore tecnico di cantiere del soggetto esecutore</em>» per assicurare l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, e dall’altro lato – al di fuori dei limiti fissati dalla norma fondante di cui all’art. 111, comma 1, codice &#8211; fa espressamente salvo «<em>quanto previsto dall’art. 1655 c.c</em>.», e cioè l’autonomia di mezzi e la gestione a rischio dell’appaltatore.<br />
<em>III FUNZIONI</em><br />
<em>Paragrafo 4. Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo</em><br />
La Commissione formula i rilievi che seguono.<br />
Nel paragrafo 4.1, richiamando quanto già esposto sulla differenza tra disposizioni e ordini di servizio, e per non ingenerare equivoci, occorre sostituire le parole “<em>le disposizioni e istruzioni</em>” con le parole “<em>le prescrizioni e istruzioni</em>”.<br />
In relazione al paragrafo 4.1.1 relativo alle deroghe alla contabilità informatica si rinvia a quanto si dirà in relazione al paragrafo 9.2.<br />
Il paragrafo 4.1.2, primo periodo, prevede la forma di comunicazione tra RUP, direttore dei lavori ed esecutore, esulando dall’ambito delimitato dall’art. 111, comma 1, codice, e invadendo la sfera degli artt. 44 e 52, codice in tema di digitalizzazione delle procedure e di forma di “<em>tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice</em>”.<br />
Inoltre il paragrafo 4.1.2, terzo periodo, detta una disposizione relativa alla forma delle comunicazioni interne tra RUP, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza che sembra proiettata al futuro «<em>le comunicazioni avverranno</em>» e che non appare sotto questo profilo coerente con la funzione precettiva di un atto normativo quale quello in esame.<br />
Inoltre, esulando dai limiti stabiliti dall’art. 111, comma 1, codice, si rivolge direttamente alle stazioni appaltanti, imponendo alle stesse, peraltro in modo generico e con formulazione oscura, di adeguare i loro ordinamenti in modo da «<em>garantire l’efficientamento informatico, con riguardo alle metodologie e strumentazioni elettroniche</em>». L’intero paragrafo 4.1.2. va espunto.<br />
Il paragrafo 4.2:<br />
&#8211; contiene previsioni specifiche relative ai processi verbali di accertamento di fatti (lett. a) e alle relazioni al RUP (lett. b), che tuttavia sono corredate da successive esemplificazioni, inserite tra parentesi, tali da renderne incerta la portata pre<br />
&#8211; oltre ai riflessi negativi sull’organicità, appare quindi dubbia l’effettiva precettività e in ultima analisi l’utilità della norma in esame, che potrebbe trovare migliore collocazione nei paragrafi relativi ai singoli atti inerenti al controllo sull’es<br />
&#8211; inoltre, la lett. a) riproduce il paragrafo 9.2.a) (bis), ottavo alinea, mentre la lett. b) riproduce il paragrafo 9.2.a) (bis) settimo alinea.<br />
Il paragrafo 4.3 disciplina il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori, come il paragrafo 8.2, senza prevedere il contraddittorio con l’esecutore e la previa comunicazione di fine di lavori da parte dell’esecutore, invece previste da quest’ultimo.<br />
Sempre il paragrafo 4.3 fissa un termine di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori ex art. 102, commi 2 e 8, codice. Tale profilo va normato, previa adeguata valutazione sulla congruità del termine, nell’ambito delle linee guida relative al collaudo, e non nell’ambito delle presenti linee guida.<br />
Non è chiara poi la portata della deroga a tale termine, quando ne sia previsto uno diverso nel bando di gara e nel contratto e – come sembra doversi intendere – sempreché ciò non sia «<em>gravemente iniquo per il soggetto affidatario</em>».<br />
La Commissione è pertanto dell’avviso che il paragrafo in esame debba essere riformulato e debba limitarsi a indicare gli atti tipici del direttore dei lavori, laddove la tempistica del certificato di regolare esecuzione va disciplinata nel decreto di cui all’art. 102, commi 2 e 8, codice. In subordine, ove la disposizione venga qui mantenuta, va rilevato che essa individua in modo oscuro i presupposti della proroga del termine, consentendola «<em>purché ciò non sia gravemente iniquo per il soggetto affidatario</em>»; va modificata in modo pertinente, facendo riferimento a esigenze oggettive di proroga.<br />
&nbsp;<br />
<em>5. Il coordinamento e la supervisione dell’ufficio di direzione dei lavori</em><br />
Il paragrafo in esame presenta numerose ripetizioni di norme primarie e alcuni precetti che potrebbero presentare profili di illegittimità e che comunque si palesano inutili, come di seguito si indica.<br />
Il paragrafo 5.1 è in parte ripetitivo dei commi 4 e 5, dell’art. 101 codice, espressamente richiamati; va espunto l’ultimo periodo.<br />
Inoltre, in assenza di una base fondante in disposizioni di rango legislativo, obbliga il direttore dei lavori ad individuare i compiti da affidare ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere, attraverso un programma coordinato di attività quale modalità esclusiva, anziché consentirgli anche di affidare di volta in volta specifiche incombenze tra quelle indicate a titolo esemplificativo nelle medesime norme del codice.<br />
Anche il paragrafo 5.2 presenta analoghe criticità, ed in particolare appare superfluo laddove impone al direttore dei lavori di «<em>assicurare una presenza adeguata</em>» in cantiere in considerazione della complessità dei lavori e illegittimo laddove impone alla stazione appaltante di nominare sempre e inderogabilmente «<em>più ispettori di cantiere</em>» per assicurare una presenza a tempo pieno, già prevista dall’art. 101, comma 5, codice, senza tuttavia alcuna specificazione del numero di ispettori. Invero l’art. 101, comma 2, codice, prevede che il direttore dei lavori “<em>può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell&#8217;intervento, da uno o più direttori operativi</em>”. Tale paragrafo va espunto essendo sufficiente la previsione della norma primaria.<br />
Il paragrafo 5.3 richiama norme primarie relative all’esecuzione delle obbligazioni (artt. 1176, comma 2, e 1375 cod. civ.) al di fuori dei limiti dell’intervento regolatorio ai sensi dell’art. 111, comma 1, codice;<br />
&#8211; la previsione inoltre si rivela sostanzialmente inutile, se non foriera di incertezze interpretative, e va pertanto espunta.<br />
<em>6. Funzioni e compiti nella fase preliminare</em><br />
<em>6.1 Attestazione stato dei luoghi</em><br />
Al di là dell’omissione della preposizione «<em>dello</em>» prima di «<em>stato dei luoghi</em>», la Commissione non ha rilievi di carattere sostanziale da svolgere con riguardo a questo paragrafo.<br />
<em>6.2 La consegna lavori</em><br />
Nel complesso, il paragrafo in esame dovrebbe essere riformulato in modo da risultare maggiormente organico e tale da consentire quindi una più agevole comprensione dei precetti in esso contenuti su questo delicato profilo dell’esecuzione dei contratti.<br />
Nello specifico, la Commissione segnala quanto segue.<br />
Il paragrafo 6.2.1 richiama, quanto ai termini e le modalità della consegna dei lavori, quelle «<em>indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale d’appalto</em>, laddove nelle previgenti disposizioni del regolamento di cui al d.P.R. n. 207/2010 questi profili erano oggetto di apposita disciplina (artt. 153 – 157).<br />
Nel fornire chiarimenti rispetto ai rilievi precedentemente espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella nota di prot. 37348 del 6 ottobre 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti segnala che la diversa scelta operata nelle linee guida in esame discende dal fatto che la consegna dei lavori «<em>afferisce propriamente all’esecuzione del contratto</em>», ma che, in considerazione dei possibili riflessi in termini di contenzioso, la materia sarà regolata a mezzo di capitolati-tipo e contratti-tipo dell’ANAC.<br />
Tuttavia, si osserva in contrario che:<br />
a) la giustificazione addotta non impedisce, ed anzi i paventati rischi di contenzioso impongono, di regolare sin d’ora aspetti di particolare rilievo quali appunto le modalità e i termini di consegna dei lavori (sulla falsariga del previgente art. 153 d.P.R. n. 207/2010), che rientrano pacificamente ai compiti del direttore dei lavori (ed infatti: i paragrafi 7.3.1.4 &#8211; 7.3.1.6, in materia di varianti e modifiche contrattuali, disciplinano aspetti di stretta esecuzione, con immediate ricadute sulla posizione soggettiva del contraente privato);<br />
b) inoltre, l’ultimo periodo del paragrafo in esame detta una norma riferita al contenuto dei capitolati speciali, cui si demanda di regolare le conseguenze della ritardata consegna imputabile al direttore dei lavori;<br />
c) da ultimo, nella versione delle linee guida sottoposta al parere di questa Commissione, ed in conseguenza dell’abrogazione del citato art. 153, non sono più oggetto di regolamentazione le conseguenze dei ritardi nella consegna imputabili all’esecutore e, inoltre, le spese ad essa relative;<br />
d) anche in questo caso sarebbe opportuno dettare una regolamentazione apposita di questi aspetti nelle presenti linee guida.<br />
<em>7. Funzioni e compiti in fase di esecuzione</em><br />
<em>7.1 Accettazione dei materiali</em><br />
La Commissione esprime innanzitutto apprezzamento per il recepimento dei rilievi del Consiglio superiore dei lavori pubblici in ordine ai poteri di controllo della qualità dei materiali forniti dall’esecutore e la conseguente riformulazione del paragrafo 7.1.1, che nella sua ultima versione risulta maggiormente conforme alle responsabilità sulla corretta esecuzione delle opere gravante per legge sul direttore dei lavori e, al contempo, coerente con il criterio direttivo enunciato dalla legge-delega n. 11/2016 relativo al <em>rafforzamento delle funzioni di organizzazione</em>, <em>di gestione e di controllo della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali (…) nei contratti di lavori</em>» (art. 1, comma 1, lett. ll).<br />
Si fanno tuttavia i rilievi che seguono.<br />
Il paragrafo 7.1.2 prevede che il rifiuto dell’esecutore di ottemperare all’ordine del direttore dei lavori di rimuovere i materiali non conformi alle caratteristiche tecniche previste nel contratto d’appalto venga trascritto nel giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, ma non si prevede l’esecuzione in danno ai sensi del (previgente) art. 167, comma 3, d.P.R. n. 207/2010. Questa lacuna potrebbe determinare situazioni di stallo o comunque privare di efficacia il potere di controllo dei lavori dell’organo della stazione appaltante a ciò preposto, in contrasto con il criterio direttivo della legge-delega da ultimo citato; si suggerisce pertanto di riformulare la norma in conformità alla previgente disciplina.<br />
Il medesimo paragrafo 7.1.2, nel prevedere che l’accettazione definitiva dei materiali «<em>si ha solo dopo la loro posa in opera</em>», non appare di agevole lettura e coordinamento con il collaudo <em>ex</em> art. 102, codice. Al riguardo la Commissione segnala che il previgente art. 167 d.P.R. n. 207/2010 prevedeva, al comma 4, che anche dopo l’accettazione e posa in opera dei materiali restavano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.<br />
Il paragrafo 7.1.4 è sostanzialmente riproduttivo di precetti contenuti nell’art. 101, comma 5, codice e va espunto.<br />
In ragione dei rilievi ora svolti la Commissione ritiene opportuna una riformulazione della norma.<br />
<em>7.2 Verifica del rispetto degli obblighi del soggetto affidatario e del subappaltatore</em><br />
Oltre a ribadire l’esigenza di una normazione maggiormente rispondente a canoni di organicità e chiarezza formale e sostanziale, la Commissione osserva quanto segue.<br />
Il paragrafo 7.2.1 elenca obblighi a carico del direttore dei lavori già previsti dagli artt. 101, 30, comma 3, e 31, comma 12, codice; in particolare:<br />
&#8211; la lett. a) del paragrafo in esame riproduce l’art. 101, comma 3 lett. a) e l’art. 30, comma 3, codice;<br />
&#8211; la lett. b) riproduce l’art. 31, comma 12, codice;<br />
&#8211; la lett. c) riproduce l’art. 101, comma 3, lett. b), codice.<br />
Va pertanto espunto.<br />
In relazione al paragrafo 7.2.2 va espunta la lett. d) secondo cui il direttore dei lavori “<em>verifica il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del codice</em>”, perché in contrasto con l’art. 105, comma 4, codice, a tenore del quale le verifiche ivi previste in materia di costi per la sicurezza in caso di subappalto competono alle stazioni appaltanti «<em>sentito il direttore dei lavori</em>», mentre le linee guida in esame demandano direttamente a quest’ultimo l’incombente.<br />
Nel paragrafo 7.2.3 eliminare la duplicazione “affidatario affidataria”.<br />
Il paragrafo 7.2.4, lett. a) riproduce nella sostanza i commi 3 e 4 dell’art. 108, da esso richiamati, e pertanto è superfluo e va espunto.<br />
