<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3/11/2007 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/3-11-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/3-11-2007/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:18:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3/11/2007 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/3-11-2007/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2007 n.867</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-11-2007-n-867/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-11-2007-n-867/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-11-2007-n-867/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2007 n.867</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore S. G. e da B. M. N. (avv. G. Gialloreto ed A. Lorenzi) c. l’Azienda Usl Chieti (avv. D. Tenaglia) e nei confronti della Regione Abruzzo (Avv. Dist. St.) sulla giurisdizione del G.A. a conoscere del diniego di autorizzazione alle cure sanitarie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-11-2007-n-867/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2007 n.867</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-11-2007-n-867/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2007 n.867</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore<br /> S. G. e da B. M. N. (avv. G. Gialloreto ed A. Lorenzi) c. l’Azienda Usl Chieti (avv. D. Tenaglia) e nei confronti della Regione Abruzzo (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. a conoscere del diniego di autorizzazione alle cure sanitarie all&#8217;estero e sui presupposti e le modalità di valutazione, da parte dell&#8217;autorità sanitaria, delle relative istanze</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Competenza e giurisdizione – Sanità &#8211; Autorizzazione di prestazioni sanitarie all’estero – Diniego &#8211; Giurisdizione del G.A. – Sussiste.</p>
<p>2. Sanità – Autorizzazione di prestazioni sanitarie all’estero – Valutazione dell’autorità sanitaria – Criterio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’autorizzazione a fruire di cure sanitarie presso un centro di alta specializzazione all’estero per prestazioni particolari non è atto automatico e dovuto, correlato ad un diritto soggettivo, ma consiste in un provvedimento correlabile ad un interesse legittimo, essendo espressione di discrezionalità decisionale, poiché consegue a due apprezzamenti diversi, uno tecnico e l’altro amministrativo, concernenti la valutazione dei presupposti (indispensabilità di strutture adeguate in Italia in tempi adeguati, urgenza e gravità del caso e quant’altro) per la concessione dell’autorizzazione. Di conseguenza, la relativa controversia, avendo la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio l’indubbia consistenza dell’interesse legittimo, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, (1) mentre la generica richiesta di rimborso per cure sanitarie prestate all’estero spetta al giudice ordinario laddove il richiedente alleghi una situazione di urgenza evitabile solo con la somministrazione di cure immediate non erogate dal servizio sanitario pubblico, trattandosi in tal caso di tutelare l’assoluto diritto alla salute che non è suscettibile di essere degradato da provvedimenti amministrativi. (2)</p>
<p>2. L’assistenza sanitaria indiretta costituisce una forma eccezionale di erogazione del servizio, che postula l’inidoneità, sotto il profilo (temporale) della tempestività o sotto quello (qualitativo) dell’adeguatezza, delle strutture pubbliche o private convenzionate con il S.S.N. ad assicurare una prestazione conforme alle esigenze dell’utente; la fruizione di tale forma di assistenza presso centri di altissima specializzazione all’estero deve essere espressamente autorizzata, in esito ad una valutazione della ricorrenza degli anzidetti presupposti che si risolve nella verifica dell’inesistenza di una struttura italiana (pubblica o privata convenzionata) capace di fornire (tempestivamente o adeguatamente) la terapia o la riabilitazione richieste dall&#8217;interessato (3) e dalla idoneità della cura proposta presso la struttura estera. (4)</p>
<p></b>___________________________<br />
(1) T.A.R. ABRUZZO – PESCARA &#8211; Sentenza 21 ottobre 2006, n. 672, e nello stesso senso, da ultimo, T.A.R. SICILIA – CATANIA &#8211; Sentenza 8 febbraio 2007, n. 220, e T.A.R. PIEMONTE &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 3 aprile 2007, n. 1527, e CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 27 gennaio 2006, n. 242.<br />
Secondo la recente pronuncia CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILI 9 marzo 2007, n. 5402 sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. relativamente alla richiesta avanzata del paziente di rimborso delle spese sostenute all’estero per cure sanitarie, in quanto si verte di controversie relative alle prestazioni erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale nascenti da una posizione creditoria correlata al diritto del cittadino alla salute, per sua natura non suscettibile di essere affievolito dal potere di autorizzazione della amministrazione.<br />
