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	<title>3/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2011 n.355</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-11-2011-n-355/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-11-2011-n-355/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2011 n.355</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Ungari C. ABN A &#038; B Network Soc. coop. sociale (avv. G. Loreti e M. Marcucci) c/ Valle Umbra Servizi S.p.a. (avv.ti N. Americcioni e G. Gatti) e nei confronti di V. B. S.r.l. (avv.ti M. Manetti e L. Pastacaldi e P. Fantusati) fissazione dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-11-2011-n-355/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2011 n.355</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-11-2011-n-355/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2011 n.355</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. P. Ungari<br /> C. ABN A &#038; B Network Soc. coop. sociale (avv. G. Loreti e M. Marcucci) c/ Valle Umbra Servizi S.p.a. (avv.ti N. Americcioni e G. Gatti) e nei confronti di V. B. S.r.l. (avv.ti M. Manetti e L. Pastacaldi e P. Fantusati)</span></p>
<hr />
<p>fissazione dei criteri di valutazione delle offerte, metodo del confronto a coppie e attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; Bando di gara – Fissazione di criteri di valutazione delle offerte analitici e dettagliati &#8211; Necessità – Carenza – Illegittimità	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; Attribuzione di punteggi in forma soltanto numerica – Condizioni 	</p>
<p>3. Contratti della p.a. &#8211; Offerta economicamente più vantaggiosa – Metodo del confronto a coppie – Punteggi attribuiti – Sindacabilità – Sussiste – Ragioni &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittimo il bando di gara che omette di predeterminare criteri analitici e dettagliati che consentono di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico formulato in forma numerica dalla Commissione aggiudicatrice 	</p>
<p>2. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l&#8217;attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro i quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia sufficientemente analitico da delimitare il giudizio della commissione nell&#8217;ambito di un minimo e di un massimo, rendendo così evidente l&#8217;iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico, in applicazione di puntuali criteri predeterminati, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito	</p>
<p>3. La sindacabilità delle valutazioni espressa dalla Commissione giudicatrice, anche sotto il profilo motivazionale, non viene meno allorché l’attribuzione dei punteggi sia stata effettuata in applicazione del metodo del confronto a coppie di cui all’allegato A del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, posto che tale metodo di aggiudicazione svincola la P.A. da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale, per cui i criteri di massima, relativi alla scelta del contraente, devono essere previamente stabiliti, anche nel caso in cui si usi il ridetto metodo di valutazione, onde salvaguardare adeguatamente i principi di imparzialità, trasparenza e correttezza nello svolgimento delle procedure selettive e consentire la verifica dell&#8217;operato dell&#8217;amministrazione da parte del privato, nonché l&#8217;effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo (il Collegio ha, nella specie, ritenuto che il collegamento di un numero con un mero aggettivo ordinale (della preferenza: minima, piccola, media, grande o massima), non è in grado di apportare un miglioramento sul piano della comprensibilità e condivisibilità della valutazione, non potendo risultare significativo (non diversamente da ciò che avverrebbe in presenza di un mero punteggio) in carenza del collegamento con adeguati criteri oggettivi di riferimento)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2011, proposto da:</p>
<p>C. ABN A &#038; B Network Sociale società cooperativa sociale, con sede in Perugia, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gloria Loreti, con domicilio eletto presso Massimo Marcucci in Perugia, via Bartolo, 10;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Valle Umbra Servizi S.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nadia Americcioni, con domicilio eletto presso Gerardo Gatti in Perugia, corso Vannucci, 63;</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
V. B. S.r.l., con sede in Firenze, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Manetti e Laura Pastacaldi, con domicilio eletto presso Paolo Fantusati in Perugia, viale Centova, 6;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
1) del provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. n. 12893 del 9/9/2011, con il quale la VUS S.p.a. ha aggiudicato il servizio di lettura misuratori acqua, gas e gpl ed esecuzione ordini di intervento per morosità alla società V. Barbagli S.r.l. a seguito della procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio in questione;<br />	<br />
2) per la declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto di affidamento dei servizi, qualora stipulato nelle more;<br />	<br />
3) di ogni altro atto presupposto e consequenziale e/o comunque connesso, coordinato, antecedente e susseguente a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, in quanto lesivi, compresi il bando di gara, la lettera di invito, il capitolato speciale d’appalto con i relativi allegati, il capitolato tecnico, nonché i verbali della commissione di gara, della commissione giudicatrice relativamente alla valutazione delle offerte ed all’assegnazione dei relativi punteggi e il verbale delle offerte tecniche con il quale è stato assegnato il punteggio definitivo all’aggiudicataria;</p>
<p>e per la condanna<br />	<br />
della stazione appaltante al risarcimento dei danni;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della VUS S.p.a. e della V. Barbagli S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La controversia origina dall’esito della procedura aperta, indetta dalla Valle Umbra Servizi S.p.a. con bando pubblicato nella G.U.C.E. in data 10 marzo 2011, per l’appalto del &#8220;servizio di lettura misuratori acqua, gas e gpl ed esecuzione ordini di intervento per morosità&#8221;, nel prossimo biennio.<br />	<br />
Alla gara, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, hanno partecipato tre concorrenti.<br />	<br />
E’ risultata vincitrice la V. Barbagli S.r.l., mentre il consorzio ABN A &#038; B Network Sociale, costituito da due cooperative sociali che hanno finora gestito il servizio, si è classificato terzo (pur ottenendo il maggior punteggio per l’offerta economica). </p>
<p>2. Il predetto consorzio ABN impugna il provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. 12893 in data 9 settembre 2011, chiedendone l’annullamento, e chiedendo altresì la declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto di affidamento dei servizi qualora medio tempore intervenuto, oltre al risarcimento dei danni derivanti dall’aggiudicazione.<br />	<br />
Nell’oggetto dell’impugnazione sono espressamente indicati &#8220;… ogni altro atto presupposto … compresi il bando di gara, la lettera di invito, il capitolato speciale d’appalto &#8230; il capitolato tecnico, nonché i verbali della commissione di gara …&#8221;.<br />	<br />
Vengono dedotte le censure appresso sintetizzate.<br />	<br />
2.1. La Commissione giudicatrice, in violazione degli articoli 97 Cost., 3 della legge 241/1990 e 83, comma 4, del d.lgs. 163/2006, ha attribuito i punteggi alle offerte tecniche – mediante il sistema del confronto a coppie sulla base delle Linee guida di cui all’allegato A del d.P.R. 554/1999 &#8211; senza fornire adeguata motivazione in ordine alle scelte effettuate; infatti, il verbale in data 17 agosto 2011 riporta unicamente il risultato finale delle operazioni, menzionando &#8220;un plico contenente le valutazioni delle offerte tecniche eseguite&#8221; che però non è stato allegato al verbale, né reso disponibile.<br />	<br />
2.2. In violazione dell’articolo 83, comma 4, predetto, non sono stati stabiliti, per ciascuno dei tre &#8220;elementi di valutazione&#8221; previsti dal bando e dal disciplinare, i sub-elementi e relativi sub-pesi o sub-punteggi, idonei a suddividere il punteggio complessivo disponibile per l’offerta tecnica in relazione ai diversi parametri tecnici analitici compresi negli elementi, ed a costituire così una adeguata griglia di criteri di valutazione. Né la commissione ha ovviato a detta carenza, in quanto non ha predeterminato i criteri motivazionali ai quali attenersi per l’attribuzione dei punteggi.<br />	<br />
