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	<title>3/11/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/11/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2006 n.9342</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-11-2006-n-9342/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-11-2006-n-9342/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2006 n.9342</a></p>
<p>Pres. M. Perrelli, est. A. Pagano Pasquale Iaquaniello (Avv.ti G.M. Perullo e A. Di Pietro) c. Comune di Bacoli (n.c.) Sulla comunicazione ex art. 10bis della Legge n. 241/90. Sulla comunicazione di avvio del procedimento iniziato su istanza di parte 1. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-11-2006-n-9342/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2006 n.9342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-11-2006-n-9342/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2006 n.9342</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> M. Perrelli, <i>est.</i> A. Pagano<br />   Pasquale Iaquaniello (Avv.ti G.M. Perullo e A. Di Pietro) c. Comune di Bacoli (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla comunicazione ex art. 10bis della Legge n. 241/90. Sulla comunicazione di avvio del procedimento iniziato su istanza di parte</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di condono – Provvedimento di diniego – Comunicazione ex art. 10 bis Legge n. 241/90 – E’ dovuta solo se l’apporto del privato può condurre ad un esito diverso.<br />
2. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di condono – Provvedimento di diniego – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 – Non  è  dovuta.</p>
<p>3. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di condono – Provvedimento di diniego – Competenza esclusiva del dirigente ex art. 107, D.lgs. n. 267/2000 – Ottica di separazione tra livello amministrativo e politico – Atto incardinato nell’ambito burocratico e firmato dal responsabile del settore urbanistica e gestione del territorio – E’ legittimo.</p>
<p>4. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di condono – Provvedimento di diniego – Carattere giuridico dell’incondonabilità dell’abuso – Parere della Commissione Edilizia Integrata e dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo – Non  è  necessario.</p>
<p>5. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di condono – Provvedimento di diniego –  Opera eseguita in zona di particolare pregio “a protezione integrale” e difforme dal P.R.G. – Disciplina sanante esclusa ex art. 32, co. 27, L. n. 326/2003 &#8211; Ipotesi di sanabilità rispetto alla L. n. 47/85 &#8211; Limitate.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La comunicazione che l’amministrazione è intenzionata ad adottare un provvedimento negativo vale solo allorquando l’apporto contributivo del privato sia tale da consentire un possibile esito diverso del procedimento.</p>
<p>2. La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta nei casi di procedimenti iniziati ad istanza di parte.</p>
<p>3. L’art. 107, Dlgs. 267/2000 demanda al dirigente l’adozione degli atti di diniego di condono edilizio. L’indicazione, tuttavia, è effettuata nell’ottica del rispetto dell’apicale principio della separazione tra livello amministrativo e politico: una volta osservata tale summa divisio, deve considerarsi legittimo il provvedimento che è incardinato nell’ambito burocratico e sottoscritto dal responsabile del settore urbanistica e gestione del territorio.<br />
4. Non è necessaria l’acquisizione del parere della Commissione Edilizia Integrata e dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, laddove il carattere dell’incondonabilità dell’abuso sia palesemente giuridico.</p>
<p>5. L’opera eseguita in zona di particolare pregio “a protezione integrale” e difforme dal P.R.G. va regolata dall’art. 32, co. 27, D.lgs. N. 326/2003, escludendosi la disciplina sanante. Tale articolo ha limitato l’applicabilità della sanatoria prevista dalla L. n. 47/85 per talune ipotesi, tra cui per quelle realizzate in zone vincolate e non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
Napoli (sezione VIª)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>composto da:	Michele                 Perrelli                                 &#61485;Presidente<br />	<br />
Alessandro            Pagano                                 &#61485;Cons. rel. est.<br />
Maria                    Abbruzzese                          &#61485;Cons.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b>                                        </p>
<p align=center> SENTENZA</p>
<p>
</b><br />
sul <b>ricorso</b> nr. <b>831/2006</b> proposto da: <br />