(2) T.A.R. LOMBARDIA – MILANO – SEZIONE I &#8211; Sentenza 13 dicembre 2006, n. 2966.<br />
(3) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 29 gennaio 2004, n. 309.<br />
(4) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE PRIMA &#8211; Parere 15 marzo 2006, n. 3277/2005.<br />
Il Collegio rafforza la conclusione raggiunta con la constatazione, già in T.A.R. PUGLIA – LECCE – SEZIONE II &#8211; Sentenza 5 aprile 2005, n. 1860, secondo cui l’attuale disciplina non sancisce un diritto del cittadino all’assistenza sanitaria globale, usufruibile ovunque egli si trovi e per qualsiasi ragione.<br />
Nella fattispecie, il Collegio ha ammesso la C.T.U. sulla validità scientifica della terapia richiesta, nominando un collegio peritale composto da docenti universitari dell’Università di Chieti. Il TAR ha respinto il ricorso, in quanto la relazione peritale ha evidenziato, da un lato, l’inidoneità della cura proposta presso la struttura estera e, dall’altro, l’esistenza in Italia di adeguati Centri che effettuato fisioterapia e riabilitazione in età evolutiva. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di <b>registro generale 228 del 1999</b>, proposto da: <br />
<b>S. G. e da B. M. N.</b>, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giuseppe Gialloreto, con domicilio eletto presso Alberto Lorenzi in Pescara, via Elettra, N.50; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>L’AZIENDA USL CHIETI<i></b></i>, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Tenaglia, con domicilio eletto presso Domenico Tenaglia in Pescara, c.so V.Emanuele,147; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<B>REGIONE ABRUZZO</B>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distr.le L&#8217;Aquila, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, via Portici S.Berardino; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>del provvedimento 27 febbraio 1999, n. 58/CW, con il quale l’Azienda USL di Chieti ha respinto la richiesta presentata dai ricorrenti di autorizzazione al trasferimento all’estero per cure della figlia Alice; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui il parere reso dal Centro Regionale di Riferimento.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Azienda USL di Chieti;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Regione Abruzzo;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25/10/2007 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Gli attuali ricorrenti riferiscono di aver chiesto l’autorizzazione al trasferimento all’estero per cure presso il CIREN (Centro International de Restauracion Neurologica) di L’Avana della propria figlia Alice, affetta da “tetraparesi spastica, epilessia e ritardo nel linguaggio”. <br />
Con il ricorso in esame sono insorti dinanzi questo Tribunale avverso il provvedimento 27 febbraio 1999, n. 58/CW, con il quale il Dirigente del Dipartimento Ass. Extraospedaliera dell’Azienda USL di Chieti ha respinto tale richiesta in ragione del fatto il Centro Regionale di Riferimento dell’Aquila aveva reso in merito parere sfavorevole, dal momento che in Italia esistevano numerose strutture riabilitative in grado di trattare adeguatamente il caso, che non era comprovato che la struttura estera proposta adottasse metodiche di superiore efficacia e che avrebbe potuto essere autorizzato il trasferimento all’estero solo per utilizzare una specifica metodica riabilitativa (il metodo Doman). <br />
Hanno dedotto a tal fine le censure di violazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), della L. 23 dicembre 1987, n. 833, dell’art. 3, comma 5, della L. 23 ottobre 1985, n. 595, e degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 3 novembre 1989, nonché di ogni norma o principio in materia. Eccesso di potere per difetto di motivazione, di istruttoria e dei presupposti, per disparità di trattamento, per illogicità e per manifesta irragionevolezza. <br />
Hanno rilevato che in Italia non esistono strutture adeguate per curare pazienti affetti da “tetraparesi spastica”, che il CIREN è un centro di altissima specializzazione, che i risultati sinora conseguiti sono molto efficaci, che il metodo Doman si è rilevato inefficace nel caso di specie e che la determinazione impugnata era illogica in quanto si era già autorizzato il trasferimento all’estero (Filadelfia) per utilizzare tale metodo, con un costo pari se non superiore a quello da sopportarsi per Cuba; tale costo è, peraltro, inferiore anche a quello delle strutture riabilitative esistenti in Italia.<br />
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 16 settembre 1999. <br />
L’Azienda USL di Chieti si è costituita in giudizio e con memorie depositate il 14 aprile 1999 ed il 4 ottobre 2007, dopo avere pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia proposta, ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.<br />