Aggiunge il consorzio ricorrente che le disposizioni sulla &#8220;riparametrazione&#8221; previste dal disciplinare, in quanto &#8220;suscettibile di condurre a forti distorsioni sul piano operativo&#8221;, avrebbero dovuto essere &#8220;specificate e motivate negli atti di gara&#8221;.<br />	<br />
2.3. Vi sarebbe poi – in violazione degli articoli 42 e 83 del citato Codice dei contratti pubblici &#8211; una illegittima commistione tra elementi di valutazione e requisiti di partecipazione. Infatti, il disciplinare richiede (articolo 4, n. 13) tra i requisiti di capacità tecnica-professionale, il &#8220;possesso nel triennio 2007-2008-2009 di una media di almeno 10 letturisti/esecutori ODI iscritti a libro paga&#8221; e definisce uno degli elementi di valutazione (articolo 10, lettera c) &#8220;progetto operativo con la precisazione del numero addetti dedicati al servizio in oggetto, specificando il tipo di controllo e le mansioni svolte da ogni soggetto, …&#8221;, quindi con un contenuto coincidente con il requisito predetto.<br />	<br />
2.4. Infine, uno dei commissari (dott. Menichini) riveste la qualità di dirigente responsabile tecnico del settore “Gestione reti e impianti” della stazione appaltante, comprendente compiti inerenti l’attività oggetto di affidamento, e pertanto è incompatibile ai sensi dell’articolo 84, comma 4, del Codice; un altro (l’ing. Capasso) è un esperto informatico e non possiede conoscenze specifiche relative all’oggetto del contratto, e pertanto non possiede il requisito richiesto dall’articolo 84, comma 2, e comunque non è stato selezionato secondo i criteri previsti dal comma 8.</p>
<p>3. Si sono costituiti in giudizio e controdeducono puntualmente la Valle Umbra Servizi S.p.a. (d’ora in poi: VUS) e la società aggiudicataria.</p>
<p>4. Le parti resistenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili.<br />	<br />
4.1. Vi sarebbe stata acquiescenza all’aggiudicazione, in quanto le cooperative costituenti il Consorzio ABN hanno attivato la procedura prevista dal c.c.n.l. delle imprese di pulizie, adoperandosi fattivamente affinché l’aggiudicataria (la quale applica il contratto del commercio) assorbisse i lavoratori già impiegati nel servizio.<br />	<br />
Il Collegio non ritiene che nell’attivazione delle procedure volte al trasferimento del personale possa riscontrarsi quel comportamento inequivocabile, tale da far desumere senza un ragionevole dubbio la volontà di accettare gli effetti delle determinazioni sfavorevoli, che, solo, può determinare acquiescenza al provvedimento. Infatti, dai verbali non si evince l’assunzione di impegni formali da parte delle cooperative, mentre l’attivazione della procedura risulta oggettivamente giustificata dall’esigenza di tutelare al meglio le posizioni dei lavoratori fino ad oggi occupati, quale che fosse l’esito dell’eventuale contenzioso da instaurare; anzi, non è da escludere che l’esito della trattativa (con l’impegno dell’aggiudicataria ad assumere soltanto 7 dei 15 lavoratori occupati) abbia influito sulla proposizione del ricorso.<br />	<br />
4.2. Nemmeno può ritenersi che manchi l’interesse a ricorrere, per il fatto che il consorzio ricorrente sia terzo graduato e non abbia prospettato censure nei confronti della SO.GE.MA S.r.l., seconda classificata, posto che le censure, come esposto, concernono i criteri di valutazione delle (di tutte le) offerte, e la composizione della commissione di gara, di modo che l’accoglimento del ricorso sarebbe in grado di travolgere l’intera procedura.<br />	<br />
4.3. La circostanza che, tra gli atti di cui all’inizio del ricorso viene chiesto l’annullamento, non sia stato espressamente menzionato (insieme al bando) il disciplinare di gara, dalla cui formulazione deriverebbero i vizi relativi al contenuto ed alla motivazione delle valutazioni della commissione giudicatrice, non rende inammissibili le relative censure.<br />	<br />
Il Collegio, al riguardo, osserva anzitutto che le definizioni dei &#8220;criteri di valutazione&#8221; e dei &#8220;requisiti di capacità tecnica e professionale&#8221; contenute nel disciplinare riproducono quelle contenute nel bando (anche se denominate ed “epigrafate” in modo diverso: rispettivamente, &#8220;Condizioni di partecipazione … Capacità tecnica&#8221; e &#8220;Criteri di aggiudicazione&#8221;, Sezione III, punto 2.3., e Sezione IV, punto 2.1.). A ben vedere, il disciplinare integra sostanzialmente le previsioni del bando solo per quanto concerne l’applicazione del metodo del confronto a coppie e la “riparametrazione” del punteggio per l’offerta tecnica. Detta riperimetrazione (a differenza della scelta del metodo del confronto a coppie) è oggetto di censura, per il fatto di non essere stata motivatamente prevista dal bando; ma di questa censura sfugge al Collegio il senso concreto, posto che il disciplinare ben può integrare il bando, e che comunque la riparametrazione risponde proprio a quell’esigenza – di salvaguardare il rapporto che la stazione appaltante ha stabilito debba sussistere fra il peso dell’offerta tecnica e quello dell’offerta economica, altrimenti destinato ad essere alterato ogniqualvolta l’offerta migliore non venga valutata tale da tutti i commissari e sotto tutti i profili di valutazione – che viene descritta nel contributo della dottrina posto dal ricorrente (cfr. pag. 16-17 del ricorso) a sostegno della censura.<br />	<br />
In ogni caso, poiché la delimitazione dell’oggetto dell’impugnazione si desume dall’insieme del ricorso, e nel testo le argomentazioni di censura sono espressamente riferite anche (e soprattutto) alle disposizioni del disciplinare, quest’ultimo deve ritenersi compreso nell’impugnazione (laddove questa investe &#8220;ogni altro atto presupposto …&#8221;).<br />	<br />
4.4. Diversamente, per quanto concerne le censure concernenti i requisiti soggettivi dei due commissari, il provvedimento di nomina prot. 8825 in data 20 giugno 2011 (anch’esso non compreso nell’elenco degli atti di cui si chiede l’annullamento) viene menzionato nel ricorso soltanto alla stregua di un presupposto di fatto e non viene espressamente censurato.<br />	<br />
Le censure suindicate al punto 2.4. devono pertanto ritenersi inammissibili.<br />	<br />
4.5. Infine, le parti resistenti sostengono che la domanda di risarcimento, in quanto proposta, nelle conclusioni del ricorso, con la formulazione &#8220;conseguentemente riconoscersi il diritto … al risarcimento del danno derivante dall’illegittima aggiudicazione dei servizi&#8221;, debba considerarsi proposta in via principale; da ciò, deriverebbe (in applicazione dell’articolo 34, comma 3, cod. proc. amm.) la mancanza di interesse all’annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
Il Collegio osserva che, alla luce della domanda di annullamento e di declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more, e del tenore dell’esposizione relativa ai danni risarcibili, si evince come il consorzio ricorrente li prospetti per l’ipotesi in cui risulti impossibile rimettere in discussione l’aggiudicazione o l’esecuzione dell’appalto; ciò trova conferma nel fatto che il ricorrente ha chiesto tutela cautelare monocratica, ai sensi dell’articolo 56 cod. proc. amm. (senza ottenerla, posto che, in ragione della pendenza della sospensione sostanziale e di quella processuale, ex artt. 11, commi 10 e 10-ter, del d.lgs. 163/2006, non era all’epoca configurabile il pregiudizio derivante dalla stipulazione del contratto – cfr. ordinanza n. 148 in data 6 ottobre 2011). Risulta, del resto, che la VUS abbia provveduto a prorogare il servizio alle imprese che lo svolgevano, fino alla data del 15 novembre 2011. Pertanto, la domanda risarcitoria per equivalente (nonostante l’uso improprio dell’avverbio &#8220;conseguentemente&#8221;) deve considerarsi proposta in via subordinata.<br />	<br />
In ogni caso, per quanto appena precisato, non vi è motivo per escludere l’interesse all’annullamento degli atti impugnati, e va pertanto disattesa l’eccezione in esame.</p>
<p>5. Il Collegio passa quindi ad esaminare il ricorso nel merito.<br />	<br />