Il paragrafo 7.2.4, lett. g) è illegittimo, nella misura in cui deroga all’art. 205, comma 3, codice, imponendo al direttore dei lavori il termine di dieci giorni per comunicare al RUP il raggiungimento della soglia di valore delle riserve iscritte in contabilità ai fini dell’accordo bonario, mentre la norma primaria richiamata utilizza un criterio elastico espresso dalla locuzione «<em>nel più breve tempo possibile</em>».<br />
<em>7.3 Gestione delle varianti e delle riserve.</em><br />
Anche con riguardo al cruciale tema delle varianti la Commissione segnala l’esigenza di formulare le linee guida in modo tale che i precetti in esse contenuti siano chiaramente percepibili e disposti in modo organico e secondo un ordine logico.<br />
In relazione alle singole norme la Commissione evidenzia quanto segue.<br />
Il primo periodo del paragrafo 7.3.1.1 è ripetitivo del richiamato art. 106, comma 1, codice, per cui va espunto e, per l’effetto, nel secondo periodo del paragrafo 7.3.1.1 le parole “<em>contemplate al richiamato art. 106</em>” vanno sostituite con le parole “<em>di cui all’art. 106</em>”.<br />
Come già rilevato in relazione al paragrafo 3.1.1, lett. b), il paragrafo 7.3.1.2 è formulato in modo sostanzialmente riproduttivo del paragrafo 3.1.1, lett. b), per cui si pone la necessità di sopprimere una delle due previsioni.<br />
Il paragrafo 7.3.1.5 disciplina il caso di varianti che eccedono il limite del quinto. Come noto, l’esecutore è tenuto ad accettare varianti nei limiti del quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, senza poter chiedere la risoluzione del contratto. Le varianti in aumento che eccedono il limite del quinto non sono senz’altro consentite, ma possono essere ammesse solo se ricorrono i presupposti di cui all’art. 106, comma 1, lett. c), codice. Si suggerisce una formulazione più univoca del paragrafo 7.3.1.5 sostituendo le parole “<em>Nei casi di eccedenza rispetto al limite sopra indicato, previsti dall’art. 106 del codice</em>” con le parole “<em>Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto sopra indicato, e a condizione che ricorrano i presupposti per le varianti ai sensi dell’art. 106 del codice”.</em><br />
<em>7.3.2 Contestazioni e riserve</em><br />
La Commissione formula le osservazioni che seguono.<br />
Il paragrafo 7.3.2.1 ha un contenuto parzialmente riproduttivo del paragrafo 3.1.1, lett. c), per cui anche in questo caso deve essere assicurato il necessario coordinamento formale, sopprimendo una delle due previsioni.<br />
La disposizione andrebbe comunque riformulata – come segnalato anche dal Consiglio superiore dei lavori pubblici – perché sovrappone e regola in modo promiscuo le contestazioni tra stazione appaltante ed esecutore su aspetti tecnici, da un lato, e su fatti dall’altro lato, che il previgente art. 164 d.P.R. n. 207/2010 distingueva in modo chiaro.<br />
Inoltre, con riguardo all’iscrizione di riserva nel registro di contabilità da parte dell’esecutore in conseguenza della decisione del RUP sulla contestazione di ordine tecnico, si evidenzia l’opportunità di prevedere un termine a pena di decadenza a carico dell’esecutore, in conformità all’art. 191 d.P.R. n. 207/2010, di cui è prevista l’abrogazione per effetto dell’approvazione delle linee guida in esame o di coordinare tale norma con il successivo paragrafo 7.3.2.2, che detta una disciplina analoga a quella recata dal citato art. 191.<br />
<em>7.4. Sospensione del rapporto contrattuale</em><br />
In relazione a tale aspetto dell’esecuzione del contratto la Commissione formula le osservazioni che seguono.<br />
&#8211; il paragrafo 7.4.1, nel primo periodo, e prima parte del secondo periodo è meramente riproduttivo dei compiti dell’ufficio di direzione dei lavori e in particolare dei compiti indicati a titolo esemplificativo attribuibili dal direttore dei lavori ai di<br />
Il Ministero deve verificare se nel secondo periodo del presente paragrafo è corretto il richiamo della risoluzione contrattuale dell’art. 108, comma 4, o se invece si intendesse fare riferimento alla risoluzione contrattuale dell’art. 108, comma 3, codice. Inoltre il terzo e quarto periodo del paragrafo, indicano le iniziative del direttore dei lavori nel caso dell’art. 108, comma 3, ma in realtà, prevedendo l’assegnazione di un termine di 10 giorni all’esecutore inadempiente, per eseguire le prestazioni, prima di disporre la risoluzione, si riferiscono al caso di risoluzione dell’art. 108, comma 4, di cui non fanno che ripetere pedissequamente la formulazione. Pertanto il terzo e quarto periodo del paragrafo 7.4.1 vanno espunti.<br />
A mente del primo periodo del paragrafo 7.4.2 l’esecutore è tenuto ad eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni: la norma appare superflua alla luce degli obblighi già derivanti a carico di questo soggetto dalla legge e dal contratto; pertanto tale periodo va espunto.<br />
Il secondo periodo del paragrafo 7.4.2 è meramente ripetitivo dell’art. 107 e va espunto.<br />
Va parimenti espunto il quarto periodo del paragrafo 7.4.2, per le ragioni che seguono. In esso si prevede che il direttore dei lavori è responsabile per le sospensioni illegittime (ovvero, come si specifica, in modo ridondante, per le sospensioni ordinate «<em>per circostanze non contemplate nella disposizione di cui all’art. 107 del Codice</em>»).<br />
La Commissione segnala su quest’ultimo punto che:<br />
a) non risultano chiari i rapporti con il comma 6 del medesimo art. 107, che prevede che la stazione appaltante risponde delle sospensioni illegittime nei limiti previsti dall’art. 1382 cod. civ.;<br />
b) in particolare non è dato comprendere se la fattispecie di responsabilità del direttore dei lavori introdotta nelle linee guida sia aggiuntiva rispetto a quella sancita dalla norma primaria o si tratti di un’ipotesi di responsabilità amministrativa/contabile del titolare dell’incarico nei confronti della stazione appaltante.<br />
Il paragrafo 7.4.2.1 è riproduttivo dell’art. 107, comma 2, codice (cui fa espresso rinvio), ed in particolare secondo periodo, per cui va eliminato.<br />
Peraltro non vi è in tal caso solo una ricopiatura della norma primaria, ma anche una indebita estensione del suo ambito applicativo. Infatti l’art. 107 comma 2 prevede la durata massima di sei mesi o di un quarto dell’intera durata contrattuale solo per la sospensione dei lavori ordinata dal RUP e non anche per quella ordinata dal direttore dei lavori (è in giurisprudenza pacifico che siffatto limite temporale non possa operare per la sospensione dei lavori ordinata dal direttore dei lavori). Invece le linee guida indebitamente estendono tale limite di durata anche alla sospensione dei lavori ordinata dal direttore dei lavori.<br />
Il paragrafo 7.4.2.2 introduce un termine di cinque giorni entro il quale il direttore dei lavori deve redigere il verbale di ripresa dei lavori, recante anche il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP in seguito alla sospensione. Tuttavia il termine fisso non appare opportuno, considerato che il previgente regolamento di cui al d.P.R. n. 207/2010 contemplava sul punto un riferimento temporale elastico e maggiormente adattabile alla singola fattispecie («<em>non appena venute a cessare le cause della sospensione</em>»: art. 158, comma 6, d.P.R. citato).<br />
Da ultimo, la Commissione constata che nel paragrafo in esame non è riprodotta la disposizione che imponeva all’esecutore di iscrivere le proprie contestazioni in merito alla sospensione e alla ripresa dei lavori nei relativi verbali (art. 158, comma 8, d.P.R. n. 207/2010). Tale previsione andrebbe riprodotta, al fine di prevenire eventuali contestazioni successive e le conseguenti incertezze sui tempi di esecuzione del contratto.<br />
<em>7.5. Gestione dei sinistri</em><br />
La Commissione non ha osservazioni da fare al riguardo.<br />
<em>8. Funzioni e compiti al termine dei lavori</em><br />
Con specifico riguardo al paragrafo 8.2, relativo al procedimento per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori, si segnala che la materia è regolata anche dal paragrafo 4.3, sebbene in modo meno compiuto. La Commissione evidenzia pertanto l’esigenza di evitare ripetizioni e di unificare la relativa disciplina.<br />
<em>9. Controllo amministrativo contabile</em><br />
Il paragrafo in esame non risponde a canoni di chiarezza e di regolamentazione organica della materia e formulazione lineare delle norme.<br />
Si segnala a questo riguardo il paragrafo 9.2, che, sul piano formale, reca un duplice elenco su base alfabetica e, sul piano sostanziale, nel secondo periodo (successivo al primo elenco) contiene una norma riguardante il controllo dei materiali forniti dall’esecutore, la cui sede più appropriata sarebbe stata il paragrafo 7.1. La Commissione sottolinea pertanto l’esigenza che il paragrafo venga riformulato.<br />
La riformulazione del successivo paragrafo 9.3 costituisce invece condizione per il rilascio del presente parere.<br />
La norma, pur prescrivendo l’impiego «<em>di strumenti elettronici specifici</em>» per la contabilità dei lavori, in conformità all’obiettivo di «<em>efficientamento informatico</em>» previsto dall’art. 111, comma 1, codice, consente tuttavia di derogare a questo obbligo «<em>nello periodo (sic) strettamente necessario all’adeguamento della stazione appaltante</em>». A tale riguardo, al fine di evitare che tale previsione si traduca in una deroga generalizzata “a regime” si suggerisce di rendere la previsione più stringente e di sottoporre a monitoraggio da parte dell’ANAC il mancato utilizzo della contabilità informatica. La disposizione potrebbe essere riformulata come segue: «<em>Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, che deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all’ANAC, e comunque per il periodo strettamente necessario per l’adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni…».</em><br />
<em>IV ABROGAZIONI</em><br />
La norma sulle abrogazioni da un lato è riproduttiva dell’art. 2 del decreto ministeriale, per cui appare superflua, dall’altro lato non consente di comprendere – a causa dell’assenza di documenti di analisi sulle presenti linee guide – le ragioni del perché non tutte le disposizioni del regolamento di cui al d.P.R. n. 207/2010 in materia di contabilità, tuttora vigenti (artt. 178 – 210), vengano abrogate. Si rinvia a quanto esposto nel paragrafo 1 del presente parere.<br />
&nbsp;<br />
<em>4. Linee guida relative al direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture</em><br />
<em>4.1. Condizioni</em><br />
La Commissione formula le seguenti condizioni, al rispetto delle quali è subordinato il proprio parere favorevole sulle linee guida relative al direttore dell’esecuzione.<br />
<em>4.1.a) Disposizioni ripetitive di norme del codice</em><br />
Come già evidenziato nelle considerazioni generali di questo parere, occorre emendare il testo da ripetizioni della normativa primaria contenuta nel codice o in altre leggi.<br />
Si indicano di seguito in modo riassuntivo quali sono i paragrafi, o subparagrafi o periodi che vanno espunti perché meramente ripetitivi, e che saranno più in dettaglio indicati in sede di esame analitico delle linee guida:<br />
4.1.2;<br />
4.1.6;<br />
4.5.1;<br />
<em>4.6.2.</em><br />
<em>4.1.b) Disposizioni in contrasto con il codice</em><br />
Ulteriore condizione del parere favorevole della Commissione è la espunzione o modifica delle previsioni che appaiono non conformi alle disposizioni del codice, e che pertanto potrebbero essere ritenute nelle competenti sedi illegittime per violazione di legge.<br />
Si sintetizzano le disposizioni che la Commissione ritiene in contrasto con il codice rinviando al seguito del presente parere per le motivazioni:<br />
&#8211; il paragrafo 1.1, ultimo periodo, contempla la figura dell’assistente del direttore dell’esecuzione, non prevista dal codice;<br />
&#8211; il paragrafo 1.2, lett. a) demanda al direttore dell’esecuzione anziché al RUP di definire la periodicità del rapporto;<br />
&#8211; il paragrafo 4.1.4 indica, in assenza di potestà regolamentare, il contenuto del contratto di appalto e prevede premi di accelerazione;<br />
&#8211; il paragrafo 4.2.2 e il paragrafo 4.2.3 ripetono o novellano i presupposti dell’art. 32 codice per l’esecuzione anticipata e d’urgenza;<br />
&#8211; il paragrafo 4.3.1, lett. d) contrasta con l’art. 105, comma 14 codice;<br />
&#8211; il paragrafo 4.4.2 contrasta con l’art. 205, comma 3 codice;<br />
&#8211; il paragrafo 4.6.1 contrasta con l’art. 107, codice;<br />
&#8211; il paragrafo 4.6.2 non solo ripete l’art. 107, comma 2, codice, ma contrasta con esso perché ne amplia l’ambito di applicazione;<br />