<b>Iaquaniello Pasquale r</b>appresentato e difeso dall&#8217;avv.to G.M. Perullo e A. Di Pietro con domicilio in Napoli, v. C. Console nr. 3,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
</b>il <b>Comune di Bacoli,</b> in persona del legale rappresentante p.t.,</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del provvedimento del responsabile dell’XI° settore del Comune di Bacoli, del 20.12.2005 nr. 25762 con cui si rigetta l&#8217;istanza di condono edilizio relativa all’opera abusivamente realizzata in Bacoli, v. Bellavista nr. 536;<br />
oltre tutti gli atti connessi;</p>
<p>visti tutti gli atti e documenti di causa;<br />
uditi all’udienza del 22.05.2006 –rel. il cons. A. Pagano– gli avv.ti: come da verbale di udienza;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto e Considerato in diritto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>1.&#61485; La parte ricorrente si duole che il Comune di Bacoli abbia respinto la sua istanza di condono edilizio relativamente alla seguente opera: <i>manufatto in muratura di mq. 60,00 adibito a deposito; ampliamento del manufatto esistente di mq. 130,00 coperti e mq. 110,00 di superficie adibita a terrazza; manufatto adibito a cucina di mq. 70,00 con annesso deposito di mq. 13,50; tettoia di mq. 28,50 con sovrastante forno, pari ad un volume di mc. 966,40.<br />
</i>Articola pertanto sei motivi con cui deduce la violazione di legge (L. 241/1990; Dlgs 267/00; L. 269/2003) e l’eccesso di potere, sotto molteplici profili.<br />
2.&#61485; L’amministrazione non ha provveduto a costituirsi. <br />
3.&#61485; All’udienza indicata, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
4.&#61485; Il gravame è infondato<i>.<br />
</i>4.1.&#61485; Il Comune di Bacoli ha respinto l’istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente: tale determinazione reiettiva epigrafata resiste però, ad avviso del Tribunale, alle censura <i>ex adverso </i>articolate.<br />
Con il primo mezzo, si lamenta che non sia stato rispettato il disposto dell’art. 10-<i>bis</i> della L. 241/1990.<br />
La censura non ha pregio giuridico. La comunicazione che l’amministrazione è intenzionata ad adottare un provvedimento negativo vale solo allorquando l’apporto contributivo del privato sia tale da consentire un possibile esito diverso del procedimento, in questa fattispecie, da escludere (come si evince dalle osservazioni che seguono).<br />
Con il secondo motivo, si lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990.<br />
La censura è infondata. La comunicazione non era dovuta, trattandosi di procedimento iniziato ad istanza di parte.<br />
Con il terzo motivo si denuncia la incompetenza del firmatario del provvedimento di diniego, richiamando la competenza esclusiva del dirigente.<br />
Il rilievo è infondato. Effettivamente l’art. 107 del Dlgs nr. 267/2000 demanda al dirigente la adozione di atti quali quello qui gravato. La indicazione, tuttavia, è effettuata nell’ottica del rispetto dell’apicale principio della separazione fra livello amministrativo e politico: una volta osservata tale <i>summa divisio, </i>deve considerarsi legittimo il provvedimento che è incardinato nell’ambito burocratico e –come nel caso in esame–sottoscritto dal “<i>responsabile del settore XI</i>” che, nel Comune di Bacoli costituisce, appunto, quello afferente l’urbanistica e la gestione del territorio: in altri termini, al funzionario preposto, <i>in apicibus,</i> alla competente unità organizzativa procedente.<br />
Nel caso in esame, inoltre, il provvedimento impugnato è altresì sottoscritto dal responsabile del procedimento da intendersi quale promanazione dei vertici burocratici della amministrazione.<br />
Non era peraltro necessaria la espressa acquisizione del parere della commissione edilizia integrata, atteso il carattere palesemente giuridico della incondonabilità dell’abuso (IV° motivo).<br />
Per la stessa ragione, va superata la doglianza di cui al quinto mezzo, afferente la mancata acquisizione, in quanto abuso perpetrato in zona vincolata, del parere della autorità preposta alla tutela del vincolo.<br />
Con il sesto motivo, si affronta la questione principale della lite, costituita dalla critica alla determinazione del Comune di non consentire il condono, a seguito della analisi circa la ubicazione e consistenza dell’opera, rispetto alla disciplina urbanistica della zona.<br />
In particolare, l’abuso ha comportato un incremento volumetrico di mc 966,40 in una zona designata dal P.T.P. dei Campi Flegrei quale zona a “Protezione Integrale con restauro paesistico – ambientale” (PIR) e dal PRG quale “zona a verde vincolato”.<br />