5.1. Il primo ordine di censure (punto 2.1.) investe la mancata esternazione da parte della Commissione giudicatrice delle scelte effettuate col metodo del confronto a coppie.<br />	<br />
Il &#8220;plico&#8221; menzionato nel verbale in data 17 agosto 2011, di cui il consorzio ricorrente lamenta la mancanza è stato depositato agli atti dalla VUS (doc. n. 17) e contiene le schede individuali col metodo triangolare, conformi al format individuato dall’articolo 10 del disciplinare di gara, compilate dai tre commissari per esternare il confronto a coppie effettuato. La VUS ha anche precisato di aver a suo tempo riscontrato un’istanza di accesso presentata in data 19 agosto 2011 dal ricorrente, comunicando la disponibilità all’ostensione di altra documentazione oltre ai verbali di gara già inviati.<br />	<br />
Il ricorrente non ha ritenuto di dedurre altra censura, sulla base della documentazione versata.<br />	<br />
Pertanto, la censura, valutata secondo la prospettazione originaria, risulta infondata.<br />	<br />
5.2. Per valutare le altre censure (2.2. e 2.3.) conviene riportare la definizione dei &#8220;criteri/elementi&#8221; di valutazione previsti dal bando e dal disciplinare.<br />	<br />
Si tratta di:<br />	<br />
a) &#8220;progetto generale di gestione del servizio con particolare riferimento alla gestione informatica dei dati, all’acquisizione dei dati ed al trasferimento alla/dalla VUS S.p.a., alla rilevazione in campo, alla restituzione di quanto rilevato in funzione dei tempi di lettura previsti dai calendari, alla modalità di conservazione e consultazione delle foto probatorie&#8221; (max punti 25); b) &#8220;progetto e proposte inerenti le modalità di controllo della qualità del servizio in oggetto, incluse le misure prese per garantire la qualità massimale delle letture (esattezza letture e note di lettura), la qualità di esecuzione degli ODL per morosità, il rispetto/miglioramento dei tempi di esecuzione e degli standard di servizio e le soluzioni adottate nel caso di guasti/problemi del processo&#8221; (max 20 punti); c) &#8220;progetto operativo con la precisazione del numero degli addetti dedicati al servizio in oggetto, specificando il tipo di contratto d’assunzione applicato e le mansioni svolte da ogni soggetto, i mezzi a disposizione (automezzi, vestiario, altra attrezzatura, etc.) &#8221; (max punti 15).<br />	<br />
L’articolo 10 del disciplinare prevede poi che, per ciascuno di detti tre criteri/elementi, ogni commissario valuti – come esposto, all’interno di una tabella triangolare nella quale sono rappresentate tutte le offerte, elemento per elemento &#8211; quale tra le offerte che formano ciascuna coppia messa a confronto sia da preferire, attribuendo un punteggio che varia tra 1 (parità) a 6 (preferenza massima), passando da 2 (preferenza minima), 3 (preferenza piccola), 4 (preferenza media) e 5 (preferenza grande).<br />	<br />
5.3. Può, dunque, anzitutto escludersi che vi sia sovrapposizione con il requisito di partecipazione relativo alla manodopera disponibile per l’espletamento del servizio di lettura dei contatori. Infatti, il requisito riguarda i soli letturisti/esecutori e si riferisce al triennio precedente 2007/2009, mentre il numero degli addetti che rileva nell’ambito dell’offerta tecnica è quello riguardante il servizio complessivo e comunque è riferito al periodo (futuro) di durata dell’appalto. In altri termini, tra elementi che pure contenutisticamente in parte coincidono, vi è una distinzione temporale, riguardando l’uno il dato storico (assunto come indice di capacità potenziale), l’altro l’entità dell’impegno operativo effettivo dell’impresa.<br />	<br />
Perciò, non sembra che il principio di necessaria alterità tra criteri di selezione e criteri di aggiudicazione, vale a dire il divieto di apprezzare in termini di punteggio elementi che attengono all’idoneità dei concorrenti ad eseguire l’appalto, possano ritenersi violati.<br />	<br />
Risultano dunque infondate anche le censure di cui al punto 2.3.<br />	<br />
5.4. Passando ad esaminare le censure di cui al punto 2.2., il Collegio osserva che l’articolo 83, comma 4, del Codice, prevede che &#8220;Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub &#8211; criteri e i sub &#8211; pesi o i sub – punteggi&#8221;.<br />	<br />
5.4.1. E’ appena il caso di sottolineare come – contrariamente alla prospettazione delle parti resistenti &#8211; non si possa considerare “criterio” quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, “sotto-criterio” quello relativo ai requisiti tecnici (offerta tecnica), e “sub-elementi” (“sub-criteri”) quelli suindicati al punto 5.2., lettere a), b) e c), per concludere che l’adempimento previsto dall’articolo 83, comma 4, sia stato pienamente rispettato. La prospettazione delle parti resistenti si risolve, per questo aspetto, in un escamotage terminologico, volto a vanificare la disposizione, che ha la duplice finalità di orientare la predisposizione ottimale delle offerte secondo parametri idonei a consentirne una valutazione il più possibile verificabile e sindacabile.<br />	<br />
5.4.2. Le odierne parti resistenti sostengono che nel caso in esame, non fosse necessario stabilire ulteriori suddivisioni o articolazioni della griglia di valutazione.<br />	<br />
Il Collegio non è di questo avviso.<br />	<br />
Questo Tribunale ha già puntualizzato la genesi, l’evoluzione (in particolare, con la soppressione dell’ultimo periodo, concernente la necessità di predisporre veri e propri “criteri motivazionali”, disposta dal d.lgs. 152/2008) e l’attuale portata applicativa dell’articolo 83, comma 4 (cfr. sent. 30 aprile 2009, n. 199, riformata da Cons. Stato, V, 5 marzo 2010, n. 1281, che, pur confermando sostanzialmente la ricostruzione del quadro normativo operata in primo grado, ha tuttavia ritenuto sufficiente la definizione dei sub-criteri di valutazione che la stazione appaltante aveva effettuato ai fini dello specifico appalto in questione).<br />	<br />
L’orientamento del Tribunale sembra confermato dalla recente giurisprudenza (cfr., riassuntivamente, TAR Lazio, Roma, II, 2 febbraio 2011, n. 987).<br />	<br />
Pertanto, qui è sufficiente ricordare come la giurisprudenza abbia chiarito che :<br />	<br />
&#8211; l&#8217;obbligo di predeterminare a monte, nella legge di gara, i criteri e le modalità applicati per individuare l&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa sia preordinato al rispetto del principio della parità di trattamento e valga ad assicurare la trasparen<br />
&#8211; nella valutazione della componente tecnica dell’offerta economicamente più vantaggiosa da parte di una commissione di gara, l&#8217;attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, en<br />
&#8211; solo criteri di valutazione analitici e dettagliati, infatti, consentono di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico formulato in forma numerica nell’offerta economicamente più vantaggiosa (cfr., tra le più recenti, Cons. St., V, 17 g<br />
5.4.3. Una simile esigenza di verificabilità sotto il profilo motivazionale, e quindi di sindacabilità della valutazione, non viene meno allorché, come nel caso in esame, l’attribuzione dei punteggi sia stata effettuata mediante il metodo del confronto a coppie di cui all’allegato A del d.P.R. 554/1999.<br />	<br />
La giurisprudenza, al riguardo, ha infatti chiarito che:<br />	<br />
&#8211; la motivazione delle valutazioni espresse sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze accordate ai vari elementi considerati nel raffronto tra ciascuno dei progetti con gli altri, secondo il metodo del c.d. confronto a coppie, che legitti<br />
Ed in effetti, tornando al caso in esame, il collegamento di un numero con un mero aggettivo ordinale (della preferenza: minima, piccola, media, grande o massima), non sembra in grado di apportare un miglioramento sul piano della comprensibilità e condivisibilità della valutazione, non potendo risultare significativo (non diversamente da ciò che avverrebbe in presenza di un mero punteggio) in assenza del collegamento con adeguati criteri oggettivi di riferimento.<br />	<br />
Né la Commissione ha altrimenti individuato criteri motivazionali ai quali attenersi per l’attribuzione dei punteggi.<br />	<br />
5.4.4. Il consorzio ricorrente sottolinea come anche l’A.V.C.P., nel parere n. 137 in data 19 novembre 1999, abbia affermato che la suddivisione di un criterio di valutazione in sub-criteri è sostanzialmente necessaria qualora il criterio di valutazione è caratterizzato da più aspetti che devono essere valutati separatamente l’uno dall’altro.<br />	<br />