&#8211; i paragrafi 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.3 disciplinano la verifica di conformità, in difetto di potestà regolamentare in parte qua.<br />
&nbsp;<br />
<em>4.2. L’AIR: la peculiarità dei contratti di forniture e servizi e le relative implicazioni in ordine alla fase di esecuzione</em><br />
Si impone una osservazione di carattere generale relativa all’impostazione stesse delle presenti linee guida.<br />
Le carenze dell’AIR indicate nel paragrafo 1 del presente parere appaiono ancora più rilevanti con riguardo alle linee guida in materia di direzione dell’esecuzione di forniture e servizi.<br />
Le forniture e i servizi abbracciano una <em>congerie</em> di contratti molto eterogenea, alcuni dei quali nemmeno riconducibili alla fattispecie dell’appalto in senso stretto (es. <em>leasing</em>), con un <em>range</em> che va da fattispecie estremamente semplici (modeste forniture di bevande) a fattispecie estremamente complesse (forniture e servizi informatici o sanitari).<br />
Le linee guida in esame recano una disciplina unitaria che non sembra tenere in adeguato conto:<br />
&#8211; le differenti esigenze connesse con tale varietà di oggetti contrattuali, cui non sempre può darsi risposta con un unico modello procedimentale di direzione dell’esecuzione.<br />
&#8211; la notevole varietà di tempi, modi ed obblighi che connotano le fasi contrattuali e che quindi condizionano direttamente anche il relativo controllo.<br />
Solo una appropriata AIR può consentire di valutare se si possano accomunare sotto una medesima disciplina fattispecie contrattuali assolutamente differenti o se invece occorra una disciplina della direzione dell’esecuzione modulare e proporzionata; si pensi, ad esempio, a:<br />
&#8211; le forniture con implicita accettazione (es. forniture idriche o di gas) rispetto alle quali più che di direzione dell’esecuzione si pone un problema di verifiche periodiche;<br />
&#8211; le forniture con posa in opera semplice (es. fusione di campane) ma che presuppongono un collaudo in senso tecnico;<br />
&#8211; le forniture con <em>start up</em> (cioè installazione e successivo periodo di verifica di perfetto funzionamento);<br />
&#8211; le somministrazioni continuative con laboratorio presso la stazione appaltante (pasti “caldi”) con tutti i connessi problemi di continuità del controllo dell’esecuzione: periodici, a campione o su protesta utenti);<br />
&#8211; le forniture con elaborazione presso la struttura produttiva dell’impresa (es. pasti c.d. “freddi”; stampe);<br />
&#8211; i servizi “a domanda eventuale” a controllo non ripetibile (es. sgombero della neve);<br />
&#8211; i servizi “a risultato” (manutenzioni evolutive di software; realizzazione di data–base”, servizi di continuità (es. <em>Help-Desk</em>).<br />
In ossequio al principio di proporzionalità andrebbero, per le ipotesi più semplici, eliminati adempimenti non necessari.<br />
Si pensi all’inutilità del verbale di consegna per un contratto di fornitura di carburanti “alla pompa”, per il quale potrebbe essere sufficiente una comunicazione di avvio dell’esecuzione del contratto.<br />
&nbsp;<br />
<em>4.3. Rilievi sulle singole disposizioni delle linee guida relative al direttore dell’esecuzione per servizi e forniture</em><br />
Poste quindi queste premesse di inquadramento generale, si procede ad illustrare i singoli rilievi sui paragrafi in cui si articolano le linee guida.<br />
Si seguirà la complessa paragrafazione e subparagrafazione delle linee guida e pertanto numeri romani e titoli in corsivo di seguito indicati si riferiscono alle linee guida.<br />
<em>II) Profili generali &#8211; 1. Nomina del direttore dell’esecuzione e rapporti con il responsabile unico del procedimento</em><br />
Il paragrafo 1.1 indica in quali casi il direttore dell’esecuzione coincide con il RUP, mediante un mero rinvio alle linee guida dell’ANAC relative al RUP.<br />
E, invero, in base alle norme primarie:<br />
&#8211; “<em>il direttore dell&#8217;esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento</em>” (art. 111, comma 2, codice);<br />
&#8211; spetta alle linee guida dell’ANAC relative al RUP determinare “<em>l&#8217;importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell&#8217;esecuzione del contratto</em>” (art. 31, com<br />
Pertanto correttamente in tale parte le linee guida si limitano a fare rinvio alle linee guida sul RUP (paragrafo 1.1, primo periodo), che a loro volta indicano in quali casi il direttore dell’esecuzione è soggetto diverso dal RUP (LG ANAC sul RUP, paragrafo 5 n. 2, nella bozza su cui il Consiglio di Stato ha reso parere).<br />
Tuttavia, questa Commissione rileva che da un punto di vista sia sistematico che di forza e efficacia della fonte, sarebbe auspicabile, <em>de iure condendo</em>, l’attribuzione alle linee guida sul direttore dell’esecuzione (che hanno natura regolamentare e un procedimento rafforzato) e non alle linee guida sul RUP (che hanno natura di linee guida vincolanti) della competenza a stabilire i casi di coincidenza tra RUP e direttore dell’esecuzione, ancora una volta previa analisi di impatto e facendo applicazione del principio di proporzionalità.<br />
Invero, la contestualizzazione di tale profilo all’interno della complessiva disciplina del direttore dell’esecuzione, consentirebbe di meglio cogliere le peculiarità e la varietà di servizi e forniture.<br />
Il rischio di interferenze e sovrapposizioni tra linee guida sul RUP e sul direttore dell’esecuzione sono, del resto, l’effetto della scelta di affidare tali due figure a due separate linee guida, di diversa natura, scelta che il Consiglio di Stato, nel parere sullo schema di codice, aveva segnalato come non condivisibile (paragrafo II.f.3 di quel parere: “<em>Ove non ben definito l’ambito di ciascun atto attuativo, si determina il rischio di sovrapposizioni e sconfinamenti reciproci. Un rischio di tal genere appare concreto, ad esempio, in relazione alle disposizioni attuative della direzione dei lavori e dei compiti del RUP, affidate rispettivamente al Ministro delle infrastrutture e all’ANAC; direttore dei lavori e r.u.p. sono soggetti che, nella fase di esecuzione del contratto, operano in costante sinergia. Perciò occorre che i relativi compiti siano reciprocamente coordinati e definiti. Sarebbe auspicabile la disciplina dei due organi in unico contesto regolatorio</em>.”).<br />
Il secondo periodo del paragrafo 1.1, per il caso in cui il direttore dell’esecuzione non coincida con il RUP, indica le modalità di scelta del direttore dell’esecuzione, mettendo sullo stesso piano la possibilità di nominare un direttore “interno” ovvero “esterno”.<br />
Si ribadiscono qui le considerazioni svolte in relazione al paragrafo 1.1 delle linee guida sul direttore dei lavori, quanto alla opportunità di valutare un intervento correttivo del codice volto a ripristinare un ordine di priorità tra affidamento esterno ed interno, e di linee guida non vincolanti dell’ANAC che invitino le stazioni appaltanti a dare priorità all’affidamento interno dell’incarico. Resta fermo, come del pari già osservato, che nel silenzio del vigente quadro normativo primario, la natura subordinata della fonte regolamentare in esame, non consente di introdurre in via regolamentare-precettiva un ordine di priorità non previsto dalla legge.<br />
Sempre nel paragrafo 1.1, nella versione delle linee guida trasmesse dopo l’istruttoria disposta da questa Commissione, è stata inserita la previsione secondo cui “<em>Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza (…) la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione (…)</em>”<br />
Si tratta di previsione che è priva di base legale. Infatti la figura dell’assistente del direttore dell’esecuzione è prevista dall’art. 101 solo per il direttore dei lavori. E nemmeno la previgente disciplina, primaria e regolamentare, prevedeva tale istituto per servizi e forniture.<br />
Per il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o forniture le sole disposizioni primarie sono le seguenti:<br />
&#8211; l’art. 101, comma 1, codice, a tenore del quale “<em>La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto (…) servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del<br />
&#8211; l’art. 111, comma 2, codice, a tenore del quale: “2. <em>Il direttore dell&#8217;esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabil<br />
E’ evidente che le norme primarie da un lato non contemplano un “ufficio di direzione dell’esecuzione” sulla falsariga dell’ufficio di direzione dei lavori, e dunque la figura dell’assistente del direttore dell’esecuzione di servizi e forniture, e dall’altro lato non demandano la possibilità di prevederlo alla fonte secondaria.<br />
Del resto se il codice ha sentito l’esigenza di specificare con norma primaria la possibilità di nominare un assistente del direttore solo per i lavori e non anche per i servizi e le forniture, ciò significa che per servizi e forniture non lo ha ritenuto necessario.<br />
Uno stesso istituto, l’assistente del direttore, non può trovare regolazione a geometria variabile, ora nel codice, ora nel regolamento: non lo consente, sul piano formale, il principio di gerarchia delle fonti, in virtù del quale il regolamento può eseguire e attuare la fonte primaria, ma non creare ex novo regole ivi non previste, non lo consente, sul piano costituzionale e sostanziale, il principio di chiarezza delle regole e di agevole reperibilità delle stesse.<br />
Del resto, esiste già nel codice uno strumento per far fronte all’esigenza qui perseguita, ed è “<em>lostaff del RUP</em>”, che può essere nominato quando ricorrono i presupposti previsti dall’art. 31, comma 7 codice: “<em>nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all&#8217;opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell&#8217;intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara</em>”.<br />
Rispetto a tale strumento legale la previsione delle linee guida sull’assistente del DEC appare non solo ripetitiva, ma ancorata a diversi presupposti.<br />
Ove poi il Governo ritenga esservi una ingiustificata asimmetria con la disciplina della direzione dei lavori, potrà, in sede di correttivo del codice, prevedere espressamente la figura dell’assistente del direttore dell’esecuzione.<br />
Allo stato, e nel silenzio del codice, la previsione va espunta.<br />
Il paragrafo 1.2 lett. a), contiene una previsione che affida allo stesso direttore dell’esecuzione di stabilire la periodicità con cui riferire al RUP sulle attività di esecuzione del contratto; l’art. 152, comma 1, d.P.R. n. 207/2010 affidava invece allo stesso RUP di fissare la periodicità dei rapporti; la Commissione segnala possibili illegittimità, per contrasto con la funzione di direzione dell’esecuzione dei lavori assegnata a questa figura dall’art. 101, comma 1, codice. Occorre pertanto emendare la previsione stabilendo che la periodicità del rapporto è definita dal RUP.<br />
Nel paragrafo 1 può trovare collocazione la distinzione tra disposizioni e ordini di servizio, secondo quanto già osservato in relazione al paragrafo 3.1.1 delle linee guida relative al direttore dei lavori, osservazioni cui si rinvia.<br />
<em>II) Profili generali – 2. Incompatibilità</em><br />
In relazione al paragrafo 2.1 valgono le osservazioni fatte in relazione al paragrafo 2.1 delle linee guida relative al direttore dei lavori, osservazioni cui si rinvia.<br />
<em>III) Funzioni – 3. Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo</em><br />
In relazione al paragrafo 3.1, facendo rinvio a quanto osservato sui paragrafi 3.1.1 e 4.1 delle linee guida relative al direttore dei lavori, sulla distinzione tra disposizioni e ordini di servizio, si suggerisce, al fine della necessaria univocità del linguaggio, di sostituire le parole “<em>le disposizioni e le istruzioni</em>” con le parole “<em>le prescrizioni e le istruzioni</em>”.<br />
Il paragrafo 3.1.1, in combinato disposto con il successivo paragrafo 6, introduce la contabilità informatica, e prevede un regime transitorio “<em>per il tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione</em>”.<br />
Si esprime apprezzamento per le finalità perseguite, attraverso la informatizzazione della contabilità della fase di esecuzione di servizi e forniture e si osserva che sebbene la informatizzazione della contabilità sia espressamente prevista dal codice solo per la fase di esecuzione dei lavori (art. 101, comma 1, codice), essa possa essere introdotta in via regolamentare anche per servizi e forniture, in quanto il codice demanda al regolamento la disciplina della direzione dell’esecuzione di servizi e forniture “<em>secondo criteri di trasparenza e semplificazione</em>” (art. 101, comma 2, codice), criteri che sicuramente includono la contabilità informatica.<br />