Si è, inoltre, costituita in giudizio la Regione Abruzzo che con memoria depositata il 2 ottobre 2007 ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. <br />
Con ordinanza collegiale 15 aprile 1999, n. 157, è stata disposta una consulenza tecnica volta a chiarire le seguenti circostanze:<br />
a) se sia vero &#8211; con riferimento alla più accredita letteratura medico-scientifica ed alla eventuale documentazione esibita &#8211; che il CIREN possa qualificarsi come un centro di altissima specializzazione, così come definito dal predetto art. 5 del D.M. 3 novembre 1989;<br />
b) se detto centro possa fornire prestazioni sanitarie in forma adeguata alla particolarità del caso clinico in esame.<br />
Dopo che tale incombente istruttorio è stato puntualmente adempiuto, con ordinanza collegiale 23 settembre 1999, n. 351, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.<br />
Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2007 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. &#8211; Con il ricorso in esame, come sopra esposto, gli attuali ricorrenti &#8211; che avevano chiesto l’autorizzazione al trasferimento all’estero per cure presso il CIREN (Centro International de Restauracion Neurologica) di L’Avana della propria figlia Alice, affetta da “tetraparesi spastica, epilessia e ritardo nel linguaggio” &#8211; sono insorti dinanzi questo Tribunale avverso il provvedimento 27 febbraio 1999, n. 58/CW, con il quale il Dirigente del Dipartimento Ass. Extraospedaliera dell’Azienda USL di Chieti ha respinto tale richiesta in ragione del fatto il Centro Regionale di Riferimento dell’Aquila aveva reso in merito parere sfavorevole; tale parere sfavorevole, a sua volta, è motivato con riferimento alle seguenti considerazioni:<br />
a) che in Italia esistevano numerose strutture riabilitative in grado di trattare adeguatamente il caso;<br />
b) che non era comprovato che la struttura estera proposta adottasse metodiche di superiore efficacia;<br />
c) che avrebbe potuto essere autorizzato il trasferimento all’estero solo per utilizzare una specifica metodica riabilitativa (cioè, il metodo Doman). <br />
Tale cause giustificative dell’impugnato diniego dell’autorizzazione richiesta si sottraggono, ad avviso del Collegio, alle censure di legittimità dedotte con il gravame.<br />
2. &#8211; Ai fini del decidere deve partirsi da un sommario esame della normativa, che disciplina la materia. <br />
Come è noto l’art. 6, comma 1, lett. a), della L. 23 dicembre 1987, n. 833, ha riservato allo Stato le funzioni amministrative concernenti l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero.<br />
L’art. 3, comma 5, della L. 23 ottobre 1985, n. 595, ha poi stabilito che con decreto del Ministro della sanità sarebbero stati fissati i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero. <br />
Con il D.M. 3 novembre 1989, pertanto, sono stati in concreto precisati tali criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all&#8217;estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico; con tale decreto sono, altresì, stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella spesa relativa da porre a carico dei bilanci delle unità sanitarie locali.<br />
In particolare, all’art. 4 di tale decreto è stato previsto che il concorso alle spese può essere concesso solo per le prestazioni autorizzate ed è stato disciplinato l’iter del relativo procedimento, che demanda nella sostanza la valutazione delle istanze ad un centro regionale di riferimento. Tale valutazione attiene, in particolare, alla “sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste (impossibilità di fruirle tempestivamente, ovvero in forma adeguata alla particolarità del caso clinico)” presso un “centro estero di altissima specializzazione”. <br />
Il successivo art. 5 ha definito tali centri di altissima specializzazione all’estero, disponendo testualmente che “ai fini del presente decreto è da considerarsi centro di altissima specializzazione la struttura estera, notoriamente riconosciuta in Italia, che sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che possegga caratteristiche superiori paragonate a standard, criteri e definizioni propri dell&#8217;ordinamento sanitario italiano” e che “la valutazione della sussistenza dei predetti requisiti è rimessa al centro regionale di riferimento territorialmente competente”.<br />
3. &#8211; Così descritto il quadro normativo di riferimento e prima ancora di passare all’esame del merito del gravame, va accertato se sussista o meno la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della controversia dedotta. <br />
Va, invero, in merito ricordato che il Giudice della giurisdizione con una recente ordinanza (Cass. civ., sez. un., 9 marzo 2007, n. 5402) ha ritenuto, pronunciandosi in ordine alla richiesta avanzata da un cittadino per il rimborso di spese sostenute all’estero per cure sanitarie, che le controversie relative alle prestazioni erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale nascenti da una posizione creditoria correlata al diritto del cittadino alla salute, per sua natura non suscettibile di essere affievolito dal potere di autorizzazione della amministrazione, sono devolute alla competenza del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto delle giurisdizioni.<br />