Sembra in effetti evidente che i tre “elementi/criteri di valutazione” stabiliti dalla VUS S.p.a. ai fini dell’affidamento dell’appalto in questione, contengano, sotto forma di specificazione del contenuto dell’offerta, aspetti distinti e, in qualche caso, eterogenei.<br />	<br />
Infatti (elemento a), l’acquisizione e la gestione informatica dei dati, denotano attività (contenutisticamente) diverse dalla rilevazione in campo dei dati stessi, dalla restituzione di quanto rilevato e, soprattutto, dalle modalità di conservazione e consultazione delle foto probatorie; analogamente, le misure per la qualità delle letture, costituiscono attività diverse (e potenzialmente orientate da soluzioni progettuali distinte) dalla qualità di esecuzione degli interventi in caso di morosità e dai tempi di esecuzione, così come dalle soluzioni per far fronte ai guasti o ai problemi di processo (elemento b); infine, anche l’aver accomunato numero, tipo di contratto e mansioni degli addetti al servizio, con l’indicazione dei mezzi a disposizione, evidenzia un ulteriore duplice profilo di eterogeneità (quantitative e qualitative) delle componenti dell’offerta tecnica, anche in questo caso illegittimamente accorpate in un unico criterio/elemento di valutazione.<br />	<br />
5.4.5. Tutto ciò, ad avviso del Collegio, avrebbe, quanto meno, richiesto la prefissione di dettagliati sub-criteri, tra i quali ripartire i punteggi assegnati (con forte accorpamento: rispettivamente, 25, 20 e 15 punti) ai tre criteri/elementi, in modo da rendere significativa la mera attribuzione di una preferenza numerica secondo il metodo del confronto a coppie, così limitando l’esercizio della discrezionalità tecnica e consentendone in concreto la sindacabilità.<br />	<br />
Il non averlo fatto rende non adeguatamente motivata la valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice.</p>
<p>6. La fondatezza delle censure (indicate al punto 2.2.) esaminate ai precedenti punti 5.4. ss., determina, in accoglimento del ricorso, l’annullamento del bando, del disciplinare, dei verbali della commissione e del provvedimento di aggiudicazione, impugnati.<br />	<br />
Ne consegue l’obbligo di rinnovare la gara, integrando adeguatamente i criteri di valutazione come richiesto dall’articolo 83, comma 4, del Codice.<br />	<br />
Poiché, secondo quanto sembra potersi desumere dagli atti, il contratto non è ancora stato stipulato, non vi è motivo per dichiararne l’inefficacia (peraltro, qualora la stipulazione fosse medio tempore intervenuta, parte ricorrente potrebbe chiedere la dichiarazione di inefficacia in sede di ottemperanza).<br />	<br />
Allo stesso modo, non vi è luogo a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, in quanto (come indicato al punto 4.5.) deve intendersi presentata in via subordinata.</p>
<p>7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e limiti indicati in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento di aggiudicazione e gli atti presupposti impugnati.<br />	<br />
Condanna le società resistenti al pagamento in favore del consorzio ricorrente della somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuna, oltre agli accessori di legge, per spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/11/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-11-2011-n-355/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2011 n.355</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2011 n.1048</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2011-n-1048/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2011-n-1048/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2011-n-1048/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2011 n.1048</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli, Est. A. Maggio E. spa (Avv. Ragnedda) c. Provincia Olbia e Tempio (Avv. Filigheddu) 1. Rifiuti – Operazioni di recupero &#8211; PUC – Destinazione Urbanistica dell’area – Tutela della salute e dell’ambiente &#8211; Inibitoria. 2. Rifiuti – Operazioni di recupero &#8211; PUC – Destinazione Urbanistica dell’area –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2011-n-1048/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2011 n.1048</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2011-n-1048/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2011 n.1048</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli, Est. A. Maggio<br /> E. spa (Avv. Ragnedda) c. Provincia Olbia e Tempio (Avv. Filigheddu)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Rifiuti – Operazioni di recupero &#8211; PUC – Destinazione Urbanistica dell’area – Tutela della salute e dell’ambiente &#8211; Inibitoria.	</p>
<p>2. Rifiuti – Operazioni di recupero &#8211; PUC – Destinazione Urbanistica dell’area – Preservazione ambiente circostante.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;inibitoria di attività le quali, pur predisposte per il soddisfacimento dell&#8217;interesse pubblico finale al riciclo dei rifiuti, siano in concreto svolte in modo da arrecare pericolo per la salute dell&#8217;uomo e/o pregiudizio all&#8217;ambiente, può intervenire non solo nel caso di inosservanza delle norme tecniche sulle quantità e i tipi di rifiuti recuperabili, ma anche nell&#8217;ipotesi di contrasto dell&#8217;attività di recupero dei rifiuti con le norme vigenti in materia di tutela della salute dell&#8217;uomo e dell&#8217;ambiente, come si evince dal combinato disposto degli art. 216 comma 2, lett. a), D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 e 1 comma 3, del D. M. 5/2/1998;	</p>
<p>2.La compatibilità dell&#8217;attività di recupero dei rifiuti con la destinazione urbanistica dell’area a tal fine utilizzata, benché non espressamente contemplata dalle prefate disposizioni, non può non costituire presupposto per il legittimo esercizio dell’attività stessa, atteso che deve essere qualificata sicuramente pericolosa per la preservazione dell&#8217;ambiente circostante un’iniziativa che, sebbene rispetti le specifiche tecniche del caso, si ponga in dissonanza con la destinazione urbanistica dell&#8217;area.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Ecosystem s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gian Comita Ragnedda, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Debora Urru in Cagliari, via Farina n. 44; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia Olbia e Tempio, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gianluca Filigheddu, presso il cui studio in Cagliari, corso Vittorio Emanuele, n. 76, è elettivamente domiciliata; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determinazione n. 319 del 14/10/2010, con cui il Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità della Provincia di Olbia &#8211; Tempio, ha vietato alla ricorrente la “prosecuzione dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi”; <br />	<br />
dell’eventuale provvedimento di revoca dell&#8217;iscrizione della ricorrente nel registro provinciale di Olbia -Tempio delle operazioni di recupero in regime semplificato ai sensi degli artt. 214 e 216 D. Lgs. n. 152/2006;<br />	<br />
e per la condanna<br />	<br />
dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati.<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Olbia – Tempio.<br />	<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />	<br />
Nominato relatore per l&#8217;udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 il consigliere Alessandro Maggio e udito l’avv. M. Barberio in sostituzione dell’avv. G. C. Ragnedda per la ricorrente.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Considerato:<br />	<br />
a) che con l’odierno ricorso la Eccsystem s.r.l. impugna l’atto con cui la Provincia di Olbia – Tempio le ha vietato la prosecuzione dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi esercitata in loc. Guardia Vecchia del comune di La Maddalena;<br />	<br />
b) che il provvedimento è motivato con riguardo all’incompatibilità della detta attività con la destinazione urbanistica dell’area e all’assenza di tutte le prescritte autorizzazioni connesse alla presenza di vincoli sull’area; <br />	<br />
c) che può prescindersi dall’esame dell’eccezione di rito sollevata dalla resistente amministrazione essendo il ricorso da rigettare nel merito; <br />	<br />