Tuttavia, una volta espressa tale opzione, per scongiurare il rischio che la regola della contabilità informatica sia di fatto aggirata invocando, nella prassi, il tempo di adeguamento, si suggerisce, che la previsione sia resa più stringente, secondo quanto già osservato sul paragrafo 9.2 delle linee guida relative al direttore dei lavori.<br />
<em>III) Funzioni – Funzioni e compiti in fase di esecuzione</em><br />
Il paragrafo 4.1.2 a tenore del quale “<em>Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dell’Esecuzione è tenuto a utilizzare la diligenza richiesta dall&#8217;attività esercitata ai sensi dell&#8217;art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all&#8217;art. 1375 codice civile</em>.”, afferendo ai doveri derivanti dal contratto d’opera professionale, non fa che ripetere norme primarie e esula dall’ambito di competenza delle linee guida. Va perciò espunto.<br />
Il paragrafo 4.1.4 indica il contenuto del contratto di appalto; tale ambito, da un lato, esula dal perimetro demandato dal codice alle linee guida relative al direttore dell’esecuzione e, dall’altro lato, demanda al contratto profili che sono già per la maggior parte compiutamente disciplinati dalla legge, come i casi di sospensione, risoluzione e recesso, o i casi di subappalto e avvalimento, così ingenerando anche l’equivoco che l’applicazione degli istituti non discenda già di per sé dalla legge, ma dalla previsione del contratto. Deve pertanto interamente espunto.<br />
Si segnala inoltre che nella lettera d) di tale paragrafo 4.1.4 si fa menzione della possibilità di indicare nel contratto la previsione di “<em>eventuali premi o incentivi</em>”.<br />
Tale norma sembra rievocare i c.d. premi di accelerazione, il cui ambito, tuttavia, è di dubbia legittimità in un sistema in cui l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’OEPV in cui si tiene conto anche dei tempi di esecuzione rapportati al prezzo pattuito. Sicché non si giustifica la previsione di premi o incentivi per una anticipazione dei tempi pattuiti di cui si è già tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica e del prezzo, e che oltretutto si traduce in una variazione del prezzo del contratto, al di fuori dei casi previsti dall’art. 106 codice. Siffatta variazione del prezzo ne comporta una lievitazione rispetto al momento della gara, alterando, altresì, la <em>par condicio</em> tra i concorrenti, tutte le volte che la gara venga aggiudicata tenendo conto del miglior prezzo, che poi viene in fase di esecuzione incrementato mediante la corresponsione dei premi di accelerazione.<br />
Sembra dunque a questa Commissione che l’istituto del premio di accelerazione, non previsto dal diritto comunitario, e mantenuto, nella previgente disciplina, nel regolamento n. 207/2010, ma mai contemplato a livello di fonte primaria, né dal codice del 2006, né da quello del 2016, sia di dubbia compatibilità con le nuove direttive comunitarie, in quanto:<br />
a) scardina la logica della corretta indicazione sin dalla gara delle esigenze della stazione appaltante, anche quanto ai tempi di esecuzione;<br />
b) altera la logica dell’OEPV secondo cui nella valutazione della miglior offerta si tiene conto anche del tempo di esecuzione offerto (art. 95, comma 6, lett. g), codice);<br />
c) contrasta con l’art. 106 codice che elenca in modo tassativo le modifiche dell’oggetto del contratto consentite, e comunque impone che siano di volta in volta autorizzate dal RUP;<br />
d) altera la <em>par condicio</em> tra i concorrenti in quanto l’aggiudicatario scelto sulla base (anche) del miglior prezzo offerto, recupera in fase di esecuzione “lo sconto” fatto in gara, attraverso siffatti premi.<br />
Tuttalpiù, la previsione di premi e incentivi di accelerazione andrebbe già indicata nella documentazione di gara e bisognerebbe tenerne conto in ordine al prezzo a base di gara, e ai fini della necessaria copertura finanziaria. Comunque, anche con tale ridimensionamento, si tratterebbe di profilo afferente la fase di gara e non la fase di esecuzione, che come tale esula dall’ambito delle linee guida in esame.<br />
Il paragrafo 4.1.5 demanda al direttore dell’esecuzione di segnalare al RUP i fatti rilevanti anche al fine della risoluzione del contratto “<em>per grave inadempimento</em>”.<br />
Occorre considerare che l’art. 108, codice, ai commi 3 e 4, disciplina due ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’esecutore: al comma 3, “<em>per grave inadempimento</em>”, al comma 4 per altri inadempimenti.<br />
Il dovere del direttore dell’esecuzione di segnalare i fatti rilevanti sussiste al fine di entrambi i tipi di risoluzione. Pertanto le parole “<em>risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti</em>” vanno sostituite con “<em>risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti</em>”.<br />
Il paragrafo 4.1.6 è meramente ripetitivo dell’art. 108, commi 3 e 4 codice, e va espunto.<br />
In relazione al paragrafo 4.2.1 si osserva che la prescrizione per cui il direttore dell&#8217;esecuzione, nel dare l’avvio all&#8217;esecuzione della prestazione, debba sempre redigere “<em>apposito verbale firmato anche dal soggetto esecutore</em>” andrebbe meglio delimitata.<br />
Tale obbligo andrebbe imposto nei soli casi nei quali tale adempimento si appalesi indispensabile in relazione alla natura e luogo di esecuzione delle prestazioni. Ad esempio il verbale di consegna è sempre certamente necessario per gli appalti di ristorazione con utilizzo di locali della stazione appaltante, o per i servizi di pulizia che richiedono la messa a disposizione da parte del committente di spazi a ciò destinati (per deposito materiali, spogliatoi, docce, armadietti).<br />
Il paragrafo 4.2.2 dispone che “<em>Il Direttore dell’esecuzione può disporre l&#8217;esecuzione anticipata della prestazione quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; in tal caso, il Direttore dell’esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall&#8217;impresa affidataria per il rimborso delle relative spese</em>”.<br />
Se per esecuzione anticipata si intende, come sembra, l’esecuzione anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, la previsione in commento può porsi in contrasto con i termini di <em>standstill</em> di cui all’art. 32 codice. In ogni caso il codice già disciplina l’esecuzione anticipata d’urgenza, sempre nell’art. 32, per cui tale ulteriore ipotesi di esecuzione anticipata esula dalle competenze delle linee guida e contrasta con la fonte primaria. L’intero primo periodo va espunto e nel secondo periodo le parole “<em>in tal caso</em>,” vanno sostituite come segue: “<em>Quando, nei casi consentiti dall’art. 32 del codice, è disposta l’esecuzione anticipata</em>,”<br />
Va del pari rimodulato il successivo paragrafo 4.2.3 relativo all’esecuzione d’urgenza, meramente ripetitivo dell’art. 32, comma 8, codice, come segue: “<em>Quando, nei casi previsti dall’art. 32, comma 8 del codice il direttore dell’esecuzione ordina l’avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire</em>”.<br />
Nel paragrafo 4.3.1, lettera d) l’affermazione secondo cui il direttore dell’esecuzione “<em>verifica il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14</em>” non è conforme al citato art. 105, comma 14, a tenore del quale la verifica degli obblighi compete alla stazione appaltante e il direttore dei lavori esprime solo un parere. L’intera previsione va espunta, perché contrasta con la previsione primaria; né sarebbe utile riprodurre nel d.m. la previsione primaria sul parere del direttore dei lavori, non dovendosi, come già osservato, ripetere in una fonte secondaria disposizioni recate già dalla fonte primaria.<br />
Il paragrafo 4.4.2 a tenore del quale “<em>Il Direttore dell&#8217;esecuzione dà immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice e trasmette nel termine di dieci giorni dall&#8217;iscrizione della riserva una propria relazione riservata</em>” è illegittimo, nella misura in cui deroga all’art. 205, comma 3, codice, imponendo al direttore dei lavori il termine di dieci giorni per comunicare al RUP il raggiungimento della soglia di valore delle riserve iscritte in contabilità ai fini dell’accordo bonario, mentre la norma primaria richiamata utilizza un criterio elastico espresso dalla locuzione «<em>nel più breve tempo possibile</em>». Va espunto.<br />
Nel paragrafo 4.5.1 il primo periodo è meramente ripetitivo dell’art. 106, comma 1, codice e va espunto.<br />
In relazione al paragrafo 4.5.5, per le ragioni già indicate in relazione al paragrafo 7.3.1.5 delle linee guida sul direttore dei lavori, si suggerisce di sostituire le parole “<em>Nei casi di eccedenza rispetto al limite sopra indicato, previsti dall’art. 106 del codice” </em>con le parole<em> “Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto sopra indicato, e a condizione che ricorrano i presupposti per le varianti ai sensi dell’art. 106 del codice</em>”.<br />
Nel paragrafo 4.6.1 relativo alla sospensione dell’esecuzione, se si giustifica l’indicazione del contenuto del verbale, perché l’art. 107, codice pur applicandosi sia alla sospensione dei lavori che dell’esecuzione di contratti di servizi e forniture, indica solo il verbale della sospensione dei lavori, occorre evitare di creare presupposti della sospensione autonomi e diversi da quelli fissati dall’art. 107.<br />
Pertanto le parole “<em>Il Direttore dell&#8217;Esecuzione ordina la sospensione dell&#8217;esecuzione, qualora sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell&#8217;art. 107, comma 1, del Codice, redigendo apposito verbale</em>” vanno sostituite con “<em>Il direttore dell’esecuzione, quando ordina la sospensione dell’esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all’art. 107, comma 1, del codice, redige apposito verbale</em>”.<br />
Il paragrafo 4.6.2 non è solo meramente ripetitivo dell’art. 107, comma 2, codice, ma ne determina anche un illegittimo ampliamento di ambito applicativo, secondo quanto già osservato in relazione al paragrafo 7.4.2.1 delle linee guida sul direttore dei lavori, osservazioni cui si rinvia. Esso va espunto.<br />
In relazione al paragrafo 4.6.3 si rinvia alle osservazioni fatte in relazione al paragrafo 7.4.2.2 delle linee guida sul direttore dei lavori.<br />
Si demanda infine all’Amministrazione di verificare se occorra dettare disposizioni specifiche nelle presenti linee guida in relazione ai compiti di sicurezza sul lavoro in fase di esecuzione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008; allo stato non si rinvengono disposizioni in tal senso.<br />
<em>III) Funzioni – 5. Funzioni e compiti al termine dell&#8217;esecuzione del contratto</em><br />
I paragrafi da 5.2 a 5.3 sono dedicati alla verifica di conformità e al certificato di regolare esecuzione (ossia il collaudo e il collaudo semplificato per servizi e forniture).<br />
In termini generali questa Commissione dubita che il codice abbia previsto, allo stato, la potestà regolamentare a disciplinare la verifica di conformità per servizi e forniture.<br />
Si delinea, in effetti, un vuoto legislativo in ordine a “<em>se e quali</em>” linee guida debbano disciplinare la verifica di conformità per servizi e forniture, nulla essendo previsto dall’art. 102, comma 8 e dall’art. 111, comma 2.<br />
Invero, l’art. 102, comma 8, demanda a linee guida solo il “collaudo” (che riguarda i lavori) e i casi in cui il certificato di collaudo e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti da certificato di regolare esecuzione, ma non anche la disciplina di dettaglio del certificato ordinario di verifica di conformità (dispone testualmente l’art. 102, comma 8: “<em>Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l&#8217;ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l&#8217;articolo 216, comma 16.”)</em>.<br />
A sua volta l’art. 111, comma 2, fa riferimento al controllo contabile ma non alla verifica di conformità (dispone testualmente: “<em>Il direttore dell&#8217;esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell&#8217;esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell&#8217;esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell&#8217;attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione (…)”.</em>).<br />
Si deve anche osservare che l’art. 102 comma 8, in combinato disposto con l’art. 216, comma 16, e con l’art. 217 lett. u), codice, hanno determinato l’abrogazione con effetto immediato dalla data di entrata in vigore del codice degli artt. 312-325 d.P.R. n. 207/2010 che disciplinavano la verifica di conformità per servizi e forniture, senza prevedere alcun regime transitorio.<br />
Si determina perciò un “<em>apparente vuoto normativo</em>” non esistendo, allo stato un corpo specifico di regole per il collaudo di servizi e forniture pubblici.<br />