Risultando eseguita in zona di particolare pregio a “<i>protezione integrale</i>” e difforme dal PRG, l’opera –come esplicitato dal provvedimento– va regolata dall’art. 32, c. 27, lett. <i>d</i>) della L. nr. 326/2003, escludendosi la disciplina sanante.<br />
Con il motivo indicato, la difesa del ricorrente afferma, per contro, che, sebbene l’opera sia stata eseguita in zona vincolata, ben poteva ottenersi la sanatoria, atteso che l’art. 32 della L. nr. 47/1985 prevede appunto la condonabilità per gli abusi in aree vincolate.<br />
Il rilievo non è accoglibile. Secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, il legislatore della L. nr. 326/2003 ha consentito la sanabilità degli abusi edilizi, ma in ambiti più ridotti rispetto alla disciplina generale della L. nr. 47/1985.<br />
In particolare, l’art. 32 della legge nr. 326 cit., dopo aver affermato la applicabilità delle principali disposizioni della L. nr. 47/1985, ha limitato la condonabilità per talune ipotesi, fra cui per quelle (come nel caso di specie) realizzate in zone vincolate e non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.<br />
Il ricorso è pertanto da respingere.<br />
5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolare natura della lite e la mancata costituzione processuale del Comune.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>p.q.m.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Tribunale Amministrativo della Campania&#61485;Napoli (sezione <i>sesta</i>) pronunciando sul ricorso summenzionato, così provvede:<br />
<b>Respinge </b>il ricorso nr. 8311/2006.<br />
<b>Compensa</b> le spese di causa.<br />
Contributo ex art. 21 c. 4 L. nr. 248/2006 come per legge.<br />
Ordina all’amministrazione di uniformarsi.</p>
<p><i></p>
<p align=center>Così deciso in Napoli, </i>03.07.2006<i>, nella camera di consiglio del TAR.</p>
<p></p>
<p align=justify>
Michele Perrelli pres.                                         Alessandro Pagano rel. est.<br />
</i> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-11-2006-n-9342/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2006 n.9342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2006 n.9341</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-11-2006-n-9341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-11-2006-n-9341/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-11-2006-n-9341/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2006 n.9341</a></p>
<p>Pres. M. Perrelli, est. A. Pagano Paola Di Massa (Avv. V. Di Meglio) c. Comune di Ischia (n.c.). sul principio apicale di proporzionalità 1. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Zona vincolata – Modifica esterna dello stato dei luoghi – Trasformazione di finestre da ovali a rettangolari &#8211; Carattere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-11-2006-n-9341/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2006 n.9341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-11-2006-n-9341/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2006 n.9341</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> M. Perrelli, <i>est.</i> A. Pagano<br /> Paola Di Massa (Avv. V. Di Meglio) c. Comune di Ischia (n.c.).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul principio apicale di proporzionalità</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Zona vincolata – Modifica esterna dello stato dei luoghi – Trasformazione di finestre da ovali a rettangolari &#8211; Carattere intercluso dei luoghi di causa – Immediata ordinanza di demolizione – Violazione del principio apicale di proporzionalità.</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Zona vincolata – Modifica esterna dello stato dei luoghi – Trasformazione di finestre da ovali a rettangolari &#8211; Carattere intercluso dei luoghi di causa – Tenuità dell’abuso &#8211; Avviso di avvio del procedimento – Necessità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Una modifica esterna dello stato dei luoghi, con la trasformazione di finestre da ovali a rettangolari, è astrattamente rilevante in una zona tutta vincolata, ma la circostanza del carattere intercluso dei luoghi di causa, rende l’immediata ordinanza di demolizione contraria al principio apicale di proporzionalità(1).</p>
<p>2. Nel caso di estrema tenuità dell’abuso perpetrato è necessario l’avviso di avvio del procedimento, poiché è funzionale a sollecitare il contraddittorio tra le parti, al fine di trovare una soluzione razionalmente equitativa</p>
<p>____________________<br />
</b>1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2006, n. 2087.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