d) che il fondo interessato dall’attività esercitata dalla odierna istante ricade in zona “GP – Parco attrezzato per lo sport”, del piano urbanistico comunale (puc) di La Maddalena;<br />	<br />
e) che con tale sigla il puc identifica le porzioni di territorio “destinate alla realizzazione di attrezzature sportive riguardanti gli impianti per la pratica sportiva e gli impianti spettacolari sia la coperto che all’aperto”; <br />	<br />
f) che in base alle disposizioni del suddetto strumento di pianificazione in tali zone “possono essere realizzate strutture di supporto alle attività sportive per la promozione e diffusione della cultura dello sport, quali strutture per la formazione e per la medicina sportiva, sedi delle associazioni nonché foresterie connesse all’attività sportiva” e sono “altresì ammesse le funzioni per il tempo libero e spettacolari per manifestazioni di grande richiamo, in integrazione con le attività culturali cittadine (musicali, teatrali, e simili), pubblici esercizi, strutture micro commerciali specializzate, locali per il personale di custodia e di servizio nonché impianti tecnici”;<br />	<br />
g) che alla luce delle chiare prescrizioni del puc più sopra riportate è del tutto irrilevante che l’attività abbia carattere provvisorio, che non implichi l’esecuzione di opere di trasformazione urbanistica che incidano in modo durevole sul fondo e che non siano stati ancora adottati gli atti di programmazione necessari per la realizzazione delle strutture previste sull’area in questione; <br />	<br />
h) che, pertanto, come correttamente rilevato dall’intimata amministrazione nel provvedimento impugnato, la destinazione di zona impressa all’area era incompatibile con lo svolgimento dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi esercitata dalla ricorrente;<br />	<br />
i) che, contrariamente a quanto la ricorrente sostiene, l&#8217;inibitoria di attività le quali, pur predisposte per il soddisfacimento dell&#8217;interesse pubblico finale al riciclo dei rifiuti, siano in concreto svolte in modo da arrecare pericolo per la salute dell&#8217;uomo e/o pregiudizio all&#8217;ambiente, può intervenire non solo nel caso di inosservanza delle norme tecniche sulle quantità e i tipi di rifiuti recuperabili, ma anche nell&#8217;ipotesi di contrasto dell&#8217;attività di recupero dei rifiuti con le norme vigenti in materia di tutela della salute dell&#8217;uomo e dell&#8217;ambiente, come si evince dal combinato disposto degli art. 216 comma 2, lett. a), D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 e 1 comma 3, del D. M. 5/2/1998;<br />	<br />
l) che la compatibilità dell&#8217;attività di recupero dei rifiuti con la destinazione urbanistica dell’area a tal fine utilizzata, benché non espressamente contemplata dalle prefate disposizioni, non può non costituire presupposto per il legittimo esercizio dell’attività stessa, atteso che deve essere qualificata sicuramente pericolosa per la preservazione dell&#8217;ambiente circostante un’iniziativa che, sebbene rispetti le specifiche tecniche del caso, si ponga in dissonanza con la destinazione urbanistica dell&#8217;area (cfr. T.A.R. Campania &#8211; Napoli, I Sez., 3/7/2009, n. 3709);<br />	<br />
m) che stante la rilevata difformità dal paradigma normativo dell’attività svolta dalla ricorrente quest’ultima non può vantare alcun affidamento tutelabile in ordine alla prosecuzione dell’attività stessa;<br />	<br />
n) che la reiezione delle censure sin qui esaminate rende superfluo affrontare la doglianza rivolta contro l’ulteriore rilevo posto a base del provvedimento impugnato, atteso che quest’ultimo è sufficientemente motivato con riguardo a quello ritenuto esente dai vizi dedotti (sul pacifico principio che ai fini della validità di un atto amministrativo basato su più motivi autonomi è sufficiente che uno solo di essi si esente dai vizi dedotti cfr., per tutte, T.A.R. Sardegna I Sez. 28/1/2011 n. 84 e 9/11/2007 n. 2032, II Sez., 22/5/2008, n. 1043; Cons. Stato, V Sez., 17/9/2010 n. 6946); <br />	<br />
o) che il ricorso va dunque respinto;<br />	<br />
p) che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, devono seguire la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Rigetta il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata amministrazione, liquidandole forfettariamente in complessivi € 4.000/00 (quattromila), oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2011-n-1048/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2011 n.1048</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.515</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-515/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-515/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-515/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.515</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa dalla procedura aperta per l&#8217;affidamento di fornitura triennale sistemi analitici, se sussiste fumus boni juris in ordine al motivo di gravame sulla effettiva decorrenza del termine perentorio rispetto ad un recapito non indicato, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 77 comma 1</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-515/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.515</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-515/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.515</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa dalla procedura aperta per l&#8217;affidamento di fornitura triennale sistemi analitici, se sussiste fumus boni juris in ordine al motivo di gravame sulla effettiva decorrenza del termine perentorio rispetto ad un recapito non indicato, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 77 comma 1 d.lgs. 163 del 2006 (in tema di forme di comunicazioni); l&#8217;esclusione dalla procedura genera periculum in mora, in specie a fronte degli ulteriori effetti derivanti dall’art. 48 d.lgs. 163 cit. (controlli sul possesso dei requisiti); a diverse conclusioni deve invece giungersi rispetto alle ulteriori censure, in specie a fronte degli elementi derivanti dall’analisi dell’offerta contestata alla luce della lex specialis e dei principi vigenti in tema di operatività dell’art. 84 comma 4 d.lgs. 163 cit. (secondo il quale i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00515/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01079/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Abbott S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Scanzano, Filippo Brunetti, con domicilio eletto presso Daniela Anselmi in Genova, via Corsica 21/18-20;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Asl N.4 &#8211; Chiavarese</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 &#8211; 8; <b>Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Diasorin S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Piscitelli, Carlo Merani, Antonella Borsero, con domicilio eletto presso Luigi Piscitelli in Genova, corso Saffi 7/2; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE SISTEMI ANALITICI	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl N.4 &#8211; Chiavarese e di Diasorin S.p.A.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>&#8211; rilevato che il ricorso appare assistito dal prescritto fumus boni juris unicamente in ordine al primo motivo di gravame, in ordine alla effettiva decorrenza del termine perentorio rispetto ad un recapito non indicato ai fini e per gli effetti di cui al<br />
&#8211; considerato che a diverse conclusioni deve giungersi rispetto alle ulteriori censure, in specie a fronte degli elementi derivanti dall’analisi dell’offerta contestata alla luce della lex specialis e dei principi vigenti in tema di operatività dell’art.<br />
&#8211; rilevato che in ordine alla disposta esclusione sussista il prescritto periculum in mora particolare, in specie a fronte degli ulteriori effetti derivanti dall’art. 48 d.lgs. 163 cit.;<br />	<br />
&#8211; atteso che, a fronte della parziale soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare proposta limitatamente alla disposta esclusione e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione del provvedimento di esclusione;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 14 dicembre 2011.<br />	<br />