E tuttavia la lacuna non può essere colmata solo con norme regolamentari come fanno le presenti linee guida, essendo a monte necessaria una “copertura normativa” di rango primario, mediante, e se del caso, correzione del codice, da apportare o all’art. 102, comma 8 o all’art. 111, comma 2.<br />
In difetto, le disposizioni regolamentari, ove varate, in caso di ricorso giurisdizionale potrebbero essere annullate per difetto di potestà regolamentare.<br />
Che sia necessaria una “copertura primaria” della potestà regolamentare esercitata discende, a tacer d’altro, dalla circostanza che la fase di esecuzione del contratto di pubblico appalto è retta, in difetto di norme espresse derogatorie (qualificate come di “diritto privato speciale”), dal principio di parità delle parti e conseguentemente dal codice civile. Per poter derogare a tale principio occorre appunto una fonte primaria che o provveda direttamente, o conferisca potestà regolamentare. Una norma regolamentare non potrebbe, senza copertura primaria, sovrapporsi alla naturale applicazione del codice civile ai rapporti paritari.<br />
Ora, il silenzio del codice, che non demanda alla potestà regolamentare la disciplina del collaudo di servizi e forniture, può prestarsi a una duplice lettura esegetica, che conduce a conclusioni opposte:<br />
&#8211; una mera “dimenticanza”, un errore non voluto, da rimediare con il decreto legislativo correttivo;<br />
&#8211; una scelta consapevole di semplificazione, che non determina alcun “vuoto”, perché anche senza scomodare la presunzione di completezza dell’ordinamento giuridico, soccorre la norma di chiusura dell’art. 30, comma 8, codice, secondo cui “<em>Per quanto n<br />
Compete al Governo, in sede di decreto legislativo correttivo, valutare se il silenzio del codice è voluto o frutto di dimenticanza, e, nel caso di questa seconda opzione, procedere alla correzione, alternativamente, dell’art. 102, comma 8 o 111, comma 2, stabilendo in quali linee guida debba trovare collocazione la disciplina della verifica di conformità (se quelle sul collaudo, come sembrerebbe preferibile per omogeneità di materia, o quelle sul direttore dell’esecuzione).<br />
Il decreto correttivo potrebbe essere inoltre occasione propizia per semplificare anche la terminologia, ben potendosi parlare in modo onnicomprensivo di “<em>collaudo</em>” oltre che per i lavori, anche per i servizi e forniture, superando la distinzione terminologica tra “collaudo” e “verifica di conformità” (distinzione terminologica che peraltro è in buona parte causa delle lacune normative qui riscontrate e segnalate).<br />
Nelle more di un eventuale intervento correttivo sul codice, questa Commissione non può esprimere parere favorevole su tale parte delle linee guida, per l’assorbente ragione che sono prive di base legale.<br />
La valutazione in ordine al se occorra un intervento correttivo verrà segnalata al Governo con la trasmissione del presente parere.<br />
In ogni caso, ove si mantenga tale parte, nel paragrafo 5.2. va soppresso l’inciso “<em>volta a certificare che l&#8217;oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento</em>”. Si tratta infatti di mera ricopiatura dell’art. 102, comma 1, codice, del tutto superflua.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Esprime parere favorevole con le condizioni e le osservazioni di cui in motivazione.<br />
Ai sensi dell’art. 58, regio decreto 21 aprile 1942, n. 444 dispone la trasmissione del presente parere al Presidente del Consiglio dei Ministri – e per esso al DAGL (dipartimento per gli affari giuridici e legislativi), affinché:<br />
&#8211; valuti l’opportunità di correzione in ordine all’art. 24, comma 1, codice, nella parte in cui, a differenza della previgente disciplina, non pone un ordine di priorità tra progettazione interna ed esterna, e direzione dei lavori interna e esterna, a fav<br />
&#8211; valuti l’opportunità di correzione in ordine agli artt. 31, comma 5, e 111, comma 2, assegnando alle linee guida sul direttore dell’esecuzione, anziché a quelle relative al RUP, la competenza a disciplinare i casi in cui il direttore dell’esecuzione dev<br />
&#8211; valuti se sussiste l’esigenza di correzione dell’art. 101, nella parte in cui contempla la figura dell’assistente solo per il direttore dei lavori e non anche per il direttore dell’esecuzione di servizi e forniture;<br />
&#8211; valuti se sussiste l’esigenza di correzione dell’art. 102 comma 8 ovvero 111 comma 2, nella parte in cui non è demandata né alle linee guida sul collaudo né alle linee guida sul direttore dell’esecuzione la disciplina di dettaglio della verifica di conf<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>GLI ESTENSORI</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>Umberto Realfonzo, Fabio Franconiero</td>
<td>Franco Frattini</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
Gianfranco Vastarella<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-3-11-2016-n-2282/">Consiglio di Stato &#8211; Commissione speciale &#8211; Parere &#8211; 3/11/2016 n.2282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2016 n.4601</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-11-2016-n-4601/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-11-2016-n-4601/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-11-2016-n-4601/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2016 n.4601</a></p>
<p>Pres. Poli /Est. Forlenza Sulla riconvocazione della conferenza nel caso di pareri resi successivamente &#160;Contratti della P.A. – Conferenza di servizi – Pareri resi successivamente – Rinnovazione procedimento – Riconvocazione sussiste – Disciplina&#160; &#160; Nel caso in cui vengano resi dei pareri al di fuori della conferenza dei servizi è</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-11-2016-n-4601/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2016 n.4601</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Poli /Est. Forlenza</span></p>
<hr />
<p>Sulla riconvocazione della conferenza nel caso di pareri resi successivamente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">&nbsp;Contratti della P.A. – Conferenza di servizi – Pareri resi successivamente – Rinnovazione procedimento – Riconvocazione sussiste – Disciplina&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui vengano resi dei pareri al di fuori della conferenza dei servizi è lecito disporre la rinnovazione del procedimento e riconvocare la conferenza. Pertanto non sussiste alcun vincolo sul giudicato formatosi con la prima conferenza, che attiene solo all’obbligo di rinnovare il procedimento, infatti a partire dalla riconvocazione della conferenza di servizi possono essere riesaminate le problematiche dedotte nella precedente conferenza e resi pareri differenti dalle precedenti deduzioni.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Pubblicato il 03/11/2016<br />
<strong>N. 04601/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 05519/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5519 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
EDP Renewables Italia Holding Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola, Nicola Bassi e Paola Tanferna, con domicilio eletto presso Paola Tanferna in Roma, via Maria Adelaide, 8;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Teresa Colelli e Maria Liberti , con domicilio eletto presso la Regione Puglia, Delegazione Romana, in Roma, via Barberini , 36;&nbsp;<br />
Ministero per i beni e le attivita&#8217; culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l’ottemperanza</em></strong></div>
<p>della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione IV &#8211; n. 4734 del 13 ottobre 2015, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione unica costruzione ed esercizio impianto eolico.</p>
<p>Visti il ricorso per l’ottemperanza e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Ministero per i beni e le attivita&#8217; culturali e del turismo;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Viola, Colelli e l&#8217;avv. dello Stato Natale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>1. Con il ricorso in esame, la società EDP Renewables Italia holding s.r.l (già Repano Wind s.r.l.). chiede che questo Consiglio di Stato voglia disporre per l’esatta ottemperanza alla propria sentenza 13 ottobre 2015 n. 4734.<br />
1.1. La precedente controversia oggetto del giudizio cognitorio riguarda il diniego di autorizzazione unica integrata, disposto dal dirigente della Regione Puglia con atti 18 ottobre 2013 n. 8234 e 23 ottobre 2013 n. 8401, alla realizzazione ed esercizio di un impianto eolico da realizzare nel Comune di Castelnuovo Monterotaro.<br />
1.2. Tale autorizzazione veniva negata con riferimento ai profili di compatibilità paesaggistica e naturalistica delle opere realizzande, rappresentati nel parere 15 maggio 2013 n. 6976 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari e Barletta – Andria &#8211; Trani e nel parere 14 maggio 2013 n. 3899 dell’Ufficio Parchi della Regione Puglia.<br />
1.3. La sentenza n. 4734/2015 di questa Sezione, per la quale nella presente sede si chiede disporsi per l’ottemperanza, ha accolto il ricorso in appello ed in parziale riforma della sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, sez. I, 12 giugno 2014 n. 720, ha affermato, con riferimento ai due pareri della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e dell’Ufficio parchi regionale, che gli stressi “avrebbero dovuto essere acquisiti nella sede procedimentale tipica di valutazione dell’incidenza ambientale”, e non essere successivamente richiesti.<br />
Di qui la fondatezza della censura “relativa all’omessa riconvocazione della conferenza di servizi, oggetto di espressa riserva nella nota dirigenziale, con ciò dunque manifestando la consapevolezza dell’esigenza di ricondurre eventuali problematiche ostative al rilascio all’autorizzazione unica al luogo procedimentale tipizzato e ineludibile”;<br />
1.4. Successivamente a tale decisione, come espone la ricorrente, il Servizio regionale energia, con nota 24 maggio 2016 n. 159 “attestava, ai sensi dell’art. 14-<em>ter</em>&nbsp;della l. n. 241/1990, la prevalenza favorevole delle posizioni espresse in seno alla conferenza di servizi, aggiungendo tuttavia che – rispetto alla positiva conclusione del procedimento – risultava ostativo il dissenso espresso dal rappresentante del MIBACT e che tale dissenso determinava la necessità di attivare lo speciale procedimento di rimessione della decisione finale alla sede governativa del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 14-<em>quater&nbsp;</em>della l. n. 241/1990”.<br />
1.5. La ricorrente prospetta la nullità di quest’ultimo atto per violazione e/o elusione del giudicato amministrativo, poiché:<br />
&#8211; “il supplemento istruttorio richiesto . . . avrebbe dovuto essere rigorosamente limitato all’analisi critica dei pareri indicati e all’eventuale superamento dei profili di problematicità in essi indicati in contraddittorio con il proponente e le altre a<br />
&#8211; al contrario, l’amministrazione regionale procedente “ha nuovamente convocato la conferenza di servizi sollecitando tutti gli enti convocati all’espressione dei pareri di competenza sul progetto nella sua interezza, in tal modo consentendo l’ingresso ne<br />
&#8211; ne è conseguito che l’amministrazione regionale, pur dopo aver verificato la prevalenza favorevole delle posizioni espresse in conferenza di servizi, sulla scorta del parere del MIBACT ritenuto ostativo, ha rimesso la decisione al Consiglio dei ministri<br />
Secondo la ricorrente, la nullità per violazione o elusione del giudicato del provvedimento di rimessione della decisione al Consiglio dei Ministri discende dal fatto che “la Regione ha finito per adottare proprio la soluzione che la sentenza di appello aveva incontestabilmente interdetto (cioè riaprire il procedimento sull’intero progetto)”.<br />
1.6. Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Puglia che – precisato che il provvedimento del quale è chiesto dichiararsi la nullità è stato anche impugnato innanzi al TAR per la Puglia con ricorso r.g. n. 890/2016 – hanno concluso per il rigetto del ricorso.<br />
1.7. All’udienza in camera di consiglio del 29 settembre 2016, la causa è stata riservata in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>2. Il ricorso per ottemperanza è infondato e deve essere, pertanto, respinto.<br />
3. La sentenza oggetto del presente ricorso ha rilevato:<br />
&#8211; per un verso (respingendosi un primo ordine di censure dell’appellante EDP), che, ai fini della V.INC.A (valutazione di incidenza ambientale), obbligatoria nel caso di specie, ai sensi dell’art. 5 DPR n. 357/1997 e dell’art. 4, co. 4, l. reg. Puglia n.<br />