Napoli (sezione VIª)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto da:	<br />	<br />
Michele                 Perrelli                                 -Presidente<br />
Alessandro            Pagano                                 -Cons. rel. est.<br />
Maria                    Abbruzzese                          -Cons.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b>                                         SENTENZA<br />
</b><br />
sul <b>ricorso</b> nr. <b>13656/2004</b> proposto da: <br />
<b>Di Massa Paola<i> </i></b>rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to V. Di Meglio con cui domicilia in Ischia, v. delle Ginestre nr. 20 e pertanto da intendersi elettivamente domiciliato presso la segreteria generale del Tar Campania, p.zza Municipio Napoli, ex art. 35, rd 26 giugno 1924 n. 1054;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
</b>il <b>Comune di Ischia</b>, in persona del legale rappresentante p.t.,</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>della ordinanza di demolizione nr. 576 del 22.9.2004 adottata dal Comune di Ischia;</p>
<p>oltre tutti gli atti connessi;<br />
visti tutti gli atti e documenti di causa;<br />
uditi all’udienza del 03.07.2006 –rel. il cons. A. Pagano– gli avv.ti: come da verbale di udienza;</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto e Considerato in diritto<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>1.- La parte ricorrente si duole della ordinanza di demolizione nr. 576 del 22.9.2004 emessa nei suoi confronti da parte del Comune di Ischia afferente le seguenti opere, realizzate nella struttura alberghiera “Hotel Aragonese”: <i>Le preesistenti finestre già a forma ovale, relative a due locali w.c. delle dimensioni di mt. 1,80 x 1,90 circa ognuno (mq. 3,50 circa) sono state trasformate a forma rettangolare, delle dimensioni di mt. 0,70 x 1,00 ognuna.<br />
</i>Articola pertanto un unico, complesso motivo con cui deduce la violazione di legge (L. 241/1990; DPR 380/2001; L. 457/1978; artt. 4 e 10 L. 47/1985; art. 31, L. 458/1978; dlgs 42/2004) e l’eccesso di potere, sotto molteplici profili.<br />
2.- L’amministrazione non ha provveduto a costituirsi. <br />
3.- All’udienza indicata, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
4.- Il ricorso è fondato<i>.<br />
</i>4.1.- L’ordinanza demolitoria gravata contesta la trasformazione delle due finestre da ovali a rettangolari nella predetta struttura alberghiera.<br />
La parte ricorrente, nel mentre assume che tale trasformazione è stata necessitata dalla impossibilità tecnica di reperire una intelaiatura quale quella originaria di forma ovale, ha evidenziato, attraverso una produzione fotografica, come lo stato lei luoghi esterni abbia subito una modificazione di scarsa entità, atteso che l’affaccio delle due finestre è intercluso, in un terrazzino, perimetrato da murature ai lati.<br />
Ne consegue, ad avviso del Tribunale, che una modifica esterna dello stato dei luoghi si sia comunque verificata (ed è astrattamente rilevante in zona tutta vincolata), ma la stessa, per il carattere intercluso dei luoghi di causa, sia così minima che, effettivamente, non appare ispirata dal principio apicale di proporzionalità (<i>cfr</i>., CdS V 14 aprile 2006 nr. 2087), la scelta della amministrazione di disporre immediatamente la demolizione. <br />
In tale contesto, si evidenzia, allora, il rilievo della lamentata omissione della comunicazione di avvio procedimentale che, ripetesi, per la estrema tenuità dei fatti di causa, poteva essere utile –non sussistendo quelle ordinarie, legittime ragioni di ordinaria celerità nella repressione degli abusi– a sollecitare il contraddittorio fra le parti, al fine di trovare una soluzione razionalmente equitativa.<br />
Per l’eccezionale particolarità della fattispecie, il ricorso va quindi accolto e la ordinanza impugnata annullata.<br />
L’amministrazione dovrà quindi rideterminarsi a seguito di uno specifico contraddittorio con la parte, attuale istante.<br />
5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolare natura della lite.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>p.q.m.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Tribunale Amministrativo della Campania-Napoli (sezione <i>sesta</i>) pronunciando sul ricorso summenzionato, così provvede:<br />
<b>Accoglie</b> il ricorso nr. 13656/2004 e per l’effetto annulla l’atto impugnato.<br />
Compensa interamente le spese di causa.<br />
<b>Contributo unificato</b>, come per legge.<br />
Ordina all’amministrazione di uniformarsi.</p>
<p><i></p>