Respinge la domanda cautelare in ordine agli ulteriori atti comportanti l’aggiudicazione.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />	<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-515/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.515</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.517</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-517/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-517/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-517/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.517</a></p>
<p>Va sospeso il decreto di reiezione domanda di rinnovo licenza porto di fucile, considerata l’epoca remota in cui il ricorrente ha ottenuto il porto d’armi, costantemente rinnovatogli anche dopo l’intervenuta condanna, peraltro dichiarata estinta, e l’inopinato sopravvenire, a tanta distanza di tempo, di un provvedimento di autotutela; considerato che peraltro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-517/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.517</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-517/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.517</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto di reiezione domanda di rinnovo licenza porto di fucile, considerata l’epoca remota in cui il ricorrente ha ottenuto il porto d’armi, costantemente rinnovatogli anche dopo l’intervenuta condanna, peraltro dichiarata estinta, e l’inopinato sopravvenire, a tanta distanza di tempo, di un provvedimento di autotutela; considerato che peraltro la natura del reato impone un più attento esame della questione in sede di merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00517/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01051/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Arnaldo Ferrero</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Campanile, Pietro Balletti, con domicilio eletto presso Andrea Campanile in Genova, via XX Settembre 34/3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Genova</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le B. Partigiane, 2; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DECRETO DI REIEZIONE DOMANDA DI RINNOVO LICENZA PORTO DI FUCILE	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Questura di Genova;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerata l’epoca remota in cui il ricorrente ha ottenuto il porto d’armi, costantemente rinnovatogli anche dopo l’intervenuta condanna, peraltro dichiarata estinta, e l’inopinato sopravvenire, a tanta distanza di tempo, di un provvedimento di autotutela;<br />	<br />
considerato che peraltro la natura del reato impone un più attento esame della questione in sede di merito;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) accoglie la suindicata domanda di sospensione.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 2 febbraio 2012;<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente, Estensore<br />	<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-517/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.517</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.4070</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-4070/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-4070/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-4070/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.4070</a></p>
<p>Va sospesa la delibera di approvazione della graduatoria del concorso pubblico per l&#8217;assunzione a tempo indeterminato, presso l&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza sui contratti, di 2 dirigenti di seconda fascia, esperti in gestione di servizi informatici e delle telecomunicazioni, avendo il ricorrente i requisiti di partecipazione al concorso. (G.S.) N. 04070/2011 REG.PROV.CAU.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-4070/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.4070</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-4070/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.4070</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la delibera di approvazione della graduatoria del concorso pubblico per l&#8217;assunzione a tempo indeterminato, presso l&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza sui contratti, di 2 dirigenti di seconda fascia, esperti in gestione di servizi informatici e delle telecomunicazioni, avendo il ricorrente i requisiti di partecipazione al concorso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04070/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08127/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8127 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Francesco Grasso</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Corrado De Gregorio, Biagio Bertolone, con domicilio eletto presso Biagio Bertolone in Roma, via Flaminia, 109;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Rosario Riccio</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER L&#8217;ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 2 DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA, AREA VIII, ESPERTI IN GESTIONE DI SERVIZI INFORMATICI E DELLE TELECOMUNICAZIONI	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorso, al sommario esame proprio della fase cautelare, appare assistito da sufficienti profili di fumus boni iuris, in relazione al possesso da parte del ricorrente dei requisiti di partecipazione al concorso, in particolare sotto il profilo della lettera e) dell’art 2 del bando di concorso, comunque già maturato dal ricorrente;<br />	<br />
Considerato, altresì, il danno grave ed irreparabile derivante al ricorrente dal provvedimento impugnato;<br />	<br />
ritenuta la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto sospende il provvedimento impugnato.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 4-4-2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Domenico Lundini, Consigliere<br />	<br />
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-4070/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.4070</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.4073</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-4073/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-4073/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-4073/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.4073</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento dell’Autorita&#8217; di vigilanza sui contratti che ha disposto l’annotazione sul Casellario informatico, a carico della ricorrente, dell’esclusione di un&#8217;impresa da gara di appalto a seguito dell&#8217;accertamento, da parte della stazione appaltante, della contraffazione di alcuni preventivi prodotti per la verifica dell’anomalia dell’offerta; nonche&#8217; dell’applicazione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-4073/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.4073</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-4073/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.4073</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento dell’Autorita&#8217; di vigilanza sui contratti che ha disposto l’annotazione sul Casellario informatico, a carico della ricorrente, dell’esclusione di un&#8217;impresa da gara di appalto a seguito dell&#8217;accertamento, da parte della stazione appaltante, della contraffazione di alcuni preventivi prodotti per la verifica dell’anomalia dell’offerta; nonche&#8217; dell’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 6000,00 e dell’indicazione, di cui a nota AVCP 21.7.2011, per cui “il termine di un anno di cui all’art. 38, comma 1/h, del D.lgs. 163/2006, decorre da tale data”. Non vi e&#8217; fumus boni iuris, dovendosi riconoscere che anche la documentazione prodotta a corredo delle giustificazioni dell’anomalia di un’offerta è finalizzata a mantenere, evitando l’esclusione dalla gara per anomalia, la partecipazione dell’impresa alla gara stessa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04073/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08368/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8368 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Soimper Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Trivellato, Mario Ettore Verino, con domicilio eletto presso Mario Ettore Verino in Roma, via Barnaba Tortolini, 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Azienda Lombarda per L&#8217;Edilizia Residenziale della Provincia di Bergamo (Aier di Bergamo), </b>rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Di Lascio, Saul Monzani, con domicilio eletto presso Paolo Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, 3; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento 176/11 assunto dal Consiglio dell’AVCP 4/5 maggio 2011, a mezzo del quale è stata disposta l’annotazione sul Casellario informatico, a carico della ricorrente, dell’esclusione dell’impresa Soimper da gara di appalto per accertamento, da parte della stazione appaltante, della contraffazione di alcuni preventivi prodotti per la verifica dell’anomalia dell’offerta; dell’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 6000,00 e dell’indicazione, di cui a nota AVCP 21.7.2011, di accompagnamento del provvedimento di cui sopra, notificato alla ricorrente in data 28.7.2011, per cui “il termine di un anno di cui all’art. 38, comma 1/h, del D.lgs. 163/2006, decorre da tale data”;	</p>