&#8211; per altro verso (in accoglimento di un secondo ordine di censure dell’appellante EDP), che “è incontestato e inconfutabile che i parerei sono stati acquisiti al di fuori della conferenza di servizi”, della cui convocazione la stessa richiesta di parere<br />
Da tale ultima osservazione, e dunque dal rilievo che “i due pareri avrebbero dovuto essere acquisiti nella sede procedimentale tipica di valutazione” (pag. 12), la sentenza conclude riconoscendo la fondatezza della censura dell’appellante, “relativa all’omessa riconvocazione della conferenza di servizi, oggetto di espressa riserva nella nota dirigenziale, con ciò dunque manifestando la consapevolezza dell’esigenza di ricondurre eventuali problematiche ostative al rilascio all’autorizzazione unica al luogo procedimentale tipizzato e ineludibile” (pag. 12).<br />
4. Da ciò consegue che “l’esame dei profili di criticità espressi dai due pareri” va ricondotto “nell’alveo della riconvocando conferenza di servizi”, di modo che gli stessi possano essere “assoggettati a più puntuale e dialogico esame” (pag. 13), e, in conclusione, che va disposta “la rinnovazione del procedimento e la riconvocazione della conferenza di servizi” (pag. 13).<br />
In definitiva, l’accoglimento del ricorso instaurativo del giudizio di I grado (per effetto della riforma della sentenza impugnata conseguente all’accoglimento dell’appello), e, dunque, l’annullamento del diniego di autorizzazione unica è avvenuto per ragioni “procedimentali”, e precisamente per il difetto di acquisizione dei pareri sopramenzionati nella sede tipica e legittima della conferenza di servizi.<br />
E ciò in quanto la conferenza di servizi, rappresentando un modulo procedimentale di semplificazione, consente la valutazione complessiva e sincronica degli interessi pubblici coinvolti sia da parte dell’amministrazione procedente (portatrice del cd. interesse pubblico primario), sia da parte delle altre amministrazioni pubbliche coinvolte (portatrici dei cd. interessi pubblici secondari).<br />
La conferenza di servizi, dunque, non costituisce solo un “momento” di semplificazione dell’azione amministrativa (come indicato dalla rubrica del Capo IV della legge n. 241/1990, nel cui ambito sono previsti gli artt. da 14 a 14-<em>quinquies&nbsp;</em>ad essa dedicati), ma anche e soprattutto un momento di migliore esercizio del potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione, attraverso una più completa e approfondita valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine giovandosi dell’esame dialogico e sincronico degli stessi.<br />
In altre parole, la valutazione tipica dell’esercizio del potere discrezionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si giova proprio dell’esame approfondito e contestuale degli interessi pubblici, di modo che la stessa, ove avvenga in difetto di tutti gli apporti normativamente previsti, risulta illegittima perché viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, che si riverbera sulla completezza ed esaustività della motivazione.<br />
Proprio in coerenza con queste valutazioni (come si evince dai passi riportati), la sentenza ha riconosciuto l’illegittimità dell’atto impugnato con il ricorso instaurativo del giudizio di I grado.<br />
Ma, al contempo, sono proprio queste le ragioni che – una volta riconvocata la conferenza di servizi – rendono non solo legittima, ma indispensabile, una valutazione nuova e complessiva di quanto oggetto della conferenza medesima.<br />
D’altra parte, se le amministrazioni il cui parere è stato acquisito successivamente alla conferenza, fossero tenute meramente a “replicare” detto parere in una conferenza solo a tal fine convocata, escludendosi la possibilità di un esame rinnovato delle problematiche dedotte in conferenza, ne conseguirebbe la sostanziale inutilità dello stesso rilievo del vizio procedimentale, prospettandosi, all’esito, una mera replica di quanto già (sia pure irritualmente) espresso.<br />
Alla luce di quanto esposto, non può convenirsi con la ricorrente, laddove essa censura che – a fronte del giudicato &#8211; l’amministrazione regionale procedente “ha nuovamente convocato la conferenza di servizi sollecitando tutti gli enti convocati all’espressione dei pareri di competenza sul progetto nella sua interezza, in tal modo consentendo l’ingresso nel procedimento di apporti istruttori già acquisiti o comunque l’illegittimo esame degli stessi”.<br />
Come si è detto, il giudicato formatosi attiene solo all’obbligo di rinnovare il procedimento, a partire dalla riconvocazione della conferenza di servizi, senza alcun vincolo o limitazione all’esame degli atti ed alle valutazioni da esprimersi in tale ambito (sulla esatta individuazione del bene della vita assicurato da un giudicato procedimentale e sui vincoli per la successiva azione amministrativa, si vedano, in senso conforme, le conclusioni cui è pervenuta Ad. plen. n. 11 del 2016).<br />
5. Per le ragioni esposte, il ricorso per l’ottemperanza – e la domanda volta al riconoscimento della nullità dell’atto adottato per violazione e/o elusione del giudicato con lo stesso proposta – deve essere respinto, stante la sua infondatezza.<br />
6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da EDP Renewables Italia holding s.r.l. (n. 5519/2016 r.g.), lo rigetta.<br />
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e della Regione Puglia, delle spese ed onorari del presente giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 29 settembre 2016, 19 ottobre 2016, 20 ottobre 2016, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Vito Poli, Presidente<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Oberdan Forlenza</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Vito Poli</strong></td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-11-2016-n-4601/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2016 n.4601</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2016 n.383</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-11-2016-n-383/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-11-2016-n-383/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-11-2016-n-383/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2016 n.383</a></p>
<p>Pres. Zucchelli, Est. Barone Sulla conferma delle sentenze del Tar di Catania nn. 2768/2012 e 1622/2013, aventi ad oggetto, rispettivamente, il diniego di procedere alla contrattualizzazione di una struttura sanitaria e la determinazione del relativo budget. In particolare, sull’inesistenza del diritto della società al risarcimento del danno. 1. Accreditamento e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-11-2016-n-383/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2016 n.383</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-11-2016-n-383/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2016 n.383</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Zucchelli, Est. Barone</span></p>
<hr />
<p>Sulla conferma delle sentenze del Tar di Catania nn. 2768/2012 e 1622/2013, aventi ad oggetto, rispettivamente, il diniego di procedere alla contrattualizzazione di una struttura sanitaria e la determinazione del relativo budget. In particolare, sull’inesistenza del diritto della società al risarcimento del danno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Accreditamento e accordi – Diniego illegittimo – Disapplicazione norma di legge – Risarcimento del danno – Art. 8 <em>quinquies</em>, d.lgs. n. 502/1992 – Art. 2043 c.c.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In caso di illegittimo diniego a procedere alla contrattualizzazione ed alla conseguente assegnazione delle risorse, ai sensi dell’art. 8 <em>quinquies</em>, d.lgs. n. 502/1992, non sussiste, in capo alla società rifiutata, un diritto al risarcimento del danno, nella misura in cui il suddetto diniego sia stato dichiarato illegittimo perché adottato sulla base di una norma di legge da disapplicare, senza che il giudice abbia avuto cognizione della effettiva sussistenza dei presupposti giuridici e di fatto integranti una situazione soggettiva pretensiva rispetto alla stipula dell’accordo contrattuale.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/11/2016</div>
<div style="text-align: center;"><strong>N. 00383/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00096/2014 REG.RIC.</strong><br />
<strong>N. 00565/2013 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale</strong><br />
<strong>ha pronunciato la presente</strong><br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 96 del 2014, proposto da:<br />
Arcobaleno S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Randazzo C.F. RNDGNN53A01I754T, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanna Condorelli in Palermo, via Torricelli n.3;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi n. 81;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">A.S.P. di Siracusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Tamburello C.F. TMBGPP54E06C351B, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Raimondi in Palermo, via Abela n. 10;<br />
A.S.P. di Catania, Commissario straordinario dell&#8217;A.S.P. di Catania, A.S.P. di Agrigento, A.S.P. di Caltanissetta, A.S.P. di Messina, A.S.P. di Palermo, A.S.P. di Ragusa, A.S.P. di Trapani, A.S.P. di Enna, Humanitas Centro di Oncologia di Catania, La Maddalena S.p.A., GVM Care &amp; Research S.p.A., non costituiti in giudizio;<br />
&nbsp;<br />
sul ricorso numero di registro generale 565 del 2013, proposto da:<br />
Arcobaleno S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Randazzo C.F. RNDGNN53A01I754T, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanna Condorelli in Palermo, via Torricelli n.3;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Tamburello C.F. TMBGPP54E06C351B, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Raimondi in Palermo, via Abela n. 10;<br />
<em>nei confronti di</em><br />
Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi n. 81;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 96 del 2014:<br />
della sentenza del T.A.R. Sicilia &#8211; Sez. Staccata di Catania: Sezione IV, n. 01622/2013, resa tra le parti, concernente sanità &#8211; determinazione budget anno 2011<br />
quanto al ricorso n. 565 del 2013:<br />
della sentenza del T.A.R. Sicilia &#8211; Sez. Staccata di Catania: Sezione IV, n. 02768/2012, resa tra le parti, concernente diniego accreditamento struttura sanitaria &#8211; assegnazione budget<br />
&nbsp;<br />
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 settembre 2016 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti l’avv. G. Randazzo, l&#8217;avvocato dello Stato M. Pollara e l&#8217;avvocato dello Stato M. Pollara;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La società oggi appellante ha proposto davanti al competente TAR un primo ricorso (RG 2806/10) per l’annullamento del DDG 1670 del 22.6.2010 dell’Assessorato Salute, che si era pronunciato nel senso che la Casa di Cura Villa Aurelia ad indirizzo riabilitativo, appartenente alla società, quantunque accreditata “non aveva titolo per l’instaurarsi di rapporti contrattuali con il SSR”.<br />
Ha impugnato altresì, con motivi aggiunti, la nota 52242 del 28.12.2010 del Direttore Gen. dell’ASP di Siracusa che aveva respinto la sua richiesta che si addivenisce alla stipula di un accordo contrattuale ex art. 8 quinquies D.Lgs 502/92 e di assegnazione del relativo budget per l’anno 2010.<br />
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti la società ha impugnato un’ulteriore nota del 21.11.2011 n. 43920 dell’ASP di Siracusa, nella parte in cui aveva rigettato la medesima richiesta di accordo contrattuale, riproposta dall’appellante a seguito dell’ordinanza del TAR 572/11, intervenuta nel corso del giudizio relativo al ricorso 2806/2010, confermata da questo Consiglio con ordinanza n. 866/2011. Peraltro la società, proprio a proposito di tale ordinanza, ne aveva chiesto, ai sensi dell’art. 59 c.p.a., l’esecuzione davanti allo stesso TAR, che l’aveva emessa tenuto conto che l’amministrazione era rimasta inerte a fronte del decisum cautelare.<br />
Nelle more della decisione sull’istanza x art. 59 c.p.a. interveniva il provvedimento del 21.11.2011 n. 43920, sopra ricordato, con cui l’ASP respingeva l’istanza di stipula di un accordo contrattuale invocando soprattutto il divieto di cui all’art. 25 comma 2 L.R. 5/2009.<br />
Pressoché contemporaneamente la società, con il ricorso R.G. 3087/2011, impugnava il D.A. 1179/11 dolendosi dell’insufficiente determinazione dell’aggregato di spesa regionale e degli aggregati di spesa provinciali per le case di cura accreditate di media e di alta specialità per gli anni 2011 e 2012 e segnatamente dell’aggregato di spesa destinato alla provincia di Siracusa, nonché del “mancato computo delle maggiori somme occorrenti per l’assegnazione del budget 2011 alla casa di cura Villa Aurelia … per 80 posti letto a indirizzo riabilitativo”.<br />