Il Collegio ritiene che tale pronuncia attenga ad una fattispecie diversa da quella ora all’esame e non sia, pertanto, applicabile al caso di specie, in quanto oggetto del gravame non è la richiesta di rimborso delle spese sostenute, ma l’impugnativa del diniego della specifica autorizzazione richiesta dai ricorrenti.<br />
Va, invero, in merito ricordato che &#8211; come sopra esposto &#8211; l’autorizzazione a fruire di cure sanitarie presso un centro di alta specializzazione all’estero per prestazioni particolari non è atto automatico e dovuto, correlato ad un diritto soggettivo, bensì consiste in un provvedimento correlabile ad un interesse legittimo, essendo espressione di discrezionalità decisionale, poiché consegue a due apprezzamenti diversi, uno tecnico e l’altro amministrativo, concernenti la valutazione dei presupposti (indispensabilità di strutture adeguate in Italia in tempi adeguati, urgenza e gravità del caso e quant’altro) per la concessione dell’autorizzazione.<br />
Di conseguenza, la relativa controversia, avendo la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio l’indubbia consistenza dell’interesse legittimo, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, come questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare (T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, 21 ottobre 2006, n. 672, e nello stesso senso da ultimo T.A.R. Sicilia, sez. Catania, sez. IV, 8 febbraio 2007, n. 220, e T.A.R. Piemonte, sez. II, 3 aprile 2007, n. 1527, e Cons. St., sez. V, 27 gennaio 2006, n. 242); mentre la generica richiesta di rimborso per cure sanitarie prestate all’estero spetta al giudice ordinario laddove il richiedente alleghi una situazione di urgenza evitabile solo con la somministrazione di cure immediate non erogate dal servizio sanitario pubblico, trattandosi in tal caso di tutelare l’assoluto diritto alla salute che non è suscettibile di essere degradato da provvedimenti amministrativi (T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. I, 13 dicembre 2006, n. 2966).<br />
4. &#8211; Una volta accertata la sussistenza di questo Giudice a conoscere della controversia così come dedotta, va ricordato che con l’unico articolato motivo di gravame i ricorrenti hanno contestato la legittimità dell’atto impugnato (fondato, come sopra evidenziato, su una pluralità di motivi, ciascuno dei quali idoneo a sorreggere con adeguata motivazione l’atto impugnato), rilevando che, nella sostanza, quanto segue:<br />
&#8211; che in Italia non esistono strutture adeguate per curare pazienti affetti da “tetraparesi spastica”;<br />
&#8211; che il CIREN di Cuba è un centro di altissima specializzazione;<br />
&#8211; che i risultati sinora conseguiti era stati molto efficaci;<br />
&#8211; che il metodo Doman si era rilevato inefficace nel caso di specie;<br />
&#8211; che la determinazione impugnata era illogica in quanto si era già autorizzato il trasferimento all’estero (Filadelfia) per utilizzare tale metodo, con un costo pari se non superiore a quello da sopportarsi per Cuba; <br />
&#8211; che il costo presso il centro cubano era inferiore anche a quello delle strutture riabilitative esistenti in Italia.<br />
Tali doglianze, ad avviso della Sezione, non sono però idonee ad inficiare la legittimità dell’atto impugnato.<br />
Va in merito premesso che il predetto quadro normativo di riferimento relativo al ricorso a centri di alta specializzazione sanitaria all’estero è già stato ritenuto (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2004, n. 5132) perfettamente equilibrato e rispondente ai principi costituzionali che presidiano il diritto alla salute del cittadino proprio perché tale normativa consente, in caso di insufficienza del S.S.N. a garantire le cure necessarie, il ricorso a strutture estere di elevatissimo livello, non potendo essere posta in dubbio la legittimità del diritto del paziente a vedersi riconosciuto il trattamento medico a lui consigliato dal medico curante quando questo trattamento non sia assicurato da strutture mediche nazionali e non sia in discussione la specialità della cura prescritta. <br />
Inoltre, va ricordato che la valutazione dei presupposti sanitari che legittimano l’autorizzazione al trasferimento per cure all’estero e l’erogazione del concorso nelle relative spese deve aver riguardo, tra l’altro, all’impossibilità di una fruizione delle prestazioni stesse in maniera tempestiva ovvero in forma adeguata alle particolarità del caso clinico, mentre l’onerosità della prestazione non appare una motivazione di per sè valida a respingere una richiesta di concorso spese (T.A.R. Trentino Alto Adige, sez. Bolzano, 14 marzo 2005, n. 93). <br />