<p>degli atti della sequenza procedimentale specificati nel ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture e di Azienda Lombarda per L&#8217;Edilizia Residenziale della Provincia di Bergamo (ALER di Bergamo);<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore designato per la camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 il dott. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che l’istanza cautelare non appare assistita da sufficienti elementi di fumus boni iuris, dovendosi riconoscere che anche la documentazione prodotta a corredo delle giustificazioni dell’anomalia di un’offerta è finalizzata a mantenere, evitando l’esclusione dalla gara per anomalia, la partecipazione dell’impresa alla gara stessa;<br />	<br />
Ritenuto di dover quindi respingere l’istanza cautelare e di compensare, tuttavia, per giusti motivi, le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Domenico Lundini, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-4073/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.4073</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/11/2011 n.1633</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-3-11-2011-n-1633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospeso, con salvezza di ulteriori provvedimenti, l&#8217;atto emesso dal Comune di Milano con il quale è stata respinta l&#8217;istanza di riesame formulata dal ricorrente, avverso il diniego di contributo di solidarietà; la commissione che ha valutato la domanda del ricorrente ha fondato il proprio diniego su elementi, quali le</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, con salvezza di ulteriori provvedimenti, l&#8217;atto emesso dal Comune di Milano con il quale è stata respinta l&#8217;istanza di riesame formulata dal ricorrente, avverso il diniego di contributo di solidarietà; la commissione che ha valutato la domanda del ricorrente ha fondato il proprio diniego su elementi, quali le proprietà immobiliari di moglie e figlio che, da una parte, sono tali da non poter costituire reddito (nuda proprietà di 1/12 l’una e immobile sottoposto a esecuzione forzata il secondo) e che, dall’altra, anche qualora costituissero effettivamente reddito, non sono contemplate da alcuna norma, di legge o regolamentare, come di per sé soli fattori ostativi alla concessione del beneficio; sussistono pertanto i presupposti per la concessione della misura cautelare al fine del riconoscimento, in favore del ricorrente, del contributo richiesto, ferma la potestà del Comune di determinarne il relativo importo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01633/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02752/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2752 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Michele Tresca</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via G. Ripamonti, 66	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Ruggero Meroni e Irma Marinelli, domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura comunale in Milano, Via Andreani, 10	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento emesso dalla Commissione centrale&#8221; il 9 giugno 2011 e comunicato dal Direttore di Settore del Comune di Milano &#8211; Settore Zona 9 &#8211; Servizio Erogazione Servizi &#8211; con lettera del 7 luglio 2011, con il quale è stata respinta l&#8217;istanza di riesame del 25/31 maggio 2011 formulata dal ricorrente al Comune di Milano, avverso il provvedimento di diniego della domanda di contributo di solidarietà del 20 aprile 2011- del quale di chiede altresì l&#8217;annullamento; 	</p>
<p>di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi;	</p>
<p>per il riconoscimento del diritto al &#8220;contributo di solidarietà&#8221; ex art. 35 del Testo Unico delle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica di cui alla L.r. n. 27/2009.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;<br />	<br />
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011, i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
che, ad un primo sommario esame, il ricorso appare fondato atteso che, in disparte la censura di incompetenza, la commissione che ha valutato la domanda del ricorrente ha fondato il proprio diniego su elementi, quali le proprietà immobiliari di moglie e figlio che, da una parte, sono tali da non poter costituire reddito (nuda proprietà di 1/12 l’una e immobile sottoposto a esecuzione forzata il secondo) e che, dall’altra, anche qualora costituissero effettivamente reddito, non sono contemplate da alcuna norma, di legge o regolamentare, come di per sé soli fattori ostativi alla concessione del beneficio;	</p>
<p>Ritenuto:<br /> <br />
che sussistono pertanto i presupposti per la concessione della misura cautelare al fine del riconoscimento, in favore del ricorrente, del contributo richiesto, ferma la potestà del Comune di determinarne il relativo importo;<br />	<br />
che il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sicché le spese della presente fase possono compensarsi;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, accoglie la suindicata domanda incidentale ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;<br />	<br />
compensa le spese della presente fase;<br />	<br />
fissa, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 21 marzo 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Marco Bignami, Consigliere<br />	<br />
Laura Marzano, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2011 n.1672</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-3-11-2011-n-1672/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Corrado Allegretta – Presidente, Francesco Cocomile – Estensore sulla necessità che tutti i componenti di un raggruppamento sottoscrivano l&#8217;offerta economica Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerta economica – Sottoscrizione – Raggruppamento di imprese (o di professionisti) – Tutti i componenti – Necessità In tema di gara per</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Francesco Cocomile – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che tutti i componenti di un raggruppamento sottoscrivano l&#8217;offerta economica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerta economica – Sottoscrizione – Raggruppamento di imprese (o di professionisti) – Tutti i componenti – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, l’offerta economica costituisce espressione della volontà contrattuale, sicché deve necessariamente essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti del raggruppamento (sia costituito che costituendo), trattandosi di un adempimento sostanziale volto ad assicurare la riferibilità e l’imputabilità dell’offerta economica al raggruppamento offerente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>ex</i> art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1678 del 2011, proposto </p>
<p>dall’arch. Alberto Altamura, in proprio e quale capogruppo del costituendo R.T.P. con mandante ing. Marilena Angelotti, rappresentati e difesi dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Terlizzi;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ing. Giovanni Mele, in proprio e quale capogruppo del costituendo R.T.P. composto dagli ingg.ri Cosimo Patruno e Alessandro Malerba e dall’arch. Francesca Mele;<br />
ing. Cosimo Patruno;<br />
ing. Alessandro Malerba;<br />