Seguivano motivi aggiunti con cui veniva censurata la determinazione assessoriale di cui al D.A. n. 1060 del 4.6.2012 dell’aggregato di spesa per l’assistenza ospedaliera privata per l’anno 2012 nonché la rideterminazione del medesimo aggregato assunta con D.A. del 9.8.2012 e del correlato D.A. del 6.9.12 di rettifica.<br />
Avverso i provvedimenti impugnati venivano dedotti quattro motivi di censura.<br />
A sostegno di queste censure l’appellante ricordava, tra l’altro, che l’ASP di Catania, dall’anno 2012 in poi, aveva ottenuto un aumento dell’aggregato per riabilitazione per consentire la contrattualizzazione dei posti letto dell’Associazione Cristo Re, che si trovava nella stessa condizione della Villa Aurelia, in quanto tutt’e due accreditate solo dal 2010. In presenza quindi della richiesta dell’appellante l’ASP ben poteva richiedere un aumento dell’aggregato per il 2010, al pari di come aveva fatto per soddisfare la domanda dell’altra Associazione Cristo Re.<br />
Il TAR catanese con la sentenza impugnata ha così deciso:<br />
quanto al ricorso RG 2806/10 lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, come pure improcedibili ha dichiarato i primi motivi aggiunti.<br />
Passando, quindi, all’esame del secondo ricorso per motivi aggiunti, il TAR, dopo avere rigettato le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’ASP, sulla base anche dell’orientamento espresso da questo Consiglio con la sentenza CGA 837/11, ha ritenuto che il ricorso per motivi aggiunti in esame fosse ammissibile quantunque non notificato alle altre strutture private accreditate e contrattualizzate, che non rivestivano, a giudizio del Tribunale, la qualifica di soggetti controinteressati.<br />
Passando, quindi, all’esame del merito, pur prendendo atto che sussiste per le amministrazioni la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica e pur prendendo atto del disposto della L.R. 5/2009, ampiamente richiamata dall’amministrazione resistente, si è chiesto “se la normativa in esame non abbia sacrificato eccessivamente i principi comunitari di tutela della concorrenza, del libero mercato e della libera prestazione dei servizi”. Alla domanda ha dato risposta affermativa sulla base dell’ampio ed esauriente ragionamento che si rinviene nella sentenza del TAR Palermo n. 875/11, i cui passaggi argomentativi, ricchi di riferimenti anche alla giurisprudenza comunitaria e in particolare alla disciplina della libera prestazione dei servizi sanitari quali servizi economici, l’hanno indotto a ritenere che la disciplina regionale, di cui alla L.R. 5/2009, vada disapplicata. Di conseguenza condividendo l’impostazione già seguita dal TAR Palermo, oltre che con la sentenza ricordata, con le sentenze 874/11 e 1131/2011, ha accolto i motivi aggiunti esaminati, annullando per l’effetto il diniego impugnato, ovvero il rifiuto dell’ASP di procedere alla contrattualizzazione della struttura oggi appellante.<br />
Il Tribunale è passato quindi all’esame del ricorso 3087/2011, con il quale la società ha impugnato il D.A. n. 1179/11 già ricordato, recante la determinazione del budget dell’ASP di Siracusa in misura asseritamente insufficiente e in particolare senza inserirvi, con riguardo alla quota per riabilitazione, le maggiori somme occorrenti per l’assegnazione all’appellante del budget 2011.<br />
Il Tribunale, ritenendo che nella controversia al suo esame le altre aziende della Regione rivestissero la qualità di soggetti controinteressati (Cons. Stato, sez. III, 26.6.2012 n. 3729), ha ordinato alla società allora ricorrente di integrare il contraddittorio notificando il ricorso introduttivo del giudizio e i motivi successivamente aggiunti a tutte le aziende sanitarie della Regione, rinviando la decisione ad altra udienza.<br />
Successivamente alla pubblicazione della sentenza parziale del TAR 2768/12 (impugnata tanto dalla società Arcobaleno quanto dall’Assessorato) e dopo che la società Arcobaleno aveva provveduto all’integrazione del contraddittorio come richiesto dal TAR con la sentenza parziale 2768/12, è intervenuta la sentenza 1622/13, con la quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stato impugnato il D.A. 1179 del 22.6.11, ritenendo che rispetto a tale atto generale di pianificazione delle risorse l’ASP non aveva formalizzato nessun provvedimento di diniego espresso sulla richiesta di assegnazione di un budget per l’anno 2011, sicché nessun interesse avrebbe avuto la società oggi appellante a contraddire l’atto impugnato.<br />
Avverso la statuizione del Tribunale hanno proposto appello ed appello incidentale tutte le parti nei termini seguenti.<br />
Quanto all’appello proposto dalla società Arcobaleno, questa,dopo avere proceduto a una ricostruzione dei fatti, ha criticato la sentenza nella parte d’interesse (con esclusione quindi del pronunciamento favorevole) sulla base di tre motivi.<br />
Si è costituita l’ASP di Siracusa che, oltre che a richiedere il rigetto dell’appello, ha proposto appello incidentale per l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui aveva annullato il diniego di procedere alla contrattualizzazione, omettendo però di specificare i limiti della decisione adottata e, di conseguenza, lasciando l’ASP nell’incertezza circa i modi in cui darvi esecuzione.<br />
L’Assessorato Salute ha proposto pure controricorso con appello incidentale, con quale ha chiesto il rigetto dell’appello nonché, in accoglimento dell’appello incidentale, l’annullamento di tutti i capi della sentenza favorevoli a controparte.<br />
&nbsp;<br />
Avverso la sentenza 1622/13, con la quale era stato ritenuto inammissibile il ricorso della società oggi appellante avverso i DD.AA. di determinazione dell’aggregato di spesa, ha proposto appello la società Arcobaleno contestando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e chiedendo che venissero esaminati dal Consiglio i motivi di merito, non esaminati dal primo Giudice, che ha integralmente riproposto.<br />
Hanno resistito tanto l’ASP che l’Assessorato.<br />
La società appellante ha depositato ulteriore memoria difensiva.<br />
All’udienza del 28.9.2016 gli appelli sono stati trattenuti per la decisione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Preliminarmente il Consiglio decide di procedere alla riunione dei due appelli essendo evidente la connessione dei medesimi.<br />
Tanto premesso il Consiglio ritiene di esaminare preliminarmente le critiche che tutte le parti, sotto differenti profili, hanno rivolto alla sentenza parziale 2768/12 cominciando dall’esame degli appelli incidentali proposti tanto dall’ASP quanto dall’Assessorato.<br />
Con il suo appello l’ASP censura la decisione impugnata nella parte in cui ha annullato il suo provvedimento di diniego della contrattualizzazione rilevando che l’omessa specificazione da parte del primo Giudice dei limiti derivanti dall’accoglimento delle censure determina evidenti difficoltà di esecuzione della sentenza stessa. Precisamente, secondo la prospettazione dell’Azienda, sarebbe stato annullato il diniego impugnato limitatamente al rinvio che esso ha fatto all’art. 25, comma 2, L.R. 5/2009, secondo cui le prestazioni sanitarie possono essere erogate in regime di accreditamento solo dalle strutture private già titolari di accordi contrattuali alla data di entrata in vigore della L.R. n. 5/09; non sarebbero stati toccati quindi dall’annullamento gli altri due motivi che sorreggevano l’atto impugnato. Ciò determinerebbe le rilevate difficoltà per l’Azienda di dare esecuzione alla sentenza stessa.<br />
Le stesse critiche sono rivolte alla sentenza impugnata da parte dell’Assessorato che le richiama espressamente nel suo atto di appello anche se questo è affidato ad ulteriori motivi di censura.<br />
Ad avviso del Collegio i motivi di appello dell’ASP come quelli dell’Assessorato di analogo tenore sono inammissibili.<br />
Con essi, infatti, gli appellanti incidentali prospettano soltanto difficoltà a cui andrebbe incontro l’esecuzione della sentenza come formulata dal TAR.<br />
È evidente che simili rilievi, in quanto non contengono critiche rivolte alla motivazione della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l’inapplicabilità dell’art. 25 L.R. 5/09, ma attengono all’eventuale fase di esecuzione della sentenza, vanno dichiarati inammissibili, giacché essi, a tutto concedere, proprio perché prospettano problemi inerenti alla fase di esecuzione, sembrano di competenza del TAR e non di questo Consiglio.<br />
Bisogna quindi passare all’esame degli altri e diversi motivi posti a fondamento dell’appello dell’Assessorato.<br />
Questo ha contestato che la prestazione di servizi sanitari a carico del SSN costituisca un mercato nel senso comunitario del termine e, di conseguenza, ha contestato che sia da disapplicare l’art. 25 della L.R. 5/09 nella parte in cui non ammette la contrattazione con strutture non ancora contrattualizzate alla data di entrata in vigore di quella legge.<br />
Ha dedotto ulteriormente l’errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice nel ritenere ammissibile il ricorso avversario di primo grado, quantunque non sia stato notificato a nessuna delle strutture accreditate per la stessa branca nella provincia di Siracusa.<br />
I motivi sono infondati per le ragioni qui di seguito brevemente esposte.<br />
Il secondo motivo va rigettato in aderenza a quanto stabilito da questo Consiglio con la sentenza CGA 837/11, che, a quel che sembra, l’appellante non prende neppure in considerazione. Con tale sentenza il Consiglio ha escluso la necessità della notifica alle altre strutture private, con motivazione alla quale si fa rinvio.<br />
Il primo motivo, con il quale si sostiene che le regole relative alla libertà di concorrenza non potrebbero integralmente applicarsi al mercato delle prestazioni sanitarie, è del pari infondato.<br />
Vanno richiamate, in primo luogo, le affermazioni di cui già alle ricordate sentenze CGA 326/13 e 478/15, nonché quanto già affermato dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza 238 del 22.1.2015, dove è espressamente detto che i principi relativi alla tutela della libertà di concorrenza sono applicabili anche al mercato delle prestazioni professionali, che si presenta come un vero e proprio mercato soggetto alle regole comunitarie; affermazioni che si rinvengono nelle precedenti sentenze della III sezione 1289/12 e 1291/12, che hanno ribadito l’esigenza di allargare la platea degli operatori consentendo con pari opportunità l’accesso ai fondi ai nuovi soggetti accreditati.<br />
Aggiungasi infine che la stessa Corte Costituzionale con la sentenza 361 del 7.11.2008 aveva già affermato che l’ingresso di nuovi operatori sanitari privati in possesso dei requisiti per l’accreditamento non poteva essere bloccato a tempo indeterminato.<br />
Il rigetto degli appelli incidentali permette di esaminare i motivi dell’appello principale proposto dalla società.<br />
Questa ritiene che erroneamente il Tribunale, dopo avere accolto le censure di cui ai nn. 6, 7 e 8 del ricorso per motivi aggiunti, abbia omesso di pronunciarsi sugli altri motivi ritenendoli assorbiti.<br />
Procede quindi alla riproposizione dei motivi stessi, la cui fondatezza viene ribadita con forza con la memoria di replica già ricordata, dove soprattutto viene messo in rilievo come non fosse necessario impugnare il D.A. del 15.2.11 considerato che questo – come sostenuto dall’Amministrazione &#8211; si sarebbe limitato ad aggiornare i dati del piano di rimodulazione, cioè di riconversione dei posti letto per acuti in posti letto per post acuti per le varie provincie, ferma restando, in termini di numero dei posti letto per post acuti complessivi (riabilitazione e lunga degenza) la programmazione regionale operata su base provinciale con i decreti precedenti ovvero sia con i DD.AA. 15.6.09 e 12.6.09, tempestivamente impugnati.<br />
&nbsp;<br />
Le amministrazioni resistenti contestano anche nel merito la fondatezza dei motivi riproposti e ne chiedono il rigetto nei seguenti termini: le doglianze sopra riportate nonché quelle relative alla violazione dell’art. 97 della Costituzione sarebbero infondate giacché, premesso che l’accreditamento non determina ex se l’instaurazione di rapporti contrattuali con l’amministrazione sanitaria e considerata la mancanza della necessaria copertura finanziaria l’ASP non poteva fare altro che denegare l’accordo contrattuale, non potendo impegnare risorse maggiori di quelle assegnatele dalla Regione.<br />