In estrema sintesi, in base alla predetta normativa, l’assistenza sanitaria indiretta costituisce una forma eccezionale di erogazione del servizio, che postula l’inidoneità, sotto il profilo (temporale) della tempestività o sotto quello (qualitativo) dell’adeguatezza, delle strutture pubbliche o private convenzionate con il S.S.N. ad assicurare una prestazione conforme alle esigenze dell’utente e che, comunque, la fruizione di assistenza presso centri di altissima specializzazione all’estero deve essere espressamente autorizzata, in esito ad una valutazione della ricorrenza degli anzidetti presupposti che si risolve nella verifica dell’inesistenza di una struttura italiana (pubblica o privata convenzionata) capace di fornire (tempestivamente o adeguatamente) la terapia o la riabilitazione richieste dall&#8217;interessato (Cons. St., sez. V, 29 gennaio 2004, n. 309) e dalla idoneità della cura proposta presso la struttura estera (Cons. St., sez. I, 15 marzo 2006, n. 3277/2005); è pacifico, peraltro, che l’attuale disciplina non sancisca il diritto del cittadino all’assistenza sanitaria globale, usufruibile ovunque egli si trovi e per qualsiasi ragione (T.A.R. Puglia, sez. Lecce, sez. II, 5 aprile 2005, n. 1860).<br />
Ciò precisato, va rilevato che avendo l’Amministrazione affermato nella sostanza la carenza di validità scientifica della terapia richiesta ed avendo i ricorrenti contestato tale affermazione, questo Tribunale con la predetta ordinanza collegiale 15 aprile 1999, n. 157, ha disposto una consulenza tecnica, nominando un collegio peritale composto da qualificatissimi docenti universitari dell’Università di Chieti (il Direttore dell’Istituto di Clinica Neurologica, un docente di detto Istituto ed il Direttore della Clinica Pediatrica), cui è stato conferito l’incarico di chiarire le seguenti circostanze:<br />
a) se sia vero &#8211; con riferimento alla più accredita letteratura medico-scientifica ed alla eventuale documentazione esibita &#8211; che il CIREN possa qualificarsi come un centro di altissima specializzazione, così come definito dal predetto art. 5 del D.M. 3 novembre 1989;<br />
b) se detto centro possa fornire prestazioni sanitarie in forma adeguata alla particolarità del caso clinico in esame.<br />
Tale incombente istruttorio è stato puntualmente adempiuto e tale Collegio peritale nella sua relazione versata in giudizio l’11 giugno 1999 ha nella sostanza evidenziato da un lato l’inidoneità della cura proposta presso la struttura estera e dall’altro l’esistenza in Italia di adeguati Centri che effettuato fisioterapia e riabilitazione in età evolutiva, precisando, purtuttavia, che il c.d. Metodo Doman può permettere non la guarigione, ma solo “un lieve miglioramento”.<br />
Ciò posto, il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni cui tale C.T.U. è pervenuto, per cui è dell’avviso che sia immune dalle doglianze dedotte la motivazione posta a base del diniego nella parte in cui era stato accertato che in Italia esistevano numerose strutture riabilitative in grado di trattare adeguatamente il caso e che la struttura estera proposta non adottava metodiche di superiore efficacia, rispetto a quelle praticate in Italia.<br />
Essendo tale ragione giustificativa del diniego, da sola sufficiente a sorreggere con adeguata motivazione l’atto impugnato, immune dalle doglianze dedotte, sembra evidente che l’atto impugnato non possa mai essere annullato.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto. <br />
Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, <b>respinge</b> il ricorso specificato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 25/10/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Antonio Catoni, Presidente<br />
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore<br />
Dino Nazzaro, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-11-2007-n-867/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2007 n.867</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2007 n.871</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-11-2007-n-871/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-11-2007-n-871/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-11-2007-n-871/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2007 n.871</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, D. Nazzaro – Estensore A. G. (avv. L. N. Brocchi) c POSTE ITALIANE spa, (avv. S. Ledda); DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE SERV. AMMIIN. PERSONALE sulla translatio iudicii dal G.A. all&#8217;A.G.O. Competenza e giurisdizione – Translatio iudicii – Dal G.A. all’A.G.O. – Corte costituzionale n. 77/2007 e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-11-2007-n-871/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2007 n.871</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-11-2007-n-871/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2007 n.871</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, D. Nazzaro – Estensore<br /> A. G. (avv. L. N. Brocchi) c POSTE ITALIANE spa, (avv. S. Ledda); DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE SERV. AMMIIN. PERSONALE</span></p>