arch. Francesca Mele;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determina dirigenziale n. 386/2011, trasmessa con nota prot. n. 19300 del 27.6.2011, successivamente pervenuta, avente ad oggetto «affidamento incarico professionale per intervento urgente finalizzato alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali da eseguire presso la scuola elementare “S. Giovanni Bosco” &#8211; succursale di via Indipendenza &#8211; e la scuola media statale “Moro &#8211; Fiore” in via Casalicchio &#8211; Determinazioni <i>ex</i> art. 12, comma 1, D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.»;<br />	<br />
&#8211; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;<br />	<br />
e per la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato;<br />	<br />
con condanna dell’Amministrazione intimata, al risarcimento dei danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 per la parte ricorrente il difensore avv. Vito Aurelio Pappalepore;<br />	<br />
Sentita la stessa parte ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L’odierno ricorrente R.T.P. capeggiato dall’arch. Alberto Altamura con mandante l’ing. Marilena Angelotti partecipava alla procedura ristretta indetta dal Comune di Terlizzi avente ad oggetto «affidamento incarico professionale per intervento urgente finalizzato alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali da eseguire presso la scuola elementare “S. Giovanni Bosco” &#8211; succursale di via Indipendenza &#8211; e la scuola media statale “Moro &#8211; Fiore” in via Casalicchio &#8211; Determinazioni <i>ex</i> art. 12, comma 1, D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.».<br />	<br />
Con nota dell’Ufficio Contratti del Comune di Terlizzi prot. n. 13380 del 29.4.2011, nel comunicare l’intervenuta aggiudicazione provvisoria in favore del R.T.P. capeggiato dall’arch. Altamura, veniva richiesto allo stesso raggruppamento di produrre certificazione attestante la regolarità contributiva riferita a tutti i componenti del costituendo R.T.P.<br />	<br />
A tanto il raggruppamento ricorrente provvedeva con lettera protocollata in data 20.5.2011.<br />	<br />
Successivamente il Comune di Terlizzi con la gravata determina dirigenziale n. 386/2011 decideva di non approvare i lavori della Commissione di gara e di procedere alla riammissione alla procedura dell’offerta del costituendo R.T.P. controinteressato (capeggiato dall’ing. Giovanni Mele e composto dagli ingg.ri Cosimo Patruno e Alessandro Malerba e dall’arch. Francesca Mele) che era stato originariamente escluso per non avere tutti i componenti del suddetto raggruppamento, ad eccezione dello stesso ing. Mele, sottoscritto l’offerta economica.<br />	<br />
La riammissione di cui alla menzionata determina dirigenziale veniva giustificata sulla base del tenore equivoco delle disposizioni della lettera d’invito.<br />	<br />
In forza della lettera d’invito «La busta “c) offerta economica”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, dal concorrente, e recante la dicitura “c) offerta economica”, dovrà contenere l’offerta economica, redatta in carta semplice, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente».<br />	<br />
Precisa, altresì, la lettera d’invito che «Nel caso di partecipazione in Associazione temporanea, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento».<br />	<br />
Rileva il Dirigente nel gravato provvedimento che l’ing. Mele con nota del 9.5.2011 presentava osservazioni in ordine alla propria esclusione ed alla scarsa chiarezza delle disposizioni della lettera d’invito: in dette osservazioni si faceva presente che, mentre nella parte della suddetta lettera dedicata alla busta “A &#8211; Documentazione” sono distinte le varie ipotesi di partecipazione dei professionisti in R.T.P. costituito ovvero da costituirsi, nella parte relativa alla busta “C &#8211; offerta economica” è statuito indistintamente che “Nel caso di partecipazione in Associazione temporanea, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento”.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato reputa fondate le osservazioni dell’ing. Mele.<br />	<br />
Prosegue il Dirigente:<br />	<br />
«… Rilevato, altresì, che tutta la restante documentazione (istanza di partecipazione, offerta tecnico-organizzativa) risulta sottoscritta dai professionisti destinati a far parte del costituendo R.T.P.;<br />	<br />
Considerato che, effettivamente, il tenore delle disposizioni della lettera di invito potrebbero aver ingenerato l’equivoco in merito alla sottoscrizione dell’offerta economica, nella quale, peraltro, l’ing. Mele risulta espressamente “delegato” dai professionisti associandi, dal momento che non si intravede alcuna ragione per la quale i medesimi professionisti non avrebbero dovuto apporre la propria firma su tale documento;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che dall’insieme della documentazione prodotta in sede di gara sia desumibile la sicura imputabilità al costituendo R.T.P. anche dell’offerta economica. …».<br />	<br />
I ricorrenti arch. Alberto Altamura e ing. Marilena Angelotti impugnano in questa sede la determina dirigenziale n. 386/2011.<br />	<br />
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato, dovendosi condividere le argomentazioni espresse da parte ricorrente nell’atto introduttivo.<br />	<br />
Invero, la lettera d’invito, diversamente da quanto affermato dal Dirigente comunale nel gravato provvedimento, non appare affatto equivoca sul punto, richiedendo in modo espresso che tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento debbano sottoscrivere l’offerta economica senza distinzione alcuna tra raggruppamento costituendo e raggruppamento già costituito.<br />	<br />
A tal riguardo, va evidenziato che l’offerta economica costituisce espressione della volontà contrattuale (ed anzi è la più importante delle dichiarazioni di volontà che intervengono nella procedura concorsuale) e pertanto &#8211; secondo giurisprudenza amministrativa costante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 novembre 2010, n. 8152; Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 478; T.A.R. Puglia &#8211; Bari, Sez. I, 11 maggio 2011, n. 693) &#8211; deve necessariamente essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti del raggruppamento (sia costituito che costituendo), trattandosi di un adempimento sostanziale volto ad assicurare la riferibilità e l’imputabilità dell’offerta economica al raggruppamento offerente.<br />	<br />
Nel caso di specie l’offerente (odierno controinteressato) è composto da più soggetti (essendo un R.T.P.) e quindi &#8211; in forza del chiaro disposto della parte della lettera d’invito relativa alla offerta economica &#8211; tutti i partecipanti al suddetto raggruppamento avrebbero dovuto, a pena di esclusione, sottoscrivere l’offerta economica.<br />	<br />
Mancando la sottoscrizione di tutti i componenti del R.T.P., ad eccezione di quella dell’ing. Giovanni Mele, si sarebbe dovuto procedere da parte della stazione appaltante &#8211; come del resto inizialmente accaduto &#8211; alla esclusione del raggruppamento controinteressato che non può essere riammesso in un momento successivo.<br />	<br />
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento della determina dirigenziale n. 386/2011.<br />	<br />
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.<br />	<br />
Deve, infine, essere disattesa la domanda, avanzata dai ricorrenti, finalizzata al riconoscimento della tutela risarcitoria in forma specifica attraverso l’aggiudicazione dell’appalto in proprio favore, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, dovendo la procedura di gara per cui è causa ripartire dalla aggiudicazione provvisoria, di cui alla nota dell’Ufficio Contratti del Comune di Terlizzi prot. n. 13380 del 29.4.2011, disposta in favore degli stessi ricorrenti.<br />	<br />
Peraltro, non risulta dagli atti del presente giudizio che detto contratto sia stato stipulato.<br />	<br />
Anche la domanda diretta ad ottenere la condanna del Comune di Terlizzi al risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti non può trovare accoglimento, in quanto sfornita di supporto probatorio il cui onere gravava sui ricorrenti che nulla hanno dedotto sul punto.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determina dirigenziale n. 386/2011.<br />	<br />
Condanna il Comune di Terlizzi al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti arch. Alberto Altamura e ing. Marilena Angelotti, liquidate in complessivi €. 3.000,00, oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/11/2011</p>
<p align=justify>
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