<p align=center>Così deciso in Napoli, </i>3.07.2006<i>, nella camera di consiglio del TAR.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Michele Perrelli pres.                                         Alessandro Pagano rel. est.<br />
</i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-11-2006-n-9341/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2006 n.9341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2006 n.9369</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-11-2006-n-9369/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-11-2006-n-9369/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-11-2006-n-9369/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2006 n.9369</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. F. Guarracino COGEFER (Avv. A. Palma) c. Comune di Mugnano (Avv.ti A. Contieri e G. Leone) e Prefettura di Caserta (Avvocatura Stato sulla illegittimità di informative antimafia giustificate con il mero richiamo a rapporti di parentela ovvero ad ipotesi delittuose ritenute inesistenti dal giudice penale 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-11-2006-n-9369/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2006 n.9369</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-11-2006-n-9369/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2006 n.9369</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Guida, <i>est.</i> F. Guarracino<br /> COGEFER (Avv. A. Palma) c. Comune di Mugnano (Avv.ti A. Contieri e G. Leone) e Prefettura di Caserta (Avvocatura Stato</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla illegittimità di informative antimafia giustificate con il mero richiamo a rapporti di parentela ovvero ad ipotesi delittuose ritenute inesistenti dal giudice penale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Informative antimafia interdittive ex art. 4 d.lgs. n. 490/94  &#8211; Richiamo a ipotesi di reato ritenute infondate dal giudice penale &#8211; Illegittimità – Sussiste.</p>
<p>2. Informative antimafia interdittive ex art. 4 d.lgs. n. 490/94  &#8211; Richiamo a meri rapporti di parentela con il legale rappresentante della società – Illegittimità – Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  E’ illegittima per errore sui presupposti di fatto e difetto di istruttoria l’informativa antimafia interdittiva motivata con il richiamo a reati imputati a parenti del legale rappresentate della società oggetto dell’informativa, qualora per tali reati i medesimi soggetti sono stati assolti dal giudice penale con sentenza di assoluzione.</p>
<p>2. E’ illegittima l’informativa antimafia interdittiva  motivata con il richiamo a  meri rapporti di parentela tra soggetti  presuntivamente legati alla criminalità organizzata e il legale rappresentante della società, quando nell’informativa stessa non sia evidenziata la esistenza di elementi ulteriori, limitandosi ad evidenziare, dunque, quale circostanza significativa, il solo rapporto di consanguineità, che tuttavia è da solo inidoneo a fondare il giudizio antimafia negativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
sezione I</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></b>composto dai signori magistrati:</p>
<p>Antonio Guida			Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono			Consigliere<br />	<br />
Francesco Guarracino 		Referendario rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>1733/06</b> e successivi motivi aggiunti, proposto dalla <br />
<B>CO.GE.FER.</B> <b>s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> sig. Ferriero Cesario, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Palma e dall’avv. Nicola Cantone, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli, viale Gramsci n. 10</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
&#8211;	il <b>Comune di Mugnano</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. prof. Alfredo Contieri e dall’avv. Giovanni Leone, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, viale Gramsci n. 14;<br />	<br />
&#8211;	il <b>Ministero dell&#8217;Interno – Prefettura di Caserta</b>, <b>Ufficio Territoriale del Governo</b> <b>di Caserta</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici <i>ex lege</i> domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;</p>
<p>
<b>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	</b>della determinazione n. 79 del 9.2.2006, con cui il dirigente dell’Ufficio tecnico – 3° Settore lavori pubblici del Comune di Mugnano di Napoli ha disposto “<i>la rescissione “ad horas” del contratto di appalto di rep. n. 1244 del 27.10.2005 stipulato con l’A.T.I. Capogruppo CO.GE.FER. S.r.l. – Mandanti IPPOCRATE Cooperativa Sociale a r.l. – HERACLES S.r.l. con sede in Cesa (Ce) alla via Pietro Nenni, n. 5 per la concessione in gestione dei campetti di calcetto Mugnano 2000 in Via Cesare Pavese 1^ traversa e relativi lavori di adeguamento</i>”;<br />	<br />