<hr />
<p>sulla translatio iudicii dal G.A. all&#8217;A.G.O.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Competenza e giurisdizione – Translatio iudicii – Dal G.A. all’A.G.O. – Corte costituzionale n. 77/2007 e  Corte di cassazione SS.UU. n. 4109/2007 &#8211; Va disposta.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, va disposto, in relazione alle sentenze della C. Cost.le n. 77/2007, modificativa dell’art. 30 L. Tar, e della Cass. Civ. SS.UU. n. 4109/2007, d’interpretazione estensiva dell’art. 50 c.p.c., il trasferimento della causa dal G.A. al G.O., con onere per il ricorrente della riassunzione del giudizio nei termini di legge (artt. 44 e 50 cpc.).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>riassunzione del giudizio nei termini di legge (artt. 44 e 50 cpc.).<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di <b>registro generale 797 del 1999</b>, proposto da: <br />
<B>A. G.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Leo Nello Brocchi, con domicilio eletto presso il medesimo in Pescara, corso Umberto n.18; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>POSTE ITALIANE spa<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Stefano Ledda, con domicilio eletto in Pescara, via Passolanciano 75 c/o Servizio legale; <br />
<B>DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE SERV. AMMIIN. PERSONALE</B>;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento del PROVV.TO prot. N.29259 DEL 09.07.1999 &#8211; DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO DELLE INFERMITA&#8217; DICHIARATE, COME DIPENDENTE DA CAUSA SERVIZIO, in conformità del parere del CPPO.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Poste Italiane;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25/10/2007 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori, U. Di Silvestre e S. Ledda, come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Parte ricorrente, già dipendente delle Poste Italiane fino al 1994, ha prodotto ricorso presso questo giudice in data 15.11.1999; con memoria depositata in data 11.10.2007 ha chiesto la “traslatio iudicii” al G.O.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>IL gravame è inammissibile per difetto di giurisdizione; trattasi, infatti, di atto intervenuto dopo il 30.6.1998, data stabilita dal legislatore come cessazione della cognizione del G.A. (art. 45, comma 17, d. lgs. N. 80/1998, ora art. 69, comma 7, t.u. n. 165/2001). La giurisprudenza, invero, è concorde nel ritenere che, ancorché i fatti materiali siano antecedenti al 30.6.1998, allorquando vi è un atto espresso, va fatto riferimento alla data di adozione dello stesso (Tar Umbria n. 302/2007, Tar Lazio IIIbis n. 3208/2007, C.S., VI, n. 1632/2007, Cass. Civ. SS.UU. n. 10371/2007).<br />
In relazione alle sentenze della C. Cost.le n. 77/2007, modificativa dell’art. 30 L. Tar, e della Cass. Civ. SS.UU. n. 4109/2007, interpretazione estensiva dell’art. 50 cpc, va disposta il trasferimento della causa dal G.A. al G.O., con onere del ricorrente per la riassunzione del giudizio nei termini di legge (artt. 44 e 50 cpc.).<br />
L’incertezza interpretativa esistente all’epoca della proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese. </p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Dichiara l’<b>inammissibilità</b> del ricorso per quanto in motivazione;<br />
dispone la prescritta “traslatio iudicii” al G.O.;<br />
spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 25/10/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Antonio Catoni, Presidente<br />
Michele Eliantonio, Consigliere<br />
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/11/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-11-2007-n-871/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2007 n.871</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2007 n.872</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-11-2007-n-872/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-11-2007-n-872/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-11-2007-n-872/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2007 n.872</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, D. Nazzaro – Estensore S. R. (avv.ti G. Di Marco ed A. Vasile) c. Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto e nei confronti del Dirigente del Distretto Sanitario di Base di Vasto nonché del Centro Regionale di Riferimento Per Patologia di Chieti sulla giurisdizione del G.A. a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-11-2007-n-872/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2007 n.872</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-11-2007-n-872/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2007 n.872</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, D. Nazzaro – Estensore<br /> S. R. (avv.ti G. Di Marco ed A. Vasile) c. Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto e nei confronti del Dirigente del Distretto Sanitario di Base di Vasto nonché del Centro Regionale di Riferimento Per Patologia di Chieti</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. a conoscere del diniego di autorizzazione alle cure sanitarie all&#8217;estero e sul criterio di valutazione, da parte dell&#8217;autorità sanitaria, delle relative istanze</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Competenza e giurisdizione – Sanità &#8211; Autorizzazione di prestazioni sanitarie all’estero – Diniego &#8211; Giurisdizione del G.A. – Sussiste.</p>