Così riassunte le opposte tesi difensive ritiene il Collegio che bene ha fatto il TAR a ritenere assorbiti i motivi del ricorso in esame. Infatti, conseguentemente a quello che si è detto a proposito dell’esame degli appelli incidentali, l’affermata necessità di disapplicare l’art. 25, comma 2, L.R. 5/09 comporta per l’Amministrazione la riedizione del potere in termini complessivi per cui, una volta che il primo Giudice abbia stabilito che va rispettato il principio di concorrenza nel settore considerato, l’Amministrazione non potrà più fondare il proprio provvedimento sulla base di una motivazione, avverso la quale sono indirizzati i motivi riproposti, che per tale ragione debbono ritenersi assorbiti nella pronuncia favorevole, che stabilisce l’inutilizzabilità, ai fini del rifiuto impugnato ed annullato, dell’art. 25, comma 2, L.R. 5/09. In breve il Consiglio ritiene che quanto stabilito a proposito dell’art. 25, comma 2, L.R. 5/09, comporti a carico dell’ASP una rimeditazione complessiva delle sue decisioni che dovranno dimostrarsi rispettose del principio della concorrenza, restando inteso che ogni possibile eventuale questione in merito alla futura esecuzione della sentenza non potrà che essere delibata nella sede di competenza.<br />
Il motivo d’appello appare quindi infondato.<br />
Parimenti appare infondato il secondo motivo dell’appello col quale si contesta la decisione del TAR di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso principale essendo intervenuto un secondo diniego impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti.<br />
L’appellante ritiene che il TAR abbia errato e che permanga l’interesse all’annullamento dell’atto impugnato “ove interpretato in senso contrario alla possibilità di stipula di accordo contrattuale”. Il motivo è infondato ove si consideri che la rituale impugnazione dei successivi dinieghi, ove accolta riverbererebbe i suoi effetti anche sul decreto impugnato col ricorso principale, il quale peraltro non potrebbe essere riedito dall’Amministrazione in quanto emanato in violazione dei principi comunitari e costituzionali sulla libera concorrenza accolti già dal TAR.<br />
Occorre ora passare all’esame del terzo motivo dell’appello, che ha come oggetto la richiesta di risarcimento avanzata dalla società Arcobaleno.<br />
Il tema del risarcimento è stato trattato con grande impegno e con dovizia di tesi difensive da tutte le parti del giudizio, così che il Collegio ritiene opportuno riportare, sia pure in maniera sintetica, le diverse posizioni.<br />
L’appellante osserva in premessa che già nel giudizio di primo grado, sia con il primo che con il secondo ricorso per motivi aggiunti aveva “avanzato richiesta di risarcimento dei danni subìti e subendi in via solidale nei confronti di entrambe le amministrazioni resistenti in conseguenza degli illegittimi provvedimenti di diniego, opposti alla richiesta di stipula di accordi contrattuali ex art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 per gli anni 2010 e 2011”; prosegue, quindi, denunziando l’omissione del TAR, consistente nella mancata pronunzia su tali richieste in violazione dell’art. 112 c.p.c. e, dopo avere ribadito il suo interesse ad avere una pronuncia sul punto, conclude nel senso che la responsabilità dell’ASP sarebbe indubbiamente sussistente, se si considera che questa ha reiterato il diniego alla contrattualizzazione pur dopo che il TAR di Catania, con l’ordinanza n. 572/11 aveva disposto il riesame del provvedimento proprio in ragione dell’infondatezza dei motivi posti a sostegno della mancata assegnazione del budget<br />
Passa quindi ad esporre i motivi che porterebbero ad una quantificazione del danno complessivo nella misura di Euro 938.718,00.<br />
L’ASP con il suo controricorso osserva in primo luogo che la domanda risarcitoria, avanzata dall’odierna appellante in primo grado riguardava esclusivamente l’anno 2010 e non anche l’anno 2011 e, quindi, l’estensione a tale anno sarebbe assolutamente arbitraria. Controdeduce l’appellante che, come si ripeterà più avanti, al momento di trasmettere l’ordinanza cautelare del TAR 572 del 29.4.11, con specifica istanza del 6.5.11, aveva chiesto che l’Azienda stipulasse l’accordo contrattuale ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/92 per le prestazioni riabilitative di pertinenza della Villa Aurelia per l’anno 2011 concordando il relativo budget. Quindi la domanda risarcitoria ben poteva e può riferirsi all’anno 2011.<br />
&nbsp;<br />
Controdeduce l’ASP che, anche ad ammettere che sussistesse una richiesta relativa all’anno non esiste alcun provvedimento di diniego di accordo contrattuale, ma, a tutto concedere, solo un silenzio dell’amministrazione mai impugnato dall’interessata.<br />
La domanda di risarcimento del danno relativa all’anno 2011 dovrebbe considerarsi, pertanto, inammissibile.<br />
Per quel che riguarda l’anno 2010, l’ASP, dopo avere preliminarmente osservato, contestando le opposte tesi avversarie, che il TAR si sarebbe sia pure implicitamente pronunciato sulla domanda di risarcimento rigettandola, afferma che la domanda risarcitoria è comunque infondata, mancando i necessari presupposti, in quanto: 1) gli atti impugnati non sarebbero illegittimi; 2) l’appellante non ha dimostrato di non avere espletato la sua attività a causa della mancanza di un accordo contrattuale con l’ASP; 3) mancherebbe la prova del danno e la stessa quantificazione effettuata dall’appellante risulterebbe “infondata e del tutto ingiustificata” (pag. 22 del controricorso).<br />
Così riportate sinteticamente le opposte tesi delle parti, il Collegio osserva.<br />
Non ha importanza stabilire se il primo Giudice si sia pronunziato o meno sul punto del risarcimento del danno richiesto dall’appellante o se questa abbia dato prova del danno subìto, giacché ciò che manca è il bene della vita di sicura spettanza dell’appellante, che sia stato leso dagli atti amministrativi illegittimi dell’ASP.<br />
È noto che nei casi in cui il privato faccia domanda di un provvedimento amministrativo che ampli la sua sfera giuridica e, di fronte ad un rifiuto dell’Amministrazione, che venga annullato in sede giurisdizionale, affermi la responsabilità di quest’ultima e chieda di essere risarcito, la domanda potrà essere accolta se sia stata accertata, in primo luogo la spettanza del bene della vita richiesto e, nel caso che ci occupa, il diritto della società alla contrattualizzazione e all’assegnazione del budget richiesto.<br />
Ma nel caso specifico ciò non è avvenuto, dal momento che il TAR, nell’annullare il rifiuto dell’ASP si è limitato ad affermare che esso non può essere giustificato sulla base della legge regionale n. 5/09, così che l’Amministrazione, in sede di riedizione del potere, non potrà più utilizzare la norma regionale appena richiamata e le ragioni che sottintende, tanto più che la stessa Corte Costituzionale, interloquendo sulla materia in esame (sentenza 361 del 7.11.2008) ha affermato, come si è già detto, che l’ingresso di nuovi operatori privati in possesso dei requisiti per l’accreditamento non può essere bloccato a tempo indeterminato, non essendo compatibile con le regole europee della concorrenza un blocco granitico e perdurante di nuovi ingressi.<br />
I motivi dell’appello principale vanno, conclusivamente, rigettati perché infondati.<br />
Venendo ora all’esame dell’appello proposto avverso la sentenza 1622/13 con la quale il Tribunale ha deciso il ricorso 3087/11 e i relativi motivi aggiunti, relativo al D.A. 1179 del 22.6.2011, recante la determinazione dell’aggregato di spesa regionale e degli allegati di spesa provinciale per le case di cura accreditate di media e di alta specialità per l’anno 2011 nella parte relativa all’aggregato di spesa per l’ASP di Siracusa, va ricordato che il Tribunale, sospendendo ogni decisione aveva ordinato l’integrazione a cura della società appellante del contraddittorio nei confronti di tutte le AA.SS.PP. della Sicilia.<br />
Avvenuta l’integrazione richiesta con la sentenza 1622/13, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d’interesse.<br />
La società appellante ha criticato la sentenza sulla base dei seguenti motivi:<br />
-con i primi due motivi ha contestato la dichiarata inammissibilità del ricorso principale deducendo anche la violazione dell’art. 100 c.p.a.;<br />
-con un terzo motivo ha riproposto i motivi del ricorso principale non esaminati dal primo giudice ovvero la violazione dell’art. 2, comma 4, lett. f), della L.R. 5/09, dell’art. 97 della Costituzione nonché eccesso di potere.<br />
Si è costituita l’ASP chiedendo il rigetto dell’appello.<br />
Anche l’Assessorato ha chiesto con propria memoria il rigetto dell’appello perché infondato.<br />
Spetta al Collegio stabilire se la dichiarazione di inammissibilità per carenza d’interesse del ricorso principale, come stabilita dal primo giudice nei confronti dell’aggregato di spesa dell’anno 2011 resista alla critiche dell’appellante.<br />
Il Collegio tuttavia deve rilevare preliminarmente che nella vicenda non sembra che l’ASP di Siracusa sia legittimata a contraddire, come osservato dall’appellante. Infatti, a ben vedere, le ragioni dell’appellante tendono ad ampliare l’aggregato di spesa ad essa spettante per cui non si vede quale danno potrebbe ricevere la resistente ASP dell’accoglimento delle domande dell’Arcobaleno.<br />
Quanto qui osservato trova conferma nella circostanza che il Tribunale, prima di decidere, abbia richiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le ASP siciliane, con ciò dando la prova che esse di trovano in una potenziale situazione di concorrenza fondata sul fatto che ciascuna aspirerebbe ad avere assegnato un aggregato di spesa più ampio che, sempre in ipotesi, potrebbe ridurre l’aggregato di spesa spettante alle altre ASP siciliane.<br />
Ad avviso del Collegio pertanto l’ASP di Siracusa non ha legittimazione a resistere per quel che attiene all’impugnazione dei DD.AA. che hanno determinato l’aggregato di spesa per l’anno 2011.<br />
Le superiori osservazioni non valgono per l’Assessorato, a cui va riconosciuta piena legittimazione a contraddire.<br />
Tanto premesso ritiene il Collegio che vada confermata la decisione del TAR nel senso dell’inammissibilità del ricorso diretto avverso il D.A. dell’Assessorato della Salute n.1179 del 22.6.11 nella parte in cui determina il budget per l’ASP di Siracusa.<br />
Il Tribunale ha ritenuto che non è direttamente impugnabile l’atto generale di pianificazione delle risorse, essendo questa una decisione di alta amministrazione, connotata da evidenti valutazioni ampiamente discrezionali tese, peraltro, al contenimento della spesa pubblica e alla ripartizione equilibrata delle risorse disponibili tra le varie esigenze che emergono nel mondo della sanità e dei servizi connessi.<br />
Tali atti, che il Giudice amministrativo non potrebbe sindacare in via diretta,in quanto, considerato il loro carattere, non sono idonei ad arrecare immediate e dirette lesioni alle sfere giuridiche degli operatori sanitari, possono invece essere sindacati insieme ai singoli provvedimenti applicativi che, a differenza di quello generale, incidono direttamente e puntualmente sulla sfera giuridica dei destinatari.<br />
Malgrado l’impegno difensivo della società Arcobaleno appare indubitabile che rispetto all’impugnato atto generale di pianificazione delle risorse nessun provvedimento applicativo, neppure di implicito diniego è stato posto in essere dall’amministrazione nei confronti della società in ordine all’anno 2011 e anche quando, in accoglimento delle tesi dell’appellante, si dovesse ritenere che un’istanza in tal senso è stata avanzata nel momento in cui l’appellante ha richiesto che si desse esecuzione all’ordinanza cautelare del Tribunale n. 572/11, resta in fatto che nessuna impugnazione di un ipotizzabile silenzio è stata posta in essere dalla società.<br />
Il Collegio ritiene, quindi, aderendo alle conclusioni cui è giunto il primo Giudice che, in mancanza di un provvedimento applicativo dell’atto di pianificazione del 2011, che sia stato impugnato dalla società Arcobaleno, il ricorso avverso i provvedimenti assessoriali di determinazione dell’aggregato di spesa per l’anno 2011 vada dichiarato inammissibile.<br />
La natura delle questioni affrontate e la reciproca soccombenza inducono a ritenere che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,<br />
definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale, dichiara inammissibile l’appello incidentale dell’ASP e in parte inammissibile e in parte infondato l’appello incidentale dell’Assessorato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Claudio Zucchelli, Presidente<br />
Vincenzo Neri, Consigliere<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere<br />
Alessandro Corbino, Consigliere<br />
Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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