&#8211;	della nota prot. N. 906/12.B.16/ANT/AREA 1^ del 25.1.2006, con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta ha comunicato al Sindaco del Comune di Mugnano di Napoli che nei confronti della ditta CO.GE.FER. S.r.l. e del suo amministratore unico “<i>allo stato degli accertamenti, sussistono le cause interdittive di cui all’art. 4 del D.Lgs. dell’8.8.1994 n. 490 pur in assenza delle cause di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575</i>”;<br />	<br />
&#8211;	della nota prot. n. 2765 del 15.2.2006 con cui il dirigente dell’Ufficio tecnico – 3° Settore lavori pubblici del Comune di Mugnano di Napoli ha invitato la soc. ricorrente e le altre due ditte associate all’A.T.I. a presentarsi presso la Casa Comunale il giorno 22 febbraio 2006 al fine di procedere alla riconsegna dei campetti di calcio concessi in gestione col contratto rep. n. 1244 del 27.10.2005;<br />	<br />
&#8211;	della nota prot. n. 906/12B.16/Area 1 del 31.3.2006, con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta ha rappresentato le ragioni della informativa negativa a carico della società ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente ove lesivo</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati, ed i successivi motivi aggiunti;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Vista l’ordinanza del 7.6.2006, n. 1629;<br />
Vista la documentazione depositata in esecuzione della predetta ordinanza;<br />
Viste le memorie depositate dalla parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 11 ottobre 2006, i difensori delle parti, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con determinazione n. 79 del 9.2.2006 il dirigente dell’Ufficio tecnico – 3° Settore lavori pubblici del Comune di Mugnano di Napoli ha disposto “<i>la rescissione “ad horas” del contratto di appalto di rep. n. 1244 del 27.10.2005 stipulato con l’A.T.I. Capogruppo CO.GE.FER. S.r.l. – Mandanti IPPOCRATE Cooperativa Sociale a r.l. – HERACLES S.r.l. con sede in Cesa (Ce) alla via Pietro Nenni, n. 5 per la concessione in gestione dei campetti di calcetto Mugnano 2000 in Via Cesare Pavese 1^ traversa e relativi lavori di adeguamento</i>” a seguito della comunicazione, ad opera dell’U.T.G. di Caserta della sussistenza di cause interdittive ex art. 4 d.lgs. n. 490/94 a carico della CO.GE.FER. e del suo amministratore unico.<b><br />
</b>La CO.GE.FER. ha impugnato il provvedimento di rescissione e la nota prefettizia presupposta con ricorso notificato il 6-7 marzo e depositato il 14 marzo 2006, per ottenerne l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, per violazione di legge (artt. 3, 7, 8, 21 <i>quinquies</i> l. 241/90; art. 4 d.lgs. 490/94) ed eccesso di potere sotto più profili.<br />
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, con separati atti, l’U.T.G. di Caserta ed il Comune di Mugnano di Napoli, che il 5.4.2006 ha depositato una memoria difensiva.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 26-27 aprile 2006 e depositati l’8 maggio la società ricorrente ha impugnato il rapporto informativo trasmesso dall’U.T.G. di Caserta, con nota prot. n. 906/12B.16/Area 1 del 31.3.2006, all’Avvocatura erariale e da quest’ultima depositato in giudizio.<br />
Con ordinanza del 7.6.2006, n. 1629 è stato disposto il deposito degli atti istruttori richiamati nell’informativa prefettizia; a tale incombente è stato provveduto in data 16-19.6.06.<br />
Con atto notificato 14-15 luglio e depositato il successivo giorno 24 la CO.GE.FER., presa cognizione dei predetti atti, ha articolato un ulteriore motivo aggiunto avverso gli atti in precedenza impugnati.<br />
In vista dell’udienza di discussione la ricorrente e l’Amministrazione degli Interni hanno depositato memorie conclusionali.<br />
Alla pubblica udienza del 11 ottobre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sono impugnati il provvedimento di rescissione di un contratto tra il Comune di Mugnano di Napoli e la ricorrente CO.GE.FER., avente ad oggetto la concessione in gestione di campetti di calcetto e relativi lavori di adeguamento, e la presupposta informativa prefettizia antimafia dell’UTG di Napoli resa sul conto della predetta società.<br />
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Amministrazione degli Interni, essendo essa l’autorità emanante uno degli atti impugnati.<br />