<p>2. Sanità – Autorizzazione di prestazioni sanitarie all’estero – Valutazione dell’autorità sanitaria – Criterio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’autorizzazione alle cure sanitarie all’estero, che dà espansione all’assistenza indiretta con rimborso delle spese, costituisce estrinsecazione di un potere autoritativo qualificato, con ambiti discrezionali tecnici precisi che giustificano la giurisdizione del G.A., trattandosi della scelta di una particolare prestazione sanitaria, che esige una previa valutazione di utilità effettiva, nell’interesse individuale e collettivo. (1)</p>
<p>2. L’autorità sanitaria, in sede di rilascio dell’autorizzazione alle cure sanitarie all’estero deve, in ossequio ai limiti discrezionali – tecnici desumibili dai DD.MM. 3.11.1989 e 30.8.1991, emanati ai sensi dall’art. 3, comma 5^, L. n. 595/1985, valutare il caso clinico, già infruttuosamente curato nell’ambito del SSN, e, attraverso una comparazione dei metodi curativi e chirurgici, significare l’adeguatezza degli Istituti italiani di cura eligibili rispetto a quelli del Centro di altissima specializzazione estero individuato dall’istante.</p>
<p></b>________________________________<br />
(1)<i> Sulla giurisdizione dell’A.G.O. a conoscere dell’impugnazione del diniego dell’autorizzazione di prestazioni sanitarie all’estero già erogate, si veda, da ultimo, in questa Rivista, T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 22 ottobre 2007 n. 9815.</i> (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 489 del 2006, proposto da: <br />
<B>S. R.</B>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giampaolo Di Marco, con domicilio eletto presso l’avv. Alfonso Vasile in Pescara, via Venezia,25; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LANCIANO-VASTO<i></b></i>, quale rappresentata; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>DIRIGENTE DEL DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI VASTO, nonché il CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER PATOLOGIA DI CHIETI<i></b></i>; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento del PROVV.TO N.2405 DEL 18.08.2006 – DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE DI CURE SANITARIE ALL&#8217;ESTERO.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25/10/2007 il cons. Dino Nazzaro e udito l’avv. G. Di Marco, difensore della ricorrente, come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La ricorrente è affetta da “retinopatia pigmentosa con interessamento maculare edematoso” di tipo genetico, diagnosticata nel 1995, che, stante la scarsa irrorazione sanguigna delle cellule sensoriali (coni e bastoncelli), degenera con il restringimento della visione in forma “tubolare” e fino alla cecità. La medesima è ricorsa alle cure del SSN, ma senza esito alcuno e si è rivolta, dietro segnalazione di precedenti, al Centro internazionale di oftalmologia “Camillo Cianfuegas” di Havana &#8211; Cuba, richiedendo l’assistenza indiretta (rimborso delle spese sostenute all’estero). Viene invocato l’art. 32 cost., la L. 133/1978 (art. 6, comma 1, lett. a-), la L. n. 595/1985 (art. 3, comma 5), il D.M. 11.1.1989 (artt. 1 e 3), il D.M. 30.8.1991 ed è denunciato una palese carenza d’istruttoria e di motivazione.<br />
La situazione si è evoluta nel tempo ed al presente Santini Rossella, dopo essere stata chiamata dal Centro, come da lista d’attesa, si è recata a Cuba, è stata curata ed operata, ritornando in Italia in una situazione di miglioramento, in relazione alla patologia sofferta; ha richiesto il rimborso delle spese sanitarie (€7.296,30) e di viaggio (€849,27), che non è stato ottenuto, ostandovi l’originario diniego.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>IL diritto alla salute è fondamentale ed essenziale per la persona umana ed il cittadino italiano usufruisce del S.S.N., che si presume autosufficiente e completo per ogni esigenza ed eventualità; la stessa autorità sanitaria, invero, non esclude le “cure estere”, per tipologie di infermità per le quali in Italia non vi sia la possibilità di una “tempestiva ed adeguata” cura, equivalente a quella offerta da eventuali centri esteri di alta specializzazione.<br />
L’art. 32 cost. riconosce la salute come “diritto individuale” ed “interesse della collettività”; a tal fine esiste una normativa di garanzia e tutela, che subordina il ricorso agli organismi esteri, eccezionale e suppletivo, ad una autorizzazione specifica e soggettivamente qualificata, per garantire il cittadino del suo diritto, facendosi nel contempo interprete dell’interesse generale, in una visione di giusto equilibrio, non potendo ignorare come a base del SSN vi sia la contribuzione di tutti i cittadini e, quindi, la necessità di una buona gestione della spesa sanitaria, senza privare alcuno di una valida possibilità di cura. Basta considerare le ipotesi di nuove sperimentazioni (es. cd. Cura Di Bella), in cui il rimborso è riconosciuto se la stessa sperimentazione sia avvenuta in centri specializzati autorizzati (Cass. Lav. N. 520/2006).<br />
Tale discorso, invero, ha una sua logica in relazione alla situazione giuridica soggettiva, dove il diritto fondamentale individuale deve coesistere con l’interesse generale e porta a ritenere come teorico un diritto all’assistenza sanitaria “globalizzata”, da parte del cittadino, nel senso che questi potrebbe usufruire comunque ed ovunque si trovi, per qualsiasi ragione, di ogni tipo di assistenza sanitaria e sempre a carico del SSN. La stessa previsione della cd. assistenza sanitaria “indiretta”, a mezzo rimborso spesa, rappresenta un servizio normativamente disciplinato per un suo adeguato uso, poiché ogni diritto ha un limite ragionevole ed ha correlati doveri ed oneri.<br />
Trattasi di situazioni in cui vi è una estrinsecazione di potere autoritativo qualificato, con ambiti discrezionali tecnici precisi, che giustificano la giurisdizione del G.A., proprio alla luce della sentenza della C. Cost.le n. 204/2004, trattandosi della scelta di una particolare prestazione sanitaria, che esige una previa valutazione di utilità effettiva, nell’interesse individuale e collettivo.<br />
IL diritto alla salute, da un punto di vista della salvaguardia della propria integrità bio-psichica, è pieno, assoluto e riservato al G.O. (Cass. Civ. SS.UU. n. 4908, 6218 e 23735/ 2006), non essendosi in presenza di diverse opzioni praticabili e da verificare da parte della P.A. (Cass. Civ. SS.UU. n. 17461/2006), come per le cure all’estero, dove l’autorizzazione dell’autorità sanitaria dà espansione alla assistenza indiretta con rimborso delle spese. In ipotesi di diniego, come nella fattispecie, sarà il G.A. a conoscere dell’atto amministrativo, ricorrendo, se del caso, anche ad una C.T.U..<br />
La stessa giurisprudenza comunitaria ha chiarito come la normativa nazionale può legittimamente sottoporre le cure estere ad un’autorizzazione amministrativa, sicchè il problema si risolve nel giudicare l’esercizio di un potere di negazione, per non aver ritenute necessarie le cure estere.<br />
Passando ad esaminare il merito della vicenda, il rimborso delle spese è strettamente connesso all’annullamento dell’atto impugnato, che è ipotesi diversa dall’assenza di ogni autorizzazione, trovandosi in situazione di eccezionale gravità ed urgenza (art. 2 D.M. 3.11.1999).<br />
L’assistenza estera indiretta, come già evidenziato, è, rispetto al S.S.N. del tutto sussidiaria (Tar Lecce, II^, n. 1860/2005; Cass. Lav. N. 12249/2003) ed i DD.MM. 3.11.1989 e 30.8.1991, previsti dall’art. 3, comma 5^, L. n. 595/1985, precisano i limiti discrezionali – tecnici dell’autorità sanitaria, che, valutato il caso clinico, già infruttuosamente curato nell’ambito del SSN, non può limitarsi ad indicare due possibili Istituti italiani, ma deve, attraverso una comparazione dei metodi curativi e chirurgici, significare la loro adeguatezza a quelli del Centro di altissima specializzazione estero.<br />
In particolare non è stato valutato il rischio del “visus”, evidenziata dalla documentazione sanitaria versata in atti, che, oltre ad essere una patologia assentibile, ha tutti i connotati della gravità, necessitante di un Centro di alta specializzazione (C.S., V, n. 5132/2004).<br />
Concludendo: _l’infermità agli occhi è precisa ed oggettiva, ricompressa tra le affezioni elencate nei DD.MM. del 1989 e 1991; _l’altissima specializzazione dei due istituti italiani, non è affatto conclamata; _le autorizzazioni concesse da altre Regioni, sempre per la stessa patologia, è indicativo della validità della scelta fatta dall’interessata; _il miglioramento post-operatorio, che potrebbe essere anche verificato, esclude che possa trattarsi di cure e/o intervento “inutiliter datum”.<br />
L’atto impugnato va, pertanto, annullato e le spese seguono la soccombenza. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Accoglie</b> il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’interposto diniego, per quanto in motivazione, con obbligo di adempimento;<br />
condanna l’ASL di Lanciano &#8211; Vasto, quale rappresentata, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio (onorari di avvocati, diritti di procuratore e spese vive), che si liquidano in complessivi €3000(tremila)=<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 25/10/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Antonio Catoni, Presidente<br />
Michele Eliantonio, Consigliere<br />
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-11-2007-n-872/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2007 n.872</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