La ricorrente denuncia in primo luogo il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. 490/94 e di eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e difetto di istruttoria, giacché, a suo dire, l’informativa antimafia sarebbe basata su circostanze inesistenti o comunque inconferenti, con conseguente illegittimità riverberantesi sul provvedimento adottato dal Comune.<br />
Va rilevato in fatto che l’informativa antimafia con cui l’U.T.G. di Caserta ha comunicato al Comune di Mugnano di Napoli la sussistenza di cause interdittive ex art. 4 d.lgs. n. 490/94 a carico della CO.GE.FER. e del suo amministratore unico richiama in motivazione le informazioni fornite dalle forze di polizia, e più precisamente la nota n. 0210080/4-1 “P” del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta e la segnalazione del CED del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 25.1.2006.<br />
Dall’esame di tali documenti, acquisiti agli atti del giudizio, risulta, da un lato, che le segnalazioni del CED avevano dato esito negativo, mentre le informazioni fornite dai Carabinieri erano, in sintesi, le seguenti:<br />
&#8211;	F.D., padre convivente di F.C. e di F.L. (rispettivamente, amministratore unico della CO.GE.FER. e socio della stessa), pregiudicato per i reati di emissione di assegno a vuoto, falso e falsità materiale, era stato tratto in arresto per concorso in tentata estorsione ed altro; testualmente la nota dei Carabinieri prosegue: “Il 6.6.2000 con sentenza nr. 649/00 è stato assolto perché il fatto non sussiste. Il reato di cui sopra è stato commesso in concorso con [omissis], elemento di spicco del clan dei Casalesi, capo zona per il Comune di Cesa”;<br />	<br />
&#8211;	F.M., fratello non convivente dei predetti soggetti, è stato ripetutamente controllato in compagnia di pregiudicati (per vari reati, tra cui traffico e produzione di sostanze stupefacenti, minaccia, usura, associazione di tipo mafioso).<br />	<br />
A tale riguardo, l’osservazione critica di parte ricorrente, concernente la irrilevanza delle informazioni fornite con riferimento alla figura del padre convivente dell’amministratore e del socio della CO.GE.FER., merita senza dubbio condivisione.<br />
Ed invero, quanto all’episodio del suo arresto per il reato di tentata estorsione in concorso con un capo zona della camorra, il fatto che F.D. sia stato successivamente assolto perché il fatto non sussiste, così come ricorda la stessa nota del Comando provinciale dei Carabinieri, priva di significato l’episodio. Quanto ai reati di emissione di assegni a vuoto, falso e falsità materiale, si tratta di fattispecie che di per sé non dimostrano legami o collegamenti con organizzazioni criminali e possono diventare significative in tal senso soltanto in un più ampio contesto indiziario, che nella specie non risulta neppure accennato.<br />
Quanto al profilo delle frequentazioni con pregiudicati intrattenute da F.M., fratello non convivente dell’amministratore unico e del socio della CO.GE.FER., acquista decisivo rilievo che, nel corso dell’istruttoria che ha preceduto l’emanazione del provvedimento prefettizio per cui è causa, gli organi investigativi non hanno neppure addotto la esistenza di rapporti ulteriori, rispetto a quello di parentela, tra il soggetto in questione ed i suoi germani, limitandosi ad evidenziare, dunque, quale circostanza significativa, il solo rapporto di consanguineità, che tuttavia è da solo inidoneo a fondare il giudizio antimafia.<br />
Vero è che nell’imminenza dell’udienza pubblica l’amministrazione ha depositato una nuova nota informativa del Comando provinciale dei carabinieri. Ma questa ulteriore documentazione non può essere utilizzata nel presente giudizio, perché depositata tardivamente &#8211; in data 10.10.2006, giorno precedente l’udienza di discussione (malgrado la nota fosse datata 29 agosto e risulti acquisita alla Prefettura di Caserta il 14 settembre) – senza il consenso delle controparti; e comunque, trattandosi di atti posteriori agli atti della cui legittimità si controverte, essi potranno del caso fondare una nuova serie procedimentale, ma non possono incidere sul giudizio di legittimità di atti e provvedimenti al cui <i>iter</i> formativo sono estranei.<br />
Il ricorso è dunque fondato e, pertanto, deve essere accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, salvi naturalmente gli ulteriori provvedimenti che l’autorità amministrativa dovesse ritenere di assumere all’esito di nuove e più compiute informazioni.<br />
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 11 ottobre 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-11-2006-n-9369/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2006 n.9369</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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